La valutazione degli alunni con disabilità ROBERTO GRISON cti vrest giovedì 18 marzo 2010 il mestiere del sostegno… ma non solo IL SISTEMA ISTITUZIONALE Rispetto di regole , vincoli e condivisione di un quadro comune di intenzioni Identità stabile VINCOLI è il quadro delle regole che determinano i (ISTITUZIONE) presupposti dell' agire delle persone nel contesto di lavoro IL SISTEMA PROFESSIONALE Rottura delle routines , alterazione degli equilibri , innovazione e ricerca Identità dinamica POSSIBILITA' sono l'alterazione degli equilibri esistenti nella prospettiva di soluzioni più (PERSONE) avanzate a bisogni e domande. E' capacità di sollecitare e "governare" l'inedito regole/vincoli legislativi Costituzione Art. 34 – diritto allo studio Art. 3 – pari dignità sociale, uguaglianza; rimozione degli ostacoli Art. 38 - diritto all’ed. e all’avviam. professionale dei disabità DON MILANI E LA SCUOLA DI BARBIANA ( e altre esperienze) 1971 Legge 118 l'istruzione dell'obbligo deve avvenire nelle classi normali 1977 La 517 l’insegnante specializzato (quale interpretazione ? una forma di mediazione/contrattazione o una cosa diversa) 1992 La legge 104 l’integrazione scolastica e sociale : l’annuncio del “progetto di vita” e “la cura educativa”; il PEI, è il momento in cui si esercita il diritto all’istruzione e all’educazione del soggetto con disabilità; la valutazione è di tipo “peculiare”, riferita al PEI Possiamo contare su un grande patrimonio normativo giuridico per l’integrazione a scuola SALUTE E DISABILITA’ ICF, 2002 “La disabilità non è un problema di un gruppo minoritario all’interno della comunità, quanto piuttosto una condizione che ognuno può sperimentare durante la propria vita. Tutti possono trovarsi in una condizione di salute che, in un contesto ambientale sfavorevole, causa disabilità. La parola handicap come come veniva utilizzata finora viene cancellata da questo nuovo modello e viene sostituita dal termine disabilità secondo l’accezione prevista dall’ ICF.” CONVENZIONE ONU SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITA’ Approvata dall’Assemblea Generale dell’ONU il 13-12-06 e ratificata in legge n. 18 del 3-3-09. “Promuovere la piena integrazione delle persone con disabilità”. Le norme da sole non bastano. Servono politiche ed attività di sensibilizzazione perché la cultura dei diritti va riconquistata ogni giorno. Articolo specifico, il n. 24, sull’Educazione: “reale inclusione nel sistema di istruzione per godere di opportunità formative/educative”. Gli Stati Parti devono assicurare l’istruzione inclusiva gratuita libera e obbligatoria nella scuola di base e la possibilità, al pari di tutti, dell’accesso all’istruzione secondaria. Devono essere create le condizioni favorevoli in funzione dei bisogni di ciascuno e fornito un sostegno necessario per agevolare i processi di apprendimento. Specificità della scuola italiana. l'integrazione dell'handicap nelle scuole è un concetto largamente condiviso e non certo in discussione (una scelta irreversibile) … bisogna superare però l’impressione di un punto morto a cui si è arrivati, nel quale sembra che l’unico compito rimasto all’Amministrazione sia quello di proseguire sulla via tracciata agli inizi degli anni Ottanta, come per forza d’inerzia. L’integrazione, per effetto dei fenomeni di profondo e diffuso mutamento sociale, culturale e istituzionale, esige un impegno straordinario di revisione dei criteri e dei concetti che hanno guidato l’azione pubblica fino a questo momento perché si possa dire che i principi sanciti dalla legge 104/92 si traducano in comportamenti efficaci. Ministro Gelmini linee guida agosto 2009 quadro comune di intenzioni ABBIAMO SCELTO L’INTEGRAZIONE NON SOLO COME PUNTO DI ARRIVO, MA COME STRUMENTO ABBIAMO DECISO CHE NON CONTANO SOLO LE MAESTRE, CONTA ANCHE IL CORTILE E’ L’ETEROGENEITA’ CHE CI FA CRESCERE, IL DIALOGO FRA DIVERSI, LE RELAZIONI “Non c’è