Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio Istituto Comprensivo “Maria Montessori” Via dei Volsci,12 – 04019 Terracina (LT) 0773.703957, fax 0773701590 [email protected] – [email protected] www.icmontessoriterracina.it Prot. n. _______ Terracina, ______________ Oggetto: Regolamento d’Istituto CAPO I: DIRITTI DEGLI ALUNNI 1. La Scuola La Scuola secondaria di 1° Grado dell’IC “M. Montessori” ispira la propria azione formativa ai principi di democrazia e pluralismo della Costituzione Repubblicana; promuove la crescita personale e culturale degli alunni in modo da valorizzarne le inclinazioni, le aspirazioni e le capacità di ognuno . 2. Diritto all’identità L’alunno ha diritto al pieno rispetto della sua identità personale. E’ compito della Scuola tutelare la personalità dello studente rispettandone l’identità sessuale, la razza, la provenienza socio – culturale, la religione, il patrimonio ideale. La Scuola ripudia ogni forma di discriminazione e favorisce la piena integrazione degli alunni che soffrano situazioni di svantaggio personale e sociale; adotta le scelte culturali e sociali e le misure concrete che realizzino il pieno inserimento dell’alunno non italiano, tutelando il suo patrimonio culturale d’origine nel rispetto dei principi della legislazione italiana. La Scuola adotta le misure necessarie per garantire agli alunni diversamente abili la partecipazione alle attività didattiche; predispone attività specifiche volte a valorizzare le potenzialità del singolo alunno diversamente abile. 3. Diritto di manifestazione del pensiero L’alunno ha il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con ogni mezzo di diffusione, nel rispetto della dignità e delle idee dei compagni e di tutti i soggetti che operano nella Scuola. La Scuola educa alla manifestazione delle idee e delle opinioni indicando i mezzi e le modalità di manifestazione che garantiscano l’espressione del pensiero di tutti gli alunni nel rispetto dei limiti posti a tutela dell’interesse del singolo e della comunità scolastica. 4. Diritto alla salute L’alunno ha diritto alla piena tutela della sua salute. La Scuola garantisce agli alunni la salubrità degli ambienti, l’igiene , il decoro e la sicurezza; ha cura di applicare con scrupolo la normativa in materia. 1 L’alunno ha diritto di essere soccorso efficacemente in caso di necessità e di essere condotto con tempestività dove possano essere approntate le cure appropriate. La Scuola adotta le iniziative necessarie a garantire la formazione e l’istruzione degli alunni non frequentanti per motivi di salute. La Scuola riconosce la priorità delle attività dirette all’educazione sportiva, all’assistenza psicologica e al benessere della persona. Riservatezza 5. Riserva tezza e informazione E’ cura della Scuola garantire in ogni circostanza la riservatezza delle informazioni relative all’alunno. E’ vietata la divulgazione di informazioni relative all’alunno, alla sua famiglia e agli ambiti in cui si svolgono le sue personali vicende con ogni mezzo sia all’interno che all’esterno della Scuola. 6. Diritto di partecipazione all’attività didattica E’ diritto di ogni alunno esprimersi liberamente nello svolgimento delle attività didattiche anche con apporti personali. L’alunno ha il diritto di essere corretto nel pieno rispetto della sua persona e delle opinioni espresse e di comprendere pienamente il senso della correzione. L’alunno ha diritto di ricevere piena e completa informazione sull’organizzazione, gli orari e le attività della scuola. E’compito dei docenti favorire il dialogo nelle forme che consentono all’alunno la libera espressione delle sue idee e la valorizzazione della sua fantasia. 7. Verifiche Gli alunni hanno diritto ad essere informati preventivamente su tempi, modalità di svolgimento, contenuto generale e criteri di valutazione delle attività di verifica sia individuali che collettive. E’ diritto dell’alunno essere sottoposto a nuova verifica per rimediare alle situazioni di profitto negativo compatibilmente con le esigenze dello svolgimento dell’attività didattica. La Scuola agevola il recupero dell’alunno con attività e mezzi conformi alla sua organizzazione e alla normativa vigente. E’ cura dei docenti evitare che un numero eccessivo di prove di verifica si concentrino nella stessa giornata. L’alunno deve essere informato degli esiti delle prove di verifica con criteri di trasparenza e tempestività. 8. Organizzazione della classe Gli alunni di ogni classe provvedono alla redazione di un regolamento di classe avvalendosi della collaborazione dei docenti. I regolamenti delle classi devono essere conformi a quanto stabilito dal presente regolamento e ai principi del patto di corresponsabilità scuola – famiglia. Il regolamento di classe dispone in materia di correttezza comportamentale in considerazione degli specifici problemi rilevati nella classe stessa; individua altresì incarichi da assegnare a singoli alunni per l’ottimizzazione dello svolgimento della vita di classe; può disporre l’elezione di alunni rappresentanti di classe definendone i compiti. 2 CAPO II : DOVERI DEGLI ALUNNI 9. Doveri degli alunni Gli alunni sono tenuti ad adempiere i doveri individuali e collettivi correlati con la vita scolastica e finalizzati all’inserimento sociale secondo principi di correttezza e dignità nelle relazioni interpersonali. Sezione I: condotta nelle attività curriculari ed extracurriculari 10. 10. Obbligo di frequenza Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio. Ogni docente vigila sull’effettivo assolvimento dell’obbligo scolastico da parte di ogni alunno e segnala tempestivamente al Dirigente scolastico gli alunni che, per il numero di assenze, rischiano l’inadempienza dell’obbligo. L’alunno deve giustificare le assenze tramite libretto delle giustifiche con firma del genitore che abbia provveduto al deposito della firma; oltre i cinque giorni di assenza comprensivi delle festività lo studente deve inoltre presentare il certificato medico o la dichiarazione del genitore che l’assenza è dovuta a motivi diversi dalla malattia; l’alunno sprovvisto di certificato medico o di dichiarazione del genitore non è ammesso in classe; il Dirigente scolastico dispone con circolare sulla permanenza in istituto degli alunni non ammessi in classe. Le assenze sono giustificate quanto prima, e comunque entro tre giorni, dal professore della prima ora all’inizio delle lezioni; la decima assenza deve essere giustificata dal Dirigente scolastico o dal docente delegato; è inoltre tenuto a giustificare dal Dirigente o dal docente delegato l’alunno che produca la giustifica oltre il termine di tre giorni. Il docente che rilevi irregolarità nelle giustifiche ne da comunicazione al Dirigente scolastico che dispone la tempestiva informazione alla famiglia previa ricognizione delle assenze, dei ritardi e delle giustifiche prodotte , non prodotte e prodotte con ritardo; è rimessa al Dirigente scolastico la definizione della normativa di dettaglio in materia. 11. 11. Ingresso a scuola Gli alunni sono tenuti al rispetto dell’orario di entrata; entrano nella Scuola al suono della campanella nei cinque minuti che precedono l’inizio delle lezioni; i docenti accolgono gli alunni in aula. Gli alunni sono tenuti a un comportamento particolarmente diligente e corretto nelle fasi di entrata; collocano diligentemente le biciclette nelle apposite rastrelliere; si muovono con attenzione nel flusso per raggiungere le aule; le violazioni delle norme di regolamento e dei regolamenti di classe in questa circostanza sono valutate con maggior rigore. L’alunno in ritardo eccedente i 15 minuti, anche se giustificato, viene autorizzato ad andare in classe dal Dirigente scolastico o da un docente delegato che avvisa la famiglia in caso di recidiva; non è ammesso in classe l’alunno che giunge all’Istituto dopo l’inizio della seconda ora salvo richiesta espressa e motivata dei genitori. Il docente in servizio alla I ora consente l’entrata in aula in caso di ritardo lieve comunque con annotazione sul registro di classe; l’annotazione non assume valenza disciplinare nemmeno in caso di recidiva, salvo i casi più gravi valutati in sede di Consiglio di classe. In casi straordinari il Dirigente scolastico può concedere a un alunno o a gruppi di alunni di entrare a scuola in orario differente nel corso dell’anno, dandone comunicazione scritta ai docenti interessati anche tramite registro di classe; il Consiglio di classe può chiedere in ogni tempo il riesame della decisione. 