NewsLiftLetter Anno XV n. 04 – APRILE 2013 Registrazione N. 259 Tribunale di Roma – anno 1999 1° anno di pubblicazione: 1999 Periodicità 12 numeri Organo mensile di informazione tecnica – fiscale – normativa – amministrativa del lavoro Pubblicazione specifica di tematiche di certificazione CE, Direttive di Nuovo Approccio e Notifiche – Abilitazioni e altre autorizzazioni Organismi Notificati, Autorizzati e Soggetti Abilitati – Accreditamento Organismi di valutazione della conformità SPECIAL Notified & Authorized Bodies Il numero attuale si compone di NN. 114 pagine Editore: UNION e Direttore Responsabile: Iginio S. Lentini Invio periodico mensile via e-mail in abbonamento gratuito previa autorizzazione e registrazione sul sito www.newsliftletter.it e spedizione cartacea a Ministeri ed Enti di cui a richiesta specifica Mailing list: nn. 600 Direzione e Amministrazione: 00144 Roma EUR - Via M. Peroglio, 15/A Tel.: 335.1336500 – Fax: 06.52200316 Edizione e Redazione: 00144 Roma EUR - Via S. Forti, 20 www.newsliftletter.it – [email protected] Organizzazione – Impaginazione – Grafica – Stampa – Aggiornamento on-line: Segreteria e/o Co.Segreteria In questo Numero: Pag . 2 – Editoriale Pag. 5 – In ricordo dell’ Ing. Liborio Simonelli Pag. 12 – Attivita’ UN.I.O.N. Pag. 15 – Convegno di Parma - Relazioni e interventi Pag. 45 – Certificazione dei componenti Pag. 60 – Corrispondenza UN.I.O.N. Pag. 69 – Osservatorio ACCREDIA Pag. 70 – Incontro Confindustria Pag. 72 – Agenzia delle Entrate - Risoluzione 15/E Pag. 74 – Indagine Confindustria - Questionario Pag. 89 – Indagine Confindustria - Disposizioni Pag. 92 – Fiera di Milano 2013 Pag. 93 – AVCP - Normativa Bandi Pubblici Pag.103 – II edizione premio “Angelo Maria Palmieri” Pag.104 – Infomativ UE Pag.105 – Comitato Elettrotecnico Italiano - D.Lgs 81/08 Pag.108– Comunicazioni UNI Pag.110– Impianti di Terra in Bassa Tensione - Articolo Pag.114– Elenco Organismi Associati UN.I.O.N. http://www.newsliftletter.it/ Articoli, foto, disegni e manoscritti inviati alla redazione, non si restituiscono. Gli articoli, anche se non firmati, impegnano, comunque, il Direttore Responsabile. E’ consentita la copia di parte del contenuto purché ne sia citata la fonte. ****** Per la natura stessa dell’operatività degli Organismi Notificati/Abilitati e degli Soggetti parimenti autorizzati dalla P.A., il presente organo di stampa fa riferimento all’UN.I.O.N. – Unione Italiana Organismi Notificati e Abilitati da cui attinge notizie, fatti e situazioni di mercato, attività associativa, proposte e comunicazioni ai Ministeri di riferimento, pubblicando quant’altro pervenuto da altri all’associazione o al Direttore responsabile del periodico stesso. Tematiche e problematiche di: • Direttive UE di nuovo approccio e di approccio globale – Certificazione CE – Accreditamento • Legislazione nazionale ed europea • Ministeri: circolari – quesiti – risposte – proposte • Attività MiSE – Direzione Generale Vigilanza e Normazione Tecnica • Attività MLPS – Direzione Generale Tutela Condizioni Lavoro • Legislativo, Consiglio di Stato – Corte Costituzionale – Leggi e Giurisprudenza • Pareri legali e Pareri tecnici • Comportamento dei non iscritti • Comportamento Organismi Notificati e/o Abilitati iscritti • Comportamento imprese di manutenzione • Comportamento amministratori condominiali • Conflittualità tra Organismi • Prodotti in attesa di regolamentazione • Lift & Machinery Notified Bodies Group – Bruxelles • Uni – Cei: norme e informativa di aggiornamento • Attività dell’associazione • Forum ed altre Associazioni • Comitato di Controllo Codice Deontologico Union • Accredia – Ente Unico Italiano di Accreditamento • Lettere e segnalazioni pervenute: risposte • Assemblee – convegni – riunioni – Workshop • DPR 462/01 – operatività e problematiche • DM Art. 71 – operatività e problematiche – Attività GdL Pagina 1 NewsLiftLetter Anno XV n. 04 – APRILE 2013 L’Editoriale INFORMAZIONI SUL CONTENUTO DELLA NEWSLIFTLETTER A partire da questo numero di aprile, l’organo di comunicazione ed informazione dell’UN.I.O.N. avrà un indirizzo di contenuti diverso da quello che caratterizzato il passato. Il Direttore Responsabile della testata, affiancato dalla Co.Segreteria nell’opera di edizione stessa, dopo aver verificato come la troppa consistenza del numero di pagine (fino a 130/150…) fosse non essenziale dell’interesse di consultazione e lettura di quel target di destinatari ai quali è rivolto, il cui interesse primario e’, o sarebbe (non tutti sono ovviamente dello stesso avviso!), quello di indirizzo essenziale e peculiare afferente al mondo dei vari prodotti piu’ vicini ai comparti di attivita’ degli Organismi Notificati, ovvero degli altri Abilitati, come pure di quelli Autorizzati (tuttavia, denominati ‘’Soggetti’’ dal MLPS), quindi, spaziando dalla loro conformità fino alle ispezioni (in parte queste ultime toccando l’esigenza dell’accreditamento), ha pertanto ritenuto piu’ utile attenzionarne della riduzione delle pagine stesse. La NewsliftLetter manterrà peraltro invariato il ‘’taglio’’ e lo scopo che la vedono unica nella sua realtà di dare voce al mondo degli Organismi, alla pubblicazione comunque di lettere, risposte, quesiti, aggiornamenti normativi e legislativi, report di convegni, manifestazioni, fiere, assemblee, Commissioni di studio, partecipazione in ambito NB LIFT a Bruxelles e in quella dell’UNI, come di altro che vedessero impegnata la loro Associazione nell’attività di difesa dell’opera degli iscritti, e non solo: sappiamo, infatti, come il punto dolente è costituito dal prevalente numero di OONN e OOAA i quali ritengono di rimanere estranei a qualsiasi formazione sociale, tuttavia beneficiando indirettamente e gratuitamente delle azioni a sostegno della categoria. Il ringraziamento va a Tutti Voi, lettori e diretti interessati, per l’attenzione e la partecipazione dimostrati al nostro sforzo di rendere questo Organo comunque di Vostra utilita’. Il Direttore Responsabile Non si sono ancora placati gli effetti, sconvolgenti per la verità, del post elezioni politiche (troppa l’analisi che verrebbe fuori e peraltro non specifica di quella trattata da questo organo) ma già s’affacciano quelle dell’associazione (nulla a che vedere con le prime!..) riguardanti il rinnovo delle cariche sociali che dopo due anni di attività, hanno visto la loro naturale scadenza. Tribolato, pure, il varo di questa XXIX assemblea, dapprima fissata in un’amena località turistica mondiale, quale quella di Taormina – Giardini Naxos, poi ricondotta ad un viaggio piu’ vicino (solo per gli iscritti del Nord) mentre la regola di pari compensazione per quelli del sud che si recano in altra località nordista, non sembra essere di alcun rilievo: insomma, a comandare sono i 26 associati (il ‘’centro’’ è neutrale) del nord ed, a soccombere, gli 8 diversamente residenti. Bella dimostrazione di ‘’associazione’’! Ma che questo mese di aprile, oltre che preparatorio della suddetta assemblea (10.11 maggio a Roma), sia anche foriero di altri avvenimenti, sta a dimostrarlo il mai sopito ricordo di un Amico, Liborio Simonelli, componente del Direttivo, che un anno fa, il 1° di aprile!, ha lasciato questo mondo; in questi 365 gg, ho spesso ripercorso gli ultimi tre mesi della sua vita, quando ormai le forze lo stavano per abbandonare, abbinandola alla mia verso il continuo spasmodico desiderio di tenerci in contatto, non sapendo se quel giorno sarebbe stato l’ultimo. Non ci sentivamo ormai piu’, la sua voce flebile lo impediva ma ci scrivevamo, soprattutto sabato e domenica, quando riflettevamo ambedue su cio’ che era stata la nostra vita umana, affettiva, maritale, professionale, spaziando in lungo ed in largo su fatti, situazioni, avvenimenti, sincerità, dietrologie, Amici ed….amici, esigenza di costituire l’associazione (già al http://www.newsliftletter.it/ Pagina 2 NewsLiftLetter Anno XV n. 04 – APRILE 2013 primo incontro, a Torino, in una riunione con l’allora Ergotecnica, agli inizi del 2010, ci incrociammo con lo sguardo fisso ma perplesso davanti a cio’ che gli Organismi si sarebbero dovuti attendere del loro indefesso lavoro, presi come erano, come sono e come saranno nell’…..amorosa morsa di autorizzazioni, norme, leggi, regolamenti, circolari, distonie interpretative del modus operandi, il diverso avviso degli amministratori condominiali e, l’altro, non certo minimalistico, dei manutentori) Così nacque la nostra Amicizia mai venuta meno, seppure con alterne vicende riguardanti famiglia, figlio, organismo (costretto poi a cedere), pene societarie fino, poi, a rappresentare il mio attraverso l’affidamento della direzione tecnica, con i verificatori che lo amavano, rispettandolo: una brutta perdita anche per loro! All’interno, troverete qualcosa di questo primo anniversario della sua dipartita. Adesso, invece, la vita ci obbliga ad affrontare le altre ‘’amenità’ e peripezie, talune inaspettate e che questo mese, all’inizio calmo seppure al cospetto di una nuova, sofferta, realtà operativa per l’assenza della ‘’tuttofare’’ Linda, non lasciava intravvedere. Tra queste, spiccano le dimissioni del nostro direttore operativo, Iacuzio, che dopo solo cinque, ma intensi, mesi, complice la sua attività professionale in una al lavoro (particolare) dell’associazione, ha ritenuto –con la sua riconosciuta onestà intellettuale – di non poter continuare. Se si osservano ambedue tali partenze, non si puo’ dire che al presidente Union sia toccata una buona sorte! Ma, come se non bastasse, si sono aggiunte pure alcune avvisaglie di rigurgiti chiozzotte dei membri del C.D., in particolare di rampanti giovani, accortisi all’improvviso di dire la loro, sbagliando e sballando – se mai ci fosse stata – strategia. Ne affronterò in altra riunione del CD stesso programmata ante prima giornata di assemblea, dopo averlo fatto già per iscritto, motivando gli errori di mancata conoscenza dei fatti, ancora piu’ gravi se si desumono a distanza senza, cioè, vivere la loro associazione, non leggendo quanto si trasmette loro. Tiriamo avanti! Ci aspettano, infatti, impegni che non lasciano tempo a tali quisquilie e pinzillacchere. La prossima XXIX assemblea, come le precedenti, sarà questa volta maggiormente impegnativa: non solo per discutere nel merito i compiti dei membri del CD, anche al fine di assicurare dalla sede la continuazione dei servizi agli iscritti ma, viepiu’, per l’aggiunzione di una ‘’straordinaria’’, dovendo solo questa decidere di alcune modifiche allo statuto, in parte rese necessarie dall’abolizione della figura del ‘’Direttore Operativo’’, dalle altre dei Dipartimenti, in particolare del D.I.C.A. e da altri aggiustamenti. Nell’ambito della ‘’ordinaria’’, sarà da discutere la revisione dei costi la cui analisi deve consentire di prevedere,in parallelo, la diminuzione della quota associativa. A tutto cio’, si deve poi aggiungere il tempo da dedicare, azzerando tutte le cariche sociali, di assegnare – o confermare in parte – quelle nuove per il biennio 2013-2015. Non è finita. Il giorno dopo, infatti, l’Associazione aveva organizzato un workshop, poi ribattezzato ‘’tavola rotonda’’ in quanto gli oratori/relatori invitati interagiranno con gli associati stessi, stante le problematiche tuttora in sospeso gravanti sull’operatività – e funzionalità – degli Organismi: da una parte i Notificati alle prese con la realtà del Dpr 162/99 che ne avviluppa dell’accreditamento anche in tema di ispezioni e, quanto allo specifico discorso dell’accreditamento, l’evidenza di dimostrazione della omogeneità degli auditors Accredia nella fase di processo dell’audit; nondimeno, un confronto si rende necessario con la stessa Accredia, in una al MiSE (si vedrà di coinvolgere il nuovo, decisionista - ho avuto modo di conoscerlo a Padova – Ministro dello Sviluppo, Zanonato) per quanto attiene l’attuale impostazione delle tariffe le quali, come è evidente, penalizzano le PMI del comparto ascensori, doppiamente rilevano di quel 95% (sempre piu’ in aumento) di sole ispezioni, stante i ricavi non commisurati ai costi dell’accreditamento massimamente previsto nella logica delle certificazioni di conformità di prodotto. Dopo un periodo di naturale assestamento che, oggettivamente, andava lasciato all’Ente Unico ed ai numerosi problemi, in parte retaggio di situazioni aggiuntivamente trovate nel ‘’mezzo di quel cammin’’ della globale vita di una direttiva, quale quella ascensori, ‘’semplice’’ (come afferma una dirigente del MiSE), tuttavia ostica se osservata al cospetto delle ispezioni periodiche, si puo’ ragionevolmente pensare di organizzare un tavolo di lavoro composto, appunto, dalle tre parti interessate. Accredia, peraltro, ha dimostrato in questi ultimi due anni di voler collaborare, non arroccandosi pregiudizialmente né all’ ‘’ante’’ né al ‘’post’’ della complessiva analisi (….che dovrebbe http://www.newsliftletter.it/ Pagina 3 NewsLiftLetter Anno XV n. 04 – APRILE 2013 comprendere quella del Direttore Generale di quella marea di incombenze, quali Mercato, Concorrenza, Consumatori, Vigilanza e Normativa Tecnica ma che, francamente, abbiamo notato molto poco in questi stessi ultimi due anni, a mo’ di tuttobenemadamalamarchesa!) Quanto agli Organismi, quelli Abilitati (parliamo del DPR 462/01), riteniamo che – riforma Titolo V (non) a parte – tale operatività sia oggi mutilata da troppi ed anacronistici vincoli a monte. Se lo scopo di tale provvedimento legislativo è quello della 81/08, di cui è costola, pertanto di intervenire nella sicurezza dei prodotti, degli impianti e, nondimeno, dei lavoratori, come non pensare ad allargarne della sua funzione e funzionalità? Il Dirigente della XVIII del MiSE partecipa attivamente, anche nell’analisi di contenuti e proposte dell’associazione, intervenendo anche direttamente, nel processo di collaborazione con lo specifico Gruppo di Lavoro, tuttavia, oggettivamente, non potendosi esporre piu’ di tanto. Un risultato, peraltro, meritorio è stato ottenuto grazie al suo intervento sull’ex art.19 del Dpr 162/99 (annosa questione che si trascinava da 15 anni!), ponendo fine ai problemi che amm.ri cond.li, manutentori e organismi notificati hanno continuato ad avere con l’assenza di dimostrazione del collaudo dell’impianto. Non infine, nel quadro generale di soccombenza degli Organismi Autorizzati, ‘’coniati’’ diversamente dal MLPS quali ‘’Soggetti’’ per renderli maggiormente visibili del loro minus inter pares rispetto ai ‘’titolari della funzione’’( e chi, se no, se non Asl e Arpa?) di cui all’art.71 afferente alle verifiche delle attrezzature di lavoro (altra costola del D.Lgs 81/08…), la situazione attuale, malgrado tre circolari di tale altro Ministero, è manifestamente sfavorevole all’operatività di tali ‘’Soggetti’’. Non si puo’, solo a volerne rilevare, chiedere l’ausilio dei privati, analizzarli e rivoltarli come un ‘’pedalino’’ (dicono a Roma) prima di decidere di autorizzarli, per poi vederli relegare in un costoso loro ruolo del ‘’darsi da fare’’, fino al punto di vedersi poi sfuggire l’operatività in quel fin troppo lasso di tempo dei 60 gg. concessi agli enti pubblici per provvedere alla verifica stessa! Iginio S. Lentini Direttore Responsabile I NOSTRI SOCI SONO LA NOSTRA FORZA E NOI SIAMO IL PUNTO DI FORZA DI OGNI SOCIO. E' grazie ai propri Soci che UNION riesce a mantenere il proprio carattere di organizzazione indipendente che opera nel settore della sicurezza degli impianti, del rispetto dei suoi doveri ma anche dei diritti dei suoi iscritti quali enti privati che operano nella certificazione e della ispezione dei prodotti. http://www.newsliftletter.it/ Pagina 4 NewsLiftLetter http://www.newsliftletter.it/ Anno XV n. 04 – APRILE 2013 Pagina 5 NewsLiftLetter http://www.newsliftletter.it/ Anno XV n. 04 – APRILE 2013 Pagina 6 NewsLiftLetter http://www.newsliftletter.it/ Anno XV n. 04 – APRILE 2013 Pagina 7 NewsLiftLetter http://www.newsliftletter.it/ Anno XV n. 04 – APRILE 2013 Pagina 8 NewsLiftLetter http://www.newsliftletter.it/ Anno XV n. 04 – APRILE 2013 Pagina 9 NewsLiftLetter http://www.newsliftletter.it/ Anno XV n. 04 – APRILE 2013 Pagina 10 NewsLiftLetter http://www.newsliftletter.it/ Anno XV n. 04 – APRILE 2013 Pagina 11 NewsLiftLetter ATTIVITA’ UN.I.O.N. IL CONVEGNO DEL 23 MARZO 2013 Anno XV n. 04 – APRILE 2013 REPORT Nell’ambito della Fiera della Meccanica – che il MECSPE organizza annualmente a Parma – Un.i.o.n. da molti anni concede il proprio patrocinio, partecipando, attraverso l’ausilio di un proprio stand, a far conoscere al mondo esterno l’attività degli Organismi, siano essi Notificati ovvero Abilitati, a seconda della autorizzazione concessa loro dai Ministeri di riferimento, diffondendo pertanto la conoscenza del loro ruolo, quello di Accredia in relazione all’obbligo di accreditamento e, nel loro insieme, quindi, la sicurezza dei prodotti. Il tema sviluppato dal Convegno 2013, al quale hanno partecipato figure assolutamente importanti del panorama istituzionale ed imprenditoriale italiano, già indicativo dei punti di cui sopra solo ad osservare i loro interventi, ha riguardato ‘’ I RUOLI DELL’ACCREDITAMENTO, DELLA NORMAZIONE E DELLA VIGILANZA SUI PRODOTTI IN ITALIA’’ . Ha aperto i lavori il Dirett.Gen.le Accredia, Dr.F.Trifiletti il quale ha tenuto inizialmente a ricordare l’ultima sua presenza in occasione del decennale Union tenutosi a Torino alla fine del 2011. Passando al tema svolto per tale Convegno, egli ha sottolineato l’importanza economica (oltre 300 mil.di euro, laboratori esclusi) nel settore delle verifiche di conformità svolte dagli organismi di certificazione.Dopo 5 anni, con il consolidamento del quadro normativo comunitario, ha portato a due novità : pacchetto sicurezza fortemente incentrato sulla sorveglianza di mercato,attività che si scorpora dal Reg.to 765, con nuovi strumenti, maggiormente coordinati; revisione della Bleu Guide (oggi in bozza) che, sostanzialmente rimane eguale alla precedente, seppure consolidando le scelte politiche di accreditamento,autorità di designaz./notifica, gruppi dei Notified Bodies, etc. E’ evidente come i compiti di Accredia siano cresciuti in una alle maggiori responsabilità, evidenziando il relatore il rapporto non equidistante con nessuno: dalle Autorità Pubbliche agli Organismi accreditati ed accreditanti; dalle associazioni socie a quelle non associate, anzi mantenendo un rapporto privilegiato e senza distinzione con soci e non. Egli, Trifiletti, quindi ha parlato del bilancio dell’attività, addirittura con dati recentissimi (febbraio 2013). Relativamente al settore di prevalente interesse per gli OONN iscritti (ascensori), di cui ad 1/3 dell’attività, su 93 domande ne sono state accettate 84 che hanno ricevuto 76 offerte tutte sottoscritte, pertanto il 90%, portando a 65 esami docum.li (77%),evidenziando 2 : 3 Negativi, come negativo è stato 1 su 4, relativamente ai secondi di