Anteprima Estratta dall' Appunto di Diritto
romano
Università : Università La Sapienza
Facoltà : Giurisprudenza
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L' Appunto
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I DIRITTI REALI
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LE COSE
Nel linguaggio giuridico moderno la “cosa” è qualsiasi porzione del mondo reale, idonea ad essere
oggetto di un diritto patrimoniale: i romani adoperavano il termine RES.
Tra le classificazioni delle cose alcune risalgono ai romani elaborate sulla base dei dati offerti dal
Corpus Iuris. Le classificazioni romane variano a seconda del giurista; nelle Institutiones di Gaio
queste classificazioni formano un unico sistema nonostante che il concetto di Res abbia una valore
centrale nell’esposizione gaiana.
In Gaio la trattazione del IUS QUOD AD RES PERTINET si apre con la distinzione fra RES IN
NOSTRO PATRIMONIO ed EXTRA NOSTRUM PATRIMONIUM: nelle fonti si riscontra
l’impiego di qualificazioni relative alla circostanza che di una cosa si abbia o meno il commercium..
In base a ciò la dottrina procede ad una duplice classificazione: la prima fra RES IN PATRIMONIO
ed EXTRA PATRIMONIUM, la seconda fra RES IN COMMERCIO ed EXTRA COMMERCIUM.
Una cosa è in COMMERCIO quando sia idonea ad essere oggetto di rapporti giuridici privati (è
EXTRA COMMERCIUM quando su di essa tali rapporti non siano possibili). Le RES IN
PATRIMONIO sono quelle su cui v’è attualmente un diritto di proprietà o perché non idonee ad
essere oggetto di diritti soggettivi sul piano dell’ordinamento privatistico o perché, pur essendo
RES IN COMMERCIO, non hanno attualmente un proprietario e cioè sono RES NULLIUS.
Gaio afferma che la prima classificazione tra le cose, la summa divisio, è fra RES DIVINI e
HUMANI IURIS. Le RES DIVINI IURIS inidonee ad essere oggetto di rapporti giuridici privati
rientrerebbero tutte nelle RES EXTRA COMMERCIUM. Esse sono sottoposte ad un’ulteriore
divisione fra RES SACRAE e RELIGIOSAE a cui poi si aggiungono le SANCTAE. LE RES
SACRAE sono consacrate agli dei superi, mentre RES RELIGIOSAE sono quelle lasciate agli dei
Mani e vengono identificate con il sepolcro come luogo in cui è seppellito il cadavere.
Le RESA SACRAE, dedicate al culto divino, sono cose immobili, i templi; ma anche cose mobili,
come quelle destinate al culto. Rientrano in questa categoria solo le cose destinate al culto pubblico
e consacrate ex auctoritate populi Romani: con l’assenso del proprietario anche le RES PRIVATAE
possono essere destinate al culto pubblico e divenire SACRAE. Due atti sono necessari perché la
cosa diventi sacra: la destinazione della cosa al culto (DEDICATIO), la quale avviene per i beni
appartenenti al POPULUS mediante LEX o SENATUSCONSULTUM (nell’impero un
provvedimento imperiale), e la CONSECRATIO, cerimonia la competenza per la quale spetta
all’autorità religiosa (innanzitutto ai pontifices).
Nel tardo-antico, l’assurgere del cristianesimo a religione di stato, provoca nella legislazione
imperiale un netto sfavore verso i luoghi del culto pagano che si manifesta con la proibizione della
consacrazione di nuovi templi. Nell’organizzazione ecclesiastica, le cose destinate al culto dal
vescovo appartengono alle singole chiese: nel patrimonio di quest’ultime, tali cose assumono una
posizione particolare in quanto per esse non è ammissibile alcun atto di disposizione. La concezione
atecnica di una “proprietà degli dei” è incompatibile col modo in cui i cristiani si rappresentavano il
rapporto della divinità col mondo.
RES RELIGIOSA diventava il fondo, e in generale il luogo destinato a sepolcro, in quanto vi si
fosse seppellito un cadavere – anche di uno schiavo – da parte di chi, legittimato a provvedere al
funerale, aveva il diritto di farlo: il IUS MORTUUM INFERENDI spettava al proprietario del
fondo od al titolare del IUS SEPULCRI.
La RES RELIGIOSA, sottratta ai rapporti giuridici privati, viene protetta dal IUS SACRUM. Il
titolare dei fondi provinciali, non è un DOMINUS, in quanto tali fondi si considerano proprietà
dello stato: i sepolcri non sono in provincia RES RELIGIOSAE, ma vengono equiparati ad esse
(PRO RELIGIOSIS), restandone disciplinati in modo identico. L’incommerciabilità dei sepolcri
continua in epoca cristiana.
