UNIVERSITÀ DEGLI STUDI - L’AQUILA Consiglio Studentesco Il giorno 19.10.2006 alle ore 17.00 presso la Sala Consiglio di Palazzo Selli si è riunito il Consiglio Studentesco. Sono presenti: Nome e Cognome Adamo Concetta Alessandrini Roberta Calvisi Claudio Cavaliere Silvia Ciccone Matteo Colacillo Tino D’Alessandro Francesco D’Alfonso Geraldine De Flaviis Luigi De Ingeniis Miriam Di Girolamo Simone Di Rocco Juri Fanale Lorenzo Giancroce Raffaella Lapa Renato Luciani Rosaria Marchegiani Lorenzo Nepi Luca Palombizio Cristina Maria Romani Michela Santangelo Andrea Santilli Luca Spada Giuseppe Trelle Carlo Facoltà Segretario Componente Pres Ass Asse ente ente nte giusti ficato X X Componente X X Componente Componente X X X Componente X Componente Componente Componente Componente Componente Componente X X X X X X Presidente Componente Componente X X X Componente Componente X X Vicepresidente Componente Componente X X Componente Componente Componente X X X Firma Zaccardi Daniele Zimmitti Vincenzo Componente Componente X X Si apre la discussione sul seguente ordine del giorno: 1) Approvazione verbale seduta precedente. 2) Comunicazioni 3) Nomina studente per il Nucleo di Valutazione d’Ateneo 4) Nomina rappresentanti studenti nelle Commissioni di Ateneo ( Diritto allo Studio, Orientamento e Tutorato, RLS) 5) Parere del C.S. sul regolamento Studente part-time e sul Regolamento elettorale 6) Approvazione Carta dei Diritti degli Studenti. 8) Varie ed eventuali. 1) Approvazione verbale seduta precedente Si apre la seduta del Consiglio Studentesco con l’approvazione del verbale della seduta precedente. Verbale approvato all’unanimità. 2) Comunicazioni Il Consigliere D’Alfonso propone al C.S. di approvare la mozione riportata di seguito riguardante la Finanziaria 2007 e la legge Bersani-Visco: Mozione del Consiglio Studentesco su Finanziaria e Bersani-Visco. Il Consiglio Studentesco dell’Aquila esprime il proprio disappunto rispetto atti approvati dal Parlamento e sulla proposta di Legge Finanziaria 2007 in merito alle norme aventi per oggetto l’Università e le politiche per il Diritto allo Studio. Nello specifico il Consiglio Studentesco ritiene che l’introduzione delle Università e delle Adsu tra gli enti soggetti alla riduzione delle “spese intermedie”, prevista dalla legge 248/2006, cd Bersani-Visco, metta a repentaglio i servizi per gli studenti. Per le Università la contrazione potrebbe comportare effetti negativi sui laboratori, sulle biblioteche e sulla disponibilità di aule negli stabili in affitto, purtroppo ancora molti e certo non a causa dell’Ateneo. Per l’Adsu la contrazione è palesemente incostituzionale, essendo le stesse assoggettate a finanziamenti regionali ed essendo la materia esclusiva competenza della Regione, salvo la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, ovvero della regolamentazione dell’uniformità di trattamento sul territorio nazionale. Una eventuale applicazione della norma alle Adsu rischierebbe di compromettere il servizio di ristorazione e il mantenimento della Casa dello studente. Riguardo la proposta di legge Finanziaria inviata alle Camere si apprezzano alcune direttive esplicitate nella parte normativa, in particolare quelle che tendono a frenare l’eccessiva frammentazione delle sedi e il troppo facile accreditamento di nuove Università, ma il Consiglio Studentesco registra che per l’ennesima volta ci si attesta su finanziamenti del tutto insufficienti. In particolare si ritiene del tutto insufficiente la cifra di 157 Milioni di euro per il Fondo Integrativo per il Diritto allo Studio, cifra che se confermata rappresenterebbe una riduzione netta di 20 Milioni di euro rispetto alle disponibilità stanziate per l’anno 2006, seppur di 10 Milioni superiori alle previsioni per il 2007 fatte in Finanziaria 2006. Il Fondo di Finanziamento Ordinario per gli Atenei risulta aumentato, ma di una cifra decisamente inferiore alla perdita che gli Atenei registreranno dall’applicazione del Bersani-Visco. Il Credito d’imposta per le spese di affitto è previsto solo per studenti con residenza a “100 km” di distanza dalla sede Universitaria, escludendo pertanto gran parte dei fuori sede dell’Università di L’Aquila provenienti dall’Abruzzo e dal Reatino. Pertanto il Consiglio Studentesco di L’Aquila chiede al Governo e al Parlamento: 1) di portare il Fondo Integrativo per il Diritto allo Studio alla cifra minima di 180 Milioni di Euro; 2) di incrementare il Fondo di Finanziamento Ordinario per gli Atenei di una cifra almeno pari alla perdita derivante dall’applicazione dell’Art.22 della legge 248/2006 (ulteriori 300 milioni di Euro); 3) di chiarire l’esclusione degli Enti per il Diritto allo Studio dagli enti soggetti all’Art.22 della legge 248/2006; 4) di eliminare il vincolo dei 100 Km per l’accesso al credito di imposta per gli affitti universitari, prevedendo lo stesso beneficio per tutti gli studenti fuori sede così come previsti dal DPCM in materia. Il Consiglio Studentesco di L’Aquila per sostenere le suddette proposte, nell’ambito della settimana di mobilitazione indetta nazionalmente, propone di convocare Assemblee di 2 ore nelle Facoltà per la mattinata del 25 Ottobre (11:00-13:00) e di convocare un’Assemblea d’Ateneo per il pomeriggio del 26 Ottobre presso la sede centrale. Il Consiglio Studentesco invita inoltre gli altri organi accademici dell’Ateneo dell’Aquila, i Consigli degli Studenti degli altri Atenei e il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari ad esprimersi nella medesima direzione. Il Consigliere chiede inoltre che la mozione venga portata a conoscenza di altri C.S. d’Italia e del CNSU. Il Consigliere Luciani chiede quale sia l’effettiva applicabilità della legge in questione all’interno dell’Azienda per il Diritto allo studio universitario (ADSU). Il Consigliere D’Alfonso spiega la sua applicabilità per le ADSU rispetto al taglio sulle spese intermedie essendo l’ADSU un ente pubblico a cui è estesa la 248/2006. Il Consigliere Palombizio ritiene che sia incostituzionale l’art. 22 e che sia giusta l’esclusione dell’ADSU dalla legge. Inoltre spiega l’entità dei tagli previsti dal decreto finanziario ai fondi da destinare all’ADSU e all’Università. Alle ore 17:44 entra il Consigliere Trelle Il Consigliere Santangelo, consigliere al CDA espone la sua preoccupazione in merito alla possibilità dei tagli alle Università e alle ADSU e fa capire come questi tagli saranno traumatici e porteranno l’Ateneo in condizioni peggiori. I Consiglieri Luciani e Marchegiani chiedono cosa esattamente possa fare il C.S. attraverso la mozione. Il Consigliere Palombizio spiega al C.S. la necessità di divulgare le informazioni sulla finanziaria e sulla legge Bersani-Visco nella settimana di mobilitazione nazionale contro la Finanziaria 2007 che si terrà dal 23 al 27 Ottobre 2006. Il Consigliere Spada suggerisce di attuare la circolazione della mozione ad altri Atenei. Il Consigliere D’Alfonso chiede di mettere ai voti la mozione. Il Presidente chiarisce la valenza della mozione se supportata dai C.S dei diversi atenei a livello nazionale e la necessità di realizzare assemblee con lo scopo di informare gli studenti sulla Finanziaria e Bersani-Visco e soprattutto sui rischi a cui vanno incontro se queste leggi non saranno modificate. Il Presidente mette ai voti l’introduzione all’ordine del giorno del punto sulla finanziaria. Approvato a maggioranza. Favorevoli: 14 Contrari: 4 Astenuti: 0 I Consiglieri Di Girolamo e Marchegiani chiedono di escludere la parte della mozione riguardante le assemblee che si propongono di fare il 25 Ottobre. Il consigliere D’Alfonso ricorda di aver chiesto la votazione della Mozione così come è stata presentata per tutte le ragioni emerse dal dibattito. Il Consigliere Palombizio ritiene di dover informare gli studenti ed è contrario alle richieste dei Consiglieri Lucani, Marchegiani e Di Girolamo di eliminare le parti relative alla mobilitazione. Il Presidente mette ai voti la mozione. Favorevoli: 14 Contrari: 0 Astenuti: 4 Approvato a maggioranza. (Delibera CS Finanziaria e Bersani-Visco) Il punto si ritiene approvato seduta stante. Alle ore 17:59 esce il Consigliere Romani. Alle ore 18:00 entra il Consigliere Cavaliere 3) Nomina studente per il Nucleo di Valutazione d’Ateneo Il presidente chiede di nominare uno studente come rappresentante al Nucleo di Valutazione di Ateneo come previsto dallo Statuto. Il Consigliere Marchegiani chiede se sia previsto solo uno studente o più di uno perché è a conoscenza di una mozione del CNSU dove sono previsti due studenti. Propone il Consigliere Zaccardi come rappresentate al Nucleo di Valutazione. Il Consigliere D’Alfonso propone il Consigliere Santilli. Si mette ai voti la candidatura di Zaccardi: Favorevoli: 4 Astenuti: 0 Contrari: 14 Non eletto. Si mette ai voti la candidatura di Santilli: Favorevoli: 14 Contrari: 4 Astenuti: 0 Nominato Santilli a maggioranza. 4)Nomina rappresentanti studenti nelle Commissioni di Ateneo Diritto allo Studio e Orientamento e Tutorato Il presidente chiede di nominare i rappresentanti degli studenti alle commissioni d’Ateneo Diritto allo Studio e Orientamento e Tutorato. Il Consiglio Studentesco si accorda sulla ripartizione del numero totale dei candidati in modo tale da mantenere la situazione di maggioranza da parte dell’UDU presente nel C.S. derivata dalle elezioni studentesche. Quindi per ogni commissione saranno destinati 5 posti per i rappresentanti dell’UDU e 4 posti ripartiti tra i rappresentanti di Lista Aperta, Modus e Azione Universitaria. I nominativi saranno comunicati al Presidente via mail durante la settimana successiva all’attuale seduta del C.S. Il Presidente si impegna a farli pervenire al più presto nelle dovute sedi. Approvato all’unanimità. RLS Il Presidente comunica la necessità di nominare anche un rappresentante degli studenti per ogni polo per le RLS. Il presidente consiglia di accordarsi come per le altre commissioni e propone 2 posti per i rappresentanti dell’UDU e 1 posto per le altre liste. Il Consigliere D’Alfonso chiede comunque di destinare il posto del polo di Coppito ad un rappresentante dell’ UDU. Approvato all’unanimità. 4)Parere del C.S. sulla proposta di regolamento per gli studenti part- time della Dott.ssa Mastrangioli. Il Presidente introduce la necessità di dare un parere alla proposta di regolamento per gli studenti parttime poiché è stato richiesto dal Rettore e poiché la Dott.ssa Mastrangioli, responsabile delle Segreterie Studenti, ha comunicato al Presidente stesso, tramite mail, l’urgenza della questione. Il Presidente espone la proposta di regolamento e comunica quali siano le sue riserve in merito alla proposta di seguito riportata. REGOLAMENTO STUDENTE PART-TIME L’Ateneo de L’Aquila consente dall’A.A. 2006/2007 allo studente iscritto alla Laurea Triennale e Specialistica di modificare la propria scelta tra tempo pieno e parziale nel percorso accademico. (art. 24, comma 2,3,4) (1) Lo status di studente part-time implica la presentazione di un appropriato piano di studio che deve permettere di acquisire un congruo numero di crediti per anno. In particolare, per ogni anno part-time dovrebbero essere svolte attività pari a 30 CFU, nel rispetto delle propedeuticità tra gli esami, come da regolamento di corso di laurea. Qui di seguito si riporta lo schema esemplificativo dei crediti che devono essere progressivamente acquisiti da uno studente iscritto alla laurea triennale: • • • • • • I anno 30 CFU I anno bis 60 CFU II anno 90 CFU II anno bis 120 CFU III anno 150 CFU III anno bis 180 CFU Il piano di studi degli studenti part-time dovrà essere redatto sulla base degli esami da frequentare e non degli esami da sostenere. Questo sta a significare che se uno studente è in debito di esami dagli anni precedenti, il calcolo dei 30 CFU, per ogni anno di part-time, non dovrà includere gli eventuali debiti, ma solo gli esami da frequentare nel corrispondente A.A. Il ritorno allo stato di full-time solo dopo la frequenza di due anni in part-time. Regime part-time studenti fuori corso Gli studenti fuori corso del nuovo ordinamento, unica categoria di fuori corso per cui è previsto il part-time, potranno usufruire dell’iscrizione part-time per gli anni strettamente necessari per laurearsi, -senza che sia previsto alcun vincolo nella durata degli anni. La condizione richiesta allo studente fuori corso consiste nella limitazione di esami per anno. Nell’anno part-time lo studente f.c. non può sostenere esami per più di 30 crediti. Allo studente f.c. iscritto al primo anno part-time non è consentito conseguire la laurea. Requisiti di ammissione Possono presentare domanda per immatricolarsi o iscriversi con lo status di studente part-time gli studenti in possesso dei seguenti requisiti: 1. Studenti che presentano attività di lavoro non occasionale per un periodo di tempo non inferiore a 6 mesi all’arco dell’anno, in qualsiasi attività documentabile di lavoro subordinato, autonomo o professionale, pubblico o privato; 2. Studenti che sono impegnati non occasionalmente nella cura e nell’assistenza di parenti non autosufficienti per ragioni di età o di salute fisica e mentale. Si considerano parenti agli effetti della presente norma gli ascendenti (fino al secondo grado), figli e fratelli, il coniuge dello studente; 3. Gli studenti affetti da patologie che, senza incidere sulla capacità di apprendimento impediscono fisicamente, o sconsigliano, la frequenza dei corsi e delle lezioni ed il conseguente sostenimento delle ordinarie prove di esame, quale previsti per studenti a tempo pieno per ciascun anno accademico. Tasse e contributi Lo studente è tenuto a pagare l’importo delle tasse e dei contributi universitari nella misura del 50% rispetto a quello dovuto dagli studenti a tempo pieno, salvo la tassa minima di iscrizione stabilita dagli organi accademico per tutti gli studenti, la tassa regionale per il diritto allo studio e l’imposta di bollo. Lo studente part-time può beneficiare della riduzione delle tasse in proporzione all’autocertificazione dei redditi posseduti. Diritti e doveri dello studente part-time L’Università si impegna a consentire allo studente part-time il conseguimento di tutti i crediti previsti dal corso di laurea prescelto in un tempo pari al doppio di quello previsto per la durata normale del corso e, precisamente in sei anni. 1. Lo studente non deve superare il limite di 30 crediti per anno. In caso di superamento dei 30 crediti minimo, lo studente assumerà automaticamente lo status di studente a tempo pieno con l’obbligo del versamento delle tasse universitarie per intero. 2. Lo studente che acquisisce lo status di studente part-time si impegna a non richiedere il passaggio ad altro corso di laurea durante il primo biennio. 3. Lo studente part-time può ritirarsi dagli studi ma è tenuto al versamento dei contributi dell’anno di iscrizione. Il Consiglio Studentesco, all’unanimità, apprezza il fatto che gli Organi Accademici abbiano tenuto in considerazione l’opportunità di individuare tra gli studenti la figura dello studente part-time, e al tempo stesso apprezzano la volontà di regolamentarne lo status. Tuttavia il Regolamento sottoposto al Consiglio presenta più questioni da rivedere. Il Consiglio Studentesco, pertanto, non può pronunciarsi positivamente rispetto alla proposta pervenuta e chiede agli Organi Accademici di rivedere il regolamento tenendo in considerazione i seguenti punti: - - Borse di studio: non c'è regolamentazione sulla modalità di partecipazione al bando per la domanda di borsa di studio da parte degli studenti part-time (i requisiti di merito richiesti dall’attuale bando per la borsa di studio sono superiori al limite di 30 crediti acquisibili in un anno part-time); va chiarito il meccanismo di cambio opzione tra tempo pieno e part-time; - il meccanismo di decadenza dallo status part time è troppo rigido ( limite max 30 cfu). il C.S. ritiene che l’opportunità di iscrizione non debba essere vincolata ai requisiti proposti, ma debba essere data la possibilità a qualsiasi studente di potersi iscrivere come studente part-time. Inolte, poiché l’Ateneo si trova in una fase di revisione dei regolamenti, e poiché il regolamento studente part- time si rifà ad alcuni articoli del Regolamento Didattico d’Ateneo, il C.S. ritiene che entrambi i regolamenti vadano rivisti di pari passo. Il Vicepresidente Palombizio chiede di gestire gli ultimi due punti con prenotazione degli interventi. Il Presidente indica un tempo di 5 minuti ad intervento. Parere del C.S. sul Regolamento Elettorale. Il Presidente espone la richiesta avanzata dal presidente della commissione per la revisione dei regolamenti,il professor Politi, di esprimere un parere sulla proposta di Regolamento Elettorale del Senatore Serafini. Il Consigliere Di Girolamo chiede di rinviare il punto alla prossima seduta del C.S. Il Presidente ribadisce l’urgenza dell’invio del parere sul Regolamento al prof. Politi. Il Consigliere Marchegiani, letta la proposta di Serafini, esprime il suo parere negativo sul sistema di elezione,dal maggioritario al proporzionale. Secondo il Consigliere Marchegiani il sistema maggioritario è quello che garantisce ai singoli o ai piccoli gruppi di partecipare all’attività di rappresentanza mentre il proporzionale favorisce solo i grandi gruppi. Il Consigliere Marchegiani esprime il proprio dispiacere rispetto al fatto che il singolo studente attraverso il sistema proporzionale non può esprimere il suo parere. Il Consigliere Marchegiani inoltre esprime il suo disaccordo rispetto all’art1 comma 1 con un sistema proporzionale. Il Consigliere D’Alfonso chiarisce il fatto che in quasi tutti gli Atenei d’Italia e anche per il CNSU si usa il sistema proporzionale. Il Consigliere ribadisce anche che il proporzionale non lede il singolo e questo è mostrato dall’esperienza di elezioni precedenti. Il Consigliere D’Alfonso si dichiara favorevole alla proposta di cambiamento del Regolamento Elettorale. Interviene il Consigliere Di Girolamo il quale sostiene di essere d’accordo con il Consigliere Marchegiani e sostiene che il proporzionale era usato a suo tempo ma che successivamente fu tolto poiché si limitava troppo la libertà degli studenti. Il Vicepresidente ritiene che non è importante solo l’individuo ma il progetto comune e il gruppo sono fondamentali, inoltre ritiene che gli studenti votano il “progetto politico” che i rappresentanti portano avanti. Il Presidente mette ai voti la proposta del Senatore Serafini di Regolamento Elettorale riportata di seguito: Art 1 Elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli delle strutture didattiche 1 - I rappresentanti degli studenti nei Consigli di Corso di Studi, ove costituiti, vengono eletti nell'ambito delle relative strutture didattiche secondo criteri e modalità analoghe a quelle stabilite nel presente regolamento. In ogni caso il numero di rappresentanti da eleggere non può essere inferiore al 15% della somma degli altri componenti il consesso. 2 - Le votazioni per i rappresentanti degli studenti nei Consigli di Facoltà vengono effettuate a carico della amministrazione centrale, contemporaneamente alla elezione delle rappresentanze studentesche in altri organi e strutture dell'Ateneo. 3 - I rappresentanti degli studenti nei Consigli di Facoltà vengono eletti nel rispetto delle percentuali fissate dal primo comma dell'Articolo 33 dello Statuto. 5 - I candidati per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nei vari Consigli di Facoltà vengono scelti dagli studenti. L'Ateneo, tramite le presidenze di Facoltà, fornisce gli spazi necessari per realizzare apposite riunioni allo scopo di stabilire i nominativi dei candidati e per l'eventuale campagna elettorale. I nominativi dei candidati vanno riportati, su moduli forniti dall'Ufficio Elettorale, in liste elettorali che debbono essere contrassegnate da simboli o denominazioni tra di loro nettamente distinguibili. Le liste vanno consegnate, almeno trenta giorni prima delle operazioni di voto,all'Ufficio Elettorale. Spetta a quest'ultimo il controllo della corretta appartenenza dei candidati all'elettorato passivo e della non sovrapposizione di simboli o denominazioni di lista. Di tali anomalie verranno avvertiti i responsabili di lista entro cinque giorni dalla consegna delle liste, per una revisione di queste prima del termine ultimativo di deposito delle liste elettorali, previsto per le ore 12.00 del ventesimo giorno precedente quello fissato per l'inizio delle elezioni. Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non superiore a quello degli eligendi, con indicazione del cognome e nome, data e luogo di nascita, corso di studio e relativo numero di matricola. Nella lista va indicato il nominativo dello studente, non necessariamente candidato, responsabile di lista, cui spetta interagire con l'Ufficio e la Commissione Elettorale ed il diritto di presenziare ai lavori del seggio elettorale di interesse. Le liste dei candidati per essere accolte debbono essere corredate da un numero di firme di elettori pari ad almeno il 2% del numero degli studenti cui spetta il diritto di voto per ogni Facoltà. Tali firme debbono essere verificate da parte dell'Ufficio Elettorale che curerà l'esatta identificazione del firmatario e la sua appartenenza all'elettorato attivo. Ogni studente può essere firmatario di una sola lista e candidato per una sola lista. Ogni lista deve anche essere corredata dalla dichiarazione di accettazione della candidatura da parte del candidato, opportunamente verificata dall'Ufficio Elettorale. Le liste elettorali vanno rese pubbliche, tramite affissione negli albi ufficiali delle singole Facoltà almeno quindici giorni prima dell'inizio delle operazioni di voto. 6 - Ogni studente può esprimere il proprio voto attraverso una preferenza di lista ovvero una sola preferenza individuale. Nel caso di votazioni contemporanee per organismi diversi nello stesso seggio elettorale, le relative schede debbono essere caratterizzate da colori differenti e facilmente distinguibili. 7 - L'elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Facoltà è comunque valida, indipendentemente dalla percentuale degli aventi diritto al voto che partecipa alla votazione. 8 - Le elezioni per i rappresentanti degli studenti nei Consigli di Facoltà sono indette con Decreto Rettorale, reso pubblico almeno sessanta giorni prima della data prevista per il loro svolgimento. Il decreto deve illustrare data, sede e modalità di votazione, le rappresentanze da eleggere ed il numero degli eligendi, i requisiti richiesti per l'elettorato attivo e passivo. 9 - Il Rettore nomina, con proprio decreto, la Commissione Elettorale, costituita da un professore di ruolo, con funzioni di Presidente, e da due dipendenti dell'Ateneo, scelti tra il personale amministrativo, con il compito di organizzare e coordinare le operazioni di voto, di curarne le modalità di svolgimento e di procedere alla pubblicazione dei risultati. E' compito della Commissione Elettorale esaminare eventuali reclami e ricorsi avverso le operazioni di voto ed i risultati elettorali e deliberare in merito. 10 - Il Rettore provvede inoltre alla nomina, con proprio decreto, di un Ufficio Elettorale, costituito da cinque dipendenti dell' Ateneo scelti tra tutto il personale amministrativo, contabile e tecnico, dei quali uno, quale responsabile, di livello VIII, con il compito di allestire tutto il materiale necessario per lo svolgimento delle elezioni e da distribuire ai seggi elettorali, di procedere alla compilazione delle liste elettorali, di curare la stampa e la diffusione dei manifesti elettorali, delle liste dei candidati e dei risultati elettorali e di provvedere alla custodia degli atti elettorali ed al loro definitivo inoltro alla Commissione Elettorale. 11 - Ciascun seggio elettorale, nominato con decreto rettorale, è costituito da un professore di ruolo, con funzioni di Presidente, da un altro professore o ricercatore e da due dipendenti dell' amministrazione dell'Ateneo. Di norma viene istituito un seggio elettorale per ogni duemila studenti aventi diritto al voto. 12 - L'incarico di appartenenza alla Commissione Elettorale, all' Ufficio Elettorale ed ai seggi elettorali non è declinabile. Può essere revocato dal Rettore, con sostituzione del componente, solo per gravi e comprovati motivi esposti per iscritto in tempo utile dall'interessato. 13 - L'insediamento del seggio avviene alle ore 8.30 del primo dei due giorni previsti per lo svolgimento delle elezioni, per la preparazione del materiale necessario, secondo le norme fissate dalla Commissione Elettorale. 14 - Le votazioni hanno luogo il primo giorno dalle ore 10.00 alle 20.00 ed il giorno successivo dalle ore 9.00 alle 16.00. Entrambi i giorni di votazione debbono ricadere in periodi di attività didattica. 15 - Il riconoscimento dell'identità degli elettori viene effettuato da uno dei membri del seggio tramite il libretto universitario od altro documento di riconoscimento valido. 16 - Le votazioni sono pubbliche. Spetta al Presidente del seggio elettorale regolare l'accesso alla sede delle votazioni. 17 - Al termine del primo giorno di votazioni, il materiale relativo a queste va accuratamente chiuso in plichi e pacchi sigillati e custodito a cura del personale dell'Ufficio Elettorale a ciò addetto. 18 - Le operazioni di scrutinio vengono effettuate pubblicamente dai membri del seggio elettorale subito dopo la chiusura delle votazioni e proseguono ininterrottamente sino alla loro conclusione. Al termine dello scrutinio, si procede alla chiusura degli atti secondo le norme fissate dalla Commissione Elettorale e si consegnano i plichi sigillati al personale dell'Ufficio Elettorale designato per la custodia degli atti e per l'inoltro degli stessi alla Commissione Elettorale. 19 - Il sistema elettorale è il sistema proporzionale su liste, con singola preferenza, con metodo di ripartizione d’hont. Le schede elettorali devono riportare i simboli e le denominazioni delle liste con relativi candidati. Il voto deve essere espresso in modo non equivoco. Ogni elettore può: 1. esprimere una preferenza individuale barrando il nominativo del candidato prescelto; il voto va al candidato e automaticamente anche alla lista di appartenenza. 2. esprimere una preferenza di sola lista barrando la denominazione o il simbolo della lista prescelta; il voto va solo alla lista ai fini dell’assegnazione dei seggi alle liste. 3. esprimere una preferenza di lista e individuale barrando la lista e il nominativo del candidato prescelto della medesima lista; il voto va sia alla lista che al candidato. Nel caso di voto con più preferenze su più candidati della medesima lista è da considerarsi assegnato il voto di lista ai fini dell’assegnazione dei seggi alle liste, ma non può essere assegnata la preferenza individuale. Sono nulle le schede: 1. che non siano consegnate dal componente del seggio e non risultino bollate e firmate da un componente del seggio; 2. che presentino scritture o segni tali da far ritenere che l’elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto; 3. che contengano voti espressi in modo equivoco oppure a favore di una lista con preferenza a candidato di altra lista o anche a più candidati di liste differenti. 20 - La Commissione Elettorale determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato. La cifra elettorale di una lista risulta dal numero delle schede valide nelle quali tale lista ha riportato il voto secondo i criteri di attribuzione illustrati nel comma 19. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla somma dei voti validi riportati dal singolo candidato secondo i criteri di attribuzione illustrati nel comma 19. Per l'attribuzione del numero dei seggi a ciascuna lista si applica il metodo d’hont come da allegato. La Commissione Elettorale dichiara eletti quei candidati di ciascuna lista che abbiano riportato le preferenze individuali più elevate sino al numero di seggi assegnati a quella lista. A parità di cifra individuale all’interno della stessa lista prevale l’anzianità di anno d’iscrizione e in caso di ulteriore parità l’anzianità anagrafica. 20 - In caso di rinuncia o di perdita dell'elettorato passivo da parte di un eletto, è sostituito dal primo dei non eletti nell'ambito della stessa lista di appartenenza. Ove la predetta sostituzione non sia possibile, poiché nella lista non esistono altri studenti che abbiano ottenuto voti di preferenza, il seggio viene attribuito ad una delle altre liste partecipanti che abbia un miglior quoziente elettorale. 21 - Spetta alla Commissione Elettorale comunicare l’esito delle votazioni, entro cinque giorni dalla conclusione di queste, mediante affissione dei risultati negli albi ufficiali del Rettorato e delle singole Facoltà. I ricorsi contro l'esito delle votazioni vanno inoltrati, entro cinque giorni dalla promulgazione dei risultati, alla Commissione Elettorale, che delibera in merito non oltre i dieci giorni successivi al termine ultimo per la presentazione dei ricorsi. 22 - Alla nomina dei rappresentanti si provvede tramite decreto rettorale, trascorsi i termini previsti per la presentazione di eventuali ricorsi alla Commissione Elettorale e dopo che questa abbia deliberato in merito. 23 - I rappresentanti degli studenti nei Consigli di Facoltà assumono le loro funzioni subito dopo l'emissione del decreto rettorale di nomina. Art. 2 Elezione dei rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico 1. Le votazioni per i rappresentanti degli studenti in Senato Accademi covengono realizzate ai sensi del comma 2 dell'articolo precedente e della lettera g del comma 1 dell'Art. 12 dello Statuto. 2. La scelta dei candidati avviene secondo quanto disposto dal comma 5 del precedente articolo 1, con la precisazione che le liste dei candidati, per essere accolte, debbono essere corredate da un numero di firme di elettori non inferiore a centocinquanta e non superiore a duecentocinquanta, raccolte in almeno 3 facoltà diverse, con un minimo per ciascuna facoltà di 30. 3. Le norme per lo svolgimento della elezione dei rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico sono identiche a quelle esposte nei comma da 6 a 18 e da 21 a 23 del precedente art.1, con la precisazione che, nel caso di elezione congiunta con quella dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Facoltà od in altri organi e strutture dell'Ateneo, Commissione Elettorale, Ufficio Elettorale e seggi elettorali sono coincidenti. 4. Le modalità di voto, il sistema di attribuzione dei seggi e di individuazione degli eletti è come da Art.1. Art. 3 Elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione 1. Le votazioni per i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione vengono realizzate ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 del presente regolamento e della lettera g comma 1 dell'Art. 14 dello Statuto. 2. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti degli studenti in Consiglio di Amministrazione, di cui alla lettera f) del comma 4 dell’Art.21 dello Statuto, è attribuito, per le rispettive rappresentanze, agli studenti, dottorandi e specializzandi, regolarmente iscritti in corso e fuori corso alla data delle operazioni di voto. Gli elenchi degli studenti regolarmente iscritti vengono predisposti dalle competenti segreterie. 3. La scelta dei candidati avviene secondo quanto disposto dal comma 7 dell'articolo precedente, con la precisazione che le liste dei candidati, per essere accolte, debbono essere corredate da un numero di firme di elettori non inferiore a centocinquanta e non superiore a duecentocinquanta, di almeno 3 facoltà diverse, con un minimo per ciascuna facoltà di 30 per gli studenti e trenta in totale per gli specializzandi e i dottorandi. 4. Le norme per lo svolgimento della elezione dei rappresentanti degli studenti, dei dottorandi e degli specializzandi nel Consiglio di Amministrazione sono identiche a quelle esposte nei comma da 6 a 18 e da 21 a 23 dell'articolo 1, con la precisazione che, nel caso di elezione congiunta con quella dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Facoltà od in altri organi e strutture dell'Ateneo, Commissione Elettorale, Ufficio Elettorale e seggi elettorali sono coincidenti e che ogni studente può esprimere una sola preferenza. 5.Le modalità di voto, il sistema di attribuzione dei seggi e l’individuazione degli eletti è come da Art.1. Art. 4 Elezione dei rappresentanti degli studenti nell'Azienda per il Diritto allo Studio, nel Centro Universitario Sportivo e nella Conferenza Regione-Università I due rappresentanti degli studenti nell'Azienda per il Diritto allo Studio Universitario, i due nel Centro Universitario Sportivo per la gestione degli impianti sportivi dell'Ateneo ed il rappresentante degli studenti nella Conferenza RegioneUniversità vengono eletti secondo quanto disposto nei comma da 2 a 6 del precedente Art. 2; l’elettorato attivo e passivo per l’Azienda per il Diritto allo Studio e per la Conferenza Regione – Università, è esteso ai dottorandi e agli specializzandi regolarmente iscritti alla data delle operazioni di voto. Art. 5 Designazione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Facoltà nel Consiglio Studentesco 1 - Ai sensi del comma 5 dell'Art. 22 dello Statuto, fanno parte del Consiglio Studentesco venti studenti tra i rappresentanti degli studenti nei Consigli di Facoltà dell'UAQ. 2 - Essendo per norma statutaria il numero minimo dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Facoltà che deve far parte del Consiglio Studentesco pari a uno, il numero aggiuntivo dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Facoltà che, per ciascun Consiglio, ha diritto a far parte del Consiglio Studentesco si ottiene attribuendo i posti residui in base al rapporto tra il numero degli studenti regolarmente iscritti ad una Facoltà ed il numero totale di studenti regolarmente iscritti all'UAQ. I numeri così ottenuti vanno sempre arrotondati all'intero più vicino. Ogni Facoltà rappresenta una Circoscrizione Elettorale del Consiglio Studentesco al quale è attribuito il numero di seggi calcolato sulla base del presente comma. 3 – Per ogni circoscrizione del C.S. i seggi vengono assegnati alle liste sulla base del metodo d’hont applicato al numero dei seggi totali assegnati alla Circoscrizione e sulla base dei risultati elettorali ottenuti per l’elezione dei rappresentanti al Consiglio di Facoltà associato. L’individuazione dei candidati eletti avviene con le medesime modalità dell’Art.1. 