Caratteri del biodiritto Forte connotazione etica Incidenza sui diritti fondamentali Prevalente formazione giudiziale Giuridificazione (colonizzazione dei mondi vitali) Carattere “extra – parlamentare” Carattere “extra statale” (stratificazione di fonti eterogenee) Internazionale, comunitario, giudiziale La pressione del mercato Società del rischio (insicurezza fabbricata) Biopolitica Una delle caratteristiche della bioetica è ormai rappresentata dal fatto che "la deliberazione sulle leggi avviene dopo che sono entrate in vigore", perché le innovazioni scientifiche e mediche condizionano immediatamente gli sviluppi sociali. Abbiamo tutta una serie di comportamenti, dalla fecondazione assistita alla manipolazione genetica, che diventano ipotesi giuridiche per effetto della prassi, di estemporanee decisioni giudiziarie, di provvedimenti amministrativi, di codici deontologici: si accumulano frammenti normativi nel tacito presupposto che spetti ad altri risolvere tutti i problemi etici e politici che la loro applicazione potrebbe sollevare. Solo che questo momento decisivo di ripensamento politico e legislativo non sembra arrivare mai e, se per caso arrivasse, non potrebbe comunque modificare i vari indirizzi interpretativi che, nel frattempo, si sono imposti né deludere le aspettative sociali e i modelli economici che si sono ormai affermati e consolidati. Società del rischio (Beck) Se la società è diventata un laboratorio, il il nonpoter-sapere (rischio) prodotto dall’uomo, insicurezza fabbricata, appare la condizione fondamentale di funzionamento della società. Come si fa a decidere? La decisione presuppone l’idea lineare di progresso (rapporto costi-benefici) in una dimensione istituzionale di non-poter-sapere: chi decide, come si decide, quali forme di tutela, quali forme di risrcimento? Sradicamento Secondo quella dolente valenza suggerita da Simone Weil: la rottura di un tessuto di relazioni sociali che costringe drammaticamente “...a violare obblighi rigorosi per adempierne altri” Superamento delle barriere nazionali L’importazione e l’esportazione di embrioni, di cellule staminali embrionali, di organi, tessuti; il flusso e la raccolta di organi, campioni di Dna, dati genetici mostrano nettissime disparità nella politica legislativa dei vari paesi Transgovernalismo Lo Stato non sta scomparendo, ma si sta disaggregando in parti distinte e separate I giudici stanno costituendo una comunità globale del diritto con reciproche integrazioni e contaminazioni a livello costituzionale Common standard sul modo in cui la persona, il corpo e le loro parti devono essere trattati Self service normativo Uno scienziato o un’impresa o gli interessi complessivi di impresa e scienza assumono i dati tecnologicamente utili e li fanno divenire strumenti di regolazione. Un management giudiziale che diventa espressione del management mondiale del commercio e dell’informazione, in cui il diritto appare solo una glossa della scienza e del mercato nel senso che si adatta e riadatta continuamente alle loro specifiche esigenze Se il realismo giuridico ammonisce a non considerare “legge” quello che viene approvato dal parlamento, ma solo quello che “gioca un ruolo nella vita della comunità”, ora abbiamo una comunità che, sotto la spinta della scienza, crea una “cosa… amministrata e interpretata dai tribunali” e questa “cosa” assume carattere di modello regolativo, indipendentemente da qualsiasi processo democratico di approvazione Quale diritto? Diritto mite o soft law. (hard law) Diritto dialogante (diritto imperante) sunset rules, norme “ a tempo”, destinate ad essere riviste a scadenza predeterminata. Diritto riflessivo L’ideale sarebbe una normazione che si limiti a “riflettere” la prassi, riproducendo la pluralità indeterminata delle manifestazioni attraverso norme flessibili, aperte, svincolate da qualsiasi rigida connotazione contenutistica o istituzionale. Baron Gran parte del diritto sostanziale negli Stati Uniti è prodotto non per via legislativa, ma, piuttosto, attraverso le pronunce delle Corti di common law degli Stati e, in misura minore, delle Corti Federali. Questo è particolarmente vero nel campo delle regole che disciplinano quello che è stato chiamato il diritto a morire”. E ricorda che, quando nel 1976, il padre di Karen Quinlan chiese l’autorizzazione alla Corte Suprema del New Jersey per staccare sua figlia dal respiratore artificiale, non esistevano norme giuridiche specifiche in materia, “la Corte avviò un processo di creazione di un nuovo diritto comune che permettesse di ottenere un adeguato bilanciamento degli interessi in gioco. Nel fare questo, attinse al diritto di formazione giurisprudenziale, statale e federale, nel quale vedeva un’utile fonte di valori condivisi nella società a cui le sue pronunce potevano ispirarsi. Ma attinse anche a un gran numero di fonti normative extragiuridiche. Tra queste le più rilevanti erano le norme di buona pratica medica, vigenti o proposte, relative al trattamento del malato terminale o di pazienti in stato comatoso” Giudice – Giustizia? “Le regole di formazione giurisprudenziale