INFORTUNI – Linea Persona
Fascicolo Informativo Contratto di assicurazione per gli infortuni informativa.
Il presente Fascicolo, contenente:
• Nota Informativa, comprensiva del glossario;
• Condizioni di assicurazione;
deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa
Edizione 06/2012
Fascicolo Informativo
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Assicurazione
INFORTUNI – LINEA PERSONA
NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE
“La presente Nota informativa è redatta secondo lo
schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non
è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP”. Il
contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza”
Nota informativa aggiornata al 01/06/2012
Eventuali aggiornamenti successivi del presente fascicolo, non derivanti da innovazioni normative, potranno essere consultati sul sito internet della Società al seguente
indirizzo: www.italiana.it
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A - INFORMAZIONI RELATIVE ALL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. INFORMAZIONI GENERALI
a) Società Italiana Assicurazioni S.p.A., società assicuratrice in forma di società per azioni, fondata nel 1889,
appartenente al Gruppo Reale Mutua
b) Sede legale e direzione generale in Via M. U. Traiano, 18 – 20149 Milano – Italia
c) Telefono 02/397161 – fax 02/3271270 - Sito Internet: www.italiana.it - email:[email protected]
d) Autorizzata all’esercizio delle assicurazioni a norma dell’art. 65 del R.D.L. 29/4/1923, n. 966, convertito nella legge 17/4/1925 n. 473, ed iscritta al numero 1.00004 all’albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.
2. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL’IMPRESA.
Il patrimonio netto dell’Impresa è pari a 292 milioni di euro di cui 40 milioni di euro relativi al capitale sociale, e 252 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali.
L’indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari al 142%. Tale indice rappresenta il rapporto
tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
B - INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Il contratto, a seconda dell’accordo tra le parti (Contraente e Italiana Assicurazioni), può essere stipulato con o senza tacito rinnovo alla sua scadenza. Il contratto di durata inferiore ad un anno è sempre stipulato senza tacito rinnovo.
AVVERTENZA:
In caso di contratto stipulato con tacito rinnovo, è possibile impedirne il rinnovo per un’ulteriore annualità
mediante disdetta che ha come effetto la risoluzione del rapporto contrattuale.
La disdetta può essere effettuata, sia da parte del Contraente sia da parte di Italiana Assicurazioni, solo tramite
comunicazione con lettera raccomandata spedita almeno un mese prima della scadenza del contratto.
Per i dettagli sulle modalità di disdetta si rimanda all’articolo 13 “Rinnovo del Contratto”.
1. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE – LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI
SEZIONE INFORTUNI
L’assicurazione è prestata per gli infortuni che l’Assicurato subisca durante lo svolgimento delle attività professionali
principali e secondarie dichiarate in polizza e di ogni altra attività che non abbia carattere professionale.
Nella scheda/certificato di polizza sono indicate le garanzie acquistate e quindi operanti, nonché le relative somme assicurate.
Il Contraente potrà inoltre decidere se acquistare, ovvero attivare o meno, determinate condizioni particolari (ad
esempio chi acquista la garanzia invalidità permanente può scegliere differenti regimi di franchigia, oppure è possibile limitare la garanzia ad ambiti unicamente di natura professionale o extraprofessionale).
Eventuali pattuizioni extracontrattuali non rientranti nello standard del prodotto, saranno oggetto di apposite clausole riportate all’interno delle sezioni Condizioni Particolari Aggiuntive (CPA) e/o Estensione di Garanzie (EDG) e/o Allegato che entreranno a far parte del contratto medesimo.
Con riferimento a quanto stabilito all’articolo 18, dove è disciplinato cosa si intende per infortunio, il prodotto si
compone delle garanzie denominate e regolamentate come segue.
¾
Morte - regolamentata nell’articolo 31 “Morte”: se l’infortunio ha per conseguenza la morte dell’Assicurato la
Compagnia corrisponde ai beneficiari la somma assicurata per il caso.
¾
Invalidità Permanente - regolamentata nell’articolo 32 “Invalidità Permanente”: se l’infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente la Compagnia liquida, a postumi stabilizzati, una indennità calcolata
applicando la percentuale di invalidità accertata - diminuita delle franchigie previste per invalidità
permanente totale.
AVVERTENZA
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Per questa garanzia è prevista l’applicazione di una franchigia espressa in percentuale. Tale franchigia può essere relativa: al superamento della percentuale specificata come relativa nella scheda/certificato di
polizza non è più applicata.
Per i dettagli di tale disciplina si rimanda alla clausola “Franchigia per Invalidità da Infortunio”
nella sezione Condizioni Particolari Aggiuntive.
E’ possibile estendere alle garanzie principali, garanzie accessorie e/o la garanzia Invalidità Permanente
da Malattia.
Di seguito sono riportate le garanzie accessorie regolamentate nei rispettivi articoli, per i dettagli delle
discipline si rimanda alle relative clausole riportate nella sezione Estensione di Garanzia:
¾
Inabilità temporanea: è regolamentata nelle EDG nella clausola “Inabilità Temporanea”, se l’infortunio ha
per conseguenza una inabilità temporanea, la Compagnia corrisponde la somma assicurata per ogni giorno di
inabilità nel quale l’Assicurato sia impedito a svolgere - anche in parte - le sue normali occupazioni lavorative.
AVVERTENZA
Per questa garanzia è prevista l’erogazione della prestazione a seconda del tipo di inabilità (al
100% se totale e al 50% se parziale) e previa applicazione di una franchigia espressa in giorni e
riportata nella scheda/certificato di polizza se acquistata.
¾
Indennità per Ingessatura: è regolamentata nelle EDG nella clausola “Indennità per ingessatura”, se
l’infortunio comporta l’applicazione di un mezzo di contenzione, inamovibile e permanente, reso necessario da
fratture o lesioni legamentose articolari, la Compagnia corrisponde, per ogni giorno di immobilizzazione, la
somma assicurata, entro un limite massimo di 45 giorni per sinistro e con una franchigia minima
temporale applicata e indicata nella scheda/certificato di polizza.
¾
Indennità per Ricovero: è regolamentata nelle EDG nella clausola “Indennità per Ricovero a seguito di Infortunio”, se l’infortunio ha per conseguenza un ricovero in istituto di cura, la Compagnia corrisponde, per ogni
pernottamento la somma assicurata, per un massimo di 180 giorni per ogni sinistro e con una franchigia minima temporale applicata e indicata nella scheda/certificato di polizza.
AVVERTENZA
Le garanzie Diaria da Gesso e Indennità Giornaliera per Ricovero e con l’Inabilità Temporanea non
sono cumulabili tra loro.
¾
Rimborso spese mediche da infortunio: è regolamentata nelle EDG nella clausola “Rimborso Spese Mediche da Infortunio”, per la cura delle lesioni causate dall’infortunio la Compagnia rimborsa le spese mediche
sostenute dall’Assicurato con un limite massimo di somma assicurata specificata nella scheda/certificato di polizza. La garanzia prevede specifici sottolimiti di indennizzo per alcune voci di spesa e di uno scoperto e franchigia fissa per le spese sostenute dopo il ricovero o in assenza di ricovero.
AVVERTENZA
Sono presenti limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative offerte, oltre a quelle indicate nelle
specifiche garanzie di cui sopra, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo.
Per gli aspetti di dettaglio si rimanda alle previsioni delle Condizioni di assicurazione di seguito riportate
(Norme che regolano l’assicurazione infortuni):
Articolo 18 e 19 “Oggetto dell’Assicurazione”, “Esclusioni”; Articolo 20 “Limiti di Età”; Articolo 21 “Persone
non assicurabili”; Condizioni Particolari Aggiuntive “Calamità naturali”; Estensioni di Garanzia “Rischio Volo”; e clausole delle Garanzie Facoltative (valide solo se richiamate espressamente nella scheda/certificato di polizza) nelle Estensioni di Garanzia.
AVVERTENZA
Il limite massimo di età assicurabile per le garanzie previste nella sezione Infortuni è 75 anni.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’articolo 20 “Limiti di Età”.
ESEMPI:
Per calcolare l’indennizzo dovuto dalla Compagnia in caso di sinistro occorre, una volta stabilito che il sinistro è coperto dall’assicurazione, tenere conto delle franchigie o degli scoperti previsti per la garanzia coinvolta e dei limiti di
indennizzo, o massimali, entro i quali la Compagnia interviene.
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Esempi di applicazione franchigia per la garanzia Invalidità Permanente
Capitale assicurato per la presente garanzia, 100.000 Euro, franchigia 3% fissa e relativa al 15%:
Somma assicurata per Invalidità Permanente
Franchigia
Percentuale di invalidità accertata
Esempio A:
Esempio B:
Esempio C:
Es. A
Es. B
Es. C
100.000
3%
2%
100.000
3%
12%
100.000
3%
20%
NESSUN INDENNIZZO, l’invalidità accertata è inferiore alla franchigia.
il danno indennizzato sarà di 9.000 (ottenuto con il seguente conteggio 12% - 3% = 9% da applicarsi sulla somma assicurata 100.000).
il danno indennizzato sarà di 20.000 (ottenuto applicando 20% sulla somma assicurata 100.000; la
franchigia del 3% infatti non si applica se l’invalidità permanente accertata è superiore al
15%).
NB: in caso nel medesimo infortunio vengano interessati più organi o arti, l’indennità viene stabilita mediante l’addizione delle relative percentuali ma fino al limite massimo del 100%.
Esempi di applicazione franchigia per la garanzia Inabilità temporanea
Capitale assicurato per la presente garanzia, 100 Euro, franchigia 10 giorni:
Importo giornaliero assicurato
Franchigia
Giorni di inabilità riconosciuti
Giorni da calcolare ai fini dell’indennizzo
Es. A
Es. B
100
10
4
0
100
10
15
5
Esempio A: NESSUN INDENNIZZO, i giorni di inabilità sono inferiori ai giorni previsti come franchigia.
Esempio B: facendo l’ipotesi che l’intero periodo sia di inabilità al 100%, secondo il concetto di inabilità espresso
nella clausola relativa, il danno indennizzato sarà di 500 Euro (ottenuto con il seguente conteggio 15
giorni – 10 giorni = 5 giorni da calcolarsi moltiplicando la diaria giornaliera prevista nella scheda/certificato di polizza).
NB l’indennità per diaria generica è corrisposta per un periodo massimo di 180 giorni per sinistro.
Esempi di applicazione franchigia per la garanzia Indennità per Ingessatura
Capitale assicurato per la presente garanzia, 70 Euro, franchigia 4 giorni:
Importo giornaliero assicurato
Franchigia
Giorni di inabilità riconosciuti
Giorni da calcolare ai fini dell’indennizzo
Es. A
Es. B
70
4
4
0
70
4
10
6
Esempio A: NESSUN INDENNIZZO, i giorni di gesso sono inferiori ai giorni previsti come franchigia.
Esempio B: il danno indennizzato sarà di 420 Euro (ottenuto con il seguente conteggio 10 giorni – 4 giorni = 6
giorni da calcolarsi moltiplicando l’indennità giornaliera prevista nella scheda/certificato di polizza).
NB l’indennità per gesso è corrisposta per un periodo massimo di 45 giorni per sinistro.
Esempi di applicazione franchigia per la garanzia Indennità per Ricovero
Capitale assicurato per la presente garanzia, 100 Euro, franchigia 4 giorni:
Importo giornaliero assicurato
Franchigia
Giorni di inabilità riconosciuti
Giorni da calcolare ai fini dell’indennizzo
Es. A
Es. B
100
4
4
0
100
4
10
6
Esempio A: NESSUN INDENNIZZO, i giorni di ricovero sono inferiori ai giorni previsti come franchigia.
