P R O C E S S O
V E R B A L E
di deliberazione del
CONSIGLIO PROVINCIALE
Convocato dal Presidente con avviso inviato ai Consiglieri
in data 08.09.2010, protocollo 0092973.00
Seduta pubblica del giorno 15.09.2010 in prima convocazione.
Presiede il Presidente FULVIO PETTENA'
Delib.n.
00033
------------------Prot. n. 0095844 2010
Oggetto 00053:
Regolamento Provinciale per la Disciplina della
Caccia di Selezione. Approvazione modifiche e
integrazioni al Regolamento vigente.
P/A (*)
P/A (*)
01
22
BAGGIO DINA
01 BIAGI LORENZO
02
BORDIGNON OSCAR
03
BORTOLATO GRAZIANO
04
CASAGRANDE GIAN LUIGI
05
DAL VECCHIO FRANCO
06
DALL'AGATA STEFANO
02 DAVI' PIETRO GIORGIO
07
DE MARCO LUCA
08
DEMATTE' DONATA
09
DUS CLAUDIO
10
FAVARO GIAN PIETRO
11
FAVARO MAURO
12
FIGHERA MARCO
13
FREZZA VANNI
14
GIOVINE GIANFRANCO
15
GRANELLO GIORGIO
16
LOVISETTO MARCO
17
MARCOLIN MARCO
18
MAROSTICA SPERANZA
03 MARSON GUIDO MARIO
19
MESTRINER STEFANO
04 MURARO LEONARDO
20
PERIN ALVARO
21
PETTENA' FULVIO
PIZZINATO ITALO
05 ROSSETTO MARLENE
23
SALATIN REMO
06 SARTORETTO SEBASTIANO
24
SCOLESE MARCO
25
SCOTTA' GIANCARLO
26
SILVESTRI FIORENZO
27
SILVESTRI ROBERTO
07 SZUMSKI RICCARDO
28
TRENTIN OSCAR
29
ZAVA MARIANO
30
ZOCCARATO LUIGI
Partecipa il Segretario Generale LUIGI DE MARTIN
Svolgono le funzioni di scrutatori i Signori consiglieri:
MARCO FIGHERA
STEFANO MESTRINER
FIORENZO SILVESTRI
* Nota bene:
Doc. T0ATTS
"P" = presente
"A" = assente
Pag. 1
La caccia di selezione è disciplinata a livello nazionale dall'art.
18, c. 2 della L. n. 157/1992 e a livello regionale dall'art. 16, c. 4
della L. R. n. 50/1993.
Si tratta di un approccio metodologico e operativo alla gestione
delle popolazioni faunistiche che si fonda su interventi di censimento
delle popolazioni stesse e su interventi di prelievo limitati a
specifiche categorie, classi di sesso e classi di età, limitati a
specifici ambiti territoriali e intervalli temporali di realizzazione.
Nel caso specifico degli ungulati, con l'art. 11 quatordecies della
L. 248/2005 (legge finanziaria 2006) si sono autorizzate le Regioni e le
Province Autonome, sentito l'ISPRA e sulla base di adeguati piani di
abbattimento selettivi, a regolamentare il prelievo di selezione di
ungulati anche al di fuori di periodi e orari di cui alla L. n. 157/1992.
Per quanto riguarda il territorio provinciale, con Deliberazioni
del Consiglio Provinciale, n. 21/19970 del 12.5.1999, n. 34/40451 del
2.8.2000 e n. 23/65026 del 25.7.2005, si è provveduto ad approvare il
“Regolamento per la caccia di selezione agli ungulati”, composto di n. 10
articoli.
A seguito della prima approvazione del Regolamento, si è avviata
una intensa attività di informazione e formazione sulla caccia di
selezione, con numerosi corsi formativi con funzione di abilitazione a
questa particolare forma di prelievo venatorio, anche in ragione del
ruolo e della valenza che questa modalità operativa assume nei confronti
di una generale efficace gestione faunistica di questo territorio.
Sulla base del percorso operativo sin qui realizzato, in stretto
coordinamento con altri Enti e soggetti, si ritiene necessario provvedere
ad una modifica ed integrazione di alcune norme e modalità operative
previste dal Regolamento in parola come di seguito riportate:
ART. 1
1.Sul territorio della Provincia di Treviso in forza della L.R. n.
50/1993, viene introdotta, ai fini della conservazione e della
utilizzazione razionale della fauna, la caccia di selezione nei
confronti degli ungulati, nei periodi e con le modalità indicati nelle
disposizioni che seguono.
2.La caccia di selezione si pratica di norma congiuntamente agli altri
sistemi di caccia ammessi dalla normativa vigente solamente nei
confronti delle specie capriolo e cinghiale.
3.La Provincia, su richiesta delle Riserve Alpine, può stabilire che la
caccia di selezione venga praticata sperimentalmente in alternativa
alle altre forme di caccia.
4.Nei confronti del cervo, del muflone e del camoscio è ammessa la sola
caccia selettiva.
ART. 2
1. Sull'intero territorio provinciale la caccia selettiva agli ungulati è
esercitata senza cane e con fucile a canna rigata con calibri previsti
dalla normativa vigente, munito di cannocchiale, secondo il calendario
e i piani di prelievo adottati dalla Provincia.
2. La caccia selettiva di cui al comma 1 può essere esercitata ogni
giorno, esclusi il martedì ed il venerdì, per un massimo di tre uscite
alla settimana.
Doc. T0ATTS
Pag. 2
3. La caccia selettiva di cui al presente articolo può essere praticata
da un'ora prima del sorgere del sole ad un'ora dopo il tramonto.
4. La distanza massima di tiro per il capriolo è fissata in metri 250; la
distanza massima di tiro per il cervo è fissata in metri 300. Le
distanze massime di tiro di altre specie saranno fissate con
determinazione dirigenziale. I selezionatori e i cacciatori non
selezionatori responsabili della violazione della norma precedente
anche come accompagnatori, non potranno più esercitare il prelievo
selettivo, nemmeno in veste di accompagnatore per la stagione
venatoria in corso e per la successiva.
ART. 3
1. E' ammesso l'uso del cane da traccia esclusivamente per il recupero
degli animali feriti o deceduti, secondo le modalità fissate
dall’apposito presente regolamento.
2. E' istituito l'Albo provinciale dei cani da traccia, al quale possono
essere iscritti i cani da sangue delle razze bavarese ed hannoveriana,
o soggetti di altre razze, riconosciuti dalla Provincia quali cani da
traccia. All'Albo vanno iscritti anche i relativi conduttori. Per le
modalità di iscrizione e di funzionamento e dell’attività degli
iscritti, si fa rinvio all’apposito regolamento provinciale.
ART. 4
1. Possono esercitare la caccia di selezione, di cui al presente
regolamento, i cacciatori, autorizzati dalla Riserva, che abbiano
frequentato, superandolo, l'apposito corso per esperti selezionatori
effettuato a cura dell'Amministrazione Provinciale o comunque in
possesso di titoli equipollenti riconosciuti con atto dirigenziale
comunque abilitati dalla stessa. Per esercitare la caccia di
selezione, il selecacciatore dovrà, comunque, avere il tesserino
provinciale regolarmente vidimato, dopo aver effettuato la taratura
dell’arma a canna rigata presso un poligono e il censimento alla
specie capriolo. Il Comitato Direttivo può stabilire di assegnare capi
in selezione, nella misura massima del 50% degli esemplari stabiliti
dal piano di abbattimento, anche a cacciatori non selezionatori che
dovranno aver effettuato le prove di tiro alle medesime condizioni di
quelle riguardanti i selezionatori, ed essere accompagnati da un
selezionatore esperto.
2. Il selezionatore esperto, cui sia stato assegnato un capo da
abbattere, dovrà essere accompagnato da altro selezionatore esperto
solo in caso abbia l’anzianità da selecacciatore inferiore ai tre
anni.
in ogni caso, essere accompagnato da altro selezionatore
esperto.
3. Qualora non ci siano richieste da parte di cacciatori di partecipare
alla selezione, i capi saranno prelevati dai selecacciatori e messi a
disposizione della Riserva, secondo l'eventuale normativa particolare
approvata dal Comitato Direttivo l'Assemblea dei Soci. I capi possono,
altresì, essere assegnati a cacciatori ospiti.
4. Nelle Aziende F.V. il concessionario, i soci e gli ospiti possono
praticare la caccia di selezione qualora in possesso dei requisiti
previsti dal presente articolo, ovvero accompagnati da guardiacaccia
con qualifica di esperto selezionatore.
Doc. T0ATTS
Pag. 3
5. Eventuali regolamentazioni
interne organizzative devono essere
trasmesse in Provincia, prima dell’inizio dell’attività di caccia di
selezione.
ART. 5
1. Al fine di poter esercitare la caccia di selezione, la Vigilanza
Venatoria Provinciale, con un tecnico faunistico, in collaborazione
con le Riserve Alpine e i cacciatori di selezione, propone
effettuano i censimenti sotto il coordinamento della vigilanza
provinciale,
secondo
le
disposizioni
della
determinazione
dirigenziale. e piani di abbattimento.
