Documento: POS 02 PROCEDURA OPERATIVA Data emissione: 23.12.2003 Edizione: 2 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE Revisione: 0 Data revisione: 21.12.2006 Pagina 1 di 16 Oggetto: ISTRUTTORIA TECNICA ED AMMINISTRATIVA DELLA NOTIFICA E REGISTRAZIONE STABILIMENTI DELLE IMPRESE DEL SETTORE ALIMENTARE AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE N. 852/04 Redatta da: Dr M.M. Marconi - SIAN Dr L. Ricotti – SVIA oa Deliberazione D.G. N ____ del ____________ Approvata dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione Dott. L. Ricotti COPIA N. _____ Oggetto: ISTRUTTORIA TECNICA ED AMMINISTRATIVA DELLA NOTIFICA E REGISTRAZIONE STABILIMENTI DELLE IMPRESE DEL SETTORE ALIMENTARE AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE N. 852/04. PROCEDURA OPERATIVA Documento: POS 02 Data emissione: 23.12.2003 Edizione: 2 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE Revisione: 0 Data revisione: 21.12.2006 Pag. 2 di 16 1. SCOPO 1.1. Scopo della presente procedura è di indicare la procedura con la quale nella ASL di Teramo si effettua la notifica e la registrazione degli stabilimenti delle imprese del settore alimentare ai sensi del Regolamento (CE) 852 del 29 aprile 2004. Compendiare in un unico documento operativo istruzioni per l’applicazione della 1.2. normativa comunitaria, nazionale e regionale nonché gli indirizzi e le linee-guida emanate nel tempo nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell’attività amministrativa. 2. RIFERIMENTI NORMATIVI 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. Legge 30 aprile 1962, N. 283: Tutela igienico sanitaria degli alimenti e delle bevande Legge 23 dicembre 1978, N. 833: di Riforma sanitaria DPR 26 marzo 1980, N. 327: Regolamento di esecuzione della Legge 283/62 LR 14 agosto 1981, N. 32: competenze dei servizi medici di Igiene Pubblica LR 14 agosto 1981, N. 33: Competenze dei Servizi Veterinari Legge 7 agosto 1990, N. 241 e s.m. Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi D.Lgs. 5 febbraio 1997: Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio. D.Lgs. 26 maggio 1997, N. 155: Attuazione delle direttive 93/43 e 96/3 concernenti l’igiene dei prodotti alimentari 2.9. 2.10. 2.11. D.Lgs. 31 marzo 1998, N. 114: Disciplina del commercio D.M. 16 ottobre 1998, - Approvazione linee guida concernenti l’organizzazione SIAN D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152: Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole 2.12. DPR 28 dicembre 2000, N. 445 – Testo unico delle disposizioni in materia di documentazione amministrativa. 2.13. Reg. (CE) n. 178/2002 del 20 gennaio 2002 – che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare. 2.14. Direttiva 2004/41 del 21 aprile 2004 che abroga alcune direttive recanti norme sull’igiene dei prodotti alimentari ecc. 2.15. 2.16. Reg. (CE) N. 852/2004 del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari. Reg. (CE) N. 853/2004 del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Oggetto: ISTRUTTORIA TECNICA ED AMMINISTRATIVA DELLA NOTIFICA E REGISTRAZIONE STABILIMENTI DELLE IMPRESE DEL SETTORE ALIMENTARE AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE N. 852/04. PROCEDURA OPERATIVA Documento: POS 02 Data emissione: 23.12.2003 Edizione: 2 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE Revisione: 0 Data revisione: 21.12.2006 Pag. 3 di 16 2.17. Reg. (CE) N. 882/2004 del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti ed alle norme sulla salute e sul benessere degli animali. 2.18. Reg. (CE) N. 854/2004 del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano. 2.19. Regolamento (CE) 2076/2005 del 05 dicembre 2005 che prevede disposizioni transitorie per l’attuazione e modifica il Regolamento 853/04/CE; 2.20. Regolamento (CE) 2074/2005 del 05 dicembre 2005 recante le modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al Reg. 852/04/CE, deroga al Reg. 852/04/CE e modifica il Reg. 853/04/CE; 2.21. Nota Ministero della Salute N. DGVA/IX/45915/P del 27 dicembre 2005 – Applicazione dei Regolamenti igiene; 2.22. Nota Regione Abruzzo –Direzione Sanità – Servizio veterinario N. 154/DG 11/IA.18 del 04 gennaio 2006 – Applicazione dei regolamenti igiene. 2.23. Accordo S/R del 9 febbraio 2006 – rep. Atti N. 2470 - Linee Guida applicative del Reg. 852/04. 2.24. Accordo S/R del 9 febbraio 2006 – rep. Atti N. 2477 - Linee Guida applicative del Reg. 853/04. 2.25. Nota Ministero della Salute N. DGNSA/IX/13016/P del 29 marzo 2006 – linee guida applicative dei reg. CE 852/853/2004-gelati 2.26. D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: Norme in materia ambientale. 