VALUTAZIONE E
ORIENTAMENTO
VALUTARE TERMINE CHE DERIVA DAL LATINO VALITUS,
P.P. DI VALERE, STIMARE, DARE UN PREZZO.
IN SENSO ETIMOLOGICO E’ IL PROCESSO MEDIANTE IL
QUALE SI ATTRIBUISCE UN “VALORE” AD UN OGGETTO,
UN’AZIONE, UN EVENTO.
NATURALMENTE LA VALUTAZIONE E’ STRETTAMENTE
COLLEGATA AI PROCEDIMENTI, AI METODI E AGLI
STRUMENTI USATI CHE POSSONO CONDIZIONARE IL
GIUDIZIO.
VALUTAZIONE SCOLASTICA
supervisione sistemica dell’apprendimento e della
crescita educativa dell’alunno, fatta per regolare nel
modo più efficace le opportunità di apprendimento ed
educative che vengono offerte nella scuola.
E’ OGGETTO DELLA DOCIMOLOGIA, (termine usato per la prima volta
da H. Piéron nel 1934) QUELLA PARTE DELLA PEDAGOGIA CHE
STUDIA I CRITERI E I METODI DELLA VALUTAZIONE.
La valutazione oltre a comprendere la
descrizione qualitativa e quantitativa dei
comportamenti, comporta dei giudizi di valore e tiene
conto delle condizioni ambientali interne ed esterne
del processo educativo.
Spesso sono usati come sinonimi i sostantivi:
- controllo
- misurazione
- verifica
- Accertamento
LA VALUTAZIONE E’ QUALCOSA DI PIU’!
La finalità della valutazione educativa non è soltanto quella di
classificare gli alunni, ma di aiutarli nella loro crescita.
Per questo è necessario far riferimento a un piano
razionalmente concepito, attuato con aderenza ai fini e ai fatti,
utilizzando mezzi adeguati.
LA VALUTAZIONE ACCOMPAGNA IL PROGETTO EDUCATIVO
In genere si distinguono una valutazione iniziale (diagnostica),
una intermedia (formativa) e una finale (sommativa).
• si valuta al momento iniziale della esecuzione, quando è
necessario raccogliere informazioni sulle esigenze dei soggetti
coinvolti, sulle obiettive difficoltà poste dalla situazione, sulla
possibilità di utilizzare materiali e strumenti idonei, sul peso
esercitato da fattori esterni;
• si valuta nel corso del progetto per ridefinirne l'organizzazione
e la specifica strategia di intervento;
• si valuta alla fine per acquisire elementi necessari non solo per
cogliere l'efficacia di quanto prodotto, ma soprattutto per
orientare il lavoro futuro.
Troppo spesso ci si sofferma sul rendimento scolastico dell'allievo
concentrandosi su aspetti quali l'apprendimento della lettura, l'esposizione
linguistica, le abilità di ragionamento ecc... Fattori questi giudicati
importanti per l'inserimento e la crescita del soggetto nella comunità
scolastica.
Ma non viene dedicata la medesima attenzione alle variabili emotivoaffettive che possono condizionare pesantemente lo sviluppo dell'allievo ed
il suo adattamento all'ambiente, fino a costituire una eredità negativa che,
con molta difficoltà, riuscirà a scrollarsi in momenti successivi. Non sono
pochi gli allievi che affrontano con paura le prove.
a) elevati stati d'ansia sono invalidanti per la prestazione,
b) molti soggetti nelle nostre scuole presentano aspetti legati all'ansia da
prestazione,
c) la scuola, in modo particolare partendo dalla scuola media in su, vede
l'ansia da prestazione come un fatto "privato" dello studente, che fa in
qualche modo parte della sua "personalità" e che non è modificabile,
a) la scuola non è attrezzata per analizzare ed intervenire sul fenomeno,
e) molti soggetti, con forte ansia da prestazione sono emotivamente labili,
tanto che alcuni di essi, dopo una serie di insuccessi, abbandonano la
scuola.
Teniamone conto quando ci apprestiamo a valutare i disabili!
LE NORME
LEGGE 104/92
DECRETO LEGISLATIVO 16.04.1994 , N. 297
O.M. 90/2001
C.M. 14 MARZO 2008 N. 32
REGOLAMENTO VALUTAZIONE (D.P.R.122/2009)
LINEE GUIDA PER INTEGRAZIONE
SCOLASTICA
O.M. SUGLI ESAMI DI STATO………
Legge 5 febbraio 1992 n.104
"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate" ha
previsto agli artt. 12 – 13 – 14- 15 – 16 il diritto
all'educazione ed istruzione per gli alunni in
situazione di handicap.