3 Il ritardo deve essere giustificato su libretto personale; qualora l’alunno non giustifichi contestualmente, la giustifica deve essere prodotta negli stessi termini stabiliti per le assenze. Il ritardo eccedente i 15 minuti deve essere annotato sul registro di classe; le annotazioni devono specificare se il ritardo non è contestualmente giustificato e non hanno finalità sanzionatorie. Al terzo ritardo si avvisa la famiglia e si chiede una giustificazione. Al sesto ritardo non contestualmente giustificato l’annotazione sul registro di classe è considerata di rilievo disciplinare. Se l’alunno riporta l’annotazione disciplinare per ritardo il Dirigente scolastico adotta le misure idonee alla sensibilizzazione della Famiglia, compresa la convocazione del Consiglio Scuola/Famiglia. 12. 12. Uscita dalla scuola L’uscita degli alunni avviene sotto la sorveglianza del personale docente di turno e dei collaboratori scolastici; è fatto obbligo agli alunni di tenere un comportamento particolarmente diligente lungo tutto il percorso di uscita e negli spazi esterni, compresa la strada nel tratto corrispondente ai cancelli; l’infrazione di norme di regolamento in queste circostanze è valutata con maggior rigore. Le uscite anticipate sono concesse dal Dirigente scolastico o da un docente delegato solo su richiesta scritta e motivata della Famiglia. Il Dirigente o il docente delegato valuta l’opportunità di richiedere apposita documentazione da esibire al rientro. Gli alunni impegnati in attività di tempo prolungato possono uscire al termine dell’ultima ora di lezione del mattino su autorizzazione scritta del Dirigente scolastico o docente delegato; può uscire anticipatamente rispetto al termine dell’ultima ora solo se prelevato da un genitore o da un delegato dallo stesso di cui è accertata e registrata l’identità. I genitori possono personalmente chiedere di prelevare l’alunno prima del termine delle lezioni; qualora la richiesta provenga da persona maggiorenne diversa dai genitori, è cura della Scuola annotare gli estremi del richiedente desunti da documento identificativo con a seguire la firma del richiedente; sono fatti salvi ulteriori controlli ritenuti opportuni. Il Dirigente scolastico può autorizzare alunni o gruppi di alunni a uscite anticipate nel corso dell’anno scolastico dandone comunicazione scritta ai docenti interessati anche tramite registro di classe; il Consiglio di classe può chiedere in ogni tempo il riesame della decisione; è fatto salvo l’accertamento della sussistenza delle condizioni che rendono sicura per gli alunni l’uscita anticipata. Nel caso di condotte disordinate di alunni o classi nelle fasi di uscita, tali tuttavia da non generare situazioni di pericolo od offesa, si procede ad annotazione disciplinare sul registro di classe. 13. Comportamento tamento in aula 13. Compor E’ fatto obbligo agli alunni di tenere nel corso delle lezioni un comportamento corretto, ordinato e responsabile in conformità alle indicazioni rese dagli insegnanti e a quanto disposto dal regolamento di classe di cui all’art. 8, e comunque tale da consentire anche ai compagni maggiormente in difficoltà di seguire proficuamente le attività didattiche. L’abbigliamento degli alunni deve essere sobrio e rispondente a criteri usuali di decenza e buon gusto. L’alunno che disturba la lezione senza tuttavia impedirne lo svolgimento viene richiamato verbalmente tre volte; in caso di persistenza della condotta censurata, il docente procede ad annotazione sul registro. L’alunno che disturba la lezione in modo grave di fatto impedendone lo svolgimento viene deferito al Dirigente scolastico. 4 I comportamenti di cui ai due commi precedenti sono valutati con maggior rigore se tenuti con l’intento di sminuire l’attività didattica o offendere o ridicolizzare gli insegnanti o i compagni. Nelle ore di assenza del docente titolare gli alunni sono tenuti a svolgere le attività proposte dall’insegnante supplente; il rifiuto deve con immediatezza essere annotato su registro di classe e comunicato al Dirigente scolastico; il docente titolare decide al rientro le attività supplementari da assegnare agli alunni che hanno opposto il rifiuto illegittimo. Agli alunni temporaneamente assegnati ad altra classe è richiesto un comportamento particolarmente responsabile; la violazione degli obblighi di regolamento è valutata con maggior rigore. 14. 14. Uscite dall’aula E’ fatto assoluto divieto agli alunni di uscire dall’aula nei cambi dell’ora. Il docente autorizza le uscite temporanee dall’aula durante la lezione solo per necessità, per tempi limitati e a un alunno per volta; l’alunno autorizzato non può per nessun motivo attardarsi nei corridoi e negli altri spazi della Scuola, né recarsi in luoghi diversi da quelli da lui indicati quando ha richiesto di allontanarsi. E’ fatto assoluto divieto agli alunni di accedere alle altre aule e alla sala Professori, qualora fosse indispensabile, l’alunno avvisa il collaboratore ATA che deve accedere nella sala Professori; è altresì vietato l’uso dei servizi riservati salvo casi eccezionali e su autorizzazione del Dirigente scolastico, nonché l’uso delle scale di emergenza senza che vi siano situazioni di pericolo. Non è consentito agli alunni l’uso della fotocopiatrice della scuola. In caso di violazione frequente o abituale dei divieti dei commi precedenti l’alunno è deferito al Dirigente scolastico; le violazioni frequenti o abituali devono risultare da più annotazioni; è tuttavia ammessa la prova testimoniale a carico. 15. 15. Comportamento nei laboratori, in aule attrezzate e in palestra Nei laboratori, nelle aule attrezzate e nella palestra gli alunni osservano le disposizioni dei regolamenti interni e gli usi; si attengono scrupolosamente alle norme in materia di sicurezza, di cui vengono preventivamente informati dai docenti. Gli studenti si recano nei laboratori e nella palestra accompagnati dal docente e ordinatamente; le violazioni delle norme di regolamento in questa circostanza sono valutate con maggior rigore. 16. 16. Comportamento nelle attività extracurriculari Il comportamento degli alunni nelle attività extracurriculari viene valutato con maggior rigore soprattutto se l’attività si svolge in ambienti esterni all’Istituto o in presenza di soggetti terzi. Se l’attività si svolge nell’Istituto, i docenti promotori provvedono all’organizzazione garantendo la sorveglianza efficiente e continua degli alunni assieme al personale dei collaboratori scolastici in servizio. Se l’attività si svolge al di fuori dell’Istituto, ferma restando la garanzia della sorveglianza, il Dirigente scolastico dispone sulle modalità con cui gli alunni devono raggiungere il sito, sentiti i docenti interessati. 17. 17. Intervallo Durante l’intervallo gli alunni non possono uscire dalle aule; possono recarsi ai servizi secondo quanto disposto dal docente. 5 Le condotte non conformi a regolamento tenute nel corso dell’intervallo sono valutate con maggior rigore. Gli insegnanti e il personale non docente riferiscono al Dirigente Scolastico su fatti e comportamenti individuali e collettivi che turbino il regolare svolgimento dell’intervallo; suggeriscono le misure che possono favorire la sicurezza e la serenità degli alunni. E’ cura del Dirigente scolastico disciplinare l’intervallo lungo che precede le attività pomeridiane con circolare integrativa del presente regolamento. 18. 18. Comportamento in situazioni esterne all’aula Gli alunni che per qualsiasi motivo sostano nel cortile non possono parlare con estranei dalla cancellata di delimitazione né intrattenersi con giochi di gruppo. L’approvvigionamento delle merende avviene secondo le norme dei regolamenti interni delle classi entro orari e modalità comunicati dal Dirigente scolastico. E’ fatto divieto di ingombrare le scale di sicurezza, di correre, urlare e tenere comunque un comportamento non adeguato all’ambiente della Scuola; si osservano le norme di sicurezza con particolare rigore. 19. 19. Divieto di fumo E’ fatto assoluto divieto agli alunni di fumare o assumere sostanze alcooliche. In caso di violazione l’alunno è deferito al Dirigente scolastico che informa la famiglia e valuta se convocare il Consiglio Scuola/Famiglia, anche ai fini di un’eventuale applicazione di sanzioni. Nei casi di sospetta propensione a tabagismo e alcolismo il Dirigente scolastico valuta con il Consiglio di classe o con il Consiglio Scuola/Famiglia l’adozione di opportuni provvedimenti compresa la segnalazione ai servizi sociali. La Scuola provvede a informare gli alunni dei rischi derivanti dal fumo e dal consumo di alcool e sostanze stupefacenti . 20. 20. Divieto di uso del telefono cellulare E’ fatto assoluto divieto a tutti di accendere i telefoni cellulari all’interno delle aule e dei laboratori durante lo svolgimento dell’attività didattica salvo situazioni eccezionali che attengano alla sicurezza e alla salute della persona. La Scuola non risponde dello smarrimento o sottrazione o distruzione di apparecchi cellulari; è fatto salvo quanto disposto dal Regolamento in materia di sottrazione e distruzione di cose di terzi. L’alunno che accenda il telefono cellulare nel corso delle attività didattiche è ammonito verbalmente e invitato a spegnerlo; se l’alunno è nuovamente colto col cellulare acceso o non ottempera all’invito di spegnerlo, o comunica con il cellulare, il docente procede ad annotazione disciplinare. In caso di recidiva nei comportamenti del comma precedente, il docente può intimare la consegna del cellulare; il cellulare è restituito direttamente a un genitore. Il Consiglio di classe o il singolo docente può adottare misure preventive quali la consegna dei telefoni cellulari all’inizio dell’attività didattica garantendone la custodia; può altresì promuovere incontri informativi sui danni da inquinamento elettromagnetico. 21. 21. Riprese audio e video L’alunno che effettua riprese audio e video non autorizzate è deferito al Dirigente scolastico. Se le riprese audio e video di cui al comma precedente riproducono fatti o situazioni tali da costituire violazioni della privacy o del diritto di immagine del personale della Scuola, o di alunni o terzi, o sono dannose per l’immagine e la considerazione sociale della Scuola, o 6 vengono inserite in internet o in altri circuiti di facile accesso , la violazione è valutata con maggior rigore. 22. Danni alle cose della Scuola Gli alunni sono tenuti al rispetto dei beni patrimoniali della Scuola sia immobili che mobili. La disciplina della tutela e conservazione dei beni è integrata dai regolamenti interni delle classi, dei laboratori e della palestra. La Scuola provvede a disporre i mezzi che rendano effettiva la tutela dei beni all’interno e all’esterno dell’Istituto, ricorrendo, ove necessario, alla strumentazione tecnologica di sorveglianza; promuove le iniziative volte a valorizzare la salubrità e l’estetica degli ambienti e l’efficienza delle attrezzature anche su suggerimenti e pareri delle famiglie. L’alunno che arrechi per colpa lieve un danno non grave a un bene mobile o immobile della Scuola è tenuto alla riduzione in pristino, laddove possibile e non rischiosa, o al risarcimento per equivalente; del danno si fa menzione nel registro di classe con annotazione disciplinare. Del danno alle aule e agli altri ambienti rispondono in solido gli alunni presenti o che usufruiscono dell’ambiente danneggiato, salva la flagranza o l’ammissione di colpa. L’alunno che sottrae, danneggia notevolmente o distrugge beni mobili o immobili della Scuola è deferito al Dirigente scolastico che convoca con immediatezza il Consiglio Scuola/Famiglia; il Consiglio decide considerando lo stato soggettivo rilevante dell’alunno, le circostanze del fatto e l’entità del danno; in ogni caso la Scuola procede in via risarcitoria. fasee di deflusso 23. 23. Comportamenti pericolosi in fas L’alunno che, nel corso del deflusso di uscita o di spostamenti tra gli ambienti dell’istituto, tenga comportamenti pericolosi o tali da arrecare serio disturbo allo svolgimento dell’attività didattica, è deferito al Dirigente scolastico. Se i comportamenti di cui al primo comma sono tenuti nel corso di esercitazioni per la sicurezza, sono valutati con maggior rigore. 24. 24. Alterazione , falsificazione e distruzione di documenti E’ deferito al Dirigente scolastico che convoca con immediatezza il Consiglio Scuola/Famiglia l’alunno che imbratta o altera qualsiasi documento o registro della Scuola, falsifica atti o documenti relativi alla sua valutazione o comunque al suo andamento scolastico, falsifica, occulta o distrugge comunicazioni, anche su supporto informatico, destinate alla famiglia relative alla condotta e al rendimento scolastico, appone firme false o compila false dichiarazioni sul libretto personale delle giustifiche o altera fraudolentemente dati anche con l’impiego di duplicati. 25. Uscita non autorizzata L’alunno che esce dalla Scuola non autorizzato è deferito al Dirigente scolastico che convoca con immediatezza il Consiglio Scuola/Famiglia. 26. 26. Condotte ostili o goliardiche L’alunno che tenga nei confronti del Dirigente scolastico, di un insegnante o di un non docente un atteggiamento evidentemente sgarbato e ostile, o non ottemperi ostinatamente a specifiche richieste dell’insegnante o del non docente o vi opponga deciso rifiuto, è ammonito verbalmente e con annotazione disciplinare; in caso di persistenza è deferito al Dirigente scolastico. Ai fini di ogni determinazione si ha riguardo alle condizioni dell’alunno, alle circostanze ambientali e all’eventuale partecipazione di terzi al fatto. 