IL CREDITO AL CONSUMO
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Il ricorso al credito per l'acquisto di beni o servizi destinati al consumo (ad
esempio: mobili, elettrodomestici, viaggi turistici) e non all'impiego in
un'attività di impresa o professionale è fenomeno largamente diffuso che
può assumere forme diverse: concessione di dilazioni di pagamento da
parte dello stesso fornitore, come nella vendita a rate; prestiti da parte di
banche o di società finanziarie, talvolta collegate al fornitore, specificamente concessi per l'acquisto o da utilizzare mediante carte di credito e
così via.
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L'esigenza di una disciplina specifica per tali forme di credito volta a
tutelare i consumatori, contraenti deboli, sia in sede di valutazione delle
condizioni praticate dai diversi intermediari finanziari, sia, una volta
contratto il prestito, durante lo svolgimento del rapporto. E proprio in questa
prospettiva si muove la disciplina del credito al consumo introdotta dalla
legge 19-12- 1992, n. 114, emanata in attuazione della direttiva Cee n.
87/102. Disciplina oggi trasfusa negli artt. 121-126 del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia.
NOZIONE
• Costituisce credito al consumo la concessione, nell'esercizio di
un'attività commerciale o professionale, di credito sotto forma di
dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra facilitazione
finanziaria a favore di un consumatore. Vale a dire, di una persona
fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o
professionale eventualmente svolta (art. 121, 1° comma, Tub).
• L'esercizio del credito al consumo è riservato alle banche, agli
intermediari finanziari e, nella sola forma della dilazione del
pagamento del prezzo, ai soggetti autorizzati alla vendita di beni o
servizi.
• Dall'applicazione della relativa disciplina sono tuttavia esonerati
alcuni rapporti, quali: i finanziamenti di importo inferiore o superiore
a determinati limiti; quelli destinati ad operazioni immobiliari; i
contratti di somministrazione o di locazione, ma non quelli di leasing
La disciplina
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Alle operazioni di credito al consumo si applica la disciplina generale in
tema di trasparenza delle operazioni bancarie e finanziarie.
Inoltre, per consentire al consumatore la piena conoscenza dell'onere
economico del finanziamento, la pubblicità deve in ogni caso indicare il
tasso annuale effettivo globale (Taeg) ed il relativo periodo di validità.
Il Taeg è «il costo totale del credito a carico del consumatore espresso in
percentuale annua del credito concesso» e comprende gli interessi e tutti gli
oneri da sostenere per utilizzare il credito. Le relative modalità di calcolo
sono stabilite dal Cicr (art. 122).
Il contratto di credito al consumo, al pari dei contratti bancari e finanziari,
deve essere redatto per iscritto a pena di nullità, che può essere fatta valere
solo dal cliente.
Una copia deve essere consegnata contestualmente al consumatore (art.
124, Io comma).
CONTENUTO DEL CONTRATTO
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1.
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Il contratto deve sempre contenere una serie di indicazioni:
ammontare e modalità del finanziamento;
numero, importo e scadenza delle singole rate;
il Taeg e le condizioni per l'eventuale modifica dello stesso;
gli oneri esclusi dal Taeg;
eventuali garanzie e coperture assicurative richieste al consumatore (art.
124, 2° comma).
• Inoltre, se ha per oggetto l'acquisto di beni o servizi determinati, il contratto
deve contenere ulteriori indicazioni a pena di nullità relativa:
1. descrizione analitica dei beni e servizi;
2. il prezzo di acquisto in contanti, quello stabilito dal contratto e l'ammontare
dell'eventuale acconto;
3. le condizioni per il trasferimento della proprietà del bene al consumatore,
quando il passaggio non è immediato (art. 124, 3° comma).
• Sono nulle e si considerano non apposte le clausole di rinvio agli usi per la
determinazione delle condizioni economiche applicate.
SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO
• La disciplina del credito al consumo è completata da una serie di
disposizioni che tutelano il consumatore durante lo svolgimento del
rapporto di finanziamento.
