Cellule staminali Sono cellule ancora indifferenziate la cui caratteristica è di essere altamente capaci di riprodursi e suscettibili di essere “programmate” vale a dire indirizzate nella direzione voluta dall’uomo Totipotenti Quasi-totipotenti Pluripotenti Multipotenti Cellule staminali Totipotenti Le primissime 6-8 (15-20) cellule derivate dalla cellula-uovo fecondata e chiamate blastomeri: Sono capaci di dar vita a uno qualsiasi dei 220 tipi cellulari del corpo umano Quasi-totipotenti cellule embrionali che derivano dalle cellule presenti all’interno della blastocisti (5 giorno) e nelle gonadi del feto Pluripotenti Hanno perso parte della propria potenzialità (tessuto ombelicale o nel feto in via di sviluppo... ) Multipotenti Cellule staminali somatiche (non embrionali) gia specializzate e quindi con potenzialità minore (sangue, midollo osseo, derma, strati proliferativi delle mucose, parte più interna del cervello) Utilizzazione le cellule staminali possano essere isolate con successo e coltivate in laboratorio; le cellule staminali cresciute in laboratorio potranno essere condizionate per trasformarsi in uno specifico tipo cellulare; le cellule staminali che hanno formato particolari tipi cellulari potranno essere usate nella cura di pazienti i cui tessuti sono malati o danneggiati; i tessuti e gli organi ottenuti in questo modo possono svilupparsi normalmente senza che ci possano essere rischi per i pazienti Creare modelli sperimentali delle malattie Impieghi terapeutici Leucemia: trapianto di midollo osseo Ricostruzione dell’epidermide Ipotesi terapeutiche Cura del diabete Trattamento dell’infarto e di alcuni tumori Malattie neurovegetative (in particolare Alzheimer e Parkinson) Come ottenerle? dagli embrioni nei primi stadi di sviluppo (blastocisti) creati attraverso fecondazione in vitro (quelli che non sono più necessari per il trattamento dell’infertilità qualche volta detti (embrioni di scorta) o creati specificatamente per la ricerca; dagli embrioni nei primi stadi di sviluppo, creati inserendo il nucleo di una cellula adulta in una cellula uovo a cui era stato rimosso il nucleo (sostituzione del nucleo cellulare più comunemente detta clonazione); Come ottenere cellule staminali pluripotenti? dalle cellule del sangue del cordone ombelicale al momento della nascita; da alcuni tessuti negli organismi adulti (il midollo osseo, derma, strati proliferativi delle mucose, parte più interna del cervello…) dalle cellule germinali o dagli organi di un feto abortito; IPS: dalla riprogrammazione di cellule dei tessuti adulti maturi in modo che si comportino come cellule staminali; IPS cellule staminali pluripotenti indotte Due studiosi giapponesi Yamanaka e Takahashi hanno fatto regredire fibroblasti di topo adulto alla stadio si staminali embrionali (hanno preso alcune cellule di topo relativamente differenziate e vi hanno inserito 4 geni scelti in base alla loro funzione biologica nel mantenimento dello stadio di staminalità dell’embrione). Studiosi tedeschi hanno ottenuto lo stesso risultato con due soli geni (la scelta dei geni è molto vaga perché non si sa bene come agiscono. Il gene più utilizzato il c-myc è un oncogeno) IPS: staminali pluripotenti indotte Sono stati riprogrammati e fatti diventare IPS ciraca una ventina di diversi tipi cellulari adulti in quattro specie (topo, uomo, ratto, scimmia) Ancora non sappiamo bene cosa siano queste cellule e cosa siano in grado di fare Test di pluripotenza di una cellula Capacità di produrre in vitro un’ampia varietà di tipi cellulari; Capacità di produrre un teratoma (un tipo di tumore che contiene cellule provenienti da tutti i tipi cellulari embrionali; Capacità di sviluppare tutti i tipi di tessuto di un individuo adulto, comprese le cellule germinali Problemi Finora solo le staminali embrionali superano tutti questi test; la scienza abbia ancora grosse difficoltà nel “programmare” questa differenziazione, nel guidare le cellule verso la zona desiderata del corpo umano da curare e nell’evitare il rischio che le stesse si trasformino in cellule cancerogene Da una singola ES umana sono stati ottenuti un milione di neuroni dopaminergici Limiti cellule staminali adulte Non è facile individuarle (l’unica sistema è studiarne il funzionamento) Sono