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 095230478

Cellule staminali
Sono cellule ancora indifferenziate la cui
caratteristica è di essere altamente
capaci di riprodursi e suscettibili di
essere “programmate” vale a dire
indirizzate nella direzione voluta
dall’uomo
Totipotenti
Quasi-totipotenti
Pluripotenti
Multipotenti
Cellule staminali
Totipotenti
Le primissime 6-8 (15-20) cellule derivate
dalla cellula-uovo fecondata e chiamate
blastomeri: Sono capaci di dar vita a qualsiasi
tipo di tessuto e a un intero organismo
Quasi-totipotenti
cellule embrionali che derivano dalle cellule presenti all’interno della
blastocisti (5 giorno) e nelle gonadi del feto
Pluripotenti
Hanno perso parte della propria potenzialità (tessuto
ombelicale o nel feto in via di sviluppo... )
Multipotenti
Cellule staminali somatiche (non embrionali) gia specializzate e
quindi con potenzialità minore (sangue, midollo osseo, derma, strati
proliferativi delle mucose, parte più interna del cervello)
Utilizzazione

le cellule staminali possano essere isolate con
successo e coltivate in laboratorio;
 le cellule staminali cresciute in laboratorio
potranno essere condizionate per trasformarsi
in uno specifico tipo cellulare;
 le cellule staminali che hanno formato
particolari tipi cellulari potranno essere usate
nella cura di pazienti i cui tessuti sono malati o
danneggiati;
 i tessuti e gli organi ottenuti in questo modo
possono svilupparsi normalmente senza che ci
possano essere rischi per i pazienti
Impieghi terapeutici
Leucemia: trapianto di midollo osseo
 Ricostruzione dell’epidermide

Ipotesi terapeutiche
Cura del diabete
 Trattamento dell’infarto e di alcuni tumori
 Malattie neurovegetative (in particolare il
Parkinson)

Prelievo
dagli embrioni nei primi stadi di sviluppo
(blastocisti) creati attraverso fecondazione
in vitro (quelli che non sono più necessari
per il trattamento dell’infertilità qualche
volta detti (embrioni di scorta)o creati
specificatamente per la ricerca;
 dagli embrioni nei primi stadi di sviluppo,
creati inserendo il nucleo di una cellula
adulta in una cellula uovo a cui era stato
rimosso il nucleo (sostituzione del nucleo
cellulare,
a
volte
indicata
come
(clonazione);

Prelievo

dalle cellule del sangue del cordone
ombelicale al momento della nascita;

da alcuni tessuti negli organismi adulti (il
midollo osseo, derma, strati proliferativi delle
mucose, parte più interna del cervello…)

dalla riprogramnazione di cellule dei tessuti
adulti maturi in modo che si comportino come
cellule staminali;

dalle cellule germinali o dagli organi di un feto
abortito;
Problemi
la scienza abbia ancora grosse difficoltà
nel
“programmare”
questa
differenziazione, nel guidare le cellule
verso la zona desiderata del corpo
umano da curare e nell’evitare il rischio
che le stesse si trasformino in cellule
cancerogene
 Da una singola ES umana sono stai
ottenuti
un
milione
di
neuroni
dopaminergici

Limiti cellule staminali adulte
Non è facile individuarle (l’unica sistema è
studiarne il funzionamento)
 Sono rarissime (nel midollo osseo del topo
le staminali sono 1 su 10.000)
 Crescono molto lentamente e necessitano
di particolari cure in coltura.

Storia
•La prima linea cellulare è stata isolata
isolata nel topo (dai ricercatori inglesi
Evans e Kaufman) nel 1981 e nei macachi
nel 1995
•Le linee cellulari di ES umane sono state
isolate negli Usa da Thompson nel 1998
•Nel 2004 Gesine Kogler isola le cellule
staminali somatiche adulte speciali ottenute dal
sangue del cordone ombelicale
IPS
cellule staminali pluripotenti indotte
Due studiosi giapponesi Yamanaka e Takahashi
hanno fatto regredire fibroblasti di topo adulto
alla stadio si staminali embrionali (hanno preso
alcune cellule di topo relativamente differenziate
e vi hanno inserito 4 geni scelti in base alla loro
funzione biologica nel mantenimento dello stadio
di staminalità dell’embrione).
 Studiosi tedeschi hanno ottenuto lo stesso
risultato con due soli geni (la scelta dei geni è
molto vaga perché non si sa bene come
agiscono. Il gene più utilizzato il c-myc è un
oncogeno)

Un aneddoto: le staminali del
cervello
Alcune specie di canarino cambiano canto
ogni anno, perché le cellule neuronali che
producono il canto muoiono ogni anno e si
riformano ex novo.
Clonazione
La tecnologia di clonazione di individui adulti si basa sulla
sostituzione del nucleo dell’ uovo o dell’embrione allo stadio di
una cellula (zigote) con il nucleo proveniente da un’altra
cellula e per questo prende il nome di nuclear transfering
(trasferimento del nucleo).
In genere si svuota il nucleo di un gamete femminile (ovocita)
lo si priva del nucleo elo si sostituisce con quello di una cellula
somatica adulta di un individuo della stessa specie.
Opportunamente stimolata – chimicamente o elettricamentequesta entità si svilupperà come un ovocita fertilizzato
Clonazione
Il primo tentativo di questo genere coronato da
successo avvenne per opera di John Gourdon, il
quale nel 1962 riuscì a clonare una rana a
partire dal nucleo di una cellula intestinale di
un’altra rana adulta. Tuttavia da questo e dai
successivi esperimenti era emerso evidente un
limite alla clonazione di individui adulti: la
perdita della totipotenza dei nuclei di cellule
differenziate. La totipotenza è la capacità che
cellule non ancora differenziate (generalmente
cellule embrionarie) hanno di ricostruire l’intero
organismo.
Dolly
Questo limite è stato però superato dagli studi del gruppo di
ricercatori del Roslin Institute di Edimburgo che nel 1996
riuscirono ad ottenere pecore vive a partire da una linea
cellulare stabilizzata in vitro. Queste cellule, in tutto
assimilabili a cellule embrionali totipotenti, furono però
indotte in quiescenza mediante deprivazione di siero. Il
risultato dell’esperimento era estremamente importante
perché la quiescenza è lo stato del ciclo cellulare in cui si
trovano normalmente le cellule differenziate che
costituiscono l’organismo adulto. L’anno successivo lo
stesso gruppo guidato da Ian Whilmut annunciò di essere
riuscito a clonare una pecora – nota in tutto il mondo con il
nome di Dolly – a partire da un nucleo proveniente da una
cellula differenziata.
Storia clonazione

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

1996 clonazione della pecora Dolly da parte di Wilmut
1998 topi
2000 maiale
2002 Gatto
2002 annuncio della prima clonazione di un embrione
umano (attivazione di una cellula uovo)
2003 muore Dolly
2005 Snuppy il primo cane e Little Nick (prima
clonazione a pagamento $50.000 dollari)
2007 Wilmut annuncia di aver abbandonato la tecnica
della clonazione
Limiti biologici
Dolly fu l’unico successo su 434
trasferimenti di nucleo
 Galileo, il toro, 734 tentativi
 Cumulina e le sue 21 compagne topine
hanno richiesto 2810 tentativi
 I maiali 5 su 2101 tentativi.

Partenogenesi
Un ovocita non fecondato viene ingannato
chimicamente e indotto a iniziare la divisione
cellulare.
 Questi psedo-embrioni o partenoti sono più facili
a coltivarsi in vitro.
 Contengono un corredo cromosomico doppio
derivante esclusivamente dall’ovocita del
donatore.
 Ha quindi un corredo completo di geni, ma non
è vitale.

Morte embrionale

Howard Zucker and Donald Landry,
professori della Columbia University,
proposed “ hanno proposto di considerare
morti tutti quegli embrioni che non sono
più in grado di svilupparsi perchési è
arrestata in maniera irreversibile la
moltiplicazione cellulare
Chimere e ibridi





Ibridi citoplamatici (cibridi): embrioni
creati attraverso cellule nucleari usando
ovociti animali;
Ibridi: creati mescolando sperma umano e
ovociti animali o viceversa
Chimere umano-animali: embrioni umani
a cui sono aggiunte cellule animali
durante il loro sviluppo
Chimere animali-umane : embrioni
animali a cui sono aggiunte cellule
umane durante il loro sviluppo
Embrioni transgenici: embrioni umani a
cui vengono inseriti geni animali durante
il loro sviluppo
Norme in materia di procreazione
medicalmente assistita" L.. 2004-n.40
ART. 13.
(Sperimentazione sugli embrioni umani).
1. È vietata qualsiasi sperimentazione su ciascun
embrione umano.
2. La ricerca clinica e sperimentale su ciascun
embrione umano è consentita a condizione che si
perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e
diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della
salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora
non siano disponibili metodologie alternative.
3. Sono, comunque, vietati:
a) la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di
sperimentazione o comunque a fini diversi da quello previsto dalla
presente legge;
b) ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei
gameti ovvero interventi che,attraverso tecniche di selezione, di
manipolazione o comunque tramite procedimenti artificiali,siano
diretti ad alterare il patrimonio genetico dell'embrione o del gamete
ovvero a predeterminarne caratteristiche genetiche, ad eccezione
degli interventi aventi finalità diagnostiche e terapeutiche, di cui al
comma 2 del presente articolo;
c) interventi di clonazione mediante trasferimento di nucleo o di
scissione precoce dell'embrione o di ectogenesi sia a fini
procreativi sia di ricerca;
d) la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie
diversa e la produzione di ibridi o di chimere.
4. La violazione dei divieti di cui al comma 1 è
punita con la reclusione da due a sei anni e con la
multa da 50.000 a 150.000 euro. In caso di
violazione di uno dei divieti di cui al comma 3 la
pena è aumentata. Le circostanze attenuanti
concorrenti con le circostanze aggravanti previste
dal comma 3 non possono essere ritenute
equivalenti o prevalenti rispetto a queste.
5. È disposta la sospensione da uno a tre anni
dall'esercizio
professionale
nei
confronti
dell'esercente una professione sanitaria condannato
per uno degli illeciti di cui al presente articolo
ART. 14.
(Limiti all'applicazione delle tecniche sugli
embrioni).
1. È vietata la crioconservazione e la
soppressione di embrioni, fermo restando quanto
previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.
2. Le tecniche di produzione degli embrioni,
tenuto conto dell'evoluzione tecnico-scientifica e
di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, non
devono creare un numero di embrioni superiore
a quello strettamente necessario ad un unico e
contemporaneo impianto, comunque non
superiore a tre.
3. Qualora il trasferimento nell'utero degli embrioni non
risulti possibile per grave e documentata causa di forza
maggiore relativa allo stato di salute della donna non
prevedibile al momento della
fecondazione è consentita la crioconservazione degli
embrioni stessi fino alla data del trasferimento,da
realizzare non appena possibile.
4. Ai fini della presente legge sulla procreazione
medicalmente assistita è vietata la riduzione embrionaria
di gravidanze plurime, salvo nei casi previsti dalla legge
22 maggio 1978, n. 194.
5. I soggetti di cui all'articolo 5 sono informati sul
numero e, su loro richiesta, sullo stato di salute degli
embrioni prodotti e da trasferire nell'utero.
6. La violazione di uno dei divieti e degli obblighi di cui
ai commi precedenti è punita con la reclusione fino a tre
anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro.
7. È disposta la sospensione fino ad un anno dall'esercizio
professionale nei confronti dell'esercente una professione
sanitaria condannato per uno dei reati di cui al presente
articolo.
8. È consentita la crioconservazione dei gameti maschile e
femminile, previo consenso informato e scritto.
9. La violazione delle disposizioni di cui al comma 8 è
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000
a 50.000 euro.
LEGGE 28 marzo 2001, n. 145
Ratifica ed esecuzione della Convenzione del
Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti
dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo
all'applicazione della biologia e della medicina:
Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla
biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, nonché
del Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n.
168, sul divieto di clonazione di esseri umani.
Articolo 18
Article 18
Recherche sur les embryons in vitro
1. Lorsque la recherche sur les embryons
in vitro èst admise par la loi, celle-ci
assure une protection adéquate de
l'embryon.
2. La constitution d'embryons humains
aux fins de recherche est interdite.
Protocole additionnel à la Convention pour la
protection des Droits de l'Homme et de la dignité
de l'être humain à l'égard des applications de la
biologie et de la médecine
Art. 1
1. Est interdite toute intervention ayant pour but de
créer un être humain génétiquement identique à
un autre être humain vivant ou mort.
2. Au sens du présent article, l'expression être
humain "génétiquement identique" à un autre être
humain signifie un être humain ayant en commun
avec un autre l'ensemble des gènes nucléaires.
Costituzione europea
art. II-63
1. Ogni individuo ha diritto alla vita e all’integrità fisica e
psichica
2. Nell’ambito della medicina e della biologia devono in
particolare essere rispettati:
a) il consenso libero e informato della persona interessata,
secondo le modalità definite dalla legge;
b) il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di
quelle aventi come scopo la selezione delle persone;
c) il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in
quanto tali una fonte di lucro;
d) il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani.
Modelli normativi
In paesi asiatici come Cina, Singapore e Corea del Sud la ricerca
scientifica sulle cellule staminali è quasi del tutto libera da vincoli e
fortemente incentivata a livello statale.
A Singapore, sede della Es Ce11 International, cui contribuiscono anche
università australiane ed israeliane, nonché in Cina, paese in cui è
possibile finanche trasferire Dna umano in ovociti animali Tra i vari
paesi solo il Belgio (legge del 3 aprile 2003) e la Spagna (riforma della
legge sulla procreazione assistita del 19 novembre 2003) hanno mostrato
una certa apertura verso l’utilizzo di embrioni per la produzione di
cellule staminali, pur vietando comunque severamente la clonazione
riproduttiva e la sperimentazione oltre il quattordicesimo giorno.
e` possibile utilizzare gli embrioni residui per la sperimentazione
fino al 14o giorno di sviluppo (Gran Bretagna, Svezia, Spagna), o alla
21a ora dalla fecondazione (Germania)
Gran Bretagna
Secondo il Rapporto della Commissione Donaldson
2000, la ricerca su embrioni, creati in vitro sia a scopi
riproduttivi, sia al solo scopo di ricerca, e` consentita
(racc. 1) allo scopo di incrementare le conoscenze
sulle patologie trattabili con cellule staminali, a
condizione che sia soggetta ai controlli previsti dallo
Human Fertilisation and Embriology Act del 2008 e
che sia stato ottenuto il consenso informato da parte
dell’uomo e della donna da cui derivano la cellula
uovo e lo spermatozoo (racc. 3).
Parlamento francese 22.1.2002
Stati Uniti
Rapporto del National Bioethics Advisory Commission del 1999,
Escludeva l’utilizzo di embrioni creati con la fecondazione in vitro al
solo scopo di ricerca (racc. 3) da parte della National Bioethics
Advisory Commission, che negava a tale scopo l’utilizzo di fondi
federali.
Uguale veto non e` previsto per l’utilizzo degli embrioni residui (racc.
2), che sarebbe condizionato solo da due elementi: 1) la rilevazione del
consenso da parte dei donatori, previa informazione sul fatto che la
ricerca non e` vantaggio degli embrioni utilizzati, che il rifiuto o
l’accettazione da parte della coppia non influenzera` eventuali cure per
i donatori, che gli embrioni utilizzati non saranno trasferiti in utero e
che verranno distrutti a seguito della ricerca (racc. 5); 2) la chiarezza
sul fatto che le cellule staminali embrionali ottenute non serviranno per
curare i donatori dei gameti (racc. 6) (15).
Superamento della moratoria
europea
9 July 2003
La proposta della Commissione riconosce che il problema è
estremamente controverso, con molte questioni ancora aperte, ma
riconosce anche il potenziale offerto per la cura delle malattie e il
principio della libertà di ricerca che è contenuto nella Carta
europea dei diritti fondamentali. Propone le seguenti linee guida: L’
EU non finanzierà la ricerca con ES dove è vietata dai singoli Stati
membri;
Le ES possono essere derivate soltanto dagli embrioni
soprannumerari che sono stati donati alla ricerca dai familiari e che
sono stati creatiprima del 27 June 2002, data dell’adozione del
Framework Programme. Queste embrioni sono destinati ad essere
distrutti decorso un certo tempo (at some point in time).
La ricerca sarà finanziata soltanto se è dimostrato che
persegue obiettivi particolarmente importanti.
La ricerca sarà finanziata soltanto quanto non ci sono
adeguate alternative praticabili. In particolare, si deve
dimostrare che non possono essere usate linee cellulari
embrionali già esistenti o staminali adulte.
Le cellule degli embrioni soprannumerari possono essere
usate soltanto con il consenso informato dei donatori.
Ai donatori di embrioni non sarà consentito any financial
gain.
I dati e la privacy dei donatori deve essere garantita.
Deve essere assicuara la traccibilità delle cellule
staminali.
I consorzi di ricerca devono impegnarsi nel rendere
disponibili agli altri ricercatori le nuove “new” human
embryonic stem cells
Ufficio Europeo dei Brevetti

La richiesta dell`Università del Wisconsin di di
brevetto sull`uso di staminali embrionali umane
a
fini
commerciali
è
stato
rigettato
dall`European Patent Office, perché "il
diritto europeo vieta la possibilità di registrare
brevetti su colture di cellule staminali
embrionali
che
abbiano
comportato
la
distruzione
di
embrioni
umani".
E’ lecito utilizzare cellule SE
importate dall’estero?
1. l’ipotesi di un divieto implicito di ricerca sulle staminali
embrionali importate dall’estero;
2. l’ipotesi di un divieto esplicito;
3. l’ipotesi della configurabilità di un concorso del ricercatore
italiano in un reato che sarebbe commesso all’estero, da parte del
ricercatore straniero che ricava le cellule staminali da un
embrione umano;
4. l’ipotesi della configurabilità di un delitto di ricettazione
nell’operato del ricercatore italiano che riceva dall’estero cellule
staminali embrionali
5. la punibilità della sperimentazione su embrioni umani compiuta
all’estero da un ricercatore italiano.
Il concorso
Per potersi parlare di concorso di persone nel reato bisogna che
taluno (l’autore) abbia posto in essere un fatto costitutivo di reato e
che altri (il partecipe) abbia recato un contributo causale alla
realizzazione di quel fatto. La condotta atipica (nel nostro caso, la
condotta realizzata dal ricercatore italiano, che fa ricerca su cellule
staminali embrionali) dovrebbe essere .stata causa della
realizzazione del fatto tipico: causa cioè di un fatto di ricerca,
sperimentazione su embrioni, di produzione di embrioni a fini di
ricerca owero di soppressione di embrioni.
Bisognerebbe dunque poter dire che eliminando mentalmente la
condotta del ricercatore italiano, il ricercatore straniero non
avrebbe compiuto la ricerca/sperìmentazione su quegli embrioni
(o non avrebbe prodotto quegli embrioni per fini di ricerca o non
avrebbe soppresso quegli embrioni)
La ricettazione
Art. 648 delitto, tra l’altro, colui che, “fuori dei casi di
concorso nel reato”, al fine di procurare a sé o ad altri un
profitto, riceve “cose provenienti da un qualsiasi delitto”.
Quando si tratti di delitto perseguibile d’ufficio,
l’applicabilità della legge penale italiana al delitto
commesso all’estero dallo straniero è sottoposta ad una
triplice condizione: a) la presenza dell’autore del reato
nel territorio dello Stato; b) la richiesta del Ministro
della giustizia; c) la doppia incriminazione del fatto: il
fatto deve essere cioè previsto come reato sia dalla legge
italiana, sia dalla legge dello Stato estero nel quale il
soggetto ha agito.
Habermas
Libertà =l’origine non aggirabile delle mie azioni e delle mie pretese
importanza del poter essere se stessi
Diritto a un patrimonio genetico non modificato artificialmente
Importanza della funzione simbolica che la tutela degli embrioni
umani rivestirebbe per tutti coloro che non possono difendere se
stessi né argomentare in prima persona
Ogni applicazione ristretta del concetto di dignità umana rimette la
tutela e la dignità dell’embrione a un bilanciamento di beni che
spalanca le porte alla strumentalizzazione della vita umana
Habermas
Moralità = autoaffermazione di una comprensione etica del genere
Sarebbe inquietante se venisse meno il confine tra la natura che
noi siamo e la dotazione organica che noi ci diamo
Identità
Libertà
Habermas
inviolabilità
indisponibilità
Democrazia
beni
diritti
essere
dignità
Dover
essere
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Un aneddoto: le staminali del cervello