LA SANZIONE AMMINISTRATIVA DELLA
SOSPENSIONE DALL’ALBO/ORDINE
PROFESSIONALE PER PLURIME
VIOLAZIONI DELL’OBBLIGO DI
EMETTERE IL DOCUMENTO
CERTIFICATIVO DEI CORRISPETTIVI
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La sanzione amministrativa della sospensione
dall’albo/ordine professionale per plurime violazioni
dell’obbligo di emettere il documento certificativo dei
corrispettivi
Il D.L. 138/2011 ha inserito i commi 2-sexies e
2-septies nell’articolo 12 del decreto che
disciplina le sanzioni tributarie non penali
(D.lgs. n. 471/1997)
La prima modifica (comma 2-sexies) prevede che, a
decorrere dal 13 agosto 2011, qualora siano state
contestate a carico di soggetti iscritti in Albi ovvero a
Ordini professionali, nel corso di un quinquennio, quattro
distinte violazioni dell’obbligo di emettere il documento
certificativo dei corrispettivi compiute in giorni diversi,
sia disposta dall’Amministrazione finanziaria “in ogni
caso” la sanzione accessoria della sospensione
dell’iscrizione all’Albo o all’Ordine per un periodo da tre
giorni a un mese. In caso di recidiva, la sospensione è
disposta per un periodo da quindici giorni a sei mesi.
La seconda
modifica (comma 2septies) dispone la
sospensione de qua
per tutti i singoli
associati per le
violazioni
commesse
nell’esercizio in
forma associata
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La sanzione amministrativa della sospensione
dall’albo/ordine professionale per plurime violazioni
dell’obbligo di emettere il documento certificativo dei
corrispettivi
•Il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo (in deroga
all’articolo 19, ultimo comma, del D.lgs 472/1997, secondo cui le sanzioni
accessorie sono eseguite quando il provvedimento di irrogazione è divenuto
definitivo)
•Gli atti di sospensione sono comunicati all’Ordine professionale ovvero al
soggetto competente alla tenuta dell’Albo affinché ne sia data pubblicazione sul
relativo sito internet
•L’irrogazione della sanzione e, quindi, la sospensione dell’attività, è
demandata alla direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate competente per
territorio, in relazione al domicilio fiscale del contribuente.
•Gli atti inerenti la sanzione accessoria devono essere notificati all’Albo o
all’Ordine, oltreché naturalmente all’interessato, nel termine di sei mesi dalla
contestazione dell’ultima violazione (a pena di decadenza)
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Soggetti interessati dalla misura della sospensione
I soggetti interessati dalla nuova misura della sospensione sono
esclusivamente i professionisti per i quali l’esercizio della professione è
subordinato ex lege all’iscrizione in apposito Albo e/o Ordine
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Estensione agli esercenti arti o professioni della sanzione prevista
per le imprese ex art. 12, comma 2, D.lgs. 18 dicembre 1997, n.
471
La norma ha sganciato l’irrogazione della sanzione accessoria
dall’accertamento definitivo delle violazioni
Ai fini dell’attivazione del provvedimento sospensivo rileva la
“contestazione”
Di conseguenza, la sanzione accessoria è applicabile
indipendentemente dall’intervenuta definitività dell’accertamento
decorso dei termini per l’impugnazione dell’atto in contestazione o
del provvedimento di irrogazione o dal passaggio in giudicato della
pronuncia giurisdizionale in caso di impugnazione
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Difficoltà nell’accertamento della violazione
1. Per i professionisti la violazione può essere contestata
solo in caso di verifica fiscale e, quindi, anche a
distanza di qualche tempo da quando la violazione è
stata commessa. Per gli esercenti attività commerciali è
più facile constatare con immediatezza la mancata
emissione dello scontrino e/o della ricevuta fiscale
(l’ipotesi usuale è quella del cliente che al controllo
viene trovato senza il documento nelle vicinanze
dell’esercizio
in
cui
si
svolge
l’attività)
2. Il pagamento della prestazione professionale, che fa
scattare l’obbligo di fatturazione, non è contestuale
all’ultimazione del servizio ma avviene, di solito, al
ricevimento del c.d. “avviso di parcella”.
3. L’emissione della fattura deve avvenire nella stessa
giornata del pagamento.
Decorrenza
La sospensione dell’iscrizione all’Albo e/o Ordine professionale ha efficacia ex
nunc (cioè per le violazioni all’obbligo di fatturazione contestate dal 13 agosto
2011- data di entrata in vigore del D.L. n. 138/2011-)
Principio di legalità
Nessuno può essere assoggettato a
sanzione se non in forza di una legge
entrata in vigore prima della commissione
della violazione
Principio di irretroattività
Non opera retroattivamente né la
norma che introduce nuove sanzioni
né quella che rende più onerosa
l’entità di una sanzione già esistente
L’AE, con risoluzione 150/2007, in riferimento alla chiusura dei locali commerciali, ha
chiarito che l’effetto di impedire l’irrogazione delle sanzioni accessorie a seguito
dell’intervenuta definizione agevolata di cui all’articolo 16 del D.lgs 472/1997, ossia dell’atto
di contestazione, non può operare per la sanzione in argomento, atteso che quest’ultima gode
di una disciplina speciale rispetto alla norma generale. Negli stessi termini si è espressa la
giurisprudenza di legittimità (cfr, Cassazione, sentenze 14669/2010 e 2439/2007).
Avverso il provvedimento di sospensione emesso ai sensi dell'articolo 12, comma 2-sexies, D.lgs
471/1997, è ammesso ricorso alla Commissione tributaria provinciale competente.
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