2.27. Nota Ministero della Salute N. DGNSA/IX/20151/P del 24 maggio 2006 – indicazioni relative a taluni aspetti dei nuovi regolamenti sulla sicurezza alimentare con particolare riferimento al regolamento (CE) 882/04. 2.28. Deliberazione Giunta Regione Abruzzo del 21.08.2006, n. 950: Applicazione dei Regolamenti CE 852/04, 853/04, 854/04 e 882/04 “Linee guida della Regione Abruzzo” 2.29. Nota Direzione Generale Azienda U.S.L. di Teramo N. 1070 AG 381 del 19 settembre 2006 – attuazione deliberazione G.R. del 21.08.2006, n. 950 2.30. Nota Ministero della Salute N. DGSAN/IX/33814/P del 26 settembre 2006 – inquadramento dei gelati ai sensi dei regolamenti di igiene 2.31. Nota Ministero della Salute N. DGNSA/IX/36376/P del 12 ottobre 2006 – depositi frigo e fornitura a esercizi di ristorazione Oggetto: ISTRUTTORIA TECNICA ED AMMINISTRATIVA DELLA NOTIFICA E REGISTRAZIONE STABILIMENTI DELLE IMPRESE DEL SETTORE ALIMENTARE AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE N. 852/04. PROCEDURA OPERATIVA Documento: POS 02 Data emissione: 23.12.2003 Edizione: 2 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE Revisione: 0 Data revisione: 21.12.2006 Pag. 4 di 16 3. DEFINIZIONI 3.1. ALIMENTO (Reg. 178/02): qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito da esseri umani. Sono comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l’acqua intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento. Sono compresi gli animali vivi preparati per l’immissione sul mercato ai fini del consumo umano ed i vegetali subito dopo la raccolta. Non sono compresi i mangimi, gli animali vivi diversi da quelli sopra enunciati, i vegetali prima della raccolta, i medicinali, i cosmetici, il tabacco, le sostanze stupefacenti o psicotrope, i residui ed i contaminanti. 3.2. ALIMENTI PRONTI (Reg. 2073/05): i prodotti alimentari destinati dal produttore o dal fabbricante al consumo umano diretto senza che sia necessaria la cottura o altro trattamento per eliminare o ridurre ad un livello accettabile i microrganismi presenti 3.3. AUTORITA’ COMPETENTI (Reg. 852/04): l’autorità centrale di uno Stato membro incaricata di garantire il rispetto delle prescrizioni di cui al Reg. 853/04 o qualsiasi altra autorità cui detta autorità centrale abbia delegato tale competenza; 3.4. AUTORITA’ COMPETENTI (Reg. 854/04): l’autorità centrale di uno Stato membro responsabile per effettuare i controlli veterinari o qualsiasi altra autorità cui detta autorità centrale abbia delegato tale competenza; COMMERCIO AL DETTAGLIO (Reg. 178/02): la movimentazione e/o la trasformazione 3.5. degli alimenti ed il loro stoccaggio nel punto di vendita o di consegna al consumatore finale, compresi i terminali di distribuzione, gli esercizi di ristorazione, le mense di aziende e istituzioni, i ristoranti e altre strutture di ristorazione analoghe, i negozi, i centri di distribuzione per supermercati e i punti di vendita all’ingrosso 3.6. CONSUMATORE FINALE (Reg. 178/02): il consumatore finale di un prodotto alimentare che non utilizzi tale prodotto nell’ambito di un’operazione o attività di un?impresa alimentare 3.7. FASE DELLA PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE E DISTRIBUZIONE (Reg. 178/02): qualsiasi fase, importazione compresa, a partire dalla produzione primaria di un alimento inclusa fino al magazzinaggio, al trasporto, alla vendita o erogazione al consumatore finale inclusi 3.8. IMMISSIONE SUL MERCATO (Reg. 178/02): la detenzione di alimenti o mangimi a scopo di vendita comprese l’offerta di vendita o ogni altra forma di cessione, gratuita o a pagamento, nonché la vendita stessa, la distribuzione ed ogni altra forma di cessione. 3.9. IGIENE DEGLI ALIMENTI o, sola, IGIENE (852/04): le misure e le condizioni necessarie per controllare i pericoli e garantire l’idoneità al consumo umano di un alimento tenendo conto dell’uso previsto. 3.10. ISPEZIONE: esame di qualsiasi aspetto concernente i mangimi o gli alimenti, alla salute o al benessere degli animali per verificare che tali aspetti siano conformi alle prescrizioni di legge Oggetto: ISTRUTTORIA TECNICA ED AMMINISTRATIVA DELLA NOTIFICA E REGISTRAZIONE STABILIMENTI DELLE IMPRESE DEL SETTORE ALIMENTARE AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE N. 852/04. PROCEDURA OPERATIVA Documento: POS 02 Data emissione: 23.12.2003 Edizione: 2 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE Revisione: 0 Data revisione: 21.12.2006 Pag. 5 di 16 3.11. IMPRESA ALIMENTARE (Reg. 178/02): ogni soggetto pubblico o privato con o senza scopo di lucro che svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti. 3.12. LEGILASLAZIONE ALIMENTARE (Reg. 178/02): le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative riguardanti gli alimenti in generale e la sicurezza degli alimenti in particolare, sia nella Comunità che a livello nazionale; sono incluse tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti e dei mangimi. 3.13. OPERATORE DEL SETTORE ALIMENTARE (Reg. 178/02): la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell’impresa alimentare posta sotto il suo controllo. 3.14. NON CONFORMITA’ (Reg. 882/04): la mancata conformità alla legislazione alimentare ed alle norme di salute e benessere degli animali. 3.15. PRODUZIONE PRIMARIA (Reg. 178/02): tutte le fasi della produzione, dell’allevamento o della coltivazione dei prodotti primari compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione e comprese la caccia e la pesca e la raccolta di prodotti selvatici 3.16. PRODOTTI PRIMARI (Reg. 852/04): i prodotti della produzione primaria compresi i prodotti della terra, dell’allevamento, della caccia e della pesca 3.17. PRODOTTI NON TRASFORMATI (Reg. 852/04): prodotti alimentari non sottoposti a trattamento, compresi i prodotti che sono stati divisi, separati, sezionati, affettati, disossati, tritati, scuoiati, frantumati, tagliati, puliti, rifilati, decorticati, macinati, refrigerati, congelati, surgelati, scongelati. 3.18. PRODOTTI TRASFORMATI (Reg. 852/04): prodotti alimentari ottenuti dalla trasformazione di prodotti non trasformati. Tali prodotti possono contenere ingredienti necessari ala loro lavorazione o per conferire loro caratteristiche specifiche 3.19. TRATTAMENTO (Reg. 852/04): qualsiasi azione che provoca una modificazione sostanziale del prodotto iniziale, compreso il trattamento termico, l’affumicatura, la salagione, la stagionatura, l’essiccazione, la marinatura, l’estrazione, l’estrusione, o una combinazione di tali procedure 3.20. STABILIMENTO (Reg. 852/04): ogni unità di un’impresa del settore alimentare. 3.21. GESTIONE DEL RISCHIO (Reg. 178/02): Processo, distinto dalla valutazione del rischio, consistente nell’esaminare alternative d’intervento consultando le parti interessate, tenendo conto della valutazione del rischio e di altri fattori pertinenti, e, se necessario, compiendo adeguate scelte di prevenzione e di controllo. 3.22. SIAN: il Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione della ASL di Teramo. 3.23. SVIA: il Servizio Veterinario di Igiene della Produzione, Trasformazione, Commercializzazione, Conservazione e Trasporto degli Alimenti di origine animale e loro derivati della ASL di Teramo. Oggetto: ISTRUTTORIA TECNICA ED AMMINISTRATIVA DELLA NOTIFICA E REGISTRAZIONE STABILIMENTI DELLE IMPRESE DEL SETTORE ALIMENTARE AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE N. 852/04. PROCEDURA OPERATIVA Documento: POS 02 Data emissione: 23.12.2003 Edizione: 2 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE Revisione: 0 Data revisione: 21.12.2006 Pag. 6 di 16 4. CAMPO DI APPLICAZIONE E RELATIVI DESTINATARI 4.1. La procedura si applica alla NOTIFICAZIONE ai fini della REGISTRAZIONE, delle unità d’impresa del settore alimentare (stabilimenti) che eseguono una qualsiasi delle fasi di: 4.1.1. produzione: compresa la produzione primaria di alimenti; 4.1.2. trasformazione: fase che implica un trattamento che provoca una modificazione sostanziale del prodotto alimentare iniziale: trattamento termico, affumicatura, salagione, stagionatura, essiccazione, marinatura, estrazione, estrusione o una combinazione di questi procedimenti; 4.1.3. distribuzione: magazzinaggio, trasporto, vendita o erogazione al consumatore finale di alimenti 4.2. La procedura è destinata al personale sanitario e al personale amministrativo del Dipartimento di Prevenzione addetto ai procedimenti di registrazione: 4.2.1. del SVIA (Servizio Veterinario di Igiene della Produzione, Trasformazione, Commercializzazione, Conservazione e Trasporto degli Alimenti di origine animale e loro derivati) 4.2.2. del SIAN (Servizio di Igiene degli alimenti e della Nutrizione) 4.3. La procedura costituisce strumento di pubblicità e informazione diffusa per l’utenza ed i consumatori attraverso la pubblicazione sul sito www.aslteramo.it . Oggetto: ISTRUTTORIA TECNICA ED AMMINISTRATIVA DELLA NOTIFICA E REGISTRAZIONE STABILIMENTI DELLE IMPRESE DEL SETTORE ALIMENTARE AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE N. 852/04. PROCEDURA OPERATIVA Documento: POS 02 Data emissione: 23.12.2003 Edizione: 2 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE Revisione: 0 Data revisione: 21.12.2006 Pag. 7 di 16 5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE NOTIFICHE – DICHIARAZIONI INIZIO ATTIVITA’ (DIA) E LORO INOLTRO AL DIPARTIMENTO 5.1. Presentazione delle notifiche 5.1.1. La notifica è presentata per ciascuna unità d’impresa dal legale rappresentante dell’impresa del settore alimentare. La notifica è presentata in caso di apertura o chiusura dell’unità d’impresa e in caso di ogni cambiamento significativo della attività. 