Regione Siciliana
Provincia Regionale di Siracusa
Comune di Noto
Lavori di:
Adeguamento alle norme Antincendio e CEI della scuola media Aurispa
Importo dei lavori:
€
472.798,65
Oneri sicurezza
€
11.666.70
A base d'asta
€
461.131,95
A disposizione
€
212.201,35
COMPLESSIVO
€.
685.000,00
Il Progettista
Noto
Aprile 2008
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CONDIZIONI DI AMMISSIONE ALL'APPALTO
OPERE SCORPORABILI
CONDIZIONI DI AMMISSIONE
Per l'ammissione alla gara di appalto relativa ai lavori di cui all'art. 1 la categoria prevalente è:
OS30 IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI, E TELEVISIVI
Classifica II
L’importo dei lavori nella categoria ammonta a € 278.031,89
Le opere scorporabili sono :
OG11 IMPIANTI TECNOLOGICI
Classifica I
L’importo dei lavori nella categoria ammonta a € 194.766,76
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CAPITOLO I
Oggetto ed ammontare dell'appalto
designazione, forme e principali dimensioni delle opere
Condizioni di appalto
Art. 1
OGGETTO DELL’APPALTO
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e forniture necessarie per la realizzazione dei
lavori di Adeguamento alle norme Antincendio e CEI della scuola media Aurispa e le indicazioni
del presente Capitolato ne forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di
esecuzione.
Art. 2
AMMONTARE DELL’APPALTO
A.
Importo Complessivo Dell’appalto
L'importo complessivo dei lavori ammonta a € 472.798,65 di cui per oneri relativi alla sicurezza nei
lavori non soggetti a ribasso € 11.666,70 per cui il base d'asta nel presente appalto ammonta a:
€ 461.161,95 (Euro quattrocentosessantunomila centotrenuno/95) da eseguirsi a misura
B.
Lavori A Misura - Distribuzione Degli Importi
Con riferimento all'importo di cui alla precedente lettera a), la distribuzione relativa alle varie
categorie di lavoro da realizzare risulta riassunta nel seguente prospetto:
1.1 Opere antincendio Serbatoio
€
1.2 Opere antincendio Locale pompe e gruppo elettrogeno
€
1.3 Opere antincendio tubazioni e pezzi speciali
€
1.4 Opere antincendio Estintori idranti porte tagliafuoco
€
1.5 Opere edili relativi all’adeguamento dell’edificio alle norme di prevenzione
€
2.1 Opere elettriche Apparecchi di illuminazione
€
2.2 Opere elettriche Sistemi di controllo
€
2.3 Opere elettriche Quadri, conduttori, prese e punti luce
€
3
5.976,79
13.927,11
4.119,49
167.321,14
3.422,23
100.566,70
135.630,50
41.834,69
C.
Variazioni Degli Importi
Le cifre o le percentuali del precedente prospetto che indicano gli importi presuntivi o le incidenze
delle diverse categorie di lavoro e delle diverse opere, soggetti al medesimo ribasso di asta,
potranno variare tanto in più' quanto meno (e ciò sia in vista assoluta quanto nelle reciproche
proporzioni a seguito di modifiche, aggiunte o soppressioni che l'Amministrazione appaltante riterrà
necessario od opportuno apportare al progetto) nei limiti e con le prescrizioni di cui al vigente
Capitolato Generale approvato con D. M. 145/2000.
Art. 3
DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE
A.
Designazione Delle Opere
Ai sensi e per gli effetti del capitolato speciale d’appalto (D. M . 145/2000) e del regolamento dei
lavori pubblici D.P.R. 554/1999, le opere che formano oggetto del presente appalto possono
riassumersi come appresso :
lavori edili ed impiantistici per le opere antincendio
lavori di impianto elettrico e di controllo per le opere di adeguamento alle norme CEI
Art. 4
CONDIZIONI DI APPALTO
Nell'accettare i lavori sopra designati l'Appaltatore ammette e riconosce pienamente:
a) Di avere preso conoscenza delle opere da eseguire, di avere visitato la località interessata dai
lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la
riguardano.
b) Di avere accertato l'esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei materiali da impiegare, in
correlazione anche ai tempi previsti per la durata dei lavori.
c) Di aver valutato, nell'offerta di ribasso, tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul
costo dei materiali, quanto sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti.
d) Di avere considerato la distanza delle cave di prestito, aperte o da aprirsi, e le condizioni di
operabilità delle stesse per la durata e l'entità dei lavori.
e) Di avere considerato la distanza delle pubbliche discariche e le condizioni imposte dagli Organi
competenti. In carenza, di essere nelle condizioni di poter fruire di discariche private, a distanze
compatibili con l'economia dei lavori.
f) Di aver tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in
materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove
devono essere eseguiti i lavori.
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L'Appaltatore non potrà quindi eccepire durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di
condizioni o la sopravvivenza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi
elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse
da altre norme del presente Capitolato) o che si riferiscono a condizioni soggette a revisioni.
Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilità ed i mezzi
necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell'arte e con i più
aggiornati sistemi costruttivi.
Art. 5
VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE
Le indicazioni di cui ai precedenti articoli ed i disegni da allegare al contratto, debbono ritenersi
unicamente come norma di massima per rendersi ragione delle opere da eseguire.
L'Amministrazione si riserva perciò la insindacabile facoltà di introdurre all'atto esecutivo, quelle
varianti che riterrà più opportune per la buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che
l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura
e specie, non stabiliti dal vigente Capitolato Generale o dal presente Capitolato Speciale.
Art. 6
ECCEZIONE DELL’APPALTATORE
Nel caso che l'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione dei lavori siano
difformi dai patti contrattuali, o che le modalità di esecuzione e gli oneri connessi alla esecuzione
stessa dei lavori siano più gravosi di quelli previsti nel presente Capitolato speciale e tali, quindi, da
richiedere la pattuizione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, egli,
prima di dar corso all'ordine di servizio, con il quale tali lavori sono stati disposti, dovrà inoltrare le
proprie eccezioni e/o riserve nei modi prescritti.
Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre l'Amministrazione ad oneri imprevisti, resta
contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali riserve si
intenderanno prive di qualsiasi efficacia.
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CAPITOLO II
Osservanza delle leggi, del regolamento
e del capitolato generale
Art. 7
OSSERVANZA DELLE LEGGI, DEL REGOLAMENTO E DEL CAPITOLATO GENERALE
Per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente Capitolato e dal contratto,
l'esecuzione dell'appalto é soggetta, nell'ordine, all'osservanza delle seguenti statuizioni:
a) Legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F.;
b) Regolamento per la direzione, contabilità e collaudo dei lavori dello Stato, emanato con D.P.R. n.
554 del 21/dicembre/1999 ;
c) Capitolato Generale d'Appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP. approvato
con D. M. del 19/aprile/2000 n.145;
d) Leggi, Decreti, Regolamenti e Circolari Ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei
lavori;
e) Leggi, Decreti, Regolamenti e Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali, nella
Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;
f) Norme emanate dal C.N.R., Norme U.N.I., Norme C.E.I., Tabelle CEI-UNEL e testi citati nel
presente Capitolato.
Art. 8
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Fanno altresì parte integrante del contratto di appalto oltre al Capitolato Generale ed al presente
Capitolato Speciale, anche i seguenti documenti:
1) L'elenco dei Prezzi Unitari
2) La relazione generale
3) la relazione delle opere in c. a. del locale pompe e del serbatoi
4) la relazione dell’impianto elettrico
5) La relazione dell’impianto antincendio
ed i seguenti elaborati grafici
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ARCHITETTONICO LOCALE POMPE E GRUPPO ELETTROGENO
Tav. 1
CARPENTERIA ED ARMATURE LOCALE POMPE E GRUPPO ELETTROGENO
Tav. 2
CARPENTERIA ED ARMATURE LOCALE SERBATOIO RISERVA IDRICA
Tav. 3
PIANTE DEI VARI LIVELLI CON MODIFICHE EDLIZIE DA EFFETTUARE
Tav. 4
PLANIMETRIE IMPIANTO ANTINCENDIO
Tav. 4a
PLANIMETRIE IMPIANTO ELETTRICO
Tav. 5a, 5b, 5c, 5d e 5e
Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formeranno parte
integrante dei documenti di appalto e la Direzione si riserva di consegnarli all'Appaltatore in
quell'ordine che crederà più opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso dei lavori.
Art. 9
CAUZIONE PROVVISORIA - TERMINE DI STIPULA DEL CONTRATTO
Nel procedimento concorsuale per l'affidamento dell'appalto é dovuta la cauzione provvisoria
prevista dall'articolo 332 della Legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato f, nella misura del 2 %
sull’importo dei lavori da prestare anche mediante fidejussione bancaria come stabilito dall’art. 3
comma 1 della legge 109/94 cosi come recepito dalla regione siciliana con la legge 7 del
08/08/2002.
L'Appaltatore é tenuto a stipulare il contratto definitivo nel termine stabilito.
Art. 10
CAUZIONE DEFINITIVA
La cauzione definitiva di cui all'art. 3 dello stesso Capitolato sarà uguale ad un ventesimo
dell'importo netto d'appalto e dovrà essere depositata, infruttiferamente, con le modalità stabilite
dalle disposizioni vigenti.
Su richiesta dell'Appaltatore potrà essere consentito che la cauzione sia costituita a mezzo di
fidejussione bancaria od assicurativa ai sensi del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, della Circolare
Ministero LL.PP. 15 aprile 1967, n. 1491 e della Legge 10 giugno 1982, n. 348; in tal caso non si
farà luogo al miglioramento del prezzo di aggiudicazione.
La cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto,
del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempienza delle obbligazioni stesse, del rimborso di
somme eventualmente corrisposte in più dall'Amministrazione appaltante, nonché della tacitazione
di crediti esposti da terzi verso l'Appaltatore, salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione
non risultasse sufficiente.
Pertanto resta convenuto che, anche quando dopo l'approvazione del collaudo finale nulla osti da
parte dell'Amministrazione alla restituzione della cauzione, questa potrà restare, ad insindacabile
giudizio della stessa, in tutto od in parte, vincolata a garanzia dei diritti dei creditori per i titoli di cui
all'art. 360 della Legge 20 marzo 1965, n, 2248, all. F, ogni qualvolta la rata di saldo dovuta
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all'Appaltatore non sarà ritenuta sufficiente allo scopo e fino a quando lo stesso non avrà dimostrato
di avere esaurito ogni obbligo e tacitato ogni credito.
Si richiama l'art. 5 della Legge 10 dicembre 1981, n. 741.
Art. 11
CONSEGNA DEI LAVORI
A.
Generalità
La consegna dei lavori all'Appaltatore avverrà con le modalità prescritte dal Regolamento per la
direzione dei lavori dello Stato emanato con D.P.R. n. 554/1999 art. 129, 130, 131, 132 ed in
osservanza a quanto disposto del Capitolato Generale d'appalto.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della L.R. 31 Marzo 1972, n. 19, la consegna dei lavori dovrà
essere effettuata entro 20 giorni dalla data di stipulazione del contratto. Essa comunque potrà essere
effettuata sotto le riserve di legge, giusto quanto stabilito dall'art. 337 della legge 20 marzo 1865, n.
2248, All. F.
Qualora la consegna, non avvenisse nel termine stabilito per fatto dell'Amministrazione,
l'Appaltatore potrà chiedere di recedere dal contratto.
Nel caso di opere da eseguire su immobili da espropriare, il termine di cui sopra decorrerà dalla data
di occupazione, anche temporanea, degli immobili medesimi. Nel caso di opere da eseguire su
immobili, e di cui l'Amministrazione appaltante non ne abbia la disponibilità, il termine di cui sopra
decorrerà dalla data di acquisizione di detta disponibilità.
Nel caso in cui i lavori in appalto siano molto estesi, ovvero manchi l'intera disponibilità dell'area
sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento,
l'Amministrazione appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali
parziali, senza che per questo l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere
maggiori compensi od indennizzi.
La data legale della consegna, per tutti gli effetti di legge e di regolamento, sarà quella dell'ultimo
verbale di consegna parziale.
Ove si sia proceduto a consegna parziale, all'atto della consegna definitiva dovrà essere nuovamente
computato e determinato, in seno al verbale, il tempo contrattuale di ultimazione, detraendo da
quello inizialmente assegnato una percentuale corrispondente all'avanzamento dei lavori realizzati.
Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito per la consegna, gli verrà assegnato un
termine perentorio, oltre il quale l'Amministrazione avrà - a sua scelta - il diritto di rescindere il
contratto o di procedere alla esecuzione di ufficio.
B.
Inizio Lavori - Penale a Causa di Risoluzione
L'Appaltatore darà inizio ai lavori immediatamente e ad ogni modo non oltre 15 giorni dal verbale
di consegna.
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In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera di € 300,00 (Euro trecento) Ove il ritardo
dovesse eccedere i 45 giorni dalla data di consegna si farà alla risoluzione del contratto ed
all'incameramento della cauzione.
Art. 12
IMPIANTO DEL CANTIERE ED ORDINE DEI LAVORI
A.
Impianto del cantiere
L'Appaltatore dovrà provvedere all'impianto del cantiere non oltre il termine di 15 giorni dalla data
di consegna.
B.
Ordine dei lavori
In linea generale l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo più conveniente per darli
perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione, ciò non riesca
pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione appaltante.
Questa si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire la precedenza od il differimento di un
determinato tipo di lavoro, o l'esecuzione entro un congruo termine perentorio, senza che
l'Appaltatore possa rifiutarsi o richiedere particolari compensi.
In questo caso la disposizione dell'Amministrazione costituirà variante al programma dei lavori.
Art. 13
SOSPENSIONE DEI LAVORI E RIPRESA DEI LAVORI
Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche ed altre simili circostanze speciali
impedissero temporaneamente l'utile prosecuzione dei lavori, la Direzione ne disporrà la
sospensione, ordinandone la ripresa quando siano cessate le cause che la hanno determinata.
Durante i periodi di sospensione saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri specifici all'Art. 35 del
presente Capitolato. Si richiamano, sull'argomento, le disposizioni del Capitolato Generale di
Appalto.
Art. 14
DURATA DEL CONTRATTO
La durata del contratto è di mesi 8 (otto) naturali e consecutivi, entro il quale dovranno eseguirsi e i
lavori di cui all’articolo 3 del presente capitolato speciale d’appalto.
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Art. 15
ANTICIPAZIONI
A.
Anticipazioni dell'appaltatore
L'Amministrazione può avvalersi della facoltà di chiedere all'Appaltatore l'anticipazione per il
pagamento di lavori o provviste relative all'opera appaltata, ma non compresi nell'appalto, ai sensi di
quanto disposto dal Capitolato Generale.
In tal caso sulle somme anticipate spetterà all'Appaltatore l'interesse del 5 % annuo.
B.
Anticipazione dell'amministrazione
L'anticipazione di cui al decreto del Ministro del tesoro prevista dall'art. 12, commi 5 e 6, del R.D.
18 novembre 1923, n. 2240 (con le modifiche di cui all'art. 2 della Legge 26 aprile 1989, n. 155)
sarà accreditata all'Appaltatore, nella misura prevista dalle disposizioni vigenti ed
indipendentemente dalla sua richiesta, entro 6 mesi dalla data dell'offerta.
Art. 16
PAGAMENTI IN ACCONTO
A.
Generalità
In conformità a quanto disposto dall'art. 33 del Capitolato Generale, all'Appaltatore saranno
corrisposti, in corso d'opera, pagamenti in acconto, ogni qualvolta l'ammontare dei lavori avrà
raggiunto l'importo di € 60.000,00 ( Euro sessantamila ) al netto del ribasso contrattuale, della
ritenuta del 5% prevista dall'art. 48 del R.D: 23 maggio 1924, n. 827 e dello 0,5% per la garanzia.
All'atto del pagamento in conto potrà essere comunque corrisposto, dietro richiesta dell'Appaltatore,
anche il residuo ventesimo, subordinatamente alla prestazione, per un importo equivalente, di
fidejussione bancaria o di polizza fidejussoria assicurativa, rilasciata da Enti ed Istituti autorizzati a
norma delle disposizioni vigenti.
Il certificato di pagamento dell'ultimo acconto, qualunque ne sia l'ammontare netto, sarà emesso
contestualmente all'ultimazione dei lavori, accertata e certificata dalla Direzione Lavori come
prescritto.
La rata di saldo sarà pagata dopo l'approvazione del collaudo e previa attestazione del regolare
adempimento, da parte dell'Appaltatore, degli obblighi contributivi ed assicurativi.
B.
Lavori a misura
La contabilizzazione dei lavori a misura sarà effettuata applicando i prezzi di Elenco, al netto del
ribasso di contratto, alle quantità delle rispettive categorie di lavoro.
C.
Materiali in cantiere
A descrizione dell'Amministrazione appaltante, i materiali approvvigionati in cantiere, qualora
accettati dalla Direzione dei Lavori, potranno, ai sensi e nei limiti del Capitolato Generale, essere
compresi negli stati di avanzamento dei lavori in aggiunta alle aliquote avanti stabilite. La
valutazione sarà fatta a misura, con i relativi prezzi di Elenco per i materiali a pié d'opera. Non
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potranno comunque essere presi in considerazione materiali e manufatti che non siano destinati ad
essere completamente impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto.
D.
Lavori in economia
Le somministrazioni di operai e di materiali per lavori in economia, che venissero fatte
dall'Appaltatore per ordine della Direzione Lavori, saranno pagate con apposite liste settimanali, da
comprendersi nella contabilità dei lavori, a prezzi di contratto.
Art. 17
DANNI DI FORZA MAGGIORE
Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili od
eccezionali e per i quali l'Appaltatore non abbia trascurato le normali ed ordinarie precauzioni.
Non rientreranno comunque in tale classifica, quando causati da precipitazioni o da geli, anche se di
notevole entità: gli smottamenti e le solcature delle scarpate, l'interramento dei cavi, la
deformazione dei rilevati, il danneggiamento alle opere d'arte per rigonfiamento dei terreni, gli
ammaloramenti della sovrastruttura stradale.
L'Appaltatore é tenuto a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte
ad evitare danni od a provvedere alla loro immediata eliminazione ove gli stessi si siano già
verificati.
Per i danni causati da forza maggiore si applicano le norme dell'art. 348 della Legge 20 marzo 1865,
n. 2248, del Capitolato Generale D. M. 145/2000 e del Regolamento D.P.R. 554/1999.
I danni dovranno essere denunciati dall'Appaltatore immediatamente, appena verificatosi
l'avvenimento, ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i cinque giorni. Il compenso sarà
limitato all'importo dei lavori necessari per le riparazioni valutati a prezzi di contratto. Questo anche
nel caso che i danni di forza maggiore dovessero verificarsi nel periodo intercorrente tra
l'ultimazione dei lavori ed il collaudo. Resteranno comunque a totale carico dell'Appaltatore i danni
subiti da tutte quelle opere non ancora misurate, né regolarmente inserite a libretto.
Art. 18
ACCERTAMENTO E MISURAZIONE DEI LAVORI
La Direzione Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla misurazione
delle opere compiute; ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali
operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri che si
dovranno per conseguenza sostenere gli verranno senz'altro addebitati.
In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella
contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.
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Art. 19
ULTIMAZIONE DEI LAVORI - CONTO FINALE - COLLAUDO
A.
Ultimazione dei lavori
Non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori l'Appaltatore informerà per iscritto la Direzione che,
previo congruo preavviso; procederà alle necessarie constatazioni in contraddittorio regidendo, ove
le opere vengano riscontrate regolarmente eseguite, l'apposito certificato.
Qualora dall'accertamento risultasse la necessità di rifare o modificare qualche opera, per
esecuzione non perfetta, l'Appaltatore dovrà effettuare i rifacimenti e le modifiche ordinate, nel
tempo che gli verrà prescritto e che verrà considerato, agli effetti di eventuali ritardi, come tempo
impiegato per i lavori.
B.
Conto finale
La contabilità finale dei lavori verrà redatta, ai sensi del titolo XI capo I del Regolamento, nel
termine di mesi tre dalla data di ultimazione.
Entro lo stesso termine detta contabilità verrà trasmessa all'Amministrazione appaltante per i
provvedimenti di competenza.
C.
Collaudo
I lavori verranno collaudati con un certificato di regolare esecuzione emesso del direttore dei lavori
entro e non oltre i tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
L'Appaltatore dovrà a propria cura e spese, mettere a disposizione del Collaudatore gli operai ed i
mezzi di opera occorrenti per le operazioni di collaudo e per i lavori di ripristino resi necessari dai
saggi eseguiti.
Inoltre, ove durante il collaudo venissero accertati i difetti, l'Appaltatore sarà altresì tenuto ad
eseguire tutti i lavori che il Collaudatore riterrà necessari, nel termine dallo stesso assegnato.
Qualora l'Appaltatore non ottemperasse a tali obblighi, il Collaudatore potrà disporre che sia
provveduto d'ufficio e la spesa relativa, ivi compresa la penale per l'eventuale ritardo, verrà dedotta
dal residuo credito.
Per tutti gli effetti di legge e, in particolare, per quanto attiene ai termini di cui agli artt. 1667 e 1669
C.C., con l'emissione del certificato di favorevole collaudo e dalla data di approvazione dello stesso,
avrà luogo la presa in consegna delle opere da parte dall'Amministrazione appaltante.
Art. 20
MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO
Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo definitivo delle opere, la
manutenzione delle stesse, ordinaria e straordinaria, dovrà essere fatta a cura e spese
dell'Appaltatore.
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Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione ed il collaudo e salve le maggiori responsabilità
sancite dall'art. 1669 C.C., l'Appaltatore é quindi garante delle opere e delle forniture eseguite
obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali
ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso,
purché corretto, delle opere. In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più
tempestivo ed in ogni caso, sotto pena d'intervento d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione
Lavori.
Art. 21
TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI
A.
Trattamento dei lavoratori
L'Appaltatore é obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti
oggetto del presente contratto e, se cooperativa, anche dei confronti dei soci, condizioni normative e
retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel settore, per la
zona e nei tempi in cui si svolgono i lavori ed a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi
anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
L'Appaltatore si obbliga in particolare ad osservare le clausole dei contratti collettivi nazionali e
provinciali relativi al trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività, od a provvedere
all'accantonamento degli importi relativi nei modi e nelle forme in essi contratti previsti.
I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore fino alla data del collaudo anche se lo stesso non sia
aderente alle associazioni stipulanti o recede da esse ed indipendentemente dalla natura industriale
od artigiana, dalla natura e dimensioni dell'impresa di cui é titolare e da ogni altra sua qualificazione
giuridica, economica e sindacale.
B.
Tutela dei lavoratori
L'Appaltatore dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti
sull'assunzione, tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, comunicando, prima
dell'inizio dei lavori e comunque non oltre 15 giorni dalla consegna, gli estremi della propria
iscrizione agli Istituti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici.
A garanzia di tali obblighi sarà operata sull'importo netto progressivo dei lavori una ritenuta dello
0,50%, salvo le maggiori responsabilità dell'Appaltatore.
Art. 22
ESTENSIONE DI RESPONSABILITÀ - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI
L'Appaltatore sarà responsabile nei confronti dell'Amministrazione del rispetto delle disposizioni
del precedente articolo anche da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti,
anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.
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Il fatto che il subappalto non sia autorizzato non esime l'Appaltatore da detta responsabilità, fatta
salva, in questa ipotesi, l'applicazione delle sanzioni per l'accertata inadempienza contrattuale e
senza pregiudizio degli altri diritti dell'Amministrazione.
In caso di violazione degli obblighi suddetti, e sempre che la violazione sia stata accertata
dall'Amministrazione o denunciata al competente Ispettorato del lavoro, l'Amministrazione opererà
delle trattenute di garanzia del 20% sui certificati di pagamento, previa diffida all'Appaltatore a
corrispondere, entro il termine di cinque giorni, quanto dovuto o comunque a definire la vertenza
con i lavoratori, senza che ciò possa dar titolo a risarcimento di danni od a pagamento di interessi
sulle somme trattenute. L'Appaltatore e, suo tramite, le Imprese subappaltatrici, dovranno
trasmettere periodicamente all'Amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali,
assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
La Direzione Lavori avrà peraltro la facoltà, ai sensi dell'art. 9 del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55,
di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento.
Art. 23
SUBAPPALTO E COTTIMO - NOLI A CALDO E CONTRATTI DI FORNITURA - DIVIETI FUSIONI
A.
Subappalto e cottimo
In deroga all'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni, non é
consentita l'autorizzazione di subappalti o di cottimi di parte delle opere o dei lavori quando il
contratto sia stato affidato ai sensi del comma 1, lettera b), e del comma 2, lettera b), dell'art. 9 del
decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406.
Non é altresì consentita l'autorizzazione al subappalto dei lavori rientranti nella categoria
prevalente, per i quali l'Appaltatore si é qualificato per partecipare alla gara.
Negli altri casi tale affidamento é sottoposto alle seguenti condizioni:
a) che l'Appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta le opere che intende subappaltare o
concedere in cottimo e, per i lavori ad alta specializzazione , abbia indicato inoltre una o più
imprese subappaltatrici candidate ad eseguire dette opere;
b) che lo stesso comunichi all'Amministrazione i nominativi dei soggetti cui intende
subappaltare o dare in cottimo i lavori ;
c) che l'Impresa affidataria del subappalto o del cottimo sia iscritta, se italiana, all'A.N.C. per
categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare, salvo i casi in cui é
sufficiente l'iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;
d) che non sussista, nei confronti dell'Impresa affidataria del subappalto o cottimo, alcuno dei
divieti previsti dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed
integrazioni.
L'Appaltatore dovrà praticare, per i lavoro e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari
risultati dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%. Il contratto tra lo stesso e l'Impresa
14
subappaltatrice dovrà essere trasmesso in copia autentica all'Amministrazione ed alla Direzione
Lavori entro venti giorni dalla data di stipula .
L'importo dei lavori affidati in subappalto od in cottimo, in rapporto alle disposizioni del bando,
potrà essere corrisposto all'interessato direttamente od indirettamente.
Nel primo caso l'Appaltatore comunicherà all'Amministrazione la parte dei lavori eseguiti dal
subappaltatore o cottimista con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di
pagamento. Nel secondo caso é fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla
data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietenzate relative ai
pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia
effettuate.
B.
Noli a caldo - Contratti di fornitura
Le disposizioni di cui al precedente punto A. si applicano anche ai noi a caldo ed ai contratti di
fornitura con posa in opera del materiale fornito, quando il valore di quest'ultimo sia inferiore
rispetto a quello dell'impiego di mano d'opera.
C.
Divieti
Il contratto non può essere ceduto, appena di nullità.
E vietata inoltre l'associazione anche in partecipazione o il raggruppamento temporaneo di imprese
concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara. La violazione della disposizione
comporterà l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto.
L'esecuzione delle opere e dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore
subappalto. E vietato inoltre all'Appaltatore, a norma della Legge 23 ottobre 1960, n. 1369, di
affidare in appalto ed in subappalto od in qualsiasi altra forma, anche a società cooperative,
l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di mano d'opera assunta e retribuita
dall'Appaltatore o dall'intermediario, qualunque sia la natura dell'opera o del servizio cui le
prestazioni si riferiscono.
E altresì vietato di affidare ad intermediari, siano questi dipendenti, terzi o società anche se
cooperative, lavori da eseguirsi a cottimo da prestatori di opere assunti e retribuiti da tali
intermediari.
E vietato infine qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siano riconosciute
dall'Amministrazione.
D.
Fusioni e conferimenti
Le cessioni di aziende e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ad imprese che
eseguono opere pubbliche non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna
amministrazione aggiudicatrice fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta
trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni
previste dall'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei
requisiti previsti dagli articoli 8 e 9 della legge 11 febbraio 1994, n. 109.
15
Nei sessanta giorni successivi l'Amministrazione potrà opporsi al subentro del nuovo soggetto nella
titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle
comunicazioni di cui al precedente capoverso, non sussistano i requisiti di cui all'art. 10-sexies della
Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni.
Art. 24
PREZZI DI ELENCO - REVISIONE
A.
Generalità
I prezzi unitari e globali in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i
lavori appaltati a misura ed a forfait e le somministrazioni, risultano dall'Elenco allegato al
contratto. Essi comprendono:
a) Per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporti, imposte, dazi, cali, perdite, sfridi, ecc.
nessuna accentuata, per darli pronti all'impiego a pié d'opera in qualsiasi punto di lavoro.
b) Per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del
mestiere, nonché quote per assicurazioni sociali, per infortuni ed accessori di ogni specie.
c) -
Per i noli: ogni spesa per dare a pié d'opera i macchinari ed i mezzi d'opera, pronti a loro uso.
d) Per i lavori: tutte le spese per i mezzi d'opera provvisionali, nessuna esclusa e quanto altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso
ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non
esplicitamente richiamati.
I prezzi medesimi, diminuiti del ribasso offerto e sotto le condizioni tutte del contratto e del
presente Capitolato, s'intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a
tutto suo rischio e quindi invariabili durante tutto il periodo dei lavori ed indipendenti da qualsiasi
volontà.
B.
Revisione dei prezzi
L'Appaltatore ha l'obbligo di condurre a termine i lavori in appalto anche se in corso di esecuzione
dovessero intervenire variazioni di tutte o parte delle componenti dei costi di costruzione.
Non é ammessa pertanto la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi.
Art. 25
DISCORDANZE DEGLI ATTI DI CONTRATTO - PRESTAZIONI ALTERNATIVE
Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante,
l'Appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta all'Amministrazione appaltante peri
conseguenti provvedimenti di modifica. Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di
dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con
scala di riduzione minore.
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In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il
contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.
Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando
quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'Appaltatore rispetterà, nell'ordine,
quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto - Capitolato Speciale d'Appalto - Elenco Prezzi Disegni.
Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito
che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione Lavori.
L'Appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato
avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori
prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.
Art. 26
DISCIPLINA NEI CANTIERI
L'Appaltatore dovrà mantenere la perfetta disciplina nei cantieri impegnandosi ad osservare ed a
fare osservare ai propri agenti ed operai le obbligazioni nascenti dal contratto. La Direzione Lavori
potrà esigere il cambiamento di tale personale per insubordinazione, incapacità o grave negligenza,
ferma restando la responsabilità dell'Appaltatore per i danni o le inadempienze causati da tali
mancanze.
Art. 27
PROPRIETÀ DEGLI OGGETTI TROVATI
L'Amministrazione, salvo i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprietà
degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia che si
rinvengano nei fondi espropriati per l'esecuzione dei lavori o nella sede dei lavori stessi.
Dell'eventuale ritrovamento dovrà essere dato immediato avviso alla Direzione Lavori per le
opportune disposizioni. L'Appaltatore non potrà in ogni caso senza ordine scritto rimuovere od
alterare l'oggetto del ritrovamento, sospendendo i lavori stessi nel luogo interessato.
Ove necessario, tale sospensione potrà essere formalizzata dalla Direzione Lavori, rientrando tra le
cause di forza maggiore previste dal primo comma dell'art. 30 del Capitolato Generale.
Art. 28
LAVORO NOTTURNO E FESTIVO
Qualora per cause non imputabili all'Appaltatore l'esecuzione delle opere dovessero procedere in
modo da non garantire il rispetto del termine contrattuale, la Direzione potrà richiedere che i lavori
siano proseguiti ininterrottamente, anche di notte e nei giorni festivi. Per tale incombenza nessun
particolare indennizzo spetterà all'Appaltatore, salvo le maggiorazioni previste dalle tariffe sindacali
per lavori condotti in siffatte circostanze.
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Art. 29
RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE
L'Appaltatore é l'unico responsabile delle opere appaltate in conformità alle migliori regole dell'arte,
della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le
norme di legge e di regolamento.
Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza
e sorveglianza, l'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro
intervento devono intendersi esclusivamente connessi con la miglior tutela dell'Amministrazione e
non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo
dalla consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del
C.C..
Art. 30
RAPPRESENTANTE TECNICO DELL’APPALTATORE
A norma del Capitolato Generale, l'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente dovrà farsi
rappresentare per mandato da persona fornita da requisiti voluti. Tale persona dovrà dichiarare per
iscritto l'accettazione dell'incarico e dovrà assumere dimora, per tutta la durata dei lavori, in luogo
prossimo agli stessi.
Art. 31
INDICAZIONE DELLE PERSONE CHE POSSONO RISCUOTERE
La persona o le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietenzare le somme dovute in acconto
od a saldo, saranno indicate nel contratto. Tale autorizzazione dovrà essere comprovata, nel caso di
ditte individuali, mediante certificato della Camera di Commercio e nel caso di Società mediante
appositi atti legali.
Art. 32
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Qualora sorgessero contestazioni fra la Direzione Lavori e l'Appaltatore, si procederà alla
risoluzione di esse in via amministrativa a norma del Regolamento. Ove ciò non risultasse possibile
e salvo il disposto dell'art. 47 del Capitolato Generale, tutte le controversie sorte sia durante
l'esecuzione, che al termine del contratto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o
giuridica, saranno deferite, giusta gli articoli 806 e seguenti del Codice di procedura civile e 349
della Legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F., al giudizio di cinque arbitri, con la modalità previste dal
Capo VI del Capitolato Generale d'appalto. La competenza arbitrale potrà comunque essere esclusa
con apposita clausola inserita nel bando od invito a gara, oppure nel contratto nel caso di trattativa
privata.
18
Art. 33
ESECUZIONE D'UFFICIO - RESCISSIONE DEL CONTRATTO
Nel caso in cui l'Appaltatore si rifiutasse all'immediato rifacimento delle opere male eseguite,
all'esecuzione delle opere mancanti, alla demolizione e sostituzione di quelle non rispondenti alle
condizioni contrattuali, o non rispettasse o ritardasse il programma accettato o sospendesse i lavori,
ed in generale, in tutti i casi previsti dagli artt. 340 e 341 della Legge 20 marzo 1865 n. 2248, dagli
artt. 26, 27 e 28 del Regolamento 25 maggio 1895 n. 350 e dall'art. 10 del Capitolato Generale,
l'Amministrazione appaltante avrà il diritto di procedere all'esecuzione d'ufficio dei lavori od alla
rescissione del contratto in danno dell'Appaltatore stesso.
A.
Esecuzione d’ufficio
Per l'esecuzione d'ufficio nei casi previsti dal citato art. 341 l'Amministrazione potrà avvalersi delle
somme extraliquidate e da liquidarsi all'Appaltatore, di quelle depositate in garanzia e di ogni altra
somma che risultasse a credito dello stesso in dipendenza del contratto. L'eccedenza delle spese per
l'esecuzione d'ufficio si riterrà a carico dell'Appaltatore che dovrà immediatamente rifonderle.
B.
Rescissione del contratto
Si darà luogo alla rescissione del contratto oltre nei casi previsti dall'art. 340 della Legge sulle
Opere PP. anche in ogni altro caso d'inadempimento dell'Appaltatore, ad insindacabile giudizio
dell'Amministrazione.
Art. 34
ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE
Oltre gli oneri di cui agli artt. 11, 15, 16, 17, 18 e 19 del Capitolato Generale, ed agli altri specificati
nel presente Capitolato Speciale, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:
1. La formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, comprese
quelle di recinzione e di protezione e quelle necessarie per mantenere la continuità delle
comunicazioni, nonché di scoli, acque e canalizzazioni esistenti.
2. L'installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti, in rapporto all'entità dell'opera,
ad assicurare la migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori.
3. L'apprestamento delle opere provvisionali quali ponteggi, impalcature, assiti, steccati,
armature, centinature, casserature, ecc. compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi a
fine lavori.
4. La sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni, la collocazione, ove
necessario di ponticelli, andatoie, scalette di adeguata portanza e sicurezza.
5. L'installazione di tabelle e segnali luminosi nel numero sufficiente, sia di giorno che di notte,
nonché l'esecuzione di tutti i provvedimenti che la Direzione Lavori riterrà indispensabili per
garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuità del traffico. I segnali saranno
conformi alle disposizioni del Testo Unico delle Norme della Circolazione Stradale e del relativo
Regolamento di esecuzione.
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6. La vigilanza e guardiana del cantiere nel rispetto dei provvedimenti antimafia, sia diurna che
notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera esistenti nello stesso (siano essi
di pertinenza dell'Appaltatore, delÌAmministrazione, o di altre ditte), nonché delle opere eseguite
od in corso di esecuzione e delle piantagioni. Tale vigilanza si intende estesa anche ai periodi di
sospensione dei lavori (1) ed al periodo intercorrente tra l'ultimazione ed il collaudo, salvo
l'anticipata consegna delle opere all'Amministrazione appaltante e per le opere consegnate.
7. La prevenzione delle malattie e degli infortuni con l'adozione di ogni necessario
provvedimento e predisposizione inerente all'igiene e sicurezza del lavoro, essendo l'Appaltatore
obbligato ad attenersi a tutte le disposizioni e norme di Leggi e dei Regolamenti vigenti in
materia all'epoca di esecuzione dei lavori.
8. La pulizia del cantiere e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni apprestamento
provvisionale.
9. La fornitura di locali uso ufficio (in muratura o prefabbricati) idoneamente rifiniti e forniti dei
servizi necessari alla permanenza ed al lavoro di ufficio della Direzione Lavori.
10. La fornitura di mezzi di trasporto per gli spostamenti della Direzione Lavori e del personale
di assistenza.
11. La fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai, quali tettoie, ricoveri, spogliatoi
prefabbricati o meno, e la fornitura di servizi igienico-sanitari in numero adeguato.
12. Le spese per gli allacciamenti provvisori, e relativi contributi e diritti, dei servizi di acqua,
elettricità, gas, telefono e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e l'esecuzione dei
lavori, nonché le spese di utenza e consumo relative ai predetti servizi.
13. La fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e personale esperto per tracciamenti, rilievi,
misurazioni, saggi, picchettazioni ecc. relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso
d'opera, contabilità e collaudo dei lavori.
14. La riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle opere in esecuzione.
15. Il tracciato plano-altimetrico e tutti i tracciamenti di dettaglio riferentesi alle opere in genere.
16. Lo smacchiamento generale della zona interessata dai lavori, ivi incluso il taglio di alberi,
siepi e l'estirpazione delle ceppaie.
17. Le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni
per: opere di presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, apertura di cave di
prestito, uso di discariche, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti,
cautelamenti, trasporti speciali nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennità,
canoni, cauzioni, ecc.
18. La conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che
venissero interrotti per l'esecuzione dei lavori, provvedendosi a proprie spese con opportune
opere provvisionali.
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19. Il risarcimento dei danni che in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori venissero
arrecati a proprietà pubbliche e private od a persone, restando libere ed indenni
l'Amministrazione appaltante ed il suo personale.
20. La fornitura di cartelli indicatori e la relativa installazione, nel sito o nei siti indicati dalla
Direzione, entro 5 giorni dalla consegna dei lavori. I cartelloni, delle dimensioni minime di mt.
1,00 x 2,00 recheranno impresse a colori indelebili le seguenti diciture: Ente appaltante-Titolo
dell'opera -Titolo del lavoro in appalto-eventuali immagini illustrative- Estremi legge di
finanziamento Concessionario dell'opera - Impresa esecutrice (con estremi di iscrizione
all'A.N.C.) - Importo dei lavori - Data di consegna - Figure tecniche di progettazione direzione
ed assistenza - Subaffidatari - Ufficio competente di riferimento. Tanto i cartelli che le armature
di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto e
mantenuti in ottimo stato fino al collaudo dei lavori. Per la mancanza od il cattivo stato del
prescritto numero di cartelli indicatori, sarà applicata alÌAppaltatore una penale di € 200 Sarà
inoltre applicata una penale giornaliera di € 30 dal giorno della constatata inadempienza fino a
quello dell'apposizione o riparazione del cartello mancante o deteriorato. L'importo delle penali
sarà addebitato sul certificato di pagamento in acconto, successivo all'inadempienza.
21.La fornitura di notizie statistiche sull'andamento dei lavori, per periodi quindicinnali, a
decorrere dal sabato immediatamente successivo alla consegna degli stessi, come di seguito:
Numero degli operai impiegati, distinti nelle varie categorie, per ciascun giorno della quindicina,
con le relative ore lavorative; - Genere di lavoro eseguito nella quindicina, giorni in cui non si é
lavorato e cause relative. Dette notizie dovranno pervenire alla Direzione non oltre il mercoledì
immediatamente successivo al termine della quindicina, stabilendosi una penale, per ogni giorno
di ritardo, di € 50.
22. L'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione concorrenti nei cavi e l'esecuzione di
opere provvisionali per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalle sedi stradali o dal
cantiere, in generale.
23. La riparazione dei danni, dipendenti anche da forza maggiore, che si verificassero negli scavi,
nei rinterri, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisionali.
24. L'esecuzione di modelli e campionature di lavori, materiali e forniture che venissero richiesti
dalla Direzione Lavori.
25. L'approntamento di un laboratorio di cantiere, fisso o mobile e con le necessarie
attrezzature, che l'Amministrazione ritenesse di istituire, nonché le spese per il personale addetto.
26. L'esecuzione di esperienze ed analisi, come anche verifiche, assaggi e relative spese che
venissero in ogni tempo ordinati dalla Direzione Lavori, presso il laboratorio di cantiere o presso
gli Istituti autorizzati, sui materiali e forniture da impiegare od impiegati o sulle opere, in
corrispettivo a quanto prescritto nella normativa di accettazione o di esecuzione.
27. La conservazione dei campioni fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione
e dall'Appaltatore, in idonei locali o negli uffici direttivi.
28. Il carico, trasporto e scarico dei materiali delle forniture e dei mezzi d'opera ed il
collocamento a deposito od in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni.
21
29. Il ricevimento dei materiali e forniture escluse dall'appalto nonché la loro sistemazione,
conservazione e custodia, garantendo a proprie spese e con piena responsabilità il perfetto
espletamento di tali operazioni.
30. La custodia di opere escluse dall'appalto eseguite da ditte diverse per conto
dell'Amministrazione o della stessa direttamente. La riparazione dei danni che, per ogni causa o
per negligenza dell'Appaltatore, fossero apportati ai materiali forniti od ai lavori da altri
compiuti.
31. L'autorizzazione al libero accesso alla Direzione Lavori ed al personale di assistenza e
sorveglianza, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali, per le
prove, i controlli, le misure e le verifiche previsti dal presente Capitolato.
32. L'autorizzazione al libero accesso ad altre Imprese o Ditte ed al relativo personale
dipendente, ai cantieri di lavoro, nonché l'uso parziale o totale di ponteggi, impalcature, opere
provvisionali ed apparecchi di sollevamento, senza diritto a compenso, per tutto il tempo
occorrente all'esecuzione dei lavori o delle forniture scorporate.
33. La fornitura di fotografie delle opere nel formato, numero e frequenza prescritti dalla
Direzione Lavori e comunque non inferiori a due per ogni stato di avanzamento, nel formato 18 x
24.
34. L'assunzione di un Direttore del cantiere, ove l'Appaltatore non ne abbia il titolo, nella
persona di un tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all'Albo di categoria, e di
competenza professionale estesa ai lavori da dirigere. Il nominativo ed il domicilio di tale tecnico
dovranno essere comunicati alla Direzione, per iscritto, prima dell'inizio dei lavori.
35. La calcolazione di tutti gli impianti compresi nell'appalto e la relativa progettazione esecutiva,
compresa ogni incombenza e spesa per denuncie, approvazioni, licenze, collaudi, ecc. che al
riguardo fossero prescritti.
36. La calcolazione delle strutture resistenti e la relativa progettazione esecutiva, con gli oneri di
cui sopra, fermo restando che l'approvazione del progetto da parte della Direzione Lavori non
solleva l'Appaltatore, il Progettista ed il Direttore del cantiere, per le rispettive competenze, dalla
responsabilità relativa alla stabilità di dette opere.
37. Le indagini geognostiche e lo studio della portanza dei terreni a verifica delle soluzioni
strutturali e del dimensionamento delle opere di fondazione o di sostegno.
38. Le prove di carico e le verifiche delle varie strutture (pali di fondazione, travi, solai,
mensole, rampe, ecc.) che venissero ordinate dalla Direzione o dal Collaudatore; l’apprestamento
di quanto occorrente (materiali, mezzi d'opera, opere provvisionali, operai e strumenti) per
l'esecuzione di tali prove e verifiche.
39. L'osservanza delle norme di polizia stradale, di quelle di polizia mineraria (Legge 30 marzo
1893, n. 184 e Regolamento 14 gennaio 1894, n. 19) nonché di tutte le prescrizioni, leggi e
regolamenti in vigore per l'uso di mine, ove tale uso sia consentito.
40. La consegna e l'uso di tutte o di parte delle opere eseguite, previo accertamento verbalizzato
in contraddittorio, ancor prima di essere sottoposte a collaudo.
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41. La custodia, la conservazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere fino
al collaudo, come specificato al precedente art. 22.
42. Lo sgombero e la pulizia del cantiere entro un mese dall'ultimazione dei lavori, con la
rimozione di tutti i materiali residuali, i mezzi d'opera, le attrezzature e gli impianti esistenti
nonché con la perfetta pulizia di ogni parte e di ogni particolare delle opere da sfrabbricidi,
calcinacci, sbavature, pitture, unto, ecc.
43. Le spese per i collaudi tecnici prescritti dall'Amministrazione o per legge per le strutture e gli
impianti.
44. Le spese di collaudazione per tutte le indagini, prove e controlli che il Collaudatore riterrà
opportuno disporre, a insindacabile giudizio, e per gli eventuali ripristini.
45. Le spese di contratto ed accessorie e cioé tutte le spese e tasse, nessuna esclusa, inerenti e
conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per le
copie esecutive, le tasse di registro e di bollo principali e complementari.
La predisposizione del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori prima dell'inizio
dei lavori - qualora non inserito tra gli elaborati di progetto
Art. 35
CONTRATTO DI APPALTO
Il contratto di appalto sarà stipulato entro 30 giorni dalla data di completamento degli adempimenti
connessi alla gara e sarà immediatamente esecutivo.
Art. 36
PROROGHE
La proroga dei termini contrattuali per l'esecuzione dei lavori potrà essere concessa una sola volta
per motivi eccezionali dal capo dell'Amministrazione su richiesta motivata dell'Appaltatore e su
proposta del Direttore Lavori e dell'Ingegnere capo. Eventuali successive proroghe potranno essere
concesse dall'organo esecutivo dell'Amministrazione.
Le proroghe, richieste per motivi non riconducibili a provvedimenti disposti dall'Amministrazione
appaltante od a cause di forza maggiore derivanti da eventi non prevedibili, non comporteranno
revisione prezzi.
Art. 37
DIVIETO DI INCENTIVAZIONE
A norma dell'art. 35 della L.R. 29 Aprile 1895, n. 21, come sostituito dall'art. 55 della L.R. 12
Gennaio 1993, n. 10, l'anticipata ultimazione dei lavori rispetto al termine assegnato non consente
attribuzione di alcun premio di incentivazione.
23
Art. 38
PAGAMENTI IN ACCONTO
A norma dell'art. 10 della L.R. 18 Novembre 1964, n. 29, sui pagamenti degli acconti nel corso di
esecuzione dei lavori, la ritenuta di garanzia prevista dall'art. 48 del R.D. 23 Maggio 1924, n. 827,
sarà del 5%.
A norma dell'art. 4 della L.R. 17 Marzo 1975, n. 8 che recepisce il 2ø comma dell'art. 1 della legge
12 gennaio 1974, n. 8, all'atto del pagamento in conto sarà corrisposto, dietro richiesta
dell'Appaltatore, anche la suddetta ritenuta, subordinatamente alla prestazione, per un importo
equivalente, di fidejussione bancaria o di polizza fidejussoria assicurativa, rilasciata da Enti o
Istituti autorizzati, a norma delle disposizioni vigenti.
Art. 39
CONTROLLI DIVERSI
Sarà compito e diritto del Direttore Lavori di effettuare:
a) La sorveglianza ed il controllo in ordine alla predisposizione ed attuazione dei piani per la
sicurezza del cantiere;
b) La verifica ed il controllo sull'osservanza delle norme in materia di collocamento e di istituti
previdenziali e delle disposizioni dei contratti di categoria relativi alla mano d'opera impiegata; in
particolare la verifica almeno quadrimestrale delle certificazioni rilasciate da INPS, INAIL, Cassa
Edile, ottenuta anche attraverso controlli incrociati;
c) La verifica ed il controllo sulle imprese impegnate nella realizzazione dell'opera, in
particolare per quanto riguarda le previsioni del capitolato d'Appalto e l'osservanza delle
disposizioni in materia di subappalto.
A chiusura dei lavori il Direttore dei lavori verificherà la regolarità delle certificazioni liberatorie
finali rilasciate dai suddetti Istituti e, in caso di positivo riscontro, autorizzerà il pagamento del
saldo definitivo delle somme trattenute come riserva. Le inadempienze rilevate a carico
dell'Appaltatore e/o dei Subappaltatori saranno segnalate all'Amministrazione appaltante ed agli
altri Organi istituzionalmente preposti alla vigilanza sull'applicazione delle normative di tutela dei
lavoratori.
L'Amministrazione appaltante provvederà a liquidare gli stati di avanzamento ed il saldo di
ultimazione lavori solo dietro presentazione di copia autenticata delle quietanze dovute per i
contributi sociali, previdenziali e contrattuali.
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CAPITOLO I I I
Qualità, provenienza e norme di accettazione dei materiali e delle forniture
Art. 40
Caratteristiche generali
I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualità
esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in
materia ed inoltre corrispondere alle specifiche norme del presente Capitolato o degli altri atti
contrattuali. Essi, inoltre, se non diversamente prescritto o consentito, dovranno rispondere alle
norme e prescrizioni dei relativi Enti di unificazione e normazione con la notazione che ove il
richiamo del presente testo fosse indirizzato a norme ritirate o sostituite, la relativa valenza dovrà
ritenersi rispettivamente prorogata o riferita alla norma sostitutiva. Si richiamano peraltro,
espressamente le prescrizioni degli artt. 20, 21, e 22 del Capitolato Generale. Salvo diversa
indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua
convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, ne sia riconosciuta l'idoneità
e la rispondenza ai requisiti prescritti.
L'Appaltatore é obbligato a prestarsi, in qualsiasi momento, ad eseguire od a far eseguire presso il
laboratorio di cantiere, presso gli stabilimenti di produzione o presso gli Istituti autorizzati, tutte le
prove scritte dal presente Capitolato o dalla Direzione, sui materiali impiegati o da impiegarsi,
nonché sui manufatti, sia prefabbricati che formati in opera e sulle forniture in genere. Il prelievo
dei campioni, da eseguire secondo le norme, verrà effettuato in contraddittorio e sarà appositamente
verbalizzato.
Le provviste non accettate dalla Direzione Lavori, in quanto ad insindacabile giudizio non
riconosciute idonee, dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere, a cura e spese
dell'Appaltatore, e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti. L'Appaltatore resta comunque
totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso, non
pregiudica i diritti che l'Amministrazione si riserva in sede di collaudo finale.
Art. 40b.
Qualità e caratteristiche dei materiali elettrici
40b.1. GENERALITÀ
Tutti i materiali e gli apparecchi impiegati negli impianti elettrici devono essere adatti all'ambiente in cui sono installati
e devono avere caratteristiche tali da resistere alle azioni meccaniche, corrosive, termiche o dovute all'umidità alle quali
possono essere esposti durante l'esercizio.
Tutti i materiali e gli apparecchi devono essere rispondenti alle relative norme CEI e alle tabelle di unificazione CEIUNEL, ove queste esistano.
Per i materiali la cui provenienza è prescritta dalle condizioni del presente Capitolato Speciale, potranno pure essere
richiesti i campioni, sempre che siano materiali di normale produzione.
Nella scelta dei materiali è raccomandata la preferenza ai prodotti nazionali o comunque a quelli dei Paesi della CE.
25
Tutti gli apparecchi devono riportare dati di targa ed eventuali indicazioni d'uso utilizzando la simbologia del CEI e la
lingua italiana.
40b.2. COMANDI (INTERRUTTORI, DEVIATORI, PULSANTI E SIMILI) E PRESE A SPINA
Sono da impiegarsi apparecchi da incassi modulari e componibili.
Gli interruttori devono avere portata di 16 A; negli edifici residenziali è ammesso l'uso di interruttori di portata di 10 A;
le prese devono essere di sicurezza con alveoli schermati e far parte di una serie completa di apparecchi atti a realizzare
impianti di segnalazione, impianti di distribuzione sonora negli ambienti ecc.
La serie deve consentire l'installazione di almeno 3 apparecchi interruttori nella scatola rettangolare normalizzata,
mentre, per impianti esistenti, deve preferibilmente essere adatta anche al montaggio in scatola rotonda normalizzata.
I comandi e le prese devono eventualmente anche poter essere installati su scatole da parete con grado di protezione IP
40 e/o IP 55.
40b.2.1. Apparecchi di comando in edifici a destinazione sociale
Nelle costruzioni a carattere collettivo-sociale aventi interesse amministrativo, culturale, giudiziario, economico e
comunque in edifici in cui si svolgono attività comunitarie, le apparecchiature di comando devono essere installate a
un'altezza massima di 0,90 m dal pavimento.
Devono essere inoltre facilmente individuabili e visibili anche in caso di illuminazione nulla (apparecchi con tasti
fosforescenti): vedere DPR n. 384 del 27 aprile 1978.
40b.2.2. Prese di corrente
Le prese di corrente che alimentano utilizzatori elettrici con forte assorbimento (lavatrice, lavastoviglie, cucina ecc.)
devono avere un proprio dispositivo di protezione di sovracorrente, interruttore bipolare con fusibile sulla fase o
interruttore magnetotermico.
40b.3. APPARECCHIATURE MODULARI CON MODULO NORMALIZZATO
Le apparecchiature installate nei quadri di comando e negli armadi devono essere del tipo modulare e componibili con
fissaggio a scatto su profilato preferibilmente normalizzato EN 50022 (norme CEI 17-18).
In particolare:
a) gli interruttori automatici magnetotermici da 1 a 100 A devono essere modulari e componibili con potere di
interruzione fino a 6000 A, salvo casi particolari;
b) tutte le apparecchiature necessarie per rendere efficiente e funzionale l'impianto (ad esempio, trasformatori, suonerie,
portafusibili, lampade di segnalazione, interruttori programmatori, prese di corrente CE ecc.) devono essere
modulari e accoppiabili nello stesso quadro con gli interruttori automatici di cui al punto a);
c) gli interruttori con relè differenziali fino a 80 A devono essere modulari e appartenere alla stessa serie di cui ai punti
a) e b), nonché essere del tipo ad azione diretta;
d) gli interruttori magnetotermici differenziali tetrapolari con 3 poli protetti fino a 63 A devono essere modulari e dotati
di un dispositivo che consenta la visualizzazione dell'avvenuto intervento e permetta preferibilmente di distinguere
se detto intervento è provocato dalla protezione magnetotermica o dalla protezione differenziale. È ammesso
l'impiego di interruttori differenziali puri purché abbiano un potere di interruzione con dispositivo associato di
almeno 4500 A;
e) il potere di interruzione degli interruttori automatici deve essere garantito sia in caso di alimentazione dai morsetti
superiori (alimentazione dall'alto) sia in caso di alimentazione dai morsetti inferiori (alimentazione dal basso).
Gli interruttori di cui alle lettere c) e d) devono essere conformi alle norme CEI 23-18 e interamente assiemati a cura del
costruttore.
40b.4. INTERRUTTORI SCATOLATI
Onde agevolare le installazioni sui quadri e l'intercambiabilità, è preferibile che gli apparecchi da 100 a 250 A abbiano
le stesse dimensioni d'ingombro.
26
Nella scelta degli interruttori posti in serie, va considerato il problema della selettività nei casi in cui sia di particolare
importanza la continuità del servizio.
Il potere di interruzione deve essere dato nella categoria di prestazione P2 (norme CEI 17-5) onde garantire un buon
funzionamento anche dopo 3 corto circuiti con corrente pari al potere di interruzione.
Gli interruttori differenziali devono essere disponibili nella versione normale e in quella con intervento ritardato per
consentire la selettività con altri interruttori differenziali installati a valle.
40b.5. INTERRUTTORI AUTOMATICI MODULARI CON ALTO POTERE DI INTERRUZIONE
Qualora vengano usati interruttori modulari negli impianti elettrici che presentano correnti di c. c. elevate (fino a 30
KA), gli interruttori automatici magnetotermici fino a 63 A devono avere adeguato potere di interruzione in categoria di
impiego P2 (norme CEI 15-5 e art. 9.15 del presente capitolato).
40b.6. QUADRI DI COMANDO E DISTRIBUZIONE IN LAMIERA
40b.6.1. I quadri di comando devono essere muniti di profilati per il fissaggio a scatto delle apparecchiature elettriche
Detti profilati devono essere rialzati dalla base per consentire il passaggio dei conduttori di cablaggio.
Gli apparecchi installati devono essere protetti da pannelli di chiusura preventivamente lavorati per far sporgere l'organo
di manovra delle apparecchiature.
I quadri della serie devono essere costruiti in modo tale da poter essere installati da parete o da incasso, senza sportello,
con sportello trasparente o in lamiera, con serratura a chiave, a seconda della decisione della Direzione Lavori.
Il grado di protezione minimo deve essere IP 30 e comunque adeguato all'ambiente.
40b.6.2. I quadri di comando di grandi dimensioni e gli armadi di distribuzione devono appartenere a una serie di
elementi componibili di larghezza e di profondità adeguate.
Gli apparecchi installati devono essere protetti da pannelli di chiusura preventivamente lavorati per far sporgere l'organo
di manovra delle apparecchiature e deve essere prevista la possibilità di individuare le funzioni svolte dalle
apparecchiature.
Sugli armadi deve essere possibile montare porte trasparenti o cieche con serratura a chiave. Sia la struttura che le porte
devono essere realizzate in modo da permettere il montaggio delle porte stesse con l'apertura destra o sinistra.
Il grado di protezione minimo deve essere IP 30.
40b.7. QUADRI DI COMANDO E DI DISTRIBUZIONE IN MATERIALE ISOLANTE
Negli ambienti in cui l'Amministrazione appaltante lo ritiene opportuno, al posto dei quadri in lamiera, si dovranno
installare quadri in materiale isolante.
Questi devono avere attitudine a non innescare l'incendio al verificarsi di un riscaldamento eccessivo secondo la tabella
di cui all' art. 134.1.6 delle norme CEI 64-8, e comunque, qualora si tratti di quadri non incassati, devono avere una
resistenza alla prova del filo incandescente (glow-fire) non inferiore a 650 °C.
I quadri devono essere composti da cassette isolanti, con piastra portapparecchi estraibile per consentire il cablaggio
degli apparecchi in officina, essere disponibili con grado di protezione adeguato all'ambiente di installazione e
comunque non inferiore a IP 30, nel qual caso il portello deve avere apertura a 180 gradi.
Questi quadri devono consentire un'installazione del tipo a doppio isolamento.
40b.8. QUADRI ELETTRICI DA APPARTAMENTO O SIMILARI
All'ingresso di ogni appartamento deve essere installato un quadro elettrico composto da una scatola da incasso in
materiale isolante, un supporto con profilato normalizzato per fissaggio a scatto degli apparecchi da installare e un
coperchio con o senza portello.
Le scatole di detti contenitori devono avere profondità e larghezza tale da consentire il passaggio di conduttori
lateralmente, per alimentazione a monte degli automatici divisionari.
27
I coperchi devono avere fissaggio a scatto, mentre quelli con portello devono avere il fissaggio a vite per una migliore
tenuta.
I quadri in materiale plastico devono avere attitudine a non innescare l'incendio in caso di riscaldamento eccessivo,
secondo la tabella di cui all'art. 134.1.6 delle norme CEI 64-8.
I quadri elettrici d'appartamento devono essere adatti all'installazione delle apparecchiature prescritte, già descritte al
paragrafo 31.3.
40b.8.1. Istruzioni per l'utente
I quadri elettrici devono essere preferibilmente dotati di istruzioni semplici e facilmente accessibili, atte a dare all'utente
informazioni sufficienti per il comando e l'identificazione delle apparecchiature nonché a individuare le cause del guasto
elettrico.
L'individuazione può essere effettuata tramite le stesse apparecchiature o a mezzo di dispositivi separati.
Qualora il dispositivo abbia una lampada di emergenza incorporata, può essere omessa l'illuminazione di emergenza
prevista al punto 31.8.2.
40b.8.2. Illuminazione di sicurezza
Al fine di consentire all'utente di manovrare con sicurezza le apparecchiature installate nei quadri elettrici, anche in
situazioni di pericolo, in ogni unità abitativa devono essere installate una o più lampade di emergenza fisse o estraibili,
ricaricabili e con un'autonomia minima di 1 ora.
40b.9. PROVE DEI MATERIALI
L'Amministrazione appaltante indicherà preventivamente eventuali prove da eseguirsi, in fabbrica o presso laboratori
specializzati da precisarsi, sui materiali da impiegarsi negli impianti oggetto dell'appalto.
Le spese inerenti a tali prove non faranno carico all'Amministrazione appaltante, la quale si assumerà le sole spese per
fare eventualmente assistere alle prove propri incaricati.
Non saranno in genere richieste prove per i materiali contrassegnati con il Marchio di Qualità Italiano o equivalenti ai
sensi della legge n. 791 del 18 ottobre 1977.
40b.10. ACCETTAZIONE
I materiali dei quali sono stati richiesti i campioni potranno essere posti in opera solo dopo l'accettazione da parte
dell'Amministrazione appaltante, la quale dovrà dare il proprio responso entro 7 giorni dalla presentazione dei campioni,
in difetto di che il ritardo graverà sui termini di consegna delle opere.
Le parti si accorderanno per l'adozione, per i prezzi e per la consegna, qualora nel corso dei lavori si dovessero usare
materiali non contemplati nel contratto.
La Ditta appaltatrice non dovrà porre in opera materiali rifiutati dall'Amministrazione appaltante, provvedendo quindi
ad allontanarli dal cantiere.
Art. 41
Materiali naturali e di cava
A.
Acqua
Dovrà essere dolce, limpida, scevra di materie terrose od organiche e non aggressiva.
Avrà un pH compreso tra 6 e 8. Per gli impasti cementizi non dovrà presentare tracce di sali in
percentuali dannose (in particolare solfati e cloruri in concentrazioni superiori allo 0,5%). E vietato
l'impiego di acqua di mare salvo esplicita autorizzazione (nel caso, con gli opportuni accorgimenti
28
per i calcoli di stabilità). Tale divieto rimane tassativo ed assoluto per i calcestruzzi armati ed in
genere per tutte le strutture inglobanti materiali metallici soggetti a corrosione.
B.
Sabbia
B.1. Generalità
La sabbia da impiegare nelle malte e nei calcestruzzi, sia essa viva, naturale od artificiale, dovrà
essere assolutamente scevra di materie terrose od organiche, essere preferibilmente di qualità silicea
(in subordine quarzosa, granita o calcarea), di grana omogenea, stridente al tatto e dovrà provenire
da rocce aventi alta resistenza alla compressione. Ove necessario, la sabbia sarà lavata con acqua
dolce per l'eliminazione delle eventuali materie nocive; alla prova di decantazione in acqua,
comunque, la perdita in peso non dovrà superare il 2%.
Per il controllo granulometrico l'Appaltatore dovrà apprestare a porre a disposizione della Direzione
gli stacci UNI 2332/1.
B.2. Sabbia per murature in genere
Sarà costituita da grani di dimensioni tali da passare attraverso lo staccio 2 UNI 2332/1
B.3. Sabbia per intonaci ed altri lavori
Per gli intonaci, le stuccature, le murature di paramento od in pietra da taglio, la sabbia sarà
costituita da grani passanti allo staccio 0,5 UNI 2332/1.
B.4. Sabbia per conglomerati
Dovrà corrispondere ai requisiti dal D.M. 14 febbraio 1992, All. 1, punto 2., nonché per quanto
compatibile, alle caratteristiche e limiti di accettazione di cui alle norme UNI 8520/1 ed UNI
8520/2. La categoria (A, B o C) sarà rapportata alla classe dei conglomerati.
La granulometria dovrà essere assortita (tra 1 e 5 mm.) ed adeguata alla destinazione del getto ed
alle condizioni di posa in opera. Sarà assolutamente vietato l'uso di sabbia marina, salvo efficace
lavaggio e previa autorizzazione della Direzione Lavori.
C.
Ghiaia-Pietrisco
C.1. Generalità
I materiali in argomento dovranno essere costituiti da elementi omogenei, provenienti da rocce
compatte, resistenti, non gessose o marnose, né gelive. Tra le ghiaie si escluderanno quelle
contenenti elementi di scarsa resistenza meccanica, sfaldati o sfaldabili, e quelle rivestite da
incrostazioni.
I pietrischi e le graniglie dovranno provenire dalla frantumazione di rocce durissime,
preferibilmente silicee, a struttura microcristallina, o di calcari puri durissimi e di alta resistenza alla
compressione, all'urto, all'abrasione ed al gelo. Saranno a spigolo vivo, scevri di materie terrose,
sabbia e comunque materia eterogenee od organiche. Per il controllo granulometrico l'Appaltatore
dovrà approvvigionare e porre a disposizione della Direzione i crivelli UNI 2334.
C.2. Ghiaia e pietrisco per conglomerati cementizi
Dovranno corrispondere ai requisiti prescritti dal D.M. 14 febbraio 1992, All. 1, punto 2 e, per
quanto compatibile, ai requisiti di accettazione di cui alle norme UNI 8520 precedentemente citate.
La granulometria degli aggregati sarà in genere indicata dalla Direzione in base alla destinazione dei
getti ed alle modalità di posa in opera dei calcestruzzi. In ogni caso la dimensione massima degli
elementi per le strutture armate, non dovrà superare il 60% dell'interferro e per le strutture in
generale il 25% della minima dimensione strutturale. La categoria (A, B o C) sarà rapportata alla
classe dei conglomerati.
29
D.
Pomice
Posta in commercio allo stato granulato, dovrà possedere la granulometria prescritta (di norma: 0-5,
0-12, 0-15, 0-20), essere priva di alterazioni, asciutta, scevra di sostanze organiche, polvere od altri
elementi estranei. Per gli impieghi strutturali inoltre dovrà possedere una resistenza meccanica
granulare (norma DIN 53109 e procedimento modificato di Hummel) non inferiore a 15 N/mm2.
E.
Pietre naturali e marmi
E.1. Generalità
I materiali in argomento dovranno corrispondere alle "Norme per l'accettazione delle pietre naturali
da costruzione" di cui al R.D. 16 novembre 1939, n. 2232. In generale, le pietre da impiegarsi nelle
costruzioni dovranno essere omogenee, a grana compatta (con esclusione di parti tratte dal
cappellaccio), esenti da screpolature, peli, venature, piani di sfaldatura, sostanze estranee, nodi,
scaglie, cavità, ecc. Dovranno avere dimensioni adatte al particolare loro impiego ed offrire una
resistenza proporzionata all'entità delle sollecitazioni cui saranno sottoposte. In particolare, il carico
di sicurezza o compressione non dovrà mai essere superiore al 20% del rispettivo carico di rottura.
Saranno escluse le pietre marnose, gessose ed in generale tutte quelle alterabili all'azione degli
agenti atmosferici e dell'acqua corrente. Le prove per l'accertamento dei requisiti fisico-chimici e
meccanici saranno effettuate in conformità alle norme di cui al R.D. citato.
E.2. Pietra da taglio
Oltre a possedere gli accennati requisiti e caratteri generali, dovrà essere sonora alla percussione,
immune da fenditure e litoclasi e di perfetta lavorabilità. Per le opere esterne sarà vietato l'impiego
di materiali con vene non perfettamente omogeneizzate e di brecce in genere.
E.3. Tufo
Dovrà essere di recente estrazione, di struttura litoide, compatta ed uniforme, escludendosi quello
pomicioso e facilmente friabile; sarà impiegato solo dopo autorizzazione della Direzione Lavori e
previo accertamento della massa volumica (non inferiore a 1600 kg/m3) e della resistenza a
compressione ( non inferiore a 3,5 N/mm2, se secco ed a 2,5 N/mm2 se bagnato).
E.4. Marmo
Dovrà essere della migliore qualità, perfettamente sano, senza scaglie, brecce, vene, spacchi, nodi,
peli ed altri difetti che ne infirmino la omogeneità e la solidità. Non saranno tollerate stuccature,
tasselli, rotture, scheggiature.
Art. 42
Calci - Pozzolane - Leganti Idraulici
A.
Calci aeree
Dovranno avere le caratteristiche ed i requisiti prescritti dalle "Norme per l'accettazione delle calci",
di cui al R.D. 16 novembre 1939, n. 2231.
A.1. Calce grassa in zolle
Dovrà provenire da calcari puri, essere di recente, perfetta ed uniforme cottura, non bruciata né
vitrea né pigra ad idratarsi ed infine di qualità tale che, mescolata con la sola quantità di acqua dolce
30
necessaria all'estinzione, si trasformi completamente in una pasta soda a grassello tenuissimo
(rendimento min. 2,5 m3/tonn.), senza lasciare residui maggiori del 5% dovuti a parti non bene
decarburate, siliciose od altrimenti inerti. La calce viva in zolle al momento dell'estinzione dovrà
essere perfettamente anidra; sarà rifiutata quella ridotta in polvere o sfiorita e perciò si dovrà
provvederla in rapporto al bisogno e conservarla in luoghi asciutti e ben riparati dall'umidità.
L'estinzione della calce verrà effettuata meccanicamente, mediante macchine a ciclo continuo, o
tradizionalmente, a mezzo di batterie di vasche accoppiate poste a livello diverso e separate da
griglia 3,35 UNI 2331. La calce grassa destinata agli intonaci dovrà esser spenta almeno tre mesi
prima dell'impiego, quella destinata alle murature almeno 15 giorni.
A.2. Calce magra in zolle
Non sarà consentito, se non diversamente disposto, l'impiego di tale tipo di calce.
A.3. Calce idrata in polvere
Dovrà essere confezionata in idonei imballaggi e conservata in locali ben asciutti. Gli imballaggi
dovranno portare ben visibili: l'indicazione del produttore, il peso del prodotto e la specifica se
trattasi di fiore di calce o calce idrata da costruzione.
B.
Pozzolana
Dovrà rispondere alle "Norme per l'accettazione delle pozzolane e dei materiali a comportamento
pozzolanico" di cui al R.D. 16 novembre 1939, n. 2230. La pozzolana sarà ricavata da strati mondi
da cappellaccio ed esenti da sostanze eterogenee o da parti inerti, sarà di grana fina (passante allo
staccio 3,15 UNI 2332 per malte in generale e 0,5 UNI 2332 per malte fini di intonaco e murature di
paramento), asciutta ed accuratamente vagliata.
Sarà impiegata esclusivamente pozzolana classificata "energica" (resistenza a pressione su malta
normale a 28 gg. 25 kgf/cm2 + 10%) e sarà rifiutata quella che, versata in acqua, desse una
colorazione nerastra, intensa e persistente.
C.
Leganti idraulici
C.1. Generalità
I materiali in argomento dovranno avere le caratteristiche ed i requisiti prescritti dalla Legge 26
maggio 1965, n. 595 e dai D.M. 3 giugno 1968 e 31 agosto 1972 aventi rispettivamente per oggetto:
"Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici", "Nuove norme sui requisiti di accettazione
e modalità di prova dei cementi", "Norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova degli
agglomeranti cementizi e delle calci idrauliche". Si richiamano le norme UNI ENV 197/1.
C.2. Resistenze meccaniche e tempi di presa
I cementi precedentemente elencati, saggiati su malta normale secondo le prescrizioni e le modalità
indicate all'art. 10 del D.M. 3 giugno 1968, dovranno avere le caratteristiche ed i limiti minimi di
resistenza meccanica parzialmente riportati nella tabella accanto:
Tipo di cemento
Normale
Ad alta resistenza
Ad alta resistenza a rapido indurimento
Alluminio
Per sbarramenti di ritenuta
Resistenze (N/mm2)
A Flessione
A Compressione
6
32,5
7
42,5
8
52,5
8
52,5
-22,5
31
C.3. Modalità di fornitura, e conservazione
La fornitura dei leganti idraulici dovranno avvenire in sacchi sigillati, ovvero in imballaggi speciali
a chiusura automatica a valvola od ancora alla rinfusa. Dovranno comunque essere chiaramente
indicati, a mezzo stampa nei primi due casi e con documenti di accompagnamento nell'ultimo, il
peso e le qualità del legante, lo stabilimento produttore, la quantità di acqua per malta normale e le
resistenze minime a trazione e compressione dopo 28 gg. di stagionatura dei provini. L'introduzione
in cantiere di ogni partita di cemento sfuso dovrà risultare dal giornale dei lavori e dal registro dei
getti. La conservazione dovrà essere effettuata in locali asciutti, approntati a cura dell'Appaltatore, e
su tavolati in legname; più idoneamente lo stoccaggio sarà effettuato in adeguati "silos".
Art. 43
Materiali laterizi
A.
Generalità
Formati da argilla (contenente quantità variabili di sabbia, ossido di ferro e carbonato di calcio )
purgata, macerata, impastata e sottoposta a giusta cottura in apposite fornaci, dovranno rispondere
alle "Norme per l'accettazione dei materiali laterizi" emanate con R.D. 16 novembre 1939, n. 2233. I
laterizi di qualsiasi tipo, forma e dimensioni (pieni, forati e per coperture) dovranno nella massa
essere scevri di sassolini ed altre impurità; avere forma regolare, facce lisce e spigoli sani;
presentare alla frattura (non vetrosa) grana fine, compatta ed uniforme; essere sonori alla
percussione; assorbire acqua per immersione ed asciugarsi all'aria con sufficiente rapidità; non
sfaldarsi o sfiorire sotto la influenza degli agenti atmosferici (anche in zone costiere) e di soluzione
saline; non screpolarsi al fuoco ed al gelo; avere resistenza adeguata, colore omogeneo e giusto
grado di cottura; non contenere sabbia con sali di soda o potassio, avere forma geometrica precisa
ed infine un contenuto di solfati alcalini tali che il tenore di SO3 sia < 0,05%.
B.
Manufatti
B.1. Elementi per murature
Per la terminologia, il sistema di classificazione, i limiti di accettazione ed i metodi di prova si farà
riferimento alle norme UNI 8942/1, 8942/2 e 8942/3.
Gli elementi da impiegarsi nelle murature dovranno avere facce piane e spigoli regolari, essere
esenti da screpolature, fessure e cavità e presentare superfici atte alla adesione delle malte. I mattoni
da paramento dovranno presentare in maniera particolare regolarità di forma, integrità superficiale e
sufficiente uniformità di colore per l'intera partita.
Quando impiegati nelle murature portanti, essi debbono rispondere alle prescrizioni contenute nel
D.M. 20 novembre 1987: "Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici
in muratura e per il loro consolidamento". La resistenza meccanica degli elementi deve essere
dimostrata attraverso certificati contenenti i risultati delle prove condotte da laboratori ufficiali negli
stabilimenti di produzione con le modalità previste dal D.M. citato.
B.2. Elementi per solai
Per la terminologia, il sistema di classificazione, i limiti di accettazione ed i metodi di prova si farà
riferimento alle norme UNI 9730/1, 9730/2 e 9730/3.
Dovranno inoltre essere rispettate le norme dei cui al punto 7., parte 1^, del D.M. 14 febbraio 1992.
32
Nei blocchi forati, la resistenza caratteristica a compressione, determinata secondo le prescrizioni
dell'Allegato 7. del D.M. citato e riferita alla sezione netta delle pareti e delle costolature, dovrà
risultare non minore di:
a)
b)
Solai con blocchi aventi funzioni di alleggerimento:
30 N/mm2 nella direzione dei fori; 15 N/mm2 nella direzione trasversale ai fori;
Solai con blocchi aventi funzione statica in collaborazione con il conglomerato:
15 N/mm2 nella direzione dei fori; 5 N/mm2 nella direzione trasversale ai fori.
In assenza di cassero continuo inferiore durante la fase di armatura e getto tutti i blocchi dovranno
resistere ad un carico concentrato, applicato nel centro della faccia superiore, non inferiore a 1,5 kN.
Il modulo elastico non dovrà essere superiore a 25 kN/mm2.
B.3. Tavelle e tavelloni - Tegole - Pianelle
Si farà riferimento alle UNI 2105 ed UNI 2106 (Tipi e dimensioni) ed alla UNI 2107 (Requisiti e
prove).
Per le tegole, e salvo diversa specifica, si farà riferimento alle UNI 2619, UNI 2620 (Dimensioni) ed
UNI 2621 (Requisiti e prove) (Norme ritirate e non ancora sostituite). Per le pianelle si farà
riferimento alle norme UNI 2622 (Norme ritirate e non ancora sostituite.). Lo spessore sarà di 1,2 o
1,0 cm a seconda che le pianelle siano trafilate o pressate. Le pianelle trafilate dovranno potersi
separare facilmente, senza rompersi, battendole sulle teste col filo di martellina. I requisiti di
resistenza all'urto, alla flessione, all'usura, alle basse temperature ed i rispettivi metodi di prova,
saranno conformi alle vigenti norme di legge per l'accettazione dei materiali di pavimentazione.
Art. 44
Materiali ferrosi
A.
Generalità
I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti di scorie, soffiature, saldature,
paglia e da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, profilatura, fucinature
e simili.
Essi inoltre dovranno soddisfare tutte le condizioni generali previste dal D.M. 28 febbraio 1908,
modificato con R.D. 15 luglio 1925.
A.1. Designazione, definizione e classificazione
Si farà riferimento alle seguenti norme di unificazione:
UNI EN - 10020
Definizione e classificazione dei tipi di acciaio
UNI EU - 27
Designazione convenzionale degli acciai
UNI 7856
Ghise gregge. Definizioni e classificazioni.
ISO 1083
Ghisa a grafite sferoidale. Classificazione.
Come acciai si definiranno i materiali ferrosi contenenti meno dell'1,9% di carbonio, limite che li
separerà dalle ghise definite dalla UNI 7856 sopra richiamata.
A.2.
Qualità, prescrizioni e prove
33
Per i materiali ferrosi, ferma restando l'applicazione del D.P. 15 luglio 1925 in precedenza
richiamato, saranno rispettate le norme di unificazione contenute negli argomenti e nei subargomenti di cui alla classifica UNI.
B.
Acciai per cemento armato
Dovranno rispondere alle prescrizioni di cui al D.M. 14 febbraio 1992 (e successive modifiche ed
integrazioni) riportate le "Norme tecniche per la esecuzione delle opere in cemento armato normale
e precompresso e per le strutture metalliche".
Gli acciai dovranno essere esenti da difetti tali da pregiudicarne l'impiego, quali incisioni,
ossidazioni, corrosioni, lesioni, untuosità ed in genere ricopertura da sostanze che possano ridurne
sensibilmente l'aderenza al conglomerato. Essi inoltre dovranno essere controllati in stabilimento.
Le relative forniture debbono essere accompagnate da un certificato di Laboratorio Ufficiale
riferentesi al tipo di armatura di cui trattasi nonché dotate di marchiatura da cui risulti il riferimento
allo stabilimento produttore, al tipo di acciaio ed alla sua eventuale saldabilità. La data del
certificato deve essere non inferiore a tre mesi a quella di spedizione, salvo quanto previsto al punto
2.2.8.2. del D.M. citato.
I controlli in cantiere sono obbligatori. Essi saranno riferiti agli stessi gruppi di diametri di cui al
punto 2.2.8.2 (1) ed effettuati con il prelevamento di tre spezzoni marchiati, di uno stesso diametro,
scelto entro ciascun gruppo di ciascuna partita di comune provenienza. Le prove, da eseguirsi presso
un Laboratorio Ufficiale, accerteranno la resistenza e la duttibilità del materiale. Eventuali risultati
anomali, saranno dal Direttore dei Lavori comunicati sia al Laboratorio Ufficiale incaricato in
stabilimento, sia al Servizio Tecnico Centrale del Ministero dei LL.PP.
B.1. Acciaio per barre tonde lisce e ad aderenza migliorata
Per le condizioni tecniche generali di fornitura si applica la norma UNI EU 21 (parzialmente
sostituita da UNI EN 10204). Il prelievo dai campioni ed i metodi di prova saranno effettuati
secondo la UNI 6407 salvo quanto stabilito al punto 2.2.8.2., Parte 1a, del Decreto citato. Per
l'accertamento delle proprietà meccaniche vale quanto indicato alle EN 10002/1a (1990), UNI 564
ed UNI 6407, salvo indicazioni contrarie o complementari.
L'acciaio per barre tonde lisce dovrà possedere le proprietà indicate nella seguente tabella:
CARATTERISTICHE MECCANICHE
Designazione del tipo di acciaio
Fe B 22k
Fe B 32k
Tensione caratteristica di snervamento fyk N/mm2
>215
>315
Tensione caratteristica di rottura ftk N/mm2
>335
>490
Allungamento A5 %
>24
>23
Piegamento a 180ø su mandrino con diametro D
2d
3d
L’acciaio ad aderenza migliorata, caratterizzato dal diametro della barra tonda equipesante, dovrà
possedere le caratteristiche parzialmente indicate nella seguente tabella:
CARATTERISTICHE MECCANICHE
Designazione del tipo di acciaio
Fe B 38k
Fe B 44k
Tensione caratteristica di snervamento fyk N/mm2
>375
>430
Tensione caratteristica di rottura ftk N/mm2
>450
>540
Allungamento A5 %
>14
>12
34
Le barre inoltre dovranno superare con esito positivo prove di aderenza (secondo il metodo
"Beam test") da eseguire presso un laboratorio ufficiale con le modalità specificate dalla norma
CNR - uni 10020-71
B.2. Acciaio in fili lisci o nervati
I fili lisci o nervati di acciaio trafilato di diametro compreso fra 5 e 12 mm, dovranno corrispondere,
per l'impiego nel cemento armato, alle proprietà indicate nel prospetto 3 di cui al punto 2.2.4, Parte
I, delle "Norme tecniche".
B.3. Reti di acciaio elettrosaldate
Dovranno avere fili elementari compresi fra 5 e 12 mm e rispondere altresì alle caratteristiche
riportate nel prospetto 4 di cui al punto 2.2.5., Parte I, delle "Norme tecniche".
B.4. Acciai per cemento armato precompresso
Gli acciai per armature da precompressione potranno essere forniti in rotoli (fili, trecce, trefoli), su
bobine (trefoli) ed in fasci (barre). I fili dovranno essere forniti in rotoli di diametro tale che, all'atto
dello svolgimento, allungati al suolo su un tratto di 10 m, non presentino curvatura con freccia
superiore a 400 mm; il produttore dovrà indicare il diametro minimo di avvolgimento.
Ciascun rotolo di filo (liscio, ondulato, con impronte) dovrà essere esente da saldature: Sono
ammesse le saldature sui fili componenti le trecce effettuate prima della trafilatura; per i trefoli sono
ammesse saldature anche durante l'operazione di cordatura, purché le saldature siano
opportunamente distanziate e sfalsate.
Dovranno comunque essere rispettare le prescrizioni di cui al punto 2.3., Parte I, delle "Norme
tecniche", nonché le altre disposizioni che, in materia, venissero successivamente emanate.
C.
Acciai per strutture metalliche
I materiali da impiegare in tali tipi di strutture dovranno rispettare le prescrizioni contenute nella
Parte II delle norme tecniche di cui al D.M. 14 febbraio 1992 più volte richiamato, con le eventuali
successive modifiche ed integrazioni.
