I UIIII 1111
N.ord. 1 N. KM A PREVEMTIVO 2 0 . 0 0 0
G U Z I E
PREMIO annuo
anticipato
1NCENT)IO: f1:l:lr i i i ~A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO
Capi tal F! acrgicurat-o a p , r a
25.000,OO
Franchiyiu
15t-1, O0
FIJRTO: forma A PRIMO K l S C H I O ASSOLTJTO
Capit.;ilF: a s s i c u r a t o a p . r . a
25.000,00
Franchisia
15O,00
EV. L ; o C l o YOLTTTC'C: forma A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO
Capitale assicurato
L * . I-a
25.000,00
Fiaticllii g i A
150,00
EV. ATMOSFERICI: forma PRIMO K i S C H I O ASSOLUTO
Capit.de assicurato a p.r.a
25.000,OO
Franchigia
150,OO
KASKO : €C)YIIT,~ 'I'OTALE PRIMO RISCHIO ASSOLUTO
341,04
.
692,44
100 ,00
?-I
PREMIO
Prima r a t a
da1 31/12/2004
100,OO
528,63
Rate successive
a l 31/12/2005
1.
2.
c ' eme~sc)i n a p p l i c a z i o n e a l l a c o m e m i o n e s t i p u l a t a f r a l a
Compagriia A s s i c u r a t r i c e U n i p o i S.P.A. e GAFtE
(ITALIA)
e ' r e g o l a t o d a l l e c r i n d i z i o n i d i assicurazione integralmente
t i - a u c r i t t u n e l l i b r e t t o Mod. 9013/10 E d i z i o n e 01/01/2002,
nonche' d a l l e a l l e g a t e c c m d i z i o i i i d a t t i i o s c x i t t e , che formano p a r t e in t - e g r m t e d e l c o n t r a t t o .
Sono i n o l t r e o p e r a n t i l e s e g u e n t i c o n d i z i o n i p a r t i c o l a r i :
114 - RESCIMIIBILITA' ANNUALE
Le p a r t i hanno l a f a c o l t a ' d i r e s c i n d e r e i
l contratto
o g n i scadeIi;*.cj t - t r i r i t ~ ~ mediante l e t t e r a raccomandata d~
30 g i o r n i prima.
a l termine d i
i n v i a r e almeno
/
/
segue pag.
2
I u1llIl 1111
n. arch.
Ei1351330
14037
N.Polizza
1947/131/
Agenzia VERONA
Cod.Sub.
Pag
116
2
-
52
CONTRATTO D I DURATA POLIENNALE.
A dcrvcja U t t l l ' a r t i c o l o "Dui-at.il d e l c o n t r a t t o " i
l c o n t r a t t o ha d u r a t a
p o l i s n n a l c c! n i r i s o l v e automaticamente a l l a sua n a t u r a l e scadenza.
179
-
REGOLAZIONE DEL PREMIO
I 1 contraente d i c h i a r a :
-
-
D I AVER RICEVUTO L A NOTA INFORMATIVA D I C U I A L L ' ART. 1 2 3 DEL D.LgÉ;
N. 1751'95
A i s e n s i F? p e r g l i e f f e t t i d e g l i a r t t . 1892, 1893 e 1894 d e l C . C . e
d e g l i art.+. 4 6 , 47 0 76 d e l DPR n. 445/2000, consapevole d e l l e conseguenze c i v i l i e p e n a l i d e r i v a n t i d a l r i l a s c i o d i d i c h i a r a z i o n i
mendaci e d a l l a produzione od uso d i a t t i f a l s i , che t u t t i i d a t i
c o n t e n u t i n e l l a p r e s e n t e p o l i z z a , r e l a t i v i a rm-&.i-aente, p r o p r i e t a i,
veri.
r i o e v e i c o l i a s ~ ~ i i - i i i a t .sono
( D I C H I A R A Z I O N I SQSTTTUTIVE D I C E R T I F I C A Z I O N I E: DELIi' ATTO D I NOTOR I E T A ' RESE DAL CONTRAENTE A'I: S E N S I D E G L I ARTT. 46 E 47 DEL DPR
N. 445/2##Ci)
Comp.Assic.UNIPOL S . p . A .
(uqprocu;atore)
/
A g l i e f f e t t i d e g l i a r t t . 1341 e 1342 d e l C . C . , il s o t t o s c r i t t o
d i c h i a r a d i conoscere , approvare ad a c c e t t a r e s p e c i f i c a t a m e n t e l e
disposizioni d e i sottoelencati a r t i c o l i i
lc u i t e s t o e ' i n s e r i t o n e l
l i b r e t t o Mod.9013/10:
- M o d a l i t a ' p e r l a denuncia d e i s i n i s t r i .
- R i p a r a z i o n e - s o s t i t u z i o n e ' i n n a t u r a ' del3 e c o s e r u b a t e ci
i o n e d e l darm:,-r-trtmina
dei periti.
aver r i c e v u t o l ' i n f u r m a t i v a d i c u i a l l ' a r t .
