Posizione di garanzia
Posizione di garanzia
“Il medico al quale vengano richieste
prestazioni che contrastino con la sua
coscienza o con il suo convincimento
clinico, può rifiutare la propria opera, a
meno che questo comportamento non
sia di grave e immediato nocumento per
la salute della persona” art. 19
Eutanasia
Intervento
intenzionalmente programmato per
interrompere in maniera
diretta e programmata
una vita, quando questa
si trova in particolari
condizioni di sofferenza o
di
inguaribilità
o
di
prossimità alla morte
intenzionalmente
• Eutanasia attiva (azione clinica che
causa la morte)
• Eutanasia passiva (sospensione del
trattamento)
• Volontaria (su richiesta del paziente)
• Involontaria (su iniziativa di altri)
Paternalismo di ritorno?
Autodeterminazione
Compassione
Consenso surrogato
Lawer
Life-terminating Acts without Explicit
Request of Patient
Zone grigie
• Suicidio assistito
• Accanimento terapeutico
• Sedazione terminale
• Cure palliative
Suicidio assistito
La morte è conseguenza di un atto suicida
del paziente, ma consigliato e/o aiutato dal
medico
•Corte Suprema degli Stati Uniti d’America,
sentenza 26 giugno 1997, Washington et al. C.
Glucksberg et al. ; Vacca et al. c. Quill
•Alta Corte d’Inghilterra - Divisione della
famiglia. (Ordinanza del 22 marzo 2002) il caso
di Miss B.
•Corte europea dei diritti dell’uomo 29 aprile
2002 nel caso Pretty c. Regno Unito
George A. Kingsley, malato di AIDS in fase
avanzata, costretto, tra l’altro, a vivere con un
tubo infilato nell’arteria del petto, il che
rendeva complicate anche le funzioni più
elementari.
Jane Roe, ammalata di cancro dal 1988 era
costretta a letto dal 1993 e aveva dolori
continui che non potevano essere alleviati dai
farmaci
China scivolosa
Se consentiamo il suicidio assistito
allora perché non l’eutanasia volontaria…
oppure quella involontaria decisa da un
procuratore…
…un permesso molto più vasto, che
potrebbe risultare estremamente difficile
da controllare.
Coerenza esterna –
Washington
Non abbiamo suggerito che il diritto al rifiuto
dei trattamenti sanitari potesse in qualche modo
essere tramutato nel diritto al suicidio assistito.
Il fatto che molti diritti e libertà protetti dalle
Due Process Clause implichino il concetto di
autonomia individuale non legittima la
conclusione radicale che tutte le decisioni
importanti, intime e personali siano protette allo
stesso modo, e Casey non suggerisce una
conclusione diversa.
Coerenza esterna –New
York
Ma la nostra assunzione dell’esistenza del
diritto di rifiutare i trattamenti sanitari non
si fondava sulla premessa dell’esistenza di
un diritto generale ed astratto ad
«accelerare la morte», ma del diritto, basato
sulla tradizione, all’integrità del proprio
corpo e a non subire interventi invasivi
indesiderati.
Coerenza esterna distinguishing
Diritto a rifiutare trattamenti medici
Interventi invasivi
Libertà da
Diritti negativi
Autodeterminazione
Diritto ad avere l’aiuto di
un medico consenziente
Libertà di
Diritti positivi
La decisione di suicidarsi con l’assistenza di un’altra persona
può essere profonda e personale nella stessa misura del rifiuto
dei trattamenti sanitari, ma non ha mai goduto di una
protezione giuridica simile e non si tratta di situazioni simili
La decisione dello Stato di New York dipende
dall’assunto in base al quale l’interruzione o il
rifiuto dei trattamenti sanitari per il mantenimento
in vita «non sono niente di più e niente di meno
del suicidio assistito».
Diversamente dalla corte d’appello, noi riteniamo
che la distinzione tra il suicidio assistito e il rifiuto
dei trattamenti sanitari per il mantenimento in
vita,distinzione ampiamente riconosciuta e
approvata dalla professione medica e dalle nostre
tradizioni giuridiche, sia importante e logica; essa
è certamente una distinzione razionale.
