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LIBERA LA VITA
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Milano Assicurazioni S.p.A. Via Senigallia n. 18/2 - 20161 MILANO www.milass.it
Assicurazione famiglia salute
Colori compositi
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Sommario
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Definizioni
Settori (Norme):
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11
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Infortuni
Interventi chirurgici
Assistenza
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Norme che regolano la liquidazione dei sinistri
30
Norme che regolano l’assicurazione in generale
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Definizioni
Definizioni relative all’assicurazione
in generale
Ai seguenti termini le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato,
vincolante agli effetti delle garanzie prestate:
Assicurato
Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
Assicurazione
Il contratto di assicurazione
Contraente
Il soggetto che stipula l'assicurazione
Indennizzo
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Polizza
I documenti che provano l'assicurazione
Premio
La somma dovuta dal Contraente alla Società
Rischio
La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
Sinistro
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
Società
La MILANO ASSICURAZIONI S.p.A. Divisione NUOVA MAA
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Definizioni specifiche per l’Assicurazione
Famiglia Salute
Ai seguenti termini le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato,
vincolante agli effetti delle garanzie prestate:
Chirurgia ricostruttiva
Intervento chirurgico eseguito per riparare o per ricostruire la pelle o il tessuto sottostante, danneggiato o distrutto da infortunio.
Day hospital
Degenza diurna senza pernottamento per usufruire esclusivamente di prestazioni relative a terapie chirurgiche e mediche che siano:
• praticate in Istituto di cura;
• effettuate con la presenza di un medico o paramedico;
• documentate da cartella clinica.
Il day-hospital non comprende le analisi cliniche, gli esami strumentali e le visite specialistiche eseguite a soli fini diagnostici.
Franchigia
Importo previsto dalle norme contrattuali che, in caso di sinistro, deve essere detratto
dall'indennizzo liquidabile a termini di polizza per restare a carico esclusivo
dell'Assicurato.
Ingessatura
Mezzo di contenzione, costituito da fasce gessate o altri apparecchi comunque immobilizzanti applicato in Istituto di cura o ambulatorio in modo permanente e rimovibile esclusivamente presso l'Istituto di cura o ambulatorio stesso.
Sono considerati ingessatura i collari non rimovibili dall'Assicurato.
Infortunio
Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
Infortunio extraprofessionale
Quello verificatosi durante lo svolgimento di ogni attività di natura non professionale.
Infortunio professionale
Quello verificatosi durante lo svolgimento delle occupazioni professionali dichiarate.
Intervento chirurgico
Tecnica terapeutica cruenta e/o incruenta applicata su tessuti viventi mediante uso di
strumenti operatori.
Invalidità permanente
Perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalle attività professionali svolte.
Istituto di cura
Ospedale pubblico o privato, clinica universitaria, Istituto di ricovero e cura a carattere
scientifico, casa di cura privata, regolarmente autorizzati al ricovero dei malati. Sono pertanto esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza, di soggiorno e
simili.
Malattia
Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
Ricovero
Degenza in Istituto di cura che comporti almeno un pernottamento.
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Settore infortuni
famiglia
Garanzie prestate
Delimitazioni
delle garanzie
Art. 1 - Oggetto dell’assicurazione
L’assicurazione è prestata per gli infortuni sofferti dalle persone
assicurate in dipendenza:
a) di attività che non abbiano carattere professionale e più precisamente durante le comuni evenienze e manifestazioni della
vita privata, sociale e ricreativa, del tempo libero e delle vacanze;
b) di attività manuali attinenti alla conduzione della casa;
c) di attività scolastiche in genere;
d) di rischi professionali per le donne, purchè non sussista
l’obbligo assicurativo per gli infortuni sul lavoro ai
sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124;
e) della pratica dei giochi ed attività sportive non escluse dalle
norme di polizza.
L’assicurazione vale altresì per gli infortuni che le persone assicurate subiscano in qualità di:
f) conducenti di ciclomotori, di motoveicoli, di autovetture, di
autocase, di autocarri di peso complessivo a pieno carico
non superiore a 35 q.li e di natanti da diporto;
g) trasportati di qualsiasi mezzo di locomozione pubblico o privato, esclusi quelli subacquei, compresi quelli aerei nei limiti
previsti dal capitolo RISCHIO VOLO.
Art. 17. Esclusioni
L’assicurazione non comprende gli infortuni derivanti da:
a) uso, anche come passeggero, di aeromobili (compresi
deltaplani ed ultraleggeri), salvo quanto previsto dall’art. 9 delle norme di assicurazione;
b) guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione;
c) pratica dei seguenti sports: pugilato, atletica pesante,
lotta, arti marziali, alpinismo con scalata di roccia o
ghiaccio oltre il 3° grado, free-climbing (arrampicata
libera), hockey, rugby, football americano, immersioni
con autorespiratore, speleologia, bob, sci estremo,
sci acrobatico, salto dal trampolino con sci o idrosci,
paracadutismo, parapendio, sports aerei in genere;
d) pratica di calcio, calcetto, ciclismo, equitazione e sci
qualora l’infortunio si verifichi durante gare e competizioni svolte sotto l’egida delle rispettive Federazioni
Sportive;
e) uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a
motore in competizioni non di regolarità pura e nelle
relative prove;
f) guerra ed insurrezioni, salvo quanto previsto dall’art.
10 delle norme di assicurazione ed inoltre atti di violenza su persone o cose con finalità di terrorismo mediante l’utilizzo di aggressivi chimici, biologici o radioattivi;
g) azioni delittuose dell’Assicurato;
h) ubriachezza, quando l’Assicurato è alla guida di veicoli;
i) abuso di psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni;
l) operazioni chirurgiche, trattamenti, accertamenti o
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cure mediche non resi necessari da infortunio;
m) trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo,
naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi,
macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
n) movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche.
Sono inoltre escluse:
o) le rotture sottocutanee dei tendini, gli infarti, le ernie di
qualunque tipo salvo le addominali traumatiche ;
p) le prestazioni sanitarie non effettuate da medici o paramedici abilitati all’esercizio dell’attività a norma delle
disposizioni di legge vigenti;
q) le conseguenze dell’infortunio che si concretizzino
nella sindrome da immunodeficienza acquisita
(A.I.D.S.).
Art. 2. - Morte
Se l’infortunio indennizzabile ha per conseguenza la morte
dell’Assicurato e questa si verifica, anche successivamente alla
scadenza dell’assicurazione, entro 2 anni dal giorno dell’infortunio, la Società liquida l’indennizzo ai beneficiari designati o,
in difetto di designazione, agli eredi dell’Assicurato in parti uguali
fra loro.
A - Commorienza
Qualora il medesimo infortunio entro 2 anni dal giorno dell’evento provochi la morte dell’Assicurato e del suo coniuge non
legalmente separato e se i loro figli minorenni risultano tra i beneficiari dell’assicurazione, la Società liquida ai minorenni stessi un
ulteriore importo pari al 100% della somma spettante a ciascuno per il caso di morte.
(Commorienza) - il maggior esborso della Società in relazione
alla presente norma non potrà superare l’importo di €
78.000. Nel caso di polizza che assicuri entrambi i coniugi, detto limite di € 78.000 andrà riferito a ciascuno di essi.
La presente norma non è operante per il rischio volo (art.
9).
B - Morte presunta
Qualora a seguito di infortunio indennizzabile il corpo
dell’Assicurato scompaia o non venga ritrovato e si presuma sia
avvenuto il decesso, la Società liquida l’indennizzo previsto per il
caso di morte.
(Morte presunta) - la liquidazione, semprechè non siano nel
frattempo emersi elementi tali da rendere il danno non indennizzabile, non avverrà prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione dell’istanza per la dichiarazione di morte presunta ai sensi
degli artt. 60 e 62 del Codice Civile.
Nel caso che, successivamente al pagamento, risulti che la
morte non si è verificata o che comunque non è dipesa da infortunio indennizzabile, la Società avrà diritto al rimborso dell’intera
somma liquidata.
Peraltro l’Assicurato potrà far valere i diritti che eventualmente gli
spettano, nel caso abbia subìto lesioni indennizzabili.
Art. 3 - Invalidità permanente
Se l’infortunio indennizzabile ha come conseguenza una invalidità permanente, l’indennizzo è dovuto se l’invalidità stessa si verifica, anche successivamente alla scadenza dell’assicurazione,
entro 2 anni dal giorno dell’infortunio. L’indennizzo per invalidità permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per
invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità
permanente accertato secondo i criteri e le percentuali indicate
nella tabella di cui all’Allegato 1 del D.P.R. 30 giugno 1965
n.1124 e successive modifiche intervenute fino alla data della stipulazione dell’assicurazione, con rinuncia da parte della Società
all’applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge.
(Invalidità permanente - Franchigia) - la liquidazione dell’indennizzo dovuto per invalidità permanente viene determinata
come segue:
• sulla somma assicurata non si fa luogo ad indennizzo per
invalidità permanente quando questa sia di grado non
superiore al 3% della totale; se invece risulta superiore
al 3%, l’indennizzo viene corrisposto soltanto per la
parte eccedente.
Ove l’invalidità permanente accertata sia di grado superiore al 25%
della totale, l’indennizzo viene determinato senza deduzione di
alcuna franchigia.