2. I risultati dei censimenti ed i piani di abbattimento predisposti sono
sottoposti all'approvazione della Provincia.
ART. 6
1. Nelle R.A. in cui si pratica la caccia agli ungulati possono
effettuarsi, nei periodi previsti dalla normativa vigente, anche
l'addestramento e l'allenamento dei cani da traccia.
ART. 7
1. Dove si pratica la caccia di selezione il Comitato Direttivo la R.A.
può disporre una normativa particolare per l'utilizzazione delle
spoglie dei capi abbattuti.
2. Il Comitato Direttivo La R.A., in cui si pratica la caccia di
selezione, regola e pianifica il prelievo venatorio sulla base
dell'equo trattamento di tutti i soci.
ART. 8
1. L'organizzazione della caccia di selezione spetta al Comitato
Direttivo della Riserva Alpina.
2. Il Comitato Direttivo può delegare il Presidente per l’attuazione
delle decisioni approvate in fase di predisposizione del regolamento
interno di cui al comma 5 dell’art. 4
3. Per il controllo delle uscite effettuate dai soci e per l'annotazione
degli spari la Provincia istituisce un
permesso-libretto personale.
conforme alle indicazioni della Provincia.
4. Il Presidente deve verificare personalmente o tramite responsabili
dallo stesso individuati, per ogni singolo capo abbattuto, tutti gli
elementi predeterminati e quelli eventualmente richiesti dalla
Provincia. Tali dati dovranno essere riportati a cura del Presidente
in un apposito registro vidimato dalla Provincia. Copia del registro
va trasmessa alla Provincia entro il termine del 15 febbraio di
ciascun anno. Tali dati dovranno essere riportati da parte del
Presidente o suo delegato sulla scheda di uscita che una volta
compilata deve essere trasmessa alla Provincia; vanno comunicate alla
Vigilanza Provinciale le eventuali irregolarità.
5. Il Presidente o suo delegato deve predisporre una nota informativa
riportante i nominativi dei cacciatori, il capo da abbattere, la
località e la data; tale nota conservata presso la Riserva Alpina a
Doc. T0ATTS
Pag. 4
disposizione della Polizia Provinciale. deve essere apposta in
bacheca, almeno il giorno precedente e conservata presso la Riserva
Alpina.
ART. 9
1. In caso di verifica da parte della R.A. o della Vigilanza
dell'avvenuto abbattimento di un capo non prelevabile secondo il piano
di abbattimento autorizzato e comunicato dalla Provincia, la notizia è
comunicata entro cinque giorni ad un'apposita Commissione provinciale,
la quale entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione decide in via
definitiva con il giudizio conclusivo sul capo abbattuto.
2. La decisione della Commissione deve essere comunicata al Presidente
della R.A. ed agli interessati per i provvedimenti conseguenti.
3. La Commissione è costituita presso la Provincia, ed è composta dal
Dirigente dell'Ufficio provinciale della caccia, o da un suo delegato,
che la presiede e da quattro esperti. Per la validità delle sedute è
richiesta la presenza di almeno tre dei cinque componenti. Funge da
segretario un dipendente dell'Ufficio provinciale della caccia. Alla
riunione della Commissione può partecipare il Presidente della Riserva
Alpina nel cui territorio è avvenuto il prelievo errato senza diritto
di voto.
4. Le sanzioni disciplinari proposte dalla Commissione sono applicate
dalla Provincia.
ART. 10 – Norma finale
1. La Provincia, in deroga alle norme del presente regolamento, può
emanare motivate disposizioni particolari per la caccia di selezione.
2. Il tesserino di esperto selezionatore può essere revocato dalla
Provincia, sentita la Commissione di cui all’art. 9 provinciale sulle
sanzioni in materia venatoria, su motivata proposta del Presidente
della R.A. o della Vigilanza Provinciale.
3. Per l'esercizio della caccia, gli autoveicoli dovranno essere
parcheggiati nelle località eventualmente indicate dal Presidente
della R.A.
4. Sono fatte salve tutte le norme disciplinari e sanzionatorie previste
dalle normative nazionali, regionali e dal Regolamento Provinciale per
la disciplina della caccia in Zona Alpi.
5. Nel caso di revoca del tesserino di caccia di selezione non si può
rifare l’esame di abilitazione alla caccia di selezione prima di tre
anni.
6. La Giunta Provinciale, sentita la competente Commissione Consiliare, è
autorizzata ad apportare
le modifiche che si rendano necessarie al
presente Regolamento.