Gli acciai da impiegare, di uso generale laminati a caldo, in profilati, barre, larghi piatti, lamiere e
profilati cavi (anche tubi saldati provenienti da nastro laminato a caldo) dovranno essere del tipo Fe
360 (Fe37), del tipo Fe 430 (Fe44) o del tipo Fe 510 (Fe 52) definiti, per le caratteristiche
meccaniche al punto 2.1.1 della Parte II di che trattasi e di cui si riporta, parzialmente, il prospetto
2-1:
simbolo simbolo
Caratteristica
Fe 360 Fe 430 Fe 510
adottato
uni
ft
Rm
Tensione di rottura a trazione N/mm2 >360
>430
>510
fy
Re
Tensione di snervamento
N/mm2
>235
>275
>355
Tra gli acciai dei tipi indicati rientrano pertanto gli acciai Fe 360, Fe 430 e Fe 510 dei gradi B, C, D,
della EN 10025.
Rientrano anche altri tipi di acciai purché rispondenti alle caratteristiche indicate nel prospetto 2-1
citato. Per i profilati cavi, oltre agli acciai Fe 360, Fe 430 e Fe 510 nei gradi B, C, D delle UNI 7806
e 7810, rientrano anche altri tipi purché rispondenti alle caratteristiche di cui al prospetto 2-It del
punto 2.1.1.2 delle "Norme tecniche":
D.
Profilati, barre e larghi piatti di uso generale
Saranno conformi alle prescrizioni di cui alla seguente norma di unificazione:
35
Le superfici dei laminati dovranno essere esenti da cretti, scaglie, paglie, ripiegature, cricche od altri
difetti tali che ne possano pregiudicare ragionevolmente le possibilità d'impiego. Sarà tollerata la
presenza di lievi sporgenze o rientranze, di leggere rigature e vaiolature, purché non venga superata
la tolleranza in meno prescritta sullo spessore.
Valgono sull'argomento le norme UNI EN 10163/1/2/3.
E.
Lamiere di acciaio
Saranno conformi per qualità e caratteristiche, alle norme e prescrizioni delle UNI di cui al punto D
ed inoltre della UNI EN 10029.
F.
Lamiere zincate
F.1. Generalità
Fornite in fogli, rotoli od in profilati vari per lavorazione dopo zincatura, le lamiere zincate avranno
come base acciaio non legato, di norma laminato a freddo. Qualità e tolleranze saranno conformi
alla UNI EN 10142 con la prescrizione che la base, in rapporto agli impieghi, sarà conforme ad uno
dei tipi di cui al prospettato I della norma citata .
Per gli impieghi strutturali, la lamiera di base sarà conforme ad uno dei tipi di cui al prospetto I
della UNI EN 10147.
La zincatura dovrà essere effettuata per immersione a caldo nello zinco fuso; questo sarà di prima
fusione, almeno di titolo ZN A 99 UNI 2013.
Con riguardo al procedimento di zincatura questo potrà essere di tipo normale a bagno continuo o
discontinuo (più idoneamente indicato quest'ultimo per manufatti lavorati pre-zincatura e per i quali
si rimanda alla norma UNI 5744), o continuo Sendzimir.
F.2. Lamiere zincate con bagno continuo o discontinuo a caldo
Avranno strato di zincatura conforme ai tipi indicati nel prospetto che segue con la prescrizione che
in nessun caso, la fornitura potrà provvedere manufatti con grado di zincatura inferiore a Z 275.
Tipo di
Massa complessiva di zinco sulle due superfici
(g/m2)
rivestimento
Z100
Z140
Z200
Z225
Z275
Z350
Z450
Z600
G.
Tubi di acciaio
G.1. Generalità
Per le condizioni tecniche generali di fornitura vale la norma UNI EU 21. I tubi saranno costituiti da
acciaio non legato e dovranno corrispondere alla normativa generale di unificazione di seguito
riportata:
UNI 663-68 Tubi senza saldatura di acciaio non legato - Tubi lisci per usi generici - Qualità,
prescrizione e prove
(Sostituita in parte da UNI 7287).
UNI 7091
Tubi saldati di acciaio non legato - Tubi lisci per usi generici (Sostituita in parte da
UNI 7288).
UNI 7287
Tubi con estremità lisce, senza saldatura, di acciaio non legato, senza prescrizioni di
qualità.
UNI 7288
Tubi con estremità lisce, saldati, di acciaio non legato, senza prescrizioni di qualità.
I tubi dovranno risultare ragionevolmente dritti a vista e presentare sezione circolare entro le
tolleranze prescritte; saranno privi di difetti superficiali (interni ed esterni) che possano
pregiudicarne l'impiego: é ammessa la loro eliminazione purché lo spessore non scenda sotto il
minimo prescritto. Tubi e relativi pezzi speciali dovranno inoltre avere la superficie interna ed
36
esterna protetta con rivestimenti appropriati e specificati in Elenco. In ogni caso, qualunque sua il
tipo di rivestimento, questo dovrà risultare omogeneo, continuo, ben aderente ed impermeabile.
G.2. Tubi gas
Ove non diversamente disposto, saranno impiegati nelle normali installazioni per condutture di
acqua calda e fredda, impianti di riscaldamento, gas ecc. I tubi potranno essere senza saldatura o
saldati e dovranno corrispondere alle prescrizioni della seguente norma di unificazione:
UNI 8863
Tubi senza saldatura e saldati di acciaio non legato, filettabili secondo UNI ISO 7/1.
Il materiale sarà costituito, per i tubi senza saldatura, da acciaio Fe 330 con carico unitario di rottura
a trazione di 330 :520 N/mm2. La tolleranza sarà del - 12,5% sullo spessore del + 10% sul peso di
ogni singolo tubo.
Per la designazione convenzionale, nonché per gli spessori, si farà riferimento alla seguente tabella:
Designazione
convenzionale
3/8 Gas
1/2 Gas
3/4 gas
1. Gas
1,1/4 Gas
1.1/2 Gas
2. Gas
2.1/2 Gas
3. Gas
4. Gas
Rif.
DN
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
Serie leggera
Spessore s (mm)
Serie media
Serie pesante
2,0
2,3
2,3
2,9
2,9
2,9
3,2
3,2
3,6
4,0
2,3
2,6
2,6
3,2
3,2
3,2
3,6
3,6
4,0
4,5
2,9
3,2
3,2
4,0
4,0
4,0
4,5
4,5
5,0
5,4
H.
Ghisa
H.1. Ghisa malleabile per getti
Dovrà corrispondere alle prescrizioni della seguente norma di unificazione: UNI ISO 5922 - Ghisa
malleabile per getti
UNI ISO 1083 - Ghisa a grafite sferoidale. Classificazione
H.2. Ghisa a grafite sferoidale per getti
Dovrà rispondere alle prescrizioni di cui alla seguente norma di unificazione:
H.3. Ghisa grigia per getti
Dovrà rispondere alle prescrizioni di cui alla seguente norma di unificazione:
UNI ISO 185 - Ghisa grigia per getti. Classificazione.
La ghisa dovrà essere di seconda fusione, a grana fine, grigia, compatta, esente da bolle,, scorie,
gocce fredde ed altri difetti. Il materiale dei getti dovrà essere compatto e lavorabile alla lima
scalpello in tutte le parti. I singoli pezzi dovranno riuscire di fusione a superficie liscia e dovranno
essere accuratamente sbavati e liberati dalla sabbia di formazione.
H.4. Tubi di ghisa grigia o sferoidale
I tubi saranno costituiti da ghisa di seconda fusione, centrifugata e ricotta, e saranno esenti da difetti
di lavorazione che ne possano pregiudicare la funzionalità e la durata.
37
Salvo diversa indicazione, i tubi saranno catramati o bitumati a caldo sia internamente che
esternamente e tale strato protettivo, che dovrà risultare continuo e ben aderente, non dovrà
pregiudicare i caratteri organolettici dell'acqua eventualmente convogliata. I tubi in ghisa sferoidale
saranno rivestiti internamente, di norma, in malta cementizia centrifugata.
Le giunzioni tra i vari tubi potranno essere di tipo rigido od elastico: in quest'ultimo caso le
guarnizioni che verranno fornite con tubi saranno fabbricate con gomme sintetiche resistenti sia
all'invecchiamento che alla corrosione.
Per le tubazioni di ghisa normale (per condotte) dovrà essere rispettata la seguente normativa:
UNI 5336
Tubi, raccordi e pezzi speciali per condotte in pressione di ghisa grigia. Qualità,
prescrizioni e prove.
Per i tubi di ghisa sferoidale, si farà riferimento alle norme UNI-ISO 2531.
Le caratteristiche meccaniche per tutti i DN, saranno le seguenti: carico unitario di rottura a trazione
non inferiore a 420 N/mm2, allungamento a rottura min. 10%, durezza Brinell, max 230 kg/mm2.
I tubi saranno provati idraulicamente in officina alla pressione di 100 bar (DN 40/300), 80 bar (DN
350/600), 60 bar (DN 700/1000), 40 bar (DN 1200/2000).
armatura e pigmenti naturali, compresse in forme a 250 :300 atm e riscaldate a 150øC, dovranno
Art. 44
Materiali per rivestimenti
Qualunque sia il materiale da impiegare per rivestimenti, questo dovrà presentare assoluta regolarità
di forma, assenza di difetti superficiali, uniformità e stabilità dei colori, resistenza adeguata alle
condizioni d'impiego. Per i materiali il cui uso comprende anche le pavimentazioni, si rimanda alla
specifica normativa riportata nel precedente articolo. Per le piastrelle vale quanto annotato al punto
47.B.
A.
Tappezzerie
Le tappezzerie, qualcunque sia il materiale di costruzione, dovranno avere resistenza adeguata alle
condizioni d'impiego, stabilità dimensionale agli sbazi termo-igrometrici ed inalterabilità dei colori
alla luce ed all'invecchiamento.
A.1. Tappezzerie di carta
Potranno essere di tipo comune, confezionate con carta leggera (min. 55 g/m2) e stampate con
disegni composti al minimo di tre colori, di tipo mezzano, confezionate con carte semipesanti (min.
80 g/m2) e stampate con disegni composti al minimo di sei colori; di tipo fine, confezionate con
carte particolarmente trattate e disegni composti da un grande numero di colori fini; di tipo lavabile,
confezionate con carta trattate in maniera tale da consentirne la lavabilità con acqua e detersivo
(soluzione al 10%) e la smacchiabilità con benzina rettificata.
Per l'impiego, salvo diversa prescrizione non sarà consentito l'uso di tappezzeria di carta di tipo
comune.
A.2. Tappezzerie di plastica
Saranno costituite di norma da polimeri o copolimeri di cloruro di vinile plastificato supportati o
meno con teli di tessuto o di carta. Il rivestimento potrà anche essere del tipo "cellulare" con
schiuma a struttura rigorosamente controllata e regolare.
Per i teli supportati lo spessore dovrà risultare non inferiore a 1,5 mm e la massima areica non
inferiore a 350 g/m2 per millimetro di spessore. Per i teli supportati, la massa areica del supporto
38
rivestito dovrà essere non inferiore a 200 g/m2 se di carta con rivestimento liscio, a 250 g/m2 se di
carta con rivestimento goffrato ed a 350 g/m2 se di tessuto.
In ogni caso le tappezzerie, provate secondo UNI 4818, dovranno risultare "resistenti" alla usura,
all'immersione in acetone ed esenti da "appiccicosità con alterazione"; avranno "migrabilità delle
sostenza colorate" e "solidità del colore" del rivestimento allo sfregamento ed ai composti solforati
non minore di 4; avranno infine "solidità del colore" alla luce di una lampada solare non minore di
6.
Art. 45
Prodotti per tinteggiatura
A.
Generalità
Tutti i prodotti in argomento dovranno essere forniti in cantiere in recipienti originalità sigillati, di
marca qualificata, recanti il nome della Ditta produttrice, il tipo e la qualità del prodotto, le modalità
di conservazione e di uso, e l'eventuale data di scadenza.
I recipienti, da aprire solo al momento dell'impiego in presenza di un assistente della Direzione, non
dovranno presentare materiali con pigmenti irreversibilmente sedimentati, galleggiamenti non
disperdibili, pelli, addensamenti, gelantinizzazioni o degradazioni di qualunque genere.
Salvo diversa prescrizione, tutti i prodotti dovranno risultare pronti all'uso, non essendo consentita
alcuna diluizione con solventi o diluenti, tranne che nei casi previsti dalle Ditte produttrici e con i
prodotti e nei rapporti dalle stesse indicati. Risulta di conseguenza assolutamente vietato preparare
pitture e vernici in cantiere, salvo le deroghe di cui alle norme di esecuzione.
Per quanto riguarda proprietà e metodi di prova dei materiali si farà riferimento alle UNI di
classifica I.C.S. 87 ed alle norme UNICHIM. In ogni caso saranno presi in considerazione solo
prodotti di ottima qualità, di idonee e costanti caratteristiche per i quali potrà peraltro venire
richiesto che siano corredati del "Marchio di Qualità Controllata" rilasciato dall'Istituto Italiano del
Colore.
B.
Prodotti per tinteggiatura - idropitture
B.1. Generalità - Prove supplementari
Caratterizzate dal fatto di avere l'acqua come elemento solvente e/o diluente, le pitture in argomento
verranno suddivise, per le norme del presente Capitolato, in due classi, di cui la prina comprenderà
le pitture con legante disciolto in acqua (pitture con legante a base di colla, cemento ecc.) e la
seconda le pitture con legante disperso in emulsione (lattice) fra cui, le più comuni, quelle di
copolimeri butadiene-stirene, di acetato di polivinile e di resine acriliche.
Per le pitture di che trattasi, o più in particolare per le idropitture, oltre alle prove contemplate nelle
UNI precedentemente citate, potranno venire richieste delle prove aggiuntive di qualificazione da
eseguire nel tipo o con le modalità di seguito specificate o nei tipi diversamente prescritti dalla
Direzione Lavori:
a)
Prova di adesività: Su un pannello di amianto-cemento compresso di dimensioni 30 x 60 cm
verranno applicate a pennello con intervallo di 24 h, due mani di idropittura (spessore 30 o 40
micron per mano secondo che l'idropittura sia per interno o per esterno); dopo 28 gg di permanenza
in camera condizionata a 20øC e 65% U.R. sul pannello verranno applicate due strisce di nastro
adesivo (tipo Scoth 3M) di 5 X 40 cm; incidendo i bordi delle stesse fino ad intaccare il supporto, a
distanza di 24h, le provette verranno staccate a mano lentamente.
39
La prova sarà considerata positiva se, in nessuna provetta, verranno osservate adesioni di
film staccato dal supporto.
b)
Prova di resistenza agli alcali: Un pannello preparato e condizionato come sopra e con i
bordi protetti per 20 mm mediante immersione in paraffina fusa, verrà annegato per 40 cm in
soluzione N/10 di idrossido di sodio in acqua distillata per la durata di 5 giorni.
La prova verrà considerata positiva se, all'estrazione del campione, non verranno osservate
alterazioni della pellicola né stacchi o rilasci del pigmento; all'essiccazione non dovranno altresì
osservarsi sfarinamenti, sfaldamenti od alterazioni di tinta, valutate queste ultime a confronto con
analogo provino condizionato c.s. ma non sottoposto alla prova.
c)
Prova di lavabilità: Sarà eseguita in conformità al metodo UNICHIM 168-1972. I provini
saranno costituiti da pannelli di amianto-cemento del tipo compresso, delle dimensioni di 45 x 17
cm, sui quali verranno applicati uno o più strati di idropittura fino ad ottenere una pellicola dello
spessore di 50 + 10 æ; i pannelli verranno quindi condizionati per 7 gg in ambiente a 23 + 2øC ed a
50 + 5% U.R. La prova sarà effettuata con l'impiego di apposita soluzione detergente e l'apparecchio
di lavaggio Gardner mod. 105 della Gardner Laboratories Inc. U.S.A. I provini verranno sottoposti a
60 o 75 cicli di spazzolatura secondo che si tratti di idropittura per interno o per esterno.
La prova verrà considerata positiva se, al termine della stessa, non verranno constatate alterazioni di
sorta.
B.2. Latte di calce
Sarà preparato con perfetta diluizione di acqua di grassello di calce grassa con non meno di sei mesi
di stagionatura; la calce dovrà essere perfettamente spenta. Non sarà ammesso l'impiego di calce
idrata.
B.3. Tempera
Detta anche idropittura non lavabile, la tempera avrà buon potere coprente, sarà ritinteggiabile e,
ove non diversamente disposto, dovrà essere fornita già preparata in confezioni sigillate.
B.4. Idropitture a bese di cemento
Saranno preparate a base di cemento bianco, con l'incorporamento di pigmenti bianchi o colorati in
misura non superiore al 10%. La preparazione della miscela dovrà essere effettuata secondo le
prescrizioni della Ditta produttrice sempre nei quantitativi utilizzabili entro 30 minuti (pot life) dalla
preparazione stessa.
B.5. Idropitture a bse di resine sintetiche
Ottenute con l'uso di veicoli leganti quali l'acetato di polivinile e la resina acrilica (emulsioni,
dispersioni, copolimeri), saranno distinte, in base all'impiego, come di seguito:
a)
Idropittura per interno: Sarà composta dal 40 :50% del pigmento (diossido di titanio
anatasio in misura non inferiore al 50% del pigmento), dal 60 :50% di veicolo (lattice
poliacetovinilico con residuo secco non inferiore al 30% del veicolo) e da colori particolarmente
resistenti alla luce. L'idropittura avrà massa volumica non superiore a 1,50 kg/dm3, tempo di
essiccazione massino di 8 ore, assenza di colori. Alla prova di lavabilità l'idropittura non dovrà
presentare distacchi o rammollimenti, né alterazioni di colore; inoltre dovrà superare positivamente
le prove di adesività (v. punto B.1.) e di resistenza alla luce per una esposizione alla lampada ad
arco non inferiore a 6 ore.
b)
Idropittura per esterno: Sarà composta dal 40 45% di pigmento (diossido di titanio rutilo in
misura non inferiore al 65% del pigmento), dal 60 :65% di veicolo (lattice poliacetovinilico od
40
acrilico con residuo secco non inferiore al 50% del veicolo) e da sostanze coloranti assolutamente
resistenti alla luce.
Le idropitture per esterno, in aggiunta alle caratteristiche riportate alla lett. a), dovranno risultare
particolarmente resistenti agli alcali ed alle muffe, all'acqua ed agli agenti atmosferici e dovranno
presentare facilità d'impiego e limitata sedimentazione. A distanza di 28 gg dall'applicazione, poi,
risulteranno di colorazione uniforme, prive di macchie e perfettamente lavabili con detersivi forti.
C.
Pitture
C.1. Generalità
Ai fini della presente normativa verranno definiti come tali tutti i prodotti vernicianti non
classificabili tra le idropitture di cui al precedente punto B. né tra le vernici trasparenti e gli smalti.
Di norma saranno costituite da un legante, da un solvente (ed eventuale diluente per regolarne la
consistenza) e da un pigmento (corpo opacizzato e colorante); il complesso legante + solvente,
costituente la fase continua liquida della pittura, verrà definito, con termine già in precedenza
adoperato, veicolo.
Con riguardo alla normativa, si farà riferimento oltre che alle UNI precedentemente richiamate,
anche alle UNICHIM (Prodotti vernicianti - Metodi generali di prova).
C.2. Pitture ad olio
Appartengono alla categoria delle pitture essiccate per ossidazione, nelle quali cioé la
polimerizzazione avviene per forte assorbimento di ossigeno atmosferico. Il processo risulterà
rifonrzato con l'addizione di opportuni siccativi (sali di acidi organici di cobalto, manganese, ecc.)
innestati in dosi adeguate.
Per l'applicazione, le pitture ad olio dovranno risultare composte da non meno di 60% di pigmento e
da non oltre il 40% di veicolo. Le caratteristiche dei materiali sono riportate in appresso, per alcuni
prodotti di più comune impiego.
C.3. Pitture oleosintetiche
Composte da olio e resine sintetiche (alchidiche, gliceroftaliche), con appropriate proporzioni di
pigmenti, veicoli e sostanze coloranti, le pitture in argomento presenteranno massa volumica di 1
:1,50 kg/dm3, adesività 0%, durezza 24 Sward Rocker, essiccazione fuori polvere (f.p.) di 4 :6 ore,
residuo secco min. del 55%, brillantezza non inferiore a 80 Gloss, allungamento sopra supporto non
inferiore al 9 %. Le pitture inoltre dovranno risultare resistenti agli agenti atmosferici, all'acqua (per
immersione non inferiore a 18 ore), alla luce (per esposizione non inferiore a 72 ore) ed alle
variazioni di temperatura, in rapporto alle condizioni d'impiego ed alle prescrizioni.
Le pitture saranno fornite con vasta gamma di colori in confezioni sigillate di marca qualificata.
C.4. Pitture antiruggine ed anticorrosive
Saranno rapportate al tipo di materiale da proteggere, al grado di protezione, alle modalità
d'impiego, al tipo di finitura nonché alle condizioni ambientali nelle quali dovranno esplicare la loro
azione protettiva. Con riguardo comunque alle pitture di più comune impiego, si prescrive:
a)
Antiruggine ad olio al minio di piombo: Dovrà corrispondere alle caratteristiche di cui al
punto 4.1. del manuale UNICHIM 43 e dare, in prova, i seguenti risultati: densità 2,80 :3,40, finezza
di macinazione 20 :40 micron, essiccazione f.p. max. 6 ore, essiccazione max. 72 ore. La pittura
sarà preparata con l'80% min. di pigmento, il 13% min. di legante ed il 5% max. di solvente. Il
pigmento sarà composto da non meno del 60% di minio al 32,5% PbO2 e da non oltre il 40% di
barite, silicati di Mg, di Al, grafite ed ossidi di ferro; il legante dal 100% di olio di lino cotto,
41
pressocché esente da acidità ed assolutamente esente da colofonia; il solvente, infine, da almeno
l'80% di idrocarburi distillati oltre 150øC.
b)
Antiruggine oleosintetica al minio di piombo: Dovrà corrispondere alle caratteristiche di cui
al punto 4,2 del Ma-nuale unichim 43 e dare, in prova, i seguenti risultati: densità 2,10 :2,40,
finezza di macinazione 30 :40 micron, essiccazione all'aria max. 16 ore. La pittura sarà preparata
con il 70% min. di pigmento, il 15 % min. di legante ed il 15 % max. di solvente. Il pigmento ed il
solvente saranno composti come alla precedente lett. a); il legante sarà costituito da resina alchidica
lungolio modificata con olii e standoli, con un contenuto di olio min. del 70%.
c)
Antocorrosiva al cromato di zinco: Dovrà corrispondere alle caratteristiche di cui al punto
4.4 del Manuale UNICHIM 43 e dare, in prova, i seguenti risultati: densità 1,35 :1,48, finezza di
macinazione 30 :40 micron, essiccazione all'aria max. 16 ore.
La pittura sarà preparata con il 46 :52% di pigmento, il 22 :25% di legante ed il 32% max. di
solvente. Il pigmento sarà composto dal 50% min. di cromato di zinco; il legante da resina alchidica
lungolio al 100%.
C.5. Pitture murali a base di resine plastiche
Avranno come leganti resine sintetiche di elevato pregio (pomileri clorovinilici, alchidica,
copolimeri acril-vinil-toluenici, butadienici-stirenici, ecc. sciolti di norma in solventi organici
alifatici) e come corpo pigmenti di qualità, ossidi, coloranti ed additivi vari. Le pitture
presenteranno ottima resistenza agli alcali ed agli agenti atmosferici, autolavabilità, proprietà di
respirazione e di repellenza all'acqua, perfetta adesione anche su superfici sfarinanti, adeguata
resistenza alle muffe, alle macchie ed alla scolorazione, facilità d'applicazione e rapida essiccabilità.
Le relative prove saranno effettuate, per quanto compatibili, in conformità a quelle riportate all'art.
50.
D.
Vernici
Saranno perfettamente trasparenti e derivate da resine o gomme naturali di piante esotiche (flatting
grasse e fini) o da resine sintetiche, escludendosi in ogni caso l'impiego di gomme prodotte da
distillazione. Dovranno formare una pellicola dura e elastica, di brillantezza cristallina e reistere
all'azione degli olii lubrificanti e della benzina. In termini quantitativi presenteranno adesività 0%,
durezza 24 Sward Rocker, essiccazione f.p. 4 :6 ore, resistenza all'imbutitura per deformazioni fino
ad 8 mm. Le vernici sintetiche e quelle speciali (acriliche, cloroviniliche, epossidiche, catalizzate
poliesteri, poliuretaniche, al cloroacaucciù, ecc.) saranno approvvigionate nelle loro confezioni
sigillate e corrisponderanno perfettamente alle caratteristiche d'impiego e di qualità richieste.
Caratteristiche comuni saranno comunque l'ottima adesività, l'uniforme applicabilità, l'assoluta
assenza di grumi, la rapidità d'essiccazione, la resistenza all'abrasione ed alle macchie nonché
l'inalterabilità all'acqua ed agli agenti atmosferici in generale.
E.
Smalti
Nel tipo grasso avranno come leganti le resine naturali e come pigmenti diossido di titanio, cariche
inerti ed ossido di zinco. Nel tipo sintetico avranno come componenti principali le resine sintetiche
(nelle loro svariate formulazioni: alchidiche, maleiche, fenoliche, epossidiche, poliesteri,
poliuretaniche, siliconiche, ecc.) ed il bianco titanio rutile e, come componenti secondari pigmenti
aggiuntivi (cariche) ed additivi vari (dilatanti, antipelle, anti-impolmonimento, anticolanti ecc.) Gli
smalti sintetivi, prodotti di norme nei tipi per interno e per esterno presenteranno adesività 0%,
durezza 26 Sward Rocker, finezza di macinazione inferiore a 12 micron, massa volumica 1,10 + 30
% kg/dm3, resistenza all'imbutitura per deformazione fino ad 8 mm. Gli smalti presenteranno altresì
ottimo potere coprente, perfetto stendimento, brillantezza adeguata (per i lucidi non inferiore a 90
42
Gloss, per satinati non superiore a 50 Gloss), nonché resistenza agli urti, alle macchie, all'azione
dell'acqua, della luce, degli agenti atmosferici e decoloranti in genere.
Anche gli smalti, come le vernici, saranno approvvigionati in confezioni sigillate, con colori di
vasta compionature. Per i metodi di prova si rimanda alle precedenti elencazioni.
Art. 46
Plastici per rivestimenti murari
Saranno caratterizzati dalla copertura e spessore (in genere non inferiore a 6/10 mm).
I plastici saranno forniti in confezioni sigillate con vasta gamma di tinte; dovranno inoltre superare
positivamente le prove di cui appresso (su provini condizionati a 20 + 2øC e 65% U.R. per 30 gg) o
le altre aggiuntive che potranno essere richieste dalla Direzione Lavori. Sui materiali potrà
comunque venire richiesto il "Certificato di Idoneità Tecnica" rilasciato dall'I.C.I.T.E. Per quanto
riguarda i saggi e le prove funzionali saranno eseguiti, i primi, sui materiali componenti i
rivestimenti (inerti, resine ed additivi vari) e le seconde sui campioni appositamente preparati e
condizionati.
Sull'inerte potrà essere richiesta la determinazione del peso specifico medio, del tasso di ceneri e
della curva granulometrica. Sul legante la determinazione del pH, del residuo secco (F.N.
UNICHIM 79-1969), del numero di saponificazione (F.N. UNICHIM 7-1969), del tasso in ceneri
(mediante permanenza in muffola a 800 øC fino a peso costante), della viscosità (Metodo
UNICHIM 88) ed infine del carico di rottuna a trazione su film (provetta di 0,7 x 20 x 100 mm
stagionata per 15 gg a 20øC e 65% U.R.); con riguardo peraltro a quest'ultima determinazione va
previsato che la rottura dovrà avvenire per carichi non inferiori a 50 kgf/cm2 ed allungamenti non
inferiori al 400%. Sul prodotto pronto all'uso potrà ancora venire richiesta la determinazione del pH
(metodo potenziometrico), del residuo secco (mediante permanenza in stufa a 110øC fino a peso
costante), del tasso in ceneri e della percentuale di inerte.
Con riguardo poi alle prove funzionali, da effettuare sui campioni applicativi su supporti e quindi
essiccati ed opportunamente stagionati, potrà richiedersi:
a)
Prova di aderenza: Si misurerà la forza necessaria a strappare una striscia di tela di vetro
interposta tra il rivestimento ed un supporto in amianto-cemento di tipo compresso (F.N. UNICHIM
14-1969).
Su ogni lastrina (10x30cm) verranno fissate tre strisce di tela "Textiglass-grillage n. 424"
della "Etc. Pierre Génin et Cie" (Francia) larghe 2 cm e distanziate fra loro di 2 cm; applicato sulle
tre strisce uno strato di rivestimento con le modalità e gli spessori previsti dal produttore, dopo 28
gg di permanenza in camera condizionata a 20øC e 65% U.R., si misurerà la forza necessaria a
strappare dal supporto le singole strisce d'intonaco agendo, con un peso crescente, sulla tela
interposta.
Effettuata la media delle tre msiure, questa non dovrà risultare inferiore a 3000 g.
b)
Prova di permeabilità all'acqua: Si misurerà il tempo necessario perché l'acqua, sotto un
battente di 10 cm, passi attraverso l'intonaco steso su un supporto di tela (textiglass).
Ricavati dei dischi di 55 mm di diametro, questi verranno posti, unitamente ad un disco di
carta da filtro, quale fondo di un tubo di pari diametro, alto 120 mm, successivamente riempito per
100 mm con acqua distillata: effettuata la media di almeno tre prove, il risultato sarà ritenuto
positivo se i tempi della completa impregnazione della carta filtro e della caduta della prima goccia,
risulteranno rispettivamente non inferiori a 6 e 8 ore.
c)
Prova di resistenza agli acidi ed agli alcali: I provini, preparati su supporto di amiantocemento, dovranno supportare senza visibili alterazioni l'esposizione per 10 ore, alla temperatura di
23øC, a soluzioni acquose al 10% di acido acetico, cloridrico e di idrato e cloruro di sodio.
43
Art. 47
Agglomerati speciali
A.
Agglomerati di cemento
A.1. Generalità
Gli agglomerati di cemento dovranno essere confezionati con conglomerato vibrato,
vibrocompresso o centrifugato ad alto dosaggio di cemento, con inerti di granulometria e qualità
adeguata ai manufatti e dovranno avere spessore proporzionato alle condizioni d'impiego, superficie
liscia e regolare, dimensioni ben calibrate, assoluta mancanza di difetti.
A.2. Tubazioni
Saranno confezionate con impasto dosato a 350 :400 kg/m3 di cemento, vibrato o centrifugato, e
dovranno presentare sezione perfettamente circolare, generatrice diritta, spessore uniforme, elevata
resistenza flessionale e, in frattura, grana omogenea, compatta e resistente.
La massa per metro lineare, per diametri interni di 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100 cm dovrà
essere rispettivamente non inferiore a 22, 36, 48, 70, 90,125,170,250,350,550 kg/m. l tubi inoltre, se
non trattati a vapore, dovranno avere stagionatura non inferiore a 28 giorni. Per la normativa si farà
riferimento alla UNI 9534 ed alla SS UNI E07.04.088.00.
A.3. Manufatti in pietra artificiale
Saranno confezionati con alto dosaggio di cemento ed inerti particolarmente selezionati; avranno
massa volumica non inferiore a 2300 kg/m3 e la superficie esterna a vista, per lo spessore di almeno
2 cm, formata con malta dosata a 400 :500 kg/m3 di cemento, nel tipo bianco o colorato.
A.4. Manufatti di cemento-pomice
Avranno caratteristiche (massa, resistenza, conducibilità termica) strettamente legate alle diverse
forme di composizione del conglomerato (granulometria e percentuale di pomice, inerti aggiuntivi,
quantità, tipo e classe del cemento, rapporto a/c) le quali, se non specificate in Elenco, saranno
proventivamente prescritte dalla Direzione lavori.
I blocchi e le lastre per murature potranno essere del tipo autoportante o portante.
In ogni caso saranno confezionati con non meno di 200 kg di cemento portland 425 per metro cubo
di inerte e pomice granulare di assortimento continuo 0 :15 mm. Gli elementi saranno ottenuti per
vibro-compressione con rapporti di riduzione volumetrica in stampo non inferiori a 1,4:1 e controllo
elettronico dell'umidità degli inerti. Avranno pareti e costolature studiate in modo da avere una
distribuzione dei carichi uniforme e, per i tipi a camera d'aria e costole di collegamento, struttura
perfettamente omogenea e camere chiuse su una testa nelle fasce laterali (per i tipi a triplice ordine
di camere).
Le tolleranze saranno di + 0,4 mm sulla lunghezza e di + 0,3 mm sull'altezza e spessore; la
resistenza a rottura a compressione, per gli elementi autoportanti, non dovrà risultare inferiore a 30
kgf/cm2 (riferita alla sezione netta dell'elemento); per gli elementi portanti invece non dovrà
risultare inferiore a 40 kgf/cm2.
Tutti i manufatti presenteranno superfici perfettamente squadrate, spigoli vivi, grana omogenea e
compatta: avranno stagionatura non inferiore a 28 gg o maturazione a vapore effettuata in appositi
essiccatoi a temperatura di 80øC prolungata per almeno 8 ore.
Sui manufatti da impiegare per murature, particolarmente per quelli da destinare alle parti esterne,
potranno venire richieste le seguenti prove:
44
a)
Prova di imbibizione: Sarà eseguita su un prelievo di n. 4 blocchi. Dopo essiccazione in
stufa fino a peso costante ed immersione in acqua per 48 ore, si misurerà la quantità d'acqua
assorbita, esprimendola in percentuale del peso dei blocchi essiccati La media dei tre risultati più
omogenei, fra i 4 campioni prescelti dovrà dare un coefficiente di imbibizione non superiore al
25%.
b)
Prova di resistenza a compressione: Sarà eseguita su n. 4 campioni adottando come carico di
rottura il valore medio dei tre risultati più omogenei. La prova, ripetuta su campioni immersi in
acqua per 48 ore o sottoposti a prova di gelività, non dovrà dare risultati inferiori del 10% rispetto ai
precedenti.
A.5. Manufatti di argilla espansa
Avranno caratteristiche generali e particolari del tutto consimili ai materiali di cui al precedente
punto A. 4. al quale si rimanda pertanto anche per i relativi metodi di prova. I blocchi e le lastre per
murature potranno essere del tipo autoportante normale (AN) o faccia vista (AF) e portante normale
(PN) o faccia vista (PF). Per gli elementi portanti potranno essere richieste resistenze di rottura per
compressione fino a 80 kgf/cm2.
B.
Manufatti di gesso
B.1. Blocchi di gesso per tramezzi
Prodotti con gesso ed additivi, in speciali forni essiccatoi, dovranno presentare spessore e
dimensioni assolutamente costanti (tolleranza + 0,4 mm), facce parallele e lisce, perfetta
maschiatura. Avranno inoltre un potere di isolamento acustico non inferiore a 30 decibel (per
spessore di 8 cm e frequenze comprese tra 100 :5000 Hz) e di isolamento termico contraddistinto da
una conducibilità non superiore a 0,25 Kcal/mhøC.
B.2. Lastre per controsoffitti
Nel tipo da montare a secco, con giunti da rifinire a stucco, saranno costituite da impasto a base di
gesso, armato con tondi di acciaio zincato. Sui nodi d50ell'armatura saranno ricavati appositi fori
onde agganciare i tiranti di ancoraggio alla soprastante struttura portante.
Le lastre avranno spessore ed armature tali da determinare, in posa, frecce non superiori a 2,5 mm e
saranno inoltre ben stagionate.
45
CAPITOLO I V
Modo di esecuzione delle categorie di lavoro
Art. 48
Rilievi - tracciati
A.
Rilievi
Prima di dare inizio a lavori che interessino in qualunque modo movimenti di materie, l'Appaltatore
dovrà verificare la rispondenza dei piani quotati, dei profili e delle sezioni allegati al Contratto o
successivamente consegnati, segnalando eventuali discordanze, per iscritto, nel termine di 15 giorni
dalla consegna. In difetto, i dati plano-altimetrici riportati in detti allegati si intenderanno
definitivamente accettati, a qualunque titolo.
Nel caso che gli allegati di cui sopra non risultassero completi di tutti gli elementi necessari, o nel
caso che non risultassero inseriti in contratto o successivamente consegnati, l'Appaltatore sarà
tenuto a richiedere, in sede di consegna od al massimo entro 15 giorni dalla stessa, l'esecuzione dei
rilievi in contraddittorio e la redazione dei grafici relativi.
In difetto, nessuna pretesa o giustificazione potrà essere accampata dall'Appaltatore per eventuali
ritardi sul programma o sull'ultimazione dei lavori.
B.
Tracciati
Prima di dare inizio ai lavori, l'Appaltatore sarà obbligato ad eseguire la picchettazione completa
delle opere ed a indicare con opportune modine i limiti degli scavi e dei riporti. Sarà tenuto altresì al
tracciamento di tutte le opere, in base agli esecutivi di progetto, con l'obbligo di conservazione dei
picchetti e delle modine. Il tracciamento di ogni edificio con l'apposizione in sito dei relativi vertici,
verrà effettuato partendo da capisaldi appositamente istituiti.
Art. 49.
Prescrizioni tecniche generali
49.1. REQUISITI DI RISPONDENZA A NORME, LEGGI E REGOLAMENTI
Gli impianti e i componenti devono essere realizzati a regola d'arte, conformemente alle prescrizioni della legge 1°
marzo 1968 n. 186, della legge 5 marzo 1990 n.46, del DPR 6 dicembre 1991 n. 447 (regolamento di attuazione della
legge n. 46/1990) e successive modificazioni e integrazioni.
Le caratteristiche degli impianti stessi, nonché dei loro componenti, devono corrispondere alle norme di legge e di
regolamento vigenti alla data di presentazione del progetto-offerta e in particolare essere conformi:
– alle prescrizioni di sicurezza delle Norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano);
– alle prescrizioni e indicazioni dell'ENEL o dell'Azienda Distributrice dell'energia elettrica;
– alle prescrizioni e indicazioni della Telecom Italia;
– alle prescrizioni dei Vigili del Fuoco e delle Autorità Locali.
49.2. NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO
Nei disegni e negli atti posti a base dell'appalto, deve essere chiaramente precisata, dall'Amministrazione appaltante, la
46
destinazione o l'uso di ciascun ambiente, affinché le Ditte concorrenti – nel caso di appalto-concorso – ne tengano
debito conto nella progettazione degli impianti ai fini di quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge in materia
antinfortunistica, nonché dalle norme CEI.
49.3. PRESCRIZIONI RIGUARDANTI I CIRCUITI – CAVI E CONDUTTORI
a) Isolamento dei cavi:
i cavi utilizzati nei sistemi di prima categoria devono essere adatti a tensione nominale verso terra e tensione
nominale (Uo/U) non inferiori a 450/750 V, simbolo di designazione 07. Quelli utilizzati nei circuiti di segnalazione
e comando devono essere adatti a tensioni nominali non inferiori a 300/500 V, simbolo di designazione 05. Questi
ultimi, se posati nello stesso tubo, condotto o canale con cavi previsti con tensioni nominali superiori, devono essere
adatti alla tensione nominale maggiore;
b) colori distintivi dei cavi:
i conduttori impiegati nell'esecuzione degli impianti devono essere contraddistinti dalle colorazioni previste dalle
vigenti tabelle di unificazione CEI-UNEL 00722-74 e 00712. In particolare, i conduttori di neutro e protezione
devono essere contraddistinti rispettivamente ed esclusivamente con il colore blu chiaro e con il bicolore gialloverde. Per quanto riguarda i conduttori di fase, devono essere contraddistinti in modo univoco per tutto l'impianto
dai colori: nero, grigio (cenere) e marrone;
c) sezioni minime e cadute di tensioni massime ammesse:
le sezioni dei conduttori calcolate in funzione della potenza impegnata e della lunghezza dei circuiti (affinché la
caduta di tensioni non superi il valore del 4% della tensione a vuoto) devono essere scelte tra quelle unificate. In
ogni caso non devono essere superati i valori delle portate di corrente ammesse, per i diversi tipi di conduttori, dalle
tabelle di unificazione CEI-UNEL.
Indipendentemente dai valori ricavati con le precedenti indicazioni, le sezioni minime ammesse per i conduttori di
rame sono:
•
0,75 mm2 per i circuiti di segnalazione e telecomando;
•
1,5
mm2 per illuminazione di base, derivazione per prese a spina per altri apparecchi di illuminazione e per
apparecchi con potenza unitaria inferiore o uguale a 2,2 kW;
•
2,5
mm2 per derivazione con o senza prese a spina per utilizzatori con potenza unitaria superiore a 2,2 kW e
inferiore o uguale a 3,6 kW;
•
4
mm2 per montanti singoli o linee alimentanti singoli apparecchi utilizzatori con potenza nominale
superiore a 3,6 kW;
d) sezione minima dei conduttori neutri:
la sezione dei conduttori neutri non deve essere inferiore a quella dei corrispondenti conduttori di fase. Per
conduttori in circuiti polifasi, con sezione superiore a 16 mm2, la sezione dei conduttori neutri può essere ridotta alla
metà di quella dei conduttori di fase, con il minimo tuttavia di 16 mm2 (per conduttori in rame), purché siano
soddisfatte le condizioni degli articoli 522, 524.1, 524.2, 524.3, 543.1.4. delle norme CEI 64-8;
e) sezione dei conduttori di terra e protezione:
la sezione dei conduttori di terra e di protezione, cioè dei conduttori che collegano all'impianto di terra le parti da
proteggere contro i contatti indiretti, non deve essere inferiore a quella indicata nella tabella seguente, tratta dalla
tab. 54F delle norme CEI 64-8. (Vedi anche le prescrizioni riportate agli articoli 543, 547.1.1., 547.1.2. e 547.1.3.
delle norme CEI 64-8);
47
SEZIONE MINIMA DEI CONDUTTORI DI PROTEZIONE
Sezione del conduttore di Conduttore di protezione
fase che alimenta la facente parte dello stesso
macchina o l'apparecchio cavo o infilato nello stesso
tubo del conduttore di fase
2
mm2
mm
Conduttore di protezione non
facente parte dello stesso cavo e
non infilato nello stesso tubo del
conduttore di fase
mm2
minore o uguale a 16
2,5 se protetto meccanicamente,
sezione del conduttore di fase
4 se non protetto meccanicamente
maggiore di 16 e
16
16
metà della sezione del
conduttore di fase; nei cavi
multipolari
la
sezione
specificata dalle rispettive
norme
metà della sezione del conduttore
di fase; nei cavi multipolari., la
sezione specificata dalle rispettive
norme
minore o uguale a 35
maggiore di 35
f) Propagazione del fuoco lungo i cavi:
i cavi in aria installati individualmente, cioè distanziati fra loro di almeno 250 mm, devono rispondere alla prova di
non propagazione delle norme CEI 20-35.
Quando i cavi sono raggruppati in ambiente chiuso in cui sia da contenere il pericolo di propagazione di un
eventuale incendio, essi devono avere i requisiti di non propagazione dell'incendio in conformità alle norme CEI 2022.
g) Provvedimenti contro il fumo:
allorché i cavi siano installati in notevole quantità in ambienti chiusi frequentati dal pubblico e di difficile e lenta
evacuazione, si devono adottare sistemi di posa atti a impedire il dilagare del fumo negli ambienti stessi o in
alternativa ricorrere all'impiego di cavi a bassa emissione di fumo secondo le norme CEI 20-37 e 20-38.
h) Problemi connessi allo sviluppo di gas tossici e corrosivi:
qualora cavi in quantità rilevanti siano installati in ambienti chiusi frequentati dal pubblico, oppure si trovino a
coesistere, in ambiente chiuso, con apparecchiature particolarmente vulnerabili da agenti corrosivi, deve essere
tenuto presente il pericolo che i cavi stessi bruciando sviluppino gas tossici o corrosivi.
Ove tale pericolo sussista occorre fare ricorso all'impiego di cavi aventi la caratteristica di non sviluppare gas tossici
e corrosivi ad alte temperature, secondo le norme CEI 20-38.
SEZIONE MINIMA DEL CONDUTTORE DI TERRA
I conduttori di terra devono essere conformi a quanto indicato nelle norme CEI 64-8, art. 543.1., e la loro sezione deve
essere non inferiore a quella del conduttore di protezione con i minimi indicati nella tabella che segue:
SEZIONI CONVENZIONALI MINIME DEI CONDUTTORI DI TERRA
Protetti contro la corrosione
Protetti meccanicamente
Non protetti meccanicamente
In accordo con 543.1
16 mm2 rame
48
16 mm2 ferro zincato(*)
Non protetti contro la corrosione
25 mm2 rame
50 mm2 ferro zincato(*)
(*) Zincatura secondo la norma CEI 7-6 oppure con rivestimento equivalente
In alternativa ai criteri sopra indicati, è ammesso il calcolo della sezione minima dei conduttori di protezione mediante il
metodo analitico indicato al paragrafo a) dell'art. 543.1.1 delle norme CEI 64-8, cioè mediante l'applicazione della
seguente formula (integrale di Joule):
2 1/2
Sp = (l t)
/K
nella quale:
2
Sp
è la sezione del conduttore di protezione [mm ];
l
è il valore efficace della corrente di guasto che può percorrere il conduttore di protezione per un guasto di
impedenza trascurabile [A];
t
è il tempo di intervento del dispositivo di protezione [s];
K
è il fattore il cui valore dipende dal materiale del conduttore di protezione, dell'isolamento e di altre parti e dalle
temperature iniziali e finali1.
49.4. CANALIZZAZIONI
I conduttori, a meno che non si tratti di installazioni volanti, devono essere sempre protetti e salvaguardati
meccanicamente.
Dette protezioni possono essere costituite da: tubazioni, canalette porta cavi, passerelle, condotti o cunicoli ricavati nella
struttura edile, ecc. Negli impianti industriali, il tipo di installazione dovrà essere concordato di volta in volta con
l'Amministrazione appaltante.
Negli impianti in edifici civili e similari si devono rispettare le seguenti prescrizioni.
49.4.1. Tubi protettivi, percorso tubazioni, cassette di derivazione.
•
Nell'impianto previsto per la realizzazione sotto traccia, i tubi protettivi devono essere in materiale termoplastico
serie leggera per i percorsi sotto intonaco, in acciaio smaltato a bordi saldati oppure in materiale termoplastico serie
pesante per gli attraversamenti a pavimento;
•
il diametro interno dei tubi deve essere pari ad almeno 1,3 volte il diametro del cerchio circoscritto al fascio dei cavi
in esso contenuti. Tale coefficiente di maggiorazione deve essere aumentato a 1,5 quando i cavi siano del tipo sotto
piombo o sotto guaina metallica; il diametro del tubo deve essere sufficientemente grande da permettere di sfilare e
reinfilare i cavi in esso contenuti con facilità e senza che ne risultino danneggiati i cavi stessi o i tubi. Comunque il
diametro interno, per i circuiti di potenza, non deve essere inferiore a 16 mm;
•
il tracciato dei tubi protettivi deve consentire un andamento rettilineo orizzontale (con minima pendenza per favorire
lo scarico di eventuale condensa) o verticale. Le curve devono essere effettuate con raccordi o piegature che non
danneggino il tubo e non pregiudichino la sfilabilità dei cavi;
•
a ogni brusca deviazione resa necessaria dalla struttura muraria dei locali, a ogni derivazione secondaria dalla linea
principale e in ogni locale servito, la tubazione deve essere interrotta con cassette di derivazione;
•
le giunzioni dei conduttori devono essere eseguite nelle cassette di derivazione impiegando opportuni morsetti e
morsetterie. Dette cassette devono essere costruite in modo che nelle condizioni ordinarie di installazione non sia
possibile introdurvi corpi estranei e risulti agevole la dispersione di calore in esse prodotta. Il coperchio delle
cassette deve offrire buone garanzie di fissaggio ed essere apribile solo con attrezzo;
1
I valori di K per i conduttori di protezione in diverse applicazioni sono dati nelle tabelle 54B, 54C, 54D e 54E delle norme CEI 64-8.
49
•
i tubi protettivi dei montanti di impianti utilizzatori alimentati attraverso organi di misura centralizzati e le relative
cassette di derivazione devono essere distinti per ogni montante. Tuttavia è ammesso utilizzare lo stesso tubo e le
stesse cassette purché i montanti alimentino lo stesso complesso di locali e siano contrassegnati per la loro
individuazione, almeno in corrispondenza delle due estremità;
•
qualora si preveda l'esistenza, nello stesso locale, di circuiti appartenenti a sistemi elettrici diversi, questi devono
essere protetti da tubi diversi e far capo a cassette separate. Tuttavia è ammesso collocare i cavi nello stesso tubo e
far capo alle stesse cassette, purché essi siano isolati per la tensione più elevata e le singole cassette siano
internamente munite di diaframmi, non amovibili se non a mezzo di attrezzo, tra i morsetti destinati a serrare
conduttori appartenenti a sistemi diversi.
Il numero dei cavi che si possono introdurre nei tubi è indicato nella tabella seguente:
NUMERO MASSIMO DI CAVI UNIPOLARI DA INTRODURRE IN TUBI PROTETTIVI
(i numeri fra parentesi sono per i cavi di comando e segnalazione)
diametro esterno/
diametro interno [mm]
sezione dei cavetti
[mm2]
(0,5)
(0,75)
(1)
12/8,5
(4)
(4)
(2)
14/10
(7)
(4)
(3)
1,5
2,5
4
6
10
16/11,7
(4)
4
2
20/15,5
(9)
7
4
4
2
25/19,8
(12)
9
7
7
4
2
12
9
7
7
32/26,4
16
3
I tubi protettivi dei conduttori elettrici collocati in cunicoli che ospitano altre canalizzazioni devono essere disposti in
modo da non essere soggetti a influenze dannose in relazione a sovrariscaldamenti, sgocciolamenti, formazione di
condensa, ecc. È inoltre vietato collocare, nelle stesse incassature, montanti e colonne telefoniche o radiotelevisive. Nel
vano degli ascensori o montacarichi non è consentita la messa in opera di conduttori o tubazioni di qualsiasi genere che
non appartengano all'impianto dell'ascensore o del montacarichi stesso.
49.4.2. Canalette porta cavi
Per i sistemi di canali battiscopa e canali ausiliari si applicano le norme CEI 23-19.
Per gli altri sistemi di canalizzazione si applicheranno le norme CEI specifiche, ove esistenti.
Il numero dei cavi installati deve essere tale da consentire un'occupazione non superiore al 50% della sezione utile dei
canali, secondo quanto prescritto dalle norme CEI 64-8.
Per il grado di protezione contro i contatti diretti, si applica quanto richiesto dalle norme CEI 64-8 utilizzando i
necessari accessori (angoli, derivazioni ecc.); in particolare, opportune barriere devono separare cavi a tensioni nominali
differenti.
I cavi vanno utilizzati secondo le indicazioni delle norme CEI 20-20.
Devono essere previsti per canali metallici i necessari collegamenti di terra ed equipotenziali secondo quanto previsto
dalle norme CEI 64-8.
Nei passaggi di parete devono essere previste opportune barriere tagliafiamma che non degradino i livelli di
segregazione assicurati dalle pareti stesse.
Le caratteristiche di resistenza al calore anormale e al fuoco dei materiali utilizzati devono soddisfare quanto richiesto
dalle norme CEI 64-8.
50
49.5. TUBAZIONI PER LE COSTRUZIONI PREFABBRICATE
I tubi protettivi annegati nel calcestruzzo devono rispondere alle prescrizioni delle norme CEI 23-17.
Essi devono essere inseriti nelle scatole preferibilmente con l'uso di raccordi atti a garantire una perfetta tenuta. La posa
dei raccordi deve essere eseguita con la massima cura, in modo che non si creino strozzature. Allo stesso modo, i tubi
devono essere uniti tra loro per mezzo di appositi manicotti di giunzione.
La predisposizione dei tubi deve essere eseguita con tutti gli accorgimenti della buona tecnica, in considerazione del
fatto che alle pareti prefabbricate non è in genere possibile apportare sostanziali modifiche né in fabbrica né in cantiere.
Le scatole da inserire nei getti di calcestruzzo devono avere caratteristiche tali da sopportare le sollecitazioni termiche e
meccaniche che si presentano in tali condizioni.
In particolare, le scatole rettangolari porta-apparecchi e le scatole per i quadretti elettrici devono essere costruite in
modo che il loro fissaggio sui casseri avvenga con l'uso di rivetti, viti o magneti da inserire in apposite sedi ricavate
sulla membrana anteriore della scatola stessa. Detta membrana dovrà garantire la non deformabilità delle scatole.
La serie di scatole proposta deve essere completa di tutti gli elementi necessari per la realizzazione degli impianti,
comprese le scatole di riserva conduttori necessarie per le discese alle tramezze che si monteranno in un secondo tempo
a getti avvenuti.
49.6. POSA DI CAVI ELETTRICI ISOLATI, SOTTO GUAINA, INTERRATI
Per l'interramento dei cavi elettrici, si dovrà procedere nel modo seguente:
•
sul fondo dello scavo, sufficiente per la profondità di posa preventivamente concordata con la Direzione Lavori e
privo di qualsiasi sporgenza o spigolo di roccia o di sassi, si dovrà costruire, in primo luogo, un letto di sabbia di
fiume, vagliata e lavata, o di cava, vagliata, dello spessore di almeno 10 cm, sul quale si dovrà distendere poi il cavo
(od i cavi) senza premere e senza farlo affondare artificialmente nella sabbia;
•
si dovrà quindi stendere un altro strato di sabbia come sopra, dello spessore di almeno 5 cm, in corrispondenza della
generatrice superiore del cavo (o dei cavi); pertanto lo spessore finale complessivo della sabbia dovrà risultare di
almeno 15 cm più il diametro del cavo (o maggiore, nel caso di più cavi);
•
sulla sabbia così posta in opera, si dovrà infine disporre una fila continua di mattoni pieni, bene accostati fra loro e
con il lato maggiore secondo l'andamento del cavo (o dei cavi) se questo avrà diametro (o questi comporranno una
striscia) non superiore a 5 cm o, nell'ipotesi contraria, in senso trasversale (generalmente con più cavi);
•
sistemati i mattoni, si dovrà procedere al rinterro dello scavo pigiando sino al limite del possibile e trasportando a
rifiuto il materiale eccedente dall'iniziale scavo.
L'asse del cavo (o quello centrale di più cavi) dovrà ovviamente trovarsi in uno stesso piano verticale con l'asse della fila
di mattoni.
Per la profondità di posa sarà seguito il concetto di avere il cavo (od i cavi) posto sufficientemente al sicuro da possibili
scavi di superficie per riparazioni a manti stradali o cunette eventualmente soprastanti, o per movimenti di terra nei tratti
a prato o a giardino.
Si dovrà osservare la profondità di almeno 50 cm, misurando sull'estradosso della protezione di mattoni.
Tutta la sabbia e i mattoni occorrenti saranno forniti dalla Ditta appaltatrice.
49.7. POSA DI CAVI ELETTRICI, ISOLATI, SOTTO GUAINA, IN CUNICOLI PRATICABILI
Come stabilito nel presente Capitolato, i cavi saranno posati:
•
entro scanalature esistenti sui piedritti dei cunicoli (appoggio continuo), all'uopo fatte predisporre
dall'Amministrazione appaltante;
•
entro canalette di materiale idoneo, ad esempio cemento (appoggio egualmente continuo), tenute in sito da mensoline
in piatto o in profilato d'acciaio zincato o da mensoline di calcestruzzo armato;
•
direttamente su ganci, grappe, staffe, o mensoline (appoggio discontinuo) in piatto o in profilato d'acciaio zincato,
ovvero in materiali plastici resistenti all'umidità, ovvero ancora su mensoline di calcestruzzo armato.
