progetto LAVORI PER L’INSTALLAZIONE DI UN NUOVO ASCENSORE SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA BAODO committente COMUNE DI CELLE LIGURE Via Boagno 11 - 17015 Celle Ligure (SV) VOARINO·CAIRO VOARINO·CAIRO SAVONA · Piazza Rebagliati, 1 · 17100 SV · TEL. +39 019 826985 · FAX +39 P.I. 00350960068 www.voarino.com · e-mail: SAVONA · Piazza Rebagliati, 1 · 17100 ·SV · TEL. +39 019 826985 · FAXsavona@ +39 0 INGEGNERI ASSOCIATI INGEGNERI ASSOCIATI progettista VOARINO·CAIRO VOARINO·CAIRO INGEGNERI ASSOCIATI INGEGNERI ASSOCIATI titolo elaborato P.I. 00350960068 · www.voarino.com · e-mail: savona@ SAVONA · Piazza Rebagliati, 1 1· 17100 SAVONA · Piazza Rebagliati, · 17100SV SV 826985 · FAX +39 0198337182 8337182 TEL. TEL. +39+39 019019 826985 · FAX +39 019 P.I. 00350960068 P.I. 00350960068 www.voarino.com e-mail: [email protected] www.voarino.com e-mail: [email protected] CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO progetto firma Helvetica Neue (T1) 77 Bold Helvetica NeueCondensed (T1) fase progetto 77 Bold Condensed PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO CMYK: 20%-Cyan - 50% Nero R 131 - G 146 - B 155 data percorso file aprile 2015 CMYK: 20% Cyan - 50% Nero h: 100% R 131 - G VA:146 0 - B 155 h: 100%T: 100% VA: 0 T: 100% VOARINO·CAIRO INGEGNERI ASSOCIATI VOARINO·CAIRO public/LLPP/Celle Ligure/SCE3_Ascensore INGEGNERI ASSOCIATI firma committente 1/3 Y Y scala 2/3 Y 1/3 Y 2/3 Y Helvetica Neue (T1) 37 Thin Condensed revisione redatto PRG R 29 - G 29 - B 27 h: 90% VA: 25 T: 105 modifiche apportate approvato CMYK: 100% Nero Helvetica Neue (T1) R 29 - G 29 - B 27 37 Thin h: Condensed 90% VA: 25 CMYK: 100% T: 105 Nero Y numero elaborato VOARINO·CAIR INGEGNERI ASSOCIA VOARINO·CAIR INGEGNERI ASSOCI E VRN IL PRESENTE ELABORATO E’ PROPRIETÀ’ INTELLETTUALE DELLO STUDIO VOARINO CAIRO E NE E’ VIETATA OGNI TIPO DI RIPRODUZIONE INDICE Art. 1 - Oggetto dell'appalto...............................................................................................................2 Art. 2 – AMMONTARE DELL'APPALTO..........................................................................................3 Art. 3 - CATEGORIE DEI LAVORI – QUALIFICAZIONE DEI SOGGETTI ESECUTORI.......3 Art. 4 - Osservanza DELLE PARTI VIGENTI del Capitolato Generale D’APPALTO dei Lavori Pubblici, E DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO DEI LAVORI PUBBLICI............4 Art. 5 - Cauzione definitiva, GARANZIE DI ESECUZIONE e piani di sicurezza.........................4 Art. 6 - CONSEGNA DEI LAVORI................................................................................................5 Art. 7 - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALE PER RITARDO O PREMIO DI ACCELERAZIONE – SOSPENSIONI E PROROGHE.................................5 Art. 8 - PROGRAMMA ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE..................6 Art. 9 - Contabilità dei lavori...........................................................................................................7 Art. 10 - Anticipazione .....................................................................................................................7 Art. 11 - Pagamenti...........................................................................................................................8 Art. 12 - Certificato di collaudo / CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.....................8 Art. 13 - Manutenzione delle opere sino Collaudo, VERIFICA O REGOLARE ESECUZIONE. .8 Art. 14 - Oneri e obblighi diversi a carico dell'APPALTATORE.....................................................9 Art. 14.1 - ESECUZIONE DEI LAVORI..........................................................................................13 Art. 15 - Direttore dei Lavori per conto dell'APPALTATORE.......................................................14 Art. 16 - Norme generali per la misurazione dei lavori..................................................................14 Art. 17 - Ulteriori Norme generali per l'esecuzione dei lavori......................................................14 Art. 18 - Misure di sicurezza GENERALI e provvedimenti di viabilità conseguenti AI lavori....15 Art. 19 - PULIZIA DEI CANTIERI...............................................................................................15 Art. 20 - Disposizioni generali relative ai prezzi per i lavori a CORPO........................................15 Art. 21 - Revisione prezzi: loro invariabilità......................................................................................16 Art. 22 - Danni di forza maggiore..................................................................................................16 Art. 23 - Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori....................................................................16 Art. 24 - Ordini della Direzione dei Lavori........................................................................................16 Art. 25 - ESECUZIONE D’UFFICIO - PENALE.............................................................................17 Art. 26 - RESCISSIONE DEL CONTRATTO...................................................................................17 Art. 27 - Personale dell'APPALTATORE: Disciplina nei cantieri......................................................18 Art. 28 - Responsabilità dell'APPALTATORE verso l'Ente Appaltante e verso i Terzi.....................18 Art. 29 - NUOVI PREZZI..............................................................................................................18 Art. 30 - Subappalto..........................................................................................................................18 Art. 31 - DIMINUZIONE DEI LAVORI E VARIANTI IN DIMINUZIONE PROPOSTE DALL'APPALTATORE.......................................................................................................19 Art. 32 - Controversie........................................................................................................................19 Art. 33 - Tracciabilità dei flussi finanziari.........................................................................................19 Art. 34 – TABELLA INFORMATIVA DI CANTIERE.....................................................................20 Art. 52 – INTONACI.........................................................................................................................38 Art. 53 - SOTTOFONDI IN GENERE..............................................................................................38 Art. 54 – PAVIMENTI........................................................................................................................39 Art. 55 – SERRAMENTI IN PVC.....................................................................................................39 ART. 57– RIMOZIONE, BONIFICA E SMALTIMENTO DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO................................................................................................................................46 Capitolato Speciale d’Appalto pag. 2 OGGETTO, AMMONTARE, DURATA E CONDIZIONI DELL’APPALTO -------------°°*§*°°------------Ai sensi del presente Capitolato Speciale d’Appalto, si conviene che le seguenti dizioni stiano rispettivamente a indicare: - COMMITTENTE: Comune di CELLE LIGURE denominato d’ora in avanti Stazione Appaltante - APPALTATORE: l’Impresa, il Consorzio o il Raggruppamento aggiudicatario dell’Appalto ai sensi delle vigenti leggi in materia di Lavori Pubblici. - DIREZIONE LAVORI: la Direzione dei Lavori nominata dal COMMITTENTE. Si precisa che i rapporti di qualsiasi natura, relativi ai Lavori di cui all’oggetto, saranno tenuti solo ed esclusivamente tra i COMMITTENTE e l’APPALTATORE, anche tramite la DIREZIONE LAVORI. Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO Oggetto del presente appalto sono le opere di installazione di nuovo ascensore nella scuola primaria e dell’infanzia Baodo, ai fini del superamento delle barriere architettoniche. L’Appalto è dato a corpo, ed in generale a prezzi di Elenco Prezzario edito dalla Unioncamere Ligura anno 2014 in vigore, soggetti a ribasso d’asta per le opere, provviste e somministrazioni, di cui al presente articolo.. - I lavori e le opere che concorrono a formare la base d’appalto, salvo più precise e dettagliate indicazioni che saranno impartite dalla Stazione Appaltante, prevedono il seguente ciclo di lavorazioni: smontaggio e rimozione della scala esterna in ferro esistente, carico su camion e allontanamento dal cantiere ; si precisa che la scala rimarrà di proprietà dell’ appaltatore ,essendo stato detratto dalla relativa voce di analisi prezzo il provento derivante dalla vendita del rottame ferroso; rimozione di pavimenti, rivestimenti, soglie serramenti; compreso il trasporto alla pubblica discarica autorizzata dei materiali di risulta; smontaggio di stipiti, architravi e serramenti, compreso il loro accatastamento per il riutilizzo scavo a sezione ristretta per far posto alle fondazioni, eseguito con mini escavatore e rifinito a mano smaltimento a rifiuto di tutti i materiai di risulta - realizzazione di fondazioni e murature in elevazione in calcestruzzo cementizio Classe di esposizione XC2 (bagnato raramente asciutto), classe di resistenza: Rck 30 N/mmq Dmax aggregati 32 mm, armate con acciaio tipo B450C e opportuna casseratura in legno; - provvista e posa in opera di conglomerato cementizio Rck 10 classe X0, per getti di riempimento, sottofondazione (magrone),massetti di pavimentazioni, ecc; - formazione di muratura a cassavuota con parete esterna in semipieni cm. 12 ed interna in forati cm.8, - fornitura e posa di serramento esterno in pvc completo di vetrocamera - fornitura e posa in opera di ascensore- piattaforma elevatrice fornitura e posa in opera di scala esterna in acciaio zincato,secondo i disegni di progetto rimozione di tettoie in cemento-amianto e smaltimento della stessa previa predisposizione del previsto piano di lavoro da sottoporre alla competente ASL ripristino tettoie con rivestimento in lamiera grecata isolata formazione di cancellata in ferro vernicitato e videocitofono formazione di rinzaffo e soprastante arenino eseguito con appositi prodotti premiscelati e ripresa di tinteggiature; formazione di pavimentazione in masselli autobloccanti di calcestruzzo vibrocompresso,su battuto di sottofondo in cls soglie porte in marmo posa di serramenti esterni precedentemente rimossi e accatastati fornitura e posa in opera di castello per piattaforma elevatrice in acciaio verniciato ral e chiusura in vetro trasparente di sicurezza - - Capitolato Speciale d’Appalto pag. 3 Tutte le opere dovranno essere eseguite conformemente al Progetto Esecutivo, a perfetta regola d'arte, rispettando le prescrizioni e le norme di cui al presente Capitolato Speciale d’Appalto, secondo le disposizioni della Direzione Lavori della Stazione Appaltante, e nel rispetto dei prezzi dell’allegato Elenco Prezzi Unitari del Prezzario Regionale – Unioncamere Liguria, anno 2014, che si considera allegato. Ai sensi dell’Art. n° 137 del Regolamento D.P.R. n° 207 /2010, fanno parte integrante del Contratto da stipularsi con l’APPALTATORE aggiudicatario dell’Appalto i seguenti documenti: 1. il Capitolato Generale d’Appalto / D.M. LL.PP. n° 145/2000, per le parti rimaste vigenti, e che non si allega per brevità ma le cui norme contenute l’APPALTATORE è tenuto ad osservare; 2. il Capitolato Speciale d'Appalto; 3. gli elaborati grafici e le relazioni; 4. l’Elenco Prezzi comprensivo anche di costi mano d’opera ed oneri di pronto intervento; 5. il Piano di Coordinamento e Sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. 6. il Cronoprogramma. 7. Le Polizze di garanzia. Art. 2 – AMMONTARE DELL'APPALTO L’importo complessivo dei lavori a corpo compresi nel presente appalto ammonta a € 98.379,48 come risulta dalla specificazione delle varie categorie di cui al seguente prospetto: Totale lavori a corpo di cui: Costi del personale d’impresa Oneri per la sicurezza e igiene del lavoro Totale costi non soggetti a ribasso Importo lavori soggetti a ribasso d’asta € 98.379,48 € 26.609,59 € 8.161,31 € 34.770,90 € 63.608,58 Tutti gli importi di cui sopra sono soggetti al ribasso d’asta, ad esclusione degli oneri per la sicurezza ed il costo del personale, che sono fissi ed invariabili La prestazione di cui al presente appalto viene effettuata nell’esercizio di impresa e, pertanto, è soggetta all’imposta sul valore aggiunto (D.P.R. 26/10/1972, n. 633) da sommarsi agli importi di cui sopra, a carico dell’Amministrazione Appaltante (nel seguito chiamata “Amministrazione”), nella misura vigente al momento del pagamento che verrà indicata dall’Amministrazione su richiesta dell’Appaltatore da effettuarsi prima dell’emissione della fattura. Art. 3 - CATEGORIE DEI LAVORI – QUALIFICAZIONE DEI SOGGETTI ESECUTORI L'APPALTATORE potrà eseguire i lavori in proprio, purché in possesso di idonea ed adeguata qualificazione, ovvero attraverso imprese terze in possesso di idonea ed adeguata qualificazione per le categorie generali e speciali di cui è composta l'opera. Gli importi delle predette categorie potranno variare in relazione ai contenuti dell'offerta presentata dal concorrente aggiudicatario. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 8 del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55, dell'articolo 23 del Decreto Legislativo n. 406 del 1991, dell'articolo 18 della Legge 19 marzo 1990, n. 55 e al Regolamento D.P.R. 207/2010, le parti di lavoro appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, con i relativi importi, sono riportate nella tabella "A", di seguito indicata quale parte integrante e sostanziale. Tali parti di lavoro sono tutte scorporabili e, a scelta dell'APPALTATORE, subappaltabili, alle condizioni di legge e del presente Capitolato Speciale, con i limiti e le prescrizioni di cui ai commi successivi. I lavori appartenenti alle categorie generali (serie "OG") dell'allegato "A" al Regolamento D.P.R. 207/ 2010, diverse da quella prevalente, di importo superiore a € 150.000,00 possono essere realizzati dall'APPALTATORE solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; in caso contrario devono essere realizzati da un'impresa mandante qualora l'APPALTATORE sia un'associazione temporanea di tipo verticale, ovvero da un'impresa subappaltatrice qualora siano stati indicati come subappaltabili in sede di offerta; in ogni caso l'esecutore (sia esso impres mandante, sia un subAPPALTATORE) deve essere in possesso dei requisiti necessari. Capitolato Speciale d’Appalto pag. 4 I lavori appartenenti alle categorie specializzate (serie "OS") dell'allegato "A" al Regolamento D.P.R. 207/2010, diverse da quella prevalente, per il quale lo stesso allegato "A" prescriva la "qualificazione obbligatoria", di importo superiore a € 150.000,00, possono essere realizzati dall'APPALTATORE solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; in caso contrario devono essere realizzati da un'impresa mandante qualora l'APPALTATORE sia un'associazione temporanea di tipo verticale, ovvero da un'impresa subappaltatrice qualora siano stati indicati come subappaltabili in sede di offerta; in ogni caso l'esecutore (sia esso impresa mandante, sia un subAPPALTATORE) deve essere in possesso dei requisiti necessari. I lavori appartenenti alle categorie specializzate (serie "OS") dell'allegato "A" al Regolamento D.P.R. 207/2010, diverse da quella prevalente, per il quale lo stesso allegato "A" non prescriva la "qualificazione obbligatoria", di importo superiore a € 150.000,00 possono essere realizzati dall'APPALTATORE anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; essi possono altresì, a scelta dello stesso APPALTATORE, essere scorporati per essere realizzati da un'impresa mandante ovvero realizzati da un'impresa subappaltatrice qualora siano stati indicati come subappaltabili in sede di offerta. I lavori appartenenti alle categorie generali o specializzate dell'allegato "A" al Regolamento D.P.R. 207/2010, diverse da quella prevalente, di importo superiore al 10% del totale dei lavori in appalto ma non superiore a € 150.000,00, possono essere realizzati dall'APPALTATORE anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; essi possono altresì, a scelta dello stesso APPALTATORE, essere scorporati per essere realizzati da un'impresa mandante ovvero realizzati da un'impresa subappaltatrice qualora siano stati indicati come subappaltabili in sede di offerta; in quest'ultimo caso l'impresa subappaltatrice deve essere in possesso dei soli requisiti di cui all'articolo 90 del Regolamento D.P.R. 207/2010 CATEGORIE DEI LAVORI CATEGORIA Prevalente DESCRIZIONE OG 1 Edifici civili ed industriali OS 4 Impianti elettromeccanici trasportatori OS 18 Componenti strutturali in acciaio o metallo Importo complessivo dell’appalto IMPORTI € 36.779,48 € 34.160,00 € 27.440,00 € 98.379,48 Art. 4 OSSERVANZA DELLE PARTI VIGENTI DEL CAPITOLATO GENERALE D’APPALTO DEI LAVORI PUBBLICI, E DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO DEI LAVORI PUBBLICI. L'Appalto è soggetto all'osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici, emanato con D.M. LL.PP. n.145/2000, per le parti ancora vigenti, nonché del Regolamento D.P.R. 207/2010, per tutto ciò in cui non si sia abrogato dal D.Lgs. n° 163/2006 stesso o derogato con il presente Capitolato, e indipendentemente dal fatto che talune norme degli stessi Capitolati e Regolamento, siano in seguito esplicitamente richiamate ed altre no. Art. 5 - CAUZIONE DEFINITIVA, GARANZIE DI ESECUZIONE E PIANI DI SICUREZZA Ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., l’APPALTATORE è obbligato a costituire a favore della Stazione Appaltante una cauzione definitiva-garanzia fidejussoria pari al 10% (diecipercento) dell'importo netto dell'Appalto che copra gli oneri per il mancato o inesatto adempimento contrattuale in conformità allo schema tipo approvato con D.Min. Attività Produttive n. 123 del 12.03.2004. La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell’Amministrazione. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La sola Impresa dotata di certificazione del sistema di qualità, ai sensi dell’art. 40, comma 7 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i, può usufruire di una riduzione del 50% sull’importo della cauzione definitiva. Lo svincolo definitivo di tale garanzia avverrà, ove nulla osti, dopo l’emissione del Certificato di Collaudo provvisorio e del Certificato di Regolare Esecuzione, ovvero decorsi dodici mesi dalla data certificata di ultimazione dei lavori (art. 123 / Regolamento D.P.R. 207/2010). 'APPALTATORE resta altresì obbligato, in conformità dell’art. 129 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., a stipulare una polizza assicurativa che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o Capitolato Speciale d’Appalto pag. 5 della distruzione, totale o parziale, di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. La somma assicurata è stabilita nel bando di gara; la polizza deve inoltre assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a Terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Ai sensi dell’Art. 131 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i., entro n. 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, l’APPALTATORE è tenuto a produrre l’idonea documentazione relativa alle procedure di sicurezza che intende adottare in cantiere (Piano Operativo di Sicurezza), conformandole alle prescrizioni contenute nel Piano di Coordinamento e Sicurezza redatto dalla Stazione Appaltante ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. Detto Piano di Sicurezza e Coordinamento, redatto dalla Stazione Appaltante, è allegato in copia al Contratto facendone parte integrante e sostanziale. Art. 6 - CONSEGNA DEI LAVORI Intervenuta la stipulazione del contratto, il R.U.P. darà disposizioni alla Direzione Lavori a consegnare i lavori perché l'APPALTATORE dia immediato inizio alle attività di "Realizzazione con qualsiasi mezzo dell'opera". La Stazione Appaltante potrà tuttavia ordinare l'inizio delle attività subito dopo l'aggiudicazione definitiva anche nelle more delle verifiche necessarie per procedere alla stipula del contratto. In tal caso il R.U.P. autorizzerà il Direttore dei Lavori a procedere alla consegna dei lavori e quindi questi terrà conto di quanto predisposto e somministrato dall'APPALTATORE, nell'ipotesi di mancata stipula del contratto, per rimborsare le relative spese. Il Direttore dei Lavori procederà alla consegna dei lavori in accordo alle previsioni del programma esecutivo di cui al successivo Art. 8. Si può procedere anche per consegne parziali (art. 153 e art. 154 del Regolamento D.P.R. 207/2010) con verbali parziali provvisori e l'APPALTATORE dovrà iniziare i lavori frazionatamente per le parti già consegnate. In caso di consegna parziale, l'APPALTATORE è tenuto a sottoporre all'approvazione del Direttore dei Lavori un programma di esecuzione dei lavori che consenta la realizzazione prioritaria delle opere sulle aree e sugli immobili disponibili. Il termine di ultimazione stabilito dall'atto contrattuale decorre dalla data del verbale di consegna e, in caso di consegna parziale, dall' ultimo dei verbali di consegna (art. 154/ cm.6 del Regolamento D.P.R. 207/2010). All'atto della consegna, il Direttore dei Lavori dovrà attestare sotto la propria responsabilità la piena sussistenza di tutte le condizioni di legge per procedere all'esecuzione dei lavori, ed in particolare dovrà attestare la piena disponibilità delle relative aree di sedime e la compatibilità dell'avvio dei lavori con il programma di rimozione delle interferenze. All'APPALTATORE, all'atto della consegna, verranno indicati o consegnati i capisaldi, le quote, i tracciati, i rilievi e gli andamenti plano-altimetrici che dovranno essere considerati solo indicativi e l'APPALTATORE avrà l'obbligo di controllarli, a sua cura e spese, entro 15 giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori. Entro tale termine, l'APPALTATORE dovrà precisare alla Committente le eventuali discordanze presentando la documentazione scritta a giustificazione di quanto contestato. Trascorso tale termine, senza alcun rilievo discordante da parte dell'APPALTATORE, si intenderà che questo accetta, definitivamente, senza eccezioni o riserve di sorta, tutti gli elementi ad esso consegnati, anche agli effetti contabili in caso di interruzione dell'opera per la determinazione della Committente di non approvare o rescindere il contratto. Nel caso di ritardo della consegna dei lavori rispetto a quanto previsto nel programma esecutivo il Direttore dei Lavori dovrà sottoporre al R.U.P. una relazione giustificativa recante anche le conseguenti proposte di revisione del programma. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla consegna dei lavori in via anticipata sotto riserva di legge. Art. 7 TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALE PER RITARDO O PREMIO DI ACCELERAZIONE – SOSPENSIONI E PROROGHE Capitolato Speciale d’Appalto pag. 6 Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori, tenuto conto della natura dei luoghi, del tracciato della strada, delle pubbliche discariche, dell'ubicazione e delle strade di accesso alla zona in cui i lavori si svolgono, nonché della quantità e della qualità delle singole opere previste nel progetto, è fissato in giorni 120 (centoventi) naturali e consecutivi a partire dalla data del Verbale di Consegna. La sospensione dei lavori è ammessa solo per il verificarsi di circostanze previste dall’Art. 158 e 159 del Regolamento D.P.R. 207/2010), non intendendosi comunque per queste il maltempo o le situazioni climaticamente sfavorevoli, purchè nella media delle stagioni dell’anno. La sospensione dei lavori, manifestandosi le condizioni di cui all’Art. 158 del Regolamento citato, è accompagnata da apposito verbale redatto dalla Direzione dei Lavori. La sospensione comporterà pari slittamento del tempo di esecuzione; i verbali di sospensione, ed i conseguenti verbali di ripresa, redatti ai sensi e con le modalità di cui al già citato Regolamento LL.PP., dovranno essere trasmessi dalla Direzione Lavori al Responsabile Unico del Procedimento entro e non oltre ventiquattro ore dalla data della loro redazione, e dovranno comunque essere discussi con il RUP preventivamente, ogni qual volta possibile. Ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, ed in estensione dei limiti previsti dal Capitolato Generale d’Appalto, i lavori potranno essere sospesi unilateralmente senza alcuna opposizione e richiesta di maggiori oneri da parte dell’Impresa appaltatrice per una durata massima di mesi dodici, affinchè le opere in appalto possano realizzarsi in un periodo meteorologicamente opportuno e nelle migliori condizioni di sicurezza. L’APPALTATORE, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può avanzare istanze motivate richiedendo proroghe al tempo contrattuale che, se riconosciute giustificate, sono concesse dal RUP a patto che le domande pervengano prima della scadenza dei termini anzidetti. Non costituiscono motivo di proroga dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione: ! il ritardo nell’installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l’approvvigionamento dell’energia elettrica e dell’acqua; ! l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio ad inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli Organi di vigilanza in materia di sicurezza o salute pubblica, ivi compreso il Coordinatore per la sicurezza in fase operativa; ! l’esecuzione di accertamenti integrativi che l’APPALTATORE ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere in fondazione e non, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa; ! il tempo necessario per l’esecuzione di prove sui campioni, sondaggi, analisi ed altre prove assimilabili; ! il tempo necessario per l’espletamento degli adempimenti amministrativi o di altro tipo a carico dell’APPALTATORE comunque previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto e/o dal Capitolato Generale; ! le eventuali controversie tra l’APPALTATORE e i fornitori, subappaltatori, affidatari e altri incaricati; ! le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’APPALTATORE ed il proprio personale dipendente. Per ogni giorno di ritardo nei confronti di detto termine sarà applicata una penale, ai sensi dell’Art.145 del Regolamento D.P.R. 207/2010 del Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici, a carico dell'APPALTATORE, pari all’1 ‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale netto e che comunque, complessivamente, non potrà superare il 10% (dieci per cento) dello stesso importo contrattuale. Oltre alla penale di cui sopra la Stazione Appaltante addebiterà comunque all'APPALTATORE le maggiori spese per la prolungata assistenza e direzione dei lavori oltre che i danni per oneri indiretti subiti quali perdita di immagine ed altri. Tanto la penale, quanto il rimborso di queste ulteriori maggiori spese di assistenza e direzione lavori, verranno senz'altro iscritte negli stati di avanzamento e nello stato finale a debito dell'APPALTATORE. Qualora non si riscontri lo sgombero completo dell’area deputata al cantiere, la stazione appaltante si ritiene autorizzata ad addebitare una penale pari al costo necessario per lo sgombero dall’area e relativo corretto smaltimento dei rifiuti in essa depositati. Se tali operazioni comporteranno ritardo per dichiarare ultimati tutti i lavori, verranno inoltre applicate le penali relative, già descritte al punto precedente. Qualora l’appaltatore non ottemperi a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di danno ambientale, la stazione appaltante si potrà rivalere sull'appaltatore applicando le penali relative al ritardo sull'ultimazione dei lavori. Art. 8 - PROGRAMMA ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE Capitolato Speciale d’Appalto pag. 7 Ai sensi ed agli effetti dell'art. 43 comma 10 del Regolamento D.P.R. 207/2010 entro 30 giorni dalla aggiudicazione definitiva dei lavori, e comunque prima della consegna definitiva dei lavori di cui all'art 6, l'APPALTATORE deve presentare alla Direzione Lavori ed al R.U.P., un programma esecutivo dettagliato, anche in forma grafica ed informatica per l'esecuzione delle attività di sua pertinenza e nel quale saranno riportate, per ogni attività, le previsioni circa il periodo di esecuzione. Entro quindici giorni dalla presentazione del documento di cui sopra, la Direzione dei Lavori, previa approvazione del R.U.P., comunicherà all'APPALTATORE l'esito dell'esame e, qualora esso non abbiano conseguito l'approvazione, l'APPALTATORE, entro i successivi 10 giorni, predisporrà una nuova proposta, oppure adeguerà quella già presentata alle direttive della Direzione dei Lavori. Nel caso di scavi in aree riscontrate sensibili per presenza di reperti archeologici o con contenuti inquinanti o esplosivi o di altra natura pericolosa per la salute e l'incolumità pubblica, il programma dettagliato degli scavi stessi sarà immediatamente sottoposto alla Direzione Lavori per la approvazione del R.U.P. Le modifiche richieste dalla Direzione dei Lavori saranno a totale carico dell'APPALTATORE, che non potrà avanzare al riguardo alcuna richiesta di compensi, né accampare pretese di sorta. In nessun caso, comunque, le eventuali integrazioni, daranno luogo a modifiche o adeguamento del prezzo contrattuale. Le proposte approvate dalla Direzione dei Lavori, saranno impegnativa per l'APPALTATORE, il quale rispetterà i termini di avanzamento mensili ed ogni altra modalità. Eventuali modifiche al programma esecutivo per l'esecuzione delle opere, approvato e in corso di attuazione, per comprovate esigenze non prevedibili, potranno essere sottoposte preliminarmente all'approvazione del R.U.P. e saranno rese esecutive solo dopo l'ordine dello stesso. La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo da facoltà alla AMMINISTRAZIONE di non stipulare o di risolvere il contratto per colpa dell'APPALTATORE, con le modalità e gli effetti stabiliti dagli articoli 136 e seguenti del Codice dei Contratti D.Lgs 163/2006 e s.m.i. Art. 9 - CONTABILITÀ DEI LAVORI La contabilità dei lavori verrà tenuta secondo le norme del Regolamento di attuazione del “Codice dei Contratti in materia di lavori pubblici, già richiamato all'Art. 4, e secondo quando indicato al successivo Art.14 del presente Capitolato. L’APPALTATORE non potrà rifiutarsi di firmare il Libretto delle Misure ed il Registro di contabilità, salvo il diritto d’inserire nel Registro quelle riserve che crederà opportuno nel suo interesse. Art. 10 - ANTICIPAZIONE E’ prevista la corresponsione in favore dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 10 per cento dell’importo contrattuale. L’anticipazione è erogata all’esecutore, ai sensi dell’art. 140 del D.P.R. n. 207/2010, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal responsabile del procedimento. La ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento all’esecutore degli interessi corrispettivi a norma dell’articolo 1282 codice civile. Il beneficiario decade dall’anticipazione se l’esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. L'erogazione dell'anticipazione, ai sensi dell’art 124 del D.P.R. n. 207/2010, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo è costituita alle stesse condizioni previste dal comma precedente. Il tasso di interesse è applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l’assunzione del carattere di definitività del medesimo ai sensi dell’articolo 141, comma 3, del codice. Capitolato Speciale d’Appalto pag. 8 Art. 11 - PAGAMENTI L'APPALTATORE avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d’'opera, ogni volta che i lavori eseguiti, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza e della quota relativa al costo del personale, raggiungano, al netto della ritenuta dello 0,50% (zerocinque per cento), ai sensi dell'Art.4 Comma 3 del Regolamento D.P.R. 207/2010, un importo non inferiore a € 20.000,00 (ventimila). Con specifico computo riferito all’applicazione in cantiere delle direttive sulla Sicurezza indicate in progetto, si procederà alla liquidazione del compenso spettante all’Appaltatore ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. Per i termini di pagamento degli acconti e del saldo di contabilità valgono i disposti dell’Art.143 del Regolamento D.P.R. 207/2010 – di cui all’Art.4 del presente Capitolato Speciale – e degli Artt.194 e 195 dello stesso Regolamento. I materiali eventualmente approvvigionati nel cantiere, anche se sono stati accettati dalla Direzione dei Lavori della Stazione Appaltante, non verranno compresi negli Stati di Avanzamento dei Lavori per i pagamenti suddetti. Qualora, per motivi indipendenti dalla volontà dell'APPALTATORE, i lavori dovessero rimanere sospesi per un periodo di tempo superiore a 45 giorni, ai sensi dell’Art. 141 del Regolamento D.P.R. 207/2010, si procederà al pagamento di una rata d'acconto anche se il suo ammontare, al netto delle trattenute, risulterà inferiore all'importo minimo sopra stabilito. Entro mesi 2 (due) dall'ultimazione dei lavori che dovrà risultare da apposito Verbale, si provvederà alla compilazione dello stato finale, ai sensi dell’Art. 200 del Regolamento D.P.R. 207/2010 e seguenti, rimandando il pagamento agli esiti favorevoli del corrispondente Collaudo o Verbale di Regolare Esecuzione delle Opere I ritardi che per l'esecuzione dei necessari incombenti di amministrazione si verificassero sui pagamenti delle somme dovute all'APPALTATORE daranno al medesimo diritto di interessi ai sensi dell'Art.144 del Regolamento D.P.R. 207/2010. Art. 12 - CERTIFICATO DI COLLAUDO / CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE Ai sensi dell'Art.141 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i. la visita di Collaudo, e tutte le operazioni di collaudo, ivi compresa l’emissione del relativo certificato e la trasmissione dei documenti alla Stazione Appaltante, devono essere compiuti entro 6 (sei) mesi dalla data certificata di ultimazione dei lavori. Il Certificato di Regolare Esecuzione dovrà invece essere emesso entro 3 (tre) mesi dalla data certificata di ultimazione lavori. Art. 13 - MANUTENZIONE DELLE OPERE SINO COLLAUDO, VERIFICA O REGOLARE ESECUZIONE Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo e la verifica di regolare esecuzione delle opere, la manutenzione ordinaria di tali opere deve essere eseguita a cura e spese dell'APPALTATORE. Per tutto il periodo corrente tra l'esecuzione e il collaudo o verifica finale, e salve le maggiori responsabilità sancite dagli Artt. 1667 e 1669 del Codice Civile, l'APPALTATORE è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, e dovrà pertanto procedere, a sua cura e spese, a tutte le riparazioni, sostituzioni o ripristini che si rendessero necessari. Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico dell'APPALTATORE, la manutenzione stessa dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo, provvedendo di volta in volta alle riparazioni resesi necessarie senza interrompere la fruibilità dei siti, e senza che occorrano particolari inviti da parte della Direzione dei Lavori della Stazione Appaltante. Ove però l'APPALTATORE non provvedesse nei termini eventualmente prescritti dalla Direzione dei Lavori della Stazione Appaltante con invito scritto, si procederà d'ufficio ai sensi del successivo Art. 25 del presente Capitolato Speciale d’Appalto. Capitolato Speciale d’Appalto pag. 9 Art. 14 - ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE. Oltre gli oneri di cui all’Art.16, del Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici e agli altri specificati nel presente Capitolato Speciale, sarà a carico dell'APPALTATORE quanto segue: a) Le prestazioni dei canneggiatori, degli attrezzi e degli strumenti per rilievi, tracciamenti misurazioni e pesature relative alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo dei lavori. b) I tracciamenti necessari per la precisa determinazione ed esecuzione delle opere e la conservazione dei riferimenti relativi alla contabilità sino al collaudo. c) L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e dai decreti relativi alle assicurazioni e alle previdenze varie dei dipendenti e degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, contro la tubercolosi e le altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto per la tutela materiale e morale dei lavoratori. d) L’applicazione integrale di tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale del lavoro per gli operai dipendenti dalle Aziende Industriali Edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso. I suddetti obblighi vincolano l'APPALTATORE, allorché di categoria edile, ad iscriversi alla Cassa Edile di Mutualità e di Assistenza della Provincia di Appartenenza per tutta la durata dei lavori, e per tutti i lavoratori impiegati negli stessi, ovvero per tutti i casi in cui non sia prevista dal vigente CNL l’iscrizione alla Cassa Edile del territorio ove ubicato il cantiere. e) In caso di inottemperanza degli obblighi derivati da quanto sopra espresso, accertata dalla Stazione Appaltante, la medesima comunica all’APPALTATORE e anche, se del caso, all'Ispettorato del Lavoro competente, l'inadempienza accertata e procede ad una detrazione del 20% (ventipercento) per cento/VIA sui pagamenti in acconto, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra, se i valori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se i lavori sono ultimati. f) Il pagamento all’APPALTATORE delle somme accantonate o della rata di saldo, non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che ai dipendenti sia stato corrisposto quanto è loro dovuto, ovvero che la vertenza è stata definita. g) La presentazione alla Direzione dei Lavori settimanalmente, ai sensi dell’Art.187 del Regolamento D.P.R. 207/2010, di tutte le notizie relative all'impiego di mano d'opera, noli e mezzi d’opera. h) Le segnalazioni diurne e notturne, mediante appositi cartelli e dispositivi luminosi, nei tratti stradali e/o negli edifici interessati dai lavori e nei tratti delle eventuali deviazioni provvisorie, nonchè tutta la segnaletica di cantiere conforme al Codice della Strada e suo Regolamento, nonchè ai disposti del D.M. 10/07/2002 “Disciplinare tecnico per il segnalamento temporaneo di cantiere. i) L'eventuale servizio di guardinaggio quando specificatamente richiesto dalla tipologia delle lavorazioni dell’Appalto, sia diurno che notturno, per la regolazione del traffico, da effettuarsi con apposito Personale. j) La fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi del loro sviluppo, nel numero e nelle dimensioni che verranno richieste. k) La custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante. l) Lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, detriti, ecc.. m) Gli oneri per il prelevamento dei campioni necessari per le conseguenti prove sui materiali prelevati sia in situ, sia nel cantiere dell’APPALTATORE, sia all’attuazione della stesa nel caso di conglomerati bituminosi, che a compattazione ultimata, da eseguirsi presso i laboratori indicati dalla Direzione dei Lavori, secondo quanto previsto in seguito nel presente Capitolato. E fatto inoltre obbligo all’APPALTATORE di provvedere in contraddittorio a tutte le misurazioni, pesature e prelievi richiesti dalla Direzione dei Lavori della Stazione Appaltante. Capitolato Speciale d’Appalto pag. 10 n) Solo le spese per le prove di laboratorio saranno a carico della Stazione Appaltante, permanendo a carico dell’APPALTATORE tutti gli oneri per prelievi, misure e quant’altro stabilito dalla Direzione dei Lavori Restano a carico dell’APPALTATORE le spese di cui all’Art.167 del Regolamento D.P.R. 207/2010. o) Le spese tutte di contratto, per bollo, registrazione, copie stampa, ecc., nonché tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione p) L'I.V.A. sarà corrisposta nella misura dovuta ai sensi di Legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa. q) Tutti gli oneri per l'occupazione di aree pubbliche o private per impianti di cantiere o per il deposito dei materiali, o per lo scarico a rifiuto delle terre, canoni di conferimento a discarica, nonché per il mantenimento in sicurezza delle opere provvisionali necessarie all'esecuzione dei lavori a regola d'arte, e comunque nel rispetto del D.Lgs. n° 4/16.01.2008. r) L’attuazione di tutte le misure di sicurezza previste del "Piano di sicurezza e di coordinamento” predisposto dalla Stazione Appaltante ai sensi D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nonché l'adozione di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei Terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, richiamando in particolare, a questo proposito, quanto stabilito al successivo Art. 22, e dichiarandosi apertamente da parte dell’APPALTATORE che di tutti gli oneri ed obblighi sopra specificati è stato tenuto conto nell’offerta dei prezzi. s) Inoltre l’APPALTATORE dovrà apporre un idoneo sistema di segnalamento secondo le caratteristiche ed esigenze dei lavori da eseguirsi, come disposto dagli Articoli 30 e seguenti del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495 e successive modificazioni ed integrazioni) ed i disposti del D.M. 10-07-2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”. Sono da intendersi compresi gli oneri per il mantenimento della segnaletica stradale verticale esistente, o per lo spostamento o apposizione di cartelli eventualmente ordinati dagli organi competenti. t) L’APPALTATORE sarà inoltre responsabile della redazione e conseguente osservanza del Piano Operativo di Sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., oltre che previsto dall’Art. 131 del D.Lgs. n°163/2006. u) Qualora il cantiere di lavoro dovesse interessare un edificio scolastico nel quale siano in corso le normali attività istituzionali presente attività, l’APPALTATORE provvederà a proprio carico all’installazione di idonee barriere per la separazione delle zone di lavoro all’interno e all’esterno dell’edificio v) La fornitura e posa in opera di n.1 apposito cartello di cantiere di dimensioni cm. 100x200, da disporre al limite delle aree interessate dai lavori nel quale l’APPALTATORE sta operando, recante indicazioni dell’Appalto, del finanziamento ed il nominativo dell’APPALTATORE, del Direttore Tecnico del Cantiere, del Coordinatore della Sicurezza, del Direttore dei Lavori della AMMINISTRAZIONE, ed ogni altra informazione stabilita dalla Stazione Appaltante w) L’APPALTATORE sarà inoltre responsabile della redazione e conseguente osservanza del Piano di Sicurezza e di Valutazione dei Rischi già in vigore ai sensi del D.Lgs. n. 81/08, oltre che del Piano Operativo di Sicurezza da predisporre a sua propria cura ai sensi dell’Art.131 dell D.Lg.s. n° 163/2006 e s.m.i.. x) Eventuali oneri per la presenza in cantiere di tecnici inviati dalla Sovrintenza ai Beni Archeologici o dalla Stazione Appaltante per l’assistenza agli scavi, compresi gli oneri per l’interruzione di tratti di scavo, con immediata ripresa in punti successivi nello stesso cantiere, per la verifica da parte dei suddetti tecnici di eventuali rinvenimenti archeologici. y) L’appaltatore ha l’obbligo di sgomberare, a lavori ultimati e ogni qual volta si renda necessario e/o previsto dalla normativa vigente, ogni opera provvisoria, detriti e tutti gli altri rifiuti prodotti in seno alle attività svolte all’interno del cantiere, così come definito dal D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. Capitolato Speciale d’Appalto pag. 11 z) L’appaltatore - al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito oggetto dei lavori - ha l’obbligo di mettere in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e di dare immediata comunicazione (ad autorità interessate Comune, Provincia, Regione e Prefettura) ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 304, comma 2 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. . La medesima procedura si applica all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione. aa) Qualora sia stato accertato e verificato il danno ambientale l’Appaltatore deve agire secondo l’Art. 306 del D.Lgs. n 152/06 e quindi individuare le possibili misure per il ripristino ambientale che risultino conformi all'allegato 3 alla parte sesta del decreto citato e le presentano per l'approvazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio senza indugio e comunque non oltre trenta giorni dall'evento dannoso, a meno che questi non abbia già adottato misure urgenti, a norma articolo 305, commi 2 e 3. bb) Come specificato dal citato decreto all’art. 311, chiunque realizzando un fatto illecito, o omettendo attività o comportamenti doverosi, con violazione di legge, di regolamento, o di provvedimento amministrativo, con negligenza, imperizia, imprudenza o violazione di norme tecniche, arrechi danno all'ambiente, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, è obbligato al ripristino della precedente situazione e, in mancanza, al risarcimento per equivalente patrimoniale nei confronti dello Stato. cc) Fanno fede comunque tutti i disposti del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. in ambito di “danno ambientale”. L’APPALTATORE rimane altresì obbligato: a) A fornire alla Direzione dei Lavori la prova di avere ottemperato alla legge n. 482 in data 2 aprile 1968 sulle assunzioni obbligatorie, nonché alle disposizioni previste: dalla Legge n. 130 in data 27 febbraio 1958 e sue successive proroghe e modifiche, dalla Legge n. 744 in data 19 ottobre 1970 sulle assunzioni dei profughi e successive modificazioni e dalla Legge n. 763 in data 26 dicembre 1981 e successive modificazioni. b) Ad assicurare il transito lungo le strade ed i passaggi pubblici e privati, che venissero intersecati o comunque disturbati nella esecuzione dei lavori, provvedendo all'uopo, a sue esclusive spese, con opere provvisionali con le prescritte segnalazioni. c) Ad assicurare in ogni momento l'esercizio delle normali attività istituzionali negli edifici interessati dai lavori, secondo le indicazioni della D.L. e dei Responsabili degli Uffici/edifici interessati dai lavori. d) Ad espletare tutte le pratiche e sostenere tutti gli oneri per l'eventuale utilizzo d'aree pubbliche o private occorrenti per le strade di servizio per l'accesso ai vari cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per sistemazioni di materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione dei Lavori, per cave e per tutto quanto occorre alla esecuzione dei lavori provvedendo altresì all'immediato sgombero del suolo pubblico delle aree di cantiere e di deposito; in caso dì richiesta della Direzione Lavori nel Certificato di Ultimazione Lavori verrà indicato il termine entro cui il cantiere sarà sgomberato dai mezzi d'opera, dagli impianti e da qualsiasi materiale di proprietà dell'APPALTATORE. In caso non venisse indicato nel Certificato di Ultimazione Lavori alcun periodo, vale il tempo di giorni 20 dalla data di ultimazione lavori. Per i materiali di risulta non reimpiegabili, soggetti alla regolamentazione sulle discariche, l'APPALTATORE resta obbligato al conferimento dei detti materiali a discariche autorizzate e a sostenere ogni onere derivante. Resta altresì contrattualmente stabilito che: 1. L'APPALTATORE sarà obbligato durante l'affidamento a denunziare al R.U.P. le contravvenzioni in materia di polizia stradale che implichino un danno per la strada interessata dai lavori e relative pertinenze. Qualora omettesse di fare tali denunzie sarà in proprio responsabile di qualunque danno che potesse derivare all'Amministrazione appaltante da tale omissione. In ogni caso i guasti che per effetto di terzi fossero arrecati alla strada nei tratti aperti al transito, se regolarmente denunziati dall'APPALTATORE, saranno riparati a cura di quest'ultimo con rimborso delle spese sostenute. Nel caso di mancata denunzia, la spesa resterà a carico dell'APPALTATORE, rimanendo impregiudicati i diritti del medesimo verso i terzi. 2. Qualora l'APPALTATORE provochi direttamente danni a terzi, o nel caso in cui le opere costruende o già costruite causino danni, lo stesso dovrà, a termine di legge, provvedere alla denuncia del sinistro all'Istituto Assicuratore e contemporaneamente dovrà informare la Direzione Lavori ed il R.U.P. nonché Capitolato Speciale d’Appalto pag. 12 collaborare fattivamente per una precisa e corretta definizione delle cause e dei danni, nonché provvedere al ripristino dei danni stessi. 3. L'APPALTATORE dovrà sottostare a tutte le prescrizioni che verranno imposte dai Comuni o da altri uffici competenti, nella cui giurisdizione si svolgeranno i lavori, in merito a viabilità, smaltimento rifiuti, interventi su proprietà comunali, ecc. e dovrà apprestare i relativi elaborati occorrenti ai fini dell'approvazione da parte dell'Ufficio competente. Si intende che per tutte le eventuali modifiche apportate agli elaborati dall'Ufficio competente ed ulteriori sue prescrizioni, l'APPALTATORE non potrà accampare diritti di sorta per compensi. 4. L'APPALTATORE sarà inoltre obbligato a garantire, contro eventuali danni prodotti da terzi, le opere eseguite, restando a suo carico le spese occorrenti per riparare i guasti avvenuti prima della consegna delle opere, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa ai sensi dell’Art 123 e segg. del Regolamento D.P.R. 207/2010. 5. L'APPALTATORE è anche obbligato a mantenere e conservare tutte le servitù attive e passive esistenti sul tratto di strada oggetto dell'affidamento, rimanendo responsabile di tutte le conseguenze che la Stazione Appaltante sotto tale rapporto, dovesse sopportare per colpa di esso APPALTATORE. 6. L'APPALTATORE è tenuto a comunicare, ogni 15 giorni, tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera. Per ogni giorno di ritardo, rispetto alla data fissata dalla D.L., per l'inoltro delle suddette notizie, verrà applicata una multa pari al 10 % della penalità prevista dall'art. 7 comma 3 del presente Capitolato, restando salvi, bene inteso, i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati a suo carico, in analogia a quanto previsto dagli atti contrattuali per la irregolarità di gestione e per le più gravi inadempienze contrattuali. 7. L'APPALTATORE dovrà comunicare alla sottoscrizione del contratto e, comunque, prima dell'inizio dei lavori, il nominativo del proprio Direttore Tecnico che dovrà essere persona idonea e abilitata, e dovrà altresì assumere tecnici esperti ed idonei per tutta la durata dei lavori, in modo che gli stessi possano essere condotti con perizia e celerità. 8. L'APPALTATORE deve garantire la presenza sul luogo dei lavori, per tutta la durata dell'affidamento, di soggetto idoneo ai sensi dell'art. 4 del Capitolato Generale. Tale soggetto, ove ne ricorrano i requisiti, dovrà coincidere con il Direttore Tecnico e con il responsabile della disciplina e buon ordine dei cantieri secondo le previsioni dell'art. 6 del Capitolato Generale d'Appalto. Ai sensi dell'art. 4 comma 4 del Capitolato Generale d'Appalto, il R.U.P. si riserva il diritto di esigere il cambiamento immediato del soggetto sopra indicato, ove ne ricorrano gravi e giustificati motivi, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'APPALTATORE o al suo rappresentante. 9. L'APPALTATORE è obbligato, durante l'esecuzione dei lavori, all'osservanza di tutte le prescrizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento e relativi elaborati allegati (p.es. planimetrie). Qualora ciò non avvenga, il Coordinatore per l'Esecuzione dovrà darne immediata comunicazione al R.U.P. potendo comunque disporre, ai sensi dell'art 5 lettera F) del D.Lgs. n. 81/2008, la sospensione dei lavori, senza che ciò costituisca titolo per l'APPALTATORE a richiedere proroghe alla scadenza contrattuale essendo imputabile a fatto e colpa dell'APPALTATORE esecutore stesso. In caso di mancato positivo riscontro e di perdurante inosservanza della disposizione di sicurezza impartita, il Coordinatore per l'Esecuzione dovrà formalmente diffidare l'APPALTATORE che potrà essere posto in mora per gravi e/o ripetute violazioni della sicurezza, che costituiscono causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 131 del D.Lgs. n. 163/2006. 10. L'Affidamento ed i sub affidamenti dei lavori a terzi da parte dell'APPALTATORE è disciplinato dall'art. 18 della Legge 55/90 così come modificato dalla Legge 109/94, dal D.Lgs. 163/2006 e dall'art 141 del D.P.R. 554/99. 