Esempio B: il danno indennizzato sarà di 420 Euro (ottenuto con il seguente conteggio 10 giorni – 4 giorni = 6
giorni da calcolarsi moltiplicando l’indennità giornaliera prevista nella scheda/certificato di polizza).
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NB l’indennità per ricovero è corrisposta per un periodo massimo di 180 giorni per sinistro.
Esempi di applicazione franchigia/scoperto per la garanzia Rimborso spese mediche da infortunio.
Entità del danno
Scoperto 20% con il minimo di € 50
Limite di indennizzo
Esempio A:
Esempio B:
Esempio C:
Es. A
Es. B
Es. C
200
50
2.000
1.500
300
2.000
3.000
600
2.000
il danno indennizzato sarà di 150 (riducendo 200 dello scoperto minimo di 50; non opera il limite di
indennizzo).
il danno indennizzato sarà di 1.200 (riducendo 1.500 del 20% di scoperto; non opera il limite di indennizzo).
il danno indennizzato sarà di 2.000 (riducendo 3.000 del 20% di scoperto e successivamente applicando il limite di indennizzo).
SEZIONE INVALIDITA’ PERMANENTE DA MALATTIA
Il Contraente può decidere se acquistare, ovvero attivare o meno, la presente garanzia in aggiunta alle garanzie
principali, Sezioni Infortuni, Morte e Invalidità Permanente da Infortunio.
L’assicurazione è prestata per compensare la perdita o la diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità lavorativa causata da malattia, fino alla concorrenza della somma assicurata ed in misura corrispondente al grado di invalidità Permanente accertato.
Eventuali pattuizioni extracontrattuali non rientranti nello standard del prodotto, saranno oggetto di apposite clausole riportate all’interno delle sezioni Condizioni Particolari Aggiuntive (CPA) e Estensione di Garanzie (EDG) e/o appendici che entreranno a far parte del contratto medesimo.
La garanzia prevista dalla polizza è la seguente:
INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA: regolamentata nella sezione “Norme che regolano l’Invalidità Permanente da Malattia”: se la malattia ha per conseguenza una invalidità permanente la Compagnia liquida, a postumi stabilizzati, un indennizzo in percentuale sul capitale assicurato indicato nella scheda/certificato di polizza.
La percentuale indennizzabile è determinata in funzione del grado di invalidità accertato.
AVVERTENZA
Per questa garanzia è prevista l’applicazione di una franchigia espressa in percentuale. Tale franchigia è
definita all’interno di una tabella riportata nell’articolo 37 “Liquidazione dell’Indennità” della medesima sezione.
AVVERTENZA
Sono presenti limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta, oltre a quelle indicate sopra,
che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo.
Per gli aspetti di dettaglio si rimanda alle previsioni delle Condizioni di assicurazione di seguito riportate:
Articolo 33 “Esclusioni”; Articolo 34 “Limiti di Età / Persone non assicurabili”; Articolo 38 “Procedura per la
liquidazione dell’indennità Articolo 39 “Non cumulabilità”.
AVVERTENZA
Il limite massimo di età assicurabile per le garanzie previste nella sezione invalidità Permanente da Malattia è 60 anni.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’Articolo 34 “Limiti di Età / Persone non assicurabili”.
ESEMPI:
Per calcolare l’indennizzo dovuto dalla Compagnia in caso di sinistro occorre, una volta stabilito che il sinistro è coperto dall’assicurazione, tenere conto delle franchigie o degli scoperti previsti per la garanzia coinvolta e dei limiti di
indennizzo, o massimali, entro i quali la Compagnia interviene.
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Esempi di applicazione franchigia per la garanzia Invalidità Permanente da Malattia
Capitale assicurato per la presente garanzia, 100.000 Euro, franchigia 24%:
Percentuale di Invalidità Permanente accertata
Franchigia
Somma Assicurata per Invalidità Permanente
Esempio A:
Esempio B:
Esempio C:
Es. A
Es. B
Es. C
10%
24%
100.000
27%
24%
100.000
75%
24%
100.000
NESSUN INDENNIZZO, l’invalidità accertata è inferiore alla franchigia.
il danno indennizzato sarà di 11.000 (ottenuto in base alla tabella – “Liquidazione dell’Indennità”:
27% di invalidità accertata corrisponde un indennizzo pari all’11% del capitale assicurato).
il danno indennizzato sarà di 100.000 (ottenuto in base alla tabella – “Liquidazione dell’Indennità”:
70% di invalidità accertata corrisponde un indennizzo pari all’100% del capitale assicurato).
2. PERIODI DI CARENZA CONTRATTUALE
AVVERTENZA
Non sono presenti carenze nelle Condizioni Contrattuali.
3. DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO QUESTIONARIO SANITARIO - NULLITÀ
AVVERTENZA
Ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, nonché dell’articolo 1 delle Condizioni Contrattuali, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato/Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la cessazione
dell’assicurazione.
AVVERTENZA
Ove prevista la compilazione del questionario sanitario, è necessario rispondere in maniera precisa e veritiera, senza omettere circostanze o informazioni concernenti il proprio stato di salute.
Alcune malattie ed affezioni costituiscono causa di inassicurabilità. Per la disciplina di dettaglio si rimanda all’articolo 21 “Persone non assicurabili” per la sezione Infortuni e all’ articolo 34 “Limiti di Età / Persone non assicurabili” per la sezione invalidità Permanente da Malattia.
4. AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO E VARIAZIONI NELLA PROFESSIONE
AVVERTENZA
Il Contraente o l’Assicurato, ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile, deve dare comunicazione scritta alla
Compagnia di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’ indennizzo nonché la stessa cessazione
dell’assicurazione.
Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia, ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile, è tenuta a ridurre il
premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.
È da intendersi aggravamento di rischio, per esempio, il passaggio da un’attività impiegatizia amministrativa ad altra
comportante mansioni di tipo manuale.
Per la disciplina di dettaglio si rimanda alle Norme che regolano l’Assicurazione Infortuni, gli articoli 4
“Aggravamento del rischio” e 5 “Diminuzione del rischio”.
AVVERTENZA
Per la sola garanzia Invalidità Permanente da Malattia, la Compagnia non considera aggravamento di rischio un
peggioramento dello stato di salute dell’Assicurato, se ed in quanto sopravvenuto in corso di contratto e non ad
esso preesistente, né il progredire dell’età.
Non sussiste obbligo alcuno di comunicazione all’impresa di variazioni nell’attività lavorativa/professione
svolta, non costituendo tale circostanza fattore di aggravamento o diminuzione del rischio assicurato.
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5. PREMI
Il periodo indica la durata del contratto in rapporto al premio, il frazionamento riguarda solo il pagamento del premio che, pur se frazionato, resta unico.
Esiste la possibilità di frazionare il premio annuo imponibile in rate non inferiori a tre mesi, senza onere aggiuntivo e
quando lo stesso sia superiore a € 1.000.
L’eventuale frazionamento del premio è quello indicato nella scheda/certificato di polizza nell’apposito campo “frazionamento”.
Il premio può essere corrisposto con i seguenti mezzi di pagamento:
o denaro contante, entro i limiti previsti dalla normativa in vigore;
o assegni bancari, postali e circolari;
o bonifici bancari;
o bancomat.
6. DIRITTO DI RECESSO
AVVERTENZA
E’ facoltà di entrambe le parti recedere dal contratto per sinistro.
Nel caso il contratto assicuri la garanzia Diaria generica è prevista la facoltà per il Contraente e per la Compagnia di recedere dalla garanzia dopo la denuncia di ogni sinistro.
Per termini e modalità di esercizio del suddetto diritto si rinvia all’articolo 10 delle Condizioni Contrattuali
(Norme che regolano l’Assicurazione Infortuni).
Ai sensi dell’art. 1899 del Codice Civile (modificato dalla Legge n. 99 del 23 luglio 2009), qualora la durata del contratto sia superiore a cinque anni il Contraente ha la facoltà, trascorso il quinquennio e con
preavviso di almeno 60 giorni, di recedere dal contratto senza oneri e con effetto dalla fine dell’annualità
assicurativa in cui è stata esercitata la facoltà.
7. PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.
Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto
su cui il diritto si fonda (art. 2952 del codice civile).
L’assicurato perde il diritto all’indennità o alla prestazione, ai sensi dell’articolo 1915 comma 1 del codice civile, qualora ometta dolosamente di adempiere all’obbligo di denuncia del sinistro alla Compagnia entro 10 giorni dalla data
in cui si è verificato ovvero ne ha avuto conoscenza o ne ha avuto possibilità.
8. LEGGE APPLICABILE
Al contratto che verrà stipulato si applica la legge italiana.
Premesso che le parti hanno la facoltà di assoggettare il contratto ad una diversa legislazione, ferma la prevalenza
delle disposizioni specifiche in materia di assicurazione obbligatoria nonché delle norme imperative nazionali, la
Compagnia indica come opzione prescelta l’applicazione della legge italiana.
9. REGIME FISCALE
L’attuale aliquota governativa prevista per il Ramo Infortuni è del 2,5%.
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C – INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
1. SINISTRI – LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO
AVVERTENZA
La data di insorgenza del sinistro è la data di accadimento dell’infortunio.
Le Condizioni Contrattuali prevedono che in caso di sinistro il Contraente deve provvedere alla denuncia dei fatti alla
Compagnia, entro 10 giorni dall’infortunio o dal momento in cui si abbia avuta la possibilità, precisando le
circostanze dell’evento. Deve poi osservare alcune prescrizioni, descritte nelle Condizioni Contrattuali.
Si evidenzia che l’Assicurato sarà tenuto a consentire eventuali visite mediche o qualsiasi indagine ed accertamento
che la Compagnia ritenga necessari per l’iter di valutazione del danno e che le spese relative a tali certificazioni mediche sono a carico dell’Assicurato stesso.
I dettagli delle istruzioni per la denuncia e per le procedure liquidative sono descritti negli articoli 25 “Denuncia del
sinistro, 26 “Mandato dei periti liquidatori”, 28 “Termine di pagamento dell’indennizzo dovuto ai sensi di polizza”,
“Criteri di indennizzabilità”.
AVVERTENZA
Per la sola garanzia Invalidità Permanente da Malattia la data di insorgenza del sinistro corrisponde alla
data in cui viene denunciata la malattia potenzialmente invalidante, nei termini previsti dall’articolo 35 “Denuncia della malattia ed obblighi relativi”.
Le Condizioni Contrattuali prevedono che in caso di sinistro l’Assicurato deve denunciare alla Compagnia la malattia
entro 30 giorni da quando, secondo parere medico, vi sia motivo di ritenerla invalidante, producendo
tutta la documentazione medica inerente.
Si evidenzia che l’Assicurato sarà tenuto a sottoporsi ad eventuali accertamenti e controlli medici disposti dalla
Compagnia, produrre la documentazione medica del caso sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno
visitato e curato e che le spese relative a tali certificazioni mediche saranno a carico dell’Assicurato.
Il grado di invalidità permanente viene valutato dalla Compagnia in un periodo compreso tra 6 e 18 mesi
dalla data di denuncia e della certificazione medica.
Per gli aspetti di dettaglio circa gli obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro, si rimanda agli articoli 35
“Denuncia della malattia ed obblighi relativi”, 36 “Criteri di liquidazione”, 37 “Liquidazione
dell’indennità”, 38 “Procedura per la liquidazione dell’indennità”, 40 “Documentazione medica”.
2 .RECLAMI
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al
Servizio “Benvenuti in Italiana” Italiana Assicurazioni, Via M. U. Traiano,18 – 20149 Milano, Numero Verde 800–
101313 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 02 39717001, e-mail: [email protected].
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP – Servizio tutela degli utenti - Via del Quirinale, 21 00187 Roma, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane
la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
In caso di controversia con un’Impresa d’assicurazione con sede in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso
dall’Italia, l’interessato può attivare la rete FIN-Net di risoluzione delle controversie transfrontaliere accessibile dal sito
internet www.isvap.it, sezione “Per il consumatore”, oppure inoltrando reclamo all’ISVAP con la richiesta di attivazione
della procedura FIN-Net.
3. ARBITRATO
AVVERTENZA
Per la risoluzione di alcune controversie è prevista la facoltà di ricorrere all’arbitrato, in tal caso il Collegio
Medico, per lo svolgimento dell’arbitrato stesso, risiede nel comune, sede di istituto di medicina legale, più vicino al
luogo di residenza dell’Assicurato.
In alternativa sarà sempre possibile rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
Per la disciplina di dettaglio si rimanda all’articolo Art. 27 - Controversie sulla valutazione del danno.
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Il significato di alcuni termini di questa Nota Informativa e delle Condizioni di Assicurazione è riportato nel seguente
GLOSSARIO
- “Assicurato”:
il soggetto il cui rischio di infortunio é assicurato;
- “Assicurazione”:
il contratto di assicurazione che costituisce prova scritta ex Art. 1888 C.C.;
- “Beneficiario”:
la persona a cui deve essere pagata la somma assicurata in caso di morte dell'Assicurato o
i soggetti ai quali spettano le prestazioni assicurate;
- “Broker”:
il mandatario incaricato dal Contraente/Assicurato per la gestione del contratto che agisce
ai sensi della Legge 209/2005 e riconosciuto dalla Compagnia;
- “Compagnia”:
l'impresa assicuratrice;
- “Contraente”:
il soggetto che stipula l'assicurazione, intendendosi per tale unicamente il soggetto indicato
nei singoli certificati di assicurazione;
- “Franchigia”:
l’importo che viene detratto dall’indennizzo per ciascun sinistro e che rimane a carico
dell’Assicurato;
- “Inabilità temporanea”:
la perdita temporanea, in misura totale o parziale, della capacità fisica dell’Assicurato di
svolgere le sue abituali occupazioni;
- “Indennizzo / Risarcimento”:
la somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro, tenuto conto delle limitazioni delle
somme assicurate, dei limiti di indennizzo/risarcimento, dei massimali, dell’applicazione
della franchigia;
- “Infortunio”
ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un’invalidità permanente o un’inabilità temporanea;
- “Invalidità permanente”:
l'invalidità che comporti, in modo permanente e irrimediabile, la perdita totale o parziale
della capacità generica di attendere a qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente
dall’occupazione o professione dell'infortunato;
- “Malattia”:
ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio;
- “Polizza”:
il documento che riporta le disposizioni che disciplinano l’assicurazione nonché tutte le eventuali modifiche che siano allo stesso apportate, mediante appendici o allegati, durante il
periodo di validità;
- “Premio”:
la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia;
- “Ricovero”:
la degenza, documentata da cartella clinica, comportante pernottamento in Istituto di cura;
- “Rischio”:
la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;
- “Rischio professionale”:
gli infortuni che l’Assicurato subisca nell’esercizio delle proprie occupazioni professionali;
- “Rischio extra-professionale”:
gli infortuni che l’Assicurato subisca nello svolgimento di ogni attività che non abbia carattere professionale;
- “Sinistro”:
il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Il rappresentante legale
Tommaso Montelli
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Assicurazione
INFORTUNI – LINEA PERSONA
CONDIZIONI CONTRATTUALI
DISCIPLINA DEL CONTRATTO
La Polizza è costituita e disciplinata dal presente libretto modello e dalla scheda/certificato di polizza che insieme formano il contratto di assicurazione.
Con la firma della scheda/certificato di polizza il Contraente
approva le condizioni contrattuali previste nel presente libretto modello.
Aggiornamento al 1/06/2012
GARANZIE
Nelle Condizioni Contrattuali sono riportate quelle relative alla Sezione Infortuni e Invalidità Permanente da Malattia.
Sono operanti le garanzie, i relativi importi e percentuali espressamente indicati in polizza.
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DEFINIZIONI
Nel testo si designa con la parola:
- “Assicurato”:
il soggetto il cui rischio di infortunio é assicurato;
- “Assicurazione”:
il contratto di assicurazione che costituisce prova scritta ex Art. 1888 C.C.;
- “Beneficiario”:
la persona a cui deve essere pagata la somma assicurata in caso di morte dell'Assicurato o i soggetti ai quali spettano le prestazioni assicurate;
- “Broker”:
il mandatario incaricato dal Contraente/Assicurato per la gestione del contratto che agisce ai sensi della Legge 209/2005 e riconosciuto dalla Compagnia;
- “Compagnia”:
l'impresa assicuratrice;
- “Contraente”:
il soggetto che stipula l'assicurazione, intendendosi per tale unicamente il soggetto indicato nei
singoli certificati di assicurazione;
- “Franchigia”:
l’importo che viene detratto dall’indennizzo per ciascun sinistro e che rimane a carico
dell’Assicurato;
- “Inabilità temporanea”:
la perdita temporanea, in misura totale o parziale, della capacità fisica dell’Assicurato di svolgere
le sue abituali occupazioni;
- “Indennizzo / Risarcimento”:
la somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro, tenuto conto delle limitazioni delle somme
assicurate, dei limiti di indennizzo/risarcimento, dei massimali, dell’applicazione della franchigia;
- “Infortunio”
ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un’invalidità permanente o
un’inabilità temporanea;
- “Invalidità permanente”:
l'invalidità che comporti, in modo permanente e irrimediabile, la perdita totale o parziale della
capacità generica di attendere a qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dall’occupazione o
professione dell'infortunato;
- “Malattia”:
ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio;
- “Polizza”:
il documento che riporta le disposizioni che disciplinano l’assicurazione nonché tutte le eventuali
modifiche che siano allo stesso apportate, mediante appendici o allegati, durante il periodo di validità;
- “Premio”:
la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia;
- “Ricovero”:
la degenza, documentata da cartella clinica, comportante pernottamento in Istituto di cura;
- “Rischio”:
la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;
- “Rischio professionale”:
gli infortuni che l’Assicurato subisca nell’esercizio delle proprie occupazioni professionali;
- “Rischio extra-professionale”:
gli infortuni che l’Assicurato subisca nello svolgimento di ogni attività che non abbia carattere
professionale;
- “Sinistro”:
il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
——
INFORMATIVA AI FINI FISCALI PER GLI ASSICURATI
Per l’eventuale indennizzo della detrazione IRPEF ai sensi della normativa fiscale vigente, si segnala che, a fronte del presente contratto, tale
detrazione va calcolata sul premio riferibile a ciascun assicurato determinato con le seguenti modalità:
•
•
•
Per la garanzia caso Morte la detrazione dall’IRPEF è calcolata sul 100% (centoprocento) del corrispondente premio.
Per la garanzia Invalidità Permanente da Malattia la detrazione dall’IRPEF è calcolata sul 100% (centoprocento) del corrispondente
premio.
Per la garanzia Invalidità permanente da Infortunio la detrazione dall’IRPEF è calcolata sulla base della franchigia applicata:
a) 100% (centoprocento) del corrispondente premio se la garanzia opera con una franchigia di grado non inferiore al 5% (cinqueprocento) dal primo euro;
b) 86% (ottantaseiprocento) del corrispondente premio se la garanzia opera con una franchigia di grado inferiore al 5% (cinqueprocento) dal primo euro;
c) 82% (ottantadueprocento) del corrispondente premio se la garanzia opera senza franchigia con capitali inferiori a Euro 100.000
(centomila)
d) 72% (settantadueprocento) del corrispondente premio se la garanzia opera senza franchigia con capitali superiori a Euro
100.000 (centomila).
I premi corrisposti per le eventuali altre garanzie non rientrano nel calcolo della detraibilità.
——
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NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 01 - Dichiarazioni inesatte e reticenze
La Compagnia presta il suo consenso all'assicurazione e determina il premio in base alle dichiarazioni del Contraente e/o dell'Assicurato, il quale ha l'obbligo di manifestare, tanto alla conclusione del contratto quanto in ogni successivo momento, tutte
le circostanze ed i mutamenti che possono influire sul rischio. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e
dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale
o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894
C.C.
Art. 02 - Stipulazione del contratto e successive modifiche
Il contratto di assicurazione, per essere valido, deve essere stipulato per iscritto mediante Polizza, che ne determina l’effetto e la
scadenza, sottoscritta dalla Compagnia a mezzo delle persone all’uopo autorizzate e dal Contraente. Le eventuali modifiche
dell'assicurazione devono essere provate per iscritto con l’emissione da parte della Compagnia di un documento (denominato
atto di variazione e/o appendice) la cui validità si intende parimenti subordinata alla sottoscrizione da parte della Compagnia, mediante le persone all’uopo autorizzate, e dal Contraente.
Art. 03 - Pagamento del premio
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato in Polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24,00 del giorno del pagamento. La Compagnia assicuratrice accetta il prolungamento a 30 (trenta) giorni
del periodo di rispetto per il pagamento del premio, indipendentemente ed al di là delle previsioni del Codice Civile (Art. 1901 comma
secondo).
Se il Contraente non paga i premi o le rate del premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del 30°
(trentesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno del pagamento, fermi le
successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'Art. 1901 C.C. I premi devono essere pagati all'Agenzia/Broker alla quale è assegnata la Polizza.
Art. 04 - Aggravamento del rischio
L'assicurazione è prestata in base alle dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato alla Compagnia sulle caratteristiche dell'attività e
del rischio assicurati, fornite mediante compilazione di un questionario o in alternativa qualsiasi altra proposta e/o dichiarazione scritta per la valutazione da parte della Compagnia della presente copertura assicurativa.
Qualsiasi mutamento del rischio, intervenuto dopo la stipulazione della presente Polizza, che comporti un aggravamento dello
stesso deve essere comunicato per iscritto alla Compagnia, la quale, direttamente o tramite un proprio incaricato, si riserva il
diritto di approvare o meno le eventuali modifiche. In caso di non approvazione, la Compagnia ha la facoltà di annullare l'assicurazione, in tutto o in parte, rimborsando al Contraente la quota di premio non goduto. Per i sinistri che si verificano
prima che siano trascorsi i termini per l'efficacia del recesso o per il pagamento del soprapremio da parte del Contraente, si applicano
le disposizioni dell’Art. 1898 ultimo comma del Codice Civile. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi di detto Art. 1898 C.C.
Per la sola garanzia Invalidità Permanente da Malattia, la Compagnia non considera aggravamento di rischio un peggioramento dello stato di salute dell’Assicurato, se ed in quanto sopravvenuto in corso di contratto e non ad esso preesistente, né il
progredire dell’età e non sussiste l’obbligo di comunicazione all’impresa di variazioni nell’attività lavorativa/professione svolta, non costituendo tale circostanza fattore di aggravamento o diminuzione del rischio assicurato per la garanzia Invalidità Permanente da Malattia.
Art. 05 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del
Contraente o dell'Assicurato, ai sensi degli Artt. 1896 C.C. e 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Tuttavia, nel caso in cui il contratto sia soggetto all’applicazione di un premio minimo, l’importo versato dal Contraente
si intende comunque acquisito dalla Compagnia.
Art. 06 - Franchigia
In caso di sinistro, la Compagnia corrisponde la somma liquidata a termini di Polizza, sotto deduzione della franchigia indicata nella
scheda/certificato di Polizza, restando tale franchigia a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di
decadenza dal diritto all’indennizzo, farli assicurare da altri.
Art. 07 - Altre assicurazioni
L’Assicurato o il Contraente devono comunicare per iscritto alla Compagnia l’esistenza e la successiva stipulazione di
altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l’Assicurato o il Contraente devono darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell’Art. 1910 C.C.
Art. 08 - Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro
Al verificarsi di un evento che dia o che possa dare origine ad un danno risarcibile ai sensi della presente Polizza, il Contraente o l'Assicurato si obbligano a darne avviso per iscritto alla Direzione della Compagnia, o all'Agenzia/Broker alla
quale è assegnata la Polizza, entro 10 (dieci) giorni dall’infortunio o da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi
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dell'Art. 1913 C.C. L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 C.C.
Art. 09 - Onere della prova
In tutti i casi in cui la Compagnia rileva l’irrisarcibilità di un danno in dipendenza di qualche delimitazione generale o
particolare dei rischi assicurati, l’onere della prova che tale danno rientri nelle garanzie di Polizza è a carico dell'Assicurato il quale intenda far valere un diritto all’indennizzo.
Art. 10 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al 60° (sessantesimo) giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente e la Compagnia possono recedere dall'assicurazione. La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata ed ha efficacia dopo 30 (trenta) giorni dalla data di invio della stessa. Nel solo caso di recesso esercitato dalla Compagnia,
quest’ultima si impegna a mettere a disposizione del Contraente la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.
Art. 11 - Diritto di surroga
La Compagnia rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'Art. 1916 C.C. verso i Terzi
responsabili dell'infortunio.
Art. 12 - Forma delle comunicazioni alla compagnia
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente e l'Assicurato sono tenuti, debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata,
telegramma, telefax o e-mail alla Direzione della Compagnia ovvero all'Agenzia/Broker alla quale la Polizza è assegnata.
Art. 13 - Rinnovo del contratto
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 1 (un) mese prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad 1 (uno) anno è rinnovata per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge od il
contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di 1 (uno) anno, salvo che l'assicurazione
sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.
Art. 14 - Oneri fiscali
Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per Legge o ai sensi di Polizza, presenti e futuri, relativi al premio, agli
accessori e agli atti da essi dipendenti sono a carico dell'Assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Compagnia.
Art. 15 - Foro competente
Foro competente, a scelta della Parte attrice, è esclusivamente quello dell'Autorità giudiziaria dove ha sede la Direzione
della Compagnia o l'Agenzia cui è assegnata la Polizza o presso la quale è stato concluso il contratto.
Art. 16 - Interpretazione del testo di polizza
La presente Polizza e le relative Appendici e Atti di Variazione, formanti parte integrante della Polizza stessa, debbono essere considerate come un unico contratto e le parole ed espressioni alle quali un particolare significato è stato attribuito in una qualsiasi parte
della presente Polizza, relative Appendici e Atti di Variazione, conservano il medesimo particolare significato ovunque esse possano
apparire.
Art. 17 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non é qui diversamente regolato, valgono le norme vigenti di legge italiana.
——
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE INFORTUNI
Art. 18 - Oggetto dell’assicurazione
L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca nello svolgimento:
•
delle attività professionali principali e secondarie dichiarate in Polizza, nonché delle eventuali diverse attività non dichiarate
che, se fossero state conosciute dall’Assicuratore, non avrebbero determinato alcun aumento del premio;
•
di ogni altra attività che l'Assicurato svolga senza carattere di professionalità.
Si precisa e conviene che, limitatamente ai rischi professionali, l’assicurazione si estende agli infortuni che avvengono durante il tempo necessario a compiere il tragitto dall’abitazione dell’Assicurato al suo luogo di lavoro e viceversa.
Sono compresi in garanzia anche:
a) l'asfissia non di origine morbosa;
b) gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
c) l'annegamento;
d) l'assideramento o il congelamento, la folgorazione;
e) i colpi di sole o di calore;
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f)
g)
le lesioni determinate da sforzo, esclusi gli infarti e le ernie; sono invece comprese le ernie di origine traumatica;
gli infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza, nonché gli infortuni determinati da vertigini, malore o stato di incoscienza
purché non cagionati da abuso di psicofarmaci, sostanze stupefacenti, allucinogeni;
h) gli infortuni derivanti da colpa grave;
i)
gli infortuni derivanti da tumulti popolari, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
l)
gli infortuni derivanti da aggressioni, rapine e sequestri di persona, purché l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
m) le conseguenze di irradiazioni rese necessarie da infortunio in garanzia;
n) gli infortuni subiti in occasione di legittima difesa o di atti di solidarietà;
o) le morsicature, le punture e le ustioni da animali e/o vegetali in genere, nonché le infezioni (comprese quelle tetaniche) conseguenti ad infortuni risarcibili a termini di Polizza.
Art. 19 - Esclusioni
Sono esclusi dall’assicurazione, salvo se espressamente derogati o previsti nelle clausole riportate nelle Condizioni particolari Aggiuntive o nelle Estensioni di Garanzia, gli infortuni causati:
a) dall'uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in gare, in competizioni e nelle relative prove;
b) dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore ma solo se l'Assicurato é privo della prescritta abilitazione;
c) dall'uso, anche come passeggero, di aeromobili (compresi deltaplani ed ultraleggeri e simili), e di mezzi subacquei;
d) dalla pratica professionale di attività sportive;
e) dalla pratica anche non professionale di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, alpinismo con scalata di rocce o ghiaccio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci-alpinismo, sci acrobatico, bob, immersione con autorespiratore;
f) dal paracadutismo e/o dagli sport aerei in genere, compreso il parapendio;
g) dalla partecipazione a competizioni (si intende gare organizzate e riconosciute) - o relative prove - ippiche, calcistiche, ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo;
h) da ubriachezza alla guida di mezzi di locomozione, da abuso da psicofarmaci, dall'uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni;
i) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
l) da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
m) da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e straripamenti;
n) da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
o) da distorsione cervicale/colpo di frusta a meno che si verifichino tutte le 3 (tre) seguenti condizioni:
1. venga presentata certificazione medica rilasciata dal pronto soccorso entro 48 (quarantotto) ore dall’incidente;
2. venga presentato risultato positivo di un esame otovestibolare;
3. venga accertata rettilineizzazione del rachide cervicale (evidenziabile da RX standard).
In tal caso viene liquidata la somma corrispondente ad una percentuale di IP massima del 2% (dueprocento) con
un limite di € 5.000,00 (cinquemila) per sinistro dopo la franchigia applicata.
Qualora venga diagnosticata una instabilità cervicale per mezzo di RX dinamica, viene liquidata la percentuale obbiettivamente riscontrata senza la limitazione di cui sopra.
Esclusione di guerra, terrorismo e stragi di massa:
Ferme le altre condizioni di Polizza e modificazioni della stessa, si concorda che il presente contratto di assicurazione esclude danni
o esborsi di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti, contribuiti, causati, conseguenti o in relazione
con quanto qui di seguito precisato, indipendentemente da altre cause o eventi che possano aver contribuito, concomitantemente o in altro momento, al danno o costo:
a) guerra, ostilità, operazioni belliche (con conflitti dichiarati o no);
b) invasioni; atti perpetrati da nemici di nazionalità diversa da quella della persona assicurata o del paese nel quale gli
atti si verificano;
c) guerra civile; sommosse; ribellioni; insurrezioni; rivoluzioni; colpi di stato militari o usurpazioni di potere; rovesciamento di governi legalmente costituiti; tumulti civili che assumano le proporzioni o siano equivalenti ad una rivolta e sommossa;
d) esplosioni di armi da guerra; l’utilizzazione di armi nucleari, chimiche o biologiche a distruzione di massa, in qualsiasi forma esse siano utilizzate o combinate tra loro;
e) omicidi o assalti per i quali sia stata dimostrata incontrovertibilmente la responsabilità di agenti appartenenti ad
uno stato straniero rispetto alla nazionalità dell’Assicurato, sia nei casi di guerra dichiarata con quello stato sia nei
casi in cui non vi siano state dichiarazioni di guerra;
f) attività terroristica.
Ai fini della presente esclusione:
I. per attività terroristica s’intendono l’atto o gli atti perpetrati da un soggetto o da gruppo/i di soggetti, compiuti
per ragioni politiche, religiose, ideologiche o analoghe, con l’intenzione di influenzare il governo e/o di seminare il terrore tra l’opinione pubblica o parti della stessa. L’attività terroristica può comprendere, senza essere a
questo limitata, il ricorso alla forza o alla violenza e/o la minaccia di ricorrervi. Inoltre possono essere ritenuti
responsabili di attività terroristiche soggetti che agiscano individualmente, ovvero per conto di, o in collaborazione con organizzazione/i o governo/i;
II. per utilizzazione delle armi nucleari a distruzione di massa si intende l’uso di ogni tipo di esplosivo nucleare o
mezzo di emissione, scarico, dispersione, rilascio o fuga di materiale fissile con livello di radioattività con capacità di rendere inabile o portare alla morte persone e animali;
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III. per utilizzazione di armi chimiche a distruzione di massa si intende l’emissione, scarico, dispersione, rilascio o
fuga di ogni materiale composto chimico solido, liquido o gassoso, che quando usato causa incapacità, invalidità o morte di persone e animali;
IV. per utilizzazione di armi biologiche a distruzione di massa si intende l’emissione o scarico, dispersione, rilascio
o fuga di ogni agente patogeno (produttore di malattie), micro-organismi e/o tossine biologiche (inclusi modifiche genetiche e tossine chimiche) capaci di causare incapacità, invalidità o morte di persone e animali.
Si intendono inoltre esclusi dalla presente copertura assicurativa i danni o gli esborsi di qualsivoglia natura, direttamente o indirettamente causati o in relazione con eventuali azioni intraprese per controllare, prevenire o sopprimere
uno o tutti gli eventi di cui ai sopra elencati punti da a) a f).
Nel caso in cui parte della presente esclusione sia da ritenersi nulla o non applicabile, la parte restante rimane in vigore a tutti gli effetti.
Esclusione per contaminazione Nucleare
Questa assicurazione esclude qualsiasi sinistro direttamente o indirettamente conseguente o causato da:
a) radiazioni ionizzanti o contaminazioni radioattive derivanti da qualsiasi combustibile nucleare o da qualsiasi scoria
nucleare derivante dalla combustione del propellente di cui sopra;
b) esplosioni radioattive tossiche o altre proprietà pericolose di qualsiasi altro assemblaggio nucleare o componente
nucleare del detto assemblaggio, indipendentemente da come l’ emissione o l’esplosione si sia verificata.
Art. 20 - Limiti di età
L'assicurazione vale per le persone di età non superiore ai 75 (settantacinque) anni. Tuttavia, per le persone che raggiungano tale età in corso di contratto, l'assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio. La Compagnia restituisce i premi che fossero successivamente versati.
Art. 21 - Persone non assicurabili
Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcoolismo,
tossicodipendenza, A.I.D.S., le persone sieropositive per H.I.V. o affette dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi.
