The International Association of Lions Clubs Distretto 108 L – I.T.A.L.Y. Governatore: Ing. Enrico CESAROTTI Anno Sociale 2000 – 2001 We Serve “Pensiero – Azione - Innovazione” (Edizione a cura del Lions Amedeo Calenzo) Service distrettuale “Contributo dei Lions per l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro” Presidente: dott. Armando Di Giorgio Presentazione L’Assemblea dei Delegati al Congresso del Distretto 108 L (I.T.A.L.Y.) del Lions International, tenuta a Selargius (Cagliari) dal 12 al 14 maggio 2000, ha deliberato di reiterare per l’anno sociale 2000 – 2001, il Service distrettuale: “CONTRIBUTO DEI LIONS CLUBS PER L’INSERIMENTO DEI GIOVANI NEL MONDO DEL LAVORO” Il Service, già sviluppato lo scorso anno 1999 - 2000 con notevole successo di partecipazione dei Clubs, ha conseguito apprezzamento e unanimi consensi per la pubblicazione del “Dizionario del lavoro”, uno strumento dedicato ai giovani e finalizzato alla diffusione dell’informazione sulle prassi e sulle opportunità per l’inserimento nel mondo del lavoro. Il Governatore, Ing. Enrico Cesarotti, quest’anno, ha costituito il Comitato Distrettuale nominando responsabili per le rispettive Circoscrizioni i Lions: Amedeo Calenzo (I^), Francesco Rocchi (II^), Giuseppe Seganti (III^), Marcello Parroni (IV^), Simonetta Staico Todde (V^), Giuseppe Tito Sechi (VI^), Anna Lunani (VII^) e Giovanni Ceccarani (VIII^) ed affidandomene la Presidenza. Il Comitato, nell’ottica della continuità del Service, dopo averne ribadito lo scopo e sottolineato il fondamentale ruolo dei Lions Clubs nello sviluppo del Service in ambito locale, ha sottolineato, e posto come prima azione del programma di sviluppo, la necessità di “arricchire” il Dizionario, sia implementando il vocabolario, i siti WEB e gli Indirizzi Utili, sia aggiornando e incrementando le segnalazioni sulla normativa comunitaria, nazionale e, soprattutto, regionale anche alla luce della recente devoluzione di funzioni in materia di lavoro dallo Stato alle Regioni ed agli Enti locali. L’intero Comitato ha contribuito a segnalare le innovazioni rispetto alla prima edizione del “Dizionario”, a raccogliere nuova documentazione e, come già era avvenuto lo scorso anno, ha ritenuto indispensabile affidare il lavoro di revisione, aggiornamento ed ottimizzazione del “Dizionario” ad un'unica persona, al fine di ottenere un linguaggio omogeneo ed una più coerente trattazione nella stesura della 2^ edizione; desidero in questa sede ringraziare, anche a nome del Comitato, l’amico Amedeo Calenzo, che, come già in occasione della 1^ edizione, con disponibilità e spirito di servizio ha accettato di effettuare il lavoro. Il Comitato auspica che questa seconda edizione del “Dizionario” possa avere la più ampia diffusione possibile, sia tra i giovani che si avvicinano al mondo del lavoro, sia tra le istituzioni pubbliche (università, scuole, province, comuni) e private (unioni industriali, camere di commercio, ecc.) che operano nell’attuazione delle politiche attive del lavoro. Il Presidente del Comitato Lions Armando Di Giorgio 2 Premessa Il Comitato per il Service Distrettuale “Contributo dei Lions Clubs per l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro”, per dare continuità all’attività svolta dal Comitato 1999 – 2000 che ha portato alla stesura e alla diffusione del “Dizionario del lavoro”, ha deciso di assegnarmi il compito di riprendere quell’esperienza per offrirla, attraverso i Clubs, ai giovani in cerca di lavoro con i dovuti aggiornamenti ed ampliamenti. Desidero, perciò, ringraziare innanzi tutto coloro che lo scorso anno, a vario titolo, mi hanno aiutato nella stesura e nella redazione della 1^ edizione del “Dizionario, in particolare gli amici Lions Giuseppe Azzarà, Armando Di Giorgio e Martino Taviano, oltre al P.D.G. Carlo Padula Coordinatore del “Service”. Siamo tutti convinti che la questione disoccupazione sia anche un problema d’informazione, ed è per questo motivo che il Comitato ha voluto rilanciare il “Dizionario del lavoro” con il preciso intento di offrire ai giovani che cercano di inserirsi attivamente nel mondo del lavoro uno strumento, utile ed efficace, per meglio orientarsi verso l’occupazione possibile. Il contenuto di questo lavoro si pone come un primo sussidio sia per i neo diplomati e neo laureati in cerca di una prima occupazione, sia per quanti, animati da spirito imprenditivo, siano interessati ad affrontare la sfida del “libero mercato”. Nel nostro Paese, e per molteplici attività, ci si trova spesso a fare i conti con una grave mancanza d’informazioni, soprattutto quando esse provengano dalla Pubblica Amministrazione, e di chiari punti di riferimento, oggi solo in parte ricercabili sul Web; tale situazione è ancora più vera nel mondo del lavoro dove sembra quasi impossibile, a chi sia alla ricerca di un’opportunità per divenire parte attiva nel processo di crescita produttiva, districarsi nella selva di norme, date, concorsi, documenti, sigle, promesse di finanziamento, adempimenti burocratici, ecc., per non parlare delle sedi, uffici, sportelli e quant’altro messo in atto da Regioni, Province, Comuni. Dal miglior modo di stilare un curriculum, a come affrontare un colloquio di selezione, dalla spiegazione della terminologia tecnica d’uso più comune, alle caratteristiche delle diverse tipologie di contratto di lavoro, dalle opportunità per avviare un’iniziativa imprenditoriale autonoma, al funzionamento delle strutture di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, il “Dizionario” propone una vasta gamma di suggerimenti, indicazioni e informazioni per meglio sfruttare le capacità e la curiosità di ciascuno in funzione delle possibilità offerte dal mondo del lavoro. Il panorama di riferimenti, informazioni, definizioni sui principali istituti giuridici, indirizzi, leggi, ecc. non è certamente esaustivo, ed è innegabilmente perfettibile, di sicuro, però, il “Dizionario” si pone come punto di partenza nella ricerca di un lavoro. Particolare cura è stata data allo studio e alla segnalazione di siti Web attivi nella ricerca e nell’offerta di lavoro; lungo i sottilissimi fili della Rete elettronica, che ci avvolge e coinvolge sempre più, sarà possibile, a quanti lo vogliano veramente, ricercare e trovare la propria dimensione lavorativa. Dr. Amedeo Calenzo Lions Club Formia 3 Indice Presentazione ……………….……..………. Premessa ……………………………………. I Lions: chi sono, perché …….………….….. Dizionario ………..…………………………. 1. Abilità 2. Abruzzo lavoro 4. Accordo di progr. quadro 7. Agente d’assicurazione 10. Agenzia reg.le per il lavoro 13. Alienazione 16. Analisi 19. Annunci economici 22..Apprendimento 25. ASFOR 28. Assessment Center 31. Atteggiamento 5. Addestramento 8. Agente di commercio 11. Agricommercio 14. Ambizione 17. Analista finanziario 20. Annuncio 23. Apprendistato 26. Aspettative 29. Assotelema 32. Audit (Revisione contabile) 35. Azioni Trasversali 38. Badge 41. Basic 34. Automazione 37.Back up (to) 40. Bancario telematico 43. Bilancio 46. Borsa di studio 49. Brand manager 52. Buonsenso 55. Business 58.Call Center 61. Capitale 64. Capogruppo 67. Centro di costo 70. CILO – Centro In. Loc. Occ. 73. Collocamento 76.COMENIUS 79. Comm.ne Reg.le per Impiego 82. Comportamento umano 85. Concorso 88. Consulente del lavoro 91. Contratto a tempo determ.to 4 44. Blue chips 47. Box Sorting Test 50. Broker 53. Burocrazia 56. Business plan 59. Campagna pubblicitaria 62. Capitale umano 65. Carattere 68. Centro di responsabilità 71. Cluster Analysis 74. Collocamento Obbligatorio 77. COMETT 80. Comm. Reg.le Politiche Lav. 83. Computer Graphics 86. CONSOB 89. Contratto 92. Contratto collettivo di lavoro pag. pag. pag. pag. 2 3 10 17 3. Accert. fisico-psicoattitudinale 6. Agenda 2000 9. Agenzia Lazio lavoro 12. A.I. (Artificial Intelligence) 15. Amministrazioni pubbliche 18. Animatore 21. Apatia 24. Artigianato 27. Asse prioritario 30. Assunzioni obbligatorie 33. Autoimprenditorialità 36. Bacino d’impiego 39. Balance sheet 42. B.I.C. (Business Inn. Center) 45. Borsa lavoro 48. Brainstorming 51. Budget 54. Burocratese 57. C.A.D. 60. Capacità (le) 63. Capo 66. Centri per l’impiego 69. Change Manager 72. COBOL 75. Colloquio di selezione 78. Commercio 81. Competenza 84. Computer System 87. Consulente aziendale 90. Contratto atipico 93. Contratto d’Area 94. Contratto d’Agenzia 95. Contratto di formaz.-lavoro 96. Contratto fornitura lav. temp. 97. Contratto di Know How 98. Contratto d’inserimento 99. Contratto di outsourcing 100. Contratto di Programma 101. Contratto di reinserimento 102. Contratto di solidarietà 103. Contratto d’opera 104. Contratto individuale di 105. Controller lav. 106. Controllo di qualità 107. Cooperativa 108. Coop. di prod.ne e lavoro 109. Copy editor 110. Copy writer 111. Corsi di aggiornamento 112. Curriculum vitae 113. Datore di lavoro 114. Decision maker 115. Direct Marketing 116. Disoccupato 117. Disoccupazione 118. Distribuzione 119. Documentarista 120. Domanda di lavoro 121. E-commerce 122. Efficacia 123. Efficienza 124. E.I.C. – Euro Info Centre 125. E-mail 126. Empowering 127. Empowerment 128. ENASARCO 129. Engineering, 130. ERASMUS 131. Esperienza 132. EUREKA 133. EURES 134. Europa Lavoro 135. Eurosportello 136. EURYDICE 137. Excelsior 138. Factoring 139. FEOGA 140. FESR (Fondo Eur. Sv. 141. Fideiussione Reg.) 142. Fiscalizzazione 143. Flessibilità 144. Flow Chart 145. Follow up 146. Fondo per l’occupazione 147. Fondo reg.le di occupazione 148. FORCE 149. Formazione 150. Formazione professionale 151. Forza lavoro 152. Franchise 153. Franchisee 154. Franchising 155. Fringe benefits 156. FSE – Fondo Sociale Eur. 157. Full immersion 158. Futures 159. GEIE – Gr. Eur. Inter. Eco 160. Gestione 161. Gestori di patrimoni 162. Gioventù per l’Europa 163. Gruppi di lavoro 164. Hard disk 165. Hardware 166. Hart on the Job 167. High Tech 168. Holding 169. Home based 170. Hostess 171. Imprenditore 172. Imprenditore artigiano 173. Imprenditoria Femminile 174. Imprenditoria Giovanile 175. Impresa 176. Impresa Artigiana 177. Incentivazione 178. Incentivo 179. Indennità 180. Information Technology 181. Innovazione 182. Inoccupazione 183. Inserimento prof.le giovani 184. Insight 185. Institore 186. Intelligenza 187. Internet 188. Intesa Ist.le di 189. Investimento Programma 190. ISFOL 191. Job creation 192. Job on line 193. Job sharing 194. Know How 195. Lapin 196. L.S.U. – Lavori Social. 197. Lavoro 198. Lavoro a domicilio Utili 199. Lavoro Autonomo 200. Lavoro: Coll. coord. e 201. Lavoro di Pubblica Utilità cont. 202. Lavoro Femminile 203. Lav. Interinale o Tempor. 204. Lavoro Minorile 205. Lavoro Nero 206. Lavoro Parasubordinato 207. Lavoro Pubblico 208. Lavoro Stagionale 209. Lavoro Subordinato 210. Layoff 211. Layout 212. Leadership 213. Leasing 214. Leonardo da Vinci 215. Lettera di Presentazione 216. Liberismo Economico 217. Libretto di lavoro 218. List Broker 219. Liste di disoccupazione 220. Mailing List 221. Management 222. Manager 5 223. Mansione 226. Mass Media 224. Marketing 227. Master 225. Marketing Oriented 228. M.B.A. – Master Bus. Adm. 229. Mediatore Marittimo 230. Mercato del lavoro 231. Minimo retributivo 232. Mobilità del lavoro 233. Mobility Manager 234. Motivazione 235. Network 236. Newsletter 237. Non Profit 238. NOW–New opport. women 239. Offerta di lavoro 240. Office Automation 241. Omnibus 242. Operatore 243. Opinion Leader 244. Orario di Lavoro 245. Organizzazione 246. Organizzazioni sindacali 247. Orientamento 248. Orientamento al cliente 249. Osserv. reg.le mercato lav. 250. PacchettoTreu 251. Panel 252. Pari Opportunità 253. Partecipazione agli utili 254. Partenariato 255. Part Time 256. Patto Territoriale 257. Pensiero Analitico 258. Pensiero Creativo 259. Periodo di prova 260. PETRA 261. Piani di inserim. profession. 262. PIL – Prodotto Int. Lordo 263. PIM – Progr. Integr. 264. PIP – Piano Insed. Medit. Produtt. 265. P.O. – Program. 266. Politiche attive del lavoro 267. Posta elettronica Operativo 268. Premio di Produttività 269. Prestito d’onore 270. Previdenza 271. Previdenza integrativa 272. Procedure reclutam. P.A. 273. Produttività 274. Professionalità 275. Professioni 276. Professioni nuove 277. Progetto 278. Progettualità 279. Programmatore 280. Programmazione 281. Programm.ne negoziata 282. Project Man. di ecommerce 283. Promotore Finanziario 284. Quadro comun.rio 285. Qualifica professionale sostegno 286. Qualità totale 287. Raccomandatario 288. Rappresentante marittimo commercio 289. Rapporti speciali di 290. Reclutamento personale 291. Reinserimento lavoro PA 292. Riqualificazione 293. Risorse Telelavoro 294. Ruolo 295. Selezione 296. Sicurezza sul lavoro 297. SIL–Sistema Inf.tivo Lavoro 298. SOCRATES 299. Soc. Imprend. Giovanile 300. Software 301. Sostituto d’imposta 302. Spin Off 303. Sportello Unico 304. Staff 305. Stage 306. Statuto dei lavoratori 307. Target 308. TCA – Telework Telec. 309. Team leadership Ass. 310. Telelavoro 311. Telemarketing 312. TEMPLE 313. Terzo settore 314. Test di selezione 315. TFR – Tratta.to Fine Rapp. 316. Tirocinio 317. Trial Balance 318. Tutor 319. TWE – Tele Work Europa 320. VIRGILIO 321. Web 322. Web Designer 323. Web Master 324. Web Producer Alcuni siti Web ………..…….....………………. pag. 86 6 Le Sigle …………….…………………….…….. pag. 93 Indirizzi e numeri utili ……………………….. pag. 97 Raccolta normativa …………..……….……… 119 Norme Costituzionali ..................................... Codice Civile ………………………..………… 121 pag. pag. 120 pag. Libro Quarto – delle obbligazioni (dall’art. 1703 all’art. 1765) Libro Quinto – del lavoro (dall’art. 2060 all’art. 2642) Normativa europea ………………….……. pag. 161 Ris. 29 giugno 2000: Risoluzione del Consiglio e dei ministri incaricati dell'occupazione e della politica sociale, riuniti in sede di Consiglio concernente la partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini all'attività professionale e alla vita familiare. : Dec. 2000/228/CE del 13 marzo 2000 Decisione del Consiglio relativa agli orientamenti per la politica degli Stati membri in materia di occupazione per il 2000 : Racc. 2000/164/CE del 14 febbraio 2000 Raccomandazione del Consiglio riguardante l'attuazione delle politiche in materia di occupazione degli Stati membri. Dec. 2000/98/CE del 24 gennaio 2000: Decisione del Consiglio che istituisce il comitato per l'occupazione. Dec. 1999/51/CE del 21 dicembre 1998: Decisione del Consiglio relativa alla promozione di percorsi europei di formazione integrata dal lavoro, ivi compreso l'apprendistato. Ris. 17 giugno 1999: Risoluzione del Consiglio relativa alle pari opportunità di lavoro per i disabili 7 : Dir. Cons. UE n. 99/70/CE del 28-6-1999 Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato Normativa nazionale …………………….. 179 Legge 19-01-1955, n. 25 - Disciplina dell'apprendistato D.P.R. 30-12-1956, n. 1668 - Approvazione del regolamento per l'esecuzione della disciplina legislativa sull'apprendistato l. 20 mag. 1970, n° 300 - Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento Legge 1-6-1977, n. 285 - Provvedimenti per l’occupazione giovanile Legge 07-02-1979, n. 48 - Istituzione e funzionamento dell'albo nazionale degli agenti di assicurazione. l. 14 maggio 1981, n° 219 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti l. 3 mag. 1985, n°204 - Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio l. 11 apr. 1986, n° 113 - Piano straordinario per l’occupazione giovanile DM 9 ott. 1986 - Attuazione del piano straordinario per l’occupazione giovanile nel settore marittimo l. 28 feb. 1987, n. 56 - Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro d.p.c.m. 18 set. 1987, n. 392 - Modalità e criteri per l'avviamento e la selezione dei lavoratori ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante norme sull'organizzazione del mercato del lavoro. Legge 08-06-1990, n. 142 - Ordinamento delle autonomie locali. D.Lgs. 10-09-1991, n. 303 - Attuazione della direttiva 86/653/CEE relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, a norma 8 pag. dell'art. 15 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Legge comunitaria 1990) l. 25 feb. 1992, n°215 - Azioni positive per l'imprenditoria femminile D.lgs. 3 aprile 1993, n. 96 Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488 D.P.R. 14-04-1993, n. 203 - Regolamento recante estensione agli animatori dei villaggi turistici dell'obbligo di iscrizione all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo DM 31mag. 1994, n° 331 - Disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali DM 24 nov. 1994, n° 695 -Regolamento recante modalità per la concessione di agevolazioni all'imprenditoria giovanile (1/a) DL 31 gen. 1995, n° 26 - Disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali DM 11 mag. 1995 Definizione dei criteri e delle modalità di concessione delle agevolazioni all'imprenditoria giovanile. DM 8 nov. 1996, n° 591 - Regolamento recante: criteri e modalità di concessione delle agevolazioni per la promozione di iniziative di lavoro autonomo presentate da soggetti inoccupati e disoccupati residenti nei territori di cui all'obiettivo uno dei programmi comunitari. DM 19 feb. 1997 - Istituzione, presso gli uffici del Ministro per le pari opportunità, della commissione per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditorialità femminile e dell'osservatorio per l'imprenditorialità femminile. Legge 15-03-1997, n. 59 - Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa. Legge 15-05-1997, n. 127 - Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo l. 24 giu. 1997, n° 196 -Norme in materia di promozione dell'occupazione. 9 D. Lgs. 7 ago. 1997, n° 280 Attuazione della delega conferita dall'articolo 26 della l. 24 giugno 1997, n. 196, in materia di interventi a favore di giovani inoccupati nel Mezzogiorno. DM 29 ago. 1997 - Definizione di ambiti e tipologia dei progetti di lavori di pubblica utilità. D. Lgs. 1 dic. 1997, n° 468 -Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della l. 24 giugno 1997, n. 196 D. Lgs. 23 dic. 1997, n° 469 -Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della l. 24 giugno 1997, n. 196 DM 25 mar. 1998, n°142 -Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento. D.Lgs. 31-03-1998, n. 114 Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59. D.M. 08-04-1998 - Disposizioni concernenti i contenuti formativi delle attività di formazione degli apprendisti D. Lgs. 6 ott. 1998, n°379 -Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra regioni ed enti locali in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Legge 12 marzo 1999, n. 68 - Norme per il diritto al lavoro dei disabili. D. LGS. 30 marzo 1999, n. 96 - Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra regioni ed enti locali a norma dell'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni D.M. 20-05-1999 - Individuazione dei contenuti delle attività di formazione degli apprendisti D. Lgs. 25-02-2000, n. 61 -Attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES Normativa regionale…………….…….…… pag. 302 Abruzzo Campania Lazio 10 Basilicata Emilia Romagna Liguria Calabria Friuli Venezia Giulia Lombardia Marche Puglia Toscana Veneto Molise Sardegna Umbria Provincia di Bolzano Piemonte Sicilia Valle d’Aosta Provincia di Trento Bibliografia ………………………...………… pag. 386 We serve The International Association of Lions Clubs 11 I LIONS chi sono e perché Introduzione Lo slogan della nostra Associazione è (nella lingua inglese): “Liberty, Intelligence, Our Nations Safety” che possiamo liberamente tradurre in “Libertà e comprensione degli altri sono la salvaguardia delle nostre Nazioni”. Esso significa che, attraverso il rispetto di tutte le libertà e la pratica della tolleranza, i Lions credono nella possibilità di orientare l’evoluzione della condizione umana e di creare rapporti armoniosi tra tutti gli uomini. Il Lions Club International è la più grande associazione mondiale di Club-Service. Istituito con finalità morali e spirituali che riuniscono uomini e donne di buona volontà, uniti nel comune sentire e nell’amicizia, finalizzati al miglioramento delle relazioni umane. Il Lionismo è un nuovo modo di essere e di comportarsi, un aprirsi col cuore e con l’anima, un interesse rivolto all’uomo e ai suoi bisogni, senza discriminazione di razza, di nazionalità, di religione o logiche di vita. Il Lionismo è la promozione della persona umana. Il Lionismo è anche la coscienza della solidarietà, un modo generoso di concepire il mondo, la volontà di operare alla conoscenza e alla comprensione reciproca fra gli uomini, tutto ciò finalizzato ad un comportamento più generoso nei rapporti interpersonali. Ma affinché tutto ciò non rimanga una mera astrazione, è necessario che trovi espressione nell’azione dei Lions e si realizzi in applicazioni concrete: opere sociali e umanitarie che realizzino nei fatti i principi fondamentali dell’Associazione. Contrariamente alle associazioni di beneficenza, consacrate unicamente alle opere caritative, l’azione del Lionismo si esplica in tutti i settori in cui sia possibile migliorare il benessere dell’umanità. In tal modo, accanto alla lotta che essi conducono per far fronte ai bisogni materiali delle popolazioni meno favorite, i Lions si sforzano di difendere i valori morali della nostra civiltà, valori fondanti della nostra azione. Il “Service Lions” è una tra le varie forme della solidarietà umana, non una solidarietà imposta, ma una solidarietà cosciente, che può essere esercitata solamente in un clima di libertà e che esige da coloro che la praticano comprensione, tolleranza e spirito di pace. E’ così che i Lions, riuniti nelle unità di base costituite dai Clubs, e tuttavia appartenenti ad una comunità mondiale, scelti per cooptazione ma entrati a far parte di questa Associazione in piena libertà e gradimento, avendone accettato senza alcuna riserva di seguirne le regole, sono riuniti con il solo scopo di “SERVIRE”. Chi sono i Lions? I Lions, sono uomini e donne che offrono con gioia il proprio tempo a sostegno delle cause umanitarie, sia nell’ambito della propria comunità, che a livello nazionale e internazionale. Attraverso la realizzazione di azioni sociali e la raccolta di fondi, i Lions si sforzano di aiutare i bisognosi là dove i bisogni si manifestano. Il motto dei Lions è: “Noi Serviamo”. Sin dalla Convention Internazionale del 1925, il Service a sostegno dei ciechi e dei portatori di problemi alla vista è divenuto una delle iniziative più rilevanti dell’Associazione. Da questo Service ha preso il via il “Sight First”, un programma mondiale che mira alla soppressione della cecità. Da settantacinque anni i Lions sono conosciuti in tutto il mondo, per i Services che essi svolgono in favore dei non vedenti e di coloro che hanno problemi di vista. La maggior parte delle banche degli occhi sono sovvenzionate dai Lions, come pure alcune centinaia di cliniche, ospedali e centri di ricerca oftalmologica. Nelle loro comunità, i Lions offrono ogni anno a migliaia di persone cure 12 oculistiche gratuite, occhiali, ecc.; si raccolgono le lenti e le montature usate, si sovvenzionano le ricerche sul diabete e sulla retinite diabetica. I Lions partecipano anche ad altre opere sociali in numerosi settori: lotta al diabete, trasmissione di conoscenze e ricerche; lavoro con i portatori di handicap mentali e con gli invalidi; protezione dell’ambiente; benessere della comunità; comprensione internazionale e i giovani. Per i Lions “We serve” è non solo un motto, ma anche una ragion d’essere e un principio ordinatore. Breve storia del Lions Club International La nostra Associazione nasce da un sogno di un giovane assicuratore di Chicago - Illinois (U.S.A.), Melvin Jones, il quale si chiese perché le associazioni di uomini d’affari dello Stato, di cui lui stesso faceva parte attiva, non avevano mai pensato di estendere i propri orizzonti al di là della loro preoccupazione puramente professionale al fine di migliorare la loro comunità e, più in generale, il mondo. L’idea di Melvin Jones fece riflettere i membri della sua associazione, il “Business Circle of Chicago”, ed essi lo incoraggiarono a promuovere il suo disegno parlandone con le altre associazioni similari in tutti gli Stati Uniti d’America. Grazie ai suoi sforzi si organizzò una riunione il 7 giugno del 1917. I dodici uomini che parteciparono alla riunione riuscirono a vincere il senso di lealtà che li legava ai Clubs di appartenenza e si espressero in favore della creazione della “Associazione dei Lions Clubs”, contestualmente convocarono una Convention nazionale che avrebbe avuto luogo a Dallas – Texas (U.S.A.) nel mese di ottobre di quello stesso anno. Trentasei delegati, in rappresentanza di ventidue clubs di nuova costituzione, risposero all’invito, approvarono l’attribuzione della ragione sociale “Lions Clubs” ed elessero il Dr. William P. Woods, dello Stato dell’Indiana, come primo Presidente. Melvin Jones, guida e fondatore del movimento, fu nominato Segretario supplente, cominciando in tal modo la sua affiliazione al Lionismo che terminò solo con la sua morte avvenuta nel 1961. Fu a partire da quella prima Convention che i fondatori cominciarono a definire il significato del Lionismo. Essi adottarono una Costituzione ed uno Statuto, approvarono i colori ufficiali, porpora e oro, e avviarono la formulazione degli Scopi e dell’Etica del Lionismo. Uno degli Scopi, in particolare, era di notevole rilievo per un’epoca che faceva dell’individualismo e del liberismo economico e finanziario il proprio credo; tale Scopo è rimasto uno dei grandi principi del Lionismo fino ai nostri giorni: “Nessun Club avrà per scopo il profitto finanziario dei propri soci”. Ben presto si cominciò ad organizzare Clubs in tutti gli Stati Uniti, e l’Associazione divenne realmente “Internazionale” allorché fu istituito il Lions Club di Windsor, Ontario (Canada) nel 1920. Le tappe dello sviluppo del Lions Clubs International 8 ottobre 1917, a Dallas – Texas (U.S.A.), la Prima Convention riunì 23 Clubs Agosto 1918, a Saint Louis – Missouri (U.S.A.), la seconda Convention riunì 48 Clubs. I Lions Clubs si sviluppano su tutto il territorio degli Stati Uniti d’America. 1920, istituzione del Club di Windsor – Ontario (Canada). L’Associazione diviene Internazionale. Tra il 1920 e il 1930, i Lions Clubs si affermano in Canada e in Messico. Tra il 1935 ed il 1936, i Lions Clubs si affermano nell’America centrale e nell’America del Sud. Nel 1947, i Lions Clubs si sviluppano in Australia. Nel 1948, essi si installano in Europa (il primo Club europeo fu creato a Stoccolma (Svezia), il primo Club italiano è stato il Club di Milano, istituito nel 1951. 13 Nel 1953, è istituito il primo Club in Africa. Nel 1968 la grande famiglia del Lionismo s’ingrandisce grazie ad un’importante innovazione: la creazione di Leo Clubs che raggruppano ragazzi e ragazze dai 18 ai 27 anni che si incontrano in un clima di amicizia per svolgere anche loro attività di servizio. Nel 1975 si ha una nuova innovazione: la creazione di Lioness Clubs; Clubs di donne che hanno parimenti per Scopo il servizio disinteressato in favore della comunità. Nel 1987, i Delegati riuniti nella Convention Internazionale di Taipei votano la soppressione del termine “maschile” dai criteri di ammissione. I Lions Clubs si aprono alla partecipazione sia di uomini sia di donne. Al 30 giugno 1999, l’International Association of Lions Clubs conta unmilionecinquecentomila soci in oltre quarantamila Clubs presenti in re centoottantacinque paesi diversi o aree geografiche. Il Nome La denominazione ufficiale è “International Association of Lions Clubs” abbreviato “Lions Clubs International” L’Emblema L’Emblema comprende una “L” in oro su fondo circolare color porpora. Il cerchio color porpora è bordato in oro e, ai due lati, un profilo di leone guarda verso l’esterno. In alto, si legge la parola “Lions” e, in basso, la parola “International”. Simbolicamente, i Lions sono rivolti, nello stesso tempo, al passato con fierezza e al futuro con ottimismo. Il Motto Il Motto dei Lions e “We Serve” (Noi serviamo) Lo Slogan Lo Slogan dell’Associazione è: “Liberty, Intelligence, Our Nations Safety”. Colori Ufficiali I colori ufficiali sono il porpora e l’oro. Il color porpora rappresenta la lealtà verso gli amici e verso se stessi, l’integrità del cuore e dello spirito. L’oro simbolizza la sincerità delle motivazioni, il rispetto e la tolleranza, la purezza della vita e la generosità materiale e spirituale verso i propri simili. Gli Scopi dell’International Association of Lions Clubs 14 Creare e sviluppare uno spirito di comprensione tra i popoli del mondo Promuovere i principi di buon governo e di buona cittadinanza Prendere attivo interesse al bene civico, culturale, sociale e morale della comunità Unire i Clubs con i vincoli dell’amicizia e della reciproca comprensione Stabilire una sede per la libera ed aperta discussione di tutti gli argomenti di interesse pubblico, con la sola eccezione della politica di parte e del settarismo religioso Incoraggiare le persone disponibili al “servizio” a migliorare la propria comunità senza scopo di lucro ed a promuovere un costante elevamento del livello di efficienza e di serietà morale, nel commercio, nell’industria, nelle professioni, lavori pubblici ed anche nel comportamento privato Codice dell’Etica del Lions Clubs International Dimostrare con l’eccellenza delle opere e la solerzia del lavoro, la serietà della vocazione al servizio Perseguire il successo, domandare le giuste retribuzioni e conseguire giusti profitti senza pregiudicare la dignità e l’onore con atti sleali ed azioni meno che corrette Ricordare che nello svolgere la propria attività non si deve danneggiare quella degli altri: essere leali con tutti, sinceri con se stessi Affrontare con spirito di altruismo ogni dubbio o pretesa nei confronti di altri e, se necessario, risolverlo anche contro il proprio interesse Considerare l’amicizia come fine e non come mezzo, nella convinzione che la vera amicizia non esiste per i vantaggi che può offrire, poiché essa non chiede nulla e accetta i benefici con lo spirito che li anima Avere sempre presenti i doveri di cittadino verso la Patria, lo Stato, la Comunità nella quale ciascuno vive: prestare loro con lealtà sentimenti, opere, lavoro, tempo e denaro Essere solidale con il prossimo mediante l’aiuto ai deboli, i soccorsi ai bisognosi, la simpatia ai sofferenti Essere cauto nella critica, generoso nella lode, sempre mirando a costruire e non a distruggere Le azioni umanitarie L’obiettivo principale da ricercare è l’efficacia Nel 1917, allorché Melvin Jones creò la nostra Associazione, pensò che gli uomini che avrebbe riunito sarebbero stati, non solo uomini di buona volontà ma anche uomini disponibili al servizio. Il suo sogno era che i Lions fossero uomini d’azione capaci, con il loro comportamento, di influire sull’evoluzione delle cose in un senso più favorevole allo sviluppo dell’uomo. E’ il dono di sé, così come definito nel Codice dell’Etica Sionistica. Può trattarsi della partecipazione attiva a iniziative con finalità morali, sociali o filantropiche, generalmente a sostegno di organismi privati o anche pubblici aventi come scopo l’aiuto a persone bisognose, il sostegno alla ricerca medica, o altro. Il dono di sé E’ un modo di servire gli altri, di essere orientati ai progressi dell’altro. E’ un mezzo sovente più efficace, più valido e più sentito d’altri cui normalmente ci rivolgiamo, più stringente e maggiormente motivante di quanto non sia compilare un assegno o di mettere mano al portafogli. Esso richiede una grande, accresciuta disponibilità del Lions, una ricca e piena consapevolezza dell’impegno assunto e della responsabilità che ne deriva. La presenza del Lions accanto all’assistito dovrà essere discreta e desiderata, giammai imposta. Le azioni umanitarie Sono costituite da “idee generose”. Sono generatrici di un Lionismo più attento, più intenso, più attraente; permettono, grazie alla possibilità di mettere in comune i mezzi di tutti, di raggiungere obiettivi di maggiore ampiezza. Tuttavia, occorre prestare attenzione a non porsi obiettivi troppo ambiziosi ed essere realisti; limitare le proprie ambizioni alle reali possibilità del Club, all’ardore e alla disponibilità dei suoi membri. Non si dica mai “chi troppo vuole nulle stringe”. Le azioni umanitarie occupano un posto di primo piano nel quadro delle attività dei Clubs, pur presentando grandi difficoltà sia organizzative sia gestionali; esse necessitano, per raggiungere un elevato livello di efficacia, di molto tempo, di rilevanti sacrifici, di grande generosità. Scelta dell’iniziativa 15 Un Comitato del Club svolge un’indagine sull’interesse delle iniziative di cui si ha conoscenza, sulla natura di un’eventuale partecipazione finalizzata al raggiungimento degli obiettivi o dei bisogni che esse intendono raggiungere o soddisfare, sull’opportunità d’aiuti immediati, sulla qualità delle persone responsabili dei progetti, ecc. E’ una grandissima responsabilità poiché le decisioni assunte impegnano il Club e tutti i suoi membri. Tutte degne, a priori, della massima considerazione, è sovente necessario distinguere le iniziative e classificarle in almeno due categorie: a) quelle che per la loro natura si trovano in linea con le direttive e gli orientamenti promossi e sostenuti dalla Convention Internazionale, dai Congressi Nazionale e Distrettuale, dai Seminari di studio, e b) quelle che assumono rilevanza per la sola valutazione del Club. Queste ultime sono spesso differenti tra loro e in rapporto con la collocazione geografica del Club o, più semplicemente, con l’interesse meramente locale al bisogno da soccorrere. Le attività sociali I Lions Clubs di tutto il mondo progettano e realizzano moltissime attività (Services) rivolte al sociale. I Clubs sono incoraggiati a svolgere iniziative a beneficio non solo delle proprie comunità locali ma anche del contesto internazionale. Attualmente la lotta alla cecità e alle patologie della vista è un’iniziativa sociale di rilevante ampiezza del Lions Clubs International. Quest’iniziativa si chiama “Sight First”, essa coinvolge le attività di tutti i Clubs che operano nella profilassi delle malattie della vista e in particolare della cecità. Sight First E’ un Service internazionale orientato alla lotta alla cecità nel mondo. I Clubs agiscono autonomamente e nell’ambito del Distretto di appartenenza per ricercare o trattare le cause che provocano la cecità nella loro regione. Prevenzione dalle tossicodipendenze Le minacce che rappresentano le tossicodipendenze e l’abuso di alcool sono universali. I Lions Clubs si sono impegnati nella lotta a questi due flagelli, proponendo programmi educativi concepiti per contrastare l’uso delle droghe e aiutare i giovani a fare scelte giuste nella loro vita; si ricordano i corsi Lions Quest “Chiavi per crescere”, indirizzati ai bambini fino a dieci anni, e “Chiavi per l’adolescenza”, rivolti ai fanciulli dai dieci ai quattordici anni. I Lions Clubs patrocinano, oltre ai corsi, numerose altre iniziative contro la droga a livello mondiale. Lotta al Diabete Milioni di persone, al mondo, sono malate di Diabete e non sanno di essere afflitti dalla malattia. I Lions svolgono una penetrante azione di sensibilizzazione verso tutti i cittadini ai segni premonitori e ai pericoli delle conseguenze del Diabete. Attraverso la LCIF (Lions Club International Foundation), si sovvenzionano le istituzioni mediche e la ricerca scientifica sul trattamento e la prevenzione della retinite diabetica, principale causa di cecità. Protezione della vista e lavoro con i non-vedenti I Lions Clubs hanno istituito cliniche per la ricerca e cura del glaucoma, banche degli occhi e centri di riabilitazione. Finanziano centri di formazione professionale, e offrono borse di studio agli studenti meritevoli non vedenti. Grazie alle iniziative dei Lions Clubs è stato introdotto l’uso del bastone bianco, divenuto ormai conosciutissimo, e si forniscono cani guida. Services civici 16 I Lions collaborano parimenti con le ONLUS nell’organizzazione di programmi e progetti a sostegno degli emarginati, degli anziani e dei portatori di handicap, della comunità in cui operano. Il rispetto della legge e la prevenzione della delinquenza giovanile sono parimenti ambiti di azione dei Lions. Services educativi I Lions offrono centinaia di borse di studio ogni anno. I Clubs organizzano anche incontri di orientamento professionale con gli studenti delle ultime classi degli Istituti superiori e invitano personalità del mondo del lavoro e della cultura a parlare agli alunni del loro futuro. Campagne d’alfabetizzazione e di formazione professionale nelle aree in via di sviluppo rientrano tra le iniziative di numerosi Clubs. Services ecologici I Clubs ricercano i modi per sensibilizzare il grande pubblico ai problemi della contaminazione dell’ambiente e per motivare i cittadini, come individui e come comunità, ad agire in modo concreto, sia per quanto attiene all’ambiente naturale (contaminazione dell’aria, dell’acqua, della terra) che all’ambiente culturale e sociale (pianificazione demografica, prevenzione dall’alcoolismo e dalle tossicodipendenze, etica). I Lions in questo campo sono incoraggiati a collaborare con le agenzie governative, con le associazioni ambientaliste e con i privati. Services sanitari I Lions finanziano cure mediche nelle regioni povere e organizzano programmi di analisi epidemiologica e di prevenzione. La ricerca medica ha parimenti beneficiato di numerose donazioni da parte dei Lions. Services internazionali I Lions hanno stabilito numerosi legami d’amicizia internazionale e partecipano a programmi di aiuto a livello mondiale. I Lions offrono un sostegno finanziario alla L.C.I.F. (Lions Clubs International Foundation), accordano il loro sostegno a progetti umanitari delle Nazioni Unite e gestiscono il concorso internazionale “un poster per la pace” cui possono partecipare gli alunni delle scuole medie. Un numero sempre maggiore di giovani partecipano al programma Lions di scambi giovanili su un piano internazionale. Services sociali I Lions patrocinano numerosi programmi a sostegno dei portatori di handicap mentali e fisici, delle persone anziane o bisognose. I Clubs e i Distretti hanno anche costruito orfanotrofi, case di riposo e centri di rieducazione per i portatori di handicap. Leo Clubs Dalla creazione di questo programma, i Leo Clubs hanno avviato numerose attività destinate ad aiutare coloro che sono in situazione di bisogno e al miglioramento delle condizioni di vita nella propria comunità. Offrendo “Leadership, Esperienza e Occasioni di servizio”, i Leo Clubs forniscono ai giovani l’opportunità di diventare adulti coscienti del proprio ruolo nella società. Scambi Giovanili I Lions Clubs contribuiscono allo sviluppo della comprensione internazionale partecipando al Programma mondiale di “Scambi giovanili”. I ragazzi e le ragazze scelti dal proprio Club padrino trascorrono un periodo di soggiorno all’estero, dove sono accolti dai Lions locali. In tal modo essi 17 possono vivere un’importante esperienza che li porterà a conoscere nuovi e diversi costumi e modi di vivere. Campi internazionali della gioventù Il primo campo della gioventù Lionistica fu organizzato dai Lions del Distretto Multiplo 101, Svezia, nel 1963. Da allora migliaia di giovani hanno avuto l’occasione di dividere con altri il piacere di un soggiorno all’estero. L’Affiliazione L’affiliazione ad un Lions Club avviene per invito. I Clubs si riuniscono, di norma, due volte il mese ed eleggono i propri officers ogni anno. Parimenti ogni anno, nel corso del Congresso Distrettuale, è eletto il Governatore del Distretto; ancora, ogni anno viene anche eletto il Presidente Internazionale nel corso della Convention Internazionale alla quale sono rappresentati tutti i Lions del Mondo. 18 DIZIONARIO DEL LAVORO 1. ABILITA’ Per abilità s’intende la destrezza acquisita nel compiere prestazioni motorie o mentali che possono essere molto complicate, ma danno l’impressione di essere eseguite senza sforzo. 2. ABRUZZO LAVORO Riferimenti normativi: l. R. Abruzzo 16 settembre 1998, n°76 recante Disciplina dell’organizzazione del sistema regionale integrato dei servizi servizi dell’impiego dell’impiego Agenzia istituita con l. r. 16 settembre 1998, n°76; ha ha il compito di erogare alla Regione ed alle Province servizi di assistenza tecnica e assolve funzioni di monitoraggio del Mercato del lavoro. 3. ACCERTAMENTO FISICO-PSICO-ATTITUDINALE E’ il complesso delle prove tendenti all’accertamento del livello culturale, dell’efficienza intellettuale, delle qualità caratteriali e delle attitudini dei candidati a ricoprire determinati incarichi nell’ambito di una pubblica amministrazione, impresa, azienda, ecc. Tali accertamenti sono effettuati normalmente mediante la somministrazione di test e l’effettuazione di un colloquio. colloquio. 4. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO E’ l'accordo con enti locali ed altri soggetti pubblici e privati promosso dall’amministrazione centrale, regionale o delle province autonome, in attuazione di un’intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati. L'accordo di programma quadro indica in particolare: 1) le attività e gli interventi da realizzare, con i relativi tempi e modalità di attuazione e con i termini ridotti per gli adempimenti procedimentali; 2) i soggetti responsabili dell'attuazione delle singole attività ed interventi; 3) gli eventuali accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142; 142; 4) le eventuali conferenze di servizi o convenzioni necessarie per l'attuazione dell'accordo; 5) gli impegni di ciascun soggetto, nonché del soggetto cui competono poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi o inadempienze; 6) i procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti tra i soggetti partecipanti all'accordo; 7) le risorse finanziarie occorrenti per le diverse tipologie di intervento, a valere sugli stanziamenti pubblici o anche reperite tramite finanziamenti privati; 8) le procedure ed i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati. L'accordo di programma quadro è vincolante per tutti i soggetti che vi partecipano. I controlli sugli atti e sulle attività posti in essere in attuazione dell'accordo di programma quadro sono in ogni caso successivi. Limitatamente alle aree di cui all'obiettivo uno del Regolamento CEE n. 2052/88, nonché alle aree industrializzate realizzate a norma dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, 219, che presentino requisiti di più rapida attivazione di investimenti di disponibilità di aree attrezzate e di risorse private o derivanti da interventi normativi. Gli atti di esecuzione 19 dell'accordo di programma quadro possono derogare alle norme ordinarie di amministrazione e contabilità, salve restando le esigenze di concorrenzialità e trasparenza e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti, di ambiente e di valutazione di impatto ambientale. Limitatamente alle predette aree di cui all'obiettivo uno del Regolamento CEE n. 2052/88, nonché alle aree industrializzate realizzate a norma dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, 219, determinazioni congiunte adottate dai soggetti pubblici interessati territorialmente e per competenza istituzionale in materia urbanistica possono comportare gli effetti di variazione degli strumenti urbanistici già previsti dall'articolo 27, commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142; 142; 5. ADDESTRAMENTO Apprendimento e maturazione delle abilità richieste dalle condizioni concrete in cui si svolge il lavoro. Integra l’esperienza l’esperienza posseduta dal soggetto, indirizzandola verso obiettivi. E’ bene distinguerlo dalla più ampia formazione, formazione, anche se da questa non sembra nettamente scindibile. Ciò che più distingue l’addestramento dalla formazione è la mancanza, nel primo, della produzione iterativa di complessità: nell’addestramento, infatti, man mano che si manifestano i progressi, la prestazione diviene più facile, e, nonostante il programma possa prevedere fasi di crescente complessità, esiste un limite oggettivo ai risultati che si possono ottenere; esso è pertanto un processo chiuso, mentre la formazione è un processo aperto, non essendoci dei limiti alla produzione continua e reiterata di situazioni complesse. 6. AGENDA 2000 E’ così denominata la comunicazione che la Commissione Europea ha predisposto per definire le strategie di azione necessarie a rafforzare la crescita, la competitività e l’occupazione, a modernizzare le politiche chiave e ad estendere i confini orientali dell’Unione fino all’Ucraina, la Bielorussia e la Moldavia. Gli obiettivi fondamentali che la Commissione si pone sono: A. Proseguire le riforme istituzionali e riesaminare l’organizzazione e i metodi di lavoro della Commissione stessa. B. Sviluppare le politiche interne per favorire la crescita economica, l’occupazione e la qualità della vita Al fine di perseguire tali obiettivi la Commissione ha definito le seguenti priorità: creare le condizioni per una crescita sostenibile e per l’occupazione sviluppare politiche per la conoscenza dando nuovo impulso alla ricerca e allo sviluppo tecnologico modernizzare i sistemi di occupazione migliorare le condizioni di vita salvaguardare la coesione economica e sociale dando maggiore efficacia ai fondi strutturali proseguire la riforma della Politica Agricola Comune (PAC) avendo come obiettivo una sempre maggiore competitività internazionale, maggiore attenzione al consumatore, rispetto per l’ambiente e sviluppo rurale. 7. AGENTE DI ASSICURAZIONE l. 7 febbraio 1979, n. 48 concernente: Istituzione e funzionamento dell'albo nazionale degli agenti di assicurazione. D.M. 28 aprile 1980 concernente: Programmi e modalità della prova d’idoneità di cui all'art. 4 della l. 7 febbraio 1979, n. 48, istitutiva dell'albo nazionale degli agenti di assicurazione, nonché funzionamento della relativa commissione d'esame. L. 28 novembre 1984, n. 792 concernente: Istituzione e funzionamento dell'albo dei mediatori d’assicurazione. E’ colui che, su incarico di imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione dell'assicurazione ai ai sensi sensi delle norme vigenti, svolge l'attività nel campo del servizio distributivo delle assicurazioni, con l'onere di gestione a suo rischio e spese; l'attività di agente di assicurazione non può essere esercitata da chi non è iscritto all'apposito albo istituito istituito con con l. 7 febbraio 1979, n. 48. 48. 8. AGENTE DI COMMERCIO Riferimenti normativi: Codice civile - CAPO X - Del contratto di agenzia - art. 1742 - Nozione. 20 D. Lgs. 10-09-1991, n. 303 (pubblicato nella G.U. 20-09-1991, n. 221, Supplemento ordinario) Attuazione della direttiva 86/653/CEE relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali commerciali indipendenti, indipendenti, a norma norma dell'art. dell'art. 15 della legge legge 29 29 dicembre 1990, n. 428 (Legge comunitaria 1990) l. 3 maggio 1985, n. 204 recante: Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio D.M. 21 agosto 1985 recante: Norme di attuazione della legge 3 maggio 1985, n. 204, concernente "Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio”. (G.U. 09-09-1985, n. 212, Serie Generale) DPR 16 gennaio 1961, n. 145 recante: Norme sul trattamento economico e normativo per gli agenti e rappresentanti di commercio delle imprese industriali. D.C.G. 17 novembre 1938, n. 1784 recante: Approvazione dell'Accordo economico collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale L'attività di agente di commercio s’intende esercitata da chiunque sia stabilmente incaricato, da una o più imprese, di promuovere la conclusione di contratti in una o più zone determinate. Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito un ruolo per gli agenti e rappresentanti di commercio. commercio. Al ruolo devono iscriversi coloro che svolgono o intendono svolgere l'attività di agente o rappresentante di commercio che siano in possesso dei requisiti previsti dalla l. 3 maggio 1985, n. 204. 9. AGENZIA LAZIO LAVORO Riferimenti normativi: l. R. Lazio 7 agosto 1998, n°38 recante Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive del lavoro E’ ente strumentale della Regione Lazio dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e, oltre a assicurare gli adempimenti già di competenza della Commissione regionale per l’impiego, l’impiego, provvede: a gestire il sistema informativo regionale e locale per il lavoro; a compilare ed aggiornare la lista di mobilità dei lavoratori, nonché a provvedere al relativo servizio di preselezione. L’Agenzia esercita, inoltre, le funzioni d’assistenza tecnica, monitoraggio e valutazione tecnica in materia di politiche del lavoro. lavoro. 10. AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO Riferimenti normativi: l. 15 mar. 1997, n° 59 recante: Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa. l. 15 mag. 1997, n° 127 recante: Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo. 23 dic. 1997, n° 469 recante: Conferimento a regioni e enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della l. 15 marzo 1997, n. 59 l. r. Lombardia 15 gennaio 1999, 1999, n°1 recante: Politiche regionali del lavoro e dei servizi per l’impiego. l. r. Abruzzo 16 settembre 1998, n°76 recante Disciplina dell’organizzazione del sistema regionale integrato dei servizi servizi dell’impiego dell’impiego l.r. Piemonte 14 dicembre 1998, n°41 recante: Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di mercato del lavoro l.r. Campania 13 agosto 1998, n°14 recante: Politiche regionali del lavoro e dei servizi per l’impiego. Le Agenzie regionali per il lavoro sono state istituite con l.r. dalle Regioni in attuazione del D. Lgs. 23 dicembre 1997, n°469; n°469; esse sono dotate di personalità giuridica ed esercitano funzioni di assistenza tecnica e monitoraggio in materia di politica attiva del lavoro e garantiscono il collegamento con il S.I.L. (Sistema Informativo del Lavoro). 21 11. AGRICOMMERCIO Indica un’agricoltura gestita con principi strettamente economici e con l’ausilio delle tecnologie più avanzate. 12. AI (Artificial Intelligence) Indica, in modo globale, l’insieme di studi e di tecniche che mirano mirano aa realizzare realizzare una una macchina guidata da un computer capace di risolvere problemi che rientrano nell’ambito dell’intelligenza umana. Più specificamente l’AI è una nuova disciplina d’avanguardia derivata dall’informatica in senso lato, che si propone di studiare i fenomeni, le metodologie e le tecniche che permettono di progettare i cosiddetti sistemi esperti, costituiti da hardware (parti meccaniche ed elettroniche) e software(programmi) software(programmi) in grado di fornire all’elaboratore elettronico capacità decisionali che vengono generalmente considerarti di pertinenza dell’intelligenza umana. 13. ALIENAZIONE Nella società moderna indica la condizione di estraneità dell’uomo rispetto all’ambiente fisico e sociale. Si pone il problema dell’alienazione quando vi sia divergenza fra le proprie aspirazioni e il grado d’autoaffermazione. Il problema dell’alienazione connesso all’organizzazione moderna del lavoro (parcellizzazione dei ruoli, divisione dei compiti, atomizzazione delle operazioni) deriva dal fatto che il lavoratore non domina, né regola, né controlla, né comprende il processo produttivo ed il prodotto risultante. Non molto diversa è la situazione del manager coinvolto in un processo decisionale alienante al quale sente doverosamente di partecipare, ma con il quale non si identifica nello stile, nelle scelte, nelle implicazioni, nelle responsabilità. Se all’alienazione si accompagna il rifiuto di appartenenza, allora si creano le condizioni della frustrazione. 14. AMBIZIONE Sensibile bisogno di affermazione della propria personalità nel contesto ambientale; coinvolge sentimenti di aggressività e potere; le aspettative connesse all’ambizione variano a seconda della personalità in questione: distinzione sociale, riconoscimenti sociali, successo, fama, gloria. L’ambizione è un tratto di notevole interesse per l’organizzazione in cui si opera poiché ben si accompagna a situazioni di competitività. competitività. 15. AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE Locuzione con la quale si indicano le unità istituzionali le cui funzioni principali consistono nel produrre per la collettività servizi non destinabili alla rendita rendita ee nell’operare nell’operare una una redistribuzione del reddito e della ricchezza del paese. Le principali risorse sono costituite da versamenti obbligatori effettuati direttamente o indirettamente da unità appartenenti ad altri settori. Il settore delle Amministrazioni pubbliche pubbliche èè suddiviso suddiviso in: in: Amministrazioni centrali: comprendono l’Amministrazione dello dello Stato Stato in in senso senso stretto stretto (i(i ministeri) e gli Organi costituzionali; gli Enti centrali con competenza su tutto il territorio nazionale (Cassa Depositi e Prestiti, ANAS, CRI, CONI, ACI, CNR, CNEN, ISTAT, ISCO, ecc.); Amministrazioni locali: comprendono le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane. 16. ANALISI Riduzione di fatti o concetti ad un insieme di componenti elementari tra loro connessi logicamente. Ripetute analisi portano inevitabilmente alla superspecializzazione, alla parcellizzazione del sapere e ad un impedimento della conoscenza complessiva: i concetti elementari divengono tanto numerosi che le loro interrelazioni creano ambiti di studio nuovi, con una rete di connessioni estremamente complessa. D’altronde l’analisi è determinante per conseguire conoscenze genuine, seppure parziali; l’errore è di considerarla l’unico strumento scientifico d’indagine, spesso non associandola ad altre forme di conoscenza, depurandola anzi da intuizioni, analogie, ecc. L’analisi reale, come quella ideale, è riduttiva e solvente: risolvere un problema significa analizzare a più stadi fino ad ottenere una piena spiegazione di ciò che prima era problematico. Ne risulta che normalmente le soluzioni possibili di un problema sono tante quanti sono i tipi di analisi svolta. 17. ANALISTA FINANZIARIO 22 E’ colui che partendo dalla situazione finanziaria attuale di un’impresa un’impresa,, un’industria o di una pubblica amministrazione e tenendo conto di dati statistici relativi al passato prossimo e delle tendenze del mercato, giunge a ricavare previsioni abbastanza attendibili del futuro andamento dei prezzi, dei tassi d’interesse, del costo della vita, della spesa in consumi, del risparmio e così via. 18. ANIMATORE Riferimenti normativi: DPR 14 aprile 1993, n. 203 recante: Regolamento recante estensione agli animatori dei villaggi turistici dell'obbligo di iscrizione all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo. Lavoratore a tempo determinato che presta attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli. 19. ANNUNCI ECONOMICI Gli annunci sui quotidiani costituiscono uno dei sistemi più tradizionali per l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro. Sempre più spesso, però, i profili richiesti sono sempre più specifici e si richiede espressamente che il candidato abbia almeno una precedente esperienza nel settore e per quella funzione. Nell’annuncio sono sempre indicate tutte le condizioni necessarie. E’ sconsigliabile rispondere se il vostro curriculum non corrisponde almeno al 60% del profilo richiesto. All’annuncio si risponde inviando un curriculum vitae accompagnato da una breve lettera di presentazione.Nella presentazione.Nella risposta si consiglia di dare particolare evidenza agli elementi che corrispondono alle condizioni richieste e attenersi strettamente alle istruzioni indicate (è del tutto inutile telefonare se si richiede di spedire un fax oppure spedire un fax se è richiesto l’inoltro della documentazione a mezzo posta). Nella risposta è opportuno fare riferimento preciso all’annuncio riportando il codice alfanumerico che solitamente contrassegna ogni posizione ricercata. Dichiarate esplicitamente la vostra disponibilità a trasferirvi dal vostro domicilio abituale alla sede di lavoro. 20. ANNUNCIO Rientra nella logica dell’autocandidatura pubblicare inserzioni per offrire il proprio lavoro. Occorre a tal fine preparare un annuncio scritto in modo chiaro e sintetico, scegliendo le informazioni utili a promuovere il proprio profilo professionale: gli studi, le esperienze di lavoro, le competenze particolari e le abilità significative. Tutto in poco spazio, con linguaggio rapido ma non telegrafico e mettendo in testa le caratteristiche su cui si vuole attirare l’attenzione. Non bisogna dimenticare di indicare l’età, il numero di telefono, l’indirizzo, la casella di posta elettronica. Particolare attenzione va fatta nella scelta del dove e quando pubblicare l’annuncio, anche al fine di ammortizzare i costi con la massima resa. 21. APATIA Difetto di reazioni emotive di fronte a situazioni che di norma suscitano interesse. Se derivata da frustrazione, è il ripiegamento dell’individuo dinanzi ad un ostacolo, per difetto di adeguata motivazione. La risposta apatica spesso si manifesta in seguito a ripetuti insuccessi e si contrappone alla risposta aggressiva. 22. APPRENDIMENTO Serie di processi che consentono a persone, organismi ed organizzazioni di ottenere una conoscenza crescente costituendo modelli stabili di risposta più adeguati. In realtà si assiste ad un percorso a spirale: con l’apprendimento si ottengono sì nuove conoscenze per nuovi modelli, ma sulla loro scorta si ricercano anche più vasti ambienti, i quali richiedono nuovi processi di apprendimento e così via. I processi di apprendimento sono sostanzialmente classificabili in tre gruppi: a) apprendimento di singole risposte (inconsapevole); b) apprendimento per problem solving, che può essere per prova ed errore (finalizzato ad un obiettivo) oppure per intuizione (insightful learning), in genere consapevole fino ad essere intenzionale; c) apprendimento per imitazione. Trovare soluzioni opportune al problema dell’apprendimento è fondamentale per un buon addestramento. addestramento. 23 23. APPRENDISTATO Riferimenti normativi: Codice civile – art. art. 2130 – 2134 - del tirocinio l. 19 gennaio 1955, n. 25 (Pubblicata nella G. Uff. 14 febbraio 1955, n. 35). Disciplina dell'apprendistato DPR 30 dicembre 1956, n. 1668 (Pubblicato nella G. Uff. 16 marzo 1957, n. 70). Approvazione del regolamento per l'esecuzione della disciplina legislativa sull'apprendistato. l. 28 febbraio 1987, n. 56 (Pubblicata nella G. Uff. 3 marzo 1987, n. 51, S.O.). Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro lavoro l. 24 giugno 1997, n. 196 Pubblicata nella G. Uff. 4 luglio 1997, n. 154, S.O.). Norme in materia di promozione dell'occupazione. D.M. 08-04-1998 (Pubblicato nella G.U. 14-05-1998, n. 110, Serie Generale) Disposizioni concernenti i contenuti formativi delle attività di formazione degli apprendisti D.M. 20-05-1999 (Pubblicato nella G.U. 15-06-1999, n. 138, Serie Generale) Individuazione dei contenuti delle attività di formazione degli apprendisti E’ uno speciale rapporto di lavoro in forza del quale l'imprenditore è obbligato ad impartire o a far impartire, nella sua impresa, all'apprendista assunto alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato, utilizzandone l'opera nell'impresa medesima. Il lavoratore assunto come apprendista deve avere un’età compresa tra i 16 e i 24 anni (nel settore artigiano l’età massima è elevata a 29 anni se è interessata una qualifica ad alto livello professionale; per i portatori di handicap il limite di età e di 26 anni; deve, inoltre, essere iscritto nelle liste ordinarie di collocamento, collocamento, non essere in possesso delle capacità professionali da conseguire, deve essere in possesso del titolo di studio successivo alla scuola dell’obbligo o di attestato di qualifica professionale; il contratto può essere stipulato sia per qualifiche operaie, che per quelle impiegatizie. Il contratto di apprendistato è un contratto a causa mista, ove, accanto accanto alla alla retribuzione si ha la formazione professionale quale corrispettivo della prestazione lavorativa. Le attività formative per apprendisti, di cui all'art. 2, lettera a), del decreto del Ministro del lavoro dell'8 aprile 1998, 1998, devono perseguire i seguenti obiettivi obiettivi formativi formativi articolati articolati in in quattro quattro aree di contenuto: competenze relazionali, organizzazione ed economia, disciplina del rapporto di lavoro, sicurezza sul lavoro. La durata del periodo di apprendistato non può essere inferiore ai 18 mesi (per l’artigianato il limite di durata massimo per l’apprendistato è di 5 anni) Il datore di lavoro che ricorre all’apprendistato beneficia di una riduzione contributiva e alla scadenza del termine di durata previsto può decidere di trasformare il rapporto in normale contratto di lavoro a tempo indeterminato, indeterminato, oppure può comunicare al lavoratore la disdetta 24. ARTIGIANATO (vedi: IMPRESA ARTIGIANA) ARTIGIANA) 25. ASFOR – ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLE SCUOLE DI FORMAZIONE Indirizzi utili: ASFOR Via Tabacchi, 56 20136 MILANO tel. 028376293; Fax 02.8373561 www.asfor.it e-mail: [email protected] L’ASFOR ha istituito sin dal 1991 un processo di Accreditamento Master con lo scopo di garantire la consistenza dei programmi Master , promuovere un permanente sistema di autodisciplina, adeguare la qualità dei corsi agli standards internazionali. L’accreditamento è concesso solo ai Master che dimostrino di essere in possesso dei requisiti relativi ai contenuti del corso, alle caratteristiche dei docenti che li realizzano, alle metodologie didattiche utilizzate, alle modalità di selezione dei candidati, alla serietà delle istituzioni organizzatrici, alle garanzie di continuità nel tempo. 26. ASPETTATIVE 24 Le aspettative derivano da una rigida corrispondenza tra il fatto atteso e la rappresentazione che il soggetto si fa della realtà alla quale il fatto appartiene (tra quello che avverrà ed il come lui s’immagina che avvenga). Le aspettative sono condizioni d’estremo interesse per la comprensione di ogni comportamento umano, per i fini di questo dizionario nella ricerca di un lavoro. 27. ASSE PRIORITARIO Con tale locuzione s’intende ciascuna delle priorità strategiche inserite, dall’U.E., in un quadro comunitario di sostegno o in un intervento, cui s’accompagnano una partecipazione dei Fondi e degli altri strumenti finanziari e le corrispondenti risorse finanziarie dello Stato membro, nonché una serie di obiettivi specifici. 28. ASSESSMENT CENTER Locuzione che si può rendere con centro della valutazione. Nel campo delle risorse umane, con questo termine è indicato un metodo per selezionare i candidati a posti dirigenziali. E’, inoltre, una tecnica di addestramento che si avvale di simulazioni di situazioni aziendali reali e fa ricorso a test conoscitivi e logici orali e scritti. 29. ASSOTELEMA www.assotelema.it/tel/tel2000.htm E’ questo il sito dell’associazione dei lavoratori Qui sarà possibile trovare informazioni su chi sono i telelavoratori e cosa fanno. Basterà cliccare sulle singole regioni della cartina d’Italia per visualizzare un elenco di telelavoratori e la loro attività professionale. 30. ASSUNZIONI OBBLIGATORIE Riferimenti normativi: l. 2 aprile 1968, n. 482 concernente: Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni amministrazioni ee le le aziende private l. 24 giugno 1997, n. 196 concernente: Norme in materia di promozione dell'occupazione. DPR 9 maggio 1994, n. 487 concernente: Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi. DPR 18 giugno 1997, n. 246 concernente: Regolamento recante modificazioni al capo IV del DPR 9 maggio 1994, n. 487, in materia di assunzioni obbligatorie presso gli enti pubblici. l. 28 febbraio 1987, n. 56 concernente: Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro lavoro l. 5 febbraio 1992, n. 104 concernente: Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 concernente: Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 Hanno diritto all’assunzione obbligatoria - presso le aziende private e le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le amministrazioni regionali, provinciali e comunali, le aziende di Stato e quelle municipalizzate, nonché le amministrazioni degli enti pubblici in genere e degli istituti soggetti a vigilanza governativa - gli invalidi di guerra (militari e civili), gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, i ciechi, i sordomuti, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro, gli extubercolotici e i profughi. 31. ATTEGGIAMENTO Attitudine. Nella singola persona è definito come risposta emotiva stabile e costante ad uno stimolo ambientale, risposta manifestamente vissuta nell’ambito di un rapporto sociale. Condizionato dalle aspettative, aspettative, l’atteggiamento coinvolge affetti e pensiero; prelude all’azione orientandola. Tale orientamento è giudicato favorevole o sfavorevole dagli altri, in funzione delle loro aspettative. 32. AUDIT (Revisione Contabile) 25 Complesso di procedure con cui sono controllati tutti gli aspetti relativi all’organizzazione, gestione e contabilità di un’azienda, privata o pubblica. 33. AUTO IMPRENDITORIALITA’ Riferimenti normativi: d.p.c.m. 27 marzo 1997 recante: Azioni volte a promuovere l'attribuzione di poteri e responsabilità alle donne, a riconoscere e garantire libertà di scelte e qualità sociale a donne e uomini. uomini. D.L. 30 dicembre 1997, n. 457 convertito in L.27 febbraio 1998, n°30 recante: Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione. D.M. 7 settembre 1995, n. 528, 528, recante: Regolamento recante criteri per l'esame della congruenza e validità dei progetti presentati per il finanziamento al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, criteri e modalità di ripartizione dei finanziamenti nonché disposizione temporanea per l'attuazione degli articoli 2 e 4 della l. 7 agosto 1990, n. 241 E’ la capacità del singolo lavoratore o di un gruppo di proporsi operativamente sul mercato creando imprenditorialità nuova basata sull’esperienza acquisita, sia nel mondo del lavoro (personale in esubero), sia nello studio (donne e giovani). Lo Stato viene incontro alle esigenze di nuova occupazione e alle emergenze create dalle imprese in difficoltà, potenziando e incentivando tutte le iniziative tese a creare occupazione e in particolare promuove l’autoimprenditorialità, anche mediante l'utilizzazione e il potenziamento della legislazione a favore della creazione di impresa e la piena applicazione della normativa sul prestito d'onore per giovani. 34. AUTOMAZIONE Sostituzione del lavoro umano attraverso meccanismi operativi e di controllo. L’automazione coinvolge la realizzazione di sistemi caratterizzati da processi di feedback ad alto contenuto informazionale (sistema informativo) e da processi produttivi continui ed integrati. Di là dalla produzione fisica, l’automazione della gestione aziendale richiede un intenso uso dell’electronic data processing (edp) oltre che l’impiego di personale specificamente addestrato e formato alla nuova tecnologia. 35. AZIONI TRASVERSALI Sono uno dei tre filoni di attività in cui si articola il programma “Socrates ”. “Socrates”. Lingua (promozione dell’apprendimento linguistico) Il programma comprende una gamma di iniziative con le quali, in stretto collegamento con le attività analoghe previste dal programma “Leonardo ”, ci si propone di migliorare in tutti i “Leonardo”, paesi partecipanti la didattica e lo studio delle lingue: Azione A – Programmi di cooperazione europea europea per per la la formazione formazione degli degli insegnanti insegnanti di di lingue (PCE) Azione B - Formazione continua nell’insegnamento delle lingue straniere Azione C – Periodi di assistentato per futuri insegnanti di lingue Azione D – Ideazione di strumenti di didattica delle lingue e di valutazione delle conoscenze linguistiche Azione E – Progetti educativi comuni per l’apprendimento delle lingue (PEC) Istruzione aperta e a distanza Istruzione degli adulti Scambi di informazioni ed esperienze 36. BACINO D’IMPIEGO Per la corretta utilizzazione di manodopera stagionale sono stati istituiti i cosiddetti bacini d’impiego, individuati dalle OO.SS. dei lavorati, in alcune zone particolarmente interessate ai fenomeni migratori. Le Commissioni regionali per la manodopera agricola, sulla base delle varie realtà locali, possono procedere alla delimitazione dei bacini d’impiego secondo criteri che meglio rispondano alle esigenze concrete di compensazione delle domande ed offerte di lavoro. 37. BACK UP (TO) 26 Nel linguaggio dell’informatica significa copiare i dati presenti nella memoria di lavoro su di un’altra unità di memoria, ad esempio su floppy disk, in modo tale da avere una copia di salvataggio dei dati da ripristinare in caso di mal funzionamento dell’ Hardware. Hardware. 38. BADGE Termine entrato nel linguaggio internazionale per indicare un distintivo di metallo, plastica o stoffa, che è esibito per mostrare la propria appartenenza ad una società, il tipo di lavoro o, in altri contesti, la causa della quale si è paladini. In tempi più recenti il badge è anche il tesserino magnetico usato da molte aziende per il rilevamento delle presenze del personale. 39. BALANCE SHEET Bilancio Patrimoniale. Conto riassuntivo che mostra su un lato le passività di un’azienda e sull’altro le attività disponibili per far fronte alle passività. Le passività sono elencate sul lato sinistro e le attività sul lato destro del conto, con saldi che si pareggiano. 40. BANCARIO TELEMATICO E’ l’esperto che lavora nei siti Internet delle banche o nei servizi di phone banking. Non è più un semplice venditore di prodotti finanziari preconfezionati, il bancario telematico è una figura più complessa e completa: infatti, deve essere in grado di costruire un sistema di investimenti su misura per ogni singolo cliente, che sia un grande investitore o un piccolo risparmiatore. Il pacchetto è costruito a seconda del capitale a disposizione, del periodo di tempo scelto e della propensione al rischio del cliente. E’ preferibile una laurea in Economia e una buona conoscenza dei mercati e degli strumenti finanziari italiani e internazionali. E’ una figura professionale richiesta da tutti gli istituti di credito che stanno entrando on line e che stanno rinforzando i servizi integrati di assistenza alla clientela nella logica dell’attenzione al cliente. 41. BASIC Acrostico formato dalle parole Beginners All-purpose Symbolic Instruction Code (Codice Simbolico Polivalente d’Istruzioni per Principianti). Il termine sta ad indicare, in informatica, un linguaggio semplice di programmazione ad alto livello per calcolatori elettronici usato quasi esclusivamente nel campo dei Personal Computer (PC). 42. B.I.C. – Business Innovation Centre Riferimenti normativi: Indirizzi utili dei BIC attivi nelle Regioni Lazio, Sardegna, Umbria: Umbria: BIC Lazio S.p.A., Via Parioli, 41, 00197 Roma, tel. 06.8079435, Fax 06.8078839 BIC Sardegna S.p.A., Via Strada Ovest, Centro Servizi CASIC, VI, 09124 09124 Cagliari, Cagliari, tel. 070.201621 Fax 070.20162236 BIC Umbria S.p.A., Strada delle Campore, 13, 05100 Terni, tel. 0744.800404, 0744.800404, Fax Fax 0744.800280 GEPI S.p.A., Via del Serafico, 200, 00142 Roma, tel. 06.503981, Fax 06.5037426 S.P.I. Via Guglielmo Saliceto, 5, 00161 Roma, tel. 06.854541, Fax 06.85454373 I BIC, o Centri Europei d’Impresa e Innovazione, sono organismi senza scopo di lucro nati sulla base di un programma lanciato nel 1984 dalla Direzione Generale delle Politiche Regionali (DG XVI) della Commissione Europea; essi hanno come obiettivo la creazione di nuove attività imprenditoriali e lo sviluppo innovativo delle piccole e medie imprese già esistenti valorizzando le potenzialità locali e la diffusione della cultura d’impresa. Il legame costante con l’U.E. permette di offrire informazioni sempre aggiornate sui programmi comunitari e sulle opportunità di accesso e di cooperazione nel mercato comune (per l’elenco dei BIC operanti in Italia si rinvia agli “indirizzi “indirizzi utili”). utili”). 43. BILANCIO Riferimenti normativi: Codice Civile: art. 2424 e seguenti Strumento informativo che comprende i dell’impresa. dati patrimoniali, economici e finanziari 27 1. 2. 3. 4. E’ il Piano programmatico, redatto da un’azienda o da una pubblica amministrazione (normalmente da ogni organizzazione che preveda di avere delle entrate e delle spese) in cui sono fissati tutti gli obiettivi di spesa e di entrata; è generalmente riferito all’esercizio annuale successivo a quello di stesura. Si distinguono: Bilancio civilistico – è il Bilancio d’esercizio richiesto dalla legge; secondo le norme del Codice Civile, il Bilancio è un documento obbligatorio obbligatorio per per l’imprenditore l’imprenditore commerciale commerciale che che si si compone di due parti: lo stato patrimoniale (definito in modo improprio improprio bilancio) e il Conto Profitti e Perdite. Inoltre, deve essere corredato da una relazione degli amministratori sull’andamento della gestione e sull’informativa di bilancio. Tale relazione degli amministratori costituisce parte integrante del bilancio. Il Codice regola il contenuto minimale dei due prospetti e stabilisce il contenuto e i criteri di valutazione del bilancio e della relazione degli amministratori. Bilancio consolidato – E’ un prospetto che espone la situazione patrimoniale- finanziaria ed economica, le variazioni nei conti di patrimonio netto e nella situazione patrimoniale finanziaria di un gruppo di imprese viste come un’unica entità economica. In Italia, l’efficacia di tale documento è solo di informativa economica; sono scarsi i riferimenti normativi e comunque dal bilancio consolidato non originano rapporti giuridici, in quanto l’entità del gruppo non è individuata individuata come come soggetto soggetto di di rapporti rapporti giuridici. giuridici. Bilancio d’esercizio – E’ il bilancio inteso a fornire informazioni patrimoniali, economiche e finanziarie di un’impresa in funzionamento e non in situazioni particolari quali la cessione o la liquidazione. Il bilancio di funzionamento può riferirsi ad un’impresa giuridicamente autonoma (es. il bilancio di una società) ovvero ad un gruppo di imprese, aventi ognuna personalità giuridica, legate fra di loro da un rapporto comune di partecipazione diretta o indiretta con una società controllante detta Capogruppo (Bilancio consolidato). I documenti base costituenti il bilancio d’esercizio sono: lo Stato patrimoniale; il Conto economico; le Note illustrative. Prospetti supplementari indispensabili per la corretta rappresentazione della situazione patrimoniale - finanziaria dell’impresa in funzionamento sono: il Prospetto delle variazioni avvenute nei conti di patrimonio netto nell’esercizio; il Prospetto Prospetto delle delle variazioni avvenute nella situazione patrimoniale - finanziaria (o Rendiconto finanziario). Bilancio straordinario – E’ un documento che evidenzia la situazione economica, patrimoniale e finanziaria in un momento particolare dell’impresa, indipendentemente dalla convenzionale ripartizione in esercizi della vita aziendale (ad es. fusione, cessione, scorporo, liquidazione). Riguarda, pertanto, rappresentazioni non rituali ma connesse a particolari fenomeni o eventi interni o esterni all’impresa; questa prospettiva di osservazione, diversa da quella utilizzata per il bilancio d’esercizio, si riflette nell’utilizzo di principi contabili specifici, tesi a cogliere il capitale economico dell’impresa e la sua capacità futura di produrre reddito da esercizio e/o realizzo. 44. BLUE CHIPS Termine usato nel linguaggio economico e, più precisamente, in quello borsistico, per indicare i titoli guida o le azioni industriali di società solide che non costituiscono alcun rischio di investimento anche in caso di recessione economica. 45. BORSA LAVORO Riferimenti normativi: D.lgs. 7 agosto 1997, n. 280 concernente: Attuazione della delega conferita dall'articolo 26 della l. 24 giugno 1997, n. 196, in materia di interventi a favore di giovani inoccupati nel Mezzogiorno. l. 24 giugno 1997, n. 196 concernente Norme in materia di promozione dell'occupazione. E’ destinata a giovani di età compresa tra i 21 e i 32 anni, disoccupati o in cerca di prima occupazione oppure occupati a tempo parziale e che aspirino ad una diversa occupazione; la durata dell'impegno nelle borse di lavoro, presso imprese con non più di 100 dipendenti, non può essere superiore a dodici mesi e con orario non superiore a venti ore settimanali. L'impegno dei giovani nelle borse di lavoro non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro. Con l’istituzione delle Borse lavoro l’intenzione del legislatore è quella di sovvenzionare il lavoro nel mercato, anziché la disoccupazione o il lavoro fuori dal mercato, e in specie quel particolare settore dell’economia che si è dimostrato di gran lunga il più dinamico e vitale, ossia quello delle piccole e medie imprese. imprese. 28 46. BORSA DI STUDIO E’ la somma di denaro messa a disposizione di singoli individui per agevolarli nella continuazione degli studi o nel perfezionamento di cicli di studio già completati, le borse di studio hanno carattere di continuità o di periodicità. 47. BOX SORTING TEST Usato nelle ricerche motivazionali. Gli intervistati rispondono alle domande scegliendo tra alcune risposte prestampate su cartellini; il cartellino con la risposta scelta è immesso in una scatola di una serie che riveste un significato particolare. In tal modo si ottiene omogeneità nelle risposte, eliminazione della creatività dell’intervistato, una sua maggiore attenzione verso la risposta (momento della scelta), spersonalizzazione dei riferimenti, drammatizzazione del test, che assume forma di gioco. L’insieme dei cartellini risposta costituisce quello che è normalmente un questionario chiuso. 48. BRAIN STORMING Letteralmente “tempesta di cervelli”. E’ la tecnica che mira a tirare fuori idee nuove da un gruppo; tutti i partecipanti propongono liberamente e senza inibizione alcuna ogni idea, pensiero, parola o folgorazione che gli passa per la testa. Il gruppo può essere guidato da un animatore. L’intera seduta è registrata per successive analisi critiche. 49. BRAND MANAGER Nell’organizzazione delle vendite è il dirigente (Direttore di marca o di prodotto) responsabile di una linea di prodotti contraddistinti dalla stessa marca. 50. BROKER E’ mediatore d’assicurazione e riassicurazione, denominato anche broker, chi esercita professionalmente attività rivolta a mettere in diretta relazione con imprese di assicurazione o riassicurazione, alle quali non sia vincolato da impegni di sorta, soggetti che intendano provvedere con la sua collaborazione alla copertura dei rischi, assistendoli nella determinazione del contenuto dei relativi contratti e collaborando eventualmente alla loro gestione ed esecuzione. Il termine è utilizzato anche per indicare gli agenti di cambio che operano come agenti del pubblico nelle Borse valori. 51. BUDGET E’ uno strumento di programmazione con il quale, previo esame dello scenario interno ed esterno dell’azienda, sono stabiliti gli obiettivi da raggiungere nel successivo esercizio. Costituisce, inoltre, uno strumento di controllo aziendale che è espletato attraverso il successivo confronto con i dati consuntivati, interpretazione degli scostamenti per identificare le azioni correttive necessarie. 52. BUONSENSO Capacità di giudizio equilibrato e sereno verso situazioni problematiche, anche in assenza di soluzioni ragionevoli. Il concetto di buonsenso merita alcune considerazioni aggiuntive per la sua importanza nella vita di tutti i giorni e ancor più ai fini di questo Dizionario: Riguarda solo problemi pratici; è limitante, addirittura dannoso nella elaborazione teorica Implica uno scorso coinvolgimento emotivo È sostenuto da una certa dose di intuizione, diffida pertanto della logica deduttiva Non si addice a momenti di genialità, bensì privilegia situazioni di mediocrità Non concorda necessariamente con l’opinione generale Ha la forza della persuasione È incline a soluzioni di adattamento, oppure più tattiche che strategiche Deriva da doti innate e da conoscenze primitive, più che da esperienza e da cultura successivamente acquisite 53. BUROCRAZIA Secondo Max Weber la Burocrazia rappresenta la forma di organizzazione ideale, dove il potere è esercitato con la massima razionalità, e dove i seguenti criteri di amministrazione cui si ispira la rendono tecnicamente superiore ad altre: Competenza ed autorità rigidamente e chiaramente definite 29 Spinta gerarchizzazione dei compiti e delle funzioni Separazione tra realtà organizzativa e vita privata privata Minuta specializzazione Fedeltà e dipendenza assoluta dei funzionari verso l’organizzazione Assoluta indipendenza dell’organizzazione dai suoi membri con conseguente accentramento del potere e spersonalizzazione della componente umana Gli aspetti degenerativi della forma burocratica presenti negli apparati pubblici (ovunque ed in qualunque epoca) sono dati dal fatto che tali organizzazioni hanno per prime raggiunto dimensioni e complessità tali da presentare chiari segni di rigidità e sopruso di potere, senza peraltro godere, più di quel tanto, dei vantaggi weberiani di efficienza ed efficacia, rintracciabili nel modello astratto di questo studioso. 54. BUROCRATESE E’ il linguaggio burocratico, caratterizzato da locuzioni astratte, eufemistiche, da prolissità e vuotaggine di contenuti, espressi con circonlocuzioni involute. 55. BUSINESS Termine che indica un’attività commerciale, un affare, una professione e, più in generale, una qualsivoglia occupazione che, pur non essendo necessariamente diretta al conseguimento di un profitto, non sia svolta senza fini di lucro. 56. BUSINESS PLAN Con questa locuzione si definisce, abitualmente, il piano d’impresa, che è lo strumento di lavoro essenziale, sia per vendere il proprio prodotto, sia per acquisire gli aiuti ed i finanziamenti opportuni. Si ricorda che i prestiti sono concessi dal mercato finanziario tradizionale (banche, finanziarie, leasing), dalle Associazioni di categoria, dai Mediocrediti. Interessanti sostegni sono stanziati dalla Comunità Europea e lo Stato e le Regioni aiutano la creazione di nuova imprenditorialità. imprenditorialità. Il Business Plan è il documento con cui si presenta la propria idea imprenditoriale, va perciò curato in tutte le sue parti: 30 Presentazione della compagine sociale che propone il B.P. Va illustrato il tipo di impresa che si intende fondare e vanno presentate le caratteristiche professionali e di formazione del proponente e degli eventuali soci; in sostanza si tratta di presentare il curriculum con una particolare attenzione alle motivazioni che hanno spinto a tentare questa strada. Va poi indicata la forma giuridica, cioè il tipo di società: cooperativa oppure a responsabilità limitata oppure S.p.A. oppure ditta individuale. Questa scelta dipende da una serie di valutazioni relative al numero dei soggetti, al capitale investito, al tipo di responsabilità che si intende assumere, ai diversi obblighi contabili e fiscali. Presentazione dell’idea imprenditoriale – Va descritto il prodotto o servizio che si vuole offrire mettendone in luce gli elementi che lo rendono competitivo, cioè la sua capacità di dare risposta ad un’esigenza, di rispondere in modo innovativo a bisogni concreti, segnalando anche, eventualmente, il possesso di brevetti o di esclusive tecnologiche. Il tutto tutto dimostrando dimostrando competenza ed esperienza nel settore attraverso una stesura che metta in evidenza un’analisi puntuale. Analisi del mercato potenziale – Vanno compiute una ricognizione ed una valutazione del mercato nel quale si andrà ad operare: caratteristiche del territorio, dei possibili clienti-tipo, della concorrenza già esistente o che può svilupparsi in futuro. Obiettivi e strategie imprenditoriali - Vanno precisati i punti di forza del prodotto o servizio rispetto a quanto analizzato precedentemente: perché e come si è in grado di affrontare la concorrenza in un determinato segmento di mercato e le previsioni di quote di mercato; le strategie di marketing che si intendono perseguire; il livello di qualità che si vuole raggiungere; i prezzi che si intende praticare; le quantità e la politica commerciale. Processo produttivo – Vanno specificate le attrezzature, i macchinari, i diversi beni e strumenti che servono per la realizzazione del prodotto o del servizio indicandone il numero, le caratteristiche, il costo, il piano d’implementazione e di attuazione degli investimenti. Struttura organizzativa e organizzazione del lavoro – Sulla base degli obiettivi e delle scelte descritte, va individuata la struttura organizzativa in grado di sostenerli a partire dall’allocazione, decentramento, sistemi di approvvigionamento e di distribuzione. Vanno altresì descritte le competenze dei diversi soci, le collaborazioni che si intendono attivare e gli eventuali dipendenti che si intende assumere, la programmazione dei tempi di avvio e di esecuzione dell’attività. Previsioni economico-finanziarie – Vanno precisate, in questo capitolo, l’analisi dei costi fissi (affitti, leasing, leasing, personale, interessi sui mutui, licenze, ecc.), dei costi variabili (telefono, elettricità, promozione, consulenze, oneri fiscali, ecc.), il possesso di mezzi propri, l’analisi dei ricavi previsti, il fabbisogno finanziario, le fonti di finanziamento attivabili. 57. CAD In Informatica, acronimo di Computer-Aided Design (Progettazione assistita da un computer). Il termine sta ad indicare genericamente il software applicativo che facilita la progettazione in vari settori della tecnica (ingegneria e architettura in particolare). 58. CALL CENTER Tipica funzione di lavoro a distanza o di telelavoro; al Call center è demandato il rapporto di prima linea con i clienti, tramite un numero verde o grazie ad appositi programmi che permettono di trasmettere le telefonate su Internet. Internet. 59. CAMPAGNA PUBBLICITARIA Serie programmata di messaggi pubblicitari attraverso l’opportuno utilizzo dei mass media. media. Essa si articola in : briefing, ideazione, realizzazione, produzione dei messaggi. Si distinguono campagne declinate (con idea centrale e messaggi variati), campagne di lancio (nuovi prodotti), campagne di prestigio e di stile (per consumi di prodotto o per immagine), campagne collettive (pubblicità progresso, ecc.) 60. CAPACITA’ (LE) Riguardano la possibilità che una certa persona, posta in certe condizioni ambientali ed operative, riesca a produrre i risultati indicati. Ad esempio le capacità professionali di un manager si riferiscono alla possibilità che una persona che si trovi effettivamente in una situazione direttiva riesca a produrre risultati di efficienza e di efficacia, efficacia, di breve o di lungo periodo. Risulta allora evidente che la valutazione di capacità umane richiede condizioni al contorno (qualunque esse siano, anche volutamente ambigue o indeterminate) che vanno preliminarmente circostanziate insieme al soggetto in esame, affinché il gioco sia equo; così facendo si ottengono risultati che indicheranno i limiti entro i quali quali la la persona persona èè in in grado grado di di produrre risultati positivi in quella situazione. 61. CAPITALE Secondo la teoria economica il capitale è costituito dallo stock di risorse disponibili mantenute e dirette a soddisfare i bisogni futuri. In questo concetto rientra pertanto anche quello di risparmio: questo è più inteso come accumulazione per le necessità dirette del consumatore, mentre il capitale manifesta questa sua capacità di soddisfare bisogni futuri indirettamente, attraverso la produzione di altri beni. Il risparmio diventa normalmente capitale quando affluisce sui mercati di scambio monetario e finanziario, i quali assicurano la copertura delle necessità di approvvigionamento dei produttori. 62. CAPITALE UMANO E’ un modo di visualizzare e valutare la forza lavoro. Il reddito di un lavoro dovrebbe essere direttamente proporzionale all’investimento fatto dal diretto interessato o dalla ditta dalla quale dipende, per raggiungere attraverso studi, corsi e seminari, un determinato grado di specializzazione. La differenza di salario tra un lavoratore specializzato e uno non specializzato è costituita dall’investimento proficuo del capitale umano. 63. CAPO Persona inserita o che definisce un ambito gerarchico, mediante il quale regola, organizza e dirige l’attività altrui. I compiti di un capo sono i seguenti: Assicura la cooperazione verso obiettivi comuni Assicura la corretta relazione tra funzioni operative Controlla l’esecuzione dei compiti individuali Media i conflitti del gruppo a lui sottoposto 31 Rappresenta il gruppo al di fuori di esso; ne promuove le funzioni e l’immagine Distribuisce compiti operativi tra i subordinati Predispone programmi di attività e ne verifica l’avanzamento Risponde dei risultati del gruppo 64. CAPOGRUPPO E’ una società che esercita di fatto il controllo su un insieme determinato di società, dette controllate, attraverso il possesso diretto o indiretto della maggioranza delle azioni con diritto di voto, o comunque per situazioni di fatto (es. nominare la maggioranza del Consiglio di Amministrazione). 65. CARATTERE Aspetto della personalità che abbraccia modi abituali di reagire in situazioni morali e sociali con costanza e stabilità nel tempo. Diversamente dal semplice temperamento. Di chiara natura innata, il carattere è anche dato dal prodotto dell’azione ambientale sull’individuo (esperienze) 66. CENTRI PER L’IMPIEGO E CENTRI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO Riferimenti normativi: l. 28 febbraio 1987, n° 56 recante: Norme sull’organizzazione del mercato del lavoro lavoro l. 15 marzo 1997, n. 59, 59, recante: Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa. D.lgs. 23 dicembre 1997, n. 469 recante: Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della l. 15 marzo 1997, n. 59 l. R. Abruzzo 16 settembre 1998, n°76 recante Disciplina dell’organizzazione del sistema regionale integrato dei servizi servizi dell’impiego dell’impiego l.r. Lazio 7 agosto 1998, n°38, n°38, recante: Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro La rete dei Centri per l’impiego, istituita istituita dalle dalle Regioni Regioni in in ciascuna ciascuna Provincia, Provincia, svolge svolge le le funzioni ed i compiti relativi al collocamento, collocamento, la compilazione e la tenuta delle liste di mobilità, la gestione delle politiche attive del lavoro assegnate alla competenza provinciale. Al fine di incrementare l’occupazione ed incentivare l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro, i Centri per l’impiego erogano ai lavoratori ed alle imprese servizi relativi a: rilevazione delle opportunità formative formative ee delle delle occasioni occasioni di di lavoro, lavoro, organizzazione delle attività di informazione e di orientamento, orientamento, consulenza individuale a lavoratori e piccoli imprenditori, preselezione funzionale all’incontro tra domanda ed offerta di lavoro, progettazione di percorsi di sviluppo formativo e professionale, diffusione della conoscenza e promozione delle agevolazioni offerte dalla normativa statale e regionale diretta ad incentivare nuova imprenditorialità individuale e collettiva ed il reinserimento lavorativo. 67. CENTRO DI COSTO Parte dell’attività aziendale istituito con lo scopo primario di costituire una base per un’attendibile rilevazione dei costi. Il concetto di centro di costo non è di natura organizzativa bensì contabile ed identifica un’attività anziché una struttura. Si suole classificare i centri di costo come segue: Centro produttivo – area di attività inerente alle fasi di lavorazione e caratterizzata, al suo interno, dalla omogeneità dei mezzi di produzione o dei prodotti. Centro ausiliario – area di attività che fornisce servizi di supporto ai centri produttivi (es.: manutenzione, ispezione, collaudo). Centro comune – presta attività a favore dei centri produttivi e ausiliari (es.: sorveglianza, riscaldamento centrale, ecc.) Centro artificiale – è un centro di costo fittizio, in quanto non svolge attività alcuna; ha una logica solo contabile e costituisce solo un mezzo per accumulare costi quali: assicurazione, affitto, imposte sui fabbricati, ecc. 32 68. CENTRO DI RESPONSABILITA’ Unità organizzativa dell’azienda per la quale è stata identificata la persona responsabile. Al centro di responsabilità, sulla base di una delega d’autorità, sono assegnati alcuni obiettivi la cui realizzazione è rilevata periodicamente dal sistema di controllo di gestione dell’azienda. 69. CHANGE MANAGER E’ un esperto in grado di valutare le conseguenze dell’impatto dell’hi-tech e della Rete in un’azienda o in un business. Analizza l’impatto delle nuove tecnologie sui processi operativi e organizzativi dell’azienda, dalla trasmissione dati alla gestione dei magazzini e agli acquisti on line; individua gli eventuali punti critici, suggerisce cambiamenti organizzativi e programmi di formazione per i dipendenti per sfruttare al meglio le possibilità di aumento dalla competitività offerte dalla Rete e di risparmio su alcune voci. Indispensabile una laurea, un Master in Business Administration o in e-commerce; e-commerce; ottima conoscenza delle possibilità della Rete e buona padronanza dell’inglese. 70. C.I.L.O. – Centri di Iniziativa Locale per l’Occupazione Sulla base di analoghe iniziative europee erano stati istituiti con legge regionale i “C.I.L.O. Essi avevano dimensione sovra-comunale e svolgevano, tra l’altro, compiti di: rilevazione delle caratteristiche e dei bisogni delle persone persone in in cerca cerca di di occupazione; occupazione; informazione sulle iniziative di orientamento scolastico e professionale; promozione per l’accesso ai corsi di formazione e riqualificazione professionale; informazione sulla mobilità nel settore del lavoro pubblico pubblico ee privato; privato; Le Regioni, in attuazione del dettato del D. Lgs. 469/97, 469/97, stanno trasformando i CILO in Centri per l’impiego o Centri per l’orientamento al lavoro. 71. CLUSTER ANALYSIS Chiamato anche clustering , è un metodo statistico di classificazione usato per ricercare una molteplicità di strutture omogenee all’interno dei dati rilevati 72. COBOL Acronimo di Common Business Oriented Language (Linguaggio fondamentale per la contabilità aziendale). In informatica questa sigla sta ad indicare un linguaggio di programmazione di alto livello, nato per l’elaborazione di dati inerenti alla contabilità e alla gestione aziendale. E’ a tutt’oggi il linguaggio più usato nell’ambito di applicazioni applicazioni su su computer di tipo gestionale. 73. COLLOCAMENTO Riferimenti normativi: Convenzione O.I.L. (Organizzazione Internazionale del Lavoro) del 9 luglio 1948, n°88, recante: Organizzazione del, servizio di collocamento; L.29 aprile 1949, n°264 e successive modificazioni ed integrazioni, recante: Provvedimento in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati; Legge 28-02-1987, n. 56 (Pubblicata nella G.U. 03-03-1987, n. 51, Supplemento ordinario) Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro l. 15 marzo 1997, n. 59, recante: Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa. D.lgs. 23 dicembre 1997, n. 469, recante: Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della l. 15 marzo 1997, n. 59 Per circa quarant’anni in Italia, in attuazione della Convenzione dell’OIL 9 luglio 1948, n°88, ha avuto vigenza il regime di monopolio pubblico degli uffici di collocamento, attraverso i quali è stato gestito poco meno del 2% di quanti erano in cerca di lavoro. A decretare la fine del monopolio è intervenuta una sentenza della Corte di Giustizia del Lussemburgo che, nel dicembre del 1996, ha dichiarato l’abuso di posizione dominante dello Stato italiano in violazione del trattato di Roma istitutivo della CEE Con la L.59/97 e il D. lgs. 469/97 si gettavano le fondamenta per la costruzione di un nuovo, moderno e più efficace sistema di avvio al lavoro e in più si apriva il settore anche all’intervento dei privati. 33 Il nuovo modello, tutto ancora da verificare, da mero strumento burocratico, che si limitava a registrare il disoccupato, dovrà assumere una funzione attiva di consulenza e di suggerimento, studiando per ogni individuo un progetto mirato di collocamento, da sottoporre a verifica dopo sei mesi o un anno al massimo. Anche l’ingresso dei privati è ancora a livello di mera potenzialità a causa dei vincoli imposti per ottenere le necessarie autorizzazioni e la complessità delle procedure. 74. COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO Riferimenti normativi: Convenzione O.I.L. (Organizzazione Internazionale del Lavoro) del 9 luglio 1948, n°88, recante: Organizzazione del, servizio di collocamento; L.29 aprile 1949, n°264 e successive modificazioni ed integrazioni, recante: Provvedimento in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati; Legge 28-02-1987, n. 56 (Pubblicata nella G.U. 03-03-1987, n. 51, Supplemento ordinario) Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro l. 15 marzo 1997, n. 59, recante: Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa. D. lgs. 23 dicembre 1997, n. 469, recante: Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della l. 15 marzo 1997, n. 59 Legge 12-03-1999, n. 68 (pubblicato in G.U. 23-03-1999, n. 68, S. O) recante: Norme per il diritto al lavoro dei disabili. Con l’entrata in vigore, il 18 gennaio 2000, della legge 68/1999 (norme per il diritto al lavoro dei disabili) la normativa sul collocamento obbligatorio è stata profondamente modificata. La nuova normativa consente di realizzare gli inserimenti in modo mirato: è previsto un unico elenco nel quale saranno raccolti dati più dettagliati in merito alle conoscenze, abilità, inclinazioni e competenze delle persone disabili, parallelamente è stato previsto anche la raccolta di dati puntuali in merito alle caratteristiche delle posizioni di lavoro. Il graduale processo di cambiamento consentirà di ridurre gli avviamenti numerici e casuali, di graduatoria, e di sviluppare il sistema delle convenzioni con le aziende. Nelle convenzioni dovranno essere sviluppati programmi graduali e mirati di inserimento, che possono prevedere anche tirocini di orientamento e forme di sostegno da parte dei servizi sociali, educativi e sanitari del territorio. I nuovi servizi per il collocamento obbligatorio riguarderanno le seguenti categorie: Una graduatoria unica che ricomprenda: invalidi civili, sordomuti, invalidi del lavoro, invalidi per servizio, cui è riservata un’aliquota del 7% nelle aziende con oltre 50 dipendenti (e una o due unità nelle più piccole imprese) Una graduatoria ulteriore, (che resterà attiva per un periodo limitato a 2 anni) che ricomprende: profughi, orfani e vedove di guerra, del lavoro, per servizio ed equiparati, cui è riservata un’aliquota del 1%. I documenti attualmente richiesti, per tutte le categorie, sono i seguenti: Stato di famiglia, certificato di iscrizione al collocamento ordinario, fotocopia iscrizione come disoccupato di altri familiari (solo se a carico), fotocopia del titolo di studio, eventuali diplomi professionali riconosciuti dalla Regione di appartenenza, documentazione medica comprovante l’invalidità. 75. COLLOQUIO DI SELEZIONE E’ una delle modalità che i datori di lavoro privati, ma ora anche le pubbliche amministrazioni per le figure professionali dirigenziali, utilizzano per il reclutamento del personale. Si hanno varie tipologie di colloquio: Colloquio di gruppo: serve all’esaminatore per valutare il comportamento del singolo e la capacità di rapporto con il gruppo, analizzare comportamenti e atteggiamenti, individuare l’attitudine alla leadership del candidato. Vi prendono parte da cinque a dieci candidati che dovranno discutere attorno ad un tema, solitamente di cultura generale, attualità o politica; oppure analizzare una situazione paradossale ed estrema; in realtà l’esaminatore (spesso uno psicologo) non è interessato ai contenuti della discussione quanto piuttosto ai comportamenti verbali e posturali. Si consiglia di non farsi troppo coinvolgere emotivamente dal tema in modo da non perdere la calma e conservare un atteggiamento di osservatore del gruppo che partecipa al dibattito guidando e sintetizzando la discussione, con garbo. 34 Colloquio individuale psico-attitudinale: è sempre e per tutti un momento di grande tensione; spesso il selezionatore è uno psicologo o un consulente che analizzerà soprattutto il curriculum, la storia personale, le motivazioni, le aspettative del candidato per verificare che siano congruenti con le caratteristiche dell’azienda e della posizione. E’ importante essere sinceri, evitare tic nervosi, preparare un piccolo discorso di presentazione e, poiché è una domanda ricorrente, fare una verifica degli ultimi libri letti. Vale la pena leggere i quotidiani delle ultime settimane. Essere emozionati non è una colpa ma sappiate mettervi in valore ed evitare le ingenuità. Nel congedarvi potete chiedere quanto tempo è previsto prima di avere l’esito del colloquio. E’ vietato chiedere il nome dell’azienda se si ha a che fare con una Società di Consulenza. Colloquio tecnico: E’ l’ultima tappa del percorso. Generalmente ci si arriva in tre. In questa sede sono verificate le reali capacità ed attitudini del candidato verso il mestiere che dovrà svolgere in azienda. Quindi per prepararsi a questo colloquio ripassate la materia e le eventuali esperienze precedentemente acquisite. Mostratevi molto entusiasti e disposti ad imparare quello che ancora non sapete fare. 76. COMENIUS E’ il secondo filone del programma “Socrates”, esso si prefigge d’incentivare la cooperazione nel settore dell’istruzione scolastica a tutti i livelli: scuola materna, elementare e secondaria. Il programma, in particolare, appoggia iniziative finalizzate a: accordi di cooperazione interscolastica basati su un progetto educativo europeo; attività educative a connotazione interculturale; formazione continua trasversale del personale scolastico, docente e di altre categorie. 77. COMETT Programma comunitario di educazione e di formazione in materia di tecnologia. Suo scopo principale è quello di stimolare e rinforzare la cooperazione europea fra l’industria e l’università, nel campo delle tecnologie avanzate, attraverso “progetti pilota” e “stage” all’estero di studenti e personale delle imprese. 78. COMMERCIO Riferimenti normativi: D.M. 10-11-1999, (G.U. 16-11-1999, n. 269, Serie Generale) recante: Indizione del bando per la selezione di soggetti intermediari per l'attuazione di progetti pilota nel settore del commercio D.M. 23-06-1999, n. 252 , (G.U. 03-08-1999, n. 180, Serie Generale) recante: Regolamento recante norme per la concessione di indennizzo ai soggetti titolari di esercizio di vicinato previsto dall'articolo 25, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 D.M. 21-04-1998, (G.U. 24-04-1998, n. 95, Serie Generale) recante: Modalità e termini per la presentazione delle richieste di agevolazioni fiscali per i settori del commercio ee del del turismo. turismo. D. lgs. 31-03-1998, n. 114, 114, (G.U. 24-04-1998, n. 95, Supplemento ordinario) recante: Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59. 59. Legge 25-03-1997, n. 77, (G.U. 29-03-1997, n. 74, Serie Generale) recante: Disposizioni in materia di commercio e di camere di commercio. D.L. 17-06-1996, n. 321 (convertito con modificazioni dall’art. 1 comma 1 della legge 8 agosto 1996, n° 421) (G.U. 17-06-1996, n. 140, Serie Generale) recante: Disposizioni urgenti per le attività produttive. I principi che regolano l’attività commerciale: L’art. 1 del D. Lgs. 114/98 individua i principi e le norme generali che regolano l’esercizio dell’attività commerciale ed in particolare al comma tre stabilisce che la disciplina del commercio intende perseguire le seguenti finalità: a) trasparenza del mercato, concorrenza, libertà di impresa e libera circolazione delle merci; b) tutela del consumatore; c) efficienza, modernizzazione e sviluppo della rete distributiva; d) pluralismo ed equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita; e) valorizzazione e salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane, insulari. Ambito di applicazione del D. lgs. 114/98 : Al fine di delineare senza possibilità di equivoco l’ambito di applicazione della nuova normativa all’art. 4 del D. lgs. 114/98, sono individuate e definite: 1) le modalità di esercizio del commercio; 2) le forme di esercizio del commercio; 3) le tipologie di esercizi per l’attività commerciale su aree private. 35 Costituiscono diverse modalità di svolgimento dell’attività commerciale: a) il commercio all’ingrosso, inteso come l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti - all’ingrosso o al dettaglio - o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande; tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione; b) il commercio al dettaglio, inteso come l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale. Forme di vendita. Le forme di vendita si suddividono in: a) ordinarie, le quali si configurano a seconda del luogo di esercizio come: 1) commercio su aree private in sede fissa, 2) commercio su aree pubbliche; b) speciali, così come elencate all’art. 4, comma 1, lett. h) del D. lgs. 114/98, 1) la vendita presso i c.d. spacci interni ovvero la vendita a favore di dipendenti da parte di enti o imprese, pubblici o privati, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole, negli ospedali e nelle strutture militari esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi; 2) la vendita per mezzo di apparecchi automatici ; 3) la vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione; 4) la vendita presso il domicilio dei consumatori. C) Tipologie di esercizi per l’attività di commercio su aree private. Il D. lgs. 114/98, individua esplicitamente nell’ambito del commercio su aree private in sede fissa le seguenti quattro tipologie di esercizi: a) gli esercizi di vicinato: esercizi aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei Comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti; b) le medie strutture di vendita: esercizi aventi superficie da 151 mq. a 1.500 mq nei Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e da a 251 mq. fino a 2.500 mq. nei Comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti; c) le grandi strutture di vendita: esercizi aventi superficie superiore a mq. 1.500 nei Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e superiore a 2.500 mq. nei Comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti; d) il centro commerciale: una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. Per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti. I requisiti soggettivi per l’esercizio dell’attività commerciale Una delle principali novità introdotte della riforma del commercio è senza dubbio rappresentata dalla soppressione dell’istituto dell’iscrizione al Registro Esercenti il Commercio come requisito essenziale per l’esercizio dell’attività commerciale: rimangono in vigore esclusivamente le disposizioni del D.M. 375/88 concernenti il Registro degli Esercenti il Commercio per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 287/91 e per l’attività ricettiva di cui alla legge 217/83. La legge 114/98 prevede comun-que, al fine di garantire la tutela del consumatore, determinati requisiti soggettivi di accesso all’esercizio del commercio, differenziati per il settore alimentare e non alimentare: mentre per il primo è sufficiente il possesso di requisiti che possiamo definire «morali», nel secondo caso oltre a questi l’interessato deve essere in possesso di requisiti di carattere «professionale». I requisiti sono gli stessi indipendentemente dalla forma di commercio che s’intende esercitare, sia essa al dettaglio o all’ingrosso, su aree private in sede fissa o sua aree pubbliche. Ai fini dell’esercizio dell’attività di commercio all’ingrosso non è richiesta né autorizzazione né comunicazione al Comune: l’unico adempimento cui deve far fronte colui che intende esercitare l’attività di vendita all’ingrosso è la domanda di iscrizione al Registro Imprese presso la locale Camera di Commercio competente per territorio, da effettuarsi entro un mese dall’inizio dell’attività. 79. COMMISSIONE REGIONALE PER L’IMPIEGO Riferimenti normativi: l. 28 febbraio 1987, n° 56 recante: Norme sull’organizzazione del mercato del lavoro lavoro D. Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469 recante: Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della l. 15 marzo 1997, n. 59 Soppressa dal D. Lgs. 469/97 con effetto dalla data di costituzione, con legge regionale, era una commissione regionale permanente tripartita avente funzione di sede concertativa di progettazione, proposta, valutazione e verifica rispetto alle linee programmatiche e alle 36 politiche del lavoro di competenza regionale, svolgeva le seguenti funzioni e competenze (trasferite alla commissione regionale per le politiche del lavoro): a) realizzazione, nel proprio ambito territoriale, in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale e regionale, dei compiti della commissione centrale per l'impiego secondo gli indirizzi da questa espressi; inoltre formulazione annuale della previsione del fabbisogno regionale di manodopera agricola, nonché delle conseguenti proposte in materia di formazione professionale e di mobilità geografica dei lavoratori; b) espressione di pareri sui programmi di formazione professionale predisposti dall'amministrazione regionale e proposizione della istituzione di corsi di qualificazione e riqualificazione professionale per i lavoratori iscritti nelle liste di collocamento ovvero nelle liste di mobilità per agevolarne l'occupazione in attività predeterminate; c) autorizzazione, con propria deliberazione, di operazioni di riequilibrio tra domanda e offerta di lavoro; d) predisposizione di programmi di inserimento al lavoro di lavoratori affetti da minorazioni fisiche o mentali o comunque di difficile collocamento, in collaborazione con le imprese disponibili, integrando le iniziative con le attività di orientamento, di formazione, di riadattamento professionale svolte o autorizzate dalla regione; e) espressione di pareri, attraverso apposita sottocommissione, entro e non oltre il termine di quindici giorni dalla presentazione della domanda, sulle richieste di cassa integrazione guadagni straordinaria e di eventuali proroghe; f) determinazione di procedure per la convocazione e l'avviamento dei lavoratori diverse da quelle in vigore; g) qualora vi siano fondati motivi per ritenere che sussista violazione della legge 9 dicembre 1977, n. 903, avvalendosi dell'ispettorato del lavoro e della consulenza del comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed eguaglianza di opportunità tra i lavoratori e le lavoratrici, possono effettuare indagini presso le imprese sull'osservanza del principio di parità. I datori di lavoro sono tenuti a fornire informazioni sui criteri e sui motivi delle selezioni; h) in ordine al reclutamento della manodopera da utilizzare nei cantieri comunali, per progetti finalizzati all'occupazione e finanziati per intero con leggi dalle regioni, e/o dagli enti locali, tramite i rispettivi Fondi sociali, stabilire criteri, modalità e parametri per l'avviamento al lavoro, tenendo conto delle esigenze territoriali opportunamente ed appositamente manifestate dagli organi rappresentativi degli enti locali interessati e della natura sociale degli interventi di cui trattasi. 80. COMMISSIONE REGIONALE PER LE POLITICHE DEL LAVORO Riferimenti normativi: D. lgs. 23 dicembre 1997, n. 469 recante: Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della l. 15 marzo 1997, n. 59 LR Lombardia 15 gennaio 1999, n° 1 recante: Politiche regionali del lavoro e dei servizi per l’impiego LR Abruzzo16 settembre 1998, n° 76 76 recante: Disciplina dell’organizzazione del sistema regionale integrato dei servizi all’impiego. Costituisce, a livello regionale, l'organo di programmazione, di direzione e di controllo di politica attiva del lavoro. Ha sostituito nelle competenze e nei compiti La commissione regionale per l'impiego. 81. COMPETENZA Per competenza si intende la messa in atto, attraverso azioni definite abilità, dei tratti e dell’esperienza di un individuo. 82. COMPORTAMENTO UMANO Coerentemente con il comportamento dei sistemi in generale, anche il comportamento umano è mosso da processi interni ed esterni tendenti a ripristinare lo stato d’equilibrio più prossimo. Tra i processi interni è primario il formarsi di uno stato di bisogno attivo, il quale fornisce di intensità il comportamento. Poi assume rilevanza l’aspettativa, indotta dalla percezione delle nuove condizioni esterne, e che orienta il comportamento. Sempre in ordine d’importanza e di tempo sorgono gli atteggiamenti che preludono all’azione. Infine l’epilogo comportamentale, limitato all’atteggiamento, che si esprime al più attraverso la comunicazione, o che sfocia in azioni qualificanti un comportamento attivo. 37 83. COMPUTER GRAPHICS Neologismo per “Grafica computerizzata”. Con questo termine si indica la produzione e il trattamento di informazioni visive mediante un elaboratore collegato con una tastiera e con un video grafico ad alta risoluzione. Le sue applicazioni sono molteplici nella grafica industriale, in medicina, chimica, geologia e in tutte le attività artistico-creative, dal cinema alla televisione, alla pubblicità. 84. COMPUTER SYSTEMS I recenti sviluppi nel campo dell’informatica portano ormai ad esprimersi in termini di computer systems anziché semplicemente di computer. Questi sistemi consistono in interconnessioni funzionali di unità: processori/memorie/input/output, memorie di massa, trasmissione a distanza, unità d’interfaccia. Il processore/memoria e l’input/output costituiscono il classico computer, e nell’insieme sono definiti come central process unit (CPU), distintamente da quelle che sono le unità periferiche. 85. CONCORSI Il “Concorso” è la modalità normale di accesso al lavoro nelle Pubbliche amministrazioni. Per informazioni sui concorsi nelle Pubbliche Amministrazioni (Stato, Regioni, Province, Comuni, Sanità, Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, ecc.) la fonte primaria è la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV Serie Speciale Concorsi ed Esami che si pubblica tutti i martedì e venerdì dell’anno; per i concorsi in ambito regionale vanno consultati i Bollettini Ufficiali della propria Regione o della Regione di interesse; nelle edicole si possono poi trovare numerose pubblicazioni dedicate espressamente ai bandi di concorso. Si suggerisce, comunque, di rivolgersi agli sportelli informativi degli uffici del lavoro, dei sindacati e degli informagiovani i quali oltre a mettere a disposizione l’elenco dei concorsi offrono la possibilità di consultare le fonti. I Concorsi si svolgono, normalmente, per esame, per titoli, per titoli ed esami, per corsoconcorso. Nel concorso per esame il candidato dovrà affrontare una o più prove, scritte ed orali, sulle materie indicate dal bando; Nel concorso per soli titoli saranno valutati esclusivamente i titoli di studio, professionali, di servizio, gli attestati dei corsi di formazione, perfezionamento aggiornamento e le eventuali pubblicazioni; nel bando saranno indicati quali titoli saranno considerati valutabili; Nel concorso per titoli ed esami, che è anche la modalità più diffusa, si ha una combinazione delle due prime forme concorsuali; di norma nel bando sono indicati i punteggi massimi attribuibili ai titoli e a ciascuna prova d’esame; Nei corsi-concorso è anche obbligatoria la partecipazione ad un corso di formazione tecnico/professionale della durata stabilita dall’amministrazione che ha bandito il concorso. In tutte le forme concorsuali può essere prevista una fase pre-selettiva basata sulla somministrazione di test. Suggerimenti: Leggere con molta attenzione e in ogni sua parte il bando di concorso nella sua formulazione completa Rispettare con cura vincoli e scadenze, in particolare ricordarsi che la domanda di partecipazione con la documentazione da allegare va inviata all’Ente interessato a mezzo “Raccomandata con Ricevuta di Ritorno” entro e non oltre il termine fissato dal bando, tale termine è tassativo e le domande spedite dopo tale data non saranno considerate ricevibili con la conseguente esclusione dal concorso; Formulare la domanda di partecipazione seguendo lo schema che è normalmente allegato al bando Controllare che il titolo di studio posseduto, nel caso in cui non sia esattamente corrispondente a quello richiesto dal bando, sia considerato “equipollente”; Ricordare di consultare, nella data indicata dal Bando, le pubblicazioni (normalmente la Gazzetta Ufficiale o il Bollettino Ufficiale Regionale) sulle quali sono effettuati gli annunci relativi alla convocazione per l’effettuazione delle prove d’esame; Ricordare di portare sempre un documento legale d’identificazione non scaduto 86. CONSOB – Commissione Nazionale per le Società e la Borsa Riferimenti normativi: l. 7 giugno 1974, n. 216, recante; Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 8 aprile 1974, n. 95, recante disposizioni disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari. 38 DPR 31 marzo 1975, n. 138, 138, recante: Attuazione della delega di cui all'art. 2, lettere c) e d), della l. 7 giugno 1974, n. 216, concernente disposizioni dirette a coordinare, con le attribuzioni della Commissione nazionale per le società e la borsa, le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento delle borse valori e l'ammissione dei titoli a quotazione, nonché le forme di controllo ed ispezione previste dalla legislazione vigente nel settore dell'attività creditizia e delle partecipazioni statali Organo con personalità giuridica di diritto pubblico composto da un Presidente e quattro, membri, che si avvale per l’esercizio delle sue attribuzioni di dipendenti, esperti e consulenti. La Consob, oltre a controllare il regolare funzionamento delle borse valori, vigila direttamente o mediante l’attività di controllo svolta dalle società di revisione iscritte ad un Albo Speciale sulla correttezza e la completezza delle informazioni fornite dalle società quotate o ad esse assimilate, dai terzi in genere. Svolge inoltre un’attività di controllo anche sulle società di revisione iscritte all’Albo Speciale. 87. CONSULENTE AZIENDALE E’ un esperto chiamato per analizzare la gestione e l’amministrazione di un’azienda in crisi e riportare il suo bilancio in attivo. 88. CONSULENTE DEL LAVORO Riferimenti normativi: l. 11 gennaio 1979, n. 12 (Pubblicata nella G. Uff. 20 gennaio 1979, n. 20). Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro. Possono esercitare la professione di Consulente del lavoro solo coloro che, dopo aver conseguito il certificato di abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro rilasciato dall'ispettorato regionale del lavoro competente per territorio previo superamento di un esame di Stato che deve essere svolto davanti ad apposite commissioni regionali, siano iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro. I consulenti del lavoro svolgono per conto di qualsiasi datore di lavoro tutti gli adempimenti previsti da norme vigenti per l'amministrazione del personale dipendente. Essi inoltre, su delega e in rappresentanza degli interessati, sono competenti in ordine allo svolgimento di ogni altra funzione che sia affine, connessa e conseguente, a quanto previsto nel precedente capoverso. Ferma restando la responsabilità personale del consulente, questi può avvalersi esclusivamente dell'opera di propri dipendenti per l'effettuazione dei compiti esecutivi inerenti all'attività professionale. 89. CONTRATTO Riferimenti normativi: Codice civile, art. 1321 e seguenti. seguenti. L’art. 1321 del Codice Civile definisce il contratto come l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. Lo strumento contrattuale, poiché ciascuna delle parti agisce per il proprio vantaggio, cerca un punto d’incontro per interessi opposti o concorrenti e rappresenta il mezzo più idoneo per raggiungere l’ideale della collaborazione volontaria. 90. CONTRATTO ATIPICO La previsione, accanto al modello normativo, o tipo, contrattuale fondamentale del rapporto di lavoro subordinato, dei rapporti speciali, o atipici, di lavoro, nei quali il legislatore ha configurato dei veri e propri sottotipi del contratto di lavoro, trae la sua giustificazione, oltre che da ragioni storiche, dall’esigenza di differenziare la disciplina del rapporto in relazione: 1) alle caratteristiche specifiche dell’attività lavorativa, 2) alle concrete articolazioni della situazione di sottoprotezione sociale tipica del lavoratore subordinato. Tra i contratti atipici si ricordano quelli di lavoro interinale, di telelavoro, di lavoro a domicilio, ecc. 91. CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO Riferimenti normativi: l. 18 aprile 1962, n. 230 (Pubblicata nella G. Uff. 17 maggio 1962, n. 125). Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato. 39 DPR 7 ottobre 1963, n. 1525 (Pubblicato nella G. Uff. 26 novembre 1963, n. 307). Elenco che determina le attività a carattere stagionale di cui all'art. 1, comma secondo, lettera a), della legge 18 aprile 1962, n. 230, sulla disciplina del del contratto contratto di di lavoro lavoro aa tempo determinato. D.L. 3 dicembre 1977, n. 876 (Pubblicato nella G. Uff. 7 dicembre 1977, n. 333 e convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 3 febbraio 1978, n. 18, Gazz. Uff. Uff. 44 febbraio febbraio 1978, 1978, n. n. 35) Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato nei settori del commercio e del turismo l. 28 febbraio 1987, n. 56 (Pubblicata nella G. Uff. 3 marzo 1987, n. 51, S.O.). Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro lavoro Si ha contratto di lavoro a tempo determinato: Quando sia richiesto dalla speciale natura dell’attività lavorativa derivante dal carattere di stagionalità della medesima; Quando l’assunzione a termine abbia luogo per sostituire lavoratori assenti e per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto; Quando l’assunzione abbia luogo per l’esecuzione di un’opera o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario od occasionale; Per le lavorazioni a fasi successive che richiedono maestranze diverse, per specializzazioni, da quelle normalmente impiegate e limitatamente alle fasi complementari od integrative per le quali non vi sia continuità di impiego nell’ambito dell’azienda; Nelle assunzioni di personale riferite a specifici spettacoli ovvero a specifici programmi radiofonici o televisivi. Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, eccezionalmente prorogato non più di una volta e per un tempo non superiore alla durata del contratto iniziale. 92. CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO Riferimenti normativi: Costituzione: art. 36 e 39 Codice Civile: art. 2067 e seguenti E’ il Contratto stipulato, dalle Associazioni professionali e dai Sindacati di categoria, allo scopo di stabilire il trattamento minimo e le condizioni di lavoro alle quali dovranno inderogabilmente conformarsi i contratti individuali che non contengano disposizioni più favorevoli. 93.CONTRATTO D’AREA E’ lo strumento operativo, concordato tra amministrazioni, anche locali, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonché eventuali altri soggetti interessati, per la realizzazione delle azioni finalizzate ad accelerare lo sviluppo e la creazione di una nuova occupazione in territori circoscritti, nell'ambito delle aree di crisi, indicate dal Presidente del Consiglio dei ministri, e delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione situati nei territori di cui all'obiettivo 1 del Regolamento CEE n. 2052/88, nonché delle aree industrializzate realizzate nelle Regioni Basilicata e Campania in attuazione della legge 219/1981(legge per la ricostruzione nelle zone devastate dal terremoto del novembre 1980), che presentino requisiti di più rapida attivazione di investimenti di disponibilità di aree attrezzate e di risorse private o derivanti da interventi normativi. 94. CONTRATTO DI AGENZIA Riferimenti normativi: Codice civile, art. 1742 e seguenti. l. 3 maggio 1985, n. 204 recante: Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio E’ il contratto in base al quale una parte assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto dell’altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata. Di regola ogni agente ha il diritto di esclusiva per un ramo di attività e per una data zona. Il contratto deve essere provato per iscritto. Ciascuna parte ha diritto di ottenere dall'altra un documento dalla stessa sottoscritto che riproduca il contenuto del contratto e delle clausole aggiuntive. Tale diritto è irrinunciabile. Elemento essenziale del rapporto è la stabilità: l’agente non è un collaboratore occasionale. 40 95. CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO Riferimenti normativi: D.L. 30 ottobre 1984, n. 726 (Pubblicato nella G. Uff. 30 ottobre 1984, n. 299 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, l. 19 dicembre 1984, n. 863 Gazz. Uff. Uff. 22 22 dicembre dicembre 1984, n. 351) recante: Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali L. 29 dicembre 1990, n. 407 (Pubblicata nella G. Uff. 31 dicembre 1990, 1990, n. n. 303). 303). Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di di finanza finanza pubblica pubblica 1991-1993. 1991-1993. D.L. 16 maggio 1994, n. 299 (Pubblicato nella G. Uff. 20 maggio 1994, n. 116 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 19 luglio 1994, n. 451 (Gazz. Uff. 19 luglio 1994, n. 167) recante: Disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali sociali Legge 24-06-1997, n. 196 (pubblicata in G.U. 04-07-1997, 04-07-1997, n. n. 154, 154, S. S. O.) O.) recante: recante: Norme in materia di promozione dell'occupazione Appartiene alla categoria dei rapporti di lavoro speciali, in quanto presenta caratteristiche particolari che ne differenziano la struttura dallo schema generale del rapporto di lavoro. E’ un contratto di lavoro a tempo determinato a causa mista, nel quale la previsione del termine è funzionale alla finalità formativa. Infatti, da un lato esistono le obbligazioni tradizionali del rapporto di lavoro subordinato (prestazione del lavoro e retribuzione corrisposta dal datore di lavoro), dall’altro è previsto l’obbligo, per il datore di lavoro, di impartire un’istruzione che consenta al giovane lavoratore di acquisire risultati formativi. Possono essere assunti con contratti di f. l. i giovani di età compresa tra i 16 e i 32 anni. La legge prevede due tipi di contratto di f. l., differenziati in base agli obiettivi, alla durata e alla formazione minima: il primo ha una durata massima di 24 mesi e può essere finalizzato al conseguimento di professionalità intermedie o elevate; il secondo ha una durata massima di 12 mesi ed è diretto ad agevolare l’inserimento professionale mediante un’esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali del lavoratore nel contesto organizzativo e produttivo dell’azienda. 96. CONTRATTO DI FORNITURA DI PRESTAZIONI DI LAVORO TEMPORANEO Riferimenti normativi: L.24 giugno 1997, n°196 recante: Norme in materia di promozione dell'occupazione. Il contratto di lavoro temporaneo (o interinale) è il contratto mediante il quale un'impresa di fornitura di lavoro temporaneo, pone uno o più lavoratori, da essa assunti con contratto a tempo determinato o indeterminato il cui contenuto è vincolato dalla legge, a disposizione di un'impresa che ne utilizzi la prestazione lavorativa per il soddisfacimento di esigenze di carattere temporaneo espressamente individuate dalla legge. Esso consiste nell’utilizzo di lavoratori per periodi di tempo brevi e limitati, secondo uno schema di impiego derogatorio alla fattispecie tipica del lavoro subordinato in quanto la prestazione di lavoro interinale, o temporaneo, viene nei fatti svolta in favore di soggetto/i estraneo/i alla relazione contrattuale vera e propria, la quale intercorre esclusivamente con l’impresa fornitrice di manodopera temporanea. 97. CONTRATTO DI KNOW HOW Con il contratto di Know How un imprenditore (concedente) mette in condizione un altro imprenditore (concessionario) di conoscere e utilizzare nel processo produttivo o distributivo le proprie tecniche e i propri ritrovati non brevettabili. Oggetto del Know How non è il trasferimento di una mera idea, ma di una tecnologia, un metodo la cui sperimentata applicazione fa conseguire a chi la esegue un migliore sfruttamento della propria capacità produttiva. 98. CONTRATTO DI INSERIMENTO E’ quella tipologia contrattuale che ha come finalità propria la promozione dell’assunzione del lavoratore; rientrano in questa categoria il contratto di apprendistato e il contratto di formazione e lavoro. 99. CONTRATTO DI OUTSOURCING E’ l’acquisto di componenti da un fornitore straniero o da uno stabilimento i cui dipendenti non sono iscritti al sindacato. Il termine si applica al linguaggio delle relazioni industriali. 41 100.CONTRATTO DI PROGRAMMA Riferimenti normativi: Regolamento CEE n. 2088/85 del Consiglio delle Comunità europee del 23 luglio 1985, 1985, E’ il contratto stipulato tra l'amministrazione statale competente, grandi imprese, consorzi di medie e piccole imprese e rappresentanze di distretti industriali per la realizzazione di interventi oggetto di programmazione negoziata 101.CONTRATTO DI REINSERIMENTO Sono quei contratti che consentono ad un datore di lavoro che, al momento dell’assunzione, non abbia in atto riduzioni di personale o sospensioni dal lavoro, di assumere nominativamente lavoratori disoccupati da almeno 12 mesi a fronte di una riduzione dei contributi assistenziali e previdenziali a carico del datore di lavoro pari al 75%. 102.CONTRATTO DI SOLIDARIETA’ Riferimenti normativi: D.L. 30 ottobre 1984, n. 726 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 19 dicembre 1984, n. 863, recante: Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali D.L. 20 maggio 1993, n. 148 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 19 luglio 1993, n. 236, 236, recante: recante: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione D.L. 14 giugno 1996, n. 318 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 29 luglio 1996, n. 402, 402, recante: recante: Disposizioni urgenti in materia previdenziale e di sostegno al al reddito. reddito. I datori di lavoro che stipulino contratti collettivi aziendali, con i sindacati aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che stabiliscano una riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale anche attraverso un suo più razionale impiego, beneficiano di una riduzione dell'ammontare della contribuzione previdenziale ed assistenziale da essi dovuta per i lavoratori interessati al trattamento di integrazione salariale. La misura della riduzione è del 25 per cento ed è elevata al 30 per cento per le imprese operanti nelle aree individuate per l'Italia dalla CEE ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88. Nel caso in cui l'accordo disponga una riduzione dell'orario superiore al 30 per cento, la predetta misura è elevata, rispettivamente, al 35 e 40 per cento. 103.CONTRATTO D’OPERA Riferimenti normativi: art. 2222 e seguenti del Codice Civile Si ha Contratto d’Opera quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. 104.CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO Riferimenti normativi: Codice civile, art. 1325, 1346, 1418, 1419, 1425, 1425, 1427, 1427, 2094 2094 ee 2126. 2126. 42 Il Codice civile definisce il prestatore di lavoro subordinato come colui che si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale; tale rapporto ha natura contrattuale in quanto determinato dall’incontro di due volontà: quella del datore e quella del prestatore di lavoro. Il Contratto di lavoro è caratterizzato da: Onerosità: è necessaria l’esistenza di una retribuzione quale naturale controprestazione dell’attività lavorativa Sinallagmaticità: vi è corrispettività tra l’obbligo retributivo del datore di lavoro e la prestazione del lavoratore Commutatività: sono la legge e i contratti collettivi a stabilire esattamente l’entità delle prestazioni e delle controprestazioni Eterodeterminazione: giacché il contenuto del contratto di lavoro è predeterminato nei tempi e nei modi dal datore in vista dei fini dell’organizzazione aziendale. I requisiti del contratto di lavoro sono: l’accordo (o volontà) delle parti: il contratto di lavoro si costituisce mediante l’incontro tra proposta ed accettazione; va però sottolineato come, in materia di lavoro, vi siano numerosi limiti alla libertà contrattuale derivanti essenzialmente dall’esigenza di tutela del lavoratore; la causa del contratto di lavoro che è data dallo scambio tra lavoro e retribuzione e pertanto esso è un contratto: nominato, individuato e regolato dalla legge; oneroso, a prestazioni corrispettive; non associativo, in quanto ciascuna delle parti è portatrice di propri interessi che non sono rivolti ad uno scopo comune; l’oggetto del contratto di lavoro è costituito tanto dalla prestazione di lavoro (manuale o intellettuale) quanto dalla retribuzione; i requisiti dell’oggetto sono: liceità, intesa come non contrarietà a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume; possibilità, fisica o giuridica; determinatezza o determinabilità dell’oggetto; la forma che è generalmente libera, non essendo previste particolari manifestazioni del consenso. 105.CONTROLLER Termine anglosassone per riferirsi al responsabile amministrativo dell’azienda; in Italia il termine è talvolta utilizzato per identificare persone cui siano affidate responsabilità amministrative di settore (come il responsabile del controllo dell’andamento gestionale dell’impresa). 106.CONTROLLO DI QUALITA’ Per “Controllo di Qualità” si intende il procedimento, messo a punto dall’U.E., e adottato dai singoli Stati nazionali, finalizzato all’analisi e valutazione del sistema aziendale alle norme, nonché la valutazione del sistema sviluppato dall’azienda che si sottopone al processo di certificazione al fine di valutare la “Qualità” implicita dei processi seguiti e dei prodotti forniti al fine della piena soddisfazione dell’Utente. 107.COOPERATIVA Riferimenti normativi: art. 2511 e seguenti del Codice Civile Possono costituirsi in Cooperativa solo le imprese aventi scopo mutualistico, aventi cioè lo scopo di procurare beni o servizi od occasioni di lavoro ai soci (in quest’ultimo caso si hanno le cosiddette Cooperative di lavoro) a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero sul mercato. Le imprese gestite in forma cooperativa sono della più varia natura: di consumo, edilizie, di credito, di produzione e lavoro. Le Cooperative possono costituirsi come società cooperative a responsabilità illimitata o limitata, secondo le disposizioni seguenti: Debbono costituirsi per atto pubblico; nell’atto costitutivo deve essere indicato: 1) il cognome e il nome, il domicilio, la cittadinanza dei soci; 2) la denominazione, la sede della società e le eventuali sedi secondarie; 3) l'oggetto sociale; 4) se la società è a responsabilità illimitata o limitata e, in questo caso, se il capitale sociale è ripartito in azioni e l'eventuale responsabilità sussidiaria dei soci; 5) la quota di capitale sottoscritta da ciascun socio, i versamenti eseguiti e, se il capitale è ripartito in azioni, il valore nominale di queste; 6) il valore dei crediti e dei beni conferiti in natura; 7) le condizioni per l'ammissione dei soci e il modo e il tempo in cui devono essere eseguiti i conferimenti; 8) le condizioni per l'eventuale recesso e per l'esclusione dei soci; 9) le norme secondo le quali devono essere ripartiti gli utili, la percentuale massima degli utili ripartibili e la destinazione che deve essere data agli utili residui; 10) le forme di convocazione dell'assemblea, in quanto si deroghi alle disposizioni di legge; 43 11) il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza sociale; 12) Il numero dei componenti il collegio sindacale; 13) la durata della società; 14) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società. Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società, anche se forma oggetto di atto separato, si considera parte integrante dell'atto costitutivo e deve essere a questo allegato. 108.COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO Riferimenti normativi: L. 27 febbraio 1985, n. n. 49, 49, recante: recante: Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione L. 12 agosto 1977, n. 675, recante: Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore D.L. 30 gennaio 1979, n. 26 . Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Nell’ambito di un generale intervento a sostegno della cooperazione, sono state emanate delle disposizioni sulle Cooperative di produzione e lavoro che mirano alla salvaguardia dei livelli occupazionali attraverso la promozione della mutualità imprenditoriale tra lavoratori. Le C. di produzione e lavoro possono essere costituite da parte di lavoratori licenziati per cessazione di attività dell’impresa o per la riduzione di personale, ovvero da parte di lavoratori, collocati in Cassa Integrazione Guadagni (CIG), dipendenti da imprese per le quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla legge sulla riconversione industriale, oppure soggette ad amministrazione straordinaria, o sottoposte a procedure concorsuali. Tali cooperative sono ammesse ai finanziamenti agevolati, previsti dalle leggi dello Stato, allorché realizzino, anche parzialmente, la salvaguardia dell’occupazione attraverso l’acquisto, l’affitto o la gestione delle aziende o di parti di queste, oppure attraverso iniziative sostitutive. Esse, inoltre, hanno diritto di prelazione nell’acquisto delle aziende, allorché le abbiano in gestione anche parziale. 109.COPY EDITOR Nel giornalismo e nell’editoria è un redattore che deve preparare per la stampa un testo o un manoscritto correggendone gli errori di stile, di grammatica e la punteggiatura. 110.COPY WRITER In un’agenzia di pubblicità indica l’addetto alla stesura di un annuncio che deve elaborare le parole essenziali che descrivono il prodotto. 111.CORSI DI AGGIORNAMENTO Attività formativa di medio/breve durata, destinata a lavoratori già inseriti nel processo produttivo, finalizzata all’acquisizione di conoscenze e abilità collegate con innovazioni tecnologiche e produttive. 112.CURRICULUM VITAE Si forniscono alcune indicazioni, da leggere con spirito critico e da interpretare in modo flessibile, per la redazione di un C.V. Il Curriculum ideale dovrebbe essere composto di tre fogli (per i neo diplomati e i neo laureati ne saranno sufficienti due) contenenti: 1. La lettera di accompagnamento 2. I dati personali 3. Le esperienze professionali La lettera di accompagnamento giustifica il curriculum e serve per presentarlo e per spiegare l’interesse nei confronti del settore in cui opera l’azienda in termini meno formali di quelli utilizzati per scrivere il C.V.; sarà opportuno valorizzare i propri punti forti e mostrare come le proprie caratteristiche e conoscenze potranno essere utili per l’azienda. La lettera sia originale, cioè scritta per “quell’annuncio” e per “quell’azienda”; evitare le copie standard. 44 Quanto alla forma si consiglia: di scrivere in alto, a sinistra del foglio, il nome e cognome seguito dall’indirizzo completo di CAP e numeri di telefono; sulla destra, città e data; sotto la data, sempre sulla destra, l’indirizzo del destinatario, anteponendo il riferimento al codice alfanumerico riportato nell’annuncio; partendo dalla sinistra del foglio riportare poi l’oggetto della lettera; infine chiudere con la propria firma, autografa a penna, sulla destra del foglio. Alla lettera segue il curriculum vero e proprio che si apre, generalmente, con i propri dati anagrafici comprendenti: nome e cognome, data e luogo di nascita, stato civile, indirizzo e numero telefonico presso cui si è effettivamente reperibili, per i maschi situazione rispetto al servizio militare, nazionalità; titoli di studio (partendo dall’ultimo ottenuto, ad es. diploma di laurea in …, diploma di maturità ……. ), vanno indicati l’istituto e l’anno in cui si è conseguito il titolo, il voto di laurea, il titolo della tesi di laurea e l’eventuale indirizzo di specializzazione; segue l’indicazione dei corsi di specializzazione e di formazione che accrescono la professionalità (anche in questo caso vanno indicati titolo e durata del corso, ente organizzatore ed eventualmente il voto riportato); va segnalata la conoscenza delle lingue straniere, la scala di valutazione potrebbe essere articolata in madrelingua (se si parla e si scrive in modo eccellente), ottimo (se si è in grado di redigere rapporti scritti e di esprimersi fluentemente), buono (se si è in grado di leggere testi complessi, conversare e scrivere con l’aiuto di un dizionario), discreto (se si ha una dizione ed una comprensione accettabile), scolastico (se si conoscono i rudimenti della lingua; vanno qui menzionati diplomi di lingua riconosciuti internazionalmente e soggiorni all’estero per motivi di studio (sempre debitamente attestati); particolare attenzione va data alle indicazioni circa le conoscenze informatiche. La parte centrale del curriculum è data dalle indicazioni delle esperienze professionali che possono essere elencate in ordine cronologico o raggruppate per settori (criterio funzionale). Vanno indicati: i periodi di tempo in cui si è lavorato, il nome dell’azienda e il settore di mercato in cui opera, la posizione ricoperta; Per chi non ha esperienze precedenti è preferibile evitare di riportare il paragrafo “esperienze professionali” oppure riportare valorizzandole le esperienze saltuarie svolte durante il corso di studi (ripetizioni private, animazione in strutture turistiche, collaborazione alla gestione di attività familiari, volontariato, ecc.); infine vanno segnalati gli interessi extra lavorativi e altre informazioni varie. E’ opportuno indicare l’autorizzazione alla utilizzazione dei dati personali contenuti nel curriculum ai sensi della legge sulla privacy (L. 675/96). Modello schematico di lettera di accompagnamento Pompeo Antonio VERDI Via del Fico d’India, 13 0771.61616161 Città Data Spett.le ________________________ Via _____________________, n° ____ CAP ____________ Città ___________ Oggetto: Lettera di accompagnamento a curriculum vitae (testo della lettera di accompagnamento) Firma (nome e cognome) esempio di curriculum Dati personali Nome: Cognome: Luogo e data di nascita: Stato civile: Antonio Pompeo Verdi Passolungo (AZ) Celibe 15 marzo 1975 45 Servizio militare: Assolto/esente/in attesa di chiamata Indirizzo: Via Belpoggio, 13 CAP Città: 00100 ROMA Telefono: 06.61616161 Fax: 06.62626262 e.mail: [email protected] Titoli di studio Diploma di laurea in Giurisprudenza conseguito presso l’Università “Federico II” di Napoli il 23 gennaio 1997 Titolo della tesi di laurea: _______________________________________________________________ Voto: _____/110 Maturità classica/scientifica/tecnica/ecc., conseguita presso il Liceo/Istituto Leonardo da Vinci di Passolungo (AZ) il 14 luglio 1993 Voto: _____/60 Lingue straniere Inglese: Scritto – ottimo/discreto/buono/scolastico Parlato - ottimo/discreto/buono/scolastico Letto - ottimo/discreto/buono/scolastico Francese: Scritto – ottimo/discreto/buono/scolastico Parlato - ottimo/discreto/buono/scolastico Letto - ottimo/discreto/buono/scolastico Dal luglio all’ottobre 1993 ho vissuto a Londra dove ho frequentato l’Istituto XXXXXX per il perfezionamento della lingua inglese conseguendo il grado TOEFL Conoscenze informatiche Conoscenza ottima/discreta/buona/scolastica del sistema operativo MS DOS in ambiente Windows (Word, Excel, Acces) Esperienze professionali Attività saltuaria di commesso in Grandi magazzini (indicare ditta e periodi) Animatore in Club vacanze in Italia e all’Estero (indicare Ditta e periodo) Interessi extra professionali Chitarra Jazz Volontariato sociale (Assistenza agli anziani, assistenza ai portatori di handicap, ecc.) Obiettivi professionali Inserimento nell’ufficio studi di una grande multinazionale Esempio di lettera di candidatura Antonio Pompeo VERDI Via Passo Corto, 13 CAP _______ Città _____________ tel. 0771.61616161 Passolungo, 1 gennaio 2000 egr. dott. Rossi Oppure Spett.le Ditta Spett.le WYHKXJ, S.p.A. C.A. dott. Pompeo Antonio ROSSI Oppure Ufficio Risorse Umane Via Serpentina, 888 00100 ROMA Sono un giovane laureato (diplomato) in Economia e Commercio (in Ragioneria), sono interessato ad un inserimento nel settore Marketing di una società di piccole/medie/grandi dimensioni. Ho un’ottima conoscenza della lingua inglese e una buona conoscenza del francese e dello spagnolo; ho potuto perfezionare tutte e tre le lingue con frequenti soggiorni all’estero. (per i laureati) Ho sostenuto una tesi in Marketing (titolo) analizzando in particolare le strategie di approccio al cliente per la promozione di un nuovo prodotto alimentare. 46 (per i diplomati) Ho approfondito gli studi di Marketing e presso la ditta Pinco Palla produttrice di paste fresche ho studiato le strategie di approccio al cliente per la promozione di un nuovo prodotto alimentare. Amo viaggiare e sono disponibile ad effettuare trasferte o a trasferirmi sia in Italia che all’estero. Vorrei per queste ragioni esaminare con Lei (con Voi) la possibilità di una mia collaborazione con la Vostra Azienda, presso cui riterrei interessante anche svolgere uno stage. Nel ringraziarLa (Vi) per l’attenzione accordatami, resto a disposizione per un colloquio informativo e porgo cordiali saluti. (Antonio Pompeo Verdi) 113.DATORE DI LAVORO E’ la persona fisica o giuridica alle cui dipendenze un lavoratore svolge le proprie mansioni, seguendone la volontà e subendone il controllo. 114.DECISION MAKER Decisore, colui o colei che si assume l’onere della decisione; è compito del manager prendere decisioni, non prenderà sempre la migliore, però una decisione non brillante o anche sbagliata, presa subito è meglio dell’inazione. 115.DIRECT MARKETING Tecnica di marketing che tende ad instaurare un contatto diretto con il cliente al fine di indurlo a compiere una determinata azione (ordine di acquisto, domanda di campioni, richiesta di informazioni, ecc.). Ogni azione di Direct Marketing si struttura in tre fasi: individuazione dei potenziali clienti; formulazione di un appropriato messaggio; scelta dei mezzi di contatto più adatti. 116.DISOCCUPATO Lavoratore temporaneamente non impiegato in alcuna attività lavorativa. E’ la condizione in cui un lavoratore è disposto ad assumere un lavoro al tasso salariale corrente ma non riesce a trovare un impiego. 117.DISOCCUPAZIONE Nella sua più ampia definizione la Disoccupazione è la condizione in cui viene a trovarsi l’individuo che non svolge un’attività lucrativa. La Disoccupazione può essere classificata in varie maniere: Volontaria: allorché un individuo rifiuta di accogliere un’offerta di impiego che pur risponderebbe alle sue attitudini professionali; Involontaria: caratterizzata dal fatto che l’individuo non riesce a lavorare, per quanto sia disposto ad accettare le leggi vigenti sul mercato in fatto di salario; Totale: si ha quando l’individuo è totalmente privo di lavoro; Parziale: se il lavoratore ha lavoro solo per una parte del proprio tempo disponibile; Stagionale: se la disoccupazione è legata a fattori ciclici ricorrenti, come nel caso del bracciante agricolo che resti normalmente inoperoso fuori dell’epoca del raccolto o di altre delimitate attività agricole; Frizionale: quando l’inazione è dovuta a un’insufficiente mobilità del lavoro fra un tipo di lavoro ed un altro, o fra aree geografiche a diverso grado di occupazione; Strutturale: quando non può essere riportata a cause transitorie o comunque rimovibili con interventi normali, ma dipende da mancanze di fondo dell’economia, quali potrebbero essere il cattivo rapporto tra industria e agricoltura, reddito e popolazione, investimenti e consumi; Tecnologica: legata all’introduzione nel processo produttivo di nuovi metodi di lavoro che riducono la richiesta di prestazioni umane. 118.DISTRIBUZIONE Canali di intermediazione commerciale per il trasferimento e diffusione del bene dalla produzione al consumatore (commercio al dettaglio, all’ingrosso, grande distribuzione) 119.DOCUMENTARISTA 47 Detto anche consulente sull’informazione. Il Documentarista è l’intermediario tra le fonti di informazione (qualunque ne sia la provenienza: riviste, giornali, libri, rete informatica, ecc.) ed il cliente. Il Documentarista deve reperire informazioni, organizzarle ed elaborarle nel più breve tempo possibile. L’elaborazione può, di volta in volta, consistere in traduzioni, compilazione di abstracts o riassunti, analisi dei dati raccolti. 120.DOMANDA DI LAVORO Vedi alla voce “Annuncio” 121.E-COMMERCE (O COMMERCIO ELETTRONICO) E’ nato e si è evoluto con l’affermarsi di Internet; indica una qualsiasi forma di scambio di beni, in considerazione del pagamento di una somma di denaro o della fornitura di altri beni, effettuata attraverso la rete informatica. 122.EFFICACIA Per Efficacia si intende la capacità dei beni o servizi prodotti a soddisfare le esigenze o i bisogni del committente (una campagna pubblicitaria è efficace se l’azienda incrementa le vendite del prodotto reclamizzato; l’attività di una pubblica amministrazione è efficace se soddisfa il bisogno pubblico cui è diretta). 123.EFFICIENZA Per Efficienza si intende qualsiasi parametro di rendimento applicato ad una macchina, un impianto, un individuo, un’organizzazione, in termini di obiettivi prestabiliti. E’ il rapporto tra utilizzazione di fattori della produzione (input) e risultati della produzione (output), ovvero un’allocazione delle risorse tale che nessuna diversa allocazione può far aumentare l’output di qualsiasi singolo prodotto senza far diminuire l’output di altri prodotti. 124.E. I. C. – EURO INFO CENTER (Vedi EUROSPORTELLO) 125.E-MAIL vedi POSTA ELETTRONICA 126.EMPOWERING Investire di un’autorità o delegare autorità a. Originariamente termine legale o burocratico, di recente assunto per indicare il potere attribuito a o assunto spontaneamente da cittadini, gruppi civici, governi locali togliendolo ad altre autorità costituite: Governo, Parlamento, grossi gruppi industriali. 127. EMPOWERMENT Riferimenti normativi: Dir.P.C.M. 27 marzo 1997 recante: Azioni volte a promuovere l'attribuzione di poteri e responsabilità alle donne, a riconoscere e garantire libertà di scelte e qualità sociale a donne e uomini. Consiste nel perseguimento delle condizioni per una presenza diffusa delle donne nelle sedi in cui si assumono decisioni rilevanti per la vita della collettività, e si esplica nelle seguenti azioni: 1. Assicurare una presenza significativa delle donne, valorizzandone competenze ed esperienze, negli organismi di nomina governativa e in tutti gli incarichi di responsabilità dell'amministrazione pubblica. 2. Analizzare gli effetti dei sistemi elettorali vigenti, a livello europeo, nazionale e locale, sulla rappresentanza politica delle donne negli organismi elettivi. 3. Analizzare l'impatto dei sistemi e dei percorsi formativi, di aggiornamento, dei modelli organizzativi del settore pubblico, sull'acquisizione di incarichi di responsabilità da parte delle donne nell'ambito della riforma della pubblica amministrazione e proporre gli opportuni adeguamenti. 128.ENASARCO (ENTE NAZIONALE DI ASSISTENZA PER GLI AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO) Riferimenti normativi: D.M. 2 maggio 1953, recante: 48 Approvazione del nuovo regolamento dell'Ente nazionale nazionale di assistenza per gli gli agenti agenti e i rappresentanti di commercio. D.M. 10 settembre 1962, recante: Approvazione del regolamento del Fondo di previdenza dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio. DPR 30 aprile 1968, n. 758, recante: Norme regolamentari del trattamento integrativo di previdenza per gli agenti e rappresentanti di commercio. DPR 4 agosto 1971, n. 756, recante: recante: Approvazione del nuovo statuto dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio - ENASARCO L. 2 febbraio 1973, n. 12, recante: Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio. D.M. 20 febbraio 1974, recante: Regolamento per l'esecuzione della L. 2 febbraio 1973, n. 12 (2), concernente natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e rappresentanti di commercio L'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO) provvede alla riscossione ed alla amministrazione dei contributi dovuti da ciascuna ditta industriale, commerciale, o azienda cooperativa e dai rispettivi agenti e rappresentanti, nonché alle conseguenti liquidazioni. L'ENASARCO persegue inoltre con separate gestioni fini di formazione e qualificazione professionale in favore della categoria, nonché di assistenza sociale in favore degli iscritti e provvede alla gestione dell'indennità di scioglimento del contratto di agenzia. 129.ENGINEERING Contratto consensuale, ad effetti obbligatori, sinallagmatico, innominato e complesso. La sua struttura comprende aspetti propri dell’appalto di servizi, del contratto d’opera e del contratto di somministrazione. Con l'Engineering un committente che intenda compiere un intervento edilizio, industriale, agro-industriale, in una determinata zona, affida all’impresa di engineering i compiti di progettarne l’installazione e l’insediamento, di avviare o eseguire per intero i lavori oppure di amministrare e gestire l’opera eseguita. A fronte degli obblighi assunti dalla società di engineering, il committente si impegna a mettere a disposizione il suolo su cui eseguire l’opera progettata, ad acquisire tutte le autorizzazioni e gli atti permissivi necessari per lo svolgimento dei lavori, a pagare le prestazioni della società di engineering in denaro o sotto forma di interessenze o partecipazioni ai propri futuri utili derivanti dall’attività intrapresa a seguito della realizzazione dell’opera. 130.ERASMUS E’ il filone del programma “Socrates” che si occupa dell’istruzione universitaria. Il programma è aperto agli istituti d’istruzione superiore (Università) d’ogni tipo, a tutte le discipline ed a tutti i gradi dell’insegnamento superiore, sino al dottorato di ricerca. Il progetto prevede due grandi ordini d’iniziative: Concessione di aiuti finanziari alle università per attività aventi dimensione europea Destinatari: le Università, cui è concesso un contributo finanziario nel quadro di un “contratto istituzionale” stipulato tra Università e Commissione europea Settori interessati: Mobilità studentesca – sostegno alle università per l’organizzazione di soggiorni all’estero degli studenti partecipanti a periodi di studi riconosciuti ai fini del conseguimento della laurea o della qualificazione accademica; Programmi d’insegnamento intensivo di breve durata (da dieci giorni a tre mesi), compresi corsi estivi, destinati a studenti provenienti da più paesi e riguardanti materie che non si prestano a soggiorni prolungati all’estero; Introduzione del Sistema Europeo di Trasferimento dei Crediti accademici (ECTS) – accreditamento ufficiale e trasferimento di unità di corso capitalizzabili, diretto ad agevolare fra università associate il riconoscimento reciproco dei periodi di studio maturati presso uno dei due istituti; Impostazione comune di programmi di studi superiori a livello iniziale, medio ed avanzato (Master), di moduli di studi europei e di corsi integrati di lingue, intesi ad innovare ed a migliorare – attraverso lo scambio di esperienze ed il lavoro in comune – la qualità dell’insegnamento a raggio europeo. Progetti di reti telematiche – l’intento è di sollecitare una cooperazione tra facoltà dipartimenti universitari ed associazioni interuniversitarie, intesa a definire ed a conferire 49 una dimensione europea a discipline accademiche specifiche od a problematiche di comune interesse. Borse di mobilità per gli studenti che desiderano effettuare una parte dei propri studi in un altro Stato. Le borse consistono in pratica in un contributo finanziario diretto, destinato a far fronte ad una parte delle spese di mobilità sostenute dallo studente che si reca per compiervi una parte dei propri studi. L’ammontare della borsa non potrà superare 5000 (cinquemila) ecu pro capite per un soggiorno all’estero di 12 mesi al massimo o 500 (cinquecento) ecu al mese per soggiorni più brevi. Per la domanda d’una borsa di studio occorre rivolgersi alla propria università. 131.ESPERIENZA Per esperienza si intende la conoscenza derivante dalla possibilità d’essersi trovati a svolgere un determinato compito e dal retroterra culturale e tecnico acquisito. 132.EUREKA Programma europeo, creato nel 1985 per favorire una cooperazione più stretta (in ambito europeo) nel campo delle tecnologie di punta incoraggiando i progetti di collaborazione fra imprese e istituti di ricerca 133.EURES (EUROPEAN EMPLOYEMENT SERVICES) Bruxelles – Commissione Europea, Direzione generale V – Occupazione, relazioni industriali e affari sociali – Rue de la loi, 200, 1049 Bruxelles; tel. 0032.2.2952957, Fax 0032.2.2963562; Indirizzo Internet: http://europa.eu.int Ministero del lavoro, lavoro, Direzione generale dell’impiego – Via Flavia, 6 – 00185 Roma – tel. 06.46832397, Fax 06.47887184; indirizzo Internet: http://www.minlavoro.it Centri per l’impiego: in ogni Provincia Euroconsiglieri: Euroconsiglieri: vedi alla voce indirizzi utili Strumento principe per la ricerca di lavoro in Europa. Si tratta di un servizio dell’Unione Europea che raccoglie richieste di lavoro dagli uffici di collocamento dei paesi comunitari e di Norvegia e Islanda; si compone di una rete di 450 euro-consiglieri sparsi in tutta Europa, che informano, consigliano e orientano i candidati alla mobilità e le imprese aperte alle assunzioni internazionali. Oltre alla banca dati sulle opportunità di lavoro, la rete mette a disposizione dati statistici; dati pratici relativi all’espatrio; informazioni sulle condizioni di vita e di lavoro nei paesi dell’UE; equivalenze in materia di qualifiche formative e professionali. Il servizio è gratuito. Le persone interessate possono contattare l’euro-consigliere della propria Regione (vedi elenco alla voce INDIRIZZI UTILI) e fissare un appuntamento per consultare le banche dati 134.EUROPA LAVORO www.europalavoro.it/sthome.htm In questo sito si potranno trovare tutte le notizie riguardanti il mondo del lavoro e tutte le iniziative del F.S.E. Cercando per il sito sarà possibile ottenere utili consigli sulla compilazione di un buon curriculum vitae, come intraprendere la libera professione, la formazione professionale e tante connessioni e indirizzi utili. 135.E. I. C. – Euro Info Center o EUROSPORTELLO Strumento di assistenza e consulenza per le imprese (in particolare le Piccole e Medie –PMI), presente sul territorio nazionale presso le Camere di Commercio (C.C.I.A.A.) e le Organizzazioni imprenditoriali. L’E.I.C. informa, orienta e documenta le imprese sulle tematiche comunitarie creando in tal modo le migliori condizioni per partecipare alle dinamiche del mercato interno. Presso l’E.I.C. sono disponibili le pubblicazioni ufficiali dell’U.E., la legislazione dell’U.E. e quella nazionale e è possibile accedere alle banche dati dell’Unione. 136.EURYDICE E’ uno dei programmi di “Socrates” e consiste in una rete di informazione sull’educazione dell’Unione Europea, è operante dal 1980. Il suo ruolo consiste nell’agevolare la politica dell’educazione a livello comunitario, nazionale e regionale. Esso permette così uno scambio delle informazioni riguardanti le problematiche educative tra le differenti unità nazionali. 50 137.EXCELSIOR www.unioncamere.it E’ un sistema informativo per l’occupazione e la formazione basato sulla domanda di lavoro espressa dalle imprese. Il progetto è realizzato da Unioncamere (l’unione delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura), unitamente al Ministero del lavoro e all’Unione Europea (F.S.E.). I destinatari delle informazioni elaborate da Excelsior sono i singoli lavoratori, gli istituti nazionali e locali di programmazione della formazione scolastica e professionale, le agenzie nazionali e locali di politica del lavoro. Le principali informazioni ricavabili dal sistema Excelsior rispondono alle seguenti domande: Quanti saranno gli occupati dipendenti, secondo le previsioni delle imprese, nei 18/24 mesi successivi alla rilevazione, per provincia, attività economica, dimensioni aziendali, qualifica Quali figure professionali saranno richieste dalle imprese (per sostituzione o sviluppo) Quali saranno i titoli di studio più ricercati per livello e indirizzo Quali posizioni saranno accessibili ai giovani senza esperienza, quali richiederanno la conoscenza delle lingue e dell’informatica, quali richiederanno ulteriore formazione, e quali sono di difficile reperimento Excelsior dà vita ad una banca dati sulla domanda di professioni consultabile con diverse chiavi: figure professionali, livelli, titoli di studio, classi di età, settori di attività economica, dimensioni, territorio. L’accesso è garantito presso tutte le Camere di Commercio, nonché attraverso la distribuzione di un CD Rom contenente la banca dati e un software per l’estrazione di tabelle. 138.FACTORING Si tratta di un contratto in base al quale una società, la factoring company, rileva i crediti di un’altra società, derivanti da vendite fatte da quest’ultima, garantendone la riscossione in considerazione del versamento di una percentuale. 139.F.E.O.G.A. (FONDO EUROPEO DI ORIENTAMENTO E GARANZIA AGRICOLA) Istituito nel 1962 per finanziare la politica agricola comune è articolato in due sezioni; la prima si occupa del finanziamento integrale delle misure di sostegno dei prezzi e di stabilizzazione dei mercati (Sezione “Garanzia”), l’altra contribuisce al finanziamento dei progetti pubblici di miglioramento delle strutture di produzione, di trasformazione e di vendita dei prodotti agricoli (Sezione “Orientamento”). Quest’ultimo finanziamento è concesso a condizione che tali progetti rispondano ad una serie di criteri generali, in particolare a quello di inserirsi nel quadro dei programmi o azioni della politica agricola comune. 140.F.E.S.R. (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) E’ il principale strumento della politica regionale comunitaria; costituito nel 1975, il FESR ha lo scopo di promuovere lo sviluppo armonioso e la coesione economica e sociale delle diverse regioni comunitarie attraverso la correzione dei principali squilibri e l’adeguamento strutturale delle regioni in ritardo. 141.FIDEJUSSIONE Garanzia rilasciata a favore di enti o persone fisiche per assicurare l’adempimento dell’obbligazione di un terzo, nel qual caso quest’ultimo non fosse in grado di farvi fronte. 142.FISCALIZZAZIONE Nel linguaggio politico (fiscalizzazione degli oneri sociali), il trasferimento a carico del bilancio dello Stato, e quindi di tutti i contribuenti, di una parte degli oneri gravanti sulle imprese (nella fattispecie: i contributi per assicurazioni sociali obbligatorie) 143.FLESSIBILITA’: FLESSIBILITA’ del mercato del lavoro E’ la capacità di un mercato del lavoro di adeguarsi a condizioni economiche mutevoli, principalmente attraverso adeguamenti salariali in aumento o in diminuzione in risposta a movimenti inversi della domanda. 51 FLESSIBILITA’ nel rapporto di lavoro E’ la capacità di adattarsi e lavorare efficacemente in differenti situazioni e con diverse persone e gruppi; ciò implica comprendere e apprezzare differenti o contrastanti prospettive su un determinato problema. Promuovere e/o accettare facilmente cambiamenti nella propria organizzazione o nel proprio ruolo; adattare il proprio approccio alle mutate caratteristiche del contesto. FLESSIBILITA’ del tempo di lavoro In certe strutture di lavoro è concessa ai dipendenti la facoltà di scegliere l’ora di inizio e di fine della giornata lavorativa purché nell’arco della settimana, o del mese, sia coperto il numero di ore previsto dal contratto. FLESSIBILITA’ del salario E’ stata introdotta dalla contrattazione collettiva per poter inserire nel rapporto di lavoro sistemi premianti della produttività. Normalmente la struttura della retribuzione si compone delle seguenti voci: A) trattamento fondamentale: 1) stipendio tabellare; 2) retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita; 3) indennità integrativa speciale; B) trattamento economico collegato alla posizione di lavoro ed alla produttività:, detto anche trattamento economico accessorio; esso prevede emolumenti connessi a determinate posizioni o situazioni lavorative ovvero compensi correlati ai risultati raggiunti nell'ambito della produttività collettiva ed individuale: 1) compensi per il lavoro straordinario; 2) compensi per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi; destinati a promuovere il miglioramento organizzativo e l'erogazione dei servizi per la realizzazione degli obiettivi generali dell'azienda o dell'ente, finalizzati al conseguimento di più elevati livelli di efficienza, di efficacia e di economicità di gestione; 3) premi per la qualità delle prestazioni individuali; finalizzati alla valorizzazione delle capacità dei dipendenti e del loro contributo alla efficienza delle aziende ed Enti, con particolare riguardo alla qualità dei servizi erogati, mediante la corresponsione dei premi di qualità della prestazione individuale. 144.FLOW CHART Detto anche diagramma di flusso, è utilizzato per rappresentare una sequenza qualsiasi di simboli: si può pertanto trattare di catene di concetti, di fatti di informazioni, di operazioni, ecc. A differenza del grafico ad albero, il diagramma di flusso è libero nel senso della percorrenza, potendo perciò costituire anelli di ritorno (feedback); mentre il grafico ad albero è particolarmente indicato per fenomeni a catena esplosiva degli eventi, il diagramma di flusso, molto più generale nelle applicazioni, si adatta particolarmente bene a fenomeni con struttura lineare o a griglia. 145.FOLLOW UP Con questa locuzione, nel settore della vendita promozionale, si intende quell’iniziativa commerciale che opera come sostegno ad un’altra precedentemente adottata. La locuzione è anche adottata in riferimento all’organizzazione della produzione, per indicare la fase produttiva che segue quella di coordinamento dell’impiego delle materie prime da sottoporre a lavorazione 146.FONDO PER L’OCCUPAZIONE Riferimenti normativi: D.L. 20 maggio 1993, n°148, convertito con modificazioni nella L. 19 luglio 1993, n°236 recante: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione E’ stato istituito con la finalità di sostenere i livelli occupazionali nelle aree interessate da: a) presenza di crisi territoriali di particolare gravità o di crisi settoriali strutturali con notevole impatto sui livelli occupazionali, facendo riferimento ai criteri già definiti sulla base della legislazione vigente per particolari settori; b) sussistenza di situazioni di sviluppo ritardato o di depressione economica; c) sussistenza di processi di ristrutturazione, di riconversione industriale o di deindustrializzazione; 52 d) presenza di gravi fenomeni di degrado sociale, economico o ambientale e di mancata valorizzazione e difesa del patrimonio storico e artistico. Le misure riservate alla promozione di iniziative per il sostegno dell'occupazione con caratteri di economicità e stabilità nel tempo, comprese le dotazioni di opere di pubblica utilità, di servizi terziari e di edilizia abitativa economico-popolare, prevedono l'erogazione di incentivi ai datori di lavoro, ovvero imprenditori, per ogni unità lavorativa occupata a tempo pieno, secondo modulazioni crescenti che non possono comunque superare complessivamente una annualità del costo medio del lavoro. Una quota del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, non superiore al 10 per cento, è riservata allo sviluppo di nuove imprese giovanili nei settori della innovazione tecnologica, della tutela ambientale, dell'agricoltura e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agro-industriali della fruizione dei beni culturali, del turismo, della manutenzione di opere civili ed industriali nelle aree depresse di cui agli obiettivi n°. 1, 2 e 5-b del regolamento (CEE) 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, relativo ai fondi strutturali dell'Unione europea, e successive modificazioni, nonché nel settore dei servizi socio-assistenziali domiciliari e di aiuto personale alle persone handicappate in situazioni di gravità di cui all'art. 3, comma 3, della L. 5 febbraio 1992, n. 104, e agli anziani non autosufficienti . 147.FONDO REGIONALE DI OCCUPAZIONE Attua misure straordinarie di politica attiva del lavoro intese a sostenere i livelli occupazionali: a) nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88 o del regolamento CEE n. 328/88; b) nelle aree che presentano rilevante squilibrio locale tra domanda ed offerta di lavoro; in particolare il Fondo opera per: a) lavori di pubblica utilità mirati alla creazione di occupazione, in particolare in nuovi bacini di impiego, della durata di 12 mesi, prorogabili al massimo per due periodi di 6 mesi, realizzati alle condizioni di cui all'articolo 2; b) lavori socialmente utili mirati alla qualificazione di particolari progetti formativi volti alla crescita professionale in settori innovativi, della durata massima di 12 mesi. Le risorse a carico del Fondo regionale per l'occupazione sono utilizzate: a) per il pagamento degli assegni in favore dei lavoratori utilizzati e per la copertura dei benefici accessori; b) per le spese che riguardano la formazione dei lavoratori; c) nel caso di progetti di pubblica utilità, per il finanziamento delle spese relative all'avvio delle società miste ovvero di cooperative e loro consorzi, ovvero di consorzi artigiani; d) nel caso di progetti di pubblica utilità per le spese relative all'assistenza tecnicoprogettuale delle agenzie di promozione di lavoro e di impresa. 148.FORCE E’ la denominazione di un Programma Comunitario, varato dalla Commissione Europea con decisione 90/267 del 29 maggio 1990, con il quale si è intervenuto, e si interviene, a favore della formazione professionale dei lavoratori, che siano essi lavoratori dipendenti o autonomi, tramite azioni di ricerca e scambi di personale. 149.FORMAZIONE La formazione va molto al di là dell’addestramento ed in altre direzioni, non puntando in modo preferenziale allo sviluppo delle capacità e delle abilità del soggetto, mirando, invece, ad una ristrutturazione dei due vasti ambiti di cultura e di esperienza, coinvolgendo, perciò, l’intera personalità del soggetto. Con la formazione cambiano sostanzialmente i comportamenti e la visione (seppure parziale) del mondo, mentre con l’addestramento il cambiamento ottenibile riguarda solo e semplicemente l’attività lavorativa. Più in dettaglio, per Formazione si intende l’attività post diploma e/o post laurea, finalizzata a preparare le persone a svolgere il proprio ruolo in campo economico e sociale, adattandosi all’evoluzione dei sistemi economici e sociali in cui esse vivono, la formazione deve essere qualificata da specifici scopi. 150.FORMAZIONE PROFESSIONALE La Repubblica promuove la formazione e l'elevazione professionale in attuazione degli articoli 3, 4, 35 e 38 della Costituzione, al fine di rendere effettivo il diritto al lavoro ed alla sua libera scelta e di favorire la crescita della personalità dei lavoratori attraverso la crescita della personalità dei lavoratori attraverso l'acquisizione di una cultura professionale. La formazione professionale, strumento della politica attiva del lavoro, si svolge nel quadro degli obiettivi della programmazione economica e tende a favorire l'occupazione, la 53 produzione e l'evoluzione dell'organizzazione del lavoro in armonia con il progresso scientifico e tecnologico. Le iniziative di formazione professionale costituiscono un servizio di interesse pubblico inteso ad assicurare un sistema di interventi formativi finalizzati alla diffusione delle conoscenze teoriche e pratiche necessarie per svolgere ruoli professionali e rivolti al primo inserimento, alla qualificazione, alla riqualificazione, alla specializzazione, all'aggiornamento ed al perfezionamento dei lavoratori, in un quadro di formazione permanente. Le iniziative di formazione professionale sono rivolte a tutti i cittadini che hanno assolto l'obbligo scolastico o ne siano stati prosciolti, e possono concernere ciascun settore produttivo, sia che si tratti di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, di prestazioni professionali o di lavoro associato. Alle iniziative di formazione professionale possono essere ammessi anche stranieri, ospiti per ragioni di lavoro o di formazione, nell'ambito degli accordi internazionali e delle leggi vigenti. L'esercizio delle attività di formazione professionale è libero. Le regioni esercitano, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, la potestà legislativa in materia di orientamento e di formazione professionale. 151.FORZA LAVORO Con tale locuzione si indica la massa delle persone occupate e di quelle in cerca di occupazione. 152.FRANCHISE Nel linguaggio commerciale esclusiva. E’ un diritto o una licenza che è concessa da un produttore per la vendita dei propri articoli a un agente, grossista o dettagliante. 153.FRANCHISEE Nel linguaggio commerciale è un esclusivista, un dettagliante che gode di un’esclusiva (Franchise). In senso più lato è un affiliato, cioè una persona o un’impresa alla quale, in base ad un contratto di affiliazione commerciale (franchising), un’altra persona o impresa, chiamata affiliante (franchiser) concede l’utilizzazione dei propri marchi e della propria formula commerciale compreso anche il Know-how di vendita. 154.FRANCHISING Accordo in base al quale un’impresa, in considerazione del pagamento di un canone, concede ad un’altra impresa lo sfruttamento di un nome o di un marchio per la vendita di beni e servizi uguali o diversi da quelli prodotti dall’impresa detentrice del nome o del marchio. Il Franchising trova oggi quattro diversi tipi di applicazione: il F. industriale; il F. di produzione; il F. nella distribuzione; il F. nei servizi. 155.FRINGE BENEFITS Benefici aggiuntivi: consistono di una serie di benefici che il datore di lavoro si impegna a concedere, oltre al salario, ai propri dipendenti. Fra tali benefici rientrano: vacanze pagate, servizio sanitario, contributi per traslochi, contributi pensionistici, macchina di servizio, contributo alle spese di locazione, ecc. 156.F.S.E. (FONDO SOCIALE EUROPEO) E’ stato creato nel 1958 per risolvere i problemi di occupazione suscitati dalla stessa integrazione europea. Attualmente, il FSE ha lo scopo di promuovere la coesione economica e sociale nell’ambito della Comunità. Esso partecipa al finanziamento di corsi di formazione professionale e di aiuti ai disoccupati. Tali sovvenzioni debbono far parte di piani elaborati dalle regioni a sviluppo ritardato, colpite dalla riconversione industriale o agricola, oppure integrarsi con le azioni nazionali a favore dell’inserimento professionale dei giovani al di sotto dei 25 anni o dei disoccupati da molto tempo. Inoltre, è accordato un carattere preferenziale alle operazioni tra più Stati membri, alla formazione nelle tecnologie avanzate, alle azioni di carattere innovativo a favore delle persone che hanno particolari difficoltà a trovare un’occupazione (donne, emigranti, handicappati). 157.FULL IMMERSION Metodo di apprendimento e di formazione che prevede un coinvolgimento globale in una data situazione. Viene di solito applicato all’apprendimento rapido di una lingua straniera preferibilmente in loco, vale a dire nel paese in cui è parlata. 54 158.FUTURES Contratti a termine, contratti per consegna a termine. Contratti che prevedono l’impegno a comprare o vendere beni ad una data futura ad un prezzo stabilito al momento della stipulazione del contratto di compravendita. Sono molto usati nel commercio di cereali, del cotone e, in generale delle materie prime. 159.GEIE – GRUPPO EUROPEO DI INTERESSE ECONOMICO Istituito nel 1985 nell’ambito della politica di cooperazione tra imprese della U.E. , deve finalizzare tutta la propria attività allo scopo di agevolare o sviluppare l’attività economica dei suoi membri, nonché di migliorarne ed aumentarne i risultati. In pratica il GEIE offre un vero e proprio servizio ai partecipanti, consentendo a questi ultimi, grazie ad un contributo comune, di sviluppare la propria attività economica e di accrescerne i profitti. Il GEIE deve essere formato da almeno due membri che abbiano diversa nazionalità: Ad esso possono partecipare: a) le società e gli altri enti giuridici di diritto pubblico o privato costituiti secondo la legislazione di uno stato membro dell’UE, con sede sociale o legale o amministrazione centrale nell’UE; b) le persone fisiche che esercitano attività industriale, commerciale, artigianale, agricola o un’autonoma professione o prestano altri servizi nell’ambito dell’UE. 160.GESTIONE Controllo attivo operato su un’attività affinché questa giunga a compimento. Spesso il termine gestione è usato indifferentemente al posto di quello di amministrazione e viceversa; occorre perciò chiarire che mentre la gestione è diretta ad assicurare il fluire delle attività, riferendosi sempre ad un processo, l’amministrazione verte sui beni o patrimoni. 161.GESTORI DI PATRIMONI (vedi PROMOTORE FINANZIARIO) 162.GIOVENTU’ PER L’EUROPA Programma comunitario che vuole contribuire all’istruzione e alla formazione dei giovani, mediante attività di scambi sia intra-comunitari che con paesi terzi, stimolare la moltiplicazione dei lavori per i giovani a livello locale e favorire la partecipazione alle attività programmate soprattutto dei giovani più svantaggiati. Il programma è concepito per i giovani da 15 a 25 anni residenti in uno dei 15 Stati membri dell’U.E. Possono presentare progetti: Organizzazioni giovanili; Enti o strutture locali, regionali, nazionali od europei; Organizzazioni, governative e non governative, che si occupano dei giovani; Raggruppamenti od associazioni di giovani costituiti espressamente per l’attuazione di un progetto od organismi operanti nel settore della gioventù. La durata normale, esclusi i giorni di viaggio, prevista per ciascuna delle attività rientranti nel programma “Gioventù per l’Europa” è il seguente: Scambi di giovani da 6 a 21 giorni; Iniziative giovanili da 3 mesi ad 1 anno; Esperienze di servizio volontario da 1 mese ad 1 anno; Visite di studio o di ricognizione da 3 a 10 giorni; Esperienze pratiche di lavoro da 5 a 25 giorni; Periodi di formazione da 10 a 20 giorni (continui o con interruzioni) Seminari da 3 a 5 giorni Recapito Internet: http://europa.eu.int/en/comm/dg22/youth/youth.html 163.GRUPPI DI LAVORO Gruppi autonomi di lavoratori che gestiscono da sé i ritmi di produzione e programmano le proprie operazioni, disposti in unità fisiche indipendenti (isole di produzione). Il gruppo di lavoro si contrappone alla linea di produzione dove i ritmi di lavoro sono imposti dall’organizzazione. 164.HARD DISK In informatica: disco magnetico rigido non asportabile; situato all’interno del personal computer, in grado di archiviare le informazioni che starebbero su diversi dischetti (Floppy disk). 55 165.HARDWARE In informatica il complesso delle apparecchiature che formano una stazione di lavoro (Terminale video, tastiera, processore, stampante, ecc.) 166.HART ON THE JOB Termine della lingua inglese utilizzato in italiano per indicare l’attività di apprendere lavorando 167.HIGH TECH Locuzione che sta per tecnologia avanzata e, se usata attributivamente, per a tecnologia avanzata. La high tech in senso stretto indica una tecnologia che si basa su ritrovati recenti e di alto contenuto scientifico in via di evoluzione teorica ed applicativa. 168.HOLDING Una società che attraverso la maggioranza delle azioni con diritto di voto o comunque tramite l’effettivo esercizio (diretto o indiretto) del potere di controllo, esercita il ruolo di capogruppo finale su un determinato insieme di società (definite controllate). 169.HOME BASED (vedi lavoro a domicilio) 170.HOSTESS Figura professionale, riconosciuta da leggi dello Stato, che svolge compiti di assistenza turistica o di assistenza ai passeggeri su navi, aerei, autobus di granturismo. 171.IMPRENDITORE Una prima ed immediata definizione è quella che lo indica come “colui che combina i fattori produttivi, mirando al conseguimento del profitto cui partecipa in tutto o in parte”. La figura dell’imprenditore ha oggi un significato principalmente sociale e macroeconomico; la sua rilevanza microeconomia è più che altro legata all’impresa minore, dove egli possiede sufficientemente il governo della propria iniziativa. I caratteri specifici dell’imprenditore sono: propensione al rischio, spirito d’indipendenza, spinte realizzative, desiderio di affermazione sociale, motivazione pecuniaria. Nel complesso l’uomo imprenditore racchiude in sé una forte intenzionalità. 172.IMPRENDITORE ARTIGIANO Riferimenti normativi: Legge 08-08-1985, n. 443, in G.U. 24-08-1985, n. 199, Serie Generale Legge-quadro per l'artigianato. E' imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo. Sono escluse limitazioni alla libertà di accesso del singolo imprenditore all'attività artigiana e di esercizio della sua professione. 173.IMPRENDITORIA FEMMINILE Riferimenti normativi: L. 25 febbraio 1992, n. n. 215, 215, recante: recante: Azioni positive per l'imprenditoria femminile D.L. 20 maggio 1993, n°148, convertito con modificazioni nella L. 19 luglio 1993, n°236 recante: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione D.M. 5 dicembre 1996, n. 706 , concernente: Regolamento recante norme per la concessione di agevolazioni a favore dell'imprenditoria femminile D.M. 20 dicembre 1996 , concernente: Criteri per la selezione delle domande di agevolazione per la promozione di nuova imprenditoria femminile D.M. 19 febbraio 1997, concernente: 56 Istituzione presso gli uffici del Ministro per le pari opportunità della della commissione commissione per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditorialità femminile e dell'osservatorio per l'imprenditorialità femminile D.M. 13 giugno 1997, concernente: Proroga dei termini di presentazione delle domande per la concessione di agevolazioni a favore dell'imprenditoria femminile l.r. Lazio 13 dicembre 1996, n° 51, recante: Interventi a sostegno dell’imprenditoria femminile nella Regione Lazio l.r. Lazio 25 luglio 1996, n°29, recante: Disposizioni regionali per il sostegno all’occupazione. I contenuti normativi della L. 25 febbraio 1992, n. 215, sono diretti a promuovere l'uguaglianza sostanziale e le pari opportunità per uomini e donne nell'attività economica e imprenditoriale; essi sono, in particolare, diretti a: favorire la creazione e lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, anche in forma cooperativa; promuovere la formazione imprenditoriale e qualificare la professionalità delle donne imprenditrici; agevolare l'accesso al credito per le imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile; favorire la qualificazione imprenditoriale e la gestione delle imprese familiari da parte delle donne; promuovere la presenza delle imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile nei comparti più innovativi dei diversi settori produttivi. Possono accedere ai benefici previsti dalla legge 215/92 i seguenti soggetti: le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne, le società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne, nonché le imprese individuali gestite da donne, che operino nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi; le imprese, o i loro consorzi, le associazioni, gli enti, le società di promozione imprenditoriale anche a capitale misto pubblico e privato, i centri di formazione e gli ordini professionali che promuovono corsi di formazione imprenditoriale o servizi di consulenza e di assistenza tecnica e manageriale riservati per una quota non inferiore al 70 % a donne. Per la promozione di nuove imprenditorialità femminili e per l'acquisizione di servizi reali possono essere concessi: *) contributi in conto capitale fino al 50 per cento delle spese per impianti ed attrezzature sostenute per l'avvio o per l'acquisto di attività commerciali e turistiche o di attività nel settore dell'industria, dell'artigianato, del commercio o dei servizi, nonché per i progetti aziendali connessi all'introduzione di qualificazione e di innovazione di prodotto, tecnologica od organizzativa; **) contributi fino al 30 per cento delle spese sostenute per l'acquisizione di servizi destinati all'aumento della produttività, all'innovazione organizzativa, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, all'acquisizione di nuove tecniche di produzione, di gestione e di commercializzazione, nonché per lo sviluppo di sistemi di qualità. Per i soggetti che sono costituiti e operano nei territori di cui al regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988 e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. 112 del 25 aprile 1989, e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato regolamento (CEE) n. 2052/88, i contributi possono essere elevati, rispettivamente, fino al 60 ed al 40 per cento. Sono inoltre concessi contributi fino ad un ammontare pari al 50 per cento delle spese sostenute dai soggetti di cui al n° 2, per le attività ivi previste. A livello europeo il Progetto NOW (New Opportunities for Women), messo a punto dalla Commissione europea, ha come obiettivo la promozione delle pari opportunità per le donne sul fronte dell’occupazione e della formazione professionale, facendo leva sulla specializzazione e sulla cultura d’impresa. 174.IMPRENDITORIA GIOVANILE Riferimenti normativi: DL 30 dicembre 1985, n. 786 convertito dalla L. 28 febbraio 1986, n. 44, recante misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile del del Mezzogiorno. 57 D.L. 31 gennaio 1995, n. 26, 26, convertito dalla L. 29 marzo 1995, n. 95, recante: disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali. Indirizzi utili: I.G. Imprenditorialità Giovanile S.p.A. Via Campo nell’Elba, 30 00138 Roma tel. 06.883111 06.883111 L’I.G. (Società per l’imprenditoria giovanile), presieduta da Carlo Borgomeo, fa capo al Ministero del Tesoro; con la sua costituzione si è voluto dar vita ad un’Agenzia nazionale in grado di offrire una vasta gamma di servizi: dalla creazione d’impresa allo sviluppo economico territoriale; nei fatti è diventata il referente istituzionale per i giovani aspiranti imprenditori. Per accedere alle agevolazioni dell’I.G., occorre redigere un convincente progetto d’impresa, il cosiddetto business plan, che descriva nel dettaglio obiettivi, mezzi, strategie e risorse della società cui si vuole dar vita. L’I.G. sostiene lo sviluppo di nuove imprese giovanili nei settori della innovazione tecnologica, della tutela ambientale, dell'agricoltura e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agro-industriali, della fruizione dei beni culturali, del turismo, della manutenzione di opere civili ed industriali, nonché nel settore dei servizi socio-assistenziali domiciliari e di aiuto personale alle persone handicappate in situazioni di gravità e agli anziani non autosufficienti, non più solo nelle aree depresse di cui agli obiettivi n°. 1, 2 e 5-b del regolamento (CEE) 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, relativo ai fondi strutturali dell'Unione europea, e successive modificazioni, ma su tutto il territorio nazionale. A partire dalla fine del 1996, l’I.G. è stata incaricata di promuovere e finanziare anche forme di lavoro autonomo attraverso il “prestito d’onore”. 175.IMPRESA E’ l’attività economica organizzata esercitata professionalmente per il mercato. Le imprese si distinguono: in base alla loro natura in industriali, agricole, commerciali; in base alla loro dimensione in piccole, medie e grandi. 176.IMPRESA ARTIGIANA Riferimenti normativi: Legge 25-07-1956, n. 860 in G.U. 10-08-1956, n. 200, Serie Generale Norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane. Legge 08-08-1985, n. 443, in G.U. 24-08-1985, n. 199, Serie Generale Legge-quadro per l'artigianato. E' considerata artigiana l'impresa costituita in forma di cooperativa o di società, escluse le società per azioni, a responsabilità limitata e in accomandita semplice e per azioni, purché la maggioranza dei soci partecipi personalmente al lavoro e, nell'impresa, il lavoro abbia funzione preminente sul capitale. E' artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa. E' artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al precedente comma, è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società a responsabilità limitata e per azioni ed in accomandita per azioni a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale [1]. E' altresì artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al primo comma: a. è costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata con unico socio sempreché il socio unico sia in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 2 e non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio di una società in accomandita semplice; b. è costituita ed esercitata in forma di società in accomandita semplice, sempreché ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 2 e non sia unico 58 socio di una società a responsabilità limitata o socio di altra società in accomandita semplice. 177.INCENTIVO Nel linguaggio economico, per lo più al plurale, misura di politica economica o finanziaria (in particolare creditizia o fiscale) diretta a creare condizioni più favorevoli all’aumento della produzione, degli investimenti, dell’esportazione e in genere allo sviluppo del reddito nazionale e anche a favorire l’attività economica in determinate zone o settori. 178.INCENTIVAZIONE Opera di promozione, d’incoraggiamento, di stimolo, soprattutto da parte dello Stato, a determinate attività economiche. 179.INDENNITA’ E’ un beneficio che è dato al lavoratore in aggiunta alla normale remunerazione cui ha diritto; può essere rappresentato: da una somma di denaro concessa in considerazione di un particolare lavoro; da uno sgravio fiscale; da un premio di operosità; dalla locazione di una casa, di proprietà dell’impresa per la quale si lavora, ad un equo canone; ecc. 180.INFORMATION TECHNOLOGY Con questa locuzione ci si riferisce alla tecnologia elettronica utilizzata per la raccolta, l’elaborazione, la conservazione, l’aggiornamento e la trasmissione delle informazioni di cui ha bisogno una qualsiasi organizzazione, sia pubblica che privata. 181.INNOVAZIONE L’innovazione è l’apparire di una configurazione d’ordine sconosciuta la quale produce informazioni utili alla soluzione di un problema; tali informazioni sono chiamate strumenti innovativi. Caratteristica dell’innovazione è quindi la sua applicabilità a problemi, teorici o pratici. Due sono i tipi fondamentali di innovazione: L’innovazione ambientale e l’innovazione culturale. Le vie intellettive che portano all’innovazione sono la creatività e l’inventività. 182.INOCCUPAZIONE E’ lo stato di chi non ha mai avuto un posto di lavoro; è inoccupato il giovane alla ricerca del suo primo impiego. 183.INSERIMENTO PROFESSIONALE DEI GIOVANI Riferimenti normativi: D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 19 luglio 1994, n. 451 recante: Disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali Lo Stato realizza piani miranti a favorire la promozione dell’inserimento professionale dei giovani di età compresa tra i 19 e i 32 anni (con possibilità di estensione fino ai 35 anni per i disoccupati di lunga durata). I piani sono attuati attraverso: a. progetti che prevedono lo svolgimento di lavori socialmente utili, nonché la partecipazione ad iniziative formative volte al recupero dell'istruzione di base, alla qualificazione professionale dei soggetti già in possesso del diploma di scuola secondaria inferiore, alla formazione di secondo livello per giovani già in possesso del diploma di scuola secondaria superiore; b. progetti che prevedono periodi di formazione e lo svolgimento di un'esperienza lavorativa per figure professionalmente qualificate. I progetti, per la parte relativa al programma dei lavori socialmente utili, debbono essere rivolti a settori innovativi quali: i beni culturali, la manutenzione ambientale, il recupero urbano, la ricerca, la formazione e la riqualificazione professionale, il sostegno alla piccola e media impresa in tema di erogazione di servizi e di sostegno alla commercializzazione e all'esportazione, i servizi alla persona. I lavori socialmente utili devono avere carattere di effettiva straordinarietà e devono essere a termine. La parte relativa al programma formativo deve essere formulata e svolta in raccordo con le istituzioni competenti. 184.INSIGHT Modello cognitivo di apprendimento per intuito; permette al soggetto di dare la risposta adatta ad un problema anche in assenza di un normale processo di condizionamento. 59 185.INSTITORE Riferimenti normativi: C. C. art. 2203 E’ colui che è preposto dal titolare all’esercizio dell’impresa commerciale o di una sede secondaria o di un ramo particolare della stessa; nel linguaggio comune è il Direttore generale dell’impresa o di una filiale o di un settore produttivo. L’Institore è, di regola, un lavoratore subordinato con la qualifica di dirigente ed è al vertice della gerarchia del personale in virtù di un atto di preposizione dell’imprenditore. 186.INTELLIGENZA Per intelligenza si intende la capacità di strutturare le relazioni percepite, in modo da ottimizzare l’azione nel tempo. Dalla definizione volutamente ampia di intelligenza , derivano alcune caratteristiche, con gerarchia crescente: L’intelligenza è intenzionalità (da intendersi come chiara volontà di scelta e non, quindi, come semplice buona volontà che è tutt’altra cosa); principio di selezione L’intelligenza è capacità di strutturare con ampie modalità le relazioni individuate intenzionalmente; principio di comprensione L’intelligenza è capacità di valorizzare nel tempo le azioni ed il pensiero che conseguono dall’osservazione e dalle esperienze; principio di riflessione 187.INTERNET Sistema integrato di interconnessione tra computer e reti locali, che consente la trasmissione di informazioni in tutto il mondo. 188.INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA E’ l'accordo tra amministrazione centrale, regionale o delle province autonome con cui tali soggetti si impegnano a collaborare sulla base di una ricognizione programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei soggetti interessati e delle procedure amministrative occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di interventi d'interesse comune o funzionalmente collegati. 189.INVESTIMENTO Con tale termine si intende in generale l’impiego di risorse disponibili; l’Investimento si realizza anche attraverso l’acquisto di beni strumentali destinati ad essere utilizzati in modo durevole nel processo produttivo o di altri beni per ricavarne un reddito (titoli, partecipazioni, ecc.). In termini finanziari rappresenta un impiego delle risorse monetarie generate dalla gestione dell’azienda. 190.ISFOL (ISTITUTO PER LO SVILUPPO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI) Riferimenti normativi: DPR 30 giugno 1973, n. 478, recante: Costituzione dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, con sede in Roma L. 21 dicembre 1978, n. 845, recante: Legge-quadro in materia di formazione professionale. L'Istituto, sulla base delle direttive ed in relazione alle richieste formulate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, provvede: a. all'approntamento di studi, ricerche e dati necessari per la programmazione nazionale ed il coordinamento della Formazione Professionale, ivi compreso lo studio delle professioni e dei mutamenti della struttura professionale; b. a studi e previsioni concernenti i fabbisogni di formazione professionale; c. a formulare proposte per la predisposizione e l'assistenza tecnica di corsi di qualificazione e riqualificazione professionale quando sopravvengano ipotesi di rilevante riconversione, riorganizzazione o cessazione di aziende, nonché di istituzione di nuovi rilevanti insediamenti industriali, o quando trattisi di attività artistiche o di alta specializzazione per le quali non sia possibile reclutare allievi nell'ambito di una singola regione; 60 d. a formulare proposte per lo svolgimento di corsi per la formazione e l'aggiornamento del personale impiegato nelle attività di formazione professionale dei lavoratori, ivi compresa la sperimentazione di iniziative pilota; e. a svolgere, presso sedi opportunamente prescelte, corsi di cui alla precedente lettera d); f. ad operare per l'assistenza tecnica alle regioni che ne facciano richiesta; ad ogni altra attività di studio e di ricerca affidatagli dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dalle Regioni. 191.JOB CREATION E’ il processo di costituzione di nuove imprese e di sviluppo di quelle già esistenti che porta ad un incremento dell’occupazione. 192.JOB ON LINE E’ un sito internet gestito da “Tempi Moderni”, un’associazione di volontariato sociale che produce un quotidiano telematico rivolto a tutti coloro che cercano un impiego. Nel sito www.jobonline.it si trova anche una sezione dedicata completamente al telelavoro, dove si riceveranno ulteriori informazioni e proposte di lavoro sempre aggiornate. 193.JOB SHARING Locuzione del linguaggio aziendale, sta ad indicare l’equa suddivisione di un lavoro che avviene quando due persone che lavorano part time condividono lo stesso lavoro 194.KNOW HOW Termine mutuato dall’inglese; definisce il complesso delle conoscenze teorico-pratiche raggiunte in uno specifico campo e che possono essere applicate ad un prodotto o ad un processo produttivo. Il Know How può essere ceduto ad altre entità con il contratto di Know How. 195.LAPIN (Labour Policies information network) E’ un progetto coordinato da Unioncamere (Unione nazionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura) e co-finanziato dall’Unione Europea. Il progetto ha come obiettivo quello di mettere in piedi un sistema informativo – e un modello replicabile – che consenta collegamenti tra amministrazioni e soggetti intermedi che operano nel settore del mercato del lavoro, formazione professionale e lotta alla disoccupazione, offrendo informazioni sia sui fabbisogni professionali espressi dalle imprese europee, nel breve e medio periodo, come pure sulle politiche e sugli interventi di successo nel settore 196.L.S.U. – Lavori Socialmente Utili Riferimenti normativi: L. 24 giugno 1997, n. 196 (Pubblicata nella G. Uff. 4 luglio 1997, n. 154, S.O. Norme in materia di promozione dell'occupazione. D. lgs. 1° dicembre 1997, n. 468 (Pubblicato nella G. U. 8 gennaio 1998, n. 5). Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della L. 24 giugno 1997, n. 196 Si definiscono lavori socialmente utili le attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, mediante l'utilizzo di particolari categorie di soggetti, alle condizioni contenute nel presente decreto legislativo, compatibilmente con l'equilibrio del locale mercato del lavoro. Le attività sono distinte secondo la seguente tipologia: lavori di pubblica utilità mirati alla creazione di occupazione, in particolare in nuovi bacini di impiego, della durata di 12 mesi, prorogabili al massimo per due periodi di 6; lavori socialmente utili mirati alla qualificazione di particolari progetti formativi volti alla crescita professionale in settori innovativi, della durata massima di 12 mesi; lavori socialmente utili per la realizzazione di progetti aventi obiettivi di carattere straordinario, della durata di 6 mesi, prorogabili al massimo per un periodo di 6 mesi, con priorità per i soggetti titolari di trattamenti previdenziali; prestazioni di attività socialmente utili da parte di lavoratori titolari del trattamento straordinario di integrazione salariale, del trattamento di indennità di mobilità e di altro trattamento speciale di disoccupazione. Le attività indicate nelle lettere a), b) e c) sono definite mediante la predisposizione di appositi progetti. 61 Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e le regioni, negli ambiti di rispettiva competenza, promuovono l'utilizzazione dei lavori socialmente utili come strumento di politica attiva del lavoro, di qualificazione professionale e di creazione di nuovi posti di lavoro e di nuova imprenditorialità, anche sotto forma di lavoro autonomo o cooperativo. 197.LAVORO Uno dei principali fattori della produzione che in unione con gli altri, capitale e terra, concorre alla produzione di beni e servizi e che è remunerato con un salario. In senso più ristretto il termine indica il numero di persone occupate disponibili a lavorare o la quantità di lavoro svolto, mentre nel linguaggio comune esso è usato in un senso ancor più limitato per indicare il lavoro manuale o, collettivamente, i lavoratori che svolgono un lavoro manuale (forza lavoro). 198.LAVORO A DOMICILIO Riferimenti normativi: L. 18 dicembre 1973, n. 877, recante: Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio E’ una delle forme con cui l’imprenditore realizza il decentramento dell’attività produttiva (intesa dal punto di vista dell’organizzazione del lavoro), in virtù della quale una parte più o meno consistente della forza lavoro utilizzata non è inserita nell’organizzazione del lavoro dell’impresa. Si tratta cioè di una prestazione di lavoro eseguita non già sotto l’immediata direzione e responsabilità dell’imprenditore, ma dislocata all’esterno dell’impresa, normalmente, presso il domicilio del lavoratore. Si distinguono: il Lavoro a domicilio autonomo, in cui l’attività è svolta dal prestatore secondo modalità di piena autonomia e senza vincolo di subordinazione di volta in volta per uno o più committenti e senza alcuna relazione organica con un’attività imprenditoriale esterna; il Lavoro a domicilio subordinato, in cui l’attività del prestatore presenta un collegamento tecnico-funzionale ed economico stabile con il ciclo produttivo dell’impresa committente. 199. LAVORO AUTONOMO Riferimenti normativi: D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito dalla L. 28 novembre 1996, n. n. 608 608 recante: recante: Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale. E’ il lavoro svolto da qualsiasi persona che lavora in proprio, cioè, che non è alle dipendenze di altri verso i quali è responsabile del proprio operato e della propria attività. I lavoratori autonomi fanno parte di una categoria a sé stante per quanto concerne l’imposizione fiscale, i contributi sociali e i benefici cui hanno diritto in base al piano delle assicurazioni sociali. 200.LAVORO: COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA Riferimenti normativi: D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito dalla L. 28 novembre 1996, n. n. 608 608 recante: recante: Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale Si considerano di collaborazione coordinata e continuativa i rapporti aventi per oggetto prestazioni di attività che pur avendo contenuto artistico o professionale sono svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita. 201.LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ Riferimenti normativi: D.M. 29 AGOSTO 1997 recante: Definizione di ambiti e tipologia dei progetti di lavori di pubblica utilità. 1 dicembre 1997, n° 468, concernente: Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della L. 24 giugno 1997, n. 196 Si definiscono lavori di pubblica utilità le attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, mediante l'utilizzo di particolari categorie di 62 soggetti, compatibilmente con l'equilibrio del locale mercato del lavoro. I lavori di pubblica utilità sono mirati alla creazione di occupazione, in particolare in nuovi bacini di impiego, della durata di 12 mesi, prorogabili al massimo per due periodi di 6; i progetti di lavori di pubblica utilità sono attivati nei settori della cura della persona; dell'ambiente, del territorio e della natura; dello sviluppo rurale, montano e dell'acquacoltura; del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali, con particolare riguardo ai seguenti ambiti: cura e assistenza all'infanzia, all'adolescenza, agli anziani; riabilitazione e recupero di tossicodipendenti, di portatori di handicap e di persone detenute, nonché interventi mirati nei confronti di soggetti in condizioni di particolare disagio e emarginazione sociale; raccolta differenziata, gestione di discariche e di impianti per il trattamento di rifiuti solidi urbani, tutela della salute e della sicurezza nei luoghi pubblici e di lavoro, tutela delle aree protette e dei parchi naturali, bonifica delle aree industriali dismesse e interventi di bonifica dall'amianto; miglioramento della rete idrica, tutela degli assetti idrogeologici e incentivazione dell'agricoltura biologica, realizzazione delle opere necessarie allo sviluppo e alla modernizzazione dell'agricoltura anche delle zone di montagna, della silvicoltura, dell'acquacoltura e dell'agriturismo; piani di recupero, conservazione e riqualificazione, ivi compresa la messa in sicurezza degli edifici a rischio, di aree urbane, quartieri nelle città e centri minori, in particolare di montagna; adeguamento e perfezionamento del sistema dei trasporti; interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio culturale; iniziative dirette al miglioramento delle condizioni per lo sviluppo del turismo. I progetti di lavori di pubblica utilità prevedono l'impegno dei soggetti promotori a realizzare nuove attività stabili nel tempo e devono, a tal fine, contenere un piano d'impresa relativo alle attività che si intendono promuovere alla fine del progetto. I progetti sono corredati da dichiarazione scritta, attestante la sussistenza dei presupposti tecnicamente fondati del progetto di nuove attività stabili nel tempo, rilasciata da una agenzia di promozione di lavoro e di impresa. Le agenzie possono accertare i predetti presupposti mediante la documentata fornitura di assistenza tecnica alla definizione del progetto. I soggetti promotori possono modificare, entro sei mesi dall'avvio del progetto, i termini del piano d'impresa, fatti salvi gli impegni occupazionali, per giustificate esigenze intervenute in corso di esecuzione del progetto di lavori di pubblica utilità cui il piano è collegato, previa relativa certificazione ad opera della medesima agenzia di promozione e lavoro che ha già rilasciato la dichiarazione scritta. Le modifiche sono immediatamente comunicate all'organo che ha approvato il progetto. I progetti di lavori di pubblica utilità, predisposti dalle Amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici economici, sono corredati dalle delibere recanti gli impegni in ordine alle opzioni ivi previste e ai conseguenti stanziamenti di bilancio. Sulla base delle delibere i soggetti promotori stipulano, entro 8 mesi dall'avvio dei progetti, convenzioni con i soggetti incaricati della realizzazione dei piani di impresa, affidando ad essi direttamente la gestione dei progetti di pubblica utilità. Il soggetto promotore allega, in sede di presentazione del progetto o invia successivamente la convenzione e l'organismo gestore subentra negli obblighi del promotore stabiliti nel presente decreto. Ove la convenzione non sia stipulata il progetto si intende cessato. 202. LAVORO FEMMINILE (tutela) Riferimenti normativi: L. 10 aprile 1991, n. 125, recante: Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro. Il problema della condizione femminile, in generale e sul piano dell’occupazione, dopo anni di lotte è stato affrontato in maniera organica dalla L. 125/91. Le disposizioni contenute nella legge hanno lo scopo di favorire, l'occupazione femminile e di realizzare, l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro, anche mediante l'adozione di misure, denominate azioni positive per le donne, al fine di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità. Le azioni positive hanno in particolare lo scopo di: a. eliminare le disparità di fatto di cui le donne sono oggetto nella formazione scolastica e professionale, nell'accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella vita lavorativa e nei periodi di mobilità; b. favorire la diversificazione delle scelte professionali delle donne in particolare attraverso l'orientamento scolastico e professionale e gli strumenti della formazione; favorire l'accesso 63 al lavoro autonomo e alla formazione imprenditoriale e la qualificazione professionale delle lavoratrici autonome e delle imprenditrici; c. superare condizioni, organizzazione e distribuzione del lavoro che provocano effetti diversi, a seconda del sesso, nei confronti dei dipendenti con pregiudizio nella formazione, nell'avanzamento professionale e di carriera ovvero nel trattamento economico e retributivo; d. promuovere l'inserimento delle donne nelle attività, nei settori professionali e nei livelli nei quali esse sono sottorappresentate e in particolare nei settori tecnologicamente avanzati ed ai livelli di responsabilità; e. favorire, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro, l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali e una migliore ripartizione di tali responsabilità tra i due sessi. 203.LAVORO INTERINALE O TEMPORANEO Vedi: CONTRATTO di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo 204.LAVORO MINORILE (TUTELA) Riferimenti normativi: Costituzione art. 37 L. 17 ottobre 1967, n. 977, recante: Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti. DPR 20 gennaio 1976, n. 432, recante: Determinazione dei lavori pericolosi, faticosi e insalubri ai sensi dell'art. 6 della L. 17 ottobre 1967, n. 977, sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti L’art. 37 della Costituzione ai commi 2 e 3 regolamenta la tutela del lavoro minorile statuendo che “la legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato” e che “la Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione”. In attuazione del dettato costituzionale è stata emanata la L. 17 ottobre 1967, n°977, sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti. Tale legge stabilisce che si intendono: per fanciulli i minori di 15 anni e per adolescenti i minori tra i 15 e i 18 anni; inoltre, stabilisce che per accedere al lavoro gli uni e gli altri debbono essere forniti di certificato medico che attesti la loro idoneità all’attività lavorativa cui saranno adibiti; stabilisce che l'occupazione dei fanciulli e degli adolescenti è subordinata all'osservanza di condizioni soddisfacenti di lavoro, idonee a garantire la salute, lo sviluppo fisico e la moralità; precisa che i minori non possono essere adibiti a lavori notturni e che per i fanciulli, liberi da obblighi scolastici, l'orario di lavoro non può superare le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali, mentre, per gli adolescenti l'orario di lavoro non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali. Infine che i fanciulli di 14 anni compiuti possono essere ammessi dagli Uffici del lavoro a frequentare corsi di formazione professionale per il primo avviamento al lavoro, riconosciuti idonei a fornire ai fanciulli stessi un'adeguata formazione professionale e che gli stessi Uffici del lavoro dovranno sollecitare i fanciulli che hanno superato i 14 anni, che non proseguono gli studi e che sono alla ricerca di una occupazione, a frequentare detti corsi. 205. LAVORO NERO Lavoro pagato in contanti o in natura e non denunciati ai fini fiscali, previdenziali, ecc. Il termine spesso implica che il lavoratore che si presta a questo tipo di attività sia sotto pagato, oltre a restare escluso da tutti i benefici quali il diritto alla pensione, all’assistenza sanitaria, all’assicurazione contro gli infortuni, ecc., con grande convenienza per il datore di lavoro, che così evita di dover sostenere ingenti costi. Spesso il Lavoro nero rappresenta una seconda occupazione per il lavoratore, che così arrotonda i propri guadagni, ma quando esso costituisce l’unica attività del lavoratore, il fatto che non sia dichiarato contribuisce a distorcere gli indici di disoccupazione, oltre a tutte le altre conseguenze che comporta in campo assistenziale. Il Lavoro nero si sviluppa a livelli abbastanza notevoli specialmente quando le aliquote fiscali e i contributi sociali raggiungono livelli ritenuti iniqui e insostenibili. 206.LAVORO PARASUBORDINATO Riferimenti normativi: Codice di Procedura Civile: art. 409, n°3. Rientrano in questa categoria i rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino di una prestazione d’opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato. 64 207.LAVORO PUBBLICO Si intende per lavoro pubblico il rapporto di lavoro e di impiego alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche. Per Amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi delle case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale. 208.LAVORO STAGIONALE E’ il lavoro che, in dipendenza delle condizioni climatiche e meteorologiche può svolgersi soltanto in determinati periodi dell’anno. Scambi alla pari: Lavorare alla pari in una famiglia (soprattutto all’estero) vuol dire vivere al suo interno per un periodo piuttosto prolungato, generalmente da tre mesi ad un anno, occupandosi della cura dei bambini e, spesso, dando una mano nello svolgimento dei lavori domestici leggeri. In cambio si ottengono vitto e alloggio ed è corrisposto un compenso simbolico (pocket money). Di norma per essere ammessi agli scambi bisogna avere un’età compresa tra i 18 e i 28 anni; l’impegno consiste in 5/6 ore di lavoro al giorno e alcune sere di baby-sitting (alla voce INDIRIZZI UTILI alcuni riferimenti). Settore turistico: E’ questo il tipico contesto in cui svolgere un’attività temporanea, stagionale. Si pensi a pub, ristoranti, ostelli, villaggi turistici e parchi divertimenti, strutture che assumono una grande quantità di personale, sia qualificato che privo di qualsiasi esperienza. Per una occupazione nei villaggi turistici conviene contattare i maggiori tour operator per tempo, informandosi sulle modalità del reclutamento e sulle condizioni di lavoro; le stesse considerazioni valgono per i parchi giochi e i centri estivi per bambini (alla voce INDIRIZZI UTILI alcuni riferimenti). Agricoltura: Si può cercare un lavoro stagionale all’estero impiegandosi come raccoglitori o impacchettatori di frutta in una delle aziende agricole che operano ancora la raccolta manuale, basta recarsi sul posto nella stagione giusta e contattare direttamente le fattorie o alcune organizzazioni che offrono lavori agricoli (alla voce INDIRIZZI UTILI alcuni riferimenti). Commercio e industria: In questi settori, per quanti hanno già una buona conoscenza della lingua del paese in cui intendono recarsi (comunque la conoscenza dell’inglese è sempre apprezzata), c’è la possibilità di trovare un lavoro temporaneo. La strada migliore, in molti paesi dove hanno una tradizione pluriennale e funzionano a pieno ritmo, è rivolgersi a un’agenzia di lavoro interinale o a un’agenzia privata di collocamento il cui elenco è possibile trovare sulle Pagine Gialle delle città in cui si intende operare. 209. LAVORO SUBORDINATO (VEDI ANCHE CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO) E’ prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore. I prestatori di lavoro subordinato si distinguono in dirigenti, quadri, impiegati e operai. 210.LAYOFF Letteralmente “mettere via”, nella prassi licenziamento simultaneo di un gran numero di dipendenti a causa della mancanza di ordinativi e della conseguente necessità di ridurre il personale. 211.LAYOUT Stricto sensu è la gestione dello spazio operativo in fase allocativa; riguarda la pianificazione ed integrazione di un sistema attraverso lo studio sulla disposizione fisica dei suoi componenti. Il Layout è applicato in azienda agli impianti industriali come pure all’organizzazione degli uffici o di altri ambienti di lavoro. I risultati cui mira uno studio di layout sono l’integrazione, l’efficienza dei mezzi e degli uomini nel loro spazio operativo, l’espandibilità del sistema, la flessibilità al variare delle condizioni operative critiche, la sicurezza, la sequenzialità degli ambienti rispetto al succedersi del processo lavorativo, la ridotta distanza tra gli ambienti stessi, il rispetto delle condizioni ergonomiche. 65 212.LEADERSHIP E’ la dote di chi sa comandare, condurre gli uomini 213.LEASING E’ l’accordo in base al quale un’azienda prende in affitto da un’altra azienda un bene, mobile o immobile, contro pagamento di un canone di locazione convenuto, da versarsi periodicamente e con facoltà di riscatto al termine di un determinato periodo di tempo. Il Leasing viene distino in operativo e finanziario. Il primo è un accordo stipulato direttamente tra un’impresa produttrice di beni strumentali e l’impresa che ricorre al leasing. Quest’ultima riceve le macchine e gli impianti dietro pagamento di un canone annuo fisso, detraibile ai fini fiscali, che la libera dai rischi derivanti dall’obsolescenza e dalla necessità di reperire i mezzi finanziari che sarebbero necessari per l’acquisto del bene. Il leasing finanziario, invece, è un accordo stipulato tra una società finanziaria e l’impresa che ricorre al leasing. La prima acquista, è proprietaria o si procura il bene che la seconda vuole in locazione e la seconda, in considerazione del fatto che lo usa, si impegna a pagare alla prima un canone di locazione annuo. 214.LEONARDO DA VINCI E’ un nuovo programma messo a punto dall’Unione Europea per migliorare la formazione professionale di studenti e lavoratori. L’obiettivo fondamentale è di rafforzare la qualità e l’innovazione nella formazione professionale in Europa, favorendo il partenariato transnazionale. Il programma sperimenta nuovi modelli di apprendimento, finanzia scambi tra i vari paesi, permette a studenti e giovani lavoratori di svolgere periodi di tirocinio presso aziende straniere, aiuta a fare conoscere meglio le lingue. E’ possibile partecipare ai progetti e usufruire di borse di studio se si è laureandi o laureati da non più di un anno e sotto i 28 anni di età. I progetti sono di breve durata (da tre a dodici settimane) o di lunga durata (da tre a nove mesi). Per sapere a chi presentare la candidatura rivolgersi al rettorato dell’Università di appartenenza o all’ISFOL, cui è possibile richiedere la lista dei consorzi universitari che hanno presentato progetti (alla voce INDIRIZZI UTILI ulteriori riferimenti) 215. LETTERA DI ACCOMPAGNAMENTO O DI PRESENTAZIONE Vedi alla voce “Curriculum vitae” 216.LIBERISMO ECONOMICO Sistema di valori secondo cui non è consentito alla componente pubblica della società (Stato) di interferire in qualche modo con l’iniziativa economica del privato (laisser faire). Secondo i liberisti esiste una sorta di mano invisibile che guida l’individuo (homo oeconomicus) a sua insaputa verso gli interessi collettivi: egli e la sua impresa perseguono il massimo vantaggio con il minimo sforzo,secondo la legge del tornaconto individuale. Pertanto tutto ciò che è nell’interesse dei singoli è anche di interesse per la società. 217.LIBRETTO DI LAVORO E’ il documento indispensabile per chi vuole svolgere un lavoro come dipendente; sul libretto è registrata l’attività lavorativa svolta come lavoratore dipendente. E’ in corso una profonda revisione e modificazione del libretto di lavoro. Attualmente è rilasciato gratuitamente dal Comune di residenza da persone che abbiano compiuto i 15 anni (14 se già in possesso del diploma di licenza media). Il libretto va depositato presso l’azienda al momento dell’assunzione; il libretto deve essere restituito al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni, licenziamento o pensionamento Il rilascio del libretto di lavoro ha quale fine prevalente quello di facilitare gli accertamenti relativi alla persona ed alle attitudini professionali del lavoratore da parte dei datori di lavoro. 218.LIST BROKER Nel Marketing è un noleggiatore di indirizzi commerciali. E’ un professionista che prende tutti gli accordi necessari perché una società possa usare mailing lists di un’altra. Assume su di sé l’incarico di effettuare le ricerche del caso, la selezione e la verifica della effettiva validità degli indirizzi. 219.LISTE DI DISOCCUPAZIONE Riferimenti normativi: Legge 12-03-1999, n. 68 (pubblicato in G.U. 23-03-1999, n. 68, Supplemento ordinario) recante: 66 Norme per il diritto al lavoro dei disabili. D. lgs. 23-12-1997, n. 469 (pubblicato in G.U. 08-01-1998, n. 5, Serie Generale) recante: Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Legge 15-03-1997, n. 59 (pubblicato in G.U. 17-03-1997, n. 63, Supplemento ordinario) recante: Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.¶ L’iscrizione presso un Centro per l’impiego serve per l’avviamento al lavoro e per ottenere l’indennità di disoccupazione. Con l’iscrizione “ordinaria” si è iscritti in una apposita banca dati. Per ottenere l’iscrizione occorre presentare ai “Centri per l’impiego”: stato di famiglia, titolo di studio; attestati di qualifica; occorre anche portare in visione il codice fiscale, il libretto di lavoro, un documento di riconoscimento non scaduto. Segnalare se si è disponibili per gli avviamenti a selezioni nelle Pubbliche Amministrazioni per qualifiche che implichino il solo requisito della scuola dell’obbligo o il possesso di attestati di qualifica. Il Centro per l’impiego rilascia un attestato che deve essere timbrato una volta l’anno pena la cancellazione dalle liste e la perdita di tutta l’anzianità maturata. Con l’abolizione delle sezioni circoscrizionali, le cui competenze in materia sono state trasferite alle Province, le Regioni, con proprie leggi, hanno cominciato a ridefinire sia le funzioni del collocamento a livello locale, che il sostegno allo sviluppo delle politiche attive del lavoro. 220.MAILING LIST Elenco con nomi e indirizzi di persone o società con specifici interessi, caratteristiche o attività in comune. 221.MANAGEMENT Termine inglese relativo alla gestione dell’economia dell’impresa, che indica sia le attività decisionali e direttive sia il gruppo di persone preposte a tali attività. 222.MANAGER Termine, entrato anche nell’uso comune italiano, con il quale nell’organizzazione aziendale si indica il Dirigente di Azienda, di elevata posizione, che accentra in sé le funzioni dell’imprenditore, assumendo la responsabilità della conduzione dell’azienda (o di un settore aziendale) e delle relative decisioni, pur non essendo generalmente il proprietario. 223.MANSIONE Compito esplicato nell’adempimento di una prestazione di lavoro. 224.MARKETING Termine entrato nel linguaggio internazionale per indicare l’insieme delle tecniche o la funzione manageriale intese ad organizzare e dirigere tutte quelle attività commerciali volte a valutare e convertire il potere di acquisto in domanda effettiva di un bene o di un servizio specifici da parte del consumatore finale o dell’utente, in modo da realizzare i profitti, gli scopi e gli altri obiettivi che si prefigge un’impresa. 225.MARKETING ORIENTED Locuzione aggettivale che si può rendere con orientato o strutturato sul marketing. Un’impresa marketing oriented lascia che siano i consumatori a dettare le scelte produttive invece di condizionare il mercato ad assorbire determinati prodotti. 226.MASS MEDIA Mezzi artificiali di amplificazione della comunicazione umana. Lo studio dei Mass Media presenta una duplice importanza: a)come ricerca tecnologica applicata alla comunicazione sociale; b) come studio degli effetti derivanti dai processi di diffusione e pervasione del messaggio. 227. MASTER Corso di formazione, generalmente post-universitario, della durata di uno o due anni, al termine del quale si consegue un diploma di specializzazione in discipline aziendali. 228. M.B.A. (MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION) 67 Sigla universale che indica una specializzazione post laurea in economia aziendale. Per acquisire questo titolo di Master si richiede, dopo il normale corso di laurea, un biennio di perfezionamento in discipline come: scienza delle finanze, contabilità, marketing, gestione aziendale. 229.MEDIATORE MARITTIMO Riferimenti normativi Legge 12-03-1968, n. 478 ( pubblicata nella G.U. 29-04-1968, n. 108, Serie Generale) Ordinamento della professione di mediatore marittimo. D.P.R. 04-01-1973, n. 66 (pubblicata nella G.U. 07-04-1973, n. 91, Serie Generale) Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 1968, n. 478, sull'ordinamento della professione di mediatore marittimo. E’ colui che, a norma delle leggi vigenti, esercita professionalmente la mediazione nei contratti di costruzione, di compravendita, di locazione, di noleggio di navi e nei contratti di trasporto marittimo di cose. L'esercizio della professione di mediatore marittimo è incompatibile con qualunque impiego pubblico o privato retribuito, fatta eccezione per l'impiego presso imprese aventi per oggetto della loro attività la mediazione nei contratti. Per l’esercizio della professione è richiesta l'iscrizione nel ruolo dei mediatori marittimi. Per ottenere l'iscrizione nella sezione ordinaria del ruolo dei mediatori marittimi occorre: a. godere del pieno esercizio dei diritti civili; b. essere di buona condotta; c. risiedere nella circoscrizione della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel cui ruolo si intende essere iscritto; d. avere conseguito il diploma di scuola media inferiore; e. avere superato un apposito esame (L'esame per l'iscrizione nella sezione ordinaria del ruolo dei mediatori marittimi è orale e prevalentemente pratico); f. avere effettuato un deposito cauzionale. 230.MERCATO DEL LAVORO E’ il meccanismo attraverso il quale si determinano i prezzi del lavoro, cioè i salari. In quanto esistono una domanda ed un’offerta di lavoro, e dell’offerta, proprie di un mercato. Questo mercato è, tuttavia, diviso in molti mercati più piccoli, pur se in stretta dipendenza l’uno dall’altro, proprio a causa della natura del bene trattato. Infatti, il lavoro non è omogeneo come lo sono molti altri beni: oltre al lavoro non specifico, vi sono molti differenti tipi di lavoro specifico e ciascuno di loro è trattato su un mercato che non può essere uguale a quello di un altro. 231.MINIMO RETRIBUTIVO E’ il minimo, stabilito per legge o per contratto, che un datore di lavoro può e deve pagare ad un lavoratore in un qualsiasi settore economico, in una particolare industria o occupazione. 232.MOBILITA’ DEL LAVORO Con questa espressione si intende la facilità con cui il lavoro si sposta all’interno di un sistema economico. Come per altri fattori della produzione, anche in questo caso si deve fare una distinzione tra: a) mobilità geografica, cioè la disposizione dei lavoratori a spostarsi da una località ad un’altra; e, b) mobilità occupazionale, cioè la disponibilità dei lavoratori a spostarsi da un’occupazione ad un’altra. 233.MOBILITY MANAGER E’ colui che in un’azienda si occupa della trasferibilità dei fattori della produzione (capitale, terreno o lavoro) da un’occupazione ad un’altra, da un’area geografica ad un’altra. 234.MOTIVAZIONE La motivazione è un processo interno al soggetto, che può originare dal di dentro, oppure essere indotto e sostenuto dal di fuori, od ambedue le cose insieme. Un soggetto motivato lo è indipendentemente dal genere di cause che hanno agio su di lui; pertanto se una persona si sente motivata, gli è indifferente la eventuale “manipolazione” che altre persone stanno operando su di lui, a meno che ciò porti alla consapevolezza di bisogni frustrati e ad un conseguente processo di demotivazione. 235.NETWORK 68 Nel linguaggio delle telecomunicazioni, a livello internazionale, il termine sta ad indicare una catena di stazioni radio o televisive, collegate o associate tra di loro, che generalmente diffondono gli stessi programmi, alla medesima ora, in diverse parti del paese. 236.NEWSLETTER Termine che genericamente significa bollettino di informazione. In modo particolare, nel mondo dell’editoria finanziaria, è un rapporto scritto e un’analisi delle notizie che fornisce spesso previsioni ovviamente rivolte ad un pubblico particolare, come ad esempio operatori economici, e spedito agli abbonati di riviste o giornali economico-finanziari. 237.NON PROFIT Detto anche Terzo settore, si contrappone al Settore privato profit, e al settore pubblico. Il Non Profit è caratterizzato dal non perseguimento di scopi di lucro nello svolgimento della propria azione che si prefigge scopi caritatevoli, umanitari, educativi, ricreativi o, comunque, limitati a campi del genere. L’intervento del privato nel sistema del non profit si è andato sempre più sostituendo allo Stato soprattutto nella produzione di molti servizi socioassistenziali e sanitari, creando quella che è definita l’economia sociale. 238. NOW (NEW OPPORTUNITIES FOR WOMEN) Il Progetto NOW (New Opportunities for Women), messo a punto dalla Commissione europea, ha come obiettivo la promozione delle pari opportunità per le donne sul fronte dell’occupazione e della formazione professionale, facendo leva sulla specializzazione e sulla cultura d’impresa. Tramite il Progetto NOW possono essere erogati contributi per la formazione professionale, per l’aiuto alla creazione di attività indipendenti, per l’avvio di servizi destinati ad aiutare le donne ad accedere a strutture che facilitino la creazione di attività artigianali o di piccola e media impresa, per l’orientamento e la consulenza. 239.OFFERTA DI LAVORO Vedi alla voce “Annunci economici” 240.OFFICE AUTOMATION Locuzione con la quale si definisce l’introduzione nel lavoro di ufficio delle tecnologie informatiche; con tale termine si può quindi intendere l’insieme dei sistemi di elaborazione (calcolatori) e di trasmissione dei dati che consentono di fornire informazioni e servizi nell’ambito dell’organizzazione considerata (industriale, ma anche pubblica amministrazione). Le principali attività che sono state coinvolte dall’automazione d’ufficio possono essere classificate nel modo seguente: Comunicazione delle informazioni: cioè quell’attività che consente di trasmettere e rendere disponibili informazioni di qualsiasi tipo, scritte, grafiche, immagini Gestione dei dati: attività che comporta sia l’acquisizione che la memorizzazione dei dati necessari all’organizzazione Trattamento dei documenti: è, forse, l’attività più rilevante, finalizzata alla preparazione e alla manipolazione di testi 241.OMNIBUS Agenzia per l’impiego del Lazio Vicolo d’Aste, 12 – 00159 Roma Fax 06.4386263 e-mail: [email protected] E’ un servizio dell’Agenzia per l’impiego del Lazio, che si rivolge a tutti gli inoccupati in cerca di primo impiego, ai disoccupati di lunga durata, ai lavoratori iscritti nelle liste di mobilità e a quelli in Cassa Integrazione Guadagni. Questo servizio offre attività di promozione e agevolazione dell’incontro tra domanda ed offerta di lavoro. L’attività di preselezione è organizzata tenendo conto delle seguenti esigenze: richieste di lavoro provenienti da imprese rivolte a lavoratori in CIG o personale iscritto nelle liste di mobilità; richieste di lavoro rivolte a disoccupati di lunga durata o a giovani da assumere come apprendisti o con contratto di formazione e lavoro; richieste di stage; richieste di prestazione di lavoro temporaneo per lavoratori in mobilità provenienti da società che gestiranno il lavoro interinale. 242.OPERATORE 69 Termine generico con il quale si indica chi è preposto all’uso o al controllo di una macchina o altra apparecchiatura, quali potrebbero essere un computer, un centralino telefonico, e simili. 243.OPINION LEADER Mediatore del passaggio nei vari stadi del processo di comunicazione. Vista la sensibile influenza che la comunicazione personale riveste nella formazione delle opinioni e quindi nel mutamento degli atteggiamenti, gli opinion leaders rappresentano un potente mezzo di diffusione e di infusione del messaggio, sia esso pubblicitario che di altro genere 244.ORARIO DI LAVORO E’ il numero complessivo di ore lavorative cui è tenuto un lavoratore, in base ad un contratto di lavoro. L’orario di lavoro può essere continuato, cioè senza interruzione e non può superare le sei ore giornaliere, o può essere spezzato, cioè con un intervallo, fra due periodi lavorativi di solito di quattro ore. 245.ORGANIZZAZIONE E’ un insieme di persone e risorse economiche che ha come scopo quello di fornire prodotti e/o servizi utili agli altri. Per fare ciò definisce gli obiettivi ed i risultati che desidera raggiungere e ripartisce le responsabilità e le attività tra le diverse persone, assegnando loro un incarico (ruolo). 246.ORGANIZZAZIONI SINDACALI Riferimenti normativi: Costituzione, art. 39 Codice Civile, art. 36 e art. 38 L. 20 maggio 1970, n°300 ( pubblicata in GU 27 maggio 1970, n°131), recante: Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della,libertà sindacale e dell’attività nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento Sono organismi, non riconosciuti dalla legge (che si sono costituiti a seguito della soppressione dell’ordinamento corporativo imposto con legge 3 aprile 1926, n°563 che istituiva il sindacato unico) rappresentativi degli interessi collettivi dei lavoratori. 247.ORIENTAMENTO L’insieme delle iniziative volte a favorire una scelta ragionata degli studi da seguire e della professione da intraprendere, tenendo conto delle attitudini dimostrate e della personalità del soggetto, delle condizioni familiari, locali e ambientali, delle tendenze del sistema produttivo e delle possibilità di occupazione. Sul lavoro: è il processo di inserimento del personale neo-assunto nell’organizzazione e nelle sue funzioni. Consiste nell’informare la persona, del tipo di attività che svolge l’organizzazione nella quale è inserito, dei metodi relativi al lavoro che dovrà svolgere, delle sue funzioni specifiche, dei suoi rapporti con gli altri membri del personale ed ogni altro aspetto che possa contribuire al suo miglio rendimento e al suo miglior inserimento. 248.ORIENTAMENTO AL CLIENTE E’ la capacità di aiutare o servire i clienti e soddisfare i loro bisogni; significa porre attenzione ad effettuare uno sforzo personale per scoprire e venire incontro alle esigenze del cliente; la capacità di saper cogliere le opportunità del mercato. 249. OSSERVATORIO regionale sul mercato del lavoro Istituito presso ogni Regione, programma ed organizza le rilevazioni generali sullo stato dell'occupazione per tutti i settori di attività, nonché sui flussi e sui fabbisogni quantitativi e qualitativi, sulle previsioni occupazionali, sulle dinamiche e sugli orientamenti della popolazione scolastica e universitaria, anche in rapporto alle analoghe rilevazioni promosse nell'ambito della CEE; coordina le indagini e le rilevazioni specifiche effettuate ai vari livelli territoriali; elabora stime, proiezioni e previsioni sull'andamento del mercato del lavoro; pubblica e diffonde le informazioni sulle materie sopraccitate. 250.PACCHETTO TREU Riferimenti normativi: L.24 giugno 1997, n° 196 recante: 70 Norme in materia di promozione dell'occupazione E’ l’insieme delle norme in materia di promozione dell’occupazione emanate con la legge 196/97.Esse delineano una strategia di medio termine affrontando in particolare tre questioni: la flessibilità del lavoro (con le norme sul lavoro interinale, sul lavoro a tempo determinato, sull’incentivazione del part time e la rimodulazione degli orari di lavoro); la formazione professionale della forza lavoro, in specie con il rilancio della valenza formativa dell’apprendistato e del contratto di formazione e lavoro e la creazione di un sistema di formazione continua; l’avvio di interventi di emergenza per l’occupazione, soprattutto giovanile (vedi borse di lavoro e lavori di pubblica utilità). 251.PANEL Insieme di persone sul quale è effettuata una serie di analisi campionarie. La caratteristica del Panel è quella di rimanere invariato nella composizione per tutto il periodo di studio del fenomeno. 252.PARI OPPORTUNITA’ Legislazione Costituzione: art. 3, 36 e 37; L. 30 dicembre 1971, n°1204, recante: Tutela delle lavoratrici madri; L. 9 dicembre 1977, n. 903, recante: Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro; L. 10 aprile 1991, n°125, recante: Azioni positive per la realizzazione della parità uomo/donna nel lavoro; d.p.c.m. 27 marzo 1997, recante: Azioni del Governo per l’attribuzione di poteri e responsabilità alle donne. Il sempre maggiore impegno delle donne nel mondo del lavoro ha prodotto una forte accelerazione al processo di parificazione effettiva tra uomo e donna; il processo, iniziato con l’approvazione della legge 903/77, ha avuto una forte accelerazione con la legge 125/91 prima e con il DPCM del 27 marzo 1997 poi. In quest’ultimo provvedimento sono previsti una serie di obiettivi consistenti: nel perseguimento delle condizioni per una presenza diffusa delle donne nelle sedi in cui si assumono decisioni rilevanti per la vita della collettività; nell’analisi dei dati sull’impatto delle politiche governative con particolare riguardo ai rapporti tra i sessi; nel promuovere nuovo sviluppo attraverso la valorizzazione del potenziale di innovazione rappresentato dalla professionalità e dall’imprenditoria femminile; nel realizzare politiche dei tempi e dei cicli di vita che consentano a donne e uomini di svolgere gli impegni di lavoro, di cura, di formazione culturale e professionale; ed inoltre nel promuovere politiche di organizzazione del lavoro che valorizzino la differenza di genere e non determinino discriminazioni, in base al sesso, nell’accesso al lavoro e nello sviluppo di carriera. Con riguardo a tali nuovi indirizzi strategici va rilevato che la più recente legislazione lavoristica tende ad assicurare la parità uomo/donna soprattutto puntando alla realizzazione delle pari opportunità e alla promozione della donna nella fase d’accesso alle carriere ed alle professioni. 253.PARTECIPAZIONE AGLI UTILI E’ un metodo di incentivazione in base al quale un’impresa distribuisce regolarmente ai propri dipendenti una parte dei propri utili, in aggiunta al salario. A differenza dei premi di produttività, la distribuzione di utili ai dipendenti non dipende dalla produttività del lavoro, pur se è in parte ad essa collegata, infatti, scopo dell’ammissione dei dipendenti alla ripartizione degli utili è quello di incentivarli ad aumentare la produzione, oltre che promuovere buone relazioni tra lavoratori e datore di lavoro. 254.PARTENARIATO Le azioni comunitarie sono concepite come complementari alle corrispondenti azioni nazionali o come contributi alle stesse; esse si fondano su una stretta concertazione, chiamata appunto Partenariato, tra la Commissione e lo Stato membro, nonché tra le autorità e gli organismi designati dallo Stato membro nel quadro delle proprie normative nazionali e delle prassi correnti, come ad esempio: Le autorità regionali e locali e le altre autorità pubbliche competenti 71 Le parti economiche e sociali Gli altri organismi competenti in tale ambito Il Partenariato si svolge nel pieno rispetto delle rispettive competenze istituzionali, giuridiche e finanziarie di ciascuna delle parti coinvolte. Il Partenariato trova la sua piena attuazione nella gestione ed utilizzazione dei cosiddetti Fondi Strutturali: F.S.E. – Fondo Sociale Europeo, F.E.R.S. – Fondo Europeo Regionale di Sviluppo, F.E.O.G.A. – Fondo Europeo di Orientamento e Garanzia Agricola. 255.PART-TIME Riferimenti normativi: D. lgs. 25-02-2000, n. 61 (pubblicato in G.U. 20-03-2000, n. 66, 66, Serie Serie Generale) Generale) recante: recante: Attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES Legge 23-12-1999, n. 488 (pubblicata in G.U. 27-12-1999, 27-12-1999, n. n. 302, 302, S. S. O.) O.) recante: recante: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000) D.L. 30 ottobre 1984, n. 726 (Pubblicato nella G. Uff. 30 ottobre 1984, n. 299 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 19 dicembre 1984, n. 863, Gazz. Uff. 22 dicembre 1984, n. 351). Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali Espressione aggettivale entrata anche nell’uso italiano per indicare un tempo orario ridotto rispetto a quello considerato normale. Il part-time offre al lavoratore la possibilità di ridurre il tempo delle proprie prestazioni di lavoro con corrispondente riduzione della retribuzione. Nel rapporto di lavoro subordinato l'assunzione può avvenire a tempo pieno o a tempo parziale. Per lavoro a "tempo parziale" si intende l'orario di lavoro, fissato dal contratto individuale, cui sia tenuto un lavoratore, che risulti comunque inferiore a quello indicato all'articolo 13, comma 1, della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, o l'eventuale minor orario normale fissato dai contratti collettivi applicati; il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere: A) di tipo “orizzontale" che si ha quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro, o B) di tipo “verticale" che si ha quando l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno; I contratti collettivi nazionali stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi, i contratti collettivi territoriali stipulati dai medesimi sindacati ed i contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali, possono consentire che il rapporto di lavoro a tempo parziale si svolga secondo una combinazione delle due modalità indicate nelle lettere A) e B), provvedendo a determinare le modalità temporali di svolgimento della specifica prestazione lavorativa ad orario ridotto, nonché le eventuali implicazioni di carattere retributivo della stessa. Possono essere effettuate con rapporto a tempo parziale anche le assunzioni a termine, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni. Il contratto di lavoro a tempo parziale richiede la stipula con forma scritta e deve contemplare le mansioni che il lavoratore dovrà svolgere e la distribuzione dell’orario di lavoro con riferimento al giorno, settimana, mese e anno; copia del contratto deve essere trasmessa al Centro per l’impiego competente per territorio entro 30 giorni dalla data di stipulazione. Fermi restando i divieti di discriminazione diretta ed indiretta previsti dalla legislazione vigente, il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile; L'applicazione del principio di non discriminazione comporta che: 1) il lavoratore a tempo parziale benefici dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile in particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione oraria; la durata del periodo di prova e delle ferie annuali; la durata del periodo di astensione obbligatoria e facoltativa per maternità; la durata del periodo di conservazione del posto di lavoro a fronte di malattia, infortuni sul lavoro, malattie professionali; l'applicazione delle norme di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro; l'accesso ad iniziative di formazione professionale organizzate dal datore di lavoro; l'accesso ai servizi sociali aziendali; i criteri di calcolo delle competenze indirette e differite previsti dai contratti collettivi di lavoro; i diritti sindacali. In caso di assunzione di personale a tempo pieno il datore di lavoro è tenuto a riconoscere un diritto di precedenza in favore dei lavoratori assunti a tempo parziale in attività presso unità produttive site entro 100 km dall'unità produttiva interessata dalla programmata assunzione, adibiti alle stesse mansioni od a mansioni equivalenti rispetto a quelle con riguardo alle quali è prevista 72 l'assunzione, dando priorità a coloro che, già dipendenti, avevano trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. 256.PATTO TERRITORIALE Riferimenti normativi: D.L. 8 febbraio 1995, n. 32, recante: Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività attività gestite gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, personale, nonché nonché per per l'avvio l'avvio dell'intervento dell'intervento ordinario ordinario nelle nelle aree aree depresse del territorio nazionale. E’ l'accordo, promosso da enti locali, parti sociali, o da altri soggetti pubblici o privati con i contenuti di cui all’Accordo di programma quadro, relativo all'attuazione di un programma di interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale l'accordo tra soggetti pubblici e privati per l'individuazione, ai fini di una realizzazione coordinata, di interventi di diversa natura finalizzati alla promozione dello sviluppo locale nelle aree depresse del territorio nazionale e in linea con gli obiettivi e gli indirizzi allo scopo definiti nel quadro comunitario di sostegno approvato con decisione C (94) 1835 del 29 luglio 1994 della Commissione della Unione europea; 257.PENSIERO ANALITICO E’ la capacità di scomporre problemi, progetti, processi nelle loro parti costitutive e di comparare aspetti fra loro diversi. 258.PENSIERO CREATIVO E’ la capacità di sviluppare un approccio creativo ai problemi 259.PERIODO DI PROVA E’ il periodo durante il quale un nuovo dipendente di una qualsiasi organizzazione è sottoposto alla prova del lavoro, prima di essere assunto in pianta stabile, onde accertare se egli è in grado di svolgere i compiti che gli saranno affidati e se essi si confanno alle sue capacità e aspettative. 260.PETRA Programma dell’UE teso ad assicurare la formazione professionale dei giovani e a garantire la dimensione europea attraverso progetti di ricerca e scambio di forze lavoro fra paesi comunitari. 261. PIANI DI INSERIMENTO PROFESSIONALE Riferimenti normativi: Costituzione, art. 35, Diritto al lavoro; L. 19 dicembre 1984, n° 863, recante: L. 19 luglio 1994, n° 451, recante: Conversione in legge, con modificazioni, modificazioni, del del D.L. D.L. 16 16 maggio maggio 1994, 1994, n. n. 299, 299, recante recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e defiscalizzazione defiscalizzazione degli degli oneri oneri sociali. L. 28 novembre 1996, n. 608, recante: Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, 510, recante recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale. L. 24 giugno 1997, n. 196, 196, recante: Norme in materia di promozione dell'occupazione. D.L. 20 gennaio 1998, n. 4, convertito dalla L.20 marzo 1998, n°52, recante: Disposizioni urgenti in materia di sostegno al reddito, di incentivazione all'occupazione all'occupazione ee di di carattere previdenziale. Costituiscono una tipologia di tirocinio mirata ad agevolare le scelte professionali e a fornire una formazione professionale aggiuntiva mediante un’esperienza lavorativa effettuata in un contesto aziendale. I P.I.P. possono essere attività nelle aree svantaggiate di cui agli obiettivi comunitari 1 e 2 e nelle Regioni ove sussistono forti squilibri tra offerta e domanda di lavoro; beneficiari dell’inserimento professionale sono i giovani di età tra i 19 e i 32 anni, con possibilità di estensione ai 35 anni per i disoccupati di lunga durata. I P.I.P. sono attuati mediante progetti formativi di due tipi: 73 Progetti indirizzati a giovani in possesso di istruzione secondaria inferiore o superiore, per iniziative che possono avere ad oggetto anche lo svolgimento di lavori socialmente utili e che mirano al recupero dell’istruzione di base o a fornire una formazione di livello più elevato; Progetti per figure professionalmente qualificate basati su periodi di formazione e sullo svolgimento di un’esperienza lavorativa. 262. P.I.L. (PRODOTTO INTERNO LORDO) E’ il valore totale dei beni e dei servizi prodotti in un paese nell’arco di un determinato periodo di tempo, indicato come “lordo” in quanto non sono calcolate le spese di ammortamento, cioè le spese per la sostituzione di beni capitali. 263.P.I.M. – PROGRAMMI INTEGRATI MEDITERRANEI Al momento dell’adesione all’UE della Spagna e del Portogallo, fu prevista l’istituzione dei PIM, ossia di una azione di ampia portata in favore della Grecia e di alcune regioni della Francia e dell’Italia, proprio al fine di permettere loro di adattarsi, nelle migliori condizioni possibili, alla nuova situazione creatasi dall’adesione di Spagna e Portogallo. Si tratta di azioni pluriennali, di durata variabile da cinque a sette anni, che comportano investimenti nel settore produttivo, realizzazione di infrastrutture e valorizzazione delle risorse umane. I PIM si fondano su interventi coordinati degli strumenti nazionali e comunitari, senza pregiudicare, anzi venendo a rafforzare, le azioni già finanziate con gli stanziamenti ed i fondi strutturali già esistenti. Le misure dei PIM concernono i settori dell’agricoltura (soprattutto le produzioni mediterranee), dell’industria, dei servizi e delle risorse umane. 264.P.I.P. (Piano degli Insediamenti Produttivi) Riferimenti normativi: L. 22 ottobre 1971, n° 865, recante: Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; E’ uno degli strumenti della pianificazione urbanistica e costituisce anche uno strumento di politica economica. Come strumento di pianificazione urbanistica, il Comune, con il PIP, individuate le aree le espropria e le utilizza per la realizzazione di impianti di carattere industriale, artigianale, commerciale e turistico, in misura non superiore al 50% mediante la cessione in proprietà e per il rimanente 50% mediante la concessione del diritto di superficie; tra il Comune e il concessionario del diritto di superficie o l'acquirente del terreno è stipulata una convenzione per atto pubblico con la quale sono disciplinati gli oneri a carico dell’acquirente o dl concessionario e le sanzioni per la loro inosservanza. Come strumento di politica economica, il PIP ha la funzione di incentivare le imprese offrendo ad un prezzo politico le aree occorrenti per il loro insediamento e per la loro espansione. 265.P.O. (programma operativo) E’ il documento approvato dalla Commissione europea ai fini dell’attuazione di un quadro comunitario di sostegno, composto di un insieme coerente di assi prioritari articolati in misure poliennali, per la realizzazione del quale è possibile far ricorso ad uno o più Fondi e ad uno o più degli altri strumenti finanziari esistenti, nonché alla BEI (Banca Europea d’Investimento). 266.POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO Rientrano in questa definizione tutti quegli interventi che hanno come fine l’inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro o che tendono a rimuovere gli ostacoli per il raggiungimento della piena occupazione. 267.POSTA ELETTRONICA Sistema per l’invio di messaggi in formato testo o grafico per via telematica fra computer e terminali che possono essere posti anche a notevoli distanze tra di loro. 268.PREMIO DI PRODUTTIVITA’ Premio, di solito in moneta, pagato ai lavoratori di un’impresa a seguito di un aumento della produttività allo scopo di stimolare successivi aumenti della stessa. 269.PRESTITO D’ONORE 74 Riferimenti normativi: D.L. 20 gennaio 1998, n. 4, convertito dalla L.20 marzo 1998, n°52, recante: Disposizioni urgenti in materia di sostegno al reddito, di incentivazione all'occupazione all'occupazione ee di di carattere previdenziale. Brochure informativa telematica, scaricabile da www.sirio.regione.lazio.it/lavoro/proprio/prestito_1broch.html Creato per promuovere lo sviluppo del lavoro autonomo nelle regioni del Mezzogiorno, il cosiddetto "prestito d'onore", è stato affidato per la gestione all’IG (Società per l’imprenditoria giovanile), sin dalla fine del 1996. L’intervento si rivolge a disoccupati di qualsiasi età, residenti nei territori individuati dalla Commissione dell’UE come aree in ritardo di sviluppo (Obiettivo 1), che intendano avviare una qualunque attività indipendente, dando vita a ditte individuali. I requisiti per ottenere servizi reali ed incentivi finanziari per avviare un’impresa, sono: essere disoccupati da almeno sei mesi e essere residenti nei comuni inseriti nelle aree in ritardo di sviluppo. Gli aspiranti imprenditori, prima di essere ammessi alle agevolazioni, debbono obbligatoriamente partecipare ad un corso di formazione della durata di quattro mesi. Le agevolazioni finanziarie per l’investimento, sotto forma di contributo a fondo perduto e di finanziamento a tasso agevolato (rispettivamente pari al 60% e al 40% dell’investimento) coprono una cifra massima di 50 milioni. La legge prevede anche un contributo a fondo perduto di 10 milioni per le spese di gestione nel primo anno di attività. 270.PREVIDENZA Si intende con questa locuzione il servizio rivolto alla protezione del lavoratore dai rischi sociali. Il concetto si è oggi allargato e si va sempre più configurando, non solo, come strumento per la riparazione delle situazioni di bisogno determinate da eventi che, collocandosi all’interno o all’esterno del rapporto di lavoro, espongono il lavoratore alla perdita della retribuzione a seguito di eventi che alterano la tradizionale funzione di scambio; ma altresì come strumento per la prevenzione delle situazioni di bisogno che, viceversa, dipendono da eventi della vita economica, i quali, senza alterare la funzione del rapporto di lavoro, ne evidenziano la incapacità di assolvere alla funzione sociale di garantire l’occupazione e quindi il reddito del lavoratore. 271. PREVIDENZA integrativa Riferimenti normativi: D. lgs. 21 aprile 1993, n. 124, recante: Disciplina delle forme pensionistiche complementari, complementari, aa norma norma dell'articolo dell'articolo 3, 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 Ha lo scopo di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale dei lavoratori in aggiunta all'erogazione dei trattamenti pensionistici del sistema obbligatorio pubblico. Le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari sono le seguenti: a. contratti e accordi collettivi, anche aziendali, ovvero, in mancanza, accordi fra lavoratori, promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro, accordi, anche interaziendali per gli appartenenti alla categoria dei quadri, promossi dalle organizzazioni sindacali nazionali rappresentative della categoria membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro; b. accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, promossi da loro sindacati o associazioni di rilievo almeno regionale; c. regolamenti di enti o aziende, i cui rapporti di lavoro non siano disciplinati da contratti o accordi collettivi, anche aziendali; d. accordi fra soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, promossi da associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo legalmente riconosciute. Per il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche, le forme pensionistiche complementari possono essere istituite mediante i contratti collettivi. Le forme pensionistiche complementari sono attuate mediante la costituzione di appositi fondi, la cui denominazione deve contenere l'indicazione di «fondo pensione», la quale non può essere utilizzata da altri soggetti. La partecipazione alle forme pensionistiche complementari è lasciata alla libera adesione individuale. 272. PROCEDURE DI RECLUTAMENTO NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI Riferimenti normativi: D. lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, recante: 75 Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 Le procedure di reclutamento nelle PP.AA. si conformano ai seguenti principi: adeguata pubblicità della selezione e delle modalità di svolgimento che garantiscano l’imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all’ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione; adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori; decentramento delle procedure di reclutamento; composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di comprovata competenza nelle materie di concorso. 273.PRODUTTIVITA’ E’ il rapporto tra la quantità di prodotto ottenuto e la quantità di un fattore, generalmente il lavoro, immessa nel processo produttivo. La produttività dipende non solo dallo sforzo della manodopera, ma anche dal grado di sviluppo tecnologico raggiunto dall’economia, dal capitale fisso disponibile, dalla forma di organizzazione imprenditoriale, dalla capacità manageriale, dalle condizioni di vita e di lavoro e da tanti altri fattori. 274.PROFESSIONALITÀ E’ la qualità di chi svolge il proprio lavoro con competenza, scrupolosità e adeguata preparazione culturale, scientifica, tecnica. 275.PROFESSIONI In senso ampio, qualsiasi attività lavorativa abituale, inclusi anche i vari impieghi e mestieri (professioni liberali e professioni manuali); in senso più ristretto e proprio, attività intellettuale per l’esercizio della quale è richiesto uno specifico titolo di studio e/o una particolare abilitazione il più delle volte congiunte all’iscrizione ad un apposito albo. Nell’ambito delle garanzie che riflettono il mondo del lavoro, le professioni costituiscono “un unicum” da salvaguardare in sintonia e stretta aderenza con i valori costituzionali che esse rappresentano: la giustizia, la sanità, il territorio, l’ambiente, il risparmio, l’economia. Le professioni per poter essere compiutamente espletate si poggiano sui seguenti principi: natura intellettuale della prestazione, rapporto fiduciario con l’utente, elevato grado di affidabilità, tenuta etica dei comportamenti, prestigio del ruolo sociale, influssi pubblicistici della funzione. Sul piano della qualità dei servizi le professioni si basano essenzialmente sulla qualità del livello professionale alla cui individuazione concorrono: gli studi, la formazione, il tirocinio, l’esperienza professionale, l’aggiornamento permanente, l’attuazione di regole di comportamento fissate in codici deontologici. 276.PROFESSIONI “NUOVE” In un mondo governato dall’economia e dal profitto, per quanti nuovi posti di lavoro si riesca a creare, quelli distrutti dal progresso tecnologico e scientifico sono sempre di più; ne consegue che i posti di lavoro “fissi” mancano e la disoccupazione, soprattutto giovanile, cresce. Inoltre, i lavori faticosi e ripetitivi sono svolti dalle macchine e il lavoro residuo è sempre più di natura intellettuale e caratterizzato da creatività e flessibilità; esso è perciò un lavoro che richiede oltre ad un elevato grado di scolarizzazione un notevole livello di conoscenze. Ogni giovane si pone, prima o poi, il problema di cosa farà da grande, pochi fortunati già lo sanno e mentre prima le professioni possibili erano poche e perlopiù legate a percorsi curricolari, ora le professioni possibili sono in continua crescita ed evoluzione e legate quasi esclusivamente alla cosiddetta new economy. Tutti i settori della vita economica, sociale e culturale sono interessati dallo e allo sviluppo di nuove professioni, soprattutto quelle legate all’informatica, alle telecomunicazioni, alla ricerca scientifica, all’organizzazione aziendale, all’organizzazione della Pubblica Amministrazione, alla salute, all’ambiente, alla cultura, al tempo libero e più in generale ai servizi alla persona e alla comunità. Tra le nuove professioni si ricordano a titolo di esempio: il Telelavoro, il Web Master, il Promotore finanziario, il consulente di franchising, il Programmatore analista, il Coordinatore di Call Centre, lo specialista di Data Network, ecc. 76 277.PROGETTO E’ il complesso degli elaborati che determinano il percorso da seguire per la realizzazione di un lavoro o di una serie di lavori. Si hanno vari ti pi di progetto in relazione alla completezza e al livello di definizione dei suoi contenuti: Progetto di fattibilità o preliminare: è costituito da una relazione contenente l’esposizione di un’idea sommaria del lavoro da svolgere; è volto a definire le caratteristiche qualitative e funzionali del lavoro da svolgere, i loro costi in rapporto ai benefici previsti; le esigenze da soddisfare e le specifiche prestazioni da fornire; la fattibilità amministrativa e tecnica. Progetto definitivo: è il livello di progettazione che sulla base di uno studio preliminare consente una formulazione più avanzata del lavoro da svolgere e che se pur potrà avere deroghe ed eccezioni in fase di esecuzione, deve essere tale da consentire al committente una valutazione compiuta ed esaustiva per l’esercizio delle proprie competenze. Progetto esecutivo: nel quale il lavoro è descritto, rappresentato e precisato in ogni sua parte; il suo grado di specificità e compiutezza deve essere tale da escludere ogni possibile ulteriore intervento per l’effettuazione dell’opera. 278.PROGETTUALITA’ E’ la capacità, di un singolo o di un gruppo, di ideare, redigere e controllare la realizzazione di un progetto. 279.PROGRAMMATORE E’ colui che all’interno di un’azienda interpreta, progetta, documenta e collauda i programmi e sovrintende alla manutenzione del software di sistema/rete/telecomunicazioni. 280.PROGRAMMAZIONE E’ la formulazione di un piano, in particolare di un piano economico, da parte di un’impresa, un comitato statale o altro organismo o soggetto. In un significato più ristretto il termine è passato ad indicare la serie di interventi o di piani con cui uno Stato tenta di dirigere lo svolgimento dell’attività economica del paese. 281.PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA Riferimenti normativi: D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito dalla L. 28 novembre 1996, n. n. 608 608 recante: recante: E’ la regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra il soggetto pubblico competente e la parte o le parti pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi, riferiti ad un'unica finalità di sviluppo, che richiedono una valutazione complessiva delle attività di competenza. 282.PROJECT MANAGER DI E-COMMERCE E’ lo specialista dell’on line che prepara l’azienda a fare business nella Rete. Elabora le strategie per l’ingresso di un prodotto nel commercio elettronico, grazie alle sue competenze tecniche e commerciali, organizza il lavoro, gestisce il budget. Deve essere laureato in Economia con buona conoscenza dei mercati internazionali, del marketing e del controllo di gestione; indispensabile una buona conoscenza della lingua inglese; preferibile anche un Master in e-commerce e una discreta competenza nelle nuove tecnologie. 283.PROMOTORE FINANZIARIO Riferimenti normativi: L. 2 gennaio 1991, n°1, recante: Disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei dei mercati mobiliari D. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, recante: Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52. E' promotore di servizi finanziari la persona fisica che, in qualità di dipendente, agente o mandatario, esercita professionalmente l'attività di sollecitazione del pubblico risparmio effettuata mediante attività anche di carattere promozionale svolta in luogo diverso da quello adibito a sede legale o amministrativa principale dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto che procede al collocamento. L'attività di promotore di servizi finanziari può essere svolta esclusivamente per conto e nell'interesse di una sola società di intermediazione mobiliare. 77 Presso la CONSOB è istituito l'albo unico nazionale dei promotori finanziari. I requisiti di onorabilità e di professionalità per l'iscrizione all'albo sono determinati con regolamento dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I requisiti sono accertati sulla base di rigorosi criteri valutativi che tengano conto della pregressa esperienza professionale, validamente documentata, ovvero sulla base di prove valutative indette dalla CONSOB, che disciplina, con regolamento: l'istituzione e il funzionamento su base territoriale di commissioni per l'albo dei promotori finanziari. le modalità di formazione dell'albo e le relative forme di pubblicità; c) le attività incompatibili con l'esercizio dell'attività di promotore finanziario; e) le regole di presentazione e di comportamento che i promotori finanziari devono osservare nei rapporti con la clientela; le modalità di tenuta della documentazione concernente l'attività svolta. E' promotore di servizi finanziari chi, in qualità di dipendente, agente o mandatario, esercita professionalmente l'attività di sollecitazione del pubblico risparmio effettuata mediante attività anche di carattere promozionale svolta in luogo diverso da quello adibito a sede legale o amministrativa principale dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto che procede al collocamento. L'attività di promotore di servizi finanziari può essere svolta esclusivamente per conto e nell'interesse di una sola società di intermediazione mobiliare. 284.QUADRO COMUNITARIO DI SOSTEGNO E’ il documento approvato dalla Commissione Europea, d’intesa con lo Stato membro interessato, sulla base della valutazione del piano presentato dallo Stato membro e contenente la strategia e la priorità di azioni dei Fondi e le altre risorse finanziarie. Tale documento è articolato in assi prioritari ed è attuato tramite uno o più programmi operativi. 285.QUALIFICA PROFESSIONALE E’ definibile come l’insieme delle mansioni che individuino una figura professionale (Dirigente, impiegato, quadro, operaio, ecc.) 286.QUALITA’ TOTALE E’ la coerenza, percepita dal consumatore, tra le promesse di un prodotto e le sue effettive prestazioni, dettagli compresi. 287.RACCOMANDATARIO MARITTIMO Riferimenti normativi: L. 4 aprile 1977, n° 135 E' raccomandatario marittimo chi svolge attività di raccomandazione di navi, quali assistenza al comandante nei confronti delle autorità locali o dei terzi, ricezione o consegna delle merci, operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri, acquisizione di noli, conclusione di contratti di trasporto per merci e passeggeri con rilascio dei relativi documenti, nonché qualsiasi altra analoga attività per la tutela degli interessi a lui affidati. Le predette attività possono essere svolte per mandato espresso o tacito con o senza rappresentanza, conferito dall'armatore o dal vettore, nonché con o senza contratto di agenzia a carattere continuativo od occasionale. 288.RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO Riferimenti normativi: L. 3 maggio 1985, n° 204 L'attività di rappresentante di commercio si intende esercitata da chiunque sia stabilmente incaricato da una o più imprese di concludere contratti in una o più zone determinate. 289.RAPPORTI SPECIALI DI LAVORO Sono quei rapporti di lavoro che per le caratteristiche proprie dell’attività lavorativa e per la concreta articolazione della situazione di sottoprotezione sociale tipica del lavoratore subordinato hanno ricevuto dal legislatore una particolare previsione; tra di essi si ricordano: il lavoro dei marittimi e della gente dell’aria, i pubblici impiegati, i lavoratori a domicilio (sia autonomi che subordinati), gli apprendisti, ecc. 290. RECLUTAMENTO DEL PERSONALE NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI Riferimenti normativi: L. 23 ottobre 1992, n. 421, recante: 78 Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale. D. lgs. 3 febbraio 1993, n°29, recante: Razionalizzazione dell’organizzazione delle pubbliche amministrazioni e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell’art.2 della L. 23 ottobre 1992, n°421 L. 15 marzo 1997, n. 59, recante: Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa. D. lgs. 31 marzo 1998, n°80, recante: Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie controversie di lavoro e di giurisdizione giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell’art.11, comma 4, della della L.15 marzo 1997, 1997, n°59; L’assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro: tramite procedure selettive volte all’accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l’accesso dall’esterno; mediante l’avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità. 291.REINSERIMENTO Termine con il quale si indica il percorso attraverso cui passano i lavoratori espulsi dal sistema produttivo per cause ad essi non imputabili per ottenere un nuovo posto di lavoro. 292.RIQUALIFICAZIONE Addestramento di determinate categorie di lavoratori a nuove mansioni (di regola caratterizzate da più alti livelli di competenza professionale) attraverso la frequenza di appositi corsi interni od esterni all’azienda di solito in connessione con processi di ristrutturazione produttiva. 293.RISORSE TELELAVORO www.area.fi.cnr.it/centri/telelavoro/telelavoro.htm In questo sito si trova una lunga lista di siti sul telelavoro, sia italiani, sia stranieri. 294.RUOLO Per ruolo s’intende un insieme di attività richieste a un individuo nell’esercizio di un incarico (es. responsabile vendite, venditore, commesso). 295.SELEZIONE È la procedura, per lo più complessa ed articolata in varie fasi, attraverso la quale passano i candidati che hanno fatto domanda per occupare un determinato posto di lavoro. 296.SICUREZZA SUL LAVORO Riferimenti normativi: D. lgs. 19-09-1994, n. 626 (pubblicato in G.U. 12-11-1994, n. 265, Supplemento ordinario) recante: Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE , 90/679/CEE, 93/88/CEE, 97/42/CEE e 1999/38/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro D.Lgs. 17-08-1999, n. 334 Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose D. lgs. 17-08-1999, n. 334 (pubblicato in G.U. 28-09-1999, n. 228, Supplemento ordinario) recante: Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose Al fine di prevenire gli incidenti sui luoghi di lavoro, l’U.E., prima, e il legislatore nazionale, poi, hanno emanato norme per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici. Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono: a. valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza; b. eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo; c. riduzione dei rischi alla fonte; d. programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzative dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro; 79 e. f. g. h. i. 297. sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso; rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo; priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio; utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro; l) controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici; m) allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona; n) misure igieniche; o) misure di protezione collettiva ed individuale; p) misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato; q) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza; r) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti; s) informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro; t) istruzioni adeguate ai lavoratori. S.I.L. - Sistema Informativo Lavoro Riferimenti normativi: Legge 28-02-1987, n. 56 (Pubblicata nella G.U. 03-03-1987, n. 51, Supplemento ordinario), recante: Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro D. lgs. 23 dicembre 1997, n. 469 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 gennaio 1998, n. 5), recante: Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59 Il sistema informativo lavoro, con la garanzia che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale e garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione, risponde alle seguenti finalità e criteri: miglioramento dei servizi; trasparenza dell'azione amministrativa; potenziamento dei supporti conoscitivi per le decisioni pubbliche; contenimento dei costi dell'azione amministrativa; integrazione ed interconnessione dei sistemi; rispetto degli standard definiti anche in armonia con le normative comunitarie; collegamento con il sistema statistico nazionale. Il SIL, quale strumento per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ha caratteristiche nazionalmente unitarie ed integrate e si avvale dei servizi di interoperabilità e delle architetture di cooperazione previste dal progetto di rete unitaria della pubblica amministrazione. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni, gli enti locali, nonché i soggetti autorizzati alla mediazione tra domanda e offerta di lavoro, hanno l'obbligo di connessione e di scambio dei dati tramite il SIL, le cui modalità sono stabilite sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione. Le imprese di fornitura di lavoro temporaneo ed i soggetti autorizzati alla mediazione tra domanda e offerta di lavoro, hanno facoltà di accedere alle banche dati e di avvalersi dei servizi di rete offerti dal SIL stipulando apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le regioni e gli enti locali possono stipulare convenzioni, anche a titolo oneroso, con le imprese di fornitura di lavoro temporaneo ed i soggetti autorizzati alla mediazione tra domanda e offerta di lavoro, per l'accesso alle banche dati dei sistemi informativi regionali e locali. La gestione e l'implementazione del SIL da parte delle regioni e degli enti locali sono disciplinate con apposita convenzione tra i medesimi soggetti e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 298.SOCRATES E’ il programma unificato europeo nel settore dell’istruzione istituito con Decisione 819/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; l’attuazione di “Socrates” è di competenza della Commissione europea (DG XXII, istruzione, formazione professionale e gioventù), assistita dal comitato “Socrates”, composto da rappresentanti degli Stati membri 80 e presieduto dalla Commissione. Si propone di privilegiare la dimensione europea e di migliorare la qualità dell’istruzione incentivando a tal fine la cooperazione tra i paesi partecipanti e comprende tutti gli ordini e gradi d’insegnamento, dalla scuola materna all’istruzione superiore di terzo ciclo. “Socrates” coopera strettamente con “Leonardo”, il programma europeo per la formazione professionale, all’affermazione, a livello europeo, della prassi di una istruzione e di una formazione permanenti, protratte per tutta l’esistenza. Per la realizzazione del programma sono state costituite una serie di agenzie nazionali, cui sono attribuiti compiti specifici, come la scelta dei progetti ammessi a contributo, l’assegnazione delle borse di studio con gestione dei relativi mezzi finanziari ed esecuzione dei necessari controlli, oltre a funzioni di divulgazione e di informazione. Ogni anno è pubblicata una Guida del candidato, che riporta informazioni sul programma e di cui si può chiedere copia alle agenzie nazionali. Recapito telematico: http://europa.eu.int/en/comm/dg22/socrates.html Sono ammessi a fruire di un sussidio del programma Socrates tutti gli operatori della formazione: discenti, docenti e amministratori. “Socrates” consta di tre grandi filoni: Erasmus (insegnamento universitario); Comenius (educazione scolastica); Azioni trasversali. 299. SOCIETA’ PER L’IMPRENDITORIA GIOVANILE (vedi I.G.) 300.SOFTWARE Termine correntemente usato nella tecnica elettronica per indicare, in contrapposizione a Hardware, tutti i componenti modificabili di un sistema o di un apparecchio e, più specificamente in informatica, l’insieme dei programmi che possono essere impiegati su un sistema di elaborazione dei dati. 301.SOSTITUTO D’IMPOSTA Nel Diritto tributario è il soggetto che, a causa di un rapporto oggettivo che lo lega al contribuente (p.es. un rapporto di lavoro), è obbligato a pagare le imposte a titolo definitivo o, più di frequente, a titolo di acconto, in luogo del contribuente stesso, con l’obbligo di esercitare successivamente nei suoi confronti la dovuta rivalsa; l’istituto è giustificato dall’esigenza di favorire l’accertamento e la riscossione dei tributi. 302.SPIN OFF Sono i vantaggi aggiuntivi o conseguibili in campi affini, derivanti tutti da una attività tecnologica o scientifica principale Nel linguaggio finanziario è una società che si è staccata da un’altra di maggiori dimensioni. 303.SPORTELLO UNICO Riferimenti normativi: 31 marzo 1998, n° 112 E’ l’ufficio costituito presso i Comuni al fine di garantire a tutti gli interessati l’accesso, anche in via telematica, ad una informazione esaustiva inerente la gestione delle funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l’ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, incluso il rilascio delle concessioni od autorizzazioni edilizie. Lo Sportello unico si pone come chiave di volta nell’attuazione degli obiettivi programmatici in materia di sviluppo territoriale, e non soltanto quale struttura che collega funzionalmente imprenditori e amministrazioni pubbliche competenti al rilascio di permessi ed autorizzazioni, né come unità organizzativa finalizzata la solo snellimento di tempi e procedure. 304.STAFF Termine che nel linguaggio aziendalistico individua una unità organizzativa composta da specialisti in vari settori e funzioni aziendali, il cui compito è quello di coadiuvare l’unità di comando di un’organizzazione mediante attività di supporto o consultive. Tipiche funzioni aziendali di competenza dello Staff sono quella di pubbliche relazioni e di programmazione strategica. Lo Staff è collegato alle altre funzioni aziendali da relazioni funzionali e non gerarchiche. 81 305.STAGE O TIROCINIO FORMATIVO Riferimenti normativi Legge 24-06-1997, n. 196 (pubblicata in G.U. 04-07-1997, 04-07-1997, n. n. 154, 154, S. S. O.) O.) recante: recante: Norme in materia di promozione dell'occupazione D.M. 25-03-1998, n. 142 (pubblicata in G.U. 12-05-1998, n. 108, Serie Generale) recante: Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento. Lo Stage o Tirocinio formativo è, normalmente, il periodo di formazione che l’allievo trascorre presso un’azienda o un’amministrazione pubblica per verificare “sul campo” le conoscenze acquisite durante la formazione in aula. E’ un’occasione offerta ai giovani che hanno assolto l’obbligo scolastico, di acquisire una conoscenza diretta del mondo del lavoro. Il periodo di stage non può superare i 12 mesi (24 per i portatori di handicap) in relazione ai vari tipi di utenti. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro subordinato. Le iniziative di tirocinio possono essere promosse da: Centri per l’impiego, Università, Provveditorati agli studi, Istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale, Centri pubblici di formazione e orientamento, Comunità terapeutiche, Enti ausiliari e Cooperative sociali, purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti. I datori di lavoro, pubblici e privati, possono promuovere iniziative formative stipulando opportune convenzioni con Provincia o Regione. I soggetti che possono chiedere il tirocinio sono: Studenti di scuole secondarie superiori (durata massima dello stage 2 mesi); Diplomati che frequentano la scuola di perfezionamento o di specializzazione (durata massima 6 mesi); Studenti universitari o studenti che frequentino un corso di diploma universitario o che abbiano concluso gli studi da non più di un anno (durata massima 6 mesi); lavoratori disoccupati, inoccupati o in mobilità (durata massima 4 mesi); Portatori di handicap (per i quali è prevista la possibilità di una proroga oltre i sei mesi). Gli obblighi del promotore consistono in: Predisposizione di un progetto formativo; Individuazione delle aziende disponibili; Stipulazione di una convenzione; Stipulazione di una polizza assicurativa di Responsabilità Civile per infortuni e danni a terzi; Effettuazione di una attività di monitoraggio sull’intero processo. Le Aziende o gli Enti debbono: Garantire la presenza di un tutor; Fornire gli strumenti necessari all’attività professionale; Evitare che lo stagista lavori oltre il tempo necessarie ad apprendere le tecniche lavorative oggetto dello stage stesso. Non è consentito alcun tipo di retribuzione per lo stagista; si possono prevedere forme di rimborso per vitto e trasporto a carico della scuola o dell’Azienda; l’Azienda può erogare borse di studio. I diritti e i doveri dello studente in stage sono: Sottoscrivere prima dell’inizio dell’attività una dichiarazione in cui si impegna a rispettare le norme di comportamento previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro, gli orari e i regolamenti interni dell’azienda, le norme antinfortunistiche e a non divulgare all’esterno conoscenze acquisite sui programmi e l’organizzazione dell’impresa; Compilare quotidianamente un foglio di presenza e redigere una breve relazione consuntiva dell’attività svolta; Essere coperto da assicurazione contro gli infortuni; Essere seguito, oltre che dal tutor della scuola, anche da uno o più dipendenti dell’azienda dotati della necessaria esperienza e preferibilmente anche di capacità didattiche; L’azienda può esercitare, verso il tirocinante che è inserito nella struttura produttiva, un potere dal punto di vista organizzativo, ma non quello gerarchico e disciplinare. 306.STATUTO DEI LAVORATORI Riferimenti normativi L. 20 maggio 1970, n°300 ( pubblicata in GU 27 maggio 1970, n°131), recante: Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della,libertà sindacale e dell’attività nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento Con la legge 300/1970 (definita per il suo contenuto “statuto dei lavoratori), il Legislatore ha voluto predisporre uno strumento a tutela della libertà e dignità dei lavoratori, nonché a tutela della libertà e delle attività sindacali. Con la legge 300/1970 il legislatore ha mirato non solo a regolamentare l’attività dei sindacati, ma anche a garantire loro un sostegno, al fine di creare le condizioni di una maggiore effettività della loro azione all’interno dell’organizzazione produttiva. Il legislatore non si è limitato a ribadire che i lavoratori hanno diritto di esercitare la libertà sindacale anche all’interno dell’azienda, ma ha tracciato un’area di attività sindacale che interferisce nei diritti e nelle prerogative dell’imprenditore, 82 conferendo al sindacato il potere di operare nella sfera giuridica della controparte, a soddisfazione dei propri interessi e di quelli degli associati. 307.TARGET Questo termine, che letteralmente significa obiettivo, bersaglio, nel linguaggio del marketing è usato per denotare la fascia di potenziali acquirenti o consumatori alla quale si rivolge la strategia di vendita. 