10501T_COVER 26-05-2008 15:14 Pagina 1 M Y MY CY CMY K SAL EA 10501T LIBERA LA VITA CM E UT LIN C Milano Assicurazioni S.p.A. Via Senigallia n. 18/2 - 20161 MILANO www.milass.it Assicurazione famiglia salute Colori compositi 10501T 29-05-2008 17:30 Pagina 1 Sommario pag 2 Definizioni Settori (Norme): 4 11 23 Infortuni Interventi chirurgici Assistenza 28 Norme che regolano la liquidazione dei sinistri 30 Norme che regolano l’assicurazione in generale 10501T 29-05-2008 17:30 Pagina 2 Definizioni Definizioni relative all’assicurazione in generale Ai seguenti termini le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato, vincolante agli effetti delle garanzie prestate: Assicurato Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione Assicurazione Il contratto di assicurazione Contraente Il soggetto che stipula l'assicurazione Indennizzo La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro Polizza I documenti che provano l'assicurazione Premio La somma dovuta dal Contraente alla Società Rischio La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne Sinistro Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa Società La MILANO ASSICURAZIONI S.p.A. Divisione NUOVA MAA 2 ASSICURAZIONE FAMIGLIA SALUTE - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 5/2008 10501T 29-05-2008 17:30 Pagina 3 Definizioni specifiche per l’Assicurazione Famiglia Salute Ai seguenti termini le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato, vincolante agli effetti delle garanzie prestate: Chirurgia ricostruttiva Intervento chirurgico eseguito per riparare o per ricostruire la pelle o il tessuto sottostante, danneggiato o distrutto da infortunio. Day hospital Degenza diurna senza pernottamento per usufruire esclusivamente di prestazioni relative a terapie chirurgiche e mediche che siano: • praticate in Istituto di cura; • effettuate con la presenza di un medico o paramedico; • documentate da cartella clinica. Il day-hospital non comprende le analisi cliniche, gli esami strumentali e le visite specialistiche eseguite a soli fini diagnostici. Franchigia Importo previsto dalle norme contrattuali che, in caso di sinistro, deve essere detratto dall'indennizzo liquidabile a termini di polizza per restare a carico esclusivo dell'Assicurato. Ingessatura Mezzo di contenzione, costituito da fasce gessate o altri apparecchi comunque immobilizzanti applicato in Istituto di cura o ambulatorio in modo permanente e rimovibile esclusivamente presso l'Istituto di cura o ambulatorio stesso. Sono considerati ingessatura i collari non rimovibili dall'Assicurato. Infortunio Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili. Infortunio extraprofessionale Quello verificatosi durante lo svolgimento di ogni attività di natura non professionale. Infortunio professionale Quello verificatosi durante lo svolgimento delle occupazioni professionali dichiarate. Intervento chirurgico Tecnica terapeutica cruenta e/o incruenta applicata su tessuti viventi mediante uso di strumenti operatori. Invalidità permanente Perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalle attività professionali svolte. Istituto di cura Ospedale pubblico o privato, clinica universitaria, Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, casa di cura privata, regolarmente autorizzati al ricovero dei malati. Sono pertanto esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza, di soggiorno e simili. Malattia Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio. Ricovero Degenza in Istituto di cura che comporti almeno un pernottamento. ASSICURAZIONE FAMIGLIA SALUTE - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 5/2008 3 10501T 29-05-2008 17:30 Pagina 4 Settore infortuni famiglia Garanzie prestate Delimitazioni delle garanzie Art. 1 - Oggetto dell’assicurazione L’assicurazione è prestata per gli infortuni sofferti dalle persone assicurate in dipendenza: a) di attività che non abbiano carattere professionale e più precisamente durante le comuni evenienze e manifestazioni della vita privata, sociale e ricreativa, del tempo libero e delle vacanze; b) di attività manuali attinenti alla conduzione della casa; c) di attività scolastiche in genere; d) di rischi professionali per le donne, purchè non sussista l’obbligo assicurativo per gli infortuni sul lavoro ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124; e) della pratica dei giochi ed attività sportive non escluse dalle norme di polizza. L’assicurazione vale altresì per gli infortuni che le persone assicurate subiscano in qualità di: f) conducenti di ciclomotori, di motoveicoli, di autovetture, di autocase, di autocarri di peso complessivo a pieno carico non superiore a 35 q.li e di natanti da diporto; g) trasportati di qualsiasi mezzo di locomozione pubblico o privato, esclusi quelli subacquei, compresi quelli aerei nei limiti previsti dal capitolo RISCHIO VOLO. Art. 17. Esclusioni L’assicurazione non comprende gli infortuni derivanti da: a) uso, anche come passeggero, di aeromobili (compresi deltaplani ed ultraleggeri), salvo quanto previsto dall’art. 9 delle norme di assicurazione; b) guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione; c) pratica dei seguenti sports: pugilato, atletica pesante, lotta, arti marziali, alpinismo con scalata di roccia o ghiaccio oltre il 3° grado, free-climbing (arrampicata libera), hockey, rugby, football americano, immersioni con autorespiratore, speleologia, bob, sci estremo, sci acrobatico, salto dal trampolino con sci o idrosci, paracadutismo, parapendio, sports aerei in genere; d) pratica di calcio, calcetto, ciclismo, equitazione e sci qualora l’infortunio si verifichi durante gare e competizioni svolte sotto l’egida delle rispettive Federazioni Sportive; e) uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove; f) guerra ed insurrezioni, salvo quanto previsto dall’art. 10 delle norme di assicurazione ed inoltre atti di violenza su persone o cose con finalità di terrorismo mediante l’utilizzo di aggressivi chimici, biologici o radioattivi; g) azioni delittuose dell’Assicurato; h) ubriachezza, quando l’Assicurato è alla guida di veicoli; i) abuso di psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni; l) operazioni chirurgiche, trattamenti, accertamenti o 4 ASSICURAZIONE FAMIGLIA SALUTE - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 5/2008 10501T 29-05-2008 17:30 Pagina 5 cure mediche non resi necessari da infortunio; m) trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); n) movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche. Sono inoltre escluse: o) le rotture sottocutanee dei tendini, gli infarti, le ernie di qualunque tipo salvo le addominali traumatiche ; p) le prestazioni sanitarie non effettuate da medici o paramedici abilitati all’esercizio dell’attività a norma delle disposizioni di legge vigenti; q) le conseguenze dell’infortunio che si concretizzino nella sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.). Art. 2. - Morte Se l’infortunio indennizzabile ha per conseguenza la morte dell’Assicurato e questa si verifica, anche successivamente alla scadenza dell’assicurazione, entro 2 anni dal giorno dell’infortunio, la Società liquida l’indennizzo ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell’Assicurato in parti uguali fra loro. A - Commorienza Qualora il medesimo infortunio entro 2 anni dal giorno dell’evento provochi la morte dell’Assicurato e del suo coniuge non legalmente separato e se i loro figli minorenni risultano tra i beneficiari dell’assicurazione, la Società liquida ai minorenni stessi un ulteriore importo pari al 100% della somma spettante a ciascuno per il caso di morte. (Commorienza) - il maggior esborso della Società in relazione alla presente norma non potrà superare l’importo di € 78.000. Nel caso di polizza che assicuri entrambi i coniugi, detto limite di € 78.000 andrà riferito a ciascuno di essi. La presente norma non è operante per il rischio volo (art. 9). B - Morte presunta Qualora a seguito di infortunio indennizzabile il corpo dell’Assicurato scompaia o non venga ritrovato e si presuma sia avvenuto il decesso, la Società liquida l’indennizzo previsto per il caso di morte. (Morte presunta) - la liquidazione, semprechè non siano nel frattempo emersi elementi tali da rendere il danno non indennizzabile, non avverrà prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione dell’istanza per la dichiarazione di morte presunta ai sensi degli artt. 60 e 62 del Codice Civile. Nel caso che, successivamente al pagamento, risulti che la morte non si è verificata o che comunque non è dipesa da infortunio indennizzabile, la Società avrà diritto al rimborso dell’intera somma liquidata. Peraltro l’Assicurato potrà far valere i diritti che eventualmente gli spettano, nel caso abbia subìto lesioni indennizzabili. Art. 3 - Invalidità permanente Se l’infortunio indennizzabile ha come conseguenza una invalidità permanente, l’indennizzo è dovuto se l’invalidità stessa si verifica, anche successivamente alla scadenza dell’assicurazione, entro 2 anni dal giorno dell’infortunio. L’indennizzo per invalidità permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità permanente accertato secondo i criteri e le percentuali indicate nella tabella di cui all’Allegato 1 del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e successive modifiche intervenute fino alla data della stipulazione dell’assicurazione, con rinuncia da parte della Società all’applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge. (Invalidità permanente - Franchigia) - la liquidazione dell’indennizzo dovuto per invalidità permanente viene determinata come segue: • sulla somma assicurata non si fa luogo ad indennizzo per invalidità permanente quando questa sia di grado non superiore al 3% della totale; se invece risulta superiore al 3%, l’indennizzo viene corrisposto soltanto per la parte eccedente. Ove l’invalidità permanente accertata sia di grado superiore al 25% della totale, l’indennizzo viene determinato senza deduzione di alcuna franchigia. ASSICURAZIONE FAMIGLIA SALUTE - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 5/2008 5 10501T 30-05-2008 9:42 Pagina 6 Percentuale di valutazione per l’accertamento dell’invalidità permanente Estratto dell’Allegato 1 alla Legge degli Infortuni sul lavoro del 30 giugno 1965 n.1124 INAIL destro sinistro Perdita del braccio: per disarticolazione scapolomerale 85% 75% per amputazione al terzo superiore 80% 70% al terzo medio 75% 65% Perdita dell’avambraccio: totale 75% 65% al terzo medio 70% 60% Perdita della mano 70% 60% Perdita: di tutte le dita della mano 65% 55% del pollice e del primo metacarpo 35% 30% totale del pollice 28% 23% totale dell’indice 15% 13% totale del medio 12% totale dell’anulare 8% totale del mignolo 12% Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxofemorale o amputazione alta, che non renda possibile l’applicazione di una protesi 80% Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto 70% Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l’applicazione di un apparecchio articolato 65% Perdita di una gamba al terzo superiore, quando sia possibile l’applicazione di un apparecchio articolato 55% Perdita di una gamba al terzo inferiore 50% Perdita di un piede 50% Perdita dell’alluce e corrispondente metatarso 16% Perdita totale dell’alluce 7% Per la perdita di ogni altro dito del piede non si fa luogo ad alcun indennizzo, ma ove concorra perdita di più dita, ciascun dito è valutato il 3% Perdita della facoltà visiva di un occhio 35% Perdita della facoltà visiva di ambedue gli occhi 100% Sordità completa di un orecchio 15% Sordità completa bilaterale 60% Condizioni di valutazione Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procede alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell’eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi. Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di constatato mancinismo, le percentuali di invalidità previste per l’arto superiore destro valgono per l’arto superiore sinistro e viceversa. La perdita totale ed irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stes- 6 ASSICURAZIONE FAMIGLIA SALUTE - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 5/2008 10501T 29-05-2008 17:30 Pagina 7 so. Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali precedentemente indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. Qualora l’infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procede alla valutazione con criteri aritmetici fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell’arto stesso. La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale di più organi od arti, comporta l’applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella precedente tabella, l’indennizzo è stabilito in riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenedo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell’Assicurato. Art. 4. Chirurgia ricostruttiva La Società rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato per interventi di chirurgia ricostruttiva in conseguenza di infortunio indennizzabile che non comporti indennizzo a titolo di invalidità permanente. (Chirurgia ricostruttiva) - la Società rimborsa le spese fino alla concorrenza di € 2.600 per sinistro. La Società effettua il rimborso delle spese effettivamente sostenute dall’Assicurato, previa presentazione dei documenti giustificativi in originale, ed il pagamento viene effettuato a cura ultimata. Art. 5. Diaria per ricovero o per ingessatura A - Ricovero In caso di ricovero in Istituto di cura a seguito di infortunio indennizzabile, la Società corrisponde la diaria garantita per ciascun giorno di degenza contabilizzato dall’Istituto stesso, su presentazione di cartella clinica. (Ricovero) - in caso di infortunio che comporti il riconoscimento della diaria per ricovero e/o per Day-Hospital l’indennizzo complessivo non può superare il limite di 365 giorni. B - Day-Hospital In caso di Day-Hospital, la Società corrisponde una diaria pari alla metà di quella garantita in caso di ricovero, per ciascun giorno di degenza diurna contabilizzato dall’Istituto di cura. (Ingessatura) - per ciascun infortunio viene corrisposta la diaria garantita per un massimo di 50 giorni. La diaria per ingessatura non è cumulabile con quella per ricovero o per Day-Hospital C - Ingessatura Nel caso in cui venga applicata all’Assicurato una ingessatura a seguito di infortunio indennizzabile, la Società corrisponde la diaria garantita dal giorno: • delle dimissioni dall’Istituto di cura, nel caso in cui l’infortunio abbia comportato ricovero; • dall’applicazione dell’ingessatura, nel caso in cui l’infortunio non abbia comportato ricovero. Tale diaria viene corrisposta fino al giorno della rimozione dell’ingessatura stessa, dietro presentazione di un certificato medico rilasciato dall’Istituto di cura o ambulatorio presso il quale è stata applicata l’ingessatura nonché previa presentazione di certificato rilasciato al momento della rimozione dell’ingessatura stessa. Art. 6 - Rimborso spese di cura La Società rimborsa, entro il limite del massimale stabilito, le spese sostenute dall’Assicurato, durante e fuori ricovero, per prestazioni sanitarie rese necessarie da infortunio indennizzabile e relative a: a) onorari dei medici, dei chirurghi, degli assistenti e degli anestesisti; b) uso di sala operatoria e materiale d’intervento (escluse le protesi di qualsiasi tipo e gli apparecchi terapeutici); (Rimborso spese di cura) - l’onere a carico della Società per l’insieme delle prestazioni di cui alle lettere d)-g)-h) non può superare il 30% del massimale assicurato. La Società effettua il rimborso delle spese effettivamente sostenute dall’Assicurato entro 2 anni dal giorno dell’infortunio, anche se successivamente alla scadenza dell’assicurazione, previa presentazione dei documenti giustificativi in originale, ed il pagamento viene effettuato a cura ultimata. ASSICURAZIONE FAMIGLIA SALUTE - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 5/2008 7 10501T 29-05-2008 c) d) e) f) g) h) i) 17:30 Pagina 8 rette di degenza in Istituto di cura; assistenza infermieristica; accertamenti diagnostici; trattamenti fisioterapici; farmaci prescritti dal medico curante; trasporto con qualsiasi mezzo dal luogo dell’infortunio ad un Istituto di cura o ambulatorio; visite e cure odontoiatriche e parodontiche, escluse le protesi odontoiatriche ed ortodontiche. Art. 7 - Estensioni Sono compresi in garanzia anche: a) gli infortuni subiti in stato di malore o incoscienza; b) gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi; c) gli infortuni derivanti da aggressioni, tumulti popolari o atti di terrorismo, a condizione che l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva; d) le lesioni determinate da sforzi; e) le ernie addominali traumatiche, con l’intesa che: • qualora risulti operabile, verrà corrisposto solamente l’indennizzo per la garanzia Diaria Ricovero se prevista; • qualora l’ernia, anche se bilaterale, non risulti operabile secondo parere medico, verrà corrisposto solamente un indennizzo non superiore al 10% della somma assicurata per Invalidità Permanente totale; • qualora insorga contestazione circa la natura e l’operabilità dell’ernia la decisione è rimessa al Collegio Medico così come previsto all’art. 36. Art. 8 - Eventi considerati infortunio Sono considerati infortunio e pertanto compresi in garanzia: a) l’asfissia non di origine morbosa; b) gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; c) le lesioni da contatto con sostanze corrosive; d) le infezioni o gli avvelenamenti causati da morsi di animali e punture di insetti; e) l’annegamento; f) l’assideramento o il congelamento, i colpi di sole o di calore e le altre influenze termiche ed atmosferiche, la folgorazione. Art. 9 - Rischio volo L’assicurazione è estesa nel caso in cui la polizza sia stipulata per durata uguale o superiore ad un anno agli infortuni che l’Assicurato subisca durante i viaggi aerei turistici o di trasferimento, effettuati in qualità di passeggero, su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti, tranne che: • da Società/Aziende di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri; • da Aeroclubs. Agli effetti della garanzia il viaggio aereo si intende cominciato nel momento in cui l’Assicurato sale a bordo dell’aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso. La garanzia comprende anche gli infortuni derivanti da attentati, pirateria, sabotaggio e forzato dirottamento, purché non conseguenti a guerra o insurrezioni, salvo quanto previsto dal capitolo RISCHIO GUERRA e non comprende gli infortuni derivanti da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche ed inondazioni. 