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LE RES SANCTAE sono in definitiva RES PUBLICAE poste sotto una specifica protezione dal
punto di vista sacrale. Con l’avvento del cristianesimo le RES SANCTAE sono quelle per cui la
violazione è prevista una particolare “sanzione” criminale.
Nell’ambito delle RES HUMANI IURIS è fondamentale la distinzione fra RES PRIVATAE e RES
PUBBLICAE. Le prime sono quelle oggetto di rapporti giuridici privati. RES PUBLICAE sono le
cose di cui è titolare il POPULUS ROMANUS. Esse hanno funzioni differenziate, ciò a cui
corrisponde una varietà di regime. Vi sono le RES IN USU PUBLICO, le cose in uso comune,
soggette all’immediata utilizzazione dei cives in quanto tali; le cose sottratte all’uso immediato dei
singoli membri della comunità, in quanto servono a scopi specifici dello stato (armi e ordigni); e le
cose che vengono sfruttate dallo stato nella loro potenzialità economica, come l’AGER PUBLICUS
ed i fondi provinciali. La tutela del diritto dello stato su queste cose avviene in via amministrativa.
Isolata è restata la posizione assunta, all’epoca di Alessandro Severo, dal giurista Marciano. Egli
costruisce la categoria delle RES COMMUNES OMNIUM come distinta dalla RES PUBLICAE,
inserendovi le cose che spettano a tutti gli uomini, indipendentemente dalla loro appartenenza ad
una determinata comunità: l’aria, le acque fluenti, il mare e il lido marino. In genere queste cose
rientrano per gli altri giuristi tra le RES PUBLICAE.
Nell’ambito delle RES PRIVATAE, Gaio identifica due partizioni: quella fra RES MANCIPI e
RES NEC MANCIPI, e quella fra RES CORPORALES e RES INCORPORALES.
Le RES CORPORALES sono quelle che esistono nel mondo materiale, che si possono toccare: un
fondo, uno schiavo, le vesti. Le RES INCORPORALES non hanno una tale esistenza. Gli esempi di
tali cose sono costituiti da situazioni giuridiche soggettive: l’eredità, l’usufrutto, le obbligazioni.
Al di fuori delle Institutiones gasane, la distinzione fra RES CORPORALES e INCORPORALES è
raramente utilizzata, mentre in Gaio, assolve ad un compito fondamentale, in quanto, nell’ambito
della tripartizione del diritto oggettivo nel IUS che VEL AD PERSONAS PERTINET VEL AD
RES VEL AD ACTIONES, permette di ricomprendere fra le RES tutti i rapporti giuridici
patrimoniali: dalla proprietà agli altri diritti reali, alle successioni ed alle obbligazioni. Ciò può
avvenire perché la RES CORPORALIS, la cosa in senso giuridico, è intesa quale oggetto solo della
proprietà, così identificata con il proprio oggetto. In contrapposto alla proprietà concepita come
RES CORPORALIS, tutti gli altri diritti – reali, di obbligazione, di successione – sono RES
INCORPORALES.
Questa operazione è possibile solo a prezzo di un’incongruenza: sia la proprietà che agli altri diritti
sono figure giuridiche, e quindi RES INCORPORALES che hanno o possono avere ad oggetto una
cosa in senso giuridico, e quindi una RES CORPORALIS. Ed è significativo il fatto che in Gaio
non venga data alcuna giustificazione dell’identificazione della proprietà con la RES
CORPORALIS che ne è solo l’oggetto.
Non ha molta importanza la distinzione fra le COSE MOBILI che sono quelle che possono essere
trasportate o trasportarsi autonomamente (cose semoventi) da un luogo all’altro, senza che ciò
intacchi la loro funzione economico-sociale. Le COSE IMMOBILI sono le porzioni della superficie
terrestre e tutte le cose inscindibilmente inserite in essa.
Già nelle fonti romane si trova la categoria delle RES QUAE PONDERE NUMERO MENSURA
CONSTANT (cose che adempiono alla loro funzione socio-economica in quanto vengano pesate):
sono quelle che chiamiamo “cose fungibili”, in contrapposizione alle “cose infungibili”. Sul piano
socio-economico, LE COSE FUNGIBILI hanno rilevanza in quanto appartengono ad un genere e di
esse si determini la misura: una data somma di denaro, una certa quantità di frumento. Solo in casi
particolari, un certo insieme di tali cose può assumere una propria individualità: ad es., il sacco di
frumento lasciato in deposito od affidato per il trasporto ad una data persona.
Le COSE INFUNGIBILI adempiono ad una funzione economico-sociale nella loro specifica
individualità: il che accade per un fondo, per una casa, per uno schiavo, per un cavallo, dipinto,
quali oggetti di rapporti giuridici. In casi particolari però anche le cose infungibili possono essere
prese in considerazione, nei rapporti obbligatori, in quanto appartenenti ad un genere.
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Le COSE CONSUMABILI non sono passibili di un’utilizzazione ripetuta in quanto nell’adempiere
alla loro funzione economico-sociale, esse vengono distrutte o radicalmente mutate. Esse sono
spesso cose fungibili (e viceversa).
Le COSE INDIVISIBILI non possono essere divise in parti materiali senza essere distrutte o
perdere in modo rilevante di valore. Anche le cose materialmente indivisibili sono però
giuridicamente indivisibili perché si può avere su di esse una con titolarità per quote ideali.
C’è anche la distinzione fra COSA SEMPLICE e COSA COMPOSTA. Queste ultime si dividono
nei CORPORA EX COHAERENTIBUS e nei CORPORA EX DISTANTIBUS:le prime
mantengono un aspetto unitario (casa, nave, armadio), nonostante siano formate di cose più
semplici; mentre ciò non accade per le seconde (il popolo, la legione, il gregge).
I CORPORA EX COHAERENTIBUS sono ancora vere e proprie cose con un regime particolare. I
CORPORA EX DISTANTIBUS costituiscono quelle che l’art 816 cod.civ. chiama “universalità di
mobili”, ed erano dette “universalità di fatto”. Le universalità di fatto possono essere oggetto di
negozi e di vicende giuridiche (come l’acquisto o la perdita), indipendentemente dalla sorte delle
singole cose che la compongono.
Si distinguono poi le COSE FRUTTIFERE e LE COSE INFRUTTIFERE. Le prime producono
nuove cose, i frutti i senso proprio, o naturali, senza che ciò esaurisca la cosa madre: si tratta dei
frutti degli alberi e dei prodotti della coltivazione dei fondi; dei nati, del latte, della lana degli
animali; della legna dei boschi cedui: il figlio della schiava però non è considerato frutto.
Prima della separazione, i frutti sono parte integrante della cosa madre: quando se ne stacchino,
divengono oggetto separato di diritto, e sono, in generale, acquistati dal proprietario dalla cosa
madre stessa. Quando una persona diversa dal proprietario abbia diritto ai frutti in base ad un diritto
reale parziario (come nell’usufrutto) o ad un rapporto obbligatorio (nell’affitto dei fondi rustici),
costui ne acquista la proprietà solo in quanto se ne procuri la materiale disponibilità, e cioè
mediante la PERCEPTIO.
Ai frutti naturali si contrappongono i frutti civili, che sono il corrispettivo ricavato dai contratti di
utilizzazione temporanea della cosa a titolo oneroso (soprattutto la LOCATIO-CONDUCTIO).
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I DIRITTI REALI E LA PROPRIETA’
Si sono già accennate le differenze essenziali fra i diritti reali e quelli di obbligazione e si è detto
che - non essendo stata consapevolmente elaborata nell’esperienza romana la categoria del diritto
soggettivo- le questioni relative erano affrontate sotto il profilo della contrapposizione fra
ACTIONES IN REM ed IN PERSONAM.
La stessa denominazione di ACTIO IN REM ed IN PERSONAM rivela la diversa funzione di
queste azioni. L’azione reale ha per oggetto la cosa, si dirige verso dei essa (in Rem). La persona
del convenuto sta in secondo piano: legittimato passivo all’azione è chiunque s’intrometta fra il
titolare del diritto reale e la cosa che ne è oggetto. L’azione personale si dirige verso la persona del
convenuto e fa valere un diritto sulla stessa, diritto fondato sulla responsabilità personale per la
mancata verificazione del fatto garantito.: è il debitore l’oggetto dell’azione e resta quindi l’unico
legittimato passivo alla stessa. Il fatto garantito e la cosa oggetto della stessa stanno in secondo
piano, in quanto il soddisfacimento dell’interesse dell’attore può esser ottenuto solo attraverso la
collaborazione del debitore che è responsabile in ordine ad esso.
I diritto reali, come diritti assoluti, comportano, dal lato passivo, solo un dovere negativo degli altri
consociati, quello di astenersi dall’intromettersi nel rapporto diretto fra il titolare e la cosa. Le
ACTIONES IN REM servono a far valere la pretesa che il titolare del diritto reale ha in seguito alla
violazione di tale dovere d’astensione. Il legittimato passivo ad un’ACTIO IN REM non sarebbe
obbligato a REM DEFENDERE: basterebbe che egli abbandoni la cosa oggetto della controversia,
facendo cessare la situazione che lo rendeva esposto all’azione.