nulla che sia ingiusto quanto far le parti uguali tra disuguali” Don Milani regole per la progettazione e la valutazione RIVOLGERE L’ATTENZIONE ALLE DIVERSE AREE DELLA PERSONALITA’ APPRENDIMENTI COMUNICAZIONE RELAZIONI SOCIALIZZAZIONE AUTONOMIA GARANTIRE IL PIENO SUCCESSO FORMATIVO ANCHE CON ATTIVITA’ E VALUTAZIONI DIFFERENZIATE --------CON RIFERIMENTO AGLI OBIETTIVI DEL PEI --------PER IL CARATTERE FORMATIVO LA VALUTAZIONE NON PUO’ MANCARE pei e valutazione art.5 comma 1 legge 104 IL PEI E’ IL DOCUMENTO IN CUI VENGONO DESCRITTI GLI INTERVENTI INTEGRATI ED EQUILIBRATI TRA DI LORO […] AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DEL DIRITTO ALL’EDUCAZIONE E ALL’ISTRUZIONE, tenendo presenti LE FORME DI INTEGRAZIONE TRA ATTIVITA’ SCOLASTICHE ED EXTRASCOLASTICHE CONCORDATO FRA SCUOLA, FAMIGLIA, ULSS E' UN PATTO non sottoscritto dalla famiglia !!! Si intrecciano a questo punto due storie … per capirci - ragazzino di 2^ media con sindrome di down • la storia di Michele • la storia di due ragazzi di nome Marco - obiettivo educativo e progetto di vita (scuole di pensiero dal 1980 al 2000) - pei e programmazione disciplinare (matematica) - visione della docente di matematica - dubbi e perplessità personali - ricerca di interpretare in modo corretto la normativa e di ricercare soluzioni più avanzate - alterati gli equilibri – migliorata la qualità - Michele lavora in uno studio commerciale, la richiesta del datore di lavoro … - preparazione della prova d’esame – scritto di matematica - come sono stati istruiti … educati - personalizzazione del percorso educativo per tutti L.53/03 - iperdotato e disabile DPR 122 22/6/09 Art. 9 Valutazione degli alunni con disabilità 1. […] e‘ riferita al comportamento, alle discipline e alle attivita' svolte sulla base del piano educativo individualizzato […] ed e' espressa con voto in decimi […] 2. per l'esame conclusivo del primo ciclo sono predisposte, […], prove di esame differenziate […] corrispondenti agli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialita' e ai livelli di apprendimento iniziali. […] Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma di licenza. 3. le prove dell'esame conclusivo del primo ciclo sono sostenute anche con l'uso di attrezzature tecniche […] Sui diplomi di licenza e‘ riportato il voto finale in decimi, senza menzione delle modalita' di svolgimento e di differenziazione delle prove. 4. agli alunni con disabilita' che non conseguono la licenza e‘ rilasciato un attestato di credito formativo. […] e‘ titolo per l'iscrizione […] alle classi successive, ai fini del riconoscimento di crediti formativi […] è fondamentale l’ammissione all’esame Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 Art. 318 Valutazione del rendimento e prove d'esame Testo Unico 1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte dei docenti è indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline. (vedi anche legge 104/1992) 2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. 3. Nell'ambito della scuola secondaria superiore, per gli alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione. 4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico, comprese quelle di esame, con l'uso degli ausili loro necessari. LEGGE 104/92 valutazione degli alunni con disabilità 1. La valutazione, per il suo carattere formativo ed educativo e per l'azione di stimolo che esercita nei confronti dell'allievo, deve in ogni caso aver luogo 2. All’esame va valutato il risultato in riferimento al percorso (no al 6 come massimo voto consentito !) dpr 122/09 … però - GRANDE PROFESSIONALITA’ E ONESTA’ PROFESSIONALE - NO ALLA COMPASSIONEVOLE BENEVOLENZA - NO ALLA PROVA D’ESAME COME ULTERIORE RIPETIZIONE FINE A SE STESSA - FORTE GRADUALITA’ DELLA PROVA - PREPARIAMO L’AMBIENTE DPR 122 22/6/09 Art. 2 comma 5 valutazione dei docenti di sostegno I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto. Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno. Da GALIMBERTI 7.30 MINUTI RUOLO DELLA SCUOLA PER LA FORMAZIONE DI UN CITTADINO DEMOCRATICO QUALE RAPPORTO SCUOLA - FAMIGLIA ISTRUIRE trasmettere contenuti culturali EDUCARE permettere l’accesso ai contenuti culturali ingaggiare l’emotività degli studenti CAPACITA’ DI COMUNICARE, DI AFFASCINARE CATTURARE LA DIMENSIONE EMOTIVA DEI RAGAZZI Non è necessario fare altro, è necessario farlo in un altro modo ! valutazione - scuola superiore è necessario verificare se: Il livello di preparazione dell’ allievo è conforme agli obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali, o comunque ad essi globalmente corrispondenti per assicurare il diritto allo studio (Sentenza ’87) il pei è diversificato in vista di obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali Il sistema di valutazione sarà analogo a quello degli altri studenti con prove uguali o equipollenti esame di stato Il consiglio di classe valuta i risultati con voti relativi unicamente al pei; hanno valore legale ai fini della prosecuzione degli studi – no titolo di studio valutazione - scuola superiore a chi compete la scelta: Se un Consiglio di classe intende adottare la valutazione differenziata, deve darne immediata notizia alla famiglia fissandole un termine per manifestare un formale assenso, in mancanza del quale la modalità valutativa proposta si intende accettata. In caso di diniego espresso, l’alunno non può essere considerato in situazione di handicap ai soli fini della valutazione, che viene effettuata come per tutti i compagni di classe. La valutazione, per il suo carattere formativo ed educativo e per l'azione di stimolo che esercita nei confronti dell'allievo, deve in ogni caso aver luogo. Il PEI è comunque sempre predisposto, e con la partecipazione dei genitori Equipollenza L. 104 art.16/comma 3: “Nell’ambito della scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni handicappati sono consentite prove equipollenti - tempi più lunghi per l’effettuazione delle prove scritte o grafiche - presenza di assistenti per l’autonomia e la comunicazione - utilizzo di mezzi tecnici o di modi diversi - svolgimento di contenuti culturali e/o professionali differenti - altro …… - in ogni caso, le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma di maturità Consiglio di Stato n. 348/91 non entra nel merito di che cosa sono le prove equipollenti, ma che il titolo di studio non può essere conseguito da "chi rimane al di sotto di quella soglia di competenza che è necessaria per il conseguimento di quel titolo". valutazione - esami Gli alunni valutati in modo differenziato possono partecipare agli esami di qualifica professionale e di licenza di maestro d'arte, svolgendo prove differenziate, omogenee al percorso svolto, finalizzate all'attestazione delle competenze e delle abilità acquisite. Gli alunni medesimi, che al termine della frequenza dell’ultimo anno di corso, sono in possesso di crediti formativi, possono sostenere l’esame di Stato sulla base di prove differenziate coerenti con il percorso svolto e finalizzate solo al rilascio dell’attestazione in riferimento a quanto previsto dall’art.17, dell’OM 29/2001 e DPR 122/09. Se durante il successivo a. s. alla valutazione differenziata, vengano accertati livelli di apprendimento corrispondenti agli obiettivi previsti dai programmi ministeriali, il c. d. c. delibera con gli stessi criteri di valutazione utilizzati per tutti gli alunni. Non sono necessarie prove di idoneità relative alle discipline, tenuto conto che il consiglio medesimo possiede già tutti gli elementi di valutazione. normalmente noi ricordiamo PSICOLOGIA SPERIMENTALE • il 10% di quello che leggiamo • il 15% di quello che sentiamo • il 25% di quello che vediamo • il 50% di quello che insieme multimedialità vediamo e sentiamo interattività • il 90% di quello che diciamo e insieme facciamo o spieghiamo