Anteprima Estratta dall' Appunto di Diritto dei mercati finanziari Università : Università Cattolica Milano Facoltà : Economia Indice di questo documento L' Appunto Le Domande d'esame ABCtribe.com e' un sito di knowledge sharing per facilitare lo scambio di materiali ed informazioni per lo studio e la formazione.Centinaia di migliaia di studenti usano ABCtribe quotidianamente per scambiare materiali, consigli e opportunità Più gli utenti ne diffondono l'utilizzo maggiore e' il vantaggio che ne si può trarre : 1. Migliora i tuoi voti ed il tempo di studio gestendo tutti i materiali e le risorse condivise 2. Costruisci un network che ti aiuti nei tuoi studi e nella tua professione 3. Ottimizza con il tuo libretto elettronico il percorso di studi facendo in anticipo le scelte migliori per ogni esame 4. 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La prima ragione è che il mercato dei capitali è una fonte di approvvigionamento di risorse finanziarie a costi molto contenuti, più contenuti rispetto a quello dei finanziamenti bancari. L’impresa spesso quando ha caratteristiche per farlo si rivolge al mercato di capitali per ricorrere alla disponibilità di liquidità che può reperire su quei mercati. Una seconda ragione molto più importante e che emerge dalla disciplina, è la definizione di una serie di dinamiche che si vengono a creare proprio quando l’impresa ottiene le risorse che vuole dal mercato, sono dinamiche che impongono degli obblighi di informazione e di trasparenza, possono essere obblighi che incidono sulla contabilità, possono essere obblighi riferiti alla modalità attraverso le quali i manager devono operare. Ciò significa che il ricorso al mercato dei capitale è una fonte a poco costo ma determina degli obblighi per l’impresa che decide di attingere a quel mercato. La terza ragione che si deve considerare è l’effetto che comporta per la società soprattutto in termini di organizzazione interna che diventa più complessa, più articolata e più costosa. Quando parlo di organizzazione si fa riferimento organo amministrativo, organo assembleare e organo di controllo, sono più articolate e quindi più costose. AB Ct rib e.c om Una definizione preliminare del mercato dei capitali è una espressione descrittiva per cui non c’è un riscontro giuridico, nella disciplina ci sono i termini mercato finanziario, mercato mobiliare. Il termine MERCATO FINANZIARIO è usato nella trattazione economica, mentre in quella giuridica si individuano 3 segmenti a cui corrispondono normative diverse: 1. Segmento bancario o mercato bancario è quello che si identifica con l’attività delle banche che consiste in 2 diverse attività complementari: • la prima fase è la raccolta del risparmio tra il pubblico sottoforma di depositi e c/c acquisendo sostanzialmente fondi con l’obbligo di rimborso • la seconda fase complementare è l’utilizzo dei fondi racconti per l’esercizio del credito ossia per prestare denaro ai cittadini per l’acquisto della casa o per il credito al consumo o per prestare denaro all’impresa. Quando le banche concedono prestiti, si fanno pagare interessi e commissioni, e attraverso ciò riescono a reperire i fondi per ripagare l’interesse dei depositanti, di coloro che hanno lasciati i denari in banca e per realizzare profitti. L’attività bancaria è una sorta di processo di trasformazione del rischio, la banca rimane debitrice nei confronti del pubblico al quale deve rimborsare se richiesto il denaro depositato però allo stesso tempo utilizza quel denaro per diventare creditrice di terzi che presumibilmente pagheranno di più di quanto è necessario per rimborsare coloro che hanno fatto il depositato. Si applicano le norme contenute nel Testo Unico Bancario. 2. Mercato assicurativo, invece, assiste ad una attività di traslazione dei rischi. Tipico in questo mercato è il contratto di assicurazione definito nel Cod. Civ. all’art. 1882: “L’assicurazione è il contratto con il quale l’assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno a esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana”. È un segmento del mercato finanziario perché le compagnie assicurative raccolgono i premi che investono al meglio sul mercato per avere quella risorsa, quel “ grande salvadanaio ricco” di risorse finanziare che dovranno essere utilizzate nel caso in cui si verifica l’evento e l’assicurato chieda di essere risarcito, rimborsato. ABCtribe.com - [Pagina 3] 2 Si ha, quindi, la traslazione dei rischi perché se pago il premio, trasferisco il rischio connesso al verificarsi dall’evento all’assicurazione. AB Ct rib e.c om 3. Mercato mobiliare dovrebbe essere definito per esclusione. Occorrerebbe definire degli elementi caratterizzanti di questo segmento, si potrebbe definire di investimento cioè un mercato che riguarda in modo specifico tutte quelle attività che hanno attinenza all’investimento nei mercati dei capitali diverse dall’attività bancaria e dall’attività assicurativa. Mercato mobiliare come mercato di investimento, diverso da quello bancario e assicurativo, è quello che presenta una grande varietà di manifestazioni perché spazia dall’investimento in azioni, obbligazioni, fondi comuni di investimento, derivati, hedge founds, cioè tutti quegli investimenti che non corrispondono a quello bancario o assicurativo. È difficile classificarlo perché il mercato dell’investimento è in continua evoluzione ed espansione, basta pensare alla quantità di prodotti/di strumenti che sono stati generati, concepiti, offerti negli ultimi anni e ciò rende difficile definirlo. La definizione si complica anche perché c’è una progressiva internazionalizzazione che ha caratterizzato questi mercati nel senso che i denari grazie alla liberalizzazione dei mercati e all’eliminazione delle restrizioni valutarie si dirigono sui mercati nazionali a seconda della loro appetibilità che dipende dalle regole, dalle caratteristiche del mercato e dalla sua liquidità, i mercati migliori, più rinomati sono mercati molto liquidi. Ciò induce gli emittenti, coloro che hanno che hanno bisogno di quelle risorse a spostarsi sul mercato a seconda della liquidità. Molte imprese europee sono quotate a Wall Street perché sanno che sono molti liquidi e saranno oggetto di investimento. Si ha l’internazionalizzazione dei mercati perché si acquisiscono denari da investitori stranieri e ciò porta le imprese emittenti a quotarsi su mercati che non sono quelli nazionali. L’effetto di questa internazionalizzazione dei mercati è la rapida evoluzione dei mercati e delle loro discipline. Dato la competizione che si è venuta a creare tra i mercati per attrarre gli investitori e gli emittenti, si è cercato di adottare una disciplina omogenea che porterà ad una armonizzazione delle regole dei mercati. Queste connotazioni rendono la materia e il suo contenuto articolato e complicato. Le funzioni del mercato mobiliare sono legate alla nozione di valore mobiliare. C Cooss’’èè uunn m meerrccaattoo nneellll’’aacccceezziioonnee ffiinnaannzziiaarriiaa?? Il termine mercato nell’accezione finanziaria individua 3 possibili connotazioni: • È un luogo fisico, oggi virtuale, in cui si incontrano domanda e offerta che hanno ad oggetto prodotti e attività finanziaria • È l’insieme delle attività di negoziazione cioè in base all’attività svolta sul mercato, insieme di attività alla negoziazione di valori mobiliari • Come una vera e propria organizzazione, la Borsa Italiana è una società che gestisce e organizza i mercati, i mercati di Borsa Italiana non hanno fisicità, ma sono piattaforme virtuali su cui si realizzano gli scambi di valori mobiliari Nell’ambito del mercato mobiliare sono possibili molteplici distinzioni, le più significative sono: - Distinzione tra mercato primario e mercato secondario: il mercato primario consiste