Due, a scelta, tra i Non frequentanti seguenti testi: a) S. Amato, Biogiurisprudenza. Dal mercato genetico al self-service normativo, Giappichelli, Torino, in corso di pubblicazione b) F. D’Agostino, Bioetica, Torino, Giappichelli, 1996 c) F. D’Agostino, Parole di bioetica, Giappichelli, Torino, 2004 Frequentanti Metodo Le lezioni avverranno attraverso la proiezione e la spiegazione di diapositive. Sarà privilegiato il metodo casistico per cui gli studenti saranno chiamati ad analizzare e commentare materiale giuridico (provvedimenti legislativi, sentenze sia italiane che straniere, codici deontologici, pareri di comitati etici). Durante il corso è previsto l’intervento di docenti esterni per trattare singoli temi. Finalità Abituare gli studenti a: a) esaminare le possibili implicazioni di un problema etico; b) individuare e distinguere le diverse premesse argomentative; c) sviluppare coerenti processi argomentativi. Van PotterBioethics a bridge to the future I970 L’etica medica deve ispirarsi alle leggi naturali, alla biologia 2006 Baron Against Bioethics Bioetica Studio sistematico della condotta umana nell’ambito delle scienze della vita, vista ed esaminata alla luce dei principi e dei valori etici o meglio dei valori morali Encyclopedia of Bioethics Per gli scopi di questa Dichiarazione: (i) il termine “bioetica” si riferisce allo studio sistematico, pluralista e interdisciplinare e alla risoluzione delle questioni etiche sollevate dalla medicina, dalle scienze della vita e dalle scienze sociali ove applicate agli esseri umani e al loro rapporto con la biosfera, comprese le questioni relative alla disponibilità e accessibilità degli sviluppi scientifici e tecnologici e delle loro applicazioni; DICHIARAZIONE UNIVERSALE SULLA BIOETICA E I DIRITTI UMANI Biogiurisprudenza Come notava Tocqueville, quasi due secoli fa, “il magistrato sembra introdursi negli affari pubblici solo per caso; senonché, è un caso che si ripete tutti i giorni” Bioetica Etica medica tradizionale Aborto, eutanasia, corpo, sperimentazione, rapporto medico-paziente (consenso-informazione) pena di morte, acquisizione delle prove (tortura, macchina della verità) campi di sterminio biometria – autenticazione/identificazione Fecondazione in vitro, procreatica, test genetici, diagnostica prenatale, trapianti, donazioni di organi Manipolazione e sperimentazione genetica, nanotecnologie Bioetica - Biogiuridica Etica medica tradizionale Consenso informato, sperimentazione, aborto, eutanasia Fecondazione, procreatica, test genetici, diagnostica prenatale, trapianti, donazioni di organi Libertà negative Diritti I III Generazione Libertà positive Diritti I II Generazione V Generazione Diritti alla riproduzione Manipolazione e sperimentazione genetica Diritti IV generazione UNIVERSAL DECLARATION ON BIOETHICS AND HUMAN RIGHTS Adottata per acclamazione il 19 ottobre 2005 dalla XXIII sessione della Conferenza generale dell’Unesco Principi fondamentali derivati procedurali Principi Fondamentali o generali •Dignità umana •Giustizia •Beneficenza •Non maleficenza •Pluralismo •Rispetto delle diversità culturali •Solidarietà •Equità •Cooperazione •Rispetto per la biosfera Principi Derivati • Primato della persona • Non discriminazione e non stigmatizzazione • Autonomia e responsabilità • Consenso informato • Privacy • Distribuzione dei benefici Principi Procedurali • Onestà e integrità • Non discriminazione e non stigmatizzazione • Trasparenza e apertura • Metodo scientifico e razionale LEGGE 28 marzo 2001, n. 145 Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina: “Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina” fatta a Oviedo il 4 aprile 1997 Article 1 Objet et finalité Les Parties à la présente Convention protègent l'être humain dans sa dignité et son identité et garantissent à toute personne, sans discrimination, le respect de son intégrité et de ses autres droits et libertés fondamentales à l'égard des applications de la biologie et de la médecine. Essere umano Dignità Identità corpo Integrità Article 2 Primauté de l'être humain L'intérét et le bien de l'être humain doivent prévaloir sur le seul intérêt de la société ou de la science. Article 21 Interdiction du profit Le corps humain et ses parties ne doivent pas être, en tant que tels, source de profit. Articolo 13 Interventions sur le Génome humain Une intervention ayant pour objet de modifier le génome humain ne peut être entreprise que pour des raisons préventives, diagnostiques ou thérapeutiques et seulement si elle n'a pas pour but d'introduire une modification dans le génome de la descendance. Articolo 14 Non sélection du sexe L'utilisation des techniques d'assistance médicale à la procréation n'est pas admise pour choisir le sexe de l'enfant à naître, sauf en vue d'éviter une maladie héréditaire grave liée au sexe. Protocole additionnel à la Convention pour la protection des Droits de l'Homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine Art. 1 1. Est interdite toute intervention ayant pour but de créer un être humain génétiquement identique à un autre être humain vivant ou mort. 2. Au sens du présent article, l'expression être humain "génétiquement identique" à un autre être humain signifie un être humain ayant en commun avec un autre l'ensemble des gènes nucléaires. Costituzione europea Art. II-61 Dignità umana La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata Costituzione europea art. II-63 Diritto all’integrità della persona Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica. Nell’ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati: a) il consenso libero e informato della persona interessata secondo le modalità definite dalla legge b) il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle persone c) il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro d) il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani Costituzione europea art. II-63 1. Ogni individuo ha diritto alla vita e all’integrità fisica e psichica 2. Nell’ambito della medicina e della biologia devono in particolare essere rispettati: a) il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge; b) il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle persone; c) il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro; d) il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani.