SaiL'AltraPensione
L'AltraOpen
Forma pensionistica individuale attuata
mediante assicurazione vita intera,
a premi ricorrenti ed integrativi, con
rivalutazione annuale delle prestazioni
Tariffa: 350
AGENZIA GENERALE di
TELEFONO
________________________________________________________________________________________
Pagina 1 di 38
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Pagina 2 di 38
________________________________________________________________________________________
Sai L'AltraPensione
L'AltraOpen
NOTA INFORMATIVA
PREMESSA
La presente nota informativa, di cui si raccomanda l'attenta e integrale lettura prima della
sottoscrizione del contratto , ha lo scopo di fornire tutte le informazioni preliminari necessarie al
Contraente (che coincide con l'Assicurato e che viene di seguito definito Assicurato) per poter
sottoscrivere l'assicurazione con cognizione di causa e fondatezza di giudizio.
L'informativa precontrattuale e in corso di contratto relativa alla forma assicurativa di seguito descritta
e' regolata da specifiche disposizioni emanate dall'ISVAP.
La presente nota informativa non e' soggetta al preventivo controllo da parte dell'ISVAP.
La Societa' e' a disposizione per ogni eventuale chiarimento di cui l'Assicurato possa necessitare.
L'AltraOpen e' una forma di investimento assicurativo, flessibile e personalizzabile, appositamente
pensata e realizzata per coloro che intendono aderire ad una forma pensionistica individuale attuata
mediante assicurazioni sulla vita.
Le forme pensionistiche individuali sono disciplinate dal DECRETO LEGISLATIVO 21 aprile 1993, n.
124 e successive modificazioni ed integrazioni, che regola la materia della previdenza
complementare nel suo complesso. In particolare, le forme pensionistiche individuali attuate
mediante contratti di assicurazione sulla vita sono regolate da quanto disposto dall'articolo 9-ter del
decreto medesimo.
Il contratto descritto nella presente nota informativa e' pertanto regolato, oltre che dalle relative
condizioni contrattuali e dal Regolamento della Gestione Separata NUOVA PRESS 2000, anche
dalle disposizioni del predetto decreto e verra' automaticamente adeguato in tutte le sue condizioni
ad ogni eventuale modifica od integrazione dello stesso. In tal caso la Societa' provvedera' a fornire
all'Assicurato ogni necessaria informazione.
La finalita' delle forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita
e' quella di realizzare una forma di previdenza personalizzata, secondo criteri di corrispettivita',
mediante una gestione assicurativa. Quest'ultima e' infatti orientata a garantire la corresponsione di
prestazioni pensionistiche per vecchiaia o anzianita' direttamente correlate all'importo dei premi
complessivamente versati dall'Assicurato.
La descrizione dettagliata di tali prestazioni pensionistiche e' oggetto del punto 3.A.2) della presente
nota informativa.
L'adesione alle forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita
e' libera, non essendo necessariamente legata ad una determinata occupazione o all'esercizio di una
libera professione.
Tuttavia, in base alla disciplina fiscale vigente non tutti i soggetti che possono aderire alle suddette
forme pensionistiche hanno la facolta' di godere pienamente dei benefici fiscali previsti dalla
normativa stessa. A tale riguardo si rimanda a quanto esposto al punto 6. A) della presente nota
informativa ove, negli aspetti fiscali, si evidenzia l'obbligo da parte dell'Assicurato di comunicare alla
Societa' l'importo dei premi/contributi non dedotti o che non saranno dedotti in sede di dichiarazione
dei redditi.
Le prestazioni assicurate da L'AltraOpen sono espresse in euro e si rivalutano grazie alla Gestione
Separata NUOVA PRESS 2000 le cui caratteristiche sono sintetizzate al punto 4. della presente nota
informativa.
E' possibile acquistare L'AltraOpen mediante sottoscrizione dell'apposita proposta fornita
Societa' e mediante il pagamento dei premi pattuiti espressi in euro.
dalla
________________________________________________________________________________________
Pagina 3 di 38
________________________________________________________________________________________
1. PRESENTAZIONE DELLA SOCIETA
FONDIARIA - SAI S.p.A. (in seguito sinteticamente indicata con "Societa'") ha sede legale e
direzione generale in Italia - Sede e Direzione di Firenze in Piazza della Liberta' 6 e Direzione di
Torino in Corso Galileo Galilei 12 - ed e' autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art.
65 R.D.L. 29/4/1923 n. 966.
Per tutte le comunicazioni alla Societa' concernenti il contratto in corso, il Contraente potra' avvalersi
del tramite del soggetto abilitato dalla Societa' al collocamento, al quale e' assegnata la polizza
(l'elenco dei soggetti abilitati e' disponibile presso la Direzione della Societa'), oppure potra' inviare le
stesse direttamente a:
FONDIARIA - SAI S.p.A. - Divisione Sai
Direzione Vita
Corso Galileo Galilei, 12 - 10126 - TORINO
telefax n. 011.653.3655
________________________________________________________________________________________
Pagina 4 di 38
________________________________________________________________________________________
2. DEFINIZIONI
Anno assicurativo : e' l'arco di tempo compreso fra due ricorrenze annuali consecutive.
Assicurato : e' la persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto. Nella forma assicurativa
descritta nella presente nota informativa, l'Assicurato coincide con il Contraente.
Beneficiario : e' la persona fisica o altro soggetto giuridico che ha il diritto di riscuotere la somma
assicurata al verificarsi degli eventi previsti dal contratto.
Caricamento : e' la parte del premio che la Societa' trattiene per far fronte agli oneri gravanti sul
contratto.
Contraente : e' la persona fisica che stipula il contratto con la Societa', paga i premi e dispone dei
diritti derivanti dal contratto stesso. Nella forma assicurativa descritta nella presente nota informativa,
il Contraente coincide con l'Assicurato.
Data di decorrenza del contratto : e' la data dalla quale entrano in vigore le garanzie assicurative,
qualora sia gia' stato corrisposto il premio.
Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124 : disciplina le forme di previdenza per l'erogazione di
trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico, al fine di assicurare piu'
elevati livelli di copertura previdenziale.
Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 47 : riguarda la disciplina fiscale della
complementare.
previdenza
Gestione Separata : e' un insieme di attivita' (obbligazioni, azioni, altri titoli, ecc.), distinto dagli
investimenti della Societa' e riservato esclusivamente alle polizze ad esso collegate.
altri
ISVAP : e' l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo. E' un ente
dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico ed e' stato istituito con legge 12 agosto 1982, n. 576,
per l'esercizio di funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione e riassicurazione
nonche' di tutti gli altri soggetti sottoposti alla disciplina sulle assicurazioni private, compresi gli agenti
e i mediatori di assicurazione. L'ISVAP svolge le sue funzioni sulla base delle linee di politica
assicurativa determinate dal Governo.
Plusvalenza/Minusvalenza : e' la differenza rispettivamente positiva o negativa fra il prezzo di
vendita di una attivita' componente la Gestione Separata ed il suo prezzo di acquisto.
Polizza : e' il documento che descrive gli obblighi assunti dalla Societa' e dall'Assicurato ed e'
composto dalla scheda copertura, dalle condizioni contrattuali e dal Regolamento della Gestione
Separata NUOVA PRESS 2000.
Premio : e' la somma che l'Assicurato si impegna a versare a fronte delle prestazioni assicurate.
Premio integrativo : e' il premio che l'Assicurato puo' corrispondere in qualunque momento nel corso
del contratto ad integrazione dei premi ricorrenti.
Premio ricorrente : e' il premio corrisposto secondo il piano pattuito al momento della stipulazione
del contratto.
Prestazioni : sono gli impegni assunti dalla Societa' nei confronti dell'Assicurato.
Prestazioni pensionistiche : sono le prestazioni di cui al comma 4, Articolo 9 - BIS del Decreto
Legislativo 21 aprile 1993, n. 124. Esse possono essere liquidate, secondo quanto previsto dalle
condizioni contrattuali, in forma periodica (unicamente sotto forma di rendita) oppure in forma di
capitale.
________________________________________________________________________________________
Pagina 5 di 38
________________________________________________________________________________________
Proposta : e' la manifestazione, sotto forma scritta, della volonta' di stipulare il contratto
assicurazione da parte del futuro Assicurato.
di
Quietanza : e' la ricevuta di pagamento.
Recesso dal contratto : consiste nella possibilita' che ha l'Assicurato, entro 30 giorni dalla
conclusione del contratto, di liberarsi e di liberare la Societa' da qualsiasi obbligazione derivante dal
contratto stesso secondo quanto previsto dall'apposito articolo delle condizioni contrattuali.
Rendita : e' la somma erogata dalla Societa' al Beneficiario designato secondo una frequenza
prestabilita. La rendita puo' essere vitalizia, reversibile o certa.
Revoca della proposta : consiste nella possibilita' che ha il futuro Assicurato, fino a quando il
contratto non sia stato concluso, di rinunciare alla stipulazione dello stesso.
Ricorrenza annuale del contratto : e' rappresentata dalla data di ciascun anniversario del contratto
riferito alla data di decorrenza.
Riscatto parziale : consiste nella possibilita' che ha l'Assicurato, ai sensi del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, di riscuotere una parte della somma liquidabile in caso di riscatto totale secondo
quanto indicato nelle condizioni contrattuali, mantenendo in vigore il contratto.
Riscatto totale : consiste nella possibilita' che ha l'Assicurato, ai sensi del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, di risolvere anticipatamente il contratto e riscuotere un importo determinato
secondo quanto indicato nelle condizioni contrattuali.
Riserva matematica : e' l'importo accantonato dalla Societa' per far fronte ai suoi obblighi
contrattuali.
Risoluzione del contratto : consiste nello scioglimento del rapporto contrattuale esistente tra la
Societa' e l'Assicurato.
Rivalutazione : e' la maggiorazione delle prestazioni assicurate riconosciuta in virtu' della
partecipazione ai rendimenti ottenuti dalla Gestione Separata, secondo quanto previsto dal
regolamento della gestione e dalle condizioni contrattuali.
Scheda copertura : e' il documento dove vengono riportati i dati identificativi dell'Assicurato e dei
Beneficiari e dove vengono indicate e riassunte le caratteristiche del contratto (il tipo, gli importi delle
prestazioni, il premio, ecc...).
Sinistro : e' il termine assicurativo usato per definire l'evento morte dell'Assicurato.
Societa' : e' la FONDIARIA - SAI S.p.A. - impresa regolarmente autorizzata ad esercitare l'attivita'
assicurativa (Assicuratore).
Speranza di vita (o vita media) : rappresenta il numero medio di anni che restano da vivere ad una
persona sopravvivente ad una determinata eta'.
Tasso tecnico di tariffa : e' il tasso di interesse annuo composto, anticipatamente riconosciuto ai fini
della determinazione delle prestazioni di rendita.
Tavole di mortalita' : sono tavole contenenti indicatori demografici e parametri di sopravvivenza della
popolazione. Esse vengono pubblicate dall'ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica) successivamente
al rilascio dei dati definitivi di ciascun Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni.
________________________________________________________________________________________
Pagina 6 di 38
________________________________________________________________________________________
3. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO
3.A) Definizione di ciascuna garanzia
La forma assicurativa qui descritta e' denominata " Forma pensionistica individuale attuata mediante
assicurazione vita intera, a premi ricorrenti ed integrativi, con rivalutazione annuale del capitale "
(Tariffa n. 350).
3.A.1) Garanzia per il caso di morte dell'Assicurato
La garanzia consiste nell'impegno della Societa' di pagare il capitale assicurato, agli eredi
dell'Assicurato, in caso di suo decesso verificatosi prima dell'erogazione delle prestazioni
pensionistiche di cui al successivo punto 3.A.2).
Il capitale assicurato e' il cumulo dei capitali derivanti da ciascun premio corrisposto depurato dei
caricamenti.
La richiesta di liquidazione del capitale assicurato da parte degli aventi diritto deve essere inoltrata
alla Societa' per iscritto tramite telefax o con lettera raccomandata.
3.A.2) Garanzia per il caso di vita dell'Assicurato
La Societa' si impegna a pagare all'Assicurato, in luogo del capitale caso morte, le prestazioni
pensionistiche di anzianita' o di vecchiaia a condizione che:
- l'Assicurato stesso abbia maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche ai sensi del
D.Lgs. 124/93 e sia in vita al momento della loro erogazione;
- la Societa' abbia ricevuto la richiesta di erogazione delle prestazioni pensionistiche che deve:
- contenere l'indicazione della forma di erogazione scelta dall'Assicurato fra quelle previste dal
contratto, in conformita' alle disposizioni del predetto decreto (forma periodica o di capitale);
- essere corredata dalla documentazione prevista dal contratto.
I requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche maturano:
a) per le prestazioni di vecchiaia, al compimento dell'eta' pensionabile dell'Assicurato stabilita per il
pensionamento di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza, con un minimo di cinque
anni di partecipazione a forme pensionistiche previste dall'anzidetto decreto.
Per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b-ter dell'anzidetto decreto e per i soggetti non
titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera eta' pensionabile il compimento dell'eta'
prevista dall'articolo 1, comma 20, della legge 08 Agosto 1995, n. 335 ed eventuali modifiche od
integrazioni. Alla data di redazione della presente nota informativa, la suddetta eta' risulta essere
fissata ad anni 57;
b) per le prestazioni di anzianita', alla cessazione dell'attivita' lavorativa dell'Assicurato, con un
minimo di quindici anni di partecipazione a forme pensionistiche previste dall'anzidetto decreto
ed a condizione che l'eta' dell'Assicurato stesso sia di non piu' di dieci anni inferiore a quella
prevista per il pensionamento di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
Le prestazioni sono erogate - alle condizioni su esposte - a partire dalla ricorrenza successiva alla
maturazione dei requisiti.
Entro 3 mesi dal raggiungimento dei predetti requisiti, l'Assicurato si impegna a darne comunicazione
scritta alla Societa', segnalando l'eventuale richiesta di differire l'erogazione delle prestazioni ad una
successiva ricorrenza annuale, ma non oltre i cinque anni dal raggiungimento del limite dell'eta'
pensionabile, anche proseguendo nel versamento dei premi.
Entro la data di inizio dell'erogazione delle prestazioni l'Assicurato dovra' comunicare alla Societa' la
forma di rendita prescelta, nonche' l'indicazione del secondo Assicurato qualora si optasse per la
prestazione periodica di cui alla lettera c) del successivo punto I).
Ai fini del computo degli anni di partecipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme
pensionistiche previste dal suddetto decreto maturati dall'Assicurato.
L'AltraOpen consente all'Assicurato di scegliere fra le modalita' di corresponsione delle prestazioni
in forma periodica od in forma di capitale, proposte dalla Societa' in conformita' al D.Lgs 124/93.
________________________________________________________________________________________
Pagina 7 di 38
________________________________________________________________________________________
I) Prestazioni pensionistiche erogate totalmente in forma periodica
L'Assicurato puo' scegliere una delle seguenti prestazioni pensionistiche in forma periodica:
a) una rendita vitalizia da corrispondere finche' l'Assicurato sia in vita;
b) una rendita, da corrispondere in modo certo nei primi 5 o 10 anni (e quindi anche in caso di
decesso dell'Assicurato), e successivamente finche' l'Assicurato sia in vita;
c) una rendita su due Assicurati - previa designazione del secondo Assicurato - da corrispondere
interamente purche' entrambi siano in vita e successivamente, in misura totale o parziale, finche'
l'Assicurato superstite sia in vita.
La rendita viene corrisposta in rate anticipate con rateazione, a scelta dell'Assicurato, annuale
oppure semestrale oppure mensile. L'erogazione della rendita iniziera' pertanto a decorrere dalla
ricorrenza successiva alla maturazione dei requisiti.
Durante l'erogazione:
- la rendita si rivaluta annualmente secondo quanto previsto al successivo punto 3.E.2);
- il contratto non e' riscattabile;
- non possono essere corrisposti premi.
Basi di determinazione dei coefficienti di conversione in rendita
I valori della rendita sono calcolati moltiplicando il capitale di cui al precedente punto 3.A.1) assicurato alla ricorrenza successiva alla maturazione dei requisiti ancorche' prorogata - per il
coefficiente stabilito dalla Societa' su basi demografiche e finanziarie.
Le basi demografiche riguardano la probabilita' di sopravvivenza dell'Assicurato, mentre le basi
finanziarie riguardano le ipotesi formulate sugli scenari economico-finanziari e sono rappresentate
dai rendimenti ottenibili con gli investimenti in attivita' finanziarie.
Nelle tabelle allegate alle condizioni contrattuali sono riportati i coefficienti da adottare per ottenere la
rendita annua di cui alla precedente lettera a), erogabile in rate anticipate annuali, semestrali o
mensili. La Societa', su richiesta dell'Assicurato, fornisce altresi' i coefficienti per tutte le forme di
rendita previste dal presente contratto.
I suddetti coefficienti sono calcolati utilizzando come base demografica le tavole RG48, mentre le
basi finanziarie sono rappresentate dal tasso tecnico pari alla misura annua minima di rivalutazione,
di cui al successivo punto 3.E.1), indicata sulla scheda copertura. Tale misura non puo' superare il
tasso annuo massimo applicabile di cui all'articolo 1 del Provvedimento ISVAP del 06 novembre
1998 n. 1036G pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 novembre 1998 n. 272.
Rivedibilita' dei coefficienti di conversione in rendita.
La Societa' potra' stabilire l'applicazione di nuovi coefficienti solo nel caso in cui si verifichino
significative variazioni negli scenari demografico-finanziari. In particolare, la Societa' ha la facolta' di
procedere alla revisione dei suddetti coefficienti al verificarsi di almeno uno dei seguenti casi:
- qualora venga rilevato un aumento della media delle speranze di vita dei soggetti maschi e
femmine per le eta' comprese tra 55 e 65 anni, non inferiore al 10%. La speranza di vita e' riportata
sulle tavole di mortalita' della popolazione italiana pubblicate dall'ISTAT in rapporto ad un
Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni. La rilevazione viene effettuata dalla
Societa' tra il Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni di riferimento per i
coefficienti in uso e l'ultimo censimento per il quale l'ISTAT abbia pubblicato le tavole di mortalita';
- qualora venga rilevata una variazione nel valore percentuale del suddetto tasso annuo massimo
applicabile, rispetto al tasso massimo in vigore.
Per i coefficienti riportati nelle tabelle allegate alle condizioni contrattuali, le basi demografiche di
riferimento per rilevare il predetto aumento della media delle speranze di vita sono quelle relative alle
tavole di mortalita' pubblicate dall'ISTAT in rapporto al censimento dell'anno 1991.
Nel caso intenda applicare coefficienti diversi da quelli in uso, la Societa' comunica all'Assicurato la
data di entrata in vigore dei nuovi coefficienti entro il terzo mese precedente tale data. In occasione
della predetta comunicazione si evidenzieranno le conseguenze economiche che tale modifica
comportera' sulle prestazioni di cui al punto 3.A.2).
________________________________________________________________________________________
Pagina 8 di 38
________________________________________________________________________________________
La modifica delle basi finanziarie avra' effetto solo sui premi corrisposti successivamente alla data di
entrata in vigore dei nuovi coefficienti. Pertanto, in caso di modifica delle basi finanziarie, la rendita
erogabile si ottiene dalla somma della rendite derivanti dai capitali assicurati generati dai premi
relativi a ciascun tasso tecnico adottato.
L'adozione di nuovi coefficienti comporta, a parita' di capitale assicurato a cui applicarli, una revisione
dei valori di rendita che potranno risultare inferiori o superiori.
La Societa', in ogni caso, non potra' stabilire l'applicazione di coefficienti diversi:
- qualora l'eta' dell'Assicurato, calcolata alla decorrenza del contratto e riportata sulla
copertura, non sia inferiore ad anni 55;
- qualora non siano decorsi tre anni dalla data di stipulazione del contratto;
- nel corso dei tre anni antecedenti l'erogazione della rendita;
- qualora abbia avuto inizio l'erogazione della rendita.
scheda
Nel corso dell'erogazione, il valore della rendita puo' pertanto variare per il solo effetto della
rivalutazione e non per le variazioni che intervengano negli scenari demografico-finanziari.
II) Prestazioni pensionistiche erogate parzialmente o totalmente in forma di capitale
L'Assicurato puo' scegliere, in alternativa all'erogazione delle prestazioni pensionistiche totalmente in
forma periodica una fra le seguenti prestazioni pensionistiche:
- prestazioni in forma di capitale, per un importo non superiore al 50% del capitale assicurato di cui al
precedente punto 3.A.1). In tal caso la quota residua di capitale assicurato viene erogata in una
delle prestazioni in forma periodica descritte al precedente paragrafo I).
- prestazioni totalmente in forma di capitale , a condizione che:
- l'importo annuo della prestazione in forma periodica derivante dalla conversione del suddetto
capitale assicurato risulti di ammontare inferiore all'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6
e 7, della legge 08 Agosto 1995, n. 335;
oppure
- l'Assicurato abbia aderito alla presente forma pensionistica individuale in ordine al trasferimento
da altri fondi pensione o da altre forme pensionistiche individuali e che, sulla base della
documentazione prodotta, risulti iscritto alla data del 28 aprile 1993 a forme pensionistiche
complementari istituite entro il 15 novembre 1992.
Con la sottoscrizione di questo tipo di contratto si acquisisce inoltre:
- una rivalutazione annuale, sotto forma di maggiorazione del capitale o della rendita, per effetto
dell'assegnazione di una parte dei redditi finanziari derivanti dalla gestione separata degli
investimenti cui e' collegato il contratto;
- la certezza dei risultati via via raggiunti, in quanto le maggiorazioni annuali restano definitivamente
acquisite, per cui, in ciascun anno, il capitale o la rendita, al lordo degli oneri fiscali, possono solo
aumentare e mai diminuire;
- la garanzia che la rivalutazione del capitale assicurato avviene ad un tasso di interesse annuo
almeno pari al tasso annuo minimo riportato sulla scheda copertura, garantito secondo quanto
previsto dalle condizioni contrattuali;
- la garanzia che la rendita assicurata, scelta in alternativa al capitale, viene determinata in base ad
un tasso di interesse annuo minimo (tasso tecnico), garantito secondo quanto previsto dalle
condizioni contrattuali;
- la facolta' - da esercitare prima della ricorrenza successiva alla maturazione dei
requisiti,
limitatamente ai casi descritti al successivo punto 3. F) - di monetizzare l'investimento effettuato
attraverso la liquidazione, anche parziale, del valore corrispondente al riscatto totale maturato;
- la facolta' - da esercitare prima della ricorrenza successiva alla maturazione dei requisiti, secondo
quanto previsto al successivo punto 3. F) - di trasferire quanto maturato per riscatto totale sulla
forma pensionistica individuale qui descritta ad altro fondo pensione complementare o ad altra
forma pensionistica individuale.
3.B) Durata
La durata del contratto e' vita natural durante dell'Assicurato ed e' rappresentata dal periodo di tempo
che intercorre fra la data di decorrenza indicata sulla scheda copertura e quella di risoluzione del
contratto medesimo.
________________________________________________________________________________________
Pagina 9 di 38
________________________________________________________________________________________
3.C) Informazioni sui premi
L'AltraOpen da' la possibilita' all'Assicurato di scegliere il piano di versamento dei premi piu'
congeniale alle proprie esigenze.
L'Assicurato versera' premi ricorrenti secondo la frequenza, stabilita alla stipulazione del contratto,
che puo' essere annuale, semestrale, quadrimestrale, trimestrale, bimestrale o mensile.
L'importo di ciascun premio ricorrente corrisposto non puo' risultare inferiore all'importo minimo di:
- EUR 900 se corrisposto con frequenza annuale;
- EUR 450 se corrisposto con frequenza semestrale;
- EUR 300 se corrisposto con frequenza quadrimestrale;
- EUR 225 se corrisposto con frequenza trimestrale;
- EUR 150 se corrisposto con frequenza bimestrale;
- EUR 75 se corrisposto con frequenza mensile.
Ad ogni ricorrenza annuale del contratto, l'Assicurato puo' modificare la frequenza di versamento dei
premi ricorrenti, nonche' aumentare o diminuire il loro ammontare nel rispetto dell'importo minimo
sopra indicato.
L'Assicurato ha facolta' di corrispondere, in aggiunta ai premi ricorrenti, premi integrativi di importo
non inferiore a EUR 500.
Il primo premio ricorrente deve essere corrisposto all'atto della stipulazione del contratto.
I premi ricorrenti successivi al primo e ciascun premio integrativo, possono essere corrisposti nel
periodo compreso tra la data di stipulazione del contratto ed il giorno precedente la ricorrenza
successiva alla maturazione dei requisiti.
Il pagamento dei premi deve essere effettuato presso la Sede o la competente Agenzia della Societa'
o presso i soggetti da Essa abilitati dietro rilascio di apposita quietanza e puo' avvenire in contanti
oppure a mezzo di assegno bancario o circolare intestato alla Societa' oppure mediante accredito sul
conto corrente della Societa'.
Qualora il versamento dei premi sia effettuato tramite accredito su conto corrente, la relativa scrittura
di addebito costituisce la prova dell'avvenuto pagamento.
3.D) Costi e spese
All'emissione del contratto e' prevista una spesa di ingresso di EUR 25, da corrispondersi
contestualmente al pagamento del primo premio ricorrente.
Costi previsti sui premi
I premi corrisposti sono gravati dai seguenti costi:
- caricamento fisso pari a EUR 30 sul primo premio corrisposto in ogni anno assicurativo;
- caricamenti variabili in ragione dell'ammontare di ciascun premio corrisposto, cosi' quantificati:
- se e' superiore o uguale a EUR 75 e inferiore a EUR 50.000 la percentuale e' 6,00%;
- se e' superiore o uguale a EUR 50.000 e inferiore a EUR 250.000 la percentuale e' 3,25%;
- se e' superiore o uguale a EUR 250.000 e inferiore a EUR 500.000 la percentuale e' 2,60%;
- se e' superiore o uguale a EUR 500.000 e inferiore a EUR 1.250.000 la percentuale e' 2,00%;
- se e' superiore o uguale a EUR 1.250.000 la percentuale e' 1,50%.
Spese previste per l'applicazione dei coefficienti
Nella determinazione dei coefficienti sono comprese le spese di erogazione della rendita quantificate,
indipendentemente dalla rateazione scelta (annuale, semestrale, mensile), nella misura dell'1,25%
per ciascuna rata di rendita.
Spese previste per il trasferimento ad altre forme pensionistiche
A seguito dell'operazione di trasferimento ad altre forme pensionistiche di cui al successivo punto 3.
F), la Societa' trattiene, dalla somma oggetto del trasferimento, EUR 50 a titolo di rimborso per le
spese sostenute per l'operazione.
________________________________________________________________________________________
Pagina 10 di 38
________________________________________________________________________________________
Rendimento trattenuto sulla Gestione Separata NUOVA PRESS 2000
In occasione della rivalutazione delle prestazioni di cui al successivo punto 3.E), la Societa' trattiene
un'aliquota del rendimento medio annuo conseguito dalla Gestione Separata espressa in
percentuale.
- per le rivalutazioni di cui al successivo punto 3.E.1) tale percentuale va da un minimo del 10% ad
un massimo del 20%;
- per le rivalutazioni di cui al successivo punto 3.E.2) la suddetta percentuale e' fissa e pari al 10%.
I costi e le spese di qualsiasi tipo incidono sulla redditivita' dell'investimento assicurativo.
Occorre valutare con attenzione gli effetti che la presenza dei costi e delle spese produce
sull'operazione di trasferimento, alla scadenza dei primi tre anni di durata contrattuale e negli
anni successivi.
3.E) Modalita' di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili (rivalutazione
prestazioni assicurate)
delle
La presente forma assicurativa e' collegata ad una gestione speciale, denominata NUOVA PRESS
2000, separata dalle altre attivita' della Societa', disciplinata da un apposito regolamento riportato nel
libretto di polizza e le cui principali caratteristiche sono sintetizzate al successivo punto 4.
Le prestazioni assicurate descritte al precedente punto 3.A) vengono maggiorate, sulla base di una
percentuale (aliquota di partecipazione) del rendimento annuo conseguito dalla Gestione Separata
NUOVA PRESS 2000, riconosciuta all'Assicurato.
Nel corso della durata contrattuale, tale aliquota di partecipazione assume valori percentuali diversi.
3.E.1) Rivalutazione delle prestazioni sino alla ricorrenza successiva alla maturazione dei requisiti
Sino alla ricorrenza successiva alla maturazione dei requisiti, l'aliquota di partecipazione varia in
ragione dell'ammontare della somma complessivamente versata dall'Assicurato via via nel tempo.
La Societa' determina il rendimento annuo da attribuire al contratto moltiplicando il rendimento medio
annuo, definito al punto 2. del Regolamento della Gestione Separata NUOVA PRESS 2000, per
un'aliquota di partecipazione almeno pari all'80%. La suddetta aliquota viene elevata secondo una
delle seguenti ipotesi alternative:
Ipotesi A
- all' 85%, quando il cumulo dei premi corrisposti e' maggiore o uguale a EUR 16.000 ed inferiore a
EUR 20.000;
- all' 87,5%, quando detto cumulo e' maggiore o uguale a EUR 20.000 ed inferiore a EUR 24.000;
- al 90% quando detto cumulo e' superiore o uguale a EUR 24.000.
oppure
Ipotesi B
- all' 85%, quando il cumulo dei premi corrisposti sino al giorno precedente la quarta ricorrenza
annuale del contratto e' maggiore o uguale a quattro volte il prodotto del primo premio ricorrente
corrisposto nel primo anno assicurativo per il numero di rate subannuali pattuite alla stipulazione
del contratto;
- all' 87,5%, quando il cumulo dei premi corrisposti sino al giorno precedente la settima ricorrenza
annuale del contratto e' maggiore o uguale a sette volte il prodotto del primo premio ricorrente
corrisposto nel primo anno assicurativo per il numero di rate subannuali pattuite alla stipulazione
del contratto;
- al 90%, quando il cumulo dei premi corrisposti sino al giorno precedente la decima ricorrenza
annuale del contratto, e' maggiore o uguale a dieci volte il prodotto del primo premio ricorrente
corrisposto nel primo anno assicurativo per il numero di rate subannuali pattuite alla stipulazione
del contratto.
Le due ipotesi si differenziano in quanto l'una privilegia le elevate disponibilita', l'altra la regolarita'
con cui l'Assicurato osserva il piano di investimento assicurativo programmato. La scelta fra le
suddette ipotesi e' operata dall'Assicurato alla stipulazione del contratto e non puo' essere
successivamente modificata.
________________________________________________________________________________________
Pagina 11 di 38
________________________________________________________________________________________
La misura annua di rivalutazione, applicata al capitale assicurato secondo quanto dettagliatamente
descritto nelle condizioni contrattuali, viene determinata ad ogni ricorrenza annuale del contratto
moltiplicando la percentuale raggiunta dalla predetta aliquota per il rendimento annuo conseguito
dalla Gestione Separata.
La Societa' si impegna a garantire una misura annua di rivalutazione minima. Quest'ultima viene
indicata sulla scheda copertura e, alla data di redazione della presente nota informativa, e' fissata
nella percentuale del 2,00%.
La Societa' ha la facolta' di stabilire l'applicazione di una nuova misura annua minima di rivalutazione
soltanto nel caso venga rilevata una variazione nel valore percentuale del tasso annuo massimo
applicabile, di cui al precedente paragrafo I), rispetto al tasso massimo in vigore.
In occasione di ogni revisione, la Societa' comunica all'Assicurato la nuova misura annua minima di
rivalutazione entro e non oltre il terzo mese precedente la ricorrenza annuale a partire dalla quale
viene applicata.
La nuova misura annua minima viene adottata per le rivalutazioni del capitale derivante dai premi
corrisposti successivamente a ciascuna revisione ed a partire dalla ricorrenza annuale del contratto
immediatamente successiva alla data della predetta comunicazione.
L'adozione di una nuova misura annua minima di rivalutazione comporta una diversa garanzia di
rivalutazione minima delle prestazioni che potra' risultare inferiore o superiore a seconda della
variazione del suddetto tasso annuo massimo.
La Societa', in ogni caso, non potra' stabilire l'applicazione di una nuova misura annua minima di
rivalutazione:
- qualora l'eta' dell'Assicurato, calcolata alla decorrenza del contratto e riportata sulla scheda
copertura, non sia inferiore ad anni 55;
- qualora non siano decorsi tre anni dalla data di stipulazione del contratto;
- nel corso dei tre anni antecedenti l'erogazione della rendita.
3.E.2) Rivalutazione in corso di erogazione delle prestazioni in forma periodica di cui al paragrafo I)
del precedente punto 3.A.2)
Nel corso dell'erogazione delle prestazioni in forma periodica, l'aliquota di partecipazione e'
indipendente dall'ammontare della rendita erogabile ed e' fissata nella misura del 90%.
La rivalutazione della rendita in corso di erogazione avviene ad ogni ricorrenza annuale del contratto
aggiungendo all'ammontare annuo della rendita raggiunto alla ricorrenza annuale precedente,
l'importo che si ottiene applicando al predetto ammontare la misura annua di rivalutazione.
a) Se, prima della ricorrenza successiva alla maturazione dei requisiti, non si sono effettuate revisioni
delle basi finanziarie , la misura annua di rivalutazione si ottiene depurando dal tasso tecnico di tariffa
il prodotto del rendimento annuo conseguito dalla Gestione Separata NUOVA PRESS 2000 per
l'aliquota di partecipazione pari al 90%. Qualora la misura annua di rivalutazione cosi' ottenuta
risultasse nulla o negativa, la rendita non verra' rivalutata.
Il tasso tecnico e' pari alla misura annua minima di rivalutazione indicata sulla scheda copertura.
b) Se, prima della ricorrenza successiva alla maturazione dei requisiti, si sono effettuate revisioni
delle basi finanziarie , la suddetta rendita rivalutata si ottiene dalla somma delle rendite rivalutate
derivanti dai capitali assicurati generati dai premi relativi ad ogni tasso tecnico adottato. La
rivalutazione di ciascuna delle anzidette rendite avviene secondo quanto indicato alla precedente
lettera a) ma adottando il relativo tasso tecnico, utilizzato per la loro determinazione.
A partire dal momento in cui ha avuto inizio l'erogazione della rendita le basi finanziarie non possono
piu' essere soggette a revisione e, pertanto, il tasso tecnico di tariffa, utilizzato per la determinazione
delle rendite, non puo' essere in nessun caso modificato.
Le rivalutazioni annuali via via riconosciute sono definitivamente acquisite, pertanto le
prestazioni assicurate, al lordo degli oneri fiscali, possono solo aumentare e mai diminuire.
________________________________________________________________________________________
Pagina 12 di 38
________________________________________________________________________________________
3.F) Interruzione del pagamento premi, riscatto e trasferimento ai sensi del D.Lgs. 124/93
Purche' il contratto non sia risolto, l'Assicurato ha facolta' in qualsiasi momento e senza
l'applicazione di alcun onere:
- di interrompere il pagamento dei premi;
- di riprendere il pagamento dei premi prima della ricorrenza successiva alla maturazione dei
requisiti.
Riscatto
Il riscatto puo' essere richiesto dall'Assicurato prima della ricorrenza successiva alla maturazione dei
requisiti ed esclusivamente alle condizioni e nei casi previsti dal D.Lgs. 124/93 di seguito indicati:
a) ove vengano meno i requisiti di partecipazione dell'Assicurato alla forma pensionistica individuale
attuata mediante il contratto descritto nella presente nota informativa (articolo 10 del suddetto
decreto, comma 1, lettera c)). In tal caso puo' essere richiesto il solo riscatto totale;
b) per l'acquisto della prima casa di abitazione per se' o per i figli, o per la realizzazione di interventi
di recupero del patrimonio edilizio di cui alle lettere a), b), c), e d) dell'articolo 31, comma 1, della
legge 05 agosto 1978, n. 457, relativamente alla prima casa di abitazione, ovvero per eventuali
spese sanitarie, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture
pubbliche. In queste ipotesi puo' essere richiesto il riscatto, anche parziale, a condizione che
l'Assicurato abbia maturato un periodo di contribuzione a forme pensionistiche complementari
(compresa la presente forma pensionistica individuale) non inferiore a 8 anni. In ogni caso,
l'Assicurato prosegue nella partecipazione alla forma pensionistica individuale oggetto del presente
contratto.
La richiesta di riscatto totale o parziale deve essere inoltrata alla Societa' per iscritto tramite telefax o
con lettera raccomandata.
Ai fini contrattuali, il riscatto avra' effetto dalla data di richiesta che deve coincidere con la data di
invio del telefax o della raccomandata quale risulta dal timbro postale di invio.
La richiesta di riscatto totale , previsto solo nei casi descritti alla precedente lettera a), determina la
risoluzione del contratto con effetto dalla data di richiesta. Il valore di riscatto totale e' pari al valore
del capitale assicurato per il caso di morte - di cui al precedente punto 3.A.1) - rivalutato sino alla
data di richiesta riscatto, secondo quanto previsto al precedente punto 3. E. 1).
Il riscatto parziale non determina la risoluzione del contratto. A seguito dell'operazione di riscatto
parziale, il contratto resta in vigore per un capitale assicurato ridotto del prodotto dello stesso per il
rapporto tra il riscatto parziale concesso, aumentato delle imposte dovute, ed il valore di riscatto
totale calcolato alla data di richiesta di riscatto parziale.
Sia in caso di interruzione del pagamento premi che a seguito dell'operazione di riscatto parziale, il
capitale assicurato ed il valore di riscatto totale via via maturato in relazione ai premi versati, restano
acquisiti in via definitiva e continuano a beneficiare annualmente delle maggiorazioni per
rivalutazione.
Le operazioni di riscatto (totale o parziale) non comportano alcuna penalizzazione economica. Per
quanto riguarda il trattamento fiscale si rimanda a quanto riportato al successivo punto 6. A).
Trasferimento ad altre o da altre forme pensionistiche
L'Assicurato, prima della ricorrenza successiva alla maturazione dei requisiti e mediante richiesta
scritta inoltrata alla Societa' tramite telefax o lettera raccomandata, ha la facolta' di trasferire quanto
maturato sulla forma pensionistica individuale descritta nella presente nota informativa:
a) al fondo pensione complementare, cui l'Assicurato stesso acceda in relazione alla sua nuova
attivita';
oppure
b) ad altro fondo pensione o ad altra forma pensionistica individuale, non prima che siano trascorsi
tre anni dalla data di stipulazione del contratto.
________________________________________________________________________________________
Pagina 13 di 38
________________________________________________________________________________________
Ai fini contrattuali, il trasferimento avra' effetto dalla data di richiesta che deve coincidere con la data
di invio del telefax o della raccomandata quale risulta dal timbro postale di invio.
La somma oggetto del trasferimento e' pari al valore di riscatto totale. L'operazione di trasferimento
non comporta pertanto alcuna penalizzazione economica; tuttavia la Societa' trattiene dal suddetto
importo, a titolo di rimborso per gli oneri sostenuti per l'operazione, la somma di EUR 50 .
Il trasferimento da un fondo pensione complementare o da altra forma pensionistica individuale alla
forma pensionistica individuale oggetto del contratto descritto nella presente nota informativa, puo'
avvenire soltanto dopo la stipulazione del contratto medesimo. La somma oggetto del trasferimento
viene trattata quale premio integrativo e disciplinata dalle condizioni del contratto descritto dalla
presente nota informativa.
Per quanto riguarda il trattamento fiscale si rimanda a quanto riportato al successivo punto 6. A).
3.G) Modalita' di risoluzione del contratto e pagamenti della Societa'
Il contratto si risolve con effetto immediato al manifestarsi dell'evento, fra quelli di seguito elencati,
che si verifica per primo:
- richiesta di recesso dal contratto;
- decesso dell'Assicurato che avvenga prima della ricorrenza successiva alla maturazione dei
requisiti;
- richiesta di riscatto totale;
- all'atto della corresponsione delle prestazioni pensionistiche interamente in forma di capitale;
- richiesta di trasferimento ad altre forme pensionistiche.
Il contratto si risolve altresi':
- allorche', durante la corresponsione di una delle forme di rendita di cui alle lettere a) e c) del
paragrafo I) del precedente punto 3.A.2), avvenga il decesso dell'Assicurato o di entrambi gli
Assicurati;
oppure
- allorche', durante la corresponsione della rendita di cui alla lettera b) del paragrafo I) del precedente
punto 3.A.2), avvenga il decesso dell'Assicurato dopo che siano trascorsi 5 o 10 anni dall'inizio
della corresponsione della rendita stessa.
I pagamenti dovuti dalla Societa', vengono effettuati presso la Sede o la competente Agenzia o
presso i soggetti da Essa abilitati, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta, il
cui elenco e' indicato nel modulo di richiesta di liquidazione prestampato, fornito dalla Societa' in fase
di conclusione del contratto. Si ricorda che il Codice Civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal
contratto di assicurazione si prescrivono in 1 anno ; cio' significa, per esempio, che le somme dovute
dalla Societa', in caso di decesso dell'Assicurato, non possono essere reclamate dopo 1 anno dalla
data di decesso. Il periodo di prescrizione puo' essere interrotto o sospeso secondo quanto previsto
dal Codice Civile.
3.H) Modalita' di esercizio del diritto di recesso e di revoca della proposta
L'Assicurato puo' revocare la proposta fino a quando il contratto non sia stato concluso o recedere
dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui e' informato della sua conclusione, dandone
comunicazione alla Societa' con lettera raccomandata.
Il contratto e' concluso nel giorno in cui:
- la scheda copertura, firmata dalla Societa', viene sottoscritta dall'Assicurato;
oppure
- l'Assicurato, a seguito della sottoscrizione della proposta, riceve da parte della Societa' la scheda
copertura debitamente firmata o la comunicazione dell'accettazione della proposta da parte della
Societa'.
Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a
decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal
timbro postale di invio.
________________________________________________________________________________________
Pagina 14 di 38
________________________________________________________________________________________
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione della revoca della proposta o della
comunicazione del recesso la Societa', previa consegna dell'originale della scheda copertura e delle
eventuali appendici contrattuali, rimborsa all'Assicurato le somme da questi eventualmente
corrisposte.
La Societa' ha il diritto di trattenere EUR 25 dalle predette somme, a titolo di rimborso per gli oneri
sostenuti per la procedura di emissione del contratto.
3.I) Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati
per iscritto a :
FONDIARIA-SAI S.p.A, Direzione Relazioni Esterne e Comunicazione - Servizio Clienti
C.so Galileo Galilei, 12, 10126 TORINO
Fax: 0116533745
e-mail: [email protected]
Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro
nel termine massimo di 45 giorni, potra' rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del
Quirinale 21, 00187 ROMA, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato
dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e
l'attribuzione della responsabilita' si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorita'
Giudiziaria, oltre alla facolta' di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
________________________________________________________________________________________
Pagina 15 di 38
________________________________________________________________________________________
4.INFORMAZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE SEPARATA NUOVA PRESS 2000
4. A) Caratteristiche della Gestione Separata NUOVA PRESS 2000
La Gestione Separata NUOVA PRESS 2000, di seguito definita NUOVA PRESS 2000, e' un
portafoglio di valori mobiliari gestito separatamente dagli altri investimenti della Societa'. Essa e'
disciplinata da un apposito regolamento che costituisce parte integrante del contratto ed il cui testo e'
riportato nel libretto di polizza.
I contratti legati a NUOVA PRESS 2000 sono adatti ad un investitore orientato alla certezza di un
rendimento annuo; infatti le rivalutazioni annuali di cui al precedente punto 3.E), restano
definitivamente acquisite, per cui, in ciascun anno, le prestazioni assicurate, al lordo degli oneri
fiscali, possono solo aumentare e mai diminuire.
Una sintesi dei rendiconti annuali di NUOVA PRESS 2000 ed i prospetti trimestrali relativi alla
composizione del portafoglio sono pubblicati su quotidiani a diffusione nazionale.
Al fine di offrire una significativa - benche' puramente indicativa - ipotesi di confronto, si riproducono
nella tabella che segue i tassi di rendimento su base annua riconosciuti dalla Societa' agli Assicurati
grazie ai risultati ottenuti dalla Gestione Separata NUOVA PRESS 2000 (che ha avuto inizio nel
settembre 1999), raffrontati con i tassi di rendimento dei titoli di Stato, delle obbligazioni e con i tassi
di inflazione registrati nello stesso periodo. E' evidente tuttavia che l'andamento storico della
Gestione Separata non puo' essere indicativo delle sue evoluzioni future .
Anno
1999
2000
2001
2002
2003
Rendimento Lordo Medio
dei Titoli di Stato
e delle Obbligazioni
4,50%
5,57%
4,93%
4,67%
3,73%
Inflazione
1,6%
2,6%
2,7%
2,5%
2,5%
Rendimento minimo riconosciuto
agli Assicurati
13,79%
12,78%
5,39%
4,30%
3,62%
4. B) Revisione contabile
NUOVA PRESS 2000 e' oggetto di revisione contabile da parte di una Societa' di revisione iscritta
all'albo speciale di cui all'Articolo 161 del D. Lgs. 24.02.1998 n. 58 che accerta la rispondenza della
Gestione al regolamento.
4. C) Spese a carico della gestione separata
Le spese a carico di NUOVA PRESS 2000 sono rappresentate da:
- commissioni e spese bancarie relative alla compravendita e custodia titoli, alla compravendita della
valuta ed alla gestione dei depositi bancari;
- spese di revisione contabile;
- eventuali interessi passivi.
________________________________________________________________________________________
Pagina 16 di 38
________________________________________________________________________________________
5.INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO
5.A) Relative alla Societa'
La Societa' comunichera' all'Assicurato tempestivamente e per iscritto qualunque modifica dovesse
intervenire, nel corso della durata contrattuale, con riferimento a denominazione sociale, forma
giuridica ed indirizzo. La Societa' comunichera' inoltre eventuali cambiamenti di indirizzo dell'Agenzia
cui e' o sara' assegnato il contratto.
5.B) Relative al contratto
La Societa' fornira' per iscritto all'Assicurato, nel corso della durata contrattuale, le informazioni
relative alle garanzie, contenute nella presente nota informativa, qualora subiscano variazioni per la
sottoscrizione di clausole aggiuntive al contratto stesso, oppure per intervenute modifiche nella
legislazione ad esso applicabile.
Per i contratti in vigore, la Societa' fornira' all'Assicurato, ad ogni ricorrenza annuale del contratto,
una informativa sintetica sull'investimento assicurativo in cui, al lordo degli oneri fiscali, figureranno:
- il valore raggiunto dalle prestazioni assicurate;
- il totale dei premi complessivamente corrisposti;
- i valori di riscatto totale e della somma trasferibile calcolati alla suddetta ricorrenza annuale.
A richiesta dell'Assicurato, da inoltrare per iscritto, anche a mezzo fax, alla Direzione di Torino, la
Societa' fornira' altresi' sollecitamente, e comunque non oltre 10 giorni dal ricevimento della richiesta,
le informazioni relative all'evoluzione del rapporto assicurativo, con particolare riguardo al valore di
riscatto maturato e al riepilogo dei premi pagati.
________________________________________________________________________________________
Pagina 17 di 38
________________________________________________________________________________________
6.ALTRE INFORMAZIONI
6. A) Informazioni generali su aspetti legali e fiscali (sulla base della legislazione in vigore alla
data di edizione della presente nota informativa).
ASPETTI LEGALI
NON PIGNORABILITA' E NON SEQUESTRABILITA'
Ai sensi dell'art. 1923 del Codice Civile le somme dovute in dipendenza di contratti di assicurazione
sulla vita non sono pignorabili ne' sequestrabili.
LINGUA UTILIZZABILE E LEGISLAZIONE APPLICABILE
Al contratto, redatto in lingua italiana, si applica la legge italiana.
FORO COMPETENTE
Per le controversie relative al contratto, il foro competente e' quello del luogo ove risiede o ha eletto
domicilio l'Assicurato o il Beneficiario.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali dell'Assicurato sono trattati dalla Societa' in conformita' a quanto previsto dalla
normativa sulla protezione dei dati personali.
DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO
Ai sensi dell'art. 1920 del Codice Civile il Beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita
acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione.
ASPETTI FISCALI
TRATTAMENTO DEI PREMI
I premi corrisposti non sono soggetti all'imposta sulle assicurazioni.
Inoltre, i premi delle forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla
vita, a favore dell'Assicurato o di persone fiscalmente a suo carico - sommati a tutti i premi/contributi
versati ad altre forme pensionistiche previste dal D.lgs. 21 aprile 1993, n. 124 con la sola eccezione
del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) - sono deducibili dal reddito complessivo a fini IRPEF
dell'Assicurato, alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge.
In sintesi, la deducibilita' spetta per un importo complessivamente non superiore al 12% del reddito
complessivo dell'Assicurato e, comunque, per un importo annuo non superiore a EUR 5.164,56. Se
alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente, per questi redditi la
deduzione e' ammessa per un importo non superiore al doppio della quota del TFR destinata alle
forme pensionistiche collettive istituite ai sensi del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 e, comunque,
sempre nel limite del 12% del reddito complessivo e di EUR 5.164,56.
La condizione relativa alla destinazione del TFR non si applica :
(a) nel caso in cui non sia stata istituita una forma pensionistica collettiva (fondo negoziale o
"adesione collettiva" a fondo aperto) alla quale il dipendente possa aderire;
(b) nel caso in cui l'adesione e' realizzata unicamente sulla base di accordi fra lavoratori;
(c) se la forma pensionistica collettiva cui e' destinata la quota di TFR non sia operante dopo due
anni;
(d) con riferimento ai redditi da lavoro dipendente che derivano da rapporti di lavoro per i quali non
sia previsto l'istituto del TFR (ad esempio: taluni lavoratori del settore edile e del settore
dell'agricoltura);
(e) nel caso in cui si tratti di pubblico dipendente che non ha optato per la trasformazione
dell'indennita' di fine rapporto in TFR;
(f) ai soggetti iscritti entro il 28 aprile 1993 alle forme pensionistiche complementari che risultano
istituite al 15 novembre 1992, data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
Per i soggetti di cui alla lettera (f), per un periodo transitorio di 5 anni (cioe' fino al 31 dicembre 2005),
la deducibilita', fermo restando il limite del 12% dal reddito complessivo, e' pari al maggior valore tra
EUR 5.164,56 e l'importo dei contributi effettivamente versati nel 1999.
________________________________________________________________________________________
Pagina 18 di 38
________________________________________________________________________________________
E' inoltre possibile dedurre dal reddito complessivo anche quei contributi/premi versati non
nell'interesse proprio, ma nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico. Questi importi
concorreranno insieme ai propri premi/contributi a determinare il limite di deducibilita' di EUR
5.164,56 e del 12% del reddito complessivo. Fermo restando che se il familiare a carico e' comunque
titolare di altri redditi, la deduzione spetta in primo luogo in capo all'interessato (operando il solo
limite di EUR 5.164,56) e per la differenza, che non trovi capienza nell'ammontare di tali redditi, in
capo al pater familias. Per quest'ultimo, se lavoratore dipendente, la deduzione dei premi/contributi
corrisposti nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico, nei limiti previsti, spetta comunque senza
tener conto della condizione della destinazione del TFR.
L'Assicurato che totalmente o parzialmente non ha usufruito o che non intende usufruire della
deduzione, comunica alla Societa' (entro e non oltre il 30 settembre dell'anno successivo a quello in
cui e' stato effettuato il versamento del premio ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto
alla prestazione) l'importo dei premi/contributi non dedotti o che non saranno dedotti in sede di
dichiarazione dei redditi. In tale comunicazione, la dizione "non saranno dedotti" sara' accettata dalla
Societa' esclusivamente nel caso in cui si riferisca al periodo o ai periodi per i quali, al momento della
risoluzione del contratto, non siano ancora scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni dei
redditi nelle quali i premi/contributi avrebbero potuto essere dedotti.
Le prestazioni riferibili ai premi/contributi non dedotti o che non saranno dedotti non concorreranno a
formare la base imponibile al momento dell'erogazione della prestazione.
TASSAZIONE DELLE SOMME ASSICURATE
Regime fiscale dei risultati maturati durante la fase di costituzione
Fino alla data in cui sorge il diritto all'erogazione della prestazione, sul risultato netto maturato in
ciascun anno (periodo di imposta) grava un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura
dell'11%. Tale imposta viene versata direttamente dalla Societa'.
Regime fiscale delle somme corrisposte
Il trattamento fiscale delle somme corrisposte, previsto dal D.Lgs. 18.02.2000, n. 47, varia in ragione
delle modalita' di erogazione delle prestazioni.
Garanzia per il caso di morte dell'Assicurato
Il capitale corrisposto agli eredi dell'Assicurato in caso di suo decesso e' soggetto ad una tassazione
separata con un prelievo, in acconto, operato dalla Societa', in qualita' di sostituto d'imposta, in capo
all'Assicurato deceduto. L'aliquota adottata e' un'aliquota provvisoria determinata con i criteri della
tassazione separata e la base imponibile e' data dal suddetto capitale al netto della quota riferibile ai
redditi gia' assoggettati ad imposta in fase di costituzione ed ai premi/contributi non dedotti.
Alla tassazione in acconto secondo le regole sopra descritte, fa poi seguito la riliquidazione definitiva
dell'imposta operata dall'amministrazione Finanziaria, in capo all'Assicurato deceduto, in base
all'aliquota media di tassazione dei 5 anni precedenti a quello in cui e' maturato il diritto alla
percezione del capitale.
Garanzia per il caso di vita dell'Assicurato
- Le prestazioni pensionistiche erogate in forma periodica (rendita) concorrono a formare il reddito
complessivo del percettore soggetto ad Irpef con aliquota progressiva. La base imponibile e'
costituita dall'importo della prestazione erogata al netto:
- della parte corrispondente ai redditi gia' assoggettati ad imposta sostitutiva dell'11% (rendimenti
finanziari maturati in fase di costituzione) ed ai premi/contributi non dedotti;
- della quota corrispondente ai rendimenti maturati successivamente all'inizio dell'erogazione della
prestazione pensionistica in forma periodica assoggettati ad imposta sostitutiva del 12,5%.
Viene, quindi, tassata con aliquota progressiva Irpef solo quella parte di rendita derivante dai
premi/contributi che sono stati dedotti in precedenza e la Societa', in qualita' di sostituto d'imposta,
opera un prelievo a titolo d'acconto.
- Le prestazioni erogate in forma di capitale sono soggette a tassazione separata e la Societa', in
qualita' di sostituto d'imposta, opera un prelievo a titolo d'acconto con un'aliquota provvisoria
determinata con i criteri della tassazione separata. L'Amministrazione Finanziaria provvedera' alla
liquidazione definitiva in base all'aliquota media di tassazione dei 5 anni precedenti a quello in cui e'
________________________________________________________________________________________
Pagina 19 di 38
________________________________________________________________________________________
maturato il diritto alla percezione del capitale.
1. La base imponibile e' data: dal capitale al netto della quota riferibile ai redditi gia' assoggettati ad
imposta in fase di costituzione ed ai premi/contributi non dedotti, nel caso in cui la prestazione
richiesta in forma di capitale risulti non superiore ad un terzo del capitale assicurato ovvero il
valore della prestazione in forma periodica, calcolato con riferimento ai due terzi del capitale
assicurato , risulti inferiore al 50% dell'assegno sociale quale stabilito dalla legge;
2. dal capitale al netto della quota riferibile ai soli premi/contributi non dedotti e non anche ai redditi
gia' assoggettati ad imposta in fase di costituzione, nel caso in cui la prestazione richiesta in
forma di capitale risulti superiore ad un terzo del capitale assicurato.
Riscatto totale di cui alla lettera a) del precedente punto 3. F)
Il riscatto totale esercitato, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c) del Dlgs. 124/93, per effetto
del pensionamento o per la cessazione del rapporto di lavoro per mobilita' o per altre cause non
dipendenti dalla volonta' delle parti, e' assoggettato al medesimo trattamento riservato alle
prestazioni erogate in forma di capitale di cui al precedente punto 1..
Il riscatto totale, esercitato ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c) del Dlgs. 124/93, che non
derivi dalle predette cause, e' assoggettato a tassazione ordinaria IRPEF per un importo assunto al
netto della quota riferibile ai premi/contributi non dedotti ed ai redditi gia' assoggettati ad imposta in
fase di costituzione.
Riscatto anche parziale di cui alla lettera b) del precedente punto 3. F)
Il riscatto anche parziale, esercitato ai sensi dell'articolo 10, comma 1-bis del Dlgs. 124/93, e'
assoggettato a tassazione separata mediante l'applicazione di una aliquota determinata secondo gli
stessi criteri adottati per il trattamento fiscale delle prestazioni erogate in forma di capitale.
L'imponibile in questo caso e' pero' costituito dall'intero importo percepito al netto della quota riferibile
ai soli premi/contributi non dedotti e non anche ai redditi gia' assoggettati ad imposta in fase di
costituzione. Soltanto al momento dell'erogazione delle prestazioni pensionistiche, la Societa'
(sostituto d'imposta) prima e gli uffici finanziari poi, sono chiamati ad operare un conguaglio
ricostruendo l'intera posizione maturata.
Trasferimento
Le operazioni di trasferimento della presente forma pensionistica individuale ad altra forma
pensionistica (individuale o collettiva) disciplinate dal D.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, ovvero da un
fondo pensione complementare o da altra forma pensionistica individuale alla presente forma
pensionistica individuale sono, in linea generale, esenti da ogni onere fiscale.
6 B) Comunicazioni a cura dell'Assicurato
L'Assicurato che totalmente o parzialmente non ha usufruito o che non intende usufruire della
deduzione, comunica alla Societa' l'importo dei premi/contributi non dedotti o che non saranno
dedotti in sede di dichiarazione dei redditi secondo quanto precisato al precedente punto 5. A).
L'Assicurato iscritto alla data del 28 aprile 1993 a forme pensionistiche complementari istituite entro il
15 novembre 1992 e' altresi' tenuto a produrre la documentazione - rilasciata dalle suddette forme
pensionistiche complementari - attestante detta condizione, ai fini della identificazione delle
prestazioni erogabili e del regime fiscale applicabile al contratto.
In caso di trasferimento della posizione individuale in relazione alla sua nuova attivita' lavorativa ed in
caso di riscatto nelle ipotesi previste ai sensi dell'articolo 7, comma 4 e dell'articolo 10, comma 1
(cessazione dell'attivita' lavorativa senza aver maturato i requisiti per l'erogazione della prestazione)
del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assicurato
e' tenuto a produrre la documentazione necessaria, quale prevista dalle condizioni contrattuali,
attestante la sussistenza delle fattispecie indicate dalla legge. L'elenco
dell'anzidetta
documentazione e' contenuto nel modulo di richiesta di liquidazione prestampato fornito dalla
Societa' e disponibile presso la Sede o la competente Agenzia della Societa' o presso i soggetti da
Essa abilitati.
________________________________________________________________________________________
Pagina 20 di 38
________________________________________________________________________________________
INFORMATIVA
Dati personali comuni e sensibili ai sensi dell'art. 13 Decreto Legislativo 30.6.2003 n.196
In conformita' dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30/6/2003 n. 196 (di seguito denominato Codice), la
sottoscritta Societa' - in qualita' di Titolare - La informa sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi
diritti (art. 7 del Codice)
1. Trattamento dei dati personali per finalita' assicurative
La Societa' tratta i dati personali da Lei forniti o dalla stessa gia' detenuti, per concludere, gestire ed
eseguire il contratto da Lei richiesto, nonche' gestire e liquidare i sinistri attinenti all'esercizio
dell'attivita' assicurativa e riassicurativa, a cui la Societa' e' autorizzata ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge.
In tal caso, ferma la Sua autonomia personale, il conferimento dei dati personali da Lei effettuato
potra' essere:
a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per
antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile);
b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei
rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri.
Qualora Lei rifiuti di fornire i dati personali richiesti, la Societa' non potra' concludere od eseguire i
relativi contratti di assicurazione o gestire e liquidare i sinistri.
2. Trattamento dei dati personali per finalita' promozionali/commerciali
In caso di Suo consenso i Suoi dati potranno essere utilizzati per finalita' di profilazione della
Clientela, di informazione e promozione commerciali di prodotti e servizi, nonche' di indagini sul
gradimento circa la qualita' di quelli da Lei gia' ricevuti e di ricerche di mercato.
In tali casi il conferimento dei Suoi dati personali sara' esclusivamente facoltativo ed un Suo
eventuale rifiuto non comportera' alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso
di costituzione, precludendo solo l'espletamento delle attivita' indicate nel presente punto.
3. Modalita' del trattamento dei dati
Il trattamento dei Suoi dati personali potra' essere effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o
comunque automatizzati, con modalita' e procedure strettamente necessarie al perseguimento delle
finalita' sopra descritte; e' invece esclusa qualsiasi operazione di diffusione dei dati.
La Societa' svolge il trattamento direttamente tramite soggetti appartenenti alla propria
organizzazione o avvalendosi di soggetti esterni alla Societa' stessa, facenti parte del settore
assicurativo o correlati con funzioni meramente organizzative. Tali soggetti tratteranno i Suoi dati:
a) conformemente alle istruzioni ricevute dalla Societa' in qualita' di responsabili o di incaricati, tra i
quali indichiamo gli Agenti della Societa', i dipendenti o collaboratori della Societa' stessa addetti
alle strutture aziendali nell'ambito delle funzioni cui sono adibiti ed esclusivamente per il
conseguimento delle specifiche finalita' indicate nella presente informativa. L'elenco aggiornato
dei responsabili e delle categorie di incaricati e' conoscibile ai riferimenti sotto indicati (*);
b) in totale autonomia, in qualita' di distinti Titolari.
4. Comunicazione dei dati personali
a) I Suoi dati personali possono essere comunicati esclusivamente per le finalita' di cui al punto 1 o
per obbligo di legge agli altri soggetti del settore assicurativo (costituenti la c.d. catena
assicurativa), quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di
agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad
esempio, banche e SIM); legali, periti e autofficine; societa' di servizi a cui siano affidati la
gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonche' societa' di servizi informatici, di
archiviazione od altri servizi di natura tecnico/organizzativa; banche depositarie per i Fondi
Pensione; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, ISVAP,
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza
sui fondi pensione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati nei
confronti delle quali la comunicazione dei dati e' obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi,
Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione);
b) inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalita' di cui al punto 2 a Societa' del
Gruppo FONDIARIA-SAI (societa' controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge), a Societa' specializzate in promozione commerciale,
ricerche di mercato ed indagini sulla qualita' dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti.
________________________________________________________________________________________
Pagina 21 di 38
________________________________________________________________________________________
L'elenco dei soggetti a cui sono comunicati i dati e' conoscibile al riferimento sotto indicato (*).
5. Trasferimento di dati all'estero
I dati personali possono essere trasferiti verso paesi dell'Unione Europea e verso paesi terzi rispetto
all'Unione Europea.
6. Diritti dell'interessato
Ai sensi dell'art. 7 del Codice Lei potra' esercitare specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dalla
Societa' la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in
forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonche' della logica e delle finalita' su cui
si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
dati trattati in violazione di legge, nonche' l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi e' interesse,
l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.
Per l'esercizio di tali diritti Lei potra' rivolgersi al responsabile pro-tempore della Direzione ICT del
Gruppo FONDIARIA-SAI c/o Ufficio Privacy (fax 011.6533613), che potra' essere nominativamente
individuato nell'elenco dei Responsabili (*).
(*) elenco disponibile sul sito www.fondiaria-sai.it, presso le Agenzie della Societa' o
Privacy del Gruppo FONDIARIA-SAI (fax 011/6533613).
l'Ufficio
________________________________________________________________________________________
Pagina 22 di 38
________________________________________________________________________________________
CONDIZIONI CONTRATTUALI
L'AltraOpen
FORMA PENSIONISTICA INDIVIDUALE ATTUATA MEDIANTE ASSICURAZIONE VITA INTERA, A
PREMI RICORRENTI ED INTEGRATIVI, CON RIVALUTAZIONE ANNUALE DELLE PRESTAZIONI
(TARIFFA N. 350).
Il presente contratto e' regolato, oltre che dalle condizioni contrattuali e dal Regolamento della
Gestione Separata NUOVA PRESS 2000, dalle disposizioni del DECRETO LEGISLATIVO 21 aprile
1993, n. 124 e sara' automaticamente adeguato in tutte le sue condizioni ad ogni eventuale modifica
od integrazione del predetto DECRETO LEGISLATIVO 21 aprile 1993, n. 124 che viene di seguito
definito decreto. In tal caso la Societa' provvedera' a fornire all'Assicurato ogni necessaria
informazione.Le figure del Contraente e dell'Assicurato coincidono.
PARTE I - OGGETTO DEL CONTRATTO
Articolo 1 - Prestazioni assicurate
1.A) Garanzia per il caso di morte dell'Assicurato
In caso di decesso dell'Assicurato, verificatosi prima della ricorrenza annuale del contratto
immediatamente successiva alla data di comunicazione alla Societa' dell'avvenuta maturazione dei
requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche di cui al punto 1.B) e purche' il contratto non sia
risolto, la Societa' si impegna a pagare il capitale assicurato, rivalutato in base a quanto specificato al
successivo articolo 8, ai Beneficiari designati. La predetta ricorrenza annuale viene di seguito definita
ricorrenza successiva alla maturazione dei requisiti. La richiesta di liquidazione del capitale
assicurato da parte degli aventi diritto deve essere inoltrata alla Societa' per iscritto tramite telefax o
con lettera raccomandata.
Il capitale assicurato e' il cumulo dei capitali derivanti da ciascun premio corrisposto depurato dei
caricamenti precisati nella nota informativa che la Societa' consegna all'Assicurato prima della
sottoscrizione del contratto.
La garanzia per il rischio di morte copre qualunque causa di decesso, senza limiti territoriali e senza
tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato. Tuttavia e' comunque escluso dalla
garanzia il decesso causato da:
- dolo dell'Assicurato o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato
di cittadinanza dell'Assicurato: in questo caso la garanzia puo' essere prestata, su richiesta
dell'Assicurato, alle condizioni stabilite dal competente Ministero.
In questi casi la Societa' non corrisponde alcun importo.
1.B) Garanzia per il caso di vita dell'Assicurato
Ai sensi dell'Articolo 9-ter del decreto, la Societa' si impegna a pagare ai Beneficiari designati le
prestazioni pensionistiche di anzianita' o di vecchiaia - di seguito definite prestazioni - di cui
all'Articolo 9-bis del decreto a condizione che l'Assicurato:
- abbia maturato i requisiti di accesso alle prestazioni;
- sia in vita al momento dell'erogazione delle prestazioni;
- abbia inoltrato per iscritto alla Societa' la richiesta di erogazione delle prestazioni che deve:
- contenere l'indicazione della forma di erogazione scelta fra quelle consentite dalle presenti
condizioni contrattuali in conformita' alle disposizioni del decreto (forma periodica o di capitale);
- essere corredata dalla documentazione di cui al successivo Articolo 15.
I requisiti per la corresponsione delle prestazioni maturano:
a) per le prestazioni di vecchiaia, al compimento dell'eta' pensionabile dell'Assicurato stabilita per il
pensionamento di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza, con un minimo di cinque anni
di partecipazione a forme pensionistiche previste dall'anzidetto decreto. Per i soggetti di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b-ter dell'anzidetto decreto e per i soggetti non titolari di reddito di
lavoro o d'impresa si considera eta' pensionabile il compimento dell'eta' prevista dall'articolo 1,
comma 20, della legge 8 Agosto 1995, n. 335 ed eventuali modifiche od integrazioni;
b) per le prestazioni di anzianita', alla cessazione dell'attivita' lavorativa dell'Assicurato , con un
______________________________________________________________________________________
Pagina 23 di 38
________________________________________________________________________________________
minimo di quindici anni di partecipazione a forme pensionistiche previste dall'anzidetto decreto ed a
condizione che l'eta' dell'Assicurato stesso sia di non piu' di dieci anni inferiore a quella prevista per
il pensionamento di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
Le prestazioni sono erogate - alle condizioni su esposte - a partire dalla ricorrenza successiva alla
maturazione dei requisiti.
Entro 3 mesi dal raggiungimento dei predetti requisiti, l'Assicurato si impegna a darne comunicazione
scritta alla Societa', segnalando l'eventuale richiesta di differire l'erogazione delle prestazioni ad una
successiva ricorrenza annuale, ma non oltre i cinque anni dal raggiungimento del limite dell'eta'
pensionabile, anche proseguendo nel versamento dei premi.
Entro la data di inizio dell'erogazione delle prestazioni l'Assicurato dovra' comunicare alla Societa' la
forma di rendita prescelta, nonche' l'indicazione del secondo Assicurato qualora si optasse per la
prestazione periodica di cui alla lettera c) del successivo punto 1.B.1).
Ai fini del computo degli anni di partecipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme
pensionistiche previste dal decreto maturati dall'Assicurato.
A scelta dell'Assicurato, le prestazioni possono essere corrisposte in forma periodica o di capitale
secondo quanto di seguito precisato.
1.B.1) Prestazioni erogate totalmente in forma periodica
In base al presente contratto, l'Assicurato puo' scegliere una delle seguenti prestazioni in forma
periodica:
a) una rendita vitalizia da corrispondere finche' l'Assicurato sia in vita;
b) una rendita, da corrispondere in modo certo nei primi 5 o 10 anni (e quindi anche in caso di
decesso dell'Assicurato), e successivamente finche' l'Assicurato sia in vita;
c) una rendita su due Assicurati - previa designazione del secondo Assicurato - da corrispondere
interamente purche' entrambi siano in vita e successivamente, in misura totale o parziale, finche'
l'Assicurato superstite sia in vita.
La rendita e' corrisposta in rate anticipate con rateazione, a scelta dell'Assicurato, annuale oppure
semestrale oppure mensile. L'erogazione della rendita iniziera' pertanto a decorrere dalla ricorrenza
successiva alla maturazione dei requisiti.
Durante l'erogazione della rendita il contratto non e' riscattabile e non possono essere corrisposti
premi.
Il valore della rendita annua e' calcolato moltiplicando il capitale di cui al precedente punto 1.A)assicurato alla ricorrenza successiva alla maturazione dei requisiti, ancorche' prorogata - per il
coefficiente stabilito dalla Societa' su basi demografiche e finanziarie.
Le basi demografiche riguardano la probabilita' di sopravvivenza dell'Assicurato, mentre le basi
finanziarie riguardano le ipotesi formulate sugli scenari economico-finanziari e sono rappresentate
dai rendimenti ottenibili con gli investimenti in attivita' finanziarie.
Nelle tabelle allegate alle condizioni contrattuali sono riportati i coefficienti da adottare per ottenere la
rendita annua di cui alla precedente lettera a), erogabile in rate anticipate annuali, semestrali o
mensili. La Societa', su richiesta dell'Assicurato, fornisce altresi' i coefficienti per tutte le altre forme di
rendita previste dal presente contratto. I suddetti coefficienti sono calcolati utilizzando come base
demografica le tavole RG48, mentre le basi finanziarie sono rappresentate dal tasso tecnico pari alla
misura annua minima di rivalutazione di cui alla lettera a) punto 8.1) del successivo articolo 8,
indicata sulla scheda copertura. Tale misura non puo' superare il tasso annuo massimo applicabile di
cui all'articolo 1 del Provvedimento ISVAP del 6 novembre 1998 n. 1036G pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 20 novembre 1998 n. 272.
Rivedibilita' dei coefficienti di conversione in rendita.
La Societa' potra' stabilire l'applicazione di nuovi coefficienti solo nel caso in cui si verifichino
significative variazioni negli scenari demografico-finanziari. In particolare, la Societa' ha la facolta' di
procedere alla revisione dei suddetti coefficienti al verificarsi di almeno uno dei seguenti casi:
- qualora sia rilevato un aumento della media delle speranze di vita dei soggetti maschi e femmine
per le eta' comprese tra 55 e 65 anni non inferiore al 10%. La speranza di vita e' riportata sulle
tavole di mortalita' della popolazione italiana pubblicate dall'ISTAT in rapporto ad un Censimento
Generale della Popolazione e delle Abitazioni. La rilevazione e' effettuata dalla Societa' tra il
Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni, di riferimento per i coefficienti in uso, e
l'ultimo Censimento per il quale l'ISTAT abbia pubblicato le tavole di mortalita';
- qualora venga rilevata una variazione nel valore percentuale del suddetto tasso annuo massimo
applicabile, rispetto al tasso massimo in vigore.
________________________________________________________________________________________
Pagina 24 di 38
________________________________________________________________________________________
Per i coefficienti riportati nelle tabelle allegate, le basi demografiche di riferimento per rilevare il
predetto aumento della media delle speranze di vita sono quelle relative alle tavole di mortalita'
pubblicate dall'ISTAT in rapporto al censimento dell'anno 1991.
Nel caso intenda applicare coefficienti diversi da quelli in uso, la Societa' comunica all'Assicurato la
data di entrata in vigore dei nuovi coefficienti entro il terzo mese precedente tale data.
La modifica delle basi finanziarie avra' effetto solo sui premi corrisposti successivamente alla data di
entrata in vigore dei nuovi coefficienti.
Pertanto, in caso di modifica delle basi finanziarie, la rendita erogabile si ottiene dalla somma della
rendite derivanti dai capitali assicurati generati dai premi relativi a ciascun tasso tecnico adottato.
La Societa', in ogni caso, non potra' stabilire l'applicazione di nuovi coefficienti:
- qualora l'eta' dell'Assicurato, calcolata alla decorrenza del contratto e riportata sulla scheda
copertura, non sia inferiore ad anni 55;
- qualora non siano decorsi tre anni dalla data di stipulazione del contratto;
- nel corso dei tre anni antecedenti l'erogazione della rendita;
- qualora abbia avuto inizio l'erogazione della rendita.
1.B.2) Prestazioni erogate parzialmente o totalmente in forma di capitale
In base al presente contratto, l'Assicurato puo' scegliere, in alternativa alle prestazioni erogate
totalmente in forma periodica una fra le seguenti prestazioni:
- prestazioni in forma di capitale, per un importo non superiore al 50% del capitale assicurato di cui al
precedente punto 1.A. In tal caso la quota residua di capitale assicurato viene erogata in una delle
prestazioni in forma periodica di cui al precedente punto 1.B.1).
- prestazioni totalmente in forma di capitale, a condizione che:
- l'importo annuo della prestazione in forma periodica derivante dalla conversione del suddetto
capitale assicurato risulti di ammontare inferiore all'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6
e 7, della legge 8 Agosto 1995, n. 335;
oppure
- l'Assicurato abbia aderito alla presente forma pensionistica individuale in ordine al trasferimento
da altri fondi pensione o da altre forme pensionistiche individuali e che, sulla base della
documentazione prodotta, risulti iscritto alla data del 28 aprile 1993 a forme pensionistiche
complementari istituite entro il 15 novembre 1992.
Articolo 2 - Premio
A fronte delle prestazioni assicurate di cui al precedente articolo 1, l'Assicurato versera' premi
ricorrenti secondo la frequenza, stabilita alla stipulazione, che puo' essere annuale, semestrale,
quadrimestrale, trimestrale, bimestrale o mensile.
L'importo di ciascun premio ricorrente corrisposto non puo' risultare inferiore all'importo minimo di:
- EUR 900 se corrisposto con frequenza annuale;
- EUR 450 se corrisposto con frequenza semestrale;
- EUR 300 se corrisposto con frequenza quadrimestrale;
- EUR 225 se corrisposto con frequenza trimestrale;
- EUR 150 se corrisposto con frequenza bimestrale;
- EUR 75 se corrisposto con frequenza mensile.
Ad ogni ricorrenza annuale del contratto, l'Assicurato puo' modificare la frequenza di versamento dei
premi ricorrenti, nonche' aumentare o diminuire il loro ammontare nel rispetto dell'importo minimo
sopra indicato.
L'Assicurato ha facolta' di corrispondere, in aggiunta ai premi ricorrenti, premi integrativi di importo
non inferiore a EUR 500.
Il primo premio ricorrente deve essere corrisposto all'atto della stipulazione del contratto.
I premi ricorrenti successivi al primo e ciascun premio integrativo, possono essere corrisposti nel
periodo compreso tra la data di stipulazione del contratto ed il giorno precedente la ricorrenza
successiva alla maturazione dei requisiti.
Il pagamento dei premi deve essere effettuato presso la Sede o la competente Agenzia della Societa'
o presso i soggetti da Essa abilitati dietro rilascio di apposita quietanza e puo' avvenire in contanti
oppure a mezzo di assegno bancario o circolare intestato alla Societa' oppure mediante accredito sul
conto corrente della Societa'.
Qualora il versamento dei premi sia effettuato tramite accredito su conto corrente, la relativa scrittura
di addebito costituisce la prova dell'avvenuto pagamento.
________________________________________________________________________________________
Pagina 25 di 38
________________________________________________________________________________________
PARTE II - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO
Articolo 3 - Conclusione, entrata in vigore, durata e risoluzione del contratto
Il contratto e' concluso nel giorno in cui:
- la scheda copertura, firmata dalla Societa', viene sottoscritta dall'Assicurato;
oppure
- l'Assicurato, a seguito della sottoscrizione della proposta, riceve da parte della Societa' la scheda
copertura debitamente firmata o la comunicazione dell'accettazione della proposta da parte della
Societa'.
Il contratto entra in vigore dalle ore 24 del giorno della sua conclusione o del giorno, se successivo,
indicato sulla scheda copertura quale data di decorrenza, a condizione che sia stato pagato il primo
premio ricorrente.
La durata del contratto e' vita natural durante dell'Assicurato ed e' rappresentata dal periodo di tempo
che intercorre fra la data di decorrenza indicata sulla scheda copertura e quella di risoluzione del
contratto medesimo.
Il contratto si risolve con effetto immediato al manifestarsi dell'evento, fra quelli di seguito elencati,
che si verifica per primo:
- richiesta di recesso dal contratto di cui al successivo articolo 4;
- decesso dell'Assicurato di cui al punto 1.A) del precedente articolo 1;
- richiesta di riscatto totale di cui al successivo articolo 9;
- all'atto della corresponsione delle prestazioni interamente in forma di capitale di cui al punto 1.B.2)
del precedente articolo 1;
- richiesta di trasferimento ad altre forme pensionistiche di cui al successivo articolo 10.
Il contratto si risolve altresi':
- allorche', durante la corresponsione di una delle forme di rendita di cui alle lettere a) e c) del punto
1.B.1) del precedente articolo 1, avvenga il decesso dell'Assicurato o di entrambi gli Assicurati;
oppure
- allorche', durante la corresponsione della rendita di cui alla lettera b) del punto 1.B.1) del
precedente articolo 1, avvenga il decesso dell'Assicurato dopo che siano trascorsi 5 o 10 anni
dall'inizio della corresponsione della rendita stessa.
Articolo 4 - Revocabilita' della proposta e diritto di recesso dal contratto
L'Assicurato puo' revocare la proposta fino a quando il contratto non sia stato concluso o recedere
dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui e' informato della sua conclusione, dandone
comunicazione alla Societa' con lettera raccomandata.
Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a
decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal
timbro
postale di invio.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione della revoca della proposta o della
comunicazione del recesso la Societa', previa consegna dell'originale della scheda copertura e delle
eventuali appendici contrattuali, rimborsa all'Assicurato le somme da questi eventualmente
corrisposte.
La Societa' ha il diritto di trattenere EUR 25 dalle predette somme, a titolo di rimborso per gli oneri
sostenuti per la procedura di emissione del contratto.
Articolo 5 - Obblighi della Societa' e dell'Assicurato
Gli obblighi della Societa' e dell'Assicurato risultano esclusivamente dal contratto e appendici da essi
firmati.
Articolo 6 - Dichiarazioni dell'Assicurato
Le dichiarazioni dell'Assicurato devono essere esatte e complete.
L'inesatta dichiarazione della data di nascita dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base
alla data di nascita effettiva, dell'eventuale rendita di cui al precedente articolo 1. Analoga rettifica
verra' effettuata in caso di inesatta dichiarazione dell'Assicurato sull'attivita' esercitata o sui requisiti
di accesso alle prestazioni.
________________________________________________________________________________________
Pagina 26 di 38
________________________________________________________________________________________
PARTE III - REGOLAMENTAZIONE NEL CORSO DEL CONTRATTO
Articolo 7 - Interruzione e ripresa del pagamento dei premi
Purche' il contratto non sia risolto, l'Assicurato ha facolta' in qualsiasi momento e senza
l'applicazione di alcun onere:
- di interrompere il pagamento dei premi;
- di riprendere il pagamento dei premi prima della ricorrenza successiva alla maturazione dei
requisiti.
Articolo 8 - Modalita' di rivalutazione delle prestazioni assicurate
Al presente contratto la Societa' riconosce una rivalutazione delle prestazioni assicurate in base alle
condizioni di seguito indicate. A tal fine la Societa' gestira', secondo quanto previsto dal Regolamento
della Gestione Separata NUOVA PRESS 2000, attivita' per un importo non inferiore alle relative
riserve matematiche.
8.1) Rivalutazione delle prestazioni sino alla ricorrenza successiva alla maturazione dei requisiti
a) Misura annua di rivalutazione
La Societa' determina il rendimento annuo da attribuire al contratto moltiplicando il rendimento medio
annuo, definito al punto 2. del Regolamento della Gestione Separata NUOVA PRESS 2000, per
un'aliquota di partecipazione almeno pari all'80%. La suddetta aliquota viene elevata secondo una
delle seguenti ipotesi alternative:
Ipotesi A
- all'85%, quando il cumulo dei premi corrisposti e' maggiore o uguale a EUR 16.000 ed inferiore a
EUR 20.000;
- all'87,5%, quando detto cumulo e' maggiore o uguale a EUR 20.000 ed inferiore a EUR 24.000;
- al 90% quando detto cumulo e' maggiore o uguale a EUR 24.000.
oppure
Ipotesi B
- all'85%, quando il cumulo dei premi corrisposti sino al giorno precedente la quarta ricorrenza
annuale del contratto e' maggiore o uguale a quattro volte il prodotto del primo premio ricorrente
corrisposto nel primo anno assicurativo per il numero di rate subannuali pattuite alla stipulazione
del contratto;
- all'87,5%, quando il cumulo dei premi corrisposti sino al giorno precedente la settima ricorrenza
annuale del contratto e' maggiore o uguale a sette volte il prodotto del primo premio ricorrente
corrisposto nel primo anno assicurativo per il numero di rate subannuali pattuite alla stipulazione
del contratto;
- al 90%, quando il cumulo dei premi corrisposti sino al giorno precedente la decima ricorrenza
annuale del contratto, e' maggiore o uguale a dieci volte il prodotto del primo premio ricorrente
corrisposto nel primo anno assicurativo per il numero di rate subannuali pattuite alla stipulazione
del contratto.
La scelta fra le due suddette ipotesi alternative, che va effettuata dall'Assicurato alla data di
sottoscrizione della proposta, viene evidenziata in scheda copertura e non puo' essere
successivamente modificata.
La misura annua di rivalutazione e' pari al rendimento annuo da attribuire al contratto.
La Societa' si impegna a garantire la misura annua di rivalutazione minima indicata sulla scheda
copertura.
La Societa' ha la facolta' di stabilire l'applicazione di una nuova misura annua minima di rivalutazione
soltanto nel caso venga rilevata una variazione nel valore percentuale del tasso annuo massimo
applicabile, di cui al punto 1.B.1) del precedente articolo 1, rispetto al tasso massimo in vigore.
In occasione di ogni revisione, la Societa' comunica all'Assicurato la nuova misura annua minima di
rivalutazione entro e non oltre il terzo mese precedente la ricorrenza annuale a partire dalla quale
viene applicata.
La nuova misura annua minima viene adottata per le rivalutazioni del capitale derivante dai premi
corrisposti successivamente a ciascuna revisione ed a partire dalla ricorrenza annuale del contratto
immediatamente successiva alla data della predetta comunicazione.
La Societa', in ogni caso, non potra' stabilire l'applicazione di una nuova misura annua minima di
rivalutazione:
- qualora l'eta' dell'Assicurato, calcolata alla decorrenza del contratto e riportata sulla scheda
________________________________________________________________________________________
Pagina 27 di 38
________________________________________________________________________________________
copertura, non sia inferiore ad anni 55;
- qualora non siano decorsi tre anni dalla data di stipulazione del contratto;
- nel corso dei tre anni antecedenti l'erogazione della rendita;
- qualora abbia avuto inizio l'erogazione della rendita.
b) Rivalutazione del capitale assicurato
b.1) Ad ogni ricorrenza annuale del contratto, il capitale assicurato rivalutato sara' ottenuto
sommando al valore del capitale rivalutato alla ricorrenza annuale precedente i seguenti valori:
- il cumulo dei capitali derivanti da ciascun premio corrisposto tra il giorno che precede la ricorrenza
annuale del contratto in cui si effettua la rivalutazione e quella precedente;
- un importo ottenuto applicando la misura annua di rivalutazione, di cui alla precedente lettera a), al
capitale rivalutato alla ricorrenza annuale precedente;
- il cumulo degli importi che si ottengono moltiplicando ciascun capitale derivante dai premi
corrisposti tra il giorno che precede la ricorrenza annuale del contratto in cui si effettua la
rivalutazione e quella precedente, per la misura annua di rivalutazione di cui alla precedente lettera
a) ridotta in proporzione alla frazione d'anno rispettivamente compresa tra la data di pagamento di
ciascun premio e la ricorrenza annuale del contratto in cui si effettua la rivalutazione.
Ai fini del calcolo del capitale assicurato rivalutato ad ogni ricorrenza annuale, i valori del capitale
rivalutato alla ricorrenza annuale precedente e dei capitali derivanti dai premi corrisposti nell'anno
assicurativo, sono quelli ridotti, come specificato al successivo articolo 9, in seguito ai riscatti parziali
effettuati nell'anno assicurativo.
Per i contratti non risolti, la Societa' inviera' annualmente all'Assicurato la comunicazione del valore
raggiunto dal capitale assicurato a seguito della rivalutazione.
b.2) In caso di decesso dell'Assicurato oppure di richiesta di riscatto o trasferimento che si verifichino
tra due ricorrenze annuali del contratto consecutive, il capitale assicurato rivalutato fino alla data di
calcolo sara' ottenuto sommando al valore del capitale rivalutato alla ricorrenza annuale precedente i
seguenti valori:
- il cumulo dei capitali derivanti da ciascun premio corrisposto tra la ricorrenza annuale del contratto
ultima trascorsa e la data di calcolo;
- un importo ottenuto applicando la misura annua di rivalutazione, ridotta in proporzione alla frazione
d'anno compresa tra la ricorrenza annuale del contratto ultima trascorsa e la data di calcolo, al
capitale assicurato rivalutato alla ricorrenza annuale precedente;
- il cumulo degli importi che si ottengono moltiplicando ciascun capitale derivante dai premi
corrisposti tra la ricorrenza annuale del contratto ultima trascorsa e la data di calcolo per la misura
annua di rivalutazione, ridotta in proporzione alla frazione d'anno rispettivamente compresa tra la
data di pagamento di ciascun premio e la data di calcolo.
Ai fini del calcolo del capitale assicurato rivalutato fino alla data di calcolo, i valori del capitale
rivalutato alla ricorrenza annuale precedente e dei capitali derivanti dai premi corrisposti nell'anno
assicurativo in corso, sono quelli ridotti, come specificato al successivo articolo 9, in seguito ai riscatti
parziali effettuati nel medesimo anno assicurativo.
Per data di calcolo si deve intendere:
- la data di decesso, nel caso di morte dell'Assicurato;
- la data di richiesta di riscatto, nel caso di riscatto;
- la data di richiesta di trasferimento, nel caso di trasferimento.
La predetta misura di rivalutazione sara' calcolata, a norma della precedente lettera a), sulla base
dell'aliquota di partecipazione raggiunta alla ricorrenza annuale del contratto precedente alla data di
calcolo e del rendimento medio annuo della Gestione Separata NUOVA PRESS 2000 relativo al
terzo mese precedente la stessa data.
8.2) Rivalutazione in corso di erogazione delle prestazioni in forma periodica di cui al punto 1.B del
precedente articolo 1
c) Rivalutazione annua della rendita in assenza di revisioni delle basi finanziarie
Nel periodo di erogazione, l'ammontare annuo della rendita di cui alle lettere a), b) e c), punto 1.B.1)
del precedente articolo 1 verra' rivalutato aggiungendo, al valore da esso raggiunto alla ricorrenza
annuale precedente, l'importo che si ottiene applicando al predetto ammontare la misura annua di
rivalutazione.
La misura annua di rivalutazione e' uguale alla differenza, se positiva, tra il rendimento attribuito
(rendimento medio annuo, definito al punto 2. del Regolamento della Gestione Separata NUOVA
PRESS 2000, moltiplicato per l'aliquota di partecipazione pari al 90%) ed il tasso tecnico di tariffa,
scontata per il periodo di un anno in base al tasso tecnico stesso; qualora la predetta differenza
________________________________________________________________________________________
Pagina 28 di 38
________________________________________________________________________________________
risultasse nulla o negativa, la misura annua di rivalutazione sara' pari a zero.
Il tasso tecnico e' pari alla misura annua minima di rivalutazione indicata sulla scheda copertura.
d) Rivalutazione annua della rendita in presenza di revisioni delle basi finanziarie
Nel caso la misura annua minima di rivalutazione sia stata rideterminata, la suddetta rendita
rivalutata si ottiene dalla somma delle rendite rivalutate derivanti dai capitali assicurati generati dai
premi relativi ad ogni tasso tecnico adottato.
La rivalutazione di ciascuna delle anzidette rendite avviene secondo quanto indicato alla precedente
lettera c) ma adottando il relativo tasso tecnico, utilizzato per la loro determinazione.
Articolo 9 - Riscatto
Ai sensi del decreto, il riscatto puo' essere richiesto dall'Assicurato prima della ricorrenza successiva
alla maturazione dei requisiti ed esclusivamente alle condizioni e nei casi di seguito indicati:
a) ove vengano meno i requisiti di partecipazione dell'Assicurato alla forma pensionistica individuale
attuata mediante il presente contratto (articolo 10 del decreto, comma 1, lettera c). In tal caso puo'
essere richiesto il solo riscatto totale;
b) per l'acquisto della prima casa di abitazione per se' o per i figli, o per la realizzazione di interventi
di recupero del patrimonio edilizio di cui alle lettere a), b), c), e d), dell'articolo 31, comma 1, della
legge 5 agosto 1978, n. 457, relativamente alla prima casa di abitazione, ovvero per eventuali
spese sanitarie, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture
pubbliche. In queste ipotesi puo' essere richiesto il riscatto anche parziale a condizione che
l'Assicurato abbia maturato un periodo di contribuzione a forme pensionistiche complementari
(compresa la presente forma pensionistica individuale) non inferiore a 8 anni. In ogni caso,
l'Assicurato prosegue nella partecipazione alla forma pensionistica individuale oggetto del presente
contratto.
La richiesta di riscatto totale o parziale deve essere inoltrata alla Societa' per iscritto tramite telefax o
con lettera raccomandata.
Ai fini contrattuali, il riscatto avra' effetto dalla data di richiesta che deve coincidere con la data di
invio del telefax o della raccomandata quale risulta dal timbro postale d'invio.
Nel caso vi fosse discordanza, verra' considerata come data di richiesta la data di invio del telefax o
della raccomandata.
Riscatto totale
La richiesta di riscatto totale, previsto solo nei casi descritti alla precedente lettera a), determina la
risoluzione del contratto con effetto dalla data di richiesta. Il valore di riscatto totale e' pari al valore
del capitale assicurato per il caso di morte - di cui al precedente articolo 1 - rivalutato, secondo
quanto previsto al precedente articolo 8.
Riscatto parziale
Il riscatto parziale non determina la risoluzione del contratto.
A seguito dell'operazione di riscatto parziale, il contratto resta in vigore per un capitale assicurato
ridotto del prodotto dello stesso per il rapporto tra il riscatto parziale concesso, aumentato delle
imposte dovute, ed il valore di riscatto totale calcolato alla data di richiesta di riscatto parziale.
Articolo 10 - Trasferimento ad altre o da altre forme pensionistiche
Ai sensi del decreto, l'Assicurato, prima della ricorrenza successiva alla maturazione dei requisiti, ha
la facolta' di trasferire quanto maturato sulla forma pensionistica individuale oggetto del presente
contratto:
a) al fondo pensione complementare, cui l'Assicurato stesso acceda in relazione alla sua nuova
attivita';
oppure
b) ad altro fondo pensione o ad altra forma pensionistica individuale, non prima che siano trascorsi
tre anni dalla data di stipulazione del contratto.
La richiesta di trasferimento deve essere inoltrata per iscritto alla Societa' tramite telefax o lettera
raccomandata.
Ai fini contrattuali il trasferimento avra' effetto dalla data di richiesta, che deve coincidere con la data
di invio del telefax o con la data di spedizione della raccomandata quale risulta dal timbro postale
d'invio.
Nel caso vi fosse discordanza, verra' considerata come data di richiesta la data di invio del telefax o
della raccomandata.
La somma oggetto del trasferimento e' pari al valore di riscatto totale di cui al precedente articolo 9.
________________________________________________________________________________________
Pagina 29 di 38
________________________________________________________________________________________
La Societa' trattiene dal suddetto importo, a titolo di rimborso per gli oneri sostenuti per l'operazione
di trasferimento, la somma di EUR 50.
Il trasferimento da un fondo pensione complementare o da altra forma pensionistica individuale alla
forma pensionistica individuale oggetto del presente contratto puo' avvenire soltanto dopo la
stipulazione dello stesso. La somma oggetto del trasferimento viene trattata quale premio integrativo
e disciplinata dalle presenti condizioni contrattuali.
Articolo 11 - Prestiti
Sul presente contratto non sono concedibili prestiti.
Articolo 12 - Pegno e vincolo
Non e' previsto dare in pegno il contratto o vincolare le somme assicurate.
Articolo 13 - Duplicato del contratto
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale del contratto, l'Assicurato o gli aventi
diritto possono ottenerne un duplicato a proprie spese e responsabilita'.
PARTE IV - BENEFICIARI E PAGAMENTI DELLA SOCIETA'
Articolo 14 - Beneficiari
Ai sensi della forma pensionistica individuale attuata mediante la stipulazione del presente contratto
si intendono Beneficiari l'Assicurato stesso o, in difetto, i suoi eredi.
Articolo 15 - Pagamenti della Societa'
I pagamenti dovuti dalla Societa' in base al presente contratto sono effettuati presso la Sede o la
competente Agenzia della Societa' o presso i soggetti da Essa abilitati, contro rilascio di regolare
quietanza. La Societa' provvede ad effettuare tali pagamenti a condizione che vengano
preventivamente consegnati alla Stessa i documenti necessari:
a) a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare con esattezza gli aventi
diritto, ai sensi del decreto;
b) ad adempiere ai relativi obblighi di natura fiscale a carico dell'Assicurato o dei Beneficiari per i
quali, ai sensi del Decreto Legislativo 18 febbraio 2000 n. 47 e sue eventuali successive
integrazioni o modifiche, la Societa' operi in veste di sostituto di imposta.
L'elenco della documentazione da consegnare per ogni tipologia di pagamento e' fornito dalla
Societa' in fase di conclusione del contratto.
Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la Societa' mette a disposizione la somma dovuta
entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine - ed a partire
dal medesimo fino alla data dell'effettivo pagamento - sono riconosciuti ai Beneficiari gli interessi
moratori calcolati, secondo i criteri della capitalizzazione semplice, al tasso annuo piu' elevato fra il
saggio legale in vigore ed il rendimento attribuito a norma dell'articolo 8 lettera a). Quest'ultimo e'
calcolato sulla base dell'aliquota di partecipazione raggiunta alla ricorrenza annuale del contratto
precedente o coincidente alla data di richiesta di riscatto, di trasferimento o di erogazione delle
prestazioni in forma di rendita o capitale oppure alla data di decesso dell'Assicurato e del rendimento
medio annuo della Gestione Separata NUOVA PRESS 2000 relativo al terzo mese precedente la
suddetta data.
Effettuato il pagamento dovuto al manifestarsi dell'evento, fra quelli elencati al precedente articolo 3,
che si e' verificato per primo, nulla e' piu' dovuto dalla Societa'.
PARTE V - LEGGE APPLICABILE, FISCALITA' E FORO COMPETENTE
Articolo 16 - Rinvio alle norme di legge
Il contratto e' regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non previsto dalle presenti condizioni
valgono le norme di legge.
Articolo 17 - Imposte
Le imposte relative al contratto sono a carico dell'Assicurato o dei Beneficiari ed aventi diritto.
Articolo 18 - Foro competente
Per le controversie relative al contratto, il foro competente e' quello del luogo ove risiede o ha eletto
domicilio l'Assicurato o il Beneficiario.
________________________________________________________________________________________
Pagina 30 di 38
________________________________________________________________________________________
TABELLE DEI COEFFICIENTI DI DETERMINAZIONE DELLE PRESTAZIONI IN FORMA
PERIODICA
COEFFICIENTI DI CUI ALLA LETTERA a), PUNTO 1.B.1) DELL' ARTICOLO 1 PER ASSICURATI
DI SESSO MASCHILE.
Frazionamento annuale .
(Essi sono calcolati per anno di nascita ed eta' degli Assicurati al momento della richiesta di
corresponsione della rendita)
Eta'
nati fino
al 1941
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
0.046297
0.047474
0.048727
0.050064
0.051497
0.053032
0.054679
0.056447
0.058349
0.060398
0.062609
0.064999
0.067587
0.070393
0.07344
0.076751
0.080355
0.084281
0.088561
0.093228
0.098311
0.103847
0.109882
0.116476
0.123701
0.131624
nati dal
1942 al
1951
0.045189
0.046297
0.047474
0.048727
0.050064
0.051497
0.053032
0.054679
0.056447
0.058349
0.060398
0.062609
0.064999
0.067587
0.070393
0.07344
0.076751
0.080355
0.084281
0.088561
0.093228
0.098311
0.103847
0.109882
0.116476
0.123701
nati dal
1952 al
1965
0.044144
0.045189
0.046297
0.047474
0.048727
0.050064
0.051497
0.053032
0.054679
0.056447
0.058349
0.060398
0.062609
0.064999
0.067587
0.070393
0.07344
0.076751
0.080355
0.084281
0.088561
0.093228
0.098311
0.103847
0.109882
0.116476
nati
dal 1966
0.043161
0.044144
0.045189
0.046297
0.047474
0.048727
0.050064
0.051497
0.053032
0.054679
0.056447
0.058349
0.060398
0.062609
0.064999
0.067587
0.070393
0.073440
0.076751
0.080355
0.084281
0.088561
0.093228
0.098311
0.103847
0.109882
________________________________________________________________________________________
Pagina 31 di 38
________________________________________________________________________________________
TABELLE DEI COEFFICIENTI DI DETERMINAZIONE DELLE PRESTAZIONI IN FORMA
PERIODICA
COEFFICIENTI DI CUI ALLA LETTERA a), PUNTO 1.B.1) DELL' ARTICOLO 1 PER ASSICURATI
DI SESSO FEMMINILE.
Frazionamento annuale.
(Essi sono calcolati per anno di nascita ed eta' delle Assicurate al momento della richiesta di
corresponsione della rendita)
Eta'
nate fino
al 1943
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
0.040956
0.041838
0.042776
0.043776
0.044844
0.045984
0.047205
0.048514
0.04992
0.051433
0.053065
0.054829
0.056741
0.058818
0.061081
0.063553
0.066258
0.069226
0.072491
0.076089
0.080066
0.084469
0.089354
0.094785
0.100839
0.107601
nate dal
1944 al
1950
0.040126
0.040956
0.041838
0.042776
0.043776
0.044844
0.045984
0.047205
0.048514
0.04992
0.051433
0.053065
0.054829
0.056741
0.058818
0.061081
0.063553
0.066258
0.069226
0.072491
0.076089
0.080066
0.084469
0.089354
0.094785
0.100839
nate dal
1951 al
1964
0.039343
0.040126
0.040956
0.041838
0.042776
0.043776
0.044844
0.045984
0.047205
0.048514
0.04992
0.051433
0.053065
0.054829
0.056741
0.058818
0.061081
0.063553
0.066258
0.069226
0.072491
0.076089
0.080066
0.084469
0.089354
0.094785
nate
dal 1965
0.038605
0.039343
0.040126
0.040956
0.041838
0.042776
0.043776
0.044844
0.045984
0.047205
0.048514
0.04992
0.051433
0.053065
0.054829
0.056741
0.058818
0.061081
0.063553
0.066258
0.069226
0.072491
0.076089
0.080066
0.084469
0.089354
________________________________________________________________________________________
Pagina 32 di 38
________________________________________________________________________________________
TABELLE DEI COEFFICIENTI DI DETERMINAZIONE DELLE PRESTAZIONI IN FORMA
PERIODICA
COEFFICIENTI DI CUI ALLA LETTERA a), PUNTO 1.B.1) DELL' ARTICOLO 1 PER ASSICURATI
DI SESSO MASCHILE.
Frazionamento semestrale .
(Essi sono calcolati per anno di nascita ed eta' degli Assicurati al momento della richiesta di
corresponsione della rendita)
Eta'
nati fino
al 1941
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
0.046846
0.048051
0.049335
0.050706
0.052177
0.053754
0.055446
0.057266
0.059224
0.061336
0.063617
0.066087
0.068764
0.07167
0.074831
0.078272
0.082024
0.086119
0.090592
0.095481
0.10082
0.10665
0.113026
0.120014
0.1277
0.136161
nati dal
1942 al
1951
0.045711
0.046846
0.048051
0.049335
0.050706
0.052177
0.053754
0.055446
0.057266
0.059224
0.061336
0.063617
0.066087
0.068764
0.07167
0.074831
0.078272
0.082024
0.086119
0.090592
0.095481
0.10082
0.10665
0.113026
0.120014
0.1277
nati dal
1952 al
1965
0.044643
0.045711
0.046846
0.048051
0.049335
0.050706
0.052177
0.053754
0.055446
0.057266
0.059224
0.061336
0.063617
0.066087
0.068764
0.07167
0.074831
0.078272
0.082024
0.086119
0.090592
0.095481
0.10082
0.10665
0.113026
0.120014
nati
dal 1966
0.043638
0.044643
0.045711
0.046846
0.048051
0.049335
0.050706
0.052177
0.053754
0.055446
0.057266
0.059224
0.061336
0.063617
0.066087
0.068764
0.07167
0.074831
0.078272
0.082024
0.086119
0.090592
0.095481
0.10082
0.10665
0.113026
________________________________________________________________________________________
Pagina 33 di 38
________________________________________________________________________________________
TABELLE DEI COEFFICIENTI DI DETERMINAZIONE DELLE PRESTAZIONI IN FORMA
PERIODICA
COEFFICIENTI DI CUI ALLA LETTERA a), PUNTO 1.B.1) DELL' ARTICOLO 1 PER ASSICURATI
DI SESSO FEMMINILE.
Frazionamento semestrale .
(Essi sono calcolati per anno di nascita ed eta' delle Assicurate al momento della richiesta di
corresponsione della rendita)
Eta'
nate fino
al 1943
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
0.041385
0.042286
0.043245
0.044267
0.045359
0.046526
0.047776
0.049117
0.050559
0.052112
0.053788
0.055601
0.057567
0.059707
0.062041
0.064592
0.067388
0.070461
0.073846
0.077584
0.081722
0.086314
0.091422
0.097115
0.10348
0.110614
nate dal
1944 al
1950
0.040538
0.041385
0.042286
0.043245
0.044267
0.045359
0.046526
0.047776
0.049117
0.050559
0.052112
0.053788
0.055601
0.057567
0.059707
0.062041
0.064592
0.067388
0.070461
0.073846
0.077584
0.081722
0.086314
0.091422
0.097115
0.10348
nate dal
1951 al
1964
0.039739
0.040538
0.041385
0.042286
0.043245
0.044267
0.045359
0.046526
0.047776
0.049117
0.050559
0.052112
0.053788
0.055601
0.057567
0.059707
0.062041
0.064592
0.067388
0.070461
0.073846
0.077584
0.081722
0.086314
0.091422
0.097115
nate
dal 1965
0.038986
0.039739
0.040538
0.041385
0.042286
0.043245
0.044267
0.045359
0.046526
0.047776
0.049117
0.050559
0.052112
0.053788
0.055601
0.057567
0.059707
0.062041
0.064592
0.067388
0.070461
0.073846
0.077584
0.081722
0.086314
0.091422
________________________________________________________________________________________
Pagina 34 di 38
________________________________________________________________________________________
TABELLE DEI COEFFICIENTI DI DETERMINAZIONE DELLE PRESTAZIONI IN FORMA
PERIODICA
COEFFICIENTI DI CUI ALLA LETTERA a), PUNTO 1.B.1) DELL' ARTICOLO 1 PER ASSICURATI
DI SESSO MASCHILE.
Frazionamento mensile .
(Essi sono calcolati per anno di nascita ed eta' degli Assicurati al momento della richiesta di
corresponsione della rendita)
Eta'
nati fino
al 1941
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
0.047313
0.048543
0.049854
0.051254
0.052757
0.05437
0.056102
0.057966
0.059973
0.06214
0.064483
0.067021
0.069776
0.07277
0.076031
0.079586
0.083468
0.087712
0.092357
0.097444
0.103011
0.109105
0.115787
0.123131
0.131235
0.140187
nati dal
1942 al
1951
0.046156
0.047313
0.048543
0.049854
0.051254
0.052757
0.05437
0.056102
0.057966
0.059973
0.06214
0.064483
0.067021
0.069776
0.07277
0.076031
0.079586
0.083468
0.087712
0.092357
0.097444
0.103011
0.109105
0.115787
0.123131
0.131235
nati dal
1952 al
1965
0.045068
0.046156
0.047313
0.048543
0.049854
0.051254
0.052757
0.05437
0.056102
0.057966
0.059973
0.06214
0.064483
0.067021
0.069776
0.07277
0.076031
0.079586
0.083468
0.087712
0.092357
0.097444
0.103011
0.109105
0.115787
0.123131
nati
dal 1966
0.044044
0.045068
0.046156
0.047313
0.048543
0.049854
0.051254
0.052757
0.05437
0.056102
0.057966
0.059973
0.06214
0.064483
0.067021
0.069776
0.07277
0.076031
0.079586
0.083468
0.087712
0.092357
0.097444
0.103011
0.109105
0.115787
________________________________________________________________________________________
Pagina 35 di 38
________________________________________________________________________________________
TABELLE DEI COEFFICIENTI DI DETERMINAZIONE DELLE PRESTAZIONI IN FORMA
PERIODICA
COEFFICIENTI DI CUI ALLA LETTERA a), PUNTO 1.B.1) DELL' ARTICOLO 1 PER ASSICURATI
DI SESSO FEMMINILE.
Frazionamento mensile .
(Essi sono calcolati per anno di nascita ed eta' delle Assicurate al momento della richiesta di
corresponsione della rendita)
Eta'
nate fino
al 1943
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
0.04175
0.042666
0.043643
0.044684
0.045797
0.046987
0.048262
0.049631
0.051104
0.052691
0.054405
0.05626
0.058275
0.060469
0.062863
0.065484
0.06836
0.071524
0.075014
0.078875
0.083156
0.087915
0.093219
0.099146
0.105789
0.113256
nate dal
1944 al
1950
0.040887
0.04175
0.042666
0.043643
0.044684
0.045797
0.046987
0.048262
0.049631
0.051104
0.052691
0.054405
0.05626
0.058275
0.060469
0.062863
0.065484
0.06836
0.071524
0.075014
0.078875
0.083156
0.087915
0.093219
0.099146
0.105789
nate dal
1951 al
1964
0.040075
0.040887
0.04175
0.042666
0.043643
0.044684
0.045797
0.046987
0.048262
0.049631
0.051104
0.052691
0.054405
0.05626
0.058275
0.060469
0.062863
0.065484
0.06836
0.071524
0.075014
0.078875
0.083156
0.087915
0.093219
0.099146
nate
dal 1965
0.039309
0.040075
0.040887
0.04175
0.042666
0.043643
0.044684
0.045797
0.046987
0.048262
0.049631
0.051104
0.052691
0.054405
0.05626
0.058275
0.060469
0.062863
0.065484
0.06836
0.071524
0.075014
0.078875
0.083156
0.087915
0.093219
________________________________________________________________________________________
Pagina 36 di 38
________________________________________________________________________________________
REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA NUOVA PRESS 2000
Alla Gestione Separata NUOVA PRESS 2000 affluiranno attivita' per un ammontare non inferiore a
quello delle riserve matematiche relative ai contratti rivalutabili in relazione al rendimento della
Gestione Separata stessa.
Queste attivita', gestite separatamente dagli altri investimenti della Societa', saranno costituite da
investimenti previsti dal comma 2 punto a) ed altri attivi previsti al comma 2 punto c) capoversi 3) e 5)
dell'Articolo 26 del Decreto Legislativo n. 174 del 17 marzo 1995.
La Gestione Separata NUOVA PRESS 2000 e' conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la
Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la circolare n. 71 del 26/3/1987 e si
attiene alle successive disposizioni.
Il tasso percentuale di rendimento medio delle attivita' inserite nella Gestione Separata NUOVA
PRESS 2000 verra' determinato applicando il seguente procedimento:
1. Al termine di ciascun mese si calcolera' il tasso percentuale di rendimento conseguito nel mese
facendo il rapporto tra i redditi di competenza del mese, al netto delle spese in appresso indicate, e
la consistenza media nel mese delle corrispondenti attivita', determinata in conformita' alla circolare
ISVAP n. 71 del 26/3/1987 e in base al valore di iscrizione nella Gestione Separata NUOVA PRESS
2000, e moltiplicando il risultato del rapporto per 100.
A formare i redditi di competenza del mese concorreranno:
- i ratei di interesse ed i ratei delle cedole maturati nel mese, i dividendi incassati nel mese, gli
interessi bancari maturati nel mese sui conti della Gestione Separata NUOVA PRESS 2000, al
lordo delle eventuali ritenute fiscali. Nel caso di cedole indicizzate, il cui ammontare sara' noto solo
al momento della loro esigibilita', si determineranno i ratei maturati sulla base del valore minimo di
cedola garantito, mentre l'eventuale eccedenza rispetto al valore minimo garantito verra'
accreditata ai redditi del mese in cui le cedole saranno divenute esigibili;
- il saldo delle plusvalenze e minusvalenze realizzate nel mese di competenza della Gestione
Separata NUOVA PRESS 2000 in relazione alla gestione delle attivita' immesse. Le plusvalenze e
le minusvalenze realizzate vengono determinate con riferimento al valore di iscrizione delle
corrispondenti attivita' nella Gestione Separata NUOVA PRESS 2000 e cioe' al prezzo di acquisto
per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella Gestione
Separata NUOVA PRESS 2000 per i beni gia' di proprieta' della Societa'.
Le spese sostenute dalla Societa', da portare in diminuzione dei predetti redditi, sono costituite da:
- commissioni e spese bancarie relative alla compravendita e custodia dei titoli, alla compravendita
della valuta ed alla gestione dei depositi bancari;
- spese di revisione contabile;
- eventuali interessi passivi.
2. Al termine di ciascun mese, dopo aver determinato il tasso percentuale di rendimento conseguito
nel mese, secondo il procedimento indicato al precedente punto 1., si calcolera' il tasso percentuale
di rendimento medio facendo la media aritmetica ponderata dei tassi percentuali di rendimento
conseguiti in ciascuno degli ultimi dodici mesi trascorsi, utilizzando quali pesi le consistenze medie
degli investimenti nei predetti mesi definite al precedente punto 1.. Il valore risultante, moltiplicato per
dodici, rappresentera' il tasso percentuale di rendimento medio annuo da prendere come base per il
calcolo della misura di rivalutazione definita nelle condizioni contrattuali, che verra' applicata per le
rivalutazioni delle polizze con ricorrenza annuale nel terzo mese successivo.
La Gestione Separata NUOVA PRESS 2000 e' annualmente sottoposta a revisione contabile da
parte di una Societa' di revisione iscritta all'albo speciale di cui all'Articolo 161 del D. Lgs. 24.02.1998
n. 58, la quale attesta la rispondenza della gestione stessa al presente Regolamento.
In particolare sono soggetti a revisione contabile:
- la corretta valutazione delle attivita' attribuite alla Gestione Separata NUOVA PRESS 2000;
- il rendimento medio annuo della Gestione Separata NUOVA PRESS 2000 relativo all'ultimo mese
dell'anno solare , cioe' al periodo che decorre dal primo gennaio fino al 31 dicembre di ciascun anno;
- l'adeguatezza di ammontare delle attivita' a fronte degli impegni assunti dalla Societa' sulla base
delle riserve matematiche.
________________________________________________________________________________________
Pagina 37 di 38
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Pagina 38 di 38
Scarica

SaiL`AltraPensione