Contratto di assicurazione per la responsabilita’ civile derivante dalla
circolazione dei veicoli, per il rischio incendio, furto, kasko, infortuni e
Tutela Legale
“MOTOR”
Fascicolo Informativo
Modello: FascInfNIMotorLloyds13.02
Il presente fascicolo informativo, contenente:
a) Nota Informativa;
b) Condizioni di Assicurazione;
c) Informativa a tutela della Privacy.
deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto o dove previsto della
proposta di assicurazione
Avvertenza
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la nota informativa.
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NOTA INFORMATIVA – Polizza “Motor”
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo
contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione
della polizza.
Relativamente al contratto di assicurazione di Responsabilità Civile per la Circolazione dei Veicoli a
Motore e dei Natanti il Contraente può richiedere presso i punti vendita e nel sito internet degli
Assicuratori il rilascio di un preventivo gratuito personalizzato in relazione ai diversi tipi di veicolo o
natante che viene redatto sulla base di tutti gli elementi di personalizzazione previsti dalla tariffa
nonché in base alla formula contrattuale dallo stesso indicata tra le possibili offerte dagli
Assicuratori.
***
PREMESSA
Il Contratto di Assicurazione è sottoscritto da alcuni Sottoscrittori dei Lloyd’s per il tramite della All Risks Srl,
con sede in Roma, Via Leonida Bissolati 54 – 00187 Roma.
I Lloyd’s di Londra (Lloyd’s) hanno sede legale a One Lime Street - London EC3M 7HA – England e
operano in Italia in regime di libertà di stabilimento, iscrizione nell’elenco delle compagnie comunitarie
autorizzate ad operare in Italia al numero I.00008. Il Rappresentante Generale dei Lloyd’s in Italia è il
Signora Nicoletta Andreotti e l’Ufficio Italiano dei Lloyd’s ha sede in Milano al Corso Garibaldi 86.
All Risks Srl è mandataria dei Lloyd’s per la sottoscrizione di rischi assicurativi nonché agente iscritto nel
Registro Unico degli Intermediari, sezione A, al nr. A000184702 in forza del Mandato /Binding Authority
rilasciato dagli Assicuratori stessi.
***
A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
1.1 Informazioni generali relative ai Lloyd’s
a. Lloyd’s è un ente (“Society”) costituito come società costituita per legge da una Legge del Parlamento
del Regno Unito di Gran Bretagna del 1871. I membri della Society sono per legge assicuratori e
possono assumere rischi assicurativi per proprio conto. Gli Assicuratori di questo contratto sono alcuni
membri di Lloyd’s che aderiscono ai Sindacati identificati nel Modulo di Polizza (e ogni altro Assicuratore
identificato nel Modulo di Polizza).
La responsabilità di ogni Assicuratore è disgiunta e non solidale con quello degli altri Assicuratori. Ogni
Assicuratore è responsabile solo per la quota di rischio che ha assunto. Ogni Assicuratore non è
responsabile per la quota di responsabilità assunta da qualsiasi altro Assicuratore.
Nel caso di Sindacato, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è un Assicuratore. Ogni
membro assume una quota di responsabilità dell’entità complessiva che viene specificata in relazione al
Sindacato (essendo l’entità complessiva la somma delle quote di responsabilità assunte da tutti i membri
del Sindacato considerati globalmente). La responsabilità di ciascun membro del Sindacato è disgiunta
e non solidale. Ogni membro è responsabile solo per la sua quota. Un membro non è responsabile in
solido per la quota degli altri membri. Né qualsiasi membro è altrimenti responsabile per qualsiasi
obbligazione assunta da ogni altro membro per lo stesso contratto.
La quota di responsabilità assunta da un Assicuratore (o, in caso di un Sindacato, l’ammontare totale
delle quote di tutti gli Assicuratori membri del Sindacato considerati globalmente) è specificata nel
contratto e, in mancanza, può essere accertata mediante richiesta scritta da inviarsi presso la sede
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secondaria italiana di Lloyd’s sotto indicata. Parimenti, mediante richiesta scritta inviata alla medesima
sede secondaria è possibile accertare i nomi di ciascuno degli Assicuratori del Sindacato e le rispettive
quote di responsabilità.
b. Lloyd’s ha la sua sede legale in Londra (EC3M 7HA), One Lime Street, Inghilterra, che è anche il
domicilio di ciascun membro di Lloyd’s.
c.
In Italia Lloyd’s ha sede secondaria in Milano, CAP 20121, Corso Garibaldi, 86.
d. Il recapito telefonico, l’indirizzo e-mail e il sito internet di Lloyd’s sono, rispettivamente: +39 02 6378881,
[email protected] e www.lloyds.com.
e. I membri di Lloyd’s che assumono rischi assicurativi sono autorizzati all’esercizio dell’attività
assicurativa in forza della legge inglese. L’Associazione di Assuntori di rischi assicurativi nota come
Lloyd’s svolge attività in Italia in regime di libero stabilimento (Iscrizione al n° I.00008 dell’elenco
dell’Isvap delle imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato Membro ammesse ad operare
in Italia in regime di stabilimento) e, nel Regno Unito di Gran Bretagna, è soggetta al controllo della
Financial Services Authority, con sede in 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5HS.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
2.1 Informazioni sulla situazione patrimoniale dei Lloyd’s
Come riportato a pag. 47 del Rapporto Annuale di Lloyd’s del 2013* il capitale del mercato di Lloyd’s ammonta ad Eur
24.463 milioni** ed è composto dai Fondi dei membri presso Lloyd’s di EUR 18.106 milioni, dai Bilanci dei membri di
EUR 4.362 milioni e da riserve centrali di EUR 1.996 milioni.
Il mercato di Lloyd’s ha un indice di solvibilità complessivo, non suddiviso per ramo vita e ramo danni. L’indice di
solvibilità complessivo del mercato di Lloyd’s al 31.12.2013 era il 9.285 %. Tale percentuale è il risultato del rapporto tra
il totale degli attivi centrali, ammontanti ad EUR 3.788 milioni e la somma dei deficit di solvibilità dei singoli membri.
Quest’ultimo importo è stato determinato tenendo conto del margine minimo di solvibilità, ammontante ad EUR 41
milioni, calcolato in base alla vigente normativa inglese. Gli importi della solvibilità (espressi in sterline inglesi) possono
essere letti a pag. 62 del Rapporto Annuale di Lloyd’s del 2013*.
*Link al Rapporto annuale di Lloyd’s del 2013: http://www.lloyds.com/Lloyds/Investor-Relations/Financialperformance/Annual-Reports/2013-Annual-Report
** Exchange rate al 31.12.2013: EUR 1,00 = GBP 0,8333 (fonte: London Financial Times)
L’aggiornamento annuale delle Informazioni sulla situazione patrimoniale di Lloyd’s è consultabile al seguente
link: http://www.lloyds.com/Lloyds/Offices/Europe/L-Italia-in-Italiano/Fascicolo-informativo (Art. 37, Regolamento Ivass
n. 35/2010).
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Il contratto offerto dagli Assicuratori fornisce la copertura assicurativa di un veicolo, articolata nelle seguenti
sezioni:







Responsabilità Civile Automobilistica;
Incendio e Furto;
Kasko;
Infortuni;
Tutela Legale;
Pacchetto Gold;
Pacchetto Sicur Car.
AVVERTENZA
Il contratto è stipulato senza tacito rinnovo e cessa pertanto alla sua naturale scadenza senza
obbligo di disdetta. Il Contraente, pertanto, è libero di cambiare gli Assicuratori senza alcun obbligo
di preavviso. Resta comunque facoltà delle Parti manifestare la propria volontà di rinnovare il
contratto stesso.
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
Sezione Responsabilità Civile Automobilistica
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La presente assicurazione è stipulata con una formula tariffaria “Bonus/Malus” che prevede riduzioni o
maggiorazioni di premio, rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri verificatisi nei periodi
assicurativi degli anni precedenti.
Le riduzioni e le maggiorazioni di cui sopra vengono determinate in base a quanto descritto nelle Condizioni
di Assicurazione – vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: “Sezione Responsabilità
Civile – Condizioni Particolari di Assicurazione - Forma Tariffaria – No Claims Discount”.
Sono oggetto della presente copertura assicurativa, in conformità alle norme vigenti, i rischi della
responsabilità civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione, impegnandosi a corrispondere entro i limiti
convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento per danni
involontariamente cagionati a Terzi dalla circolazione del veicolo assicurato – vedi titolazione articoli delle
Condizioni di Assicurazione sub: “Sezione Responsabilità Civile – Condizioni Particolari di Assicurazione Oggetto dell’Assicurazione”.
AVVERTENZA
La copertura assicurativa è soggetta a limitazioni ed esclusioni che possono dar luogo alla riduzione
o al mancato pagamento dell’indennizzo – vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione
sub: “Sezione Responsabilità Civile – Condizioni Particolari di Assicurazione - Esclusioni e Rivalsa”.
AVVERTENZA
Gli Assicuratori laddove previsto nelle Condizioni di Assicurazione e consentito dalla normativa,
possono esercitare azioni di rivalsa/surroga.
In tal caso gli Assicuratori che, a seguito di sinistro, liquidano l’indennizzo al terzo danneggiato
possono esercitare l’eventuale rivalsa degli Assicuratori nei confronti del Contraente, in virtù del
disposto dell’Art. 144 del Codice delle Assicurazioni Private – vedi titolazione articoli delle
Condizioni di Assicurazione sub: “Condizioni Generali di Assicurazione - Dichiarazioni Relative alla
valutazione del rischio – aggravamento del rischio – variazione del rischio”, “Sezione Responsabilità
Civile – Condizioni Particolari di Assicurazione – Esclusioni e rivalsa”, “Sezione Responsabilità
Civile – Condizioni Particolari di Assicurazione – Obblighi del Contraente o dell’Assicurato in caso di
sinistro”.
In caso di operatività del Pacchetto GOLD, gli Assicuratori rinunciano al diritto di rivalsa per alcuni
specifici casi – vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: “Pacchetto GOLD Sezione Responsabilità Civile - Rinuncia alla Rivalsa”.
In caso di operatività della clausola accessoria - Sezione Responsabilità Civile - CLAUSOLA “Guida
in stato d’ebbrezza e sostanze stupefacenti” gli Assicuratori rinunciano al diritto di rivalsa per alcuni
specifici casi – vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: “Clausole Accessorie Sezione Responsabilità Civile - Clausola “Guida in stato d’ebbrezza e sostanze stupefacenti”.
AVVERTENZA
La copertura assicurativa può essere soggetta alla presenza di franchigie, scoperti e massimali –
vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: “Condizioni Generali di Assicurazione
– Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – aggravamento del rischio – variazione del
rischio”, “Sezione Responsabilità Civile – Condizioni Particolari di Assicurazione - Oggetto
dell’Assicurazione”, “Clausole Accessorie - Sezione Responsabilità Civile - Clausola “Franchigia”.
Esempio
Richiesta di Indennizzo Terzo danneggiato:
Franchigia:
Somma corrisposta dagli Assicuratori al Terzo danneggiato:
Somma da corrispondere da parte del Contraente agli Assicuratori:
Euro
Euro
Euro
Euro
10.000,00
500,00
10.000,00
500,00
Sezione Incendio e Furto
Gli Assicuratori garantiscono il veicolo assicurato per i danni materiali e diretti avvenuti in occasione di
incendio, furto, rapina, scoppio – vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: “Sezione
Incendio e Furto – Oggetto dell’Assicurazione”.
AVVERTENZA
La copertura assicurativa è soggetta a limitazioni ed esclusioni che possono dar luogo alla riduzione
o al mancato pagamento dell’indennizzo – vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione
sub: “Sezione Incendio e Furto – Esclusioni”, “Sezione Incendio e Furto – Valore Assicurato –
Pagina 4 di 53
Regola Proporzionale e Reintegro”, “Sezione Incendio e Furto – Determinazione dell’Ammontare del
Danno”.
AVVERTENZA
La copertura assicurativa può essere soggetta alla presenza di franchigie, scoperti e massimali –
vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: “Sezione Incendio e Furto – Valore
Assicurato – Regola Proporzionale e Reintegro”, “Sezione Incendio e Furto – Scoperto a Carico
dell’Assicurato”, “Clausole Accessorie – Sezione Incendio e Furto – Clausola Ricovero Notturno
Veicolo”, “Clausole Accessorie – Sezione Incendio e Furto – Clausola Antifurto Satellitare”,
“Clausole Accessorie – Sezione Incendio e Furto – Clausola Eventi Naturali e Socio-Politici”.
Esempio ammontare del danno superiore al Capitale assicurato
Ammontare del danno
Euro
Capitale Assicurato
Euro
Indennizzo = Capitale assicurato
Euro
10.000,00
5.000,00
5.000,00
Esempio ammontare del danno con presenza di una franchigia ma senza scoperto
(a) = Ammontare del danno
Euro
10.000,00
(b) = Franchigia
Euro
1.000,00
Risarcimento = (a) – (b)
Euro
9.000,00
Esempio ammontare del danno con presenza di franchigia minima inferiore allo scoperto
(a) = Ammontare del danno
Euro
10.000,00
(b) = Franchigia
Euro
1.000,00
Scoperto Percentuale
15%
(c) = Scoperto Assoluto
Euro
1.500,00
Risarcimento = (a) – massimo tra (b) e (c)
Euro
8.500,00
Esempio ammontare del danno con presenza di franchigia minima superiore o uguale allo scoperto
(a) = Ammontare del danno
Euro
10.000,00
(b) = Franchigia
Euro
1.000,00
Scoperto Percentuale
5%
(c) = Scoperto Assoluto
Euro
500,00
Risarcimento = (a) – massimo tra (b) e (c)
Euro
9.000,00
Il contratto assicurativo regola il caso di assicurazione parziale – vedi titolazione articoli delle
Condizioni di Assicurazione sub: “Sezione Incendio e Furto – Valore Assicurato – Regola
Proporzionale e Reintegro”.
Clausola aggiuntiva alla garanzia Incendio e Furto – “Eventi Naturali e Socio-Politici”
Gli Assicuratori garantiscono il risarcimento di danni materiali e diretti causati al veicolo assicurato da eventi
naturali ed in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo
compiuto da terzi – vedi titolazione articoli delle Clausole Accessorie – Sezione Incendio e Furto, sub:
“Clausola Eventi Naturali e Socio-Politici”.
AVVERTENZA
La copertura assicurativa è soggetta a limitazioni ed esclusioni che possono dar luogo alla riduzione
o al mancato pagamento dell’indennizzo – vedi titolazione articoli delle Clausole Accessorie –
Sezione Incendio e Furto, sub: “Clausola Eventi Naturali e Socio-Politici”.
AVVERTENZA
La copertura assicurativa può essere soggetta alla presenza di franchigie, scoperti e massimali –
vedi titolazione articoli delle Clausole Accessorie – Sezione Incendio e Furto, sub: “Clausola Eventi
Naturali e Socio-Politici”.
Esempio ammontare del danno superiore al Massimale
Ammontare del danno
Euro
10.000,00
Massimale Assicurato
Euro
5.000,00
Risarcimento = Massimale
Euro
5.000,00
Esempio ammontare del danno con presenza di una franchigia ma senza scoperto
Pagina 5 di 53
(a) = Ammontare del danno
(b) = Franchigia
Risarcimento = (a) – (b)
Euro
Euro
Euro
10.000,00
1.000,00
9.000,00
Esempio ammontare del danno con presenza di franchigia minima inferiore allo scoperto
(a) = Ammontare del danno
Euro
10.000,00
(b) = Franchigia
Euro
1.000,00
Scoperto Percentuale
15%
(c) = Scoperto Assoluto
Euro
1.500,00
Risarcimento = (a) – massimo tra (b) e (c)
Euro
8.500,00
Esempio ammontare del danno con presenza di franchigia minima superiore o uguale allo scoperto
(a) = Ammontare del danno
Euro
10.000,00
(b) = Franchigia
Euro
1.000,00
Scoperto Percentuale
5%
(c) = Scoperto Assoluto
Euro
500,00
Risarcimento = (a) – massimo tra (b) e (c)
Euro
9.000,00
Il contratto assicurativo regola il caso di assicurazione parziale – vedi titolazione articoli delle
Condizioni di Assicurazione sub: “Sezione Incendio e Furto – Valore Assicurato – Regola
Proporzionale e Reintegro”.
Sezione Kasko
Gli Assicuratori si obbligano ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in
occasione di collisione con altro veicolo a motore, di proprietà di Terzi identificati, derivante dalla circolazione
– vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: “Sezione Kasko – Oggetto
dell’Assicurazione”.
AVVERTENZA
La copertura assicurativa è soggetta a limitazioni ed esclusioni che possono dar luogo alla riduzione
o al mancato pagamento dell’indennizzo – vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione
sub: “Sezione Kasko – Esclusioni”, “Sezione Kasko – Valore Assicurato – Regola Proporzionale e
Reintegro”, “Sezione Kasko – Determinazione dell’Ammontare del Danno”.
AVVERTENZA
La copertura assicurativa può essere soggetta alla presenza di franchigie, scoperti e massimali –
vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: “Sezione Kasko – Valore Assicurato –
Regola Proporzionale e Reintegro”, “Sezione Kasko – Scoperto a Carico dell’Assicurato”.
Esempio ammontare del danno superiore al Massimale
Ammontare del danno
Massimale Assicurato
Risarcimento = Massimale
Euro
Euro
Euro
10.000,00
5.000,00
5.000,00
Esempio ammontare del danno con presenza di una franchigia ma senza scoperto
(a) = Ammontare del danno
Euro
10.000,00
(b) = Franchigia
Euro
1.000,00
Risarcimento = (a) – (b)
Euro
9.000,00
Esempio ammontare del danno con presenza di franchigia minima inferiore allo scoperto
(a) = Ammontare del danno
Euro
10.000,00
(b) = Franchigia
Euro
1.000,00
Scoperto Percentuale
15%
(c) = Scoperto Assoluto
Euro
1.500,00
Risarcimento = (a) – massimo tra (b) e (c)
Euro
8.500,00
Esempio ammontare del danno con presenza di franchigia minima superiore o uguale allo scoperto
(a) = Ammontare del danno
Euro
10.000,00
(b) = Franchigia
Euro
1.000,00
Scoperto Percentuale
5%
Pagina 6 di 53
(c) = Scoperto Assoluto
Risarcimento = (a) – massimo tra (b) e (c)
Euro
Euro
500,00
9.000,00
Il contratto assicurativo regola il caso di assicurazione parziale – vedi titolazione articoli delle
Condizioni di Assicurazione sub: “Sezione Kasko – Valore Assicurato – Regola Proporzionale e
Reintegro”.
Sezione Infortuni
La presente assicurazione copre esclusivamente gli infortuni – cioè gli eventi dovuti a causa fortuita, violenta
ed esterna che producano lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiamo per conseguenza la
morte od un’invalidità permanente – subiti dal conducente del veicolo descritto – vedi titolazione articoli delle
Condizioni di Assicurazione sub: “Sezione Infortuni – Oggetto dell’Assicurazione”.
AVVERTENZA
La copertura assicurativa è soggetta a limitazioni ed esclusioni che possono dar luogo alla riduzione
o al mancato pagamento dell’indennizzo – vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione
sub: “Sezione Infortuni – Esclusioni”, “Sezione Infortuni – Criteri di Indennizzabilità”.
AVVERTENZA
La copertura assicurativa può essere soggetta alla presenza di franchigie, scoperti e massimali –
vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: “Sezione Infortuni – Invalidità
Permanente da Infortunio”.
Esempio di grado di Invalidità riconosciuto inferiore o uguale alla franchigia
Somma Assicurata
Grado di Invalidità permanente a seguito di infortunio
Franchigia
Risarcimento
Esempio di grado di Invalidità riconosciuto superiore alla franchigia
Somma Assicurata
(a) = Grado di Invalidità permanente a seguito di infortunio
(b) = Franchigia
(c) = Punti di Invalidità risarcibili = (a) – (b)
(d) = Valore economico per punto di Invalidità (1% della Somma Assicurata
Risarcimento = (c) * (d)
Euro
50.000,00
2%
3%
0
Euro
Euro
50.000,00
5%
3%
2%
500,00
1.000,00
Euro
Euro
Sezione Tutela Legale
Gli Assicuratori assicurano il rischio dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a
tutela dei diritti dell’Assicurato, conseguente ad un sinistro rientrante in garanzia – vedi titolazione articoli
delle Condizioni di Assicurazione sub: “Sezione Tutela Legale – Oggetto dell’Assicurazione”.
La gestione dei sinistri è stata affidata a Van Ameyde Italia s.r.l. – Corso di Porta Romana n. 89 – 20122
Milano.
AVVERTENZA
La copertura assicurativa è soggetta a limitazioni ed esclusioni che possono dar luogo alla riduzione
o al mancato pagamento dell’indennizzo – vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione
sub: “Sezione Tutela Legale – Esclusioni”, “Sezione Tutela Legale – Insorgenza del Sinistro –
Operatività della Garanzia”.
AVVERTENZA
La copertura assicurativa può essere soggetta alla presenza di franchigie, scoperti e massimali –
vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: “Sezione Tutela Legale – Oggetto
dell’Assicurazione”.
Esempio ammontare del danno superiore al Massimale
Ammontare del danno
Massimale Assicurato
Risarcimento = Massimale
Euro
Euro
Euro
10.000,00
5.000,00
5.000,00
Pagina 7 di 53
Esempio ammontare del danno con presenza di una franchigia ma senza scoperto
(a) = Ammontare del danno
Euro
10.000,00
(b) = Franchigia
Euro
1.000,00
Risarcimento = (a) – (b)
Euro
9.000,00
Esempio ammontare del danno con presenza di franchigia minima inferiore allo scoperto
(a) = Ammontare del danno
Euro
10.000,00
(b) = Franchigia
Euro
1.000,00
Scoperto Percentuale
15%
(c) = Scoperto Assoluto
Euro
1.500,00
Risarcimento = (a) – massimo tra (b) e (c)
Euro
8.500,00
Esempio ammontare del danno con presenza di franchigia minima superiore o uguale allo scoperto
(a) = Ammontare del danno
Euro
10.000,00
(b) = Franchigia
Euro
1.000,00
Scoperto Percentuale
5%
(c) = Scoperto Assoluto
Euro
500,00
Risarcimento = (a) – massimo tra (b) e (c)
Euro
9.000,00
Pacchetto Sicur Car
Gli Assicuratori garantiscono il risarcimento di danni ai bagagli, delle spese conseguenti alla perdita delle
chiavi del veicolo, di danni in caso di rottura accidentale dei cristalli, delle spese veterinarie per danni ad
animali trasportati, delle spese per il ricovero temporaneo del veicolo disposto dalle Autorità, dei danni a
seguito di furto di cose non assicurate, delle spese per lavaggio e disinfezione, dei danni a fissi ed infissi del
garage e/o box. Gli Assicuratori inoltre prevedono le seguenti estensioni di garanzia: rischio locativo, ricorso
terzi, reintegro gratuito, valore a nuovo e valore commerciale – vedi titolazione articoli delle condizioni di
assicurazione sub: “Pacchetto Sicur Car - Base”, “Pacchetto Sicur Car - Top”.
AVVERTENZA
La copertura assicurativa è soggetta a limitazioni ed esclusioni che possono dar luogo alla riduzione
o al mancato pagamento dell’indennizzo – vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione
sub: “Pacchetto Sicur Car - Base”, “Pacchetto Sicur Car - Top”.
AVVERTENZA
La copertura assicurativa può essere soggetta alla presenza di franchigie, scoperti e massimali –
vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: “Pacchetto Sicur Car - Base”,
“Pacchetto Sicur Car - Top”.
Esempio ammontare del danno superiore al Massimale
Ammontare del danno
Massimale Assicurato
Risarcimento = Massimale
Euro
Euro
Euro
10.000,00
5.000,00
5.000,00
Esempio ammontare del danno con presenza di una franchigia ma senza scoperto
(a) = Ammontare del danno
Euro
10.000,00
(b) = Franchigia
Euro
1.000,00
Risarcimento = (a) – (b)
Euro
9.000,00
Esempio ammontare del danno con presenza di franchigia minima inferiore allo scoperto
(a) = Ammontare del danno
Euro
10.000,00
(b) = Franchigia
Euro
1.000,00
Scoperto Percentuale
15%
(c) = Scoperto Assoluto
Euro
1.500,00
Risarcimento = (a) – massimo tra (b) e (c)
Euro
8.500,00
Esempio ammontare del danno con presenza di franchigia minima superiore o uguale allo scoperto
(a) = Ammontare del danno
Euro
10.000,00
(b) = Franchigia
Euro
1.000,00
Scoperto Percentuale
5%
(c) = Scoperto Assoluto
Euro
500,00
Pagina 8 di 53
Risarcimento = (a) – massimo tra (b) e (c)
Euro
9.000,00
Il contratto assicurativo regola il caso di assicurazione parziale – vedi titolazione articoli delle
Condizioni di Assicurazione sub: “Sezione Incendio e Furto – Valore Assicurato – Regola
Proporzionale e Reintegro”.
3.1 Estensioni della copertura
Pacchetto Gold
Sezione Responsabilità Civile Automobilistica
Il contratto assicurativo può prevedere estensioni della copertura assicurativa – vedi titolazione articoli delle
Condizioni di Assicurazione sub: “Pacchetto Gold – No Claims Bonus”, “Pacchetto Gold – Sezione
Responsabilità Civile – Rinuncia alla Rivalsa”, “Pacchetto Gold – Sezione Responsabilità Civile –
Responsabilità Civile dei Trasportati e dei Minori”, “Pacchetto Gold – Sezione Responsabilità Civile –
Protezione del No Claims Discount”, “Clausole Accessorie – Sezione Responsabilità Civile – Clausola
“Scuola Guida””, “Clausole Accessorie – Sezione Responsabilità Civile – Clausola “Autotassametri/NCC””,
“Clausole Accessorie – Sezione Responsabilità Civile – Gancio Traino””, “Clausole Accessorie – Sezione
Responsabilità Civile – Clausola “Guida in stato d’ebbrezza e stupefacenti””.
Sezione Incendio e Furto
Il contratto assicurativo può prevedere estensioni della copertura assicurativa – vedi titolazione articoli delle
Condizioni di Assicurazione sub: “Pacchetto Gold – Sezione Incendio e Furto – Reintegro Gratuito”,
“Pacchetto Gold – Sezione Incendio e Furto – Valore a Nuovo”, “Pacchetto Gold – Sezione Incendio e Furto
– Valore Commerciale”, “Pacchetto Gold – Sezione Incendio e Furto – Rischio Locativo”, “Pacchetto Gold –
Sezione Incendio e Furto – Ricorso Terzi”, “Pacchetto Gold – Sezione Incendio e Furto – Bagaglio”,
“Pacchetto Gold – Sezione Incendio e Furto – Perdita Chiavi”, “Pacchetto Gold – Sezione Incendio e Furto –
Rimozione e Parcheggio”, “Pacchetto Gold – Sezione Incendio e Furto – Danni a Seguito di Furto di Cose
non Assicurate”, “Pacchetto Gold – Sezione Incendio e Furto – Lavaggio e Disinfezione”, “Pacchetto Gold –
Sezione Incendio e Furto – Danni a Fissi ed Infissi”, “Pacchetto Gold – Sezione Incendio e Furto – Cristalli”,
“Pacchetto Gold – Sezione Incendio e Furto – Spese Veterinarie”, “Clausole Accessorie – Sezione Incendio
e Furto – Clausola “Garage””, “Clausole Accessorie – Sezione Incendio e Furto – Clausola “Antifurto
Satellitare””.
Sezione Kasko
Il contratto assicurativo può prevedere estensioni della copertura assicurativa – vedi titolazione articoli delle
Condizioni di Assicurazione sub: “Pacchetto Gold – Sezione Kasko – Reintegro Gratuito”, “Pacchetto Gold –
Sezione Kasko – Kasko Integrale”, “Pacchetto Gold – Sezione Kasko – Ripristino Air Bag”.
Sezione Infortuni
Il contratto assicurativo può prevedere estensioni della copertura assicurativa – vedi titolazione articoli delle
Condizioni di Assicurazione sub: “Pacchetto Gold – Sezione Infortuni – Tabella INAIL”, “Pacchetto Gold –
Sezione Infortuni – Raddoppio Capitale”, “Pacchetto Gold – Sezione Infortuni – Invalidità Permanente
Superiore al 60%”, “Pacchetto Gold – Sezione Infortuni – Rimborso Spese Mediche da Infortunio”.
Sezione Tutela Legale
Il contratto assicurativo può prevedere estensioni della copertura assicurativa – vedi titolazione articoli delle
Condizioni di Assicurazione sub: “Pacchetto Gold – Sezione Tutela Legale”.
4. Soggetti esclusi dalla garanzia
In conformità a quanto previsto dall’art. 129 D.Lgs. n. 209/2005 sono esclusi i danni di qualsiasi natura subiti
dal conducente del veicolo assicurato nell’ipotesi che lo stesso risulti responsabile del Sinistro. In tale
ipotesi, inoltre, non risultano garantiti, limitatamente ai danni alle cose, i seguenti soggetti:
 il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario nel
caso di veicolo concesso in leasing;
 il coniuge, il convivente more uxorio l’ascendente ed i discendenti, nonché i parenti o affini entro il
terzo grado, se conviventi a carico, del conducente o dei soggetti di cui al precedente punto;
 ove l’Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con
questi ultimi in uno dei rapporti di cui al precedente punto.
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5. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità
AVVERTENZA
Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del
contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione – vedi titolazione articoli delle Condizioni di
Assicurazione sub: “Condizioni Generali di Assicurazione - Dichiarazioni Relative alla valutazione del
Rischio – Aggravamento del Rischio – Variazione del rischio”.
AVVERTENZA
Il contratto non prevede casi di nullità diversi da quelli contemplati dalla Legge.
Aggravamento e diminuzione del rischio
L’Assicurato ha l’obbligo di dare comunicazione agli Assicuratori di eventuali aggravamenti e diminuzioni del
rischio – vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: “Condizioni Generali di Assicurazione
– Dichiarazioni Relative alla valutazione del Rischio – Aggravamento del Rischio – Variazione del rischio”. A
titolo esemplificativo un’ipotesi di circostanza che può determinare la modificazione del rischio è il
cambiamento del Comune di residenza del Contraente.
6. Premi
Il premio della copertura assicurativa è determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti
dalla tariffa predisposta dagli Assicuratori ed il relativo importo è comprensivo delle provvigioni riconosciute
dagli Assicuratori all’Intermediario.
Il pagamento del premio può essere effettuato secondo le seguenti modalità:
 assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato all’Intermediario in qualità di Agente
degli Assicuratori;
 ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario gli
Assicuratori o l’intermediario in qualità di agente degli Assicuratori;
 contante, nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia.
Nella seguente tabella vengono indicate le varie possibilità di frazionamento del premio ed i relativi oneri
aggiuntivi:
Periodicità di
pagamento del Premio
Annuale
Semestrale
Quadrimestrale
Trimestrale
Oneri Aggiuntivi
0%
4%
6%
8%
AVVERTENZA
In specifici casi, il Contraente ha la possibilità di ottenere la restituzione della parte di premio pagato
relativo alla sola copertura di Responsabilità Civile Automobilistica, in relazione al periodo residuo
per il quale il rischio è cessato – vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub:
“Condizioni Generali di Assicurazione – Trasferimento di proprietà del veicolo assicurato –
risoluzione anticipata del contratto – consegna in conto vendita”.
AVVERTENZA
Gli Assicuratori possono applicare sconti di premio personalizzati anche in funzione di specifiche
strategie tecniche e commerciali.
7. Informativa in corso di contratto
Gli Assicuratori si impegnano a trasmettere al Contraente, almeno trenta giorni prima della scadenza del
contratto, una comunicazione scritta, unitamente all’attestazione sullo stato del rischio, riportante
l’informativa prevista dalle disposizioni vigenti.
8. Attestazione sullo stato del rischio – classe di merito – Sezione Responsabilità Civile
Automobilistica
Almeno trenta giorni prima della scadenza annuale del contratto, indipendentemente dalla prosecuzione del
rapporto assicurativo, gli Assicuratori invieranno all’indirizzo indicato in polizza relativo al Contraente
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l’attestazione sullo stato del rischio relativa al veicolo assicurato. L’attestazione sullo stato del rischio ha una
validità di cinque anni.
La copertura assicurativa prevede specifici meccanismi di assegnazione della classe di merito universale
anche in caso di acquisto di un ulteriore nuovo veicolo – vedi titolazione articoli delle Condizioni di
Assicurazione sub: “Sezione Responsabilità Civile - Condizioni Particolari di Assicurazione – Forma
Tariffaria – No Claims Discount. Periodo di osservazione”; Sezione Responsabilità Civile - Condizioni
Particolari di Assicurazione – Attestazione dello stato di rischio”.
AVVERTENZA
La classe di merito di conversione universale c.d. CU riportata sull’attestato di rischio è uno
strumento di confronto tra le varie proposte di contratti Responsabilità Civile Auto di ciascuna
compagnia.
9. Recesso
Il contratto assicurativo ha durata annuale o, su richiesta dell’assicurato, di anno più frazione.
Le parti non possono recedere dal contratto assicurativo nel corso della sua durata.
10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
Il diritto al pagamento della rate di premio scadute si prescrive in dodici mesi dalle singole scadenze mentre
gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in ventiquattro mesi dal giorno in cui si e’
verificato il fatto su cui il diritto si fonda secondo quanto stabilito dall’art.2952 del Codice Civile.
11. Regime fiscale
I premi relativi alle varie Sezioni del contratto assicurativo sono soggetti alle imposte e/o contributi riportati
nella seguente tabella:
Sezione
Imposta sul Premio Imponibile
Contributo S.S.N.
Responsabilità Civile Automobilistica
Incendio e Furto
Kasko
Infortuni
Tutela Legale
Eventi Naturali e Socio-Politici
Pacchetto Sicurcar
12,5%
13,5%
13,5%
2,5%
13,5%
13,5%
13,5%
10,5%
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Procedura per il risarcimento del danno
Sezione Responsabilità Civile Automobilistica
Il contratto di assicurazione non prevede in nessun caso procedure di indennizzo diretto.
AVVERTENZA
La denuncia di sinistro deve essere presentata entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è
verificato (Art. 1913 del Codice Civile). Alla denuncia di sinistro devono far seguito nel più breve
tempo possibile le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro.
Il centro liquidazione dei sinistri è unico per tutto il territorio nazionale ed è sito presso All Risks –
Via Leonida Bissolati, 54 – 00187 Roma.
Sezione Incendio e Furto
AVVERTENZA
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve dare immediato avviso scritto agli Assicuratori di
quanto accaduto, entro tre giorni dall’evento, indicando la data, il luogo, l’ora e le modalità del fatto,
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nonché l’entità dello stesso, dettagliando inoltre i nomi, il domicilio ed un recapito telefonico
dell’eventuale Controparte e/o degli eventuali testimoni. La comunicazione del sinistro dovrà essere
corredata dalla denuncia in originale presentata alle Autorità competenti subito dopo il fatto. Se il
sinistro fosse avvenuto all’estero, detta denuncia dovrà essere inoltrata sia alla Autorità locale
competente che a quella italiana.
Sezione Kasko, Infortuni, Pacchetto Gold e Pacchetto Sicur Car
AVVERTENZA
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve dare immediato avviso scritto agli Assicuratori di
quanto accaduto, entro tre giorni dall’evento, indicando la data, il luogo, l’ora e le modalità del fatto,
nonché l’entità dello stesso, dettagliando inoltre i nomi, il domicilio ed un recapito telefonico
dell’eventuale Controparte e/o degli eventuali testimoni.
Sezione Tutela Legale
AVVERTENZA
L’Assicurato deve tempestivamente denunciare il sinistro presso l’Agenzia o gli Assicuratori,
trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme
fiscali di bollo e di registro.
L’Assicurato dovrà far pervenire agli Assicuratori la notizia di ogni atto, a lui notificato tramite
Ufficiale Giudiziario, tempestivamente e comunque, entro il termine utile per la difesa.
Contemporaneamente alla denuncia del sinistro, l’Assicurato può indicare agli Assicuratori un
legale – residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l’Ufficio
Giudiziario competente a decidere la controversia – al quale affidare la pratica per il seguito
giudiziale, ove il tentativo di definizione in via bonaria non abbia esito positivo. Gli Assicuratori si
riservano il diritto di accettare il legale proposto dall’assicurato, l’accettazione avverrà tramite
comunicazione ufficiale, nel caso di non accettazione gli Assicuratori si riservano il diritto di indicare
un diverso legale di fiducia idoneo a tutelare gli interessi dell’Assicurato o a richiedere il nominativo
di un altro legale all’Assicurato stesso.
Se l’Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente la
Società garantirà gli onorari solo nei limiti dei minimi previsti dalla tariffa forense e con esclusione di
spese e/o diritti di trasferta, vacazione, domiciliazione e di duplicazione di attività. La scelta del
legale fatta dall’Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di
conflitto con gli Assicuratori, che avvertiranno l’Assicurato di questo suo diritto.
AVVERTENZA
La gestione dei sinistri è stata affidata a Van Ameyde Italia s.r.l. – Corso di Porta Romana n. 89 –
20122 Milano.
13. Incidenti stradali con controparti estere
Per la procedura da seguire al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in Italia o all’estero da veicoli
immatricolati all’estero si rimanda a quanto previsto dalle norme di legge ed alla procedura prevista nel
contratto di assicurazione – vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: “Sezione
Responsabilità Civile – Incidenti stradali con controparti estere”.
In caso di sinistro avvenuto con veicolo o con natante non assicurato o non identificato la richiesta dovrà
essere rivolta all’impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada istituito presso la
Consap s.p.a. – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici.
14. Facoltà del contraente di rimborsare l’importo liquidato per un sinistro
Il Contraente può evitare l’assegnazione ad una classe di rischio superiore, che comporta pertanto un
aumento del premio, rimborsando agli Assicuratori le somme liquidate per sinistri provocati nel periodo di
osservazione precedente. A tal fine il Contraente deve inoltrare specifica comunicazione scritta agli
Assicuratori.
15. Accesso agli atti dell’impresa
I Contraenti ed i danneggiati possono accedere agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione,
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constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano.
I richiedenti devono inoltrare specifica e completa richiesta scritta agli Assicuratori, i quali, entro 15 giorni
dalla data di ricezione della suddetta richiesta, comunicano l’accoglimento della richiesta di accesso. Tale
comunicazione contiene l’indicazione del responsabile dell’Ufficio di Liquidazione Sinistri cui è stata
assegnata la trattazione del sinistro in oggetto, l’indicazione del luogo presso il quale può essere effettuato
l’accesso ed il periodo non inferiore a quindici giorni entro i quali prendere visione degli atti richiesti ed
estrarne copia.
16. Reclami
Ogni reclamo relativo alla gestione del Contratto di Assicurazione o alla liquidazione dei sinistri dovrebbe
essere indirizzato alla All Risks s.r.l. per essere a tale fine assistiti.
Gli eventuali reclami possono anche essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo:
Ufficio Italiano di Lloyd’s
All’attenzione del Responsabile dell’ufficio “Regulatory & Compliance”
Corso Garibaldi, 68
20121 Milano
Fax n. 02 63788850
E-mail [email protected]
Il reclamo dovrà contenere l’indicazione del numero del contratto assicurativo cui si riferisce.
Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo, oppure decorsi 45 giorni senza che
sia stato dato riscontro al reclamo, se il reclamante è un Consumatore o un piccolo imprenditore,
intendendosi per tale un imprenditore con un giro d’affari inferiore ad € 2.000.000,00 e con meno di 10
dipendenti, potrà anche presentare il proprio reclamo avvalendosi della procedura per liti transfrontaliere
“Fin-net”, trasmettendo il proprio reclamo all’ISVAP e facendo richiesta di applicazione di tale procedura
oppure rivolgendosi direttamente al sistema competente nel Regno Unito: Financial Ombudsman Service,
South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, E14 9SR, UK; telefono + 44 20 79641000; [email protected].
La procedura di reclamo fa salvo il diritto di promuovere azioni legali o iniziare procedure alternative di
risoluzione delle controversie, in conformità alle previsioni contrattuali.
17. Arbitrato
Sezione Responsabilità Civile Automobilistica, Incendio e Furto, Kasko, Infortuni, Pacchetto Gold,
Pacchetto Sicur Car.
Il contratto non prevede l’arbitrato per la risoluzione di eventuali controversie tra le parti.
Sezione Tutela Legale ed Infortuni
Il contratto prevede l’arbitrato per la risoluzione di eventuali controversie tra le parti. Il luogo di svolgimento
dell’arbitrato è la città sede dell’Istituto di Medicina Legale più vicina all’Assicurato.
AVVERTENZA
Per la risoluzione di eventuali controversie tra le parti è possibile in ogni caso rivolgersi all’Autorità
giudiziaria.
***
Aggiornamento dei documenti precontrattuali, modifiche delle informazioni contenute nel Fascicolo
Informativo
Per la consultazione dell’aggiornamento dei documenti precontrattuali e delle modifiche alle informazioni
contenute nel Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative, si rinvia al sito www.allrisks.it e
www.lloyds-catlin.it.
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Gli Assuntori di rischi assicurativi di Lloyd’s sono responsabili della veridicità e della completezza
dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.
Il testo della Nota informativa è aggiornato al 31.05.2014.
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POLIZZA MOTOR
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
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Indice
Definizioni/Glossario
Premessa
Condizioni generali di Assicurazione
Art. 1 - Modalità di conclusione del Contratto e pagamento del Premio
Art. 2 - Dichiarazioni relative alla valutazione del rischio – Aggravamento del rischio –Variazione del rischio
Art. 3 - Durata del Contratto e periodo di copertura
Art. 4 - Estensione Territoriale
Art. 5 - Obbligo del Contraente o dell’Assicurato in caso di sinistro
Art. 6 - Sostituzione di Polizza
Art. 7 - Trasferimento di Proprietà del veicolo Assicurato – Risoluzione anticipata del Contratto – Consegna in conto vendita
Art. 8 - Sospensione del Contratto e sua riattivazione
Art. 9 - Risoluzione del Contratto per Furto totale, Rapina, Appropriazione Indebita del veicolo Assicurato
Art. 10 - Forma delle comunicazioni
Art. 11 - Foro competente e rinvio alle norme di legge
Art. 12 - Imposte
Art. 13 - Altre Assicurazioni
Sezione Responsabilità Civile
Condizioni Particolari di Assicurazione
Art. 14 - Oggetto dell’Assicurazione
Art. 15 - Soggetti esclusi dalla Assicurazione
Art. 16 - Esclusioni e rivalsa
Art. 17 - Forma tariffaria – “NO CLAIMS DISCOUNT” - Periodo di Osservazione
Art. 18 - Clausola “Franchigia”
Art. 19 - Attestazione dello stato di rischio
Art. 20 - Duplicato del certificato di Assicurazione e del contrassegno
Art. 21 - Gestione delle vertenze
Art. 22 - Obblighi del Contraente o dell’Assicurato in caso di sinistro
Art. 23 - Carico e scarico
Clausole accessorie
Clausola A - Scuola Guida
Clausola B - Autotassametri/Ncc
Clausola C - Gancio Traino
Clausola D - Guida In stato d’ebbrezza e sostanze stupefacenti
Sezione Incendio e Furto
Condizioni Particolari di Assicurazione
Art. 24 - Oggetto dell’Assicurazione
Art. 25 - Esclusioni
Art. 26 - Valore Assicurato – Regola Proporzionale e Reintegro
Art. 27 - Scoperto a carico dell’Assicurato
Art. 28 - Obblighi del Contraente o dell’Assicurato in caso di sinistro
Art. 29 - Determinazione dell’ammontare del danno
Art. 30 - Nomina dei periti
Art. 31 - Pagamento dell’Indennizzo
Art. 32 - Ripristino del veicolo Assicurato
Art. 33 - Ritrovamento del veicolo Assicurato
Clausole accessorie
Clausola A - Ricovero notturno del veicolo
Clausola B - Antifurto satellitare
Clausola C - Eventi naturali e Socio-Politici
Sezione KASKO
Condizioni particolari di Assicurazione
Art. 34 - Oggetto dell’ Assicurazione
Art. 35 – Esclusioni
Art. 36 - Valore Assicurato – Regola proporzionale e reintegro
Art. 37 - Scoperto a carico dell’Assicurato
Art. 38 - Determinazione dell’ammontare del danno
Art. 39 - Nomina dei periti
Art. 40 - Pagamento dell’Indennizzo
Art. 41 - Ripristino del veicolo Assicurato
Art. 42 - Cessazione della garanzia
Art. 43 - Diritto di surrogazione
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Sezione Infortuni
Condizioni Particolari di Assicurazione
Art. 44 - Oggetto dell’Assicurazione
Art. 45 – Esclusioni
Art. 46 - Criteri di Indennizzabilità
Art. 47 - Morte da Infortunio
Art. 48 - Invalidità Permanente da Infortunio
Art. 49 - Modalità di valutazione del danno
Art. 50 - Obblighi in caso di sinistro
Art. 51 - Diritto di surrogazione
Sezione Tutela Legale
Condizioni Particolari di Assicurazione
Art. 52 - Oggetto dell’Assicurazione
Art. 53 - Persone assicurate
Art. 54 - Estensione territoriale
Art. 55 - Esclusioni
Art. 56 - Insorgenza del sinistro – Operativita’ della garanzia
Art. 57 - Denuncia del sinistro e scelta del legale
Art. 58 - Gestione del sinistro
Art. 59 - Disaccordo sulla gestione del sinistro – Arbitrato
Art. 60 - Recupero somme
Pacchetto GOLD
Pacchetto “SICUR CAR BASE”
Pacchetto “SICUR CAR TOP”
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Polizza MOTOR
Il presente documento descrive la totalità delle condizioni del Contratto di Assicurazione, redatte per fornire la copertura
assicurativa di un veicolo con gli Assicuratori, come di seguito definiti.
Resta comunque inteso che, sulla base delle scelte del Contraente e/o dell’Assicurato, saranno valide ed operanti a tutti
gli effetti esclusivamente le sezioni, le clausole accessorie ed i pacchetti presenti nel Modulo di Polizza con l’indicazione
“operante”.
Definizioni/Glossario
Antifurto satellitare
Apparecchi fono-audiovisivi
Impianto elettronico di localizzazione del veicolo ad emissione d’onda.
Radio, radiotelefoni, lettori cd, lettori dvd, mangianastri, registratori, televisori,
dispositivi di navigazione satellitare e altri Apparecchi del genere stabilmente fissati al
veicolo.
Appropriazione Indebita
Reato commesso da chi, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si
appropria di danaro o di cosa mobile altrui della quale detiene il possesso.
La garanzia prestata con il Contratto assicurativo.
Il membro o i membri dei Lloyd’s che hanno accettato di assumere il rischio coperto
dal Contratto d’Assicurazione e, in caso di coassicurazione, le imprese di
Assicurazione menzionate nel Contratto di Assicurazione.
Apparato installato a bordo del veicolo Assicurato per verificare una serie di dati
durante il movimento del veicolo stesso e registrarli in caso di incidente.
Area privata, costruita nel rispetto delle norme anti-Incendio vigenti, situata al piano
terreno o seminterrato di un edificio, nella quale vengono parcheggiati uno o più
veicoli, il cui accesso è protetto da adeguati serramenti. Detta area, si trova all’interno
di un perimetro chiuso e protetto nell’accesso principale (cancello di ingresso
all’autorimessa, dotato di adeguata serratura), e/o sorvegliata a vista da personale
addetto.
È la Classe bonus/malus di ingresso interna fissata dagli Assicuratori e che prevede
riduzioni e maggiorazioni rispetto al Premio di Polizza base, in relazione al numero dei
sinistri verificatisi nel periodo di validità del Contratto di Assicurazione descritto nel
Modulo di Polizza.
È la Classe bonus/malus di “Conversione Universale” (CU), ex Classe CIP di cui
all’allegato 2 del regolamento Isvap n.4 del 9 agosto 2006 di esecuzione del Codice
delle assicurazioni private. Tale Classe è risultante dall’Attestazione dello stato del
rischio (Attestato di rischio) rilasciato dai precedenti Assicuratori in occasione di ogni
scadenza annuale.
È la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale,
commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
Il soggetto che stipula il Contratto di Assicurazione ed il cui interesse può essere
protetto dall’Assicurazione.
Il Contratto in forza del quale l’Assicuratore assume, nei limiti, termini e condizioni ivi
previsti, i rischi nello stesso specificati.
La percentuale di svalutazione del veicolo derivante dal confronto fra il valore a nuovo
ed il valore commerciale del veicolo stesso al momento del sinistro; tale percentuale si
ricava dal seguente rapporto:
(valore a nuovo – valore commerciale)
Valore a nuovo
Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica
che si auto-propaga con elevata velocità.
Somma, pattuita fra le parti, che rimane a carico dell’Assicurato per ciascun
Indennizzo. Tale importo va a ridurre l’ammontare dell’Indennizzo/risarcimento che
sarebbe spettato se tale Franchigia non fosse esistita.
L’acronimo di “Financial Services Authority”, ossia l’Organo di Vigilanza e di Controllo
sulle imprese esercenti l’attività di Assicurazione con sede in Gran Bretagna. L’FSA ha
sede in 25 the North Colonnade Canary Wharf London E14 5HS.
Impossessamento della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene al fine di trarne
profitto per sé o per altri.
Assicurazione
Assicuratori
Black box o scatola nera
Box auto
Classe “NO CLAIMS
DISCOUNT”
Classe universale (CU)
Consumatore
Contraente
Contratto d’Assicurazione
Degrado d’uso
Esplosione
Franchigia
FSA
Furto
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Garage e/o rimessa
Incendio
Indennizzo
Infortunio
Invalidità Permanente
IVASS
Massimale
Modulo di Polizza
Optional
Polizza
Posto auto condominiale
Punto di Vendita
PRA
Premio di Polizza
Proprietario
Rapina
Regola proporzionale
Risarcimento
Rischio
Scoperto
Scoppio
Sindacato
Sinistro
Valore commerciale
Valore a nuovo
Area, pubblica e/o privata, nella quale vengono parcheggiati uno o più veicoli, il cui
accesso è protetto da adeguati serramenti e/o sorvegliato a vista da personale
addetto. Detta area, a cielo aperto o meno, deve anche essere opportunamente chiusa
nell’intero perimetro che la delimita.
Combustione con sviluppo di fiamma.
La somma dovuta dagli Assicuratori all’Assicurato in caso di sinistro.
Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali
oggettivamente constatabili.
Perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità ad un qualsiasi lavoro
proficuo, indipendentemente dalla professionale svolta.
L’acronimo di “Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni”, ossia l’Organo di Vigilanza
e di controllo sulle imprese esercenti l’attività di Assicurazione con sede in Italia.
L’IVASS ha sede in Roma – via del Quirinale, 21 – tel. 06 42133000 – fax 06
42133206.
Somma sino a concorrenza della quale gli Assicuratori prestano l’Assicurazione.
Il documento allegato al Contratto di Assicurazione che contiene i dati del Contraente e
dell’Assicurato, il Massimale, i sottolimiti, la decorrenza, il Premio, i sindacati il cui
membro o membri hanno accettato di assumere il rischio coperto dal Contratto di
Assicurazione, gli eventuali altri dettagli del Contratto di Assicurazione;
Accessori e/o parti del veicolo non di serie, forniti ed installati dalla casa costruttrice del
veicolo Assicurato.
Il documento comprovante l’esistenza dell’Assicurazione.
Lo stallo di dimensioni minime per la sosta degli autoveicoli, definite in 4,80 x 2,50
metri, situato al piano terreno o seminterrato di un edificio; tale area non è protetta da
un proprio serramento e si trova all’interno di un perimetro chiuso e protetto
nell’accesso principale (cancello di ingresso all’autorimessa, dotato di adeguata
serratura), e/o sorvegliata a vista da personale addetto.
L’intermediario regolarmente iscritto al RUI (Registro Unico degli Intermediari) con la
collaborazione del quale il Contratto di Assicurazione descritto nel Modulo di Polizza è
stato redatto.
Pubblico Registro Automobilistico.
Il corrispettivo dovuto dal Contraente agli Assicuratori.
L’intestatario al PRA del veicolo Assicurato o colui che possa legittimamente
dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
Sottrazione di cosa mobile a chi la detiene mediante violenza o minaccia sia alla
persona stessa sia verso altre persone.
Le garanzie assicurative del Contratto di Assicurazione, prestate a valore intero,
prevedono l’applicazione di quanto disposto dall’art. 1907 del Codice Civile: qualora la
somma assicurata sia inferiore al valore commerciale del veicolo Assicurato, gli
Assicuratori ridurranno la valutazione del danno proporzionalmente alla differenza fra il
valore commerciale e la somma assicurata.
È la somma di quanto dovuto dall’Assicurato al terzo danneggiato e per la quale gli
Assicuratori si impegnano a tenerlo indenne, nel limite del Massimale convenuto nel
Modulo di Polizza.
La probabilità che si verifichi l’evento dannoso.
Percentuale dell’Indennizzo/risarcimento, pattuita fra le parti, che rimane a carico
dell’Assicurato per ciascun sinistro.
Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non
dovuto ad esplosione.
È definito sindacato il membro dei Lloyd’s o il gruppo di membri dei Lloyd’s, che
assumono rischi attraverso un agente gestore al quale è attribuito un numero di
sindacato dal “Council” di Lloyd’s.
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Il valore del veicolo risultante dal listino blu della pubblicazione specializzata Eurotax –
Sanguinetti Editore – relativo al mese ed all’anno nei quali si è verificato il sinistro; nel
caso in cui il veicolo non sia quotato in tale pubblicazione si farà riferimento al valore
rilevabile dalle più diffuse riviste del settore.
Il prezzo di listino indicato dalla casa costruttrice relativo al veicolo di prima
immatricolazione, comprese le parti accessorie stabilmente fissate delle quali si possa
dimostrare l’effettiva presenza sul veicolo; tale valore comprende l’IVA solamente per
la parte fiscalmente non recuperabile dall’Assicurato, in caso di presenza di
documentazione fiscalmente valida che dimostri un prezzo inferiore a quello di listino,
tale prezzo sarà considerato quale valore a nuovo.
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Premessa
Il presente Contratto di Assicurazione è sottoscritto da alcuni Sottoscrittori dei Lloyd’s per il tramite della All Risks Srl,
con sede in Roma, Via Leonida Bissolati 54, Roma.
I Lloyd’s di Londra (Lloyd’s) hanno sede legale a One Lime Street - London EC3M 7HA – England e operano in Italia
in regime di libertà di stabilimento, iscrizione nell’elenco delle compagnie comunitarie autorizzate ad operare in Italia al
numero I.00008. Il Rappresentante Generale dei Lloyd’s in Italia è il Signora Nicoletta Andreotti e l’Ufficio Italiano dei
Lloyd’s ha sede in Milano al Corso Garibaldi 86.
All Risks Srl è mandataria dei Lloyd’s per la sottoscrizione di rischi assicurativi nonché agente iscritto nel Registro Unico
degli Intermediari, sezione A, al nr. A000184702 in forza del Mandato /Binding Authority rilasciato dagli Assicuratori
stessi.
***
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Condizioni generali di Assicurazione
Art. 1 – Modalità di conclusione del Contratto e pagamento del Premio.
Per stipulare questo Contratto è necessario consegnare i documenti richiesti dagli Assicuratori e pagare il Premio
previsto con le modalità di seguito indicate.
Gli Assicuratori provvederanno, a norma dell’art. 132 del D. Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni) a
verificare la correttezza dei dati risultanti dalla Attestazione dello stato del rischio, l’identità del Contraente e
dell’intestatario del veicolo, se persona diversa.
Il Contratto è perfezionato nel momento del pagamento del Premio.
Il Premio di Polizza o la prima rata di Premio di Polizza deve essere pagata alla consegna del Modulo di Polizza; le
eventuali rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse in nome e
per conto degli Assicuratori, che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a
riscuotere il Premio di Polizza. Il pagamento deve essere eseguito esclusivamente secondo le modalità indicate dagli
stessi Assicuratori o direttamente presso la sede del Punto Vendita autorizzato a rilasciare il certificato ed il
contrassegno previsti dalle disposizioni in vigore. Il Premio di Polizza pagato si intende comunque acquisito dagli
Assicuratori.
Art. 2 – Dichiarazioni relative alla valutazione del rischio – Aggravamento del rischio –Variazione del rischio.
Le dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente e/o dell’Assicurato rese al momento della stipula del
Contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita
totale o parziale dell’Indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e
1894 del Codice Civile.
In particolare, il Contraente e/o il Proprietario sono tenuti a comunicare agli Assicuratori il cambio di residenza del
Contraente, del Proprietario o del Locatario del veicolo, avvenuto nel corso del Contratto, fornendo il certificato di
residenza.
Le previsioni di cui al primo comma si riferiscono anche a informazioni rilasciate dal Contraente e inerenti al Proprietario
del veicolo, così come al diritto di usufruire delle tariffe riservate alla formula di personalizzazione cui si è dichiarato di
appartenere. Qualora nel corso del Contratto si verifichino cambiamenti nelle caratteristiche del rischio, il Contraente e/o
l’Assicurato deve informare immediatamente gli Assicuratori. Per le variazioni che comportino diminuzione o
aggravamento del rischio, valgono le norme del Codice Civile (art. 1897 e 1898 del Codice Civile). Nei casi in cui si
applica l’art. 144 del D. Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni), gli Assicuratori eserciteranno diritto di rivalsa per le
somme che abbiano dovuto pagare agli aventi diritto, in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni contrattuali a terzi,
previste dalla norma citata.
Art. 3 – Durata del Contratto e periodo di copertura.
Il Contratto ha durata annuale e non prevede tacito rinnovo. Gli Assicuratori mantengono operante, non oltre il
quindicesimo giorno successivo alla scadenza del Contratto, la sola garanzia assicurativa RC auto fino all’effetto del
nuovo Contratto, anche se stipulato con altra Compagnia.
Le garanzie assicurative diverse dalla RC auto sono effettive fino alle ore 24.00 della data di scadenza
contrattuale.
Se il Contraente non ha pagato il Premio o la prima rata di Premio, l’Assicurazione resta sospesa fino alle ore 24.00 della
data di pagamento.
In caso di frazionamento del Premio, il mancato pagamento della rata comporta la sospensione dell’Assicurazione dalle
ore 24.00 del 15° giorno successivo alla scadenza di pagamento della rata di Premio sino alle ore 24.00 del giorno in cui
il pagamento dovuto viene effettuato.
Il pagamento oltre il 15° giorno successivo alla scadenza di pagamento della rata, non può in alcun caso
produrre un effetto retroattivo della copertura.
Art. 4 – Estensione Territoriale.
L’Assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino,
degli Stati aderenti all’Unione Europea e di tutti gli altri stati facenti parte del sistema della Carta Verde; a questo scopo,
gli Assicuratori rilasciano il certificato internazionale di Assicurazione (Carta Verde). L’Assicurazione non vale per gli
Stati le cui sigle internazionali, sulla Carta Verde stessa, siano state barrate.
La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di Assicurazione per il quale sono stati pagati il Premio o la rata di Premio.
Nel caso in cui trovi applicazione l’art. 1901 del Codice Civile, gli Assicuratori rispondono anche dei danni ai terzi che si
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verifichino fino alle ore 24.00 del 15° giorno dopo il giorno di scadenza delle rata di Premio successivo alla emissione del
Contratto.
Qualora la Polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità prima della scadenza
indicata sulla carta verde, il Contraente è obbligato a restituirla agli Assicuratori; in mancanza di rispetto di tale
obbligo, gli Assicuratori eserciteranno il diritto di rivalsa per le somme che abbiano dovuto pagare al terzo
danneggiato.
Art. 5 – Obbligo del Contraente o dell’Assicurato in caso di sinistro.
In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato deve dare immediato avviso scritto agli Assicuratori di quanto
accaduto, entro tre giorni dall’evento o da quando ne ha avuto conoscenza, indicando la data, il luogo, l’ora e le
modalità del sinistro, le conseguenze e/o l’entità approssimativa del danno, indicando il nome e il domicilio di
eventuali testimoni.
In caso di Sinistro in cui sono coinvolti anche terzi o loro beni (Sinistro RCA), la denuncia deve essere redatta secondo lo
schema del Modulo “Constatazione Amichevole di Incidente”, approvato con Provvedimento Isvap 13 dicembre 2002, n.
2136 (Modulo blu). La comunicazione dovrà essere inviata a: All Risks Srl – Via L. Bissolati, 54 – Roma.
A fronte di omissione o ritardo nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell’invio della
documentazione o atti giudiziari, gli Assicuratori, per il pregiudizio subito, hanno diritto di rivalersi in tutto o in
parte delle somme e delle spese che dovessero pagare per il risarcimento del terzo danneggiato (art. 1915 del
Codice Civile).
Art. 6 – Sostituzione di Polizza.
Il Premio di Polizza è calcolato in base alla tariffa in vigore al momento della sostituzione.
All’atto della sostituzione, le garanzie diverse dalla RC auto possono essere previste solo se presenti nel precedente
Contratto o in caso di veicolo di nuova proprietà.
Art. 7 – Trasferimento di Proprietà del veicolo Assicurato – Risoluzione anticipata del Contratto – Consegna in
conto vendita.
Le seguenti disposizioni si applicano a condizione che il Contratto non abbia durata inferiore all’anno. Nel caso di
trasferimento della proprietà del veicolo Assicurato il Contraente o il Proprietario può alternativamente:

