LA SCUOLA E L’ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO
XVIII secolo = illuminismo considera l’istruzione di massa come bene nazionale.
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Legge Casati (atto di nascita del sistema scolastico italiano)= codice dell’istruzione (diritto-dovere
dello Stato di intervenire in materia scolastica, sostituendosi alla Chiesa nell’organizzazione delle
strutture educative, scuola elementare articolata su due bienni e obbligatoria, dopo la scuola
elementare il sistema si divideva in due tronconi: il ginnasio e le scuole tecniche). Sistema
scolastico improntato ad una rigida gerarchia.
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La legge Casati perpetuava un sistema scolastico classista. Problema drammatico
dell’analfabetismo.
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Legge Coppino del 1887= stanziamento di fondi ai Comuni per istituire le scuole, introduzione
dell’obbligo scolastico fino a 9 anni.
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Legge Orlando del 1904 = obbligo scolastico fino a 12 anni
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La legge Credaro del 1911 = passaggio allo Stato delle competenze e delle funzioi dei Comuni in
materia di gestione delle scuole.
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Riforma Gentile del 1923 «Nella scuola lo Stato realizza se stesso … Perciò lo Stato
insegna e deve insegnare. Deve mantenere e favorire le scuole».
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Riforma Gentile = regi decreti legislativi 31 dicembre 1922 n. 1679; 16 luglio 1923 n.
1753, 6 maggio 1923 n. 1054, 30 settembre 1923 n. 2102, 1 ottobre 1923 n. 2185.
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Sistema scolastico a canne d’organo = corrispondenza tra indirizzo di scuola e ceto
sociale.
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Obbligo scolastico fino a 14 anni, corso elementare di 5 anni, corso di avviamento
professionale di 3 anni per coloro che non accedono alla scuola media, scuole per
portatori di handicap, disciplina di tutti i tipi di istituzioni scolastiche (statali, private,
parificate), istituto magistrale per la formazione dei maestri elementari.
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Concezione aristocratica ed elitaria della scuola.
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Costituzione repubblicana entrata in vigore il 1° gennaio 1948.
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Scuola democratica = ponte di passaggio tra famiglia e società.
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Art. 9 Cost. = La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
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Stato di cultura = Stato che si fa carico della promozione e diffusione della cultura nella società.
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Libertà di insegnamento (art. 33 comma 1 Cost.);
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Presenza di scuole statali per tutti i tipi, ordini e gradi di istruzione (art. 33 comma 2 Cost.);
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Libero accesso all’istruzione scolastica senza discriminazione (art. 34 comma 1 Cost.);
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Obbligatorietà e gratuità dell’istruzione dell’obbligo (art. 34 comma 2 Cost.);
Riconoscimento del diritto allo studio anche a coloro che sono privi di mezzi, purché capaci e meritevoli mediante borse di studio,
assegni e altre provvidenze da attribuirsi per concorso (art. 34 comma 3 Cost.);
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Parificazione delle scuole private a quelle statali quanto agli effetti legali e al riconoscimento professionale del titolo di studio (art.
33 comma 4 Cost.).
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Ammissione per esami, ai vari gradi
dell’istruzione scolastica e dell’abilitazione
professionale (art. 33 comma 5 Cost.);
Libera istituzione di scuole da parte di privati
(art. 33 comma 3 Cost.);
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Art. 33 comma 1 Cost.: L’arte e la scienza sono libere e libero
ne è l’insegnamento.
Libertà nell’insegnamento con riferimento alla metodologia e
ai contenuti (autonomia didattica);
Libertà dell’insegnamento con riferimento all’ambito
organizzativo e strumentale.
Insegnante trasmette un sapere con la metodologia e i contenuti che ritiene più utili allo sviluppo
culturale dei discenti.
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Libertà di insegnamento è una libertà funzionale = a vantaggio dell’allievo.
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Esposizione di argomenti attuata con metodo scientifico.
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Limiti alla libertà di insegnamento = buon costume, ordine pubblico e incolumità pubblica.