7 L’alunno che per goliardia arrechi danni lievi alle cose o induca in imbarazzo le persone è tenuto alla riduzione in pristino o al risarcimento del danno e a formulare pubbliche scuse; in caso di diniego o di recidiva è deferito al Dirigente scolastico. 27. 27. Sottrazione, danno e distruzione di cose di terzi L’alunno che sottragga, o con dolo danneggi notevolmente o distrugga la cosa di un compagno o di un docente o non docente, o comunque di terzi è deferito al Dirigente scolastico; in caso di recidiva o se la cosa ha un notevole valore economico, o valore affettivo oggettivamente riscontrabile, il comportamento è valutato con maggior rigore. Se la cosa ha scarso valore economico ed è priva di valore affettivo oggettivamente riscontrabile, si procede con annotazione disciplinare. La Scuola non risponde del danno a cose di terzi. 28. Espressioni contrarie al senso religioso, morale e civico Sono vietate le espressioni contrarie al senso religioso, morale e civico. L’alunno che proferisca le espressioni di cui al comma precedente è richiamato ed è tenuto a pubbliche scuse; in caso di rifiuto si procede con annotazione disciplinare. 29. Istigazione L’alunno che istiga a commettere infrazioni disciplinari è deferito al Dirigente scolastico. Se l’istigazione è rivolta a un diversamente abile o comunque a un soggetto di cui sia evidente la situazione di svantaggio, la condotta vietata è valutata con maggior rigore. 30. 30. Bullismo L’alunno che commette atti di bullismo è deferito al Dirigente scolastico che convoca con immediatezza il Consiglio Scuola/Famiglia per l’adozione di sanzioni disciplinari e delle altre misure ritenute necessarie. 8 SEZIONE III: III: PROCEDURE E GARANZIE 31. 31. Sanzioni Le sanzioni sono adottate nell’interesse dell’alunno sanzionato, per la sua educazione e formazione e in considerazione della sua sensibilità; si ha sempre riguardo agli stati soggettivi rilevanti, alle circostanze del fatto, alla condotta abituale dell’alunno e alla sua disponibilità al dialogo educativo. Le sanzioni adottabili dal Docente sono: 1. Il richiamo verbale; 2. L’annotazione su registro di classe senza deferimento al Dirigente scolastico; 3. L’annotazione su registro di classe con deferimento al Dirigente scolastico. Si procede ad annotazione su registro di classe di norma dopo tre richiami verbali, salvo che le circostanze del fatto siano tali da richiedere l’annotazione immediata; salvo i casi previsti dal regolamento, il Docente valuta l’opportunità del deferimento al Dirigente scolastico, avendo riguardo alle circostanze del fatto, alla condotta dell’alunno e alla sua disponibilità al dialogo educativo. In ogni caso ogni docente può chiedere l’intervento del Dirigente nei confronti di un alunno, gruppi di alunni o l’intera classe anche senza annotazione sul registro di classe. L’annotazione riporta sinteticamente il fatto così come avvenuto, preferibilmente indicando la norma di regolamento violata. Il Dirigente scolastico cui venga deferito l’alunno provvede a informare la Famiglia e valuta le misure da adottare, compresa la convocazione del Consiglio Scuola/Famiglia sentiti i docenti dell’alunno; sono fatti salvi i casi di convocazione immediata del Consiglio previsti dal Regolamento. La sanzione della sospensione senza o con obbligo di frequenza è di competenza del Consiglio Scuola/Famiglia. 32. Consiglio o Scuola/Famiglia 32. Il Consigli Il Consiglio Scuola/Famiglia è costituito dai Docenti del Consiglio di classe e dal Dirigente scolastico, che lo convoca e lo presiede. Il Dirigente convoca il Consiglio autonomamente o su richiesta dei docenti della classe per l’adozione di decisioni e misure volte alla tutela dell’alunno che mostri disagio personale con condotte non conformi alle norme di regolamento, comprese le sanzioni disciplinari consistenti nella sospensione. Il Consiglio di classe può chiedere al Dirigente scolastico la convocazione del Consiglio Scuola/Famiglia se, dal numero rilevante di sanzioni adottate, risultano il disagio o l’irregolarità dei comportamenti dell’alunno. 33. 33. Contraddittorio Ai fini dell’adozione delle decisioni e misure di cui all’art. precedente, il Consiglio procede con il metodo del contraddittorio, accertando i fatti con la collaborazione dell’alunno cui è riconosciuta piena libertà di espressione; il Consiglio è tenuto altresì a sentire i genitori o altri familiari dell’alunno per dare informazioni e ricevere indicazioni e pareri sui fatti oggetto di accertamento e sulla condotta complessiva dell’alunno. Il Consiglio può chiedere ai familiari dell’alunno pareri sull’opportunità di applicare sanzioni. L’alunno o i genitori possono chiedere per iscritto al Dirigente scolastico, non oltre il giorno precedente la seduta di Consiglio, che siano ammessi alla seduta terzi che possono contribuire all’accertamento dei fatti; l’intervento dei terzi è ammesso solo in relazione ai fatti oggetto di accertamento. 9 Qualora sia richiesto l’intervento di minori, è cura del Dirigente contattare i genitori dei minori e i minori medesimi per valutare l’opportunità del loro intervento; il Dirigente contatta altresì l’alunno per cui il Consiglio si riunisce. 34. Scuola/Famiglia amiglia 34. Decisioni del Consiglio Scuola/F Il Consiglio Scuola/Famiglia adotta le misure più idonee per il conseguimento delle finalità di cui al II comma dell’art. 32, stabilendo con i familiari dell’alunno la più piena collaborazione. A seguito dell’accertamento dei fatti il Consiglio può stabilire forme specifiche di collaborazione con la famiglia dell’alunno; può altresì mettere a punto modalità didattiche sperimentali o programmare iniziative per il miglioramento della vita di classe; può chiedere al Dirigente scolastico di contattare i servizi sociali. Dove indispensabile per la formazione ed educazione dell’alunno, il Consiglio delibera a maggioranza dei 2/3 l’adozione di sanzioni. Nel caso dell’art. 30, il Consiglio, a seguito di accertamento dei fatti, procede comunque all’adozione di sanzioni con maggioranza assoluta. Per il calcolo delle maggioranze di cui ai commi precedenti non è ammessa astensione. 35. 35. Sanzioni del Consiglio Scuola/Famiglia Il Consiglio adotta la sanzione della sospensione fino a cinque giorni se senza obbligo di frequenza e fino a otto giorni con obbligo di frequenza. Il Consiglio può adottare la sospensione senza e con obbligo di frequenza per un cumulo massimo di dieci giorni. Il Consiglio adotta la misura massima delle sanzioni all’unanimità solo in casi di evidente gravità o quando il regolamento prevede che la condotta dell’alunno viene valutata con maggior rigore e l’infrazione commessa risulta grave sulla base dell’accertamento degli elementi soggettivi e oggettivi, o quando si debba procedere a cumulo per la commissione di più fatti di rilievo disciplinare. 36. 36. Condotte persistenti o recidivanti Se l’alunno persiste in condotte sanzionabili, il Consiglio valuta l’applicazione di provvedimenti di sospensione di maggiore durata rispetto a quelli già adottati. In caso di recidiva il Consiglio applica una maggiore sospensione valutando l’opportunità di giungere alla durata massima se l’infrazione è grave. 37. 37. Sospensione con obbligo di frequenza In caso di sospensione con obbligo di frequenza il Consiglio determina le attività didattiche e di studio da assegnare all’alunno; l’alunno è sottoposto a verifica sulle attività svolte con la presenza del Dirigente scolastico o docente delegato. 38. 38. Misure alternative e integrative In considerazione della personalità dell’alunno e delle circostanze del fatto, al di fuori dei casi dell’art. 30 , il Consiglio Scuola/Famiglia può adottare, su consenso scritto della Famiglia, misure alternative alla sospensione consistenti in attività sociali o che comportino vantaggi per la Scuola o la comunità. Le misure alternative non devono ledere la dignità dell’alunno e non devono esporlo a nessuna forma, anche minima, di rischio fisico o emotivo. Il Consiglio Scuola/Famiglia può adottare misure integrative della sospensione per favorire il pieno reinserimento dell’alunno nelle dinamiche del contesto scolastico. 