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Percentuale di valutazione per l’accertamento dell’invalidità permanente
Estratto dell’Allegato 1 alla Legge degli Infortuni sul lavoro del 30 giugno 1965 n.1124 INAIL
destro
sinistro
Perdita del braccio:
per disarticolazione scapolomerale
85%
75%
per amputazione al terzo superiore
80%
70%
al terzo medio
75%
65%
Perdita dell’avambraccio:
totale
75%
65%
al terzo medio
70%
60%
Perdita della mano
70%
60%
Perdita:
di tutte le dita della mano
65%
55%
del pollice e del primo metacarpo
35%
30%
totale del pollice
28%
23%
totale dell’indice
15%
13%
totale del medio
12%
totale dell’anulare
8%
totale del mignolo
12%
Perdita totale di una coscia
per disarticolazione coxofemorale
o amputazione alta, che non renda
possibile l’applicazione di una protesi
80%
Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto
70%
Perdita totale di una gamba o amputazione
di essa al terzo superiore, quando non
sia possibile l’applicazione
di un apparecchio articolato
65%
Perdita di una gamba al terzo superiore,
quando sia possibile l’applicazione
di un apparecchio articolato
55%
Perdita di una gamba al terzo inferiore
50%
Perdita di un piede
50%
Perdita dell’alluce e corrispondente
metatarso
16%
Perdita totale dell’alluce
7%
Per la perdita di ogni altro dito
del piede non si fa luogo ad alcun
indennizzo, ma ove concorra perdita di
più dita, ciascun dito è valutato il
3%
Perdita della facoltà visiva di un occhio
35%
Perdita della facoltà visiva
di ambedue gli occhi
100%
Sordità completa di un orecchio
15%
Sordità completa bilaterale
60%
Condizioni di valutazione
Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procede
alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo
conto dell’eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi.
Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di constatato
mancinismo, le percentuali di invalidità previste per l’arto
superiore destro valgono per l’arto superiore sinistro e viceversa.
La perdita totale ed irrimediabile dell’uso funzionale di un organo
o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stes-
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so. Se la lesione comporta una minorazione, anziché la
perdita totale, le percentuali precedentemente indicate
vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.
Qualora l’infortunio determini menomazioni a più di uno dei
distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procede alla
valutazione con criteri aritmetici fino a raggiungere al massimo il
valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell’arto stesso.
La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale di più organi
od arti, comporta l’applicazione di una percentuale di invalidità
pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna
lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.
Nei casi di invalidità permanente non specificati nella precedente
tabella, l’indennizzo è stabilito in riferimento alle percentuali dei
casi indicati, tenedo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell’Assicurato.
Art. 4. Chirurgia ricostruttiva
La Società rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato per interventi di chirurgia ricostruttiva in conseguenza di infortunio indennizzabile che non comporti indennizzo a titolo di invalidità permanente.
(Chirurgia ricostruttiva) - la Società rimborsa le spese fino
alla concorrenza di € 2.600 per sinistro.
La Società effettua il rimborso delle spese effettivamente sostenute dall’Assicurato, previa presentazione dei documenti giustificativi in originale, ed il pagamento viene effettuato a cura ultimata.
Art. 5. Diaria per ricovero o per ingessatura
A - Ricovero
In caso di ricovero in Istituto di cura a seguito di infortunio indennizzabile, la Società corrisponde la diaria garantita per ciascun
giorno di degenza contabilizzato dall’Istituto stesso, su presentazione di cartella clinica.
(Ricovero) - in caso di infortunio che comporti il riconoscimento
della diaria per ricovero e/o per Day-Hospital l’indennizzo complessivo non può superare il limite di 365 giorni.
B - Day-Hospital
In caso di Day-Hospital, la Società corrisponde una diaria pari
alla metà di quella garantita in caso di ricovero, per ciascun
giorno di degenza diurna contabilizzato dall’Istituto di cura.
(Ingessatura) - per ciascun infortunio viene corrisposta la diaria
garantita per un massimo di 50 giorni.
La diaria per ingessatura non è cumulabile con quella per
ricovero o per Day-Hospital
C - Ingessatura
Nel caso in cui venga applicata all’Assicurato una ingessatura a
seguito di infortunio indennizzabile, la Società corrisponde la diaria garantita dal giorno:
• delle dimissioni dall’Istituto di cura, nel caso in cui l’infortunio
abbia comportato ricovero;
• dall’applicazione dell’ingessatura, nel caso in cui l’infortunio
non abbia comportato ricovero.
Tale diaria viene corrisposta fino al giorno della rimozione dell’ingessatura stessa, dietro presentazione di un certificato medico
rilasciato dall’Istituto di cura o ambulatorio presso il quale è stata
applicata l’ingessatura nonché previa presentazione di certificato
rilasciato al momento della rimozione dell’ingessatura stessa.
Art. 6 - Rimborso spese di cura
La Società rimborsa, entro il limite del massimale stabilito, le
spese sostenute dall’Assicurato, durante e fuori ricovero, per
prestazioni sanitarie rese necessarie da infortunio indennizzabile
e relative a:
a) onorari dei medici, dei chirurghi, degli assistenti e degli anestesisti;
b) uso di sala operatoria e materiale d’intervento (escluse le
protesi di qualsiasi tipo e gli apparecchi terapeutici);
(Rimborso spese di cura) - l’onere a carico della Società per
l’insieme delle prestazioni di cui alle lettere d)-g)-h) non può
superare il 30% del massimale assicurato.
La Società effettua il rimborso delle spese effettivamente
sostenute dall’Assicurato entro 2 anni dal giorno dell’infortunio, anche se successivamente alla scadenza dell’assicurazione, previa presentazione dei documenti giustificativi in originale, ed il pagamento viene effettuato a cura ultimata.
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c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
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rette di degenza in Istituto di cura;
assistenza infermieristica;
accertamenti diagnostici;
trattamenti fisioterapici;
farmaci prescritti dal medico curante;
trasporto con qualsiasi mezzo dal luogo dell’infortunio ad un
Istituto di cura o ambulatorio;
visite e cure odontoiatriche e parodontiche, escluse le protesi odontoiatriche ed ortodontiche.
Art. 7 - Estensioni
Sono compresi in garanzia anche:
a) gli infortuni subiti in stato di malore o incoscienza;
b) gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza
anche gravi;
c) gli infortuni derivanti da aggressioni, tumulti popolari o atti di
terrorismo, a condizione che l’Assicurato non vi abbia preso
parte attiva;
d) le lesioni determinate da sforzi;
e) le ernie addominali traumatiche, con l’intesa che:
• qualora risulti operabile, verrà corrisposto solamente l’indennizzo per la garanzia Diaria Ricovero se prevista;
• qualora l’ernia, anche se bilaterale, non risulti operabile
secondo parere medico, verrà corrisposto solamente un
indennizzo non superiore al 10% della somma assicurata per Invalidità Permanente totale;
• qualora insorga contestazione circa la natura e l’operabilità dell’ernia la decisione è rimessa al
Collegio Medico così come previsto all’art. 36.
Art. 8 - Eventi considerati infortunio
Sono considerati infortunio e pertanto compresi in garanzia:
a) l’asfissia non di origine morbosa;
b) gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di
sostanze;
c) le lesioni da contatto con sostanze corrosive;
d) le infezioni o gli avvelenamenti causati da morsi di animali e
punture di insetti;
e) l’annegamento;
f) l’assideramento o il congelamento, i colpi di sole o di calore
e le altre influenze termiche ed atmosferiche, la folgorazione.
Art. 9 - Rischio volo
L’assicurazione è estesa nel caso in cui la polizza sia stipulata
per durata uguale o superiore ad un anno agli infortuni che
l’Assicurato subisca durante i viaggi aerei turistici o di trasferimento, effettuati in qualità di passeggero, su velivoli o elicotteri da
chiunque eserciti, tranne che:
• da Società/Aziende di lavoro aereo in occasione di voli
diversi da trasporto pubblico di passeggeri;
• da Aeroclubs.
Agli effetti della garanzia il viaggio aereo si intende cominciato nel
momento in cui l’Assicurato sale a bordo dell’aeromobile e si
considera concluso nel momento in cui ne è disceso.
La garanzia comprende anche gli infortuni derivanti da attentati,
pirateria, sabotaggio e forzato dirottamento, purché non conseguenti a guerra o insurrezioni, salvo quanto previsto dal capitolo RISCHIO GUERRA e non comprende gli infortuni derivanti da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche ed inondazioni.
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Art. 10 - Rischio guerra
L’assicurazione è estesa agli infortuni derivanti da stato di guerra
(dichiarata e non) o di insurrezione popolare per il periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità o della insurrezione, se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio
degli eventi di cui sopra mentre si trova all’estero.
(Rischio guerra) - restano esclusi dalla garanzia gli infortuni derivanti dalle predette cause (guerra ed insurrezione popolare) che colpiscano l’Assicurato nel territorio della Repubblica
Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San
Marino.
Art. 11 - Perdita dell’anno scolastico
La Società corrisponde l’indennità stabilita in caso di perdita dell’anno scolastico per assenza conseguente a infortunio da corsi di
studio frequentati in scuole elementari, medie inferiori o superiori,
ubicate in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, di
durata non inferiore a 60 giorni consecutivi o 75 giorni in
più soluzioni. Tale assenza deve essere successiva alla decorrenza della polizza e avvenuta nel corso dello stesso anno scolastico
e deve aver comportato la non ammissione alla classe superiore.
Ai fini del computo dei giorni di assenza si considerano i giorni di
lezione effettivamente persi in conseguenza esclusiva di infortunio.
Per le assenze in più soluzioni non si computano i periodi
di durata inferiore ai due giorni.
(Perdita dell’anno scolastico) - l’indennità è pari a:
• € 520 se la frequenza era in scuole elementari;
• € 1.040 se la frequenza era in scuole medie inferiori;
• € 1.600 se la frequenza era in scuole medie superiori.
L’indennità suddetta è valida per i figli del Contraente di età inferiore ai 18 anni e per i quali è operativa la garanzia Infortuni.
Art. 12 - Persone assicurate
Le persone assicurate, che devono essere minimo due, sono il
Contraente e tutte quelle che risultano nel certificato di stato di famiglia del Contraente stesso, rilasciato dall’Ufficio dell’Anagrafe del
suo Comune di residenza alla data del sinistro, nonché i familiari o
conviventi nominativamente indicati nel frontespizio della polizza ed
eventualmente escluse le persone indicate nell’apposito riquadro.
(Persone assicurate) - non rientrano tra le persone assicurate:
a) quelle di età superiore ai 75 anni; tuttavia, per le persone
che raggiungono tale limite di età in corso di contratto, l’assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio;
b) quelle affette da alcolismo, tossicodipendenza sindrome
da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.) o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi.
Di conseguenza, l’assicurazione cessa al manifestarsi di
tali affezioni.
Art. 13 - Somme e massimali assicurati
Le somme ed il massimale assicurati per ciascuna persona si
ottengono:
• Forma A: dividendo quelli corrispondenti alla combinazione
prescelta per il numero delle persone assicurate;
• Forma B: attribuendo il 50% al Contraente ed il restante 50%
alle altre persone assicurate nei modi previsti dalla Forma A.
(Somme e massimali assicurati) - qualora nel corso di validità del contratto risultasse essere assicurata una sola
persona, le somme ed il massimale corrispondenti alla
combinazione prescelta si intendono ridotti della metà.
Art. 14 - Condizione speciale per i minori di 14 anni
Per le persone di età inferiore ai 14 anni, la somma assicurata
per il caso morte si intende ridotta a € 2.600, mentre quella per
invalidità permanente deve intendersi pari al doppio di quella assicurata secondo i criteri di suddivisione previsti in scheda di polizza.
Art. 15 - Sevizio militare
L’assicurazione vale anche durante il servizio militare in tempo di
pace in seguito a richiamo per ordinarie esercitazioni. Per il servizio di leva, l’arruolamento volontario, il richiamo per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale la garanzia vale invece
per gli infortuni sofferti dall’Assicurato non in dipendenza dei
rischi specifici del servizio militare prestato in tempo di pace.
Art. 16. Limiti territoriali
L’assicurazione vale per il mondo intero.
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Garanzie opzionali
(operanti solo se richiamate nella scheda di polizza)
A - Invalidità permanente senza franchigia
La presente condizione sostituisce quanto disposto dal precedente art. 3 e prevede che l’indennizzo sull’intera somma assicurata venga riconosciuto senza applicazione di alcuna franchigia.
(Invalidità permanente senza franchigia) - sono esclusi
dalla presente condizione i soli infortuni subiti nell’esercizio di attività sportive, per i quali rimane confermata la franchigia di cui al successivo punto B).
B - Rischi sportivi
A deroga di quanto stabilito dalle esclusioni riportate all’art. 17
del presente libretto, l’assicurazione comprende gli infortuni derivanti dalla pratica di calcio, calcetto, ciclismo, equitazione e sci,
anche quando l’infortunio stesso si verifichi durante gare e competizioni svolte sotto l’egida delle rispettive Federazioni, purché
non a carattere professionale.
(Rischi sportivi) - relativamente a questa estensione non si
fa luogo ad indennizzo per invalidità permanente quando
questa sia di grado non superiore al 5% della totale; se
l’invalidità permanente supera il 5% della totale, l’indennizzo viene corrisposto per la sola parte eccedente.
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Settore interventi
chirurgici
Garanzie prestate
Delimitazioni
delle garanzie
Art. 18 - Oggetto dell’assicurazione
La Società corrisponde all’Assicurato, in caso di intervento chirurgico, una somma prefissata come previsto dal successivo art. 19.
Gli interventi chirurgici risultano raggruppati in sette classi (come
da elenco) che prevedono indennizzi diversi commisurati alla
complessità dell’intervento.
In caso di interventi non specificatamente indicati nel predetto
elenco, la classe cui fare afferire l’intervento verrà stabilita dalla
Società con criterio analogico, in riferimento al più simile degli
interventi elencati per tipo di patologia e di tecnica chirurgica.
Qualora durante una seduta operatoria venisse effettuato più di
un singolo intervento, verrà corrisposta unicamente la somma
equivalente all’intervento più complesso fra quelli effettuati.
Art. 19 - Somme assicurate
Per ciascuna delle sette classi in cui risultano raggruppati gli
interventi chirurgici sono fissate le seguenti somme da corrispondere:
Classi di interventi
A €
260
1) €
520
2) €
2.600
3) €
5.200
4) € 10.400
5) € 26.000
6) € 52.000
(Somme assicurate) - se l’intervento avviene presso una
struttura del S.S.N., risultando perciò le spese dell’intervento a carico della struttura stessa, le somme previste
vengono corrisposte nella misura del 50%.
Art. 20 - Persone assicurate
Le persone assicurate sono quelle nominativamente indicate
nella scheda di polizza e possono essere il Contraente stesso e/o
i suoi familiari conviventi come risulta dal certificato di stato di
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famiglia rilasciato dall’Ufficio dell’Anagrafe del Comune di residenza del Contraente.
Art. 21 - Limiti territoriali
L’assicurazione vale in tutto il mondo, con l’intesa che la valutazione dell’invalidità permanente e la liquidazione dell’indennizzo
vengano effettuate in Italia, con pagamento in Euro.
Art. 22 - Termini di decorrenza
L’assicurazione decorre dalle ore 24:
• del giorno di effetto della garanzia per gli infortuni;
• dal sessantesimo giorno di effetto della garanzia per le
malattie;
• dal centoventesimo giorno di effetto della garanzia per
interventi chirurgici previsti dalle classi 5/6 nonché per
amniocentesi e amnioscopia;
• dal centottatesimo giorno di effetto della garanzia per
malattie preesistenti non note all’Assicurato;
• dal trecentesimo giorno di effetto della garanzia per
parto cesareo.
12
Art. 23 - Esclusioni
La presente assicurazione non è operante per gli interventi:
• conseguenti a stati patologici preesistenti alla stipulazione della presente polizza, a conoscenza della persona assicurata e non dichiarati, o ad infortuni occorsi
prima della stipulazione della presente polizza;
• effettuati per l’eliminazione o correzione di difetti fisici
e malformazioni preesistenti alla stipulazione della
polizza o di successiva appendice di variazione, intendendosi per tale la formazione anomala di parte anatomica obiettivamente visibile o clinicamente diagnosticata, prima della stipulazione della polizza stessa;
• conseguenti a malattie mentali e disturbi psichici in
genere, comprese le nevrosi od infortuni derivanti o
comunque occasionati da atti dolosi compiuti o tentati
dalla persona assicurata;
• effettuati per malattie da puerperio, quando la gravidanza è iniziata precedentemente alla stipulazione
della polizza;
• conseguenti a malattie o infortuni causati da abuso di
alcolici, da uso non terapeutico di psicofarmaci, di stupefacenti o allucinogeni;
• conseguenti a tentato suicidio od autolesionismo;
• conseguenti a trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e dalle accelerazioni
di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x ecc.);
• conseguenti a movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche, guerre ed insurrezioni ed inoltre ad atti
di violenza su persone o cose con finalità di terrorismo
anche mediante l’utilizzo di aggressivi chimici, biologici o radioattivi;
• conseguenti a stati patologici correlati all’infezione
HIV;
• aventi finalità estetiche, salvo quelli di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortunio o neoplasie
maligne verificatisi nel corso dell’assicurazione;
• per cure dentarie e paradontopatie non rese necessarie da infortunio verificatosi nel corso dell’assicurazione, e in ogni caso, le protesi dentarie, ed i trattamenti
implantologici;
• per aborto volontario e le conseguenze che ne possono derivare;
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•
•
•
effettuati da medici o paramedici non abilitati all’esercizio dell’attività a norma delle disposizioni di legge
vigenti;
effettuati presso ospedali militari, case di riposo, di
soggiorno e convalescenza, stabilimenti termali, cliniche aventi finalità estetiche dietologiche;
collegati alla medicina alternativa, terapie non riconosciute dalla medicina ufficiale o comunque di natura
sperimentale.
Art. 24 - Cessazione dell’assicurazione
La sopravvenienza in corso di contratto delle seguenti
affezioni: alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da
immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.), sindromi organiche
cerebrali, schizofrenia, forme maniacodepressive o stati
paranoici costituisce causa di cessazione dell’assicurazione.
Garanzie opzionali
(operanti solo se richiamate nella scheda di polizza)
A - Limite di indennizzo
Ferme restando le somme assicurate fissate ad ogni classe di
intervento, si conviene fra le parti che l’esborso massimo della
Società non potrà superare l’importo di € 52.000 per anno
assicurativo qualunque sia il numero delle persone assicurate e dei sinistri denunciati.
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Elenco delle prestazioni medico chirurgiche
CLASSI
INTERVENTI
CHIRURGIA DEL SISTEMA NERVOSO
A
Blocco anestetico dei nervi periferici
A
CHIRURGIA GENERALE
Agobiopsia epatica
A
Asportazione tumori superficiali benigni o cisti
A
Dilatazione graduale del retto
A
Esofagogastroduodenoscopia
A
Estrazione di corpi estranei dal retto per via naturale
A
Estrazione di corpi estranei supeficiali
A
Interventi per patereccio, ascesso , flemmone
A
Intervento bioptico su cute e mucose
A
Laparoscopia esplorativa
A
Paracentesi
A
Pneumoperitoneo, retro pneumoperitoneo
A
Puntura esplorativa addominale
A
Rettosigmoidoscopia con biopsia o asportazione di polipi
A
Sfinterotomia
A
Sondaggio esofageo per dilatazione per seduta
A
Sutura dl ferite cutanee superficiali o profonde
A
Svuotamento dl ematomi
A
Unghia incarnita: asportazione
A
CHIRURGIA TORACICA
Broncoinstillazione
A
Incisione di ascessi mammari
A
Instillazione medicamentosa endopleurica
A
Lavaggio pleurico
A
Puntato sternale
A
Toracentesi, toracoscopia
A
CHIRURGIA VASCOLARE
Iniezione sclerosante, iniezione endoarteriosa
A
CRYOTERAPIA O LASERTERAPIA
Asportazione del angioma fino a cm 2 di estensione
A
Trattamento per acne
A
Trattamento per condilomi, verruche
A
GINECOLOGIA - OSTETRICIA
Agobiopsia mammaria
A
Biopsia dl vulva, vagina, endometrio, della portio con o senza conizzazione
A
Colposcopìa e striscio colpocitologico
A
Diadermiocoagulazione della portio uterina
A
Dilatazione del collo e applicazione di tubetto di Petrit-Leufour endouterino
A
Medicazione vaginale e della portio uterina
A
OCULISTICA
Asportazione corpi estranei congiuntivali, corneali
A
Asportazione di calazio
A
Asportazione di xantelasma
A
Impianto tubi di silicone nella stenosi cicatriziale delle vie lacrimali
A
Incisione di ascesso palpebrale
A
Incisione di flemmone vie lacrimali
A
Iniezione sottocongiuntivale, endorbitale
A
Sondaggio o lavaggio vie lacrimali
A
Tarsorrafia
A
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
Artrocentesi con o senza introduzione di medicamento
A
Artroscopia diagnostica
A
Asportazione di gangli tendinei
A
Biopsia ossea, articolare, muscolare
A
Borsectomia
A
Tenorrafia semplice
A
OTORINOLARINGOIATRIA
Alcoolizzazione del nervo laringeo superiore
A
Asportazione di corpi estranei endofaringei, endolaringei
A
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CLASSI
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
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1
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1
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1
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1
1
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1
1
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1
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1
1
1
1
1
1
INTERVENTI
Asportazione dl polipi o cisti del padiglione o retroauricolari
Asportazione strumentale di corpi estranei dal condotto uditivo
Biopsia faringea, nasale
Biopsia, asportazione di neoformazioni benigne o di corpi estranei in laringoscopia
Cateterismo seno frontale, mascellare, puntura diameatica del seno mascellare
Cateterismo tubarico
Cauterizzazione endolaringea
Cauterizzazione, svuotamento dei turbinati
Dilatazione laringea
Estrazione tappi di cerume
Incisione di ascesso del condotto uditivo
Recisione dl sinechie nasali
Svuotamento di ematoma del setto
Tamponamento nasale anteriore, posteriore
Trattamento di varici del setto
UROLOGIA
Biopsia prostatica, del testicolo
Cromocistoscopia e valutazione funzionale
Dilatazione uretrale; cateterismo uretrale, vescicale
Iniezione endocavernosa
Massaggio della prostata
Puntura di idrocele
Terapia rieducativa minzionale
Ureteroscopia
CARDIOCHIRURGIA
Cateterismo cardiaco
Pericardiocentesi
CHIRURGIA DEL SISTEMA NERVOSO
Alcoolizzazione o blocco anestetico delle radici spinali
Interventi sul simpatico cervicale: blocco del ganglio stellato, dei gangli toracici, del
simpatico lombare, dello splacnico
Puntura sottocipitale per prelievo liquorale o per introduzione di farmaci o mezzo di contrasto
Rachicentesi, rachicentesi con insufflazione di aria per encefalo o cisternografia
CHIRURGIA GENERALE
Agobiopsia del pancreas o della milza
Agobiopsia tiroidea o linfoghiandolare
Drenaggio biliare transparietale o per via endoscopica
Emostasi con sonda tamponante di varici esofagee
CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE
Apertura del seno del mascellare
Asportazione di calcolo salivare
CHIRURGIA PLASTICA RIPARATRICE
Innesto di mucosa
Plastica cutanea a zeta, di scorrimento, mediante espansione tissutale
Retrazione cicatriziale delle dita senza innesto
CHIRURGIA TORACICA
Agobiopsia pleurica, polmonare
Applicazione intrapleurica di dispositivo di drenaggio a permanenza, istituzione di
pneumotorace
Intervento sulfrenico
Mediastinoscopia
GINECOLOGIA - OSTETRICIA
Amniocentesi, amnioscopia
Asportazione di polipi endouterini o cervicali
Cerchiaggio del collo uterino in gravidanza
Colpoperineorrafia per lacerazioni perineali
Insufflazione utero-tubarica per esame della pervietà tubarica
Prelievo di villi coriali
Puntura esplorativa del cavo del Douglas
Raschiamento endouterino diagnostico e terapeutico
Riduzione per vaginam di malposizione uterina e applicazione di pessario vaginale
Sutura di colpoperineorrafia deiscente, di lacerazione cervicale
Tamponamento vaginale, utero-vaginale
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CLASSI
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1
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1
1
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2
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2
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2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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INTERVENTI
OCULISTICA
Discissione di cataratta secondaria
Sclerotomia, sutura sclerale
Trattamento laser per neoformazioni iridee
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
Amputazbne piccoli segmenti
Applicazione di pressori
Dito a scatto
Perforazione alla Boeck
OTORINOLARINGOIATRIA
Adenoidectomia
Ascesso peritonsillare, retro-faringeo o latero-faringeo, dell’epiglottide
Asportazione di cisti e piccoli tumori benigni delle fosse nasali, di polipi nasali o coanali
Asportazione di osteomi del condotto
Asportazione dl speroni o creste del setto
Asportazione di tumore benigno faringotonsillare
Miringotomia
Paracentesi timpanica
Riduzione di fratture delle ossa nasali
Svuotamento funzionale dei turbinati inferiori, turbinotomia
Ugulotomia
UROLOGIA
Asportazioni di cisti e diverticoli parauretrali
Biopsia renale percutanea
Estrazione cistoscopica di corpi estranei dalla vescica
Incisione di ascessi e flemmoni uretrali
Legatura dei deferenti
Meatoplastica uretrale
Meatotomia ureterale, uretrale
Pielocentesi
Resezione dello scroto
Rimozione dl calcoli o corpi estranei dall’uretra
CARDIOCHIRURGIA
Pericardiotomia Reimpianto di pace maker
CHIRURGIA DEL SISTEMA NERVOSO
Alcoolizzazione del ganglio di Gasser o dell’ipofisi
Interventi sul simpatico lombare, simpaticectomia periarteriosa
Neurolisi, neurotomia semplice, neuorrafia, nevrectomia
Trapanazione cranica con agopuntura ventricolare
CHIRURGIA GENERALE
Appendicectomia semplice a freddo
Asportazione di tumori della parete addominale
Asportazione ghiandola sottomascellare
Cisti dermoide o fistola della regione sacro coccigea
Collocazione di protesi endoesofagee
Enucleazione di tumori cistici o adenomi solitari del collo
Ernia semplice, strozzata o recidiva: inguinale,crurale,ombelicale,addominale
Esofago - gastroscopia operativa, esofago - gastro duodenoscopia operativa
Esofagostomia, gastrostomia
Estrazione di corpi estranei dal retto con sfinterotomia
Incannulazione dell’arteria epatica per perfusione antiblastica
Intervento per diastasi dei retti
Intervento per prolasso del retto
Intervento sulla papilla di Vater per via endoscopica
Laparoscopia operativa, laparatomia esplorativa
Espianto di midollo osseo
Intervento per osteiti
Intervento per pseudoartrosi piccoli segmenti
Intervento tunnel carpale
Osteosintesi di piccoli segmenti
Osteotomia semplice
Prelievo dl trapianto osseo con innesto
Rlcostruzione di legamenti articolari
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CLASSI
INTERVENTI
Rlmozione di mezzi di sintesi
2
Sinoviectomia
2
Tenolisi, tenoplastica, mioplastica, miorrafia
2
OTORINOLARINGOIATRIA
2
Asportazine dl tumorl benigni dei seni paranasali
2
Asportazione di neoformazioni benigne in microlaringoscopia
2
Asportazione di polipi o papillomi laringei
2
Decorticazione delle corde vocali
2
Laringoscopia operativa, tracheo-broncoscopia operativa
2
Mastoidectomia
2
Plastica per faringostomia
2
Settoplastica ricostruttiva o funzionale
2
Svuotamento del seno frontale, dell’etmoide
2
Timpanotomia esplorativa, ossiculectomia
2
Tonsillectomia, adenotonsillectomia
2
Uranoplastica
UROLOGIA
2
Amputazione parziale del pene
2
Applicazione di sfinteri artificiali per incontinenza
2
Cistorrafia per rottura traumatica della vescica
2
Cistotomia sovrapubica, cistopessi
2
Detorsione del funicolo
2
Estrazione dl calcoli ureterali con sonde apposite
2
Intervento per ascesso dello spazio perivescicale del Retzius
2
Intervento per fistola sovrapubica
2
Litotrissia endoscopica
2
Operazione radicale per idrocele
2
Orchiectomia sottocapsulare, epididimectomia monolaterale, ectomia di cisti
2
Ureterectomia totale, ureterolisi
2
Uretrostomia perineale
2
Uretrotomia endoscopica, resezione endoscopica di neoformazioni ureterali
CARDIOCHIRURGIA
3
Angloplastica coronarica
CHIRURGIA DEL SlSTEMA NERVOSO
3
Enervazione del seno carotideo, gangliectomia, stellectomia
3
Gangliectomia toracica
3
Resezione del nervo presacrale, simpaticectomia post-gangliare, intervento sul
simpatico pelvico, gangliectomia lombare
3
Rizotomia o cordotomia
3
Terapia chirurgica delle fistole artero venose con legatura vaso afferente extra cranico
3
Termorizotomia dei nervi cranici
3
Trapianti, innesti ed altre operazioni plastiche
CHIRURGIA GENERALE
3
Appendicectomia con peritonite diffusa
3
Ascesso subfrenico, ascesso del Douglas
3
Asportazione di tumori del retto per via sacrale
3
Chiusura ano artificiale
3
Colecistostomia
3
Derivazione interna di cisti pancreatica
3
Enteroanastomosi, enterostomia ed ano artificiale
3
Epatotomia semplice per ascesso epatico o per cisti da echinococco
3
Ernia voluminosa ed irriducibile con plastica della parete
3
Asportazione di cataratta mediante facoemulsificazione
3
Asportazione dl piccoli tumori o cisti della palpebra
3
Cheratotomia refrattiva
3
Criotrattamento di retina
3
Enucleazione con o senza innesto di protesi mobile
3
Estrazione di corpi estranei in camera anteriore
3
Estrazione di cristallino lussato
3
Exenteratio orbitae
3
Fotocoagulazione di retina
3
Microchirurgia dell’angolo camerulare
3
Operazione per iridodialisi
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CLASSI
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INTERVENTI
Operazione per strabismo paralitico non congenito o malformativo
Sclerectomia
Trabeculotomia
Trapianto corneale lamellare
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
Amputazione grandi segmenti
Artrodesi o artroplastiche di grandi articolazioni
Costruzione di monconi cinematici
Intervento per morbo di Dupuytren
Intervento per pseudoartrosi grandi segmenti
Meniscectomia
Osteosintesi di clavicola, omero, avambraccio, femore, tibia e/o perone
Osteotomia complessa
Plastica per lussazioni recidivanti (spalla, ginocchio)
Protesi di spalla, di gomito, di polso, di ginocchio
Resezione articolare, ossea
Ricostruzione tetto cotiloideo
Scapulopessi
Tenotomia,miotomia,aponeurotomia, tenorrafia complessa
Trapianto tendineo e muscolare
OTORINOLARINGOIATRIA
Antroetticotomia
Apertura del seno sfenoidale per via transnasale
Apertura di ascesso extradurale per via transmastoidea
Asportazione di fibroma rinofaringeo
Asportazione di tumore maligno faringotonsillare
Chirurgia della vertigine
Cordectomia
Intervento radicale sui seni paranasali
Rinosettoplastica ricostruttiva o funzionale
Svuotamento petromastoideo
Svuotamento radicale del seno mascellare, dell’etmoide bilaterale
Velofaringoplastica
UROLOGIA
Amputazione totale del pene e linfadenectomia
Cistectomia parziale semplice
Diverticulectomia
Intervento per priapismo
Linfoadenectomia pelvica per carcinoma prostatico o vescicale
Lombotomia per ascessi pararenali
Nefrectomia e nefropessi; pielolitotomia
Nefrostomia o plebstomia (anche percutanea)
Operazione di varicocele
Orchiopididimectomia bilaterale
Orchiepessi monolaterale
Plastica dell’uretere monolaterale
Raddrizzamento del pene
Resezione di neoplasie a cielo aperto
Resezione chirurgica o endoscopica del collo vescicale, di neoplasia vescicale
Resezione uretrale e uretrorrafia anteriore o posteriore
Ricanalizzazione dei deferenti
Rivascolarizzazione del pene per impotenza da vasculopatia
Ureterocuteneostomia unilaterale
Ureterocistoneostomia unilaterale o bilaterale
Ureterolitotomia lombo-iliaca o pelvica
Ureterosigmoidostomia bilaterale
Uretroplastica
CARDIOCHIRURGIA
Applicazione di pace maker
Intervento sul cuore in circolazione extra-corporea o in ipotermia (oltre l’intervento specifico)
Pericardiectomia parziale
CHIRURGIA DEL SISTEMA NERVOSO
Anastomosi spino-facciale e simili
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INTERVENTI
Asportazione di corpi estranei intracranici
Asportazione di tumori dei nervi periferici
Cranioplastica
Craniotomia esplorativa o a scopo decompressivo
Interventi sul simpatico dorsale: intervento associato sul simpatico toracico e sui
nervi splacnici
Intervento di stereotassi
Intervento sul plesso brachiale
Laminectomia esplorativa, decompressiva e per interventi extradurali
Legatura della carotide endocranica
Terapia chirurgica delle fistole artero venose con legatura vaso afferente intra/cranico
CHIRURGIA GENERALE
Amputazione del retto per via perineale
Colecistectomia
Colecistogastrotomia o coleciebenterostomia
Colectomia segmentaria con linbadenecbmia
Colectomia totale
Coledoco o epatico digiunostomia, coledico o epaticoduodenostomia
Coledocotomia o coledocolitotomia
Esofagogastroplastica, esofagodigiunoplastica, esofagocoloplastica, (sostitutiva o palliativa)
Exeresi di tumori retroperitoneali
Gastrectomia totale semplice, resezione gastrica
Intervento nell’esofagite, nell’ulcera esofagea e nell’ulcera postoperatorla
Intervento per cisti o pseudocisti o per fistole pancreatiche
Intervento per ernie diaframmatiche, plastica del toro esotageo per ernia latale
Intervento perinvaginazione, volvolo, ernie interne
Intervento per viscerolisi estesa
Intervento sulla papilla di Vater per via transduodenale
Intervento sulle paratiroidi
Linfoadenectomia inguinale o crurale bilaterale liotrissia biliare
Ostruzione intestinale con o senza resezione intestinale
Resezione del tenue
Resezione gastro-digiunale per ulcera peptica postanastomica
Resezione parziale dell’esofago
Splenectomia, splenorrafia
Tiroidectom ia subtotalele per gozzo intratoracico
Vagotomia superselettiva
CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE
Interventi sulla parotide con preparazione del nervo facciale
Intervento per tumore maligno della lingua e del pavimento orale con svuotamento
della loggia sottomascellare
Operazione demolitrice per tumori del massiccio facciale con svuotamento orbitario
Resezione del mascellare superiore, della mandibola
CHIRURGIA PLASTICA RIPARATRICE
Reimpianto microchirurgico di dito
CHIRURGIA TORACICA
Decorticazione polmonare
Timectomia per via toracica
Toracoplastica totale
CHIRURGIA VASCOLARE
Angioplastica sui vasi periferici
Bypass arterie periferiche
Intervento per aneurismi arteria ascellare, omerale, poplitea, femorale, tibiale, glutea, tiroidea
Intervento per stenosi od ostruzione carotide extracranica, succlavia e arteria anonima,
dell’arteria renale, mesenterica o celiaca
Resezione arteriosa con plastica vasale
Sutura dei grossi vasi degli arti e del collo
Trombectomia della vena cava
GINECOLOGIA - OSTETRICIA
Annessiectomia bilaterale, resezione ovarica bilaterale
Asportazione di cisti ovarica intralegamentosa
Assistenza al parto con taglio cesareo conservativo o demolitore
Intervento per fistola retto-vaginale
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INTERVENTI
Intervento per via addominale o vaginale di malposizioni uterine o prolasso-isteropessi
Intervento radicale per tumorl maligni vulvari e vaginali
Isterectomia per via vaginale o per via laparatomica
Mastectomia radicale con svuotamento del cavo ascellare (Halsted o Patey)
Vulvectomia totale
OCULISTICA
Cerchiaggio per distacco dl retina
Estrazione corpo estraneo endobulbare non calamitabile
Iridocicloretrazione
Operazione di Kronlein od orbitotomia
Piombaggio di retina
Resezione sclerale
Trabeculectomia
Trapianto corneale a tutto spessore
Vitrectomia anteriore o posteriore
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA Interventi cruenti
Artroprotesi anca parziale
Artroprotesi gomito
Asportazione di tumori ossei
OTORINOLARINGOIATRIA
Antroaticotomia con trapanazione del labirinto
Apertura dl ascesso cerebrale per via transmastoidea
Asportazione di tumori dell’orecchio medio
Asportazione di tumori e cofesteatomi della rocca petrosa
Chirurgia del sacco endolinfatico
Intervento per otosclerosi
Intervento per paralisi degli adduttori
Laringectomia parziale
Rinosettoplastica con innesti liberi di osso
Sezione del nervo cocleare, vestibolare
Timpanoplastica
Trattamenti delle petrositi suppurate
UROLOGIA
Cistectomia totale
Emasculatio totale
Intervento per fistola vescico-vaginale, vescico-rettale, vescico-intestinale
Litrotissi a extracorporea
Nefrectomia semplice
Neovescica ileale, colica, ileocolica, rettale
Orchiopessi bilaterale
Pielouretercoplastica
Plastica antireflusso
Plastica dell’uretere bilaterale
Prostatectomia sottocaspulare per adenoma
Resezione endoscopica della prostata (TUR)
Ureterocistoneostomia bilaterale
Ureterosigmoidostomia unilaterale
CARDIOCHIRURGIA
Pericardiectomia totale
CHIRURGIA DEL SISTEMA NERVOSO
Craniotomia per ematoma extradurale o per lesioni traumatiche intracerebrali
Endoarteriectomia o chirurgia dei vasi del collo
Intervento endorachideo per asportazione di neoplasie, cordotomie, radicotomie ed
affezioni meningomidollari
Intervento per derivazione liquorale diretta ed indiretta
Intervento per traumi cranio-cerebrali, vertebro- midollari
Intervento per tumori orbitali
Intervento sulla cerniera atlanto-occipitale
Laminectomia per tumori intradurali extramidollari
Neurotomia retrogasseriana,sezione intracranica di altri nervi
Operazione endocranica per ascesso ad ematoma intracranico
Operazione per encefalomeningocele, mielomeningocele
Rizotomia chirurgica intracranica
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INTERVENTI
CHIRURGIA GENERALE
Amnastomosi porto - cava o spleno - renale o mesenterica -cava
Amputazione del retto per via addomino-perineale, addomino-sacrale
Colectomia totale con linfoadenectomia
Coledoco o epatico digiuno-duodenostomia
Esofago-gastrectomia per via toraco-laparatomica
Intervento demolitivo del pancreas
Intervento per fistola gastro-digiuno-colica
Intervento per la ricostruzione delle vie biliari
Resezione anteriore rettocolica
Resezione epatica
Tiroidectomia per neoplasie maligne
CHIRURGIA TORACICA
Intervento per fistole del moncone bronchiale dopoloboectomia o pneumonectomia
Intervento sul mediastino per tumori
GINECOLOGIA - OSTETRICIA
Eviscerazione pelvica
Isterectomia totale con annesalectomia per via laparatomica
Vulvectomia allargata con lintadenectomia
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA Interventl cruentl
Artrodesi vertebrale per via anteriore o posteriore
Artroprotesi ginocchio
Disarticolazione interscapolotoracica
Emipelvectomia
Intervento per ernia del disco intervertebrale
Osteosintesi vertebrale
OTORINOLARINGOIATRIA
Asportazione di tumori maligni del naso o dei seni mascellari, frontali
Laringectomia totale laringofaringectomia
Ricostruzione della catena ossiculare
UROLOGIA
Nefrectomia allargata per tumore
Orchiectomia allargata con linfectomia
Prostatectomia per carcinoma
Resezione renale con clampaggio vascolare
Uretero-lleo-anastomosi monolaterale
CARDIOCHIRURGIA
Bypass aorto-coronarico singolo o multiplo (compreso prelievo di vasi)
Intervento per corpi estranei o tumori del cuore
Operazione per embolia dell’arteria polmonare
Resezione del cuore (aneurisma, infarto, ecc.)
Sezione o legatura del dotto arterioso del Botallo
Sostituzione valvolare singola o multipla, valvuloplastica
Sutura del cuore per ferite
Trapianto cardiaco
CHIRURGIA DEL SISTEMA NERVOSO
Anastomosl vasi intra-extra cranici
Asportazione dl neoplasie endocraniche o di aneurismi
Asportazione di tumori orbitali per via endocranica
Intervento per epilessia focale
Intervento per tumori della base cranica per via transorale
Intervento sull’ipofisi per via transfenoidale
Laminectomia per tumori intramidollarl
Talamotomia, pallidotomia ed altri intereventi similari
Terapia chirurgica delle fistole artero venose
CHIRURGIA GENERALE
Esofagectomia totale
Gastrectomia totale con linfoadenectomia
CHIRURGIA TORACICA
Pneumonectomia, pleuropneumonectomia
Resezione bronchiale con reimpianto
Resezione segmentaria o lobectomia
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INTERVENTI
CHIRURGIA VASCOLARE
Bypass aorta addominale
Bypass aortico biliaco o bifemorale
Intervento per aneurismi artero venosi delle arterie carotide, vertebrale, succlavia,
tronco brachiocetalico, iliaca
Interventi per aneurismi dell’aorta toracica o addominale
Tromboendoarteriectomia aorto- illiaca
GINECOLOGIA - OSTETRICIA
Panisterectomia radicale per tumorl maligni
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
Artroprotesi anca totale (onnicomprensivo di ogni altro intervento preparatorio o
concomitante
Intervento per scoliosi vertebrale
OTORINOLARINGOIATRIA
Neurinoma dell’ottavo paio
UROLOGIA
Cistoprostatovesciculectomia totale
Nefroureterectomia totale
Surrenalectomia
Trapianto renale
Uretero - ileo - anastomosi bilaterale
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Settore assistenza
L’assistenza è materialmente erogata, per conto della Società,
dalla Centrale Operativa della Pronto Assistance Servizi S.p.A.,
sede legale in 10126 Torino, via Carlo Marenco 25 e sede operativa in 10125 Torino, corso Massimo d’Azeglio 14, presso la
quale opera la struttura organizzativa dell’assistenza, disponibile
24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno.
Art. 25 - Definizioni
• Assicurato: la persona fisica residente in Italia nominativamente indicata nella scheda di polizza nonché i suoi familiari
conviventi.
• Codice personale: il codice indicato nella scheda di polizza
che l’Assicurato deve citare alla Centrale Operativa per
poter usufruire dell’assistenza.
• Dimora abituale: la residenza anagrafica del-l’Assicurato
ovvero quella in cui l’Assicurato risiede per la maggior parte
dell’anno.
• Luogo dell’assistenza: località ove si trova l’Assicurato,
presso la quale la Società è chiamata ad erogare le coperture previste.
Art. 31 - Esclusioni
L’assistenza non è operante per:
• malattie ed infortuni che siano conseguenza diretta o
indiretta di trasmutazione del nucleo dell’atomo, come
pure di radiazioni provocate artificialmente dall’accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
• malattie ed infortuni determinati da inondazioni, terremoti, eruzioni vulcaniche ed altre calamità naturali, da
atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari nonché da
aggressioni od atti violenti che abbiano movente politico o sociale ed ai quali l’Assicurato abbia partecipato
attivamente;
• infortuni derivanti dalla pratica di sports aerei, paracadutismo, deltaplano o dalla partecipazione a corse e
gare motoristiche non di regolarità pura ed alle relative
prove ed allenamenti;
• infortuni sofferti in conseguenza di azioni delittuose
compiute dall’Assicurato;
• ricoveri per accertamenti diagnostici non resi necessari da malattia o infortunio (check-up).
Art. 26 - Oggetto dell’assicurazione
La Società si obbliga, dietro pagamento del premio convenuto, a
fornire assistenza mettendo ad immediata disposizione
dell’Assicurato, entro i limiti convenuti, un aiuto nel caso in cui
questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un
sinistro.
Art. 27 - Garanzie di assistenza prestate
A - Centrale medica
La Società, in caso di infortunio o malattia improvvisa, offre presso la propria Centrale Operativa, la presenza di un’équipe medica qualificata disponibile 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno.
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L’Assicurato, in caso di necessità, potrà servirsi della linea telefonica a lui riservata e sarà messo in contatto con il Direttore
Sanitario e con il gruppo di medici che collabora con lui. L’équipe
medica fornisce consigli utili ed informazioni sull’ubicazione e la
reperibilità di centri di pronto soccorso, di medici generici o specialisti, sulla disponibilità e l’ubicazione di Istituti di cura pubblici
e privati e su altri argomenti di carattere medico.
B - Invio di un medico
La Società, in caso di infortunio o malattia improvvisa
dell’Assicurato e qualora il medico abituale non sia reperibile, contatta un medico convenzionato di propria fiducia e lo invia
presso il luogo dell’assistenza; qualora ciò non sia possibile a
causa di oggettive situazioni locali, la Società provvede ad organizzare un consulto medico presso la struttura ospedaliera o di
cura più vicina. Tutte le spese relative sono a carico della Società.
C - Invio urgente di un pediatra
La Società, in caso di infortunio o malattia improvvisa
dell’Assicurato e qualora il medico abituale non sia reperibile,
contatta un medico o un pediatra convenzionato di propria fiducia
e lo invia sul luogo dell’assistenza; qualora ciò non sia possibile a
causa di oggettive situazioni locali, la Società provvede ad organizzare un consulto medico presso la struttura ospedaliera o di cura
più vicina. Tutte le spese relative sono a carico della Società.
D - Trasferimento urgente in ambulanza
La Società reperisce ed invia un’ambulanza convenzionata presso il luogo dell’assistenza, in caso di infortunio o malattia improvvisa che rendono necessario il trasferimento in Istituto di cura
dell’Assicurato.
Tutte le spese relative sono a carico della Società.
E - Trasferimento sanitario
La Società, in caso di infortunio o malattia improvvisa occorsi
all’Assicurato ad oltre 50 chilometri dalla dimora abituale,
organizza il contatto tra la propria èquipe medica ed i medici
curanti sul posto.