Un soggetto è tenuto con un’azione reale, solo in quanto s’intrometta nella relazione di fatto fra il
titolare del diritto e la cosa; se questa inframmettenza termina, in linea di massima viene meno
qualsiasi obbligo del soggetto. Colui il quale è passivamente legittimato ad un’azione reale può far
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venire meno tale legittimazione. La posizione di colui per il quale continua a sussistere la
legittimazione in parola è diversa; egli è tenuto, in quanto legittimato passivo, a REM
DEFENDERE; e, se non lo fa, è esposto alle sanzioni per l’INDEFENSIO: sanzioni che fanno
conseguire il soddisfacimento dell’interesse oggetto del diritto reale, indipendentemente
dall’accertamento del suo diritto.
La PROPRIETA’ come signoria di diritto su di una cosa si distingue per il carattere
onnicomprensivo dei poteri attribuiti al titolare, poteri determinati attraverso limiti negativi che
l’ordinamento pone all’esercizio degli stessi, e per l’ampiezza delle funzioni che tale figura può
soddisfare. I Diritti Reali Parziari adempiono invece ad una funzione specifica e si esercitano
sempre su una cosa in proprietà di un altro soggetto. Essi conferiscono al titolare solo poteri
positivamente delimitati, parziali, specifici.
Nell’ambito dei Diritti Reali Parziali, si distinguono poi i Diritti Reali di Godimento e quelli di
Garanzia. I primi assicurano al titolare un vantaggio dall’uso di una cosa altrui o dal divieto imposto
al proprietario della stessa di esercitare qualcuno dei suoi poteri; i secondi vincolano la cosa altrui al
soddisfacimento di un credito.
Rispetto all’operatività dei diritti reali su cosa altrui, si individua poi una caratteristica della
PROPRIETà, L’ELASTICITà: I poteri del proprietario vengono compressi dal diritto reale
parziario, ma la compressione dipende dall’esistenza di tale diritto; una volta infatti che
quest’ultimo si estingua, la proprietà riprende automaticamente tutta la sua estensione.
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LA “PROPRIETA’” E LE “PROPRIETA’”. LA PROPRIETA’ QUIRITARIA E L’’IN
BONIS HABERE’
Risale a Gaio la constatazione che a metà del II sec.d.C. esistevano nell’ordinamento romano, due
forme di proprietà, un DUPLEX DOMINIUM (LA PROPRIETA’ QUIRITARIA E L’IN BONIS
HABERE), che si contrapponevano all’UNUM DOMINIUM dei peregrini.
Fuori della dialettica tra le varie forme di proprietà stanno le POSSESSIONES dell’AGER
PUBLICUS che risalgono già all’epoca monarchica e che conservano una grande importanza sino
alle riforme raccane ed alle lotte sociali che ne sono derivate: quali che possano essere stati gli
interessi e le convinzioni dei POSSESSORES, la formalizzazione giuridica è qui diversa da quella
della proprietà. Egualmente non rileva la proprietà gentilizia.
Anche ad ammettere che vi siano stati AGRI GENTILICII è da notare che il rapporto fra la GENS e
L’AGER GENTILICIUS è analogo a quello fra il POPULUS e l’AGER PUBLICUS: non si tratta
dunque di una proprietà privata, onde è difficile riportare ad una stessa categoria generale la
proprietà individuale e quella gentilizia.
La proprietà individuale, quella dei singoli paterfamilias, ha per oggetto anche gli immobili. Dalle
fonti risulta che i romani non avvertivano alcuna differenza tra la proprietà della tarda repubblica (e
del principato) e quella delle XII Tavole. Ci si pone il problema se tale differenza non sia in effetti
esistita e sono state avanzate molte teorie che possono articolarsi tutte intorno alle ipotesi della
proprietà relativa (e funzionalmente divisa) e della natura potestativa della disponibilità assoluta
delle cose.
La PROPRIETA’ RELATIVA è un diritto che non garantisca la disponibilità della cosa contro
chiunque. Questo carattere si manifesta soprattutto nell’operatività dell’azione reale a tutela di una
tale forma di proprietà, con cui si fa valere un diritto alla cosa poziore di quello vantato dal
convenuto, senza che ciò escluda l’esistenza di un altro soggetto che abbia un diritto poziore
rispetto ad entrambe le parti della controversia.
Una PROPRIETA’ RELATIVA può riconoscersi a favore di più persone sulla stessa cosa: è
possibile la coesistenza di una proprietà che dia luogo alla completa disponibilità della cosa e di
un’altra proprietà avente ad oggetto una disponibilità limitata nel tempo o nello scopo.
Con la LEGIS ACTIO SACRAMENTI IN REM si farebbe valere una PROPRIETA’ RELATIVA
(o funzionalmente divisa): solo col passaggio all’AGERE PER SPONSIONEM ed alla FORMULA
PETITORIA, si sarebbe affermata, fra il II ed il I sec.a.C, la concezione della proprietà come diritto
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circolarità dei processi interpretativi. Dato un testo da interpretare, si evidenzia come l'app
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