nell’insieme delle offerte di nuovi valori mobiliari che le imprese o la pubblica amministrazione emettono per acquisire nuovo risparmio, mentre il mercato secondario coincide con le negoziazioni aventi per oggetto valori mobiliari già emessi. - Il mercato dei titoli pubblici che assume particolare rilevanza per il Governo e per la politica monetaria delle Banche Centrali - Distinzione tra mercati regolamentati e mercati non regolamentati: il mercato regolamentato è sottoposta ad una complessa e articolata disciplina mentre quello non regolamento è disciplinato dalle norme di negoziazioni degli strumenti finanziari ABCtribe.com - [Pagina 4] 3 Assumono un ruolo centrale e importante gli Intermediari mobiliari o finanziari ossia imprese specializzate nella prestazione dei servizi necessari per l’incontro della domanda e dell’offerta del risparmio e per il suo investimento ottimale. Essi aiutano i piccoli risparmiatori a diversificare i propri investimenti al fine di ridurre il rischio connesso agli stessi, ma aiutano anche la gestione delle imprese, nel momento in cui acquisiscono grosse partecipazioni. Ecco però distinguere gli intermediari finanziari dagli investitori istituzionali che invece costituiscono una categoria di organismi collettivi nei valori mobiliari – OICVM – sottoposti ad una particolare disciplina e al cui interno troviamo: fondi comuni di investimento, SICAV, fondi pensioni, fondi immobiliari, mentre con il termine imprese di investimento facciamo riferimento alle società di intermediazione mobiliare e alle banche che svolgono servizi di investimento. AB Ct rib e.c om La CARATTERISTICA DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE è che sono realizzate sui mercati, le attività finanziarie si differenziano per la natura del rapporto giuridico sottostante, alla base c’è un rapporto giuridica o di proprietà (di uno strumento finanziario) o di credito (= con riferimento all’attività bancaria) o di assicurazione, quindi l’attività finanziaria può avere ad OGGETTO RAPPORTI GIURIDICI DIVERSI tra di loro, ma tutti questi rapporti hanno una NATURA MONETARIA, non si scambiano prodotti ma si scambia denaro o titoli rappresentativi di denaro ossia sono tutte attività che incorporano flussi di pagamento che scadono in tempi diversi, quindi hanno anche una diversa connotazione di rischio legata alle scadenze temporali che devono essere rispettate perché l’attività finanziaria si materializzi in denaro, in contante. Inoltre altra caratteristica è che le attività finanziarie producono un interesse, un compenso a favore di chi ha rinunciato al proprio potere di acquisto cioè che se io rinuncio a comprarmi un oggetto, perché prendo i denari e li metto in una attività finanziario, io vengo remunerato per questo, normalmente con un interesse, altre volte con forme strutturare di compensi. Il mercato finanziario consente tutta una serie di protezioni di fronte ai rischi che si assumono attraverso la diversificazione del portafoglio, le attività finanziarie possono essere un mezzo per diversificare dai rischi. I mercati finanziari non riguardano solo le persone fisiche ma sono utilizzate anche gli Stati e gli Enti pubblici quando hanno bisogno di raccogliere grandi quantità di denaro, come ad esempio BOT, titoli di stato. Il mercato finanziario serve anche allo Stato per trovare dei finanziamenti alternativi rispetto alle tasse, non è un caso che i paesi che si possono permettere sistemi fiscali più flessibili sono coloro che hanno maggiori introiti sul mercato. Quindi, il contesto generale è molto variegato e le regole non possono essere capaci di gestire tutto, ci vogliono regole di differenziate, ma soprattutto principi generali che poi vengano dettagliate e disciplinano i singoli aspetti. EEV V O L U Z O N E D E L L A N O R M A T V A VO OL LU UZ ZIIIO ON NE ED DE EL LL LA AN NO OR RM MA AT TIIIV VA A Si deve tener conto della disciplina comunitaria e quella che arriva dal nostro Paese. La disciplina comunitaria si inserisce nel tessuto normativo di un paese membro attraverso: ! Le direttive comunitarie che sono emanate dall’Unione Europa e contengono in modo più o meno dettagliato i principi che i singoli stati devono poi tradurre, trasformare in leggi nazionali in modo che a livello comunitario ci sia su quella materia una certa armonia, una certa omogeneità ! I regolamenti comunitari che a differenza delle direttive hanno efficacia immediata e diretta nei singoli Paesi Quindi le direttive devono essere tradotte in leggi nazionali, mentre i regolamenti trovano subito applicazione nei paesi dell’Unione Europea. Quindi molte norme comunitarie contenute nelle direttive sono adeguamenti che diventarono leggi nazionali nel corso del tempo. Il crollo del regime fascista e l’avvento del regime democratico con la Costituzione repubblicana non modificarono la struttura dell’intermediazione finanziaria. Fino alla metà degli anni Sessanta l’intermediazione finanziaria rimane ABCtribe.com - [Pagina 5] 4 quasi esclusivamente riservata al sistema bancario, e si pensava alla Banca come una organizzazione sociale, e non come un’impresa, incentrata più sulla stabilità che non sull’efficienza. L’ordinamento del mercato mobiliare rimane ancorato al regime fascista, infatti si prende in considerazione solo la Borsa che ha un regime pubblicistico impreniato sull’attività degli agenti di cambio, di professionisti ai quali era riservata l’attività di negoziazione e si vietava ogni altra attività diversa dalla negoziazione. La 1ª legge di partenza dell’intermediazione mobiliare è la n°261 del 1974 che introduce la costituzione della Consob e introduce una disciplina speciale per le società con azioni quotate in Borsa. In particolare, la Consob aveva il compito di vigilare sull’organizzazione della Borsa e sullo svolgimento delle relative negoziazioni. Non venne modificato il ruolo del Ministero del Tesoro che poteva istituire/sopprimere/chiudere la Borsa, e non venne modificato il ruolo dell’agente di cambio. La disciplina speciale per le società quotate introdusse obblighi di trasparenza più accentuati nei confronti della Consob e del mercato ponendo i risparmiatori in condizioni di accrescere la conoscenza delle società delle quali avessero acquisito azioni, prevedendo la creazione di azioni di risparmio prive di diritto di voto ma privilegiate sul piano patrimoniale. Si impose l’obbligo di certificazione del bilancio da parte di un controllore esterno. In questo modo si accentua il distacco tra la disciplina del diritto comune delle società per azoni e la disciplina delle società quotate. om Nel 1977 venne istituito il Mercato ristretto ossia un mercato parallelo a quello della Borsa in cui venivano negoziati i titoli delle società di dimensione minore o che comunque non erano pronti per la quotazione al mercato di Borsa. L’organizzazione del mercato, la sua regolamentazione privatistica, le negoziazioni affidate agli agenti di cambio, crearono fenomeni speculativi che misero in forse la stabilità delle transazioni. Ecco allora che la legge del 23 febbraio 1977 n°49 disciplinò il Mercato ristretto dei titoli non quotati in Borsa, prevedendo che la Consob dovesse autorizzare l’istituzione ed esercitare la relativa vigilanza. Le negoziazioni avvengo tramite gli agenti di cambio, e le contrattazioni devono effettuarsi in contanti e non a termine, al fine di contenere fenomeni speculativi. AB Ct rib e.c La legge n° 77 del 1983 apportò un contributo fondamentale in quanto introduceva la nozione di valore mobiliare e disciplinava l’appello, la sollecitazione al pubblico risparmio cioè la sollecitazione dei piccoli investitori affinché effettuassero investimenti in prodotti finanziari, e introduceva i fondi comuni di investimento. Negli anni Settanta