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Oggetto: ISTRUTTORIA TECNICA ED AMMINISTRATIVA DELLA NOTIFICA E
REGISTRAZIONE STABILIMENTI DELLE IMPRESE DEL SETTORE ALIMENTARE AI SENSI
DEL REGOLAMENTO CE N. 852/04
Redatta da:
Dr M.M. Marconi - SIAN
Dr L. Ricotti – SVIA oa
Deliberazione D.G. N ____ del ____________
Approvata dal Direttore del
Dipartimento di Prevenzione
Dott. L. Ricotti
COPIA N. _____
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1. SCOPO
1.1.
Scopo della presente procedura è di indicare la procedura con la quale nella ASL di
Teramo si effettua la notifica e la registrazione degli stabilimenti delle imprese del
settore alimentare ai sensi del Regolamento (CE) 852 del 29 aprile 2004.
Compendiare in un unico documento operativo istruzioni per l’applicazione della
1.2.
normativa comunitaria, nazionale e regionale nonché gli indirizzi e le linee-guida emanate
nel tempo nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento
dell’attività amministrativa.
2. RIFERIMENTI NORMATIVI
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
Legge 30 aprile 1962, N. 283: Tutela igienico sanitaria degli alimenti e delle bevande
Legge 23 dicembre 1978, N. 833: di Riforma sanitaria
DPR 26 marzo 1980, N. 327: Regolamento di esecuzione della Legge 283/62
LR 14 agosto 1981, N. 32: competenze dei servizi medici di Igiene Pubblica
LR 14 agosto 1981, N. 33: Competenze dei Servizi Veterinari
Legge 7 agosto 1990, N. 241 e s.m. Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi
D.Lgs. 5 febbraio 1997: Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva
91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.
D.Lgs. 26 maggio 1997, N. 155: Attuazione delle direttive 93/43 e 96/3 concernenti l’igiene dei
prodotti alimentari
2.9.
2.10.
2.11.
D.Lgs. 31 marzo 1998, N. 114: Disciplina del commercio
D.M. 16 ottobre 1998, - Approvazione linee guida concernenti l’organizzazione SIAN
D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152: Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e
recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della
direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati
provenienti da fonti agricole
2.12.
DPR 28 dicembre 2000, N. 445 – Testo unico delle disposizioni in materia di documentazione
amministrativa.
2.13.
Reg. (CE) n. 178/2002 del 20 gennaio 2002 – che stabilisce i principi ed i requisiti generali della
legislazione alimentare.
2.14.
Direttiva 2004/41 del 21 aprile 2004 che abroga alcune direttive recanti norme sull’igiene dei
prodotti alimentari ecc.
2.15.
2.16.
Reg. (CE) N. 852/2004 del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari.
Reg. (CE) N. 853/2004 del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per
gli alimenti di origine animale.
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2.17.
Reg. (CE) N. 882/2004 del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la
conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti ed alle norme sulla salute e sul benessere
degli animali.
2.18.
Reg. (CE) N. 854/2004 del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di
controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano.
2.19.
Regolamento (CE) 2076/2005 del 05 dicembre 2005 che prevede disposizioni transitorie per
l’attuazione e modifica il Regolamento 853/04/CE;
2.20. Regolamento (CE) 2074/2005 del 05 dicembre 2005 recante le modalità di attuazione relative a
taluni prodotti di cui al Reg. 852/04/CE, deroga al Reg. 852/04/CE e modifica il Reg. 853/04/CE;
2.21.
Nota Ministero della Salute N. DGVA/IX/45915/P del 27 dicembre 2005 – Applicazione dei
Regolamenti igiene;
2.22. Nota Regione Abruzzo –Direzione Sanità – Servizio veterinario N. 154/DG 11/IA.18 del 04
gennaio 2006 – Applicazione dei regolamenti igiene.
2.23. Accordo S/R del 9 febbraio 2006 – rep. Atti N. 2470 - Linee Guida applicative del Reg. 852/04.
2.24. Accordo S/R del 9 febbraio 2006 – rep. Atti N. 2477 - Linee Guida applicative del Reg. 853/04.
2.25. Nota Ministero della Salute N. DGNSA/IX/13016/P del 29 marzo 2006 – linee guida applicative
dei reg. CE 852/853/2004-gelati
2.26. D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: Norme in materia ambientale.
2.27. Nota Ministero della Salute N. DGNSA/IX/20151/P del 24 maggio 2006 – indicazioni relative a
taluni aspetti dei nuovi regolamenti sulla sicurezza alimentare con particolare riferimento al regolamento
(CE) 882/04.
2.28. Deliberazione Giunta Regione Abruzzo del 21.08.2006, n. 950: Applicazione dei Regolamenti CE
852/04, 853/04, 854/04 e 882/04 “Linee guida della Regione Abruzzo”
2.29. Nota Direzione Generale Azienda U.S.L. di Teramo N. 1070 AG 381 del 19 settembre 2006 –
attuazione deliberazione G.R. del 21.08.2006, n. 950
2.30. Nota Ministero della Salute N. DGSAN/IX/33814/P del 26 settembre 2006 – inquadramento dei
gelati ai sensi dei regolamenti di igiene
2.31.
Nota Ministero della Salute N. DGNSA/IX/36376/P del 12 ottobre 2006 – depositi frigo e
fornitura a esercizi di ristorazione
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3. DEFINIZIONI
3.1.
ALIMENTO (Reg. 178/02): qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente
trasformato o non trasformato destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede
ragionevolmente che possa essere ingerito da esseri umani. Sono comprese le bevande, le
gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l’acqua intenzionalmente incorporata negli
alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento. Sono compresi gli animali
vivi preparati per l’immissione sul mercato ai fini del consumo umano ed i vegetali subito dopo la
raccolta. Non sono compresi i mangimi, gli animali vivi diversi da quelli sopra enunciati, i vegetali
prima della raccolta, i medicinali, i cosmetici, il tabacco, le sostanze stupefacenti o psicotrope, i
residui ed i contaminanti.
3.2.
ALIMENTI PRONTI (Reg. 2073/05): i prodotti alimentari destinati dal produttore o dal
fabbricante al consumo umano diretto senza che sia necessaria la cottura o altro trattamento
per eliminare o ridurre ad un livello accettabile i microrganismi presenti
3.3.
AUTORITA’ COMPETENTI (Reg. 852/04): l’autorità centrale di uno Stato membro
incaricata di garantire il rispetto delle prescrizioni di cui al Reg. 853/04 o qualsiasi altra
autorità cui detta autorità centrale abbia delegato tale competenza;
3.4.
AUTORITA’ COMPETENTI (Reg. 854/04): l’autorità centrale di uno Stato membro
responsabile per effettuare i controlli veterinari o qualsiasi altra autorità cui detta autorità
centrale abbia delegato tale competenza;
COMMERCIO AL DETTAGLIO (Reg. 178/02): la movimentazione e/o la trasformazione
3.5.
degli alimenti ed il loro stoccaggio nel punto di vendita o di consegna al consumatore finale,
compresi i terminali di distribuzione, gli esercizi di ristorazione, le mense di aziende e
istituzioni, i ristoranti e altre strutture di ristorazione analoghe, i negozi, i centri di
distribuzione per supermercati e i punti di vendita all’ingrosso
3.6.
CONSUMATORE FINALE (Reg. 178/02): il consumatore finale di un prodotto alimentare
che non utilizzi tale prodotto nell’ambito di un’operazione o attività di un?impresa alimentare
3.7.
FASE DELLA PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE E DISTRIBUZIONE (Reg. 178/02):
qualsiasi fase, importazione compresa, a partire dalla produzione primaria di un alimento inclusa
fino al magazzinaggio, al trasporto, alla vendita o erogazione al consumatore finale inclusi
3.8.
IMMISSIONE SUL MERCATO (Reg. 178/02): la detenzione di alimenti o mangimi a scopo di
vendita comprese l’offerta di vendita o ogni altra forma di cessione, gratuita o a pagamento,
nonché la vendita stessa, la distribuzione ed ogni altra forma di cessione.
3.9.
IGIENE DEGLI ALIMENTI o, sola, IGIENE (852/04): le misure e le condizioni necessarie
per controllare i pericoli e garantire l’idoneità al consumo umano di un alimento tenendo conto
dell’uso previsto.
3.10. ISPEZIONE: esame di qualsiasi aspetto concernente i mangimi o gli alimenti, alla salute o al
benessere degli animali per verificare che tali aspetti siano conformi alle prescrizioni di legge
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3.11.
IMPRESA ALIMENTARE (Reg. 178/02): ogni soggetto pubblico o privato con o senza scopo
di lucro che svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione,
trasformazione e distribuzione di alimenti.
3.12. LEGILASLAZIONE ALIMENTARE (Reg. 178/02): le leggi, i regolamenti e le disposizioni
amministrative riguardanti gli alimenti in generale e la sicurezza degli alimenti in particolare, sia
nella Comunità che a livello nazionale; sono incluse tutte le fasi di produzione, trasformazione e
distribuzione degli alimenti e dei mangimi.
3.13. OPERATORE DEL SETTORE ALIMENTARE (Reg. 178/02): la persona fisica o giuridica
responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell’impresa
alimentare posta sotto il suo controllo.
3.14. NON CONFORMITA’ (Reg. 882/04): la mancata conformità alla legislazione alimentare ed
alle norme di salute e benessere degli animali.
3.15. PRODUZIONE PRIMARIA (Reg. 178/02): tutte le fasi della produzione, dell’allevamento o
della coltivazione dei prodotti primari compresi il raccolto, la mungitura e la produzione
zootecnica precedente la macellazione e comprese la caccia e la pesca e la raccolta di prodotti
selvatici
3.16. PRODOTTI PRIMARI (Reg. 852/04): i prodotti della produzione primaria compresi i
prodotti della terra, dell’allevamento, della caccia e della pesca
3.17. PRODOTTI NON TRASFORMATI (Reg. 852/04): prodotti alimentari non sottoposti a
trattamento, compresi i prodotti che sono stati divisi, separati, sezionati, affettati, disossati,
tritati, scuoiati, frantumati, tagliati, puliti, rifilati, decorticati, macinati, refrigerati, congelati,
surgelati, scongelati.
3.18. PRODOTTI TRASFORMATI (Reg. 852/04): prodotti alimentari ottenuti dalla
trasformazione di prodotti non trasformati. Tali prodotti possono contenere ingredienti
necessari ala loro lavorazione o per conferire loro caratteristiche specifiche
3.19. TRATTAMENTO (Reg. 852/04): qualsiasi azione che provoca una modificazione sostanziale
del prodotto iniziale, compreso il trattamento termico, l’affumicatura, la salagione, la
stagionatura, l’essiccazione, la marinatura, l’estrazione, l’estrusione, o una combinazione di tali
procedure
3.20. STABILIMENTO (Reg. 852/04): ogni unità di un’impresa del settore alimentare.
3.21. GESTIONE DEL RISCHIO (Reg. 178/02): Processo, distinto dalla valutazione del rischio,
consistente nell’esaminare alternative d’intervento consultando le parti interessate, tenendo
conto della valutazione del rischio e di altri fattori pertinenti, e, se necessario, compiendo
adeguate scelte di prevenzione e di controllo.
3.22. SIAN: il Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione della ASL di Teramo.
3.23. SVIA: il Servizio Veterinario di Igiene della Produzione, Trasformazione,
Commercializzazione, Conservazione e Trasporto degli Alimenti di origine animale e loro derivati
della ASL di Teramo.
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4. CAMPO DI APPLICAZIONE E RELATIVI DESTINATARI
4.1.
La procedura si applica alla NOTIFICAZIONE ai fini della REGISTRAZIONE, delle
unità d’impresa del settore alimentare (stabilimenti) che eseguono una qualsiasi delle
fasi di:
4.1.1.
produzione: compresa la produzione primaria di alimenti;
4.1.2.
trasformazione: fase che implica un trattamento che provoca una
modificazione sostanziale del prodotto alimentare iniziale: trattamento termico,
affumicatura, salagione, stagionatura, essiccazione, marinatura, estrazione,
estrusione o una combinazione di questi procedimenti;
4.1.3.
distribuzione: magazzinaggio, trasporto, vendita o erogazione al consumatore
finale di alimenti
4.2. La procedura è destinata al personale sanitario e al personale amministrativo del
Dipartimento di Prevenzione addetto ai procedimenti di registrazione:
4.2.1.
del SVIA (Servizio Veterinario di Igiene della Produzione, Trasformazione,
Commercializzazione, Conservazione e Trasporto degli Alimenti di origine animale e
loro derivati)
4.2.2.
del SIAN (Servizio di Igiene degli alimenti e della Nutrizione)
4.3. La procedura costituisce strumento di pubblicità e informazione diffusa per l’utenza
ed i consumatori attraverso la pubblicazione sul sito www.aslteramo.it .
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5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE NOTIFICHE – DICHIARAZIONI INIZIO
ATTIVITA’ (DIA) E LORO INOLTRO AL DIPARTIMENTO
5.1.
Presentazione delle notifiche
5.1.1.
La notifica è presentata per ciascuna unità d’impresa dal legale
rappresentante dell’impresa del settore alimentare. La notifica è presentata in caso
di apertura o chiusura dell’unità d’impresa e in caso di ogni cambiamento
significativo della attività.
5.1.2.
Per cambiamento significativo della attività si intende una delle seguenti
variazioni:
5.1.2.1.
Del nome, ragione sociale, denominazione o della sede legale
dell’impresa che ha già effettuato la notifica di inizio attività.
5.1.2.2.
Del tipo di attività svolta (produzione, trasformazione, distribuzione).
5.1.2.3.
Dell’ambito di commercializzazione: al dettaglio, marginale-localizzata,
nazionale o comunitaria.
5.1.2.4.
Dei generi merceologici degli alimenti prodotti, trasformati o
distribuiti.
5.1.2.5.
Dei marchi depositati che identificano l’impresa.
5.1.2.6.
Del carattere permanente o stagionale della produzione,
trasformazione o distribuzione.
5.1.2.7.
Dei locali o degli impianti (sia le modifiche interne, sia gli ampliamenti).
5.2. Dichiarazione di inizio attività – DIA
5.2.1.
La notifica di inizio attività di unità d’impresa del settore alimentare è
redatta sull’apposito modello [allegato 1 – DIA]. Il modello si compone di quadri
per ciascuno dei quali sono allegate le istruzioni per la compilazione, ed è corredata
–dai seguenti documenti:
5.2.1.1.
Per le unità d’impresa a sede fissa
5.2.1.1.1.
Pianta planimetrica dei locali in scala maggiore o uguale a 1:100
conforme alla agibilità, vidimata da un tecnico abilitato e con allegate
indicazioni in ordine a:
5.2.1.1.1.1.
destinazione d’uso dei locali, altezza dei locali, superficie
dell’area e delle finestre e loro rapporto
5.2.1.1.1.2.
estremi del certificato di agibilità
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5.2.1.1.1.3.
Indicazioni relative all’impianto di approvvigionamento idrico
e alla idoneità della rete di distribuzione interna, nonché sulla
potabilità delle acque impiegate.
5.2.1.1.1.4.
Indicazioni sull’impianto di allontanamento dei reflui con gli
estremi della autorizzazione allo scarico per insediamento
produttivo di cui al D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 ovvero le
indicazione relative allo stoccaggio ed all’allontanamento dei rifiuti
liquidi (vedi anche il D. Lgs. 3 aprile 2006, N. 152).
5.2.1.1.1.5.
Indicazioni sulle modalità di allontanamento dei rifiuti solidi
e liquidi ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, N. 22 (vedi anche il D.
Lgs. 3 aprile 2006, N. 152).
5.2.1.1.1.6.
Indicazioni sulle modalità di smaltimento dei sottoprodotti
di origine animale in conformità al Regolamento (CE) 1774/2002.
5.2.1.1.2.
Relazione tecnico-descrittiva che contempli un elenco ed una
descrizione sommaria dei locali, degli impianti e delle attrezzature
utilizzate nonché della attività lavorativa (ciclo di lavorazione) e nel caso
le modalità di trattamento degli alimenti e dei sistemi scelti per
assicurare la salubrità e la conservazione degli alimenti (per es.
frigoriferi).
5.2.1.1.3.
Un esemplare del Marchio Depositato qualora presente e gli
estremi relativi al deposito.
5.2.1.1.4.
copia fotostatica del documento di identità
Per le unità mobili
5.2.1.2.
5.2.1.2.1.
Copia del libretto di circolazione
5.2.1.2.2.
Copia del certificato ATP.
copia fotostatica del documento di identità.
5.2.1.2.3.
5.3. Dichiarazione di chiusura di attività
5.3.1.
La notifica di chiusura di attività di unità d’impresa del settore alimentare è
redatta sull’apposito modello [allegato 2]. Il modello si compone di quadri, per
ciascuno dei quali sono allegate le istruzioni per la compilazione.
5.4. Dichiarazione di modifiche
5.4.1.
La notifica di modifica di una unità d’impresa del settore alimentare è redatta
sull’apposito modello [allegato 3]. Il modello si compone di quadri, che si
riferiscono in particolare:
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5.4.1.1.
alle modifiche di nome, denominazione, ragione sociale, ecc.
5.4.1.2.
alla modifica del carattere temporale
5.4.1.3.
alle modifiche dell’ambito di commercializzazione
5.4.1.4.
alle modifiche concernenti le sostanze alimentari prodotte,
trasformate o commercializzate
5.4.1.5.
alle modifiche delle strutture e degli impianti
ad altre modifiche
5.4.1.6.
5.4.2.
La notifica di modifica di una unità d’impresa del settore alimentare deve
essere corredata da ciascuno degli allegati di cui ai precedenti punti.
5.5. Presentazione e invio delle notifiche
5.5.1.
Ciascuna notifica deve essere datata, sottoscritta e accompagnata dalla
fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
5.5.2.
La notifica va presentata o inviata al Sindaco del Comune dove si trova
ubicato lo stabilimento oppure direttamente al Dipartimento di Prevenzione della
ASL di Teramo, anche attraverso le sue sedi periferiche.
5.5.3.
Le notifiche riguardanti i mezzi di trasporto sono presentate o inviate al
Comune o al Dipartimento di Prevenzione della ASL dove ha sede l’impresa.
5.5.4.
Le notifiche presentate ai Sindaci dei Comuni sono da questi trasmesse alla
ASL di Teramo esclusivamente al seguente indirizzo: “AL DIRETTORE DEL
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE – C.DA CASALENA – 64100 – TERAMO”.
5.5.5.
Le notifiche presentate o pervenute alle sedi periferiche del Dipartimento di
Prevenzione, debbono essere rimesse, mediante posta interna, alla Direzione del
Dipartimento di Prevenzione in Teramo, c.da Casalena.
5.5.6.
Quando le notifiche sono inviate per posta, pur avanzate al Sindaco del
Comune competente, devono essere indirizzate esclusivamente “AL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE – C.DA CASALENA – 64100 – TERAMO”
5.5.7.
Le notifiche pervenute alla Direzione del Dipartimento di Prevenzione di
Teramo ai sensi della presente procedura, saranno trasmesse al Servizio
competente.
5.5.8.
Il Servizio assegnatario provvede alla fascicolazione della pratica, alla
protocollazione ed alla assegnazione a cura del responsabile del procedimento
amministrativo su disposizione del Direttore.
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5.6. COMPETENZE
Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione assegna la responsabilità del procedimento
di REGISTRAZIONE della notifica:
5.6.1.
al SVIA (Servizio Veterinario di igiene della produzione, trasformazione,
conservazione, trasporto e commercializzazione degli alimenti di origine animale e
loro derivati) per:
5.6.1.1.
Gli stabilimenti di produzione, trasformazione, deposito, trasporto e
vendita di alimenti di origine animale o misti di prevalente origine animale
trasformati o non trasformati non soggetti a riconoscimento
5.6.1.2.
le Unità D’Impresa per la produzione o trasformazione distribuzione di
sostanze alimentari di origine animale, miste di prevalente O.A. e di origine
NON animale quando le prime sono prevalenti in termini di quantità o quando
producono, o distribuiscono alimenti di O.A. non trasformati
5.6.1.3.
le unità d’impresa per la distribuzione al dettaglio commercialmente
classificate grandi e medie strutture di vendita sono sempre registrate dal
SVIA.
5.6.1.4.
le unità d’impresa per la distribuzione al dettaglio commercialmente
classificate esercizi di vicinato che esercitano la sola vendita di alimenti di
O.A. e alimenti misti di prevalente O.A. o misti non composti sono sempre
registrate dal SVIA.
5.6.1.5.
La produzione primaria inerente la pesca marittima, compreso il
trasferimento dal luogo di produzione al primo stabilimento.
5.6.1.6.
La produzione, l’allevamento e la raccolta di molluschi eduli bivalvi vivi
compreso il loro trasporto ad un centro di spedizione o di depurazione.
La caccia ed il trasporto delle prede destinate alla
5.6.1.7.
commercializzazione allo stabilimento di trasformazione.
5.6.2.
al SIAN (Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione) per:
6.1.2.1.
Gli stabilimenti di produzione, trasformazione, deposito, trasporto e
vendita di alimenti di vegetale o misti di prevalente origine vegetale:
6.1.2.2.
Stabilimenti per la produzione o trasformazione di sostanze alimentari di
origine vegetale o composti di prevalente origine vegetale e bevande
compresi i centri di produzione pasti destinati alla ristorazione collettiva;
Oggetto: ISTRUTTORIA TECNICA ED AMMINISTRATIVA DELLA NOTIFICA E
REGISTRAZIONE
STABILIMENTI DELLE IMPRESE DEL SETTORE ALIMENTARE AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE N. 852/04.
PROCEDURA OPERATIVA
Documento: POS 02
Data emissione: 23.12.2003
Edizione: 2
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Revisione: 0
Data revisione: 21.12.2006
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Stabilimenti di produzione confezionamento di surgelati, alimenti
preparati e/o precucinati e specialità gastronomiche di origine vegetale e
composte comunque non contenenti carne o prodotti carnei
6.1.2.4.
Stabilimenti di produzione di alimenti a carattere dolciario esclusi i gelati
contenenti oltre il 50% di latte e derivati.
6.1.2.5.
distribuzione all’ingrosso o al dettaglio di alimenti di origine vegetale e
bevande.
6.1.2.6.
laboratori artigianali annessi agli esercizi di vendita al dettaglio che
preparano alimenti di origine vegetale o composti di prevalente origine
vegetale, comprese quelli che producono paste alimentari e prodotti dolciari
6.1.2.7.
laboratori artigianali annessi agli esercizi di somministrazione di alimenti
di qualsiasi origine anche in occasione di sagre, manifestazioni, esposizioni,
ecc.
6.1.2.8.
unità d’impresa annessi agli esercizi di somministrazione collettiva.
6.1.2.9.
unità d’impresa per vendita al dettaglio di alimenti di origine vegetale o
misti di prevalente origine vegetale e latte fresco crudo [latterie] .
6.1.2.10.
unità d’impresa per il trasporto di alimenti di origine vegetale o misti di
prevalente origine vegetale .
6.1.2.11.
unità d’impresa per la vendita e somministrazione su area pubblica di
alimenti di origine vegetale o misti di prevalente origine vegetale.
6.1.2.12.
le unità d’impresa classificate esercizi di vicinato che esercitano la sola
vendita di alimenti di OV e composti (alimenti vegetali e di o.a. trasformati)
sono sempre registrate dal SIAN.
6.1.2.13.
Unità D’Impresa per la produzione primaria (coltivazione, raccolto di
prodotti primari vegetali)
6.1.2.3.
le unità d’impresa classificate esercizi di vicinato annesse a piccoli laboratori
artigianali sono registrate rispettivamente:
6.2.2. dal SVIA
6.2.2.1.
se l’annesso laboratorio produce o trasforma alimenti di O.A. o misti di
prevalente O.A.
6.2.2.2.
se l’annesso laboratorio produce alimenti di O.A. non trasformati anche in
misura non prevalente e alimenti di O.V. o misti
6.2.3. dal SIAN
6.2.3.1.
se l’annesso laboratorio produce o trasforma alimenti di O.V. o misti di
prevalente O.V. o composti oppure se produce alimenti di O.V. o misti di
prevalente O.V. in misura prevalente rispetto ad alimenti di O.A. trasformati,.
6.2.
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7. REGISTRAZIONI D’UFFICIO
Le registrazioni d’ufficio sono effettuate a cura del servizio che ha provveduto
all’istruttoria tecnica e amministrativa dell’autorizzazione sanitaria e all’iscrizione nel
registro ex art. 27 D.P.R. 327/80 di competenza.
7.2.
Le registrazioni conseguenti a notificazioni di cessazione dell’attività o di modifica
significativa sono effettuate a cura del servizio che ha provveduto all’istruttoria
tecnica e amministrativa della prima registrazione.
7.1.
8. ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA
Il SIAN e/o il SVIA. che ricevono la notifica dalla direzione del dipartimento,
provvedono alla istruttoria e alla verifica di completezza delle notificazioni inclusa
quella della documentazione a corredo.
8.2.
Il Servizio assegnatario, previo esame della dichiarazione inizio attività e
documentazione a corredo, provvede a disporre l’eventuale sopralluogo secondo le
procedure di gestione del rischio proprie ed alla formulazione del parere di competenza
che deve intendersi riferito anche alla completezza ed alla conformità degli atti alla
normativa di riferimento e pertanto andrà sempre formulato con la premessa: “visti gli
atti d’ufficio”. Il parere deve inoltre contenere l’esatta indicazione delle attività che
potranno o non potranno essere registrate.
8.3.
Il servizio assegnatario una volta completata l’istruttoria, rimette all’interessato il
documento di registrazione a firma del Direttore del Servizio che assicura la iscrizione
nell’elenco informatizzato degli stabilimenti registrati.
8.4.
il servizio assegnatario è tenuto a provvedere:
8.4.2. nel caso di stabilimenti per i quali si segue la procedura D.I.A. SEMPLICE alla sola
pubblicazione informatica affinché renda possibile la programmazione del controllo
ufficiale agli altri organi a ciò preposti;
8.4.3. nel caso di stabilimenti per i quali si segue la procedura D.I.A. DIFFERITA:
8.4.3.1.
all’acquisizione del parere per gli alimenti che non sono di competenza dal
relativo servizio (SVIA/SIAN) a seconda dei casi e qualora tale parere non
sia rilasciato nei termini di 15 giorni si procede comunque alla registrazione
poiché il silenzio è da intendere come assenso in relazione alle procedure di
gestione del rischio individuate da ciascun servizio;
8.4.3.2.
alla registrazione delle sole attività (produzione e/o trasformazione e/o
distribuzione) e alimenti (di O.A./di O.V.) per le quali è stato rilasciato parere
favorevole.;
8.1.
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alla pubblicazione informatica affinché renda possibile la programmazione
del controllo ufficiale agli altri organi a ciò preposti.
8.4.3.3.
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9. ISTRUTTORIA DELLE DIA E REGISTRAZIONE DEGLI STABILIMENTI
DIA semplice.
9.1.2. In caso di comunicazione di inizio di attività per la quale la precedente normativa
nazionale non prevedeva il rilascio di autorizzazione sanitaria (vendita di alimenti di
origine animale diversi dalle carni fresche e dal latte crudo), fatto salvo lo spaccio di
prodotti alimentari della pesca, il responsabile del procedimento verifica la
conformità e la completezza della notifica e, a completamento dell’istruttoria,
predispone il Documento di Registrazione sottoscrivendolo a conferma della
completezza della dichiarazione.
9.1.3. Il documento di Registrazione, sottoscritto dal responsabile del procedimento, che
ne attesta così la completezza formale, una volta firmato dal Direttore, datato e
protocollato, consente l’iscrizione dello stabilimento nel data-base degli stabilimenti
registrati.
9.1.4. Il Documento di Registrazione [allegato 4] in originale è notificato all’impresa
alimentare.
9.1.5. Sulla base dell’analisi del rischio e/o sulla base di modelli di campionamento casuali
finalizzati alla sorveglianza epidemiologica, secondo le procedure di gestione del
rischio, saranno effettuati i sopralluoghi nell’ambito della vigilanza programmata.
9.1.
DIA differita.
9.2.2. In caso di comunicazione di inizio di attività per la quale la precedente normativa
nazionale prevedeva il rilascio di autorizzazione sanitaria, e nel caso di vendita di
prodotti della pesca, l’istruttoria di cui al precedente punto 8 è integrata dalla
acquisizione del parere o dei pareri qualora insista la condizione come esplicitato nei
punti precedenti.
9.2.3. Il responsabile del procedimento, verificata la conformità e la completezza della
notifica, assegna il fascicolo al Dirigente individuato dal Direttore. Se necessario
comunica all’utente la necessità di integrazione e la sospensione del termine di 45
giorni previsto per la registrazione dello stabilimento.
9.2.4. Il Dirigente assegnatario del fascicolo, sulla base dell’analisi del rischio e/o sulla
base di modelli di campionamento casuali finalizzati alla sorveglianza epidemiologica,
secondo le procedure di gestione del rischio, effettua il sopralluogo di verifica ed
esprime il parere.
9.2.
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9.2.5. Il parere favorevole è un documento che attiene al procedimento amministrativo e
pertanto non va inviato all’impresa ma archiviato nel fascicolo; esso deve indicare
quali sono le attività per le quali lo stabilimento è giudicato conforme (produzione,
trasformazione e distribuzione) nonché la natura degli alimenti prodotti, trasformati
o distribuiti per i quali lo stabilimento risulta conforme secondo la categoria e le
definizione di cui ai Regolamenti (CE) 178/2000, 852/2004 e 853/2004 ed all’elenco.
9.2.6. Il parere favorevole con prescrizione deve precisare eventuali lievi non conformità
che non impediscono l’inizio della attività.
9.2.7. Il parere non favorevole parziale deve essere integrato dalla enumerazione delle
non conformità che impediscono l’inizio di talune attività.
9.2.8. Il parere negativo contiene la enumerazione delle carenze che impediscono
l’apertura dello stabilimento e l’obbligo per l’impresa di produrre nuova DIA.
9.2.9. Il sanitario, unitamente al parere, rimette il fascicolo al responsabile del
procedimento il quale procede ad inoltrare all’interessato il parere non favorevole
unitamente alla comunicazione della sospensione della registrazione e della
interruzione del periodo di 45 giorni e fino alla eliminazione delle carenze.
9.2.10. Il responsabile del procedimento, una volta completata favorevolmente
l’istruttoria, rimette gli atti al Direttore sottoscrivendo a conferma della
completezza formale
9.2.11. Il documento di Registrazione firmato dal Direttore, datato e protocollato,
consente l’iscrizione dello stabilimento nel data-base degli stabilimenti registrati.
9.2.12. Il Documento di Registrazione in originale è notificato all’impresa alimentare e
comprende gli estremi del parere (o pareri) favorevole ed un estratto di questo
relativo al genere merceologico degli alimenti dei quali è consentita la produzione, la
trasformazione o la distribuzione oltre all’ambito di commercializzazione consentito.
9.2.13. Nel caso il parere abbia evidenziato lievi carenze, il Documento di registrazione
contiene il termine per la rimozione delle stesse, trascorso inutilmente il quale, la
registrazione si intende decaduta.
9.2.14. Trascorso il termine di adeguamento il Servizio competente in relazione
all’alimento interessato effettuerà un sopralluogo di verifica rimettendone gli esiti al
servizio assegnatario della registrazione.
Esercizi nei quali sono svolte più attività.
9.3.2. Se in uno stabilimento sono svolte più attività ed anche una soltanto di queste
necessita di DIA differita, tutto l’esercizio ne risulta soggetto.
9.3.3. se in uno stabilimento sono svolte più attività ed anche una soltanto di queste
necessita di riconoscimento, tutto lo stabilimento ne risulta soggetto.
9.3.
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10. MODALITA’
DI
MANUTENZIONE
DEL
DATA-BASE
DEGLI
16
di
16
STABILIMENTI
REGISTRATI
10.1.
La Registrazione degli stabilimenti consiste nella attribuzione di un codice univoco di
N. 9 caratteri alfanumerici dei quali:
10.1.2. I primi 3 sono riferiti al Codice Istat del Comune.
10.1.3. Il 4° e 5° a codice della Provincia: [TE].
10.1.4. I successivi 3 da un numero progressivo annuale
10.1.5. Il 9° da una lettera dell’alfabeto indicante l’anno di inizio di attività secondo la
corrispondenza di cui all’elenco; la lettera è minuscola quando riguarda impianti
registrati sulla base della documentazione agli atti, è maiuscola quando riguarda
impianti registrati sulla base dei Regolamenti (CE) 852 ed 853 (DIA). Per l’anno 2006
il codice è la lettera q per gli impianti registrati con la vecchia normativa, Q per gli
impianti registrati sulla base della nuova normativa.
10.2.
Il codice di registrazione è integrato dal/dai codice/i ISTAT relativo alla/e attività
esercitate nonché dalla indicazione della natura degli alimenti per i quali le strutture e
le attrezzature sono state giudicate idonee per la produzione, la trasformazione o la
distribuzione, e dall’ambito di commercializzazione.
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