5.1.2. Per cambiamento significativo della attività si intende una delle seguenti variazioni: 5.1.2.1. Del nome, ragione sociale, denominazione o della sede legale dell’impresa che ha già effettuato la notifica di inizio attività. 5.1.2.2. Del tipo di attività svolta (produzione, trasformazione, distribuzione). 5.1.2.3. Dell’ambito di commercializzazione: al dettaglio, marginale-localizzata, nazionale o comunitaria. 5.1.2.4. Dei generi merceologici degli alimenti prodotti, trasformati o distribuiti. 5.1.2.5. Dei marchi depositati che identificano l’impresa. 5.1.2.6. Del carattere permanente o stagionale della produzione, trasformazione o distribuzione. 5.1.2.7. Dei locali o degli impianti (sia le modifiche interne, sia gli ampliamenti). 5.2. Dichiarazione di inizio attività – DIA 5.2.1. La notifica di inizio attività di unità d’impresa del settore alimentare è redatta sull’apposito modello [allegato 1 – DIA]. Il modello si compone di quadri per ciascuno dei quali sono allegate le istruzioni per la compilazione, ed è corredata –dai seguenti documenti: 5.2.1.1. Per le unità d’impresa a sede fissa 5.2.1.1.1. Pianta planimetrica dei locali in scala maggiore o uguale a 1:100 conforme alla agibilità, vidimata da un tecnico abilitato e con allegate indicazioni in ordine a: 5.2.1.1.1.1. destinazione d’uso dei locali, altezza dei locali, superficie dell’area e delle finestre e loro rapporto 5.2.1.1.1.2. estremi del certificato di agibilità Oggetto: ISTRUTTORIA TECNICA ED AMMINISTRATIVA DELLA NOTIFICA E REGISTRAZIONE STABILIMENTI DELLE IMPRESE DEL SETTORE ALIMENTARE AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE N. 852/04. PROCEDURA OPERATIVA Documento: POS 02 Data emissione: 23.12.2003 Edizione: 2 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE Revisione: 0 Data revisione: 21.12.2006 Pag. 8 di 16 5.2.1.1.1.3. Indicazioni relative all’impianto di approvvigionamento idrico e alla idoneità della rete di distribuzione interna, nonché sulla potabilità delle acque impiegate. 5.2.1.1.1.4. Indicazioni sull’impianto di allontanamento dei reflui con gli estremi della autorizzazione allo scarico per insediamento produttivo di cui al D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 ovvero le indicazione relative allo stoccaggio ed all’allontanamento dei rifiuti liquidi (vedi anche il D. Lgs. 3 aprile 2006, N. 152). 5.2.1.1.1.5. Indicazioni sulle modalità di allontanamento dei rifiuti solidi e liquidi ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, N. 22 (vedi anche il D. Lgs. 3 aprile 2006, N. 152). 5.2.1.1.1.6. Indicazioni sulle modalità di smaltimento dei sottoprodotti di origine animale in conformità al Regolamento (CE) 1774/2002. 5.2.1.1.2. Relazione tecnico-descrittiva che contempli un elenco ed una descrizione sommaria dei locali, degli impianti e delle attrezzature utilizzate nonché della attività lavorativa (ciclo di lavorazione) e nel caso le modalità di trattamento degli alimenti e dei sistemi scelti per assicurare la salubrità e la conservazione degli alimenti (per es. frigoriferi). 5.2.1.1.3. Un esemplare del Marchio Depositato qualora presente e gli estremi relativi al deposito. 5.2.1.1.4. copia fotostatica del documento di identità Per le unità mobili 5.2.1.2. 5.2.1.2.1. Copia del libretto di circolazione 5.2.1.2.2. Copia del certificato ATP. copia fotostatica del documento di identità. 5.2.1.2.3. 5.3. Dichiarazione di chiusura di attività 5.3.1. La notifica di chiusura di attività di unità d’impresa del settore alimentare è redatta sull’apposito modello [allegato 2]. Il modello si compone di quadri, per ciascuno dei quali sono allegate le istruzioni per la compilazione. 5.4. Dichiarazione di modifiche 5.4.1. La notifica di modifica di una unità d’impresa del settore alimentare è redatta sull’apposito modello [allegato 3]. Il modello si compone di quadri, che si riferiscono in particolare: Oggetto: ISTRUTTORIA TECNICA ED AMMINISTRATIVA DELLA NOTIFICA E REGISTRAZIONE STABILIMENTI DELLE IMPRESE DEL SETTORE ALIMENTARE AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE N. 852/04. PROCEDURA OPERATIVA Documento: POS 02 Data emissione: 23.12.2003 Edizione: 2 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE Revisione: 0 Data revisione: 21.12.2006 Pag. 9 di 16 5.4.1.1. alle modifiche di nome, denominazione, ragione sociale, ecc. 5.4.1.2. alla modifica del carattere temporale 5.4.1.3. alle modifiche dell’ambito di commercializzazione 5.4.1.4. alle modifiche concernenti le sostanze alimentari prodotte, trasformate o commercializzate 5.4.1.5. alle modifiche delle strutture e degli impianti ad altre modifiche 5.4.1.6. 5.4.2. La notifica di modifica di una unità d’impresa del settore alimentare deve essere corredata da ciascuno degli allegati di cui ai precedenti punti. 5.5. Presentazione e invio delle notifiche 5.5.1. Ciascuna notifica deve essere datata, sottoscritta e accompagnata dalla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 5.5.2. La notifica va presentata o inviata al Sindaco del Comune dove si trova ubicato lo stabilimento oppure direttamente al Dipartimento di Prevenzione della ASL di Teramo, anche attraverso le sue sedi periferiche. 5.5.3. Le notifiche riguardanti i mezzi di trasporto sono presentate o inviate al Comune o al Dipartimento di Prevenzione della ASL dove ha sede l’impresa. 5.5.4. Le notifiche presentate ai Sindaci dei Comuni sono da questi trasmesse alla ASL di Teramo esclusivamente al seguente indirizzo: “AL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE – C.DA CASALENA – 64100 – TERAMO”. 5.5.5. Le notifiche presentate o pervenute alle sedi periferiche del Dipartimento di Prevenzione, debbono essere rimesse, mediante posta interna, alla Direzione del Dipartimento di Prevenzione in Teramo, c.da Casalena. 5.5.6. Quando le notifiche sono inviate per posta, pur avanzate al Sindaco del Comune competente, devono essere indirizzate esclusivamente “AL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE – C.DA CASALENA – 64100 – TERAMO” 5.5.7. Le notifiche pervenute alla Direzione del Dipartimento di Prevenzione di Teramo ai sensi della presente procedura, saranno trasmesse al Servizio competente. 5.5.8. Il Servizio assegnatario provvede alla fascicolazione della pratica, alla protocollazione ed alla assegnazione a cura del responsabile del procedimento amministrativo su disposizione del Direttore. Oggetto: ISTRUTTORIA TECNICA ED AMMINISTRATIVA DELLA NOTIFICA E REGISTRAZIONE STABILIMENTI DELLE IMPRESE DEL SETTORE ALIMENTARE AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE N. 852/04. PROCEDURA OPERATIVA Documento: POS 02 Data emissione: 23.12.2003 Edizione: 2 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE Revisione: 0 Data revisione: 21.12.2006 Pag. 10 di 16 ISTRUTTORIA TECNICO AMMINISTRATIVA 5.6. COMPETENZE Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione assegna la responsabilità del procedimento di REGISTRAZIONE della notifica: 5.6.1. al SVIA (Servizio Veterinario di igiene della produzione, trasformazione, conservazione, trasporto e commercializzazione degli alimenti di origine animale e loro derivati) per: 5.6.1.1. Gli stabilimenti di produzione, trasformazione, deposito, trasporto e vendita di alimenti di origine animale o misti di prevalente origine animale trasformati o non trasformati non soggetti a riconoscimento 5.6.1.2. le Unità D’Impresa per la produzione o trasformazione distribuzione di sostanze alimentari di origine animale, miste di prevalente O.A. e di origine NON animale quando le prime sono prevalenti in termini di quantità o quando producono, o distribuiscono alimenti di O.A. non trasformati 5.6.1.3. le unità d’impresa per la distribuzione al dettaglio commercialmente classificate grandi e medie strutture di vendita sono sempre registrate dal SVIA. 5.6.1.4. le unità d’impresa per la distribuzione al dettaglio commercialmente classificate esercizi di vicinato che esercitano la sola vendita di alimenti di O.A. e alimenti misti di prevalente O.A. o misti non composti sono sempre registrate dal SVIA. 5.6.1.5. La produzione primaria inerente la pesca marittima, compreso il trasferimento dal luogo di produzione al primo stabilimento. 5.6.1.6. La produzione, l’allevamento e la raccolta di molluschi eduli bivalvi vivi compreso il loro trasporto ad un centro di spedizione o di depurazione. La caccia ed il trasporto delle prede destinate alla 5.6.1.7. commercializzazione allo stabilimento di trasformazione. 5.6.2. al SIAN (Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione) per: 6.1.2.1. Gli stabilimenti di produzione, trasformazione, deposito, trasporto e vendita di alimenti di vegetale o misti di prevalente origine vegetale: 6.1.2.2. Stabilimenti per la produzione o trasformazione di sostanze alimentari di origine vegetale o composti di prevalente origine vegetale e bevande compresi i centri di produzione pasti destinati alla ristorazione collettiva; Oggetto: ISTRUTTORIA TECNICA ED AMMINISTRATIVA DELLA NOTIFICA E REGISTRAZIONE STABILIMENTI DELLE IMPRESE DEL SETTORE ALIMENTARE AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE N. 852/04. PROCEDURA OPERATIVA Documento: POS 02 Data emissione: 23.12.2003 Edizione: 2 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE Revisione: 0 Data revisione: 21.12.2006 Pag. 11 di 16 Stabilimenti di produzione confezionamento di surgelati, alimenti preparati e/o precucinati e specialità gastronomiche di origine vegetale e composte comunque non contenenti carne o prodotti carnei 6.1.2.4. Stabilimenti di produzione di alimenti a carattere dolciario esclusi i gelati contenenti oltre il 50% di latte e derivati. 6.1.2.5. distribuzione all’ingrosso o al dettaglio di alimenti di origine vegetale e bevande. 6.1.2.6. laboratori artigianali annessi agli esercizi di vendita al dettaglio che preparano alimenti di origine vegetale o composti di prevalente origine vegetale, comprese quelli che producono paste alimentari e prodotti dolciari 6.1.2.7. laboratori artigianali annessi agli esercizi di somministrazione di alimenti di qualsiasi origine anche in occasione di sagre, manifestazioni, esposizioni, ecc. 6.1.2.8. unità d’impresa annessi agli esercizi di somministrazione collettiva. 6.1.2.9. unità d’impresa per vendita al dettaglio di alimenti di origine vegetale o misti di prevalente origine vegetale e latte fresco crudo [latterie] . 6.1.2.10. unità d’impresa per il trasporto di alimenti di origine vegetale o misti di prevalente origine vegetale . 6.1.2.11. unità d’impresa per la vendita e somministrazione su area pubblica di alimenti di origine vegetale o misti di prevalente origine vegetale. 6.1.2.12. le unità d’impresa classificate esercizi di vicinato che esercitano la sola vendita di alimenti di OV e composti (alimenti vegetali e di o.a. trasformati) sono sempre registrate dal SIAN. 6.1.2.13. Unità D’Impresa per la produzione primaria (coltivazione, raccolto di prodotti primari vegetali) 6.1.2.3. le unità d’impresa classificate esercizi di vicinato annesse a piccoli laboratori artigianali sono registrate rispettivamente: 6.2.2. dal SVIA 6.2.2.1. se l’annesso laboratorio produce o trasforma alimenti di O.A. o misti di prevalente O.A. 6.2.2.2. se l’annesso laboratorio produce alimenti di O.A. non trasformati anche in misura non prevalente e alimenti di O.V. o misti 6.2.3. dal SIAN 6.2.3.1. se l’annesso laboratorio produce o trasforma alimenti di O.V. o misti di prevalente O.V. o composti oppure se produce alimenti di O.V. o misti di prevalente O.V. in misura prevalente rispetto ad alimenti di O.A. trasformati,. 6.2. Oggetto: ISTRUTTORIA TECNICA ED AMMINISTRATIVA DELLA NOTIFICA E REGISTRAZIONE STABILIMENTI DELLE IMPRESE DEL SETTORE ALIMENTARE AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE N. 852/04. PROCEDURA OPERATIVA Documento: POS 02 Data emissione: 23.12.2003 Edizione: 2 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE Revisione: 0 Data revisione: 21.12.2006 Pag. 12 di 16 7. REGISTRAZIONI D’UFFICIO Le registrazioni d’ufficio sono effettuate a cura del servizio che ha provveduto all’istruttoria tecnica e amministrativa dell’autorizzazione sanitaria e all’iscrizione nel registro ex art. 27 D.P.R. 327/80 di competenza. 7.2. Le registrazioni conseguenti a notificazioni di cessazione dell’attività o di modifica significativa sono effettuate a cura del servizio che ha provveduto all’istruttoria tecnica e amministrativa della prima registrazione. 7.1. 8. ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA Il SIAN e/o il SVIA. che ricevono la notifica dalla direzione del dipartimento, provvedono alla istruttoria e alla verifica di completezza delle notificazioni inclusa quella della documentazione a corredo. 8.2. Il Servizio assegnatario, previo esame della dichiarazione inizio attività e documentazione a corredo, provvede a disporre l’eventuale sopralluogo secondo le procedure di gestione del rischio proprie ed alla formulazione del parere di competenza che deve intendersi riferito anche alla completezza ed alla conformità degli atti alla normativa di riferimento e pertanto andrà sempre formulato con la premessa: “visti gli atti d’ufficio”. Il parere deve inoltre contenere l’esatta indicazione delle attività che potranno o non potranno essere registrate. 8.3. Il servizio assegnatario una volta completata l’istruttoria, rimette all’interessato il documento di registrazione a firma del Direttore del Servizio che assicura la iscrizione nell’elenco informatizzato degli stabilimenti registrati. 8.4. il servizio assegnatario è tenuto a provvedere: 8.4.2. nel caso di stabilimenti per i quali si segue la procedura D.I.A. SEMPLICE alla sola pubblicazione informatica affinché renda possibile la programmazione del controllo ufficiale agli altri organi a ciò preposti; 8.4.3. nel caso di stabilimenti per i quali si segue la procedura D.I.A. DIFFERITA: 8.4.3.1. all’acquisizione del parere per gli alimenti che non sono di competenza dal relativo servizio (SVIA/SIAN) a seconda dei casi e qualora tale parere non sia rilasciato nei termini di 15 giorni si procede comunque alla registrazione poiché il silenzio è da intendere come assenso in relazione alle procedure di gestione del rischio individuate da ciascun servizio; 8.4.3.2. alla registrazione delle sole attività (produzione e/o trasformazione e/o distribuzione) e alimenti (di O.A./di O.V.) per le quali è stato rilasciato parere favorevole.; 8.1. Oggetto: ISTRUTTORIA TECNICA ED AMMINISTRATIVA DELLA NOTIFICA E REGISTRAZIONE STABILIMENTI DELLE IMPRESE DEL SETTORE ALIMENTARE AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE N. 852/04. PROCEDURA OPERATIVA Documento: POS 02 Data emissione: 23.12.2003 Edizione: 2 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE Revisione: 0 Data revisione: 21.12.2006 Pag. 13 di 16 alla pubblicazione informatica affinché renda possibile la programmazione del controllo ufficiale agli altri organi a ciò preposti. 8.4.3.3. Oggetto: ISTRUTTORIA TECNICA ED AMMINISTRATIVA DELLA NOTIFICA E REGISTRAZIONE STABILIMENTI DELLE IMPRESE DEL SETTORE ALIMENTARE AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE N. 852/04. PROCEDURA OPERATIVA Documento: POS 02 Data emissione: 23.12.2003 Edizione: 2 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE Revisione: 0 Data revisione: 21.12.2006 Pag. 14 di 16 9. ISTRUTTORIA DELLE DIA E REGISTRAZIONE DEGLI STABILIMENTI DIA semplice. 9.1.2. In caso di comunicazione di inizio di attività per la quale la precedente normativa nazionale non prevedeva il rilascio di autorizzazione sanitaria (vendita di alimenti di origine animale diversi dalle carni fresche e dal latte crudo), fatto salvo lo spaccio di prodotti alimentari della pesca, il responsabile del procedimento verifica la conformità e la completezza della notifica e, a completamento dell’istruttoria, predispone il Documento di Registrazione sottoscrivendolo a conferma della completezza della dichiarazione. 9.1.3. Il documento di Registrazione, sottoscritto dal responsabile del procedimento, che ne attesta così la completezza formale, una volta firmato dal Direttore, datato e protocollato, consente l’iscrizione dello stabilimento nel data-base degli stabilimenti registrati. 9.1.4. Il Documento di Registrazione [allegato 4] in originale è notificato all’impresa alimentare. 9.1.5. Sulla base dell’analisi del rischio e/o sulla base di modelli di campionamento casuali finalizzati alla sorveglianza epidemiologica, secondo le procedure di gestione del rischio, saranno effettuati i sopralluoghi nell’ambito della vigilanza programmata. 9.1. DIA differita. 9.2.2. In caso di comunicazione di inizio di attività per la quale la precedente normativa nazionale prevedeva il rilascio di autorizzazione sanitaria, e nel caso di vendita di prodotti della pesca, l’istruttoria di cui al precedente punto 8 è integrata dalla acquisizione del parere o dei pareri qualora insista la condizione come esplicitato nei punti precedenti. 9.2.3. Il responsabile del procedimento, verificata la conformità e la completezza della notifica, assegna il fascicolo al Dirigente individuato dal Direttore. Se necessario comunica all’utente la necessità di integrazione e la sospensione del termine di 45 giorni previsto per la registrazione dello stabilimento. 9.2.4. Il Dirigente assegnatario del fascicolo, sulla base dell’analisi del rischio e/o sulla base di modelli di campionamento casuali finalizzati alla sorveglianza epidemiologica, secondo le procedure di gestione del rischio, effettua il sopralluogo di verifica ed esprime il parere. 