4. In caso di rinuncia o di perdita dell'elettorato passivo da parte di un eletto, è sostituito dal primo dei non eletti nell'ambito della stessa lista di appartenenza prevalendo, in caso parità di voti di preferenza conseguiti, la maggiore anzianità d’iscrizione ed, in caso di ulteriore parità, la maggiore età anagrafica. E’ possibile la rinuncia al Consiglio Studentesco senza rinunciare al Consiglio di Facoltà a cui si è eletti in prima istanza. Ove la predetta sostituzione non sia possibile, poiché nella lista non esistono altri studenti che abbiano ottenuto voti di preferenza, il seggio viene attribuito ad una delle altre liste partecipanti che abbia un miglior quoziente elettorale. I Consiglieri Di Girolamo, De Ingeniis, Marchegiani, Luciani esprimono dichiarazione di voto: “L'Università, per come è nata, è il luogo dove è esaltato il protagonismo e il valore della persona. In questo senso, l'attuale sistema maggioritario garantisce la libertà d'espressione e di identità anche di singoli o di gruppi di amici non necessariamente legati a una grande associazione. Infatti il sistema proporzionale premia strutture più grandi che esistono già da tempo e chiude gli spazi ai "piccoli" interessati a proporsi per dare un contributo positivo nella loro realtà. Pertanto i consiglieri Marchegiani Lorenzo, Luciani Rosaria, De Ingeniis Miriam e Di Girolamo Simone si dichiarano contrari alla proposta di regolamento elettorale che introduce il sistema proporzionale e quindi favorevoli al mantenimento dell'attuale sistema maggioritario.” Favorevoli: 14 Contrari: 4 Astenuti: 0 Approvato a maggioranza. Il Punto si considera approvato seduta stante. 5) Approvazione Carta dei Diritti degli studenti. Il Presidente chiarisce la modalità di discussione per il punto 5 come peril precedente. Il Presidente informa che la Carta dei Diritti degli Studenti sarà trattata come un Regolamento e che sarà subito inviata al prof. Politi insieme al Regolamento Elettorale prima approvato. Il Vicepresidente spiega che l’UDU ha preso un impegno con gli studenti e successivamente anche il C.S. IL Vicepresidente inoltre ricorda che siamo uno tra i primi Atenei ad approvare una Carta dei Diritti degli Studenti con determinati contenuti. Il Vicepresidente Palombizio esprime l’approvazione da parte sua della Carta dei Diritti degli Studenti . Il Consigliere D’Alfonso ricorda quanto sia importante l’approvazione della Carta dei Diritti all’unanimità e ricorda che in fin dei conti sono gli studenti stessi che attraverso assemblee hanno richiesto la Carta ed hanno partecipato alle fasi iniziali del “progetto” esprimendo quali fossero i loro diritti. Il Consigliere Marchegiani dichiara di essere favorevole alla Carta dei Diritti ma che però ha delle riserve rispetto all’Orientamento, nello specifico non capisce perché la carta non prevede che gli studenti facciano orientamento. Il Vicepresidente spiega che fare orientamento non è compito degli studenti, inoltre chiarisce che nello Statuto di Ateneo come dice la L. 341/90 non prevede che gli studenti facciano orientamento ma che lo facciano le Università attraverso docenti e ricercatori. Il Vicepresidente ritiene che l’orientamento possa essere fatto dagli studenti, come nel caso del “Progetto Sicuro”, solo dopo la presentazione di un bando di partecipazione con dei criteri stabiliti. Il Consigliere Di Girolamo risponde che nessuno studente fa di propria iniziativa orientamento ma che lo può fare inviando una richiesta al Preside della Facoltà. Il Consigliere Di Girolamo ritiene che scrivendo sulla Carta dei Diritti degli studenti che per l’orientamento siano protagonisti e responsabili esclusivi i docenti questo andrebbe a ledere le possibilità degli studenti di fare orientamento. Il Consigliere Marchegiani sostiene che lo studente debba avere il diritto di fare orientamento previa richiesta alle apposite strutture e richiede di mettere ai voti l’eliminazione dalla Carta della parola esclusivi nel punto riguardante l’orientamento. Il Presidente mette ai voti: approvato all’unanimità. Il Vicepresidente propone di inserire che nel caso di prove d’esame integrate i crediti non prevedano comunque frammentazione decimale. Il Presidente propone di inserire la proposta del Vicepresidente nella Carta dei Diritti degli Studenti. Approvato all’unanimità. Il Presidente mette ai voti la Carta dei Diritti degli Studenti con le modifiche apportate riportata di seguito: Regolamento “Carta dei Diritti degli Studenti” Art.1 Principi e Tutele Gli studenti e le studentesse sono portatori di diritti riconosciuti e inalienabili, in quanto cittadini della comunità universitaria senza distinzione di sesso, nazionalità, condizione familiare e sociale, provenienza territoriale, orientamento religioso, politico e sessuale. Tutti gli studenti hanno il diritto da accedere a percorsi formativi di ogni livello. La garanzia di tale diritto avviene attraverso l’eliminazione d’ogni forma di selezione economica, sociale, didattica. L’università fornisce agli studenti tutti gli strumenti necessari per colmare eventuali lacune culturali. La piena cittadinanza universitaria degli studenti si estrinseca nei principi di autonomia, autogestione, partecipazione, libera espressione ed azione, pari dignità rispetto alle altre componenti universitarie. Gli studenti hanno il diritto a riunirsi in assemblea nei luoghi dell’Università, ad associarsi ed organizzarsi collettivamente, a manifestare pubblicamente. L’Università è garante di tale diritto. Gli studenti hanno il diritto ad avere spazi propri di socialità, di studio, di confronto collettivo. A tutela di tali diritti deve rispondere in prima istanza il Magnifico Rettore e tutti gli Organi di Governo dell’Ateneo. Art. 2 Didattica Gli studenti hanno diritto a presentare piani di studio individuali nell’ambito dei limiti stabiliti dall’organizzazione didattica in vigore e ad inserire attività formative autogestite all’interno di questi, con la preventiva approvazione da parte del Commissione paritetica della Facoltà di appartenenza. Nel caso vengano riscontrate lacune nella preparazione iniziale dello studente, che diano luogo ad attribuzioni di debiti formativi all’atto di iscrizione alle lauree triennali e alle lauree specialistiche a ciclo unico, lo studente ha diritto a frequentare corsi di recupero organizzati dalla Facoltà di appartenenza e tenuti da un docente, un ricercatore o un cultore della materia. I corsi, a frequenza non obbligatoria, devono essere tenuti in orari compatibili con l’orario di lezione, fuori dalle sessioni d’esame. Lo studente può scegliere se sostenere la prova di verifica subito dopo la conclusione del corso o durante le sessioni d’esame. In ogni caso il debito non deve essere superiore a 3 CFU e può essere attribuito in un solo SSD da individuare tra quelli di base. L’attribuzione del debito non