Posizione di garanzia Posizione di garanzia “Il medico al quale vengano richieste prestazioni che contrastino con la sua coscienza o con il suo convincimento clinico, può rifiutare la propria opera, a meno che questo comportamento non sia di grave e immediato nocumento per la salute della persona” art. 19 Eutanasia Intervento intenzionalmente programmato per interrompere in maniera diretta e programmata una vita, quando questa si trova in particolari condizioni di sofferenza o di inguaribilità o di prossimità alla morte intenzionalmente • Eutanasia attiva (azione clinica che causa la morte) • Eutanasia passiva (sospensione del trattamento) • Volontaria (su richiesta del paziente) • Involontaria (su iniziativa di altri) Paternalismo di ritorno? Autodeterminazione Compassione Consenso surrogato Lawer Life-terminating Acts without Explicit Request of Patient Zone grigie • Suicidio assistito • Accanimento terapeutico • Sedazione terminale • Cure palliative Suicidio assistito La morte è conseguenza di un atto suicida del paziente, ma consigliato e/o aiutato dal medico •Corte Suprema degli Stati Uniti d’America, sentenza 26 giugno 1997, Washington et al. C. Glucksberg et al. ; Vacca et al. c. Quill •Alta Corte d’Inghilterra - Divisione della famiglia. (Ordinanza del 22 marzo 2002) il caso di Miss B. •Corte europea dei diritti dell’uomo 29 aprile 2002 nel caso Pretty c. Regno Unito George A. Kingsley, malato di AIDS in fase avanzata, costretto, tra l’altro, a vivere con un tubo infilato nell’arteria del petto, il che rendeva complicate anche le funzioni più elementari. Jane Roe, ammalata di cancro dal 1988 era costretta a letto dal 1993 e aveva dolori continui che non potevano essere alleviati dai farmaci China scivolosa Se consentiamo il suicidio assistito allora perché non l’eutanasia volontaria… oppure quella involontaria decisa da un procuratore… …un permesso molto più vasto, che potrebbe risultare estremamente difficile da controllare. Coerenza esterna – Washington Non abbiamo suggerito che il diritto al rifiuto dei trattamenti sanitari potesse in qualche modo essere tramutato nel diritto al suicidio assistito. Il fatto che molti diritti e libertà protetti dalle Due Process Clause implichino il concetto di autonomia individuale non legittima la conclusione radicale che tutte le decisioni importanti, intime e personali siano protette allo stesso modo, e Casey non suggerisce una conclusione diversa. Coerenza esterna –New York Ma la nostra assunzione dell’esistenza del diritto di rifiutare i trattamenti sanitari non si fondava sulla premessa dell’esistenza di un diritto generale ed astratto ad «accelerare la morte», ma del diritto, basato sulla tradizione, all’integrità del proprio corpo e a non subire interventi invasivi indesiderati. Coerenza esterna distinguishing Diritto a rifiutare trattamenti medici Interventi invasivi Libertà da Diritti negativi Autodeterminazione Diritto ad avere l’aiuto di un medico consenziente Libertà di Diritti positivi La decisione di suicidarsi con l’assistenza di un’altra persona può essere profonda e personale nella stessa misura del rifiuto dei trattamenti sanitari, ma non ha mai goduto di una protezione giuridica simile e non si tratta di situazioni simili La decisione dello Stato di New York dipende dall’assunto in base al quale l’interruzione o il rifiuto dei trattamenti sanitari per il mantenimento in vita «non sono niente di più e niente di meno del suicidio assistito». Diversamente dalla corte d’appello, noi riteniamo che la distinzione tra il suicidio assistito e il rifiuto dei trattamenti sanitari per il mantenimento in vita,distinzione ampiamente riconosciuta e approvata dalla professione medica e dalle nostre tradizioni giuridiche, sia importante e logica; essa è certamente una distinzione razionale. Causa - Intenzione Rifiutiamo l’idea che la differenza tra azioni rivolte a prolungare la vita artificialmente e azioni rivolte ad accorciarla artificialmente» sarebbe una distinzione del tutto «priva di significato costituzionale, un esercizio di ginnastica semantica fine a se stesso», Diritto all’integrità del corpo Diritto a rifiutare le cure Diritto a decidere del mio destino Eutanasia attiva aborto sterilizzazione contraccezione Eutanasia passiva Accanimento terapeutico Sproporzione tra le prospettive della cura e i possibili benefici Cure Palliative Non guariscono, ma migliorano la qualità della vita o allungano la vita Sedazione terminale Uso di sedativi per ridurre il dolore anche a costo di