P R O C E S S O V E R B A L E di deliberazione del CONSIGLIO PROVINCIALE Convocato dal Presidente con avviso inviato ai Consiglieri in data 08.09.2010, protocollo 0092973.00 Seduta pubblica del giorno 15.09.2010 in prima convocazione. Presiede il Presidente FULVIO PETTENA' Delib.n. 00033 ------------------Prot. n. 0095844 2010 Oggetto 00053: Regolamento Provinciale per la Disciplina della Caccia di Selezione. Approvazione modifiche e integrazioni al Regolamento vigente. P/A (*) P/A (*) 01 22 BAGGIO DINA 01 BIAGI LORENZO 02 BORDIGNON OSCAR 03 BORTOLATO GRAZIANO 04 CASAGRANDE GIAN LUIGI 05 DAL VECCHIO FRANCO 06 DALL'AGATA STEFANO 02 DAVI' PIETRO GIORGIO 07 DE MARCO LUCA 08 DEMATTE' DONATA 09 DUS CLAUDIO 10 FAVARO GIAN PIETRO 11 FAVARO MAURO 12 FIGHERA MARCO 13 FREZZA VANNI 14 GIOVINE GIANFRANCO 15 GRANELLO GIORGIO 16 LOVISETTO MARCO 17 MARCOLIN MARCO 18 MAROSTICA SPERANZA 03 MARSON GUIDO MARIO 19 MESTRINER STEFANO 04 MURARO LEONARDO 20 PERIN ALVARO 21 PETTENA' FULVIO PIZZINATO ITALO 05 ROSSETTO MARLENE 23 SALATIN REMO 06 SARTORETTO SEBASTIANO 24 SCOLESE MARCO 25 SCOTTA' GIANCARLO 26 SILVESTRI FIORENZO 27 SILVESTRI ROBERTO 07 SZUMSKI RICCARDO 28 TRENTIN OSCAR 29 ZAVA MARIANO 30 ZOCCARATO LUIGI Partecipa il Segretario Generale LUIGI DE MARTIN Svolgono le funzioni di scrutatori i Signori consiglieri: MARCO FIGHERA STEFANO MESTRINER FIORENZO SILVESTRI * Nota bene: Doc. T0ATTS "P" = presente "A" = assente Pag. 1 La caccia di selezione è disciplinata a livello nazionale dall'art. 18, c. 2 della L. n. 157/1992 e a livello regionale dall'art. 16, c. 4 della L. R. n. 50/1993. Si tratta di un approccio metodologico e operativo alla gestione delle popolazioni faunistiche che si fonda su interventi di censimento delle popolazioni stesse e su interventi di prelievo limitati a specifiche categorie, classi di sesso e classi di età, limitati a specifici ambiti territoriali e intervalli temporali di realizzazione. Nel caso specifico degli ungulati, con l'art. 11 quatordecies della L. 248/2005 (legge finanziaria 2006) si sono autorizzate le Regioni e le Province Autonome, sentito l'ISPRA e sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, a regolamentare il prelievo di selezione di ungulati anche al di fuori di periodi e orari di cui alla L. n. 157/1992. Per quanto riguarda il territorio provinciale, con Deliberazioni del Consiglio Provinciale, n. 21/19970 del 12.5.1999, n. 34/40451 del 2.8.2000 e n. 23/65026 del 25.7.2005, si è provveduto ad approvare il “Regolamento per la caccia di selezione agli ungulati”, composto di n. 10 articoli. A seguito della prima approvazione del Regolamento, si è avviata una intensa attività di informazione e formazione sulla caccia di selezione, con numerosi corsi formativi con funzione di abilitazione a questa particolare forma di prelievo venatorio, anche in ragione del ruolo e della valenza che questa modalità operativa assume nei confronti di una generale efficace gestione faunistica di questo territorio. Sulla base del percorso operativo sin qui realizzato, in stretto coordinamento con altri Enti e soggetti, si ritiene necessario provvedere ad una modifica ed integrazione di alcune norme e modalità operative previste dal Regolamento in parola come di seguito riportate: ART. 1 1.Sul territorio della Provincia di Treviso in forza della L.R. n. 50/1993, viene introdotta, ai fini della conservazione e della utilizzazione razionale della fauna, la caccia di selezione nei confronti degli ungulati, nei periodi e con le modalità indicati nelle disposizioni che seguono. 2.La caccia di selezione si pratica di norma congiuntamente agli altri sistemi di caccia ammessi dalla normativa vigente solamente nei confronti delle specie capriolo e cinghiale. 3.La Provincia, su richiesta delle Riserve Alpine, può stabilire che la caccia di selezione venga praticata sperimentalmente in alternativa alle altre forme di caccia. 4.Nei confronti del cervo, del muflone e del camoscio è ammessa la sola caccia selettiva. ART. 2 1. Sull'intero territorio provinciale la caccia selettiva agli ungulati è esercitata senza cane e con fucile a canna rigata con calibri previsti dalla normativa vigente, munito di cannocchiale, secondo il calendario e i piani di prelievo adottati dalla Provincia. 