8 ASSICURAZIONE FAMIGLIA SALUTE - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 5/2008 10501T 29-05-2008 17:30 Pagina 9 Art. 10 - Rischio guerra L’assicurazione è estesa agli infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata e non) o di insurrezione popolare per il periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità o della insurrezione, se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi di cui sopra mentre si trova all’estero. (Rischio guerra) - restano esclusi dalla garanzia gli infortuni derivanti dalle predette cause (guerra ed insurrezione popolare) che colpiscano l’Assicurato nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. Art. 11 - Perdita dell’anno scolastico La Società corrisponde l’indennità stabilita in caso di perdita dell’anno scolastico per assenza conseguente a infortunio da corsi di studio frequentati in scuole elementari, medie inferiori o superiori, ubicate in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, di durata non inferiore a 60 giorni consecutivi o 75 giorni in più soluzioni. Tale assenza deve essere successiva alla decorrenza della polizza e avvenuta nel corso dello stesso anno scolastico e deve aver comportato la non ammissione alla classe superiore. Ai fini del computo dei giorni di assenza si considerano i giorni di lezione effettivamente persi in conseguenza esclusiva di infortunio. Per le assenze in più soluzioni non si computano i periodi di durata inferiore ai due giorni. (Perdita dell’anno scolastico) - l’indennità è pari a: • € 520 se la frequenza era in scuole elementari; • € 1.040 se la frequenza era in scuole medie inferiori; • € 1.600 se la frequenza era in scuole medie superiori. L’indennità suddetta è valida per i figli del Contraente di età inferiore ai 18 anni e per i quali è operativa la garanzia Infortuni. Art. 12 - Persone assicurate Le persone assicurate, che devono essere minimo due, sono il Contraente e tutte quelle che risultano nel certificato di stato di famiglia del Contraente stesso, rilasciato dall’Ufficio dell’Anagrafe del suo Comune di residenza alla data del sinistro, nonché i familiari o conviventi nominativamente indicati nel frontespizio della polizza ed eventualmente escluse le persone indicate nell’apposito riquadro. (Persone assicurate) - non rientrano tra le persone assicurate: a) quelle di età superiore ai 75 anni; tuttavia, per le persone che raggiungono tale limite di età in corso di contratto, l’assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio; b) quelle affette da alcolismo, tossicodipendenza sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.) o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi. Di conseguenza, l’assicurazione cessa al manifestarsi di tali affezioni. Art. 13 - Somme e massimali assicurati Le somme ed il massimale assicurati per ciascuna persona si ottengono: • Forma A: dividendo quelli corrispondenti alla combinazione prescelta per il numero delle persone assicurate; • Forma B: attribuendo il 50% al Contraente ed il restante 50% alle altre persone assicurate nei modi previsti dalla Forma A. (Somme e massimali assicurati) - qualora nel corso di validità del contratto risultasse essere assicurata una sola persona, le somme ed il massimale corrispondenti alla combinazione prescelta si intendono ridotti della metà. Art. 14 - Condizione speciale per i minori di 14 anni Per le persone di età inferiore ai 14 anni, la somma assicurata per il caso morte si intende ridotta a € 2.600, mentre quella per invalidità permanente deve intendersi pari al doppio di quella assicurata secondo i criteri di suddivisione previsti in scheda di polizza. Art. 15 - Sevizio militare L’assicurazione vale anche durante il servizio militare in tempo di pace in seguito a richiamo per ordinarie esercitazioni. Per il servizio di leva, l’arruolamento volontario, il richiamo per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale la garanzia vale invece per gli infortuni sofferti dall’Assicurato non in dipendenza dei rischi specifici del servizio militare prestato in tempo di pace. Art. 16. Limiti territoriali L’assicurazione vale per il mondo intero. ASSICURAZIONE FAMIGLIA SALUTE - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 5/2008 9 10501T 29-05-2008 17:30 Pagina 10 Garanzie opzionali (operanti solo se richiamate nella scheda di polizza) A - Invalidità permanente senza franchigia La presente condizione sostituisce quanto disposto dal precedente art. 3 e prevede che l’indennizzo sull’intera somma assicurata venga riconosciuto senza applicazione di alcuna franchigia. (Invalidità permanente senza franchigia) - sono esclusi dalla presente condizione i soli infortuni subiti nell’esercizio di attività sportive, per i quali rimane confermata la franchigia di cui al successivo punto B). B - Rischi sportivi A deroga di quanto stabilito dalle esclusioni riportate all’art. 17 del presente libretto, l’assicurazione comprende gli infortuni derivanti dalla pratica di calcio, calcetto, ciclismo, equitazione e sci, anche quando l’infortunio stesso si verifichi durante gare e competizioni svolte sotto l’egida delle rispettive Federazioni, purché non a carattere professionale. (Rischi sportivi) - relativamente a questa estensione non si fa luogo ad indennizzo per invalidità permanente quando questa sia di grado non superiore al 5% della totale; se l’invalidità permanente supera il 5% della totale, l’indennizzo viene corrisposto per la sola parte eccedente. 10 ASSICURAZIONE FAMIGLIA SALUTE - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 5/2008 10501T 29-05-2008 17:30 Pagina 11 Settore interventi chirurgici Garanzie prestate Delimitazioni delle garanzie Art. 18 - Oggetto dell’assicurazione La Società corrisponde all’Assicurato, in caso di intervento chirurgico, una somma prefissata come previsto dal successivo art. 19. Gli interventi chirurgici risultano raggruppati in sette classi (come da elenco) che prevedono indennizzi diversi commisurati alla complessità dell’intervento. In caso di interventi non specificatamente indicati nel predetto elenco, la classe cui fare afferire l’intervento verrà stabilita dalla Società con criterio analogico, in riferimento al più simile degli interventi elencati per tipo di patologia e di tecnica chirurgica. Qualora durante una seduta operatoria venisse effettuato più di un singolo intervento, verrà corrisposta unicamente la somma equivalente all’intervento più complesso fra quelli effettuati. Art. 19 - Somme assicurate Per ciascuna delle sette classi in cui risultano raggruppati gli interventi chirurgici sono fissate le seguenti somme da corrispondere: Classi di interventi A € 260 1) € 520 2) € 2.600 3) € 5.200 4) € 10.400 5) € 26.000 6) € 52.000 (Somme assicurate) - se l’intervento avviene presso una struttura del S.S.N., risultando perciò le spese dell’intervento a carico della struttura stessa, le somme previste vengono corrisposte nella misura del 50%. Art. 20 - Persone assicurate Le persone assicurate sono quelle nominativamente indicate nella scheda di polizza e possono essere il Contraente stesso e/o i suoi familiari conviventi come risulta dal certificato di stato di ASSICURAZIONE FAMIGLIA SALUTE - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 5/2008 11 10501T 29-05-2008 17:30 Pagina 12 famiglia rilasciato dall’Ufficio dell’Anagrafe del Comune di residenza del Contraente. Art. 21 - Limiti territoriali L’assicurazione vale in tutto il mondo, con l’intesa che la valutazione dell’invalidità permanente e la liquidazione dell’indennizzo vengano effettuate in Italia, con pagamento in Euro. Art. 22 - Termini di decorrenza L’assicurazione decorre dalle ore 24: • del giorno di effetto della garanzia per gli infortuni; • dal sessantesimo giorno di effetto della garanzia per le malattie; • dal centoventesimo giorno di effetto della garanzia per interventi chirurgici previsti dalle classi 5/6 nonché per amniocentesi e amnioscopia; • dal centottatesimo giorno di effetto della garanzia per malattie preesistenti non note all’Assicurato; • dal trecentesimo giorno di effetto della garanzia per parto cesareo. 12 Art. 23 - Esclusioni La presente assicurazione non è operante per gli interventi: • conseguenti a stati patologici preesistenti alla stipulazione della presente polizza, a conoscenza della persona assicurata e non dichiarati, o ad infortuni occorsi prima della stipulazione della presente polizza; • effettuati per l’eliminazione o correzione di difetti fisici e malformazioni preesistenti alla stipulazione della polizza o di successiva appendice di variazione, intendendosi per tale la formazione anomala di parte anatomica obiettivamente visibile o clinicamente diagnosticata, prima della stipulazione della polizza stessa; • conseguenti a malattie mentali e disturbi psichici in genere, comprese le nevrosi od infortuni derivanti o comunque occasionati da atti dolosi compiuti o tentati dalla persona assicurata; • effettuati per malattie da puerperio, quando la gravidanza è iniziata precedentemente alla stipulazione della polizza; • conseguenti a malattie o infortuni causati da abuso di alcolici, da uso non terapeutico di psicofarmaci, di stupefacenti o allucinogeni; • conseguenti a tentato suicidio od autolesionismo; • conseguenti a trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e dalle accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x ecc.); • conseguenti a movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche, guerre ed insurrezioni ed inoltre ad atti di violenza su persone o cose con finalità di terrorismo anche mediante l’utilizzo di aggressivi chimici, biologici o radioattivi; • conseguenti a stati patologici correlati all’infezione HIV; • aventi finalità estetiche, salvo quelli di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortunio o neoplasie maligne verificatisi nel corso dell’assicurazione; • per cure dentarie e paradontopatie non rese necessarie da infortunio verificatosi nel corso dell’assicurazione, e in ogni caso, le protesi dentarie, ed i trattamenti implantologici; • per aborto volontario e le conseguenze che ne possono derivare; ASSICURAZIONE FAMIGLIA SALUTE - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 5/2008 10501T 29-05-2008 17:30 