Tutto ciò premesso,
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Vista la L. n. 157/1992;
Viste le LL.RR. n. 50/93 e n. 1/2007;
Dato atto che il presente provvedimento è di competenza del
Consiglio Provinciale ai sensi dell'art. 42, comma 2 lettera m) del D.Lgs
18.8.2000, n. 267;
Doc. T0ATTS
Pag. 5
Visto il parere favorevole espresso dalla IV Commissione Consiliare
permanente nella seduta del 20.7.2010;
Sentita la Giunta Provinciale nella seduta del 5.7.2010;
Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del
servizio interessato ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo
18.08.2000 n. 267;
Dato atto che il parere in ordine alla regolarità contabile e
all'impegno di spesa non è richiesto in quanto l'atto non comporta
aumento o diminuzione di entrata, prenotazione o impegno di spesa, non
concerne gestione del patrimonio;
Dato atto che il Segretario Generale ritiene che il provvedimento
rientri in una attività amministrativa conforme alla legge, allo Statuto
e ai Regolamenti;
Ritenuto, stante l'urgenza, di dichiarare il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.
18.8.2000 n. 267, in quanto è imminente l'apertura della caccia di
selezione;
Con voti favorevoli 20, contrari 3 (Granello, Mestriner, Scolese),
astenuti 7 (Bortolato, Dall'Agata, De Marco, Demattè, Dus, Silvestri
Fiorenzo, Zoccarato), resi in forma palese con sistema elettronico e
accertati con l'assistenza degli scrutatori presenti,
D E L I B E R A
1)
di prendere atto di quanto riportato in premessa e qui richiamarlo
quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2)
di modificare, per i motivi esposti in premessa, gli articoli
sottoriportati del Regolamento Provinciale per la Disciplina della Caccia
di Selezione così come esposto in narrativa, e che si riportano di
seguito:
ART. 1
1.Sul territorio della Provincia di Treviso in forza della L.R. n.
50/1993, viene introdotta, ai fini della conservazione e della
utilizzazione razionale della fauna, la caccia di selezione nei
confronti degli ungulati, nei periodi e con le modalità indicati nelle
disposizioni che seguono.
2.La caccia di selezione si pratica di norma congiuntamente agli altri
sistemi di caccia ammessi dalla normativa vigente solamente nei
confronti delle specie capriolo e cinghiale.
3.La Provincia, su richiesta delle Riserve Alpine, può stabilire che la
caccia di selezione venga praticata sperimentalmente in alternativa
alle altre forme di caccia.
4.Nei confronti del cervo, del muflone e del camoscio è ammessa la sola
caccia selettiva.
ART. 2
1. Sull'intero territorio provinciale la caccia selettiva agli ungulati è
esercitata senza cane e con fucile a canna rigata con calibri previsti
dalla normativa vigente, munito di cannocchiale, secondo il calendario
e i piani di prelievo adottati dalla Provincia.
Doc. T0ATTS
Pag. 6
2. La caccia selettiva di cui al comma 1 può essere esercitata ogni
giorno, esclusi il martedì ed il venerdì, per un massimo di tre uscite
alla settimana.
3. La caccia selettiva di cui al presente articolo può essere praticata
da un'ora prima del sorgere del sole ad un'ora dopo il tramonto.
4. La distanza massima di tiro per il capriolo è fissata in metri 250; la
distanza massima di tiro per il cervo è fissata in metri 300. Le
distanze massime di tiro di altre specie saranno fissate con
determinazione dirigenziale. I selezionatori e i cacciatori non
selezionatori responsabili della violazione della norma precedente
anche come accompagnatori, non potranno più esercitare il prelievo
selettivo, nemmeno in veste di accompagnatore per la stagione
venatoria in corso e per la successiva.
ART. 3
1. E' ammesso l'uso del cane da traccia esclusivamente per il recupero
degli animali feriti o deceduti, secondo le modalità fissate
dall’apposito presente regolamento.
2. E' istituito l'Albo provinciale dei cani da traccia, al quale possono
essere iscritti i cani da sangue delle razze bavarese ed hannoveriana,
o soggetti di altre razze, riconosciuti dalla Provincia quali cani da
traccia. All'Albo vanno iscritti anche i relativi conduttori. Per le
modalità di iscrizione e di funzionamento
e dell’attività degli
iscritti, si fa rinvio all’apposito regolamento provinciale.
ART. 4
1. Possono esercitare la caccia di selezione, di cui al presente
regolamento, i cacciatori, autorizzati dalla Riserva, che abbiano
frequentato, superandolo, l'apposito corso per esperti selezionatori
effettuato a cura dell'Amministrazione Provinciale o comunque in
possesso di titoli equipollenti riconosciuti con atto dirigenziale
comunque abilitati dalla stessa. Per esercitare la caccia di
selezione, il selecacciatore dovrà, comunque, avere il tesserino
provinciale regolarmente vidimato, dopo aver effettuato la taratura
dell’arma a canna rigata presso un poligono e il censimento alla
specie capriolo. Il Comitato Direttivo può stabilire di assegnare capi
in selezione, nella misura massima del 50% degli esemplari stabiliti
dal piano di abbattimento, anche a cacciatori non selezionatori che
dovranno aver effettuato le prove di tiro alle medesime condizioni di
quelle riguardanti i selezionatori, ed essere accompagnati da un
selezionatore esperto.
2. Il selezionatore esperto, cui sia stato assegnato un capo da
abbattere, dovrà essere accompagnato da altro selezionatore esperto
solo in caso abbia l’anzianità da selecacciatore inferiore ai tre
anni.
in ogni caso, essere accompagnato da altro selezionatore
esperto.
3. Qualora non ci siano richieste da parte di cacciatori di partecipare
alla selezione, i capi saranno prelevati dai selecacciatori e messi a
disposizione della Riserva, secondo l'eventuale normativa particolare
approvata dal Comitato Direttivo l'Assemblea dei Soci. I capi possono,
altresì, essere assegnati a cacciatori ospiti.
Doc. T0ATTS
Pag. 7
4. Nelle Aziende F.V. il concessionario, i soci e gli ospiti possono
praticare la caccia di selezione qualora in possesso dei requisiti
previsti dal presente articolo, ovvero accompagnati da guardiacaccia
con qualifica di esperto selezionatore.
5. Eventuali regolamentazioni
interne organizzative devono essere
trasmesse in Provincia, prima dell’inizio dell’attività di caccia di
selezione.
ART. 5
1. Al fine di poter esercitare la caccia di selezione, la Vigilanza
Venatoria Provinciale, con un tecnico faunistico, in collaborazione
con le Riserve Alpine e i cacciatori di selezione, propone
effettuano i censimenti sotto il coordinamento della vigilanza
provinciale,
secondo
le
disposizioni
della
determinazione
dirigenziale. e piani di abbattimento.
2. I risultati dei censimenti ed i piani di abbattimento predisposti sono
sottoposti all'approvazione della Provincia.
ART. 6
1. Nelle R.A. in cui si pratica la caccia agli ungulati possono
effettuarsi, nei periodi previsti dalla normativa vigente, anche
l'addestramento e l'allenamento dei cani da traccia.
ART. 7
1. Dove si pratica la caccia di selezione il Comitato Direttivo la R.A.
può disporre una normativa particolare per l'utilizzazione delle
spoglie dei capi abbattuti.
2. Il Comitato Direttivo La R.A., in cui si pratica la caccia di
selezione, regola e pianifica il prelievo venatorio sulla base
dell'equo trattamento di tutti i soci.
ART. 8
1. L'organizzazione della caccia di selezione spetta al Comitato
Direttivo della Riserva Alpina.
2. Il Comitato Direttivo può delegare il Presidente per l’attuazione
delle decisioni approvate in fase di predisposizione del regolamento
interno di cui al comma 5 dell’art. 4
3. Per il controllo delle uscite effettuate dai soci e per l'annotazione
degli spari la Provincia istituisce un
permesso-libretto personale
conforme alle indicazioni della Provincia.
4. Il Presidente deve verificare personalmente o tramite responsabili
dallo stesso individuati, per ogni singolo capo abbattuto, tutti gli
elementi predeterminati e quelli eventualmente richiesti dalla
Provincia. Tali dati dovranno essere riportati a cura del Presidente
in un apposito registro vidimato dalla Provincia. Copia del registro
va trasmessa alla Provincia entro il termine del 15 febbraio di
ciascun anno. Tali dati dovranno essere riportati da parte del
Presidente o suo delegato sulla scheda di uscita che una volta
compilata deve essere trasmessa alla Provincia; vanno comunicate alla
Vigilanza Provinciale le eventuali irregolarità.
Doc. T0ATTS
Pag. 8
5. Il Presidente o suo delegato deve predisporre una nota informativa
riportante i nominativi dei cacciatori, il capo da abbattere, la
località e la data; tale nota conservata presso la Riserva Alpina a
disposizione della Polizia Provinciale. deve essere apposta in
bacheca, almeno il giorno precedente e conservata presso la Riserva
Alpina.
ART. 9
1. In caso di verifica da parte della R.A. o della Vigilanza
dell'avvenuto abbattimento di un capo non prelevabile secondo il piano
di abbattimento autorizzato e comunicato dalla Provincia, la notizia è
comunicata entro cinque giorni ad un'apposita Commissione provinciale,
la quale entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione decide in via
definitiva con il giudizio conclusivo sul capo abbattuto.