2. La caccia selettiva di cui al comma 1 può essere esercitata ogni giorno, esclusi il martedì ed il venerdì, per un massimo di tre uscite alla settimana. Doc. T0ATTS Pag. 2 3. La caccia selettiva di cui al presente articolo può essere praticata da un'ora prima del sorgere del sole ad un'ora dopo il tramonto. 4. La distanza massima di tiro per il capriolo è fissata in metri 250; la distanza massima di tiro per il cervo è fissata in metri 300. Le distanze massime di tiro di altre specie saranno fissate con determinazione dirigenziale. I selezionatori e i cacciatori non selezionatori responsabili della violazione della norma precedente anche come accompagnatori, non potranno più esercitare il prelievo selettivo, nemmeno in veste di accompagnatore per la stagione venatoria in corso e per la successiva. ART. 3 1. E' ammesso l'uso del cane da traccia esclusivamente per il recupero degli animali feriti o deceduti, secondo le modalità fissate dall’apposito presente regolamento. 2. E' istituito l'Albo provinciale dei cani da traccia, al quale possono essere iscritti i cani da sangue delle razze bavarese ed hannoveriana, o soggetti di altre razze, riconosciuti dalla Provincia quali cani da traccia. All'Albo vanno iscritti anche i relativi conduttori. Per le modalità di iscrizione e di funzionamento e dell’attività degli iscritti, si fa rinvio all’apposito regolamento provinciale. ART. 4 1. Possono esercitare la caccia di selezione, di cui al presente regolamento, i cacciatori, autorizzati dalla Riserva, che abbiano frequentato, superandolo, l'apposito corso per esperti selezionatori effettuato a cura dell'Amministrazione Provinciale o comunque in possesso di titoli equipollenti riconosciuti con atto dirigenziale comunque abilitati dalla stessa. Per esercitare la caccia di selezione, il selecacciatore dovrà, comunque, avere il tesserino provinciale regolarmente vidimato, dopo aver effettuato la taratura dell’arma a canna rigata presso un poligono e il censimento alla specie capriolo. Il Comitato Direttivo può stabilire di assegnare capi in selezione, nella misura massima del 50% degli esemplari stabiliti dal piano di abbattimento, anche a cacciatori non selezionatori che dovranno aver effettuato le prove di tiro alle medesime condizioni di quelle riguardanti i selezionatori, ed essere accompagnati da un selezionatore esperto. 2. Il selezionatore esperto, cui sia stato assegnato un capo da abbattere, dovrà essere accompagnato da altro selezionatore esperto solo in caso abbia l’anzianità da selecacciatore inferiore ai tre anni. in ogni caso, essere accompagnato da altro selezionatore esperto. 3. Qualora non ci siano richieste da parte di cacciatori di partecipare alla selezione, i capi saranno prelevati dai selecacciatori e messi a disposizione della Riserva, secondo l'eventuale normativa particolare approvata dal Comitato Direttivo l'Assemblea dei Soci. I capi possono, altresì, essere assegnati a cacciatori ospiti. 4. Nelle Aziende F.V. il concessionario, i soci e gli ospiti possono praticare la caccia di selezione qualora in possesso dei requisiti previsti dal presente articolo, ovvero accompagnati da guardiacaccia con qualifica di esperto selezionatore. Doc. T0ATTS Pag. 3 5. Eventuali regolamentazioni interne organizzative devono essere trasmesse in Provincia, prima dell’inizio dell’attività di caccia di selezione. ART. 5 1. Al fine di poter esercitare la caccia di selezione, la Vigilanza Venatoria Provinciale, con un tecnico faunistico, in collaborazione con le Riserve Alpine e i cacciatori di selezione, propone effettuano i censimenti sotto il coordinamento della vigilanza provinciale, secondo le disposizioni della determinazione dirigenziale. e piani di abbattimento. 2. I risultati dei censimenti ed i piani di abbattimento predisposti sono sottoposti all'approvazione della Provincia. ART. 6 1. Nelle R.A. in cui si pratica la caccia agli ungulati possono effettuarsi, nei periodi previsti dalla normativa vigente, anche l'addestramento e l'allenamento dei cani da traccia. ART. 7 1. Dove si pratica la caccia di selezione il Comitato Direttivo la R.A. può disporre una normativa particolare per l'utilizzazione delle spoglie dei capi abbattuti. 2. Il Comitato Direttivo La R.A., in cui si pratica la caccia di selezione, regola e pianifica il prelievo venatorio sulla base dell'equo trattamento di tutti i soci. ART. 8 1. L'organizzazione della caccia di selezione spetta al Comitato Direttivo della Riserva Alpina. 2. Il Comitato Direttivo può delegare il Presidente per l’attuazione delle decisioni approvate in fase di predisposizione del regolamento interno di cui al comma 5 dell’art. 4 3. Per il controllo delle uscite effettuate dai soci e per l'annotazione degli spari la Provincia istituisce un permesso-libretto personale. conforme alle indicazioni della Provincia. 4. Il Presidente deve verificare personalmente o tramite responsabili dallo stesso individuati, per ogni singolo capo abbattuto, tutti gli elementi predeterminati e quelli eventualmente richiesti dalla Provincia. Tali dati dovranno essere riportati a cura del Presidente in un apposito registro vidimato dalla Provincia. Copia del registro va trasmessa alla Provincia entro il termine del 15 febbraio di ciascun anno. Tali dati dovranno essere riportati da parte del Presidente o suo delegato sulla scheda di uscita che una volta compilata deve essere trasmessa alla Provincia; vanno comunicate alla Vigilanza Provinciale le eventuali irregolarità. 5. Il Presidente o suo delegato deve predisporre una nota informativa riportante i nominativi dei cacciatori, il capo da abbattere, la località e la data; tale nota conservata presso la Riserva Alpina a Doc. T0ATTS Pag. 4 disposizione della Polizia Provinciale. deve essere apposta in bacheca, almeno il giorno precedente e conservata presso la Riserva Alpina. ART. 9 1. In caso di verifica da parte della R.A. o della Vigilanza dell'avvenuto abbattimento di un capo non prelevabile secondo il piano di abbattimento autorizzato e comunicato dalla Provincia, la notizia è comunicata entro cinque giorni ad un'apposita Commissione provinciale, la quale entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione decide in via definitiva con il giudizio conclusivo sul capo abbattuto. 2. La decisione della Commissione deve essere comunicata al Presidente della R.A. ed agli interessati per i provvedimenti conseguenti. 3. La Commissione è costituita presso la Provincia, ed è composta dal Dirigente dell'Ufficio provinciale della caccia, o da un suo delegato, che la presiede e da quattro esperti. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno tre dei cinque componenti. Funge da segretario un dipendente dell'Ufficio provinciale della caccia. Alla riunione della Commissione può partecipare il Presidente della Riserva Alpina nel cui territorio è avvenuto il prelievo errato senza diritto di voto. 4. Le sanzioni disciplinari proposte dalla Commissione sono applicate dalla Provincia. ART. 10 – Norma finale 1. La Provincia, in deroga alle norme del presente regolamento, può emanare motivate disposizioni particolari per la caccia di selezione. 2. Il tesserino di esperto selezionatore può essere revocato dalla Provincia, sentita la Commissione di cui all’art. 9 provinciale sulle sanzioni in materia venatoria, su motivata proposta del Presidente della R.A. o della Vigilanza Provinciale. 3. Per l'esercizio della caccia, gli autoveicoli dovranno essere parcheggiati nelle località eventualmente indicate dal Presidente della R.A. 4. Sono fatte salve tutte le norme disciplinari e sanzionatorie previste dalle normative nazionali, regionali e dal Regolamento Provinciale per la disciplina della caccia in Zona Alpi. 5. Nel caso di revoca del tesserino di caccia di selezione non si può rifare l’esame di abilitazione alla caccia di selezione prima di tre anni. 6. La Giunta Provinciale, sentita la competente Commissione Consiliare, è autorizzata ad apportare le modifiche che si rendano necessarie al presente Regolamento. Tutto ciò premesso, IL CONSIGLIO PROVINCIALE Vista la L. n. 157/1992; Viste le LL.RR. n. 50/93 e n. 1/2007; Dato atto che il presente provvedimento è di competenza del Consiglio Provinciale ai sensi dell'art. 42, comma 2 lettera m) del D.Lgs 18.8.2000, n. 267; Doc. T0ATTS Pag. 5 Visto il parere favorevole espresso dalla IV Commissione Consiliare permanente nella seduta del 20.7.2010; Sentita la Giunta Provinciale nella seduta del 5.7.2010; Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267; Dato atto che il parere in ordine alla regolarità contabile e all'impegno di spesa non è richiesto in quanto l'atto non comporta aumento o diminuzione di entrata, prenotazione o impegno di spesa, non concerne gestione del patrimonio; Dato atto che il Segretario Generale ritiene che il provvedimento rientri in una attività amministrativa conforme alla legge, allo Statuto e ai Regolamenti; Ritenuto, stante l'urgenza, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, in quanto è imminente l'apertura della caccia di selezione; Con voti favorevoli 20, contrari 3 (Granello, Mestriner, Scolese), astenuti 7 (Bortolato, Dall'Agata, De Marco, Demattè, Dus, Silvestri Fiorenzo, Zoccarato), resi in forma palese con sistema elettronico e accertati con l'assistenza degli scrutatori presenti, D E L I B E R A 1) di prendere atto di quanto riportato in premessa e qui richiamarlo quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 2) di modificare, per i motivi esposti in premessa, gli articoli sottoriportati del Regolamento Provinciale per la Disciplina della Caccia di Selezione così come esposto in narrativa, e che si riportano di seguito: ART. 1 1.Sul territorio della Provincia di Treviso in forza della L.R. n. 50/1993, viene introdotta, ai fini della conservazione e della utilizzazione razionale della fauna, la caccia di selezione nei confronti degli ungulati, nei periodi e con le modalità indicati nelle disposizioni che seguono. 2.La caccia di selezione si pratica di norma congiuntamente agli altri sistemi di caccia ammessi dalla normativa vigente solamente nei confronti delle specie capriolo e cinghiale. 3.La Provincia, su richiesta delle Riserve Alpine, può stabilire che la caccia di selezione venga praticata sperimentalmente in alternativa alle altre forme di caccia. 4.Nei confronti del cervo, del muflone e del camoscio è ammessa la sola caccia selettiva. ART. 2 1. Sull'intero territorio provinciale la caccia selettiva agli ungulati è esercitata senza cane e con fucile a canna rigata con calibri previsti dalla normativa vigente, munito di cannocchiale, secondo il calendario e i piani di prelievo adottati dalla Provincia. Doc. T0ATTS Pag. 6 2. La caccia selettiva di cui al comma 1 può essere esercitata ogni giorno, esclusi il martedì ed il venerdì, per un massimo di tre uscite alla settimana. 3. La caccia selettiva di cui al presente articolo può essere praticata da un'ora prima del sorgere del sole ad un'ora dopo il tramonto. 4. La distanza massima di tiro per il capriolo è fissata in metri 250; la distanza massima di tiro per il cervo è fissata in metri 300. Le distanze massime di tiro di altre specie saranno fissate con determinazione dirigenziale. I selezionatori e i cacciatori non selezionatori responsabili della violazione della norma precedente anche come accompagnatori, non potranno più esercitare il prelievo selettivo, nemmeno in veste di accompagnatore per la stagione venatoria in corso e per la successiva. ART. 3 1. E' ammesso l'uso del cane da traccia esclusivamente per il recupero degli animali feriti o deceduti, secondo le modalità fissate dall’apposito presente regolamento. 2. E' istituito l'Albo provinciale dei cani da traccia, al quale possono essere iscritti i cani da sangue delle razze bavarese ed hannoveriana, o soggetti di altre razze, riconosciuti dalla Provincia quali cani da traccia. All'Albo vanno iscritti anche i relativi conduttori. Per le modalità di iscrizione e di funzionamento e dell’attività degli iscritti, si fa rinvio all’apposito regolamento provinciale. ART. 4 1. Possono esercitare la caccia di selezione, di cui al presente regolamento, i cacciatori, autorizzati dalla Riserva, che abbiano frequentato, superandolo, l'apposito corso per esperti selezionatori effettuato a cura dell'Amministrazione Provinciale o comunque in possesso di titoli equipollenti riconosciuti con atto dirigenziale comunque abilitati dalla stessa. Per esercitare la caccia di selezione, il selecacciatore dovrà, comunque, avere il tesserino provinciale regolarmente vidimato, dopo aver effettuato la taratura dell’arma a canna rigata presso un poligono e il censimento alla specie capriolo. Il Comitato Direttivo può stabilire di assegnare capi in selezione, nella misura massima del 50% degli esemplari stabiliti dal piano di abbattimento, anche a cacciatori non selezionatori che dovranno aver effettuato le prove di tiro alle medesime condizioni di quelle riguardanti i selezionatori, ed essere accompagnati da un selezionatore esperto. 2. Il selezionatore esperto, cui sia stato assegnato un capo da abbattere, dovrà essere accompagnato da altro selezionatore esperto solo in caso abbia l’anzianità da selecacciatore inferiore ai tre anni. in ogni caso, essere accompagnato da altro selezionatore esperto. 3. Qualora non ci siano richieste da parte di cacciatori di partecipare alla selezione, i capi saranno prelevati dai selecacciatori e messi a disposizione della Riserva, secondo l'eventuale normativa particolare approvata dal Comitato Direttivo l'Assemblea dei Soci. I capi possono, altresì, essere assegnati a cacciatori ospiti. Doc. T0ATTS Pag. 7 4. Nelle Aziende F.V. il concessionario, i soci e gli ospiti possono praticare la caccia di selezione qualora in possesso dei requisiti previsti dal presente articolo, ovvero accompagnati da guardiacaccia con qualifica di esperto selezionatore. 5. Eventuali regolamentazioni interne organizzative devono essere trasmesse in Provincia, prima dell’inizio dell’attività di caccia di selezione. ART. 5 1. Al fine di poter esercitare la caccia di selezione, la Vigilanza Venatoria Provinciale, con un tecnico faunistico, in collaborazione con le Riserve Alpine e i cacciatori di selezione, propone effettuano i censimenti sotto il coordinamento della vigilanza provinciale, secondo le disposizioni della determinazione dirigenziale. e piani di abbattimento. 2. I risultati dei censimenti ed i piani di abbattimento predisposti sono sottoposti all'approvazione della Provincia. ART. 6 1. Nelle R.A. in cui si pratica la caccia agli ungulati possono effettuarsi, nei periodi previsti dalla normativa vigente, anche l'addestramento e l'allenamento dei cani da traccia. ART. 7 1. Dove si pratica la caccia di selezione il Comitato Direttivo la R.A. può disporre una normativa particolare per l'utilizzazione delle spoglie dei capi abbattuti. 2. Il Comitato Direttivo La R.A., in cui si pratica la caccia di selezione, regola e pianifica il prelievo venatorio sulla base dell'equo trattamento di tutti i soci. ART. 8 1. L'organizzazione della caccia di selezione spetta al Comitato Direttivo della Riserva Alpina. 2. Il Comitato Direttivo può delegare il Presidente per l’attuazione delle decisioni approvate in fase di predisposizione del regolamento interno di cui al comma 5 dell’art. 4 3. Per il controllo delle uscite effettuate dai soci e per l'annotazione degli spari la Provincia istituisce un permesso-libretto personale conforme alle indicazioni della Provincia. 4. Il Presidente deve verificare personalmente o tramite responsabili dallo stesso individuati, per ogni singolo capo abbattuto, tutti gli elementi predeterminati e quelli eventualmente richiesti dalla Provincia. Tali dati dovranno essere riportati a cura del Presidente in un apposito registro vidimato dalla Provincia. Copia del registro va trasmessa alla Provincia entro il termine del 15 febbraio di ciascun anno. Tali dati dovranno essere riportati da parte del Presidente o suo delegato sulla scheda di uscita che una volta compilata deve essere trasmessa alla Provincia; vanno comunicate alla Vigilanza Provinciale le eventuali irregolarità. Doc. T0ATTS Pag. 8 5. Il Presidente o suo delegato deve predisporre una nota informativa riportante i nominativi dei cacciatori, il capo da abbattere, la località e la data; tale nota conservata presso la Riserva Alpina a disposizione della Polizia Provinciale. deve essere apposta in bacheca, almeno il giorno precedente e conservata presso la Riserva Alpina. ART. 9 1. In caso di verifica da parte della R.A. o della Vigilanza dell'avvenuto abbattimento di un capo non prelevabile secondo il piano di abbattimento autorizzato e comunicato dalla Provincia, la notizia è comunicata entro cinque giorni ad un'apposita Commissione provinciale, la quale entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione decide in via definitiva con il giudizio conclusivo sul capo abbattuto. 2. La decisione della Commissione deve essere comunicata al Presidente della R.A. ed agli interessati per i provvedimenti conseguenti. 