ridurre la durata della vita LEGGE 28 marzo 2001, n. 145 Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina: “Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina” fatta a Oviedo il 4 aprile 1997 Article 1 Objet et finalité Les Parties à la présente Convention protègent l'être humain dans sa dignité et son identité et garantissent à toute personne, sans discrimination, le respect de son intégrité et de ses autres droits et libertés fondamentales à l'égard des applications de la biologie et de la médecine. Article 2 Primauté de l'être humain L'intérét et le bien de l'être humain doivent prévaloir sur le seul intérêt de la société ou de la science. Article 21 Interdiction du profit Le corps humain et ses parties ne doivent pas être, en tant que tels, source de profit. Costituzione europea Art. II-61 Dignità umana La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata Costituzione europea art. II-63 Diritto all’integrità della persona Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica. Nell’ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati: a) il consenso libero e informato della persona interessata secondo le modalità definite dalla legge b) il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle persone c) il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro d) il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani Costituzione europea art. II-63 1. Ogni individuo ha diritto alla vita e all’integrità fisica e psichica 2. Nell’ambito della medicina e della biologia devono in particolare essere rispettati: a) il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge; b) il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle persone; c) il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro; d) il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani. Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio d’Europa del 31 marzo 2004 sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la conservazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti umani e cellule l’art. 12 afferma che gli Stati “si adoperano per garantire donazioni volontarie e gratuite” il n. 18 della premessa alla Direttiva afferma che solo “in via di principio, i programmi di applicazione di tessuti e cellule dovrebbero basarsi sulla filosofia della donazione volontaria e gratuita, dell'anonimato del donatore e del ricevente, dell'altruismo del donatore e della solidarietà tra donatore e ricevente”. Il corpo? Organi, frammenti di organi, geni, sequenze genetiche, neuroni Hanno una propria autonomia biologica vuol dire che devono godere di un proprio statuto giuridico? E quale? Rientrano nei poteri dispositivi? E di chi? Appartengono al corpo come una pertinenza? Alla scienziato che li manipola come un’opera dell’ingegno? Al soggetto come un aspetto della sua identità? Non appartengono a nessuno come la spazzatura? E una volta considerato il corpo una riserva di risorse bio-chimiche posso continuare a considerarlo un aspetto dell’identità umana? Il corpo? Molto spesso le parti del corpo ci appaiono come oggetti, oggetti particolari, ma in astratto assimilabili al regime patrimoniale dei beni mobili: si parla, infatti, di donazione o cessione di organi, di gameti, di linee cellulari... A volte il regime patrimoniale potrebbe essere quello dei beni immobili, quando si considera il corpo nella sua funzionalità complessiva di “guscio” degli organi: la locazione dell’utero. Altre volte le parti del corpo interessano solo come informazione sulla singola persona (accertamento della paternità, acquisizione delle prove di un reato…) o per la singola persona (predisposizione a malattie, il tasso di colesterolo…). Altre volte ancora appare come energia: per esempio i filamenti di DNA per le natotecnologie. Questo stesso frammento di DNA potrebbe anche diventare soggetto di diritto, nell’ipotesi della clonazione o nel caso delle cellule staminali di un embrione. Dove va collocata la rilevanza giuridica? Dunque, la stessa entità è, nello stesso tempo, bene mobile, bene immobile, informazione, (privata e personale oppure pubblica e a rilevanza sociale) energia, soggetto. sulla ricerca utilizzante materiale biologico umano del 19 ottobre 2005 •materiale biologico identificabile (art. 3), • materiale biologico non identificabile (art. 3), •materiale biologico residuale (art. 12), • materiale biologico a scala di popolazione (art. 17), • materiale biologico reso anonimo in maniera irreversibile (art. 23), • tessuti embrionali e fetali (art. 2) .