11. Per quanto concerne infine l'approvvigionamento di tutti i materiali necessari alla realizzazione dei lavori oggetto del presente affidamento, è fatto obbligo all'APPALTATORE di osservare le norme dettate dalla Legge 6 ottobre 1950, n. 835, e successive modificazioni, fermo restando l'obbligo di massimizzazione del riuso dei materiali provenienti da scavi nell’ambito dello stesso appalto. L’APPALTATORE ha altresì l'obbligo ad attuare il D.M. 203/2003 utilizzando almeno il 30% di materiali riciclati, manufatti e beni in materiale riciclato a condizione che si siano verificate la disponibilità e le congruità del prezzo degli stessi. E' pertanto cura ed onere dell'APPALTATORE verificare ed individuare nell'ambito delle prescrizioni progettuali quei materiali, manufatti e beni in materiale riciclato che rientrano nel Repertorio del riciclaggio Capitolato Speciale d’Appalto pag. 13 (RR) ai sensi dell'art. 4 del D.M. 203/2003 e per i quali, a fronte del presente contratto, l'APPALTATORE assume l'obbligo di utilizzo nella quantità minima del 30% per ciascuna categoria di prodotto. L'impiego di detto materiale deve essere da parte dell'APPALTATORE debitamente documentato e certificato sottoponendo preventivamente al D.L. la lista dei materiali, manufatti e beni in materiale riciclato che intende impiegare e successivamente fornire l'evidenza documentale quantitativa del materiale utilizzato. Qualora l'APPALTATORE non ravvisi che sussistano le richieste condizioni di disponibilità e congruità del prezzo (art. 3 comma 4) dovrà darne immediata informativa al D.L. fornendo la documentazione di supporto. Il D.L. dovrà dare deroga scritta all'APPALTATORE in merito all'impiego del materiale, manufatto e bene. L'autorizzazione del D.L. non solleva in alcun modo l'APPALTATORE dalle proprie responsabilità in merito alla corretta applicazione del D.M. 203/2003 e s.m.i.. I materiali di risulta da trasportare a discarica autorizzata per lo smaltimento saranno rilevati, trasportati e conferiti a totale cura e spese dell’Impresa. 12. Gli importi relativi agli spostamenti di impianti elettro-telefonici e tecnologici in genere, interferenti con la nuova opera da realizzare, qualora detti lavori vengano effettuati dall’APPALTATORE, verranno rimborsati all'APPALTATORE nella stessa misura degli importi delle fatture degli Enti proprietari che li avranno eseguiti, a condizione che il preventivo di spesa sia stato approvato dal R.U.P. Resta facoltà della Stazione Appaltante concordare con gli Enti proprietari degli impianti interferenti la fatturazione diretta per i lavori di spostamento dandone preavviso all'APPALTATORE e alla Direzione Lavori. Ove gli enti titolari degli impianti ed opere interferenti non riescano nei tempi segnalati dall'APPALTATORE e/o dalla Stazione Appaltante ad effettuare rimozioni e/o gli adeguamenti necessari, l'APPALTATORE dovrà rimodulare il proprio programma esecutivo ferma restando l'ultimazione dei lavori senza avanzare richiesta di danni o di proroga dei tempi contrattuali. Nel caso che il ritardo nella rimozione e/o adeguamento di uno o più impianti non consentano la rimodulazione del programma esecutivo dei lavori senza ritardo nella ultimazione dei lavori, il Direttore Lavori provvederà ad una sospensione parziale dei lavori impediti dall'opera o impianto interferenti e concederà una proroga dall'ultimazione lavori per il tempo necessario ad eseguire i lavori impediti, senza con ciò nulla da pretendere dall’APPALTATORE in termini di maggiori spese o danni. 13. L’APPALTATORE ha l’obbligo di predisposizione il previsto piano di lavoro da sottoporre alla competente ASL, e di procedere allo smaltimento in osservanza di tutte le norme che riguardalo la rimozione e smaltimento dell’amianto, nonché il conferimento a discarica autorizzata, ed al pagamento di tutti gli oneri derivanti l’espletamento delle pratiche autorizzative che di conferimento del materiale di risulta. 14. L’APPALTATORE rimane infine obbligato a sostenere ogni qualsiasi ulteriore spesa conseguente ed accessoria relativa al buon andamento dei lavori, anche se non espressamente qui indicata. Tutti gli oneri sopra specificati, salvo quelli di competenza della Stazione Appaltante statuiti espressamente al comma n), nonché ogni altro onere, anche finanziario, necessario per l'espletamento delle prestazioni affidate si intendono compresi nell'importo contrattuale risultante dall'offerta presentata in sede di gara. In particolare si precisa che nulla è dovuto all'APPALTATORE per gli eventuali oneri finanziari connessi alle anticipazioni a terzi delle somme da questi erogate per eliminazione interferenze, allacciamenti a pubblici servizi o ulteriori espropri. Di tutti gli oneri ed obblighi generali specificati nel presente articolo e a carico dell'APPALTATORE, lo stesso deve tenerne esplicitamente conto nello stabilire l'entità dell'offerta. ART. 14.1 - ESECUZIONE DEI LAVORI a) MODO DI ESECUZIONE ED ORDINE DEI LAVORI Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le migliori regole d'arte e le prescrizioni della Direzione dei Lavori, in modo che gli impianti rispondano perfettamente a tutte le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto. L'esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le prescrizioni della Direzione dei lavori o con le esigenze che possono sorgere dalla contemporanea esecuzione di tutte le altre opere affidate ad altre ditte. L'Impresa aggiudicataria è pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio e dei propri dipendenti, alle opere dell'edificio e a terzi. Salvo preventive prescrizioni dell'Amministrazione, la Ditta ha facoltà di svolgere l'esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più opportuno per darli finiti nel termine contrattuale. Capitolato Speciale d’Appalto pag. 14 La Direzione dei lavori potrà però prescrivere un diverso ordine nell'esecuzione dei lavori, salvo la facoltà dell'Impresa aggiudicataria di far presenti le proprie osservazioni e riserve nei modi prescritti. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L'appaltatore, tramite il Direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. b) GESTIONE DEI LAVORI Per quanto riguarda la gestione dei lavori, dalla consegna al collaudo e/o certificazioni di regolare esecuzione, si farà riferimento alle disposizioni dettate al riguardo dal Regolamento e dal Capitolato Generale. All’interno del cantiere devono essere limitate e contenute le emissioni in atmosfera di polveri fini per innalzamento causa lavori, ricercando di bagnare il cantiere; si prevede l’utilizzo di autocarri e mezzi d’opera che presentino motori almeno Euro 2 o Superiori. All’interno del cantiere devono essere limitati e contenuti al minimo i consumi di materie prime non rinnovabili, quali acqua, energia elettrica e altre. Art. 15 - DIRETTORE DEI LAVORI PER CONTO DELL'APPALTATORE L’APPALTATORE dovrà, nel termine perentorio ed improrogabile di giorni 10 dalla data di consegna dei lavori, delegare e presentare alla Stazione Appaltante una persona colà domiciliata, che lo rappresenti e abbia l’incarico di ricevere, ed eseguire tutti gli ordini che la Direzione dei Lavori della Stazione Appaltante emetterà: a) Per somministrazione di materiali o mezzi d’opera e prestazioni di mano d’opera; b) Per l’adempimento di quanto prescritto dalle Leggi e dai Regolamenti in merito all’organizzazione dei cantieri ed all’esecuzione delle opere, allo specifico fine di evitare infortuni agli addetti ai lavori, evitando inoltre qualsiasi ipotesi di pericolo alla pubblica incolumità. L’incaricato sopra delegato dall’APPALTATORE dovrà essere sostituito ogni qualvolta la Stazione Appaltante lo richieda. L’APPALTATORE dovrà di conseguenza nominare un proprio Direttore dei Lavori definito Direttore Tecnico di Cantiere in possesso dei requisiti di legge comunicandone per iscritto alla Stazione Appaltante il relativo nominativo, il quale sarà anche responsabile dell'esatto adempimento di quanto prescritto dalle leggi e dai regolamenti in merito all'organizzazione dei cantieri e all'esecuzione delle opere allo specifico fine di evitare infortuni agli addetti ai lavori, evitando qualsiasi ipotesi di pericolo alla pubblica incolumità. Art. 16 - NORME GENERALI PER LA MISURAZIONE DEI LAVORI Le quantità dei lavori e le provviste saranno determinate con metodi geometrici, a numero, a peso o in percentuale del totale a seconda dei casi, in relazione a quanto previsto nell'Elenco Prezzi per i lavori a misura, mentre per i lavori a corpo la liquidazione verrà effettuata in funzione della percentuale delle opere a corpo realizzata rispetto al totale eventualmente prevista per le medesime. In particolare per la eventuale categoria dei lavori a corpo varrà la suddivisione percentuale indicata all'art.2 del presente Capitolato. La predeterminazione del sinallagma contrattuale viene meno, allorché vi sia una modifica dei disegni esecutivi (e quindi una modifica dell’oggetto del contratto) che comporti la necessità di maggiori (ovvero minori) quantità di opere o lavorazioni rispetto a quelle stimate al momento della fissazione del prezzo e della conseguente formulazione dell’offerta da parte dell’Appaltatore, fatto salvo il rispetto dell’alea determinata all’Art. 2 per lavori a corpo. Le prestazioni in economia diretta ed i noleggi saranno assolutamente eccezionali, e potranno verificarsi solo per i lavori del tutto secondari, in ogni caso non verranno riconosciute e compensate se non corrisponderanno ad un preciso ordine o autorizzazione scritta preventiva della Direzione dei Lavori della Stazione Appaltante Art. 17 - ULTERIORI NORME GENERALI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI Per le prestazioni di mano d'opera in economia e per i noleggi di macchine ed attrezzature le misure saranno fatte a tempo. Capitolato Speciale d’Appalto pag. 15 Gli addetti forniti di volta in volta dall'APPALTATORE dovranno essere idonei ai lavori cui debbono attendere, e dovranno essere provvisti, a cura e spese dell'APPALTATORE stesso, dei normali attrezzi di lavoro, vestiario ed attrezzature adeguate contro gli infortuni sul lavoro. Per le prestazioni di mano d'opera e per il noleggio di mezzi di trasporto, di macchine o di attrezzi speciali saranno applicati i prezzi dell’allegato Elenco Prezzi, restando esclusi dal computo del tempo i periodi di inattività dovuti a colpa dell'APPALTATORE. Art. 18 - MISURE DI SICUREZZA GENERALI E PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ CONSEGUENTI AI LAVORI L'APPALTATORE dovrà provvedere, senza alcun compenso speciale, come già riferito agli Artt. 13 e 14, a tutte le opere di difesa, come sbarramenti, segnalazioni in corrispondenza ai lavori da attuarsi con cavalletti, fanali, nonché con i segnali di prescrizione, ecc., tanto all’interno che all’esterno degli edifici oggetto di intervento. Quando le opere di difesa fossero tali da importare modificazioni nello svolgimento della viabilità, piuttosto che nell’uso dei locali degli edifici, dovranno prendersi gli opportuni accordi in merito con la Direzione dei Lavori della Stazione Appaltante, prima di iniziare i lavori stessi. Nei casi di urgenza però l'APPALTATORE ha espresso obbligo di prendere ogni misura anche di carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica, avvertendo immediatamente di ciò la Direzione dei Lavori della Stazione Appaltante L'APPALTATORE non avrà mai diritto a compensi addizionali ai prezzi di contratto qualunque siano le condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori, né potrà far valere titolo di compenso o indennizzo per non concessa chiusura di una strada o tratto di strada al passaggio dei veicoli, restando riservata alla Direzione dei Lavori della Stazione Appaltante la facoltà di apprezzamento sulla necessità di chiusura. Art. 19 - PULIZIA DEI CANTIERI Al fine di garantire la pulizia ed il decoro degli edifici oggetto di interventi, L'APPALTATORE è tenuto ad allontanare immediatamente dal cantiere e a conferire a proprie spese a discarica i materiali di risulta quali, ad esempio: detriti da demolizione o scavo, impianti e/ o loro parti sostituiti, imballaggi, sfridi di lavorazione, e in generale ogni materiale residuale delle lavorazioni effettuate e/o ogni materiale indicato dalla Direzione Lavori. Per quanto sopra l’APPALTATORE non avrà diritto a compensi addizionali ai prezzi di contratto qualunque siano le condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori. La Direzione Lavori provvederà alla contabilizzazione dei lavori effettuati solo a seguito della definitiva pulizia del cantiere. Art. 20 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI PER I LAVORI A CORPO Tutti i prezzi unitari dell’Elenco Prezzi sono desunti dall’Elenco Prezzi della Regione Liguria in vigore, oltre che da specifiche analisi prezzi basate sulle condizioni generali di mercato. Per le nuove voci che non compaiono direttamente nell’Elenco Prezzi del presente Progetto Esecutivo si dovrà fare comunque riferimento all’Elenco Prezzi della Regione Liguria in vigore, ovvero a specifiche analisi prezzi allorché le predette nuove voci non siano contemplate nel prezzario regionale. I prezzi dell'Elenco, sia riferiti alle attività a misura che a corpo, sono in ogni caso comprensivi delle seguenti prestazioni: a) Per i materiali: ogni spesa, nessuna eccettuata, per fornitura, trasporti, cali, perdite, sprechi, dazi ed ogni prestazione occorrente per consegnarli pronti all'impiego, a piè d'opera, in qualsiasi punto del lavoro; b) Per la mano d’opera: ogni spesa per la loro assunzione, trasferte, e spese accessorie di ogni specie, baracche di alloggio, ecc. nonché la spesa per l'illuminazione nel caso di lavoro notturno; c) Per i noli: ogni spesa per dare i macchinari ed i mezzi d'opera a piè di lavoro pronti all'uso, con gli accessori, e quanto occorre per la loro manutenzione ed il regolare funzionamento (lubrificanti, combustibili, carburanti, energia elettrica, ecc.) nonché l'opera dei meccanici e degli eventuali aiuti o dei conducenti per il funzionamento; Capitolato Speciale d’Appalto pag. 16 d) Per i lavori a misura: tutte le spese per mezzi d'opera, e per assicurazioni di ogni specie, tutte le forniture occorrenti, la lavorazione dei materiali e loro impiego, le spese e le indennità di passaggio attraverso eventuali proprietà private, e di occupazione di suolo pubblico o privato; e) Per la normativa contro gli infortuni sul lavoro nei cantieri edili: ogni spesa per dotazioni di sicurezza ed osservanza delle norme di vigilanza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Sono inoltre comprese le spese per i mezzi d'opera provvisionali, nessuno escluso, carichi, trasporti e scarichi e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Sia per lavazioni che dovessero richiedere prestazioni straordinarie notturne, prefestive o festive di personale non verrà corrisposto, dalla Stazione Appaltante, alcun compenso o maggiorazione, restando ogni conseguente onere a carico dell'APPALTATORE. Si ribadisce espressamente che di tutti gli oneri sopra specificati nel presente Articolo, e ai precedenti Articoli 10, 11, 13 e 14, si è tenuto conto nello stabilire i prezzi dei lavori a corpo e delle eventuali prestazioni per economie e noleggi; i prezzi dell'Elenco, diminuiti del ribasso contrattuale, si intendono quindi accettati dall'APPALTATORE in base a calcoli di sua convenienza. Art. 21 - REVISIONE PREZZI: LORO INVARIABILITÀ Per quanto riguarda l’adeguamento dei prezzi si applicherà quanto previsto dall’Art. 133 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i.. Resta inoltre convenuto e stabilito contrattualmente che nei prezzi unitari di Elenco, anche quando ciò non sia espressamente dichiarato negli articoli d’Elenco Prezzi, si intenderanno sempre compensati tutti gli oneri per le diverse assicurazioni degli operai, ogni spesa provvisionale e principale, ogni consumo, ogni trasporto e magistero per dare tutto completamente in opera nel modo prescritto dal presente Capitolato Speciale, oltre che le spese della sicurezza degli Addetti dell’APPALTATORE conseguenti all’ottemperanza dei disposti del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. Art. 22 - DANNI DI FORZA MAGGIORE Non verrà accordato all'APPALTATORE alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si verificheranno durante il corso dei lavori, fatti salvi i danni derivanti per causa di forza maggiore alle opere eseguite in conformità degli ordini e delle prescrizioni date dalla AMMINISTRAZIONE , ai sensi dell’Art.166 del Regolamento D.P.R. 207/2010. Resta in ogni caso convenuto che non saranno indennizzabili i danni derivanti da scoscendimenti, da solcature, e gli altri guasti che venissero fatti dalle acque di pioggia anche eccezionali, ed i danni per pioggia o gelo alle pavimentazioni, dovendo comunque l'APPALTATORE provvedere a riparare tali danni a totali sue cure e spese. Art. 23 - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI In genere l'APPALTATORE avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che riterrà più conveniente per darli completamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione Lavori, ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione Appaltante. La Stazione appaltante si riserva in ogni modo di ordinare l’esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l’ordine di esecuzione dei lavori in modo che riterrà più conveniente, tutto ciò senza che l’appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. Art. 24 - ORDINI DELLA DIREZIONE DEI LAVORI Le opere e le prestazioni che non fossero esattamente determinate dal progetto e le eventuali varianti rispetto al progetto stesso dovranno essere eseguite secondo gli ordini dati di volta in volta dalla Direzione dei Lavori della Stazione Appaltante. Capitolato Speciale d’Appalto pag. 17 Qualora risulti che le opere e forniture non siano effettuate a termini di contratto o secondo le regole dell'arte, la Direzione dei Lavori ordinerà pure all'APPALTATORE i provvedimenti atti e necessari per eliminare le irregolarità. La Direzione dei Lavori darà infine le disposizioni necessarie per la esecuzione delle opere che implichino limitazioni alla viabilità o al naturale deflusso delle acque, e alla gestione dei manufatti in generale, richiamando tuttavia quanto prescritto in proposito agli articoli 14 e 18 del presente Capitolato Speciale d’Appalto. L'APPALTATORE non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini della Direzione Lavori sia che riguardino il modo di esecuzione dei lavori stessi, che il rifiuto e la sostituzione dei materiali, salva la facoltà di fare le sue osservazioni in base all’Art. 191 del Regolamento D.P.R. 207/2010. Nessuna variante o aggiunta nell'esecuzione dei lavori o delle forniture sarà ammessa o riconosciuta se non specificatamente ordinata dalla Direzione dei Lavori o dal R.U.P. E’ fatto salvo quanto specificato circa la metodologia per comunicare con l’Appaltatore anche a mezzo e-mail. Art. 25 - ESECUZIONE D’UFFICIO - PENALE. Quando l’APPALTATORE si rendesse colpevole di negligenza e disobbedienza agli ordini della Direzione dei Lavori , per cui riconoscesse pregiudicati gli interessi delle opere pubbliche, la Direzione dei Lavori procederà secondo testimoniali di stato per accertare le condizioni del lavoro e la inadempienza dell’APPALTATORE, previo avviso allo stesso del giorno in cui si procederà alla constatazione; dopo di che la Stazione Appaltante è in diritto di far eseguire ogni opera e provvista di ufficio a tutto carico e maggiore danno all’APPALTATORE, se questi nel termine di tre giorni non abbia provvisto a rimuovere gli inconvenienti, a correggere i difetti, a supplire alle deficienze, ad assicurare cioè la buona esecuzione dell’Appalto. Il termine di tre giorni è improrogabile e decorrerà dalla data dell’ordine che a firma del Direttore dei Lavori e del Responsabile Unico del Procedimento si sarà dato all’APPALTATORE, e non occorrerà alcuna legale diffida. Resta espressamente convenuto che l’APPALTATORE riconosce fin da ora la legittimità delle ordinazioni che verranno effettuate e delle spese che saranno sostenute dalla Stazione Appaltante per le predette esecuzioni di ufficio, spese che saranno totalmente a carico dell’APPALTATORE e maggiorate degli oneri di Direzione Lavori, senza alcuna azione di verifica o discussioni da parte sua, dovendo anzi egli correre tutti i rischi e subire tutti gli eventuali danni. L’esecuzione d’ufficio non sarà sospesa se non quando l’APPALTATORE ne abbia fatto istanza e abbia dimostrato di volere, e di essere in grado di eseguire regolarmente il Contratto. Qualora in mancanza di tale istanza, l’esecuzione d’ufficio dovesse continuare oltre il periodo di quindici giorni dalla data del suo inizio, l’APPALTATORE oltre ai danni, sarà passibile di una multa di € 100,00 (cento) al giorno solare, che gli sarà addebitata negli atti contabili, ed occorrendo prelevata dalla cauzione. Qualora l’esecuzione d’ufficio dovesse protrarsi per più di venti giorni, o in caso di recidiva da parte dell’APPALTATORE che obblighi così la Stazione Appaltante ad addivenire per più di una volta durante l’Appalto alla esecuzione d’ufficio parziale o totale, si farà luogo senz’altro alla rescissione del contratto per colpa dell’APPALTATORE a sensi dell’articolo seguente. Art. 26 - RESCISSIONE DEL CONTRATTO. Quando l’APPALTATORE si rendesse colpevole di grave negligenza o di frode nei riguardi dell’adempimento dei suoi obblighi contrattuali la Stazione Appaltante avrà il diritto pieno e indiscutibile di intimare al medesimo la rescissione del Contratto in qualunque tempo, e senza corrispondergli alcuna indennità, ma anzi con diritto alla rifusione dei danni e delle spese. Resta espressamente pattuito tra le Parti contraenti che l’APPALTATORE non dovrà, né potrà mai fare azione sospensiva delle intimazioni per la rescissione del Contratto, libero solo di fare quelle domande di compenso che egli crederà di poter presentare. L’intimazione per la rescissione del Contratto sarà fatta a mezzo di messo notificatore, ed il Contratto si intenderà sciolto entro 5 giorni dalla data della intimazione in parola, fatte comunque salve le clausole di cui all’Art. 136 e segg. del Codice dei Contratti D.Lgs 163/2006 e s.m.i. Capitolato Speciale d’Appalto pag. 18 Art. 27 - PERSONALE DELL'APPALTATORE: DISCIPLINA NEI CANTIERI L'APPALTATORE dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori con Personale tecnico idoneo di provata capacità adeguato numericamente alle necessità, ed alle sue dipendenze dirette, intendendosi con ciò la regolare assunzione. Il Personale dell'APPALTATORE dovrà restare subordinato alla Direzione dei Lavori. La Direzione dei Lavori avrà diritto di esigere l'allontanamento dal cantiere dei Dipendenti dell'APPALTATORE per la loro insubordinazione, malafede, incapacità, frode, furto o inadempienza agli obblighi di Contratto. Il giudizio sulla capacità dei dipendenti dell’APPALTATORE sotto questi effetti è esclusivamente devoluto alla Direzione dei Lavori . Art. 28 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE VERSO L'ENTE APPALTANTE E VERSO I TERZI L'APPALTATORE è responsabile a tutti gli effetti dell'esatto adempimento delle condizioni di Contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidategli, intendonsi esplicitamente che le norme contenute nel presente Capitolato sono da lui riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi; la loro osservanza non limita quindi o riduce comunque la sua responsabilità. L'APPALTATORE sarà inoltre in ogni caso tenuto a rifondere i danni subiti dall’Amministrazione o dai Terzi per il modo con cui furono condotti od eseguiti i lavori, e a tenere sollevate e indenni da ogni corrispondente richiesta l'Amministrazione Appaltante in senso lato, e ciò nonostante l'obbligo dell'APPALTATORE di obbedire agli ordini della Direzione dei Lavori . L'APPALTATORE è parimenti tenuto a rispondere, nei limiti sopra accennati, dell'opera di tutti i suoi dipendenti, ai sensi dell’Art. 27 del presente Capitolato. Art. 29 - NUOVI PREZZI Quando con la regolare approvazione della Stazione Appaltante sia ordinato dalla Direzione dei Lavori all’APPALTATORE di eseguire un genere di lavoro non previsto nel Contratto, e di adoperare materiali di specie diversa o provenienti da luoghi diversi di quelli cui si riferisce il medesimo Contratto, e qualora fosse necessario stipulare Nuovi Prezzi riferiti a lavori, trasporti, materiali, forniture, detti Nuovi Prezzi si valuteranno: a) Ragguagliandoli, se possibile, a quelli di lavori consimili contemplati nell’Elenco Prezzi; b) Quando sia impossibile in tutto od in parte l’assimilazione anche con i prezzi dell’Elenco Regionale, ricavandoli totalmente o parzialmente, da analisi, o basandoli sui prezzi del comune commercio, fatto comunque salvo quanto espresso dall’Art. n° 163 del Regolamento D.P.R. 207/2010. Tali Nuovi Prezzi saranno comunicati all’APPALTATORE per le sue osservazioni, e saranno quindi ammessi in contabilità come prezzi provvisori, in attesa dell’approvazione della Stazione Appaltante In caso di mancato accordo sui Nuovi Prezzi in parola, l’APPALTATORE sarà in facoltà di presentare le sue osservazioni alla Stazione Appaltante, la quale giudicherà in merito. In caso di non acquiescenza, fatto salvo l’obbligo per l’APPALTATORE ad eseguire le lavorazioni prescritte a perfetta regola d’arte, lo stesso potrà richiedere che la vertenza venga risolta nei modi previsti dalla legislazione vigente in termini di contenzioso nel campo dei lavori pubblici. Ai Nuovi Prezzi sarà applicato il ribasso d’asta stabilito dal Contratto. Art. 30 - SUBAPPALTO Ai sensi dell’Art.18 della L. 19.03.1990 n.55, come modificato ed integrato dall’Art.118 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i., è consentito il subappalto di tutte le categorie di lavori, salvo i divieti particolari previsti dalle disposizioni vigenti. Per quanto riguarda le opere appartenenti alla categoria o categorie prevalenti, il subappalto è ammesso nella misura massima del 30% dell’importo delle opere stesse al netto del ribasso di gara. L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni: ! L'Impresa, già all'atto dell'offerta deve indicare le opere che intende affidare in subappalto; Capitolato Speciale d’Appalto pag. 19 ! I destinatari del subappalto, se italiani, devono essere in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la normativa vigente, sia sufficiente l’iscrizione alla CCIAA; ! Nei confronti dell'Affidatario del subappalto non deve sussistere alcuno dei divieti previsti dall’Art.10 della Legge 31/05/65 n.575 e successive modificazioni; ! L'APPALTATORE deve praticare per i lavori oggetto di subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (ventipercento); ! Solo successivamente all’autorizzazione rilasciata dalla Stazione Appaltante potrà essere data esecuzione al contratto di subappalto che dovrà essere depositato, unitamente alla documentazione relativa ai requisiti del subAPPALTATORE ed alla richiesta di autorizzazione, almeno venti giorni prima della data prevista per l’effettivo inizio delle relative lavorazioni. Deve essere altresì allegata la dichiarazione dell’APPALTATORE circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo e di collegamento, a norma dell’art. 2359 Codice Civile con l’Impresa affidataria del subappalto. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa; ! L'APPALTATORE deve indicare nei cartelli esposti all'esterno del cantiere, anche se mobile, i nominativi della eventuale impresa subappaltatrice; ! Prima dell'inizio dei lavori, e successivamente con cadenza mensile, le Imprese subappaltatrici devono trasmettere, tramite l'APPALTATORE, alla Stazione Appaltante la documentazione relativa all'effettuata denuncia agli Enti assicurativi e previdenziali, nonché alla Cassa Edile del Personale impiegato sui lavori, nonché copia dei versamenti contributivi effettuati per legge a favore del predetto Personale. Prima dell’inizio dei lavori e durante l’esecuzione degli stessi le Imprese subappaltatrici debbono rispettare il Piano di Coordinamento della Sicurezza generale e/o specifico, se presente, operando nel contempo, per quanto attiene alla sicurezza, in conformità a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i. e alle direttive del Coordinatore per la Sicurezza; ! Le opere od i lavori eventualmente affidati in subappalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, anche in riferimento all’Art. 118 / commi 9, 10, 11 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i. Art. 31 - DIMINUZIONE DEI LAVORI E VARIANTI IN DIMINUZIONE PROPOSTE DALL'APPALTATORE Allorché si verificassero le condizioni di proposte migliorative di cui all’Art. 162 / comma 4 e segg. del Regolamento D.P.R. 207/2010, si stabilisce che le economie a ciò conseguenti siano ripartite al 50% del loro valore tra la Amministrazione e l’Appaltatore. Art. 32 - CONTROVERSIE Qualora insorgano controversie relative all'esecuzione del Contratto d'appalto, troveranno applicazione gli Artt. 240 e 241 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i. Il Foro competente, per un eventuale ricorso in giudizio, sarà quello di Savona. Art. 33 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. L’Appaltatore si impegna, entro sette giorni dalla accensione del/i conto/i corrente/i dedicato/i anche in via non esclusiva alle operazioni finanziarie relative al presente contratto, o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro destinazione alle operazioni finanziarie relative al presente contratto, a fornire alla Amministrazione il numero di/dei conto/i corrente/i, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i. L’Appaltatore si impegna altresì a comunicare entro il termine di sette giorni ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Capitolato Speciale d’Appalto pag. 20 L’Appaltatore si obbliga ad inserire nei subappalti e subcontratti eventualmente stipulati per l’esecuzione del presente contratto, apposite clausole che vincolino le parti al rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità di cui alla normativa sopra richiamata, nonché a trasmettere alla Amministrazione il testo del subcontratto stipulato, anche qualora non sia richiesta la preventiva autorizzazione al subaffidamento. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Amministrazione e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Savona, della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie correlate al presente contratto costituisce causa di risoluzione dello stesso, ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della legge n. 136/2010 e s.m.i. Art. 34 – TABELLA INFORMATIVA DI CANTIERE Ai sensi della L. n. 55/90 e circ. Ministero LL.PP. 01.06.90 n. 1729, l’Impresa entro 10 giorni dalla consegna dei lavori dovrà installare una tabella all’esterno del cantiere, di dimensioni non minore di m 1.00 (altezza) x 0,70, con le seguenti indicazioni (indelebili): Capitolato Speciale d’Appalto pag. 21 Comune di CELLE LIGURE INSTALLAZIONE DI NUOVO ASCENSORE NELLA SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA BAODO Responsabile del procedimento: Progetto esecutivo: Direzione dei lavori: Progetto esecutivo e direzione lavori opere in c.a. Progetto esecutivo e direzione lavori impianti Coordinatore per la progettazione: Coordinatore per l’esecuzione: Notifica preliminare in data: IMPORTO DEL PROGETTO: IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA: ONERI PER LA SICUREZZA: IMPORTO DEL CONTRATTO: Euro Euro Euro Euro Ribasso del ________% Impresa affidataria con sede . direttore tecnico del cantiere: subappaltatori: per i lavori di categoria descrizione Importo lavori subappaltati in Euro inizio dei lavori ___________________ con fine lavori prevista per il ____________________ Capitolato Speciale d’Appalto pag. 22 NORME PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI EDILI -------------°°*§*°°------------Art. 35 - DEFINIZIONI GENERALI OPERE DA ESEGUIRE – MODALITÀ DI ESECUZIONE Oggetto del presente appalto sono le opere riguardanti il superamento delle barriere architettoniche della scuola elementare e dell’Infanzia A. Baodo; sommariamente comprendente tutte le lavorazioni descritte all’art. 1 del presente CSA : - Smontaggio e rimozione della scala esterna in ferro esistente; - rimozione di pavimenti, rivestimenti, soglie serramenti,smontaggio di stipiti, architravi e serramenti, - scavo a sezione ristretta per far posto alle fondazioni, realizzazione di fondazioni e murature in elevazione in calcestruzzo cementizio; formazione di muratura a cassavuota con parete esterna in semipieni cm. 12 ed interna in forati cm. 8, - formazione di rinzaffo e soprastante arenino eseguito con appositi prodotti premiscelati e tinteggiature formazione di pavimentazione in masselli autobloccanti di calcestruzzo vibrocompresso,su battuto di sottofondo in cls soglie porte in marmo fornitura e posa di serramento esterno in pvc completo di vetrocamera posa di serramenti esterni precedentemente rimossi e accatastati fornitura e posa in opera di castello per piattaforma elevatrice in acciaio verniciato ral e chiusura in vetro trasparente di sicurezza fornitura e posa in opera di ascensore fornitura e posa in opera di scala esterna in acciaio zincato,secondo i disegni di progetto - rimozione di tettoi in cemento-amianto e smaltimento della stessa previa predisposizione del previsto piano di lavoro da sottoporre alla competente ASL; - cancellata in ferro verniciato e videocitofono L'esecuzione dei lavori deve avvenire a regola d'arte secondo quanto richiesto dal Capitolato e dai documenti allegati al Capitolato (elenco prezzi e disegni grafici). La forma e le dimensioni delle opere risultano dagli schemi progettuali, dalle prescrizioni del presente Capitolato speciale descrittivo, e dalle descrizioni dell'elenco prezzi, salvo quanto può essere precisato dalla Direzione Lavori in corso d'opera, per l'esatta interpretazione del progetto e per i dettagli costruttivi. Per tutte le opere è fatto obbligo all'Appaltatore di rilevare e controllare, a propria cura e spese, la corrispondenza in loco delle dimensioni delle opere esposte in progetto o richieste dalla Direzione Lavori. L'Appaltatore riconosce che l'eventuale insufficienza di dati, di elementi descrittivi e di istruzioni nei documenti contrattuali, così come inesattezze, indeterminazioni o discordanze di elementi grafici imputabili alla Committente od al progettista, non possono in alcun modo giustificare difetti, anomalie e arbitrarietà di esecuzione o richieste di maggiori compensi da parte dell'Appaltatore, essendo preciso dovere di quest'ultimo segnalare tempestivamente alla Direzione Lavori eventuali deficienze, divergenze, ostacoli, o chiedere chiarimenti, restando l'Appaltatore in caso contrario unico responsabile della perfetta esecuzione delle opere. Si intende comunque che l'Appaltatore rimane l'unico responsabile delle opere, anche dopo le approvazioni di cui sopra. Nessuna eccezione può in seguito essere sollevata dall'Appaltatore per propria errata interpretazione del progetto o per insufficiente presa di conoscenza delle condizioni locali. L'Appaltatore ha pure l'obbligo di apportare alle opere, nel corso di esecuzione, tutte quelle modifiche di modesta entità ed in particolare spostamenti di apparecchi e di reti che potessero essere richieste dalla Direzione Lavori o che si rendessero necessarie per l'esecuzione dei lavori, senza trame pretese per ulteriori compensi rispetto al prezzo pattuito. L'Appaltatore ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo che ritiene più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché tale procedura, a giudizio della Committente e della D.L., non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Committente stessa. Ferme restando le disposizioni di carattere generale riportate negli articoli contenuti nel presente Capitolato, tutte le fornitura, opere e gli impianti da realizzare dovranno osservare le prescrizioni indicate negli allegati specifici oltre a quanto contenuto nei disegni di progetto allegati ed alla normativa vigente. Le caratteristiche di ogni lavorazione ed impianto saranno così definite: a) dalle prescrizioni generali del presente capitolato; b) dalle prescrizioni particolari negli allegati specifici; c) dalle eventuali descrizioni specifiche aggiunte come integrazioni o come allegati al presente Capitolato; d) da disegni, dettagli esecutivi e relazioni tecniche allegati al progetto. Capitolato Speciale d’Appalto pag. 23 E’ evidente però che nessuna rappresentazione grafica né alcuna descrizione dettagliata possono essere tanto approfondite da : - comprendere tutti gli innumerevoli elementi accessori, compresi nelle diverse parti; - descrivere tutte le funzioni delle singole apparecchiature; - precisare tutti i magisteri esecutivi delle varie categorie delle opere. Deve essere perciò ben chiaro che oggetto dell’appalto è la fornitura e la posa in opera di tutti i mezzi, anche se non esplicitamente indicati nell’elenco prezzi, necessari per realizzare i fini indicati nei dati tecnici. Tali mezzi debbono essere forniti in ogni caso nelle quantità necessarie anche se diverse da quelle risultanti dall’elenco materiali e si intendono tutte comprese nel prezzo. La qualità dei mezzi stessi deve corrispondere a quanto di più avanzato il progresso tecnologico ha reso disponibile per impianti del genere, e comunque rispettare le indicazioni indicate dal capitolo con le prescrizioni in esso contenute. La ditta appaltatrice si assume la piena e completa responsabilità, senza alcuna riserva, dell’assoluta rispondenza degli impianti alle caratteristiche generali tecniche, normative, ambientali e di esercizio. In caso di discordanze fra i vari elaborati di progetto tecnologici e architettonici, verrà adottata la soluzione suggerita dal committente o dalla D.L. La provenienza dei materiali dovrà sempre essere segnalata alla Direzione dei Lavori che si riserva in qualunque tempo di prelevare campioni ed inviare, a cura e spese dell’impresa, ai competenti laboratori per la verifica e l’accertamento delle caratteristiche tecniche richieste. L’Appaltatore non avrà comunque diritto a nessun compenso, né per i materiali asportati, né per i ripristini dei manufatti eventualmente rimossi per il prelievo dei campioni. I materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere proverranno da quelle località che l'lmpresa riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione, siano riconosciuti della migliore qualità e rispondano ai requisiti appresso indicati. I lavori dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto della regola dell’arte (Norme UNI e Norme CEI) e seguendo le direttive impartite dalla Direzione dei lavori. In particolare, dovranno essere rispettate le norme di legge e dei Regolamenti vigenti alla data del contratto, nonchè le eventuali prescrizioni dai vari Enti interessati (ISPELSL, ENEL, TELECOM, VV.F., Autorità locali, prescrizioni del Capitolato del Min. dei lavori pubblici, ect.) Le norme si intendono sempre nell’ultima edizione in vigore al momento dell’esecuzione delle opere. Dopo l’ultimazione dei lavori e prima dell’attivazione degli impianti, l’Impresa esecutrice dovrà controllare le opere e gli impianti ai fini della sicurezza e della funzionalità, eseguendo le verifiche richieste dalle norme e della disposizioni di legge (D.M. 20/02/92 in applicazione del Regolamento della Legge n. 46/90 e delle norme CEI – 64-8/7, rilasciando verbale riportante i risultati delle verifiche effettuate); a richiesta di uno dei due contraenti verrà quindi redatto il verbale di ultimazione. Entro i successivi 30 giorni si procederà alla verifica provvisoria allo scopo di accertare che gli impianti siano in condizione di funzionare normalmente e siano state rispettate le leggi per la prevenzione degli infortuni. Le modalità per le verifiche, prove e collaudi degli impianti sono riportate negli allegati specifici dei singoli impianti. Art. 36 - NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE I lavori sono appaltati a corpo, secondo le prescrizioni dell’art. 326, secondo comma, della L. 20.03.1865 n. 2248, all. F) e le indicazioni contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verificazione sulla misura o sul valore attribuito alle quantità di dette opere o provviste. Nei prezzi contrattuali sono compresi e compensati tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali richiamati e specificati nel presente Capitolato e negli altri atti contrattuali, compresi quelli introdotti dal Piano di sicurezza e coordinamento. Si intendono quindi comprese tutte quelle forniture e/o prestazioni che, se pur non esplicitamente richiamate, devono intendersi come insite e conseguenziali nell'esecuzione delle singole categorie di lavoro e del complesso delle opere, e comunque necessarie a dare i lavori compiuti in ogni loro parte e nei termini assegnati. Pertanto l'Appaltatore, nel formulare la propria offerta, deve tenere conto, oltrechè di tutti gli oneri menzionati, anche di tutte le particolari lavorazioni, forniture e rifiniture eventuali che fossero state parzialmente omesse o dimenticate anche in uno solo degli atti e documenti del presente appalto, ma siano necessarie per rendere funzionali le opere e gli edifici in ogni loro particolare e nel loro complesso, per dare le opere appaltate complete e rispondenti sotto ogni riguardo alle finalità scolastiche cui sono destinate. Nel prezzo offerto si intende compresa e compensata ogni spesa principale ed accessoria; ogni fornitura, ogni consumo, l'intera mano d'opera specializzata, qualificata e comune; ogni carico, trasporto e scarico in ascesa in piano ed in discesa; ogni mezzo d'opera necessario per l'esecuzione del lavoro, ogni lavorazione, magistero e ciò anche quando non sia stata fatta esplicita dichiarazione delle norme di accettazione e di Capitolato Speciale d’Appalto pag. 24 esecuzione sia nel presente Capitolato che negli altri atti dell'appalto, compreso l'elenco descrittivo delle voci; tutti gli obblighi ed oneri derivanti, precisati nel presente Capitolato, ogni spesa generale nonchè l'utile per l'Appaltatore. I prezzi compensano quindi tutte le opere eseguite secondo quanto prescritto e precisato in uno qualsiasi degli atti dell'appalto, siano esse di limitata entità oppure eseguite a piccoli tratti, a qualsiasi altezza o profondità esse si trovino rispetto al piano del terreno, oppure in luoghi comunque disagiati, in luoghi oscuri richiedenti l'uso di illuminazione o aerazione artificiale, od in presenza d'acqua con l'onere dell'esaurimento. L'Appaltatore è tenuto a presentare, a richiesta del Direttore dei Lavori, le misure e le constatazioni che questi ritenesse opportune: peraltro è obbligato ad assumere tempestivamente egli stesso l'iniziativa per le necessarie verifiche, e ciò specialmente per quelle opere e somministrazioni che nel progredire del lavoro non potessero più essere accertate. Tutte le misurazioni verranno rilevate in contraddittorio con l'Appaltatore, il quale dovrà mettere a disposizione il personale tecnico e gli strumenti necessari allo scopo. Contabilizzazione delle varianti Nel caso di variante in corso d'opera gli importi in più ed in meno sono valutati con i prezzi di progetto e soggetti al ribasso d'asta che ha determinato l'aggiudicazione della gara, o con i prezzi stabiliti prezzi di Elenco Prezzario edito dalla Unioncamere Ligura anno 2014 in vigore, soggetti a ribasso d’asta per le opere, provviste e somministrazioni. Le norme di misurazione per la contabilizzazione saranno le seguenti: - Manodopera. Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi. L'Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non soddifino alla Direzione dei Lavori. Circa le prestazioni di mano d'opera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L'Appaltatore è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto sia o non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante. Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'Impresa ad altre imprese: a) per la fornitura di materiali; b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti speciali che si eseguono a mezzo di Ditte specializzate. - Noleggi. Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine. Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, all'energia elettrica ed a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine. Con i prezzi di noleggio delle motopompe oltre la pompa sono compensati il motore, o la motrice, il gassogeno, e la caldaia, la linea per il trasporto dell'energia elettrica ed, ove occorra, anche il trasformatore. I prezzi di noleggio di meccanismi in genere si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i meccanismi rimangono a piè d'opera a disposizione della Stazione Appaltante e cioè anche per le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in funzione soltanto alle ore in cui essi sono in attività di lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo in ogni altra condizione di cose anche per tutto il tempo impiegato per riscaldare la caldaia e per portare a regime i meccanismi. Capitolato Speciale d’Appalto pag. 25 Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi. Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo. - Trasporti. Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la mano d'opera del conducente, e ogni altra spesa occorrente. I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche. La valutazione delle materie da trasportare è fatta a seconda dei casi, a volume od a peso con riferimento alla distanza. - Scavi in Genere Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi di elenco per gli scavi in genere l'Appaltatore devesi ritenere compensato per tutti gli oneri che esso dovrà incontrare: - per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.; - per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsiasi consistenza ed anche in presenza d'acqua; - per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto entro i limiti previsti in elenco prezzi, sistemazione della materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa; - per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradoni, attorno e sopra le condotte di acqua od altre condotte in genere, e sopra le fognature o drenaggi secondo le sagome definitive di progetto; - per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere secondo tutte le prescrizioni contenute nel presente capitolato, comprese le composizioni, scomposizioni, estrazioni ed allontanamento, nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali o totali del legname o dei ferri; - per impalcature ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di scavo e sia per la formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.; - per ogni altra spesa necessaria per l'esecuzione completa degli scavi. La misurazione degli scavi verrà effettuata nei seguenti modi: - il volume degli scavi di sbancamento verrà determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate in base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con l'Appaltatore, prima e dopo i relativi lavori; - gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della base di fondazione per la sua profondità sotto il piano degli scavi di sbancamento, ovvero del terreno naturale quando detto scavo di sbancamento non viene effettuato. Al volume così calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell'elenco per tali scavi; vale a dire che essi saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali ritenendosi già compreso e compensato con il prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo. Tuttavia per gli scavi di fondazione da eseguire con l'impiego di casseri, paratie o simili strutture, sarà incluso nel volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse. I prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente ai volumi di scavo compresi fra piani orizzontali consecutivi, stabiliti per diverse profondità, nello stesso elenco dei prezzi. Pertanto la valutazione dello scavo risulterà definita per ciascuna zona, dal volume ricadente nella zona stessa e dall'applicazione ad esso del relativo prezzo di elenco. - Rilevati e Rinterri Il volume dei rilevati sarà determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate, in base a rilevamenti eseguiti come per gli scavi di sbancamento. I rinterri di cavi a sezione ristretta saranno valutati a metro cubo per il loro volume effettivo misurato in opera, senza tenere conto di alee o maggiorazioni per effetto degli assestamenti dei terreni riportati. Nei prezzi di elenco sono previsti tutti gli oneri per il trasporto dei terreni da qualsiasi distanza e per gli eventuali indennizzi a cave di prestito. - Riempimenti con inerti Il riempimento con inerti a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc., sarà valutato a metro cubo per il suo volume effettivo misurato in opera. - Calcestruzzi I calcestruzzi per fondazioni, murature, volte, ecc., e le strutture costituite da getto in opera, saranno in genere pagati a metro cubo e misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei Capitolato Speciale d’Appalto pag. 26 lavori. Nei relativi prezzi, oltre agli oneri delle murature in genere, si intendono compensati tutti gli oneri specificati nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione. - Conglomerato Cementizio Armato Il conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura e spessore sarà valutato per il suo volume effettivo, senza detrazione del volume del ferro che verrà pagato a parte. Quando trattasi di elementi a carattere ornamentale gettati fuori opera (pietra artificiale), la misurazione verrà effettuata in ragione del minimo parallelepipedo retto a base rettangolare circoscrivibile a ciascun pezzo, e nel relativo prezzo si deve intendere compreso, oltre che il costo dell'armatura metallica, tutti gli oneri specificati nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione, nonché la posa in opera, sempreché non sia pagata a parte. I casseri, le casseforme e le relative armature di sostegno, se non comprese nei prezzi di elenco del conglomerato cementizio, saranno computati separatamente con i relativi prezzi di elenco. Pertanto, per il compenso di tali opere, bisognerà attenersi a quanto previsto nell'Elenco dei Prezzi Unitari. Nei prezzi del conglomerato sono inoltre compresi tutti gli oneri derivanti dalla formazione di palchi provvisori di servizio, dall'innalzamento dei materiali, qualunque sia l'altezza alla quale l'opera di cemento armato dovrà essere eseguita, nonché per il getto e la vibratura. Il ferro tondo per armature di opere di cemento armato di qualsiasi tipo nonché la rete elettrosaldata sarà valutato secondo il peso effettivo; nel prezzo oltre alla lavorazione e lo sfrido è compreso l'onere della legatura dei singoli elementi e la posa in opera dell'armatura stessa. - Lavori di Metallo. Tutti i lavori di metallo saranno in generale valutati a peso ed i relativi prezzi verranno applicati al peso effettivo dei metalli stessi a lavorazione completamente ultimata e determinato prima della loro posa in opera, con pesatura diretta fatta in contraddittorio ed a spese dell'Appaltatore, escluse ben inteso dal peso le verniciature e coloriture. Nei prezzi dei lavori in metallo è compreso ogni e qualunque compenso per forniture accessorie, per lavorazioni, montatura e posizione in opera. - Infissi. Gli infissi, come finestre, vetrate di ingresso, porte, pareti a facciate continue, saranno valutati od a cadauno elemento od al metro quadrato di superficie misurata all'esterno delle mostre e coprifili e compensati con le rispettive voci d'elenco. Nei prezzi sono compresi i controtelai e profili vari da murare, necessari per il fissaggio e sostegno degli elementi sia fissi che apribili, tutte le ferramenta e le eventuali pompe a pavimento per la chiusura automatica delle vetrate, nonché tutti gli oneri derivanti dall'osservanza delle norme e prescrizioni contenute nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione. - Pavimenti I pavimenti, di qualunque genere, saranno valutati per la superficie vista tra i manufatti presenti (cordoli, edifici, guide, ecc.). Nella misura non sarà perciò compresa l’eventuale incassatura dei pavimenti. I prezzi di elenco per ciascun genere di pavimento comprendono l'onere per la fornitura dei materiali e per ogni lavorazione intesa a dare i pavimenti stessi completi e rifiniti come prescritto nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione, compreso