2. La decisione della Commissione deve essere comunicata al Presidente
della R.A. ed agli interessati per i provvedimenti conseguenti.
3. La Commissione è costituita presso la Provincia, ed è composta dal
Dirigente dell'Ufficio provinciale della caccia, o da un suo delegato,
che la presiede e da quattro esperti. Per la validità delle sedute è
richiesta la presenza di almeno tre dei cinque componenti. Funge da
segretario un dipendente dell'Ufficio provinciale della caccia. Alla
riunione della Commissione può partecipare il Presidente della Riserva
Alpina nel cui territorio è avvenuto il prelievo errato senza diritto
di voto.
4. Le sanzioni disciplinari proposte dalla Commissione sono applicate
dalla Provincia.
ART. 10 – Norma finale
1. La Provincia, in deroga alle norme del presente regolamento, può
emanare motivate disposizioni particolari per la caccia di selezione.
2. Il tesserino di esperto selezionatore può essere revocato dalla
Provincia, sentita la Commissione di cui all’art. 9 provinciale sulle
sanzioni in materia venatoria, su motivata proposta del Presidente
della R.A. o della Vigilanza Provinciale.
3. Per l'esercizio della caccia, gli autoveicoli dovranno essere
parcheggiati nelle località eventualmente indicate dal Presidente
della R.A.
4. Sono fatte salve tutte le norme disciplinari e sanzionatorie previste
dalle normative nazionali, regionali e dal Regolamento Provinciale per
la disciplina della caccia in Zona Alpi.
5. Nel caso di revoca del tesserino di caccia di selezione non si può
rifare l’esame di abilitazione alla caccia di selezione prima di tre
anni.
6. La Giunta Provinciale, sentita la competente Commissione Consiliare, è
autorizzata ad apportare le modifiche che si rendano necessarie al
presente Regolamento.
3)
di approvare, per i motivi esposti in premessa il nuovo Regolamento
Provinciale per la Disciplina della Caccia di Selezione della Provincia
di Treviso, che si allega: ALLEGATO A);
Doc. T0ATTS
Pag. 9
4)
di dare atto che nessun aggravio di spesa deriva
provinciale dall'assunzione del presente provvedimento.
al
Bilancio
A questo punto escono i consiglieri Favaro Mauro, Silvestri Roberto, Zava
Mariano (presenti 27)
La presente deliberazione, stante l'urgenza, con separata votazione,
viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma
4 del decreto legislativo 18.8.2000 n. 267, con voti favorevoli 18,
contrari nessuno, astenuti 9 (Bortolato, Dall'Agata, De Marco, Demattè,
Dus, Mestriner, Scolese, Silvestri Fiorenzo, Zoccarato), resi in forma
palese con sistema elettronico e accertati con l'assistenza degli
scrutatori presenti.
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
FULVIO PETTENA'
LUIGI DE MARTIN
La presente
deliberazione
è
stata pubblicata
all'albo pretorio, ove rimarrà affissa per 15 giorni
consecutivi, con inizio dal giorno
28/09/2010
IL SEGRETARIO GENERALE
L. De Martin
DELIBERA ESECUTIVA A TERMINI DI LEGGE,
9/10/2010.
per IL RESPONSABILE DELL' ARCHIVIO
firmato
Gianna Di Tos
Doc. T0ATTS
Pag. 10
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Oggetto:
Doc: T0ATTS
Regolamento Provinciale per la Disciplina della
Caccia di Selezione. Approvazione modifiche e
integrazioni al Regolamento vigente.
Settore .......:
Servizio ......:
Unità Operativa:
Ufficio .......:
C.d.R. ........:
T
AV
0032
TCAC
0024
Ambiente/PianificazioneTerritoriale
Caccia/ Pesca/ Agricoltura
Caccia e Pesca
Uff. Caccia
Caccia e Pesca
PARERE TECNICO (art. 49 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)
NON RICHIESTO in quanto atto di mero indirizzo
X
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica
NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica
X
PARERE CONTABILE NON RICHIESTO in quanto:
- non comporta aumento o diminuzione di entrata
- non comporta prenotazione/impegno di spesa
- non concerne gestione del patrimonio
Allegati SI
data 20 luglio 2010
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
P. PAGNANI
=======================================================================
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
PARERE CONTABILE (art. 49 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)
FAVOREVOLE
in ordine alla regolarità contabile
ed all'impegno di spesa
NON FAVOREVOLE
in ordine alla regolarità contabile
ed all'impegno di spesa per i seguenti motivi
Accertamento/Impegno
PRENOTATO(giuridicamente non perfezionato)
N° _________________
ASSUNTO (giuridicamente perfezionato)
data _____________
Doc. T0ATTS
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Pag. 11
REGOLAMENTO PER LA CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI
LA PROVINCIA
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, "Norme per la protezione
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
Viste le leggi regionali 9 dicembre 1993, n. 50, "Norme per la
protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio" e 5 gennaio
2007 n.1 “Piano Faunistico Venatorio Regionale (2007-2012)”;
Visto il Regolamento provinciale per la disciplina della caccia in
Zona Alpi, approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n.