• Si prevede fra l'altro, che:
- a tutti i contratti di credito al consumo per i quali è stata concessa
una garanzia sul bene acquistato (e quindi anche al leasing di beni
di consumo), si applica la disciplina dettata dall'art. 1525 (ma non
l'art. 1526) per l'inadempimento del compratore nella vendita con
riserva di proprietà;
-
il consumatore ha la facoltà di adempiere anticipatamente ed in tal
caso ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del
credito. Inoltre, solo il consumatore può recedere dal contratto
senza penalità;
… SEGUE
-
qualora il finanziatore ceda il credito, il consumatore può sempre
opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei
confronti del cedente, compresa la compensazione;
-
in caso di inadempimento del fornitore, il consumatore può agire
contro il finanziatore, nei limiti del credito concessogli, quando
quest'ultimo ha l'esclusiva per la concessione di credito ai clienti del
fornitore (ad esempio, una società di leasing collegata al fornitore).
E la relativa azione può essere esercitata anche contro il terzo al
quale il finanziatore abbia ceduto i diritti derivanti dal contratto di
concessione del credito (art. 42 cod. cons.): ad esempio, una
società di factoring.
• La vigilanza sul rispetto della disciplina del credito al consumo è affidata alla Banca d'Italia per i contratti stipulati da banche, all'Uic per
quelli stipulati da intermediari finanziari e al Ministro dello sviluppo
economico per i contratti con i fornitori
L'INTERMEDIAZIONE MOBILIARE
- I SERVIZI DI INVESTIMENTO I servizi di investimento comprendono una
serie di attività che hanno per oggetto
valori mobiliari ed altri strumenti finanziari:
compravendita degli stessi; collocamento
sul mercato di nuove emissioni; gestione
di patrimoni mobiliari; raccolta di ordini di
acquisto o di vendita.
NORMATIVA
• Una prima radicale riforma del settore si ha nel 1991 con l'introduzione di una
specifica disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare (legge 1/1991), ispirata
dalla duplice finalità di migliorare l'efficienza dei mercati mobiliari e di tutelare gli
investitori contro negligenze, abusi e possibili frodi di quanti operano come intermediari
in tali mercati
•
Nel volgere di pochi anni l'intera materia è stata ripetutamente riformata anche sotto
la spinta delle direttive comunitarie di armonizzazione del settore: fra l'altro ad opera
del d.lgs. 415/1996 (che ha attuato le direttive Cee n. 93/6 e 93/22), e da ultimo dal
d.lgs. 164/2007 (che ha attuato la direttiva Ce 21-4-2004, n. 39). La relativa
disciplina è oggi collocata nel d.lgs. 58/1998 (Tuf).
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L'attuale normativa disciplina i servizi di investimento aventi ad oggetto strumenti
finanziari; vale a dire: valori mobiliari come le azioni, le obbligazioni ed i titoli del
debito pubblico; strumenti negoziati sul mercato monetario come le cambiali
finanziarie; strumenti finanziari derivati, come i futures, gli swaps e le options
SERVIZI DI INVESTIMENTO
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Costituiscono servizi di investimento le seguenti attività quando hanno per oggetto
strumenti finanziari:
negoziazione per conto proprio; vale a dire, l'attività di acquisto e vendita in proprio di
strumenti finanziari svolta nei confronti del pubblico con lo scopo di realizzare una
differenza fra prezzo di acquisto e prezzo di vendita. L'intermediario che, in modo
organizzato, frequente e sistematico, soddisfa gli ordini di acquisto dei clienti
vendendo strumenti finanziari dal proprio portafoglio, e gli ordini di vendita
acquistando in proprio, viene definito "internalizzatore sistematico";
l'esecuzione di ordini per conto dei clienti:; vale a dire, l'acquisto e la vendita per
conto dei clienti attuata attraverso contratti di commissione con o senza
rappresentanza;
collocamento sul mercato di strumenti finanziari di nuova emissione già emessi;
gestione di portafogli;
ricezione e trasmissione di ordini (svolta separatamente dall'attività di negoziazione),
nonché mediazione;
consulenza personalizzata in materia di investimenti;
gestione di sistemi multilaterali di negoziazione; vale a dire, la gestione di un mercato
di strumenti finanziari diverso dai mercati regolamentati (art. 1, 5° comma, modificato
dal d.lgs. 164/2007)
GLI INTERMEDIARI
• L'esercizio nei confronti del pubblico dei servizi di
investimento è riservato alle Sim, alle banche ed alle
imprese di investimento estere ;
• Deroghe parziali sono tuttavia previste per gli
intermediari finanziari non bancari, per le società di
gestione del risparmio, per le società di gestione di
mercati regolamentati, per i consulenti finanziari persone
fisiche, nonché, in via transitoria, per le società fiduciarie
e per gli agenti di cambio
Le Sim
• Le società di intermediazione mobiliare devono essere
costituite esclusivamente in forma di società per azioni e
la denominazione sociale deve comprendere le parole
«società di intermediazione mobiliare».
• Devono avere un capitale versato non inferiore a quello
determinato in via generale dalla Banca d'Italia. I
soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo devono possedere specifici requisiti
di onorabilità e professionalità (art. 13). Requisiti di
onorabilità nonché di idoneità ad assicurare una
gestione sana e prudente della Sim sono inoltre previsti
per i soci che superano determinate percentuali del
capitale sociale
… segue
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Tutti questi requisiti costituiscono condizioni per ottenere dalla Consob, sentita la
Banca d'Italia, l'autorizzazione all'esercizio di uno o più servizi di investimento
Le società autorizzate sono iscritte in un apposito albo tenuto dalla stessa Consob
Le Sim sono soggette a revisione contabile obbligatoria.
Sono inoltre sottoposte alla vigilanza della Consob e della Banca d'Italia per assicurarne la trasparenza e la correttezza dei comportamenti nonché la sana e
prudente gestione. Entrambe sono investite, nelle materie di rispettiva competenza, di
ampi poteri regolamentari, di informazione e di ispezione, nonché sanzionatori (art.
195, 1° comma, modificato dalla legge 62/2005).
Le Sim in crisi sono soggette ad amministrazione straordinaria e liquidazione coatta
amministrativa, con esclusione del fallimento, secondo una disciplina che ricalca
quella prevista per le banche (artt. 56-58).
Per tutelare i clienti delle Sim e degli altri soggetti abilitati a svolgere servizi di
investimento, il relativo esercizio è subordinato all'adesione ad un sistema di
indennizzo degli investitori per il caso di liquidazione coatta dell'intermediario, quale il
Fondo nazionale di garanzia introdotto dalla legge 1/1991 (art. 59 Tuf). Il Fondo è
finanziato con i contributi degli intermediari aderenti.
Disciplina generale dei
servizi di investimento
Significativa novità dell'attuale disciplina, già
presente nella legge 1/1991, è l'introduzione di
una disciplina generale dei servizi di
investimento e dei relativi contratti, volta ad
assicurare la trasparenza e la correttezza dei
rapporti con i clienti ed in particolare a ridurre i
rischi che gli stessi siano danneggiati da
situazioni di conflitto di interessi dell'impresa di
investimento
… segue
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Sono fissate innanzitutto alcune regole generali di organizzazione e di
comportamento che gli intermediari devono osservare nella prestazione dei
servizi di investimento (art. 21 Tuf) e che trovano poi specificazione e
sviluppo nella normativa regolamentare emanata dalla Banca d'Italia e dalla
Consob.
In particolare, gli intermediari devono:
1. comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse
dei clienti e per l'integrità dei mercati
2. acquisire dai clienti le informazioni necessarie ed operare in modo che gli stessi siano
sempre adeguatamente informati
3. utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti;
4. disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare
l'efficiente svolgimento dei servizi;
5. adottare ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse che potrebbero
insorgere con il cliente, o fra i clienti, e gestire tali situazioni in modo da evitare che
incidano negativamente sull'interesse dei clienti.
6. svolgere una gestione indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a
salvaguardare i diritti dei clienti sugli strumenti finanziari e sul denaro affidato.