il sottofondo. In ciascuno dei prezzi concernenti i pavimenti, anche nel caso di sola posa in opera, si intendono compresi gli oneri, le opere di ripristino e di raccordo con le opere esistenti, qualunque possa essere l'entità delle opere stesse. QUALITA' E PROVENIENZA DI MATERIALI Art. 37 - QUALITÀ E PROVENIENZA DI MATERIALI I materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere proverranno da quelle località che l'lmpresa riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione, siano riconosciuti della migliore qualità e rispondano ai requisiti appresso indicati. La Direzione Lavori potrà richiedere, ove lo ritenga necessario, la campionatura di quei materiali non specificati nella documentazione di progetto e che la ditta installatrice intende utilizzare per l’esecuzione dei lavori. Tali campioni dovranno essere accompagnati da una scheda tecnica riportante tutti i dati e le caratteristiche del prodotto, necessaria per la valutazione ed eventuale approvazione da parte della Direzione Lavori. Capitolato Speciale d’Appalto pag. 27 La messa in opera di tali prodotti è vincolata dalla ratifica della D.L., la quale dovrà dare il proprio responso, laddove possibile, entro 7 giorni dalla presentazione dei campioni e della relativa documentazione. La Ditta appaltatrice non dovrà porre in opera materiali rifiutati dalla Direzione Lavori, provvedendo quindi ad allontanarli dal cantiere. Quando la direzione dei lavori avrà rifiutato qualche provvista perché ritenuta a suo giudizio insindacabile non idonea ai lavori, l'impresa dovrà sostituirla con altra che risponda ai requisiti voluti, ed i materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati a sua cura e spese dalla sede del lavoro o dai cantieri Il controllo relativo all'osservanza delle norme tecniche che, regolano la qualità e le caratteristiche tecniche dei materiali, sarà indicato dalla Direzione dei lavori. Gli addetti al laboratorio incaricato alle prove dovranno avere libero accesso e completa possibilità di controllo in tutti i cantieri ove avviene l'approvvigionamento, la confezione e/o la posa in opera dei materiali previsti in appalto. Il prelievo dei campioni da esaminare potrà essere eseguito in qualsiasi momento e gli addetti alle cave, agli impianti, ai mezzi d’approvvigionamento e di stesa dovranno facilitare l'opera di prelievo. Per i campioni asportati dalle opere in corso d’esecuzione, l’assuntore è tenuto a badare a sua cura e spese alla riparazione di quanto manomesso Art. 38 - ACQUA, CALCE, LEGANTI IDRAULICI, LEGANTI SINTETICI a) Acqua. L'acqua dovrà essere dolce, limpida e scevra da materie terrose. b) Calce. Le calci aeree ed idrauliche dovranno rispondere ai requisiti di accettazione vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori. c) Leganti idraulici. - I cementi, da impiegare in qualsiasi lavoro,dovranno rispondere alle norme di accettazione di cui al D.M. 3 giugno 1968 ed alle altre norme vigenti in materia. Essi dovranno essere conservati in modo da restare perfettamente riparati dall'umidità. d) Leganti sintetici.: - Le resine sono polimeri ottenuti partendo da molecole di composti organici semplici. In qualsiasi intervento di manutenzione e restauro sarà fatto divieto utilizzare prodotti di sintesi chimica senza preventive analisi di laboratorio, prove applicative, schede tecniche e garanzie da parte delle ditte produttrici. Sarà, inoltre, vietato il loro utilizzo in mancanza di una comprovata compatibilità fisica, chimica e meccanica con i materiali direttamente interessati all'intervento o al loro contorno. Le caratteristiche meccaniche, le modalità applicative e gli accorgimenti antinfortunistici dei leganti sintetici sono regolati dalle norme UNICHEM. Art. 39 - MATERIALI INERTI Materiali inerti per conglomerati cementizi e malte . - Le ghiaie, i pietrischi e la sabbia da impiegarsi nella formazione dei calcestruzzi, dovranno avere le qualità stabilite dal D.M. 14 febbraio 1992 che approva le "Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche". La sabbia dovrà essere costituita da grani di dimensioni tali da passare attraverso un setaccio con maglie circolari del diametro di 2 mm per murature in genere e del diametro di 1 mm per gli intonaci e murature di parametro od in pietra da taglio. L'accettabilità della sabbia a punto di vista e contenuto in materie organiche verrà definita con i criteri indicati nell'allegato 1 del già citato D.M. 3 giugno 1968 sui requisiti di accettazione dei cementi e nelle altre norme vigenti in materia. Per quanto riguarda le dimensioni delle ghiaie e dei pietrischi, gli elementi di essi dovranno essere tali da passare attraverso un vaglio a fori circolari del diametro: - di 5 cm se si tratta di lavori correnti di fondazione o di elevazione, muri di sostegno, piedritti, rivestimenti di scarpe e simili; - di 4 cm se si tratta di volti di getto; - da 1 a 3 cm se si tratta di cappe di volti o di lavori in cemento armato od a pareti sottili; Gli elementi più piccoli delle ghiaie e dei pietrischi non devono passare in un vaglio a maglie rotonde di un centimetro di diametro, salvo quando vanno impiegati in cappe di volti od in lavori in cemento armato od a pareti sottili, nei quali casi sono ammessi anche elementi più piccoli. Art. 40 - MATERIALI FERROSI E METALLI VARI a) Materiali ferrosi. - I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, brecciature, paglie o da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e simili. Capitolato Speciale d’Appalto pag. 28 Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dal citato 14 febbraio 1992, ed alle norme U.N.I. vigenti, e presentare inoltre, a seconda della loro qualità, i seguenti requisiti: 1° Ferro. - Il ferro dovrà essere di prima qualità, eminentemente duttile e tenace e di marcatissima struttura fibrosa. Esso dovrà essere malleabile, liscio alla superficie esterna, privo di screpolature, senza saldature aperte, e senza altre soluzioni di continuità. 2° Acciaio trafilato o laminato. - Tale acciaio, nella varietà dolce (cosiddetto ferro omogeneo), semiduro e duro, dovrà essere privo di difetti, di screpolature, di bruciature e di altre soluzioni di continuità. In particolare, per la prima varietà sono richieste perfette malleabilità e lavorabilità a freddo e a caldo, senza che ne derivino screpolature o alterazioni; esso dovrà essere altresì saldabile e non suscettibile di prendere la tempera; alla rottura dovrà presentare struttura lucente e finemente granulare. 3° Acciaio fuso in getti. - L'acciaio in getti per cuscinetti, cerniere, rulli e per qualsiasi altro lavoro, dovrà essere di prima qualità, esente da soffiature e da qualsiasi altro difetto. 4° Ghisa. - La ghisa dovrà essere di prima qualità e di seconda fusione, dolce, tenace, leggermente malleabile, facilmente lavorabile con la lima e con lo scalpello; di frattura grigia finemente granosa e perfettamente omogenea, esente da screpolature, vene, bolle, sbavature, asperità ed altri difetti capaci di menomarne la resistenza. Dovrà essere inoltre perfettamente modellata. E' assolutamente escluso l'impiego di ghise fosforose. b) Metalli vari.- Il piombo, lo zinco, lo stagno, il rame e tutti gli altri metalli o leghe metalliche da impiegare nelle costruzioni devono essere delle migliori qualità, ben fusi o laminati a seconda della specie di lavori a cui sono destinati, e scevri da ogni impurità o difetto che ne vizi la forma, o ne alteri la resistenza o la durata. c) Armature per calcestruzzo. - Gli acciai per l’armatura del calcestruzzo normale devono rispondere alle prescrizioni contenute nel vigente D.M. attuativo dell’art. 21 della legge 5 novembre 1971, n. 1086 e relative circolari esplicative. È fatto divieto di impiegare acciai non qualificati all’origine. Art. 41 - INFISSI Essi si dividono tra elementi fissi (cioè luci fisse non apribili) e serramenti (cioè con parti apribili); gli infissi si dividono, inoltre, in relazione alla loro funzione, in porte, finestre e schermi. Per la terminologia specifica dei singoli elementi e delle loro parti funzionali in caso di dubbio si fa riferimento alla norma UNI 8369 (varie parti). I prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura; le modalità di posa sono sviluppate nell'articolo relativo alle vetrazioni ed ai serramenti. I serramenti devono essere realizzati in modo da rispettare le prescrizioni, le norme e le modalità contenute nelle “Direttive Comuni per l’Agrement” emessa dall’I.C.I.T.E. (Istituto Italiano del Certificato di Idoneità Tecnica per l’Edilizia) e, per i serramenti metallici, per quanto non previsto nelle suddette norme, le UNCSAAL (Unione Nazionale Costruttori Serramenti di Alluminio Acciaio Legne). Dovranno inoltre essere rispettate le norme contenute nella Direttiva CPD 89/106/CE, nelle norme di prodotto UNI EN 14351 e sue correlate. I serramenti dovranno avere dichiarazione di conformità e marcatura CE da trasmettere alla Direzione lavori al termine degli stessi. La marcatura CE si applica a finestre, portefinestre e porte sia esterne che interne, in conformità alla norma UNI EN 14351 -1. Le etichette devono riportare i dati del produttore e le caratteristiche prestazionali del prodotto, attestando che il prodotto finito risponde a requisiti specifici e prestazionali, di cui il produttore si assume la responsabilità. Su richiesta oltre alla etichettatura (sul serramento, sull’imballo dello stesso o sul documento di accompagnamento dell’infisso), il produttore dovrà fornire anche la Dichiarazione di Conformità del serramento alle norme e direttive di riferimento. Per ciò che riguarda le prescrizioni contenute in entrambe le norme, resta inteso che devono essere rispettate quelle più restrittive. Tutti i serramenti esterni devono essere classificati come segue, secondo le norme UNI EN specifiche e certificati da Istituto e Laboratori autorizzati dal Ministero, ai fini della loro accettazione dalla D.L.: – permeabilità all'aria: norme UNI EN 1026 - UNI EN 12207 - classe 4 – tenuta all'acqua: norme UNI EN 1027 - UNI EN 12208 - classe 4A – resistenza al vento: norme UNI EN 12211 - UNI EN 12210 - classe C4 – capacità portante dei dispositivi di sicurezza : norme UNI EN 14609 – caratterizzazione della prestazioni acustiche: UNI EN 14351 - 1 app. B – potere fonoisolante: secondo le norme UNI 8204 – resistenza meccanica: secondo le norme UNI – caratterizzazione della trasmittanza termica : UNI EN ISO 10077 - 1/2 – trasmittanza termica complessiva serramento + vetrocamera : Uw = 1,50 W/m2K, ai sensi dei D.Lgs. n°192/05 e n°311/06 Capitolato Speciale d’Appalto pag. 29 – N.B. Il vetrocamera dovrà essere del tipo con gas, basso emissivo, con lastra di vetro stratificato di sicurezza lato interno ed esterno e camera con gas. Il vetro stratificato di sicurezza dovrà essere rispondente alle norme UNI EN ISO 12543-2 I congegni di apertura e chiusura dei serramenti (maniglie, scrocchi, cardini, serrature tipo Yale, ecc.) devono essere di tipo pesante e tali da assicurare garanzie di buon funzionamento e di durata. Altre indicazioni specifiche per i vari tipi di serramenti sono ricavabili dall'abaco dei serramenti e dagli elaborati di progetto. L'approntamento della fornitura sarà subordinato alla documentazione grafica di tutti i nodi orizzontali e verticali assemblati inseriti nei dettagli costruttivi di competenza, alla approvazione da parte della Direzione Lavori di campioni, di dimensioni reali o in scala ridotta, dei serramenti più significativi, nonchè alla presentazione dei certificati delle prove di laboratorio realizzate secondo le Norme UNI EN specifiche. Tutti i valori e le caratteristiche prestazionali richieste (trasmittanza, permeabilità, etc.) dovranno essere certificati da Istituti e laboratori autorizzati dal Ministero. Tali certificati dovranno essere trasmessi alla D.L. per l’accettazione prima della posa in opera dei serramenti. L’impresa appaltatrice dovrà rilevare a proprie spese le misure esatte di tutti i serramenti da realizzare. Art. 42 - VETRI E CRISTALLI Si definiscono prodotti di vetro quelli che sono ottenuti dalla trasformazione e lavorazione del vetro. Essi si dividono nelle seguenti principali categorie: lastre piane, vetri pressati, prodotti di seconda lavorazione. Per le definizioni rispetto ai metodi di fabbricazione, alle loro caratteristiche, alle seconde lavorazioni, nonché per le operazioni di finitura dei bordi si fa riferimento alle norme UNI EN 572-1:2012 (varie parti). I prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura. Le modalità di posa sono trattate negli articoli relativi alle vetrazioni ed ai serramenti. Il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere a controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate. I vetri piani uniti al perimetro (o vetrocamera) sono quelli costituiti da due lastre di vetro tra loro unite lungo il perimetro, solitamente con interposizione di un distanziatore, a mezzo di adesivi od altro in modo da formare una o più intercapedini contenenti aria o gas disidratati. Le loro dimensioni, numero e tipo delle lastre saranno quelle indicate nel progetto. Per le altre caratteristiche vale la norma UNI EN 12600 che definisce anche i metodi di controllo da adottare in caso di contestazione. I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore comunicherà i valori se richiesti. I vetri piani stratificati sono quelli formati da due o più lastre di vetro e uno o più strati interposti di materia plastica che incollano tra loro le lastre di vetro per l'intera superficie. Il loro spessore varia in base al numero ed allo spessore delle lastre costituenti. Essi si dividono in base alla loro resistenza alle sollecitazioni meccaniche come segue: ! stratificati per sicurezza semplice; ! stratificati antivandalismo; ! stratificati anticrimine; ! stratificati antiproiettile. Le dimensioni, numero e tipo delle lastre saranno quelle indicate nel progetto. Per le altre caratteristiche si fa riferimento alle norme seguenti: ! i vetri piani stratificati di sicurezza devono rispondere alla norma UNI 7697/07; ! devono essere classificati secondo le norme UNI EN 12600, che prevede la classificazione in base alle prestazioni: o antiferita classe 2(B)2 UNI EN 12600 o Anticaduta nel vuoto 1(B)1 UNI EN 12600 o Antieffrazione UNI EN 356 dalla classe P1 alla classe P5A (con le prove effettuate con la caduta della sfera) alle classi P6B,P7B e P8B (con le prove effettuate con l’attacco di martello ed ascia). Art. 43 - COLORI E VERNICI Pitture, idropitture, vernici e smalti dovranno essere di recente produzione, non dovranno presentare fenomeni di sedimentazione o di addensamento, peli, galatinizzazioni. Verranno approvvigionati in cantiere in recipienti sigillati recanti l’indicazione della ditta produttrice, il tipo, la qualità, le modalità d’uso e di conservazione del prodotto, la data di scadenza. I recipienti andranno aperti solo al momento dell’impiego alla presenza della D.L.. I prodotti dovranno essere pronti all’uso fatte salve le diluizioni previste dalle ditte produttrici nei rapporti indicati dalle stesse, dovranno conferire alle superfici l’aspetto previsto a mantenerlo nel tempo. Capitolato Speciale d’Appalto pag. 30 In ogni caso i prodotti da utilizzarsi dovranno avere ottima penetrabilità, compatibilità con il supporto, garantendogli buona traspirabilità. Tali caratteristiche risultano certamente prevalenti rispetto alla durabilità dei cromatismi. Per quanto riguarda i prodotti per la pitturazione di strutture murarie saranno da utilizzare i prodotti non pellicolanti secondo le definizioni della norma UNI 8751 anche recepita dalla Raccomandazione NORMAL M 04/85. I materiali impiegati nelle opere da decoratore dovranno essere sempre della migliore qualità, rispondere alle norme UNI 8305-62, 8359-82, 8785-86. Art. 44 - ACCETTAZIONE DEI MATERIALI - CAMPIONATURA Si intende parte integrante del presente Capitolato quanto disposto dal Capitolato Generale sull’accettazione dei materiali, la loro qualità ed il loro impiego. Per gli approvvigionamenti dei materiali necessari all’esecuzione, l’Impresa potrà rivolgersi a propri fornitori, previa valutazione documentata della capacità dei fornitori di soddisfare i requisiti contrattuali. L’appaltatore dovrà garantire il trasferimento ai fornitori delle prescrizioni contrattuali relative a quanto dovrà essere approvvigionato. L’impresa dovrà sottoporre di volta in volta alla Direzione dei lavori almeno tre campioni dei materiali e le eventuali relative cartelle colori e finiture da impiegare nella costruzione, corredati da copia dei certificati richiesti, che potranno essere approvvigionati solo dopo preventiva accettazione della Direzione dei lavori. MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO Art. 45 - TRACCIAMENTI Prima dell'inizio dei lavori, l'Impresa è tenuta ad effettuare il tracciamento completo del lavoro sulla scorta dei disegni di progetto mettendo a disposizione materiali, uomini e strumentazione necessari, restando al Direttore dei Lavori il solo compito del controllo sull'esecuzione. Particolare cura dovrà essere riservata al tracciamento delle murature; i fili fissi verranno approvati dalla D.L. solo dopo la verifica, da farsi in contraddittorio con l'impresa esecutrice degli impianti, per accertare la reale posizione dei tracciati di tubazioni, condutture, basamenti, etc, al fine di non pregiudicarne la successiva installazione all’interno delle casse-vuote delle murature stesse. E' pertanto obbligo e onere dell'Appaltatore di coordinare le lavorazioni edili con la posa degli impianti, di lasciare in sede di tracciamento, varchi, fori e predisposizioni nei solai e nei muri, nel numero che verrà ordinato dal Direttore dei Lavori, per consentire la realizzazione delle reti impiantistiche e la ventilazione del vespaio, secondo le indicazioni del progetto. Art. 46 - OPERE PROVVISIONALI Le armature, centine, puntellamenti, sbadacchiature, casseri, impalcature, ponteggi di servizio e di forza e tutte le opere provvisionali di qualunque genere, metalliche od in legname, in ogni caso occorrenti per l’esecuzione di ogni genere di lavoro, dovranno essere realizzate in modo da impedire qualsiasi deformazione di esse o delle opere di cui debbono sostenere l'esecuzione, gli spostamenti e lo smontaggio delle predette opere dovranno essere compiuti a cura e spese dell'Appaltatore. Il dimensionamento ed il calcolo statico delle opere provvisionali sarà a totale cura e spese dell'Appaltatore, il quale rimane il solo responsabile dei danni alle persone, alle cose, alle proprietà pubbliche e private ed ai lavori per la mancanza od insufficienza delle opere provvisionali, alle quali dovrà provvedere di propria iniziativa ed adottando tutte le cautele necessarie. Col procedere dei lavori l'Appaltatore potrà recuperare i materiali impiegati nella realizzazione delle opere provvisionali, procedendo, sotto la sua responsabilità, al disarmo di esse con ogni accorgimento necessario ad evitare i danni come sopra specificati. Quei materiali che per qualunque causa o che a giudizio del Direttore dei Lavori non potessero essere tolti d'opera senza menomare la buona riuscita dei lavori, o che andassero comunque perduti, dovranno essere abbandonati senza che per questo, se non altrimenti disposto, spetti all'Appaltatore alcun compenso. Le stesse norme e responsabilità valgono per macchinari, mezzi d'opera, attrezzi e simili, impiegati dall'Appaltatore, per l'esecuzione dei lavori, o comunque esistenti in cantiere. Il corrispettivo di contratto remunera l’Appaltatore per la redazione di calcoli necessari alla realizzazione dei ponteggi di servizio e di Capitolato Speciale d’Appalto pag. 31 forza, che dovranno essere eseguiti e firmati da un professionista abilitato, iscritto al proprio Ordine Professionale. Costituiscono l’oggetto del presente appalto e sono compensate dal corrispettivo a corpo del contratto le lavorazioni che, a titolo indicativo e non esaustivo, si elencano di seguito: • l’allestimento completo di cantiere attrezzato con baraccamenti prefabbricati, riscaldati, illuminati ed arredati (uffici, spogliatoi, wc, mensa); • la traslazione delle misure di compartimentazione e di servizio per seguire lo sviluppo delle fasi di cantiere; • l’installazione di strutture di protezione dei passaggi di accesso; • montaggio, smontaggio e nolo del ponteggio di servizio per tutto il periodo delle lavorazioni di contratto, compreso il calcolo statico e progetto ove non vengano rispettati gli schemi di omologazione ministeriale; • disponibilità di gru a torre, autogru, montacarichi,o altri sistemi di sollevamento per tutta la durata dei lavori; • i tubi per lo scarico di macerie completi di catene, tramoggia e accessori vari, o altri sistemi di scarico dei materiali di risulta;; • l’installazione dei trabattelli, cestelli auto-sollevanti, etc..., necessari al completamento delle lavorazioni in quota nei diversi spazzi e/o locali; • i parapetti e le protezioni per evitare le cadute dall’alto; • protezione dei percorsi pedonali dalla caduta di materiali dall'alto, in corrispondenza delle uscite e dei baraccamenti; • la fornitura e l’affissione di tutti i cartelli previsti dal Piano di Sicurezza e di quelli necessari di volta in volta a segnalare il pericolo nelle zone di confine con altre attività; • la predisposizione di barriere fisse o mobili, parapetti, steccati e scale provvisori, necessari per separare le lavorazioni tra di loro dall’ambiente esterno; • il nolo di autocarri o apparecchi di sollevamento per la movimentazione dei carichi; • ogni altro apprestamento previsto dal Piano di sicurezza e coordinamento e/o posto a carico dell’Appaltatore dalla vigente legislazione. Art. 47 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia in rottura che parziali o complete, devono essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non provocare danni, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbo. Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati in basso, e di sollevare polvere, per il che tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno essere opportunamente bagnati. Nelle demolizioni o rimozioni l'Impresa deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali tutti devono ancora potersi impiegare utilmente, sotto pena di rivalsa di danni a favore dell'Amministrazione appaltante. Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e spese dell'Impresa, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite. Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei lavori, devono essere opportunamente scalcinati, puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi deposito che verranno indicati dalla Direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli sia nello scalcinamento, sia nel trasporto, sia nel loro assestamento e per evitarne la dispersione. Detti materiali restano tutti di proprietà dell'Amministrazione appaltante, la quale potrà ordinare all'Impresa di impiegarli in tutto o in parte nei lavori appaltati. I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre dall'Impresa essere trasportati fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche. Art. 48 - SCAVI - RILEVATI E RINTERRI Scavi in genere Nell’esecuzione di qualsiasi categoria di scavo l'Appaltatore dovrà procedere con tutte le necessarie cautele e con il rispetto delle norme di cui agli articoli da 12 a 15 del D.P.R. n/ 164 del 7.1.1956. Prima di procedere a qualsiasi scavo l'Appaltatore, in conformità a quanto previsto dal piano di sicurezza e dalle misure per la garanzia della qualità, dovrà accertarsi presso l’U.T. dell’Ente Appaltante e gli Enti Capitolato Speciale d’Appalto pag. 32 erogatori, circa l’eventuale presenza di reti interrate, per evitare qualsiasi danneggiamento delle reti e interruzioni alle erogazioni delle quali sarà l'unico responsabile. L'Appaltatore sarà responsabile di ogni danno alle persone, alle cose ed alle opere in dipendenza di franamenti e scoscendimenti, anche se avvenuti nonostante le precauzioni adottate, e dovrà provvedere a sua cura e spese a rimuovere ed allontanare dal cantiere le materie franate, restando obbligato al ripristino ed al risarcimento degli eventuali danni. Tutti gli scavi dovranno essere eseguiti in conformità alle indicazioni dei disegni, del PSC ed alle prescrizioni dell’Ufficio di Direzione Lavori. Le superfici dei tagli a sezione dovranno essere spianate e gli spigoli dovranno essere profilati. Rimane a carico dell'Appaltatore il riempimento con pietre o con muratura o con terra pilotata (secondo quanto disporrà il Direttore dei Lavori), delle parti di scavo che risultassero eseguite in eccedenza rispetto agli ordini ricevuti, senza che ciò dia diritto ad alcun compenso per lo scavo e per il riempimento. L'Appaltatore è responsabile dei conseguenti danni ai lavori, alle persone, alle cose, alle proprietà pubbliche e private che si potranno verificare per la mancanza od insufficienza delle armature degli scavi, alle quali egli deve provvedere di propria iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni necessarie ed opportune. L'Appaltatore dovrà provvedere all’immediato allontanamento del materiale scavato dal ciglio degli scavi, restando altrimenti l'unico responsabile dei danni, anche di forza maggiore, che potessero derivare ai lavori, alle persone, alle cose; la successiva ripresa delle materie ed il loro carico per effettuarne il trasporto a rifiuto, restano a completo onere dell'Appaltatore, intendendosi compreso l'onere di discarica. Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere eseguiti secondo i disegni di progetto e la relazione geologica e geotecnica di cui al D.M. LL.PP. 11 marzo 1988, allegata al contratto, nonchè secondo le particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla Direzione dei lavori. Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte (a giudizio insindacabile della Direzione dei lavori) ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate fuori della sede del cantiere, alle pubbliche discariche ovvero su aree che l'Appaltatore dovrà provvedere a rendere disponibili a sua cura e spese. Qualora le materie provenienti dagli scavi debbano essere successivamente utilizzate, esse dovranno essere depositate previo assenso della Direzione dei lavori, per essere poi riprese a tempo opportuno. In ogni caso le materie depositate non dovranno essere di danno o intralcio ai lavori, alle proprietà pubbliche o private ed al libero deflusso delle acque scorrenti in superficie. La Direzione dei lavori potrà fare asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie depositate in contravvenzione alle precedenti disposizioni. Scavi di sbancamento Per scavi di sbancamento o sterri andanti s'intendono quelli occorrenti per lo spianamento o sistemazione del terreno su cui dovranno sorgere le costruzioni, per tagli di terrapieni, per la formazione di cortili, giardini, scantinati, piani di appoggio per platee di fondazione, vespai, rampe incassate o trincee stradali, ecc., e in generale tutti quelli eseguiti a sezione aperta su vasta superficie. Scavi di fondazione od in trincea Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta necessari per dar luogo a muri o pilastri di fondazione propriamente detti. Qualunque sia la natura e la qualità del terreno, gli scavi per fondazione, dovranno essere spinti fino alla profondità che dalla Direzione dei Lavori verrà ordinata all'atto della loro esecuzione. Le profondità, che si trovano indicate nei disegni, sono perciò stimate e l'Amministrazione appaltante si riserva piena facoltà di variarle nella misura che reputerà più conveniente, senza che ciò possa dare all'Appaltatore motivo alcuno di fare eccezioni o domande di speciali compensi, avendo egli soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondità da raggiungere. E’ vietato all'Appaltatore, sotto pena di demolire il già fatto, di por mano alle murature prima che la direzione dei lavori abbia verificato ed accettato i piani delle fondazioni. Compiuta la muratura di fondazione, lo scavo che resta vuoto, dovrà essere diligentemente riempito e costipato, a cura e spese dell'Appaltatore, con le stesse materie scavate, sino al piano del terreno naturale primitivo. Gli scavi per fondazione dovranno, quando occorra, essere solidamente puntellati e sbadacchiati con robuste armature, in modo da proteggere contro ogni pericolo gli operai, ed impedire ogni smottamento di materie durante l'esecuzione tanto degli scavi che delle murature. Rilevati e rinterri Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire i vuoti tra le pareti degli scavi e le murature, o da addossare alle murature, e fino alle quote prescritte dalla direzione dei lavori, si impiegheranno in generale, e, salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti per quel cantiere, in quanto disponibili ed adatte, a giudizio della Direzione dei lavori, per la formazione dei rilevati. Capitolato Speciale d’Appalto pag. 33 Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si preleveranno le materie occorrenti ovunque l'Appaltatore crederà di sua convenienza, purchè i materiali siano riconosciuti idonei dalla Direzione dei Lavori. Art. 49 - OPERE IN CEMENTO ARMATO Le dimensioni dei manufatti risultano dagli specifici elaborati grafici. Il calcestruzzo da impiegare nella realizzazione delle strutture dovrà avere le seguenti caratteristiche minime: - opere di fondazione: resistenza C25/30 - esposizione XC1 - consistenza S4 - aggregati Dmax 22.4 mm - opere in elevazione: resistenza C25/30 - esposizione XC1- consistenza S4 - aggregati Dmax 22.4 mm Generalità I materiali ed i prodotti per uso strutturale, utilizzati devono rispondere ai requisiti indicati nel D. M. 14 gennaio 2008 contenente le nuove "Norme tecniche per le costruzioni ". I materiali e prodotti per uso strutturale devono essere: - identificati univocamente a cura del produttore; - qualificati sotto la responsabilità del produttore; - accettati dal Direttore dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di qualificazione, nonché mediante eventuali prove sperimentali di accettazione. Il loro impiego nelle opere è possibile soltanto se in possesso della Marcatura CE, prevista dalla Direttiva 89/106/CEE “Prodotti da costruzione” (CPD), recepita in Italia dal DPR 21/04/1993, n. 246, così come modificato dal DPR 10/12/1997, n. 499 Per i materiali e prodotti recanti la Marcatura CE, l’Appaltatore dovrà presentare al Direttore dei Lavori la documentazione attestante la marcatura stessa e richiedere ad ogni fornitore, per ogni diverso prodotto fornito, il Certificato ovvero Dichiarazione di Conformità alla parte armonizzata della specifica norma europea ovvero allo specifico Benestare Tecnico Europeo, per quanto applicabile. Per i prodotti non recanti la Marcatura CE, l’Appaltatore dovrà presentare al Direttore dei Lavori la documentazione attestante il possesso ed il regime di validità dell’Attestato di Qualificazione o del Certificato di Idoneità Tecnica all’impiego rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Controlli sul conglomerato cementizio Per i controlli sul conglomerato ci si atterrà a quanto previsto dal D.M. 14 gennaio 2008 secondo quanto specificato agli art. 11.2.3 ÷ 11.2.7. La resistenza caratteristica del conglomerato dovrà essere non inferiore a quella richiesta dal progetto. Il calcestruzzo va prodotto in regime di controllo di qualità, con lo scopo di garantire che rispetti le prescrizioni definite in sede di progetto. Il controllo si articola nelle seguenti fasi: Valutazione preliminare della resistenza :Serve a determinare, prima dell’inizio della costruzione delle opere, la miscela per produrre il calcestruzzo con la resistenza caratteristica di progetto. Controllo di produzione: Riguarda il controllo da eseguire sul calcestruzzo durante la produzione del calcestruzzo stesso. Controllo di accettazione: Riguarda il controllo da eseguire sul calcestruzzo prodotto durante l’esecuzione dell’opera, con prelievo effettuato contestualmente al getto dei relativi elementi strutturali. Prove complementari : Sono prove che vengono eseguite, ove necessario, a complemento delle prove di accettazione. Le prove di accettazione e le eventuali prove complementari, sono eseguite e certificate dai laboratori di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001. I prelievi dei campioni necessari per i controlli delle fasi suddette avverranno al momento della posa in opera dei casseri, secondo le modalità previste all’art 11.2.4. Norme di esecuzione per il cemento armato normale Nell’esecuzione delle opere di cemento armato normale l’Appaltatore dovrà attenersi alle norme contenute nel D.M. 14 gennaio 2008 a) Gli impasti devono essere preparati e trasportati in modo da escludere pericoli di segregazione dei componenti o di prematuro inizio della presa al momento del getto. Il getto deve essere convenientemente compatto; la superficie dei getti deve essere mantenuta umida per almeno tre giorni. Non si deve mettere in opera il conglomerato a temperature minori di 0 °C, salvo il ricorso ad opportune cautele. b) Le giunzioni delle barre in zona tesa, quando non siano evitabili, si devono realizzare possibilmente nelle regioni di minor sollecitazione, in ogni caso devono essere opportunamente sfalsate. Capitolato Speciale d’Appalto pag. 34 Le giunzioni di cui sopra possono effettuarsi mediante: saldature eseguite in conformità delle norme in vigore sulle saldature; manicotto filettato; sovrapposizione calcolata in modo da assicurare l’ancoraggio di ciascuna barra. In ogni caso la lunghezza di sovrapposizione in retto deve essere non minore di 20 volte il diametro e la prosecuzione di ciascuna barra deve essere deviata verso la zona compromessa. La distanza mutua (interferro) nella sovrapposizione non deve superare 6 volte il diametro. c) Le barre piegate devono presentare, nelle piegature, un raccordo circolare di raggio non minore di 6 volte il diametro. Gli ancoraggi devono rispondere a quanto prescritto dalle norme. Per barre di acciaio incrudito a freddo le piegature non possono essere effettuate a caldo. d) La superficie dell’armatura resistente deve distare dalle facce esterne del conglomerato di almeno 0,8 cm nel caso di solette, setti e pareti e di almeno 2 cm nel caso di travi e pilastri. Tali misure devono essere aumentate, e al massimo rispettivamente portate a 2 cm per le solette ed a 4 per le travi ed i pilastri, in presenza di salsedine marina, ed altri agenti aggressivi. Copriferri maggiori richiedono opportuni provvedimenti intesi ad evitare il distacco (per esempio reti). Le superfici delle barre devono essere mutuamente distanziate in ogni direzione di almeno una volta il diametro delle barre medesime e, in ogni caso, non meno di 2 cm. Si potrà derogare a quanto sopra raggruppando le barre a coppie ed aumentando la mutua distanza minima tra le coppie ad almeno 4 cm. Per le barre di sezione non circolare si deve considerare il diametro del cerchio circoscritto. e) Il disarmo deve avvenire per gradi ed in modo da evitare azioni dinamiche. Esso non deve inoltre avvenire prima che la resistenza del conglomerato abbia raggiunto il valore necessario in relazione all’impiego della struttura all’atto del disarmo, tenendo anche conto delle altre esigenze progettuali e costruttive; la decisione è lasciata al giudizio del Direttore dei lavori. Responsabilità per le opere in calcestruzzo armato Nell’esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso l’Appaltatore dovrà attenersi strettamente a tutte le disposizioni contenute nel D.M. 14 gennaio 2008 e nelle specifiche norme tecniche vigenti. Nelle zone sismiche valgono le norme tecniche specifiche contenute nel citato D.M. Tutte le opere in cemento armato facenti parte dell'opera appaltata saranno eseguite in base agli elaborati del progetto esecutivo. Tale fatto non esonera in alcun modo l'Impresa dalle responsabilità ad essa derivanti per legge e per le precise pattuizioni del contratto, restando contrattualmente stabilito che, l'Impresa stessa rimane unica e completa responsabile delle opere, con particolare riferimento alla qualità dei materiali e alla loro esecuzione; di conseguenza essa dovrà rispondere degli inconvenienti che avessero a verificarsi, di qualunque natura, importanza e conseguenze essi potessero risultare. L'appaltatore è tenuto a provvedere a suo esclusivo carico alle spese relative alla prescritta denuncia delle opere in c.a. o in ferro al competente ufficio regionale e alle prestazioni di mano d'opera e di materiali per l'esecuzione dei collaudi delle opere in c.a. da eseguirsi da parte di un ingegnere incaricato da parte dell'Ente appaltante, nonché dell'esecuzione delle prove di resistenza dei materiali mediante l'invio dei provini ai laboratori autorizzati, il tutto secondo la normativa vigente. L'onorario per il collaudatore delle opere in c.a. sarà a carico dell'Ente appaltante. Non potranno essere iniziati i getti senza che la Direzioni Lavori abbia potuto provvedere al controllo delle armature in ferro, che dovranno essere poste nei casseri ben legate in tutti gli incroci e nelle staffe. Prescrizioni particolari - Opere in fondazione I manufatti saranno di norma costruiti mettendo il piano di fondazione costantemente all'asciutto. Quindi in presenza d'acqua si provvederà all'abbassamento del livello dell'acqua almeno fino a 20 cm sotto il predetto piano di fondazione. Acciaio per cemento armato La forma, le dimensioni e le caratteristiche degli acciai da impiegare nella realizzazione dell’opera sono desumibili dalle specifiche tavole di progetto strutturale. Per le opere in progetto è ammesso esclusivamente l’impiego di acciai saldabili qualificati secondo le procedure di cui al paragrafo 11.3.1.2 e controllati con le modalità riportate nel paragrafo 11.3.2.11 del D.M. 14/01/2008. L’acciaio per cemento armato sarà generalmente prodotto in stabilimento sotto forma di barre o rotoli, reti o tralicci, per utilizzo diretto o come elementi di base per successive trasformazioni. Prima della fornitura in cantiere gli elementi di cui sopra possono essere saldati, presagomati (staffe, ferri piegati, ecc.) o preassemblati (gabbie di armatura, ecc.) a formare elementi composti direttamente utilizzabili in opera. I prodotti forniti dovranno essere marchiati in rispondenza di quanto indicato al paragrafo 11.3.1.4 del decreto. La mancata marchiatura, la non corrispondenza a quanto depositato o la sua illeggibilità, anche parziale, rendono il prodotto non impiegabile. Capitolato Speciale d’Appalto pag. 35 Reti elettrosaldate Gli acciai delle reti elettrosaldate devono essere saldabili.L’interasse delle barre non deve superare 330 mm. I nodi delle reti devono resistere ad una forza di distacco determinata in accordo con la norma UNI EN ISO 15630-2:2004 pari al 25% della forza di snervamento della barra, da computarsi per quella di diametro maggiore sulla tensione di snervamento pari a 450 N/mm2. Tale resistenza al distacco della saldatura del nodo, va controllata e certificata dal produttore di reti e di tralicci secondo le procedure di qualificazione di seguito riportate. In ogni elemento di rete le singole armature componenti devono avere le stesse caratteristiche. Ogni pannello o traliccio deve essere inoltre dotato di apposita marchiatura che identifichi il produttore della rete o del traliccio stesso. Il Direttore dei Lavori, al momento dell’accettazione della fornitura in cantiere verificherà la presenza della predetta etichettatura. La mancata marchiatura, la non corrispondenza a quanto depositato o la sua illeggibilità, anche parziale, rendono il prodotto non impiegabile Prove di carico e collaudo statico Prima di sottoporre le strutture in cemento armato, dopo la loro ultimazione in opera, verrà eseguito da parte del Collaudatore un’accurata visita preliminare di tutte le parti per constatare che le strutture siano state eseguite in conformità ai relativi disegni di progetto, alle buone regole d’arte ed a tutte le prescrizioni di contratto. Ove nulla osti, si procederà quindi alle prove di carico ed al collaudo statico delle strutture; operazioni che verranno condotte secondo le prescrizioni contenute nelle norme specifiche, in particolare nel D.M. 14/01/2008, art. 9. ART. 50 - STRUTTURE IN ACCIAIO Descrizione dell’intervento Le carpenterie metalliche e le opere varie in acciaio previste in progetto, risultano dagli elaborati grafici, e sinteticamente comprendono la realizzazione della scala in acciaio, composta da: - colonne , travi principali e secondarie, piastre , ecc - gradini e pianerottoli , ringhiere, ecc Struttura metallica - Generalità Le strutture di acciaio sono progettate e costruite tenendo conto di quanto disposto dal D.M. 14 gennaio 2008 riguardante le nuove «Norme tecniche per le costruzioni» in particolare quianto prescritto ala paragrafo 11.3 L’impresa sarà tenuta a presentare in tempo utile, prima dell’approvvigionamento dei materiali, all’esame ed all’approvazione della Direzione dei lavori: a) gli elaborati progettuali esecutivi di cantiere, comprensivi dei disegni esecutivi di officina, sui quali dovranno essere riportate anche le distinte da cui risultino: numero, qualità, dimensioni, grado di finitura e peso teorici di ciascun elemento costituente la struttura, nonché la qualità degli acciai da impiegare; b) tutte le indicazioni necessarie alla corretta impostazione delle strutture metalliche sulle opere di fondazione. c) alla presentazione della documentazione di accompagnamento relativo alle tre forme di controllo obbligatorie specificate al paragrafo 11.3.1 del D:M. e precisamente: - in stabilimento di produzione, da eseguirsi sui lotti di produzione; - nei centri di trasformazione, da eseguirsi sulle forniture; - di accettazione in cantiere, da eseguirsi sui lotti di spedizione. d) suddetti elaborati dovranno essere redatti a cura e spese dell'Appaltatore. Gli acciai da fornire per le opere previste in progetto dovranno essere conformi a quanto prescritto Per la realizzazione delle strutture metalliche previste in progetto si dovranno utilizzare acciai conformi alle norme armonizzate della serie UNI EN 10025 (per i laminati), UNI EN 10210 (per i tubi senza saldatura) e UNI EN 10219-1 (per i tubi saldati), recanti la Marcatura CE, cui si applica il sistema di attestazione della conformità 2+, e per i quali si rimanda a quanto specificato al punto A del paragrafo 11.1 del citato D.M. Per gli acciai di cui alle norme armonizzate UNI EN 10025, UNI EN 10210 ed UNI EN 10219-1, in assenza di specifici studi statistici di documentata affidabilità, ed in favore di sicurezza, per i valori delle tensioni caratteristiche di snervamento fyk e di rottura ftk da utilizzare nei calcoli si assumono i valori nominali fy= ReH e ft = Rm riportati nelle relative norme di prodotto. Per i prodotti per cui non sia applicabile la marcatura CE, si rimanda a quanto specificato al punto B del predetto paragrafo 11.1 e si applica la procedura di cui al punto 11.3.4.11. Per l’accertamento delle caratteristiche meccaniche, il prelievo dei saggi, la posizione nel pezzo da cui essi devono essere prelevati, la preparazione delle provette e le modalità di prova devono rispondere alle prescrizioni delle norme UNI EN ISO 377:1999, UNI 552:1986, EN 10002-l:2004, UNI EN 10045-1:1992 L'impresa sarà tenuta a presentare in tempo utile, prima dell'approvvigionamento dei materiali, all'esame ed all'approvazione della Direzione dei lavori: Capitolato Speciale d’Appalto pag. 36 • le distinte da cui risultino: numero, qualità, dimensioni, grado di finitura e peso teorico di ciascun elemento costituente la struttura, nonchè la qualità degli acciai da impiegare in conformità alle prescrizioni degli elaborati progettuali esecutivi; • i disegni costruttivi redatti per l’officina contenenti i dettagli dei nodi ed i sistemi di giunzione ed i codici di marcatura dei pezzi; • tutte le indicazioni necessarie alla corretta impostazione delle strutture metalliche sulle opere di fondazione. I suddetti elaborati dovranno essere redatti a cura e spese dell'Appaltatore e sottoposti all’approvazione della D.L. in tempo utile. Collaudo tecnologico dei materiali Ogni volta che i materiali destinati alla costruzione di strutture di acciaio pervengono dagli stabilimenti per la successiva lavorazione, l'Impresa darà comunicazione alla Direzione dei lavori specificando, per ciascuna colata, la distinta dei pezzi ed il relativo peso, la destinazione costruttiva e la documentazione di accompagnamento della ferriera costituita da: • attestato di controllo; • dichiarazione che il prodotto è «qualificato» secondo le norme vigenti. La Direzione dei lavori si riserva la facoltà di prelevare campioni di prodotto qualificato da sottoporre a prova presso laboratori di sua scelta ogni volta che lo ritenga opportuno, per verificarne l’effettiva rispondenza alle norme di accettazione ed ai requisiti di progetto. Per i prodotti non qualificati l’Appaltatore deve effettuare, presso laboratori ufficiali riconosciuti, tutte le prove meccaniche e chimiche in numero atto a fornire idonea conoscenza delle proprietà di ogni lotto di fornitura. Tutti gli oneri relativi alle prove sono a carico dell’impresa. Le prove e le modalità di esecuzione sono quelle prescritte dal D.M. 9 gennaio 1996 ed altri eventuali a seconda del tipo di metallo in esame. Saldature Tutte le saldature dovranno essere eseguite in conformità con quanto disposto dal D.M. LL.PP. 9/1/1996, punti 2.4 e 6.10.3, dalle norme CNR n. 74-80 e CNR 10011-88 e secondo il D.M. 147.01.2008. Per le saldature con elettrodi rivestiti si dovranno impiegare saldatori che abbiano superato, per la relativa qualifica, le prove richieste dalla UNI 4634-60. Le saldature finite dovranno risultare di sezione costante, continue, esenti da fessurazioni, solchi ai bordi del cordone, inclusioni di particelle eterogenee, soffiature per bolle gas, incollature per sovrapposizioni fredde, frastagliature, sfioriture, punture di spillo, tracce di ossidazione ed altra irregolarità e difetti. I bordi dei profilati a contatto non dovranno risultare, a saldatura ultimata, frastagliati o bruciati per eccesso di corrente. Per saldature a più passate si dovrà aver cura tra una passata e l'altra di asportare totalmente le scorie a mezzo di picchettatura e brossatura con spazzola metallica. Bullonature Tutti i collegamenti bullonati dovranno essere effettuati in conformità con quanto disposto dal D.M. LL.PP. 9/1/1996, punto 6.3, e dalle norme CNR 10011-88, impiegando bulloni con un diametro minimo di 12 mm. L'Appaltatore dovrà eseguire i fori rispettando le prescrizioni della norma CNR n. 10011/88 e D.M. 14.01.200 Zincatura La zincatura dei profili da impiegare dovrà essere preceduta da un adeguato ciclo di preparazione delle superfici da trattare, consistente in: - sgrassaggio; lavaggio; decapaggio; lavaggio; flussaggio; essiccamento. Lo zinco da impiegare nel bagno dovrà essere almeno di qualità Zn 99.9 secondo UNI 2013/74, lo strato di zinco dovrà presentarsi uniforme ed esente da incrinature, scaglie, scorie ed analoghi difetti, dovrà aderire tenacemente alla superficie del metallo base. Il controllo sarà effettuato in base alla CEI 7-6. Sulle parti filettate, dopo la zincatura, non si dovranno effettuare ulteriori operazioni di finitura a mezzo utensile ad eccezione della filettatura dei dadi. Dopo la zincatura i dadi dovranno potersi avvitare agevolmente ai rispettivi bulloni e le rosette elastiche, gli spinotti, i colletti filettati ed i bulloni non dovranno aver subito deformazioni od alterazioni delle loro caratteristiche meccaniche. Montaggio in officina L'Appaltatore è tenuto a: - effettuare montaggi provvisori in officina per quanto necessario ad assicurare la rispondenza del manufatto alle tolleranze ammesse ed un corretto ed agevole montaggio in opera; - preparare disegni di marcatura e marcare tutti gli elementi in modo da indicare ai posatori la posizione di montaggio. Controlli in corso di lavorazione L'Impresa dovrà essere in grado di individuare e documentare in ogni momento la provenienza dei materiali impiegati nelle lavorazioni e di risalire ai corrispondenti certificati di qualificazione, dei quali dovrà esibire la copia a richiesta della Direzione dei lavori. Alla Direzione dei lavori è riservata comunque la facoltà di eseguire in ogni momento della lavorazione tutti i controlli che riterrà opportuni per accertare che i materiali impiegati siano quelli certificati, che le strutture siano conformi ai disegni di progetto e che le stesse siano eseguite a perfetta regola d'arte. Capitolato Speciale d’Appalto pag. 37 Ogni volta che le strutture metalliche lavorate si rendono pronte per il collaudo l'impresa informerà la D.L., la quale darà risposta entro 8 giorni fissando la data del collaudo in contraddittorio, oppure autorizzando la spedizione delle strutture stesse in cantiere. Montaggio in opera Il montaggio in opera di tutte le strutture costituenti ciascun manufatto sarà effettuato in conformità a quanto, a tale riguardo, è previsto nella relazione di calcolo. Durante il carico, il trasporto, lo scarico, il deposito ed il montaggio, si dovrà porre la massima cura per evitare che le strutture vengano deformate o sovrasollecitate. Le parti a contatto con funi, catene od altri organi di sollevamento saranno opportunamente protette. Il montaggio sarà eseguito in modo che la struttura raggiunga la configurazione geometrica di progetto, nel rispetto dello stato di sollecitazione previsto nel progetto medesimo.. La stabilità delle strutture dovrà essere assicurata durante tutte le fasi costruttive e la rimozione dei collegamenti provvisori e di altri dispositivi ausiliari dovrà essere fatta solo quando essi risulteranno staticamente superflui. Per il montaggio in cantiere delle strutture metalliche è richiesto all’Appaltatore di procedere attivando le seguenti procedure: • sottoporre preventivamente il piano di montaggio all’approvazione del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed eventualmente emendarlo nelle parti carenti; • effettuare le necessarie riunioni di coordinamento preventive alla messa in opera; • compartimentare preventivamente le aree di intervento e di stoccaggio dei semilavorati; • effettuare il montaggio secondo le indicazioni del piano di montaggio; • eseguire il montaggio con personale, attrezzi e mezzi d'opera sufficienti per numero e adeguati alla situazione contingente; • assicurarsi del completamento dei fissaggi ed eseguire i collaudi ogni volta che si deve lasciare l’area senza presidio. Prevenzione di infortuni Per il montaggio in cantiere delle strutture metalliche, l'Appaltatore dovrà seguire scrupolosamente le prescrizioni del piano di montaggio presentato alla D.L. e/o al Coordinatore in esecuzione e da questi approvato: - coordinare le lavorazioni tramite un preposto; - effettuare preventivamente le riunioni informative e di coordinamento; - impiegare personale specializzato in numero adeguato e dotato dei necessari dispositivi di protezione individuale; - utilizzare mezzi di sollevamento idonei e sottoposti a verifica periodica; - verificare preventivamente che il suolo sia in grado di sostenere il carico dell’autogru e dei mezzi di trasporto. Oltre alle misure di prevenzione dovranno comunque essere rispettate tutte le prescrizioni tecniche di buona norma costruttiva, tra le quali indichiamo: - prima di iniziare i montaggi ispezionare le predisposizioni di fissaggio alle murature e nelle opere in cemento armato per controllare: allineamenti, livelli altimetrici e resistenza dei piani di appoggio; - non distorcere la struttura in acciaio e non superare i limiti di sollecitazione stabiliti nel D.M. LL.PP. 9/1/1996; - fornire tutte le controventature temporanee di montaggio necessarie a garantire una completa stabilità dell'opera durante la costruzione; - riempire per tempo le cassette di ancoraggio e sigillare lo spazio sotto le piastre di appoggio con malte e betoncini antiritiro di tipo approvato dalla D.L. struturale; - rimuovere le opere provvisionali solo quando l’elemento si trova in situazione di piena stabilità. Tolleranze di montaggio Tutti i montaggi dovranno essere messi in opera con personale capace, in numero adeguato e nel rispetto delle seguenti tolleranze: - posizione della prima colonna eretta: ± 5 mm; - dimensioni lineari: fino a 15 m: ± 10 mm; da 15 a 30 m: ± 15 mm; oltre 30 m: ± 20 mm; - piombo delle colonne: 1 ‰ (uno per mille); - livello piastra di base della prima colonna eretta: ± 5 mm; - livello trave al collegamento con la colonna: ± 10 mm; - differenza di livello fra i terminali di una trave: ± 10 mm. Prove di carico e collaudo statico Prima di sottoporre le strutture di acciaio alle prove di carico, dopo la loro ultimazione in opera e, di regola, prima che siano applicate le ultime mani di vernice, quando prevista, verrà eseguita da parte della Direzione dei Lavori una accurata visita preliminare di tutte le membrature per constatare che le strutture siano state Capitolato Speciale d’Appalto pag. 38 eseguite in conformità ai relativi disegni di progetto, alle buone regole d'arte ed a tutte le prescrizioni di contratto. Ove nulla osti, si procederà quindi alle prove di carico ed al collaudo statico delle strutture; operazioni che verranno condotte, a cura e spese dell'Appaltatore (assistenza, manodopera, materiali, strumenti di misurazione), secondo le prescrizioni contenute nei decreti Ministeriali, emanati in applicazione della Legge 5 novembre 1971, n. 1086. ART. 51 - MURATURE IN GENERE Nelle costruzioni delle murature in genere verrà curata la perfetta esecuzione degli spigoli, delle voltine, sordine, piattabande, archi e verranno lasciati tutti i necessari incavi, sfondi, canne e fori: - per il passaggio dei tubi pluviali, dell'acqua potabile, canne e camini ecc.; - per le condutture elettriche di campanelli, di telefono e di illuminazione; - per le imposte delle volte e degli archi; - per gli zoccoli, arpioni di porte e finestre, zanche, soglie, inferriate, ringhiere, davanzali, ecc.. La costruzione delle murature deve iniziarsi e proseguire uniformemente, assicurando il perfetto collegamento sia con le murature esistenti, sia fra le varie parti di esse, evitando nel corso dei lavori la formazione di strutture eccessivamente emergenti dal resto della costruzione Art. 52 – INTONACI Gli intonaci in genere dovranno essere eseguiti in stagione opportuna, dopo avere rimossa dai giunti delle murature la malta poco aderente, ed avere ripulita e abbondantemente bagnata la superficie della parete stessa. Gli intonaci, di qualunque specie siano (lisci, a superficie rustica, a bugne, per cornici e quanto altro), non dovranno mai presentare peli, crepature irregolarità negli allineamenti e negli spigoli, od altri difetti. Quelli comunque difettosi o che non presentassero la necessaria aderenza alle murature, dovranno essere demoliti e rifatti dall'Impresa a sue spese. Ad opera finita l'intonaco dovrà avere uno spessore non inferiore ai 15 mm. per le superfici interne, e di 20 mm. per le superfici esterne. Gli spigoli sporgenti o rientranti verranno eseguiti ad angolo vivo oppure con opportuno arrotondamento a seconda degli ordini che in proposito darà la Direzione dei lavori. Particolarmente per ciascun tipo d'intonaco si prescrive quanto appresso: a) Intonaco grezzo o arricciatura. - Predisposte le fasce verticali, sotto regolo di guida, in un numero sufficiente, verrà applicato alle murature un primo strato di malta, detto rinzaffo, gettato con forza in modo che possa penetrare nei giunti e riempirli. Dopo che questo strato sarà alquanto asciutto, si applicherà su di esso un secondo strato della medesima malta che si stenderà con la cazzuola o col frattone stuccando ogni fessura e togliendo ogni asprezza, sicchè le pareti riescano per quanto possibile regolari. b) Intonaco comune o civile. - Sull' intonaco grezzo si distenderà un terzo strato di malta fina che si conguaglierà con le fasce di guida per modo che l'intera superficie risulti piana ed uniforme, senza ondeggiamenti e disposta a perfetto piano verticale o secondo le superfici degli intradossi. Ove non disposto differentemente, saranno i locali saranno intonacati con rinzaffo di malta di calce idraulica macina, e successiva finitura al civile con malta di un volume di un grasselo di calce e due di sabbia, Art. 53 - SOTTOFONDI IN GENERE Si intendono tutti i sottofondi in qualsiasi materiale e di qualsiasi consistenza atti a supportare superiore pavimentazione o rivestimento. MODALITÀ DI ESECUZIONE Il piano di posa dovrà risultare perfettamente piano e, nel caso di sottofondi e massetti, non dovrà presentare lesioni, crepe o riprese. Saranno utilizzati additivi antiritiro e nel caso di notevoli estensioni dovranno essere previsti accorgimenti per permettere dilatazioni e/o ritiri. Nel caso di temperature diurne eccezionalmente elevate, l'esecuzione dei sottofondi tradizionali e delle relative pavimentazioni posate con l'uso di malta, dovrà essere limitato alle ore più fresche della giornata. L'esecuzione di sottofondi tradizionali e di pavimenti su malta dovrà essere sospesa quando la temperatura scenda al di sotto di 0 °C. I sottofondi tradizionali posti all'esterno dovranno essere protetti dall'azione diretta dei raggi solai per il tempo necessario alla normale presa ed indurimento della malta ed all'occorrenza dovranno essere mantenuti Capitolato Speciale d’Appalto pag. 39 bagnati nei primi giorni; dovranno anche essere protetti con idonei provvedimenti, sia dal vento che dalla pioggia violenta. La orizzontalità dovrà essere scrupolosamente curata: non saranno accettate pavimentazioni che presentano ondulazioni superiori ai 2 mm misurati con l'apposizione a pavimento di un regolo di 2 m di lunghezza. Particolare cura dovrà essere apportata alla realizzazione dei massetti e sottofondi quando questi dovranno garantire adeguata pendenza per il deflusso delle acque meteoriche o di liquidi di altra natura verso appositi pozzetti e/o griglie. Sarà cura dell'Appaltatore in fase esecutiva definire tutte le quote altimetriche per stabilire correttamente le pendenze minime.In generale in corrispondenza delle pareti perimetrali e a contorno dei pilastri strutturali, sarà necessario prevedere materiale comprimibile con spessore di 4-8 mm. in polietilene espanso che consentirà i micromovimenti orizzontali della struttura senza provocare danneggiamenti alla pavimentazione. SOTTOFONDI IN MASSETTO DI CLS Realizzazione di massetto/sottofondo composto da getto di calcestruzzo Rck 200 kg/cmq di consistenza plastica al momento del getto. Dosaggio di cemento tipo 325 a 200 kg/mc con inerti di buona qualità di granulometria mm 0÷30 senza additivo. Spessore complessivo del massetto o del magrone di pulizia come da elaborati grafici di progetto. Il massetto può essere anche del tipo leggermente armato secondo disposizioni di progetto o della D.L. Si devono applicare tutte le lavorazioni e cautele previste nella formazione di sottofondi in genere con particolare attenzione alla formazione dei giunti di dilatazione. Art. 54 – PAVIMENTI La posa in opera dei pavimenti di qualsiasi tipo o genere dovrà venire eseguita in modo che la superficie risulti perfettamente piana ed osservando scrupolosamente le disposizioni che, di volta in volta, saranno impartite dalla Direzione dei lavori. I singoli elementi dovranno combaciare esattamente tra di loro, dovranno risultare perfettamente fissati al sottostrato e non dovrà verificarsi nelle connessure dei diversi elementi a contatto la benchè minima ineguaglianza. I pavimenti si addentreranno per 15 mm entro l'intonaco delle pareti, che sarà tirato verticalmente sino al pavimento, evitando quindi ogni raccordo o guscio. Resta comunque contrattualmente stabilito che per un periodo di almeno dieci giorni dopo l'ultimazione di ciascun pavimento, I'Impresa avrà l'obbligo di impedire l'accesso di qualunque persona ai locali; e ciò anche per pavimenti costruiti da altre Ditte. Ad ogni modo, ove i pavimenti risultassero in tutto o in parte danneggiati per il passaggio abusivo di persone e per altre cause, l'Impresa dovrà a sua cura e spese ricostruire le parti danneggiate. L'Impresa ha l'obbligo di presentare alla Direzione dei lavori i campioni dei pavimenti che saranno prescritti. Art. 55 – SERRAMENTI IN PVC 1 - MATERIALI 1.1 Profili in PVC Per la realizzazione dei serramenti si richiede l'impiego di profili in PVC rigido antiurtizzato, stabilizzato, autoestinguente, con un’alta resistenza agli agenti atmosferici. Le caratteristiche fisico-meccaniche dei profili costituenti i serramenti devono essere conformi alle indicazioni delle normative riportate nella tabella seguente. Le tolleranze dimensionali e gli spessori dei profili devono essere conformi alla norma EN 12608. Requisiti tecnici Normativa di riferimento Massa volumica UNI EN ISO 7092 1.46 g/cm3 Modulo elastico a flessione Snervamento a trazione Allungamento a trazione Resistenza all’urto per massa cadente (Ball drop) Resistenza all'urto a trazione Resistenza all’urto con mono-intaglio Charpy UNI EN ISO 178 UNI EN ISO 527 UNI EN ISO 527 UNI EN 477 UNI EN ISO 8256 UNI EN ISO 179-2 > 2.200 N/mm2 > 38 N/mm2 > 150 % 0 % rottura > 600 kJ/m2 > 10 kJ/m2 Valore nominale Capitolato Speciale d’Appalto pag. 40 Tenuta della saldatura d’angolo UNI EN 514 > 25 N/mm2 (trazione) > 35 N/mm2 (compressione) Ritiri dimensionali UNI EN 479 < 2,0 % Sfaldamento a 150 °C UNI EN 478 Nessun difetto Temperatura di rammollimento (VICAT) UNI EN ISO 306 Resistenza all’invecchiamento UNI EN ISO 4892 Coefficiente di espansione termica lineare (tra -30°C Dilatometro e + 50°C) Conducibilità termica Sensore termico D.M. 26.6.84 Reazione al fuoco UNI 8457 UNI 9174 > 75°C > 3 grado scala dei grigi 7 x 10-5 °C-1 0,16 W/mK Classe 1 1.2 Finiture superficiali dei profili La finitura dei profili deve possedere caratteristiche visive superficiali (uniformità d'aspetto, tonalità della colorazione, ecc.) approvate dal Committente e/o dalla Direzione dei Lavori. I manufatti dovranno essere esenti da difetti visibili (graffi, rigonfiamenti, ondulazioni ed altre imperfezioni). Verniciatura: le superfici esterne visibili dei profili possono essere verniciate mediante vernici nelle tonalità RAL prescelte. Il controllo della resistenza alle intemperie viene effettuato conformemente alla normativa UNI EN ISO 4892, con la massima variazione del colore ammesso dopo l’ esposizione corrispondente al livello 3 della scala dei grigi. 1.3 Rinforzi metallici I profili metallici di rinforzo per i serramenti in PVC devono essere realizzati in acciaio FEP02+Z con trattamento di zincatura superficiale continuo ed uniforme (da Z200 a Z275). La loro forma deve adattarsi al profilo di PVC e dopo il fissaggio su quest'ultimo tramite le viti deve formare un’unione solida con esso. Montanti, telai e traverse dei serramenti devono essere rinforzati per rispondere alle sollecitazioni agenti sul serramento durante l’uso secondo le norme DIN 1055 e DIN 18056. 1.4 Guarnizioni di tenuta Le guarnizioni devono garantire al serramento le prestazioni richieste di tenuta all'acqua, permeabilità all'aria, isolamento acustico. Devono essere compatibili con i materiali con cui vengono a contatto e deve essere verificata la conformità alle normative di riferimento per lo specifico materiale costituente. La principale norma di riferimento per le guarnizioni per serramenti è la UNI 9122 “Edilizia - Guarnizioni per serramenti”. 1.5 Accessori e ferramenta Gli accessori devono essere realizzati con materiali resistenti alla corrosione atmosferica ed all’usura e devono avere caratteristiche tali da conferire al serramento la resistenza meccanica, la stabilità e la funzionalità per le condizioni di uso e sollecitazione a cui è destinato. I materiali costituenti gli accessori devono essere compatibili con quelli delle superfici con cui vengono posti a contatto. La finitura degli accessori sarà coordinata a quella dei profili secondo campionatura approvata dal Committente. I meccanismi di apertura e chiusura dei serramenti devono essere fissati sui rinforzi in acciaio oppure su almeno due pareti del profilo in PVC. La distanza minima tra i vari punti di chiusura non deve superare i 700 mm. Gli accessori applicati sulle uscite antipanico e di emergenza devono essere marcati CE e devono rispondere ai requisiti delle norme di seguito elencate: - UNI EN 1125 “Accessori per serramenti – dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale – requisiti e metodi di prova”; - UNI EN 179 “Accessori per serramenti – dispositivi per uscite di emergenza azionati mediante maniglia a leva o piastra a spinta – requisiti e metodi di prova”. 2 - REQUISITI COSTRUTTIVI 2.1 Costruzione di telai e battenti. I profili in PVC che costituiscono la struttura del telaio e del battente devono essere uniti negli angoli mediante termo-fusione e saldatura e devono garantire i carichi di rottura minimi fissati dalle norme di qualità UNI EN 514. Sui traversi inferiori dei telai e dei battenti dovranno essere presenti le fessure di drenaggio, in numero e dimensioni sufficienti a garantire l'evacuazione dell'acqua e della condensa. Le fessure di ventilazione nelle traverse superiori dei serramenti facilitano il deflusso e l’eliminazione dell’acqua dalla camera di vetraggio e dall’interno dei profili. Capitolato Speciale d’Appalto pag. 41 I collegamenti meccanici delle traverse sui telai e sui battenti devono essere realizzati con dispositivi di giunzione, la cui idoneità sia stata comprovata da istituti accreditati con rilascio dell’attestato di certificazione. La giunzione della traversa deve essere accuratamente sigillata, al fine di evitare danni dovuti alla corrosione o in generale all’infiltrazione di acqua all’interno dei profili giuntati. 3 – LA POSA DEL SERRAMENTO Il fissaggio del serramento sul telaio deve essere progettato ed effettuato ad arte, al fine di evitare danni legati a deformazioni, dilatazioni, infiltrazioni o cedimenti. La posizione del serramento deve essere stabilita sulla base della struttura del vano esistente, con l’obiettivo di minimizzare le dispersioni, scongiurare la formazione di condensa e massimizzare l’isolamento acustico della realizzazione. La norma “La posa in opera” dell’Associazione del Marchio di Qualità RAL per finestre e porte d’ingresso deve essere presa come riferimento per la definizione dei criteri e dei particolari di posa del serramento. 1.1 Dimensioni del giunto. La progettazione e la realizzazione del giunto deve essere definita sulla base delle dimensioni e del colore del serramento. 3.2 Fissaggio L’ancoraggio del telaio mediante viti, tasselli o zanche su muro, su falso telaio o su vecchio infisso, deve trasmettere alla costruzione tutti i carichi dovuti al peso proprio della parte apribile, alle dilatazioni, alla spinta del vento ed alle azioni di manovra. L’interasse e la posizione dei punti di fissaggio devono rispondere alle indicazioni della norma RAL. 3.3 Sigillatura I sigillanti devono essere compatibili con i materiali con cui vengono a contatto, devono garantire al giunto di connessione tra il telaio e la muratura o al vecchio serramento, le prestazioni di tenuta all'acqua, tenuta all'aria, tenuta alla polvere e devono assicurare continuità elastica durevole tra i due supporti. 3.4 Isolazione Per l’isolazione del giunto tra la muratura (o il vecchio serramento) ed il telaio della finestra possono essere usati materiali isolanti come schiume specifiche o lana minerale. Nel caso di utilizzo di sigillante in forma di schiuma, il materiale non deve causare reazioni che possano deformare i profili in PVC del telaio dopo l’applicazione. 3.5 Coprifilatura Per completare la posa dal punto di vista estetico e funzionale, i serramenti dovranno essere rifiniti con l’applicazione di coprifili (interni ed esterni) e di eventuali raccordi al davanzale, di adeguata sezione e sviluppo. 3.6 Responsabilità nel processo di posa La norma UNI 10818 “Finestre, porte e schermi, Linee guida generali per la posa in opera” deve essere considerata come guida allo sviluppo delle diverse fasi della posa in opera dei serramenti, in quanto individua le competenze ed i limiti dei diversi operatori che intervengono nel processo. 4 - PRESTAZIONI DEI SERRAMENTI 4.1 Classi di tenuta I serramenti devono essere a marchio di qualità IIP-UNI e presentare le seguenti classi di tenuta: - permeabilità all'aria A 3 secondo la norma UNI EN 12207); tenuta all'acqua E 4 secondo la norma UNI EN 12208) resistenza al carico del vento V 2 secondo la norma UNI EN 12210). Le prestazioni dei serramenti sopra indicate devono essere definite in seguito alle prove di laboratorio descritte dalle seguenti norme: - UNI EN 1026 “Porte e finestre - Permeabilità all'aria - Metodo di prova” - UNI EN 1027 “Porte e finestre - Tenuta all'acqua - Metodo di prova” - UNI EN 12211 “Porte e finestre - Resistenza al carico di vento - Metodo di prova” 4.2 Isolamento termico del serramento I serramenti devono presentare un valore di trasmittanza termica complessiva media vetro serramento pari ad U<= 1,7W/m2K, calcolata secondo il procedimento indicato dalla UNI EN ISO 10077-1. Di seguito le norme di riferimento per la definizione della caratteristica di isolamento termico del serramento. - UNI 10349 Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Dati climatici - UNI EN 832 Prestazione termica degli edifici - Calcolo del fabbisogno di energia per il riscaldamento Edifici residenziali UNI 10379 Riscaldamento degli edifici. Fabbisogno energetico convenzionale normalizzato. Metodo di calcolo e verifica Capitolato Speciale d’Appalto pag. 42 - UNI EN ISO 6946 Componenti ed elementi per edilizia - Resistenza termica e trasmittanza termica Metodo di calcolo - Direttiva 2002/91/CE del parlamento europeo e del consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell’edilizia - Decreto Ministeriale, 24 aprile 2001: Individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 Decreto Ministeriale, 2 aprile 1998 Modalità di certificazione delle caratteristiche e delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti ad essi connessi Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 91, n.10. integrato con le modifiche apportate dal: Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n.551 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia. Legge 9 gennaio 1991, n. 10 Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia 4.3 Isolamento acustico del serramento I serramenti devono presentare un valore del potere fonoisolante di Rw= 50 dB. Di seguito le norme di riferimento per la definizione dell’isolamento acustico del serramento. - UNI EN 12758 Vetro per edilizia - Vetrazioni e isolamento acustico per via aerea - Descrizioni del prodotto e determinazione delle proprietà - UNI 8204 Serramenti esterni – classificazione in base alle prestazioni acustiche - UNI 9884 Caratterizzazione acustica del territorio mediante la descrizione del rumore ambientale - Decreto del Ministero dell’Ambiente, 29 novembre 2000. Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore. - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 5 dicembre 1997 Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 14 novembre 1997 Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore - Legge n° 447, 26 ottobre 1995 Legge quadro sull’inquinamento acustico UNI EN 12354-3 Valutazione delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle prestazioni di prodotti – isolamento acustico contro il rumore proveniente dall’esterno per via aerea UNI EN ISO 140 Misurazione dell’isolamento acustico in edifici ed elementi di edificio – parti 1 , 3, 5 UNI EN ISO 717 – 1 Misurazione dell’isolamento acustico in edifici ed elemento di edificio – isolamento acustico per via aerea Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 1 marzo 1991 Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno 5. SICUREZZA 5.1 Sicurezza d'uso I serramenti non devono causare danni fisici o lesioni agli utenti; non devono presentare parti taglienti e superfici abrasive che possano ferire gli utenti nelle normali condizioni di utilizzo. Devono essere evitate fuoriuscite di materiali dalla propria sede e devono essere evitate rotture degli organi di manovra e di bloccaggio o altri danneggiamenti che possano provocare il decadimento delle prestazioni inizialmente possedute. A tale scopo si richiede pertanto che i serramenti abbiano superato in laboratorio le prove previste dalla norma UNI EN 107 “Metodi di prova delle finestre - Prove meccaniche”, con i limiti previsti dalla norma UNI 9158 “Edilizia - Accessori per finestre e portefinestre - Criteri di accettazione per prove meccaniche sull'insieme serramento-accessori”. Capitolato Speciale d’Appalto pag. 43 Il Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 115 “Attuazione della direttiva 92/59/CEE relativa alla sicurezza generale dei prodotti” affronta l’argomento della sicurezza dei manufatti commercializzati in relazione al loro uso. 5.2 Sicurezza nelle applicazioni vetrarie La tipologia di vetrazione di sicurezza da utilizzare in funzione dei potenziali rischi all’utenza per le attività previste deve corrispondere alle indicazioni della normativa UNI 7697 “Criteri di sicurezza nelle applicazioni vetrarie”. 5.3 Reazione al fuoco I profili in PVC costituenti i serramenti devono essere classificati in classe 1 per quanto riguarda la “reazione al fuoco”. Tale caratteristica deve essere certificata in laboratorio, secondo la metodologia di prova di riferimento. 5.4 Direttiva 89/106/CEE sulla “sicurezza dei prodotti da costruzione” e marcatura CE La direttiva 89/106/CEE sulla sicurezza dei prodotti per l’edilizia definisce i componenti dei serramenti per i quali è richiesta la marcatura CE. Gli accessori applicati sulle uscite antipanico e di emergenza devono essere marcati CE e devono rispondere ai requisiti delle norme di seguito elencate: - UNI EN 1125 “Accessori per serramenti – dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale – requisiti e metodi di prova” - UNI EN 179 “Accessori per serramenti – dispositivi per uscite di emergenza azionati mediante maniglia a leva o piastra a spinta – requisiti e metodi di prova” 5.5 Manutenzione Nelle istruzioni di manutenzione del serramento devono essere definiti quali sono i principali componenti soggetti ad usura durante l’uso, la tipologia degli interventi di pulizia, la manutenzione necessaria e la loro frequenza. Componenti come le guarnizioni, i sigillanti, i vetrocamera, che possono essere danneggiati dall'uso o dall'invecchiamento, dovranno essere concepiti in modo tale da essere agevolmente sostituiti o riparati. 6 - DOCUMENTAZIONE L’Appaltatore a termine dei lavori dovrà rilasciare la seguente documentazione - Dichiarazione di conformità al Decreto Ministeriale 2 aprile 1998 “Modalità di certificazione delle caratteristiche e delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti ad essi connessi” (permeabilità all'aria e trasmittanza termica dei serramenti, trasmissione luminosa della vetrata); indicazioni in merito ai prodotti da impiegare ed alle precauzioni da adottare ai fini di garantire un'ottimale pulizia e manutenzione dei serramenti. Art. 56 - IMPIANTO ASCENSORE - Generalità Si intendono comprese nell’Appalto tutte le opere necessarie alla corretta realizzazione dell’impianto ascensore comprese quelle esecuzioni di dettaglio che possono anche non essere completamente descritte nel seguito. L’impianto avrà le caratteristiche tecniche precisate successivamente nel presente Capitolato e descritti nel computo metrico e nelle Tavole di progetto, salvo più precise indicazioni che all’atto esecutivo potranno essere impartite dal Direttore dei Lavori. Le opere da eseguire comprendono tutto quanto occorre per dare completo l’impianto, posato in opera nel rispetto dei disposti della Legge 46/90 e delle Norme UNI e CEI vigenti. Quanto indicato sui disegni ma non menzionato sul computo metrico, o viceversa, sarà eseguito come se fosse menzionato sullo stesso computo metrico o viceversa.In corso d’opera potranno verificarsi variazioni o modifiche all’impianto pertanto i disegni di progetto dovranno essere integrati e/o sostituiti dai disegni costruttivi di cantiere. La Ditta Appaltatrice verrà ritenuta unica responsabile dell'adeguatezza e del perfetto funzionamento dell’impianto fornito e pertanto dovrà comunque verificare la correttezza dei dati che sono espressi nelle tavole di progetto. Si precisa inoltre che i dati tecnici indicati a progetto, non devono ritenersi vincolanti ma rappresentano, per la Ditta, requisiti minimi da soddisfare: sarà cura della Ditta Appaltatrice calcolarne l'esatto valore in base alle caratteristiche delle apparecchiature e dei componenti da essa scelti ed impiegati per la realizzazione dell’impianto. Tale scelta dovrà essere supportata da adeguata relazione di calcolo, accompagnata dalle schede tecniche relative ai materiali impiegati, e sottoposta alla D.L. prima dell'inizio dei lavori. I materiali impiegati dovranno comunque essere di primaria ditta produttrice, con manuale di istruzione in italiano, corredati di tutte le apparecchiature necessarie per garantire il migliore funzionamento dell’impianto. Capitolato Speciale d’Appalto pag. 44 Le norme per l’accettazione dei materiali sono le UNI di prodotto e le CEI, in vigore al momento della realizzazione dell’opera. Per tutti i componenti per i quali è prevista "l'omologazione" secondo le prescrizioni vigenti, dovranno essere forniti i relativi certificati. Qualora il fornitore non fosse in possesso, per determinati apparecchi, del certificato di omologazione, dovrà essere fornita una dichiarazione, sottoscritta dal fornitore, nella quale lo stesso indica gli estremi della richiesta di omologazione e garantisce che l'apparecchio fornito soddisfa a tutti i requisiti prescritti dalla specifica di omologazione. Dopo l’ultimazione dei lavori e prima dell’attivazione dell’impianto, l’impresa esecutrice dovrà controllare l’impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità, eseguendo le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di Legge (D.M. 20/2/92 in applicazione del Regolamento della Legge n° 46/90 e delle Norme CEI 64-8/7, rilasciando verbale riportante i risultati delle verifiche effettuate); a richiesta di uno dei due contraenti verrà quindi redatto il verbale di ultimazione. Entro i successivi 30 giorni si procederà alla verifica provvisoria allo scopo di accertare che gli impianti siano in condizione di funzionare normalmente e siano state rispettate le norme di Legge per la prevenzione degli infortuni. - Requisiti di rispondenza a norme, leggi, regolamenti I lavori dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto della regola dell'arte (Norme UNI e Norme CEI) e seguendo le