si diffusero i cosidetti titoli atipici cioè titoli diversi dalle azioni e dalle obbligazioni e i cui rendimenti teorici erano collegati ad operazioni immobiliari o imprenditoriali e sottratti al rischio di perdita di valore della moneta. Questo fenomeno sfuggiva al controllo della Consob, e si pose la necessità di sottoporre a disciplina speciale ogni forma di ricorso al pubblico risparmio. A questa esigenza risponde l’art. 12 della legge del 1983 che sottoponeva al controllo della Consob tutte le ipotesi di sollecitazione del pubblico risparmio dirette a provocarne l’investimento in o il disinvestimento da valori mobiliari che attribuiva a quest’ultima nozione un contenuto più vasto, in modo da ricomprendervi ogni investimento o disinvestimento per il quale fosse ravvisabile un bisogno di protezione del risparmiatore. Venne istituito per la prima volta il fondo comune di investimento mobiliare aperto ossia un intermediario capace di raccogliere grande masse di risparmio e di provvedere alla sua gestione in monte secondo criteri di competenza, di diversificazione. Inoltre, le emissioni di valori mobiliari di qualsiasi natura da collocare anche indirettamente mediante offerte al pubblico e le offerte in Italia dei valori mobiliari esteri dovevano essere comunicate alla Banca d’Italia indicando quantità e caratteristiche e questa può indicare l’ammontare massimo dell’emissione o dell’offerta con un provvedimento motivato, l’apparato politico amministrativo (CIPE e CICR) avevano il potere di emanare direttive sulla dimensione e sulla conformazione dei flussi finanziari del paese. La ragione di questa norma era quello di consentire un controllo microeconomico sulle emissioni diverse da quelle azionarie. La legge n° 281 del 1985 introduce nuove regole organizzative per la Consob che diventava una persona giuridica di diritto pubblico con una propria autonomia, indipendente dall’organizzazione del governo – amministrativo. Vengono imposti nuovi obblighi di trasparenza nei confronti sia della Consob sia del mercato alle società quotate in Borsa per quanto riguarda le partecipazioni rilevanti nelle stesse detenute. Il Ministero del Tesoro sentita ABCtribe.com - [Pagina 6] 5 la Banca d’Italia effettuavano controlli sulla costituzione delle società per azioni con capitale superiore a 10 miliardi e gli aumenti di capitale di pari importo. Sempre nella seconda metà degli anni Ottanta nascono due istituzioni: MTS e Monte Titoli Spa. Il finanziamento dello Stato avviene attraverso l’emissione di titoli di debito pubblico. La Banca Centrale persegue i suoi obbiettivi di politica monetaria attraverso la vendita e l’acquisto di titoli pubblici sul mercato. Il mercato secondario dei titoli pubblici non era trasparente ed era monopolizzato dal sistema bancario senza regolamentazione delle negoziazioni e delle rilevazioni dei prezzi. Per porre rimedio a ciò, nonostante la legge del 1913 riservava alla sola Borsa Valori il monopolio delle negoziazioni pubbliche sui valori mobiliari e la rilevazione dei relativi prezzi, il D.P.R. del 1987 attribuisce al Ministero del Tesoro il potere esclusivo di disciplinare e di istituire mercati regolamentati e ufficiali dei titoli di Stato. Nel 1988 venne istituito il Mercato secondario dei titoli di stato – MTS visto come un mercato all’ingrosso non aperto al pubblico ma riservato solo a particolari operatori finanziari qualificati. Un’altra riforma fu la creazione della Monte Titoli Spa costituita da intermediari e sottoposta alla vigilanza della Banca d’Italia e della Consob, la cui attività era la gestione accentrata dei titoli in modo da evitare la materiale consegna dei titoli sostituendola con una rilevazione contabile che segnalava il trasferimento dei diritti sui medesimi da un soggetto all’altro. AB Ct rib e.c om La legge n°1 del 1991 introduce le SIM - Società di Intermediazione Mobiliare. In particolare afferma che le attività di intermediazione mobiliare potevano essere esercitate solo da soggetti autorizzati, ogni intermediario poi poteva esercitare congiuntamente ogni attività di intermediazione mobiliare rispettando regole che eliminavano e contenevano i conflitti di interesse. Gli intermediari dovevano essere sottoposti ad una vigilanza per assicurare la correttezza dei loro comportamenti e la loro stabilità. Inoltre, questa legge affermava che la Consob poteva istituire altri mercati regolamentati aventi per oggetto la negoziazione dei titoli non quotati in Borsa e non negoziati al Mercato ristretto; il Ministero del Tesoro poteva istituire e disciplinare mercati aventi ad oggetto titoli di Stato, infine la Consob poteva istituire mercati di prodotti derivati collegati ai titoli azionari e lo stesso Ministero del Tesoro poteva istituire mercati degli stessi prodotti ma collegati ai titoli pubblici. Successivamente intervengono numerose leggi che introducono altre categorie di investitori, quali fondi comuni di investimento mobiliare chiusi, società di investimento a capitale variabile (SICAV), fondi pensione e fondi comuni di investimento immobiliari. La legge n° 157 del 1991 introduce le norme sull’insider trading ossia si punisce l’uso di informazioni riservate per l’acquisto o la vendita di valori mobiliari solo quando questi ultimi siano negoziati sul mercato regolamentato. Nel 1992 la legge n° 149 introduce una disciplina speciale per le offerte di vendita e di sottoscrizione aventi per oggetto i valori mobiliari che consentono di acquisire diritti di voto nelle società per azioni e per le offerte di acquisto e di scambio degli stessi titoli se quotati in Borsa o negoziati al mercato ristretto (OPA e OPS). La stessa legge prevede poi il lancio di un’offerta pubblica di acquisto di valori mobiliari che consentano di acquisire diritti di voto nell’assemblea ordinaria sia obbligatoria quando l’acquisto riguardi partecipazioni di controllo o rilevanti. Particolare importanza ha avuto la legge n° 385 del 1993 che modifica la disciplina del segmento bancario, in particolare prevede che le banche possano detenere partecipazioni sia pure di minoranza nelle imprese, in questo modo le banche diventano potenziali investitori istituzionali. Il D.Lgs n° 415 del 1996 rappresenta l’attuazione delle direttive comunitarie che imponevano l’armonizzazione minima delle discipline nazionali dei servizi di investimento a sua volta necessaria per dare concreta applicazione al principio del mutuo riconoscimento delle autorizzazioni nazionali all’esercizio di tali servizi. Infatti, si sanciva il principio secondo cui le imprese di investimento autorizzate in un paese della Comunità potevano operare anche negli altri paesi, rimanendo sottoposte all’autorità di vigilanza del paese d’origine. Questa disciplina ha un significato particolare in quanto introduce una disciplina dei mercati regolamentati non più incentrata sul modello pubblicistico, ma su quello anglosassone dove il mercato regolamentato viene visto come una organizzazione che nasce non da una decisione dell’autorità ABCtribe.com - [Pagina 7] 6 e.c om ma da scelte imprenditoriali degli intermediari per poter esercitare in modo più efficiente l’attività di negoziazione. Nel 1998 la legge n° 58 introduce il TUF il Testo Unico delle norme in materia di intermediari e di mercati finanziari e mobiliari. Il governo modificò anche la disciplina relativa alle società quotate sui mercati regolamentati e introdusse norme che rafforzassero la tutela del risparmio e degli azionisti di minoranza in materia di collegio sindacale, poteri delle minoranze, sindacati di voto e rapporti di gruppo. In questo modo si disegna uno statuto speciale coerente con la natura di società che fanno ricorso al pubblico risparmio. Novità significative vennero introdotte con l’attribuzione ai soci