20/19969 del 12/05/1999 e successive modifiche ed integrazioni;
emana il seguente regolamento:
ART. 1
1. Sul territorio della Provincia di Treviso in forza della L.R. n.
50/1993, viene introdotta, ai fini della conservazione e della
utilizzazione razionale della fauna, la caccia di selezione nei
confronti degli ungulati, nei periodi e con le modalità indicati nelle
disposizioni che seguono.
2. La caccia di selezione si pratica di norma congiuntamente agli altri
sistemi di caccia ammessi dalla normativa vigente solamente nei
confronti delle specie capriolo e cinghiale.
3. La Provincia, su richiesta delle Riserve Alpine, può stabilire che la
caccia di selezione venga praticata sperimentalmente in alternativa
alle altre forme di caccia.
4. Nei confronti del cervo, del muflone e del camoscio è ammessa la sola
caccia selettiva.
ART. 2
1. Sull'intero territorio provinciale la caccia selettiva agli ungulati è
esercitata senza cane e con fucile a canna rigata con calibri previsti
dalla normativa vigente, munito di cannocchiale, secondo il calendario
e i piani di prelievo adottati dalla Provincia.
2. La caccia selettiva di cui al presente articolo può essere praticata da
un'ora prima del sorgere del sole ad un'ora dopo il tramonto.
3. La distanza massima di tiro per il capriolo è fissata in metri 250; la
distanza massima di tiro per il cervo è fissata in metri 300. Le
distanze massime di tiro di altre specie saranno fissate con
determinazione dirigenziale. I selezionatori e i cacciatori non
selezionatori responsabili della violazione della norma precedente
anche come accompagnatori, non potranno più esercitare il prelievo
selettivo, nemmeno in veste di accompagnatore per la stagione venatoria
in corso e per la successiva.
ART. 3
1. E' ammesso l'uso del cane da traccia esclusivamente per il recupero
degli animali feriti o deceduti, secondo le modalità fissate
dall’apposito regolamento.
2. E' istituito l'Albo provinciale dei cani da traccia, al quale possono
essere iscritti i cani da sangue delle razze bavarese ed hannoveriana,
o soggetti di altre razze, riconosciuti dalla Provincia quali cani da
traccia. All'Albo vanno iscritti anche i relativi conduttori. Per le
modalità di iscrizione e di funzionamento
e dell’attività degli
iscritti, si fa rinvio all’apposito regolamento provinciale.
ART. 4
1. Possono esercitare la caccia di selezione, di cui al presente
regolamento, i cacciatori, autorizzati dalla Riserva, che abbiano
frequentato, superandolo, l'apposito corso per esperti selezionatori
effettuato a cura dell'Amministrazione Provinciale o comunque in
possesso di titoli equipollenti riconosciuti con atto dirigenziale. Per
esercitare la caccia di selezione, il selecacciatore dovrà, comunque,
avere il tesserino provinciale regolarmente vidimato, dopo aver
effettuato la taratura dell’arma a canna rigata presso un poligono e il
censimento alla specie capriolo. Il Comitato Direttivo può stabilire di
assegnare capi in selezione, nella misura massima del 50% degli
esemplari stabiliti dal piano di abbattimento, anche a cacciatori non
selezionatori che dovranno aver effettuato le prove di tiro alle
medesime condizioni di quelle riguardanti i selezionatori, ed essere
accompagnati da un selezionatore esperto.
2. Il selezionatore esperto, cui sia stato assegnato un capo da abbattere,
dovrà essere accompagnato da altro selezionatore esperto solo in caso
abbia l’anzianità da selecacciatore inferiore ai tre anni.
3. Qualora non ci siano richieste da parte di cacciatori di partecipare
alla selezione, i capi saranno prelevati dai selecacciatori e messi a
disposizione della Riserva, secondo l'eventuale normativa particolare
approvata dal Comitato Direttivo. I capi possono, altresì, essere
assegnati a cacciatori ospiti.
4. Nelle Aziende F.V. il concessionario, i soci e gli ospiti possono
praticare la caccia di selezione qualora in possesso dei requisiti
previsti dal presente articolo, ovvero accompagnati da guardiacaccia
con qualifica di esperto selezionatore.
5. Eventuali regolamentazioni
interne organizzative devono essere
trasmesse in Provincia, prima dell’inizio dell’attività di caccia di
selezione.
ART. 5
1
Al fine di poter esercitare la caccia di selezione, le Riserve Alpine
effettuano i censimenti sotto il coordinamento della vigilanza
provinciale, secondo le disposizioni della determinazione dirigenziale.
2. I risultati dei censimenti ed i piani di abbattimento predisposti sono
sottoposti all'approvazione della Provincia.
ART. 6
1. Nelle R.A. in cui si pratica la caccia agli ungulati possono
effettuarsi, nei periodi previsti dalla normativa vigente, anche
l'addestramento e l'allenamento dei cani da traccia.
ART. 7
può
1. Dove si pratica la caccia di selezione il Comitato Direttivo
disporre una normativa particolare per l'utilizzazione delle spoglie
dei capi abbattuti.
2. Il Comitato Direttivo, in cui si pratica la caccia di selezione, regola
e pianifica il prelievo venatorio sulla base dell'equo trattamento di
tutti i soci.
ART. 8
1. L'organizzazione della caccia di selezione spetta al Comitato Direttivo
della Riserva Alpina.
2. Il Comitato Direttivo può delegare il Presidente per l’attuazione delle
decisioni approvate in fase di predisposizione del regolamento interno
di cui al comma 5 dell’art. 4.
3. Per il controllo delle uscite effettuate dai soci e per l'annotazione
degli spari la Provincia istituisce un permesso-libretto personale.
4. Il Presidente deve verificare personalmente o tramite responsabili
dallo stesso individuati, per ogni singolo capo abbattuto, tutti gli
elementi
predeterminati
e
quelli
eventualmente
richiesti
dalla
Provincia. Tali dati dovranno essere riportati da parte del Presidente
o suo delegato sulla scheda di uscita che una volta compilata deve
essere trasmessa alla Provincia;
vanno comunicate alla Vigilanza
Provinciale le eventuali irregolarità.
5. Il Presidente o suo delegato deve predisporre una nota informativa
riportante i nominativi dei cacciatori, il capo da abbattere, la
località e la data; tale nota conservata presso la Riserva Alpina a
disposizione della Polizia Provinciale.
ART. 9
1. In caso di verifica da parte della R.A. o della Vigilanza dell'avvenuto
abbattimento di un capo non prelevabile secondo il piano di
abbattimento autorizzato e comunicato dalla Provincia, la notizia è
comunicata entro cinque giorni ad un'apposita Commissione provinciale,
la quale entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione decide in via
definitiva con il giudizio conclusivo sul capo abbattuto.
2. La decisione della Commissione deve essere comunicata al Presidente
della R.A. ed agli interessati per i provvedimenti conseguenti.
3. La Commissione è costituita presso la Provincia, ed è composta dal
Dirigente dell'Ufficio provinciale della caccia, o da un suo delegato,
che la presiede e da quattro esperti. Per la validità delle sedute è
richiesta la presenza di almeno tre dei cinque componenti. Funge da
segretario un dipendente dell'Ufficio provinciale della caccia. Alla
riunione della Commissione può partecipare il Presidente della Riserva
Alpina nel cui territorio è avvenuto il prelievo errato senza diritto
di voto.
4. Le sanzioni disciplinari proposte dalla Commissione sono applicate
dalla Provincia.
ART. 10 – Norma finale
1. La Provincia, in deroga alle norme del presente regolamento, può
emanare motivate disposizioni particolari per la caccia di selezione.
2. Il tesserino di esperto selezionatore può essere revocato dalla
Provincia, sentita la Commissione
di cui all’art. 9, su motivata
proposta del Presidente della R.A. o della Vigilanza Provinciale.
l'esercizio
della
caccia,
gli
autoveicoli
dovranno
essere
3. Per
parcheggiati nelle località eventualmente indicate dal Presidente della
R.A.
4. Sono fatte salve tutte le norme disciplinari e sanzionatorie previste
dalle normative nazionali, regionali e dal Regolamento Provinciale per
la disciplina della caccia in Zona Alpi.
5. Nel caso di revoca del tesserino di caccia di selezione non si può
rifare l’esame di abilitazione alla caccia di selezione prima di tre
anni.
6. La Giunta Provinciale, sentita la competente Commissione Consiliare, è
autorizzata ad apportare
le modifiche che si rendano necessarie al
presente Regolamento.
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Testo della delibera - Provincia di Treviso