sono elaborate in circostanze in cui il giudice conosce le identità delle persone che potranno avvalersi dei benefici della regola e quelle delle persone che ne sopporteranno l’onere. Questo è l’opposto dell’ideale di giustizia proposto da filosofi come John Rawls…” Biogiurisprudenza Come notava Tocqueville, quasi due secoli fa, “il magistrato sembra introdursi negli affari pubblici solo per caso; senonchè, è un caso che si ripete tutti i giorni” • LEGGE 28 marzo 2001, n. 145 Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina: “Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina” fatta a Oviedo il 4 aprile 1997 • UNIVERSAL DECLARATION ON BIOETHICS AND HUMAN RIGHTS Adottata per acclamazione il 19 ottobre 2005 dalla XXIII sessione della Conferenza generale dell’Unesco • Costituzione europea LEGGE 28 marzo 2001, n. 145 Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina: “Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina” fatta a Oviedo il 4 aprile 1997 Article 1 Objet et finalité Les Parties à la présente Convention protègent l'être humain dans sa dignité et son identité et garantissent à toute personne, sans discrimination, le respect de son intégrité et de ses autres droits et libertés fondamentales à l'égard des applications de la biologie et de la médecine. Calabresi concurring opinion Corte Suprema degli Stati Uniti d’America, sentenza 26 giugno 1997, Washington et al. C. Glucksberg et al. ; Vacca et al. c. Quill “...le corti non devono decidere in via definitiva questioni costituzionali estremamente difficili prima che i rappresentanti democraticamente eletti dello Stato nonché il potere esecutivo - entrambi politicamente responsabili - non affermino positivamente (e non attraverso la mera inattività) la volontà di difendere leggi costituzionalmente sospette”. E poi si lascia chiaramente intendere che sarebbe difficile, in ogni caso, prevedere un tale intervento legislativo (“a meno che New York, affermando il proprio interesse per i divieti che oggi vengono contestati, non ci costringa ad affrontare certe scelte”) proprio perché non pare possibile trovare un quadro normativo entro cui fugare definitivamente i dubbi e risolvere i problemi etici: “Questi metodi (suicidio assistito, eutanasia attiva...) sostengono i ricorrenti, sono plausibilmente molto più pericolosi per la società e devastanti per coloro che sopravvivono. Ma è proprio vero poi che un malato terminale adotterebbe metodi di questo tipo? Queste domande, in fondo, a mala pena si avvicinano alle tragedie umane e agli ideali coinvolti nei problemi che oggi avremmo dovuto risolvere...” Article 2 Primauté de l'être humain L'intérét et le bien de l'être humain doivent prévaloir sur le seul intérêt de la société ou de la science. Article 21 Interdiction du profit Le corps humain et ses parties ne doivent pas être, en tant que tels, source de profit. Costituzione europea Art. II-61 Dignità umana La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata Costituzione europea art. II-63 Diritto all’integrità della persona Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica. Nell’ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati: a) il consenso libero e informato della persona interessata secondo le modalità definite dalla legge b) il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle persone c) il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro d) il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani UNIVERSAL ON BIOETHICS RIGHTS DECLARATION AND HUMAN Adottata per acclamazione il 19 ottobre 2005 dalla XXIII sessione della Conferenza generale dell’Unesco Relazione dell’International Bioethics Committee La trasformazione del rapporto medico paziente e l’enfasi posta sul consenso informato e sull’autonomia personale; Principio di autonomia versus principio paternalistico l’emergere dell’esigenza di un ‘equa e giusta distribuzione delle risorse; l’uso delle tecnologie mediche nel trapianto di organi; il prolungamento della vita, la riproduzione umane e la genetica. Qualificazione giuridica del corpo Nobody can limit human knowledge E’ difficile, praticamente e concettualmente, separare la conoscenza scientifica dal suo metodo e dalle sue applicazioni tecnologiche, ma il problema è: a)Quali regole dovrebbero governare la sperimentazione? b)Chi stabilisce le priorità e con quali criteri e in favore di chi? c) Qual è il loro impatto sul benessere dell’umanità, sugli organismi viventi (biodiversità), sull’ambiente e sulle generazioni future. Problemi aperti “Donazione” (cessione) di organi, tessuti, cellule, gameti; La ricerca sulle cellule staminali embrionali; La diagnosi genetica pre-impianto; La medicina predittiva (incluse le diagnosi non necessariamente riconducibili a possibilità terapeutica) L’introduzione Le diagnosi scientifiche ed epidemiologiche e l’uso della terapia genica; tecnologie transgeniche e di organismi geneticamente modificati in agricoltura e nell’allevamento; Il superamento della barriera tra specie (nel trapianto di organi e nella manipolazione genetica) Inizio e fine della vita umana;