(Codice i n m a t e r i a d i p r o t e z i o n e d e i d a t i p e r r cc~nt.47 d e g l i a l t r i i n t e r e s s a t i i n d i c a t i n e l
p e g n a r s i a consegnarne l o r o una c o p i a
96/03
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I
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I 1 pòg;imen o d e l premio d i
prima r a t a
P'
statcr e f f e t t u a t o
I,
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ncaricato
Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A. - Sede e Direzione generak Via Stalingwdo, 45 40128 Biilogna (Italia)
1705 .telefax 051 375349 - Capitale sociale, € 9Oti.2311.131
tel. 051 6097111 casella Imstale
Registro delle Imprese di Bolof$a, Codice Fiscale c partita IVA 00284160371- R.E.A. 160304
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I ULIIII 1111
A g e n z i a G e n e r a l e d i VERONA
,
ALLEGATO A P O L I Z Z A
,
’
’/
1947/131/14037
/
FOGLIO O J . / l O
SOMMARIO
SEZIONE 1
Art. 1
Art.2
DEFINIZIONI E VEICOLI ASSICURATI
Definizioni
Veicoli assicurati
SEZIONE 2
NORME CHE REGOLANO I L CONTRATTO I N GENERALE
Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Assicurazione presso diversi Assicuratori
Durata del contratto
Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Regolazione del premio
Recesso a seguito di sinistro
Modifiche dell’assicurazione
Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Oneri fiscali
Foro competente
Interpretazione del contratto
Ispezione delle cose assicurate
Obbligo di fornire dati suli’andamento del rischio
Coassicurazionee delega
Clausola Broker
Rinvio alie norme di legge
Estensioni territoriali
Art. 1
Art.2
Art.3
Art.4
Art.5
Art.6
Art.7
Art.%
Art.9
Art. 10
Art. 11
Art.12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
4rt. 16
.Irt.17
-
SEZIONE 3
Art. I
Art.2
RISCHI COPERTI
Oggetto dell’assicurazione
Prestazioni aggiuntive
SEZIONE 4
Art. 1
,4rt.2
ESCLUSIONI
Eventi esclusi
Enti esclusi
SEZIONE 5
Art. 1
Art.2
Art.3
krt.4
Art.5
Art.6
Art.7
Art.%
Art.9
Art.10
GESTIONE D E I SINISTRI
Obblighi in caso di sinistro
Esagerazionedolosa del danno
Procedura per la valutazione del danno
Determinazione/Valutazione del danno
Mandato periti
Identificazione dei veicoli
Limite massimo dell‘indennizzo
Riparazioni
Pagamento dell‘indennizzo
Rinuncia ali’azione di surroga
SEZIONE 6
Art. 1
Art.2
Art.3
Art.4
SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO
Partite, somme assicurate e calcolo del premio
Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti
Riparto di coassicurazione
Disposizione finale
AGENZIA GENERALE D I VERONA
ALLEGATO A P O L I Z Z A
,
_,
N.1947/131/14037
FOGLIO 0 2 / 1 0
i
SEZIONE
Art.1
ED
IENTF
IC
IAZO
I NE
DEI
VEC
I OLI
- Definizioni
Il contratto di assicurazione
Il documento che prova
Il soggetto che stipula l’assicurazione riportato nel frontespizio della
E s e n t e polizza.
La persona fisica o giuridica il cui interesse e protetto dalla
Contraente :
t-
- DEFNI ZIO
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--__I_.__--
Assicurato :
___-
Società :
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Premio
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Sinistsc.
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.
1ndeni;izzo :
Franchigia :
ScoperZo :
Mascin-iaie per sinistro :
Annualita assicurativa o
periodo assicurativo :
Cose assicurate :
Danno Parziale :
_--._I_
L‘impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici;
La AON S.p.A. qualeyandatario incaricato dal contraente della
estione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.
La somma dovuta dal Contraente alla Società.
la probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono
derivarne.
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale 6 prestata la garanzia
assicurativa.
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
La parte di danno che l’Assicurato tiene a suo carico.
La parte percentuale di danno che l’Assicurato tiene a suo carico.
La massima esposizione della Società per ogni sinistro.
Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e
la data di scadenza o di cessazione dell’assicurazione.
Beni oggetto di copertura assicurativa, Sono detti anche enti
assicurati
Danno le cui spese di riparazione risultano inferiori al valore
commerciale del veicolo al momento del sinistro.
Danno in cui le spese per la riparazione del veicolo superino il 75%
del valore commerciale dello stesso al momento del sinistro e
sempreché l‘Assicurato abbia provveduto alla demolizione del relitto.
L’installazione stabilmente fissata al veicolo non costituente normale
dotazione
di serie e non rientrante nel novero degli optional.
~L’installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa
costruttrice con supplemento al prezzo base di listino.
Mezzo di trasporto - comprese le-parti di ricambio, gli accessori e gli
_____I_
Danno Totale :
_
l
._
l_
_
_
_
.
Accessorio :
Optional :
~
~
.____~
Veicolo :
Art.2 - Veicoli assicurati
Veicoli di proprietà e/o in uso dei dipendenti e degli Amministratori (anche se di familiari e/o di terzi)
utilizzati in occasione di missione o per adempimenti di servizio fuori dall’ufficio, limitatamente a l tempo
necessario per l‘esecuzione deiie missioni o prestazioni dei seivizio S ~ Z S C V .
I
1 ULIIII IIU
AGENZIA GENERALE I D VERONA
ALLEGATO A P O L I Z Z A 1 9 4 7 / 1 3 1 / 1 4 0 3 7
FOGLIO 03/10
-
SEZIONE 2
-
I
i
NORME CHE REGOLANO I L CONTRATTO I N GENERALE
A r t . 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del
rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa
cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..
Il Contraente deve comunicaLe alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non
noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo
nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di
percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la
circostanza si è verificata.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla
comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da
parte del Contraente e/o
dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della
presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo,
sempreche tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni siano awenute in buona fede.
11 Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito in
precedenza quanto oggetto della presente polizza di assicurazione.
Art.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori
Si conviene tra le Parti che qualora sì rivelasse che per gli stessi eriti oggetto del presente contratto
esistono altre coperture, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato a valere sulla presente polizza
saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere
dall'esistenza di altri contratti assicurativi. La Società rinuncia fin d'ora Ala facoltà concessale dal disposto
dell'art.1910 del Codice Civile.
Si esonera il Contraente e gli Assicurati dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze
già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto;
l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se richiesto dalla Società.