che raggruppano una frazione consistente del capitale sociale di notevoli poteri di controllo sulla gestione e di reazione nei confronti di comportamenti non corretti, venne assicurata maggiore indipendenza al collegio sindacale con poteri più forti nel controllo interno. Vennero poi introdotte norme di dettaglio per le imprese di investimento e per gli investitori istituzionali, vennero separate le norme per la sollecitazione all’investimento e per le offerte pubbliche di acquisto e di scambio prevedendo per le prime un regime di maggior protezione del risparmiatore, sono state poi modificate le norme sulle offerte pubbliche di acquisto obbligatorie che tutelano maggiormente gli interessi della società target e risultano meno penalizzanti per i cambiamenti di controllo che determinano l’offerta. Il TUF detta anche importanti norme per quanto riguarda la dematerializzazione degli strumenti finanziari negoziati sul mercato regolamentato, norme che non solo determinano la morte delle azioni come documento cartaceo ma incidono sulla gestione accentrata dei titoli. Quindi il TUF è la norma di riferimento perché inserisce tutte le leggi in materia di intermediazione finanziaria in un unico testo. AB Ct rib Da allora sono intervenute nuove leggi, nuove riforme che hanno modificato, integrato, introdotto nuovi istituiti, nuove regole nel testo unico, in particolare: nel 2002 il D.Lgs n° 61 modifica il diritto penale societario: riducendo l’ambito degli illeciti penali (ad esempio in materia di falso in bilancio o in prospetto); aveva individuato il bene protetto dalla norma penale non nell’interesse pubblico al buon funzionamento del mercato, ma nell’interesse ad evitare danni patrimoniali nei confronti del pubblico; e infine aveva dettato discipline diverse per le società quotate e per quelle con azioni negoziate sui mercati regolamentati. Invece, nel 2003 il d.lgs. n°6 ha varato una riforma organica della disciplina delle società di capitali (e delle società cooperative) in particolare è stata introdotta una nuova disciplina più rigida per le società che anche se non quotate hanno azioni diffuse fra il pubblico, ed è stato consentita all’autonomia statuaria la libertà di delineare i contenuti patrimoniali e amministrativi delle azioni e delle obbligazioni e degli strumenti ibridi diretti ad acquisire sia capitale di rischio sia capitale di debito purché adeguatamente tipizzati sul mercato mobiliare. La legge n° 62 del 2005 ha introdotto una disciplina dell’abuso di informazioni privilegiare (insider trading) e della manipolazione del mercato ed ha anche potenziato i poteri che Consob può esercitare per prevenire e reprimere le relative condotte criminose. Mentre il Regolamento CE n° 809 del 2004 detta nuove norme in materia di prospetti informativi al fine di migliorare il loro potere informativo, e c’è stato l’adeguamento allo stesso del Regolamento Emittenti di Consob. Nel 2005 la legge n°262 era incentrata sulla tutela del risparmio, il cui contenuta riguarda disposizioni dell’ordinamento bancario e di quello del mercato mobiliare. È una legge che rafforza il potere delle minoranza che cerca di contenere i conflitti di interessi, e introduce meccanismi che incidono sulla indipendenza delle Autorità di vigilanza. Il d.lgs. n°164 del 2007 ha dato attuazione alla direttiva MIFID (Markets in Financial Instruments Directive) modificando la disciplina dei servizi di investimento. ABCtribe.com - [Pagina 8] 7 om Sempre nel 2007 sono state attuate le norme con riferimento alle informazioni che gli emittenti quotati in un mercato regolamento debbono rendere pubbliche (d.lgs. n°195); alle offerte pubbliche di acquisto (d.lgs. n°229) e infine in materia di prospetti da pubblicare per le offerte pubbliche e per l’ammissione ai mercati regolamentati (d.lgs. n° 51). Altre riforme di recente attuazione dopo la crisi della finanza globalizzata riguardano: - la previsione statuaria della passivity rule consentendo agli amministratori di porre in atto politiche di difese in caso di acquisizioni ostili, anche se con il d.lgs. del 2009 n° 146 si è abrogata questa disposizione, conservando il principio di neutralizzazione che si applica quando previsto dallo statuto - alla Consob è stato attribuito il potere di imporre per esigenze di tutela degli investitori e di efficienza e di trasparenza soglie di trasparenza per le partecipazioni in società quotate inferiori al limite del 2% del capitale per un periodo di tempo limitato = legge del 2009 - doveva lanciare una offerta pubblica di acquisto totalitaria chi possedeva più del 30% del capitale sociale, ma non la maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria, e avesse acquistato durante l’anno più del 3% di tali azioni = art.46 del Regolamento Emittenti = la soglia diventa del 5% con l’attuazione della legge del 2209 - modifica dell’art. 2357 3° comma: elevazione della quota di acquisizioni di proprie azioni dal 10% al 20%, in modo da agevolare pratiche difensive attraverso la riduzione del flottante rib e.c FFO O N T ON NT TIII Le fonti primarie sono: • il TUF • le normative comunitarie sia le direttive sia i regolamenti AB Ct Mentre le fonti secondarie sono: • i regolamenti della Consob e di Banca d’Italia che vanno a dettare delle norme di dettaglio dando attuazione ai principi generali contenuti nella fonte primaria. Ad esempio, nella disciplina delle OPA, il TUF da una serie di principi generali delegando la Consob a dare delle norme di attuazione più precise. Il vantaggio di questa fonte è che la Consob è molto più veloce attuazione, è molto più precisa perché scritta da esperti ed è soggetta a rapidi cambiamenti e aggiornamenti più veloci. I più importanti regolamenti della Consob sono quelli su intermediari, mercati, emittenti e sono del 2007 che sono stati modificati molte volte • i regolamenti congiunti tra Consob e Banca d’Italia che si riferiscono alla procedura degli intermediari finanziari o le regole organizzazione di sistemi di gestione accentrata di liquidazione e di compensazione. Nel 2010 c’è stato di particolare importanza il regolamento sulle parti correlati • i regolamenti dei mercati gestiti da Borsa Italiana Ci sono altre fonti ad un gradino ancora più basso rispetto alle fonti secondarie, ma sono fonti che dal punto di vista interpretativo, della best practice quindi il comportamento virtuoso che i mercati adottano senza essere formalmente obbligati, sono fonti importantissime e in primo luogo abbiamo i codici di auto-disciplina che sono fonti autoregolamentari e si riferiscono solo a coloro che appartengono ad una determinata organizzazione, ad un determinato gruppo, infatti non sono obbligatori e sono adottati su base volontaria. Il più famoso di questi codici è quello di autodisciplina di Borsa Italiana che disciplina le regole di funzionamento degli organi sociali di una società quotata, ed è diretto a tutte le società emittenti presso Borsa Italiana, cioè a coloro che hanno aderito ai mercati di Borsa Italiana. Il codice è ABCtribe.com - [Pagina 9] 8 facoltativo, la società può decidere di non applicarlo totalmente, applicarlo parzialmente o applicarlo totalmente. Però la legge impone che il mercato, il pubblico deve sapere se la società ha adottato o non adottato il codice e se non lo ha adottato, la legge impone all’emittente di indicare le ragioni della mancata adozione, e devono essere indicate le regole che si seguono. Questa è la regola del complain and explain (adeguati o spiegati). Le stesse fonti primarie spesso rinviano a questi codici, per esempio nel codice civile quando si guardano determinati requisiti degli amministratori, si dice che gli amministratori possono avere ulteriori requisiti indicati dai codici di autodisciplina, ciò significa che la stessa legge