rarissime (nel midollo osseo del topo le staminali sono 1 su 10.000) Crescono molto lentamente e necessitano di particolari cure in coltura. Dilemma morale Qualora fossimo in grado di produrre effettivamente IPS pluripotenti che differenza ci sarebbe tra queste cellule e le cellule embrionali? Non dovremmo considerarle allo stesso modo di quelle embrionali dal momento che, in astratto, essere usta per generare embrioni umani? Storia •La prima linea cellulare è stata isolata isolata nel topo (dai ricercatori inglesi Evans e Kaufman) nel 1981 e nei macachi nel 1995 •Le linee cellulari di ES umane sono state isolate negli Usa da Thompson nel 1998 •Nel 2004 Gesine Kogler isola le cellule staminali somatiche adulte speciali ottenute dal sangue del cordone ombelicale Clonazione La tecnologia di clonazione di individui adulti si basa sulla sostituzione del nucleo dell’ uovo o dell’embrione allo stadio di una cellula (zigote) con il nucleo proveniente da un’altra cellula e per questo prende il nome di nuclear transfering (trasferimento del nucleo). In genere si svuota il nucleo di un gamete femminile (ovocita) lo si priva del nucleo elo si sostituisce con quello di una cellula somatica adulta di un individuo della stessa specie. Opportunamente stimolata – chimicamente o elettricamentequesta entità si svilupperà come un ovocita fertilizzato Clonazione Il primo tentativo di questo genere coronato da successo avvenne per opera di John Gourdon, il quale nel 1962 riuscì a clonare una rana a partire dal nucleo di una cellula intestinale di un’altra rana adulta. Tuttavia da questo e dai successivi esperimenti era emerso evidente un limite alla clonazione di individui adulti: la perdita della totipotenza dei nuclei di cellule differenziate. La totipotenza è la capacità che cellule non ancora differenziate (generalmente cellule embrionarie) hanno di ricostruire l’intero organismo. Dolly Questo limite è stato però superato dagli studi del gruppo di ricercatori del Roslin Institute di Edimburgo che nel 1996 riuscirono ad ottenere pecore vive a partire da una linea cellulare stabilizzata in vitro. Queste cellule, in tutto assimilabili a cellule embrionali totipotenti, furono però indotte in quiescenza mediante deprivazione di siero. Il risultato dell’esperimento era estremamente importante perché la quiescenza è lo stato del ciclo cellulare in cui si trovano normalmente le cellule differenziate che costituiscono l’organismo adulto. L’anno successivo lo stesso gruppo guidato da Ian Whilmut annunciò di essere riuscito a clonare una pecora – nota in tutto il mondo con il nome di Dolly – a partire da un nucleo proveniente da una cellula differenziata. Storia clonazione 1996 clonazione della pecora Dolly da parte di Wilmut 1998 topi 2000 maiale 2002 Gatto 2002 annuncio della prima clonazione di un embrione umano (attivazione di una cellula uovo) 2003 muore Dolly 2005 Snuppy il primo cane e Little Nick (prima clonazione a pagamento $50.000 dollari) 2007 Wilmut annuncia di aver abbandonato la tecnica della clonazione Limiti biologici Dolly fu l’unico successo su 434 trasferimenti di nucleo Galileo, il toro, 734 tentativi Cumulina e le sue 21 compagne topine hanno richiesto 2810 tentativi I maiali 5 su 2101 tentativi. Protocole additionnel à la Convention pour la protection des Droits de l'Homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine Art. 1 1. Est interdite toute intervention ayant pour but de créer un être humain génétiquement identique à un autre être humain vivant ou mort. 2. Au sens du présent article, l'expression être humain "génétiquement identique" à un autre être humain signifie un être humain ayant en commun avec un autre l'ensemble des gènes nucléaires. Costituzione europea Art. II-61 Dignità umana La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata Costituzione europea art. II-63 Diritto all’integrità della persona Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica. Nell’ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati: a) il consenso libero e informato della persona interessata secondo le modalità definite dalla legge b) il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle persone c) il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro d) il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani Protocole additionnel à la Convention pour la protection des Droits de l'Homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine Art. 1 1. Est interdite toute intervention ayant pour but de créer un être humain génétiquement identique à un autre être humain vivant ou mort. 2. Au sens du présent article, l'expression être humain "génétiquement identique" à un autre être humain signifie un être humain ayant en commun avec un autre l'ensemble des gènes nucléaires. Costituzione europea art. II-63 Diritto all’integrità della persona d) il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani terapeutica créer un être humain Vivant ou mort clonazione riproduttiva Costituzione europea art. II-63 Diritto all’integrità della persona d) il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani créer un être humain bambino clonazione riproduttiva Modelli normativi In paesi asiatici come Cina, Singapore e Corea del Sud la ricerca scientifica sulle cellule staminali è quasi del tutto libera da vincoli e fortemente incentivata a livello statale. A Singapore, sede della Es Ce11 International, cui contribuiscono anche università australiane ed israeliane, nonché in Cina, paese in cui è possibile finanche trasferire Dna umano in ovociti animali Tra i vari paesi solo il Belgio (legge del 3 aprile 2003) e la Spagna (riforma della legge sulla procreazione assistita del 19 novembre 2003) hanno mostrato una certa apertura verso l’utilizzo di embrioni per la produzione di cellule staminali, pur vietando comunque severamente la clonazione riproduttiva e la sperimentazione oltre il quattordicesimo giorno. e` possibile utilizzare gli embrioni residui per la sperimentazione fino al 14o giorno di sviluppo (Gran Bretagna, Svezia, Spagna), o alla 21a ora dalla fecondazione (Germania) Gran Bretagna Secondo il Rapporto della Commissione Donaldson 2000, la ricerca su embrioni, creati in vitro sia a scopi riproduttivi, sia al solo scopo di ricerca, e` consentita (racc. 1) allo scopo di incrementare le conoscenze sulle patologie trattabili con cellule staminali, a condizione che sia soggetta ai controlli previsti dallo Human Fertilisation and Embriology Act del 2008 e che sia stato ottenuto il consenso informato da parte dell’uomo e della donna da cui derivano la cellula uovo e lo spermatozoo (racc. 3). Parlamento francese 22.1.2002 Stati Uniti Rapporto del National Bioethics Advisory Commission del 1999, Escludeva l’utilizzo di embrioni creati con la fecondazione in vitro al solo scopo di ricerca (racc. 3) da parte della National Bioethics Advisory Commission, che negava a tale scopo l’utilizzo di fondi federali. Uguale veto non e` previsto per l’utilizzo degli embrioni residui (racc. 2), che sarebbe condizionato solo da due elementi: 1) la rilevazione del consenso da parte dei donatori, previa informazione sul fatto che la ricerca non e` vantaggio degli embrioni utilizzati, che il rifiuto o l’accettazione da parte della coppia non influenzera` eventuali cure per i donatori, che gli embrioni utilizzati non saranno trasferiti in utero e che verranno distrutti a seguito della ricerca (racc. 5); 2) la chiarezza sul fatto che le cellule staminali embrionali ottenute non serviranno per curare i donatori dei gameti (racc. 6) (15). Norme in materia di procreazione medicalmente assistita" L.. 2004-n.40 ART. 13. (Sperimentazione sugli embrioni umani). 1. È vietata qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano. 2. La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano è consentita a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative. 3. Sono, comunque, vietati: a) la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione o comunque a fini diversi da quello previsto dalla presente legge; b) ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti ovvero interventi che,attraverso tecniche di selezione, di manipolazione o comunque tramite procedimenti artificiali,siano diretti ad alterare il patrimonio genetico dell'embrione o del gamete ovvero a predeterminarne caratteristiche genetiche, ad eccezione degli interventi aventi finalità diagnostiche e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo; c) interventi di clonazione mediante trasferimento di nucleo o di scissione precoce dell'embrione o di ectogenesi sia a fini procreativi sia di ricerca; d) la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa e la produzione di ibridi o di chimere. 4. La violazione dei divieti di cui al comma 1 è punita con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro. In caso di violazione di uno dei divieti di cui al comma 3 la pena è aumentata. Le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti previste dal comma 3 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste. 5. È disposta la sospensione da uno a tre anni dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno degli illeciti di cui al presente articolo ART. 14. (Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni). 1. È vietata la crioconservazione e la soppressione di embrioni, fermo restando quanto previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194. 2. Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto dell'evoluzione tecnico-scientifica e di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, non devono creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre. 3. Qualora il trasferimento nell'utero degli embrioni non risulti possibile per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione è consentita la crioconservazione degli embrioni stessi fino alla data del trasferimento,da realizzare non appena possibile. 4. Ai fini della presente legge sulla procreazione medicalmente assistita è vietata la riduzione embrionaria di gravidanze plurime, salvo nei casi previsti dalla legge 22 maggio 1978, n. 194. 5. I soggetti di cui all'articolo 5 sono informati sul numero e, su loro richiesta, sullo stato di salute degli embrioni prodotti e da trasferire nell'utero. 6. La violazione di uno dei divieti e degli obblighi di cui ai commi precedenti è punita con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro. 7. È disposta la sospensione fino ad un anno dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno dei reati di cui al presente articolo. 8. È consentita la crioconservazione dei gameti maschile e femminile, previo consenso informato e scritto. 9. La violazione delle disposizioni di cui al comma 8 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro. LEGGE 28 marzo 2001, n. 145 Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina: Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, nonché del Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione di esseri umani. Articolo 18 Article 18 Recherche sur les embryons in vitro 1. Lorsque la recherche sur les embryons in vitro èst admise par la loi, celle-ci assure une protection adéquate de l'embryon. 2. La constitution d'embryons humains aux fins de recherche est interdite. Protocole additionnel à la Convention pour la protection des Droits de l'Homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine Art. 1 1. Est interdite toute intervention ayant pour but de créer un être humain génétiquement identique à un autre être humain vivant ou mort. 2. Au sens du présent article, l'expression être humain "génétiquement identique" à un autre être humain signifie un être humain ayant en commun avec un autre l'ensemble des gènes nucléaires. Costituzione europea art. II-63 1. Ogni individuo ha diritto alla vita e all’integrità fisica e psichica 2. Nell’ambito della medicina e della biologia devono in particolare essere rispettati: a) il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge; b) il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle persone; c) il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro; d) il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani. Superamento della moratoria europea 9 July 2003 La proposta della Commissione riconosce che il problema è estremamente controverso, con molte questioni ancora aperte, ma riconosce anche il potenziale offerto per la cura delle malattie e il principio della libertà di ricerca che è contenuto nella Carta europea dei diritti fondamentali. Propone le seguenti linee guida: L’ EU non finanzierà la ricerca con ES dove è vietata dai singoli Stati membri; Le ES possono essere derivate soltanto dagli embrioni soprannumerari che sono stati donati alla ricerca dai familiari e che sono stati creatiprima del 27 June 2002, data dell’adozione del Framework