preclude allo studente la possibilità di sostenere esami per gli insegnamenti per i quali abbia acquisito la frequenza. Gli studenti hanno diritto ad organizzare attività formative, culturali e seminariali con l’appoggio materiale dell’Università. Gli studenti hanno il diritto ad un adeguato orientamento e tutorato dei quali siano protagonisti e responsabili i docenti. L’orientamento deve comprendere anche le fasi di scelta del Corso di Laurea a cui lo studente intende iscriversi. Al momento dell’iscrizione deve essere assegnato ad ogni studente di ogni Facoltà un tutor-docente che lo segua per tutto il percorso di studio. Gli studenti hanno altresì diritto ad essere ricevuti da tutti i docenti presso le Facoltà di appartenenza, in orari di ricevimento comunicati ad inizio anno, almeno due volte alla settimana, per un minimo di due ore. I Presidenti dei corsi di studio sono garanti del rispetto di tali orari. Le lezioni di insegnamenti e\o tirocini dello stesso anno non possono avere orari sovrapposti. Le lezioni devono svolgersi in orari compatibili con le esigenze degli studenti in modo da garantire almeno un’ora e trenta di pausa pranzo. La frequenza obbligatoria con firme è prevista soltanto nei Corsi di Laurea laddove sancito negli Ordinamenti Europei. Gli studenti hanno il diritto effettivo di accedere alla didattica in condizioni materiali adeguate; devono essere rimosse tutte le barriere, comprese quelle architettoniche, che possono impedire la fruizione dei corsi, degli esami, delle biblioteche, degli spazi universitari. In particolare ogni studente ha diritto a posti a sedere nelle aule, posti studio nelle biblioteche, nelle sale lettura e ad una postazione computer nella Facoltà di appartenenza che dia la possibilità di accesso ad internet ed alla stampa. Gli studenti hanno diritto ad accedere alle “POSTAZIONI SELF-SERVICE” presso le Facoltà di appartenenza e presso tutte le sedi distaccate e i poli didattici dell’Ateneo. Le suddette postazioni devono essere installate in numero adeguato al numero di studenti iscritti. Gli studenti che partecipano ad attività, siano esse di workshop o di partecipazione a seminari, convegni o progetti che abbiano finalità affini a quelle del Corso di Laurea di appartenenza hanno diritto al riconoscimento delle ore svolte; qualora queste attività coincidano con ore di laboratorio previste dal corso di laurea, la frequenza relativa a quest’ultime viene riconosciuta previo parere del commissione paritetica preposta. Inoltre gli studenti, che per tali attività hanno accumulato un ritardo nella consegna dei lavori inerenti i laboratori, hanno diritto ad un periodo di tempo supplementare per il recupero del ritardo da concordare con il docente responsabile del laboratorio. In caso di prove d’esame integrate tra di diversi insegnamenti, ciascuna integrazione non può essere inferiore a 3 CFU e comunque non può prevedere frammentazione decimale dei crediti. Nel caso in cui le competenti strutture didattiche apportino modifiche all’offerta formativa o all’erogazione dei corsi, gli studenti interessati da tali modifiche hanno diritto, previo avviso, di modificare il piano di studi durante un qualsiasi momento dell’A.A. in corso senza costi alcuni. Gli studenti hanno il diritto a scegliere l’argomento e i tempi di redazione della tesi di laurea e ad avere tutti gli strumenti idonei per portarla a compimento. E’ diritto degli studenti laureandi avere a disposizione presso le Facoltà, le sedi distaccate e i poli didattici un’aula provvista di computer con accesso ad internet, stampanti e materiale didattico utile all’elaborazione e alla stesura della tesi di laurea. La valutazione della tesi e della carriera dello studente in ogni caso non deve essere vincolata ai tempi di laurea. L’università deve dotarsi di un sistema di valutazione dei docenti, da parte degli studenti, che garantisca l’anonimato degli studenti stessi. La distribuzione delle schede di valutazione deve avvenire all’interno di ogni periodo didattico. Le schede riempite dagli studenti sono valutate dal Nucleo di Valutazione d’Ateneo. La pubblicità dei risultati, insegnamento per insegnamento, deve essere garantita per tutti i Corsi di Laurea dell’Ateneo. Art. 3 Modalità d’esame e valutazione Gli studenti hanno diritto a scegliere come organizzare il tempo e le modalità di studio, sia relativamente alla frequenza, che ai tempi di sostenimento degli esami e acquisizione dei crediti. Gli studenti hanno diritto a sostenere prove d’esame ripartite in un numero minimo di 8 appelli per anno accademico per ciascun insegnamento, ovvero prove d’esame ripartite in un numero di appelli pari alla media del numero di esami previsti nell’arco del corso di studi, più uno. E’ diritto degli studenti poter sostenere tutti gli esami per i quali hanno acquisito la frequenza, in ogni sessione e in tutti gli appelli, senza vincoli e limitazioni alcuni. Tali appelli devono essere posti a intervalli di almeno quindici giorni. Lo studente ha diritto ad iscriversi all’anno di corso successivo indipendentemente dal tipo di esami sostenuti e dal numero di crediti acquisiti. La data degli appelli deve essere resa nota almeno 2 (due) mesi prima e non può essere in nessun caso anticipata. Nel caso in cui la data d’appello venga posticipata, allo studente è garantito comunque un intervallo minimo di 15 giorni dall’appello successivo. Le date degli appelli di esami relativi a corsi appartenenti allo stesso periodo didattico e allo stesso anno di corso non possono in alcun modo sovrapporsi. Nei casi di difficoltà amministrative nell’attestazione dell’acquisizione della frequenza, tale attestazione può avvenire attraverso autocertificazione dello studente, con verifica successiva da parte delle strutture amministrative. Gli studenti hanno diritto prima dell’inizio del corso ad avere tutte le informazioni relative alla prova d’esame, al materiale didattico, alle dispense, alle esercitazioni e alle precedenti prove d’esame, qualora la prova sia scritta. L’accesso a tale materiale deve essere gratuito. La prova d’esame deve vertere sul programma del corso, opportunamente divulgato. Il programma del corso e i relativi contenuti devono essere presenti nel materiale didattico indicato dal docente e pubblicato nella Guida dello studente. Se lo studente non ritiene accettabile l’esito dell’esame ha diritto a ritirarsi senza conseguenze nel suo curriculum accademico. L’esame in tal caso può essere annotato come “non concluso” soltanto per fini statistici, garantendo l’anonimato dello studente. Gli studenti hanno il diritto di conoscere in modo esplicito, fermo restando il giudizio della commissione, gli elementi di giudizio che hanno portato all’esito della prova d’esame, nonché a prendere visione della propria prova, qualora scritta, e ad apprendere le modalità di correzione. Gli studenti hanno altresì diritto a ricevere una idonea