10 Appendice Il regolamento di istituto proposto è provvisorio e applicabile dalla data della emanazione della Circolare del DS. Si rimette ai Docenti la possibilità di elaborare suggerimenti e proposte di modifica e/o aggiunta al presente testo, affinché possa perfezionarsi ed arrivare così ad una stesura definitiva per il prossimo anno scolastico. A primo sguardo il regolamento può apparire complesso, ma in realtà si basa su alcuni principi fondamentali e i meccanismi di intervento si ispirano a criteri di praticità. Il Docente è arbitro delle situazioni difficili. Il primo dei principi fondamentali è che il Docente è arbitro delle situazioni difficili che possono determinarsi nella vita di classe. L’Insegnante conosce l’allievo, ne può considerare la sensibilità, la disponibilità al dialogo educativo, può valutarne gli “stati soggettivi rilevanti”, cioè se ha agito con colpa o con dolo. Spetta dunque al docente la prima valutazione dei fatti e la conseguente determinazione da adottare. L’alunno indisciplinato vive una situazione di disagio L’alunno che commette atti di indisciplina manifesta una situazione di disagio; il Consiglio Scuola/Famiglia vuole porvi rimedio, e la stessa sanzione è adottata a tutela dell’alunno. Il Consiglio può riunirsi anche per prendere decisioni diverse dalla sanzione disciplinare, o può adottare misure alternative alla sanzione o integrative per favorire il reinserimento dell’alunno sospeso. Il tutto considerando la persona dell’alunno, non solo il fatto commesso di per sé, e con la collaborazione della Famiglia. Le sanzioni Il Docente, fatte le debite valutazioni, può ricorrere al richiamo verbale (anche annotandolo, se lo ritiene opportuno), alla nota disciplinare o alla nota con deferimento al Dirigente scolastico. Il sistema è descritto nell’art. 31. Solo in casi specifici, effettuati i primi accertamenti o constatata l’evidenza, il Docente deferisce senz’altro l’alunno al Dirigente. Ciò accade quando l’alunno disturba in modo grave la lezione di fatto impedendone lo svolgimento (art. 13, IV comma), in caso di violazione frequente o abituale dei divieti di cui all’art. 14, nell’ipotesi di violazione del divieto di fumo o assunzione di sostanze alcooliche (art. 19), quando l’alunno effettua riprese audio e video non autorizzate (art. 21). Ancora: quando l’alunno sottrae, danneggia notevolmente o distrugge beni mobili o immobili (art. 22, u.c.), o tiene comportamenti pericolosi o tali da arrecare serio disturbo alle attività in fase di deflusso (art. 23), o altera, falsifica o distrugge documenti (art. 24), esce dalla Scuola senza autorizzazione (art. 25), persiste in condotte ostili o sgarbate nei confronti di Docenti o Non Docenti o è recidivo in comportamenti goliardici o si rifiuta di scusarsi per gli stessi (art. 26, I e u. comma), sottrae, danneggia dolosamente o distrugge la cosa del terzo (art. 27), istiga a commettere infrazioni disciplinari (art. 29). E’ deferito al Dirigente anche l’alunno che commette atti di bullismo, ma tra poco se ne farà una specifica riflessione. Il Dirigente Scolastico Una volta che l’alunno è deferito al Dirigente spetta a lui decidere, e il Dirigente può ammonire, chiamare la Famiglia, integrare la nota del Docente, o convocare il Consiglio Scuola/Famiglia. Tuttavia in alcuni casi il Dirigente deve “con immediatezza” convocare il Consiglio: si tratta delle ipotesi ex artt. 24 (alterazione, falsificazione e distruzione di documenti), 25 (uscita non autorizzata) e 30 (atti di bullismo). Nel caso dell’art. 30, poi, il vincolo è rinforzato, perché accertati gli atti di bullismo il Consiglio applica la sanzione, 11 votandone l’entità a maggioranza. In presenza di atti di bullismo non sono possibili decisioni diverse. Resta fermo che i Docenti sempre e comunque possono chiedere l’intervento del Dirigente, anche senza nota disciplinare, e il Dirigente può intervenire nei confronti di singoli alunni, di gruppi o di classi secondo necessità. Le infrazioni Quanto alle infrazioni, il regolamento enuclea le più gravi, ma rinvia ai regolamenti di classe la descrizione di comportamenti non corretti, come masticare la gomma o tenere il berretto in testa. I regolamenti di classe sono scritti dai ragazzi con la collaborazione dei Docenti, in considerazione delle specifiche situazioni che in classe possono determinarsi, e non possono contenere norme in contrasto con il regolamento di Istituto; possono richiamare le norme del regolamento di Istituto se ritenuto opportuno. Infine… Infine… Altri elementi che caratterizzano il regolamento sono il capo relativo ai diritti degli alunni, la procedura garantista per l’applicazione delle sanzioni basata sul contraddittorio, l’impegno della Scuola a educare alla salute, richiamato in particolare nelle ipotesi di tabagismo, alcoolismo e abuso dell’uso di telefonini. L’applicazione concreta del regolamento ne evidenzierà pregi e difetti, e soprattutto i punti che necessitano di correzione. 12