La valutazione
degli alunni con disabilità
e con disturbi specifici di apprendimento
nella scuola secondaria di 2° grado
ROBERTO GRISON
i.s fermi– aprile 2010
ALUNNI CERTIFICATI
1987
1992
Legislazione
La Sentenza 215 della Corte Costituzionale : l’apprendimento come
diritto soggettivo in tutti gli ordini e gradi di scuola (dal “facilitare” all’
“assicurare”)
La legge 104 il PEI, è il momento in cui si esercita il diritto
all’istruzione e all’educazione del soggetto con disabilità; la
valutazione è di tipo “peculiare”, riferita al PEI
PRIMO CICLO
art.5
comma 1 legge L. 104
IL PEI E’ IL DOCUMENTO IN CUI VENGONO DESCRITTI GLI INTERVENTI INTEGRATI
ED EQUILIBRATI TRA DI LORO […] AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DEL DIRITTO
ALL’EDUCAZIONE E ALL’ISTRUZIONE, tenendo presenti LE FORME DI INTEGRAZIONE
TRA ATTIVITA’ SCOLASTICHE ED EXTRASCOLASTICHE
CONCORDATO FRA SCUOLA, FAMIGLIA, ULSS
E' UN PATTO
non sottoscritto dalla famiglia !!!
Progettare e valutare
Legge 104/92 introduce il PEI
RIVOLGERE L’ATTENZIONE ALLE
DIVERSE AREE DELLA PERSONALITA’
APPRENDIMENTI
COMUNICAZIONE
RELAZIONI
SOCIALIZZAZIONE
AUTONOMIA
GARANTIRE IL
PIENO
SUCCESSO
FORMATIVO
Equivalenza della prova in tutto il primo ciclo
le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini
del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma di licenza.
Equipollenza o individualizzazione nel secondo ciclo
ANCHE CON
ATTIVITA’
E VALUTAZIONI
DIFFERENZIATE
--------CON RIFERIMENTO
AGLI OBIETTIVI
DEL PEI
--------PER IL CARATTERE
FORMATIVO LA
VALUTAZIONE NON
PUO’ MANCARE
Normativa valutazione
Legge 104 del 1992
Valutazione degli alunni con disabilità
Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 Art. 318
Valutazione del rendimento e prove d'esame
Testo Unico
Ordinanza Ministeriale 90 del 2001 art. 11
Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle
scuole statali e non statali
Decreto Presidente Repubblica 122 art. 9
Regolamento valutazione alunni
Valutazione - scuola superiore
è necessario verificare se:
Il livello di preparazione dell’ allievo è conforme
agli obiettivi didattici previsti dai programmi
ministeriali, o comunque ad essi globalmente
corrispondenti
per assicurare il diritto allo studio (Sentenza ’87) il
pei è diversificato in vista di obiettivi didattici e
formativi non riconducibili ai programmi ministeriali
Il sistema di valutazione
sarà analogo a quello
degli altri studenti con
prove uguali o equipollenti
esame di stato
Il consiglio di classe valuta
i risultati con voti relativi
unicamente al pei; hanno
valore legale ai fini della
prosecuzione degli studi –
no titolo di studio
valutazione - scuola superiore
a chi compete la scelta:
Se un Consiglio di classe intende adottare la valutazione differenziata, deve darne
immediata notizia alla famiglia fissandole un termine per manifestare un formale assenso,
in mancanza del quale la modalità valutativa proposta si intende accettata. In caso di
diniego espresso, l’alunno non può essere considerato in situazione di handicap ai soli fini
della valutazione, che viene effettuata come per tutti i compagni di classe.
La valutazione, per il suo carattere formativo ed educativo e per l'azione di stimolo che
esercita nei confronti dell'allievo, deve in ogni caso aver luogo.
Il PEI è comunque sempre predisposto, e con la partecipazione dei
genitori
Equipollenza
L. 104 art.16/comma 3: “Nell’ambito della scuola secondaria di secondo
grado, per gli alunni handicappati sono consentite prove equipollenti
- tempi più lunghi per l’effettuazione delle prove scritte o grafiche
- presenza di assistenti per l’autonomia e la comunicazione
- utilizzo di mezzi tecnici o di modi diversi
- svolgimento di contenuti culturali e/o professionali differenti
- altro ……
- in ogni caso, le prove equipollenti devono consentire di verificare che il
candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale
idonea per il rilascio del diploma di maturità
Consiglio di Stato n. 348/91 non entra nel merito di che cosa sono le prove
equipollenti, ma che il titolo di studio non può essere conseguito da "chi
rimane al di sotto di quella soglia di competenza che è necessaria per il
conseguimento di quel titolo".
I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione
di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli
alunni disabili.
Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi
si esprimono con un unico voto.
All’esame di stato il docente di sostegno può essere nominato come
esperto esterno
valutazione - esami
Gli alunni valutati in modo differenziato possono partecipare agli esami di
qualifica professionale e di licenza di maestro d'arte, svolgendo prove
differenziate, omogenee al percorso svolto, finalizzate all'attestazione delle
competenze e delle abilità acquisite.