L’Assicurazione cessa con la diagnosi di una di tali affezioni, restando precisato che sono comunque escluse le conseguenze di
questa prima diagnosi. Quando questa diagnosi comporti la cessazione della Polizza durante il periodo di questa copertura, la Compagnia rimborsa la proporzione di premio relativa al periodo di copertura non goduto.
Art. 22 - Limiti territoriali
L'assicurazione vale per il mondo intero.
Art. 23 - Attività diversa da quella dichiarata
Fermo il disposto degli Artt. 1), 4) e 5) delle Norme che regolano l’Assicurazione e dell’Art.19) delle Norme Generali Infortuni, se nel
corso del contratto si verifica un cambiamento dell’attività professionale dichiarata, senza che l’Assicurato ne abbia dato comunicazione alla Compagnia, in caso di infortunio che avvenga nello svolgimento della diversa attività,
l’indennizzo è corrisposto:
integralmente se la diversa attività non aggrava il rischio;
in misura ridotta come stabilito nella tabella delle percentuali di indennizzo sotto riportata, se la diversa attività
aggrava il rischio:
Calcolo percentuali di indennizzo
Classe di
rischio
A
B
C
Attività
dichiarata
A
100
80
65
B
100
100
85
C
100
100
100
A tal fine per determinare il livello di rischio dell’attività dichiarata in Polizza rispetto a quella effettivamente svolta al momento del
sinistro si deve far riferimento alla “Classificazione delle Attività professionali” allegata ove sono indicate anche le corrispondenti classi di rischio.
Per la classificazione di attività eventualmente non specificate in tabella saranno utilizzati criteri di equivalenza e/o analogia ad una
attività indicata.
Art. 24 - Assicurazione per conto altrui
Se la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi che derivano dal contratto devono essere adempiuti dal contraente, salvo quelli che per loro natura possono essere adempiuti da parte del solo Assicurato.
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NORME CHE REGOLANO I SINISTRI
Art. 25 - Denuncia del sinistro
Fermo quanto previsto dall'Art. 8) delle Norme che regolano l'assicurazione, la denuncia dell'infortunio deve contenere
l'indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell'evento e deve essere corredata da certificato medico contenente la
prognosi circa la ripresa – anche parziale – dell’attività lavorativa da parte dell’Assicurato. Il decorso delle lesioni deve
essere documentato da ulteriori certificati che devono essere rinnovati alle rispettive scadenze.
L'Assicurato o, in caso di morte, i Beneficiari, devono consentire alla Compagnia le indagini e gli accertamenti necessari
e produrre copia delle eventuali cartelle cliniche complete e di ogni altra documentazione sanitaria sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato l’Assicurato stesso.
Nel caso di inabilità temporanea, diaria per gessatura o indennità post-ricovero i certificati medici devono essere rinnovati alle successive scadenze. In mancanza, la liquidazione delle indennità viene fatta considerando guarigione quella pronosticata
dall’ultimo certificato regolarmente inviato, salvo che la Compagnia possa stabilire una data anteriore.
Per ottenere il rimborso delle spese di cura l’Assicurato deve presentare i documenti di spesa in originale (fiscalmente
regolari e quietanzati) e la documentazione medica. La liquidazione viene effettuata a cura ultimata. Qualora intervenga il Servizio Sanitario Nazionale o altra assicurazione privata, detti originali possono essere sostituiti da copie con l’attestazione del contributo erogato dal Servizio Sanitario Nazionale o delle spese rimborsate dall’assicuratore privato.
In caso
•
•
•
•
•
•
di morte dell’Assicurato, i beneficiari devono presentare:
documentazione medica, con particolare riguardo alla cartella clinica nel caso vi sia stato ricovero;
certificato di morte;
stato di famiglia relativo all’Assicurato;
atto notorio da cui risulti la situazione testamentaria e l’identificazione degli eredi;
qualora fra i beneficiari vi siano minorenni, decreto del Giudice Tutelare che autorizzi la liquidazione ed esoneri la
Compagnia circa il reimpiego della quota spettante al minorenne;
eventuale ulteriore documentazione necessaria per l’accertamento delle modalità del sinistro, nonché per la corretta identificazione degli aventi diritto.
Art. 26 - Mandato dei periti liquidatori
L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure mediante l'ausilio di Periti all'uopo nominati; ai
Periti è conferito il seguente mandato:
a) constatare, per quanto sia possibile, circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l'esattezza delle indicazioni e delle dichiarazioni risultanti dalla proposta, dalla Polizza e suoi successivi
Atti di Variazione; riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze aggravanti il rischio che non erano state rese note alla Compagnia nonché verificare se sono stati soddisfatti gli obblighi previsti dalla presente Polizza;
c) procedere alla verifica delle conseguenze delle lesioni, del grado di Invalidità Permanente o del grado e durata
dell'inabilità Temporanea se presenti nella Polizza una o entrambe le garanzie.
Nel caso l’infortunio riguardasse una parte soggetta alla supervalutazione, l’ammontare del danno è concordato dalle
Parti esclusivamente con l’ausilio dei Periti nominati direttamente dalla Compagnia.
Art. 27 - Controversie sulla valutazione del danno
In caso di divergenza sull’indennizzabilità del sinistro o sulla misura degli indennizzi si potrà procedere, su accordo tra
le Parti, in alternativa al ricorso all’Autorità Giudiziaria, secondo le seguenti modalità:
a) mediante valutazione collegiale effettuata da due medici, nominati dalle Parti, i quali si riuniscono nel Comune, che
sia sede di istituto universitario di medicina legale e delle assicurazioni, più vicino alla residenza dell’Assicurato.
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato. La valutazione collegiale
deve risultare per iscritto con dispensa da ogni formalità di legge. In caso di accordo fra i medici, la valutazione è
vincolante per le Parti;
b) mediante arbitrato di un Collegio Medico. La procedura arbitrale può essere attivata in caso di disaccordo al termine della valutazione collegiale prevista al punto A, oppure in alternativa ad essa. I due primi componenti del Collegio sono designati dalle Parti e il terzo d’accordo dai primi due o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio
dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove si riunisce il Collegio Medico.
Il Collegio Medico risiede nel Comune, che sia sede di istituto universitario di medicina legale e delle assicurazioni, più
vicino alla residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio Medico sono
prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono sempre vincolanti per le Parti anche se uno
dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale.
Art. 28 - Termine di pagamento dell'indennizzo dovuto ai sensi di polizza
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, il pagamento sull'indennizzo si effettua:
a) in caso di morte: non oltre 30 (trenta) giorni dopo il compimento delle formalità e l'invio dei documenti indispensabili;
b) in caso di invalidità permanente: non oltre 30 (trenta) giorni dopo l'accordo delle Parti in merito al grado di invalidità;
c) in caso di inabilità temporanea: non oltre 30 (trenta) giorni dopo l'accordo delle Parti in merito all'importo dovuto.
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Tuttavia, se 1 (un) anno dopo l'infortunio, lo stato di salute dell'Assicurato non possa essere considerato come definitivo, il grado di invalidità permanente é fissato in via provvisoria e, nel caso di mancato accordo fra le Parti, si provvede
in base alla media aritmetica dei tassi proposti dalle Parti.
Al termine del 1° (primo) anno l'Assicurato può pertanto chiedere il pagamento, a titolo di anticipo sul pagamento definitivo, di un
terzo dell'indennità che spetterebbe in base alle modalità indicate al capoverso precedente.
Si provvede analogamente al termine del 2° (secondo) anno, nel caso non sia ancora possibile considerare come definitivo il grado di invalidità permanente.
Il Contraente é obbligato in solido con l'Assicurato a rimborsare alla Compagnia la parte di questo indennizzo provvisorio, che ecceda l'indennizzo realmente dovuto a termini di Polizza, una volta accertato il grado definitivo di invalidità
permanente.
Art. 29 - Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l'Assicurato che esagerano dolosamente l'ammontare del danno, adoperano a giustificazione mezzi o
documenti menzogneri o fraudolenti, alterano dolosamente le tracce del sinistro o facilitano il progresso di questo, perdono il diritto all'indennizzo.
Art. 30 - Criteri di indennizzabilità
La Compagnia corrisponde l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da
condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto, l'influenza che l'infortunio può avere esercitato
su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono
conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.
Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l'indennità per Invalidità Permanente é liquidata per le
sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza
riguardo al maggiore pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti.
L'indennizzo viene corrisposto in Italia e in Euro.
Il rimborso delle spese sostenute all’estero in valute diverse dall’Euro deve avvenire applicando il cambio contro Euro, come da rilevazioni della Banca Centrale Europea desunto dalle pubblicazioni sui principali quotidiani economici a tiratura nazionale o, in sua
mancanza, quello contro dollaro U.S.A. Il rimborso è effettuato al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta. Le
spese per i certificati restano a carico dell’Assicurato.
Art. 31 - Morte
La presente estensione di garanzia è valida solo se viene espressamente richiamata nella scheda/certificato di Polizza.
La Compagnia corrisponde in caso di decesso dell’Assicurato per infortunio la somma assicurata ai beneficiari o in difetto di assegnazione agli Eredi in parti uguali.
Se l’infortunio ha per conseguenza la morte dell’Assicurato e questa si verifica entro 2 (due) anni dal giorno in cui l’infortunio è avvenuto - anche successivamente alla scadenza della Polizza – la Compagnia liquida la somma assicurata per il caso morte.
Tale indennizzo viene liquidato ai Beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli Eredi dell'Assicurato.
L'indennizzo per il caso di morte non é cumulabile con quello per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di
un indennizzo per invalidità permanente, ma entro 2 (due) anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato
muore, gli Eredi dell'Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i Beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra
l'indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente.
In caso di morte presunta ai sensi degli Artt. 60 e 62 C.C. la Compagnia liquida agli aventi diritto la somma assicurata
per il caso di morte, a condizione che:
1. sia stata fatta denuncia del sinistro alla Compagnia entro 180 (centottanta) giorni da quello a cui risale l'ultima notizia dell'Assicurato;
2. siano stati interrotti dagli aventi diritto i termini di prescrizione fissati dal Codice Civile;
3. possa ragionevolmente desumersi dalla sentenza predetta che la morte é avvenuta per un evento indennizzabile ai
sensi di Polizza.
Ove si sia trattato di infortunio di cui alla Condizione Aggiuntiva "Rischio Volo", ove richiamata, valgono le disposizioni del Codice della Navigazione (Artt. 838/211 e 212). La liquidazione non avviene prima che siano trascorsi 6 (sei) mesi dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta a termini degli Artt. 60 e 62 C.C.
Nel caso in cui, successivamente al pagamento, risulti che l’Assicurato sia vivo, o ne sia provata l’esistenza, o che comunque la morte non è dipesa da infortunio indennizzabile, la Compagnia ha diritto al rimborso dell’intera somma assicurata. A restituzione avvenuta, l’Assicurato può far valere i propri diritti per l’invalidità permanente eventualmente subita.
Art. 32 - Invalidità permanente
La presente estensione di garanzia è valida solo se viene espressamente richiamata nella scheda/certificato di Polizza.
Se l'infortunio ha per conseguenza una Invalidità Permanente e questa si verifica - anche successivamente alla scadenza della Polizza - entro 2 (due) anni dal giorno nel quale l'infortunio é avvenuto, la Compagnia liquida per tale titolo, secondo le disposizioni seguenti, una indennità calcolata sulla somma assicurata per Invalidità Permanente totale, secondo le percentuali
previste dalla tabella all. 1 alla D.P.R. 30.06.1965 n. 1124 e successive modificazioni, con l’intesa che l’indennizzo verrà effettuato in capitale e non in forma di rendita.
