BIOETICA
DERIVA DALL’ANGLOAMERICANO BIOETHICS, UN
NEOLOGISMO CONIATO DAL MEDICO E ONCOLOGO
VAN R. POTTER NEL 1970.
MATERIA
INTERDISCIPLINARE
CHE
INCLUDE
MEDICINA,
GIURISPRUDENZA,
BIOLOGIA,
PSICHIATRIA E FILOSOFIA MORALE.
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NON È UNA SCIENZA MA UNA DISCIPLINA DI
CARATTERE PRESCRITTIVO E NORMATIVO.
EUROPEAN GROUP OF ETHICS
CORPO NEUTRALE, INDIPENDENTE, PLURALISTA E
MULTIDISCIPLINARE
FORMATO DA 15 ESPERTI SCELTI PER LA LORO
COMPETENZA PROFESSIONALE E LE LORO QUALITÀ
PERSONALI
ESAMINANO LE QUESTIONI ETICHE CHE SI
PRESENTANO NELL’AMBITO SCIENTIFICO E DELLE
NUOVE TECNOLOGIE
CONSIDERANDO:
PRINCIPI QUALI IL RISPETTO DELLA DIGNITÀ
UMANA,
L’AUTONOMIA
E
L’INDIVIDUALITÀ,
LA
GIUSTIZIA E I BENEFICI, LA LIBERTÀ DI RICERCA
IL PLURALISMO EUROPEO SIA IDEOLOGICO CHE
RELIGIOSO
L’ESISTENZA
DI
METODI
ALTERNATIVI
ALLA
CREAZIONE DI CELLULE STAMINALI (materiali di
scarto, cellule staminali adulte…)
I DIRITTI DELLE DONNE
LINEA GUIDA PER
DONAZIONE E IMPIANTO
CONSENSO LIBERO E INFORMATO
VALUTAZIONE SCIENTIFICA
DI RISCHI E BENEFICI
INTERNAMENTE
ALLA
LA NON COMPROMISSIONE
SIA
LEGGE DELLA
DELSALUTE
SINGOLO
DEL DONATORE CHE DEL RICEVENTE
STATO E ALLA LIBERA
ANONIMITÀ DEL DONATORE
VOLONTÀ
DEL
SINGOLO
INDIVIDUO
SICUREZZA BANCHE
E REGOLAMENTO
IMPORT-EXPORT
EDUCAZIONE E DIALOGO
PROIBIZIONE DEL COMMERCIO
IN ITALIA
20 SETTEMBRE 2000: È STATA ISTITUITA DA
UMBERTO VERONESI (EX MINISTRO DELLA
SANITÀ) UNA COMMISSIONE PER IL DIBATTITO
SULLE STAMINALI
PRESIEDUTA DA RENATO DULBECCO E
AVENTE
AL
SUO
INTERNO
RAPPRESENTANTI
DELLA
CHIESA,
SCIENZIATI E INTELLETTUALI
IN COMUNE ACCORDO
USO DI CELLULE STAMINALI ADULTE O DA CORDONE
OMBELICALE (con consenso informato del donatore e
non compromettendo la sua salute)
USO DI
ABORTIVO
CELLULE
STAMINALI
DA
MATERIALE
USO DI CELLULE STAMINALI DA TRASFERIMENTO
NUCLEARE (riprogrammazione genetica…)
NON RAGGIUNGENDO UNA
RISOLUZIONE UNITARIA
USO DI CELLULE
SOVRANNUMERO
STAMINALI
DA
EMBRIONI
IN
USO DI SINGOLE CELLULE DA BLASTOCISTI SENZA
ALTERARE IL POTERE DI SVILUPPO EMBRIOGENETICO
USO DI CELLULE STAMINALI PROVENIENTI
EMBRIONI APPOSITAMENTE PRODOTTI
DA
DOPO AVER DISCUSSO
EFFICACIA SCENTIFICA
RISOLUZIONE MAGGIORITARIA:
PROBLEMA DEI TRAPIANTI
RISOLUZIONE MINORITARIA:
DATI SCIENTIFICI
ESISTE UN
ELEVATO NUMERO DI
L'EMBRIONE E’ UN ESSERE UMANO
EMBRIONI SOPRANNUMERARI
CON POTENZIALITA’
SVILUPPO
L’IMPORTANZA
DEL SOSTEGNODI
ALLA
RICERCA
E LA LICEITÀ DELLA SPERIMENTAZIONE
L'EMBRIONE, COME
OGNI SIGNIFICA
ESSERE
RICERCA
NON
UMANO,
HA DIRITTO L’EMBRIONE,
ALLA VITA
STRUMENTALIZZARE
NE’
FINALITÀ
TERAPEUTICHE
MANCARE DI RISPETTO ALLA VITA
RISPETTO
DELLA VITA UMANA
UMANA
CONCLUSIONI
LA RISOLUZIONE MINORITARIA APPROVA
SOLO L’USO DI SINGOLE CELLULE
DERIVANTI
DA LE
BLASTOCISTI
SENZA
ENTRAMBE
RISOLUZIONI
ALTERARE IL POTERE DI SVILUPPO
NON APPROVANO L’USO DI
EMBRIOGENETICO
CELLULE
STAMINALI
DERIVANTI
DA
EMBRIONI
APPOSITAMENTE
CREATI
LA
RISOLUZIONE
MAGGIORITARIA
APPROVA L’USO DI STAMINALI DERIVANTI
DA
BLASTOCISTI
E
ANCHE
DAGLI
EMBRIONI IN SOVRANNUMERO (congelati
o non)
CATTOLICESIMO
NON È LECITO PRODURRE O USARE EMBRIONI PER
LE CELLULE STAMINALI
NON È LECITA LA CLONAZIONE TERAPEUTICA,
NÉ TANTOMENO QUELLA RIPRODUTTIVA
NON È LECITO USARE GLI EMBRIONI
SOVRANNUMERO PER LA RICERCA
IN
L’USO DELLE CELLULE STAMINALI EMBRIONALI
NON LECITO MA È LECITO E CONSIGLIABILE L’USO
DELLE CELLULE STAMINALI ADULTE
ISLAM
NON
ESISTE
UNA
POSIZIONE UFFICIALE
SADEK BELOUCIF
(rappresentante
dell’Islam alla EGE)
SEGUENDO IL CORANO, GLI HADITH, LA SIRA E LE
NOZIONI DI BASE DELLA GIURISPRUDENZA (che
tutti i Musulmani devono seguire)
NO CLONAZIONE RIPRODUTTIVA
SI ABORTO (se madre in pericolo di vita o teme
per il suo onore)
NO INSEMINAZIONE ARTIFICIALE
SI CLONAZIONE TERAPEUTICA
NO CREAZIONE DI EMBRIONI PER LA RICERCA
LIBERO ARBITRIO PER L’USO DI CELLULE
STAMINALI DERIVANTI DA EMBRIONI IN PIÙ
EBRAISMO
LA LEGGE EBRAICA NON È
FAVOREVOLE AL PROGRESSO
STATICA
MA
IL MEDICO HA UNA CERTA LIBERTÀ DI AGIRE
PURCHÈ NON ROMPA CON LE TRADIZIONI
SI ALLO SVILUPPO DELL’INGEGNERIA GENETICA
SI ALLA RICERCA SULLE STAMINALI
UNIONE CHIESE EUROPEE
(anglicana, ortodossa,
luterana e cattolica)
NO RIPROGAMMAZIONE EMBRIONI
NO
CLONAZIONE
RIPRODUTTIVA)
NO RICERCA
STAMINALI
SUGLI
(NÉ
TERAPEUTICA,
EMBRIONI
NO USO CELLULE ANIMALI
NÉ
SULLE
NÉ
APPOGGIANO LA RICERCA SULLE STAMINALI
95 PREMI NOBEL
2.400 SCIENZIATI ITALIANI
COMMISSIONE CONSULTIVA NAZIONALE ELVETICA
PER L'ETICA IN CAMPO BIOMEDICO
RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI SANITÀ DEI PAESI
BASSI
COMMISSIONE D'INCHIESTA DELLA CAMERA DEI
LORDS DEL REGNO UNITO
CONSIGLIO NAZIONALE SVEDESE SULL'ETICA IN
CAMPO MEDICO
ISTITUTO NAZIONALE DI SANITÀ DEGLI U.S.A.