12. Diritto all'educazione e all'istruzione
13. Integrazione scolastica
14. Modalità di attuazione dell'integrazione
15. Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica
16. Valutazione del rendimento e prove d'esame
16. Valutazione del rendimento e prove d'esame
1. valutazione degli alunni handicappati:
• sulla base del PEI
• particolari criteri didattici adottati per certe
discipline
• attività integrative e di sostegno svolte (anche
in sostituzione parziale dei contenuti
programmatici di alcune discipline).
SCUOLA DELL’OBBLIGO
(L.104/92 Art.16 comma 2)
2.Nella scuola dell'obbligo sono predisposte,
sulla base degli elementi conoscitivi di cui al
comma 1, prove d'esame corrispondenti agli
insegnamenti impartiti e idonee a valutare il
progresso dell'allievo in rapporto alle sue
potenzialità e ai livelli di apprendimento
iniziali
SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO
(L.104/92 Art.16 comma 3)
3. Nell'ambito della scuola secondaria di
secondo
grado,
per
gli
alunni
handicappati sono consentite prove
equipollenti e tempi più lunghi per
l'effettuazione delle prove scritte o
grafiche e la presenza di assistenti per
l'autonomia e la comunicazione.
O.M. 90/2001 art.11
Valutazione scuola secondaria 1°grado
Comma12 : se l’allievo raggiunge gli obiettivi
fissati nel PEI ottiene la promozione e alla
fine del triennio ha il diploma di licenza media
Se,invece, l’allievo non raggiunge gli obiettivi
fissati nel PEI (il PEI non è stato ben
impostato!!!) può ripetere la classe o
superare gli esami finali con un attestato per
il solo riconoscimento dei crediti formativi
O.M. 90/2001 art.11
Valutazione scuola secondaria 2° grado
Art.15, comma 2.Valutazione (che deve
sempre esserci) sulla base degli obiettivi
prefissati nel PEI:
a) Art 12-13 se gli obiettivi minimi raggiunti
sono globalmente riconducibili a quelli della
classe (valutazione conforme obiettivi
minimi)
b) Art.15,comma 2 - 4 se gli obiettivi non
sono riconducibili a quelli minimi si ha una
valutazione differenziata
Scelta modalità valutativa
(O.M.90/2001 art 15 c.5)
• Proposta della scuola
• Scelta effettuata dalla famiglia
Qualora un Consiglio di classe intenda adottare
la valutazione differenziata di cui sopra, deve
darne immediata notizia alla famiglia fissandole
un termine per manifestare un formale assenso,
in mancanza del quale la modalità valutativa
proposta si intende accettata. In caso di diniego
espresso, l’alunno non può essere considerato in
situazione di handicap ai soli fini della
valutazione, che viene effettuata ai sensi dei
precedenti artt.12 e 13
C.M. 14 marzo 2008 n. 32 - Art.5 –
Disposizioni per particolari tipologie di alunni
Richiama l’art. 318 del testo unico del D.L. 16/4/94 n.297
a conclusione del primo ciclo di istruzione
(Il comma 1 tratta dei Dsa)
2. Alunni con disabilità.
La valutazione finale degli alunni con disabilità riconosciuta viene operata
sulla base del piano educativo individualizzato (…)
Gli alunni possono svolgere una o più prove differenziate*, in linea con
gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del Piano Educativo
Individualizzato (PEI) (…). Tali prove hanno comunque valore equipollente
ai fini della valutazione dell’alunno. La sottocommissione potrà assegnare
un tempo differenziato per l’effettuazione delle prove da parte degli alunni
con disabilità. Per quanto riguarda gli alunni con disabilità visiva, verrà
utilizzato il supporto digitale della prova nazionale (…).
Nel caso di esito negativo delle prove di esame, per gli alunni con
disabilità è possibile rilasciare un attestato che certifichi i crediti formativi
acquisiti. (…)
Nel diploma di licenza non deve essere fatta menzione delle prove
differenziate sostenute dagli alunni con disabilità.
TERMINOLOGIA
• Prove differenziate*
• Prove equipollenti
• Valutazione differenziata
• Valutazione conforme
• Attestato dei crediti formativi
• Diploma di licenza
REGOLAMENTO SULLA
VALUTAZIONE
ART.1
• OGGETTO
• FINALITA’ DELLA VALUTAZIONE
• CARATTERISTICHE DELLA
VALUTAZIONE
FINALITA’
Provvede a coordinare la valutazione degli
alunni tenendo conto anche:
• dei DSA
• della DISABILITA’
CARATTERISTICHE
La valutazione è espressione dell’autonomia
professionale della funzione docente, sia nella
dimensione individuale, sia nella dimensione
collegiale.
Ogni alunno ha diritto ad una valutazione…
Oggetto della valutazione
• Il processo di apprendimento
• Il comportamento
• Il rendimento scolastico complessivo
Certificazione dei LIVELLI DI APPRENDIMENTO
RAGGIUNTI
• Al termine dell’anno conclusivo della scuola
primaria
• Al termine della scuola secondaria di primo grado
• Al termine della scuola secondaria di secondo
grado
Certificazione dei livelli di
apprendimento raggiunti
al fine di:
• Sostenere i processi di apprendimento
• Favorire l’orientamento
• Favorire l’inserimento nel mondo del
lavoro
Valutazione del primo ciclo di
istruzione (artt 2-3 reg valutazione)
• Valutazione periodica e finale
• Collegiale dei docenti contitolari
• Espressa in voti
• I docenti di sostegno sono
contitolari
• Al termine del primo ciclo di
istruzione ESAME di STATO con
la prova :INVALSI
INVALSI e DISABILI
Per gli alunni con disabilità visiva, la prova sarà
fornita anche in forma digitale. La durata della prova
potrà essere prolungata rispetto al tempo stabilito.
Con l’apporto del relativo docente di sostegno, sono
predisposte specifiche prove corrispondenti alla
prova a carattere nazionale per gli alunni con
disabilità che svolgono prove differenziate in linea
con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base
del percorso formativo individualizzato, secondo le
indicazioni contenute nell’art. 318 del D.L.vo
16.4.1994, n. 297.(t.u.)
I criteri di valutazione della prova differenziata sono
elaborati dalle singole sottocommissioni.
L’insegnante di sostegno affianca l’alunno
Art.9 reg valutazione
valutazione alunni con disabilità
• E’ certificata nelle forme e nelle
modalità previste dalle disposizioni
in vigore
• È riferita al comportamento, alle
discipline e alle attività svolte in
base al PEI
• E’ espressa in decimi
Art.9 R.V.
c.2 Esame conclusivo del primo ciclo:
• Prove d’esame differenziate, comprensive della
prova INVALSI
• Corrispondenti agli insegnamenti impartiti
• Idonee a valutare il progresso dell’alunno
In rapporto alle potenzialità e ai livelli di
apprendimento di partenza
• Sono adattate in base al PEI ( ove necessario)
• Le prove differenziate hanno valore equivalente
a quelle ordinarie  titolo di licenza
Art.9 R.V.
c.3 le prove d’esame del primo ciclo sono
sostenute anche con:
• attrezzature e sussidi… (come previsto
dal D. Lgs.297/94 art.318 Valutazione del
rendimento e prove d’esame; nei commi
3-4 si parla di prove equipollenti e di uso
di ausilii nelle prove d’esame con
eventuali tempi più lunghi)
• Sui diplomi di licenza non si fa menzione
delle differenziazioni nelle prove
Art.9 R.V.
c.4 Agli alunni disabili che non
conseguono la licenza è rilasciato un
attestato di credito formativo, che è
titolo per l’iscrizione e la frequenza
alle classi successive ai soli fini dei
crediti formativi…
Art.9 R.V.
c. 5 al termine del secondo ciclo di
istruzione, gli alunni con disabilità
sostengono l’Esame di Stato secondo le
modalità previste da: D. Lgs.297/94 art.318
Valutazione del rendimento e prove d’esame;
nei commi 3-4 si parla di prove equipollenti e
di uso di ausili nelle prove d’esame con
eventuali tempi più lunghi)
Art.9 R.V.
Percorso didattico Differenziato  non
conseguimento di diploma, ma attestato
dei crediti formativi
Percorso didattico “Conforme” 
conseguimento del diploma
O.M. n. …… Art. 17
ESAMI DEI CANDIDATI IN SITUAZIONE DI HANDICAP
Ai sensi dell'art.6 del Regolamento, la commissione d'esame,
sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe,
relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e
all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione,
predispone prove equipollenti a quelle assegnate agli altri
candidati e che possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o
modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e
professionali differenti. In ogni caso le prove equipollenti devono
consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una
preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del
diploma attestante il superamento dell'esame. Per la
predisposizione delle prove d'esame, la commissione d'esame
può avvalersi di personale esperto; per il loro svolgimento la
stessa si avvale, se necessario, dei medesimi operatori che
hanno seguito l'alunno durante l'anno scolastico.
• I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi dal
Ministero anche tradotti in linguaggio braille, ove vi siano candidati in
situazione di forte handicap visivo
• I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte e grafiche e del
colloquio,…
• I candidati che hanno svolto un percorso didattico differenziato e sono
stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito
scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano possono
svolgere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate
solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art.13 del Regolamento. I testi
delle prove scritte sono elaborati dalle commissioni, sulla base della
documentazione fornita dal consiglio di classe. Per detti candidati, il
riferimento all'effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nella
attestazione e non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto.
• Agli alunni, ammessi dal Consiglio di classe a svolgere nell’ultimo anno
un percorso di studio conforme ai programmi ministeriali e a sostenere
l’esame di Stato, a seguito di valutazione positiva in sede di scrutinio
finale, è attribuito per il terzultimo e penultimo anno un credito scolastico
sulla base della votazione riferita al P.E.I. differenziato.
• Relativamente allo scrutinio finale dell’ultimo anno di corso si applicano
le disposizioni di cui al precedente art. 2
Documentazione per esami (O.M. 90/2001)
8. Al fine di facilitare lo svolgimento delle prove
equipollenti previste dall’art.318 del D.Lvo 16.4.1994,
n.297, i Consigli di classe presentano alle
Commissioni d’esame un'apposita relazione, nella
quale, oltre a indicare i criteri e le attività previste al
comma precedente, danno indicazioni concrete sia
per l'assistenza alla persona e alle prove d'esame sia
sulle modalità di svolgimento di prove equipollenti,
sulla base dell'esperienza condotta a scuola durante il
percorso formativo. Per l’esame di Stato conclusivo
dei corsi, tale relazione fa parte integrante del
documento del Consiglio di classe del 15 maggio,
come precisato dall’art.17, comma 1, dell’O.M.
n.29/2001
LA RELAZIONE
il C.d.C deve presentare una
RELAZIONE che illustri:
• le capacità e potenzialità dell’allievo
• le difficoltà incontrate e come sono o
non sono state superate
• le discipline per le quali sono stati
adottati particolari criteri didattici
• i percorsi equipollenti eventualmente
svolti
• le attività integrative e di sostegno
Nella relazione si devono esporre le modalità di
formulazione e di realizzazione delle prove per le
valutazioni e precisamente:
con quali tecnologie / con quali strumenti
con quali modalità / con quali contenuti
e) con quale assistenza (docente di sostegno,
assistente educativo, accompagnatore…): questo
punto deve essere illustrato in modo chiaro per evitare
fraintendimenti.
f) l’eventuale richiesta di prove equipollenti o
differenziate e tempi più lunghi, oltre alla richiesta di
assistenza di una o più figure.
La Commissione, esaminata la documentazione
fornita dal C.d.C., predispone le prove equipollenti o
differenziate, anche avvalendosi del personale
esperto.
ORIENTAMENTO
 Commissioni orientamento tra ordini di
scuola e dopo?
 Cosa offre il territorio?
 Quali opportunità vi sono per allievi disabili
con complessità?
 Come siamo in grado di rispondere alle
famiglie?
 Quali strutture sono in grado di dare
risposte?
I NOSTRI ALLIEVI POSSONO ANDARE:
UNIVERSITA’
POLITECNICO
CORSI IFTS
CORSI F.P. (FAL, PRELAVORATIVI ECC..)
AVVIATI AL LAVORO ATTRAVERSO I CPI
LABORATORI PROTETTI
COOPERATIVE SOCIALI
CENTRI DIURNI
CST
Legge 68/99:
Art. 1.COLLOCAMENTO DEI DISABILI
Art. 2. COLLOCAMENTI MIRATI
Art.3. OBBLIGO d’ASSUNZIONE
Art. 11. CONVENZIONI
Art.12. COOPERATIVE SOCIALI
Art. 15. SANZIONI
Art. 14 FONDO REGIONALE
IN ALLEGATO
CONSIGLI ED INFORMAZIONI A CURA
DELLA DOTT.SSA NORA CONSUELO
PER QUANTO RIGUARDA LA
FREQUENZA ALL’UNIVERSITA’ O AL
POLITECNICO DI TORINO;
DOCUMENTO PREDISPOSTO DALLA
PROVINCIA PER I CORSI PRESSO I
CENTRI DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE DI TORINO E
PROVINCIA
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VALUTAZIONE E ORIENTAMENTO - Necessità educative speciali