The International Association of Lions Clubs
Distretto 108 L – I.T.A.L.Y.
Governatore: Ing. Enrico CESAROTTI
Anno Sociale 2000 – 2001
We Serve
“Pensiero – Azione - Innovazione”
(Edizione a cura del Lions Amedeo Calenzo)
Service distrettuale
“Contributo dei Lions per l’inserimento dei giovani
nel mondo del lavoro”
Presidente: dott. Armando Di Giorgio
Presentazione
L’Assemblea dei Delegati al Congresso del Distretto 108 L (I.T.A.L.Y.) del Lions
International, tenuta a Selargius (Cagliari) dal 12 al 14 maggio 2000, ha deliberato di
reiterare per l’anno sociale 2000 – 2001, il Service distrettuale:
“CONTRIBUTO DEI LIONS CLUBS
PER L’INSERIMENTO DEI GIOVANI
NEL MONDO DEL LAVORO”
Il Service, già sviluppato lo scorso anno 1999 - 2000 con notevole successo di
partecipazione dei Clubs, ha conseguito apprezzamento e unanimi consensi per la
pubblicazione del “Dizionario del lavoro”, uno strumento dedicato ai giovani e
finalizzato alla diffusione dell’informazione sulle prassi e sulle opportunità per
l’inserimento nel mondo del lavoro.
Il Governatore, Ing. Enrico Cesarotti, quest’anno, ha costituito il Comitato
Distrettuale nominando responsabili per le rispettive Circoscrizioni i Lions: Amedeo
Calenzo (I^), Francesco Rocchi (II^), Giuseppe Seganti (III^), Marcello Parroni
(IV^), Simonetta Staico Todde (V^), Giuseppe Tito Sechi (VI^), Anna Lunani (VII^)
e Giovanni Ceccarani (VIII^) ed affidandomene la Presidenza.
Il Comitato, nell’ottica della continuità del Service, dopo averne ribadito lo scopo
e sottolineato il fondamentale ruolo dei Lions Clubs nello sviluppo del Service in ambito
locale, ha sottolineato, e posto come prima azione del programma di sviluppo, la
necessità di “arricchire” il Dizionario, sia implementando il vocabolario, i siti WEB e gli
Indirizzi Utili, sia aggiornando e incrementando le segnalazioni sulla normativa
comunitaria, nazionale e, soprattutto, regionale anche alla luce della recente devoluzione
di funzioni in materia di lavoro dallo Stato alle Regioni ed agli Enti locali.
L’intero Comitato ha contribuito a segnalare le innovazioni rispetto alla prima
edizione del “Dizionario”, a raccogliere nuova documentazione e, come già era
avvenuto lo scorso anno, ha ritenuto indispensabile affidare il lavoro di revisione,
aggiornamento ed ottimizzazione del “Dizionario” ad un'unica persona, al fine di
ottenere un linguaggio omogeneo ed una più coerente trattazione nella stesura della 2^
edizione; desidero in questa sede ringraziare, anche a nome del Comitato, l’amico
Amedeo Calenzo, che, come già in occasione della 1^ edizione, con disponibilità e
spirito di servizio ha accettato di effettuare il lavoro.
Il Comitato auspica che questa seconda edizione del “Dizionario” possa avere la
più ampia diffusione possibile, sia tra i giovani che si avvicinano al mondo del lavoro,
sia tra le istituzioni pubbliche (università, scuole, province, comuni) e private (unioni
industriali, camere di commercio, ecc.) che operano nell’attuazione delle politiche attive
del lavoro.
Il Presidente del Comitato
Lions Armando Di Giorgio
2
Premessa
Il Comitato per il Service Distrettuale “Contributo dei Lions Clubs per
l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro”, per dare continuità all’attività svolta
dal Comitato 1999 – 2000 che ha portato alla stesura e alla diffusione del “Dizionario
del lavoro”, ha deciso di assegnarmi il compito di riprendere quell’esperienza per
offrirla, attraverso i Clubs, ai giovani in cerca di lavoro con i dovuti aggiornamenti ed
ampliamenti.
Desidero, perciò, ringraziare innanzi tutto coloro che lo scorso anno, a vario
titolo, mi hanno aiutato nella stesura e nella redazione della 1^ edizione del “Dizionario,
in particolare gli amici Lions Giuseppe Azzarà, Armando Di Giorgio e Martino Taviano,
oltre al P.D.G. Carlo Padula Coordinatore del “Service”.
Siamo tutti convinti che la questione disoccupazione sia anche un problema
d’informazione, ed è per questo motivo che il Comitato ha voluto rilanciare il
“Dizionario del lavoro” con il preciso intento di offrire ai giovani che cercano di
inserirsi attivamente nel mondo del lavoro uno strumento, utile ed efficace, per meglio
orientarsi verso l’occupazione possibile.
Il contenuto di questo lavoro si pone come un primo sussidio sia per i neo
diplomati e neo laureati in cerca di una prima occupazione, sia per quanti, animati da
spirito imprenditivo, siano interessati ad affrontare la sfida del “libero mercato”.
Nel nostro Paese, e per molteplici attività, ci si trova spesso a fare i conti con una
grave mancanza d’informazioni, soprattutto quando esse provengano dalla Pubblica
Amministrazione, e di chiari punti di riferimento, oggi solo in parte ricercabili sul Web;
tale situazione è ancora più vera nel mondo del lavoro dove sembra quasi impossibile, a
chi sia alla ricerca di un’opportunità per divenire parte attiva nel processo di crescita
produttiva, districarsi nella selva di norme, date, concorsi, documenti, sigle, promesse di
finanziamento, adempimenti burocratici, ecc., per non parlare delle sedi, uffici, sportelli
e quant’altro messo in atto da Regioni, Province, Comuni.
Dal miglior modo di stilare un curriculum, a come affrontare un colloquio di
selezione, dalla spiegazione della terminologia tecnica d’uso più comune, alle
caratteristiche delle diverse tipologie di contratto di lavoro, dalle opportunità per avviare
un’iniziativa imprenditoriale autonoma, al funzionamento delle strutture di mediazione
tra domanda e offerta di lavoro, il “Dizionario” propone una vasta gamma di
suggerimenti, indicazioni e informazioni per meglio sfruttare le capacità e la curiosità di
ciascuno in funzione delle possibilità offerte dal mondo del lavoro.
Il panorama di riferimenti, informazioni, definizioni sui principali istituti giuridici,
indirizzi, leggi, ecc. non è certamente esaustivo, ed è innegabilmente perfettibile, di
sicuro, però, il “Dizionario” si pone come punto di partenza nella ricerca di un lavoro.
Particolare cura è stata data allo studio e alla segnalazione di siti Web attivi nella
ricerca e nell’offerta di lavoro; lungo i sottilissimi fili della Rete elettronica, che ci avvolge e
coinvolge sempre più, sarà possibile, a quanti lo vogliano veramente, ricercare e trovare
la propria dimensione lavorativa.
Dr. Amedeo Calenzo
Lions Club Formia
3
Indice
Presentazione ……………….……..……….
Premessa …………………………………….
I Lions: chi sono, perché …….………….…..
Dizionario ………..………………………….
1. Abilità
2. Abruzzo lavoro
4. Accordo di progr. quadro
7. Agente d’assicurazione
10. Agenzia reg.le per il lavoro
13. Alienazione
16. Analisi
19. Annunci economici
22..Apprendimento
25. ASFOR
28. Assessment Center
31. Atteggiamento
5. Addestramento
8. Agente di commercio
11. Agricommercio
14. Ambizione
17. Analista finanziario
20. Annuncio
23. Apprendistato
26. Aspettative
29. Assotelema
32. Audit (Revisione
contabile)
35. Azioni Trasversali
38. Badge
41. Basic
34. Automazione
37.Back up (to)
40. Bancario telematico
43. Bilancio
46. Borsa di studio
49. Brand manager
52. Buonsenso
55. Business
58.Call Center
61. Capitale
64. Capogruppo
67. Centro di costo
70. CILO – Centro In. Loc.
Occ.
73. Collocamento
76.COMENIUS
79. Comm.ne Reg.le per
Impiego
82. Comportamento umano
85. Concorso
88. Consulente del lavoro
91. Contratto a tempo
determ.to
4
44. Blue chips
47. Box Sorting Test
50. Broker
53. Burocrazia
56. Business plan
59. Campagna pubblicitaria
62. Capitale umano
65. Carattere
68. Centro di responsabilità
71. Cluster Analysis
74. Collocamento
Obbligatorio
77. COMETT
80. Comm. Reg.le Politiche
Lav.
83. Computer Graphics
86. CONSOB
89. Contratto
92. Contratto collettivo di
lavoro
pag.
pag.
pag.
pag.
2
3
10
17
3. Accert. fisico-psicoattitudinale
6. Agenda 2000
9. Agenzia Lazio lavoro
12. A.I. (Artificial Intelligence)
15. Amministrazioni pubbliche
18. Animatore
21. Apatia
24. Artigianato
27. Asse prioritario
30. Assunzioni obbligatorie
33. Autoimprenditorialità
36. Bacino d’impiego
39. Balance sheet
42. B.I.C. (Business Inn.
Center)
45. Borsa lavoro
48. Brainstorming
51. Budget
54. Burocratese
57. C.A.D.
60. Capacità (le)
63. Capo
66. Centri per l’impiego
69. Change Manager
72. COBOL
75. Colloquio di selezione
78. Commercio
81. Competenza
84. Computer System
87. Consulente aziendale
90. Contratto atipico
93. Contratto d’Area
94. Contratto d’Agenzia
95. Contratto di formaz.-lavoro 96. Contratto fornitura lav.
temp.
97. Contratto di Know How
98. Contratto d’inserimento
99. Contratto di outsourcing
100. Contratto di Programma 101. Contratto di reinserimento 102. Contratto di solidarietà
103. Contratto d’opera
104. Contratto individuale di
105. Controller
lav.
106. Controllo di qualità
107. Cooperativa
108. Coop. di prod.ne e lavoro
109. Copy editor
110. Copy writer
111. Corsi di aggiornamento
112. Curriculum vitae
113. Datore di lavoro
114. Decision maker
115. Direct Marketing
116. Disoccupato
117. Disoccupazione
118. Distribuzione
119. Documentarista
120. Domanda di lavoro
121. E-commerce
122. Efficacia
123. Efficienza
124. E.I.C. – Euro Info Centre 125. E-mail
126. Empowering
127. Empowerment
128. ENASARCO
129. Engineering,
130. ERASMUS
131. Esperienza
132. EUREKA
133. EURES
134. Europa Lavoro
135. Eurosportello
136. EURYDICE
137. Excelsior
138. Factoring
139. FEOGA
140. FESR (Fondo Eur. Sv.
141. Fideiussione
Reg.)
142. Fiscalizzazione
143. Flessibilità
144. Flow Chart
145. Follow up
146. Fondo per l’occupazione 147. Fondo reg.le di
occupazione
148. FORCE
149. Formazione
150. Formazione professionale
151. Forza lavoro
152. Franchise
153. Franchisee
154. Franchising
155. Fringe benefits
156. FSE – Fondo Sociale Eur.
157. Full immersion
158. Futures
159. GEIE – Gr. Eur. Inter.
Eco
160. Gestione
161. Gestori di patrimoni
162. Gioventù per l’Europa
163. Gruppi di lavoro
164. Hard disk
165. Hardware
166. Hart on the Job
167. High Tech
168. Holding
169. Home based
170. Hostess
171. Imprenditore
172. Imprenditore artigiano
173. Imprenditoria Femminile 174. Imprenditoria Giovanile
175. Impresa
176. Impresa Artigiana
177. Incentivazione
178. Incentivo
179. Indennità
180. Information Technology
181. Innovazione
182. Inoccupazione
183. Inserimento prof.le
giovani
184. Insight
185. Institore
186. Intelligenza
187. Internet
188. Intesa Ist.le di
189. Investimento
Programma
190. ISFOL
191. Job creation
192. Job on line
193. Job sharing
194. Know How
195. Lapin
196. L.S.U. – Lavori Social.
197. Lavoro
198. Lavoro a domicilio
Utili
199. Lavoro Autonomo
200. Lavoro: Coll. coord. e
201. Lavoro di Pubblica Utilità
cont.
202. Lavoro Femminile
203. Lav. Interinale o Tempor. 204. Lavoro Minorile
205. Lavoro Nero
206. Lavoro Parasubordinato 207. Lavoro Pubblico
208. Lavoro Stagionale
209. Lavoro Subordinato
210. Layoff
211. Layout
212. Leadership
213. Leasing
214. Leonardo da Vinci
215. Lettera di Presentazione 216. Liberismo Economico
217. Libretto di lavoro
218. List Broker
219. Liste di disoccupazione
220. Mailing List
221. Management
222. Manager
5
223. Mansione
226. Mass Media
224. Marketing
227. Master
225. Marketing Oriented
228. M.B.A. – Master Bus.
Adm.
229. Mediatore Marittimo
230. Mercato del lavoro
231. Minimo retributivo
232. Mobilità del lavoro
233. Mobility Manager
234. Motivazione
235. Network
236. Newsletter
237. Non Profit
238. NOW–New opport. women 239. Offerta di lavoro
240. Office Automation
241. Omnibus
242. Operatore
243. Opinion Leader
244. Orario di Lavoro
245. Organizzazione
246. Organizzazioni sindacali
247. Orientamento
248. Orientamento al cliente
249. Osserv. reg.le mercato
lav.
250. PacchettoTreu
251. Panel
252. Pari Opportunità
253. Partecipazione agli utili
254. Partenariato
255. Part Time
256. Patto Territoriale
257. Pensiero Analitico
258. Pensiero Creativo
259. Periodo di prova
260. PETRA
261. Piani di inserim.
profession.
262. PIL – Prodotto Int. Lordo 263. PIM – Progr. Integr.
264. PIP – Piano Insed.
Medit.
Produtt.
265. P.O. – Program.
266. Politiche attive del lavoro 267. Posta elettronica
Operativo
268. Premio di Produttività
269. Prestito d’onore
270. Previdenza
271. Previdenza integrativa
272. Procedure reclutam. P.A. 273. Produttività
274. Professionalità
275. Professioni
276. Professioni nuove
277. Progetto
278. Progettualità
279. Programmatore
280. Programmazione
281. Programm.ne negoziata
282. Project Man. di ecommerce
283. Promotore Finanziario
284. Quadro comun.rio
285. Qualifica professionale
sostegno
286. Qualità totale
287. Raccomandatario
288. Rappresentante
marittimo
commercio
289. Rapporti speciali di
290. Reclutamento personale 291. Reinserimento
lavoro
PA
292. Riqualificazione
293. Risorse Telelavoro
294. Ruolo
295. Selezione
296. Sicurezza sul lavoro
297. SIL–Sistema Inf.tivo
Lavoro
298. SOCRATES
299. Soc. Imprend. Giovanile 300. Software
301. Sostituto d’imposta
302. Spin Off
303. Sportello Unico
304. Staff
305. Stage
306. Statuto dei lavoratori
307. Target
308. TCA – Telework Telec.
309. Team leadership
Ass.
310. Telelavoro
311. Telemarketing
312. TEMPLE
313. Terzo settore
314. Test di selezione
315. TFR – Tratta.to Fine
Rapp.
316. Tirocinio
317. Trial Balance
318. Tutor
319. TWE – Tele Work Europa 320. VIRGILIO
321. Web
322. Web Designer
323. Web Master
324. Web Producer
Alcuni siti Web ………..…….....………………. pag. 86
6
Le Sigle …………….…………………….…….. pag. 93
Indirizzi e numeri utili ……………………….. pag. 97
Raccolta normativa …………..……….………
119
Norme Costituzionali .....................................
Codice Civile ………………………..…………
121
pag.
pag. 120
pag.
Libro Quarto – delle obbligazioni (dall’art. 1703 all’art. 1765)
Libro Quinto – del lavoro (dall’art. 2060 all’art. 2642)
Normativa europea ………………….…….
pag. 161
Ris. 29 giugno 2000: Risoluzione del Consiglio e dei ministri
incaricati dell'occupazione e della politica sociale, riuniti
in sede di Consiglio concernente la partecipazione
equilibrata delle donne e degli uomini all'attività
professionale e alla vita familiare.
:
Dec. 2000/228/CE del 13 marzo 2000 Decisione del Consiglio
relativa agli orientamenti per la politica degli Stati
membri in materia di occupazione per il 2000
:
Racc. 2000/164/CE del 14 febbraio 2000 Raccomandazione del
Consiglio riguardante l'attuazione delle politiche in
materia di occupazione degli Stati membri.
Dec. 2000/98/CE del 24 gennaio 2000: Decisione del Consiglio che
istituisce il comitato per l'occupazione.
Dec. 1999/51/CE del 21 dicembre 1998: Decisione del Consiglio
relativa alla promozione di percorsi europei di
formazione integrata dal lavoro, ivi compreso
l'apprendistato.
Ris. 17 giugno 1999: Risoluzione del Consiglio relativa alle pari
opportunità di lavoro per i disabili
7
:
Dir. Cons. UE n. 99/70/CE del 28-6-1999 Accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato
Normativa nazionale ……………………..
179
Legge 19-01-1955, n. 25 - Disciplina dell'apprendistato
D.P.R. 30-12-1956, n. 1668 - Approvazione del regolamento per
l'esecuzione della disciplina legislativa sull'apprendistato
l. 20 mag. 1970, n° 300 - Norme sulla tutela della libertà e dignità dei
lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei
luoghi di lavoro e norme sul collocamento
Legge 1-6-1977, n. 285 - Provvedimenti per l’occupazione giovanile
Legge 07-02-1979, n. 48 - Istituzione e funzionamento dell'albo
nazionale degli agenti di assicurazione.
l. 14 maggio 1981, n° 219 - Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori
interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici
del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici
per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti
l. 3 mag. 1985, n°204 - Disciplina dell'attività di agente e
rappresentante di commercio
l. 11 apr. 1986, n° 113 - Piano straordinario per l’occupazione
giovanile
DM 9 ott. 1986 - Attuazione del piano straordinario per
l’occupazione giovanile nel settore marittimo
l. 28 feb. 1987, n. 56 - Norme sull'organizzazione del mercato del
lavoro
d.p.c.m. 18 set. 1987, n. 392 - Modalità e criteri per l'avviamento e la
selezione dei lavoratori ai sensi dell'art. 16 della legge 28
febbraio 1987, n. 56, recante norme sull'organizzazione del
mercato del lavoro.
Legge 08-06-1990, n. 142 - Ordinamento delle autonomie locali.
D.Lgs. 10-09-1991, n. 303 - Attuazione della direttiva 86/653/CEE
relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri
concernenti gli agenti commerciali indipendenti, a norma
8
pag.
dell'art. 15 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Legge
comunitaria 1990)
l. 25 feb. 1992, n°215 - Azioni positive per l'imprenditoria femminile
D.lgs. 3 aprile 1993, n. 96 Trasferimento delle competenze dei
soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del
Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992,
n. 488
D.P.R. 14-04-1993, n. 203 - Regolamento recante estensione agli
animatori dei villaggi turistici dell'obbligo di iscrizione all'Ente
nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello
spettacolo
DM 31mag. 1994, n° 331 - Disposizioni urgenti per la ripresa delle
attività imprenditoriali
DM 24 nov. 1994, n° 695 -Regolamento
recante modalità per la
concessione di agevolazioni all'imprenditoria giovanile (1/a)
DL 31 gen. 1995, n° 26 - Disposizioni urgenti per la ripresa delle
attività imprenditoriali
DM 11 mag. 1995 Definizione dei criteri e delle modalità di
concessione delle agevolazioni all'imprenditoria giovanile.
DM 8 nov. 1996, n° 591 - Regolamento recante: criteri e modalità di
concessione delle agevolazioni per la promozione di iniziative di
lavoro autonomo presentate da soggetti inoccupati e
disoccupati residenti nei territori di cui all'obiettivo uno dei
programmi comunitari.
DM 19 feb. 1997 - Istituzione, presso gli uffici del Ministro per le pari
opportunità, della commissione per la promozione e lo sviluppo
dell'imprenditorialità femminile e dell'osservatorio per
l'imprenditorialità femminile.
Legge 15-03-1997, n. 59 - Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa.
Legge 15-05-1997, n. 127 - Misure urgenti per lo snellimento
dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo
l. 24 giu. 1997, n° 196 -Norme
in materia di promozione
dell'occupazione.
9
D. Lgs. 7 ago. 1997, n° 280 Attuazione della delega conferita
dall'articolo 26 della l. 24 giugno 1997, n. 196, in materia di
interventi a favore di giovani inoccupati nel Mezzogiorno.
DM 29 ago. 1997 - Definizione di ambiti e tipologia dei progetti di
lavori di pubblica utilità.
D. Lgs. 1 dic. 1997, n° 468 -Revisione
della disciplina sui lavori
socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della l. 24 giugno
1997, n. 196
D. Lgs. 23 dic. 1997, n° 469 -Revisione
della disciplina sui lavori
socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della l. 24 giugno
1997, n. 196
DM 25 mar. 1998, n°142 -Regolamento
recante norme di attuazione
dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24
giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento.
D.Lgs. 31-03-1998, n. 114 Riforma della disciplina relativa al settore
del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15
marzo 1997, n. 59.
D.M. 08-04-1998 - Disposizioni concernenti i contenuti formativi
delle attività di formazione degli apprendisti
D. Lgs. 6 ott. 1998, n°379 -Intervento
sostitutivo del Governo per la
ripartizione di funzioni amministrative tra regioni ed enti locali
in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 4,
comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Legge 12 marzo 1999, n. 68 - Norme per il diritto al lavoro dei
disabili.
D. LGS. 30 marzo 1999, n. 96 - Intervento sostitutivo del Governo per
la ripartizione di funzioni amministrative tra regioni ed enti
locali a norma dell'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo
1997, n. 59, e successive modificazioni
D.M. 20-05-1999 - Individuazione dei contenuti delle attività di
formazione degli apprendisti
D. Lgs. 25-02-2000, n. 61 -Attuazione
della direttiva 97/81/CE relativa
all'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso
dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES
Normativa regionale…………….…….…… pag. 302
Abruzzo
Campania
Lazio
10
Basilicata
Emilia Romagna
Liguria
Calabria
Friuli Venezia Giulia
Lombardia
Marche
Puglia
Toscana
Veneto
Molise
Sardegna
Umbria
Provincia di Bolzano
Piemonte
Sicilia
Valle d’Aosta
Provincia di Trento
Bibliografia ………………………...………… pag. 386
We serve
The International Association of
Lions Clubs
11
I LIONS
chi sono e perché
Introduzione
Lo slogan della nostra Associazione è (nella lingua inglese): “Liberty, Intelligence, Our Nations
Safety” che possiamo liberamente tradurre in “Libertà e comprensione degli altri sono la
salvaguardia delle nostre Nazioni”.
Esso significa che, attraverso il rispetto di tutte le libertà e la pratica della tolleranza, i Lions
credono nella possibilità di orientare l’evoluzione della condizione umana e di creare rapporti
armoniosi tra tutti gli uomini.
Il Lions Club International è la più grande associazione mondiale di Club-Service. Istituito con
finalità morali e spirituali che riuniscono uomini e donne di buona volontà, uniti nel comune sentire
e nell’amicizia, finalizzati al miglioramento delle relazioni umane.
Il Lionismo è un nuovo modo di essere e di comportarsi, un aprirsi col cuore e con l’anima, un
interesse rivolto all’uomo e ai suoi bisogni, senza discriminazione di razza, di nazionalità, di
religione o logiche di vita. Il Lionismo è la promozione della persona umana.
Il Lionismo è anche la coscienza della solidarietà, un modo generoso di concepire il mondo, la
volontà di operare alla conoscenza e alla comprensione reciproca fra gli uomini, tutto ciò finalizzato
ad un comportamento più generoso nei rapporti interpersonali.
Ma affinché tutto ciò non rimanga una mera astrazione, è necessario che trovi espressione
nell’azione dei Lions e si realizzi in applicazioni concrete: opere sociali e umanitarie che realizzino
nei fatti i principi fondamentali dell’Associazione.
Contrariamente alle associazioni di beneficenza, consacrate unicamente alle opere caritative,
l’azione del Lionismo si esplica in tutti i settori in cui sia possibile migliorare il benessere
dell’umanità. In tal modo, accanto alla lotta che essi conducono per far fronte ai bisogni materiali
delle popolazioni meno favorite, i Lions si sforzano di difendere i valori morali della nostra civiltà,
valori fondanti della nostra azione.
Il “Service Lions” è una tra le varie forme della solidarietà umana, non una solidarietà imposta, ma
una solidarietà cosciente, che può essere esercitata solamente in un clima di libertà e che esige da
coloro che la praticano comprensione, tolleranza e spirito di pace.
E’ così che i Lions, riuniti nelle unità di base costituite dai Clubs, e tuttavia appartenenti ad una
comunità mondiale, scelti per cooptazione ma entrati a far parte di questa Associazione in piena
libertà e gradimento, avendone accettato senza alcuna riserva di seguirne le regole, sono riuniti con
il solo scopo di “SERVIRE”.
Chi sono i Lions?
I Lions, sono uomini e donne che offrono con gioia il proprio tempo a sostegno delle cause
umanitarie, sia nell’ambito della propria comunità, che a livello nazionale e internazionale.
Attraverso la realizzazione di azioni sociali e la raccolta di fondi, i Lions si sforzano di aiutare i
bisognosi là dove i bisogni si manifestano. Il motto dei Lions è: “Noi Serviamo”.
Sin dalla Convention Internazionale del 1925, il Service a sostegno dei ciechi e dei portatori di
problemi alla vista è divenuto una delle iniziative più rilevanti dell’Associazione. Da questo Service
ha preso il via il “Sight First”, un programma mondiale che mira alla soppressione della cecità.
Da settantacinque anni i Lions sono conosciuti in tutto il mondo, per i Services che essi svolgono in
favore dei non vedenti e di coloro che hanno problemi di vista. La maggior parte delle banche degli
occhi sono sovvenzionate dai Lions, come pure alcune centinaia di cliniche, ospedali e centri di
ricerca oftalmologica. Nelle loro comunità, i Lions offrono ogni anno a migliaia di persone cure
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oculistiche gratuite, occhiali, ecc.; si raccolgono le lenti e le montature usate, si sovvenzionano le
ricerche sul diabete e sulla retinite diabetica.
I Lions partecipano anche ad altre opere sociali in numerosi settori: lotta al diabete, trasmissione di
conoscenze e ricerche; lavoro con i portatori di handicap mentali e con gli invalidi; protezione
dell’ambiente; benessere della comunità; comprensione internazionale e i giovani.
Per i Lions “We serve” è non solo un motto, ma anche una ragion d’essere e un principio ordinatore.
Breve storia del Lions Club International
La nostra Associazione nasce da un sogno di un giovane assicuratore di Chicago - Illinois (U.S.A.),
Melvin Jones, il quale si chiese perché le associazioni di uomini d’affari dello Stato, di cui lui
stesso faceva parte attiva, non avevano mai pensato di estendere i propri orizzonti al di là della loro
preoccupazione puramente professionale al fine di migliorare la loro comunità e, più in generale, il
mondo.
L’idea di Melvin Jones fece riflettere i membri della sua associazione, il “Business Circle of
Chicago”, ed essi lo incoraggiarono a promuovere il suo disegno parlandone con le altre
associazioni similari in tutti gli Stati Uniti d’America. Grazie ai suoi sforzi si organizzò una
riunione il 7 giugno del 1917.
I dodici uomini che parteciparono alla riunione riuscirono a vincere il senso di lealtà che li legava ai
Clubs di appartenenza e si espressero in favore della creazione della “Associazione dei Lions
Clubs”, contestualmente convocarono una Convention nazionale che avrebbe avuto luogo a Dallas –
Texas (U.S.A.) nel mese di ottobre di quello stesso anno. Trentasei delegati, in rappresentanza di
ventidue clubs di nuova costituzione, risposero all’invito, approvarono l’attribuzione della ragione
sociale “Lions Clubs” ed elessero il Dr. William P. Woods, dello Stato dell’Indiana, come primo
Presidente. Melvin Jones, guida e fondatore del movimento, fu nominato Segretario supplente,
cominciando in tal modo la sua affiliazione al Lionismo che terminò solo con la sua morte avvenuta
nel 1961.
Fu a partire da quella prima Convention che i fondatori cominciarono a definire il significato del
Lionismo. Essi adottarono una Costituzione ed uno Statuto, approvarono i colori ufficiali, porpora e
oro, e avviarono la formulazione degli Scopi e dell’Etica del Lionismo.
Uno degli Scopi, in particolare, era di notevole rilievo per un’epoca che faceva dell’individualismo
e del liberismo economico e finanziario il proprio credo; tale Scopo è rimasto uno dei grandi
principi del Lionismo fino ai nostri giorni: “Nessun Club avrà per scopo il profitto finanziario
dei propri soci”.
Ben presto si cominciò ad organizzare Clubs in tutti gli Stati Uniti, e l’Associazione divenne
realmente “Internazionale” allorché fu istituito il Lions Club di Windsor, Ontario (Canada) nel
1920.
Le tappe dello sviluppo del Lions Clubs International
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8 ottobre 1917, a Dallas – Texas (U.S.A.), la Prima Convention riunì 23 Clubs
Agosto 1918, a Saint Louis – Missouri (U.S.A.), la seconda Convention riunì 48 Clubs.
I Lions Clubs si sviluppano su tutto il territorio degli Stati Uniti d’America.
1920, istituzione del Club di Windsor – Ontario (Canada). L’Associazione diviene
Internazionale.
Tra il 1920 e il 1930, i Lions Clubs si affermano in Canada e in Messico.
Tra il 1935 ed il 1936, i Lions Clubs si affermano nell’America centrale e nell’America
del Sud.
Nel 1947, i Lions Clubs si sviluppano in Australia.
Nel 1948, essi si installano in Europa (il primo Club europeo fu creato a Stoccolma (Svezia),
il primo Club italiano è stato il Club di Milano, istituito nel 1951.
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Nel 1953, è istituito il primo Club in Africa.
Nel 1968 la grande famiglia del Lionismo s’ingrandisce grazie ad un’importante
innovazione: la creazione di Leo Clubs che raggruppano ragazzi e ragazze dai 18 ai 27 anni
che si incontrano in un clima di amicizia per svolgere anche loro attività di servizio.
Nel 1975 si ha una nuova innovazione: la creazione di Lioness Clubs; Clubs di donne che
hanno parimenti per Scopo il servizio disinteressato in favore della comunità.
Nel 1987, i Delegati riuniti nella Convention Internazionale di Taipei votano la soppressione
del termine “maschile” dai criteri di ammissione. I Lions Clubs si aprono alla partecipazione
sia di uomini sia di donne.
Al 30 giugno 1999, l’International Association of Lions Clubs conta
unmilionecinquecentomila soci in oltre quarantamila Clubs presenti in re centoottantacinque
paesi diversi o aree geografiche.
Il Nome
La denominazione ufficiale è “International Association of Lions Clubs” abbreviato “Lions
Clubs International”
L’Emblema
L’Emblema comprende una “L” in oro su fondo circolare color porpora. Il cerchio color porpora è
bordato in oro e, ai due lati, un profilo di leone guarda verso l’esterno. In alto, si legge la parola
“Lions” e, in basso, la parola “International”. Simbolicamente, i Lions sono rivolti, nello stesso
tempo, al passato con fierezza e al futuro con ottimismo.
Il Motto
Il Motto dei Lions e “We Serve” (Noi serviamo)
Lo Slogan
Lo Slogan dell’Associazione è: “Liberty, Intelligence, Our Nations Safety”.
Colori Ufficiali
I colori ufficiali sono il porpora e l’oro. Il color porpora rappresenta la lealtà verso gli amici e verso
se stessi, l’integrità del cuore e dello spirito. L’oro simbolizza la sincerità delle motivazioni, il
rispetto e la tolleranza, la purezza della vita e la generosità materiale e spirituale verso i propri
simili.
Gli Scopi dell’International Association of Lions Clubs
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Creare e sviluppare uno spirito di comprensione tra i popoli del mondo
Promuovere i principi di buon governo e di buona cittadinanza
Prendere attivo interesse al bene civico, culturale, sociale e morale della comunità
Unire i Clubs con i vincoli dell’amicizia e della reciproca comprensione
Stabilire una sede per la libera ed aperta discussione di tutti gli argomenti di interesse
pubblico, con la sola eccezione della politica di parte e del settarismo religioso
Incoraggiare le persone disponibili al “servizio” a migliorare la propria comunità senza
scopo di lucro ed a promuovere un costante elevamento del livello di efficienza e di serietà
morale, nel commercio, nell’industria, nelle professioni, lavori pubblici ed anche nel
comportamento privato
Codice dell’Etica del Lions Clubs International
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Dimostrare con l’eccellenza delle opere e la solerzia del lavoro, la serietà della vocazione
al servizio
Perseguire il successo, domandare le giuste retribuzioni e conseguire giusti profitti senza
pregiudicare la dignità e l’onore con atti sleali ed azioni meno che corrette
Ricordare che nello svolgere la propria attività non si deve danneggiare quella degli altri:
essere leali con tutti, sinceri con se stessi
Affrontare con spirito di altruismo ogni dubbio o pretesa nei confronti di altri e, se
necessario, risolverlo anche contro il proprio interesse
Considerare l’amicizia come fine e non come mezzo, nella convinzione che la vera
amicizia non esiste per i vantaggi che può offrire, poiché essa non chiede nulla e accetta i
benefici con lo spirito che li anima
Avere sempre presenti i doveri di cittadino verso la Patria, lo Stato, la Comunità nella
quale ciascuno vive: prestare loro con lealtà sentimenti, opere, lavoro, tempo e denaro
Essere solidale con il prossimo mediante l’aiuto ai deboli, i soccorsi ai bisognosi, la
simpatia ai sofferenti
Essere cauto nella critica, generoso nella lode, sempre mirando a costruire e non a
distruggere
Le azioni umanitarie
L’obiettivo principale da ricercare è l’efficacia
Nel 1917, allorché Melvin Jones creò la nostra Associazione, pensò che gli uomini che avrebbe
riunito sarebbero stati, non solo uomini di buona volontà ma anche uomini disponibili al servizio. Il
suo sogno era che i Lions fossero uomini d’azione capaci, con il loro comportamento, di influire
sull’evoluzione delle cose in un senso più favorevole allo sviluppo dell’uomo. E’ il dono di sé, così
come definito nel Codice dell’Etica Sionistica. Può trattarsi della partecipazione attiva a iniziative
con finalità morali, sociali o filantropiche, generalmente a sostegno di organismi privati o anche
pubblici aventi come scopo l’aiuto a persone bisognose, il sostegno alla ricerca medica, o altro.
Il dono di sé
E’ un modo di servire gli altri, di essere orientati ai progressi dell’altro. E’ un mezzo sovente più
efficace, più valido e più sentito d’altri cui normalmente ci rivolgiamo, più stringente e
maggiormente motivante di quanto non sia compilare un assegno o di mettere mano al portafogli.
Esso richiede una grande, accresciuta disponibilità del Lions, una ricca e piena consapevolezza
dell’impegno assunto e della responsabilità che ne deriva.
La presenza del Lions accanto all’assistito dovrà essere discreta e desiderata, giammai imposta.
Le azioni umanitarie
Sono costituite da “idee generose”. Sono generatrici di un Lionismo più attento, più intenso, più
attraente; permettono, grazie alla possibilità di mettere in comune i mezzi di tutti, di raggiungere
obiettivi di maggiore ampiezza. Tuttavia, occorre prestare attenzione a non porsi obiettivi troppo
ambiziosi ed essere realisti; limitare le proprie ambizioni alle reali possibilità del Club, all’ardore e
alla disponibilità dei suoi membri. Non si dica mai “chi troppo vuole nulle stringe”. Le azioni
umanitarie occupano un posto di primo piano nel quadro delle attività dei Clubs, pur presentando
grandi difficoltà sia organizzative sia gestionali; esse necessitano, per raggiungere un elevato livello
di efficacia, di molto tempo, di rilevanti sacrifici, di grande generosità.
Scelta dell’iniziativa
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Un Comitato del Club svolge un’indagine sull’interesse delle iniziative di cui si ha conoscenza,
sulla natura di un’eventuale partecipazione finalizzata al raggiungimento degli obiettivi o dei
bisogni che esse intendono raggiungere o soddisfare, sull’opportunità d’aiuti immediati, sulla
qualità delle persone responsabili dei progetti, ecc. E’ una grandissima responsabilità poiché le
decisioni assunte impegnano il Club e tutti i suoi membri. Tutte degne, a priori, della massima
considerazione, è sovente necessario distinguere le iniziative e classificarle in almeno due categorie:
a) quelle che per la loro natura si trovano in linea con le direttive e gli orientamenti promossi e
sostenuti dalla Convention Internazionale, dai Congressi Nazionale e Distrettuale, dai Seminari di
studio, e b) quelle che assumono rilevanza per la sola valutazione del Club. Queste ultime sono
spesso differenti tra loro e in rapporto con la collocazione geografica del Club o, più
semplicemente, con l’interesse meramente locale al bisogno da soccorrere.
Le attività sociali
I Lions Clubs di tutto il mondo progettano e realizzano moltissime attività (Services) rivolte al
sociale. I Clubs sono incoraggiati a svolgere iniziative a beneficio non solo delle proprie comunità
locali ma anche del contesto internazionale. Attualmente la lotta alla cecità e alle patologie della
vista è un’iniziativa sociale di rilevante ampiezza del Lions Clubs International. Quest’iniziativa si
chiama “Sight First”, essa coinvolge le attività di tutti i Clubs che operano nella profilassi delle
malattie della vista e in particolare della cecità.
Sight First
E’ un Service internazionale orientato alla lotta alla cecità nel mondo. I Clubs agiscono
autonomamente e nell’ambito del Distretto di appartenenza per ricercare o trattare le cause che
provocano la cecità nella loro regione.
Prevenzione dalle tossicodipendenze
Le minacce che rappresentano le tossicodipendenze e l’abuso di alcool sono universali. I Lions
Clubs si sono impegnati nella lotta a questi due flagelli, proponendo programmi educativi concepiti
per contrastare l’uso delle droghe e aiutare i giovani a fare scelte giuste nella loro vita; si ricordano i
corsi Lions Quest “Chiavi per crescere”, indirizzati ai bambini fino a dieci anni, e “Chiavi per
l’adolescenza”, rivolti ai fanciulli dai dieci ai quattordici anni. I Lions Clubs patrocinano, oltre ai
corsi, numerose altre iniziative contro la droga a livello mondiale.
Lotta al Diabete
Milioni di persone, al mondo, sono malate di Diabete e non sanno di essere afflitti dalla malattia. I
Lions svolgono una penetrante azione di sensibilizzazione verso tutti i cittadini ai segni premonitori
e ai pericoli delle conseguenze del Diabete. Attraverso la LCIF (Lions Club International
Foundation), si sovvenzionano le istituzioni mediche e la ricerca scientifica sul trattamento e la
prevenzione della retinite diabetica, principale causa di cecità.
Protezione della vista e lavoro con i non-vedenti
I Lions Clubs hanno istituito cliniche per la ricerca e cura del glaucoma, banche degli occhi e centri
di riabilitazione. Finanziano centri di formazione professionale, e offrono borse di studio agli
studenti meritevoli non vedenti. Grazie alle iniziative dei Lions Clubs è stato introdotto l’uso del
bastone bianco, divenuto ormai conosciutissimo, e si forniscono cani guida.
Services civici
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I Lions collaborano parimenti con le ONLUS nell’organizzazione di programmi e progetti a
sostegno degli emarginati, degli anziani e dei portatori di handicap, della comunità in cui operano. Il
rispetto della legge e la prevenzione della delinquenza giovanile sono parimenti ambiti di azione dei
Lions.
Services educativi
I Lions offrono centinaia di borse di studio ogni anno. I Clubs organizzano anche incontri di
orientamento professionale con gli studenti delle ultime classi degli Istituti superiori e invitano
personalità del mondo del lavoro e della cultura a parlare agli alunni del loro futuro. Campagne
d’alfabetizzazione e di formazione professionale nelle aree in via di sviluppo rientrano tra le
iniziative di numerosi Clubs.
Services ecologici
I Clubs ricercano i modi per sensibilizzare il grande pubblico ai problemi della contaminazione
dell’ambiente e per motivare i cittadini, come individui e come comunità, ad agire in modo
concreto, sia per quanto attiene all’ambiente naturale (contaminazione dell’aria, dell’acqua, della
terra) che all’ambiente culturale e sociale (pianificazione demografica, prevenzione dall’alcoolismo
e dalle tossicodipendenze, etica). I Lions in questo campo sono incoraggiati a collaborare con le
agenzie governative, con le associazioni ambientaliste e con i privati.
Services sanitari
I Lions finanziano cure mediche nelle regioni povere e organizzano programmi di analisi
epidemiologica e di prevenzione. La ricerca medica ha parimenti beneficiato di numerose donazioni
da parte dei Lions.
Services internazionali
I Lions hanno stabilito numerosi legami d’amicizia internazionale e partecipano a programmi di
aiuto a livello mondiale. I Lions offrono un sostegno finanziario alla L.C.I.F. (Lions Clubs
International Foundation), accordano il loro sostegno a progetti umanitari delle Nazioni Unite e
gestiscono il concorso internazionale “un poster per la pace” cui possono partecipare gli alunni
delle scuole medie. Un numero sempre maggiore di giovani partecipano al programma Lions di
scambi giovanili su un piano internazionale.
Services sociali
I Lions patrocinano numerosi programmi a sostegno dei portatori di handicap mentali e fisici, delle
persone anziane o bisognose. I Clubs e i Distretti hanno anche costruito orfanotrofi, case di riposo e
centri di rieducazione per i portatori di handicap.
Leo Clubs
Dalla creazione di questo programma, i Leo Clubs hanno avviato numerose attività destinate ad
aiutare coloro che sono in situazione di bisogno e al miglioramento delle condizioni di vita nella
propria comunità. Offrendo “Leadership, Esperienza e Occasioni di servizio”, i Leo Clubs
forniscono ai giovani l’opportunità di diventare adulti coscienti del proprio ruolo nella società.
Scambi Giovanili
I Lions Clubs contribuiscono allo sviluppo della comprensione internazionale partecipando al
Programma mondiale di “Scambi giovanili”. I ragazzi e le ragazze scelti dal proprio Club padrino
trascorrono un periodo di soggiorno all’estero, dove sono accolti dai Lions locali. In tal modo essi
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possono vivere un’importante esperienza che li porterà a conoscere nuovi e diversi costumi e modi
di vivere.
Campi internazionali della gioventù
Il primo campo della gioventù Lionistica fu organizzato dai Lions del Distretto Multiplo 101,
Svezia, nel 1963. Da allora migliaia di giovani hanno avuto l’occasione di dividere con altri il
piacere di un soggiorno all’estero.
L’Affiliazione
L’affiliazione ad un Lions Club avviene per invito. I Clubs si riuniscono, di norma, due volte il
mese ed eleggono i propri officers ogni anno. Parimenti ogni anno, nel corso del Congresso
Distrettuale, è eletto il Governatore del Distretto; ancora, ogni anno viene anche eletto il Presidente
Internazionale nel corso della Convention Internazionale alla quale sono rappresentati tutti i Lions
del Mondo.
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DIZIONARIO
DEL
LAVORO
1. ABILITA’
Per abilità s’intende la destrezza acquisita nel compiere prestazioni motorie o mentali che
possono essere molto complicate, ma danno l’impressione di essere eseguite senza sforzo.
2. ABRUZZO LAVORO
Riferimenti normativi:
l. R. Abruzzo 16 settembre 1998, n°76 recante
Disciplina dell’organizzazione del sistema regionale integrato dei servizi
servizi dell’impiego
dell’impiego
Agenzia istituita con l. r. 16 settembre 1998, n°76; ha
ha il compito di erogare alla Regione ed
alle Province servizi di assistenza tecnica e assolve funzioni di monitoraggio del Mercato del
lavoro.
3. ACCERTAMENTO FISICO-PSICO-ATTITUDINALE
E’ il complesso delle prove tendenti all’accertamento del livello culturale, dell’efficienza
intellettuale, delle qualità caratteriali e delle attitudini dei candidati a ricoprire determinati
incarichi nell’ambito di una pubblica amministrazione, impresa, azienda, ecc. Tali
accertamenti sono effettuati normalmente mediante la somministrazione di test e
l’effettuazione di un colloquio.
colloquio.
4. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO
E’ l'accordo con enti locali ed altri soggetti pubblici e privati promosso dall’amministrazione
centrale, regionale o delle province autonome, in attuazione di un’intesa istituzionale di
programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o
funzionalmente collegati. L'accordo di programma quadro indica in particolare: 1) le attività
e gli interventi da realizzare, con i relativi tempi e modalità di attuazione e con i termini
ridotti per gli adempimenti procedimentali; 2) i soggetti responsabili dell'attuazione delle
singole attività ed interventi; 3) gli eventuali accordi di programma ai sensi dell'articolo 27
della legge 8 giugno 1990, n. 142;
142; 4) le eventuali conferenze di servizi o convenzioni
necessarie per l'attuazione dell'accordo; 5) gli impegni di ciascun soggetto, nonché del
soggetto cui competono poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi o inadempienze; 6) i
procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti tra i soggetti partecipanti all'accordo;
7) le risorse finanziarie occorrenti per le diverse tipologie di intervento, a valere sugli
stanziamenti pubblici o anche reperite tramite finanziamenti privati; 8) le procedure ed i
soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati. L'accordo di programma
quadro è vincolante per tutti i soggetti che vi partecipano. I controlli sugli atti e sulle attività
posti in essere in attuazione dell'accordo di programma quadro sono in ogni caso successivi.
Limitatamente alle aree di cui all'obiettivo uno del Regolamento CEE n. 2052/88, nonché
alle aree industrializzate realizzate a norma dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n.
219,
219, che presentino requisiti di più rapida attivazione di investimenti di disponibilità di aree
attrezzate e di risorse private o derivanti da interventi normativi. Gli atti di esecuzione
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dell'accordo di programma quadro possono derogare alle norme ordinarie di amministrazione
e contabilità, salve restando le esigenze di concorrenzialità e trasparenza e nel rispetto della
normativa comunitaria in materia di appalti, di ambiente e di valutazione di impatto
ambientale. Limitatamente alle predette aree di cui all'obiettivo uno del Regolamento CEE n.
2052/88, nonché alle aree industrializzate realizzate a norma dell'articolo 32 della legge 14
maggio 1981, n. 219,
219, determinazioni congiunte adottate dai soggetti pubblici interessati
territorialmente e per competenza istituzionale in materia urbanistica possono comportare
gli effetti di variazione degli strumenti urbanistici già previsti dall'articolo 27, commi 4 e 5,
della legge 8 giugno 1990, n. 142;
142;
5. ADDESTRAMENTO
Apprendimento e maturazione delle abilità richieste dalle condizioni concrete in cui si svolge
il lavoro. Integra l’esperienza
l’esperienza posseduta dal soggetto, indirizzandola verso obiettivi. E’ bene
distinguerlo dalla più ampia formazione,
formazione, anche se da questa non sembra nettamente
scindibile. Ciò che più distingue l’addestramento dalla formazione è la mancanza, nel primo,
della produzione iterativa di complessità: nell’addestramento, infatti, man mano che si
manifestano i progressi, la prestazione diviene più facile, e, nonostante il programma possa
prevedere fasi di crescente complessità, esiste un limite oggettivo ai risultati che si possono
ottenere; esso è pertanto un processo chiuso, mentre la formazione è un processo aperto,
non essendoci dei limiti alla produzione continua e reiterata di situazioni complesse.
6. AGENDA 2000
E’ così denominata la comunicazione che la Commissione Europea ha predisposto per
definire le strategie di azione necessarie a rafforzare la crescita, la competitività e
l’occupazione, a modernizzare le politiche chiave e ad estendere i confini orientali dell’Unione
fino all’Ucraina, la Bielorussia e la Moldavia.
Gli obiettivi fondamentali che la Commissione si pone sono:
A. Proseguire le riforme istituzionali e riesaminare l’organizzazione e i metodi di lavoro
della Commissione stessa.
B. Sviluppare le politiche interne per favorire la crescita economica, l’occupazione e la
qualità della vita
Al fine di perseguire tali obiettivi la Commissione ha definito le seguenti priorità:
 creare le condizioni per una crescita sostenibile e per l’occupazione
 sviluppare politiche per la conoscenza dando nuovo impulso alla ricerca e allo sviluppo
tecnologico
 modernizzare i sistemi di occupazione
 migliorare le condizioni di vita
 salvaguardare la coesione economica e sociale dando maggiore efficacia ai fondi
strutturali
 proseguire la riforma della Politica Agricola Comune (PAC) avendo come obiettivo una
sempre maggiore competitività internazionale, maggiore attenzione al consumatore,
rispetto per l’ambiente e sviluppo rurale.
7.
AGENTE DI ASSICURAZIONE
l. 7 febbraio 1979, n. 48 concernente:
Istituzione e funzionamento dell'albo nazionale degli agenti di assicurazione.
D.M. 28 aprile 1980 concernente:
Programmi e modalità della prova d’idoneità di cui all'art. 4 della l. 7 febbraio 1979, n. 48,
istitutiva dell'albo nazionale degli agenti di assicurazione, nonché funzionamento della
relativa commissione d'esame.
L. 28 novembre 1984, n. 792 concernente:
Istituzione e funzionamento dell'albo dei mediatori d’assicurazione.
E’ colui che, su incarico di imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione
dell'assicurazione ai
ai sensi
sensi delle
norme vigenti, svolge l'attività nel campo del servizio distributivo delle assicurazioni, con
l'onere di gestione a suo rischio e spese; l'attività di agente di assicurazione non può essere
esercitata da chi non è iscritto all'apposito albo istituito
istituito con
con l. 7 febbraio 1979, n. 48.
48.
8. AGENTE DI COMMERCIO
Riferimenti normativi:
Codice civile - CAPO X - Del contratto di agenzia - art. 1742 - Nozione.
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D. Lgs. 10-09-1991, n. 303 (pubblicato nella G.U. 20-09-1991, n. 221, Supplemento
ordinario)
Attuazione della direttiva 86/653/CEE relativa al coordinamento dei diritti degli Stati
membri concernenti gli agenti commerciali
commerciali indipendenti,
indipendenti, a norma
norma dell'art.
dell'art. 15 della legge
legge 29
29
dicembre 1990, n. 428 (Legge comunitaria 1990)
l. 3 maggio 1985, n. 204 recante:
Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio
D.M. 21 agosto 1985 recante:
Norme di attuazione della legge 3 maggio 1985, n. 204, concernente "Disciplina dell'attività
di agente e rappresentante di commercio”. (G.U. 09-09-1985, n. 212, Serie Generale)
DPR 16 gennaio 1961, n. 145 recante:
Norme sul trattamento economico e normativo per gli agenti e rappresentanti di
commercio delle imprese industriali.
D.C.G. 17 novembre 1938, n. 1784 recante:
Approvazione dell'Accordo economico collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia e
rappresentanza commerciale
L'attività di agente di commercio s’intende esercitata da chiunque sia stabilmente incaricato,
da una o più imprese, di promuovere la conclusione di contratti in una o più zone
determinate.
Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito un
ruolo per gli agenti e rappresentanti di commercio.
commercio.
Al ruolo devono iscriversi coloro che svolgono o intendono svolgere l'attività di agente o
rappresentante di commercio che siano in possesso dei requisiti previsti dalla l. 3 maggio
1985, n. 204.
9. AGENZIA LAZIO LAVORO
Riferimenti normativi:
l. R. Lazio 7 agosto 1998, n°38 recante
Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive del lavoro
E’ ente strumentale della Regione Lazio dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e,
oltre a assicurare gli adempimenti già di competenza della Commissione regionale per
l’impiego,
l’impiego, provvede: a gestire il sistema informativo regionale e locale per il lavoro; a
compilare ed aggiornare la lista di mobilità dei lavoratori, nonché a provvedere al relativo
servizio di preselezione. L’Agenzia esercita, inoltre, le funzioni d’assistenza tecnica,
monitoraggio e valutazione tecnica in materia di politiche del lavoro.
lavoro.
10. AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO
Riferimenti normativi:
l. 15 mar. 1997, n° 59 recante:
Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.
l. 15 mag. 1997, n° 127 recante:
Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo.
23 dic. 1997, n° 469 recante:
Conferimento a regioni e enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro,
a norma dell'articolo 1 della l. 15 marzo 1997, n. 59
l. r. Lombardia 15 gennaio 1999,
1999, n°1 recante:
Politiche regionali del lavoro e dei servizi per l’impiego.
l. r. Abruzzo 16 settembre 1998, n°76 recante
Disciplina dell’organizzazione del sistema regionale integrato dei servizi
servizi dell’impiego
dell’impiego
l.r. Piemonte 14 dicembre 1998, n°41 recante:
Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di mercato del lavoro
l.r. Campania 13 agosto 1998, n°14 recante:
Politiche regionali del lavoro e dei servizi per l’impiego.
Le Agenzie regionali per il lavoro sono state istituite con l.r. dalle Regioni in attuazione del D.
Lgs. 23 dicembre 1997, n°469;
n°469; esse sono dotate di personalità giuridica ed esercitano
funzioni di assistenza tecnica e monitoraggio in materia di politica attiva del lavoro e
garantiscono il collegamento con il S.I.L. (Sistema Informativo del Lavoro).
21
11. AGRICOMMERCIO
Indica un’agricoltura gestita con principi strettamente economici e con l’ausilio delle
tecnologie più avanzate.
12. AI (Artificial Intelligence)
Indica, in modo globale, l’insieme di studi e di tecniche che mirano
mirano aa realizzare
realizzare una
una
macchina guidata da un computer capace di risolvere problemi che rientrano nell’ambito
dell’intelligenza umana. Più specificamente l’AI è una nuova disciplina d’avanguardia
derivata dall’informatica in senso lato, che si propone di studiare i fenomeni, le metodologie
e le tecniche che permettono di progettare i cosiddetti sistemi esperti, costituiti da hardware
(parti meccaniche ed elettroniche) e software(programmi)
software(programmi) in grado di fornire all’elaboratore
elettronico capacità decisionali che vengono generalmente considerarti di pertinenza
dell’intelligenza umana.
13. ALIENAZIONE
Nella società moderna indica la condizione di estraneità dell’uomo rispetto all’ambiente fisico
e sociale. Si pone il problema dell’alienazione quando vi sia divergenza fra le proprie
aspirazioni e il grado d’autoaffermazione. Il problema dell’alienazione connesso
all’organizzazione moderna del lavoro (parcellizzazione dei ruoli, divisione dei compiti,
atomizzazione delle operazioni) deriva dal fatto che il lavoratore non domina, né regola, né
controlla, né comprende il processo produttivo ed il prodotto risultante. Non molto diversa è
la situazione del manager coinvolto in un processo decisionale alienante al quale sente
doverosamente di partecipare, ma con il quale non si identifica nello stile, nelle scelte, nelle
implicazioni, nelle responsabilità.
Se all’alienazione si accompagna il rifiuto di appartenenza, allora si creano le condizioni
della frustrazione.
14. AMBIZIONE
Sensibile bisogno di affermazione della propria personalità nel contesto ambientale;
coinvolge sentimenti di aggressività e potere; le aspettative connesse all’ambizione variano a
seconda della personalità in questione: distinzione sociale, riconoscimenti sociali, successo,
fama, gloria.
L’ambizione è un tratto di notevole interesse per l’organizzazione in cui si opera poiché ben
si accompagna a situazioni di competitività.
competitività.
15. AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Locuzione con la quale si indicano le unità istituzionali le cui funzioni principali consistono
nel produrre per la collettività servizi non destinabili alla rendita
rendita ee nell’operare
nell’operare una
una
redistribuzione del reddito e della ricchezza del paese. Le principali risorse sono costituite da
versamenti obbligatori effettuati direttamente o indirettamente da unità appartenenti ad altri
settori. Il settore delle Amministrazioni pubbliche
pubbliche èè suddiviso
suddiviso in:
in:
 Amministrazioni centrali: comprendono l’Amministrazione dello
dello Stato
Stato in
in senso
senso stretto
stretto (i(i
ministeri) e gli Organi costituzionali; gli Enti centrali con competenza su tutto il territorio
nazionale (Cassa Depositi e Prestiti, ANAS, CRI, CONI, ACI, CNR, CNEN, ISTAT, ISCO, ecc.);
 Amministrazioni locali: comprendono le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità
Montane.
16. ANALISI
Riduzione di fatti o concetti ad un insieme di componenti elementari tra loro connessi
logicamente. Ripetute analisi portano inevitabilmente alla superspecializzazione, alla
parcellizzazione del sapere e ad un impedimento della conoscenza complessiva: i concetti
elementari divengono tanto numerosi che le loro interrelazioni creano ambiti di studio nuovi,
con una rete di connessioni estremamente complessa. D’altronde l’analisi è determinante
per conseguire conoscenze genuine, seppure parziali; l’errore è di considerarla l’unico
strumento scientifico d’indagine, spesso non associandola ad altre forme di conoscenza,
depurandola anzi da intuizioni, analogie, ecc.
L’analisi reale, come quella ideale, è riduttiva e solvente: risolvere un problema significa
analizzare a più stadi fino ad ottenere una piena spiegazione di ciò che prima era
problematico. Ne risulta che normalmente le soluzioni possibili di un problema sono tante
quanti sono i tipi di analisi svolta.
17. ANALISTA FINANZIARIO
22
E’ colui che partendo dalla situazione finanziaria attuale di un’impresa
un’impresa,, un’industria o di
una pubblica amministrazione e tenendo conto di dati statistici relativi al passato prossimo
e delle tendenze del mercato, giunge a ricavare previsioni abbastanza attendibili del futuro
andamento dei prezzi, dei tassi d’interesse, del costo della vita, della spesa in consumi, del
risparmio e così via.
18. ANIMATORE
Riferimenti normativi:
DPR 14 aprile 1993, n. 203 recante:
Regolamento recante estensione agli animatori dei villaggi turistici dell'obbligo di iscrizione
all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo.
Lavoratore a tempo determinato che presta attività artistica o tecnica direttamente connessa
con la produzione e la realizzazione di spettacoli.
19. ANNUNCI ECONOMICI
Gli annunci sui quotidiani costituiscono uno dei sistemi più tradizionali per l’incontro tra
domanda ed offerta di lavoro. Sempre più spesso, però, i profili richiesti sono sempre più
specifici e si richiede espressamente che il candidato abbia almeno una precedente
esperienza nel settore e per quella funzione.
Nell’annuncio sono sempre indicate tutte le condizioni necessarie. E’ sconsigliabile
rispondere se il vostro curriculum non corrisponde almeno al 60% del profilo richiesto.
All’annuncio si risponde inviando un curriculum vitae accompagnato da una breve lettera
di presentazione.Nella
presentazione.Nella risposta si consiglia di dare particolare evidenza agli elementi che
corrispondono alle condizioni richieste e attenersi strettamente alle istruzioni indicate (è del
tutto inutile telefonare se si richiede di spedire un fax oppure spedire un fax se è richiesto
l’inoltro della documentazione a mezzo posta). Nella risposta è opportuno fare riferimento
preciso all’annuncio riportando il codice alfanumerico che solitamente contrassegna ogni
posizione ricercata.
Dichiarate esplicitamente la vostra disponibilità a trasferirvi dal vostro domicilio abituale
alla sede di lavoro.
20. ANNUNCIO
Rientra nella logica dell’autocandidatura pubblicare inserzioni per offrire il proprio lavoro.
Occorre a tal fine preparare un annuncio scritto in modo chiaro e sintetico, scegliendo le
informazioni utili a promuovere il proprio profilo professionale: gli studi, le esperienze di
lavoro, le competenze particolari e le abilità significative. Tutto in poco spazio, con linguaggio
rapido ma non telegrafico e mettendo in testa le caratteristiche su cui si vuole attirare
l’attenzione. Non bisogna dimenticare di indicare l’età, il numero di telefono, l’indirizzo, la
casella di posta elettronica.
Particolare attenzione va fatta nella scelta del dove e quando pubblicare l’annuncio, anche al
fine di ammortizzare i costi con la massima resa.
21. APATIA
Difetto di reazioni emotive di fronte a situazioni che di norma suscitano interesse. Se
derivata da frustrazione, è il ripiegamento dell’individuo dinanzi ad un ostacolo, per difetto
di adeguata motivazione. La risposta apatica spesso si manifesta in seguito a ripetuti
insuccessi e si contrappone alla risposta aggressiva.
22. APPRENDIMENTO
Serie di processi che consentono a persone, organismi ed organizzazioni di ottenere una
conoscenza crescente costituendo modelli stabili di risposta più adeguati. In realtà si assiste
ad un percorso a spirale: con l’apprendimento si ottengono sì nuove conoscenze per nuovi
modelli, ma sulla loro scorta si ricercano anche più vasti ambienti, i quali richiedono nuovi
processi di apprendimento e così via.
I processi di apprendimento sono sostanzialmente classificabili in tre gruppi: a)
apprendimento di singole risposte (inconsapevole); b) apprendimento per problem solving,
che può essere per prova ed errore (finalizzato ad un obiettivo) oppure per intuizione
(insightful learning), in genere consapevole fino ad essere intenzionale; c) apprendimento per
imitazione.
Trovare soluzioni opportune al problema dell’apprendimento è fondamentale per un buon
addestramento.
addestramento.
23
23. APPRENDISTATO
Riferimenti normativi:
Codice civile – art.
art. 2130 – 2134 - del tirocinio
l. 19 gennaio 1955, n. 25 (Pubblicata nella G. Uff. 14 febbraio 1955, n. 35).
Disciplina dell'apprendistato
DPR 30 dicembre 1956, n. 1668 (Pubblicato nella G. Uff. 16 marzo 1957, n. 70).
Approvazione
del
regolamento
per
l'esecuzione
della
disciplina
legislativa
sull'apprendistato.
l. 28 febbraio 1987, n. 56 (Pubblicata nella G. Uff. 3 marzo 1987, n. 51, S.O.).
Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro
lavoro
l. 24 giugno 1997, n. 196 Pubblicata nella G. Uff. 4 luglio 1997, n. 154, S.O.).
Norme in materia di promozione dell'occupazione.
D.M. 08-04-1998 (Pubblicato nella G.U. 14-05-1998, n. 110, Serie Generale)
Disposizioni concernenti i contenuti formativi delle attività di formazione degli apprendisti
D.M. 20-05-1999 (Pubblicato nella G.U. 15-06-1999, n. 138, Serie Generale)
Individuazione dei contenuti delle attività di formazione degli apprendisti
E’ uno speciale rapporto di lavoro in forza del quale l'imprenditore è obbligato ad impartire o
a far impartire, nella sua impresa, all'apprendista assunto alle sue dipendenze,
l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità tecnica per diventare
lavoratore qualificato, utilizzandone l'opera nell'impresa medesima.
Il lavoratore assunto come apprendista deve avere un’età compresa tra i 16 e i 24 anni (nel
settore artigiano l’età massima è elevata a 29 anni se è interessata una qualifica ad alto
livello professionale; per i portatori di handicap il limite di età e di 26 anni; deve, inoltre,
essere iscritto nelle liste ordinarie di collocamento,
collocamento, non essere in possesso delle capacità
professionali da conseguire, deve essere in possesso del titolo di studio successivo alla
scuola dell’obbligo o di attestato di qualifica professionale; il contratto può essere stipulato
sia per qualifiche operaie, che per quelle impiegatizie.
Il contratto di apprendistato è un contratto a causa mista, ove, accanto
accanto alla
alla retribuzione si
ha la formazione professionale quale corrispettivo della prestazione lavorativa.
Le attività formative per apprendisti, di cui all'art. 2, lettera a), del decreto del Ministro del
lavoro dell'8 aprile 1998,
1998, devono perseguire i seguenti obiettivi
obiettivi formativi
formativi articolati
articolati in
in quattro
quattro
aree di contenuto: competenze relazionali, organizzazione ed economia, disciplina del
rapporto di lavoro, sicurezza sul lavoro.
La durata del periodo di apprendistato non può essere inferiore ai 18 mesi (per l’artigianato
il limite di durata massimo per l’apprendistato è di 5 anni)
Il datore di lavoro che ricorre all’apprendistato beneficia di una riduzione contributiva e alla
scadenza del termine di durata previsto può decidere di trasformare il rapporto in normale
contratto di lavoro a tempo indeterminato,
indeterminato, oppure può comunicare al lavoratore la disdetta
24. ARTIGIANATO (vedi: IMPRESA ARTIGIANA)
ARTIGIANA)
25. ASFOR – ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLE SCUOLE DI FORMAZIONE
Indirizzi utili:
ASFOR
Via Tabacchi, 56
20136 MILANO
tel. 028376293; Fax 02.8373561
www.asfor.it
e-mail: [email protected]
L’ASFOR ha istituito sin dal 1991 un processo di Accreditamento Master con lo scopo di
garantire la consistenza dei programmi Master , promuovere un permanente sistema di
autodisciplina, adeguare la qualità dei corsi agli standards internazionali. L’accreditamento
è concesso solo ai Master che dimostrino di essere in possesso dei requisiti relativi ai
contenuti del corso, alle caratteristiche dei docenti che li realizzano, alle metodologie
didattiche utilizzate, alle modalità di selezione dei candidati, alla serietà delle istituzioni
organizzatrici, alle garanzie di continuità nel tempo.
26. ASPETTATIVE
24
Le aspettative derivano da una rigida corrispondenza tra il fatto atteso e la rappresentazione
che il soggetto si fa della realtà alla quale il fatto appartiene (tra quello che avverrà ed il
come lui s’immagina che avvenga).
Le aspettative sono condizioni d’estremo interesse per la comprensione di ogni
comportamento umano, per i fini di questo dizionario nella ricerca di un lavoro.
27. ASSE PRIORITARIO
Con tale locuzione s’intende ciascuna delle priorità strategiche inserite, dall’U.E., in un
quadro comunitario di sostegno o in un intervento, cui s’accompagnano una partecipazione
dei Fondi e degli altri strumenti finanziari e le corrispondenti risorse finanziarie dello Stato
membro, nonché una serie di obiettivi specifici.
28. ASSESSMENT CENTER
Locuzione che si può rendere con centro della valutazione. Nel campo delle risorse umane,
con questo termine è indicato un metodo per selezionare i candidati a posti dirigenziali. E’,
inoltre, una tecnica di addestramento che si avvale di simulazioni di situazioni aziendali
reali e fa ricorso a test conoscitivi e logici orali e scritti.
29. ASSOTELEMA
www.assotelema.it/tel/tel2000.htm E’ questo il sito dell’associazione dei lavoratori
Qui sarà possibile trovare informazioni su chi sono i telelavoratori e cosa fanno. Basterà
cliccare sulle singole regioni della cartina d’Italia per visualizzare un elenco di telelavoratori
e la loro attività professionale.
30. ASSUNZIONI OBBLIGATORIE
Riferimenti normativi:
l. 2 aprile 1968, n. 482 concernente:
Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni
amministrazioni ee le
le
aziende private
l. 24 giugno 1997, n. 196 concernente:
Norme in materia di promozione dell'occupazione.
DPR 9 maggio 1994, n. 487 concernente:
Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione
nei pubblici impieghi.
DPR 18 giugno 1997, n. 246 concernente:
Regolamento recante modificazioni al capo IV del DPR 9 maggio 1994, n. 487, in materia
di assunzioni obbligatorie presso gli enti pubblici.
l. 28 febbraio 1987, n. 56 concernente:
Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro
lavoro
l. 5 febbraio 1992, n. 104 concernente:
Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.
D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 concernente:
Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre
1992, n. 421
Hanno diritto all’assunzione obbligatoria - presso le aziende private e le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le amministrazioni regionali, provinciali e
comunali, le aziende di Stato e quelle municipalizzate, nonché le amministrazioni degli enti
pubblici in genere e degli istituti soggetti a vigilanza governativa - gli invalidi di guerra
(militari e civili), gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, i ciechi, i
sordomuti, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro, gli extubercolotici e i profughi.
31. ATTEGGIAMENTO
Attitudine. Nella singola persona è definito come risposta emotiva stabile e costante ad uno
stimolo ambientale, risposta manifestamente vissuta nell’ambito di un rapporto sociale.
Condizionato dalle aspettative,
aspettative, l’atteggiamento coinvolge affetti e pensiero; prelude all’azione
orientandola. Tale orientamento è giudicato favorevole o sfavorevole dagli altri, in funzione
delle loro aspettative.
32. AUDIT (Revisione Contabile)
25
Complesso di procedure con cui sono controllati tutti gli aspetti relativi all’organizzazione,
gestione e contabilità di un’azienda, privata o pubblica.
33. AUTO IMPRENDITORIALITA’
Riferimenti normativi:
d.p.c.m. 27 marzo 1997 recante:
Azioni volte a promuovere l'attribuzione di poteri e responsabilità alle donne, a riconoscere
e garantire libertà di scelte e qualità sociale a donne e uomini.
uomini.
D.L. 30 dicembre 1997, n. 457 convertito in L.27 febbraio 1998, n°30 recante:
Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento
dell'occupazione.
D.M. 7 settembre 1995, n. 528,
528, recante:
Regolamento recante criteri per l'esame della congruenza e validità dei progetti presentati
per il finanziamento al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, criteri e
modalità di ripartizione dei finanziamenti nonché disposizione temporanea per l'attuazione
degli articoli 2 e 4 della l. 7 agosto 1990, n. 241
E’ la capacità del singolo lavoratore o di un gruppo di proporsi operativamente sul mercato
creando imprenditorialità nuova basata sull’esperienza acquisita, sia nel mondo del lavoro
(personale in esubero), sia nello studio (donne e giovani). Lo Stato viene incontro alle
esigenze di nuova occupazione e alle emergenze create dalle imprese in difficoltà,
potenziando e incentivando tutte le iniziative tese a creare occupazione e in particolare
promuove l’autoimprenditorialità, anche mediante l'utilizzazione e il potenziamento della
legislazione a favore della creazione di impresa e la piena applicazione della normativa sul
prestito d'onore per giovani.
34. AUTOMAZIONE
Sostituzione del lavoro umano attraverso meccanismi operativi e di controllo. L’automazione
coinvolge la realizzazione di sistemi caratterizzati da processi di feedback ad alto contenuto
informazionale (sistema informativo) e da processi produttivi continui ed integrati.
Di là dalla produzione fisica, l’automazione della gestione aziendale richiede un intenso uso
dell’electronic data processing (edp) oltre che l’impiego di personale specificamente
addestrato e formato alla nuova tecnologia.
35. AZIONI TRASVERSALI
Sono uno dei tre filoni di attività in cui si articola il programma “Socrates
”.
“Socrates”.
 Lingua (promozione dell’apprendimento linguistico)
Il programma comprende una gamma di iniziative con le quali, in stretto collegamento con le
attività analoghe previste dal programma “Leonardo
”, ci si propone di migliorare in tutti i
“Leonardo”,
paesi partecipanti la didattica e lo studio delle lingue:
 Azione A – Programmi di cooperazione europea
europea per
per la
la formazione
formazione degli
degli insegnanti
insegnanti di
di
lingue (PCE)
 Azione B - Formazione continua nell’insegnamento delle lingue straniere
 Azione C – Periodi di assistentato per futuri insegnanti di lingue
 Azione D – Ideazione di strumenti di didattica delle lingue e di valutazione delle
conoscenze linguistiche
 Azione E – Progetti educativi comuni per l’apprendimento delle lingue (PEC)
 Istruzione aperta e a distanza
 Istruzione degli adulti
 Scambi di informazioni ed esperienze
36. BACINO D’IMPIEGO
Per la corretta utilizzazione di manodopera stagionale sono stati istituiti i cosiddetti bacini
d’impiego, individuati dalle OO.SS. dei lavorati, in alcune zone particolarmente interessate ai
fenomeni migratori. Le Commissioni regionali per la manodopera agricola, sulla base delle
varie realtà locali, possono procedere alla delimitazione dei bacini d’impiego secondo criteri
che meglio rispondano alle esigenze concrete di compensazione delle domande ed offerte di
lavoro.
37. BACK UP (TO)
26
Nel linguaggio dell’informatica significa copiare i dati presenti nella memoria di lavoro su di
un’altra unità di memoria, ad esempio su floppy disk, in modo tale da avere una copia di
salvataggio dei dati da ripristinare in caso di mal funzionamento dell’ Hardware.
Hardware.
38. BADGE
Termine entrato nel linguaggio internazionale per indicare un distintivo di metallo, plastica o
stoffa, che è esibito per mostrare la propria appartenenza ad una società, il tipo di lavoro o,
in altri contesti, la causa della quale si è paladini. In tempi più recenti il badge è anche il
tesserino magnetico usato da molte aziende per il rilevamento delle presenze del personale.
39. BALANCE SHEET
Bilancio Patrimoniale. Conto riassuntivo che mostra su un lato le passività di un’azienda e
sull’altro le attività disponibili per far fronte alle passività. Le passività sono elencate sul lato
sinistro e le attività sul lato destro del conto, con saldi che si pareggiano.
40. BANCARIO TELEMATICO
E’ l’esperto che lavora nei siti Internet delle banche o nei servizi di phone banking. Non è più
un semplice venditore di prodotti finanziari preconfezionati, il bancario telematico è una
figura più complessa e completa: infatti, deve essere in grado di costruire un sistema di
investimenti su misura per ogni singolo cliente, che sia un grande investitore o un piccolo
risparmiatore. Il pacchetto è costruito a seconda del capitale a disposizione, del periodo di
tempo scelto e della propensione al rischio del cliente.
E’ preferibile una laurea in Economia e una buona conoscenza dei mercati e degli strumenti
finanziari italiani e internazionali.
E’ una figura professionale richiesta da tutti gli istituti di credito che stanno entrando on
line e che stanno rinforzando i servizi integrati di assistenza alla clientela nella logica
dell’attenzione al cliente.
41. BASIC
Acrostico formato dalle parole Beginners All-purpose Symbolic Instruction Code (Codice
Simbolico Polivalente d’Istruzioni per Principianti). Il termine sta ad indicare, in informatica,
un linguaggio semplice di programmazione ad alto livello per calcolatori elettronici usato
quasi esclusivamente nel campo dei Personal Computer (PC).
42. B.I.C. – Business Innovation Centre
Riferimenti normativi:
Indirizzi utili dei BIC attivi nelle Regioni Lazio, Sardegna, Umbria:
Umbria:
BIC Lazio S.p.A., Via Parioli, 41, 00197 Roma, tel. 06.8079435, Fax 06.8078839
BIC Sardegna S.p.A., Via Strada Ovest, Centro Servizi CASIC, VI, 09124
09124 Cagliari,
Cagliari, tel.
070.201621
Fax 070.20162236
BIC Umbria S.p.A., Strada delle Campore, 13, 05100 Terni, tel. 0744.800404,
0744.800404, Fax
Fax
0744.800280
GEPI S.p.A., Via del Serafico, 200, 00142 Roma, tel. 06.503981, Fax 06.5037426
S.P.I. Via Guglielmo Saliceto, 5, 00161 Roma, tel. 06.854541, Fax 06.85454373
I BIC, o Centri Europei d’Impresa e Innovazione, sono organismi senza scopo di lucro nati
sulla base di un programma lanciato nel 1984 dalla Direzione Generale delle Politiche
Regionali (DG XVI) della Commissione Europea; essi hanno come obiettivo la creazione di
nuove attività imprenditoriali e lo sviluppo innovativo delle piccole e medie imprese già
esistenti valorizzando le potenzialità locali e la diffusione della cultura d’impresa.
Il legame costante con l’U.E. permette di offrire informazioni sempre aggiornate sui
programmi comunitari e sulle opportunità di accesso e di cooperazione nel mercato comune
(per l’elenco dei BIC operanti in Italia si rinvia agli “indirizzi
“indirizzi utili”).
utili”).
43. BILANCIO
Riferimenti normativi:
Codice Civile: art. 2424 e seguenti
Strumento informativo che comprende i
dell’impresa.
dati
patrimoniali,
economici
e
finanziari
27
1.
2.
3.
4.
E’ il Piano programmatico, redatto da un’azienda o da una pubblica amministrazione
(normalmente da ogni organizzazione che preveda di avere delle entrate e delle spese) in cui
sono fissati tutti gli obiettivi di spesa e di entrata; è generalmente riferito all’esercizio
annuale successivo a quello di stesura.
Si distinguono:
Bilancio civilistico – è il Bilancio d’esercizio richiesto dalla legge; secondo le norme del
Codice Civile, il Bilancio è un documento obbligatorio
obbligatorio per
per l’imprenditore
l’imprenditore commerciale
commerciale che
che si
si
compone di due parti: lo stato patrimoniale (definito in modo improprio
improprio bilancio) e il Conto
Profitti e Perdite. Inoltre, deve essere corredato da una relazione degli amministratori
sull’andamento della gestione e sull’informativa di bilancio. Tale relazione degli
amministratori costituisce parte integrante del bilancio. Il Codice regola il contenuto
minimale dei due prospetti e stabilisce il contenuto e i criteri di valutazione del bilancio e
della relazione degli amministratori.
Bilancio consolidato – E’ un prospetto che espone la situazione patrimoniale- finanziaria ed
economica, le variazioni nei conti di patrimonio netto e nella situazione patrimoniale finanziaria di un gruppo di imprese viste come un’unica entità economica. In Italia,
l’efficacia di tale documento è solo di informativa economica; sono scarsi i riferimenti
normativi e comunque dal bilancio consolidato non originano rapporti giuridici, in quanto
l’entità del gruppo non è individuata
individuata come
come soggetto
soggetto di
di rapporti
rapporti giuridici.
giuridici.
Bilancio d’esercizio – E’ il bilancio inteso a fornire informazioni patrimoniali, economiche e
finanziarie di un’impresa in funzionamento e non in situazioni particolari quali la cessione o
la liquidazione. Il bilancio di funzionamento può riferirsi ad un’impresa giuridicamente
autonoma (es. il bilancio di una società) ovvero ad un gruppo di imprese, aventi ognuna
personalità giuridica, legate fra di loro da un rapporto comune di partecipazione diretta o
indiretta con una società controllante detta Capogruppo (Bilancio consolidato). I documenti
base costituenti il bilancio d’esercizio sono: lo Stato patrimoniale; il Conto economico; le
Note illustrative. Prospetti supplementari indispensabili per la corretta rappresentazione
della situazione patrimoniale - finanziaria dell’impresa in funzionamento sono: il Prospetto
delle variazioni avvenute nei conti di patrimonio netto nell’esercizio; il Prospetto
Prospetto delle
delle
variazioni avvenute nella situazione patrimoniale - finanziaria (o Rendiconto finanziario).
Bilancio straordinario – E’ un documento che evidenzia la situazione economica,
patrimoniale e finanziaria in un momento particolare dell’impresa, indipendentemente dalla
convenzionale ripartizione in esercizi della vita aziendale (ad es. fusione, cessione, scorporo,
liquidazione). Riguarda, pertanto, rappresentazioni non rituali ma connesse a particolari
fenomeni o eventi interni o esterni all’impresa; questa prospettiva di osservazione, diversa da
quella utilizzata per il bilancio d’esercizio, si riflette nell’utilizzo di principi contabili specifici,
tesi a cogliere il capitale economico dell’impresa e la sua capacità futura di produrre reddito
da esercizio e/o realizzo.
44. BLUE CHIPS
Termine usato nel linguaggio economico e, più precisamente, in quello borsistico, per
indicare i titoli guida o le azioni industriali di società solide che non costituiscono alcun
rischio di investimento anche in caso di recessione economica.
45. BORSA LAVORO
Riferimenti normativi:
D.lgs. 7 agosto 1997, n. 280 concernente:
Attuazione della delega conferita dall'articolo 26 della l. 24 giugno 1997, n. 196, in materia
di interventi a favore di giovani inoccupati nel Mezzogiorno.
l. 24 giugno 1997, n. 196 concernente
Norme in materia di promozione dell'occupazione.
E’ destinata a giovani di età compresa tra i 21 e i 32 anni, disoccupati o in cerca di prima
occupazione oppure occupati a tempo parziale e che aspirino ad una diversa occupazione; la
durata dell'impegno nelle borse di lavoro, presso imprese con non più di 100 dipendenti, non
può essere superiore a dodici mesi e con orario non superiore a venti ore settimanali.
L'impegno dei giovani nelle borse di lavoro non determina l'instaurazione di un rapporto di
lavoro.
Con l’istituzione delle Borse lavoro l’intenzione del legislatore è quella di sovvenzionare il
lavoro nel mercato, anziché la disoccupazione o il lavoro fuori dal mercato, e in specie quel
particolare settore dell’economia che si è dimostrato di gran lunga il più dinamico e vitale,
ossia quello delle piccole e medie imprese.
imprese.
28
46. BORSA DI STUDIO
E’ la somma di denaro messa a disposizione di singoli individui per agevolarli nella
continuazione degli studi o nel perfezionamento di cicli di studio già completati, le borse di
studio hanno carattere di continuità o di periodicità.
47. BOX SORTING TEST
Usato nelle ricerche motivazionali. Gli intervistati rispondono alle domande scegliendo tra
alcune risposte prestampate su cartellini; il cartellino con la risposta scelta è immesso in
una scatola di una serie che riveste un significato particolare. In tal modo si ottiene
omogeneità nelle risposte, eliminazione della creatività dell’intervistato, una sua maggiore
attenzione verso la risposta (momento della scelta), spersonalizzazione dei riferimenti,
drammatizzazione del test, che assume forma di gioco. L’insieme dei cartellini risposta
costituisce quello che è normalmente un questionario chiuso.
48. BRAIN STORMING
Letteralmente “tempesta di cervelli”. E’ la tecnica che mira a tirare fuori idee nuove da un
gruppo; tutti i partecipanti propongono liberamente e senza inibizione alcuna ogni idea,
pensiero, parola o folgorazione che gli passa per la testa. Il gruppo può essere guidato da un
animatore. L’intera seduta è registrata per successive analisi critiche.
49. BRAND MANAGER
Nell’organizzazione delle vendite è il dirigente (Direttore di marca o di prodotto) responsabile
di una linea di prodotti contraddistinti dalla stessa marca.
50. BROKER
E’ mediatore d’assicurazione e riassicurazione, denominato anche broker, chi esercita
professionalmente attività rivolta a mettere in diretta relazione con imprese di assicurazione
o riassicurazione, alle quali non sia vincolato da impegni di sorta, soggetti che intendano
provvedere con la sua collaborazione alla copertura dei rischi, assistendoli nella
determinazione del contenuto dei relativi contratti e collaborando eventualmente alla loro
gestione ed esecuzione. Il termine è utilizzato anche per indicare gli agenti di cambio che
operano come agenti del pubblico nelle Borse valori.
51. BUDGET
E’ uno strumento di programmazione con il quale, previo esame dello scenario interno ed
esterno dell’azienda, sono stabiliti gli obiettivi da raggiungere nel successivo esercizio.
Costituisce, inoltre, uno strumento di controllo aziendale che è espletato attraverso il
successivo confronto con i dati consuntivati, interpretazione degli scostamenti per
identificare le azioni correttive necessarie.
52. BUONSENSO
Capacità di giudizio equilibrato e sereno verso situazioni problematiche, anche in assenza di
soluzioni ragionevoli.
Il concetto di buonsenso merita alcune considerazioni aggiuntive per la sua importanza nella
vita di tutti i giorni e ancor più ai fini di questo Dizionario:
 Riguarda solo problemi pratici; è limitante, addirittura dannoso nella elaborazione
teorica
 Implica uno scorso coinvolgimento emotivo
 È sostenuto da una certa dose di intuizione, diffida pertanto della logica deduttiva
 Non si addice a momenti di genialità, bensì privilegia situazioni di mediocrità
 Non concorda necessariamente con l’opinione generale
 Ha la forza della persuasione
 È incline a soluzioni di adattamento, oppure più tattiche che strategiche
 Deriva da doti innate e da conoscenze primitive, più che da esperienza e da cultura
successivamente acquisite
53. BUROCRAZIA
Secondo Max Weber la Burocrazia rappresenta la forma di organizzazione ideale, dove il
potere è esercitato con la massima razionalità, e dove i seguenti criteri di amministrazione
cui si ispira la rendono tecnicamente superiore ad altre:
 Competenza ed autorità rigidamente e chiaramente definite
29





Spinta gerarchizzazione dei compiti e delle funzioni
Separazione tra realtà organizzativa e vita privata
privata
Minuta specializzazione
Fedeltà e dipendenza assoluta dei funzionari verso l’organizzazione
Assoluta indipendenza dell’organizzazione
dai suoi membri con conseguente
accentramento del potere e spersonalizzazione della componente umana
Gli aspetti degenerativi della forma burocratica presenti negli apparati pubblici (ovunque ed
in qualunque epoca) sono dati dal fatto che tali organizzazioni hanno per prime raggiunto
dimensioni e complessità tali da presentare chiari segni di rigidità e sopruso di potere, senza
peraltro godere, più di quel tanto, dei vantaggi weberiani di efficienza ed efficacia,
rintracciabili nel modello astratto di questo studioso.
54. BUROCRATESE
E’ il linguaggio burocratico, caratterizzato da locuzioni astratte, eufemistiche, da prolissità e
vuotaggine di contenuti, espressi con circonlocuzioni involute.
55. BUSINESS
Termine che indica un’attività commerciale, un affare, una professione e, più in generale,
una qualsivoglia occupazione che, pur non essendo necessariamente diretta al
conseguimento di un profitto, non sia svolta senza fini di lucro.
56. BUSINESS PLAN
Con questa locuzione si definisce, abitualmente, il piano d’impresa, che è lo strumento di
lavoro essenziale, sia per vendere il proprio prodotto, sia per acquisire gli aiuti ed i
finanziamenti opportuni. Si ricorda che i prestiti sono concessi dal mercato finanziario
tradizionale (banche, finanziarie, leasing), dalle Associazioni di categoria, dai Mediocrediti.
Interessanti sostegni sono stanziati dalla Comunità Europea e lo Stato e le Regioni aiutano
la creazione di nuova imprenditorialità.
imprenditorialità.
Il Business Plan è il documento con cui si presenta la propria idea imprenditoriale, va perciò
curato in tutte le sue parti:






30
Presentazione della compagine sociale che propone il B.P. Va illustrato il tipo di
impresa che si intende fondare e vanno presentate le caratteristiche professionali e di
formazione del proponente e degli eventuali soci; in sostanza si tratta di presentare il
curriculum con una particolare attenzione alle motivazioni che hanno spinto a tentare
questa strada. Va poi indicata la forma giuridica, cioè il tipo di società: cooperativa
oppure a responsabilità limitata oppure S.p.A. oppure ditta individuale. Questa scelta
dipende da una serie di valutazioni relative al numero dei soggetti, al capitale investito,
al tipo di responsabilità che si intende assumere, ai diversi obblighi contabili e fiscali.
Presentazione dell’idea imprenditoriale – Va descritto il prodotto o servizio che si
vuole offrire mettendone in luce gli elementi che lo rendono competitivo, cioè la sua
capacità di dare risposta ad un’esigenza, di rispondere in modo innovativo a bisogni
concreti, segnalando anche, eventualmente, il possesso di brevetti o di esclusive
tecnologiche. Il tutto
tutto dimostrando
dimostrando competenza ed esperienza nel settore attraverso una
stesura che metta in evidenza un’analisi puntuale.
Analisi del mercato potenziale – Vanno compiute una ricognizione ed una valutazione
del mercato nel quale si andrà ad operare: caratteristiche del territorio, dei possibili
clienti-tipo, della concorrenza già esistente o che può svilupparsi in futuro.
Obiettivi e strategie imprenditoriali - Vanno precisati i punti di forza del prodotto o
servizio rispetto a quanto analizzato precedentemente: perché e come si è in grado di
affrontare la concorrenza in un determinato segmento di mercato e le previsioni di quote
di mercato; le strategie di marketing che si intendono perseguire; il livello di qualità che
si vuole raggiungere; i prezzi che si intende praticare; le quantità e la politica
commerciale.
Processo produttivo – Vanno specificate le attrezzature, i macchinari, i diversi beni e
strumenti che servono per la realizzazione del prodotto o del servizio indicandone il
numero, le caratteristiche, il costo, il piano d’implementazione e di attuazione degli
investimenti.
Struttura organizzativa e organizzazione del lavoro – Sulla base degli obiettivi e delle
scelte descritte, va individuata la struttura organizzativa in grado di sostenerli a partire
dall’allocazione, decentramento, sistemi di approvvigionamento e di distribuzione.

Vanno altresì descritte le competenze dei diversi soci, le collaborazioni che si intendono
attivare e gli eventuali dipendenti che si intende assumere, la programmazione dei
tempi di avvio e di esecuzione dell’attività.
Previsioni economico-finanziarie – Vanno precisate, in questo capitolo, l’analisi dei
costi fissi (affitti, leasing,
leasing, personale, interessi sui mutui, licenze, ecc.), dei costi variabili
(telefono, elettricità, promozione, consulenze, oneri fiscali, ecc.), il possesso di mezzi
propri, l’analisi dei ricavi previsti, il fabbisogno finanziario, le fonti di finanziamento
attivabili.
57. CAD
In Informatica, acronimo di Computer-Aided Design (Progettazione assistita da un
computer). Il termine sta ad indicare genericamente il software applicativo che facilita la
progettazione in vari settori della tecnica (ingegneria e architettura in particolare).
58. CALL CENTER
Tipica funzione di lavoro a distanza o di telelavoro; al Call center è demandato il rapporto di
prima linea con i clienti, tramite un numero verde o grazie ad appositi programmi che
permettono di trasmettere le telefonate su Internet.
Internet.
59. CAMPAGNA PUBBLICITARIA
Serie programmata di messaggi pubblicitari attraverso l’opportuno utilizzo dei mass media.
media.
Essa si articola in : briefing, ideazione, realizzazione, produzione dei messaggi. Si
distinguono campagne declinate (con idea centrale e messaggi variati), campagne di lancio
(nuovi prodotti), campagne di prestigio e di stile (per consumi di prodotto o per immagine),
campagne collettive (pubblicità progresso, ecc.)
60. CAPACITA’ (LE)
Riguardano la possibilità che una certa persona, posta in certe condizioni ambientali ed
operative, riesca a produrre i risultati indicati. Ad esempio le capacità professionali di un
manager si riferiscono alla possibilità che una persona che si trovi effettivamente in una
situazione direttiva riesca a produrre risultati di efficienza e di efficacia,
efficacia, di breve o di lungo
periodo.
Risulta allora evidente che la valutazione di capacità umane richiede condizioni al contorno
(qualunque esse siano, anche volutamente ambigue o indeterminate) che vanno
preliminarmente circostanziate insieme al soggetto in esame, affinché il gioco sia equo; così
facendo si ottengono risultati che indicheranno i limiti entro i quali
quali la
la persona
persona èè in
in grado
grado di
di
produrre risultati positivi in quella situazione.
61. CAPITALE
Secondo la teoria economica il capitale è costituito dallo stock di risorse disponibili
mantenute e dirette a soddisfare i bisogni futuri. In questo concetto rientra pertanto anche
quello di risparmio: questo è più inteso come accumulazione per le necessità dirette del
consumatore, mentre il capitale manifesta questa sua capacità di soddisfare bisogni futuri
indirettamente, attraverso la produzione di altri beni.
Il risparmio diventa normalmente capitale quando affluisce sui mercati di scambio
monetario e finanziario, i quali assicurano la copertura delle necessità di
approvvigionamento dei produttori.
62. CAPITALE UMANO
E’ un modo di visualizzare e valutare la forza lavoro. Il reddito di un lavoro dovrebbe essere
direttamente proporzionale all’investimento fatto dal diretto interessato o dalla ditta dalla
quale dipende, per raggiungere attraverso studi, corsi e seminari, un determinato grado di
specializzazione. La differenza di salario tra un lavoratore specializzato e uno non
specializzato è costituita dall’investimento proficuo del capitale umano.
63. CAPO
Persona inserita o che definisce un ambito gerarchico, mediante il quale regola, organizza e
dirige l’attività altrui. I compiti di un capo sono i seguenti:
 Assicura la cooperazione verso obiettivi comuni
 Assicura la corretta relazione tra funzioni operative
 Controlla l’esecuzione dei compiti individuali
 Media i conflitti del gruppo a lui sottoposto
31




Rappresenta il gruppo al di fuori di esso; ne promuove le funzioni e l’immagine
Distribuisce compiti operativi tra i subordinati
Predispone programmi di attività e ne verifica l’avanzamento
Risponde dei risultati del gruppo
64. CAPOGRUPPO
E’ una società che esercita di fatto il controllo su un insieme determinato di società, dette
controllate, attraverso il possesso diretto o indiretto della maggioranza delle azioni con
diritto di voto, o comunque per situazioni di fatto (es. nominare la maggioranza del Consiglio
di Amministrazione).
65. CARATTERE
Aspetto della personalità che abbraccia modi abituali di reagire in situazioni morali e sociali
con costanza e stabilità nel tempo. Diversamente dal semplice temperamento. Di chiara
natura innata, il carattere è anche dato dal prodotto dell’azione ambientale sull’individuo
(esperienze)
66. CENTRI PER L’IMPIEGO E CENTRI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO
Riferimenti normativi:
l. 28 febbraio 1987, n° 56 recante:
Norme sull’organizzazione del mercato del lavoro
lavoro
l. 15 marzo 1997, n. 59,
59, recante:
Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.
D.lgs. 23 dicembre 1997, n. 469 recante:
Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del
lavoro, a norma dell'articolo 1 della l. 15 marzo 1997, n. 59
l. R. Abruzzo 16 settembre 1998, n°76 recante
Disciplina dell’organizzazione del sistema regionale integrato dei servizi
servizi dell’impiego
dell’impiego
l.r. Lazio 7 agosto 1998, n°38,
n°38, recante:
Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro
La rete dei Centri per l’impiego, istituita
istituita dalle
dalle Regioni
Regioni in
in ciascuna
ciascuna Provincia,
Provincia, svolge
svolge le
le
funzioni ed i compiti relativi al collocamento,
collocamento, la compilazione e la tenuta delle liste di
mobilità, la gestione delle politiche attive del lavoro assegnate alla competenza provinciale.
Al fine di incrementare l’occupazione ed incentivare l’incontro tra domanda ed offerta di
lavoro, i Centri per l’impiego erogano ai lavoratori ed alle imprese servizi relativi a:
 rilevazione delle opportunità formative
formative ee delle
delle occasioni
occasioni di
di lavoro,
lavoro,





organizzazione delle attività di informazione e di orientamento,
orientamento,
consulenza individuale a lavoratori e piccoli imprenditori,
preselezione funzionale all’incontro tra domanda ed offerta di lavoro,
progettazione di percorsi di sviluppo formativo e professionale,
diffusione della conoscenza e promozione delle agevolazioni offerte dalla normativa
statale e regionale diretta ad incentivare nuova imprenditorialità individuale e
collettiva ed il reinserimento lavorativo.
67. CENTRO DI COSTO
Parte dell’attività aziendale istituito con lo scopo primario di costituire una base per
un’attendibile rilevazione dei costi. Il concetto di centro di costo non è di natura
organizzativa bensì contabile ed identifica un’attività anziché una struttura. Si suole
classificare i centri di costo come segue:
Centro produttivo – area di attività inerente alle fasi di lavorazione e caratterizzata, al suo
interno, dalla omogeneità dei mezzi di produzione o dei prodotti.
Centro ausiliario – area di attività che fornisce servizi di supporto ai centri produttivi (es.:
manutenzione, ispezione, collaudo).
Centro comune – presta attività a favore dei centri produttivi e ausiliari (es.: sorveglianza,
riscaldamento centrale, ecc.)
Centro artificiale – è un centro di costo fittizio, in quanto non svolge attività alcuna; ha una
logica solo contabile e costituisce solo un mezzo per accumulare costi quali: assicurazione,
affitto, imposte sui fabbricati, ecc.
32
68. CENTRO DI RESPONSABILITA’
Unità organizzativa dell’azienda per la quale è stata identificata la persona responsabile. Al
centro di responsabilità, sulla base di una delega d’autorità, sono assegnati alcuni obiettivi
la cui realizzazione è rilevata periodicamente dal sistema di controllo di gestione dell’azienda.
69. CHANGE MANAGER
E’ un esperto in grado di valutare le conseguenze dell’impatto dell’hi-tech e della Rete in
un’azienda o in un business.
Analizza l’impatto delle nuove tecnologie sui processi operativi e organizzativi dell’azienda,
dalla trasmissione dati alla gestione dei magazzini e agli acquisti on line; individua gli
eventuali punti critici, suggerisce cambiamenti organizzativi e programmi di formazione per i
dipendenti per sfruttare al meglio le possibilità di aumento dalla competitività offerte dalla
Rete e di risparmio su alcune voci.
Indispensabile una laurea, un Master in Business Administration o in e-commerce;
e-commerce; ottima
conoscenza delle possibilità della Rete e buona padronanza dell’inglese.
70. C.I.L.O. – Centri di Iniziativa Locale per l’Occupazione
Sulla base di analoghe iniziative europee erano stati istituiti con legge regionale i “C.I.L.O.
Essi avevano dimensione sovra-comunale e svolgevano, tra l’altro, compiti di:
 rilevazione delle caratteristiche e dei bisogni delle persone
persone in
in cerca
cerca di
di occupazione;
occupazione;
 informazione sulle iniziative di orientamento scolastico e professionale;
 promozione per l’accesso ai corsi di formazione e riqualificazione professionale;
 informazione sulla mobilità nel settore del lavoro pubblico
pubblico ee privato;
privato;
Le Regioni, in attuazione del dettato del D. Lgs. 469/97,
469/97, stanno trasformando i CILO in
Centri per l’impiego o Centri per l’orientamento al lavoro.
71. CLUSTER ANALYSIS
Chiamato anche clustering , è un metodo statistico di classificazione usato per ricercare una
molteplicità di strutture omogenee all’interno dei dati rilevati
72. COBOL
Acronimo di Common Business Oriented Language (Linguaggio fondamentale per la
contabilità aziendale). In informatica questa sigla sta ad indicare un linguaggio di
programmazione di alto livello, nato per l’elaborazione di dati inerenti alla contabilità e alla
gestione aziendale. E’ a tutt’oggi il linguaggio più usato nell’ambito di applicazioni
applicazioni su
su
computer di tipo gestionale.
73. COLLOCAMENTO
Riferimenti normativi:
Convenzione O.I.L. (Organizzazione Internazionale del Lavoro) del 9 luglio 1948, n°88,
recante:
Organizzazione del, servizio di collocamento;
L.29 aprile 1949, n°264 e successive modificazioni ed integrazioni, recante:
Provvedimento in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori
involontariamente disoccupati;
Legge 28-02-1987, n. 56 (Pubblicata nella G.U. 03-03-1987, n. 51, Supplemento ordinario)
Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro
l. 15 marzo 1997, n. 59, recante:
Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.
D.lgs. 23 dicembre 1997, n. 469, recante:
Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del
lavoro, a norma dell'articolo 1 della l. 15 marzo 1997, n. 59
Per circa quarant’anni in Italia, in attuazione della Convenzione dell’OIL 9 luglio 1948, n°88,
ha avuto vigenza il regime di monopolio pubblico degli uffici di collocamento, attraverso i
quali è stato gestito poco meno del 2% di quanti erano in cerca di lavoro. A decretare la fine
del monopolio è intervenuta una sentenza della Corte di Giustizia del Lussemburgo che, nel
dicembre del 1996, ha dichiarato l’abuso di posizione dominante dello Stato italiano in
violazione del trattato di Roma istitutivo della CEE
Con la L.59/97 e il D. lgs. 469/97 si gettavano le fondamenta per la costruzione di un
nuovo, moderno e più efficace sistema di avvio al lavoro e in più si apriva il settore anche
all’intervento dei privati.
33
Il nuovo modello, tutto ancora da verificare, da mero strumento burocratico, che si limitava
a registrare il disoccupato, dovrà assumere una funzione attiva di consulenza e di
suggerimento, studiando per ogni individuo un progetto mirato di collocamento, da
sottoporre a verifica dopo sei mesi o un anno al massimo.
Anche l’ingresso dei privati è ancora a livello di mera potenzialità a causa dei vincoli imposti
per ottenere le necessarie autorizzazioni e la complessità delle procedure.
74. COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO
Riferimenti normativi:
Convenzione O.I.L. (Organizzazione Internazionale del Lavoro) del 9 luglio 1948, n°88,
recante:
Organizzazione del, servizio di collocamento;
L.29 aprile 1949, n°264 e successive modificazioni ed integrazioni, recante:
Provvedimento in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori
involontariamente disoccupati;
Legge 28-02-1987, n. 56 (Pubblicata nella G.U. 03-03-1987, n. 51, Supplemento ordinario)
Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro
l. 15 marzo 1997, n. 59, recante:
Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.
D. lgs. 23 dicembre 1997, n. 469, recante:
Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del
lavoro, a norma dell'articolo 1 della l. 15 marzo 1997, n. 59
Legge 12-03-1999, n. 68 (pubblicato in G.U. 23-03-1999, n. 68, S. O) recante:
Norme per il diritto al lavoro dei disabili.
Con l’entrata in vigore, il 18 gennaio 2000, della legge 68/1999 (norme per il diritto al lavoro
dei disabili) la normativa sul collocamento obbligatorio è stata profondamente modificata. La
nuova normativa consente di realizzare gli inserimenti in modo mirato: è previsto un unico
elenco nel quale saranno raccolti dati più dettagliati in merito alle conoscenze, abilità,
inclinazioni e competenze delle persone disabili, parallelamente è stato previsto anche la
raccolta di dati puntuali in merito alle caratteristiche delle posizioni di lavoro. Il graduale
processo di cambiamento consentirà di ridurre gli avviamenti numerici e casuali, di
graduatoria, e di sviluppare il sistema delle convenzioni con le aziende. Nelle convenzioni
dovranno essere sviluppati programmi graduali e mirati di inserimento, che possono
prevedere anche tirocini di orientamento e forme di sostegno da parte dei servizi sociali,
educativi e sanitari del territorio.
I nuovi servizi per il collocamento obbligatorio riguarderanno le seguenti categorie:
 Una graduatoria unica che ricomprenda: invalidi civili, sordomuti, invalidi del lavoro,
invalidi per servizio, cui è riservata un’aliquota del 7% nelle aziende con oltre 50
dipendenti (e una o due unità nelle più piccole imprese)
 Una graduatoria ulteriore, (che resterà attiva per un periodo limitato a 2 anni) che
ricomprende: profughi, orfani e vedove di guerra, del lavoro, per servizio ed equiparati,
cui è riservata un’aliquota del 1%.
I documenti attualmente richiesti, per tutte le categorie, sono i seguenti: Stato di famiglia,
certificato di iscrizione al collocamento ordinario, fotocopia iscrizione come disoccupato di
altri familiari (solo se a carico), fotocopia del titolo di studio, eventuali diplomi professionali
riconosciuti dalla Regione di appartenenza, documentazione medica comprovante
l’invalidità.
75. COLLOQUIO DI SELEZIONE
E’ una delle modalità che i datori di lavoro privati, ma ora anche le pubbliche
amministrazioni per le figure professionali dirigenziali, utilizzano per il reclutamento del
personale. Si hanno varie tipologie di colloquio:
Colloquio di gruppo: serve all’esaminatore per valutare il comportamento del singolo e la
capacità di rapporto con il gruppo, analizzare comportamenti e atteggiamenti, individuare
l’attitudine alla leadership del candidato. Vi prendono parte da cinque a dieci candidati che
dovranno discutere attorno ad un tema, solitamente di cultura generale, attualità o politica;
oppure analizzare una situazione paradossale ed estrema; in realtà l’esaminatore (spesso
uno psicologo) non è interessato ai contenuti della discussione quanto piuttosto ai
comportamenti verbali e posturali. Si consiglia di non farsi troppo coinvolgere emotivamente
dal tema in modo da non perdere la calma e conservare un atteggiamento di osservatore del
gruppo che partecipa al dibattito guidando e sintetizzando la discussione, con garbo.
34
Colloquio individuale psico-attitudinale: è sempre e per tutti un momento di grande
tensione; spesso il selezionatore è uno psicologo o un consulente che analizzerà soprattutto
il curriculum, la storia personale, le motivazioni, le aspettative del candidato per verificare
che siano congruenti con le caratteristiche dell’azienda e della posizione. E’ importante
essere sinceri, evitare tic nervosi, preparare un piccolo discorso di presentazione e, poiché è
una domanda ricorrente, fare una verifica degli ultimi libri letti. Vale la pena leggere i
quotidiani delle ultime settimane. Essere emozionati non è una colpa ma sappiate mettervi
in valore ed evitare le ingenuità. Nel congedarvi potete chiedere quanto tempo è previsto
prima di avere l’esito del colloquio. E’ vietato chiedere il nome dell’azienda se si ha a che fare
con una Società di Consulenza.
Colloquio tecnico: E’ l’ultima tappa del percorso. Generalmente ci si arriva in tre. In questa
sede sono verificate le reali capacità ed attitudini del candidato verso il mestiere che dovrà
svolgere in azienda. Quindi per prepararsi a questo colloquio ripassate la materia e le
eventuali esperienze precedentemente acquisite. Mostratevi molto entusiasti e disposti ad
imparare quello che ancora non sapete fare.
76. COMENIUS
E’ il secondo filone del programma “Socrates”, esso si prefigge d’incentivare la cooperazione
nel settore dell’istruzione scolastica a tutti i livelli: scuola materna, elementare e secondaria.
Il programma, in particolare, appoggia iniziative finalizzate a: accordi di cooperazione
interscolastica basati su un progetto educativo europeo; attività educative a connotazione
interculturale; formazione continua trasversale del personale scolastico, docente e di altre
categorie.
77. COMETT
Programma comunitario di educazione e di formazione in materia di tecnologia. Suo scopo
principale è quello di stimolare e rinforzare la cooperazione europea fra l’industria e
l’università, nel campo delle tecnologie avanzate, attraverso “progetti pilota” e “stage”
all’estero di studenti e personale delle imprese.
78. COMMERCIO
Riferimenti normativi:
D.M. 10-11-1999, (G.U. 16-11-1999, n. 269, Serie Generale) recante:
Indizione del bando per la selezione di soggetti intermediari per l'attuazione di progetti pilota nel settore del
commercio
D.M. 23-06-1999, n. 252 , (G.U. 03-08-1999, n. 180, Serie Generale) recante:
Regolamento recante norme per la concessione di indennizzo ai soggetti titolari di esercizio di vicinato
previsto dall'articolo 25, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114
D.M. 21-04-1998, (G.U. 24-04-1998, n. 95, Serie Generale) recante:
Modalità e termini per la presentazione delle richieste di agevolazioni fiscali per i settori del commercio ee del
del
turismo.
turismo.
D. lgs. 31-03-1998, n. 114,
114, (G.U. 24-04-1998, n. 95, Supplemento ordinario) recante:
Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15
marzo 1997, n. 59.
59.
Legge 25-03-1997, n. 77, (G.U. 29-03-1997, n. 74, Serie Generale) recante:
Disposizioni in materia di commercio e di camere di commercio.
D.L. 17-06-1996, n. 321 (convertito con modificazioni dall’art. 1 comma 1 della legge 8 agosto
1996, n° 421) (G.U. 17-06-1996, n. 140, Serie Generale) recante:
Disposizioni urgenti per le attività produttive.
I principi che regolano l’attività commerciale:
L’art. 1 del D. Lgs. 114/98 individua i principi e le norme generali che regolano l’esercizio dell’attività
commerciale ed in particolare al comma tre stabilisce che la disciplina del commercio intende perseguire le
seguenti finalità: a) trasparenza del mercato, concorrenza, libertà di impresa e libera circolazione delle merci; b)
tutela del consumatore; c) efficienza, modernizzazione e sviluppo della rete distributiva; d) pluralismo ed
equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita; e) valorizzazione e
salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane, insulari.
Ambito di applicazione del D. lgs. 114/98 :
Al fine di delineare senza possibilità di equivoco l’ambito di applicazione della nuova
normativa all’art. 4 del D. lgs. 114/98, sono individuate e definite: 1) le modalità di esercizio
del commercio; 2) le forme di esercizio del commercio; 3) le tipologie di esercizi per l’attività
commerciale su aree private.
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Costituiscono diverse modalità di svolgimento dell’attività commerciale: a) il commercio
all’ingrosso, inteso come l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in
nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti - all’ingrosso o al dettaglio - o ad
utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande; tale attività può assumere la forma
di commercio interno, di importazione o di esportazione; b) il commercio al dettaglio, inteso
come l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto
proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione,
direttamente al consumatore finale.
Forme di vendita.
Le forme di vendita si suddividono in: a) ordinarie, le quali si configurano a seconda del
luogo di esercizio come: 1) commercio su aree private in sede fissa, 2) commercio su aree
pubbliche; b) speciali, così come elencate all’art. 4, comma 1, lett. h) del D. lgs. 114/98, 1) la
vendita presso i c.d. spacci interni ovvero la vendita a favore di dipendenti da parte di enti o
imprese, pubblici o privati, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati,
nonché la vendita nelle scuole, negli ospedali e nelle strutture militari esclusivamente a
favore di coloro che hanno titolo ad accedervi; 2) la vendita per mezzo di apparecchi
automatici ; 3) la vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di
comunicazione; 4) la vendita presso il domicilio dei consumatori.
C) Tipologie di esercizi per l’attività di commercio su aree private.
Il D. lgs. 114/98, individua esplicitamente nell’ambito del commercio su aree private in sede
fissa le seguenti quattro tipologie di esercizi: a) gli esercizi di vicinato: esercizi aventi
superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei Comuni con popolazione residente
inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei Comuni con popolazione residente superiore a
10.000 abitanti; b) le medie strutture di vendita: esercizi aventi superficie da 151 mq. a
1.500 mq nei Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e da a 251 mq.
fino a 2.500 mq. nei Comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti; c) le
grandi strutture di vendita: esercizi aventi superficie superiore a mq. 1.500 nei Comuni con
popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e superiore a 2.500 mq. nei Comuni con
popolazione residente superiore a 10.000 abitanti; d) il centro commerciale: una media o
una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una
struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio
gestiti unitariamente. Per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella
risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti.
I requisiti soggettivi per l’esercizio dell’attività commerciale
Una delle principali novità introdotte della riforma del commercio è senza dubbio
rappresentata dalla soppressione dell’istituto dell’iscrizione al Registro Esercenti il
Commercio come requisito essenziale per l’esercizio dell’attività commerciale: rimangono in
vigore esclusivamente le disposizioni del D.M. 375/88 concernenti il Registro degli Esercenti
il Commercio per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 287/91
e per l’attività ricettiva di cui alla legge 217/83. La legge 114/98 prevede comun-que, al fine
di garantire la tutela del consumatore, determinati requisiti soggettivi di accesso all’esercizio
del commercio, differenziati per il settore alimentare e non alimentare: mentre per il primo è
sufficiente il possesso di requisiti che possiamo definire «morali», nel secondo caso oltre a
questi l’interessato deve essere in possesso di requisiti di carattere «professionale». I requisiti
sono gli stessi indipendentemente dalla forma di commercio che s’intende esercitare, sia
essa al dettaglio o all’ingrosso, su aree private in sede fissa o sua aree pubbliche.
Ai fini dell’esercizio dell’attività di commercio all’ingrosso non è richiesta né autorizzazione
né comunicazione al Comune: l’unico adempimento cui deve far fronte colui che intende
esercitare l’attività di vendita all’ingrosso è la domanda di iscrizione al Registro Imprese
presso la locale Camera di Commercio competente per territorio, da effettuarsi entro un
mese dall’inizio dell’attività.
79. COMMISSIONE REGIONALE PER L’IMPIEGO
Riferimenti normativi:
l. 28 febbraio 1987, n° 56 recante:
Norme sull’organizzazione del mercato del lavoro
lavoro
D. Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469 recante:
Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del
lavoro, a norma dell'articolo 1 della l. 15 marzo 1997, n. 59
Soppressa dal D. Lgs. 469/97 con effetto dalla data di costituzione, con legge regionale, era
una commissione regionale permanente tripartita avente funzione di sede concertativa di
progettazione, proposta, valutazione e verifica rispetto alle linee programmatiche e alle
36
politiche del lavoro di competenza regionale, svolgeva le seguenti funzioni e competenze
(trasferite alla commissione regionale per le politiche del lavoro):
a)
realizzazione, nel proprio ambito territoriale, in armonia con gli indirizzi della
programmazione nazionale e regionale, dei compiti della commissione centrale per
l'impiego secondo gli indirizzi da questa espressi; inoltre formulazione annuale della
previsione del fabbisogno regionale di manodopera agricola, nonché delle conseguenti
proposte in materia di formazione professionale e di mobilità geografica dei lavoratori;
b)
espressione di pareri sui programmi di formazione professionale predisposti
dall'amministrazione regionale e proposizione della istituzione di corsi di
qualificazione e riqualificazione professionale per i lavoratori iscritti nelle liste di
collocamento ovvero nelle liste di mobilità per agevolarne l'occupazione in attività
predeterminate;
c)
autorizzazione, con propria deliberazione, di operazioni di riequilibrio tra domanda e
offerta di lavoro;
d)
predisposizione di programmi di inserimento al lavoro di lavoratori affetti da
minorazioni fisiche o mentali o comunque di difficile collocamento, in collaborazione
con le imprese disponibili, integrando le iniziative con le attività di orientamento, di
formazione, di riadattamento professionale svolte o autorizzate dalla regione;
e)
espressione di pareri, attraverso apposita sottocommissione, entro e non oltre il
termine di quindici giorni dalla presentazione della domanda, sulle richieste di cassa
integrazione guadagni straordinaria e di eventuali proroghe;
f)
determinazione di procedure per la convocazione e l'avviamento dei lavoratori
diverse da quelle in vigore;
g)
qualora vi siano fondati motivi per ritenere che sussista violazione della legge 9
dicembre 1977, n. 903, avvalendosi dell'ispettorato del lavoro e della consulenza del
comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed
eguaglianza di opportunità tra i lavoratori e le lavoratrici, possono effettuare indagini
presso le imprese sull'osservanza del principio di parità. I datori di lavoro sono tenuti
a fornire informazioni sui criteri e sui motivi delle selezioni;
h)
in ordine al reclutamento della manodopera da utilizzare nei cantieri comunali, per
progetti finalizzati all'occupazione e finanziati per intero con leggi dalle regioni, e/o
dagli enti locali, tramite i rispettivi Fondi sociali, stabilire criteri, modalità e
parametri per l'avviamento al lavoro, tenendo conto delle esigenze territoriali
opportunamente ed appositamente manifestate dagli organi rappresentativi degli enti
locali interessati e della natura sociale degli interventi di cui trattasi.
80. COMMISSIONE REGIONALE PER LE POLITICHE DEL LAVORO
Riferimenti normativi:
D. lgs. 23 dicembre 1997, n. 469 recante:
Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del
lavoro, a norma dell'articolo 1 della l. 15 marzo 1997, n. 59
LR Lombardia 15 gennaio 1999, n° 1 recante:
Politiche regionali del lavoro e dei servizi per l’impiego
LR Abruzzo16 settembre 1998, n° 76
76 recante:
Disciplina dell’organizzazione del sistema regionale integrato dei servizi all’impiego.
Costituisce, a livello regionale, l'organo di programmazione, di direzione e di controllo di
politica attiva del lavoro.
Ha sostituito nelle competenze e nei compiti La commissione regionale per l'impiego.
81. COMPETENZA
Per competenza si intende la messa in atto, attraverso azioni definite abilità, dei tratti e
dell’esperienza di un individuo.
82. COMPORTAMENTO UMANO
Coerentemente con il comportamento dei sistemi in generale, anche il comportamento
umano è mosso da processi interni ed esterni tendenti a ripristinare lo stato d’equilibrio più
prossimo. Tra i processi interni è primario il formarsi di uno stato di bisogno attivo, il quale
fornisce di intensità il comportamento. Poi assume rilevanza l’aspettativa, indotta dalla
percezione delle nuove condizioni esterne, e che orienta il comportamento. Sempre in ordine
d’importanza e di tempo sorgono gli atteggiamenti che preludono all’azione. Infine l’epilogo
comportamentale, limitato all’atteggiamento, che si esprime al più attraverso la
comunicazione, o che sfocia in azioni qualificanti un comportamento attivo.
37
83. COMPUTER GRAPHICS
Neologismo per “Grafica computerizzata”. Con questo termine si indica la produzione e il
trattamento di informazioni visive mediante un elaboratore collegato con una tastiera e con
un video grafico ad alta risoluzione. Le sue applicazioni sono molteplici nella grafica
industriale, in medicina, chimica, geologia e in tutte le attività artistico-creative, dal cinema
alla televisione, alla pubblicità.
84. COMPUTER SYSTEMS
I recenti sviluppi nel campo dell’informatica portano ormai ad esprimersi in termini di
computer systems anziché semplicemente di computer. Questi sistemi consistono in
interconnessioni funzionali di unità: processori/memorie/input/output, memorie di massa,
trasmissione a distanza, unità d’interfaccia. Il processore/memoria e l’input/output
costituiscono il classico computer, e nell’insieme sono definiti come central process unit
(CPU), distintamente da quelle che sono le unità periferiche.
85. CONCORSI
Il “Concorso” è la modalità normale di accesso al lavoro nelle Pubbliche amministrazioni. Per
informazioni sui concorsi nelle Pubbliche Amministrazioni (Stato, Regioni, Province,
Comuni, Sanità, Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, ecc.) la fonte primaria è la
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV Serie Speciale Concorsi ed Esami che si
pubblica tutti i martedì e venerdì dell’anno; per i concorsi in ambito regionale vanno
consultati i Bollettini Ufficiali della propria Regione o della Regione di interesse; nelle edicole
si possono poi trovare numerose pubblicazioni dedicate espressamente ai bandi di concorso.
Si suggerisce, comunque, di rivolgersi agli sportelli informativi degli uffici del lavoro, dei
sindacati e degli informagiovani i quali oltre a mettere a disposizione l’elenco dei concorsi
offrono la possibilità di consultare le fonti.
I Concorsi si svolgono, normalmente, per esame, per titoli, per titoli ed esami, per corsoconcorso.
 Nel concorso per esame il candidato dovrà affrontare una o più prove, scritte ed orali, sulle
materie indicate dal bando;
 Nel concorso per soli titoli saranno valutati esclusivamente i titoli di studio, professionali, di
servizio, gli attestati dei corsi di formazione, perfezionamento aggiornamento e le eventuali
pubblicazioni; nel bando saranno indicati quali titoli saranno considerati valutabili;
 Nel concorso per titoli ed esami, che è anche la modalità più diffusa, si ha una combinazione
delle due prime forme concorsuali; di norma nel bando sono indicati i punteggi massimi
attribuibili ai titoli e a ciascuna prova d’esame;
 Nei corsi-concorso è anche obbligatoria la partecipazione ad un corso di formazione
tecnico/professionale della durata stabilita dall’amministrazione che ha bandito il concorso.
In tutte le forme concorsuali può essere prevista una fase pre-selettiva basata sulla
somministrazione di test.
Suggerimenti:
 Leggere con molta attenzione e in ogni sua parte il bando di concorso nella sua formulazione
completa
 Rispettare con cura vincoli e scadenze, in particolare ricordarsi che la domanda di
partecipazione con la documentazione da allegare va inviata all’Ente interessato a mezzo
“Raccomandata con Ricevuta di Ritorno” entro e non oltre il termine fissato dal bando,
tale termine è tassativo e le domande spedite dopo tale data non saranno considerate
ricevibili con la conseguente esclusione dal concorso;
 Formulare la domanda di partecipazione seguendo lo schema che è normalmente allegato al
bando
 Controllare che il titolo di studio posseduto, nel caso in cui non sia esattamente
corrispondente a quello richiesto dal bando, sia considerato “equipollente”;
 Ricordare di consultare, nella data indicata dal Bando, le pubblicazioni (normalmente la
Gazzetta Ufficiale o il Bollettino Ufficiale Regionale) sulle quali sono effettuati gli annunci
relativi alla convocazione per l’effettuazione delle prove d’esame;
 Ricordare di portare sempre un documento legale d’identificazione non scaduto
86. CONSOB – Commissione Nazionale per le Società e la Borsa
Riferimenti normativi:
l. 7 giugno 1974, n. 216, recante;
Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 8 aprile 1974, n. 95, recante disposizioni
disposizioni
relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari.
38
DPR 31 marzo 1975, n. 138,
138, recante:
Attuazione della delega di cui all'art. 2, lettere c) e d), della l. 7 giugno 1974, n. 216,
concernente disposizioni dirette a coordinare, con le attribuzioni della Commissione
nazionale per le società e la borsa, le norme concernenti l'organizzazione e il
funzionamento delle borse valori e l'ammissione dei titoli a quotazione, nonché le forme di
controllo ed ispezione previste dalla legislazione vigente nel settore dell'attività creditizia e
delle partecipazioni statali
Organo con personalità giuridica di diritto pubblico composto da un Presidente e quattro,
membri, che si avvale per l’esercizio delle sue attribuzioni di dipendenti, esperti e consulenti.
La Consob, oltre a controllare il regolare funzionamento delle borse valori, vigila
direttamente o mediante l’attività di controllo svolta dalle società di revisione iscritte ad un
Albo Speciale sulla correttezza e la completezza delle informazioni fornite dalle società
quotate o ad esse assimilate, dai terzi in genere. Svolge inoltre un’attività di controllo anche
sulle società di revisione iscritte all’Albo Speciale.
87. CONSULENTE AZIENDALE
E’ un esperto chiamato per analizzare la gestione e l’amministrazione di un’azienda in crisi e
riportare il suo bilancio in attivo.
88. CONSULENTE DEL LAVORO
Riferimenti normativi:
l. 11 gennaio 1979, n. 12 (Pubblicata nella G. Uff. 20 gennaio 1979, n. 20).
Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro.
Possono esercitare la professione di Consulente del lavoro solo coloro che, dopo aver
conseguito il certificato di abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro
rilasciato dall'ispettorato regionale del lavoro competente per territorio previo superamento
di un esame di Stato che deve essere svolto davanti ad apposite commissioni regionali, siano
iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro.
I consulenti del lavoro svolgono per conto di qualsiasi datore di lavoro tutti gli adempimenti
previsti da norme vigenti per l'amministrazione del personale dipendente.
Essi inoltre, su delega e in rappresentanza degli interessati, sono competenti in ordine allo
svolgimento di ogni altra funzione che sia affine, connessa e conseguente, a quanto previsto
nel precedente capoverso.
Ferma restando la responsabilità personale del consulente, questi può avvalersi
esclusivamente dell'opera di propri dipendenti per l'effettuazione dei compiti esecutivi
inerenti all'attività professionale.
89. CONTRATTO
Riferimenti normativi:
Codice civile, art. 1321 e seguenti.
seguenti.
L’art. 1321 del Codice Civile definisce il contratto come l’accordo di due o più parti per
costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. Lo strumento
contrattuale, poiché ciascuna delle parti agisce per il proprio vantaggio, cerca un punto
d’incontro per interessi opposti o concorrenti e rappresenta il mezzo più idoneo per
raggiungere l’ideale della collaborazione volontaria.
90. CONTRATTO ATIPICO
La previsione, accanto al modello normativo, o tipo, contrattuale fondamentale del rapporto
di lavoro subordinato, dei rapporti speciali, o atipici, di lavoro, nei quali il legislatore ha
configurato dei veri e propri sottotipi del contratto di lavoro, trae la sua giustificazione, oltre
che da ragioni storiche, dall’esigenza di differenziare la disciplina del rapporto in relazione:
1) alle caratteristiche specifiche dell’attività lavorativa, 2) alle concrete articolazioni della
situazione di sottoprotezione sociale tipica del lavoratore subordinato.
Tra i contratti atipici si ricordano quelli di lavoro interinale, di telelavoro, di lavoro a
domicilio, ecc.
91. CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
Riferimenti normativi:
l. 18 aprile 1962, n. 230 (Pubblicata nella G. Uff. 17 maggio 1962, n. 125).
Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato.
39
DPR 7 ottobre 1963, n. 1525 (Pubblicato nella G. Uff. 26 novembre 1963, n. 307).
Elenco che determina le attività a carattere stagionale di cui all'art. 1, comma secondo,
lettera a), della legge 18 aprile 1962, n. 230, sulla disciplina del
del contratto
contratto di
di lavoro
lavoro aa
tempo determinato.
D.L. 3 dicembre 1977, n. 876 (Pubblicato nella G. Uff. 7 dicembre 1977, n. 333 e convertito
in legge, con modificazioni, dalla l. 3 febbraio 1978, n. 18, Gazz. Uff.
Uff. 44 febbraio
febbraio 1978,
1978, n.
n.
35)
Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato nei settori del commercio e del
turismo
l. 28 febbraio 1987, n. 56 (Pubblicata nella G. Uff. 3 marzo 1987, n. 51, S.O.).
Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro
lavoro





Si ha contratto di lavoro a tempo determinato:
Quando sia richiesto dalla speciale natura dell’attività lavorativa derivante dal carattere di
stagionalità della medesima;
Quando l’assunzione a termine abbia luogo per sostituire lavoratori assenti e per i quali
sussiste il diritto alla conservazione del posto;
Quando l’assunzione abbia luogo per l’esecuzione di un’opera o di un servizio definiti e
predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario od occasionale;
Per le lavorazioni a fasi successive che richiedono maestranze diverse, per specializzazioni,
da quelle normalmente impiegate e limitatamente alle fasi complementari od integrative per
le quali non vi sia continuità di impiego nell’ambito dell’azienda;
Nelle assunzioni di personale riferite a specifici spettacoli ovvero a specifici programmi
radiofonici o televisivi.
Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore,
eccezionalmente prorogato non più di una volta e per un tempo non superiore alla durata
del contratto iniziale.
92. CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO
Riferimenti normativi:
Costituzione: art. 36 e 39
Codice Civile: art. 2067 e seguenti
E’ il Contratto stipulato, dalle Associazioni professionali e dai Sindacati di categoria, allo
scopo di stabilire il trattamento minimo e le condizioni di lavoro alle quali dovranno
inderogabilmente conformarsi i contratti individuali che non contengano disposizioni più
favorevoli.
93.CONTRATTO D’AREA
E’ lo strumento operativo, concordato tra amministrazioni, anche locali, rappresentanze dei
lavoratori e dei datori di lavoro, nonché eventuali altri soggetti interessati, per la
realizzazione delle azioni finalizzate ad accelerare lo sviluppo e la creazione di una nuova
occupazione in territori circoscritti, nell'ambito delle aree di crisi, indicate dal Presidente del
Consiglio dei ministri, e delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione
situati nei territori di cui all'obiettivo 1 del Regolamento CEE n. 2052/88, nonché delle aree
industrializzate realizzate nelle Regioni Basilicata e Campania in attuazione della legge
219/1981(legge per la ricostruzione nelle zone devastate dal terremoto del novembre 1980),
che presentino requisiti di più rapida attivazione di investimenti di disponibilità di aree
attrezzate e di risorse private o derivanti da interventi normativi.
94. CONTRATTO DI AGENZIA
Riferimenti normativi:
Codice civile, art. 1742 e seguenti.
l. 3 maggio 1985, n. 204 recante:
Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio
E’ il contratto in base al quale una parte assume stabilmente l’incarico di promuovere, per
conto dell’altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata. Di
regola ogni agente ha il diritto di esclusiva per un ramo di attività e per una data zona. Il
contratto deve essere provato per iscritto. Ciascuna parte ha diritto di ottenere dall'altra un
documento dalla stessa sottoscritto che riproduca il contenuto del contratto e delle clausole
aggiuntive. Tale diritto è irrinunciabile. Elemento essenziale del rapporto è la stabilità:
l’agente non è un collaboratore occasionale.
40
95. CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO
Riferimenti normativi:
D.L. 30 ottobre 1984, n. 726 (Pubblicato nella G. Uff. 30 ottobre 1984, n. 299 e convertito in
legge, con modificazioni, dall'art. 1, l. 19 dicembre 1984, n. 863 Gazz. Uff.
Uff. 22
22 dicembre
dicembre
1984, n. 351) recante:
Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali
L. 29 dicembre 1990, n. 407 (Pubblicata nella G. Uff. 31 dicembre 1990,
1990, n.
n. 303).
303).
Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di
di finanza
finanza pubblica
pubblica 1991-1993.
1991-1993.
D.L. 16 maggio 1994, n. 299 (Pubblicato nella G. Uff. 20 maggio 1994, n. 116 e convertito in
legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 19 luglio 1994, n. 451 (Gazz. Uff. 19 luglio
1994, n. 167) recante:
Disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali
sociali
Legge 24-06-1997, n. 196 (pubblicata in G.U. 04-07-1997,
04-07-1997, n.
n. 154,
154, S.
S. O.)
O.) recante:
recante:
Norme in materia di promozione dell'occupazione
Appartiene alla categoria dei rapporti di lavoro speciali, in quanto presenta caratteristiche
particolari che ne differenziano la struttura dallo schema generale del rapporto di lavoro. E’
un contratto di lavoro a tempo determinato a causa mista, nel quale la previsione del
termine è funzionale alla finalità formativa. Infatti, da un lato esistono le obbligazioni
tradizionali del rapporto di lavoro subordinato (prestazione del lavoro e retribuzione
corrisposta dal datore di lavoro), dall’altro è previsto l’obbligo, per il datore di lavoro, di
impartire un’istruzione che consenta al giovane lavoratore di acquisire risultati formativi.
Possono essere assunti con contratti di f. l. i giovani di età compresa tra i 16 e i 32 anni. La
legge prevede due tipi di contratto di f. l., differenziati in base agli obiettivi, alla durata e alla
formazione minima: il primo ha una durata massima di 24 mesi e può essere finalizzato al
conseguimento di professionalità intermedie o elevate; il secondo ha una durata massima di
12 mesi ed è diretto ad agevolare l’inserimento professionale mediante un’esperienza
lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali del lavoratore nel
contesto organizzativo e produttivo dell’azienda.
96. CONTRATTO DI FORNITURA DI PRESTAZIONI DI LAVORO TEMPORANEO
Riferimenti normativi:
L.24 giugno 1997, n°196 recante: Norme in materia di promozione dell'occupazione.
Il contratto di lavoro temporaneo (o interinale) è il contratto mediante il quale un'impresa di
fornitura di lavoro temporaneo, pone uno o più lavoratori, da essa assunti con contratto a
tempo determinato o indeterminato il cui contenuto è vincolato dalla legge, a disposizione di
un'impresa che ne utilizzi la prestazione lavorativa per il soddisfacimento di esigenze di
carattere temporaneo espressamente individuate dalla legge.
Esso consiste nell’utilizzo di lavoratori per periodi di tempo brevi e limitati, secondo uno
schema di impiego derogatorio alla fattispecie tipica del lavoro subordinato in quanto la
prestazione di lavoro interinale, o temporaneo, viene nei fatti svolta in favore di soggetto/i
estraneo/i alla relazione contrattuale vera e propria, la quale intercorre esclusivamente con
l’impresa fornitrice di manodopera temporanea.
97. CONTRATTO DI KNOW HOW
Con il contratto di Know How un imprenditore (concedente) mette in condizione un altro
imprenditore (concessionario) di conoscere e utilizzare nel processo produttivo o distributivo
le proprie tecniche e i propri ritrovati non brevettabili. Oggetto del Know How non è il
trasferimento di una mera idea, ma di una tecnologia, un metodo la cui sperimentata
applicazione fa conseguire a chi la esegue un migliore sfruttamento della propria capacità
produttiva.
98. CONTRATTO DI INSERIMENTO
E’ quella tipologia contrattuale che ha come finalità propria la promozione dell’assunzione
del lavoratore; rientrano in questa categoria il contratto di apprendistato e il contratto di
formazione e lavoro.
99. CONTRATTO DI OUTSOURCING
E’ l’acquisto di componenti da un fornitore straniero o da uno stabilimento i cui dipendenti
non sono iscritti al sindacato. Il termine si applica al linguaggio delle relazioni industriali.
41
100.CONTRATTO DI PROGRAMMA
Riferimenti normativi:
Regolamento CEE n. 2088/85 del Consiglio delle Comunità europee del 23 luglio 1985,
1985,
E’ il contratto stipulato tra l'amministrazione statale competente, grandi imprese, consorzi di
medie e piccole imprese e rappresentanze di distretti industriali per la realizzazione di
interventi oggetto di programmazione negoziata
101.CONTRATTO DI REINSERIMENTO
Sono quei contratti che consentono ad un datore di lavoro che, al momento dell’assunzione,
non abbia in atto riduzioni di personale o sospensioni dal lavoro, di assumere
nominativamente lavoratori disoccupati da almeno 12 mesi a fronte di una riduzione dei
contributi assistenziali e previdenziali a carico del datore di lavoro pari al 75%.
102.CONTRATTO DI SOLIDARIETA’
Riferimenti normativi:
D.L. 30 ottobre 1984, n. 726 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 19
dicembre 1984, n. 863, recante: Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli
occupazionali
D.L. 20 maggio 1993, n. 148 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L.
19 luglio 1993, n. 236,
236, recante:
recante:
Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione
D.L. 14 giugno 1996, n. 318 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L.
29 luglio 1996, n. 402,
402, recante:
recante:
Disposizioni urgenti in materia previdenziale e di sostegno al
al reddito.
reddito.
I datori di lavoro che stipulino contratti collettivi aziendali, con i sindacati aderenti alle
confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che stabiliscano una
riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la
dichiarazione di esuberanza del personale anche attraverso un suo più razionale impiego,
beneficiano di una riduzione dell'ammontare della contribuzione previdenziale ed
assistenziale da essi dovuta per i lavoratori interessati al trattamento di integrazione
salariale. La misura della riduzione è del 25 per cento ed è elevata al 30 per cento per le
imprese operanti nelle aree individuate per l'Italia dalla CEE ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del
regolamento CEE n. 2052/88. Nel caso in cui l'accordo disponga una riduzione dell'orario
superiore al 30 per cento, la predetta misura è elevata, rispettivamente, al 35 e 40 per cento.
103.CONTRATTO D’OPERA
Riferimenti normativi:
art. 2222 e seguenti del Codice Civile
Si ha Contratto d’Opera quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo
un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione
nei confronti del committente.
104.CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO
Riferimenti normativi:
Codice civile, art. 1325, 1346, 1418, 1419, 1425,
1425, 1427,
1427, 2094
2094 ee 2126.
2126.


42
Il Codice civile definisce il prestatore di lavoro subordinato come colui che si obbliga
mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o
manuale; tale rapporto ha natura contrattuale in quanto determinato dall’incontro di due
volontà: quella del datore e quella del prestatore di lavoro.
Il Contratto di lavoro è caratterizzato da:
Onerosità: è necessaria l’esistenza di una retribuzione quale naturale controprestazione
dell’attività lavorativa
Sinallagmaticità: vi è corrispettività tra l’obbligo retributivo del datore di lavoro e la
prestazione del lavoratore








Commutatività: sono la legge e i contratti collettivi a stabilire esattamente l’entità delle
prestazioni e delle controprestazioni
Eterodeterminazione: giacché il contenuto del contratto di lavoro è predeterminato nei
tempi e nei modi dal datore in vista dei fini dell’organizzazione aziendale.
I requisiti del contratto di lavoro sono:
l’accordo (o volontà) delle parti: il contratto di lavoro si costituisce mediante l’incontro tra
proposta ed accettazione; va però sottolineato come, in materia di lavoro, vi siano numerosi
limiti alla libertà contrattuale derivanti essenzialmente dall’esigenza di tutela del lavoratore;
la causa del contratto di lavoro che è data dallo scambio tra lavoro e retribuzione e pertanto
esso è un contratto:
nominato, individuato e regolato dalla legge;
oneroso, a prestazioni corrispettive;
non associativo, in quanto ciascuna delle parti è portatrice di propri interessi che non sono
rivolti ad uno scopo comune;
l’oggetto del contratto di lavoro è costituito tanto dalla prestazione di lavoro (manuale o
intellettuale) quanto dalla retribuzione; i requisiti dell’oggetto sono:
liceità, intesa come non contrarietà a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon
costume; possibilità, fisica o giuridica; determinatezza o determinabilità dell’oggetto; la
forma che è generalmente libera, non essendo previste particolari manifestazioni del
consenso.
105.CONTROLLER
Termine anglosassone per riferirsi al responsabile amministrativo dell’azienda; in Italia il
termine è talvolta utilizzato per identificare persone cui siano affidate responsabilità
amministrative di settore (come il responsabile del controllo dell’andamento gestionale
dell’impresa).
106.CONTROLLO DI QUALITA’
Per “Controllo di Qualità” si intende il procedimento, messo a punto dall’U.E., e adottato dai
singoli Stati nazionali, finalizzato all’analisi e valutazione del sistema aziendale alle norme,
nonché la valutazione del sistema sviluppato dall’azienda che si sottopone al processo di
certificazione al fine di valutare la “Qualità” implicita dei processi seguiti e dei prodotti
forniti al fine della piena soddisfazione dell’Utente.
107.COOPERATIVA
Riferimenti normativi:
art. 2511 e seguenti del Codice Civile
Possono costituirsi in Cooperativa solo le imprese aventi scopo mutualistico, aventi cioè lo
scopo di procurare beni o servizi od occasioni di lavoro ai soci (in quest’ultimo caso si hanno
le cosiddette Cooperative di lavoro) a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero
sul mercato.
Le imprese gestite in forma cooperativa sono della più varia natura: di consumo, edilizie, di
credito, di produzione e lavoro.
Le Cooperative possono costituirsi come società cooperative a responsabilità illimitata o
limitata, secondo le disposizioni seguenti:
Debbono costituirsi per atto pubblico;
nell’atto costitutivo deve essere indicato:
1) il cognome e il nome, il domicilio, la cittadinanza dei soci;
2) la denominazione, la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
3) l'oggetto sociale;
4) se la società è a responsabilità illimitata o limitata e, in questo caso, se il capitale sociale è
ripartito in azioni e l'eventuale responsabilità sussidiaria dei soci;
5) la quota di capitale sottoscritta da ciascun socio, i versamenti eseguiti e, se il capitale è
ripartito in azioni, il valore nominale di queste;
6) il valore dei crediti e dei beni conferiti in natura;
7) le condizioni per l'ammissione dei soci e il modo e il tempo in cui devono essere eseguiti i
conferimenti;
8) le condizioni per l'eventuale recesso e per l'esclusione dei soci;
9) le norme secondo le quali devono essere ripartiti gli utili, la percentuale massima degli utili
ripartibili e la destinazione che deve essere data agli utili residui;
10) le forme di convocazione dell'assemblea, in quanto si deroghi alle disposizioni di legge;
43
11) il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la
rappresentanza sociale;
12) Il numero dei componenti il collegio sindacale;
13) la durata della società;
14) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della
società.
Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società, anche se forma
oggetto di atto separato, si considera parte integrante dell'atto costitutivo e deve essere a
questo allegato.
108.COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO
Riferimenti normativi:
L. 27 febbraio 1985, n.
n. 49,
49, recante:
recante:
Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di
occupazione
L. 12 agosto 1977, n. 675, recante:
Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la
riconversione e lo sviluppo del settore
D.L. 30 gennaio 1979, n. 26 .
Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
Nell’ambito di un generale intervento a sostegno della cooperazione, sono state emanate delle
disposizioni sulle Cooperative di produzione e lavoro che mirano alla salvaguardia dei livelli
occupazionali attraverso la promozione della mutualità imprenditoriale tra lavoratori.
Le C. di produzione e lavoro possono essere costituite da parte di lavoratori licenziati per
cessazione di attività dell’impresa o per la riduzione di personale, ovvero da parte di
lavoratori, collocati in Cassa Integrazione Guadagni (CIG), dipendenti da imprese per le quali
siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla legge sulla riconversione industriale,
oppure soggette ad amministrazione straordinaria, o sottoposte a procedure concorsuali. Tali
cooperative sono ammesse ai finanziamenti agevolati, previsti dalle leggi dello Stato, allorché
realizzino, anche parzialmente, la salvaguardia dell’occupazione attraverso l’acquisto, l’affitto
o la gestione delle aziende o di parti di queste, oppure attraverso iniziative sostitutive. Esse,
inoltre, hanno diritto di prelazione nell’acquisto delle aziende, allorché le abbiano in gestione
anche parziale.
109.COPY EDITOR
Nel giornalismo e nell’editoria è un redattore che deve preparare per la stampa un testo o un
manoscritto correggendone gli errori di stile, di grammatica e la punteggiatura.
110.COPY WRITER
In un’agenzia di pubblicità indica l’addetto alla stesura di un annuncio che deve elaborare le
parole essenziali che descrivono il prodotto.
111.CORSI DI AGGIORNAMENTO
Attività formativa di medio/breve durata, destinata a lavoratori già inseriti nel processo
produttivo, finalizzata all’acquisizione di conoscenze e abilità collegate con innovazioni
tecnologiche e produttive.
112.CURRICULUM VITAE
Si forniscono alcune indicazioni, da leggere con spirito critico e da interpretare in modo
flessibile, per la redazione di un C.V.
Il Curriculum ideale dovrebbe essere composto di tre fogli (per i neo diplomati e i neo
laureati ne saranno sufficienti due) contenenti:
1. La lettera di accompagnamento
2. I dati personali
3. Le esperienze professionali
La lettera di accompagnamento giustifica il curriculum e serve per presentarlo e per
spiegare l’interesse nei confronti del settore in cui opera l’azienda in termini meno formali di
quelli utilizzati per scrivere il C.V.; sarà opportuno valorizzare i propri punti forti e mostrare
come le proprie caratteristiche e conoscenze potranno essere utili per l’azienda. La lettera sia
originale, cioè scritta per “quell’annuncio” e per “quell’azienda”; evitare le copie standard.
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Quanto alla forma si consiglia: di scrivere in alto, a sinistra del foglio, il nome e cognome
seguito dall’indirizzo completo di CAP e numeri di telefono; sulla destra, città e data; sotto
la data, sempre sulla destra, l’indirizzo del destinatario, anteponendo il riferimento al codice
alfanumerico riportato nell’annuncio; partendo dalla sinistra del foglio riportare poi
l’oggetto della lettera; infine chiudere con la propria firma, autografa a penna, sulla destra
del foglio.
Alla lettera segue il curriculum vero e proprio che si apre, generalmente, con i propri dati
anagrafici comprendenti: nome e cognome, data e luogo di nascita, stato civile, indirizzo e
numero telefonico presso cui si è effettivamente reperibili, per i maschi situazione rispetto al
servizio militare, nazionalità; titoli di studio (partendo dall’ultimo ottenuto, ad es. diploma di
laurea in …, diploma di maturità ……. ), vanno indicati l’istituto e l’anno in cui si è
conseguito il titolo, il voto di laurea, il titolo della tesi di laurea e l’eventuale indirizzo di
specializzazione; segue l’indicazione dei corsi di specializzazione e di formazione che
accrescono la professionalità (anche in questo caso vanno indicati titolo e durata del corso,
ente organizzatore ed eventualmente il voto riportato); va segnalata la conoscenza delle
lingue straniere, la scala di valutazione potrebbe essere articolata in madrelingua (se si
parla e si scrive in modo eccellente), ottimo (se si è in grado di redigere rapporti scritti e di
esprimersi fluentemente), buono (se si è in grado di leggere testi complessi, conversare e
scrivere con l’aiuto di un dizionario), discreto (se si ha una dizione ed una comprensione
accettabile), scolastico (se si conoscono i rudimenti della lingua; vanno qui menzionati
diplomi di lingua riconosciuti internazionalmente e soggiorni all’estero per motivi di studio
(sempre debitamente attestati); particolare attenzione va data alle indicazioni circa le
conoscenze informatiche.
La parte centrale del curriculum è data dalle indicazioni delle esperienze professionali che
possono essere elencate in ordine cronologico o raggruppate per settori (criterio funzionale).
Vanno indicati: i periodi di tempo in cui si è lavorato, il nome dell’azienda e il settore di
mercato in cui opera, la posizione ricoperta; Per chi non ha esperienze precedenti è
preferibile evitare di riportare il paragrafo “esperienze professionali” oppure riportare
valorizzandole le esperienze saltuarie svolte durante il corso di studi (ripetizioni private,
animazione in strutture turistiche, collaborazione alla gestione di attività familiari,
volontariato, ecc.); infine vanno segnalati gli interessi extra lavorativi e altre informazioni
varie.
E’ opportuno indicare l’autorizzazione alla utilizzazione dei dati personali contenuti nel
curriculum ai sensi della legge sulla privacy (L. 675/96).
Modello schematico di lettera di accompagnamento
Pompeo Antonio VERDI
Via del Fico d’India, 13
0771.61616161
Città
Data
Spett.le ________________________
Via _____________________, n° ____
CAP ____________ Città ___________
Oggetto: Lettera di accompagnamento a curriculum vitae
(testo della lettera di accompagnamento)
Firma
(nome e cognome)
esempio di curriculum
Dati personali
Nome:
Cognome:
Luogo e data di nascita:
Stato civile:
Antonio Pompeo
Verdi
Passolungo (AZ)
Celibe
15 marzo 1975
45
Servizio militare:
Assolto/esente/in attesa di chiamata
Indirizzo:
Via Belpoggio, 13
CAP Città:
00100 ROMA
Telefono:
06.61616161
Fax:
06.62626262
e.mail:
[email protected]
Titoli di studio
Diploma di laurea in Giurisprudenza conseguito presso l’Università “Federico II” di Napoli il
23 gennaio 1997
Titolo della tesi di laurea: _______________________________________________________________
Voto: _____/110
Maturità classica/scientifica/tecnica/ecc., conseguita presso il Liceo/Istituto Leonardo da
Vinci di Passolungo (AZ) il 14 luglio 1993
Voto: _____/60
Lingue straniere
Inglese: Scritto – ottimo/discreto/buono/scolastico
Parlato - ottimo/discreto/buono/scolastico
Letto - ottimo/discreto/buono/scolastico
Francese: Scritto – ottimo/discreto/buono/scolastico
Parlato - ottimo/discreto/buono/scolastico
Letto - ottimo/discreto/buono/scolastico
Dal luglio all’ottobre 1993 ho vissuto a Londra dove ho frequentato l’Istituto XXXXXX per il
perfezionamento della lingua inglese conseguendo il grado TOEFL
Conoscenze informatiche
Conoscenza ottima/discreta/buona/scolastica del sistema operativo MS DOS in ambiente
Windows (Word, Excel, Acces)
Esperienze professionali
Attività saltuaria di commesso in Grandi magazzini (indicare ditta e periodi)
Animatore in Club vacanze in Italia e all’Estero (indicare Ditta e periodo)
Interessi extra professionali
Chitarra Jazz
Volontariato sociale (Assistenza agli anziani, assistenza ai portatori di handicap, ecc.)
Obiettivi professionali
Inserimento nell’ufficio studi di una grande multinazionale
Esempio di lettera di candidatura
Antonio Pompeo VERDI
Via Passo Corto, 13
CAP _______ Città _____________
tel. 0771.61616161
Passolungo, 1 gennaio 2000
egr. dott. Rossi
Oppure
Spett.le Ditta
Spett.le WYHKXJ, S.p.A.
C.A. dott. Pompeo Antonio ROSSI
Oppure
Ufficio Risorse Umane
Via Serpentina, 888
00100 ROMA
Sono un giovane laureato (diplomato) in Economia e Commercio (in Ragioneria), sono
interessato ad un inserimento nel settore Marketing di una società di piccole/medie/grandi
dimensioni.
Ho un’ottima conoscenza della lingua inglese e una buona conoscenza del francese e dello
spagnolo; ho potuto perfezionare tutte e tre le lingue con frequenti soggiorni all’estero.
(per i laureati) Ho sostenuto una tesi in Marketing (titolo) analizzando in particolare le
strategie di approccio al cliente per la promozione di un nuovo prodotto alimentare.
46
(per i diplomati) Ho approfondito gli studi di Marketing e presso la ditta Pinco Palla
produttrice di paste fresche ho studiato le strategie di approccio al cliente per la promozione
di un nuovo prodotto alimentare.
Amo viaggiare e sono disponibile ad effettuare trasferte o a trasferirmi sia in Italia che
all’estero.
Vorrei per queste ragioni esaminare con Lei (con Voi) la possibilità di una mia collaborazione
con la Vostra Azienda, presso cui riterrei interessante anche svolgere uno stage.
Nel ringraziarLa (Vi) per l’attenzione accordatami, resto a disposizione per un colloquio
informativo e porgo cordiali saluti.
(Antonio Pompeo Verdi)
113.DATORE DI LAVORO
E’ la persona fisica o giuridica alle cui dipendenze un lavoratore svolge le proprie mansioni,
seguendone la volontà e subendone il controllo.
114.DECISION MAKER
Decisore, colui o colei che si assume l’onere della decisione; è compito del manager prendere
decisioni, non prenderà sempre la migliore, però una decisione non brillante o anche
sbagliata, presa subito è meglio dell’inazione.
115.DIRECT MARKETING
Tecnica di marketing che tende ad instaurare un contatto diretto con il cliente al fine di
indurlo a compiere una determinata azione (ordine di acquisto, domanda di campioni,
richiesta di informazioni, ecc.). Ogni azione di Direct Marketing si struttura in tre fasi:
individuazione dei potenziali clienti; formulazione di un appropriato messaggio; scelta dei
mezzi di contatto più adatti.
116.DISOCCUPATO
Lavoratore temporaneamente non impiegato in alcuna attività lavorativa. E’ la condizione in
cui un lavoratore è disposto ad assumere un lavoro al tasso salariale corrente ma non riesce
a trovare un impiego.
117.DISOCCUPAZIONE
Nella sua più ampia definizione la Disoccupazione è la condizione in cui viene a trovarsi
l’individuo che non svolge un’attività lucrativa. La Disoccupazione può essere classificata in
varie maniere:
 Volontaria: allorché un individuo rifiuta di accogliere un’offerta di impiego che pur
risponderebbe alle sue attitudini professionali;
 Involontaria: caratterizzata dal fatto che l’individuo non riesce a lavorare, per quanto sia
disposto ad accettare le leggi vigenti sul mercato in fatto di salario;
 Totale: si ha quando l’individuo è totalmente privo di lavoro;
 Parziale: se il lavoratore ha lavoro solo per una parte del proprio tempo disponibile;
 Stagionale: se la disoccupazione è legata a fattori ciclici ricorrenti, come nel caso del
bracciante agricolo che resti normalmente inoperoso fuori dell’epoca del raccolto o di
altre delimitate attività agricole;
 Frizionale: quando l’inazione è dovuta a un’insufficiente mobilità del lavoro fra un tipo
di lavoro ed un altro, o fra aree geografiche a diverso grado di occupazione;
 Strutturale: quando non può essere riportata a cause transitorie o comunque rimovibili
con interventi normali, ma dipende da mancanze di fondo dell’economia, quali
potrebbero essere il cattivo rapporto tra industria e agricoltura, reddito e popolazione,
investimenti e consumi;
 Tecnologica: legata all’introduzione nel processo produttivo di nuovi metodi di lavoro
che riducono la richiesta di prestazioni umane.
118.DISTRIBUZIONE
Canali di intermediazione commerciale per il trasferimento e diffusione del bene dalla
produzione al consumatore (commercio al dettaglio, all’ingrosso, grande distribuzione)
119.DOCUMENTARISTA
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Detto anche consulente sull’informazione. Il Documentarista è l’intermediario tra le fonti di
informazione (qualunque ne sia la provenienza: riviste, giornali, libri, rete informatica, ecc.)
ed il cliente. Il Documentarista deve reperire informazioni, organizzarle ed elaborarle nel più
breve tempo possibile. L’elaborazione può, di volta in volta, consistere in traduzioni,
compilazione di abstracts o riassunti, analisi dei dati raccolti.
120.DOMANDA DI LAVORO
Vedi alla voce “Annuncio”
121.E-COMMERCE (O COMMERCIO ELETTRONICO)
E’ nato e si è evoluto con l’affermarsi di Internet; indica una qualsiasi forma di scambio di
beni, in considerazione del pagamento di una somma di denaro o della fornitura di altri
beni, effettuata attraverso la rete informatica.
122.EFFICACIA
Per Efficacia si intende la capacità dei beni o servizi prodotti a soddisfare le esigenze o i
bisogni del committente (una campagna pubblicitaria è efficace se l’azienda incrementa le
vendite del prodotto reclamizzato; l’attività di una pubblica amministrazione è efficace se
soddisfa il bisogno pubblico cui è diretta).
123.EFFICIENZA
Per Efficienza si intende qualsiasi parametro di rendimento applicato ad una macchina, un
impianto, un individuo, un’organizzazione, in termini di obiettivi prestabiliti. E’ il rapporto
tra utilizzazione di fattori della produzione (input) e risultati della produzione (output),
ovvero un’allocazione delle risorse tale che nessuna diversa allocazione può far aumentare
l’output di qualsiasi singolo prodotto senza far diminuire l’output di altri prodotti.
124.E. I. C. – EURO INFO CENTER
(Vedi EUROSPORTELLO)
125.E-MAIL vedi POSTA ELETTRONICA
126.EMPOWERING
Investire di un’autorità o delegare autorità a. Originariamente termine legale o burocratico,
di recente assunto per indicare il potere attribuito a o assunto spontaneamente da cittadini,
gruppi civici, governi locali togliendolo ad altre autorità costituite: Governo, Parlamento,
grossi gruppi industriali.
127.
EMPOWERMENT
Riferimenti normativi:
Dir.P.C.M. 27 marzo 1997 recante: Azioni volte a promuovere l'attribuzione di poteri e
responsabilità alle donne, a riconoscere e garantire libertà di scelte e qualità sociale a
donne e uomini.
Consiste nel perseguimento delle condizioni per una presenza diffusa delle donne nelle sedi
in cui si assumono decisioni rilevanti per la vita della collettività, e si esplica nelle seguenti
azioni:
1. Assicurare una presenza significativa delle donne, valorizzandone competenze ed esperienze,
negli organismi di nomina governativa e in tutti gli incarichi di responsabilità
dell'amministrazione pubblica.
2. Analizzare gli effetti dei sistemi elettorali vigenti, a livello europeo, nazionale e locale, sulla
rappresentanza politica delle donne negli organismi elettivi.
3. Analizzare l'impatto dei sistemi e dei percorsi formativi, di aggiornamento, dei modelli
organizzativi del settore pubblico, sull'acquisizione di incarichi di responsabilità da parte
delle donne nell'ambito della riforma della pubblica amministrazione e proporre gli opportuni
adeguamenti.
128.ENASARCO (ENTE NAZIONALE DI ASSISTENZA PER GLI AGENTI E RAPPRESENTANTI DI
COMMERCIO)
Riferimenti normativi:
D.M. 2 maggio 1953, recante:
48
Approvazione del nuovo regolamento dell'Ente nazionale
nazionale di assistenza per gli
gli agenti
agenti e i
rappresentanti di commercio.
D.M. 10 settembre 1962, recante:
Approvazione del regolamento del Fondo di previdenza dell'Ente nazionale assistenza
agenti e rappresentanti di commercio.
DPR 30 aprile 1968, n. 758, recante:
Norme regolamentari del trattamento integrativo di previdenza per gli agenti e
rappresentanti di commercio.
DPR 4 agosto 1971, n. 756, recante:
recante:
Approvazione del nuovo statuto dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di
commercio - ENASARCO
L. 2 febbraio 1973, n. 12, recante:
Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di
commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti
e dei rappresentanti di commercio.
D.M. 20 febbraio 1974, recante:
Regolamento per l'esecuzione della L. 2 febbraio 1973, n. 12 (2), concernente natura e
compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e
riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e
rappresentanti di commercio
L'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO) provvede alla
riscossione ed alla amministrazione dei contributi dovuti da ciascuna ditta industriale,
commerciale, o azienda cooperativa e dai rispettivi agenti e rappresentanti, nonché alle
conseguenti liquidazioni.
L'ENASARCO persegue inoltre con separate gestioni fini di formazione e qualificazione
professionale in favore della categoria, nonché di assistenza sociale in favore degli iscritti e
provvede alla gestione dell'indennità di scioglimento del contratto di agenzia.
129.ENGINEERING
Contratto consensuale, ad effetti obbligatori, sinallagmatico, innominato e complesso. La
sua struttura comprende aspetti propri dell’appalto di servizi, del contratto d’opera e del
contratto di somministrazione. Con l'Engineering un committente che intenda compiere un
intervento edilizio, industriale, agro-industriale, in una determinata zona, affida all’impresa
di engineering i compiti di progettarne l’installazione e l’insediamento, di avviare o eseguire
per intero i lavori oppure di amministrare e gestire l’opera eseguita. A fronte degli obblighi
assunti dalla società di engineering, il committente si impegna a mettere a disposizione il
suolo su cui eseguire l’opera progettata, ad acquisire tutte le autorizzazioni e gli atti
permissivi necessari per lo svolgimento dei lavori, a pagare le prestazioni della società di
engineering in denaro o sotto forma di interessenze o partecipazioni ai propri futuri utili
derivanti dall’attività intrapresa a seguito della realizzazione dell’opera.
130.ERASMUS
E’ il filone del programma “Socrates” che si occupa dell’istruzione universitaria. Il
programma è aperto agli istituti d’istruzione superiore (Università) d’ogni tipo, a tutte le
discipline ed a tutti i gradi dell’insegnamento superiore, sino al dottorato di ricerca.
Il progetto prevede due grandi ordini d’iniziative:
 Concessione di aiuti finanziari alle università per attività aventi dimensione europea
Destinatari: le Università, cui è concesso un contributo finanziario nel quadro di un
“contratto istituzionale” stipulato tra Università e Commissione europea
Settori interessati: Mobilità studentesca – sostegno alle università per l’organizzazione di
soggiorni all’estero degli studenti partecipanti a periodi di studi riconosciuti ai fini del
conseguimento della laurea o della qualificazione accademica; Programmi d’insegnamento
intensivo di breve durata (da dieci giorni a tre mesi), compresi corsi estivi, destinati a
studenti provenienti da più paesi e riguardanti materie che non si prestano a soggiorni
prolungati all’estero; Introduzione del Sistema Europeo di Trasferimento dei Crediti accademici
(ECTS) – accreditamento ufficiale e trasferimento di unità di corso capitalizzabili, diretto ad
agevolare fra università associate il riconoscimento reciproco dei periodi di studio maturati
presso uno dei due istituti; Impostazione comune di programmi di studi superiori a livello
iniziale, medio ed avanzato (Master), di moduli di studi europei e di corsi integrati di lingue,
intesi ad innovare ed a migliorare – attraverso lo scambio di esperienze ed il lavoro in
comune – la qualità dell’insegnamento a raggio europeo.
Progetti di reti telematiche – l’intento è di sollecitare una cooperazione tra facoltà
dipartimenti universitari ed associazioni interuniversitarie, intesa a definire ed a conferire
49

una dimensione europea a discipline accademiche specifiche od a problematiche di comune
interesse.
Borse di mobilità per gli studenti che desiderano effettuare una parte dei propri studi in un
altro Stato. Le borse consistono in pratica in un contributo finanziario diretto, destinato a
far fronte ad una parte delle spese di mobilità sostenute dallo studente che si reca per
compiervi una parte dei propri studi. L’ammontare della borsa non potrà superare 5000
(cinquemila) ecu pro capite per un soggiorno all’estero di 12 mesi al massimo o 500
(cinquecento) ecu al mese per soggiorni più brevi.
Per la domanda d’una borsa di studio occorre rivolgersi alla propria università.
131.ESPERIENZA
Per esperienza si intende la conoscenza derivante dalla possibilità d’essersi trovati a svolgere
un determinato compito e dal retroterra culturale e tecnico acquisito.
132.EUREKA
Programma europeo, creato nel 1985 per favorire una cooperazione più stretta (in ambito
europeo) nel campo delle tecnologie di punta incoraggiando i progetti di collaborazione fra
imprese e istituti di ricerca
133.EURES (EUROPEAN EMPLOYEMENT SERVICES)
Bruxelles – Commissione Europea, Direzione generale V – Occupazione, relazioni
industriali e affari sociali – Rue de la loi, 200, 1049 Bruxelles; tel. 0032.2.2952957, Fax
0032.2.2963562; Indirizzo Internet: http://europa.eu.int
Ministero del lavoro,
lavoro, Direzione generale dell’impiego – Via Flavia, 6 – 00185 Roma – tel.
06.46832397, Fax 06.47887184; indirizzo Internet: http://www.minlavoro.it
Centri per l’impiego: in ogni Provincia
Euroconsiglieri:
Euroconsiglieri: vedi alla voce indirizzi utili
Strumento principe per la ricerca di lavoro in Europa.
Si tratta di un servizio dell’Unione Europea che raccoglie richieste di lavoro dagli uffici di
collocamento dei paesi comunitari e di Norvegia e Islanda; si compone di una rete di 450
euro-consiglieri sparsi in tutta Europa, che informano, consigliano e orientano i candidati
alla mobilità e le imprese aperte alle assunzioni internazionali. Oltre alla banca dati sulle
opportunità di lavoro, la rete mette a disposizione dati statistici; dati pratici relativi
all’espatrio; informazioni sulle condizioni di vita e di lavoro nei paesi dell’UE; equivalenze in
materia di qualifiche formative e professionali.
Il servizio è gratuito. Le persone interessate possono contattare l’euro-consigliere della
propria Regione (vedi elenco alla voce INDIRIZZI UTILI) e fissare un appuntamento per
consultare le banche dati
134.EUROPA LAVORO
www.europalavoro.it/sthome.htm
In questo sito si potranno trovare tutte le notizie
riguardanti il mondo del lavoro e tutte le iniziative del F.S.E. Cercando per il sito sarà
possibile ottenere utili consigli sulla compilazione di un buon curriculum vitae, come
intraprendere la libera professione, la formazione professionale e tante connessioni e
indirizzi utili.
135.E. I. C. – Euro Info Center o EUROSPORTELLO
Strumento di assistenza e consulenza per le imprese (in particolare le Piccole e Medie –PMI),
presente sul territorio nazionale presso le Camere di Commercio (C.C.I.A.A.) e le
Organizzazioni imprenditoriali.
L’E.I.C. informa, orienta e documenta le imprese sulle tematiche comunitarie creando in tal
modo le migliori condizioni per partecipare alle dinamiche del mercato interno. Presso
l’E.I.C. sono disponibili le pubblicazioni ufficiali dell’U.E., la legislazione dell’U.E. e quella
nazionale e è possibile accedere alle banche dati dell’Unione.
136.EURYDICE
E’ uno dei programmi di “Socrates” e consiste in una rete di informazione sull’educazione
dell’Unione Europea, è operante dal 1980. Il suo ruolo consiste nell’agevolare la politica
dell’educazione a livello comunitario, nazionale e regionale. Esso permette così uno scambio
delle informazioni riguardanti le problematiche educative tra le differenti unità nazionali.
50
137.EXCELSIOR
www.unioncamere.it




E’ un sistema informativo per l’occupazione e la formazione basato sulla domanda di lavoro
espressa dalle imprese. Il progetto è realizzato da Unioncamere (l’unione delle Camere di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura), unitamente al Ministero del lavoro e
all’Unione Europea (F.S.E.).
I destinatari delle informazioni elaborate da Excelsior sono i singoli lavoratori, gli istituti
nazionali e locali di programmazione della formazione scolastica e professionale, le agenzie
nazionali e locali di politica del lavoro.
Le principali informazioni ricavabili dal sistema Excelsior rispondono alle seguenti domande:
Quanti saranno gli occupati dipendenti, secondo le previsioni delle imprese, nei 18/24 mesi
successivi alla rilevazione, per provincia, attività economica, dimensioni aziendali, qualifica
Quali figure professionali saranno richieste dalle imprese (per sostituzione o sviluppo)
Quali saranno i titoli di studio più ricercati per livello e indirizzo
Quali posizioni saranno accessibili ai giovani senza esperienza, quali richiederanno la
conoscenza delle lingue e dell’informatica, quali richiederanno ulteriore formazione, e quali
sono di difficile reperimento
Excelsior dà vita ad una banca dati sulla domanda di professioni consultabile con diverse
chiavi: figure professionali, livelli, titoli di studio, classi di età, settori di attività economica,
dimensioni, territorio.
L’accesso è garantito presso tutte le Camere di Commercio, nonché attraverso la
distribuzione di un CD Rom contenente la banca dati e un software per l’estrazione di
tabelle.
138.FACTORING
Si tratta di un contratto in base al quale una società, la factoring company, rileva i crediti
di un’altra società, derivanti da vendite fatte da quest’ultima, garantendone la riscossione in
considerazione del versamento di una percentuale.
139.F.E.O.G.A. (FONDO EUROPEO DI ORIENTAMENTO E GARANZIA AGRICOLA)
Istituito nel 1962 per finanziare la politica agricola comune è articolato in due sezioni; la
prima si occupa del finanziamento integrale delle misure di sostegno dei prezzi e di
stabilizzazione dei mercati (Sezione “Garanzia”), l’altra contribuisce al finanziamento dei
progetti pubblici di miglioramento delle strutture di produzione, di trasformazione e di
vendita dei prodotti agricoli (Sezione “Orientamento”). Quest’ultimo finanziamento è
concesso a condizione che tali progetti rispondano ad una serie di criteri generali, in
particolare a quello di inserirsi nel quadro dei programmi o azioni della politica agricola
comune.
140.F.E.S.R. (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale)
E’ il principale strumento della politica regionale comunitaria; costituito nel 1975, il FESR
ha lo scopo di promuovere lo sviluppo armonioso e la coesione economica e sociale delle
diverse regioni comunitarie attraverso la correzione dei principali squilibri e l’adeguamento
strutturale delle regioni in ritardo.
141.FIDEJUSSIONE
Garanzia rilasciata a favore di enti o persone fisiche per assicurare l’adempimento
dell’obbligazione di un terzo, nel qual caso quest’ultimo non fosse in grado di farvi fronte.
142.FISCALIZZAZIONE
Nel linguaggio politico (fiscalizzazione degli oneri sociali), il trasferimento a carico del bilancio
dello Stato, e quindi di tutti i contribuenti, di una parte degli oneri gravanti sulle imprese
(nella fattispecie: i contributi per assicurazioni sociali obbligatorie)
143.FLESSIBILITA’:

FLESSIBILITA’ del mercato del lavoro
E’ la capacità di un mercato del lavoro di adeguarsi a condizioni economiche mutevoli,
principalmente attraverso adeguamenti salariali in aumento o in diminuzione in risposta a
movimenti inversi della domanda.
51

FLESSIBILITA’ nel rapporto di lavoro
E’ la capacità di adattarsi e lavorare efficacemente in differenti situazioni e con diverse
persone e gruppi; ciò implica comprendere e apprezzare differenti o contrastanti prospettive
su un determinato problema. Promuovere e/o accettare facilmente cambiamenti nella
propria organizzazione o nel proprio ruolo; adattare il proprio approccio alle mutate
caratteristiche del contesto.

FLESSIBILITA’ del tempo di lavoro
In certe strutture di lavoro è concessa ai dipendenti la facoltà di scegliere l’ora di inizio e di
fine della giornata lavorativa purché nell’arco della settimana, o del mese, sia coperto il
numero di ore previsto dal contratto.

FLESSIBILITA’ del salario
E’ stata introdotta dalla contrattazione collettiva per poter inserire nel rapporto di lavoro
sistemi premianti della produttività.
Normalmente la struttura della retribuzione si compone delle seguenti voci:
A) trattamento fondamentale:
1) stipendio tabellare;
2) retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;
3) indennità integrativa speciale;
B) trattamento economico collegato alla posizione di lavoro ed alla produttività:, detto anche
trattamento economico accessorio; esso prevede emolumenti connessi a determinate
posizioni o situazioni lavorative ovvero compensi correlati ai risultati raggiunti nell'ambito
della produttività collettiva ed individuale:
1) compensi per il lavoro straordinario;
2) compensi per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi; destinati a
promuovere il miglioramento organizzativo e l'erogazione dei servizi per la realizzazione degli
obiettivi generali dell'azienda o dell'ente, finalizzati al conseguimento di più elevati livelli di
efficienza, di efficacia e di economicità di gestione;
3) premi per la qualità delle prestazioni individuali; finalizzati alla valorizzazione delle
capacità dei dipendenti e del loro contributo alla efficienza delle aziende ed Enti, con
particolare riguardo alla qualità dei servizi erogati, mediante la corresponsione dei premi di
qualità della prestazione individuale.
144.FLOW CHART
Detto anche diagramma di flusso, è utilizzato per rappresentare una sequenza qualsiasi di
simboli: si può pertanto trattare di catene di concetti, di fatti di informazioni, di operazioni,
ecc. A differenza del grafico ad albero, il diagramma di flusso è libero nel senso della
percorrenza, potendo perciò costituire anelli di ritorno (feedback); mentre il grafico ad albero
è particolarmente indicato per fenomeni a catena esplosiva degli eventi, il diagramma di
flusso, molto più generale nelle applicazioni, si adatta particolarmente bene a fenomeni con
struttura lineare o a griglia.
145.FOLLOW UP
Con questa locuzione, nel settore della vendita promozionale, si intende quell’iniziativa
commerciale che opera come sostegno ad un’altra precedentemente adottata. La locuzione è
anche adottata in riferimento all’organizzazione della produzione, per indicare la fase
produttiva che segue quella di coordinamento dell’impiego delle materie prime da sottoporre
a lavorazione
146.FONDO PER L’OCCUPAZIONE
Riferimenti normativi:
D.L. 20 maggio 1993, n°148, convertito con modificazioni nella L. 19 luglio 1993, n°236
recante: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione
E’ stato istituito con la finalità di sostenere i livelli occupazionali nelle aree interessate da:
a) presenza di crisi territoriali di particolare gravità o di crisi settoriali strutturali con notevole
impatto sui livelli occupazionali, facendo riferimento ai criteri già definiti sulla base della
legislazione vigente per particolari settori;
b) sussistenza di situazioni di sviluppo ritardato o di depressione economica;
c) sussistenza di processi di ristrutturazione, di riconversione industriale o di
deindustrializzazione;
52
d) presenza di gravi fenomeni di degrado sociale, economico o ambientale e di mancata
valorizzazione e difesa del patrimonio storico e artistico.
Le misure riservate alla promozione di iniziative per il sostegno dell'occupazione con
caratteri di economicità e stabilità nel tempo, comprese le dotazioni di opere di pubblica
utilità, di servizi terziari e di edilizia abitativa economico-popolare, prevedono l'erogazione di
incentivi ai datori di lavoro, ovvero imprenditori, per ogni unità lavorativa occupata a tempo
pieno, secondo modulazioni crescenti che non possono comunque superare
complessivamente una annualità del costo medio del lavoro.
Una quota del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, non superiore al 10
per cento, è riservata allo sviluppo di nuove imprese giovanili nei settori della innovazione
tecnologica, della tutela ambientale, dell'agricoltura e della trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agro-industriali della fruizione dei beni culturali, del
turismo, della manutenzione di opere civili ed industriali nelle aree depresse di cui agli
obiettivi n°. 1, 2 e 5-b del regolamento (CEE) 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988,
relativo ai fondi strutturali dell'Unione europea, e successive modificazioni, nonché nel
settore dei servizi socio-assistenziali domiciliari e di aiuto personale alle persone
handicappate in situazioni di gravità di cui all'art. 3, comma 3, della L. 5 febbraio 1992, n.
104, e agli anziani non autosufficienti .
147.FONDO REGIONALE DI OCCUPAZIONE
Attua misure straordinarie di politica attiva del lavoro intese a sostenere i livelli
occupazionali: a) nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n.
2052/88 o del regolamento CEE n. 328/88; b) nelle aree che presentano rilevante squilibrio
locale tra domanda ed offerta di lavoro; in particolare il Fondo opera per:
a) lavori di pubblica utilità mirati alla creazione di occupazione, in particolare in nuovi
bacini di impiego, della durata di 12 mesi, prorogabili al massimo per due periodi di 6 mesi,
realizzati alle condizioni di cui all'articolo 2;
b) lavori socialmente utili mirati alla qualificazione di particolari progetti formativi volti alla
crescita professionale in settori innovativi, della durata massima di 12 mesi.
Le risorse a carico del Fondo regionale per l'occupazione sono utilizzate:
a) per il pagamento degli assegni in favore dei lavoratori utilizzati e per la copertura dei
benefici accessori;
b) per le spese che riguardano la formazione dei lavoratori;
c) nel caso di progetti di pubblica utilità, per il finanziamento delle spese relative all'avvio
delle società miste ovvero di cooperative e loro consorzi, ovvero di consorzi artigiani;
d) nel caso di progetti di pubblica utilità per le spese relative all'assistenza tecnicoprogettuale delle agenzie di promozione di lavoro e di impresa.
148.FORCE
E’ la denominazione di un Programma Comunitario, varato dalla Commissione Europea con
decisione 90/267 del 29 maggio 1990, con il quale si è intervenuto, e si interviene, a favore
della formazione professionale dei lavoratori, che siano essi lavoratori dipendenti o
autonomi, tramite azioni di ricerca e scambi di personale.
149.FORMAZIONE
La formazione va molto al di là dell’addestramento ed in altre direzioni, non puntando in
modo preferenziale allo sviluppo delle capacità e delle abilità del soggetto, mirando, invece,
ad una ristrutturazione dei due vasti ambiti di cultura e di esperienza, coinvolgendo, perciò,
l’intera personalità del soggetto. Con la formazione cambiano sostanzialmente i
comportamenti e la visione (seppure parziale) del mondo, mentre con l’addestramento il
cambiamento ottenibile riguarda solo e semplicemente l’attività lavorativa.
Più in dettaglio, per Formazione si intende l’attività post diploma e/o post laurea, finalizzata
a preparare le persone a svolgere il proprio ruolo in campo economico e sociale, adattandosi
all’evoluzione dei sistemi economici e sociali in cui esse vivono, la formazione deve essere
qualificata da specifici scopi.
150.FORMAZIONE PROFESSIONALE
La Repubblica promuove la formazione e l'elevazione professionale in attuazione degli articoli
3, 4, 35 e 38 della Costituzione, al fine di rendere effettivo il diritto al lavoro ed alla sua
libera scelta e di favorire la crescita della personalità dei lavoratori attraverso la crescita
della personalità dei lavoratori attraverso l'acquisizione di una cultura professionale.
La formazione professionale, strumento della politica attiva del lavoro, si svolge nel quadro
degli obiettivi della programmazione economica e tende a favorire l'occupazione, la
53
produzione e l'evoluzione dell'organizzazione del lavoro in armonia con il progresso
scientifico e tecnologico.
Le iniziative di formazione professionale costituiscono un servizio di interesse pubblico
inteso ad assicurare un sistema di interventi formativi finalizzati alla diffusione delle
conoscenze teoriche e pratiche necessarie per svolgere ruoli professionali e rivolti al primo
inserimento, alla qualificazione, alla riqualificazione, alla specializzazione, all'aggiornamento
ed al perfezionamento dei lavoratori, in un quadro di formazione permanente.
Le iniziative di formazione professionale sono rivolte a tutti i cittadini che hanno assolto
l'obbligo scolastico o ne siano stati prosciolti, e possono concernere ciascun settore
produttivo, sia che si tratti di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, di prestazioni
professionali o di lavoro associato.
Alle iniziative di formazione professionale possono essere ammessi anche stranieri, ospiti per
ragioni di lavoro o di formazione, nell'ambito degli accordi internazionali e delle leggi vigenti.
L'esercizio delle attività di formazione professionale è libero.
Le regioni esercitano, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, la potestà legislativa in
materia di orientamento e di formazione professionale.
151.FORZA LAVORO
Con tale locuzione si indica la massa delle persone occupate e di quelle in cerca di
occupazione.
152.FRANCHISE
Nel linguaggio commerciale esclusiva. E’ un diritto o una licenza che è concessa da un
produttore per la vendita dei propri articoli a un agente, grossista o dettagliante.
153.FRANCHISEE
Nel linguaggio commerciale è un esclusivista, un dettagliante che gode di un’esclusiva
(Franchise). In senso più lato è un affiliato, cioè una persona o un’impresa alla quale, in base
ad un contratto di affiliazione commerciale (franchising), un’altra persona o impresa,
chiamata affiliante (franchiser) concede l’utilizzazione dei propri marchi e della propria
formula commerciale compreso anche il Know-how di vendita.
154.FRANCHISING
Accordo in base al quale un’impresa, in considerazione del pagamento di un canone,
concede ad un’altra impresa lo sfruttamento di un nome o di un marchio per la vendita di
beni e servizi uguali o diversi da quelli prodotti dall’impresa detentrice del nome o del
marchio. Il Franchising trova oggi quattro diversi tipi di applicazione: il F. industriale; il F. di
produzione; il F. nella distribuzione; il F. nei servizi.
155.FRINGE BENEFITS
Benefici aggiuntivi: consistono di una serie di benefici che il datore di lavoro si impegna a
concedere, oltre al salario, ai propri dipendenti. Fra tali benefici rientrano: vacanze pagate,
servizio sanitario, contributi per traslochi, contributi pensionistici, macchina di servizio,
contributo alle spese di locazione, ecc.
156.F.S.E. (FONDO SOCIALE EUROPEO)
E’ stato creato nel 1958 per risolvere i problemi di occupazione suscitati dalla stessa
integrazione europea.
Attualmente, il FSE ha lo scopo di promuovere la coesione economica e sociale nell’ambito
della Comunità. Esso partecipa al finanziamento di corsi di formazione professionale e di
aiuti ai disoccupati. Tali sovvenzioni debbono far parte di piani elaborati dalle regioni a
sviluppo ritardato, colpite dalla riconversione industriale o agricola, oppure integrarsi con le
azioni nazionali a favore dell’inserimento professionale dei giovani al di sotto dei 25 anni o
dei disoccupati da molto tempo. Inoltre, è accordato un carattere preferenziale alle
operazioni tra più Stati membri, alla formazione nelle tecnologie avanzate, alle azioni di
carattere innovativo a favore delle persone che hanno particolari difficoltà a trovare
un’occupazione (donne, emigranti, handicappati).
157.FULL IMMERSION
Metodo di apprendimento e di formazione che prevede un coinvolgimento globale in una data
situazione. Viene di solito applicato all’apprendimento rapido di una lingua straniera
preferibilmente in loco, vale a dire nel paese in cui è parlata.
54
158.FUTURES
Contratti a termine, contratti per consegna a termine. Contratti che prevedono l’impegno a
comprare o vendere beni ad una data futura ad un prezzo stabilito al momento della
stipulazione del contratto di compravendita. Sono molto usati nel commercio di cereali, del
cotone e, in generale delle materie prime.
159.GEIE – GRUPPO EUROPEO DI INTERESSE ECONOMICO
Istituito nel 1985 nell’ambito della politica di cooperazione tra imprese della U.E. , deve
finalizzare tutta la propria attività allo scopo di agevolare o sviluppare l’attività economica
dei suoi membri, nonché di migliorarne ed aumentarne i risultati. In pratica il GEIE offre un
vero e proprio servizio ai partecipanti, consentendo a questi ultimi, grazie ad un contributo
comune, di sviluppare la propria attività economica e di accrescerne i profitti.
Il GEIE deve essere formato da almeno due membri che abbiano diversa nazionalità: Ad esso
possono partecipare: a) le società e gli altri enti giuridici di diritto pubblico o privato
costituiti secondo la legislazione di uno stato membro dell’UE, con sede sociale o legale o
amministrazione centrale nell’UE; b) le persone fisiche che esercitano attività industriale,
commerciale, artigianale, agricola o un’autonoma professione o prestano altri servizi
nell’ambito dell’UE.
160.GESTIONE
Controllo attivo operato su un’attività affinché questa giunga a compimento. Spesso il
termine gestione è usato indifferentemente al posto di quello di amministrazione e viceversa;
occorre perciò chiarire che mentre la gestione è diretta ad assicurare il fluire delle attività,
riferendosi sempre ad un processo, l’amministrazione verte sui beni o patrimoni.
161.GESTORI DI PATRIMONI (vedi PROMOTORE FINANZIARIO)
162.GIOVENTU’ PER L’EUROPA
Programma comunitario che vuole contribuire all’istruzione e alla formazione dei giovani,
mediante attività di scambi sia intra-comunitari che con paesi terzi, stimolare la
moltiplicazione dei lavori per i giovani a livello locale e favorire la partecipazione alle attività
programmate soprattutto dei giovani più svantaggiati.
Il programma è concepito per i giovani da 15 a 25 anni residenti in uno dei 15 Stati membri
dell’U.E.
Possono presentare progetti: Organizzazioni giovanili; Enti o strutture locali, regionali,
nazionali od europei; Organizzazioni, governative e non governative, che si occupano dei
giovani; Raggruppamenti od associazioni di giovani costituiti espressamente per l’attuazione
di un progetto od organismi operanti nel settore della gioventù.
La durata normale, esclusi i giorni di viaggio, prevista per ciascuna delle attività rientranti
nel programma “Gioventù per l’Europa” è il seguente:
 Scambi di giovani
da 6 a 21 giorni;
 Iniziative giovanili
da 3 mesi ad 1 anno;
 Esperienze di servizio volontario
da 1 mese ad 1 anno;
 Visite di studio o di ricognizione
da 3 a 10 giorni;
 Esperienze pratiche di lavoro
da 5 a 25 giorni;
 Periodi di formazione
da 10 a 20 giorni (continui o con interruzioni)
 Seminari
da 3 a 5 giorni
Recapito Internet: http://europa.eu.int/en/comm/dg22/youth/youth.html
163.GRUPPI DI LAVORO
Gruppi autonomi di lavoratori che gestiscono da sé i ritmi di produzione e programmano le
proprie operazioni, disposti in unità fisiche indipendenti (isole di produzione). Il gruppo di
lavoro si contrappone alla linea di produzione dove i ritmi di lavoro sono imposti
dall’organizzazione.
164.HARD DISK
In informatica: disco magnetico rigido non asportabile; situato all’interno del personal
computer, in grado di archiviare le informazioni che starebbero su diversi dischetti (Floppy
disk).
55
165.HARDWARE
In informatica il complesso delle apparecchiature che formano una stazione di lavoro
(Terminale video, tastiera, processore, stampante, ecc.)
166.HART ON THE JOB
Termine della lingua inglese utilizzato in italiano per indicare l’attività di apprendere
lavorando
167.HIGH TECH
Locuzione che sta per tecnologia avanzata e, se usata attributivamente, per a tecnologia
avanzata. La high tech in senso stretto indica una tecnologia che si basa su ritrovati recenti
e di alto contenuto scientifico in via di evoluzione teorica ed applicativa.
168.HOLDING
Una società che attraverso la maggioranza delle azioni con diritto di voto o comunque
tramite l’effettivo esercizio (diretto o indiretto) del potere di controllo, esercita il ruolo di
capogruppo finale su un determinato insieme di società (definite controllate).
169.HOME BASED (vedi lavoro a domicilio)
170.HOSTESS
Figura professionale, riconosciuta da leggi dello Stato, che svolge compiti di assistenza
turistica o di assistenza ai passeggeri su navi, aerei, autobus di granturismo.
171.IMPRENDITORE
Una prima ed immediata definizione è quella che lo indica come “colui che combina i fattori
produttivi, mirando al conseguimento del profitto cui partecipa in tutto o in parte”. La figura
dell’imprenditore ha oggi un significato principalmente sociale e macroeconomico; la sua
rilevanza microeconomia è più che altro legata all’impresa minore, dove egli possiede
sufficientemente il governo della propria iniziativa. I caratteri specifici dell’imprenditore
sono: propensione al rischio, spirito d’indipendenza, spinte realizzative, desiderio di
affermazione sociale, motivazione pecuniaria. Nel complesso l’uomo imprenditore racchiude
in sé una forte intenzionalità.
172.IMPRENDITORE ARTIGIANO
Riferimenti normativi:
Legge 08-08-1985, n. 443, in G.U. 24-08-1985, n. 199, Serie Generale
Legge-quadro per l'artigianato.
E' imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di
titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i
rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio
lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.
Sono escluse limitazioni alla libertà di accesso del singolo imprenditore all'attività artigiana e
di esercizio della sua professione.
173.IMPRENDITORIA FEMMINILE
Riferimenti normativi:
L. 25 febbraio 1992, n.
n. 215,
215, recante:
recante:
Azioni positive per l'imprenditoria femminile
D.L. 20 maggio 1993, n°148, convertito con modificazioni nella L. 19 luglio 1993, n°236
recante:
Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione
D.M. 5 dicembre 1996, n. 706 , concernente:
Regolamento recante norme per la concessione di agevolazioni a favore dell'imprenditoria
femminile
D.M. 20 dicembre 1996 , concernente:
Criteri per la selezione delle domande di agevolazione per la promozione di nuova
imprenditoria femminile
D.M. 19 febbraio 1997, concernente:
56
Istituzione presso gli uffici del Ministro per le pari opportunità della
della commissione
commissione per la
promozione e lo sviluppo dell'imprenditorialità femminile e dell'osservatorio per
l'imprenditorialità femminile
D.M. 13 giugno 1997, concernente:
Proroga dei termini di presentazione delle domande per la concessione di agevolazioni a
favore dell'imprenditoria femminile
l.r. Lazio 13 dicembre 1996, n° 51, recante:
Interventi a sostegno dell’imprenditoria femminile nella Regione Lazio
l.r. Lazio 25 luglio 1996, n°29, recante:
Disposizioni regionali per il sostegno all’occupazione.
I contenuti normativi della L. 25 febbraio 1992, n. 215, sono diretti a promuovere
l'uguaglianza sostanziale e le pari opportunità per uomini e donne nell'attività economica e
imprenditoriale; essi sono, in particolare, diretti a:
favorire la creazione e lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, anche in forma cooperativa;
promuovere la formazione imprenditoriale e qualificare la professionalità delle donne
imprenditrici;
agevolare l'accesso al credito per le imprese a conduzione o a prevalente partecipazione
femminile;
favorire la qualificazione imprenditoriale e la gestione delle imprese familiari da parte delle
donne;
promuovere la presenza delle imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile
nei comparti più innovativi dei diversi settori produttivi.
Possono accedere ai benefici previsti dalla legge 215/92 i seguenti soggetti:
le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per
cento da donne, le società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non
inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i
due terzi da donne, nonché le imprese individuali gestite da donne, che operino nei settori
dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi;
le imprese, o i loro consorzi, le associazioni, gli enti, le società di promozione imprenditoriale
anche a capitale misto pubblico e privato, i centri di formazione e gli ordini professionali che
promuovono corsi di formazione imprenditoriale o servizi di consulenza e di assistenza
tecnica e manageriale riservati per una quota non inferiore al 70 % a donne.
Per la promozione di nuove imprenditorialità femminili e per l'acquisizione di servizi reali
possono essere concessi:
*) contributi in conto capitale fino al 50 per cento delle spese per impianti ed attrezzature
sostenute per l'avvio o per l'acquisto di attività commerciali e turistiche o di attività nel
settore dell'industria, dell'artigianato, del commercio o dei servizi, nonché per i progetti
aziendali connessi all'introduzione di qualificazione e di innovazione di prodotto, tecnologica
od organizzativa;
**) contributi fino al 30 per cento delle spese sostenute per l'acquisizione di servizi destinati
all'aumento della produttività, all'innovazione organizzativa, al trasferimento delle
tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, all'acquisizione di
nuove tecniche di produzione, di gestione e di commercializzazione, nonché per lo sviluppo
di sistemi di qualità.
Per i soggetti che sono costituiti e operano nei territori di cui al regolamento (CEE) n.
2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988 e nei territori italiani colpiti da fenomeni di
declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunità europee del
21 marzo 1989, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. 112 del 25
aprile 1989, e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato regolamento
(CEE) n. 2052/88, i contributi possono essere elevati, rispettivamente, fino al 60 ed al 40
per cento.
Sono inoltre concessi contributi fino ad un ammontare pari al 50 per cento delle spese
sostenute dai soggetti di cui al n° 2, per le attività ivi previste.
A livello europeo il Progetto NOW (New Opportunities for Women), messo a punto dalla
Commissione europea, ha come obiettivo la promozione delle pari opportunità per le donne
sul fronte dell’occupazione e della formazione professionale, facendo leva sulla
specializzazione e sulla cultura d’impresa.
174.IMPRENDITORIA GIOVANILE
Riferimenti normativi:
DL 30 dicembre 1985, n. 786 convertito dalla L. 28 febbraio 1986, n. 44, recante
misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile del
del
Mezzogiorno.
57
D.L. 31 gennaio 1995, n. 26,
26, convertito dalla L. 29 marzo 1995, n. 95, recante:
disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali.
Indirizzi utili:
I.G. Imprenditorialità Giovanile S.p.A.
Via Campo nell’Elba, 30
00138 Roma tel. 06.883111
06.883111
L’I.G. (Società per l’imprenditoria giovanile), presieduta da Carlo Borgomeo, fa capo al
Ministero del Tesoro; con la sua costituzione si è voluto dar vita ad un’Agenzia nazionale in
grado di offrire una vasta gamma di servizi: dalla creazione d’impresa allo sviluppo
economico territoriale; nei fatti è diventata il referente istituzionale per i giovani aspiranti
imprenditori.
Per accedere alle agevolazioni dell’I.G., occorre redigere un convincente progetto d’impresa, il
cosiddetto business plan, che descriva nel dettaglio obiettivi, mezzi, strategie e risorse della
società cui si vuole dar vita.
L’I.G. sostiene lo sviluppo di nuove imprese giovanili nei settori della innovazione
tecnologica, della tutela ambientale, dell'agricoltura e della trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agro-industriali, della fruizione dei beni culturali, del
turismo, della manutenzione di opere civili ed industriali, nonché nel settore dei servizi
socio-assistenziali domiciliari e di aiuto personale alle persone handicappate in situazioni di
gravità e agli anziani non autosufficienti, non più solo nelle aree depresse di cui agli obiettivi
n°. 1, 2 e 5-b del regolamento (CEE) 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, relativo ai
fondi strutturali dell'Unione europea, e successive modificazioni, ma su tutto il territorio
nazionale.
A partire dalla fine del 1996, l’I.G. è stata incaricata di promuovere e finanziare anche forme
di lavoro autonomo attraverso il “prestito d’onore”.
175.IMPRESA
E’ l’attività economica organizzata esercitata professionalmente per il mercato.
Le imprese si distinguono: in base alla loro natura in industriali, agricole, commerciali; in
base alla loro dimensione in piccole, medie e grandi.
176.IMPRESA ARTIGIANA
Riferimenti normativi:
Legge 25-07-1956, n. 860 in G.U. 10-08-1956, n. 200, Serie Generale
Norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane.
Legge 08-08-1985, n. 443, in G.U. 24-08-1985, n. 199, Serie Generale
Legge-quadro per l'artigianato.
E' considerata artigiana l'impresa costituita in forma di cooperativa o di società, escluse le
società per azioni, a responsabilità limitata e in accomandita semplice e per azioni, purché la
maggioranza dei soci partecipi personalmente al lavoro e, nell'impresa, il lavoro abbia
funzione preminente sul capitale.
E' artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui
alla presente legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di
beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di
prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie
di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che
siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa.
E' artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di
cui al precedente comma, è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa,
escluse le società a responsabilità limitata e per azioni ed in accomandita per azioni a
condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza
lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia
funzione preminente sul capitale [1].
E' altresì artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli
scopi di cui al primo comma:
a. è costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata con unico socio
sempreché il socio unico sia in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 2 e non sia unico
socio di altra società a responsabilità limitata o socio di una società in accomandita
semplice;
b. è costituita ed esercitata in forma di società in accomandita semplice, sempreché ciascun
socio accomandatario sia in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 2 e non sia unico
58
socio di una società a responsabilità limitata o socio di altra società in accomandita
semplice.
177.INCENTIVO
Nel linguaggio economico, per lo più al plurale, misura di politica economica o finanziaria (in
particolare creditizia o fiscale) diretta a creare condizioni più favorevoli all’aumento della
produzione, degli investimenti, dell’esportazione e in genere allo sviluppo del reddito
nazionale e anche a favorire l’attività economica in determinate zone o settori.
178.INCENTIVAZIONE
Opera di promozione, d’incoraggiamento, di stimolo, soprattutto da parte dello Stato, a
determinate attività economiche.
179.INDENNITA’
E’ un beneficio che è dato al lavoratore in aggiunta alla normale remunerazione cui ha
diritto; può essere rappresentato: da una somma di denaro concessa in considerazione di un
particolare lavoro; da uno sgravio fiscale; da un premio di operosità; dalla locazione di una
casa, di proprietà dell’impresa per la quale si lavora, ad un equo canone; ecc.
180.INFORMATION TECHNOLOGY
Con questa locuzione ci si riferisce alla tecnologia elettronica utilizzata per la raccolta,
l’elaborazione, la conservazione, l’aggiornamento e la trasmissione delle informazioni di cui
ha bisogno una qualsiasi organizzazione, sia pubblica che privata.
181.INNOVAZIONE
L’innovazione è l’apparire di una configurazione d’ordine sconosciuta la quale produce
informazioni utili alla soluzione di un problema; tali informazioni sono chiamate strumenti
innovativi. Caratteristica dell’innovazione è quindi la sua applicabilità a problemi, teorici o
pratici. Due sono i tipi fondamentali di innovazione: L’innovazione ambientale e
l’innovazione culturale. Le vie intellettive che portano all’innovazione sono la creatività e
l’inventività.
182.INOCCUPAZIONE
E’ lo stato di chi non ha mai avuto un posto di lavoro; è inoccupato il giovane alla ricerca del
suo primo impiego.
183.INSERIMENTO PROFESSIONALE DEI GIOVANI
Riferimenti normativi:
D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1,
L. 19 luglio 1994, n. 451 recante:
Disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali
Lo Stato realizza piani miranti a favorire la promozione dell’inserimento professionale dei
giovani di età compresa tra i 19 e i 32 anni (con possibilità di estensione fino ai 35 anni per i
disoccupati di lunga durata).
I piani sono attuati attraverso:
a. progetti che prevedono lo svolgimento di lavori socialmente utili, nonché la partecipazione ad
iniziative formative volte al recupero dell'istruzione di base, alla qualificazione professionale
dei soggetti già in possesso del diploma di scuola secondaria inferiore, alla formazione di
secondo livello per giovani già in possesso del diploma di scuola secondaria superiore;
b. progetti che prevedono periodi di formazione e lo svolgimento di un'esperienza lavorativa per
figure professionalmente qualificate.
I progetti, per la parte relativa al programma dei lavori socialmente utili, debbono essere
rivolti a settori innovativi quali: i beni culturali, la manutenzione ambientale, il recupero
urbano, la ricerca, la formazione e la riqualificazione professionale, il sostegno alla piccola e
media impresa in tema di erogazione di servizi e di sostegno alla commercializzazione e
all'esportazione, i servizi alla persona. I lavori socialmente utili devono avere carattere di
effettiva straordinarietà e devono essere a termine. La parte relativa al programma formativo
deve essere formulata e svolta in raccordo con le istituzioni competenti.
184.INSIGHT
Modello cognitivo di apprendimento per intuito; permette al soggetto di dare la risposta
adatta ad un problema anche in assenza di un normale processo di condizionamento.
59
185.INSTITORE
Riferimenti normativi:
C. C. art. 2203
E’ colui che è preposto dal titolare all’esercizio dell’impresa commerciale o di una sede
secondaria o di un ramo particolare della stessa; nel linguaggio comune è il Direttore
generale dell’impresa o di una filiale o di un settore produttivo. L’Institore è, di regola, un
lavoratore subordinato con la qualifica di dirigente ed è al vertice della gerarchia del
personale in virtù di un atto di preposizione dell’imprenditore.
186.INTELLIGENZA
Per intelligenza si intende la capacità di strutturare le relazioni percepite, in modo da
ottimizzare l’azione nel tempo. Dalla definizione volutamente ampia di intelligenza , derivano
alcune caratteristiche, con gerarchia crescente:
L’intelligenza è intenzionalità (da intendersi come chiara volontà di scelta e non, quindi,
come semplice buona volontà che è tutt’altra cosa); principio di selezione
L’intelligenza è capacità di strutturare con ampie modalità le relazioni individuate
intenzionalmente; principio di comprensione
L’intelligenza è capacità di valorizzare nel tempo le azioni ed il pensiero che conseguono
dall’osservazione e dalle esperienze; principio di riflessione
187.INTERNET
Sistema integrato di interconnessione tra computer e reti locali, che consente la
trasmissione di informazioni in tutto il mondo.
188.INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA
E’ l'accordo tra amministrazione centrale, regionale o delle province autonome con cui tali
soggetti si impegnano a collaborare sulla base di una ricognizione programmatica delle
risorse finanziarie disponibili, dei soggetti interessati e delle procedure amministrative
occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di interventi d'interesse comune o
funzionalmente collegati.
189.INVESTIMENTO
Con tale termine si intende in generale l’impiego di risorse disponibili; l’Investimento si
realizza anche attraverso l’acquisto di beni strumentali destinati ad essere utilizzati in modo
durevole nel processo produttivo o di altri beni per ricavarne un reddito (titoli,
partecipazioni, ecc.). In termini finanziari rappresenta un impiego delle risorse monetarie
generate dalla gestione dell’azienda.
190.ISFOL (ISTITUTO PER LO SVILUPPO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI
LAVORATORI)
Riferimenti normativi:
DPR 30 giugno 1973, n. 478, recante:
Costituzione dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, con
sede in Roma
L. 21 dicembre 1978, n. 845, recante:
Legge-quadro in materia di formazione professionale.
L'Istituto, sulla base delle direttive ed in relazione alle richieste formulate dal Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, provvede:
a. all'approntamento di studi, ricerche e dati necessari per la programmazione nazionale ed il
coordinamento della Formazione Professionale, ivi compreso lo studio delle professioni e dei
mutamenti della struttura professionale;
b. a studi e previsioni concernenti i fabbisogni di formazione professionale;
c. a formulare proposte per la predisposizione e l'assistenza tecnica di corsi di qualificazione e
riqualificazione professionale quando sopravvengano ipotesi di rilevante riconversione,
riorganizzazione o cessazione di aziende, nonché di istituzione di nuovi rilevanti
insediamenti industriali, o quando trattisi di attività artistiche o di alta specializzazione per
le quali non sia possibile reclutare allievi nell'ambito di una singola regione;
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d. a formulare proposte per lo svolgimento di corsi per la formazione e l'aggiornamento del
personale impiegato nelle attività di formazione professionale dei lavoratori, ivi compresa la
sperimentazione di iniziative pilota;
e. a svolgere, presso sedi opportunamente prescelte, corsi di cui alla precedente lettera d);
f. ad operare per l'assistenza tecnica alle regioni che ne facciano richiesta;
ad ogni altra attività di studio e di ricerca affidatagli dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale o dalle Regioni.
191.JOB CREATION
E’ il processo di costituzione di nuove imprese e di sviluppo di quelle già esistenti che porta
ad un incremento dell’occupazione.
192.JOB ON LINE
E’ un sito internet gestito da “Tempi Moderni”, un’associazione di volontariato sociale che
produce un quotidiano telematico rivolto a tutti coloro che cercano un impiego. Nel sito
www.jobonline.it si trova anche una sezione dedicata completamente al telelavoro, dove
si riceveranno ulteriori informazioni e proposte di lavoro sempre aggiornate.
193.JOB SHARING
Locuzione del linguaggio aziendale, sta ad indicare l’equa suddivisione di un lavoro che
avviene quando due persone che lavorano part time condividono lo stesso lavoro
194.KNOW HOW
Termine mutuato dall’inglese; definisce il complesso delle conoscenze teorico-pratiche
raggiunte in uno specifico campo e che possono essere applicate ad un prodotto o ad un
processo produttivo. Il Know How può essere ceduto ad altre entità con il contratto di Know
How.
195.LAPIN (Labour Policies information network)
E’ un progetto coordinato da Unioncamere (Unione nazionale delle Camere di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura) e co-finanziato dall’Unione Europea.
Il progetto ha come obiettivo quello di mettere in piedi un sistema informativo – e un modello
replicabile – che consenta collegamenti tra amministrazioni e soggetti intermedi che operano
nel settore del mercato del lavoro, formazione professionale e lotta alla disoccupazione,
offrendo informazioni sia sui fabbisogni professionali espressi dalle imprese europee, nel
breve e medio periodo, come pure sulle politiche e sugli interventi di successo nel settore
196.L.S.U. – Lavori Socialmente Utili
Riferimenti normativi:
L. 24 giugno 1997, n. 196 (Pubblicata nella G. Uff. 4 luglio 1997, n. 154, S.O.
Norme in materia di promozione dell'occupazione.
D. lgs. 1° dicembre 1997, n. 468 (Pubblicato nella G. U. 8 gennaio 1998, n. 5).
Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della L. 24
giugno 1997, n. 196
Si definiscono lavori socialmente utili le attività che hanno per oggetto la realizzazione di
opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, mediante l'utilizzo di particolari categorie di
soggetti, alle condizioni contenute nel presente decreto legislativo, compatibilmente con
l'equilibrio del locale mercato del lavoro.
Le attività sono distinte secondo la seguente tipologia:
lavori di pubblica utilità mirati alla creazione di occupazione, in particolare in nuovi bacini
di impiego, della durata di 12 mesi, prorogabili al massimo per due periodi di 6;
lavori socialmente utili mirati alla qualificazione di particolari progetti formativi volti alla
crescita professionale in settori innovativi, della durata massima di 12 mesi;
lavori socialmente utili per la realizzazione di progetti aventi obiettivi di carattere
straordinario, della durata di 6 mesi, prorogabili al massimo per un periodo di 6 mesi, con
priorità per i soggetti titolari di trattamenti previdenziali;
prestazioni di attività socialmente utili da parte di lavoratori titolari del trattamento
straordinario di integrazione salariale, del trattamento di indennità di mobilità e di altro
trattamento speciale di disoccupazione.
Le attività indicate nelle lettere a), b) e c) sono definite mediante la predisposizione di
appositi progetti.
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Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e le regioni, negli ambiti di rispettiva
competenza, promuovono l'utilizzazione dei lavori socialmente utili come strumento di
politica attiva del lavoro, di qualificazione professionale e di creazione di nuovi posti di lavoro
e di nuova imprenditorialità, anche sotto forma di lavoro autonomo o cooperativo.
197.LAVORO
Uno dei principali fattori della produzione che in unione con gli altri, capitale e terra,
concorre alla produzione di beni e servizi e che è remunerato con un salario. In senso più
ristretto il termine indica il numero di persone occupate disponibili a lavorare o la quantità
di lavoro svolto, mentre nel linguaggio comune esso è usato in un senso ancor più limitato
per indicare il lavoro manuale o, collettivamente, i lavoratori che svolgono un lavoro
manuale (forza lavoro).
198.LAVORO A DOMICILIO
Riferimenti normativi:
L. 18 dicembre 1973, n. 877, recante:
Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio
E’ una delle forme con cui l’imprenditore realizza il decentramento dell’attività produttiva
(intesa dal punto di vista dell’organizzazione del lavoro), in virtù della quale una parte più o
meno consistente della forza lavoro utilizzata non è inserita nell’organizzazione del lavoro
dell’impresa. Si tratta cioè di una prestazione di lavoro eseguita non già sotto l’immediata
direzione e responsabilità dell’imprenditore, ma dislocata all’esterno dell’impresa,
normalmente, presso il domicilio del lavoratore.
Si distinguono:
il Lavoro a domicilio autonomo, in cui l’attività è svolta dal prestatore secondo modalità di
piena autonomia e senza vincolo di subordinazione di volta in volta per uno o più
committenti e senza alcuna relazione organica con un’attività imprenditoriale esterna;
il Lavoro a domicilio subordinato, in cui l’attività del prestatore presenta un collegamento
tecnico-funzionale ed economico stabile con il ciclo produttivo dell’impresa committente.
199. LAVORO AUTONOMO
Riferimenti normativi:
D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito dalla L. 28 novembre 1996, n.
n. 608
608 recante:
recante:
Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del
reddito e nel settore previdenziale.
E’ il lavoro svolto da qualsiasi persona che lavora in proprio, cioè, che non è alle dipendenze
di altri verso i quali è responsabile del proprio operato e della propria attività. I lavoratori
autonomi fanno parte di una categoria a sé stante per quanto concerne l’imposizione fiscale,
i contributi sociali e i benefici cui hanno diritto in base al piano delle assicurazioni sociali.
200.LAVORO: COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
Riferimenti normativi:
D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito dalla L. 28 novembre 1996, n.
n. 608
608 recante:
recante:
Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del
reddito e nel settore previdenziale
Si considerano di collaborazione coordinata e continuativa i rapporti aventi per oggetto
prestazioni di attività che pur avendo contenuto artistico o professionale sono svolte senza
vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto
unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica
prestabilita.
201.LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ
Riferimenti normativi:
D.M. 29 AGOSTO 1997 recante: Definizione di ambiti e tipologia dei progetti di lavori di
pubblica utilità.
1 dicembre 1997, n° 468, concernente:
Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della L. 24
giugno 1997, n. 196
Si definiscono lavori di pubblica utilità le attività che hanno per oggetto la realizzazione di
opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, mediante l'utilizzo di particolari categorie di
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soggetti, compatibilmente con l'equilibrio del locale mercato del lavoro. I lavori di pubblica
utilità sono mirati alla creazione di occupazione, in particolare in nuovi bacini di impiego,
della durata di 12 mesi, prorogabili al massimo per due periodi di 6; i progetti di lavori di
pubblica utilità sono attivati nei settori della cura della persona; dell'ambiente, del territorio
e della natura; dello sviluppo rurale, montano e dell'acquacoltura; del recupero e della
riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali, con particolare riguardo ai seguenti
ambiti:
cura e assistenza all'infanzia, all'adolescenza, agli anziani; riabilitazione e recupero di
tossicodipendenti, di portatori di handicap e di persone detenute, nonché interventi mirati
nei confronti di soggetti in condizioni di particolare disagio e emarginazione sociale;
raccolta differenziata, gestione di discariche e di impianti per il trattamento di rifiuti solidi
urbani, tutela della salute e della sicurezza nei luoghi pubblici e di lavoro, tutela delle aree
protette e dei parchi naturali, bonifica delle aree industriali dismesse e interventi di bonifica
dall'amianto;
miglioramento della rete idrica, tutela degli assetti idrogeologici e incentivazione
dell'agricoltura biologica, realizzazione delle opere necessarie allo sviluppo e alla
modernizzazione dell'agricoltura anche delle zone di montagna, della silvicoltura,
dell'acquacoltura e dell'agriturismo;
piani di recupero, conservazione e riqualificazione, ivi compresa la messa in sicurezza degli
edifici a rischio, di aree urbane, quartieri nelle città e centri minori, in particolare di
montagna; adeguamento e perfezionamento del sistema dei trasporti; interventi di recupero
e valorizzazione del patrimonio culturale; iniziative dirette al miglioramento delle condizioni
per lo sviluppo del turismo.
I progetti di lavori di pubblica utilità prevedono l'impegno dei soggetti promotori a realizzare
nuove attività stabili nel tempo e devono, a tal fine, contenere un piano d'impresa relativo
alle attività che si intendono promuovere alla fine del progetto. I progetti sono corredati da
dichiarazione scritta, attestante la sussistenza dei presupposti tecnicamente fondati del
progetto di nuove attività stabili nel tempo, rilasciata da una agenzia di promozione di lavoro
e di impresa. Le agenzie possono accertare i predetti presupposti mediante la documentata
fornitura di assistenza tecnica alla definizione del progetto. I soggetti promotori possono
modificare, entro sei mesi dall'avvio del progetto, i termini del piano d'impresa, fatti salvi gli
impegni occupazionali, per giustificate esigenze intervenute in corso di esecuzione del
progetto di lavori di pubblica utilità cui il piano è collegato, previa relativa certificazione ad
opera della medesima agenzia di promozione e lavoro che ha già rilasciato la dichiarazione
scritta. Le modifiche sono immediatamente comunicate all'organo che ha approvato il
progetto.
I progetti di lavori di pubblica utilità, predisposti dalle Amministrazioni pubbliche e dagli
enti pubblici economici, sono corredati dalle delibere recanti gli impegni in ordine alle
opzioni ivi previste e ai conseguenti stanziamenti di bilancio.
Sulla base delle delibere i soggetti promotori stipulano, entro 8 mesi dall'avvio dei progetti,
convenzioni con i soggetti incaricati della realizzazione dei piani di impresa, affidando ad essi
direttamente la gestione dei progetti di pubblica utilità. Il soggetto promotore allega, in sede
di presentazione del progetto o invia successivamente la convenzione e l'organismo gestore
subentra negli obblighi del promotore stabiliti nel presente decreto. Ove la convenzione non
sia stipulata il progetto si intende cessato.
202. LAVORO FEMMINILE (tutela)
Riferimenti normativi:
L. 10 aprile 1991, n. 125, recante:
Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro.
Il problema della condizione femminile, in generale e sul piano dell’occupazione, dopo anni
di lotte è stato affrontato in maniera organica dalla L. 125/91. Le disposizioni contenute
nella legge hanno lo scopo di favorire, l'occupazione femminile e di realizzare, l'uguaglianza
sostanziale tra uomini e donne nel lavoro, anche mediante l'adozione di misure, denominate
azioni positive per le donne, al fine di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la
realizzazione di pari opportunità.
Le azioni positive hanno in particolare lo scopo di:
a. eliminare le disparità di fatto di cui le donne sono oggetto nella formazione scolastica e
professionale, nell'accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella vita lavorativa e nei
periodi di mobilità;
b. favorire la diversificazione delle scelte professionali delle donne in particolare attraverso
l'orientamento scolastico e professionale e gli strumenti della formazione; favorire l'accesso
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al lavoro autonomo e alla formazione imprenditoriale e la qualificazione professionale delle
lavoratrici autonome e delle imprenditrici;
c. superare condizioni, organizzazione e distribuzione del lavoro che provocano effetti diversi, a
seconda del sesso, nei confronti dei dipendenti con pregiudizio nella formazione,
nell'avanzamento professionale e di carriera ovvero nel trattamento economico e retributivo;
d. promuovere l'inserimento delle donne nelle attività, nei settori professionali e nei livelli nei
quali esse sono sottorappresentate e in particolare nei settori tecnologicamente avanzati ed
ai livelli di responsabilità;
e. favorire, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo
di lavoro, l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali e una migliore ripartizione di
tali responsabilità tra i due sessi.
203.LAVORO INTERINALE O TEMPORANEO
Vedi: CONTRATTO di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo
204.LAVORO MINORILE (TUTELA)
Riferimenti normativi:
Costituzione art. 37
L. 17 ottobre 1967, n. 977, recante:
Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti.
DPR 20 gennaio 1976, n. 432, recante:
Determinazione dei lavori pericolosi, faticosi e insalubri ai sensi dell'art. 6 della L. 17
ottobre 1967, n. 977, sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti
L’art. 37 della Costituzione ai commi 2 e 3 regolamenta la tutela del lavoro minorile
statuendo che “la legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato” e che “la
Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di
lavoro, il diritto alla parità di retribuzione”. In attuazione del dettato costituzionale è stata
emanata la L. 17 ottobre 1967, n°977, sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti.
Tale legge stabilisce che si intendono: per fanciulli i minori di 15 anni e per adolescenti i
minori tra i 15 e i 18 anni; inoltre, stabilisce che per accedere al lavoro gli uni e gli altri
debbono essere forniti di certificato medico che attesti la loro idoneità all’attività lavorativa
cui saranno adibiti; stabilisce che l'occupazione dei fanciulli e degli adolescenti è
subordinata all'osservanza di condizioni soddisfacenti di lavoro, idonee a garantire la salute,
lo sviluppo fisico e la moralità; precisa che i minori non possono essere adibiti a lavori
notturni e che per i fanciulli, liberi da obblighi scolastici, l'orario di lavoro non può superare
le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali, mentre, per gli adolescenti l'orario di lavoro non può
superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali. Infine che i fanciulli di 14 anni compiuti
possono essere ammessi dagli Uffici del lavoro a frequentare corsi di formazione
professionale per il primo avviamento al lavoro, riconosciuti idonei a fornire ai fanciulli
stessi un'adeguata formazione professionale e che gli stessi Uffici del lavoro dovranno
sollecitare i fanciulli che hanno superato i 14 anni, che non proseguono gli studi e che sono
alla ricerca di una occupazione, a frequentare detti corsi.
205. LAVORO NERO
Lavoro pagato in contanti o in natura e non denunciati ai fini fiscali, previdenziali, ecc. Il
termine spesso implica che il lavoratore che si presta a questo tipo di attività sia sotto
pagato, oltre a restare escluso da tutti i benefici quali il diritto alla pensione, all’assistenza
sanitaria, all’assicurazione contro gli infortuni, ecc., con grande convenienza per il datore di
lavoro, che così evita di dover sostenere ingenti costi. Spesso il Lavoro nero rappresenta una
seconda occupazione per il lavoratore, che così arrotonda i propri guadagni, ma quando esso
costituisce l’unica attività del lavoratore, il fatto che non sia dichiarato contribuisce a
distorcere gli indici di disoccupazione, oltre a tutte le altre conseguenze che comporta in
campo assistenziale. Il Lavoro nero si sviluppa a livelli abbastanza notevoli specialmente
quando le aliquote fiscali e i contributi sociali raggiungono livelli ritenuti iniqui e
insostenibili.
206.LAVORO PARASUBORDINATO
Riferimenti normativi:
Codice di Procedura Civile: art. 409, n°3.
Rientrano in questa categoria i rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri
rapporti di collaborazione che si concretino di una prestazione d’opera continuativa e
coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato.
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207.LAVORO PUBBLICO
Si intende per lavoro pubblico il rapporto di lavoro e di impiego alle dipendenze delle
Amministrazioni pubbliche. Per Amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le
istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le
regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le
istituzioni universitarie, gli istituti autonomi delle case popolari, le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario
nazionale.
208.LAVORO STAGIONALE
E’ il lavoro che, in dipendenza delle condizioni climatiche e meteorologiche può svolgersi
soltanto in determinati periodi dell’anno.
Scambi alla pari: Lavorare alla pari in una famiglia (soprattutto all’estero) vuol dire vivere al
suo interno per un periodo piuttosto prolungato, generalmente da tre mesi ad un anno,
occupandosi della cura dei bambini e, spesso, dando una mano nello svolgimento dei lavori
domestici leggeri. In cambio si ottengono vitto e alloggio ed è corrisposto un compenso
simbolico (pocket money). Di norma per essere ammessi agli scambi bisogna avere un’età
compresa tra i 18 e i 28 anni; l’impegno consiste in 5/6 ore di lavoro al giorno e alcune sere
di baby-sitting (alla voce INDIRIZZI UTILI alcuni riferimenti).
Settore turistico: E’ questo il tipico contesto in cui svolgere un’attività temporanea,
stagionale. Si pensi a pub, ristoranti, ostelli, villaggi turistici e parchi divertimenti, strutture
che assumono una grande quantità di personale, sia qualificato che privo di qualsiasi
esperienza.
Per una occupazione nei villaggi turistici conviene contattare i maggiori tour operator per
tempo, informandosi sulle modalità del reclutamento e sulle condizioni di lavoro; le stesse
considerazioni valgono per i parchi giochi e i centri estivi per bambini (alla voce INDIRIZZI
UTILI alcuni riferimenti).
Agricoltura: Si può cercare un lavoro stagionale all’estero impiegandosi come raccoglitori o
impacchettatori di frutta in una delle aziende agricole che operano ancora la raccolta
manuale, basta recarsi sul posto nella stagione giusta e contattare direttamente le fattorie o
alcune organizzazioni che offrono lavori agricoli (alla voce INDIRIZZI UTILI alcuni
riferimenti).
Commercio e industria: In questi settori, per quanti hanno già una buona conoscenza della
lingua del paese in cui intendono recarsi (comunque la conoscenza dell’inglese è sempre
apprezzata), c’è la possibilità di trovare un lavoro temporaneo. La strada migliore, in molti
paesi dove hanno una tradizione pluriennale e funzionano a pieno ritmo, è rivolgersi a
un’agenzia di lavoro interinale o a un’agenzia privata di collocamento il cui elenco è possibile
trovare sulle Pagine Gialle delle città in cui si intende operare.
209. LAVORO SUBORDINATO (VEDI ANCHE CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO)
E’ prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare
nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la
direzione dell’imprenditore.
I prestatori di lavoro subordinato si distinguono in dirigenti, quadri, impiegati e operai.
210.LAYOFF
Letteralmente “mettere via”, nella prassi licenziamento simultaneo di un gran numero di
dipendenti a causa della mancanza di ordinativi e della conseguente necessità di ridurre il
personale.
211.LAYOUT
Stricto sensu è la gestione dello spazio operativo in fase allocativa; riguarda la pianificazione
ed integrazione di un sistema attraverso lo studio sulla disposizione fisica dei suoi
componenti. Il Layout è applicato in azienda agli impianti industriali come pure
all’organizzazione degli uffici o di altri ambienti di lavoro. I risultati cui mira uno studio di
layout sono l’integrazione, l’efficienza dei mezzi e degli uomini nel loro spazio operativo,
l’espandibilità del sistema, la flessibilità al variare delle condizioni operative critiche, la
sicurezza, la sequenzialità degli ambienti rispetto al succedersi del processo lavorativo, la
ridotta distanza tra gli ambienti stessi, il rispetto delle condizioni ergonomiche.
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212.LEADERSHIP
E’ la dote di chi sa comandare, condurre gli uomini
213.LEASING
E’ l’accordo in base al quale un’azienda prende in affitto da un’altra azienda un bene, mobile
o immobile, contro pagamento di un canone di locazione convenuto, da versarsi
periodicamente e con facoltà di riscatto al termine di un determinato periodo di tempo. Il
Leasing viene distino in operativo e finanziario. Il primo è un accordo stipulato
direttamente tra un’impresa produttrice di beni strumentali e l’impresa che ricorre al
leasing. Quest’ultima riceve le macchine e gli impianti dietro pagamento di un canone annuo
fisso, detraibile ai fini fiscali, che la libera dai rischi derivanti dall’obsolescenza e dalla
necessità di reperire i mezzi finanziari che sarebbero necessari per l’acquisto del bene. Il
leasing finanziario, invece, è un accordo stipulato tra una società finanziaria e l’impresa che
ricorre al leasing. La prima acquista, è proprietaria o si procura il bene che la seconda vuole
in locazione e la seconda, in considerazione del fatto che lo usa, si impegna a pagare alla
prima un canone di locazione annuo.
214.LEONARDO DA VINCI
E’ un nuovo programma messo a punto dall’Unione Europea per migliorare la formazione
professionale di studenti e lavoratori. L’obiettivo fondamentale è di rafforzare la qualità e
l’innovazione nella formazione professionale in Europa, favorendo il partenariato
transnazionale. Il programma sperimenta nuovi modelli di apprendimento, finanzia scambi
tra i vari paesi, permette a studenti e giovani lavoratori di svolgere periodi di tirocinio presso
aziende straniere, aiuta a fare conoscere meglio le lingue. E’ possibile partecipare ai progetti
e usufruire di borse di studio se si è laureandi o laureati da non più di un anno e sotto i 28
anni di età. I progetti sono di breve durata (da tre a dodici settimane) o di lunga durata (da
tre a nove mesi). Per sapere a chi presentare la candidatura rivolgersi al rettorato
dell’Università di appartenenza o all’ISFOL, cui è possibile richiedere la lista dei consorzi
universitari che hanno presentato progetti (alla voce INDIRIZZI UTILI ulteriori riferimenti)
215. LETTERA DI ACCOMPAGNAMENTO O DI PRESENTAZIONE
Vedi alla voce “Curriculum vitae”
216.LIBERISMO ECONOMICO
Sistema di valori secondo cui non è consentito alla componente pubblica della società (Stato)
di interferire in qualche modo con l’iniziativa economica del privato (laisser faire). Secondo i
liberisti esiste una sorta di mano invisibile che guida l’individuo (homo oeconomicus) a sua
insaputa verso gli interessi collettivi: egli e la sua impresa perseguono il massimo vantaggio
con il minimo sforzo,secondo la legge del tornaconto individuale. Pertanto tutto ciò che è
nell’interesse dei singoli è anche di interesse per la società.
217.LIBRETTO DI LAVORO
E’ il documento indispensabile per chi vuole svolgere un lavoro come dipendente; sul libretto
è registrata l’attività lavorativa svolta come lavoratore dipendente. E’ in corso una profonda
revisione e modificazione del libretto di lavoro. Attualmente è rilasciato gratuitamente dal
Comune di residenza da persone che abbiano compiuto i 15 anni (14 se già in possesso del
diploma di licenza media). Il libretto va depositato presso l’azienda al momento
dell’assunzione; il libretto deve essere restituito al lavoratore alla cessazione del rapporto di
lavoro per dimissioni, licenziamento o pensionamento
Il rilascio del libretto di lavoro ha quale fine prevalente quello di facilitare gli accertamenti
relativi alla persona ed alle attitudini professionali del lavoratore da parte dei datori di
lavoro.
218.LIST BROKER
Nel Marketing è un noleggiatore di indirizzi commerciali. E’ un professionista che prende
tutti gli accordi necessari perché una società possa usare mailing lists di un’altra. Assume
su di sé l’incarico di effettuare le ricerche del caso, la selezione e la verifica della effettiva
validità degli indirizzi.
219.LISTE DI DISOCCUPAZIONE
Riferimenti normativi:
Legge 12-03-1999, n. 68 (pubblicato in G.U. 23-03-1999, n. 68, Supplemento ordinario) recante:
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Norme per il diritto al lavoro dei disabili.
D. lgs. 23-12-1997, n. 469 (pubblicato in G.U. 08-01-1998, n. 5, Serie Generale) recante:
Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma
dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Legge 15-03-1997, n. 59 (pubblicato in G.U. 17-03-1997, n. 63, Supplemento ordinario) recante:
Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.¶
L’iscrizione presso un Centro per l’impiego serve per l’avviamento al lavoro e per ottenere
l’indennità di disoccupazione. Con l’iscrizione “ordinaria” si è iscritti in una apposita banca
dati.
Per ottenere l’iscrizione occorre presentare ai “Centri per l’impiego”: stato di famiglia, titolo di
studio; attestati di qualifica; occorre anche portare in visione il codice fiscale, il libretto di
lavoro, un documento di riconoscimento non scaduto. Segnalare se si è disponibili per gli
avviamenti a selezioni nelle Pubbliche Amministrazioni per qualifiche che implichino il solo
requisito della scuola dell’obbligo o il possesso di attestati di qualifica.
Il Centro per l’impiego rilascia un attestato che deve essere timbrato una volta l’anno pena la
cancellazione dalle liste e la perdita di tutta l’anzianità maturata.
Con l’abolizione delle sezioni circoscrizionali, le cui competenze in materia sono state
trasferite alle Province, le Regioni, con proprie leggi, hanno cominciato a ridefinire sia le
funzioni del collocamento a livello locale, che il sostegno allo sviluppo delle politiche attive
del lavoro.
220.MAILING LIST
Elenco con nomi e indirizzi di persone o società con specifici interessi, caratteristiche o
attività in comune.
221.MANAGEMENT
Termine inglese relativo alla gestione dell’economia dell’impresa, che indica sia le attività
decisionali e direttive sia il gruppo di persone preposte a tali attività.
222.MANAGER
Termine, entrato anche nell’uso comune italiano, con il quale nell’organizzazione aziendale si
indica il Dirigente di Azienda, di elevata posizione, che accentra in sé le funzioni
dell’imprenditore, assumendo la responsabilità della conduzione dell’azienda (o di un settore
aziendale) e delle relative decisioni, pur non essendo generalmente il proprietario.
223.MANSIONE
Compito esplicato nell’adempimento di una prestazione di lavoro.
224.MARKETING
Termine entrato nel linguaggio internazionale per indicare l’insieme delle tecniche o la
funzione manageriale intese ad organizzare e dirigere tutte quelle attività commerciali volte a
valutare e convertire il potere di acquisto in domanda effettiva di un bene o di un servizio
specifici da parte del consumatore finale o dell’utente, in modo da realizzare i profitti, gli
scopi e gli altri obiettivi che si prefigge un’impresa.
225.MARKETING ORIENTED
Locuzione aggettivale che si può rendere con orientato o strutturato sul marketing.
Un’impresa marketing oriented lascia che siano i consumatori a dettare le scelte produttive
invece di condizionare il mercato ad assorbire determinati prodotti.
226.MASS MEDIA
Mezzi artificiali di amplificazione della comunicazione umana. Lo studio dei Mass Media
presenta una duplice importanza: a)come ricerca tecnologica applicata alla comunicazione
sociale; b) come studio degli effetti derivanti dai processi di diffusione e pervasione del
messaggio.
227. MASTER
Corso di formazione, generalmente post-universitario, della durata di uno o due anni, al
termine del quale si consegue un diploma di specializzazione in discipline aziendali.
228. M.B.A. (MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION)
67
Sigla universale che indica una specializzazione post laurea in economia aziendale. Per
acquisire questo titolo di Master si richiede, dopo il normale corso di laurea, un biennio di
perfezionamento in discipline come: scienza delle finanze, contabilità, marketing, gestione
aziendale.
229.MEDIATORE MARITTIMO
Riferimenti normativi
Legge 12-03-1968, n. 478 ( pubblicata nella G.U. 29-04-1968, n. 108, Serie Generale)
Ordinamento della professione di mediatore marittimo.
D.P.R. 04-01-1973, n. 66 (pubblicata nella G.U. 07-04-1973, n. 91, Serie Generale)
Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 1968, n. 478, sull'ordinamento della
professione di mediatore marittimo.
E’ colui che, a norma delle leggi vigenti, esercita professionalmente la mediazione nei
contratti di costruzione, di compravendita, di locazione, di noleggio di navi e nei contratti di
trasporto marittimo di cose. L'esercizio della professione di mediatore marittimo è
incompatibile con qualunque impiego pubblico o privato retribuito, fatta eccezione per
l'impiego presso imprese aventi per oggetto della loro attività la mediazione nei contratti. Per
l’esercizio della professione è richiesta l'iscrizione nel ruolo dei mediatori marittimi. Per
ottenere l'iscrizione nella sezione ordinaria del ruolo dei mediatori marittimi occorre:
a. godere del pieno esercizio dei diritti civili;
b. essere di buona condotta;
c. risiedere nella circoscrizione della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
nel cui ruolo si intende essere iscritto;
d. avere conseguito il diploma di scuola media inferiore;
e. avere superato un apposito esame (L'esame per l'iscrizione nella sezione ordinaria del ruolo
dei mediatori marittimi è orale e prevalentemente pratico);
f. avere effettuato un deposito cauzionale.
230.MERCATO DEL LAVORO
E’ il meccanismo attraverso il quale si determinano i prezzi del lavoro, cioè i salari. In
quanto esistono una domanda ed un’offerta di lavoro, e dell’offerta, proprie di un mercato.
Questo mercato è, tuttavia, diviso in molti mercati più piccoli, pur se in stretta dipendenza
l’uno dall’altro, proprio a causa della natura del bene trattato. Infatti, il lavoro non è
omogeneo come lo sono molti altri beni: oltre al lavoro non specifico, vi sono molti differenti
tipi di lavoro specifico e ciascuno di loro è trattato su un mercato che non può essere
uguale a quello di un altro.
231.MINIMO RETRIBUTIVO
E’ il minimo, stabilito per legge o per contratto, che un datore di lavoro può e deve pagare ad
un lavoratore in un qualsiasi settore economico, in una particolare industria o occupazione.
232.MOBILITA’ DEL LAVORO
Con questa espressione si intende la facilità con cui il lavoro si sposta all’interno di un
sistema economico. Come per altri fattori della produzione, anche in questo caso si deve fare
una distinzione tra: a) mobilità geografica, cioè la disposizione dei lavoratori a spostarsi da
una località ad un’altra; e, b) mobilità occupazionale, cioè la disponibilità dei lavoratori a
spostarsi da un’occupazione ad un’altra.
233.MOBILITY MANAGER
E’ colui che in un’azienda si occupa della trasferibilità dei fattori della produzione (capitale,
terreno o lavoro) da un’occupazione ad un’altra, da un’area geografica ad un’altra.
234.MOTIVAZIONE
La motivazione è un processo interno al soggetto, che può originare dal di dentro, oppure
essere indotto e sostenuto dal di fuori, od ambedue le cose insieme.
Un soggetto motivato lo è indipendentemente dal genere di cause che hanno agio su di lui;
pertanto se una persona si sente motivata, gli è indifferente la eventuale “manipolazione”
che altre persone stanno operando su di lui, a meno che ciò porti alla consapevolezza di
bisogni frustrati e ad un conseguente processo di demotivazione.
235.NETWORK
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Nel linguaggio delle telecomunicazioni, a livello internazionale, il termine sta ad indicare una
catena di stazioni radio o televisive, collegate o associate tra di loro, che generalmente
diffondono gli stessi programmi, alla medesima ora, in diverse parti del paese.
236.NEWSLETTER
Termine che genericamente significa bollettino di informazione. In modo particolare, nel
mondo dell’editoria finanziaria, è un rapporto scritto e un’analisi delle notizie che fornisce
spesso previsioni ovviamente rivolte ad un pubblico particolare, come ad esempio operatori
economici, e spedito agli abbonati di riviste o giornali economico-finanziari.
237.NON PROFIT
Detto anche Terzo settore, si contrappone al Settore privato profit, e al settore pubblico. Il
Non Profit è caratterizzato dal non perseguimento di scopi di lucro nello svolgimento della
propria azione che si prefigge scopi caritatevoli, umanitari, educativi, ricreativi o, comunque,
limitati a campi del genere. L’intervento del privato nel sistema del non profit si è andato
sempre più sostituendo allo Stato soprattutto nella produzione di molti servizi socioassistenziali e sanitari, creando quella che è definita l’economia sociale.
238. NOW (NEW OPPORTUNITIES FOR WOMEN)
Il Progetto NOW (New Opportunities for Women), messo a punto dalla Commissione europea,
ha come obiettivo la promozione delle pari opportunità per le donne sul fronte
dell’occupazione e della formazione professionale, facendo leva sulla specializzazione e sulla
cultura d’impresa.
Tramite il Progetto NOW possono essere erogati contributi per la formazione professionale,
per l’aiuto alla creazione di attività indipendenti, per l’avvio di servizi destinati ad aiutare le
donne ad accedere a strutture che facilitino la creazione di attività artigianali o di piccola e
media impresa, per l’orientamento e la consulenza.
239.OFFERTA DI LAVORO
Vedi alla voce “Annunci economici”
240.OFFICE AUTOMATION
Locuzione con la quale si definisce l’introduzione nel lavoro di ufficio delle tecnologie
informatiche; con tale termine si può quindi intendere l’insieme dei sistemi di elaborazione
(calcolatori) e di trasmissione dei dati che consentono di fornire informazioni e servizi
nell’ambito
dell’organizzazione
considerata
(industriale,
ma
anche
pubblica
amministrazione). Le principali attività che sono state coinvolte dall’automazione d’ufficio
possono essere classificate nel modo seguente:
Comunicazione delle informazioni: cioè quell’attività che consente di trasmettere e
rendere disponibili informazioni di qualsiasi tipo, scritte, grafiche, immagini
Gestione dei dati: attività che comporta sia l’acquisizione che la memorizzazione dei dati
necessari all’organizzazione
Trattamento dei documenti: è, forse, l’attività più rilevante, finalizzata alla preparazione e
alla manipolazione di testi
241.OMNIBUS
Agenzia per l’impiego del Lazio
Vicolo d’Aste, 12 – 00159 Roma
Fax 06.4386263
e-mail: [email protected]
E’ un servizio dell’Agenzia per l’impiego del Lazio, che si rivolge a tutti gli inoccupati in cerca
di primo impiego, ai disoccupati di lunga durata, ai lavoratori iscritti nelle liste di mobilità e
a quelli in Cassa Integrazione Guadagni. Questo servizio offre attività di promozione e
agevolazione dell’incontro tra domanda ed offerta di lavoro. L’attività di preselezione è
organizzata tenendo conto delle seguenti esigenze: richieste di lavoro provenienti da imprese
rivolte a lavoratori in CIG o personale iscritto nelle liste di mobilità; richieste di lavoro rivolte
a disoccupati di lunga durata o a giovani da assumere come apprendisti o con contratto di
formazione e lavoro; richieste di stage; richieste di prestazione di lavoro temporaneo per
lavoratori in mobilità provenienti da società che gestiranno il lavoro interinale.
242.OPERATORE
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Termine generico con il quale si indica chi è preposto all’uso o al controllo di una macchina
o altra apparecchiatura, quali potrebbero essere un computer, un centralino telefonico, e
simili.
243.OPINION LEADER
Mediatore del passaggio nei vari stadi del processo di comunicazione. Vista la sensibile
influenza che la comunicazione personale riveste nella formazione delle opinioni e quindi nel
mutamento degli atteggiamenti, gli opinion leaders rappresentano un potente mezzo di
diffusione e di infusione del messaggio, sia esso pubblicitario che di altro genere
244.ORARIO DI LAVORO
E’ il numero complessivo di ore lavorative cui è tenuto un lavoratore, in base ad un contratto
di lavoro. L’orario di lavoro può essere continuato, cioè senza interruzione e non può
superare le sei ore giornaliere, o può essere spezzato, cioè con un intervallo, fra due periodi
lavorativi di solito di quattro ore.
245.ORGANIZZAZIONE
E’ un insieme di persone e risorse economiche che ha come scopo quello di fornire prodotti
e/o servizi utili agli altri. Per fare ciò definisce gli obiettivi ed i risultati che desidera
raggiungere e ripartisce le responsabilità e le attività tra le diverse persone, assegnando loro
un incarico (ruolo).
246.ORGANIZZAZIONI SINDACALI
Riferimenti normativi:
Costituzione, art. 39
Codice Civile, art. 36 e art. 38
L. 20 maggio 1970, n°300 ( pubblicata in GU 27 maggio 1970, n°131), recante:
Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della,libertà sindacale e dell’attività
nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento
Sono organismi, non riconosciuti dalla legge (che si sono costituiti a seguito della
soppressione dell’ordinamento corporativo imposto con legge 3 aprile 1926, n°563 che
istituiva il sindacato unico) rappresentativi degli interessi collettivi dei lavoratori.
247.ORIENTAMENTO
L’insieme delle iniziative volte a favorire una scelta ragionata degli studi da seguire e della
professione da intraprendere, tenendo conto delle attitudini dimostrate e della personalità
del soggetto, delle condizioni familiari, locali e ambientali, delle tendenze del sistema
produttivo e delle possibilità di occupazione.
Sul lavoro: è il processo di inserimento del personale neo-assunto nell’organizzazione e nelle
sue funzioni. Consiste nell’informare la persona, del tipo di attività che svolge
l’organizzazione nella quale è inserito, dei metodi relativi al lavoro che dovrà svolgere, delle
sue funzioni specifiche, dei suoi rapporti con gli altri membri del personale ed ogni altro
aspetto che possa contribuire al suo miglio rendimento e al suo miglior inserimento.
248.ORIENTAMENTO AL CLIENTE
E’ la capacità di aiutare o servire i clienti e soddisfare i loro bisogni; significa porre
attenzione ad effettuare uno sforzo personale per scoprire e venire incontro alle esigenze del
cliente; la capacità di saper cogliere le opportunità del mercato.
249. OSSERVATORIO regionale sul mercato del lavoro
Istituito presso ogni Regione, programma ed organizza le rilevazioni generali sullo stato
dell'occupazione per tutti i settori di attività, nonché sui flussi e sui fabbisogni quantitativi e
qualitativi, sulle previsioni occupazionali, sulle dinamiche e sugli orientamenti della
popolazione scolastica e universitaria, anche in rapporto alle analoghe rilevazioni promosse
nell'ambito della CEE;
coordina le indagini e le rilevazioni specifiche effettuate ai vari livelli territoriali;
elabora stime, proiezioni e previsioni sull'andamento del mercato del lavoro;
pubblica e diffonde le informazioni sulle materie sopraccitate.
250.PACCHETTO TREU
Riferimenti normativi:
L.24 giugno 1997, n° 196 recante:
70
Norme in materia di promozione dell'occupazione
E’ l’insieme delle norme in materia di promozione dell’occupazione emanate con la legge
196/97.Esse delineano una strategia di medio termine affrontando in particolare tre
questioni: la flessibilità del lavoro (con le norme sul lavoro interinale, sul lavoro a tempo
determinato, sull’incentivazione del part time e la rimodulazione degli orari di lavoro); la
formazione professionale della forza lavoro, in specie con il rilancio della valenza formativa
dell’apprendistato e del contratto di formazione e lavoro e la creazione di un sistema di
formazione continua; l’avvio di interventi di emergenza per l’occupazione, soprattutto
giovanile (vedi borse di lavoro e lavori di pubblica utilità).
251.PANEL
Insieme di persone sul quale è effettuata una serie di analisi campionarie. La caratteristica
del Panel è quella di rimanere invariato nella composizione per tutto il periodo di studio del
fenomeno.
252.PARI OPPORTUNITA’
Legislazione
Costituzione: art. 3, 36 e 37;
L. 30 dicembre 1971, n°1204, recante:
Tutela delle lavoratrici madri;
L. 9 dicembre 1977, n. 903, recante:
Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro;
L. 10 aprile 1991, n°125, recante:
Azioni positive per la realizzazione della parità uomo/donna nel lavoro;
d.p.c.m. 27 marzo 1997, recante:
Azioni del Governo per l’attribuzione di poteri e responsabilità alle donne.
Il sempre maggiore impegno delle donne nel mondo del lavoro ha prodotto una forte
accelerazione al processo di parificazione effettiva tra uomo e donna; il processo, iniziato con
l’approvazione della legge 903/77, ha avuto una forte accelerazione con la legge 125/91
prima e con il DPCM del 27 marzo 1997 poi. In quest’ultimo provvedimento sono previsti
una serie di obiettivi consistenti:
nel perseguimento delle condizioni per una presenza diffusa delle donne nelle sedi in cui si
assumono decisioni rilevanti per la vita della collettività;
nell’analisi dei dati sull’impatto delle politiche governative con particolare riguardo ai
rapporti tra i sessi;
nel promuovere nuovo sviluppo attraverso la valorizzazione del potenziale di innovazione
rappresentato dalla professionalità e dall’imprenditoria femminile;
nel realizzare politiche dei tempi e dei cicli di vita che consentano a donne e uomini di
svolgere gli impegni di lavoro, di cura, di formazione culturale e professionale; ed inoltre nel
promuovere politiche di organizzazione del lavoro che valorizzino la differenza di genere e
non determinino discriminazioni, in base al sesso, nell’accesso al lavoro e nello sviluppo di
carriera.
Con riguardo a tali nuovi indirizzi strategici va rilevato che la più recente legislazione
lavoristica tende ad assicurare la parità uomo/donna soprattutto puntando alla
realizzazione delle pari opportunità e alla promozione della donna nella fase d’accesso alle
carriere ed alle professioni.
253.PARTECIPAZIONE AGLI UTILI
E’ un metodo di incentivazione in base al quale un’impresa distribuisce regolarmente ai
propri dipendenti una parte dei propri utili, in aggiunta al salario. A differenza dei premi di
produttività, la distribuzione di utili ai dipendenti non dipende dalla produttività del lavoro,
pur se è in parte ad essa collegata, infatti, scopo dell’ammissione dei dipendenti alla
ripartizione degli utili è quello di incentivarli ad aumentare la produzione, oltre che
promuovere buone relazioni tra lavoratori e datore di lavoro.
254.PARTENARIATO
Le azioni comunitarie sono concepite come complementari alle corrispondenti azioni
nazionali o come contributi alle stesse; esse si fondano su una stretta concertazione,
chiamata appunto Partenariato, tra la Commissione e lo Stato membro, nonché tra le
autorità e gli organismi designati dallo Stato membro nel quadro delle proprie normative
nazionali e delle prassi correnti, come ad esempio:
Le autorità regionali e locali e le altre autorità pubbliche competenti
71
Le parti economiche e sociali
Gli altri organismi competenti in tale ambito
Il Partenariato si svolge nel pieno rispetto delle rispettive competenze istituzionali, giuridiche
e finanziarie di ciascuna delle parti coinvolte.
Il Partenariato trova la sua piena attuazione nella gestione ed utilizzazione dei cosiddetti
Fondi Strutturali: F.S.E. – Fondo Sociale Europeo, F.E.R.S. – Fondo Europeo Regionale di
Sviluppo, F.E.O.G.A. – Fondo Europeo di Orientamento e Garanzia Agricola.
255.PART-TIME
Riferimenti normativi:
D. lgs. 25-02-2000, n. 61 (pubblicato in G.U. 20-03-2000, n. 66,
66, Serie
Serie Generale)
Generale) recante:
recante:
Attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale
concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES
Legge 23-12-1999, n. 488 (pubblicata in G.U. 27-12-1999,
27-12-1999, n.
n. 302,
302, S.
S. O.)
O.) recante:
recante:
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2000)
D.L. 30 ottobre 1984, n. 726 (Pubblicato nella G. Uff. 30 ottobre 1984, n. 299 e convertito in
legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 19 dicembre 1984, n. 863, Gazz. Uff. 22 dicembre
1984, n. 351).
Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali
Espressione aggettivale entrata anche nell’uso italiano per indicare un tempo orario ridotto
rispetto a quello considerato normale. Il part-time offre al lavoratore la possibilità di ridurre
il tempo delle proprie prestazioni di lavoro con corrispondente riduzione della retribuzione.
Nel rapporto di lavoro subordinato l'assunzione può avvenire a tempo pieno o a tempo
parziale.
Per lavoro a "tempo parziale" si intende l'orario di lavoro, fissato dal contratto individuale,
cui sia tenuto un lavoratore, che risulti comunque inferiore a quello indicato all'articolo 13,
comma 1, della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, o l'eventuale minor
orario normale fissato dai contratti collettivi applicati; il rapporto di lavoro a tempo parziale
può essere: A) di tipo “orizzontale" che si ha quando la riduzione di orario rispetto al tempo
pieno è prevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro, o B) di tipo “verticale"
che si ha quando l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi
predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno;
I contratti collettivi nazionali stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi, i
contratti collettivi territoriali stipulati dai medesimi sindacati ed i contratti collettivi
aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali, possono consentire che il
rapporto di lavoro a tempo parziale si svolga secondo una combinazione delle due modalità
indicate nelle lettere A) e B), provvedendo a determinare le modalità temporali di svolgimento
della specifica prestazione lavorativa ad orario ridotto, nonché le eventuali implicazioni di
carattere retributivo della stessa.
Possono essere effettuate con rapporto a tempo parziale anche le assunzioni a termine, di
cui alla legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni.
Il contratto di lavoro a tempo parziale richiede la stipula con forma scritta e deve
contemplare le mansioni che il lavoratore dovrà svolgere e la distribuzione dell’orario di
lavoro con riferimento al giorno, settimana, mese e anno; copia del contratto deve essere
trasmessa al Centro per l’impiego competente per territorio entro 30 giorni dalla data di
stipulazione.
Fermi restando i divieti di discriminazione diretta ed indiretta previsti dalla legislazione
vigente, il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole
rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile; L'applicazione del principio di non
discriminazione comporta che: 1) il lavoratore a tempo parziale benefici dei medesimi diritti
di un lavoratore a tempo pieno comparabile in particolare per quanto riguarda l'importo
della retribuzione oraria; la durata del periodo di prova e delle ferie annuali; la durata del
periodo di astensione obbligatoria e facoltativa per maternità; la durata del periodo di
conservazione del posto di lavoro a fronte di malattia, infortuni sul lavoro, malattie
professionali; l'applicazione delle norme di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei
luoghi di lavoro; l'accesso ad iniziative di formazione professionale organizzate dal datore di
lavoro; l'accesso ai servizi sociali aziendali; i criteri di calcolo delle competenze indirette e
differite previsti dai contratti collettivi di lavoro; i diritti sindacali. In caso di assunzione di
personale a tempo pieno il datore di lavoro è tenuto a riconoscere un diritto di precedenza in
favore dei lavoratori assunti a tempo parziale in attività presso unità produttive site entro
100 km dall'unità produttiva interessata dalla programmata assunzione, adibiti alle stesse
mansioni od a mansioni equivalenti rispetto a quelle con riguardo alle quali è prevista
72
l'assunzione, dando priorità a coloro che, già dipendenti, avevano trasformato il rapporto di
lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
256.PATTO TERRITORIALE
Riferimenti normativi:
D.L. 8 febbraio 1995, n. 32, recante:
Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività
attività gestite
gestite
dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per la
sistemazione del relativo personale,
personale, nonché
nonché per
per l'avvio
l'avvio dell'intervento
dell'intervento ordinario
ordinario nelle
nelle aree
aree
depresse del territorio nazionale.
E’ l'accordo, promosso da enti locali, parti sociali, o da altri soggetti pubblici o privati con i
contenuti di cui all’Accordo di programma quadro, relativo all'attuazione di un programma di
interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale l'accordo tra
soggetti pubblici e privati per l'individuazione, ai fini di una realizzazione coordinata, di
interventi di diversa natura finalizzati alla promozione dello sviluppo locale nelle aree
depresse del territorio nazionale e in linea con gli obiettivi e gli indirizzi allo scopo definiti nel
quadro comunitario di sostegno approvato con decisione C (94) 1835 del 29 luglio 1994 della
Commissione della Unione europea;
257.PENSIERO ANALITICO
E’ la capacità di scomporre problemi, progetti, processi nelle loro parti costitutive e di
comparare aspetti fra loro diversi.
258.PENSIERO CREATIVO
E’ la capacità di sviluppare un approccio creativo ai problemi
259.PERIODO DI PROVA
E’ il periodo durante il quale un nuovo dipendente di una qualsiasi organizzazione è
sottoposto alla prova del lavoro, prima di essere assunto in pianta stabile, onde accertare se
egli è in grado di svolgere i compiti che gli saranno affidati e se essi si confanno alle sue
capacità e aspettative.
260.PETRA
Programma dell’UE teso ad assicurare la formazione professionale dei giovani e a garantire
la dimensione europea attraverso progetti di ricerca e scambio di forze lavoro fra paesi
comunitari.
261. PIANI DI INSERIMENTO PROFESSIONALE
Riferimenti normativi:
Costituzione, art. 35, Diritto al lavoro;
L. 19 dicembre 1984, n° 863, recante:
L. 19 luglio 1994, n° 451, recante:
Conversione in legge, con modificazioni,
modificazioni, del
del D.L.
D.L. 16
16 maggio
maggio 1994,
1994, n.
n. 299,
299, recante
recante
disposizioni urgenti in materia di occupazione e defiscalizzazione
defiscalizzazione degli
degli oneri
oneri sociali.
L. 28 novembre 1996, n. 608, recante:
Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510,
510, recante
recante
disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del
reddito e nel settore previdenziale.
L. 24 giugno 1997, n. 196,
196, recante:
Norme in materia di promozione dell'occupazione.
D.L. 20 gennaio 1998, n. 4, convertito dalla L.20 marzo 1998, n°52, recante:
Disposizioni urgenti in materia di sostegno al reddito, di incentivazione all'occupazione
all'occupazione ee di
di
carattere previdenziale.
Costituiscono una tipologia di tirocinio mirata ad agevolare le scelte professionali e a fornire
una formazione professionale aggiuntiva mediante un’esperienza lavorativa effettuata in un
contesto aziendale.
I P.I.P. possono essere attività nelle aree svantaggiate di cui agli obiettivi comunitari 1 e 2 e
nelle Regioni ove sussistono forti squilibri tra offerta e domanda di lavoro; beneficiari
dell’inserimento professionale sono i giovani di età tra i 19 e i 32 anni, con possibilità di
estensione ai 35 anni per i disoccupati di lunga durata.
I P.I.P. sono attuati mediante progetti formativi di due tipi:
73
Progetti indirizzati a giovani in possesso di istruzione secondaria inferiore o superiore, per
iniziative che possono avere ad oggetto anche lo svolgimento di lavori socialmente utili e che
mirano al recupero dell’istruzione di base o a fornire una formazione di livello più elevato;
Progetti per figure professionalmente qualificate basati su periodi di formazione e sullo
svolgimento di un’esperienza lavorativa.
262. P.I.L. (PRODOTTO INTERNO LORDO)
E’ il valore totale dei beni e dei servizi prodotti in un paese nell’arco di un determinato
periodo di tempo, indicato come “lordo” in quanto non sono calcolate le spese di
ammortamento, cioè le spese per la sostituzione di beni capitali.
263.P.I.M. – PROGRAMMI INTEGRATI MEDITERRANEI
Al momento dell’adesione all’UE della Spagna e del Portogallo, fu prevista l’istituzione dei
PIM, ossia di una azione di ampia portata in favore della Grecia e di alcune regioni della
Francia e dell’Italia, proprio al fine di permettere loro di adattarsi, nelle migliori condizioni
possibili, alla nuova situazione creatasi dall’adesione di Spagna e Portogallo.
Si tratta di azioni pluriennali, di durata variabile da cinque a sette anni, che comportano
investimenti nel settore produttivo, realizzazione di infrastrutture e valorizzazione delle
risorse umane. I PIM si fondano su interventi coordinati degli strumenti nazionali e
comunitari, senza pregiudicare, anzi venendo a rafforzare, le azioni già finanziate con gli
stanziamenti ed i fondi strutturali già esistenti. Le misure dei PIM concernono i settori
dell’agricoltura (soprattutto le produzioni mediterranee), dell’industria, dei servizi e delle
risorse umane.
264.P.I.P. (Piano degli Insediamenti Produttivi)
Riferimenti normativi:
L. 22 ottobre 1971, n° 865, recante:
Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione
per pubblica utilità;
E’ uno degli strumenti della pianificazione urbanistica e costituisce anche uno strumento di
politica economica.
Come strumento di pianificazione urbanistica, il Comune, con il PIP, individuate le aree le
espropria e le utilizza per la realizzazione di impianti di carattere industriale, artigianale,
commerciale e turistico, in misura non superiore al 50% mediante la cessione in proprietà e
per il rimanente 50% mediante la concessione del diritto di superficie; tra il Comune e il
concessionario del diritto di superficie o l'acquirente del terreno è stipulata una convenzione
per atto pubblico con la quale sono disciplinati gli oneri a carico dell’acquirente o dl
concessionario e le sanzioni per la loro inosservanza.
Come strumento di politica economica, il PIP ha la funzione di incentivare le imprese
offrendo ad un prezzo politico le aree occorrenti per il loro insediamento e per la loro
espansione.
265.P.O. (programma operativo)
E’ il documento approvato dalla Commissione europea ai fini dell’attuazione di un quadro
comunitario di sostegno, composto di un insieme coerente di assi prioritari articolati in
misure poliennali, per la realizzazione del quale è possibile far ricorso ad uno o più Fondi e
ad uno o più degli altri strumenti finanziari esistenti, nonché alla BEI (Banca Europea
d’Investimento).
266.POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
Rientrano in questa definizione tutti quegli interventi che hanno come fine l’inserimento o il
reinserimento nel mondo del lavoro o che tendono a rimuovere gli ostacoli per il
raggiungimento della piena occupazione.
267.POSTA ELETTRONICA
Sistema per l’invio di messaggi in formato testo o grafico per via telematica fra computer e
terminali che possono essere posti anche a notevoli distanze tra di loro.
268.PREMIO DI PRODUTTIVITA’
Premio, di solito in moneta, pagato ai lavoratori di un’impresa a seguito di un aumento della
produttività allo scopo di stimolare successivi aumenti della stessa.
269.PRESTITO D’ONORE
74
Riferimenti normativi:
D.L. 20 gennaio 1998, n. 4, convertito dalla L.20 marzo 1998, n°52, recante:
Disposizioni urgenti in materia di sostegno al reddito, di incentivazione all'occupazione
all'occupazione ee di
di
carattere previdenziale.
Brochure
informativa
telematica,
scaricabile
da
www.sirio.regione.lazio.it/lavoro/proprio/prestito_1broch.html
Creato per promuovere lo sviluppo del lavoro autonomo nelle regioni del Mezzogiorno, il
cosiddetto "prestito d'onore", è stato affidato per la gestione all’IG (Società per l’imprenditoria
giovanile), sin dalla fine del 1996.
L’intervento si rivolge a disoccupati di qualsiasi età, residenti nei territori individuati dalla
Commissione dell’UE come aree in ritardo di sviluppo (Obiettivo 1), che intendano avviare
una qualunque attività indipendente, dando vita a ditte individuali. I requisiti per ottenere
servizi reali ed incentivi finanziari per avviare un’impresa, sono: essere disoccupati da
almeno sei mesi e essere residenti nei comuni inseriti nelle aree in ritardo di sviluppo. Gli
aspiranti imprenditori, prima di essere ammessi alle agevolazioni, debbono obbligatoriamente
partecipare ad un corso di formazione della durata di quattro mesi. Le agevolazioni finanziarie
per l’investimento, sotto forma di contributo a fondo perduto e di finanziamento a tasso
agevolato (rispettivamente pari al 60% e al 40% dell’investimento) coprono una cifra
massima di 50 milioni. La legge prevede anche un contributo a fondo perduto di 10 milioni
per le spese di gestione nel primo anno di attività.
270.PREVIDENZA
Si intende con questa locuzione il servizio rivolto alla protezione del lavoratore dai rischi
sociali. Il concetto si è oggi allargato e si va sempre più configurando, non solo, come
strumento per la riparazione delle situazioni di bisogno determinate da eventi che,
collocandosi all’interno o all’esterno del rapporto di lavoro, espongono il lavoratore alla
perdita della retribuzione a seguito di eventi che alterano la tradizionale funzione di
scambio; ma altresì come strumento per la prevenzione delle situazioni di bisogno che,
viceversa, dipendono da eventi della vita economica, i quali, senza alterare la funzione del
rapporto di lavoro, ne evidenziano la incapacità di assolvere alla funzione sociale di garantire
l’occupazione e quindi il reddito del lavoratore.
271. PREVIDENZA integrativa
Riferimenti normativi:
D. lgs. 21 aprile 1993, n. 124, recante:
Disciplina delle forme pensionistiche complementari,
complementari, aa norma
norma dell'articolo
dell'articolo 3,
3, comma 1,
lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421
Ha lo scopo di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale dei lavoratori in
aggiunta all'erogazione dei trattamenti pensionistici del sistema obbligatorio pubblico.
Le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari sono le seguenti:
a. contratti e accordi collettivi, anche aziendali, ovvero, in mancanza, accordi fra lavoratori,
promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro, accordi, anche
interaziendali per gli appartenenti alla categoria dei quadri, promossi dalle organizzazioni
sindacali nazionali rappresentative della categoria membri del Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro;
b. accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, promossi da loro sindacati o
associazioni di rilievo almeno regionale;
c. regolamenti di enti o aziende, i cui rapporti di lavoro non siano disciplinati da contratti o
accordi collettivi, anche aziendali;
d. accordi fra soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, promossi da associazioni
nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo legalmente riconosciute.
Per il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche, le forme pensionistiche
complementari possono essere istituite mediante i contratti collettivi.
Le forme pensionistiche complementari sono attuate mediante la costituzione di appositi
fondi, la cui denominazione deve contenere l'indicazione di «fondo pensione», la quale non
può essere utilizzata da altri soggetti.
La partecipazione alle forme pensionistiche complementari è lasciata alla libera adesione
individuale.
272. PROCEDURE DI RECLUTAMENTO NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Riferimenti normativi:
D. lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, recante:
75
Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre
1992, n. 421
Le procedure di reclutamento nelle PP.AA. si conformano ai seguenti principi:
adeguata pubblicità della selezione e delle modalità di svolgimento che garantiscano
l’imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è
opportuno, all’ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di
preselezione;
adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti
attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
decentramento delle procedure di reclutamento;
composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di comprovata competenza nelle
materie di concorso.
273.PRODUTTIVITA’
E’ il rapporto tra la quantità di prodotto ottenuto e la quantità di un fattore, generalmente il
lavoro, immessa nel processo produttivo. La produttività dipende non solo dallo sforzo della
manodopera, ma anche dal grado di sviluppo tecnologico raggiunto dall’economia, dal
capitale fisso disponibile, dalla forma di organizzazione imprenditoriale, dalla capacità
manageriale, dalle condizioni di vita e di lavoro e da tanti altri fattori.
274.PROFESSIONALITÀ
E’ la qualità di chi svolge il proprio lavoro con competenza, scrupolosità e adeguata
preparazione culturale, scientifica, tecnica.
275.PROFESSIONI
In senso ampio, qualsiasi attività lavorativa abituale, inclusi anche i vari impieghi e mestieri
(professioni liberali e professioni manuali); in senso più ristretto e proprio, attività
intellettuale per l’esercizio della quale è richiesto uno specifico titolo di studio e/o una
particolare abilitazione il più delle volte congiunte all’iscrizione ad un apposito albo.
Nell’ambito delle garanzie che riflettono il mondo del lavoro, le professioni costituiscono “un
unicum” da salvaguardare in sintonia e stretta aderenza con i valori costituzionali che esse
rappresentano: la giustizia, la sanità, il territorio, l’ambiente, il risparmio, l’economia. Le
professioni per poter essere compiutamente espletate si poggiano sui seguenti principi:
natura intellettuale della prestazione, rapporto fiduciario con l’utente, elevato grado di
affidabilità, tenuta etica dei comportamenti, prestigio del ruolo sociale, influssi pubblicistici
della funzione. Sul piano della qualità dei servizi le professioni si basano essenzialmente
sulla qualità del livello professionale alla cui individuazione concorrono: gli studi, la
formazione, il tirocinio, l’esperienza professionale, l’aggiornamento permanente, l’attuazione
di regole di comportamento fissate in codici deontologici.
276.PROFESSIONI “NUOVE”
In un mondo governato dall’economia e dal profitto, per quanti nuovi posti di lavoro si riesca
a creare, quelli distrutti dal progresso tecnologico e scientifico sono sempre di più; ne
consegue che i posti di lavoro “fissi” mancano e la disoccupazione, soprattutto giovanile,
cresce. Inoltre, i lavori faticosi e ripetitivi sono svolti dalle macchine e il lavoro residuo è
sempre più di natura intellettuale e caratterizzato da creatività e flessibilità; esso è perciò un
lavoro che richiede oltre ad un elevato grado di scolarizzazione un notevole livello di
conoscenze.
Ogni giovane si pone, prima o poi, il problema di cosa farà da grande, pochi fortunati già lo
sanno e mentre prima le professioni possibili erano poche e perlopiù legate a percorsi
curricolari, ora le professioni possibili sono in continua crescita ed evoluzione e legate quasi
esclusivamente alla cosiddetta new economy.
Tutti i settori della vita economica, sociale e culturale sono interessati dallo e allo sviluppo di
nuove professioni, soprattutto quelle legate all’informatica, alle telecomunicazioni, alla
ricerca scientifica, all’organizzazione aziendale, all’organizzazione della Pubblica
Amministrazione, alla salute, all’ambiente, alla cultura, al tempo libero e più in generale ai
servizi alla persona e alla comunità.
Tra le nuove professioni si ricordano a titolo di esempio: il Telelavoro, il Web Master, il
Promotore finanziario, il consulente di franchising, il Programmatore analista, il
Coordinatore di Call Centre, lo specialista di Data Network, ecc.
76
277.PROGETTO
E’ il complesso degli elaborati che determinano il percorso da seguire per la realizzazione di
un lavoro o di una serie di lavori. Si hanno vari ti pi di progetto in relazione alla completezza
e al livello di definizione dei suoi contenuti:
Progetto di fattibilità o preliminare: è costituito da una relazione contenente l’esposizione
di un’idea sommaria del lavoro da svolgere; è volto a definire le caratteristiche qualitative e
funzionali del lavoro da svolgere, i loro costi in rapporto ai benefici previsti; le esigenze da
soddisfare e le specifiche prestazioni da fornire; la fattibilità amministrativa e tecnica.
Progetto definitivo: è il livello di progettazione che sulla base di uno studio preliminare
consente una formulazione più avanzata del lavoro da svolgere e che se pur potrà avere
deroghe ed eccezioni in fase di esecuzione, deve essere tale da consentire al committente una
valutazione compiuta ed esaustiva per l’esercizio delle proprie competenze.
Progetto esecutivo: nel quale il lavoro è descritto, rappresentato e precisato in ogni sua
parte; il suo grado di specificità e compiutezza deve essere tale da escludere ogni possibile
ulteriore intervento per l’effettuazione dell’opera.
278.PROGETTUALITA’
E’ la capacità, di un singolo o di un gruppo, di ideare, redigere e controllare la realizzazione
di un progetto.
279.PROGRAMMATORE
E’ colui che all’interno di un’azienda interpreta, progetta, documenta e collauda i programmi
e sovrintende alla manutenzione del software di sistema/rete/telecomunicazioni.
280.PROGRAMMAZIONE
E’ la formulazione di un piano, in particolare di un piano economico, da parte di un’impresa,
un comitato statale o altro organismo o soggetto. In un significato più ristretto il termine è
passato ad indicare la serie di interventi o di piani con cui uno Stato tenta di dirigere lo
svolgimento dell’attività economica del paese.
281.PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
Riferimenti normativi:
D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito dalla L. 28 novembre 1996, n.
n. 608
608 recante:
recante:
E’ la regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra il soggetto pubblico competente
e la parte o le parti pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi, riferiti ad
un'unica finalità di sviluppo, che richiedono una valutazione complessiva delle attività di
competenza.
282.PROJECT MANAGER DI E-COMMERCE
E’ lo specialista dell’on line che prepara l’azienda a fare business nella Rete. Elabora le
strategie per l’ingresso di un prodotto nel commercio elettronico, grazie alle sue competenze
tecniche e commerciali, organizza il lavoro, gestisce il budget.
Deve essere laureato in Economia con buona conoscenza dei mercati internazionali, del
marketing e del controllo di gestione; indispensabile una buona conoscenza della lingua
inglese; preferibile anche un Master in e-commerce e una discreta competenza nelle nuove
tecnologie.
283.PROMOTORE FINANZIARIO
Riferimenti normativi:
L. 2 gennaio 1991, n°1, recante:
Disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei
dei
mercati mobiliari
D. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, recante:
Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli
degli
articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52.
E' promotore di servizi finanziari la persona fisica che, in qualità di dipendente, agente o
mandatario, esercita professionalmente l'attività di sollecitazione del pubblico risparmio
effettuata mediante attività anche di carattere promozionale svolta in luogo diverso da quello
adibito a sede legale o amministrativa principale dell'emittente, del proponente
l'investimento o del soggetto che procede al collocamento. L'attività di promotore di servizi
finanziari può essere svolta esclusivamente per conto e nell'interesse di una sola società di
intermediazione mobiliare.
77
Presso la CONSOB è istituito l'albo unico nazionale dei promotori finanziari.
I requisiti di onorabilità e di professionalità per l'iscrizione all'albo sono determinati con
regolamento dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I
requisiti sono accertati sulla base di rigorosi criteri valutativi che tengano conto della
pregressa esperienza professionale, validamente documentata, ovvero sulla base di prove
valutative indette dalla CONSOB, che disciplina, con regolamento:
l'istituzione e il funzionamento su base territoriale di commissioni per l'albo dei promotori
finanziari.
le modalità di formazione dell'albo e le relative forme di pubblicità;
c) le attività incompatibili con l'esercizio dell'attività di promotore finanziario;
e) le regole di presentazione e di comportamento che i promotori finanziari devono osservare
nei rapporti con la clientela;
le modalità di tenuta della documentazione concernente l'attività svolta.
E' promotore di servizi finanziari chi, in qualità di dipendente, agente o mandatario, esercita
professionalmente l'attività di sollecitazione del pubblico risparmio effettuata mediante
attività anche di carattere promozionale svolta in luogo diverso da quello adibito a sede
legale o amministrativa principale dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto
che procede al collocamento. L'attività di promotore di servizi finanziari può essere svolta
esclusivamente per conto e nell'interesse di una sola società di intermediazione mobiliare.
284.QUADRO COMUNITARIO DI SOSTEGNO
E’ il documento approvato dalla Commissione Europea, d’intesa con lo Stato membro
interessato, sulla base della valutazione del piano presentato dallo Stato membro e
contenente la strategia e la priorità di azioni dei Fondi e le altre risorse finanziarie. Tale
documento è articolato in assi prioritari ed è attuato tramite uno o più programmi operativi.
285.QUALIFICA PROFESSIONALE
E’ definibile come l’insieme delle mansioni che individuino una figura professionale
(Dirigente, impiegato, quadro, operaio, ecc.)
286.QUALITA’ TOTALE
E’ la coerenza, percepita dal consumatore, tra le promesse di un prodotto e le sue effettive
prestazioni, dettagli compresi.
287.RACCOMANDATARIO MARITTIMO
Riferimenti normativi:
L. 4 aprile 1977, n° 135
E' raccomandatario marittimo chi svolge attività di raccomandazione di navi, quali
assistenza al comandante nei confronti delle autorità locali o dei terzi, ricezione o consegna
delle merci, operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri, acquisizione di noli, conclusione
di contratti di trasporto per merci e passeggeri con rilascio dei relativi documenti, nonché
qualsiasi altra analoga attività per la tutela degli interessi a lui affidati.
Le predette attività possono essere svolte per mandato espresso o tacito con o senza
rappresentanza, conferito dall'armatore o dal vettore, nonché con o senza contratto di
agenzia a carattere continuativo od occasionale.
288.RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO
Riferimenti normativi:
L. 3 maggio 1985, n° 204
L'attività di rappresentante di commercio si intende esercitata da chiunque sia stabilmente
incaricato da una o più imprese di concludere contratti in una o più zone determinate.
289.RAPPORTI SPECIALI DI LAVORO
Sono quei rapporti di lavoro che per le caratteristiche proprie dell’attività lavorativa e per la
concreta articolazione della situazione di sottoprotezione sociale tipica del lavoratore
subordinato hanno ricevuto dal legislatore una particolare previsione; tra di essi si
ricordano: il lavoro dei marittimi e della gente dell’aria, i pubblici impiegati, i lavoratori a
domicilio (sia autonomi che subordinati), gli apprendisti, ecc.
290. RECLUTAMENTO DEL PERSONALE NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Riferimenti normativi:
L. 23 ottobre 1992, n. 421, recante:
78
Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di
sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale.
D. lgs. 3 febbraio 1993, n°29, recante:
Razionalizzazione dell’organizzazione delle pubbliche amministrazioni e revisione della
disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell’art.2 della L. 23 ottobre 1992, n°421
L. 15 marzo 1997, n. 59, recante:
Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.
D. lgs. 31 marzo 1998, n°80, recante:
Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle
amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie
controversie di lavoro e di giurisdizione
giurisdizione
amministrativa, emanate in attuazione dell’art.11, comma 4, della
della L.15 marzo 1997,
1997, n°59;
L’assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro:
tramite procedure selettive volte all’accertamento della professionalità richiesta, che
garantiscano in misura adeguata l’accesso dall’esterno;
mediante l’avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione
vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola
dell’obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.
291.REINSERIMENTO
Termine con il quale si indica il percorso attraverso cui passano i lavoratori espulsi dal
sistema produttivo per cause ad essi non imputabili per ottenere un nuovo posto di lavoro.
292.RIQUALIFICAZIONE
Addestramento di determinate categorie di lavoratori a nuove mansioni (di regola
caratterizzate da più alti livelli di competenza professionale) attraverso la frequenza di
appositi corsi interni od esterni all’azienda di solito in connessione con processi di
ristrutturazione produttiva.
293.RISORSE TELELAVORO
www.area.fi.cnr.it/centri/telelavoro/telelavoro.htm In questo sito si trova una lunga lista di
siti sul telelavoro, sia italiani, sia stranieri.
294.RUOLO
Per ruolo s’intende un insieme di attività richieste a un individuo nell’esercizio di un incarico
(es. responsabile vendite, venditore, commesso).
295.SELEZIONE
È la procedura, per lo più complessa ed articolata in varie fasi, attraverso la quale passano i
candidati che hanno fatto domanda per occupare un determinato posto di lavoro.
296.SICUREZZA SUL LAVORO
Riferimenti normativi:
D. lgs. 19-09-1994, n. 626 (pubblicato in G.U. 12-11-1994, n. 265, Supplemento ordinario) recante:
Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE,
90/394/CEE , 90/679/CEE, 93/88/CEE, 97/42/CEE e 1999/38/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza
e della salute dei lavoratori durante il lavoro
D.Lgs. 17-08-1999, n. 334
Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con
determinate sostanze pericolose
D. lgs. 17-08-1999, n. 334 (pubblicato in G.U. 28-09-1999, n. 228, Supplemento ordinario) recante:
Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con
determinate sostanze pericolose
Al fine di prevenire gli incidenti sui luoghi di lavoro, l’U.E., prima, e il legislatore nazionale, poi, hanno emanato
norme per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati
o pubblici. Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono:
a. valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
b. eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non è
possibile, loro riduzione al minimo;
c. riduzione dei rischi alla fonte;
d. programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo coerente nella prevenzione le
condizioni tecniche produttive ed organizzative dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
79
e.
f.
g.
h.
i.
297.
sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella
definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;
priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro;
l) controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;
m) allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona;
n) misure igieniche;
o) misure di protezione collettiva ed individuale;
p) misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e
di pericolo grave ed immediato;
q) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
r) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi
di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;
s) informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, sulle
questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
t) istruzioni adeguate ai lavoratori.
S.I.L. - Sistema Informativo Lavoro
Riferimenti normativi:
Legge 28-02-1987, n. 56 (Pubblicata nella G.U. 03-03-1987, n. 51, Supplemento ordinario), recante:
Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro
D. lgs. 23 dicembre 1997, n. 469 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 gennaio 1998, n. 5),
recante:
Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del
lavoro, a norma dell'articolo 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59
Il sistema informativo lavoro, con la garanzia che il trattamento dei dati personali si svolga
nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche,
con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale e garantisce altresì i
diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione, risponde alle seguenti
finalità e criteri:
miglioramento dei servizi;
trasparenza dell'azione amministrativa;
potenziamento dei supporti conoscitivi per le decisioni pubbliche;
contenimento dei costi dell'azione amministrativa;
integrazione ed interconnessione dei sistemi;
rispetto degli standard definiti anche in armonia con le normative comunitarie;
collegamento con il sistema statistico nazionale.
Il SIL, quale strumento per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ha
caratteristiche nazionalmente unitarie ed integrate e si avvale dei servizi di interoperabilità e
delle architetture di cooperazione previste dal progetto di rete unitaria della pubblica
amministrazione. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni, gli enti locali,
nonché i soggetti autorizzati alla mediazione tra domanda e offerta di lavoro, hanno l'obbligo
di connessione e di scambio dei dati tramite il SIL, le cui modalità sono stabilite sentita
l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione. Le imprese di fornitura di lavoro
temporaneo ed i soggetti autorizzati alla mediazione tra domanda e offerta di lavoro, hanno
facoltà di accedere alle banche dati e di avvalersi dei servizi di rete offerti dal SIL stipulando
apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le regioni e gli
enti locali possono stipulare convenzioni, anche a titolo oneroso, con le imprese di fornitura
di lavoro temporaneo ed i soggetti autorizzati alla mediazione tra domanda e offerta di
lavoro, per l'accesso alle banche dati dei sistemi informativi regionali e locali. La gestione e
l'implementazione del SIL da parte delle regioni e degli enti locali sono disciplinate con
apposita convenzione tra i medesimi soggetti e il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.
298.SOCRATES
E’ il programma unificato europeo nel settore dell’istruzione istituito con Decisione
819/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; l’attuazione di “Socrates” è di
competenza della Commissione europea (DG XXII, istruzione, formazione professionale e
gioventù), assistita dal comitato “Socrates”, composto da rappresentanti degli Stati membri
80
e presieduto dalla Commissione. Si propone di privilegiare la dimensione europea e di
migliorare la qualità dell’istruzione incentivando a tal fine la cooperazione tra i paesi
partecipanti e comprende tutti gli ordini e gradi d’insegnamento, dalla scuola materna
all’istruzione superiore di terzo ciclo.
“Socrates” coopera strettamente con “Leonardo”, il programma europeo per la formazione
professionale, all’affermazione, a livello europeo, della prassi di una istruzione e di una
formazione permanenti, protratte per tutta l’esistenza.
Per la realizzazione del programma sono state costituite una serie di agenzie nazionali, cui
sono attribuiti compiti specifici, come la scelta dei progetti ammessi a contributo,
l’assegnazione delle borse di studio con gestione dei relativi mezzi finanziari ed esecuzione
dei necessari controlli, oltre a funzioni di divulgazione e di informazione.
Ogni anno è pubblicata una Guida del candidato, che riporta informazioni sul programma e
di cui si può chiedere copia alle agenzie nazionali.
Recapito telematico: http://europa.eu.int/en/comm/dg22/socrates.html
Sono ammessi a fruire di un sussidio del programma Socrates tutti gli operatori della
formazione: discenti, docenti e amministratori.
“Socrates” consta di tre grandi filoni: Erasmus (insegnamento universitario); Comenius
(educazione scolastica); Azioni trasversali.
299. SOCIETA’ PER L’IMPRENDITORIA GIOVANILE (vedi I.G.)
300.SOFTWARE
Termine correntemente usato nella tecnica elettronica per indicare, in contrapposizione a
Hardware, tutti i componenti modificabili di un sistema o di un apparecchio e, più
specificamente in informatica, l’insieme dei programmi che possono essere impiegati su un
sistema di elaborazione dei dati.
301.SOSTITUTO D’IMPOSTA
Nel Diritto tributario è il soggetto che, a causa di un rapporto oggettivo che lo lega al contribuente (p.es. un
rapporto di lavoro), è obbligato a pagare le imposte a titolo definitivo o, più di frequente, a titolo di acconto, in
luogo del contribuente stesso, con l’obbligo di esercitare successivamente nei suoi confronti la dovuta rivalsa;
l’istituto è giustificato dall’esigenza di favorire l’accertamento e la riscossione dei tributi.
302.SPIN OFF
Sono i vantaggi aggiuntivi o conseguibili in campi affini, derivanti tutti da una attività
tecnologica o scientifica principale Nel linguaggio finanziario è una società che si è staccata
da un’altra di maggiori dimensioni.
303.SPORTELLO UNICO
Riferimenti normativi:
31 marzo 1998, n° 112
E’ l’ufficio costituito presso i Comuni al fine di garantire a tutti gli interessati l’accesso,
anche in via telematica, ad una informazione esaustiva inerente la gestione delle funzioni
amministrative concernenti la realizzazione, l’ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la
localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, incluso il rilascio delle concessioni
od autorizzazioni edilizie. Lo Sportello unico si pone come chiave di volta nell’attuazione degli
obiettivi programmatici in materia di sviluppo territoriale, e non soltanto quale struttura che
collega funzionalmente imprenditori e amministrazioni pubbliche competenti al rilascio di
permessi ed autorizzazioni, né come unità organizzativa finalizzata la solo snellimento di
tempi e procedure.
304.STAFF
Termine che nel linguaggio aziendalistico individua una unità organizzativa composta da
specialisti in vari settori e funzioni aziendali, il cui compito è quello di coadiuvare l’unità di
comando di un’organizzazione mediante attività di supporto o consultive. Tipiche funzioni
aziendali di competenza dello Staff sono quella di pubbliche relazioni e di programmazione
strategica. Lo Staff è collegato alle altre funzioni aziendali da relazioni funzionali e non
gerarchiche.
81
305.STAGE O TIROCINIO FORMATIVO
Riferimenti normativi
Legge 24-06-1997, n. 196 (pubblicata in G.U. 04-07-1997,
04-07-1997, n.
n. 154,
154, S.
S. O.)
O.) recante:
recante:
Norme in materia di promozione dell'occupazione
D.M. 25-03-1998, n. 142 (pubblicata in G.U. 12-05-1998, n. 108, Serie Generale) recante:
Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18
della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento.
Lo Stage o Tirocinio formativo è, normalmente, il periodo di formazione che l’allievo trascorre
presso un’azienda o un’amministrazione pubblica per verificare “sul campo” le conoscenze
acquisite durante la formazione in aula.
E’ un’occasione offerta ai giovani che hanno assolto l’obbligo scolastico, di acquisire una
conoscenza diretta del mondo del lavoro. Il periodo di stage non può superare i 12 mesi (24
per i portatori di handicap) in relazione ai vari tipi di utenti. Il tirocinio non costituisce
rapporto di lavoro subordinato.
Le iniziative di tirocinio possono essere promosse da: Centri per l’impiego, Università,
Provveditorati agli studi, Istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di
studio con valore legale, Centri pubblici di formazione e orientamento, Comunità
terapeutiche, Enti ausiliari e Cooperative sociali, purché iscritti negli specifici albi regionali,
ove esistenti. I datori di lavoro, pubblici e privati, possono promuovere iniziative formative
stipulando opportune convenzioni con Provincia o Regione.
I soggetti che possono chiedere il tirocinio sono: Studenti di scuole secondarie superiori
(durata massima dello stage 2 mesi); Diplomati che frequentano
la scuola di
perfezionamento o di specializzazione (durata massima 6 mesi); Studenti universitari o
studenti che frequentino un corso di diploma universitario o che abbiano concluso gli studi
da non più di un anno (durata massima 6 mesi); lavoratori disoccupati, inoccupati o in
mobilità (durata massima 4 mesi); Portatori di handicap (per i quali è prevista la possibilità
di una proroga oltre i sei mesi).
Gli obblighi del promotore consistono in: Predisposizione di un progetto formativo;
Individuazione delle aziende disponibili; Stipulazione di una convenzione; Stipulazione di
una polizza assicurativa di Responsabilità Civile per infortuni e danni a terzi; Effettuazione
di una attività di monitoraggio sull’intero processo.
Le Aziende o gli Enti debbono: Garantire la presenza di un tutor; Fornire gli strumenti
necessari all’attività professionale; Evitare che lo stagista lavori oltre il tempo necessarie ad
apprendere le tecniche lavorative oggetto dello stage stesso.
Non è consentito alcun tipo di retribuzione per lo stagista; si possono prevedere forme di
rimborso per vitto e trasporto a carico della scuola o dell’Azienda; l’Azienda può erogare
borse di studio.
I diritti e i doveri dello studente in stage sono: Sottoscrivere prima dell’inizio dell’attività una
dichiarazione in cui si impegna a rispettare le norme di comportamento previste dal
contratto collettivo nazionale di lavoro, gli orari e i regolamenti interni dell’azienda, le norme
antinfortunistiche e a non divulgare all’esterno conoscenze acquisite sui programmi e
l’organizzazione dell’impresa; Compilare quotidianamente un foglio di presenza e redigere
una breve relazione consuntiva dell’attività svolta; Essere coperto da assicurazione contro gli
infortuni; Essere seguito, oltre che dal tutor della scuola, anche da uno o più dipendenti
dell’azienda dotati della necessaria esperienza e preferibilmente anche di capacità didattiche;
L’azienda può esercitare, verso il tirocinante che è inserito nella struttura produttiva, un
potere dal punto di vista organizzativo, ma non quello gerarchico e disciplinare.
306.STATUTO DEI LAVORATORI
Riferimenti normativi
L. 20 maggio 1970, n°300 ( pubblicata in GU 27 maggio 1970, n°131), recante:
Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della,libertà sindacale e dell’attività
nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento
Con la legge 300/1970 (definita per il suo contenuto “statuto dei lavoratori), il Legislatore ha
voluto predisporre uno strumento a tutela della libertà e dignità dei lavoratori, nonché a
tutela della libertà e delle attività sindacali. Con la legge 300/1970 il legislatore ha mirato
non solo a regolamentare l’attività dei sindacati, ma anche a garantire loro un sostegno, al
fine di creare le condizioni di una maggiore effettività della loro azione all’interno
dell’organizzazione produttiva. Il legislatore non si è limitato a ribadire che i lavoratori hanno
diritto di esercitare la libertà sindacale anche all’interno dell’azienda, ma ha tracciato
un’area di attività sindacale che interferisce nei diritti e nelle prerogative dell’imprenditore,
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conferendo al sindacato il potere di operare nella sfera giuridica della controparte, a
soddisfazione dei propri interessi e di quelli degli associati.
307.TARGET
Questo termine, che letteralmente significa obiettivo, bersaglio, nel linguaggio del marketing
è usato per denotare la fascia di potenziali acquirenti o consumatori alla quale si rivolge la
strategia di vendita.
308. TCA – TELEWORK TELECOTTAGE AND TELECENTRE ASSOCIATION
E’ la più grande associazione europea per la promozione del telelavoro. Fondata nel 1993,
conta oggi già 2500 membri. Questa associazione ha promosso l’uso dei telecentri che
forniscono occasioni di impiego ai telelavoratori e attualmente ne conta già più di 140 nel
Regno Unito. I membri dell’associazione provengono da ogni parte d’Europa. Il sito internet
è www.tca.org.uk
309.TEAM LEADERSHIP
E’ la capacità di: sviluppare cooperazione o spirito di squadra quando si gestisce un gruppo;
stimolare l’attività dei componenti il gruppo fornendo tutte le informazioni necessarie e
riducendo le possibilità di conflitto. Implica l’intenzione di assumersi il ruolo di guida di un
team o di un gruppo, il desiderio, cioè, di guidare gli altri.
310.TELELAVORO
Locuzione con la quale si definisce lo svolgimento con sistemi informatici e telematici di
alcune attività lavorative, che normalmente sono svolte in un ufficio, presso l’abitazione del
lavoratore o altra sede messa a disposizione dal datore di lavoro.
Sul sito ufficiale del CIPT – Comitato Italiano per la promozione del Telelavoro
www.telelavoro.it si potranno ricevere non solo interessanti notizie, ma anche offerte e
richieste di lavoro e la possibilità di iscriversi alla mailing list sul telelavoro.
311.TELEMARKETING
E’ il Marketing via telefono. La persona preposta a questa attività fa interviste, svolge azione
pubblicitaria e promozionale e vende prodotti tramite il telefono.
312.TEMPLE
E’ un progetto che ha lo scopo di stimolare le prospettive di impiego per i telelavoratori, la
creazione di imprese e la promozione della cultura imprenditoriale in Europa. Il progetto
sfrutta le tecnologie per superare le barriere tra offerta e domanda di telelavoro; per
informazioni www.telejob.com
313. TERZO SETTORE (Vedi alla voce: NON PROFIT)
314.TEST DI SELEZIONE
Sono solitamente utilizzati come primo criterio di selezione allo scopo di ridurre in numero
dei candidati da ammettere alle successive prove selettive; si tratta di rispondere, in un
tempo determinato, ad una serie di domande a risposta aperta (il candidato dovrà fornire
una sintetica risposta scritta) o chiusa (il candidato dovrà solamente mettere una crocetta
nello, o annerire con un pallino lo, spazio accanto alla risposta che ritiene corretta
scegliendola tra le tre o più risposte prestampate; i principali test sono:
Test della personalità, tendenti a valutare alcuni tratti caratteriali;
Test psico-attitudinali, tendenti a valutare l’attitudine al ragionamento matematico, spaziale,
logico e verbale.
Per ottenere buoni risultati nello svolgimento del test si consiglia di:
Prestare attenzione alle istruzioni fornite dai selezionatori prima dell’inizio della prova e a
quelle riportate prima degli esercizi all’interno del test, spesso ci sono anche esempi di test
risolti);
Non perdere tempo sugli esercizi di cui non si trova la soluzione, potranno essere ripresi in
considerazione quando si sarà risposto agli altri quesiti; analoga considerazione vale per i
quesiti di cui si vorrà ricontrollare la soluzione;
Mantenere sempre la calma; spesso la compilazione di tutte le schede, o quaderni, richiede
una notevole fatica mentale, ma fa parte della prova anche il non farsi prendere dall’ansia.
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Sono disponibili sul mercato pubblicazioni che consentiranno di allenarsi alla soluzione dei
test psico-attitudinali, saranno utili per capire il meccanismo.
Nel caso di test della personalità sarà opportuno dare risposte sincere, si eviterà così d
dare risposte contraddittorie e quindi palesemente false.
315.TFR - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Riferimenti normativi
L. 29 maggio 1982, n. 297, recante:
Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in
in materia
materia pensionistica.
pensionistica.
Consiste in una somma di denaro dovuta dal datore di lavoro al prestatore di lavoro in ogni
caso di cessazione del rapporto. La sua corresponsione è, infatti, oggetto di una obbligazione
che sorge per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, confermando la natura di
retribuzione differita già propria dell’indennità di anzianità.
316. TIROCINIO (Vedi alla voce Apprendistato)
317.TRIAL BALANCE
Bilancio di verifica. E’ un bilancio dettagliato in tutte le sue componenti; si disaggregano,
cioè, tutte le voci al fine di permettere a chi legge di capire da dove provengono le cifre
globali del Balance sheet.
318.TUTOR
In formazione è’ la persona, normalmente un docente junior, incaricata di seguire uno o più
discenti nel corso del processo formativo.
319. TWEURO – TELEWORK EUROPA
E’ un progetto supportato dalla Commissione Europea per la divulgazione del programma di
applicazioni telematiche (TAP). Telework Europa è anche il sito ufficiale della telematica nelle
aree urbane e rurali, nonché un centro per la divulgazione delle informazioni e su tutte le
attività relative alla telematica. E’ contattabile al sito www.tweuro.com/index.htm
320.VIRGILIO
www.virgilio,it a questo indirizzo si trova il sito Virgilio; alla voce Lavoro e nella sezione
Guide rapide su Telelavoro si troveranno utili connessioni verso siti che affrontano questo
argomento, nonché offerte di lavoro e mailing list che aggiornano sulle nuove prospettive. In
Virgilio si trovano anche connessioni a siti che offrono servizi per il telelavoro, dall’accesso a
Internet alle spese telefoniche.
321.WEB
E’ l’insieme dei siti raggiungibili mediante la rete Internet
322.WEB DESIGNER
E’ il grafico di pagine Web. Suo compito è l’organizzazione dei contenuti del sito. Così come i
colleghi della carte stampata organizzano le pagine, equilibrando immagini e testi, forme e
colori, il grafico Web provvede ai comandi di lettura del sito e al suo aggiornamento. Oltre
alla conoscenza dei diversi linguaggi di programmazione, il grafico Web deve essere in grado
di strutturare un progetto di comunicazione sulle indicazioni del cliente.
323.WEB MASTER
E’ il responsabile del sito Web e del suo aggiornamento. Il suo lavoro è a stretto contatto con
il progettista delle pagine Web, con l’amministratore di sistema e con l’area marketing e
promozione. Il Web Master è tecnicamente garante del mantenimento del sito.
324.WEB PRODUCER
Progetta e realizza i siti multimediali per imprese, privati, enti. Si occupa di tutti gli aspetti
della comunicazione in rete, dalla scelta del tipo di messaggio da proporre alla cornice
grafica in cui inserirlo.Coordina grafici multimediali, Copy, Visual programmer.
Occorre essere dotati di una preparazione di base che si ottiene con le facoltà umanistiche e
di comunicazione, architettura, istituti di design o master in comunicazione; è anche
necessaria una buona familiarità con i linguaggi della rete e la conoscenza dei programmi di
grafica, delle funzioni html e del programma Java.
Indispensabile la conoscenza della lingua inglese.
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ALCUNI SITI WEB
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ALCUNI SITI WEB
Attenzione!
Nella ricerca di lavoro tramite Internet le offerte di lavoro dovrebbero essere tutte garantite e
preventivamente controllate al fine di evitare scherzi di cattivo gusto e proposte non corrette;
purtroppo non sempre è così, conviene pertanto sempre cercare di verificare la serietà della
proposta, l’attendibilità dell’offerta e le caratteristiche dell’interlocutore.
Conviene sempre, durante i primi contatti generici, evitare di fornire il proprio indirizzo ed i recapiti
telefonici in modo da tutelare realmente la propria privacy.
Prima di firmare qualsiasi contratto o proposta occorre leggere con attenzione tutte le clausole (può
succedere, soprattutto ai giovani disoccupati, di aderire a corsi di formazione a pagamento che
promettono, ma quasi mai assicurano, improbabili posti di lavoro al loro termine).
I SITI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
www.parlamento.it
Sito del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati
www.minambiente.it
Sito del Ministero dell’Ambiente
www.comunicazioni.it
Sito del Ministero delle Comunicazioni
www.minlavoro.it
Sito del Ministero del Lavoro
www.istruzione.it
Sito del Ministero della Pubblica Istruzione
www.tesoro.it
Sito del Ministero del Tesoro
www.finanze.it
Sito del Ministero delle Finanze
www.giustizia.it
Sito del Ministero della Giustizia
www.minindustria.it
Sito del Ministero dell’Industria, Commercio e Artigianato
www.trasportinavigazione.it
Sito del Ministero dei Trasporti e della Navigazione
www.llpp.it
Sito del Ministero dei Lavori Pubblici
www.mincomes.it
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Sito del Ministero del Commercio Estero
www.esteri.it
Sito del Ministero degli Affari Esteri
www.mininterno.it
Sito del Ministero dell’Interno
www.beniculturali.it
Sito del Ministero dei Beni Culturali
www.difesa.it
Sito del Ministero della Difesa
www.murst.it
Sito del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica
www.sanita.it
Sito del Ministero della Sanità
www.inea.it/udi
Sito del Ministero delle Politiche Agricole
www.affarisociali.it
Sito del Dipartimento per gli Affari Sociali
www.politichecomunitarie.it
Sito del Dipartimento per le Politiche Comunitarie
www.funzionepubblica.it
Sito del Dipartimento per la Funzione Pubblica
www.palazzochigi.it
Sito della Presidenza del Consiglio
www.camcom.it
Sito nazionale delle Camere di Commercio; interessante la possibilità di collegarsi con il
sito dell’Istituto “Tagliacarne” che è il centro studi dell’Unioncamere
www.istat.it
Sito dell’Istituto Nazionale di Statistica
www.inps.it
Sito dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, vi si trova tutto quello che bisogna
sapere sul mondo delle pensioni; il sito è particolarmente agile.
I SITI DEI GIORNALI, DELLE AGENZIE E DEGLI EDITORI
www.corriere.it
Il Sito del “Corriere della Sera”
www.ilsole24ore.com
Il Sito del quotidiano economico “Il Sole 24 Ore”
www.repubblica.it
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Sito del quotidiano “la Repubblica”
www.kataweb.it
Sito del gruppo “L’Espresso”
www.ansa.it
Sito dell’Agenzia Nazionale della Stampa Associata
www.agenziaitalia.it
Sito dell’Agenzia Italia di Stampa
GLI ALTRI SITI PER LA RICERCA E L’OFFERTA DI LAVORO
http://comunenapoli.it/telelavoro/
Telelavoro e sviluppo locale: un progetto del Comune di Napoli.
http://cyberdays.stet.it/job
E’ un ottimo punto di partenza per chi è in cerca del primo impiego. Il sito consta di due
macro-settori: il primo contenente informazioni sulla strategia pratica per entrare nel
mondo del lavoro; il secondo è un magazine virtuale, che ospita una serie di notizie di
contorno utili, anche se indirettamente, al raggiungimento dello scopo.
http://donnalavoro.ticouno.it
E’ una guida al lavoro al femminile; manca un database con le offerte di lavoro
http://www.kwlavoro.kataweb.it
E’ un sito ben strutturato e di facile accesso
http://openlab.csea.torino.it/csea
Il CSEA – Consorzio per lo Sviluppo dell’Elettronica e dell’Automazione, è una S.p.A. senza
scopo di lucro costituita da un gruppo d’imprese operanti nei settori dell’Elettronica e
dell’Automazione industriale, offre corsi di formazione destinati a chi cerca lavoro e/o a chi
pur avendolo desidera migliorare.
http://sophia.nettuno.it
Sophia è un sito ben organizzato composto di circa 2100 pagine (di cui 300 pubbliche).Le
porte d’ingresso al sito sono sostanzialmente quattro. Una consiste nel cliccare su uno dei
“quartieri” in cui appare divisa la città virtuale nella pagina d’ingresso. I quartieri sono:
Comunicazione, Europa, InformaLavoro, Formazione, Istruzione, InformaGiovani.
Un altro modo per esplorare il sito consiste nel cliccare nel riquadro “Servizi”, attraverso il
quale è visualizzato un indice dettagliato del contenuto dei quartieri.
Sophia è un sito dotato anche di una “metropolitana” che dispone di sei linee, ciascuna
adatta ad un preciso referente: la linea uno è per studenti e giovani in cerca di primo
impiego; la linea due è per giovani disoccupati; la linea tre per insegnati, docenti e centri di
formazione; la linea quattro per imprese giovanili, cooperative e liberi professionisti; la
linea cinque per enti locali, associazioni di categoria e sindacati; la linea sei per comuni,
province e regioni.
http://wwwaiuto.net
E’ una guida, di oltre 100 pagine, a 432 siti italiani dedicati al lavoro, professioni, scuola,
formazione, università, ricerca. Aiuta a rispondere ad ogni tipo di bisogno del giovane
cercatore d’impiego. Un sito semplice, ricco d’informazioni e di facile utilizzo.
http://www.cyberworkers.com/
Strumenti e risorse per cyberlavoratori
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http://www.igol.it
“La città delle opportunità” – il sito appartiene alla Società per l’imprenditoria giovanile e
offre informazioni a chi desidera avviare un’attività imprenditoriale, ma anche a coloro che
sono alla ricerca di un lavoro non autonomo. Per visitare il sito è possibile cliccare su uno
dei palazzi di cui è composta questa città.
http://www.informagiovani.it/lavoro.htm
Il sito appartiene ad OIKOS, un’Associazione ambientalista, Dalla pagina principale si può
accedere all’indice dei settori informativi, che comprende 15 aree; tra esse si ricordano:
Lavoro e concorsi; Formazione professionale; Imprenditoria, ecc.
http://www.jobintourism.it
E’ un sito specializzato nel realizzare l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro nel campo
turistico in Italia e all’Estero.
http://www.mclink.it
L’associazione Lavoro & tecnologia ha lo scopo di diffondere in Italia la conoscenza e la
pratica del telelavoro. Le sue pagine sono indirizzate principalmente agli utilizzatori
d’Internet e contengono una grande quantità d’informazioni utili: normative, dibattiti, atti
di convegni, leggi.
http://www.newtech.it/iobonline
E’ il sito realizzato dall’Associazione “Tempi Moderni” ed è al servizio di chi cerchi migliori
condizioni di studio, lavoro, impiego. I settori in cui e suddiviso il sito sono: Job Network;
Concorsi pubblici; Career Service; Euronews; Formazione; Job abroad e Focus sul lavoro
interinale e il telelavoro.
http://wwwsirio.regione.lzio.it
Offre in tempo reale, a quanti cercano un’occupazione nel Lazio (ma non solo), informazioni
su contratti di formazione, annunci di lavoro, borse di studio in Italia e all’estero, leggi a
sostegno dell’imprenditoria femminile e giovanile, tendenze del mercato del lavoro e corsi
regionali.
http://www.societaitalianatelelavoro.it
La SIT – Società Italiana Telelavoro, di cui sono soci fondatori Olivetti Ricerca, S3 Studium e
S3 Acta, promuove la conoscenza, lo sviluppo e la pratica del telelavoro sia in Italia sia
all’estero. Le sue attività si articolano in Osservatori, incontri sociali, gruppi di studio.
http://www.telelavoro.it/index.html
Sito del CIPT-Comitato Italiano per la Promozione del Telelavoro: domanda e offerta,
mailing list
http://www.telework/index.htm
Il Forum europeo
http://www.telework-mirti.org/italiano/mirti.htm
MIRTI è un progetto di ricerca approvato dalla Commissione dell’Unione Europea
all’interno del programma Applicazioni Telematiche. Lo scopo è di mettere a punto modelli
di relazioni industriali per la definizione di schemi di contratti di telelavoro significativi a
livello europeo.
http://www.virgilio.it/canali/lavoro/miniguida/008.html
la directory di Virgilio sul telelavoro
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www.adecco.it
Agenzia di lavoro interinale; il sito, oltre all’offerta di oltre 2000 proposte di lavoro, è un
completo vademecum al lavoro temporaneo
www.aiuto.it
E’ un sito di 180 pagine indirizzato a tutti coloro che hanno bisogno d’informazioni e
consulenza su ricerca di lavoro, professioni, scuola, formazione, università
www.alispa.it
Agenzia di lavoro interinale; il sito contiene una guida al lavoro e al telelavoro interinale e
un database d’offerte
www.bancalavoro.com
Banca dati per la ricerca di lavoro, l’inserimento del curriculum è gratuito
www.bancaprofessioni.com
Sito che offre suggerimenti per la redazione del CV e per affrontare il colloquio di selezione
www.bancalavoro.com oppure www.bancalavoro.it
Il sito ha già raccolto più di centosedicimila curricula; offre un servizio di consultazione
delle offerte tramite un motore di ricerca; la home page segnala le ultimissime inserzioni e
le migliori opportunità, i concorsi e le agevolazioni per le categorie protette; contiene una
newsletter e sondaggi on line.
www.bdsi.it/travelsite/viaggiindirizzi.htm
Contiene gli indirizzi di tutti gli Enti del turismo stranieri, delle Ambasciate e dei Consolati
presenti in Italia.
www.campus.it
E’ il sito dell’omonima rivista universitaria, dove si trovano anche domande e offerte di
lavoro.
www.careecity.com
Su misura per chi cerca un lavoro negli USA. Ampia offerta delle più svariate mansioni;
cercare la più adatta selezionando il genere di posizione professionale o lo Stato d’interesse.
www.carriera.com
Il sito è riservato a coloro che lavorano già da almeno due anni e desiderano trovare nuovi
sbocchi professionali; E’ possibile inserire il proprio CV e consultare le offerte disponibili; la
sezione dedicata alla gestione dei CV segnala quante volte il curriculum è stato prelevato.
www.cnel.it
Sito del CNEL – Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro
www.comune.roma.it/usno/jobnet.htm
Elenco di tutti i link con siti in Italia e all’estero dove si offre e si domanda lavoro.
www.comm2000.it/met
Sito dove si offre lavoro con curriculum per manager.
www.corriere.it/lavoro/benven.spm
La versione per Internet dell’inserto “Corriere Lavoro” del Corriere della sera-
www.disabili.com
91
E’ un portale dedicato ai disabili con una sezione sul lavoro; oltre agli articoli del magazine
è possibile consultare le offerte e le richieste di lavoro
www.ecolavoro.it
Agenzia di collocamento virtuale per i lavori ecologici; il sito si propone come luogo
d’incontro sulla rete tra domanda e offerta di ecolavoro ed è diviso in sezioni: ecolavoro,
trovare lavoro, formazione, finanziamenti, cerco/offro lavoro, aziende e prodotti ecosostenibili, normative, tesi ambientali, siti Web ambientali
www.emdsnet.com
E’ il sito perfetto se si è laureati ad alto potenziale o "professional" agli esordi della carriera;
questo, infatti, è il target dichiarato del sito, che consente di cercare lavoro in Europa,
Asia, America Latina, Nord America e Africa. E’ anche possibile mettere il curriculum on
line.
www.europalavoro.it
Suggerimenti del Ministero del Lavoro per chi cerca un’occupazione; il sito è dedicato alla
formazione e lavoro, ai progetti del Ministero del Lavoro, ai bandi e contiene una banca dati
informativa
www.formez.it
Segnala i corsi di formazione e lavoro.
www.ghiglieno.it/homepage.htm
Il sito offre un’ampia scelta di corsi di formazione on line destinati a chi è in cerca di un
lavoro, ai diplomati ai laureati e ai lavoratori che desiderano approfondire le proprie
conoscenze professionali.
www.guidalavoro.net
Sito dell’Amministrazione provinciale di Arezzo nel quale sono riportati consigli,
suggerimenti e idee per trovare un impiego ed evitare brutte sorprese.
www.ilsole24ore.it/lavoro
Versione interattiva dell’inserto “Cercolavoro Giovani” de “il Sole 24 Ore”
www.ima.it
Banca dati dei corsi LUISS management
www.informagiovani.it
Sito dedicato ai giovani; contiene, oltre a un database di annunci, sezioni sulla formazione,
sui concorsi, sull’imprenditoria e sulle borse di studio, inoltre fornisce una lista di link
www.init-emploi.tm.fr
Se si è orientati a cercare un’occupazione in Francia, in questo sito si trovano utili
informazioni; Vi sono inoltre connessioni a siti dedicati a chi è in cerca di un’occupazione
in Canada o nel Regno Unito.
www.interinalitalia.it
E’ il sito di “Lavoro Interinale” e si propone come il portale italiano dedicato a questo nuovo
modello d’impiego; il sito, che opera in collaborazione con le principali agenzie, è una vera
bussola nel mondo del lavoro interinale; propone notizie aggiornate, una guida a carattere
nazionale sulle realtà operanti nel settore; informazioni su legislazione, diritti e doveri; una
Web Community con Forum moderati per risolvere dubbi e una mailing list; la sezione
servizi contiene un completo data base con tutti gli indirizzi delle agenzie di lavoro
interinale operanti in Italia.
www.internos.it
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Rivista di informazione professionale, specializzata sulle nuove professioni di Internet;
contiene un elenco di link recensiti, l’archivio degli articoli e una news lettera cui è
possibile abbonarsi gratuitamente
www.jobcafe.it
E’ il sito della società Stepstone, vi sono segnalati oltre centomila opportunità d’impiego in
Italia e in Europa; è possibile inserire il proprio CV e annunci; la mailing list JobAgent
permette di ricevere, direttamente nella casella di posta elettronica, solo le offerte di
impiego pertinenti alle proprie competenze; lo spazio giovani contiene proposte di lavoro,
informazioni su stages, corsi universitari o di formazione e altre opportunità in sette Paesi
europei.
www.jobfed.com
Sito Statunitense che consente di cercare lavoro negli USA. Le posizioni sono descritte
dettagliatamente e suddivise per categorie.
www.jobitaly.com
Il sito ospita curricula e annunci, fornisce consigli utili per trovare un impiego e per
conoscere tutte le principali disposizioni legislative in materia, ospita le inserzioni
provenienti dalle aziende di ricerca e di selezione del nuovo personale e mette in prima
pagina le ultime novità e le proposte più interessanti.
www.jobline.it
Dedica molto spazio a mestieri e professioni, ai corsi di formazione e al primo lavoro; il
“Career Center” contiene altri profili di professioni, una guida alla compilazione del CV,
della lettera d’accompagnamento nonché al colloquio; offre la possibilità di inserire il
proprio CV, aprire una pagina personale e ricevere via e-mail le offerte più interessanti;
una sezione è dedicata a neo diplomati e neo laureati.
www.jobonline.it
Il sito raccoglie più di diecimila offerte d’impiego, segnala tutti i concorsi pubblici; guide on
line conducono chi visita il sito alla scoperta dei lavori presso compagnie aeree, del
telelavoro, di tutti i master, dei mestieri della rete e di tutte le agevolazioni per lo startup
d’impresa; una newsletter telematica aggiorna i visitatori sulle offerte di lavoro più
interessanti adatte alla propria età e titolo di studio.
www.jobpilot.it
Sito colossale forte di 108 mila posizioni offerte in 51700 annunci. Oltre ai servizi
standard, guide alla stesura del CV e al colloquio di lavoro, offre una selezione di stages,
un elenco di offerte di lavoro in aziende estere che cercano italiani, l’e-mail alert, dedica
una intera sezione al primo lavoro; il sito non si limita a ospitare curricula, ma fornisce
consigli per promuovere se stessi e la propria immagine.
www.jobuniverse.com
Per cercare occupazione ma non solo; è possibile cercare occupazioni temporanee,
stagionali o anche posizioni importanti praticamente ovunque nel mondo e in qualsiasi
settore.
www.jobworld.it
Segnala le offerte di lavoro anche sul cellulare; tra i servizi degni di nota ci sono: l’abc del
lavoro, la guida al colloquio, una sezione dedicata ai bandi di concorsi pubblici, una serie
di link, giochi e sondaggi
www.lavorare.com
Il sito contiene anche notizie sui concorsi pubblici
www.lovoronline.com
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Il sito dispone di sezioni dedicate al lavoro on-line, al telelavoro e al lavoro temporaneo;
completano il sito una lista dei newsgroup sul tema, un forum e un elenco di concorsi.
www.manpower.it
Agenzia di lavoro interinale
www.mclink.it/com/holidaysempire
Il servizio offerto da Holidays Empire
ottiene assistenza per l’assegnazione
sul posto per l’iscrizione all’ufficio di
sul prezzo dei corsi nelle scuole
frequentemente offerti sono quelli di
costa circa Lit. 300.000
è adatto a chi cerca lavoro nel Regno Unito. L’utente
di un impiego, la ricerca di un alloggio, l’assistenza
collocamento, una polizza assicurativa e uno sconto
convenzionate con l’organizzazione. I lavori più
barman, cameriere, receptionist, cassiere. Il servizio
www.mercurius.it
Sito del magazine “Formazione e Carriere”, al suo interno è possibile trovare una guida e
un software per compilare il proprio curriculum vitae e un elenco di scuole post laurea
www.mondolavoro.com
Inserimento curriculum, spazio per le aziende. Tra i servizi offerti spiccano: la pagine del
vademecum, dei consigli, delle news, e i top ten curricula. Di particolare interesse le
numerose e ben fatte schede su professioni e professionisti.
www.monster.com
In questo sito si può cercare un’occupazione negli USA o nel mondo. E’ sufficiente
selezionare lo Stato o il tipo di mansione che interessano. E’ anche possibile realizzare
un’indagine su specifiche Società indicate nel sito e ordinate alfabeticamente. Le
informazioni fornite riguardano le posizioni ricercate e i requisiti che debbono possedere i
candidati, la struttura aziendale, i referenti cui indirizzare le candidature.
www.offertelavoro.it
Il sito dispone di un elenco di agenzie (soprattutto di lavoro interinale) con recapito
telefonico ed indirizzo nonché di una newsletter settimanale
www.overseasjobs.com
Il sito offre la possibilità di inserire un annuncio, prendere contatto le imprese tramite una
e-mail e cercare un impiego tra quelli contenuti nella banca dati, operando la ricerca in
base al Paese o al tipo di attività cui si è interessati.
www.praxi.it
Società di organizzazione e consulenza sul lavoro.
www.repubblica.it
E’ il sito del giornale “La Repubblica”, sempre aggiornato sulle ultime notizie, concorsi,
borse di studio e scadenze.
www.resortjobs.com
Per realizzare una ricerca di impiego in ogni parte del mondo. Per lo screening delle offerte
si può usare come criterio l’indicazione del paese in cui si desidera lavorare o del tipo di
attività che si vorrà svolgere e scendere ancor più nel dettaglio inserendo delle parole
chiave.
www.stepstone.com
Network che offre in Europa 77.000 opportunità di impiego.
www.summerjobs.com
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E’ il sito per chi è alla ricerca di un impiego per le prossime vacanze. La ricerca si effettua
per Paese o per tipologia di impiego.
www.talentmanager.it
Sito per manager o aspiranti tali; per accedere al motore di ricerca delle offerte è necessaria
la registrazione gratuita; oltre alla newsletter il sito è costituito da diverse aree informative
www.teknet.rgn.it/wol/mappa.htm
Fornisce la mappa delle agenzie di lavoro interinale in tutta Italia, con nome, indirizzi e
numeri di telefono per regione e provincia.
www.worknetit.com
Agenzia di lavoro interinale
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96
LE SIGLE
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LE SIGLE
ABI – Associazione Bancaria Italiana
ACI – Automobile Club d’Italia
A.C.R.I. – Associazione Casse di Risparmio Italiane
A.D.K. KRONOS – Agenzia giornalistica
A.I.C.C.E. – Associazione Italiana Consiglio Comuni d’Europa
ANASIN – Associazione NAzionale Società d’Informatica
A.N.C.E. – Associazione Nazionale Costruttori Edili
A.N.C.P.L. – Associazione Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro
A.N.I.A. – Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici
A.N.S.A. – Agenzia Nazionale Stampa Associata
B.E.I. – Banca Europea per gli Investimenti
B.I.C. – Business Innovation Centre
B.U.R. – Bollettino Ufficiale Regionale
C.C.I.A.A. – Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato
C.E.D.E.F.O.P. – Centro Europeo per lo Sviluppo della Formazione
Professionale
C.F.L. – Contratto di Formazione e Lavoro
CGIL – Confederazione Generale Italiana del Lavoro
CIG – Cassa Integrazione Guadagni
CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
CISL – Confederazione Italiana Sindacati dei Lavoratori
CNEL – Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro
CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche
C.R.I. – Commissione Regionale per l’Impiego
C.O.N.I. – Comitato Olimpico Nazionale Italiano
CREDIOP – Consorzio di Credito per le Imprese e le Opere Pubbliche
DOC.U.P. – Documento Unico di Programmazione
ECU – European Currency Unit (Unità Monetaria Europea)
EFTA – European Free Trade Association (Associazione Europea di Libero
Scambio
E.N.E.A. – comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell’Energia
Nucleare e delle Energie Alternative
E.S.A. – European Space Agency (Agenzia Spaziale Europea)
EUR.E.S. – European Employment Services (Servizio dell’Unione Europea
per l’Impiego)
F.A.I. – Fondo per l’Ambiente Italiano
FAO – Food and Agriculture Organization of the United Nations
(Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura)
F.E.I. – Fondo Europeo per gli Investimenti
F.E.S.R. – Fondo europeo di Sviluppo Regionale
F.P. - Formazione Professionale
F.S.E. – Fondo Sociale Europeo
G.U. – Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
G.U.C.E. – Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee
ICE – Istituto nazionale per il Commercio con l’Estero
98
I.G.FO.R. – Ispettorato Generale per l’Amministrazione del Fondo di
Rotazione per l’attuazione delle Politiche Comunitarie
I.L.O. – International Labour Organisation (Organizzazione Internazionale del
Lavoro)
I.M.I. – Istituto Mobiliare Italiano
INAIL – Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro
INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
I.P.S. - Istituto Professionale di Stato
IRI – Istituto Ricostruzione Industriale
I.S.F.O.L. – Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei
Lavoratori
I.S.P.E. – Istituto Studi per la Programmazione Economica
ISTAT – Istituto centrale di Statistica
IS.V.A.P. – Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private
I.T.S. – Istituto Tecnico Statale
L.S.U.- Lavori Socialmente Utili
OO.MM.LL. – Osservatori del Mercato del Lavoro
ONU – Organizzazione delle Nazioni Unite
P.A. - Pubblica Amministrazione
P.I.C. – Programmi di Iniziativa Comunitaria
P.I.P. – Programmi di Informazione Prioritaria
P.I.P. – Piano comunale degli Insediamenti Produttivi
P.M.I. – Piccole e Medie Imprese
P.O. – Programma Operativo
P.O.M. – Programma Operativo Multiregionale
P.R.S. – Piano Regionale di Sviluppo
Q.C.S. – Quadro Comunitario di Sostegno
R.G.S. – Ragioneria Generale dello Stato
S.F.O.P. – Strumento Finanziario di Orientamento per la Pesca
SIAE – Società Italiana degli Autori e degli Editori
S.I.R.G.S. – Sistema Informativo della Ragioneria Generale dello Stato
S.M.E. - Sistema Monetario Europeo
S.S.P.A. – Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione
T.AR. – Tribunale Amministrativo Regionale
T.I.C. – Tecnologie per l’Informazione e la Comunicazione
U.E. – Unione Europea
UNIONCAMERE – Unione Italiana Camere di Commercio
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INDIRIZZI
E
NUMERI UTILI
100
INDIRIZZI
E
NUMERI UTILI
AGENZIA PER L’IMPIEGO DEL LAZIO
Vicolo d’Aste, 12 – 00100 Roma
tel. 06.4392947
AGENZIA PER L’IMPIEGO DELLA SARDEGNA
Via Salvemini, 11 – 09131 Cagliari
tel. 070.401799
AGENZIA PER L’IMPIEGO DELL’UMBRIA
Via Domenico Scarlatti, 35 – 06121 Perugia
tel. 075.36172
AGENZIA GIOVANI DELL’UMBRIA
Viale della Stazione, 25 – 05100 Terni
Tel. 0744.425600
SPORTELLO JOB CREATION
Via Don Bosco, 11 – 06100 Perugia
tel. 075.56811
AGENZIE DI LAVORO IN AFFITTO (LAVORO INTERINALE)
ADECCO
Milano, Piazza Diaz, 2 – tel. 02.861552, Fax 02.804770 – Indirizzo Internet:
www.adecco.it
Fiumicino (Roma), Via G. Giorgis, 120 – tel. 06.65029814
Frosinone, Piazza Caduti di via Fani, 8 – tel. 0775.858074
Latina, Via Saffi, 46/48 – Tel 0773.666376
Milano, tel. 02.7526231
Pomezia (Roma), Via Lamarmora, 19/21 – tel. 06.91604123
Roma, Via E. Checchi, 47/49 – tel. 06.4391194
Roma, Via Roccagorga, 7/9 – tel. 06.7806768
Roma, Via Panisperna, 62 – tel. 06.48906326
AD INTERIM
Milano, Via Passerella, 4 - tel. 02.7779151, Fax 02.77791538
Roma, Via Nazionale, 51 – tel. 06.4826662
ALI
Milano, Via Ludovico da Viadana, 5/6 – tel. 02.58430675; Fax 02.58435728
Roma, Largo Magna Grecia, 24/25 – tel. 06.77203670
Civita Castellana, Corso B. Buozzi, 8 – tel. 0761.598192
CENTRO INTERINALE
101
Milano, Corso di Porta Romana, 72 - tel. 02.58430150, Fax 02.58327119
Roma, Via G.B. Martini, 6 – tel. 06.85831400
COSERVINTERIM
Milano, Via Savona, 5 – 02.89420829
Roma, Via Piave, 45 – tel. 06.42011906
CRONOS
Milano, via G. Pascoli, 3 – tel. 02.29531647, Fax 02.29415469
Roma, Via Palmiro Togliatti, 1639 – tel. 06.40801519
Varese – Tel. 0332.289585
EASY JOB
Corsico (MI) – tel. 02.45109327
ELETTRA SERVICE
Novara – tel. 0321.669111
ERGON LINE
Napoli – tel. 081.5528549
Roma, Largo Pannonia, 23 – tel. 06.77201475
ETJCA
Milano – tel. 02.43983117
EUROINTERIM
Padova – tel. 049.8934994
Roma, Via U. De Carolis, 4 – tel. 06.35451051
Roma, Via Giulianello, 26 – tel. 06.768154
GI – GENERALE INDUSTRIELLE ITALIA
Milano, via Cola Montano, 21 – tel. 02.606353; 02.69016042; Fax
02.66807343
GE.VI.
Napoli – tel. 081.7879356
HIT
Milano, viale E. Martini, 9 – tel. 02.5695608, Fax 02.5696731
Roma, viale Tupini, 121 – tel. 06.5922798
INNOVEX
Agrate (MI) – tel. 039.6057785
INTERIM 25 ITALIA
Bari – tel. 080.5681230
INTERIMAN
Milano, Via Gonzaga, 5 – tel. 02.806091, Fax 02.86991091
Roma, Via Barberini, 105 – tel. 06.4203171
INTERNATIONAL ASSEMBLY
Brescia – tel. 030.6810237
102
ITALIA LAVORA
Milano, via Cesare Battisti, 1 – tel. 02.7770181, Fax 02.76020101
JOB CENTRE
Milano, via M. Pagano, 50 – tel. 02.48018516, Fax 02.436842
Roma, Viale A. Valenziani, 5 – tel. 06.42012291
J.O.B. – Just on Business
Milano, via Melzi d’Eril, 29 – tel. 02.3313549, Fax 02.39314232
KELLY SERVICE
Milano, corso Vittorio Emanuele, 30 – tel. 02.762351, Fax 02.7623551
Roma, Piazzale Flaminio, 9 – tel. 06.32651706
Roma, Via Siria, 38/40 – tel. 06.8359652
LA.IN.
Milano, piazzale Lugano, 9 – tel. 02.39311479, Fax 02.39314232
LAVORO PIÙ
Firenze – tel. 055.2670113
Milano, viale B. D’Este, 26 – tel. 02.58325518, Fax 02.58325582
Roma, Via Silvio D’Amico, 40 – tel. 06.54905341
LT – LAVORO TEMPORANEO
Milano, via Cavallotti, 14 – tel. 02.76011298, Fax 02.76011418
Roma, Via Donizzetti, 14 – tel. 06.85356645
MAN AT WORK
Roma, Viale Ippocrate, 24 – Tel. 06.4404170
MANPOWER
Frosinone, Via Marittima, 44 – tel. 0775.835064
Latina, Via Don Torello, 59/61 – tel. 0773.264058
Milano, corso Vittorio Emanuele II, 30 – tel. 02.776921, Fax 02.77692400
Roma, Via Barberini, 58 – tel. 06.42871339
Roma, Via Appia Nuova, 37/45 – tel. 06.77203122
Roma, Via Chiabrera, 94/96 – tel. 06.54225537
MARVECS
Agrate Brianza (MI) – tel. 039.684641
Gaeta (LT), Via 24 Maggio, 3 – 0771.464520
MAW
Brescia – tel. 030.2427696
OBIETTIVO LAVORO
Milano, via F. Filzi, 27 – tel. 02.67380042, Fax 02.67380297;
n° verde 800-031771
Roma, Via Cadamosto, 14 – tel. 06.5744365
Roma, Vi Carducci, 10 – c/o Ancs UIL – tel. 06.42010826
103
OLOS S.r.l.
Milano, via Brioschi, 62 – tel. 89530222, Fax 02.89530235
QUANDOCCORRE
Milano, via De Amicis, 59/61 – tel. 02.89420231, Fax 02.89428183
Torino – tel. 011.6680490
QUANTA
Milano, corso di Porta Ticinese, 12 – tel. 02.833871, Fax 02.8321672
RANDSTAD
Milano – tel. 02.6764261
RISORSE
Milano, via Walter Tobagi, 6 – tel. 02.89159421, Fax 02.89159331
SINTERIM
Milano, via Pier Lombardo, 1 – tel. 02.55012928, Fax 02.5468383
Roma, ViaSartorio, 51 – tel. 06.51604048
SOLWARE BANK
Milano, via U. Bassi, 1/C – tel. 02.6930151, Fax 02.69301520
SYNERGIE ITALIA
Roma, Piazzale Flaminio, 19 – tel. 06.36002293
Torino – tel. 011.5618749
TEMPOR
Milano, via G. Pascoli, 3 – tel. 02.29534861, Fax 02.29405927
TEMPORARY
Milano, Via Pantano, 2 – tel. 02.806979, Fax 02.862616
Roma, Via Sant’Andrea delle Fratte, 24 – tel. 06.69940688
Roma, Via Ranieri, 23 – tel. 06.5035257
Roma, Via Tor dé Schiavi, 61/a-b – tel. 06.24407110
UMANA
Roma, Via Sant'Erasmo, 12 – tel. 06.70474148
Roma, Via Tuscolana, 1764 – tel. 06.72901909
VEDIOR
Agrate Brianza (MI) – tel. 039.6881122
Milano, Viale Piave, 33 – 02.76390015, Fax 02.76390016
Roma, Via Barberini, 21/23 – tel. 06.42014161
WORKNET
Latina, Via Cairoli, 13 – tel. 0773.471015
Milano, Via F. Filzi, 2 – tel. 02.66719005, Fax 02.67380045
Roma, Salita di San Nicola di Tolentino, 1/B – tel. 06.42012185
104
AGRICOLTURA
FRANCIA
AGRICOLTURE ET TOURISME
9 Avenue George V – 75008 PARIS
JEAN JACQUES REGULIER
Charriere
86200 La Roche Riganst – Tel. 0033.49981538
MONSIEUR REAU
SCA Soldive
27 Avenue de la Coopèration – 86200 Loudun – Tel. 0033.49224063
REGNO UNITO
CONCORDIA
Youth Service Volunteers
Brunswick Place – Hove, Sussex, BN3 1ET – Tel. 0044.1273.772086
CUTLIFFE FARM
Sheford – Taunton – Somerset TA 1 3RQ – Tel. 0044.1823.253808
HAYGROVE FRUIT
Redbank Farm – Ledbury – Herefordshire HR8 2JL – Tel. 0044.1531.633659
JOHN BROWNIEE
Knockmakagan – Newtonbutler – Co Fermanagh – Northern Ireland PONE NTB
Tel. 0044.136.5738277
WAPSBOURNE MANOR FARM
Sheffield Park – Uckfield – East Sussex TN22 3QT – Tel. 0044.1825.723040
SPAGNA
COORDINADORA DE AGRICOLTURA ECOLOGICA
Apt de Correus 2580 – 08080 Barcellona
WORKING HOLYDAYS
C/o Kerry Scott – Calle Kaleberry, 1 – Berriozar – 31013 Pamplona
Fax 0033.481301510
B.I.C. – Business Innovation Centre
BIC “La fucina” S.r.l. – Largo Lamarmora, 17 – 20099 Sesto S. Giovanni (MI) – tel. 02.26266507; Fax
02.26266508
BIC Varese – Via Volta, 11 bis – 21052 Busto Arsizio (VA) – tel. 0331.637959; Fax 0331.639487
BIC Calabria S.p.A. – C.so d’Italia, 166 – 87100 Cosenza – tel. 0984.391455¸Fax 0984.391507 –
e-mail: [email protected]
BIC Emilia Romagna – Strada Fornace – 43030 Parma – Tel 0525.401911; Fax 0525.401944
BIC Liguria S.p.A. – Via Greto di Cornigliano, 6 – 16152 Genova – Tel 010.65631; Fax 010.6518752 –
e-mail: [email protected]
Ag. per lo sviluppo del Golfo – CEII BIC Gela – Via F. Morello, 3 – 93012 Gela – tel. e Fax
0933.924489
BIC Caserta Scrl – Viale Lincoln Zona Industriale – 81100 Caserta – Tel 0823.351610; Fax
0823.354646
BIC Friuli Venezia Giulia Spa – Via Flavia 23/1 – 34148 Trieste – Tel 040.89921; Fax 040.8992257
BIC Lazio S.p.A. – Via Parioli, 41 – 00197 Roma – Tel 06.8079435; Fax 06.8078839; Numero verde:
800.280320
Ass.For.SEO – Via Merulana, 19 – 00185 Roma
105
Incubatori BIC Lazio
00034 Colleferro, Via degli esplosivi, s.n.c. – tel. 06.97231061; fax 06.97200965
e-mail: [email protected]
referente: dott. Francesco Granone; dott. Francesca Calenne
03013 Ferentino, Via Casilina, 246 – tel. 0775.245977; fax 0775.396828
e-mail: [email protected]
referente: dott. Domenico Silvestri, dott. Silvia Turriziani
00159 Roma, via Sandro Sandri, 45 – tel. 06.4356091; fax 06.43560449
e-mail: [email protected] sito internet: htpp://tl.elis.org
referente: dott. Nola
01100 Viterbo, via S. Camillo De Lellis – 0761.357233; fax 0761.357295
e-mail: [email protected] sito internet: htpp//carrefour.lazio.stm.it
00030 Gavignano, Palazzo di Corte, Piazza dei Caduti, 5 – tel. 06.9703386; fax 06.97030535
e-mail: [email protected]
referente: dott. Paola Ciotti; dott. Marcella Amici
00062 Bracciano, via XX Settembre, 25 – tel. 06.9987090; 06.99802538
e-mail: [email protected] sito internet: www.sviloc.org
referente: dott. Vito Maiorano
01014 Montalto di Castro, Viale Garibaldi, 9 – fax 0766.871070
e-mail: [email protected]
referente: dott. Andrea Antonelli
00040 Pomezia, c/o CE.F.M.E. Via Monte Cervino, 8 – te. 06.91962227; fax 06.91962229
e-mail: [email protected]
referente: dott. Anna Maria Megna
04100 Latina, c/o STEP via Diaz, 3 – tel. 0773.411081; fax 0773.410829
e-mail: [email protected]
referente: dott. Enrico Barbini
02100 Rieti, c/o CCIAA, via delle Palme, 26 – fax 0746.205235
e-mail: [email protected]
00053 Civitavecchia, c/o Comune, via E. Toti,4 – tel. cell. 0338.4665462; fax 0766.581516
e-mail: [email protected]
referente: dott. Antonio Brizzi
BIC Livorno/Piombino S.p.A. – Corso Amadeo, 127 – 57100 Livorno –Tel 0586.219073; Fax
0586.887413
e-mail: [email protected]
BIC Marche S.r.l. – Via Cimabue, 21 ZIPIP Cesano – 60019 Senigallia – 071.6608537; Fax
071.6609581
BIC Sardegna S.p.A. – Via Strada Ovest Centro Servizi CASIC, VI – 09124 Cagliari – Tel 070.201621;
Fax 070.20162236
e-mail: [email protected]
106
BIC Umbria S.p.A. – Strada delle Campore, 13 – 05100 Terni – Tel 0744.800404; Fax 0744.800280
e-mail: [email protected]
C.E.I.I. Via San Gimignano, 69/71 – 53036 Poggibonsi – Tel 0577.938227; Fax 0577.983219
Centro Tenofin Servizi S.p.A. – Via F. Zerrioto – 38068 Rovereto – Tel 046.4443111; Fax 046.4443112
e-mail: [email protected]
CISI Puglia S.p.A. – Via del Tratturello Tarantino, 6 – quartiere Paolo VI – 74100 Taranto – Tel
0994.730444; Fax 0994735433
e-mail: [email protected]
BIC Puglia Sprind S.p.A. – C.so V. Emanuele, 52 – 70122 Bari – Tel 080.5243200; Fax 080.5232546
e-mail: [email protected]
BIC Sicilia Sprind S.r.l. C.E.I.I. – Zona ind.le Pantano d’Arci Contr. Torre – 95030 Catania – tel.
0955.23211; Fax 0955.23298
C.E.I.I. Systema Scrl – Via Vaccaro, 127 – 85100 Potenza – Tel 0971.57386; Fax 0971.54879
e-mail: [email protected]
Eurobic Vallee d’Aoste loc. Grand Chemin, 34 – 3411020 Saint Christophe (AO) – Tel 0165.239134;
Fax 0165.239320
CISI Campania S.p.A. – Via A. Olivetti, 1 – 80078 Pozzuoli – Tel 081.5255111; Fax 081.5255120
e-mail: [email protected]
Creazione d’Impresa Tecnopolis – St.Pr. Per Casamassima Km 3 – 70100 Valenzano – Tel 080.877011;
Fax 080.87770595
e-mail: [email protected]
EC-BIC Piemonte S.p.A. – Finipiemonte – Galleria San Federico, 54 – 10121 Torino – Tel
011.6602666; Fax 011.6603333
EUROBIC Marche – Via Giovanni XXIII, 69 – 62029 Tolentino (MC) – Tel 0733.974707; Fax
0733.974629
e-mail: [email protected]
INNOVA BIC S.p.A. – Strada San Giacomo, 19 – 98122 Messina – Tel 090.663313; Fax 090.663227
e-mail: [email protected]
EUROBIC Abruzzo e Molise Scrl – Via Po 83 – 66020 S. Giovanni Teatino (CH) – Tel 0854.46540;
Fax 0854.461162
e-mail: [email protected]
EUROBIC Piceno Aprutino – Z.I. Marino del Tronto – Via Alessandria, 12 – 63100 Ascoli Piceno –
Tel 0736.342160; Fax 0736.342170 – e-mail: [email protected]
OMEGA S.r.l. – Zona Industriale – 64010 Ancarano – Tel 0861.816020; Fax 0861.86246
BIC Veneto – Via Guido Rossa, 26 – 35020 Padova – Tel 0498.968190; Fax 0498.968192
CISI Molise S.p.A. – Via C. Colombo – 86020 Campochiaro (CB) – Tel 087.47741; Fax 087.4772020
Incubatore Tecnologico Bicocca – V.le F. Testi, 223 – 20162 Milano – Tel 02.661241; Fax 02.66124313
Parco Scien. e delle Telecom. – Valle Scrivia – Via Emilia, 168 – 15057 Tortona (AL) – Tel
0131.813991; Fax 0131.811745
Area Science Park –Via Padriciano, 99 – 34012 Trieste – Tel 040.3755238; Fax 040.226698
Centro per Sviluppo e Diffusione Cultura d’Impresa – P.za della Vittoria, 4 – 86100 Campobasso – Tel
087.4411326;
Fax 087.4412127
Consorzio Venezia Ricerche – Via delle libertà, 5/12 – 30175 Marghera (VE) – 041.2583218; Fax
041.2583268
ISVOR FIAT – Corso Dante, 103 – 10126 Torino – Tel 011.66655111; Fax 011.6665568
SFIRS – Via S. Margherita, 4 – 09124 Cagliari – Tel 070.668371; Fax 070.663213
Soc. Gestione e Partecip. Ind. S.p.A. – Via del Serafico, 200 – 00142 Roma – Tel 06.503981; Fax
06.5037426
VILA Valorizzazione Impresa e Lavoro Ass. – Via Ferraiolo Z. I. – 84131 Salerno – Tel 089.302506;
Fax 89.302530
SPI Promozione e Sviluppo Imprend. – via G. Saliceto, 5 – 00161 Roma – Tel 06.854541; Fax
06.85454373
107
e-mail: [email protected]
CENTRI INFORMAGIOVANI REGIONE LAZIO
Piazza della Maddalena, 53 – 00100 Roma
tel. 06.69799009
Viale Irpinia, 36/40 – 00100 Roma
tel. 06.27800050
Via F. Conti – 00100 Roma
tel. 06.20070320
Via dei Lincei, 93 – 00100 Roma
Tel 06.51882266
Via Greve, 105 – 00100 Roma
Tel 06.55290350
Via O. Assarotti, 9/b – 00100 Roma
tel. 06.30609030
CENTRI INFORMAGIOVANI REGIONE SARDEGNA
Via Garibaldi, 18
Piazza Ciusa, 40
09012 Capoterra (CA)
0913 Carbonia (CA)
tel. 070.729943
tel. 0781.672041
Via Matteotti, 45
09036 Guspini
tel. 070.972537
C/o C. S. G. Vico P.za IV Novembre
Via Repubblica, 51
09045 Quartu Sant’Elena (CA)
09039 Villacidro (CA)
tel. 070.824939
tel. 070.9316826
Via Lamarmora, 73
08032 Desulo (NU)
tel. 0784.619880
Via Zanardelli
08045 Lanusei (NU)
tel. 0782.42746
Corso Umberto I°
08015 Macomer (NU)
tel. 0785.71226
Via Lazio, 13
09170 Oristano
tel. 0783.210073
Piazza San Giovanni, 1
09076 Sedilo (NU)
tel. 07885.59028
Via Trieste, 18
07031 Castelsardo (SS)
tel. 079.471305
Via XX Settembre, 24
07024 La Maddalena (SS)
tel. 0789.790669
Via Mascagni
07026 Olbia (SS)
tel. 079.25139
Via Coatit, 2
07014 Ozieri (SS)
tel. 079.786090
Piazza Municipio, 1
07100 Sassari
tel. 079.281539
CENTRI INFORMAGIOVANI REGIONE UMBRIA
Piazza Mazzini, 65 – Bastia
tel. 075.8004395
Palazzo comunale – Castiglione del Lago
tel. 075.96581
Palazzo della Corgnia – Città della Pieve
108
tel. 0578.299409
Palazzo Comunale – Città di Castello
tel. 075.8554321
Via Cairoli, 1 – Gubbio
tel. 075.9220152
Via Adolfo Cozza, 9 – Orvieto
tel. 0763.340616
Via Italia, 1 – Perugia
tel. 075.5720646
Via Grilli, 10 – Umbertide
tel. 075.9419272
CENTRI ORIENTAMENTO REGIONE LAZIO
Sede Centrale
Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 – 00100 Roma
tel. 06.51684855
Fax 06.51685026
Via della Mercede, 52 – 00100 Roma
tel. 06.69921203
Fax 06.69921204
Via Giolitti, 212/c – 00100 Roma
tel. 06.7018893
Fax 06.7018893
Via Cassia, 472 – 00100 Roma
tel. 06.3315218
Fax 06.33660203
Via dei Monti Lessini, 6 – 00100 Roma
tel. 06.8172873
Fax 06.8172873
Via delle Quinqueremi, S.n.c. – Ostia (Roma)
tel. 06.5627920
Fax 06.5627920
Incrocio Via dei Laghi, S.n.c. – Marino (Roma)
tel. 06.93800122
Fax 06.93801027
Via Terme di Traiano, S.n.c. – Civitavecchia
tel. 0766.20295
Fax 0766.20295
Via Epitaffio, Km 4,2 – 04100 Latina
tel. 0773.630575
Fax 0773.630575
Viale San Domenico, 23 – Sora (Frosinone)
tel. 0776.813560
Fax 0776.850303
Via A. Richiello, 8/b – 01100 Viterbo
Tel. 0761.250814
Fax 0761.250814
109
Sirio: www.sirio.regione.lazio.it
e-mail: [email protected]
CENTRO ORIENTAMENTO DONNA
Via Salaria, 35 00100 Roma
tel. 06.8840241
CILO – Centri di Iniziativa Locale del Lazio
Cilo Aprilia
Via dei Bersaglieri, 30
tel. 06.9280958
Cilo Cisterna di Latina
Corso della Repubblica, 4
tel. 06.968341
Cilo Fondi
Viale Vittorio Emanuele III, c/o Comune
tel. 0771.510910
Cilo Formia
Piazzetta del Municipio
tel. 0771.778421
Cilo Latina
Via Duca del Mare, 7
tel. 0773.484327
Cilo Laurentino 38
Via Ignazio Silone – c/o locali Circoscrizione XII – 00100 Roma
Cilo di Poggio Mirteto
tel. 0765.441075
Cilo di Rieti
tel. 0746.297828
Cilo Roma Centro
Lungotevere dé Cenci, 5 – c/o Ufficio Speciale Politiche del Lavoro – 00100 Roma
Cilo Terracina
Via Giacomo Leopardi, 69
tel. 0773.723132
Cilo Torrespaccata
Via dei Vignali, 34 – c/o Scica 00100 Roma
Cilo Torrevecchia
Via Dedo Azzolino – Primavalle – 00100 Roma
Cilo Viterbo
tel. 0761.353252
110
COMENIUS
Biblioteca di documentazione pedagogica di Firenze, Via Buonarroti, 10 – 50122 FIRENZE
tel. 055.2380324; Fax 055.2380399
COMITATO PER L’IMPRENDITORIA FEMMINILE
Ministero dell’Industria
Via Molise, 2 – 00100 Roma
tel. 06.4881192
ENEA
Ente Nazionale per le Nuove tecnologie, l’Energia e l’Ambiente
Lungo Tevere Thaon de Revel, 76 – 00100 Roma – Tel 06.36271; Fax 06.3627259
http://www.enea.it
ENI
Ente Nazionale Idrocarburi
Piazzale Enrico Mattei, 1 – 00100 Roma – Tel 06.59821
ERASMUS
ANAB – Ministero dell’Università e della R.S. – Dip. Relazioni internazionali
Piazzale Kennedy, 20 – 00144 ROMA
Tel. 06.59912639; Tel. 06.59912099; Fax 06.59912722
EUROCONSIGLIERI:
ABRUZZO
M. Domenica Santacroce
c/o Sez. Circoscriz. Impiego
Via Arco dei francesi, 6
67100 L’AQUILA
tel. 086.225081
BASILICATA
Rosalinda Di Pasca
c/o Dir. Regionale del Lavoro
Via Due Torri, 3
85100 POTENZA
tel. 097.134221
CALABRIA
Giovanni Pensabene
c/o Dir. Regionale del Lavoro
Corso Garibaldi, 154
89100 REGGIO CALABRIA
tel. 096.5812655
CAMPANIA
Guglielmina De Simone
c/o Agenzia per l’Impiego
Via Amerigo Vespucci, 172
80142 NAPOLI
tel. 081.5973229
EMILIA ROMAGNA
Maria Brusaferro
c/o Dir. Regionale del Lavoro
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 BOLOGNA
tel. 051.520157
FRIULI VENEZIA GIULIA
Federica D’Angela
c/o Sez. Circoscriz. Impiego
Viale Duomo, 3
33100 UDINE
tel. 0432.531439
Francesco Siano
C/o Dir. Provinciale del Lavoro
Corso Garibaldi, 5
84100 SALERNO
tel. 089.253777
Vincenza Ursino
C/o Dir. Provinciale del Lavoro
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 BOLOGNA
tel. 051.520157
Ilaria Sicilia
c/o Sez. Circoscriz. Impiego
Vicolo Molino, 3
34170 GORIZIA
tel. 048.1533745
LIGURIA
LOMBARDIA
Giuseppina Cardillo
C/o Dir. Provinciale del Lavoro
Corso Vittorio Emanuele, 94
84100 SALERNO
tel. 089.225155
LAZIO
111
M. Teresa Lotti
C/o Dir. Provinciale del Lavoro
Via Cesare De Lollis, 12
00185 ROMA
tel. 06.44871306
Alessandra Lorenzi
c/o Sez. Circoscriz. Impiego
Via N. Lamboglia, 13
18039 VENTIMIGLIA (IM)
tel. 018.4254822
Maurizio Betelli
C/o Agenzia per l’impiego
Viale Lepetit, 8
20124 MILANO
tel. 02.66984631
Lucilla Ricci
C/o Agenzia per l’impiego
Vicolo D’Aste, 12
00159 ROMA
tel. 06.46835061
M. Carmen Tanasi
c/o Dir. Regionale del Lavoro
Piazza Piccapietra, 83/4
16121 GENOVA
tel. 010.590529
Laura Robustini
c/o Sez. Circoscriz. Impiego
Viale Lepetit, 8
20124 MILANO
tel. 02.66756216
Anna Melinelli
C/o Dir. Gen. Impiego, Div. VII
Via Flavia, 6
00100 ROMA
tel. 06.46832446
Vincenza Zaccardo
c/o Sez. Circoscriz. Impiego
Via Argine Sinistro, 172
18100 IMPERIA
tel. 018.3299669
MOLISE
Michele Renzulli
C/o Dir. Provinciale del Lavoro
Piazza Molise, 65
86100 CAMPOBASSO
tel. 087.466449
UMBRIA
Paola Lanar
c/o Dir. Regionale del Lavoro
Largo Cacciatori delle Alpi, 8
06121 PERUGIA
tel. 075.5733941
TOSCANA
Ugo Petroni
c/o Dir. Regionale del Lavoro
Viale Matteotti, 60
50136 FIRENZE
tel. 055.580257
PIEMONTE
Roberta Evangelisti
c/o Agenzia per l’Impiego
Via Arcivescovado, 9/C
10121 TORINO
tel. 011.5613222
PUGLIA
Cosimo Andriulo
C/o Dir. Provinciale del Lavoro
Piazzale Dante, 33
74100 TARANTO
tel. 099.7353557
VENETO
Raffaele Caiazzo
c/o Sez. Circoscriz. Impiego
Via Preite, 4
37016 GARDA (VR)
tel. 045.7256677
Renato Ferraro
C/o Dir. Provinciale del Lavoro
Via Gioberti, 16
10118 TORINO
tel. 011.5170001
Luisa Anna Fiore
c/o Dir. Regionale del Lavoro
Via Fabio Filzi, 18
70100 BARI
tel. 080.5558319
Giorgio Santarello
c/o Dir. Regionale del Lavoro
Campo Widmann
-Cannareggio, 5419
30100 VENEZIA
tel. 041.5238077
SICILIA
Gianfranco Badami
C/o Agenzia per l’impiego
Via Imperatore Federico, 80
90100 PALERMO
tel. 091.6960545
VALLE D’AOSTA
Gian Carlo Politano
c/o Dir. Regionale del Lavoro
Viale dei Partigiani, 18
11100 AOSTA
tel. 016.5236730
Fiorella Sisto
c/o Dir. Regionale del Lavoro
Via Cernaia, 30
10100 TORINO
Tel. 011.545156
SARDEGNA
Antonio Cappai
C/o Dir. Provinciale del Lavoro
Via Tigellio, 3
09123 CAGLIARI
tel. 070.660453
112
TRENTINO A. A.
Magalì Paldys
Agenzia Lavoro Centro Orient.
Provincia Aut. di Trento
Via Guardini, 75
38100 TRENTO
tel. 046.1496008
Stefan Luther
Provincia Aut. Di Bolzano
Ripartizione 19 Lavoro
Via Leonardo Da vinci, 7
39100 BOLZANO
tel. 047.1992700
IMPRENDITORIA
Imprenditorialità giovanile
Via Pietro Mascagni, 160 . 00199 ROMA – tel. 06.862641; Fax 06.86264516
http://www.igol.it
e-mail: [email protected]
Via Campo nell’Elba, 30 – 00138 ROMA – tel. 06.88311
www.igol.it.
[email protected]
I.S.I. – Impresa, Sviluppo, Innovazione
Via XX Settembre, 25 – 00062 Bracciano – tel. 06.9987090; fax 06.99802538
Progetto Impresa – Orientamento, Formazione, Assistenza
Piazza Girolamo Fabrizio, 17 – 01021 Acquapendente (VT) – tel. e fax 0763.731406
e.mail: [email protected]
Piazza Roma, 18 – 01030 Vitorchiano (VT) – tel e fax 0761.373019
e-mail: [email protected]
INAIL
Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro
Piazzale Giulio Pastore, 6 – 00100 Roma – Tel 06.54872917; Fax 06.54872660
http://www.inail.it
INFORMAGIOVANI
http://www.informagiovani.it/lavoro.htm
Coordinamento nazionale
Ministero dell’Interno
Via Sforza 14 –00100 Roma
tel. 06.4817706
ISTAT
113
Istituto Nazionale di Statistica
Ufficio Relazioni Esterne - Via Cesare Balbo – 00100 Roma – 06.46732243/4
http://www.istat.it
JOB ON LINE
http://www.newtech.it/jobonline
LAVORO STAGIONALE
A.C. LINK
Via Fratelli Ugoni, 7/b - 25126 BRESCIA - Tel/fax 030.3754471
AMICIZIA DI MARIA DE ANGELIS
Via XX Settembre, 21/7 - 16121 GENOVA
AU PAIR INTERNATIONAL
Via Santo Stefano, 32 - 40125 BOLOGNA - tel. 051.267575
EASY WAY – ARCINOVA
Via Adige, 11 - 0135 MILANO - tel. 02.541781
Via Campo Marzio, 33/a - 36061 BASSANO DEL GRAPPA - tel. 042.4522532
Via P. Fabbri, ¼, c/o Agenzia Est - 40138 BOLOGNA -tel. 051.392806
Via Casaregis, 20/1b - 16129 GENOVA - tel. 010.565699
Strada del Cascinotto, 59 - 10156 TORINO - tel. 011.2238614
Via Torino, 11/c, 30172 VENEZIA MESTRE - tel. 041.5314354
EURO AU PAIR
Corso dei Tintori, 8 - 50122 FIRENZE - tel. 055.242181
FAMILY LINK
Via Madonnelle - 81020 CASERTA - tel. 0823.362102
OKAY TOUR
Via Roma, 47 – 23852 GARLATE (Lecco) – Tel e Fax 0341.680388
E-mail: [email protected]
SAS
Via Quarto dei Mille, 21 – 10142 TORINO – tel. 011.4033571
SOGGIORNI ALL’ESTERO PER LA GIOVENTU’
Via Fatebenefratelli, 16 – 20121 MILANO – tel. 02.7530061
3ESSE AGENCY
Via F. Baracca, 18 – 21013 GALLARATE (Varese)
LEONARDO DA VINCI
A Bruxelles
Achilleas Mitos
Tel. 0032.2.2958560
Commissione Europea Direzione generale XXII
Istruzione, Formazione e Gioventù
Rue de la Loi, 200 – 1049 BRUXELLES – Tel. 0032.2.2957295
In Italia
Istanza Nazionale di coordinamento Leonardo
ISFOL – Istituto Formazione Lavoro
Via Giovanni Battista Morgagni, 33 – 00161 ROMA
tel. 06.445901 ; Fax 06.44291871
Ministero del Lavoro
Ufficio Centrale Formazione e Orientamento Professionale dei Lavoratori
Via Castelfidardo, 43 – 00187 ROMA
Tel e Fax 06.4440935
114
Ministero della Pubblica Istruzione
Annamaria Leuzzi
Via Carcani, 61 – 00153 ROMA
tel. 06.58495199, Fax 06.58495208
Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica
Dipartimento relazioni internazionali
Ufficio I° Cooperazione universitaria internazionale
tel. 06.59912129
Siti INTERNET
www.cisi.unito.it/europa
www.bdp.it/leonardo
PUBBLICA AMMNISTRAZIONE
Presidenza del Consiglio dei ministri
Palazzo dei Cigni – Piazza Colonna, 370 – 00186 Roma – Tel 06.67791
Camera dei Deputati
Palazzo Montecitorio – 00186 Roma – Tel 06.67601
http://www.camera.it/informaz/concorsi
Senato della Repubblica
Palazzo Madama – 00186 Roma – Tel 06.67061
http://www.senato.it
Ministero Affari Esteri
Ufficio Relazioni con il pubblico
Piazzale Farnesiana – 00194 Roma – Tel 06.36913249; 06.36913253
Ministero dei Lavori Pubblici
Piazza di Porta Pia – 00198 Roma – tel. 06.44121
http://www.llpp.it
Ministero dei Trasporti e della Navigazione
Piazza della Croce Rossa, 1 – 00187 Roma – Tel 06.84901
http://www.trasportinavigazione.it
Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica
Via Boncompagni, 30 – 00187 Roma – Tel 06.481611
http://tesoro.it
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Ufficio Relazioni Pubbliche
Via Flavia, 6 – 00187 Roma – Tel 06.46832275; Fax 06.4880451
http://www.minlavoro.it
Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica
Ufficio Relazioni Pubbliche
Piazzale Kennedy, 20 – 00144 Roma – Tel 06.59912320; 06.59912357
http://www.murst.it
SCUOLA EDILE di PERUGIA
tel. 0755.053750
SCUOLA EDILE di TERNI
tel. 0744.403219
SETTORE TURISTICO
Tour Operator
CLUB MED
Largo Corsia dei Servi, 11 – 20122 MILANO – tel. 02.77861
115
GOING
Via Giolitti, 145 – 10123 TORINO – tel. 011.8142111
I VIAGGI DEL VENTAGLIO
Via dei Gracchi, 35 – 20123 MILANO – tel. 02.46754539
SAMARCANDA
Piazza A. Meucci, 23 – 00146 ROMA – tel. 06.55300275
STAFF ITALIA
Via Lovanio, 6 – 00198 ROMA – tel. 06.85300885
VACANZE
Viale Mentana, 150 – 43100 PARMA – tel. 0521.288111
VALTUR
Via Milano, 46 – 00184 ROMA – tel. 06.482100
SOCIETÀ DI COLLOCAMENTO PRIVATE
Collocare – Roma – tel. 06.5717421
Cronos Lavoro– Siena – tel. 0577.247863
Emporio dei Lavori – Milano – tel. 02.6739791
Job on line – Pinerolo (To) – Tel. 0121.76554
Job point – Roma – Tel. 06.72990224
Labor – Bolzano – tel. 0471.401074
Media Work – Corciano (PG) – tel. 0755.173102
Progetto Impiego – Genova – tel. 010.5959805
Sud Lavoro – Battipaglia (Salerno) – 0828.630014
Unimpiego – Torino – tel. 011.5718279
SOCRATES
Ministero dell’Università – Agenzia nazionale Socrates/Erasmus
Piazzale Kennedy, 20 – 00144 ROMA
tel. 06.59912299; Fax 06.59912967
UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO – LAZIO
Via C. De Lollis, 12 – 00100 Roma
tel. – 06.4462847, Tel 06.44871209
Viale Roma, 89 – 03100 Frosinone
tel. 0775.448711, tel. 0775.250243; tel. 0775.250076
UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO – LATINA
Corso della Repubblica, 92 – 04100 Latina
tel. 0773.480044; tel. 0773.480131; tel. 0773.661009
UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO – RIETI
Via dei Salid, 65 – 02100 Rieti
tel. 0746.201685; tel. 0746.270804
UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO – VITERBO
Via Mariano Romiti, 54 – 01100 Viterbo
tel. 0761.341626; tel. 0761.342991
UNIONE EUROPEA
COMMISSIONE EUROPEA
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116
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Raccolta normativa
essenziale
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La Costituzione
art. 1 - 1. L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita
nelle forme e nei limiti della Costituzione.
art. 2 - La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali
ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica,
economica e sociale.
art. 3 -Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di, di razza, di
lingua, di religione; di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la
libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
art. 4 - La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo
questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una
funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
art. 35 - La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del
lavoro.
Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il
lavoro italiano all'estero.
art. 36 - Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso
sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.
art. 37 - La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le
condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla
madre e al bambino una speciale e adeguata protezione.
La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto
alla parità di retribuzione.
art. 38 - Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e
all'assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi, adeguati alle loro esigenze di vita in caso di
infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.
L'assistenza privata è libera.
art. 41 - L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con la utilità sociale o in modo da recare
danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa
essere indirizzata e coordinata a fini sociali
art. 45 - La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di
speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con
gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.
La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.
art. 45 - Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la
Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla
gestione delle aziende.
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Il Codice Civile
Libro Quarto – delle obbligazioni (dall’art. 1703 all’art. 1765)
CAPO IX
Del mandato
SEZIONE I
Disposizioni generali
art. 1703 - Nozione.
Il mandato è il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per
conto dell'altra [2030, 2032] .
art. 1704 - Mandato con rappresentanza.
Se al mandatario è stato conferito il potere di agire in nome del mandante, si applicano anche
le norme del capo VI del titolo II di questo libro [1387 ss.].
art. 1705 - Mandato senza rappresentanza.
Il mandatario che agisce in proprio nome acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli
atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato.
I terzi non hanno alcun rapporto col mandante. Tuttavia il mandante, sostituendosi al
mandatario [2900], può esercitare i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato,
salvo che ciò possa pregiudicare i diritti attribuiti al mandatario dalle disposizioni degli
articoli che seguono [1715, 1721].
art. 1706 - Acquisti del mandatario.
Il mandante può rivendicare le cose mobili acquistate per suo conto dal mandatario che ha
agito in nome proprio [1705], salvi i diritti acquistati dai terzi per effetto del possesso di
buona fede [1147, 1153 ss.].
Se le cose acquistate dal mandatario sono beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici
registri, il mandatario è obbligato a ritrasferirle al mandante. In caso d'inadempimento, si
osservano le norme relative all'esecuzione dell'obbligo di contrarre [2652 n. 2, 2690 n. 1,
2932; disp. att. 183].
art. 1707 - Creditori del mandatario.
I creditori del mandatario non possono far valere le loro ragioni sui beni che, in esecuzione del
mandato, il mandatario ha acquistati in nome proprio, purché, trattandosi di beni mobili o di
crediti, il mandato risulti da scrittura avente data certa [2704] anteriore al pignoramento,
ovvero, trattandosi di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri, sia anteriore
al pignoramento la trascrizione dell'atto di ritrasferimento o della domanda giudiziale diretta a
conseguirlo [2652 n. 2, 2915 2; disp. att. 183].
art. 1708 - Contenuto del mandato.
Il mandato comprende non solo gli atti per i quali è stato conferito, ma anche quelli che sono
necessari al loro compimento [1711].
Il mandato generale non comprende gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione, se non
sono indicati espressamente [320, 1572].
art. 1709 - Presunzione di onerosità.
Il mandato si presume oneroso [1725]. La misura del compenso, se non è stabilita dalle parti,
è determinata in base alle tariffe professionali o agli usi; in mancanza è determinata dal
giudice [1474, 1733, 1740, 1755 c. 2, 2225].
Delle obbligazioni del mandatario
art. 1710 - Diligenza del mandatario.
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Il mandatario è tenuto a eseguire il mandato [1856 c. 1, 2030, 2392 c. 1, 2407 c. 1] con la
diligenza del buon padre di famiglia [1176]; ma se il mandato è gratuito, la responsabilità per
colpa è valutata con minor rigore [1768 c. 2].
Il mandatario è tenuto a rendere note al mandante le circostanze sopravvenute che possono
determinare la revoca [1723 ss.] o la modificazione del mandato.
art. 1711 - Limiti del mandato.
Il mandatario non può eccedere i limiti fissati nel mandato. L'atto che esorbita dal mandato
resta a carico del mandatario [1717], se il mandante non lo ratifica [1398, 1399, 1712 c. 2].
Il mandatario può discostarsi dalle istruzioni ricevute qualora circostanze ignote al mandante,
e tali che non possono essergli comunicate in tempo, facciano ragionevolmente ritenere che lo
stesso mandante avrebbe dato la sua approvazione.
art. 1712 - Comunicazione dell'eseguito mandato.
Il mandatario deve senza ritardo comunicare al mandante l'esecuzione del mandato.
Il ritardo del mandante a rispondere dopo aver ricevuto tale comunicazione, per un tempo
superiore a quello richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi, importa approvazione, anche se
il mandatario si è discostato dalle istruzioni o ha ecceduto i limiti del mandato [1711].
art. 1713 - Obbligo di rendiconto.
Il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli tutto ciò che ha
ricevuto a causa del mandato [1718].
La dispensa preventiva dall'obbligo di rendiconto non ha effetto nei casi in cui il mandatario
deve rispondere per dolo o per colpa grave [1229].
art. 1714 - Interessi sulle somme riscosse.
Il mandatario deve corrispondere al mandante gli interessi legali [1284] sulle somme riscosse
per conto del mandante stesso, con decorrenza dal giorno in cui avrebbe dovuto fargliene la
consegna o la spedizione ovvero impiegarle secondo le istruzioni ricevute.
art. 1715 - Responsabilità per le obbligazioni dei terzi.
In mancanza di patto contrario [1736], il mandatario che agisce in proprio nome [1705] non
risponde verso il mandante dell'adempimento delle obbligazioni assunte dalle persone con le
quali ha contrattato, tranne il caso che l'insolvenza di queste gli fosse o dovesse essergli nota
all'atto della conclusione del contratto.
art. 1716 - Pluralità di mandatari.
Salvo patto contrario, il mandato conferito a più persone designate a operare congiuntamente
non ha effetto, se non è accettato da tutte.
Se nel mandato non è dichiarato che i mandatari devono agire congiuntamente, ciascuno di
essi può concludere l'affare [2203 c. 3]. In questo caso il mandante, appena avvertito della
conclusione, deve darne notizia agli altri mandatari; in mancanza è tenuto a risarcire i danni
derivanti dall'omissione o dal ritardo.
Se più mandatari hanno comunque operato congiuntamente, essi sono obbligati in solido
verso il mandante [1292 ss.].
art. 1717 - Sostituto del mandatario.
Il mandatario che, nell'esecuzione del mandato, sostituisce altri a se stesso, senza esservi
autorizzato o senza che ciò sia necessario per la natura dell'incarico, risponde dell'operato
della persona sostituita [1228, 1711, 1856, 2232].
Se il mandante aveva autorizzato la sostituzione senza indicare la persona, il mandatario
risponde soltanto quando è in colpa nella scelta.
Il mandatario risponde delle istruzioni che ha impartite al sostituto.
Il mandante può agire direttamente contro la persona sostituita dal mandatario.
art. 1718 - Custodia delle cose e tutela dei diritti del mandante.
Il mandatario deve provvedere alla custodia delle cose che gli sono state spedite per conto del
mandante e tutelare i diritti di quest'ultimo di fronte al vettore, se le cose presentano segni di
deterioramento o sono giunte con ritardo [1693 ss.].
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Se vi è urgenza, il mandatario può procedere alla vendita delle cose a norma dell'articolo 1515
[disp. att. 83].
Di questi fatti, come pure del mancato arrivo della merce, egli deve dare immediato avviso al
mandante.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche se il mandatario non accetta l'incarico
conferitogli dal mandante, sempre che tale incarico rientri nell'attività professionale del
mandatario.
Delle obbligazioni del mandante
art. 1719 - Mezzi necessari per l'esecuzione del mandato.
Il mandante, salvo patto contrario, è tenuto a somministrare al mandatario i mezzi necessari
per l'esecuzione del mandato e per l'adempimento delle obbligazioni che a tal fine il
mandatario ha contratte in proprio nome [1705 ss., 1748 c. 3, 1756].
art. 1720 - Spese e compenso del mandatario.
Il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazioni, con gli interessi legali [1284] dal
giorno in cui sono state fatte [2031], e deve pagargli il compenso che gli spetta [1709, 1733,
2756 c. 3, 2761 c. 2].
Il mandante deve inoltre risarcire i danni che il mandatario ha subìti a causa dell'incarico.
art. 1721 - Diritto del mandatario sui crediti.
Il mandatario ha diritto di soddisfarsi sui crediti pecuniari sorti dagli affari che ha conclusi,
con precedenza sul mandante e sui creditori di questo [1705 c. 2, 2756 c. 1, 2761 c. 2].
Dell'estinzione del mandato
art. 1722 - Cause di estinzione.
Il mandato si estingue:
1) per la scadenza del termine o per il compimento, da parte del mandatario, dell'affare per il
quale è stato conferito [1712];
2) per revoca da parte del mandante [1723 ss.];
3) per rinunzia del mandatario [1727];
4) per la morte, l'interdizione [414] o l'inabilitazione [415] del mandante o del mandatario.
Tuttavia il mandato che ha per oggetto il compimento di atti relativi all'esercizio di un'impresa
non si estingue, se l'esercizio dell'impresa è continuato [1330, 2082], salvo il diritto di recesso
delle parti o degli eredi [1674; disp. att. 184].
art. 1723 - Revocabilità del mandato.
Il mandante può revocare il mandato [1725]; ma, se era stata pattuita l'irrevocabilità, risponde
dei danni, salvo che ricorra una giusta causa.
Il mandato conferito anche nell'interesse del mandatario o di terzi non si estingue per revoca
da parte del mandante, salvo che sia diversamente stabilito o ricorra una giusta causa di revoca
[2259 c. 1]; non si estingue per la morte o per la sopravvenuta incapacità del mandante
[1425].
art. 1724 - Revoca tacita.
La nomina di un nuovo mandatario per lo stesso affare o il compimento di questo da parte del
mandante importano revoca del mandato, e producono effetto dal giorno in cui sono stati
comunicati al mandatario [1334, 1335].
art. 1725 - Revoca del mandato oneroso.
La revoca del mandato oneroso [1709], conferito per un tempo determinato o per un
determinato affare, obbliga il mandante a risarcire i danni [1223 ss.], se è fatta prima della
scadenza del termine o del compimento dell'affare, salvo che ricorra una giusta causa [1734,
1738].
Se il mandato è a tempo indeterminato, la revoca obbliga il mandante al risarcimento, qualora
non sia dato un congruo preavviso, salvo che ricorra una giusta causa.
art. 1726 - Revoca del mandato collettivo.
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Se il mandato è stato conferito da più persone con unico atto e per un affare d'interesse
comune, la revoca non ha effetto qualora non sia fatta da tutti i mandanti, salvo che ricorra
una giusta causa [1730, 2609 c. 2].
art. 1727 - Rinunzia del mandatario.
Il mandatario che rinunzia senza giusta causa al mandato deve risarcire i danni al mandante
[1223 ss.]. Se il mandato è a tempo indeterminato, il mandatario che rinunzia senza giusta
causa è tenuto al risarcimento, qualora non abbia dato un congruo preavviso.
In ogni caso la rinunzia deve essere fatta in modo e in tempo tali che il mandante possa
provvedere altrimenti, salvo il caso d'impedimento grave da parte del mandatario [1747].
art. 1728 - Morte o incapacità del mandante o del mandatario.
Quando il mandato si estingue per morte o per incapacità sopravvenuta del mandante [1425,
1722 n. 4], il mandatario che ha iniziato l'esecuzione deve continuarla, se vi è pericolo nel
ritardo.
Quando il mandato si estingue per morte o per sopravvenuta incapacità del mandatario, i suoi
eredi ovvero colui che lo rappresenta o lo assiste, se hanno conoscenza del mandato, devono
avvertire prontamente il mandante e prendere intanto nell'interesse di questo i provvedimenti
richiesti dalle circostanze.
art. 1729 - Mancata conoscenza della causa di estinzione.
Gli atti che il mandatario ha compiuti prima di conoscere l'estinzione del mandato sono validi
nei confronti del mandante o dei suoi eredi [1396].
art. 1730 - Estinzione del mandato conferito a più mandatari.
Salvo patto contrario, il mandato conferito a più persone designate a operare congiuntamente
si estingue anche se la causa di estinzione concerne uno solo dei mandatari [1716, 1726].
SEZIONE II
Della commissione
art. 1731 - Nozione.
Il contratto di commissione è un mandato [1703 ss.] che ha per oggetto l'acquisto o la vendita
di beni per conto del committente e in nome del commissionario [1705, 1746].
art. 1732 - Operazioni a fido.
Il commissionario si presume autorizzato a concedere dilazioni di pagamento in conformità
degli usi del luogo in cui compie l'operazione, se il committente non ha disposto altrimenti
[2210 c. 2].
Se il commissionario concede dilazioni di pagamento, malgrado il divieto del committente o
quando non è autorizzato dagli usi, il committente può esigere da lui il pagamento immediato,
salvo il diritto del commissionario di far propri i vantaggi che derivano dalla concessa
dilazione.
Il commissionario che ha concesso dilazioni di pagamento deve indicare al committente la
persona del contraente e il termine concesso; altrimenti l'operazione si considera fatta senza
dilazione e si applica il disposto del comma precedente.
art. 1733 - Misura della provvigione.
La misura della provvigione spettante al commissionario, se non è stabilita dalle parti, si
determina secondo gli usi del luogo in cui è compiuto l'affare [1657, 1709, 1736, 1740]. In
mancanza di usi provvede il giudice secondo equità.
art. 1734 - Revoca della commissione.
Il committente può revocare l'ordine di concludere l'affare fino a che il commissionario non
l'abbia concluso. In tal caso spetta al commissionario una parte della provvigione, che si
determina tenendo conto delle spese sostenute e dell'opera prestata [1671, 1685 c. 1, 1723,
1733, 1738, 2227].
art. 1735 - Commissionario contraente in proprio.
Nella commissione di compera o di vendita di titoli, divise o merci aventi un prezzo corrente
che risulti nei modi indicati dal terzo comma dell'articolo 1515, se il committente non ha
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diversamente disposto, il commissionario può fornire al prezzo suddetto le cose che deve
comprare, o può acquistare per sé le cose che deve vendere, salvo, in ogni caso, il suo diritto
alla provvigione [1395 c. 1].
Anche quando il committente ha fissato il prezzo, il commissionario che acquista per sé non
può praticare un prezzo inferiore a quello corrente nel giorno in cui compie l'operazione, se
questo è superiore al prezzo fissato dal committente; e il commissionario che fornisce le cose
che deve comprare non può praticare un prezzo superiore a quello corrente, se questo è
inferiore al prezzo fissato dal committente.
art. 1736 - Star del credere.
Il commissionario che, in virtù di patto o di uso, è tenuto allo "star del credere" risponde nei
confronti del committente per l'esecuzione dell'affare. In tal caso ha diritto, oltre che alla
provvigione, a un compenso o a una maggiore provvigione, la quale, in mancanza di patto, si
determina secondo gli usi del luogo in cui è compiuto l'affare [1733]. In mancanza di usi,
provvede il giudice secondo equità.
CAPO X
Del contratto di agenzia [1]
art. 1742 - Nozione.
Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto
dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata [1752].
Il contratto deve essere provato per iscritto. Ciascuna parte ha diritto di ottenere dall'altra un
documento dalla stessa sottoscritto che riproduca il contenuto del contratto e delle clausole
aggiuntive. Tale diritto è irrinunciabile.
Note:
1 Per la disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio, vedi la L. 3 maggio 1985, n. 204 e il
D.M. 21 agosto 1985.
art. 1743 - Diritto di esclusiva.
Il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo
stesso ramo di attività, né l'agente può assumere l'incarico di trattare nella stessa zona e per lo
stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro [1567 ss.].
art. 1744 - Riscossioni.
L'agente non ha facoltà di riscuotere i crediti del preponente [1188]. Se questa facoltà gli è
stata attribuita, egli non può concedere sconti o dilazioni senza speciale autorizzazione [2210
c. 2, 2213 c. 2].
art. 1745 - Rappresentanza dell'agente.
Le dichiarazioni che riguardano l'esecuzione del contratto concluso per il tramite dell'agente e
i reclami relativi alle inadempienze contrattuali sono validamente fatti all'agente [1752, 2212].
L'agente può chiedere i provvedimenti cautelari nell'interesse del preponente e presentare i
reclami che sono necessari per la conservazione dei diritti spettanti a quest'ultimo.
art. 1746 - Obblighi dell'agente.
Nell'esecuzione dell'incarico l'agente deve tutelare gli interessi del preponente e agire con
lealtà e buona fede. In particolare, deve adempiere l'incarico affidatogli in conformità delle
istruzioni ricevute e fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del
mercato nella zona assegnatagli, e ogni altra informazione utile per valutare la convenienza
dei singoli affari. E' nullo ogni patto contrario.
Egli deve altresì osservare gli obblighi che incombono al commissionario [1731 ss.] ad
eccezione di quelli di cui all'articolo 1736, in quanto non siano esclusi dalla natura del
contratto di agenzia.
È vietato il patto che ponga a carico dell'agente una responsabilità, anche solo parziale, per
l'inadempimento del terzo. È però consentito eccezionalmente alle parti di concordare di volta
in volta la concessione di una apposita garanzia da parte dell'agente, purché ciò avvenga con
riferimento a singoli affari, di particolare natura ed importo, individualmente determinati;
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l'obbligo di garanzia assunto dall'agente non sia di ammontare più elevato della provvigione
che per quell'affare l'agente medesimo avrebbe diritto a percepire; sia previsto per l'agente un
apposito corrispettivo.
art. 1747 - Impedimento dell'agente.
L'agente che non è in grado di eseguire l'incarico affidatogli deve dare immediato avviso al
preponente [1175]. In mancanza è obbligato al risarcimento del danno [1223, 1727 c. 2].
art. 1748 - Diritti dell'agente.
Per tutti gli affari conclusi durante il contratto, l'agente ha diritto alla provvigione quando
l'operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento.
La provvigione è dovuta anche per gli affari conclusi dal preponente con terzi che l'agente
aveva in precedenza acquisito come clienti per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona
o alla categoria o gruppo di clienti riservati all'agente, salvo che sia diversamente pattuito.
L'agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi dopo la data di scioglimento del
contratto se la proposta è pervenuta al preponente o all'agente in data antecedente o gli affari
sono conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la
conclusione è da ricondurre prevalentemente all'attività da lui svolta; in tali casi la
provvigione è dovuta solo all'agente precedente, salvo che da specifiche circostanze risulti
equo ripartire la provvigione tra gli agenti intervenuti.
Salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta all'agente dal momento e nella
misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al
contratto concluso con il terzo. La provvigione spetta all'agente, al più tardi, inderogabilmente
dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la
prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico.
Se il preponente e il terzo si accordano per non dare, in tutto o in parte, esecuzione al
contratto, l'agente ha diritto, per la parte ineseguita, ad una provvigione ridotta nella misura
determinata dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità.
L'agente è tenuto a restituire le provvigioni riscosse solo nella ipotesi e nella misura in cui sia
certo che il contratto tra il terzo e il preponente non avrà esecuzione per cause non imputabili
al preponente. E' nullo ogni patto più sfavorevole all'agente.
L'agente non ha diritto al rimborso delle spese di agenzia.
art. 1749 - Obblighi del preponente
Il preponente, nei rapporti con l'agente, deve agire con lealtà e buona fede. Egli deve mettere a
disposizione dell'agente la documentazione necessaria relativa ai beni o servizi trattati e
fornire all'agente le informazioni necessarie all'esecuzione del contratto: in particolare
avvertire l'agente, entro un termine ragionevole, non appena preveda che il volume delle
operazioni commerciali sarà notevolmente inferiore a quello che l'agente avrebbe potuto
normalmente attendersi. Il preponente deve inoltre informare l'agente, entro un termine
ragionevole, dell'accettazione o del rifiuto e della mancata esecuzione di un affare
procuratogli.
Il preponente consegna all'agente un estratto conto delle provvigioni dovute al più tardi
l'ultimo giorno del mese successivo il trimestre nel corso del quale esse sono maturate.
L'estratto conto indica gli elementi essenziali in base ai quali è stato effettuato il calcolo delle
provvigioni. Entro il medesimo termine, le provvigioni liquidate devono essere effettivamente
pagate all'agente.
L'agente, ha diritto di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni necessarie per
verificare l'importo delle provvigioni liquidate ed in particolare un estratto dei libri contabili.
E' nullo ogni patto contrario alle disposizioni del presente articolo.
art. 1750 - Durata del contratto o recesso
Il contratto di agenzia a tempo determinato che continui ad essere eseguito dalle parti
successivamente alla scadenza del termine si trasforma in contratto a tempo indeterminato.
Se il contratto di agenzia è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal
contratto stesso dandone preavviso all'altra entro un termine stabilito.
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Il termine di preavviso non può comunque essere inferiore ad un mese per il primo anno di
durata del contratto, a due mesi per il secondo anno iniziato, a tre mesi per il terzo anno
iniziato, a quattro mesi per il quarto anno, a cinque mesi per il quinto anno e a sei mesi per il
sesto anno e per tutti gli anni successivi.
Le parti possono concordare termini di preavviso di maggiore durata, ma il preponente non
può osservare un termine inferiore a quello posto a carico dell'agente.
Salvo diverso accordo tra le parti, la scadenza del termine di preavviso deve coincidere con
l'ultimo giorno del mese di calendario.
art. 1751 - Indennità in caso di cessazione del rapporto
All'atto della cessazione del rapporto il preponente è tenuto a corrispondere all'agente
un'indennità se ricorrono le seguenti condizioni:
l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari
con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari
con tali clienti;
il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in
particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti.
L'indennità non è dovuta:
quando il preponente risolve il contratto per un'inadempienza imputabile all'agente, la quale,
per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto;
quando l'agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze
attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all'agente, quali età, infermità o malattia,
per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività;
quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l'agente cede ad un terzo i diritti e gli
obblighi che ha in virtù del contratto d'agenzia.
L'importo dell'indennità non può superare una cifra equivalente ad un'indennità annua
calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi
cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in
questione.
La concessione dell'indennità non priva comunque l'agente del diritto all'eventuale
risarcimento dei danni.
L'agente decade dal diritto all'indennità prevista dal presente articolo se, nel termine di un
anno dallo scioglimento del rapporto, omette di comunicare al preponente l'intenzione di far
valere i propri diritti.
Le disposizioni di cui al presente articolo sono inderogabili a svantaggio dell'agente.
L'indennità è dovuta anche se il rapporto cessa per morte. dell'agente.
art. 1751-bis - Patto di non concorrenza
Il patto che limita la concorrenza da parte dell'agente dopo lo scioglimento del contratto deve
farsi per iscritto. Esso deve riguardare la medesima zona, clientela e genere di beni o servizi
per i quali era stato concluso il contratto di agenzia e la sua durata non può eccedere i due anni
successivi all'estinzione del contratto.
art. 1752 - Agente con rappresentanza.
Le disposizioni del presente capo si applicano anche nell'ipotesi in cui all'agente è conferita
dal preponente la rappresentanza per la conclusione dei contratti [1387 ss., 1745].
art. 1753 - Agenti di assicurazione [1].
Le disposizioni di questo capo sono applicabili anche agli agenti di assicurazione, in quanto
non siano derogate dalle norme corporative [2] o dagli usi e in quanto siano compatibili con la
natura dell'attività assicurativa [1903].
Note:
1 Le disposizioni riguardanti le norme corporative sono state abrogate per effetto della soppressione
dell'ordinamento corporativo, ai sensi del R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721. Con D. Lgs. Lgt. 23 novembre 1944, n.
369 sono state mantenute in vigore, per i rapporti di lavoro collettivi e individuali, salvo le successive modifiche,
le norme contenute nei contratti collettivi, negli accordi economici e nelle sentenze della magistratura del lavoro.
126
2 Per l'istituzione e il funzionamento dell'albo nazionale degli agenti di assicurazione, vedi la L. 7 febbraio 1979,
n. 48; per i mediatori di assicurazione, vedi la L. 28 novembre 1984, n. 792.
CAPO XI
Della mediazione
art. 1754 - Mediatore. È mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la
conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di
dipendenza o di rappresentanza [1761] [1].
Note:
1 Per la disciplina della professione di mediatore, vedi la L. 3 febbraio 1989, n. 39 e il D.M. 21 dicembre 1990,
n. 452.
art. 1755 - Provvigione.
Il mediatore ha diritto alla provvigione [2950] da ciascuna delle parti, se l'affare è concluso
per effetto del suo intervento [1748, 1757].
La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle
parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi, sono determinate dal giudice
secondo equità
art. 1756 - Rimborso delle spese.
Salvo patti o usi contrari, il mediatore ha diritto al rimborso delle spese nei confronti della
persona per incarico della quale sono state eseguite anche se l'affare non è stato concluso
[1719].
art. 1757 - Provvigione nei contratti condizionali o invalidi.
Se il contratto è sottoposto a condizione sospensiva, il diritto alla provvigione sorge nel
momento in cui si verifica la condizione [1360 c. 1].
Se il contratto è sottoposto a condizione risolutiva, il diritto alla provvigione non viene meno
col verificarsi della condizione [1353 ss.].
La disposizione del comma precedente, si applica anche quando il contratto è annullabile
[1425 ss.] o rescindibile [1447 ss.], se il mediatore non conosceva la causa d'invalidità.
art. 1758 - Pluralità di mediatori.
Se l'affare è concluso per l'intervento di più mediatori, ciascuno di essi ha diritto a una quota
della provvigione [1755 ss.].
art. 1759 - Responsabilità del mediatore.
Il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla
sicurezza dell'affare, che possono influire sulla conclusione di esso [1746 c. 1].
Il mediatore risponde dell'autenticità della sottoscrizione delle scritture e dell'ultima girata dei
titoli trasmessi per il suo tramite [2008 ss.].
art. 1760 - Obblighi del mediatore professionale.
Il mediatore professionale in affari su merci o su titoli deve [1764]:
1) conservare i campioni delle merci vendute sopra campione [1522], finché sussista la
possibilità di controversia sull'identità della merce;
2) rilasciare al compratore una lista firmata dei titoli negoziati, con l'indicazione della serie e
del numero;
3) annotare su apposito libro [2214 ss.] gli estremi essenziali del contratto che si stipula col
suo intervento e rilasciare alle parti copia da lui sottoscritta di ogni annotazione.
art. 1761 - Rappresentanza del mediatore.
Il mediatore può essere incaricato da una delle parti di rappresentarla negli atti relativi
all'esecuzione del contratto concluso con il suo intervento [1388].
art. 1762 - Contraente non nominato.
Il mediatore che non manifesta a un contraente il nome dell'altro risponde dell'esecuzione del
contratto [1405] e, quando lo ha eseguito, subentra nei diritti verso il contraente non nominato
[1203 n. 5].
127
Se dopo la conclusione del contratto il contraente non nominato si manifesta all'altra parte o è
nominato dal mediatore, ciascuno dei contraenti può agire direttamente contro l'altro, ferma
restando la responsabilità del mediatore.
art. 1763 - Fideiussione del mediatore.
Il mediatore può prestare fideiussione per una delle parti [1936 ss.].
art. 1764 - Sanzioni.
Il mediatore che non adempie gli obblighi imposti dall'articolo 1760 è punito con l'ammenda
da lire diecimila a lire un milione.
Nei casi più gravi può essere aggiunta la sospensione dalla professione fino a sei mesi.
Alle stesse pene, è soggetto il mediatore che presta la sua attività nell'interesse di persona
notoriamente insolvente o della quale conosce lo stato d'incapacità.
art. 1765 - Leggi speciali.
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali [1].
Note:
1 Per i mediatori pubblici, vedi la L. 20 marzo 1913, n. 272; per i mediatori marittimi, vedi la L. 12 marzo 1968,
n. 478.
¶
Libro Quinto – del lavoro (dall’art. 2060 all’art. 2590)
TITOLO I
Della disciplina delle attività professionali
CAPO I
Disposizioni generali
art. 2060 - Del lavoro.
Il lavoro è tutelato in tutte le sue forme organizzative ed esecutive, intellettuali, tecniche e
manuali [4, 35, 39 Cost.].
art. 2061 - Ordinamento delle categorie professionali.
L'ordinamento delle categorie professionali è stabilito dalle leggi, dai regolamenti, dai
provvedimenti dell'autorità governativa e dagli statuti delle associazioni professionali.
art. 2062 - Esercizio professionale delle attività economiche.
L'esercizio professionale delle attività economiche è disciplinato dalle leggi, dai regolamenti e
dalle norme corporative [2229] [1].
Note:
1 Le disposizioni riguardanti le norme corporative sono state abrogate per effetto della soppressione
dell'ordinamento corporativo, ai sensi del R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721. Con D Lgs. Lgt. 23 novembre 1944, n.
369 sono state mantenute in vigore, per i rapporti di lavoro collettivi e individuali, salvo le successive modifiche,
le norme contenute nei contratti collettivi, negli accordi economici e nelle sentenze della magistratura del lavoro.
CAPO II
Delle ordinanze corporative e degli accordi economici collettivi
Art. 2063 – 2064 – 2065 – 2066
(omissis)
CAPO III
Del contratto collettivo di lavoro e delle norme equiparate [1]
art. 2067 - Soggetti.
I contratti collettivi di lavoro sono stipulati dalle associazioni professionali [39 4 Cost.] [2].
Note:
1 Le norme contenute in questo capo sono applicabili, se compatibili, ai contratti collettivi di diritto comune. Con
D. Lgs. Lgt. 23 novembre 1944, n. 369 sono state mantenute in vigore, per i rapporti di lavoro collettivi e
individuali, salvo le successive modifiche, le norme contenute nei contratti collettivi, negli accordi economici e
nelle sentenze della magistratura del lavoro.
2 Le associazioni professionali previste dall'ordinamento corporativo sono state soppresse dall'art. 1, D. Lgs. Lgt.
23 novembre 1944, n. 369.
128
art. 2068 – Rapporti di lavoro sottratti a contratto collettivo
Non possono essere regolati da contratto collettivo i rapporti di lavoro, in quanto siano
disciplinati con atti della pubblica autorità in conformità della legge [1].
Sono altresì sottratti alla disciplina del contratto collettivo i rapporti di lavoro concernenti
prestazioni di carattere personale o domestico [2240 ss.] [2].
Note:
1 Per i contratti collettivi nel pubblico impiego, vedi l'art. 2, D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.
2 La Corte costituzionale, con sentenza 27 marzo 1969, n. 67 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del
presente comma nella parte in cui dispone che sono sottratti alla disciplina del contratto collettivo i rapporti di
lavoro concernenti prestazioni di carattere domestico.
art. 2069 - Efficacia.
Il contratto collettivo deve contenere l'indicazione della categoria di imprenditori e di
prestatori di lavoro, ovvero delle imprese o dell'impresa, cui si riferisce, e del territorio dove
ha efficacia.
In mancanza di tali indicazioni il contratto collettivo è obbligatorio per tutti gli imprenditori e
i prestatori di lavoro rappresentati dalle associazioni stipulanti.
art. 2070 - Criteri di applicazione.
L'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si
determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore.
Se l'imprenditore esercita distinte attività aventi carattere autonomo, si applicano ai rispettivi
rapporti di lavoro le norme dei contratti collettivi corrispondenti alle singole attività.
Quando il datore di lavoro esercita non professionalmente un'attività organizzata, si applica il
contratto collettivo che regola i rapporti di lavoro relativi alle imprese che esercitano la stessa
attività.
art. 2071 - Contenuto.
Il contratto collettivo deve contenere le disposizioni occorrenti, secondo la natura del
rapporto, per dare esecuzione alle norme di questo codice concernenti la disciplina del lavoro,
i diritti e gli obblighi degli imprenditori e dei prestatori di lavoro.
Deve inoltre indicare le qualifiche e le rispettive mansioni dei prestatori di lavoro appartenenti
alla categoria cui si riferisce la disciplina collettiva.
Deve infine contenere la determinazione della sua durata.
art. 2072 - 2073 – 2074 – 2075 - 2076
(omissis)
art. 2077 - Efficacia del contratto collettivo sul contratto individuale.
I contratti individuali di lavoro tra gli appartenenti alle categorie alle quali si riferisce il
contratto collettivo devono uniformarsi alle disposizioni di questo.
Le clausole difformi dei contratti individuali, preesistenti o successivi al contratto collettivo,
sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo, salvo che contengano speciali
condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro [1339, 1419 c. 2].
art. 2078 - Efficacia degli usi.
In mancanza di disposizioni di legge e di contratto collettivo si applicano gli usi. Tuttavia gli
usi più favorevoli ai prestatori di lavoro prevalgono sulle norme dispositive di legge [disp.
prel. 1, 8].
Gli usi non prevalgono sui contratti individuali di lavoro [disp. att. 98].
Art. 2079 – 2080 – 2081
(omissis)
TITOLO II
Del lavoro nell'impresa
CAPO I
Dell'impresa in generale
SEZIONE I
129
Dell'imprenditore
art. 2082 - Imprenditore.
È imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della
produzione o dello scambio di beni o di servizi [41 c. 1, 43 Cost.].
art. 2083 - Piccoli imprenditori.
Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo [1] gli artigiani [2], i piccoli
commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente
con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia [41 Cost.; 230-bis c. 3, 2202, 2214 c. 3,
2221] [3].
Note:
1 Per la nozione di coltivatore diretto del fondo, vedi l'art. 28, L. 2 giugno 1961, n. 454.
2 Per la nozione di imprenditore artigiano, vedi gli artt. 2, 3 e 4, L. 8 agosto 1985, n. 443.
3 Per la nozione di piccolo imprenditore nella disciplina del fallimento e delle altre procedure concorsuali, vedi
l'art. 1, commi 1 e 2, R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
art. 2084 - Condizioni per l'esercizio dell'impresa.
La legge determina le categorie d'imprese il cui esercizio è subordinato a concessione o
autorizzazione amministrativa [1].
Le altre condizioni per l'esercizio delle diverse categorie di imprese sono stabilite dalla legge e
dalle norme corporative.
Note:
1 Per la disciplina delle imprese editrici di quotidiani e periodici, vedi la L. 5 agosto 1981, n. 416; per la
disciplina del sistema radiotelevisivo, vedi la L. 6 agosto 1990, n. 223; per l'esercizio delle assicurazioni private
contro i danni, vedi l'art. 7, L. 10 giugno 1978, n. 295; per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita , vedi
l'art. 7, L. 22 ottobre 1986, n. 742; per l'esercizio della funzione creditizia, vedi il D. Lgs. 1 settembre 1993, n.
385.
art. 2085
(omissis)
art. 2086 - Direzione e gerarchia nell'impresa.
L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori
[2094, 2104].
art. 2087 - Tutela delle condizioni di lavoro.
L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la
particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la
personalità morale dei prestatori di lavoro [32, 37, 41 Cost.] [1].
Note:
1 Per la tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, vedi l'art. 9, L. 20 maggio 1970, n. 300; per il
divieto di svolgere indagini tendenti ad accertare l'esistenza di uno stato di sieropositività nei dipendenti ovvero
in persone prese in considerazione per l'instaurazione di un rapporto di lavoro, vedi l'art. 6, comma 1, L. 5 giugno
1990, n. 135; per la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad agenti chimici, fisici, biologici
durante il lavoro, vedi il D. Lgs. 25 gennaio 1992, n. 77 di attuazione Direttiva CEE n. 88/364.
Art. da 2088 a 2093
(omissis)
SEZIONE II
Dei collaboratori dell'imprenditore
art. 2094 - Prestatore di lavoro subordinato.
È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare
nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la
direzione dell'imprenditore [2104, 2239; 36, 46 Cost.] [1].
Note:
1 Per il lavoro a domicilio, vedi l'art. 1, comma 2, L. 18 dicembre 1973, n. 877.
art. 2095 - Categorie dei prestatori di lavoro.
I prestatori di lavoro subordinato si distinguono in dirigenti, quadri, impiegati e operai [1].
130
Le leggi speciali e le norme corporative in relazione a ciascun ramo di produzione e alla
particolare struttura dell'impresa, determinano i requisiti di appartenenza alle indicate
categorie [disp. att. 95].
Note:
1 Comma sostituito dall'art. 1, L. 13 maggio 1985, n. 190.
SEZIONE III
Del rapporto di lavoro
Della costituzione del rapporto di lavoro
art. 2096 - Assunzione in prova.
Salvo diversa disposizione delle norme corporative, l'assunzione del prestatore di lavoro per
un periodo di prova deve risultare da atto scritto [1350 n. 13, 2725].
L'imprenditore e il prestatore di lavoro sono rispettivamente tenuti a consentire e a fare
l'esperimento che forma oggetto del patto di prova [2241].
Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto, senza obbligo di
preavviso o d'indennità. Se però la prova è stabilita per un tempo minimo necessario, la
facoltà di recesso non può esercitarsi prima della scadenza del termine [1].
Compiuto il periodo di prova, l'assunzione diviene definitiva e il servizio prestato si computa
nell'anzianità del prestatore di lavoro.
Note:
1 La Corte costituzionale, con sentenza 16 dicembre 1980, n. 189 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del
presente comma nella parte in cui non riconosce il diritto alle indennità di anzianità di cui agli artt. 2120 e 2121,
al lavoratore assunto con patto di prova nel caso di recesso dal contratto durante il periodo di prova medesimo.
art. 2097. - Durata del contratto di lavoro [1].
Note:
1 Articolo abrogato dall'art. 9, L. 18 aprile 1962, n. 230.
art. 2098 - Violazione delle norme sul collocamento dei prestatori di lavoro [1].
Il contratto di lavoro stipulato senza l'osservanza delle disposizioni concernenti la disciplina
della domanda e dell'offerta di lavoro può essere annullato, salva l'applicazione delle sanzioni
penali [2126].
La domanda di annullamento è proposta dal pubblico ministero, su denunzia dell'ufficio di
collocamento, entro un anno dalla data dell'assunzione del prestatore di lavoro [2964].
Note:
1 Per le norme sull'organizzazione del mercato del lavoro, vedi la L. 28 febbraio 1987, n. 56; per le disposizioni
in materia di mercato del lavoro, vedi la L. 23 luglio 1991, n. 223 .
Dei diritti e degli obblighi delle parti
art. 2099 - Retribuzione [1].
La retribuzione del prestatore di lavoro può essere stabilita a tempo o a cottimo e deve essere
corrisposta nella misura determinata dalle norme corporative, con le modalità e nei termini in
uso nel luogo in cui il lavoro è eseguito.
In mancanza di norme corporative o di accordo tra le parti, la retribuzione è determinata dal
giudice, tenuto conto, ove occorra, del parere delle associazioni professionali [3].
Il prestatore di lavoro può anche essere retribuito in tutto o in parte con partecipazione agli
utili o ai prodotti, con provvigione o con prestazioni in natura [36, 37 Cost.].
Note:
1 Per la nozione di retribuzione ai fini della determinazione dell'indennità spettante alla lavoratrice madre, vedi
l'art. 16, L. 30 dicembre 1971, n. 1204; per la retribuzione del lavoro a domicilio, vedi l'art. 8, L. 18 dicembre
1973, n. 877; per la misura dell'integrazione salariale, vedi gli artt. 2 e 15, L. 20 maggio 1975, n. 164; per le
disposizioni sulla corresponsione degli aumenti retributivi dipendenti da variazioni del costo della vita, vedi il
D.L. 11 ottobre 1976, n. 699; per le norme per l'applicazione dell'indennità di contingenza, vedi l'art. 2, D.L. 1
febbraio 1977, n. 12; per il principio di parità di retribuzione tra lavoratori di sesso diverso, vedi l'art. 2, L. 9
dicembre 1977, n. 903; per il minimale di retribuzione ai fini contributivi, vedi l'art. 1, D.L. 29 luglio 1981, n.
402.
art. 2100 – 2101 – 2102
(omissis)
131
art. 2103 - Mansioni del lavoratore [1].
Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle
corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni
equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione
[disp. att. 96]. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al
trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la
medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla
conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non
superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non
per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive [2].
Ogni patto contrario è nullo.
Note:
1 Articolo sostituito dall'art. 13, L. 20 maggio 1970, n. 300.
2 Per la comunicazione cui è tenuto il datore di lavoro in caso di modifica della qualifica del lavoratore agricolo,
vedi l'art. 14, comma 2, D.L. 3 febbraio 1970, n. 7; per la nullità dell'atto o patto diretto a discriminare il
lavoratore nell'assegnazione di qualifiche o mansioni, vedi l'art. 15, comma 1 lettera b), L. 20 maggio 1970, n.
300 ; per le sanzioni a carico del datore di lavoro per l'inosservanza di norme sulla parità tra uomini e donne
relativa all'attribuzione delle mansioni e delle qualifiche, vedi l'art. 16, comma 1, L. 9 dicembre 1977, n. 903; per
l'assegnazione del lavoratore alla mansione di quadro ovvero di dirigente, vedi l'art. 6, L. 13 maggio 1985, n.
190.
art. 2104 - Diligenza del prestatore di lavoro [1].
Il prestatore di lavoro, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta
[1176], dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale.
Deve inoltre osservare le disposizioni, per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro, impartite
dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende [2086, 2094,
2106].
Note:
1 Per il licenziamento determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del lavoratore, vedi
l'art. 3, L. 15 luglio 1966, n. 604; per l'affissione delle norme disciplinari dell'impresa, l'art. 7, comma 1, L. 20
maggio 1970, n. 300.
art. 2105 - Obbligo di fedeltà.
(omissis)
art. 2106 - Sanzioni disciplinari.
(omissis)
art. 2107 - Orario di lavoro.
La durata giornaliera e settimanale della prestazione di lavoro non può superare i limiti
stabiliti dalle leggi speciali o dalle norme corporative [36 2 Cost.; 2108]
art. 2108 - Lavoro straordinario e notturno.
(omissis)
Art. 2109 – 2110 – 2111 - 2112
(omissis)
Art. 2113 - Rinunzie e transazioni
Le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da
disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti
di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, non sono valide.
L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di
cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono
intervenute dopo la cessazione medesima.
Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impugnate con
qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la volontà.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta ai sensi
degli articoli 185, 410 e 411 del codice di procedura civile.
art. 2114 – 2115 . 2116 – 2117
(omissis)
132
§4
Dell'estinzione del rapporto di lavoro
art. 2118 - Recesso dal contratto a tempo indeterminato.
Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato [1], dando
il preavviso nel termine e nei modi stabiliti dalle norme corporative, dagli usi o secondo
equità [2121, 2122, 2244; disp. att. 98].
In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte a un'indennità equivalente
all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.
La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per morte
del prestatore di lavoro [2122].
Note:
1 Per le limitazioni al licenziamento di dipendenti da parte di datori di lavoro che occupano fino a quindici
dipendenti o più di quindici dipendenti, vedi rispettivamente la L. 15 luglio 1966, n. 604 e la L. 20 maggio 1970,
n. 300; per il divieto di licenziamento delle lavoratrici per causa di matrimonio, vedi la L. 9 gennaio 1963, n. 7;
per il divieto di licenziamento delle lavoratrici-madri, vedi l'art. 2, L. 30 dicembre 1971, n. 1204; per il
licenziamento degli invalidi, vedi l'art. 10, L. 2 aprile 1968, n. 482.
art. 2119 - Recesso per giusta causa.
Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il
contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato,
qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria del
rapporto [2244]. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per
giusta causa compete l'indennità indicata nel secondo comma dell'articolo precedente [1].
Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto il fallimento dell'imprenditore [2221]
o la liquidazione coatta amministrativa dell'azienda.
Note:
1 Per il licenziamento per giusta causa, vedi l'art. 1, L. 15 luglio 1966, n. 604.
art. 2120 - Disciplina del trattamento di fine rapporto [1].
In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto
ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di
servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per
l'anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno,
computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni.
Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma
precedente, comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura,
corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di
quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.
In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di
cui all'articolo 2110, nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista
l'integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione di cui al primo comma
l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale
svolgimento del rapporto di lavoro.
Il trattamento di cui al precedente primo comma, con esclusione della quota maturata
nell'anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione
di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT,
rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.
Ai fini dell'applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma precedente per frazioni di
anno, l'incremento dell'indice ISTAT è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di
lavoro rispetto a quello di dicembre dell'anno precedente. Le frazioni di mese uguali o
superiori a quindici giorni si computano come mese intero.
Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può
chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul
trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.
133
Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, di
cui al precedente comma, e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti.
La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:
a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti
strutture pubbliche;
b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile
[2].
L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e è detratta,
a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto.
Nell'ipotesi di cui all'articolo 2122 la stessa anticipazione è detratta dall'indennità prevista
dalla norma medesima.
Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti
individuali. I contratti collettivi possono altresì stabilire criteri di priorità per l'accoglimento
delle richieste di anticipazione.
Note:
1 Articolo sostituito dall'art. 1, L. 29 maggio 1982, n. 297.
2 La Corte costituzionale, con sentenza 5 aprile 1991, n. 142 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della
presente lettera nella parte in cui non prevede la possibilità di concessione dell'anticipazione in ipotesi di
acquisto "in itinere" comprovato con mezzi idonei a dimostrarne l'effettività.
art. 2121 – 2122 – 2123
(omissis)
art. 2124 - Certificato di lavoro.
Se non è obbligatorio il libretto di lavoro [1], all'atto della cessazione del contratto, qualunque
ne sia la causa, l'imprenditore deve rilasciare un certificato con l'indicazione del tempo
durante il quale il prestatore di lavoro è stato occupato alle sue dipendenze e delle mansioni
esercitate [2133, 2246].
Note:
1 Per l'istituzione del libretto di lavoro, vedi la L. 10 gennaio 1935, n. 112.
art. 2125 – 2126 – 2127
(omissis)
art. 2128 - Lavoro a domicilio [1].
Ai prestatori di lavoro a domicilio si applicano le disposizioni di questa sezione, in quanto
compatibili con la specialità del rapporto.
Note:
1 Per la tutela del lavoro a domicilio, vedi la L. 18 dicembre 1973, n. 877.
art. 2129 - Contratto di lavoro per i dipendenti da enti pubblici [1].
Le disposizioni di questa sezione si applicano ai prestatori di lavoro dipendenti da enti
pubblici, salvo che il rapporto sia diversamente regolato dalla legge [disp. att. 98 c. 2].
Note:
1 Per la disciplina dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, vedi l'art. 2, D. Lgs. 3
febbraio 1993, n. 29.
SEZIONE IV
Del tirocinio
art. 2130 - Durata del tirocinio [1].
Il periodo di tirocinio non può superare i limiti stabiliti dalle norme corporative o dagli usi [37
Cost.].
Note:
1 Per le disposizioni e la durata in materia apprendistato, vedi rispettivamente l'art. 21, L. 28 febbraio 1987, n. 56
e l'art. 7, L. 19 gennaio 1955, n. 25; per il contratto di formazione e lavoro, vedi l'art. 3, D.L. 30 ottobre 1984, n.
726.
Art. 2131 (omissis)
Art. 2132 - Istruzione professionale.
134
L'imprenditore deve permettere che l'apprendista frequenti i corsi per la formazione
professionale e deve destinarlo soltanto ai lavori attinenti alla specialità professionale a cui si
riferisce il tirocinio [1].
Note:
1 Per l'obbligo del datore di lavoro di impartire, o fare impartire, all'apprendista l'istruzione professionale, vedi
gli artt. 10 e 11, L. 19 gennaio 1955, n. 25.
art. 2133 - Attestato di tirocinio.
Alla cessazione del tirocinio, l'apprendista, per il quale non è obbligatorio il libretto di lavoro,
ha diritto di ottenere un attestato del tirocinio compiuto [1].
Note:
1 Per la disciplina delle prove di idoneità ed iscrizione della qualifica sul libretto di lavoro, vedi l'art.18, L. 19
gennaio 1955, n. 25.
art. 2134 - Norme applicabili al tirocinio.
Al tirocinio si applicano le disposizioni della sezione precedente, in quanto siano compatibili
con la specialità del rapporto e non siano derogate da disposizioni delle leggi speciali o da
norme corporative.
CAPO II
Dell'impresa agricola
SEZIONE I
Disposizioni generali
art. 2135 - Imprenditore agricolo.
È imprenditore agricolo chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla
silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse [1].
Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti
agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura [2557 5].
Note:
1 Per l'attività di coltivazione dei funghi, vedi l'art. 1, L. 5 aprile 1985, n. 126; per la coltivazione e commercio
dei tartufi, vedi la L. 16 dicembre 1985, n. 752; per la disciplina dell'agriturismo, vedi la L. 5 dicembre 1985, n.
730; per le imprese di allevamento, vedi l'art. 1, L. 10 novembre 1986, n. 778.
art. da 2136 a 2187
(omissis)
CAPO III
Delle imprese commerciali e delle altre imprese soggette a registrazione
SEZIONE I
Del registro delle imprese
art. 2188 - Registro delle imprese [1].
È istituito il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla legge [2136, 2195 ss.; disp.
att. 99-101-bis, 200].
Il registro è tenuto dall'ufficio del registro delle imprese sotto la vigilanza di un giudice
delegato dal presidente del tribunale.
Il registro è pubblico.
Note:
1 Per l'istituzione del registro delle imprese, vedi il D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581.
art. 2189 - Modalità dell'iscrizione.
Le iscrizioni nel registro sono eseguite su domanda sottoscritta dall'interessato.
Prima di procedere all'iscrizione, l'ufficio del registro deve accertare l'autenticità della
sottoscrizione e il concorso delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione.
Il rifiuto dell'iscrizione deve essere comunicato con raccomandata al richiedente.
Questi può ricorrere entro otto giorni al giudice del registro, che provvede con decreto [2192].
art. 2190 - Iscrizione d'ufficio.
135
Se una iscrizione obbligatoria [2195] non è stata richiesta, l'ufficio del registro invita mediante
raccomandata l'imprenditore a richiederla entro un congruo termine. Decorso inutilmente il
termine assegnato, il giudice del registro può ordinarla con decreto [2194].
art. 2191 – 2192 – 2193 – 2194
(omissis)
SEZIONE II
Dell'obbligo di registrazione
art. 2195 - Imprenditori soggetti a registrazione.
Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che
esercitano:
1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi [1];
2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni [2];
3) un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria [1678];
4) un'attività bancaria [1834-1860] [3] o assicurativa [1882];
5) altre attività ausiliarie delle precedenti [1754].
Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si
applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle
imprese che le esercitano.
Note:
1 Per il registro nazionale delle imprese radiotelevisive, vedi gli artt. 10 ss., D.P.R. 27 marzo 1992, n. 255.
2 Per l'istituzione del registro degli esercenti il commercio e la somministrazione al pubblico di alimenti o
bevande, vedi la L. 11 giugno 1971, n. 426.
3 Per l'albo delle banche, vedi l'art. 13, D. lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
art. 2196 - Iscrizione dell'impresa.
Entro trenta giorni dall'inizio dell'impresa l'imprenditore che esercita un'attività commerciale
[2195] deve chiedere l'iscrizione [2194] all'ufficio del registro delle imprese [2188] nella cui
circoscrizione stabilisce la sede, indicando:
1) il cognome e il nome, il nome del padre, la cittadinanza;
2) la ditta [2563];
3) l'oggetto dell'impresa;
4) la sede dell'impresa;
5) il cognome e il nome degli institori [2203] e procuratori [2209].
All'atto della richiesta l'imprenditore deve depositare la sua firma autografa e quelle dei suoi
institori e procuratori.
L'imprenditore deve inoltre chiedere l'iscrizione delle modificazioni relative agli elementi
suindicati e della cessazione dell'impresa, entro trenta giorni da quello in cui le modificazioni
o la cessazione si verificano.
Art. 2197 – 2198 – 2199
(omissis)
Art. 2200 - Società.
Sono soggette all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese le società costituite secondo
uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti del titolo V e le società cooperative, anche se non
esercitano un'attività commerciale.
L'iscrizione delle società nel registro delle imprese è regolata dalle disposizioni dei titoli V e
VI.
art. 2201
(omissis)
art. 2202 - Piccoli imprenditori [1].
Non sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese i piccoli imprenditori
[2083].
Note:
136
1 Per gli interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese, vedi la L. 5 ottobre 1991, n. 317.
SEZIONE III
Disposizioni particolari per le imprese commerciali
Della rappresentanza
art. 2203 - Preposizione institoria.
È institore colui che è preposto dal titolare all'esercizio di un'impresa commerciale [425].
La preposizione può essere limitata all'esercizio di una sede secondaria [2197] o di un ramo
particolare dell'impresa.
Se sono preposti più institori, questi possono agire disgiuntamente, salvo che nella procura sia
diversamente disposto [1716 c. 2].
art. 2204 - Poteri dell'institore.
L'institore può compiere tutti gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa a cui è preposto, salve
le limitazioni contenute nella procura [2206 c. 2]. Tuttavia non può alienare o ipotecare i beni
immobili del preponente, se non è stato a ciò espressamente autorizzato.
L'institore può stare in giudizio in nome del preponente per le obbligazioni dipendenti da atti
compiuti nell'esercizio dell'impresa a cui è preposto.
art. 2205 - Obblighi dell'institore.
Per le imprese o le sedi secondarie alle quali è preposto, l'institore è tenuto, insieme con
l'imprenditore, all'osservanza delle disposizioni riguardanti l'iscrizione nel registro delle
imprese [2196 ss.; disp. att. 100] e la tenuta delle scritture contabili [2214 ss.].
art. 2206 - Pubblicità della procura.
La procura con sottoscrizione del preponente autenticata [2703] deve essere depositata per
l'iscrizione presso il competente ufficio del registro delle imprese [2188, 2196, 2197; disp. att.
100].
In mancanza dell'iscrizione, la rappresentanza si reputa generale e le limitazioni di essa non
sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della
conclusione dell'affare [2193].
art. 2207 - Modificazione e revoca della procura.
Gli atti con i quali viene successivamente limitata o revocata la procura devono essere
depositati, per l'iscrizione nel registro delle imprese, anche se la procura non fu pubblicata
[1396].
In mancanza dell'iscrizione, le limitazioni o la revoca non sono opponibili ai terzi, se non si
prova che questi le conoscevano al momento della conclusione dell'affare [2193].
art. 2208 - Responsabilità personale dell'institore.
L'institore è personalmente obbligato se omette di far conoscere al terzo che egli tratta per il
preponente; tuttavia il terzo può agire anche contro il preponente per gli atti compiuti
dall'institore, che siano pertinenti all'esercizio dell'impresa a cui è preposto [2204].
art. 2209 - Procuratori.
Le disposizioni degli articoli 2206 e 2207 si applicano anche ai procuratori, i quali, in base a
un rapporto continuativo, abbiano il potere di compiere per l'imprenditore gli atti pertinenti
all'esercizio dell'impresa, pur non essendo preposti ad esso.
art. 2210 - Poteri dei commessi dell'imprenditore.
I commessi dell'imprenditore, salve le limitazioni contenute nell'atto di conferimento della
rappresentanza, possono compiere gli atti che ordinariamente comporta la specie delle
operazioni di cui sono incaricati [1835 c. 2].
Non possono tuttavia esigere il prezzo delle merci delle quali non facciano la consegna, né
concedere dilazioni o sconti che non sono d'uso, salvo che siano a ciò espressamente
autorizzati [1732, 1744, 2211].
art. 2211 - Poteri di deroga alle condizioni generali di contratto.
137
I commessi, anche se autorizzati a concludere contratti in nome dell'imprenditore, non hanno
il potere di derogare alle condizioni generali di contratto o alle clausole stampate sui moduli
dell'impresa [1341, 1342], se non sono muniti di una speciale autorizzazione scritta.
art. 2212 - Poteri dei commessi relativi agli affari conclusi.
Per gli affari da essi conclusi, i commessi dell'imprenditore sono autorizzati a ricevere per
conto di questo le dichiarazioni che riguardano l'esecuzione del contratto e i reclami relativi
alle inadempienze contrattuali [1745 c. 1].
Sono altresì legittimati a chiedere i provvedimenti cautelari nell'interesse dell'imprenditore.
art. 2213 - Poteri dei commessi preposti alla vendita.
I commessi preposti alla vendita nei locali dell'impresa possono esigere il prezzo delle merci
da essi vendute [1188], salvo che alla riscossione sia palesemente destinata una cassa speciale.
Fuori dei locali dell'impresa non possono esigere il prezzo, se non sono autorizzati o se non
consegnano quietanza firmata dall'imprenditore [1199].
Delle scritture contabili
art. 2214 - Libri obbligatori e altre scritture contabili.
L'imprenditore che esercita un'attività commerciale [2195] deve tenere il libro giornale e il
libro degli inventari.
Deve altresì tenere le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle
dimensioni dell'impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle
lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e
delle fatture spedite [2709 ss.].
Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori.
art. 2215 - Libro giornale e libro degli inventari.
Il libro giornale e il libro degli inventari, prima di essere messi in uso, devono essere numerati
progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese
[2188] o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali [2421; disp. att. 200].
L'ufficio del registro [2188] o il notaio deve dichiarare nell'ultima pagina dei libri il numero
dei fogli che li compongono [2710].
art. 2216 - Contenuto del libro giornale [1].
Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni relative all'esercizio
dell'impresa.
Note:
1 Articolo modificato dalla L. 30 dicembre 1991, n. 413 e, successivamente, sostituito dall'art. 7-bis, comma 1,
D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1994, n. 489.
art. 2217 - Redazione dell'inventario.
L'inventario deve redigersi all'inizio dell'esercizio dell'impresa e successivamente ogni anno, e
deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all'impresa,
nonché delle attività e delle passività dell'imprenditore estranee alla medesima.
L'inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite, il quale deve
dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti o le perdite subite [2423]. Nelle
valutazioni di bilancio l'imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle società
per azioni, in quanto applicabili.
L'inventario deve essere sottoscritto dall'imprenditore entro tre mesi dal termine per la
presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette [disp. att. 200] [1].
Note:
1 Comma modificato dalla L. 30 dicembre 1991, n. 413 e, successivamente, sostituito dall'art. 7-bis, comma 2,
D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1994, n. 489.
art. 2218 - Bollatura facoltativa [1].
L'imprenditore può far bollare nei modi indicati nell'articolo 2215 gli altri libri da lui tenuti
[2710].
Note:
138
1 Articolo sostituito dall'art. 7-bis, comma 3, D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla L.
8 agosto 1994, n. 489.
art. 2219 - Tenuta della contabilità.
Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di un'ordinata contabilità, senza spazi
in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se
è necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate
siano leggibili [2710].
art. 2220 - Conservazione delle scritture contabili.
Le scritture devono essere conservate per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione [2312,
2457] [1].
Per lo stesso periodo devono conservarsi le fatture, le lettere e i telegrammi ricevuti e le copie
delle fatture, delle lettere e dei telegrammi spediti.
Le scritture e i documenti di cui al presente articolo possono essere conservati sotto forma di
registrazioni su supporti di immagini, sempre che le registrazioni corrispondano ai documenti
e possano in ogni momento essere rese leggibili con i mezzi a disposizione dal soggetto che
utilizza detti supporti [2].
Note:
1 Per l'obbligo di conservazione delle scritture contabili, fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi
al corrispondente periodo d'imposta, vedi l'art. 22, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
2 Comma aggiunto dall'art. 7-bis, comma 4, D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla L.
8 agosto 1994, n. 489.
art. 2221 – Fallimento e concordato preventivo
(omissis)
TITOLO III
Del lavoro autonomo
CAPO I
Disposizioni generali
art. 2222 - Contratto d'opera.
Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con
lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del
committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina
particolare nel libro IV.
art. 2223 - Prestazione della materia.
Le disposizioni di questo capo, si osservano anche se la materia è fornita dal prestatore
d'opera [1658], purché le parti non abbiano avuto prevalentemente in considerazione la
materia, nel qual caso si applicano le norme sulla vendita [1470 ss.].
art. 2224 - Esecuzione dell'opera.
Se il prestatore d'opera non procede all'esecuzione dell'opera secondo le condizioni stabilite
dal contratto e a regola d'arte [1176 c. 2], il committente può fissare un congruo termine, entro
il quale il prestatore d'opera deve conformarsi a tali condizioni.
Trascorso inutilmente il termine fissato, il committente può recedere dal contratto [1373],
salvo il diritto al risarcimento dei danni [1218, 1662].
art. 2225 - Corrispettivo.
Il corrispettivo, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe
professionali o gli usi, è stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro
normalmente necessario per ottenerlo [1657].
art. 2226 - Difformità e vizi dell'opera.
L'accettazione espressa o tacita dell'opera libera il prestatore d'opera dalla responsabilità per
difformità o per vizi della medesima, se all'atto dell'accettazione questi erano noti al
committente o facilmente riconoscibili, purché in questo caso non siano stati dolosamente
occultati [1667].
139
Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare le difformità e i vizi occulti al prestatore
d'opera entro otto giorni dalla scoperta. L'azione si prescrive entro un anno dalla consegna
[1495; disp. att. 201].
I diritti del committente nel caso di difformità o di vizi dell'opera sono regolati dall'articolo
1668.
art. 2227 - Recesso unilaterale dal contratto.
Il committente può recedere dal contratto [1373], ancorché sia iniziata l'esecuzione dell'opera,
tenendo indenne il prestatore d'opera delle spese, del lavoro eseguito e del mancato guadagno
[1671].
art. 2228 - Impossibilità sopravvenuta dell'esecuzione dell'opera.
Se l'esecuzione dell'opera diventa impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti
[1463 ss.], il prestatore d'opera ha diritto ad un compenso per il lavoro prestato in relazione
all'utilità della parte dell'opera compiuta [1672].
CAPO II
Delle professioni intellettuali
art. 2229 - Esercizio delle professioni intellettuali.
La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria
l'iscrizione in appositi albi o elenchi [2231] [1].
L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e
il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali [2], sotto la
vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente [3].
Contro il rifiuto dell'iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi, e contro i provvedimenti
disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto all'esercizio della professione
è ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali
[disp. att. 202] [4].
Note:
1 Per la professione di avvocato e procuratore legale, vedi il R.D.L. 27 novembre 1933, n. 578 e il R.D. 22
gennaio 1934, n. 37.
2 Le associazioni professionali previste dall'ordinamento corporativo sono state soppresse dall'art. 1, D.Lgs.Lgt.
23 novembre 1944, n. 369.
3 Per il divieto di esercitare sotto forma societaria un'attività professionale per la quale sia necessaria l'iscrizione
in appositi albi, vedi l'art. 2, L. 23 novembre 1939, n. 1815.
4 Per la pubblicità sanitaria e la repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie, vedi la L. 5
febbraio 1992, n. 175.
art. 2230 - Prestazione d'opera intellettuale.
Il contratto che ha per oggetto una prestazione d'opera intellettuale è regolato dalle norme
seguenti e, in quanto compatibili con queste e con la natura del rapporto, dalle disposizioni del
capo precedente.
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
art. 2231 - Mancanza d'iscrizione.
Quando l'esercizio di un'attività professionale è condizionato all'iscrizione in un albo o elenco,
la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della
retribuzione.
La cancellazione dall'albo o elenco risolve il contratto in corso, salvo il diritto del prestatore
d'opera al rimborso delle spese incontrate e a un compenso adeguato all'utilità del lavoro
compiuto [2228, 2237].
art. 2232 - Esecuzione dell'opera.
Il prestatore d'opera deve eseguire personalmente l'incarico assunto. Può tuttavia valersi, sotto
la propria direzione e responsabilità [1228], di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri
è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l'oggetto della prestazione
[1717 c. 1].
art. 2233 - Compenso.
140
Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o
gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale [1] a cui il
professionista appartiene [1657, 2225, 2751-bis n. 2, 2956 n. 2].
In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al
decoro della professione.
Gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori non possono, neppure per interposta persona,
stipulare con i loro clienti alcun patto relativo ai beni che formano oggetto delle controversie
affidate al loro patrocinio, sotto pena di nullità e dei danni.Note:
1 Le associazioni professionali previste dall'ordinamento corporativo sono state soppresse dall'art. 1, D.Lgs.Lgt.
23 novembre 1944, n. 369.
art. 2235 - Divieto di ritenzione.
Il prestatore d'opera non può ritenere le cose e i documenti ricevuti, se non per il periodo
strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali.
art. 2236 - Responsabilità del prestatore d'opera.
Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore
d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave [1176, 1218].
art. 2237 - Recesso.
Il cliente può recedere dal contratto [1373], rimborsando al prestatore d'opera le spese
sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta [1671, 2227, 2231].
Il prestatore d'opera può recedere dal contratto per giusta causa [2119]. In tal caso egli ha
diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l'opera svolta, da determinarsi con
riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente [1672, 2228].
Il recesso del prestatore d'opera deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al
cliente.
art. 2238 - Rinvio.
Se l'esercizio della professione costituisce elemento di un'attività organizzata in forma
d'impresa, si applicano anche le disposizioni del titolo II.
In ogni caso, se l'esercente una professione intellettuale impiega sostituti o ausiliari, si
applicano le disposizioni delle sezioni II, III e IV del capo I del titolo II.
Art. da 2239 a 2246
(omissis)
TITOLO V
Delle società
CAPO I
Disposizioni generali
art. 2247 - Contratto di società [1].
Con il contratto di società, due o più persone [2] conferiscono beni o servizi [2253] per
l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili.
Note:
1 Rubrica sostituita dall'art. 1, D. Lgs. 3 marzo 1993, n. 88.
2 Per la costituzione di società a responsabilità limitata con atto unilaterale, vedi l'art. 2475, ultimo comma, cod.
civ.; per la costituzione di società per azioni per atto unilaterale da parte di una società posseduta per intero
direttamente o indirettamente dallo Stato, vedi l'art. 10, D.L. 31 maggio 1994, n. 332 .
art. 2248
(omissis)
art. 2249 - Tipi di società.
Le società che hanno per oggetto l'esercizio di un'attività commerciale [2195] devono
costituirsi secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti di questo titolo.
Le società che hanno per oggetto l'esercizio di un'attività diversa sono regolate dalle
disposizioni sulla società semplice, a meno che i soci abbiano voluto costituire la società
secondo uno degli altri tipi regolati nei capi III e seguenti di questo titolo [2507].
141
Sono salve le disposizioni riguardanti le società cooperative [2511 ss.] [1] e quelle delle leggi
speciali che per l'esercizio di particolari categorie di imprese prescrivono la costituzione della
società secondo un determinato tipo [2329 n. 3] [2].
Note:
1 Per le nuove norme sulle società cooperative, vedi la L. 31 gennaio 1992, n. 59.
2 Per le banche, vedi il D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385; per le società di intermediazione mobiliare, vedi la L.
2 gennaio 1991, n. 1; per le società che possono esercitare le assicurazioni contro i danni, vedi l'art. 5, L. 10
giugno 1978, n. 295.
CAPO II
Della società semplice
SEZIONE I
Disposizioni generali
art. 2251 - Contratto sociale.
Nella società semplice il contratto non è soggetto a forme speciali, salve quelle richieste dalla
natura dei beni conferiti [1350 n. 9, 2643 n. 10].
art. 2252 - Modificazioni del contratto sociale.
Il contratto sociale può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci, se non è
convenuto diversamente.
SEZIONE II
Dei rapporti tra i soci
art. 2253 - Conferimenti.
Il socio è obbligato a eseguire i conferimenti determinati nel contratto sociale [2286 c. 3].
Se i conferimenti non sono determinati si presume che i soci siano obbligati a conferire, in
parti eguali tra loro, quanto è necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale.
SEZIONE II
Dei rapporti tra i soci
art. 2253 - Conferimenti.
Il socio è obbligato a eseguire i conferimenti determinati nel contratto sociale [2286 c. 3].
Se i conferimenti non sono determinati si presume che i soci siano obbligati a conferire, in
parti eguali tra loro, quanto è necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale.
Art. da 2254 a 2258
(omissis)
art. 2259 - Revoca della facoltà di amministrare.
La revoca dell'amministratore nominato con il contratto sociale non ha effetto se non ricorre
una giusta causa [1723 c. 2].
L'amministratore nominato con atto separato è revocabile secondo le norme sul mandato
[1726].
La revoca per giusta causa può in ogni caso essere chiesta giudizialmente da ciascun socio.
art. 2260 - Diritti e obblighi degli amministratori.
I diritti e gli obblighi degli amministratori sono regolati dalle norme sul mandato [1709, 1710,
1711].
Gli amministratori sono solidalmente responsabili [1292] verso la società per l'adempimento
degli obblighi ad essi imposti dalla legge e dal contratto sociale. Tuttavia la responsabilità non
si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa [2392 c. 3].
Art. da 2261 a 2264
(omissis)
art. 2265 - Patto leonino.
142
E’ nullo [1418, 1419 c. 1, 2263] il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni
partecipazione agli utili o alle perdite [2178 c. 2, 2553, 2554].
SEZIONE III
Dei rapporti con i terzi
art. 2266 - Rappresentanza della società.
La società acquista diritti e assume obbligazioni per mezzo dei soci che ne hanno la
rappresentanza e sta in giudizio nella persona dei medesimi [2278, 2659 n. 1, 2839 n. 1].
In mancanza di diversa disposizione del contratto, la rappresentanza spetta a ciascun socio
amministratore [2257, 2258] e si estende a tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale
[2298].
Le modificazioni e l'estinzione dei poteri di rappresentanza sono regolate dall'articolo 1396.
art. 2267 - Responsabilità per le obbligazioni sociali.
I creditori della società possono far valere i loro diritti sul patrimonio sociale [2268]. Per le
obbligazioni sociali rispondono inoltre personalmente [2740] e solidalmente [1292] i soci che
hanno agito in nome e per conto della società e, salvo patto contrario, gli altri soci.
Il patto deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei; in mancanza, la
limitazione della responsabilità o l'esclusione della solidarietà non è opponibile a coloro che
non ne hanno avuto conoscenza [1396].
Art. da 2268 a 2271
(omissis)
SEZIONE IV
Dello scioglimento della società
art. 2272 - Cause di scioglimento.
La società si scioglie [2308, 2323, 2539]:
1) per il decorso del termine [2273, 2248 n. 1];
2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo
[27, 2448 n. 2];
3) per la volontà di tutti i soci [1372, 2252, 2284, 2448 n. 5];
4) quando viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è
ricostituita [27 c. 2, 2323];
5) per le altre cause previste dal contratto sociale [2448 n. 6].
Art. da 2273 a 2290
(omissis)
CAPO III
Della società in nome collettivo
art. 2291 - Nozione.
Nella società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente [1292] e illimitatamente
per le obbligazioni sociali [2269, 2290, 2304, 2499] [1].
Il patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi [2267 c. 2, 2297].
Note:
1 Per la regolarizzazione delle società di fatto mediante costituzione in forma di società in nome collettivo, vedi
l'art. 1, L. 23 dicembre 1982, n. 947.
art. da 2292 a 2294
(omissis)
art. 2295 - Atto costitutivo
L'atto costitutivo della società deve indicare:
1) il cognome e il nome, il nome del padre, il domicilio e la cittadinanza dei soci;
2) la ragione sociale;
3) i soci che hanno l'amministrazione e la rappresentanza della società;
143
4) la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
5) l'oggetto sociale;
6) i conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito e il modo di valutazione;
7) le prestazioni a cui sono obbligati i soci di opera;
8) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e la quota di ciascun socio negli
utili e nelle perdite;
9) la durata della società.
art. 2296 - Pubblicazione.
L'atto costitutivo della società, con sottoscrizione autenticata [2703] dei contraenti, o una
copia autentica di esso se la stipulazione è avvenuta per atto pubblico [2699], deve entro
trenta giorni [1] essere depositato per l'iscrizione, a cura degli amministratori [2626], presso
l'ufficio del registro delle imprese [2188; disp. att. 99] nella cui circoscrizione è stabilita la
sede sociale [2297].
Se gli amministratori non provvedono al deposito nel termine indicato nel comma precedente,
ciascun socio può provvedervi a spese della società, o far condannare gli amministratori ad
eseguirlo.
Se la stipulazione è avvenuta per atto pubblico, è obbligato ad eseguire il deposito anche il
notaio [2626 c. 2].
art. 2297 - Mancata registrazione.
Fino a quando la società non è iscritta nel registro delle imprese [2188; disp. att. 99 ss.], i
rapporti tra la società e i terzi, ferma restando la responsabilità illimitata e solidale [1292] di
tutti i soci, sono regolati dalle disposizioni relative alla società semplice.
Tuttavia si presume che ciascun socio che agisce per la società abbia la rappresentanza sociale
anche in giudizio. I patti che attribuiscono la rappresentanza ad alcuno soltanto dei soci o che
limitano i poteri di rappresentanza non sono opponibili ai terzi, a meno che si provi che questi
ne erano a conoscenza [2317].
art. 2298 - Rappresentanza della società.
L'amministratore che ha la rappresentanza della società può compiere tutti gli atti che
rientrano nell'oggetto sociale, salve le limitazioni che risultano dall'atto costitutivo o dalla
procura. Le limitazioni non sono opponibili ai terzi, se non sono iscritte nel registro delle
imprese [2188; disp. att. 99 ss.] o se non si prova che i terzi ne hanno avuto conoscenza
[2193].
Gli amministratori che hanno la rappresentanza sociale devono, entro quindici giorni dalla
notizia della nomina, depositare presso l'ufficio del registro delle imprese le loro firme
autografe [2383 c. 3, 2626].
Art. da 2299 a 2312
(omissis)
CAPO IV
Della società in accomandita semplice [1]
art. 2313 - Nozione.
Nella società in accomandita semplice, i soci accomandatari rispondono solidalmente [1292] e
illimitatamente per le obbligazioni sociali [2499], e i soci accomandanti rispondono
limitatamente alla quota conferita.
Le quote di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da azioni [2462].
Note:
1 Per la disciplina per la regolarizzazione delle società di fatto, mediante costituzione in forma di società in
accomandita semplice, vedi l'art. 1, L. 23 dicembre 1982, n. 947.
art. 2314 e 2315
(omissis)
art. 2316 - Atto costitutivo.
144
L'atto costitutivo [1350 n. 9, 2643 n. 10, 2725] deve indicare i soci accomandatari e i soci
accomandanti [2465].
art. 2317
(omissis)
art. 2318 - Soci accomandatari.
I soci accomandatari hanno i diritti e gli obblighi dei soci della società in nome collettivo.
L'amministrazione della società può essere conferita soltanto a soci accomandatari [2323 c. 2,
2465 c. 2].
Art. 2319
(omissis)
Art. 2320 - Soci accomandanti.
I soci accomandanti non possono compiere atti d’amministrazione, né trattare o concludere
affari in nome della società, se non in forza di procura speciale per singoli affari. Il socio
accomandante, che contravviene a tale divieto, assume responsabilità illimitata e solidale
[1292] verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali e può essere escluso a norma dell'articolo
2286.
I soci accomandanti possono tuttavia prestare la loro opera sotto la direzione degli
amministratori e, se l'atto costitutivo lo consente, dare autorizzazioni e pareri per determinate
operazioni e compiere atti di ispezione e di sorveglianza.
In ogni caso essi hanno diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei
profitti e delle perdite, e di controllarne l'esattezza consultando i libri e gli altri documenti
della società [2623 n. 3, 2552 c. 3].
Art. da 2321 a 2324
(omissis)
CAPO V
Della società per azioni
SEZIONE I
Disposizioni generali
art. 2325 - Nozione.
Nella società per azioni per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società [2331] con il
suo patrimonio [2362, 2472, 2514, 2546].
Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni [2346 ss.].
art. 2326
(omissis)
art. 2327 - Ammontare minimo del capitale. [1]
La società per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a duecento milioni di lire
[disp. att. 215] [2].
Note:
1 L'art. 4, D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2002, il presente articolo sarà
sostituito dal seguente: "[1] La società per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a centomila euro. [2] Il valore nominale delle azioni delle società di nuova costituzione è di un euro o suoi multipli. " Ai sensi del
comma 3 dell'art. 4, n. 213/98 il nuovo articolo si applica fin dal 1° gennaio 1999 alle società che si costituiscono
con capitale espresso in euro.
2 Importo elevato, dall'art. 11, comma 1, L. 16 dicembre 1977, n. 904. Il testo previgente disponeva che il
capitale minimo fosse di un milione.
art. 2328 - Atto costitutivo.
La società deve costituirsi per atto pubblico [14, 2332 n. 2, 2475, 2699]. L'atto costitutivo
deve indicare:
1) il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza dei soci e
degli eventuali promotori, nonché il numero delle azioni sottoscritte da ciascuno di essi;
2) la denominazione [2326], la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
3) l'oggetto sociale [2332 nn. 4 e 5, 2361, 2437, 2445, 2448 n. 2, 2615-ter];
145
4) l'ammontare del capitale sottoscritto e versato [2327, 2332 n. 5];
5) il valore nominale [2346] e il numero delle azioni e se queste sono nominative o al
portatore [2355];
6) il valore dei crediti e dei beni conferiti in natura [2342, 2343];
7) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti [2433];
8) la partecipazione agli utili eventualmente accordata ai promotori [2337, 2340] o ai soci
fondatori [2341];
9) il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la
rappresentanza della società [2380 ss.];
10) il numero dei componenti il collegio sindacale [2397 ss.];
11) la durata della società;
12) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico
della società.
Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società, anche se forma oggetto
di atto separato, si considera parte integrante dell'atto costitutivo e deve essere a questo
allegato [2475 c. 2].
art. 2329 - Condizioni per la costituzione.
Per procedere alla costituzione della società è necessario:
1) che sia sottoscritto per intero il capitale sociale [2334];
2) che siano versati presso un istituto di credito [251 disp. att.] almeno i tre decimi dei
conferimenti in danaro [2332 n. 6, 2334];
3) che sussistano le autorizzazioni governative e le altre condizioni richieste dalle leggi
speciali per la costituzione della società, in relazione al suo particolare oggetto.
Le somme depositate a norma del n. 2 del comma precedente, non possono essere consegnate
agli amministratori se non provano l'avvenuta iscrizione della società nel registro delle
imprese [2330]. L'istituto di credito è responsabile nei confronti della società e dei terzi per
l'inosservanza del presente divieto.
Se entro un anno dal deposito l'iscrizione non ha avuto luogo, le somme di cui al comma
precedente devono essere restituite ai sottoscrittori [2475 c. 2].
art. 2330 - Deposito dell'atto costitutivo e iscrizione della società.
Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo deve depositarlo entro trenta giorni presso l'ufficio
del registro delle imprese [2188] nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i
documenti comprovanti l'avvenuto versamento dei decimi in danaro [2329 n. 2] e, per i
conferimenti di beni in natura o di crediti, la relazione indicata nell'articolo 2343, nonché le
eventuali autorizzazioni richieste per la costituzione della società [2329 n. 3].
Se il notaio o gli amministratori non provvedono al deposito dell'atto costitutivo e degli
allegati nel termine indicato nel comma precedente, ciascun socio può provvedervi a spese
della società o far condannare gli amministratori ad eseguirlo.
Il tribunale, verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge per la costituzione
della società [2328, 2329] e sentito il pubblico ministero, ordina l'iscrizione della società nel
registro [2331].
Il decreto del tribunale è soggetto a reclamo davanti alla corte di appello entro trenta giorni
dalla comunicazione.
Se la società istituisce sedi secondarie, si applica l'articolo 2299 [2475 c. 2, 2519 c. 1].
art. 2330-bis - Pubblicazione dell'atto costitutivo.
L'atto costitutivo e lo statuto devono essere pubblicati nel Bollettino ufficiale delle società per
azioni e a responsabilità limitata [2457-bis, 2457-ter].
Nel medesimo Bollettino deve essere fatta menzione del deposito, presso l'ufficio del registro
delle imprese [2188], della relazione indicata nell'articolo 2343.
Art. da 2331 a 2338
(omissis)
art. 2339 - Responsabilità dei promotori.
146
I promotori sono solidalmente responsabili [1292] verso la società e verso i terzi:
1) per l'integrale sottoscrizione del capitale sociale e per i versamenti richiesti per la
costituzione della società [2329 n. 2, 2334];
2) per l'esistenza dei conferimenti in natura in conformità della relazione giurata indicata
nell'articolo 2343;
3) per la veridicità delle comunicazioni da essi fatte al pubblico per la costituzione della
società [2333, 2621].
Sono del pari solidalmente responsabili verso la società e verso i terzi coloro per conto dei
quali i promotori hanno agito.
SEZIONE IV
Dei conferimenti
art. 2342 - Conferimenti.
Se nell'atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento [2516] deve farsi in
danaro.
Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli articoli 2254
e 2255 [2476]. Le azioni corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente
liberate al momento della sottoscrizione [1].
Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi.
Note:
1 Per le azioni delle società d'investimento a capitale variabile, vedi l'art. 4, D. Lgs. 25
gennaio 1992, n. 84.
art. 2344 e 2345
(omissis)
SEZIONE V
Delle azioni
art. 2346 - Emissione delle azioni.
Le azioni non possono emettersi per somma inferiore al loro valore nominale [2354 c. 3,
2420-bis c. 3, 2521 c. 3, 2630 n. 1].
art. 2347
(omissis)
art. 2348 - Categorie di azioni.
Le azioni devono essere di uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.
Si possono tuttavia creare categorie di azioni fornite di diritti diversi con l'atto costitutivo o
con successive modificazioni di questo [2369 4, 2376, 2436].
art. 2354 - Contenuto delle azioni.
Le azioni devono indicare:
1) la denominazione, la sede e la durata della società;
2) la data dell'atto costitutivo e della sua iscrizione, e l'ufficio del registro delle imprese dove
la società è iscritta;
3) il loro valore nominale e l'ammontare del capitale sociale;
4) l'ammontare dei versamenti parziali sulle azioni non interamente liberate;
5) i diritti e gli obblighi particolari [2345] ad esse inerenti
Le azioni devono essere sottoscritte da uno degli amministratori. È valida la sottoscrizione
mediante riproduzione meccanica della firma, purché l'originale sia depositato presso l'ufficio
del registro delle imprese ove è iscritta la società.
Le disposizioni di quest’articolo si applicano anche ai certificati provvisori che si
distribuiscono ai soci prima dell'emissione dei titoli definitivi [2633].
art. 2355 - Azioni nominative e al portatore.
Le azioni possono essere nominative o al portatore [disp. att. 109], a scelta dell'azionista, se
l'atto costitutivo non stabilisce che devono essere nominative.
147
Le azioni non possono essere al portatore, finché non siano interamente liberate.
L'atto costitutivo può sottoporre a particolari condizioni l'alienazione delle azioni nominative
[2345, 2349].
Art. da 2356 a 2358
(omissis)
art. 2359 - Società controllate e società collegate.
Sono considerate società controllate:
1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili
nell'assemblea ordinaria [2368];
2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza
dominante nell'assemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari
vincoli contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti
spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i
voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole.
L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un
quinto dei voti, ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa [disp. att. 209].
art. 2360
(omissis)
art. 2361 - Partecipazioni.
L'assunzione di partecipazioni in altre imprese, anche se prevista genericamente nell'atto
costitutivo, non è consentita, se per la misura e per l'oggetto della partecipazione ne risulta
sostanzialmente modificato l'oggetto sociale determinato dall'atto costitutivo [2630 2 n. 3;
disp. att. 209].
art. 2362
(omissis)
SEZIONE VI
Degli organi sociali
Dell'assemblea
art. 2363 - Luogo di convocazione dell'assemblea.
L'assemblea è convocata dagli amministratori nella sede della società, se l'atto costitutivo non
dispone diversamente [2366].
L'assemblea è ordinaria [2364] o straordinaria [2365, 2486 c. 2].
art. 2364 - Assemblea ordinaria.
L'assemblea ordinaria:
1) approva il bilancio [2423];
2) nomina gli amministratori [2383], i sindaci [2400] e il presidente del collegio sindacale
[2398];
3) determina il compenso degli amministratori [2389] e dei sindaci [2402], se non è stabilito
nell'atto costitutivo;
4) delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione della società riservati alla sua competenza
dall'atto costitutivo, o sottoposti al suo esame dagli amministratori, nonché sulla
responsabilità degli amministratori [2393] e dei sindaci [2407].
L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi
dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'atto costitutivo può stabilire un termine maggiore, non
superiore in ogni caso a sei mesi, quando particolari esigenze lo richiedono.
art. 2365 - Assemblea straordinaria.
148
L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo [2436] e
sull'emissione di obbligazioni [2410]. Delibera altresì sulla nomina e sui poteri dei liquidatori
a norma degli articoli 2450 e 2452 [2351 c. 2, 2375 c. 2].
Art. Da 2366 a 2375
(omissis)
Art. 2376 - Assemblee speciali.
Se esistono diverse categorie di azioni [2348], le deliberazioni dell'assemblea, che
pregiudicano i diritti di una di esse, devono essere approvate anche dall'assemblea speciale dei
soci della categoria interessata.
Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie
[2368, 2369, 2369-bis].
Art. da 2377 a 2379
(omissis)
Degli amministratori
art. 2380 - Amministrazione della società.
L'amministrazione della società può essere affidata anche a non soci [2318, 2467 c. 2, 2487 c.
1, 2535].
Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di
amministrazione [2388].
Se l'atto costitutivo non stabilisce il numero degli amministratori, ma ne indica solamente un
numero massimo e minimo, la determinazione spetta all'assemblea.
Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi membri il presidente, se questi non è
nominato dall'assemblea [2364 n. 2].
art. 2383 - Nomina e revoca degli amministratori.
La nomina degli amministratori spetta all'assemblea [2364 n. 2], fatta eccezione per i primi
amministratori, che sono nominati nell'atto costitutivo [2328 n. 9], e salvo il disposto degli
articoli 2458 e 2459 [2487 c. 2].
La nomina degli amministratori non può essere fatta per un periodo superiore a tre anni [2385
c. 2, 2386; disp. att. 213].
Gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, e sono
revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il
diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa
[1723, 2466, 2487 c. 2].
Entro quindici giorni dalla notizia della loro nomina gli amministratori devono chiederne
l'iscrizione nel registro delle imprese [2188] indicando per ciascuno di essi il cognome e il
nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza. Nello stesso termine gli
amministratori che hanno la rappresentanza della società devono depositare presso l'ufficio del
registro delle imprese [2188; disp. att. 100, 101] le loro firme autografe [2487 c. 2, 2626].
Dell'avvenuta iscrizione prevista dal comma precedente deve farsi menzione nel Bollettino
ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata [2457-bis, 2457-ter, 2487 c. 2].
La pubblicità prevista dai due commi precedenti deve indicare se gli amministratori cui è
attribuita la rappresentanza della società hanno il potere di agire da soli o se debbono agire
congiuntamente [2487 c. 2].
Le cause di nullità o di annullabilità della nomina degli amministratori che hanno la
rappresentanza della società non sono opponibili ai terzi dopo l'adempimento della pubblicità
di cui al quarto e quinto comma, salvo che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza
[2207, 2487 c. 2].
Art. da 2384 a 2395
(omissis)
art. 2396 - Direttori generali.
149
Le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori [2392 ss.] si applicano
anche ai direttori nominati dall'assemblea o per disposizione dell'atto costitutivo, in relazione
ai compiti loro affidati [2487 c. 2, 2622; disp. att. 209].
Del collegio sindacale
art. 2397 - Composizione del collegio.
Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono
inoltre essere nominati due sindaci supplenti.
I sindaci devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il
Ministero di grazia e giustizia.
Art. da 2398 a 2402
(omissis)
art. 2403 - Doveri del collegio sindacale.
Il collegio sindacale deve controllare l'amministrazione della società, vigilare sull'osservanza
della legge e dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la
corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza
delle norme stabilite dall'articolo 2426 per la valutazione del patrimonio sociale.
Il collegio sindacale deve altresì accertare almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e
l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale o ricevuti dalla società in pegno, cauzione
o custodia.
I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione
e di controllo.
Il collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni
sociali o su determinati affari.
Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nel libro indicato nel numero 5 dell'articolo
2421 [disp. att. 209].
Art, da 2404 a 2409
(omissis)
SEZIONE VII
Delle obbligazioni
art. 2410 - Limiti all'emissione di obbligazioni.
La società può emettere obbligazioni [2365, 2486 c. 3] al portatore o nominative per somma
non eccedente il capitale versato ed esistente secondo l'ultimo bilancio approvato [2412; disp.
att. 210].
Tale somma può essere superata:
1) quando le obbligazioni sono garantite da ipoteca su immobili di proprietà sociale sino a due
terzi del valore di questi [2413 n. 5, 2414];
2) quando l'eccedenza dell'importo delle obbligazioni rispetto al capitale versato è garantita da
titoli nominativi emessi o garantiti dallo Stato, aventi scadenza non anteriore a quella delle
obbligazioni, ovvero da equivalente credito di annualità o sovvenzioni a carico dello Stato o
di enti pubblici. I titoli devono rimanere depositati e le annualità o sovvenzioni devono essere
vincolate presso un istituto di credito, per la parte necessaria a garantire il pagamento degli
interessi e l'ammortamento delle relative obbligazioni, fino all'estinzione delle obbligazioni
emesse [2414].
Quando ricorrono particolari ragioni che interessano l'economia nazionale, la società può
essere autorizzata, con provvedimento dell'autorità governativa, ad emettere obbligazioni,
anche senza le garanzie previste nel presente articolo, con l'osservanza dei limiti, delle
modalità e delle cautele stabilite nel provvedimento stesso.
Restano salve le disposizioni di leggi speciali relative a particolari categorie di società.
art. 2411 e 2412
(omissis)
150
art. 2413 - Contenuto delle obbligazioni.
Le obbligazioni devono indicare [2633]:
1) la denominazione, l'oggetto e la sede della società, con l'indicazione dell'ufficio del registro
delle imprese presso il quale la società è iscritta [2188, 2354 nn. 1, 2];
2) il capitale sociale versato ed esistente al momento dell'emissione [2410 c. 1];
3) la data della deliberazione dell'assemblea e della sua iscrizione nel registro [2411];
4) l'ammontare complessivo delle obbligazioni emesse, il valore nominale di ciascuna, il
saggio degli interessi e il modo di pagamento e di rimborso;
5) le garanzie da cui sono assistite [2410 c. 2, 2414, 2831].
art. 2414
(omissis)
art. 2415 - Assemblea degli obbligazionisti.
L'assemblea degli obbligazionisti delibera:
1) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune [2417, 2418];
2) sulle modificazioni delle condizioni del prestito [2413 n. 4];
3) sulla proposta di amministrazione controllata e di concordato [1];
4) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul
rendiconto relativo;
5) sugli altri oggetti d'interesse comune degli obbligazionisti.
L'assemblea è convocata dagli amministratori o dal rappresentante degli obbligazionisti,
quando lo ritengono necessario, o quando ne è fatta richiesta da tanti obbligazionisti che
rappresentino il ventesimo dei titoli emessi e non estinti [2367].
Si applicano all'assemblea degli obbligazionisti le disposizioni relative all'assemblea
straordinaria dei soci [2365, 2368 c. 2, 2369, 2369bis, 2375]. Per la validità delle
deliberazioni sull'oggetto indicato nel numero 2 di questo articolo è necessario anche in
seconda convocazione il voto favorevole degli obbligazionisti che rappresentino la metà delle
obbligazioni emesse e non estinte.
La società, per le obbligazioni da essa eventualmente possedute, non può partecipare alle
deliberazioni.
All'assemblea degli obbligazionisti possono assistere gli amministratori ed i sindaci [disp. att.
210].
Art. da 2416 a 2447
(omissis)
SEZIONE XI
Dello scioglimento e della liquidazione
art. 2448 - Cause di scioglimento.
La società per azioni si scioglie:
1) per il decorso del termine;
2) per il conseguimento dell'oggetto sociale [2328 n. 3] o per la sopravvenuta impossibilità di
conseguirlo;
3) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea [2450];
4) per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale [2327], salvo quanto è disposto
dall'articolo 2447;
5) per deliberazione dell'assemblea [2369];
6) per le altre cause previste dall'atto costitutivo.
La società si scioglie inoltre per provvedimento dell'autorità governativa nei casi stabiliti dalla
legge, e per la dichiarazione di fallimento se la società ha per oggetto un'attività commerciale
[2195]. Si osservano in questi casi le disposizioni delle leggi speciali.
Art. da 2449 a 2471
(omissis)
151
CAPO VII
Della società a responsabilità limitata
SEZIONE I
Disposizioni generali
art. 2472 - Nozione.
Nella società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società
con il suo patrimonio [2313 2; disp. att. 216].
Le quote di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da azioni.
art. 2473 - Denominazione sociale.
La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di
società a responsabilità limitata [2564, 2567].
art. 2474 - Capitale sociale.
La società deve costituirsi con un capitale non inferiore a venti milioni di lire [2496]
Le quote di conferimento dei soci possono essere di diverso ammontare, ma in nessun caso
inferiori a lire mille [2482, 2500].
Se la quota di conferimento è superiore al minimo, deve essere costituita da un ammontare
multiplo di lire mille [2482, 2500].
il valore di un conferimento in natura non raggiunge l'ammontare minimo o un multiplo di
questo, la differenza deve essere integrata mediante conferimento in danaro [2495, 2500 c. 2].
art. 2475 - Costituzione.
La società deve costituirsi per atto pubblico [1350 n. 9, 2699, 2725]. L'atto costitutivo deve
indicare:
1) il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun
socio;
2) la denominazione, la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
3) l'oggetto sociale;
4) l'ammontare del capitale sottoscritto e versato [2474];
5) la quota di conferimento di ciascun socio e il valore dei beni e dei crediti conferiti;
6) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti [2492];
7) il numero, il cognome e il nome, la data ed il luogo di nascita degli amministratori e i loro
poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società [2487];
8) il numero, il cognome ed il nome, la data ed il luogo di nascita dei componenti del collegio
sindacale [2397] nei casi previsti dall'articolo 2488;
9) la durata della società;
10) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico
della società.
Si applicano alla società a responsabilità limitata le disposizioni degli articoli 2328, ultimo
comma, 2329, 2330, 2330-bis, 2331, primo e secondo comma, 2332, con esclusione del
numero 8, e 2341.
La società può essere costituita con atto unilaterale. In tal caso, per le operazioni compiute in
nome della società prima della sua iscrizione è responsabile, in solido con coloro che hanno
agito, anche il socio fondatore.
Art. da 2476 a 2483
(omissis)
SEZIONE III
Degli organi sociali e dell'amministrazione
art. 2484 - Convocazione dell'assemblea.
Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'assemblea deve essere convocata dagli
amministratori con raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel
domicilio risultante dal libro dei soci.
152
Nella lettera devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle
materie da trattare [2366].
art. 2485 e 2486
(omissis)
art. 2487 - Amministrazione.
Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo l'amministrazione della società deve essere
affidata a uno o più soci.
Si applicano all'amministrazione della società gli articoli 2381, 2382, 2383, primo, terzo,
quarto, quinto, sesto e settimo comma, 2384, 2384-bis, 2385, 2386, 2388, 2389, 2390, 2391,
2392, 2393, 2394, 2395, 2396 e 2434.
Art. da 2488 a 2500
(omissis)
SEZIONE II
Della fusione delle società
art. 2501 - Forme di fusione.
La fusione di più società può eseguirsi mediante la costituzione di una società nuova, o
mediante l'incorporazione in una società di una o più altre [disp. att. 211].
La partecipazione alla fusione non è consentita alle società sottoposte a procedure concorsuali
né a quelle in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo.
art. 2501-bis - Progetto di fusione.
Gli amministratori delle società partecipanti alla fusione redigono un progetto di fusione, dal
quale devono in ogni caso risultare:
1) il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle società partecipanti alla fusione;
2) l'atto costitutivo della nuova società risultante dalla fusione o di quella incorporante, con le
eventuali modificazioni derivanti dalla fusione;
3) il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l'eventuale conguaglio in denaro;
4) le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società che risulta dalla fusione
o di quella incorporante;
5) la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili;
6) la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono
imputate al bilancio della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante;
7) il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli
diversi dalle azioni;
8) i vantaggi particolari eventualmente proposti a favore degli amministratori delle società
partecipanti alla fusione.
Il conguaglio in denaro indicato nel numero 3) del comma precedente non può essere
superiore al dieci per cento del valore nominale delle azioni o delle quote assegnate.
Il progetto di fusione è depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese del luogo ove
hanno sede le società partecipanti alla fusione.
Se alla fusione partecipano società regolate dai capi V, VI e VII, il progetto di fusione è altresì
pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno un mese
prima della data fissata per la deliberazione; l'estratto deve contenere le indicazioni previste ai
numeri 1), 3), 4), 5), 6), 7) e 8) del primo comma e la menzione dell'avvenuta iscrizione del
progetto nel registro delle imprese a norma del precedente comma.
art. 2502 e2503
(omissis)
art. 2504 - Atto di fusione.
La fusione deve essere fatta per atto pubblico.
L'atto di fusione deve essere depositato in ogni caso per l'iscrizione, a cura del notaio o degli
amministratori della società risultante dalla fusione o di quella incorporante, entro trenta
153
giorni, nell'ufficio del registro delle imprese dei luoghi ove è posta la sede delle società
partecipanti alla fusione, di quella che ne risulta o della società incorporante [2626].
Il deposito relativo alla società risultante dalla fusione o di quella incorporante non può
precedere quelli relativi alle altre società partecipanti alla fusione.
Se una delle società partecipanti alla fusione ovvero la società risultante dalla fusione o quella
incorporante è una società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata,
l'atto di fusione deve essere altresì pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana; l'estratto deve contenere le indicazioni previste ai numeri 1), 3), 4), 5), 6),
7) e 8) dell'articolo 2501-bis e la menzione dell'avvenuta iscrizione dell'atto di fusione nel
registro delle imprese.
art. 2504-bis - Effetti della fusione.
La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle
società estinte.
La fusione ha effetto quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'articolo
2504. Nella fusione mediante incorporazione può tuttavia essere stabilita una data successiva.
Per gli effetti ai quali si riferisce l'articolo 2501-bis, numeri 5) e 6), possono essere stabilite
date anche anteriori.
Art. da 2505 a 2510
(omissis)
TITOLO VI
Delle imprese cooperative e delle mutue assicuratrici
CAPO I
Delle imprese cooperative [1]
SEZIONE I
Disposizioni generali
art. 2511 - Società cooperative.
Le imprese che hanno scopo mutualistico possono costituirsi come società cooperative a
responsabilità illimitata [2513] o limitata [2514], secondo le disposizioni seguenti [2].
Note:
1 Vedi il D. Lgs. C.p.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, la L. 17 febbraio 1971, n. 127, la L. 8 maggio 1949, n. 285,
la L. 19 marzo 1983, n. 72, la L. 31 gennaio 1992, n. 59, la L. 17 luglio 1975, n. 400 e la L. 27 febbraio 1985, n.
49.
2 Per la facoltà dei cittadini extracomunitari e degli apolidi di costituire società cooperative, vedi l'art. 9, comma
6, D.L. 30 dicembre 1989, n. 416.
art. 2513 - Società cooperative a responsabilità illimitata.
Nelle società cooperative a responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali risponde la
società con il suo patrimonio e, in caso di liquidazione coatta amministrativa o di fallimento,
rispondono in via sussidiaria i soci solidalmente [1292 ss.] e illimitatamente a norma
dell'articolo 2541 [2291, 2304; disp. att. 217].
art. 2514 - Società cooperative a responsabilità limitata.
Nelle società cooperative a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde la
società con il suo patrimonio. Le quote di partecipazione possono essere rappresentate da
azioni [2462 c. 2].
L'atto costitutivo può stabilire che, in caso di liquidazione coatta amministrativa o di
fallimento della società, ciascun socio risponda sussidiariamente e solidalmente per una
somma multipla della propria quota a norma dell'articolo 2541 [disp. att. 217].
art. 2517 - Leggi speciali.
Le società cooperative che esercitano il credito, le casse rurali ed artigiane, le società
cooperative per la costruzione e l'acquisto di case popolari ed economiche e le altre società
cooperative regolate dalle leggi speciali, sono soggette alle disposizioni del presente titolo, in
quanto compatibili con le disposizioni delle leggi speciali.
154
SEZIONE II
Costituzione
art. 2518 - Atto costitutivo.
La società deve costituirsi per atto pubblico.
L'atto costitutivo deve indicare:
1) il cognome e il nome, il nome del padre [1], il domicilio e la cittadinanza dei soci [2];
2) la denominazione [2515], la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
3) l'oggetto sociale;
4) se la società è a responsabilità illimitata [2513] o limitata [2514] e, in questo caso, se il
capitale sociale è ripartito in azioni e l'eventuale responsabilità sussidiaria dei soci;
5) la quota di capitale sottoscritto da ciascun socio, i versamenti eseguiti e, se il capitale è
ripartito in azioni, il valore nominale di queste [2521];
6) il valore dei crediti e dei beni conferiti in natura;
7) le condizioni per l'ammissione dei soci e il modo e il tempo in cui devono essere eseguiti i
conferimenti;
8) le condizioni per l'eventuale recesso [2526] e per l'esclusione dei soci [2527];
9) le norme secondo le quali devono essere ripartiti gli utili, la percentuale massima degli utili
ripartibili e la destinazione che deve essere data agli utili residui [2536];
10) le forme di convocazione dell'assemblea, in quanto si deroghi alle disposizioni di legge
[2532, 2533];
11) il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la
rappresentanza sociale [2535];
12) il numero dei componenti il collegio sindacale [2535];
13) la durata della società [2448 n. 1];
14) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico
della società.
Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società, anche se forma oggetto
di atto separato, si considera parte integrante dell'atto costitutivo e deve essere a questo
allegato [2328 c. 2].
Note:
1 Per effetto della L. 31 ottobre 1955, n. 1064 in luogo dell'indicazione della paternità devono essere indicati il
luogo e la data di nascita.
2 Per i requisiti dei soci delle cooperative, vedi l'art. 23, D.Lgs.C.p.S. 14 dicembre 1947, n. 1577.
art. 2519 e 2520
(omissis)
SEZIONE III
Delle quote e delle azioni [1]
art. 2521 - Quote ed azioni.
Nelle società cooperative, nessun socio può avere una quota superiore a lire ottanta milioni
[2], né tante azioni il cui valore nominale superi tale somma [2532 c. 3], [3]
Il valore nominale di ciascuna quota o azione non può essere inferiore a lire cinquantamila ].
Il valore nominale di ciascuna azione non può essere superiore a lire un milione [2] [4].
Alle azioni si applicano le disposizioni degli articoli 2346, 2347, 2348, 2349 e 2354. Tuttavia
nelle azioni non è indicato l'ammontare del capitale, né quello dei versamenti parziali sulle
azioni non completamente liberate.
Note:
1 Per la disciplina delle azioni dei soci sovventori di società cooperative, vedi l'art. 4, L. 31 gennaio 1992, n. 59.
2 Importo elevato dall'art. 24, D. lgs. C.p.S. 14 dicembre 1947, n.1577, come sostituito dall'art. 3, L. 17 febbraio
1971, n. 127 e, successivamente, come modificato dall'art. 17, L. 19 marzo 1983, n. 72. Per gli attuali importi
vedi la L. 31 gennaio 1992, n. 59.
3 L'art. 4, D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2002, il presente comma sarà
sostituito dal seguente: "[1] Nelle società cooperative nessun socio può avere una quota superiore a
cinquantamila euro, né tante azioni il cui valore nominale superi tale somma”. Ai sensi del comma 3 dell'art. 4,
155
D. Lgs. n. 213/98 il nuovo comma si applica fin dal 1° gennaio 1999 alle società che si costituiscano con capitale
espresso in euro.
4 L'art. 4, D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2002, il presente comma sarà
sostituito dal seguente: "[2] Il valore nominale di ciascuna quota o azione non può essere inferiore a venticinque
euro. Il valore nominale di ciascuna azione non può essere superiore a cinquecento euro”. Ai sensi del comma 3
dell'art. 4, D. Lgs. n. 213/98 il nuovo comma si applica fin dal 1° gennaio 1999 alle società che si costituiscano
con capitale espresso in euro.
Art. da 2522 a 2531
(omissis)
SEZIONE IV
Degli organi sociali
art. 2532 - Assemblea.
Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro
dei soci [2344 4, 2373 c. 1, 2518 n. 10].
Ogni socio ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni [2521,
2548 c. 2].
Tuttavia nelle società cooperative con partecipazione di persone giuridiche l'atto costitutivo
può attribuire a queste più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota o
delle azioni, oppure al numero dei loro membri.
Le maggioranze richieste, per la regolarità della costituzione delle assemblee e per la validità
delle deliberazioni, sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci. L'atto
costitutivo può determinare le maggioranze necessarie in deroga agli articoli 2368 e 2369.
Il voto può essere dato per corrispondenza, se ciò è ammesso dall'atto costitutivo [2518]. In tal
caso l'avviso di convocazione dell'assemblea deve contenere per esteso la deliberazione
proposta.
art. 2533 e 2534
(omissis)
art. 2535 - Amministratori e sindaci.
Gli amministratori devono essere soci [1] o mandatari di persone giuridiche socie. Essi
devono prestare cauzione nella misura e nei modi stabiliti dall'atto costitutivo, salvo che da
questo ne siano esonerati [2].
L'atto costitutivo [2518 nn. 11-12] può prevedere che uno o più amministratori o sindaci siano
scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci, in proporzione dell'interesse che
ciascuna categoria ha nell'attività sociale. Non si applicano le disposizioni del secondo e del
terzo comma dell'articolo 2397.
La nomina di uno o più amministratori o sindaci può essere attribuita dall'atto costitutivo allo
Stato o ad enti pubblici [2458].
In ogni caso la nomina della maggioranza degli amministratori e dei sindaci è riservata
all'assemblea dei soci.
Note:
1 Per l'eleggibilità alle cariche sociali dei delegati nelle assemblee delle cooperative agricole, vedi l'art. 7, L. 17
febbraio 1971, n. 127.
2 Per l'abrogazione dell'obbligo per gli amministratori di società per azioni di prestare cauzione, vedi l'art. 2387
cod. civ..
Art. da 2536 a 2541
(omissis)
SEZIONE VII
Dei controlli dell'autorità governativa
art. 2542 - Controllo sulle società cooperative.
Le società cooperative sono sottoposte alle autorizzazioni, alla vigilanza e agli altri controlli
sulla gestione stabiliti dalle leggi speciali [1].
Note:
156
1 Per i provvedimenti per la cooperazione, vedi il D. Lgs. C.p.S. 14 dicembre 1947, n. 1577;
per la vigilanza sulle società cooperative, vedi l'art. 15, L. 31 gennaio 1992, n. 59.
Art. da 2543 a 2554
(omissis)
TITOLO VIII
Dell'azienda
CAPO I
Disposizioni generali
art. 2555 - Nozione.
L'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa
[177, 178, 365, 2082].
Art. da 2556 a 2562
(omissis)
CAPO II
Della ditta e dell'insegna
art. 2563 - Ditta.
L'imprenditore [2082] ha diritto all'uso esclusivo della ditta da lui prescelta.
La ditta, comunque sia formata, deve contenere almeno il cognome o la sigla
dell'imprenditore, salvo quanto è disposto dall'articolo 2565 [2556; disp. att. 221].
Art. da 2564 a 2566
(omissis)
Art. 2567 - Società.
La ragione sociale e la denominazione delle società [2292, 2314, 2326, 2463, 2473, 2515]
sono regolate dai titoli V e VI di questo libro.
Tuttavia si applicano anche ad esse le disposizioni dell'articolo 2564.
Art. 2568
(omissis)
CAPO III
Del marchio [1]
art. 2569 - Diritto di esclusività.
Chi ha registrato nelle forme stabilite dalla legge un nuovo marchio idoneo a distinguere
prodotti o servizi, ha diritto di valersene in modo esclusivo per i prodotti o servizi per i quali è
stato registrato [2577 c. 1, 2584, 2592] [2].
In mancanza di registrazione il marchio è tutelato a norma dell'articolo 2571.
Note:
1 Per le disposizioni in materia di brevetti per marchi d'impresa, vedi il R.D. 21 giugno 1942, n. 929 e il D.P.R. 8
maggio 1948, n. 795; per la determinazione degli uffici presso i quali devono essere depositate le domande e i
documenti concernenti brevetti per invenzioni, modelli e marchi, vedi il D.M. 25 settembre 1972; per l'attuazione
della direttiva n. 89/104 del Consiglio CEE del 21 dicembre 1988, recante ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri in materia di marchi d'impresa, vedi il D. lgs. 4 dicembre 1992, n. 480.
2 Comma sostituito dall'art. 81, D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480.
Art. Da 2570 a 2601
(omissis)
CAPO II
Dei consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi [1] [2]
SEZIONE I
Disposizioni generali
art. 2602 - Nozione e norme applicabili [3].
157
Con il contratto di consorzio più imprenditori [2082] istituiscono un'organizzazione comune
per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese [2620].
Il contratto di cui al precedente comma è regolato dalle norme seguenti, salve le diverse
disposizioni delle leggi speciali [4] [5].
Note:
1 Per l'inapplicabilità delle norme di questo capo alle società consortili per azioni costituite per agevolare il
risanamento delle imprese, vedi l'art. 1, comma 5, L. 5 dicembre 1978, n. 787.
2 Per il consorzio tra società cooperative, vedi l'art. 5, L. 17 febbraio 1971, n. 127; per le associazioni di
produttori agricoli e relative unioni, vedi la L. 20 ottobre 1978, n. 674; per il gruppo europeo di interesse
economico (GEIE), vedi il D. Lgs. 23 luglio 1991, n. 240.
3 Articolo sostituito dall'art.1, L. 10 maggio 1976, n.377.
4 Per la costituzione e il funzionamento dei consorzi fra esercenti uno stesso ramo di attività economica, vedi la
L. 16 giugno 1932, n. 834.
5 Per le provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonché delle
società consortili miste, vedi la L. 21 maggio 1981, n. 240; per gli interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle
piccole imprese, vedi la L. 5 ottobre 1991, n. 317.
art. 2603 - Forma e contenuto del contratto.
Il contratto deve essere fatto per iscritto sotto pena di nullità [1350 n. 13, 2725, 1418 ss.].
Esso deve indicare:
1) l'oggetto e la durata [2604] del consorzio;
2) la sede dell'ufficio eventualmente costituito;
3) gli obblighi assunti e i contributi dovuti dai consorziati;
4) le attribuzioni e i poteri degli organi consortili anche in ordine alla rappresentanza in
giudizio [2608];
5) le condizioni di ammissione di nuovi consorziati;
6) i casi di recesso e di esclusione [2609];
7) le sanzioni per l'inadempimento degli obblighi dei consorziati.
Se il consorzio ha per oggetto il contingentamento della produzione o degli scambi, il
contratto deve inoltre stabilire le quote dei singoli consorziati o i criteri per la determinazione
di esse.
Se l'atto costitutivo deferisce la risoluzione di questioni relative alla determinazione delle
quote ad una o più persone, le decisioni di queste possono essere impugnate innanzi
all'autorità giudiziaria, se sono manifestamente inique od erronee, entro trenta giorni dalla
notizia [1349, 2264, 2964 ss.].
Art. da 2604 a 2611
(omissis)
SEZIONE II
Dei consorzi con attività esterna
art. 2612 - Iscrizione nel registro delle imprese.
Se il contratto prevede l'istituzione di un ufficio destinato a svolgere un'attività con i terzi, un
estratto del contratto deve, a cura degli amministratori, entro trenta giorni dalla stipulazione,
essere depositato per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese [1] del luogo dove
l'ufficio ha sede [2188, 2635; disp. att. 108].
L'estratto deve indicare:
1) la denominazione e l'oggetto del consorzio e la sede dell'ufficio;
2) il cognome e il nome dei consorziati;
3) la durata del consorzio;
4) le persone a cui vengono attribuite la presidenza, la direzione e la rappresentanza del
consorzio ed i rispettivi poteri [2603 n. 4];
5) il modo di formazione del fondo consortile e le norme relative alla liquidazione.
Del pari devono essere iscritte nel registro delle imprese le modificazioni del contratto
concernenti gli elementi sopraindicati [2607].
Note:
158
1 Per l'istituzione del registro delle imprese, vedi il D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581.
Art. da 2613 a 2642
(omissis)
¶
Normativa europea
Ris. 29 giugno 2000: Risoluzione del Consiglio e dei ministri incaricati dell'occupazione e della
politica sociale, riuniti in sede di Consiglio concernente la partecipazione equilibrata delle
donne e degli uomini all'attività professionale e alla vita familiare (Pubblicata nella G.U.C.E. 31
luglio 2000, n. C 218)
Il Consiglio dell'Unione europea e i ministri incaricati dell'occupazione e della politica sociale,
riuniti in sede di Consiglio,
considerando quanto segue:
159
(1) Il Trattato di Amsterdam stabilisce che la Comunità ha il compito di promuovere la parità tra
uomini e donne, offrendo a tal fine nuove possibilità di azione comunitaria, segnatamente agli
articoli 2, 3, 137 e 141 del trattato che istituisce la Comunità europea.
(2) Il principio dell'uguaglianza tra uomini e donne implica la necessità di compensare lo svantaggio
delle donne per quanto riguarda le condizioni di accesso e di partecipazione al mercato del lavoro e
lo svantaggio degli uomini per quanto riguarda le condizione di partecipazione alla vita familiare,
derivanti da pratiche sociali che ancora presuppongono il lavoro non retribuito derivante dalla cura
della famiglia come responsabilità principale delle donne e il lavoro retribuito derivante da
un'attività economica come responsabilità principale degli uomini.
(3) Il principio dell'uguaglianza tra uomini e donne in materia di impiego e di occupazione implica
la parità tra padri e madri che lavorano, in particolare quando per loro è necessario assentarsi dal
luogo di lavoro per occuparsi dei figli o di altre persone a carico.
(4) La partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini sia al mercato del lavoro che alla vita
familiare, che va a vantaggio sia degli uomini che delle donne, costituisce un elemento
indispensabile allo sviluppo della società, e la maternità, la paternità e i diritti dei figli sono valori
sociali fondamentali che devono essere protetti dalla società, dagli Stati membri e dalla Comunità
europea.
(5) Sia gli uomini che le donne, senza discriminazioni fondate sul sesso, hanno diritto a conciliare la
vita professionale con quella familiare.
(6) Esiste un importante acquis comunitario da tener presente, così come altre iniziative pertinenti
nell'ambito dell'Unione europea, al fine di conciliare l'attività professionale con la vita familiare.
(7) La decisione 2000/228/CE del Consiglio, del 13 marzo 2000, relativa agli orientamenti per la
politica degli Stati membri in materia di occupazione per il 2000 prevede il rafforzamento delle
politiche di uguaglianza delle opportunità per le donne e gli uomini, attribuendo particolare
importanza alla necessità di introdurre misure per conciliare la vita professionale con quella
familiare. Tale decisione sottolinea l'importanza, per gli uomini e le donne, delle politiche in
materia di interruzione di carriera, di congedo parentale, di lavoro a tempo parziale e formule
flessibili di lavoro che, rispettando il necessario equilibrio tra flessibilità e sicurezza, vadano
nell'interesse sia dei lavoratori che dei datori di lavoro.
(8) Il Consiglio europeo di Lisbona, del 23 e 24 marzo 2000, riconosce l'importanza di approfondire
tutti gli aspetti della parità di opportunità, compresa la riduzione della segregazione occupazionale e
la semplificazione delle condizioni volte a conciliare la vita professionale con quella familiare, e
ritiene che uno degli obiettivi generali delle politiche attive in materia di occupazione debba
consistere nel portare ad oltre il 60% la percentuale delle donne occupate entro il 2010.
(9) Esiste un insieme di strumenti e di impegni internazionali intesi a conciliare l'attività
professionale con la vita familiare, in particolare nell'ambito delle Nazioni Unite, del Consiglio
d'Europa e dell'Organizzazione internazionale del lavoro.
E tenendo conto che:
(10) A norma dell'articolo 141, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità europea, è
importante tutelare i lavoratori uomini e donne che esercitano diritti inerenti alla paternità, alla
maternità o alla conciliazione della vita professionale con quella familiare.
(11) L'inizio del XXI secolo costituisce un momento simbolico per dare concretezza al nuovo
contratto sociale di genere in cui l'effettiva parità delle donne e degli uomini nella sfera pubblica e
in quella privata sia socialmente accettata come condizione di democrazia, presupposto di
cittadinanza e garanzia dell'autonomia e della libertà individuali, con riflessi in tutte le politiche
dell'Unione europea.
1. affermano che:
a) L'obiettivo della partecipazione equilibrata degli uomini e delle donne all'attività professionale e
alla vita familiare, parallelamente all'obiettivo di un'equilibrata partecipazione di donne e uomini al
processo decisionale, costituiscono due presupposti particolarmente importanti per la parità tra
donne e uomini;
160
b) È necessario un approccio globale e integrato per conciliare la vita professionale con quella
familiare, in quanto diritto degli uomini e delle donne, fattore di realizzazione personale nella vita
pubblica, sociale, familiare e privata, valore sociale fondamentale e responsabilità della società,
degli Stati membri e della Comunità europea;
c) È necessario fare tutti gli sforzi e promuovere mezzi concreti, con le relative misure di
accompagnamento e di valutazione, in particolare mediante indicatori appropriati, per garantire i
mutamenti delle strutture e degli atteggiamenti indispensabili a creare una partecipazione equilibrata
di donne e uomini alla sfera professionale e a quella familiare; d) È necessario promuovere azioni
per migliorare la qualità della vita di tutte le persone, nel rispetto e nella solidarietà attiva tra donne
e uomini e per quanto riguarda sia le generazioni future che le generazioni precedenti.
2. Incoraggiano gli Stati membri:
a) Ad accentuare, nei programmi dei rispettivi governi, la promozione della partecipazione
equilibrata delle donne e degli uomini all'attività professionale e alla vita familiare come una delle
condizioni fondamentali per una parità effettiva, indicando le misure concrete, sia di carattere
trasversale sia specifiche, che dovranno essere adottate;
b) A sviluppare strategie globali e integrate volte a conseguire una partecipazione equilibrata degli
uomini e delle donne alla vita professionale e alla vita familiare, tenendo presenti le misure che
seguono, fatte salve le migliori prassi applicate nei vari Stati membri;
i) Valutare la possibilità che i rispettivi ordinamenti giuridici riconoscano ai lavoratori uomini un
diritto individuale e non trasferibile al congedo di paternità dopo la nascita o l'adozione di un figlio,
pur mantenendo i propri diritti inerenti al lavoro, da esercitare nello stesso periodo in cui la madre
usufruisce del congedo di maternità, indipendentemente dalla durata del congedo di maternità e di
quello di paternità;
ii) Valutare la possibilità che i rispettivi ordinamenti giuridici riconoscano agli uomini diritti che
consentano loro di fornire un maggior sostegno alla vita familiare, al fine di realizzare tale parità;
iii) Rafforzare le misure volte ad incoraggiare una ripartizione equilibrata tra i lavoratori, uomini e
donne, delle cure dovute a bambini, anziani, disabili e altri familiari a carico;
iv) Rafforzare le misure che incoraggiano lo sviluppo di servizi di sostegno alle famiglie e fissare
criteri di valutazione dei risultati relativi al miglioramento delle strutture di custodia per i bambini;
v) Fornire, ove opportuno, protezione specifica alle famiglie monoparentali;
vi) Vagliare la possibilità di armonizzare gli orari scolastici e di lavoro;
vii) Valutare la possibilità di far rientrare nei programmi di studio la conciliazione della vita
familiare con quella professionale come presupposto per la parità tra donne e uomini;
viii) Compilare dati e pubblicare periodicamente relazioni con dati numerici sulla partecipazione
delle donne e degli uomini al mercato del lavoro e sulla partecipazione degli uomini e delle donne
alla vita familiare nonché sull'utilizzazione, da parte di donne e uomini, dei congedi di maternità,
paternità e parentali, e relativi effetti sulla situazione delle donne e degli uomini nel mercato del
lavoro, in modo da acquisire una conoscenza precisa della situazione effettiva e da promuovere la
sensibilizzazione dell'opinione pubblica a questo settore;
ix) Sostenere la ricerca scientifica in questo settore per consentire che si sviluppino idee e concetti
nuovi;
x) Sviluppare le misure di incitamento e di sostegno a favore delle organizzazioni non governative
che si impegnano attivamente per realizzare l'obiettivo perseguito dalla presente risoluzione;
xi) Concepire, lanciare e promuovere ad intervalli regolari campagne di informazione e di
sensibilizzazione per far progredire la mentalità, sia a livello di popolazione nel suo insieme sia a
livello dei gruppi specifici;
xii) Incoraggiare le imprese, in particolare le piccole e medie imprese, a introdurre e intensificare
pratiche gestionali che tengano conto della vita familiare dei propri lavoratori e lavoratrici.
3. Invitano le istituzioni e gli organi della Comunità europea:
a) Ad applicare, in qualità di datori di lavoro e sulla base di una valutazione, misure che favoriscano
l'assunzione e la carriera professionale equilibrate delle donne e degli uomini al fine di contribuire a
lottare contro la segregazione orizzontale e verticale del mercato del lavoro;
161
b) A valutarne periodicamente i risultati e a provvedere alla pubblicazione dei relativi risultati.
4. Invitano la Commissione:
a) A intensificare, segnatamente nel quadro dei programmi d'iniziativa comunitaria, la sua opera di
informazione, sensibilizzazione, incitamento alla ricerca e istituzione di azioni pilota al fine di
realizzare la partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini all'attività professionale e alla
vita familiare;
b) A tener conto della presente risoluzione nel quinto programma d'azione per la parità di
opportunità tra uomini e donne, dando in particolare visibilità alla parità di responsabilità familiari
tra uomini e donne nell'ambito dei suoi obiettivi strategici, e ponendo in adeguato rilievo le azioni
che promuovono la partecipazione equilibrata degli uomini e delle donne all'attività professionale e
alla vita familiare;
c) A proporre, date le nuove esigenze di cui agli articoli 2, 3, 137, paragrafo 1 e all'articolo 141,
paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità e tenendo conto del suddetto quinto programma
d'azione, nuove forme di partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini sia all'attività
professionale che alla vita familiare;
d) A cercare di sviluppare il dialogo tra le parti sociali a livello europeo, nel rispetto della loro
autonomia, al fine di promuovere la parità tra donne e uomini nel conciliare la vita professionale e
quella familiare;
e) Ad assicurare una regolare informazione degli Stati membri sui progressi compiuti in questo
settore.
5. Invitano i datori di lavoro dei settori pubblico e privato, i lavoratori e le parti sociali a livello
nazionale e europeo:
a) A intensificare gli sforzi al fine di garantire una partecipazione equilibrata degli uomini e delle
donne all'attività professionale e alla vita familiare, in particolare mediante l'organizzazione
dell'orario di lavoro e la soppressione delle condizioni che producono discriminazioni salariali tra
donne e uomini;
b) In particolare, le parti sociali a sforzarsi di trovare soluzioni atte a promuovere la partecipazione
equilibrata delle donne e degli uomini all'attività professionale.
6. Si impegnano a promuovere periodicamente dibattiti sui temi della presente risoluzione in un
quadro normativo parallelo alla tematica della partecipazione equilibrata degli uomini e delle donne
al processo decisionale.
Dec. 2000/228/CE del 13 marzo 2000 - Decisione del Consiglio relativa agli orientamenti per la
politica degli Stati membri in materia di occupazione per il 2000 (Pubblicata nella G.U.C.E. 21
marzo 2000, n. L 72)
Il Consiglio dell'Unione europea (omissis),
decide:
Articolo unico
Sono adottati gli orientamenti per gli Stati membri in materia di occupazione per il 2000, di cui
all'allegato. Gli Stati membri devono tener conto di tali orientamenti nelle rispettive politiche in
materia di occupazione.
Fatto a Bruxelles, addì 13 marzo 2000.
Per il Consiglio
Il Presidente
E. Ferro Rodrigues
Allegato
162
Orientamenti per l'occupazione 2000
I. Migliorare la capacità d'inserimento professionale
Lottare contro la disoccupazione giovanile e prevenire la disoccupazione di lunga durata Per
modificare l'evoluzione della disoccupazione giovanile e di quella di lunga durata, gli Stati membri
dovranno intensificare i loro sforzi per sviluppare strategie preventive e orientate allo sviluppo della
capacità d'inserimento professionale, basandosi sull'identificazione precoce delle esigenze
individuali; entro un termine che sarà fissato da ciascuno Stato membro, ma che non potrà superare
i tre anni (tale termine potrà tuttavia essere superiore negli Stati membri con una disoccupazione
particolarmente elevata), gli Stati membri faranno in modo:
1) di offrire un nuovo punto di partenza a tutti i giovani disoccupati prima dei sei mesi di
disoccupazione, sotto forma di formazione, di riconversione, di esperienza professionale, di impiego
o di qualunque altra misura atta a favorire l'inserimento professionale, al fine di garantirne l'effettiva
integrazione nel mercato del lavoro;
2) di offrire un nuovo punto di partenza anche ai disoccupati adulti prima che compiano i dodici
mesi di disoccupazione, attraverso una delle misure sopra indicate o, più in generale, attraverso un
accompagnamento individuale di orientamento professionale, al fine di garantire la loro effettiva
integrazione nel mercato del lavoro.
Queste misure preventive e di inserimento dovrebbero essere combinate con misure di
reinserimento dei disoccupati di lunga durata. In tale contesto, gli Stati membri dovrebbero
perseguire la modernizzazione dei servizi pubblici di collocamento, in modo da attuare la strategia
di prevenzione e di attivazione nella maniera più efficace.
Passare da misure passive a misure attive
I sistemi di indennizzazione, di imposizione e di formazione devono, ove necessario, essere rivisti e
adeguati al fine di promuovere attivamente la capacità d'inserimento professionale. Tali sistemi
devono inoltre interagire al fine di accrescere gli incentivi a rientrare nel mercato del lavoro. A tal
fine ciascuno Stato membro:
3) si sforzerà di aumentare sensibilmente il numero di persone che beneficiano di misure attive in
grado di facilitare il loro inserimento professionale, nella prospettiva di un'effettiva integrazione nel
mercato del lavoro. Per aumentare la percentuale di disoccupati cui sarà proposta una formazione o
qualsiasi altra misura analoga, lo Stato membro fisserà in particolare un obiettivo, in funzione della
sua situazione di partenza, per il progressivo ravvicinamento alla media dei tre Stati membri più
efficaci in questo ambito, e di almeno il 20%;
4) esaminerà ed eventualmente riorienterà i suoi sistemi di indennizzazione e di imposizione;
- in modo tale da incitare i disoccupati o gli inattivi a cercare e cogliere le possibilità di lavoro o a
rafforzare la loro capacità d'inserimento professionale, e i datori di lavoro a creare nuovi posti di
lavoro;
- è inoltre importante sviluppare una politica volta a prolungare la vita attiva, comprendente misure
adeguate che consentano, ad esempio, di mantenere la capacità di lavoro, l'apprendimento lungo
tutto l'arco della vita e altre formule flessibili di lavoro, affinché i lavoratori più anziani possano
continuare a partecipare attivamente alla vita professionale.
Incoraggiare una strategia di partnership
Le azioni dei soli Stati membri non saranno sufficienti per raggiungere i risultati sperati in materia
di inserimento professionale. Di conseguenza:
5) le parti sociali sono urgentemente invitate, ai loro diversi livelli di responsabilità e di azione, a
concludere al più presto accordi allo scopo di aumentare le opportunità in materia di formazione, di
esperienza professionale, di tirocinio o di altre misure atte a promuovere l'occupabilità dei
disoccupati, giovani e adulti, e l'entrata nel mercato del lavoro;
6) per contribuire allo sviluppo di una manodopera qualificata e adattabile, gli Stati membri,
unitamente alle parti sociali, cercheranno di sviluppare le opportunità di formazione continua, in
163
particolare nei settori delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e ogni Stato
membro fisserà un obiettivo, tenuto conto della propria situazione interna, per quanto concerne le
persone che beneficiano di tali misure. L'accento sarà posto in particolare sulla facilità di accesso
dei lavoratori più anziani.
Facilitare il passaggio dalla scuola al lavoro
Le prospettive di occupazione sono mediocri per i giovani che lasciano il sistema scolastico senza
avere acquisito le attitudini necessarie per accedere al mercato del lavoro. Di conseguenza, gli Stati
membri:
7) miglioreranno la qualità del loro sistema scolastico, in modo tale da ridurre sostanzialmente il
numero di giovani che lo abbandonano prematuramente. I giovani con difficoltà di apprendimento
dovrebbero essere oggetto di particolare attenzione;
8) vigileranno affinché i giovani siano in possesso di una maggiore capacità di adattamento ai
cambiamenti tecnologici ed economici e di qualifiche corrispondenti alle esigenze del mercato del
lavoro. Gli Stati membri si concentreranno in particolare sullo sviluppo e la modernizzazione dei
loro sistemi di formazione integrata del lavoro e di formazione professionale, ove opportuno in
cooperazione con le parti sociali, elaborando schemi di formazione adeguati che consentano agli
allievi e agli insegnanti di acquisire conoscenze e competenze informatiche, attrezzando inoltre le
scuole con materiale informatico e agevolando l'accesso degli allievi a Internet entro la fine del
2002.
Promuovere un mercato del lavoro aperto a tutti
Numerosi gruppi e individui hanno particolari difficoltà ad acquisire le competenze necessarie per
accedere e rimanere nel mercato del lavoro. È quindi necessario mettere a punto un insieme
coerente di politiche che favoriscano l'integrazione di questi gruppi e di questi individui nel mondo
del lavoro e consentano di lottare contro la discriminazione. Ciascuno Stato membro:
9) dedicherà particolare attenzione alle esigenze dei disabili, delle minoranze etniche e di altri
gruppi e individui suscettibili di essere sfavoriti ed elaborerà politiche preventive e attive adeguate
al fine di favorire la loro integrazione nel mercato del lavoro.
Racc. 2000/164/CE del 14 febbraio 2000 (Pubblicata nella G.U.C.E. 25 febbraio 2000, n. L 52)
Raccomandazione del Consiglio riguardante l'attuazione delle politiche in materia di
occupazione degli Stati membri.
Allegato
(omissis)
VIII. ITALIA
Il mercato del lavoro ha mostrato una lieve ripresa nel 1998. L'occupazione ha registrato un
moderato aumento dello 0,6% in un contesto di modesta crescita economica e di un netto calo dei
costi unitari della manodopera in termini reali. Tuttavia, tale miglioramento non è stato sufficiente a
risolvere i problemi strutturali che da lungo tempo affliggono il mercato del lavoro, tra cui:
- lenta crescita dell'occupazione e basso tasso di occupazione, del 50,8% (inferiore di quasi 10 punti
percentuali rispetto alla media comunitaria), in collegamento con un basso tasso di occupazione
medio nel settore dei servizi (31,7%);
- elevato tasso medio di disoccupazione, che rimane di due punti superiore alla media comunitaria,
cui si aggiungono elevati livelli, in aumento, di disoccupazione giovanile (12,9% dei giovani) e di
disoccupazione di lunga durata (8,4% della forza lavoro);
- grande disparità tra donne e uomini in termini di occupazione, di quasi 30 punti percentuali, contro
i 20 punti percentuali registrati per l'Unione nel suo insieme; inoltre, la disoccupazione riguarda in
misura molto maggiore le donne rispetto agli uomini (rispettivamente 16,7% e 9,4%);
164
- rimangono significative le differenze regionali in termini di disoccupazione tra il nord e il sud (nel
sud la disoccupazione raggiunge il 22,8%, percentuale di dieci punti superiore alla media
nazionale);
- carico fiscale sul lavoro superiore alla media, con un'aliquota d'imposta implicita sul reddito da
lavoro che si attesta al 50% (contro una media comunitaria del 43%).
L'Italia è invitata a:
1) intraprendere un'azione decisa, coerente e misurabile per prevenire il diffondersi della
disoccupazione di lunga durata tra i disoccupati giovani e adulti. In particolare, occorrono sforzi più
intensi per completare la riforma dei servizi per l'occupazione, per attuare politiche preventive in
conformità con gli orientamenti 1 e 2 e per migliorare la qualità della formazione professionale.
Occorre proseguire gli sforzi mirati a migliorare il sistema statistico di monitoraggio, in modo da
fornire entro il 2000 gli indicatori sulla prevenzione e l'attivazione, conformemente alle definizioni
e ai metodi concordati;
2) adottare e realizzare strategie coerenti, comprendenti misure normative, fiscali e di altro genere,
mirate ad alleggerire l'onere amministrativo che grava sulle imprese, a stimolare l'imprenditorialità e
a sfruttare il potenziale del settore dei servizi in termini di creazione di posti di lavoro;
3) proseguire gli attuali sforzi di riforma mirati a spostare il carico fiscale dal lavoro ad altre basi
imponibili;
4) proseguire l'attuazione della riforma delle pensioni e di altri sistemi previdenziali, allo scopo di
ridurre il passaggio dal mercato del lavoro al pensionamento e ad altri regimi previdenziali;
5) adottare politiche globali al fine di colmare le ampie disparità tra donne e uomini in termini di
occupazione e disoccupazione, basandosi tra l'altro sulle specifiche iniziative già esistenti. Occorre
inoltre introdurre politiche di parità tra i sessi nel quadro di tutti i pilastri del piano di azione
nazionale (PAN) in materia di occupazione.
Dec. 2000/98/CE del 24 gennaio 2000: Decisione del Consiglio che istituisce il comitato per
l'occupazione. (Pubblicata nella G.U.C.E. 4 febbraio 2000, n. L 29)
Il Consiglio dell'Unione europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130,
visto il parere del Parlamento europeo (Parere reso il 4 novembre 1999)
considerando quanto segue:
(1) l'articolo 3 del trattato stabilisce che l'azione della Comunità comporta la promozione del
coordinamento tra le politiche degli Stati membri in materia di occupazione al fine di accrescerne
l'efficacia con lo sviluppo di una strategia coordinata per l'occupazione;
(2) il titolo VIII della parte terza del trattato stabilisce le procedure attraverso le quali gli Stati
membri e la Comunità dovrebbe adoperarsi per sviluppare una strategia coordinata a favore
dell'occupazione, e in particolare a favore della promozione di una forza lavoro competente,
qualificata, adattabile e i mercati del lavoro in grado di rispondere ai mutamenti economici. Tale
titolo prevede l'istituzione di un comitato per l'occupazione a carattere consultivo (definito in
prosieguo il "comitato");
(3) nell'adempimento dei suoi compiti, tra i quali rientra l'attività di consulenza e il contributo ai
lavori del Consiglio e della Commissione, il comitato dovrebbe contribuire a far sì che la strategia
europea per l'occupazione, il coordinamento delle politiche macroeconomiche e il processo di
riforme economiche siano formulati e attuati in modo coerente e reciprocamente vantaggioso;
(4) è auspicabile che il comitato e gli organi comunitari impegnati nel coordinamento delle politiche
economiche, in particolare il comitato economico e finanziario e il comitato di politica economica,
operino in stretta collaborazione;
(5) il comitato dovrebbe collaborare strettamente con le parti sociali, in particolare con quelle
rappresentate nell'ambito del comitato permanente dell'occupazione previsto dalla decisione
1999/207/CE del Consiglio, del 9 marzo 1999, relativa alla riforma del comitato permanente
dell'occupazione e che modifica la decisione 70/532/CEE;
165
(6) il comitato per l'occupazione deve sostituire il comitato per l'occupazione e il mercato del
lavoro, istituito dalla decisione del Consiglio 97/16/CE; occorre dunque abrogare la decisione
97/16/CE,
ha deciso quanto segue:
Articolo 1
Istituzioni e funzioni.
1. È istituito dal Consiglio il comitato per l'occupazione (in prosieguo denominato "comitato") a
carattere consultivo, incaricato di promuovere il coordinamento fra gli Stati membri in materia di
politiche dell'occupazione e del mercato del lavoro, in base alle disposizioni del trattato e nel
rispetto dei poteri delle istituzioni e degli organi della Comunità.
2. I compiti del comitato sono i seguenti:
- controllare la situazione e le politiche dell'occupazione negli Stati membri e nella Comunità;
- fatto salvo l'articolo 207 del trattato, formulare pareri su richiesta del Consiglio o della
Commissione oppure di propria iniziativa, e contribuire alla preparazione dei lavori del Consiglio di
cui all'articolo 128 del trattato.
A tal fine, il comitato deve anche, in particolare, provvedere a:
- promuovere la presa in considerazione dell'obiettivo dell'elevato livello di occupazione nella
formulazione e attuazione delle politiche e azioni comunitarie;
- contribuire alla procedura che ha portato all'adozione delle grandi linee di politica economica per
assicurare la coerenza tra gli orientamenti in materia di occupazione e le suddette grandi linee e
contribuire alla sinergia tra la strategia europea per l'occupazione, il coordinamento delle politiche
macroeconomiche e il processo di riforma economica in modo che si sostengano mutualmente;
- partecipare al dialogo macroeconomico a livello comunitario;
- promuovere gli scambi di informazioni e di esperienze fra gli Stati membri e con la
Commissione.
art. da 2 a 5 (omissis)
Articolo 6
Abrogazione.
Il comitato per l'occupazione e il mercato del lavoro, istituito dalla decisione 97/16/CE, cessa di
esistere alla data della prima riunione del comitato istituito dalla presente decisione. La prima
riunione del comitato si tiene non oltre quattro mesi a decorrere dalla data di adozione della presente
decisione.
La decisione 97/16/CE è abrogata alla data in cui cessa di esistere il comitato per l'occupazione e il
mercato del lavoro.
Ris. 17 giugno 1999: Risoluzione del Consiglio relativa alle pari opportunità di lavoro per i
disabili (Pubblicata nella G.U.C.E. 2 luglio 1999, n. C 186)
Il Consiglio dell'Unione europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
considerando quanto segue:
(1) un obiettivo essenziale della Comunità, come viene individuato nella strategia coordinata
europea per l'occupazione, è quello di promuovere un elevato livello di occupazione;
(2) negli orientamenti in materia di occupazione per il 1999 l'orientamento 9 riconosce che ogni
Stato membro dovrà prestare "particolare attenzione alle necessità delle persone disabili, delle
minoranze etniche nonché di altri gruppi e individui che possono essere svantaggiati, e" sviluppare
"forme appropriate di politiche preventive e attive per favorire la loro integrazione nel mercato del
lavoro";
(3) il Consiglio, nella raccomandazione del 24 luglio 1986 ha riconosciuto i punti essenziali
dell'integrazione dei disabili relativamente alla formazione professionale e all'occupazione;
(4) la carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 9 dicembre 1989 prevede,
al punto 26, che "ogni persona handicappata, a prescindere dall'origine e dalla natura dell'handicap,
deve poter beneficiare di concrete misure aggiuntive intese a favorire l'inserimento sociale e
166
professionale. Tali misure devono riguardare la formazione professionale, l'ergonomia,
l'accessibilità, la mobilità, i mezzi di trasporto e l'alloggio e devono essere in funzione delle capacità
degli interessati";
(5) nella loro risoluzione del 20 dicembre 1996 in merito alle pari opportunità per i disabili il
Consiglio e i rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio hanno
ribadito il loro impegno al principio della parità di opportunità nell'elaborazione di politiche globali
per i disabili;
(6) la Commissione delle Comunità europee ha fissato gli orientamenti fondamentali di una
strategia in materia di disabili e di occupazione in un documento del 22 settembre 1998 dal titolo
"Migliorare il livello di occupazione delle persone disabili - Una sfida comune", tenendo conto della
strategia europea per l'occupazione e dell'analisi di alcuni punti essenziali dei piani d'azione
nazionali per l'occupazione per il 1998. La Commissione è giunta anche alla conclusione che è
necessario superare la fase di frammentazione in singole iniziative e stabilire una strategia
coordinata;
(7) al fine di creare pari opportunità per i disabili per quanto concerne l'accesso all'occupazione, la
salvaguardia del posto di lavoro e le possibilità di carriera,
- la convenzione n. 159 e la raccomandazione n. 168 dell'Organizzazione internazionale del lavoro
concernenti la riabilitazione professionale e l'impiego delle persone handicappate, del 20 giugno
1983,
- la raccomandazione n. R(92) 6 del Consiglio d'Europa su una politica coerente per il riadattamento
dei disabili, del 9 aprile 1992, e
- le norme standard relative alla parità di opportunità per i disabili, adottate sotto forma di
risoluzione dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite in data 20 dicembre 1993,
esortano gli Stati membri a creare, valutare e riesaminare le misure di sostegno per l'inserimento dei
disabili, in particolare nel campo dell'occupazione;
(8) malgrado i risultati raggiunti e i miglioramenti realizzati in singoli casi, i disabili continuano a
dover affrontare ostacoli maggiori e situazioni sfavorevoli nella ricerca e nel mantenimento del
posto di lavoro e per partecipare appieno alla vita socioeconomica della comunità di cui fanno parte,
adotta la presente risoluzione:
1. Il Consiglio prende atto e approva gli intensi sforzi compiuti e previsti dagli Stati membri per la
definizione e l'attuazione delle politiche volte all'inserimento dei disabili nel mondo del lavoro, in
particolare nell'ambito della strategia europea per l'occupazione; esso approva altresì il nuovo
impulso conferito dagli orientamenti annuali sull'occupazione.
2. Il Consiglio sottolinea che i piani d'azione nazionali per l'occupazione costituiscono una
piattaforma completa, nell'ambito della quale vanno rafforzate le politiche indicate in precedenza.
Pertanto si invitano gli Stati membri:
a) nel quadro delle politiche nazionali per l'occupazione, a porre un accento particolare, in
collaborazione con le parti sociali e le organizzazioni non governative per i disabili, sulla
promozione delle opportunità di lavoro per i disabili, nonché ad elaborare adeguate iniziative
politiche preventive ed attive intese a promuovere il loro inserimento nel mercato del lavoro nel
settore privato, incluso il lavoro autonomo, e in quello pubblico,
b) a mettere pienamente a frutto le attuali e future possibilità dei fondi strutturali europei, in
particolare del Fondo sociale europeo, e delle iniziative comunitarie pertinenti, per promuovere pari
opportunità di lavoro per i disabili,
c) in tale contesto, prestare particolare attenzione alle possibilità offerte dallo sviluppo della società
dell'informazione di aprire nuove opportunità di lavoro, ma anche nuove sfide, ai disabili.
3. Il Consiglio accoglie con favore l'iniziativa delle parti sociali, a livello europeo, volta a
individuare le buone pratiche e invita le parti sociali a tutti i livelli a svolgere un ruolo più
importante nel creare migliori opportunità di lavoro e prevedere cambiamenti negoziati
dell'organizzazione del lavoro, in collaborazione con i disabili.
4. Il Consiglio invita gli stessi disabili e le loro organizzazioni a fornire il proprio contributo per
giungere alla parità delle opportunità di lavoro attraverso la comunicazione e lo scambio di
167
esperienze tra tutte le componenti del mercato del lavoro.5. Il Consiglio incoraggia le istituzioni
comunitarie a promuovere, all'interno dei loro servizi, pari opportunità di lavoro per i disabili, sia
con l'emanazione di norme sia avvalendosi pienamente degli strumenti giuridici e delle pratiche
esistenti.
6. Il Consiglio invita la Commissione ad operare di concerto con gli Stati membri, in particolare nel
quadro degli orientamenti europei in materia di occupazione e conformemente al principio di
integrazione (mainstreaming), al fine di osservare e analizzare l'evoluzione dell'occupazione delle
persone disabili sulla base di dati raffrontabili, ed elaborare, tenendo conto delle differenze
nazionali, regionali e locali, nuove strategie ed azioni.
7. Il Consiglio afferma che, nel quadro di una politica globale coerente, la parità nelle opportunità di
lavoro per i disabili sarà maggiore e sarà prestata un'attenzione particolare all'assunzione e alla
permanenza sul posto di lavoro del personale, alla promozione, alla formazione, all'apprendimento e
allo sviluppo permanente e alla protezione da licenziamenti non giustificati, e se saranno
adeguatamente sostenuti settori quali
- l'organizzazione del posto di lavoro, anche attraverso apparecchiature tecniche, incluso l'accesso
alle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione,
- l'accesso al luogo di lavoro,
- le qualificazioni e specializzazioni individuali richieste per il lavoro,
- l'accesso all'orientamento professionale e ai servizi di collocamento.
8. Il Consiglio, prende atto del fatto che la Commissione intende presentare una proposta di
strumento giuridico relativo alle pari opportunità di lavoro per i disabili.
Dec. 1999/51/CE del 21 dicembre 1998: Decisione del Consiglio relativa alla promozione di
percorsi europei di formazione integrata dal lavoro, ivi compreso l'apprendistato.
(Pubblicata nella G.U.C.E. 22 gennaio 1999, n. L 17)
Il Consiglio dell'Unione europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 127,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
deliberando secondo la procedura prevista dall'articolo 189 C del trattato,
(1) considerando che il trattato conferisce alla Comunità la responsabilità di attuare una politica di
formazione professionale che rafforza ed integra le azioni degli Stati membri, nel pieno rispetto
della responsabilità di questi ultimi, favorendo in particolare la mobilità delle persone in formazione
ed escludendo qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati
membri;
(2) considerando che con la decisione 63/266/CEE il Consiglio ha stabilito i principi generali e ha
fissato alcuni obiettivi fondamentali per l'attuazione di una politica comune di formazione
professionale; che con la decisione 94/819/CE esso ha adottato il programma d'azione Leonardo da
Vinci per l'attuazione di una politica di formazione professionale della Comunità europea;
(3) considerando che il Consiglio europeo di Firenze ha chiesto alla Commissione di intraprendere
uno studio sul ruolo dell'apprendistato nella creazione di posti di lavoro; che il ruolo importante
dell'apprendistato è stato messo in evidenza dalla Commissione con la comunicazione "Promuovere
la formazione in apprendistato in Europa";
(4) considerando che, secondo la risoluzione del Consiglio del 18 dicembre 1979 relativa alla
formazione in alternanza dei giovani, gli Stati membri favoriscono lo sviluppo di legami effettivi tra
la formazione e l'esperienza sul luogo di lavoro;
(5) considerando che la risoluzione del Consiglio del 15 luglio 1996 invita gli Stati membri a
promuovere la trasparenza delle certificazioni della formazione professionale;
(6) considerando che nelle conclusioni adottate il 6 maggio 1998 relative al Libro bianco della
Commissione "Insegnare e apprendere. Verso una società conoscitiva" il Consiglio insiste sulla
necessaria cooperazione tra la scuola e l'impresa; che negli "Orientamenti in materia di occupazione
168
per il 1998" e per il 1999 si chiede agli Stati membri di migliorare le prospettive occupazionali per i
giovani, offrendo loro qualifiche rispondenti alle esigenze del mercato; che, in tale contesto, il
Consiglio invita gli Stati membri, se necessario, ad istituire sistemi di apprendistato o a svilupparli;
(7) considerando che gli istituti preposti alla formazione, da un lato, e le imprese, dall'altro, possono
costituire spazi complementari per l'acquisizione di conoscenze e di competenze generali, tecniche,
sociali e personali; che, in tale prospettiva, la formazione integrata dal lavoro, ivi compreso
l'apprendistato, contribuisce significativamente ad un migliore inserimento sociale e professionale
nella vita attiva e nel mercato del lavoro; che essa può andare a beneficio di varie categorie di
persone e dei vari livelli d'istruzione e di formazione, ivi compresi i tipi d'istruzione superiore;
(8) considerando che la risoluzione del Consiglio del 5 dicembre 1994 sulla qualità e l'interesse
della formazione professionale sottolinea l'importanza della formazione alternata a periodi di lavoro
e la necessità di intensificare i periodi di formazione professionale in altri Stati membri, nonché di
inserire tali periodi nei programmi nazionali di formazione professionale;
(9) considerando che, allo scopo di promuovere tale mobilità, è auspicabile istituire un documento
denominato "Europass-Formazione" che comprovi, a livello comunitario, il periodo o i periodi di
formazione svolti in un altro Stato membro;
(10) considerando che occorre assicurarsi della qualità di tali periodi di mobilità transnazionale; che
gli Stati membri hanno una responsabilità particolare in materia; che la Commissione, collaborando
strettamente con gli Stati membri, dovrebbe predisporre un dispositivo d'informazione reciproca e di
coordinamento delle iniziative e dei dispositivi elaborati dagli Stati membri ai fini dell'applicazione
della presente decisione;
(11) considerando che il Consiglio europeo straordinario di Lussemburgo sull'occupazione ha
riconosciuto il ruolo determinante delle piccole e medie imprese (PMI) per la creazione di posti di
lavoro duraturi;
(12) considerando che la formazione integrata dal lavoro, ivi compreso l'apprendistato, presso le
microimprese, le PMI e nel settore dell'artigianato costituisce un importante strumento
d'inserimento professionale; che occorre tener conto delle loro esigenze specifiche in questo campo;
(13) considerando che la persona che effettua una formazione dovrebbe essere debitamente
informata delle disposizioni pertinenti in vigore nello Stato membro ospitante;
(14) considerando che la carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori riconosce
l'importanza di combattere ogni forma di discriminazione, in particolare quelle basate sul sesso, sul
colore, sulla razza, sulle opinioni e sulle credenze;
(15) considerando che nella raccomandazione del 30 giugno 1993 relativa all'accesso alla
formazione professionale permanente il Consiglio incoraggia l'accesso delle donne e la loro
partecipazione effettiva a tale formazione; che occorre pertanto promuovere le pari opportunità in
sede di partecipazione ai percorsi europei; che a tal fine devono essere adottati provvedimenti
adeguati;
(16) considerando che la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, ha il compito di
assicurare la coerenza globale tra l'attuazione della presente decisione e i programmi e le iniziative
comunitari nel campo dell'istruzione, della formazione professionale e della gioventù;
(17) considerando che occorre provvedere al controllo permanente di tale attuazione; che, di
conseguenza, la Commissione è invitata a presentare una relazione al Parlamento europeo, al
Consiglio e al Comitato economico e sociale su detta attuazione e a formulare ogni proposta
necessaria per il futuro;
(18) considerando che è necessario prevedere, tre anni dopo l'adozione della presente decisione, una
valutazione del suo impatto e un bilancio delle esperienze acquisite, che consentano di prendere in
considerazione l'eventuale adozione di misure correttive;
(19) considerando che, ai sensi del punto 2 della dichiarazione del Parlamento europeo, del
Consiglio e della Commissione del 6 marzo 1995, nella presente decisione è inserito un importo
finanziario di riferimento, per facilitare l'introduzione del provvedimento Europass, senza per
questo precludere le competenze dell'autorità di bilancio definite dal trattato; che il sostegno
169
finanziario fornito attraverso il bilancio comunitario è limitato a una fase iniziale compresa tra il 1°
gennaio 2000 e il 31 dicembre 2004;
(20) considerando che, in base ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità di cui all'articolo 3B
del trattato, gli obiettivi dell'azione prevista per l'istituzione del documento "Europass-Formazione"
richiedono una misura coordinata sul piano comunitario in ragione della diversità dei sistemi di
formazione degli Stati membri; che la presente decisione non va al di là di quanto necessario per il
conseguimento di questi obiettivi,
ha adottato la presente decisione:
Articolo 1
Oggetto.
1. La presente decisione ha per oggetto l'istituzione, in base ai principi comuni definiti all'articolo 3,
del documento denominato "Europass-formazione". Esso è destinato ad attestare a livello
comunitario il o i periodi di formazione effettuato(i) da una persona che segue una formazione
integrata dal lavoro, ivi compreso, l'apprendistato, in uno Stato membro diverso da quello in cui ha
luogo la formazione (denominati "percorsi europei").
2. L'utilizzazione di tale documento e la partecipazione ai percorsi europei sono facoltative, e non
comportano altri obblighi né conferiscono diritti diversi da quelli definiti dalla presente decisione.
Articolo 2
Definizioni.
Ai fini della presente decisione, tenuto conto delle differenze esistenti negli Stati membri fra i
sistemi di formazione integrata dal lavoro, ivi compreso l'apprendistato, valgono le seguenti
definizioni:
1) "percorso europeo": previo accordo sull'utilizzazione dell'Europass-Formazione, qualsiasi
periodo di formazione professionale svolto da una persona in uno Stato membro (Stato membro
ospitante) diverso da quello in cui la persona segue una formazione integrata dal lavoro (Stato
membro di provenienza) e nell'ambito di tale formazione;
2) "persona che segue una formazione integrata dal lavoro": colui che, indipendentemente dall'età,
segue una formazione professionale a qualsiasi livello, ivi compresa l'istruzione superiore. Tale
formazione, riconosciuta o attestata dalle autorità competenti nello Stato membro di provenienza
secondo le rispettive legislazioni, procedure o prassi in vigore, comporta periodi strutturati di
formazione, in un'impresa ed eventualmente in un istituto o centro di formazione, quale che sia la
posizione giuridica della persona in questione (parte di un contratto di lavoro, di un contratto di
apprendistato, allievo o studente);
3) "tutore": colui che, presso un datore di lavoro privato o pubblico o un istituto o centro di
formazione dello Stato membro ospitante, è incaricato di aiutare, informare, guidare e seguire
durante il loro percorso europeo le persone che seguono una formazione;
4) "Europass-Formazione": documento attestante che il suo titolare ha effettuato uno o più periodi
di formazione integrata dal lavoro, ivi compreso l'apprendistato, in un altro Stato membro, secondo
le modalità di cui alla presente decisione;
5) "organismo d'accoglienza": organismo dello Stato membro ospitante (in particolare, datore di
lavoro privato o pubblico, istituto o centro di formazione) con cui è stato istituito un partenariato
con l'organismo responsabile dell'organizzazione della formazione nello Stato membro di
provenienza per effettuare un percorso europeo.
Articolo 3
Contenuto e principi comuni.
Le seguenti condizioni si applicano all'utilizzazione dell'Europass-Formazione:
1) ogni percorso europeo fa parte della formazione seguita nello Stato membro di provenienza
secondo la legislazione, le procedure o le prassi applicabili in tale Stato;
170
2) l'organismo responsabile dell'organizzazione della formazione nello Stato membro di
provenienza e l'organismo d'accoglienza stabiliscono, nell'ambito del partenariato, il contenuto, gli
obiettivi, la durata e le modalità del percorso europeo;
1) il percorso europeo è seguito e controllato da un tutore.
Articolo 4
Europass-Formazione.
1. Il documento comunitario d'informazione denominato "Europass-Formazione", il cui contenuto e
la cui presentazione sono descritti nell'allegato, viene rilasciato dall'organismo responsabile
dell'organizzazione della formazione nello Stato membro di provenienza a chiunque effettui un
percorso europeo.
2. L'Europass-Formazione:
a) precisa la formazione professionale seguita, nell'ambito della quale è stato effettuato il percorso
europeo, nonché la qualifica o il diploma, il titolo o qualsiasi altro certificato conseguito durante la
formazione;
b) specifica che il percorso europeo fa parte della formazione seguita nello Stato membro di
provenienza secondo la legislazione, le procedure o le prassi applicabili in tale Stato;
c) identifica il contenuto del percorso europeo, fornendo informazioni pertinenti sull'esperienza
professionale o la formazione seguita durante il percorso nonché, se del caso, le competenze
acquisite e il metodo di valutazione delle stesse;
d) indica la durata del percorso europeo organizzato dall'organismo d'accoglienza durante
l'esperienza professionale o la formazione;
e) identifica l'organismo d'accoglienza;
f) identifica la funzione del tutore;
g) è rilasciato dall'organismo responsabile dell'organizzazione della formazione nello Stato membro
di provenienza. Esso contiene, per ciascun percorso europeo, un'attestazione che è parte integrante
dell'Europass-Formazione, compilata dall'organismo d'accoglienza e firmata da quest'ultimo e dal
beneficiario.
Articolo 5
Coerenza e complementarità.
Nel rispetto delle procedure previste dai programmi e dalle iniziative comunitari nel campo
dell'istruzione e della formazione professionale, ed entro i limiti delle risorse a questi assegnati, la
Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, assicura la coerenza globale fra l'attuazione
della presente decisione e tali programmi e iniziative.
Articolo 6
Misure d'incoraggiamento e di accompagnamento.
1. La Commissione assicura la realizzazione, la diffusione ed il controllo adeguati degli "EuropassFormazione" in stretta cooperazione con gli Stati membri. A tal fine, ciascuno Stato membro
designa uno o più organismi preposti all'attuazione a livello nazionale, in stretta cooperazione con le
parti sociali nonché, se del caso, con gli organismi rappresentativi della formazione integrata dal
lavoro.
2. A tal fine, ciascuno Stato membro adotta misure per:
a) facilitare l'accesso all'Europass-Formazione diffondendo le informazioni necessarie;
b) permettere una valutazione delle azioni eseguite; e
c) favorire pari opportunità, in particolare sensibilizzando tutte le persone interessate.
3. In stretta cooperazione con gli Stati membri, la Commissione predispone un sistema di reciproca
informazione e di coordinamento.
4. Nell'attuare le disposizioni della presente decisione, la Commissione e gli Stati membri tengono
conto dell'importanza delle PMI e dell'artigianato, nonché delle loro esigenze specifiche.
171
Articolo 7
Finanziamento.
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, paragrafi 1, 3 e 4, per il periodo compreso tra il 1° gennaio
2000 e il 31 dicembre 2004, l'importo finanziario di riferimento necessario è pari a 7,3 milioni di
ECU.
Gli stanziamenti annui sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive
finanziarie.
Direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 99/70/CE del 28-6-1999 (Pubblicata nella
GUCE n° L. 175 del 10 luglio 1999): recante
Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato
IL CONSIGLIO DELL' UNIONE EUROPEA
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 139, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) con l’entrata in vigore del trattato di Amsterdam, le disposizioni dell’accordo sulla politica
sociale annesso al protocollo sulla politica sociale allegato al trattato che istituisce la Comunità
europea, sono state inserite negli articoli da 136 a 139 del trattato che istituisce la Comunità
europea;
(2) le parti sociali possono, a norma dell’articolo 139 paragrafo 2 del trattato, richiedere
congiuntamente che gli accordi a livello comunitario siano attuati da una decisione del Consiglio su
proposta della Commissione;
(3) il punto 7 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori stabilisce tra
l’altro che la realizzazione del mercato interno deve portare ad un miglioramento delle condizioni di
vita e di lavoro dei lavoratori nella Comunità europea. Tale processo avverrà mediante il
ravvicinamento di tali condizioni, che costituisca un progresso, soprattutto per quanto riguarda le
forme di lavoro diverse dal lavoro a tempo indeterminato, come il lavoro a tempo determinato, il
lavoro a tempo parziale, il lavoro interinale e il lavoro stagionale;
(4) il Consiglio non e' stato in grado di deliberare sulla proposta di direttiva relativa a determinati
rapporti di lavoro per quanto riguarda le distorsioni di concorrenza<2>, né sulla proposta di direttiva
relativa a determinati rapporti di lavoro per quanto riguarda le condizioni di lavoro<3>;
(5) le conclusioni del Consiglio europeo di Essen hanno sottolineato la necessità di provvedimenti
per <<incrementare l’intensità occupazionale della crescita, in particolare mediante
un’organizzazione più flessibile del lavoro, che risponda sia ai desideri dei lavoratori che alle
esigenze della competitività>>;
(6) la risoluzione del Consiglio del 9-2-1999 relativa agli orientamenti in materia di occupazione
per il 1999 invita le parti sociali a tutti i livelli appropriati a negoziare accordi per modernizzare
l’organizzazione del lavoro, comprese forme flessibili di lavoro, al fine di rendere le imprese
produttive e competitive e di realizzare il necessario equilibrio tra la flessibilità e la sicurezza;
(7) la Commissione, in base all’articolo 3, paragrafo 2 dell’accordo sulla politica sociale, ha
consultato le parti sociali sul possibile orientamento di un’azione comunitaria relativa alla
flessibilità dell’orario di lavoro e alla sicurezza dei lavoratori;
(8) la Commissione, reputando a seguito di tale consultazione che un’azione comunitaria era
opportuna, ha nuovamente consultato le parti sociali sul contenuto della proposta in questione, a
norma dell’articolo 3, paragrafo 3 di detto accordo;
(9) le organizzazioni intercategoriali a carattere generale Unione delle confederazioni delle industrie
della Comunità europea (UNICE), Centro europeo dell’impresa e partecipazione pubblica (CEEP),
Confederazione europea dei sindacati (CES) hanno informato la Commissione, con lettera
congiunta del 23-3-1998, che intendevano avviare il procedimento previsto all’articolo 4 di detto
accordo; che esse hanno chiesto alla Commissione, con lettera congiunta, un periodo supplementare
172
di tre mesi; la Commissione e' venuta incontro a questa richiesta prorogando il periodo previsto per
le trattative fino al 30 marzo del 1999;
(10) il 18-3-1999 dette organizzazioni intercategoriali hanno concluso un accordo quadro sul lavoro
a tempo determinato e che esse hanno trasmesso alla Commissione la loro domanda congiunta
affinché sia data attuazione a tale accordo quadro con decisione del Consiglio su proposta della
Commissione, a norma dell’articolo 4, paragrafo 2 dell’accordo sulla politica sociale;
(11) il Consiglio, nella sua risoluzione del 6-12-1994 <<relativa ad alcune prospettive di una
politica sociale dell’Unione europea: contributo alla convergenza economica e sociale
dell’Unione>><4>, ha invitato le parti sociali a sfruttare le possibilità di concludere accordi, in
quanto sono di norma più vicine alla realtà sociale e ai problemi sociali;
(12) le parti contraenti, nel preambolo all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso il 66-1997, hanno annunciato di voler considerare la necessità di simili accordi relativi ad altre forme di
lavoro flessibile;
(13) le parti sociali hanno voluto attribuire particolare attenzione al lavoro a tempo determinato, pur
dichiarando le proprie intenzioni di esaminare l’esigenza di accordi analoghi per il lavoro
temporaneo;
(14) le parti contraenti hanno voluto concludere un accordo quadro sul lavoro a tempo determinato
che stabilisce i principi generali e i requisiti minimi per i contratti e i rapporti di lavoro a tempo
determinato; hanno espresso l’intenzione di migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato
garantendo l’applicazione del principio di non discriminazione, nonché di creare un quadro per la
prevenzione degli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o di rapporti di lavoro
a tempo determinato;
(15) l’atto appropriato per l’attuazione dell’accordo quadro e' costituito da una direttiva ai sensi
dell’articolo 249 del trattato; tale atto vincola quindi gli Stati membri per quanto riguarda il risultato
da raggiungere, ma lascia ad essi la scelta della forma e dei mezzi;
(16) in base ai principi di sussidiarietà e proporzionalità definiti dall’articolo 5 del trattato, gli
obiettivi della presente direttiva non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati
membri e possono quindi essere meglio perseguiti a livello comunitario; la presente direttiva non
eccede quanto e' necessario per realizzare tali obiettivi;
(17) per quanto riguarda i termini utilizzati nell’accordo quadro la presente direttiva, senza definirli
precisamente, lascia agli Stati membri il compito di provvedere alla loro definizione secondo la
legislazione e/o la prassi nazionale, come per altre direttive adottate nel settore sociale che
utilizzano termini simili, purché dette definizioni rispettino il contenuto dell’accordo quadro;
(18) la Commissione ha elaborato la sua proposta di direttiva, in linea con la propria comunicazione
del 14-12-1993 concernente l’attuazione del protocollo sulla politica sociale, e alla propria
comunicazione del 20-5-1998 che adegua e promuove il dialogo sociale a livello comunitario,
tenendo conto della rappresentatività delle parti contraenti, del loro mandato, e della legittimità di
ciascuna clausola dell’accordo quadro; i firmatari hanno una rappresentatività cumulativa
sufficiente;
(19) la Commissione ha informato il Parlamento europeo e il Comitato economico e sociale
sottoponendo loro il testo dell’accordo corredato dalla sua proposta di direttiva e della rispettiva
relazione in linea con la sua comunicazione riguardante l’attuazione dell’accordo sulla politica
sociale;
(20) il Parlamento europeo ha adottato il 6-5-1999 una risoluzione sull’accordo quadro delle parti
sociali;
(21) l’attuazione dell’accordo quadro contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di cui
all’articolo 136 del trattato,
ha adottato la presente direttiva:
¶art. 1
173
Scopo della presente direttiva e' attuare l’accordo quadro sui contratti a tempo determinato, che
figura nell’allegato, concluso il 18-3-1999 fra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale
(CES, CEEP e UNICE).
art. 2
Gli Stati membri mettono in atto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi entro il 10-7-2001 o si assicurano che,
entro tale data, le parti sociali introducano le disposizioni necessarie mediante accordi. Gli Stati
membri devono prendere tutte le disposizioni necessarie per essere sempre in grado di garantire i
risultati prescritti dalla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Gli Stati membri possono fruire di un periodo supplementare e non superiore ad un anno, ove sia
necessario e previa consultazione con le parti sociali, in considerazione di difficoltà particolari o
dell’attuazione mediante contratto collettivo. Essi devono informare immediatamente la
Commissione di tali circostanze.
Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al primo paragrafo, queste contengono un
riferimento alla presente direttiva o sono corredate da tale riferimento all’atto della loro
pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
¶art. 3
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunità europee.
art. 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Allegato
CES-UNICE-CEEP
Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato
Preambolo
Il presente accordo quadro illustra il ruolo che le parti sociali possono svolgere nell’ambito della
strategia europea per l’occupazione adottata durante il vertice straordinario del Lussemburgo nel
1997 e, rappresentando il seguito dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, e' un ulteriore
contributo in direzione di un migliore equilibrio fra <<la flessibilità dell’orario di lavoro e la
sicurezza dei lavoratori>>.
Le parti firmatarie dell’accordo riconoscono che i contratti a tempo indeterminato sono e
continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro fra i datori di lavoro e i lavoratori.
Esse inoltre riconoscono che i contratti a tempo determinato rispondono, in alcune circostanze, sia
alle esigenze dei datori di lavoro sia a quelle dei lavoratori.
Il presente accordo stabilisce i principi generali e i requisiti minimi relativi al lavoro a tempo
determinato, riconoscendo che la loro applicazione dettagliata deve tener conto delle realtà
specifiche delle situazioni nazionali, settoriali e stagionali. Esso indica la volontà delle parti sociali
di stabilire un quadro generale che garantisca la parità di trattamento ai lavoratori a tempo
determinato, proteggendoli dalle discriminazioni, e un uso dei contratti di lavoro a tempo
determinato accettabile sia per i datori di lavoro sia per i lavoratori.
Il presente accordo si applica ai lavoratori a tempo determinato, ad eccezione di quelli messi a
disposizione di un’azienda utilizzatrice da parte di un’agenzia di lavoro interinale. E' intenzione
delle parti considerare la necessità di un analogo accordo relativo al lavoro interinale.
Il presente accordo si riferisce alle condizioni di lavoro dei lavoratori a tempo determinato e
riconosce che le questioni relative ai regimi legali di sicurezza sociale rientrano nella competenza
degli Stati membri. Al riguardo, le parti sociali prendono nota della Dichiarazione sull’occupazione
del Consiglio europeo di Dublino (1996), che sottolinea fra l’altro la necessità di elaborare sistemi
di sicurezza sociale più favorevoli all’occupazione, sviluppando <<sistemi di protezione sociale che
174
si adattino ai nuovi tipi di lavoro e forniscano l’adeguata protezione sociale alle persone impegnate
in tali lavori>>: le parti ribadiscono il parere espresso nell’accordo del 1997 sul lavoro a tempo
parziale, secondo la quale gli Stati membri dovrebbero attuare immediatamente la Dichiarazione.
Inoltre, si riconosce che sono necessarie innovazioni ai sistemi di protezione sociale complementari
dei lavoratori, per adattarli alla situazione attuale e in particolare per garantire la trasferibilità dei
diritti.
La CES, l’UNICE e il CEEP invitano la Commissione a presentare il presente accordo quadro al
Consiglio, affinché quest’ultimo decida di rendere vincolanti le relative disposizioni negli Stati
membri aderenti all’Accordo sulla politica sociale annesso al protocollo (n. 14) sulla politica sociale
allegato al trattato che istituisce la Comunità europea.
Le parti invitano la Commissione a inserire nella sua proposta per l’attuazione dell’accordo
un’esortazione agli Stati membri, affinché adottino le leggi, i regolamenti e le disposizioni
amministrative opportune per applicare la decisione del Consiglio entro due anni dall’adozione
della stessa, o per garantire<1> che le parti sociali concertino le misure necessarie entro la scadenza
di detto periodo. Qualora necessario e previa consultazione con le parti sociali, gli Stati membri
potranno disporre di un anno supplementare per conformarsi a questa disposizione, in modo da
ovviare a particolari difficoltà o procedere all’attuazione mediante contratto collettivo.
Le parti firmatarie del presente accordo chiedono che le parti sociali siano consultate prima di
qualunque iniziativa di ordine legislativo, normativo o amministrativo assunta da uno Stato membro
per conformarsi al presente accordo.
Senza che ciò pregiudichi il ruolo dei tribunali nazionali e della Corte di giustizia, le parti firmatarie
del presente accordo chiedono che la Commissione in prima istanza sottoponga loro per un parere
tutte le questioni relative all’interpretazione a livello europeo dell’accordo stesso.
Considerazioni generali
1. Visto l’Accordo sulla politica sociale annesso al protocollo (n. 14) sulla politica sociale allegato
al trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare i suoi articoli 3.4, e 4.2;
2. considerando che l’articolo 4.2 dell’Accordo sulla politica sociale dispone che gli accordi
conclusi a livello comunitario possono essere attuati, su richiesta congiunta delle parti firmatarie, da
una decisione del Consiglio su proposta della Commissione;
3. considerando che la Commissione, nel suo secondo documento di consultazione sulla flessibilità
dell’orario di lavoro e la sicurezza dei lavoratori, ha annunciato l’intenzione di proporre una misura
comunitaria giuridicamente vincolante;
4. considerando che il Parlamento europeo, nel suo parere relativo alla proposta di direttiva sul
lavoro a tempo parziale, ha invitato la Commissione a presentare immediatamente proposte di
direttive sulle altre forme di impiego flessibile, come il lavoro a tempo determinato e il lavoro
interinale;
5. considerando che il Consiglio europeo, nelle sue conclusioni relative al vertice straordinario
sull’occupazione adottate a Lussemburgo, ha invitato le parti sociali a negoziare accordi per
<<modernizzare l’organizzazione del lavoro, comprese formule flessibilità di lavoro, onde rendere
produttive e competitive le imprese e raggiungere il necessario equilibrio tra la flessibili e la
sicurezza>>;
6. considerando che i contratti di lavoro a tempo indeterminato rappresentano la forma comune dei
rapporti di lavoro e contribuiscono alla qualità della vita dei lavoratori interessati e a migliorare il
rendimento;
7. considerando che l’utilizzazione di contratti di lavoro determinato basata su ragioni oggettive e'
un modo di prevenire gli abusi;
8. considerando che i contratti a tempo determinato rappresentano una caratteristica dell’impiego in
alcuni settori, occupazioni e attività atta a soddisfare sia i datori di lavoro sia i lavoratori;
9. considerando che più della metà dei lavoratori a tempo determinato nell’Unione europea sono
donne, e che il presente accordo può pertanto contribuire al miglioramento delle pari opportunità fra
le donne e gli uomini;
175
10. considerando che il presente accordo demanda agli Stati membri e alle parti sociali la
formulazione di disposizioni volte all’applicazione dei principi generali, dei requisiti minimi e delle
norme in esso stesso contenuti, al fine di tener conto della situazione di ciascuno Stato membro e
delle circostanze relative a particolari settori e occupazioni, comprese le attività di tipo stagionale;
11. considerando che il presente accordo tiene conto dell’esigenza di migliorare le disposizioni
relative alla politica sociale, di aumentare la competitività dell’economia comunitaria e di evitare di
imporre vincoli amministrativi, finanziari e legali suscettibili di inibire la creazione e lo sviluppo di
piccole e medie imprese;
12. considerando che le parti sociali sono le più adatte a trovare soluzioni rispondenti alle esigenze
sia dei datori di lavoro sia dei lavoratori, per cui deve essere assegnato loro un ruolo di spicco
nell’attuazione e applicazione del presente accordo,
LE PARTI CONTRAENTI HANNO CONCORDATO QUANTO SEGUE:
Obiettivo (clausola 1)
L’obiettivo del presente accordo quadro e':
a) migliorare le qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non
discriminazione;
b) creare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dall’utilizzo di una
successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato.
Campo d’applicazione (clausola 2)
1. Il presente accordo si applica ai lavoratori a tempo determinato con un contratto di assunzione o
un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge, dai contratti collettivi o dalla prassi in vigore di
ciascuno Stato membro.
2. Gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o le parti sociali stesse possono
decidere che il presente accordo non si applichi ai:
a) rapporti di formazione professionale iniziale e di apprendistato;
b) contratti e rapporti di lavoro definiti nel quadro di un programma specifico di formazione,
inserimento e riqualificazione professionale pubblico o che usufruisca di contributi pubblici.
Definizioni (clausola 3)
1. Ai fini del presente accordo, il termine <<lavoratore a tempo determinato>> indica una persona
con un contratto o un rapporto di lavoro definiti direttamente fra il datore di lavoro e il lavoratore e
il cui termine e' determinato da condizioni oggettive, quali il raggiungimento di una certa data, il
completamento di un compito specifico o il verificarsi di un evento specifico.
2. Ai fini del presente accordo, il termine <<lavoratore a tempo indeterminato comparabile>> indica
un lavoratore con un contratto o un rapporto di lavoro di durata indeterminata appartenente allo
stesso stabilimento e addetto a lavoro/occupazione identico o simile, tenuto conto delle
qualifiche/competenze.
In assenza di un lavoratore a tempo indeterminato comparabile nello stesso stabilimento, il raffronto
si dovrà fare in riferimento al contratto collettivo applicabile o, in mancanza di quest’ultimo, in
conformità con la legge, i contratti collettivi o le prassi nazionali.Principio di non discriminazione
(clausola 4)
1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono
essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo
fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano
ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis.
3. Le disposizioni per l’applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previa
consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali,
i contratti collettivi e la prassi nazionali.
4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno
essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto
quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive.
Misure di prevenzione degli abusi (clausola 5)
176
1. Per prevenire gli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a
tempo determinato, gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali a norma delle leggi, dei
contratti collettivi e della prassi nazionali, e/o le parti sociali stesse, dovranno introdurre, in assenza
di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi e in un modo che tenga conto delle esigenze di
settori e/o categorie specifici di lavoratori, una o più misure relative a:
a) ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti;
b) la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi;
c) il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti.
2. Gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali, e/o le parti sociali stesse dovranno, se
del caso, stabilire a quali condizioni i contratti e i rapporti di lavoro a tempo determinato:
a) devono essere considerati <<successivi>>;
b) devono essere ritenuti contratti o rapporti a tempo indeterminato.
Informazione e possibilità di impiego (clausola 6)
1. I datori di lavoro informano i lavoratori a tempo determinato dei posti vacanti che si rendano
disponibili nell’impresa o stabilimento, in modo da garantire loro le stesse possibilità di ottenere
posti duraturi che hanno gli altri lavoratori. Tali informazioni possono essere fornite sotto forma di
annuncio pubblico in un luogo adeguato dell’impresa o dello stabilimento.
2. Nella misura del possibile, i datori di lavoro dovrebbero agevolare l’accesso dei lavoratori a
tempo determinato a opportunità di formazione adeguate, per aumentarne le qualifiche,
promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale.
Informazione e consultazione (clausola 7)
1. I lavoratori a tempo determinato devono essere presi in considerazione in sede di calcolo della
soglia oltre la quale, ai sensi delle disposizioni nazionali, possono costituirsi gli organi di
rappresentanza dei lavoratori nelle imprese previsti dalle normative comunitarie e nazionali.
2. Le normative per l’applicazione della clausola 7.1 vengono definite dagli Stati membri previa
consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse ai sensi delle leggi, dei contratti
collettivi e della prassi nazionali, vista anche la clausola 4.1.
3. Nella misura del possibile, i datori di lavoro dovrebbero prendere in considerazione la fornitura di
adeguata informazione agli organi di rappresentanza dei lavoratori in merito al lavoro a tempo
determinato nell’azienda.
Disposizioni di attuazione (clausola 8)
1. Gli Stati membri e/o le parti sociali possono mantenere o introdurre disposizioni più favorevoli
per i lavoratori di quelle stabilite nel presente accordo.
2. Il presente accordo non pregiudica ulteriori disposizioni comunitarie più specifiche, in particolare
per quanto riguarda la parità di trattamento e di opportunità uomo-donna.
3. L’applicazione del presente accordo non costituisce un motivo valido per ridurre il livello
generale di tutela offerto ai lavoratori nell’ambito coperto dall’accordo stesso.
4. Il presente accordo non pregiudica il diritto delle parti sociali di concludere, al livello
appropriato, ivi compreso quello europeo, accordi che adattino e/o completino le disposizioni del
presente accordo in modo da tenere conto delle esigenze specifiche delle parti sociali interessate.
5. La prevenzione e la soluzione delle controversie e delle vertenze scaturite dall’applicazione del
presente accordo dovranno procedere in conformità con le leggi, i contratti collettivi e la prassi
nazionali.
6. Le parti contraenti verificano l’applicazione del presente accordo cinque anni dopo la data della
decisione del Consiglio, se richiesto da una delle parti firmatarie dello stesso.
¶
177
Normativa nazionale
Legge 19-01-1955, n. 25 (pubblicata nella G.U. 14-02-1955, n. 36, Serie Generale)
Disciplina dell'apprendistato
Titolo I
COMITATO CONSULTIVO E DEFINIZIONE DELL'APPRENDISTATO
Art. 1
Presso la Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e l'assistenza ai disoccupati di cui all'art. 1 della legge
29 aprile 1949, n. 264, è istituito un Comitato con funzioni consultive in materia di apprendistato ed occupazione
dei giovani lavoratori. [1]
La composizione del Comitato suddetto è determinata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale, il quale chiamerà a farne parte anche rappresentanti di Amministrazioni, categorie, enti ed
organizzazioni, comprese quelle giovanili, che non concorrono alla formazione della Commissione centrale.
Note:
1 Ora Commissione centrale per l'impiego ai sensi dell'art. 3 bis, L. 1 giugno 1977, n. 285.
Art. 2
L'apprendistato è uno speciale rapporto di lavoro, in forza del quale l'imprenditore è obbligato ad impartire o a
far impartire, nella sua impresa, all'apprendista assunto alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché
possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato, utilizzandone l'opera nell'impresa
medesima.
Per instaurare un rapporto di apprendistato, il datore di lavoro deve ottenere la autorizzazione dell'Ispettorato del
lavoro territorialmente competente, cui dovrà precisare le condizioni della prestazione richiesta agli apprendisti,
il genere di addestramento al quale saranno adibiti e la qualifica che essi potranno conseguire al termine del
rapporto [1]. [2] [3]
Il numero di apprendisti che l'imprenditore ha facoltà di occupare nella propria azienda non può superare il 100
per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso l'azienda stessa [1] . [4] [5]
Note:
1 Comma aggiunto dall'art. 1, L. 2 aprile 1968, n. 424.
2 L'art. 6,del D.M. 7 novembre 1996, n. 687 ha soppresso l'Ispettorato del lavoro. Le sue funzioni sono ora
attribuite alla Direzione provinciale per l'impiego.
3 Per i termini di rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Ispettorato provinciale del lavoro, vedi il D.M. 12
gennaio 1995, n. 227 (Procedimenti di competenza degli ispettorati del lavoro, n. 17).
4 Per le imprese artigiane vedi l'art. 4 della L. 8 agosto 1985, n. 443.
5 In deroga a quanto disposto dal presente articolo, l'art. 21,comma 1, L. 28 febbraio 1987, n. 56, ha disposto che
l'imprenditore che non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o ne ha meno di tre, può
assumere apprendisti in numero non superiore a tre.
Titolo II
ASSUNZIONE DELL'APPRENDISTA
Art. 3
178
Chi intende essere assunto come apprendista deve iscriversi in appositi elenchi presso l'Ufficio di collocamento
competente. [1]
I datori di lavoro hanno l'obbligo di assumere gli apprendisti per il tramite dell'Ufficio di collocamento .
E' ammessa la richiesta nominativa per le aziende con un numero di dipendenti non superiore a dieci e, nella
misura del 25 per cento degli apprendisti da assumersi, per le aziende con un numero di dipendenti superiore a
dieci. [2] [3]
Note:
1 Per le assunzioni obbligatorie di apprendisti componenti di famiglie numerose vedi l'art. 2, L. 27 giugno 1961,
n. 551.
2 L'art. 21 comma 3, L. 28 febbraio 1987 n. 56, ha disposto che, ferma restando per l'impresa artigiana la facoltà
di assunzione diretta di cui all'art. 26 della presente legge, gli apprendisti possono essere assunti anche con
richiesta nominativa.
3 Per la comunicazione di assunzione, vedi anche D.M. 20 dicembre 1995.
Art. 4
L'assunzione dell'apprendista deve essere preceduta da visita sanitaria per accertare che le sue condizioni fisiche
ne consentano l'occupazione nel lavoro per il quale deve essere assunto.
Art. 5
Nelle località dove esistono Centri di orientamento professionale riconosciuti dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, l'assunzione dell'apprendista può essere preceduta da un esame psicofisiologico, disposto dal
competente Ufficio di collocamento, atto ad accertare le attitudini dell'apprendista stesso al particolare lavoro al
quale ha chiesto di essere avviato.
Il risultato dell'esame, comunicato all'aspirante apprendista interessato, non esclude anche se negativo,
l'assunzione dell'apprendista stesso .
L'accertamento di cui sopra e le certificazioni relative sono gratuiti.
Art. 6 [1] [2] [3] [4]
[5]
In deroga a quanto stabilito nel comma precedente, possono essere assunti in qualità di apprendisti anche coloro i
quali abbiano compiuto il 14° anno di età, a condizione che abbiano adempiuto all'obbligo scolastico a norma
della legge 31 dicembre 1962, n. 1859 [6]. [7] [8] [9]
Note:
1 Articolo sostituito dall'art. 3, comma 1, L. 2 aprile 1968, n. 424.
2 Per i limiti di età per l'assunzione degli apprendisti, vedi l'art. 16, comma 1 della L. 24 giugno 1997, n. 196.
3 Per il settore artigiano vedi l'art. 21, comma 5, della L. 28 febbraio 1987, n. 56.
4 Per la tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti, vedi anche la L. 17 ottobre 1967, n. 977.
5 Comma abrogato dall'art. 16, comma 6, L. 24 giugno 1997, n. 196.
6 A norma dell'art. 16, comma 6, L. 24 giugno 1997, n. 196, il presente comma continua ad operare fino alla
modificazione dei limiti di età per l'adempimento degli obblighi scolastici.
7 Con l' art. 1, comma 1, L. 20 gennaio 1999, n. 9, l'obbligo di istruzione è stato elevato da otto a dieci anni a
decorrere dall'anno 1999-2000.
8 Vedi art. 8, comma 2, L. 31 dicembre 1962, n. 1859.
9 Per la durata dell'apprendistato vedi l'art. 21, comma 2, della L. 28 febbraio 1987, n. 56 e, ora, l'art. 16, comma
1, della L. 24 giugno 1997, n. 196
Art. 7
(omissis)
Art. 8
I periodi di servizio prestato in qualità di apprendista presso più datori di lavoro si cumulano ai fini del computo
della durata massima del periodo di apprendistato, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e
purché si riferiscano alle stesse attività. [1]
Note:
1 A norma dell'art. 7 del D.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026, i periodi di astensione obbligatoria e facoltativa dal
lavoro per gravidanza e puerperio, non si computano ai fini della durata dell'apprendistato.
Art. 9
Può essere convenuto fra le parti un periodo di prova. Esso sarà legato ai sensi dell'art. 2096 del Codice civile e
non potrà eccedere la durata di due mesi.
Art. 10
L'orario di lavoro dell'apprendista non può superare le 8 ore giornaliere e le 44 settimanali . [1]
179
Le ore destinate all'insegnamento complementare sono considerate, a tutti gli effetti, ore lavorative e computate
nell'orario di lavoro.
Le ore destinate all'insegnamento complementare sono determinate dai contratti collettivi di lavoro o, in difetto,
da decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per la pubblica istruzione .
[2]
E' in ogni caso vietato il lavoro fra le ore 22 e le ore 6.
Note:
1 Per la tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti, vedi anche l'art. 18 della L. 17 ottobre 1967, n. 977 .
2 Per la durata dei corsi di insegnamento complementare per apprendisti, vedi D.M. 29 luglio 1970.
Titolo IV
DOVERI DELL'IMPRENDITORE E DELL'APPRENDISTA
Art. 11
Il datore di lavoro ha l'obbligo:
a) di impartire o di far impartire nella sua impresa all'apprendista alle sue dipendenze l'insegnamento necessario
perché possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;
b) di collaborare con gli enti pubblici e privati preposti all'organizzazione dei corsi di istruzione integrativa
dell'addestramento pratico;
c) di osservare le norme dei contratti collettivi di lavoro e di retribuire l'apprendista in base ai contratti stessi ;
d) di non sottoporre l'apprendista a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla
lavorazione o al mestiere per il quale è stato assunto;
e) di concedere un periodo annuale di ferie retribuite;
f) di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo, nè in genere a quelle ad incentivo [1];
g) di accordare all'apprendista senza operare alcuna trattenuta sulla retribuzione, i permessi occorrenti per la
frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento complementare e di vigilare perché l'apprendista stesso adempia
l'obbligo di tale frequenza;
h) di accordare all'apprendista i permessi necessari per esami relativi al conseguimento di titoli di studio;
i) d'informare periodicamente la famiglia dell'apprendista o chi esercita legalmente la patria potestà sui risultati
dell'addestramento ; [2]
l) di non adibire gli apprendisti a lavori di manovalanza e di produzione in serie [1].
Note:
1 Lettera sostituita dall'art. 2, L. 2 aprile 1968, n. 424.
2 Ora potestà dei genitori ai sensi dell'art. 316 c.c., come novellato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151.
Art. 12
L'apprendista deve:
a) obbedire all'imprenditore o alla persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire gli
insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) prestare nell'impresa la sua opera con diligenza;
c) comportarsi correttamente verso tutte le persone addette all'impresa;
d) frequentare con assiduità i corsi di insegnamento complementare ;
e) osservare le norme contrattuali.
Art. 13 – 14 – 15
(omissis)
Titolo V
FORMAZIONE PROFESSIONALE DELL'APPRENDISTA [1]
Art. 16
La formazione professionale dell'apprendista si attua mediante l'addestramento pratico e l'insegnamento
complementare .
L'addestramento pratico ha il fine di far acquistare all'apprendista la richiesta abilità nel lavoro al quale
dev'essere avviato, mediante graduale applicazione ad esso.
L'insegnamento complementare ha lo scopo di conferire all'apprendista le nozioni teoriche indispensabili
all'acquisizione della piena capacità professionale.
I programmi per l'insegnamento complementare dovranno uniformarsi alle norme generali che saranno emanate
dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero della pubblica istruzione, sentiti i
Ministeri dell'industria e del commercio e dell'agricoltura e foreste.
Note:
1 Vedi anche l'art. 16 della L. 24 giugno 1997, n. 196.
Art. 17
180
La frequenza dei corsi di insegnamento complementare è obbligatoria e gratuita. La obbligatorietà non sussiste
per coloro che abbiano già un titolo di studio adeguato .
Nei detti corsi gli apprendisti devono essere raggruppati per grado di preparazione scolastica. Per l'effettuazione
dei corsi possono essere utilizzate, d'intesa col Ministero della pubblica istruzione, le sedi delle scuole statali.
L'esercizio dell'attività rivolta all'insegnamento complementare degli apprendisti è sottoposto alla vigilanza del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministero della pubblica istruzione possono sovvenzionare
o finanziare le iniziative che si propongono l'esercizio di tale attività.
Art. 18
Al termine dell'addestramento pratico e dell'insegnamento complementare gli apprendisti sostengono le prove di
idoneità all'esercizio del mestiere che ha formato oggetto dell'apprendistato .
In ogni caso gli apprendisti che hanno compiuto i diciotto anni di età e i due anni di addestramento pratico hanno
diritto di essere ammessi a sostenere le prove di idoneità .
La qualifica ottenuta al termine del periodo di apprendistato dovrà essere scritta sul libretto individuale di lavoro
Art. 19
Qualora al termine del periodo di apprendistato non sia data disdetta a norma dell'art. 2118 del Codice civile
l'apprendista è mantenuto in servizio con la qualifica conseguita mediante le prove di idoneità ed il periodo di
apprendistato è considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio del lavoratore.
Art. 20 – 21 – 22 – 23 – 24
(omissis)
Titolo VIII
DELL'APPRENDISTATO ARTIGIANO
Art. 25 [1]
Agli effetti dalla presente legge e fino alla emanazione di norme generali sulla disciplina dell'artigianato si
considerano artigiani gli imprenditori che esercitano un'attività, anche artistica, per la produzione di beni e di
servizi organizzata prevalentemente col lavoro proprio e dei componenti la famiglia, sia che l'attività venga
esercitata in luogo fisso, sia in forma ambulante o di posteggio, anche se impieghino attrezzature meccaniche,
fonti di energia od in genere sussidi della tecnica più idonei ai loro scopi produttivi.
Non si considera artigiana l'impresa che impieghi lavoratori dipendenti in numero superiore a quello previsto per
le varie categorie nel decreto ministeriale 2 febbraio 1948, in applicazione del decreto-legge del Capo
provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, n. 1586.
In ogni caso i giovani assunti come apprendisti in base agli articoli 6 e 7 non sono computabili nel novero dei
dipendenti, per tutto il periodo dell'apprendistato, anche ai fini delle disposizioni di cui al comma precedente
Note:
1 Vedi anche la legge quadro per l'artigianato 8 agosto 1985, n. 443.
Art. 26
Non si applicano agli apprendisti e agli imprenditori artigiani le norme della presente legge contenute negli
articoli 3, secondo e terzo comma, 22, 23 e 24.
Art. 27
I nominativi degli apprendisti artigiani assunti o dimissionati debbono essere comunicati dall'imprenditore
artigiano entro dieci giorni dalla data di assunzione o di dimissione all'Ufficio di collocamento competente per
territorio al fine del depennamento o della reiscrizione nelle liste dei disoccupati.
L'Ufficio di collocamento deve trasmettere copia della notifica all'Istituto nazionale dell'assicurazione per gli
infortuni sul lavoro, all'Istituto nazionale della previdenza sociale e all'Istituto nazionale assistenza malattie.
Art. 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33
(omissis)
D.P.R. 30-12-1956, n. 1668 (pubblicato nella G.U. 16-03-1957, n. 70, Serie Generale)
Approvazione del regolamento per l'esecuzione della disciplina legislativa sull'apprendistato
Titolo primo
CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINADELL'APPRENDISTATO
Art. 1
Qualunque datore di lavoro può assumere apprendisti che intendano conseguire una qualificazione per la quale
occorra un addestramento pratico ed un insegnamento tecnico-professionale.
L'apprendistato può avere luogo anche per categorie impiegatizie.
181
Art. 2
Il rapporto di apprendistato si estingue:
a) con l'esito positivo delle prove di idoneità di cui agli articoli 24 e 25 del presente regolamento;
b) con la scadenza del termine stabilito dai contratti collettivi di lavoro;
c) comunque, con il compimento di un quinquennio di apprendistato.
Art. 3
L'esclusione dall'applicazione delle norme della legge sull'apprendistato, ai sensi dell'art. 31 della stessa, nei
confronti di particolari categorie di imprese, può essere consentita qualora sussistano:
a) i requisiti necessari per assicurare l'addestramento pratico e l'insegnamento complementare per la totalità degli
apprendisti assunti o da assumere;
b) continuità e regolarità di funzionamento, sia dell'addestramento pratico, sia dell'insegnamento complementare,
a cura e spese dei datori di lavoro.
Titolo secondo
FORME E MODALITA' DI ASSUNZIONE DELL'APPRENDISTA VISITA SANITARIA ED ESAME
PSICOFISIOLOGICO
Art. 4
Chiunque, in possesso dei requisiti di età prescritti dall'art. 6 della legge, intende essere assunto in qualità di
apprendista presso una impresa, anche artigiana, per il conseguimento di una qualifica professionale, deve
iscriversi negli appositi elenchi presso l'Ufficio di collocamento del Comune di residenza. [1]
L'iscrizione ha luogo secondo le seguenti classificazioni:
1) apprendisti disoccupati per effetto della cessazione di precedente rapporto di lavoro;
2) giovani, che aspirino ad essere avviati per la prima volta al lavoro in qualità di apprendisti;
3) giovani lavoratori non qualificati, nè apprendisti, che, essendo occupati, aspirino ad essere assunti in altra
azienda come apprendisti.
Note:
1 Vedi il D. Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469 che ha conferito alle regioni ed agli enti locali funzioni e compiti in
materia di mercato del lavoro.
Art. 5 [1]
Per le imprese che occupano dipendenti in numero superiore a dieci è ammessa la richiesta nominativa fino al 25
per cento del numero degli apprendisti da assumere.
Nel caso in cui il numero degli apprendisti da assumere non sia esattamente divisibile per quattro, il numero degli
apprendisti, per i quali può essere effettuata la richiesta nominativa, è dato dal quoziente intero della divisione
aumentato di una unità.Qualora gli apprendisti da assumere siano meno di quattro, è consentita la richiesta
nominativa per una unità.
Delle richieste nominative di apprendisti eccedenti la percentuale del 25 per cento, effettuate ai sensi del secondo
e terzo comma del presente articolo, si dovrà tenere conto in caso di ulteriori assunzioni di apprendisti da parte
delle medesime aziende.Le imprese, il cui numero di dipendenti non sia superiore a dieci, possono effettuare la
richiesta nominativa per tutti gli apprendisti che intendano assumere.
Nelle assunzioni di apprendisti in base a richiesta numerica l'avviamento al lavoro ha luogo tenendo presente la
situazione economica, desunta anche dallo stato di occupazione dei componenti il nucleo familiare, il titolo di
studio - ivi compresi l'attestato di frequenza e di superamento della prova finale dei corsi di cui alla legge 29
aprile 1949, n. 264, nonchè l'attestato di frequenza e di superamento di corsi di preapprendistato - l'anzianità di
iscrizione negli appositi elenchi.
Ai fini dell'assunzione obbligatoria di particolari categorie di lavoratori gli apprendisti sono esclusi dal computo
dei dipendenti dell'azienda. [2]
E' ammessa l'assunzione diretta, in qualità di apprendisti, dei figli del datore di lavoro.
Note:
1 Per l' assunzione degli apprendisti con richiesta nominativa, vedi l' art. 21, comma 3, L. 28 febbraio 1987, n.
56.2 Vedi l' art. 21, comma 7, L. 28 febbraio 1987, n. 56.
Art. 6
I datori di lavoro non artigiani, all'atto della richiesta di assunzione, debbono dichiarare all'Ufficio di
collocamento, competente per territorio, il genere di lavoro, cui il giovane lavoratore è destinato, e la qualifica
professionale che lo stesso dovrà conseguire al termine dell'apprendistato.
Art. 7
Entro dieci giorni dalla data di assunzione, l'imprenditore artigiano deve notificare per iscritto all'Ufficio di
collocamento del Comune, in cui esercita la propria attività, il nominativo dell'apprendista direttamente assunto e
la qualifica professionale che lo stesso dovrà conseguire al termine dell'apprendistato.
182
L'Ufficio di collocamento rilascia ricevuta della notificazione.
Qualora l'apprendista direttamente assunto risieda in località diversa da quella in cui si svolge l'attività lavorativa,
l'Ufficio di collocamento, dove ha sede l'azienda, dà comunicazione dell'avvenuto avviamento all'Ufficio di
collocamento del Comune di provenienza del giovane lavoratore.
Art. 8
Gli imprenditori non artigiani, ai sensi dell'art. 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono tenuti a comunicare,
entro cinque giorni, al competente Ufficio di collocamento i nominativi degli apprendisti di cui per qualunque
motivo sia cessato il rapporto di lavoro.
L'Ufficio di collocamento provvede alla reiscrizione negli appositi elenchi degli apprendisti residenti nel comune,
qualora il lavoratore interessato ne faccia richiesta e, per gli apprendisti non residenti, comunica l'avvenuta
cessazione del rapporto all'Ufficio di collocamento del Comune di provenienza.
Art. 9
Gli aspiranti apprendisti non possono essere avviati in imprese non artigiane, nè possono essere adibiti al lavoro
in quelle artigiane, prima di essere sottoposti alla visita sanitaria prescritta dall'art. 4 della legge per
l'accertamento della idoneità delle loro condizioni fisiche al particolare lavoro per il quale devono essere assunti.
Per gli apprendisti dipendenti da imprese artigiane, la visita sanitaria ha luogo dopo la comunicazione di
assunzione. L'accertamento è eseguito gratuitamente dall'autorità sanitaria comunale a seguito della richiesta
dell'Ufficio di collocamento.
Nel caso in cui la visita si concluda con un giudizio di non idoneità temporanea al mestiere prescelto, il sanitario
dispone una ulteriore visita, decorso un congruo periodo di tempo, senza dar luogo ad alcuna trascrizione nel
libretto individuale di lavoro.
Art. 10
L'esame psicofisiologico per l'accertamento delle attitudini dell'aspirante apprendista al particolare lavoro, al
quale ha chiesto di essere avviato, è effettuato nei Comuni ove esistono Centri di orientamento professionale
riconosciuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
L'esame può essere disposto dall'Ufficio di collocamento competente dal momento dell'iscrizione del giovane
lavoratore negli appositi elenchi.
Il risultato dell'accertamento, che non deve essere trascritto in alcun documento di lavoro, viene comunicato, in
via riservata ed esclusiva, all'Ufficio di collocamento competente ed all'aspirante apprendista.
L'esame e le certificazioni relative sono gratuiti.
L'aspirante apprendista sottoposto ad esame psicofisiologico è esonerato dalla visita sanitaria di cui all'articolo
precedente, quando la sua attitudine fisica è accertata in occasione dell'esame predetto.
Art. 11
(omissis)
Titolo Terzo
SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI APPRENDISTATO E ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA
PROFESSIONALE
Art. 12
E' vietata l'assunzione di apprendisti di età inferiore ai 14 anni e superiore ai 20 anni compiuti [1].
I giovani lavoratori, che abbiano superato i 20 anni di età e che abbiano già prestato uno o più periodi di
apprendistato, possono essere assunti come apprendisti, purchè sussistano le condizioni di cui all'art. 8 della
legge.
I contratti collettivi di lavoro possono prescrivere, entro i limiti minimi e massimi stabiliti dall'art. 6 della legge,
particolari limitazioni di età per l'assunzione degli apprendisti di determinate categorie professionali.
Gli apprendisti, che all'atto dell'entrata in vigore della legge erano già alle dipendenze di datori di lavoro,
possono mantenere la qualifica di apprendisti quando per i limiti di età l'assunzione sia stata effettuata in
conformità delle disposizioni contenute nei contratti collettivi e purchè la durata dell'apprendistato non superi
quella massima stabilita nei contratti stessi.
Tale durata non potrà in nessun caso superare i cinque anni a partire dalla data di entrata in vigore della legge.
[2]
I contratti collettivi di lavoro possono determinare altresì la percentuale massima degli apprendisti che
l'imprenditore non artigiano ha facoltà di assumere in relazione al numero complessivo dei lavoratori qualificati e
specializzati occupati nell'impresa. [3]
Note:
1 Per l' età minima di assunzione, vedi l' art. 6, L. 19 gennaio 1955, n. 25.
2 Per la durata dell' apprendistato, vedi l' art. 21, comma 2, L. 28 febbraio 1987, n. 56.
3 Per il numero massimo degli apprendisti, vedi l' art. 21, comma 1, L. 28 febbraio 1987, n. 56.
183
Art. 13
Compiuto il periodo di prova, di cui all'art. 9 della legge, l'assunzione dell'apprendista diviene definitiva.
I contratti collettivi possono consentire l'esonero dall'effettuazione del periodo di prova, o la riduzione di tale
periodo, per quegli apprendisti che, precedentemente all'assunzione, abbiano frequentato con profitto corsi
professionali.
Art. 14
La durata dell'orario di lavoro degli apprendisti non può eccedere le 8 ore giornaliere e le 44 settimanali, salvo
quanto previsto dall'art. 3 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, per le occupazioni che richiedono un
lavoro discontinuo.
Per tali occupazioni i contratti collettivi possono prevedere limitazioni di orario per le prestazioni di lavoro degli
apprendisti.
Art. 15
Le aziende industriali o commerciali, nell'esporre ai sensi dell'art. 12 del regio decreto 10 settembre 1923, n.
1955, l'orario di lavoro degli apprendisti, debbono indicare le ore destinate all'addestramento pratico nonchè il
numero di quelle dedicate all'insegnamento complementare anche se effettuato fuori azienda.
Art. 16 – 17 – 18 – 19
(omissis)
Art. 20
Gli apprendisti hanno l'obbligo di frequentare con assiduità e diligenza il corso al quale sono stati avviati, di
comportarsi correttamente e di obbedire agli istruttori preposti all'insegnamento complementare.
Gli istruttori comunicano quindicinalmente agli imprenditori interessati le giornate e le ore di assenza di ciascuno
degli apprendisti.
Art. 21
(omissis)
Art. 22
In conformità alle norme di cui agli articoli 10 e 11 della legge 26 aprile 1934, n. 653, sulla tutela del lavoro
delle donne e dei fanciulli, ed alle disposizioni contenute nell'art. 11 della legge, l'apprendista non deve essere
sottoposto a lavori superiori alle sue forze fisiche o a lavori di manovalanza.
Non sono considerati lavori di manovalanza quelli attinenti alla lavorazione nella quale l'addestramento si
effettua in aiuto all'operaio qualificato o specializzato, sotto la cui guida l'apprendista è addestrato, quelli di
riordino del posto di lavoro e quelli relativi a mansioni normalmente affidate a fattorino, semprechè l'esplicazione
di queste attività non diventi prevalente ed in ogni caso rilevante in rapporto ai compiti affidati all'apprendista
stesso.
Art. 23
I periodi di tempo durante i quali l'apprendista può essere adibito, per necessità tecniche inerenti
all'addestramento pratico, a lavorazioni retribuite a cottimo, a incentivo, ovvero a lavorazioni in serie, sono
determinati dai contratti collettivi di lavoro di categoria.
Il datore di lavoro ha l'obbligo di dare preventiva comunicazione all'Ispettorato del lavoro competente per
territorio del periodo durante il quale intende adibire l'apprendista alle lavorazioni suddette. In mancanza di
apposita norma di contratto collettivo, l'Ispettorato del lavoro può limitare l'impiego degli apprendisti in tali
lavorazioni quando la durata del suddetto periodo risulti eccessiva rispetto alle necessità dell'addestramento. [1]
Note:
1 L' Ispettorato del lavoro è stato soppresso e le sue funzioni sono ora attribuite alla Direzione provinciale per
l'impiego a norma dell' art. 6, D.M. 7 novembre 1996, n. 687.
Art. 24
I datori di lavoro, compresi gli artigiani, entro il termine previsto dai contratti collettivi e, comunque, non oltre il
quinquennio, attribuiscono agli apprendisti la qualifica professionale di cui all'art. 18 della legge, previa
effettuazione di prove di idoneità.
Le modalità di esecuzione delle prove sono stabilite dai contratti collettivi o, in mancanza, dall'Ispettorato del
lavoro. [1]
I datori di lavoro, compresi gli artigiani, comunicano, entro dieci giorni, all'Ufficio di collocamento competente
per territorio, che ne dà comunicazione agli Istituti previdenziali ed assistenziali interessati, i nominativi degli
apprendisti a cui sia stata attribuita la qualifica, nonché i nominativi di quelli che, avendo maturato il
quinquennio o, comunque, compiuto l'intero periodo di apprendistato previsto dai contratti collettivi, non
l'abbiano conseguita.
184
Nel termine di cui al precedente comma, i datori di lavoro comunicano altresì all'Ufficio di collocamento
competente i nominativi degli apprendisti, che hanno compiuto 18 anni di età ed effettuato un biennio di
addestramento pratico, ai quali non sia stata attribuita la qualifica.
Note:
1 L' Ispettorato del lavoro è stato soppresso e le sue funzioni sono ora attribuite alla Direzione provinciale per
l'impiego a norma dell' art. 6, D.M. 7 novembre 1996, n. 687.
Art. 25
Gli apprendisti, ai quali non sia stata attribuita dal datore di lavoro la qualifica professionale, sono ammessi a
sostenere, a loro richiesta, prove finali di idoneità. Le prove sono indette dal competente Ufficio provinciale del
lavoro e della massima occupazione, che ne stabilisce la data e la località di effettuazione, con le modalità
stabilite dai contratti collettivi o, in mancanza, dall'Ispettorato del lavoro.
La Commissione giudicatrice, composta da due esperti designati dalla Commissione provinciale per il
collocamento, di cui all'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e da un esperto designato dalla competente
autorità scolastica, è presieduta da un ispettore del lavoro o da altro esperto delegato dal competente Ispettorato
del lavoro.
Art. 26 - 27 – 28 - 29
(omissis)
Titolo quinto
INSEGNAMENTO COMPLEMENTARE
Art. 30
L'insegnamento complementare si effettua in appositi corsi organizzati per categorie professionali e per gradi di
preparazione scolastica degli ammettendi.
L'insegnamento complementare è gratuito e, salve le esenzioni stabilite nell'articolo seguente, è obbligatorio per
il periodo necessario allo svolgimento dei programmi di cui al successivo art. 33.
Art. 31
Possono essere esonerati dall'obbligo della frequenza dei corsi di insegnamento complementare coloro che hanno
conseguito la licenza di istituto professionale o di scuola tecnica nel settore professionale corrispondente a quello
prescelto per l'acquisizione della qualifica.
Possono altresì, essere esonerati, ai sensi degli articoli 254 e 270 del regolamento per l'esecuzione del Codice
della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, coloro i quali
sono in possesso della licenza di uno degli istituti medi di educazione marinara, indicati dal Ministro per la
pubblica istruzione, di concerto col Ministro per la marina mercantile.
Analogamente possono essere esonerati coloro che, essendo in possesso di licenza di scuola secondaria di
avviamento professionale, hanno frequentato, superando la relativa prova finale, un corso di addestramento nel
settore professionale corrispondente a quello prescelto per l'acquisizione della qualifica ed istituito ai sensi della
legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive variazioni ed integrazioni.
L'esonero ha luogo a seguito di richiesta scritta, fatta dagli interessati all'Ufficio di collocamento competente,
all'atto del loro avviamento al lavoro.
L'Ufficio di collocamento ha facoltà di richiedere la esibizione delle certificazioni relative.
Le ore destinate all'insegnamento complementare, dal quale gli apprendisti sono stati esonerati, vengono
utilizzate nell'impresa per l'addestramento pratico.
Art. 32 – 33 – 34 – 35
(omissis)
Art. 36
Gli imprenditori, che abbiano apprendisti alle proprie dipendenze, formulano, di intesa con i rappresentanti dei
lavoratori interessati, le proposte relative ai corsi di insegnamento complementare, che possono essere effettuati
nell'azienda.
Le aziende, anche artigiane, di intesa con i rappresentanti dei lavoratori interessati, possono territorialmente
consorziarsi al fine di promuovere l'istituzione di comuni corsi di insegnamento complementare per gli
apprendisti delle varie categorie alle proprie dipendenze.
Le proposte di istituzione dei corsi di cui ai commi precedenti sono presentate, entro il 31 maggio di ciascun
anno, agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione competenti per territorio.
Per gli apprendisti alle dipendenze di aziende che non organizzano corsi di insegnamento complementare, gli
Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione invitano le autorità scolastiche locali e gli enti
istituzionalmente preposti alla formazione professionale dei lavoratori a presentare le proposte relative.
Art. 37 – 38 – 39 – 40 - 41
185
(omissis)
Titolo sesto
FINANZIAMENTO DEI CORSI E SOVVENZIONAMENTODEI CENTRI DI ORIENTAMENTO
PROFESSIONALE
Art. 42
Gli enti che organizzano i corsi di insegnamento complementare, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 36 del
presente regolamento, possono ottenere il relativo finanziamento sulla gestione speciale, di cui all'art. 20 della
legge, istituita in seno al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, di cui all'art. 62 della legge 29
aprile 1949, n. 264, e successive variazioni ed integrazioni.
I centri d’orientamento professionale riconosciuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale possono
ottenere, a carico della gestione speciale di cui al comma precedente, un sovvenzionamento annuale in relazione
agli esami psicofisiologici di cui all'art. 5 della legge e 10 del presente regolamento.
Note:
1 Per la disciplina dell' apprendistato, vedi la L. 19 gennaio 1955, n. 25 e l' art. 16, L. 24 giugno 1997, n. 196.
¶
L. 20 maggio 1970, n° 300 (Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 maggio 1970, n. 131)
Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi
di lavoro e norme sul collocamento.
Titolo I
DELLA LIBERTA' E DIGNITA' DEL LAVORATORE
art. 1 - (Libertà di opinione)
I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove
prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione
e delle norme della presente legge.
Art.2,3,4,5,6.7 (omissis)
art. 8 - (Divieto di indagini sulle opinioni)
E' fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di
lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore,
nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore.
¶art. 9 – (omissis)
art. 10 - (Lavoratori studenti)
I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di
qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli
di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e
non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario durante i riposi settimanali.
I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire di
permessi giornalieri retribuiti.
Il datore di lavoro potrà richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui al
primo e secondo comma.
art. 11 e 12 (omissis)¶
art. 13 - Mansioni del lavoratore
L'articolo 2103 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla
categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente
svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore
ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la
medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto,
dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere
trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Ogni patto contrario è nullo».
Titolo II
DELLA LIBERTA' SINDACALE
art. 14 - (Diritto di associazione e di attività sindacale)
Il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale, è garantito a tutti i
lavoratori all'interno dei luoghi di lavoro.
186
art. 15 - Atti discriminatori
E' nullo qualsiasi patto od atto diretto a:
a) subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad una associazione
sindacale ovvero cessi di farne parte;
b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei
provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività sindacale
ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero.
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai patti o atti diretti a fini di discriminazione
politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso.
art. 16 - (Trattamenti economici collettivi discriminatori)
E' vietata la concessione di trattamenti economici di maggior favore aventi carattere discriminatorio a mente
dell'articolo 15.
Il pretore (ora Tribunale monocratico), su domanda dei lavoratori nei cui confronti è stata attuata la
discriminazione di cui al comma precedente o delle associazioni sindacali alle quali questi hanno dato mandato,
accertati i fatti, condanna il datore di lavoro al pagamento, a favore del fondo adeguamento pensioni, di una
somma pari all'importo dei trattamenti economici di maggior favore illegittimamente corrisposti nel periodo
massimo di un anno.
art. 17 (omissis)
art. 18 - (Reintegrazione nel posto di lavoro)
Ferma restando l'esperibilità delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice,
con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell'articolo 2 della predetta legge o annulla il
licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge
stessa, ordina al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale,
ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici
prestatori di lavoro o più di cinque se trattasi di imprenditore agricolo, di reintegrare il lavoratore nel posto di
lavoro. Tali disposizioni si applicano altresì ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che nell'ambito
dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito
territoriale occupano più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non
raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue
dipendenze più di sessanta prestatori di lavoro.
Ai fini del computo del numero dei prestatori di lavoro di cui al primo comma si tiene conto anche dei lavoratori
assunti con contratto di formazione e lavoro, dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale
per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative
fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge ed i
parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale.
Il computo dei limiti occupazionali di cui al secondo comma non incide su norme o istituti che prevedono
agevolazioni finanziarie o creditizie.
Il giudice con la sentenza di cui al primo comma condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno subito
dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata l'inefficacia o l'invalidità stabilendo un'indennità
commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva
reintegrazione e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al
momento dell'effettiva reintegrazione; in ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque
mensilità di retribuzione globale di fatto.
Fermo restando il diritto al risarcimento del danno così come previsto al quarto comma, al prestatore di lavoro è
data la facoltà di chiedere al datore di lavoro in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità
pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto. Qualora il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento
dell'invito del datore di lavoro non abbia ripreso servizio, né abbia richiesto entro trenta giorni dalla
comunicazione del deposito della sentenza il pagamento dell'indennità di cui al presente comma, il rapporto di
lavoro si intende risolto allo spirare dei termini predetti (La Corte costituzionale, con ordinanza 15 marzo 1996,
n. 77, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del presente comma,
sollevata dal Pretore di Lucca, sezione distaccata di Pietrasanta, in riferimento all'art. 3 della Costituzione; con
ordinanza 22 luglio 1996, n. 291, la stessa Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale del presente comma, sollevata dal Pretore di Vicenza, sezione distaccata di Schio, in
riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione).
187
Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno subito per il licenziamento di cui sia stata accertata l’inefficacia
o l'invalidità a norma del comma precedente; in ogni caso, la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a
cinque mensilità di retribuzione, determinata secondo i criteri di cui all’art. 2121 Cod.Civ. Il datore di lavoro che
non ottempera alla sentenza è tenuto a corrispondere al lavoratore le retribuzioni dovutegli in virtù del rapporto
di lavoro alla data della sentenza stessa fino a quella della reintegrazione. Se il lavoratore entro trenta giorni dal
ricevimento dell'invito del datore di lavoro non abbia ripreso servizio, il rapporto si intende risolto.
La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma è provvisoriamente esecutiva.
Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, su istanza congiunta del lavoratore e del
sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, può
disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro,
la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.
L'ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata con reclamo immediato al giudice medesimo che
l'ha pronunciata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma del codice di
procedura civile.
Titolo III
DELL'ATTIVITA' SINDACALE
art. 19 - (Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali)
Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva,
nell'ambito:
a) [2 Lettera abrogata dall'art. 1, D.P.R. 28 luglio 1995, n. 312, a decorrere dal 28 settembre 1995];
b) delle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva
[Lettera modificata dall'art. 1, D.P.R. 28 luglio 1995, n. 312, a decorrere dal 28 settembre 1995].
Nell'ambito delle aziende con più unità produttive le rappresentanze sindacali possono istituire organi di
coordinamento .
art. 20 - (Assemblea)
I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nell'unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro,
nonché durante l'orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale
retribuzione. Migliori condizioni possono essere stabilite dalla contrattazione collettiva.
Le riunioni - che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi - sono indette, singolarmente o
congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali nell'unità produttiva, con ordine del giorno su materie
di interesse sindacale e del lavoro e secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate al datore di
lavoro.
Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del sindacato che ha
costituito la rappresentanza sindacale aziendale.
Ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di assemblea possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro,
anche aziendali.
art. 21 - (Referendum)
Il datore di lavoro deve consentire nell'ambito aziendale lo svolgimento, fuori dell'orario di lavoro, di
referendum, sia generali che per categoria, su materie inerenti all'attività sindacale, indetti da tutte le
rappresentanze sindacali aziendali tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti
all'unità produttiva e alla categoria particolarmente interessata.
Ulteriori modalità per lo svolgimento del referendum possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro
anche aziendali.
art. 22 - (Trasferimento dei dirigenti delle Rappresentanze sindacali aziendali)
Il trasferimento dall'unità produttiva dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui al precedente
articolo 19, dei candidati e dei membri di commissione interna può essere disposto solo previo nulla osta delle
associazioni sindacali di appartenenza.
Le disposizioni di cui al comma precedente ed ai commi quarto, quinto, sesto e settimo dell'articolo 18 si
applicano sino alla fine del terzo mese successivo a quello in cui è stata eletta la commissione interna per i
candidati nelle elezioni della commissione stessa e sino alla fine dell'anno successivo a quello in cui è cessato
l'incarico per tutti gli altri.
art. 23 - (Permessi retribuiti)
I dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19 hanno diritto, per l'espletamento del loro
mandato, a permessi retribuiti.
Salvo clausole più favorevoli dei contratti collettivi di lavoro hanno diritto ai permessi di cui al primo comma
almeno:
a) un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 200
dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;
188
b) un dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità
produttive che occupano fino a 3.000 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;
c) un dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti della categoria per cui è organizzata la rappresentanza
sindacale aziendale nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente
lettera b).
I permessi retribuiti di cui al presente articolo non potranno essere inferiori a otto ore mensili nelle aziende di cui
alle lettere b) e c) del comma precedente; nelle aziende di cui alla lettera a) i permessi retribuiti non potranno
essere inferiori ad un'ora all'anno per ciascun dipendente.
Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al primo comma deve darne comunicazione scritta al datore di
lavoro di regola 24 ore prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali.
art. 24, 25, 26 (omissis)
art. 27 - (Locali delle rappresentanze sindacali aziendali)
Il datore di lavoro nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti pone permanentemente a disposizione delle
rappresentanze sindacali aziendali, per l'esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale comune all'interno della
unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.
Nelle unità produttive con un numero inferiore di dipendenti le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto
di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.
Titolo IV
DISPOSIZIONI VARIE E GENERALI
art. 28 - (Repressione della condotta antisindacale) [A norma dell’art. 1, L. 8 novembre 1977, n. 847, nelle
controversie previste dal presente articolo, ferme restando tutte le norme del procedimento speciale, si osservano,
in quanto applicabili, le disposizioni della L. 11 agosto 1973, n. 533. Successivamente l’art. 68, D.Lgs. 3
febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall’art. 29, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, ha disposto la devoluzione al
giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, delle controversie relative a comportamenti antisindacali
delle pubbliche amministrazioni].
Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e
della attività sindacale nonché del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali
nazionali che vi abbiano interesse, il pretore [ora Tribunale monocratico] del luogo ove è posto in essere il
comportamento denunziato, nei due giorni successivi, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni,
qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto
motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.
L'efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con cui il pretore [ora Tribunale
monocratico] in funzione di giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato a norma del comma successivo .
Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro 15 giorni dalla comunicazione del decreto alle parti,
opposizione davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente
esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del Codice di procedura civile (a norma
dell’art. 4, L. 8 novembre 1977, n. 847, l'appello contro la sentenza pronunciata dal tribunale a seguito di
opposizione, si propone alla corte d'appello, secondo le norme di cui alla L.11 agosto 1973, n. 533).
Il datore di lavoro che non ottempera al decreto, di cui al primo comma, o alla sentenza pronunciata nel giudizio
di opposizione è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.
L'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'articolo 36
del codice penale.
art. 29 e 30 (omissis)
art. 31 - (Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali
provinciali e nazionali) [L'art. 22, comma 39, L. 23 dicembre 1994, n. 724, ha interpretato la normativa prevista
dal presente articolo nel senso della sua applicabilità ai dipendenti pubblici eletti nel Parlamento nazionale, nel
Parlamento europeo e nei consigli regionali]
I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo o di assemblee regionali
ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non
retribuita, per tutta la durata del loro mandato.
La medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali .
I periodi di aspettativa di cui ai precedenti commi sono considerati utili a richiesta dell'interessato, ai fini del
riconoscimento del diritto e della determinazione della misura della pensione a carico della assicurazione
generale obbligatoria di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modifiche ed
integrazioni, nonché a carico di enti, fondi, casse e gestioni per forme obbligatorie di previdenza sostitutive
dell'assicurazione predetta, o che ne comportino comunque l'esonero.
189
Durante i periodi di aspettativa l'interessato, in caso di malattia, conserva il diritto alle prestazioni a carico dei
competenti enti preposti alla erogazione delle prestazioni medesime .
Le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma non si applicano qualora a favore dei lavoratori siano previste
forme previdenziali per il trattamento di pensione e per malattia, in relazione all'attività espletata durante il
periodo di aspettativa.
art. 32 - (Permessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive)
I lavoratori eletti alla carica di consigliere comunale o provinciale che non chiedano di essere collocati in
aspettativa sono, a loro richiesta, autorizzati ad assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario
all'espletamento del mandato, senza alcuna decurtazione della retribuzione.
I lavoratori eletti alla carica di sindaco o di assessore comunale, ovvero di presidente di giunta provinciale o di
assessore provinciale, hanno diritto anche a permessi non retribuiti per un minimo di trenta ore mensili.
Titolo V
NORME SUL COLLOCAMENTO
art. 33 - (Collocamento)
La commissione per il collocamento, di cui all'art. 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è costituita
obbligatoriamente presso le sezioni zonali, comunali e frazionali degli Uffici provinciali del lavoro e della
massima occupazione, quando ne facciano richiesta le organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative.
Alla nomina della commissione provvede il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione, il quale, nel richiedere la designazione dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, tiene
conto del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e assegna loro un termine di 15 giorni, decorso
il quale provvede d'ufficio.
La commissione è presieduta dal dirigente della sezione zonale, comunale, frazionale, ovvero da un suo delegato,
e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
La commissione ha il compito di stabilire e di aggiornare periodicamente la graduatoria delle precedenze per
l'avviamento al lavoro, secondo i criteri di cui al quarto comma dell'articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n.
264.
Salvo il caso nel quale sia ammessa la richiesta nominativa, la sezione di collocamento, nella scelta del lavoratore
da avviare al lavoro, deve uniformarsi alla graduatoria di cui al comma precedente, che deve essere esposta al
pubblico presso la sezione medesima e deve essere aggiornata ad ogni chiusura dell'ufficio con l'indicazione
degli avviati.
Devono altresì essere esposte al pubblico le richieste numeriche che pervengono dalle ditte.
La commissione ha anche il compito di rilasciare il nulla osta per l'avviamento al lavoro ad accoglimento di
richieste nominative o di quelle di ogni altro tipo che siano disposte dalle leggi o dai contratti di lavoro. Nei casi
di motivata urgenza, l'avviamento è provvisoriamente autorizzato dalla sezione di collocamento e deve essere
convalidato dalla commissione di cui al primo comma del presente articolo entro dieci giorni. Dei dinieghi di
avviamento al lavoro per richiesta nominativa deve essere data motivazione scritta su apposito verbale in duplice
copia, una da tenere presso la sezione di collocamento e l'altra presso il direttore dell'Ufficio provinciale del
lavoro. Tale motivazione scritta deve essere immediatamente trasmessa al datore di lavoro richiedente.
Nel caso in cui la commissione neghi la convalida ovvero non si pronunci entro venti giorni dalla data della
comunicazione di avviamento, gli interessati possono inoltrare ricorso al direttore dell'Ufficio provinciale del
lavoro, il quale decide in via definitiva, su conforme parere della commissione di cui all'articolo 25 della legge
29 aprile 1949, n. 264.
I turni di lavoro di cui all'articolo 16 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono stabiliti dalla commissione e in
nessun caso possono essere modificati dalla sezione.
Il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro annulla d'ufficio i provvedimenti di avviamento e di diniego di
avviamento al lavoro in contrasto con le disposizioni di legge. Contro le decisioni del direttore dell'Ufficio
provinciale del lavoro è ammesso ricorso al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Per il passaggio del lavoratore dall'azienda nella quale è occupato ad un'altra occorre il nulla osta della sezione di
collocamento competente.
Ai datori di lavoro che non assumono i lavoratori per il tramite degli uffici di collocamento, sono applicate le
sanzioni previste dall'articolo 38 della presente legge.
Le norme contenute nella legge 29 aprile 1949 n. 264, rimangono in vigore in quanto non modificate dalla
presente legge.
art. 34 - (Richieste nominative di manodopera)
A decorrere dal novantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge, le richieste nominative di
manodopera da avviare al lavoro sono ammesse esclusivamente per i componenti del nucleo familiare del datore
di lavoro, per i lavoratori di concetto e per gli appartenenti a ristrette categorie di lavoratori altamente
specializzati, da stabilirsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la commissione
centrale di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264.
190
Titolo VI
DISPOSIZIONI FINALI E PENALI
art. 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 41 (omissis)¶¶
Legge 1-6-1977, n. 285
Provvedimenti per l’occupazione giovanile (pubblicata in G.U. 11-06-1977, n. 158, Serie
Generale)
TITOLO I
Norme generali
art. 1
(Finalità della legge)
Allo scopo di:
1) incentivare l’impiego straordinario di giovani in attività agricole, artigiane, commerciali, industriali e di
servizio, svolte da imprese individuali o associate, cooperative e loro consorzi ed enti pubblici economici;
2) finanziare programmi regionali di lavoro produttivo per opere e servizi socialmente utili con particolare
riferimento al settore agricolo e programmi di servizi ed opere predisposti dalle Amministrazioni centrali;
3) incoraggiare l'accesso dei giovani alla coltivazione della terra;
4) promuovere la costituzione di cooperative di produzione e lavoro in possesso dei requisiti di cui all’art. 14
del DPR 29-9-1973, n. 601;
5) realizzare piani di formazione professionale finalizzati alle prospettive generali di sviluppo;
per il 1977 e per i successivi tre anni e' stanziata la complessiva somma di lire 1.060 miliardi da erogare
secondo quanto disposto dall’art. 29.
art. 2
(Programmi annuali regionali di formazione professionale)
Le regioni, secondo i propri indirizzi programmatori predispongono, entro e non oltre il 30 di settembre,
programmi annuali regionali delle attività di formazione professionale, articolandoli per settori produttivi in
relazione alle esigenze dei piani di sviluppo.
I programmi devono essere rivolti ad orientare i giovani verso le attività che presentano concrete prospettive
occupazionali e rispondono alle esigenze dei piani di sviluppo.
Le regioni provvedono a dare pubblicità ai programmi con le forme più idonee nei comuni e nelle sedi di
decentramento di quartiere, negli Istituti scolastici e di formazione professionale, nelle pubbliche
Amministrazioni e nelle imprese.
I programmi regionali devono essere predisposti in modo da poter fruire del concorso finanziario del Fondo
sociale europeo.
art. 3
(Commissioni regionali)
Per i fini di cui al precedente articolo e' costituita presso la regione, per il periodo di applicazione della
presente legge, una Commissione regionale composta da rappresentanti della regione, nonché da rappresentanti
delle Organizzazioni sindacali, professionali, imprenditoriali maggiormente rappresentative e presenti nel
CNEL e da queste designati.
La Commissione, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, e' presieduta da questi o da un
suo delegato.
Alle riunioni della Commissione partecipa il Direttore dell’Ufficio regionale del lavoro e della massima
occupazione.
La Commissione acquisisce dagli Uffici regionali del lavoro, dai provveditorati agli studi, dalle università e
dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura i dati relativi alle prospettive di occupazione ed
ai fabbisogni formativi dei lavoratori, nei singoli distretti scolastici, per settori produttivi e per gruppi di
professioni. Le pubbliche Amministrazioni ed i datori di lavoro sono tenuti a fornire le informazioni richieste.
art. 3bis
(Commissione centrale per l’impiego)
La Commissione centrale di cui all’art. 26 della legge 12-8-1977, n. 675, assume la denominazione di
Commissione centrale per l’impiego e stabilisce a livello nazionale i criteri di attuazione della politica organica
e attiva dell’impiego, secondo le linee di indirizzo della programmazione economica e le indicazioni della
Comunità economica europea.
191
La Commissione in relazione alla dinamica quantitativa e qualitativa del mercato del lavoro, ed al quadro di
riferimento economico per lo svolgimento dell'attività regionale in materia di formazione professionale,
determina, entro il 30 luglio di ciascun anno, gli indirizzi di politica dell’occupazione e di sostegno del reddito
dei lavoratori. A questo fine la Commissione promuove ed organizza studi e rilevazioni sistematiche del
mercato nazionale del lavoro e delle sue tendenze qualitative e quantitative anche in connessione con
l'evoluzione dell’organizzazione del lavoro, nonché alla conseguente dinamica della professionalità e relativi
riflessi sulla domanda di lavoro, avvalendosi pure della attività svolta da strutture di altri istituti ed enti
pubblici.
La Commissione svolge, altresì, i compiti della Commissione centrale per l’avviamento al lavoro di cui alla
legge 29-4-1949, n. 264.
La Commissione, presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o per sua delega da un
Sottosegretario di Stato o da uno dei Direttori generali di cui alla lettera b) e' composta:
a) da otto rappresentanti dei lavoratori, da quattro rappresentanti dei datori di lavoro, da un rappresentante dei
dirigenti di azienda, da uno dei coltivatori diretti, da uno degli artigiani, da uno dei commercianti e da uno del
movimento cooperativo, designati, su richiesta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dalle
organizzazioni maggiormente rappresentative;
b) dai direttori generali che presiedono ai servizi del collocamento, dei rapporti di lavoro e della previdenza
sociale e degli affari generali e del personale;
c) da cinque rappresentanti delle regioni, scelti dal Ministro del lavoro nell’ambito dei designati dalle regioni.
A tal fine ciascuna regione e le due province autonome di Bolzano e di Trento hanno facoltà di designare un
nominativo.
In relazione alla materia trattata, sono chiamati di volta in volta a far parte della Commissione rappresentanti
delle Amministrazioni statali interessate.
In corrispondenza di ogni rappresentante effettivo e' designato e nominato un membro supplente.
Le funzioni di segretario e di vice-segretario sono disimpegnate da due dirigenti del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale.
I componenti della Commissione e della segreteria sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale e durano in carica tre anni.
Le Commissioni regionali per la mobilità di cui all’art. 22 della legge 12-8-1977, n. 675, assumono la
denominazione di Commissioni regionali per l’impiego.
Tali Commissioni, oltre ai compiti previsti dalla legge 12-8-1977, n. 675, realizzano, nel proprio ambito
territoriale, in armonia con gli indirizzi della programmazione regionale, i compiti della Commissione centrale
per l’impiego, di cui al primo ed al secondo comma del presente articolo, secondo le linee da questa indicate.
Le Commissioni regionali per l’impiego, anche in relazione alle previsioni della contrattazione collettiva in
materia occupazionale ed alla situazione locale del mercato del lavoro, assumono altresì compiti di iniziativa e
di coordinamento al fine di promuovere intese tra le parti sociali per favorire l’impiego dei giovani in attività
formative e lavorative.
Le Commissioni regionali per l’impiego, attraverso i competenti Ispettorati provinciali del lavoro, assicurano,
con riferimento all’avviamento con richiesta nominativa, l’osservanza dei divieti di cui all’art. 1 della legge 912-1977, n. 903.
Le Commissioni regionali per l’impiego si riuniscono almeno una volta all’anno sotto la presidenza del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, o di un Sottosegretario di Stato da questo delegato, di intesa con
il Presidente della giunta regionale e con la partecipazione degli assessori competenti in materia di politica
attiva del lavoro, per la impostazione del programma di attività e di iniziative, in relazione alle esperienze
compiute, alla situazione occupazionale, con particolare riguardo a quella giovanile, ed ai problemi che ne
derivano. I tre rappresentanti della regione, di cui all’art. 22, secondo comma, della legge 12-8-1977, n. 675,
debbono essere membri del Consiglio regionale.
Per la realizzazione dei loro compiti, la Commissione centrale e le Commissioni regionali per l’impiego si
avvalgono di apposite segreterie tecniche costituite rispettivamente presso il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale e presso gli Uffici regionali del lavoro.
Può essere chiamato a far parte di dette segreterie, in posizione di comando, personale fornito di particolare
preparazione tecnica dipendente da Amministrazioni dello Stato, da Amministrazioni locali e da enti pubblici.
Il relativo contingente e' fissato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro
del tesoro, sentita la Commissione centrale.
Per i compiti di studio e di ricerca necessari all’attuazione della presente legge, nonché degli artt. 22 e seguenti
della legge 12-8-1977, n. 675, sono istituiti, ai sensi dell’art. 4 del DPR 30-6-1972, n. 748, quattro posti di
consigliere ministeriale nel ruolo dell’Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.
art. 4
(Liste speciali di collocamento per i giovani non occupati)
192
Presso le sezioni di collocamento e' istituita una lista speciale nella quale si possono iscrivere i giovani non
occupati, residenti nel comune, di età compresa fra i 15 e i 29 anni. Tale iscrizione conserva la propria efficacia
per coloro che durante il periodo di applicazione della presente legge superino il ventinovesimo anno di età. I
giovani possono essere iscritti contemporaneamente anche nella lista ordinaria.
La Commissione provinciale di cui all’art. 25 della legge 29-4-1949, n. 264, può stabilire, su proposta del
Direttore dell’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione che alle offerte di assunzione
presentate da privati datori di lavoro o da enti pubblici o da organismi da questi promossi, nonché dalle
Amministrazioni statali e dalle Regioni interessate all’attuazione dei progetti specifici di cui all’art. 26 della
presente legge, possono concorrere, osservati opportuni criteri di proporzionalità, giovani iscritti nella lista
speciale di sezioni diverse da quelle nella cui circoscrizione territoriale viene svolta l’attività lavorativa.
I giovani immigrati o appartenenti a nuclei familiari di immigrati possono iscriversi oltre che nella lista speciale
del Comune di residenza anche in quella del Comune di provenienza. In caso di avviamento straordinario al
lavoro ai sensi della presente legge, il loro nominativo viene cancellato da entrambe le liste speciali.
E' fatto divieto di reiscrizione nella lista speciale di cui al primo comma dei giovani avviati al lavoro ai sensi
della presente legge.
I giovani che abbiano stipulato contratti ai sensi degli artt. 7 e 26 della presente legge hanno diritto ad essere
reiscritti nella lista speciale se il periodo di lavoro ha una durata inferiore all’anno e possono stipulare nuovi
contratti per un periodo di lavoro che cumulato a quello precedentemente svolto non superi i termini massimi
indicati agli artt. 7 e 26.
art. 5
(Formazione delle graduatorie e avviamento al lavoro)
La Commissione di collocamento di cui all’art. 26 della legge 29-4-1949, n. 264, e successive modificazioni,
provvede alla formazione della graduatoria dei giovani iscritti nella lista speciale, raggruppandoli per fasce
professionali, da definirsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, secondo i sistemi di
inquadramento stabiliti in sede contrattuale.
In mancanza, i giovani sulla base delle domande presentate sono raggruppati per categorie professionali e in
ciascuna categoria secondo la qualifica o la specializzazione posseduta, o, per il contratto di formazione,
secondo quelle per le quali nella domanda sono state indicate le propensioni. Nella formazione delle
graduatorie si terrà conto altresì della condizione economica personale e familiare degli interessati.
La graduatoria e' resa pubblica ed e' comunicata al comune, per l’affissione all’albo pretorio, ed alla Regione.
Il primo aggiornamento della graduatoria sulla base delle disposizioni previste dal presente articolo deve essere
completato entro il 31-12-1978.
Gli aggiornamenti successivi hanno luogo alla fine di ciascun trimestre a partire dal 31-3-1979.
Il giovane che senza giustificato motivo rifiuti l’avviamento, ai sensi degli arte. 7 e 26 della presente legge, ad
un’attività corrispondente ai requisiti professionali d’iscrizione o alle propensioni manifestate, perde il proprio
turno d’avviamento per un periodo di due mesi decorrente dalla data del rifiuto. Dopo la perdita del secondo
turno il giovane e' cancellato dalla lista.
Contro l’omessa, erronea o indebita inclusione ovvero cancellazione, dalla lista speciale e dalla graduatoria,
nonché contro gli atti di avviamento e' ammesso ricorso alla Commissione di cui all’art. 25 della legge 29-41949, n. 264, entro sette giorni dalla pubblicazione della graduatoria e dei relativi aggiornamenti ovvero dalla
data del provvedimento. La Commissione decide sui ricorsi con provvedimento definitivo, entro e non oltre
quindici giorni dal loro deposito. Decorso tale termine, senza che il ricorrente abbia avuto comunicazione della
decisione, il ricorso si intende respinto, ferma restando la possibilità di adire l’Autorità competente.
Il datore di lavoro che intende assumere i giovani deve farne richiesta numerica o nominativa ai sensi del
comma successivo alla sezione di collocamento competente per territorio, indicando il tipo di attività in cui
prevede di inserire i giovani nonché le condizioni delle prestazioni richieste.
Quando la richiesta riguardi personale non qualificato o privo di titoli di studio specifici, l’avviamento al
lavoro, a cura della sezione di collocamento, e' operato sulla base della graduatoria. Quando la richiesta sia
relativa al personale qualificato o in possesso di titoli di studio specifico, l’avviamento e' operato secondo
l’ordine di graduatoria sulla base della qualifica professionale richiesta. Il datore di lavoro ha in tal caso la
facoltà di indicare i requisiti professionali che i giovani debbono possedere.
Fino al 30-6-1980 i datori di lavoro che occupano stabilmente non più di dieci dipendenti possono effettuare
assunzioni di giovani iscritti nella lista speciale con il contratto di formazione di cui all’art. 7, mediante
richiesta nominativa.
art. 6
(Assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato)
Durante il periodo di applicazione della presente legge, i giovani di età fra i 15 e i 29 anni, iscritti nella lista
speciale, se in possesso della qualifica professionale richiesta, possono essere assunti, previa effettuazione di un
periodo di prova di trenta giorni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e secondo le modalità della
193
presente legge, da datori di lavoro, fatta eccezione per quelli indicati nell’art. 11, terzo comma, della legge 294-1949, n. 264, e successive modificazioni e integrazioni nonché da enti pubblici economici.
art. 6bis
(Titoli di studio)
I giovani assunti ai sensi degli arte. 9, quarto comma, e 26 della presente legge o al termine del contratto, a
tempo parziale e determinato o del corso pratico di formazione sul lavoro di cui al successivo art. 16 bis, non
possono far valere il titolo di studio da essi posseduto che non sia indicato sulla richiesta del datore di lavoro
per lo svolgimento delle mansioni proprie della fascia professionale o della qualifica per la quale sono assunti.
¶
art. 7
(Contratti di formazione)
Per il periodo di applicazione della presente legge, i giovani iscritti nella lista speciale possono essere assunti
con contratto di formazione, secondo le modalità della presente legge, da datori di lavoro di cui all’art. 6
nonché da enti pubblici economici.
Il contratto di formazione:
1) può essere stipulato per i giovani di età compresa fra i 15 ed i 26 anni elevata a 29 per le donne e per i
laureati;
2) non può avere durata superiore a 24 mesi e non e' rinnovabile.
I giovani assunti con contratto di formazione sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi o
contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative od istituti.
¶
art. 8
(Contratti di formazione)
Il contratto di formazione e' stipulato per iscritto e prevede la durata ed il trattamento giuridico ed economico.
I cicli formativi, intesi ad assicurare al giovane il raggiungimento di adeguati livelli di formazione, in rapporto
alle fasce professionali, sono promossi od autorizzati dalla Regione, anche presso le aziende o loro consorzi.
La durata, le modalità di svolgimento dell’attività lavorativa e di formazione professionale in relazione alle
disposizioni di cui al precedente comma, nonché il rapporto tra attività lavorativa e formazione sono stabilite
dalla Commissione regionale per l’impiego di cui all’art. 3 della presente legge in coerenza con le intese
raggiunte a livello locale tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro
maggiormente rappresentative.
Il numero minimo delle ore destinate alla formazione non può essere inferiore al 30 per cento delle ore
complessive previste dal contratto di formazione.
Copia del contratto e' rimessa all’Ufficio provinciale del lavoro.
Durante l’esecuzione del contratto il libretto di lavoro e' conservato dal datore di lavoro che deve annotare
l’inizio e il termine del rapporto, l’attività formativa ed il livello di professionalità conseguito.
Il Ministro della difesa, con suo decreto, nei limiti numerici permessi dalle necessità primarie della difesa, può
consentire, di anno in anno, ai giovani arruolati, assunti con contratto di formazione ai sensi della presente
legge o impegnati in progetti specifici di cui all’art. 26 il differimento - per la durata del contratto e per una
sola volta - della prestazione al servizio alle armi purché il predetto contratto abbia termine entro il
compimento del 225 anno di età.
art. 9
(Agevolazioni per i datori di lavoro)
I giovani assunti a norma degli artt. 6 e 7 hanno diritto alla retribuzione contrattuale prevista per il livello
aziendale della corrispondente qualifica; la retribuzione e' riferita alle ore di lavoro effettivamente prestate.
Al datore di lavoro sono corrisposte agevolazioni commisurate come appresso:
a) nel rapporto indeterminato lire trentaduemila mensili elevate a lire sessantaquattromila mensili nei territori di
cui all' art. 1 del Testo unico approvato con DPR 6-3-1978, n. 218, per la durata, rispettivamente, di 18 e di 24
mesi;
b) nel rapporto di formazione, lire duecento orarie elevate a lire seicento nei territori di cui all' art. 1 del Testo
unico approvato con DPR 6-3-1978, n. 218, per le ore lavorative effettivamente retribuite.
I datori di lavoro, che abbiano stipulato contratti di formazione possono, al termine di ciascun anno, realizzare
nuovi rapporti della medesima specie con altri giovani, purché abbiano assunto o associato, oppure assumano o
associno, a tempo indeterminato almeno la metà dei giovani occupati con contratto di formazione.
In ogni caso per tutti i giovani assunti a tempo indeterminato a seguito del contratto di formazione sono
corrisposte le agevolazioni di cui al secondo comma, lettera a) del presente articolo per mesi sei, elevati a mesi
194
dodici nei territori di cui all' art. 1 del Testo unico citato. Tale agevolazione e' concessa per altri sei mesi per
ogni giovane lavoratrice assunta.
Nell' ipotesi che i quattro quinti dei giovani con contratto di formazione siano assunti a tempo indeterminato o
associati, le agevolazioni di cui al secondo comma, lettera a) del presente articolo sono corrisposte per mesi
nove elevati a mesi diciotto nei territori di cui all' art. 1 del Testo unico citato.
Le disposizioni di cui al quarto e quinto comma del presente articolo si applicano anche nei confronti dei
giovani assunti al termine dei cicli formativi di cui all' art. 16 quater.
Per i giovani assunti con contratto di formazione ai sensi dell' art. 7 si applicano le norme in materia di
contributi per le assicurazioni sociali di cui alla legge 19-1-1955, n. 25 e successive modificazioni.
Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle cooperative di produzione e lavoro escluse
quelle di cui all' art. 18 costituite tra giovani iscritti nella lista speciale ovvero che associno giovani iscritti nella
lista speciale di età compresa tra i 18 e i 29 anni, in numero non inferiore al 40 per cento dei soci. La riduzione
contributiva non può eccedere la durata di 24 mesi per ciascun socio giovane proveniente dalla lista speciale.
Gli oneri a carico dello Stato derivanti dall' applicazione del presente articolo gravano sugli stanziamenti
previsti dagli artt. 29 e 29 bis della presente legge.
¶
Art. 10
(Agevolazioni per i datori di lavoro)
In sede di versamento all' INPS dei contributi per le assicurazioni sociali obbligatorie, il datore di lavoro detrae
l' importo delle agevolazioni previste nel precedente articolo, allegando copia dei contratti di formazione
stipulati.
Nel caso in cui il datore di lavoro risulti creditore nei confronti dell' INPS dell' importo totale o parziale delle
agevolazioni previste dal precedente art. 9, il saldo della somma a credito e' effettuato dall' INPS medesimo con
scadenza mensile.
Ai fini del rimborso annuo - da effettuare dallo Stato sulla base degli importi risultanti dai rendiconti annuali
dell' INPS - l' INPS tiene apposita evidenza contabile.
¶
Art. 11
(Esclusione delle imprese in fase di ristrutturazione o riconversione industriale)
Le disposizioni previste dai precedenti articoli non si applicano alle imprese impegnate in progetti di
ristrutturazione e di riconversione industriale.
Art. 12
(Obbligo della frequenza ai corsi di formazione professionale)
L' ente o il datore di lavoro, presso cui il giovane frequenta il corso di formazione professionale, deve accertare
la frequenza del giovane al corso stesso.
Fatta eccezione per le ipotesi previste dall' art. 2110 del Codice civile, se il giovane assunto ai sensi della
presente legge non frequenta il corso di formazione professionale o, comunque, si assenta per un numero di
giornate non inferiore ad un quinto di quello complessivo che e' tenuto a frequentare, il contratto di formazione
si risolve a tutti gli effetti ed il giovane viene cancellato dalle liste speciali senza potervi più essere reiscritto.
¶
Art. 13
(Licenziamenti per riduzione del personale: sospensione delle agevolazioni)
I datori di lavoro, all' atto della richiesta, devono dimostrare di non avere proceduto, nei sei mesi precedenti, a
licenziamenti per riduzione di personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
[2] Nei confronti dei datori di lavoro che effettuano licenziamenti per riduzione di personale nel periodo in cui
usufruiscono delle agevolazioni previste dalla presente legge, dette agevolazioni sono sospese.
¶
Art. 13bis
(Deroghe)
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, può prevedere, limitatamente alle imprese che si articolano in
più unità produttive site in ambiti territoriali diversi, deroghe alle disposizioni di cui agli artt. 11 e 13, primo
comma, della presente legge.
¶
Art. 14
(Cessazione del rapporto: obblighi del datore di lavoro)
195
Il datore di lavoro e' tenuto a comunicare, entro cinque giorni, alla sezione di collocamento competente per
territorio e alla sede provinciale dell' INPS, il nominativo dei giovani che abbiano cessato il rapporto di cui al
contratto di formazione.
¶
Art. 15
(Assunzioni a tempo indeterminato)
Durante l' esecuzione o alla scadenza del contratto di formazione, il datore di lavoro può trasformare il
contratto di formazione in contratto di lavoro a tempo indeterminato con la procedura prevista per i passaggi
diretti e immediati di cui all' art. 33 della legge 20-5-1970, n. 300. Entro tre mesi dalla scadenza del contratto di
formazione analoga facoltà spetta agli altri datori di lavoro.
¶
Art. 16
(Qualifiche professionali acquisite durante il servizio militare)
Le qualifiche professionali acquisite durante il servizio militare sono riconosciute a tutti gli effetti. Le
certificazioni relative sono fornite dal Comando o dall' Ente che ha concesso la qualifica.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della pubblica
istruzione, e' stabilita la corrispondenza delle qualifiche professionali attribuite ai sensi del presente articolo
con i livelli di professionalità richiesti per l' avviamento al lavoro.
¶
Art. 16bis
(Attività di formazione professionale sul lavoro)
Le Regioni, nel quadro dei programmi di cui all' art. 2 ed in relazione a concrete prospettive occupazionali,
possono organizzare, in intesa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro
maggiormente rappresentative, attività di formazione professionale che prevedano periodi di formazione sul
lavoro presso imprese singole o associate dei settori agricolo, artigianale, industriale, commerciale, turistico e
dei servizi. Tali intese indicano altresì le quote, le modalità e i tempi per l' assunzione dei giovani che
conseguano o abbiano conseguito la qualifica ai sensi dell' art. 16 quater.
I periodi di formazione non possono eccedere la durata dei sei mesi e le imprese debbono impegnare i giovani
solo nelle mansioni preventivamente concordate con la Regione e per i ruoli qualificati.
L' orario di attività di formazione professionale non può eccedere le quaranta ore settimanali.
I giovani non possono essere adibiti al lavoro con finalità direttamente produttive salvo che per tempi limitati,
da determinare nel programma di addestramento in relazione alle esigenze formative.
Nell' arco dell' attività di formazione professionale di cui al primo comma debbono essere organizzati dalla
Regione, anche mediante convenzione o adeguati incentivi con le imprese, convenienti periodi di formazione
teorica in materie il cui insegnamento sia strettamente collegato al conseguimento del ruolo cui la formazione
del giovane tende.
Per il periodo di formazione sul lavoro sono estese ai giovani le prestazioni sanitarie dell' assicurazione contro
le malattie e le prestazioni dell' assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Per tali prestazioni le Regioni
stipulano apposite convenzioni con i competenti Istituti previdenziali ed assistenziali, anticipando gli oneri
relativi.
Le imprese che intendono ammettere i giovani alla formazione sul lavoro debbono darne comunicazione alla
Regione, che ne accerta la necessaria idoneità tecnica e ne tiene conto ai fini della predisposizione dei propri
piani di attività.
I giovani iscritti nelle liste di cui all' art. 4, che richiedono di partecipare all' attività di formazione sul lavoro
prevista dal presente articolo, sono avviati all' attività stessa, secondo la graduatoria, dalle competenti sezioni di
collocamento.
I giovani che rifiutano l' avviamento all' attività di formazione professionale prevista nel presente articolo
mantengono la loro iscrizione nella lista.
¶
Art. 16ter
(Accertamento della qualifica professionale)
I giovani che hanno stipulato contratti di formazione ai sensi dell' art. 7 o hanno frequentato i corsi di cui all'
art. 16bis o i cicli formativi di cui all' art. 26bis della presente legge possono chiedere l' accertamento della
qualifica professionale ai fini dell' iscrizione nelle liste di collocamento.
L' accertamento e' effettuato da una Commissione istituita presso ciascun Ufficio Provinciale del Lavoro e della
Massima Occupazione composta da quattro esperti rispettivamente in rappresentanza del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, della regione, dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Il presidente della Commissione e' nominato con decreto del direttore dell' Ufficio regionale del lavoro e della
massima occupazione, sentita la regione.
196
La composizione della Commissione e' determinata di volta in volta dal direttore dell' Ufficio Provinciale del
Lavoro e della Massima Occupazione, in relazione all' accertamento che essa e' chiamata ad effettuare, e i due
esperti in rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori sono scelti fra gli iscritti in apposito albo istituito
per ciascuna categoria professionale, presso l' Ufficio provinciale del lavoro.
L' iscrizione a tale albo, che e' diviso in due sezioni, una per i datori di lavoro ed una per i lavoratori, e'
disposta dal direttore dell' Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione su designazione delle
Organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative sul piano provinciale.
¶
Art. 16quater
(Accertamento della qualifica professionale)
La Commissione di cui all' articolo precedente ha il compito di accertare, attraverso una prova tecnico-pratica,
la qualifica professionale dei giovani, avvalendosi delle attrezzature dei centri di formazione professionale
riconosciuti dalla regione e delle attrezzature messe eventualmente a disposizione dalle aziende.
Per ogni prova tecnico-pratica viene corrisposto un compenso forfettario, comprensivo del premio di
assicurazione contro gli infortuni, in favore del centro di formazione professionale o dell' azienda, da stabilirsi
di anno in anno con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Le spese relative al funzionamento della Commissione fanno carico all' apposito capitolo dello stato di
previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
La Commissione ha, altresì, il compito:
- di effettuare le prove di idoneità previste dall' art. 18 della legge 19-1-1955, n. 25, e successive modificazioni;
- di effettuare l' accertamento della professionalità dei lavoratori per l' attribuzione della qualifica professionale
ai fini dell' iscrizione nelle liste ordinarie di collocamento nei casi in cui i lavoratori stessi non siano in grado di
documentare il possesso della qualifica dichiarata.
Nelle Province autonome di Trento e Bolzano le funzioni di cui al presente articolo sono esercitate dalle
rispettive province nell' ambito delle proprie competenze.
TITOLO II
Disposizioni in materia di artigianato
Art. 17
(Agevolazioni contributive) – Omissis
Art. 18
(Promozione e incremento della cooperazione)
Le regioni assumono iniziative dirette a favorire nel settore agricolo la promozione e l' incremento della
cooperazione a prevalente presenza di giovani:
a) per la messa a coltura di terre incolte ai sensi della vigente legislazione;
b) per la trasformazione di terreni demaniali o patrimoniali a tal fine concessi dai comuni, dalle comunità
montane e dalle regioni;
c) per la conservazione, manipolazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e della
pesca;
d) per la gestione di servizi tecnici per l' agricoltura;
e) per l' allevamento del bestiame e per la piscicoltura.
Per il raggiungimento di detto obiettivo lo stanziamento che sarà operato dal CIPE ai sensi dell' ultimo comma
dell' art. 29 va utilizzato per incentivi a favore di cooperative che associno giovani di età fra i 18 e i 29 anni in
numero non inferiore al quaranta per cento e non superiore al settanta per cento dei soci complessivi ed operino
nei territori dell' area meridionale o in quelli a particolare depressione del centro-nord.
La ripartizione tra le regioni dello stanziamento di cui al comma precedente e' operata sulla base dei piani
specifici predisposti dalle singole regioni ai sensi dell' art. 13 della legge 16-5-1970, n. 281.
¶
TITOLO III
Disposizioni in materia agraria
Art. 19
(Promozione e incremento della cooperazione)
Le cooperative costituite ai sensi e per i fini di cui all' articolo precedente devono presentare alla regione
territorialmente competente un progetto di sviluppo dell' area agricola interessata alla ripresa della coltivazione
con l' indicazione degli obiettivi, dei cicli produttivi programmati e del numero dei soci che dovrà essere
comunque non eccedente rispetto alle esigenze di realizzazione del progetto di sviluppo.
I giovani di cui all' art. 18 della presente legge possono essere soci anche se privi dei requisiti di cui agli ultimi
due commi dell' art. 23 del DLgs CPS 14-12-1947, n. 1577, e successive modificazioni, e senza alcun limite per
i soci che esercitano mansioni tecniche e amministrative.
197
La regione, sentite le associazioni nazionali territorialmente competenti, approva il progetto entro sessanta
giorni dalla sua presentazione ed indica il numero massimo di soci o di dipendenti necessari per la
realizzazione del progetto stesso ai fini della ammissione alle agevolazioni previste dalla presente legge.
Il progetto, approvato ai sensi del comma precedente, costituisce il presupposto necessario per la concessione
delle terre incolte.
La concessione ha luogo ai sensi e secondo le modalità delle leggi vigenti.
Il controllo sulle modalità e sulla regolarità di svolgimento dei lavori, collegati alla realizzazione del progetto
di sviluppo, è effettuato dalla regione territorialmente competente.
¶
Art. 20
(Provvidenze ed agevolazioni)
Entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le cooperative agricole, costituite
ai sensi dell' art. 18 e che hanno ottenuto la concessione o comunque acquisito la disponibilità di terreni
demaniali o patrimoniali incolti o da valorizzare attraverso progetti di miglioramento o che eseguono progetti
di trasformazione di prodotti agricoli o gestiscono servizi tecnici per l' agricoltura, hanno diritto per ogni
giovane socio proveniente dalle liste speciali ad un contributo pari a lire 100.000 mensili per la durata di mesi
24.
Eguale contributo spetta alle cooperative di cui all' art. 18, lettera e), che abbiano ottenuto la concessione o
acquisito la disponibilità di aree limitate di acque interne o di terreni con strutture fisse atte all' allevamento del
bestiame.
Il contributo e' condizionato all' esito favorevole dei controlli predisposti dalla Regione circa l' effettiva
esecuzione dei piani di trasformazione di cui al primo comma dell' art. 19.
Le cooperative costituite ai sensi dell' art. 18 possono ottenere un contributo in conto capitale per l' acquisto di
macchinari, l' installazione di impianti e in relazione all' esecuzione di opere di miglioramento fondiario nella
misura del 50 per cento del valore documentato delle spese relative.
L' istruttoria e l' erogazione dei fondi sono effettuate dalla Regione competente per territorio. Gli oneri relativi
gravano sui fondi messi a disposizione della Regione ai sensi della legge 27-12-1977, n. 984.
¶
Art. 21
(Provvidenze ed agevolazioni)
Durante il periodo di applicazione della presente legge, le imprese agricole, singole o associate, che assumono
con regolare contratto per tre anni, o associano un tecnico agricolo munito di laurea o di diploma in materie
agrarie ricevono a valere sui fondi di cui ai successivi artt. 29 e 29 bis, dalla regione territorialmente
competente un contributo di lire 100.000 mensili per la durata di ventiquattro mesi<1>.
In caso di licenziamento effettuato anteriormente alla scadenza del triennio il datore di lavoro e' tenuto a
restituire il contributo percepito salvo che la cessazione del rapporto contrattuale non sia avvenuta per
dimissioni o per giusta causa.
¶
Art. 22
(Provvidenze ed agevolazioni)
Al fine di favorire la permanenza di forze giovanili in agricoltura, nella concessione di provvidenze
economiche o di altre agevolazioni intese ad incentivare o, comunque, a favorire l' esercizio, l' impianto o lo
sviluppo di aziende agricole, ivi comprese le pertinenze rustiche, le attrezzature, le scorte aziendali previste
dalle leggi dello Stato o delle Regioni, deve essere riconosciuta preferenza a favore dei giovani coltivatori o
coltivatrici, singoli od associati, di età dai 18 ai 29 anni, sempre che posseggano i requisiti di imprenditori a
titolo principale ai sensi dell' art. 12 della legge 9-5-1975, n. 153. Pari preferenza va assicurata in favore dei
giovani imprenditori coltivatori che intendano tornare all' esercizio dell' attività agricola a tal uopo destinando
adeguati finanziamenti sui fondi della presente legge.
¶
Art. 23
(Provvidenze ed agevolazioni)
Per il periodo di applicazione della presente legge, le cooperative che operano nel settore agricolo e della pesca
fruiscono, per ogni dipendente assunto e iscritto nella lista prevista dal precedente art. 4, del contributo di cui al
precedente art. 9 lettera b). Si applicano inoltre le disposizioni, i controlli e le sanzioni stabiliti per i contratti di
formazione previsti dalla presente legge.
Il contributo e' condizionato alla frequenza obbligatoria dei dipendenti ai corsi di formazione professionale
organizzati dalla Regione.
¶
Art. 24
198
(Provvidenze ed agevolazioni)
Gli incentivi disposti dalle norme di cui al presente titolo spettano alle cooperative e loro consorzi in possesso
dei requisiti di cui all' art. 14 del DPR 29-9-1973, n. 601.
¶
Art. 24bis
(Assistenza tecnica e finanziaria)
Le Regioni predispongono programmi di assistenza finanziaria e tecnica, anche con specifiche attività
formative, in favore delle cooperative che operano per gli scopi di cui all' art. 18.
Il Centro di formazione e studi (FORMEZ), ai sensi dell' art. 40 del Testo unico approvato con DPR 6-3-1978,
n. 218 e nell' ambito dei progetti specifici per l' agricoltura, organizza programmi di assistenza tecnica, anche
con finalità formative, per le cooperative che operano per gli scopi di cui all' art. 18.
I soggetti di cui all' art. 26 predispongono programmi di assistenza tecnica, anche con specifiche attività
formative, per le cooperative di cui all' art. 27. I relativi oneri gravano sui fondi previsti dai successivi artt. 29 e
29 bis.
Le direttive in materia sono fissate dalla Commissione centrale di cui al precedente art. 3 bis.
¶
Art. 28
(Sanzioni)
Il mancato o irregolare svolgimento delle attività formative previste dalla presente legge determina la perdita
delle agevolazioni stabilite dal precedente art. 9.
Si applica inoltre la sanzione pecuniaria da lire 500.000 a lire 10 milioni da erogarsi in via amministrativa.
¶
TITOLO V
Disposizioni comuni e finali
Art. 29
(Finanziamenti) – Omissis
Art. 29bis
(Finanziamenti) – Omissis
Art. 30
(Entrata in vigore) – Omissis
Legge 07-02-1979, n. 48 (pubblicata in G.U. 19-02-1979, n. 49, Serie Generale)
Istituzione e funzionamento dell'albo nazionale degli agenti di assicurazione.
Art. 1
E' istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'albo nazionale degli agenti di
assicurazione.
La tenuta dell'albo è affidata alla Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Hanno diritto di essere iscritti all'albo, a domanda, tutti coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 4
ovvero all'art. 5 della presente legge.
L'attività di agente di assunzione non può essere esercitata da chi non è iscritto all'albo.
L'albo è suddiviso in due sezioni:
a) alla prima sono iscritti coloro che svolgono l'attività di agente di assicurazione, con l'onere di gestione a loro
rischio e spese, su incarico di imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione ai sensi delle norme vigenti;
b) alla seconda sono iscritti, ai sensi del successivo art. 11, coloro ai quali non è stato conferito l'incarico di
agente di assicurazione o che ne siano cessati per motivi diversi da quelli per i quali deve essere disposta la
cancellazione dall'albo a norma del successivo art. 9.
Art. 2
A cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'albo è aggiornato alla data del 31
dicembre di ogni anno e pubblicato entro i tre mesi successivi. Lo stesso Ministero provvede ad inviarne copia
a tutte le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Per ciascun iscritto devono essere indicati almeno il nome, il cognome e l'anno di nascita, il comune di
residenza e la data di iscrizione; per gli iscritti nella prima sezione dell'albo devono inoltre essere indicate la
sede dell'agenzia e l'impresa preponente.
Art. 3
199
L'esercizio diretto o indiretto dell'attività di agenti di assicurazione, compresa la partecipazione finanziaria o
società esercenti tali attività, è precluso ai mediatori di assicurazione o riassicurazione, denominati anche
brokers, ed agli enti pubblici e loro dipendenti.
Art. 4
Per l'iscrizione nell'albo occorre:
a) essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità economica europea, ovvero
straniero residente nel territorio della Repubblica italiana a condizione che analogo trattamento sia fatto nei
Paesi di origine a favore dei cittadini italiani, salvo il caso degli apolidi;
b) godere dei diritti civili;
c) non aver riportato condanna per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della
giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio
per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo ad un anno o nel massimo a tre
anni, o per altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel
minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, oppure condanna comportante interdizione da pubblici uffici,
perpetua o di durata superiore a tre anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero condanna per
omessa contribuzione, nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali;
d) aver superato una prova di idoneità in un esame scritto e orale nelle seguenti materie:
1) disciplina giuridica dei contratti di assicurazione e di agenzia;
2) disciplina giuridica dell'esercizio delle assicurazioni private;
3) nozioni sulla disciplina tributaria delle assicurazioni;
4) princìpi di tecnica assicurativa.
Per i cittadini degli altri Stati membri della Comunità economico europea la prova del possesso dei requisiti di
cui ai precedenti punti b) e c) può essere fornita attraverso le certificazioni, di data non anteriore a tre mesi,
rilasciate a questo effetto dalle competenti autorità giudiziarie od amministrative dello Stato membro di origine
o di provenienza del richiedente.
La commissione di esame, i programmi, le modalità ed i compensi per i componenti della commissione stessa
sono determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la
commissione di cui all'art. 13. Le funzioni di segreteria sono svolte da due funzionari della Direzione generale
delle assicurazioni private e di interesse collettivo.
Nella prima attuazione della presente legge detto decreto è emanato entro tre mesi dall'entrata in vigore della
legge stessa.
¶
Art. 5
Costituiscono titoli equipollenti della prova di idoneità di cui alla lettera d) del precedente articolo:
a) per i cittadini degli altri Stati membri della Comunità economia europea essere iscritti nell'albo professionale
degli agenti o avere comunque svolto l'attività di agenti di assicurazione per almeno due anni in uno dei
suddetti Stati membri della Comunità economica europea;
b) essere già stati iscritti nell'albo, sia in Italia che in uno degli altri Stati membri della Comunità economica
europea, per coloro che, a seguito di cancellazione chiedano nuovamente l'iscrizione entro i cinque anni
successivi, sempre che tale cancellazione non sia stata determinata da provvedimenti disciplinari;
c) avere svolto, sia in Italia che in uno degli altri Stati membri della Comunità economica europea, nei cinque
anni antecedenti alla data della richiesta di iscrizione all'albo, almeno una delle seguenti attività:
1) attività lavorativa per almeno due anni in modo continuativo con qualifica di dirigente alle dipendenze di
una impresa di assicurazione, pubblica o privata o di una impresa prevista dall'art. 5 della legge istitutiva
dell'albo dei mediatori di assicurazione;
2) attività relativa all'assunzione e alla produzione, ovvero alla gestione e alla trattazione di affari assicurativi
con rapporto di lavoro subordinato presso un'impresa pubblica o privata o una agenzia di assicurazione per
almeno tre anni in modo continuativo;
3) essere stato, per almeno due anni in modo continuativo, procuratore dell'agente riconosciuto dall'impresa;
4) essere stato, per almeno due anni, in modo continuativo subagente professionista, intendendosi per tale colui
che, con l'onere di gestione, a proprio rischio e spese, dedica abitualmente e prevalentemente la sua attività
professionale all'incarico affidatogli da un agente e che non esercita altra attività imprenditoriale o lavorativa,
subordinata od autonoma.
Costituisce titolo equipollente, agli effetti di cui al precedente comma l'avere svolto, purchè in modo
continuativo, anche più di una delle attività suddette nel periodo previsto.
(Omissis)
¶
Legge 14-05-1981, n. 219 (pubblicata nella G.U. 18-05-1981, n. 134, Supplemento ordinario)
200
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti
organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti
Art. 32 - (Aree da destinare agli impianti industriali).
Le Regioni Basilicata e Campania, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per incentivare gli
insediamenti industriali di media e piccola dimensione nonché quelli commerciali di ambito sovracomunale,
individuano le aree a tal fine destinate [1].
L'individuazione di tali aree è effettuata, su proposta delle comunità montane interessate, con riferimento alle
zone disastrate, in coerenza con gli indirizzi di assetto territoriale della Regione e con l'obiettivo di assicurare
l'occupazione degli abitanti di tali zone.
Per la progettazione ed attuazione di tutte le opere necessarie all'insediamento e ai servizi di impianti
industriali, le comunità montane interessate provvedono con il fondo di cui all'articolo 3.
In tali aree, le iniziative dirette alla realizzazione di nuovi stabilimenti industriali con investimenti fino a 20
miliardi e le cui domande siano presentate entro il 30 giugno 1982 agli istituti di credito a medio termine, sono
ammesse alle sole agevolazioni finanziarie previste dal precedente articolo 21.
Le agevolazioni sono concesse dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa istruttoria
tecnica degli istituti abilitati all'esercizio del credito industriale a medio e lungo termine.
Le domande devono indicare il termine entro il quale le iniziative saranno realizzate.
Trascorso detto termine, per ragioni non dipendenti da forza maggiore e ove l'opera non abbia raggiunto il 90
per cento della sua realizzazione, sarà pronunciata la decadenza dei benefici concessi previa diffida
all'interessato.
Note:
1 A norma dell'art. 8, D.L. 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n.
120 il limite di investimento di cui al presente articolo è elevato, per gli insediamenti di cui al presente comma,
a lire 50 miliardi.
¶
Legge 03 maggio 1985, n. 204 (pubblicata nella G.U. 22-05-1985, n. 119, Serie Generale)
Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio.
Art. 1
Agli effetti della presente legge, l'attività di agente di commercio si intende esercitata da chiunque venga
stabilmente incaricato da una o più imprese di promuovere la conclusione di contratti in una o più zone
determinate.
L'attività di rappresentante di commercio si intende esercitata da chiunque venga stabilmente incaricato da una
o più imprese di concludere contratti in una o più zone determinate.
Art. 2
Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito un ruolo per gli agenti e
rappresentanti di commercio.
Al ruolo di cui al precedente comma devono iscriversi coloro che svolgono o intendono svolgere l'attività di
agente o rappresentante di commercio che siano in possesso dei requisiti fissati dai successivi articoli 5 e 6.
Art. 3
Per ottenere l'iscrizione nel ruolo gli interessati devono presentare domanda alla commissione di cui al
successivo articolo 4, istituita presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della
provincia in cui risiedono.
Ai fini della documentazione relativa alle singole domande le commissioni istituite presso le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura osservano le norme di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.
Art. 4
Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituita una commissione che
provvede alle iscrizioni nel ruolo ed alla tenuta del medesimo. La commissione è nominata con deliberazione
della giunta camerale e dura in carica quattro anni. Essa è composta:
a) da un membro di giunta della camera di commercio;
b) da sette membri scelti fra gli agenti e rappresentanti di commercio, iscritti al ruolo su designazione delle
organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a livello nazionale;
c) da un rappresentante delle associazioni provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato firmatarie
degli accordi economici collettivi degli agenti e rappresentanti di commercio o comunque più rappresentative a
livello nazionale, scelto sulla base delle designazioni effettuate dalle categorie stesse;
d) da un rappresentante dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.
La commissione così costituita nomina al suo interno il presidente ed un vicepresidente.
201
In caso di morte o di decadenza di un membro la commissione viene integrata dalla giunta camerale con le
stesse modalità della prima nomina.
Alla segreteria della commissione provinciale è addetto un funzionario in servizio presso la camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Art. 5
Per ottenere l'iscrizione nel ruolo il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità economica europea ovvero
straniero residente nel territorio della Repubblica italiana;
b) godere dell'esercizio dei diritti civili;
c) non essere interdetto o inabilitato, fallito, condannato per delitti contro la pubblica amministrazione,
l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, ovvero per
delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni
altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due
anni, e nel massimo, a cinque anni salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
d) avere assolto gli impegni derivanti dalle norme relative alla scuola dell'obbligo vigenti al momento dell'età
scolare dell'interessato, conseguendo il relativo titolo [1].
Il richiedente deve inoltre:
1) aver frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale istituito o riconosciuto dalle regioni;
2) oppure aver prestato la propria opera per almeno due anni alle dipendenze di una impresa con qualifica di
viaggiatore piazzista o con mansione di dipendente qualificato addetto al settore vendite, purché l'attività sia
stata svolta anche se non continuativamente entro i cinque anni dalla data di presentazione della domanda;
3) oppure aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo commerciale o laurea
in materie commerciali o giuridiche.
L'iscrizione nel ruolo è incompatibile con l'attività svolta in qualità di dipendente da persone, associazioni o
enti, privati o pubblici.
L'iscrizione nel ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio è altresì preclusa a coloro che sono iscritti nei
ruoli dei mediatori o che comunque svolgono attività per le quali è prescritta l'iscrizione in detti ruoli.
Il ruolo è soggetto a revisione ogni cinque anni.
Note:
1 Lettera sostituita dall'art. 2, L. 15 maggio 1986, n. 190.
Art. 6
Qualora l'attività di agente o rappresentante di commercio sia esercitata da società, i requisiti per l'iscrizione nel
ruolo devono essere posseduti dai legali o dal legale rappresentante delle società stesse.
Le società sono tenute a comunicare alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
le eventuali variazioni dei loro legali rappresentanti per l'aggiornamento del ruolo.
Art. 7
La commissione provinciale, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, delibera l'iscrizione o il
diniego di iscrizione ed il presidente ne dà motivata comunicazione all'interessato entro i quindici giorni
successivi.
(omissis)
Art. 8 (omissis)
Art. 9
E' fatto divieto a chi non è iscritto al ruolo di cui alla presente legge di esercitare l'attività di agente o
rappresentante di commercio.
La commissione provinciale vigila sull'osservanza delle disposizioni della presente legge ed è tenuta a
denunciare all'autorità competente coloro che esercitano la professione di agente o rappresentante di
commercio senza essere iscritti al ruolo.
Chiunque contravviene alle disposizioni della presente legge è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma conpresa tra L. 1.000.000 e L. 4.000.000. Alle medesime sanzioni sono soggetti i
mandanti che stipulano un contratto di agenzia con persona non iscritta al ruolo. Si osservano per
l'accertamento delle infrazioni, per la contestazione delle medesime e per la riscossione delle somme dovute, le
disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e relative norme regolamentari.
Dall’art. 10 all’art. 12 (omissis)
D.M. 21-08-1985 (pubblicata in G.U. 09-09-1985, n. 212, Serie Generale)
202
Norme di attuazione della legge 3 maggio 1985, n. 204, concernente "Disciplina dell'attività di agente e
rappresentante di commercio”.
Art. 1
Nel presente decreto col termine legge si intende la legge 3 maggio 1985, n. 204.
Art. 2
Per l'iscrizione nel ruolo di cui all'art. 2 della legge l'interessato deve presentare domanda, in regola con
l'imposta di bollo, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura - commissione per il ruolo
degli agenti e rappresentanti di commercio - della provincia nella quale risiede, nella quale deve dichiarare di
essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità economica europea, ovvero
straniero residente nel territorio della Repubblica italiana; di non svolgere attività in qualità di dipendente da
persone, associazioni o enti pubblici o privati; di non svolgere attività per la quale è prescritta l'iscrizione nei
ruoli dei mediatori.
Alla domanda devono essere allegati:
a) certificato di residenza;
b) certificato di cittadinanza per i cittadini italiani e per quelli di uno degli Stati membri della C.E.E.;
c) titolo di scuola secondaria di primo grado o di grado superiore in originale o in copia autenticata. I cittadini
degli Stati della C.E.E. e gli stranieri debbono allegare l'originale o una copia autenticata di un titolo di studio
che il Ministero della pubblica istruzione abbia riconosciuto equipollente a quello richiesto dalla legge;
d) ricevuta comprovante il pagamento della tassa di concessione governativa;
e) certificazione relativa al superamento dell'esame finale dei corsi professionali di cui al successivo articolo 3;
oppure certificazione relativa allo svolgimento dell'attività di viaggiatore piazzista o di dipendente qualificato
addetto al settore vendite esercitata per almeno un biennio nel quinquennio precedente alla data di
presentazione della domanda; ovvero ancora titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo
commerciale o certificato di laurea in materie commerciali o giuridiche in originale o in copia autentica.
Art. 3 [1]
Previo riconoscimento delle regioni, l'Ente nazionale di assistenza agenti e rappresentanti di commercio
(Enasarco), le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ed altri enti pubblici o privati, che
abbiano tra i fini istituzionali la formazione professionale, nonché le imprese o loro consorzi di cui all'art. 5,
comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, possono organizzare i corsi professionali di cui all'art. 5,
comma 2, n. 1 della legge. Tali corsi devono prevedere un numero minimo di ottanta ore di insegnamento da
svolgersi al massimo in un trimestre e per non più di otto ore al giorno, ed avere un piano di studio
comprendente obbligatoriamente le seguenti materie: nozioni di diritto commerciale; disciplina legislativa e
contrattuale dell'attività di agente e rappresentante; nozioni di legislazione tributaria; organizzazione e tecnica
di vendita; tutela previdenziale ed assistenziale degli agenti e rappresentanti di commercio [2].
I corsi devono assicurare il livello professionale degli istruttori ed il loro svolgimento deve essere coordinato
da un direttore responsabile in possesso di diploma di laurea in materie giuridiche o economiche.
L'esame finale sarà sostenuto dinanzi ad una commissione nominata con i criteri di cui all'art. 14 della citata
legge 21 dicembre 1978, n. 845.
Le regioni fissano in sede di riconoscimento dei corsi eventuali oneri da porre a carico dei partecipanti.
Note: 1 La Corte costituzionale, con sentenza 23 giugno 1988, n. 696, ha annullato il presente articolo, nella
parte in cui affida le attività suddette ad enti diversi.
2 Comma modificato dall'art. unico, comma 1, D.M. 17 dicembre 1986.
Art. 4
L'attestazione del biennio di attività in qualità di viaggiatore piazzista o di dipendente qualificato addetto al
settore vendita richiesta dall'art. 5 della legge, deve essere effettuata mediante atto notorio o dichiarazione
sostitutiva resi dagli aspiranti all'iscrizione e dai rispettivi datori di lavoro, o mediante certificazione
dell'Ufficio provinciale del lavoro.
Può essere considerato dipendente qualificato addetto al settore vendite il lavoratore di concetto con mansioni
di direzione ed organizzazione delle vendite.
Il requisito di cui al punto 2) dell'art. 5 della legge deve intendersi posseduto anche da coloro che abbiano
cumulato un biennio di attività, come agenti e rappresentanti di commercio iscritti nel ruolo disciplinato dalla
legge n. 316/1968, entro i cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda.
In tal caso, la relativa documentazione sarà rilasciata dalle competenti camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura.
Dall’art. 5 all’art. 14 (omissis)
Legge 11-4-1986, n. 113
203
Piano straordinario per l' occupazione giovanile
Art. 1
(Piano straordinario per l' assunzione di giovani con il contratto di formazione e lavoro; ndr)
[1] Ai fini dell' attuazione, negli anni 1986 e 1987<1>, di un piano straordinario di interesse nazionale per l'
inserimento in attivita' lavorative di 40.000 giovani - di cui almeno 20.000 nei territori di cui all' art. 1 del Testo
unico approvato con DPR 6-3-1978, n. 218 - il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, anche con la
collaborazione di enti e istituti di ricerca a carattere nazionale e delle universita', promuove la predisposizione,
da parte di imprese, enti pubblici economici e loro consorzi, associazioni e fondazioni con fini di ricerca o di
assistenza tecnica ad attivita' di imprese, di progetti per l' assunzione, con il contratto di formazione e lavoro di
cui all' art. 3 del DL 30-10-1984, n. 726<2>, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19-12-1984, n.
863, di lavoratori di eta' compresa tra i 18 e i 29 anni e che risultano iscritti da almeno 12 mesi<3> nella prima
e seconda classe delle liste di collocamento di cui all' art. 10, comma secondo, della legge 29-4-1949, n.
264<2>. Le imprese e gli enti pubblici economici e loro consorzi possono proporre progetti nell' ambito del
predetto piano straordinario e presentarli al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai fini del loro
esame ai sensi del successivo comma secondo. In ogni caso, i tempi e le modalita' di svolgimento dell' attivita'
di formazione e lavoro devono essere definiti nei progetti presentati, che devono recare l' indicazione dei
programmi formativi, con le specifiche qualificazioni professionali da acquisire, per il cui svolgimento possono
essere stipulate convenzioni con le universita'.
da [2] a [4] (abrogati)<4>.
[5] Ai fini dell' approvazione hanno priorita':
a) i progetti da attuare nelle aree territoriali che presentano, tenuto conto delle condizioni socio-economiche, i
livelli della disoccupazione giovanile piu' elevati;
b) i progetti che prevedono l' assunzione di manodopera femminile in professionalita' nelle quali essa e'
sottorappresentata;
c) i progetti che prevedono l' assunzione di lavoratori ad alta scolarizzazione per profili professionali
particolarmente qualificati;
d) i progetti che prevedono l' assunzione anche di lavoratori appartenenti a categorie che trovano difficolta' ad
inserirsi nel mercato del lavoro;
e) i progetti predisposti d' intesa con le Associazioni sindacali territoriali e di categoria dei lavoratori aderenti
alle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
[6] Ai datori di lavoro, per ciascun lavoratore assunto sulla base dei progetti di cui al comma primo, e'
concesso, per ogni mensilita' di retribuzione corrisposta durante lo svolgimento del contratto di formazione e
lavoro, un contributo pari al 15 per cento della retribuzione spettante in applicazione del Contratto collettivo di
categoria. Il contributo e' elevato al 20 per cento per le imprese che operano nei settori dei servizi di
informatica e di telematica, delle produzioni aerospaziali, delle industrie meccaniche di precisione, delle
industrie delle telecomunicazioni, di tecnica elettronica, della produzione di elaboratori elettronici, macchine
elettroniche per ufficio e sistemi per l' automazione e della costruzione di strumenti, apparati e sistemi
elettronici per il controllo di impianti e processi industriali e nel settore delle biotecnologie e delle fibre ottiche.
Per le imprese ubicate nei territori di cui all' art. 1 del Testo unico approvato con DPR 6-3-1978, n. 218, i
contributi di cui al presente comma sono pari, rispettivamente, al 30 e al 40 per cento.
[7] Ai datori di lavoro, per ciascun lavoratore assunto sulla base dei progetti di cui al comma primo e
mantenuto in servizio a tempo indeterminato, e' corrisposto, per un periodo di dodici mesi, un contributo
mensile di lire 100.000 per ogni mensilita' di retribuzione corrisposta. Tale contributo e' elevato a lire 200.000
per le aree di cui all' art. 1 del Testo unico approvato con DPR 6-3-1978, n. 218.
[8] I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, ai sensi della presente legge e dell' art. 3 del DL
30-10-1984, n. 726, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19-12-1984, n. 863, da parte dei
soggetti di cui al precedente comma primo tenuti al versamento dei contributi previdenziali a gestioni di
previdenza sostitutive, esclusive ed esonerative dall' assicurazione generale obbligatoria per l' invalidita', la
vecchiaia e i superstiti, sono iscritti obbligatoriamente fin dall' assunzione con il contratto di formazione e
lavoro a tali gestioni. A queste ultime vanno versati sia i contributi a carico dei datori di lavoro secondo la
misura fissa stabilita dal comma sesto dell' art. 3 del DL 30-10-1984, n. 726, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 19-12-1984, n. 863, sia i contributi a carico dei lavoratori determinati in base alle
disposizioni previste dai singoli ordinamenti.
[9] I contributi di cui ai precedenti commi sesto e settimo sono cumulabili con le altre agevolazioni alle quali il
datore di lavoro abbia diritto.
[10] Con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono
stabilite le modalita' di erogazione, da effettuarsi per il tramite dell' Istituto Nazionale della Previdenza Sociale,
dei contributi di cui ai precedenti commi sesto e settimo, anche con il sistema di conguaglio. Con i medesimi
decreti si dispone il finanziamento per la realizzazione dei progetti approvati e si determinano le modalita' della
sua erogazione, prevedendosi in ogni caso che il saldo finale sia non inferiore al 30 per cento e sia erogato
dopo la verifica della documentazione delle spese sostenute. Non e' ammesso il rimborso delle somme
corrisposte a titolo di retribuzione per le ore di formazione<5>.
204
[11] Sulla base di apposita evidenza contabile tenuta dall' Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale rimborsa annualmente al predetto Istituto le somme erogate a
norma del precedente comma.
[12] (abrogato)<5>.
[13] Periodicamente, e comunque almeno due volte l' anno, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
effettua esami congiunti per la verifica dello stato di attuazione del piano straordinario con le Organizzazioni
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
[14] Le modalita' di attuazione, nel settore marittimo, del piano straordinario di cui al precedente comma
primo, vengono determinate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro della marina mercantile e con il Ministro del tesoro, sentite le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e
dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
[15] Per quanto non diversamente disposto dai precedenti commi si applicano le disposizioni per i contratti di
formazione e lavoro di cui all' art. 3 del DL 30-10-1984, n. 726, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 19-12-1984, n. 863.
¶Art. 2
(omissis)
Art. 3
(Contributi ai datori di lavoro; ndr)
[1] Per ciascun lavoratore assunto, entro il 31-12-1988, con il contratto di formazione e lavoro di cui all' art. 3 del
DL 30-10-1984, n. 726<1>, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19-12-1984, n. 863, al di fuori
dei casi previsti dall' art. 1 della presente legge, e occupato nei territori di cui all' art. 1 del Testo unico
approvato con DPR 6-3-1978, n. 218, in aggiunta ai lavoratori occupati alla data di entrata in vigore della
presente legge, e' concesso ai datori di lavoro il contributo di cui al primo e al secondo periodo del comma
sesto dell' art. 1 della presente legge rispettivamente nella misura del 20 e del 25 per cento. Il predetto
contributo e' corrisposto nella misura del 30 per cento alle imprese artigiane operanti nei settori delle
produzioni tradizionali individuati con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, su
proposta delle regioni interessate.
[2] I predetti contributi, per lavoratori nuovi assunti, sono concessi ai datori di lavoro che mantengono in servizio
almeno il 50 per cento dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
[3] Per ciascun lavoratore di cui al precedente comma primo mantenuto in servizio a tempo indeterminato, e'
concesso, per un periodo di un anno, per ogni mensilita' di retribuzione corrisposta, un contributo mensile pari
a lire 200.000, proporzionalmente ridotto per i lavoratori a tempo parziale.
[4] I contributi di cui ai precedenti commi primo e terzo sono erogati, con le modalita' stabilite dal Ministro per gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza
sociale, dalla gestione commissariale della Cassa per il Mezzogiorno di cui alla legge 17-11-1984, n. 775, e
sono comulabili con le altre agevolazioni alle quali il datore di lavoro abbia diritto<2>.
¶Art. 4
(omissis)
Art. 5
(Cumulabilita' dei contributi; ndr)
[1] I contributi concessi a norma della presente legge sono cumulabili, in ciascun mese, con contributi di
incentivazione all' assunzione di lavoratori con contratto di formazione e lavoro, eventualmente previsti dalle
leggi regionali, nel limite del 35 per cento e, per le aree di cui all' art. 1 del Testo unico approvato con DPR 63-1978, n. 218, nel limite del 50 per cento della retribuzione spettante in applicazione dei Contratti collettivi di
categoria.
[2] La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti
della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello
Stato.
¶
DM 9-10-1986 (pubblicato nella G.U. n° 244 del 20 ottobre 1986)
Attuazione del piano straordinario per l' occupazione giovanile nel settore marittimo
Art. 1
Soggetti proponenti
Ai fini dell' attuazione del piano straordinario di cui alla legge 11-4-1986, n. 113, artt. 1 e 2 nel settore
marittimo, le imprese, gli enti pubblici economici ed i loro consorzi, possono presentare al Ministero del lavoro
progetti per l' assunzione di lavoratori con il contratto di formazione e lavoro di cui all' art. 3 del DL 30-10205
1984, n. 726, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19-12-1984, n. 863, purché aventi i requisiti di
cui all' art. 2 seguente.
Nel caso di progetti presentati da consorzi di imprese o enti pubblici economici nel progetto devono essere
specificati i singoli soggetti giuridici titolari del rapporto di lavoro, precisando per ciascuno di essi il numero
dei giovani che si intende assumere.
E' consentita la presentazione di progetti di più imprese, per il tramite delle articolazioni locali delle
Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.
Il periodo del contratto di formazione e lavoro nel settore marittimo puòArt. 2
Condizioni di ammissibilita'
Art. 2
Condizioni di ammissibilita'
A) I progetti di cui all' art. 1 dovranno riguardare l' assunzione di lavoratori di età compresa tra i 18 e i 29 anni
che risultano iscritti negli ultimi diciotto mesi per almeno dodici mesi nei turni degli Uffici di collocamento
della gente di mare istituiti ai sensi del RDL 24-5-1925, n. 1031.
La durata della permanenza dell' iscrizione nelle liste suddette sarà accertata dall' Ufficio di collocamento
competente al momento del rilascio del nulla osta all' assunzione.
L' assunzione può avvenire a partire dalla data di approvazione del progetto e dovrà concludersi entro e non
oltre sette mesi dalla data medesima.
B) I progetti dovranno precisare i tempi e le modalità di svolgimento dell' attività di formazione e lavoro e
devono recare l' indicazione dei programmi formativi, con le specifiche qualificazioni professionali da acquisire
secondo lo schema allegato.
Garante dello svolgimento a bordo dell' attività formativa e' il comando della nave, che rilascerà apposita
dichiarazione sui relativi periodi sino al completamento dell' intero arco formativo.
C) I progetti possono riguardare esclusivamente l' assunzione di lavoratori con qualifica di allievi ufficiali,
allievi sottufficiali, personale comune polivalente e, per le navi da crociera, personale comune alberghiero.
Per il personale comune polivalente ed il personale comune alberghiero, per le navi da crociera, l' impiego dei
lavoratori assunti ai sensi della legge, dovrà risultare aggiuntivo rispetto alla tabella di armamento allegata ai
Contratti collettivi nazionali di lavoro, fatta eccezione per il personale comune polivalente impiegato in navi
con avanzate caratteristiche tecnico-gestionali.
D) In sede di prima applicazione, i progetti devono essere presentati, corredati dagli elementi di cui allo
schema allegato entro il 30-11-1986, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale
dell'orientamento e addestramento professionale dei lavoratori - Via Castelfidardo, 43 - 00185 Roma, per
l'istruttoria e in copia al Ministero della marina mercantile - Direzione generale del lavoro marittimo e portuale.
essere compiuto anche con imbarchi non continuativi, nel rispetto della normativa sugli avvicendamenti
prevista dai contratti collettivi di categoria.
All' atto di ogni movimento di marineria l'Autorità marittima competente annoterà sul ruolo di equipaggio della
nave e sul libretto di navigazione del marittimo interessato gli estremi dell' atto di approvazione del progetto
nel quale rientra il contratto di formazione lavoro in base al quale il marittimo viene imbarcato.
¶Art. 3
Approvazione dei progetti
I progetti sono approvati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato tecnico di
valutazione di cui all' art. 1, comma secondo, della legge 11-4-1986, n. 13<1-2>, alle cui riunioni per l'
espressione di parere su ciascuno dei progetti nel settore marittimo possono partecipare il direttore generale del
lavoro marittimo e portuale del Ministero della marina mercantile e sei esperti del settore marittimo designati
dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori di categoria e dei datori di lavoro piu' rappresentative sul piano
nazionale.
I progetti sono prescelti secondo un' articolazione regionale correlata all' incidenza della disoccupazione
giovanile nella fascia di età 15-29 anni, in aderenza ai parametri della tabella allegata.
Art. 4
Criteri di priorita'
Ai fini dell' approvazione hanno priorità innanzitutto i progetti che prevedono l' assunzione di allievi ufficiali di
coperta o di macchina, della durata minima di diciotto mesi.
Successivamente avranno titolo preferenziale i progetti che siano definiti prioritari secondo il maggior numero
dei seguenti criteri:
- assunzione di manodopera femminile nelle categorie di allievi ufficiali o sottufficiali;
- assunzioni di giovani disoccupati da almeno diciotto mesi, secondo le medesime modalità stabilite al
precedente art. 2, lettera a), o di giovani capi di famiglia senza reddito;
206
- intesa con le associazioni sindacali territoriali o di categoria dei lavoratori aderenti alle organizzazioni
maggiormente rappresentative sul piano nazionale, documentata da apposita dichiarazione delle parti.
Art. 5
Spese di realizzazione dei progetti
I soggetti proponenti possono chiedere il rimborso dei seguenti tipi di spese eventualmente da sostenere per la
realizzazione dei progetti approvati:
- spese per la selezione delle persone da assumere;
- spese di progettazione del programma di formazione e lavoro;
- spese di gestione delle singole parti di attività formative.
Il finanziamento relativo, a carico della legge, sarà stabilito con decreto del Ministro del lavoro, di concerto
con il Ministro del tesoro.
A tal fine il soggetto proponente dovrà allegare al progetto un questionario analogo a quelli utilizzati per la
richiesta di contributo del Fondo Sociale Europeo, compilandolo in ogni sua parte ed esponendo, nella voce
<<reddito degli allievi>> del questionario FSE anche i contributi sulla retribuzione corrisposta, in misura di
quanto previsto dal comma sesto dell' art. 1 della legge, ed il <<valore equivalente>> delle facilitazioni di
carattere contributivo sugli oneri sociali, di cui all' art. 3, comma sesto, della legge n. 863/84<1>, relativamente
alle ore di formazione.
Le imprese indicate all' art. 1, comma sesto e comma settimo, della legge quali beneficiarie di contributi
maggiorati, sono quelle le cui navi sono iscritte nei compartimenti marittimi ubicati nei territori di cui all' art. 1
del Testo unico approvato con DPR 6-3-1978, n. 218.
Il contributo previsto dall' art. 1, comma settimo, della legge e' corrisposto per le prime dodici mensilità di
retribuzione effettivamente corrisposte ai lavoratori mantenuti in servizio a tempo indeterminato, nel rispetto
delle normative sugli avvicendamenti previsti dai contratti collettivi di categoria.
Scheda sui dati informativi da indicare nei progetti
1. Dati generali sul soggetto presentatore.
Denominazione, codice fiscale, iscrizione alla Camera di commercio, natura giuridica, sede legale, codice
ISTAT.
2. Dati riguardanti il personale.
Numero addetti alla data di presentazione del progetto risultanti dalle tabelle di armamento e complessivi dell'
impresa, eventuale ricorso alla CIG o a riduzione del personale negli ultimi dodici mesi, Contratto collettivo
nazionale di lavoro ...
3. Descrizione del progetto.
Unità marittime interessate al progetto e descrizione delle attività svolte, motivazioni della richiesta con
specificazione se trattasi di assunzioni in incremento degli organici ...
4. Dati sui contrattisti.
4.1. Numero dei giovani da assumere distinti per qualificazione professionale da conseguire per sesso, età, per
titoli di studio (le classi di età da utilizzare sono: 18-19, 20-24, 25-29).
4.2. Categoria contrattuale all' atto dell' assunzione, categoria di inquadramento della qualificazione
professionale, al conseguimento della quale e' preordinato il progetto.
4.3. Previsioni circa la conversione dei contratti a tempo indeterminato.
5. Programma formativo.
Distintamente per ciascuna qualificazione professionale, di cui sub 4.1:
5.1. Durata del contratto e tempi di formazione e di lavoro.
5.2. Descrizione delle capacità tecnico-professionali da conseguire.
5.3. Modalità di svolgimento dell' attività formativa (strutture e attrezzature dedicate, docenti e personale che
affianca, convenzioni con strutture esterne ed università, ...).
6. Questionario di Fondo Sociale Europeo.
Se si intendono richiedere i benefici di cui all' art. 5 del decreto.
7. Riepilogo dei dati necessari per il conseguimento delle priorità.
Seguendo rigorosamente e dimostrando quanto indicato nell' art. 4 del decreto.
Scheda sui dati informativi da indicare nei progetti
1. Dati generali sul soggetto presentatore.
Denominazione, codice fiscale, iscrizione alla Camera di commercio, natura giuridica, sede legale, codice
ISTAT.
2. Dati riguardanti il personale.
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Numero addetti alla data di presentazione del progetto risultanti dalle tabelle di armamento e complessivi dell'
impresa, eventuale ricorso alla CIG o a riduzione del personale negli ultimi dodici mesi, Contratto collettivo
nazionale di lavoro ...
3. Descrizione del progetto.
Unita' marittime interessate al progetto e descrizione delle attivita' svolte, motivazioni della richiesta con
specificazione se trattasi di assunzioni in incremento degli organici ...
4. Dati sui contrattisti.
4.1. Numero dei giovani da assumere distinti per qualificazione professionale da conseguire per sesso, eta', per
titoli di studio (le classi di eta' da utilizzare sono: 18-19, 20-24, 25-29).
4.2. Categoria contrattuale all' atto dell' assunzione, categoria di inquadramento della qualificazione
professionale, al conseguimento della quale e' preordinato il progetto.
4.3. Previsioni circa la conversione dei contratti a tempo indeterminato.
5. Programma formativo.
Distintamente per ciascuna qualificazione professionale, di cui sub 4.1:
5.1. Durata del contratto e tempi di formazione e di lavoro.
5.2. Descrizione delle capacita' tecnico-professionali da conseguire.
5.3. Modalita' di svolgimento dell' attivita' formativa (strutture e attrezzature dedicate, docenti e personale che
affianca, convenzioni con strutture esterne ed universita', ...).
6. Questionario di Fondo Sociale Europeo.
Se si intendono richiedere i benefici di cui all' art. 5 del decreto.
7. Riepilogo dei dati necessari per il conseguimento delle priorita'.
Seguendo rigorosamente e dimostrando quanto indicato nell' art. 4 del decreto.
Legge 28-02-1987, n. 56 (Pubblicata nella G.U. 03-03-1987, n. 51, Supplemento ordinario)
Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro
Titolo I
NORME IN MATERIA DI COLLOCAMENTO ORDINARIO
Art. 1 - Commissioni e sezioni circoscrizionali per l'impiego [1]
1. Ai fini dell'attuazione della politica attiva dell'impiego e della mobilità sono istituite le sezioni
circoscrizionali per l'impiego per l'esercizio delle funzioni ad esse attribuite dalla presente legge.
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previo parere della commissione regionale per l'impiego,
determina le sezioni circoscrizionali per l'impiego e ne definisce gli ambiti territoriali, tenendo conto delle
caratteristiche locali del mercato del lavoro, delle articolazioni degli altri organi amministrativi e dei
collegamenti sul territorio .
3. Nell'ambito della circoscrizione, il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione,
su proposta della commissione regionale per l'impiego, previo parere della commissione circoscrizionale,
istituita a norma del successivo comma 5, può istituire recapiti periodici della sezione circoscrizionale per
l'impiego per l'espletamento anche temporaneo di compiti esecutivi connessi con il servizio di collocamento.
4. I lavoratori residenti nel territorio della circoscrizione, che intendono concludere un contratto di lavoro
subordinato, devono iscriversi nelle liste di collocamento della sezione circoscrizionale per l'impiego. Senza
cambiare la propria residenza essi possono trasferire la loro iscrizione, previa cancellazione della precedente,
nella lista di collocamento di altra circoscrizione, conservando l'anzianità di iscrizione maturata .
5. Presso ciascuna sezione circoscrizionale è istituita la commissione circoscrizionale per l'impiego. Essa è
nominata dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ed è composta dal
responsabile della sezione o da un suo delegato, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti dei lavoratori
e da quattro rappresentanti dei datori di lavoro designati dalle associazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale. Per ogni membro effettivo è nominato un supplente.
6. La commissione di cui al comma 5 dura in carica tre anni e svolge le funzioni attualmente attribuite agli
organi collegiali locali dall'articolo 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e dall'articolo 33 della legge 20
maggio 1970, n. 300, nonché quelle attribuite alle commissioni comunali per il lavoro a domicilio, di cui
all'articolo 5 della legge 18 dicembre 1973, n. 877.
7. La commissione circoscrizionale, nell'ambito delle direttive e dei criteri stabiliti dal Ministero del lavoro e
della previdenza sociale e dalla commissione regionale per l'impiego, impartisce disposizioni alla sezione
circoscrizionale ai fini dell'attuazione delle procedure del collocamento e delle rilevazioni sul mercato del
lavoro.
208
8. Fino alla istituzione nei singoli ambiti territoriali della nuova struttura circoscrizionale il servizio del
collocamento continua ad essere svolto dalle commissioni e sezioni esistenti. In sede di prima attuazione di
quanto disposto nel comma 2, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale procede ad istituire le sezioni
circoscrizionali per l'impiego entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
9. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 23 della legge 29 aprile 1949, n. 264.
Note:
1 Per la soppressione delle Commissioni circoscrizionali per l'impiego, vedi l' art. 6, comma 2, D.Lgs. 23
dicembre 1997, n. 469; Per la soppressione delle Sezioni circoscrizionali per l'impiego, vedi l' art. 8, comma 1,
D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469.
Art. 2 - Collocamento in agricoltura
(Omissis)
Art. 3 - Partecipazione dei comuni agli oneri logistici e finanziari delle sezioni circoscrizionali dei recapiti
periodici e delle sezioni decentrate
1. I comuni ove hanno sede la sezione circoscrizionale, i recapiti periodici e le sezioni decentrate sono tenuti a
fornire i locali necessari per il funzionamento delle sezioni e dei recapiti medesimi, secondo criteri di massima
relativi alle caratteristiche degli immobili stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. I predetti
comuni ricevono dai comuni compresi nell'ambito territoriale delle sezioni circoscrizionali, dei recapiti
periodici e delle sezioni decentrate una quota di partecipazione all'onere finanziario sostenuto, secondo accordi
e criteri di proporzionalità stabiliti dagli stessi comuni [1].
2. L'espletamento dell'obbligo di cui al comma 1 sostituisce quello previsto dall'articolo 28 della legge 29 aprile
1949, n. 264.
Note:
1) A norma dell'art. 4, comma 2, D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'art. 45, comma 25,
L. 17 maggio 1999, n. 144, il presente comma si applica anche ai Centri per l'impiego istituiti dalle
amministrazioni provinciali.
Art. 4 - Commissione centrale e commissioni regionali per l'impiego
1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 dicembre 1984, n. 863, il primo capoverso è sostituito dal seguente: "dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale o da un sottosegretario di Stato allo stesso dicastero, da lui delegato, con funzioni di
presidente"; al secondo capoverso le parole: "la commissione e fissare" sono sostituite dalle parole: "e
presiedere la commissione fissandone".
2. La commissione centrale per l'impiego, è integrata da un membro, con voto consultivo, nominato dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con funzioni di consigliere per l'attuazione dei principi di parità
di trattamento tra uomo e donna in materia di lavoro.
3. Per il personale dipendente da amministrazioni dello Stato, da amministrazioni locali e da enti pubblici, che
faccia o abbia fatto parte delle segreterie tecniche delle commissioni centrali e regionali per l'impiego, ai sensi
dell'articolo 3-bis della legge 1° giugno 1977, n. 285, come modificata dal decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 479, nonché delle agenzie di cui all'articolo 24
della presente legge, gli oneri relativi al trattamento economico, ivi compresi tutti gli emolumenti connessi con
le attività che detto personale è chiamato ad esplicare, restano a carico delle amministrazioni od enti di
appartenenza sin dal momento del relativo comando.
Art. 5 - Compiti delle commissioni regionali per l'impiego
1. Le commissioni regionali per l'impiego costituiscono l'organo di programmazione, di direzione e di controllo
di politica attiva del lavoro. A tal fine esse attuano ogni utile iniziativa, e in particolare:
a) realizzano, nel proprio ambito territoriale, in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale e
regionale, i compiti della commissione centrale per l'impiego secondo gli indirizzi da questa espressi; svolgono
inoltre i compiti di cui all'articolo 3 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 marzo 1970, n. 83;
b) esprimono parere sui programmi di formazione professionale predisposti dall'amministrazione regionale e
propongono la istituzione di corsi di qualificazione e riqualificazione professionale per i lavoratori iscritti nelle
liste di collocamento ovvero nelle liste di mobilità per agevolarne l'occupazione in attività predeterminate;
c) possono autorizzare, con propria deliberazione, operazioni di riequilibrio tra domanda e offerta di lavoro,
consentendo che agli avviamenti per particolari insediamenti produttivi, anche sostitutivi, ai sensi dell'articolo 7
209
della legge 8 agosto 1972, n. 464, concorrano lavoratori iscritti nelle liste d'altre circoscrizioni, ovvero che sia
data la precedenza a coloro che risiedono in determinati comuni, osservati opportuni criteri di proporzionalità;
d) predispongono programmi di inserimento al lavoro di lavoratori affetti da minorazioni fisiche o mentali o
comunque di difficile collocamento, in collaborazione con le imprese disponibili, integrando le iniziative con le
attività di orientamento, di formazione, di riadattamento professionale svolte o autorizzate dalla regione;
e) possono stabilire, in deroga all'articolo 22 della legge 29 aprile 1949, n. 264, anche per singole
circoscrizioni, su proposta delle competenti commissioni circoscrizionali, modalità diverse per l'iscrizione nelle
liste di collocamento e diverse periodicità e modalità per la dichiarazione di conferma nello stato di
disoccupazione;
f) possono esprimere parere, attraverso apposita sottocommissione, entro e non oltre il termine di quindici
giorni dalla presentazione della domanda, sulle richieste di cassa integrazione guadagni straordinaria e di
eventuali proroghe;
g) possono determinare, su proposta delle commissioni circoscrizionali interessate, in relazione a particolari
situazioni locali, connesse anche al numero e alle caratteristiche professionali dei lavoratori iscritti nelle liste,
nonché alla natura delle varie richieste di assunzione, procedure per la convocazione e l'avviamento dei
lavoratori diverse da quelle in vigore;
h) qualora vi siano fondati motivi per ritenere che sussista violazione della legge 9 dicembre 1977, n. 903,
avvalendosi dell'ispettorato del lavoro e della consulenza del comitato nazionale per l'attuazione dei principi di
parità di trattamento ed eguaglianza di opportunità tra i lavoratori e le lavoratrici, possono effettuare indagini
presso le imprese sull'osservanza del principio di parità. I datori di lavoro sono tenuti a fornire informazioni sui
criteri e sui motivi delle selezioni;
h-bis) in ordine al reclutamento della manodopera da utilizzare nei cantieri comunali, per progetti finalizzati
all'occupazione e finanziati per intero con leggi delle regioni, e/o dagli enti locali, tramite i rispettivi Fondi
sociali, stabiliscono criteri, modalità e parametri per l'avviamento al lavoro, anche in deroga all'articolo 16, e
successive modifiche ed integrazioni, comprese le relative norme di attuazione e regolamenti, tenendo conto
delle esigenze territoriali opportunamente ed appositamente manifestate dagli organi rappresentativi degli enti
locali interessati e della natura sociale degli interventi di cui trattasi [1]. [2]
Note:
1 Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 197, L. 23 dicembre 1996, n. 662.
2 Per la soppressione della Commissione regionale per l'impiego, vedi l' art. 5, comma 1, D.Lgs. 23 dicembre
1997, n. 469.
Art. 6 - Gettone giornaliero e permessi per i componenti delle commissioni regionali,provinciali e
circoscrizionali
(Omissis)
Art. 7 - Direzione generale per l'impiego presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
(Omissis)
Art. 8 - Osservatorio del mercato del lavoro
1. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituita la direzione generale per l'osservatorio del
mercato del lavoro. Essa:
a) programma ed organizza le rilevazioni generali sullo stato dell'occupazione per tutti i settori di attività,
nonché sui flussi e sui fabbisogni quantitativi e qualitativi, sulle previsioni occupazionali, sulle dinamiche e
sugli orientamenti della popolazione scolastica e universitaria, anche in rapporto alle analoghe rilevazioni
promosse nell'ambito della CEE;
b) coordina le indagini e le rilevazioni specifiche effettuate ai vari livelli territoriali;
c) elabora stime, proiezioni e previsioni sull'andamento del mercato del lavoro;
d) pubblica e diffonde le informazioni sulle materie di cui alle lettere a), b) e c);
e) svolge funzioni di segreteria tecnica della commissione centrale per l'impiego.
2. Presso la direzione generale per l'osservatorio del mercato del lavoro è istituita un'apposita commissione
tecnica, nominata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, presieduta dal presidente
dell'ISTAT e composta dal direttore della direzione generale per l'osservatorio del mercato del lavoro e da altri
undici membri esperti designati rispettivamente dal Ministro per la funzione pubblica, dal Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica,
dal Ministro della pubblica istruzione, dal presidente dell'ISCO, dal presidente dell'ISFOL, dalla Banca d'Italia,
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e, nel numero di due, dalla Conferenza dei presidenti delle
regioni. La commissione è incaricata di programmare la realizzazione e lo sviluppo del sistema informativo, il
suo affinamento e miglioramento e di definire le linee di valutazione e interpretazione dei dati da esso forniti.
210
3. Per l'adempimento delle proprie funzioni la direzione generale per l'osservatorio del mercato del lavoro si
avvale degli osservatori istituiti dalle regioni sulla base di convenzioni stipulate dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale con le regioni interessate [1].
4. Il controllo ed il coordinamento delle metodologie di rilevazione a livello regionale sono affidati agli uffici
regionali dell'ISTAT.
5. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro il 31 luglio di ogni anno, redige un rapporto sulla
manodopera utilizzando i dati e le analisi dell'osservatorio del mercato del lavoro.
6. Al fine di concorrere all'elaborazione e all'approntamento di studi e ricerche rientranti nelle proprie finalità
istituzionali, l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) è autorizzato a
stipulare, con istituti ed enti di ricerca, apposite convenzioni.
7. Per far fronte alle necessità di personale derivanti dai compiti di cui al presente articolo, l'ISTAT potrà
richiedere il comando di personale dipendente da amministrazioni dello Stato, da enti pubblici anche economici
e da enti locali in possesso di professionalità specifica, ovvero da formare entro un mese dal comando, nonché,
in via eccezionale e per motivate esigenze, procedere all'assunzione di esperti di qualificata e riconosciuta
competenza nel settore con contratti di diritto privato di durata non superiore a due anni.
Note:
1 L'articolo 10, comma 3, D.L. 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° giugno 1991,
n. 169, ha interpretato autenticamente il presente comma nel senso che per l'adempimento delle prorie funzioni
la Direzione generale per l'osservatorio del mercato del lavoro si avvale degli osservatori istituiti dalle regioni,
nonché, ad integrazione di questi osservatori, di istituti ed enti di ricerca, sulla base di apposite convenzioni
stipulate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, rispettivamente con regioni, istituti ed enti
interessati.
Art. 9 - Obblighi di informazione a carico delle imprese
(Omissis)
Art. 10 - Classificazione dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento [1]
1. A modifica dell'articolo 10, secondo comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264, i lavoratori iscritti nelle liste
di collocamento sono classificati nel modo seguente:
a) Prima classe: lavoratori disoccupati o in cerca di prima occupazione oppure occupati a tempo parziale con
orario non superiore a venti ore settimanali e che aspirino ad una diversa occupazione; conservano la iscrizione
in questa classe i lavoratori avviati con contratti a tempo determinato, la cui durata complessiva non superi i
quattro mesi nell'anno solare;
a-bis) liste di mobilità: lavoratori da lungo tempo in cassa integrazione o iscritti nelle liste di collocamento da
lungo periodo [2];
b) Seconda classe: lavoratori occupati, esclusi quelli assegnati alla prima classe, che aspirino a diversa
occupazione;
c) Terza classe: titolari di trattamenti pensionistici di vecchiaia o di anzianità.
2. Le classi di cui al comma 1 costituiscono ordine di precedenza nell'avviamento al lavoro.
3. La commissione regionale per l'impiego stabilisce uniformi criteri di valutazione degli elementi che
concorrono alla formazione delle graduatorie tenendo conto del carico familiare, della situazione economica e
patrimoniale dei lavoratori e dell'anzianità di iscrizione nelle liste, secondo gli orientamenti generali assunti
dalla commissione centrale per l'impiego. [3]
4. E' abrogato il secondo comma dell'articolo 9 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni e
integrazioni. La sezione di collocamento, in occasione della revisione mensile dello stato di disoccupazione,
provvede a restituire all'interessato il libretto di lavoro.
Note:
1 In merito all'iscrizione dei lavoratori disponibili a svolgere attività all'estero, vedi l' art. 1, D.L. 31 luglio
1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 ottobre 1987, n. 398.
2 Lettera inserita dall'art. 8, comma 10, L. 29 dicembre 1990, n. 407.
3 Per la soppressione della Commissione regionale per l'impiego, vedi l' art. 5, comma 1, D.Lgs. 23 dicembre
1997, n. 469.
Art. 11 - Disciplina delle modalità di attuazione del collocamento
(Omissis)
Art. 6. - Soppressione di organi collegiali
1. La provincia, entro i sei mesi successivi dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo
4, comma 1, istituisce un'unica commissione a livello provinciale per le politiche del lavoro, quale organo
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tripartito permanente di concertazione e di consultazione delle parti sociali in relazione alle attività e alle
funzioni attribuite alla provincia ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), nonché in relazione alle attività e
funzioni già di competenza degli organi collegiali di cui al comma 2 del presente articolo secondo i seguenti
principi e criteri:
a) la composizione della commissione deve essere tale da permettere la pariteticità delle posizioni delle parti
sociali;
b) presidenza della commissione al presidente dell'amministrazione provinciale;
c) inserimento del consigliere di parità;
d) possibilità di costituzione di sottocomitati, nel rispetto dei criteri di cui alla lettera a), anche a carattere
tematico.
2. Con effetto dalla costituzione della commissione provinciale di cui al comma 1, i seguenti organi collegiali
sono soppressi e le relative funzioni e competenze sono trasferite alla provincia:
a) commissione provinciale per l'impiego;
b) commissione circoscrizionale per l'impiego;
c) commissione regionale per il lavoro a domicilio;
d) commissione provinciale per il lavoro a domicilio;
e) commissione comunale per il lavoro a domicilio;
f) commissione provinciale per il lavoro domestico;
g) commissione provinciale per la manodopera agricola;
h) commissione circoscrizionale per la manodopera agricola;
i) commissione provinciale per il collocamento obbligatorio.
3. La provincia, nell'attribuire le funzioni e le competenze già svolte dalla commissione di cui al comma 2,
lettera i), garantisce all'interno del competente organismo, la presenza di rappresentanti designati dalle
categorie interessate, di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, designati rispettivamente dalle
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e di un ispettore medico del lavoro. Nell'ambito
di tale organismo è previsto un comitato tecnico composto da funzionari ed esperti del settore sociale e medicolegale e degli organismi individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 4 del presente decreto, con particolare
riferimento alla materia delle inabilità, con compiti relativi alla valutazione delle residue capacità lavorative,
alla definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all'inserimento e alla predisposizione dei controlli
periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilità. Agli oneri per il funzionamento del comitato tecnico si
provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per il funzionamento della
commissione di cui al comma 1 [1].
Note:
1 Comma modificato dall'art. 6, comma 2, lett. a) e b), L. 12 marzo 1999, n. 68.
Capo III
Trasferimento risorse alle regioni e soppressione uffici
(Omissis)
Capo IV
Attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro - Sistema informativo lavoro
Art. 10. - Attività di mediazione
1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge 15 marzo 1997, n. 59, il presente articolo definisce le
modalità necessarie per l'autorizzazione a svolgere attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro a
idonee strutture organizzative.
2. L'attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro può essere svolta, previa autorizzazione del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da imprese o gruppi di imprese, anche società cooperative con
capitale versato non inferiore a 200 milioni di lire nonché da enti non commerciali con patrimonio non inferiore
a 200 milioni.
3. I soggetti di cui al comma 2 debbono avere quale oggetto sociale esclusivo l'attività di mediazione tra
domanda e offerta di lavoro.
4. L'autorizzazione è rilasciata, entro e non oltre centocinquanta giorni dalla richiesta, per un periodo di tre anni
e può essere successivamente rinnovata per periodi di uguale durata. Decorso tale termine, la domanda si
intende respinta.
5. Le domande di autorizzazione e di rinnovo sono presentate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale
che le trasmette entro trenta giorni alle regioni territorialmente competenti per acquisirne un motivato parere
entro i trenta giorni successivi alla trasmissione. Decorso inutilmente tale termine, il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, ove ne ricorrano i presupposti, può comunque procedere al rilascio dell'autorizzazione
o al suo rinnovo.
6. Ai fini dell'autorizzazione i soggetti interessati si impegnano a:
212
a) fornire al servizio pubblico, mediante collegamento in rete, i dati relativi alla domanda e all'offerta di lavoro
che sono a loro disposizione;
b) comunicare all'autorità concedente gli spostamenti di sede, l'apertura delle filiali o succursali, la cessazione
delle attività;
c) fornire all'autorità concedente tutte le informazioni da questa richiesta.
7. I soggetti di cui al comma 2 devono:
a) disporre di uffici idonei nonché di operatori con competenze professionali idonee allo svolgimento
dell'attività di selezione di manodopera; l'idoneità delle competenze professionali è comprovata da esperienze
lavorative relative, anche in via alternativa, alla gestione, all'orientamento, alla selezione e alla formazione del
personale almeno biennale;
b) avere amministratori, direttori generali, dirigenti muniti di rappresentanza e soci accomandatari, in possesso
di titoli di studio adeguati ovvero di comprovata esperienza nel campo della gestione, selezione e formazione
del personale della durata di almeno tre anni. Tali soggetti non devono aver riportato condanne, anche non
definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, per delitti contro il
patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'articolo
416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non
inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli
infortuni sul lavoro o di previdenza sociale, ovvero non devono essere stati sottoposti alle misure di
prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o
della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni.
8. Ai sensi delle disposizioni di cui alle leggi 20 maggio 1970, n. 300, 9 dicembre 1977, n. 903, e 10 aprile
1991, n. 125, e successive modificazioni ed integrazioni, nello svolgimento dell'attività di mediazione è vietata
ogni pratica discriminatoria basata sul sesso, sulle condizioni familiari, sulla razza, sulla cittadinanza,
sull'origine territoriale, sull'opinione o affiliazione politica, religiosa o sindacale dei lavoratori.
9. La raccolta, la memorizzazione e la diffusione delle informazioni avviene sulla base dei principi della legge
31 dicembre 1996, n. 675.
10. Nei confronti dei prestatori di lavoro l'attività di mediazione deve essere esercitata a titolo gratuito.
11. Il soggetto che svolge l'attività di mediazione indica gli estremi dell'autorizzazione nella propria
corrispondenza ed in tutte le comunicazioni a terzi, anche a carattere pubblicitario e a mezzo stampa.
12. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale determina, con decreto, i criteri e le modalità:
a) di controllo sul corretto esercizio dell'attività;
b) di revoca dell'autorizzazione, anche su richiesta delle regioni, in caso di non corretto andamento dell'attività
svolta, con particolare riferimento alle ipotesi di violazione delle disposizioni di cui ai commi 8 e 10;
c) di effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 6;
d) di accesso ai dati complessivi sulle domande ed offerte di lavoro. [1]
13. Nei confronti dei soggetti autorizzati alla mediazione di manodopera ai sensi del presente articolo, non
trovano applicazione le disposizioni contenute nella legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed
integrazioni.
14. In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, la domanda di autorizzazione di
cui al comma 2 può essere presentata successivamente alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma
12.
Note:
1 Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, vedi il D.M. 8 maggio 1998.
Art. 11. - Sistema informativo lavoro
1. Il sistema informativo lavoro, di seguito denominato SIL, risponde alle finalità ed ai criteri stabiliti
dall'articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e la sua organizzazione è improntata ai principi di
cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675.
2. Il SIL è costituito dall'insieme delle strutture organizzative, delle risorse hardware, software e di rete relative
alle funzioni ed ai compiti, di cui agli articoli 1, 2 e 3.
3. Il SIL, quale strumento per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ha caratteristiche
nazionalmente unitarie ed integrate e si avvale dei servizi di interoperabilità e delle architetture di cooperazione
previste dal progetto di rete unitaria della pubblica amministrazione. Il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, le regioni, gli enti locali, nonché i soggetti autorizzati alla mediazione tra domanda e offerta di lavoro
ai sensi dell'articolo 10, hanno l'obbligo di connessione e di scambio dei dati tramite il SIL, le cui modalità
sono stabilite sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.
4. Le imprese di fornitura di lavoro temporaneo ed i soggetti autorizzati alla mediazione tra domanda e offerta
di lavoro, hanno facoltà di accedere alle banche dati e di avvalersi dei servizi di rete offerti dal SIL stipulando
apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. I prezzi, i cambi e le tariffe,
applicabili alle diverse tipologie di servizi erogati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sono
213
determinati annualmente, sentito il parere dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica. I proventi realizzati ai sensi del presente comma sono versati all'entrata del
bilancio dello Stato per essere assegnati, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, ad apposita unità previsionale dello stato di previsione del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale.
5. Le regioni e gli enti locali possono stipulare convenzioni, anche a titolo oneroso, con i soggetti di cui al
comma 4 per l'accesso alle banche dati dei sistemi informativi regionali e locali. In caso di accesso diretto o
indiretto ai dati ed alle informazioni del SIL, le regioni e gli enti locali sottopongono al parere preventivo del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale uno schema di convenzione tipo. Il sistema informativo in
materia di occupazione e formazione professionale della camera di commercio e di altri enti funzionali è
collegato con il SIL secondo modalità da definire mediante convenzioni, anche a titolo oneroso, da stipulare
con gli organismi rappresentativi nazionali. Le medesime modalità si applicano ai collegamenti tra il SIL ed il
registro delle imprese delle camere di commercio secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.
6. Le attività di progettazione, sviluppo e gestione del SIL sono esercitate dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
7. Sono attribuite alle regioni le attività di conduzione e di manutenzione degli impianti tecnologici delle unità
operative regionali e locali. Fatte salve l'omogeneità, l'interconnessione e la fruibilità da parte del livello
nazionale del SIL, le regioni e gli enti locali possono provvedere allo sviluppo autonomo di parti del sistema.
La gestione e l'implementazione del SIL da parte delle regioni e degli enti locali sono disciplinate con apposita
convenzione tra i medesimi soggetti e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, previo parere
dell'organo tecnico di cui al comma 8.
8. Al fine di preservare l'omogeneità logica e tecnologica del SIL ed al contempo consentire l'autonomia
organizzativa e gestionale dei sistemi informativi regionali e locali ad esso collegati, è istituito, nel rispetto di
quanto previsto dal citato decreto legislativo n. 281 del 1997, un organo tecnico con compiti di raccordo tra il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e le amministrazioni locali in materia di SIL.
9. Nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la composizione ed il
funzionamento dell'organo tecnico di cui al comma 8 sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
10. Le delibere dell'organo tecnico sono rese esecutive con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale ed hanno natura obbligatoria e vincolante nei confronti dei destinatari.
Art. 12. - Entrata in vigore
(Omissis)
D.P.C.M. 18-09-1987, n. 392 (Pubblicata nella G.U. 24-09-1987, n. 223, Serie Generale)
Modalità e criteri per l'avviamento e la selezione dei lavoratori ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987,
n. 56, recante norme sull'organizzazione del mercato del lavoro.
Preambolo
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, e in particolare quanto previsto dall'art. 16 in materia di assunzione di
personale presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici ivi
indicati;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e il relativo regolamento di attuazione
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;
Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68;
Sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
Sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 agosto 1987, registrato alla Corte dei conti il
20 predetto mese, registro n. 11 Atti di Governo, foglio n. 9, con il quale sono state delegate talune funzioni
all'on. Giorgio Santuz, Ministro senza portafoglio, incaricato per la funzione pubblica;
Decreta:
Art. 1 - Campo di applicazione
1. In attuazione dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, le amministrazioni dello Stato anche ad
ordinamento autonomo e gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attività in
una o più regioni, le province, i comuni e le unità sanitarie locali sono tenuti ad osservare, fatto salvo il rispetto
214
delle disposizioni sul collocamento obbligatorio nonchè di quelle relative alle quote riservatarie nell'ambito del
pubblico impiego, le modalità di cui agli articoli seguenti nell'assunzione di personale appartenente ai comparti
di contrattazione collettiva determinati dal decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, da
inquadrare in profili professionali ascritti a livelli retributivo-funzionali che richiedono il solo requisito della
scuola dell'obbligo e da adibire a mansioni per le quali non sia previsto un titolo professionale nella
declaratoria dei profili professionali.
2. Per titoli professionali si intendono quelli rilasciati dagli istituti professionali di Stato ed equipollenti
regionali, nonchè i titoli abilitanti a specificare attività lavorative previste dalle leggi dello Stato.
Art. 2 - Programmazione delle assunzioni
1. Le amministrazioni e gli enti di cui all'art. 1, comma 1, attuano, entro il 30 aprile di ciascun anno, i processi
di mobilità previsti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, e dai decreti
recettivi dei conseguenti accordi di comparto.
2. Le amministrazioni e gli enti predetti programmano, entro il 30 giugno successivo, in base a quanto previsto
dagli articoli 2 e 3 del decreto indicato nel comma 1, il fabbisogno di personale da assumere ai sensi dell'art. 16
della legge 28 febbraio 1987, n. 56, in rapporto al contingente numerico di personale occorrente, suddiviso per
profili professionali, e da assegnare distintamente per sedi centrali e sedi periferiche.
3. Salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 2, le offerte di lavoro, conseguenti alla programmazione di cui al
comma 2, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori a cura delle singole amministrazioni interessate,
mediante bandi pubblici da diffondere nelle forme rituali e con ogni mezzo di informazione anche
radiotelevisiva.
4. Si prescinde dall'osservanza dei termini di cui ai commi 1 e 2 nei casi in cui l'amministrazione ritiene
essenziale l'espletamento di determinate mansioni e trattasi di posizioni funzionali che prevedono un numero di
posti di organico non superiore a due.
Art. 3 - Iscrizione nelle liste
1. I lavoratori da assumere presso le amministrazioni ed enti di cui all'art. 1, comma 1, debbono risultare iscritti
nelle liste di collocamento ovvero nelle liste di mobilità della sezione circoscrizionale per l'impiego della zona
di residenza, secondo la disciplina vigente in materia.
2. I lavoratori indicati nel comma 1 possono iscriversi, altresì, nella lista di collocamento di un'altra
circoscrizione, anche di regione diversa, mantenendo l'iscrizione nella prima. L'anzianità di iscrizione maturata
nella lista della prima circoscrizione è riconosciuta anche nella graduatoria della seconda.
Art. 4 - Avviamento alla selezione
1.
L'amministrazione interessata richiede alla sezione circoscrizionale per l'impiego territorialmente
competente l'avviamento a selezione di un numero di lavoratori pari a quello dei posti da ricoprire, da
inquadrare in profili professionali le cui declaratorie richiedano espressamente il solo requisito del titolo di
studio della scuola dell'obbligo.
(Omissis)
Art. 5 – Graduatorie
(Omissis)
Art. 6 - Selezione
(Omissis)
Art. 7 - Modalità di assunzione nelle sedi centrali
1. Ai fini delle assunzioni per posti da ricoprire nelle sedi centrali delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non economici a carattere nazionale e di quelli che svolgono
attività in più regioni, i lavoratori iscritti nelle liste circoscrizionali, interessati alle assunzioni in tali sedi,
debbono presentare domanda secondo le modalità previste dal comma 2 e dai singoli bandi di offerte di lavoro.
2. Le offerte di lavoro, definite con le modalità previste dall'art. 2, devono essere portate a conoscenza dei
lavoratori, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, mediante
bandi da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale e da diffondere con ogni mezzo di informazione anche
radiotelevisiva. I bandi sono emanati in modo che le domande degli aspiranti pervengano al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, per il tramite delle sezioni circoscrizionali per l'impiego, entro il 30
settembre dell'anno in riferimento. Le domande devono fare espressa menzione, a pena di esclusione, del
possesso dei requisiti indicati nell'art. 3 ed essere corredate della certificazione della sezione circoscrizionale
215
per l'impiego, attestante l'iscrizione nelle liste di collocamento o di mobilità e contenute gli elementi necessari
per la formazione delle graduatorie.
3. Per la formazione delle graduatorie ai fini dell'avviamento alla selezione presso le singole amministrazioni
richiedenti, valgono i criteri del carico familiare, della situazione economica e patrimoniale del lavoratore,
dell'anzianità di iscrizione nelle liste, dell'età e dei precedenti rapporti di lavoro a tempo determinato presso le
amministrazioni ed enti di cui all'art. 1, comma 1. La valutazione di detti elementi è effettuata secondo quanto
indicato nella tabella allegata al presente decreto. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la
Commissione centrale dell'impiego e sulla base del parere espresso dall'Osservatorio del pubblico impiego di
cui agli articoli 11 e 12 della legge 22 agosto 1985, n. 444, può aggiornare annualmente i dati contenuti nella
predetta tabella.
4. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sulla base degli elementi risultanti dalla domanda e di
quelli stabiliti per l'attuazione del punteggio, predispone graduatorie uniche per singoli profili.
5. Le domande e le graduatorie sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, che indica alle amministrazioni interessate, seguendo l'ordine di graduatoria, i lavoratori da
sottoporre alla selezione in numero corrispondente ai posti indicati nel bando. Le amministrazioni procedono
alla selezione secondo le modalità previste dall'art. 6.
6. Completata la rete informatica nazionale relativa all'automazione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le graduatorie previste dal comma 4 sono gestite in tempo
reale e tenute costantemente aggiornate.
7. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, predispone, gli opportuni strumenti e le adeguate procedure per la
gestione informatica in tempo reale dell'avviamento alla selezione dei lavoratori che hanno presentato
domanda. Il Ministro per la funzione pubblica emana le opportune direttive di coordinamento per la successiva
applicazione.
Art. 8 - Assunzione degli idonei
(Omissis)
Art. 9 - Norme transitorie
(Omissis)
Art. 10 - Entrata in vigore
(Omissis)
Tabella - Criteri per la formazione delle graduatorie
Le graduatorie devono essere formulate in base ai seguenti criteri:
1) carico familiare;
2) situazione economica e patrimoniale;
3) anzianità di iscrizione nelle liste o data di decorrenza delle CIGS;
4) età;
5) precedenti rapporti a termine presso la pubblica amministrazione.
1) Carico familiare.
Da dimostrare con certificato di stato di famiglia - uso assegni familiari - aggiornato:
a) per il coniuge convivente a carico ai fini fiscali e disoccupato (da dimostrare con il certificato di
disoccupazione, lo stato di famiglia e la documentazione fiscale) punti + 1500;
b) per ogni figlio a carico minorenne e se maggiorenne, fino al compimento del 26° anno di età, sempreché a
carico ai fini fiscali e studente (da dimostrare con certificato delle autorità scolastiche, stato di famiglia e
documentazione fiscale) punti + 750;
c) per ciascun fratello e/o sorella minorenne e/o genitore a carico ai fini fiscali (da dimostrare con lo stato di
famiglia o con apposita dichiarazione e con la documentazione fiscale) punti + 375;
d) per il coniuge occupato o non iscritto nella prima classe delle liste di collocamento, punti - 750; in tale
ipotesi il punteggio in aumento da attribuire per i figli a carico è ridotto della metà;
e) per il lavoratore disoccupato o in trattamento di integrazione salariale straordinaria vedovo, non coniugato,
legalmente separato o divorziato, per il primo figlio convivente e a carico (da dimostrare con idonea
certificazione e con la documentazione fiscale), punti + 1500; per ogni ulteriore figlio, punti + 750 (eventuali
alimenti percepiti dal coniuge disoccupato vengono computati come reddito, come da tabella di cui al punto 2).
2) Situazione economica e patrimoniale del lavoratore.
Deve intendersi la condizione reddituale derivante anche dal patrimonio mobiliare ed immobiliare del
lavoratore iscritto nella prima classe delle liste di collocamento o del cassaintegrato straordinario e non del suo
nucleo familiare.
216
In caso di mancanza di redditi, è sufficiente apposita dichiarazione di responsabilità rilasciata dall'interessato
ai sensi degli articoli 495 e 496 c. p.; qualora manchi tale dichiarazione, l'interessato è tenuto a presentare i
modelli 101, 740 o altri modelli in uso.
Non fanno parte del reddito personale le rendite derivanti da invalidità di guerra (militari o civili), da infortuni
sul lavoro o per servizio. Si deve tener conto, tuttavia, di queste rendite in caso di reversibilità.
Per le fasce di reddito indicate nella tabella seguente, dovranno essere sottratti i punteggi di seguito indicati
per i redditi annui lordi:
fino a L. 1.000.000:-0da L. 1.000.001 a L. 2.000.000:-100da L. 2.000.001 a L. 3.000.000:-200da L. 3.000.001
a L. 4.000.000:-300per ogni ulteriore fascia di L. 1.000.000: ulteriori punti-2003) Anzianità di iscrizione nelle
liste.
Anzianità di iscrizione al collocamento in prima classe o anzianità di decorrenza del trattamento economico di
CIGS:
per ogni anno di iscrizione al collocamento in prima classe o di godimento della CIGS, punti 1460 all'anno
fino a 5 anni; + 365 ulteriori punti all'anno, oltre i 5 anni;
le frazioni di anno vengono computate, per coloro che hanno meno di cinque anni di iscrizione come
disoccupati in prima classe, o di godimento della CIGS, 4 punti per ogni giorno; per coloro che hanno più di
cinque anni di iscrizione alla prima classe o di godimento della CIGS, ulteriori punti 1 per ogni giorno.
4) Età del lavoratore.
Poiché possono concorrere tutti coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno di età fino al compimento del
limite di età previsto dall'art. 4, comma 2, lettera b), del decreto dovranno essere attribuiti dal compimento del
diciottesimo e fino al compimento del venticinquesimo, punti + 1460 per ogni anno; dal compimento del
venticinquesimo in poi, per ogni anno ulteriori punti + 365; le frazioni di anno vengono computate, per coloro
che hanno un'età compresa tra i diciotto e i venticinque anni, per ogni giorno punti + 4; per coloro che hanno
compiuto i 25 anni, per ogni giorno ulteriori punti + 1.
5) Precedenti rapporti di lavoro a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 1 del presente decreto.
Per rapporti svolti negli ultimi cinque anni precedenti alla data di scadenza annuale per la presentazione della
domanda, per ogni giorno di servizio prestato punti + 4; per i rapporti prestati in un periodo antecedente ai
cinque anni, ulteriori punti + 1 per ogni giorno di servizio.
Il punteggio conseguito in base ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 da ciascun lavoratore iscritto nella prima classe delle liste
di collocamento della sezione circoscrizionale di residenza o dal cassaintegrato straordinario è maggiorato di
un coefficiente del dieci per cento, qualora il tasso ufficiale di disoccupazione del territorio circoscrizionale
superi quello medio nazionale.
Il punteggio complessivo di graduatoria va riferito alla data del 31 dicembre di ciascun anno.
In caso di assunzione di uno dei due coniugi disoccupati o in CIGS, il punteggio dell'altro coniuge deve essere
immediatamente ricalcolato in base alla nuova situazione.
Primo in graduatoria risulterà il lavoratore in possesso del punteggio più elevato.
A parità di punteggio ha diritto di precedenza il lavoratore con maggiore età, per cui in tal caso la graduatoria
verrà formulata seguendo l'ordine decrescente della data di nascita.
Legge 08-06-1990, n. 142 (pubblicata in G.U. 12-06-1990, n. 135, Supplemento ordinario)
Ordinamento delle autonomie locali
Art. 27 - Accordi di programma
1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la
loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni
statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il
presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli
interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su
richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i
tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali
inadempienze dei soggetti partecipanti.
3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il presidente della regione o il presidente
della provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei
sindaci e delle altre amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del presidente della regione o del
presidente della provincia o del sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione. L'accordo,
qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti
variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del
comune interessato. [1]
217
5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere
ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
5-bis. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le
quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi.
L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed
urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio
entro tre anni. [2]
6. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un
collegio presieduto dal presidente della regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e composto da
rappresentanti degli enti locali interessati, nonché dal commissario del Governo nella regione o dal prefetto
nella provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.
7. Allorché l'intervento o il programma di intervento comporti il concorso di due o più regioni finitime, la
conclusione dell'accordo di programma è promossa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, a cui spetta
convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di vigilanza di cui al comma 6 è in tal caso presieduto da
un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri ed è composta dai rappresentanti di tutte le
regioni che hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio dei ministri esercita le funzioni attribuite
dal comma 6 al commissario del Governo ed al prefetto.
8. La disciplina di cui al presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti
relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza delle regioni, delle province o dei
comuni, salvo i casi in cui i relativi procedimenti siano già formalmente iniziati alla data di entrata in vigore
della presente legge. Restano salve le competenze di cui all'articolo 7 della legge 1° marzo 1986, n. 64.
Note:
1 Comma modificato dall'art. 17, comma 9, L. 15 maggio 1997, n. 127.
2 Comma inserito dall'art. 17, comma 8, L. 15 maggio 1997, n. 127.
D.Lgs. 10-09-1991, n. 303 (pubblicato in G.U. 20-09-1991, n. 221, Supplemento ordinario)
Attuazione della direttiva 86/653/CEE relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli
agenti commerciali indipendenti, a norma dell'art. 15 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Legge comunitaria
1990)
(Vedi CC art. da 1742 a 1751 bis)
Legge 25-02-1992, n. 215 (Pubblicata in G.U. 07-03-1992, n. 56, Serie Generale)
Azioni positive per l'imprenditoria femminile
Art. 1 - (Principi generali)
1. La presente legge è diretta a promuovere l'uguaglianza sostanziale e le pari opportunità per uomini e donne
nell'attività economica e imprenditoriale.
2. Le disposizioni di cui alla presente legge sono, in particolare, dirette a:
a) favorire la creazione e lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, anche in forma cooperativa;
b) promuovere la formazione imprenditoriale e qualificare la professionalità delle donne imprenditrici;
c) agevolare l'accesso al credito per le imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile;
d) favorire la qualificazione imprenditoriale e la gestione delle imprese familiari da parte delle donne;
e) promuovere la presenza delle imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile nei comparti
più innovativi dei diversi settori produttivi.
Art. 2 - (Beneficiari)
1. Possono accedere ai benefici previsti dalla presente legge i seguenti soggetti:
a) le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne, le
società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui
organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne, nonché le imprese individuali gestite
da donne, che operino nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio, del turismo e
dei servizi;
b) le imprese, o i loro consorzi, le associazioni, gli enti, le società di promozione imprenditoriale anche a
capitale misto pubblico e privato, i centri di formazione e gli ordini professionali che promuovono corsi di
formazione imprenditoriale o servizi di consulenza e di assistenza tecnica e manageriale riservati per una quota
non inferiore al 70 per cento a donne.
Art. 3 - (Fondo nazionale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile)
1. E' istituito il Fondo nazionale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, di seguito denominato «Fondo»,
con apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e
218
dell'artigianato. La dotazione finanziaria del Fondo è stabilita in lire trenta miliardi per il triennio 1992-1994, in
ragione di lire dieci miliardi annui.
Art. 4 - (Incentivazione per la promozione di nuove imprenditorialità femminili e per l'acquisizione di servizi
reali)
1. A valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 3, ai soggetti indicati all'articolo 2, comma 1, lettera
a), costituiti in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge, possono essere concessi:
a) contributi in conto capitale fino al 50 per cento delle spese per impianti ed attrezzature sostenute per l'avvio
o per l'acquisto di attività commerciali e turistiche o di attività nel settore dell'industria, dell'artigianato, del
commercio o dei servizi, nonché per i progetti aziendali connessi all'introduzione di qualificazione e di
innovazione di prodotto, tecnologica od organizzativa;
b) contributi fino al 30 per cento delle spese sostenute per l'acquisizione di servizi destinati all'aumento della
produttività, all'innovazione organizzativa, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il
collocamento dei prodotti, all'acquisizione di nuove tecniche di produzione, di gestione e di
commercializzazione, nonché per lo sviluppo di sistemi di qualità.
2. Per i soggetti di cui al comma 1 che sono costituiti e operano nei territori di cui all'allegato al regolamento
(CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988 e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino
industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. 112 del 25 aprile 1989, e interessati dalle azioni
comunitarie di sviluppo di cui al citato regolamento (CEE) n. 2052/88, i contributi previsti dal comma 1, lettere
a) e b), possono essere elevati, rispettivamente, fino al 60 ed al 40 per cento.
3. A valere sulle disponibilità di cui al comma 1 sono concessi contributi fino ad un ammontare pari al 50 per
cento delle spese sostenute dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), per le attività ivi previste.
Art. 5 - (Crediti di imposta)
1. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, possono richiedere, in luogo dei contributi previsti dal medesimo
articolo 4, ed in misura ad essi equivalente, di usufruire di crediti di imposta ai quali si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.
2. Per la concessione dei crediti di imposta di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10
della legge 5 ottobre 1991, n. 317. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da
emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le relative modalità di
attuazione.
Art. 6 - (Criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni)
1. I criteri e le modalità per la presentazione delle domande e per la concessione delle agevolazioni previste
dall'articolo 4 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto
con il Ministro del tesoro, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le agevolazioni sono concesse con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con i Ministri competenti per i settori cui appartengono i soggetti beneficiari [1].
Note:
1 La Corte costituzionale, con sentenza 26 marzo 1993, n. 109, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del
presente comma nella parte in cui non prevede un meccanismo di cooperazione tra lo Stato, le regioni e le
province autonome, in relazione all'esercizio del potere del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato concernente la concessione delle agevolazioni alle imprese condotte da donne o a prevalente
partecipazione femminile allorché queste ultime operino nell'ambito dei settori materiali affidati alle
competenze delle regioni e delle province autonome.
Art. 7 - (Revoca e cumulabilità delle agevolazioni)
1. Le agevolazioni di cui agli articoli 4 e 5 possono essere revocate dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con i Ministri competenti per i settori cui appartengono i soggetti beneficiari, per il
venir meno di uno o più dei requisiti prescritti per la concessione delle agevolazioni medesime. A tal fine le
amministrazioni competenti per la concessione delle agevolazioni possono disporre ispezioni e verifiche presso
i soggetti beneficiari.
2. Le agevolazioni di cui agli articoli 4 e 5 sono cumulabili con gli altri benefici previsti dalla presente legge
nonché con i benefici previsti da altre leggi dello Stato e delle regioni, entro il limite massimo dell'80 per cento
della spesa ammessa all'agevolazione.
219
Art. 8 - (Finanziamenti agevolati)
1. Ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), possono essere concessi dagli istituti ed aziende di
credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, finanziamenti
agevolati ai fini previsti dall'articolo 4, comma 1, di importo non superiore a trecento milioni e di durata non
superiore a cinque anni, ad un tasso di interesse pari al 50 per cento del tasso di riferimento in vigore per il
settore cui appartiene l'impresa beneficiaria.
2. Per i soggetti di cui al comma 1 che sono costituiti ed operano nei territori di cui all'allegato al citato
regolamento (CEE) n. 2052/88 e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con
la citata decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989, e interessati dalle azioni
comunitarie di sviluppo di cui al citato regolamento (CEE) n. 2052/88, il tasso di interesse può essere ridotto
fino al 40 per cento del tasso di riferimento.
3. L'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) è autorizzato ad effettuare tutte le
operazioni finanziarie previste dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, con gli istituti e le aziende di
credito di cui al comma 1 del presente articolo, allo scopo di porre i predetti istituti ed aziende in grado di
praticare i tassi di interesse agevolati previsti dai commi 1 e 2.
4. Per gli interventi previsti dai commi 1, 2 e 3 è conferito annualmente al Mediocredito centrale il 10 per cento
delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 3.
Art. 9 - (Garanzia integrativa)
1.
I finanziamenti previsti dall'articolo 8 possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di cui all'articolo 20
della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, ovvero, in relazione al settore di
appartenenza dei richiedenti, dalle garanzie del Fondo di cui all'articolo 7 della legge 10 ottobre 1975, n.
517, o del Fondo di cui all'articolo 1 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068. La garanzia del Fondo di cui
all'articolo 20 della citata legge n. 675 del 1977 e del Fondo di cui all'articolo 7 della citata legge n. 517
del 1975 può essere accordata, su richiesta degli istituti ed aziende di credito o dei beneficiari dei
finanziamenti, con deliberazione del Mediocredito centrale. La garanzia del Fondo di cui all'articolo 1
della citata legge n. 1068 del 1964 può essere accordata con deliberazione del comitato previsto
dall'articolo 3 della medesima legge.
Art. 10 - (Comitato per l'imprenditoria femminile)
1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito il Comitato per l'imprenditoria
femminile composto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o, per sua delega, da un
Sottosegretario di Stato, con funzioni di presidente, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dal
Ministro dell'agricoltura e delle foreste, dal Ministro del tesoro, o da loro delegati; da una rappresentante degli
istituti di credito, da una rappresentante per ciascuna delle organizzazioni maggiormente rappresentative a
livello nazionale della cooperazione, della piccola industria, del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura, del
turismo e dei servizi.
2. I membri del Comitato sono nominati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, su designazione delle organizzazioni di appartenenza, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, e restano in carica tre anni. Per ogni membro effettivo viene nominato un supplente.
3. Il Comitato elegge nel proprio ambito uno o due vicepresidenti; per l'adempimento delle proprie funzioni esso
si avvale del personale e delle strutture messe a disposizione dai Ministri di cui al comma 1.
4. Il Comitato ha compiti di indirizzo e di programmazione generale in ordine agli interventi previsti dalla
presente legge; promuove altresì lo studio, la ricerca e l'informazione sull'imprenditorialità femminile.
5. Per le finalità di cui al presente articolo il Comitato stabilisce gli opportuni collegamenti con il Servizio
centrale per la piccola industria e l'artigianato di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a), della legge 5 ottobre
1991, n. 317, e si avvale di consulenti, individuati tra persone aventi specifiche competenze professionali ed
esperienze in materia di imprenditoria femminile.
6. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa annua di lire cinquecento
milioni a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 3.
Art. 11 - (Relazione al Parlamento)
1.
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato verifica lo stato di attuazione della presente legge,
presentando a tal fine una relazione annuale al Parlamento.
Art. 12 - (Iniziative delle regioni)
220
1. Le regioni, anche a statuto speciale, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano, attuano per le
finalità coerenti con la presente legge, in accordo con le associazioni di categoria, programmi che prevedano la
diffusione di informazioni mirate, nonché la realizzazione di servizi di consulenza e di assistenza tecnica, di
progettazione organizzativa, di supporto alle attività agevolate dalla presente legge.
2. Per la realizzazione di tali programmi, le regioni possono stipulare apposite convenzioni con enti pubblici e
privati che abbiano caratteristiche di affidabilità e consolidata esperienza in materia e che siano presenti
sull'intero territorio regionale.
3. Per la realizzazione dei programmi di intervento di cui al comma 1, le regioni possono ottenere contributi dal
Fondo di cui all'articolo 3 in misura non superiore al 30 per cento della spesa prevista.
Art. 13 - (Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dalla presente legge, pari a lire dieci miliardi per l'anno 1992, lire dieci miliardi per l'anno
1993 e lire dieci miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Interventi vari nel campo sociale
(Imprenditorialità femminile)».
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 aprile 1993, n. 79).
Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e
Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n.
488
Art. 1.
(Omissis)
Art. 2.
(Omissis)
Art. 3.
(Omissis)
Art. 4.
(Omissis)
Art. 5. Agevolazioni alle attività produttive.
(Omissis)
4. A partire dal 15 aprile 1993 sono attribuite alla competenza del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato le competenze già spettanti al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno in
materia di agevolazioni superiori a 10 miliardi per l'imprenditoria giovanile nel Mezzogiorno di cui al
decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44,
erogate e concesse dal Comitato per l'imprenditoria giovanile nel Mezzogiorno, cui viene attribuita
competenza esclusiva per gli incentivi di importo inferiore al limite sopraindicato.
D.P.R. 14-04-1993, n. 203 – (pubblicato nella G.U. 24-06-1993, n. 146, Serie Generale)
Regolamento recante estensione agli animatori dei villaggi turistici dell'obbligo di iscrizione all'Ente nazionale di
previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il secondo comma dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708,
ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, che prevede la possibilità di estendere
l'obbligo dell'iscrizione all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS)
ad altre categorie di lavoratori dello spettacolo non contemplate dal primo comma dello stesso articolo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1987, n. 207, con il quale l'obbligo della suddetta
iscrizione è stato esteso ai cantanti di musica leggera, ai presentatori ed ai disc-jockey;
Considerato che gli animatori in strutture ricettive connesse all'attività turistica che organizzano giochi, gare e
spettacoli a beneficio dei clienti delle strutture medesime svolgono attività ascrivibili al settore dello spettacolo;
Ravvisata l'opportunità di estendere ai predetti animatori l'obbligo dell'iscrizione all'ENPALS;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 23 luglio 1992;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 aprile 1993;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
Emana
221
il seguente decreto regolamento:
Art. 1
1. Il numero 2) del primo comma dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio
1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, è sostituito dal seguente:
"2) attori di prosa, operetta, rivista, varietà ed attrazioni, cantanti di musica leggera, presentatori, disc-jockey ed
animatori in strutture ricettive connesse all'attività turistica;".
Art.2
(omissis)
D.M. 31 maggio 1994, n. 331 (Pubblicato nella G.U. 01-06-1994, n. 126, Serie Generale)
Disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali
Art. 1 - (Imprenditorialità giovanile)
1. L'ambito territoriale di riferimento per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi del decreto-legge 30
dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1986, n. 44, è costituito dai
territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b, così come definiti dai regolamenti dell'Unione europea. Entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del bilancio e della programmazione
economica stabilisce con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, le relative modalità d'attuazione, anche con riferimento ai benefici concedibili
e alle relative misure e limiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia.
2. Il presidente del comitato istituito ai sensi della normativa indicata al comma 1 è autorizzato a costituire,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una società per azioni, denominata
società per l'imprenditorialità giovanile, cui è affidato il compito di produrre servizi a favore di organismi ed
enti anche territoriali, imprese ed altri soggetti economici, finalizzati alla creazione di nuove imprese, al
sostegno delle piccole e medie imprese, nonché allo sviluppo locale. A decorrere dal sessantesimo giorno
successivo alla sua costituzione, la società subentra altresì nelle funzioni già esercitate dal comitato e dalla
Cassa depositi e prestiti ai sensi della medesima normativa e nei relativi rapporti giuridici. La società può
promuovere la costituzione e partecipare al capitale sociale di altre società operanti a livello regionale per le
medesime finalità, nonché partecipare al capitale sociale di piccole imprese nella misura massima del 10% del
capitale stesso. Al capitale sociale della società possono altresì partecipare enti anche territoriali, imprese ed
altri soggetti economici. La società può essere destinataria di finanziamenti nazionali e dell'Unione europea, il
cui utilizzo, anche in relazione agli aspetti connessi alle esigenze di funzionamento, sarà disciplinato sulla base
di apposite convenzioni con i soggetti finanziatori.
3. Il Ministro del tesoro, che esercita i diritti dell'azionista previa intesa con il Ministro del bilancio e della
programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede al
versamento delle somme necessarie alla costituzione del capitale sociale iniziale della società di cui al comma
2, stabilito in lire 10 miliardi, a valere sulle somme derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 4. Si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 15, commi 4 e 5, e all'articolo 19 del decreto-legge 11 luglio 1992,
n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.
4. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la complessiva spesa di lire 100 miliardi per l'anno
1994 e di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996. Al relativo onere si provvede, quanto a lire 100
miliardi per l'anno 1994, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per il medesimo anno
di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 dicembre 1992, n. 488, e, quanto a lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, mediante
utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro iscritto, ai fini
del bilancio 1994-96, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994. Il
Ministro del bilancio e della programmazione economica ripartisce con proprio decreto, di concerto con il
Ministro del tesoro, le predette risorse finanziarie tra i territori di cui al comma 1.
5. Il personale in servizio presso il comitato alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 1993,
n. 96, se e fino a quando non venga assunto dalla società, resta iscritto nel ruolo transitorio ad esaurimento
presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, di cui all'articolo 14 del medesimo decreto
legislativo, e successive integrazioni e modificazioni. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla
costituzione della società di cui al presente articolo, il decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con
modificazioni dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, così come modificato ed integrato dalla successiva
normativa, è abrogato.
6. Il presente articolo sostituisce l'articolo 14 del decreto-legge 9 aprile 1994, n. 228. Il Ministro del tesoro è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente
decreto.
Art. 2 - (Disposizioni in materia di collocamento ordinario)
222
1. In luogo della preventiva richiesta di avviamento al lavoro alla sezione circoscrizionale per l'impiego, per le
assunzioni effettuate avvalendosi della facoltà di richiesta nominativa di cui all'articolo 25, comma 1, della
legge 23 luglio 1991, n. 223, il datore di lavoro può effettuare, salvo quanto previsto al comma 2, secondo
periodo, una comunicazione contenente l'indicazione del nominativo del lavoratore assunto, la data di
assunzione, nonché gli altri elementi richiesti dalla vigente normativa e la dichiarazione, sotto la sua
responsabilità, di aver effettuato l'assunzione medesima in presenza dei presupposti e dei requisiti di legge. La
comunicazione alla sezione competente è effettuata entro dieci giorni dall'assunzione.
2. I datori di lavoro che non effettuano la comunicazione di cui al comma 1 nei termini prescritti sono soggetti
al pagamento della sanzione amministrativa da lire centomila a lire trecentomila per ogni lavoratore assunto. I
datori di lavoro che assumono senza osservare l'obbligo di cui all'articolo 25, comma 1, secondo periodo, della
legge 23 luglio 1991, n. 223, sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa da lire cinquecentomila
a lire tre milioni per ogni lavoratore riservatario non assunto e non possono avvalersi della comunicazione
sostitutiva di cui al comma 1 per nuove assunzioni effettuate nei dodici mesi successivi. L'importo delle
sanzioni amministrative di cui al presente comma è devoluto alla gestione prestazioni temporanee ai lavoratori
dipendenti di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
3. Al terzo comma, numero 6), dell'articolo 11 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed
integrazioni, le parole: "con non più di tre dipendenti" sono sostituite con le seguenti: "con non più di quindici
dipendenti"; al primo comma, secondo periodo, dell'articolo 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223, le parole:
"più di dieci dipendenti" sono sostituite con le seguenti: "più di quindici dipendenti".
Art. 3 - (Accelerazione dei pagamenti per le imprese operanti nel Mezzogiorno)
(Omissis)
Art. 4 - (Ricerca applicata)
(Omissis)
Art. 5 - (Società miste per i servizi pubblici)
(Omissis)
Art. 6 - (Forniture e appalti pubblici)
(Omissis)
Art. 7 - (Entrata in vigore)
(Omissis)
D.M. 24 novembre 1994, n. 695 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 dicembre 1994, n. 297).
Regolamento recante modalità per la concessione di agevolazioni all'imprenditoria giovanile
IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO e IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1. Soggetti beneficiari.
1. Per favorire lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile nei territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b, così come
definiti dal regolamento comunitario n. 2081 del 20 luglio 1993, le società - ivi comprese le cooperative di
produzione e lavoro iscritte nel registro prefettizio di cui all'art. 13 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 (2), e successive modificazioni - con le caratteristiche di
cui al seguente comma 2, che si impegnano a realizzare progetti nei settori di cui all'art. 2, possono
beneficiare delle agevolazioni di cui al successivo art. 3.
2. Sono ammesse ai benefici di cui al successivo art. 3 le società composte esclusivamente da giovani tra i 18 ed i
35 anni oppure composte prevalentemente da giovani tra i 18 e i 29 anni che abbiano la maggioranza assoluta
numerica e di quote di partecipazione, che siano residenti nei comuni ricadenti nei territori di cui al comma 1
alla data del 1° gennaio 1994. Nel caso di un comune avente solo una parte del proprio territorio compresa
nelle aree di cui al comma 1, il requisito della residenza sussiste se nella parte suddetta risiede - in base ai dati
ISTAT - la maggioranza assoluta della popolazione comunale.
3. Le società devono avere sede legale, amministrativa ed operativa nei territori di cui al comma 1.
4. Sono escluse le ditte individuali, le società di fatto o le società aventi un unico socio.
5. Gli statuti societari devono contenere una clausola che non consenta atti di trasferimento di quote od azioni
societarie che facciano venir meno le condizioni soggettive di età e residenza fissate nel precedente comma 2,
per almeno dieci anni dalla data del provvedimento di ammissione alle agevolazioni di cui al successivo art.
223
7. La modifica della suddetta clausola statutaria prima del termine dei dieci anni provoca l'immediata
decadenza dalle agevolazioni concesse, con le sanzioni indicate al successivo art. 8.
Art. 2. Progetti finanziabili.
1. Sono finanziabili - secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal CIPE - i progetti relativi alla produzione di beni
nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato o dell'industria, oppure relativi alla fornitura di servizi a favore
delle imprese appartenenti a qualsiasi settore (1).
2. Non sono finanziabili i progetti riferiti ai settori che risultano esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni
comunitarie.
3. Sono esclusi inoltre i progetti che:
a) non prevedano l'ampliamento della base imprenditoriale, produttiva ed occupazionale;
b) non presentino il requisito della novità dell'iniziativa;
c) prevedano investimenti superiori a 5 miliardi di lire.
4. L'attività di impresa prevista nel progetto dovrà essere svolta per un periodo di almeno dieci anni dalla data del
provvedimento di ammissione alle agevolazioni di cui al successivo art. 7.
(1) I criteri e gli indirizzi relativi ai finanziamenti dei progetti previsti dal presente comma sono stati stabiliti con
Del.CIPE 26 giugno 1997 (Gazz. Uff. 12 settembre 1997, n. 213).
Art. 3. I benefici.
1. Alle società ammesse alle agevolazioni sono concedibili i seguenti benefici:
a) contributi in conto capitale e mutui agevolati, secondo i limiti fissati dall'Unione Europea in termini di ESN
(equivalente sovvenzione netta) o di ESL (equivalente sovvenzione lorda), calcolati sulla base delle spese
ammissibili ai sensi del successivo art. 4;
b) contributi in conto gestione nella misura definita dal successivo art. 5;
c) assistenza tecnica da parte della Società per l'imprenditorialità giovanile nella fase di realizzazione degli
investimenti e di avvio delle iniziative;
d) attività di formazione e di qualificazione professionale svolta dalla Società per l'imprenditorialità giovanile,
funzionali alla realizzazione del progetto.
2. I mutui agevolati sono assistiti dalle garanzie indicate nell'art. 1 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 559
(Recante disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali).
3. Le agevolazioni finanziarie del presente articolo non sono cumulabili con altre agevolazioni finanziarie
comunitarie, nazionali, regionali o comunque pubbliche sia precedenti al provvedimento di ammissione che
successive.
Art. 4. Spese ammissibili.
1. Per la realizzazione del progetto sono ammissibili le spese, al netto dell'IVA, relative a:
a) studio di fattibilità comprensivo dell'analisi di mercato;
b) terreno;
c) opere edilizie, da acquistare o da eseguire, compresi gli oneri dovuti per la eventuale concessione edilizia e
le spese necessarie per la progettazione esecutiva;
d) allacciamenti, macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di fabbrica;
e) altri beni materiali ed immateriali ad utilità pluriennale direttamente collegati al ciclo produttivo.
2. La spesa di cui al precedente comma 1, lettera a), è ammissibile nella misura del 2% per investimenti fino a
1.000 milioni, dell'1,5% da 1.000 milioni a 2.500 milioni e dell'1% da 2.500 milioni a 5.000 milioni.
3. Le spese di cui al precedente comma 1, lettera c), sono ammissibili nel limite del 40% della spesa
complessiva per la realizzazione del progetto. In casi eccezionali tale limite è elevato fino al 60% della
spesa complessiva, in relazione alla particolarità del settore e dell'attività.
4. Per i progetti concernenti la produzione di beni nei settori dell'artigianato e dell'industria non sono
ammissibili al contributo in conto capitale le spese relative all'acquisto del terreno. Per i progetti
concernenti la fornitura di servizi sono escluse dalle agevolazioni le spese per la costruzione e per
l'acquisto, anche mediante locazione finanziaria, degli immobili.
5. Non sono ammissibili le spese che, in base alla data delle relative fatture o di altro documento giustificativo
di spesa, risultino sostenute anteriormente alla data di presentazione della domanda di cui al successivo art.
6.
Art, 5. Contributo per le spese di gestione.
1. ll contributo per le spese di gestione è concesso, nel limite del volume di spesa previsto nel progetto per i
primi tre anni di attività, per le seguenti spese che siano effettivamente sostenute e documentate:
a) spese per acquisti di materie prime, semilavorati e prodotti finiti;
b) spese per prestazioni di servizi;
c) oneri finanziari, esclusi gli interessi relativi al mutuo di cui al precedente art. 3.
Non sono ammesse le spese per il personale (stipendi e salari) ed i rimborsi ai soci.
2. Per il primo anno di attività la misura del contributo è pari al 70% per i primi 700 milioni di lire spese.
224
3. E' erogabile una anticipazione pari al 40% del contributo concesso per il primo anno di attività.
4. Per il secondo anno di attività la misura del contributo è pari al 60% per i primi 700 milioni di lire spese e al
40% per i successivi 800 milioni.
5. E' erogabile una anticipazione pari al 40% del contributo concesso per il secondo anno di attività.
6. Per il terzo anno di attività la misura del contributo è pari al 40% per i primi 700 milioni di spese e al 20%
per i successivi 800 milioni.
7. L'anticipazione di cui al precedente comma 3 può essere richiesta documentando l'inizio della attività con la
prima fattura relativa a spese ammissibili ai sensi del precedente comma 1.
8. L'anticipazione di cui al precedente comma 5 può essere richiesta, senza necessità di acquisire
documentazione di spesa, all'inizio del secondo anno di gestione, a condizione che sia stato erogato almeno
il 70% dei contributi relativi al primo anno.
9. Gli statuti delle società beneficiarie dovranno prevedere esercizi sociali aventi data di inizio coincidente con
la data di cui al precedente comma 7. In alternativa le società dovranno predisporre apposita contabilità
separata.
Art. 6. Domanda di ammissione alle agevolazioni.
1. La domanda di ammissione alle agevolazioni è presentata alla Società per l'imprenditorialità giovanile S.p.a.,
con sede in Roma, ed è redatta secondo il modello allegato 1 che fa parte integrante del presente
regolamento.
2. Alla domanda vanno allegati in duplice copia i seguenti documenti:
a) copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto della società;
b) certificazione di vigenza;
c) certificazione comprovante che la sede legale, amministrativa ed operativa è ubicata nei territori di cui al
precedente art. 1, comma 1;
d) certificazione o dichiarazione giurata comprovante che la compagine sociale è costituita secondo quanto
previsto al precedente art. 1, comma 2, e comunque da persone fisiche non titolari di quote o azioni di altre
società beneficiarie delle agevolazioni di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786;
e) certificazione prefettizia antimafia nei termini e con le modalità previste dalle leggi vigenti;
f) studio di fattibilità del progetto che si intende realizzare, sottoscritto dal rappresentante legale della società,
che deve comprendere informazioni documentate: sulle competenze ed esperienze di tutti i soci nonché,
l'indicazione delle funzioni aziendali che sono per essi previste; sul mercato di riferimento; sugli
investimenti e sugli aspetti tecnico-organizzativi; sulla economicità dell'iniziativa, illustrata dai bilanci
previsionali relativi almeno ai primi tre anni di attività redatti - considerando le agevolazioni di cui all'art. 3,
lettere a) e b) - secondo i criteri stabiliti dalle direttive comunitarie.
3. Una copia della documentazione è trasmessa dalla Società per l'imprenditorialità giovanile S.p.a. alla regione
competente, che esprime il proprio motivato parere entro il termine perentorio di trenta giorni, decorso il
quale il provvedimento ha l'ulteriore corso.
Art. 7. Provvedimento di ammissibilità alle agevolazioni.
1. La Società per l'imprenditorialità giovanile, sulla base dello studio di fattibilità presentato, delibera la
ammissione ai benefici di cui all'art. 3, tenuto conto della credibilità dei soggetti proponenti, delle
potenzialità del mercato di riferimento, delle scelte tecniche ipotizzate e della convenienza economica
dell'iniziativa. La Società per l'imprenditorialità giovanile dà comunicazione di quanto deliberato alla
società beneficiaria ed alla regione territorialmente competente. Ogni tre mesi la Società per
l'imprenditorialità giovanile provvede altresì a rendere pubblico l'elenco delle delibere di ammissione
assunte.
2. La delibera di ammissione alle agevolazioni individua il soggetto beneficiario e le caratteristiche del progetto
finanziato, stabilisce le spese ammesse ed i tempi di attuazione della iniziativa e fissa le agevolazioni
finanziarie concesse. La delibera deve contenere più puntuale motivazione, ove si verta nei casi di
eccezionalità di cui all'art. 4, comma 3.
3. I beni agevolati saranno vincolati all'esercizio dell'impresa beneficiaria per almeno dieci anni. I beni che
eventualmente sostituiranno quelli deperiti od obsoleti di analoga o superiore quantità e/o qualità saranno
altresì vincolati all'esercizio dell'impresa. Nel caso della effettuazione del rinnovo di beni aziendali la
società beneficiaria ha l'obbligo di comunicare alla Società per l'imprenditorialità giovanile il piano di
ammodernamento dei sopracitati beni e la stessa Società per l'imprenditorialità giovanile può, entro trenta
giorni dalla ricezione dell'informativa, esprimere motivato contrario avviso a tutela dell'iniziativa agevolata.
La violazione dei suddetti vincoli o del procedimento sopradescritto relativo alla dismissione di beni
agevolati, prescindendo da accertamenti sulla colpa o dolo dei beneficiari, comporta la decadenza dalle
agevolazioni concesse, con le sanzioni indicate al successivo art. 8.
Art. 8. Attuazione del provvedimento di ammissibilità alle agevolazioni.
225
1. Per l'attuazione del provvedimento di ammissibilità alle agevolazioni la Società per l'imprenditorialità
giovanile provvede a stipulare con la società beneficiaria un apposito contratto contenente le clausole
essenziali riportate nell'allegato 2.
2. La Società per l'imprenditorialità giovanile può richiedere alla società beneficiaria tutti gli elementi o
documenti utili per comprovare la spesa effettivamente sostenuta e, previo apposito monitoraggio, provvede
alla erogazione del contributo in conto capitale e del mutuo, sulla base degli stati di avanzamento lavori od
altro idoneo documento giustificativo della spesa, tenendo presenti le condizioni di cui al comma 3 del
presente articolo. La Società per l'imprenditorialità giovanile, trascorsi sessanta giorni dall'accreditamento
delle somme erogate, provvede, nei trenta giorni successivi, ad accertamenti sulla loro destinazione,
subordinando ad essi l'erogazione relativa al successivo stato di avanzamento.
3. La dimostrazione della spesa effettuata avviene per stati di avanzamento, in non più di cinque soluzioni, di
cui l'ultima a saldo in misura non superiore al 10% e le prime in misura ciascuna non inferiore al 10% e non
superiore al 50% della spesa complessiva. Per ogni stato di avanzamento le erogazioni di cui al precedente
comma 2 vengono effettuate, su richiesta del legale rappresentante della società beneficiaria, imputando di
regola la spesa prioritariamente al contributo in conto capitale. Per i soli progetti concernenti la produzione
di beni in agricoltura, ove al beneficiario sia assegnata una agevolazione anche in conto capitale, le spese
relative al terreno sono imputate prioritariamente al conto mutuo. Tutte le erogazioni in conto mutuo sono
comunque subordinate all'assunzione di idonee garanzie acquisibili nell'ambito degli investimenti da
realizzare.
4. Qualora non risulti dal contesto delle fatturazioni o documentazioni, la società beneficiaria dovrà esibire
apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del rappresentante legale della società fornitrice,
attestante che i macchinari, le attrezzature e gli impianti acquistati sono nuovi di fabbrica.
5. La Società per l'imprenditorialità giovanile provvede alla erogazione delle anticipazioni sui contributi in
conto gestione di cui al precedente art. 5, senza necessità - nel caso di quella relativa al primo anno - di
ulteriori accertamenti. La Società per l'imprenditorialità giovanile provvede altresì alla erogazione dei
residui contributi, verificando le spese effettivamente sostenute.
6. La Società per l'imprenditorialità giovanile può effettuare ispezioni e verifiche intese ad accertare la
permanenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 che hanno determinato la
concessione delle agevolazioni.
7. La Società per l'imprenditorialità giovanile delibera l'immediata revoca delle agevolazioni concesse qualora i
requisiti in questione dovessero risultare non più sussistenti, attivando il recupero delle somme erogate e
delle spese.
Art. 9. Mutuo agevolato.
1. ll mutuo agevolato, la cui misura e durata sono definite secondo i criteri del precedente art. 3, è posto in
ammortamento dal primo gennaio successivo a quello in cui sia stato erogato l'intero valore nominale. Sulle
somme erogate prima dell'inizio dell'ammortamento sono dovuti gli interessi al medesimo tasso di
concessione del mutuo, da versare entro il 31 dicembre dell'anno in cui si verifica l'emissione del mandato
di pagamento.
2. La società mutuataria provvede alla restituzione del mutuo mediante rate annuali posticipate, versandole
entro il 31 dicembre di ogni anno.
3. Il tasso di riferimento da prendere a base per le operazioni di mutuo, determinato ai sensi dell'art. 64 del
testo unico 6 marzo 1978, n. 218 (5), è quello vigente alla data della deliberazione di cui al precedente art.
7, comma 1.
4. Tutti i versamenti della società mutuataria vengono effettuati nell'apposito conto di cui al successivo art. 10.
In caso di ritardo nei versamenti, viene applicata sulla somma dovuta una indennità di mora calcolata al
tasso di riferimento preso a base per le operazioni di mutuo e viene sospesa dalla Società per
l'imprenditorialità giovanile l'erogazione delle agevolazioni in corso, fino alla data di estinzione del debito.
5. La società mutuataria può richiedere la riduzione dell'importo del mutuo nel caso di minori investimenti
rispetto a quanto inizialmente previsto. La riduzione ha effetto sul piano di ammortamento dal primo
gennaio dell'anno successivo.
D.L. 31 gennaio 1995, n. 26 (Pubblicato nella G. U. 31 gennaio 1995, n. 25 e convertito in legge,
con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 29 marzo 1995, n. 95, G. U. 1° aprile 1995, n. 77).
Disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali
Art. 1 - Imprenditorialità giovanile. –
1. L'ambito territoriale di riferimento per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi del decreto-legge 30
dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, è costituito dai
226
territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b, così come definiti dai regolamenti dell'Unione europea. Entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del bilancio e della programmazione
economica stabilisce con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le relative modalità d'attuazione, anche con riferimento ai
benefici concedibili e alle relative misure e limiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia.
Il decreto dovrà comunque garantire il pieno controllo pubblico degli incentivi e dei pubblici investimenti,
nonché la trasparenza delle procedure e la omogeneità dei criteri di valutazione delle domande, fissando
criteri che comprendano la presentazione da parte dei richiedenti di un piano-programma almeno triennale e
di un bilancio previsionale triennale.
2. Il presidente del comitato istituito ai sensi della normativa indicata al comma 1 è autorizzato a costituire,
entro il 31 agosto 1994, una società per azioni, denominata società per l'imprenditorialità giovanile, cui è
affidato il compito di produrre servizi a favore di organismi ed enti anche territoriali, imprese ed altri soggetti
economici, finalizzati alla creazione di nuove imprese e al sostegno delle piccole e medie imprese, costituite
prevalentemente da giovani tra i 18 e i 29 anni, ovvero formate esclusivamente da giovani tra i 18 e i 35 anni,
nonché allo sviluppo locale. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sua costituzione, la società
subentra altresì nelle funzioni già esercitate dal comitato e dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi della
medesima normativa e nei relativi rapporti giuridici e finanziari, ivi compresa la titolarità delle somme
destinate alle esigenze di finanziamento del comitato, determinate nella misura di lire 7 miliardi e 700
milioni. La società può promuovere la costituzione e partecipare al capitale sociale di altre società operanti a
livello regionale per le medesime finalità, cui partecipano anche le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura o le loro unioni regionali, nonché partecipare al capitale sociale di piccole imprese
nella misura massima del 10% del capitale stesso. Al capitale sociale della società possono altresì partecipare
enti anche territoriali, imprese ed altri soggetti economici comprese le società di cui all'articolo 11 della legge
31 gennaio 1992, n. 59, le finanziarie di cui all'articolo 16 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, che possono
utilizzare a questo scopo non più del 15 per cento delle risorse, nonché le associazioni di categoria sulla base
di criteri fissati con il decreto di cui al comma 1. La società può essere destinataria di finanziamenti nazionali
e dell'Unione europea, il cui utilizzo anche in relazione agli aspetti connessi alle esigenze di funzionamento,
sarà disciplinato sulla base di apposite convenzioni con i soggetti finanziatori.
3. Omissis.
4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la complessiva spesa di lire 100 miliardi per ciascuno
degli anni 1994 e 1995 e di lire 300 miliardi per l'anno 1996. Al relativo onere si provvede a carico dello
stanziamento iscritto sul capitolo 7830 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994 e
corrispondenti capitoli per gli anni successivi. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
ripartisce con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, acquisito previamente il parere delle
competenti commissioni parlamentari, le predette risorse finanziarie tra i territori di cui al comma 1, nel
rispetto delle prescrizioni degli statuti delle regioni ad autonomia speciale e delle relative norme di
attuazione. Le risorse finanziarie comunque destinate alle finalità di cui al presente articolo affluiscono in un
conto corrente infruttifero intestato alla società per l'imprenditorialità giovanile, aperto presso la Cassa
depositi e prestiti. La società può periodicamente avanzare richieste di prelevamento di fondi dal suddetto
conto, a favore di se stessa, soltanto per le somme strettamente necessarie per il conseguimento delle finalità
di cui al comma 2.
5. Omissis.
6. I mutui a tasso agevolato sono assistiti dalle garanzie previste dal codice civile e da privilegio speciale, da
costituire con le stesse modalità ed avente le stesse caratteristiche del privilegio di cui all'articolo 7 del
D.Lgs.Lgt. 1° novembre 1944, n. 367, come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 1° ottobre 1947, n. 1075, acquisibile nell'ambito degli investimenti da realizzare.
6-bis. Il Ministro del tesoro presenta annualmente al Parlamento, entro il 15 maggio, una relazione
sull'attuazione del presente articolo e sull'attività della società per l'imprenditorialità giovanile. Nella
relazione sono indicati i dati della gestione di bilancio, le partecipazioni della società in altre società, la
distribuzione territoriale degli incentivi erogati, il grado e le modalità di utilizzo dei finanziamenti nazionali e
dell'Unione europea, nonché i settori economici interessati e i risultati complessivi conseguiti.
D.M. 11 maggio 1995 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 agosto 1995, n. 184)
Definizione dei criteri e delle modalità di concessione delle agevolazioni all'imprenditoria giovanile.
IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, della legge 19 luglio 1993, n. 236, recante
interventi urgenti a sostegno dell'occupazione, che all'art. 1-bis prevede la promozione di nuove imprese giovanili nel
settore dei servizi;
Viste, in particolare, le disposizioni del citato art. 1-bis, comma 3, della legge 19 luglio 1993, n. 236, le quali
stabiliscono, tra l'altro, che le agevolazioni da esso previste sono concesse secondo criteri e modalità stabiliti con
227
decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di intesa con i Ministri del tesoro e del lavoro e
previdenza sociale;
Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo
1995, n. 95 (legge che ha dichiarato validi gli atti e i provvedimenti adottati sulla base dei precedenti decreti-legge
relativi alla materia, facendone salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti), il quale dispone che il presidente del
Comitato di sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile - costituito ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 1985, n.
786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44 - è autorizzato a costituire entro il 31 agosto
1994 una società per azioni denominata Società per l'imprenditorialità giovanile, cui è affidato il compito di produrre
servizi a favore di organismi ed enti anche territoriali, finalizzati alla creazione di nuove imprese giovanili;
Visto che il suddetto art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 marzo 1995, n. 95, prevede altresì che la Società per l'imprenditorialità giovanile subentra nelle funzioni già
esercitate dal Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile e dalla Cassa depositi e prestiti e nei relativi
rapporti giuridici a decorrere dal sessantesimo giorno della sua costituzione;
Considerato che la suddetta società per l'imprenditorialità giovanile è stata costituita il 26 luglio 1994 a rogito notaio
dott. Angelo Falcone numero di repertorio 10479;
Viste le note del Ministro del tesoro n. 2684 del 12 aprile 1995 e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale n.
54026/G/44 del 24 marzo 1995, con le quali è stata espressa la prevista intesa;
Definisce i seguenti criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni:
Art. 1.
Ai fini dell'attuazione dell'art. 1-bis della legge 19 luglio 1993, n. 236, si applicano i criteri e le modalità di
concessione delle agevolazioni di cui al decreto del 24 novembre 1994, n. 695, del Ministro del bilancio e
della programmazione economica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 1994, con le
conseguenti modifiche:
a) soggetti beneficiari: l'ambito territoriale è rappresentato dalle aree di cui all'obiettivo 1, così come definito
dal regolamento comunitario 2081 del 20 luglio 1993 e successive modificazioni assunte in sede
comunitaria;
b) progetti finanziabili: sono finanziabili - secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal CIPE - i progetti
relativi alla fornitura di servizi nei settori della fruizione dei beni culturali, del turismo e della
manutenzione di opere civili e industriali nelle aree di cui all'obiettivo 1. Sono esclusi i progetti che
prevedono attività di fruizione di beni pubblici statali o investimenti superiori a un miliardo di lire.
L'attività di impresa prevista nel progetto dovrà essere svolta per un periodo di almeno cinque anni dalla
data del provvedimento di ammissione alle agevolazioni;
c) contributo per le spese di gestione: il contributo per le spese di gestione è concesso, nel limite del volume
di spesa previsto nel progetto per i primi quattro anni di attività.
Per il primo anno di attività la misura del contributo è pari al 70% per i primi 300 milioni di lire spese.
Per il secondo anno di attività la misura di contributo è pari al 50% per i primi 600 milioni di lire spese.
Per il terzo anno e quarto anno di attività la misura del contributo concesso è pari al 50% per i primi 400
milioni di lire spese;
d) domanda di ammissione alle agevolazioni: alla domanda - da redigere secondo lo schema in allegato 1 oltre ai documenti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) di cui all'art. 6, comma 2, del citato decreto
ministeriale n. 695 (2), va allegata, per ciò che concerne i progetti relativi al settore della fruizione di beni
culturali, la documentazione attestante, ove necessario, l'autorizzazione del soggetto proprietario e di
quello preposto alla tutela della specifica categoria di bene, ai sensi della legge n. 1089/1939 (3);
e) provvedimento di ammissibilità alle agevolazioni: i beni agevolati saranno vincolati all'esercizio
dell'impresa beneficiaria per almeno cinque anni, come previsto nell'apposito contratto contenente le
clausole essenziali riportate nell'allegato 2.
2. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 1, comma 6, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26 (4),
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, che prevedono che i mutui a tasso agevolato
siano assistiti dalle garanzie previste dal codice civile e da privilegio speciale, acquisibili nell'ambito degli
investimenti da realizzare.
3. Alle erogazioni relative ai benefici di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del bilancio e della
programmazione economica del 24 novembre 1994, n. 695 (5), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21
dicembre 1994, n. 297, e di cui all'art. 1, lettera c), del presente decreto provvede la Società per
l'imprenditorialità giovanile, mediante prelevamenti dall'apposito conto corrente infruttifero, intestato alla
Società per l'imprenditorialità giovanile, aperto presso la Cassa depositi e prestiti, cui affluiscono le risorse
destinate alle finalità di cui alla legge 19 luglio 1993, n. 236, comprensive dei rientri a qualunque titolo dei
mutui agevolati.
4. Semestralmente la Società per l'imprenditorialità giovanile fornisce ai Ministri del bilancio e del lavoro e
previdenza sociale una relazione sulla distribuzione dei fondi, sull'utilizzazione da parte dei beneficiari e sui
risultati generali delle iniziative agevolate.
228
Allegato 1
Fac-simile di domanda
di ammissione alle agevolazioni
(in carta semplice)
Alla Società per l'imprenditorialità
giovanile S.p.a. - Via Pietro
Mascagni n. 160 - 00199 Roma
La sottoscritta società . . . . . . . . . . . . . . . . . .
chiede
di essere ammessa alle agevolazioni di cui alla legge 19 luglio
1993, n. 236, art. 1-bis, allo scopo di realizzare una
iniziativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
con un investimento previsto in lire . . . . . . . . . . . . . .
ed una previsione di . . . . . . addetti.
A tal fine allega, in duplice copia, la documentazione di
cui all'art. 6 del decreto del Ministro del bilancio e della
programmazione economica, di intesa con i Ministri del tesoro e
del lavoro e previdenza sociale n. . . . . . del . . . . . .
La sottoscritta società richiede inoltre l'assistenza
tecnica nella fase di avvio . . . . . . . . . . . . . . . .
Data, . . . . . . .
Il rappresentante legale
¶
Allegato 2
SCHEMA CONTRATTO
(Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto del Ministro del
bilancio e della programmazione economica del 24 novembre
1994, n. 695, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del
21 dicembre 1994).
Visto il decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, che
all'art. 1, comma 2, prevede la costituzione della Società per
l'imprenditorialità giovanile;
Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, recante
interventi urgenti a sostegno dell'occupazione;
Visto il decreto del Ministro del bilancio e della
programmazione economica del 24 novembre 1994, n. 695,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 1994,
emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, del succitato
decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95;
Visto il decreto del Ministro del bilancio e della
programmazione economica n. . . . . del . . . . . . adottato
ai sensi dell'art. 1-bis, comma 3, della legge 19 luglio 1993,
n. 236;
Vista la domanda di ammissione alle agevolazioni n. . . .
presentata in data . . . . . dalla società . . . . . . . . .
con sede in . . . . . . . . . provincia di . . . . . . per la
realizzazione di un'attività di . . . . . . . . . . . .;
Visto che la predetta domanda è stata ammessa alle
229
agevolazioni con deliberazione del consiglio di amministrazione
della Società per l'imprenditorialità giovanile del . . . . . .;
ciò premesso, che fa parte integrante del presente contratto; il
giorno . . . . del mese . . . dell'anno . . . ., le parti:
Società per l'imprenditorialità giovanile S.p.a., di seguito
denominata S.p.a., con sede legale in Roma, via Po n. 19, codice
fiscale n. 04742721006, rappresentata dal dott. Carlo Borgomeo,
nato a Napoli il 31 agosto 1947 nella sua qualità di presidente;
. . . . . . . . . . . . . . . ., di seguito denominata Società,
con sede legale in . . . . . . . . . . . . . ., codice fiscale
n. . . . . . . . . . . . ., iscritta alla cancelleria del
tribunale di . . . . . . . . n. . . . . . . . . . . rag. soc.,
rappresentata da . . . . . . . . . . ., nato a . . . ., il
. . . . . . . . . . nella qualità di . . . . . .
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Condizioni generali
Le agevolazioni oggetto del presente contratto sono regolate, oltre che dal contratto medesimo, ivi comprese le
relative premesse, anche dai patti e dalle condizioni risultanti dal capitolato che, firmato dalle parti contraenti, si
allega al presente atto (allegato A) per farne parte integrante e sostanziale e che le parti stesse dichiarano di ben
conoscere ed approvare nella sua interezza.
Articolo 2
Obblighi della S.p.a.
La S.p.a. si obbliga ad erogare alla Società le agevolazioni finanziarie ed i benefici reali così come specificati
nella deliberazione di ammissione.
Articolo 3
Obblighi della Società
La Società si obbliga alla completa realizzazione del progetto approvato entro i termini previsti nella
deliberazione di ammissione.
La Società si obbliga ad osservare i vincoli relativi all'attività d'impresa, alla destinazione d'uso dei beni
agevolati, alla compagine sociale previsti nel decreto di attuazione.
La Società si obbliga a garantire il mutuo, per l'importo di cui al capitolato, con iscrizione di privilegio speciale
ai sensi del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 29 marzo 1995, n.
95, e/o costituzione delle garanzie previste dal codice civile, sui beni agevolati.
La Società si obbliga a provvedere ad idonee coperture assicurative dei beni agevolati con polizze vincolate a
favore della S.p.a.
La Società si obbliga a restituire il capitale mutuato con modalità e tempi stabiliti dal decreto di attuazione e dal
capitolato.
La Società si obbliga a comunicare alla S.p.a., entro quindici giorni dalla relativa deliberazione, le modificazioni
dei propri organi amministrativi e della composizione degli stessi, nonché della legale rappresentanza della
società medesima. Si obbliga, inoltre, a comunicare qualunque variazione nella compagine sociale.
Articolo 4
Restituzione somme
In tutti i casi di decadenza e di revoca delle agevolazioni concesse, la Società si obbliga a restituire le somme
erogate in conto investimento con i relativi interessi.
Articolo 5
Atti aggiuntivi
Le parti si obbligano a stipulare atti aggiuntivi al presente contratto qualora al progetto approvato si apportino
modifiche con successive deliberazioni del consiglio di amministrazione della Società per l'imprenditorialità
giovanile.
Articolo 6
Durata
Il presente contratto si intende valido tra le parti fino all'estinzione del mutuo agevolato.
Articolo 7
Foro competente
Per ogni controversia relativa all'applicazione ed interpretazione del contratto e del capitolato, o comunque
connessa o dipendente, sarà competente il foro di Roma.
D.M. 8 novembre 1996, n. 591 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 novembre 1996, n. 274).
230
Regolamento recante criteri e modalità di concessione delle agevolazioni per la promozione di iniziative di lavoro
autonomo presentate da soggetti inoccupati e disoccupati residenti nei territori di cui all'obiettivo 1 dei
programmi comunitari.
IL MINISTRO DEL TESORO
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Adotta
il seguente regolamento: «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni per la promozione di iniziative di lavoro
autonomo presentate da soggetti inoccupati e disoccupati residenti nei territori di cui all'obiettivo 1 dei programmi
comunitari».
Art 1. Soggetti beneficiari. –
1. Le domande di ammissione alle agevolazioni di cui al successivo art. 3 sono presentate dai soggetti in
possesso dei seguenti requisiti:
a) stato di non occupazione perdurante da almeno sei mesi alla data di presentazione della domanda;
b) residenza nei territori di cui all'obiettivo 1 così come definiti dal regolamento (CEE) n. 2081 del
Consiglio del 20 luglio 1993 - Abruzzo (sino a dicembre 1996) Molise, Campania, Puglia, Basilicata,
Calabria, Sicilia, Sardegna - alla data di entrata in vigore del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 511 (Recante
disposizioni urgenti in materia di collocamento, di lavoro e previdenza nel settore agricolo, di disciplina
degli effetti della soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati -SCAU, nonché di promozione
dell'occupazione);
c) età superiore ai 18 anni alla data della presentazione della domanda.
Art. 2. Progetti finanziabili.
1. Sono finanziabili i progetti che, prevedendo la realizzazione di un'attività autonoma in forma individuale nei
territori di cui all'obiettivo 1, siano ritenuti validi sotto il profilo delle attitudini e della capacità del soggetto
proponente, nonché della fattibilità tecnica e della redditività dell'iniziativa.
2. I progetti di cui al precedente comma devono prevedere investimenti non superiori a 50 milioni di lire.
3. L'attività prevista nel progetto dovrà essere svolta per un periodo di almeno cinque anni dalla data del
provvedimento di ammissione alle agevolazioni.
Art. 3. Agevolazioni.
1. Ai soggetti di cui all'art. 1, i cui progetti siano stati ritenuti validi, sono concesse le seguenti agevolazioni:
a) contributo a fondo perduto fino a trenta milioni di lire per l'acquisto documentato di attrezzature;
b) prestito fino a venti milioni di lire, restituibile in cinque anni con interessi calcolati ad un tasso pari al 36 per
cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agevolato alle imprese artigiane di durata
superiore a diciotto mesi, con garanzie da acquisire sull'investimento mediante iscrizione di privilegio
speciale;
c) contributo a fondo perduto fino a dieci milioni di lire per spese di esercizio sostenute nel primo anno di
attività;
d) servizi di assistenza tecnica da parte di un tutor specializzato nella fase di realizzazione degli investimenti e
di avvio della gestione delle iniziative.
Art. 4. Spese ammissibili.
1. Per la realizzazione del progetto sono ammissibili le spese, al netto dell'IVA, relative all'acquisto di
attrezzature ed altri beni materiali ed immateriali ad utilità pluriennale. I beni e le attrezzature devono
essere direttamente collegati al ciclo produttivo, nuovi di fabbrica o usati, a condizione che non siano stati
oggetto di precedenti agevolazioni pubbliche e offrano idonee e comprovate garanzie di funzionalità.
2. Per il primo anno di esercizio dell'attività sono ammissibili le seguenti spese che siano state effettivamente
sostenute e documentate:
a) acquisto di materie prime, semilavorati e prodotti finiti;
b) utenze e canoni di locazione per immobili;
c) oneri finanziari, esclusi gli interessi relativi al prestito agevolato.
3. Non sono ammissibili le spese sostenute anteriormente alla data del provvedimento di ammissione delle
agevolazioni. Non sono, inoltre, ammissibili le seguenti spese:
a) per l'acquisto di terreni;
b) per la costruzione, la ristrutturazione e l'acquisto, anche mediante locazione finanziaria, di immobili;
c) per prestazioni di servizi;
d) per stipendi e salari.
Art. 5. Domanda di ammissione alle agevolazioni.
231
1. La domanda di ammissione alle agevolazioni è inviata alla Società per l'imprenditorialità giovanile S.p.a., di
seguito denominata «Società», esclusivamente a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento.
Alla domanda è allegata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 4 della legge
4 gennaio 1968, n. 15, secondo il modello che la Società renderà disponibile direttamente o presso gli uffici
dei comuni situati nelle regioni di cui all'obiettivo 1, al fine di fornire tutti gli elementi, formali e
sostanziali, necessari alla verifica di ammissibilità della domanda stessa.
2. Le domande presentate secondo altre modalità o incomplete non saranno prese in esame e ne verrà data
comunicazione agli interessati.
3. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti, la Società può richiedere informazioni alle camere di
commercio, industria, artigianato ed agricoltura, agli ordini professionali e ad altri soggetti incaricati della
tenuta di registri o elenchi.
Art. 6. Provvedimento di ammissione alle agevolazioni.
1. La Società, sulla base delle informazioni riportate nell'allegato alle domande pervenute, effettua, secondo
l'ordine cronologico di arrivo, una prima verifica dei requisiti di ammissibilità delle iniziative proposte ed
individua i soggetti da ammettere a corsi di formazione non retribuiti della durata di quattro mesi,
organizzati tenendo conto dei criteri stabiliti dall'Unione europea per i programmi del Fondo sociale
europeo e volti a trasmettere ai partecipanti le principali conoscenze in materia di gestione, durante i quali
viene anche definitivamente verificata la fattibilità dell'idea progettuale. In caso di giudizio positivo, la
Società delibera l'ammissione ai benefìci di cui all'art. 3, dandone comunicazione agli interessati.
2. La mancata partecipazione senza validi motivi ai corsi ed alle relative attività comporta la decadenza della
domanda di ammissione.
3. La delibera di ammissione alle agevolazioni individua il soggetto beneficiario e le caratteristiche del progetto
finanziato, stabilisce le spese ammesse ed i tempi di attuazione dell'iniziativa e fissa le agevolazioni
concesse.
4. I beni oggetto delle agevolazioni sono vincolati all'esercizio dell'attività per almeno cinque anni dalla data
della delibera di ammissione alle agevolazioni.
Art. 7. Attuazione del provvedimento di ammissione alle agevolazioni.
1. Per l'attuazione del provvedimento di ammissione alle agevolazioni la Società provvede a stipulare con il
soggetto beneficiario un apposito contratto.
2. La Società può richiedere al soggetto beneficiario tutti gli elementi o documenti utili per comprovare la
spesa effettivamente sostenuta e, previo apposito monitoraggio, provvede alla erogazione del contributo in
conto capitale e del prestito agevolato in un'unica soluzione.
3. La Società provvede all'erogazione dei contributi in conto gestione, previa verifica delle spese effettivamente
sostenute.
Art. 8. Prestito agevolato.
1. Il prestito agevolato di cui all'art. 3, lettera b), è posto in ammortamento dal 1° gennaio dell'anno successivo
a quello di erogazione. Per il periodo di preammortamento sono dovuti gli interessi, nella misura del tasso
agevolato, da versare entro il 31 dicembre dell'anno di erogazione del prestito.
2. Il beneficiario provvede alla restituzione del prestito mediante rate annuali posticipate, versandole entro il 31
dicembre di ogni anno.
3. In caso di ritardo nei versamenti viene applicato sulla somma dovuta un interesse di mora calcolato al tasso
di riferimento preso a base per le operazioni di prestito.
Art. 9. Controlli e revoca delle agevolazioni.
1. La Società può effettuare ispezioni e verifiche intese ad accertare la permanenza dei requisiti che hanno
determinato la concessione delle agevolazioni.
2. Nel caso in cui i requisiti di ammissione risultino non più sussistenti, la Società delibera l'immediata revoca
delle agevolazioni concesse, attivando il recupero delle somme erogate e delle relative spese.
Art. 10. Relazione semestrale.
1. La Società fornisce al Ministero del lavoro una relazione semestrale sull'utilizzazione delle agevolazioni da
parte dei beneficiari e sui risultati complessivi delle iniziative agevolate.
D.M. 19 febbraio 1997 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 marzo 1997, n. 52).
Istituzione presso gli uffici del Ministro per le pari opportunità della commissione per la promozione e lo
sviluppo dell'imprenditorialità femminile e dell'osservatorio per l'imprenditorialità femminile.
Art. 1.
232
1. E' istituita la commissione per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditorialità femminile.
2. La commissione è presieduta dal Ministro per le pari opportunità, o da un suo delegato, ed è composta da
otto esperti nominati dallo stesso Ministro in rappresentanza, rispettivamente, della commissione nazionale
delle pari opportunità, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del comitato per
l'imprenditoria femminile, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del comitato di parità istituito
presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del Ministero del bilancio e della programmazione
economica, del Ministro per le pari opportunità e della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Per ciascun componente è altresì nominato un supplente
che parteciperà alle riunioni in caso di impedimento.
3. La commissione opera presso gli uffici del Ministro per le pari opportunità ed è convocata dal presidente
con cadenza almeno trimestrale. La commissione è validamente costituita con la presenza di almeno cinque
componenti e delibera a maggioranza dei presenti. Le funzioni di segretario sono assicurate dal
rappresentante del Ministro per le pari opportunità.
Art. 2.
1. La commissione ha il compito di esaminare la corretta attuazione delle normative e degli orientamenti
governativi e dei programmi comunitari volti alla promozione e allo sviluppo dell'imprenditoria, per quanto
concerne le pari opportunità, e di proporre alle autorità competenti le conseguenti iniziative normative e
amministrative. A tale fine la commissione si avvale anche dei risultati dell'osservatorio per l'imprenditorialità
femminile di cui all'art. 3, nonché delle elaborazioni delle commissioni e gruppi di lavoro operanti presso gli
uffici del Ministro per le pari opportunità. Può inoltre invitare alle riunioni esperti, funzionari delle
amministrazioni ed esponenti di associazioni culturali, imprenditoriali e sindacali.
Art. 3.
1. E' istituito presso gli uffici del Ministro per le pari opportunità l'osservatorio per l'imprenditorialità
femminile.
2. L'osservatorio:
a) segue l'attuazione degli interventi legislativi e dei programmi governativi, locali e comunitari, rilevanti ai
fini della promozione delle pari opportunità in materia di imprenditoria, anche ai fini della misurazione
degli effetti complessivi, dal punto di vista occupazionale, economico e della diffusione della cultura
d'impresa;
b) cura la adozione di programmi specifici aventi il fine di facilitare la diffusione sul territorio della
conoscenza delle risorse disponibili e delle modalità di accesso agli strumenti nazionali ed ai fondi
comunitari, anche mediante l'organizzazione sul territorio di strutture specifiche per la informazione e per
la promozione e lo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali femminili;
c) propone alle autorità competenti iniziative per la promozione di nuova imprenditorialità femminile e più in
generale per la valorizzazione delle capacità e potenzialità della donna nel mondo del lavoro, nel rispetto
e in applicazione delle pari opportunità.
3. Le attività di indagine e informazione possono essere affidate a soggetti pubblici o privati, in base ad
apposita convenzione a titolo gratuito con il Ministro per le pari opportunità, avente durata annuale e
rinnovabile, anche tacitamente, di anno in anno.
Art. 4. (omissis)
Art. 5. (omissis)
Legge 15-03-1997, n. 59 (pubblicata nella G.U. 17-03-1997, n. 63, Supplemento ordinario)
Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.
CAPO I [1] [2]
Art. 1.
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 marzo, uno o più decreti legislativi volti a conferire alle regioni e
agli enti locali, ai sensi degli articoli 5, 118 e 128 della Costituzione, funzioni e compiti amministrativi nel
rispetto dei principi e dei criteri direttivi contenuti nella presente legge. Ai fini della presente legge, per
conferimento si intende trasferimento, delega o attribuzione di funzioni e compiti e per "enti locali" si intendono le
province, i comuni, le comunità montane e gli altri enti locali. [3] [4]
2. Sono conferite alle regioni e agli enti locali, nell'osservanza del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4,
comma 3, lettera a), della presente legge, anche ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tutte le
funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive
comunità, nonché tutte le funzioni e i compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi territori in atto esercitati da
qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrali o periferici, ovvero tramite enti o altri soggetti pubblici.
3. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 le funzioni e i compiti riconducibili alle seguenti materie:
a) affari esteri e commercio estero, nonché cooperazione internazionale e attività promozionale all'estero di rilievo
nazionale;
b) difesa, forze armate, armi e munizioni, esplosivi e materiale strategico;
233
c) rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose;
d) tutela dei beni culturali e del patrimonio storico artistico;
e) vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe;
f) cittadinanza, immigrazione, rifugiati e asilo politico, estradizione;
g) consultazioni elettorali, elettorato attivo e passivo, propaganda elettorale, consultazioni referendarie escluse
quelle regionali;
h) moneta, perequazione delle risorse finanziarie, sistema valutario e banche [5];
i) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
l) ordine pubblico e sicurezza pubblica;
m) amministrazione della giustizia;
n) poste e telecomunicazioni;
o) previdenza sociale, eccedenze di personale temporanee e strutturali;
p) ricerca scientifica;
q) istruzione universitaria, ordinamenti scolastici, programmi scolastici, organizzazione generale dell'istruzione
scolastica e stato giuridico del personale.
r) vigilanza in materia di lavoro e cooperazione.
r-bis) trasporti aerei, marittimi e ferroviari di interesse nazionale [6].
4. Sono inoltre esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2:
a) i compiti di regolazione e controllo già attribuiti con legge statale ad apposite autorità indipendenti;
b) i compiti strettamente preordinati alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di grandi reti
infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con legge statale ovvero, previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con i decreti
legislativi di cui al comma 1; in mancanza dell'intesa, il Consiglio dei ministri delibera in via definitiva su proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri [7];
c) i compiti di rilievo nazionale del sistema di protezione civile, per la difesa del suolo, per la tutela dell'ambiente e
della salute, per gli indirizzi, le funzioni e i programmi nel settore dello spettacolo, per la ricerca, la produzione, il
trasporto e la distribuzione di energia; gli schemi di decreti legislativi, ai fini della individuazione dei compiti di
rilievo nazionale, sono predisposti previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e Bolzano; in mancanza dell'intesa, il Consiglio dei ministri delibera
motivatamente in via definitiva su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;
d) i compiti esercitati localmente in regime di autonomia funzionale dalle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e dalle università degli studi;
e) il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea e i compiti preordinati ad assicurare l'esecuzione a livello
nazionale degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli accordi internazionali.
5. Resta ferma la disciplina concernente il sistema statistico nazionale, anche ai fini del rispetto degli obblighi
derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli accordi internazionali.
6. La promozione dello sviluppo economico, la valorizzazione dei sistemi produttivi e la promozione della ricerca
applicata sono interessi pubblici primari che lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali
assicurano nell'ambito delle rispettive competenze, nel rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e delle
formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, delle esigenze della salute, della sanità e sicurezza pubblica e
della tutela dell'ambiente [8].
Note:
1 Con il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, in attuazione delle disposizioni del presente capo, sono state conferite alle
regioni e agli enti locali le funzioni e i compiti amministrativi.
2 Per la cessazione dei trasferimenti erariali connessi con l'attribuzione alle regioni di funzioni e di compiti ai sensi
delle disposizioni di cui al presente capo, vedi l'art. 6. D. Lgs. 18 febbraio 2000, n. 56.
3 Comma modificato dall'art. 7, comma 1, lettera a), L. 15 maggio 1997, n. 127.
4 Le funzioni e i compiti amministrativi in materia di collocamento e mercato del lavoro sono state conferite alle
regioni e agli enti locali con il D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469.
5 Lettera sostituita dall'art. 1, comma 2, L. 16 giugno 1998, n. 191.
6 Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 3, L. 16 giugno 1998, n. 191.
7 Lettera modificata dall'art. 1, comma 4, L. 16 giugno 1998, n. 191.
8 Comma modificato dall' art. 1, comma 5, L. 16 giugno 1998, n. 191.
Art. 2
(Omissis)
Art. 3.
1. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono:
a) individuati tassativamente le funzioni e i compiti da mantenere in capo alle amministrazioni statali, ai sensi e nei
limiti di cui all'articolo 1;
b) indicati, nell'ambito di ciascuna materia, le funzioni e i compiti da conferire alle regioni anche ai fini di cui
all'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e osservando il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4,
234
comma 3, lettera a), della presente legge, o da conferire agli enti locali territoriali o funzionali ai sensi degli articoli
128 e 118, primo comma, della Costituzione, nonché i criteri di conseguente e contestuale attribuzione e
ripartizione tra le regioni, e tra queste e gli enti locali, dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e
organizzative; il conferimento avviene gradualmente ed entro il periodo massimo di tre anni, assicurando l'effettivo
esercizio delle funzioni conferite;
c) individuati le procedure e gli strumenti di raccordo, anche permanente, con eventuale modificazione o nuova
costituzione di forme di cooperazione strutturali e funzionali, che consentano la collaborazione e l'azione
coordinata tra enti locali, tra regioni e tra i diversi livelli di governo e di amministrazione anche con eventuali
interventi sostitutivi nel caso di inadempienza delle regioni e degli enti locali nell'esercizio delle funzioni
amministrative ad essi conferite, nonché la presenza e l'intervento, anche unitario, di rappresentanti statali,
regionali e locali nelle diverse strutture, necessarie per l'esercizio delle funzioni di raccordo, indirizzo,
coordinamento e controllo;
d) soppresse, trasformate o accorpate le strutture centrali e periferiche interessate dal conferimento di funzioni e
compiti con le modalità e nei termini di cui all'articolo 7, comma 3, salvaguardando l'integrità di ciascuna regione
e l'accesso delle comunità locali alle strutture sovraregionali;
e) individuate le modalità e le procedure per il trasferimento del personale statale senza oneri aggiuntivi per la
finanza pubblica;
f) previste le modalità e le condizioni con le quali l'amministrazione dello Stato può avvalersi, per la cura di
interessi nazionali, di uffici regionali e locali, d'intesa con gli enti interessati o con gli Organismi rappresentativi
degli stessi;
g) individuate le modalità e le condizioni per il conferimento a idonee strutture organizzative di funzioni e compiti
che non richiedano, per la loro natura, l'esercizio esclusivo da parte delle regioni e degli enti locali; [1]
h) previste le modalità e le condizioni per l'accessibilità da parte del singolo cittadino temporaneamente dimorante
al di fuori della propria residenza ai servizi di cui voglia o debba usufruire.
2. Speciale normativa è emanata con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 per il comune di Campione d'Italia, in
considerazione della sua collocazione territoriale separata e della conseguente peculiare realtà istituzionale, socioeconomica, valutaria, doganale, fiscale e finanziaria.
Note:
1 Per l' attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera, vedi l' art. 10, D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469 e l'
art. 44, L. 27 dicembre 1997, n. 449.
Art. 4.
1. Nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, le regioni, in conformità ai singoli ordinamenti regionali,
conferiscono alle province, ai comuni e agli altri enti locali tutte le funzioni che non richiedono l'unitario esercizio
a livello regionale. Al conferimento delle funzioni le regioni provvedono sentite le rappresentanze degli enti locali.
Possono altresì essere ascoltati anche gli organi rappresentativi delle autonomie locali ove costituiti dalle leggi
regionali.
2. Gli altri compiti e funzioni di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, vengono conferiti a regioni,
province, comuni ed altri enti locali con i decreti legislativi di cui all'articolo 1.
3. I conferimenti di funzioni di cui ai commi 1 e 2 avvengono nell'osservanza dei seguenti principi fondamentali:
a) il principio di sussidiarietà, con l'attribuzione della generalità dei compiti e delle funzioni amministrative ai
comuni, alle province e alle comunità montane, secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative e
organizzative, con l'esclusione delle sole funzioni incompatibili con le dimensioni medesime, attribuendo le
responsabilità pubbliche anche al fine di favorire lassolvimento di funzioni e di compiti di rilevanza sociale da
parte delle famiglie, associazioni e comunità, alla autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini
interessati;
b) il principio di completezza, con la attribuzione alla regione dei compiti e delle funzioni amministrative non
assegnati ai sensi della lettera a), e delle funzioni di programmazione;
c) il principio di efficienza e di economicità, anche con la soppressione delle funzioni e dei compiti divenuti
superflui;
d) il principio di cooperazione tra Stato, regioni ed enti locali anche al fine di garantire un'adeguata partecipazione
alle iniziative adottate nell'ambito dell'Unione europea;
e) i principi di responsabilità ed unicità dell'amministrazione, con la conseguente attribuzione ad un unico soggetto
delle funzioni e dei compiti connessi, strumentali e complementari, e quello di identificabilità in capo ad un unico
soggetto anche associativo della responsabilità di ciascun servizio o attività amministrativa;
f) il principio di omogeneità, tenendo conto in particolare delle funzioni già esercitate con l'attribuzione di funzioni
e compiti omogenei allo stesso livello di governo;
g) il principio di adeguatezza, in relazione all'idoneità organizzativa dell'amministrazione ricevente a garantire,
anche in forma associata con altri enti, l'esercizio delle funzioni;
h) il principio di differenziazione nell'allocazione delle funzioni in considerazione delle diverse caratteristiche,
anche associative, demografiche, territoriali e strutturali degli enti riceventi;
i) il principio della copertura finanziaria e patrimoniale dei costi per l'esercizio delle funzioni amministrative
conferite;
235
l) il principio di autonomia organizzativa e regolamentare e di responsabilità degli enti locali nell'esercizio delle
funzioni e dei compiti amministrativi ad essi conferiti.
4. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 il Governo provvede anche a:
a) delegare alle regioni i compiti di programmazione in materia di servizi pubblici di trasporto di interesse
regionale e locale; attribuire alle regioni il compito di definire, d'intesa con gli enti locali, il livello dei servizi
minimi qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini, servizi i
cui costi sono a carico dei bilanci regionali, prevedendo che i costi dei servizi ulteriori rispetto a quelli minimi
siano a carico degli enti locali che ne programmino l'esercizio; prevedere che l'attuazione delle deleghe e
l'attribuzione delle relative risorse alle regioni siano precedute da appositi accordi di programma tra il Ministro dei
trasporti e della navigazione e le regioni medesime, sempreché gli stessi accordi siano perfezionati entro il 30
giugno 1999; [1]
b) prevedere che le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolino l'esercizio dei servizi
con qualsiasi modalità effettuati e in qualsiasi forma affidati, sia in concessione che nei modi di cui agli articoli 22
e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, mediante contratti di servizio pubblico, che rispettino gli articoli 2 e 3 del
regolamento (CEE) n. 1191/69 ed il regolamento (CEE) n. 1893/91, che abbiano caratteristiche di certezza
finanziaria e copertura di bilancio e che garantiscano entro il 1° gennaio 2000 il conseguimento di un rapporto di
almeno 0,35 tra ricavi da traffico e costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura previa applicazione della
direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991 ai trasporti ferroviari di interesse regionale e locale; definire
le modalità per incentivare il superamento degli assetti monopolistici nella gestione dei servizi di trasporto urbano
e extraurbano e per introdurre regole di concorrenzialità nel periodico affidamento dei servizi; definire le modalità
di subentro delle regioni entro il 1 gennaio 2000 con propri autonomi contratti di servizio regionale al contratto di
servizio pubblico tra Stato e Ferrovie dello Stato Spa per servizi di interesse locale e regionale;
c) ridefinire, riordinare e razionalizzare, sulla base dei principi e criteri di cui al comma 3 del presente articolo, al
comma 1 dell'articolo 12 e agli articoli 14, 17 e 20, comma 5, per quanto possibile individuando momenti
decisionali unitari, la disciplina relativa alle attività economiche ed industriali, in particolare per quanto riguarda il
sostegno e lo sviluppo delle imprese operanti nell'industria, nel commercio, nell'artigianato, nel comparto
agroindustriale e nei servizi alla produzione; per quanto riguarda le politiche regionali, strutturali e di coesione
della Unione europea, ivi compresi gli interventi nelle aree depresse del territorio nazionale, la ricerca applicata,
l'innovazione tecnologica, la promozione della internazionalizzazione e della competitività delle imprese nel
mercato globale e la promozione della razionalizzazione della rete commerciale anche in relazione all'obiettivo del
contenimento dei prezzi e dell'efficienza della distribuzione; per quanto riguarda la cooperazione nei settori
produttivi e il sostegno dell'occupazione; per quanto riguarda le attività relative alla realizzazione, all'ampliamento,
alla ristrutturazione e riconversione degli impianti industriali, all'avvio degli impianti medesimi e alla creazione,
ristrutturazione e valorizzazione di aree industriali ecologicamente attrezzate, con particolare riguardo alle
dotazioni ed impianti di tutela dell'ambiente, della sicurezza e della salute pubblica.
4-bis . Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 4 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta
giorni dalla data di assegnazione degli stessi. Decorso il termine senza che il parere sia espresso, il Governo ha
facoltà di adottare i decreti legislativi [2].
5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e del principio di sussidiarietà di cui al
comma 3, lettera a), e del principio di efficienza e di economicità di cui alla lettera c) del medesimo comma del
presente articolo, ciascuna regione adotta, entro sei mesi dall'emanazione di ciascun decreto legislativo, la legge di
puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli enti locali e di quelle mantenute in capo alla
regione stessa. Qualora la regione non provveda entro il termine indicato, il Governo è delegato ad emanare, entro
il 31 marzo 1999, sentite le regioni inadempienti, uno o più decreti legislativi di ripartizione di funzioni tra regione
ed enti locali le cui disposizioni si applicano fino alla data di entrata in vigore della legge regionale. [3] [4]
Note:
1 Comma modificato dall'art. 7, comma 1, lettera b), L. 15 maggio 1997, n. 127.
2 Comma inserito dall' art. 1, comma 7, L. 16 giugno 1998, n. 191.
3 Comma modificato dall'art. 1, comma 8, L. 16 giugno 1998, n. 191 e, successivamente, dall'art. 9, comma 7, L. 8
marzo 1999, n. 50.
4 Per la ripartizione di funzioni amministrative tra regioni ed enti locali in materia di mercato di lavoro effettuata
dal Governo nei confronti delle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Umbria, Marche, Molise, Puglia e Calabria,
vedi il D.Lgs. 6 ottobre 1998, n. 379 ed il D.Lgs. 30 marzo 1999, n. 96.
(Omissis)
Legge 15-05-1997, n. 127 (pubblicata nella G.U. 17-05-1997, n. 113, Supplemento ordinario)
Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo
Art. 1 – 2
(omissis)
236
Art. 3. - (Disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive e di semplificazione delle domande di ammissione agli
impieghi) [1]
1. I dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza attestati in
documenti di riconoscimento in corso di validità, hanno lo stesso valore probatorio dei corrispondenti certificati. E'
fatto divieto alle amministrazioni pubbliche ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi, nel caso in cui all'atto della
presentazione dell'istanza sia richiesta l'esibizione di un documento di riconoscimento, di richiedere certificati
attestanti stati o fatti contenuti nel documento di riconoscimento esibito. E', comunque, fatta salva per le
amministrazioni pubbliche ed i gestori e gli esercenti di pubblici servizi la facoltà di verificare, nel corso del
procedimento, la veridicità dei dati contenuti nel documento di identità. Nel caso in cui i dati attestati in documenti
di riconoscimento abbiano subito variazioni dalla data di rilascio e ciononostante sia stato esibito il documento ai
fini del presente comma, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 489 del codice penale.
2. L'articolo 3, primo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, è sostituito dal seguente:
"I regolamenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
stabiliscono per quali fatti, stati e qualità personali, oltre quelli indicati nell'articolo 2, è ammessa, in luogo della
prescritta documentazione, una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato. In tali casi la documentazione
sarà successivamente esibita dall'interessato, a richiesta dell'amministrazione, prima che sia emesso il provvedimento
a lui favorevole.
Qualora l'interessato non produca la documentazione nel termine di trenta giorni, o nel più ampio termine concesso
dall'amministrazione, il provvedimento non è emesso". [2]
3. L'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130, è sostituito dal
seguente:
"1. Le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1 dell'articolo 2 possono essere presentate anche contestualmente
all'istanza e sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto".
4. Nei casi in cui le norme di legge o di regolamenti prevedono che in luogo della produzione di certificati possa
essere presentata una dichiarazione sostitutiva, la mancata accettazione della stessa costituisce violazione dei doveri
di ufficio.
5. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, di richiedere l'autenticazione della sottoscrizione delle domande per la partecipazione a selezioni per
l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni a qualsiasi titolo nonché ad esami per il conseguimento di abilitazioni,
diplomi o titoli culturali. [3]
6. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe
dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità
dell'amministrazione. [4] [5]
7. Sono aboliti i titoli preferenziali relativi all'età e restano fermi le altre limitazioni e i requisiti previsti dalle leggi e
dai regolamenti per l'ammissione ai concorsi pubblici. Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle
operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età
[6]
8. Alla lettera e) del primo comma dell'articolo 12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "I bandi di concorso possono prevedere la partecipazione di personale dotato anche di laurea
diversa adeguando le prove d'esame e riservano in ogni caso una percentuale non inferiore al 20 per cento dei posti
messi a concorso a personale dotato di laurea in scienze economiche o statistiche e attuariali".
9. All'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Quando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è resa ad imprese di gestione di servizi pubblici, la
sottoscrizione è autenticata, con l'osservanza delle modalità di cui all'articolo 20, dal funzionario incaricato dal
rappresentante legale dell'impresa stessa".
10. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e
il secondo comma dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nonché ogni altra disposizione in contrasto con il
divieto di cui al comma 5.
11. La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di
pubblici servizi non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto ovvero l'istanza
sia presentata unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.
La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. L'istanza e la copia fotostatica del documento di identità
possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è
consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. [7]
Note:
1 Norme di attuazione del presente articolo sono state emanate con D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403.
2 Comma modificato dall'art. 2, comma 7, L. 16 giugno 1998, n. 191.
3 Comma modificato dall'art. 2, comma 8, L. 16 giugno 1998, n. 191.
4 I regolamenti recanti norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi indetti dal Corpo
della Guardia di finanza e per uditore giudiziario, sono stati emanati, rispettivamente, con D.M. 23 aprile 1999, n.
142, con D.M. 10 aprile 2000, n. 128 e con D.M. 6 marzo 2000, n. 102.
5 Il regolamento recante il limite di età per la partecipazione al concorso per procuratore dello Stato è stato adottato
con D.P.C.M. 13 aprile 2000, n. 141.
237
6 Comma modificato dall'art. 2, comma 9, L. 16 giugno 1998, n. 191.
7 Comma sostituito dall'art. 2, comma 10, L. 16 giugno 1998, n. 191. A norma del comma 11, dello stesso articolo
2, il presente comma si interpreta nel senso che la sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della
amministrazione pubblica ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi non è soggetta ad autenticazione anche nei
casi in cui contiene dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
L. 24 giugno 1997, n. 196 (Pubblicata nella Gazz. Uff. 4 luglio 1997, n. 154, S.O.).
Norme in materia di promozione dell'occupazione.
Art. 1. Contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo.
1. Il contratto di lavoro temporaneo è il contratto mediante il quale un'impresa di fornitura di lavoro
temporaneo, di seguito denominata «impresa fornitrice», iscritta all'albo previsto dall'articolo 2, comma 1,
pone uno o più lavoratori, di seguito denominati «prestatori di lavoro temporaneo», da essa assunti con il
contratto previsto dall'articolo 3, a disposizione di un'impresa che ne utilizzi la prestazione lavorativa, di
seguito denominata «impresa utilizzatrice», per il soddisfacimento di esigenze di carattere temporaneo
individuate ai sensi del comma 2.
2. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo può essere concluso:
a) nei casi previsti dai contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza dell'impresa utilizzatrice,
stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi;
b) nei casi di temporanea utilizzazione in qualifiche non previste dai normali assetti produttivi aziendali;
c) nei casi di sostituzione dei lavoratori assenti, fatte salve le ipotesi di cui al comma 4.
3. Nei settori dell'agricoltura, privilegiando le attività rivolte allo sviluppo dell'agricoltura biologica, e
dell'edilizia i contratti di fornitura di lavoro temporaneo potranno essere introdotti in via sperimentale
previa intesa tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale circa le aree e le modalità della sperimentazione.
4. E' vietata la fornitura di lavoro temporaneo:
a) per le qualifiche di esiguo contenuto professionale, individuate come tali dai contratti collettivi nazionali
della categoria di appartenenza dell'impresa utilizzatrice, stipulati dai sindacati comparativamente più
rappresentativi;
b) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
c) presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i dodici mesi precedenti, a licenziamenti
collettivi che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la fornitura, salvo che la
fornitura avvenga per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del
posto;
d) presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario,
con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si
riferisce la fornitura;
e) a favore di imprese che non dimostrano alla Direzione provinciale del lavoro di aver effettuato la
valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni ed integrazioni;
f) per le lavorazioni che richiedono sorveglianza medica speciale e per lavori particolarmente pericolosi
individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo è stipulato in forma scritta e contiene i seguenti elementi:
a) il numero dei lavoratori richiesti;
b) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori ed il loro inquadramento;
c) il luogo, l'orario ed il trattamento economico e normativo delle prestazioni lavorative;
d) assunzione da parte dell'impresa fornitrice dell'obbligazione del pagamento diretto al lavoratore del
trattamento economico nonché del versamento dei contributi previdenziali;
e) assunzione dell'obbligo dell'impresa utilizzatrice di comunicare all'impresa fornitrice i trattamenti
retributivi e previdenziali applicabili, nonché le eventuali differenze maturate nel corso di ciascuna
mensilità o del minore periodo di durata del rapporto;
f) assunzione dell'obbligo dell'impresa utilizzatrice di rimborsare all'impresa fornitrice gli oneri retributivi e
previdenziali da questa effettivamente sostenuti in favore del prestatore di lavoro temporaneo;
g) assunzione da parte dell'impresa utilizzatrice, in caso di inadempimento dell'impresa fornitrice,
dell'obbligo del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonché del versamento dei
contributi previdenziali in favore del prestatore di lavoro temporaneo, fatto salvo il diritto di rivalsa verso
l'impresa fornitrice;
h) la data di inizio ed il termine del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo;
i) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata all'impresa fornitrice.
6. E' nulla ogni clausola diretta a limitare, anche indirettamente, la facoltà dell'impresa utilizzatrice di assumere
il lavoratore al termine del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo di cui all'articolo 3.
238
7. Copia del contratto di fornitura è trasmessa dall'impresa fornitrice alla Direzione provinciale del lavoro
competente per territorio entro dieci giorni dalla stipulazione.
8. I prestatori di lavoro temporaneo non possono superare la percentuale dei lavoratori, occupati dall'impresa
utilizzatrice in forza di contratto a tempo indeterminato, stabilita dai contratti collettivi nazionali della
categoria di appartenenza dell'impresa stessa, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi.
Art. 2. Soggetti abilitati all'attività di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo.
1. L'attività di fornitura di lavoro temporaneo può essere esercitata soltanto da società iscritte in apposito albo
istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale rilascia, sentita la commissione centrale per l'impiego, entro sessanta giorni dalla richiesta e previo
accertamento della sussistenza dei requisiti di cui al comma 2, l'autorizzazione provvisoria all'esercizio
dell'attività di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, provvedendo contestualmente all'iscrizione
delle società nel predetto albo. Decorsi due anni il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su
richiesta del soggetto autorizzato, entro i trenta giorni successivi rilasciata l'autorizzazione a tempo
indeterminato subordinatamente alla verifica del corretto andamento dell'attività svolta.
2. I requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1 sono i seguenti:
a) la costituzione della società nella forma di società di capitali ovvero cooperativa, italiana o di altro Stato
membro dell'Unione europea; l'inclusione nella denominazione sociale delle parole: «società di fornitura di
lavoro temporaneo»; l'individuazione, quale oggetto esclusivo, della predetta attività; l'acquisizione di un
capitale versato non inferiore a un miliardo di lire; la sede legale o una sua dipendenza nel territorio dello
Stato;
b) la disponibilità di uffici e di competenze professionali idonee allo svolgimento dell'attività di fornitura di
manodopera nonché la garanzia che l'attività interessi un ambito distribuito sull'intero territorio nazionale e
comunque non inferiore a quattro regioni;
c) a garanzia dei crediti dei lavoratori assunti con il contratto di cui all'articolo 3 e dei corrispondenti crediti
contributivi degli enti previdenziali, la disposizione, per i primi due anni, di un deposito cauzionale di lire
700 milioni presso un istituto di credito avente sede o dipendenza nel territorio nazionale; a decorrere dal
terzo anno solare, la disposizione, in luogo della cauzione, di una fidejussione bancaria o assicurativa non
inferiore al 5 per cento del fatturato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, realizzato nell'anno
precedente e comunque non inferiore a lire 700 milioni;
d) in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci
accomandatari: assenza di condanne penali, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui
alla legge 24 novembre 1981, n. 689, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o
contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, o per delitti non
colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti
o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti
da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale; assenza, altresì, di sottoposizione alle misure di
prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575,
o della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere concessa anche a società cooperative di produzione e lavoro
che, oltre a soddisfare le condizioni di cui al comma 2, abbiano almeno cinquanta soci e tra di essi, come
socio sovventore, almeno un fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui
agli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e che occupino lavoratori dipendenti per un numero
di giornate non superiore ad un terzo delle giornate di lavoro effettuate dalla cooperativa nel suo complesso.
Soltanto i lavoratori dipendenti dalla società cooperativa di produzione e lavoro possono essere da questa
forniti come prestatori di lavoro temporaneo.
4. I requisiti di cui ai commi 2 e 3 nonché le informazioni di cui al comma 7 sono dichiarati dalla società alla
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui ha la sede legale, per
l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n.
581.
5. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità della presentazione della richiesta di
autorizzazione di cui al comma 1.
6. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale svolge vigilanza e controllo sull'attività dei soggetti
abilitati alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo ai sensi del presente articolo e sulla permanenza
in capo ai medesimi soggetti dei requisiti di cui al comma 2.
7. La società comunica all'autorità concedente gli spostamenti di sede, l'apertura delle filiali o succursali, la
cessazione dell'attività ed ha inoltre l'obbligo di fornire all'autorità concedente tutte le informazioni da
questa richiesta.
8. La disciplina in materia di assunzioni obbligatorie e l'obbligo di riserva di cui all'articolo 25, comma 1, della
legge 23 luglio 1991, n. 223, non si applicano all'impresa fornitrice con riferimento ai lavoratori da
assumere con contratto per prestazioni di lavoro temporaneo. I predetti lavoratori non sono computati ai fini
dell'applicazione, all'impresa fornitrice, delle predette disposizioni.
239
Art. 3. Contratto per prestazioni di lavoro temporaneo.
1. Il contratto di lavoro per prestazioni di lavoro temporaneo è il contratto con il quale l'impresa fornitrice
assume il lavoratore:
a) a tempo determinato corrispondente alla durata della prestazione lavorativa presso l'impresa utilizzatrice;
b) a tempo indeterminato.
2. Con il contratto di cui al comma 1 il lavoratore temporaneo, per la durata della prestazione lavorativa presso
l'impresa utilizzatrice, svolge la propria attività nell'interesse nonché sotto la direzione ed il controllo
dell'impresa medesima; nell'ipotesi di contratto a tempo indeterminato il lavoratore rimane a disposizione
dell'impresa fornitrice per i periodi in cui non svolge la prestazione lavorativa presso un'impresa
utilizzatrice.
3. Il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo è stipulato in forma scritta e copia di esso è rilasciata al
lavoratore entro 5 giorni dalla data di inizio della attività presso l'impresa utilizzatrice. Il contratto contiene
i seguenti elementi:
a) i motivi di ricorso alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo;
b) l'indicazione dell'impresa fornitrice e della sua iscrizione all'albo, nonché della cauzione ovvero della
fideiussione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c);
c) l'indicazione dell'impresa utilizzatrice;
d) le mansioni alle quali il lavoratore sarà adibito ed il relativo inquadramento;
e) l'eventuale periodo di prova e la durata del medesimo;
f) il luogo, l'orario ed il trattamento economico e normativo spettante;
g) la data di inizio ed il termine dello svolgimento dell'attività lavorativa presso l'impresa utilizzatrice;
h) le eventuali misure di sicurezza necessarie in relazione al tipo di attività.
4. Il periodo di assegnazione inizialmente stabilito può essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per
atto scritto, nei casi e per la durata previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria. Il
lavoratore ha diritto di prestare l'opera lavorativa per l'intero periodo di assegnazione, salvo il caso di
mancato superamento della prova o della sopravvenienza di una giusta causa di recesso.
5. L'impresa fornitrice informa i prestatori di lavoro temporaneo sui rischi per la sicurezza e la salute connessi
alle attività produttive in generale e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo
svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti in conformità alle disposizioni recate
dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni. Il contratto di
fornitura può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'impresa utilizzatrice; in tale caso ne va fatta
indicazione nel contratto di cui al comma 3.
6. E' nulla qualsiasi pattuizione che limiti, anche in forma indiretta, la facoltà del lavoratore di accettare
l'assunzione da parte dell'impresa utilizzatrice dopo la scadenza del contratto di fornitura di prestazioni di
lavoro temporaneo.
Art. 4. Prestazione di lavoro temporaneo e trattamento retributivo.
1. Il prestatore di lavoro temporaneo svolge la propria attività secondo le istruzioni impartite dall'impresa
utilizzatrice per l'esecuzione e la disciplina del rapporto di lavoro ed è tenuto inoltre all'osservanza di tutte
le norme di legge e di contratto collettivo applicate ai lavoratori dipendenti dell'impresa utilizzatrice.
2. Al prestatore di lavoro temporaneo è corrisposto un trattamento non inferiore a quello cui hanno diritto i
dipendenti di pari livello dell'impresa utilizzatrice. I contratti collettivi delle imprese utilizzatrici
stabiliscono modalità e criteri per la determinazione e corresponsione delle erogazioni economiche correlate
ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti o collegati all'andamento
economico dell'impresa.
3. Nel caso in cui il prestatore di lavoro temporaneo sia assunto con contratto stipulato a tempo indeterminato,
nel medesimo è stabilita la misura dell'indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie,
corrisposta dall'impresa fornitrice al lavoratore per i periodi nei quali il lavoratore stesso rimane in attesa di
assegnazione. La misura di tale indennità è stabilita dal contratto collettivo e comunque non è inferiore alla
misura prevista, ovvero aggiornata periodicamente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale. La predetta misura è proporzionalmente ridotta in caso di assegnazione ad attività lavorativa a
tempo parziale.
4. Nel caso in cui la retribuzione percepita dal lavoratore per l'attività prestata presso l'impresa utilizzatrice, nel
periodo di riferimento mensile, sia inferiore all'importo della indennità di disponibilità di cui al comma 3, è
al medesimo corrisposta la differenza dalla impresa fornitrice fino a concorrenza del predetto importo.
Art. 5. Prestazione di lavoro temporaneo e formazione professionale.
1. Per il finanziamento di iniziative di formazione professionale dei prestatori di lavoro temporaneo di cui alla
presente legge, attuate nel quadro di politiche stabilite nel contratto collettivo applicato alle imprese
fornitrici ovvero, in mancanza, stabilite dalla commissione prevista dal comma 3, le predette imprese sono
tenute a versare un contributo pari al 5 per cento della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con il
contratto di cui all'articolo 3.
240
2. I contratti di cui al comma 1 sono rimessi ad un Fondo appositamente costituito presso il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, per essere destinati al finanziamento, anche con il concorso delle regioni,
di iniziative mirate al soddisfacimento delle esigenze di formazione dei lavoratori assunti con il contratto di
cui all'articolo 3. I criteri e le modalità di utilizzo delle disponibilità del Fondo di cui al presente comma
sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Hanno priorità nei predetti finanziamenti le
iniziative proposte, anche congiuntamente dalle imprese fornitrici e dagli enti bilaterali, operanti in ambito
categoriale e costituiti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel predetto ambito,
nonché dagli enti di formazione professionale di cui all'articolo 5, secondo comma, lettera b), della legge 21
dicembre 1978, n. 845.
3. I finanziamenti di cui al comma 2 sono deliberati da una commissione nominata con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale. La commissione, che opera senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio
dello Stato, è composta da un esperto nella materia di formazione professionale, con funzioni di presidente,
da un membro in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da tre membri in
rappresentanza delle regioni, da tre membri in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori
maggiormente rappresentative sul piano nazionale e da tre membri delle confederazioni sindacali
maggiormente rappresentative delle imprese fornitrici.
4. Il contratto collettivo applicato alle imprese fornitrici, qualora preveda un corrispondente adeguamento in
aumento del contributo previsto nel comma 1, può ampliare, a beneficio dei prestatori di lavoro
temporaneo, le finalità di cui al predetto comma 1, con particolare riferimento all'esigenza di garantire ai
lavoratori un sostegno al reddito nei periodi di mancanza di lavoro. All'adeguamento del contributo
provvede, con decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base delle previsioni del
contratto collettivo.
5. I prestatori di lavoro temporaneo accedono alla formazione professionale presso strutture pubbliche o
private, secondo modalità fissate dalla commissione di cui al comma 3. Tra i lavoratori che chiedono di
partecipare alle iniziative di cui al comma 2 la precedenza di ammissione è fissata, a parità di requisiti
professionali e fatta salva l'applicazione di criteri diversi fissati dalla commissione di cui al comma 3, in
ragione dell'anzianità di lavoro da essi maturata nell'ambito delle imprese fornitrici. Il comitato istituito con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
290 dell'11 dicembre 1996, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, definisce criteri e
modalità di certificazione delle competenze acquisite al termine del periodo formativo.
6. In caso di omissione, anche parziale, del contributo di cui al comma 1, il datore di lavoro è tenuto a
corrispondere, oltre al contributo omesso e alle relative sanzioni, una somma, a titolo di sanzione
amministrativa, di importo pari a quella del contributo omesso; gli importi delle sanzioni amministrative
sono versati al Fondo per la formazione di cui al comma 2 per le finalità ivi previste.
Art. 6. Obblighi dell'impresa utilizzatrice.
1. Nel caso in cui le mansioni cui è adibito il prestatore di lavoro temporaneo richiedano una sorveglianza
medica speciale o comportino rischi specifici, l'impresa utilizzatrice ne informa il lavoratore
conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni ed integrazioni. L'impresa utilizzatrice osserva, altresì, nei confronti del medesimo prestatore,
tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la
violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi.
2. L'impresa utilizzatrice, nel caso in cui adibisca il prestatore di lavoro temporaneo a mansioni superiori, deve
darne immediata comunicazione scritta all'impresa fornitrice, consegnandone copia al lavoratore medesimo.
3. L'impresa utilizzatrice risponde in solido, oltre il limite della garanzia previsto dall'articolo 2, comma 2,
lettera c), dell'obbligo della retribuzione e dei corrispondenti obblighi contributivi non adempiuti
dall'impresa fornitrice. L'impresa utilizzatrice, ove non abbia adempiuto all'obbligo di informazione
previsto dal comma 2, risponde in via esclusiva per le differenze retributive spettanti al lavoratore occupato
in mansioni superiori.
4. Il prestatore di lavoro temporaneo ha diritto a fruire di tutti i servizi sociali ed assistenziali di cui godono i
dipendenti dell'impresa utilizzatrice addetti alla stessa unità produttiva, esclusi quelli il cui godimento sia
condizionato all'iscrizione ad associazioni o società cooperative o al conseguimento di una determinata
anzianità di servizio.
5. Il prestatore di lavoro temporaneo non è computato nell'organico dell'impresa utilizzatrice ai fini
dell'applicazione di normative di legge o di controllo collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla
materia dell'igiene e della sicurezza sul lavoro.
6. Ai fini dell'esercizio del potere disciplinare da parte dell'impresa fornitrice, l'impresa utilizzatrice comunica
alla prima gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell'articolo 7 della legge 20
maggio 1970, n. 300.
7. L'impresa utilizzatrice risponde nei confronti dei terzi dei danni ad essi arrecati dal prestatore di lavoro
temporaneo nell'esercizio delle sue mansioni.
Dall’art 7 all’Art. 15
241
(Omissis)
Art. 16. Apprendistato.
1. Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato, i giovani di età non
inferiore a sedici anni e non superiore a ventiquattro, ovvero a ventisei anni nelle aree di cui agli obiettivi n.
1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni. Sono
fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dalla legge sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti.
L'apprendistato non può avere una durata superiore a quella stabilita per categorie professionali dai contratti
collettivi nazionali di lavoro e comunque non inferiore a diciotto mesi e superiore a quattro anni. Qualora
l'apprendista sia portatore di handicap i limiti di età di cui al presente comma sono elevati di due anni; i
soggetti portatori di handicap impiegati nell'apprendistato sono computati nelle quote di cui alla legge 2
aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni.
2. Ai contratti di apprendistato conclusi a decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le relative agevolazioni contributive trovano applicazione alla condizione che gli apprendisti
partecipino alle iniziative di formazione esterna all'azienda previste dai contratti collettivi nazionali di
lavoro. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del comitato istituito con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 290 dell'11 dicembre 1996, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano
nazionale, le associazioni di categoria dei datori di lavoro e le regioni, sono definiti, entro trenta giorni dalla
decisione del comitato, i contenuti formativi delle predette iniziative di formazione che, nel primo anno,
dovranno riguardare anche la disciplina del rapporto di lavoro, l'organizzazione del lavoro e le misure di
prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, nonché l'impegno formativo per
l'apprendista, normalmente pari ad almeno 120 ore medie annue, prevedendo un impegno ridotto per i
soggetti in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto
all'attività da svolgere. Il predetto decreto definisce altresì i termini e le modalità per la certificazione
dell'attività formativa svolta.
3. In via sperimentale, possono essere concesse agevolazioni contributive per i lavoratori impegnati in qualità
di tutore nelle iniziative formative di cui al comma 2, comprendendo fra questi anche i titolari di imprese
artigiane qualora svolgano attività di tutore. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati le esperienze
professionali richieste per lo svolgimento delle funzioni di tutore, nonché entità, modalità e termini di
concessione di tali benefìci nei limiti delle risorse derivanti dal contributo di cui all'articolo 5, comma 1.
4. Sono fatte salve le condizioni di maggior favore in materia di apprendistato previste per il settore
dell'artigianato dalla vigente disciplina normativa e contrattuale.
5. Il Governo emana entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari, norme regolamentari ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale in materia di speciali rapporti di lavoro con contenuti formativi quali
l'apprendistato e il contratto di formazione e lavoro, allo scopo di pervenire ad una disciplina organica della
materia secondo criteri di valorizzazione dei contenuti formativi, con efficiente utilizzo delle risorse
finanziarie vigenti, di ottimizzazione ai fini della creazione di occasioni di impiego delle specifiche
tipologiche contrattuali, nonché di semplificazione, razionalizzazione e delegificazione, con abrogazione,
ove occorra, delle norme vigenti. Dovrà altresì essere definito, nell'ambito delle suddette norme
regolamentari, un sistema organico di controlli sulla effettività dell'addestramento e sul reale rapporto tra
attività lavorativa e attività formativa, con la previsione di specifiche sanzioni amministrative per l'ipotesi in
cui le condizioni previste dalla legge non siano state assicurate.
6. Sono abrogati gli articoli 6, primo comma, e 7 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive
modificazioni. Il secondo comma del predetto articolo 6 continua ad operare fino alla modificazione dei
limiti di età per l'adempimento degli obblighi scolastici.
7. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in lire 185 miliardi per l'anno 1997, in lire 370 miliardi per
l'anno 1998 e in lire 550 miliardi a decorrere dall'anno 1999.
Art. 17. Riordino della formazione professionale. –
1. Allo scopo di assicurare ai lavoratori adeguate opportunità di formazione ed elevazione professionale anche
attraverso l'integrazione del sistema di formazione professionale con il sistema scolastico e con il mondo del
lavoro e un più razionale utilizzo delle risorse vigenti, anche comunitarie, destinate alla formazione
professionale e al fine di realizzare la semplificazione normativa e di pervenire ad una disciplina organica
della materia, anche con riferimento ai profili formativi di speciali rapporti di lavoro quali l'apprendistato e
il contratto di formazione e lavoro, il presente articolo definisce i seguenti princìpi e criteri generali, nel
rispetto dei quali sono adottate norme di natura regolamentare costituenti la prima fase di un più generale,
ampio processo di riforma della disciplina in materia:
a) valorizzazione della formazione professionale quale strumento per migliorare la qualità dell'offerta di
lavoro, elevare le capacità competitive del sistema produttivo, in particolare con riferimento alle medie e
242
piccole imprese e alle imprese artigiane e incrementare l'occupazione, attraverso attività di formazione
professionale caratterizzate da moduli flessibili, adeguati alle diverse realtà produttive locali nonché di
promozione e aggiornamento professionale degli imprenditori, dei lavoratori autonomi, dei soci di
cooperative, secondo modalità adeguate alle loro rispettive specifiche esigenze;
b) attuazione dei diversi interventi formativi anche attraverso il ricorso generalizzato a stages, in grado di
realizzare il raccordo tra formazione e lavoro e finalizzati a valorizzare pienamente il momento
dell'orientamento nonché a favorire un primo contatto dei giovani con le imprese;
c) svolgimento delle attività di formazione professionale da parte delle regioni e/o delle province anche in
convenzione con istituti di istruzione secondaria e con enti privati aventi requisiti predeterminati;
d) destinazione progressiva delle risorse di cui al comma 5 dell'articolo 9 del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, agli interventi di formazione
dei lavoratori nell'ambito di piani formativi aziendali o territoriali concordati tra le parti sociali, con
specifico riferimento alla formazione di lavoratori in costanza di rapporto di lavoro, di lavoratori collocati
in mobilità, di lavoratori disoccupati per i quali l'attività formativa è propedeutica all'assunzione; le risorse
di cui alla presente lettera confluiranno in uno o più fondi nazionali, articolati regionalmente e
territorialmente aventi configurazione giuridica di tipo privatistico e gestiti con partecipazione delle parti
sociali; dovranno altresì essere definiti i meccanismi di integrazione del fondo di rotazione;
e) attribuzione al Ministro del lavoro e della previdenza sociale di funzioni propositive ai fini della
definizione da parte del comitato di cui all'articolo 5, comma 5, dei criteri e delle modalità di certificazione
delle competenze acquisite con la formazione professionale;
f) adozione di misure idonee a favorire, secondo piani di intervento predisposti d'intesa con le regioni, la
formazione e la mobilità interna o esterna al settore degli addetti alla formazione professionale nonché la
ristrutturazione degli enti di formazione e la trasformazione dei centri in agenzie formative al fine di
migliorare l'offerta formativa e facilitare l'integrazione dei sistemi; le risorse finanziarie da destinare a tali
interventi saranno individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale nell'ambito
delle disponibilità, da preordinarsi allo scopo, esistenti nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
g) semplificazione delle procedure, definite a livello nazionale anche attraverso parametri standard, con
deferimento ad atti delle Amministrazioni competenti e a strumenti convenzionali oltre che delle
disposizioni di natura integrativa, esecutiva e organizzatoria anche della disciplina di specifici aspetti nei
casi previsti dalle disposizioni regolamentari emanate ai sensi del comma 2;
h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti.
2. Le disposizioni regolamentari di cui al comma 1 sono emanate, a norma dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o
più decreti, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, per le pari opportunità, del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, per la funzione pubblica e gli affari regionali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari.
3. A garanzia delle somme erogate a titolo di anticipo o di acconto a valere sulle risorse del Fondo sociale
europeo e dei relativi cofinanziamenti nazionali è istituito, presso il Ministero del tesoro - Ragioneria
generale dello Stato Ispettorato generale per l'amministrazione del Fondo di rotazione per l'attuazione delle
politiche comunitarie (IGFOR), un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori
bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
4. Il fondo di cui al comma 3 è alimentato da un contributo a carico dei soggetti privati attuatori degli interventi
finanziati, nonché, per l'anno 1997, da un contributo di lire 30 miliardi che graverà sulle disponibilità
derivanti dal terzo del gettito della maggiorazione contributiva prevista dall'articolo 25 della legge 21
dicembre 1978, n. 845, che affluisce, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, al Fondo di rotazione per la
formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo previsto dal medesimo articolo 25 della
citata legge n. 845 del 1978.
5. Il fondo di cui al comma 3 utilizzerà le risorse di cui al comma 4 per rimborsare gli organismi comunitari e
nazionali, erogatori dei finanziamenti, nelle ipotesi di responsabilità sussidiaria dello Stato membro, ai sensi
dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2082/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, accertate anche
precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro del tesoro, di concerto
con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, stabilisce con proprio decreto le norme di
amministrazione e di gestione del fondo di cui al comma 3. Con il medesimo decreto è individuata l'aliquota
del contributo a carico dei soggetti privati di cui al comma 4, da calcolare sull'importo del funzionamento
concesso, che può essere rideterminata con successivo decreto per assicurare l'equilibrio finanziario del
predetto fondo. Il contributo non grava sull'importo dell'aiuto finanziario al quale hanno diritto i beneficiari.
243
Art. 18. Tirocini formativi e di orientamento. - 1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e
di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso
iniziative di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi
della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da
adottarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate, entro nove mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri generali:
a) possibilità di promozione delle iniziative, nei limiti delle risorse rese disponibili dalla vigente
legislazione, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori, da parte di soggetti pubblici o a partecipazione pubblica e di soggetti privati non aventi scopo di
lucro, in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati in funzione di idonee garanzie
all'espletamento delle iniziative medesime e in particolare: agenzie regionali per l'impiego e uffici periferici
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; università; provveditorati agli studi; istituzioni
scolastiche non statali che rilascino titoli di studio con valore legale; centri pubblici di formazione e/o
orientamento, ovvero a partecipazione pubblica o operanti in regime di convenzione ai sensi dell'articolo 5
della legge 21 dicembre 1978, n. 845; comunità terapeutiche enti ausiliari e cooperative sociali, purché
iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti; servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti
pubblici delegati dalla regione;
b) attuazione delle iniziative nell'ambito di progetti di orientamento e di formazione, con priorità per quelli
definiti all'interno di programmi operativi quadro predisposti dalle regioni, sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;
c) svolgimento dei tirocini sulla base di apposite convenzioni intervenute tra i soggetti di cui alla lettera a) e
i datori di lavoro pubblici e privati;
d) previsione della durata dei rapporti non costituenti rapporti di lavoro, in misura non superiore a dodici
mesi, ovvero a ventiquattro mesi in caso di soggetti portatori di handicap, da modulare in funzione della
specificità dei diversi tipi di utenti;
e) obbligo da parte dei soggetti promotori di assicurare i tirocinanti mediante specifica convenzione con
l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e per la responsabilità civile e
di garantire la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività; nel caso in cui
i soggetti promotori siano le agenzie regionali per l'impiego e gli uffici periferici del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, il datore di lavoro ospitante può stipulare la predetta convenzione con l'INAIL
direttamente e a proprio carico;
f) attribuzione del valore di crediti formativi alle attività svolte nel corso degli stages e delle iniziative di
tirocinio pratico di cui al comma 1 da utilizzare, ove debitamente certificati, per l'accensione di un rapporto
di lavoro;
g) possibilità di ammissione, secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, e nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, al rimborso totale o parziale degli oneri finanziari connessi all'attuazione di progetti di
tirocinio di cui al presente articolo a favore dei giovani del Mezzogiorno presso imprese di regioni diverse
da quelle operanti nella predetta area, ivi compresi, nel caso in cui i progetti lo prevedano, gli oneri relativi
alla spesa sostenuta dall'impresa per il vitto e l'alloggio del tirocinante;
h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti;
i)
computabilità dei soggetti portatori di handicap impiegati nei tirocini ai fini della legge 2 aprile
1968, n. 482, e successive modificazioni, purché gli stessi tirocini siano oggetto di convenzione ai
sensi degli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 , e siano finalizzati all'occupazione.
Art. 19.
(omissis)
Art. 20. Disposizioni in materia di lavori socialmente utili..
1. Per la prosecuzione dei lavori socialmente utili presso il Ministero per i beni culturali e ambientali è
autorizzata la spesa per il 1997 di lire 26 miliardi.
2. Le disposizioni vigenti in materia di lavori socialmente utili trovano applicazione anche per i progetti di
ricerca predisposti e realizzati dagli enti pubblici del comparto, volti ad utilizzare ricercatori e tecnici di
ricerca che beneficiano o hanno beneficiato di trattamenti di integrazione salariale o di mobilità. Nel caso di
lavoratori i quali, all'atto dell'impiego in lavori socialmente utili nel campo della ricerca, non fruiscono di
alcun trattamento previdenziale, può essere prevista una durata del progetto fino ad un massimo di
ventiquattro mesi. L'onere relativo all'erogazione del sussidio di cui all'articolo 14, comma 4, del decretolegge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 541, come
sostituito dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1,
244
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, nei limiti delle risorse a tale fine preordinate.
3. All'articolo 1, comma 21, primo periodo, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dopo le parole: «dalla legge 29 marzo 1995, n. 95,»
sono inserite le seguenti: «anche con capitale sociale non inferiore a 500 milioni di lire».
4. Per la costituzione di società miste di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, e per la realizzazione delle attività da affidare alle
società medesime, è autorizzata per l'anno 1997, la spesa di lire 45 miliardi in favore del Ministero per i
beni culturali e ambientali, di cui una quota di lire 1,5 miliardi destinata alla partecipazione al capitale
sociale. Al relativo onere si fa fronte con le risorse derivanti dai mutui di cui all'articolo 9 del decreto-legge
23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.
Art. 21.
(Omissis)
Art. 22. Delega al Governo per la revisione della disciplina sui lavori socialmente utili.
1. Per provvedere alla revisione della disciplina sui lavori socialmente utili prevista dall'articolo 1, comma 1,
del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.
608, il Governo sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, è delegato ad emanare entro i termini di cui al predetto comma 1 un
decreto legislativo che dovrà essere informato ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) individuazione, previa intesa con le regioni, dei prevalenti settori ai quali rivolgere progetti di lavori
socialmente utili con particolare riguardo:
1) ai servizi alla persona: soprattutto con riguardo all'infanzia, all'adolescenza, agli anziani, alla
riabilitazione e recupero di tossicodipendenti, ai portatori di handicap e ad interventi mirati nei confronti
delle devianze sociali;
2) alla valorizzazione del patrimonio culturale;
3) alla salvaguardia dell'ambiente e alla tutela del territorio;
4) alla raccolta differenziata, alla gestione di discariche e di impianti per il trattamento di rifiuti solidi
urbani;
5) alla manutenzione del verde pubblico;
6) alla tutela della salute nei luoghi pubblici e di lavoro;
7) al miglioramento della rete idrica;
8) all'adeguamento e perfezionamento del sistema dei trasporti;
9) alle operazioni di recupero e bonifica di aree industriali dismesse;
10) al recupero e risanamento dei centri urbani;
11) alla tutela degli assetti idrogeologici;
12) alle aree protette e ai parchi naturali;
b) condizioni di accesso ai lavori socialmente utili con ciò intendendosi le categorie di lavoratori nonché
soggetti inoccupati da utilizzare in progetti di lavori socialmente utili;
c) criteri per l'assegnazione dei lavoratori ai soggetti gestori dei piani di lavori socialmente utili;
d) trattamento economico e durata dell'impiego in lavori socialmente utili;
e) individuazione di criteri di armonizzazione dei trattamenti previdenziali tra le diverse figure impegnate in
progetti di lavori socialmente utili;
f) armonizzazione della disciplina in materia di formazione di società miste operanti nel settore dei lavori
socialmente utili e di durata temporale di regime di appalti o convenzioni protette in materia di svolgimento
di lavori socialmente utili, da parte delle stesse;
g) individuazione di forme di incentivazione da erogare alle società miste di cui alla lettera f)
successivamente alla conclusione dei periodi di attività svolte dalle stesse in regime di appalti o convenzioni
protette.
2. Nel decreto legislativo di cui al comma 1 viene altresì prevista la costituzione, senza oneri aggiuntivi a carico
del bilancio dello Stato, di una idonea struttura organizzativa finalizzata al coordinamento in materia di
lavori socialmente utili.
3. Lo schema di decreto legislativo dovrà essere trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari al fine
dell'espressione del parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione.
Art. 23.
(Omissis)
Art. 24. Disposizioni riguardanti soci delle cooperative di lavoro.
1. Per i crediti dei soci delle cooperative di lavoro trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2 della
legge 29 maggio 1982, n. 297, e agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80; restano
salvi e conservano la loro efficacia ai fini delle relative prestazioni i contributi versati antecedentemente alla
245
data di entrata in vigore della presente legge. I contributi rimborsati saranno restituiti dagli organismi
cooperativi all'ente previdenziale senza aggravio di oneri accessori entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
2. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 40, primo comma, numero 7, del regio decretolegge 4 ottobre
1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni,
i lavoratori soci di cooperative di lavoro sono soggetti all'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione
involontaria ai fini dell'erogazione, per i settori non agricoli, del trattamento ordinario di tale assicurazione
e del trattamento speciale di disoccupazione edile di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, e successive
modificazioni, e, per il settore agricolo, sia del trattamento ordinario che dei trattamenti speciali di cui alla
legge 8 agosto 1972, n. 457, e alla legge 16 febbraio 1977, n. 37. I contributi relativi alla predetta
assicurazione, versati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, restano salvi e
conservano la loro efficacia anche ai fini della concessione delle prestazioni.
3. Ai fini dell'erogazione delle prestazioni di cui al comma 2, la perdita dello stato di socio su iniziativa della
cooperativa, ivi compreso il caso di scioglimento della cooperativa stessa, ovvero del singolo socio, è
equiparata, rispettivamente, al licenziamento o alle dimissioni del socio medesimo.
4. Le disposizioni in materia di indennità di mobilità nonché di trattamento speciale di disoccupazione edile si
sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 229, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1994, n. 451, si intendono estese ai soci lavoratori delle cooperative di lavoro svolgenti le attività
comprese nei settori produttivi rientranti nel campo di applicazione della disciplina, relativa all'indennità di
mobilità stessa soggette agli obblighi della correlativa contribuzione. L'espletamento della relativa
procedura di mobilità, estesa dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, deve essere preceduto dall'approvazione,
da parte dell'assemblea, del programma di mobilità. Conservano la loro efficacia ai fini delle relative
prestazioni i contributi versati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. E' confermata l'esclusione dall'assicurazione di cui al comma 2 dei soci delle cooperative rientranti nella
disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, nonché dei soci di
categorie di cooperative espressamente escluse dalla predetta assicurazione.
6. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione fino all'emanazione della disciplina sulla
definizione degli ammortizzatori sociali per i soci lavoratori di società cooperative.
Art. 25. Mutui per la realizzazione di politiche per il lavoro.
1. (Omissis)
2. La società per l'imprenditorialità giovanile s.p.a., costituita ai sensi del decreto-legge 31 gennaio 1995, n.
26 (66), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, può istituire fondi di garanzia a
favore dei beneficiari degli interventi da essa effettuati, per l'attuazione dei quali è autorizzata la spesa di
lire 20 miliardi per l'anno 1997. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle risorse derivanti dai
mutui di cui all'articolo 9 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 (67), convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 marzo 1995, n. 85. La predetta società, per le medesime finalità, è ammessa a costituire
società in ambito regionale aventi identica ragione sociale, conservando la maggioranza assoluta del
capitale sociale per un periodo minimo di due anni.
3. I contratti di programma di cui all'articolo 2, comma 203, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662
(68), possono avere ad oggetto anche interventi nel settore turistico.
Art. 26. Interventi a favore di giovani inoccupati nel Mezzogiorno.
1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, un decreto legislativo per la definizione di un piano straordinario di lavori di pubblica utilità
e di borse di lavoro, da attuare entro il 31 dicembre 1997 nei territori delle regioni Sardegna, Sicilia,
Calabria, Campania, Basilicata, Puglia, Abruzzo e Molise, nonché nelle province nelle quali il tasso medio
annuo di disoccupazione, secondo la definizione allargata ISTAT, rilevato per il 1996, è superiore alla
media nazionale risultante dalla medesima rilevazione, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) destinazione del piano a favore di giovani, di età compresa tra i 21 e i 32 anni, in cerca di prima
occupazione, iscritti da più di trenta mesi nelle liste di collocamento, ferme restando le condizioni previste
dalla normativa vigente per le ipotesi di rifiuto ingiustificato di offerte di lavoro;
b) ripartizione delle risorse per regioni tenendo conto del tasso di disoccupazione giovanile di lunga durata e
suddivisione delle risorse stesse, in modo equilibrato, tra progetti di lavori di pubblica utilità e di borse di
lavoro entro il mese di novembre 1997; possibilità di revisione di tale suddivisione, su proposta delle
Commissioni regionali per l'impiego, sulla base della verifica dell'andamento del piano straordinario, per
garantire comunque il raggiungimento degli obiettivi;
c) durata dell'impiego nei lavori di pubblica utilità e nelle borse di lavoro non superiore a dodici mesi;
d) definizione delle procedure attuative del piano straordinario con modalità e tempi tali da realizzare
l'avviamento al lavoro di almeno 100.000 giovani inoccupati di cui al presente comma entro il 31 dicembre
1997.
2. Per quanto riguarda i lavori di pubblica utilità, il decreto legislativo, di cui al comma 1 dovrà altresì osservare i
seguenti princìpi e criteri direttivi:
246
a) attuazione dei nuovi progetti, temporalmente determinati, nei settori dei servizi alla persona, della
salvaguardia e della cura dell'ambiente e del territorio, del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani
e dei beni culturali, mediante le modalità stabilite nell'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, ivi compresa la possibilità di ricorso ad
interventi sostitutivi in caso di inerzia nell'attivazione dei progetti ovvero di mancata esecuzione degli stessi;
ambiti e tipologia dei progetti saranno definiti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali;
b) ammissibilità dei soli progetti, presentati entro due mesi dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di cui al comma 1, che prevedano, a favore dei lavoratori interessati, l'impegno a realizzare nuove
attività stabili nel tempo, anche nel settore del lavoro autonomo, nonché i contenuti formativi ad esse
funzionali; a tal fine, individuazione delle agenzie di promozione di lavoro e di impresa incaricate dell'attività
di assistenza tecnico-progettuale agli enti proponenti, con il rilascio di un'apposita attestazione, valida come
requisito per la presentazione dei progetti.
3. Per quanto riguarda le borse di lavoro, il decreto legislativo di cui al comma 1 dovrà altresì osservare i seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) possibilità di svolgere le borse di lavoro presso imprese appartenenti ai settori di attività individuali dalle
classi D, H, I, J e K della classificazione ISTAT 1991 delle attività economiche che non abbiano licenziato
personale nei dodici mesi precedenti, con almeno due dipendenti e non più di cento, in misura non superiore
al numero dei dipendenti e comunque a dieci e a condizione che i giovani impegnati nelle borse di lavoro
siano ad incremento del personale occupato mediamente dall'impresa nei dodici mesi precedenti; la medesima
possibilità e alle medesime condizioni è consentita alle imprese appartenenti ai settori di attività individuati
dalla classe G della predetta classificazione, con almeno cinque dipendenti e non più di cento;
b) determinazione della durata delle borse di lavoro, fermo restando il termine di cui alla lettera c) del comma
1, in rapporto alle caratteristiche tipologiche e dimensionali delle imprese, escludendo le attività con carattere
di stagionalità, e ai livelli di scolarità dei giovani;
c) corresponsione del sussidio di cui all'articolo 14, comma 4 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, come modificato dal decreto-legge 1°
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, erogazione del
sussidio ai giovani da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), subordinatamente
all'attestazione mensile da parte dell'impresa dell'effettiva partecipazione alle attività previste, con
predisposizione di procedure automatiche di accesso ai benefìci, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo
nell'ambito del Fondo di cui al comma 7, da parte delle imprese ammesse, tra quelle che abbiano presentato
apposita dichiarazione di disponibilità all'INPS entro termini prefissati, anche tramite le organizzazioni
datoriali di categoria;
d) riconoscimento, in caso di assunzione a tempo indeterminato al termine della borsa di lavoro, degli
incentivi previsti in casi di nuova occupazione dalle norme vigenti alla data dell'assunzione.
4. Sullo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 le competenti Commissioni parlamentari esprimono il loro
parere entro quindici giorni dalla data di trasmissione.
5. Il terzo periodo del comma 20 dell'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, non trova applicazione relativamente agli interventi
attuati nei termini di cui al comma 1.
6. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono stabiliti modalità e criteri per il rimborso,
nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui al comma 7, degli oneri sostenuti a
titolo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dai datori di lavoro che abbiano attivato tirocini di
orientamento o formativi ai sensi di disposizioni di legge vigenti.
7. Per l'attuazione dei commi da 1 a 5 del presente articolo sono preordinate, nell'ambito del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236, lire 300 miliardi per il 1997 e lire 700 miliardi per il 1998. Le somme non impegnate
nell'esercizio finanziario di competenza possono esserlo in quello successivo.
D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 280 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 agosto 1997, n. 199).
Attuazione della delega conferita dall'articolo 26 della L. 24 giugno 1997, n. 196, in materia di interventi
a favore di giovani inoccupati nel Mezzogiorno.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Emana il seguente decreto legislativo:
TITOLO I
CRITERI GENERALI
Art. 1. Campo e condizioni di applicazione.
247
1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale attua, sentite le regioni e le province interessate, un piano
straordinario di lavori di pubblica utilità e di borse di lavoro nelle regioni Sardegna, Sicilia, Calabria,
Campania, Basilicata, Puglia, Abruzzo e Molise e nelle province di Massa Carrara, Frosinone, Roma,
Latina, Viterbo, che hanno registrato un tasso medio annuo di disoccupazione nel 1996 superiore alla media
nazionale, secondo la definizione allargata ISTAT.
2. Il piano straordinario di cui al comma 1 è destinato a giovani di età ricompresa tra i 21 e i 32 anni, iscritti da
più di trenta mesi alla prima classe delle liste di collocamento. Ai predetti fini le sezioni circoscrizionali per
l'impiego rilasciano, a richiesta dei giovani, apposita certificazione.
3. I requisiti anagrafici e relativi all'anzianità di iscrizione di cui al comma 2 devono essere posseduti alla data
del 31 ottobre 1997.
4. La durata dell'impegno nei lavori di pubblica utilità e nelle borse di lavoro non può comunque essere
superiore a dodici mesi.
5. L'impegno dei giovani nei lavori di pubblica utilità e nelle borse di lavoro non determina l'instaurazione di
un rapporto di lavoro subordinato e non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento.
6. Gli enti promotori e le imprese assicurano i lavoratori contro gli infortuni e le malattie professionali,
nonché per la responsabilità civile verso terzi e forniscono ai giovani adeguate informazioni circa le
disposizioni vigenti riguardanti la tutela e la sicurezza sui luoghi di lavoro.
Art. 2. Ripartizione e suddivisione delle risorse.
1. La ripartizione delle risorse previste per l'attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 1, tra le regioni e
le province, è effettuata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, tenendo conto della distribuzione percentuale, nelle medesime
aree, del numero medio annuo nel 1996 di persone in cerca di occupazione da più di un anno, della classe di
età 20-29 anni, secondo la definizione allargata ISTAT, ripartendo, per le province interessate, il dato
regionale, in modo proporzionale al numero di iscritti alla prima classe delle liste di collocamento.
2. La suddivisione delle risorse da destinare al finanziamento dei lavori di pubblica utilità e delle borse di
lavoro è determinata, sentite le regioni e le province interessate e la Conferenza Stato-città e autonomie
locali, con il decreto ministeriale di cui al comma 1, in modo equilibrato al fine di ottenere la piena
realizzazione degli interventi e garantire il raggiungimento degli obiettivi, con particolare riferimento, per
quanto attiene ai progetti di pubblica utilità, alla effettiva stabilità, come tale intendendosi l'autosufficienza
economica, nel tempo, delle nuove attività poste come sbocco dei progetti. Per quanto riguarda le risorse
destinate ai lavori di pubblica utilità, si tiene conto dell'incidenza nelle singole regioni o province dei
progetti di lavori di pubblica utilità interregionali; per quanto riguarda le risorse destinate alle borse di
lavoro, il decreto di cui al comma 1, contiene la distribuzione provinciale all'interno delle singole regioni.
TITOLO II
LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ
Art. 3. Campo e condizioni di applicazione.
1. I lavori di pubblica utilità sono attivati nei settori dei servizi alla persona, della salvaguardia e della cura
dell'ambiente e del territorio, dello sviluppo rurale e dell'acquacoltura, del recupero e della riqualificazione
degli spazi urbani e dei beni culturali. Ambiti e tipologia dei progetti sono definiti, con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, sentita la conferenza Stato-città e autonomie locali, entro il 31 agosto
1997.
2. I progetti sono di durata determinata non superiore ai dodici mesi e possono riguardare ambiti locali o
interregionali.
4. Le modalità di attuazione dei progetti di lavori di pubblica utilità sono quelle stabilite dall'articolo 1 del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.
608, con particolare riferimento alle misure previste nell'articolo 1, comma 1, ai fini della tempestività
degli interventi per la promozione e l'attivazione dei progetti, compresa la designazione di un commissario
che provveda all'esecuzione del progetto, da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
sentito il Ministro dell'interno, in caso di mancata esecuzione da parte dell'ente promotore.
Art. 4. Procedure.
1. Sono considerati ammissibili solo i progetti presentati alla commissione regionale per l'impiego o alla
commissione centrale per l'impiego, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e che
prevedono, a favore dei lavoratori interessati, l'impegno a realizzare nuove attività stabili nel tempo, capaci
di essere competitive nel mercato anche nel settore del lavoro autonomo, nonché i contenuti formativi,
teorici o pratici, ad esse funzionali. Il progetto è compilato secondo il modello A allegato al presente
decreto.
2. Ai fini del comma 1, al progetto di lavori di pubblica utilità è allegato, in separato documento, il piano di
impresa, relativo all'attività che si intende promuovere alla fine del progetto ed i progetti devono essere
corredati da dichiarazione scritta, rilasciata da una delle agenzie di promozione di lavoro e di impresa di cui
248
3.
4.
5.
5.
al comma 3, attestante la eventuale fornitura di assistenza tecnico-progettuale e, comunque, la sussistenza
dei presupposti tecnicamente fondati dell'impegno a realizzare nuove attività stabili nel tempo.
Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, sono individuate le seguenti agenzie di promozione di
lavoro e di impresa, di comprovata esperienza e capacità tecnica nelle politiche di reimpiego dei lavoratori:
Società per l'imprenditorialità giovanile S.p.a., GEPI S.p.a., SPI S.p.a., INSAR, enti gestori dei fondi
mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nonché le società partecipate dai medesimi
soggetti e da società pubbliche, aventi analoghe finalità promozionali, regionali o provinciali, individuate
dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su proposta delle regioni o province interessate.
Ulteriori agenzie di promozione di lavoro e di impresa possono essere individuate, anche su proposta delle
regioni e delle province interessate, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro il
15 settembre 1997, a richiesta degli organismi eventualmente interessati, previo accertamento dei requisiti
di esperienza e capacità tecnica (In aggiunta a quelle previste dal presente comma altre agenzie di
promozione di lavoro e di impresa sono state individuate con D.M. 25 settembre 1997, Gazz. Uff. 28
ottobre 1997, n. 252).
Entro dieci giorni dal termine di cui al comma 1, le direzioni regionali del lavoro comunicano al Ministero
del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale per l'impiego, alle regioni - assessorati al lavoro
ed alle province interessate, un quadro riassuntivo dei progetti presentati alle commissioni regionali per
l'impiego con le indicazioni relative al numero dei progetti e la loro durata, gli enti proponenti, il numero
dei lavoratori interessati, l'ambito provinciale, il settore, l'ambito e la tipologia di intervento degli stessi,
l'indicazione della agenzia di promozione che ha rilasciato l'attestazione.
Entro quindici giorni dalla emanazione del decreto di cui all'articolo 2, comma 1, le commissioni regionali
per l'impiego e la commissione centrale per l'impiego procedono con unico atto all'approvazione dei
progetti ammissibili, con eventuale selezione sulla base di una equilibrata distribuzione territoriale e della
qualità dei progetti, in caso di ammissione di progetti per un importo superiore a quello attribuito alla
regione. I progetti selezionati si intendono finanziati per la loro intera durata, così come proposta dall'ente.
I giovani aventi i requisiti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, sono avviati, entro trenta giorni
dall'approvazione del progetto stesso, su base volontaria, sia per i progetti locali che interregionali a cura
delle sezioni circoscrizionali per l'impiego, secondo i criteri di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio
1987, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni. Per la regione siciliana, l'avviamento avverrà
secondo i criteri stabiliti dalla commissione regionale per l'impiego. Gli enti promotori indicheranno, nello
schema di bando allegato al progetto, come requisiti per l'inserimento, esclusivamente titoli di studio o
attestati di qualifica aventi valore legale. I giovani al momento dell'adesione al progetto dovranno
autocertificare il possesso dei requisiti ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Gli enti promotori
possono effettuare una selezione di idoneità specificamente rivolta all'accertamento delle competenze utili
alla realizzazione delle successive attività imprenditoriali e richiedere l'eventuale assegnazione di giovani
in sostituzione dei candidati non idonei.
TITOLO III
BORSE DI LAVORO
Art. 5. Campo e condizioni di applicazione.
1. Le borse di lavoro possono essere svolte presso imprese appartenenti ai settori di attività D (manifatturiere),
G (commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la
casa), H (alberghi e ristoranti), I (trasporti, magazzinaggio e comunicazione), J (intermediazione monetaria
e finanziaria), K (attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, altre attività professionali ed
imprenditoriali).
2. Le borse di lavoro non possono riguardare le attività a carattere stagionale di cui all'articolo 1, secondo
comma, lettera a), della legge 18 aprile 1962, n. 230, elencate nel decreto del Presidente della Repubblica 7
ottobre 1963, n. 1525, e successive integrazioni e modificazioni, nonché le attività riferite ad
intensificazioni produttive o di servizio in determinati e limitati periodi dell'anno, di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 3 dicembre 1977, n. 876, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 1978, n. 18, e
all'articolo 8-bis, comma 2, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 marzo 1983, n. 79, per le quali si sia fatto ricorso ad assunzioni a tempo determinato nei dodici
mesi precedenti.
3. Le imprese che possono attivare le borse di lavoro sono quelle che, alla data della dichiarazione di
disponibilità di cui all'articolo 6, comma 1, abbiano almeno due dipendenti e non più di cento, ad eccezione
delle imprese appartenenti al settore di attività G (commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di
autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa) che devono avere almeno cinque dipendenti e non
più di cento. Nel computo numerico dei limiti aziendali sono compresi i lavoratori assunti con contratto di
formazione e lavoro, con contratto di apprendistato e con contratto di reinserimento, mentre non sono
ricompresi i lavoratori assunti con contratto a termine. I lavoratori con contratto a tempo parziale sono
considerati pro quota.
4. Per poter attivare le borse di lavoro le imprese non devono aver licenziato personale, salvo che per giusta
causa o per raggiungimento dei requisiti del pensionamento di vecchiaia, nel corso dei dodici mesi
249
precedenti la dichiarazione di disponibilità di cui all'articolo 6, comma 1, e i giovani impegnati devono
essere ad incremento del personale mediamente occupato nel medesimo periodo. Le imprese aventi un
numero di dipendenti inferiore alla media degli ultimi dodici mesi non possono attivare borse di lavoro. Il
computo dei lavoratori ai fini del presente comma è fatto secondo gli stessi criteri di cui al comma 3. Le
imprese, ai fini del presente comma, devono essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali
ed assistenziali previsti dalle vigenti disposizioni di legge, ivi comprese le norme sul condono
previdenziale, e devono rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi comprese le condizioni
particolari ammesse per i contratti di riallineamento.
5. L'effetto incrementale delle borse di lavoro deve essere mantenuto durante la loro durata; le borse di lavoro
non possono essere utilizzate in sostituzione di attività svolte da dipendenti, salvo che non intervenga
l'effettiva assunzione dei giovani, anche durante lo svolgimento delle borse di lavoro.
6. La durata delle borse di lavoro è articolata nel modo seguente:
a) presso le imprese sino a 15 dipendenti, la durata è di undici mesi per i giovani senza diploma di scuola
secondaria superiore o laurea e di dieci mesi per i giovani con diploma di scuola secondaria superiore o
laurea;
b) presso le imprese con più di 15 dipendenti, la durata è rispettivamente, per le stesse categorie di giovani, di
dodici mesi e di undici mesi;
c) presso le imprese appartenenti all'artigianato artistico, la durata è sempre di dodici mesi.
6. Ai giovani impegnati nelle borse di lavoro viene corrisposto il sussidio di cui all'articolo 14, comma 4, del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451,
come modificato dal decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 608. Tale sussidio viene erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
a seguito di attestazione mensile, secondo le modalità comunicate dall'INPS, da parte dell'impresa della
effettiva partecipazione alle attività previste, con predisposizione di procedure automatiche di accesso ai
benefìci, nei limiti insuperabili delle risorse preordinate allo scopo. L'orario di impegno presso le imprese è
a tempo parziale per 20 ore settimanali e per non più di otto ore giornaliere.
Art. 6. Procedure.
1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le imprese, aventi i requisiti e le
condizioni di cui all'articolo 5, presentano all'INPS, anche tramite le organizzazioni datoriali di categoria,
un'apposita dichiarazione di disponibilità, secondo il modello B allegato al presente decreto, ad accogliere
presso le proprie sedi i giovani per svolgere le borse di lavoro.
2. I requisiti e le condizioni di cui all'articolo 5 sono dichiarati con apposita autocertificazione da parte
dell'impresa nella dichiarazione di disponibilità di cui al comma 1. E' comunque fatta salva la facoltà di
verificare la veridicità e la autenticità delle attestazioni prodotte. In caso di falsa dichiarazione si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (8).
3. Nell'ammissione alla possibilità di attivare le borse di lavoro, hanno priorità le imprese che abbiano almeno
uno dei seguenti requisiti:
a) imprese le cui dichiarazioni siano presentate dalle associazioni datoriali unitamente all'impegno delle
medesime di erogare almeno 40 ore di formazione teorica, in modo collettivo, sulla normativa del lavoro e
della prevenzione degli infortuni in raccordo con il sistema di formazione professionale regionale o con
organismi convenzionati con il medesimo;
b) imprese artigiane, il cui titolare si impegni a svolgere attività formativa, per almeno 40 ore con
esclusione del semplice affiancamento, in qualità di tutore ovvero imprese, appartenenti alla categoria
ISTAT K-74, il cui titolare sia un libero professionista che assuma analogo impegno.
4. Entro dieci giorni dal termine di cui al comma 1, l'INPS comunica al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale - Direzione generale per l'impiego, alle regioni - assessorati al lavoro ed alle province interessate, i
dati relativi alle prenotazioni presentate dalle imprese, secondo il settore di attività, le dimensioni
dell'impresa, la durata delle borse di lavoro, la presenza delle condizioni di priorità di cui al comma 3 e
l'ambito provinciale.
5. Entro quindici giorni dalla emanazione del decreto di cui all'articolo 2, comma 1, l'INPS è autorizzato, nei
limiti delle risorse fissate nello stesso, ad individuare le imprese ammesse all'attivazione delle borse di
lavoro, sulla base di una graduatoria provinciale elaborata, innanzitutto tra le imprese aventi i requisiti di
priorità di cui al comma 3 e, successivamente, le altre imprese, secondo l'ordine cronologico di
presentazione, ovvero, in caso di domande presentate nello stesso giorno, secondo la maggiore dimensione
dell'impresa. L'INPS comunica a tutte le imprese che hanno inviato la dichiarazione di disponibilità
l'inserimento o il non inserimento tra le imprese ammesse alla attivazione delle borse di lavoro.
7. Le imprese, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 5, attivano le borse di lavoro mediante
la scelta nominativa dei giovani aventi i requisiti di cui all'articolo 1, ed in possesso della relativa
certificazione rilasciata dalle sezioni circoscrizionali per l'impiego, dando comunicazione dei nominativi
alle sedi INPS territorialmente competenti ed allegando copia della documentazione comprovante gli
adempimenti di cui all'articolo 1, comma 6. Le borse di lavoro non possono essere attivate per più di un
250
parente o affine fino al terzo grado del titolare dell'impresa e non possono essere attivate nei confronti del
coniuge.
Art. 7. Assunzione dei giovani.
1. Alle imprese che assumono i giovani a tempo indeterminato, durante o al termine della borsa di lavoro, sono
riconosciute le agevolazioni contributive previste dall'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n.
407, oppure le eventuali condizioni di maggior favore vigenti al momento delle assunzioni.
TITOLO IV
FINANZIAMENTO E ADEGUAMENTO DEL PIANO
Art. 8. Fondo per l'occupazione.
1. Per l'attuazione del piano straordinario sono preordinate, nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma
7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, lire 300 miliardi per il 1997 e lire 700 miliardi per il 1998.
1. Gli enti proponenti, per la realizzazione dei progetti di lavori di pubblica utilità, possono richiedere un
contributo a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'articolo
14, comma 7, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1994, n. 451, come richiamato dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, per le spese relative alla assistenza
tecnico progettuale delle agenzie di promozione di lavoro e di impresa di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del
presente decreto, sino ad un limite massimo di L. 500.000 per giovane, nonché per le spese relative alle
attrezzature necessarie per lo svolgimento dei progetti di lavori di pubblica utilità e per le attività di impresa
che si intendono promuovere al termine dei progetti, con particolare riferimento alle nuove tecnologie, sino
ad un limite massimo di L. 1.500.000 per giovane. L'erogazione del contributo dovrà comunque prevedere
un saldo non inferiore al 50 per cento alla positiva conclusione del progetto.
Art. 9. (Omissis)
Art. 10. (Omissis)
ALLEGATO A
SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI LPU
1. Ente realizzatore ..........................................
2. Settore di intervento del progetto .........................
3. Ambito .....................................................
4. Tipologia del progetto: progetto locale -progetto interregionale -5. Durata (massimo 12 mesi) dal ............. al ..............
6. Descrizione dettagliata delle attività .....................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
7. Luogo di svolgimento delle attività ........................
............................................................
8. Numero lavoratori impegnati ........................ di cui:
n. ...... titolo di studio o attestato di qualifica ........
n. ...... titolo di studio o attestato di qualifica ........
n. ...... titolo di studio o attestato di qualifica ........
9. Assicurazioni contro gli infortuni e le malattie
professionali e per la responsabilità civile verso terzi....
............................................................
10. Attività formativa:
teorica: durata ............................................
contenuti..........................................
pratica (cioè periodo di lavoro assistito da affiancatori o
esperti):
durata .............................................
contenuti ..........................................
11. Finanziamento del progetto .................................
251
Ripartizione per voci di costo: Fonti di finanziamento:
Sussidio ...................... ..........................
Integrazione .................. ..........................
Assicurazioni ................. ..........................
Formazione .................... ..........................
Attrezzature .................. ..........................
Progettazione tecnica ......... ..........................
(Il Fondo per l'occupazione finanzia esclusivamente il
sussidio, le attrezzature, nei limiti di 1,5 milioni pro-capite,
e la progettazione, nei limiti di 0,5 milioni pro-capite).
12. Atto di approvazione del progetto (da allegare) contenente
espressamente l'impegno a realizzare nuove attività stabili
nel tempo anche nel settore autonomo .......................
Ulteriori passaggi autorizzativi previsti ..................
............................................................
13. Impresa incaricata della gestione dell'attività a fine
progetto ...................................................
già esistente ..............................................
costituita e non operante ..................................
accordo preliminare sottoscritto per la costituzione .......
............................................................
caratteristiche dell'impresa (società miste, cooperative
sociali, o altro) ..........................................
............................................................
(allegare piano di impresa, con dati economici riferiti ad
almeno un triennio, relativi all'attività che sarà svolta
dai lavoratori LPU ed eventuale relazione rilasciata da
Istituto di Credito).
14. Agenzia di promozione, che ha eventualmente fornito
l'assistenza tecnico-progettuale, che attesta la presenza
dei presupposti tecnici per realizzare le nuove attività
stabili nel tempo ..........................................
(allegare attestazione relativa).
¶
ALLEGATO B
DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA' DELLE IMPRESE ALL'ACCOGLIMENTO
DI GIOVANI IN CERCA DI PRIMA OCCUPAZIONE PER LO SVOLGIMENTO
DI BORSE DI LAVORO (art. 26 della legge n. 196 del 1997 e
art. 6 del decreto legislativo n. 280 del 1997)
Matricola INPS: Numero di dipendenti impresa: ..............
............................................
Cod. fiscale:
Sede svolgimento borsa di lavoro: ..........
............................................
Cod. statistico N° giovani non diplomati da accogliere: ....
contributivo:
............................................
Codice ISTAT:
N° giovani diplomati/laureati da accogliere:
............................................
Attività formativa: SI NO
Alla sede INPS di ....................
Il sottoscritto: .............................................
in qualità di titolare/rappresentante legale dell'impresa: .....
................................................................
con sede in: ...................................................
Dichiara
252
la disponibilità all'attivazione di borse di lavoro, ai sensi
dell'art. 26 della legge n. 196 del 1997 e degli articoli 1, 5 e
6 del decreto legislativo n. 280 del 1997, per il numero di
giovani suindicato.
A tal fine dichiara altresï, ai sensi della legge 4 gennaio
1968, n. 15, che:
- le borse di lavoro da attivare non riguardano né attività
a carattere stagionale, né attività riferite ad intensificazioni
produttive o di servizio limitate nell'anno e per le quali si è
fatto ricorso ad assunzioni a tempo determinato nei dodici mesi
precedenti la presente dichiarazione;
- l'attuale numero complessivo dei dipendenti dell'impresa
non è inferiore alla media dei dipendenti che sono stati in
servizio nel corso dei dodici mesi precedenti la data della
presente dichiarazione;
- nel corso di tali stessi dodici mesi l'impresa non
ha effettuato licenziamenti di lavoratori per motivi diversi
dalla giusta causa o dal raggiungimento dei requisiti per il
pensionamento di vecchiaia;
- l'impresa è in regola con il versamento dei contributi
previdenziali ed assistenziali, ivi comprese le norme sul
condono previdenziale;
- l'impresa rispetta le disposizioni dei contratti
collettivi nazionali di categoria, ivi comprese quelle in
materia di contratti di riallineamento retributivo di cui
all'art. 23 della legge n. 196 del 1997.
Il sottoscritto si impegna inoltre:
- a mantenere, per tutta la durata delle borse di lavoro,
l'effetto incrementale delle stesse rispetto al numero medio dei
lavoratori dell'impresa degli ultimi dodici mesi;
- a provvedere, in caso di ammissione dell'impresa alle
borse di lavoro e prima delle loro attivazioni, ad assicurare
i... giovan... accolt... contro gli infortuni e le malattie
professionali, nonché per la responsabilità civile verso terzi;
- a fornire a... giovan... accolt... adeguate informazioni
circa le disposizioni vigenti in materia di tutela e sicurezza
sui luoghi di lavoro.
Data, ......................
...................................
(firma del titolare/rappres. legale
e timbro dell'impresa)
DICHIARAZIONE DI IMPEGNO ALLO SVOLGIMENTO
DI ATTIVITA' FORMATIVA
L'associazione datoriale .................................. si
impegna ad impartire ai giovani accolti dalla suddetta impresa
40 ore di formazione collettiva sulla normativa del lavoro e
della prevenzione degli infortuni.
..............................................
(firma e timbro dell'associazione datoriale)
Il sottoscritto si impegna a svolgere attività formativa in
qualità di tutore (solo per le imprese artigiane e per quelle
esercenti attività professionali ed imprenditoriali il cui
titolare sia un libero professionista).
..............................................
(firma del titolare artigiano o
253
libero professionista)
¶
D.M. 29 agosto 1997 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 settembre 1997, n. 214).
Definizione di ambiti e tipologia dei progetti di lavori di pubblica utilità.
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto l'art. 26 della legge 24 giugno 1997, n. 196, con particolare riguardo al comma 2, lettera a);
Visto il decreto legislativo n. 280 del 7 agosto 1997 approvato dal Consiglio dei Ministri in data 5 agosto 1997,
con particolare riguardo al titolo II, art. 3, comma 1;
Sentita la conferenza Stato-città e autonomie locali;
Decreta:
Art. 1.
I lavori di pubblica utilità sono attivabili dai soggetti previsti dalle disposizioni di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e cioè da tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti
e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad
ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi ed associazioni,
le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le
amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, dalle società a prevalente partecipazione
pubblica, da altri soggetti individuati con decreto del Ministro del lavoro nonché dalle cooperative sociali di
cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, nei seguenti settori ed ambiti:
a) servizi alla persona, con particolare riguardo all'infanzia, all'adolescenza, agli anziani, ai servizi per
l'integrazione socio-culturale degli immigrati extracomunitari, ai portatori di handicap, nonché alla
riabilitazione e recupero di tossicodipendenti e agli interventi mirati nei confronti delle devianze sociali;
b) salvaguardia e cura dell'ambiente e del territorio, con particolare riguardo alla raccolta differenziata, alla
gestione di discariche e di impianti per il trattamento di rifiuti solidi urbani, alla tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi pubblici e di lavoro, alla tutela delle aree protette e dei parchi naturali, alla bonifica
delle aree industriali dismesse e agli interventi di dismissione dall'amianto;
c) sviluppo rurale e acquacoltura, con particolare riguardo al miglioramento della rete idrica, alla tutela
degli assetti idrogeologici e all'incentivazione dell'agricoltura biologica, alla realizzazione delle opere
necessarie allo sviluppo e alla modernizzazione dell'agricoltura, silvicoltura, acquacoltura e agriturismo;
d) recupero e riqualificazione degli spazi urbani ivi compresi i quartieri delle città e dei centri minori e dei beni
culturali, con particolare riguardo alla valorizzazione del patrimonio culturale e all'adeguamento e
perfezionamento del sistema dei trasporti.
Art. 2.
In ciascuno degli ambiti di cui all'art. 1, i progetti dovranno essere deliberati prevedendone l'appartenenza ad
una delle seguenti tipologie, individuate secondo le modalità di stabilizzazione, in attività imprenditoriali
regolate dal diritto privato, a favore dei lavoratori interessati, al termine della loro durata che non potrà essere
superiore ai dodici mesi:
a) progetti mirati alla formazione di società miste operanti nei relativi settori realizzate anche attraverso
iniziative congiunte di più enti locali o pubblici;
b) progetti mirati all'affidamento dei servizi ad organismi o imprese pre-individuati e costituiti anche sotto
forma cooperativa;
c) progetti gestiti da cooperative sociali ai sensi dell'art. 1, comma 18, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1996, n. 608.
D.Lgs. 1° dicembre 1997, n. 468 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 gennaio 1998, n. 5).
Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della L. 24 giugno 1997, n.
196
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Definizione.
1. Si definiscono lavori socialmente utili le attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura
di servizi di utilità collettiva, mediante l'utilizzo di particolari categorie di soggetti, alle condizioni
contenute nel presente decreto legislativo, compatibilmente con l'equilibrio del locale mercato del lavoro.
254
2. Le attività di cui al comma 1 sono distinte secondo la seguente tipologia:
a) lavori di pubblica utilità mirati alla creazione di occupazione, in particolare in nuovi bacini di impiego,
della durata di 12 mesi, prorogabili al massimo per due periodi di 6 mesi, realizzati alle condizioni di cui
all'articolo 2;
b) lavori socialmente utili mirati alla qualificazione di particolari progetti formativi volti alla crescita
professionale in settori innovativi, della durata massima di 12 mesi;
c) lavori socialmente utili per la realizzazione di progetti aventi obiettivi di carattere straordinario, della
durata di 6 mesi, prorogabili al massimo per un periodo di 6 mesi, con priorità per i soggetti titolari di
trattamenti previdenziali;
d) prestazioni di attività socialmente utili da parte di titolari di trattamenti previdenziali, realizzate alle
condizioni di cui all'articolo 7.
3. Le attività indicate nelle lettere a), b) e c) del comma 2 sono definite mediante la predisposizione di appositi
progetti.
4. Fatte salve le norme che regolano il trattamento giuridico ed economico dei soggetti impegnati nelle attività
di cui al comma 1 e quelle relative alla decadenza dei trattamenti previdenziali in conseguenza
dell'ingiustificato rifiuto dell'assegnazione alle attività, le regioni possono dettare norme in materia. Le
competenze attribuite dal presente decreto alle Commissioni regionali per l'impiego ed agli organismi
periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono conferite, in base ai criteri e secondo i
tempi previsti dai decreti legislativi emanati in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, ai competenti
organismi degli enti locali.
5. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e le regioni, negli ambiti di rispettiva competenza,
promuovono l'utilizzazione dei lavori socialmente utili come strumento di politica attiva del lavoro, di
qualificazione professionale e di creazione di nuovi posti di lavoro e di nuova imprenditorialità, anche sotto
forma di lavoro autonomo o cooperativo.
6. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede, altresì, al monitoraggio sull'applicazione delle
disposizioni di cui al presente decreto, mediante la costituzione, ai sensi dell'articolo 13 della legge 15
marzo 1997, n. 59, e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, di una idonea struttura
organizzativa finalizzata al coordinamento in materia di lavori socialmente utili.
Art. 2. Lavori di pubblica utilità.
1. I progetti di lavori di pubblica utilità sono attivati nei settori della cura della persona; dell'ambiente, del
territorio e della natura; dello sviluppo rurale, montano e dell'acquacoltura; del recupero e della
riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali, con particolare riguardo ai seguenti ambiti:
a) cura e assistenza all'infanzia, all'adolescenza, agli anziani; riabilitazione e recupero di tossicodipendenti,
di portatori di handicap e di persone detenute, nonché interventi mirati nei confronti di soggetti in
condizioni di particolare disagio e emarginazione sociale;
b) raccolta differenziata, gestione di discariche e di impianti per il trattamento di rifiuti solidi urbani, tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi pubblici e di lavoro, tutela delle aree protette e dei parchi naturali,
bonifica delle aree industriali dismesse e interventi di bonifica dall'amianto;
c) miglioramento della rete idrica, tutela degli assetti idrogeologici e incentivazione dell'agricoltura
biologica, realizzazione delle opere necessarie allo sviluppo e alla modernizzazione dell'agricoltura anche
delle zone di montagna, della silvicoltura, dell'acquacoltura e dell'agriturismo;
d) piani di recupero, conservazione e riqualificazione, ivi compresa la messa in sicurezza degli edifici a
rischio, di aree urbane, quartieri nelle città e centri minori, in particolare di montagna; adeguamento e
perfezionamento del sistema dei trasporti; interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio culturale;
iniziative dirette al miglioramento delle condizioni per lo sviluppo del turismo.
2. I progetti di cui al comma 1 sono altresì attivati nei settori ed ambiti previsti dalla legislazione regionale
emanata ai sensi dell'articolo 1, comma 4.
3. Per una più efficace attuazione dei progetti di cui al comma 1, lettera a), i soggetti di cui all'articolo 4,
comma 1, possono essere affiancati da volontari anziani appartenenti alle associazioni di cui alla legge 11
agosto 1991, n. 266, ai quali può essere corrisposto un rimborso spese a carico degli enti utilizzatori.
4. I progetti di lavori di pubblica utilità prevedono l'impegno dei soggetti promotori a realizzare nuove attività
stabili nel tempo e devono, a tal fine, contenere un piano d'impresa relativo alle attività che si intendono
promuovere alla fine del progetto. I progetti sono corredati da dichiarazione scritta attestante la sussistenza
dei presupposti tecnicamente fondati del progetto di nuove attività stabili nel tempo, rilasciata da una delle
agenzie di promozione di lavoro e di impresa individuate con decreti del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, sentiti i Ministeri interessati, anche su proposta delle regioni e degli enti locali. Le
medesime agenzie possono accertare i predetti presupposti mediante la documentata fornitura di assistenza
tecnica alla definizione del progetto. I soggetti promotori possono modificare, entro sei mesi dall'avvio del
progetto, i termini del piano d'impresa, fatti salvi gli impegni occupazionali, per giustificate esigenze
intervenute in corso di esecuzione del progetto di lavori di pubblica utilità cui il piano è collegato, previa
relativa certificazione ad opera della medesima agenzia di promozione e lavoro che ha già rilasciato la
255
5.
6.
7.
8.
8.
dichiarazione scritta. Le modifiche sono immediatamente comunicate all'organo che ha approvato il
progetto.
Ai fini di quanto stabilito nel comma 4, i progetti di lavori di pubblica utilità, predisposti dalle
Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
dagli enti pubblici economici, sono corredati dalle delibere di cui all'articolo 10, comma 1, recanti gli
impegni in ordine alle opzioni ivi previste e ai conseguenti stanziamenti di bilancio.
Sulla base delle delibere di cui al comma 5 i soggetti promotori stipulano, entro 8 mesi dall'avvio dei
progetti, convenzioni con i soggetti incaricati della realizzazione dei piani di impresa, affidando ad essi
direttamente la gestione dei progetti di pubblica utilità. Il soggetto promotore allega, in sede di
presentazione del progetto o invia successivamente la convenzione e l'organismo gestore subentra negli
obblighi del promotore stabiliti nel presente decreto. Ove la convenzione non venga stipulata il progetto si
intende cessato.
Nel caso in cui non si realizzino le attività alle condizioni e nei termini previsti nel piano d'impresa, il
soggetto promotore rimborserà parzialmente le somme a carico del Fondo per l'occupazione di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, relative agli assegni di cui all'articolo 8, comma 3, corrisposti dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) ai soggetti impegnati nei progetti di lavori di pubblica utilità,
nonché, parzialmente, le somme relative al finanziamento delle spese di cui all'articolo 11, comma 7, lettere
c) e d).
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono determinati i criteri per
definire l'entità degli scostamenti tra il progetto e la sua attuazione, nonché l'entità dei rimborsi di cui al
comma 7, comunque non superiori al 50 per cento, e le modalità di utilizzo delle somme rimborsate, ivi
compresa la concessione di contributi a fondo perduto a ristorno degli oneri relativi all'attuazione della
previsione contenuta nell'art. 8, comma 18, ultimo periodo.
Nei casi di cui al comma 4, l'agenzia di promozione di lavoro e di impresa che ha certificato la sussistenza
dei presupposti di cui al comma 4, dovrà restituire le somme percepite ai sensi dell'articolo 11, comma 7,
lettera d). Salvo i casi di forza maggiore, qualora si verifichino reiterate situazioni di mancata realizzazione
delle attività, per i soggetti promotori sarà prevista la sospensione, per un periodo di due anni, dalla
possibilità di presentare nuovi progetti di lavori socialmente utili. Nei medesimi casi, per le agenzie di
promozione di lavoro e di impresa che hanno attestato la sussistenza dei presupposti tecnici richiesti, sarà
prevista l'esclusione, per un periodo di tre anni, dall'elenco delle agenzie individuate con la procedura di
cui al comma 4.
Art. 3. Soggetti promotori dei progetti di L.S.U.
1. I progetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), possono essere promossi dalle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dagli enti pubblici economici,
dalle società a totale o prevalente partecipazione pubblica e dalle cooperative sociali di cui alla legge 8
novembre 1991, n. 381, e loro consorzi. Con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
possono essere individuati, sentiti i Ministeri interessati per materia, anche su proposta delle regioni e degli
enti locali, altri soggetti che possono promuovere progetti di lavori socialmente utili.
2. I progetti promossi dalle cooperative sociali e loro consorzi possono essere approvati quando ricorrano le
seguenti condizioni:
a) l'attività della cooperativa o delle cooperative facenti parte del consorzio, deve essere stata avviata da
almeno due anni e deve essere stata assoggettata a revisione ai sensi dell'articolo 3 della citata legge n. 381
del 1991;
b) il numero dei soggetti da impegnare non deve eccedere il 30 per cento o il 15 per cento dei lavoratori,
dipendenti o soci, rispettivamente per le cooperative di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1 della citata
legge n. 381 del 1991;
c) non devono essere state effettuate riduzioni di personale nei 12 mesi precedenti la presentazione del
progetto di lavori socialmente utili;
d) limitatamente alle cooperative che abbiano già gestito un progetto di lavori socialmente utili, almeno il
50 per cento dei lavoratori impegnati sulla base del precedente progetto deve essere stato assunto ovvero
esser divenuto socio lavoratore.
3. Per i progetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere b) e c), i soggetti promotori di cui al comma 1 possono
utilizzare per l'assistenza tecnica e formativa organismi di comprovata e qualificata competenza nel settore a
condizione che siano preventivamente indicati nel progetto presentato.
Art. 4. Soggetti utilizzabili nei lavori socialmente utili.
1. Possono essere utilizzati nei lavori socialmente utili di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c):
a) lavoratori in cerca di prima occupazione o disoccupati iscritti da più di 2 anni nelle liste del
collocamento;
256
2.
b) lavoratori iscritti nelle liste di mobilità non percettori dell'indennità di mobilità o di altro trattamento
speciale di disoccupazione;
c) lavoratori iscritti nelle liste di mobilità e percettori dell'indennità di mobilità o di altro trattamento
speciale di disoccupazione;
d) lavoratori che godono del trattamento straordinario di integrazione salariale sospesi a zero ore;
e) gruppi di lavoratori espressamente individuati in accordi per la gestione di esuberi nel contesto di crisi
aziendali, di settore e di area;
f) categorie di lavoratori individuate, anche per specifiche aree territoriali, mediante delibera della
Commissione regionale per l'impiego, anche ai sensi dell'articolo 25, comma 5, lettera c), della legge 23
luglio 1991, n. 223;
g) persone detenute per le quali sia prevista l'ammissione al lavoro esterno come modalità del programma di
trattamento.
Per i progetti predisposti dall'Amministrazione penitenziaria e dalla giustizia minorile, concernenti attività
lavorative destinate ad essere svolte all'interno degli istituti penitenziari e dei servizi minorili, possono essere
utilizzate, con esclusione di ogni altro soggetto, persone detenute diverse da quelle di cui alla lettera g) del
comma 1, con preferenza per quelle per le quali il termine di espiazione della pena ricada nell'ambito di
durata del progetto.
Art. 5. Procedure per l'approvazione dei progetti di L.S.U.
1. I progetti di lavori socialmente utili di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c), corredati dai
provvedimenti di approvazione validamente assunti dai soggetti promotori, sono presentati alle commissioni
regionali per l'impiego competenti, che provvedono all'approvazione dei progetti entro 60 giorni, decorsi i
quali il medesimo si intende approvato, sempreché entro tale termine non venga comunicata, dalla direzione
regionale del lavoro - settore politiche del lavoro, al soggetto proponente la carenza delle risorse
economiche necessarie ovvero la richiesta di integrazione di informazioni riguardanti il progetto.
2. I progetti devono essere presentati utilizzando il modello elaborato secondo i criteri di base definiti dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. I progetti relativi a lavori di pubblica utilità devono
essere corredati dagli elementi di cui all'articolo 2. I progetti relativi ad attività inserite in interventi
formativi, devono essere corredati dal progetto formativo debitamente autorizzato. I progetti relativi ad
attività dirette al raggiungimento di obiettivi di carattere straordinario devono essere corredati dalla
dichiarazione dell'organo competente del soggetto proponente circa l'effettivo carattere straordinario degli
obiettivi da raggiungere. Ai fini della tempestività degli interventi per la promozione e l'attivazione dei
lavori socialmente utili:
a) per gli enti locali spetta alla giunta assumere le deliberazioni in materia di promozione di progetti;
b) per gli enti locali, la giunta, ai fini dell'approvvigionamento di quanto strettamente necessario per la
immediata operatività dei progetti, può ricorrere, previa autorizzazione del prefetto, a procedure
straordinarie, anche in deroga alle normative vigenti in materia, fermo restando quanto previsto dalla
normativa in materia di lotta alla criminalità organizzata;
c) l'amministrazione proponente il progetto di lavori socialmente utili è tenuta a procedere, ricorrendone i
presupposti, secondo le disposizioni dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con esclusione del
comma 4 del medesimo articolo, nonché dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
3. Le commissioni regionali per l'impiego competenti possono stabilire criteri di priorità per l'approvazione dei
progetti per i quali si richieda il finanziamento a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; tra
le priorità vanno previste la finalizzazione dei progetti all'occupazione stabile dei soggetti utilizzati, la
partecipazione dell'ente pubblico al finanziamento del progetto, lo svolgimento di attività formative, la
presenza della convenzione di cui all'articolo 2, comma 6, sin dall'inizio del progetto. A tal fine possono,
altresì, fissare dei termini entro i quali consentire la presentazione dei progetti, per potere effettuare una
comparazione qualitativa dei progetti medesimi e richiedere informazioni integrative al modello di
presentazione.
3. I progetti possono essere redatti sulla base di convenzioni elaborate dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale con le amministrazioni pubbliche aventi competenze interregionali. Le convenzioni
contengono il piano generale di svolgimento delle attività di lavori socialmente utili, mentre le modalità di
attuazione in ambito locale sono contenute nei singoli progetti da presentare agli organi regionali competenti
per l'approvazione. Le disposizioni contenute nel presente comma non si applicano ai progetti interregionali
presentati entro il 31 dicembre 1997.
Art. 6. Procedure per l'assegnazione dei lavoratori ai progetti.
1. Per tutti i soggetti da assegnare alle attività socialmente utili si tiene conto, preliminarmente, della
corrispondenza tra la qualifica posseduta dai lavoratori e i requisiti professionali richiesti per l'attuazione
del progetto e del principio delle pari opportunità.
257
2. L'assegnazione dei lavoratori non percettori di trattamenti previdenziali ai progetti, è limitata a coloro che
aderiscono volontariamente e avviene a cura delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il
collocamento in agricoltura competenti, secondo i criteri previsti per l'attuazione dell'articolo 16 della legge
28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni. Le commissioni regionali per l'impiego
competenti possono deliberare che, in caso di nuclei familiari privi di reddito composti da disoccupati
coniugati, conviventi ovvero da orfani di entrambi i genitori ovvero monoparentali con figli e solo ai fini
del predetto inserimento, sia riconosciuta una determinata diminuzione del punteggio posseduto, secondo i
criteri di cui al citato articolo 16.
3. L'assegnazione ai progetti dei lavoratori percettori di trattamenti previdenziali, di cui all'articolo 4, comma 1,
lettere c) e d), avviene a cura delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura
competenti, secondo il maggior periodo residuo di percepimento del trattamento previdenziale,
limitatamente ai progetti la cui durata non sia superiore a tale residuo periodo.
4. Per i progetti formulati con riferimento a crisi aziendali, di settore o di area, l'assegnazione avviene
limitatamente a gruppi di lavoratori espressamente individuati nel progetto medesimo, fatte salve le
qualifiche professionali altamente specializzate o dirigenziali, nella misura massima del 10 per cento.
5. L'assegnazione dei lavoratori secondo i criteri di cui al comma 2, avviene attraverso l'avviamento di un
numero di lavoratori pari a tre volte quello richiesto nel progetto, laddove l'ente promotore richieda di
effettuare, in tale ambito, una selezione di idoneità al raggiungimento degli obiettivi del progetto, con
particolare riferimento alle finalità occupazionali.
6. Nei casi di cui all'articolo 3, comma 2, l'assegnazione dei lavoratori può avvenire su richiesta nominativa.
7. Nei casi di cui all'articolo 2, comma 6, l'organismo gestore, sin dall'inizio del progetto, effettua la selezione
di idoneità di cui al comma 5 e può altresì richiedere l'assegnazione nominativa di una parte dei lavoratori,
in possesso delle qualifiche maggiormente specializzate.
8. Qualora l'assegnazione riguardi soggetti appartenenti alle categorie di lavoratori di cui alle lettere f) e g) del
comma 1 dell'articolo 4, che si trovino in condizioni tali rendere difficile l'integrazione sociale oltre che
lavorativa, le commissioni regionali per l'impiego competenti possono prevedere il loro inserimento mirato
tramite richiesta nominativa.
9. Non possono comunque essere assegnati ai progetti lavoratori che provengano dalla partecipazione ad altri
progetti, a meno che non sia trascorso un periodo di almeno 6 mesi dalla conclusione del precedente
progetto.
Art. 7. (Omissis)
Art. 8. (Omissis)
Art. 9. (Omissis)
Art. 10. (Omissis)
Art. 11. Fondo per l'occupazione.
1. A partire dal 1° gennaio 2000, le risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
preordinate al finanziamento dei lavori socialmente utili, sono ripartite a livello regionale, con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in relazione al numero delle persone in cerca
di prima occupazione e dei disoccupati, secondo la definizione ISTAT, rilevato, come media delle quattro
rilevazioni trimestrali per l'anno precedente. Sino al 31 dicembre 1999 la ripartizione viene effettuata
secondo l'incidenza della disoccupazione e l'entità delle risorse mediamente assegnate negli anni 1996 e
1997.
2. A partire dal 1° gennaio 2000, le commissioni regionali per l'impiego destinano una quota non inferiore
all'80 per cento delle risorse assegnate al finanziamento dei progetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a)
e b). A partire dal 1° gennaio 1998, le commissioni regionali per l'impiego destinano una quota non
inferiore al 10 per cento ai progetti di lavori socialmente utili eventualmente presentati sulla base delle
convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 5, comma 4.
3. A partire dal 1° gennaio 2000, le commissioni regionali per l'impiego riservano una quota non inferiore al 20
per cento delle risorse assegnate al finanziamento di progetti che prevedano l'utilizzo di soggetti che non
siano mai stati impegnati in lavori socialmente utili e che non abbiano fruito di trattamenti previdenziali o di
mobilità.
4. Le regioni e le province possono destinare risorse, utilizzabili nei rispettivi territori, per il finanziamento
degli oneri connessi al pagamento dell'assegno di cui all'articolo 8, comma 3, ai lavoratori impegnati in
progetti di lavori socialmente utili. A tal fine verseranno all'INPS tali risorse in coerenza con gli
stanziamenti previsti a bilancio. Tali risorse sono utilizzabili con le stesse modalità e gli stessi effetti di
quelle del Fondo per l'occupazione di cui al comma 1, ivi compresi gli oneri, forfettariamente calcolati, per
la corresponsione degli assegni familiari.
258
5. Le direzioni regionali del lavoro - settore politiche del lavoro e le agenzie per l'impiego possono concordare
con le sedi regionali dell'INPS modalità e criteri per il monitoraggio e il flusso informativo relativamente
all'effettivo utilizzo delle risorse assegnate in ambito regionale.
6. I soggetti promotori possono altresì, al momento della presentazione del progetto, indicare l'impegno a
destinare risorse per il finanziamento degli oneri connessi al pagamento dell'assegno di cui all'articolo 8,
comma 3, ai lavoratori impegnati nel progetto medesimo. In caso di approvazione del progetto, possono
versare all'INPS quote mensili per il pagamento degli assegni e per la copertura dei benefìci accessori in
favore dei lavoratori effettivamente impegnati, ovvero provvedere direttamente alla corresponsione degli
assegni versando all'INPS, in un'unica soluzione, gli importi necessari alla copertura dei benefìci accessori.
7. Le risorse a carico del Fondo per l'occupazione sono utilizzate:
a) per il pagamento degli assegni in favore dei lavoratori utilizzati e per la copertura dei benefìci accessori;
b) per le spese che riguardano la formazione dei lavoratori utilizzati nel limite massimo di lire 1.000.000
pro capite;
c) nel caso di progetti di pubblica utilità, per il finanziamento delle spese relative all'avvio delle società
miste ovvero di cooperative e loro consorzi, ovvero di consorzi artigiani, nel limite massimo di lire
5.000.000 pro capite per richieste di contributi relativi alla dotazione di attrezzature;
d) nel caso di progetti di pubblica utilità per le spese relative all'assistenza tecnico-progettuale delle agenzie
di promozione di lavoro e di impresa, sino ad un limite massimo di lire 500.000 pro capite.
8. L'erogazione dei contributi di cui al comma 7, lettere c) e d), dovrà comunque prevedere un saldo non
inferiore al 50 per cento subordinato alla effettiva realizzazione del piano di impresa.
¶
Art. 12. (omissis)
Art. 13. (omissis)
D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 gennaio 1998, n. 5).
Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma
dell'articolo 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59
.
Capo I - Conferimento di funzioni
Art 1. Oggetto.
1. Il presente decreto disciplina ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (2), come modificata
dalla legge 15 maggio 1997, n. 127 (2), il conferimento alle regioni e agli enti locali delle funzioni e compiti
relativi al collocamento e alle politiche attive del lavoro, nell'ambito di un ruolo generale di indirizzo,
promozione e coordinamento dello Stato.
2. Resta salva l'ulteriore attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, della citata legge n. 59 del 1997
(2), relativamente alle materie di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale non
interessate dal presente decreto.
3. In riferimento alle materie di cui al comma 1, costituiscono funzioni e compiti dello Stato ai sensi degli articoli
1, commi 3 e 4, e 3, comma 1, lettera a), della citata legge n. 59 del 1997 (2):
a) vigilanza in materia di lavoro, dei flussi di entrata dei lavoratori non appartenenti all'Unione europea,
nonché procedimenti di autorizzazione per attività lavorativa all'estero;
b) conciliazione delle controversie di lavoro individuali e plurime;
c) risoluzione delle controversie collettive di rilevanza pluriregionale;
d) conduzione coordinata ed integrata del Sistema informativo lavoro secondo quanto previsto dall'articolo
11;
e) raccordo con gli organismi internazionali e coordinamento dei rapporti con l'Unione europea.
Art 2 - Funzioni e compiti conferiti.
1. Sono conferiti alle regioni le funzioni ed i compiti relativi al collocamento e in particolare:
a) collocamento ordinario;
b) collocamento agricolo;
c) collocamento dello spettacolo sulla base di un'unica lista nazionale;
d) collocamento obbligatorio;
f) collocamento dei lavoratori non appartenenti all'Unione europea;
g) collocamento dei lavoratori a domicilio;
h) collocamento dei lavoratori domestici;
i) avviamento a selezione negli enti pubblici e nella pubblica amministrazione, ad eccezione di quello
riguardante le amministrazioni centrali dello Stato e gli uffici centrali degli enti pubblici;
l) preselezione ed incontro tra domanda ed offerta di lavoro;
m) iniziative volte ad incrementare l'occupazione e ad incentivare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro
anche con riferimento all'occupazione femminile.
2. Sono conferiti alle regioni le funzioni ed i compiti in materia di politica attiva del lavoro e in particolare:
259
a) programmazione e coordinamento di iniziative volte ad incrementare l'occupazione e ad incentivare
l'incontro tra domanda e offerta di lavoro anche con riferimento all'occupazione femminile;
b) collaborazione alla elaborazione di progetti relativi all'occupazione di soggetti tossicodipendenti ed ex
detenuti;
c) programmazione e coordinamento di iniziative volte a favorire l'occupazione degli iscritti alle liste di
collocamento con particolare riferimento ai soggetti destinatari di riserva di cui all'articolo 25 della legge 23
luglio 1991, n. 223 (3);
d) programmazione e coordinamento delle iniziative finalizzate al reimpiego dei lavoratori posti in mobilità e
all'inserimento lavorativo di categorie svantaggiate;
e) indirizzo, programmazione e verifica dei tirocini formativi e di orientamento e borse di lavoro;
f) indirizzo, programmazione e verifica dei lavori socialmente utili ai sensi delle normative in materia;
g) compilazione e tenuta della lista di mobilità dei lavoratori previa analisi tecnica.
3. Al fine di garantire l'omogeneità delle procedure e dei relativi provvedimenti, l'esercizio delle funzioni e dei
compiti di cui al comma 2 del presente articolo che investono ambiti territoriali pluriregionali è svolto d'intesa
fra tutte le regioni interessate.
4. Il conferimento di cui ai commi 1 e 2 comporta quello delle funzioni e dei compiti connessi e strumentali
all'esercizio di quelli conferiti.
Art. 3 - Attività in materia di eccedenze di personale temporanee e strutturali.
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera o), della legge 15 marzo 1997, n. 59 (4), il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale esercita le funzioni ed i compiti relativi alle eccedenze di personale temporanee e
strutturali.
2. In attesa di un'organica revisione degli ammortizzatori sociali ed al fine di armonizzare gli obiettivi di politica
attiva del lavoro rispetto ai processi gestionali delle eccedenze, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3,
comma 1, lettera c), della citata legge n. 59 del 1997, presso le regioni è svolto l'esame congiunto previsto
nelle procedure relative agli interventi di integrazione salariale straordinaria nonché quello previsto nelle
procedure per la dichiarazione di mobilità del personale. Le regioni promuovono altresì gli accordi e i
contratti collettivi finalizzati ai contratti di solidarietà.
3. Nell'ambito delle procedure di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma
2, le regioni esprimono motivato parere.
Capo II - Servizi regionali per l'impiego
Art. 4. Criteri per l'organizzazione del sistema regionale per l'impiego.
1. L'organizzazione amministrativa e le modalità di esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti ai sensi del
presente decreto sono disciplinati, anche al fine di assicurare l'integrazione tra i servizi per l'impiego, le
politiche attive del lavoro e le politiche formative, con legge regionale da emanarsi entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettere f), g) e h), della legge 15 marzo 1997, n. 59 (4), attribuzione alle
province delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 2, comma 1, ai fini della realizzazione
dell'integrazione di cui al comma 1;
b) costituzione di una commissione regionale permanente tripartita quale sede concertativa di progettazione,
proposta, valutazione e verifica rispetto alle linee programmatiche e alle politiche del lavoro di competenza
regionale; la composizione di tale organo collegiale deve prevedere la presenza del rappresentante regionale
competente per materia di cui alla lettera c), delle parti sociali sulla base della rappresentatività determinata
secondo i criteri previsti dall'ordinamento, rispettando la pariteticità delle posizioni delle parti sociali stesse,
nonché quella del consigliere di parità nominato ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125 (5);
c) costituzione di un organismo istituzionale finalizzato a rendere effettiva, sul territorio, l'integrazione tra i
servizi all'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative, composto da rappresentanti
istituzionali della regione, delle province e degli altri enti locali;
d) affidamento delle funzioni di assistenza tecnica e monitoraggio nelle materie di cui all'articolo 2, comma 2,
ad apposita struttura regionale dotata di personalità giuridica, con autonomia patrimoniale e contabile avente
il compito di collaborare al raggiungimento dell'integrazione di cui al comma 1 nel rispetto delle attribuzioni
di cui alle lettere a) e b). Tale struttura garantisce il collegamento con il sistema informativo del lavoro di cui
all'articolo 11;
e) gestione ed erogazione da parte delle province dei servizi connessi alle funzioni e ai compiti attribuiti ai
sensi del comma 1, lettera a), tramite strutture denominate «centri per l'impiego»;
f) distribuzione territoriale dei centri per l'impiego sulla base di bacini provinciali con utenza non inferiore a
100.000 abitanti, fatte salve motivate esigenze socio geografiche;
g) possibilità di attribuzione alle province della gestione ed erogazione dei servizi, anche tramite i centri per
l'impiego, connessi alle funzioni e compiti conferiti alla regione ai sensi dell'articolo 2, comma 2;
h) possibilità di attribuzione all'ente di cui al comma 1, lettera d), funzioni ed attività ulteriori rispetto a quelle
conferite ai sensi del presente decreto, anche prevedendo che l'erogazione di tali ulteriori servizi sia a titolo
oneroso per i privati che ne facciano richiesta.
260
2. Le province individuano adeguati strumenti di raccordo con gli altri enti locali, prevedendo la partecipazione
degli stessi alla individuazione degli obiettivi e all'organizzazione dei servizi connessi alle funzioni e ai
compiti di cui all'articolo 2, comma 1.
3. I servizi per l'impiego di cui al comma 1 devono essere organizzati entro il 31 dicembre 1998.
Art. 5. Commissione regionale per l'impiego.
1. La commissione regionale per l'impiego è soppressa con effetto dalla data di costituzione della commissione
di cui all'articolo 4, lettera b). Salvo diversa determinazione della legge regionale di cui all'articolo 4, comma
1, le relative funzioni e competenze sono trasferite alla commissione regionale di cui al medesimo articolo 4,
lettera b).
Art. 6. Soppressione di organi collegiali.
4. La provincia, entro i sei mesi successivi dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo
4, comma 1, istituisce un'unica commissione a livello provinciale per le politiche del lavoro, (Omissis)
Capo III - Trasferimento risorse alle regioni e soppressione uffici
Art. 7. (omissis)
Art. 8. (omissis)
Art. 9. (omissis)
Capo IV - Attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro
- Sistema informativo lavoro
Art. 10. Attività di mediazione.
1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge 15 marzo 1997, n. 59 (7), il presente articolo
definisce le modalità necessarie per l'autorizzazione a svolgere attività di mediazione tra domanda e
offerta di lavoro a idonee strutture organizzative.
2. L'attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro può essere svolta, previa autorizzazione del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da imprese o gruppi di imprese, anche società cooperative
con capitale versato non inferiore a 200 milioni di lire nonché da enti non commerciali con patrimonio
non inferiore a 200 milioni.
3. I soggetti di cui al comma 2 debbono avere quale oggetto sociale esclusivo l'attività di mediazione tra
domanda e offerta di lavoro.
4. L'autorizzazione è rilasciata, entro e non oltre centocinquanta giorni dalla richiesta, per un periodo di tre
anni e può essere successivamente rinnovata per periodi di uguale durata. Decorso tale termine, la
domanda si intende respinta.
5. Le domande di autorizzazione e di rinnovo sono presentate al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale che le trasmette entro trenta giorni alle regioni territorialmente competenti per acquisirne un
motivato parere entro i trenta giorni successivi alla trasmissione. Decorso inutilmente tale termine, il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ove ne ricorrano i presupposti, può comunque procedere
al rilascio dell'autorizzazione o al suo rinnovo.
6. Ai fini dell'autorizzazione i soggetti interessati si impegnano a:
a) fornire al servizio pubblico, mediante collegamento in rete, i dati relativi alla domanda e all'offerta di
lavoro che sono a loro disposizione;
b) comunicare all'autorità concedente gli spostamenti di sede, l'apertura delle filiali o succursali, la
cessazione delle attività;
c) fornire all'autorità concedente tutte le informazioni da questa richiesta.
7. I soggetti di cui al comma 2 devono:
a) disporre di uffici idonei nonché di operatori con competenze professionali idonee allo svolgimento
dell'attività di selezione di manodopera; l'idoneità delle competenze professionali è comprovata da
esperienze lavorative relative, anche in via alternativa, alla gestione, all'orientamento alla selezione e alla
formazione del personale almeno biennale;
b) avere amministratori, direttori generali, dirigenti muniti di rappresentanza e soci accomandatari, in
possesso di titoli di studio adeguati ovvero di comprovata esperienza nel campo della gestione, selezione
e formazione del personale della durata di almeno tre anni. Tali soggetti non devono aver riportato
condanne, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n.
689 (8), per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica,
per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge
commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni
previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o di previdenza sociale, ovvero non
devono essere stati sottoposti alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956,
n. 1423 (9), o della legge 31 maggio 1965, n. 575 (9), o della legge 13 settembre 1982, n. 646 (9), e
successive modificazioni ed integrazioni.
261
8. Ai sensi delle disposizioni di cui alla L. 20 maggio 1970, n. 300 (10), alla L. 9 dicembre 1977, n. 903 (11),
e alla L. 10 aprile 1991, n. 125 (12), e successive modificazioni ed integrazioni, nello svolgimento
dell'attività di mediazione è vietata ogni pratica discriminatoria basata sul sesso, sulle condizioni familiari,
sulla razza, sulla cittadinanza, sull'origine territoriale, sull'opinione o affiliazione politica, religiosa o
sindacale dei lavoratori.
9. La raccolta, la memorizzazione e la diffusione delle informazioni avviene sulla base dei princìpi della
legge 31 dicembre 1996, n. 675 (13).
10. Nei confronti dei prestatori di lavoro l'attività di mediazione deve essere esercitata a titolo gratuito.
11. Il soggetto che svolge l'attività di mediazione indica gli estremi dell'autorizzazione nella propria
corrispondenza ed in tutte le comunicazioni a terzi, anche a carattere pubblicitario e a mezzo stampa.
12. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale determina, con decreto, i criteri e le modalità:
a) di controllo sul corretto esercizio dell'attività;
b) di revoca dell'autorizzazione, anche su richiesta delle regioni, in caso di non corretto andamento
dell'attività svolta, con particolare riferimento alle ipotesi di violazione delle disposizioni di cui ai commi
8 e 10;
c) di effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 6;
d) di accesso ai dati complessivi sulle domande ed offerte di lavoro.
13. Nei confronti dei soggetti autorizzati alla mediazione di manodopera ai sensi del presente articolo, non
trovano applicazione le disposizioni contenute nella legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive
modificazioni ed integrazioni.
14. In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, la domanda di autorizzazione
di cui al comma 2 può essere presentata successivamente alla data di entrata in vigore del decreto di cui al
comma 12.
Art. 11. Sistema informativo lavoro.
1. Il sistema informativo lavoro, di seguito denominato SIL, risponde alle finalità ed ai criteri stabiliti
dall'articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (15), e la sua organizzazione è improntata ai
princìpi di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 (13).
2. Il SIL è costituito dall'insieme delle strutture organizzative, delle risorse hardware, software e di rete
relative alle funzioni ed ai compiti, di cui agli articoli 1, 2 e 3.
3. Il SIL, quale strumento per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ha caratteristiche
nazionalmente unitarie ed integrate e si avvale dei servizi di interoperabilità e delle architetture di
cooperazione previste dal progetto di rete unitaria della pubblica amministrazione. Il Ministero del lavoro
e della previdenza sociale, le regioni, gli enti locali, nonché i soggetti autorizzati alla mediazione tra
domanda e offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 10, hanno l'obbligo di connessione e di scambio dei dati
tramite il SIL, le cui modalità sono stabilite sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione.
4. Le imprese di fornitura di lavoro temporaneo ed i soggetti autorizzati alla mediazione tra domanda e
offerta di lavoro, hanno facoltà di accedere alle banche dati e di avvalersi dei servizi di rete offerti dal SIL
stipulando apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. I prezzi, i cambi e
le tariffe, applicabili alle diverse tipologie di servizi erogati dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, sono determinati annualmente, sentito il parere dell'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I proventi realizzati ai sensi del
presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati, con decreto del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposita unità previsionale dello
stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
5. Le regioni e gli enti locali possono stipulare convenzioni, anche a titolo oneroso, con i soggetti di cui al
comma 4 per l'accesso alle banche dati dei sistemi informativi regionali e locali. In caso di accesso diretto
o indiretto ai dati ed alle informazioni del SIL, le regioni e gli enti locali sottopongono al parere
preventivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale uno schema di convenzione tipo. Il sistema
informativo in materia di occupazione e formazione professionale della camera di commercio e di altre
enti funzionali è collegato con il SIL secondo modalità da definire mediante convenzioni, anche a titolo
oneroso, da stipulare con gli organismi rappresentativi nazionali. Le medesime modalità si applicano ai
collegamenti tra il SIL ed il registro delle imprese delle camere di commercio secondo quanto previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 (16).
6. Le attività di progettazione, sviluppo e gestione del SIL sono esercitate dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (17).
7. Sono attribuite alle regioni le attività di conduzione e di manutenzione degli impianti tecnologici delle
unità operative regionali e locali. Fatte salve l'omogeneità, l'interconnessione e la fruibilità da parte del
livello nazionale del SIL, le regioni e gli enti locali possono provvedere allo sviluppo autonomo di parti
del sistema. La gestione e l'implementazione del SIL da parte delle regioni e degli enti locali sono
262
disciplinate con apposita convenzione tra i medesimi soggetti e il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, previo parere dell'organo tecnico di cui al comma 8.
8. Al fine di preservare l'omogeneità logica e tecnologica del SIL ed al contempo consentire l'autonomia
organizzativa e gestionale dei sistemi informativi regionali e locali ad esso collegati, è istituito, nel
rispetto di quanto previsto dal citato decreto legislativo n. 281 del 1997 (17), un organo tecnico con
compiti di raccordo tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e le amministrazioni
locali in materia di SIL.
9. Nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (18), la composizione ed il
funzionamento dell'organo tecnico di cui al comma 8 sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
10. Le delibere dell'organo tecnico sono rese esecutive con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale ed hanno natura obbligatoria e vincolante nei confronti dei destinatari.
D.M. 25-03-1998, n. 142 (pubblicato nella G.U. 12-05-1998, n. 108, Serie Generale)
Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno
1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento.
Art. 1. - Finalità
1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare
le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, sono promossi tirocini formativi e di
orientamento a favore di soggetti che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre
1962, n. 1859.
2. I rapporti che i datori di lavoro privati e pubblici intrattengono con i soggetti da essi ospitati ai sensi del
comma 1, non costituiscono rapporti di lavoro.
3. I datori di lavoro possono ospitare tirocinanti in relazione all'attività dell'azienda, nei limiti di seguito indicati:
a) aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, un tirocinante;
b) con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove, non più di due tirocinanti
contemporaneamente;
c) con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei
suddetti dipendenti contemporaneamente.
Art. 2. - Modalità di attivazione
1. I tirocini formativi e di orientamento sono promossi, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte dei seguenti soggetti, anche tra loro associati:
a) agenzie per l'impiego istituite ai sensi degli articoli 24 e 29 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, sezioni
circoscrizionali per l'impiego di cui all'articolo 1 della medesima legge, ovvero strutture, aventi analoghi compiti
e funzioni, individuate dalle leggi regionali;
b) università e istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici;
c) provveditorati agli studi;
d) istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale, anche nell'ambito dei
piani di studio previsti dal vigente ordinamento;
e) centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento nonché centri
operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competente, ovvero accreditati ai sensi
dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196;
f) comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, ove
esistenti;
g) servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione.
2. I tirocini possono essere promossi anche da istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da
quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione, fatta salva la possibilità di revoca, della
regione.
Art. 3. - Garanzie assicurative
1. I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché presso idonea compagnia
assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività
eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda e rientranti nel progetto formativo e di orientamento.
Le regioni possono assumere a proprio carico gli oneri connessi a dette coperture assicurative.
2. Nel caso in cui i soggetti promotori delle iniziative di cui all'art. 1 siano le strutture pubbliche competenti in
materia di collocamento e di politica attiva del lavoro, il datore di lavoro che ospita il tirocinante può assumere a
proprio carico l'onere economico connesso alla copertura assicurativa INAIL.
263
3. Ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni del lavoro, il premio assicurativo è calcolato sulla base della
retribuzione minima annua valevole ai fini del calcolo delle prestazioni INAIL e sulla base del tasso del nove per
mille corrispondente alla voce 0720 della tariffa dei premi, approvata con decreto ministeriale del 18 giugno
1988.
Art. 4. - Tutorato e modalità esecutive
1. I soggetti promotori garantiscono la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle
attività; i soggetti che ospitano i tirocinanti indicano il responsabile aziendale dell'inserimento dei tirocinanti cui
fare riferimento.
2. I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro
pubblici e privati. Alla convenzione, che può riguardare più tirocini, deve essere allegato un progetto formativo e
di orientamento per ciascun tirocinio, contenente:
a) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio assicurando, per gli studenti, il raccordo con i percorsi
formativi svolti presso le strutture di provenienza;
b) i nominativi del tutore incaricato dal soggetto promotore e del responsabile aziendale;
c) gli estremi identificativi delle assicurazioni di cui all'articolo 3;
d) la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;
e) il settore aziendale di inserimento.
3. L'esperienza può svolgersi in più settori operativi della medesima organizzazione lavorativa.
4. Qualora le esperienze si realizzino presso una pluralità di aziende, le convenzioni possono essere stipulate tra
il titolare della struttura che promuove i tirocini e l'associazione di rappresentanza dei datori di lavoro interessati.
E' ammessa la stipula di "convenzioni quadro" a livello territoriale fra i soggetti istituzionali competenti a
promuovere i tirocini e le associazioni dei datori di lavoro interessate.
5. I modelli di convenzione e di progetto formativo e di orientamento cui fare riferimento sono allegati al
presente decreto.
Art. 5. - Convenzioni
1. I soggetti promotori sono tenuti a trasmettere copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di
orientamento alla regione, alla struttura territoriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
competente per territorio in materia di ispezione nonché alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero in
mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
Art. 6. - Valore dei corsi
1. Le attività svolte nel corso dei tirocini di formazione e orientamento, possono avere valore di credito
formativo e, ove debitamente certificato dalle strutture promotrici, possono essere riportate nel curriculum dello
studente o del lavoratore ai fini dell'erogazione da parte delle strutture pubbliche dei servizi per favorire
l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro.
Art. 7. - Durata
1. I tirocini formativi e di orientamento hanno durata massima:
a) non superiore a quattro mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano studenti che frequentano la scuola
secondaria;
b) non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano lavoratori inoccupati o disoccupati ivi
compresi quelli iscritti alle liste di mobilità;
c) non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano allievi degli istituti professionali di Stato,
di corsi di formazione professionale, studenti frequentanti attività formative post-diploma o post-laurea, anche
nei diciotto mesi successivi al completamento della formazione;
d) non superiore a dodici mesi per gli studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di diploma
universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione nonché di scuole o corsi
di perfezionamento e specializzazione post-secondari anche non universitari, anche nei diciotto mesi successivi al
termine degli studi;
e) non superiore a dodici mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano persone svantaggiate ai sensi del
comma 1 dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, con l'esclusione dei soggetti individuati al
successivo punto f);
f) non superiore a ventiquattro mesi nel caso di soggetti portatori di handicap.
2. Nel computo dei limiti sopra indicati non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del
servizio militare o di quello civile, nonché dei periodi di astensione obbligatoria per maternità.
3. Le eventuali proroghe del tirocinio sono ammesse entro i limiti massimi di durata indicati nel presente articolo,
ferme restando le procedure previste agli articoli 3, 4 e 5.
Art. 8. - Estensibilità ai cittadini stranieri
264
1. Le presenti disposizioni sono estese ai cittadini comunitari che effettuino esperienze professionali in Italia,
anche nell'ambito di programmi comunitari, in quanto compatibili con la regolamentazione degli stessi, nonché ai
cittadini extracomunitari secondo principi di reciprocità e criteri e modalità da definire mediante decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della pubblica
istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
Art. 9. - Procedure di rimborso
1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono stabilite:
a) le modalità e i criteri di ammissione delle imprese al rimborso totale o parziale degli oneri finanziari connessi
all'attuazione dei progetti di tirocinio previsti dall'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, a favore dei
giovani del mezzogiorno presso imprese di regioni del centro e del nord, ivi compresi, nel caso in cui i progetti lo
prevedano, quelli relativi alle spese sostenute per il vitto e l'alloggio del giovane. Alle finalità del presente
comma si provvede nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo, nell'ambito del Fondo di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236;
b) le modalità e i criteri per il rimborso, ai sensi dell'articolo 26, comma 6, della legge n. 196 del 1997, degli
oneri sostenuti, a titolo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dai soggetti ospitanti nel caso in cui i
soggetti promotori dei tirocini siano le strutture individuate all'articolo 2, comma 1, punto a), del presente
decreto;
c) le modalità e le condizioni per la computabilità, ai fini della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive
modificazioni, dei soggetti portatori di handicap impiegati nei tirocini, purché questi ultimi siano finalizzati
all'occupazione e siano oggetto di convenzione ai sensi degli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.
2. I rimborsi di cui ai punti a) e b) sono previsti prioritariamente per i progetti di tirocinio di orientamento e di
formazione definiti all'interno di programmi quadro predisposti dalle regioni, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello nazionale.
3. Resta ferma la possibilità, per le istituzioni scolastiche, di realizzare esperienze di stage e di tirocinio incluse
nei piani di studio previste dal vigente regolamento.
Art. 10. - Norme abrogate
1. Si intendono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le seguenti norme: i
commi 14, 15, 16, 17 e 18, dell'articolo 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il comma 13, dell'articolo 3, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonché l'articolo 15, della legge 21
dicembre 1978, n. 845.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Allegato 1 - CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO - (Schema)
(Art. 3, quinto comma, decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale)
TRA
Il/la
.......................................................................
(soggetto
promotore)
con
sede
in
...
…........................................,
codice fiscale ...................................................………................... d'ora in poi denominato «soggetto promotore»,
rappresentato/a dal sig. .................................................... ........................... nato a ..........................................
…..... il ..............................................………….........;
E..........................................................................
(denominazione
dell'azienda
ospitante)
con
sede
legale
in
............…………
…..........................................................., codice fiscale ….....................................................…........ d'ora in poi
denominato
«soggetto
ospitante»,
rappresentato/a
dal
sig.
………
…...............................................................................,
nato a ......……........................................................
il ..................................……..............................Premesso che al fine di agevolare le scelte professionali mediante
la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei
processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 96, possono
promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto
l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.Si conviene quanto segue:Art. 1.Ai sensi
dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, la .................................................................................. (riportare
la denominazione dell'azienda ospitante) si impegna ad accogliere presso le sue strutture n. .................. soggetti
in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta di ...................................................................................
(riportare la denominazione del soggetto promotore), ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della
legge n. 196 del 1997.Art. 2.1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d),
della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di
formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di
265
responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.3. Per
ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un
progetto formativo e di orientamento contenente:il nominativo del tirocinante;i nominativi del tutore e del
responsabile aziendale;obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in
azienda;le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio,gli estremi
identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.Art. 3.1. Durante lo svolgimento del tirocinio
formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:svolgere le attività previste dal progetto formativo e di
orientamento;rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;mantenere la
necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e
prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.Art. 4.1. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i
contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative
operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a
segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al
numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.2. Il soggetto promotore si
impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali
aziendali copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento...........................................,
(data) .........................................................
(firma per il soggetto promotore) ......................................................................................
(firma per il soggetto ospitante) ........................................................................................
Allegato 2
(su carta intestata del soggetto promotore)
PROGETTO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO
(rif. Convenzione n. ......... stipulata in data ..................................)
Nominativo
del
tirocinante
................................................................
nato
a
.............................................................
il
.........................................................
residente
in
....................................................................................................
codice
fiscale ...........................................................................
Attuale condizione (barrare la casella):
 Studente scuola secondaria superiore