garanzia sulla trasparenza degli atti relativi alla propria carriera. La valutazione del profitto dello studente non deve essere in alcun modo effettuata sul rendimento di precedenti esami. È fatto divieto alla commissione d’esame di prendere visione del libretto universitario dello studente prima della valutazione finale. Art 4 Tirocini e Stage Gli studenti hanno diritto ad effettuare stage e tirocini secondo le finalità didattiche evidenziate dalle strutture competenti, nel rispetto dei tempi di studio, di vita e delle condizioni socio-economiche. Le convenzioni stipulate con le strutture di tirocinio debbono attenersi al presente Regolamento. Lo studente non può in ogni caso ricoprire mansioni o ruoli che appartengano al personale della struttura ospitante o che comunque non rispettino gli obiettivi formativi del tirocinio stesso. L’Università, attraverso un settore dell’Amministrazione, si occupa del reperimento delle strutture presso le quali lo studente dovrà svolgere il tirocinio, previa stipulazione di opportune convenzioni con le stesse. Il raggiungimento dei luoghi di tirocinio fuori dalla città de L’Aquila è garantito dall’Università degli Studi de L’Aquila. Gli studenti nelle strutture di tirocinio ospitanti, siano esse pubbliche o private, hanno diritto a: - copertura assicurativa per infortuni e verso terzi; - svolgere il tirocinio nei giorni feriali e in ogni caso nei periodi dedicati alle attività didattiche della Facoltà di appartenenza; - svolgere le attività di tirocinio in orari diversi rispetto a quelli destinati alla didattica frontale dei corsi presenti nel piano di studi che lo studente intende seguire nell’A.A. in corso; - svolgere un monte ore corrispondente al numero di crediti indicato nell’ordinamento didattico del corso; - svolgere non più di 5 (cinque) ore giornaliere di tirocinio; - svolgere i turni di tirocinio nelle ore diurne (dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00); - una giornata di riposo ogni due giornate di tirocinio consecutive . Nel caso in cui lo studente accumuli più ore di tirocinio di quelle previste dal proprio ordinamento didattico, tali ore debbono essere riconosciute come altre attività previa richiesta dello studente stesso. Lo studente ha diritto ad un esonero dai turni di tirocinio di almeno 7 giorni feriali prima della sessione d’esame. Il controllo del regolare svolgimento delle attività di tirocinio è affidato ad una commissione paritetica di studenti e docenti della Facoltà interessata, la quale si riunisce almeno una volta al mese. Gli studenti hanno diritto a valutare le strutture e le attività di tirocinio attraverso questionari anonimi, distribuiti in ciascun periodo didattico in modo capillare a cura della Facoltà di appartenenza. I risultati dei questionari anonimi riferiti ad ogni struttura ospitante, esaminati dal Nucleo di Valutazione dell’Ateneo, sono resi pubblici presso tutte le strutture dell’Ateneo stesso. Gli studenti hanno diritto ad una valutazione sul loro tirocinio basata esclusivamente sugli obiettivi raggiunti nel corso dello stesso. Gli obiettivi raggiunti sono certificati dai docenti o dai responsabili delle strutture di tirocinio alla fine di ogni giornata o di un periodo prestabilito dalle competenti strutture didattiche. Agli studenti-lavoratori sono riconosciute le attività lavorative svolte come attività di tirocinio purché attinenti alle finalità didattiche del Corso di Laurea di appartenenza, previo parere della Commissione Paritetica competente. Art 5 Studenti disabili Gli studenti disabili hanno diritto a partecipare attivamente e pienamente a tutte le fasi della vita universitaria all’interno delle Facoltà. In particolare l’Ateneo deve farsi carico di fornire tutti gli strumenti e i supporti che rendano possibile una loro totale integrazione nella comunità universitaria. L’Università deve istituire un ufficio per l’accoglienza ed il supporto a tutti gli studenti disabili Gli studenti disabili hanno altresì diritto ad avere un tutor individuale che li segua per tutta la durata del percorso di studi. L’Ateneo garantisce agli studenti disabili l’eliminazione di tutte le barriere, incluse quelle architettoniche, come previsto dalla legge. Art.6 Studenti lavoratori Gli studenti lavoratori devono avere l’opportunità di usufruire della didattica secondo modalità adatte alle loro esigenze e quindi al di fuori degli orari di lavoro. Gli studenti lavoratori hanno altresì diritto di concordare con le rispettive commissioni paritetiche competenti modalità alternative di studio e d’esame. I programmi d'esame non possono prevedere argomenti o testi in aggiunta rispetto a quelli ufficiali. Per ogni insegnamento il titolare fissa ricevimenti riservati agli studenti lavoratori in orari adeguati alle loro esigenze, in aggiunta all'orario di ricevimento già fissato. Gli studenti lavoratori hanno diritto ad almeno dieci appelli per anno accademico. Gli studenti lavoratori iscritti a corsi di laurea con obbligo di frequenza e attività di tirocinio hanno diritto alla riduzione del 50% del monte ore da raggiungere. Art 7 Studenti stranieri iscritti Gli studenti stranieri iscritti all’Università hanno il diritto a partecipare attivamente e pienamente a tutte le fasi della vita universitaria all’interno delle Facoltà. In particolare l’Ateneo deve farsi carico di fornire tutti gli strumenti e i supporti che rendano possibile una loro totale integrazione nella comunità universitaria, nel rispetto delle diversità religiose e culturali dello studente. L’Università deve istituire un ufficio per l’accoglienza ed il supporto linguistico a tutti gli studenti stranieri iscritti all’Università e deve inoltre garantire loro un tutor individuale che favorisca la rimozione degli ostacoli linguistici e culturali nel percorso di studi. Art 8 Rappresentanti degli studenti Gli studenti hanno diritto ad essere rappresentati in tutti i consessi dell’Ateneo. I Rappresentanti eletti dagli Studenti hanno diritto a partecipare ai lavori dei Consigli o Commissioni in cui sono stati eletti o nominati. In caso di concomitanza con lezioni o attività di laboratorio e tirocinio con frequenza obbligatoria, la frequenza viene considerata acquisita, purché il rappresentante partecipi ai suddetti consessi. In caso di concomitanza con esami lo studente ha diritto a vedersi posticipata la data dell’appello, purché partecipi al consesso di appartenenza. E’ compito dell’Università dotare la rappresentanza studentesca di spazi e attrezzature proprie all’interno di ogni Facoltà. I rappresentanti degli studenti hanno diritto ad essere informati preventivamente sui contenuti, sugli orari e sulla sede dei consessi in cui sono stati eletti. Approvata all’unanimità. Il punto si ritiene approvato seduta stante. Alle ore 20:00 il Consiglio si scioglie. Letto, approvato e sottoscritto. Il Presidente Raffaella Giancroce Il Segretario Concetta Adamo