3. La Commissione è costituita presso la Provincia, ed è composta dal Dirigente dell'Ufficio provinciale della caccia, o da un suo delegato, che la presiede e da quattro esperti. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno tre dei cinque componenti. Funge da segretario un dipendente dell'Ufficio provinciale della caccia. Alla riunione della Commissione può partecipare il Presidente della Riserva Alpina nel cui territorio è avvenuto il prelievo errato senza diritto di voto. 4. Le sanzioni disciplinari proposte dalla Commissione sono applicate dalla Provincia. ART. 10 – Norma finale 1. La Provincia, in deroga alle norme del presente regolamento, può emanare motivate disposizioni particolari per la caccia di selezione. 2. Il tesserino di esperto selezionatore può essere revocato dalla Provincia, sentita la Commissione di cui all’art. 9 provinciale sulle sanzioni in materia venatoria, su motivata proposta del Presidente della R.A. o della Vigilanza Provinciale. 3. Per l'esercizio della caccia, gli autoveicoli dovranno essere parcheggiati nelle località eventualmente indicate dal Presidente della R.A. 4. Sono fatte salve tutte le norme disciplinari e sanzionatorie previste dalle normative nazionali, regionali e dal Regolamento Provinciale per la disciplina della caccia in Zona Alpi. 5. Nel caso di revoca del tesserino di caccia di selezione non si può rifare l’esame di abilitazione alla caccia di selezione prima di tre anni. 6. La Giunta Provinciale, sentita la competente Commissione Consiliare, è autorizzata ad apportare le modifiche che si rendano necessarie al presente Regolamento. 3) di approvare, per i motivi esposti in premessa il nuovo Regolamento Provinciale per la Disciplina della Caccia di Selezione della Provincia di Treviso, che si allega: ALLEGATO A); Doc. T0ATTS Pag. 9 4) di dare atto che nessun aggravio di spesa deriva provinciale dall'assunzione del presente provvedimento. al Bilancio A questo punto escono i consiglieri Favaro Mauro, Silvestri Roberto, Zava Mariano (presenti 27) La presente deliberazione, stante l'urgenza, con separata votazione, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18.8.2000 n. 267, con voti favorevoli 18, contrari nessuno, astenuti 9 (Bortolato, Dall'Agata, De Marco, Demattè, Dus, Mestriner, Scolese, Silvestri Fiorenzo, Zoccarato), resi in forma palese con sistema elettronico e accertati con l'assistenza degli scrutatori presenti. IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO FULVIO PETTENA' LUIGI DE MARTIN La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio, ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi, con inizio dal giorno 28/09/2010 IL SEGRETARIO GENERALE L. De Martin DELIBERA ESECUTIVA A TERMINI DI LEGGE, 9/10/2010. per IL RESPONSABILE DELL' ARCHIVIO firmato Gianna Di Tos Doc. T0ATTS Pag. 10 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE Oggetto: Doc: T0ATTS Regolamento Provinciale per la Disciplina della Caccia di Selezione. Approvazione modifiche e integrazioni al Regolamento vigente. Settore .......: Servizio ......: Unità Operativa: Ufficio .......: C.d.R. ........: T AV 0032 TCAC 0024 Ambiente/PianificazioneTerritoriale Caccia/ Pesca/ Agricoltura Caccia e Pesca Uff. Caccia Caccia e Pesca PARERE TECNICO (art. 49 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) NON RICHIESTO in quanto atto di mero indirizzo X FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica X PARERE CONTABILE NON RICHIESTO in quanto: - non comporta aumento o diminuzione di entrata - non comporta prenotazione/impegno di spesa - non concerne gestione del patrimonio Allegati SI data 20 luglio 2010 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE P. PAGNANI ======================================================================= SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE PARERE CONTABILE (art. 49 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ed all'impegno di spesa NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ed all'impegno di spesa per i seguenti motivi Accertamento/Impegno PRENOTATO(giuridicamente non perfezionato) N° _________________ ASSUNTO (giuridicamente perfezionato) data _____________ Doc. T0ATTS IL FUNZIONARIO RESPONSABILE Pag. 11 REGOLAMENTO PER LA CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI LA PROVINCIA Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"; Viste le leggi regionali 9 dicembre 1993, n. 50, "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio" e 5 gennaio 2007 n.1 “Piano Faunistico Venatorio Regionale (2007-2012)”; Visto il Regolamento provinciale per la disciplina della caccia in Zona Alpi, approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 20/19969 del 12/05/1999 e successive modifiche ed integrazioni; emana il seguente regolamento: ART. 1 1. Sul territorio della Provincia di Treviso in forza della L.R. n. 50/1993, viene introdotta, ai fini della conservazione e della utilizzazione razionale della fauna, la caccia di selezione nei confronti degli ungulati, nei periodi e con le modalità indicati nelle disposizioni che seguono. 2. La caccia di selezione si pratica di norma congiuntamente agli altri sistemi di caccia ammessi dalla normativa vigente solamente nei confronti delle specie capriolo e cinghiale. 3. La Provincia, su richiesta delle Riserve Alpine, può stabilire che la caccia di selezione venga praticata sperimentalmente in alternativa alle altre forme di caccia. 4. Nei confronti del cervo, del muflone e del camoscio è ammessa la sola caccia selettiva. ART. 2 1. Sull'intero territorio provinciale la caccia selettiva agli ungulati è esercitata senza cane e con fucile a canna rigata con calibri previsti dalla normativa vigente, munito di cannocchiale, secondo il calendario e i piani di prelievo adottati dalla Provincia. 2. La caccia selettiva di cui al presente articolo può essere praticata da un'ora prima del sorgere del sole ad un'ora dopo il tramonto. 3. La distanza massima di tiro per il capriolo è fissata in metri 250; la distanza massima di tiro per il cervo è fissata in metri 300. Le distanze massime di tiro di altre specie saranno fissate con determinazione dirigenziale. I selezionatori e i cacciatori non selezionatori responsabili della violazione della norma precedente anche come accompagnatori, non potranno più esercitare il prelievo selettivo, nemmeno in veste di accompagnatore per la stagione venatoria in corso e per la successiva. ART. 3 1. E' ammesso l'uso del cane da traccia esclusivamente per il recupero degli animali feriti o deceduti, secondo le modalità fissate dall’apposito regolamento. 2. E' istituito l'Albo provinciale dei cani da traccia, al quale possono essere iscritti i cani da sangue delle razze bavarese ed hannoveriana, o soggetti di altre razze, riconosciuti dalla Provincia quali cani da traccia. All'Albo vanno iscritti anche i relativi conduttori. Per le modalità di iscrizione e di funzionamento e dell’attività degli iscritti, si fa rinvio all’apposito regolamento provinciale. ART. 4 1. Possono esercitare la caccia di selezione, di cui al presente regolamento, i cacciatori, autorizzati dalla Riserva, che abbiano frequentato, superandolo, l'apposito corso per esperti selezionatori effettuato a cura dell'Amministrazione Provinciale o comunque in possesso di titoli equipollenti riconosciuti con atto dirigenziale. Per esercitare la caccia di selezione, il selecacciatore dovrà, comunque, avere il tesserino provinciale regolarmente vidimato, dopo aver effettuato la taratura dell’arma a canna rigata presso un poligono e il censimento alla specie capriolo. Il Comitato Direttivo può stabilire di assegnare capi in selezione, nella misura massima del 50% degli esemplari stabiliti dal piano di abbattimento, anche a cacciatori non selezionatori che dovranno aver effettuato le prove di tiro alle medesime condizioni di quelle riguardanti i selezionatori, ed essere accompagnati da un selezionatore esperto. 2. Il selezionatore esperto, cui sia stato assegnato un capo da abbattere, dovrà essere accompagnato da altro selezionatore esperto solo in caso abbia l’anzianità da selecacciatore inferiore ai tre anni. 3. Qualora non ci siano richieste da parte di cacciatori di partecipare alla selezione, i capi saranno prelevati dai selecacciatori e messi a disposizione della Riserva, secondo l'eventuale normativa particolare approvata dal Comitato Direttivo. I capi possono, altresì, essere assegnati a cacciatori ospiti. 4. Nelle Aziende F.V. il concessionario, i soci e gli ospiti possono praticare la caccia di selezione qualora in possesso dei requisiti previsti dal presente articolo, ovvero accompagnati da guardiacaccia con qualifica di esperto selezionatore. 