Dovendo disporre i cavi in più strati, dovrà essere assicurato un distanziamento tra strato e strato pari ad almeno una
51
volta e mezzo il diametro del cavo maggiore nello strato sottostante, con un minimo di 3 cm, onde assicurare la libera
circolazione dell'aria.
A questo riguardo la Ditta appaltatrice dovrà tempestivamente indicare le caratteristiche secondo cui dovranno essere
dimensionate e conformate le eventuali canalette di cui sopra, mentre, se non diversamente prescritto
dall'Amministrazione appaltante, sarà di competenza della Ditta appaltatrice soddisfare a tutto il fabbisogno di mensole,
staffe, grappe e ganci di ogni altro tipo, i quali potranno anche formare rastrelliere di conveniente altezza.
Per il dimensionamento e mezzi di fissaggio in opera (grappe murate, chiodi sparati ecc.) dovrà essere tenuto conto del
peso dei cavi da sostenere in rapporto al distanziamento dei supporti, che dovrà essere stabilito di massima intorno a 70
cm.
In particolari casi, l'Amministrazione appaltante potrà preventivamente richiedere che le parti in acciaio vengano zincate
a caldo.
I cavi, ogni 150÷200 m di percorso, dovranno essere provvisti di fascetta distintiva in materiale inossidabile.
49.8. POSA DI CAVI ELETTRICI, ISOLATI, SOTTO GUAINA, IN TUBAZIONI INTERRATE O NON INTERRATE, O IN CUNICOLI NON
PRATICABILI
Qualora in sede di appalto venga prescritto alla Ditta appaltatrice di provvedere anche per la fornitura e la posa in opera
delle tubazioni, queste avranno forma e costituzione come preventivamente stabilito dall'Amministrazione appaltante
(cemento, ghisa, grès ceramico, cloruro di polivinile ecc.).
Per la posa in opera delle tubazioni a parete o a soffitto ecc., in cunicoli, intercapedini, sotterranei ecc., valgono le
prescrizioni precedenti per la posa dei cavi in cunicoli praticabili, coi dovuti adattamenti.
Al contrario, per la posa interrata delle tubazioni, valgono le prescrizioni precedenti per l'interramento dei cavi elettrici
circa le modalità di scavo, la preparazione del fondo di posa (naturalmente senza la sabbia e senza la fila di mattoni), il
rinterro ecc.
Le tubazioni dovranno risultare coi singoli tratti uniti tra loro o stretti da collari o flange, onde evitare discontinuità nella
loro superficie interna.
Il diametro interno della tubazione dovrà essere in rapporto non inferiore a 1,3 rispetto al diametro del cavo o del
cerchio circoscrivente i cavi, sistemati a fascia.
Per l'infilaggio dei cavi, si dovranno prevedere adeguati pozzetti sulle tubazioni interrate e apposite cassette sulle
tubazioni non interrate.
Il distanziamento fra tali pozzetti e cassette verrà stabilito in rapporto alla natura e alla grandezza dei cavi da infilare.
Tuttavia, per i cavi in condizioni medie di scorrimento e grandezza, il distanziamento resta stabilito di massima:
• ogni 30 m circa se in rettilineo;
• ogni 15 m circa se con interposta una curva.
I cavi non dovranno subire curvature di raggio inferiore a 15 volte il loro diametro.
In sede di appalto, verrà precisato se spetti all'Amministrazione appaltante la costituzione dei pozzetti o delle cassette.
In tal caso, la Ditta appaltatrice dovrà fornire tutte le indicazioni necessarie per il loro dimensionamento, formazione,
raccordi ecc.
49.9. POSA AEREA DEI CAVI ELETTRICI, ISOLATI, NON SOTTO GUAINA, O DI CONDUTTORI ELETTRICI NUDI
Per la posa aerea dei cavi elettrici, isolati, non sotto guaina e di conduttori elettrici nudi, dovranno osservarsi le relative
norme CEI.
Come indicato nel successivo art. 45, la Ditta appaltatrice, in caso di appalto-concorso, potrà richiedere una
maggiorazione di compensi se deriveranno a essa maggiori oneri dall'applicazione di nuove norme rese note in data
posteriore alla presentazione del progetto-offerta.
Se non diversamente specificato in sede di appalto, sarà di competenza della Ditta appaltatrice la fornitura di tutti i
materiali e la loro messa in opera per la posa aerea in questione (pali di appoggio, mensole, isolatori, cavi, accessori,
ecc.).
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Tutti i rapporti con terzi (istituzioni di servitù di elettrodotto, di appoggio, di attraversamento ecc.), saranno di
competenza esclusiva e a carico dell'Amministrazione appaltante, in conformità di quanto disposto al riguardo del testo
unico di leggi sulle Acque e sugli Impianti Elettrici, di cui RD 11 dicembre 1933 n. 1775.
49.10. POSA AEREA DI CAVI ELETTRICI, ISOLATI, SOTTO GUAINA, AUTOPORTANTI O SOSPESI A CORDE PORTANTI
Saranno ammessi a tale sistema di posa, unicamente cavi destinati a sopportare tensioni di esercizio non superiori a
1000 V, isolati in conformità, salvo che non si tratti di cavi per alimentazione di circuiti per illuminazione in serie o per
alimentazione di tubi fluorescenti, per le quali il limite massimo della tensione ammessa sarà di 6000 V.
Con tali limitazioni d'impiego potranno aversi:
•
cavi autoportanti a fascio con isolamento a base di polietilene reticolato per linee aeree a corrente alternata secondo
le norme CEI 20-31;
•
cavi con treccia in acciaio di supporto incorporata nella stessa guaina isolante;
•
cavi sospesi a treccia indipendente in acciaio zincato (cosiddetta sospensione «americana») a mezzo di fibbie o ganci
di sospensione, opportunamente scelti fra i tipi commerciali, posti a distanza non superiore a 40 cm.
Per tutti questi casi si impiegheranno collari e mensole di ammarro, opportunamente scelti fra i tipi commerciali, per la
tenuta dei cavi sui sostegni, tramite le predette trecce di acciaio.
Anche per la posa aerea dei cavi elettrici, isolati, sotto guaina, vale integralmente quanto espresso al precedente comma
9.9 per la posa aerea di cavi elettrici, isolati, non sotto guaina, o di conduttori elettrici nudi.
49.11. PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI INDIRETTI
Devono essere protette contro i contatti indiretti tutte le parti metalliche accessibili dell'impianto elettrico e degli
apparecchi utilizzatori, normalmente non in tensione ma che, per cedimento dell'isolamento principale o per altre cause
accidentali, potrebbero trovarsi sotto tensione (masse).
Per la protezione contro i contatti indiretti ogni impianto elettrico utilizzatore o raggruppamento di impianti, contenuti in
uno stesso edificio e nelle sue dipendenze (quali portinerie distaccate e simili), deve avere un proprio impianto di terra.
A tale impianto di terra devono essere collegati tutti i sistemi di tubazioni metalliche accessibili destinati ad adduzione,
distribuzione e scarico delle acque, nonché tutte le masse metalliche accessibili di notevole estensione esistenti nell'area
dell'impianto elettrico utilizzatore stesso.
IMPIANTO DI MESSA A TERRA E SISTEMI DI PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI DIRETTI
49.11.1. Elementi di un impianto di terra
Per ogni edificio contenente impianti elettrici deve essere opportunamente previsto, in sede di costruzione, un proprio
impianto di messa a terra (impianto di terra locale), che deve soddisfare le prescrizioni delle vigenti norme CEI 64-8.
Tale impianto deve essere realizzato in modo da poter effettuare le verifiche periodiche di efficienza e comprende:
a) il dispersore (o i dispersori ) di terra, costituito da uno o più elementi metallici posti in intimo contatto con il terreno
e che realizza il collegamento elettrico con la terra;
b) il conduttore di terra, non in intimo contatto con il terreno destinato a collegare i dispersori fra di loro e al collettore
(o nodo) principale di terra. I conduttori parzialmente interrati e non isolati dal terreno devono essere considerati, a
tutti gli effetti, dispersori per la parte non interrata (o comunque isolata dal terreno);
c) il conduttore di protezione, che parte dal collettore di terra, arriva in ogni impianto e deve essere collegato a tutte le
prese a spina (destinate ad alimentare utilizzatori per i quali è prevista la protezione contro i contatti indiretti
mediante messa a terra), o direttamente alle masse di tutti gli apparecchi da proteggere, compresi gli apparecchi di
illuminazione, con parti metalliche comunque accessibili. È vietato l'impiego di conduttori di protezione non protetti
meccanicamente con sezione inferiore a 4 mm2. Nei sistemi TT (cioè nei sistemi in cui le masse sono collegate a un
impianto di terra elettricamente indipendente da quello del collegamento a terra del sistema elettrico), il conduttore
di neutro non può essere utilizzato come conduttore di protezione;
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d) il collettore (o nodo) principale di terra nel quale confluiscono i conduttori di terra, di protezione e di
equipotenzialità (ed eventualmente di neutro, in caso di sistemi TN, in cui il conduttore di neutro ha anche la
funzione di conduttore di protezione);
e) il conduttore equipotenziale, avente lo scopo di assicurare l'equipotenzialità fra le masse e/o le masse estranee (parti
conduttrici, non facenti parte dell'impianto elettrico, suscettibili di introdurre il potenziale di terra).
49.11.2. Prescrizioni particolari per locali da bagno. Divisione in zone e apparecchi ammessi
I locali da bagno vengono divisi in 4 zone per ognuna delle quali valgono le seguenti regole particolari:
•
zona 0
È il volume della vasca o del piatto doccia: non sono ammessi apparecchi elettrici, come scalda-acqua a
immersione, illuminazioni sommerse o simili.
•
zona 1
È il volume al di sopra della vasca da bagno o del piatto doccia fino all'altezza di 2,25 m dal pavimento:
sono ammessi lo scaldabagno (del tipo fisso, con la massa collegata al conduttore di protezione) o altri
apparecchi utilizzatori fissi, purché alimentati a tensione non superiore a 25 V, cioè con la tensione
ulteriormente ridotta rispetto al limite normale della bassissima tensione di sicurezza, che corrisponde a
50V.
•
zona 2
È il volume che circonda la vasca da bagno o il piatto doccia, largo 60 cm e fino all'altezza di 2,25 m dal
pavimento: sono ammessi, oltre allo scaldabagno e agli altri apparecchi alimentati a non più di 25 V, anche
gli apparecchi illuminati dotati di doppio isolamento (Classe II). Gli apparecchi istallati nelle zone 1 e 2
devono essere protetti contro gli spruzzi d'acqua (grado di protezione IP x 4). Sia nella zona 1 che nella
zona 2 non devono esserci materiali di installazione come interruttori, prese a spina, scatole di derivazione;
possono essere installati pulsanti a tirante con cordone isolante e frutto incassato ad altezza superiore a 2,25
m dal pavimento. Le condutture devono essere limitate a quelle necessarie per l'alimentazione degli
apparecchi installati in queste zone e devono essere incassate con tubo protettivo non metallico; gli
eventuali tratti in vista necessari per il collegamento con gli apparecchi utilizzatori (ad esempio con lo
scaldabagno) devono essere protetti con tubo di plastica o realizzati con cavo munito di guaina isolante.
•
zona 3
È il volume al di fuori della zona 2, della larghezza di 2,40 m (e quindi 3 m oltre la vasca o la doccia): sono
ammessi componenti dell'impianto elettrico protetti contro la caduta verticale di gocce di acqua (grado di
protezione IP X1, come nel caso dell'ordinario materiale elettrico da incasso, quando installati
verticalmente, oppure IP X5 quando è previsto l'uso di getti d'acqua per la pulizia del locale; inoltre
l'alimentazione delle prese a spina deve soddisfare una delle seguenti condizioni:
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a)
bassissima tensione di sicurezza con limite 50 V (SELV ex BTS). Le parti attive del circuito in
bassissima tensione devono comunque essere protette contro i contatti diretti;
b)
trasformatore di isolamento per ogni singola presa a spina;
c)
interruttore differenziale a alta sensibilità, con corrente differenziale non superiore a 30 mA.
Le regole enunciate per le varie zone in cui sono suddivisi i locali da bagno servono a limitare i pericoli provenienti
dall'impianto elettrico del bagno stesso e sono da conside-rarsi integrative rispetto alle regole e prescrizioni comuni a
tutto l'impianto elettrico (isola-mento delle parti attive, collegamento delle masse al conduttore di protezione, ecc.).
49.11.3. Collegamento equipotenziale nei locali da bagno
Per evitare tensioni pericolose provenienti dall'esterno del locale da bagno (ad esempio da una tubazione che vada in
contatto con un conduttore non protetto da interruttore differenziale), è richiesto un conduttore equipotenziale che
colleghi fra di loro tutte le masse estranee delle zone 1-2-3 con il conduttore di protezione all'ingresso dei locali da
bagno.
Le giunzioni devono essere realizzate conformemente a quanto prescritto dalle norme CEI 64-8; in particolare, devono
essere protette contro eventuali allentamenti o corrosioni ed essere impiegate fascette che stringono il metallo vivo. Il
collegamento equipotenziale non va eseguito su tubazioni di scarico in PVC o in grès, ma deve raggiungere il più vicino
conduttore di protezione, come, ad esempio, la scatola dove è installata la presa a spina protetta dell'interruttore
differenziale ad alta sensibilità.
È vietata l'inserzione di interruttori o di fusibili sui conduttori di protezione.
Per i conduttori si devono rispettare le seguenti sezioni minime:
– 2,5 mm2 (rame) per i collegamenti protetti meccanicamente, cioè posati entro tubi o sotto intonaco;
– 4
mm2 (rame) per i collegamenti non protetti meccanicamente e fissati direttamente a parete.
49.11.4. Alimentazione nei locali da bagno
Può essere effettuata come per il resto dell'appartamento (o dell'edificio, per i bagni in edifici non residenziali).
Se esistono 2 circuiti distinti per i centri luce e le prese, entrambi questi circuiti si devono estendere ai locali da bagno.
La protezione delle prese del bagno con interruttore differenziale ad alta sensibilità può essere affidata all'interruttore
differenziale generale, purché questo sia del tipo ad alta sensibilità, o a un differenziale locale, che può servire anche per
diversi bagni attigui.
49.11.5. Condutture elettriche nei locali da bagno
Possono essere usati cavi isolati in PVC tipo H07V (ex UR/3) in tubo di plastica incassato a parete o nel pavimento.
Per il collegamento dello scaldabagno, il tubo, di tipo flessibile, deve essere prolungato per coprire il tratto esterno,
oppure deve essere usato un cavetto tripolare con guaina (fase + neutro + conduttore di protezione) per tutto il tratto che
va dall'interruttore allo scaldabagno, uscendo, senza morsetti, da una scatoletta passa-cordone.
49.11.6. Altri apparecchi consentiti nei locali da bagno
Per l'uso di apparecchi elettromedicali in locali da bagno ordinari, è necessario attenersi alle prescrizioni fornite dai
costruttori di questi apparecchi che possono essere destinati a essere usati solo da personale addestrato.
Negli alberghi, un telefono può essere installato anche nel bagno, ma in modo che non possa essere usato da chi si trova
nella vasca o sotto la doccia.
49.11.7. Protezioni contro i contatti diretti in ambienti pericolosi
Negli ambienti in cui il pericolo di elettrocuzione è maggiore sia per condizioni ambientali (umidità) sia per particolari
utilizzatori elettrici usati (apparecchi portatili, tagliaerba ecc.), come ad esempio: cantine, garage, portici, giardini, ecc.,
le prese a spina devono essere alimentate come prescritto per la zona 3 dei bagni.
49.12. COORDINAMENTO DELL'IMPIANTO DI TERRA CON DISPOSITIVI DI INTERRUZIONE
Una volta attuato l'impianto di messa a terra, la protezione contro i contatti indiretti può essere realizzata con uno dei
seguenti sistemi:
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a) coordinamento fra impianto di messa a terra e protezione di massima corrente. Questo tipo di protezione richiede
l'installazione di un impianto di terra coordinato con un interruttore con relè magnetotermico, in modo che risulti
soddisfatta la seguente relazione:
Rt ≤ 50 / I
s
dove Is è il valore in ampere della corrente di intervento in 5 secondi del dispositivo di protezione; se l'impianto
comprende più derivazioni protette da dispositivi con correnti di intervento diverse, deve essere considerata la
corrente di intervento più elevata;
b) coordinamento di impianto di messa a terra e interruttori differenziali. Questo tipo di protezione richiede
l'installazione di un impianto di terra coordinato con un interruttore con relè differenziale che assicuri l'apertura dei
circuiti da proteggere non appena eventuali correnti di guasto creino situazioni di pericolo. Affinché detto
coordinamento sia efficiente deve essere osservata la seguente relazione:
Rt ≤ 50/I
d
dove Id è il valore della corrente nominale di intervento differenziale del dispositivo di protezione.
Negli impianti di tipo TT, alimentati direttamente in bassa tensione dalla Società distributrice, la soluzione più
affidabile, e in certi casi l'unica che si possa attuare, è quella con gli interruttori differenziali che consentono la presenza
di un certo margine di sicurezza, a copertura degli inevitabili aumenti del valore di Rt durante la vita dell'impianto.
49.13. PROTEZIONE MEDIANTE DOPPIO ISOLAMENTO
In alternativa al coordinamento fra impianto di messa a terra e dispositivi di protezione attiva, la protezione contro i
contatti indiretti può essere realizzata adottando macchine e apparecchi con isolamento doppio o rinforzato per
costruzione o installazione: apparecchi di Classe II.
In uno stesso impianto la protezione con apparecchi di Classe II può coesistere con la protezione mediante messa a terra;
tuttavia è vietato collegare intenzionalmente a terra le parti metalliche accessibili delle macchine, degli apparecchi e
delle altre parti dell'impianto di Classe II.
49.14. PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI INDIRETTI IN LUOGHI ADIBITI A USO MEDICO
Gli impianti elettrici da realizzare nei luoghi adibiti a uso medico devono essere eseguiti in conformità alle norme CEI
64-4 e relative varianti.
In questi impianti la tensione di contatto limite non deve superare i 24 V.
49.14.1. Sistemi di protezione particolari contro i contatti indiretti. (Norme CEI 64-4)
A integrazione dei sistemi previsti nell'articolo «Protezione contro i contatti indiretti», si considerano sistemi di
protezione contro le tensioni di contatto anche i seguenti:
a) bassissima tensione di sicurezza isolata da terra e separata dagli altri eventuali circuiti con doppio isolamento; viene
fornita in uno dei seguenti modi:
– dal secondario di un trasformatore di sicurezza conforme alle norme CEI 14-6;
– da batterie di accumulatori o pile;
– da altre sorgenti di energia che presentino lo stesso grado di sicurezza. Le spine degli apparecchi non devono
potersi innestare in prese di circuiti a tensione diversa;
b) separazione elettrica con controllo della resistenza di isolamento.
La protezione deve essere realizzata impiegando, per ciascun locale, circuiti protetti da tubazioni separate alimentati da
sorgenti autonome o da trasformatore di isolamento. Il trasformatore deve avere una presa centrale per il controllo dello
stato di isolamento e schermatura metallica tra gli avvolgimenti per eliminare le correnti di dispersione. Le masse dei
generatori autonomi e dei trasformatori di isolamento devono essere messe a terra, mentre la schermatura deve essere
collegata al collettore equipotenziale a mezzo di due conduttori di protezione della sezione minima di 5 mm2.
Ai fini della protezione contro i contatti indiretti si deve tenere permanentemente sotto controllo lo stato di isolamento
dell'impianto. A tale scopo si deve inserire un dispositivo di allarme tra la presa centrale del secondario del
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trasformatore di isolamento e un conduttore di protezione. Tale dispositivo non deve poter essere disinserito e deve
indicare, otticamente e acusticamente, se la resistenza di isolamento dell'impianto scende al di sotto del valore di
sicurezza prefissato, che non può essere inferiore a 15 kohm (e possibilmente più alto). Il dispositivo di allarme deve
essere predisposto per la trasmissione a distanza dei suoi segnali e non deve essere possibile spegnere il segnale
luminoso, mentre il segnale acustico può essere tacitato ma non disinserito. Deve essere inoltre possibile accertare in
ogni momento l'efficienza del dispositivo di allarme: a tale scopo esso deve contenere un circuito di controllo inseribile
a mezzo di un pulsante. La tensione del circuito di allarme non deve essere superiore a 24 V e il dispositivo di allarme
deve essere tale che la corrente che circola in caso di guasto diretto a terra del sistema sotto controllo non sia superiore a
1 mA. Il dispositivo di allarme deve avere una separazione tra circuito di alimentazione e circuito di misura, le cui
caratteristiche non siano inferiori a quelle garantite da un trasformatore di sicurezza.
49.14.2. Sistemi di protezione contro i contatti indiretti nei diversi locali adibiti a uso medico (Norme CEI 64-4)
La protezione contro i contatti indiretti nei locali adibiti a uso medico deve essere realizzata seguendo le disposizioni
contenute nelle norme CEI 64-4.
49.14.3. Protezione contro i contatti indiretti nei locali per chirurgia
Per i circuiti che alimentano apparecchi utilizzati per le operazioni la cui sospensione accidentale potrebbe pregiudicare
l'esito delle operazioni stesse non è consentita l'interruzione automatica al primo guasto, fatta eccezione per quelli con
potenza superiore a 5 kVA.
È però necessario che l'anormalità venga segnalata efficientemente e senza ritardo da un dispositivo automatico
d'allarme.
Per ogni locale per chirurgia o gruppo di locali a esso funzionalmente collegati, si deve prevedere un proprio
trasformatore di isolamento con tensione secondaria nominale non superiore a 220 V.
Per ogni impianto alimentato da trasformatore di isolamento si deve prevedere un dispositivo di allarme.
I segnali ottico e acustico e il pulsante di controllo devono essere racchiusi in una custodia collocata in posizione ben
visibile nel locale per chirurgia.
Per circuiti che alimentano lampade per illuminazione generale o utilizzatori con elevata potenza, la cui interruzione al
primo guasto non può arrecare pregiudizio né alla salute di pazienti né allo svolgimento del lavoro, è preferibile
l'inserzione sull'impianto di distribuzione generale.
In questo caso la protezione contro i contatti indiretti si realizza con la messa a terra diretta e l'utilizzo di interruttori
differenziali con corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA (la massima tensione di contatto ammessa è di
24 V).
Le prese a spina alimentate da trasformatori di isolamento non devono essere intercambiabili con le prese a spina
collegate a circuiti che possono essere soggetti a interruzione in caso di guasto.
La sezione del conduttore di protezione, quando questo fa parte dello stesso cavo o è infilato nello stesso tubo, deve
essere sempre uguale a quella dei conduttori di fase.
49.14.4. Protezione contro i contatti indiretti nei locali di sorveglianza e cura intensiva
La protezione contro i contatti indiretti si deve realizzare secondo le prescrizioni di cui al precedente punto 9.14.3.
Qualora nelle camere di degenza si dovessero usare apparecchiature per sorveglianza o cura intensiva, la protezione
deve essere realizzata sempre secondo l'articolo sopra menzionato.
49.14.5. Protezione contro i contatti indiretti nei locali per terapia ed esami di fisiopatologia
Nei locali per idroterapia e nei locali per terapia fisica, radiologia e ambulatori medici nei quali si utilizzano apparecchi
elettromedicali con parti applicate senza anestesia generale (ambulatori medici tipo A), la protezione contro i contatti
indiretti deve essere realizzata con uno dei seguenti sistemi;
a) bassissima tensione di sicurezza con valore nominale non superiore a 24 V;
b) protezione per separazione elettrica con controllo della resistenza di isolamento con tensione nominale massima di
220 V nel circuito isolato;
c) messa a terra diretta e adozione di interruttori differenziali secondo le prescrizioni di cui al precedente punto 14.3.
49.14.6. Protezione contro i contatti indiretti nei locali di anestesia
57
Nei locali in cui si praticano le anestesie generali o le analgesie, la protezione contro i contatti indiretti deve essere
realizzata secondo le prescrizioni di cui ai precedenti punti 14.3 e 14.4. Le prescrizioni dell'equalizzazione del
potenziale non si applicano alle masse estranee, quando in qualsiasi condizione d'uso si trovino a un'altezza superiore a
2,5 m dal piano di calpestio.
49.14.7. Protezione contro i contatti indiretti nei locali di degenza e negli ambulatori di tipo B
Qualora sia stata adottata per uno stesso gruppo di camere di degenza o di ambulatori di tipo B la protezione con
interruttori differenziali con Id = 30 mA, è ammesso non applicare le prescrizioni del presente articolo.
49.14.8. Equalizzazione del potenziale
In tutti i locali adibiti a uso medico si deve effettuare l'equalizzazione del potenziale collegando fra loro e al conduttore
di protezione o al conduttore di terra dell'impianto tutte le masse metalliche accessibili in un locale o in un gruppo di
locali (norme CEI 64-4, articoli 3.3.01-3.3.02-3.3.03).
I conduttori equipotenziali devono fare capo a un nodo collettore equipotenziale o a un conduttore di rame della sezione
di 16 mm2, disposto ad anello senza giunzioni, quale collettore lungo il perimetro del locale.
Il nodo collettore equipotenziale o l'anello devono essere collegati al conduttore di protezione. Nei locali per chirurgia,
sorveglianza o cura intensiva, fisioterapia, idroterapia, terapia fisica, radiologia e anestesia si applicano le seguenti
disposizioni:
– non è ammesso l'impiego del collettore ad anello;
– i conduttori equipotenziali che interessano locali corredati di apparecchiature di misura o di sorveglianza, ad
esempio delle funzioni del corpo, devono essere in rame con sezione minima di 16 mm2.
Le prescrizioni sull'equalizzazione del potenziale non si applicano alle masse estranee, quando in qualsiasi condizione
d'uso si trovino a un'altezza superiore a 2,5 m dal piano di calpestio.
49.15. PROTEZIONE DELLE CONDUTTURE ELETTRICHE
I conduttori che costituiscono gli impianti devono essere protetti contro le sovracorrenti causate da sovraccarichi o da
corto circuiti.
La protezione contro i sovraccarichi deve essere effettuata in ottemperanza alle prescrizioni delle norme CEI 64-8.
In particolare, i conduttori devono essere scelti in modo che la loro portata (Iz) sia superiore o almeno uguale alla
corrente di impiego (Ib) (valore di corrente calcolato in funzione della massima potenza da trasmettere in regime
permanente).
Gli interruttori automatici magnetotermici da installare a loro protezione devono avere una corrente nominale (In)
compresa fra la corrente di impiego del conduttore (Ib) e la sua portata nominale (Iz) e una corrente in funzionamento
(If) minore o uguale a 1,45 volte la portata (Iz).
In tutti i casi devono essere soddisfatte le seguenti relazioni:
Ib ≤ In ≤ Iz
If ≤ 1,45 Iz
La seconda delle due disuguaglianze sopra indicate è automaticamente soddisfatta nel caso di impiego di interruttori
automatici conformi alle norme CEI 23-3 e CEI 17-5.
Gli interruttori automatici magnetotermici devono interrompere le correnti di corto circuito che possono verificarsi
nell'impianto per garantire che nel conduttore protetto non si raggiungano temperature pericolose secondo la relazione
I2t ≤ K2S2 (articoli 434.3, 434.3.1, 434.3.2 e 434.2 delle norme CEI 64-8).
Essi devono avere un potere di interruzione almeno uguale alla corrente di corto circuito presunta nel punto di
installazione.
È tuttavia ammesso l'impiego di un dispositivo di protezione con potere di interruzione inferiore a condizione che a
monte vi sia un altro dispositivo avente il necessario potere di interruzione (articoli 434.3, 434.3.1., 434.3.2 delle norme
CEI 64-8).
In questo caso le caratteristiche dei 2 dispositivi devono essere coordinate in modo che l'energia specifica passante, I2t,
lasciata passare dal dispositivo a monte, non risulti superiore a quella che può essere sopportata senza danno dal
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dispositivo a valle e dalle condutture protette.