dà un significato all’adozione del codice. Poi abbiamo una ulteriore categoria di fonti importante dal punto di vista interpretativo sono i pareri,orientamenti espressi dalla Consob che deve prendere una posizione su alcuni temi e a volte devono fare interpretazioni autentiche su una norma. Quindi questi pareri, comunicazioni, interpretazioni non sono fonti, ma proprio perché esprimono il parere del controllo sono utili per applicare in modo corretto il diritto vivente. AB Ct rib e.c om V A L O R E O B L A R E VA AL LO OR RE EM MO OB BIIIL LIIIA AR RE E Il valore mobiliare è un concetto mellifluo e nasce da una esigenza fondamentale di riconoscere negli strumenti, nei prodotti scambiati qualche elemento di peculiarità che per il valore mobiliare è la negoziabilità ossia la sua attitudine a poter essere oggetto di scambio e non può non essere così. La prima definizione è nella normativa della legge n° 77 del 1983 che però non si riusciva a spiegarlo in quanto diceva “qualunque titolo destinato alla trasferibilità e che incorporasse una attività finanziaria”. Nel 1996 con l’introduzione del decreto EuroSim si sostituisce la nozione di valore mobiliare con quella di strumento finanziario che identificava, individuava le attività di intermediazione mobiliare regolate, disciplinate dal decreto stesso. Era un concetto nuovo con un ambito di applicazione limitato in quanto circoscriveva tutte quelle attività di intermediazione mobiliare con oggetto lo strumento finanziario o gli strumenti finanziari. A questo punto si affiancarono 2 espressioni con 2 ambiti di applicazione diversi: • Quella di strumento finanziario che viene dettagliatamente individuata con una lista di strumenti finanziari allegato alla legge • Quella di valore mobiliare è utilizzata in altre normative Successivamente con l’emanazione del TUF si introduce una ulteriore nozione che è quella di prodotto finanziario, mentre il concetto di valore mobiliare nel TUF è mantenuto ed è rilegato in un elenco allegato al TUF (identifica le attività di intermediazione finanziaria ammesse al mutuo riconoscimento che poteva essere liberamente prestate nel territorio dell’Comunità Europea basandosi sul mutuo riconoscimento dei servizi prestati all’interno dei vari stati membri dell’UE) ed è una funzione secondaria con una visione minore senza connotazione, rimane però il requisito di negoziabilità. Ci sono state numerose integrazioni e modifiche rilevanti con il recepimento della direttiva MIFID che dà una definizione netta di Valore Mobiliare perché la legge n°164 del 2007 identifica la categoria dei valori mobiliari come quella categoria di prodotti che possono essere negoziati nei mercati dei capitali tra cui si ricomprendono: a. Le azioni societarie e altri titoli equivalenti ad azioni di società/quote partnership/altri Strumenti rappresenti di soggetti e certificati di deposito azionario capitale di rischio e di b. Le obbligazioni e altri titoli di debito emesse da società compresi i certificati di deposito debito relativi a tali titoli c. Qualsiasi altro titolo negoziato che permette di acquisire o vendere valori mobiliari indicati nelle precedenti lettere Art. 1 comm a 1bis del TUF ABCtribe.com - [Pagina 10] 9 d. Qualsiasi altro titoli che comporta una regolazione in contanti determinato con riferimento ai valori mobiliari indicati nelle precedenti lettere, a valute, a tassi di interesse, a rendimenti, a merci, a indici o misure (= contratti derivati) Questi sono i 2 macro-gruppi che formano la categoria del valore mobiliare. Se il legislatore ha sentito la necessità di ripristinare questo concetto significa che esso ha bisogno di una propria disciplina. In realtà è poco chiaro perché è stato ripristinato il concetto, ma manca una specifica disciplina che prende come presupposto il valore mobiliare. Si escludono gli strumenti che fanno capo al mercato monetario e sono trattati separatamente rispetto alla nozione di valore mobiliare. L’art. 1 del TUF è la norma definitoria. Poi l’art. 1 comma 1 lettera u del TUF indica la definizione di base dell’intera disciplina non solo dell’intermediazione ma anche dei mercati regolamentati e degli emittenti che è quella di prodotto finanziario che è il genus rispetto al quale il valore mobiliare è una sub specie. I prodotti finanziari si articolano in 2 macro categorie: 1. Gli strumenti finanziari 2. E ogni altra forma di investimento di natura finanziaria om Gli strumenti finanziari sono un sotto insieme della categoria dei prodotti finanziari. A loro volta i valori mobiliari sono un sottoinsieme della categoria dello strumento finanziario. e.c Prodotti Finanziari Strumenti Finanziari AB Valore Mobiliare Ct rib Ogni altra forma di investimento di natura finanziari Il valore mobiliare è una specie dello strumento finanziario che è sua volta è un sottoinsieme del genus prodotto finanziario. E poi la legge stessa che dice cosa c’entra dentro i valori mobiliari, gli strumenti finanziari. Ad esempio l’elenco degli strumenti finanziari comprende non solo i valori mobiliari, ma quelli del mercato monetario, le quote di investimento nei fondi, tutta la famiglia dei contratti derivati, e tutti i contratti differenziati, a termine, ecc. All’interno della suddivisione strumenti finanziari è possibile individuare una sub-divisione a seconda che questi siano contratti a termini o meno. Gli strumenti finanziari si distinguono in contratti non a termine, come ad esempio il valore mobiliare, quando compro una azione io ho un valore mobiliare negoziabile, trasferibile e ne dispongo dal momento in cui la compro, o contratti a termine quando l’effetto finanziario non si produce subito, ma si produce dopo un periodo di tempo come ad esempio per l’opzione sulle azioni, io compro oggi il diritto ma non ho nessun effetto, solo decorso il termine e assumendo che ci sia l’esercizio del diritto allora l’effetto di diventare titolare di quello strumento finanziario si manifesta. A parte i primi che sono contratti non a termine (valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, le quote degli organismi collettivi del risparmio), poi ci sono quelli a termine su cui incide il rischio (opzioni, future, swap, forward,derivati, differenziali). Questo incide sul profilo del rischio, per un contratto a termine ho un rischio diverso da quello di un contratto immediato, se compro le azioni ho un rischio in quel momento, se invece compro un diritto di opzione io potrei nel momento in cui lo esercito neutralizzarlo non esercitando il diritto. ABCtribe.com - [Pagina 11] 10 Quindi il Testo Unico disciplina un genere che è il Prodotto finanziario al cui interno ci sono differenti specie: strumenti finanziari (che comprendono come sottocategoria i valori mobiliari) e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria. Il testo unico per poter individuare gli strumenti finanziari indica un elenco di carattere tassativo, non ci dà una definizione, una nozione di strumento finanziario ma fornisce una elencazione di ciò che si definisce, si ritiene sia strumento finanziario. La categoria di strumenti finanziari può essere divisa in 2 macrogruppi, la distinzione fondamentale è basata su: 1. contratti derivati 2. tutto ciò che non è contratto derivato AB Ct rib e.c om Gli strumenti finanziari all’interno della categoria “tutto ciò che non è strumento derivato” comprendono i valori mobiliari (azioni, obbligazioni, strumenti rappresentati di capitale di rischio e di debito), gli strumenti dei mercati monetari e le quote di fondi comuni. Poi abbiamo la categoria dei derivati che sono veri e propri contratti che hanno la particolarità di derivare il loro valore da una attività sottostante, cioè da un parametro di riferimento sottostante come strumenti finanziari, indice, merce,tasso di