INTERNATIONAL
SOCIETY
FOR
STEM
CELL
RESEARCH
INTERNATIONAL STEM CELL FORUM
EUROPEAN
CONSORTIUM
FOR
STEM
CELL
RESEARCH
ACCADEMIE NAZIONALI DELLE SCIENZE DI 67 PAESI
LA RICERCA SULLE
STAMINALI È PERMESSA IN
32 STATI TRA CUI:
GRAN BRETAGNA
SPAGNA
BELGIO
OLANDA
GRECIA
AUSTRALIA
CANADA
NORVEGIA
FINLANDIA
COREA DEL SUD
UNIONE EUROPEA
NO CLONAZIONE ESSERI UMANI
NO COMMERCIO EMBRIONI O CELLULE STAMINALI
NO SELEZIONE EUGENETICA DEGLI EMBRIONI
L’AUTORIZZAZIONE ALLA RICERCA
DIPENDE DAI VARI PAESI
IRLANDA: RICERCA PROIBITA (la costituzione dà
all’embrione gli stessi diritti della madre)
BELGIO e OLANDA: C’È RICERCA MA NON C’È
NESSUNA LEGGE A PROPOSITO
PORTOGALLO: NON C’È RICERCA MA NON C’È
NESSUNA LEGGE A PROPOSITO
AUSTRIA e GERMANIA: RICERCA PROIBITA DALLA
LEGGE
FINLANDIA, SPAGNA, REGNO UNITO e SVEZIA:
RICERCA CONSENTITA DALLA LEGGE
FRANCIA: CONSENTITO DALLA LEGGE SOLO LO
STUDIO DI EMBRIONI SENZA ALTERARNE LO
SVILUPPO EMBRIOGENETICO
UNESCO (United Nations Educational, Scientific and
Cultural Organisation): NO CLONAZIONE UMANA , SI
LIBERTÀ DI RICERCA
CoE (Council of Europe):
1997: LIBERA RICERCA SENZA DANNEGGIARE
L’UOMO, NO CREAZIONE ESSERI UMANI, SI RICERCA
IN VITRO CON ADEGUATE PROTEZIONI (ratificata da
Danimarca, Grecia e Spagna; solo firmata da Finlandia,
Francia, ITALIA, Lussemburgo, Portogallo e Svezia; non
firmata da Austria, Belgio, Germania e Regno Unito )
1998: NO CLONAZIONE UMANA (ratificata da Grecia e
Spagna; solo firmata da Danimarca, Finlandia, Francia,
ITALIA, Lussemburgo, Olanda, Portogallo e Svezia; non
firmata da Austria, Belgio, Germania e Regno Unito )
PAESI EXTRAEUROPEI
AUSTRALIA e CANADA: C’È RICERCA MA NON C’È
NESSUNA LEGGE IN PROPOSITO
GIAPPONE: RICERCA CONSENTITA DALLA LEGGE
(uso embrioni in sovrannumero e appositamente
creati tramite trasferimento nucleare)
SUD
AFRICA:
LEGGE
NON
CONSENTE
LA
MANIPOLAZIONE GENETICA MA NON ESISTE UNA
LEGGE RIGUARDANTE LA RICERCA
STATI UNITI D’AMERICA: RICERCA CONSENTITA
CON FONDI PRIVATI (con embrioni in sovrannumero
ma non appositamente creati)
ITALIA
ART. 13.
LEGGE 19.02.2004 N° 40:
1. È vietata qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano.
2. La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano è
CONSENTITA a condizione che si perseguano finalità esclusivamente
terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della salute e
allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie
alternative.
3. Sono, comunque, VIETATI:
a) la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione o
comunque a fini diversi da quello previsto dalla presente legge;
b) ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti
ovvero interventi che, attraverso tecniche di selezione, di manipolazione o
comunque tramite procedimenti artificiali, siano diretti ad alterare il
patrimonio genetico dell'embrione o del gamete ovvero a predeterminarne
caratteristiche genetiche, ad eccezione degli interventi aventi finalità
diagnostiche e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo;
c) interventi di clonazione mediante trasferimento di nucleo o di scissione
precoce dell'embrione o di ectogenesi sia a fini procreativi sia di ricerca;
d) la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa e la
produzione di ibridi o di chimere.
ART. 14.
1. È vietata la crioconservazione e la soppressione di embrioni, fermo
restando quanto previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.
LEGGE 21.10.2005 N° 219:
ART. 3.
1. Sono CONSENTITI la donazione di sangue o di
emocomponenti, nonchè IL PRELIEVO DI CELLULE STAMINALI
EMOPOIETICHE PERIFERICHE, a scopo di infusione per
allotrapianto e per autotrapianto, e DI CELLULE STAMINALI
EMOPOIETICHE DA CORDONE OMBELICALE, all'interno delle
strutture trasfusionali autorizzate dalle regioni.
2. Le attività di cui al comma 1 possono essere EFFETTUATE IN
PERSONE DI ALMENO DICIOTTO ANNI DI ETÀ, PREVIA
ESPRESSIONE DEL CONSENSO INFORMATO E VERIFICA DELLA
LORO IDONEITA' FISICA. Per le persone di età inferiore ai
diciotto anni il consenso è espresso dagli esercenti la potestà
dei genitori, o dal tutore o dal giudice tutelare. La partoriente di
minore età può donare cellule staminali emopoietiche da
cordone ombelicale previa espressione del consenso informato.
3. La DONAZIONE DELLA PLACENTA E DEL SANGUE DA
CORDONE OMBELICALE E' UN GESTO VOLONTARIO E GRATUITO
al quale ogni donna può dare il proprio assenso informato al
momento del parto.
FONTI:
http://ec.europa.eu/european_group_ethics/index_en.htm
(OPINIONS N° 15-16-18-19)
www.parlamento.it (LEGGI ITALIANE)
http://staminali.aduc.it/php_docushow_75_4_t_l.html
(RELAZIONE COMMISSIONE DULBECCO)
http://it.wikipedia.org/wiki/Pagina_principale (DEFINIZIONE
BIOETICA)
LICEO SCIENTIFICO G. MARINELLI
LONDERO SILVIA
cl. 5^I a.s. 2006/2007
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Presentazione di PowerPoint - Liceo Scientifico G. Marinelli