La perdita totale e irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso;
se trattasi di minorazione, le percentuali applicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta.
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Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l'indennità viene stabilita mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100% (centoprocento).
L'indennità per la perdita funzionale ed anatomica di una falange del pollice é stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell'alluce nella metà e per quella di una falange di qualunque altro dito in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito.
Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella sopraccitata tabella l'indennità é stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale é per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorati, le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
In caso di accertato mancinismo, le percentuali stabilite per l'arto superiore destro si intendono applicate all'arto superiore sinistro e
viceversa.
Il diritto all’indennità per Invalidità Permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli Eredi.
Tuttavia se l’Assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinante, la Compagnia paga agli Eredi l’importo liquidato ed offerto.
——
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA
La presente estensione di garanzia è valida solo se viene espressamente richiamata nella scheda/certificato di Polizza.
Ferme le Norme che regolano le Condizioni Generali e Particolari Infortuni di Polizza che si intendono qui integralmente richiamate,
l’assicurazione vale per il caso di Invalidità Permanente conseguente a Malattia, insorta successivamente alla data di effetto
dell’assicurazione stessa o successivamente alla data di ingresso in garanzia, restando comunque escluso il caso di Morte.
Per “Malattia” si intende ogni alterazione clinica dello stato di salute dell’Assicurato obiettivamente constatabile non dipendente da infortunio e che non costituisca infortunio o malattia professionale.
Art. 33 - Esclusioni
Sono escluse dall’Assicurazione le Invalidità permanenti da:
a) stati invalidanti già diagnosticati precedentemente alla stipulazione del contratto;
b) malattie mentali;
c)
intossicazioni conseguenti ad abuso di alcolici od uso di allucinogeni, nonché ad uso non terapeutico di psicofarmaci e stupefacenti;
d) trattamenti estetici e dietetici, cure dimagranti;
e) guerra (anche se non dichiarata), insurrezione, usurpazione di potere militare, guerra civile, ostilità, invasione,
sommossa e rivoluzione;
f)
terrorismo;
g) trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure radiazioni provocate dall’accelerazione di particelle atomiche;
h) da invalidità permanenti preesistenti alla stipulazione del contratto o determinate da malattie conseguenti a situazioni patologiche insorte prima dell’effetto dell’assicurazioni.
Art. 34 - Limiti di età / persone non assicurabili
L’assicurazione non vale per le persone di età superiore ai 60 (sessanta) anni e cessa alla prima scadenza annuale per
coloro che raggiungono tale limite di età nel corso del contratto. L'assicurazione cessa con il loro manifestarsi e nessun
indennizzo viene corrisposto dalla Compagnia. L'eventuale incasso del premio dopo che si siano verificate le condizioni
sopra previste non costituisce deroga; il premio medesimo è restituito dalla Compagnia a richiesta del Contraente.
Non sono assicurabili le persone affette da infermità mentali, alcoolismo o tossicomanie: l’assicurazione cessa con il loro manifestarsi.
Sono comunque esclusi ogni trattamento per cure dimagranti, trattamenti dietetici o estetici.
Art. 35 - Denuncia della malattia ed obblighi relativi
La denuncia della malattia che, secondo parere medico, sembri comportare un’invalidità permanente, deve essere presentata per iscritto dal Contraente o dall’Assicurato alla Compagnia o al Broker. La denuncia stessa deve essere corredata da certificato medico con un rapporto dettagliato sulla natura, sul decorso e sulle conseguenze della malattia.
Il Contraente o l'Assicurato deve denunciare la malattia alla Compagnia entro 30 (trenta) giorni da quando, secondo
parere medico, ci sia motivo di ritenere che la malattia stessa possa comportare una invalidità permanente, di qualsiasi
grado, anche se non maggiore della franchigia.
Con la denuncia deve essere fornita la certificazione medica sulla natura delle infermità.
La data del sinistro è il giorno in cui è stata denunciata la malattia secondo quanto previsto in questo articolo.
L’Assicurato deve sottoporsi agli accertamenti e controlli medici disposti dalla Compagnia, fornendo loro qualsiasi informazione quest’ultimi ritenessero necessaria.
Qualora l’assicurazione prestata con la presente Polizza pervenga alla scadenza prima che la malattia sia denunciata e sempreché la
stessa sia stata diagnosticata durante il periodo di validità della Polizza, per la presentazione della denuncia è accordato il termine di
12 (dodici) mesi dalla data di scadenza dell’assicurazione.
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Art. 36 - Criteri di liquidazione
La Compagnia corrisponde l’indennità per le sole conseguenze dirette ed esclusive causate dalla malattia denunciata.
Pertanto, se al momento della malattia, l’Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le
conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora la malattia avesse colpito una persona fisicamente integra e
sana, senza riguardo, perciò, al maggior pregiudizio riconducibile a situazioni patologiche, infermità, mutilazioni e difetti fisici preesistenti o sopravvenuti.
Per le malattie che colpiscono l’organo della vista o dell’udito le valutazioni sono riferite al visus o alla capacità uditiva
quali risultano dopo correzione ottica o dopo applicazione di protesi acustiche.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di invalidità
permanente accertata sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
Nel caso in cui, nell’arco della durata contrattuale l’Assicurato venga colpito, in tempi diversi, da più invalidità permanenti conseguenti a malattie non escluse dalla garanzia, si valuta il grado di invalidità permanente complessivamente raggiunto.
Il grado di invalidità permanente indennizzabile a seguito di uno o più sinistri, non può in ogni caso essere superiore al 100% (centoprocento).
Il grado di invalidità permanente viene valutato in un periodo compreso fra i 6 (sei) mesi e 18 (diciotto) mesi dalla data di denuncia
della malattia e della certificazione medica attestabile il grado di invalidità permanente direttamente ed esclusivamente residuato dalla malattia denunciata e applicando la Tabella INAIL, allegato 1 al D.P.R. n. 1124 del 30/6/95.
Nei casi di invalidità permanente non previsti dalla suddetta tabella la valutazione è concordata tra il Medico dell'Assicurato e il Consulente Medico della Compagnia che tengono conto, con riguardo ai casi di invalidità permanente previsti, della misura nella quale è
per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione esercitata.
Ove, a giudizio del consulente medico della Compagnia e/o del medico dell’Assicurato, un adeguato trattamento terapeutico possa
modificare positivamente la prognosi della malattia denunciata e qualora l’Assicurato non intenda sottoporvisi, la valutazione del
danno viene effettuata sulla base dei postumi di invalidità permanente che residuerebbero se l’Assicurato stesso si sottoponesse a
detto trattamento, senza riguardo al maggiore pregiudizio derivante dalle condizioni di salute in atto.
Art. 37 – Liquidazione dell’indennità
Nessun indennizzo viene riconosciuto qualora l’invalidità permanente accertata sia di grado inferiore al 25% (venticinqueprocento) della totale.
Qualora l’invalidità permanente accertata sia invece pari o superiore al 25% (venticinqueprocento), la Compagnia liquida un indennizzo calcolato sulla somma assicurata in base alle seguenti percentuali:
ACCERTATA
25%
26%
27%
28%
29%
30%
31%
32%
33%
34%
35%-55%
DA LIQUIDARE
5%
8%
11%
14%
17%
20%
23%
26%
29%
32%
35%-55%
ACCERTATA
56%
57%
58%
59%
60%
61%
62%
63%
64%
65%
66%-100%
DA LIQUIDARE
59%
63%
67%
71%
75%
79%
83%
87%
91%
95%
100%
Art. 38 - Procedura per la liquidazione dell’indennità
Salvo quanto previsto dalle Norme che regolano la gestione dei sinistri, che vengono qui integralmente confermate, il diritto
all’indennità per invalidità permanente da malattia è di carattere personale e quindi non trasferibile agli Eredi. Tuttavia,
se l’Assicurato muore dopo che l’indennità sia stata ufficialmente offerta o liquidata in misura determinata, la Compagnia paga agli
Eredi di legge od alle Persone indicate in Polizza dall’Assicurato l’importo liquidato od offerto.
La Compagnia, ricevuta la documentazione indicata all’Art. 40 e compiuti gli accertamenti del caso come dagli artt. 33, 36, 37 e 39
liquida l'indennizzo che risulti dovuto e provvede al pagamento.
L'indennizzo viene corrisposto in Italia e in Euro.
Art. 39 - Non cumulabilità
Gli indennizzi dovuti al singolo Assicurato in base alla presente garanzia non possono cumularsi con indennizzi per invalidità permanente da infortunio o da malattia professionale, come definiti in Polizza.
La garanzia è valida solo se viene rilasciata (per un ammontare eguale od inferiore ma non superiore) congiuntamente
alla garanzia Invalidità Permanente da Infortunio e se viene richiamata nel certificato.
Art. 40 – Documentazione medica
L'Assicurato deve:
inviare periodicamente alla Compagnia informazioni relative al decorso della malattia denunciata, fornendo anche
copia delle cartelle cliniche di eventuali ricoveri ed ogni altro documento atto a contribuire alla valutazione dei postumi invalidanti;
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sciogliere dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato;
sottoporsi agli accertamenti e controlli medici disposti dalla Compagnia o suoi incaricati;
fornire alla Compagnia certificato di guarigione clinica od equivalente dichiarazione;
presentare, trascorsi 180 (centoottanta) giorni ma non oltre 18 (diciotto) mesi dalla data della denuncia, specifica
certificazione medica attestante il grado di invalidità permanente direttamente ed esclusivamente residuato dalla
malattia denunciata. Le spese relative ai certificati medici e ad ogni altra documentazione medica richiesta sono a
carico dell'Assicurato.
——
CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE
01. Anticipi
La Compagnia corrisponde su richiesta dell’Assicurato e su parere della parte medica della Compagnia, anticipi in caso di ricovero ospedaliero ed ingessatura ed in caso di invalidità permanente superiori alla percentuale indicata nella scheda/certificato di polizza rispetto al capitale totale, qualora l’accertamento definitivo sia rinviato ad oltre 2 (due) anni dal giorno dell’infortunio.
Detti anticipi da imputarsi nella liquidazione definitiva dell’infortunio vengono effettuati per un importo massimo della
percentuale indicata nella scheda/certificato di polizza dell’indennizzo presumibile in via definitiva e fino a concorrenza di un esborso massimo indicato nella scheda/certificato di polizza.
Qualora, nel corso della trattazione del sinistro e fino alla sua definizione dovessero emergere dei motivi di non indennizzabilità, l’Assicurato si impegna alla restituzione delle somme percepite a titolo di anticipo.
02. Calamità naturali
A parziale deroga dell'Art. 19) comma m) delle Norme Generali Infortuni, sono compresi in garanzia anche gli infortuni derivanti da
movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e straripamenti, fino ad una percentuale massima indicata nella polizza
della somma assicurata prevista per le garanzie di Morte ed Invalidità Permanente e con l'intesa che in nessun caso l'esborso
massimo della Compagnia può superare - tra questa ed altre Polizze che gli Assicurati avessero in corso con la stessa
Compagnia - l'importo indicato nella scheda/certificato di polizza per ogni Assicurato. Il limite massimo di risarcimento
per infortunio causato dai suddetti eventi che colpisca contemporaneamente più persone assicurate con la presente Polizza non può essere complessivamente superiore l’importo indicato nella scheda/certificato di polizza.