tali esami. Quanto alla visita in sede ON, se ne sono avute 37 pari al 49% delle offerte accettate, mentre quelle supplementari hanno rappresentato il 32%. In sostanza: 25 accreditamenti pari al 33%. Sul piano infine delle tariffe, Trifiletti ha affermato che Accredia ha fatto uno sforzo, venendo incontro ai ‘’regolamentati’’, dicendosi sicuro che, in base ai primi dati in suo possesso, che tali ‘’cogentati’’ abbiano avuto una situazione non penalizzante. Subito dopo è stata la volta del Ministero dello Sviluppo Economico, presente al Convegno con due dirigenti (Dr.ssa A.d’Alessandro a capo della Div.XIV e Ing.V.Correggia responsabile della Div.XVIII) La prima a prendere la parola è stata la d’Alessandro che nel fare il punto della situazione accreditamenti, ha voluto approfondire la questione delle transizioni tra l’ante della validità in assoluto dell’autorizzazione ministeriale ed il post che da piu’ di un anno vede l’autorizzazione stessa subordinata all’ottenimento del certificato di accreditamento. Il Ministero ha provveduto peraltro ad assistere gli OONN nella fase interlocutoria del risultato dell’audit, laddove – a scadenza avvenuta della tempistica autorizzativa ed ottenuto l’ok del risultato dell’esame documentale – assicura all’ON la necessaria continuazione in deroga dell’attività delle ispezioni per alcuni mesi, comunque bastevoli per la fase finale del processo di accreditamento, ad eccezione, beninteso, della produzione delle certificazioni di conformità che rimangono in standby fino all’avvenuto rilascio del certificato da parte di Accredia. Sono seguite domande degli astanti, anche con riferimento ai due Regolamenti n.765 e 768 sui quali la relatrice si era in precedenza soffermata, analizzandoli, alle quali la d’Alessandro ha fornito http://www.newsliftletter.it/ Pagina 12 NewsLiftLetter Anno XV n. 04 – APRILE 2013 puntuali risposte, attraverso le quali è stato peraltro possibile chiarire piu’ di qualche punto nel rapporto MiSEOONN-Accredia, eliminando pertanto la loro eventuale residualità. E’ quindi seguìto l’intervento dell’altro dirigente, Ing.Correggia il quale, prediligendo andare ‘’a braccio’’, piuttosto che produrre autonomamente la relazione, quindi esporla, ha inteso affrontare questioni di assoluta valenza e necessità per l’operatività degli ‘’Abilitati’’, particolarmente con riferimento alle verifiche del DPR 462/01, pertanto, in relazione all’attività del GdL specifico, rispondere alle domande poste da tale Gruppo di Lavoro, non senza sottolineare che quanto oggi se ne (ri)affronta anche con riferimento al MLPS (quesiti e pareri erano stati pubblicati sull’organo di stampa di UN.I.O.N. – ottobre 2012), costituiscono un prezioso aiuto al diuturno lavoro di verifica di tali impianti di messa a terra elettrici, unitamente alle altre tre aree ‘’sorvegliate’’ dal DPR stesso. Quanto a prove e strumenti relativi ai luoghi con pericolo di esplosione, di cui ai riferimenti normativi proposti da Union, nel prendere atto, l’Ing.Correggia, delle peculiari motivazioni addotte dall’Associazione, desidera tuttavia coinvolgere il MLPS, pertanto, rimandando ad una possibile valutazione congiunta che sarà oggetto di chiarimento nel corso della prossima assemblea di maggio 2013. Terminata questa prima parte antimeridiana delle relazioni, dopo il lunch a buffet, è la volta del MLPS, pertanto, invitato a parlare è stato l’Ing.M.Candreva che, stante le numerose problematiche nate dal sofferto varo del DM 11.4.11 relativo al coinvolgimento dei ‘’Soggetti Abilitati’’ nelle verifiche periodiche delle attrezzature da lavoro, vi si è soffermato soprattutto alla luce di alcune difficoltà interpretative, puntualizzando quindi lo ‘’stato dell’arte’’ ad oggi, correlato al quantum di cui al decreto stesso.Parlando del DM 4.2.2011 nel merito dei Lavori sotto tensione, ha chiarito i criteri alla base del rilascio dell’autorizzazione in una ai requisiti per i soggetti formatori;peraltro, entro il 27/04 p.v. termina la parte transitoria e ove i soggetti non dovessero adeguarvisi, sarebbe inevitabile la continuazione dell’attività di svolgere l’attività specifica. Interviene, poi, verso alcuni preminenti chiarimenti di funzionalità e correttezza operativa, quali quelli del comma 8 dell’art.71, sottolineando pertanto i compiti del datore di lavoro mentre, con riferimento alla terzietà in capo ai SSAA, questi non possono fornire alcuna consulenza. C’e, poi, un impegno verso il rispetto della tempistica dei termini concessi agli uni (enti pubblici) , quindi agli altri (enti privati, cosiddetti ‘’Soggetti’’), essendo prevista una relazione di accompagnamento in Parlamento delle disposizioni integrative e correttive del DM succitato; infatti, gli obiettivi del legislatore sono quelli di a) fornire certezza al datore di lavoro; b) azzerare l’arretrato. Quanto ai STF (soggetti titolari della funzione, alias Asl,Arpa) effettua la verifica in modo diretto, su richiesta, ovvero su iniziativa di INAIL. Per quanto attiene alle tariffe, queste devono intendersi onnicomprensive. Chiarisce anche il ruolo della Commissione Ministeriale istituita presso il MLPS: tutte e cinque le istituzioni che ne fanno parte, devono essere d’accordo; se non vi fosse, occorre interrompere i lavori, quindi riflettere, ripensare e di nuovo ricercare la coesione. Infine, si sofferma, non certo con gaudio, sulla migrazione dei Verificatori da un SSAA ad un altro. Successivamente a Candreva, la parola è stata presa dall’Ing.P.Cavanna, storico capo dell’allora Ispettorato Tecnico dell’Industria, tuttora ricordato e novellato della sua molteplice e meritoria attività svolta in oltre trent’anni di ufficio. Egli oggi, esperto di normazione, ha affrontato proprio quello della normazione in Italia, sottolineando il ruolo dell’UNI nella elaborazione della normativa stessa utilizzata per l’accreditamento. Ha inizialmente storicizzato gli aspetti della normazione tecnica, per poi soffermarsi sul suo impiego nell’adeguamento al proprio campo di attività, nonché al ruolo, al fine di rispondere alle richieste del mercato e della società. E’ così che oggi prodotto ed impianto sarebbero irrealizzabili senza canoni di sicurezza e qualità di cui alla loro realizzazione in linea con i dettati delle norme UNI. Nel tracciare il quadro internazionale e comunitario, Cavanna ha concluso, allargando la conoscenza dello sviluppo dell’attività attraverso i vari Comitati Tecnici (TC), CEN (Comitato europeo di normazione) e ISO (su scala internazionale), a loro volta articolati in sottogruppi di lavoro ai quali spetta lo studio specifico dei progetti di norma. http://www.newsliftletter.it/ Pagina 13 NewsLiftLetter Anno XV n. 04 – APRILE 2013 E’ la volta, adesso, dell’Ing.G.Varisco che ha voluto affrontare, insieme con l’aspetto della certificazione dei componenti, un tema non certo di poco conto, quale quello dell’emendamento ‘’A3’’ alle norme degli ascensori - En 81.1.& 2 - che rappresenta modifiche a queste ultime di cui a paragrafi modificati e aggiunti, anche in termini di definizioni, alla originaria versione normativa. Varisco, oltre a chiarire i vari aspetti tecnici che riguarderanno, ad es., i movimenti incontrollati della cabina, rilevandola al fine di arrestarla, senza possibilità di movimento, ha spiegato come l’insieme di queste novità legislative incide sulla maggiore sicurezza degli ascensori ai fini del loro uso da parte degli utenti trasportati. E’ seguita l’esposizione delle numerose slides per ognuna delle quali il relatore si è soffermato, chiarendo come a partire dal gennaio 2012 (entrata in vigore del provvedimento che riguarda tutti gli impianti da quel momento installati) tali impianti dovranno prevedere a monte, in fase di costruzione, nuovi dispositivi tecnologici in grado di rendere impossibile (è ancora un altro esempio)la partenza dell’ascensore se l’esistenza di un guasto; insomma, discrasie ed anomalie di funzionamento, tuttora esistenti negli impianti antecedenti ed ai quali si provvede con il controllo semestrale della manutenzione e attraverso la verifica periodica effettuata dagli Organismi Notificati. Terminata l’esposizione, il moderatore Dr.Iacuzio, direttore operativo incaricato dal presidente Union di svolgere, stante la sua forzata assenza, di svolgere anche i compiti di assistenza a tutti i presenti, ha passato la parola all’Ing.Di Renzo, a conclusione della giornata e delle relazioni. Egli ha inteso soffermarsi su due aspetti simbiotici ed osmotici della valenza dei controlli relativamente agli apparecchi di sollevamento, partendo dall’ultimo provvedimento (DM 11.4.2011) emanato dal MLPS, toccando quindi la pregnanza che la sicurezza ripone nella sorveglianza di mercato, ripercorrendo le tappe normative che hanno distinto il percorso legislativo dalla ex 98/37/CE fino all’ultimo, attuale, Regolamento della Direttiva Macchine, D.Lgs 17/2010. L’analisi, in verità corposa, tanto da richiedere un tempo di esposizione verbale maggiore di quello ipotizzato in partenza, ha toccato finanche la realtà attuale: lungi, infatti, dall’aver costruito un sistema di appianamento delle divergenze tra i soggetti istituzionali (Dicasteri ed Organi segnalanti) in relazione alle contestazioni tuttora aperte dei Soggetti controllati (costruttori ed utilizzatori), riproponendo pertanto oggi, in questa occasione, l’inevitabile semplificazione delle procedure in una all’omogeneità dei controlli i quali non possono essere interpretabilmente diversi tra quelli esperiti dagli enti pubblici rispetto ai nuovi Soggetti Abilitati che da due anni creati dal MLPS, agiscono sulla verifica stessa di tali impianti. L’argomento globalmente relazionale, in verità complesso in quanto portatore di un insieme normativo lungo (si parla del 1996 ma già da prima i problemi affacciati per la loro risoluzione, erano evidenti), ancora oggi (lo testimonia la lungaggine di 5 anni che ha impiegato il succitato DM 11.4.11.) non si puo’ dire affatto sistemato, semmai lo sarà in futuro, ove non si attuasse quella sperata semplificazione che, ponendo in un angolo remoto l’eccesso di burocrazia, permetta agli enti privati, cosiddetti ‘’Soggetti Abilitati’’, di non essere subalterni – funzionalmente,operativamente,professionalmente – ai primus inter pares costituiti dagli enti pubblici, non per nulla chiaramente ed inequivocabilmente insigniti del ruolo di ‘’titolari della funzione’’. Al termine il Dr.Iacuzio ha ringraziato tutti i relatori, dando appuntamento per alcuni di loro ai lavori (11 Maggio) successivi alla XXIX assemblea ordinaria del 10 Maggio p.v., a Roma. Redatto il 10/04/2013 dal Presidente UN.I.O.N. http://www.newsliftletter.it/ Pagina 14 NewsLiftLetter Anno XV n. 04 – APRILE 2013 CONVEGNO UNION 23 MARZO 2013 PARMA LE VERIFICHE DEGLI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO FINO AL D.M. 11.4.2011 - LA SORVEGLIANZA DI MERCATO : DALLA 98/37/CE AL D.LGS 17/2010 INTRODUZIONE Il motivo che mi ha convinto a partecipare a questo Convegno riguarda l’attività svolta, come ingegnere appartenente al G.L.A.T. (Gruppo di lavoro accertamenti tecnici) dell’ISPESL, relativa alla Sorveglianza di mercato, di competenza del M.S.E e che mi ha impegnato dal 96, anno di recepimento della Direttiva Macchine fino al 2006, anno in cui sono andato in pensione. In particolare, ho voluto sfruttare questa occasione per trasmettere considerazioni e problematiche, che avevo trattato durante il periodo lavorativo e che erano rimaste sospese. Tali problematiche riguardavano le difficoltà inerenti all’attuazione in Italia di leggi e/o regolamenti europei: mi riferisco, in particolare, alle procedure istituite per l’esame delle pratiche di macchine presunte non conformi e, pertanto, oggetto di segnalazione ai Ministeri competenti. Risultava, infatti, che tali procedure erano contrastanti tra loro, soggette a molteplici contestazioni da parte dei soggetti controllati (costruttori e utilizzatori) oltre che a divergenze tra gli stessi soggetti istituzionali (Ministeri e Organi segnalanti), ma, soprattutto, erano inutilmente penalizzanti nei riguardi dei costruttori, dei datori di lavoro e degli utenti della macchine, in definitiva, delle categorie che producono, creando lavoro e ricchezza nella nazione. Nonostante il mio impegno in tal senso, il risultato fu ovviamente fallimentare, ma, proprio perché ancora convinto della necessità di migliorare e/o cambiare tali procedure, a distanza di sei anni, ho voluto approfittare di questa occasione, che mi è stata offerta dalla UNION, per riproporre questo argomento, riguardante la semplificazione delle procedure e l’omogeneità dei controlli, siano essi fatti da soggetti pubblici che da privati, nella speranza che si possano avere un risultati migliori di quelli da me raggiunti. Credo, infatti, che, in tempi decisamente diversi da quelli del 2006, con la crisi che tutti viviamo, con l’emorragia continua di posti di lavoro, con suicidi di lavoratori e datori di lavoro, dovuti alla disperazione, si possa e si debba affrontare il discorso di questa burocrazia italiana, il cui compito dovrebbe essere quello di favorire e semplificare le procedure e gli adempimenti burocratici, cui sono sottoposti coloro producono lavoro. http://www.newsliftletter.it/ Pagina 15 NewsLiftLetter Anno XV n. 04 – APRILE 2013 Devo constatare, purtroppo, che, per i casi che tratterò di seguito, questo scopo non è stato raggiunto, a mio parere, per il seguente motivo. I regolamenti e direttive, emanati dal legislatore europeo per uniformare standard di costruzione e di sicurezza allo scopo di permettere la libera circolazione delle macchine, vengono recepiti nei paesi della U.E con leggi e/o decreti, che dovrebbero rispettarne le finalità originali. Quando, però, si passa alla attuazione pratica dei suddetti decreti e/o leggi, in Italia vengono attivate procedure applicative, che si distinguono da quanto avviene negli altri paesi U.E., caratterizzandosi per la diversità dei procedimenti e di soggetti addetti ai controlli, con il risultato di penalizzare i costruttori e utilizzatori italiani: esempi, vissuti personalmente, sono le procedure applicate nella Sorveglianza di Mercato, nonché quelle conferenti al recente decreto 11 Aprile 2011 sugli Apparecchi di Sollevamento. Ciò si spiega, a mio parere, con il fatto che la burocrazia in Italia, dimenticando che il suo ruolo è quello di essere un’organizzazione di persone e risorse destinate alla realizzazione di un fine collettivo secondo criteri di razionalità e imparzialità, si identifica, oramai, come un potere che, ampliando sempre più le proprie competenze, impone l’osservanza formale di regolamenti, che lei stessa stabilisce. Tenendo, poi, conto che la stessa burocrazia si presenta in più tipologie ( burocrazia statale, parastatale, regionale, ecc.), risulta difficile, per la stessa, delineare i propri confini, dovendo, in primis, salvaguardare le singole competenze, e trascurare, di conseguenza, quelli che sono gli interessi e le responsabilità di coloro che sono i destinatari e i fruitori delle macchine: i datori di lavoro- utilizzatori, Il risultato palese è rappresentato da difficoltà e/o ostacoli che alcune procedure applicative di direttive e/o regolamenti della U.E. procurano ai soggetti interessati (costruttori, datori di lavoro e lavoratori,ecc..) facendo in modo che in Italia la sicurezza diventi un incubo per i datori di lavoro e non un obbligo da assolvere insieme alle istituzioni, paralizzando di fatto le iniziative e le possibilità di creare posti di lavoro. Ma se è incomprensibile che la burocrazia fallisca, nelle fase iniziale, il suo scopo, è intollerabile è che la stessa, a fronte di chiare e palesi situazioni contrastanti, non capisca (o faccia finta di non capire) i motivi per cui le procedure applicative delle leggi in Italia vengano applicate in modo disuniforme nel paese e diano luogo a differenti valutazioni, che, poi, si scaricano regolarmente sul soggetto che deve garantire la sicurezza del lavoro, cioè il datore di lavoro. Cosa fare, allora, per raggiungere un tale scopo e rendere, in tal modo, per il datore di lavoro, meno opprimente e più sicura l’applicazione della legge? Una risposta, a mio modesto parere e secondo la mia esperienza, potrebbe consistere in alcuni comportamenti da mettere in atto, come: http://www.newsliftletter.it/ Pagina 16 NewsLiftLetter Anno XV n. 04 – APRILE 2013 1) effettuare un controllo a valle, delle procedure di applicazione della legge e/o del regolamento, cioè un controllo, come si usa dire, da fare sul campo. 2) avere il coraggio di intervenire, anche quando si è constatato che l’applicazione degli strumenti legislativi e/o delle procedure abbia dato risultati diversi da quelli previsti, creando, addirittura, casi di conflitti di competenze, di contrapposizioni tra soggetti istituzionali dello Stato stesso, nonché danni materiali e morali agli datori di lavoro e agli utilizzatori. 3) rilevare, da parte del funzionario che esplica attività di controllo, le incongruenze e difficoltà che la sua attività comporta nei riguardi del cittadino-fruitore del suo servizio e riportare, nelle opportune sedi, le problematiche, eliminandole, se possibile, oppure, rendendole meno pesanti ed onerose, naturalmente, sempre e comunque nell’ambito delle leggi vigenti In questa ottica e con queste finalità, analizzerò le procedure, sulle quali si poteva o, meglio, si doveva intervenire, al fine di rendere meno pesante la ricaduta negativa delle stesse sulle attività ed il compiti del datore di lavoro. • La prima procedura riguarda il decreto Ministeriale 11 aprile 2011, concernente la disciplina delle modalità delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del D. Lgs. n.