chiedere la cessione del Contratto per trasferimento di proprietà del veicolo Assicurato. Il Contraente è
tenuto a consegnare agli Assicuratori il certificato di Assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde e
a fornire tutte le indicazioni necessarie per il rilascio della nuova documentazione. Il Contraente resta tenuto al
pagamento del Premio e delle rate di Premio successive alla prima fino al momento di detta comunicazione. Il
Contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza. Per l’Assicurazione dello stesso veicolo, il cessionario
dovrà stipulare un nuovo Contratto di Assicurazione e gli Assicuratori non rilasceranno l’Attestazione sullo stato
del rischio;

chiedere che la Polizza sia resa valida su un altro veicolo di sua proprietà, in sostituzione del
precedente Contratto, con conseguente variazione di Premio, si procede al conguaglio del Premio stesso. Il
Contraente è tenuto a consegnare agli Assicuratori il certificato di Assicurazione, il contrassegno e la Carta
Verde in suo possesso;

chiedere la risoluzione anticipata del Contratto con rimborso del Premio pagato e non goduto. Il
Contraente è tenuto a consegnare agli Assicuratori il certificato di Assicurazione, il contrassegno e la Carta
Verde, unitamente ad una copia dell’atto di vendita. Gli Assicuratori restituiscono la parte di Premio non
usufruita in ragione di 1/365 del Premio annuo per giorno di garanzia residua, al netto delle imposte e degli altri
oneri previsti dalla legge. Il rimborso verrà effettuato al ricevimento di tutta la documentazione sopra
indicata e verrà calcolato al momento della cessazione del rischio.
In caso di demolizione o cessazione o esportazione definitiva del veicolo, il Contraente è tenuto a darne immediata
comunicazione agli Assicuratori, fornendo copia della Attestazione al PRA, attestante la restituzione della targa di
immatricolazione e del libretto di circolazione, e consegnare agli Assicuratori il certificato di Assicurazione, il
contrassegno e la Carta Verde. Gli Assicuratori restituiscono la parte di Premio non usufruita in ragione di 1/365 del
Premio annuo per giorno di garanzia residua, al netto delle imposte e degli altri oneri. Il rimborso verrà effettuato al
ricevimento di tutta la documentazione sopra indicata e verrà calcolato al momento della cessazione del rischio. Qualora
il Contraente chieda che il Contratto di Assicurazione relativo al veicolo demolito, cessato o esportato sia reso valido su
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altro veicolo in sostituzione del precedente, gli Assicuratori procedono alla sostituzione e al corrispondente conguaglio di
Premio con quello dovuto per il veicolo subentrante.
In caso di veicolo consegnato in conto vendita, Il Contraente può alternativamente:



chiedere, dietro presentazione di idonea documentazione probatoria, che il Contratto sia reso valido su altro
veicolo di sua proprietà, in sostituzione del precedente, con conseguente variazione di Premio, si procede al
conguaglio del Premio stesso, purché non vi sia variazione nella figura del Proprietario. Il Contraente è tenuto
a consegnare agli Assicuratori il certificato di Assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde in suo
possesso;
chiedere la risoluzione anticipata del Contratto con rimborso del Premio pagato e non goduto. Il
Contraente è tenuto a consegnare agli Assicuratori il certificato di Assicurazione, il contrassegno e la Carta
Verde, unitamente ad una copia dell’atto di messa in conto vendita. Gli Assicuratori restituiscono la parte di
Premio non usufruita in ragione di 1/365 del Premio annuo per giorno di garanzia residua, al netto delle imposte
e degli altri oneri. Il rimborso verrà effettuato al ricevimento di tutta la documentazione sopra indicata e
verrà calcolato al momento della cessazione del rischio;
chiedere la sospensione della garanzia contrattuale, secondo le condizioni previste al successivo art. 8 Sospensione del Contratto e sua riattivazione.
Art. 8 – Sospensione del Contratto e sua riattivazione.
La sospensione temporanea della garanzia in corso di Contratto è consentita a condizione che il Contratto abbia durata
non inferiore ad un anno e sia operante la Sezione Responsabilità Civile. Qualora il Contraente intenda sospendere la
garanzia è tenuto a darne comunicazione agli Assicuratori, consegnando presso il Punto Vendita il Certificato di
Assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde in originale. Gli Assicuratori rilasciano appendice di sospensione.
La sospensione ha effetto dall’ora e dalla data indicate nell’appendice. Si prende atto fra le parti che, in caso di
spedizione postale, farà fede esclusivamente la data di invio dell’appendice di sospensione debitamente firmata dal
Contraente. In caso di Furto del veicolo non è prevista la sospensione in quanto il Contratto si risolve ai sensi del
successivo art. 9 - Risoluzione del Contratto per Furto totale, Rapina, Appropriazione Indebita del veicolo Assicurato.
Decorsi 18 mesi dalla sospensione, in assenza di una richiesta di riattivazione della garanzia assicurativa
esercitata dal Contraente, il Contratto si estingue ed il Premio di Polizza versato rimane acquisito dagli
Assicuratori.
Per ciascuna eventuale sospensione successiva alla prima, gli Assicuratori si riservano la facoltà di richiedere
al Contraente il rimborso delle spese di emissione della documentazione di cui al presente articolo,
forfettariamente quantificate in euro 50,00 (cinquanta/00) esclusi oneri.
In caso di riattivazione del Contratto, gli Assicuratori s’impegnano a fornire nuovamente il certificato di Assicurazione, il
contrassegno e la carta verde, prorogando, qualora la sospensione abbia avuto durata superiore a 90 giorni, la durata
del Contratto per un periodo pari al periodo di sospensione stesso.
In occasione della riattivazione, qualora la stessa riguardi un veicolo diverso da quello Assicurato con il precedente
Contratto di Assicurazione sospeso, il Contraente dovrà documentare il trasferimento presentando la documentazione
richiesta (consegna in “conto vendita”, demolizione o cessazione della circolazione).
Art. 9 –
Risoluzione del Contratto per Furto totale, Rapina, Appropriazione Indebita del veicolo Assicurato.
In caso di Furto totale o Rapina o Appropriazione Indebita del veicolo Assicurato il Contraente deve informare gli
Assicuratori fornendo copia della denuncia di Furto presentata all’Autorità competente. Il Contratto è risolto a partire dalle
ore 24.00 del giorno successivo in cui è stata presentata la denuncia all’Autorità stessa. Gli Assicuratori
corrisponderanno all’Assicurato la rata di Premio della garanzia Rc auto, al netto delle imposte e degli altri oneri previsti
dalla legge.
Art. 10 – Forma delle comunicazioni.
Tutte le comunicazioni fra le Parti devono essere effettuate in forma scritta ed inviate mediante lettera raccomandata, fax
o per telegramma:
a) per quanto riguarda le comunicazioni dirette agli Assicuratori: alla All Risks Srl – tramite la quale è stato stipulato il
presente Contratto – o al Rappresentante Generale per l’Italia dei Lloyd’s – Corso Garibaldi, 86 – 20121 Milano;
b) per quanto riguarda le comunicazioni all’Assicurato e/o al Contraente: all’ultimo indirizzo conosciuto dagli
Assicuratori.
c) per le comunicazioni riguardanti la gestione dei sinistri: alla All Risks Srl – via Leonida Bissolati, 54 Roma.
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Art. 11 – Foro competente e rinvio alle norme di legge.
Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme
legislative e regolamentari vigenti. Qualsiasi controversia derivante da o connessa all’interpretazione, applicazione o
esecuzione del presente Contratto sarà sottoposta alla competenza del Foro di Roma.
Qualora il Contraente e/o l’Assicurato e/o il Beneficiario sia qualificabile come “Consumatore” ai sensi del Codice del
Consumo (art. 3 D. Lgs. 206/2005) qualsiasi controversia derivante da o connessa all’interpretazione, applicazione o
esecuzione del presente Contratto sarà sottoposta alla esclusiva competenza del foro di residenza o domicilio elettivo
del Consumatore.
Art. 12 – Imposte.
Sono a carico del Contraente le imposte e gli altri oneri derivanti dalla legge per la stipulazione del Contratto.
Art. 13 – Altre Assicurazioni.
Se per il medesimo rischio garantito dal Contratto di Assicurazione descritto nel Modulo di Polizza sono o
saranno contratte separatamente più assicurazioni presso diversi Assicuratori, l'Assicurato od il Contraente
devono darne immediato avviso a ciascun Assicuratore, pena la decadenza al diritto dell’Indennizzo, così come
disciplinato dall’art. 1910 del Codice Civile.
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Sezione Responsabilità Civile
Condizioni Particolari di Assicurazione
Art. 14 – Oggetto dell’Assicurazione.
Il presente Contratto assicura i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l’Assicurazione. Gli Assicuratori
si impegnano a corrispondere, entro i limiti convenuti nel Contratto, le somme che, per capitale, interessi e spese,
siano dovute titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a Terzi in conseguenza della circolazione del
veicolo descritto in Polizza.
L’Assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione del veicolo in aree private e per
i danni alla persona causati ai trasportati, indipendentemente dal titolo in base al quale è effettuato il trasporto.
Quando il veicolo Assicurato è un rimorchio non agganciato alla motrice, la garanzia vale esclusivamente per i danni a
terzi, comunque esclusi i danni alle persone occupanti il rimorchio stesso, di seguito descritti:
 danni derivanti dal rimorchio in sosta;
 danni da manovre a mano;
 danni derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.
Art. 15 – Soggetti esclusi dalla Assicurazione.
Ai sensi dell’art. 129 del D. Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni) il Contratto non garantisce i danni di
qualsiasi natura subiti dal conducente del veicolo Assicurato. In tale ipotesi, limitatamente al danno alle cose,
non risultano garantiti i seguenti soggetti:



il Proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio e il locatario nel
caso di veicolo concesso in leasing;
con riferimento al conducente o ai soggetti di cui al precedente punto, il coniuge non legalmente
separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi, nonché
gli affiliati e gli altri parenti o affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con
questi o siano a loro carico in quanto il Contraente provvede abitualmente al loro mantenimento;
nel caso il Contraente sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con
questi ultimi in uno dei rapporti di cui al precedente punto.
Art. 16 – Esclusioni e rivalsa.
L’Assicurazione non è operante:
 se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; nel caso di autoveicolo
adibito a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se al fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le
funzioni di istruttore, ai sensi della legge vigente;
 nel caso di veicolo con targa prova, se la circolazione avviene senza l’osservanza delle disposizioni vigenti
che disciplinano l’utilizzo della targa prova stessa;
 nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza od
il veicolo non è guidato dal Proprietario o da suo dipendente;
 nel caso di Assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto di tali
persone non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione
del veicolo Assicurato;
 nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti
ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 o 187 del DL 30 aprile 92 n.285;
 per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali
ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
 in caso di dolo del conducente;
 nelle aeree aeroportuali;
 per danni diretti ed indiretti causati da veicoli alimentati a metano o gpl (anche se in alternativa ad altre
forme di alimentazione) e avvenuti nelle aree ove l’accesso di detti veicoli è vietato a termini di legge;
 nel caso di modifiche apportate alle caratteristiche dell’autoveicolo Assicurato non indicate sulla carta di
circolazione o sulla dichiarazione di idoneità alla circolazione, ove prevista.
Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l’art. 144 del Codice delle assicurazioni private, gli
Assicuratori eserciteranno il diritto di rivalsa nei confronti del Contraente e/o dell’Assicurato per le somme che
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abbiano dovuto pagare al terzo danneggiato, nei confronti del quale non è possibile opporre eccezioni in base
alla citata norma.
Art. 17 – Forma tariffaria – “NO CLAIMS DISCOUNT” - Periodo di Osservazione.
La presente Assicurazione è stipulata con una formula tariffaria che prevede riduzioni e maggiorazioni rispetto al Premio
di Polizza base, in relazione al numero dei sinistri verificatisi nel periodo di validità del Contratto di Assicurazione
descritto nel Modulo di Polizza. Le riduzioni e le maggiorazioni di cui sopra vengono determinate in base a quanto di
seguito stabilito.
Per l’applicazione della formula tariffaria prevista dal presente articolo, sono da considerare i seguenti
periodi di effettiva copertura (periodi di osservazione):


1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina sessanta giorni
prima della scadenza della annualità assicurativa;
periodo successivi: inizia sessanta giorni prima della decorrenza contrattuale e termina sessanta
giorni prima della scadenza dell’annualità assicurativa.
Le riduzioni o le maggiorazioni di Premio di Polizza vengono determinate sulla base della Classe di rischio di
appartenenza; tali classi di rischio sono 27 ed a ciascuna di essa corrisponde un coefficiente da applicare al
Premio di Polizza base, secondo la tabella di coefficienti da applicare al Premio di Polizza che segue:
Classe Interna Coefficiente
A4
0,63
A3
0,65
A2
0,67
A1
0,69
A
0,71
B
0,76
C
0,81
D
0,87
E
0,93
F
0,965
G
1
H
1,07
I
1,11
L
1,15
M
1,23
N
1,32
O
1,365
P
1,41
Q
1,51
R
1,62
S
1,68
T
1,84
U
2,1
V
2,4
W
2,8
Y
3,3
Z
3,9
Qualora si tratti di veicolo già assicurato presso altra compagnia, la Classe d’ingresso viene determinata
sulla base delle indicazioni relative ai sinistri precedenti fornite dall’Attestazione dello stato di rischio (Classe
universale); la “classe interna” verrà determinata come segue:
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Tabella riepilogativa della Classe di Assegnazione Interna degli ASSICURATORI
CLASSE “NO CLAIMS DISCOUNT”
Classe CU di
Assegnazione
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Nessun
sinistro
A1
A
A
B
C
D
E
G
L
N
P
Q
R
T
U
V
Y
Z
Numero sinistri presenti nelle 6 colonne dell’Attestato di Rischio
1 sinistro
2 sinistri
3 sinistri
1 sinistro
1 sinistro 2 sinistri nelle
3 sinistri nelle
nelle ultime
nelle altre
ultime due
Altrimenti
ultime due
Altrimenti
due colonne
4 colonne
colonne
colonne
A
C
F
G
H
I
L
M
O
P
T
U
V
W
Y
Z
Z
Z
A1
A
A
B
C
D
E
G
L
N
P
Q
R
T
U
V
Y
Z
E
I
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z
Z
Z
Z
Z
C
D
G
L
N
O
P
Q
S
T
U
V
W
Y
Z
Z
Z
Z
S
T
U
V
W
Y
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
G
L
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
più di 3
sinistri
V
W
Y
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Nel caso di stipulazione di un nuovo Contratto di Assicurazione, relativo ad un ulteriore veicolo della
medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di Polizza assicurativa di responsabilità civile
o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, risultante dallo stato di famiglia, gli
Assicuratori potranno determinare la Classe di ingresso per il nuovo Contratto con la metodologia sopra
descritta considerando la Classe di merito CU uguale a quella risultante dall’ultima Attestazione di stato di
rischio conseguito sul veicolo già Assicurato.
Qualora, invece, si tratti di veicolo immatricolato al PRA per la prima volta o di veicolo Assicurato per la
prima volta dopo voltura al PRA o in caso di cessione del Contratto, la Classe d’ingresso sarà la “T”.
In presenza di veicoli assicurati precedentemente con formula tariffaria con Franchigia, la Classe d’ingresso
sarà la “R”.
In presenza di veicoli assicurati precedentemente con Contratto temporaneo scaduto da meno di 18 mesi, la
Classe d’ingresso sarà quella risultante sul Contratto stesso, in assenza sarà la “T”; la stessa Classe verrà
assegnata per i contratti temporanei scaduti da più di 18 mesi.
In caso di veicolo che venga ritrovato dopo il Furto e nel caso in cui l’Assicurato si sia già avvalso della
facoltà di utilizzo dell’Attestazione di stato di rischio per un ulteriore veicolo, dovrà essere stipulato un nuovo
Contratto e la Classe di ingresso sarà la “T”.
Nel caso in cui non vengano rilasciate dal Contraente le necessarie indicazioni e la relativa
documentazione per la valutazione della Classe d’ingresso il Contratto di Assicurazione sarà
assegnato alla Classe di rischio “Z”. Per tutti i casi non elencati, valgono le indicazioni previste
dall’allegato 2 del regolamento Isvap n. 4 del 9 agosto 2006 - criteri di individuazione della Classe di merito
di conversione universale.
Alla scadenza di ciascuna annualità assicurativa verrà assegnata la nuova Classe di rischio interna Classe
“no claims discount” in base al numero dei sinistri verificatisi nell’ultimo periodo di osservazione ed alla
Classe di rischio di appartenenza; l’assegnazione della nuova Classe di rischio avverrà secondo quanto
descritto nella tabella a pagina seguente.
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Tabella delle classi di assegnazione del periodo successivo
Numero sinistri nell’ultimo periodo di osservazione
classi di rischio nell’ultimo periodo
0
1
2
3 o più
A4
A4
A2
B
Z
A3
A4
A1
C
Z
A2
A3
A
D
Z
A1
A2
B
E
Z
A
A1
C
F
Z
B
A
D
G
Z
C
B
E
H
Z
D
C
G
M
Z
E
D
H
N
Z
F
E
I
O
Z
G
F
L
P
Z
H
G
M
Q
Z
I
H
N
R
Z
L
I
P
U
Z
M
L
Q
V
Z
N
M
R
W
Z
O
N
S
Y
Z
P
O
T
Z
Z
Q
P
U
Z
Z
R
Q
V
Z
Z
S
R
W
Z
Z
T
S
Z
Z
Z
U
T
Z
Z
Z
V
U
Z
Z
Z
W
V
Z
Z
Z
Y
W
Z
Z
Z
Z
Y
Z
Z
Z
Il Contraente può evitare l’assegnazione ad una Classe di rischio superiore, che comporta pertanto un aumento del
Premio di Polizza, rimborsando agli Assicuratori le somme liquidate per sinistri provocati nel periodo di osservazione
precedente.
Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto si procederà, all’atto del primo rinnovo di
Contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri
indicati nella tabella delle regole evolutive, con i conseguenti conguagli del Premio di Polizza.
Art. 18 – Clausola “Franchigia”.
Qualora nel Modulo di Polizza sia indicata quale operante la clausola “Franchigia”, il Contratto di Assicurazione
si intenderà stipulato con l’applicazione di una Franchigia fissa ed assoluta, pertanto il Contraente e
l’Assicurato sono tenuti, in solido, a rimborsare agli Assicuratori l’importo del risarcimento corrisposto ai terzi
danneggiati, rientrante nei limiti della Franchigia indicata nel Modulo stesso, dietro semplice richiesta da parte
degli Assicuratori.
Resta comunque invariata la formula tariffaria “NO CLAIMS DISCOUNT” del presente documento, così come descritta
nella sezione responsabilità civile. È fatto divieto al Contraente e/o all’Assicurato di assicurare o di pattuire sotto
qualsiasi forma il rimborso della Franchigia indicata nel Modulo di Polizza.
Fatto salvo quanto previsto negli artt. 149 e 150 del Codice delle assicurazioni private, gli Assicuratori conservano il
diritto di gestire il sinistro anche se la domanda del danneggiato rientri nei limiti di detta Franchigia.
Art. 19 – Attestazione dello stato di rischio.
In occasione di ciascuna scadenza annuale del Contratto, gli Assicuratori rilasceranno al Contraente o, se
persona diversa, al Proprietario o all’usufruttuario, all’acquirente con patto di riservato dominio o al locatario in caso di
locazione finanziaria, l’Attestazione dello stato di rischio, di cui all’art. 134 del D. Lgs. 209/2005 e successive
modifiche, da cui risulteranno tutte le informazioni previste dalla vigente normativa.
L’Attestazione dello stato di rischio viene inviata al Contraente, cos come disposto dall’art. 4 del Regolamento ISVAP n.
4/2006. Nel caso in cui il Contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedono, ad ogni scadenza annuale,
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variazioni di Premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, gli Assicuratori
rilasceranno una Attestazione che riporti la Classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del Contratto per
l’annualità successiva. Nel caso in cui il Contratto sia stato stipulato nella forma Bonus/Malus, l’Attestazione rilasciata
dagli Assicuratori conterrà anche la indicazione della Classe di conversione universale CU, determinata secondo la
Tabella riepilogativa di cui all’art. 17 delle presenti Condizioni.
In caso di Furto totale, demolizione, cessazione della circolazione (art. 103 del Codice della strada), di esportazione
definitiva all’estero, di vendita o di consegna in conto vendita del veicolo Assicurato avvenuti in corso di Contratto, gli
Assicuratori invieranno l’Attestazione di stato di rischio al domicilio del Contraente soltanto nel caso in cui il periodo di
osservazione risulti concluso.
Art. 20 – Duplicato del certificato di Assicurazione e del contrassegno.
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del certificato di Assicurazione o del contrassegno, il Contraente potrà
fare richiesta di duplicato previa presentazione della denuncia del fatto alle autorità competenti; in tal caso gli
Assicuratori emetteranno il duplicato richiesto.
Art. 21 – Gestione delle vertenze.
Gli Assicuratori assumono, fino a quando ne hanno interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e
giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra,
legali o tecnici. Hanno altresì facoltà di provvedere per la difesa dell’Assicurato in sede penale, sino all’atto della
tacitazione dei danneggiati. Gli Assicuratori non riconoscono le spese incontrate dall’Assicurato per i legali o
tecnici che non siano da essi designati e non rispondono di multe od ammende né delle spese di giustizia
penali.
Art. 22 – Obblighi del Contraente o dell’Assicurato in caso di sinistro.
Il Contraente o l’Assicurato deve presentare, entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato (art. 1913 del
Codice Civile), dettagliato avviso di sinistro corredato dai necessari documenti e/o dai eventuali atti giudiziari.
La denuncia di ciascun sinistro deve essere redatta su Modulo conforme a quanto previsto dal provvedimento Isvap n.
2136 del 13 dicembre 2002 e deve contenere l’indicazione di tutti i dati relativi al Contratto di Assicurazione ed al sinistro.
La denuncia di cui sopra deve essere inviata dall’Assicurato alla All Risks Srl – via L. Bissolati, 54 –Roma.
Il mancato rispetto dei tempi e delle modalità di presentazione della denuncia del sinistro può comportare per gli
Assicuratori gravi pregiudizi economici e, per questa ragione, gli stessi Assicuratori si riservano ogni azione per
il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla mancata, tardiva o incompleta denuncia di sinistro, a norma
dell’art. 1915 del Codice Civile.
Gli Assicuratori non aderiscono al sistema per il risarcimento diretto, pertanto non sarà possibile l’applicazione
della relativa procedura e, in conseguenza di ciò, l’Assicurato danneggiato da un terzo, dovrà provvedere alla
formale richiesta di risarcimento all’Assicuratore del terzo responsabile del sinistro, con le modalità indicate
dagli articoli 143 e seguenti della legge.
Art. 23 – Carico e scarico.
Gli Assicuratori garantiscono la responsabilità civile del Contraente e, se persona diversa, del committente, per i danni
involontariamente cagionati a terzi dall’esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo Assicurato e viceversa,
purché dette operazioni siano effettuate senza l’ausilio di mezzi e/o dispositivi meccanici di qualsiasi genere, con
l’esclusione dei danni alle cose trasportate od in consegna.
Le persone che si trovano sul veicolo e coloro che prendono parte alle sopradescritte operazioni di carico e scarico non
sono considerati terzi.
La presente garanzia assicurativa è prestata a condizione che il trasporto di quanto caricato e scaricato di cui al presente
articolo, venga eseguito in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione del veicolo
Assicurato.
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Sezione Responsabilità Civile
Clausole accessorie
Ad integrazione di quanto descritto nella sezione responsabilità civile del presente documento, s’intendono incluse nella
copertura assicurativa del Contratto di Assicurazione descritto nel Modulo di Polizza le clausole accessorie di seguito
descritte, qualora le stesse siano indicate nel Modulo stesso come operanti e sia stato pagato il relativo Premio
di Polizza.
Resta comunque inteso fra le parti che il Massimale stabilito nel Contratto di Assicurazione descritto nel Modulo di
Polizza è destinato innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell’Assicurazione obbligatoria descritta nella citata
sezione responsabilità civile e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti relativi alle garanzie aggiuntive di
seguito descritte.
Clausola A - Scuola Guida.
Qualora il veicolo Assicurato sia regolarmente adibito a scuola guida nel rispetto della normativa in materia, gli
Assicuratori garantiscono la copertura assicurativa della responsabilità dell’istruttore. Sono considerati terzi
l’esaminatore, l’allievo conducente, anche se è alla guida, tranne che durante l’effettuazione dell’esame, e
l’istruttore soltanto durante l’esame dell’allievo conducente.
Clausola B – Autotassametri / Ncc.
Qualora il veicolo Assicurato sia regolarmente adibito ad autotassametro od al noleggio con conducente nel
rispetto della normativa in materia, gli Assicuratori garantiscono la responsabilità del Contraente e, se persona
diversa, del Proprietario del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso
agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé
dai terzi trasportati, esclusi: denaro, preziosi, titoli, bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i
danni derivanti da Incendio, da Furto o da smarrimento.
L’Assicurazione comprende anche la responsabilità del conducente per i predetti danni.
Tale garanzia è prestata con un limite massimo per evento e per anno assicurativo di euro 250,00.
Clausola C - Gancio Traino.
Qualora il veicolo Assicurato sia regolarmente dotato di gancio traino nel rispetto della normativa in materia, gli
Assicuratori risarciscono i danni involontariamente cagionati a terzi dal citato gancio traino del veicolo
Assicurato descritto nel Modulo di Polizza.
S’intende inoltre inclusa la garanzia relativa alla circolazione del veicolo Assicurato anche con il rimorchio al
traino, indipendentemente dal fatto che per le caratteristiche del rimorchio quest’ultimo abbia o meno una
propria targa.
Clausola D - Guida In stato d’ebbrezza e sostanze stupefacenti.
Gli Assicuratori rinunciano ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del Proprietario o del Locatario e del
conducente in caso di guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale
sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli artt. 186 n. 7 e 187 n. 8 del Codice della strada e successive
modifiche, salvo che venga accertato uno stato di etilismo cronico e/o di tossicodipendenza.
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Sezione Incendio e Furto
Condizioni Particolari di Assicurazione
Art. 24 – Oggetto dell’Assicurazione.
Gli Assicuratori si obbligano, nei limiti e alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal
veicolo descritto in Polizza, contro i rischi derivanti da:
 Incendio, sia totale che parziale.
 Azione del fulmine ed esplosione del carburante contenuto nel serbatoio del veicolo Assicurato e destinato al suo
funzionamento, anche se non vi sia sviluppo d’Incendio.
 Furto del veicolo o di sue parti, sia tentato che portato a termine.
 Rapina del veicolo, sia tentata che portata a termine.
Sono equiparati ai danni da Furto o Rapina sopradescritti quelli causati al veicolo Assicurato nell’esecuzione di questi
reati, nonché quelli derivanti dalla circolazione avvenuta durante l’uso abusivo da parte di chi ha compiuto detti reati.
La garanzia include, purché conseguenza immediata e diretta degli eventi assicurati, i danni relativi a:
 parti di ricambio del veicolo;
 accessori di serie;
 optional, inclusi gli Apparecchi fono-audio-visivi ed il sistema antifurto, stabilmente istallati ed il cui valore è indicato
nel Modulo di Polizza, dei quali si possa dimostrare l’effettiva presenza sul veicolo Assicurato; restano comunque
esclusi gli accessori non installati dalla casa costruttrice del veicolo.
Nel caso in cui non è operante la garanzia RC auto è’ possibile inserire la garanzia “Incendio e Furto” solamente
se presente nel Contratto assicurativo precedente, stipulato anche con altra Compagnia, o in caso di veicolo di
nuova proprietà. In caso di sinistro, gli Assicuratori si riservano la facoltà di richiedere al Contraente/Assicurato
copia della documentazione attestante la storia assicurativa del veicolo descritto in Polizza. La mancata
produzione di tale documentazione renderà la garanzia non operante e, pertanto, gli Assicuratori non
procederanno ad alcun Indennizzo.
Art. 25 – Esclusioni.
L’Assicurazione non è operante per i danni avvenuti in occasione di:
 atti di guerra, insurrezioni, invasioni, occupazione militare e non, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti
di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
 tempeste, uragani, cicloni, tifoni, grandine, trombe d’aria, inondazioni, alluvioni, mareggiate, valanghe,
slavine, frane e smottamenti, eruzioni vulcaniche e terremoti;
 sviluppo, comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare, radioattività, inquinamento e
contaminazione;
Sono inoltre comunque esclusi i danni:
 derivanti da Furto di parti di ricambio o singole parti di ciclomotori o motoveicoli in genere se non avvenuto
congiuntamente al Furto del ciclomotore o motoveicolo in genere stesso;
 derivanti da Furto totale del veicolo qualora lo stesso sia parcheggiato senza aver attivato tutti i congegni di
chiusura e gli eventuali antifurto;
 derivanti da Furto di ciclomotori o motoveicoli in genere non muniti di apposito ed adeguato dispositivo di
sicurezza antifurto, attivato ogniqualvolta detto ciclomotore o motoveicolo in genere viene lasciato
incustodito; detto dispositivo deve essere in aggiunta al “bloccasterzo” generalmente istallato di serie su
tali ciclomotori o motoveicoli in genere, anch’esso da attivarsi quando il ciclomotore o motoveicolo in
genere viene lasciato incustodito;
 a cose che si trovino a bordo del veicolo Assicurato, diverse dagli optional, così come descritti nelle
definizioni, eventualmente compresi in garanzia;
 avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed
alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
 determinati da dolo o colpa grave del Contraente, dell’Assicurato o delle persone delle quali essi debbano
rispondere per legge, quali familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, della
riparazione e/o della sorveglianza del veicolo Assicurato;
 causati da semplici bruciature o da fenomeno elettrico comunque occasionato che non provochino
Incendio.
In ogni caso gli Assicuratori non indennizzeranno eventuali danni relativi ad usura, deprezzamento (che include
la diminuzione del valore del veicolo Assicurato od altra proprietà), rotture, cedimenti, causati da guasti
meccanici od elettrici od elettronici o di computer.
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Art. 26 – Valore Assicurato – Regola Proporzionale e Reintegro.
La presente Assicurazione è prestata a valore intero. Questa forma di Assicurazione comporta la applicazione
della regola proporzionale a carico dell’Assicurato, come previsto dall’art. 1907 del Codice Civile.
La somma assicurata descritta nel Modulo di Polizza rappresenta il massimo esborso da parte degli Assicuratori per
ciascuna annualità assicurativa per indennizzi di sinistri relativi alla presente sezione; in caso di sinistro, pertanto, la
somma assicurata si intenderà ridotta, con effetto immediato e fino alla scadenza del Contratto, di un importo
pari al danno indennizzabile, al netto di eventuali Franchigie e/o Scoperti.
Resta però convenuto fra le parti che tale riduzione di somma assicurata si intende automaticamente reintegrata e che il
Contraente si impegna a pagare il relativo rateo di Premio di Polizza proporzionale alla integrazione stessa ed al periodo
intercorrente fra la data del sinistro e la scadenza del Contratto. Gli Assicuratori si riservano il diritto di ottenere tale
Premio di Polizza anche detraendo lo stesso dalla liquidazione del sinistro.
Art. 27 – Scoperto a carico dell’Assicurato.
Nel caso di danni liquidabili ai sensi della presente sezione causati da Furto e/o Rapina, l’Indennizzo verrà
ridotto della percentuale indicata nel Modulo di Polizza alla voce Scoperto prevista per tale garanzia e
comunque almeno dell’importo indicato nella voce minimo Scoperto, restando detto Scoperto a carico
dell’Assicurato; è fatto divieto al Contraente e/o all’Assicurato di assicurare o di pattuire sotto qualsiasi forma il
rimborso di tale Scoperto, pena la decadenza della garanzia assicurativa.
Art. 28 – Obblighi del Contraente o dell’Assicurato in caso di sinistro.
Fermo restando quanto disposto in merito nelle condizioni generali di Assicurazione ed ad integrazione delle stesse, in
caso di sinistro indennizzabile ai sensi della presente sezione, la comunicazione del sinistro dovrà essere corredata dalla
denuncia in originale presentata alle Autorità competenti subito dopo il fatto. Se il sinistro fosse avvenuto all’estero, detta
denuncia dovrà essere inoltrata sia alla autorità locale competente che a quella italiana.
Qualora l’evento dannoso sia un Furto totale ed il veicolo non sia stato ritrovato entro trenta giorni dalla data di denuncia
alle autorità competenti, l’Assicurato s’impegna a consegnare agli Assicuratori la seguente documentazione relativa al
veicolo rubato:





originale della carta di circolazione (nel caso in cui non ne sia stato denunciato il Furto);
originale del certificato di proprietà con annotata la perdita di possesso.
copia della carta di circolazione estera (solo se il veicolo è stato precedentemente immatricolato all’estero);
copia della fattura di acquisito;
originale dello svincolo del Creditore Privilegiato (nel caso in cui il veicolo è sottoposto a vincolo, a ipoteca, a fermo
amministrativo);
 piano di ammortamento (solo se il veicolo è locato in leasing);
 kit completo delle chiavi o dei dispositivi di avviamento del veicolo.
È altresì facoltà degli Assicuratori richiedere procura notarile alla vendita a favore degli stessi e/o il certificato di chiusa
istruttoria, rilasciato dalla Procura della Repubblica, nel caso in cui sia pendente un procedimento giudiziario per il reato
di cui all’art. 642 del Codice Penale.
Gli Assicuratori sono autorizzati ad inviare le chiavi e/o i dispositivi di avviamento originali del veicolo, consegnati dal
cliente, alla Casa Costruttrice. Gli Assicuratori sono autorizzati ad acquisire gli esiti della verifica del contenuto della
memoria interna e ad ottenere la lista dei duplicati richiesti e prodotti.
Gli Assicuratori si riservano la facoltà di detrarre dall’indennizzo la frazione di premio ancora dovuta e non pagata,
relativa al periodo intercorrente tra l’evento e la scadenza contrattuale.
Art. 29 – Determinazione dell’ammontare del danno.
In caso di perdita totale del veicolo l’ammontare del danno è determinato dal valore commerciale che il veicolo aveva al
momento del sinistro. Pertanto, in caso di liquidazione del valore commerciale del veicolo, il Proprietario si impegna a
lasciare agli Assicuratori la piena disponibilità del veicolo danneggiato.
In caso di danni parziali, l’ammontare del danno è determinato dal costo delle riparazioni, tenendo conto del Degrado
d’uso, quando applicabile. Qualora la riparazione comporti sostituzione di parti del veicolo danneggiate, il valore del
danno è dato dal costo delle riparazioni al netto del Degrado d’uso.
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In caso di danno ad accessori ed optional, inclusi gli Apparecchi fono-audio-visivi stabilmente istallati e il cui valore viene
indicato nel Modulo di Polizza, dei quali si possa dimostrare l’effettiva presenza sul veicolo Assicurato, l’ammontare del
danno è determinato in base al valore commerciale degli stessi al momento del sinistro.
Art. 30 – Nomina dei periti.
La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo tra le parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante
periti nominati rispettivamente dal Contraente e dagli Assicuratori.
I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza dei voti. Se una delle parti
non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal
presidente del tribunale nella cui giurisdizione ha sede il Punto Vendita a cui è assegnato il Contratto di Assicurazione.
I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti, anche se il
dissenziente non l’abbia sottoscritta.
Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico degli Assicuratori e
dell’Assicurato in parti uguali.
Art. 31 – Pagamento dell’Indennizzo.
Il pagamento dell’Indennizzo è eseguito entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell’atto di transazione, sempreché il
Contraente abbia prodotto agli Assicuratori la documentazione prevista nel presente documento.
Art. 32 – Ripristino del veicolo Assicurato.
Fatte salve le riparazioni di prima urgenza, ovvero quelle necessarie per portare il veicolo danneggiato all’officina idonea
più vicina, il Contraente/Assicurato non può provvedere a riparare il veicolo senza aver ricevuto l’assenso da parte degli
Assicuratori. Una volta autorizzata la riparazione, se l’officina meccanica rientra tra quelle segnalate dagli Assicuratori,
questi ultimi procederanno alla liquidazione del danno previa detrazione di uno Scoperto ridotto del 50% rispetto a quello
indicato nel Modulo di Polizza.
All’interno del sito www.allrisks.it gli Assicuratori pubblicano l’elenco delle officine convenzionate.
In caso di veicoli per i quali risulti in corso di efficacia il certificato di garanzia rilasciato dalla casa costruttrice del veicolo
Assicurato, il Contraente/Assicurato potrà provvedere alle riparazioni, previa autorizzazione da parte degli Assicuratori,
utilizzando un’officina autorizzata dalla casa costruttrice, con l’applicazione di uno Scoperto ridotto del 50% rispetto a
quello indicato nel Modulo di Polizza, sempreché la garanzia sia riferita alle parti oggetto della riparazione. L’efficacia
della garanzia, relativamente alle parti oggetto della riparazione, dovrà essere comprovata presentando copia del
certificato di garanzia vidimato da parte della casa costruttrice del veicolo.
Nel caso in cui il Contraente/Assicurato si avvalga di un’officina meccanica segnalata dagli Assicuratori, gli stessi
avranno facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato, nonché di
sostituire il veicolo stesso o le sue parti, in luogo della liquidazione del danno, come pure di subentrare nella proprietà di
quanto residua del veicolo, corrispondendo all’Assicurato il valore al netto degli Scoperti o Franchigie eventualmente
previste dal Contratto di Assicurazione.
Art. 33 – Ritrovamento del veicolo Assicurato.
L’Assicurato, in caso di ritrovamento di un veicolo rubato, si impegna a darne immediata notizia agli Assicuratori; in tal
caso il valore di recupero realizzato dopo il ritrovamento spetterà:
 agli Assicuratori, nel caso di avvenuto pagamento integrale del danno;
 ad entrambe le parti, ripartito proporzionalmente al danno sopportato da ciascuna, nel caso in cui il pagamento del
danno non sia stato integrale.
Qualora, invece, gli Assicuratori non abbiano ancora provveduto ad alcun Indennizzo, dal danno liquidabile verrà detratto
il valore di recupero del veicolo.
Resta comunque inteso che l’Assicurato ha facoltà di rientrare in possesso del veicolo restituendo l’intero Indennizzo
ricevuto.
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Sezione Incendio e Furto
Clausole accessorie
Ad integrazione di quanto descritto nella sezione Incendio e Furto del presente documento, s’intendono incluse nella
copertura assicurativa del Contratto di Assicurazione descritto nel Modulo di Polizza le clausole accessorie di seguito
descritte, qualora le stesse siano indicate nel Modulo di Polizza come operanti e sia stato versato il relativo
Premio di Polizza.
Clausola A - Ricovero notturno del veicolo.
La presente clausola viene introdotta sulla base delle dichiarazioni del Contraente e/o dell’Assicurato circa l’esistenza di
un Garage e/o rimessa e/o Posto auto condominiale e/o Box auto, così come descritti nelle definizioni, dove
regolarmente viene parcheggiato il veicolo Assicurato, e il cui indirizzo è specificato nel Modulo di Polizza.
L’utilizzo da parte dell’Assicurato di tale protezione per il veicolo determina una riduzione del Premio di Polizza relativo
alla sezione Incendio e Furto come di seguito riportato:
Tipologia “Ricovero notturno del veicolo”
GARAGE E/O RIMESSA
BOX AUTO
POSTO AUTO Condominiale
Percentuale di sconto
20%
15%
10%
Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 1892, 1893 e 1898 del Codice civile, in tutti i casi di dichiarazioni
inesatte o reticenti rese dal Contraente e/o dall’Assicurato relativamente al “ricovero notturno del veicolo” o di
mancata comunicazione di ogni variazione ad esso inerente, il pagamento di eventuali indennizzi non è dovuto o
è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra il Premio di Polizza convenuto e quello che sarebbe
stato altrimenti determinato.
Resta convenuto fra le parti che la garanzia relativa al Furto del veicolo o di sue parti, sia tentato che portato a
termine, sarà pienamente operativa se il veicolo Assicurato sia stato parcheggiato, fra le ore 21.00 e le ore 06.00,
in detto Garage e/o rimessa e/o Posto auto condominiale e/o Box auto; qualora l’Assicurato, negli orari di cui
sopra, abbia parcheggiato il veicolo fuori da detto Garage e/o rimessa e/o Posto auto condominiale e/o Box auto
ad oltre 500 metri dallo stesso, gli Assicuratori s’impegnano a risarcire i danni relativi alla sezione Incendio e
Furto del presente documento, fermo restando lo Scoperto ed il minimo Scoperto indicati nel Modulo di Polizza.
In caso di sinistro avvenuto al di fuori dei luoghi di “ricovero notturno del veicolo” indicati nel Modulo di
Polizza, fra le ore 21.00 e le ore 06.00 ed a meno di 500 metri dei luoghi di “ricovero notturno del veicolo”
indicati nel Modulo di Polizza, ad integrazione di quanto previsto nell’art. 2 delle condizioni generali di
Assicurazione, lo Scoperto indicato nel Modulo di Polizza relativamente alla sezione Incendio e Furto del
presente documento verrà sostituito dalla somma algebrica fra detto Scoperto indicato nel Modulo di Polizza ed
un ulteriore 40; ad esempio qualora nel Modulo di Polizza sia indicato uno Scoperto del 10%, in caso di sinistro lo
Scoperto applicato sarà del 50%.
In caso di sinistro indennizzabile ai sensi del presente Contratto di Assicurazione, relativamente alla garanzia Furto (sia
tentato che consumato e sia parziale che totale) avvenuto all’interno di uno dei luoghi di “ricovero notturno del veicolo”,
gli Assicuratori s’impegnano a risarcire il danno senza l’applicazione dello Scoperto descritto nel Modulo di Polizza,
fermo comunque restando il minimo Scoperto descritto nel Modulo stesso per i soli danni parziali.
Clausola B - Antifurto satellitare.
La presente clausola viene introdotta sulla base della dichiarazione del Contraente e/o dell’Assicurato circa la presenza
sul veicolo Assicurato di un sistema “Antifurto satellitare”, così come descritto nelle definizioni, della marca, modello e
Codicedi attivazione specificati nel Modulo di Polizza.
Oltre a quanto disciplinato nelle condizioni generali di Assicurazione, resta convenuto fra le parti che la piena
garanzia relativa al Furto totale e/o alla Rapina del veicolo sarà pertanto prestata esclusivamente a condizione
che:
 detto sistema Antifurto satellitare sia attivo;
 sia stato consegnato agli Assicuratori il relativo certificato di garanzia e collaudo;
 siano stati rispettati fedelmente i termini fissati e concordati dalla casa costruttrice del sistema Antifurto
satellitare, quali, a mero titolo esemplificativo, quelli relativi alle verifiche e revisioni dell’apparato.
In caso di mancato rispetto di anche una sola delle condizioni sopra descritte, ad integrazione di quanto
previsto nell’ art. 2 delle condizioni generali di Assicurazione, lo Scoperto per danno totale indicato nel Modulo
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di Polizza relativamente alla sezione Incendio e Furto del presente documento verrà sostituito dalla somma
algebrica fra detto Scoperto indicato nel Modulo stesso ed un ulteriore 40; ad esempio qualora nel Modulo di
Polizza sia indicato uno Scoperto per danno totale pari al 10%, in caso di sinistro lo Scoperto applicato sarà del 50%.
In caso di sinistro indennizzabile ai sensi del presente Contratto di Assicurazione, relativamente alla garanzia Furto
totale del veicolo sul quale fosse correttamente installato ed operativo un sistema Antifurto satellitare, così come
descritto nelle definizioni, gli Assicuratori s’impegnano a risarcire il danno senza l’applicazione dello Scoperto descritto
nel Modulo di Polizza.
Clausola C - Eventi naturali e Socio-Politici.
Gli Assicuratori si obbligano ad indennizzare l’Assicurato dei danni materiali e diretti, esclusi quelli da Incendio, subiti dal
veicolo descritto in Polizza, in conseguenza di:
 tempeste, uragani, cicloni, tifoni, grandine, trombe d’aria, inondazioni, alluvioni, mareggiate, valanghe, slavine,
frane, smottamenti, eruzioni vulcaniche e terremoti (Eventi naturali);
 tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo compiuto da Terzi (Eventi SocioPolitici).
Nel caso in cui non è operante la garanzia RC auto è’ possibile inserire la garanzia “Eventi naturali e Socio
Politici” solamente se presente nel Contratto assicurativo precedente, stipulato anche con altra Compagnia, o
in caso di veicolo di nuova proprietà. In caso di sinistro, gli Assicuratori si riservano la facoltà di richiedere al
Contraente/Assicurato copia della documentazione attestante la storia assicurativa del veicolo descritto in
Polizza. La mancata produzione di tale documentazione renderà la garanzia non operante e, pertanto, gli
Assicuratori non procederanno ad alcun Indennizzo.
La presente garanzia opera esclusivamente per i veicoli immatricolati per la prima volta da non più di sei anni.
Per i veicoli che raggiungano tale limite nel corso della annualità, l’Assicurazione mantiene la sua validità fino
alla successiva scadenza annuale del Contratto.
Dal danno determinato ai sensi dell’art. 29 -Determinazione dell’ammontare del danno si deduce lo Scoperto e/o
la Franchigia precisati in Polizza. Nella ipotesi di esistenza della clausola A - Ricovero notturno del veicolo,
trova applicazione la corrispondente disciplina.
Obblighi in caso di sinistro.
In caso di eventi “socio-politici” o di atti vandalici, dovrà essere fatta denuncia immediata alle autorità competenti; copia
della denuncia, vistata dalle autorità competenti, dovrà essere consegnata agli Assicuratori.
Qualora il danno sia causato da “eventi naturali” la comunicazione di sinistro dovrà trovare riscontro nelle rilevazioni
effettuate dall’osservatorio meteorologico più vicino ovvero in una dichiarazione scritta dell’organismo competente del
luogo.
Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al
sinistro.
In caso di omissione o ritardo nella presentazione della denuncia del sinistro, nonché nell’invio di documentazione o atti
giudiziari, gli Assicuratori si riservano il diritto di rivalersi per il pregiudizio subito, in tutto o in parte, delle somme e spese
che ha dovuto pagare al terzo danneggiato a titolo di risarcimento (art. 1915 del Codicecivile).
Ripristino del veicolo Assicurato.
Fatte salve le riparazioni di prima urgenza, ovvero quelle necessarie per portare il veicolo danneggiato all’officina idonea
più vicina, il Contraente/Assicurato non può provvedere a riparare il veicolo senza aver ricevuto l’assenso da parte degli
Assicuratori. Una volta autorizzata la riparazione, se l’officina meccanica rientra tra quelle segnalate dagli Assicuratori,
questi ultimi procederanno alla liquidazione del danno previa detrazione di uno Scoperto ridotto del 50% rispetto a quello
indicato nel Modulo di Polizza.
All’interno del sito www.allrisks.it gli Assicuratori pubblicano l’elenco delle officine convenzionate.
In caso di veicoli per i quali risulti in corso di efficacia il certificato di garanzia rilasciato dalla casa costruttrice del veicolo
Assicurato, il Contraente/Assicurato potrà provvedere alle riparazioni, previa autorizzazione da parte degli Assicuratori,
utilizzando un’officina autorizzata dalla casa costruttrice, con l’applicazione di uno Scoperto ridotto del 50% rispetto a
quello indicato nel Modulo di Polizza, sempreché la garanzia sia riferita alle parti oggetto della riparazione. L’efficacia
della garanzia, relativamente alle parti oggetto della riparazione, dovrà essere comprovata presentando copia del
certificato di garanzia vidimato da parte della casa costruttrice del veicolo.
Nel caso in cui il Contraente/Assicurato si avvalga di un’officina meccanica segnalata dagli Assicuratori, gli stessi
avranno facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato, nonché di
sostituire il veicolo stesso o le sue parti, in luogo della liquidazione del danno, come pure di subentrare nella proprietà di
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quanto residua del veicolo, corrispondendo all’Assicurato il valore al netto degli Scoperti o Franchigie eventualmente
previste dal Contratto di Assicurazione.
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Sezione KASKO
Condizioni particolari di Assicurazione
Art. 34 – Oggetto della Assicurazione.
Gli Assicuratori si obbligano ad indennizzare l’Assicurato dei danni materiali e diretti, esclusi quelli da Incendio, subiti dal
veicolo descritto in Polizza in conseguenza di collisione con altro veicolo a motore, di proprietà di terzi identificati,
verificatisi durante la circolazione in aree pubbliche o private.
Non sono considerati terzi, i seguenti soggetti:
 il Contraente, il Proprietario ed il conducente del veicolo Assicurato;
 il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti legittimi, naturali ed adottivi delle persone di cui al comma precedente del
presente articolo, nonché gli affiliati e gli altri parenti fino al terzo grado quando convivano con le suddette persone o
siano a loro carico;
 qualora il Contraente o il Proprietario sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con
queste in uno dei rapporti di cui al comma precedente del presente articolo.
Nel caso in cui non è operante la garanzia RC auto è’ possibile inserire la garanzia “Kasko” solamente se
presente nel Contratto assicurativo precedente, stipulato anche con altra Compagnia, o in caso di veicolo di
nuova proprietà. In caso di sinistro, gli Assicuratori si riservano la facoltà di richiedere al Contraente/Assicurato
copia della documentazione attestante la storia assicurativa del veicolo descritto in Polizza. La mancata
produzione di tale documentazione renderà la garanzia non operante e, pertanto, gli Assicuratori non
procederanno ad alcun Indennizzo.
Art. 35 – Esclusioni.
La garanzia assicurativa non è operante:
 in occasione di atti di guerra, insurrezioni, invasioni, occupazioni militari e non, tumulti popolari, scioperi,
sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
 in conseguenza di sviluppo, comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare, radioattività,
inquinamento e contaminazione;
 nel caso di danni determinati da dolo o colpa grave del Contraente, dell’Assicurato o delle persone delle
quali essi debbano rispondere per legge, quali familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della
guida, riparazione e/o sorveglianza del veicolo Assicurato;
 in occasione di attività delittuose del Contraente e/o dell’Assicurato;
 se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
 nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti,
psicofarmaci od allucinogeni ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 o 187
del d.l. 30 aprile 92 n. 285;
 per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali
ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
 nel caso di danni cagionati da cose od animali trasportati;
 nel caso di danni subiti in occasione di traino attivo o passivo e di manovre a mano e/o a spinta;
 nel caso di danni subiti durante l’uso od il possesso abusivo del veicolo Assicurato a seguito di Furto o
Rapina.
In ogni caso gli Assicuratori non risarciranno eventuali danni relativi ad usura, deprezzamento (che include la
diminuzione del valore del veicolo Assicurato od altra proprietà), rotture, cedimenti, causati da guasti meccanici
o elettrici o elettronici.
Art. 36 – Valore Assicurato – Regola proporzionale e reintegro.
La presente Assicurazione è prestata a valore intero. Questa forma di Assicurazione comporta la applicazione
della regola proporzionale a carico dell’Assicurato, come previsto dall’art. 1907 del Codice Civile.
La somma assicurata descritta nel Modulo di Polizza rappresenta il massimo esborso da parte degli Assicuratori per
ciascuna annualità assicurativa per indennizzi di sinistri relativi alla presente sezione; in caso di sinistro, pertanto, la
somma assicurata si intenderà ridotta, con effetto immediato e fino alla scadenza del Contratto, di un importo
pari al danno indennizzabile, al netto di eventuali Franchigie e/o Scoperti.
Resta però convenuto fra le parti che tale riduzione di somma assicurata si intende automaticamente reintegrata e che il
Contraente si impegna a pagare il relativo rateo di Premio di Polizza proporzionale alla integrazione stessa ed al periodo
intercorrente fra la data del sinistro e la scadenza del Contratto. Gli Assicuratori si riservano il diritto di ottenere tale
Premio di Polizza anche detraendo lo stesso dalla liquidazione del sinistro.
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Art. 37 – Scoperto a carico dell’Assicurato.
Nel caso di danni indennizzabili, ai sensi della presente sezione, l’Indennizzo verrà ridotto della percentuale
indicata nel Modulo di Polizza alla voce Scoperto e comunque almeno dell’importo indicato nella voce minimo
Scoperto, restando detto Scoperto a carico dell’Assicurato; è fatto divieto al Contraente e/o all’Assicurato di
assicurare o di pattuire sotto qualsiasi forma il rimborso di tale Scoperto, pena la decadenza della garanzia
assicurativa. Nella ipotesi di esistenza della clausola A - Ricovero notturno del veicolo, trova applicazione la
corrispondente disciplina.
Art. 38 – Determinazione dell’ammontare del danno.
In caso di perdita totale del veicolo l’ammontare del danno è determinato dal valore commerciale che il veicolo aveva al
momento del sinistro. Pertanto, in caso di liquidazione del valore commerciale del veicolo, il Proprietario si impegna a
lasciare agli Assicuratori la piena disponibilità del veicolo danneggiato.
In caso di danni parziali, l’ammontare del danno è determinato dal costo delle riparazioni, tenendo conto del Degrado
d’uso, quando applicabile. Qualora la riparazione comporti sostituzione di parti del veicolo danneggiate, il valore del
danno è dato dal costo delle riparazioni al netto del degrado d’so.
In caso di danno ad accessori ed optional, inclusi gli Apparecchi fono-audio-visivi stabilmente istallati e il cui valore viene
indicato nel Modulo di Polizza, dei quali si possa dimostrare l’effettiva presenza sul veicolo Assicurato, l’ammontare del
danno è determinato in base al valore commerciale degli stessi al momento del sinistro.
Art. 39 – Nomina dei periti.
La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo tra le parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante
periti nominati rispettivamente dal Contraente e dagli Assicuratori.
I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza dei voti. Se una delle parti
non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal
Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha sede il Punto Vendita a cui è assegnato il Contratto di Assicurazione.
I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti, anche se il
dissenziente non l’abbia sottoscritta.
Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico degli Assicuratori e
dell’Assicurato in parti uguali.
Art. 40 – Pagamento dell’Indennizzo.
Il pagamento dell’Indennizzo è eseguito entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell’atto di transazione, sempreché il
Contraente abbia prodotto agli Assicuratori la documentazione prevista nel presente documento.
Art. 41 – Ripristino del veicolo Assicurato.
Fatte salve le riparazioni di prima urgenza, ovvero quelle necessarie per portare il veicolo danneggiato all’officina idonea
più vicina, il Contraente/Assicurato non può provvedere a riparare il veicolo senza aver ricevuto l’assenso da parte degli
Assicuratori. Una volta autorizzata la riparazione, se l’officina meccanica rientra tra quelle segnalate dagli Assicuratori,
questi ultimi procederanno alla liquidazione del danno previa detrazione di uno Scoperto ridotto del 50% rispetto a quello
indicato nel Modulo di Polizza.
All’interno del sito www.allrisks.it gli Assicuratori pubblicano l’elenco delle officine convenzionate.
In caso di veicoli per i quali risulti in corso di efficacia il certificato di garanzia rilasciato dalla casa costruttrice del veicolo
Assicurato, il Contraente/Assicurato potrà provvedere alle riparazioni, previa autorizzazione da parte degli Assicuratori,
utilizzando un’officina autorizzata dalla casa costruttrice, con l’applicazione di uno Scoperto ridotto del 50% rispetto a
quello indicato nel Modulo di Polizza, sempreché la garanzia sia riferita alle parti oggetto della riparazione. L’efficacia
della garanzia, relativamente alle parti oggetto della riparazione, dovrà essere comprovata presentando copia del
certificato di garanzia vidimato da parte della casa costruttrice del veicolo.
Nel caso in cui il Contraente/Assicurato si avvalga di un’officina meccanica segnalata dagli Assicuratori, gli stessi
avranno facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato, nonché di
sostituire il veicolo stesso o le sue parti, in luogo della liquidazione del danno, come pure di subentrare nella proprietà di
quanto residua del veicolo, corrispondendo all’Assicurato il valore al netto degli Scoperti o Franchigie eventualmente
previste dal Contratto di Assicurazione.
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Art. 42 – Cessazione della garanzia.
La presente garanzia opera esclusivamente per i veicoli immatricolati per la prima volta da non più di sei anni.
Per i veicoli che raggiungano tale limite nel corso della annualità, l’Assicurazione mantiene la sua validità fino
alla successiva scadenza annuale del Contratto.
Art. 43 – Diritto di surrogazione.
Ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile gli Assicuratori restano surrogati verso l’eventuale terzo responsabile per quanto
abbiano pagato all’Assicurato. Pertanto, pena la decadenza del diritto all’Indennizzo, il Contraente e/o l’Assicurato hanno
l’obbligo di comunicare agli Assicuratori stessi ogni elemento necessario all’identificazione di detto terzo responsabile.
Gli Assicuratori, a parziale deroga di quanto sopra descritto, rinunciano all’azione di surrogazione nei soli confronti delle
persone trasportate e/o del conducente del veicolo Assicurato per danni dallo stesso subiti.
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Sezione Infortuni
Condizioni Particolari di Assicurazione
Art. 44 – Oggetto dell’Assicurazione.
La presente Assicurazione copre esclusivamente gli infortuni – cioè gli eventi dovuti a causa fortuita, violenta ed esterna
che producano lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiamo per conseguenza la morte od Invalidità
permanente – subiti dal conducente del veicolo descritto nel Modulo di Polizza derivanti da circolazione stradale,
sempreché detto conducente sia fra quelli descritti nel Modulo di Polizza nei “guidatori assicurati”.
Art. 45 – Esclusioni.
L’Assicurazione non vale in caso di:
 Conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
 Infortuni sofferti in conseguenza di uso del veicolo in modo illecito e/o contro la volontà del Contraente;
 Autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se al fianco non vi è una persona abilitata a
svolgere le funzioni di istruttore, ai sensi della legge vigente;
 Veicolo con targa prova, se la circolazione avviene senza l’osservanza delle disposizioni vigenti che
disciplinano l’utilizzo della targa prova;
 Veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo
non sia guidato dal Proprietario o da suo dipendente;
 Numero delle persone trasportate superiore al limite massimo indicato sulla carta di circolazione;
 Veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, psicofarmaci ed
allucinogeni ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 o 187 del d.l. 30 aprile
1992 n. 285;
 Atti di guerra, insurrezioni, invasioni, occupazione militare e non;
 Sviluppo, comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare, radioattività, inquinamento e
contaminazione.
Sono inoltre comunque esclusi gli infortuni:
 Avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed
alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
 Determinati da dolo del Contraente, dell’Assicurato, del conducente o delle persone delle quali essi
debbano rispondere per legge, quali familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida,
riparazione e/o sorveglianza del veicolo Assicurato;
 Subiti da conducenti affetti da dipendenza da sostanze psicoattive (alcool, stupefacenti, psicofarmaci), da
infezioni da HIV e/o AIDS o da infermità mentali in genere.
Art. 46 – Criteri di Indennizzabilità.
Gli Assicuratori corrispondono l’Indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell’Infortunio. Se al momento
dell’Infortunio, l’Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si
sarebbero comunque verificate qualora l’Infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di Invalidità
permanente saranno diminuite tenendo conto del grado di Invalidità preesistente.
Art. 47 – Morte da Infortunio.
L’Indennizzo per il caso di morte, la cui somma assicurata è descritta nel Modulo di Polizza, è dovuto se la morte stessa
si verifica – anche successivamente alla scadenza del Contratto di Assicurazione – entro due anni dal giorno
dell’Infortunio. Tale Indennizzo sarà corrisposto agli eredi dell’Assicurato in parti uguali.
L’Indennizzo per il caso morte non è cumulabile con quello per Invalidità permanente.
Tuttavia, se dopo il pagamento di un Indennizzo per Invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell’ Infortunio
ed in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, gli eredi dell’Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i
beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l’Indennizzo per morte – se superiore – e quello già pagato per
Invalidità.
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Art. 48 – Invalidità Permanente da Infortunio.
L’Indennizzo per il caso di invalidità Permanente, la cui somma assicurata è descritta nel Modulo di Polizza, è dovuto se
l’Invalidità stessa si verifica – anche successivamente alla scadenza del Contratto di Assicurazione – entro due anni dal
giorno dell’Infortunio.
L’Indennizzo per Invalidità Permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per Invalidità permanente totale, in
proporzione al grado di Invalidità accertato, con l’intesa che l’Indennizzo verrà effettuato in capitale e non in forma di
rendita, secondo i criteri e le percentuali di valutazione stabilite nella tabella che segue:
DESCRIZIONE
Perdita totale, anatomica o funzionale di:
Un arto superiore
Una mano o un avambraccio
Un pollice
Un indice
Un medio o un anulare
Un mignolo
Una falange ungueale del pollice
Una falange di un altro dito della mano
Anchilosi della scapolo-omerale con arto in posizione favorevole ma con immobilità della scapola
Anchilosi del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con prono-supinazione libera
Anchilosi del polso in estensione rettilinea (con prono-supinazione libera)
Paralisi completa del nervo radiale
Paralisi completa del nervo ulnare
Amputazione di un arto inferiore:
Al di sopra della metà della coscia
Al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio
Al di sotto del ginocchio ma al di sopra del terzo medio di gamba
Amputazione di un piede
Amputazione di ambedue i piedi
Amputazione di un alluce
Amputazione di un altro dito del piede
Amputazione della falange ungueale dell'alluce
Anchilosi dell'anca in posizione favorevole
Anchilosi del ginocchio in estensione
Anchilosi della tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sotto-astragalica
Paralisi completa dello sciatico-popliteo esterno
Perdita totale della capacità visiva di un occhio
Perdita totale della capacità visiva di ambedue gli occhi
Sordità completa di un orecchio
Sordità completa di entrambi gli orecchi
Stenosi nasale assoluta monolaterale
Stenosi nasale assoluta bilaterale
Esiti di frattura scomposta di una costa
Esiti di frattura amielico somatica con deformazione a cuneo di:
Una vertebra cervicale
Una vertebra dorsale
12° dorsale
Una vertebra lombare
Esiti di frattura di un metamero sacrale
Esiti di frattura di un metamero coccigeo con callo deforme
Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e
del collo
Perdita anatomica di un rene
Perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica
PERCENTUALE
Destro
Sinistro
70%
60%
60%
50%
18%
16%
14%
12%
8%
6%
12%
10%
9%
8%
1/3 del dito
25%
20%
20%
15%
10%
8%
35%
30%
20%
17%
70%
60%
50%
40%
100%
5%
1%
2,50%
35%
25%
15%
15%
25%
100%
10%
40%
4%
10%
1%
12%
5%
10%
10%
3%
5%
2%
15%
8%
La perdita totale ed irrimediabile dell’uso funzionale di un arto o di un organo viene considerata come perdita anatomica
dello stesso.
La perdita anatomica o funzionale della falange ungueale del pollice e dell’alluce è stabilita nella metà, quella di
qualunque altro dito in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito.
Per gli assicurati mancini le percentuali di Invalidità previste nella tabella sopradescritta per l’arto superiore destro
valgono per l’arto superiore sinistro e viceversa.
Nei casi di Invalidità permanente non specificati nella tabella sopradescritta, l’Indennizzo è stabilito, con riferimento alle
percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla
professione dell’Assicurato.
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Si prende atto fra le parti che la presente Assicurazione è stipulata con l’applicazione di una Franchigia fissa ed assoluta
del 3%; pertanto in caso di Infortunio non verrà corrisposta alcuna indennità per Invalidità permanenti non superiori al 3%
dell’Invalidità permanente totale; se invece l’Invalidità permanente è superiore al 3% dell’Invalidità permanente totale
verrà corrisposta l’indennità solo per la parte eccedente detto 3%.
Art. 49 – Modalità di valutazione del danno.
Le divergenze sul grado di Invalidità permanente sono demandate per iscritto ad un collegio di tre medici, nominati uno
per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal consiglio dell’ordine dei medici.
Il collegio medico risiede nel comune, sede di istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato.
Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle
spese e competenze per il terzo medico.
È data facoltà del collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità l’accertamento definitivo dell’Invalidità
permanente ad epoca da definirsi dal collegio stesso, nel qual caso il collegio può intanto concedere una provvisionale
sull’Indennizzo.
Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono
vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.
Art. 50 – Obblighi in caso di sinistro.
In caso di sinistro, l’Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto agli Assicuratori entro tre giorni da
quando ne hanno avuto conoscenza o la possibilità ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile, indicando il luogo, il giorno e
l’ora dell’evento nonché le cause che lo hanno determinato; la dichiarazione dovrà essere accompagnata da adeguata
documentazione medica attestante l’avvenuto Infortunio.
Avvenuto l’Infortunio, l’Assicurato deve ricorrere alle cure di un medico e seguirne le prescrizioni.
Quando l’Infortunio abbia cagionato la morte dell’Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura,
deve esserne dato immediato avviso agli Assicuratori. L’Assicurato, i suoi familiari od aventi diritto devono consentire alla
visita dei medici degli Assicuratori ed a qualsiasi indagine o accertamento che questi ritengano necessari, a tal fine
sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato stesso.
Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell’Assicurato, fatta eccezione per i medici designati
dagli Assicuratori.
Se non sono adempiuti dolosamente l’obbligo della denuncia e gli altri obblighi contrattuali, l’Assicurato e gli aventi diritto
perdono il diritto all’indennità; se, invece, detti obblighi non sono adempiuti colposamente, gli Assicuratori hanno il diritto
di ridurre le indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
Art. 51 – Diritto di surrogazione.
Gli Assicuratori rinunciano, a favore dell’Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all’art. 1916
del Codice Civile verso i terzi responsabili dell’Infortunio.
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Sezione Tutela Legale
Condizioni Particolari di Assicurazione
Premessa
Gli Assicuratori per la gestione dei sinistri relativi alla garanzia “Tutela Legale” si avvalgono di
Van Ameyde Italia Srl
Corso di Porta Romana n. 89 – 20122 Milano
Telefono +39 02 5425 101 – Fax +39 02 5425 10222
nel testo chiamata Van Ameyde.
Art. 52 – Oggetto dell’Assicurazione.
Gli Assicuratori assicurano, nei limiti del Massimale pari ad euro 10.000,00 per anno assicurativo, le spese per
l’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessarie per la a tutela dei diritti dell’Assicurato, conseguenti ad
un sinistro rientrante in garanzia e più precisamente le spese:

Per l’intervento di un legale;

Per l’intervento del perito/consulente tecnico d’ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;

Di giustizia;

Liquidate a favore di controparte in caso si soccombenza;

Conseguenti ad una transazione autorizzata dagli Assicuratori;

Di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;

Di indagini per la ricerca di prove a difesa;

Per la redazione di denunce, querele, istanze all’autorità giudiziaria;

Degli arbitri e del legale intervenuti nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita
e risolta avanti a uno o più arbitri.
Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all’arresto, in uno dei paesi ove la garanzia è
operante, gli Assicuratori assicurano:
 Le spese per l’assistenza di un interprete, entro il limite massimo di 10 ore lavorative entro il limite massimo
di euro 500,00;
 Le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, entro il limite massimo di euro 750,00;
 L’anticipo della cauzione, disposta dall’autorità competente, entro il limite massimo di euro 1.000,00; l’importo
della cauzione verrà anticipato da parte degli Assicuratori a condizione che venga garantita agli Assicuratori
stessi la restituzione di tale importo con adeguate garanzie bancarie o analoghe e dovrà essere restituito agli
Assicuratori entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali gli Assicuratori conteggeranno gli
interessi al tasso legale corrente.
Circolazione stradale base
La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell’Assicurato che, esclusivamente in relazione alla proprietà o alla locazione
finanziaria (leasing) o all’usufrutto, e inoltre alla guida del veicolo Assicurato:
a) Subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi;
b) Sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione;
c) Debba presentare ricorso avverso il provvedimento che lo ha privato della patente di guida, adottato in
conseguenza diretta ed esclusiva di evento della circolazione che abbia provocato al la morte o lesioni a persone;
d) Debba presentare istanza per ottenere il dissequestro del veicolo coinvolto in un incidente stradale con terzi.
Art. 53 – Persone assicurate.
Il Proprietario, o il locatario in leasing o l’usufruttuario, ed inoltre il conducente ed i trasportati del veicolo Assicurato. In
caso di vertenza tra più persone assicurate, la garanzia viene prestata unicamente a favore dell’Assicurato/Contraente.
Art. 54 – Estensione territoriale.
Le garanzie riguardano i sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:

Nei paesi dell’unione europea ed inoltre nello stato città del Vaticano, Repubblica di San Marino,
Liechtenstein, principato di monaco e svizzera, per le controversie di natura contrattuale;

In Italia, stato città del Vaticano e Repubblica di San Marino per i ricorsi/opposizioni alle sanzioni
amministrative.
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Art. 55 – Esclusioni.
La garanzia è esclusa:

Per danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;

Per acquisto di beni mobili registrati;

Per la materia fiscale/tributaria e la materia amministrativa salvo quanto previsto dall’Art. 52 – Oggetto
dell’Assicurazione della presente sezione;

Ricorso avverso il provvedimento di ritiro della patente di guida;

Istanza per il dissequestro del veicolo;

Ricorso/opposizione a sanzioni amministrative pecuniarie;

Se il conducente non è munito di patente valida e regolare in relazione al veicolo o se non ottempera
agli obblighi prescritti dalla patente stessa;

Se il sinistro deriva da fatti dolosi compiuti dal conducente;

Se, al momento del sinistro, il veicolo non risulta coperto da una valido Contratto di Assicurazione di
responsabilità civile della legge;

Se, al momento del sinistro, il veicolo è guidato da persona che sia imputata di guida in stato di
ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero alla quale sia stata applicata
una delle sanzioni previste dagli artt. 186 n. 7 e 187 n. 8 del Codice della strada;

Che sia imputata del reato di fuga o di omissioni di soccorso (art. 189 del Codice della strada);

Per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere.
Art. 56 – Insorgenza del sinistro – Operatività della garanzia.
Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l’Assicurato, la controparte o un terzo abbiano iniziato a
violare norme di legge o contrattuali.
La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono:

Trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del Contratto di Assicurazione, nei casi di controversia di diritto civile di
natura contrattuale;

Dalle ore 24 del giorno di stipulazione del Contratto di Assicurazione, negli altri casi.
Se il Contratto di Assicurazione è emesso in sostituzione di analogo Contratto precedentemente in essere con gli
Assicuratori per i medesimi rischi e purché il Contratto sostituito abbia avuto una durata minima di 90 giorni, la
garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione del nuovo Contratto.
La garanzia si estende ai sinistri insorti nel periodo contrattuale, ma manifestatisi e denunciati entro 360 giorni della
cessazione dell’Assicurazione. La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni
contrattuali che, al momento della stipulazione dell’Assicurazione, fossero già disdetti o la cui rescissione, risoluzione o
modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti. La garanzia opera anche prima della notifica all’Assicurato
dell’informazione di garanzia, nei casi di presentazione spontanea (art. 374 del Codice di procedura penale), di invito a
presentarsi (art. 375 del Codice di procedura penale) e di accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di procedura
penale). Le vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si
considerano a tutti gli effetti sinistro unico. In caso di imputazione a carico di più assicurati e dovute al medesimo evento
– fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.
Art. 57 – Denuncia del sinistro e scelta del legale.
L’Assicurato deve tempestivamente denunciare il sinistro presso l’intermediario (Punto Vendita) O gli Assicuratori,
trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di
registro.
L’Assicurato dovrà far pervenire agli Assicuratori la notizia di ogni atto, a lui notificato tramite ufficiale giudiziario,
tempestivamente e comunque, entro il termine utile per la difesa. Contemporaneamente alla denuncia del sinistro,
l’Assicurato può indicare agli Assicuratori un legale – residente in una località facente parte del circondario del tribunale
ove ha sede l’ufficio giudiziario competente a decidere la controversia – al quale affidare la pratica per il seguito
giudiziale, ove il tentativo di definizione in via bonaria non abbia esito positivo. Gli Assicuratori si riservano il diritto di
accettare il legale proposto dall’Assicurato; l’accettazione avverrà tramite comunicazione ufficiale. Nel caso di
non accettazione, gli Assicuratori si riservano il diritto di indicare un diverso legale di fiducia idoneo a tutelare
gli interessi dell’Assicurato o a richiedere il nominativo di un altro legale all’Assicurato stesso.
Se l’Assicurato sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale competente gli Assicuratori
garantiranno gli onorari solo nei limiti dei minimi previsti dalla tariffa forense e con esclusione di spese e/o
diritti di trasferta, vacazione, domiciliazione e di duplicazione di attività. La scelta del legale fatta dall’Assicurato è
operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto con gli Assicuratori, che avvertiranno
l’Assicurato di questo suo diritto.
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Art. 58 – Gestione del sinistro.
Ricevuta la denuncia del sinistro, gli Assicuratori si riservano la facoltà di svolgere, direttamente o a mezzo di
professionisti da essa incaricati, ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. Ove ciò non
riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la
difesa in sede penale, gli Assicuratori trasmetteranno la pratica al legale designato ai sensi dell’Art. 57 – Denuncia del
sinistro e scelta del legale.
Per ogni stato della vertenza e grado di giudizio gli incarichi a legali e/o periti devono essere preventivamente
concordati con gli Assicuratori; agli stessi legali e/o periti l’Assicurato rilascerà le necessarie procure.
L’esecuzione forzata di un titolo verrà estesa a due tentativi. In caso di procedure concorsuali si limita alla stesura e
al deposito della domanda di ammissione del credito. Dopo la denuncia del sinistro, ogni accordo transattivo o
composizione della vertenza devono essere preventivamente concordati con gli Assicuratori; in caso contrario
l’Assicurato risponderà di tutti gli oneri sostenuti dagli Assicuratori per la trattazione della pratica. Fanno
eccezione i casi di comprovata urgenza – con conseguente impossibilità per l’Assicurato di preventiva richiesta di
benestare – i quali verranno ratificati dagli Assicuratori che dovranno essere messi in grado di verificare l’urgenza e la
congruità dell’operazione. Gli Assicuratori non sono responsabili dell’operato di legali e periti.
Art. 59 – Disaccordo sulla gestione del sinistro – Arbitrato.
In caso di divergenza di opinione fra l’Assicurato e gli Assicuratori sulle possibilità di esito positivo o comunque più
favorevole dell’Assicurato, di un giudizio o di un ricorso al giudice superiore, la questione, a richiesta di una delle parti da
formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno
accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l’arbitro verrà designato dal presidente del tribunale del foro competente,
ai sensi di legge. L’arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente.
Qualora la decisione dell’arbitro si sfavorevole all’Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e
rischio con facoltà di ottenere dagli Assicuratori la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla loro controparte,
qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito dagli
Assicuratori stessi, in linea di fatto o di diritto.
Art. 60 – Recupero somme.
Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell’Assicurato,
mentre spetta agli Assicuratori quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato giudizialmente o
stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.
***
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Pacchetto GOLD
(Valido solo se richiamato nel Modulo di Polizza con l’indicazione “operante” e
pagato il relativo Premio di Polizza)
Qualora nel Contratto di Assicurazione descritto nel Modulo di Polizza sia operante il Pacchetto Gold, a parziale deroga
ed integrazione di quanto descritto nelle precedenti sezioni del presente documento, s’intende incluso in garanzia quanto
di seguito esposto.
NO CLAIMS BONUS.
Qualora il Contratto di Assicurazione descritto nel Modulo di Polizza abbia efficacia assicurativa per almeno un anno, in
caso di totale assenza di sinistri nel medesimo periodo annuo, pagati o riservati che siano e relativi a qualsiasi sezione
operante nel presente Contratto, gli Assicuratori rimborseranno in occasione dell’eventuale rinnovo del Contratto il 5%
del Premio di Polizza netto pagato dal Contraente per l’intera annualità.
In caso di operatività del Pacchetto GOLD, sono inoltre incluse, esclusivamente per ciascuna delle sezioni operanti
nel Contratto di Assicurazione descritto nel Modulo di Polizza, le seguenti condizioni aggiuntive di Assicurazione:
Sezione Responsabilità Civile
Si specifica e resta inteso fra le parti che il Massimale stabilito nel Contratto di Assicurazione descritto nel Modulo di
Polizza per la sezione responsabilità civile è destinato innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell’Assicurazione
obbligatoria descritta nella citata sezione responsabilità civile e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti
relativi alle garanzie aggiuntive di seguito descritte.
Rinuncia alla rivalsa.
A parziale deroga di quanto indicato all’Art. 16 – Esclusioni e rivalsa della Sezione Responsabilità Civile, gli Assicuratori
rinunciano al diritto di rivalsa nei seguenti casi:
 per i danni subiti dai terzi trasportati se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle
indicazioni della carta di circolazione;
 per i danni subiti da terzi nel caso in cui alla guida risulti una persona con patente scaduta a condizione, però, che la
medesima venga successivamente rinnovata entro tre mesi dal sinistro;
 per i danni subiti da terzi nel caso in cui alla guida risulti una persona che abbia superato con esito positivo gli esami
di abilitazione alla guida e non sia ancora in possesso della regolare patente, a condizione che:
 la patente venga successivamente rilasciata;
 la data di superamento dell’esame sia anteriore al sinistro;
 la guida sia conforme alle prescrizioni del documento;
 non penda, al momento del sinistro, procedimento penale per il reato di guida senza patente nei confronti del
conducente.
Responsabilità civile dei trasportati e dei minori.
Gli Assicuratori garantiscono, sempre entro i limiti del Massimale descritto nel Modulo di Polizza:
 la responsabilità civile personale ed autonoma dei trasportati sul veicolo Assicurato per danni involontariamente
cagionati a terzi durante la circolazione, sempreché il trasporto di tali persone sia effettuato in conformità alle
disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione; sono comunque esclusi i danni al veicolo stesso;
 la responsabilità civile derivante all’Assicurato dalla circolazione del veicolo, purché avvenuta a sua insaputa, per
danni arrecati a terzi da fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette a tutela e con lui
conviventi (art. 2048 del Codice Civile, comma primo).
Protezione del NO CLAIMS DISCOUNT.
A parziale deroga di quanto previsto nell’art. 17 Forma tariffaria – “NO CLAIMS DISCOUNT”. Periodo di Osservazione
della sezione responsabilità civile, il Contraente, qualora il Contratto sia assegnato ad una delle classi contraddistinte
con la lettera A4 A3A A3 e A2A permane nella medesima Classe nel caso in cui si verifica un solo sinistro durante il
periodo di osservazione.
In caso si verifichino più sinistri resta invariato quanto previsto dall’art. 17 della sezione responsabilità civile.
Mod.FascInfNIMotorLloyds13.02
Sezione Incendio e Furto
Si specifica che i rimborsi previsti nelle garanzie aggiuntive della sezione Incendio e Furto sono da intendersi in aggiunta
alla somma assicurata descritta nel Modulo di Polizza e relativa al veicolo Assicurato.
Reintegro gratuito.
A parziale deroga di quanto descritto nell’Art. 36 – Valore Assicurato – Regola proporzionale e reintegro, della sezione
Incendio e Furto, in occasione del primo danno parziale per periodo assicurativo, gli Assicuratori si impegnano a
reintegrare gratuitamente la somma assicurata.
Valore a nuovo.
A parziale deroga di quanto indicato nell’Art. 29 – Determinazione dell’ammontare del danno della sezione Incendio e
Furto, gli Assicuratori, in caso di sinistro indennizzabile a termini di Polizza avvenuto entro 6 mesi dalla data di prima
immatricolazione del veicolo Assicurato, valuteranno il danno come segue:

in caso di perdita totale la valutazione verrà effettuata in base al valore a nuovo, così come descritto nelle
definizioni;

in caso di danni parziali il costo delle parti di ricambio verrà determinato senza applicazione del Degrado d’uso, così
come descritto nelle definizioni.
Detti indennizzi saranno calcolati senza tenere conto di eventuali Scoperti e/o Franchigie che verranno dedotti
successivamente.
Valore commerciale.
A parziale deroga di quanto indicato nelle definizioni del presente documento, la definizione di valore commerciale è
integralmente sostituita dalla seguente:
“il valore del veicolo risultante dal listino giallo della pubblicazione specializzata Eurotax – Sanguinetti Editore – relativo
al mese ed all’anno nei quali si è verificato il sinistro; nel caso in cui il veicolo non sia quotato in tale pubblicazione si farà
riferimento al valore rilevabile dalle più diffuse riviste del settore”.
Rischio locativo.
La garanzia è estesa ai danni materiali e diretti provocati al locale tenuto in locazione per il rimessaggio del veicolo
Assicurato, da Incendio, esplosione e scoppio causato dal veicolo Assicurato stesso ivi ricoverato.
Tale garanzia è prestata fino a concorrenza di euro 50.000,00 per ogni periodo assicurativo annuo.
Ricorso terzi.
Gli Assicuratori provvederanno al rimborso, entro il limite massimo di euro 50.000,00 per ogni periodo assicurativo
annuo, dei danni cagionati a terzi dall’Incendio del veicolo, compresa l’esplosione del carburante contenuto nel serbatoio
del veicolo Assicurato e destinato al suo funzionamento, anche se non vi sia sviluppo d’Incendio.
Restano comunque espressamente esclusi i danni causati alle cose in uso, possesso o custodia dell’Assicurato e/o del
Contraente.
Bagaglio.
In caso di Incendio del veicolo Assicurato, gli Assicuratori rimborseranno i danni ai bagagli portati in viaggio, di proprietà
dell’Assicurato e dei trasportati.
Sono comunque esclusi gioielli, oggetti in metallo prezioso, denaro, carte valori, titoli di credito in genere, biglietti e
documenti di viaggio.
Tale garanzia è prestata fino a concorrenza della somma di euro 750,00 per ogni periodo assicurativo annuo.
Perdita chiavi.
Gli Assicuratori rimborseranno all’Assicurato, una sola volta nel corso del periodo assicurativo annuo, le spese
documentate con apposita fattura, entro il limite massimo di euro 300,00 per ogni periodo assicurativo annuo,
sostenute per la sostituzione delle serrature del veicolo Assicurato resa necessaria dallo smarrimento e/o dal Furto delle
chiavi.
Mod.FascInfNIMotorLloyds13.02
Rimozione e parcheggio.
In caso di Furto totale con successivo ritrovamento del veicolo Assicurato, gli Assicuratori rimborseranno le spese
documentate, entro il limite massimo di euro 300,00 per ciascun periodo assicurativo annuo, sostenute
dall’Assicurato nel caso in cui le autorità abbiano predisposto la rimozione ed il parcheggio del veicolo Assicurato stesso.
Danni a seguito di Furto di cose non assicurate.
Gli Assicuratori indennizzeranno l’Assicurato per i danni al veicolo Assicurato avvenuti in caso di Furto, tentato o
consumato, di cose non assicurate che si trovino all’interno del veicolo Assicurato stesso.
Lavaggio e disinfezione.
In caso di Furto totale e di successivo ritrovamento, qualora gli eventuali danni al veicolo Assicurato venissero riparati od
in caso di assenza di danni al veicolo Assicurato, gli Assicuratori rimborseranno anche le spese necessarie al lavaggio
ed alla disinfezione al citato veicolo, entro il limite massimo di euro 100,00 per ogni periodo assicurativo annuo.
Tale garanzia vale anche in caso di trasporto di feriti, siano essi persone od animali, dimostrabili con apposita
documentazione.
Danni a fissi ed infissi.
In caso di Furto, tentato o consumato, avvenuto all’interno di un box auto o di un garage, gli Assicuratori rimborseranno i
danni ai fissi ed agli infissi provocati dai ladri, entro il limite massimo di euro 500,00 per periodo assicurativo annuo.
Cristalli.
Sono indennizzabili i danni di rottura di cristalli delimitanti l’abitacolo del veicolo, dovuti a causa accidentale derivante
dalla circolazione del veicolo o a fatti involontari di terzi.
Sono escluse dalla garanzia:

le rigature, le scheggiature, le segnature e simili, salvo che non siano tali da compromettere la sicurezza del veicolo;

conseguenti a Furto o Rapina consumati o tentati;

connessi ad operazioni di applicazione o rimozione dei cristalli;

i danni causati alle altre parti del veicolo dalla rottura dei cristalli.
Tale garanzia è prestata fino a concorrenza di euro 500,00 per ogni periodo assicurativo annuo con una
Franchigia fissa ed assoluta di euro 100,00.
Servizio Carglass. L’Assicurato che intenda avvalersi del Servizio Carglass dovrà:


chiamare il numero verde 800360036 per fissare un appuntamento o richiedere il servizio a domicilio;
non anticipare il pagamento entro il limite massimo di Indennizzo di euro 500,00.
Nel caso in cui i cristalli del veicolo Assicurato vengano riparati presso un centro Carglass, la garanzia è prestata senza
applicazione della Franchigia di cui sopra.
Spese veterinarie.
In caso di sinistro liquidabile ai sensi del Contratto di Assicurazione descritto nel Modulo di Polizza che provochi anche
danneggiamenti ad animali trasportati secondo la normativa vigente in materia all’interno del veicolo, gli Assicuratori
rimborseranno le spese veterinarie documentabili e relative a detto animale trasportato, entro il limite massimo di euro
250,00 per periodo assicurativo annuo.
Mod.FascInfNIMotorLloyds13.02
Sezione Kasko
Si specifica che i rimborsi previsti nelle garanzie aggiuntive della Sezione KASKO sono da intendersi in aggiunta alla
somma assicurata descritta nel Modulo di Polizza e relativa al veicolo Assicurato.
Reintegro gratuito.
A parziale deroga di quanto descritto nell’Art. 36 – Valore Assicurato – Regola proporzionale e reintegro della sezione
Kasko, in occasione del primo danno parziale per periodo assicurativo, gli Assicuratori si impegnano a reintegrare
gratuitamente la somma assicurata.
Kasko integrale.
Ad integrazione di quanto indicato nell’art. 34 – Oggetto della Assicurazione della sezione kasko, gli Assicuratori
indennizzeranno l’Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo Assicurato in occasione di urto, ribaltamento
ed uscita di strada provocati dalla circolazione del veicolo stesso, anche non conseguente a collisione con altro veicolo a
motore di proprietà di terzi identificati, derivante dalla circolazione. Detti danni devono essere conseguenza diretta di un
unico evento risarcibile ai sensi della citata sezione kasko.
L’Indennizzo verrà comunque ridotto della percentuale indicata nel Modulo di Polizza alla voce Scoperto prevista per tale
garanzia e comunque almeno dell’importo indicato nella voce minimo Scoperto, restando detto Scoperto a carico
dell’Assicurato; è fatto divieto al Contraente e/o all’Assicurato di assicurare o di pattuire sotto qualsiasi forma il rimborso
di tale Scoperto, pena la decadenza della garanzia assicurativa.
Ripristino air bag.
Gli Assicuratori indennizzeranno le spese sostenute dall’Assicurato per il ripristino dell’air bag reso necessario in seguito
ad apertura accidentale dovuta a difettoso funzionamento, purché tale accessorio sia stato installato direttamente dalla
casa costruttrice.
L’Indennizzo sarà effettuato dietro presentazione di regolare fattura comprovante il ripristino effettuato.
Tale garanzia è prestata fino a concorrenza di euro 750,00 per ogni periodo assicurativo annuo.
Gli Assicuratori si riservano la facoltà di esercitare la rivalsa nei confronti della casa costruttrice del veicolo, ai sensi
dell’art. 1916 del Codice Civile.
Sezione Infortuni
Si specifica che i rimborsi previsti nelle garanzie aggiuntive della Sezione Infortuni sono da intendersi in aggiunta alle
somme assicurate descritte nel Modulo di Polizza e relative al Conducente del veicolo Assicurato .
Tabella INAIL.
A parziale deroga di quanto descritto nell'Art. 48 – Invalidità Permanente da Infortunio della Sezione Infortuni, si prende
atto fra le parti che, ai fini della liquidazione dell’Invalidità permanente, la tabella riportata nel sopracitato Art. 48 – della
sezione infortuni è integralmente abrogata e l'Indennizzo verrà calcolato secondo i criteri e le percentuali di valutazione
stabilite dalla tabella allegata al DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e successive sue modificazioni.
Raddoppio capitale.
A parziale deroga di quanto descritto nel Modulo di Polizza, in caso di unico Infortunio indennizzabile ai sensi del
Contratto di Assicurazione descritto nel Modulo stesso, che abbia come conseguenza la morte sia del conducente
Assicurato, sempreché detto conducente sia fra quelli descritti nel Modulo di Polizza nei guidatori assicurati, che del suo
coniuge, gli Assicuratori liquideranno agli eredi, sempreché siano figli minori non emancipati o persone soggette a tutela
e con lui conviventi (art. 2048 del Codice Civile, comma primo), il doppio del capitale Assicurato per il caso di morte.
Invalidità Permanente superiore al 60%.
Qualora, in conseguenza di un Infortunio indennizzabile ai sensi del Contratto di Assicurazione descritto nel Modulo di
Polizza, l’Assicurato riporti un’Invalidità permanente superiore al 60% dell’Invalidità permanente totale, gli Assicuratori
liquideranno la somma assicurata per il caso di Invalidità permanente al 100%.
Rimborso spese mediche da Infortunio.
Gli Assicuratori rimborseranno, entro il limite massimo di risarcimento del 5% della somma assicurata per il caso
morte da Infortunio descritto nel Modulo di Polizza, le spese sostenute in dipendenza di un ricovero in ospedale e/o
in istituto di cura, reso necessario da un Infortunio garantito ai sensi della sezione infortuni ed inerenti la persona del
conducente il veicolo Assicurato descritto nel Modulo di Polizza, relative a:

onorari dei medici, dei chirurghi, degli assistenti, degli anestesisti e di ogni altro soggetto partecipante al ricovero e/o
all'intervento;

uso di sala operatoria, materiale di intervento (ivi compresi gli Apparecchi protesici o terapeutici applicati durante
l'intervento), materiale di cura e medicinali;
Mod.FascInfNIMotorLloyds13.02


accertamenti radiografici e radioscopici, esami ed analisi in genere, terapia fisica, onorari dei medici per visite
specialistiche, effettuati durante il ricovero e/o nei 90 giorni precedenti e/o seguenti detto ricovero;
rette di degenza in ospedali o cliniche.
Sezione Tutela Legale
In estensione alle garanzie previste nella sezione tutela legale, la garanzia riguarda la tutela dei diritti dell’Assicurato,
anche qualora:
a) a parziale deroga di quanto previsto all’art. 4 “esclusioni” della sezione tutela legale, debba presentare ricorso al
prefetto e/o opposizione al giudice ordinario di primo grado competente avverso l’ordinanza – ingiunzione di
pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa; tale garanzia vale solo quando
l’applicazione di detta sanzione abbia influenza sulla dinamica del sinistro e sull’attribuzione della
responsabilità;
b) debba sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale, per le quali il valore di lite sia superiore a
euro 210,00;
c) subisca la decurtazione di punti della sua patente di guida. In tale ipotesi, gli Assicuratori riconoscono:
 un’indennità fissa di euro 300,00, quale contributo alle spese di partecipazione ad un corso di
aggiornamento, organizzato da autoscuole o da altri soggetti autorizzati;
 un’indennità fissa di euro 700,00 qualora, a seguito di perdita totale del punteggio
iniziale, si renda necessario sostenere un nuovo esame per riottenere la patente di guida, a condizione che l’Assicurato
che ne aveva la possibilità abbia prima partecipato ad un corso di aggiornamento, per riacquistare il punteggio perduto.
Le suddette indennità saranno corrisposte unicamente nel caso in cui le violazioni alle norme del Codice della Strada,
che abbiano originato le decurtazioni del punteggio iniziale di 20 punti o la perdita totale del punteggio, siano tutte
avvenute in epoca successiva alla decorrenza dell’Assicurazione.
La garanzia di cui alla lett. c) opera esclusivamente a favore:

del Contraente, se persona fisica;

del legale rappresentante del Contraente, se persona giuridica.
Estensione garanzia.
Tutte le garanzie operano anche per gli eventi che coinvolgono l’Assicurato nella veste di pedone, ciclista o trasportato di
un qualsiasi veicolo di proprietà di terzi, nell’ambito della circolazione stradale.
La domanda di rimborso, di cui al presente articolo, corredata dalle ricevute originali di quanto pagato per i titoli
suindicati, deve essere presentata agli Assicuratori entro un mese dal termine della cura medica. A richiesta, gli
Assicuratori restituiscono i predetti originali, previa apposizione della data di liquidazione e dell'importo liquidato.
Qualora gli originali delle notule, distinte e ricevute siano stati presentati a terzi per ottenere il rimborso, gli Assicuratori
effettuano il pagamento di quanto dovuto a termini del presente documento dietro dimostrazione delle spese
effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi.
Per le spese sostenute all'estero, i rimborsi vengono eseguiti in Italia in valuta italiana, al cambio medio della settimana
in cui la spesa è stata sostenuta, ricavato dalle quotazioni dell'ufficio italiano dei cambi.
Il rimborso sarà effettuato all'Assicurato o, in caso di morte, ai suoi beneficiari.
***
Mod.FascInfNIMotorLloyds13.02
Pacchetto “SICUR CAR BASE”
(Valido solo se richiamato nel Modulo di Polizza con l’indicazione “operante” e se
pagato il relativo Premio di Polizza)
Qualora nel Contratto di Assicurazione descritto nel Modulo di Polizza sia indicata come “operante” la garanzia
responsabilità civile auto, a parziale deroga ed integrazione di quanto previsto dalle condizioni generali e particolari di
assicurazioni, è data facoltà di acquistare il pacchetto “SICUR CAR – BASE” di seguito descritto.
Rischio locativo.
La garanzia è estesa ai danni materiali e diretti provocati al locale tenuto in locazione per il rimessaggio del veicolo
Assicurato, da Incendio, esplosione e scoppio causato dal veicolo Assicurato stesso ivi ricoverato.
Tale garanzia è prestata fino a concorrenza di euro 50.000,00 per ogni periodo assicurativo annuo.
Ricorso terzi.
Gli Assicuratori provvederanno al rimborso, entro il limite massimo di euro 50.000,00 per ogni periodo assicurativo
annuo, dei danni cagionati a terzi dall’Incendio del veicolo, compresa l’esplosione del carburante contenuto nel serbatoio
del veicolo Assicurato e destinato al suo funzionamento, anche se non vi sia sviluppo d’Incendio.
Restano comunque espressamente esclusi i danni causati alle cose in uso, possesso o custodia dell’Assicurato
e/o del Contraente.
Bagaglio.
In caso di Incendio del veicolo Assicurato, gli Assicuratori rimborseranno i danni ai bagagli portati in viaggio, di proprietà
dell’Assicurato e dei trasportati. Sono comunque esclusi gioielli, oggetti in metallo prezioso, denaro, carte valori,
titoli di credito in genere, biglietti e documenti di viaggio. Tale garanzia è prestata fino a concorrenza della
somma di euro 750,00 per ogni periodo assicurativo annuo.
Perdita chiavi.
Gli Assicuratori rimborseranno all’Assicurato, una sola volta nel corso del periodo assicurativo annuo, le spese
documentate con apposita fattura, entro il limite massimo di euro 300,00 per ogni periodo assicurativo annuo,
sostenute per la sostituzione delle serrature del veicolo Assicurato resa necessaria dallo smarrimento e/o dal Furto delle
chiavi.
Cristalli.
Sono indennizzabili i danni di rottura di cristalli delimitanti l’abitacolo del veicolo, dovuti a causa accidentale derivante
dalla circolazione del veicolo o a fatti involontari di terzi.
Sono escluse dalla garanzia:

le rigature, le scheggiature, le segnature e simili, salvo che non siano tali da compromettere la sicurezza del veicolo;

conseguenti a Furto o Rapina consumati o tentati;

connessi ad operazioni di applicazione o rimozione dei cristalli.

i danni causati alle altre parti del veicolo dalla rottura dei cristalli.
Tale garanzia è prestata fino a concorrenza di euro 500,00 per ogni periodo assicurativo annuo con una
Franchigia fissa ed assoluta di euro 100,00.
Servizio Carglass. L’Assicurato che intenda avvalersi del Servizio Carglass dovrà:


chiamare il numero verde 800360036 per fissare un appuntamento o richiedere il servizio a domicilio;
non anticipare il pagamento entro il limite massimo di Indennizzo di euro 500,00.
Nel caso in cui i cristalli del veicolo Assicurato vengano riparati presso un centro Carglass, la garanzia è prestata senza
applicazione della Franchigia di cui sopra.
Spese veterinarie.
In caso di sinistro liquidabile ai sensi del Contratto di Assicurazione descritto nel Modulo di Polizza che provochi anche
danneggiamenti ad animali trasportati secondo la normativa vigente in materia all’interno del veicolo, gli Assicuratori
rimborseranno le spese veterinarie documentabili e relative a detto animale trasportato, entro il limite massimo di euro
250,00 per periodo assicurativo annuo.
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Mod.FascInfNIMotorLloyds13.02
Pacchetto “SICUR CAR TOP”
(Valido solo se richiamato nel Modulo di Polizza con l’indicazione “operante” e se
pagato il relativo Premio di Polizza)
Qualora nel Contratto di Assicurazione descritto nel Modulo di Polizza siano indicate come operanti le garanzie
responsabilità civile auto (con o senza pacchetto gold) ed Incendio e Furto, a parziale deroga ed integrazione di quanto
previsto dalle condizioni generali e particolari di assicurazioni, è data facoltà di acquistare il pacchetto “SICUR CAR –
TOP” di seguito descritto.
Rischio locativo.
La garanzia è estesa ai danni materiali e diretti provocati al locale tenuto in locazione per il rimessaggio del veicolo
Assicurato, da Incendio, esplosione e scoppio causato dal veicolo Assicurato stesso ivi ricoverato.
Tale garanzia è prestata fino a concorrenza di euro 50.000,00 per ogni periodo assicurativo annuo.
Ricorso terzi.
Gli Assicuratori provvederanno al rimborso, entro il limite massimo di euro 50.000,00 per ogni periodo assicurativo
annuo, dei danni cagionati a terzi dall’Incendio del veicolo, compresa l’esplosione del carburante contenuto nel serbatoio
del veicolo Assicurato e destinato al suo funzionamento, anche se non vi sia sviluppo d’Incendio.
Restano comunque espressamente esclusi i danni causati alle cose in uso, possesso o custodia dell’Assicurato
e/o del Contraente.
Bagaglio.
In caso di Incendio del veicolo Assicurato, gli Assicuratori rimborseranno i danni ai bagagli portati in viaggio, di proprietà
dell’Assicurato e dei trasportati. Sono comunque esclusi gioielli, oggetti in metallo prezioso, denaro, carte valori,
titoli di credito in genere, biglietti e documenti di viaggio. Tale garanzia è prestata fino a concorrenza della
somma di euro 750,00 per ogni periodo assicurativo annuo.
Perdita chiavi.
Gli Assicuratori rimborseranno all’Assicurato, una sola volta nel corso del periodo assicurativo annuo, le spese
documentate con apposita fattura, entro il limite massimo di euro 300,00 per ogni periodo assicurativo annuo,
sostenute per la sostituzione delle serrature del veicolo Assicurato resa necessaria dallo smarrimento e/o dal Furto delle
chiavi.
Cristalli.
Sono indennizzabili i danni di rottura di cristalli delimitanti l’abitacolo del veicolo, dovuti a causa accidentale derivante
dalla circolazione del veicolo o a fatti involontari di terzi.
Sono escluse dalla garanzia:

le rigature, le scheggiature, le segnature e simili, salvo che non siano tali da compromettere la sicurezza del veicolo;

conseguenti a Furto o Rapina consumati o tentati;

connessi ad operazioni di applicazione o rimozione dei cristalli.

i danni causati alle altre parti del veicolo dalla rottura dei cristalli.
Tale garanzia è prestata fino a concorrenza di euro 500,00 per ogni periodo assicurativo annuo con una
Franchigia fissa ed assoluta di euro 100,00.
Servizio Carglass. L’Assicurato che intenda avvalersi del Servizio Carglass dovrà:


chiamare il numero verde 800- 360036 per fissare un appuntamento o richiedere il servizio a domicilio;
non anticipare il pagamento entro il limite massimo di Indennizzo di euro 500,00.
Nel caso in cui i cristalli del veicolo Assicurato vengano riparati presso un centro Carglass, la garanzia è prestata senza
applicazione della Franchigia di cui sopra.
Spese veterinarie.
In caso di sinistro liquidabile ai sensi del Contratto di Assicurazione descritto nel Modulo di Polizza che provochi anche
danneggiamenti ad animali trasportati secondo la normativa vigente in materia all’interno del veicolo, gli Assicuratori
rimborseranno le spese veterinarie documentabili e relative a detto animale trasportato, entro il limite massimo di euro
250,00 per periodo assicurativo annuo.
Reintegro gratuito.
A parziale deroga di quanto descritto nell’Art. 26 – Valore Assicurato – Regola Proporzionale e Reintegro della sezione
Incendio e Furto, in occasione del primo danno parziale per periodo assicurativo, gli Assicuratori si impegnano a
reintegrare gratuitamente la somma assicurata.
Mod.FascInfNIMotorLloyds13.02
Valore a nuovo.
A parziale deroga di quanto indicato nell’Art. 29 – Determinazione dell’ammontare del danno della sezione Incendio e
Furto, gli Assicuratori, in caso di sinistro indennizzabile a termini di Polizza, avvenuto entro 6 mesi dalla data di prima
immatricolazione del veicolo Assicurato, valuteranno il danno come segue:

in caso di perdita totale la valutazione verrà effettuata in base al valore a nuovo, così come descritto nelle
definizioni;

in caso di danni parziali il costo delle parti di ricambio verrà determinato senza applicazione del Degrado d’uso, così
come descritto nelle definizioni.
Detti indennizzi saranno calcolati senza tenere conto di eventuali Scoperti e/o Franchigie che verranno dedotti
successivamente.
Valore commerciale.
A parziale deroga di quanto indicato nelle definizioni del presente documento, la definizione di valore commerciale è
integralmente sostituita dalla seguente:
“il valore del veicolo risultante dal listino giallo della pubblicazione specializzata Eurotax – Sanguinetti Editore – relativo
al mese ed all’anno nei quali si è verificato il sinistro; nel caso in cui il veicolo non sia quotato in tale pubblicazione si farà
riferimento al valore rilevabile dalle più diffuse riviste del settore”.
Rimozione e parcheggio.
In caso di Furto totale con successivo ritrovamento del veicolo Assicurato, gli Assicuratori rimborseranno le spese
documentate, entro il limite massimo di euro 300,00 per ciascun periodo assicurativo annuo, sostenute
dall’Assicurato nel caso in cui le autorità abbiano predisposto la rimozione ed il parcheggio del veicolo Assicurato stesso.
Danni a seguito di Furto di cose non assicurate.
Gli Assicuratori indennizzeranno l’Assicurato per i danni al veicolo Assicurato avvenuti in caso di Furto, tentato o
consumato, di cose non assicurate che si trovino all’interno del veicolo Assicurato stesso.
Lavaggio e disinfezione.
In caso di Furto totale e di successivo ritrovamento, qualora gli eventuali danni al veicolo Assicurato venissero riparati od
in caso di assenza di danni al veicolo Assicurato, gli Assicuratori rimborseranno anche le spese necessarie al lavaggio
ed alla disinfezione al citato veicolo, entro il limite massimo di euro 100,00 per ogni periodo assicurativo annuo.
Tale garanzia vale anche in caso di trasporto di feriti, siano essi persone od animali, dimostrabili con apposita
documentazione.
Danni a fissi ed infissi.
In caso di Furto, tentato o consumato, avvenuto all’interno di un box auto o di un garage, gli Assicuratori rimborseranno i
danni ai fissi ed agli infissi provocati dai ladri, entro il limite massimo di euro 500,00 per periodo assicurativo annuo.
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Mod.FascInfNIMotorLloyds13.02
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Fascicolo Informativo Lloyds 13.02 - Lloyds