Classificazione dei clienti
La Consob, sentita la Banca d'Italia, ha tuttavia il
potere di graduare i doveri di condotta degli
intermediari nei confronti dei clienti in relazione
alla qualità, all'esperienza e quindi alle diverse
esigenze di tutela di questi ultimi (art. 6, comma
2-quater, Tuf). A tal fine gli investitori sono
classificati in tre categorie: clienti al dettaglio,
clienti professionali e controparti qualificate
Clienti al dettaglio
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Clienti al dettaglio :sono, in via residuale, tutti i clienti che non siano qualificati professionali o
controparti qualificate.
Per costoro non si presume il possesso di una specifica competenza finanziaria tale da consentire
di effettuare da soli una corretta valutazione dei rischi e scelte di investimento consapevoli. La
disciplina secondaria della Consob impone pertanto obblighi di informazione particolarmente
estesi e rigorosi a carico degli intermediari prima, durante e dopo la prestazione del servizio (artt.
27-56 reg. 16190/2007).
L'intermediario è altresì tenuto a verificare, in via preventiva e sulla base di informazioni ricevute
dal cliente, che lo stesso sia in condizione di comprendere i rischi che lo specifico strumento
finanziario o il servizio di investimento comportano (c.d. test di appropriatezza), avvisandolo in
caso contrario (artt. 41-42 reg.).
Quando l'intermediario fornisce consulenza in materia di investimenti o effettua il servizio di
gestione di portafogli, deve anche verificare che le operazioni consigliate o da realizzare siano
adeguate rispetto agli obiettivi di investimento ed alla capacità finanziaria del cliente (c.d. test di
adeguatezza): e se il cliente non fornisce le informazioni necessarie per questo controllo,
l'intermediario si astiene dal prestare il servizio (artt. 39-40 reg.).
L'intermediario è esonerato da tali valutazioni (adeguatezza, appropriatezza) solo quando si limita
alla mera ricezione ed esecuzione degli ordini impartiti dai clienti, nei casi in cui la normativa
Consob lo permette per operazioni su strumenti finanziari non complessi (art. 43 reg.): ad
esempio, per l'acquisto o la vendita di azioni quotate.
Nessuna tutela potrà perciò invocare in quest'ultimo caso il cliente al dettaglio che abbia ordinato
un investimento risultato non adatto o rovinoso.
Clienti professionali e controparti qualificate
1. Clienti professionali sono per contro investitori (individuati dalla Consob
per i soggetti privati e dal Ministro dell'economia e delle finanze per quelli
pubblici) che si presumono in possesso del livello di conoscenza ed
esperienza necessario per comprendere i rischi connessi al servizio finanziario da prestare (art. 6, commi 2-quinquies e -sexies, Tuf e allegato n. 3
del reg. Consob 16190/2007). Gli obblighi di informazione dell'intermediario
sono pertanto significativamente ridotti, né è richiesta una specifica
valutazione dell'appropriatezza del servizio (ma resta fermo l'esame di
adeguatezza dello stesso rispetto ad obiettivi e capacità finanziaria del
cliente, nei casi in cui ciò è previsto).
2. Controparti qualificate sono infine i soggetti individuati dalla legge
(banche, intermediari finanziari e mobiliari, Stati, banche centrali, ecc.)
normalmente in possesso di una elevata esperienza e competenza in
campo finanziario (artt. 6, comma 2-quater, lett. d, e 58 reg. Consob). Nei
loro confronti pertanto si disapplica quasi per intero la disciplina dei doveri
dell'intermediario verso la clientela, fatta eccezione in particolare per le
norme in tema di conflitto di interessi.
I contratti
• Altro principio generale è che tutti i contratti con clienti al
dettaglio relativi a servizi di investimento devono essere
redatti in forma scritta a pena di nullità, salvo quelli di
consulenza;
• La nullità può essere fatta valere solo dal cliente.
• Una copia del contratto deve essere consegnata allo
stesso cliente.
• E’ sancita la nullità relativa delle clausole di rinvio agli usi
per la determinazione del corrispettivo dovuto dal cliente
e per ogni altro onere a suo carico. In tali casi nulla è
dovuto
Promotori finanziari
• L'attività di questa figura di consulenti finanziari, introdotta dalla
legge 1/1991, può essere svolta esclusivamente nell'interesse di un
solo soggetto.
