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INTRODUZIONE
L’inserimento dei disabili o portatori d’handicap ha costretto la scuola a considerare
queste persone come soggetto da integrare nella vita associativa, costringendola a
trasformarsi da scuola uguale per tutti a diversa per ciascuno, grazie ad una
flessibilità d’organizzazione interna e ad un collegamento con i servizi sociopsicopedagogico e sanitario specialistico.
L’inserimento scolastico del bambino e del giovane disabile è stato caratterizzato,sino
alla fine degli anni ‘60, da un approccio prevalentemente medico, con una situazione
di diffusa emarginazione e istituzionalizzazione che la separava dal contesto familiare
e socio-ambientale.
Da qui la creazione di scuole speciali, finalizzate solo all’educazione di persone con
handicap, al fine di correggere il “difetto” trascurando la personalità globale del
bambino ed il suo bisogno di dialogare con i coetanei e con il suo ambiente sociale.
L’art. 28 della legge 118/71 apre le porte ai disabili della scuola per “tutti” in quanto
ha sancito formalmente il diritto all’integrazione scolastica nelle classi normali da
parte dei portatori di handicap, in conformità degli art. 34,37,38 della Costituzione
Italiana.
Da allora sono stati fatti molti passi avanti e, ad oggi, l’integrazione scolastica degli
alunni con disabilità costituisce un punto di forza del nostro sistema educativo.
La scuola italiana, infatti, vuole essere una comunità accogliente nella quale tutti gli
alunni, a prescindere dalle loro diversità funzionali, possano realizzare esperienze di
crescita individuale e sociale. La piena inclusione con una particolare sottolineatura
alla complessità dei problemi correlati alla disabilità, alla malattia, alle difficoltà di
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apprendimento, è un obiettivo che la scuola dell’autonomia persegue attraverso una
intensa ed articolata progettualità, valorizzando le professionalità interne e le risorse
offerte dal territorio.
La Legge Quadro 5 febbraio 1992,n°104 costituisce il principale riferimento per tutte
le problematiche dell’handicap: attribuisce alle persone con disabilità ed ai loro
familiari la titolarità di precisi diritti, sancisce l’assistenza, la piena integrazione, la
prevenzione ed il recupero funzionale e sociale ed assicura ad esse tutela giuridica ed
economica.
DIRITTI E DOVERI DEI GENITORI
La legislazione prevede per i genitori di figli disabili il diritto:
-a padre e madre di prolungare fino a 3 anni il periodo di astensione facoltativa dal
lavoro oppure di fruire di 2 ore di permesso giornaliero fino al compimento del terzo
anno del bambino. Oltre i 3 anni dispongono di 3 giorni di permesso ogni mese.
Hanno inoltre il diritto a scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e
non possono essere trasferiti senza il loro consenso:
-ad essere informati circa le particolari difficoltà dei figli a scuola dopo un periodo di
osservazione e dopo che questa ha attivato le proprie risorse per superare i problemi;
-a richiedere che l’Unità Interdisciplinare che ha in carico il bambino elabori la
diagnosi clinico-funzionale e che l’apposita commissione ASL accerti , con apposito
verbale, che il proprio figlio è “alunno in situazione di handicap”.
Diagnosi clinico-funzionale e verbale di accertamento, trasmessi ai genitori, vengono
da questi consegnati alla scuola al fine dell’assegnazione del sostegno didattico;
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-a sottoscrivere il Piano Educativo predisposto dalla scuola in base alle esigenze del
bambino, in accordo con la famiglia e gli operatori sanitari, e a condividerne
l’attuazione;
-a essere rappresentati a livello del Gruppo di Lavoro per l’integrazione (GLH di
Istituto)
DIRITTI DEI FIGLI
I figli disabili hanno diritto:
-di frequentare scuole attrezzate, fornite di arredi scolastici speciali se necessario,di
nuove tecnologie per l’apprendimento, di sussidi e materiali specifici per l’attività
didattica, con l’eliminazione di barriere architettoniche ;
-al trasporto, in casi particolari, a carico degli Enti Locali;
-di avere la possibilità di frequentare scuole paritarie (che hanno gli stessi obblighi
delle scuole statali);
- all’assegnazione, per un adeguato numero di ore, di un insegnante di sostegno che
collabori con i colleghi, con il consiglio di classe, con i genitori e gli specialisti delle
strutture territoriali per la programmazione, attuazione e valutazione dei piani
educativi personalizzati;
- a partecipare pienamente alla vita della scuola usufruendo del servizio mensa,
partecipando a gite e visite guidate;
- all’assegnazione di personale per l’assistenza a carico degli Enti Locali.
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COMPITI DELLE ISTITUZIONI
Tra le molte funzioni, le Istituzioni hanno certamente quella di sostenere ed
accompagnare processi, interventi volti all’integrazione dei soggetti in maggiore
difficoltà.
In risposta ai diritti di genitori e figli si esplicano i doveri delle Istituzioni preposte a
garantirne e realizzarne l’attuazione. Li elenchiamo sinteticamente.
COMPITI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
Il Dirigente Scolastico è tenuto:
- ad accogliere le richieste di iscrizione dei bambini disabili, anche in attesa di
certificazione;
- a convocare all’inizio dell’anno scolastico il GLH di Istituto per elaborare e
proporre i criteri per la definizione del progetto di integrazione, da inserire nel Piano
dell’Offerta Formativa (Pof) di Istituto, analizzare le risorse umane, professionali e
materiali della scuola, individuare i criteri di distribuzione ed organizzazione delle
ore di sostegno.
COMPITI DEI COMUNI
- Assegnare alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado assistenti per
l’autonomia e la comunicazione, nei casi indicati nella diagnosi funzionale (ai sensi
dell’art.139 del decreto legislativo n°112/98);
- concedere il trasporto gratuito degli alunni con disabilità particolari;
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- eliminare le barriere architettoniche negli edifici scolastici delle scuole
dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado;
- fornire arredi specifici,come banchi e sedie apposite per alunni con particolari
difficoltà motorie ed ausili e sussidi previsti dalle leggi regionali sul diritto allo
studio.
COMPITI DELLA PROVINCIA
- Assicurare l’integrazione scolastica ad alunni con minorazione visiva ed
uditiva nelle scuole di ogni ordine e grado.
COMPITI DELL’AZIENDA OSPEDALIERA (Servizio di Unità Operativa di
Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza-UONPIA) e degli Enti accreditati.
- Redigere la diagnosi clinico-funzionale
- Collaborare con la scuola alla stesura del profilo dinamico funzionale (PDF) e del
piano educativo individualizzato (PEI) ed alle loro verifiche periodiche.
COMPITI DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE (ASL)
-Assicurare prima delle iscrizioni scolastiche il verbale di accertamento di disabilità e
la diagnosi funzionale ai sensi dell’art. 35 comma 7, della L. 289/02 e del
regolamento applicativo di cui al Decreto Presidente Consiglio Ministri 23.2.2006, n°
185.
Le modalità operative regionali sono dettagliate nella circolare dell’11-12-2006 a
firma congiunta della Direzione Sanità e della Direzione Famiglia e Solidarietà
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sociale della Regione Lombardia e trasmesse alle Istituzioni scolastiche dal Direttore
dell’Ufficio Scolastico Regionale con la circ. prot. 17724 del 18/2/2006.
COMPITI DELL’USP
-Presso l’Ufficio Scolastico Provinciale (ex Provveditorato agli Studi) opera il
Gruppo di lavoro Interistituzionale Provinciale per la disabilità (GLIP), che ha tra i
suoi compiti la stipula dell’Accordo di Programma per l’integrazione scolastica degli
alunni in situazione di handicap (ai sensi dell’art.13 L.104).Esso regola i rapporti tra
USP di Pavia, Istituzioni Scolastiche, Provincia di Pavia, Azienda Ospedaliera,
Comuni e viene rinnovato ogni 5 anni.
Altri compiti del Glip, al quale partecipano anche rappresentanti di associazioni di
disabili, sono il raccordo tra gli interventi dei diversi Enti coinvolti oltre all’analisi
dei dati relativi allo stato di integrazione, la ripartizione e l’assegnazione dei
finanziamenti per la disabilità per le Scuole e per la formazione e l’aggiornamento
dei suoi insegnanti , il monitoraggio delle attività di formazione, aggiornamento,
consulenza dei tre Centri Territoriali Risorse Handicap (CTRH).
Le relazioni annuali sulle attività del GLIP pavese vengono pubblicate nel sito
www.diversamenteabili.net.
-Ogni anno l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia attribuisce alla provincia
di Pavia un numero definito di insegnanti per il sostegno; la loro assegnazione alle
Istituzioni scolastiche è compito dell’USP. L’Ufficio Sostegno alla Persona prende
atto delle iscrizioni nelle scuole della provincia e si avvale, per l’analisi dei bisogni e
per l’attribuzione di ore aggiuntive alle situazioni più problematiche, di un’apposita
commissione di esperti, il GLH, che analizza attentamente la documentazione
pervenuta.
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COMPITI DEL DIRETTORE SCOLASTICO REGIONALE
-Autorizzare entro il 31 luglio delle ore di sostegno in deroga e gli sdoppiamenti delle
classi con articolata motivazione nei casi di mancata autorizzazione (art.35, comma7,
L.n.289/02).
-Stimolare e facilitare la costituzione di reti di scuole, di centri territoriali per
l’integrazione scolastica, di centri di documentazione, risorse e consulenze.
-Promuovere con i Dirigenti Scolastici e gli Enti locali la stipula di accordi di
programma per l’integrazione scolastica.
Questo opuscolo si prefigge di fornire un panorama sintetico, ma il più possibile
completo, delle opportunità che la scuola ed il territorio offrono ai genitori e agli
insegnanti, con l’intento di aiutarli- attraverso una raccolta di informazioni pratiche,
indirizzi, indicazioni sui diversi servizi- ad assolvere il loro compito educativo
particolarmente difficile ed impegnativo.
Buona lettura a tutti
La Commissione alunni H
La referente
Prof. Mariotti Laura
Prof. Magnani Sara
Prof. Polani Davide
Ins. Lanfranchi Orietta
Ins. Nazza Alessandra
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PERCORSI EDUCATIVI E SCOLASTICI
Da settembre 2007 in Italia è entrato in vigore l’obbligo di istruzione elevata a 10
anni (Legge 26 dicembre 2006, n.° 296, art. 1, comma 622 ).
L’istruzione, impartita per almeno 10 anni, è obbligatoria e finalizzata a favorire il
raggiungimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica
professionale di durata almeno triennale, entro il 18° anno di età.
In tale contesto va garantita, attraverso adeguati interventi, l’integrazione delle
persone in situazione di handicap, a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Il percorso di istruzione e formazione si articola in:
- scuola dell’infanzia
- primo ciclo, che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo
grado
- secondo ciclo, scuole secondarie di secondo grado ed eventualmente
formazione professionale, nelle modalità previste dalla legislazione in atto.
Tale percorso è preceduto dall’inserimento negli asili nido e può essere completato
con l’iscrizione all’Università.
ASILI NIDO
Sono servizi comunali o privati, con funzioni educative, che accolgono i bambini da 0
a 3 anni.
Consentono al bambino di relazionarsi con altri coetanei e adulti al di fuori
dell’ambito familiare e di compiere esperienze di gioco e di esplorazione ambientale
guidate e stimolanti.
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A volte vi sono liste di attesa, ma la Legge Quadro n° 104 del 05/02/1992, art. 12,
comma 1, sancisce come sia garantito l’inserimento dei bimbi disabili in tali
strutture, i quali saranno affiancati da personale educativo adeguato.
SCUOLA DELL’INFANZIA
E’ rivolta ai bambini dai 3 ai 6 anni e può essere statale, comunale, paritaria o privata.
Vale per tutte l’obbligo di attuare l’integrazione scolastica sulla base della normativa
nazionale; il bambino con disabilità ha la priorità nelle scuole dell’infanzia; la
condizione determina precedenza nell’accoglienza.
In alcuni casi, su consiglio dell’equipe medico-riabilitativa, la frequenza può essere
prorogata di un anno. In tal caso la scuola deve verificare di essere in possesso
anche della richiesta dei genitori e anche del parere del team di docenti oltre a
quello dello specialista che ha in carico il caso. (vedere nota MIUR del 26 Marzo
2013)
SCUOLA PRIMARIA
La scuola primaria ha durata quinquennale e può essere, come pure i livelli scolastici
superiore, statale, paritaria o privata: tutte hanno gli stessi obblighi verso
l’integrazione.
Come negli altri livelli scolastici, l’alunno sarà seguito didatticamente da un
insegnante di sostegno specializzato, che si affianca agli altri insegnanti in
contitolarità.
I bambini meno autonomi potranno essere affiancati da un assistente, messo a
disposizione dall’Ente Locale su richiesta della Scuola. (A carico dell’Ente Locale vi
è anche, in alcuni casi, il trasporto, oltre all’abbattimento delle barriere
architettoniche).
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Gli insegnati che seguono il bambino compilano ogni anno il PEI (piano educativo
individualizzato), collegato alla programmazione della classe, ma semplificato per le
necessità particolari dell’alunno. Intergrano poi il PDF (profilo dinamico funzionale)
con nuove e più aggiornate considerazioni sulle modalità di apprendimento e
socializzazione.
SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Ha durata triennale; si articola in un biennio e in un terzo anno.
In questo, come negli altri ordini di scuola, alla classe in cui è inserito un alunno
disabile, è assegnato un docente per il sostegno.
L’Ente Locale potrà fornire un educatore assistente per l’autonomia.
Per quanto riguarda l’Esame di Stato finale: per l’alunno disabile vengono
predisposte prove idonee a valutare i progressi in rapporto alle sue potenzialità e al
livello iniziale.
In caso di particolari necessità, all’allievo disabile è consentito il completamento
del percorso scolastico in tale scuola (è infatti consentita una terza ripetenza in
singole classi), anche al compimento del 18° anno di età (art. 14 L. 104/92). E’
bene concordare con la famiglia l’iter più opportuno da attivare.
SECONDARIA DI SECONDO GRADO
Il corso di studi (Licei, Istituti Tecnici, Istituti Professionali) è quinquennale.
Per gli Istituti Professionali il percorso può essere articolato in corso di qualifica (3
anni) e corso post-qualifica (2 anni).La qualifica si raggiunge frequentando gli istituti
professionali di stato o i CFP regionali, che hanno corsi equiparati ai professionali di
stato.
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Anche nelle secondarie di secondo grado statali e paritarie, gli alunni disabili
certificati hanno un PEI, inoltre mantengono il diritto all’insegnante di sostegno e,
quando necessario, all’assistenza.
Le secondarie si concludono con un Esame di Stato (il cui superamento rappresenta il
titolo necessario per l’accesso all’università).
Se lo studente disabile ha raggiunto, durante il suo percorso scolastico, gli obiettivi
previsti per la classe, potrà essere ammesso all’Esame di Stato. Solo nel caso in cui
l’alunno abbia seguito un PEI fortemente diverso da quello della classe, sarà
esaminato con prove differenziate e riceverà un’attestazione di frequenza.
Inoltre, la scuola, in entrambi i casi, per venire incontro alle esigenze particolari degli
studenti, attiverà le misure compensative necessarie per permettere loro di affrontare
le prove d’esame (ad esempio, uso del computer, tempi più lunghi).
CFP: CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
I CFP della Provincia di Pavia attualmente offrono Corsi fi Formazione Professionale
biennale e triennale per il conseguimento della qualifica professionale.
UNIVERSITA’
Il diritto di frequenza è esteso alla Legge 104/92 (art. 12, 13, 14 e 16) all’Università
che si attiva per renderlo praticabile, dotando lo studente di attrezzature tecniche e
sussidi didattici. Predispone poi prove d’esame con l’uso degli ausili necessari,
servizi di tutorato e accesso a prestazioni agevolate (borse di studio, esonero della
tassa di iscrizione e dai contributi, servizi abilitativi, prestiti d’onore, L. 17/99 e
D.P.C.M. 390/2001).
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A partire dall’anno accademico 1999/2000, è stato istituito, presso l’Università di
Pavia, il Servizio di Assistenza e Integrazione Studenti Disabili (S.A.I.S.D.), al fine
di offrire loro un servizio integrato di accoglienza, assistenza e integrazione
all’interno del mondo universitario.
VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’
(DPR 122/2009 – ART. 9)
La valutazione degli alunni con disabilità è riferita al comportamento, alle discipline
e alle attività svolte sulla base del PEI ed è espressa con voto in decimi.
L’esame conclusivo del primo ciclo si svolge con prove differenziate, comprensive
della prova nazionale (INVALSI), corrispondenti agli insegnamenti impartiti, idonee
a valutare il progresso dell’alunno in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali e
alle sue potenzialità.
Le prove sono adattate in relazione al P.E.I., a cura dei docenti componenti la
commissione. Le prove differenziate hanno lo stesso valore di quelle ordinarie ai fini
del superamento dell’Esame di Stato. Nel documento “Strumenti d’intervento per
alunni con Bisogni Educativi Speciali e Organizzazione Territoriale per l’inclusione
scolastica” pubblicato nel dicembre 2013 e successivamente aggiornato nel mese di
Gennaio-Febraio 2014 viene dedicato il comma 6.1.1 al tema della valutazione e
viene riportato quanto segue:
Per l’esame di stato conclusivo del primo ciclo si ricorda che: “Sono predisposte,
..., prove di esame differenziate, comprensive della prova a carattere nazionale di
cui all'articolo 11, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 59 del 2004 e successive
modificazioni, corrispondenti agli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il
progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento
iniziali. Le prove sono adattate, ove necessario in relazione al piano educativo
individualizzato, a cura dei docenti componenti la commissione. Le prove
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differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento
dell'esame e del conseguimento del diploma di licenza” DPR 122/09, art. 9, comma
2. Per gli alunni disabili che conseguono il diploma di licenza media la
Commissione può predisporre prove consistenti nell’uso di mezzi tecnici o in
modalità differenti di sviluppo dei contenuti culturali e professionali che
comprovano che il candidato ha raggiunto una preparazione per il rilascio del
titolo studio con valore legale.
Inoltre, solo in particolari casi e qualora gli obiettivi fissati del PEI non siano stati
raggiunti, “Agli alunni con disabilità che non conseguono la licenza è rilasciato un
attestato di credito formativo” DPR 122/09, art. 9, comma 4.
Gli alunni con disabilità sostengono le prove dell’Esame di Stato conclusivo del
secondo ciclo dell’istruzione, secondo le modalità previste dall’articolo 318 del
decreto legislativo n. 297 del 1994.
Processi, prestazioni, voti
La valutazione in decimi va rapportata al P.E.I. (che costituisce il punto di
riferimento per le attività educative a favore dell’alunno con disabilità). Inoltre, la
valutazione dovrà essere riferita ai processi e non solo alla prestazione.
Programmazione personalizzata e differenziata
E’ opportuno distinguere tra la programmazione personalizzata che caratterizza il
percorso dell’alunno con disabilità nella scuola dell’obbligo e la programmazione
differenziata che, nel II ciclo di istruzione, si può concludere con l’attestato di
competenze.
Tipologie delle prove per gli alunni disabili
I ciclo d’istruzione. Le prove d’esame sono differenziate secondo il PEI e hanno
valore equivalente a quelle ordinarie. All’alunno viene conferito il diploma o, in casi
di particolare gravità, l’attestato di credito formativo.
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II ciclo d’istruzione. Le prove d’esame sono differenziate, secondo due diversi
percorsi.
1°: prove differenziate secondo obiettivi “minimi” e hanno valore equivalente a
quelle ordinarie. All’alunno viene conferito il diploma.
2°: prove differenziate secondo un percorso differenziato. All’alunno viene conferito
un attestato, certificato di credito formativo.
I DOCENTI DI SOSTEGNO
I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli
alunni disabili, avendo come oggetto del proprio giudizio relativamente agli alunni
disabili, i criteri di cui all’articolo 314, comma 2 del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti di sostegno,
essi si esprimono con un unico voto.
Gli insegnanti assegnati alle attività per il sostegno, assumendo la con titolarità delle
sezioni e delle classi in cui operano e partecipando a pieno titolo alle operazione di
valutazione periodiche e finali degli alunni della classe con diritto di voto,
disporranno di registri recanti i nomi di tutti gli alunni della classe di cui sono
contitolarei, DPR 122 – Regolamento 2009.
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Iter per la segnalazione e l’integrazione scolastica
Le famiglie degli alunni e degli studenti con disabilità segnalano alla scuola che li
accoglierà i problemi e le difficoltà in modo da permettere una positiva integrazione
del soggetto.
Come emerge dal documento recentemente redatto a cura del GLIP (Gruppo di
Lavoro Interistituzionale Provinciale), i genitori devono:
- Acquisire una documentazione clinica che inquadri le problematiche sanitarie.
In particolare: una certificazione che contiene la diagnosi clinica e
l’indicazione se si tratta di una patologia stabilizzata o progressiva
- Relazione clinica funzionale sintetica con l’indicazione dei test utilizzati, dei
risultati ottenuti con la descrizione delle problematiche riscontrate a livello
cognitivo, sensoriale, motorio-prassico, affettivo-relazionale, comunicativolinguistico e delle autonomie personali.
I documenti evidenziati confluiscono nella diagnosi funzionale in cui sono segnalati
i supporti da attivare per assicurare l’integrazione scolastica (insegnante di sostegno,
assistenza specialistica-educativa ed altri ausili specifici)
N.B.
In alcuni casi può accadere che sia la scuola stessa a rilevare delle difficoltà negli
apprendimenti o nella socializzazione dell’alunno e quindi dopo un colloquio tra gli
insegnanti del CdC/ interclasse ed il Dirigente Scolastico, viene consegnato alla
famiglia il MOD.R debitamente compilato i cui sono evidenziate le aree in cui lo
studente presenta le maggiori difficoltà. A questo punto la famiglia potrà attivarsi e
contattare l’NPIA (Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’adolescenza) di riferimento
per un incontro.
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E’ fondamentale che la famiglia si rivolga in tempi utili ad una Struttura pubblica o,
in alternativa, anche ad un Ente privato ma accreditato e
specializzato nella
problematica rilevata.
Di seguito sono elencate le strutture pubbliche e accreditate della zona:
- NPIA (Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza)
 Pavia- Corso Garibaldi, 69 Tel. 0382/431808
 Voghera- Viale Repubblica, 88 Tel.0383/695412
 Vigevano- Corso Milano,19 Tel. 0381/333669
- Enti accreditati:
 IRCCS “Casimiro Mondino”, Via Mondino, 2 Pavia (0382/3801)
 Istituto “Dosso Verde”, Via Fasolo,1 Pavia (0382/466939)
 Istituto “Don Gnocchi”- Santa Maria alle Fonti, Via Mangiagalli 52,
Salice Terme.
(Tel 0383/945611)
N.B.
Si precisa che, per quanto riguarda, gli alunni con sindrome di Down, è stato
segnalato dal Ministero dell’Istruzione nel settembre 2013 che le Istituzioni scolastiche
possono ritenere valide ai fini scolastici e, quindi, per l’assegnazione dei docenti per le
attività di sostegno, le certificazioni rilasciate dai medici di base ai sensi della legge
n.289/2002 art.94.