 Universitario

 Frequentante corso post diploma

 Frequentante corso post laurea

 Allievo della formazione professionale

 Disoccupato in mobilità

 Disoccupato

(barrare se trattasi di soggetto portatore di handicap) 
Azienda ospitante ...................................................................................… ……………..................de/i del
tirocinio
(stabilimento/reparto/ufficio).....................................................................................................................................
.................................................................................................................................…………………
….....................
Tempi
di
accesso
ai
locali
aziendali.....................................................................................................................................................................
.Periodo di tirocinio n. mesi ..........…….... dal ..….................................................. al .......................
…...................
Tutore (indicato dal soggetto promotore) .............................................................................................................
Tutore aziendale...............................................................................................................................................…......
Polizze assicurative:•Infortuni sul lavoro INAIL posizione n. ................................•Responsabilità civile posizione
n. ................……………....... compagnia .........................………………………………………….........
Obiettivi e modalità del tirocinio
..................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................………………………
…................
Facilitazioni previste
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
266
....................………………………………………………………………………………..………………………
…...
..................................
Obblighi del tirocinante:
 seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od
altre evenienze;
 rispettare gli obblighi di riservatezza circa processi produttivi, prodotti od altre notizie relative
all'azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;
 rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza
………………..................................., (data) ....................................................
Firma
per
presa
visione
ed
accettazione
del
tirocinante ........................................................................................
Firma per il soggetto promotore
…
…................................................................................
Firma
per
l'azienda
.......................................................................................
D.Lgs. 31-03-1998, n. 114 (pubblicato nella G.U. 24-04-1998, n. 95, Supplemento ordinario)
Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo
1997, n. 59.
Titolo I
Principi generali
Art. 1. - Oggetto e finalità
1. Il presente decreto stabilisce i principi e le norme generali sull'esercizio dell'attività commerciale.
2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono a quanto disposto dal
presente decreto secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
3. La disciplina in materia di commercio persegue le seguenti finalità:
a) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci;
b) la tutela del consumatore, con particolare riguardo all'informazione, alla possibilità di approvvigionamento, al
servizio di prossimità, all'assortimento e alla sicurezza dei prodotti;
c) l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica
dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi;
d) il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con
particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;
e) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane, insulari.
Art. 2. - Libertà di impresa e libera circolazione delle merci
1. L'attività commerciale si fonda sul principio della libertà di iniziativa economica privata ai sensi dell'articolo
41 della Costituzione ed è esercitata nel rispetto dei principi contenuti nella legge 10 ottobre 1990, n. 287,
recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato.
Art. 3. - Obbligo di vendita
1. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 1336 del codice civile, il titolare dell'attività commerciale al
dettaglio procede alla vendita nel rispetto dell'ordine temporale della richiesta.
Art. 4. - Definizioni e ambito di applicazione del decreto
1. Ai fini del presente decreto si intendono:
a) per commercio all'ingrosso, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per
conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad
altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di
esportazione;
b) per commercio al dettaglio, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per
conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al
consumatore finale;
c) per superficie di vendita di un esercizio commerciale, l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata
da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi,
locali di lavorazione, uffici e servizi;
d) per esercizi di vicinato quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con
popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a
10.000 abitanti;
267
e) per medie strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto d) e fino a
1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei comuni con
popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
f) per grandi strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto e);
g) per centro commerciale, una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali
sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio
gestiti unitariamente. Ai fini del presente decreto per superficie di vendita di un centro commerciale si intende
quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti;
h) per forme speciali di vendita al dettaglio:
1) la vendita a favore di dipendenti da parte di enti o imprese, pubblici o privati, di soci di cooperative di
consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole, negli ospedali e nelle strutture militari
esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi;
2) la vendita per mezzo di apparecchi automatici;
3) la vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione;
4) la vendita presso il domicilio dei consumatori.
2. Il presente decreto non si applica:
a) ai farmacisti e ai direttori di farmacie delle quali i comuni assumono l'impianto e l'esercizio ai sensi della
legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, e della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive
modificazioni, qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e
presidi medico-chirurgici;
b) ai titolari di rivendite di generi di monopolio qualora vendano esclusivamente generi di monopolio di cui
alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, e al relativo regolamento di esecuzione,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e successive modificazioni;
c) alle associazioni dei produttori ortofrutticoli costituite ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622, e
successive modificazioni;
d) ai produttori agricoli, singoli o associati, i quali esercitino attività di vendita di prodotti agricoli nei limiti di
cui all'articolo 2135 del codice civile, alla legge 25 marzo 1959, n. 125, e successive modificazioni, e alla legge
9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni;
e) alle vendite di carburanti nonché degli oli minerali di cui all'articolo 1 del regolamento approvato con regio
decreto 20 luglio 1934, n. 1303, e successive modificazioni. Per vendita di carburanti si intende la vendita dei
prodotti per uso di autotrazione, compresi i lubrificanti, effettuata negli impianti di distribuzione automatica di
cui all'articolo 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
dicembre 1970, n. 1034, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32;
f) agli artigiani iscritti nell'albo di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, per la
vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la
fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio;
g) ai pescatori e alle cooperative di pescatori, nonché ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al
pubblico, al dettaglio, la cacciagione e i prodotti ittici provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro
attività e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni
soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari;
h) a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo,
comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto
informatico;
i) alla vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi dell'articolo 106 delle disposizioni approvate con regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;
l) all'attività di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre di
prodotti nei confronti dei visitatori, purché riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni e non duri oltre il
periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse;
m) agli enti pubblici ovvero alle persone giuridiche private alle quali partecipano lo Stato o enti territoriali che
vendano pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria o altrui
elaborazione, concernenti l'oggetto della loro attività.
3. Resta fermo quanto previsto per l'apertura delle sale cinematografiche dalla legge 4 novembre 1965, e
successive modificazioni, nonché dal decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3.
Titolo II
Requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale
Art. 5. - Requisiti di accesso all'attività
1. Ai sensi del presente decreto l'attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai seguenti settori
merceologici: alimentare e non alimentare.
2. Non possono esercitare l'attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:
a) coloro che sono stati dichiarati falliti;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il
quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in
concreto, una pena superiore al minimo edittale;
268
c) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per
uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio,
emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a
scopo di estorsione, rapina;
d) coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio
precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti
previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella
preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
e) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o
nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero siano
stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.
3. L'accertamento delle condizioni di cui al comma 2 è effettuato sulla base delle disposizioni previste
dall'articolo 688 del codice di procedura penale, dall'articolo 10 della legge 4 gennaio 1968, n.15, dall'articolo
10-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, e dall'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Il divieto di esercizio dell'attività commerciale, ai sensi del comma 2 del presente articolo, permane per la
durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero,
qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della
sentenza.
5. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare, anche se
effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti
requisiti professionali:
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore
merceologico alimentare, istituito o riconosciuto dalla regione o dalle province autonome di Trento e di
Bolzano;
b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al
dettaglio di prodotti alimentari; o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio,
presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita
o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in
qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'INPS;
c) essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al registro esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno
1971, n. 426, per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 12, comma 2, del
decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375.
6. In caso di società il possesso di uno dei requisiti di cui al comma 5 è richiesto con riferimento al legale
rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale.
7. Le regioni stabiliscono le modalità di organizzazione, la durata e le materie del corso professionale di cui al
comma 5, lettera a), garantendone l'effettuazione anche tramite rapporti convenzionali con soggetti idonei. A tale
fine saranno considerate in via prioritaria le camere di commercio, le organizzazioni imprenditoriali del
commercio più rappresentative e gli enti da queste costituiti.
8. Il corso professionale ha per oggetto materie idonee a garantire l'apprendimento delle disposizioni relative alla
salute, alla sicurezza e all'informazione del consumatore. Prevede altresì materie che hanno riguardo agli aspetti
relativi alla conservazione, manipolazione e trasformazione degli alimenti, sia freschi che conservati.
9. Le regioni stabiliscono le modalità di organizzazione, la durata e le materie, con particolare riferimento alle
normative relative all'ambiente, alla sicurezza e alla tutela e informazione dei consumatori, oggetto di corsi di
aggiornamento finalizzati ad elevare il livello professionale o riqualificare gli operatori in attività. Possono altresì
prevedere forme di incentivazione per la partecipazione ai corsi dei titolari delle piccole e medie imprese del
settore commerciale.
10. Le regioni garantiscono l'inserimento delle azioni formative di cui ai commi 7 e 9 nell'ambito dei propri
programmi di formazione professionale.
11. L'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti ortofrutticoli,
carnei ed ittici, è subordinato al possesso dei requisiti del presente articolo. L'albo istituito dall'articolo 3 della
legge 25 marzo 1959, n. 125, è soppresso.
Titolo III
Esercizio dell'attività di vendita al dettaglio sulle aree private in sede fissa
Art. 6. - Programmazione della rete distributiva
1. Le regioni, entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto definiscono gli indirizzi generali per
l'insediamento delle attività commerciali, perseguendo i seguenti obiettivi:
a) favorire la realizzazione di una rete distributiva che, in collegamento con le altre funzioni di servizio,
assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore;
b) assicurare, nell'indicare gli obiettivi di presenza e di sviluppo delle grandi strutture di vendita, il rispetto del
principio della libera concorrenza, favorendo l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive;
c) rendere compatibile l'impatto territoriale e ambientale degli insediamenti commerciali con particolare
riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento e valorizzare la funzione commerciale al fine
269
della riqualificazione del tessuto urbano, in particolare per quanto riguarda i quartieri urbani degradati al fine di
ricostituire un ambiente idoneo allo sviluppo del commercio;
d) salvaguardare e riqualificare i centri storici anche attraverso il mantenimento delle caratteristiche
morfologiche degli insediamenti e il rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed
ambientale;
e) salvaguardare e riqualificare la rete distributiva nelle zone di montagna, rurali ed insulari anche attraverso la
creazione di servizi commerciali polifunzionali e al fine di favorire il mantenimento e la ricostituzione del
tessuto commerciale;
f) favorire gli insediamenti commerciali destinati al recupero delle piccole e medie imprese già operanti sul
territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali reali e con facoltà di prevedere a tale
fine forme di incentivazione;
g) assicurare, avvalendosi dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, un
sistema coordinato di monitoraggio riferito all'entità e all'efficienza della rete distributiva, attraverso la
costituzione di appositi osservatori, ai quali partecipano anche i rappresentanti degli enti locali, delle
organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti coordinati da un
Osservatorio nazionale costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
2. Le regioni, entro il termine di cui al comma 1, fissano i criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore
commerciale, affinché gli strumenti urbanistici comunali individuino:
a) le aree da destinare agli insediamenti commerciali ed, in particolare, quelle nelle quali consentire gli
insediamenti di medie e grandi strutture di vendita al dettaglio;
b) i limiti ai quali sono sottoposti gli insediamenti commerciali in relazione alla tutela dei beni artistici,
culturali e ambientali, nonché dell'arredo urbano, ai quali sono sottoposte le imprese commerciali nei centri
storici e nelle località di particolare interesse artistico e naturale;
c) i vincoli di natura urbanistica ed in particolare quelli inerenti la disponibilità di spazi pubblici o di uso
pubblico e le quantità minime di spazi per parcheggi, relativi alle diverse strutture di vendita;
d) la correlazione dei procedimenti di rilascio della concessione o autorizzazione edilizia inerenti l'immobile o
il complesso di immobili e dell'autorizzazione all'apertura di una media o grande struttura di vendita,
eventualmente prevedendone la contestualità.
3. Le regioni, nel definire gli indirizzi generali di cui al comma 1, tengono conto principalmente delle
caratteristiche dei seguenti ambiti territoriali:
a) le aree metropolitane omogenee, al fine di pervenire ad una programmazione integrata tra centro e realtà
periferiche;
b) le aree sovracomunali configurabili come un unico bacino di utenza, per le quali devono essere individuati
criteri di sviluppo omogenei;
c) i centri storici, al fine di salvaguardare e qualificare la presenza delle attività commerciali e artigianali in
grado di svolgere un servizio di vicinato, di tutelare gli esercizi aventi valore storico e artistico ed evitare il
processo di espulsione delle attività commerciali e artigianali;
d) i centri di minore consistenza demografica al fine di svilupparne il tessuto economico-sociale anche
attraverso il miglioramento delle reti infrastrutturali ed in particolare dei collegamenti viari.
4. Per l'emanazione degli indirizzi e dei criteri di cui al presente articolo, le regioni acquisiscono il parere
obbligatorio delle rappresentanze degli enti locali e procedono, altresì, alla consultazione delle organizzazioni
dei consumatori e delle imprese del commercio.
5. Le regioni stabiliscono il termine, non superiore a centottanta giorni, entro il quale i comuni sono tenuti ad
adeguare gli strumenti urbanistici generali e attuativi e i regolamenti di polizia locale alle disposizioni di cui al
presente articolo.
6. In caso di inerzia da parte del comune, le regioni provvedono in via sostitutiva adottando le norme necessarie,
che restano in vigore fino alla emanazione delle norme comunali.
Art. 7. - Esercizi di vicinato
1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie fino ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera d), di un esercizio di vicinato sono soggetti a previa comunicazione al comune competente per territorio e
possono essere effettuati decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
2. Nella comunicazione di cui al comma 1 il soggetto interessato dichiara:
a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5;
b) di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi
e le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d'uso;
c) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio;
d) l'esito della eventuale valutazione in caso di applicazione della disposizione di cui all'articolo 10, comma 1,
lettera c).
3. Fermi restando i requisiti igienico-sanitari, negli esercizi di vicinato autorizzati alla vendita dei prodotti di cui
all'articolo 4 della legge 25 marzo 1997, n. 77, è consentito il consumo immediato dei medesimi a condizione che
siano esclusi il servizio di somministrazione e le attrezzature ad esso direttamente finalizzati.
270
Art. 8. - Medie strutture di vendita
1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie fino ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera e), di una media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per
territorio, anche in relazione agli obiettivi di cui all'articolo 6, comma 1.
2. Nella domanda l'interessato dichiara:
a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5;
b) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio;
c) le eventuali comunicazioni di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, del presente decreto.
3. Il comune, sulla base delle disposizioni regionali e degli obiettivi indicati all'articolo 6, sentite le
organizzazioni di tutela dei consumatori e le organizzazioni imprenditoriali del commercio, adotta i criteri per il
rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1.
4. Il comune adotta le norme sul procedimento concernente le domande relative alle medie strutture di vendita;
stabilisce il termine, comunque non superiore ai novanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le
domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonché tutte le
altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al
procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche.
Art. 9. - Grandi strutture di vendita
1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di una grande struttura di vendita, sono
soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio.
2. Nella domanda l'interessato dichiara:
a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5;
b) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio;
c) le eventuali comunicazioni di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, del presente decreto.
3. La domanda di rilascio dell'autorizzazione è esaminata da una conferenza di servizi indetta dal comune, salvo
quanto diversamente stabilito nelle disposizioni di cui al comma 5, entro sessanta giorni dal ricevimento,
composta da tre membri, rappresentanti rispettivamente la regione, la provincia e il comune medesimo, che
decide in base alla conformità dell'insediamento ai criteri di programmazione di cui all'articolo 6. Le
deliberazioni della conferenza sono adottate a maggioranza dei componenti entro novanta giorni dalla
convocazione; il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere favorevole del rappresentante della regione.
4. Alle riunioni della conferenza di servizi, svolte in seduta pubblica, partecipano a titolo consultivo i
rappresentanti dei comuni contermini, delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio più
rappresentative in relazione al bacino d'utenza dell'insediamento interessato. Ove il bacino d'utenza riguardi
anche parte del territorio di altra regione confinante, la conferenza dei servizi ne informa la medesima e ne
richiede il parere non vincolante ai fini del rilascio della autorizzazione.
5. La regione adotta le norme sul procedimento concernente le domande relative alle grandi strutture di vendita;
stabilisce il termine comunque non superiore a centoventi giorni dalla data di convocazione della conferenza di
servizi di cui al comma 3 entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il
provvedimento di diniego, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell'azione
amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modifiche.
Art. 10. - Disposizioni particolari
1. La regione prevede disposizioni per favorire lo sviluppo della rete commerciale nelle aree montane, rurali e
insulari, per riqualificare la rete distributiva e rivitalizzare il tessuto economico sociale e culturale nei centri
storici, nonché per consentire una equilibrata e graduale evoluzione delle imprese esistenti nelle aree urbane
durante la fase di prima applicazione del nuovo regime amministrativo. In particolare, prevede:
a) per i comuni, le frazioni e le altre aree con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, nonché nelle zone
montane e insulari, la facoltà di svolgere congiuntamente in un solo esercizio, oltre all'attività commerciale,
altri servizi di particolare interesse per la collettività, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o
privati. Per queste aree le regioni possono prevedere l'esenzione di tali attività da tributi regionali; per tali
esercizi gli enti locali possono stabilire particolari agevolazioni, fino alla esenzione, per i tributi di loro
competenza;
b) per centri storici, aree o edifici aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale, l'attribuzione di
maggiori poteri ai comuni relativamente alla localizzazione e alla apertura degli esercizi di vendita, in
particolare al fine di rendere compatibili i servizi commerciali con le funzioni territoriali in ordine alla viabilità,
alla mobilità dei consumatori e all'arredo urbano, utilizzando anche specifiche misure di agevolazione tributaria
e di sostegno finanziario;
c) per le aree di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 6, comma 3, l'indicazione dei criteri in base ai quali i
comuni, per un periodo non superiore a due anni, possono sospendere o inibire gli effetti della comunicazione
all'apertura degli esercizi di vicinato sulla base di specifica valutazione circa l'impatto del nuovo esercizio
sull'apparato distributivo e sul tessuto urbano ed in relazione a programmi di qualificazione della rete
commerciale finalizzati alla realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati alle esigenze dei consumatori.
271
2. La regione stabilisce criteri e modalità ai fini del riconoscimento della priorità alle domande di rilascio di
autorizzazione all'apertura di una media o grande struttura di vendita che prevedono la concentrazione di
preesistenti medie o grandi strutture e l'assunzione dell'impegno di reimpiego del personale dipendente, ovvero,
qualora trattasi di esercizi appartenenti al settore non alimentare, alle domande di chi ha frequentato un corso di
formazione professionale per il commercio o risulta in possesso di adeguata qualificazione. Il rilascio della nuova
autorizzazione comporta la revoca di quelle relative alle strutture preesistenti, prese in considerazione ai fini
della predetta priorità.
3. La regione stabilisce altresì i casi in cui l'autorizzazione all'apertura di una media struttura di vendita e
all'ampliamento della superficie di una media o di una grande struttura di vendita è dovuta a seguito di
concentrazione o accorpamento di esercizi autorizzati ai sensi dell'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426,
per la vendita di generi di largo e generale consumo. Il rilascio dell'autorizzazione comporta la revoca dei titoli
autorizzatori relativi ai preesistenti esercizi. Nell'applicazione della presente disposizione la regione tiene conto
anche della condizione relativa al reimpiego del personale degli esercizi concentrati o accorpati.
4. La regione può individuare le zone del proprio territorio alle quali applicare i limiti massimi di superficie di
vendita di cui all'articolo 4, lettere d) ed e), in base alle caratteristiche socio-economiche, anche in deroga al
criterio della consistenza demografica.
5. Ai fini della realizzazione del sistema di monitoraggio previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera g), la
conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, definisce i contenuti di una modulistica univoca da utilizzare per
le comunicazioni e le autorizzazioni di cui al presente decreto. Per lo stesso scopo i dati relativi al settore
merceologico e alla superficie e all'ubicazione degli esercizi di vendita sono denunciati all'ufficio del registro
delle imprese, che li iscrive nel repertorio delle notizie economiche e amministrative. Tali dati sono messi a
disposizione degli osservatori regionali e nazionale di cui al predetto articolo 6.
Titolo IV
Orari di vendita
Art. 11. - Orario di apertura e di chiusura
1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera
determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e dei criteri emanati dai
comuni, sentite le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti,
in esecuzione di quanto disposto dall'articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. Fatto salvo quanto disposto al comma 4, gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti
al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore sette alle ore ventidue. Nel rispetto di tali limiti l'esercente
può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando comunque il
limite delle tredici ore giornaliere.
3. L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio
mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.
4. Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura domenicale e festiva dell'esercizio e, nei casi stabiliti
dai comuni, sentite le organizzazioni di cui al comma 1, la mezza giornata di chiusura infrasettimanale.
5. Il comune, sentite le organizzazioni di cui al comma 1, individua i giorni e le zone del territorio nei quali gli
esercenti possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva. Detti giorni comprendono comunque
quelli del mese di dicembre, nonché ulteriori otto domeniche o festività nel corso degli altri mesi dell'anno.
Art. 12. - Comuni ad economia prevalentemente turistica e città d'arte
1. Nei comuni ad economia prevalentemente turistica, nelle città d'arte o nelle zone del territorio dei medesimi,
gli esercenti determinano liberamente gli orari di apertura e di chiusura e possono derogare dall'obbligo di cui
all'articolo 11, comma 4.
2. Al fine di assicurare all'utenza, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso turistico, idonei livelli di servizio e
di informazione, le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo e dei
lavoratori dipendenti, possono definire accordi da sottoporre al sindaco per l'esercizio delle funzioni di cui
all'articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche su proposta dei comuni
interessati e sentite le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori
dipendenti, le regioni individuano i comuni ad economia prevalentemente turistica, le città d'arte o le zone del
territorio dei medesimi e i periodi di maggiore afflusso turistico nei quali gli esercenti possono esercitare la
facoltà di cui al comma 1.
Art. 13. - Disposizioni speciali
1. Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle seguenti tipologie di attività: le rivendite di generi di
monopolio; gli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri; gli esercizi
di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed
aeroportuali; alle rivendite di giornali; le gelaterie e gastronomie; le rosticcerie e le pasticcerie; gli esercizi
specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri
272
magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e
artigianato locale, nonché le stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente
comma siano svolte in maniera esclusiva e prevalente, e le sale cinematografiche.
2. Gli esercizi del settore alimentare devono garantire l'apertura al pubblico in caso di più di due festività
consecutive. Il sindaco definisce le modalità per adempiere all'obbligo di cui al presente comma.
3. I comuni possono autorizzare, in base alle esigenze dell'utenza e alle peculiari caratteristiche del territorio,
l'esercizio dell'attività di vendita in orario notturno esclusivamente per un limitato numero di esercizi di vicinato.
Titolo V
Offerta di vendita
Art. 14. - Pubblicità dei prezzi
1. I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate
adiacenze dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, debbono indicare, in
modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità
idonee allo scopo.
2. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello. Negli
esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio l'obbligo
dell'indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico.
3. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben
leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico, sono esclusi dall'applicazione del comma 2.
4. Restano salve le disposizioni vigenti circa l'obbligo dell'indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità
di misura.
Art. 15. - Vendite straordinarie
1. Per vendite straordinarie si intendono le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione e le vendite
promozionali nelle quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei
propri prodotti.
2. Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente dettagliante al fine di esitare in breve tempo tutte le
proprie merci, a seguito di: cessazione dell'attività commerciale, cessione dell'azienda, trasferimento dell'azienda
in altro locale, trasformazione o rinnovo dei locali e possono essere effettuate in qualunque momento dell'anno,
previa comunicazione al comune dei dati e degli elementi comprovanti tali fatti.
3. Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole
deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo.
4. Le vendite promozionali sono effettuate dall'esercente dettagliante per tutti o una parte dei prodotti
merceologici e per periodi di tempo limitato.
5. Nelle vendite disciplinate dal presente articolo lo sconto o il ribasso effettuato deve essere espresso in
percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto.
6. Le regioni, sentiti i rappresentanti degli enti locali, le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del
commercio, disciplinano le modalità di svolgimento, la pubblicità anche ai fini di una corretta informazione del
consumatore, i periodi e la durata delle vendite di liquidazione e delle vendite di fine stagione.
7. Per vendita sottocosto si intende la vendita al pubblico di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a
quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell'imposta sul valore aggiunto e di ogni altra imposta o
tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto
medesimo purché documentati.
8. Ai fini della disciplina delle vendite sottocosto il Governo si avvale della facoltà prevista dall'articolo 20,
comma 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Per gli aspetti sanzionatori, fermo restando quanto disposto dalla
legge 10 ottobre 1990, n. 287, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 2 e 3.
9. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato promuove la sottoscrizione di codici di
autoregolamentazione delle vendite di cui al comma 7 tra le organizzazioni rappresentative delle imprese
produttrici e distributive.
Titolo VI
Forme speciali di vendita al dettaglio
Art. 16. - Spacci interni
1. La vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di
cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali
esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi è soggetta ad apposita comunicazione al comune
competente per territorio e deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico, che non abbiano accesso dalla
pubblica via.
2. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.
3. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 della persona
preposta alla gestione dello spaccio, il rispetto delle norme in materia di idoneità dei locali, il settore
merceologico, l'ubicazione e la superficie di vendita.
273
Art. 17. - Apparecchi automatici
1. La vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici è soggetta ad apposita comunicazione
al comune competente per territorio.
2. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.
3. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, il
settore merceologico e l'ubicazione, nonché, se l'apparecchio automatico viene installato sulle aree pubbliche,
l'osservanza delle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
4. La vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, è
soggetta alle medesime disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio di vendita.
Art. 18 - Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione
1. La vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione è soggetta a
previa comunicazione al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale. L'attività
può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
2. E' vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta. E' consentito l'invio di
campioni di prodotti o di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore.
3. Nella comunicazione di cui al comma 1 deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui
all'articolo 5 e il settore merceologico.
4. Nei casi in cui le operazioni di vendita sono effettuate tramite televisione, l'emittente televisiva deve accertare,
prima di metterle in onda, che il titolare dell'attività è in possesso dei requisiti prescritti dal presente decreto per
l'esercizio della vendita al dettaglio. Durante la trasmissione debbono essere indicati il nome e la denominazione
o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della
partita IVA. Agli organi di vigilanza è consentito il libero accesso al locale indicato come sede del venditore.
5. Le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione sono
vietate.
6. Chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi deve essere in possesso della licenza prevista
dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773.
7. Alle vendite di cui al presente articolo si applicano altresì le disposizioni di cui al decreto legislativo 15
gennaio 1992, n. 50, in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali.
Art. 19. - Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori
1. La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori, è soggetta a
previa comunicazione al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale.
2. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.
3. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 e il settore
merceologico.
4. Il soggetto di cui al comma 1, che intende avvalersi per l'esercizio dell'attività di incaricati, ne comunica
l'elenco all'autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha la residenza o la sede legale e risponde agli
effetti civili dell'attività dei medesimi. Gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5,
comma 2.
5. L'impresa di cui al comma 1 rilascia un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate, che deve ritirare
non appena esse perdano i requisiti richiesti dall'articolo 5, comma 2.
6. Il tesserino di riconoscimento di cui al comma 5 deve essere numerato e aggiornato annualmente, deve
contenere le generalità e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto
dell'attività dell'impresa, nonché del nome del responsabile dell'impresa stessa, e la firma di quest'ultimo e deve
essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita.
7. Le disposizioni concernenti gli incaricati si applicano anche nel caso di operazioni di vendita a domicilio del
consumatore effettuate dal commerciante sulle aree pubbliche in forma itinerante.
8. Il tesserino di riconoscimento di cui ai commi 5 e 6 è obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua
personalmente le operazioni disciplinate dal presente articolo.
9. Alle vendite di cui al presente articolo si applica altresì la disposizione dell'articolo 18, comma 7.
Art. 20. - Propaganda a fini commerciali
1. L'esibizione o illustrazione di cataloghi e l'effettuazione di qualsiasi altra forma di propaganda commerciale
presso il domicilio del consumatore o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per
motivi di lavoro, studio, cura o svago, sono sottoposte alle disposizioni sugli incaricati e sul tesserino di
riconoscimento di cui all'articolo 19, commi 4, 5, 6 e 8.
Art. 21. - Commercio elettronico
1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato promuove l'introduzione e l'uso del commercio
elettronico con azioni volte a:
274
a) sostenere una crescita equilibrata del mercato elettronico;
b) tutelare gli interessi dei consumatori;
c) promuovere lo sviluppo di campagne di informazione ed apprendimento per operatori del settore ed
operatori del servizio;
d) predisporre azioni specifiche finalizzate a migliorare la competitività globale delle imprese, con particolare
riferimento alle piccole e alle medie, attraverso l'utilizzo del commercio elettronico;
e) favorire l'uso di strumenti e tecniche di gestione di qualità volte a garantire l'affidabilità degli operatori e ad
accrescere la fiducia del consumatore;
f) garantire la partecipazione italiana al processo di cooperazione e negoziazione europea ed internazionale per
lo sviluppo del commercio elettronico.
2. Per le azioni di cui al comma 1 il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può stipulare
convenzioni e accordi di programma con soggetti pubblici o privati interessati, nonché con associazioni
rappresentative delle imprese e dei consumatori.
Titolo VII
Sanzioni
Art. 22. - Sanzioni e revoca
1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 16, 17, 18 e 19 del presente decreto è punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 30.000.000.
2. In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può inoltre disporre la sospensione della attività di
vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa
violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, 14, 15 e 26, comma 5, del presente decreto è punito con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 6.000.000.
4. L'autorizzazione all'apertura è revocata qualora il titolare:
a) non inizia l'attività di una media struttura di vendita entro un anno dalla data del rilascio o entro due anni se
trattasi di una grande struttura di vendita, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
b) sospende l'attività per un periodo superiore ad un anno;
c) non risulta più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2;
d) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la sospensione
dell'attività disposta ai sensi del comma 2.
5. Il sindaco ordina la chiusura di un esercizio di vicinato qualora il titolare:
a) sospende l'attività per un periodo superiore ad un anno;
b) non risulta più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2;
c) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la sospensione
dell'attività disposta ai sensi del comma 2.
6. In caso di svolgimento abusivo dell'attività il sindaco ordina la chiusura immediata dell'esercizio di vendita.
7. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il sindaco del comune nel quale hanno avuto
luogo. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da
ordinanze ingiunzioni di pagamento.
Titolo VIII
Organismi associativi
Art. 23. - Centri di assistenza tecnica
1. Al fine di sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva possono essere istituiti centri di
assistenza alle imprese costituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria maggiormente
rappresentative del settore a livello provinciale e da altri soggetti interessati. I centri sono autorizzati dalla
regione all'esercizio delle attività previste nello statuto con modalità da definirsi con apposito provvedimento e
sono finanziabili con il fondo di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266.
2. I centri svolgono, a favore delle imprese, attività di assistenza tecnica e di formazione e aggiornamento in
materia di innovazione tecnologica e organizzativa, gestione economica e finanziaria di impresa, accesso ai
finanziamenti anche comunitari, sicurezza e tutela dei consumatori, tutela dell'ambiente, igiene e sicurezza sul
lavoro e altre materie eventualmente previste dallo statuto di cui al comma 1, nonché attività finalizzate alla
certificazione di qualità degli esercizi commerciali.
3. Le amministrazioni pubbliche possono avvalersi dei centri medesimi allo scopo di facilitare il rapporto tra
amministrazioni pubbliche e imprese utenti.
Art. 24. - Interventi per i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi
1. I consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 1°
ottobre 1982, n. 697, convertito dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, e successive modifiche, possono
costituire società finanziarie aventi per finalità lo sviluppo delle imprese operanti nel commercio, nel turismo e
nei servizi.
275
2. I requisiti delle società finanziarie, richiesti per l'esercizio delle attività di cui al presente articolo, sono i
seguenti:
a) siano ispirate ai principi di mutualità, richiamati espressamente e inderogabilmente nei rispettivi statuti;
b) siano costituite da almeno 30 consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi di cui al comma 1, distribuiti
sull'intero territorio nazionale;
c) siano iscritte all'apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, in conformità al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
3. Le organizzazioni nazionali di rappresentanza del commercio, del turismo e dei servizi, per le finalità di cui al
presente articolo, possono promuovere società finanziarie che abbiano i requisiti nel medesimo previsti.
4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre il finanziamento delle società
finanziarie per le attività destinate:
a) all'incremento di fondi di garanzia interconsortili gestiti dalle società finanziarie di cui al comma 1 e
destinati alla prestazione di controgaranzie a favore dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva fidi
partecipanti;
b) alla promozione di interventi necessari al miglioramento dell'efficienza ed efficacia operativa dei soggetti
costituenti;
c) alla promozione di interventi destinati a favorire le fusioni tra consorzi e cooperative di garanzia collettiva
fidi.
c-bis) alla realizzazione di servizi di progettazione e assistenza tecnica agli operatori del settore anche
mediante la costituzione di società partecipate dalle società finanziarie previste dal comma 1 [1]
5. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
delle presenti disposizioni, sono fissati i criteri e le modalità per gli interventi di cui al comma 4.
6. Gli interventi previsti dal presente articolo, nel limite di 80 miliardi di lire per l'anno 1998, sono posti a carico
delle risorse disponibili, per gli interventi di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, nell'apposita sezione del Fondo
di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n.
104. A tal fine il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato a trasferire la somma
suddetta ad apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Note:
1 Lettera aggiunta dall'art. 54, comma 3, L. 23 dicembre 1998, n. 448, a decorrere dal 1° gennaio 1999.
Art. 25 – 26
(omissis)
Titolo X
Commercio al dettaglio su aree pubbliche
Art. 27. - Definizioni
1. Ai fini del presente titolo si intendono:
a) per commercio sulle aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di
alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private
delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
b) per aree pubbliche, le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di
pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
c) per posteggio, la parte di area pubblica o di area privata della quale il comune abbia la disponibilità che
viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
d) per mercato, l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi,
attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese
per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici
servizi;
e) per fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle
quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in
occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
f) per presenze in un mercato, il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato prescindendo
dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
g) per presenze effettive in una fiera, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività
in tale fiera.
Art. 28. - Esercizio dell'attività
1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:
a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;
b) su qualsiasi area purché in forma itinerante.
276
2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a
società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.
3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è
rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal sindaco del comune sede del posteggio ed abilita
anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale.
4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è
rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal comune nel quale il richiedente ha la residenza, se
persona fisica, o la sede legale. L'autorizzazione di cui al presente comma abilita anche alla vendita al domicilio
del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o
svago.
5. Nella domanda l'interessato dichiara:
a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5;
b) il settore o i settori merceologici e, qualora non intenda esercitare in forma itinerante esclusiva, il posteggio
del quale chiede la concessione.
6. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività sulle aree pubbliche abilita alla partecipazione alle fiere che si
svolgono sia nell'ambito della regione cui appartiene il comune che l'ha rilasciata, sia nell'ambito delle altre
regioni del territorio nazionale.
7. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche
alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra
attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.
8. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme comunitarie e
nazionali che tutelano le esigenze igienico sanitarie. Le modalità di vendita e i requisiti delle attrezzature sono
stabiliti dal Ministero della sanità con apposita ordinanza [1].
9. L'esercizio del commercio disciplinato dal presente articolo nelle aree demaniali marittime è soggetto al nulla
osta da parte delle competenti autorità marittime che stabiliscono modalità e condizioni per l'accesso alle aree
predette.
10. Senza permesso del soggetto proprietario o gestore è vietato il commercio sulle aree pubbliche negli
aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.
11. I posteggi, temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione in un mercato, sono assegnati
giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il
commercio sulle aree pubbliche, che vantino il più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi.
12. Le regioni, entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto, emanano le norme relative alle
modalità di esercizio del commercio di cui al presente articolo, i criteri e le procedure per il rilascio, la revoca e
la sospensione nei casi di cui all'articolo 29, nonché la reintestazione dell'autorizzazione in caso di cessione
dell'attività per atto tra vivi o in caso di morte e i criteri per l'assegnazione dei posteggi. Le regioni determinano
altresì gli indirizzi in materia di orari ferma restando la competenza in capo al sindaco a fissare i medesimi.
13. Le regioni, al fine di assicurare il servizio più idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori ed un
adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione, stabiliscono, altresì, sulla base delle caratteristiche
economiche del territorio secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del presente decreto, della densità
della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante, i criteri generali ai quali i comuni si devono
attenere per la determinazione delle aree e del numero dei posteggi da destinare allo svolgimento dell'attività, per
l'istituzione, la soppressione o lo spostamento dei mercati che si svolgono quotidianamente o a cadenza diversa,
nonché per l'istituzione di mercati destinati a merceologie esclusive. Stabiliscono, altresì, le caratteristiche
tipologiche delle fiere, nonché le modalità di partecipazione alle medesime prevedendo in ogni caso il criterio
della priorità nell'assegnazione dei posteggi fondato sul più alto numero di presenze effettive.
14. Le regioni, nell'ambito del loro ordinamento, provvedono all'emanazione delle disposizioni previste dal
presente articolo acquisendo il parere obbligatorio dei rappresentanti degli enti locali e prevedendo forme di
consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio.
15. Il comune, sulla base delle disposizioni emanate dalla regione stabilisce l'ampiezza complessiva delle aree da
destinare all'esercizio dell'attività, nonché le modalità di assegnazione dei posteggi, la loro superficie e i criteri di
assegnazione delle aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti. Al fine di garantire il
miglior servizio da rendere ai consumatori i comuni possono determinare le tipologie merceologiche dei posteggi
nei mercati e nelle fiere.
16. Nella deliberazione di cui al comma 15 vengono individuate altresì le aree aventi valore archeologico,
storico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del commercio di cui al presente articolo è vietato o
sottoposto a condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle aree predette. Possono essere stabiliti divieti e
limitazioni all'esercizio anche per motivi di viabilità, di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico
interesse. Vengono altresì deliberate le norme procedurali per la presentazione e l'istruttoria delle domande di
rilascio, il termine, comunque non superiore a novanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande
devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonché tutte le altre norme
atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento, ai sensi
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche.
277
17. Al fine di valorizzare e salvaguardare il servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane ed insulari,
le regioni e i comuni possono stabilire particolari agevolazioni, fino all'esenzione, per i tributi e le altre entrate di
rispettiva competenza per le attività effettuate su posteggi posti in comuni e frazioni con popolazione inferiore a
3.000 abitanti e nelle zone periferiche delle aree metropolitane e degli altri centri di minori dimensioni.
18. In caso di inerzia da parte del comune, le regioni provvedono in via sostitutiva, adottando le norme
necessarie, che restano in vigore fino all'emanazione delle norme comunali.
Note:
1 Sui requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche, vedi l'ordinanza 2
marzo 2000.
Art. 29 – 30 – 31
(omissis)
D.M. 08-04-1998 – (pubblicato nella G.U. 14-05-1998, n. 110, Serie Generale)
Disposizioni concernenti i contenuti formativi delle attività di formazione degli apprendisti
Art. 1.
1. I contenuti delle attività formative per apprendisti esterne all'azienda di cui all'art. 16, secondo comma, della
legge 24 giugno 1997, n. 196, e le competenze da conseguire mediante l'esperienza di lavoro sono definiti, per
ciascuna figura professionale o gruppi di figure professionali, con riferimento ai diversi settori produttivi, con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione,
sentito il parere della Conferenza Stato-regioni.
2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati, con l'assistenza tecnica dell'ISFOL e con la partecipazione delle
regioni, entro sei mesi dalla data del presente decreto, sulla base degli accordi tra i rappresentanti delle
organizzazioni nazionali datoriali e sindacali di categoria aderenti alle confederazioni comparativamente più
rappresentative.
Art. 2.
1. Le attività formative per apprendisti sono strutturate in forma modulare. I contenuti della formazione esterna
all'azienda, tra loro connessi e complementari e finalizzati alla comprensione dei processi lavorativi, sono
articolati come segue:
a) contenuti a carattere trasversale, riguardanti il recupero eventuale di conoscenze linguistico-matematiche, i
comportamenti relazionali, le conoscenze organizzative e gestionali e le conoscenze economiche (di sistema, di
settore ed aziendali); in questo contesto una parte dell'attività formativa dovrà essere riservata anche alla
disciplina del rapporto di lavoro, all'organizzazione del lavoro, alle misure collettive di prevenzione ed ai modelli
operativi per la tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro;
b) contenuti a carattere professionalizzante di tipo tecnico-scientifico ed operativo differenziati in funzione delle
singole figure professionali; in questo ambito saranno sviluppati anche i temi della sicurezza sul lavoro e dei
mezzi di protezione individuali, propri della figura professionale in esame.
2. Ai contenuti di cui al punto a) non potrà essere destinato un numero di ore inferiore al trentacinque per cento
del monte di ore destinato alla formazione esterna. La formazione sui contenuti di carattere scientifico,
economico, e trasversale dovrà essere svolta nelle strutture regionali di formazione professionale ed anche nelle
strutture scolastiche, accreditate ai sensi dell'art. 17 comma 1, lettera c), della legge 24 giugno 1997, n. 196.
Specificazione dei contenuti, durata dei moduli e modalità di svolgimento possono essere definiti dalla
contrattazione collettiva.
3. La formazione esterna all'azienda, purché debitamente certificata ai sensi del successivo art. 5, ha valore di
credito formativo nell'ambito del sistema formativo integrato, anche in vista di eventuali iniziative formative di
completamento dell'obbligo, ed è evidenziata nel curriculum del lavoratore. Qualora vi sia interruzione del
rapporto di apprendistato prima della scadenza prevista, le conoscenze acquisite potranno essere certificate come
crediti formativi.
Art. 3.
1. In caso di riassunzione presso altro datore di lavoro in qualità di apprendisti per lo stesso profilo professionale,
coloro che abbiano già svolto le attività formative indicate al punto a) del primo comma dell'articolo precedente
sono esentati dalla frequenza dei moduli formativi già completati, purché siano in grado di dimostrare l'avvenuta
partecipazione ai corsi.
2. Per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei
rispetto all'attività da svolgere gli accordi tra le parti sociali definiscono nello specifico i casi di impegno
formativo ridotto, i relativi contenuti formativi e le durate dell'apprendistato.
Art. 4.
1. Le imprese che hanno nel proprio organico apprendisti indicano alla regione la persona che svolge funzioni di
tutore, al fine di assicurare il necessario raccordo tra l'apprendimento sul lavoro e la formazione esterna.
2. Nelle imprese con meno di quindici dipendenti e, comunque, nelle imprese artigiane la funzione di tutore può
essere ricoperta anche dal titolare dell'impresa.
278
3. I decreti di cui all'art. 1, tenuto conto delle proposte concordate tra le parti sociali, determinano le esperienze
professionali richieste per lo svolgimento delle funzioni di tutore e gli eventuali momenti formativi per
l'acquisizione delle medesime, salva la fattispecie di cui al comma 2.
4. Le imprese che abbiano alle proprie dipendenze apprendisti debbono conservare per cinque anni la
documentazione relativa all'attività formativa svolta.
Art. 5.
1. Al termine del periodo di apprendistato il datore di lavoro attesta le competenze professionali acquisite dal
lavoratore, dandone comunicazione alla struttura territoriale pubblica competente in materia di servizi
all'impiego. Copia dell'attestato è consegnato al lavoratore.
2. La regione regolamenta le modalità di certificazione dei risultati dell'attività formativa svolta, secondo quanto
previsto dall'art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196;
3. Le regioni possono predisporre, anche con il concorso degli enti bilaterali, iniziative per la effettuazione di
bilanci di competenze professionali dei lavoratori di cui al presente decreto.
Art. 6.
1. Al fine di promuovere iniziative di formazione professionale per apprendisti, coerenti con le finalità del
presente decreto, sono avviate sperimentazioni sulla base degli accordi collettivi stipulati dalle organizzazioni
sindacali aderenti alle confederazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale attivando il
cofinanziamento comunitario nei limiti delle disponibilità esistenti, fermo restando quanto previsto in materia di
ag
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