308. TCA – TELEWORK TELECOTTAGE AND TELECENTRE ASSOCIATION E’ la più grande associazione europea per la promozione del telelavoro. Fondata nel 1993, conta oggi già 2500 membri. Questa associazione ha promosso l’uso dei telecentri che forniscono occasioni di impiego ai telelavoratori e attualmente ne conta già più di 140 nel Regno Unito. I membri dell’associazione provengono da ogni parte d’Europa. Il sito internet è www.tca.org.uk 309.TEAM LEADERSHIP E’ la capacità di: sviluppare cooperazione o spirito di squadra quando si gestisce un gruppo; stimolare l’attività dei componenti il gruppo fornendo tutte le informazioni necessarie e riducendo le possibilità di conflitto. Implica l’intenzione di assumersi il ruolo di guida di un team o di un gruppo, il desiderio, cioè, di guidare gli altri. 310.TELELAVORO Locuzione con la quale si definisce lo svolgimento con sistemi informatici e telematici di alcune attività lavorative, che normalmente sono svolte in un ufficio, presso l’abitazione del lavoratore o altra sede messa a disposizione dal datore di lavoro. Sul sito ufficiale del CIPT – Comitato Italiano per la promozione del Telelavoro www.telelavoro.it si potranno ricevere non solo interessanti notizie, ma anche offerte e richieste di lavoro e la possibilità di iscriversi alla mailing list sul telelavoro. 311.TELEMARKETING E’ il Marketing via telefono. La persona preposta a questa attività fa interviste, svolge azione pubblicitaria e promozionale e vende prodotti tramite il telefono. 312.TEMPLE E’ un progetto che ha lo scopo di stimolare le prospettive di impiego per i telelavoratori, la creazione di imprese e la promozione della cultura imprenditoriale in Europa. Il progetto sfrutta le tecnologie per superare le barriere tra offerta e domanda di telelavoro; per informazioni www.telejob.com 313. TERZO SETTORE (Vedi alla voce: NON PROFIT) 314.TEST DI SELEZIONE Sono solitamente utilizzati come primo criterio di selezione allo scopo di ridurre in numero dei candidati da ammettere alle successive prove selettive; si tratta di rispondere, in un tempo determinato, ad una serie di domande a risposta aperta (il candidato dovrà fornire una sintetica risposta scritta) o chiusa (il candidato dovrà solamente mettere una crocetta nello, o annerire con un pallino lo, spazio accanto alla risposta che ritiene corretta scegliendola tra le tre o più risposte prestampate; i principali test sono: Test della personalità, tendenti a valutare alcuni tratti caratteriali; Test psico-attitudinali, tendenti a valutare l’attitudine al ragionamento matematico, spaziale, logico e verbale. Per ottenere buoni risultati nello svolgimento del test si consiglia di: Prestare attenzione alle istruzioni fornite dai selezionatori prima dell’inizio della prova e a quelle riportate prima degli esercizi all’interno del test, spesso ci sono anche esempi di test risolti); Non perdere tempo sugli esercizi di cui non si trova la soluzione, potranno essere ripresi in considerazione quando si sarà risposto agli altri quesiti; analoga considerazione vale per i quesiti di cui si vorrà ricontrollare la soluzione; Mantenere sempre la calma; spesso la compilazione di tutte le schede, o quaderni, richiede una notevole fatica mentale, ma fa parte della prova anche il non farsi prendere dall’ansia. 83 Sono disponibili sul mercato pubblicazioni che consentiranno di allenarsi alla soluzione dei test psico-attitudinali, saranno utili per capire il meccanismo. Nel caso di test della personalità sarà opportuno dare risposte sincere, si eviterà così d dare risposte contraddittorie e quindi palesemente false. 315.TFR - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO Riferimenti normativi L. 29 maggio 1982, n. 297, recante: Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in in materia materia pensionistica. pensionistica. Consiste in una somma di denaro dovuta dal datore di lavoro al prestatore di lavoro in ogni caso di cessazione del rapporto. La sua corresponsione è, infatti, oggetto di una obbligazione che sorge per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, confermando la natura di retribuzione differita già propria dell’indennità di anzianità. 316. TIROCINIO (Vedi alla voce Apprendistato) 317.TRIAL BALANCE Bilancio di verifica. E’ un bilancio dettagliato in tutte le sue componenti; si disaggregano, cioè, tutte le voci al fine di permettere a chi legge di capire da dove provengono le cifre globali del Balance sheet. 318.TUTOR In formazione è’ la persona, normalmente un docente junior, incaricata di seguire uno o più discenti nel corso del processo formativo. 319. TWEURO – TELEWORK EUROPA E’ un progetto supportato dalla Commissione Europea per la divulgazione del programma di applicazioni telematiche (TAP). Telework Europa è anche il sito ufficiale della telematica nelle aree urbane e rurali, nonché un centro per la divulgazione delle informazioni e su tutte le attività relative alla telematica. E’ contattabile al sito www.tweuro.com/index.htm 320.VIRGILIO www.virgilio,it a questo indirizzo si trova il sito Virgilio; alla voce Lavoro e nella sezione Guide rapide su Telelavoro si troveranno utili connessioni verso siti che affrontano questo argomento, nonché offerte di lavoro e mailing list che aggiornano sulle nuove prospettive. In Virgilio si trovano anche connessioni a siti che offrono servizi per il telelavoro, dall’accesso a Internet alle spese telefoniche. 321.WEB E’ l’insieme dei siti raggiungibili mediante la rete Internet 322.WEB DESIGNER E’ il grafico di pagine Web. Suo compito è l’organizzazione dei contenuti del sito. Così come i colleghi della carte stampata organizzano le pagine, equilibrando immagini e testi, forme e colori, il grafico Web provvede ai comandi di lettura del sito e al suo aggiornamento. Oltre alla conoscenza dei diversi linguaggi di programmazione, il grafico Web deve essere in grado di strutturare un progetto di comunicazione sulle indicazioni del cliente. 323.WEB MASTER E’ il responsabile del sito Web e del suo aggiornamento. Il suo lavoro è a stretto contatto con il progettista delle pagine Web, con l’amministratore di sistema e con l’area marketing e promozione. Il Web Master è tecnicamente garante del mantenimento del sito. 324.WEB PRODUCER Progetta e realizza i siti multimediali per imprese, privati, enti. Si occupa di tutti gli aspetti della comunicazione in rete, dalla scelta del tipo di messaggio da proporre alla cornice grafica in cui inserirlo.Coordina grafici multimediali, Copy, Visual programmer. Occorre essere dotati di una preparazione di base che si ottiene con le facoltà umanistiche e di comunicazione, architettura, istituti di design o master in comunicazione; è anche necessaria una buona familiarità con i linguaggi della rete e la conoscenza dei programmi di grafica, delle funzioni html e del programma Java. Indispensabile la conoscenza della lingua inglese. 84 85 ALCUNI SITI WEB 86 ALCUNI SITI WEB Attenzione! Nella ricerca di lavoro tramite Internet le offerte di lavoro dovrebbero essere tutte garantite e preventivamente controllate al fine di evitare scherzi di cattivo gusto e proposte non corrette; purtroppo non sempre è così, conviene pertanto sempre cercare di verificare la serietà della proposta, l’attendibilità dell’offerta e le caratteristiche dell’interlocutore. Conviene sempre, durante i primi contatti generici, evitare di fornire il proprio indirizzo ed i recapiti telefonici in modo da tutelare realmente la propria privacy. Prima di firmare qualsiasi contratto o proposta occorre leggere con attenzione tutte le clausole (può succedere, soprattutto ai giovani disoccupati, di aderire a corsi di formazione a pagamento che promettono, ma quasi mai assicurano, improbabili posti di lavoro al loro termine). I SITI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE www.parlamento.it Sito del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati www.minambiente.it Sito del Ministero dell’Ambiente www.comunicazioni.it Sito del Ministero delle Comunicazioni www.minlavoro.it Sito del Ministero del Lavoro www.istruzione.it Sito del Ministero della Pubblica Istruzione www.tesoro.it Sito del Ministero del Tesoro www.finanze.it Sito del Ministero delle Finanze www.giustizia.it Sito del Ministero della Giustizia www.minindustria.it Sito del Ministero dell’Industria, Commercio e Artigianato www.trasportinavigazione.it Sito del Ministero dei Trasporti e della Navigazione www.llpp.it Sito del Ministero dei Lavori Pubblici www.mincomes.it 87 Sito del Ministero del Commercio Estero www.esteri.it Sito del Ministero degli Affari Esteri www.mininterno.it Sito del Ministero dell’Interno www.beniculturali.it Sito del Ministero dei Beni Culturali www.difesa.it Sito del Ministero della Difesa www.murst.it Sito del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica www.sanita.it Sito del Ministero della Sanità www.inea.it/udi Sito del Ministero delle Politiche Agricole www.affarisociali.it Sito del Dipartimento per gli Affari Sociali www.politichecomunitarie.it Sito del Dipartimento per le Politiche Comunitarie www.funzionepubblica.it Sito del Dipartimento per la Funzione Pubblica www.palazzochigi.it Sito della Presidenza del Consiglio www.camcom.it Sito nazionale delle Camere di Commercio; interessante la possibilità di collegarsi con il sito dell’Istituto “Tagliacarne” che è il centro studi dell’Unioncamere www.istat.it Sito dell’Istituto Nazionale di Statistica www.inps.it Sito dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, vi si trova tutto quello che bisogna sapere sul mondo delle pensioni; il sito è particolarmente agile. I SITI DEI GIORNALI, DELLE AGENZIE E DEGLI EDITORI www.corriere.it Il Sito del “Corriere della Sera” www.ilsole24ore.com Il Sito del quotidiano economico “Il Sole 24 Ore” www.repubblica.it 88 Sito del quotidiano “la Repubblica” www.kataweb.it Sito del gruppo “L’Espresso” www.ansa.it Sito dell’Agenzia Nazionale della Stampa Associata www.agenziaitalia.it Sito dell’Agenzia Italia di Stampa GLI ALTRI SITI PER LA RICERCA E L’OFFERTA DI LAVORO http://comunenapoli.it/telelavoro/ Telelavoro e sviluppo locale: un progetto del Comune di Napoli. http://cyberdays.stet.it/job E’ un ottimo punto di partenza per chi è in cerca del primo impiego. Il sito consta di due macro-settori: il primo contenente informazioni sulla strategia pratica per entrare nel mondo del lavoro; il secondo è un magazine virtuale, che ospita una serie di notizie di contorno utili, anche se indirettamente, al raggiungimento dello scopo. http://donnalavoro.ticouno.it E’ una guida al lavoro al femminile; manca un database con le offerte di lavoro http://www.kwlavoro.kataweb.it E’ un sito ben strutturato e di facile accesso http://openlab.csea.torino.it/csea Il CSEA – Consorzio per lo Sviluppo dell’Elettronica e dell’Automazione, è una S.p.A. senza scopo di lucro costituita da un gruppo d’imprese operanti nei settori dell’Elettronica e dell’Automazione industriale, offre corsi di formazione destinati a chi cerca lavoro e/o a chi pur avendolo desidera migliorare. http://sophia.nettuno.it Sophia è un sito ben organizzato composto di circa 2100 pagine (di cui 300 pubbliche).Le porte d’ingresso al sito sono sostanzialmente quattro. Una consiste nel cliccare su uno dei “quartieri” in cui appare divisa la città virtuale nella pagina d’ingresso. I quartieri sono: Comunicazione, Europa, InformaLavoro, Formazione, Istruzione, InformaGiovani. Un altro modo per esplorare il sito consiste nel cliccare nel riquadro “Servizi”, attraverso il quale è visualizzato un indice dettagliato del contenuto dei quartieri. Sophia è un sito dotato anche di una “metropolitana” che dispone di sei linee, ciascuna adatta ad un preciso referente: la linea uno è per studenti e giovani in cerca di primo impiego; la linea due è per giovani disoccupati; la linea tre per insegnati, docenti e centri di formazione; la linea quattro per imprese giovanili, cooperative e liberi professionisti; la linea cinque per enti locali, associazioni di categoria e sindacati; la linea sei per comuni, province e regioni. http://wwwaiuto.net E’ una guida, di oltre 100 pagine, a 432 siti italiani dedicati al lavoro, professioni, scuola, formazione, università, ricerca. Aiuta a rispondere ad ogni tipo di bisogno del giovane cercatore d’impiego. Un sito semplice, ricco d’informazioni e di facile utilizzo. http://www.cyberworkers.com/ Strumenti e risorse per cyberlavoratori 89 http://www.igol.it “La città delle opportunità” – il sito appartiene alla Società per l’imprenditoria giovanile e offre informazioni a chi desidera avviare un’attività imprenditoriale, ma anche a coloro che sono alla ricerca di un lavoro non autonomo. Per visitare il sito è possibile cliccare su uno dei palazzi di cui è composta questa città. http://www.informagiovani.it/lavoro.htm Il sito appartiene ad OIKOS, un’Associazione ambientalista, Dalla pagina principale si può accedere all’indice dei settori informativi, che comprende 15 aree; tra esse si ricordano: Lavoro e concorsi; Formazione professionale; Imprenditoria, ecc. http://www.jobintourism.it E’ un sito specializzato nel realizzare l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro nel campo turistico in Italia e all’Estero. http://www.mclink.it L’associazione Lavoro & tecnologia ha lo scopo di diffondere in Italia la conoscenza e la pratica del telelavoro. Le sue pagine sono indirizzate principalmente agli utilizzatori d’Internet e contengono una grande quantità d’informazioni utili: normative, dibattiti, atti di convegni, leggi. http://www.newtech.it/iobonline E’ il sito realizzato dall’Associazione “Tempi Moderni” ed è al servizio di chi cerchi migliori condizioni di studio, lavoro, impiego. I settori in cui e suddiviso il sito sono: Job Network; Concorsi pubblici; Career Service; Euronews; Formazione; Job abroad e Focus sul lavoro interinale e il telelavoro. http://wwwsirio.regione.lzio.it Offre in tempo reale, a quanti cercano un’occupazione nel Lazio (ma non solo), informazioni su contratti di formazione, annunci di lavoro, borse di studio in Italia e all’estero, leggi a sostegno dell’imprenditoria femminile e giovanile, tendenze del mercato del lavoro e corsi regionali. http://www.societaitalianatelelavoro.it La SIT – Società Italiana Telelavoro, di cui sono soci fondatori Olivetti Ricerca, S3 Studium e S3 Acta, promuove la conoscenza, lo sviluppo e la pratica del telelavoro sia in Italia sia all’estero. Le sue attività si articolano in Osservatori, incontri sociali, gruppi di studio. http://www.telelavoro.it/index.html Sito del CIPT-Comitato Italiano per la Promozione del Telelavoro: domanda e offerta, mailing list http://www.telework/index.htm Il Forum europeo http://www.telework-mirti.org/italiano/mirti.htm MIRTI è un progetto di ricerca approvato dalla Commissione dell’Unione Europea all’interno del programma Applicazioni Telematiche. Lo scopo è di mettere a punto modelli di relazioni industriali per la definizione di schemi di contratti di telelavoro significativi a livello europeo. http://www.virgilio.it/canali/lavoro/miniguida/008.html la directory di Virgilio sul telelavoro 90 www.adecco.it Agenzia di lavoro interinale; il sito, oltre all’offerta di oltre 2000 proposte di lavoro, è un completo vademecum al lavoro temporaneo www.aiuto.it E’ un sito di 180 pagine indirizzato a tutti coloro che hanno bisogno d’informazioni e consulenza su ricerca di lavoro, professioni, scuola, formazione, università www.alispa.it Agenzia di lavoro interinale; il sito contiene una guida al lavoro e al telelavoro interinale e un database d’offerte www.bancalavoro.com Banca dati per la ricerca di lavoro, l’inserimento del curriculum è gratuito www.bancaprofessioni.com Sito che offre suggerimenti per la redazione del CV e per affrontare il colloquio di selezione www.bancalavoro.com oppure www.bancalavoro.it Il sito ha già raccolto più di centosedicimila curricula; offre un servizio di consultazione delle offerte tramite un motore di ricerca; la home page segnala le ultimissime inserzioni e le migliori opportunità, i concorsi e le agevolazioni per le categorie protette; contiene una newsletter e sondaggi on line. www.bdsi.it/travelsite/viaggiindirizzi.htm Contiene gli indirizzi di tutti gli Enti del turismo stranieri, delle Ambasciate e dei Consolati presenti in Italia. www.campus.it E’ il sito dell’omonima rivista universitaria, dove si trovano anche domande e offerte di lavoro. www.careecity.com Su misura per chi cerca un lavoro negli USA. Ampia offerta delle più svariate mansioni; cercare la più adatta selezionando il genere di posizione professionale o lo Stato d’interesse. www.carriera.com Il sito è riservato a coloro che lavorano già da almeno due anni e desiderano trovare nuovi sbocchi professionali; E’ possibile inserire il proprio CV e consultare le offerte disponibili; la sezione dedicata alla gestione dei CV segnala quante volte il curriculum è stato prelevato. www.cnel.it Sito del CNEL – Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro www.comune.roma.it/usno/jobnet.htm Elenco di tutti i link con siti in Italia e all’estero dove si offre e si domanda lavoro. www.comm2000.it/met Sito dove si offre lavoro con curriculum per manager. www.corriere.it/lavoro/benven.spm La versione per Internet dell’inserto “Corriere Lavoro” del Corriere della sera- www.disabili.com 91 E’ un portale dedicato ai disabili con una sezione sul lavoro; oltre agli articoli del magazine è possibile consultare le offerte e le richieste di lavoro www.ecolavoro.it Agenzia di collocamento virtuale per i lavori ecologici; il sito si propone come luogo d’incontro sulla rete tra domanda e offerta di ecolavoro ed è diviso in sezioni: ecolavoro, trovare lavoro, formazione, finanziamenti, cerco/offro lavoro, aziende e prodotti ecosostenibili, normative, tesi ambientali, siti Web ambientali www.emdsnet.com E’ il sito perfetto se si è laureati ad alto potenziale o "professional" agli esordi della carriera; questo, infatti, è il target dichiarato del sito, che consente di cercare lavoro in Europa, Asia, America Latina, Nord America e Africa. E’ anche possibile mettere il curriculum on line. www.europalavoro.it Suggerimenti del Ministero del Lavoro per chi cerca un’occupazione; il sito è dedicato alla formazione e lavoro, ai progetti del Ministero del Lavoro, ai bandi e contiene una banca dati informativa www.formez.it Segnala i corsi di formazione e lavoro. www.ghiglieno.it/homepage.htm Il sito offre un’ampia scelta di corsi di formazione on line destinati a chi è in cerca di un lavoro, ai diplomati ai laureati e ai lavoratori che desiderano approfondire le proprie conoscenze professionali. www.guidalavoro.net Sito dell’Amministrazione provinciale di Arezzo nel quale sono riportati consigli, suggerimenti e idee per trovare un impiego ed evitare brutte sorprese. www.ilsole24ore.it/lavoro Versione interattiva dell’inserto “Cercolavoro Giovani” de “il Sole 24 Ore” www.ima.it Banca dati dei corsi LUISS management www.informagiovani.it Sito dedicato ai giovani; contiene, oltre a un database di annunci, sezioni sulla formazione, sui concorsi, sull’imprenditoria e sulle borse di studio, inoltre fornisce una lista di link www.init-emploi.tm.fr Se si è orientati a cercare un’occupazione in Francia, in questo sito si trovano utili informazioni; Vi sono inoltre connessioni a siti dedicati a chi è in cerca di un’occupazione in Canada o nel Regno Unito. www.interinalitalia.it E’ il sito di “Lavoro Interinale” e si propone come il portale italiano dedicato a questo nuovo modello d’impiego; il sito, che opera in collaborazione con le principali agenzie, è una vera bussola nel mondo del lavoro interinale; propone notizie aggiornate, una guida a carattere nazionale sulle realtà operanti nel settore; informazioni su legislazione, diritti e doveri; una Web Community con Forum moderati per risolvere dubbi e una mailing list; la sezione servizi contiene un completo data base con tutti gli indirizzi delle agenzie di lavoro interinale operanti in Italia. www.internos.it 92 Rivista di informazione professionale, specializzata sulle nuove professioni di Internet; contiene un elenco di link recensiti, l’archivio degli articoli e una news lettera cui è possibile abbonarsi gratuitamente www.jobcafe.it E’ il sito della società Stepstone, vi sono segnalati oltre centomila opportunità d’impiego in Italia e in Europa; è possibile inserire il proprio CV e annunci; la mailing list JobAgent permette di ricevere, direttamente nella casella di posta elettronica, solo le offerte di impiego pertinenti alle proprie competenze; lo spazio giovani contiene proposte di lavoro, informazioni su stages, corsi universitari o di formazione e altre opportunità in sette Paesi europei. www.jobfed.com Sito Statunitense che consente di cercare lavoro negli USA. Le posizioni sono descritte dettagliatamente e suddivise per categorie. www.jobitaly.com Il sito ospita curricula e annunci, fornisce consigli utili per trovare un impiego e per conoscere tutte le principali disposizioni legislative in materia, ospita le inserzioni provenienti dalle aziende di ricerca e di selezione del nuovo personale e mette in prima pagina le ultime novità e le proposte più interessanti. www.jobline.it Dedica molto spazio a mestieri e professioni, ai corsi di formazione e al primo lavoro; il “Career Center” contiene altri profili di professioni, una guida alla compilazione del CV, della lettera d’accompagnamento nonché al colloquio; offre la possibilità di inserire il proprio CV, aprire una pagina personale e ricevere via e-mail le offerte più interessanti; una sezione è dedicata a neo diplomati e neo laureati. www.jobonline.it Il sito raccoglie più di diecimila offerte d’impiego, segnala tutti i concorsi pubblici; guide on line conducono chi visita il sito alla scoperta dei lavori presso compagnie aeree, del telelavoro, di tutti i master, dei mestieri della rete e di tutte le agevolazioni per lo startup d’impresa; una newsletter telematica aggiorna i visitatori sulle offerte di lavoro più interessanti adatte alla propria età e titolo di studio. www.jobpilot.it Sito colossale forte di 108 mila posizioni offerte in 51700 annunci. Oltre ai servizi standard, guide alla stesura del CV e al colloquio di lavoro, offre una selezione di stages, un elenco di offerte di lavoro in aziende estere che cercano italiani, l’e-mail alert, dedica una intera sezione al primo lavoro; il sito non si limita a ospitare curricula, ma fornisce consigli per promuovere se stessi e la propria immagine. www.jobuniverse.com Per cercare occupazione ma non solo; è possibile cercare occupazioni temporanee, stagionali o anche posizioni importanti praticamente ovunque nel mondo e in qualsiasi settore. www.jobworld.it Segnala le offerte di lavoro anche sul cellulare; tra i servizi degni di nota ci sono: l’abc del lavoro, la guida al colloquio, una sezione dedicata ai bandi di concorsi pubblici, una serie di link, giochi e sondaggi www.lavorare.com Il sito contiene anche notizie sui concorsi pubblici www.lovoronline.com 93 Il sito dispone di sezioni dedicate al lavoro on-line, al telelavoro e al lavoro temporaneo; completano il sito una lista dei newsgroup sul tema, un forum e un elenco di concorsi. www.manpower.it Agenzia di lavoro interinale www.mclink.it/com/holidaysempire Il servizio offerto da Holidays Empire ottiene assistenza per l’assegnazione sul posto per l’iscrizione all’ufficio di sul prezzo dei corsi nelle scuole frequentemente offerti sono quelli di costa circa Lit. 300.000 è adatto a chi cerca lavoro nel Regno Unito. L’utente di un impiego, la ricerca di un alloggio, l’assistenza collocamento, una polizza assicurativa e uno sconto convenzionate con l’organizzazione. I lavori più barman, cameriere, receptionist, cassiere. Il servizio www.mercurius.it Sito del magazine “Formazione e Carriere”, al suo interno è possibile trovare una guida e un software per compilare il proprio curriculum vitae e un elenco di scuole post laurea www.mondolavoro.com Inserimento curriculum, spazio per le aziende. Tra i servizi offerti spiccano: la pagine del vademecum, dei consigli, delle news, e i top ten curricula. Di particolare interesse le numerose e ben fatte schede su professioni e professionisti. www.monster.com In questo sito si può cercare un’occupazione negli USA o nel mondo. E’ sufficiente selezionare lo Stato o il tipo di mansione che interessano. E’ anche possibile realizzare un’indagine su specifiche Società indicate nel sito e ordinate alfabeticamente. Le informazioni fornite riguardano le posizioni ricercate e i requisiti che debbono possedere i candidati, la struttura aziendale, i referenti cui indirizzare le candidature. www.offertelavoro.it Il sito dispone di un elenco di agenzie (soprattutto di lavoro interinale) con recapito telefonico ed indirizzo nonché di una newsletter settimanale www.overseasjobs.com Il sito offre la possibilità di inserire un annuncio, prendere contatto le imprese tramite una e-mail e cercare un impiego tra quelli contenuti nella banca dati, operando la ricerca in base al Paese o al tipo di attività cui si è interessati. www.praxi.it Società di organizzazione e consulenza sul lavoro. www.repubblica.it E’ il sito del giornale “La Repubblica”, sempre aggiornato sulle ultime notizie, concorsi, borse di studio e scadenze. www.resortjobs.com Per realizzare una ricerca di impiego in ogni parte del mondo. Per lo screening delle offerte si può usare come criterio l’indicazione del paese in cui si desidera lavorare o del tipo di attività che si vorrà svolgere e scendere ancor più nel dettaglio inserendo delle parole chiave. www.stepstone.com Network che offre in Europa 77.000 opportunità di impiego. www.summerjobs.com 94 E’ il sito per chi è alla ricerca di un impiego per le prossime vacanze. La ricerca si effettua per Paese o per tipologia di impiego. www.talentmanager.it Sito per manager o aspiranti tali; per accedere al motore di ricerca delle offerte è necessaria la registrazione gratuita; oltre alla newsletter il sito è costituito da diverse aree informative www.teknet.rgn.it/wol/mappa.htm Fornisce la mappa delle agenzie di lavoro interinale in tutta Italia, con nome, indirizzi e numeri di telefono per regione e provincia. www.worknetit.com Agenzia di lavoro interinale 95 96 LE SIGLE 97 LE SIGLE ABI – Associazione Bancaria Italiana ACI – Automobile Club d’Italia A.C.R.I. – Associazione Casse di Risparmio Italiane A.D.K. KRONOS – Agenzia giornalistica A.I.C.C.E. – Associazione Italiana Consiglio Comuni d’Europa ANASIN – Associazione NAzionale Società d’Informatica A.N.C.E. – Associazione Nazionale Costruttori Edili A.N.C.P.L. – Associazione Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro A.N.I.A. – Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici A.N.S.A. – Agenzia Nazionale Stampa Associata B.E.I. – Banca Europea per gli Investimenti B.I.C. – Business Innovation Centre B.U.R. – Bollettino Ufficiale Regionale C.C.I.A.A. – Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato C.E.D.E.F.O.P. – Centro Europeo per lo Sviluppo della Formazione Professionale C.F.L. – Contratto di Formazione e Lavoro CGIL – Confederazione Generale Italiana del Lavoro CIG – Cassa Integrazione Guadagni CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica CISL – Confederazione Italiana Sindacati dei Lavoratori CNEL – Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche C.R.I. – Commissione Regionale per l’Impiego C.O.N.I. – Comitato Olimpico Nazionale Italiano CREDIOP – Consorzio di Credito per le Imprese e le Opere Pubbliche DOC.U.P. – Documento Unico di Programmazione ECU – European Currency Unit (Unità Monetaria Europea) EFTA – European Free Trade Association (Associazione Europea di Libero Scambio E.N.E.A. – comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell’Energia Nucleare e delle Energie Alternative E.S.A. – European Space Agency (Agenzia Spaziale Europea) EUR.E.S. – European Employment Services (Servizio dell’Unione Europea per l’Impiego) F.A.I. – Fondo per l’Ambiente Italiano FAO – Food and Agriculture Organization of the United Nations (Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura) F.E.I. – Fondo Europeo per gli Investimenti F.E.S.R. – Fondo europeo di Sviluppo Regionale F.P. - Formazione Professionale F.S.E. – Fondo Sociale Europeo G.U. – Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana G.U.C.E. – Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee ICE – Istituto nazionale per il Commercio con l’Estero 98 I.G.FO.R. – Ispettorato Generale per l’Amministrazione del Fondo di Rotazione per l’attuazione delle Politiche Comunitarie I.L.O. – International Labour Organisation (Organizzazione Internazionale del Lavoro) I.M.I. – Istituto Mobiliare Italiano INAIL – Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale I.P.S. - Istituto Professionale di Stato IRI – Istituto Ricostruzione Industriale I.S.F.O.L. – Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori I.S.P.E. – Istituto Studi per la Programmazione Economica ISTAT – Istituto centrale di Statistica IS.V.A.P. – Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private I.T.S. – Istituto Tecnico Statale L.S.U.- Lavori Socialmente Utili OO.MM.LL. – Osservatori del Mercato del Lavoro ONU – Organizzazione delle Nazioni Unite P.A. - Pubblica Amministrazione P.I.C. – Programmi di Iniziativa Comunitaria P.I.P. – Programmi di Informazione Prioritaria P.I.P. – Piano comunale degli Insediamenti Produttivi P.M.I. – Piccole e Medie Imprese P.O. – Programma Operativo P.O.M. – Programma Operativo Multiregionale P.R.S. – Piano Regionale di Sviluppo Q.C.S. – Quadro Comunitario di Sostegno R.G.S. – Ragioneria Generale dello Stato S.F.O.P. – Strumento Finanziario di Orientamento per la Pesca SIAE – Società Italiana degli Autori e degli Editori S.I.R.G.S. – Sistema Informativo della Ragioneria Generale dello Stato S.M.E. - Sistema Monetario Europeo S.S.P.A. – Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione T.AR. – Tribunale Amministrativo Regionale T.I.C. – Tecnologie per l’Informazione e la Comunicazione U.E. – Unione Europea UNIONCAMERE – Unione Italiana Camere di Commercio 99 INDIRIZZI E NUMERI UTILI 100 INDIRIZZI E NUMERI UTILI AGENZIA PER L’IMPIEGO DEL LAZIO Vicolo d’Aste, 12 – 00100 Roma tel. 06.4392947 AGENZIA PER L’IMPIEGO DELLA SARDEGNA Via Salvemini, 11 – 09131 Cagliari tel. 070.401799 AGENZIA PER L’IMPIEGO DELL’UMBRIA Via Domenico Scarlatti, 35 – 06121 Perugia tel. 075.36172 AGENZIA GIOVANI DELL’UMBRIA Viale della Stazione, 25 – 05100 Terni Tel. 0744.425600 SPORTELLO JOB CREATION Via Don Bosco, 11 – 06100 Perugia tel. 075.56811 AGENZIE DI LAVORO IN AFFITTO (LAVORO INTERINALE) ADECCO Milano, Piazza Diaz, 2 – tel. 02.861552, Fax 02.804770 – Indirizzo Internet: www.adecco.it Fiumicino (Roma), Via G. Giorgis, 120 – tel. 06.65029814 Frosinone, Piazza Caduti di via Fani, 8 – tel. 0775.858074 Latina, Via Saffi, 46/48 – Tel 0773.666376 Milano, tel. 02.7526231 Pomezia (Roma), Via Lamarmora, 19/21 – tel. 06.91604123 Roma, Via E. Checchi, 47/49 – tel. 06.4391194 Roma, Via Roccagorga, 7/9 – tel. 06.7806768 Roma, Via Panisperna, 62 – tel. 06.48906326 AD INTERIM Milano, Via Passerella, 4 - tel. 02.7779151, Fax 02.77791538 Roma, Via Nazionale, 51 – tel. 06.4826662 ALI Milano, Via Ludovico da Viadana, 5/6 – tel. 02.58430675; Fax 02.58435728 Roma, Largo Magna Grecia, 24/25 – tel. 06.77203670 Civita Castellana, Corso B. Buozzi, 8 – tel. 0761.598192 CENTRO INTERINALE 101 Milano, Corso di Porta Romana, 72 - tel. 02.58430150, Fax 02.58327119 Roma, Via G.B. Martini, 6 – tel. 06.85831400 COSERVINTERIM Milano, Via Savona, 5 – 02.89420829 Roma, Via Piave, 45 – tel. 06.42011906 CRONOS Milano, via G. Pascoli, 3 – tel. 02.29531647, Fax 02.29415469 Roma, Via Palmiro Togliatti, 1639 – tel. 06.40801519 Varese – Tel. 0332.289585 EASY JOB Corsico (MI) – tel. 02.45109327 ELETTRA SERVICE Novara – tel. 0321.669111 ERGON LINE Napoli – tel. 081.5528549 Roma, Largo Pannonia, 23 – tel. 06.77201475 ETJCA Milano – tel. 02.43983117 EUROINTERIM Padova – tel. 049.8934994 Roma, Via U. De Carolis, 4 – tel. 06.35451051 Roma, Via Giulianello, 26 – tel. 06.768154 GI – GENERALE INDUSTRIELLE ITALIA Milano, via Cola Montano, 21 – tel. 02.606353; 02.69016042; Fax 02.66807343 GE.VI. Napoli – tel. 081.7879356 HIT Milano, viale E. Martini, 9 – tel. 02.5695608, Fax 02.5696731 Roma, viale Tupini, 121 – tel. 06.5922798 INNOVEX Agrate (MI) – tel. 039.6057785 INTERIM 25 ITALIA Bari – tel. 080.5681230 INTERIMAN Milano, Via Gonzaga, 5 – tel. 02.806091, Fax 02.86991091 Roma, Via Barberini, 105 – tel. 06.4203171 INTERNATIONAL ASSEMBLY Brescia – tel. 030.6810237 102 ITALIA LAVORA Milano, via Cesare Battisti, 1 – tel. 02.7770181, Fax 02.76020101 JOB CENTRE Milano, via M. Pagano, 50 – tel. 02.48018516, Fax 02.436842 Roma, Viale A. Valenziani, 5 – tel. 06.42012291 J.O.B. – Just on Business Milano, via Melzi d’Eril, 29 – tel. 02.3313549, Fax 02.39314232 KELLY SERVICE Milano, corso Vittorio Emanuele, 30 – tel. 02.762351, Fax 02.7623551 Roma, Piazzale Flaminio, 9 – tel. 06.32651706 Roma, Via Siria, 38/40 – tel. 06.8359652 LA.IN. Milano, piazzale Lugano, 9 – tel. 02.39311479, Fax 02.39314232 LAVORO PIÙ Firenze – tel. 055.2670113 Milano, viale B. D’Este, 26 – tel. 02.58325518, Fax 02.58325582 Roma, Via Silvio D’Amico, 40 – tel. 06.54905341 LT – LAVORO TEMPORANEO Milano, via Cavallotti, 14 – tel. 02.76011298, Fax 02.76011418 Roma, Via Donizzetti, 14 – tel. 06.85356645 MAN AT WORK Roma, Viale Ippocrate, 24 – Tel. 06.4404170 MANPOWER Frosinone, Via Marittima, 44 – tel. 0775.835064 Latina, Via Don Torello, 59/61 – tel. 0773.264058 Milano, corso Vittorio Emanuele II, 30 – tel. 02.776921, Fax 02.77692400 Roma, Via Barberini, 58 – tel. 06.42871339 Roma, Via Appia Nuova, 37/45 – tel. 06.77203122 Roma, Via Chiabrera, 94/96 – tel. 06.54225537 MARVECS Agrate Brianza (MI) – tel. 039.684641 Gaeta (LT), Via 24 Maggio, 3 – 0771.464520 MAW Brescia – tel. 030.2427696 OBIETTIVO LAVORO Milano, via F. Filzi, 27 – tel. 02.67380042, Fax 02.67380297; n° verde 800-031771 Roma, Via Cadamosto, 14 – tel. 06.5744365 Roma, Vi Carducci, 10 – c/o Ancs UIL – tel. 06.42010826 103 OLOS S.r.l. Milano, via Brioschi, 62 – tel. 89530222, Fax 02.89530235 QUANDOCCORRE Milano, via De Amicis, 59/61 – tel. 02.89420231, Fax 02.89428183 Torino – tel. 011.6680490 QUANTA Milano, corso di Porta Ticinese, 12 – tel. 02.833871, Fax 02.8321672 RANDSTAD Milano – tel. 02.6764261 RISORSE Milano, via Walter Tobagi, 6 – tel. 02.89159421, Fax 02.89159331 SINTERIM Milano, via Pier Lombardo, 1 – tel. 02.55012928, Fax 02.5468383 Roma, ViaSartorio, 51 – tel. 06.51604048 SOLWARE BANK Milano, via U. Bassi, 1/C – tel. 02.6930151, Fax 02.69301520 SYNERGIE ITALIA Roma, Piazzale Flaminio, 19 – tel. 06.36002293 Torino – tel. 011.5618749 TEMPOR Milano, via G. Pascoli, 3 – tel. 02.29534861, Fax 02.29405927 TEMPORARY Milano, Via Pantano, 2 – tel. 02.806979, Fax 02.862616 Roma, Via Sant’Andrea delle Fratte, 24 – tel. 06.69940688 Roma, Via Ranieri, 23 – tel. 06.5035257 Roma, Via Tor dé Schiavi, 61/a-b – tel. 06.24407110 UMANA Roma, Via Sant'Erasmo, 12 – tel. 06.70474148 Roma, Via Tuscolana, 1764 – tel. 06.72901909 VEDIOR Agrate Brianza (MI) – tel. 039.6881122 Milano, Viale Piave, 33 – 02.76390015, Fax 02.76390016 Roma, Via Barberini, 21/23 – tel. 06.42014161 WORKNET Latina, Via Cairoli, 13 – tel. 0773.471015 Milano, Via F. Filzi, 2 – tel. 02.66719005, Fax 02.67380045 Roma, Salita di San Nicola di Tolentino, 1/B – tel. 06.42012185 104 AGRICOLTURA FRANCIA AGRICOLTURE ET TOURISME 9 Avenue George V – 75008 PARIS JEAN JACQUES REGULIER Charriere 86200 La Roche Riganst – Tel. 0033.49981538 MONSIEUR REAU SCA Soldive 27 Avenue de la Coopèration – 86200 Loudun – Tel. 0033.49224063 REGNO UNITO CONCORDIA Youth Service Volunteers Brunswick Place – Hove, Sussex, BN3 1ET – Tel. 0044.1273.772086 CUTLIFFE FARM Sheford – Taunton – Somerset TA 1 3RQ – Tel. 0044.1823.253808 HAYGROVE FRUIT Redbank Farm – Ledbury – Herefordshire HR8 2JL – Tel. 0044.1531.633659 JOHN BROWNIEE Knockmakagan – Newtonbutler – Co Fermanagh – Northern Ireland PONE NTB Tel. 0044.136.5738277 WAPSBOURNE MANOR FARM Sheffield Park – Uckfield – East Sussex TN22 3QT – Tel. 0044.1825.723040 SPAGNA COORDINADORA DE AGRICOLTURA ECOLOGICA Apt de Correus 2580 – 08080 Barcellona WORKING HOLYDAYS C/o Kerry Scott – Calle Kaleberry, 1 – Berriozar – 31013 Pamplona Fax 0033.481301510 B.I.C. – Business Innovation Centre BIC “La fucina” S.r.l. – Largo Lamarmora, 17 – 20099 Sesto S. Giovanni (MI) – tel. 02.26266507; Fax 02.26266508 BIC Varese – Via Volta, 11 bis – 21052 Busto Arsizio (VA) – tel. 0331.637959; Fax 0331.639487 BIC Calabria S.p.A. – C.so d’Italia, 166 – 87100 Cosenza – tel. 0984.391455¸Fax 0984.391507 – e-mail: [email protected] BIC Emilia Romagna – Strada Fornace – 43030 Parma – Tel 0525.401911; Fax 0525.401944 BIC Liguria S.p.A. – Via Greto di Cornigliano, 6 – 16152 Genova – Tel 010.65631; Fax 010.6518752 – e-mail: [email protected] Ag. per lo sviluppo del Golfo – CEII BIC Gela – Via F. Morello, 3 – 93012 Gela – tel. e Fax 0933.924489 BIC Caserta Scrl – Viale Lincoln Zona Industriale – 81100 Caserta – Tel 0823.351610; Fax 0823.354646 BIC Friuli Venezia Giulia Spa – Via Flavia 23/1 – 34148 Trieste – Tel 040.89921; Fax 040.8992257 BIC Lazio S.p.A. – Via Parioli, 41 – 00197 Roma – Tel 06.8079435; Fax 06.8078839; Numero verde: 800.280320 Ass.For.SEO – Via Merulana, 19 – 00185 Roma 105 Incubatori BIC Lazio 00034 Colleferro, Via degli esplosivi, s.n.c. – tel. 06.97231061; fax 06.97200965 e-mail: [email protected] referente: dott. Francesco Granone; dott. Francesca Calenne 03013 Ferentino, Via Casilina, 246 – tel. 0775.245977; fax 0775.396828 e-mail: [email protected] referente: dott. Domenico Silvestri, dott. Silvia Turriziani 00159 Roma, via Sandro Sandri, 45 – tel. 06.4356091; fax 06.43560449 e-mail: [email protected] sito internet: htpp://tl.elis.org referente: dott. Nola 01100 Viterbo, via S. Camillo De Lellis – 0761.357233; fax 0761.357295 e-mail: [email protected] sito internet: htpp//carrefour.lazio.stm.it 00030 Gavignano, Palazzo di Corte, Piazza dei Caduti, 5 – tel. 06.9703386; fax 06.97030535 e-mail: [email protected] referente: dott. Paola Ciotti; dott. Marcella Amici 00062 Bracciano, via XX Settembre, 25 – tel. 06.9987090; 06.99802538 e-mail: [email protected] sito internet: www.sviloc.org referente: dott. Vito Maiorano 01014 Montalto di Castro, Viale Garibaldi, 9 – fax 0766.871070 e-mail: [email protected] referente: dott. Andrea Antonelli 00040 Pomezia, c/o CE.F.M.E. Via Monte Cervino, 8 – te. 06.91962227; fax 06.91962229 e-mail: [email protected] referente: dott. Anna Maria Megna 04100 Latina, c/o STEP via Diaz, 3 – tel. 0773.411081; fax 0773.410829 e-mail: [email protected] referente: dott. Enrico Barbini 02100 Rieti, c/o CCIAA, via delle Palme, 26 – fax 0746.205235 e-mail: [email protected] 00053 Civitavecchia, c/o Comune, via E. Toti,4 – tel. cell. 0338.4665462; fax 0766.581516 e-mail: [email protected] referente: dott. Antonio Brizzi BIC Livorno/Piombino S.p.A. – Corso Amadeo, 127 – 57100 Livorno –Tel 0586.219073; Fax 0586.887413 e-mail: [email protected] BIC Marche S.r.l. – Via Cimabue, 21 ZIPIP Cesano – 60019 Senigallia – 071.6608537; Fax 071.6609581 BIC Sardegna S.p.A. – Via Strada Ovest Centro Servizi CASIC, VI – 09124 Cagliari – Tel 070.201621; Fax 070.20162236 e-mail: [email protected] 106 BIC Umbria S.p.A. – Strada delle Campore, 13 – 05100 Terni – Tel 0744.800404; Fax 0744.800280 e-mail: [email protected] C.E.I.I. Via San Gimignano, 69/71 – 53036 Poggibonsi – Tel 0577.938227; Fax 0577.983219 Centro Tenofin Servizi S.p.A. – Via F. Zerrioto – 38068 Rovereto – Tel 046.4443111; Fax 046.4443112 e-mail: [email protected] CISI Puglia S.p.A. – Via del Tratturello Tarantino, 6 – quartiere Paolo VI – 74100 Taranto – Tel 0994.730444; Fax 0994735433 e-mail: [email protected] BIC Puglia Sprind S.p.A. – C.so V. Emanuele, 52 – 70122 Bari – Tel 080.5243200; Fax 080.5232546 e-mail: [email protected] BIC Sicilia Sprind S.r.l. C.E.I.I. – Zona ind.le Pantano d’Arci Contr. Torre – 95030 Catania – tel. 0955.23211; Fax 0955.23298 C.E.I.I. Systema Scrl – Via Vaccaro, 127 – 85100 Potenza – Tel 0971.57386; Fax 0971.54879 e-mail: [email protected] Eurobic Vallee d’Aoste loc. Grand Chemin, 34 – 3411020 Saint Christophe (AO) – Tel 0165.239134; Fax 0165.239320 CISI Campania S.p.A. – Via A. Olivetti, 1 – 80078 Pozzuoli – Tel 081.5255111; Fax 081.5255120 e-mail: [email protected] Creazione d’Impresa Tecnopolis – St.Pr. Per Casamassima Km 3 – 70100 Valenzano – Tel 080.877011; Fax 080.87770595 e-mail: [email protected] EC-BIC Piemonte S.p.A. – Finipiemonte – Galleria San Federico, 54 – 10121 Torino – Tel 011.6602666; Fax 011.6603333 EUROBIC Marche – Via Giovanni XXIII, 69 – 62029 Tolentino (MC) – Tel 0733.974707; Fax 0733.974629 e-mail: [email protected] INNOVA BIC S.p.A. – Strada San Giacomo, 19 – 98122 Messina – Tel 090.663313; Fax 090.663227 e-mail: [email protected] EUROBIC Abruzzo e Molise Scrl – Via Po 83 – 66020 S. Giovanni Teatino (CH) – Tel 0854.46540; Fax 0854.461162 e-mail: [email protected] EUROBIC Piceno Aprutino – Z.I. Marino del Tronto – Via Alessandria, 12 – 63100 Ascoli Piceno – Tel 0736.342160; Fax 0736.342170 – e-mail: [email protected] OMEGA S.r.l. – Zona Industriale – 64010 Ancarano – Tel 0861.816020; Fax 0861.86246 BIC Veneto – Via Guido Rossa, 26 – 35020 Padova – Tel 0498.968190; Fax 0498.968192 CISI Molise S.p.A. – Via C. Colombo – 86020 Campochiaro (CB) – Tel 087.47741; Fax 087.4772020 Incubatore Tecnologico Bicocca – V.le F. Testi, 223 – 20162 Milano – Tel 02.661241; Fax 02.66124313 Parco Scien. e delle Telecom. – Valle Scrivia – Via Emilia, 168 – 15057 Tortona (AL) – Tel 0131.813991; Fax 0131.811745 Area Science Park –Via Padriciano, 99 – 34012 Trieste – Tel 040.3755238; Fax 040.226698 Centro per Sviluppo e Diffusione Cultura d’Impresa – P.za della Vittoria, 4 – 86100 Campobasso – Tel 087.4411326; Fax 087.4412127 Consorzio Venezia Ricerche – Via delle libertà, 5/12 – 30175 Marghera (VE) – 041.2583218; Fax 041.2583268 ISVOR FIAT – Corso Dante, 103 – 10126 Torino – Tel 011.66655111; Fax 011.6665568 SFIRS – Via S. Margherita, 4 – 09124 Cagliari – Tel 070.668371; Fax 070.663213 Soc. Gestione e Partecip. Ind. S.p.A. – Via del Serafico, 200 – 00142 Roma – Tel 06.503981; Fax 06.5037426 VILA Valorizzazione Impresa e Lavoro Ass. – Via Ferraiolo Z. I. – 84131 Salerno – Tel 089.302506; Fax 89.302530 SPI Promozione e Sviluppo Imprend. – via G. Saliceto, 5 – 00161 Roma – Tel 06.854541; Fax 06.85454373 107 e-mail: [email protected] CENTRI INFORMAGIOVANI REGIONE LAZIO Piazza della Maddalena, 53 – 00100 Roma tel. 06.69799009 Viale Irpinia, 36/40 – 00100 Roma tel. 06.27800050 Via F. Conti – 00100 Roma tel. 06.20070320 Via dei Lincei, 93 – 00100 Roma Tel 06.51882266 Via Greve, 105 – 00100 Roma Tel 06.55290350 Via O. Assarotti, 9/b – 00100 Roma tel. 06.30609030 CENTRI INFORMAGIOVANI REGIONE SARDEGNA Via Garibaldi, 18 Piazza Ciusa, 40 09012 Capoterra (CA) 0913 Carbonia (CA) tel. 070.729943 tel. 0781.672041 Via Matteotti, 45 09036 Guspini tel. 070.972537 C/o C. S. G. Vico P.za IV Novembre Via Repubblica, 51 09045 Quartu Sant’Elena (CA) 09039 Villacidro (CA) tel. 070.824939 tel. 070.9316826 Via Lamarmora, 73 08032 Desulo (NU) tel. 0784.619880 Via Zanardelli 08045 Lanusei (NU) tel. 0782.42746 Corso Umberto I° 08015 Macomer (NU) tel. 0785.71226 Via Lazio, 13 09170 Oristano tel. 0783.210073 Piazza San Giovanni, 1 09076 Sedilo (NU) tel. 07885.59028 Via Trieste, 18 07031 Castelsardo (SS) tel. 079.471305 Via XX Settembre, 24 07024 La Maddalena (SS) tel. 0789.790669 Via Mascagni 07026 Olbia (SS) tel. 079.25139 Via Coatit, 2 07014 Ozieri (SS) tel. 079.786090 Piazza Municipio, 1 07100 Sassari tel. 079.281539 CENTRI INFORMAGIOVANI REGIONE UMBRIA Piazza Mazzini, 65 – Bastia tel. 075.8004395 Palazzo comunale – Castiglione del Lago tel. 075.96581 Palazzo della Corgnia – Città della Pieve 108 tel. 0578.299409 Palazzo Comunale – Città di Castello tel. 075.8554321 Via Cairoli, 1 – Gubbio tel. 075.9220152 Via Adolfo Cozza, 9 – Orvieto tel. 0763.340616 Via Italia, 1 – Perugia tel. 075.5720646 Via Grilli, 10 – Umbertide tel. 075.9419272 CENTRI ORIENTAMENTO REGIONE LAZIO Sede Centrale Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 – 00100 Roma tel. 06.51684855 Fax 06.51685026 Via della Mercede, 52 – 00100 Roma tel. 06.69921203 Fax 06.69921204 Via Giolitti, 212/c – 00100 Roma tel. 06.7018893 Fax 06.7018893 Via Cassia, 472 – 00100 Roma tel. 06.3315218 Fax 06.33660203 Via dei Monti Lessini, 6 – 00100 Roma tel. 06.8172873 Fax 06.8172873 Via delle Quinqueremi, S.n.c. – Ostia (Roma) tel. 06.5627920 Fax 06.5627920 Incrocio Via dei Laghi, S.n.c. – Marino (Roma) tel. 06.93800122 Fax 06.93801027 Via Terme di Traiano, S.n.c. – Civitavecchia tel. 0766.20295 Fax 0766.20295 Via Epitaffio, Km 4,2 – 04100 Latina tel. 0773.630575 Fax 0773.630575 Viale San Domenico, 23 – Sora (Frosinone) tel. 0776.813560 Fax 0776.850303 Via A. Richiello, 8/b – 01100 Viterbo Tel. 0761.250814 Fax 0761.250814 109 Sirio: www.sirio.regione.lazio.it e-mail: [email protected] CENTRO ORIENTAMENTO DONNA Via Salaria, 35 00100 Roma tel. 06.8840241 CILO – Centri di Iniziativa Locale del Lazio Cilo Aprilia Via dei Bersaglieri, 30 tel. 06.9280958 Cilo Cisterna di Latina Corso della Repubblica, 4 tel. 06.968341 Cilo Fondi Viale Vittorio Emanuele III, c/o Comune tel. 0771.510910 Cilo Formia Piazzetta del Municipio tel. 0771.778421 Cilo Latina Via Duca del Mare, 7 tel. 0773.484327 Cilo Laurentino 38 Via Ignazio Silone – c/o locali Circoscrizione XII – 00100 Roma Cilo di Poggio Mirteto tel. 0765.441075 Cilo di Rieti tel. 0746.297828 Cilo Roma Centro Lungotevere dé Cenci, 5 – c/o Ufficio Speciale Politiche del Lavoro – 00100 Roma Cilo Terracina Via Giacomo Leopardi, 69 tel. 0773.723132 Cilo Torrespaccata Via dei Vignali, 34 – c/o Scica 00100 Roma Cilo Torrevecchia Via Dedo Azzolino – Primavalle – 00100 Roma Cilo Viterbo tel. 0761.353252 110 COMENIUS Biblioteca di documentazione pedagogica di Firenze, Via Buonarroti, 10 – 50122 FIRENZE tel. 055.2380324; Fax 055.2380399 COMITATO PER L’IMPRENDITORIA FEMMINILE Ministero dell’Industria Via Molise, 2 – 00100 Roma tel. 06.4881192 ENEA Ente Nazionale per le Nuove tecnologie, l’Energia e l’Ambiente Lungo Tevere Thaon de Revel, 76 – 00100 Roma – Tel 06.36271; Fax 06.3627259 http://www.enea.it ENI Ente Nazionale Idrocarburi Piazzale Enrico Mattei, 1 – 00100 Roma – Tel 06.59821 ERASMUS ANAB – Ministero dell’Università e della R.S. – Dip. Relazioni internazionali Piazzale Kennedy, 20 – 00144 ROMA Tel. 06.59912639; Tel. 06.59912099; Fax 06.59912722 EUROCONSIGLIERI: ABRUZZO M. Domenica Santacroce c/o Sez. Circoscriz. Impiego Via Arco dei francesi, 6 67100 L’AQUILA tel. 086.225081 BASILICATA Rosalinda Di Pasca c/o Dir. Regionale del Lavoro Via Due Torri, 3 85100 POTENZA tel. 097.134221 CALABRIA Giovanni Pensabene c/o Dir. Regionale del Lavoro Corso Garibaldi, 154 89100 REGGIO CALABRIA tel. 096.5812655 CAMPANIA Guglielmina De Simone c/o Agenzia per l’Impiego Via Amerigo Vespucci, 172 80142 NAPOLI tel. 081.5973229 EMILIA ROMAGNA Maria Brusaferro c/o Dir. Regionale del Lavoro Largo Caduti del Lavoro, 6 40122 BOLOGNA tel. 051.520157 FRIULI VENEZIA GIULIA Federica D’Angela c/o Sez. Circoscriz. Impiego Viale Duomo, 3 33100 UDINE tel. 0432.531439 Francesco Siano C/o Dir. Provinciale del Lavoro Corso Garibaldi, 5 84100 SALERNO tel. 089.253777 Vincenza Ursino C/o Dir. Provinciale del Lavoro Largo Caduti del Lavoro, 6 40122 BOLOGNA tel. 051.520157 Ilaria Sicilia c/o Sez. Circoscriz. Impiego Vicolo Molino, 3 34170 GORIZIA tel. 048.1533745 LIGURIA LOMBARDIA Giuseppina Cardillo C/o Dir. Provinciale del Lavoro Corso Vittorio Emanuele, 94 84100 SALERNO tel. 089.225155 LAZIO 111 M. Teresa Lotti C/o Dir. Provinciale del Lavoro Via Cesare De Lollis, 12 00185 ROMA tel. 06.44871306 Alessandra Lorenzi c/o Sez. Circoscriz. Impiego Via N. Lamboglia, 13 18039 VENTIMIGLIA (IM) tel. 018.4254822 Maurizio Betelli C/o Agenzia per l’impiego Viale Lepetit, 8 20124 MILANO tel. 02.66984631 Lucilla Ricci C/o Agenzia per l’impiego Vicolo D’Aste, 12 00159 ROMA tel. 06.46835061 M. Carmen Tanasi c/o Dir. Regionale del Lavoro Piazza Piccapietra, 83/4 16121 GENOVA tel. 010.590529 Laura Robustini c/o Sez. Circoscriz. Impiego Viale Lepetit, 8 20124 MILANO tel. 02.66756216 Anna Melinelli C/o Dir. Gen. Impiego, Div. VII Via Flavia, 6 00100 ROMA tel. 06.46832446 Vincenza Zaccardo c/o Sez. Circoscriz. Impiego Via Argine Sinistro, 172 18100 IMPERIA tel. 018.3299669 MOLISE Michele Renzulli C/o Dir. Provinciale del Lavoro Piazza Molise, 65 86100 CAMPOBASSO tel. 087.466449 UMBRIA Paola Lanar c/o Dir. Regionale del Lavoro Largo Cacciatori delle Alpi, 8 06121 PERUGIA tel. 075.5733941 TOSCANA Ugo Petroni c/o Dir. Regionale del Lavoro Viale Matteotti, 60 50136 FIRENZE tel. 055.580257 PIEMONTE Roberta Evangelisti c/o Agenzia per l’Impiego Via Arcivescovado, 9/C 10121 TORINO tel. 011.5613222 PUGLIA Cosimo Andriulo C/o Dir. Provinciale del Lavoro Piazzale Dante, 33 74100 TARANTO tel. 099.7353557 VENETO Raffaele Caiazzo c/o Sez. Circoscriz. Impiego Via Preite, 4 37016 GARDA (VR) tel. 045.7256677 Renato Ferraro C/o Dir. Provinciale del Lavoro Via Gioberti, 16 10118 TORINO tel. 011.5170001 Luisa Anna Fiore c/o Dir. Regionale del Lavoro Via Fabio Filzi, 18 70100 BARI tel. 080.5558319 Giorgio Santarello c/o Dir. Regionale del Lavoro Campo Widmann -Cannareggio, 5419 30100 VENEZIA tel. 041.5238077 SICILIA Gianfranco Badami C/o Agenzia per l’impiego Via Imperatore Federico, 80 90100 PALERMO tel. 091.6960545 VALLE D’AOSTA Gian Carlo Politano c/o Dir. Regionale del Lavoro Viale dei Partigiani, 18 11100 AOSTA tel. 016.5236730 Fiorella Sisto c/o Dir. Regionale del Lavoro Via Cernaia, 30 10100 TORINO Tel. 011.545156 SARDEGNA Antonio Cappai C/o Dir. Provinciale del Lavoro Via Tigellio, 3 09123 CAGLIARI tel. 070.660453 112 TRENTINO A. A. Magalì Paldys Agenzia Lavoro Centro Orient. Provincia Aut. di Trento Via Guardini, 75 38100 TRENTO tel. 046.1496008 Stefan Luther Provincia Aut. Di Bolzano Ripartizione 19 Lavoro Via Leonardo Da vinci, 7 39100 BOLZANO tel. 047.1992700 IMPRENDITORIA Imprenditorialità giovanile Via Pietro Mascagni, 160 . 00199 ROMA – tel. 06.862641; Fax 06.86264516 http://www.igol.it e-mail: [email protected] Via Campo nell’Elba, 30 – 00138 ROMA – tel. 06.88311 www.igol.it. [email protected] I.S.I. – Impresa, Sviluppo, Innovazione Via XX Settembre, 25 – 00062 Bracciano – tel. 06.9987090; fax 06.99802538 Progetto Impresa – Orientamento, Formazione, Assistenza Piazza Girolamo Fabrizio, 17 – 01021 Acquapendente (VT) – tel. e fax 0763.731406 e.mail: [email protected] Piazza Roma, 18 – 01030 Vitorchiano (VT) – tel e fax 0761.373019 e-mail: [email protected] INAIL Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro Piazzale Giulio Pastore, 6 – 00100 Roma – Tel 06.54872917; Fax 06.54872660 http://www.inail.it INFORMAGIOVANI http://www.informagiovani.it/lavoro.htm Coordinamento nazionale Ministero dell’Interno Via Sforza 14 –00100 Roma tel. 06.4817706 ISTAT 113 Istituto Nazionale di Statistica Ufficio Relazioni Esterne - Via Cesare Balbo – 00100 Roma – 06.46732243/4 http://www.istat.it JOB ON LINE http://www.newtech.it/jobonline LAVORO STAGIONALE A.C. LINK Via Fratelli Ugoni, 7/b - 25126 BRESCIA - Tel/fax 030.3754471 AMICIZIA DI MARIA DE ANGELIS Via XX Settembre, 21/7 - 16121 GENOVA AU PAIR INTERNATIONAL Via Santo Stefano, 32 - 40125 BOLOGNA - tel. 051.267575 EASY WAY – ARCINOVA Via Adige, 11 - 0135 MILANO - tel. 02.541781 Via Campo Marzio, 33/a - 36061 BASSANO DEL GRAPPA - tel. 042.4522532 Via P. Fabbri, ¼, c/o Agenzia Est - 40138 BOLOGNA -tel. 051.392806 Via Casaregis, 20/1b - 16129 GENOVA - tel. 010.565699 Strada del Cascinotto, 59 - 10156 TORINO - tel. 011.2238614 Via Torino, 11/c, 30172 VENEZIA MESTRE - tel. 041.5314354 EURO AU PAIR Corso dei Tintori, 8 - 50122 FIRENZE - tel. 055.242181 FAMILY LINK Via Madonnelle - 81020 CASERTA - tel. 0823.362102 OKAY TOUR Via Roma, 47 – 23852 GARLATE (Lecco) – Tel e Fax 0341.680388 E-mail: [email protected] SAS Via Quarto dei Mille, 21 – 10142 TORINO – tel. 011.4033571 SOGGIORNI ALL’ESTERO PER LA GIOVENTU’ Via Fatebenefratelli, 16 – 20121 MILANO – tel. 02.7530061 3ESSE AGENCY Via F. Baracca, 18 – 21013 GALLARATE (Varese) LEONARDO DA VINCI A Bruxelles Achilleas Mitos Tel. 0032.2.2958560 Commissione Europea Direzione generale XXII Istruzione, Formazione e Gioventù Rue de la Loi, 200 – 1049 BRUXELLES – Tel. 0032.2.2957295 In Italia Istanza Nazionale di coordinamento Leonardo ISFOL – Istituto Formazione Lavoro Via Giovanni Battista Morgagni, 33 – 00161 ROMA tel. 06.445901 ; Fax 06.44291871 Ministero del Lavoro Ufficio Centrale Formazione e Orientamento Professionale dei Lavoratori Via Castelfidardo, 43 – 00187 ROMA Tel e Fax 06.4440935 114 Ministero della Pubblica Istruzione Annamaria Leuzzi Via Carcani, 61 – 00153 ROMA tel. 06.58495199, Fax 06.58495208 Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica Dipartimento relazioni internazionali Ufficio I° Cooperazione universitaria internazionale tel. 06.59912129 Siti INTERNET www.cisi.unito.it/europa www.bdp.it/leonardo PUBBLICA AMMNISTRAZIONE Presidenza del Consiglio dei ministri Palazzo dei Cigni – Piazza Colonna, 370 – 00186 Roma – Tel 06.67791 Camera dei Deputati Palazzo Montecitorio – 00186 Roma – Tel 06.67601 http://www.camera.it/informaz/concorsi Senato della Repubblica Palazzo Madama – 00186 Roma – Tel 06.67061 http://www.senato.it Ministero Affari Esteri Ufficio Relazioni con il pubblico Piazzale Farnesiana – 00194 Roma – Tel 06.36913249; 06.36913253 Ministero dei Lavori Pubblici Piazza di Porta Pia – 00198 Roma – tel. 06.44121 http://www.llpp.it Ministero dei Trasporti e della Navigazione Piazza della Croce Rossa, 1 – 00187 Roma – Tel 06.84901 http://www.trasportinavigazione.it Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica Via Boncompagni, 30 – 00187 Roma – Tel 06.481611 http://tesoro.it Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale Ufficio Relazioni Pubbliche Via Flavia, 6 – 00187 Roma – Tel 06.46832275; Fax 06.4880451 http://www.minlavoro.it Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica Ufficio Relazioni Pubbliche Piazzale Kennedy, 20 – 00144 Roma – Tel 06.59912320; 06.59912357 http://www.murst.it SCUOLA EDILE di PERUGIA tel. 0755.053750 SCUOLA EDILE di TERNI tel. 0744.403219 SETTORE TURISTICO Tour Operator CLUB MED Largo Corsia dei Servi, 11 – 20122 MILANO – tel. 02.77861 115 GOING Via Giolitti, 145 – 10123 TORINO – tel. 011.8142111 I VIAGGI DEL VENTAGLIO Via dei Gracchi, 35 – 20123 MILANO – tel. 02.46754539 SAMARCANDA Piazza A. Meucci, 23 – 00146 ROMA – tel. 06.55300275 STAFF ITALIA Via Lovanio, 6 – 00198 ROMA – tel. 06.85300885 VACANZE Viale Mentana, 150 – 43100 PARMA – tel. 0521.288111 VALTUR Via Milano, 46 – 00184 ROMA – tel. 06.482100 SOCIETÀ DI COLLOCAMENTO PRIVATE Collocare – Roma – tel. 06.5717421 Cronos Lavoro– Siena – tel. 0577.247863 Emporio dei Lavori – Milano – tel. 02.6739791 Job on line – Pinerolo (To) – Tel. 0121.76554 Job point – Roma – Tel. 06.72990224 Labor – Bolzano – tel. 0471.401074 Media Work – Corciano (PG) – tel. 0755.173102 Progetto Impiego – Genova – tel. 010.5959805 Sud Lavoro – Battipaglia (Salerno) – 0828.630014 Unimpiego – Torino – tel. 011.5718279 SOCRATES Ministero dell’Università – Agenzia nazionale Socrates/Erasmus Piazzale Kennedy, 20 – 00144 ROMA tel. 06.59912299; Fax 06.59912967 UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO – LAZIO Via C. De Lollis, 12 – 00100 Roma tel. – 06.4462847, Tel 06.44871209 Viale Roma, 89 – 03100 Frosinone tel. 0775.448711, tel. 0775.250243; tel. 0775.250076 UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO – LATINA Corso della Repubblica, 92 – 04100 Latina tel. 0773.480044; tel. 0773.480131; tel. 0773.661009 UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO – RIETI Via dei Salid, 65 – 02100 Rieti tel. 0746.201685; tel. 0746.270804 UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO – VITERBO Via Mariano Romiti, 54 – 01100 Viterbo tel. 0761.341626; tel. 0761.342991 UNIONE EUROPEA COMMISSIONE EUROPEA Direzione Generale V: Occupazione, relazioni industriali e affari sociali Rue Joseph II, 27Straat 25/27 B – 1040 Bruxelles 116 tel. 00322.2951111 COMMISSIONE EUROPEA Ufficio per l’Italia Via Poli, 29 – 00187 Roma tel. 06.699991, Fax 06.6786159 COMMISSIONE EUROPEA Unità assunzioni Servizio informazioni – Wetstraat 200, rue de la loi,, B – 1049 Bruxelles tel. 0032.2.2953237; 0032.2.2952849; 0032.2.2950370 Per informazioni sui concorsi generali e sulle selezioni di agenti temporanei: Servizio comune Interpretariato-conferenze CCAB 6/17 - Wetstraat 200, rue de la loi,, B – 1049 Bruxelles Fax 0032.2.2964306 Per informazioni sulla carriere di interprete di conferenze: Servizio di Traduzione AGL 2 - Wetstraat 200, rue de la loi,, B – 1049 Bruxelles tel. 0032.2.2956220 Per informazioni sulla carriera di traduttore Ricerca e sviluppo SDME R2/51 – Montoyerstraat, 75, Rue Montoyer – B – 1049 Bruxelles tel. 0032.2.2955660 Per informazioni sulle selezioni di personale di ricerca: CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA Servizio assunzioni Wetstraat 175, rue de la loi,, B – 1048 Bruxelles tel. 0032.2.2856111 PARLAMENTO EUROPEO Servizio assunzioni Batiment Robert Schuman – Plateau du Kirchberg – L – 2920 Luxembourg tel. 0352.43001 CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA’ EUROPEE Servizio assunzioni Po Box 96 – Plateau du Kirchberg – L – 2920 Luxembourg tel. 0352.43031 CORTE DEI CONTI EUROPEA Servizio assunzioni 12, Rue Alcide De Gasperi – L – 2920 Luxembourg tel. 0352.43981 COMITATO ECONOMICO SOCIALE Servizio assunzioni Revensteinstraat 2, Rue Ravenstein – B – 1000 Bruxelles tel. 0032.2.5469011 117 Raccolta normativa essenziale 118 La Costituzione art. 1 - 1. L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. art. 2 - La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. art. 3 -Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di, di razza, di lingua, di religione; di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. art. 4 - La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. art. 35 - La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero. art. 36 - Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi. art. 37 - La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale e adeguata protezione. La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione. art. 38 - Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi, adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L'assistenza privata è libera. art. 41 - L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con la utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali art. 45 - La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità. La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato. art. 45 - Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende. 119 Il Codice Civile Libro Quarto – delle obbligazioni (dall’art. 1703 all’art. 1765) CAPO IX Del mandato SEZIONE I Disposizioni generali art. 1703 - Nozione. Il mandato è il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra [2030, 2032] . art. 1704 - Mandato con rappresentanza. Se al mandatario è stato conferito il potere di agire in nome del mandante, si applicano anche le norme del capo VI del titolo II di questo libro [1387 ss.]