9.2. Oggetto: ISTRUTTORIA TECNICA ED AMMINISTRATIVA DELLA NOTIFICA E REGISTRAZIONE STABILIMENTI DELLE IMPRESE DEL SETTORE ALIMENTARE AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE N. 852/04. PROCEDURA OPERATIVA Documento: POS 02 Data emissione: 23.12.2003 Edizione: 2 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE Revisione: 0 Data revisione: 21.12.2006 Pag. 15 di 16 9.2.5. Il parere favorevole è un documento che attiene al procedimento amministrativo e pertanto non va inviato all’impresa ma archiviato nel fascicolo; esso deve indicare quali sono le attività per le quali lo stabilimento è giudicato conforme (produzione, trasformazione e distribuzione) nonché la natura degli alimenti prodotti, trasformati o distribuiti per i quali lo stabilimento risulta conforme secondo la categoria e le definizione di cui ai Regolamenti (CE) 178/2000, 852/2004 e 853/2004 ed all’elenco. 9.2.6. Il parere favorevole con prescrizione deve precisare eventuali lievi non conformità che non impediscono l’inizio della attività. 9.2.7. Il parere non favorevole parziale deve essere integrato dalla enumerazione delle non conformità che impediscono l’inizio di talune attività. 9.2.8. Il parere negativo contiene la enumerazione delle carenze che impediscono l’apertura dello stabilimento e l’obbligo per l’impresa di produrre nuova DIA. 9.2.9. Il sanitario, unitamente al parere, rimette il fascicolo al responsabile del procedimento il quale procede ad inoltrare all’interessato il parere non favorevole unitamente alla comunicazione della sospensione della registrazione e della interruzione del periodo di 45 giorni e fino alla eliminazione delle carenze. 9.2.10. Il responsabile del procedimento, una volta completata favorevolmente l’istruttoria, rimette gli atti al Direttore sottoscrivendo a conferma della completezza formale 9.2.11. Il documento di Registrazione firmato dal Direttore, datato e protocollato, consente l’iscrizione dello stabilimento nel data-base degli stabilimenti registrati. 9.2.12. Il Documento di Registrazione in originale è notificato all’impresa alimentare e comprende gli estremi del parere (o pareri) favorevole ed un estratto di questo relativo al genere merceologico degli alimenti dei quali è consentita la produzione, la trasformazione o la distribuzione oltre all’ambito di commercializzazione consentito. 9.2.13. Nel caso il parere abbia evidenziato lievi carenze, il Documento di registrazione contiene il termine per la rimozione delle stesse, trascorso inutilmente il quale, la registrazione si intende decaduta. 9.2.14. Trascorso il termine di adeguamento il Servizio competente in relazione all’alimento interessato effettuerà un sopralluogo di verifica rimettendone gli esiti al servizio assegnatario della registrazione. Esercizi nei quali sono svolte più attività. 9.3.2. Se in uno stabilimento sono svolte più attività ed anche una soltanto di queste necessita di DIA differita, tutto l’esercizio ne risulta soggetto. 9.3.3. se in uno stabilimento sono svolte più attività ed anche una soltanto di queste necessita di riconoscimento, tutto lo stabilimento ne risulta soggetto. 9.3. Oggetto: ISTRUTTORIA TECNICA ED AMMINISTRATIVA DELLA NOTIFICA E REGISTRAZIONE STABILIMENTI DELLE IMPRESE DEL SETTORE ALIMENTARE AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE N. 852/04. PROCEDURA OPERATIVA Documento: POS 02 Data emissione: 23.12.2003 Edizione: 2 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE Revisione: 0 Data revisione: 21.12.2006 Pag. 10. MODALITA’ DI MANUTENZIONE DEL DATA-BASE DEGLI 16 di 16 STABILIMENTI REGISTRATI 10.1. La Registrazione degli stabilimenti consiste nella attribuzione di un codice univoco di N. 9 caratteri alfanumerici dei quali: 10.1.2. I primi 3 sono riferiti al Codice Istat del Comune. 10.1.3. Il 4° e 5° a codice della Provincia: [TE]. 10.1.4. I successivi 3 da un numero progressivo annuale 10.1.5. Il 9° da una lettera dell’alfabeto indicante l’anno di inizio di attività secondo la corrispondenza di cui all’elenco; la lettera è minuscola quando riguarda impianti registrati sulla base della documentazione agli atti, è maiuscola quando riguarda impianti registrati sulla base dei Regolamenti (CE) 852 ed 853 (DIA). Per l’anno 2006 il codice è la lettera q per gli impianti registrati con la vecchia normativa, Q per gli impianti registrati sulla base della nuova normativa. 10.2. Il codice di registrazione è integrato dal/dai codice/i ISTAT relativo alla/e attività esercitate nonché dalla indicazione della natura degli alimenti per i quali le strutture e le attrezzature sono state giudicate idonee per la produzione, la trasformazione o la distribuzione, e dall’ambito di commercializzazione. Oggetto: ISTRUTTORIA TECNICA ED AMMINISTRATIVA DELLA NOTIFICA E REGISTRAZIONE STABILIMENTI DELLE IMPRESE DEL SETTORE ALIMENTARE AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE N. 852/04.