°81/08, che viene analizzata mettendo in evidenza, anche se maniera incompleta, l’evoluzione delle verifiche degli apparecchi di sollevamento negli ultimi quarant’anni: come sono cambiate nel tempo, le modalità delle stesse, anche in rapporto ai soggetti titolari della stesse. Tale decreto, in via di applicazione, rivelava, già in partenza, quelle che potrebbero essere le difficoltà e problemi futuri, soprattutto per i datori di lavoro; problemi che, comunque, se recepiti e corretti in tempi brevi, porterebbero giovamento al servizio stesso previsto dal decreto e agli utilizzatori della macchine. • La seconda procedura è connessa all’attività di Sorveglianza di Mercato, da me svolta nello Stato, fino alla pensione, avvenuta nel 2006. Mi riferisco, in particolare, agli ultimi 12 anni di servizio, in cui mi sono occupato di Sorveglianza di Mercato, come ingegnere del gruppo del GLAT-ISPESL, che esaminava, per conto del M.S.E , i fascicoli tecnici delle ditte costruttrici soggette ad segnalazioni di non conformità. L’analisi abbraccia, dunque, un periodo abbastanza lungo e significativo, e, precisamente, dal 1996, anno di recepimento della Direttiva 98/37/CE, durante il quale sono state adottate e, in parte, continuano ad essere adottate, procedure, sempre più consolidate negli anni, che hanno prodotto incongruenze e conflittualità che hanno danneggiano l’industria italiana. L’excursus sulle due procedure suddette consentirà di comprendere come si è arrivati al Decreto 11 Aprile 2011, con tutti i suoi limiti amministrativi-burocratici e con alcune novità tecniche, e come la Sorveglianza di Mercato, così come fatta in Italia, abbia arrecato e, forse, arreca ancora, difficoltà e comportamenti contrastanti, che vanno a colpire e ad appesantire ulteriormente il lavoro degli unici veri produttori di reddito e ricchezza esistenti ( ancora per poco) in Italia, e, cioè, gli imprenditori, datori di lavoro e gli utilizzatori. Pertanto, verranno analizzati, dapprima, i soggetti titolari e le modalità delle verifiche degli A. S. (Apparecchi di Sollevamento) nel corso degli ultimi decenni, quindi, verrà fatta un’analisi della situazione che si è creata con l’avvento della direttiva macchine 98/37/CE, recepita con DPR 459/96, e con la nuova direttiva macchine 2006/42/CE, recepita con il D. Lgs n° 17 del 27 gennaio 2010, ed infine si farà un confronto critico con il D.M. 11 Aprile 2011. Vale comunque la pena di anticipare che: http://www.newsliftletter.it/ Pagina 17 NewsLiftLetter Anno XV n. 04 – APRILE 2013 a) il D.M. 11 aprile 2011, che disciplina i criteri di abilitazioni dei soggetti privati alle verifiche degli Apparecchi di sollevamento, è stato pubblicato con un ritardo di almeno 5 anni rispetto agli altri Stati della U.E., nei già vigeva l’affidamento delle verifiche a organismi notificati; b) per eliminare differenze procedure applicate nella Sorveglianza di mercato ci sono voluti 12 anni, cioè, dal 1996, anno di recepimento della Direttiva macchine con il D.P.R. 459/96, al 2008, anno di pubblicazione del D.Lgs 81/082. 1. EVOLUZIONE DELLE VERIFICHE IN ITALIA: DAL D.M. 12 /9/1957 AL D. M. 11 APRILE 2011 1.1 I SOGGETTI TITOLARI E LE MODALITA’ DELLA VERIFICHE IN ITALIA. A) Nel 70, all’ inizio della mia attività lavorativa, c’era l’E.N.P.I., che, in forza dei decreti delegati, espletava il collaudo e le successive verifiche periodiche degli apparecchi di sollevamento. I collaudi e le verifiche periodiche attenevano, quindi, ad un unico soggetto istituzionale, che si interfacciava con l’utente dell’apparecchio di sollevamento e, di conseguenza, tutti gli aspetti burocratici venivano risolti direttamente, senza altri interventi di terzi. In questo contesto poté essere realizzata una procedura, per me molto importante, nell’attività istituzionale dell’ENPI: fu quella che seguì alla emanazione della circolare del MLPS n° 77/76, con la quale si poteva ottenere il collaudo degli A.S. solo dopo che era stata esaminata ed approvata dall’ENPI la documentazione tecnica, presentata dall’utente e fornita dal costruttore della macchina. Questa circolare rappresentò un punto focale ed un salto di qualità sia per la prevenzione sia anche per lo sviluppo di competenze tecniche dell’’ENPI, ma anche e, soprattutto, per le aziende costruttrici, che dovettero adeguarsi a nuovi criteri di progettazione e tecnologia, il che comportò anche un funzione sociale, associata al fatto le ditte, furono, necessariamente, costrette all’assunzione di giovani ingegneri e tecnici qualificati. L’applicazione della suddetta circolare del MLPS n° 77/76, a parte gli iniziali assestamenti e difficoltà, favorì contatti diretti tra i funzionari dell’ENPI e progettisti delle ditte costruttrici, e, producendo, quindi, un reciproco vantaggio professionale con il continuo scambio di informazioni e conoscenze . La titolarità, poi, di un unico soggetto incaricato, come l’ENPI, permise, inoltre, un altro approccio, ancor più veloce in termini amministrativi, per il soggetto titolare del servizio ma anche più vantaggioso per le ditte costruttrici. Questo vantaggio consisteva nell’introduzione dell’Omologazione degli Apparecchi di sollevamento”, che rappresenta la procedura tecnico amministrativa con la quale viene provata e certificata la rispondenza del prodotto a specifici requisiti tecnici prefissati ai sensi e per fini prevenzionali della legge 23 dicembre 1978 n. 833 e che consiste nell’approvazione, da parte di un organismo di controllo pubblico di un apparecchio, basata su progetto che applicava norme tecniche obbligatorie e che si concludeva con un marchio di stato. Una volta ottenuta, tale approvazione veniva presentata dall’utente un compendio riassuntivo di poche pagine, al posto della relazione tecnica completa, all’atto della richiesta di collaudo. Questa procedura evitava la presentazione di singole relazioni tecniche dello stesso apparecchio, da parte vari utenti dislocati in tutte le regioni, ed inoltre evitava, al costruttore, possibili discordanze di http://www.newsliftletter.it/ Pagina 18 NewsLiftLetter Anno XV n. 04 – APRILE 2013 giudizio tecnico sullo stesso apparecchio, da parte dei funzionari nelle diverse sedi ENPI, presso cui veniva denunciato l’apparecchio stesso. Conclusione: si aveva un unico soggetto per il collaudo e le verifiche, con relativi vantaggi, sia per il controllore che per il controllato, sui tempi e sugli adempimenti amministrativi, evitando in tal modo intoppi burocratici. B) Con l’approvazione della legge sulla Riforma Sanitaria ( legge n. 833 del 23 dicembre 1978) ci fu lo scioglimento dell’ENPI e l’istituzione dell’ISPESL (DPR 31 luglio 1980 n. 619), con la conseguenza che la prima verifica veniva effettuata dall’ISPESL mentre le successive verifiche periodiche venivano effettuate dalle ASL, ARPA ecc. Ecco, quindi, realizzato un primo sdoppiamento di competenze in quanto i soggetti istituzionali adesso diventano due: l’ISPESL e le ASL . In questo contesto, si accentuava il fenomeno di ritardi da parte dell’Ispesl nell’espletare l’omologazione della gru, incrementando, in tal modo, l’arretrato già esistente con tutte le conseguenze negative del caso, per cui succedeva che veniva effettuata prima la verifica periodica della ASL e, in tempi successivi, la prima verifica dell’ISPESL, cui spettava la compilazione del libretto della macchina. Tale situazione si è protrasse fino all’entrata in vigore del Direttiva Macchine 98/37/CE, recepita dall’Italia con il DPR 459/96, e continuò a sussistere fino a quando il Ministero dell’Industria pose un rimedio a questa palese anomalia, emanando la circolare n.° 162054 del 25 giugno 1997, con la quale si dichiarava che “la disponibilità del libretto è finalizzata al miglioramento dell’espletamento di quelle verifiche obbligatoriamente previste, ma non condiziona in alcun modo l’esercizio dell’attività di vigilanza ecc, ecc.” Conclusione: si avevano due soggetti per il collaudo e le verifiche con adempimenti sfalsati nel tempo e problematiche burocratiche per gli utilizzatori. C) Con l’uscita del D.M. 11 APRILE 2011, si arriva, finalmente, all’ affidamento delle verifiche a soggetti privati autorizzati, come veniva praticato da tempo negli Stati della U.E., cosa ben nota ai Ministeri, cui competevano il rispetto e le procedure di S. M.. Ciò è dimostrato da un’indagine effettuata, nel 2006, dal direttore di un noto organismo, l’IPAF, che, a fronte delle numerose segnalazioni di non conformità su P.L.E in Italia rispetto alle poche che si verificavano negli altri stati della U.E., voleva dimostrare agli organi titolari in Italia della S .M. una tale disparità di comportamento e chiederne le spiegazioni e gli eventuali ed opportuni interventi. Dal documento-inchiesta IPAF, datato 30/3/2006, si evidenzia che: • era noto che, già prima del 2006, anno dell’inchiesta IPAF, nella totalità dei paesi della U.E. le verifiche degli apparecchi di sollevamento venivano effettuate da tecnici autorizzati da organismi notificati. • Il ritardo, incomprensibile o comprensibile, con cui l’Italia si è adeguata al comportamento degli altri paesi della U.E. • a seguito di questo ritardo, si poteva raggiungere il non trascurabile traguardo di omogeneità nella Sorveglianza di Mercato, evitando il numero, veramente eccessivo, di segnalazioni di non conformità http://www.newsliftletter.it/ Pagina 19 NewsLiftLetter Anno XV n. 04 – APRILE 2013 degli apparecchi di sollevamento in Italia rispetto alle poche segnalazioni negli altri Stati europei. Questo evento, dovuto alla legislazione italiana vigente ( verifiche obbligatorie di legge affidate ai soggetti titolari pubblici), ha arrecato danni morali e materiali per i costruttori italiani e stranieri, nonché ai datori di lavoro e gli utilizzatori di apparecchi di sollevamento. • non volendo percorrere la strada tracciata dagli altri Stati U.E., gli estensori del decreto hanno prodotto il decreto D. M. 11 aprile 2011, che prevede una doppia possibilità di verifiche: quella fatta dai soggetti titolari della funzione ( INAIL e O.V.T.) e, in subordine, quella affidata, sotto certe condizioni, ai soggetti autorizzati. • il Decreto in oggetto è l’esempio inequivocabile di come sia difficile per lo Stato o, meglio per certa burocrazia, abbandonare le posizioni di controllo acquisite, quando deve cederle a soggetti privati, penalizzando, ancora di più, il datore di lavoro, che mentre prima era vincolato a contatti burocratici solo con lo Stato, ora deve raddoppiare tali contatti, in quanto deve rapportarsi sia con soggetti pubblici ( INAIL e ASL) che con i soggetti privati autorizzati. • si creerà una ulteriore conflitto di competenze tra i soggetti titolari del servizio e i soggetti privati autorizzati e responsabilità sulle quantità e qualità delle segnalazioni di non conformità da segnalare al M.S.E., come avveniva e avviene tra Italia e gli altri Stati della U.E. Conclusione: dall’anno 2011, o meglio 2012, si hanno tre soggetti per le verifiche (INAIL;O:V:T: Soggetti pubblici e privati autorizzati , o meglio, autorizzati in subordine ai soggetti titolari. 3. I MOTIVI E LA NECESSITA’ DEL DECRETO 11 APRILE 2011 3.1 PROBLEMA DEGLI ARRETRATI Il problema cogente per la nascita del decreto in oggetto, secondo soggetti interessati, era l’enorme l’arretrato accumulato nel tempo dagli Enti preposti ai controlli degli Apparecchi di Sollevamento; arretrato che creava seri problemi per la sicurezza dei lavoratori nonché difficoltà ai datori di lavoro-utilizzatori. Questa è solo fantasia, perché in Italia si parla di liberalizzazione da tempi lontani; l’ultimo tentativo, che sembrava potesse approdare ad una soluzione e risolvere il problema degli arretrati, risale al 1991, con la legge 30 dicembre 91, n°428 ”Istituzione di elenchi di professionisti abilitati alla effettuazione di servizi di omologazione ecc. ecc.”, per proseguire con le cosiddette liberalizzazioni BERSANI mai realizzate, per giungere, infine, all’attuale decreto 11 aprile 2011. Facendo, infatti, una modesta analisi della situazione pregressa, per risolvere tale emergenza, si potevano scegliere varie soluzioni, che, a mio parere, erano tutte validamente percorribili. http://www.newsliftletter.it/ Pagina 20 NewsLiftLetter Anno XV n. 04 – APRILE 2013 3.1.1 Prima soluzione: assunzione personale Se lo Stato avesse voluto risolvere tale problema lasciando a se stesso le funzioni di controllo, bastava assumere nuovi ingegneri e periti nelle sedi ISPESL e ASL. All’ovvia osservazione che l’assunzione nel pubblico impiego è quasi impossibile, si deve rilevare che, nel pubblico impiego, attualmente lavorano ingegneri e periti con contratto a tempo determinato, che, da rilevamenti fatti su sedi ISPESL periferiche, fatturano, nelle verifiche di apparecchi di sollevamento, una cifra pari a 1.5 o 2 volte del loro costo allo Stato. Da ciò deriva che le assunzioni sarebbe state non solo giustificate e largamente coperte dal fatturato prodotto, ma avrebbero permesso di assolvere ad una funzione sociale di stabilizzazione di centinaia di giovani e anche non tanto giovani professionisti senza aggravio per le Stato. 3.1.2 Seconda soluzione: privatizzazione delle verifiche sotto controllo degli enti titolari della funzione . Tutta l'esperienza fatta nel settore della privatizzazione dei controlli ( finora solo per gli ascensori) dimostrava che il punto debole non era il fatto che il controllato paga il controllore ma il fatto che il controllato può scegliersi il controllore. Ora questa negatività rischiava di riprodursi nel settore degli apparecchi di sollevamento. Sarebbe stato razionale e di pubblico interesse che, pur garantendo la privatizzazione dei controlli, fossero stati gli enti pubblici, detentori della funzione (ISPESL/INAIL -USL-ARPA regionali) ad affidare agli organismi privati le verifiche. Questo affidamento, ovviamente, si sarebbe dovuto fare con criteri di assoluta trasparenza; in tal modo si sarebbero salvaguardati tutti i leciti interessi in gioco : 1) degli organismi, che non avrebbero dovuto lottare fra loro per accaparrarsi i clienti con tutto quello che sappiamo e che alla fine si traduce in difficoltà per gli organismi più seri e più tecnici e, quindi, in una riduzione della sicurezza; 2) degli enti detentori della funzione di controllo che avrebbero mantenuto un controllo effettivo e non formale, come si può constatare nel settore ascensori; 3) del pubblico interesse ( sicurezza dei lavoratori , ordine, trasparenza, ) che avrebbe avuto, dopo tante tristi esperienze, un soddisfacente recupero. http://www.newsliftletter.it/ Pagina 21 NewsLiftLetter Anno XV n. 04 – APRILE 2013 4) dei datori di lavoro seri ed attenti alla sicurezza, che sarebbero stati sollevati da ogni imbarazzo e sospetto in caso di infortunio. 3.1.3 Terza soluzione: procedura applicata dalla Regione Trentino- Alto Adige (provincia di Bolzano La Giunta Provinciale della Regione Trentino-Alto Adige, con un solo articolo e due comma, ha inquadrato e risolto il problema dei controlli delle gru e altri apparecchi di sollevamento. Il Decreto del Presidente Giunta Provinciale della 2 marzo 1999 n° 7. all’art. 3, stabilisce che 1. L’installazione e la messa in esercizio, nonché la manutenzione e la verifica delle gru e degli altri A.S. a motore deve essere conforme alle norme di recepimento delle direttive comunitarie in materia di macchine. La conformità ai R.E.S. è attestata dalla marcatura CE e dalle Dichiarazioni di conformità. 2. La manutenzione e le verifiche di sicurezza vanno effettuate da persona esperta, secondo le indicazioni del costruttore, sulla base di valutazioni in ordine alla sicurezza, tenuto conto delle ore di funzionamento e delle condizioni d’usura degli apparecchi, e, comunque, dopo ogni spostamento. 4. LE CRITICITA’ DEL DECRETO 11 APRILE 2011 Esaminiamo adesso in breve il decreto, alla luce della semplificazione e degli oneri connessi sia burocratici e che tecnici. Per iniziare, bisogna subito dire che il decreto non è proprio di liberalizzazione ma di liberalizzazione subordinata e questo perché i soggetti privati autorizzati intervengono nelle momento in cui siano stati resi noti i criteri, le modalità e i tempi di assegnazione del lavoro, ed in subordine ai soggetti titolari della funzione. Il decreto, inoltre, è uscito in ritardo e presenta punti critici sia per gli aspetti burocratici (tempi e modalità di applicazione) sia per alcuni aspetti tecnici, che si elencano in maniera sintetica in appresso. 4.1 ASPETTI BUROCRATICI Si deve constatare che : l’iter riportato nel decreto è complesso nelle procedure amministrative e questo costringerà il datore di lavoro- utilizzatore ad ulteriori impegni ed oneri burocratici che potevano senz’altro essere eliminati, tenendo anche delle procedure passate e di quelle degli altri paesi della U.E. non è prevista una completa equiparazione tra soggetto pubblico e privato abilitato, come sembra emergere dai p. ti 3.1.4 e 3.2.3 del decreto, in cui il soggetto abilitato deve segnalare casi di non rispondenza ai RES al soggetto titolare della funzione; la conseguenza è che si innescheranno ulteriori http://www.newsliftletter.it/ Pagina 22 NewsLiftLetter Anno XV n. 04 – APRILE 2013 conflittualità, oltre quelle riportate precedentemente, che prima erano tra il Ministeri competenti e soggetti pubblici segnalanti, alle quali si aggiunge, ora, un terzo soggetto, senza trascurare un’ulteriore incombenza tecnico-amministrativa per il soggetto privato segnalante; introducendo un terzo soggetto privato abilitato alle verifiche, in aggiunta a quelli pubblici già esistenti, si creeranno ed amplieranno le difficoltà inerenti la Sorveglianza di Mercato. Ci sarà probabilmente notevole differenza nel numero di segnalazioni di non conformità fatte da soggetti pubblici e dai soggetti privati, ripetendosi, in pratica, il fenomeno, che verrà successivamente messo in evidenza, della grande differenza tra le segnalazioni in Italia e gli altri paesi della U.E. visto, infine, il notevole arretrato, cui si fa riferimento per la necessità dell’uscita del decreto, non si comprende come mai non sia stata prevista una fase di transizione, in cui al datore di lavoro fosse concessa la libertà di scegliere, indifferentemente, sia i soggetti titolari delle verifiche che i soggetti privati abilitati; si è persa, in questo caso, una buona occasione per innescare la vera e propria concorrenza tra il pubblico ed il privato, che è l’elemento trainante dell’attuale sviluppo economico internazionale, senza, comunque, sottovalutare tutte le favorevoli ricadute sui costruttori e datori di lavoro italiani nonché su un più rapido smaltimento dell’arretrato. 4.2 ASPETTI TECNICI Mi limito, per brevità, ad un solo punto e precisamente al p.to 2, lettera c) del decreto nel quale il datore di lavoro viene gravato di ulteriori responsabilità allorché gli viene richiesta l’indagine supplementare per “ attività finalizzata ad individuare vizi, difetti o anomalie, prodottisi nell’utilizzo dell’attrezzatura di lavoro messe in esercizio da oltre vent’anni, nonché a stabilire la vita residua in cui la macchina potrà ancora operare in condizioni di sicurezza con le eventuali relative nuove portate nominali” E’, infatti, una richiesta quanto meno impropria dal punto di vista tecnico, in quanto: • • • • non trova giustificazione in alcuna norma; ad esempio, la norma UNI 10011/85, ormai decaduta, stabiliva che comunque l’intervallo di tempo tra due ispezioni non poteva superare i 10 anni; altre norme più recenti, anche internazionali (FEM 9.755 e ISO DIN 12482) riportano sempre 10 anni dalla costruzione come limite massimo di utilizzazione sicura, trascorso il quale deve essere effettuata una revisione generale dell’apparecchio è noto che la responsabilità del costruttore per prodotto difettoso è decennale, come previsto dalla Direttiva CEE n° 83/374 recepita con DPR n°224 del 24/5/88. Non ci sono motivi per richiedere che il datore di lavoro debba esibire l’indagine supplementare per stabilire la vita residua in cui la macchina può operare in condizioni di sicurezza con eventuali nuove portate nominali. E’ noto, infatti, che la vita prevedibile di una macchina è definita dal costruttore in base a calcoli di progetto di stabilità, resistenza e fatica, come è altrettanto noto che il costruttore debba specificare la vita presumibile della macchina nel “fascicolo tecnico” ma non è obbligato a informarne il cliente, senza una clausola contrattuale. E’ pur vero che ci sono norme che possono permettere il calcolo della vita residua dell’apparecchio (le succitate FEM ed ISO DIN), ma tale calcolo deve essere fatto da un ingegnere esperto, a seguito di controlli di revisione generale come richiesto dalla ISO 9927. http://www.newsliftletter.it/ Pagina 23 NewsLiftLetter Anno XV n. 04 – APRILE 2013 Inoltre, devono essere note le condizioni di servizio: o con documentazione a cura dell’utente o con registrazione automatica dei dati o con documentazione più contacicli. o, infine, anche per condizioni non note o di fuori uso. Ed allora ritengo lecite, sempre da parte del datore di lavoro, alcune domande: 1) E’ stata fatta un indagine preliminare su quante migliaia di macchine ci sono in Italia con vita lavorativa superiore ai vent’anni? 2) E’ stato valutato l’impatto finanziario relativo ai costi che ricadono sul datore di lavoro per una simile indagine? 3) Si è valutato il fatto che, per le macchine con vita lavorativa maggiore dei vent’anni, il caso più ricorrente sarà quello di condizioni di lavoro della macchina non note o con documentazione a cura dell’utente? 4) Si è pensato che tale richiesta, tecnicamente irrazionale (come si giustifica il limite di venti anni ?) è vessatoria per il datore di lavoro e pericolosa per lavoratore, in quanto la sicurezza, che ne deriverà, sarà, più che probabilmente, basata su dichiarazioni e documentazione cartacee, visto il conflitto di interessi che si genera tra il tecnico incaricato del’indagine e il proprietario-utilizzatore della macchina, che, ovviamente, avrà tutto l’interesse a dichiarare una bassa frequenza di utilizzo della stessa per ottenere più anni di vita residua della macchina ? 5) - Premesso che l’ISPESL e le ASL sono in possesso della documentazioni tecniche, che dovevano essere presentate dal costruttore o utilizzatore, in base alla circolare del M.L.P.S. n°77/76, per poter avere il colludo o la verifica; - Premesso, inoltre, che, nelle documentazioni presentate, sono riportate il regime di carico e il numero di cicli della macchina, da cui è possibile risalire alla vita della macchina prevista dal costruttore, a) come si sono comportati i soggetti pubblici, titolari delle verifiche, prima del suddetto decreto, con le macchine aventi una vita lavorativa ben al di sopra dei venti anni ? b) come mai la suddetta indagine si è resa necessaria ed obbligatoria solo con il D.M. 11 aprile 2011, che autorizza le verifiche a soggetti privati autorizzati? http://www.newsliftletter.it/ Pagina 24 NewsLiftLetter 4.3 Anno XV n. 04 – APRILE 2013 RACCOMADAZIONE AI VERIFICATORI DEI SOGGETTI AUTORIZZATI A conclusione di questa breve analisi sugli aspetti più contraddittori del decreto in oggetto, mi sia consentito di fare alcune raccomandazioni agli organismi abilitati ed in particolare ai verificatori che effettuano le verifiche per gli stessi. Le verifiche degli A.S. comportano responsabilità civili e penali e, per i mezzi attualmente in circolazione, occorrono conoscenze specifiche di leggi, norme e circolari di uffici competenti. Particolare attenzione va posta alla norma di riferimento in base alla quale è progettato l’apparecchio di sollevamento, ma spesso le norma stessa cui fanno riferimento i progettisti, sia nella versione pr En che versione di norma armonizzata EN, presenta aspetti poco chiari che inducono i costruttori a interpretare i requisiti richiesti dalla norma in maniera molto diversa tra macchine dello stesso tipo. E questo il caso che si presenta molto spesso nelle segnalazioni di non conformità, che vengono trattate alla commissione della Sorveglianza di mercato preso il MAP Un attenzione specifica e particolare, poi, deve essere messa nelle verifiche delle PLE, macchine che sollevano persone e la cui norma di riferimento è la EN 280 nelle versioni 2001, 2006 e 2009. Sono ancora aperte e in discussione argomenti, giunti alla Comitato interministeriale presso il MSE, come non conformità e che, nonostante l’uscita di tre versioni della norma EN 280 , non sono state univocamente definite, tanto che ci sono state interpretazioni di Ministeri competenti, nonché circolari esplicative dell’ISPESL, che a volte risultano contraddittorie tra di loro. Riporto gli argomenti più controversi e ricorrenti, che ho trattato quando, ancora in servizio, dirigevo la VIII a U.F. dell’ISPESL, che si occupava anche di PLE e partecipavo, come rappresentante ISPESL, al Commissione interministeriale del M.S.E per la sorveglianza di Mercato. • PLE a pantografo munita di parte a sbalzo sfilabile, con portata diversificata rispetto alla portata nominale, • Rischio di caduta o di capovolgimento dell’abitacolo per macchine dotate di dispositivo manuale di livellamento della piattaforma di lavoro, • Stabilità • Dispositivo di controllo delle sollecitazioni http://www.newsliftletter.it/ Pagina 25 NewsLiftLetter Anno XV n. 04 – APRILE 2013 Questi argomenti sono ancora oggetto di segnalazione di non conformità e non sono stati ancora ben definiti nella rispettiva norma di riferimento EN 280 nelle versioni 2001, 2006, 2009. Dovrebbe essere in procinto di uscire l’ultima versione della EN 280/2011, con alcune novità rispetto alle precedenti; interessante e innovativa la nuova classificazione delle PLE, che definisce le PLE di tipo A come quelle in cui la proiezione verticale del centro dell’area della piattaforma (e non più la proiezione verticale del baricentro del carico) è sempre all’interno delle linee di ribaltamento. Giustamente, a mio parere, tale norma è definibile una norma per artisti, in quanto il centro delle figure geometriche riguarda gli artisti e non gli ingegneri e normatori che si devono occupare e preoccupare della sicurezza della macchine che collassano e si ribaltano a causa dei carichi e dei loro baricentri. Ho citato questo caso perché questa definizione era stata anticipata nella circolare ISPESL 1/10/07 prot. A009/0003905/07; tale circolare cambiava due precedenti circolari ISPESL, che riportavano la classificazione prevista dalla EN 280/01 e 280/06. L’aspetto inspiegabile è che la norma EN 280/09, successiva alla suddetta circolare, riportava la classificazione delle precedenti EN 280/01 e 280/06. Ammesso, dunque, che la EN 280/11 sia entrata in vigore, si domanda : Come sono state trattate tutte le PLE verificate e/o segnalate per presunta non conformità fino alla data di pubblicazione della EN 280/11? In base alla Circolare ISPESL, che anticipava di 4 anni la EN 280/11, oppure in base alle EN 280 vigenti nella versione 2009, che non aveva recepito ancora la nuova definizione della circolare ISPESL suddetta? Questo caso riportato deve servire ad invitare e stimolare i soggetti interessati (soggetti privati autorizzati) acciocché tutte le circolari esplicative di Inail, Organi di vigilanza e quant’altro, oltre naturalmente a quelle ministeriali, siano portate alla loro conoscenza e a quella dei loro tecnici per tutelare le loro responsabilità e quelle dei datori di lavoro, cui prestano il loro servizio e, anche, per creare la più possibile omogeneità di giudizio sugli apparecchi verificati. 5. LA SORVEGLIANZA DI MERCATO (ALL’ITALIANA) RIFERITA AGLI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO L’avvento della Direttiva Macchine ha complicato molto la situazione relativa alle verifiche degli apparecchi di sollevamento, perché in base all’art. 7 ( clausola di salvaguardia) del DPR 459/96, i soggetti titolari delle verifiche degli A.S. (ISPESL e Ispettorati del lavoro e, soprattutto, ASL) erano tenuti a segnalare obbligatoriamente alle autorità competente, il M.S.E., eventuali presunte non conformità ai RES dell’ All. I del suddetto DPR. http://www.newsliftletter.it/ Pagina 26 NewsLiftLetter Anno XV n. 04 – APRILE 2013 Si intrecciavano, così, segnalazioni di vari soggetti titolari ( ISPESL, ASL , ISPETTORATO DEL LAVORO, ecc), che si distinguevano, oltre che per valutazioni e conoscenze tecniche dei singoli funzionari, anche per l’applicazione diversa di leggi e/o decreti sotto l’aspetto amministrativo e sanzionatorio, secondo quanto stabilito da dagli Enti di appartenenza. A questo punto subentrarono procedure davvero singolari che dettero luogo a realtà anomale, che furono da me già trattate nel Convegno, relativo al 3° rapporto biennale sulla Sorveglianza di Mercato, organizzato dall’ISPESL a Milano nel 2002 e che furono oggetto di un articolo sui “Fogli di informazione” dell’ISPESL. l titolo dell’articolo, che è ancora online, è “Mancato raccordo tra le disposizioni legislative vigenti e le disposizioni che regolano il diritto comunitario in materia di libera circolazione e libera utilizzazione delle macchine marcate CE soggette a verifica di legge”. Riporto di seguito e in sintesi alcune parti di detto articolo, che mette in evidenza anomalie e aspetti contrastanti, che risultavano dall’attività di Sorveglianza del Mercato fino all’anno 2006, e che penso ( o auspico) non siano tutt’ora ricorrenti. 5.1 LA REALTÀ EUROPEA E ITALIANA ALLA LUCE DELLA SORVEGLIANZA DI MERCATO Occorre premettere che il Nuovo Approccio, con l’emanazione delle Direttive Europee, ha cambiato la filosofia di sicurezza sulle macchine, introducendo il concetto di certificazione, basato sull’analisi dei rischi (RES), sulla responsabilità del fabbricante, sulla certificazione o del fabbricante o degli organismi notificati e sul marchio CE; il tutto per permettere alle macchine marcate CE la libera circolazione di mercato. Ciò premesso, il dato di partenza per della Sorveglianza di mercato in Italia era rappresentato dal fatto che in Europa la circolazione e l’utilizzazione di Apparecchi di Sollevamento e di PLE in particolare, sono avvenute ed avvengono senza particolari difficoltà derivanti da segnalazioni di non conformità; risultava, infatti, che la clausola di salvaguardia sia stata invocata due o tre volte, e, sembra, solo a seguito di incidenti gravi o mortali e mai a seguito di segnalazione di non conformità conseguente a verifiche periodiche. A tale dato facevano riscontro in Italia due sole richieste di clausola di salvaguardia già inoltrate, di cui un solo caso conseguente ad incidente mortale, altre richieste, 5 o 6 al momento attuale, avrebbero seguito i primi due casi, ma altre più numerose (circa 30) ne potevano seguire man mano che venivano a conclusione gli accertamenti delle circa settanta segnalazioni di presunta non conformità pervenute dagli organi di vigilanza. In ogni caso, le richieste di clausola di salvaguardia, nella quasi totalità, erano sempre e comunque conseguenti a verifiche di legge. (N.B. Questi dati si riferiscono al primo anno di insediamento della Comitato interministeriale per la Sorveglianza di mercato presso il M.S.E.) http://www.newsliftletter.it/ Pagina 27 NewsLiftLetter Anno XV n. 04 – APRILE 2013 Una conferma diretta di ciò, si è avuta nel corso dell’esame di una pratica riguardante un costruttore italiano di macchine P.L.E., costruite e certificate in Italia. Il costruttore italiano comunicava al Ministero delle Attività Produttive (M.A.P) che, delle dieci macchine costruite -(otto vendute in Italia e due vendute all’estero)-, le otto operanti in Italia erano state sottoposte alla procedura di ritiro dal mercato, a conclusione dell’iter legislativo previsto dall’art. 7 del DPR 459/96 su segnalazione della ASL competente, che aveva preventivamente fermato la macchina nel corso di una verifica di legge, mentre le altre due macchine, vendute in Europa, non avevano avuto problemi di alcun genere e operavano ivi tranquillamente da vari anni. Si è, poi, evidenziato, nel corso della attività di Sorveglianza di Mercato, una disparità notevole di segnalazioni di non conformità tra vari Stati e l’Italia, oltre che situazioni anomale consistenti in presunte non conformità segnalate su una macchina, che in Italia risultava non conforme, mentre all’estero veniva ritenuta conforme tanto da essere utilizzata normalmente. Ciò era conseguente al fatto che, come è noto, il legislatore europeo ha demandato il regime di verifiche ai singoli Stati (v. legge 626/94 che ha recepito, oltre ad altre, anche la direttiva 89/655/CE), ma, facendo riferimento alle specifiche realtà legislative dei vari Stati, risulta che tale regime sia profondamente diverso tra i vari Stati sia dal punto di vista tecnico- procedurale (obbligatorio o volontario), sia dal punto di vista dei soggetti titolari della verifica (ispettori pubblici o privati autorizzati). Facendo riferimento alle numerose segnalazioni pervenute da parte degli organi di vigilanza e raffrontando i casi esaminati dall’ISPESL con i casi analoghi nella U.E., il motivo più palese che determinava tale diversità era imputabile senz’altro al disomogeneo regime di verifiche, cui sono soggette le PLE nei vari stati della U.E. ed in particolare con l’Italia Era augurabile che, a questo punto, venissero prese adeguate iniziative aventi lo scopo di uniformare il regime delle verifiche in Europa decidendo se tale regime doveva essere obbligatorio o volontario, se doveva essere di competenza delle istituzioni pubbliche o essere trasferito a soggetti privati, identificando, inoltre, i criteri e le caratteristiche con cui queste ultime potessero operare; tale regime avrebbe dovuto prevedere, sempre e comunque, verifiche simili in tutti gli Stati sia nella aspetti legislativi che negli standard di controllo. Le conseguenze di questa diversità di controlli e di soggetti controllanti comportava i seguenti risultati: Il primo risultato era rappresentato dal fatto che il costruttore italiano, che costruiva e vendeva prevalentemente in uno Stato, come l’Italia, che applicava il regime obbligatorio delle verifiche fatte da istituzioni pubbliche, veniva sottoposto ad un onere ben più pesante rispetto ad un costruttore concorrente, che si trovava ad operare in Stati della U.E., dove la verifica era volontaria o affidata al solo datore di lavoro e veniva effettuata da liberi professionisti o a soggetti abilitati. http://www.newsliftletter.it/ Pagina 28 NewsLiftLetter Anno XV n. 04 – APRILE 2013 Un secondo risultato era quello rappresentato dal fatto che, stante la diversa tipologia di verifica, si avevano macchine che, in certi Stati, garantivano un certo livello della sicurezza, derivante dai controlli fatti da soggetti pubblici, mentre, in altri Stati tale livello non era garantito o perché non esistono controlli oppure perché tali controlli erano effettuati da soggetti e modalità diversi. Per quanto sopra, appariva evidente che non bastava assicurare che uno Stato non potesse vietare la immissione e la messa in servizio di macchine marcate CE, salvo in casi in cui risulti che le macchine non fossero conformi ai RES della Direttiva, ma occorreva salvaguardare anche un altro essenziale principio, non scritto in nessun considerando ma altrettanto importante, che è quello della libera utilizzazione della macchine negli stati della U.E. Per libera utilizzazione delle macchine, evidentemente ed ovviamente, non si intende l’annullamento, sic et simpliciter, dei controlli previsti dagli Stati ma, piuttosto, che il regime di verifiche dei vari Stati sia uniformato ed abbia degli standard comuni, altrimenti le situazioni precedentemente descritte confliggono di fatto con la libera circolazione stabilita a monte dalla stessa Direttiva, configurandosi come veri ostacoli alla libera circolazione, traducendosi, in pratica, in un danno ingiustificato per costruttori e, soprattutto, per gli incolpevoli utilizzatori. In altre parole, la liberalizzazione fatta dalla Direttiva Macchine, se non accompagnata da un regime di verifiche omogenee nei vari Stati, diventa una deregulation incontrollata, che permette di non garantire in maniera adeguata e omogenea la sicurezza delle macchine e dei lavoratori, snaturando in questo modo l’importanza del marchio CE. Occorre, in definitiva, garantire che tale regime di controllo doveva prevedere, sempre e comunque, verifiche simili in tutti gli Stati sia nella aspetti legislativi che negli standard di controllo. Solo in questo modo poteva essere risolto il problema più importante, che è quello di garantire alle imprese e ai lavoratori -ovunque e in ogni Stato membro - la massima correttezza e qualificazione degli interventi di vigilanza. 5.2 PROCEDURE DI SORVEGLIANZA SECONDO IL D.P.R. 459/96 E D.Lgs 626/94 5.2.1 SOGGETTI ISTITUZIONALI ATTIVI NELLA SORVEGLIANZA DI MERCATO. In via preliminare ricordo che. I soggetti istituzionali attivi nell’attività di S.M. sono gli Organi di vigilanza territoriali (Aziende USL, Arpa.), Ispettorati del Lavoro e l’ISPESL; che l’Amministrazione titolare della funzione di controllo sull’applicazione del DPR 459/96 è il M.S.E. in collaborazione con il Ministero del Lavoro, ISPESL e Coordinamento delle Regioni e delle Provincie autonome http://www.newsliftletter.it/ Pagina 29 NewsLiftLetter Anno XV n. 04 – APRILE 2013 che ai servizi delle Aziende ASL , come anche agli Ispettori del Lavoro, è riconosciuta la funzione collaborativa di segnalazione delle macchine, che presentano deficienze ai requisiti essenziali di sicurezza riscontrate in sede di vigilanza e di controllo. Atteso, inoltre, che la quasi totalità delle segnalazioni di presunta non conformità provengono dalle Aziende USL e, in misura minore, dagli Ispettorati del Lavoro, si riportano di seguito le procedure adottate da tali soggetti istituzionali, che effettuano le segnalazioni con adeguato commento relativo alle differenze delle procedure adottate e alle conseguenze che si generano sul mercato. 