Gli alunni medesimi, che al termine della frequenza dell’ultimo anno di corso, sono
in possesso di crediti formativi, possono sostenere l’esame di Stato sulla base di
prove differenziate coerenti con il percorso svolto e finalizzate solo al rilascio
dell’attestazione in riferimento a quanto previsto dall’art.17, dell’OM 90/2001 e
DPR 122/09.
Se durante il successivo a. s. alla valutazione differenziata, vengano accertati
livelli di apprendimento corrispondenti agli obiettivi previsti dai programmi
ministeriali, il c. d. c. delibera con gli stessi criteri di valutazione utilizzati per tutti
gli alunni. Non sono necessarie prove di idoneità relative alle discipline, tenuto
conto che il consiglio medesimo possiede già tutti gli elementi di valutazione.
ALUNNI DIAGNOSTICATI
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Legislazione
Circ. Min. prot. 4099/A/4 del 05 Ottobre 2004
iniziative relative alla Dislessia - pratiche Compensative e Dispensative a scuola
Nota Min. prot.26/A 05 Gennaio 05
strumenti compensativi e dispensativi anche in valutazione ed esami
Circ. Min prot.1787 uff.VII del 1/3/2005
esami di Stato, sensibilizzazione commissioni su DSA
Circ. Min. prot. 4798/A4a del 27 Luglio 2005
attività di programmazione scolastica degli alunni disabili da parte delle istituzioni scolastiche –
programmazione e adozione degli strumenti compensativi nella didattica…
Circ. Min 28 prot. 2613 15 Marzo 07
art.4 per i DSA obbligo di sostenere tutte le prove – raccomandazione all’impiego di misure e
strumenti compensativi anche in sede d’esame
Nota Min. 10 maggio 2007
DSA – indicazioni operative
DPR 122 – 2009 art. 10
valutazione alunni con DSA
Legge Regione Veneto n. 16 4 marzo 2010
Tra gli strumenti compensativi essenziali vengono indicati:
Tabella dei mesi, tabella dell’alfabeto, e dei vari caratteri.
Tavola pitagorica.
Tabella delle misure, tabella delle formule geometriche.
Calcolatrice.
Registratore.
Computer con programmi di video-scrittura con correttore ortografico e sintesi
vocale.
Per gli strumenti dispensativi, valutando l’entità e il profilo della difficoltà, in ogni singolo
caso, si ritiene essenziale tener conto dei seguenti punti:
Dispensa dalla lettura ad alta voce, scrittura veloce sotto dettatura, uso del
vocabolario, studio mnemonico delle tabelline.
Dispensa, ove necessario, dallo studio della lingua straniera in forma scritta.
Programmazione di tempi più lunghi per prove scritte e per lo studio a casa.
Organizzazione di interrogazioni programmate.
Valutazione delle prove scritte e orali con modalità che tengano conto del
contenuto e non della forma.
Ulteriori strumenti possono essere utilizzati durante il percorso scolastico, in base alle fasi
di sviluppo dello studente ed ai risultati acquisiti.
Sulla base di quanto precede si ritiene auspicabile che le SS.LL. pongano in essere
iniziative di formazione al fine di offrire risposte positive al diritto allo studio e
all’apprendimento dei dislessici, nel rispetto dell’autonomia scolastica.
DPR 122 – 2009 art. 10
Valutazione degli alunni con difficolta' specifica di apprendimento
(DSA)
1. Per gli alunni con difficolta' specifiche di apprendimento (DSA)
adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli
apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo
dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive
di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell'attivita'
didattica e delle prove di esame, sono adottati, nell'ambito delle
risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti
metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti piu'
idonei.
2. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene
fatta menzione delle modalita' di svolgimento e della
differenziazione delle prove.
“strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più
idonei” (vedi anche filmato)
es. docente di filosofia, un alunno con prova insufficiente
non ha studiato
ha studiato ma
presenta difficoltà
non ha studiato
ha studiato ma
presenta difficoltà
ha studiato ma
la difficoltà è
legata al disturbo
compensarla con
strategie didattiche
e metodologiche
a scuola e a casa
La dislessia evolutiva
(Lyon, Shaywitz & Shaywitz 2003)
La Dislessia è una disabilità specifica dell’apprendimento di
natura neurobiologica. Essa è caratterizzata dalla difficoltà ad
effettuare una lettura accurata e/o fluente e da abilità scadenti
nella scrittura e nella decodifica. Queste difficoltà tipicamente
derivano da un deficit nella componente fonologica del
linguaggio che è spesso inattesa in rapporto alle abilità cognitive
e alla garanzia di un’adeguata istruzione scolastica.
Conseguenze secondarie possono includere i problemi di
comprensione nella lettura e una ridotta pratica della lettura che
può impedire la crescita del vocabolario e della conoscenza
generale.
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Presentazione PWP dott. GRISON