49.15.1. Protezione di circuiti particolari:
a) devono essere protette singolarmente le derivazioni all'esterno;
b) devono essere protette singolarmente le derivazioni installate in ambienti speciali, eccezione fatta per quelli umidi;
c) devono essere protetti singolarmente i motori di potenza superiore a 0,5 kW;
d) devono essere protette singolarmente le prese a spina per l'alimentazione degli apparecchi in uso nei locali per
chirurgia e nei locali per sorveglianza o cura intensiva (norme CEI 64-4 art. 3.5.01).
49.16. COORDINAMENTO CON LE OPERE DI SPECIALIZZAZIONE EDILE E DELLE ALTRE NON FACENTI PARTE DEL RAMO
D'ARTE DELLA DITTA APPALTATRICE
Per le opere, lavori, o predisposizioni di specializzazione edile e di altre non facenti parte del ramo d'arte della Ditta
appaltatrice, contemplate all'art. 44.1 ed escluse dall'appalto, le cui caratteristiche esecutive siano subordinate a esigenze
dimensionali o funzionali degli impianti oggetto dell'appalto, è fatto obbligo alla Ditta appaltatrice di rendere note
tempestivamente all'Amministrazione appaltante le anzidette esigenze, onde la stessa Amministrazione possa disporre di
conseguenza.
49.17. MATERIALI DI RISPETTO
La scorta di materiali di rispetto non è considerata per le utenze di appartamenti privati. Per altre utenze vengono date, a
titolo esemplificativo, le seguenti indicazioni:
– fusibili con cartuccia a fusione chiusa, per i quali dovrà essere prevista, come minimo, una scorta pari al 20% di
quelli in opera;
– bobine di automatismi, per le quali dovrà essere prevista una scorta pari al 10% di quelle in opera, con minimo
almeno di un'unità;
– una terna di chiavi per ogni serratura di eventuali armadi;
– lampadine per segnalazioni, di cui dovrà essere prevista una scorta pari al 10% di ogni tipo di quelle in opera.
49.18. PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE
49.18.1. Generalità
L'Amministrazione appaltante preciserà se negli edifici ove debbono venire installati gli impianti elettrici oggetto
dell'appalto, dovrà essere prevista anche la sistemazione di parafulmini per la protezione dalle scariche atmosferiche.
In ogni caso l'impianto di protezione contro i fulmini (LPS), per il quale sia previsto l’impiego di organi di captazione
ad asta, a funi, o a maglia deve essere realizzato in conformità alle norme CEI 81-1 terza edizione, per sistemi diversi
dai suddetti non considerati dalle normative CEI ci si avvarrà del parere di efficacia debitamente giustificato nella
relazione tecnica del tecnico abilitato che ha redatto il progetto.
I sistemi di protezione contro le fulminazioni naturali vengono ad essere costituiti dall’insieme degli impianti di
protezione esterni ed interni; intendendosi per impianto esterno l’insieme di captatori, calate e dispersore, per impianto
di protezione interno tutte le misure attuate per ridurre gli effetti elettromagnetici prodotti dalla corrente di fulmine
all’interno della struttura oggetto di protezione.
49.18.2. Criteri di valutazione del rischio, di scelta dell'impianto e relativo livello di protezione
La valutazione del rischio dovuta alle fulminazioni dirette ed indirette insieme alla scelta delle misure di protezione più
opportune va effettuata sulla base delle indicazioni riportate dalla norma CEI 81.1 terza edizione applicando per le
strutture ordinarie la procedura di scelta semplificata esposta all’appendice G della suddetta norma e negli altri casi la
norma sperimentale CEI «Valutazione del rischio dovuto al fulmine» (progetto C.631).
Per le strutture ordinarie il numero di fulmini all'anno che si accetta possano arrecare danno (Na) si ricava secondo la
procedura esposta all’appendice G delle norme CEI 81-1 terza edizione di cui di seguito si riportano alcuni passi
essenziali.
Una volta ottenuto Na si deve valutare il numero di fulmini all'anno (Nd) che possono colpire la struttura
59
da proteggere usando la formula:
Nd= N Ad 10
t
in cui:
Nt
-6
= fulmini/anno x km2 al suolo relativi alla zona ove è localizzata la struttura; valori
specificati nella Pubblicazione CEI 81.3;
Ad
= area di raccolta della struttura calcolata come indicato all'appendice G delle Norme
CEI 81-1.
Potranno verificarsi due casi:
a) Nd< Na
– l’installazione dell’LPS esterno non è necessaria;
b) Nd> Nal
– è indispensabile installare un LPS esterno di adeguata efficienza. Detta efficienza va
verificata sulla base delle CEI 81.1 terza edizione appendice G arrivando a definire il
livello di protezione richiesto.
49.18.3. Criteri generali per la realizzazione dell'impianto di protezione esterno
Valgono i criteri progettuali stabiliti dalla CEI 81.1 cap. II in funzione del livello di protezione prescelto.
49.19. PROTEZIONE DA SOVRATENSIONI PER FULMINAZIONE INDIRETTA E DI MANOVRA
a) Protezione d'impianto
Al fine di proteggere l'impianto e le apparecchiature elettriche ed elettroniche a esso collegate, contro le
sovratensioni di origine atmosferica (fulminazione indiretta) e le sovratensioni transitorie di manovra e limitare scatti
intempestivi degli interruttori differenziali, all'inizio dell'impianto deve essere installato un limitatore di
sovratensioni che garantisca la separazione galvanica tra conduttori attivi e terra. Detto limitatore con capacità di
scarica >10kA onda 8/20 e tensione di innesco coordinata con l’isolamento interessato, deve essere modulare e
componibile e avere il dispositivo di fissaggio a scatto incorporato per profilato unificato .
b) Protezione d'utenza
Per la protezione di particolari utenze molto sensibili alle sovratensioni, quali ad esempio computer, video terminali,
registratori di cassa, centraline elettroniche in genere e dispositivi elettronici a memoria programmabile, le prese di
corrente dedicate alla loro inserzione nell'impianto devono essere alimentate attraverso un dispositivo limitatore di
sovratensione in aggiunta al dispositivo di cui al punto a).
Detto dispositivo deve essere componibile con le prese ed essere montabile a scatto sulla stessa armatura. Deve
potere, altresì, essere installato nelle normali scatole da incasso.
49.20. PROTEZIONE CONTRO I RADIODISTURBI
a) Protezione bidirezionale di impianto
Per evitare che, attraverso la rete di alimentazione, sorgenti di disturbo, quali ad esempio motori elettrici a spazzola,
utensili a motore, variatori di luminosità ecc., convoglino disturbi che superano i limiti previsti dal DM 10 aprile
1984 in materia di prevenzione ed eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni e radioricezioni, l'impianto
elettrico deve essere disaccoppiato in modo bidirezionale a mezzo di opportuni filtri.
Detti dispositivi devono essere modulari e componibili e avere il dispositivo di fissaggio a scatto incorporato per
profilato unificato.
Le caratteristiche di attenuazione devono essere almeno comprese tra 20 dB a 100 kHz e 60 dB a 30 MHz.
b) Protezione unidirezionale di utenza.
Per la protezione delle apparecchiature di radiotrasmissione, radioricezione e dispositivi elettronici a memoria
programmabile dai disturbi generati all'interno degli impianti e da quelli captati via etere, è necessario installare un
filtro di opportune caratteristiche in aggiunta al filtro di cui al punto a) il più vicino possibile alla presa di corrente da
cui sono alimentati.
1) Utenze monofasi di bassa potenza.
Questi filtri devono essere componibili con le prese di corrente ed essere montabili a scatto sulla stessa armatura
60
e poter essere installati nelle normali scatole da incasso.
Le caratteristiche di attenuazione devono essere almeno comprese tra 35 dB a 100 kHz e 40 dB a 30 MHz.
2) Utenze monofasi e trifasi di media potenza.
Per la protezione di queste utenze è necessario installare i filtri descritti al punto a) il più vicino possibile
all'apparecchiatura da proteggere.
49.21. STABILIZZAZIONE DELLA TENSIONE
L'Amministrazione appaltante, in base anche a possibili indicazioni da parte dell'Azienda elettrica distributrice,
preciserà se dovrà essere prevista una stabilizzazione della tensione a mezzo di apparecchi stabilizzatori regolatori,
indicando, in tal caso, se tale stabilizzazione dovrà essere prevista per tutto l'impianto o solo per circuiti da precisarsi,
ovvero soltanto in corrispondenza di qualche singolo utilizzatore, pure, al caso, da precisarsi.
49.22. MAGGIORAZIONI DIMENSIONALI RISPETTO A VALORI MINORI CONSENTITI DALLE NORME CEI E DI LEGGE
A ogni effetto, si precisa che maggiorazioni dimensionali, in qualche caso fissate dal presente Capitolato, rispetto a
valori minori consentiti dalle norme CEI o di legge, sono adottate per consentire possibili futuri limitati incrementi delle
utilizzazioni, non implicanti tuttavia veri e propri ampliamenti degli impianti.
Art. 50
Demolizioni e rimozioni
A.
Generalità
A.1. Tecnica operativa - Responsabilità
Prima di iniziare i lavori in argomento l'Appaltatore dovrà accertare con ogni cura la natura, lo stato
ed il sistema costruttivo delle opere da demolire, disfare o rimuovere, al fine di affrontare con
tempestività ed adeguatezza di mezzi ogni evenienza che possa comunque presentarsi.
Salvo diversa prescrizione, l'Appaltatore disporrà la tecnica più idonea, le opere provvisionali, i
mezzi d'opera, i macchinari, e l'impiego del personale. Di conseguenza sia l'Amministrazione, che il
personale tutto di direzione e sorveglianza, resteranno esclusi da ogni responsabilità connessa
all'esecuzione dei lavori di che trattasi.
A.2. Disposizioni antinfortunistiche
Dovranno essere osservate, in fase esecutiva, le norme riportate nel D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164
(Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni), nel D.M. 2 settembre 1968 e
nel Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
A.3. Accorgimenti e protezioni
Prima di dare inizio alle demolizioni dovranno essere interrotte tutte le eventuali erogazioni, nonché
gli attacchi e gli sbocchi di qualunque genere; dovranno altresì essere vuotati tubi e serbatoi.
La zona dei lavori sarà opportunamente delimitata, i passaggi saranno ben individuati ed
idoneamente protetti; analoghe protezioni saranno adottate per tutte le zone (interne ed esterne al
cantiere) che possano comunque essere interessate da caduta di materiali. Le strutture
eventualmente pericolanti dovranno essere puntellate; tutti i vani di balconi, finestre, scale, ballatoi,
ascensori, etc..; dopo la demolizione di infissi e parapetti, dovranno essere sbarrati.
61
Le demolizioni avanzeranno tutte alla stessa quota, procedendo dall'alto verso il basso; particolare
attenzione, inoltre, dovrà porsi ad evitare che si creino zone di instabilità strutturale, anche se
localizzate. In questo caso, e specie nelle sospensioni di lavoro, si provvederà ad opportuno
sbarramento.
Nella demolizione di murature é tassativamente vietato il lavoro degli operai sulle strutture da
demolire, questi dovranno servirsi di appositi ponteggi, indipendenti da dette strutture. Salvo
esplicita autorizzazione della Direzione (ferma restando nel caso la responsabilità dell'Appaltatore)
sarà vietato altresì l'uso di esplosivo nonché ogni intervento basato su azioni di scalzamento al
piede, ribaltamento per spinta o per trazione.
Per l'attacco con taglio ossidrico od elettrico di parti rivestite con pitture al piombo, saranno adottate
opportune cautele contro i pericoli di avvelenamento da vapori di piombo a norma dell'art. 8 della
legge 19 luglio 1961, n. 706.
In fase di demolizione dovrà assolutamente evitarsi l'accumulo di materiali di risulta, sulle strutture
da demolire o sulle opere provvisionali, in misura tale che si verifichino sovraccarichi o spinte
pericolose. I materiali di demolizione dovranno perciò essere immediatamente allontanati, guidati
mediate canali o trasportatori in basso con idonee apparecchiature e bagnati onde evitare il
sollevamento di polvere. Risulterà in ogni caso assolutamente vietato il getto dall'alto dei materiali.
A.4. Limiti di demolizione
Le demolizioni, i disfacimenti, le rimozioni dovranno essere limitate alle parti e dimensioni
prescritte. Ove per errore o per mancanza di cautele, puntellamenti ecc., tali interventi venissero
estesi a parti non dovute, l'Appaltatore sarà tenuto a proprie spese al ripristino delle stesse, ferma
restando ogni responsabilità per eventuali danni.
B.
Diritti dell'Amministrazione
Tutti i materiali provenienti dalle operazioni in argomento, ove non diversamente specificato,
resteranno di proprietà dell'Amministrazione.
Competerà però all'Appaltatore l'onere della selezione, pulizia, trasporto ed immagazzinamento nei
depositi od accatastamento nelle aree che fisserà la Direzione, dei materiali utilizzabili ed il
trasporto a rifiuto dei materiali di scarto.
Art. 51
Scavi in genere
A.
Generalità
Gli scavi ed i rilevati occorrenti per la configurazione del terreno di impianto per il raggiungimento
del piano di posa delle fondazioni, nonché per la formazione di cunette, accessi, passaggi e rampe,
cassettoni e simili, opere d'arte in genere, saranno eseguiti secondo i disegni di progetto e le
particolari prescrizioni che potrà dare la Direzione Lavori in sede esecutiva.
Le sezioni degli scavi e dei rilevati dovranno essere rese dall'Appaltatore ai giusti piani prescritti,
con scarpate regolari e spianate, cigli ben tracciati e profilati, fossi esattamente sagomati.
Nell'esecuzione degli scavi l'Appaltatore dovrà procedere in modo da impedire scoscendimenti e
franamenti restando lo stesso oltre che responsabile di eventuali danni a persone ed opere, anche
obbligato alla rimozione delle materie franate .
62
Per l'effettuazione sia degli scavi, che dei rilevati, l'Appaltatore sarà tenuto a curare, a proprie spese,
l'estirpamento di piante, cespugli, arbusti e relative radici e questo tanto sui terreni da scavare,
quanto su quelli destinati all'impianto di rilevati.
L'Appaltatore dovrà sviluppare i movimenti di materie con mezzi adeguati, meccanici e di mano
d'opera, in modo da dare gli scavi possibilmente completi a piena sezione in ciascun tratto iniziato;
inoltre dovrà immediatamente provvedere ad aprire le cunette ed i fossi occorrenti e comunque
evitare che le acque superficiali si riversino nei cavi, mantenendo all'occorrenza dei canali fugatori.
A.1. Allontanamento e deposito delle materie di scavo
Le materie provenienti dagli scavi che non fossero utilizzabili, o che a giudizio della Direzione non
fossero ritenute idonee per la formazione dei rilevati o per altro impiego nei lavori, dovranno essere
portate a rifiuto, alle pubbliche discariche o su aree che l'Appaltatore dovrà provvedere a sua cura e
spese, evitando, in questo caso, che le materie depositate arrechino danno ai lavori od alle proprietà,
provochino frane od ostacolino il libero deflusso delle acque.
Qualora le materie provenienti dagli scavi dovessero essere utilizzate in tempo differito per
riempimenti o rinterri, esse saranno depositate nei pressi dei cavi, o nell'ambito del cantiere ed in
ogni caso in luogo tale che non possano riuscire di danno o provocare intralci al traffico.
La Direzione dei lavori potrà fare asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie depositate in
contravvenzione alle precedenti disposizioni.
Qualora i materiali fossero ceduti all'Appaltatore, si applicherà il disposto del 3ø comma dell'art. 40
del Capitolato Generale d'Appalto.
A.2. Uso degli esplosivi
Nella esecuzione degli scavi di sbancamento e di fondazione sarà vietato, di regola, l'uso degli
esplosivi. Ove comunque la Direzione Lavori consentisse tale uso, con disposizione scritta,
l'Appaltatore sarà tenuto ad osservare tutte le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in
materia nonché ad adottare tutte le cautele richieste dal particolare lavoro, assumendosi nel
contempo ogni responsabilità per eventuali danni a persone e cose.
A.3. Determinazione sulle terre
Per le determinazioni relative alla natura delle terre, al loro degrado di costipamento ed umidità, alla
resistenza a compressione, l'Appaltatore dovrà provvedere a tutte le prove richieste dalla Direzione
Lavori presso i laboratori ufficiali (od altri riconosciuti) ed in sito.
Le terre verranno caratterizzate secondo le norme CNR - UNI 10006-63 (Costruzioni e
manutenzioni delle strade - Tecnica di impiego delle terre) e classificate sulla base del prospetto I
allegato a dette norme.
B.
Scavi di sbancamento
Per scavi di sbancamento o sterri andanti si intenderanno quelli occorrenti per lo spianamento o
sistemazione del terreno su cui dovranno sorgere le costruzioni, per tagli di terrapieni, per la
formazione di cortili, giardini, scantinati, piani di appoggio per platee di fondazione, vespai, rampe
incassate, trincee e cassonetti stradali, nonché quelli per l'incasso di opere d'arte se ricadenti al di
sopra del piano orizzontale passante per il punto più depresso del terreno naturale o per il punto più
depresso delle trincee o splateamenti precedentemente eseguiti ed aperti almeno da un lato.
Quando l'intero scavo dovesse risultare aperto su di un lato e non ne venisse ordinato lo scavo a
tratti, il punto più depresso sarà quello terminale. Saranno comunque considerati scavi di
sbancamento anche tutti i tagli a larga sezione, che pur non rientrando nelle precedenti casistiche e
definizioni, potranno tuttavia consentire l'accesso con rampa ai mezzi di scavo, nonché a quelli di
caricamento e trasporto delle materie.
63
L'esecuzione degli scavi di sbancamento potrà essere richiesta dalla Direzione se necessario, anche a
campioni di qualsiasi tratta, senza che per questo l'Appaltatore possa avere nulla a pretendere.
C.
Scavi di fondazioni
Generalità
Per scavi di fondazione in generale si intenderanno quelli ricadenti al disotto del piano orizzontale
di cui al precedente articolo, chiusi fra pareti verticali o meno, riproducenti il perimetro delle
fondazioni; nella pluralità di casi quindi, si tratterà di scavi incassati ed a sezione ristretta.
Saranno comunque considerati come scavi di fondazione quelli eseguiti per dar luogo alle fogne,
alle condutture, ai fossi ed alle cunette (per la parte ricadente sotto il piano di cassonetto o, più in
generale, di splateamento).
C.1. Modo di esecuzione
Qualunque sia la natura e la qualità del terreno interessato, gli scavi di fondazione dovranno essere
spinti fino alla profondità che la Direzione Lavori riterrà più opportuna, intendendosi quella di
progetto unicamente indicativa, senza che per questo l'Appaltatore possa muovere eccezioni o far
richiesta di particolari compensi.
Gli scavi di fondazione dovranno di norma essere eseguiti a pareti verticali e l'Appaltatore dovrà,
occorrendo, sostenerli con convenienti armature e sbadacchiature, restando a suo carico ogni danno
a persone e cose provocato da frammenti e simili. Il piano di fondazione sarà reso perfettamente
orizzontale ed ove il terreno dovesse risultare in pendenza, sarà sagomato a gradoni con piani in
leggera contropendenza.
Gli scavi potranno anche venire eseguiti con pareti a scarpa, od a sezione più larga, ove
l'Appaltatore lo ritenesse di sua convenienza. In questo caso però non verrà compensato il maggiore
scavo, oltre quello strettamente necessario all'esecuzione dell'opera e l'Appaltatore dovrà
provvedere, a sua cura e spese, al riempimento, con materiale adattato, dei vuoti rimasti intorno alla
fondazione dell'opera ed al ripristino, con gli stessi oneri, delle maggiori quantità di pavimentazione
divelte, ove lo scavo dovesse interessare strade pavimentate.
Gli scavi delle trincee per dar luogo ai canali di fogna dovranno, all'occorrenza, garantire sia il
traffico tangenziale degli autoveicoli, sia quello di attraversamento, nei punti stabiliti dalla
Direzione e per qualsiasi carico viaggiante.
C.2. Scavi in presenza di acqua
L'Appaltatore dovrà provvedere ad evitare il riversamento nei cavi di acque provenienti dall'esterno,
restando a suo carico l'allontanamento o la deviazione delle stesse o, in subordine, la spesa per i
necessari aggottamenti.
Qualora gli scavi venissero eseguiti in terreni permeabili sotto la quota di falda, e quindi in presenza
di acqua, ma il livello della stessa naturalmente sorgente nei cavi non dovesse superare i 20 cm,
l'Appaltatore sarà tenuto a suo carico a provvedere all'esaurimento di essa, con i mezzi più
opportuni e con le dovute cautele per gli eventuali effetti dipendenti e collaterali.
Gli scavi di fondazione che dovessero essere eseguiti oltre la profondità di 20 cm dal livello sopra
stabilito, nel caso risultasse impossibile l'apertura di canali fugatori, ma fermo restando l'obbligo
dell'Appaltatore per l'esaurimento dell'acqua, saranno considerati come scavi subacquei e, in
assenza della voce in elenco, saranno compensati con apposito sovrapprezzo.
C.3. Divieti ed oneri
Sarà tassativamente vietato all'Appaltatore, sotto pena di demolire il già fatto, di porre mano alle
murature od altro, prima che la Direzione Lavori abbia verificato ed accettato i piani di fondazione.
64
Il rinterro dei cavi, per il volume non impegnato dalle strutture o dalle canalizzazioni, dovrà sempre
intendersi compreso nel prezzo degli scavi (se non diversamente disposto).
Art. 52
Rilevati e rinterri
Per la formazione di rilevati e per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire i vuoti tra le
pareti dei cavi e le murature, o da addossare alle murature, e fino alla quota prescritta dalla
Direzione Lavori, si impiegheranno in genere e, salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento,
tutte le materie provenienti dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti sul lavoro, in quanto disponibili
ed adatti, a giudizio della Direzione. Quando venissero a mancare in tutto od in parte i materiali di
cui sopra, si provvederà alle materie occorrenti allo scopo prelevandole ovunque l'Appaltatore
crederà di sua convenienza, purché le stesse siano riconosciute idonee dalla Direzione Lavori.
Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti dovrà essere usata ogni diligenza
perché la loro esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza, da tutte le parti e mai
superiore a cm 30. Il costipamento di ogni strato dovrà avvenire dopo sufficienti imbibizioni del
materiale costituente lo strato stesso. In ogni caso sarà vietato addossare terrapieni a muratura di
fresca costruzione. Le materie trasportate in rilevato o rinterro con vagoni o automezzi vari non
potranno essere scaricate direttamente contro le murature, ma dovranno depositarsi in vicinanza
dell'opera per essere riprese poi al momento della formazione dei suddetti rinterri.
Per tali movimenti di materie dovrà sempre provvedersi alla pilonatura delle materie stesse, da farsi
secondo le prescrizioni che verranno indicate dalla Direzione dei Lavori.
Sarà obbligo dell'Appaltatore, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati, durante la loro
costruzione, quelle maggiori dimensioni richieste dall'assestamento delle terre e questo affinché,
all'epoca del collaudo, gli stessi abbiano dimensioni non inferiori a quelle di progetto. La superficie
del terreno sulla quale dovranno elevarsi i terrapieni sarà previamente scorticata ove occorra e, se
inclinata, sarà tagliata a gradoni con leggera pendenza verso monte.
L'Appaltatore dovrà consegnare i rilevati con scarpate regolari e spianate, con i cigli bene allineati e
profilati, compiendo a sue spese, durante l'esecuzione dei lavori e fino al collaudo, gli occorrenti
ricarichi o tagli, la ripresa e la sistemazione delle scarpate e l'espurgo dei fossi. Tutte le riparazioni e
ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata od imperfetta osservanza delle prescrizioni
del presente articolo saranno a completo carico dell'Appaltatore.
Art. 53.
Cabine di trasformazione
Le presenti disposizioni valgono per cabine di utente aventi le seguenti caratteristiche:
– tensione massima primaria di 36 kV;
– potenza di circa 50 kVA a circa 2.000 kVA massimi;
– installazione all'interno.
Le apparecchiature e le installazioni occorrenti, oltre a soddisfare i requisiti di seguito esposti, dovranno corrispondere
alle prescrizioni in materia di infortuni sul lavoro contenute nelle norme CEI 64-8, nel DPR n. 547 del 27 aprile 1955
65
nel DLgs 626/94 e successive modifiche ed integrazioni.
53.1. STRUTTURE MURARIE
Le opere murarie e in particolare la costruzione edilizia della cabina sono escluse dall'appalto. Il Committente fornirà
indicazioni sul locale da destinare a cabina di trasformazione e le Ditte concorrenti potranno, se del caso, formulare in
sede di offerta le loro eventuali osservazioni al riguardo.
Il pavimento dovrà trovarsi a un livello superiore rispetto a quello stradale, onde evitare infiltrazioni d'acqua. In
particolare, va assicurata l'agevole e costante accessibilità della cabina; i trasformatori dovranno poter essere in ogni
momento sostituiti, eventualmente con l'ausilio di paranchi.
Le murature perimetrali della cabina saranno in mattoni pieni, dello spessore di due teste di mattone, o in calcestruzzo di
spessore non inferiore a 15 cm.
La porta d'ingresso sarà metallica, con apertura verso l'esterno, e, superato un certo sviluppo d'area, dovranno essere
installate due porte d'accesso, dislocate in punti diametralmente opposti. Gli eventuali vetri della porta o del sopraluce
devono essere preferibilmente del tipo retinato.
Per cabine non poggianti su terreno, il solaio portante consentirà un carico non inferiore a 500 kg/m2, salvo sia
necessario proporzionarlo per maggiori carichi, nel caso di speciali macchine che lo richiedano.
Nella parte del pavimento sottostante i trasformatori contenenti una quantità d'olio superiore a 500 kg deve essere
costruito un pozzetto che raccolga l'olio eventualmente fuoriuscito dalla macchina, evitando che si possa spandere per la
cabina. Dal pozzetto l'olio deve essere portato, tramite un'adeguata tubazione, a una vasca di raccolta esterna alla cabina.
All'atto della consegna dei lavori verrà fornito dal Committente all'Impresa assuntrice dei lavori elettrici il disegno
esecutivo delle opere edili della cabina, affinché l'Impresa stessa possa studiare i dettagli della propria installazione.
Non sarà compito dell'Impresa installatrice:
a) provvedere affinché nella cabina non avvengano infiltrazioni di acqua piovana, o, se dovessero avvenire, non
abbiano a pregiudicare lo stato e il funzionamento delle apparecchiature;
b) consentire lo scarico rapido dell'olio o l'adozione di sifoni;
c) assicurare una conveniente aerazione naturale del locale.
53.2. CARATTERISTICHE ELETTRICHE GENERALI
a) Tensione primaria in Volt
Dovrà corrispondere al valore della tensione con cui l'Azienda distributrice effettuerà la fornitura dell'energia
elettrica.
b) Tensione secondaria
Dovranno essere preventivamente indicati dall'Amministrazione appaltante i valori in Volt prescelti per la tensione
secondaria stellata e concatenata.
c) Potenza totale da trasformare
Il Committente fornirà tutti gli elementi (ad esempio, natura e utilizzazione dei carichi da alimentare e loro potenza,
fattori di contemporaneità, ubicazione dei carichi ecc.) per la determinazione della potenza da trasformare e del
relativo fattore di potenza.
Il Committente indicherà inoltre l'eventuale maggiorazione rispetto alle potenze così risultanti, e quindi la potenza
effettiva della cabina di trasformazione. In ogni caso la somma delle potenze delle unità trasformatrici non sarà
inferiore a 1,2 volte le anzidette potenze risultanti dal calcolo.
Se la potenza totale è superiore a 100 kVA, è opportuno esaminare la convenienza di suddividerla in due o più unità
trasformatrici.
d) Parallelo di unità trasformatrici
Ove debba essere previsto il funzionamento in parallelo delle unità installate in cabina, oltre a dover essere
assicurato quanto necessario alle esigenze di tale funzionamento, il frazionamento delle potenze fra le anzidette unità
66
dovrà essere effettuato in modo che il rapporto delle reciproche potenze non sia superiore a 3.