5. Eventuali regolamentazioni interne organizzative devono essere trasmesse in Provincia, prima dell’inizio dell’attività di caccia di selezione. ART. 5 1 Al fine di poter esercitare la caccia di selezione, le Riserve Alpine effettuano i censimenti sotto il coordinamento della vigilanza provinciale, secondo le disposizioni della determinazione dirigenziale. 2. I risultati dei censimenti ed i piani di abbattimento predisposti sono sottoposti all'approvazione della Provincia. ART. 6 1. Nelle R.A. in cui si pratica la caccia agli ungulati possono effettuarsi, nei periodi previsti dalla normativa vigente, anche l'addestramento e l'allenamento dei cani da traccia. ART. 7 può 1. Dove si pratica la caccia di selezione il Comitato Direttivo disporre una normativa particolare per l'utilizzazione delle spoglie dei capi abbattuti. 2. Il Comitato Direttivo, in cui si pratica la caccia di selezione, regola e pianifica il prelievo venatorio sulla base dell'equo trattamento di tutti i soci. ART. 8 1. L'organizzazione della caccia di selezione spetta al Comitato Direttivo della Riserva Alpina. 2. Il Comitato Direttivo può delegare il Presidente per l’attuazione delle decisioni approvate in fase di predisposizione del regolamento interno di cui al comma 5 dell’art. 4. 3. Per il controllo delle uscite effettuate dai soci e per l'annotazione degli spari la Provincia istituisce un permesso-libretto personale. 4. Il Presidente deve verificare personalmente o tramite responsabili dallo stesso individuati, per ogni singolo capo abbattuto, tutti gli elementi predeterminati e quelli eventualmente richiesti dalla Provincia. Tali dati dovranno essere riportati da parte del Presidente o suo delegato sulla scheda di uscita che una volta compilata deve essere trasmessa alla Provincia; vanno comunicate alla Vigilanza Provinciale le eventuali irregolarità. 5. Il Presidente o suo delegato deve predisporre una nota informativa riportante i nominativi dei cacciatori, il capo da abbattere, la località e la data; tale nota conservata presso la Riserva Alpina a disposizione della Polizia Provinciale. ART. 9 1. In caso di verifica da parte della R.A. o della Vigilanza dell'avvenuto abbattimento di un capo non prelevabile secondo il piano di abbattimento autorizzato e comunicato dalla Provincia, la notizia è comunicata entro cinque giorni ad un'apposita Commissione provinciale, la quale entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione decide in via definitiva con il giudizio conclusivo sul capo abbattuto. 2. La decisione della Commissione deve essere comunicata al Presidente della R.A. ed agli interessati per i provvedimenti conseguenti. 3. La Commissione è costituita presso la Provincia, ed è composta dal Dirigente dell'Ufficio provinciale della caccia, o da un suo delegato, che la presiede e da quattro esperti. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno tre dei cinque componenti. Funge da segretario un dipendente dell'Ufficio provinciale della caccia. Alla riunione della Commissione può partecipare il Presidente della Riserva Alpina nel cui territorio è avvenuto il prelievo errato senza diritto di voto. 4. Le sanzioni disciplinari proposte dalla Commissione sono applicate dalla Provincia. ART. 10 – Norma finale 1. La Provincia, in deroga alle norme del presente regolamento, può emanare motivate disposizioni particolari per la caccia di selezione. 2. Il tesserino di esperto selezionatore può essere revocato dalla Provincia, sentita la Commissione di cui all’art. 9, su motivata proposta del Presidente della R.A. o della Vigilanza Provinciale. l'esercizio della caccia, gli autoveicoli dovranno essere 3. Per parcheggiati nelle località eventualmente indicate dal Presidente della R.A. 4. Sono fatte salve tutte le norme disciplinari e sanzionatorie previste dalle normative nazionali, regionali e dal Regolamento Provinciale per la disciplina della caccia in Zona Alpi. 5. Nel caso di revoca del tesserino di caccia di selezione non si può rifare l’esame di abilitazione alla caccia di selezione prima di tre anni. 6. La Giunta Provinciale, sentita la competente Commissione Consiliare, è autorizzata ad apportare le modifiche che si rendano necessarie al presente Regolamento.