• Questi è responsabile in solido degli eventuali danni arrecati a terzi
dai promotori di cui si avvale, anche se tali danni siano conseguenti
a responsabilità accertata in sede penale.
• I promotori finanziari possono essere ausiliari autonomi o
subordinati e devono osservare nei rapporti con la clientela le
regole di presentazione e di comportamento stabilite dalla Consob
(artt. 107-109 reg. 16190/ 2007).
• La Consob esercita nei confronti dei promotori poteri regolamentari,
di controllo ed eroga le relative sanzioni amministrative (che
possono arrivare fino alla radiazione dall'albo)
Commercializzazione a distanza
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E consentita anche la promozione ed il collocamento a distanza con
tecniche di comunicazione che non comportano la presenza
contemporanea del cliente e del soggetto offerente (televisione, telefono,
fax, internet).
La Consob, sentita la Banca d'Italia, provvede alla relativa
regolamentazione (artt. 32 Tuf e 79-81 reg. 16190/2007).
nei giudizi per il risarcimento dei danni prodotti nello svolgimento dei
servizi, spetta all'intermediario provare di aver agito con la specifica
diligenza richiesta
In caso di condanna definitiva dell'intermediario per violazione dei doveri di
comportamento nella prestazione di servizi finanziari, gli investitori non
professionali possono rivolgere domanda di indennizzo ad un apposito
Fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori, di recente istituzione,
gestito dalla Consob e finanziato con la metà degli importi delle sanzioni
pecuniarie erogate dalla stessa Consob per tale genere di violazioni (art. 8,
d.lgs. 8-10-2007, n. 179).
Dopo aver pagato, il Fondo si rivale nei confronti dell'intermediario
responsabile del danno.
(Segue): La gestione di portafogli
Fra i servizi di investimento una specifica disciplina legislativa, oltre che regolamentare, è
dettata per la gestione di portafogli di investimento (o patrimoni mobiliari), che continua
ad essere svolta anche dalle società fiduciarie e può essere svolta anche dalle società di
gestione del risparmio.
Con tale operazione il cliente affida all'intermediario una determinata somma di danaro
perché la investa in strumenti finanziari secondo criteri concordati di volta in volta col
cliente o più spesso secondo modelli standardizzati.
Gli strumenti finanziari sono acquistati in nome e per conto del cliente (mandato con
rappresentanza) e detenuti in deposito regolare dall'intermediario, o, previo consenso
scritto del cliente, in nome proprio e per conto del cliente (mandato senza
rappresentanza)
Essi sono poi gestiti attraverso successive operazioni di investimento e disinvestimento
tese ad incrementare il valore del patrimonio mobiliare. I criteri di gestione, fissati nel
mandato inizialmente conferito all'intermediario, possono prevedere una discrezionalità
più o meno ampia dello stesso per quanto riguarda le singole operazioni da compiere
CONTENUTO CONTRATTUALE
• In base alla disciplina generale dei servizi di investimento, il contratto stipulato
con un cliente al dettaglio deve essere redatto in forma scritta a pena di nullità.
• Il contratto deve inoltre specificare una serie di dati stabiliti dalla Consob con
proprio regolamento e, in particolare, le categorie di strumenti finanziari nelle quali
può essere investito il patrimonio gestito e la tipologia di operazioni che
l'intermediario può effettuare.
• Devono essere individuati gli obiettivi della gestione, ed il livello di rischio entro
il quale il gestore può operare a propria discrezione. Al riguardo, il contratto deve
anche indicare se l'intermediario può utilizzare la c.d. «leva finanziaria»: se può
cioè assumere obbligazioni per conto dell'investitore che lo impegnano per importo
eccedente il patrimonio affidato in gestione e ciò al fine di evitare che lo stesso
resti esposto a perdite non prevedibili.
• Deve indicarsi se l'intermediario può delegare l'esecuzione dell'incarico ricevuto
ad altri soggetti autorizzati alla prestazione dello stesso servizio.
PATRIMONIO SEPARATO
In applicazione della regola generale, il
patrimonio conferito in gestione dal singolo
cliente costituisce a tutti gli effetti patrimonio
separato da quello dell'impresa di investimento
e degli altri clienti.
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Il contratto di credito al consumo