5.2.2 LE PROCEDURE ADOTTATE 5 2.3. PROCEDURA ADOTTATA DAL FUNZIONARIO ASL O UFFICIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA (U.P.G.) VALIDA FINO AL 2004 . La procedura è quella riportata nelle”Linee guida per i servizi di vigilanza delle aziende USL elaborate dal Comitato Tecnico degli Assessorati alla Sanità delle Regioni”. Il comportamento del funzionario della ASL o dell’UPG, a fronte di un requisito essenziale di sicurezza (R.E.S) (presunto) non conforme segue le seguenti procedure: - Iter amministrativo, che prevede la comunicazione al M.S.E. e al Ministero del Lavoro; tale procedura riguarda il costruttore e/o il mandatario e viene svolta nell’ambito delle azioni di controllo della produzione industriale. - Iter penale, nei confronti di tutti i soggetti interessati (costruttore/mandatario, venditore, utilizzatore); In particolare nei confronti dell’’utilizzatore viene applicata la procedura prevista da D.Lgs 758/94, che prevede l’adozione di un provvedimento contravvenzionale accompagnato dall’emanazione di una prescrizione contenente i termini di adeguamento. L’installazione di apprestamenti antinfortunistici da parte dell’utilizzatore tali da eliminare le condizioni di rischio permetterà di ammettere il contravventore al pagamento della sanzione in sede amministrativa. In caso di particolare gravità, quando l’incolumità dei lavoratori può correre gravi rischi con il prosieguo dell’utilizzo della macchina, i servizi (il funzionario) potranno adottare la misura cautelare del sequestro preventivo RISULTATI E COMMENTI L’organo amministrativo, il Ministero Sviluppo Economico, che ha la titolarità sul giudizio di conformità della macchina, può emettere un giudizio che non convalida la segnalazione di non conformità dell’organo di vigilanza territoriale segnalante, giudicando in tal modo la macchina conforme al requisito essenziale di sicurezza (R.E.S.) ritenuto, invece, non conforme dall’organo segnalante. Si ha, quindi, una divergenza di valutazioni e soluzioni tecniche rispetto all’organo di vigilanza (o all’organo giudiziario) circa la presunta difformità al R.E.S. segnalato e ai modi di rendere conforme la macchina, per la quale il M.S.E. avalla la soluzione tecnica adottata del costruttore, che viene quindi giudicata conforme alla Direttiva. In questo caso, si hanno due soluzioni, legislativa e tecnica, radicalmente opposte anche se lecite ed indipendenti, che creano e, di fatto, hanno già creato un’inquietante confusione sia nei costruttori sia negli http://www.newsliftletter.it/ Pagina 30 NewsLiftLetter Anno XV n. 04 – APRILE 2013 utilizzatori con conseguente turbativa sulla libera circolazione delle macchine, oltre che notevoli danni materiali e di immagine nei riguardi degli stessi soggetti. Il risultato è un assurdo tecnico-amministrativo rappresentato dal fatto che la sola macchina sanzionata dal funzionario AUSL (o dall’UPG) risulta modificata, in ottemperanza alla prescrizione fatta dall’organo di vigilanza, mentre tutta la produzione resta immutata essendo stata giudicata conforme dal M.S.E. autorità preposta alla S.M. 5.2.4 PROCEDURA ADOTTATA DA UN ISPETTORE DEL LAVORO. Il comportamento dell’Ispettore del lavoro segue le procedure, impartite dal Ministero del Lavoro con lettere circolari n° 1067 del 30 settembre 1999 e 2182 del 20 dicembre 2000 e pertanto: - invia immediata comunicazione al Ministero dell’Industria e al Ministero del Lavoro; - informa, per iscritto, l’utilizzatore della riscontrata non conformità interessandolo, in attesa della conclusione dell’iter di cui all’art. 7 del DPR 459/96, ad adottare tutte le misure alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente e comunque atte a salvaguardare l’incolumità dei lavoratori. L’accertatore, inoltre, con il verbale di ispezione, esprimerà la riserva di adottare eventuali provvedimenti sanzionatori al termine degli accertamenti tecnici che saranno effettuati ai sensi del citato art.7 del DPR 459/96 RISULTATI e COMMENTI a) La procedura attuata dall’Ispettore del Lavoro rispetta in pieno la competenza del M.S.E., titolare della Sorveglianza di mercato, in quanto, collegando la eventuale sanzione al solo e unico giudizio tecnico emesso dallo stesso M.S.E. vengono evitati giudizi e soluzioni tecniche contrastanti tra l’organo ispettivo, in questo caso l’Ispettorato del Lavoro, e l’autorità di S. M. che è il M.S. E.. b) Dal confronto tra le procedure applicate dall’Ispettore del lavoro -( p.to 5.2.4)- e dal funzionario ASL (o UPG) -(p.to 5.2.3)- si evidenzia il diverso impatto che le stesse hanno sull’uso della macchina. Nel caso di accertamento negativo dell’ispettore del lavoro, la macchina, tranne che in particolari situazioni di gravità, continua a lavorare in attesa dell’esito finale del M.S.E. che, se negativo, determinerà anche le sanzioni amministrative e penali nei confronti dei soggetti interessati, mentre, nell’altro caso, controllo della ASL o UPG, la macchina, oltreché essere subito sanzionata, rimane “fuori servizio” e, quindi, inutilizzabile fino al controllo successivo della ASL o dell’UPG. Tutto ciò in virtù del differente atto legislativo emesso dai due verificatori e cioè la prescrizione, emessa dall’ispettore della ASL, che è un atto di polizia giudiziaria e come tale non è ricorribile in via gerarchica o davanti al giudice amministrativo, mentre la disposizione, emessa dall’ispettore del lavoro, è un atto amministrativo e, come tale, è ricorribile in via gerarchica o davanti al giudice amministrativo. A fronte di queste procedure e, soprattutto, delle ripercussioni negative sull’uso delle macchine, aumentava il malcontento sia degli utilizzatori delle macchine sia dei costruttori delle stesse, che constatavano come le macchine da loro prodotte e vendute, mentre in Europa lavoravano tranquillamente e raramente erano soggette a segnalazioni, in Italia, invece, venivano sovente soggette a presunte segnalazioni, che, molte volte, rimanevano tali, cioè, presunte mentre i danni, derivanti ai soggetti interessati (costruttori ed utilizzatori), non erano presunti bensì reali e consistenti. http://www.newsliftletter.it/ Pagina 31 NewsLiftLetter Anno XV n. 04 – APRILE 2013 Tale situazione divenne difficilmente comprensibile sostenibile, sia ai costruttori, europei e non, e agli organismi notificati, per cui venne riportata in sede europea.. In sostanza la Sorveglianza di mercato in Italia, o meglio, le procedure messe in atto dallo Stato Italiano si potevano configurare come un ostacolo alla libera circolazione della macchine (nel caso specifico le piattaforme di lavoro elevabili), per cui venne chiesto all’Italia una giustificazione al Titolare della Sorveglianza di mercato, cioè il M.S.E., che investì del problema il Ministero del Lavoro e della Previdenza socialeM.L.P.S.). La risposta del M.L.P.S. arrivò puntuale, con nota del 10/05/2004 prot.15/0002239 –Direzione Generale per la tutela delle condizioni di lavoro - DIV.VII- che così concludeva: “La soluzione definitiva al problema segnalato, - che, in pratica, deve essere ricondotto al non corretto comportamento dei funzionari degli organi di vigilanza- non può che essere costituita da una modifica legislativa da apportare al decreto 758/94, che sinteticamente dovrebbe consistere nell’introdurre il principio che “ nel caso di non conformità costruttive rilevate a carico di macchine recanti la marcatura CE, le procedure previste dagli artt. 20 e 22 del decreto 758 debbono ritenersi sospese fino alla pronunzia dell’autorità di controllo del mercato circa la sussistenza della non conformità rilevata” E, d’altronde, questa interpretazione è logica e giustificata, nel senso che non può essere emesso un giudizio tecnicamente valido, se non si esamina il fascicolo tecnico della macchina, che può essere richiesto al costruttore solo ed esclusivamente dal M.S.E., soggetto titolare del controllo di mercato, tenendo ben presente, inoltre, che tale richiesta deve essere limitata alla sola parte di fascicolo tecnico relativa alla presunta non conformità segnalata. Il risultato che si poteva e doveva attendere non poteva che essere quello di vedere i soggetti istituzionali interessati (M.S.E. e Organi di vigilanza territoriali) attivarsi a percorrere la strada indicata nella nota del M.L.P.S., ed invece viene aggiunta alla solita procedura un’altra completamente diversa, se non opposta, alla suddetta nota, nel senso che viene attivitata una nuova procedura, di seguito descritta, che aggrava di più le conseguenze negative già riportate in precedenza. Tale procedura, dal titolo “Modalità operative per l’applicazione del titolo III del D.Lgs. 626/94 in relazione alla emanazione del DPR 459/96”, è stata pubblicata dalla Regione Toscana. Il documento, elaborato dal Gruppo di Lavoro Interregionale Macchine ed Impianti coordinata dalla regione Lombardia, riporta i nomi delle Regioni che hanno predisposto il documento, in cui, tra l’altro, compare anche la collaborazione dell’ISPESL - D.T.S - G.L.A.T., ma stranamente e opportunamente non compaiono né il Ministero dello Sviluppo Economico, titolare del controllo di mercato, né il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Ad ogni buon conto, esaminiamo la suddetta nuova procedura, con adeguato commento. 5.2.5 NUOVA PROCEDURA ADOTTATA DAL FUNZIONARIO ASL O UFFICIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA (UPG) DAL 2004 IN CONFORMITÀ AL DOCUMENTO DELLA REGIONE TOSCANA ( ovvero Sorveglianza di mercato parallela ) Questa nuova procedura si basa sulla sentenza n.19/98 della Corte Costituzionale, che consentiva di accedere alla oblazione dell’art. 21, comma 2 del D.Lgs 758/94, codificandola come prescrizione “ora per allora” per certe tipologie di reati (es. reato già consumato e non più regolarizzabile, ecc). Questa prescrizione e, quindi, la procedura innestata su tale sentenza, modificava la precedente procedura e venne applicata dal 2004, creando di fatto una Sorveglianza di mercato parallela, ampliando le competenze agli Organi di vigilanza che, nella loro attività ispettiva su macchine marcate CE, potevano rilevare e segnalare presunti reati su presunte non conformità, senza attendere il giudizio tecnico che spettava al M.S.E., titolare della Sorveglianza di Mercato. http://www.newsliftletter.it/ Pagina 32 NewsLiftLetter Anno XV n. 04 – APRILE 2013 Conseguentemente, il comportamento del funzionario della ASL o dell’UPG, a fronte di un RES presunto non conforme, segue la nuova procedura, riportata dal suddetto testo del Coordinamento Tecnico delle Regioni: - Iter amministrativo : rimane quello previsto nella precedente procedura 5.2.3); - Iter penale nei confronti del costruttore: Contravvenzione Art 6.c.2 del D.lgs. 626/94 in quanto la macchina non risponde ai requisiti essenziali di sicurezza (R.E.S.) DELL’All. I al DPR 459/96. Qualora il reato (costruzione o vendita) sia avvenuto fuori del territorio del servizio ASL accertatore, va inviata segnalazione al servizio della ASL territorialmente competente, ove risiede il costruttore, ( e p.c. alla Procura) che si attiverà per la procedura oblativa prevista da D.Lgs 758/94. RISULTATI e COMMENTI Con questa nuova procedura la soluzione tecnica imposta dall’organo di vigilanza territoriale non riguarda più la singola macchina, come nel caso della procedura 6.3.2.1), ma, coinvolgendo direttamente il costruttore, costringe lo stesso ad adeguare tutto il parco macchine già venduto e immesso sul mercato alla soluzione tecnica imposta dalla ASL segnalante. Per contro, se il parere emesso dal MSE è diverso e contrastante con quello emesso dalla ASL segnalante, il costruttore è costretto ad adeguare la produzione futura alle misure correttive imposte dal M.S.E., mentre la produzione già immessa sul mercato resterebbe modificata secondo quanto imposto dalla ASL Corre l’obbligo di segnalare che si sono verificati casi davvero clamorosi in cui la modifica imposta dalla ASL per il parco macchine già vendute e successivamente comunicata al MSE dal costruttore, come soluzione tecnica per il rischio segnalato, sia stata successivamente dichiarata addirittura pericolosa ed in contrasto con la Direttiva Macchine da parte del MSE su conforme e motivato parere dell’ISPESL Ogni commento è superfluo, ma resta chiarito il motivo per cui questa procedura si configurava come una Sorveglianza di mercato parallela, le cui anomalie ricadevano inequivocabilmente solo sul costruttore e sull’utilizzatore-datore di lavoro. Credo che a questo punto ci siano molti spunti sui cui riflettere e cercare di portare avanti un linea più consona agli interessi dei costruttori, dei datori di lavoro italiani, senza, per questo, venire meno al rispetto della legge e della sicurezza dei lavoratori. 6. 6.1 LE REALTA’ ITALIANE La prima realtà è quella che le verifiche vengono eseguite secondo modalità tecnico- amministrative diverse tra i vari soggetti su nominati. Come risulta, infatti, dalle segnalazioni pervenute, si è riscontrato che: • alcuni organi di vigilanza (ASL o ARPA), interpretano la verifica come un semplice accertamento volto ad accertare che le PLE siano costruite come dichiarato dal costruttore anziché come verifica della http://www.newsliftletter.it/ Pagina 33 NewsLiftLetter Anno XV n. 04 – APRILE 2013 rispondenza della macchina ai RES della Direttiva, emettendo, così, un verbale di verifica che attesta impropriamente la conformità di tali macchine alle norme antinfortunistiche. • che altre ASL, invece, interpretando nel giusto senso la verifica ed intervenendo successivamente per verifiche periodiche sulle stesse macchine, le dichiarano, non conformi alla Direttiva e, pertanto, oltre ad emettere verbali negativi ai fini della sicurezza inviano la pertinente segnalazione ai Ministeri competenti. Il risultato è un assurdo tecnico-amministrativo per cui, in Italia, macchine identiche, costruite dalla stessa ditta, in alcune regioni hanno avuto verbali positivi ai fini della sicurezza mentre in altre regioni vengono dichiarate non adeguate ai fini della sicurezza. A dimostrazione di tale assurde situazioni, sono state segnalate al MAP e, successivamente resi noti, casi di macchine che, per vari anni, avevano avuto una verifica positiva da parte dell’organo di vigilanza di una Regione per poi venir fermate, se non addirittura sequestrate, su richiesta dell’organo di vigilanza allorché la stessa macchina veniva verificata in un’ altra Regione, ove era stata trasferita. Quanto sopra evidenziato non vuol essere una critica a chi effettua le verifiche di legge con serietà e professionalità, nonostante le indubbie difficoltà derivanti da un quadro normativo molto complesso e in continua evoluzione; va, anzi, evidenziato che il lavoro fatto dagli organi di vigilanza è stato ed è tecnicamente corretto e professionale e, soprattutto, utile anche agli organi istituzionali preposti alla Sorveglianza di Mercato per le problematiche sollevate, che sono state poi oggetto di ulteriori approfondimenti volti a migliorare sia le verifiche che le revisioni della norma pertinente. 6.2 La seconda realtà che si è constatata e che deve essere segnalata è la seguente. Succedeva ancora che un R. E..S., segnalato da un organo di vigilanza come presunto non conforme, riceveva una risposta dal Ministero delle Attività Produttive, per la quale RES viene ritenuto invece conforme alla Direttiva in base a motivata relazione dell’ISPESL. Si verificava, in alcuni casi, in particolare da parte dell’organo di vigilanza territoriale segnalante, un rifiuto ad accettare tale conclusione; rifiuto dimostrato dal fatto che, successivamente, pervenivano ulteriori segnalazioni da parte della stesso organo di vigilanza in cui veniva segnalato ancora lo stesso presunto RES non conforme sia sulle stesse macchine sia su macchine simili ma di costruttori diversi. 6.3 La terza realtà, che potrebbe presentarsi ma che sarebbe solo ipotetica, in quanto non risulta essere stata mai intrapresa e che assommerebbe tutti i casi precedenti è data dal caso in cui il destinatario di un provvedimento prescrittivo rifiuti di darvi adempimento, contestando, ad esempio, o la violazione o l’incongruità sia della modalità sia del tempo di adeguamento e continui, pertanto a produrre le macchine come prima. http://www.newsliftletter.it/ Pagina 34 NewsLiftLetter Anno XV n. 04 – APRILE 2013 Lo scenario che ne deriverebbe potrebbe essere il seguente: 1°caso: i due organi, amministrativo e giudiziario, condividono la segnalazione dell’U.P.G. Il costruttore incorre in un sequestro preventivo da parte della magistratura a seguito del procedimento penale iniziato con la segnalazione dell’ufficiale di polizia giudiziaria; Il costruttore, inoltre viene raggiunto da un provvedimento amministrativo da parte del Ministero delle Attività Produttive, comportante o delle azioni correttive come richiesto dall’organo di vigilanza oppure, in caso di inadempienza, da un ritiro temporaneo dal mercato in base all’art. 7 del DPR 459/96. 2°caso: l’organo amministrativo ha una divergenza di valutazioni e soluzioni tecniche rispetto all’organo giudiziario circa la presunta difformità al RES segnalato e ai modi di rendere conforme la macchina, avallando in tal modo la tesi oppositiva del costruttore. In questo caso si avrebbero due soluzioni, legislativa e tecnica, radicalmente opposte anche se lecite ed indipendenti, che creerebbero e, di fatto, hanno già creato un’ulteriore inquietante confusione sia nei costruttori sia negli utilizzatori con conseguente turbativa sulla libera circolazione delle macchine oltre che notevoli danni materiali e morali nei riguardi degli stessi soggetti. Dai casi su riportati discendono due domande: - Prima Domanda: Se il costruttore ricorre in sede europea ed consegue un parere positivo da parte della Commissione, quale iniziativa è prevista dagli organi amministrativo e giudiziario a risarcimento dei danni conseguenti alle rispettive azioni correttive e penali imposte al costruttore? - Seconda Domanda: A chi spetta il potere di decidere sulla conformità o meno di un RES e, conseguentemente, anche sulla responsabilità relativa alla sicurezza della macchina? E’ ragionevolmente giustificabile che un giudizio espresso da un istituto di stato (ISPESL) e fatto proprio dal Ministero delle Attività Produttive, cui spetta il compito di sorveglianza del mercato, possa essere contestato da un organo di vigilanza dello stesso Stato? Le suddette realtà provengono del mercato e evidenziano situazioni tali da porre responsabili domande a tutti coloro che sono deputati a ristabilire regole certe di mercato, basate su un imparziale comportamento e giudizio. Dopo otto anni di vigenza della Direttiva macchine è lecito attendersi che sia giunto il momento non più differibile in cui i soggetti responsabili assolvano all’obbligo di esaminare tali deprecabili situazioni ed approntare gli opportuni rimedi sia in campo nazionale che comunitario. http://www.newsliftletter.it/ Pagina 35 NewsLiftLetter Anno XV n. 04 – APRILE 2013 Di certo, questo diversità di comportamento lede il principio fondamentale su cui è basata la Direttiva macchine che è quello di non ostacolare la libera circolazione delle macchine marcate Ce nel mercato della UE. Tali risultati sono clamorosamente sotto gli occhi di tutti e non hanno fino ad ora dato adito ad alcuna considerazione o tentativo di risoluzione ancorché tale anomalia, deleteria sia all’uniforme applicazione della Direttiva macchine sia alla libera circolazione delle stesse, sia stata più volte segnalata al ”Gruppo tecnico interregionale macchine sull’applicazione del D.P.R. 459/96” del Coordinamento Stato - Regioni.. Da quanto sopra riportato si appalesano chiaramente le cause che determinano comportamenti così dissimili. Per quanto riguarda le summenzionate difformità tecnico-amministrative sulle modalità di verifiche in Italia è augurabile nell’interesse di tutti che le stesse vengano al più presto risolte nell’ambito del Coordinamento Stato-Regioni. Alla luce della analisi fatta sia sulla situazione europea e ancor di più su quella italiana, occorre intervenire nelle sedi deputate per una uniforme ed omogenea applicazione della Direttiva Macchine. Per quanto riguarda invece le diversità legislative in Italia, è in fase di approvazione il “Testo Unico della sicurezza e della salute dei lavoratori”, che, è auspicabile, possa rappresentare una notevole semplificazione ( ??? ) sia per i verificatori sia anche per i costruttori e gli utilizzatori. N.B. Questo è quanto scrivevo dopo otto anni di applicazione della Direttiva macchine, cioè nell’anno 2004. Ora nel 2013 sono vigenti il D. Lgs n° 81/08 ed il D. M. 11 aprile 2011 che, dopo vari rinvii, trova applicazione dopo più di un anno dell’emanazione dello stesso decreto, e, pertanto, si possono analizzare le semplificazioni che mi auguravo nel 2004. 