NON PROFIT
Relatori:
Margherita SPAINI
Davide BARBERIS
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Che cos’è?
• Il non profit è un settore dai molti nomi e dalle
molte anime.
• Il non profit è un sistema privato-sociale
costituito da organizzazioni eterogenee (per
dimensioni e natura giuridica) svolgenti compiti
e funzioni di natura pubblico – sociale in diverse
aree della vita sociale su base privata ma non di
profitto
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Differenze tra imprese profit ed imprese
non profit
L’impresa è orientata al profitto, cerca di massimizzare il
risultato economico e in sede di negoziazione tenta di ricavare
il massimo prezzo dalla controparte
L’impresa non profit non ha come scopo principale il
profitto
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Caratteristiche enti non profit
Essendo diverso il fine, l’operare delle organizzazioni non
profit, non va valutato tanto in relazione alla loro capacità
di produrre ricchezza economica, quanto in relazione:
 alla quantità
e qualità dei bisogni sociali soddisfatti
 all’utilità sociale da esse prodotta
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L’ attività
L’attività svolta dalle organizzazioni non profit è destinata:

all’autoconsumo (aziende autoproduttrici);

al mercato

all’erogazione di beni di utilità pubblica
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Caratteristiche
 Soggetti economici privati
 Costituzione mediante atto formale
 Principio cardine: autogoverno
 Assenza distribuzione di utili
 Rapporto fiduciario con la collettività
 Trasparenza dell’attività svolta
 Chiarezza dati contabili e bilancio
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Soggetti
 Circoli sportivi e ricreativi
 Cliniche ed ospedali
 Organizzazioni che si occupano di tossicodipendenti o
portatori di handicap
 Fondazioni che gestiscono musei
 Associazioni culturali
 Comitati che gestiscono particolari eventi
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Normativa di riferimento
Libro I del Codice Civile
 ASSOCIAZIONI
 FONDAZIONI
 COMITATI
Libro V del Codice Civile
 COOPERATIVE SOCIALI
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Assenza di particolari obblighi contabili per imprese non profit
con alcune eccezioni:
 Art. 1713 C.C. “Obbligo di rendiconto”: gli Amministratori
devono rendere conto del proprio operato
 Associazioni: l’Assemblea è chiamata ad approvare il bilancio
al termine dell’esercizio
 Cooperative sociali: soggette alla disciplina di bilancio
prevista per le società per azioni (art. 2516 C.C.)
 Enti non commerciali che effettuano raccolta pubblica di
fondi: obbligo di redazione di apposito rendiconto
dell’attività di raccolta fondi
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 Leggi speciali per gli enti lirici: D. Lgs. 29 giugno 1996
n.367 stabilisce schemi predeterminati di bilancio
 ONLUS: art. 20 bis DPR 600/73 prevede l’obbligo di
seguire le operazioni di gestione con una contabilità generale
e sistematica che consenta la redazione del bilancio annuale
(situazione patrimoniale, economica e finanziaria)
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 ASSOCAZIONI RICONOSCIUTE
 ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE
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ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE
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
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Lo scopo dell’associazione è quello di soddisfare i bisogni di
natura ideale, non economica, dei propri membri
Ha una struttura a “porta aperta”, nuove parti possono
intervenire nell’associazione già costituita senza
cambiamento dell’atto costitutivo
È caratterizzata da una propria struttura organizzativa che si
compone di due organi, l’assemblea e gli amministratori
ELEMENTI
 Le associazioni riconosciute sono quelle che hanno chiesto ed
ottenuto il riconoscimento dello Stato.


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Autonomia patrimoniale perfetta nei confronti dei soci
Limitazione di responsabilità, degli amministratori, per le
obbligazioni assunte
ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE
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
Autonomia patrimoniale imperfetta

Il presidente risponde in nome e per conto dell’associazione
con il proprio patrimonio degli obblighi sociali assunti
Gli elementi necessari nell’atto
costitutivo e nello statuto








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La denominazione dell’ente;
Lo scopo;
Il patrimonio;
La sede;
L’assemblea;
L’organo amministrativo;
Diritti e obblighi degli associati;
Condizioni per l’ammissione degli associati
 Le Fondazioni sono organizzazioni che nascono dalla volontà
di uno o più soggetti (i fondatori) che devolvono dei beni
vincolandoli al perseguimento di uno scopo di natura non
economica
 L’elemento costitutivo è dato dal patrimonio
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CONFRONTO
ASSOCIAZIONI/FONDAZIONI
ASSOCIAZIONI
 Con o senza personalità
giuridica conferita ad un
complesso di persone;
 L’atto costitutivo è un
contratto;
 Le persone che hanno dato
vita all’ente influiscono
sulla vita dell’ente
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FONDAZIONI
 Personalità giuridica
conferita ad un complesso
di beni;
 L’atto costitutivo è un
negozio unilaterale;
 Gli amministratori
eseguiranno l’atto di
fondazione e non il
fondatore


Sono costituiti da più soggetti che si vincolano con un
contratto per il raggiungimento di uno scopo comune
Mirano a formare un patrimonio da destinare al
raggiungimento di uno scopo preciso e limitato :
 Raccolta fondi
 Promozione opere pubbliche, mostre, esposizioni
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L`impresa non profit - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli