ASSENZE PER MALATTIA
PERSONALE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
(SUPPLENTI ANNUALI E FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE ED EQUIPARATI, INSEGNANTI DI
RELIGIONE CATTOLICA CON ANZIANITA' INFERIORE A 4 ANNI)
Il personale suddetto, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un
triennio scolastico.
Durante tale periodo spetta:
 per il 1° mese, la retribuzione intera;
 dal 2° al 3° mese, la retribuzione al 50%;
 dal 4° al 9° mese, nessuna retribuzione.
(In caso di gravi patologie che richiedano
terapie temporaneamente e/o parzialmente
invalidanti, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, oltre ai giorni di ricovero
ospedaliero e di day hospital, anche quelli di assenza dovuti alle terapie certificate dalla
competente ASL. Pertanto, per i suddetti giorni di assenza, spetta l'intera retribuzione).
Le assenze fino al 3° mese non interrompono la maturazione dell'anzianità a qualsiasi titolo, comprese le
ferie; quelle dal 4° al 9° mese interrompono l'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
Per assenze oltre i nove mesi, l'Amministrazione procede alla risoluzione del rapporto di lavoro e
corrisponde l'indennità sostitutiva del preavviso, se dovuta.
PERSONALE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
(SUPPLENTI NOMINATI DAL DIRIGENTE SCOLASTICO)
Nei casi di assenza dal servizio per malattia del personale docente, educativo ed ATA assunto con
contratto a tempo determinato stipulato dal dirigente scolastico, si applica l'art. 5 del D.L. 12/9/1983, n. 463
convertito con modificazioni dalla legge 11/11/1983, n. 638. Tale personale ha comunque diritto, nei limiti di
durata del contratto medesimo, alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annuali,
retribuiti al 50%.
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