L’équipe medica, valutato il quadro clinico dell’Assicurato, potrà:
• trasferire l’Assicurato ad un Istituto di cura in Italia più idoneo
a garantirgli le cure specifiche del suo caso;
• trasferire l’Assicurato presso un Istituto di cura in Italia più
vicino alla sua dimora abituale;
• trasferire l’Assicurato presso la sua dimora abituale.
La Società mette a disposizione tutti i mezzi necessari e tiene a
proprio carico le spese relative, senza alcun limite massimo.
L’équipe medica indicherà anche il mezzo di trasporto più idoneo
(aereo sanitario speciale, aereo di linea eventualmente barellato,
vagone letto prima classe, ambulanza o altro) e prescriverà, se
necessario, l’accompagnamento da parte di personale medico e/o
paramedico specializzato. La Società tiene a proprio carico le
spese relative alla sola organizzazione per i trasferimenti sanitari al
di fuori dell’Italia.
(Trasferimento sanitario) - la prestazione è valida solo in Italia.
F - Viaggio di un familiare
La Società, se l’Assicurato viene ricoverato in un Istituto di cura
ad oltre 50 chilometri dalla dimora abituale e per un periodo che si prevede superiore ai 10 giorni, in conseguenza di
un infortunio o malattia improvvisa, organizza e tiene a proprio
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carico il viaggio di un familiare che desidera recarsi a fargli visita.
Tale prestazione è gratuita solo per i familiari entro il secondo grado, residenti in Italia.
G - Interprete a disposizione all’estero
La Società, in caso di infortunio o di una malattia improvvisa avvenuta all’estero e qualora sussistano problemi linguistici tra
l’Assicurato ed i medici curanti, invia un interprete sul luogo dell’assistenza.
(Interprete a disposizione all’estero) - la Società tiene a proprio carico le spese relative fino ad un massimo di otto ore
consecutive di prestazione professionale dell’interprete.
H - Spedizioni medicinali all’estero
La Società, in caso di infortunio o di una malattia improvvisa
occorsi all’Assicurato mentre si trova all’estero, procura le specialità medicinali non reperibili in loco ed indispensabili alla guarigione e le invia direttamente al recapito presso il quale
l’Assicurato si trova.
I costi della spedizione sono a carico della Società.
I - Anticipo spese
La Società, in caso di infortunio o di una malattia improvvisa
avvenuta ad oltre 50 chilometri dalla dimora abituale, anticipa all’Assicurato il denaro che gli è necessario per far fronte a
spese impreviste, derivanti dall’evento stesso.
(Anticipo spese) - la Società anticipa un importo massimo di
€ 1.040.
L - Baby sitting
La Società, se un familiare viene ricoverato in Istituto di cura a
seguito di un infortunio o di una malattia improvvisa, si incarica di
reperire ed inviare sul luogo dell’assistenza una baby sitter convenzionata, che presterà assistenza agli assicurati rimasti soli.
(Baby sitting) - la baby sitter sarà messa a disposizione nei
tempi
resi
possibili
dalle
oggettive
situazioni
locali.
La Società tiene a proprio carico le spese relative ai primi 2
giorni di presenza, comunque fino ad un importo massimo
di € 104 per evento.
M - Collaboratrice familiare
La Società, in caso di infortunio o malattia improvvisa che comportino il ricovero in Istituto di cura di un familiare o che riducano
considerevolmente la sua possibilità di svolgere le normali occupazioni familiari, invia sul luogo dell’assistenza una collaboratrice
familiare convenzionata qualificata, che si metterà a disposizione
della famiglia per svolgere tutte le normali faccende domestiche.
(Collaboratrice familiare) - la collaboratrice familiare sarà
messa a disposizione nei tempi resi possibili dalle oggettive situazioni locali.
La Società contribuisce alle spese relative, tenendo a proprio
carico i primi 2 giorni consecutivi di presenza, comunque
fino ad un importo massimo di € 104.
N - Assistente domiciliare
La Società, se l’Assicurato viene ricoverato in Istituto di cura a
seguito di un infortunio o di una malattia improvvisa, si incarica di
reperire ed inviare sul luogo dell’assistenza un assistente domiciliare convenzionato, per prestare assistenza ai familiari non autosufficienti che dovessero rimanere soli.
(Assistente domiciliare) - l’assistente domiciliare sarà messo a
disposizione nei tempi resi possibili dalle oggettive situazioni
locali.
La Società tiene a proprio carico le spese relative ai primi 2
giorni consecutivi di presenza, comunque fino ad un
importo massimo di € 104 per evento.
O - Recapito messaggi urgenti
La Società, in caso di infortunio o malattia improvvisa occorsi
all’Assicurato o in caso di altri eventi fortuiti che gli impediscono
di contattare direttamente i familiari, mette a disposizione il proprio centralino ed i propri operatori per trasmettere messaggi
urgenti a persone residenti in Italia.
La Società inoltrerà la comunicazione dell’Assicurato immediatamente. I destinatari, in caso di assenza, saranno richiamati, con
continuità, fino al recapito della segnalazione o fino alla cessata
emergenza.
P - Linea diretta con l’Istituto di cura
La Società, se l’Assicurato viene ricoverato in Istituto di cura a
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seguito di infortunio o malattia improvvisa, mette a disposizione
la propria Centrale Operativa ed i propri medici convenzionati in
loco, i quali si adopereranno per favorire lo scambio di informazioni tra i familiari ed i medici dell’Istituto di cura.
Q - Selezione dello specialista
La Società, quando l’Assicurato desidera avere indicazioni relative ad un medico specialista a seguito di infortunio o di una malattia improvvisa, si attiva in Italia e all’Estero per fornire i nominativi
di medici affidabili e competenti, selezionati tra i migliori professionisti, in relazione alla patologia segnalata.
R - Spesa a casa
La Società, in caso di infortunio o malattia improvvisa che comportino il ricovero in Istituto di cura dell’Assicurato o che riducano oggettivamente la sua possibilità di svolgere le normali occupazioni familiari, organizza il contatto tra l’Assicurato e gli esercizi commerciali di zona che effettuano il servizio di consegna a
domicilio.
(Spesa a casa) - tale prestazione che sarà erogata compatibilmente con le oggettive situazioni locali, potrà essere richiesta
dalla Società per un periodo massimo di 5 giorni ed entro 2
giorni dal verificarsi dell’evento dannoso.
La Società tiene a proprio carico le eventuali maggiorazioni relative al servizio di consegna a domicilio fino ad un importo massimo di € 104.
S - Consulenza grandi interventi
La Società, in caso di infortunio o malattia improvvisa che comportino un intervento chirurgico di particolare rilevanza, segnala
all’Assicurato gli Istituti di cura più idonei a garantirgli le cure del
caso. La ricerca e la segnalazione potrà riguardare centri di cura
italiani e stranieri.
La Società su incarico dell’Assicurato ed in accordo con lui, provvede a fissare la data dell’intervento ed a organizzare il viaggio ed
il soggiorno dell’Assicurato e dei familiari che desiderano accompagnarlo.
T - Assistenza agli animali domestici
La Società, se l’Assicurato viene ricoverato in Istituto di cura a
seguito di infortunio o malattia improvvisa, si incarica di reperire
ed inviare alla dimora abituale un proprio corrispondente convenzionato, il quale si prenderà cura di animali domestici di piccola
taglia rimasti incustoditi.
(Assistenza agli animali domestici) - il corrispondente sarà
messo a disposizione nei tempi resi possibili dalle oggettive situazioni locali. La Società tiene a proprio carico le spese relative
ai primi 2 giorni di presenza, comunque fino ad un importo massimo di € 104 per evento.
U - Assistenza in caso di decesso
La Società si incarica, in caso di decesso dell’Assicurato, in
seguito ad un infortunio o ad una malattia improvvisa quando si
trova al di fuori della propria Regione di residenza, di espletare
tutte le formalità burocratiche e legali sul posto e di riportare la
salma fino al luogo di sepoltura in Italia, in conformità con le
norme internazionali, tenendo a proprio carico anche le spese
per il feretro. Se l’Assicurato ha espresso la volontà di essere inumato sul posto, la Società provvederà a proprie spese.
Art. 28 - Modalità per l’erogazione dell’assistenza
Telefonare SEMPRE E PREVENTIVAMENTE alla Centrale
Operativa, componendo il numero verde 800-333777 (ricerca
automatica). La Centrale Operativa è a disposizione 24 ore su 24
tutti i giorni dell’anno per accogliere le richieste.
Dall’estero è possibile contattare la Centrale Operativa componendo il numero telefonico: prefisso internazionale/11/6562200;
in caso di chiamate dall’estero la Società accetta addebiti a carico del destinatario o rimborsa le spese telefoniche documentate
e pertinenti sostenute dall’Assicurato.
Per i Paesi che già fruiscono del numero verde internazionale, la
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Art. 32 - Delimitazioni delle coperture
La Società non riconosce rimborsi per prestazioni che non
sono state richieste preventivamente alla Centrale
Operativa e da questa organizzate. Eccezionalmente il rimborso può essere riconosciuto entro i limiti previsti dalla
polizza nel caso in cui la Centrale Operativa, preventivamente contattata, ha autorizzato l’Assicurato a gestire autonomamente l’organizzazione dell’intervento dell’assistenza.