Dopo gli incontri con gli specialisti dell’NPIA, la famiglia prende contatti con la
Commissione ASL per ottenere il verbale di accertamento della situazione di
handicap ai fini dell’assegnazione del sostegno didattico (art.35 legge n. 289/2002 e
del regolamento applicativo di cui al DPCM n.185/06, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n.115 del 19.05.2006). La domanda viene prodotta dalla famiglia su un
apposito modello (scaricabile dal sito Asl di Pavia seguendo il percorso seguente: 1)
Home page Asl Pavia 2) sezione Modulistica 3) fragilità/non autosufficienza 4)
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accertamento per sostegno scolastico oppure richiedibile presso la Segreteria della
scuola). E’ possibile anche chiamare l’ufficio competente allo 0382/41257-431258
per avere informazioni utili.
L’accertamento viene effettuato dall’Asl tramite un Collegio di Accertamento
composto da: neuropsichiatra infantile, psicologo e assistente sociale presso la sede di
Pavia in Via Indipendenza,3.
La Commissione convoca l’alunno e i genitori e produce un verbale di accertamento
firmato dalla Commissione e consegnato alla famiglia che dovrà successivamente
consegnarlo alla scuola.
La seduta di accertamento avviene entro 60 giorni dal ricevimento della domanda.
Per poter avere validità per l’anno scolastico successivo, il verbale deve essere
redatto entro il 15 luglio.
Le segnalazioni ottenute ad anno scolastico iniziato verranno considerate in base
alle disponibilità di ore da parte dell’UST di riferimento. La Scuola deve comunque
garantire la presa in carico di alunni che vengono segnalati “in ritardo” mettendo
in atto tutte le risorse a disposizione per favorire l’integrazione dello studente.
La diagnosi deve essere aggiornata al passaggio da un ordine di scuola all’altro (a
meno che non sia segnalato diversamente sul verbale di Commissione), quindi dalla
Scuola d’Infanzia alla Scuola Primaria, dalla Scuola Primaria alla Scuola Secondaria
di Primo Grado e dalla Scuola Secondaria di Primo Grado alla Scuola Secondaria di
Secondo Grado o alla formazione professionale regionale.
A questo proposito, la famiglia deve attivarsi a prendere contatti con l’NPIA di
riferimento e consegnare tempestivamente al Dirigente della Scuola di frequenza le
pratiche rinnovate, affinché si possano attivare gli interventi più opportuni per
un’efficace integrazione scolastica. E’ comunque consigliabile, anche in fase di
rinnovo, che la scuola si renda disponibile a seguire la famiglia nell’iter di
aggiornamento qualora fosse in difficoltà.
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Per riassumere, le procedure per la richiesta del sostegno didattico sono:
1) Compilazione e consegna del Mod. R da parte della scuola alla famiglia
dell’alunno in difficoltà
2) Presa di contatto della famiglia con NPIA di zona per appuntamento e successiva
redazione di una Diagnosi Funzionale
3) Comunicazione alla Scuola da parte della famiglia di aver avviato le pratiche di
segnalazione
4) Presa di contatto della famiglia con la Commissione ASL di Pavia per fissare
incontro per la redazione del Verbale di accertamento
5) La famiglia consegna copia del Verbale e della diagnosi funzionale alla Segreteria
della scuola di frequenza
6) La Segreteria provvede a trasmettere la documentazione all’Ufficio sostegno alla
persona (Dott.ssa Caterina Mosa) per richiedere le ore di sostegno
In tutti questi passaggi è auspicabile un interessamento periodico e un supporto
alla famiglia da parte dei docenti di classe e delle figure di riferimento presenti
nella scuola.
Gli strumenti per l’integrazione scolastica
Profilo dinamico funzionale (P.D.F.): è un documento che segue alla diagnosi
funzionale e precede la formulazione del PEI. Con esso si esplicita la situazione di
partenza, le tappe di sviluppo conseguite e da conseguire. Nel PDF si mettono in
evidenza le difficoltà e le potenzialità dello studente. In esso ogni anno vengono
inserite informazioni riguardo la descrizione funzionale dell’alunno a breve e medio
termine e si stabiliscono obiettivi e strategie di intervento.
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Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.): è il documento nel quale viene inserito
il progetto globale di intervento per l’alunno per ogni anno scolastico. Al suo interno
sono presenti gli aspetti educativo-didattici che si intendono attivare nonché gli
aspetti di socializzazione e si elaborano delle strategie operative. Di norma viene
redatto dopo i primi mesi di attenta osservazione da parte del CdC. Dove è possibile
si raccorda al piano di lavoro proposto alla classe, ma viene adattato ai reali bisogni
educativi dell’alunno. Il PEI è uno strumento che va sottoposto a verifiche in itinere e
prevede anche eventuali modifiche in corso d’opera per adattarsi ai reali progressi
dello studente.