7. PROCEDURE DI SORVEGLIANZA SECONDO IL D. Lgs. 81/08 a) Restano immutati: Il comitato di Sorveglianza interministeriale i soggetti competenti, gli organi tecnici e il ruolo degli organismi di vigilanza. b) Le violazioni • le violazioni del datore di lavoro-utilizzatore (art. 70, comma 1): Messa a disposizione di macchine marcate CE non conformi ai RES; http://www.newsliftletter.it/ Pagina 36 NewsLiftLetter Anno XV n. 04 – APRILE 2013 • le violazioni del datore (art. 71, comma 1): il datore di lavoro mette a disposizione attrezzature conformi ai requisiti di cui all’art.precedente ecc. La contestazione dei precedenti articoli per il datore di lavoro- utilizzatore si attiva solo in presenza di inosservanze palesi. • le violazioni del fabbricante (art. 23 del D. LGS 81/08): immissione sul mercato (costruzione e vendita) di macchine marcate CE non conformi ai RES. c) La segnalazione • La segnalazione da parte degli organi di vigilanza in caso di non rispondenza a uno o più R.E.S. all’autorità nazionale di sorveglianza di mercato competente (art. 70 -comma 4). • l’applicazione degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 758/94 da parte dell’organo di vigilanza nei confronti: a) del datore di lavoro utilizzatore per mancata rispondenza a uno o più requisiti mediante prescrizione a rimuovere la situazione di rischio; b) nei confronti del fabbricante e dei soggetti della distribuzione alla conclusione dell’accertamento tecnico effettuato dall’autorità nazionale per la sorveglianza di mercato In definitiva, ci sono voluti 4 anni, dal 2004 al 2008 ( D.Lgs 81/08: art. 70, comma 4.b) per uniformare una procedura di Sorveglianza di mercato, facendo applicare agli organi di vigilanza la stessa procedura applicata dagli ispettori del lavoro dall’inizio della Sorveglianza di mercato e ,peraltro, suggerita, già nel 2004, al M.S.E. dal M.L.P.S. con la lettera su riportata del 10/05/2004 prot.15/0002239 – Direzione Generale per la tutela delle condizioni di lavoro - DIV.VII-, eliminando di fatto quella “Sorveglianza di mercato parallela” descritta nel precedente punto 5.2.5.. CONCLUSIONE Riporto, a titolo semplicemente informativo e storico, quanto detto, nel primo rapporto biennale dell’ISPESL sulla Sorveglianza di Mercato svoltosi a Milano il 18 ottobre 1998, dal dott. Angelo Culotta, dirigente delle sezioni penali della Pretura di Milano: “Meritevole di attento esame è tutta la problematica relativa alle situazioni difficili, dovute al sistema dei controlli demandati ai competenti organi pubblici amministrativi e all’intersecarsi di essi con l’intervento ispettivo degli ufficiali di polizia giudiziaria, con l’eventuale provvedimento dell’azione penale per le riscontrate violazioni dell’art. 6 del D.Lgs 626/94 e alla possibile sovrapposizione di provvedimenti di sequestro preventivo e di ritiro dal mercato di macchine irregolari ed infine alle questioni di diritto transitorio”. L’attento esame, richiesto da dott. Culotta nel 1998, ha trovato, forse, una parziale applicazione con il D.Lgs 81/08, dopo 10 anni, durante i quali la Sorveglianza di mercato, in molti casi, non ha favorito, con le procedure adottate, lo sviluppo e lo stimolo alla crescita delle attività produttive dell’’Italia.a A riprova di ciò, ritengo indicativo e pertinente riportare un post-scriptum di una lettera, con la quale un costruttore italiano accompagnava la documentazione richiesta dal M.S.E per una sua macchina che, nel 1998, era stata oggetto di segnalazione di non conformità,. “speriamo vivamente, dopo questo adempimento, di aver esaurito definitivamente le Vostre richieste, che, anche se formalmente fossero giustificate, non ci sollevano dallo sconforto di non aver avuto dai nostri Ministeri italiani alcun aiuto per il nostro ingrato lavoro. Siamo già oppressi da una grave recessione, da una feroce concorrenza straniera e questi ulteriori aggravi burocratici ci inducono un forte desiderio di cessare l’attività industriale che avevamo iniziato con grande entusiasmo.” http://www.newsliftletter.it/ Pagina 37 NewsLiftLetter Anno XV n. 04 – APRILE 2013 Siamo appena nell’anno 1998 e già i costruttori lanciavano segnali di allarme e preoccupazione per l’economia italiana, che doveva affrontare un mercato sempre più difficile ed aggressivo, lasciando all’imprenditore - datore di lavoro la convinzione che era solo ad affrontare un mercato enormemente competitivo senza l’aiuto dello Stato per cui ed in cui lavora e produce ricchezza ma, anzi, subendo dallo stesso solo procedure e controlli incoerenti tra di loro e perciò automaticamente dannosi. Lo Stato attraverso una burocrazia attenta e sensibile potrebbe e dovrebbe rimuovere tali ostacoli a tutto vantaggio non solo del mondo imprenditoriale ma anche di se stessa, in termini di serietà dei controlli effettuati e di credibilità nei confronti dei soggetti controllati e degli atri Stati membri della U.E.. Ing. Antonio Luigi Di Renzo Roma 13/03/2013 INTERVENTO ING. CANDREVA Inail e Comitato tecnico Regionale dovrebbero accordarsi nella risoluzione delle istanze problematiche, per esempio relative alla sicurezza. SE SI RAGGIUNGE L’UNANIMITA’ SOLO SU ALCUNI PUNTI SI INIZI INTANTO A PUBBLICARE QUESTI. DM 4/2/2011 Lavori sotto tensione - Criteri per il rilascio di autorizzazione - Requisiti per i soggetti formatori Entro il 27 aprile terminano i transitori e i soggetti che non si adeguano perderanno la possibilità di svolgere lavori sotto tensione. Accordo Stato-Regioni ex art.73 D. lgs. 81/08 Attrezzature per cui è richiesta l’abilitazione Modalità di riconoscimento Soggetti formatori Durata Requisiti minimi di validità Art. 71 comma 8 Compiti del datore di lavoro. I soggetti abilitati non possono dare consulenza. 30 gg per le verifiche ASL http://www.newsliftletter.it/ Pagina 38 NewsLiftLetter Anno XV n. 04 – APRILE 2013 60 gg per verifiche INAIL Impegno al rispetto dei termini. Relazione di accompagnamento al Parlamento delle disposizioni integrative e correttive. Obiettivi del legislatore: - Fornire certezza al datore di lavoro Azzerare l’arretrato Soggetto titolare della funzione fa la verifica: - in modo diretto su richiesta su iniziativa INAIL Tariffe: omnicomprensive Commissione Ministeriale. Tutte e 5 le istituzioni devono essere d’accordo. Unanimità per emanazione dei DM. Se non c’è accordo bisogna staccare, riflettere, ripensarci. Un soggetto abilitato deve decidere se fare indagini preliminari o direttamente verifiche. Non deve fare richiesti inconferenti al datore di lavoro, non deve esagerare. I compensi dovuti a Soggetti Abilitati non devono differire in eccesso o in difetto del 15% Contratti di fitto/comodato nelle sedi regionali I 30 gg per verifiche ASL partono dal momento della richiesta completa ed efficace del datore di lavoro. Circolari che indicano: - quali attrezzature sono o non sono soggette a verifiche - modalità di richiesta delle verifiche (pec, fax, raccomandata) Interruzione o sospensione dei termini: - interruzione per cause indipendenti dalla volontà sospensione quando è necessaria documentazione Problema della migrazione dei Verificatori da un Soggetto Abilitato ad un altro. http://www.newsliftletter.it/ Pagina 39 NewsLiftLetter Anno XV n. 04 – APRILE 2013 INTERVENTO DOTT. TRIFILETTI Grazie per l’invito, torno tra Voi dopo l’incontro del decennale, a Torino. Saluti ed auguri per il Presidente Lentini Importanza del settore delle verifiche di conformità. Per l’economia italiana; solo gli ooddcc sotto accreditamento (esclusi laboratori, fatturano oltre 300 milioni di euro). Hanno un ruolo essenziale per uscire dalla crisi e possono essere una leva nelle politiche di sviluppo. L’affidabilità del sistema è imprescindibile. A 5 anni di distanza, nessun ripensamento: il quadro normativo comunitario consolida il NLF. Due novità recenti. 1. Pacchetto sicurezza, fortemente incentrato sulla sorveglianza del mercato; attività che si scorpora dal 765, per una visione organica, con nuovi strumenti, più coordinati. L’accreditamento non è toccato dalle novità normative (proposti nuovi regolamenti), ma rimane un tool fondamentale, nella ripartizione dei compiti, ispirata alla sussidiarietà; 2. Revisione della “guida blu”, attualmente in bozza. Niente rivoluzioni, ma consolidamento delle scelte politiche alla base del NLF (accreditamento, autorità di designazione/notifica, gruppi degli NNBB, etc.). L’art. 5 comma 2, viene visto ancora solo come un’opzione residuale. Con il passaggio ad ACCREDIA delle attività regolamentate, crescono compiti e responsabilità, ma rimane una grande consapevolezza sulla necessità di tenere un saldo rapporto con le Autorità Pubbliche, ma anche con gli OdC accreditati e le imprese. La struttura è sempre impegnata a dialogare con le associazioni. Rapporto privilegiato. Soci o non soci. La questione è sempre stata all’attenzione degli organi. Confermiamo, dunque, una scelta di fondo per i rapporti con la PPAA: non solo un ruolo di rilievo nella costruzione (Ministeri soci di diritto, comitato PPAA, etc. ), ma agiamo solo in base ad atti formali ed integrando le attività (CSA, ispettori pubblici), strettissimo il rapporto col MSE; ruoli distinti, ma complementari. Posizioni condivise e solidali verso la Commissione Europea In estate saranno due anni di distanza dal Decreto per la direttiva giocattoli e le convenzioni con MSE, MLPS, MIT e MATTM. Bilancio dell’attività (dati a febbraio). 263 domande 243 accettate. Su queste 217 offerte sottoscritte (89%) 197 esami documentali (81%) 2 su 3 negativi; negativo 1 su 4 dei secondi. http://www.newsliftletter.it/ Pagina 40 NewsLiftLetter Anno XV n. 04 – APRILE 2013 124 con visita in sede (57% delle offerte accettate) 37% supplementari. 104 accreditamenti (48%). Per la direttiva ascensori (1/3 delle attività …), rispettivamente 93 domande 84 accettate. Su queste 76 offerte sottoscritte (90%) 65 esami documentali (77%) 2 su 3 negativi; negativo 1 su 4 dei secondi. 37 con visita in sede (49% delle offerte accettate) 32% supplementari. 25 accreditamenti (33%). Tariffe: abbiamo fatto uno sforzo per i regolamentati che, alla luce dei primi dati, ha determinato una situazione di favore. Tutela e grande attenzione da parte della CSI e delle organizzazioni d’impresa. Ma un ente solido e patrimonializzato è garanzia di indipende INTERVENTO ING. CAVANNA Il ruolo della normazione in Italia -Il ruolo dell'UNI nella elaborazione della normativa utilizzata per i riferimenti tecnici.-23 Marzo Il termine “normazione” deriva dal latino “norma” e significa ‘regola” la storia della normazione ha sempre accompagnato quella dell'uomo sin dai primordi, trasformandosi da esigenza spontanea a vera e propria attività codificata che ha sostenuto, nel tempo, lo sviluppo economico e sociale. La normazione tecnica, quale frutto di un bisogno riconosciuto e condiviso, ha saputo adeguare il proprio campo di attività ed il proprio ruolo per rispondere alle richieste del mercato e della società. Come è riportato nel libro pubblicato dall’UNI “Le regole del gioco“, da cui ho tratto alcuni riferimenti storici e concettuali, la mentalità normativa si è manifestata già agli inizi della civiltà, quando l'uomo ha cominciato ad avere la necessità di consuetudini e di regole alle quali attenersi per facilitare le proprie relazioni nella comunità sociale, con le attività di scambio in primis. Per quanto l'«unificazione» fosse un'esigenza comune a diversi popoli, fu in realtà a partire dal V secolo a.C. che acquisì particolare valore, ovvero quando http://www.newsliftletter.it/ Pagina 41 NewsLiftLetter Anno XV n. 04 – APRILE 2013 la vastità dei territori occupati da Alessandro Magno moltiplicò ulteriormente le dimensioni del mercato in cui avvenivano gli scambi Ai Romani, in particolare, dobbiamo la comprensione dell'importanza strategica dell'unificazione e la sua applicazione in molteplici ambiti, in primis quello edilizio, dove vennero definiti precisi parametri di produzione. Furono loro a comprendere la necessità di potersi giovare per tutte le opere di tipologie di laterizi “standard”, caratterizzati da precise dimensioni, uguali ovunque venissero realizzati e garantiti da un bollo che ne comprovava la conformità alla “norma”, la data e la provenienza. Tutte le opere che realizzarono prevedevano perciò l'impiego di soli due tipi di mattoni, il bipedalis (cm 59,2 x 59,2 x 4) e il sesquipedalis (cm 44,4 x 44,4 x 4), Attualmente ,come è noto, gli enti italiani preposti all’attività normativa sono l’UNI e il CEI ,che si occupa della parte elettrica e che come tali sono stati riconfermati alla Commissione Europea dal Ministero dello Sviluppo Economico in applicazione dell’art 27 del regolamento UE N° 1025/2012. Il Ministero ha inoltre richiesto ai due enti la questione dell’interfacciamento nazionale con l’ETSI.(Istituto europeo per le norme di telecomunicazione),ruolo svolto in passato dal CONCIT.I colloqui che oltre all’UNI e al CEI vedono coinvolti l’Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell’Informazione ed il ministero dello Sviluppo Economico sono già in fase avanzata e dovrebbero presto portare ad un soluzione condivisa La struttura tecnica dell’UNI comprende attualmente 52 Commissioni tecniche che si occupano dei settori più diversi che vanno dalle costruzioni ai prodotti alimentari, dalle macchine utensili agli ascensori,dalle piastrelle alle malte cementizie,dagli impianti a gas combustibile ai loro componenti ecc. Appare oramai indiscutibile che realizzare un prodotto o un impianto secondo le norme UNI significa realizzarlo a regola d’arte e quindi secondo canoni di sicurezza e qualità. Per quanto riguarda gli organismi di valutazione della conformità l’UNI fornisce il proprio contributo ai tavoli internazionali/europei ISO-CASCO e CEN TC-1 che hanno predisposto le norme della serie UNI EN ISO 17000 attraverso la Commissione tecnica “ Valutazione della Conformità”. Il quadro internazionale e comunitario. L’attività normativa europea e internazionale rappresenta ormai la maggioranza della produzione normativa nazionale dell’UNI. Quest’attività si sviluppa attraverso specifici Comitati Tecnici (Technical Committees- TC) CEN (Comitato Europeo di Normazione) e ISO (Organizzazione internazionale di normazione), cui partecipano i vari rappresentanti e gli esperti nominati dagli Enti di Normazione nazionali. A loro volta questi Comitati si articolano in Gruppi di Lavoro (Working Groups), aventi l’obiettivo di studiare in modo specifico i progetti di norma. Il contesto europeo del CEN e quello mondiale dell’ISO rappresentano oggi i veri motori per lo sviluppo delle attività di normativa tecnica e questo fenomeno è accompagnato dalla tendenza sempre più forte, da parte di alcuni Enti di normazione nazionali, di influenzarne i lavori, trasferendo le conoscenze contenute nelle loro norme nazionali in un contesto globale. Infatti, un ruolo chiave che permette di influire sullo sviluppo delle norme è rappresentato dalla possibilità di coordinare i lavori internazionali, tramite la gestione diretta delle segreterie dei Comitati Tecnici CEN e ISO da parte degli Enti di Normazione nazionali, e/o di acquisire il http://www.newsliftletter.it/ Pagina 42 NewsLiftLetter Anno XV n. 04 – APRILE 2013 coordinamento delle attività dei loro Gruppi di Lavoro. Anche a livello UNI sono stati attuati, negli anni, dei piani per l’acquisizione di Segreterie di Comitati Tecnici CEN e ISO, con l’obiettivo di proporre nel contesto internazionale attività normative, basate su esperienze acquisite dall’applicazione di norme UNI, o per proporre nuove soluzioni tecniche da accogliere in futuri documenti CEN e ISO. Molto evidente è stata l’azione dell’UNI e dei suoi soci per l’acquisizione di Working Groups di specifico interesse, con l’obiettivo di realizzare in ambito internazionale quei documenti normativi ritenuti necessari all’industria nazionale, utilizzando strutture di gruppi tecnici molto flessibili e dinamiche. 