Pagina 13 • • • effettuati da medici o paramedici non abilitati all’esercizio dell’attività a norma delle disposizioni di legge vigenti; effettuati presso ospedali militari, case di riposo, di soggiorno e convalescenza, stabilimenti termali, cliniche aventi finalità estetiche dietologiche; collegati alla medicina alternativa, terapie non riconosciute dalla medicina ufficiale o comunque di natura sperimentale. Art. 24 - Cessazione dell’assicurazione La sopravvenienza in corso di contratto delle seguenti affezioni: alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.), sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniacodepressive o stati paranoici costituisce causa di cessazione dell’assicurazione. Garanzie opzionali (operanti solo se richiamate nella scheda di polizza) A - Limite di indennizzo Ferme restando le somme assicurate fissate ad ogni classe di intervento, si conviene fra le parti che l’esborso massimo della Società non potrà superare l’importo di € 52.000 per anno assicurativo qualunque sia il numero delle persone assicurate e dei sinistri denunciati. ASSICURAZIONE FAMIGLIA SALUTE - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 5/2008 13 10501T 29-05-2008 17:30 Pagina 14 Elenco delle prestazioni medico chirurgiche CLASSI INTERVENTI CHIRURGIA DEL SISTEMA NERVOSO A Blocco anestetico dei nervi periferici A CHIRURGIA GENERALE Agobiopsia epatica A Asportazione tumori superficiali benigni o cisti A Dilatazione graduale del retto A Esofagogastroduodenoscopia A Estrazione di corpi estranei dal retto per via naturale A Estrazione di corpi estranei supeficiali A Interventi per patereccio, ascesso , flemmone A Intervento bioptico su cute e mucose A Laparoscopia esplorativa A Paracentesi A Pneumoperitoneo, retro pneumoperitoneo A Puntura esplorativa addominale A Rettosigmoidoscopia con biopsia o asportazione di polipi A Sfinterotomia A Sondaggio esofageo per dilatazione per seduta A Sutura dl ferite cutanee superficiali o profonde A Svuotamento dl ematomi A Unghia incarnita: asportazione A CHIRURGIA TORACICA Broncoinstillazione A Incisione di ascessi mammari A Instillazione medicamentosa endopleurica A Lavaggio pleurico A Puntato sternale A Toracentesi, toracoscopia A CHIRURGIA VASCOLARE Iniezione sclerosante, iniezione endoarteriosa A CRYOTERAPIA O LASERTERAPIA Asportazione del angioma fino a cm 2 di estensione A Trattamento per acne A Trattamento per condilomi, verruche A GINECOLOGIA - OSTETRICIA Agobiopsia mammaria A Biopsia dl vulva, vagina, endometrio, della portio con o senza conizzazione A Colposcopìa e striscio colpocitologico A Diadermiocoagulazione della portio uterina A Dilatazione del collo e applicazione di tubetto di Petrit-Leufour endouterino A Medicazione vaginale e della portio uterina A OCULISTICA Asportazione corpi estranei congiuntivali, corneali A Asportazione di calazio A Asportazione di xantelasma A Impianto tubi di silicone nella stenosi cicatriziale delle vie lacrimali A Incisione di ascesso palpebrale A Incisione di flemmone vie lacrimali A Iniezione sottocongiuntivale, endorbitale A Sondaggio o lavaggio vie lacrimali A Tarsorrafia A ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA Artrocentesi con o senza introduzione di medicamento A Artroscopia diagnostica A Asportazione di gangli tendinei A Biopsia ossea, articolare, muscolare A Borsectomia A Tenorrafia semplice A OTORINOLARINGOIATRIA Alcoolizzazione del nervo laringeo superiore A Asportazione di corpi estranei endofaringei, endolaringei A 14 ASSICURAZIONE FAMIGLIA SALUTE - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 5/2008 10501T 29-05-2008 17:30 Pagina 15 CLASSI A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 INTERVENTI Asportazione dl polipi o cisti del padiglione o retroauricolari Asportazione strumentale di corpi estranei dal condotto uditivo Biopsia faringea, nasale Biopsia, asportazione di neoformazioni benigne o di corpi estranei in laringoscopia Cateterismo seno frontale, mascellare, puntura diameatica del seno mascellare Cateterismo tubarico Cauterizzazione endolaringea Cauterizzazione, svuotamento dei turbinati Dilatazione laringea Estrazione tappi di cerume Incisione di ascesso del condotto uditivo Recisione dl sinechie nasali Svuotamento di ematoma del setto Tamponamento nasale anteriore, posteriore Trattamento di varici del setto UROLOGIA Biopsia prostatica, del testicolo Cromocistoscopia e valutazione funzionale Dilatazione uretrale; cateterismo uretrale, vescicale Iniezione endocavernosa Massaggio della prostata Puntura di idrocele Terapia rieducativa minzionale Ureteroscopia CARDIOCHIRURGIA Cateterismo cardiaco Pericardiocentesi CHIRURGIA DEL SISTEMA NERVOSO Alcoolizzazione o blocco anestetico delle radici spinali Interventi sul simpatico cervicale: blocco del ganglio stellato, dei gangli toracici, del simpatico lombare, dello splacnico Puntura sottocipitale per prelievo liquorale o per introduzione di farmaci o mezzo di contrasto Rachicentesi, rachicentesi con insufflazione di aria per encefalo o cisternografia CHIRURGIA GENERALE Agobiopsia del pancreas o della milza Agobiopsia tiroidea o linfoghiandolare Drenaggio biliare transparietale o per via endoscopica Emostasi con sonda tamponante di varici esofagee CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE Apertura del seno del mascellare Asportazione di calcolo salivare CHIRURGIA PLASTICA RIPARATRICE Innesto di mucosa Plastica cutanea a zeta, di scorrimento, mediante espansione tissutale Retrazione cicatriziale delle dita senza innesto CHIRURGIA TORACICA Agobiopsia pleurica, polmonare Applicazione intrapleurica di dispositivo di drenaggio a permanenza, istituzione di pneumotorace Intervento sulfrenico Mediastinoscopia GINECOLOGIA - OSTETRICIA Amniocentesi, amnioscopia Asportazione di polipi endouterini o cervicali Cerchiaggio del collo uterino in gravidanza Colpoperineorrafia per lacerazioni perineali Insufflazione utero-tubarica per esame della pervietà tubarica Prelievo di villi coriali Puntura esplorativa del cavo del Douglas Raschiamento endouterino diagnostico e terapeutico Riduzione per vaginam di malposizione uterina e applicazione di pessario vaginale Sutura di colpoperineorrafia deiscente, di lacerazione cervicale Tamponamento vaginale, utero-vaginale ASSICURAZIONE FAMIGLIA SALUTE - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 5/2008 15 10501T 29-05-2008 17:30 Pagina 16 CLASSI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 INTERVENTI OCULISTICA Discissione di cataratta secondaria Sclerotomia, sutura sclerale Trattamento laser per neoformazioni iridee ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA Amputazbne piccoli segmenti Applicazione di pressori Dito a scatto Perforazione alla Boeck OTORINOLARINGOIATRIA Adenoidectomia Ascesso peritonsillare, retro-faringeo o latero-faringeo, dell’epiglottide Asportazione di cisti e piccoli tumori benigni delle fosse nasali, di polipi nasali o coanali Asportazione di osteomi del condotto Asportazione dl speroni o creste del setto Asportazione di tumore benigno faringotonsillare Miringotomia Paracentesi timpanica Riduzione di fratture delle ossa nasali Svuotamento funzionale dei turbinati inferiori, turbinotomia Ugulotomia UROLOGIA Asportazioni di cisti e diverticoli parauretrali Biopsia renale percutanea Estrazione cistoscopica di corpi estranei dalla vescica Incisione di ascessi e flemmoni uretrali Legatura dei deferenti Meatoplastica uretrale Meatotomia ureterale, uretrale Pielocentesi Resezione dello scroto Rimozione dl calcoli o corpi estranei dall’uretra CARDIOCHIRURGIA Pericardiotomia Reimpianto di pace maker CHIRURGIA DEL SISTEMA NERVOSO Alcoolizzazione del ganglio di Gasser o dell’ipofisi Interventi sul simpatico lombare, simpaticectomia periarteriosa Neurolisi, neurotomia semplice, neuorrafia, nevrectomia Trapanazione cranica con agopuntura ventricolare CHIRURGIA GENERALE Appendicectomia semplice a freddo Asportazione di tumori della parete addominale Asportazione ghiandola sottomascellare Cisti dermoide o fistola della regione sacro coccigea Collocazione di protesi endoesofagee Enucleazione di tumori cistici o adenomi solitari del collo Ernia semplice, strozzata o recidiva: inguinale,crurale,ombelicale,addominale Esofago - gastroscopia operativa, esofago - gastro duodenoscopia operativa Esofagostomia, gastrostomia Estrazione di corpi estranei dal retto con sfinterotomia Incannulazione dell’arteria epatica per perfusione antiblastica Intervento per diastasi dei retti Intervento per prolasso del retto Intervento sulla papilla di Vater per via endoscopica Laparoscopia operativa, laparatomia esplorativa Espianto di midollo osseo Intervento per osteiti Intervento per pseudoartrosi piccoli segmenti Intervento tunnel carpale Osteosintesi di piccoli segmenti Osteotomia semplice Prelievo dl trapianto osseo con innesto Rlcostruzione di legamenti articolari ASSICURAZIONE FAMIGLIA SALUTE - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 5/2008 10501T 29-05-2008 17:30 Pagina 17 CLASSI INTERVENTI Rlmozione di mezzi di sintesi 2 Sinoviectomia 2 Tenolisi, tenoplastica, mioplastica, miorrafia 2 OTORINOLARINGOIATRIA 2 Asportazine dl tumorl benigni dei seni paranasali 2 Asportazione di neoformazioni benigne in microlaringoscopia 2 Asportazione di polipi o papillomi laringei 2 Decorticazione delle corde vocali 2 Laringoscopia operativa, tracheo-broncoscopia operativa 2 Mastoidectomia 2 Plastica per faringostomia 2 Settoplastica ricostruttiva o funzionale 2 Svuotamento del seno frontale, dell’etmoide 2 Timpanotomia esplorativa, ossiculectomia 2 Tonsillectomia, adenotonsillectomia 2 Uranoplastica UROLOGIA 2 Amputazione