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Decreto legislativo n. 297 del 1994 = rispetto delle norme costituzionali, della coscienza morale e
civile degli alunni.
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Libertà di insegnamento diventa strumento mediante il quale si realizzano i diritti del discente:
diritto all’apprendimento, diritto alla continuità dell’azione didattica, diritto alla diversità.
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Principio della laicità dello Stato (artt. 7 e 8
Cost.).
Libera gestione dell’istruzione = art. 33, comma 3 Cost. «enti e privati hanno
il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione senza oneri per lo Stato».
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Cosa si intende per «senza oneri per lo Stato»?.
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Interpretazione prevalente: non si esclude che lo Stato possa intervenire
finanziando scuole o istituti in difficoltà per mantenere il pluralismo della
cultura, ovvero scuole private in luoghi in cui non esistono scuole statali.
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Qui però emerge un problema. La Costituzione obbliga la Repubblica ad
istituire scuole pubbliche di ogni stato e grado.
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Parità scolastica = legge n. 62/2000.
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Diritto all’istruzione = al dovere statale di istituire su tutto il
territorio nazionale scuole di ogni ordine e grado fa fronte un
diritto dei cittadini di accedere liberamente al sistema
scolastico, enucleabile dall’art. 34 comma 1 Cost.: «La scuola
è aperta a tutti».
Vi è una pretesa ma anche vi a carico della persona un potere
– dovere di frequentare i gradi dell’istruzione inferiore
obbligatoria e gratuita per almeno otto anni.
Diritto allo studio.
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La Costituzione e i rapporti con le altre fonti della scuola.
Testo unico dell’istruzione = testo unico delle disposizioni legislative vigenti relative
alle scuole di ogni ordine e grado (Decreto legislativo 16-4-1994 n. 297);
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Contratti collettivi nazionali per il personale docente, ATA, dirigenti scolastici;
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Disciplina del pubblico impiego (Decreto legislativo n. 165 del 2011);
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Atti dell’Amministrazione centrale (decreti ministeriali, ordinanze, circolari).
I documenti dell’Istituzione scolastica:
- Piano dell’offerta formativa (P.O.F.)= atto con il quale ogni singola istituzione scolastica rappresenta la propria
identità culturale e progettuale delineando gli itinerari curriculari, extracurriculari ed educativi conformi
all’indirizzo degli studi e alle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale in cui
opera la scuola.
L. n. 53/2003
Il P.O.F. è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle
scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto dei pareri
formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e per le scuole secondarie superiori dagli studenti.
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Attuazione del P.O.F. = Programma annuale.
Regolamento di istituto adottato dal Consiglio di istituto = disciplina del funzionamento degli organi collegiali,
fruizione degli spazi, sanzioni e regole disciplinari.
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Carta dei servizi scolastici.
I documenti dell’Istituzione scolastica:
- Piano dell’offerta formativa (P.O.F.)= atto con il quale ogni singola istituzione scolastica rappresenta la propria
identità culturale e progettuale delineando gli itinerari curriculari, extracurriculari ed educativi conformi
all’indirizzo degli studi e alle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale in cui
opera la scuola.
L. n. 53/2003
Il P.O.F. è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle
scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto dei pareri
formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e per le scuole secondarie superiori dagli studenti.
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Attuazione del P.O.F. = Programma annuale.
Regolamento di istituto adottato dal Consiglio di istituto = disciplina del funzionamento degli organi collegiali,
fruizione degli spazi, sanzioni e regole disciplinari.
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Carta dei servizi scolastici
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Interventi normativi che hanno innovato la scuola.
Nascita della scuola media con la legge n. 1859 del 1962 istitutiva della scuola
media unica che dispone che l'istruzione obbligatoria successivamente a
quella elementare è impartita gratuitamente nella scuola media, che ha la
durata di tre anni ed è scuola secondaria di primo grado.
Scuola materna statale istituita con la legge n. 444 del 1968.
Istituzione del tempo pieno con la legge n. 820 del 1971.