Art.3 - Durata del contratto
L'assicurazione decorre dalle ore 24,OO del giorno 31/12/04 e termina alle ore 24,OO del giorno 31/12/09,
tuttavia alle parti è concessa la facoltà di recedere dal contratto ad ogni scadenza annuale con lettera
raccomandata da inviarsi quattro mesi prima della suddetta scadenza.
A r t A - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L'assicurazione il;i effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato
entro i 30 giorni succe)sivial medesimo.
Ipremi devono essere pagati alla Società Assicuratrice per il tramite dei Broker incaricato della gestione del
contratto.
Se il Contraente non paga i premi o ie i-dte di preiiilo SUCC~SS+J~,I'a~sicurazbner e s t ~cnspesa dalle ore
24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 21.00 del giorno del
pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi
dell'art. 1901 del Codice Civile.
Art.5 - Wegolazione del premio
Il premio annuo lordo risulta dai conteggi riportati in polizza. Nei casi in cui esso sia determinato in base ad
elementi variabili di rischio, es5o viene anticipato in via provvisoria su preventivi annui denunciati dalla
Contraente.
AGENZIA GENERALE D I VERONA
ALLEGATO A P O L I Z Z A 1 9 4 7 / 1 3 1 / 1 4 0 3 7
FOGLIO 0 4 / 1 0
r
,
,
1,
Il Contraente si impegna a comunicare alla Società, al termine di ogni annualità assicurativa e comunque
non oltre i 120 giorni dalla scadenza del contratto, l'ammontare annuo complessivo dei chilometri effettuati
dai veicoli utilizzati durante l'attività di servizio, quali risultano dai documenti contabili del Contraente, che lo
stesso si impegna, su richiesta, a mettere a disposizione degli incaricati della Società;
Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nel 30 giorni successivi al ricevimento
da parte del Contraente dell'apposita appendice di regolazione ritenuta corretta emessa dalla Società.
Le differenze passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni successivi al
ricevimento da parte della Società dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla
stessa e sottoscritta dai Contraente.
.~
~.
Art.6 - Recesso a seguito di sinistro
Dopo ogni sinistro e finc al sessantesimo giorno dalla definizione dei rapporti tra le Parti, la Società ed il
Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preawiso di 90 (novanta) giorni da darsi con lettera
raccomandata.
I n ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti,
escluse le imposte.
Qualora venga esercitato il diritto di recesso di cui al primo comma del presente articolo, il Contraente potrà
richiedere alla Società di recedere alla prima scadenza utile da tutti gli altri contratti assicurativi, tanto in
qualità di Delegataria che di Coassicuratrice, essa avesse in essere con il Contraente stesso mediafite
preawiso scritto da inviarsi almeno un mese prima della scadenza del periodo assicurativo in corso di
ciascun contratto.
Art.7 - Modifiche dell'assicurazione
Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.
-
Art.8 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente 6 tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata
(anche a mano) od altro mezzo (telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il
Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.
Art. 9 - Oneri fiscali
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio , agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa
dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
- Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del
luogo della sede del Contraente.
Art.10
Art.11 - Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su
quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art.12 - Ispezione delle cose assicurate
La Società ha sempre il diritto di ispezionare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le
occorrenti indicazioni ed informazioni.
-
Art.13 Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio
La Società alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
a)
sinistri denunciati;
sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
b)
I
,-r
,
AGENZIA GENERALE D I VERONA
ALLEGATC A P O L I Z Z A 1 9 4 7 / 1 3 1 / - 1 4 0 3 7
FOGLIO 0 5 / 1 0
i
sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato);
c)
sinistri
respinti (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).
d)
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un
aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indic:ate.
- Coascicurazionee delega (opzionale)
L’assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta
alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto
Il Contraente dichiara di aver affidato. la gestione del presente contratto alla AON S.p.A. e le imprese
assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società-designata in frontespizio della presente
polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del
Contraente e degli Assicurati dalla AON S.p.A. la quale tratterà con l’impresa Delegataria informandone le
Coassicuratrici.
i n particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla
disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di
tutte le Società coassicuratrici.
Le Società coassicwatrici riconoscono come validi ed efficaci anche iiei propri confronti tutti gli atti di
gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l‘incasso dei premi di
polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.
La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti
suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.
Art.14
- Clausola Brsker
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società di brokeraggio
assicurativo AON S.p.A..
Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, le comunicazioni a cui le Patti sono tenute
potranno essere fatte anche tramite il Broker, ed in tal caso si intenderanno come fatte all’altra Parte.
La Società Assicuratrice inoltre riconosce che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra
designato e che tale pagamento e liberatori0 per il Contraente.
Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di una comunicazione scritta del Broker alla Società
Assicuratrice.
Art.15
- Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art.16
’ - Estensioni territoriali
Le garanzie della presente polizza valgono per il territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano, della
Repubblica di San Marino nonché per i Paesi per i quali è prevista la “carta verde”.
Art.17
I
I ULIIII IIU
AGENZIA GENERALE D I VERONA
ALLEGATO A P O L I Z Z A 1 9 4 7 / 1 3 1 / 1 4 0 3 7
FOGLIO 0 6 / 1 0
SEZIONE 3
- RISCHI COPERTI
4
Art.1- Oggetto dell'assicurazione
La Società si obbliga, fino alla concorrenza degli importi di cui alla Sezione 6, e nei limiti e d alle condizioni
che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dai veicoli assicurati indicati alla Sezione 1, Art.