parziale del pene 2 Applicazione di sfinteri artificiali per incontinenza 2 Cistorrafia per rottura traumatica della vescica 2 Cistotomia sovrapubica, cistopessi 2 Detorsione del funicolo 2 Estrazione dl calcoli ureterali con sonde apposite 2 Intervento per ascesso dello spazio perivescicale del Retzius 2 Intervento per fistola sovrapubica 2 Litotrissia endoscopica 2 Operazione radicale per idrocele 2 Orchiectomia sottocapsulare, epididimectomia monolaterale, ectomia di cisti 2 Ureterectomia totale, ureterolisi 2 Uretrostomia perineale 2 Uretrotomia endoscopica, resezione endoscopica di neoformazioni ureterali CARDIOCHIRURGIA 3 Angloplastica coronarica CHIRURGIA DEL SlSTEMA NERVOSO 3 Enervazione del seno carotideo, gangliectomia, stellectomia 3 Gangliectomia toracica 3 Resezione del nervo presacrale, simpaticectomia post-gangliare, intervento sul simpatico pelvico, gangliectomia lombare 3 Rizotomia o cordotomia 3 Terapia chirurgica delle fistole artero venose con legatura vaso afferente extra cranico 3 Termorizotomia dei nervi cranici 3 Trapianti, innesti ed altre operazioni plastiche CHIRURGIA GENERALE 3 Appendicectomia con peritonite diffusa 3 Ascesso subfrenico, ascesso del Douglas 3 Asportazione di tumori del retto per via sacrale 3 Chiusura ano artificiale 3 Colecistostomia 3 Derivazione interna di cisti pancreatica 3 Enteroanastomosi, enterostomia ed ano artificiale 3 Epatotomia semplice per ascesso epatico o per cisti da echinococco 3 Ernia voluminosa ed irriducibile con plastica della parete 3 Asportazione di cataratta mediante facoemulsificazione 3 Asportazione dl piccoli tumori o cisti della palpebra 3 Cheratotomia refrattiva 3 Criotrattamento di retina 3 Enucleazione con o senza innesto di protesi mobile 3 Estrazione di corpi estranei in camera anteriore 3 Estrazione di cristallino lussato 3 Exenteratio orbitae 3 Fotocoagulazione di retina 3 Microchirurgia dell’angolo camerulare 3 Operazione per iridodialisi ASSICURAZIONE FAMIGLIA SALUTE - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 5/2008 17 10501T 29-05-2008 17:30 Pagina 18 CLASSI 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 18 INTERVENTI Operazione per strabismo paralitico non congenito o malformativo Sclerectomia Trabeculotomia Trapianto corneale lamellare ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA Amputazione grandi segmenti Artrodesi o artroplastiche di grandi articolazioni Costruzione di monconi cinematici Intervento per morbo di Dupuytren Intervento per pseudoartrosi grandi segmenti Meniscectomia Osteosintesi di clavicola, omero, avambraccio, femore, tibia e/o perone Osteotomia complessa Plastica per lussazioni recidivanti (spalla, ginocchio) Protesi di spalla, di gomito, di polso, di ginocchio Resezione articolare, ossea Ricostruzione tetto cotiloideo Scapulopessi Tenotomia,miotomia,aponeurotomia, tenorrafia complessa Trapianto tendineo e muscolare OTORINOLARINGOIATRIA Antroetticotomia Apertura del seno sfenoidale per via transnasale Apertura di ascesso extradurale per via transmastoidea Asportazione di fibroma rinofaringeo Asportazione di tumore maligno faringotonsillare Chirurgia della vertigine Cordectomia Intervento radicale sui seni paranasali Rinosettoplastica ricostruttiva o funzionale Svuotamento petromastoideo Svuotamento radicale del seno mascellare, dell’etmoide bilaterale Velofaringoplastica UROLOGIA Amputazione totale del pene e linfadenectomia Cistectomia parziale semplice Diverticulectomia Intervento per priapismo Linfoadenectomia pelvica per carcinoma prostatico o vescicale Lombotomia per ascessi pararenali Nefrectomia e nefropessi; pielolitotomia Nefrostomia o plebstomia (anche percutanea) Operazione di varicocele Orchiopididimectomia bilaterale Orchiepessi monolaterale Plastica dell’uretere monolaterale Raddrizzamento del pene Resezione di neoplasie a cielo aperto Resezione chirurgica o endoscopica del collo vescicale, di neoplasia vescicale Resezione uretrale e uretrorrafia anteriore o posteriore Ricanalizzazione dei deferenti Rivascolarizzazione del pene per impotenza da vasculopatia Ureterocuteneostomia unilaterale Ureterocistoneostomia unilaterale o bilaterale Ureterolitotomia lombo-iliaca o pelvica Ureterosigmoidostomia bilaterale Uretroplastica CARDIOCHIRURGIA Applicazione di pace maker Intervento sul cuore in circolazione extra-corporea o in ipotermia (oltre l’intervento specifico) Pericardiectomia parziale CHIRURGIA DEL SISTEMA NERVOSO Anastomosi spino-facciale e simili ASSICURAZIONE FAMIGLIA SALUTE - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 5/2008 10501T 29-05-2008 17:30 Pagina 19 CLASSI 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 INTERVENTI Asportazione di corpi estranei intracranici Asportazione di tumori dei nervi periferici Cranioplastica Craniotomia esplorativa o a scopo decompressivo Interventi sul simpatico dorsale: intervento associato sul simpatico toracico e sui nervi splacnici Intervento di stereotassi Intervento sul plesso brachiale Laminectomia esplorativa, decompressiva e per interventi extradurali Legatura della carotide endocranica Terapia chirurgica delle fistole artero venose con legatura vaso afferente intra/cranico CHIRURGIA GENERALE Amputazione del retto per via perineale Colecistectomia Colecistogastrotomia o coleciebenterostomia Colectomia segmentaria con linbadenecbmia Colectomia totale Coledoco o epatico digiunostomia, coledico o epaticoduodenostomia Coledocotomia o coledocolitotomia Esofagogastroplastica, esofagodigiunoplastica, esofagocoloplastica, (sostitutiva o palliativa) Exeresi di tumori retroperitoneali Gastrectomia totale semplice, resezione gastrica Intervento nell’esofagite, nell’ulcera esofagea e nell’ulcera postoperatorla Intervento per cisti o pseudocisti o per fistole pancreatiche Intervento per ernie diaframmatiche, plastica del toro esotageo per ernia latale Intervento perinvaginazione, volvolo, ernie interne Intervento per viscerolisi estesa Intervento sulla papilla di Vater per via transduodenale Intervento sulle paratiroidi Linfoadenectomia inguinale o crurale bilaterale liotrissia biliare Ostruzione intestinale con o senza resezione intestinale Resezione del tenue Resezione gastro-digiunale per ulcera peptica postanastomica Resezione parziale dell’esofago Splenectomia, splenorrafia Tiroidectom ia subtotalele per gozzo intratoracico Vagotomia superselettiva CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE Interventi sulla parotide con preparazione del nervo facciale Intervento per tumore maligno della lingua e del pavimento orale con svuotamento della loggia sottomascellare Operazione demolitrice per tumori del massiccio facciale con svuotamento orbitario Resezione del mascellare superiore, della mandibola CHIRURGIA PLASTICA RIPARATRICE Reimpianto microchirurgico di dito CHIRURGIA TORACICA Decorticazione polmonare Timectomia per via toracica Toracoplastica totale CHIRURGIA VASCOLARE Angioplastica sui vasi periferici Bypass arterie periferiche Intervento per aneurismi arteria ascellare, omerale, poplitea, femorale, tibiale, glutea, tiroidea Intervento per stenosi od ostruzione carotide extracranica, succlavia e arteria anonima, dell’arteria renale, mesenterica o celiaca Resezione arteriosa con plastica vasale Sutura dei grossi vasi degli arti e del collo Trombectomia della vena cava GINECOLOGIA - OSTETRICIA Annessiectomia bilaterale, resezione ovarica bilaterale Asportazione di cisti ovarica intralegamentosa Assistenza al parto con taglio cesareo conservativo o demolitore Intervento per fistola retto-vaginale ASSICURAZIONE FAMIGLIA SALUTE - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 5/2008 19 10501T 29-05-2008 17:30 Pagina 20 CLASSI 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 20 INTERVENTI Intervento per via addominale o vaginale di malposizioni uterine o prolasso-isteropessi Intervento radicale per tumorl maligni vulvari e vaginali Isterectomia per via vaginale o per via laparatomica Mastectomia radicale con svuotamento del cavo ascellare (Halsted o Patey) Vulvectomia totale OCULISTICA Cerchiaggio per distacco dl retina Estrazione corpo estraneo endobulbare non calamitabile Iridocicloretrazione Operazione di Kronlein od orbitotomia Piombaggio di retina Resezione sclerale Trabeculectomia Trapianto corneale a tutto spessore Vitrectomia anteriore o posteriore ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA Interventi cruenti Artroprotesi anca parziale Artroprotesi gomito Asportazione di tumori ossei OTORINOLARINGOIATRIA Antroaticotomia con trapanazione del labirinto Apertura dl ascesso cerebrale per via transmastoidea Asportazione di tumori dell’orecchio medio Asportazione di tumori e cofesteatomi della rocca petrosa Chirurgia del sacco endolinfatico Intervento per otosclerosi Intervento per paralisi degli adduttori Laringectomia parziale Rinosettoplastica con innesti liberi di osso Sezione del nervo cocleare, vestibolare Timpanoplastica Trattamenti delle petrositi suppurate UROLOGIA Cistectomia totale Emasculatio totale Intervento per fistola vescico-vaginale, vescico-rettale, vescico-intestinale Litrotissi a extracorporea Nefrectomia semplice Neovescica ileale, colica, ileocolica, rettale Orchiopessi bilaterale Pielouretercoplastica Plastica antireflusso Plastica dell’uretere bilaterale Prostatectomia sottocaspulare per adenoma Resezione endoscopica della prostata (TUR) Ureterocistoneostomia bilaterale Ureterosigmoidostomia unilaterale CARDIOCHIRURGIA Pericardiectomia totale CHIRURGIA DEL SISTEMA NERVOSO Craniotomia per ematoma extradurale o per lesioni traumatiche intracerebrali Endoarteriectomia o chirurgia dei vasi del collo Intervento endorachideo