Entrambe questi strumenti sono frutto della collaborazione tra i membri del Cdc
(l’insegnante di sostegno funge da raccordo e da mediatore), la famiglia e dagli
operatori ASL che seguono il caso. Se condiviso va firmato dalla famiglia che lo
può richiedere in copia.
Potenziamento- Modello D: La scuola può richiedere il potenziamento delle ore di
sostegno per il successivo anno scolastico inviando il modello D sulla piattaforma
attivata dall’UST in precisi momenti dell’anno (di solito aprile- maggio). In tale
modello i docenti mettono in evidenza le motivazioni didattico-educative per le quali
sarebbe necessario ampliare le ore di sostegno.
Assistenza educativa – Modello AS: il modello AS viene compilato in forma
cartacea dai docenti in base alle indicazioni contenute nella diagnosi funzionale e
viene inoltrato dalla Segreteria agli Enti locali di competenza, di norma entro la fine
di maggio.
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Le figure di riferimento
1) Dirigente Scolastico
Il Dirigente scolastico accoglie le richieste di iscrizione dei bambini
disabili, anche in attesa di certificazione; convoca e presiede a inizio anno
scolastico il GLH di Istituto per elaborare e proporre i criteri per la
definizione del progetto di integrazione, da inserire nel Piano dell’Offerta
Formativa (POF) di Istituto, analizza le risorse umane, professionali e
materiali della Scuola, individua i criteri di distribuzione ed organizzazione
delle ore di sostegno; contatta gli Enti Locali per l’assegnazione di eventuali
assistenti all’autonomia e organizza un adeguato trasporto scolastico.
2) L’insegnante di sostegno
E’ un docente, fornito di formazione specifica, assegnato alla classe in cui è
presente l’alunno con disabilità. I docenti di sostegno assumono la
contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, condivide con tutti
gli altri colleghi i compiti professionali e le responsabilità sull’intera classe;
l’insegnante “di sostegno” è un insegnante “per” il sostegno o, meglio, per
attivare le varie forme di sostegno che la comunità scolastica deve offrire.
Ha il compito di partecipare alla programmazione educativa e didattica ed
all’elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di
intersezione, di interclasse, di classe e dei collegi docenti.
L’insegnante di sostegno non è certo l’unico responsabile del Piano
educativo individualizzato (PEI) e del Profilo dinamico funzionale
(PDF)
per
l’alunno
disabile,
che
invece
è
frutto
di
una
corresponsabilizzazione di tutti i docenti, degli operatori sociali e sanitari e
21
della famiglia, ma ne è il perno, il garante di un equilibrato funzionamento
collettivo.
Può inoltre essere una fonte importante di aiuto e di supporto anche per la
famiglia dell’alunno disabile e nei processi di integrazione dell’alunno
disabile nella vita sociale scolastica.
3) Assistente di base
E’ un collaboratore scolastico(bidello) che fornisce assistenza all’alunno
con disabilità che ne abbia necessità negli spostamenti all’interno e
all’esterno del plesso scolastico, oltre che l’accompagnamento ai servizi
igienici e la cura dell’igiene personale.
Il collaboratore scolastico per svolgere questa mansione deve aver
frequentato un corso di formazione ed essere designato dal Dirigente
Scolastico.
4) Assistente Specialistico
E’ quella figura professionale, in possesso di specifici titoli di studio, che
assiste l’alunno con disabilità nei problemi di comunicazione o di
autonomia, aiutandolo, in quest’ultimo caso, a sviluppare e migliorare
alcune sue capacità funzionali.
Questa figura professionale è assegnata da Enti Locali, su richiesta del
Dirigente Scolastico; in particolare il Dirigente dovrà effettuare la richiesta
nei confronti del Comune, ad eccezione dell’assistenza da svolgere presso
istituti di scuola secondaria di II grado, essendo questa di competenza delle
Province.
22
Gruppi di lavoro per l’handicap e modulistica ad esso relativa dell’I.C. della Valle
Versa.
Data la complessità delle tematiche che riguardano l’integrazione degli alunni con
disabilità, il Dirigente Scolastico costituisce di anno in anno la Commissione Alunni
H.
Essa ha come docente funzione strumentale la Prof.ssa Magnani Sara e come
componenti alcuni rappresentanti dei tre ordini di scuola – Infanzia, Primaria e
Secondaria di 1^ grado.
Le riunioni si tengono con cadenza mensile e si propongono di affrontare quanto
riguarda l’integrazione degli alunni in situazione di handicap presenti nell’I.C. della
Valle Versa fornendo materiale utile all’aggiornamento dei docenti stessi.
Ad inizio a.s. il Dirigente Scolastico decreta, inoltre, la costituzione del Gruppo di
Lavoro per l’handicap che ha importanti compiti di coordinamento e di indirizzo in
merito alle tematiche dell’integrazione degli alunni in situazioni di handicap.
Esso è costituito dal Dirigente Scolastico Prof. Cav. A. Capittini, dalla docente
Prof.ssa Magnani Sara, dai coordinatori di Scuola Secondaria di 1^ grado che hanno
un alunno con sostegno, da rappresentanti di insegnanti di Scuola Primaria e
dell’Infanzia e da tutti i docenti di sostegno operanti nell’Istituto Comprensivo.
Sono presenti rappresentanti dei genitori che hanno dato la loro disponibilità; è
possibile che presenzino anche rappresentanti di operatori sanitari coinvolti nei
progetti formativi degli alunni qualora diano disponibilità.
Il Gruppo di Lavoro è presieduto dal Dirigente Scolastico oppure, per delega, dal
Referente per l’handicap. Le riunioni hanno cadenza trimestrale/quadrimestrale, con
possibilità di convocazioni straordinarie.
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Il Gruppo di Lavoro resta in carica un anno ed in generale ha questi compiti:
- analizzare la situazione complessiva degli alunni con disabilità;
- rilevare e analizzare le risorse sia umane sia materiali dell’I.C.;
- formulare proposte per la formazione e l’aggiornamento, anche in
collaborazione con le Asl e gli Enti Locali.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti e di ogni seduta viene
redatto il verbale.
Nel corso delle riunioni la Commissione Alunni H ha redatto alcune documentazioni
relative agli alunni con disabilità che si possono visionare sul sito dell’I.C.
Tali documenti si propongono di reperire e tabulare importanti informazioni riguardo
gli alunni in presenza di handicap. In particolare nella “Griglia di osservazione
alunni H” è possibile inserire dati che danno un quadro dettagliato delle competenze
raggiunte/da raggiungere dagli alunni con disabilità ed è compilata dai docenti del
CdC e interclasse.
La commissione ha, inoltre, redatto un questionario di valutazione per
l’integrazione degli alunni con sostegno.
Esso è rivolto ai genitori degli alunni con sostegno didattico ed è compilato in forma
anonima, al fine di migliorare l’offerta formativa e l’integrazione degli alunni
disabili.
Nel questionario si chiede, dunque, ai genitori di dichiarare in quali misura si
ritengono soddisfatti delle azioni della scuola rivolte all’integrazione del proprio
figlio con disabilità.
Si chiedono anche suggerimenti utili al fine di ottimizzare tali azioni.
I risultati dei questionari vengono infine inseriti in una tabella riassuntiva.
24
La Commissione ha poi redatto un modello di Relazione Finale dove il docente di
sostegno raccoglie informazioni sugli obiettivi raggiunti dall’alunno sia nell’area
degli apprendimenti, sia nell’area socio relazionale dell’autonomia.
La Commissione ha redatto dal corrente a.s. registri per le attività di sostegno che
rispondono più efficacemente alle esigenze dei docenti e anch’essi sono reperibili sul
sito dell’I.C.
Documentazioni da visionare sul sito dell’I.C. della Valle Versa:
 Decreto di costituzione nuovo Gruppo di Lavoro per l’handicap;
 Griglia di osservazione alunni H;
 Questionario di valutazione per l’integrazione degli alunni con sostegno
didattico;
 Relazione Finale alunni H
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Fonti:
- Libretto “Opportunità per l’integrazione” a cura del GLIP dell’USP di Pavia
2007
- Legge Quadro 5 Febbraio 1992, n.104
- Circolare ministeriale settembre 2013
- Comunicazione del 26 Marzo 2013 MIUR (Prot. A00 USPPV R.U. 777/C21b)
- Manualetto “Inclusione scolastica” dalla collana “ I Manualetti S.A.I?” Anfass
in-rete.
- Anfass articolo”Strumenti per l’integrazione”
- Valutazione degli alunni con disabilità (documento a cura dell’isp. Rondanini)
- “Ruolo e funzioni dell’insegnante di sostegno” P. Savoini
- “Dare sostegno al sostegno” P. Colli, L. Caseria ed. del Cerro
- FAQ Domande e risposte sull’handicap a scuola
- “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e
organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” a cura dell’Ufficio
scolastico per la Lombardia, Dicembre 2013 (versione aggiornata)
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Indice:
 Introduzione…………………………………………….. pag.2
 Percorsi educativi e scolastici …………………………. pag.9
 Valutazione degli alunni con disabilità………………… pag.13
 I docenti di sostegno ………………………………….... pag.15
 Iter per la segnalazione e l’integrazione scolastica …….. pag.16
 Procedure per la richiesta del sostegno didattico ………. pag 19
 Le figure di riferimento ………………………………… pag.21
 Gruppi di lavoro per l’handicap e modulistica ………….. pag.23
 Fonti ……………………………………………………. pag.26
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GUIDA alunni con sostegno versione definitiva 2013