2), anche se derivanti da colpa grave dell'Assicurato o dei conducenti del veicolo assicurato, utilizzati in
occasione di missione o per adempimenti di servizio, limitatamente al tempo necessario per l'esecuzione
delle missioni o prestaziosdel servizio stesso, durante la circolazione, la sosta e/o il ricovero degli stessi, in
conseguenza di:
Incendio, esplosione del carburante contenuto nel serbatoio e di scoppio del serbatoio stesso, azione del
fulmine (anche senza successivo incendio);
furto totale o parziale (consumato o tentato), rapina ed estorsione. Sono parificati ai danni da furto e
rapina quelli causati al veicolo nell'esecuzione o nel tentativo di furto o di rapina del veicolo stesso e dei
suoi componenti ed accessori o di oggetti non assicurati posti all'interno dello stesso, compresi i danni
materiali e diretti da effrazione o da scasso. Per ciò che concerne i danni subiti dal veicolo assicurato
dopc il furto o fa rapina per effetto della circolazione la garanzia non opera per i danni alle parti
meccaniche non conseguenti a collisione e per quelli consistenti unicamente in abrasione dei cristalli.
ribaltamento, uscita di strada, collisione con altri veicoli, persone e/o animali, urto con ostacoli di
qualsiasi genere verificatisi durante la circolazione;
traino attivo e/o passivo, nonché la manovra a spinta o a mano purché conseguenti ad operazioni
necessarie a liberare la sede stradale o trasportare il veicolo al luogo di ricovero o riparazione a seguito
di sinistro indennizzabile a termirri di polizza;
danni e/o della perdita del veicolo assicurato avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi,
commosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo.
danni e/o perditci del veicolo assicurato avvenuti in occasione di trombe d'aria, tempeste, uragani,
grandine, inondazioni, frane, smottamenti e slavine, terremoti, caduta di neve, bora e simili fenomeni
atmosferici o naturali.
danni che, la caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche non pilotati, loro parti e oggetti da essi
trasportati nonché meteoriti e relative scorie, possono cagionare alle cose assicurate.
la Società rimborserà altresì le spese sostenute per sostituire i cristalli dell'autovettura assicurata a
seguito di rottura dei medesimi comunque verificatasi.
La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui
all'Art. 1907 del Codice Civile, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti
nell'apposita scheda della Sezione 6 )
SEZIONE 4 - ESCLUSIBìYI
-
Art.1
Eventi esclusi
I s Società qon è obbligata unicamente (anche in deroga all'Art. 1912 c.c.) a indennizzare i danni causati da:
1. atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi governo
od Autorità anche locale, di diritto o di fatto.
3 . Ci precisa che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni
terroristiche P/O policiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili
imputazioni;
/.--i
_A
A G E N Z I A GENERALE D I VERONA
ALLEGATO A P O L I Z Z A 1 9 4 7 / 1 3 1 / 1 4 0 3 7
FOGLIO 0 7 / 1 0
esplosioni o da emanarioni di calore o da radiazioni provocate da trasinutazione del nucleo dell'atorno,
come pure da radiazioni provocate dall'accelerazioneartificiale di particelle atomiche.
4. dolo del Contraente e dell'Assicurato; la colpa grave dei predetti invece, non pregiudica I'indennizzabilità
di eventuali sinistri;
5. derivanti dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e relative prove ed allenamenti;
6. avvenuti quando il veicolo 6 guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
3.
Art.2 - Enti esclusi
La Società non e obbligata unicamente ad indennizzare danni subiti:
1. dalle cose trasportate.
AGENZIA
GENERALE‘ DI
VERONA
. ALLEGATO A P O L I Z Z A 1 9 4 7 / 1 3 1 / 1 4 0 3 7
FOGLIO 0 8 / 1 0
SEZIONE 5
- GESTIONE D E I SINISTRI
A r t . 1 - Obblighi in caso di sinistro
Il Contraente/Assicurato deve trasmettere alla Società, entro i 5 giorni dal giorno in cui ne è venuto a
conoscenza, una dettagliata denuncia contenente la data ed il luogo del sinistro, le modalità e le causali
dell‘evento dannoso, la natura e l‘entità - almeno approssimativa - dei danni subiti, nonché gli estremi
dell’Assicurat9, del danneggiato, dell‘Autorita inquirente e/o di eventuali testimoni.
I n caso di furto o rapina del veicolo, il Contraente deve altresì presentare denuncia del sinistro alla Pubblica
AlitOrita ed inviare copia autentica alla Società.
I n caso di perdita totale, l’Assicurato dovrà poi fornire alla Società dichiarazione di perdita di possesso del
veicolo rilasciata del PFU
A richiesta della Società il Contraente dovrà fornire dichiarazione da cui risultino i dati relativi alla missione e
da cui si desuma l’autorizzazione alla stessa.
i’Assicurato, a richiesta della Società, sarà tenuto a fornire copia del frontespizio della propria polizza RCA.
Art.2 - Esagerazione dolosa del danno
I l Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente !‘ammontare del danno, dichiara distrutte case che
non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a
giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del
sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.
Art.3 - Procedura per la valutazione del danno
Per la determinazione del valore del veicolo al momento del sinistro, si farà riferimento alla tariffa EUROTAX
giallo in vigore al momento del sinistro.
Nella determinazione dell’ammontare del danno si terra conto dell’incidenza deil’IVA, ove l’Assicurato la
tenga a suo carico.
Sono escluse in ogni caso dall’inderiniuo, le spese per le modifiche, aggiunte o miglioramenti apportati al
mezzo in occasione delle riparazioni.
ha garanzia comprende gli optional e gli accessori che risultino stabilmente installati sui veicoli.
AI-t.4 - Deterrninazione/Valutazione del danno
Danno Parziale:
In caso di danno parziale l’indennizzo 6 determinato in base al costo delle riparazioni al momento del
sinistro.
L‘indennizzo viene determinzto senza tenere conto del degrado per uso e vetusta e senza l‘applicazione della
regola proporzionale di cui all’art. 1907 del C.C., sulla base del valore conimerciale di acquisto, al momento
c i 4 sinistro, delle parti del veicolo danneggiato o distrutto, fino alla concorrenza del massimale ed al netto
della franchigia rispettivamerite indicati aiie Serione 6);
Danno Totale: I n caso di danno totale la Società rimborserà il valore commerciale del veicolo al momento
del sinistro, dedotto il valore di recupero, fino alla concorrenza del massimale ed al netto della franchigia
rispettivamente indicati alle Sezione 6);
Ferma la franchigia ed il massimo indennizzo in precedenza richiamati, in caso di perdita totale del veicolo la
Società rimborserà all‘Assicurato:
* il prezzo di listino se il sinistro & awenuto nei primi 6 mesi dalla data di prima immatricolazione;
O
il valore più elevato riportato nei listini Eurotax, successivamente ai primi 6 mesi.
AGENZIA GENERALE D I VERONA
ALLEGATO A POLIZZA 1 9 4 7 / 1 3 1 / 1 4 0 3 7
FOGLIO 09/10
Art.5 - Mandato dei periti
La liquidazione dell'indennizzo viene effettuata mediante accordo tra le parti stesse, oppure, a richiesta
anche di una sola di esse, tra due Periti che le Parti devono nominare una per ciascuna. I n caso di
disaccordo ne viene eletto un terzo dai due nominati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale nella cui
giurisdizione il sinistro e accaduto, ed i tre Periti decideranno a maggioranza di voti.
I risultati della liquidazione concretati dai Periti concordi, owero dalla maggioranza nel caso di perizia
collegiale, sono obbligatori per le Parti, rinunciando queste sin da ora a qualsiasi impugnativa.
Ciascuna della Parti sopporta le spese del proprio Perito; quelle del terzo fanno carico per metà all'Assicurato
che conferisce alla Società la facoltà di liquidare dette spese e di prelevare la sua quota dall'indennizzo
spettantegli.
Art.6 - Identificazione dei veicoli
Il Contraente 6 esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle targhe assicurate, nonché delle
generalità delle persone che usano tali veicoli.
Per l'identificazione di tali elementi e per il computo del premio si farà riferimento alle risultanze dei registri o
di altri documenti equipollenti sui quali il Contraente si impegna a registrare in modo analitico:
1. data e luogo della trasferta;
2. generalità del dipendente/collaboratore/amministratoreautorizzato alla trasferta/missione/servizio;
3. numero dei chilometri percorsi.
Art.7- Limite massimo dell'indennizzo
Calvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a
pagare somma maggiore di quella assicurata.
Art.8
- Riparazioni
Salvo che per le riparazione di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o
nell'officina, l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della
Società.
L'Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli avanzi del danno stesso
senza avere per tale titolo diritto a particolari indennità.
Qualora tuttavia rI perito iricaricato dalla Società non provveda a visionai-e il veicolo danneggiato entro 8
giorni lavorati\ti dalla denupcia del sinistro da parte della Contraente, l'Assicurato è autorizzato a procedere
alle riparazioni fermi restando gli obblighi di cui al comma precedente.
Art. 9 - Pagamento deli'indennizzo
Per i danni parziali il pagamento dell'indennizzo deve essere effettuato entro 15 giorni dalla data dell'atto di
liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo.
Per i danni totali non prima di 30 giorni e non dopo 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia
(all'Autorità Giudiziaria per I SO!^ &nri v c I tLaiw in occasione ai eventi !sociopolitici e furto/rapina), con
ris:-wa della Società di ottenere dall'Assicurato, alla presentazione della documentazione ufficiale P.R.A., il
rimborso delle eventuali somme corrisposte per le quali non esisteva titolo alla percezione.
*,fi-~'--~'-'
Art.10 - Rinuncia all'azione di surroga
La Società rinuncia all'azione di rivalsa ai sensi dell'art. 1916 del C.C. nei clonfronti del conducente e dei
trasportati del veicolo danneggiato.
ASSICURAZIONI
€
Massimale a P.R.A per singolo
veicolo/sinistro
Premio Lordo €/Km.
Percorrenza m i n i m a kilometrica prevista
I Massimale a P.R.A per singolo
1
25.000,00==
€
0,lO lordo
Km 20.000
I € I 25.000,00==
veicolo/sinistro
Percorrenza m i n i m a kilometrica prevista
Km 20.000
Art. 2 - Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti
S i conviene che, per l e singole garanzie sottoriportate, siano applicati i relativi sottolimiti per
Limiti di
Garanzia
Sezione 3, Art.1, Lettera a),
Sezione 3,
Sezione 3,
Sezione 3,
Sezione 3,
Sezione 5,
-
b), c), d), e),
0, g)
Art. 1, Lettera h) Cristalli
Art. 1, Lettera a) Soccorso stradale
Art. 1, Lettera b) Sostituzione Vettura
Art. 1, Lettera c) Mancato uso
Art.4, Danno parziale
Società
U N I P O L SPA
Scoperto e/o Franchigia
% / Euro
Indennizzo
Euro
Somma
Assicurata
150,00==
500,00==
1oo,oo==
500,00==
500,00==
75% del valore- -
Agenzia
VERONA / 1947
1oo,oo==
___---____--______-______
_______
_______
_____--
Percentuale di ritenzione
100%
UNIPOL
ASSICURAZIONI
Per rispettare l a legge sulla "privacy"
L a informiamo sull'uso dei Suoi dati personali per finalità assicurative
,
l
e sui Suoi diritti
(Art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 - Codice in materia di protezione dei dati personali)
I
I
Trattamento dei dati personali per finalità assicurative (1)
A l fine'di fornirle i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in suo favore previsti, la' nostra Società deve
disporre di dati personali che L a riguardano - dati ancora da acquisire, alcuni dei quali c i debbono essere forniti da
L e i o da terzi per obbligo di legge (2), e/o dati già acquisiti, forniti &Lei o da altri soggetti (3) - e deve trattarli, nel
quadro delle fuialità assichrative.
L e chiediamo, di conseguenza, di esprimere ilconsenso per iltrattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la
fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi da parte della nostra Società e di terzi a cui tali dati saranno
pertanto comuiiicati.
11 consenso che L e chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili strettamente inerenti alla fornitura dei
servizi e/o prodotti assicurativi citati (4), il trattamento dei quali è ammesso dalle autorizzazioni di carattere
generale rilasciate dal Garante per l a protezione dei dati personali.
holtre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in
relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e l a nostra Società, idati, secondo icasi, possono o debbono
essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti l a c.d. 1 "catena assicurativa" (5), in parte anche in funzione
meramente organizzativa.
I 1 consenso che L e chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e l e comunicazioni all'interno, della
"catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti.
Precisiamo che senza i Suoi dati potremmo non essere in grado di fornirle, in tutto o in parte, iservizi e/o iprodotti
assicurativi citati.
Nhdalità di uso dei dati personali
Idati sono trattati (6) dalla nostra Società - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche
informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirle i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo
favore previsti, owero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività
promozionali; sono utilizzate l e medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per ì
suddetti fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, iquali a loro volta sono impegnati a tratthrli usando
solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa.
Nella nostra Società, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in
conformità alle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella
presente informativa; l o stesso awiene presso isoggetti già indicati nella presente informativa a cui idati vengono
comunicati.
Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche all'estero - che svolgono per
nostro conto compiti di natura tecnica o d organizzativa (7); l o stesso fanno anche i soggetti già indicati nella
presente informativa a cui idati vengono comunicati.
Diritti dell'interessato
L e i ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè
presso l a nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha
inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare di chiederne il blocco e di opporsi al loro
trattamento (8).
Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai
quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, L e i può
rivolgersi al nostro Responsabile per il riscontro con gli interessati presso Unipol Assicurazioni S.p.A. - V i a
Stalingrado 45 - 40128 Bologna (BO) - Tel. 051/6097212 - Fax: 051/6096633 - e-mail: [email protected] (9).
Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A.- Sede e Direzione generale: Via Stalingrado, 45 - 401 28 Bologna (Italia)
tel. O51609711 1 - casella postale A D 1705 telefax O51375349 - Capitale sociale €91 1.704.339 - Registro delle Imprese di Bologna, Codice Fiscale e partita I V A O0284160371 - R.E.A. 160304
Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M. 28.12.-1962 (G.U. 18-1-1963 N. 15) e D.M. 29-4-1981 (G.U. 19-5-1981 N. 135)
-
GRUPWUNIPOL
-
I
NOTE
I
I
La "finalità assicurativa" richiede necessariamente, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di
polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione;
coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio o
difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati
I
adsicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
Ad esempio, ai sknsi della no,rmativqcontro ilriciclaggio.
Ad esempio: altri soggetti inerehti al rapport0 che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato,
beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di
assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare l e Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un
sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore dssicurativo;
altri soggetti pubblici.
Cioè i dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d) ed e), del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni
politiche, sindacali, religiose ovvero dati relativi a sentenze o indagini penali.
Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
- assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione,
produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio,
sim; legali; periti; medici; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli;
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il
pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenzaper tutela giudiziaria, cliniche
convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per
trasmissione, imbustarnento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società d i revisione e di
consulenza; società 'di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllol delle
frodi; società di recupero crediti;
- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge);
- ANIA (Associazione' nazionale fra l e imprese assicuratrici); organismi associativi e consortili propri del settore
assicurativo: Concordato Cauzione Credito 1994, Pool Italiano per l'Assicurazione dei Rischi Atomici, Pool per
l'Assicurazione R.C. Inquinamento, Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto (CID), Ufficio Centrale
Italiano (UCI S.C. a r.ì.), Comitato ddile Compagnie di Assicurazioni Marittime in Genova, Comitato delle
Compagnie di Assicurazione Marittime in Roma, Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in
Trieste, ANADI (Accordo Imbarcazioni e Navi da Diporto), SIC (Sindacato Italiano Corpi), Consopio Italiano
per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati (GIRT), Pool- XtalEano per la -Previdenza Assicurativa- degli
Handicappati; CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle
Assicurazioni Private e 'di Interesse Collettivo); nonché altri soggetti, quali: UIC (Ufficio Italiano dei Cambi);
Casellario Centrale hfortuni; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
CONSOB (Commissione Nazionale per l e Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi
pensione); Ministero del lavoro e della previdema sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali
INPS, INPDAI, INPGI ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Consorzi agricole di
difesa dalla grandine e da altri eventi naturali; Magistramra; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF;
VV.UU); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria
L'elenco completo di tutti i predetti soggetti è costantemente aggiornato e può essere conosciuto agevolmente e
gratuitamente chiedendolo al Responsabileindicato nell'informativa oppure consultando ilsito internet www.unipol.it
I1trattamento può comportare le operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett, a), del Codice: raccolta, registrazione,
organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione,
blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.
Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono l e funzioni di responsabili del
nostro trattamento dei dati. N e l caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano,
come detto, nella c.d. "catena assicurativa" con funzione organizzativa.
Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. L a cancellazione ed ilblocco riguardano i dati trattati
in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. L'opposizione può essere sempre esercitata nei
riguardi del materiale coinmerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi
l'opposizione presuppone un motivo legittimo.
L'elenco completo dei responsabili del trattamento può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente anche
consultando ilsito internet w\w.unipol.it .
1dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società,
(controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); Società
specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei
servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di
riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di Contratti di assicurazione; banche, società di gestione del
risparmio, sim. L'elenco completo e aggiornato dei suddetti soggetti è disponibile gratuitamente chiedendolo al
Servizio indicato in informativa o consultando il sito internet www.unipol.it .