Nell'eventualità che le somme complessivamente assicurate eccedessero l'importo sopraindicato, le indennità spettanti
sono proporzionalmente ridotte.
03. Clausola broker
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla [BROKER].
Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione sono svolti per conto del Contraente dalla Spettabile [BROKER]
Per quanto concerne l’incasso dei premi di Polizza, il versamento viene effettuato dal Contraente alla [BROKER] da essa designata al
versamento dalla Compagnia assicuratrice.
Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker alla Compagnia, nel nome e per
conto del Contraente e/o dell'Assicurato, si intende fatta dal Contraente e/o dall’Assicurato.
04. Ernie da sforzo
L'assicurazione é estesa, limitatamente ai casi di invalidità permanente e di inabilità temporanea (sempre che quest'ultima sia prevista dal contratto), alle ernie da sforzo con l'intesa che:
qualora l'ernia risulti operabile, viene corrisposta solamente l'indennità per il caso di inabilità temporanea fino ad
un massimo di 30 (trenta) giorni, sempreché in Polizza sia prevista un'indennità per l'inabilità temporanea;
qualora l'ernia, anche se bilaterale, non risulti operabile secondo parere medico, viene corrisposta solamente una
indennità non superiore alla percentuale, indicata nella scheda/certificato di polizza, della somma assicurata per il caso di invalidità permanente totale;
- qualora sia un’ernia del disco intervertebrale, viene corrisposta una indennità non superiore al 2% (dueprocento)
della somma assicurata per il caso di invalidità permanente totale;
qualora insorga contestazione circa la natura e/o l'operabilità dell'ernia, la decisione é rimessa al Collegio Medico di cui all’Art. 27)
delle Norme che regolano i sinistri.
05. Esposizione agli elementi
La Compagnia, in occasione di arenamento, incagliamento, sommersione, naufragio, atterraggio e ammaraggio forzato, corrisponde
le somme rispettivamente assicurate per il caso di morte ed invalidità permanente anche per i casi in cui gli avvenimenti di cui sopra
non siano la causa diretta dell'infortunio, ma in conseguenza delle zone, del clima o di altre situazioni concomitanti, l'Assicurato si
trovi in condizioni tali da subire la morte o lesioni organiche permanenti.
06. Franchigia
Le franchigie sono valide se ed in quanto richiamate nella scheda/certificato di Polizza.
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07. Franchigia per invalidità permanente per infortunio
Le prestazioni per invalidità permanente per infortunio sono soggette all’applicazione delle franchigie suddivise per fasce di somme
assicurate richiamate nella scheda/certificato di polizza e operanti come segue:
Franchigia Assoluta 3% che si annulla al 10%:
a. se l’invalidità permanente è pari o inferiore a 3% (treprocento), non si fa luogo ad alcun indennizzo,
b. se l’invalidità permanente è superiore al 3% (treprocento) ed inferiore o uguale al 10% (dieciprocento), è corrisposto
l’indennizzo solo per la parte eccedente.
c. se l’invalidità permanente è superiore al 10% (dieciprocento), è corrisposto l’indennizzo senza deduzione di alcuna franchigia.
Franchigia Assoluta 3% che si annulla al 15%:
a. se l’invalidità permanente è pari o inferiore a 3% (treprocento), non si fa luogo ad alcun indennizzo,
b. se l’invalidità permanente è superiore al 3% (treprocento) ed inferiore o uguale al 15% (quindiciprocento), è corrisposto
l’indennizzo solo per la parte eccedente.
c. se l’invalidità permanente è superiore al 15% (quindiciprocento), è corrisposto l’indennizzo senza deduzione di alcuna franchigia.
Franchigia Assoluta 5% che si annulla al 15%:
a. se l’invalidità permanente è pari o inferiore a 5% (cinqueprocento), non si fa luogo ad alcun indennizzo,
b. se l’invalidità permanente è superiore al 5% (cinqueprocento) ed inferiore o uguale al 15% (quindiciprocento), è corrisposto
l’indennizzo solo per la parte eccedente.
c. se l’invalidità permanente è superiore al 15% (quindiciprocento), è corrisposto l’indennizzo senza deduzione di alcuna franchigia.
Franchigia Assoluta 10% che si annulla al 15%:
a. se l’invalidità permanente è pari o inferiore a 10% (dieciprocento), non si fa luogo ad alcun indennizzo,
b. se l’invalidità permanente è superiore al 10% (dieciprocento) ed inferiore o uguale al 15% (quindiciprocento), è corrisposto
l’indennizzo solo per la parte eccedente.
c. se l’invalidità permanente è superiore al 15% (quindiciprocento), è corrisposto l’indennizzo senza deduzione di alcuna franchigia.
Franchigia relativa del 10%:
a. se l’invalidità permanente è pari o inferiore a 10% (dieciprocento), non si fa luogo ad alcun indennizzo,
b. se l’invalidità permanente è superiore al 10% (dieciprocento), è corrisposto l’indennizzo senza deduzione di alcuna franchigia.
Franchigia relativa del 15%:
a) se l’invalidità permanente è pari o inferiore a 15% (quindiciprocento), non si fa luogo ad alcun indennizzo,
b) se l’invalidità permanente è superiore al 15% (quindiciprocento), è corrisposto l’indennizzo senza deduzione di alcuna franchigia.
Franchigia Assoluta 3%:
d. se l’invalidità permanente è pari o inferiore a 3% (treprocento), non si fa luogo ad alcun indennizzo,
e. se l’invalidità permanente è superiore al 3% (treprocento) è corrisposto l’indennizzo solo per la parte eccedente.
Franchigia Assoluta 5%:
a. se l’invalidità permanente è pari o inferiore a 5% (cinqueprocento), non si fa luogo ad alcun indennizzo,
b. se l’invalidità permanente è superiore al 5% (cinqueprocento) è corrisposto l’indennizzo solo per la parte eccedente.
08. Persone e somme assicurate
L'Assicurazione é prestata a favore dell’Assicurato e per le somme indicate nella scheda/certificato di Polizza.
09. Rinuncia dichiarazione altre assicurazioni
In deroga all’Art. 7) delle Norme che regolano l’Assicurazione in generale, il Contraente e’ esonerato dall’obbligo di denunciare preventivamente altre eventuali assicurazioni in corso o che venissero successivamente stipulate per le stesse persone o categorie di
persone.
Il Contraente non è comunque esonerato dal comunicare le assicurazioni in corso con le altre Compagnie del Gruppo Reale Mutua.
——
ESTENSIONI DI GARANZIA
01. Attività sportive
La presente estensione di garanzia è valida solo se viene espressamente richiamata nella scheda/certificato di Polizza.
A parziale deroga dell’art.19 delle Norme che regolano l’Assicurazione Infortuni, la garanzia s’intende estesa agli infortuni derivanti
da attività sportive, svolte a titolo non professionistico, qualora l’infortunio avvenga durante:
• la pratica di alpinismo fino al 6° (sesto) grado della scala di valutazione della difficoltà U.I.A.A. (Unione Internazionale delle Associazioni Alpinistiche), sci-alpinismo per i gradi di difficoltà O.S. (Ottimo Sciatore) e O.S.A. (Ottimo Sciatore Alpinista),
• immersioni subacquee con autorespiratore (con esclusione delle conseguenze derivanti dalla pressione dell’acqua e di embolie
gassose), rafting o canoa o idrospeed in tratti caratterizzati da rapide.
La garanzia non vale comunque per gli infortuni derivanti da:
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− partecipazione a imprese di carattere eccezionale (a titolo esemplificativo: spedizioni esplorative o artiche, himalayane, andine, regate oceaniche, sci estremo);
− pratica di alpinismo o free climbing, in solitaria o in territorio extra-europeo.
Per alpinismo / free climbing in solitaria si intende la progressione su roccia e/o ghiaccio senza l’assicurazione garantita da un
compagno di cordata. Non si considerano “in solitaria” le escursioni, comunque compiute, sino al livello E.E.A. (Escursionisti
Esperti con Attrezzatura) compreso della Scala delle Difficoltà Escursionistiche.
L’indennizzo per la presente estensione è ridotto al 50% (cinquantaprocento) della somma assicurata con un limite massimo di indicato nella scheda/certificato di polizza.
A seguito di questa estensione, ed esclusivamente per gli infortuni che accadono durante lo svolgimento di queste pratiche, la franchigia applicata è elevata al 5% (cinqueprocento) assoluta, l’indennizzo è quindi liquidato per la sola parte eccedente.
Restano escluse le attività di tipo professionale e semiprofessionale.
02. Coma irreversibile
Qualora a seguito di infortunio indennizzabile a termini di Polizza venga diagnosticato all’Assicurato lo stato di coma irreversibile, la
somma assicurata per il caso di morte è corrisposta entro 180 (centottanta) giorni dalla data di infortunio, perdurando
in tale momento il suddetto stato di coma irreversibile.
Le persone obbligate al mantenimento dell’Assicurato ai sensi della legge hanno titolo per richiedere un anticipo pari alla percentuale
indicata nella scheda/certificato di polizza, dell’indennizzo spettante totale ma comunque non eccedente l’importo indicato nella scheda/certificato di polizza.
Nel caso in cui, successivamente alla certificazione dello stato di “coma irreversibile”, l’assicurato esca o modifichi tale stato, la Compagnia ha diritto alla restituzione della somma anzidetta ma, nel contempo, è obbligato per le restanti garanzie previste dalla polizza.
03. Commorienza del coniuge
La presente estensione di garanzia è valida solo se viene espressamente richiamata nella scheda/certificato di Polizza.
Se lo stesso infortunio causa il decesso dell’Assicurato e quello del coniuge, il capitale viene corrisposto con la maggiorazione del
50% (cinquantaprocento) e con il limite massimo indicato nella scheda/certificato di polizza a condizione che risultino fiscalmente a carico dell’Assicurato e/o coniuge deceduti uno o figli minori o con handicap (intendendosi per tali persone riconosciute invalide del 75% (settantacinqueprocento). Qualora la stessa maggiorazione sia prevista da un contratto infortuni della stessa Compagnia, in cui risulti assicurato anche il coniuge, il cumulo tra le maggiorazioni previsti dai contratti non può comunque superare l’importo indicato nella scheda/certificato di polizza.
La presente estensione non vale per il rischio volo.
04. Danno estetico
Qualora l'infortunio abbia cagionato un danno di carattere estetico e lo stesso, non escluso dalle condizioni di polizza, non comporta
una indennità in forza del presente contratto, la Compagnia riconosce il rimborso delle spese di natura medica sostenute dall'Assicurato per la riduzione del danno fino a concorrenza di un importo massimo indicato nella scheda/certificato di polizza.
Le spese sostenute dall’Assicurato devono essere documentate con ricevute originali, la presente garanzia è prestata con una franchigia fissa a carico dell’Assicurato indicata nella scheda/certificato di polizza.
05. Estensione Rischio Guerra
A parziale deroga di quanto previsto dall’art. 1912 C.C., la garanzia è estesa agli infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata o
non dichiarata) per il periodo massimo di 14 (quattordici) giorni dall’inizio delle ostilità, se e in quanto l’assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all’estero in un paese sino ad allora in pace. Sono comunque esclusi dalla garanzia
gli infortuni derivanti dalla predetta causa che colpissero l’Assicurato nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
La presente estensione di garanzia non opera in caso di infortuni aeronautici e per coloro che prestano il servizio militare.
06. Inabilità temporanea
La presente estensione di garanzia è valida solo se viene espressamente richiamata nella scheda/certificato di Polizza.