Causa - Intenzione
Rifiutiamo l’idea che la differenza tra azioni
rivolte a prolungare la vita artificialmente e
azioni rivolte ad accorciarla artificialmente»
sarebbe una distinzione del tutto «priva di
significato costituzionale, un esercizio di
ginnastica semantica fine a se stesso»,
Diritto all’integrità del corpo
Diritto a
rifiutare
le cure
Diritto a
decidere del
mio destino
Eutanasia
attiva
aborto
sterilizzazione
contraccezione
Eutanasia
passiva
Accanimento terapeutico
Sproporzione tra le prospettive della cura e i
possibili benefici
Cure Palliative
Non guariscono, ma migliorano
la qualità della vita o
allungano la vita
Sedazione terminale
Uso di sedativi per ridurre il dolore anche a costo
di ridurre la durata della vita
LEGGE 28 marzo 2001, n. 145
Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio
d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità
dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e
della medicina: “Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla
biomedicina” fatta a Oviedo il 4 aprile 1997
Article 1
Objet et finalité
Les Parties à la présente Convention protègent l'être
humain dans sa dignité et son identité et garantissent à
toute personne, sans discrimination, le respect de son
intégrité et de ses autres droits et libertés fondamentales
à l'égard des applications de la biologie et de la
médecine.
Article 2
Primauté de l'être humain
L'intérét et le bien de l'être humain
doivent prévaloir sur le seul intérêt de la
société ou de la science.
Article 21
Interdiction du profit
Le corps humain et ses
parties ne doivent pas être,
en tant que tels, source de
profit.
Costituzione europea
Art. II-61 Dignità umana
La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere
rispettata e tutelata
Costituzione europea
art. II-63 Diritto all’integrità della persona
Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica.
Nell’ambito della medicina e della biologia devono essere in
particolare rispettati:
a) il consenso libero e informato della persona interessata secondo le
modalità definite dalla legge
b) il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi
come scopo la selezione delle persone
c) il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali
una fonte di lucro
d) il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani
Costituzione europea
art. II-63
1. Ogni individuo ha diritto alla vita e all’integrità fisica e
psichica
2. Nell’ambito della medicina e della biologia devono in
particolare essere rispettati:
a) il consenso libero e informato della persona interessata,
secondo le modalità definite dalla legge;
b) il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di
quelle aventi come scopo la selezione delle persone;
c) il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in
quanto tali una fonte di lucro;
d) il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani.
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio d’Europa del 31
marzo 2004 sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per
la conservazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione,
la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti umani e
cellule
l’art. 12 afferma che gli Stati “si adoperano per
garantire donazioni volontarie e gratuite”
il n. 18 della premessa alla Direttiva afferma che
solo “in via di principio, i programmi di
applicazione di tessuti e cellule dovrebbero
basarsi sulla filosofia della donazione volontaria e
gratuita, dell'anonimato del donatore e del
ricevente, dell'altruismo del donatore e della
solidarietà tra donatore e ricevente”.
Il corpo?
Organi, frammenti di organi, geni, sequenze genetiche,
neuroni Hanno una propria autonomia biologica vuol dire
che devono godere di un proprio statuto giuridico?
E quale?
Rientrano nei poteri dispositivi? E di chi? Appartengono
al corpo come una pertinenza? Alla scienziato che li
manipola come un’opera dell’ingegno? Al soggetto come
un aspetto della sua identità? Non appartengono a
nessuno come la spazzatura? E una volta considerato il
corpo una riserva di risorse bio-chimiche posso
continuare a considerarlo un aspetto dell’identità
umana?
Il corpo?
Molto spesso le parti del corpo ci appaiono come oggetti, oggetti particolari, ma
in astratto assimilabili al regime patrimoniale dei beni mobili: si parla, infatti, di
donazione o cessione di organi, di gameti, di linee cellulari...
A volte il regime patrimoniale potrebbe essere quello dei beni immobili, quando
si considera il corpo nella sua funzionalità complessiva di “guscio” degli organi:
la locazione dell’utero.
Altre volte le parti del corpo interessano solo come informazione sulla singola
persona (accertamento della paternità, acquisizione delle prove di un reato…) o
per la singola persona (predisposizione a malattie, il tasso di colesterolo…).
Altre volte ancora appare come energia: per esempio i filamenti di DNA per le
natotecnologie.
Questo stesso frammento di DNA potrebbe anche diventare soggetto di diritto,
nell’ipotesi della clonazione o nel caso delle cellule staminali di un embrione.
Dove va collocata la rilevanza giuridica?
Dunque, la stessa entità è, nello stesso tempo, bene
mobile, bene immobile, informazione, (privata e personale
oppure pubblica e a rilevanza sociale) energia, soggetto.
sulla ricerca utilizzante materiale
biologico umano del 19 ottobre
2005
•materiale biologico identificabile (art. 3),
• materiale biologico non identificabile (art. 3),
•materiale biologico residuale (art. 12),
• materiale biologico a scala di popolazione (art.
17),
• materiale biologico reso anonimo in maniera
irreversibile (art. 23),
• tessuti embrionali e fetali (art. 2)
.
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