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4)
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I
I
Fondata nel 1828
Sede Legale:
Via Corte d'Appello 11, i0122 Torino (Italia)
tel. +39 O1 14'31; 111 - fax +39 O1 14 350 966
tx 215105 Realto I - www.realemutua.it
Reg. Imp. Torino, Codice Fiscale e Id. Partita
IVA 00875360018 - R.E.A. Torino N. 9806
Impresa autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni a norma
dell'articolo 65 del r.d.1. 29/4/1923 N. 966
SOCIETÀ REIALE MLJTUA DIASSICURAZIONI
APPENDICE DI VARIAZIONE
VERONA EST
A maggior c h i a r i m e n t o d e l l e c o n d i z i o n i d i p o l i z z a con l a presente s i
p r e c i s a che s i i n t e n d e c o p e r t a i n p o l i z z a l a r e s p o n s a b i l i t à c i v i l e
personale d e i v o l o n t a r i e d e i b o r s i s t i anche uando svolgano l e l o r o
mansioni presso a l t r e Sedi o E n t i p e r conto e o su i n c a r i c o d e l l a
Contraente. S i p r e c i s a i n o l t r e che v o l o n t a r i e b o r s i s t i s i intendono
compresi n e l novero d e i t e r z i .
7
RIPARTO D I COASSICURAZIONE
Compagnie
Quota
50
REALE MUTUA
50
ITALIANA
Premio
COMPENSATO
COMPENSATO
____-_____________---
100
COMPENSATO
.....................
___--_-______-__--__-
-
tte le altre condizioni di polizza.
in tre originali ad unico effetto in VERONA il
ko f o v u w firma è stato effettuato a mani
polizza in oggetto.
L'ESATTORE
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.......
Fondata nel 1828
Sede Legale:
Via Corte dRppello 11. 10122 Torino @talial
tel.+39 0114311 111 -fax+390114350966
t x 215105 Realto I - w.realernutua.it
Impresa autorizzata all'ecercizio
delle assicurazioni a norma
dell'articolo 65 del r.d.1. 29/4/1923 N. 966
Reg. Irnp. Torino, Codice Fiscale e IN. Partita
IVA 00875360018 - R.E.A. Torino N. 9806
SOCIETÀ REALE NnrruA 111ASSICURAZIONI
Cod.
Agenzia
APPENDICE DI VARIAZIONE
I Località
Variazione no
1
24
i
I
1
Coassicurazione
Cod.Fiscale/Partita IVA
93009870234
Ns.De1.
-
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VERONA
Ns.Quota Cod.Del.
-
NOPolizza
I l 378 1 i 05 1 I
VERONA EST
I
Ramo
l--l
22562
ii
i
CAP 37129
ùelegataria
N" Polizza Del.
I l
1
I
Varia la polizza
In patte
, is,,, ,
Agenzia Ramo Polizza
ikcorrenza
Premio + AG/AU
Pagato al
Scadenza
RATEAZIONE
primascadenzasujc.
I I-ANNUALE
7
Rate Successive
CON L A PRESENTE APPENDICE S I PROWEDE A COMPRENDERE I N GARANZIA PER I L
PERIODO D A L 2 7 . 1 1 . 2 0 0 4
AL 1 2 . 1 2 . 2 0 0 4
I L PROF. F I L I P P O R O S S I NATO I L
0 5 . 1 1 . 1 9 2 6 CHE S I RECHERAI I N M I S S I O N E I N BURUNDI.
SUL CASO D I I N V A L I D I T A ' PERMANENTE SARAI OPERNATE UNA F R A N C H I G I A F I S S A
DEL 5 % (CINQUEPERCENTO)
.
FERMO I L RESTO
e le altre condizioni di polizza.
in tre originali ad unico effetto in VERONA il 26/11/2004, fa parte integrante della polizza in oggetto.
o dovutEalla firma è stato effettuato a mani del Spttoscntto il
L'ESATTORE
[email protected]
I ULIIII I111
Reg. Imp. Torino, Codice Fiscale e N. Partita
IVA 00875360018 - R.E.A. Torino N. 9806
Impresa autorizzata ali'esercizio
delle assicurazioni a norma
dell'articolo 65 del r.d.1. 29/4/1923 N. 966
/REALE/
Fondata nel 1828
Sede Legale:
Via Corte dnppello 11, 10122 Torino (Italia]
tel. +39 O114 311 111 - fax f39 O114 350 966
tx 215105 Realto I - www.realemutua.it
/MUTUAI
SOCIETÀ REALE MIYITJA 111ASSIC'URAZIONI
Agenzia
APPENDICE DI VARIAZIONE
11
,
.
-
<
VERONAEST
Cod.
Ramo
I378
1i
05
1
NOPolizza
~
23258
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1
CONTRAENTE, AL QUALE VIENE CONFERITA,A NORMA DELLO STATUTO SOCIALE, LA QUALIFICA DI SOCIO
Cognome
Nome
Indirizzo
Per il Ramo
MALATTIE
In parte
93009870234
ATTO TEMPORANEO
,
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI VERONA
VIA DELL'ARTIGLIERE 8
Pagato al
Premio + AGIAU
Agenzia Ramo Polizza
,
Scadenza
,
RATEAZIONE
Prima scadenza Succ
Ade .Autom. Vincolo
g
!
Tacito Rinnovo Rescindibile
1I
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,Rischocomune
NO
L
-
i
I
CON L A PRESENTE APPENDICE S I PROWEDE A COMPRENDERE I N GARANZIA PER I L
PERIODO DAL 2 7 . 1 1 . 2 0 0 4
AL 1 2 . 1 2 . 2 0 0 4
I L PROF. F I L I P P O R O S S I NATO I L
0 5 . 1 1 . 1 9 2 6 CHE S I RECHERAI I N M I S S I O N E I N BURUNDI.