Programme. Queste embrioni sono destinati ad essere distrutti decorso un certo tempo (at some point in time). La ricerca sarà finanziata soltanto se è dimostrato che persegue obiettivi particolarmente importanti. La ricerca sarà finanziata soltanto quanto non ci sono adeguate alternative praticabili. In particolare, si deve dimostrare che non possono essere usate linee cellulari embrionali già esistenti o staminali adulte. Le cellule degli embrioni soprannumerari possono essere usate soltanto con il consenso informato dei donatori. Ai donatori di embrioni non sarà consentito any financial gain. I dati e la privacy dei donatori deve essere garantita. Deve essere assicuara la traccibilità delle cellule staminali. I consorzi di ricerca devono impegnarsi nel rendere disponibili agli altri ricercatori le nuove “new” human embryonic stem cells Ufficio Europeo dei Brevetti La richiesta dell`Università del Wisconsin di di brevetto sull`uso di staminali embrionali umane a fini commerciali è stato rigettato dall`European Patent Office, perché "il diritto europeo vieta la possibilità di registrare brevetti su colture di cellule staminali embrionali che abbiano comportato la distruzione di embrioni umani". E’ lecito utilizzare cellule SE importate dall’estero? 1. l’ipotesi di un divieto implicito di ricerca sulle staminali embrionali importate dall’estero; 2. l’ipotesi di un divieto esplicito; 3. l’ipotesi della configurabilità di un concorso del ricercatore italiano in un reato che sarebbe commesso all’estero, da parte del ricercatore straniero che ricava le cellule staminali da un embrione umano; 4. l’ipotesi della configurabilità di un delitto di ricettazione nell’operato del ricercatore italiano che riceva dall’estero cellule staminali embrionali 5. la punibilità della sperimentazione su embrioni umani compiuta all’estero da un ricercatore italiano. Il concorso Per potersi parlare di concorso di persone nel reato bisogna che taluno (l’autore) abbia posto in essere un fatto costitutivo di reato e che altri (il partecipe) abbia recato un contributo causale alla realizzazione di quel fatto. La condotta atipica (nel nostro caso, la condotta realizzata dal ricercatore italiano, che fa ricerca su cellule staminali embrionali) dovrebbe essere .stata causa della realizzazione del fatto tipico: causa cioè di un fatto di ricerca, sperimentazione su embrioni, di produzione di embrioni a fini di ricerca owero di soppressione di embrioni. Bisognerebbe dunque poter dire che eliminando mentalmente la condotta del ricercatore italiano, il ricercatore straniero non avrebbe compiuto la ricerca/sperìmentazione su quegli embrioni (o non avrebbe prodotto quegli embrioni per fini di ricerca o non avrebbe soppresso quegli embrioni) La ricettazione Art. 648 delitto, tra l’altro, colui che, “fuori dei casi di concorso nel reato”, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, riceve “cose provenienti da un qualsiasi delitto”. Quando si tratti di delitto perseguibile d’ufficio, l’applicabilità della legge penale italiana al delitto commesso all’estero dallo straniero è sottoposta ad una triplice condizione: a) la presenza dell’autore del reato nel territorio dello Stato; b) la richiesta del Ministro della giustizia; c) la doppia incriminazione del fatto: il fatto deve essere cioè previsto come reato sia dalla legge italiana, sia dalla legge dello Stato estero nel quale il soggetto ha agito. Habermas Libertà =l’origine non aggirabile delle mie azioni e delle mie pretese importanza del poter essere se stessi Diritto a un patrimonio genetico non modificato artificialmente Importanza della funzione simbolica che la tutela degli embrioni umani rivestirebbe per tutti coloro che non possono difendere se stessi né argomentare in prima persona Ogni applicazione ristretta del concetto di dignità umana rimette la tutela e la dignità dell’embrione a un bilanciamento di beni che spalanca le porte alla strumentalizzazione della vita umana Habermas Moralità = autoaffermazione di una comprensione etica del genere Sarebbe inquietante se venisse meno il confine tra la natura che noi siamo e la dotazione organica che noi ci diamo Identità Libertà Habermas inviolabilità indisponibilità Democrazia beni diritti essere dignità Dover essere