NON PROFIT Relatori: Margherita SPAINI Davide BARBERIS 1 1 Che cos’è? • Il non profit è un settore dai molti nomi e dalle molte anime. • Il non profit è un sistema privato-sociale costituito da organizzazioni eterogenee (per dimensioni e natura giuridica) svolgenti compiti e funzioni di natura pubblico – sociale in diverse aree della vita sociale su base privata ma non di profitto 2 Differenze tra imprese profit ed imprese non profit L’impresa è orientata al profitto, cerca di massimizzare il risultato economico e in sede di negoziazione tenta di ricavare il massimo prezzo dalla controparte L’impresa non profit non ha come scopo principale il profitto 3 Caratteristiche enti non profit Essendo diverso il fine, l’operare delle organizzazioni non profit, non va valutato tanto in relazione alla loro capacità di produrre ricchezza economica, quanto in relazione: alla quantità e qualità dei bisogni sociali soddisfatti all’utilità sociale da esse prodotta 4 L’ attività L’attività svolta dalle organizzazioni non profit è destinata: all’autoconsumo (aziende autoproduttrici); al mercato all’erogazione di beni di utilità pubblica 5 Caratteristiche Soggetti economici privati Costituzione mediante atto formale Principio cardine: autogoverno Assenza distribuzione di utili Rapporto fiduciario con la collettività Trasparenza dell’attività svolta Chiarezza dati contabili e bilancio 6 6 Soggetti Circoli sportivi e ricreativi Cliniche ed ospedali Organizzazioni che si occupano di tossicodipendenti o portatori di handicap Fondazioni che gestiscono musei Associazioni culturali Comitati che gestiscono particolari eventi 7 Normativa di riferimento Libro I del Codice Civile ASSOCIAZIONI FONDAZIONI COMITATI Libro V del Codice Civile COOPERATIVE SOCIALI 8 8 Assenza di particolari obblighi contabili per imprese non profit con alcune eccezioni: Art. 1713 C.C. “Obbligo di rendiconto”: gli Amministratori devono rendere conto del proprio operato Associazioni: l’Assemblea è chiamata ad approvare il bilancio al termine dell’esercizio Cooperative sociali: soggette alla disciplina di bilancio prevista per le società per azioni (art. 2516 C.C.) Enti non commerciali che effettuano raccolta pubblica di fondi: obbligo di redazione di apposito rendiconto dell’attività di raccolta fondi 9 9 Leggi speciali per gli enti lirici: D. Lgs. 29 giugno 1996 n.367 stabilisce schemi predeterminati di bilancio ONLUS: art. 20 bis DPR 600/73 prevede l’obbligo di seguire le operazioni di gestione con una contabilità generale e sistematica che consenta la redazione del bilancio annuale (situazione patrimoniale, economica e finanziaria) 10 10 ASSOCAZIONI RICONOSCIUTE ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE 11 ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE 12 Lo scopo dell’associazione è quello di soddisfare i bisogni di natura ideale, non economica, dei propri membri Ha una struttura a “porta aperta”, nuove parti possono intervenire nell’associazione già costituita senza cambiamento dell’atto costitutivo È caratterizzata da una propria struttura organizzativa che si compone di due organi, l’assemblea e gli amministratori ELEMENTI Le associazioni riconosciute sono quelle che hanno chiesto ed ottenuto il riconoscimento dello Stato. 13 Autonomia patrimoniale perfetta nei confronti dei soci Limitazione di responsabilità, degli amministratori, per le obbligazioni assunte ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE 14 Autonomia patrimoniale imperfetta Il presidente risponde in nome e per conto dell’associazione con il proprio patrimonio degli obblighi sociali assunti Gli elementi necessari nell’atto costitutivo e nello statuto 15 La denominazione dell’ente; Lo scopo; Il patrimonio; La sede; L’assemblea; L’organo amministrativo; Diritti e obblighi degli associati; Condizioni per l’ammissione degli associati Le Fondazioni sono organizzazioni che nascono dalla volontà di uno o più soggetti (i fondatori) che devolvono dei beni vincolandoli al perseguimento di uno scopo di natura non economica L’elemento costitutivo è dato dal patrimonio 16 CONFRONTO ASSOCIAZIONI/FONDAZIONI ASSOCIAZIONI Con o senza personalità giuridica conferita ad un complesso di persone; L’atto costitutivo è un contratto; Le persone che hanno dato vita all’ente influiscono sulla vita dell’ente 17 FONDAZIONI Personalità giuridica conferita ad un complesso di beni; L’atto costitutivo è un negozio unilaterale; Gli amministratori eseguiranno l’atto di fondazione e non il fondatore Sono costituiti da più soggetti che si vincolano con un contratto per il raggiungimento di uno scopo comune Mirano a formare un patrimonio da destinare al raggiungimento di uno scopo preciso e limitato : Raccolta fondi Promozione opere pubbliche, mostre, esposizioni 18