1 Il posizionamento dell’UNI nel contesto CEN e ISO I Comitati Tecnici CEN gestiti direttamente dall’UNI a livello europeo corrispondono, ad oggi, a un numero di 30 Segreterie di Comitati Tecnici (CEN/TC), mentre la partecipazione UNI nella gestione dei CEN Working Groups (CEN/WG) è molto più ampia e corrisponde attualmente a 126 Organi Tecnici. Nella classifica europea degli incarichi acquisiti dai vari Enti di Normazione nazionali, per la gestione dei CEN/ TC, l’UNI si colloca in quarta posizione, dopo DIN (Ente tedesco di normazione), AFNOR (Ente francese di normazione), BSI (Ente inglese di normazione) e prima del NEN (Ente olandese di normazione). In particolare la situazione risulta essere come segue: Prospetto 1 - ATTIVITA’ CEN - CLASSIFICA DEGLI INCARICHI ASSUNTI DAGLI ENTI DI NORMAZIONE – COMITATI TECNICI Ente di Normazione Numero di Segreterie CEN/TC affidate DIN (Germania) AFNOR (Francia) BSI (Inghilterra) UNI (Italia) NEN (Paesi Bassi) AENOR (Spagna) ASI (Austria) SIS (Svezia) NBN (Belgio) SNV (Svizzera) SFS (Finlandia) SN (Norvegia) 92 76 38 30 27 12 11 10 7 7 2 1 Prospetto 2 - ATTIVITA’ CEN - CLASSIFICA DEGLI INCARICHI ASSUNTI DAGLI ENTI DI NORMAZIONE – GRUPPI DI LAVORO (Working Groups) Ente di Normazione Numero di Segreterie CEN/WG affidate DIN (Germania) AFNOR (Francia) BSI (Inghilterra) UNI (Italia) NEN (Paesi Bassi) SIS (Svezia) NBN (Belgio) SN (Norvegia) ASI (Austria) AENOR (Spagna) SNV (Svizzera) SFS (Finlandia) http://www.newsliftletter.it/ 411 223 221 126 75 46 34 28 25 23 19 13 Pagina 43 NewsLiftLetter Anno XV n. 04 – APRILE 2013 A livello mondiale la situazione dei Comitati Tecnici ISO affidati all’UNI è diversa: ad oggi sono 2 i Comitati Tecnici ISO (ISO/TC) a gestione italiana mentre i Sottocomitati (ISO/SC) sono 14 e i Working Group (ISO/WG) sono 46 Conclusioni Nella società di oggi ricoprire un ruolo attivo all'interno di organismi quali UNI; CEI; costituisce per un ‘azienda uno strumento strategico chiave sia per avvicinarsi e superare i propri competitors sia per immettere sul mercato prodotti sempre più validi e sicuri rispondenti a conoscenze tecniche consolidate e note a livello internazionale. Dagli elementi esposti emerge in particolare come l’UNI svolga per l’Italia un ampio ruolo strategico in moltissimi settori anche ,a volte, non strettamente connessi all’attività economica del paese ed il livello normativo attuale dovrebbe essere difeso, penso, da visioni a volte pauperistiche e riduttive della sua attività. http://www.newsliftletter.it/ Pagina 44 NewsLiftLetter Anno XV n. 04 – APRILE 2013 INTERVENTO ING. VARISCO http://www.newsliftletter.it/ Pagina 45 NewsLiftLetter http://www.newsliftletter.it/ Anno XV n. 04 – APRILE 2013 Pagina 46 NewsLiftLetter http://www.newsliftletter.it/ Anno XV n. 04 – APRILE 2013 Pagina 47 NewsLiftLetter http://www.newsliftletter.it/ Anno XV n. 04 – APRILE 2013 Pagina 48 NewsLiftLetter http://www.newsliftletter.it/ Anno XV n. 04 – APRILE 2013 Pagina 49 NewsLiftLetter http://www.newsliftletter.it/ Anno XV n. 04 – APRILE 2013 Pagina 50 NewsLiftLetter http://www.newsliftletter.it/ Anno XV n. 04 – APRILE 2013 Pagina 51 NewsLiftLetter http://www.newsliftletter.it/ Anno XV n. 04 – APRILE 2013 Pagina 52 NewsLiftLetter http://www.newsliftletter.it/ Anno XV n. 04 – APRILE 2013 Pagina 53 NewsLiftLetter http://www.newsliftletter.it/ Anno XV n. 04 – APRILE 2013 Pagina 54 NewsLiftLetter http://www.newsliftletter.it/ Anno XV n. 04 – APRILE 2013 Pagina 55 NewsLiftLetter http://www.newsliftletter.it/ Anno XV n. 04 – APRILE 2013 Pagina 56 NewsLiftLetter http://www.newsliftletter.it/ Anno XV n. 04 – APRILE 2013 Pagina 57 NewsLiftLetter http://www.newsliftletter.it/ Anno XV n. 04 – APRILE 2013 Pagina 58 NewsLiftLetter http://www.newsliftletter.it/ Anno XV n. 04 – APRILE 2013 Pagina 59 NewsLiftLetter Anno XV n. 04 – APRILE 2013 Questa è una e-mail di contatto dal sito > http://www.union-associazione.net/ Buon giorno. Sono un ingegnere di Taranto. In collaborazione con un amico stiamo per aprire una società di rivendita di turbine eoliche rigenerate: la nostra attività consiste nel comprare turbine eoliche all'estero (prevalentemente Danimarca e Germania), ripristinarle (sostituzione generatore, cuscinetti, parti di usura...) e rivenderle al cliente finale. In più si offre il servizio di installazione, avviamento e assistenza post-vendita. Abbiamo degli obblighi dal punto di vista della Direttiva Macchine? Quasi tutti i prodotti che trattiamo sono di produzione antecedente al 2006. Io posso rilasciare il certificato di conformità? Sono iscritto all'Ordine Professionale della mia Provincia e iscritto all'Albo dei CTU del Tribunale di Taranto. Spero possiate aiutarmi con questo delicato aspetto. Porgo cordiali saluti. (e-mail firmata) --Trasmettere a Ing.Varisco, pregandolo di darci risposta nel merito, quindi, inviare agli interessati con: ''Si trasmette la risposta fornitaci dal nostro consulente esperto in materia di direttiva macchine. Il quesito e la risposta saranno pubblicati sul prossimo numero del ns/organo di stampa. I migliori saluti Co.Segreteria --La risposta è positiva. La direttiva macchine deve essere rispettata perché si tratta di immissione sul mercato di una macchina. Giovanni Varisco --In relazione al quesito, si inoltra la risposta pervenutaci dal ns/ consulente di direttiva macchine. Tale risposta è positiva. Le turbine immesse comunque sul mercato, in quanto rientranti nelle ''macchine'', prevedono il pedissequo rispetto della direttiva specifica. I migliori saluti Presidente Union Dr.Iginio Lentini Questa è una e-mail di contatto dal sito http://www.union-associazione.net/ Gent.mi, mi servirebbe ricevere da voi un informazione. Qual è la norma che esattamente disciplina il giusto livellamento della cabina di un ascensore condominiale ai piani? Ovvero qual è il dislivello consentito per poter dire che l'ascensore è in sicurezza? Sperando in una vostra cortese risposta vi ringrazio fin d'ora (e-mail firmata) --Egregio Sig................, ho trasmesso la Sua richiesta al dirett.tecnico dell'INCSA srl, Ing.Massimo Claudi che Le risponderà direttamente nel breve volgere di qualche giorno. I migliori saluti Presidente Union Dr.Iginio Lentini http://www.newsliftletter.it/ Pagina 60 NewsLiftLetter Anno XV n. 04 – APRILE 2013 From: Dott. Iginio Lentini - Presidente UNION Sent: Friday, March 15, 2013 6:21 PM To: Avv. Pietro De Santis Subject: Re: I.N.C.S.A. S.r.l. ed altri/MSE, sentenza n. 3285/12 del TAR Lazio. Egregio Avvocato, io ''sarei'' sempre per la linea morbida, restituendo due carezze quando ne ricevessi una, tuttavia, la vita sociale, istituzionale, associativa, professionale va sempre piu' verso quel baratro, talvolta indecifrabile, del pressapochismo (assenza di serietà), delle promesse mancate(assenza di fiducia ), dell'egoismo sfrenato (nessun rispetto del valore umano), per cui, giocoforza a chi si comporta lealmente (sparuti uccellini nel bosco cruento), non solo non ne viene riconosciuto, laddove va -come nella fattispecie a difendersi, ma seppure si azzarda (il senso della Sua è questo....) a difendere quanto poi alla fine gli è stato (miseramente) riconosciuto, è ulteriormente vessato da tali situazioni: veda, non si tratta dell'importo, ma della soddisfazione, dopo aver penato tanto e speso altrettanto, di avere tangibilmente proprio quel poco. Accetto, in linea con le considerazioni-pensiero di cui sopra, di attendere ancora ma non per molto! Cordiali saluti Dr.I.Lentini Presidente UNION From: Avv. Pietro De Santis Sent: Friday, March 15, 2013 5:31 PM To: Dott. Iginio Lentini - Presidente UNION Subject: Re: I.N.C.S.A. S.r.l. ed altri/MSE, sentenza n. 3285/12 del TAR Lazio. Gent. mo Dott. Lentini, Poiché disponiamo di una sentenza, possiamo procedere con precetto e successivo eventuale pignoramento. Considerato che capita (e capiterà) di trovarsi diverse volte in conflitto con il Ministero, forse in questo caso potremmo aspettare ancora un poco il pagamento bonario, trattandosi di somma non molto elevata da ripartire tra diversi soggetti. Se invece preferisce abbandonare la linea morbida, potrei inviare una mia risposta con la quale avverto che, in mancanza di saldo entro la fine di aprile 2013, avvieremo un'esecuzione. In attesa di Suo riscontro, Le porgo i miei più Cordiali saluti Avv. Pietro De Santis ***** http://www.newsliftletter.it/ Pagina 61 NewsLiftLetter Anno XV n. 04 – APRILE 2013 From: Dott. Iginio Lentini - Presidente UNION Sent: Friday, March 15, 2013 12:53 PM To: Avv. Pietro De Santis Subject: Re: I.N.C.S.A. S.r.l. ed altri/MSE, sentenza n. 3285/12 del TAR Lazio. Egregio Avvocato, .....che vordì (alla romana...): significa che dopo un anno di attesa il loro debito rientrerebbe tra quelli di cui alle normali fatture che la P.A. deve saldare per servizi e prodotti resi dalle imprese ? Non mi pare che vi sia attinenza con quanto deciso da un Tribunale che deve pur avere un tragitto diverso, trattandosi (io cos' lo interpreto!) di un credito privilegiato. Quindi, se io mi opponessi a tale loro camuffata resistenza, non potrei far nulla (solo perchè la P.A. ha sempre ragione......specialmente quando ha torto????). Rimango in attesa di spiegazione di quest'ennesima stranezza tutta italiana! Cordialità I.Lentini presidente Union From: Avv. Pietro De Santis Sent: Friday, March 15, 2013 9:22 AM To: Dott. Iginio Lentini Subject: Fw: I.N.C.S.A. S.r.l. ed altri/MSE, sentenza n. 3285/12 del TAR Lazio. Gent. mo Dott. Lentini, Le inoltro l'ultimo scambio di corrispondenza intercorso con il Ministero. Cordiali saluti Avv. Pietro De Santis ***** http://www.newsliftletter.it/ Pagina 62 NewsLiftLetter Anno XV n. 04 – APRILE 2013 From: Francesco Ferrara Sent: Thursday, March 14, 2013 2:21 PM To: 'Avv. Pietro De Santis' Cc: 'Lucia Proietti' ; 'Giulietta Belli' ; 'Fabiola Manzo' Subject: R: I.N.C.S.A. S.r.l. ed altri/MSE, sentenza n. 3285/12 del TAR Lazio. Gentile avvocato, Le comunico che il credito in oggetto è stato inserito tra le variazioni di bilancio di dicembre 2012. Non appena i fondi saranno disponibili sarò nostra cura provvedere tempestivamente, grazie Francesco Ferrara Da: Avv. Pietro De Santis [mailto:[email protected]] Inviato: giovedì 14 marzo 2013 10.38 To: Francesco Ferrara Oggetto: R: I.N.C.S.A. S.r.l. ed altri/MSE, sentenza n. 3285/12 del TAR Lazio. Preg. mo Dott. Ferrara, Le comunico che la parte mia assistita mi sta sollecitando al recupero delle somme portate dalla sentenza in oggetto. La prego, quindi, di farmi sapere per quando è previsto il pagamento. Con i migliori saluti Avv. Pietro De Santis ***** http://www.newsliftletter.it/ Pagina 63 NewsLiftLetter Anno XV n. 04 – APRILE 2013 Gentilissimi tutti, ho ritenuto doveroso anticipare a Voi - che conoscete da vicino il dr.Iacuzio - la sua decisione di lasciare l'incarico che personalmente avevo proposto gli fosse affidato dall'Union per l'assolvimento dell'importante ed impegnativo - compito di Direttore Operativo. Assolutamente condividendo le motivazioni dell'impedimento della sua continuazione, seppure dispiaciuto di non poter contare, direttamente, della sua preziosa opera, ho, assolutamente spontaneo, sentito il bisogno di trasmettergli le espressioni piu' sincere del mio personale e vivo ringraziamento, accomunandolo a quello di tutta l'Un.i.o.n., per l'apporto da egli profuso per l'Associazione. Con i piu' cordiali saluti. Iginio S.Lentini Presidente Un.i.o.n. From: Enzo Iacuzio Sent: Friday, April 19, 2013 7:00 PM To: Dott. Iginio Lentini - IPad Subject: Dimissioni da incarichi ricevuti dall’Associazione UNION Spett. UNION C.A. Gent. Presidente Dr. Iginio Lentini Spett. UNION e Gent. Presidente Dr. Iginio Lentini, con la presente comunico, a far data da oggi, le mie formali dimissioni dagli incarichi ricevuti dall’Associazione UNION, che a suo tempo mi sono stati conferiti e di cui ringrazio per la fiducia accordatami. Tali dimissioni sono dovute a sopraggiunti motivi personali che mi impediscono di continuare a provvedere agli incarichi, pertanto, sin da oggi assicuro, a tutela della stessa Associazione, che per gli incarichi precedentemente conferitomi non rappresenterò più l’Associazione negli ambiti così come precedentemente concordati. Colgo l’occasione per comunicare che la posta email da me aperta, con indirizzo [email protected], ha la seguente password: .................... La presente email verificate, eventualmente, se gestirla (CAMBIANDO PASSWORD) o provvedere alla sua eliminazione. Inoltre, sarà mia cura consegnare al più presto i biglietti da visita che gentilmente l’Associazione mi ha dotato. Vogliate Voi fare le eventuali comunicazioni del caso di fine incarico. Rinnovando i ringraziamenti per gli incarichi e fiducia a suo tempo accordatemi, colgo l’occasione per augurare buon lavoro e salutare cordialmente. Vincenzo Iacuzio http://www.newsliftletter.it/ Pagina 64 NewsLiftLetter Anno XV n. 04 – APRILE 2013 Gentili Signori, si reinoltra, in calce, la corretta mail di convocazione della Riunione sulla Direttiva Ascensori, precisando che la stessa si terrà il giorno venerdì 12 aprile 2013, a Roma, alle ore 10,30, e non, come erroneamente riportato nella precedente e-mail, martedì 12 aprile. Scusandosi per il disguido, si coglie l'occasione per porgere a tutti Voi i migliori auguri di Buona Pasqua. Alessandra Gianturco Roma, 28 marzo 2013 DA: Segreteria Istituzionale ACCREDIA A: AIOICI - ing. Ettore Pollicardo ALPI - ing. Roberto Cusolito ANACAM - Dott. Michele Mazzarda ASSOCERT - Dott.ssa Patrizia Cupellini CONFARTIGIANATO - Dott. Bruno Venditti CONFORMA - Ing. Lorenzo Orsenigo FEDERAZIONE CISQ - Ing. Claudio Luciano Provetti ONIT - Ing. Massimiliano Caserta UNI - Ing. Paolo Tattoli UNION - Dott. Iginio Lentini UNOA - Dott. Angelo Trapanà Dott.ssa Antonella d'Alessandro - Ministero dello Sviluppo Economico Ing. Vincenzo Correggia - Ministero dello Sviluppo Economico Oggetto: Convocazione Riunione sulla Direttiva Ascensori per il 12 aprile 2013. Gentili Signori, pare opportuno condurre, con le diverse parti interessate, un approfondimento sul processo di accreditamento in corso per gli Organismi interessati alla Direttiva Ascensori. A tal fine è convocata una riunione, che si terrà il prossimo venerdì 12 aprile 2013, a Roma, alle ore 10,30, presso la Sede di ACCREDIA, in Via Guglielmo Saliceto n. 7/9. E' possibile partecipare alla riunione anche in videoconferenza, collegandosi dalla Sede di Milano di Via Tonale, n. 26. Vi chiediamo di dare riscontro per la partecipazione, indicando la Sede prescelta. RingraziandoVi per l’attenzione, porgiamo un caloroso augurio di buona Pasqua, insieme ai cordiali saluti. Filippo Trifiletti Direttore Generale ACCREDIA Alessandra Gianturco http://www.newsliftletter.it/ Pagina 65 NewsLiftLetter Anno XV n. 04 – APRILE 2013 From: Dott. Iginio Lentini - Presidente UNION Sent: Wednesday, March 20, 2013 5:44 PM To: [email protected] Subject: Mail del 19 u.s. Interpello Ag.delle Entrate- Iva al 10% Gent.ma Ing................., in relazione all'oggetto, premesso che due mesi fa avevo riscontrato un quasi analogo quesito proposto da altro iscritto, informo di quanto segue. Con la nota in oggetto, l'Agenzia -come si puo' notare a pag. 3 - 3° capov. di tale interpello- fa riferimento alla precedente sua circolare n. 71/E del 7 aprile 2000, aveva chiarito che sono escluse dall'agevolazione (IVA al 10%): * le prestazioni professionali (rese da ingegneri, architetti, geometri, periti, etc...) che, se anche inerenti il recupero edilizio (che rappresenta l'inerenza specifica della possibilità agevolativa ), non hanno ad oggetto la materiale realizzazione dell'intervento, essendone collegato solo in maniera indiretta; e/o, peraltro: * le prestazioni rese in base a contratto di subappalto; * le cessioni con posa in opera di beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue la prestazione Se, ancora, esistessero dei residui dubbi, vale aggiungere: ''3.3.3. Beni significativi ed altri beni forniti nell'ambito dell'intervento di recupero L'agevolazione in argomento si estende, in generale, anche a materie prime, semilavorati e altri beni necessari per i lavori, forniti nell'ambito dell'intervento agevolato. A TALE REGOLA FANNO ECCEZIONE I BENI COSIDDETTI DI ''VALORE SIGNIFICATIVO'' (s.v.tabella qui in appresso), tassativamente individuati con Decreto del Ministro delle Finanze del 29.12.1999 (pubblicato in G.U. n. 306 del 31.12.1999) TABELLA 4 - Beni significativi ( e s c l u s i dall'allora Ministro d a l l ' a g e v o l a z i o n e) * ascensori e montacarichi * infissi interni ed esterni *caldaie * videocitofoni *apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria (apparecchi per la climatizzazione) * sanitari e rubinetteria da bagno * impianti di sicurezza http://www.newsliftletter.it/ Pagina 66 NewsLiftLetter Anno XV n. 04 – APRILE 2013 Forse, e termino, cio' che ha tratto in inganno è la non corretta, completa, lettura del punto, prima richiamato ( pag.3 - 3° cap.), laddove si parla che il beneficio è applicabile anche alle prestazioni di manutenzione obbligatoria, previste per gli impianti elevatori e per quelli di riscaldamento, consistenti in verifiche periodiche (....relative alla manutenzione) e nel ripristino della funzionalità, compresa la sostituzione delle parti di ricambio in caso di usura, a fronte delle quali VENGONO CORRISPOSTI CANONI ANNUI'' (tipici degli obbligatori contratti di manutenzione ordinaria e/o straordinaria che per legge i proprietari degli impianti devono stipulare con imprese ascensoriste munite del necessario riconoscimento ad hoc di cui anche al riferimento in DPR 162/99) Cordiali saluti Dr.Iginio Lentini Presidente UNION --From: Info Ecc srl Sent: Wednesday, March 27, 2013 10:26 PM To: Dott. Iginio Lentini - Presidente UNION Subject: MECSPE : quesiti per ing. Correggia Iginio a Parma avevo riproposto all'ing. Correggia domande e quesiti che avevamo già affrontato a Bolzano e ante. L'ing. Correggia ne aveva fatto oggetto del suo intervento a Parma, invitandomi a predisporer delle slide che riepilogavano quello che lui aveva detto e che avremmo potuto pubblicare su Newsliftletters (sue parole). Gli argomenti riguardano : 1. 2. 3. 4. 