In quest’ultimo caso devono pervenire alla Società i giustificativi in originale delle spese sostenute dall’Assicurato.
La Società non riconosce rimborsi né indennizzi compen-
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Centrale Operativa fornirà direttamente agli Assicurati, al momento della richiesta di assistenza, i numeri e i prefissi da formare.
Gli Assicurati possono contattare la Centrale Operativa anche
tramite telefax (011/65.86.52) e telex (225365 PAS TO I).
Art. 29 - Estensione territoriale
La Società presta l’assistenza quando l’Assicurato si trova:
• in Italia, nel territorio della Repubblica di San Marino e dello
Stato della Città del Vaticano;
• all’Estero, nel Mondo intero.
Art. 30 - Garanzia in forma ridotta
Qualora il Contraente abbia prescelto la forma RIDOTTA e risulti
barrata la relativa casella sulla scheda di polizza, l’Assicurato
potrà usufruire esclusivamente delle prestazioni precedentemente indicate e contraddistinte dalle lettere:
-A-B-C-D-I-L-O-P-Q-S.
sativi relativi a interventi di assistenza organizzati da altre
compagnie di assicurazione o da altri enti.
La Società non assume responsabilità per danni conseguenti ad un suo ritardato o mancato intervento dovuto a
causa di forza maggiore o a inesatte o incomplete informazioni fornite dall’Assicurato.
Eventuali eccedenze di onorari dei professionisti intervenuti rispetto agli indennizzi a carico della Società dovranno essere corrisposte direttamente dal-l’Assicurato al professionista intervenuto.
Gli spostamenti organizzati dalla Società sono effettuati
utilizzando il mezzo di trasporto più idoneo, in relazione
alla tratta da percorrere e alle condizioni di salute degli
Assicurati. La Società concorda con l’avente diritto il
mezzo di trasporto da utilizzare.
La Società tiene a proprio carico unicamente le spese di
biglietteria o di noleggio dei mezzi di trasporto utilizzati.
La Società tiene a proprio carico le spese di spostamento
da qualsiasi località del mondo al luogo dell’assistenza,
per un importo comunque non superiore a quello previsto
per uno spostamento con partenza dalla dimora abituale.
Gli hotel prenotati dalla Società sono selezionati il più vicino possibile al luogo dell’assistenza e di categoria quattro
stelle o equivalenti, salvo che gli Assicurati, per loro comodità o per indisponibilità delle strutture locali, non concordino di soggiornare in hotel di categoria inferiore, più vicini al luogo dell’assistenza.
Gli importi riconosciuti dalla Società a titolo di anticipo, sui
quali non saranno applicati interessi, devono essere restituiti entro trenta giorni dalla messa a disposizione. Chi
ottiene un anticipo in denaro deve sottoscrivere la ricevuta che gli verrà sottoposta dagli incaricati della Società ed
attenersi alle disposizioni che gli saranno impartite dalla
Centrale Operativa.
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Norme per
la liquidazione
dei sinistri
Art. 33 - Obblighi in caso di sinistro
(Settore Infortuni)
In caso di sinistro, il Contraente, l’Assicurato o i suoi
beneficiari devono darne avviso scritto all’Agenzia alla
quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3
giorni da quando ne hanno avuto conoscenza o la possibilità, ai sensi dell’art.1913 del Codice Civile.
L’inadempimento di tale obbligo più comportare la perdita
totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art.1915 del Codice Civile.
La denuncia dell’infortunio deve contenere l’indicazione
del luogo, giorno, ora e causa dell’evento e deve essere
corredata da certificato medico e certificato di stato di
famiglia del Contraente alla data del sinistro. Il decorso
delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. L’Assicurarto o, in caso di morte, i beneficiari,
devono consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari.
(Settore Interventi Chirurgici)
In caso di sinistro, il Contraente e/o l’Assicurato devono
darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la
polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha
avuto conoscenza o la possibilità, ai sensi dell’art.1913 del
Codice Civile; l’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo,
ai sensi dell’art.1915 del Codice Civile.
L’Assicurato deve produrre copia autentica della cartella clinica comprovante l’avvenuto intervento chirurgico o idonea
documentazione comprovante lo stesso.
L’Assicurato deve fornire ogni informazione e consentire la
visita dei medici della Società e qualsiasi indagine od accertamento che questa ritenga necessario, a tal fine sciogliendo
dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e/o
curato.
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Art. 34 - Criteri di indennizzabilità
(Settore Infortuni)
La Società corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette
ed esclusive dell’infortunio avvenuto durante il periodo di validità
dell’assicurazione.
Se, al momento dell’infortunio, l’Assicurato non è fisicamente
integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze dirette che si sarebbero comunque verificate qualora l’infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o
di un arto già minorato, le percentuali di cui alla tabella dell’Allegato
1 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche intervenute fino alla data della stipulazione dell’assicurazione, sono
diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
(Settore Interventi Chirurgici)
Il pagamento dell’indennizzo pattuito avviene a intervento ultimato, compiute le verifiche del caso.
Art. 35 - Cumulo di indennizzi
(Settore Infortuni)
Gli indennizzi per ricovero o per ingessatura, per rimborso delle
spese di cura e spese per chirurgia ricostruttiva sono cumulabili fra loro e con quello per morte o per invalidità permanente.
Se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, gli eredi dell’Assicurato
non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno
diritto soltanto alla differenza tra l’indennizzo per morte,
se superiore, e quello già pagato per invalidità permanente. Il diritto all’indennizzo per invalidità permanente è di
carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi.
Tuttavia, se l’Assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennizzo per invalidità permanente sia stato
liquidato o comunque offerto in misura determinata, la Società
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paga, ai beneficiari designati o in difetto di designazione agli
eredi, l’importo liquidato od offerto.
Art. 36 - Modalità di valutazione del danno
In caso di disaccordo sull’operatività della presente polizza
le Parti possono conferire per iscritto mandato di decidere
se ed in quale misura siano applicabili le norme di assicurazione ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed
il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio
dell’Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove
deve riunirsi il Collegio dei medici.
Il Collegio medico risiede nel Comune sede di Istituto di
Medicina Legale più vicino al luogo di residenza
dell’Assicurato.
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il
medico da essa designato, contribuendo per la metà delle
spese e competenze per il terzo medico.
Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono
vincolanti per le Parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.
Art. 37 - Obblighi dell’Assicurato
(Settore Assistenza)
L’Assicurato deve comunicare alla Centrale Operativa i
seguenti dati:
1. codice personale indicato nella scheda di polizza;
2. generalità dell’Assicurato; eventuale suo indirizzo o
recapito temporaneo (località, via, telefono, telex, ecc.);
3. tipologia dell’intervento richiesto e luogo di accadimento;
4. eventuali dati relativi alla struttura sanitaria o al medico che hanno preso in cura l’Assicurato dopo il sinistro.
Art. 38 - Obblighi in caso di sinistro
(Settore Assistenza)
Quando si verifica un sinistro, la Società ha il diritto di
verificare l’esistenza delle condizioni che rendono operante la garanzia; l’Assicurato, su richiesta della Società, deve
fornire gli elementi necessari ad attestare l’effettivo verificarsi dell’evento dannoso.
In caso di prestazioni rese necessarie a seguito di infortunio o malattia, la Società potrà controllare, a mezzo dei
propri incaricati, le condizioni di salute dell’Assicurato; a
tal fine, l’Assicurato dovrà consentire agli incaricati della
Società di prendere visione della sua cartella clinica.
Ogni diritto nei confronti della Società derivante dalla
presente polizza, deve essere esercitato dall’Assicurato,
a pena di estinzione e decadenza, entro il termine tassativo di un anno dalla data dell’evento costitutivo del diritto stesso.
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Condizioni Generali
di assicurazione
Art. 39 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o
dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonchè la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del
Codice Civile.
Art. 40 - Altre assicurazioni
Se sui medesimi beni e/o per il medesimo rischio coesistono
più assicurazioni, il Contraente e/o l’Assicurato devono dare a
ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.
Art. 41 - Pagamento del premio
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi,
l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del
giorno di pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto
della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art.1901 del Codice Civile.
I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.
Art. 42 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate
per iscritto.
Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società
possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonchè la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi
dell’art. 1898 del Codice Civile.
Art. 44 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre
il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del
Contraente o dell’Assicurato ai sensi dell’art. 1897 del Codice
Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 45 - Recesso in caso di sinistro
Dopo presentazione di regolare ed idonea denuncia di
sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, il Contraente o la Società possono recedere dall’assicurazione, con preavviso di 30 giorni, mediante lettera raccomandata.
In caso di recesso, la Società entro 15 giorni dalla data
di efficacia dello stesso, rimborsa la parte di premio, al
netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non
corso.
Art. 46 - Proroga dell’assicurazione
In mancanza di disdetta da una delle Parti con lettera raccomandata e spedita almeno due mesi prima della scadenza, il contratto di durata non inferiore all’anno è prorogato
per un anno e così successivamente.
Art. 47 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del
Contraente.
Art. 43 - Aggravamento del rischio
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla
Società di ogni aggravamento del rischio.
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Art. 48 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le
norme di legge.
Art. 49 - Rinuncia al diritto di surrogazione
La Società rinuncia a favore dell’Assicurato e dei suoi aventi
causa al diritto di surrogazione che le compete ai sensi dell’art.1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell’infortunio.
La rinuncia a tale diritto non si applica al settore interventi chirurgici.
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Condizioni Generali di Assicurazione