per asportazione di neoplasie, cordotomie, radicotomie ed affezioni meningomidollari Intervento per derivazione liquorale diretta ed indiretta Intervento per traumi cranio-cerebrali, vertebro- midollari Intervento per tumori orbitali Intervento sulla cerniera atlanto-occipitale Laminectomia per tumori intradurali extramidollari Neurotomia retrogasseriana,sezione intracranica di altri nervi Operazione endocranica per ascesso ad ematoma intracranico Operazione per encefalomeningocele, mielomeningocele Rizotomia chirurgica intracranica ASSICURAZIONE FAMIGLIA SALUTE - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 5/2008 10501T 29-05-2008 17:30 Pagina 21 CLASSI 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 INTERVENTI CHIRURGIA GENERALE Amnastomosi porto - cava o spleno - renale o mesenterica -cava Amputazione del retto per via addomino-perineale, addomino-sacrale Colectomia totale con linfoadenectomia Coledoco o epatico digiuno-duodenostomia Esofago-gastrectomia per via toraco-laparatomica Intervento demolitivo del pancreas Intervento per fistola gastro-digiuno-colica Intervento per la ricostruzione delle vie biliari Resezione anteriore rettocolica Resezione epatica Tiroidectomia per neoplasie maligne CHIRURGIA TORACICA Intervento per fistole del moncone bronchiale dopoloboectomia o pneumonectomia Intervento sul mediastino per tumori GINECOLOGIA - OSTETRICIA Eviscerazione pelvica Isterectomia totale con annesalectomia per via laparatomica Vulvectomia allargata con lintadenectomia ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA Interventl cruentl Artrodesi vertebrale per via anteriore o posteriore Artroprotesi ginocchio Disarticolazione interscapolotoracica Emipelvectomia Intervento per ernia del disco intervertebrale Osteosintesi vertebrale OTORINOLARINGOIATRIA Asportazione di tumori maligni del naso o dei seni mascellari, frontali Laringectomia totale laringofaringectomia Ricostruzione della catena ossiculare UROLOGIA Nefrectomia allargata per tumore Orchiectomia allargata con linfectomia Prostatectomia per carcinoma Resezione renale con clampaggio vascolare Uretero-lleo-anastomosi monolaterale CARDIOCHIRURGIA Bypass aorto-coronarico singolo o multiplo (compreso prelievo di vasi) Intervento per corpi estranei o tumori del cuore Operazione per embolia dell’arteria polmonare Resezione del cuore (aneurisma, infarto, ecc.) Sezione o legatura del dotto arterioso del Botallo Sostituzione valvolare singola o multipla, valvuloplastica Sutura del cuore per ferite Trapianto cardiaco CHIRURGIA DEL SISTEMA NERVOSO Anastomosl vasi intra-extra cranici Asportazione dl neoplasie endocraniche o di aneurismi Asportazione di tumori orbitali per via endocranica Intervento per epilessia focale Intervento per tumori della base cranica per via transorale Intervento sull’ipofisi per via transfenoidale Laminectomia per tumori intramidollarl Talamotomia, pallidotomia ed altri intereventi similari Terapia chirurgica delle fistole artero venose CHIRURGIA GENERALE Esofagectomia totale Gastrectomia totale con linfoadenectomia CHIRURGIA TORACICA Pneumonectomia, pleuropneumonectomia Resezione bronchiale con reimpianto Resezione segmentaria o lobectomia ASSICURAZIONE FAMIGLIA SALUTE - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 5/2008 21 10501T 29-05-2008 17:30 Pagina 22 CLASSI 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 22 INTERVENTI CHIRURGIA VASCOLARE Bypass aorta addominale Bypass aortico biliaco o bifemorale Intervento per aneurismi artero venosi delle arterie carotide, vertebrale, succlavia, tronco brachiocetalico, iliaca Interventi per aneurismi dell’aorta toracica o addominale Tromboendoarteriectomia aorto- illiaca GINECOLOGIA - OSTETRICIA Panisterectomia radicale per tumorl maligni ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA Artroprotesi anca totale (onnicomprensivo di ogni altro intervento preparatorio o concomitante Intervento per scoliosi vertebrale OTORINOLARINGOIATRIA Neurinoma dell’ottavo paio UROLOGIA Cistoprostatovesciculectomia totale Nefroureterectomia totale Surrenalectomia Trapianto renale Uretero - ileo - anastomosi bilaterale ASSICURAZIONE FAMIGLIA SALUTE - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 5/2008 10501T 29-05-2008 17:30 Pagina 23 Settore assistenza L’assistenza è materialmente erogata, per conto della Società, dalla Centrale Operativa della Pronto Assistance Servizi S.p.A., sede legale in 10126 Torino, via Carlo Marenco 25 e sede operativa in 10125 Torino, corso Massimo d’Azeglio 14, presso la quale opera la struttura organizzativa dell’assistenza, disponibile 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno. Art. 25 - Definizioni • Assicurato: la persona fisica residente in Italia nominativamente indicata nella scheda di polizza nonché i suoi familiari conviventi. • Codice personale: il codice indicato nella scheda di polizza che l’Assicurato deve citare alla Centrale Operativa per poter usufruire dell’assistenza. • Dimora abituale: la residenza anagrafica del-l’Assicurato ovvero quella in cui l’Assicurato risiede per la maggior parte dell’anno. • Luogo dell’assistenza: località ove si trova l’Assicurato, presso la quale la Società è chiamata ad erogare le coperture previste. Art. 31 - Esclusioni L’assistenza non è operante per: • malattie ed infortuni che siano conseguenza diretta o indiretta di trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure di radiazioni provocate artificialmente dall’accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti; • malattie ed infortuni determinati da inondazioni, terremoti, eruzioni vulcaniche ed altre calamità naturali, da atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari nonché da aggressioni od atti violenti che abbiano movente politico o sociale ed ai quali l’Assicurato abbia partecipato attivamente; • infortuni derivanti dalla pratica di sports aerei, paracadutismo, deltaplano o dalla partecipazione a corse e gare motoristiche non di regolarità pura ed alle relative prove ed allenamenti; • infortuni sofferti in conseguenza di azioni delittuose compiute dall’Assicurato; • ricoveri per accertamenti diagnostici non resi necessari da malattia o infortunio (check-up). Art. 26 - Oggetto dell’assicurazione La Società si obbliga, dietro pagamento del premio convenuto, a fornire assistenza mettendo ad immediata disposizione dell’Assicurato, entro i limiti convenuti, un aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro. Art. 27 - Garanzie di assistenza prestate A - Centrale medica La Società, in caso di infortunio o malattia improvvisa, offre presso la propria Centrale Operativa, la presenza di un’équipe medica qualificata disponibile 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno. ASSICURAZIONE FAMIGLIA SALUTE - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 5/2008 23 10501T 29-05-2008 17:30 Pagina 24 L’Assicurato, in caso di necessità, potrà servirsi della linea telefonica a lui riservata e sarà messo in contatto con il Direttore Sanitario e con il gruppo di medici che collabora con lui. L’équipe medica fornisce consigli utili ed informazioni sull’ubicazione e la reperibilità di centri di pronto soccorso, di medici generici o specialisti, sulla disponibilità e l’ubicazione di Istituti di cura pubblici e privati e su altri argomenti di carattere medico. B - Invio di un medico La Società, in caso di infortunio o malattia improvvisa dell’Assicurato e qualora il medico abituale non sia reperibile, contatta un medico convenzionato di propria fiducia e lo invia presso il luogo dell’assistenza; qualora ciò non sia possibile a causa di oggettive situazioni locali, la Società provvede ad organizzare un consulto medico presso la struttura ospedaliera o di cura più vicina. Tutte le spese relative sono a carico della Società. C - Invio urgente di un pediatra La Società, in caso di infortunio o malattia improvvisa dell’Assicurato e qualora il medico abituale non sia reperibile, contatta un medico o un pediatra convenzionato di propria fiducia e lo invia sul luogo dell’assistenza; qualora ciò non sia possibile a causa di oggettive situazioni locali, la Società provvede ad organizzare un consulto medico presso la struttura ospedaliera o di cura più vicina. Tutte le spese relative sono a carico della Società. D - Trasferimento urgente in ambulanza La Società reperisce ed invia un’ambulanza convenzionata presso il luogo dell’assistenza, in caso di infortunio o malattia improvvisa che rendono necessario il trasferimento in Istituto di cura dell’Assicurato. Tutte le spese relative sono a carico della Società. E - Trasferimento sanitario La Società, in caso di infortunio o malattia improvvisa occorsi all’Assicurato ad oltre 50 chilometri dalla dimora abituale, organizza il contatto tra la propria èquipe medica ed i medici curanti sul posto. L’équipe medica, valutato il quadro clinico dell’Assicurato, potrà: • trasferire l’Assicurato ad un Istituto di cura in Italia più idoneo a garantirgli le cure specifiche del suo caso; • trasferire l’Assicurato presso un Istituto di cura in Italia più vicino alla sua dimora abituale; • trasferire l’Assicurato presso la sua dimora abituale. La Società mette a disposizione tutti i mezzi necessari e tiene a proprio carico le spese relative, senza alcun limite massimo. L’équipe medica indicherà anche il mezzo di trasporto più idoneo (aereo sanitario speciale, aereo di linea eventualmente barellato, vagone letto prima classe, ambulanza o altro) e prescriverà, se necessario, l’accompagnamento da parte di personale medico e/o paramedico specializzato. La Società tiene a proprio carico le spese relative alla sola organizzazione per i trasferimenti sanitari al di fuori dell’Italia. (Trasferimento sanitario) - la prestazione è valida solo in Italia. F - Viaggio di un familiare La Società, se l’Assicurato viene ricoverato in un Istituto di cura ad oltre 50 chilometri dalla dimora abituale e per un periodo che si prevede superiore ai 10 giorni, in conseguenza di un infortunio o malattia improvvisa, organizza e tiene a proprio 24 ASSICURAZIONE FAMIGLIA SALUTE - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 5/2008 10501T 29-05-2008 17:30 Pagina 25 carico il viaggio di un familiare che desidera recarsi a fargli visita. Tale prestazione è gratuita solo per i familiari entro il secondo grado, residenti in Italia. G - Interprete a disposizione all’estero La Società, in caso di infortunio o di una malattia improvvisa avvenuta all’estero e qualora sussistano problemi linguistici tra l’Assicurato ed i medici curanti, invia un interprete sul luogo dell’assistenza. (Interprete a disposizione all’estero) - la Società tiene a proprio carico le spese relative fino ad un massimo di otto ore consecutive di prestazione professionale dell’interprete. H - Spedizioni medicinali all’estero La Società, in caso di infortunio o di una malattia improvvisa occorsi all’Assicurato mentre si trova all’estero, procura le specialità medicinali non reperibili in loco ed indispensabili alla guarigione e le invia direttamente al recapito presso il quale l’Assicurato si trova. I costi della spedizione sono a carico della Società. I - Anticipo spese La Società, in caso di infortunio o di una malattia improvvisa avvenuta ad oltre 50 chilometri dalla dimora abituale, anticipa all’Assicurato il denaro che gli è necessario per far fronte a spese impreviste, derivanti dall’evento stesso. (Anticipo spese) - la Società anticipa un importo massimo di € 1.040. L - Baby sitting La Società, se un familiare viene ricoverato in Istituto di cura a seguito di un infortunio o di una malattia improvvisa, si incarica di reperire ed inviare sul luogo dell’assistenza una baby sitter convenzionata, che presterà assistenza agli assicurati rimasti soli. (Baby sitting) - la baby sitter sarà messa a disposizione nei tempi resi possibili dalle oggettive situazioni locali. La Società tiene a proprio carico le spese relative ai primi 2 giorni di presenza, comunque fino ad un importo massimo di € 104 per evento. M - Collaboratrice familiare La Società, in caso di infortunio o malattia improvvisa che comportino il ricovero in Istituto di cura di un familiare o che riducano considerevolmente la sua possibilità di svolgere le normali occupazioni familiari, invia sul luogo dell’assistenza una collaboratrice familiare convenzionata qualificata, che si metterà a disposizione della famiglia per svolgere tutte le normali faccende domestiche. (Collaboratrice familiare) - la collaboratrice familiare sarà messa a disposizione nei tempi resi possibili dalle oggettive situazioni locali. La Società contribuisce alle spese relative, tenendo a proprio carico i primi 2 giorni consecutivi di presenza, comunque fino ad un importo massimo di € 104. N - Assistente domiciliare La Società, se l’Assicurato viene ricoverato in Istituto di cura a seguito di un infortunio o di una malattia improvvisa, si incarica di reperire ed inviare sul luogo dell’assistenza un assistente domiciliare convenzionato, per prestare assistenza ai familiari non autosufficienti che dovessero rimanere soli. (Assistente domiciliare) - l’assistente domiciliare sarà messo a disposizione nei tempi resi possibili dalle oggettive situazioni locali. La Società tiene a proprio carico le spese relative ai primi 2 giorni consecutivi di presenza, comunque fino ad un importo massimo di € 104 per evento. O - Recapito messaggi urgenti La Società, in caso di infortunio o malattia improvvisa occorsi all’Assicurato o in caso di altri eventi fortuiti che gli impediscono di contattare direttamente i familiari, mette a disposizione il proprio centralino ed i propri operatori per trasmettere messaggi urgenti a persone residenti in Italia. La Società inoltrerà la comunicazione dell’Assicurato immediatamente. I destinatari, in caso di assenza, saranno richiamati, con continuità, fino al recapito della segnalazione o fino alla cessata emergenza. P - Linea diretta con l’Istituto di cura La Società, se l’Assicurato viene ricoverato in Istituto di cura a ASSICURAZIONE FAMIGLIA SALUTE - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 5/2008 25 10501T 29-05-2008 17:30 Pagina 26 seguito di infortunio o malattia improvvisa, mette a disposizione la propria Centrale Operativa ed i propri medici convenzionati in loco, i quali si adopereranno per favorire lo scambio di informazioni tra i familiari ed i medici dell’Istituto di cura. Q - Selezione dello specialista La Società, quando l’Assicurato desidera avere indicazioni relative ad un medico specialista a seguito di infortunio o di una malattia improvvisa, si attiva in Italia e all’Estero per fornire i nominativi di medici affidabili e competenti, selezionati tra i migliori professionisti, in relazione alla patologia segnalata. R - Spesa a casa La Società, in caso di infortunio o malattia improvvisa che comportino il ricovero in Istituto di cura dell’Assicurato o che riducano oggettivamente la sua possibilità di svolgere le normali occupazioni familiari, organizza il contatto tra l’Assicurato e gli esercizi commerciali di zona che effettuano il servizio di consegna a domicilio. (Spesa a casa) - tale prestazione che sarà erogata compatibilmente con le oggettive situazioni locali, potrà essere richiesta dalla Società per un periodo massimo di 5 giorni ed entro 2 giorni dal verificarsi dell’evento dannoso. La Società tiene a proprio carico le eventuali maggiorazioni relative al servizio di consegna a domicilio fino ad un importo massimo di € 104. S - Consulenza grandi interventi La Società, in caso di infortunio o malattia improvvisa che comportino un intervento chirurgico di particolare rilevanza, segnala all’Assicurato gli Istituti di cura più idonei a garantirgli le cure del caso. La ricerca e la segnalazione potrà riguardare centri di cura italiani e stranieri. La Società su incarico dell’Assicurato ed in accordo con lui, provvede a fissare la data dell’intervento ed a organizzare il viaggio ed il soggiorno dell’Assicurato e dei familiari che desiderano accompagnarlo. T - Assistenza agli animali domestici La Società, se l’Assicurato viene ricoverato in Istituto di cura a seguito di infortunio o malattia improvvisa, si incarica di reperire ed inviare alla dimora abituale un proprio corrispondente convenzionato, il quale si prenderà cura di animali domestici di piccola taglia rimasti incustoditi. (Assistenza agli animali domestici) - il corrispondente sarà messo a disposizione nei tempi resi possibili dalle oggettive situazioni locali. La Società tiene a proprio carico le spese relative ai primi 2 giorni di presenza, comunque fino ad un importo massimo di € 104 per evento. U - Assistenza in caso di decesso La Società si incarica, in caso di decesso dell’Assicurato, in seguito ad un infortunio o ad una malattia improvvisa quando si trova al di fuori della propria Regione di residenza, di espletare tutte le formalità burocratiche e legali sul posto e di riportare la salma fino al luogo di sepoltura in Italia, in conformità con le norme internazionali, tenendo a proprio carico anche le spese per il feretro. Se l’Assicurato ha espresso la volontà di essere inumato sul posto, la Società provvederà a proprie spese. Art. 28 - Modalità per l’erogazione dell’assistenza Telefonare SEMPRE E PREVENTIVAMENTE alla Centrale Operativa, componendo il numero verde 800-333777 (ricerca automatica). La Centrale Operativa è a disposizione 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno per accogliere le richieste. Dall’estero è possibile contattare la Centrale Operativa componendo il numero telefonico: prefisso internazionale/11/6562200; in caso di chiamate dall’estero la Società accetta addebiti a carico del destinatario o rimborsa le spese telefoniche documentate e pertinenti sostenute dall’Assicurato. Per i Paesi che già fruiscono del numero verde internazionale, la 26 Art. 32 - Delimitazioni delle coperture La Società non riconosce rimborsi per prestazioni che non sono state richieste preventivamente alla Centrale Operativa e da questa organizzate. Eccezionalmente il rimborso può essere riconosciuto entro i limiti previsti dalla polizza nel caso in cui la Centrale Operativa, preventivamente contattata, ha autorizzato l’Assicurato a gestire autonomamente l’organizzazione dell’intervento dell’assistenza. In quest’ultimo caso devono pervenire alla Società i giustificativi in originale delle spese sostenute dall’Assicurato. La Società non riconosce rimborsi né indennizzi compen- ASSICURAZIONE FAMIGLIA SALUTE - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 5/2008 10501T 29-05-2008 17:30 Pagina 27 Centrale Operativa fornirà direttamente agli Assicurati, al momento della richiesta di assistenza, i numeri e i prefissi da formare. Gli Assicurati possono contattare la Centrale Operativa anche tramite telefax (011/65.86.52) e telex (225365 PAS TO I). Art. 29 - Estensione territoriale La Società presta l’assistenza quando l’Assicurato si trova: • in Italia, nel territorio della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano; • all’Estero, nel Mondo intero. Art. 30 - Garanzia in forma ridotta Qualora il Contraente abbia prescelto la forma RIDOTTA e risulti barrata la relativa casella sulla scheda di polizza, l’Assicurato potrà usufruire esclusivamente delle prestazioni precedentemente indicate e contraddistinte dalle lettere: -A-B-C-D-I-L-O-P-Q-S. sativi relativi a interventi di assistenza organizzati da altre compagnie di assicurazione o da altri enti. La Società non assume responsabilità per danni conseguenti ad un suo ritardato o mancato intervento dovuto a causa di forza maggiore o a inesatte o incomplete informazioni fornite dall’Assicurato. Eventuali eccedenze di onorari dei professionisti intervenuti rispetto agli indennizzi a carico della Società dovranno essere corrisposte direttamente dal-l’Assicurato al professionista intervenuto. Gli spostamenti organizzati dalla Società sono effettuati utilizzando il mezzo di trasporto più idoneo, in relazione alla tratta da percorrere e alle condizioni di salute degli Assicurati. La Società concorda con l’avente diritto il mezzo di trasporto da utilizzare. La Società tiene a proprio carico unicamente le spese di biglietteria o di noleggio dei mezzi di trasporto utilizzati. La Società tiene a proprio carico le spese di spostamento da qualsiasi località del mondo al luogo dell’assistenza, per un importo comunque non superiore a quello previsto per uno spostamento con partenza dalla dimora abituale. Gli hotel prenotati dalla Società sono selezionati il più vicino possibile al luogo dell’assistenza e di categoria quattro stelle o equivalenti, salvo che gli Assicurati, per loro comodità o per indisponibilità delle strutture locali, non concordino di soggiornare in hotel di categoria inferiore, più vicini al luogo dell’assistenza. Gli importi riconosciuti dalla Società a titolo di anticipo, sui quali non saranno applicati interessi, devono essere restituiti entro trenta giorni dalla messa a disposizione. Chi ottiene un anticipo in denaro deve sottoscrivere la ricevuta che gli verrà sottoposta dagli incaricati della Società ed attenersi alle disposizioni che gli saranno impartite dalla Centrale Operativa. ASSICURAZIONE FAMIGLIA SALUTE - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 5/2008 27 10501T 29-05-2008 17:30 Pagina 28 Norme per la liquidazione dei sinistri Art. 33 - Obblighi in caso di sinistro (Settore Infortuni) In caso di sinistro, il Contraente, l’Assicurato o i suoi beneficiari devono darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza o la possibilità, ai sensi dell’art.1913 del Codice Civile. L’inadempimento di tale obbligo più comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art.1915 del Codice Civile. La denuncia dell’infortunio deve contenere l’indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell’evento e deve essere corredata da certificato medico e certificato di stato di famiglia del Contraente alla data del sinistro. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. L’Assicurarto o, in caso di morte, i beneficiari, devono consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari. (Settore Interventi Chirurgici) In caso di sinistro, il Contraente e/o l’Assicurato devono darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza o la possibilità, ai sensi dell’art.1913 del Codice Civile; l’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art.1915 del Codice Civile. L’Assicurato deve produrre copia autentica della cartella clinica comprovante l’avvenuto intervento chirurgico o idonea documentazione comprovante lo stesso. L’Assicurato deve fornire ogni informazione e consentire la visita dei medici della Società e qualsiasi indagine od accertamento che questa ritenga necessario, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e/o curato. 28 Art. 34 - Criteri di indennizzabilità (Settore Infortuni) La Società corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio avvenuto durante il periodo di validità dell’assicurazione. Se, al momento dell’infortunio, l’Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze dirette che si sarebbero comunque verificate qualora l’infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui alla tabella dell’Allegato 1 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche intervenute fino alla data della stipulazione dell’assicurazione, sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. (Settore Interventi Chirurgici) Il pagamento dell’indennizzo pattuito avviene a intervento ultimato, compiute le verifiche del caso. Art. 35 - Cumulo di indennizzi (Settore Infortuni) Gli indennizzi per ricovero o per ingessatura, per rimborso delle spese di cura e spese per chirurgia ricostruttiva sono cumulabili fra loro e con quello per morte o per invalidità permanente. Se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, gli eredi dell’Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l’indennizzo per morte, se superiore, e quello già pagato per invalidità permanente. Il diritto all’indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’Assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennizzo per invalidità permanente sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, la Società ASSICURAZIONE FAMIGLIA SALUTE - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 5/2008 10501T 29-05-2008 17:30 Pagina 29 paga, ai beneficiari designati o in difetto di designazione agli eredi, l’importo liquidato od offerto. Art. 36 - Modalità di valutazione del danno In caso di disaccordo sull’operatività della presente polizza le Parti possono conferire per iscritto mandato di decidere se ed in quale misura siano applicabili le norme di assicurazione ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il Collegio medico risiede nel Comune sede di Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale. Art. 37 - Obblighi dell’Assicurato (Settore Assistenza) L’Assicurato deve comunicare alla Centrale Operativa i seguenti dati: 1. codice personale indicato nella scheda di polizza; 2. generalità dell’Assicurato; eventuale suo indirizzo o recapito temporaneo (località, via, telefono, telex, ecc.); 3. tipologia dell’intervento richiesto e luogo di accadimento; 4. eventuali dati relativi alla struttura sanitaria o al medico che hanno preso in cura l’Assicurato dopo il sinistro. Art. 38 - Obblighi in caso di sinistro (Settore Assistenza) Quando si verifica un sinistro, la Società ha il diritto di verificare l’esistenza delle condizioni che rendono operante la garanzia; l’Assicurato, su richiesta della Società, deve fornire gli elementi necessari ad attestare l’effettivo verificarsi dell’evento dannoso. In caso di prestazioni rese necessarie a seguito di infortunio o malattia, la Società potrà controllare, a mezzo dei propri incaricati, le condizioni di salute dell’Assicurato; a tal fine, l’Assicurato dovrà consentire agli incaricati della Società di prendere visione della sua cartella clinica. Ogni diritto nei confronti della Società derivante dalla presente polizza, deve essere esercitato dall’Assicurato, a pena di estinzione e decadenza, entro il termine tassativo di un anno dalla data dell’evento costitutivo del diritto stesso. ASSICURAZIONE FAMIGLIA SALUTE - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 5/2008 29 10501T 29-05-2008 17:30 Pagina 30 Condizioni Generali di assicurazione Art. 39 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonchè la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Art. 40 - Altre assicurazioni Se sui medesimi beni e/o per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente e/o l’Assicurato devono dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. Art. 41 - Pagamento del premio L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art.1901 del Codice Civile. I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Art. 42 - Modifiche dell’assicurazione Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonchè la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile. Art. 44 - Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 45 - Recesso in caso di sinistro Dopo presentazione di regolare ed idonea denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, il Contraente o la Società possono recedere dall’assicurazione, con preavviso di 30 giorni, mediante lettera raccomandata. In caso di recesso, la Società entro 15 giorni dalla data di efficacia dello stesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso. Art. 46 - Proroga dell’assicurazione In mancanza di disdetta da una delle Parti con lettera raccomandata e spedita almeno due mesi prima della scadenza, il contratto di durata non inferiore all’anno è prorogato per un anno e così successivamente. Art. 47 - Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente. Art. 43 - Aggravamento del rischio Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. 30 ASSICURAZIONE FAMIGLIA SALUTE - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 5/2008 10501T 29-05-2008 17:30 Pagina 31 Art. 48 - Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge. Art. 49 - Rinuncia al diritto di surrogazione La Società rinuncia a favore dell’Assicurato e dei suoi aventi causa al diritto di surrogazione che le compete ai sensi dell’art.1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell’infortunio. La rinuncia a tale diritto non si applica al settore interventi chirurgici. ASSICURAZIONE FAMIGLIA SALUTE - CONDIZIONI CONTRATTUALI - EDIZIONE 5/2008 31 10501T 29-05-2008 17:30 Pagina 32 10501T_COVER 26-05-2008 15:14 Pagina 1 C M Y CM MY CY CMY K SAL EA 10501T LIBERA LA VITA E UT LIN Milano Assicurazioni S.p.A. Via Senigallia n. 18/2 - 20161 MILANO www.milass.it Assicurazione famiglia salute Colori compositi 10501T_COVER 26-05-2008 15:14 Pagina 1 M Y MY CY CMY K SAL EA 10501T LIBERA LA VITA CM E UT LIN C Milano Assicurazioni S.p.A. Via Senigallia n. 18/2 - 20161 MILANO www.milass.it Assicurazione famiglia salute Colori compositi