Se l’infortunio ha per conseguenza una inabilità temporanea, la Compagnia liquida un indennizzo sotto forma di diaria per inabilità
temporanea:
a)
integralmente, per ogni giorno in cui l'Assicurato si é trovato nella totale incapacità fisica di attendere alle sue occupazioni;
b)
parzialmente e fino al 50% (cinquantaprocento) per ogni giorno in cui l'Assicurato non ha potuto attendere che in parte alle sue
occupazioni.
L'indennizzo per inabilità temporanea viene corrisposto per un periodo temporale massimo indicato nella
scheda/certificato di polizza e con una franchigia temporale indicata nella scheda/certificato di polizza, l’indennità non
è cumulabile con l’indennità per ricovero o con l’indennità per ingessatura.
La franchigia decorre dal giorno successivo a quello dell’infortunio, restando inteso che l’indennità è corrisposta a partire dal giorno
seguente al compimento della franchigia, escludendo dal pagamento i casi guariti entro tale periodo.
L’indennizzo per inabilità temporanea è cumulabile con quelli dovuti per invalidità permanente o per morte.
Se dopo il pagamento di una indennità per Invalidità Permanente, ma entro l’anno dal giorno dell’infortunio, ed in conseguenza di
questo, l’Assicurato muore, la Compagnia corrisponde ai beneficiari designati o, in difetto, agli Eredi la differenza tra l’indennità pagata e quella assicurata per il caso di Morte, ove questa sia superiore, e non chiede il rimborso nel caso contrario.
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Durante il servizio militare di leva in tempo di pace o durante il servizio sostitutivo dello stesso, la presente garanzia resta sospesa.
In ogni caso, entro 15 (quindici) giorni dalla prima scadenza di premio o rata di premio, successiva all'inizio del servizio, l'Assicurato
ha diritto di ottenere la sospensione dell'assicurazione fino al termine del servizio medesimo.
07. Indennità da ricovero a seguito di infortunio
La presente estensione di garanzia è valida solo se viene espressamente richiamata nella scheda/certificato di Polizza.
La Compagnia in caso di ricovero in Istituto di cura a seguito di infortunio indennizzabile ai termini di Polizza, corrisponde
all’Assicurato l’indennizzo giornaliero stabilito per ogni giorno di degenza e per un periodo massimo di 180 (centoottanta) giorni per ogni singolo caso di ricovero.
La giornata di entrata e quella di uscita dall’istituto di cura sono considerate una sola giornata, qualunque sia l’ora del ricovero e della
dimissione.
La denuncia del ricovero corredata da certificato medico deve essere inviata alla Compagnia entro 5 (cinque) giorni dal
ricovero stesso.
In caso di day hospital, la Compagnia liquida una speciale indennità pari al 50% (cinquantaprocento) dell’indennità giornaliera prevista per il caso di ricovero in istituto di cura.
La liquidazione dell’indennizzo ha luogo a degenza ultimata e previa presentazione alla Compagnia dell’originale dei documenti giustificativi, e se richiesta, di copia della cartella clinica con l’indicazione della natura e dell’esito dell’infortunio nonché del giorno di uscita
dall’Istituto di cura.
La presente indennità è soggetta alla franchigia temporale specificata nella scheda/certificato di polizza.
08. Indennità per ingessatura
La presente estensione di garanzia è valida solo se viene espressamente richiamata nella scheda/certificato di Polizza.
Qualora a seguito di infortunio indennizzabile a termini di Polizza venga applicato apparecchio gessato, reso necessario da fratture
osteoarticolari radiograficamente accertate o da lesioni capsulo-legamentose articolari diagnosticate in ambiente ospedaliero o da
medico ortopedico la Compagnia si impegna a corrispondere all’Assicurato l’indennità giornaliera indicata nella scheda/certificato di
polizza.
Non è considerata immobilizzazione con gesso o altro materiale, l’applicazione di presidi di contenimento delle fratture
nasali.
L’applicazione di apparecchio gessato ingessatura e la sua durata devono essere comprovate da idonea certificazione
medica ospedaliera.
La presente indennità è corrisposta per un periodo massimo di 45 (quarantacinque) giorni per evento e con una franchigia
temporale specificata nella scheda/certificato di polizza.
La garanzia non è cumulabile con l’indennità da ricovero e con l’inabilità temporanea.
Per apparecchio gessato si intende un’applicazione permanente ed inamovibile di mezzo di contenzione costituito da fasce o docce
confezionate con gesso o altro materiale rigido rimovibile solo mediante demolizione, con esclusione quindi di fasciature funzionali,
collari, tutori e simili.
E’ considerato apparecchio gessato anche la terapia di fratture riguardanti il bacino, il femore, la colonna vertebrale e la frattura
completa di costole, alle quali non viene applicato alcun mezzo di contenzione ma prescritta o diagnosticata da Ente Ospedaliero
Pubblico. Non sono considerati apparecchio gessato l’applicazione di presidi di contenimento delle fratture nasali.
09. Indennizzo particolare per estinzione di mutuo immobiliare
La presente estensione di garanzia è valida solo se viene espressamente richiamata nella scheda/certificato di Polizza.
Qualora l’Assicurato sia intestatario (o cointestatario) di un contratto di mutuo stipulato per l’acquisto di una proprietà immobiliare, in
caso di invalidità permanente per infortunio pari o superiore al 60% (sessantaprocento) della totale ed indennizzabile ai termini di
polizza, è corrisposto in aggiunta all’indennizzo, un capitale equivalente al debito residuo con un limite massimo di Euro 100.000,00
(centomila).
Il debito residuo è calcolato in base al piano di ammortamento, applicato dall’istituto di credito erogante alla data dell’infortunio, diminuito delle rate scadute e non pagate a tale data e degli eventuali interessi moratori dovuti sulle stesse.
La garanzia è operante per un solo contratto di mutuo per ciascun Assicurato e a condizione che tale contratto sia stato stipulato in
data antecedente a quella dell’infortunio.
L’indennizzo viene corrisposto all’Assicurato solo su presentazione completa della seguente documentazione:
•
copia del contratto di mutuo;
•
documento dell’istituto di credito erogante contenente il piano di ammortamento del mutuo suindicato, con la quantificazione
del debito residuo alla data dell’infortunio
•
o, in alternativa, quietanza di pagamento dell’ultima rata pagata prima dell’infortunio, purchè nella stessa sia riportata la
quantificazione del debito residuo;
•
documento dell’istituto di credito erogante da cui risulti il pagamento di tutte le rate di mutuo scadute prima della data
dell’infortunio.
10. Malattie tropicali
La garanzia si intende estesa alle conseguenze (morte o invalidità permanente) delle malattie tropicali quali: amebiasi, bilharziosi,
dissenteria batterica, febbre ricorrente africana, febbre ittero-emoglobinuria, meningite cerebrospinale epidemice, dermotifo, dengue,
colera, distomatosi, febbre gialla, filariosi, lebbra, leishmaniosi, leptospirosi, malaria, peste, rickettsiosi, sprue, vaiolo, lambliasi, tripanosomiasi.
La presente estensione è soggetta all’applicazione di una franchigia indicata nella scheda/certificato di polizza.
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La valutazione del grado di invalidità fa riferimento ai capitali assicurati indicati nella scheda/certificato di polizza con un limite massimo indicato nella scheda/certificato di polizza per il caso morte e per il caso Invalidità Permanente.
La presente estensione di garanzia vale a condizione che gli Assicurati si trovano in perfette condizioni di salute e che
sono stati sottoposti alle prescritte pratiche di profilassi.
Il Contraente si impegna a trasmettere agli Assicurati l’obbligo di denunciare alla Compagnia di essere stati colpiti dalla malattia di
cui trattasi indipendentemente dall’esito che essa può avere, nonché di produrre in sede di denuncia la documentazione a prova
dell’avvenuta profilassi.
L’accertamento e la liquidazione degli eventuali postumi di invalidità sono effettuati in Italia.
La Compagnia prende in considerazione soltanto i sinistri che siano denunciati non oltre 30 (trenta) giorni dalla scadenza contrattuale.
11. Rimborso spese mediche da infortunio
La presente estensione di garanzia è valida solo se viene espressamente richiamata nella scheda/certificato di Polizza.
La Compagnia, in caso di infortunio indennizzabile ai termini di Polizza rimborsa all’Assicurato, fino alla concorrenza della somma
assicurata a questo titolo e indicata nella scheda/certificato di polizza, le spese sostenute per:
a) onorari dei medici e dei chirurghi, degli assistenti e degli anestesisti;
b) diritti di sala operatoria, materiali di intervento, apparecchi terapeutici ed endoprotesi durante l’intervento escluso le protesi dentarie;
c) accertamenti diagnostici (radioscopie, radiografie, esami di laboratorio);
d) terapie fisiche e medicinali - queste ultime entro il limite del 20% (ventiprocento) della somma assicurata;
e) trasporto dal luogo dell’incidente all’istituto di cura con autoambulanza.
Sono altresì comprese le spese per cure ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre o eliminare le conseguenze di danni estetici
provocati da infortunio.
Qualora gli Assicurati fruiscano di altre assicurazioni o prestazioni analoghe (sociali o private), la garanzia vale per l’eventuale eccedenza di spese da questa non rimborsate.
La richiesta di rimborso, corredata dalle ricevute originali di quanto pagato per quanto sopraindicato, deve essere presentata alla Compagnia entro 1 (uno) mese dal termine delle cure mediche.
La presente garanzia è prestata con uno scoperto espresso in percentuale indicato nella scheda/certificato di polizza ed
una franchigia fissa minima indicata nella scheda/certificato di polizza a carico dell’assicurato per ogni richiesta di risarcimento.
12. Rimpatrio della salma
La Compagnia assicura fino a concorrenza dell’ importo massimo indicato nella scheda/certificato di polizza e per ogni infortunio indennizzabile a termini di Polizza il rimborso delle spese sostenute per il rimpatrio della salma dell’Assicurato fino al luogo di sepoltura
in Italia in caso di decesso a seguito di infortunio avvenuto all’Estero.
La Compagnia effettua il rimborso agli eventi diritto in Euro, previa presentazione in originale dei documenti giustificativi.
13. Rischio volo
L'assicurazione é estesa agli infortuni subiti dagli Assicurati quali passeggeri trasportati su velivoli a motore autorizzati all'esercizio di
traffico aereo civile anche se i velivoli sono di proprietà di ditte o privati, purché condotti da piloti regolarmente abilitati, o su velivoli
a motore militari impiegati per il trasporto di passeggeri o civili, in occasione di voli su territori dotati di regolare assistenza al traffico
aereo.
Qualora più Assicurati utilizzino il medesimo velivolo, la somma assicurata complessiva è determinata dall'addizione
delle somme previste per i singoli Assicurati fino ad un importo massimo indicato nella scheda/certificato di polizza.
Tale importo vale come esborso massimo a carico della Compagnia e viene ripartito tra i singoli Assicurati in proporzione delle somme assicurate previste in polizza.
14. Supervalutazione Invalidità Permanente
La presente estensione di garanzia è valida solo se viene espressamente richiamata nella scheda/certificato di Polizza.
A parziale deroga dell’art. 32) delle Norme che regolano i Sinistri, per i casi di invalidità permanente, valutati in base alla tabella allegato 1 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, quando il grado di invalidità permanente accertata è superiore alla
percentuale indicata nella scheda/certificato di polizza viene corrisposto un indennizzo pari al 100% (centoprocento) del capitale assicurato per il caso di Invalidità Permanente Totale.
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