Quanto sopra deve essere assicurato anche nel caso che le unità della cabina di trasformazione debbano essere
collegate in parallelo con altre unità trasformatrici preesistenti.
53.3. CARATTERISTICHE DELL'APPARECCHIATURA DI ALTA TENSIONE
L'isolamento dell'apparecchiatura sarà corrispondente al valore normale delle tensioni nominali, pari o superiore a quella
della tensione primaria effettiva. Il potere di interruzione (MVA) dell'interruttore generale è determinato dalle
caratteristiche della rete a monte della cabina di trasformazione (dato da richiedere all'Azienda elettrica distributrice).
In mancanza di attendibili dati al riguardo, detto potere di interruzione non dovrà essere inferiore a 200 MVA, garantiti
da un certificato di prove effettuate sull'interruttore da un Istituto autorizzato.
Non sono consentiti organi di manovra che non interrompano contemporaneamente le 3 fasi.
53.4. DISPOSIZIONI E SCHEMA DI ALTA TENSIONE
La linea di alimentazione in arrivo può essere costituita da una terna di conduttori rigidi nudi, o da un cavo di alta
tensione, provvisto di proprio terminale.
All'ingresso sarà posta una terna generale di coltelli sezionatori, oltre alla terna di coltelli di messa a terra di cui al
successivo paragrafo «Protezione dalle sovratensioni di origine atmosferica».
L'interruttore automatico generale sarà equipaggiato con relè di massima corrente (e di minima tensione ove richiesto).
Ogni trasformatore sarà protetto indipendentemente, ad esempio mediante un interruttore di manovra sezionatore con
fusibili, il cui potere di interruzione non deve essere inferiore a 20 MVA.
L'isolamento del trasformatore dalla rete, in caso di intervento manutentivo, deve essere visibile e, pertanto, l'eventuale
uso di interruttori andrà sempre accompagnato con una terna di coltelli sezionatori, posti a monte.
53.5. ESECUZIONE CON CELLE A.T. PREFABBRICATE
Le celle A.T. prefabbricate saranno provviste di un sistema di illuminazione interna e di appositi oblò che consentano il
controllo visivo degli apparecchi durante il normale funzionamento. Ogni porta sarà interbloccata con organi di manovra
(sezionatori, controsbarre) perché non sia possibile l'accesso in presenza di tensione.
Devono essere conformi alle relative norme CEI in vigore emanate dal C.T. 17.
53.6. TRASFORMATORI
Per i trasformatori dovranno essere indicate nel progetto-offerta le caratteristiche essenziali.
Devono essere conformi alle relative norme CEI in vigore emanate dal C.T. 14.
Perdite corrente a vuoto
Col commutatore di A.T. sulla presa principale i valori delle perdite dovute al carico, delle perdite a vuoto e delle
correnti a vuoto dovranno essere quelli indicati nel seguente prospetto.
Potenza nominale
(kVA)
Perdite dovute al carico
(W)
Perdite a vuoto
(W)
Corrente a vuoto
(% In)
50
850
150
1,9
100
1400
250
1,5
160
1850
360
1,3
67
250
2600
520
1,1
400
3650
740
0,9
630
5600
900
0,8
Per le macchine con due tensioni primarie, la prescrizione si applica per la tensione nominale di 15 kV.
Per i livelli di potenza sonora si prescrive che non potranno in alcun caso superare i 56 dB(A) e dovranno comunque
essere commisurati alle esigenze del luogo di installazione.
I metodi di misure saranno conformi alla norma CEI 14-9.
53.7. PROTEZIONE CONTRO LE SOVRACORRENTI
È affidata agli interruttori automatici. Si può disporre di un interruttore unico di media tensione, anche per più
trasformatori, quando per ciascuno di essi è previsto l'interruttore di manovra sezionatore di cui al precedente punto4.
53.8. PROTEZIONE CONTRO L'ANORMALE RISCALDAMENTO DELL'OLIO
Per ogni trasformatore di potenza superiore a 500 kVA si installerà un relè a gas (tipo Buchholz) che agirà sulla bobina
di minima o sul relè di sgancio dell'interruttore automatico.
53.9. PROTEZIONE CONTRO LE SOVRATENSIONI TRANSITORIE E PROTEZIONE CONTRO SOVRATENSIONI CAUSATE DA
CONTATTI FRA AVVOLGIMENTI A.T. E B. T. DEI TRASFORMATORI
Contro le sovratensioni transitorie si dovrà prevedere l'installazione di appositi scaricatori. Per la protezione contro
sovratensioni causate da contatti fra gli avvolgimenti di A.T. e di B.T. si dovrà provvedere alla messa a terra diretta del
neutro dell'avvolgimento di B.T.
53.10. PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI INDIRETTI
Saranno adeguatamente connesse a terra tutte le masse, cioè: le parti metalliche accessibili delle macchine e delle
apparecchiature, le intelaiature di supporto degli isolatori e dei sezionatori, i ripari metallici di circuiti elettrici, gli
organi di comando a mano delle apparecchiature, le cornici e i telai metallici che circondano fori o dischi di materiale
isolante attraversati da conduttori e le flange degli isolatori passanti, l'incastellatura delle sezioni di impianto, i
serramenti metallici delle cabine.
L'anello principale di terra della cabina avrà una sezione minima di 50 mm2 (rame) e, in ogni caso, nessun collegamento
a terra delle strutture verrà effettuato con sezioni inferiori a 16 mm2 (rame).
In caso di impianti alimentati da propria cabina di trasformazione con il neutro del secondario del trasformatore
collegato all'unico impianto di terra (sistema TN), per ottenere le condizioni di sicurezza da parte B.T. dell'impianto,
secondo le norme CEI 64-8, è richiesto ai fini del coordinamento tra l'impianto di terra e i dispositivi di massima
corrente a tempo inverso o dispositivi differenziali, che sia soddisfatta in qualsiasi punto del circuito la condizione:
I
(valore in ampere della corrente di intervento in 5 s del dispositivo di protezione) minore o uguale a U0 (tensione
normale verso terra dell'impianto in V) diviso Zg (impedenza totale in ohm del circuito di guasto franco a terra)
I ≤ U0/Zg
Occorre pertanto che le lunghezze e le sezioni dei circuiti siano commisurate alla corrente di intervento delle protezioni
entro 5 s in modo da soddisfare la condizione suddetta.
53.11. PROTEZIONI MECCANICHE DAL CONTATTO ACCIDENTALE CON PARTI IN TENSIONE
Si disporrà di reti metalliche, intelaiate e verniciate, fissate alle strutture murarie in modo tale da essere facile la
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rimozione e con disposizione tale che durante questa manovra la rete non cada sopra l'apparecchiatura. Tali protezioni,
come ovvio, sono superflue nel caso di cabine prefabbricate.
53.12. PROTEZIONE DALLE SOVRATENSIONI DI ORIGINE ATMOSFERICA
Per l'alimentazione di alta tensione in linea aerea, se non diversamente prescritto, sarà provveduto all'installazione, sulla
parte esterna della cabina, di uno scaricatore per fase del tipo meglio corrispondente alla funzione. Gli scaricatori
dovranno drenare le sovratensioni a terra.
53.13. DISPOSITIVO PER LA MESSA A TERRA DELLE SBARRE DI A.T. DELLA CABINA, NEL CASO DI DISTACCO DELLA LINEA
DI ALIMENTAZIONE
Si disporrà di una terna di coltelli di messa a terra, ubicata in modo da essere sicuramente differenziata dalla terna
generale di entrata e con essa interbloccata.
53.14. ATTREZZI E ACCESSORI
La cabina dovrà avere in dotazione una pedana isolante, guanti e fioretto.
Dovranno essere disposti i cartelli ammonitori, lo schema e il prospetto dei soccorsi d'urgenza.
53.15. EVENTUALI ORGANI DI MISURA SULL'ALTA TENSIONE
Se richiesto, specificandole fra le seguenti, verranno sistemate sull'alta tensione apparecchiature per misure di:
– corrente;
– tensione;
– energia;
– potenza indicata o registrata;
– fattore di potenza.
53.16. PROTEZIONE CONTRO GLI INCENDI
Per eventuali impianti di estinzione incendi, verranno precisate le disposizioni in sede di appalto, caso per caso.
53.17. PROTEZIONE DI BASSA TENSIONE DELLA CABINA
Questa parte della cabina sarà nettamente separata dalla zona di alta tensione; le linee dei secondari dei trasformatori si
porteranno il più brevemente possibile fuori della zona di alta tensione. È vietato disporre di circuiti di bassa tensione
sulle griglie di protezione.
a) Linee di bassa tensione
Saranno in sbarre nude o in cavi isolati, sotto guaina.
Nel caso siano in barre nude, queste potranno essere installate in vista o in cunicoli ispezionabili.
Nel caso siano in cavi isolati, sotto guaina, questi potranno essere installati in vista (introdotti o meno in tubazioni
rigide) ovvero in cunicoli o in tubazioni incassate.
Preferibilmente, dal trasformatore sarà raggiunto verticalmente un cunicolo a pavimento, per collegarsi al quadro di
controllo, misura e manovra.
b) Quadro di bassa tensione, di comando, di controllo e di parallelo
Avrà posto nella cabina, fuori della zona di alta tensione. Per ogni trasformatore, all'uscita in B.T., sarà disposto un
interruttore automatico tripolare, un amperometro e un voltmetro.
Nel caso di funzionamento in parallelo di più trasformatori, i relativi interruttori di A.T. e di B.T. di ogni
trasformatore debbono essere fra loro interbloccati elettricamente, in modo tale che in corrispondenza di ciascun
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trasformatore in caso di apertura dell'interruttore di A.T. si apra automaticamente anche l'interruttore di B.T. e non
sia possibile la chiusura di questo, se quello di A.T. è aperto.
c) Illuminazione
La cabina sarà completata da un impianto di illuminazione e, per riserva, sarà corredata di impianto di illuminazione
sussidiario a batteria di accumulatori, corredato, a sua volta, di dispositivo di carica predisposto per l'inserzione
automatica, o, per cabine di potenza inferiore a 150 kVA, almeno di una torcia a pile.
53.18. DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA CONSEGNA DELLE CABINE DI TRASFOR-MAZIONE
È fatto obbligo alla Ditta appaltatrice di effettuare una regolare consegna della cabina, con schemi e istruzioni scritte per
il personale.
Art. 54.
Rifasamento degli impianti
Per ovviare a un eventuale basso fattore di potenza (cosϕ) dell'impianto, si deve procedere a un adeguato rifasamento.
Il calcolo della potenza in kVA delle batterie di condensatori necessari deve essere fatto tenendo presenti:
– la potenza assorbita;
– il fattore di potenza (cosϕ) contrattuale di 0,9 (provvedimento CIP);
– l'orario di lavoro e di inserimento dei vari carichi.
L'installazione del complesso di rifasamento deve essere fatta in osservanza alla norme CEI, al DPR 547/1955 e ad altre
eventuali prescrizioni in vigore.
Devono essere installate le seguenti protezioni:
a) protezione contro i sovraccarichi e i corto circuiti;
b) protezione contro i contatti indiretti;
c) protezione dell'operatore da scariche residue a mezzo di apposite resistenze di scarica.
Sarà oggetto di accordi particolari l'ubicazione delle batterie di rifasamento e l'eventuale adozione di un sistema di
inserimento automatico.
Art. 55.
Stazioni di energia
Sono considerate in questo articolo, quali stazioni di energia, le sorgenti di energia elettrica costituite da batterie di
accumulatori e da gruppi elettrogeni. Il progetto indicherà quale dei due tipi dovrà essere installato oppure se entrambi
dovranno essere previsti contemporaneamente.
Tali stazioni di energia potranno essere previste per l'alimentazione di determinate apparecchiature o quali fonti di
energia di riserva. In questo ultimo caso serviranno, in via normale, per alimentare l'illuminazione di riserva o di
sicurezza. Verrà infine indicato nel progetto se dovranno essere impiegate anche per l'alimentazione di altre utilizzazioni
in caso di interruzioni della corrente esterna (vedi anche art. 14.8).
55.1. BATTERIE DI ACCUMULATORI
a) Caratteristiche e tipo della batteria in rapporto alla destinazione
Nel caso che la batteria di accumulatori debba essere utilizzata quale fonte di energia di riserva o di sicurezza,
70
qualora si verifichino interruzioni della corrente esterna, in mancanza di particolari indicazioni da parte
dell'Amministrazione appaltante, essa dovrà poter alimentare, almeno per 3 ore, l'intero carico assegnatole, con
decadimento di tensione ai morsetti non superiore al 10% rispetto al valore nominale.
Qualora la batteria di accumulatori debba essere utilizzata per la normale alimentazione di apparecchiature o
impianti funzionanti a tensione ridotta, come quelli contemplati negli artt. 16, 17, 18, 19, 20, 21, e 22 (di
segnalazioni comuni per usi civili nell'interno dei fabbricati; di «portiere elettrico»; per segnalazioni automatiche di
incendi; per controllo ronda; antifurto a contatti o con cellule fotoelettriche o di altri tipi; di orologi elettrici; di
citofoni), da una stessa batteria potranno essere derivate le tensioni di alimentazione anche di più apparecchiature o
impianti (telefoni esclusi), purché ogni derivazione corrisponda a una medesima tensione e avvenga in partenza dal
quadro di comando e controllo della batteria tramite singoli appositi interruttori automatici, o tramite valvole e
fusibili con cartuccia a fusione chiusa.
L'Amministrazione appaltante stabilirà il tipo delle batterie di accumulatori (se stazionario o semistazionario e se al
piombo o alcalino).
b) Carica delle batterie di accumulatori
La carica delle batterie sarà effettuata a mezzo di raddrizzatore idoneo ad assicurare la carica a fondo e quella di
mantenimento.
La carica completa dovrà potersi effettuare nel tempo massimo di 24 ore (CEI 34-22).
Nel caso che la batteria di accumulatori sia utilizzata per alimentare l'illuminazione di riserva o di sicurezza, il
raddrizzatore dovrà essere allacciato di preferenza alla rete dell'utenza luce o altrimenti a quella dell'utenza di forza
motrice.
L'Amministrazione appaltante indicherà se dovrà essere previsto un dispositivo per la carica automatica della
batteria.
c) Quadro di comando e controllo
Il complesso costituito dalla batteria, dal raddrizzatore e dagli utilizzatori dovrà essere controllato a mezzo di un
apposito quadro, provvisto di organi di manovra, protezione e misura.
d) Locale della batteria di accumulatori
L'Amministrazione appaltante provvederà affinché il locale della batteria, oltre ad avere le dimensioni sufficienti a
garantire una facile manutenzione, abbia i seguenti requisiti:
– aerazione efficiente, preferibilmente naturale;
– soletta del pavimento adatta al carico da sopportare;
– porta in legno resinoso (ad esempio, «pitchpine») o opportunamente impregnato.
Gli impianti elettrici nel locale della batteria dovranno essere del tipo antideflagrante.
55.2. GRUPPI ELETTROGENI
a) Determinazione della potenza
Per la determinazione della potenza, l'Amministrazione appaltante preciserà gli utilizzatori per i quali è necessario
assicurare la continuità del servizio, in caso di interruzione della corrente esterna, indicando la contemporaneità delle
inserzioni privilegiate nel suddetto caso di emergenza.
L'Amministrazione appaltante indicherà inoltre le modalità di avviamento del gruppo, se manuale o automatico,
precisando in tal caso i tempi massimi di intervento. Preciserà altresì le condizioni di inserzione degli utilizzatori.
Sarà inoltre compito della Ditta appaltatrice, nella determinazione della potenza, di tener conto del fattore di potenza
conseguente alle previste condizioni di funzionamento del gruppo elettrogeno.
b) Gruppi elettrogeni per utilizzazioni particolari
Qualora per le caratteristiche di funzionamento di taluni utilizzatori (ascensori ecc.) si verificassero notevoli
variazioni di carico, la Ditta appaltatrice proporrà l'installazione di un secondo gruppo elettrogeno, nel caso che altri
71
utilizzatori (apparecchiature per sale operatorie, telescriventi ecc.) possano subire sensibili irregolarità di
funzionamento a seguito di notevoli variazioni di tensione, provocate dalle anzidette variazioni di carico.
c) Ubicazione del gruppo
L'Amministrazione appaltante indicherà l'ubicazione del gruppo elettrogeno, tenendo presenti in primis le «Norme di
sicurezza per l’installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o a
macchina operatrice» emanate dal Ministero dell’Interno e quindi i requisiti essenziali ai quali il locale a ciò
destinato deve soddisfare:
– possibilità di accesso del pezzo di maggior ingombro e peso;
– resistenza alle sollecitazioni statiche e dinamiche del complesso;
– isolamento meccanico e acustico al fine di evitare la trasmissione delle vibrazioni e dei rumori;
– dimensioni sufficienti ad assicurare le manovre di funzionamento;
– possibilità di adeguata aerazione;
– camino per l'evacuazione del gas di scarico;
– possibilità di costruire depositi di combustibile per il facile rifornimento del gruppo;
– possibilità di disporre in prossimità del gruppo di tubazioni d'acqua di adduzione e di scarico.
La Ditta appaltatrice dovrà però fornire tempestive e concrete indicazioni, sia quantitative che qualitative, affinché il
locale prescelto dall'Amministrazione appaltante risulti effettivamente idoneo, in conformità ai requisiti sopra
prospettati.
d) Motore primo
In mancanza di indicazioni specifiche da parte dell'Amministrazione appaltante, potranno di norma essere usati
motori a ciclo Diesel, la cui velocità per potenze fino a 150 kVA non dovrà superare i 1500 giri al minuto primo.
Al di sopra di questa potenza, si adotteranno motori di velocità non superiore ai 750 giri al minuto primo.
Del motore sarà presentato il certificato di origine.
Saranno inoltre specificati i consumi, garantiti dalla Casa costruttrice, di combustibile per cavallo/ora ai vari regimi.
e) Generatore
Anche del generatore dovrà essere fornito il certificato d'origine.
Le caratteristiche dell'energia elettrica erogata dal generatore potranno venire indicate dall'Amministrazione
appaltante.
In mancanza o nell'impossibilità da parte dell'Amministrazione appaltante di fornire tali indicazioni, le caratteristiche
dell'energia elettrica erogata dal generatore verranno stabilite dalla Ditta appaltatrice, in modo che siano
corrispondenti all'impiego, indicato dall'Amministrazione appaltante, cui detta energia elettrica verrà destinata.
L'eccitatrice eventuale deve essere singola per ogni generatore e coassiale con esso.
Il generatore sarà corredato da un quadro di manovra e comando con ivi montati:
•
strumenti indicatori;
•
interruttore automatico;
•
separatori-valvola;
•
regolatore automatico di tensione;
•
misuratore per la misura totale dell'energia prodotta, con relativo certificato di taratura;
•
misuratore per l'energia utilizzata per illuminazione;
•
interruttore sulla rete dell'utenza forza;
•
interruttore sulla rete dell'utenza luce.
f) Accessori
Il gruppo sarà dato funzionante, completo dei collegamenti elettrici fra l'alternatore e il quadro di controllo e
manovra, con energia pronta agli interruttori, sia dell'utenza luce, sia dell'utenza forza. Esso sarà inoltre corredato di:
•
serbatoio atto a contenere il combustibile per il funzionamento continuo a pieno carico di almeno 12 ore;
72
•
tubazione per adduzione del combustibile dal serbatoio giornaliero;
•
tubazioni per adduzione d'acqua al gruppo e tubazioni di raccordo allo scarico;
•
raccordo al camino del condotto dei gas di scarico.
g) Pezzi di ricambio ed attrezzi
Nelle forniture comprese nell'appalto, debbono essere inclusi i seguenti pezzi di ricambio:
•
una serie di fasce elastiche;
•
un ugello per l'iniettore;
•
una valvola di scarico e una di ammissione per il motore primo;
•
una serie di fusibili per il quadro elettrico.
Sarà inoltre fornita una serie completa di attrezzi necessari alla manutenzione, allo smontaggio e rimontaggio dei
vari pezzi del gruppo.
h) Assistenza per il collaudo
Per il collaudo, la Ditta appaltatrice metterà a disposizione operai specializzati e il combustibile necessario per il
funzionamento a pieno carico, di 12 ore, del gruppo. Curerà inoltre che i lubrificanti siano a livello.
73
CAPITOLO I ........................................................................................................................3
OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO ................................................................3
DESIGNAZIONE, FORME E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE..........................3
Art. 1 .................................................................................................................................................................................. 3
OGGETTO DELL’APPALTO .................................................................................................................................. 3
Art. 2 .................................................................................................................................................................................. 3
AMMONTARE DELL’APPALTO........................................................................................................................... 3
Art. 3 .................................................................................................................................................................................. 4
DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE................................................................................................ 4
Art. 4 .................................................................................................................................................................................. 4
CONDIZIONI DI APPALTO..................................................................................................................................... 4
Art. 5 .................................................................................................................................................................................. 5
VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE .................................................................................................... 5
Art. 6 .................................................................................................................................................................................. 5
ECCEZIONE DELL’APPALTATORE .................................................................................................................. 5
CAPITOLO II .......................................................................................................................6
OSSERVANZA DELLE LEGGI, DEL REGOLAMENTO .....................................................6
E DEL CAPITOLATO GENERALE .....................................................................................6
Art. 7 .................................................................................................................................................................................. 6
OSSERVANZA DELLE LEGGI, DEL REGOLAMENTO E DEL CAPITOLATO GENERALE ......... 6
Art. 8 .................................................................................................................................................................................. 6
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO .............................................................................. 6
Art. 9 .................................................................................................................................................................................. 7
CAUZIONE PROVVISORIA - TERMINE DI STIPULA DEL CONTRATTO .......................................... 7
Art. 10 ................................................................................................................................................................................ 7
CAUZIONE DEFINITIVA ......................................................................................................................................... 7
74
Art. 11 ................................................................................................................................................................................ 8
CONSEGNA DEI LAVORI ........................................................................................................................................ 8
Art. 12 ................................................................................................................................................................................ 9
IMPIANTO DEL CANTIERE ED ORDINE DEI LAVORI .............................................................................. 9
Art. 13 ................................................................................................................................................................................ 9
SOSPENSIONE DEI LAVORI E RIPRESA DEI LAVORI .............................................................................. 9
Art. 14 ................................................................................................................................................................................ 9
DURATA DEL CONTRATTO APERTO ............................................................................................................... 9
Art. 15 .............................................................................................................................................................................. 10
ANTICIPAZIONI........................................................................................................................................................ 10
Art. 16 .............................................................................................................................................................................. 10
PAGAMENTI IN ACCONTO ................................................................................................................................. 10
Art. 17 .............................................................................................................................................................................. 11
DANNI DI FORZA MAGGIORE ........................................................................................................................... 11
Art. 18 .............................................................................................................................................................................. 11
ACCERTAMENTO E MISURAZIONE DEI LAVORI .................................................................................... 11
Art. 19 .............................................................................................................................................................................. 12
ULTIMAZIONE DEI LAVORI - CONTO FINALE - COLLAUDO ............................................................ 12
Art. 20 .............................................................................................................................................................................. 12
MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO ........................................................................ 12
Art. 21 .............................................................................................................................................................................. 13
TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI ........................................................................................ 13
Art. 22 .............................................................................................................................................................................. 13
ESTENSIONE DI RESPONSABILITÀ - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI.......................................... 13
Art. 23 .............................................................................................................................................................................. 14
SUBAPPALTO E COTTIMO - NOLI A CALDO E CONTRATTI DI FORNITURA - DIVIETI FUSIONI ........................................................................................................................................................................ 14
Art. 24 .............................................................................................................................................................................. 16
PREZZI DI ELENCO - REVISIONE .................................................................................................................... 16
75
Art. 25 .............................................................................................................................................................................. 16
DISCORDANZE DEGLI ATTI DI CONTRATTO - PRESTAZIONI ALTERNATIVE ......................... 16
Art. 26 .............................................................................................................................................................................. 17
DISCIPLINA NEI CANTIERI ................................................................................................................................ 17
Art. 27 .............................................................................................................................................................................. 17
PROPRIETÀ DEGLI OGGETTI TROVATI ...................................................................................................... 17
Art. 28 .............................................................................................................................................................................. 17
LAVORO NOTTURNO E FESTIVO .................................................................................................................... 17
Art. 29 .............................................................................................................................................................................. 18
RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE .................................................................................................... 18
Art. 30 .............................................................................................................................................................................. 18
RAPPRESENTANTE TECNICO DELL’APPALTATORE ............................................................................ 18
Art. 31 .............................................................................................................................................................................. 18
INDICAZIONE DELLE PERSONE CHE POSSONO RISCUOTERE ........................................................ 18
Art. 32 .............................................................................................................................................................................. 18
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE ........................................................................................................ 18
Art. 33 .............................................................................................................................................................................. 19
ESECUZIONE D'UFFICIO - RESCISSIONE DEL CONTRATTO ............................................................. 19
Art. 34 .............................................................................................................................................................................. 19
ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE ...................................................................... 19
Art. 35 .............................................................................................................................................................................. 23
CONTRATTO DI APPALTO .................................................................................................................................. 23
Art. 36 .............................................................................................................................................................................. 23
PROROGHE ................................................................................................................................................................ 23
Art. 37 .............................................................................................................................................................................. 23
DIVIETO DI INCENTIVAZIONE ......................................................................................................................... 23
Art. 38 .............................................................................................................................................................................. 24
PAGAMENTI IN ACCONTO....................................................................................................................................... 24
Art. 39 .............................................................................................................................................................................. 24
76
CONTROLLI DIVERSI ............................................................................................................................................ 24
CAPITOLO I I I ..................................................................................................................25
QUALITÀ, PROVENIENZA E NORME DI ACCETTAZIONE DEI MATERIALI E DELLE
FORNITURE......................................................................................................................25
Art. 40 .............................................................................................................................................................................. 25
Caratteristiche generali.................................................................................................................................................. 25
Art. 40b............................................................................................................................................................................ 25
Qualità e caratteristiche dei materiali elettrici............................................................................................................. 25
Art. 41 .............................................................................................................................................................................. 28
Materiali naturali e di cava............................................................................................................................................ 28
Art. 42 .............................................................................................................................................................................. 30
Calci - Pozzolane - Leganti Idraulici............................................................................................................................. 30
Art. 43 .............................................................................................................................................................................. 32
Materiali laterizi ............................................................................................................................................................. 32
Art. 44 .............................................................................................................................................................................. 33
Materiali ferrosi.............................................................................................................................................................. 33
Art. 44 .............................................................................................................................................................................. 38
Materiali per rivestimenti .............................................................................................................................................. 38
Art. 45 .............................................................................................................................................................................. 39
Prodotti per tinteggiatura .............................................................................................................................................. 39
Art. 46 .............................................................................................................................................................................. 43
Plastici per rivestimenti murari..................................................................................................................................... 43
Art. 47 .............................................................................................................................................................................. 44
Agglomerati speciali ....................................................................................................................................................... 44
CAPITOLO I V ...................................................................................................................46
MODO DI ESECUZIONE DELLE CATEGORIE DI LAVORO ...........................................46
Art. 48 .............................................................................................................................................................................. 46
Rilievi - tracciati.............................................................................................................................................................. 46
Art. 49. ............................................................................................................................................................................. 46
77
Prescrizioni tecniche generali ........................................................................................................................................ 46
Art. 50 .............................................................................................................................................................................. 61
Demolizioni e rimozioni.................................................................................................................................................. 61
Art. 51 .............................................................................................................................................................................. 62
Scavi in genere ................................................................................................................................................................ 62
Art. 52 .............................................................................................................................................................................. 65
Rilevati e rinterri ............................................................................................................................................................ 65
Art. 53. ............................................................................................................................................................................. 65
Cabine di trasformazione............................................................................................................................................... 65
Art. 54. ............................................................................................................................................................................. 70
Rifasamento degli impianti ............................................................................................................................................ 70
Art. 55. ............................................................................................................................................................................. 70
Stazioni di energia .......................................................................................................................................................... 70
78
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capitolato d`Appalto