direttive impartite dalla Direzione Lavori. In particolare, nell'esecuzione degli impianti, dovranno essere rispettate le norme di legge e dei Regolamenti vigenti alla data del contratto, nonché le eventuali prescrizioni dei vari Enti interessati (ISPESL, ENEL, TELECOM, VV.F., Autorità locali, prescrizioni del Capitolato del Min. dei lavori pubblici, etc.) e delle seguenti normative: - legge n. 13 del 9 gennaio 1989 - Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 236 del 14 giugno 1989 - D.P.R. n. 162 del 30 aprile 1999. - Documentazione tecnica Dovranno essere forniti alla Direzione Lavori prima dell'arrivo dei materiali (e comunque in tempo sufficiente per poter predisporre le eventuali opere necessarie accessorie e per verificare la rispondenza delle apparecchiature alle condizioni contrattuali) tutti i disegni costruttivi dell’impianto. Inoltre dovranno essere fornite le caratteristiche dei componenti e delle apparecchiature elettriche che la ditta intende installare con indicazione della rispondenza al progetto ed alle prescrizioni del Capitolato. A fornitura ultimata, in coincidenza con la consegna provvisoria degli impianti e quindi prima del collaudo finale dovranno essere forniti alla Committente: a) i disegni finali di cantiere aggiornati e perfettamente corrispondenti agli impianti realizzati, con l'indicazione del tipo e delle marche di tutte le apparecchiature ed i materiali installati. b) tutte le norme, le istruzioni per la conduzione e la manutenzione degli impianti e delle singole apparecchiature, raccolte in una monografia. Saranno allegati i depliants di tutte le apparecchiature ed un elenco dei pezzi di ricambio consigliati dal costruttore per un periodo di almeno due anni. c) tutta la documentazione inerente le apparecchiature installate occorrente per la redazione delle pratiche tecniche presso gli enti preposti (I.S.P.E.S.L., VV.F., ecc.), e la documentazione completa dell’avvenuto deposito ed accettazione da parte degli enti competenti il cui ottenimento è a carico della Ditta stessa. Si ribadisce che, in coincidenza con la consegna provvisoria degli impianti, l'impresa installatrice rilascerà al Committente la "Dichiarazione di conformità" ai sensi della Legge N. 46/90, secondo il modello approvato dal Ministero dell'Industria con Decreto 20/2/1992, corredata degli elaborati obbligatori; per ogni materiale utilizzato dovrà essere compilata una scheda tecnica contenente le caratteristiche, il nome del costruttore, i riferimenti normativi ed i riferimenti a marchi/certificati/dichiarazioni. L'Amministrazione Appaltante prenderà in consegna gli impianti solo dopo l'ultimazione e non appena la Ditta avrà ottemperato ai punti di cui sopra che si ritengono essenziali al fine di garantire la corretta manutenzione degli impianti e quindi il loro regolare funzionamento. In caso di ritardo nel fornire quanto sopra, l'Amministrazione Appaltante si riserva la facoltà, una volta ultimati i lavori, di imporre alla Ditta la messa in funzione degli impianti, rimanendo però la Ditta Appaltatrice unica responsabile e con la totale conduzione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, completamente a proprio carico, fino all'espletamento di quanto esposto ai punti di cui sopra, cioè fino a quando l'Amministrazione Appaltante potrà prendere in consegna gli impianti. Restano esclusi dagli oneri a carico della Ditta, in tale periodo, i soli consumi di energia. Capitolato Speciale d’Appalto pag. 45 La garanzia sui lavori, secondo le procedure previste dalla vigente legislazione, decorrerà a partire dalla data della consegna ufficiale. - Caratteristiche dell’impianto In particolare il presente capitolato prevede la fornitura ed installazione di una piattaforma elevatrice a sollevamento oleodinamico per il trasporto di persone rispondente al D.P.R. n. 162 del 30 aprile 1999 – Regolamento recante norme per l’attuazione della Direttiva 95/16 e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio, rispondente alle norme CEE, avrà le seguenti caratteristiche ! PORTATA – CAPIENZA: Kg. 300 pari a 4 persone ! VELOCITÀ’ : 0,14 m/s e livellamento di precisione ai piani. ! CORSA : metri 4.00 circa ! FERMATE: 2 (due) 0 / 1 / ! ACCESSI ALLA CABINA: 2 (due) accessi sui lati diversi ! PISTONE: laterale in taglia rapporto 2:1, in un sol pezzo ! LOCALE MACCHINARIO : in apposito armadio adiacente al vano di corsa. ! VANO DI CORSA : incastellatura metallica per esterni, compreso nelle lavorazioni di appalto , in acciaio autoportante formato da montanti in profilati di acciaio con struttura interna di irrigidimento, telaio di appoggio in fossa, sopra porta della parete lato accesso, tetto di copertura in carpenteria metallica e chiusura perimetrale di tutta l’incastellatura in cristallo stratificato antisfondamento regolamentare, colore ascelta della D.L.; finitura della struttura in acciaio con trattamento antiruggine più due mani di smalto grigio ferro micaceo mano antica, o altro colore RAL a sceltra dellaD.L. ; ancoraggio della incastellatura alla struttura del fabbricato almeno ogni 3 metri, dfimensioni interne indicative larghezza mm. 1900, lunghezza mm. 2.100, fossa mm. 2.500 testata mm. 4.500 ! ALIMENTAZIONE: alternata 400 Volt 50 Hz. - Luce 230 Volt ! MOTORE ELETTRICO: asincrono trifase, adatto per lavorare immerso nell’olio. ! MANOVRA: universale ad un pulsante, controllata da microprocessore. ! CABINA: realizzata con pannelli accuratamentte insonorizzati ed autoportanti in lamiera plastificat, celini in acciaio inox; finiture della parete di fondo con angoli tondi convessi realizzati in lamiera d’accaio in ski-plate colore a scelta DL, illuminazione con due faretti a led, o similare; zoccoli in acciaio inox satinati;; colonna comandi stondata su tutta altezza realizzata in lanmiera d’accaio; pavimento in gomma liscia antisdrucciolo; due mezzi specchi ai lati della colonna di comando; corrimano;; completa di accessori: display, gong, citofono e dispositivo bidirezionale per richiesta soccorso ! PORTE DI CABINA: automatiche in inox satinato ,con due antine, luce netta mm. 800, altezza mm. 2.000, ! PORTE DI PIANO: automatiche in inox satinato complete di portali metallici luce netta mm. 800 altezza mm. 2.000, con due antine, finitura pannelli in anticorrosivo, stazionamento ai piani con porte chiuse ! PULSANTIERA DI PIANO: in acciaio inox, posate sul portale, con pulsante di chiamata luminoso e dispositivi di Legge ! GUIDE CABINA: profilati a "T" in acciaio. ! ANCORAGGI: guide e porte con tasselli in acciaio. ! IMPIANTO ELETTRICO: di cabina e di vano a norma CEI e precablato. Dovrà essre completo dei seguenti accessori e delle prestazioni necessarie, elencate di seguito: ! ACCESSORI: - pesa persone - due mezzi specchi a mezza parete - disppositivo di comunicazione bidirezionale (telefono viva voce) ! ARMADIO LOCALE MACCHINA: speciale armadio locale macchian da posizionarsi a piano terra,, adiacente al vano, completo di impianto di illuminazione, quadretto generale distribuzione luce e forza motrice, gancio solleva carichi pesanti, serratura con chiave ! DISPOSITIVO SOFT STARTER: dispositivo elettronico limitare la corrente elettrica alla partenza ! DISPOSITIVO DI RITORNO AL PIANO IN CASO DI BLACK OUT: dispositivo per il ritorno al piano più basso della cabina in caso di black out con riapertura delle porte di cabina e di piano ! IMPIANTO ELETTRICO ACCESSORIO: quadro di distribuzione forma motrice e lujce con interruttore magnetyotermico differenziale tripolare (0,5 A) contatto ausiliare per emergenza, differenziale bipolare (0,03 A) e tre interruttori magnetotermici, completo di linea e deviatore luce vano; linee elettriche fino la quadro di manovra ! ATTREZZAGGIO VANO CORSA: attrezzaggio vano corsa con scala discesa in fossa e ganci di sollevamento carichi pesanti ! MANOVALANZA PESANTE: prestazioni di mano d’opera di manovalanza in aiuto al montatore Capitolato Speciale d’Appalto pag. 46 ART. 57– RIMOZIONE, BONIFICA E SMALTIMENTO DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO OGGETTO DELL’APPALTO Le opere che formano l’oggetto dell’appalto possono riassumersi come appresso riportato: • Allestimento del cantiere per gli interventi di bonifica; • Rilievo e verifica dei materiali da rimuovere • Analisi preliminare per la caratterizzazione del materiale da rimuovere • Rimozione dei manufatti in cemento-amianto presenti; • Smaltimento di tutto il materiale rimosso; • Monitoraggi e controlli delle fibre aerodisperse; • Smantellamento del cantiere e pulizie finali per la restituzione delle aree DESIGNAZIONE GENERALE DEL SERVIZIO Tali attività dovranno essere eseguite complete d’ogni e qualsiasi onere necessario a dare esaustivo compimento alle stesse, in ottemperanza anche alle prescrizioni dell’ASL competente per territorio. Le modalità operative del presente capitolato rappresentano unicamente delle linee guida; potranno essere infatti modificate, in accordo con la Direzione Lavori, da parte della Ditta appaltatrice del servizio e dovranno essere descritte nel piano di lavoro di cui all’articolo che segue. L’ubicazione dei materiali contenenti amianto, oggetto dell’attività di bonifica, è riportata negli elaborati progettuali, sarà cura della ditta Appaltatrice la verifica dei quantitativi e dell’ubicazione dei materiali suddetti preliminarmente alla redazione del piano di lavoro da presentare all’ASL di competenza. ATTIVITA’ PRELIMINARI E PROPEDEUTICHE ALL’AVVIO DELLE OPERAZIONI DI BONIFICA, MODALITA’ E TEMPI DI ESECUZIONE ANALISI Analisi di caratterizzazione del materiale da rimuovere PIANO DI LAVORO La Ditta appaltatrice dovrà, redigere apposito piano di lavoro (art. 256 comma 2, D.lgs. 9 aprile 2008, n.81) da presentazione alla ASL territorialmente competente e di ogni adempimento richiesto dalla normativa vigente in materia; il piano prevede le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell'ambiente esterno. Il piano prevede e contiene informazioni sui seguenti punti: a) rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto prima dell'applicazione delle tecniche di demolizione, a meno che tale rimozione non possa costituire per i lavoratori un rischio maggiore di quello rappresentato dal fatto che l'amianto o i materiali contenenti amianto vengano lasciati sul posto; b) fornitura ai lavoratori di idonei dispositivi di protezione individuale; c) verifica dell'assenza di rischi dovuti all'esposizione all'amianto sul luogo di lavoro, al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto; d) adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori; e) adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali; f) adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori limite di cui all'articolo 254 del D. Leg.vo n. 81/2008 e delle misure di cui all'articolo 255 del D. Leg.vo n. 81/2008, adattandole alle particolari esigenze del lavoro specifico; g) natura dei lavori, data di inizio e loro durata presumibile; h) luogo ove i lavori verranno effettuati; i) tecniche lavorative adottate per la rimozione dell'amianto; l) caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare per attuare quanto previsto dalle lettere d) ed e). Copia del piano di lavoro è inviata all'organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori. Se entro il periodo di cui al precedente capoverso l’organo di vigilanza non formula motivata richiesta di integrazione o modifica del piano di lavoro e non rilascia prescrizione operativa, il datore di lavoro può eseguire i lavori. L’obbligo del preavviso di trenta giorni prima dell’inizio dei lavori non si applica nei casi di urgenza. In tale ultima ipotesi, oltre alla data di inizio, deve essere fornita dal datore di lavoro indicazione dell’ orario di inizio delle attività. Contestualmente al Piano di Lavoro dovrà essere redatto a cura dell’Appaltatore il Piano Operativo di Sicurezza (POS), ai sensi dell’art. 96 del D.Lgs. 81/2008, e secondo quanto previsto dall’allegato XV dallo stesso decreto. La rimozione dei materiali contenenti amianto sarà eseguita solo dopo l’approvazione del Piano di Lavoro con il rilascio del relativo Nulla Osta da parte dell’ASL competente per territorio, ad opera di personale qualificato Capitolato Speciale d’Appalto pag. 47 per la rimozione di materiali contenenti amianto, sottoposto a visite mediche specifiche e munito di Patentino Regionale di Operatore Bonifica Amianto Le attività di bonifica dovranno essere attivate entro 10 giorni all’approvazione di ogni Piano di Lavoro e dovranno essere sviluppate ed ultimate secondo le tempistiche riportate nel cronoprogramma delle attività. Eventuali prescrizioni da parte dell’ASL in sede di approvazione dei PDL dovranno essere puntualmente rispettate e non daranno luogo a varianti o revisioni degli importi definiti in fase di appalto. MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE Prima della realizzazione dell’area di lavoro per la rimozione dei materiali contenenti amianto, si provvederà alla raccolta manuale, previo incapsulamento, di eventuali frammenti e detriti presenti al suolo. Dopo la raccolta manuale dei frammenti più grossolani, si provvederà all’aspirazione di tutte le polveri potenzialmente contaminate da amianto mediante vacuum-cleaner dotati di filtri assoluti. I materiali di risulta contaminati saranno confezionati in sacchi di polietilene di spessore minimo 200 micron, quindi inseriti in un secondo sacco adeguatamente etichettati, infine in big-bag muniti di doppio manto per l’invio a smaltimento. La messa in sicurezza sarà quindi un opera preliminare e andrà eseguita in maniera capillare in tutte le zone che compongono l’area sia all’interno che all’esterno degli edifici conformemente a quanto descritto nel PDL ed approvato da ASL Inoltre la Ditta esecutrice dovrà provvedere ad eseguire campionamenti ambientali per il rilevamento delle fibre di amianto aerodisperse prima, durante e dopo gli interventi ALLESTIMENTO DEL CANTIERE Prima di qualsiasi operazione di disturbo e/o manipolazione di materiali contenenti amianto si dovrà procedere all’allestimento dell’area di lavoro eseguendo le sotto indicate attività: - delimitazione area di lavoro tramite la messa in opera di recinzione sulla quale sarà affissa la segnaletica e la cartellonistica indicante il rischio specifico ed il pericolo dovuto alle attività in corso; - realizzazione di appositi varchi di accesso e di emergenza debitamente segnalati; all’interno dell’area di lavoro sarà consentito l’accesso solo al personale addetto e agli organi di controllo competenti per territorio; - realizzazione all’interno dell’area di lavoro della zona logistica con spogliatoi, servizi igienici con allacciamento delle utenze di servizio (energia elettrica, acqua e quant’altro necessario); - allestimento, dell’area di deposito temporaneo dei rifiuti contenenti amianto, confezionati ed etichettati a norma di legge; tale area sarà delimitata con opportune strutture fisse (recinzione in rete metallica e chiusura con lucchetto) oltre che con apposita segnaletica e cartellonistica; - allestimento di apposita Unità di Decontaminazione per il Personale (UDP) addetto alla rimozione delle lastre di copertura costituita da 3 locali (spogliatoio pulito - locale doccia - spogliatoio sporco); - preparazione ed allestimento opere provvisionali anticaduta quali ponteggi e/o parapetti a seconda della tipologia della copertura; per il posizionamento dei parapetti dovranno essere utilizzate piattaforme aeree (cestello) autocarrate, semoventi, a pantografo, etc; - predisposizione macchine operatrici: autogrù, navicelle e/o ponti sviluppabili semoventi a seconda dell’altezza e della tipologia delle coperture in oggetto. MISURE DI PROTEZIONE DEI LAVORATORI Dovrà essere predisposta idonea unità di decontaminazione ad uso esclusivo degli addetti, dotata di doccia e lavello con acqua calda/fredda, nonché di servizi igienici, adeguatamente riscaldata nella stagione fredda; l'acqua di scarico di doccia e lavello dovrà essere depurata tramite adatto filtro Ai lavoratori dovranno essere forniti mezzi personali di protezione, quali maschere con filtri di classe P3, tute monouso (sostituite ad ogni interruzione del lavoro e comunque tutte le volte che sia necessario, ad esempio in caso di deterioramento), guanti, ecc. (allegare schede tecniche). Ai sensi dell’art. 243, 1° comma, del D.Lgs. n. 81/08, il datore di lavoro deve provvedere ad iscrivere i lavoratori esposti ad agenti cancerogeni, nell’apposito registro. Dovrà essere allegata al piano copia del giudizio d’idoneità degli operatori per la specifica mansione di rimozione amianto, rilasciato da parte del medico competente RIMOZIONE DI LASTRE E COMPLEMENTI IN CEMENTO – AMIANTO A VISTA Gli operatori raggiungeranno la copertura dell’edificio tramite trabattelli; quindi provvederanno a preparare dei punti di ancoraggio sulle parti in c.a. con l’ausilio di tasselli ai quali dovranno essere vincolate le cinture di sicurezza e i molloni di sicurezza (Full Stop). Di seguito saranno realizzati i camminamenti con l’ausilio di assi da ponte (fissate tra loro tramite fodere di legno), per consentire gli spostamenti sulla copertura. Gli operatori, equipaggiati con i DPI prescritti ed elencati nel piano di lavoro, provvederanno ad incapsulare con prodotti a base vinil - acrilici colorati le superfici a vista esposte della copertura in cemento - amianto con Capitolato Speciale d’Appalto pag. 48 l'ausilio di pompe airless, quindi con l'ausilio di mezzi manuali provvederanno a rimuovere i sistemi di fissaggio delle lastre alla struttura di sostegno, evitandone la rottura; per l’eliminazione degli ancoraggi non dovranno essere utilizzati trapani, flessibili o mole abrasive ad alta velocità. La lastra liberata sarà incapsulata in tutta la sua estensione (sormonti - faccia a vista - faccia non a vista) e trasportata vicino al punto di calo dall'edificio. Le lastre rimosse dovranno essere rivestite da fogli di polietilene di adeguato spessore, direttamente sul piano del tetto, prima del trasporto a terra. Nel caso in cui ciò non fosse possibile dovrà essere data spiegazione in merito sul piano di lavoro. Dovranno essere indicate le modalità di trasporto delle lastre dal tetto al piano di campagna, specificando se il trasporto a terra avverrà con autogrù, gru presente in cantiere, o altro mezzo. La postazione di carico dei materiali sul tetto dovrà essere adeguatamente protetta contro il rischio di cadute. Le lastre rimosse saranno confezionate su bancale mediante teli in polietilene (spessore 200 micron), sigillato con nastri adesivi ed etichettato come previsto dalle normative vigenti e infine trasportato nella zona di accumulo temporaneo. I bancali così formati, per agevolare la movimentazione delle stesse e per facilitare il carico sui mezzi di trasporto, saranno depositati nella zona di deposito temporaneo (segnalata e delimitata) in attesa di essere conferiti, tramite trasportatore autorizzato, al sito di smaltimento autorizzato. Eventuali accumuli di fibre di amianto e/o sedimenti di qualsiasi natura all'interno dei canali di gronda dovranno essere bonificati e confezionati in sacchi di polietilene, che sigillati con nastro adesivo, saranno posti all'interno di un ulteriore sacco di polietilene (risigillato) marcato secondo la normativa vigente. Tali doppi sacchi verranno infine collocati all'interno di big-bag, dotati di doppio manto interno, e smaltiti come rifiuto d'amianto. Nel caso in cui sul piano di calpestio sotto alla copertura (sottotetto od altro) fossero presenti polveri o sfridi di materiale contenenti amianto, si dovrà procedere all’eliminazione degli stessi mediante aspiratore industriale con filtri assoluti. Si ricorda, come indicato all'art. 7, comma 3°, del D.M. 6/9/94 "procedure operative", che qualora si riscontri un accumulo di fibre di amianto nei canali di gronda, questi dovranno essere bonificati. E’ inoltre necessario effettuare giornalmente la pulizia a umido o con aspiratori a filtri assoluti della zona di lavoro e delle aree di cantiere che possano essere state contaminate da fibre di amianto. I materiali rimossi non dovranno in alcun caso essere frantumati dopo la rimozione. I materiali rimossi dovranno essere allontanati dal cantiere prima possibile; il deposito temporaneo dei materiali contenenti amianto avverrà separatamente dagli altri materiali di risulta presenti in cantiere. Nell’eventualità le lastre in cemento-amianto fossero ubicate su strutture che non ne consentano il calpestio, le attività di rimozione potranno avvenire con l'ausilio di una piattaforma mobile da cui opererà il personale addetto alla rimozione. MONITORAGGI Il Piano di Lavoro redatto dalla Ditta Appaltatrice, che sarà sottoposto all’approvazione dell’Autorità sanitaria competente per territorio dovrà contenere il Piano di monitoraggio delle attività. Saranno effettuati nel corso delle attività di bonifica, prelievi di aria da sottoporre ad analisi in Microscopia Ottica in Contrasto di Fase (MOCF). Il numero e la frequenza dei prelievi dovrà essere approvato dalle Autorità sanitarie. Il numero e i punti di prelievo delle analisi dovranno essere approvati dalle Autorità sanitarie. TRASPORTO E SMALTIMENTO I materiali contenenti amianto, adeguatamente confezionati e depositati temporaneamente in apposita zona segnalata, dovranno essere smaltiti secondo le normative vigenti. I materiali contenenti e/o contaminati da amianto derivati dall’intervento di bonifica, opportunamente ricondizionati ed etichettati, saranno inviati verso impianti di stoccaggio e/o discariche autorizzate utilizzando trasportatori anch’essi debitamente autorizzati. La Ditta appaltatrice sarà il produttore/detentore dei rifiuti generati dal cantiere. Il Piano di Lavoro dovrà contenere l’indicazione dell’impianto di destinazione finale del rifiuto, nonché il nominativo della Ditta incaricata del trasporto. Dovranno altresì essere riportati in allegato al Piano di Lavoro i documenti autorizzativi sia dell’impianto di destinazione, che del trasportatore dei rifiuti. Dovrà essere tenuta a disposizione delle Autorità sanitarie copia della documentazione di Legge relativa all’avvio allo smaltimento dei rifiuti. Anche gli altri rifiuti che verranno prodotti o rinvenuti nelle aree interessate dall’intervento di bonifica dall’amianto dovranno essere smaltiti conformemente alle normative vigenti. Dovrà essere approssimativamente indicata la quantità di materiale (in mc. o Kg) ed entro quanti giorni sarà successivamente effettuato il conferimento in discarica. Capitolato Speciale d’Appalto pag. 49 Si ricorda che l’automezzo utilizzato dovrà avere il vano di carico dotato di sponde e di sistema di copertura fissa o mobile in modo da garantire la protezione del carico. Si ricorda che dovrà essere trasmessa la relazione annuale di smaltimento dell’amianto, come da modello unificato dello schema di relazione di cui all’art. 9, commi 1° e 3°, della legge 27.03.1992 n. 257, come previsto da circolare del Ministero dell’Industria del 17 febbraio 1993, n. 124976 (pubblicato sulla G.U. n. 53 del 5 marzo 1993): tale relazione deve essere inviata entro il 28 di febbraio dell’anno successivo. RESTITUZIONE AREE E DISMISSIONE CANTIERE Al termine delle attività di bonifica ed a seguito del rilascio da parte degli Organi di Controllo dei certificati di restituibilità, la società appaltatrice provvederà a rimuovere tutte le installazioni ed i presidi predisposti per lo svolgimento dei servizi di bonifica ed a consegnare l’area dopo aver verificato ed eventualmente riposizionato tutti gli apprestamenti necessari per garantire la sicurezza sia nei piazzali che all’interno dell’edificio. Il Direttore dei lavori provvederà a redigere un verbale di constatazione e di presa in consegna, verificando anche tutta la documentazione inerente alle attività svolte, con particolare riferimento ai documenti previsti dalle normative in vigore relativamente alle attività di bonifica amianto e smaltimento rifiuti REQUISITI L’Appaltatore deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di qualificazione di cui agli artt.38, 39, 41 e 42 del Dlgs 12.04.2006, n. 163. Ai sensi dell’art. 256 comma 2, D.lgs. 9 aprile 2008, n.81 è obbligatoria l’iscrizione all’albo Nazionale dei Gestori Ambientali per la seguente categoria: -- 10 A - attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi, classe D (fino a euro 413.165,52). Il trasporto dei rifiuti raccolti deve essere eseguito da una Ditta in possesso della iscrizione all’Albo gestori ambientale per la categoria 5 - trasporto rifiuti pericolosi lettera f). Tali servizi potranno essere subappaltato a Ditta in possesso dei requisiti, ove indicato in sede di gara. L’Appaltatore deve, inoltre, avere disponibilità di tutte le attrezzature necessarie per l’esecuzione delle attività di contratto. Art. 58 – LAVORI DIVERSI NON SPECIFICATI NEI PRECEDENTI ARTICOLI Per tutti gli articoli previsti nei prezzi di elenco, ma non specificati e descritti nei presenti articoli, che si rendessero necessari, si designano le seguenti norme: a) le leggi, i decreti e le circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei lavori; b) le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune nel quale devono essere eseguite le opere oggetto del presente appalto; c) le norme emanate dal CNR, le norme UNI, le norme CEI, le tabelle CEI-UNEL, ANCC, anche se non espressamente richiamate, e tutte le norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori; d) Il Capitolato generale di appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP. approvato con Decreto 19/04/2000 n. 145 Art. 59 – LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI Quando sia necessario eseguire un tipo di lavorazione non previsto dal contratto, o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano: a) raffrontandoli con quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto, b) desumendoli dall’elenco prezzi informativi del Prezziario della Regione Liguria, edizione 2014. c) quando non si hanno i prezzi corrispondenti sia impossibile il raffronto, deducendoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi Celle Ligure, li ___________________ Capitolato Speciale d’Appalto pag. 50 IL COMMITTENTE IL DIRETTORE DEI LAVORI L’APPALTATORE _______________ _______________________ ______________