5. Linee guida INAIL sul DPR 462 Zone pericolose ATEX Società di servizi Strumenti per prove in ATEX Verbale negativo Sui punti 1,2,3 e 4 ho preparato qualcosa, che se va bene anche per te, glielo facciamo avere integrandolo con i quesiti estesi che sono richiamati. Sul punto 5 ci sto lavorando e credo potremmo farne argomento nell'assemblea di maggio. Ti saluto, un caro abbraccio un augurio di pronta guarigione e di Buona Pasqua a te a tutta la tua famigli da parte mia e di tutta la famiglia Sciancalepore. Ora vado a preparare la valigia, che domanimattina parto per Molfetta. Ciao Sergio http://www.newsliftletter.it/ Pagina 67 NewsLiftLetter Da: Data: A: Cc: Oggetto: Anno XV n. 04 – APRILE 2013 "Dott. Iginio Lentini - Presidente UNION" <[email protected]> giovedì 28 marzo 2013 12:27 "Info Ecc srl" <[email protected]> "Co.Segreteria Union" <[email protected]> Re: MECSPE : quesiti per ing. Correggia Caro Sergio, grazie degli auguri : ne ho bisogno umano anche a Pasqua, in quanto, dopo aver trascorso Natale e Capodanno e Epifania con il braccio al collo, speravo almeno che la Pasqua mi consentisse di mangiare con la destra una fetta di colomba! Hai fatto benissimo con Correggia e sono d'accordo con te su tutto: i n primis per la pubblicazione sul News degli argomenti di cui ai punti 1.2.3.4, attendendo il suo OK, quindi inviandolo alla Co.Segreteria in relazione alla predisposizione di apposizione sul prossimo News. Quanto al punto 5, predisponi pure l'intervento insieme con il tema da inserire nell'OdG dell'assemblea stessa. Desidero anch'io augurartI una serena S.Pasqua che estendo in maniera partecipativamente affettiva a tutta la tua cara famiglia. Cordialità Iginio L. --Buone notizie: la Gazzetta Ufficiale a partire dal 1° gennaio 2013 è GRATIS!!!!!! From: gazzetta ufficiale Sent: Monday, March 11, 2013 12:23 PM To: 'Segreteria UNION' Subject: R: Abbonamento telematico Gazzetta Ufficiale 2013 Gentile Abbonato, a partire dal 1 gennaio 2013 la Gazzetta Ufficiale telematica, nel formato autentico dato alle stampe, è disponibile gratuitamente. Con l'obiettivo di avvicinare il cittadino alla legge l'IPZS, mette a disposizione tutte le nuove edizioni, le serie storiche e la banca dati a partire dal 1946 sul sito della Gazzetta Ufficiale www.gazzettaufficiale.it. Per gli abbonamenti che scadono successivamente a tale data, sarà possibile richiedere il rimborso delle eventuali quote eccedenti – pro rata e salvo eventuali altre pendenze amministrative – inviando una mail a [email protected]. Gli abbonati che si fossero avvalsi di intermediari potranno rivolgersi ai loro fornitori. Da tale data non è quindi necessario sottoscrivere alcun abbonamento per accedere alla Gazzetta Ufficiale Telematica (conosciuta finora anche con l’acronimo GURITEL). Nel ringraziarLa per l’interesse accordatoci, porgiamo distinti saluti. http://www.newsliftletter.it/ Pagina 68 NewsLiftLetter Anno XV n. 04 – APRILE 2013 E' con piacere che Vi inviamo il secondo numero del 2013 dell'Osservatorio ACCREDIA dedicato al tema della certificazione di qualità nel sistema d'impresa, realizzato in collaborazione con il CENSIS e con il contributo di CNA, CONFAPI e CONFARTIGIANATO. Più di 83.000 aziende e quasi 128.000 siti produttivi (uffici, stabilimenti, ecc.) dispongono di certificati UNI EN ISO 9001. Dopo il forte sviluppo registrato fino al 2006, il numero di imprese certificate continua a crescere: +1,5% nel 2012, nonostante le gravi difficoltà che il tessuto produttivo sta attraversando. Le imprese continuano a investire in qualità per battere la crisi e la qualità, che resta uno dei fattori chiave del Made in Italy, viene anzi considerata come una delle principali leve strategiche per operare nella fase di crisi. Nonostante alcune debolezze che spingono a ripensare le strategie di diffusione e di interlocuzione con le imprese, l'ISO 9001 si conferma lo strumento principe per una maggiore affermazione della "cultura della qualità" nel sistema produttivo nazionale e un mezzo per il rafforzamento delle imprese di piccole dimensioni. Questa la fotografia del rapporto dell'Osservatorio ACCREDIA "La domanda di certificazione di qualità nel sistema d'impresa" che ha analizzato un campione di oltre 800 aziende, prevalentemente di piccole e medie dimensioni. Una copia in formato elettronico (PDF) del Quaderno dell'Osservatorio ACCREDIA "La domanda di certificazione di qualità nel sistema d'impresa" 2/2013 e’ scaricabile dal link: http://www.accredia.it/UploadDocs/3554_Osservatorio_ACCREDIA_La_domanda_di_certificazione_di_qualit_ _nel_sistema_d_impresa_2013.pdf La copia dell'Osservatorio ACCREDIA è disponibile in versione sfogliabile a questo link: http://www.accredia.it/osservatorioweb_2013_02/index.html http://www.newsliftletter.it/ Pagina 69 NewsLiftLetter Anno XV n. 04 – APRILE 2013 ALLE ORGANIZZAZIONI FEDERATE Segnaliamo che il prossimo 17 aprile, Confindustria ospiterà un incontro con il Ministro dell’Industria, delle PMI e della Promozione degli Investimenti algerino, Cherif Rahmani. L’incontro, che si terrà presso la sede di Confindustria dalle ore 10.30 (Sala Pininfarina, Piano R) sarà dedicato alle opportunità che il mercato algerino offre attualmente alle nostre imprese, con un focus specifico sui settori della meccanica, dell'agrobusiness, dell'energia e delle green technologies. Come da programma allegato, interverranno all’incontro anche il Direttore dell’agenzia di promozione degli investimenti locale ed un rappresentante del sistema bancario algerino che illustreranno i piani di sviluppo del paese e le misure a favore degli investitori stranieri. Nella delegazione al seguito del Ministro saranno inoltre presenti il Direttore Generale del Ministero dell’Industria algerino, il Direttore dell’Aniref (Agenzia di regolamentazione territoriale che ha competenza sulla realizzazione dei 42 parchi industriali annunciati dal Governo) ed il Direttore del programma UE-Algeria di appoggio allo sviluppo delle PME e all'utilizzo delle tecnologie dell'Informazione e telecomunicazione, a disposizione per rispondere alle questioni poste dalle imprese italiane durante la sessione di domande e risposte prevista nel programma. Le aziende interessate a partecipare possono confermare la loro presenza attraverso la scheda di adesione disponibile all’indirizzo internet http://www.confindustria.it/aree/opp9.nsf/Iscrizione?openform, confermando la partecipazione, per opportuna conoscenza, anche alla segreteria della Federazione. InvitandoVi a dare la massima diffusione dell'evento presso i vostri associati, inviamo cordiali saluti. La Segreteria http://www.newsliftletter.it/ Pagina 70 NewsLiftLetter Anno XV n. 04 – APRILE 2013 ALGERIA Incontro con il Ministro dell’Industria, delle PMI e della Promozione degli Investimenti, CHERIF RAHMANI PROGRAMMA Roma, 17 aprile 2013 – h. 10.30 Confindustria - viale dell’Astronomia, 30 Sala Pininfarina – piano R 10.00-10.30 Registrazione dei partecipanti [Confindustria – viale dell’Astronomia, 30] 10.30 -13.00 Presentazione Paese alla presenza del Ministro dell’Industria, delle PMI e della Promozione degli Investimenti, Cherif Rahmani [Confindustria – Sala Pininfarina, piano R] 10.30 • Apertura dei lavori Daniel Kraus, Vice Direttore Generale, Confindustria 10.35 Key note speech • 10.55 Cherif Rahmani, Ministro dell’Industria algerino Cooperazione Industriale e la Promozione dei partenariati • • 11.25 Pietro Celi, Direttore per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi, Ministero dello Sviluppo Economico Rappresentante Ministero degli Affari Esteri Misure a favore degli investimenti esteri • 11.45 Abdelkrim Mansouri, Direttore Generale, ANDI (Agence nationale de développement de l'investissement) Il sistema bancario e finanziario algerino • Rappresentante sistema bancario algerino http://www.newsliftletter.it/ Pagina 71 NewsLiftLetter Anno XV n. 04 – APRILE 2013 RISOLUZIONE N. 15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 4 marzo 2013 OGGETTO: Interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Interventi di manutenzione ordinaria - Aliquota IVA - Revisione periodica obbligatoria degli impianti di riscaldamento, condominiali o ad uso esclusivo, installati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione del DPR n. 633 del 1972 , è stato esposto il seguente QUESITO ALFA s.r.l. eroga servizi di assistenza e manutenzione di impianti di riscaldamento e, in particolare, di caldaie a gas. La sua attività prevalente consiste nelle revisione periodica obbligatoria degli impianti privati di riscaldamento e nel controllo delle emissioni degli stessi. Premesso quanto sopra, la società istante chiede se le operazioni di controllo e manutenzione degli impianti termici, prescritte dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e dal successivo decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, possano essere assoggettate all’aliquota IVA ridotta nella misura del 10 per cento prevista dall’articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999 n. 488 per “le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata”. SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL’ISTANTE La società istante ritiene che l’attività di revisione periodica obbligatoria degli impianti privati di riscaldamento e di controllo delle emissioni degli stessi costituisca intervento di manutenzione ordinaria, sia per il suo carattere periodico (i cui termini sono fissati ex lege) che per l’assenza di operazioni volte ad incrementare la resa degli impianti o il loro valore originario. Ciò non di meno, è dell’avviso che gli interventi, di cui al presente interpello, avendo ad oggetto impianti privati e non condominiali debbano essere assoggettati ad IVA con l’aliquota ordinaria del 21%. PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE Ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre http://www.newsliftletter.it/ Pagina 72 NewsLiftLetter Anno XV n. 04 – APRILE 2013 1999, n. 488, “le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata” sono soggette all’imposta sul valore aggiunto con l’aliquota del 10 per cento. Al riguardo è opportuno premettere che l’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, cui rinvia la norma in esame, recante la definizione delle varie tipologie di interventi di recupero del patrimonio edilizio, è stato trasfuso nell’articolo 3 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, contenente il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. Tale Testo Unico rappresenta, pertanto, la normativa di riferimento per l’individuazione delle tipologie di interventi agevolati. Si osserva, inoltre, che l’agevolazione tributaria, negli anni passati oggetto di continue proroghe, è entrata a regime per effetto dell’articolo 2, comma 11, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Tra le prestazioni agevolate, in base al disposto di cui al citato articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, rilevano, ai fini del presente interpello, gli interventi di manutenzione ordinaria, vale a dire quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti (articolo 31, primo comma, lettera a), della legge 5 agosto 1978, n. 457, ora articolo 3, lettera a), del DPR 6 giugno 2001, n. 380). Sul punto, l’amministrazione finanziaria, con circolare n. 71 del 7 aprile 2000, ha precisato che il beneficio in commento è applicabile anche alle prestazioni di manutenzione obbligatoria, previste per gli impianti elevatori e per quelli di riscaldamento, consistenti in verifiche periodiche e nel ripristino della funzionalità, compresa la sostituzione delle parti di ricambio in caso di usura, a fronte delle quali vengono corrisposti canoni annui. Premesso quanto sopra, deve concludersi che la revisione periodica obbligatoria degli impianti di riscaldamento, condominiali o ad uso esclusivo, installati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, ed il controllo delle emissioni degli stessi, in quanto riconducibili nell’alveo degli interventi di manutenzione ordinaria, costituiscono prestazioni di servizi soggette ad IVA con aliquota del 10 per cento. Si precisa, altresì, che l’agevolazione in esame, diretta ai soggetti beneficiari dell’intervento, ordinariamente identificabili con i consumatori finali della prestazione, non è applicabile ai contratti aventi ad oggetto, oltre alla manutenzione ordinaria, anche prestazioni ulteriori (ad esempio, la copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi) per le quali non sia indicato un corrispettivo distinto (cfr. circolare Min. Finanze, 7 aprile 2000, n. 71). L’eventuale richiesta di rimborso dell’IVA addebitata agli utenti in misura eccedente il 10 per cento, da presentarsi entro il termine biennale di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, decorrente dalla data del versamento dell’imposta applicata nella misura ordinaria, potrà essere soddisfatta solo a condizione che il prestatore di servizi dimostri l’effettiva restituzione del tributo agli utenti e nel limite della somma effettivamente restituita a questi ultimi. In ragione della necessità di escludere che a seguito della presente risoluzione possano verificarsi indebiti arricchimenti, si precisa che, per ottenere il rimborso dell’imposta applicata in misura eccedente il 10 per cento, non possono essere utilizzati i meccanismi di variazione delle fatture disciplinati dall’articolo 26 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 (cfr. risoluzione 15 ottobre 2010, n. 108/E). Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti. IL DIRETTORE CENTRALE http://www.newsliftletter.it/ Pagina 73 NewsLiftLetter http://www.newsliftletter.it/ Anno XV n. 04 – APRILE 2013 Pagina 74 NewsLiftLetter http://www.newsliftletter.it/ Anno XV n. 04 – APRILE 2013 Pagina 75 NewsLiftLetter http://www.newsliftletter.it/ Anno XV n. 04 – APRILE 2013 Pagina 76 NewsLiftLetter http://www.newsliftletter.it/ Anno XV n. 04 – APRILE 2013 Pagina 77 NewsLiftLetter http://www.newsliftletter.it/ Anno XV n. 04 – APRILE 2013 Pagina 78 NewsLiftLetter http://www.newsliftletter.it/ Anno XV n. 04 – APRILE 2013 Pagina 79 NewsLiftLetter http://www.newsliftletter.it/ Anno XV n. 04 – APRILE 2013 Pagina 80 NewsLiftLetter http://www.newsliftletter.it/ Anno XV n. 04 – APRILE 2013 Pagina 81 NewsLiftLetter http://www.newsliftletter.it/ Anno XV n. 04 – APRILE 2013 Pagina 82 NewsLiftLetter http://www.newsliftletter.it/ Anno XV n. 04 – APRILE 2013 Pagina 83 NewsLiftLetter http://www.newsliftletter.it/ Anno XV n. 04 – APRILE 2013 Pagina 84 NewsLiftLetter http://www.newsliftletter.it/ Anno XV n. 04 – APRILE 2013 Pagina 85 NewsLiftLetter http://www.newsliftletter.it/ Anno XV n. 04 – APRILE 2013 Pagina 86 NewsLiftLetter http://www.newsliftletter.it/ Anno XV n. 04 – APRILE 2013 Pagina 87 NewsLiftLetter http://www.newsliftletter.it/ Anno XV n. 04 – APRILE 2013 Pagina 88 NewsLiftLetter http://www.newsliftletter.it/ Anno XV n. 04 – APRILE 2013 Pagina 89 NewsLiftLetter http://www.newsliftletter.it/ Anno XV n. 04 – APRILE 2013 Pagina 90 NewsLiftLetter http://www.newsliftletter.it/ Anno XV n. 04 – APRILE 2013 Pagina 91 NewsLiftLetter http://www.newsliftletter.it/ Anno XV n. 04 – APRILE 2013 Pagina 92 NewsLiftLetter http://www.newsliftletter.it/ Anno XV n. 04 – APRILE 2013 Pagina 93 NewsLiftLetter http://www.newsliftletter.it/ Anno XV n. 04 – APRILE 2013 Pagina 94 NewsLiftLetter http://www.newsliftletter.it/ Anno XV n. 04 – APRILE 2013 Pagina 95 NewsLiftLetter http://www.newsliftletter.it/ Anno XV n. 04 – APRILE 2013 Pagina 96 NewsLiftLetter http://www.newsliftletter.it/ Anno XV n. 04 – APRILE 2013 Pagina 97 NewsLiftLetter http://www.newsliftletter.it/ Anno XV n. 04 – APRILE 2013 Pagina 98 NewsLiftLetter http://www.newsliftletter.it/ Anno XV n. 04 – APRILE 2013 Pagina 99 NewsLiftLetter http://www.newsliftletter.it/ Anno XV n. 04 – APRILE 2013 Pagina 100 NewsLiftLetter http://www.newsliftletter.it/ Anno XV n. 04 – APRILE 2013 Pagina 101 NewsLiftLetter http://www.newsliftletter.it/ Anno XV n. 04 – APRILE 2013 Pagina 102 NewsLiftLetter http://www.newsliftletter.it/ Anno XV n. 04 – APRILE 2013 Pagina 103 NewsLiftLetter http://www.newsliftletter.it/ Anno XV n. 04 – APRILE 2013 Pagina 104 NewsLiftLetter http://www.newsliftletter.it/ Anno XV n. 04 – APRILE 2013 Pagina 105 NewsLiftLetter http://www.newsliftletter.it/ Anno XV n. 04 – APRILE 2013 Pagina 106 NewsLiftLetter http://www.newsliftletter.it/ Anno XV n. 04 – APRILE 2013 Pagina 107 NewsLiftLetter http://www.newsliftletter.it/ Anno XV n. 04 – APRILE 2013 Pagina 108 NewsLiftLetter http://www.newsliftletter.it/ Anno XV n. 04 – APRILE 2013 Pagina 109 NewsLiftLetter http://www.newsliftletter.it/ Anno XV n. 04 – APRILE 2013 Pagina 110 NewsLiftLetter http://www.newsliftletter.it/ Anno XV n. 04 – APRILE 2013 Pagina 111 NewsLiftLetter http://www.newsliftletter.it/ Anno XV n. 04 – APRILE 2013 Pagina 112 NewsLiftLetter http://www.newsliftletter.it/ Anno XV n. 04 – APRILE 2013 Pagina 113 NewsLiftLetter Anno XV n. 04 – APRILE 2013 www.union-associazione.net UN.I.O.N. [email protected] Unione Italiana Organismi Notificati e Abilitati 00144 Roma – Sergio Forti, 20 - Segreteria cell. 335 1004160 - Tel 06/87694103 Fax 06/622.040.11 – 06/87696538 ORGANISMI NOTIFICATI di Direttiva Ascensori 95/16/CE (Dpr 162/99), Direttiva Macchine 2006/42/CE (D.Lgs 17/2010) e PED 97/23/CE (DL 93/2000) ORGANISMI ABILITATI Verifiche Impianti Elettrici Messa a Terra (Dpr 462/01) E SOGGETTI AUTORIZZATI al DM 11.04.2011 Attrezzature di Lavoro Autor PIEMONTE A. & C. srl – Strada del Drosso, 128/23 – 10135 Torino Art.71 Notif.ni 462 Telefono Telefax E-mail 011-3473681 011-3273633 [email protected] 011-8174896 011-5692074 [email protected] 011-8174896 011-5692074 [email protected] 011-3191611 011-3804222 [email protected] 011-3273632 BOREAS srl – Via Sant’Ottavio, 43 – 10124 Torino 71 162 McJ srl – Via Sant’Ottavio, 43 – 10124 Torino 462 OCERT srl – Via Spalato 65/B – 10141 Torino 462 71 Certificazioni e Collaudi srl – Via Orfanotrofio, 25 13900 Biella PED 71 015-8353451 015-29142 [email protected] G.E.S.A. Sas – C.so Peschiera 238 - 10139 Torino *CST Sas--- Via Broglia 5/7- Chieri TO *Agenzia Beltramo Snc—Via C. Borra 17/21-10064 Pinerolo TO LIGURIA TECNICA srl – Via A. Volta, 14 – 18038 Sanremo IM 462 462 71 011-3701411 011-9400410 0121-76276 011-3701436 011-4230078 0121-76215 [email protected] [email protected] [email protected] 162 0184-506492 0184-540731 [email protected] 162 02-56816188 02-56818575 [email protected] 162 02-26142902 02-26142904 [email protected] 162 162 71 462 LOMBARDIA C.S.D.M. srl – Via E. Caviglia, 3 – 20139 Milano MI 462 I.C.T. srl – Via A. Catalani, 68 – 20131 Milano MI 462 71 17 SICAPT srl – Via Palestro, 20 – 23900 Lecco 0341-353721 0341-371327 [email protected] VERIGO srl - Via A. Stradivari, 3 - 20833 Giussano MB 462 0363-51309 0363-51309 [email protected] SEVEN srl – V.le H.Dunant,6–46043 Castiglione dStiviere MN 462 0376-847331 0376-840921 [email protected] ECC srl – P-za Giovine Italia, 4 – 21100 Varese 462 0332-1800100 0332-1800101 [email protected] 0376-288510 0376-287104 [email protected] ECS srl – Via Solferino, 7 – 46100 Mantova 162 VERIT srl – Via G. Oberdan, 12A – 25014 Castenedolo BS 462 71 030-3546580 030-5100070 [email protected] T-System Srl – P.a d. Stazione, 5A 22073 Fino Mornasco CO 462 71 031-891267 031-4039569 [email protected] VENETO C.T.E. Certificazioni srl – Via Monte Sabotino 12/b – 35020 Ponte San Nicolò PD 462 Veneta Engineering Srl – Via Lovanio, 8 – 37135 Verona 462 71 ALTO ADIGE I. & S. srl – Via Marie Curie, 17 – 39100 Bolzano 462 71 FRIULI-VENEZIA GIULIA ISIEI Sas – Via Alpe Adria, 63 - 33049 S.Pietro Natisone UD 462 EMILIA ROMAGNA ICEPI spa – Via Paolo Belizzi, 29/33 – 29100 Piacenza 462 PED 17 VERICERT srl – Via S. Cavina, 19 – 48100 Ravenna 462 PED 17 SOVIT srl – Via Venezia, 195 – 43100 Parma 162 049-635551 049-8987317 [email protected] 17 162 045-8200948 045-8201982 [email protected] 17 162 0471-301611 0471-326266 [email protected] 0432-717225 0432-717633 [email protected] 162 0523-609585 0523-591300 [email protected] 162 0544-501951 0544-467220 [email protected] 462 0521-775915 0521-791314 [email protected] aQcert Srl – Mascherino, 8/A – 40128 Bologna 462 051-374437 051-0822413 [email protected] LAZIO I.N.C.S.A. srl – Via M. Peroglio, 15/15-A– 00144 Roma 462 06-52246324 06-52247268 [email protected] CAMPANIA MA.DE. Engineering srl – Via S. Luca, 2 – 81020 Casapulla CE 462 0823-466717 02-700402869 [email protected] C.M.L. Verifiche srl – Via DomenicoMorelli, 49 – 80021 Afragola NA 462 162 081-8602781 081-8602781 [email protected] S.I.C. srl – Via Luigi Guercio, 353 – 84134 Salerno SA 462 162 089-2756576 089-2751642 [email protected] I.N.V. Istituto Nazionale di Verifiche srl – Via Brambilla, 27/B – 80053 Castellammare di Stabia NA VIS Srl – Via Paradisi snc – 82010 Ceppaloni BN 462 081-3914735 081-8739521 [email protected] 162 081-2319820 081-7440106 [email protected] [email protected] 162 CALABRIA Safety Systems srl – Via G. Falcone, 22 – 87100 Cosenza 462 71 162 0984-483757 0984-483757 PUGLIA EMQ-DIN srl – Via Duomo, 6 - 70033 Corato BA 462 71 162 080-3588849 080-3588849 [email protected] SICILIA OEC srl – Via Acquavena, 20 – 98048 Spadafora ME 462 162 090-9941695 090-9920872 [email protected] SARDEGNA Automatos srl – Via Tuveri, 25 – 09129 Cagliari CA 462 070-2341315 1786065800 [email protected] *Nuovi associati http://www.newsliftletter.it/ Elenco aggiornato al 09.04.2013 Pagina 114