Scuola dell'integrazione con la legge n. 517 del 1977 (docenti di sostegno).
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Radice giuridica dell’integrazione scolastica.
La radice è data dai due commi che compongono
l’art. 3 della Costituzione.
Art. 3, comma 1 Cost.:
«Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono
eguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di
razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di
condizioni personali e sociali».
Si tratta del principio di eguaglianza formale.
Art. 3, comma 2 Costituzione: «È compito della Repubblica rimuovere gli
ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e
l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana
e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica
economica e sociale del Paese». Si tratta del principio di eguaglianza
sostanziale.
Integrazione scolastica degli alunni disabili.
Distinzione tra disabilità ed handicap.
Organizzazione mondiale della sanità = strumento di classificazione ICF.
Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità. La Convenzione ha
effetti in Italia in forza della legge di esecuzione 3 marzo 2009 n. 18.
Ministero dell’Istruzione prevede misure di accompagnamento
per favorire la piena integrazione scolastica degli alunni con
disabilità: docenti di sostegno, finanziamento di progetti e
attività per l’integrazione ecc.
Osservatorio per l’integrazione delle persone disabili.
Presso gli uffici scolastici provinciali vi sono i Gruppi di lavoro
interistituzionali provinciali (GLIP).
Presso le scuole vi sono i GLH (gruppi di lavoro per
l’integrazione degli alunni portatori di handicap).
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Legge n. 104 del 1992 legge quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone portatrici di
handicap.
Piano educativo individualizzato.
Integrazione nella scuola degli alunni con disabilità (diagnosi
funzionale DF, profilo dinamico funzionale PDF, piano
educativo individualizzato PEI).
- Valutazione degli alunni con disabilità.
Le tappe dell’integrazione scolastica.
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Certificazione dell’apposita Commissione ASL. Collaborazione
con la famiglia.
Diagnosi funzionale = documento che certifica sul versante
sanitario l’handicap (natura del deficit, potenzialità
dell’alunno, obiettivi a medio e lungo termine).
- Profilo dinamico funzionale (PDF) = riporta la descrizione
delle difficoltà e dello sviluppo potenziale dell’alunno nei
tempi brevi di sei mesi e nei tempi medi di due anni.
Documento redatto dai docenti curriculari, dal docente di
sostegno e dai genitori.
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Il PDF è soggetto a verifiche periodiche.
Il PDF costituisce la premessa per la realizzazione del Piano
educativo individualizzato (PEI).
PEI è il progetto di vita scolastica di goni alunno con disabilità
e viene redatto dal GDHL (gruppo di lavoro per l’handicap)
composto da: l’insegnante di sostegno se già assegnato, i
genitori, l’assistente all’autonomia e la comunicazione e gli
operatori del distretto sociosanitario che hanno in carico
l’alunno.
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Il PEI viene progettato sulla base delle schede di valutazione,
dell’osservazione diretta, dei colloqui con le famiglie, dei test
e delle prove oggettive.
PEI = contiene l’analisi didattica dei livelli di partenza
dell’alunno e definisce la tipologia di programmazione che
l’alunno potrà seguire.
Può essere programmazione differenziata o per obiettivi
minimi o uguale al gruppo classe. Si seguono i programmi
ministeriali.
I genitori sottoscrivono il PEI ne ricevono copia conforme
all’originale.
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PEI differenziato = obiettivi non legati ai
programmi ministeriali.
Legge n. 170 del 2010 sugli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) =
dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia.
DSA = didattica individualizzata e introduzione di strumenti compensativi.
Decreto ministeriale 12 luglio 2011 contiene disposizioni attuative della Legge n. 170
del 2010.
Didattica individualizzata e personalizzata, basata su misure dispensative e strumenti
compensativi.
Redazione di un piano didattico personalizzato (PDP) con l'indicazione degli strumenti
compensativi e delle misure dispensative.
Il ruolo del docente della scuola dell'infanzia. Soggetti attori del percorso di
individuazione dei DSA = uffici scolastici regionali, dirigente scolastico, referente di
istituto, la famiglia, il docente e i docenti.