interesse. Quindi l’elemento discriminatorio all’interno della categoria degli strumenti finanziari è che ci sia un contratto di derivati oppure no. Tutto ciò che non è derivato: valore mobiliare, strumenti del mercato mobiliare e quote dei fondi di comuni di investimento. Gli strumenti del mercato monetario sono insieme di negoziazioni che hanno ad oggetto prestiti di natura monetaria, si distingue dal mercato dei capitali per la durata molto breve degli strumenti che vengono negoziati intorno ai 12/18 mesi e favoriscono la liquidità, come ad esempio buoni del tesoro, certificati di deposito e le carte commerciali (art.1 comma 1-ter). Questa elencazione degli strumenti finanziari è un elenco di carattere chiuso e tassativo quindi solo ciò che per le sue caratteristiche rientra in quelle categorie può essere considerato strumento finanziario. È possibile che questo catalogo degli strumenti finanziari venga ampliato? Si non possono farlo gli operatori del mercato ma è possibile che il Ministro dell’Economia con un proprio regolamento sentito il parere della Consob e della Banca d’Italia, introdurre nuovi strumenti e quindi può decidere di ampliare la categoria per far fronte all’evoluzione dei mercati finanziari e alla necessità di adeguamento, adattamento imposte dalle autorità comunitarie. Questa delega è stata introdotta per evitare di passare da un provvedimento legislativo di modifica del Testo Unico. Lo strumento finanziario mantiene il suo ruolo centrale ed è posto alla base della disciplina, ma c’è anche la categoria del prodotto finanziario che viene contemplato soltanto nella disciplina dell’appello al pubblico risparmio, ha un ambito di applicazione ristretto. La categoria “ogni altra forma di investimento” ha carattere residuale, non viene individuata dal legislatore, non si forniscono nè esempi nè elenchi, e dobbiamo capire in via interpretativa che cosa si intende con questa nozione. È una categoria difficile da individuare in quanto ha confini fluidi, sostanzialmente si tratta di tutte quelle altre attività e forme di investimento connotate da 2 elementi essenziali: da un lato attribuire un determinato rendimento e dall’altro la circostanza che a questo rendimento è associato un rischio più o meno limitato o ampio. La definizione si complica perché il legislatore ricomprende nelle altre forme di investimento anche depositi bancari e postali purchè abbiamo queste caratteristiche di rendimento e di rischio. ABCtribe.com - [Pagina 12] 11 Prodotto Finanziario Derivati Strumento Finanziario valore mobiliare Ciò che non è derivato Ogni altra forma di investimento fondi comuni mercato monetario AB Ct rib e.c om D V A T DEEERRRIIIV VA AT TIII I derivati sono contratti il cui valore deriva da una attività sottostante quindi il loro valore varia in relazione all’andamento, all’oscillazione del loro parametro di riferimento che può essere uno strumento finanziario, un indice, una merce,un tasso di interesse. Sono veri e propri contratti. Hanno avuto un grosso sviluppo perché sono nati con una funzione specifica di copertura del rischio di cambio, immaginando transazioni commerciali in paesi diversi del mondo si è sentita la necessità di cautelare, tutelare i soggetti contraenti da possibili variazione dei tassi di cambio posti alla base della loro transazione. Questa è stata la funzione che i derivati hanno inizialmente avuto, accanto a questa funzione si è sviluppata una funzione di carattere speculativo cioè l’esigenza di tutelarsi dal rischio a volte non esiste, ma si vuole realizzare un profitto determinato dall’evoluzione dell’attività sottostante. Si tratta di una finalità di per sé lecita, non è che perché c’è il carattere speculativo il contratto derivato è illecito, è il suo utilizzo che può determinare una illiceità per lo scopo perseguito dalle parti, di conseguenza di per sé il contratto è lecito, anche se solo per realizzare un scopo di profitto. L’evoluzione dei contratti derivati ha fatto sentire la necessità di creare mercati in cui potessero essere scambiati, su cui potessero essere negoziati, in Italia dal 1994 esiste il mercato dei contratti derivati che è gestito da Borsa Italiana su cui vengono effettuate le negoziazioni aventi ad oggetto contratti derivati. Non tutti i contratti derivati sono suscettibili di essere oggetto di negoziazioni sul mercato ma solo se hanno caratteristiche di standardizzazione e di uniformità che rendono possibile l’effettuazione di negoziazione. I derivati più importanti sono: ! Futures ! Opzioni ! Swap I futures e le opzioni sono negoziati nei mercati derivati in quanto hanno caratteristiche di omologazione e di uniformità. Gli swap non sono negoziati sui mercati dei capitali. Il contratto futures è un contratto simmetrico in cui i due contraenti si impegnano a scambiarsi ad una certa scadenza un certo quantitativo di una attività sottostante, ad esempio un titolo, ad un prezzo prestabilito fissato al momento di conclusione del contratto. È simmetrico perché entrambe le parti si impegnano a trasferire un certo quantitativo dell’attività sottostante. Il prezzo è prefissato perché si dice che l’acquirente è in una posizione lunga e gioca sull’aspetto dell’aumento del valore dell’attività sottostante, mentre il venditore è in posizione corta perché gioca sull’aspetto del ribasso del valore dell’attività sottostante. L’ipotesi base è che alla scadenza le parti si scambiano il quantitativo dell’attività sottostante, ma possono decidere di non scambiarsi l’attività ma di regolare la differenza per contanti, in questo caso il contratto assume la caratteristica di contratto differenziale perché valuto il saldo tra le due posizioni e si regola la differenza per contanti senza lo scambio dell’attività. Le opzioni sono asimmetrici perché soltanto uno dei due contraenti è destinatario di un determinato diritto, mentre l’altro contraente rimane assoggetto al diritto che venga esercitato dall’altra parte. Un soggetto versa il pagamento di un premio acquista il diritto di acquistare o ABCtribe.com - [Pagina 13] 12 di vendere un certo quantitativo di una attività sottostante ad un prezzo prefissato, predeterminato. Esistono due tipologie di opzioni: la prima è la call mi ha dà il diritto ad acquistare, mentre la seconda è la put mi dà il diritto a vendere. Anche le opzioni possono essere regolate come i futures per differenziale. Gli swap sono contratti in cui ciascuna delle parti scambia dei flussi di cassa a certe scadenze a seconda di un parametro predefinito, è un contratto a termine in quanto non si esaurisce in un'unica scadenza, ma implica lo scambio dei flussi a scadenze diverse. L’esempio più tipico è l’Interest Rate Swap che è nato con la funzione di copertura, soprattutto nell’ambito dei contratti di finanziamento, ed è basato su un meccanismo tale per cui una parte si impegna a pagare alle scadenze individuate una certa somma che viene calcolata con riferimento ad un certo capitale nominale su un tasso fisso e l’altra parte si impegna a versare i propri flussi di cassa su cui si applica un tasso variabile allo stesso capitale nozionale. Si gioca sulle variazioni che il tasso variabile che assume rispetto al tasso fisso di riferimento di una delle 2 parti. Anche gli swap vengono negoziati per differenziali. EEM MIISSSSIIO ON NEE D DEEG GLLII SST TR RU UM MEEN NT TII FFIIN NA AN NZ ZIIA AR RII ((lliim miittaazziioonnii ee ccoonnddiizziioonnii)) AB Ct rib e.c om La disciplina in merito alle emissioni è importante, interessante anche dal punto di vista storico per capire la libertà che oggi vige. L’emissione di strumenti finanziari non era del tutto libera e a partire dagli anni 90 è stata sottoposta ad una serie di controlli e di vincoli. I controlli sull’emissione erano ripartiti tra 2 autorità: il Ministero del Tesoro (oggi Ministero dell’Economia e delle Finanze) e Banca d’Italia. Si trattava di una disciplina dei controlli e dei limiti di emissione dei valori mobiliari che aveva una finalità specifica che era quella di garantire la stabilità del mercato e di controllare i flussi finanziari. Il Ministero del Tesoro si occupava di esercitare il controllo sull’emissione di azioni e di obbligazioni per garantire la stabilità del mercato, mentre la Banca d’Italia si occupava del controllo sull’emissione di altre tipologie di valori mobiliari al fine di esercitare un controllo sui flussi finanziari. Questo scenario si è sviluppato negli anni 90, con il 1993 e l’approvazione del Testo Unico Bancario che ha raccolto in una unica previsione normativa tutte le disposizioni in materia di controllo di emissioni e ha riunito in un unico articolo il 129 tutta la materia dei controlli e dei limiti all’emissione dei valori mobiliari. L’art. 129 nella formulazione originaria del 1993 ha attribuito tutti i poteri di controllo in capo ad una unica autorità, Banca d’Italia, e ha individuato la finalità del controllo nella necessità di assicurare, garantire la stabilità e l’efficienza del mercato dei valori mobiliari. Quindi da un lato garantire che non ci fossero squilibri, garantire la stabilità, dall’altra garantire uno svolgimento efficiente dei mercati. Si trattava di una disciplina che attribuiva forti poteri alla Banca d’Italia. L’art. 129 distingueva le emissioni dei valori mobiliari a seconda che superassero o meno un dato importo e a seconda che avessero come oggetto o meno determinate tipologie di valori mobiliari. Si prevedeva che le emissioni inferiori alla soglia individuata e che avevano ad oggetto valori mobiliari con determinate caratteristiche predefinite dovevo essere oggetto di una semplice comunicazione ex-post alla Banca d’Italia cioè l’emittente se rispettava quei criteri di importo e di caratteristiche del valore mobiliare poteva liberamene effettuare l’emissione e doveva comunicarla a posteriori a Banca d’Italia. Se invece le emissioni erano superiori alla soglia o avevano ad oggetto valori mobiliari con determinate caratteristiche non conformi erano soggetti a comunicazione ex-ante cioè a ABCtribe.com - [Pagina 14] 13 comunicazione preventiva a Banca d’Italia, lo scopo della comunicazione preventiva era quello di consentire a Banca d’Italia una valutazione sull’emissione e Banca d’Italia poteva esercitare una serie di poteri,ad esempio: • differire entro un termine massimo (di 20gg) quando riteneva che l’importo dell’emissione non era adeguato, compatibile con le condizioni, le dimensioni di mercato in quel momento • poteva vietare completamente l’emissione quando il differimento fosse stato comunque insufficiente e quindi si riteneva che le condizioni del mercato non fossero compatibili con quella emissioni e non si potevano superare con il differimento, o quando le caratteristiche dei valori mobiliari erano tali da porre in pericolo la stabilità e l’efficienza del mercato om L’art. 129 del Testo Unico Bancario è stato abrogato nel 2006 e attualmente a seguito della modifica, esiste ancora ma attualmente ha una formulazione diversa. Infatti sono venuti meno i poteri incisivi della Banca d’Italia che attualmente è solo legittimata a chiedere agli emittenti, a coloro che effettuano in Italia offerte di strumenti finanziari, segnalazioni periodiche relative alle loro emissioni effettuate non più con la finalità di garantire la stabilità, ma per poter acquisire elementi conoscitivi sull’evoluzione degli strumenti finanziari e dei mercati finanziari. Oggi l’emissione è liberamente effettuabile, l’unica condizione da rispettare è la presenza di eventuali restrizioni previste per legge come quelle stabilite per le obbligazioni è subordinata al rispetto ai quei parametri di consistenza patrimoniale previsti dal Codice Civile. e.c G O N E N T R A T A GEEESSSTTTIIIO ON NE EA ACCCCCCEEEN NT TR RA AT TA A AB Ct rib La gestione accentrata degli strumenti finanziari è una disciplina di fondamentale importanza in quanto è finalizzata a consentire un migliore funzionamento dei mercati mobiliari. Si compone di una serie di norme previsionali che vogliono consentire che la movimentazione di prodotti finanziari venga effettuata in maniera sicura ed efficiente. Il funzionamento efficiente dei mercati finanziari poggia sulla elaborazione di sistemi, meccanismi in grado di agevolare l’effettuazione delle contrattazioni, delle movimentazioni degli strumenti finanziari, dei portafogli finanziari. A ciò si aggiunge la capacità di garantire che il regolamento delle operazioni e la loro chiusura avvenga in modo parimenti efficiente, e tutte queste esigenze sono assicurate dalla disciplina della gestione accentrata. Infatti la gestione accentrata ha lo scopo di evitare che nel momento in cui un determinato contratto, ad esempio di compravendita di strumenti finanziari, viene regolato, eseguito sia necessaria la materiale movimentazione degli strumenti finanziari, quindi al momento del regolamento del contratto non è più necessaria la movimentazione materiale, il trasferimento materiale degli strumenti finanziari e ciò avviene perché la negoziazione si realizza attraverso semplici annotazioni su scritture contabili che vengono tenute presso un soggetto, che viene chiamato depositario centrale, il quale conserva i titoli oggetto della negoziazione. Questo sistema della gestione accentrata si accompagna al fenomeno della dematerializzazione degli strumenti finanziari che è una disciplina che ha avuto le primi luci negli anni 30 e 40 in alcuni paesi europei. In Italia è stata introdotta attraverso 2 fasi successive: una prima fase che viene definita dematerializzazione debole ed una seconda che viene definita dematerializzazione forte o decartolirazzazione. La dematerializzazione debole si ha quando il titolo rappresentativo dello strumento finanziario esiste, viene mantenuto ma non circola più perché la circolazione è sostituita dal sistema delle scritture contabili. Questa è stata la prima fase. La seconda fase è quella della dematerializzazione forte o decartolirazzazione in cui il titolo di credito non esiste, lo strumento finanziario non è più rappresentato da un titolo di credito fisico, ABCtribe.com - [Pagina 15] 14 cartaceo, e quindi qui abbiamo una dematerializzazione che interessa prima di tutto lo strumento finanziario stesso che non è più un rappresentato da un titolo di credito, si tratta di 2 situazioni differenti che comportano specificità nella relativa disciplina. Introduzione della gestione accentrata e.c om È stata avviata in Italia nel 1986 con il promulgamento della legge n° 289 che ha istituito la Monte Titoli Spa alla quale è stato attribuito il ruolo di depositante nella prima fase, è la società di gestione accentrata o depositario centrale. La Monte Titoli aveva come proprio obiettivo quello di raccogliere presso di sé i titoli esistenti, rappresentativi di strumenti finanziari in modo da raccoglierli, conservarli e far sì che non fosse più necessario trasferire i titoli al fine di concludere operazioni di compravendita. In questa prima fase della gestione accentrata, gli strumenti finanziari esistevano ma veniva tutti riuniti presso la Monte Titoli, il sistema non era del tutto obbligatorio e si poteva abbandonare il sistema di gestione accentrata, quindi poteva essere ritirati e riprendere la loro circolazione ordinaria. In questa disciplina iniziale, il cardine, l’elemento centrale è quello sub depositante ossia il titolare dello strumento finanziario assoggetto alla disciplina accentrata lo consegnava ad un intermediario abilitato (banca e società di investimento) il titolo che a propria volta lo sub depositava alla Monte Titoli, si tratta quindi di un deposito regolare o alla rinfusa cioè è una situazione tale per cui il titolare dello strumento finanziario se vuole ottenere la restituzione dello strumento finanziario non ha diritto ad ottenere proprio lo stesso strumento che aveva depositato ma ha diritto ad ottenere un quantitativo dello strumento finanziario della stessa specie. Era la caratteristica fondante della gestione accentrata nella sua fase iniziale. AB Ct rib La gestione accentrata è un tema tecnico, oggi immanente nel sistema di scambio sui mercati regolamentati che hanno ad oggetto azioni o altri strumenti finanziari. E la regola diffusa per strumenti finanziari e non, ma perchè il sistema di gestione accentrata ha portato un incredibile numero di novità nel diritto societario. L’esercizio di una serie di diritti passano attraverso un regime nuovo che passa attraverso la gestione accentrata quindi non è solo un modalità per rendere più sicuri gli scambi ma è sistema che ha cambiato alcuni diritti. La gestione accentrata va al di là dell’aspetto tecnico. In particolare l’istituzione della società di gestione accentrata Monte Titoli che non è più l’istituzione che in regime di esclusività gestisce il sistema di gestione accentrata, infatti oggi è possibile creare società che svolgono attività in concorrenza con Monte Titoli. Il prospetto di gestione accentrata e l’istituzione di Monte Titoli siano passato tutto attraverso il fenomeno della dematerializzazione degli strumenti finanziari che è un passaggio fondamentale nella nuova disciplina. La dematerializzazione significa i titoli, gli strumenti finanziari che fino ad alcuni anni fa erano titoli cartacei e passavano materialmente di mano in mano, scompare tutto ciò quando si passa ad un regime in cui il cartaceo non esiste più le azioni sono de materializzate in quanto oggi avviene tutto attraverso la contabilizzazione elettronica, non c’è più una traccia fisica del titolo, ma una traccia elettronica che va a trovarsi sui dossier di Monte Titoli e poi sui conti degli intermediari. Quindi è un sistema che viaggia su piattaforme elettroniche che viene gestito in tempi reali e con un basso margine di errore. Gestione accentrata alcune caratteristiche La gestione accentrata nasce dal 1998, il TUF detta una disciplina generale per l’esercizio di questo servizio, lo fa però in un momento in cui il processo di dematerializzazione non si era ancora completamente affermato, questi fenomeni devono essere gestiti con una fase progressione temporale che consenta l’adeguamento alle strutture. Quindi nel 1998 detto la disciplina ma la de materializzazione non era completa. ABCtribe.com - [Pagina 16] 15 Questa disciplina era stata recentemente modificata nel 2010 dal Decreto Legislativo n°27 (che riguarda anche i diritti degli azionisti, una disciplina che rifletta una direttiva comunitaria). La normativa in esito alla modifica, oggi dedica alla gestione accentrata 4 grosse parti di norme: 1. un primo gruppo riguarda la parte generale dedicata alla disciplina della società di gestione accentrata dall’art. 79quarter all’art. 83 del TUF 2. un secondo gruppo che riguarda una parte speciale relativa alla gestione accentrata di strumenti finanziari in regime di dematerializzazione dall’art. 83bis all’art. 83duodecies del TUF 3. un terzo gruppo che riguarda sempre una parte speciale in riferimento alla gestione accentrata degli strumenti finanziari rappresentativi da titoli (quindi titoli non dematerializzati) dall’art. 85 all’art 89 del TUF 4. un quarto gruppo costituito da una norma di rimando, l’art.90 del TUF che riguarda indirettamente le regole specifiche applicabili alla gestione accentrata dei titoli di stato che è disciplinata in parte da un regolamento del Ministero dell’Economia e in parte attraverso il richiama dell’art. 90 del TUF rib e.c om L’art. 81 del TUF rinvia alla normativa secondaria cioè alla normativa che emana la Consob di intesa con la Banca d’Italia per la definizione degli aspetti di dettaglio della disciplina: • requisiti degli intermediari abilitati alla tenuta dei conti • gli strumenti finanziari ammessi alla gestione accentrata • procedure e modifiche per assegnare gli strumenti finanziari alla gestione accentrata Il regolamento emanato dalla Consob e in attuazione dell’art.81 risale ad una riforma precedente il 2010, il regolamento del 2008 che è in fase di revisione proprio per tener contro della legge del 2010. Ct 1° gruppo di norme: Soggetti abilitati alla gestione accentrata AB Stiamo parlando della società di gestione a cui si riferiscono le norme della parte generale e la parte innovativa che non risale al 2010 ma al 1998 che è riflessa nell’art. 80 è il fatto che l’attività di gestione accentrata ha carattere di impresa, vengono sottratte tutte le attività di interesse pubblico, e viene svolta da una società costituita nella forma di Società per azioni che possono avere un fine di lucro, ossia possono non solo avere ad oggetto una attività che crei ricavi per coprire costi (metodo economico), ma possono perseguire un vero e proprio fine di lucro. Le borse valori erano enti pubblici, Borsa Italiana era la prima società di gestione del mercato ed era privato e gestiva il mercato facendosi pagare fees per ottenere un profitto. È un elemento centrale. Possono essere improntate ad una logica che ruota attorno all’efficienza della società privata. Questa attività di impresa deve essere esclusiva ossia la società di gestione accentrata non può occuparsi di altro, il suo oggetto esclusivo è la prestazione del servizio di gestione accentrata degli strumenti finanziari. La novità è che se inizialmente questo servizio era affidato in una situazione di quasi monopolio alla Monte Titoli Spa, oggi c’è una discreta accessibilità a soggetti con determinati requisiti. Accanto all’attività principale, la legge autorizza il perseguimento di ulteriori attività connesse e strumentali al servizio di gestione accentrata, individuate dalla Consob, come ad esempio il marketing, la trasmissione degli ordini, le operazioni di prestito di titoli (cioè la società di gestione presta dei titoli a quell’investitore che non vuole acquistarli ma ne ha bisogno per un certo periodo di tempo per coprirsi da una vendita allo scoperto già effettuata, per esercitare diritti di voto) che sono attività connesse con quelle principali. Per svolgere questi servizi la società di gestione ha bisogno di una organizzazione che deve essere capace, idonea ad assicurare l’idonea continuità del servizio, infatti la sospensione anche momentanea del servizio può creare numerosi problemi non solo patrimoniali, ma anche ABCtribe.com - [Pagina 17] Questo documento e' un frammento dell'intero appunto utile come anteprima. Se desideri l'appunto completo clicca questo link. ABCtribe.com - [Pagina 18] Preparati con le domande di ABCtribe su Diritto dei mercati finanziari. * Carica Appunti,Domande,Suggerimenti su : Diritto dei mercati finanziari e guadagna punti >> * Lezioni Private per Diritto dei mercati finanziari >> Avvertenze: La maggior parte del materiale di ABCtribe.com è offerto/prodotto direttamente dagli studenti (appunti, riassunti, dispense, esercitazioni, domande ecc.) ed è quindi da intendersi ad integrazione dei tradizionali metodi di studio e non vuole sostituire o prevaricare le indicazioni istituzionali fornite dai docenti. Il presente file può essere utilizzato in base alle tue necessità ma non deve essere modificato in alcuna sua parte, conservando in particolare tutti i riferimenti all’autore ed a ABCtribe.com; non potrà essere in alcun modo pubblicato tramite alcun mezzo, senza diverso accordo scritto con l’autore ed i responsabili del progetto ABCtribe.com. 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