FEDERAZIONE TRENTINA
FAI - CISL
DELLE COOPERAZIONE
FLAI - CGIL
CONTRATTO
COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO
PER IL PERSONALE OPERAIO DIPENDENTE DALLE
COOPERATIVE ORTOFRUTTICOLE DELLA PROVINCIA DI
TRENTO
DECORRENZA
dal 1° gennaio 2007
VALIDITÀ PARTE NORMATIVA
fino al 31 dicembre 2010
VALIDITÀ PARTE ECONOMICA
2° biennio fino al 31 dicembre 2010
Il giorno ………….. in Trento nella sede della Federazione Trentina della Cooperazione
TRA
la FEDERAZIONE TRENTINA DELLA COOPERAZIONE
Consigliere Delegato alle relazioni sindacali ing. Adriano Orsi,
rappresentata
dal
E
la F.A.I. - C.I.S.L. rappresentata dal Segretario Regionale Faes Tiziano;
la F.L.A.I. - C.G.I.L. rappresentata dal Segretario Regionale Montani Stefano;
Visti:
il Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro per il personale operaio dipendente dalle
Cooperative Ortofrutticole della Provincia di Trento, stipulato nella versione di testo
unico il giorno 9 ottobre 2003, con decorrenza dal 1° gennaio 2003;
− il Verbale di accordo di data 30 marzo 2005 relativo al rinnovo economico del Contratto
in argomento;
− il Verbale di accordo di data 19 giugno 2007 di rinnovo del medesimo Contratto dal 1°
gennaio 2007 al 31 dicembre 2010 per la parte normativa e dal 1°gennaio 2007 al 31
dicembre 2008 per la parte economica;
− il Verbale di accordo di data 2 settembre 2009 relativo al rinnovo economico biennio
2009–2010 del Contratto in argomento;
−
RAVVISATA
l'esigenza di unificare e coordinare in un unico Contratto i predetti verbali d’accordo e
l’impegno delle parti ad incontrarsi per concordare la redazione di un nuovo testo unico,
ferma restando la successione temporale delle discipline contrattuali tempo per tempo vigenti,
si è provveduto alla stesura e approvazione del seguente testo unificato del nuovo
CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO
PER IL PERSONALE OPERAIO DIPENDENTE DALLE
COOPERATIVE ORTOFRUTTICOLE DELLA PROVINCIA DI TRENTO
che sostituisce il Contratto Collettivo Provinciale di lavoro del 9 ottobre 2003.
Il giorno 19 giugno 2007 in Trento nella sede della Federazione Trentina della Cooperazione
TRA
la FEDERAZIONE TRENTINA DELLE COOPERAZIONE rappresentata dalla
delegazione sindacale dei Presidenti: Adriano Orsi, Delegato della citata Federazione alle
relazioni sindacali, Bruni Pierluigi, Osler Ferdinando, Oss Federico, Pedergnana Luciano,
Sarcletti Gualtiero, Signoretti Natalino e Tamanini Oreste, assistiti da Pettinella Paolo e
Condini Paolo per l’Unità di servizio sindacale della Federazione
E
la F.A.I. - C.I.S.L. rappresentata da Tiziano Faes e Fulvio Bastiani, nonché dai delegati
sindacali dei lavoratori signori Amato Giampaolo, Maurina Gemma, Maurina Lucia, Negri
Katia, Paris Annamaria e Paternoster Annarita;
la F.L.A.I. - C.G.I.L. rappresentata da Stefano Montani e Orietta Menapace, nonché dai
delegati sindacali dei lavoratori signori Bonvicin Marina, Cattani Luciana, Gallo Paola,
Sparapani Dolores, Tolotti Loredana e Tres Cleusa;
visti:
 il Verbale di accordo di data 26 maggio 2003 di rinnovo del CCPL per il personale
operaio dipendente delle Cooperative ortofrutticole della Provincia di Trento, con valenza
dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2006 per la parte normativa e dal 1°gennaio 2003 al
31 dicembre 2004 per la parte economica;
 l’accordo sindacale con il quale le Parti hanno stipulato in data 9 ottobre 2003 il Testo
Unico del medesimo Contratto collettivo provinciale,
 il Verbale di accordo di data 30 marzo 2005 di rinnovo economico del CCPL per il
personale operaio dipendente delle Cooperative ortofrutticole della Provincia di Trento,
con valenza dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2006;
tra le parti di comune accordo si conviene e si stipula il seguente
Verbale d’accordo per il rinnovo economico e normativo del
Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro per il personale operaio dipendente
delle Cooperative ortofrutticole della Provincia di Trento.
che modifica e sostituisce il Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro del 8 ottobre 2003.
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Informazioni alle Organizzazioni sindacali
Le parti ribadiscono la necessità di un maggior sviluppo delle relazioni industriali
all’interno del comparto ortofrutticolo, sia a livello di singola unità produttiva che di O.P.,
anche allo scopo di prevenire l’insorgenza di eventuali conflittualità ed individuare, nel caso,
le soluzioni più idonee al loro superamento.
La tempestività delle informazioni e delle consultazioni ed un maggior
coinvolgimento a tutti i livelli della RSA/RSU e delle OO.SS firmatarie del CCPL sono fattori
indispensabili ed elementi basilari in un corretto sistema di relazioni industriali.
La consultazione ha lo scopo di arricchire i comuni contenuti della conoscenza ed
interviene prima della fase esecutiva dei provvedimenti che la Cooperativa intende adottare.
La consultazione si terrà a livello aziendale (datore di lavoro, sia esso la singola
cooperativa o l’O.P.).
Nell’eventualità che la problematica insorta al livello di azienda non dovesse trovare
soluzione entro 5 giorni dalla consultazione è facoltà, di una delle parti, richiedere la
consultazione a livello superiore (provinciale – parti firmatarie) per ricercare una soluzione
condivisa.
Art. 1 – Sviluppo, Investimenti, Occupazione e Programmazione
Le cooperative, finalizzando la propria attività alle esigenze economiche, sociali e
democratiche del Paese:
− assumono e realizzano gli obiettivi e le decisioni della programmazione, dei relativi
concreti piani settoriali e territoriali definiti dagli organi pubblici preposti con la
partecipazione ed il controllo effettivo della cooperazione e delle Organizzazioni
Sindacali;
− finalizzano la disponibilità dei finanziamenti pubblici agli obiettivi di sviluppo agricolo e
condizione per usufruire dei medesimi sarà la puntuale applicazione dei contratti e dei
diritti garantiti dalla attuale legislazione, nonché lo sviluppo del livello e della qualità
dell’occupazione;
− si impegnano a promuovere un processo di riconversione e diversificazione produttiva al
fine si allungare i cicli produttivi di campo e di magazzino, utilizzando in modo pieno e
razionale gli impianti e le risorse. Al fine di dare pratica attuazione a quanto sopra, le parti
si impegnano ad incontrarsi:
a) annualmente a livello provinciale in occasione delle prime rilevazioni statistiche
effettuate dagli appositi Istituti, per verificare i livelli occupazionali sulla base delle
previsioni dei programmi di commercializzazione e di distribuzione dei prodotti
ortofrutticoli.
La Federazione Trentina delle Cooperative si impegna a presentare prima della
campagna di commercializzazione alle Organizzazioni Sindacali i piani di lavorazione
e i programmi di investimento, di ristrutturazione, riconversione ed utilizzo degli
impianti delle singole cooperative, al fine di verificare gli effetti sui livelli complessivi
dell'occupazione, l'ambiente e le condizioni di lavoro;
b) in ogni cooperativa tra Direzione, OO.SS. firmatarie e R.S.A./R.S.U. entro novembre
di ogni anno, per la verifica dell’andamento occupazionale, rapportato al conferimento
e alla commercializzazione del prodotto.
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Art. 2 – Ambito d'applicazione del contratto
Il presente contratto disciplina il rapporto di lavoro fra il personale operaio, sia
assunto a tempo indeterminato che a tempo determinato, e le Cooperative Ortofrutticole della
Provincia di Trento.
Art. 3 – Rapporto di lavoro
Le assunzioni del personale potranno avvenire con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato o con rapporto di lavoro a termine, in conformità alle normative vigenti.
Art. 4 – Passaggi da tempo determinato a tempo indeterminato
Avuto riguardo alla particolare natura delle aziende, che operano nel ciclo finale della
produzione agricola e come tali particolarmente soggette alle incertezze derivanti dalla
oscillazione quantitativa e qualitativa delle produzioni, nonché all'alea dei cicli di
conservazione e commercializzazione dei prodotti, le parti stipulanti il presente contratto,
nell'intento di non gravare i Consorzi Frutta, e quindi le aziende agricole associate, da oneri
per personale esuberante, e nell'intento di incrementare l'occupazione degli operai a tempo
determinato, ai quali assicurare un reddito annuo minimo crescente fra attività lavorativa ed
integrazioni previdenziali, l'inserimento dei giovani e la estensione del rapporto di lavoro a
tempo indeterminato, convengono che l'eventuale passaggio di specifiche figure professionali
con contratto a tempo determinato a contratto di lavoro a tempo indeterminato avverrà in
conformità alle normative vigenti e/o sulla base di accordi aziendali stipulati con l’intervento
delle OO.SS. firmatarie del presente accordo.
Art. 5 – Assunzione
L'assunzione in servizio dei prestatori d'opera di cui al presente contratto, sarà
effettuata secondo le norme vigenti sulla disciplina della domanda e dell'offerta di lavoro.
A) Norme per l'assunzione
1) L'assunzione del personale stagionale sarà effettuata nel Consorzio dando priorità ai
soggetti in forza nella precedente stagione, assunti ai sensi della punto a) -carattere
stagionale dell’attività lavorativa- della lettera C del presente articolo;
2) Fino a concorrenza della soglia occupazionale, determinata dalla media di quella
registrata al 31 dicembre di ogni anno del triennio precedente, sarà garantita la
priorità, in base all’anzianità, ai lavoratori assunti nelle precedenti stagioni ai sensi dei
punti c), e) e g) lettera C del presente articolo;
2 bis) In ogni consorzio sarà annualmente determinata tra le parti a livello aziendale,
entro un mese dal termine del conferimento, la composizione numerica delle
lavoratrici appartenenti al gruppo storico.
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3)
4)
5)
6)
L’elenco nominativo sarà consegnato alle RSA/RSU presenti in azienda.
In caso di calo dei conferimenti si valuterà prioritariamente la soluzione di
distribuire equamente sul predetto personale le giornate di effettivo lavoro nell’arco
della stagione.
Il periodo di “congedo di maternità” (ex astensione obbligatoria) concorre alla
maturazione dell’anzianità di servizio utile per entrare a far parte del “gruppo
storico”.
A questo personale, che abbia realizzato nell'anno precedente 151 giornate di
contribuzione, dovranno essere assicurate almeno 151 giornate di contribuzione e
qualora esso non abbia raggiunto questo limite, saranno comunque garantite 101
giornate di contribuzione.
Tali soglie saranno assicurate salvo assenze dal lavoro del dipendente non
imputabili al consorzio, o comunque per le quali non spetti il diritto alla
retribuzione.
In questi casi le garanzie di cui sopra saranno nuovamente operanti con l'anno
successivo a quello in cui si sono verificate le assenze.
Nel caso di calo dei conferimenti o eventi calamitosi che determinano l'impossibilità
di garantire le soglie di contribuzione (151 o 101 gg.), le parti si impegnano entro
novembre a concordare in appositi incontri con le Organizzazioni Sindacali
Provinciali l'individuazione delle possibili soluzioni alternative.
Al fine di garantire al personale occupato a tempo determinato nel consorzio pari
numero di giornate contributive, con riferimento alle soglie delle 151 o delle 101
giornate, lo svolgimento dell’attività lavorativa potrà avvenire per turnazione, facendo
eventualmente ricorso alla sospensione dal lavoro in relazione all’andamento del
mercato e informando preventivamente le OO.SS. firmatarie del presente contratto, le
R.S.A./R.S.U ed i lavoratori via via coinvolti.
L'assunzione dovrà risultare da atto scritto, contenente le seguenti indicazioni:
a) data di assunzione;
b) durata dell'eventuale periodo di prova;
c) il livello;
d) la retribuzione;
e) l'apposizione del termine per i lavoratori a tempo determinato
Nota a verbale:
Tutti i riferimenti relativi a giornate di contribuzione (151 o 101) sono da intendere
compresi nel periodo 1.1-31.12 di ogni anno, compresi i sabati come previsto dalla L. 16.2.77
n. 37.
B) Protocollo d'intesa sull'occupazione stagionale nei consorzi coinvolti in processi di
crisi.
Un Consorzio Ortofrutticolo è definito in crisi quando, negli ultimi tre anni, si siano
verificati consecutivamente due dei seguenti eventi documentati:
a) calo progressivo del prodotto conferito al Consorzio rispetto alla quantità media del
triennio precedente;
b) aumento della quota di prodotto conferito non di qualità, in termini di pezzatura,
colore e classificazione in genere, rispetto alla quota media del triennio precedente;
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c) mancato raggiungimento nell'ultimo triennio della soglia minima di 101 giornate
contributive a seguito di un'intesa sindacale sulla base del punto 4) del presente
articolo del C.C.P.L. (calo conferimenti o eventi calamitosi).
In questo caso il Consorzio e le Organizzazioni Sindacali firmatarie il C.C.P.L.
dovranno incontrarsi per discutere e decidere:
a) l'eventuale blocco di nuove assunzioni di personale con contratto a tempo determinato
e indeterminato nel Consorzio interessato alla crisi;
b) l'eventuale soglia di garanzie occupazionali, diversa da quella prevista dall'art. 5) del
C.C.P.L. e comunque non inferiore a 51 giornate annue, per tutto il personale
stagionale con diritto alla priorità in base ai punti 1 e 2 della lettera A) del presente
articolo;
c) l'eventuale ricorso ad altre soluzioni e strumenti;
d) la durata temporale dell'accordo sullo stato di crisi e sulle procedure per l'occupazione
stagionale;
e) la presentazione di un piano di ripresa del Consorzio, redatto a cura della Direzione
dello stesso, sulla base del quale costruire un accordo sullo stato di crisi.
L'accordo sullo stato di crisi, sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie il
C.C.P.L., assolve il Consorzio dal rispetto dell'articolo 5 del C.C.P.L., nei modi e nelle forme
stabilite dall'accordo stesso, per tutta la sua durata.
C) Assunzione a tempo determinato
L’assunzione con contratto a tempo determinato, ai sensi della normativa vigente,
potrà avere luogo nei soli casi di:
a) carattere stagionale dell’attività lavorativa;
a) sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto;
b) assunzione per l’esecuzione di un’opera o di un servizio definiti e predeterminati nel
tempo aventi carattere straordinario od occasionale;
c) quando l’assunzione abbia luogo per sostituire anche più lavoratori assenti per ferie
purché sia indicato il nome di ciascun lavoratore;
d) per obbiettiva intensificazione dell’attività lavorativa dovuta a motivi di carattere
contingente;
e) assunzioni per integrazioni d’orario riferite ai lavoratori passati temporaneamente da
tempo pieno a tempo parziale;
f) assunzioni di personale per picchi di produzione e/o di processi di decumulo o per
concentrazione temporale di commesse, cui non è possibile fra fronte con il normale
organico aziendale;
Il personale a tempo determinato di cui alle fattispecie del presente articolo dalla
lettera b) alla lettera g), introdotte in aggiunta alle fattispecie di legge, non è destinatario del
diritto di priorità per la riassunzione nelle stagioni successive ai sensi della lettera A), punti 1
e 2 del presente articolo. Inoltre, tale personale sarà prioritariamente soggetto alle ipotesi di
sospensione per riduzione dell’attività dell’azienda in connessione a stagnazione del mercato,
ai sensi della lettera A, punto 5 dell’art.5.
L’assunzione con rapporto a termine deve effettuarsi a mezzo di atto scritto il quale
specifichi: la data di inizio e, nelle ipotesi diverse dalla stagionalità, la data di scadenza del
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rapporto di lavoro, nonché la durata dell’eventuale periodo di prova, la qualifica e
l’inquadramento.
Per quanto concerne l’assunzione a termine connessa a stagionalità, è ammesso,
quale indicazione del termine di scadenza, il riferimento alla fine dell’evento (es.: fine
campagna di commercializzazione).
Stante l’attuale assetto normativo in materia, le assunzioni a termine non motivate da
stagionalità non possono essere finalizzate ad eludere la normativa in tema di assunzioni di
personale aventi carattere stagionale.
Art. 6 – Periodo di prova
Il periodo di prova deve risultare da atto scritto. In mancanza di questo il personale si
intende assunto senza prova.
La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti:
1° Livello (ex IVlivello)
mesi 2
2° Livello (ex Vlivello)
giorni 15
3° Livello (ex VIlivello)
giorni 15
4° Livello (ex VIIlivello)
giorni 15
Personale stagionale
Apprendisti
giorni 15
mesi 2
Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi
momento sia da parte del lavoratore che da parte dell'azienda, senza preavviso nè altra
indennità.
Trascorso il periodo di prova senza che alcuna delle parti abbia dato regolare
disdetta, l'assunzione del lavoratore si intenderà confermata ed il periodo stesso sarà
computato nella anzianità di servizio.
Il periodo di prova non viene applicato per quei lavoratori stagionali che vengono
riassunti nella stessa azienda.
Appena avvenuta l'assunzione del personale il datore di lavoro deve fare regolare
denuncia ai competenti istituti previdenziali ed assistenziali. Il dipendente acquista il diritto
all'assistenza e alla previdenza a decorrere dalla data dell'assunzione anche se sottoposto al
periodo di prova purché le stesse siano dovute a norma di legge.
Art. 7 – Classificazione del personale
Gli operai si classificano come segue:
1° Livello (ex IV livello)
Appartengono a questo livello i lavoratori specializzati ai quali si richiede una
specifica superiore preparazione professionale, una adeguata preparazione tecnico pratica e
particolari capacità pratiche-organizzative e che, in condizioni di autonomia esecutiva con
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limitati poteri di iniziativa, conducano e controllino impianti di produzione particolarmente
complessi.
Profili:
− Capo reparto con mansioni autonome;
− Addetto alla conduzione e controllo degli impianti di refrigerazione;
− Magazziniere con funzioni e responsabilità autonome.
2° Livello super
Appartengono a questo livello i lavoratori in possesso di elevate, specifiche e
complesse conoscenze e capacità professionali che, in condizioni di parziale autonomia
esecutiva e con limitati poteri di iniziativa, svolgono attività tecnico pratiche nelle operazioni
di manutenzione o di conduzione di impianti di produzione o macchine complesse, con
capacità di regolazione e messa a punto.
Profili:
− Addetto alla gestione ed all’ottimale funzionamento degli impianti, con parziale
autonomia operativa (macchinista);
− Manutentore meccanico e/o elettricista specificamente e stabilmente incaricato.
2° Livello (ex V livello)
Appartengono a questo livello i lavoratori in possesso di specifiche e complesse
conoscenze e capacità professionali che svolgono attività tecnico pratiche nelle operazioni di
manutenzione o di conduzione di impianti di produzione o macchine complesse, con capacità
di regolazione e messa a punto.
Profili:
− Capo gruppo cernitrici o cernitori;
− Aiuto magazziniere;
− Carrellista;
− Conducente veicoli;
− Addetti alla manutenzione degli impianti senza autonomia operativa;
3° Livello super
Appartengono a questo livello i lavoratori in possesso di provate capacità
professionali ed esperienza, in grado di coordinare personale qualificato e svolgere in parziale
autonomia operativa fasi di lavorazione o conduzione macchine o movimentazione dei
prodotti e vendita al minuto.
Profili:
− Capo gruppo cernitrici o cernitori di nuova nomina, per 2 intere stagioni di
commercializzazione;
− Coordinatrice/ore di reparto o di turno (capoturno);
− Aiuto macchinista (macchina selezionatrice);
− Carrellista di soppalco;
− Addetta stabilmente al punto vendita al minuto con responsabilità di cassa.
3° Livello (ex VI livello)
Appartengono a questo livello i lavoratori in possesso di specifiche conoscenze e
capacità professionali, che nei reparti di lavorazione conducono con le necessarie regolazioni
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macchine per la lavorazione, il conferimento e la movimentazione di prodotti; lavoratori che
svolgono attività produttive semplici di selezione, calibrazione, confezione, impaccaggio,
incarto, trasporto, carico e scarico.
Profili:
− Addetti ai lavori di selezione, calibrazione, confezione, impaccaggio, trasporto, carico
e scarico.
4° Livello (ex VII livello)
Appartengono a questo livello i lavoratori direttamente collegati al processo
produttivo, capaci di compiere lavori per i quali non necessitano conoscenze particolari, ma è
sufficiente un breve periodo di pratica; oppure che siano adibiti a lavori o servizi semplici o di
manovalanza, pur non essendo direttamente inerenti al processo produttivo.
Profili:
− Addetti esclusivamente alle operazioni di pulizia e riordino dei locali;
− Raccoglitori e raccoglitrici;
− Operaio comune ed altro personale ausiliario;
− Cernitrici alla prima assunzione.
Passaggio di livello
Gli addetti ai lavori di selezione, calibrazione, confezione, impaccaggio, trasporto,
carico e scarico, dopo 6 mesi di effettiva attività lavorativa, maturata anche in periodi e posti
di lavoro diversi, saranno inquadrati come operai di 3° Livello (ex VI livello).
DECORRENZA DELLA PRESENTE NORMA
La nuova classificazione decorre dall’inizio della stagione 2007/2008.
Art. 8 – Variazioni di mansioni e di livello
Il dipendente deve essere adibito alle mansioni relative al livello di assunzione e
retribuito con il trattamento economico a essa corrispondente.
Il dipendente che, per esigenze della Cooperativa sia adibito temporaneamente a
mansioni di livello inferiore conserva i diritti ed il trattamento economico della categoria cui
appartiene.
Qualora il dipendente sia adibito, invece, a mansioni di livello superiore, acquisisce il
diritto per tutto il periodo in cui svolge dette mansioni, al trattamento economico previsto per
il livello superiore.
Il dipendente acquisisce anche il diritto al livello superiore dopo aver svolto, con
carattere continuativo, le mansioni proprie di detto livello per il periodo di tre mesi.
Qualora il dipendente con un determinato livello venga adibito a lavori di livello
superiore solo occasionalmente o in temporanea sostituzione di un dipendente appartenente al
livello superiore, assente per malattia, infortunio, ferie, permessi e richiamo alle armi, egli non
acquisisce il diritto al passaggio al livello superiore ma solo il diritto, sin dall'inizio della
sostituzione e per tutta la durata di essa, al trattamento economico corrispondente a detto
livello superiore.
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Art. 9 – Apprendistato
I giovani che, in conformità ai requisiti previsti dalla normativa vigente per la prima
volta vengono impiegati nelle Cooperative Ortofrutticole potranno sottostare ad un periodo di
apprendistato della durata massima di anni tre.
Possono essere assunti con contratto di apprendistato i lavoratori destinati a svolgere
le mansioni proprie del 1°, 2° e 3° livello con esclusione della qualifica di cernitrice e degli
operai stagionali e a tempo determinato in genere.
La durata massima del periodo di apprendistato è di 24 mesi, elevabile a 36 per i
profili specialistici (frigorista, magazziniere, manutentore ecc..).
La retribuzione degli apprendisti corrisponderà alle sottoindicate percentuali dello
stipendio conglobato:
prima metà del periodo
seconda metà del periodo
80%
90%
Per quanto non disciplinato nel presente articolo si fa riferimento alle previsioni
normative vigenti.
Alla fine dell'apprendistato al personale spetta la stessa retribuzione del lavoratore di
pari età che abbia la stessa qualifica alla quale è stato assegnato e per la quale ha svolto
l'apprendistato.
Art. 10 – Orario di lavoro
L'orario normale di lavoro viene fissato in otto ore giornaliere per cinque giornate
settimanali, fatti salvi i disposti di legge per la tutela dei fanciulli e adolescenti.
In via sperimentale le aziende potranno definire, previo consenso con le R.S.A./R.S.U. o, in
assenza di queste, con le OO.SS. firmatarie, una distribuzione dell’orario di lavoro su 6 giorni,
in presenza di situazioni aziendali specifiche o di particolari dinamiche di mercato.
Su richiesta del personale potranno essere istituite due pause giornaliere, non
retribuite, di quindici minuti ciascuna con il conseguente prolungamento dell'orario di lavoro.
Fermo restando il limite dell'orario di lavoro giornaliero come sopra evidenziato, in
attuazione dell'accordo interconfederale 22.1.1983, per ciascun lavoratore a tempo
determinato verrà effettuata una riduzione dell'orario stesso di 10' giornalieri.
Per il personale a tempo indeterminato, detta riduzione potrà essere cumulata e
goduta come permesso individuale retribuito, nei limiti previsti dall'accordo interconfederale
sopra citato pari a 40 ore annue.
Eventuali accordi aziendali potranno disporre diverse modalità di fruizione di detta
riduzione dell'orario di lavoro.
La durata normale di lavoro per il personale con qualifica di custode e guardiano
notturno viene stabilita in nove ore giornaliere e cinquantaquattro settimanali.
Contrazione dell'orario di lavoro
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Nel caso di riduzione del conferimento del prodotto le parti convengono di
introdurre, oltre al criterio della turnazione, la riduzione giornaliera dell'orario di lavoro nella
misura di 1 ora in modo da garantire a tutti i lavoratori la medesima occupazione.
I criteri sopra citati dovranno essere preventivamente concordati con le
R.S.A./R.S.U.
Sospensioni dell’attività, modifica d’orario e chiusura sala
Le sospensioni temporanee dell’attività, la modifica d’orario e la chiusura di una
sala, non caratterizzate da cause di forza maggiore, dovranno essere comunicate ai lavoratori
con la seguente tempistica:
− entro la pausa del turno del giorno precedente, per la sospensione temporanea
dell’attività;
− con un preavviso di 5 giorni lavorativi per le modifiche strutturali dei nastri orari del
turno o il passaggio da turno a giornata;
− con un preavviso di 15 giorni lavorativi per la chiusura della sala di lavorazione per
fine lavorazione.
Art. 11 – Lavoro a tempo parziale.
Le parti, valutata e recepita la possibilità, contemplata ai sensi dell’art. 13, comma 7
della legge n. 196 del 24/6/1997 dai contratti collettivi nazionali di settore per la categoria
(CCNL per i dipendenti da cooperative e consorzi agricoli e CCNL per gli operai agricoli e
florovivaisti), di concordare con gli operai rapporti di lavoro a tempo parziale, e considerato
altresì il demando –ivi previsto – alla contrattazione decentrata (provinciale) per la diversa
definizione di alcuni criteri riferiti al medesimo istituto, concordano la seguente
regolamentazione autonoma della prestazione part time.
Gli accordi part time possono riguardare sia il personale a tempo indeterminato che il
personale assunto a termine per la stagione di commercializzazione ed appartenente al nucleo
storico e sono ammessi entro il limite del 15% del personale operaio complessivamente
presente in organico. L’azienda valuterà un possibile superamento del limite anzidetto se
compatibile con le esigenze organizzative.
Ai fini della disciplina di cui al presente articolo si definisce personale stagionale
appartenente al nucleo storico quello che ha effettivamente svolto almeno 4 stagioni di
commercializzazione, anche non consecutive.
Le richieste di part time saranno esaminate e concesse secondo i seguenti criteri di
priorità:
– necessità di assistenza di famigliari conviventi con gravi patologie o portori di
handicap;
– necessità di assistenza di figli con età inferiore a tre anni;
– invalidità o inabilità del dipendente, in relazione all’esigenza di rendere compatibile la
prestazione con le condizioni soggettive dello stesso.
In caso di mancanza di richieste per una o più priorità di cui sopra, potranno essere
esaminati ed eventualmente concessi part time in altro modo motivati, sempre nell’ambito
della percentuale di cui al secondo comma.
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Ove concorrano più richieste per lo stesso ordine di motivazioni e nell’ipotesi di cui
al precedente comma, verrà applicato un criterio di precedenza in base alla storicità di servizio
in azienda.
E’ possibile la stipulazione di contratti a tempo parziale al di fuori dei limiti di cui
sopra, con il personale assunto per far fronte a picchi di produzione e/o di processi di
decumulo e/o a concentrazione temporale di commesse, personale che non è titolare di diritto
di precedenza nella riassunzione per le stagioni successive secondo le disposizioni del
presente contratto. In tali ipotesi, la direzione aziendale fornirà una comunicazione preventiva
alle rappresentanze sindacali aziendali.
E’ ammesso il ricorso al lavoro supplementare quando sia richiesto da specifiche
esigenze organizzative. In tal caso spetterà una maggiorazione sulla normale retribuzione pari
a quella per il lavoro straordinario.
La richiesta di part time, per i lavoratori a tempo determinato, deve essere presentata
ogni anno all’azienda almeno 30 giorni di calendario prima dell’inizio della stagione di
conferimento e commercializzazione.
I rapporti di lavoro stipulati con contratto a tempo parziale devono tendere al
raggiungimento dell’obbiettivo di una equa ripartizione della prestazione lavorativa fra il
mattino ed il resto del giorno. A tal fine viene considerata adeguata un’alternanza settimanale
o bisettimanale della prestazione lavorativa tra mattina e resto della giornata.
La lavoratrice che si assenta per maternità, sarà avvisata con la consegna dell’ultimo
cedolino paga della necessità di richiedere il part – time con il preavviso di cui al comma 9.
Art. 12 – Flessibilità d'orario e lavoro straordinario
A) Flessibilità d'orario.
Per far fronte ad obiettivi di migliore utilizzo degli impianti giustificati da particolari
esigenze di commercializzazione del prodotto, l’orario settimanale contrattuale previsto per il
personale operaio a tempo determinato potrà essere prolungato di un’ora giornaliera, o di 5
ore settimanali (con esclusione della quinta ora il sabato), per un massimo di 110 ore nell’arco
della campagna di commercializzazione.
Questa flessibilità, che vincola il 90% del personale a tempo determinato del
Consorzio, con criterio di rotazione su tutto il personale stagionale stesso, nell’arco dell’intero
periodo di applicazione del regime di flessibilità, sarà recuperata alla pari senza
maggiorazioni, cumulando le relative ore quali permessi individuali retribuiti da utilizzare nei
casi di sospensione del lavoro e/o come riposi individuali retribuiti da concordare tra le parti.
Il recupero sarà effettuato entro il 31 luglio di ciascun anno. La flessibilità negativa (recupero
del superamento dell’orario contrattuale settimanale effettuato in periodi di maggiore
intensità) può essere situata nell’arco dell’intera stagione, con la possibilità di computare in
tale ambito come recupero retribuito anche il minor lavoro che si verifichi in azienda nei
periodi di minor produzione precedenti ai periodi di superamento dell’orario settimanale.
Eventuali ore non recuperate entro la suddetta data saranno retribuite con il cedolino paga di
luglio o con quello erogato alla cessazione del rapporto di lavoro se anteriore, corrispondendo
l’importo previsto per ciascun’ora di lavoro dalle disposizioni del presente contratto in
materia di lavoro straordinario. I permessi di cui alla presente disposizione saranno a tutti gli
effetti equiparati a giornate lavorative.
13
Durante il regime di flessibilità, il personale operaio a tempo determinato è tenuto a svolgere
la propria prestazione lavorativa in modo tale da garantire l’operatività del Consorzio.
Per l’utilizzo di questa particolare prestazione lavorativa, il Consorzio informerà
preventivamente, anche in occasione dell’incontro previsto all’art. 1) punto b), le
R.S.A./R.S.U. e le OO.SS. provinciali firmatarie, delle esigenze anzidette, concordando in
quella sede le modalità di utilizzo della flessibilità d’orario.
B) Lavoro straordinario
1) nel caso di eventi caratterizzati da urgenza ed eccezionalità, nonché per far fronte ad
esigenze di lavoro legate all’andamento della commercializzazione prevedibili ma non
affrontabili con gli altri strumenti di cui al presente articolo, l’azienda potrà richiedere
agli operai, previa comunicazione motivata alle R.S.A./R.S.U. e con preavviso al
lavoratore di 24 ore, prestazioni lavorative straordinarie, per un totale di 150 ore di
lavoro straordinario, nell’arco della campagna di conferimento e commercializzazione.
2) In occasione del periodo di conferimento, dal 1 settembre al 15 novembre di ciascun
anno, l'azienda potrà richiedere prestazioni straordinarie, senza preventivo accordo con
le R.S.A./R.S.U., ai singoli lavoratori interessati.
Tali prestazioni non sono soggette ad obbligatorietà da parte dei lavoratori.
3)
A particolari figure professionali (magazzinieri, frigoristi, carrellisti e conducenti
d'automezzi e figure equivalenti e tutte le altre figure comprese nei profili di cui al
2° livello) il Consorzio potrà richiedere ulteriori prestazioni di lavoro straordinario.
Tali prestazioni non sono soggette ad obbligatorietà da parte dei lavoratori interessati.
Il lavoro straordinario sarà retribuito con paga base e contingenza maggiorate del
40%.
Per il solo personale assunto a tempo determinato tale maggiorazione è sostituita da
un’indennità per lavoro straordinario di importo fisso pari a 2,50 Euro lordi per ogni ora di
prestazione straordinaria fino a cento ore per stagione, indennità da sommare all’importo
orario della retribuzione comprensiva degli accessori forfetizzati.
A titolo di incentivazione ed adeguata remunerazione, dalla centunesima alla
centocinquantesima ora di lavoro straordinario per stagione sarà riconosciuta una
maggiorazione in forma di indennità per lavoro straordinario pari a 3,00 Euro lordi
complessivi per ogni ora di lavoro straordinario.
Il lavoro straordinario prestato nelle giornate festive di cui agli art. 12 e 13 del
C.C.P.L. o nelle ore notturne, intendendosi come tali quelle comprese fra le 22 e le 6 del
mattino successivo, sempreché non si tratti di turni regolari di servizio, sarà retribuito con
paga base e contingenza maggiorate del 50%.
Per il solo personale assunto a tempo determinato, la maggiorazione per lavoro
straordinario prestato nelle giornate festive di cui agli artt. 12 e 13 del CCPL è sostituita da
un’indennità per lavoro straordinario di importo fisso pari a 3,50 euro lordi per ogni ora di
prestazione straordinaria, da sommare all’importo orario della retribuzione comprensiva degli
accessori forfetizzati.
C) Turni di lavoro
Per far fronte agli obbiettivi ed alle esigenze di cui al punto A) ed in alternativa –
totale o parziale – al prolungamento per flessibilità dell’orario di lavoro ivi previsto, previa
informazione alle R.S.A./R.S.U. e comunicazione al lavoratore con preavviso di cinque
giorni, le cooperative potranno istituire turni avvicendati di lavoro, da definire in ogni singolo
14
contesto aziendale in base alle effettive esigenze organizzative e commerciali e secondo i
criteri e le seguenti modalità: possibilità di due turni giornalieri. I due turni giornalieri per la
lavorazione ed il confezionamento del prodotto (cernita), nonché l’eventuale terzo turno
nell’arco delle 24 ore per le attività di pre-calibratura del prodotto e per il personale a tale
attività addetto, potranno collocarsi, in tutto o in parte, sulla fascia di lavoro notturno, previo
confronto in sede aziendale con le R.S.A./R.S.U..
Durata del turno: 38 ore di lavoro effettivo settimanale, con 60 minuti settimanali ulteriori
retribuiti per pausa, secondo i seguenti schemi:
− su sei giorni, 6 ore e 20 minuti al giorno di effettivo lavoro e una pausa di 10
minuti retribuiti. Totale ore settimanali retribuite:39.
Per il turno distribuito su sei giorni in settimana compete una maggiorazione della quota di
retribuzione oraria costituita da paga base, contingenza ed EDR, pari al 10%.
Turno notturno:
In caso di introduzione del turno notturno, saranno concordate a livello aziendale con
le R.S.A., eventualmente assistite dalle OO.SS. firmatarie, le modalità di regolamentazione. I
relativi accordi saranno inviati alle Parti firmatarie (OO.SS. locali e F.T.C.).
Le modifiche di cui sopra decorrono dall’inizio della stagione di commercializzazione
2007/2008.
D) Distacco temporaneo di personale
Le parti si impegnano a verificare, di concerto con il Servizio Lavoro della P.A.T., la
possibilità di dar corso a pratiche di distacco temporaneo di personale da azienda ad azienda
in occasione di particolari e circostanziate esigenze organizzative.
Art. 12 bis – Banca Ore
In relazione alla peculiarità del sistema produttivo ortofrutticolo, le parti riconoscono
la necessità di rispondere alle esigenze di flessibilità delle cooperative attraverso soluzioni che
tengano in opportuna considerazione anche le condizioni dei lavoratori. A tali fini, in caso di
lavoro straordinario è prevista la possibilità da parte del lavoratore stagionale di optare, ad
inizio stagione e per tutta la durata della stessa, per tale trattamento complessivo:
− il pagamento nel mese di competenza della sola maggiorazione pari al 50% delle
misure di maggiorazione previste per il compenso del lavoro straordinario;
− il correlato recupero con riposo compensativo.
Tale modalità si applica per un massimo di 32 ore di prestazione straordinaria
individuale a stagione.
I recuperi della banca ore saranno fruiti con le modalità dei permessi non retribuiti di
cui all’art. 35 ed in sostituzione parziale dei medesimi.
I permessi non effettuati entro il termine della stagione saranno retribuiti nel cedolino
dell’ultimo periodo di paga.
Art. 13 – Riposo settimanale
15
I dipendenti hanno diritto al riposo settimanale di 24 ore consecutive, possibilmente
in coincidenza con la domenica.
Se per esigenze della Cooperativa fosse richiesta la prestazione di lavoro nella
domenica, dovrà essere concesso il riposo compensativo di 24 ore continuative in altro giorno
della settimana; in questo caso al lavoratore spetta la maggiorazione prevista dall'art. 12 per il
lavoro festivo.
Le parti riconoscono che le attività di frigo conservazione del prodotto rientrano nelle
fattispecie di cui all’art. 5 della legge 22 febbraio 1934 n. 370, specificate dal D.M. 22 giugno
1935 alla tabella I, numero d’ordine 1, e alla tabella III, numero d’ordine 8.
Per gli addetti a queste attività, in cui ai sensi del D.P.R. 18 aprile 1994 n. 339 non è
“possibile concedere il riposo settimanale per turno di 24 ore per la insostituibilità del
personale specializzato”, le parti convengono che il riposo settimanale stesso sia ridotto a 18
ore, in accordo con il personale interessato, nel periodo d’anno in cui vi è giacenza di merce
nel magazzino del Consorzio. Le parti fissano pertanto il riposo settimanale per il personale
suindicato dalle ore 12.00 della domenica alle ore 6.00 del lunedì.
Sulla base di quanto previsto dai commi precedenti, ciascun Consorzio comunicherà
la riduzione del riposo settimanale al Servizio Lavoro della P.A.T., ai sensi dell’art.3 del
citato D.P.R. n. 339/1994.
Art. 14 – Festività nazionali e infrasettimanali
Le festività nazionali e infrasettimanali che dovranno essere retribuite sono quelle
appresso indicate:
1. Il primo giorno dell'anno;
2. 6 gennaio - Epifania;
3. il giorno del lunedì dopo Pasqua;
4. 25 aprile: ricorrenza della liberazione;
5. 1° maggio: festa del lavoro.
6. 2 giugno - Fondazione della Repubblica (1)
7. 15 agosto - Festa dell'Assunzione;
8. 1° novembre - Ognissanti;
9. 8 dicembre - Immacolata Concezione;
10. 25 dicembre - Natale;
11. 26 dicembre - S. Stefano;
12. La solennità del Santo Patrono del luogo ove si svolge il lavoro.
In relazione alla norma di cui al primo comma del presente articolo, nessuna
riduzione o trattenuta sarà operata sulla normale retribuzione ai lavoratori in conseguenza
della mancata prestazione di lavoro nei giorni sopra indicati. Nel caso di coincidenza di una
delle festività infrasettimanali sopra elencate con una domenica, in aggiunta alla normale
retribuzione sarà corrisposta ai lavoratori retribuiti in misura fissa, e cioè non variabile in
relazione alle festività cadenti nel periodo di paga, un ulteriore importo pari alla retribuzione
normale giornaliera compreso ogni elemento accessorio.
1()
Ripristinata ex lege n.336 del 20 novembre 2000.
16
Le medesime norme previste per le festività infrasettimanali saranno osservate anche
in occasione della festività nazionale del 4 novembre la cui celebrazione è stata spostata alla
prima domenica del mese relativo.
Le festività infrasettimanali abrogate con Legge 5 marzo 1977 n. 54 saranno lavorate
ai sensi della Legge stessa. Il trattamento compensativo di dette festività (S.Giuseppe,
Ascensione, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo) sarà il seguente:
a) Pagamento della normale retribuzione nel caso di lavoro in dette festività;
b) I giorni di festività lavorate saranno aggiunti all'ordinario periodo di ferie. Qualora
difficoltà organizzative aziendali impedissero il prolungamento delle ferie, l'azienda
concederà in sostituzione una indennità compensativa pari alla retribuzione delle
giornate non godute.
Art. 15 – Trattamento economico
1) Retribuzione base
La misura della retribuzione base e la decorrenza dei miglioramenti economici
risultano dalla Tabella sub allegato 1) al presente Contratto.
Per il personale stagionale la paga oraria è determinata dividendo la paga base
mensile per la quota oraria (174 ore), maggiorando il risultato ottenuto di Euro 0,0051 come
previste dai contratti precedenti per premio di fine lavoro.
Per il biennio economico 2007-2008:
Le retribuzioni da riconoscere ai vari livelli -compresi quelli di nuova istituzione- nel
corso del biennio 2007/2008 risultano dalla tabella allegata al presente accordo, del quale
forma parte integrante. Gli aumenti tabellari sono suddivisi al 50% dall’1.1.2007 ed al 50%
dall’1.1.2008.
Le percentuali attribuite a tasso di inflazione sono pari al 2,0% per il 2007 ed al 2,0%
per il 2008. La parte eccedente di incremento percentuale delle retribuzioni è da attribuirsi a
titolo di forfetizzazione della produttività di settore.
Per il biennio economico 2009-2010:
Al personale del presente contratto vengono riconosciuti aumenti retributivi globali
pari a 80,00 euro lordi sul biennio 2009-2010, riferiti al 3° livello, ripartiti al 50%
dall’1.1.2009 ed al restante 50% dall’1.1.2010, secondo le tabelle degli incrementi allegate.
A decorrere dall’1.1.2007 è abrogato il sistema di parametrazione degli aumenti
economici, basato sull’individuazione del parametro 100 sul 3° livello ed il
riproporzionamento dei restanti livelli in base alla scala parametrale. Gli aumenti vengono
pertanto definiti in misura percentuale su tutti i livelli contrattuali.
Elemento retributivo autonomo per il 2° livello.
A titolo di correttivo “una tantum” connesso all’abrogazione della scala parametrale,
viene disposta l’erogazione, a favore del personale inquadrato al 2° livello in forza alla data di
stipula del presente contratto, di un elemento autonomo della retribuzione pari ad euro 25,00
lordi mensili a decorrere dall’1.1.2007.
17
Tale elemento retributivo autonomo non compete al personale che verrà assunto
successivamente alla data di stipulazione del presente accordo.
Vedi Allegato 1.
Art. 16 – Abrogato
Art. 17 – Mensilizzazione del salario
La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo
indeterminato prevede la mensilizzazione del salario.
Art. 18 – 13.ma e 14.ma mensilità
In coincidenza con la vigilia di Natale di ogni anno le aziende dovranno
corrispondere al personale dipendente un importo pari ad una mensilità della retribuzione in
atto, esclusi gli assegni familiari.
Alla data del 30 giugno di ogni anno, le cooperative ortofrutticole corrisponderanno
al personale dipendente una 14.ma di importo pari ad una mensilità di retribuzione, esclusi gli
assegni familiari.
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno e sempreché
sia stato superato il periodo di prova, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi per quanti
sono i mesi lavorati nell'anno.
Agli effetti contrattuali della gratifica natalizia, della 14.ma mensilità, della indennità
di anzianità, delle ferie, ecc.., le parti convengono di trascurare le frazioni di mese fino a
quindici giorni, mentre quelle superiori ai quindici giorni saranno parificate ad un mese intero.
Art. 19 – Scatti di Anzianità
Per l'anzianità di servizio maturata a datare dal 1.1.1967 presso la stessa azienda o
gruppo aziendale - intendendosi per tale il complesso facente parte della stessa azienda - il
personale avrà diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito e dalla età raggiunta,
a dieci scatti triennali ognuno della misura del 4% fino al 30 giugno 1973, e a partire dal
1.7.1973 del 5% della paga base tabellare e della indennità di contingenza vigenti per il
proprio livello al momento della maturazione dei singoli scatti.
Alla data del 31 dicembre 1996 cessa di produrre ogni effetto il sistema di calcolo
degli scatti di anzianità, che li computava nelle percentuali prima del 4% e successivamente
del 5% sulla paga base tabellare e sull’indennità di contingenza di ciascun livello.
Per il personale in forza a tempo indeterminato, l’importo degli scatti di anzianità
maturati fino alla data del 31 dicembre 1996 viene congelato e riconosciuto in una voce
autonoma e non rivalutabile della retribuzione, sommando al medesimo anche l’importo,
calcolato secondo il sistema in vigore fino alla predetta data, proporzionale all’eventuale
18
frazione di anzianità in trentaseiesimi (con arrotondamento al mese superiore), ulteriormente
maturata dall’ultimo scatto fino alla data del 31 dicembre 1996.
A decorrere dal 1° gennaio 1997 gli scatti di anzianità, fermo restando il numero
massimo di 10 triennali, hanno i seguenti valori in misura fissa:
I livello
II livello
III livello
IV livello
Euro 41,32
Euro 36,15
Euro 30,99
Euro 25,82
A decorrere dal 1° gennaio 1997, il personale in forza a tempo indeterminato maturerà
il successivo scatto al termine del triennio (dall’1.1.2000) e così di seguito con periodicità
triennale, nella misura fissa stabilita e per il numero residuo degli scatti complessivamente
spettanti.
Gli scatti decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello
in cui si compie il triennio di anzianità.
Gli aumenti relativi a tali scatti non potranno essere assorbiti da precedenti o
successivi aumenti di merito, né i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli
scatti maturati o da maturare.
Nel caso di variazione in aumento della paga base tabellare o della indennità di
contingenza, gli aumenti di anzianità già maturati dovranno essere ricalcolati percentualmente
sulle retribuzioni in atto alle singole scadenze mensili.
Vengono fatte salve eventuali condizioni di miglior favore già maturate o concordate.
Art. 19 bis – Indennità di anzianità di settore per i lavoratori stagionali.
Al personale stagionale che abbia maturato 3 stagioni di anzianità nel settore
compete, a decorrere dall’inizio della quarta stagione, un’indennità di anzianità pari ad euro
10,00 lordi mensili. Tale indennità, a decorrere dall’inizio dell’undicesima stagione sarà
incrementata di euro 12,50 lordi mensili (totale euro 22,50 lordi mensili). In entrambi i casi
l’indennità è da rapportare alla paga oraria.
Norma transitoria:
Per il personale che alla data di stipula del presente accordo (2 settembre 2009) abbia
già maturato rispettivamente almeno 3 o 10 stagioni come sopra individuate, la presente
indennità compete a partire dal mese di settembre 2009 e, comunque, dalla data di assunzione
per la stagione 2009/2010.
Al personale stagionale riassunto per la stagione 2009 – 2010 che abbia già maturato
almeno tre stagioni verrà riconosciuto un arretrato a titolo di indennità di anzianità pari ad un
importo di Euro 5,00 lordi su base mensile, da rapportare alla paga oraria, per il periodo di
servizio effettivamente prestato dal 1 gennaio 2009 al 31 agosto 2009.
Art. 20 – Trasferte
19
Le spese per il vitto, alloggio, viaggio e simili sostenute dal dipendente per ragioni
inerenti il servizio, previa documentazione, debbono essere rimborsate entro il mese
successivo a quello in cui il viaggio o il particolare servizio che le ha determinate, ha avuto
luogo.
Sul solo importo delle spese di vitto e di alloggio deve applicarsi una maggiorazione
del 25% a titolo di rimborso delle piccole spese non documentabili.
Sono ammesse le forfetizzazioni.
Art. 21 – Mezzi di trasporto
Qualora il dipendente usi un proprio mezzo di trasporto (automobile) per adempiere
incarichi affidatigli dalla Cooperativa, gli sarà riconosciuto un rimborso chilometrico pari alle
misure di tempo in tempo in essere per la Federazione Trentina delle Cooperative.
Tale rimborso chilometrico sarà corrisposto solo per i viaggi preventivamente
autorizzati.
Art. 22 – Quote giornaliere e orarie
Le quote di retribuzione giornaliere ed orarie verranno così determinate:
− Quota giornaliera:
retribuzione mensile :
22
− Quota oraria:
retribuzione mensile :
174
Art. 23 – Malattia e infortunio
Durante l'assenza per malattia o infortunio il lavoratore avrà diritto alla
conservazione del posto e alla integrazione delle prestazioni corrisposte dagli Istituti preposti
per la malattia e l'infortunio, fino alla concorrenza della retribuzione giornaliera normale di
fatto, per un massimo di giorni 180 di calendario o comunque come massimo fino alla
scadenza del termine nel caso di lavoratore con contratto a tempo determinato.
La cooperativa comunicherà al lavoratore l’approssimarsi del termine per il periodo
di comporto.
Per patologie di particolare gravità (es. malattie oncologiche) la cooperativa
considererà la possibilità di conservare il posto anche oltre il periodo di comporto di cui al
presente articolo, a titolo di aspettativa non retribuita.
Le cooperative anticiperanno, alle normali scadenze di corresponsione del salario, il
trattamento di malattia e infortunio previa convenzione da stipularsi con l'INPS e INAIL.
I Consorzi corrisponderanno un'indennità di malattia per i primi tre giorni di assenza,
nella misura del 50% della retribuzione corrente alle normali scadenze di paga: gli stessi
integreranno l'indennità percepita dal lavoratore a carico dell'INPS fino al 100% della
retribuzione, dal quarto al 180° giorno, all'atto del pagamento da parte dell'Istituto di detta
indennità.
In caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale accertata come tale
dall’INAIL e che determina uno stato di inabilità temporanea assoluta, i Consorzi
corrisponderanno, alle normali scadenze di paga, l'intera retribuzione per i primi quattro giorni
20
di assenza. Inoltre, integreranno al 100% l'indennità di infortunio o malattia professionale
corrisposta dall'INAIL dal 5° al 180° giorno all'atto del pagamento da parte dell'Istituto di
detta indennità.
All'operaio a tempo indeterminato, infortunatosi in azienda, sarà conservato il posto
per il periodo di un anno e gli sarà corrisposta per lo stesso periodo l'integrazione al 100%
della retribuzione di fatto.
Trascorso il periodo di cui sopra, il datore di lavoro ha facoltà di procedere alla
risoluzione del rapporto di lavoro. In tal caso il dipendente ha diritto alla corresponsione
dell'indennità sostitutiva di preavviso e di quella di anzianità, salvi restando tutti gli altri diritti
acquisiti dal lavoratore in dipendenza del presente contratto.
Tenuto conto delle esigenze della produzione e della conseguente necessità del
continuo funzionamento dell'attività aziendale, qualora al dipendente sia derivata,
dall'infortunio, una invalidità totale permanente al lavoro, allo stesso non sarà conservato il
posto.
In tal caso il diritto del datore di lavoro di sostituire il dipendente infortunato
decorrerà dalla data in cui gli sarà stato riconosciuto lo stato di invalidità totale permanente.
Il dipendente avrà però diritto al trattamento economico per i periodi previsti dal
presente articolo in relazione alla sua anzianità, nonché alla liquidazione dell'indennità di
preavviso e di anzianità, nella misura prevista rispettivamente dagli articoli 27 e 28.
L'assenza per malattia o infortunio deve essere comunicata al datore di lavoro entro
tre giorni; in mancanza di tale comunicazione, salvo giustificato impedimento, l'assenza sarà
considerata ingiustificata. In ogni caso il dipendente é tenuto ad esibire il certificato medico.
Agli effetti del trattamento economico previsto dal presente articolo i periodi di
sospensione per malattia o infortunio si sommano quando si verificano nell'arco di tempo di
12 mesi, mentre non si calcolano nella sommatoria i periodi di assenza per malattia o
infortunio verificatisi anteriormente ai 12 mesi considerati.
Art. 24 – Chiamata e richiamo alle armi
Per la chiamata ed il richiamo alle armi dei lavoratori, si applicano le norme di legge
vigenti in materia.
La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva sospende il rapporto di
lavoro per tutto il periodo del servizio militare di leva e il personale ha diritto alla
conservazione del posto, purché, in base all'art. 2 del D.L.C.P.S. n. 303 del 13 settembre 1946,
abbia oltre tre mesi di dipendenza dal datore di lavoro con assunzione definitiva. Il tempo
trascorso in servizio militare é computato agli effetti dell'anzianità di servizio.
In caso di richiamo alle armi, il datore di lavoro conserverà il posto al dipendente e
questi avrà diritto al trattamento previsto dalla Legge 10.6.1940 n. 653. I periodi di richiamo
alle armi di cui sopra saranno computati agli effetti della anzianità di servizio.
Art. 25 – Ferie
Il personale assunto a tempo indeterminato ha diritto ad un periodo annuale di ferie
di giorni 22 lavorativi, qualunque sia l'anzianità di servizio.
21
Il personale apprendista di età inferiore ai 16 anni ha diritto ad un periodo di ferie
stabilito in giorni 30 di calendario.
Ai lavoratori chiamati a svolgere funzioni presso gli uffici elettorali sarà corrisposto
il trattamento di legge.
Le assenze per malattia, infortuni, i periodi di cura stabiliti dall'Opera Nazionale per
gli Invalidi di Guerra, il congedo matrimoniale non sono computabili nelle ferie.
Il periodo annuale di ferie é normalmente continuativo, ma ove le esigenze della
Cooperativa lo impongano, il datore di lavoro, ed i dipendenti possono concordare di
sostituire, al periodo continuativo, periodi brevi ma non inferiori a giorni 11.
Il periodo delle ferie deve essere concordato tra le parti, mediante programmazione
annuale delle ferie che tenga conto delle esigenze della cooperativa e delle indicazioni del
personale, da effettuarsi entro il 1° trimestre di ciascun anno.
E' facoltà del dipendente di scegliere uno di tali periodi di ferie secondo le sue
necessità.
Il datore di lavoro ha facoltà, in caso di eccezionali esigenze, di differire ed
interrompere le ferie salvo, in tal caso, il diritto di rimborso al dipendente delle eventuali
spese di viaggio effettivamente sostenute per il ritorno in sede e salvo il diritto a fruire entro
l'anno dei giorni di ferie non godute.
Il periodo di ferie di cui al primo comma sarà goduto di massima entro l’anno di
maturazione delle stesse.
In caso di cessazione del rapporto, dopo maturato il diritto al periodo di ferie, ma
prima del godimento di esse, il personale ha diritto all'indennità sostitutiva per ferie non
godute.
Qualora il lavoratore, al momento della cessazione del rapporto non abbia maturato il
diritto al periodo di ferie completo, gli spetteranno tanti dodicesimi del periodo di ferie, quanti
sono i mesi di servizio prestati nell'anno.
Art. 26 – Permesso matrimoniale
Ai dipendenti che contraggono matrimonio sarà concessa una licenza matrimoniale
di 15 giorni di calendario. Il lavoratore avrà l'obbligo di documentare l'avvenuto matrimonio
al momento del suo rientro in servizio.
Durante la licenza matrimoniale per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato decorrerà la normale retribuzione per tutta la durata della licenza, mentre per i
dipendenti con rapporto di lavoro stagionale essa decorre per la durata di sette giorni.
Art. 27 – Preavviso
La risoluzione del rapporto di lavoro per il personale operaio assunto a tempo
indeterminato, tanto nel caso di licenziamento da parte dell'azienda quanto in quello di
dimissioni del lavoratore, deve essere preceduta da regolare preavviso scritto, notificato a
mezzo lettera raccomandata.
I termini di preavviso sono i seguenti:
Personale operaio assunto a tempo indeterminato.
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Fino a cinque anni di servizio compiuto:
− Livelli 1° e 2° Super:
mesi 1
− Livelli 2°, 3°, 3° Super e 4°: giorni 20
Da 5 a 10 anni di servizio compiuti:
− Livelli 1° e 2° Super:
giorni 45
− Livelli 2°, 3°, 3° Super e 4°:
mesi 1
Oltre i 10 anni di servizio:
− Livelli 1° e 2° Super:
giorni 45
− Livelli 2°, 3°, 3° Super e 4°: giorni 45
I termini di preavviso decorrono dalla fine o dalla metà di ciascun mese.
Personale operaio assunto a tempo determinato.
− Giorni 2
In caso di mancato preavviso, in tutto o in parte, nei termini suddetti é dovuta
dall'una e dall'altra parte contraente un'indennità sostitutiva di esso pari alla retribuzione
globale, corrispondente al periodo di omesso preavviso.
Nel corso del periodo di preavviso, a seguito di licenziamento, il datore di lavoro,
tenute presenti le esigenze di servizio, concederà al personale operaio a tempo indeterminato,
adeguati permessi per la ricerca di altra occupazione. Tali permessi dovranno essere concessi
nei giorni richiesti dal personale.
Art. 28 – Trattamento di fine rapporto
Il lavoratore assunto a tempo indeterminato avrà diritto, sia in caso di licenziamento
che in quello di dimissioni, ad una indennità commisurata come segue:
− per ogni anno di servizio prestato fino al 31 dicembre 1963: giorni 12;
− per ogni anno di servizio prestato dall'1 gennaio 1964 al 31 dicembre 1970:
giorni 16;
− per ogni anno di servizio prestato dall'1 gennaio 1971 al 31 dicembre 1973:
giorni 20;
− per ogni anno di servizio prestato a partire dall'1 gennaio 1974 e fino al 31
maggio 1982: 30/30 della retribuzione mensile.
Con decorrenza 1 giugno 1982 il trattamento di fine rapporto sarà determinato con le
modalità previste dalla Legge 297/82.
In caso di morte del dipendente le indennità dovute in conseguenza della risoluzione
del rapporto, comprese quelle sostitutive del preavviso, devono corrispondersi, secondo
quanto disposto dall'art. 2122 del C.C. al coniuge, ai figli, e, se vivevano a carico del
dipendente, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo grado.
In caso di morte del dipendente i familiari possono usufruire dell'eventuale alloggio
per un periodo massimo di due mesi.
Per la determinazione dell'anzianità ai fini del calcolo della relativa indennità, si
applicano le seguenti norme:
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1) l'anzianità decorre dal giorno dell'assunzione del dipendente, compreso
l'eventuale periodo di prova e di apprendistato;
2) nel computo é compreso l'eventuale periodo di servizio militare, il periodo di
assenza per malattia o infortunio, per gravidanza e puerperio, nonché in caso di
sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale;
3) le frazioni di mese superiori ai 15 giorni si considerano come mese intero, quelle
pari o inferiori a tale limite vengono trascurate.
Al momento della cessazione del rapporto, il dipendente deve effettuare la
riconsegna di quanto gli é stato affidato dal datore di lavoro, in relazione alle mansioni
espletate.
Il datore di lavoro é tenuto a rilasciare al dipendente la ricevuta dell'avvenuta
consegna.
In aggiunta a quanto previsto dalle attuali disposizioni di Legge in materia di
anticipazione del TFR maturato, le anticipazioni potranno essere richieste anche nell’ipotesi di
ristrutturazioni della prima casa di abitazione, a fronte di presentazione di idonea
documentazione.
Art. 29 – Previdenza Integrativa
A decorrere dall’effettiva operatività del Fondo Pensione regionale (Laborsfonds), è
prevista l’istituzione di un trattamento di previdenza integrativa a favore del personale a
tempo indeterminato e del personale stagionale delle Cooperative ortofrutticole trentine.
A decorrere dalla stagione 2007/2008 possono altresì aderire al Fondo i lavoratori
assunti con contratto a tempo determinato di durata non inferiore a 4 mesi.
La partecipazione al Fondo sarà alimentata mediante una contribuzione così
suddivisa:
– 1,5 % della retribuzione utile per il calcolo del T.F.R. nel periodo di riferimento,
a carico del datore di lavoro;
– 1,5 % della retribuzione utile per il calcolo del T.F.R. nel periodo di riferimento,
a carico del lavoratore. E’ prevista altresì la possibilità per il lavoratore di
effettuare versamenti aggiuntivi.
– Quota del T.F.R pari al 2% della retribuzione utile per il calcolo del T.F.R..
stesso nel periodo di riferimento per i lavoratori occupati alla data del
28.04.1993, con riferimento agli operai a tempo indeterminato.
– Versamento integrale del T.F.R. maturato nel periodo di riferimento per i
lavoratori occupati successivamente al 28.04.1993.
Il versamento delle contribuzioni sarà effettuato con le modalità previste per
Laborsfonds.
Le nuove misure di contribuzione definite dal presente contratto decorrono dal 1°
luglio 2007.
Art. 30 – Certificato di servizio
Al lavoratore che lascia il servizio, qualunque sia il motivo determinante le
dimissioni o il licenziamento, il datore di lavoro é tenuto a rilasciare un certificato dal quale
24
risulti il tempo in cui il lavoratore ha prestato servizio nell'azienda e le mansioni da esso
disimpegnate. Il datore di lavoro é tenuto a rilasciare il predetto certificato in ogni caso, anche
cioè se tra il dipendente e il datore di lavoro fosse sorta contestazione circa i diritti ed i doveri
rispettivi ed anche se la contestazione verte sulla liquidazione delle indennità spettanti in
dipendenza della risoluzione del rapporto.
Art. 31 – Disciplina dei licenziamenti individuali per i dipendenti a tempo indeterminato
Il licenziamento individuale degli operai a tempo indeterminato é disciplinato dalla
Legge 11.5.1990 n. 108 nonché dalle Leggi 15.7.1966 n. 604 (norme sui licenziamenti
individuali) e 20.5.1970 n. 300 (Statuto dei lavoratori) come modificate dalla Legge 11.5.1990
n. 108.
Il licenziamento può essere intimato per giusta causa o per giustificato motivo
secondo la disciplina che segue:
1) Giusta causa
Il licenziamento per giusta causa, con risoluzione immediata del rapporto senza
obbligo di preavviso, é determinato dal verificarsi di fatti che non consentono la prosecuzione,
anche provvisoria, del rapporto, quali ad esempio:
– la grave insubordinazione nei confronti del datore di lavoro o di suoi rappresentanti
nell'azienda;
– la grave condanna penale per reati comuni che comportino lo stato di detenzione;
– il danneggiamento doloso di beni aziendali o dovuto a grave negligenza;
– l'assenza ingiustificata dal lavoro per tre giorni consecutivi;
– la recidiva in una delle gravi mancanze che abbiano già dato luogo all'applicazione di
sanzioni disciplinari;
– il furto in azienda;
– certificazione fraudolenta circa lo stato di malattia.
2) Giustificato motivo
Il licenziamento per giustificato motivo é determinato da un notevole inadempimento
degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore ovvero da ragioni inerenti all'attività
produttiva, all'organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di esse, quali ad
esempio:
– le assenze ingiustificate e ripetute con notevole frequenza contestate per iscritto;
– la sostanziale e non temporanea riduzione della quantità di prodotto immagazzinato;
– la radicale modifica degli ordinamenti colturali, dell'organizzazione aziendale;
sviluppo notevole della meccanizzazione che comporti l'impossibilità di garantire il
lavoro a tutto il personale a tempo indeterminato;
– notevole inadempimento delle mansioni e/o responsabilità connesse alla qualifica di
inquadramento;
– l'adesione dell'impresa a forme associate di conduzione o cooperative di servizio.
Il licenziamento per giustificato motivo deve essere intimato nel rispetto dei termini
di preavviso di cui all'art. 27 del presente contratto.
25
Il provvedimento di licenziamento, sia che intervenga per giusta causa che per
giustificato motivo, deve essere comunicato al lavoratore a mezzo raccomandata con r.r. e
contenere i motivi che lo hanno determinato.
Il dipendente che si ritenga leso nei suoi diritti potrà rivolgersi alla propria
organizzazione sindacale per un eventuale tentativo di conciliazione.
Ai sensi dell'art. 11 della Legge 15 luglio 1966 n. 604, la disciplina del presente
articolo non si applica ai lavoratori in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla
pensione di vecchiaia.
Art. 32 – Dimissioni per giusta causa
Ai sensi dell'art. 2119 del Codice Civile il lavoratore a tempo indeterminato può
recedere dal rapporto di lavoro, senza preavviso, qualora si verifichi una causa che non
consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.
Costituiscono giusta causa di dimissioni, senza preavviso da parte del dipendente:
– violenza o vie di fatto;
– riduzione arbitraria della retribuzione, mancata corresponsione delle paga contrattuale
o ritardato pagamento oltre due mesi;
– modifica delle pattuizioni del contratto individuale non concordata col lavoratore.
Nel caso di dimissioni per giusta causa il dipendente ha diritto, oltre alla indennità di
anzianità, anche a quella di preavviso.
Art. 33 – Accessori forfetizzati
Al personale assunto con contratto a termine la 13.ma e la 14.ma mensilità, le ferie
non godute, le festività infrasettimanali, l'indennità di mancato preavviso saranno corrisposte
mediante una maggiorazione della retribuzione oraria del 31,67% calcolata su paga base e
contingenza, così suddivisa:
13.ma mensilità
8,33%
14.ma mensilità
8,33%
Ferie non godute
8,33%
Festività infrasettimanali
5,66%
Indennità di preavviso
1,02%
Percentuale complessiva
31,67%
Art. 34 – Diritto allo studio
Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori le
aziende concederanno permessi retribuiti ai lavoratori non in prova, che intendono frequentare
corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico svolti presso istituti pubblici costituiti in
base alla Legge 31.12.1962 n. 1859 o riconosciuti in base alla Legge 19.1.1942 n. 86, nonché
corsi di formazione professionale presso Istituti Pubblici o legalmente riconosciuti od
organizzati dalla Provincia Autonoma di Trento/Regione Trentino Alto Adige nella seguente
misura:
26
a) 75 ore annue pro capite ad un massimo di due persone per i Consorzi che occupano da
20 a 50 dipendenti;
b) 75 ore annue pro capite ad un massimo di quattro persone per i Consorzi che occupano
oltre 50 dipendenti.
Il diritto al godimento di detti permessi sarà esteso anche ai lavoratori a tempo
determinato.
Art. 35 – Assenze, congedi e permessi
Salvo il caso di legittimo impedimento, di cui incombe al lavoratore l'onere della
prova, le assenze devono essere giustificate per iscritto presso l'azienda entro le 24 ore.
Nel caso di assenze non giustificate saranno applicate le seguenti sanzioni:
a) trattenuta della retribuzione giornaliera di fatto e multa non eccedente un importo pari
al 10% della retribuzione stessa nel caso di assenza fino a tre giorni;
b) licenziamento senza preavviso nel caso di assenza oltre tre giorni o in caso di recidiva
oltre la terza volta nell'anno solare.
I lavoratori hanno diritto a fruire di un giorno di permesso retribuito per nascita del
figlio. Il permesso compete anche per l’adozione, dal giorno di ingresso del minore in
famiglia.
I lavoratori a tempo determinato potranno fruire, nell'arco della campagna di
commercializzazione e con preavviso scritto di almeno 1 giorno, di brevi permessi non
retribuiti fino ad un massimo di 10 giorni complessivi , da utilizzarsi in numero non superiore
a due giorni anche consecutivi alla settimana ed entro il limite di un numero di richieste, per
lo stesso arco temporale, non superiore al 10% del personale operaio in servizio. Entro tale
limite il Consorzio é tenuto a soddisfare le richieste presentate secondo l'ordine cronologico di
presentazione.
Altri brevi permessi non retribuiti potranno essere concessi dal Consorzio ai
lavoratori che ne facciano richiesta per comprovati motivi di famiglia o per necessità
personali, compatibilmente con le esigenze di funzionalità del Consorzio stesso e dopo
esaurimento dei permessi di cui al terzo comma del presente articolo.
Tali permessi potranno essere di 4 o 8 ore ciascuno, sulla base delle necessità del
lavoratore, salvo diverso accordo, caso per caso, concordato con il lavoratore stesso in sede di
concessione del permesso.
In via sperimentale, e con un limite individuale di 6 ore a stagione, tali permessi
potranno essere usufruiti anche per singola ora purché posizionati all’inizio o alla fine
dell’orario di lavoro oppure all’inizio o al termine della pausa, fermo restando il limite
percentuale (10% sull’organico) di assenze contemporanee.
Ulteriore permesso non retribuito pari a n. 10 giorni continuativi, a scopo di
consentire un recupero psico fisico nell’arco della stagione di conferimento e
commercializzazione, potrà essere concesso con preavviso di almeno 10 giorni, durante i
periodi di minore attività lavorativa individuati dall’azienda, sentite le esigenze dei lavoratori.
Tali permessi potranno essere concessi entro il limite di un numero di richieste, per lo stesso
arco temporale, non superiore al 10% del personale stagionale in servizio.
Compatibilmente con le esigenze organizzative, potranno essere programmati 2
periodi di permessi pari a 5 gg ciascuno.
27
Sono recepite, in materia di permessi per decesso di parenti, le disposizioni previste
dalla Legge 8 marzo 2000 n. 53.
Nota a verbale:
Le parti si danno reciprocamente atto che per la visita di rinnovo del libretto di
idoneità sanitaria sarà concesso permesso non retribuito per il tempo necessario
all'effettuazione della stessa e comunque nel limite massimo di un giorno.
DECORRENZA DELLA PRESENTE NORMA.
Le modifiche/integrazioni alla presente norma decorrono dalla ripresa del lavoro per
la stagione 2007/2008.
Art. 36 – Tutela della salute e dell'integrità fisica
I lavoratori, mediante la collaborazione di Enti, Istituti e/o Servizi specializzati,
privilegiando quelli di emanazione degli Enti locali, hanno diritto di controllare l'applicazione
delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere
la ricerca, la elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la
loro integrità fisica, anche attraverso visite mediche periodiche da concordarsi con gli Istituti
di cui sopra.
Per i lavori nocivi alla salute (addetti alle vasche di miscelazione antiparassitari) si
conviene una riduzione dell'orario di lavoro giornaliero di ore 2,40 per le giornate di servizio a
tali impianti.
Le sale di lavorazione dovranno essere adeguatamente riscaldate, impegnando i
singoli Consorzi a garantire una sufficiente temperatura durante il lavoro (di norma 14 gradi).
In presenza di posizioni di lavoro particolarmente gravose che impegnano il
personale addetto per l'intero arco dell'orario giornaliero di lavoro, la Cooperativa,
compatibilmente con le esigenze di funzionalità aziendali e in relazione all'organico a
disposizione, si impegna ad esaminare favorevolmente eventuali richieste di temporanea
sostituzione o turnazione.
Al personale dipendente saranno rimborsate le spese relative alla certificazione
dell'idoneità sanitaria dietro presentazione della relativa documentazione.
In conformità alle disposizioni normative vigenti, i Consorzi sono tenuti a fornire al
personale appropriati dispositivi di protezione individuale.
Art. 37 – Attività degli Istituti di Patronato
Gli Istituti di patronato e di assistenza sociale riconosciuti dal Ministero del Lavoro e
della Previdenza Sociale, per l'adempimento dei compiti di cui al decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, hanno diritto di svolgere, attraverso la figura
del delegato di patronato, la loro attività all'interno dell'azienda, secondo modalità da stabilirsi
con accordi aziendali.
Art. 38 – Diritti sindacali
Riconoscimento della R.S.A./R.S.U..
28
La disciplina delle R.S.A. e delle R.S.U. fa riferimento alle normative di legge
vigenti (L. 300/70) e all’Accordo interconfederale per la costituzione delle Rappresentanze
Sindacali Unitarie" del 20 dicembre 1993.
Eventuali dipendenti con contratto a termine che alla fine del rapporto di lavoro
rivestano la qualifica di rappresentante sindacale aziendale saranno nell'anno successivo
assunti, anche nuovamente a termine, ed agli stessi sarà assicurato un numero di giornate di
lavoro pari al restante personale.
Art. 39 – Permessi per motivi sindacali e cariche elettive
a) Direttivo. Ai lavoratori che siano membri degli organi Direttivi Nazionali e Provinciali
delle Confederazioni Sindacali, dei Comitati Direttivi delle Federazioni Nazionali di
Categoria e dei Sindacati Provinciali, potranno essere concessi permessi retribuiti,
cumulabili, in misura di 8 ore mensili dall’1.9.2007 quando l'assenza dal lavoro venga
espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette.
b) Rappresentanti Sindacali Aziendali. I dirigenti delle Rappresentanze Sindacali
Aziendali per l'espletamento del loro mandato, in conformità alla Legge n. 300, Statuto
dei Lavoratori, del 20 maggio 1970, avranno diritto dall'1/9/2007 a n. 8 ore di permessi
mensili cumulabili.
c)
Commissioni Comprensoriali di collocamento. Al lavoratore membro di Commissione
Comprensoriale di Collocamento saranno riconosciuti permessi retribuiti per
l'espletamento del mandato in conformità alle esigenze richieste dall'Ufficio di
Collocamento del Comprensorio in cui ricade la Cooperativa dalla quale il lavoratore
dipende.
Detti permessi saranno concessi attraverso la presentazione della richiesta scritta da
parte dell'Ufficio di Collocamento Comprensoriale.
d) Aspettativa sindacale (Legge 300/70). Le parti si impegnano ad approfondire presso gli
Organismi competenti ed eventualmente ad esaminare le possibilità di applicazione a
favore dei lavoratori destinatari del presente contratto, e senza oneri per l'azienda, della
normativa in materia di aspettativa sindacale di cui agli artt. 31 e 32 della Legge
20/5/1970 n.300 (Statuto dei lavoratori).
e) Assemblea (art. 20 L. 300/70). I lavoratori hanno diritto di riunirsi nella unità
produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dall'orario di lavoro, nonché durante
l'orario di lavoro, nel limite di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale
retribuzione.
Art. 40 – Formazione professionale
Le parti riconoscono l’importanza ed il ruolo strategico della formazione ai fini della
valorizzazione professionale delle risorse umane.
La Federazione Trentina della Cooperazione, in attuazione dei propri impegni
statutari, promuove e sostiene la formazione e riqualificazione professionale dei lavoratori.
29
Le stesse Cooperative ortofrutticole trentine assumono come impegno qualificante
della propria attività la promozione di una formazione adeguata per il personale operaio,
anche e non solo in riferimento agli obblighi previsti dalle varie leggi in materia di lavoro ma
anche per consentire ai lavoratori di acquisire professionalità specifiche in grado di meglio
rispondere alle esigenze derivanti da innovazioni tecnologiche ed organizzative.
I relativi programmi saranno elaborati dalla singola azienda e saranno esposti alle
Organizzazioni Sindacali in apposito incontro.
Art. 41 – Quote sindacali e contributo contrattuale
A carico dei lavoratori viene istituita una trattenuta per assistenza contrattuale dello
0,50% sulla paga lorda di fatto.
Unitamente al contributo per assistenza contrattuale, ai lavoratori che hanno dato
delega al Sindacato, vi sarà una ulteriore trattenuta dello 0,50% (Complessivamente 0,50% +
0,50%) sempre sulla paga lorda di fatto.
I datori di lavoro si impegnano ad effettuare le relative trattenute e a versarle
mensilmente, specificando le quote per Organizzazione Sindacale e il contributo di assistenza
contrattuale, sul conto corrente indicato dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente
Contratto.
Le deleghe alle Organizzazioni Sindacali si rinnoveranno automaticamente con il
rinnovo del Contratto a termine, salvo rettifica scritta da parte del lavoratore alla Azienda in
cui lavora ed alla Organizzazione Sindacale di appartenenza.
Art. 42 – Decorrenza e durata
Il presente contratto sostituisce il Contratto Collettivo provinciale di lavoro del 2
marzo 1994, come modificato dal verbale di accordo di data 15 aprile 1997, dal verbale di
accordo 31 gennaio 2000 e dal verbale di accordo 26 maggio 2003.
Il presente accordo decorre dal 1.1.2007, salve le diverse decorrenze previste sopra
espressamente per specifici istituti. La durata è fissata in quadriennale per la parte normativa
(dal 1.1.2007 al 31.12.2010) e biennale per la parte economica (I biennio dal 1.1.2007 al
31.12.2008, II biennio dal 1.1.2009 al 31.12.2010).
L’aumento retributivo del primo biennio, secondo le previsioni dell’accordo del
governo e delle parti sociali del 23 luglio 1993, è costituito dagli incrementi del salario
derivanti dai tassi di inflazione programmata dal governo per il medesimo. Inoltre le parti
definiscono una quota percentuale attribuita a produttività/redditività media di settore a livello
provinciale.
Nel secondo biennio le parti, nel fissare i relativi adeguamenti economici riferiti
all’inflazione, effettueranno una verifica congiunta per il calcolo dei riconoscimenti,
consistenti nella differenza tra le percentuali di inflazione corrisposte nel primo biennio e
l’inflazione reale riscontrata dall’ISTAT come media nazionale annua per le famiglie di operai
e impiegati, nonché nell’applicazione ulteriore dei tassi di inflazione programmata dal
Governo con il D.P.E.F.. Inoltre le parti definiscono la quota percentuale di retribuzione
riferita a redditività/produttività media di settore del secondo biennio in ambito provinciale.
30
Si intenderà comunque tacitamente rinnovato di sei mesi in sei mesi ove non
intervenga disdetta scritta da una delle parti contraenti concessa con preavviso di almeno due
mesi.
Nel caso di disdetta, continuerà ad aver efficacia ed a produrre i suoi effetti anche
dopo la scadenza e fino a quando non sia intervenuto un nuovo accordo che lo sostituisca.
Le Parti, fin d’ora, convengono che, nell’ambito nelle disponibilità economiche
generali del prossimo rinnovo del CCPL, si affronterà in modo organico il tema del Welfare
con particolare riferimento alla previsione di un trattamento di assistenza sanitaria per il
personale dipendente, così come già previsto in altri settori cooperativi, anche agricoli,
provinciali.
Le Parti si impegnano a trovare nel prossimo rinnovo del CCPL dei parametri
oggettivi per determinare le rivalutazione inflative e la quota retributiva da riferire a
produttività/redditività; a tale scopo ci si impegna reciprocamente a costituire un apposito
tavolo di lavoro entro la fine del corrente anno.
Letto, accettato e sottoscritto
FEDERAZIONE TRENTINA
DELLE COOPERAZIONE
FAI - CISL
Tiziano Faes
Adriano Orsi
FLAI – CGIL
Stefano Montani
31
ALLEGATO 1
Rinnovo economico del C.C.P.L. COOPERATIVE ORTOFRUTTICOLE:
TABELLA RETRIBUZIONE OPERAI A TEMPO INDETERMINATO
Trattamento economico nel rinnovo biennale 2007 - 2008
Dati in Euro
Inquadramento
1° livello
2° livello Super
2° livello
3° livello Super
3° livello
4° livello
Aumento 1.1.2007
54,45
51,09
47,76
37,53
35,00
28,15
Aumento
1.1.2008
54,45
51,09
47,76
37,53
35,00
28,15
Totale Aumenti
2007-08
108,90
102,18
95,52
75,06
70,00
56,30
Aumento
1.1.2007
paga base +
contingenza 2007
Dati in Euro
Inquadramento
1° livello
2° livello Super
2° livello
3° livello Super
3° livello
4° livello
paga base +
conting. al
31.12.2006
1.694,18
1.589,67
1.486,05
1.167,67
1.088,99
875,84
3,214%
54,45
51,09
47,76
37,53
35,00
28,15
1.748,63
1.640,76
1.533,81
1.205,20
1.123,99
903,99
E.D.R.
Totale
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
2007
1.758,96
1.651,09
1.544,14
1.215,53
1.134,32
914,32
Dati in Euro
Inquadramento
1° livello
2° livello Super
2° livello
3° livello Super
3° livello
4° livello
paga base +
conting. al
31.12.2007
1.748,63
1.640,76
1.533,81
1.205,20
1.123,99
903,99
Aumento
1.1.2008
3,114%
54,45
51,09
47,76
37,53
35,00
28,15
Paga Base +
Contingenza 2008
1.803,08
1.691,85
1.581,57
1.242,73
1.158,99
932,14
E.D.R.
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
Totale
2008
6,37%
1.813,41
1.702,18
1.591,90
1.253,06
1.169,32
942,47
32
TABELLA RETRIBUZIONE OPERAI A TEMPO INDETERMINATO
Trattamento economico nel rinnovo biennale 2009 – 2010
i in Euro
Inquadramento
1° livello
2° livello Super
2° livello
3° livello Super
3° livello
4° livello
Aumento 1.1.2009
62,23
58,39
54,58
42,89
40,00
32,17
Aumento
1.1.2010
62,23
58,39
54,58
42,89
40,00
32,17
Totale Aumenti
2009-10
124,46
116,78
109,17
85,78
80,00
64,34
Aumento
1.1.2009
Paga Base +
Contingenza 2009
Dati in Euro
Inquadramento
1° livello
2° livello Super
2° livello
3° livello Super
3° livello
4° livello
Paga Base +
Contingenza al
31.12.2008
1.803,08
1.691,85
1.581,57
1.242,73
1.158,99
932,14
62,23
58,39
54,58
42,89
40,00
32,17
1.865,31
1.750,24
1.636,16
1.285,62
1.198,99
964,31
E.D.R.
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
Totale
2009
1.875,64
1.760,57
1.646,49
1.295,95
1.209,32
974,64
Dati in Euro
Inquadramento
1° livello
2° livello Super
2° livello
3° livello Super
3° livello
4° livello
Paga Base +
Contingenzaal
31.12.2009
1.865,31
1.750,24
1.636,16
1.285,62
1.198,99
964,31
Aumento
1.1.2010
62,23
58,39
54,58
42,89
40,00
32,17
Paga Base +
Contingenza 2010
1.927,54
1.808,63
1.690,74
1.328,51
1.238,99
996,48
E.D.R.
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
Totale
2010
1.937,87
1.818,96
1.701,07
1.338,84
1.249,32
1.006,81
33
INDICE
Informazioni alle Organizzazioni sindacali .................................................................................. 4
Art. 1 – Sviluppo, Investimenti, Occupazione e Programmazione ............................................... 4
Art. 2 – Ambito d'applicazione del contratto ................................................................................ 5
Art. 3 – Rapporto di lavoro.......................................................................................................... 5
Art. 4 – Passaggi da tempo determinato a tempo indeterminato ................................................... 5
Art. 5 – Assunzione...................................................................................................................... 5
Art. 6 – Periodo di prova.............................................................................................................. 8
Art. 7 – Classificazione del personale .......................................................................................... 8
Art. 8 – Variazioni di mansioni e di livello................................................................................ 10
Art. 9 – Apprendistato................................................................................................................ 11
Art. 10 – Orario di lavoro........................................................................................................... 11
Art. 11 – Lavoro a tempo parziale.............................................................................................. 12
Art. 12 – Flessibilità d'orario e lavoro straordinario ................................................................... 13
Art. 12 bis – Banca Ore.............................................................................................................. 15
Art. 13 – Riposo settimanale...................................................................................................... 15
Art. 14 – Festività nazionali e infrasettimanali ........................................................................... 16
Art. 15 – Trattamento economico............................................................................................... 17
Art. 16 – Abrogato..................................................................................................................... 18
Art. 17 – Mensilizzazione del salario......................................................................................... 18
Art. 18 – 13.ma e 14.ma mensilità.............................................................................................. 18
Art. 19 – Scatti di Anzianità....................................................................................................... 18
Art. 19 bis – Indennità di anzianità di settore per i lavoratori stagionali. ................................... 19
Art. 20 – Trasferte...................................................................................................................... 19
Art. 21 – Mezzi di trasporto....................................................................................................... 20
Art. 22 – Quote giornaliere e orarie ............................................................................................ 20
Art. 23 – Malattia e infortunio................................................................................................... 20
Art. 24 – Chiamata e richiamo alle armi..................................................................................... 21
Art. 25 – Ferie............................................................................................................................ 21
Art. 26 – Permesso matrimoniale............................................................................................... 22
Art. 27 – Preavviso..................................................................................................................... 22
Art. 28 – Trattamento di fine rapporto....................................................................................... 23
Art. 29 – Previdenza Integrativa................................................................................................. 24
Art. 30 – Certificato di servizio.................................................................................................. 24
Art. 31 – Disciplina dei licenziamenti individuali per i dipendenti a tempo indeterminato .......25
Art. 32 – Dimissioni per giusta causa......................................................................................... 26
Art. 33 – Accessori forfetizzati.................................................................................................. 26
Art. 34 – Diritto allo studio........................................................................................................ 26
Art. 35 – Assenze, congedi e permessi ....................................................................................... 27
Art. 36 – Tutela della salute e dell'integrità fisica ...................................................................... 28
Art. 37 – Attività degli Istituti di Patronato................................................................................ 28
Art. 38 – Diritti sindacali........................................................................................................... 29
Art. 39 – Permessi per motivi sindacali e cariche elettive .......................................................... 29
Art. 40 – Formazione professionale........................................................................................... 29
Art. 41 – Quote sindacali e contributo contrattuale .................................................................... 30
Art. 42 – Decorrenza e durata.................................................................................................... 30
ALLEGATO 1........................................................................................................................... 32
Trattamento economico nel rinnovo biennale 2009 – 2010........................................................ 33
35
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Testo unico contratto operai ortofrutta