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Obiettivi delle legge n. 170 del 2011:
Garantire il diritto all’istruzione; favorire il successo scolastico an che
attraverso misure didattiche di supporto; garantire una formazione
adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità.
Uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e
flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche
peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e
una strategia educativa adeguate; introduzione di strumenti
compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le
tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune
prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere.
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Scuola dell’inclusione: i bisogni educativi speciali (BES).
Direttiva del Miur del 27 dicembre 2012 = non sono necessariamente
relativi a condizioni permanenti più o meno invalidanti, ma sono
conseguenza di stati che un alunno attraversa, con continuità o per
determinati periodi, per ragioni fisiche, fisiologiche o anche di natura
psico-sociale e che richiedono adeguata e personalizzata risposta.
Fattori = disabilità,, disturbi evolutivi specifici, svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale.
Possono essere problematiche anche non certificabili dalla legge n. 104
del 1992 che non determinano il diritto all’insegnante di sostegno.
Sinergia tra personale scolastico e centri territoriali di supporto.
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Su indicazione del Consiglio di classe e dei docenti delle scuole primarie è
possibile indicare i casi in cui sia opportuna la redazione di un percorso
didattico personalizzato per quei bambini con BES che non rientrino nei
percorsi di disabilità di DSA.
Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI):
- rilevazione dei BES; raccolta e documentazione degli interventi
didattico-educativi attivati anche in rete tra scuole; confronto sui casi;
elaborazione di un Piano annuale per l’inclusività riferito a tutti gli alunni
con BES da redigere al termine di ogni anno scolastico.
GLI = punto di contatto tra I centri territoriali di supporto e i servizi sociali
e sanitari del territorio.
Alunni stranieri circolare 8 gennaio 2010 n. 2 del Ministero dell'Istruzione.
Alunni ospedalizzati DPR 81/2009 = funzionamento di classi di scuola
primaria e secondaria di I grado per i minori ricoverati presso ospedali e
istituti di cura.
Riforma dell'ordinamento della scuola elementare l. n. 148 del 1990.
Legge n. 537 del 1993 = gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le
istituzioni di alta cultura hanno personalità giuridica e sono dotati di
autonomia organizzativa, finanziaria, didattica, di ricerca e di sviluppo.
Autonomia amministrativa e di bilancio.
Obbligo di istruzione e la formazione professionale.
Art. 34 Cost. = l'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è
obbligatoria e gratuita.
Obbligo scolastico garantisce l'attuazione del diritto allo studio e
dell'eguaglianza sostanziale.
Legge n. 9 del 1999 obbligo di istruzione elevato da otto a dieci anni.
A decorrere dall'anno 1999 – 2000 l'obbligo di frequenza di attività formative
fino al compimento del diciottesimo anno di età.
L'obbligo formativo può essere assolto in concorsi anche integrati di
istruzione e formazione: nel sistema di istruzione scolastica, nel sistema della
formazione professionale di competenza regionale, nell'esercizio
dell'apprendistato.
L'obbligo formativo si intende comunque assolto con il conseguimento di un
diploma di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale.
Riforma Moratti legge n. 53/2003 = diritto – dovere di istruzione e di
formazione che dura dodici anni = l'attuazione del diritto-dovere di istruzione
di formazione può realizzarsi nel sistema di istruzione ed anche in quello di
istruzione e di formazione (legame tra sistema formativo e sistema delle
imprese).
Legge n. 296/2006 ha reintrodotto il concetto di obbligo
scolastico che viene riportato a dieci anni. Fino al 16° anno di età
è necessario frequentare una scuola; tra i 16 e i 18 anni in base al
diritto – dovere di istruzione e formazione è possibile completare
il percorso di una scuola nella formazione professionale
regionale o nell'apprendistato.
Legge n. 133 del 2008 riforma Gelmini.
Alternanza scuola-lavoro e apprendistato.
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La scuola e l`ordinamento giuridico italiano (pptx, it, 159 KB, 5/5/15)