ANTEPRIMA NEWS Torino DISTRICT Milano GRUPPO SILAQ Via Chambery, 119 via della Burrona, 51 10142 Torino (TO) 20090 Vimodrone (MI) Tel. +39 011 70 71 470 Tel. +39 022 503 41 Palermo Via J.M. Escrivà, 25 90049 Terrasini (PA) Tel. +39 091 36 39 44 periodico di informazione del Gruppo Silaq Anno 2 n°9 - Settembre 2004 Roma via Tirso 90 00198 Roma (RM) Tel. +39 06 853 56 671 Milano Via Brescia, 28 20063 Cernusco S/N (MI) Tel. +39 02 92 10 47 13 Siracusa loc. Lentini via Agnone, 128 96016 Lentini (SR) Tel. +39 095 78 38 644 Lamezia loc. Pitizzani 88046 Lamezia (CZ) Tel. +39 096 84 12 041 Lugano Via Curti, 5 6901 Lugano - Suisse Tel. +41 (0)91 910 77 42 Igiene degli alimenti e igiene del lavoro Tra igiene della produzione, della vendita e della somministrazione di sostanze alimentari e di bevande e l'igiene del lavoro vi sono numerosi elementi in comune. La stessa Legge del 30 aprile 1962 n. 283 contiene numerose prescrizioni che evidenziano tale contiguità, quale ad esempio quella di cui all'art. 2 che subordina la liceità dell'esercizio di stabilimenti, laboratori di produzione, preparazione e confezionamento, nonché di depositi all'ingrosso di sostanze alimentari al rilascio di apposita autorizzazione sanitaria che accerti il rispetto dei requisiti igienico-sanitari, sia di impianto che funzionali, previsti dalle leggi e dai regolamenti. L'art. 14 della stessa norma (pur nella varietà talvolta sconcertante delle differenti prassi regionali) prevede che "il personale addetto alla presentazione, produzione, manipolazione e vendite di sostanze alimentari deve essere munito di apposito libretto di idoneità sanitaria rilasciato dall'ufficiale sanitario" ed "è tenuto a sottoporsi a periodiche visite mediche di controllo e ad eventuali speciali misure profilattiche". Con il regolamento di esecuzione della L. n. 283/1962, emanato con D.P.R. n. 327 del 26 marzo 1980, sono state fornite indicazioni dettagliate sulle autorizzazioni sanitarie per stabilimenti e laboratori di produzione, preparazione, confezionamento e depositi all'ingrosso di sostanze alimentari (art. 25). L'art. 26 del D.P.R. n. 327/80 indica le modalità di inoltro delle richieste di autorizzazione e prevede che "i titolari degli stabilimenti o laboratori di produzione che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 48 del D.P.R. 19 marzo 1956 (n. 303), concernente norme sull'igiene del lavoro, sono tenuti ad effettuare le notifiche prescritte dalla suddetta norma, rafforzando l'obbligo di cui al citato regolamento generale d'igiene del lavoro. Il D.P.R. 19 maggio 1958, n. 719, recante il regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio delle acque gassate e delle bibite analcoliche gassate e non gassate confezionate in recipienti chiusi per quanto attiene la produ- zione prevede che "i locali adibiti alla lavorazione delle acque gassate e delle bibite analcoliche debbono essere rispondenti alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303" e quindi (specificando in maniera dettagliata gli obblighi generali di cui al D.P.R. n. 303/56) “avere una superficie non inferiore a mq. 60”, ed inoltre, debbono: A>> avere soffitto e pareti intonacati, queste ultime rivestite almeno fino all'altezza di m 1,60 con materiale lavabile, nonché pavimenti impermeabili raccordati a sagoma curva con le pareti ed acclivi verso un fognolo, munito di chiusura idraulica, per lo scarico delle acque di lavaggio; B>> essere adibiti esclusivamente agli usi cui sono destinati, essere ubicati a conveniente distanza da ogni causa di insalubrità e non avere comunicazione diretta con ambienti di abitazione; C>> avere un numero di latrine non inferiore ad una per ogni 25 lavoratori; D>> non essere adibiti alla lavorazione delle acque gassate e delle bibite analcoliche locali chiusi sotterranei o semisotterranei (art. 20). Per quanto riguarda, invece, impianti ed apparecchi “per la fabbricazione di acque gassate e bibite analcoliche gassate e quelli per il riempimento delle bottiglie, dei sifoni e degli altri recipienti debbono avere i requisiti prescritti dal D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, concernente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro" (art. 26). Con il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, si verifica un notevole cambiamento che impone l'adozione di un vero e proprio metodo di (auto) gestione della sicurezza alimentare. Si tratta, dunque, non più di un semplice richiamo alle norme generali in materia di igiene del lavoro (e prevenzione degli infortuni) ma di una dettagliata prescrizione di requisiti di igiene dei locali ove si svolgono le attività di preparazione, trasformazione, fabbricazione, confezionamento, deposito, trasporto, distribuzione, manipolazione, vendita o fornitura, compresa la somministrazione, di prodotti alimentari. Occorre notare, tra l'altro, che i requisiti per i locali prescritti dai capitoli I, II e III dell'allegato al D.Lgs. n. 155/97 rappresentano, in effetti, anche l'adempimento, nel modo più pieno e completo, delle prescrizioni di cui al Capo I del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 (si vedano i riferimenti a pareti, finestre, lavabi, porte, pulizia strumenti di lavoro, piani di lavoro, soffitti, pavimenti ecc.). In molti casi ottemperare agli obblighi di cui al D.Lgs. n. 155/1997 realizza simultaneamente una duplice finalità: assicurare che le attività riguardanti i prodotti alimentari vengano svolte in modo adeguatamente igienico a tutela della qualità di detti prodotti e garantire contemporaneamente l'igiene dei luoghi di lavoro a tutela della salute dei lavoratori. Anche il capitolo V relativo ai requisiti delle apparecchiature impiegate realizza in parte questa duplice finalità, seppur non in modo così accentuato come per i capitoli I, II e III. Se dunque il “livello di sicurezza, in particolare sotto il profilo igienico dei prodotti alimentari destinati al consumo umano messi in libera circolazione" costituisce la principale preoccupazione che ha ispirato il legislatore comunitario (considerando della direttiva CE n. 43 del 14 giugno 1993 recepita dal legislatore nazionale con il D.Lgs. n. 155/97), nondimeno il rispetto di tale finalità permette anche e contemporaneamente di attuare una parte considerevole delle misure di igiene previste dal D.P.R. n. 303/56 a tutela dei lavoratori, anche secondo il principio della massima sicurezza tecnologicamente fattibile (art. 2087 c.c. e art. 3 D.Lgs. n. 626/94) laddove si impone di realizzare e progettare i locali in modo da poter evitare rischi igienici e da poter essere facilmente sottoposti a regolare manutenzione (soddisfacendo in tal modo anche le prescrizioni di cui all'art. 374, D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547). Fabiano Rinaldi C.E.O. – Chief Executive Officer Gruppo SILAQ Marco Pieri Technica Director Gruppo SILAQ