SU O G N I S I N I S T R O SARA' A P P L I C A T O UNO SCOPERTO DEL 10%
FERMO I L RESTO
i
Ila polizza in oggetto.
L'ESATTORE
I*nnM
8-20
(mm&
buongiornoreale@realernutua it
Reg. Imp. Torino N. 117/1883 - 151 V3/21
R.E.A. Torino N. 9806
Codice Fiscale e N. Partita IVA 00675360018
Fondata nel 1828
Sede Legale e Sociale:
Via Corte d'Appello 11, i0122 Torino (ltaiia)
teI.+390114311 111 -fax+390114350966
tx 215105 Realto I - www.realemutua.it
REALE]
MUTUAI
SOCIETÀ
Impresa autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni a norma
dell'articolo 65 del r.d.1. 29/4/1923 N. 966
REALE MUTUA 131ASSICURAZIONI
I --
I
APPENDICE DI VARIAZIONE
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VERONA EST
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Per il Ramo
7
,
i INFORTUNI + R.C.
L
riazioneno
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, ,
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Ns.Del.
Coassicurazione
Cod.Fiscale/Pariita IVA
1 093009870234
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA
Cognome
Nome
Indirizzo
Località
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1
VIA DELL'ARTIGLIERE 8
VERONA
Varia la polizza
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In parte
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, ,
Agenzia Ramo Polizza
D
[cadenza
31/ I 2/2004
31/ I 2/2009
N" Polizza Del.
__
Pagato al
Scadenza
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PrimascadenzaSujc
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31/I
2/2005
Tacito Rinnovo Rescindibile
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p r i m a Rata
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Premio Netto
Rischio comune
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p 3 7 ]
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1
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Premio + AGIAU
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Adeg Autorn Vincolo
I
CAP 37129
Ii Ii
Ns.Quota Cod.Del. Delegataria
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/-wosta
1I --2
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50,OO
Totale da Pagare EURO
L
ESCLUSO I L GIORNO D I RICOVERO E QUELLO D I D I M I S S I O N E .
PER IT I R O C I N A N T I DELLA FACOLTA' D I S C I E N Z E DELLA FORMAZIONE CORSO D I
LAUREA I N S C I E N Z E DEL S E R V I Z I O S O C I A L E .
PREVENTIVO D I No 1 T I R O C I N A N T I (CON REGOLAZIONE A FINE ANNO -ART.
C O N D I Z I O N I GENERALI)
PREMIO LORDO PER PERSONA EURO 1 0 , O O
PREMIO M I N I M O LORDO EURO 5 0 , O O
5 DELLE
I
ANCHE PER DETTA APPENDICE S I A P P L I C A QUANTO DISPOSTO D A L L ' A R T . 4 DELLE
C O N D I Z I O N I G E N E R A L I D I ASSICURAZIONE (PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA
GARANZIA).
FERMO I L RESTO
I
~
~
1
4, fa parte integrante della polizza in oggetto.
alla firma è stato effettuato a
L'ESATTORE
( G m q [email protected]
Fondata nel 1828
Sede Legale:
Via Corte dAppello 11. 10122 Torino (Italia)
tel.+390114311 111 -fax+390114350966
tx 215105 Realto I - www.realemutua.it
JMUTUA~
Reg. Imp. Torino, Codice Fiscale e N. Partita
IVA 00875360018 - R.E.A. Torino N. 9806
Impresa autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni a norma
dell'articolo 65 del r.d.1. 29/4/1923 N. 966
SOCIETÀ REALE MUTUA 111ASSICURAZIONI
APPENDICE DI VARIAZIONE
VERONA EST
I
CONTRAENTE, AL QUALE VIENE CONFERITA, A NORMA DELLO STATUTO SOCIALE, LA QUALIFICA DI SOCIO
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA
Cognome
Nome
Indirizzo
Per il Ramo
INFORTUNI + R.C.
In parte
093009870234
VIA DELL'ARTIGLIERE 8
,
Agenzia Ramo Polizza
D
03/02/2005
Premio + AG/AU
II
/cadenza
I
Prima scadenza Cucc
31/ I 2/2009
Adeg Autom Vincolo
Pagato al
-1
RATEAZIONE
1L
I-ANNUALE
31/ I 2/2005
Tacito Rinnovo Rescindibile
Scadenza
Rischio comune
.
/
I
Premio Netto
AGIAU
Imposta
r
W
1
7
12206,34pp1
Totale da Pagare EURO
J-5-r
CON LA PRESENTE APPENDICE
SI
PRENDE ATTOCHE S I I N T E N D E A C S I C U R A T O - I L - - PROF.
F I L I P P O R O S S I (NATO I L 0 5 . 1 1 . 1 9 2 6 )
N E L L A CATEGORIA I
MISCELLANEA.
SOLO PER DETTA I N C L U S I O N E S I PRENDE ATTO
-
:
- I L L I M I T E D I E T A ' D I C U I A L PUNTO 1) ART. 2 DELLE C O N D I Z I O N I GENERALI
S I INTENDE ABROGATO.
- S I INTENDE OPERANTE UNA F R A N C H I G I A F I S S A DEL 5 % (CINQUE-PERCENTO) SUL
GRADO D I I N V A L I D I T A '
PERMANENTE ACCERTATA.
FERMO I L
RESTO
~
-
e condizioni di polizza.
originali ad unico effetto in VERONA il
uto alla firma è stato effettuato a mani
I
I
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Y,GjGy
Mad 8063 VAR
&?Ott.
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SOCIETA' RE
BUSSINELLO
izio assistenza clienti "B
L'ESAT'TORE
buongiiornoireaIe@ rea le mui.ua.it
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