. art. 1705 - Mandato senza rappresentanza. Il mandatario che agisce in proprio nome acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato. I terzi non hanno alcun rapporto col mandante. Tuttavia il mandante, sostituendosi al mandatario [2900], può esercitare i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato, salvo che ciò possa pregiudicare i diritti attribuiti al mandatario dalle disposizioni degli articoli che seguono [1715, 1721]. art. 1706 - Acquisti del mandatario. Il mandante può rivendicare le cose mobili acquistate per suo conto dal mandatario che ha agito in nome proprio [1705], salvi i diritti acquistati dai terzi per effetto del possesso di buona fede [1147, 1153 ss.]. Se le cose acquistate dal mandatario sono beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, il mandatario è obbligato a ritrasferirle al mandante. In caso d'inadempimento, si osservano le norme relative all'esecuzione dell'obbligo di contrarre [2652 n. 2, 2690 n. 1, 2932; disp. att. 183]. art. 1707 - Creditori del mandatario. I creditori del mandatario non possono far valere le loro ragioni sui beni che, in esecuzione del mandato, il mandatario ha acquistati in nome proprio, purché, trattandosi di beni mobili o di crediti, il mandato risulti da scrittura avente data certa [2704] anteriore al pignoramento, ovvero, trattandosi di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri, sia anteriore al pignoramento la trascrizione dell'atto di ritrasferimento o della domanda giudiziale diretta a conseguirlo [2652 n. 2, 2915 2; disp. att. 183]. art. 1708 - Contenuto del mandato. Il mandato comprende non solo gli atti per i quali è stato conferito, ma anche quelli che sono necessari al loro compimento [1711]. Il mandato generale non comprende gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione, se non sono indicati espressamente [320, 1572]. art. 1709 - Presunzione di onerosità. Il mandato si presume oneroso [1725]. La misura del compenso, se non è stabilita dalle parti, è determinata in base alle tariffe professionali o agli usi; in mancanza è determinata dal giudice [1474, 1733, 1740, 1755 c. 2, 2225]. Delle obbligazioni del mandatario art. 1710 - Diligenza del mandatario. 120 Il mandatario è tenuto a eseguire il mandato [1856 c. 1, 2030, 2392 c. 1, 2407 c. 1] con la diligenza del buon padre di famiglia [1176]; ma se il mandato è gratuito, la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore [1768 c. 2]. Il mandatario è tenuto a rendere note al mandante le circostanze sopravvenute che possono determinare la revoca [1723 ss.] o la modificazione del mandato. art. 1711 - Limiti del mandato. Il mandatario non può eccedere i limiti fissati nel mandato. L'atto che esorbita dal mandato resta a carico del mandatario [1717], se il mandante non lo ratifica [1398, 1399, 1712 c. 2]. Il mandatario può discostarsi dalle istruzioni ricevute qualora circostanze ignote al mandante, e tali che non possono essergli comunicate in tempo, facciano ragionevolmente ritenere che lo stesso mandante avrebbe dato la sua approvazione. art. 1712 - Comunicazione dell'eseguito mandato. Il mandatario deve senza ritardo comunicare al mandante l'esecuzione del mandato. Il ritardo del mandante a rispondere dopo aver ricevuto tale comunicazione, per un tempo superiore a quello richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi, importa approvazione, anche se il mandatario si è discostato dalle istruzioni o ha ecceduto i limiti del mandato [1711]. art. 1713 - Obbligo di rendiconto. Il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato [1718]. La dispensa preventiva dall'obbligo di rendiconto non ha effetto nei casi in cui il mandatario deve rispondere per dolo o per colpa grave [1229]. art. 1714 - Interessi sulle somme riscosse. Il mandatario deve corrispondere al mandante gli interessi legali [1284] sulle somme riscosse per conto del mandante stesso, con decorrenza dal giorno in cui avrebbe dovuto fargliene la consegna o la spedizione ovvero impiegarle secondo le istruzioni ricevute. art. 1715 - Responsabilità per le obbligazioni dei terzi. In mancanza di patto contrario [1736], il mandatario che agisce in proprio nome [1705] non risponde verso il mandante dell'adempimento delle obbligazioni assunte dalle persone con le quali ha contrattato, tranne il caso che l'insolvenza di queste gli fosse o dovesse essergli nota all'atto della conclusione del contratto. art. 1716 - Pluralità di mandatari. Salvo patto contrario, il mandato conferito a più persone designate a operare congiuntamente non ha effetto, se non è accettato da tutte. Se nel mandato non è dichiarato che i mandatari devono agire congiuntamente, ciascuno di essi può concludere l'affare [2203 c. 3]. In questo caso il mandante, appena avvertito della conclusione, deve darne notizia agli altri mandatari; in mancanza è tenuto a risarcire i danni derivanti dall'omissione o dal ritardo. Se più mandatari hanno comunque operato congiuntamente, essi sono obbligati in solido verso il mandante [1292 ss.]. art. 1717 - Sostituto del mandatario. Il mandatario che, nell'esecuzione del mandato, sostituisce altri a se stesso, senza esservi autorizzato o senza che ciò sia necessario per la natura dell'incarico, risponde dell'operato della persona sostituita [1228, 1711, 1856, 2232]. Se il mandante aveva autorizzato la sostituzione senza indicare la persona, il mandatario risponde soltanto quando è in colpa nella scelta. Il mandatario risponde delle istruzioni che ha impartite al sostituto. Il mandante può agire direttamente contro la persona sostituita dal mandatario. art. 1718 - Custodia delle cose e tutela dei diritti del mandante. Il mandatario deve provvedere alla custodia delle cose che gli sono state spedite per conto del mandante e tutelare i diritti di quest'ultimo di fronte al vettore, se le cose presentano segni di deterioramento o sono giunte con ritardo [1693 ss.]. 121 Se vi è urgenza, il mandatario può procedere alla vendita delle cose a norma dell'articolo 1515 [disp. att. 83]. Di questi fatti, come pure del mancato arrivo della merce, egli deve dare immediato avviso al mandante. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche se il mandatario non accetta l'incarico conferitogli dal mandante, sempre che tale incarico rientri nell'attività professionale del mandatario. Delle obbligazioni del mandante art. 1719 - Mezzi necessari per l'esecuzione del mandato. Il mandante, salvo patto contrario, è tenuto a somministrare al mandatario i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato e per l'adempimento delle obbligazioni che a tal fine il mandatario ha contratte in proprio nome [1705 ss., 1748 c. 3, 1756]. art. 1720 - Spese e compenso del mandatario. Il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazioni, con gli interessi legali [1284] dal giorno in cui sono state fatte [2031], e deve pagargli il compenso che gli spetta [1709, 1733, 2756 c. 3, 2761 c. 2]. Il mandante deve inoltre risarcire i danni che il mandatario ha subìti a causa dell'incarico. art. 1721 - Diritto del mandatario sui crediti. Il mandatario ha diritto di soddisfarsi sui crediti pecuniari sorti dagli affari che ha conclusi, con precedenza sul mandante e sui creditori di questo [1705 c. 2, 2756 c. 1, 2761 c. 2]. Dell'estinzione del mandato art. 1722 - Cause di estinzione. Il mandato si estingue: 1) per la scadenza del termine o per il compimento, da parte del mandatario, dell'affare per il quale è stato conferito [1712]; 2) per revoca da parte del mandante [1723 ss.]; 3) per rinunzia del mandatario [1727]; 4) per la morte, l'interdizione [414] o l'inabilitazione [415] del mandante o del mandatario. Tuttavia il mandato che ha per oggetto il compimento di atti relativi all'esercizio di un'impresa non si estingue, se l'esercizio dell'impresa è continuato [1330, 2082], salvo il diritto di recesso delle parti o degli eredi [1674; disp. att. 184]. art. 1723 - Revocabilità del mandato. Il mandante può revocare il mandato [1725]; ma, se era stata pattuita l'irrevocabilità, risponde dei danni, salvo che ricorra una giusta causa. Il mandato conferito anche nell'interesse del mandatario o di terzi non si estingue per revoca da parte del mandante, salvo che sia diversamente stabilito o ricorra una giusta causa di revoca [2259 c. 1]; non si estingue per la morte o per la sopravvenuta incapacità del mandante [1425]. art. 1724 - Revoca tacita. La nomina di un nuovo mandatario per lo stesso affare o il compimento di questo da parte del mandante importano revoca del mandato, e producono effetto dal giorno in cui sono stati comunicati al mandatario [1334, 1335]. art. 1725 - Revoca del mandato oneroso. La revoca del mandato oneroso [1709], conferito per un tempo determinato o per un determinato affare, obbliga il mandante a risarcire i danni [1223 ss.], se è fatta prima della scadenza del termine o del compimento dell'affare, salvo che ricorra una giusta causa [1734, 1738]. Se il mandato è a tempo indeterminato, la revoca obbliga il mandante al risarcimento, qualora non sia dato un congruo preavviso, salvo che ricorra una giusta causa. art. 1726 - Revoca del mandato collettivo. 122 Se il mandato è stato conferito da più persone con unico atto e per un affare d'interesse comune, la revoca non ha effetto qualora non sia fatta da tutti i mandanti, salvo che ricorra una giusta causa [1730, 2609 c. 2]. art. 1727 - Rinunzia del mandatario. Il mandatario che rinunzia senza giusta causa al mandato deve risarcire i danni al mandante [1223 ss.]. Se il mandato è a tempo indeterminato, il mandatario che rinunzia senza giusta causa è tenuto al risarcimento, qualora non abbia dato un congruo preavviso. In ogni caso la rinunzia deve essere fatta in modo e in tempo tali che il mandante possa provvedere altrimenti, salvo il caso d'impedimento grave da parte del mandatario [1747]. art. 1728 - Morte o incapacità del mandante o del mandatario. Quando il mandato si estingue per morte o per incapacità sopravvenuta del mandante [1425, 1722 n. 4], il mandatario che ha iniziato l'esecuzione deve continuarla, se vi è pericolo nel ritardo. Quando il mandato si estingue per morte o per sopravvenuta incapacità del mandatario, i suoi eredi ovvero colui che lo rappresenta o lo assiste, se hanno conoscenza del mandato, devono avvertire prontamente il mandante e prendere intanto nell'interesse di questo i provvedimenti richiesti dalle circostanze. art. 1729 - Mancata conoscenza della causa di estinzione. Gli atti che il mandatario ha compiuti prima di conoscere l'estinzione del mandato sono validi nei confronti del mandante o dei suoi eredi [1396]. art. 1730 - Estinzione del mandato conferito a più mandatari. Salvo patto contrario, il mandato conferito a più persone designate a operare congiuntamente si estingue anche se la causa di estinzione concerne uno solo dei mandatari [1716, 1726]. SEZIONE II Della commissione art. 1731 - Nozione. Il contratto di commissione è un mandato [1703 ss.] che ha per oggetto l'acquisto o la vendita di beni per conto del committente e in nome del commissionario [1705, 1746]. art. 1732 - Operazioni a fido. Il commissionario si presume autorizzato a concedere dilazioni di pagamento in conformità degli usi del luogo in cui compie l'operazione, se il committente non ha disposto altrimenti [2210 c. 2]. Se il commissionario concede dilazioni di pagamento, malgrado il divieto del committente o quando non è autorizzato dagli usi, il committente può esigere da lui il pagamento immediato, salvo il diritto del commissionario di far propri i vantaggi che derivano dalla concessa dilazione. Il commissionario che ha concesso dilazioni di pagamento deve indicare al committente la persona del contraente e il termine concesso; altrimenti l'operazione si considera fatta senza dilazione e si applica il disposto del comma precedente. art. 1733 - Misura della provvigione. La misura della provvigione spettante al commissionario, se non è stabilita dalle parti, si determina secondo gli usi del luogo in cui è compiuto l'affare [1657, 1709, 1736, 1740]. In mancanza di usi provvede il giudice secondo equità. art. 1734 - Revoca della commissione. Il committente può revocare l'ordine di concludere l'affare fino a che il commissionario non l'abbia concluso. In tal caso spetta al commissionario una parte della provvigione, che si determina tenendo conto delle spese sostenute e dell'opera prestata [1671, 1685 c. 1, 1723, 1733, 1738, 2227]. art. 1735 - Commissionario contraente in proprio. Nella commissione di compera o di vendita di titoli, divise o merci aventi un prezzo corrente che risulti nei modi indicati dal terzo comma dell'articolo 1515, se il committente non ha 123 diversamente disposto, il commissionario può fornire al prezzo suddetto le cose che deve comprare, o può acquistare per sé le cose che deve vendere, salvo, in ogni caso, il suo diritto alla provvigione [1395 c. 1]. Anche quando il committente ha fissato il prezzo, il commissionario che acquista per sé non può praticare un prezzo inferiore a quello corrente nel giorno in cui compie l'operazione, se questo è superiore al prezzo fissato dal committente; e il commissionario che fornisce le cose che deve comprare non può praticare un prezzo superiore a quello corrente, se questo è inferiore al prezzo fissato dal committente. art. 1736 - Star del credere. Il commissionario che, in virtù di patto o di uso, è tenuto allo "star del credere" risponde nei confronti del committente per l'esecuzione dell'affare. In tal caso ha diritto, oltre che alla provvigione, a un compenso o a una maggiore provvigione, la quale, in mancanza di patto, si determina secondo gli usi del luogo in cui è compiuto l'affare [1733]. In mancanza di usi, provvede il giudice secondo equità. CAPO X Del contratto di agenzia [1] art. 1742 - Nozione. Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata [1752]. Il contratto deve essere provato per iscritto. Ciascuna parte ha diritto di ottenere dall'altra un documento dalla stessa sottoscritto che riproduca il contenuto del contratto e delle clausole aggiuntive. Tale diritto è irrinunciabile. Note: 1 Per la disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio, vedi la L. 3 maggio 1985, n. 204 e il D.M. 21 agosto 1985. art. 1743 - Diritto di esclusiva. Il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività, né l'agente può assumere l'incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro [1567 ss.]. art. 1744 - Riscossioni. L'agente non ha facoltà di riscuotere i crediti del preponente [1188]. Se questa facoltà gli è stata attribuita, egli non può concedere sconti o dilazioni senza speciale autorizzazione [2210 c. 2, 2213 c. 2]. art. 1745 - Rappresentanza dell'agente. Le dichiarazioni che riguardano l'esecuzione del contratto concluso per il tramite dell'agente e i reclami relativi alle inadempienze contrattuali sono validamente fatti all'agente [1752, 2212]. L'agente può chiedere i provvedimenti cautelari nell'interesse del preponente e presentare i reclami che sono necessari per la conservazione dei diritti spettanti a quest'ultimo. art. 1746 - Obblighi dell'agente. Nell'esecuzione dell'incarico l'agente deve tutelare gli interessi del preponente e agire con lealtà e buona fede. In particolare, deve adempiere l'incarico affidatogli in conformità delle istruzioni ricevute e fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli, e ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari. E' nullo ogni patto contrario. Egli deve altresì osservare gli obblighi che incombono al commissionario [1731 ss.] ad eccezione di quelli di cui all'articolo 1736, in quanto non siano esclusi dalla natura del contratto di agenzia. È vietato il patto che ponga a carico dell'agente una responsabilità, anche solo parziale, per l'inadempimento del terzo. È però consentito eccezionalmente alle parti di concordare di volta in volta la concessione di una apposita garanzia da parte dell'agente, purché ciò avvenga con riferimento a singoli affari, di particolare natura ed importo, individualmente determinati; 124 l'obbligo di garanzia assunto dall'agente non sia di ammontare più elevato della provvigione che per quell'affare l'agente medesimo avrebbe diritto a percepire; sia previsto per l'agente un apposito corrispettivo. art. 1747 - Impedimento dell'agente. L'agente che non è in grado di eseguire l'incarico affidatogli deve dare immediato avviso al preponente [1175]. In mancanza è obbligato al risarcimento del danno [1223, 1727 c. 2]. art. 1748 - Diritti dell'agente. Per tutti gli affari conclusi durante il contratto, l'agente ha diritto alla provvigione quando l'operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento. La provvigione è dovuta anche per gli affari conclusi dal preponente con terzi che l'agente aveva in precedenza acquisito come clienti per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona o alla categoria o gruppo di clienti riservati all'agente, salvo che sia diversamente pattuito. L'agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi dopo la data di scioglimento del contratto se la proposta è pervenuta al preponente o all'agente in data antecedente o gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione è da ricondurre prevalentemente all'attività da lui svolta; in tali casi la provvigione è dovuta solo all'agente precedente, salvo che da specifiche circostanze risulti equo ripartire la provvigione tra gli agenti intervenuti. Salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta all'agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo. La provvigione spetta all'agente, al più tardi, inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico. Se il preponente e il terzo si accordano per non dare, in tutto o in parte, esecuzione al contratto, l'agente ha diritto, per la parte ineseguita, ad una provvigione ridotta nella misura determinata dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità. L'agente è tenuto a restituire le provvigioni riscosse solo nella ipotesi e nella misura in cui sia certo che il contratto tra il terzo e il preponente non avrà esecuzione per cause non imputabili al preponente. E' nullo ogni patto più sfavorevole all'agente. L'agente non ha diritto al rimborso delle spese di agenzia. art. 1749 - Obblighi del preponente Il preponente, nei rapporti con l'agente, deve agire con lealtà e buona fede. Egli deve mettere a disposizione dell'agente la documentazione necessaria relativa ai beni o servizi trattati e fornire all'agente le informazioni necessarie all'esecuzione del contratto: in particolare avvertire l'agente, entro un termine ragionevole, non appena preveda che il volume delle operazioni commerciali sarà notevolmente inferiore a quello che l'agente avrebbe potuto normalmente attendersi. Il preponente deve inoltre informare l'agente, entro un termine ragionevole, dell'accettazione o del rifiuto e della mancata esecuzione di un affare procuratogli. Il preponente consegna all'agente un estratto conto delle provvigioni dovute al più tardi l'ultimo giorno del mese successivo il trimestre nel corso del quale esse sono maturate. L'estratto conto indica gli elementi essenziali in base ai quali è stato effettuato il calcolo delle provvigioni. Entro il medesimo termine, le provvigioni liquidate devono essere effettivamente pagate all'agente. L'agente, ha diritto di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni necessarie per verificare l'importo delle provvigioni liquidate ed in particolare un estratto dei libri contabili. E' nullo ogni patto contrario alle disposizioni del presente articolo. art. 1750 - Durata del contratto o recesso Il contratto di agenzia a tempo determinato che continui ad essere eseguito dalle parti successivamente alla scadenza del termine si trasforma in contratto a tempo indeterminato. Se il contratto di agenzia è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto stesso dandone preavviso all'altra entro un termine stabilito. 125 Il termine di preavviso non può comunque essere inferiore ad un mese per il primo anno di durata del contratto, a due mesi per il secondo anno iniziato, a tre mesi per il terzo anno iniziato, a quattro mesi per il quarto anno, a cinque mesi per il quinto anno e a sei mesi per il sesto anno e per tutti gli anni successivi. Le parti possono concordare termini di preavviso di maggiore durata, ma il preponente non può osservare un termine inferiore a quello posto a carico dell'agente. Salvo diverso accordo tra le parti, la scadenza del termine di preavviso deve coincidere con l'ultimo giorno del mese di calendario. art. 1751 - Indennità in caso di cessazione del rapporto All'atto della cessazione del rapporto il preponente è tenuto a corrispondere all'agente un'indennità se ricorrono le seguenti condizioni: l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti; il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti. L'indennità non è dovuta: quando il preponente risolve il contratto per un'inadempienza imputabile all'agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto; quando l'agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all'agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività; quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l'agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto d'agenzia. L'importo dell'indennità non può superare una cifra equivalente ad un'indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione. La concessione dell'indennità non priva comunque l'agente del diritto all'eventuale risarcimento dei danni. L'agente decade dal diritto all'indennità prevista dal presente articolo se, nel termine di un anno dallo scioglimento del rapporto, omette di comunicare al preponente l'intenzione di far valere i propri diritti. Le disposizioni di cui al presente articolo sono inderogabili a svantaggio dell'agente. L'indennità è dovuta anche se il rapporto cessa per morte. dell'agente. art. 1751-bis - Patto di non concorrenza Il patto che limita la concorrenza da parte dell'agente dopo lo scioglimento del contratto deve farsi per iscritto. Esso deve riguardare la medesima zona, clientela e genere di beni o servizi per i quali era stato concluso il contratto di agenzia e la sua durata non può eccedere i due anni successivi all'estinzione del contratto. art. 1752 - Agente con rappresentanza. Le disposizioni del presente capo si applicano anche nell'ipotesi in cui all'agente è conferita dal preponente la rappresentanza per la conclusione dei contratti [1387 ss., 1745]. art. 1753 - Agenti di assicurazione [1]. Le disposizioni di questo capo sono applicabili anche agli agenti di assicurazione, in quanto non siano derogate dalle norme corporative [2] o dagli usi e in quanto siano compatibili con la natura dell'attività assicurativa [1903]. Note: 1 Le disposizioni riguardanti le norme corporative sono state abrogate per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, ai sensi del R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721. Con D. Lgs. Lgt. 23 novembre 1944, n. 369 sono state mantenute in vigore, per i rapporti di lavoro collettivi e individuali, salvo le successive modifiche, le norme contenute nei contratti collettivi, negli accordi economici e nelle sentenze della magistratura del lavoro. 126 2 Per l'istituzione e il funzionamento dell'albo nazionale degli agenti di assicurazione, vedi la L. 7 febbraio 1979, n. 48; per i mediatori di assicurazione, vedi la L. 28 novembre 1984, n. 792. CAPO XI Della mediazione art. 1754 - Mediatore. È mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza [1761] [1]. Note: 1 Per la disciplina della professione di mediatore, vedi la L. 3 febbraio 1989, n. 39 e il D.M. 21 dicembre 1990, n. 452. art. 1755 - Provvigione. Il mediatore ha diritto alla provvigione [2950] da ciascuna delle parti, se l'affare è concluso per effetto del suo intervento [1748, 1757]. La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi, sono determinate dal giudice secondo equità art. 1756 - Rimborso delle spese. Salvo patti o usi contrari, il mediatore ha diritto al rimborso delle spese nei confronti della persona per incarico della quale sono state eseguite anche se l'affare non è stato concluso [1719]. art. 1757 - Provvigione nei contratti condizionali o invalidi. Se il contratto è sottoposto a condizione sospensiva, il diritto alla provvigione sorge nel momento in cui si verifica la condizione [1360 c. 1]. Se il contratto è sottoposto a condizione risolutiva, il diritto alla provvigione non viene meno col verificarsi della condizione [1353 ss.]. La disposizione del comma precedente, si applica anche quando il contratto è annullabile [1425 ss.] o rescindibile [1447 ss.], se il mediatore non conosceva la causa d'invalidità. art. 1758 - Pluralità di mediatori. Se l'affare è concluso per l'intervento di più mediatori, ciascuno di essi ha diritto a una quota della provvigione [1755 ss.]. art. 1759 - Responsabilità del mediatore. Il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, che possono influire sulla conclusione di esso [1746 c. 1]. Il mediatore risponde dell'autenticità della sottoscrizione delle scritture e dell'ultima girata dei titoli trasmessi per il suo tramite [2008 ss.]. art. 1760 - Obblighi del mediatore professionale. Il mediatore professionale in affari su merci o su titoli deve [1764]: 1) conservare i campioni delle merci vendute sopra campione [1522], finché sussista la possibilità di controversia sull'identità della merce; 2) rilasciare al compratore una lista firmata dei titoli negoziati, con l'indicazione della serie e del numero; 3) annotare su apposito libro [2214 ss.] gli estremi essenziali del contratto che si stipula col suo intervento e rilasciare alle parti copia da lui sottoscritta di ogni annotazione. art. 1761 - Rappresentanza del mediatore. Il mediatore può essere incaricato da una delle parti di rappresentarla negli atti relativi all'esecuzione del contratto concluso con il suo intervento [1388]. art. 1762 - Contraente non nominato. Il mediatore che non manifesta a un contraente il nome dell'altro risponde dell'esecuzione del contratto [1405] e, quando lo ha eseguito, subentra nei diritti verso il contraente non nominato [1203 n. 5]. 127 Se dopo la conclusione del contratto il contraente non nominato si manifesta all'altra parte o è nominato dal mediatore, ciascuno dei contraenti può agire direttamente contro l'altro, ferma restando la responsabilità del mediatore. art. 1763 - Fideiussione del mediatore. Il mediatore può prestare fideiussione per una delle parti [1936 ss.]. art. 1764 - Sanzioni. Il mediatore che non adempie gli obblighi imposti dall'articolo 1760 è punito con l'ammenda da lire diecimila a lire un milione. Nei casi più gravi può essere aggiunta la sospensione dalla professione fino a sei mesi. Alle stesse pene, è soggetto il mediatore che presta la sua attività nell'interesse di persona notoriamente insolvente o della quale conosce lo stato d'incapacità. art. 1765 - Leggi speciali. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali [1]. Note: 1 Per i mediatori pubblici, vedi la L. 20 marzo 1913, n. 272; per i mediatori marittimi, vedi la L. 12 marzo 1968, n. 478. ¶ Libro Quinto – del lavoro (dall’art. 2060 all’art. 2590) TITOLO I Della disciplina delle attività professionali CAPO I Disposizioni generali art. 2060 - Del lavoro. Il lavoro è tutelato in tutte le sue forme organizzative ed esecutive, intellettuali, tecniche e manuali [4, 35, 39 Cost.]. art. 2061 - Ordinamento delle categorie professionali. L'ordinamento delle categorie professionali è stabilito dalle leggi, dai regolamenti, dai provvedimenti dell'autorità governativa e dagli statuti delle associazioni professionali. art. 2062 - Esercizio professionale delle attività economiche. L'esercizio professionale delle attività economiche è disciplinato dalle leggi, dai regolamenti e dalle norme corporative [2229] [1]. Note: 1 Le disposizioni riguardanti le norme corporative sono state abrogate per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, ai sensi del R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721. Con D Lgs. Lgt. 23 novembre 1944, n. 369 sono state mantenute in vigore, per i rapporti di lavoro collettivi e individuali, salvo le successive modifiche, le norme contenute nei contratti collettivi, negli accordi economici e nelle sentenze della magistratura del lavoro. CAPO II Delle ordinanze corporative e degli accordi economici collettivi Art. 2063 – 2064 – 2065 – 2066 (omissis) CAPO III Del contratto collettivo di lavoro e delle norme equiparate [1] art. 2067 - Soggetti. I contratti collettivi di lavoro sono stipulati dalle associazioni professionali [39 4 Cost.] [2]. Note: 1 Le norme contenute in questo capo sono applicabili, se compatibili, ai contratti collettivi di diritto comune. Con D. Lgs. Lgt. 23 novembre 1944, n. 369 sono state mantenute in vigore, per i rapporti di lavoro collettivi e individuali, salvo le successive modifiche, le norme contenute nei contratti collettivi, negli accordi economici e nelle sentenze della magistratura del lavoro. 2 Le associazioni professionali previste dall'ordinamento corporativo sono state soppresse dall'art. 1, D. Lgs. Lgt. 23 novembre 1944, n. 369. 128 art. 2068 – Rapporti di lavoro sottratti a contratto collettivo Non possono essere regolati da contratto collettivo i rapporti di lavoro, in quanto siano disciplinati con atti della pubblica autorità in conformità della legge [1]. Sono altresì sottratti alla disciplina del contratto collettivo i rapporti di lavoro concernenti prestazioni di carattere personale o domestico [2240 ss.] [2]. Note: 1 Per i contratti collettivi nel pubblico impiego, vedi l'art. 2, D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29. 2 La Corte costituzionale, con sentenza 27 marzo 1969, n. 67 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui dispone che sono sottratti alla disciplina del contratto collettivo i rapporti di lavoro concernenti prestazioni di carattere domestico. art. 2069 - Efficacia. Il contratto collettivo deve contenere l'indicazione della categoria di imprenditori e di prestatori di lavoro, ovvero delle imprese o dell'impresa, cui si riferisce, e del territorio dove ha efficacia. In mancanza di tali indicazioni il contratto collettivo è obbligatorio per tutti gli imprenditori e i prestatori di lavoro rappresentati dalle associazioni stipulanti. art. 2070 - Criteri di applicazione. L'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore. Se l'imprenditore esercita distinte attività aventi carattere autonomo, si applicano ai rispettivi rapporti di lavoro le norme dei contratti collettivi corrispondenti alle singole attività. Quando il datore di lavoro esercita non professionalmente un'attività organizzata, si applica il contratto collettivo che regola i rapporti di lavoro relativi alle imprese che esercitano la stessa attività. art. 2071 - Contenuto. Il contratto collettivo deve contenere le disposizioni occorrenti, secondo la natura del rapporto, per dare esecuzione alle norme di questo codice concernenti la disciplina del lavoro, i diritti e gli obblighi degli imprenditori e dei prestatori di lavoro. Deve inoltre indicare le qualifiche e le rispettive mansioni dei prestatori di lavoro appartenenti alla categoria cui si riferisce la disciplina collettiva. Deve infine contenere la determinazione della sua durata. art. 2072 - 2073 – 2074 – 2075 - 2076 (omissis) art. 2077 - Efficacia del contratto collettivo sul contratto individuale. I contratti individuali di lavoro tra gli appartenenti alle categorie alle quali si riferisce il contratto collettivo devono uniformarsi alle disposizioni di questo. Le clausole difformi dei contratti individuali, preesistenti o successivi al contratto collettivo, sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo, salvo che contengano speciali condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro [1339, 1419 c. 2]. art. 2078 - Efficacia degli usi. In mancanza di disposizioni di legge e di contratto collettivo si applicano gli usi. Tuttavia gli usi più favorevoli ai prestatori di lavoro prevalgono sulle norme dispositive di legge [disp. prel. 1, 8]. Gli usi non prevalgono sui contratti individuali di lavoro [disp. att. 98]. Art. 2079 – 2080 – 2081 (omissis) TITOLO II Del lavoro nell'impresa CAPO I Dell'impresa in generale SEZIONE I 129 Dell'imprenditore art. 2082 - Imprenditore. È imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi [41 c. 1, 43 Cost.]. art. 2083 - Piccoli imprenditori. Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo [1] gli artigiani [2], i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia [41 Cost.; 230-bis c. 3, 2202, 2214 c. 3, 2221] [3]. Note: 1 Per la nozione di coltivatore diretto del fondo, vedi l'art. 28, L. 2 giugno 1961, n. 454. 2 Per la nozione di imprenditore artigiano, vedi gli artt. 2, 3 e 4, L. 8 agosto 1985, n. 443. 3 Per la nozione di piccolo imprenditore nella disciplina del fallimento e delle altre procedure concorsuali, vedi l'art. 1, commi 1 e 2, R.D. 16 marzo 1942, n. 267. art. 2084 - Condizioni per l'esercizio dell'impresa. La legge determina le categorie d'imprese il cui esercizio è subordinato a concessione o autorizzazione amministrativa [1]. Le altre condizioni per l'esercizio delle diverse categorie di imprese sono stabilite dalla legge e dalle norme corporative. Note: 1 Per la disciplina delle imprese editrici di quotidiani e periodici, vedi la L. 5 agosto 1981, n. 416; per la disciplina del sistema radiotelevisivo, vedi la L. 6 agosto 1990, n. 223; per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, vedi l'art. 7, L. 10 giugno 1978, n. 295; per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita , vedi l'art. 7, L. 22 ottobre 1986, n. 742; per l'esercizio della funzione creditizia, vedi il D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385. art. 2085 (omissis) art. 2086 - Direzione e gerarchia nell'impresa. L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori [2094, 2104]. art. 2087 - Tutela delle condizioni di lavoro. L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro [32, 37, 41 Cost.] [1]. Note: 1 Per la tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, vedi l'art. 9, L. 20 maggio 1970, n. 300; per il divieto di svolgere indagini tendenti ad accertare l'esistenza di uno stato di sieropositività nei dipendenti ovvero in persone prese in considerazione per l'instaurazione di un rapporto di lavoro, vedi l'art. 6, comma 1, L. 5 giugno 1990, n. 135; per la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad agenti chimici, fisici, biologici durante il lavoro, vedi il D. Lgs. 25 gennaio 1992, n. 77 di attuazione Direttiva CEE n. 88/364. Art. da 2088 a 2093 (omissis) SEZIONE II Dei collaboratori dell'imprenditore art. 2094 - Prestatore di lavoro subordinato. È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore [2104, 2239; 36, 46 Cost.] [1]. Note: 1 Per il lavoro a domicilio, vedi l'art. 1, comma 2, L. 18 dicembre 1973, n. 877. art. 2095 - Categorie dei prestatori di lavoro. I prestatori di lavoro subordinato si distinguono in dirigenti, quadri, impiegati e operai [1]. 130 Le leggi speciali e le norme corporative in relazione a ciascun ramo di produzione e alla particolare struttura dell'impresa, determinano i requisiti di appartenenza alle indicate categorie [disp. att. 95]. Note: 1 Comma sostituito dall'art. 1, L. 13 maggio 1985, n. 190. SEZIONE III Del rapporto di lavoro Della costituzione del rapporto di lavoro art. 2096 - Assunzione in prova. Salvo diversa disposizione delle norme corporative, l'assunzione del prestatore di lavoro per un periodo di prova deve risultare da atto scritto [1350 n. 13, 2725]. L'imprenditore e il prestatore di lavoro sono rispettivamente tenuti a consentire e a fare l'esperimento che forma oggetto del patto di prova [2241]. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso o d'indennità. Se però la prova è stabilita per un tempo minimo necessario, la facoltà di recesso non può esercitarsi prima della scadenza del termine [1]. Compiuto il periodo di prova, l'assunzione diviene definitiva e il servizio prestato si computa nell'anzianità del prestatore di lavoro. Note: 1 La Corte costituzionale, con sentenza 16 dicembre 1980, n. 189 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non riconosce il diritto alle indennità di anzianità di cui agli artt. 2120 e 2121, al lavoratore assunto con patto di prova nel caso di recesso dal contratto durante il periodo di prova medesimo. art. 2097. - Durata del contratto di lavoro [1]. Note: 1 Articolo abrogato dall'art. 9, L. 18 aprile 1962, n. 230. art. 2098 - Violazione delle norme sul collocamento dei prestatori di lavoro [1]. Il contratto di lavoro stipulato senza l'osservanza delle disposizioni concernenti la disciplina della domanda e dell'offerta di lavoro può essere annullato, salva l'applicazione delle sanzioni penali [2126]. La domanda di annullamento è proposta dal pubblico ministero, su denunzia dell'ufficio di collocamento, entro un anno dalla data dell'assunzione del prestatore di lavoro [2964]. Note: 1 Per le norme sull'organizzazione del mercato del lavoro, vedi la L. 28 febbraio 1987, n. 56; per le disposizioni in materia di mercato del lavoro, vedi la L. 23 luglio 1991, n. 223 . Dei diritti e degli obblighi delle parti art. 2099 - Retribuzione [1]. La retribuzione del prestatore di lavoro può essere stabilita a tempo o a cottimo e deve essere corrisposta nella misura determinata dalle norme corporative, con le modalità e nei termini in uso nel luogo in cui il lavoro è eseguito. In mancanza di norme corporative o di accordo tra le parti, la retribuzione è determinata dal giudice, tenuto conto, ove occorra, del parere delle associazioni professionali [3]. Il prestatore di lavoro può anche essere retribuito in tutto o in parte con partecipazione agli utili o ai prodotti, con provvigione o con prestazioni in natura [36, 37 Cost.]. Note: 1 Per la nozione di retribuzione ai fini della determinazione dell'indennità spettante alla lavoratrice madre, vedi l'art. 16, L. 30 dicembre 1971, n. 1204; per la retribuzione del lavoro a domicilio, vedi l'art. 8, L. 18 dicembre 1973, n. 877; per la misura dell'integrazione salariale, vedi gli artt. 2 e 15, L. 20 maggio 1975, n. 164; per le disposizioni sulla corresponsione degli aumenti retributivi dipendenti da variazioni del costo della vita, vedi il D.L. 11 ottobre 1976, n. 699; per le norme per l'applicazione dell'indennità di contingenza, vedi l'art. 2, D.L. 1 febbraio 1977, n. 12; per il principio di parità di retribuzione tra lavoratori di sesso diverso, vedi l'art. 2, L. 9 dicembre 1977, n. 903; per il minimale di retribuzione ai fini contributivi, vedi l'art. 1, D.L. 29 luglio 1981, n. 402. art. 2100 – 2101 – 2102 (omissis) 131 art. 2103 - Mansioni del lavoratore [1]. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione [disp. att. 96]. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive [2]. Ogni patto contrario è nullo. Note: 1 Articolo sostituito dall'art. 13, L. 20 maggio 1970, n. 300. 2 Per la comunicazione cui è tenuto il datore di lavoro in caso di modifica della qualifica del lavoratore agricolo, vedi l'art. 14, comma 2, D.L. 3 febbraio 1970, n. 7; per la nullità dell'atto o patto diretto a discriminare il lavoratore nell'assegnazione di qualifiche o mansioni, vedi l'art. 15, comma 1 lettera b), L. 20 maggio 1970, n. 300 ; per le sanzioni a carico del datore di lavoro per l'inosservanza di norme sulla parità tra uomini e donne relativa all'attribuzione delle mansioni e delle qualifiche, vedi l'art. 16, comma 1, L. 9 dicembre 1977, n. 903; per l'assegnazione del lavoratore alla mansione di quadro ovvero di dirigente, vedi l'art. 6, L. 13 maggio 1985, n. 190. art. 2104 - Diligenza del prestatore di lavoro [1]. Il prestatore di lavoro, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta [1176], dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale. Deve inoltre osservare le disposizioni, per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro, impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende [2086, 2094, 2106]. Note: 1 Per il licenziamento determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del lavoratore, vedi l'art. 3, L. 15 luglio 1966, n. 604; per l'affissione delle norme disciplinari dell'impresa, l'art. 7, comma 1, L. 20 maggio 1970, n. 300. art. 2105 - Obbligo di fedeltà. (omissis) art. 2106 - Sanzioni disciplinari. (omissis) art. 2107 - Orario di lavoro. La durata giornaliera e settimanale della prestazione di lavoro non può superare i limiti stabiliti dalle leggi speciali o dalle norme corporative [36 2 Cost.; 2108] art. 2108 - Lavoro straordinario e notturno. (omissis) Art. 2109 – 2110 – 2111 - 2112 (omissis) Art. 2113 - Rinunzie e transazioni Le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, non sono valide. L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima. Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la volontà. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185, 410 e 411 del codice di procedura civile. art. 2114 – 2115 . 2116 – 2117 (omissis) 132 §4 Dell'estinzione del rapporto di lavoro art. 2118 - Recesso dal contratto a tempo indeterminato. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato [1], dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità [2121, 2122, 2244; disp. att. 98]. In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte a un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso. La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di lavoro [2122]. Note: 1 Per le limitazioni al licenziamento di dipendenti da parte di datori di lavoro che occupano fino a quindici dipendenti o più di quindici dipendenti, vedi rispettivamente la L. 15 luglio 1966, n. 604 e la L. 20 maggio 1970, n. 300; per il divieto di licenziamento delle lavoratrici per causa di matrimonio, vedi la L. 9 gennaio 1963, n. 7; per il divieto di licenziamento delle lavoratrici-madri, vedi l'art. 2, L. 30 dicembre 1971, n. 1204; per il licenziamento degli invalidi, vedi l'art. 10, L. 2 aprile 1968, n. 482. art. 2119 - Recesso per giusta causa. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria del rapporto [2244]. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l'indennità indicata nel secondo comma dell'articolo precedente [1]. Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto il fallimento dell'imprenditore [2221] o la liquidazione coatta amministrativa dell'azienda. Note: 1 Per il licenziamento per giusta causa, vedi l'art. 1, L. 15 luglio 1966, n. 604. art. 2120 - Disciplina del trattamento di fine rapporto [1]. In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese. In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'articolo 2110, nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione di cui al primo comma l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. Il trattamento di cui al precedente primo comma, con esclusione della quota maturata nell'anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente. Ai fini dell'applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma precedente per frazioni di anno, l'incremento dell'indice ISTAT è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell'anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero. Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta. 133 Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti. La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di: a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche; b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile [2]. L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e è detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto. Nell'ipotesi di cui all'articolo 2122 la stessa anticipazione è detratta dall'indennità prevista dalla norma medesima. Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali. I contratti collettivi possono altresì stabilire criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste di anticipazione. Note: 1 Articolo sostituito dall'art. 1, L. 29 maggio 1982, n. 297. 2 La Corte costituzionale, con sentenza 5 aprile 1991, n. 142 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente lettera nella parte in cui non prevede la possibilità di concessione dell'anticipazione in ipotesi di acquisto "in itinere" comprovato con mezzi idonei a dimostrarne l'effettività. art. 2121 – 2122 – 2123 (omissis) art. 2124 - Certificato di lavoro. Se non è obbligatorio il libretto di lavoro [1], all'atto della cessazione del contratto, qualunque ne sia la causa, l'imprenditore deve rilasciare un certificato con l'indicazione del tempo durante il quale il prestatore di lavoro è stato occupato alle sue dipendenze e delle mansioni esercitate [2133, 2246]. Note: 1 Per l'istituzione del libretto di lavoro, vedi la L. 10 gennaio 1935, n. 112. art. 2125 – 2126 – 2127 (omissis) art. 2128 - Lavoro a domicilio [1]. Ai prestatori di lavoro a domicilio si applicano le disposizioni di questa sezione, in quanto compatibili con la specialità del rapporto. Note: 1 Per la tutela del lavoro a domicilio, vedi la L. 18 dicembre 1973, n. 877. art. 2129 - Contratto di lavoro per i dipendenti da enti pubblici [1]. Le disposizioni di questa sezione si applicano ai prestatori di lavoro dipendenti da enti pubblici, salvo che il rapporto sia diversamente regolato dalla legge [disp. att. 98 c. 2]. Note: 1 Per la disciplina dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, vedi l'art. 2, D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29. SEZIONE IV Del tirocinio art. 2130 - Durata del tirocinio [1]. Il periodo di tirocinio non può superare i limiti stabiliti dalle norme corporative o dagli usi [37 Cost.]. Note: 1 Per le disposizioni e la durata in materia apprendistato, vedi rispettivamente l'art. 21, L. 28 febbraio 1987, n. 56 e l'art. 7, L. 19 gennaio 1955, n. 25; per il contratto di formazione e lavoro, vedi l'art. 3, D.L. 30 ottobre 1984, n. 726. Art. 2131 (omissis) Art. 2132 - Istruzione professionale. 134 L'imprenditore deve permettere che l'apprendista frequenti i corsi per la formazione professionale e deve destinarlo soltanto ai lavori attinenti alla specialità professionale a cui si riferisce il tirocinio [1]. Note: 1 Per l'obbligo del datore di lavoro di impartire, o fare impartire, all'apprendista l'istruzione professionale, vedi gli artt. 10 e 11, L. 19 gennaio 1955, n. 25. art. 2133 - Attestato di tirocinio. Alla cessazione del tirocinio, l'apprendista, per il quale non è obbligatorio il libretto di lavoro, ha diritto di ottenere un attestato del tirocinio compiuto [1]. Note: 1 Per la disciplina delle prove di idoneità ed iscrizione della qualifica sul libretto di lavoro, vedi l'art.18, L. 19 gennaio 1955, n. 25. art. 2134 - Norme applicabili al tirocinio. Al tirocinio si applicano le disposizioni della sezione precedente, in quanto siano compatibili con la specialità del rapporto e non siano derogate da disposizioni delle leggi speciali o da norme corporative. CAPO II Dell'impresa agricola SEZIONE I Disposizioni generali art. 2135 - Imprenditore agricolo. È imprenditore agricolo chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse [1]. Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura [2557 5]. Note: 1 Per l'attività di coltivazione dei funghi, vedi l'art. 1, L. 5 aprile 1985, n. 126; per la coltivazione e commercio dei tartufi, vedi la L. 16 dicembre 1985, n. 752; per la disciplina dell'agriturismo, vedi la L. 5 dicembre 1985, n. 730; per le imprese di allevamento, vedi l'art. 1, L. 10 novembre 1986, n. 778. art. da 2136 a 2187 (omissis) CAPO III Delle imprese commerciali e delle altre imprese soggette a registrazione SEZIONE I Del registro delle imprese art. 2188 - Registro delle imprese [1]. È istituito il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla legge [2136, 2195 ss.; disp. att. 99-101-bis, 200]. Il registro è tenuto dall'ufficio del registro delle imprese sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale. Il registro è pubblico. Note: 1 Per l'istituzione del registro delle imprese, vedi il D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581. art. 2189 - Modalità dell'iscrizione. Le iscrizioni nel registro sono eseguite su domanda sottoscritta dall'interessato. Prima di procedere all'iscrizione, l'ufficio del registro deve accertare l'autenticità della sottoscrizione e il concorso delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione. Il rifiuto dell'iscrizione deve essere comunicato con raccomandata al richiedente. Questi può ricorrere entro otto giorni al giudice del registro, che provvede con decreto [2192]. art. 2190 - Iscrizione d'ufficio. 135 Se una iscrizione obbligatoria [2195] non è stata richiesta, l'ufficio del registro invita mediante raccomandata l'imprenditore a richiederla entro un congruo termine. Decorso inutilmente il termine assegnato, il giudice del registro può ordinarla con decreto [2194]. art. 2191 – 2192 – 2193 – 2194 (omissis) SEZIONE II Dell'obbligo di registrazione art. 2195 - Imprenditori soggetti a registrazione. Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano: 1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi [1]; 2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni [2]; 3) un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria [1678]; 4) un'attività bancaria [1834-1860] [3] o assicurativa [1882]; 5) altre attività ausiliarie delle precedenti [1754]. Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano. Note: 1 Per il registro nazionale delle imprese radiotelevisive, vedi gli artt. 10 ss., D.P.R. 27 marzo 1992, n. 255. 2 Per l'istituzione del registro degli esercenti il commercio e la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande, vedi la L. 11 giugno 1971, n. 426. 3 Per l'albo delle banche, vedi l'art. 13, D. lgs. 1 settembre 1993, n. 385. art. 2196 - Iscrizione dell'impresa. Entro trenta giorni dall'inizio dell'impresa l'imprenditore che esercita un'attività commerciale [2195] deve chiedere l'iscrizione [2194] all'ufficio del registro delle imprese [2188] nella cui circoscrizione stabilisce la sede, indicando: 1) il cognome e il nome, il nome del padre, la cittadinanza; 2) la ditta [2563]; 3) l'oggetto dell'impresa; 4) la sede dell'impresa; 5) il cognome e il nome degli institori [2203] e procuratori [2209]. All'atto della richiesta l'imprenditore deve depositare la sua firma autografa e quelle dei suoi institori e procuratori. L'imprenditore deve inoltre chiedere l'iscrizione delle modificazioni relative agli elementi suindicati e della cessazione dell'impresa, entro trenta giorni da quello in cui le modificazioni o la cessazione si verificano. Art. 2197 – 2198 – 2199 (omissis) Art. 2200 - Società. Sono soggette all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese le società costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti del titolo V e le società cooperative, anche se non esercitano un'attività commerciale. L'iscrizione delle società nel registro delle imprese è regolata dalle disposizioni dei titoli V e VI. art. 2201 (omissis) art. 2202 - Piccoli imprenditori [1]. Non sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese i piccoli imprenditori [2083]. Note: 136 1 Per gli interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese, vedi la L. 5 ottobre 1991, n. 317. SEZIONE III Disposizioni particolari per le imprese commerciali Della rappresentanza art. 2203 - Preposizione institoria. È institore colui che è preposto dal titolare all'esercizio di un'impresa commerciale [425]. La preposizione può essere limitata all'esercizio di una sede secondaria [2197] o di un ramo particolare dell'impresa. Se sono preposti più institori, questi possono agire disgiuntamente, salvo che nella procura sia diversamente disposto [1716 c. 2]. art. 2204 - Poteri dell'institore. L'institore può compiere tutti gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa a cui è preposto, salve le limitazioni contenute nella procura [2206 c. 2]. Tuttavia non può alienare o ipotecare i beni immobili del preponente, se non è stato a ciò espressamente autorizzato. L'institore può stare in giudizio in nome del preponente per le obbligazioni dipendenti da atti compiuti nell'esercizio dell'impresa a cui è preposto. art. 2205 - Obblighi dell'institore. Per le imprese o le sedi secondarie alle quali è preposto, l'institore è tenuto, insieme con l'imprenditore, all'osservanza delle disposizioni riguardanti l'iscrizione nel registro delle imprese [2196 ss.; disp. att. 100] e la tenuta delle scritture contabili [2214 ss.]. art. 2206 - Pubblicità della procura. La procura con sottoscrizione del preponente autenticata [2703] deve essere depositata per l'iscrizione presso il competente ufficio del registro delle imprese [2188, 2196, 2197; disp. att. 100]. In mancanza dell'iscrizione, la rappresentanza si reputa generale e le limitazioni di essa non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione dell'affare [2193]. art. 2207 - Modificazione e revoca della procura. Gli atti con i quali viene successivamente limitata o revocata la procura devono essere depositati, per l'iscrizione nel registro delle imprese, anche se la procura non fu pubblicata [1396]. In mancanza dell'iscrizione, le limitazioni o la revoca non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione dell'affare [2193]. art. 2208 - Responsabilità personale dell'institore. L'institore è personalmente obbligato se omette di far conoscere al terzo che egli tratta per il preponente; tuttavia il terzo può agire anche contro il preponente per gli atti compiuti dall'institore, che siano pertinenti all'esercizio dell'impresa a cui è preposto [2204]. art. 2209 - Procuratori. Le disposizioni degli articoli 2206 e 2207 si applicano anche ai procuratori, i quali, in base a un rapporto continuativo, abbiano il potere di compiere per l'imprenditore gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa, pur non essendo preposti ad esso. art. 2210 - Poteri dei commessi dell'imprenditore. I commessi dell'imprenditore, salve le limitazioni contenute nell'atto di conferimento della rappresentanza, possono compiere gli atti che ordinariamente comporta la specie delle operazioni di cui sono incaricati [1835 c. 2]. Non possono tuttavia esigere il prezzo delle merci delle quali non facciano la consegna, né concedere dilazioni o sconti che non sono d'uso, salvo che siano a ciò espressamente autorizzati [1732, 1744, 2211]. art. 2211 - Poteri di deroga alle condizioni generali di contratto. 137 I commessi, anche se autorizzati a concludere contratti in nome dell'imprenditore, non hanno il potere di derogare alle condizioni generali di contratto o alle clausole stampate sui moduli dell'impresa [1341, 1342], se non sono muniti di una speciale autorizzazione scritta. art. 2212 - Poteri dei commessi relativi agli affari conclusi. Per gli affari da essi conclusi, i commessi dell'imprenditore sono autorizzati a ricevere per conto di questo le dichiarazioni che riguardano l'esecuzione del contratto e i reclami relativi alle inadempienze contrattuali [1745 c. 1]. Sono altresì legittimati a chiedere i provvedimenti cautelari nell'interesse dell'imprenditore. art. 2213 - Poteri dei commessi preposti alla vendita. I commessi preposti alla vendita nei locali dell'impresa possono esigere il prezzo delle merci da essi vendute [1188], salvo che alla riscossione sia palesemente destinata una cassa speciale. Fuori dei locali dell'impresa non possono esigere il prezzo, se non sono autorizzati o se non consegnano quietanza firmata dall'imprenditore [1199]. Delle scritture contabili art. 2214 - Libri obbligatori e altre scritture contabili. L'imprenditore che esercita un'attività commerciale [2195] deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari. Deve altresì tenere le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite [2709 ss.]. Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori. art. 2215 - Libro giornale e libro degli inventari. Il libro giornale e il libro degli inventari, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese [2188] o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali [2421; disp. att. 200]. L'ufficio del registro [2188] o il notaio deve dichiarare nell'ultima pagina dei libri il numero dei fogli che li compongono [2710]. art. 2216 - Contenuto del libro giornale [1]. Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni relative all'esercizio dell'impresa. Note: 1 Articolo modificato dalla L. 30 dicembre 1991, n. 413 e, successivamente, sostituito dall'art. 7-bis, comma 1, D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1994, n. 489. art. 2217 - Redazione dell'inventario. L'inventario deve redigersi all'inizio dell'esercizio dell'impresa e successivamente ogni anno, e deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all'impresa, nonché delle attività e delle passività dell'imprenditore estranee alla medesima. L'inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite, il quale deve dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti o le perdite subite [2423]. Nelle valutazioni di bilancio l'imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle società per azioni, in quanto applicabili. L'inventario deve essere sottoscritto dall'imprenditore entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette [disp. att. 200] [1]. Note: 1 Comma modificato dalla L. 30 dicembre 1991, n. 413 e, successivamente, sostituito dall'art. 7-bis, comma 2, D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1994, n. 489. art. 2218 - Bollatura facoltativa [1]. L'imprenditore può far bollare nei modi indicati nell'articolo 2215 gli altri libri da lui tenuti [2710]. Note: 138 1 Articolo sostituito dall'art. 7-bis, comma 3, D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1994, n. 489. art. 2219 - Tenuta della contabilità. Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di un'ordinata contabilità, senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se è necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili [2710]. art. 2220 - Conservazione delle scritture contabili. Le scritture devono essere conservate per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione [2312, 2457] [1]. Per lo stesso periodo devono conservarsi le fatture, le lettere e i telegrammi ricevuti e le copie delle fatture, delle lettere e dei telegrammi spediti. Le scritture e i documenti di cui al presente articolo possono essere conservati sotto forma di registrazioni su supporti di immagini, sempre che le registrazioni corrispondano ai documenti e possano in ogni momento essere rese leggibili con i mezzi a disposizione dal soggetto che utilizza detti supporti [2]. Note: 1 Per l'obbligo di conservazione delle scritture contabili, fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d'imposta, vedi l'art. 22, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. 2 Comma aggiunto dall'art. 7-bis, comma 4, D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1994, n. 489. art. 2221 – Fallimento e concordato preventivo (omissis) TITOLO III Del lavoro autonomo CAPO I Disposizioni generali art. 2222 - Contratto d'opera. Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV. art. 2223 - Prestazione della materia. Le disposizioni di questo capo, si osservano anche se la materia è fornita dal prestatore d'opera [1658], purché le parti non abbiano avuto prevalentemente in considerazione la materia, nel qual caso si applicano le norme sulla vendita [1470 ss.]. art. 2224 - Esecuzione dell'opera. Se il prestatore d'opera non procede all'esecuzione dell'opera secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte [1176 c. 2], il committente può fissare un congruo termine, entro il quale il prestatore d'opera deve conformarsi a tali condizioni. Trascorso inutilmente il termine fissato, il committente può recedere dal contratto [1373], salvo il diritto al risarcimento dei danni [1218, 1662]. art. 2225 - Corrispettivo. Il corrispettivo, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe professionali o gli usi, è stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo [1657]. art. 2226 - Difformità e vizi dell'opera. L'accettazione espressa o tacita dell'opera libera il prestatore d'opera dalla responsabilità per difformità o per vizi della medesima, se all'atto dell'accettazione questi erano noti al committente o facilmente riconoscibili, purché in questo caso non siano stati dolosamente occultati [1667]. 139 Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare le difformità e i vizi occulti al prestatore d'opera entro otto giorni dalla scoperta. L'azione si prescrive entro un anno dalla consegna [1495; disp. att. 201]. I diritti del committente nel caso di difformità o di vizi dell'opera sono regolati dall'articolo 1668. art. 2227 - Recesso unilaterale dal contratto. Il committente può recedere dal contratto [1373], ancorché sia iniziata l'esecuzione dell'opera, tenendo indenne il prestatore d'opera delle spese, del lavoro eseguito e del mancato guadagno [1671]. art. 2228 - Impossibilità sopravvenuta dell'esecuzione dell'opera. Se l'esecuzione dell'opera diventa impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti [1463 ss.], il prestatore d'opera ha diritto ad un compenso per il lavoro prestato in relazione all'utilità della parte dell'opera compiuta [1672]. CAPO II Delle professioni intellettuali art. 2229 - Esercizio delle professioni intellettuali. La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi [2231] [1]. L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali [2], sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente [3]. Contro il rifiuto dell'iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto all'esercizio della professione è ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali [disp. att. 202] [4]. Note: 1 Per la professione di avvocato e procuratore legale, vedi il R.D.L. 27 novembre 1933, n. 578 e il R.D. 22 gennaio 1934, n. 37. 2 Le associazioni professionali previste dall'ordinamento corporativo sono state soppresse dall'art. 1, D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369. 3 Per il divieto di esercitare sotto forma societaria un'attività professionale per la quale sia necessaria l'iscrizione in appositi albi, vedi l'art. 2, L. 23 novembre 1939, n. 1815. 4 Per la pubblicità sanitaria e la repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie, vedi la L. 5 febbraio 1992, n. 175. art. 2230 - Prestazione d'opera intellettuale. Il contratto che ha per oggetto una prestazione d'opera intellettuale è regolato dalle norme seguenti e, in quanto compatibili con queste e con la natura del rapporto, dalle disposizioni del capo precedente. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali. art. 2231 - Mancanza d'iscrizione. Quando l'esercizio di un'attività professionale è condizionato all'iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione. La cancellazione dall'albo o elenco risolve il contratto in corso, salvo il diritto del prestatore d'opera al rimborso delle spese incontrate e a un compenso adeguato all'utilità del lavoro compiuto [2228, 2237]. art. 2232 - Esecuzione dell'opera. Il prestatore d'opera deve eseguire personalmente l'incarico assunto. Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità [1228], di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l'oggetto della prestazione [1717 c. 1]. art. 2233 - Compenso. 140 Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale [1] a cui il professionista appartiene [1657, 2225, 2751-bis n. 2, 2956 n. 2]. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione. Gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori non possono, neppure per interposta persona, stipulare con i loro clienti alcun patto relativo ai beni che formano oggetto delle controversie affidate al loro patrocinio, sotto pena di nullità e dei danni.Note: 1 Le associazioni professionali previste dall'ordinamento corporativo sono state soppresse dall'art. 1, D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369. art. 2235 - Divieto di ritenzione. Il prestatore d'opera non può ritenere le cose e i documenti ricevuti, se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali. art. 2236 - Responsabilità del prestatore d'opera. Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave [1176, 1218]. art. 2237 - Recesso. Il cliente può recedere dal contratto [1373], rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta [1671, 2227, 2231]. Il prestatore d'opera può recedere dal contratto per giusta causa [2119]. In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l'opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente [1672, 2228]. Il recesso del prestatore d'opera deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente. art. 2238 - Rinvio. Se l'esercizio della professione costituisce elemento di un'attività organizzata in forma d'impresa, si applicano anche le disposizioni del titolo II. In ogni caso, se l'esercente una professione intellettuale impiega sostituti o ausiliari, si applicano le disposizioni delle sezioni II, III e IV del capo I del titolo II. Art. da 2239 a 2246 (omissis) TITOLO V Delle società CAPO I Disposizioni generali art. 2247 - Contratto di società [1]. Con il contratto di società, due o più persone [2] conferiscono beni o servizi [2253] per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili. Note: 1 Rubrica sostituita dall'art. 1, D. Lgs. 3 marzo 1993, n. 88. 2 Per la costituzione di società a responsabilità limitata con atto unilaterale, vedi l'art. 2475, ultimo comma, cod. civ.; per la costituzione di società per azioni per atto unilaterale da parte di una società posseduta per intero direttamente o indirettamente dallo Stato, vedi l'art. 10, D.L. 31 maggio 1994, n. 332 . art. 2248 (omissis) art. 2249 - Tipi di società. Le società che hanno per oggetto l'esercizio di un'attività commerciale [2195] devono costituirsi secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti di questo titolo. Le società che hanno per oggetto l'esercizio di un'attività diversa sono regolate dalle disposizioni sulla società semplice, a meno che i soci abbiano voluto costituire la società secondo uno degli altri tipi regolati nei capi III e seguenti di questo titolo [2507]. 141 Sono salve le disposizioni riguardanti le società cooperative [2511 ss.] [1] e quelle delle leggi speciali che per l'esercizio di particolari categorie di imprese prescrivono la costituzione della società secondo un determinato tipo [2329 n. 3] [2]. Note: 1 Per le nuove norme sulle società cooperative, vedi la L. 31 gennaio 1992, n. 59. 2 Per le banche, vedi il D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385; per le società di intermediazione mobiliare, vedi la L. 2 gennaio 1991, n. 1; per le società che possono esercitare le assicurazioni contro i danni, vedi l'art. 5, L. 10 giugno 1978, n. 295. CAPO II Della società semplice SEZIONE I Disposizioni generali art. 2251 - Contratto sociale. Nella società semplice il contratto non è soggetto a forme speciali, salve quelle richieste dalla natura dei beni conferiti [1350 n. 9, 2643 n. 10]. art. 2252 - Modificazioni del contratto sociale. Il contratto sociale può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci, se non è convenuto diversamente. SEZIONE II Dei rapporti tra i soci art. 2253 - Conferimenti. Il socio è obbligato a eseguire i conferimenti determinati nel contratto sociale [2286 c. 3]. Se i conferimenti non sono determinati si presume che i soci siano obbligati a conferire, in parti eguali tra loro, quanto è necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale. SEZIONE II Dei rapporti tra i soci art. 2253 - Conferimenti. Il socio è obbligato a eseguire i conferimenti determinati nel contratto sociale [2286 c. 3]. Se i conferimenti non sono determinati si presume che i soci siano obbligati a conferire, in parti eguali tra loro, quanto è necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale. Art. da 2254 a 2258 (omissis) art. 2259 - Revoca della facoltà di amministrare. La revoca dell'amministratore nominato con il contratto sociale non ha effetto se non ricorre una giusta causa [1723 c. 2]. L'amministratore nominato con atto separato è revocabile secondo le norme sul mandato [1726]. La revoca per giusta causa può in ogni caso essere chiesta giudizialmente da ciascun socio. art. 2260 - Diritti e obblighi degli amministratori. I diritti e gli obblighi degli amministratori sono regolati dalle norme sul mandato [1709, 1710, 1711]. Gli amministratori sono solidalmente responsabili [1292] verso la società per l'adempimento degli obblighi ad essi imposti dalla legge e dal contratto sociale. Tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa [2392 c. 3]. Art. da 2261 a 2264 (omissis) art. 2265 - Patto leonino. 142 E’ nullo [1418, 1419 c. 1, 2263] il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite [2178 c. 2, 2553, 2554]. SEZIONE III Dei rapporti con i terzi art. 2266 - Rappresentanza della società. La società acquista diritti e assume obbligazioni per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza e sta in giudizio nella persona dei medesimi [2278, 2659 n. 1, 2839 n. 1]. In mancanza di diversa disposizione del contratto, la rappresentanza spetta a ciascun socio amministratore [2257, 2258] e si estende a tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale [2298]. Le modificazioni e l'estinzione dei poteri di rappresentanza sono regolate dall'articolo 1396. art. 2267 - Responsabilità per le obbligazioni sociali. I creditori della società possono far valere i loro diritti sul patrimonio sociale [2268]. Per le obbligazioni sociali rispondono inoltre personalmente [2740] e solidalmente [1292] i soci che hanno agito in nome e per conto della società e, salvo patto contrario, gli altri soci. Il patto deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei; in mancanza, la limitazione della responsabilità o l'esclusione della solidarietà non è opponibile a coloro che non ne hanno avuto conoscenza [1396]. Art. da 2268 a 2271 (omissis) SEZIONE IV Dello scioglimento della società art. 2272 - Cause di scioglimento. La società si scioglie [2308, 2323, 2539]: 1) per il decorso del termine [2273, 2248 n. 1]; 2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo [27, 2448 n. 2]; 3) per la volontà di tutti i soci [1372, 2252, 2284, 2448 n. 5]; 4) quando viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita [27 c. 2, 2323]; 5) per le altre cause previste dal contratto sociale [2448 n. 6]. Art. da 2273 a 2290 (omissis) CAPO III Della società in nome collettivo art. 2291 - Nozione. Nella società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente [1292] e illimitatamente per le obbligazioni sociali [2269, 2290, 2304, 2499] [1]. Il patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi [2267 c. 2, 2297]. Note: 1 Per la regolarizzazione delle società di fatto mediante costituzione in forma di società in nome collettivo, vedi l'art. 1, L. 23 dicembre 1982, n. 947. art. da 2292 a 2294 (omissis) art. 2295 - Atto costitutivo L'atto costitutivo della società deve indicare: 1) il cognome e il nome, il nome del padre, il domicilio e la cittadinanza dei soci; 2) la ragione sociale; 3) i soci che hanno l'amministrazione e la rappresentanza della società; 143 4) la sede della società e le eventuali sedi secondarie; 5) l'oggetto sociale; 6) i conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito e il modo di valutazione; 7) le prestazioni a cui sono obbligati i soci di opera; 8) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e la quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite; 9) la durata della società. art. 2296 - Pubblicazione. L'atto costitutivo della società, con sottoscrizione autenticata [2703] dei contraenti, o una copia autentica di esso se la stipulazione è avvenuta per atto pubblico [2699], deve entro trenta giorni [1] essere depositato per l'iscrizione, a cura degli amministratori [2626], presso l'ufficio del registro delle imprese [2188; disp. att. 99] nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale [2297]. Se gli amministratori non provvedono al deposito nel termine indicato nel comma precedente, ciascun socio può provvedervi a spese della società, o far condannare gli amministratori ad eseguirlo. Se la stipulazione è avvenuta per atto pubblico, è obbligato ad eseguire il deposito anche il notaio [2626 c. 2]. art. 2297 - Mancata registrazione. Fino a quando la società non è iscritta nel registro delle imprese [2188; disp. att. 99 ss.], i rapporti tra la società e i terzi, ferma restando la responsabilità illimitata e solidale [1292] di tutti i soci, sono regolati dalle disposizioni relative alla società semplice. Tuttavia si presume che ciascun socio che agisce per la società abbia la rappresentanza sociale anche in giudizio. I patti che attribuiscono la rappresentanza ad alcuno soltanto dei soci o che limitano i poteri di rappresentanza non sono opponibili ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza [2317]. art. 2298 - Rappresentanza della società. L'amministratore che ha la rappresentanza della società può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, salve le limitazioni che risultano dall'atto costitutivo o dalla procura. Le limitazioni non sono opponibili ai terzi, se non sono iscritte nel registro delle imprese [2188; disp. att. 99 ss.] o se non si prova che i terzi ne hanno avuto conoscenza [2193]. Gli amministratori che hanno la rappresentanza sociale devono, entro quindici giorni dalla notizia della nomina, depositare presso l'ufficio del registro delle imprese le loro firme autografe [2383 c. 3, 2626]. Art. da 2299 a 2312 (omissis) CAPO IV Della società in accomandita semplice [1] art. 2313 - Nozione. Nella società in accomandita semplice, i soci accomandatari rispondono solidalmente [1292] e illimitatamente per le obbligazioni sociali [2499], e i soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita. Le quote di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da azioni [2462]. Note: 1 Per la disciplina per la regolarizzazione delle società di fatto, mediante costituzione in forma di società in accomandita semplice, vedi l'art. 1, L. 23 dicembre 1982, n. 947. art. 2314 e 2315 (omissis) art. 2316 - Atto costitutivo. 144 L'atto costitutivo [1350 n. 9, 2643 n. 10, 2725] deve indicare i soci accomandatari e i soci accomandanti [2465]. art. 2317 (omissis) art. 2318 - Soci accomandatari. I soci accomandatari hanno i diritti e gli obblighi dei soci della società in nome collettivo. L'amministrazione della società può essere conferita soltanto a soci accomandatari [2323 c. 2, 2465 c. 2]. Art. 2319 (omissis) Art. 2320 - Soci accomandanti. I soci accomandanti non possono compiere atti d’amministrazione, né trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale per singoli affari. Il socio accomandante, che contravviene a tale divieto, assume responsabilità illimitata e solidale [1292] verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali e può essere escluso a norma dell'articolo 2286. I soci accomandanti possono tuttavia prestare la loro opera sotto la direzione degli amministratori e, se l'atto costitutivo lo consente, dare autorizzazioni e pareri per determinate operazioni e compiere atti di ispezione e di sorveglianza. In ogni caso essi hanno diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, e di controllarne l'esattezza consultando i libri e gli altri documenti della società [2623 n. 3, 2552 c. 3]. Art. da 2321 a 2324 (omissis) CAPO V Della società per azioni SEZIONE I Disposizioni generali art. 2325 - Nozione. Nella società per azioni per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società [2331] con il suo patrimonio [2362, 2472, 2514, 2546]. Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni [2346 ss.]. art. 2326 (omissis) art. 2327 - Ammontare minimo del capitale. [1] La società per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a duecento milioni di lire [disp. att. 215] [2]. Note: 1 L'art. 4, D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2002, il presente articolo sarà sostituito dal seguente: "[1] La società per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a centomila euro. [2] Il valore nominale delle azioni delle società di nuova costituzione è di un euro o suoi multipli. " Ai sensi del comma 3 dell'art. 4, n. 213/98 il nuovo articolo si applica fin dal 1° gennaio 1999 alle società che si costituiscono con capitale espresso in euro. 2 Importo elevato, dall'art. 11, comma 1, L. 16 dicembre 1977, n. 904. Il testo previgente disponeva che il capitale minimo fosse di un milione. art. 2328 - Atto costitutivo. La società deve costituirsi per atto pubblico [14, 2332 n. 2, 2475, 2699]. L'atto costitutivo deve indicare: 1) il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza dei soci e degli eventuali promotori, nonché il numero delle azioni sottoscritte da ciascuno di essi; 2) la denominazione [2326], la sede della società e le eventuali sedi secondarie; 3) l'oggetto sociale [2332 nn. 4 e 5, 2361, 2437, 2445, 2448 n. 2, 2615-ter]; 145 4) l'ammontare del capitale sottoscritto e versato [2327, 2332 n. 5]; 5) il valore nominale [2346] e il numero delle azioni e se queste sono nominative o al portatore [2355]; 6) il valore dei crediti e dei beni conferiti in natura [2342, 2343]; 7) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti [2433]; 8) la partecipazione agli utili eventualmente accordata ai promotori [2337, 2340] o ai soci fondatori [2341]; 9) il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società [2380 ss.]; 10) il numero dei componenti il collegio sindacale [2397 ss.]; 11) la durata della società; 12) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società. Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società, anche se forma oggetto di atto separato, si considera parte integrante dell'atto costitutivo e deve essere a questo allegato [2475 c. 2]. art. 2329 - Condizioni per la costituzione. Per procedere alla costituzione della società è necessario: 1) che sia sottoscritto per intero il capitale sociale [2334]; 2) che siano versati presso un istituto di credito [251 disp. att.] almeno i tre decimi dei conferimenti in danaro [2332 n. 6, 2334]; 3) che sussistano le autorizzazioni governative e le altre condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione della società, in relazione al suo particolare oggetto. Le somme depositate a norma del n. 2 del comma precedente, non possono essere consegnate agli amministratori se non provano l'avvenuta iscrizione della società nel registro delle imprese [2330]. L'istituto di credito è responsabile nei confronti della società e dei terzi per l'inosservanza del presente divieto. Se entro un anno dal deposito l'iscrizione non ha avuto luogo, le somme di cui al comma precedente devono essere restituite ai sottoscrittori [2475 c. 2]. art. 2330 - Deposito dell'atto costitutivo e iscrizione della società. Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo deve depositarlo entro trenta giorni presso l'ufficio del registro delle imprese [2188] nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti l'avvenuto versamento dei decimi in danaro [2329 n. 2] e, per i conferimenti di beni in natura o di crediti, la relazione indicata nell'articolo 2343, nonché le eventuali autorizzazioni richieste per la costituzione della società [2329 n. 3]. Se il notaio o gli amministratori non provvedono al deposito dell'atto costitutivo e degli allegati nel termine indicato nel comma precedente, ciascun socio può provvedervi a spese della società o far condannare gli amministratori ad eseguirlo. Il tribunale, verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge per la costituzione della società [2328, 2329] e sentito il pubblico ministero, ordina l'iscrizione della società nel registro [2331]. Il decreto del tribunale è soggetto a reclamo davanti alla corte di appello entro trenta giorni dalla comunicazione. Se la società istituisce sedi secondarie, si applica l'articolo 2299 [2475 c. 2, 2519 c. 1]. art. 2330-bis - Pubblicazione dell'atto costitutivo. L'atto costitutivo e lo statuto devono essere pubblicati nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata [2457-bis, 2457-ter]. Nel medesimo Bollettino deve essere fatta menzione del deposito, presso l'ufficio del registro delle imprese [2188], della relazione indicata nell'articolo 2343. Art. da 2331 a 2338 (omissis) art. 2339 - Responsabilità dei promotori. 146 I promotori sono solidalmente responsabili [1292] verso la società e verso i terzi: 1) per l'integrale sottoscrizione del capitale sociale e per i versamenti richiesti per la costituzione della società [2329 n. 2, 2334]; 2) per l'esistenza dei conferimenti in natura in conformità della relazione giurata indicata nell'articolo 2343; 3) per la veridicità delle comunicazioni da essi fatte al pubblico per la costituzione della società [2333, 2621]. Sono del pari solidalmente responsabili verso la società e verso i terzi coloro per conto dei quali i promotori hanno agito. SEZIONE IV Dei conferimenti art. 2342 - Conferimenti. Se nell'atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento [2516] deve farsi in danaro. Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli articoli 2254 e 2255 [2476]. Le azioni corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione [1]. Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi. Note: 1 Per le azioni delle società d'investimento a capitale variabile, vedi l'art. 4, D. Lgs. 25 gennaio 1992, n. 84. art. 2344 e 2345 (omissis) SEZIONE V Delle azioni art. 2346 - Emissione delle azioni. Le azioni non possono emettersi per somma inferiore al loro valore nominale [2354 c. 3, 2420-bis c. 3, 2521 c. 3, 2630 n. 1]. art. 2347 (omissis) art. 2348 - Categorie di azioni. Le azioni devono essere di uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti. Si possono tuttavia creare categorie di azioni fornite di diritti diversi con l'atto costitutivo o con successive modificazioni di questo [2369 4, 2376, 2436]. art. 2354 - Contenuto delle azioni. Le azioni devono indicare: 1) la denominazione, la sede e la durata della società; 2) la data dell'atto costitutivo e della sua iscrizione, e l'ufficio del registro delle imprese dove la società è iscritta; 3) il loro valore nominale e l'ammontare del capitale sociale; 4) l'ammontare dei versamenti parziali sulle azioni non interamente liberate; 5) i diritti e gli obblighi particolari [2345] ad esse inerenti Le azioni devono essere sottoscritte da uno degli amministratori. È valida la sottoscrizione mediante riproduzione meccanica della firma, purché l'originale sia depositato presso l'ufficio del registro delle imprese ove è iscritta la società. Le disposizioni di quest’articolo si applicano anche ai certificati provvisori che si distribuiscono ai soci prima dell'emissione dei titoli definitivi [2633]. art. 2355 - Azioni nominative e al portatore. Le azioni possono essere nominative o al portatore [disp. att. 109], a scelta dell'azionista, se l'atto costitutivo non stabilisce che devono essere nominative. 147 Le azioni non possono essere al portatore, finché non siano interamente liberate. L'atto costitutivo può sottoporre a particolari condizioni l'alienazione delle azioni nominative [2345, 2349]. Art. da 2356 a 2358 (omissis) art. 2359 - Società controllate e società collegate. Sono considerate società controllate: 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria [2368]; 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti, ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa [disp. att. 209]. art. 2360 (omissis) art. 2361 - Partecipazioni. L'assunzione di partecipazioni in altre imprese, anche se prevista genericamente nell'atto costitutivo, non è consentita, se per la misura e per l'oggetto della partecipazione ne risulta sostanzialmente modificato l'oggetto sociale determinato dall'atto costitutivo [2630 2 n. 3; disp. att. 209]. art. 2362 (omissis) SEZIONE VI Degli organi sociali Dell'assemblea art. 2363 - Luogo di convocazione dell'assemblea. L'assemblea è convocata dagli amministratori nella sede della società, se l'atto costitutivo non dispone diversamente [2366]. L'assemblea è ordinaria [2364] o straordinaria [2365, 2486 c. 2]. art. 2364 - Assemblea ordinaria. L'assemblea ordinaria: 1) approva il bilancio [2423]; 2) nomina gli amministratori [2383], i sindaci [2400] e il presidente del collegio sindacale [2398]; 3) determina il compenso degli amministratori [2389] e dei sindaci [2402], se non è stabilito nell'atto costitutivo; 4) delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione della società riservati alla sua competenza dall'atto costitutivo, o sottoposti al suo esame dagli amministratori, nonché sulla responsabilità degli amministratori [2393] e dei sindaci [2407]. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'atto costitutivo può stabilire un termine maggiore, non superiore in ogni caso a sei mesi, quando particolari esigenze lo richiedono. art. 2365 - Assemblea straordinaria. 148 L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo [2436] e sull'emissione di obbligazioni [2410]. Delibera altresì sulla nomina e sui poteri dei liquidatori a norma degli articoli 2450 e 2452 [2351 c. 2, 2375 c. 2]. Art. Da 2366 a 2375 (omissis) Art. 2376 - Assemblee speciali. Se esistono diverse categorie di azioni [2348], le deliberazioni dell'assemblea, che pregiudicano i diritti di una di esse, devono essere approvate anche dall'assemblea speciale dei soci della categoria interessata. Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie [2368, 2369, 2369-bis]. Art. da 2377 a 2379 (omissis) Degli amministratori art. 2380 - Amministrazione della società. L'amministrazione della società può essere affidata anche a non soci [2318, 2467 c. 2, 2487 c. 1, 2535]. Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione [2388]. Se l'atto costitutivo non stabilisce il numero degli amministratori, ma ne indica solamente un numero massimo e minimo, la determinazione spetta all'assemblea. Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi membri il presidente, se questi non è nominato dall'assemblea [2364 n. 2]. art. 2383 - Nomina e revoca degli amministratori. La nomina degli amministratori spetta all'assemblea [2364 n. 2], fatta eccezione per i primi amministratori, che sono nominati nell'atto costitutivo [2328 n. 9], e salvo il disposto degli articoli 2458 e 2459 [2487 c. 2]. La nomina degli amministratori non può essere fatta per un periodo superiore a tre anni [2385 c. 2, 2386; disp. att. 213]. Gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa [1723, 2466, 2487 c. 2]. Entro quindici giorni dalla notizia della loro nomina gli amministratori devono chiederne l'iscrizione nel registro delle imprese [2188] indicando per ciascuno di essi il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza. Nello stesso termine gli amministratori che hanno la rappresentanza della società devono depositare presso l'ufficio del registro delle imprese [2188; disp. att. 100, 101] le loro firme autografe [2487 c. 2, 2626]. Dell'avvenuta iscrizione prevista dal comma precedente deve farsi menzione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata [2457-bis, 2457-ter, 2487 c. 2]. La pubblicità prevista dai due commi precedenti deve indicare se gli amministratori cui è attribuita la rappresentanza della società hanno il potere di agire da soli o se debbono agire congiuntamente [2487 c. 2]. Le cause di nullità o di annullabilità della nomina degli amministratori che hanno la rappresentanza della società non sono opponibili ai terzi dopo l'adempimento della pubblicità di cui al quarto e quinto comma, salvo che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza [2207, 2487 c. 2]. Art. da 2384 a 2395 (omissis) art. 2396 - Direttori generali. 149 Le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori [2392 ss.] si applicano anche ai direttori nominati dall'assemblea o per disposizione dell'atto costitutivo, in relazione ai compiti loro affidati [2487 c. 2, 2622; disp. att. 209]. Del collegio sindacale art. 2397 - Composizione del collegio. Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti. I sindaci devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia. Art. da 2398 a 2402 (omissis) art. 2403 - Doveri del collegio sindacale. Il collegio sindacale deve controllare l'amministrazione della società, vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle norme stabilite dall'articolo 2426 per la valutazione del patrimonio sociale. Il collegio sindacale deve altresì accertare almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale o ricevuti dalla società in pegno, cauzione o custodia. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. Il collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nel libro indicato nel numero 5 dell'articolo 2421 [disp. att. 209]. Art, da 2404 a 2409 (omissis) SEZIONE VII Delle obbligazioni art. 2410 - Limiti all'emissione di obbligazioni. La società può emettere obbligazioni [2365, 2486 c. 3] al portatore o nominative per somma non eccedente il capitale versato ed esistente secondo l'ultimo bilancio approvato [2412; disp. att. 210]. Tale somma può essere superata: 1) quando le obbligazioni sono garantite da ipoteca su immobili di proprietà sociale sino a due terzi del valore di questi [2413 n. 5, 2414]; 2) quando l'eccedenza dell'importo delle obbligazioni rispetto al capitale versato è garantita da titoli nominativi emessi o garantiti dallo Stato, aventi scadenza non anteriore a quella delle obbligazioni, ovvero da equivalente credito di annualità o sovvenzioni a carico dello Stato o di enti pubblici. I titoli devono rimanere depositati e le annualità o sovvenzioni devono essere vincolate presso un istituto di credito, per la parte necessaria a garantire il pagamento degli interessi e l'ammortamento delle relative obbligazioni, fino all'estinzione delle obbligazioni emesse [2414]. Quando ricorrono particolari ragioni che interessano l'economia nazionale, la società può essere autorizzata, con provvedimento dell'autorità governativa, ad emettere obbligazioni, anche senza le garanzie previste nel presente articolo, con l'osservanza dei limiti, delle modalità e delle cautele stabilite nel provvedimento stesso. Restano salve le disposizioni di leggi speciali relative a particolari categorie di società. art. 2411 e 2412 (omissis) 150 art. 2413 - Contenuto delle obbligazioni. Le obbligazioni devono indicare [2633]: 1) la denominazione, l'oggetto e la sede della società, con l'indicazione dell'ufficio del registro delle imprese presso il quale la società è iscritta [2188, 2354 nn. 1, 2]; 2) il capitale sociale versato ed esistente al momento dell'emissione [2410 c. 1]; 3) la data della deliberazione dell'assemblea e della sua iscrizione nel registro [2411]; 4) l'ammontare complessivo delle obbligazioni emesse, il valore nominale di ciascuna, il saggio degli interessi e il modo di pagamento e di rimborso; 5) le garanzie da cui sono assistite [2410 c. 2, 2414, 2831]. art. 2414 (omissis) art. 2415 - Assemblea degli obbligazionisti. L'assemblea degli obbligazionisti delibera: 1) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune [2417, 2418]; 2) sulle modificazioni delle condizioni del prestito [2413 n. 4]; 3) sulla proposta di amministrazione controllata e di concordato [1]; 4) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo; 5) sugli altri oggetti d'interesse comune degli obbligazionisti. L'assemblea è convocata dagli amministratori o dal rappresentante degli obbligazionisti, quando lo ritengono necessario, o quando ne è fatta richiesta da tanti obbligazionisti che rappresentino il ventesimo dei titoli emessi e non estinti [2367]. Si applicano all'assemblea degli obbligazionisti le disposizioni relative all'assemblea straordinaria dei soci [2365, 2368 c. 2, 2369, 2369bis, 2375]. Per la validità delle deliberazioni sull'oggetto indicato nel numero 2 di questo articolo è necessario anche in seconda convocazione il voto favorevole degli obbligazionisti che rappresentino la metà delle obbligazioni emesse e non estinte. La società, per le obbligazioni da essa eventualmente possedute, non può partecipare alle deliberazioni. All'assemblea degli obbligazionisti possono assistere gli amministratori ed i sindaci [disp. att. 210]. Art. da 2416 a 2447 (omissis) SEZIONE XI Dello scioglimento e della liquidazione art. 2448 - Cause di scioglimento. La società per azioni si scioglie: 1) per il decorso del termine; 2) per il conseguimento dell'oggetto sociale [2328 n. 3] o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo; 3) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea [2450]; 4) per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale [2327], salvo quanto è disposto dall'articolo 2447; 5) per deliberazione dell'assemblea [2369]; 6) per le altre cause previste dall'atto costitutivo. La società si scioglie inoltre per provvedimento dell'autorità governativa nei casi stabiliti dalla legge, e per la dichiarazione di fallimento se la società ha per oggetto un'attività commerciale [2195]. Si osservano in questi casi le disposizioni delle leggi speciali. Art. da 2449 a 2471 (omissis) 151 CAPO VII Della società a responsabilità limitata SEZIONE I Disposizioni generali art. 2472 - Nozione. Nella società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio [2313 2; disp. att. 216]. Le quote di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da azioni. art. 2473 - Denominazione sociale. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società a responsabilità limitata [2564, 2567]. art. 2474 - Capitale sociale. La società deve costituirsi con un capitale non inferiore a venti milioni di lire [2496] Le quote di conferimento dei soci possono essere di diverso ammontare, ma in nessun caso inferiori a lire mille [2482, 2500]. Se la quota di conferimento è superiore al minimo, deve essere costituita da un ammontare multiplo di lire mille [2482, 2500]. il valore di un conferimento in natura non raggiunge l'ammontare minimo o un multiplo di questo, la differenza deve essere integrata mediante conferimento in danaro [2495, 2500 c. 2]. art. 2475 - Costituzione. La società deve costituirsi per atto pubblico [1350 n. 9, 2699, 2725]. L'atto costitutivo deve indicare: 1) il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio; 2) la denominazione, la sede della società e le eventuali sedi secondarie; 3) l'oggetto sociale; 4) l'ammontare del capitale sottoscritto e versato [2474]; 5) la quota di conferimento di ciascun socio e il valore dei beni e dei crediti conferiti; 6) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti [2492]; 7) il numero, il cognome e il nome, la data ed il luogo di nascita degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società [2487]; 8) il numero, il cognome ed il nome, la data ed il luogo di nascita dei componenti del collegio sindacale [2397] nei casi previsti dall'articolo 2488; 9) la durata della società; 10) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società. Si applicano alla società a responsabilità limitata le disposizioni degli articoli 2328, ultimo comma, 2329, 2330, 2330-bis, 2331, primo e secondo comma, 2332, con esclusione del numero 8, e 2341. La società può essere costituita con atto unilaterale. In tal caso, per le operazioni compiute in nome della società prima della sua iscrizione è responsabile, in solido con coloro che hanno agito, anche il socio fondatore. Art. da 2476 a 2483 (omissis) SEZIONE III Degli organi sociali e dell'amministrazione art. 2484 - Convocazione dell'assemblea. Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'assemblea deve essere convocata dagli amministratori con raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci. 152 Nella lettera devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare [2366]. art. 2485 e 2486 (omissis) art. 2487 - Amministrazione. Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo l'amministrazione della società deve essere affidata a uno o più soci. Si applicano all'amministrazione della società gli articoli 2381, 2382, 2383, primo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo comma, 2384, 2384-bis, 2385, 2386, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396 e 2434. Art. da 2488 a 2500 (omissis) SEZIONE II Della fusione delle società art. 2501 - Forme di fusione. La fusione di più società può eseguirsi mediante la costituzione di una società nuova, o mediante l'incorporazione in una società di una o più altre [disp. att. 211]. La partecipazione alla fusione non è consentita alle società sottoposte a procedure concorsuali né a quelle in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo. art. 2501-bis - Progetto di fusione. Gli amministratori delle società partecipanti alla fusione redigono un progetto di fusione, dal quale devono in ogni caso risultare: 1) il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle società partecipanti alla fusione; 2) l'atto costitutivo della nuova società risultante dalla fusione o di quella incorporante, con le eventuali modificazioni derivanti dalla fusione; 3) il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l'eventuale conguaglio in denaro; 4) le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante; 5) la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili; 6) la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante; 7) il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni; 8) i vantaggi particolari eventualmente proposti a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione. Il conguaglio in denaro indicato nel numero 3) del comma precedente non può essere superiore al dieci per cento del valore nominale delle azioni o delle quote assegnate. Il progetto di fusione è depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti alla fusione. Se alla fusione partecipano società regolate dai capi V, VI e VII, il progetto di fusione è altresì pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno un mese prima della data fissata per la deliberazione; l'estratto deve contenere le indicazioni previste ai numeri 1), 3), 4), 5), 6), 7) e 8) del primo comma e la menzione dell'avvenuta iscrizione del progetto nel registro delle imprese a norma del precedente comma. art. 2502 e2503 (omissis) art. 2504 - Atto di fusione. La fusione deve essere fatta per atto pubblico. L'atto di fusione deve essere depositato in ogni caso per l'iscrizione, a cura del notaio o degli amministratori della società risultante dalla fusione o di quella incorporante, entro trenta 153 giorni, nell'ufficio del registro delle imprese dei luoghi ove è posta la sede delle società partecipanti alla fusione, di quella che ne risulta o della società incorporante [2626]. Il deposito relativo alla società risultante dalla fusione o di quella incorporante non può precedere quelli relativi alle altre società partecipanti alla fusione. Se una delle società partecipanti alla fusione ovvero la società risultante dalla fusione o quella incorporante è una società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, l'atto di fusione deve essere altresì pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; l'estratto deve contenere le indicazioni previste ai numeri 1), 3), 4), 5), 6), 7) e 8) dell'articolo 2501-bis e la menzione dell'avvenuta iscrizione dell'atto di fusione nel registro delle imprese. art. 2504-bis - Effetti della fusione. La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società estinte. La fusione ha effetto quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'articolo 2504. Nella fusione mediante incorporazione può tuttavia essere stabilita una data successiva. Per gli effetti ai quali si riferisce l'articolo 2501-bis, numeri 5) e 6), possono essere stabilite date anche anteriori. Art. da 2505 a 2510 (omissis) TITOLO VI Delle imprese cooperative e delle mutue assicuratrici CAPO I Delle imprese cooperative [1] SEZIONE I Disposizioni generali art. 2511 - Società cooperative. Le imprese che hanno scopo mutualistico possono costituirsi come società cooperative a responsabilità illimitata [2513] o limitata [2514], secondo le disposizioni seguenti [2]. Note: 1 Vedi il D. Lgs. C.p.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, la L. 17 febbraio 1971, n. 127, la L. 8 maggio 1949, n. 285, la L. 19 marzo 1983, n. 72, la L. 31 gennaio 1992, n. 59, la L. 17 luglio 1975, n. 400 e la L. 27 febbraio 1985, n. 49. 2 Per la facoltà dei cittadini extracomunitari e degli apolidi di costituire società cooperative, vedi l'art. 9, comma 6, D.L. 30 dicembre 1989, n. 416. art. 2513 - Società cooperative a responsabilità illimitata. Nelle società cooperative a responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali risponde la società con il suo patrimonio e, in caso di liquidazione coatta amministrativa o di fallimento, rispondono in via sussidiaria i soci solidalmente [1292 ss.] e illimitatamente a norma dell'articolo 2541 [2291, 2304; disp. att. 217]. art. 2514 - Società cooperative a responsabilità limitata. Nelle società cooperative a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde la società con il suo patrimonio. Le quote di partecipazione possono essere rappresentate da azioni [2462 c. 2]. L'atto costitutivo può stabilire che, in caso di liquidazione coatta amministrativa o di fallimento della società, ciascun socio risponda sussidiariamente e solidalmente per una somma multipla della propria quota a norma dell'articolo 2541 [disp. att. 217]. art. 2517 - Leggi speciali. Le società cooperative che esercitano il credito, le casse rurali ed artigiane, le società cooperative per la costruzione e l'acquisto di case popolari ed economiche e le altre società cooperative regolate dalle leggi speciali, sono soggette alle disposizioni del presente titolo, in quanto compatibili con le disposizioni delle leggi speciali. 154 SEZIONE II Costituzione art. 2518 - Atto costitutivo. La società deve costituirsi per atto pubblico. L'atto costitutivo deve indicare: 1) il cognome e il nome, il nome del padre [1], il domicilio e la cittadinanza dei soci [2]; 2) la denominazione [2515], la sede della società e le eventuali sedi secondarie; 3) l'oggetto sociale; 4) se la società è a responsabilità illimitata [2513] o limitata [2514] e, in questo caso, se il capitale sociale è ripartito in azioni e l'eventuale responsabilità sussidiaria dei soci; 5) la quota di capitale sottoscritto da ciascun socio, i versamenti eseguiti e, se il capitale è ripartito in azioni, il valore nominale di queste [2521]; 6) il valore dei crediti e dei beni conferiti in natura; 7) le condizioni per l'ammissione dei soci e il modo e il tempo in cui devono essere eseguiti i conferimenti; 8) le condizioni per l'eventuale recesso [2526] e per l'esclusione dei soci [2527]; 9) le norme secondo le quali devono essere ripartiti gli utili, la percentuale massima degli utili ripartibili e la destinazione che deve essere data agli utili residui [2536]; 10) le forme di convocazione dell'assemblea, in quanto si deroghi alle disposizioni di legge [2532, 2533]; 11) il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza sociale [2535]; 12) il numero dei componenti il collegio sindacale [2535]; 13) la durata della società [2448 n. 1]; 14) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società. Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società, anche se forma oggetto di atto separato, si considera parte integrante dell'atto costitutivo e deve essere a questo allegato [2328 c. 2]. Note: 1 Per effetto della L. 31 ottobre 1955, n. 1064 in luogo dell'indicazione della paternità devono essere indicati il luogo e la data di nascita. 2 Per i requisiti dei soci delle cooperative, vedi l'art. 23, D.Lgs.C.p.S. 14 dicembre 1947, n. 1577. art. 2519 e 2520 (omissis) SEZIONE III Delle quote e delle azioni [1] art. 2521 - Quote ed azioni. Nelle società cooperative, nessun socio può avere una quota superiore a lire ottanta milioni [2], né tante azioni il cui valore nominale superi tale somma [2532 c. 3], [3] Il valore nominale di ciascuna quota o azione non può essere inferiore a lire cinquantamila ]. Il valore nominale di ciascuna azione non può essere superiore a lire un milione [2] [4]. Alle azioni si applicano le disposizioni degli articoli 2346, 2347, 2348, 2349 e 2354. Tuttavia nelle azioni non è indicato l'ammontare del capitale, né quello dei versamenti parziali sulle azioni non completamente liberate. Note: 1 Per la disciplina delle azioni dei soci sovventori di società cooperative, vedi l'art. 4, L. 31 gennaio 1992, n. 59. 2 Importo elevato dall'art. 24, D. lgs. C.p.S. 14 dicembre 1947, n.1577, come sostituito dall'art. 3, L. 17 febbraio 1971, n. 127 e, successivamente, come modificato dall'art. 17, L. 19 marzo 1983, n. 72. Per gli attuali importi vedi la L. 31 gennaio 1992, n. 59. 3 L'art. 4, D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2002, il presente comma sarà sostituito dal seguente: "[1] Nelle società cooperative nessun socio può avere una quota superiore a cinquantamila euro, né tante azioni il cui valore nominale superi tale somma”. Ai sensi del comma 3 dell'art. 4, 155 D. Lgs. n. 213/98 il nuovo comma si applica fin dal 1° gennaio 1999 alle società che si costituiscano con capitale espresso in euro. 4 L'art. 4, D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2002, il presente comma sarà sostituito dal seguente: "[2] Il valore nominale di ciascuna quota o azione non può essere inferiore a venticinque euro. Il valore nominale di ciascuna azione non può essere superiore a cinquecento euro”. Ai sensi del comma 3 dell'art. 4, D. Lgs. n. 213/98 il nuovo comma si applica fin dal 1° gennaio 1999 alle società che si costituiscano con capitale espresso in euro. Art. da 2522 a 2531 (omissis) SEZIONE IV Degli organi sociali art. 2532 - Assemblea. Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci [2344 4, 2373 c. 1, 2518 n. 10]. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni [2521, 2548 c. 2]. Tuttavia nelle società cooperative con partecipazione di persone giuridiche l'atto costitutivo può attribuire a queste più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota o delle azioni, oppure al numero dei loro membri. Le maggioranze richieste, per la regolarità della costituzione delle assemblee e per la validità delle deliberazioni, sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci. L'atto costitutivo può determinare le maggioranze necessarie in deroga agli articoli 2368 e 2369. Il voto può essere dato per corrispondenza, se ciò è ammesso dall'atto costitutivo [2518]. In tal caso l'avviso di convocazione dell'assemblea deve contenere per esteso la deliberazione proposta. art. 2533 e 2534 (omissis) art. 2535 - Amministratori e sindaci. Gli amministratori devono essere soci [1] o mandatari di persone giuridiche socie. Essi devono prestare cauzione nella misura e nei modi stabiliti dall'atto costitutivo, salvo che da questo ne siano esonerati [2]. L'atto costitutivo [2518 nn. 11-12] può prevedere che uno o più amministratori o sindaci siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci, in proporzione dell'interesse che ciascuna categoria ha nell'attività sociale. Non si applicano le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'articolo 2397. La nomina di uno o più amministratori o sindaci può essere attribuita dall'atto costitutivo allo Stato o ad enti pubblici [2458]. In ogni caso la nomina della maggioranza degli amministratori e dei sindaci è riservata all'assemblea dei soci. Note: 1 Per l'eleggibilità alle cariche sociali dei delegati nelle assemblee delle cooperative agricole, vedi l'art. 7, L. 17 febbraio 1971, n. 127. 2 Per l'abrogazione dell'obbligo per gli amministratori di società per azioni di prestare cauzione, vedi l'art. 2387 cod. civ.. Art. da 2536 a 2541 (omissis) SEZIONE VII Dei controlli dell'autorità governativa art. 2542 - Controllo sulle società cooperative. Le società cooperative sono sottoposte alle autorizzazioni, alla vigilanza e agli altri controlli sulla gestione stabiliti dalle leggi speciali [1]. Note: 156 1 Per i provvedimenti per la cooperazione, vedi il D. Lgs. C.p.S. 14 dicembre 1947, n. 1577; per la vigilanza sulle società cooperative, vedi l'art. 15, L. 31 gennaio 1992, n. 59. Art. da 2543 a 2554 (omissis) TITOLO VIII Dell'azienda CAPO I Disposizioni generali art. 2555 - Nozione. L'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa [177, 178, 365, 2082]. Art. da 2556 a 2562 (omissis) CAPO II Della ditta e dell'insegna art. 2563 - Ditta. L'imprenditore [2082] ha diritto all'uso esclusivo della ditta da lui prescelta. La ditta, comunque sia formata, deve contenere almeno il cognome o la sigla dell'imprenditore, salvo quanto è disposto dall'articolo 2565 [2556; disp. att. 221]. Art. da 2564 a 2566 (omissis) Art. 2567 - Società. La ragione sociale e la denominazione delle società [2292, 2314, 2326, 2463, 2473, 2515] sono regolate dai titoli V e VI di questo libro. Tuttavia si applicano anche ad esse le disposizioni dell'articolo 2564. Art. 2568 (omissis) CAPO III Del marchio [1] art. 2569 - Diritto di esclusività. Chi ha registrato nelle forme stabilite dalla legge un nuovo marchio idoneo a distinguere prodotti o servizi, ha diritto di valersene in modo esclusivo per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato [2577 c. 1, 2584, 2592] [2]. In mancanza di registrazione il marchio è tutelato a norma dell'articolo 2571. Note: 1 Per le disposizioni in materia di brevetti per marchi d'impresa, vedi il R.D. 21 giugno 1942, n. 929 e il D.P.R. 8 maggio 1948, n. 795; per la determinazione degli uffici presso i quali devono essere depositate le domande e i documenti concernenti brevetti per invenzioni, modelli e marchi, vedi il D.M. 25 settembre 1972; per l'attuazione della direttiva n. 89/104 del Consiglio CEE del 21 dicembre 1988, recante ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, vedi il D. lgs. 4 dicembre 1992, n. 480. 2 Comma sostituito dall'art. 81, D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480. Art. Da 2570 a 2601 (omissis) CAPO II Dei consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi [1] [2] SEZIONE I Disposizioni generali art. 2602 - Nozione e norme applicabili [3]. 157 Con il contratto di consorzio più imprenditori [2082] istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese [2620]. Il contratto di cui al precedente comma è regolato dalle norme seguenti, salve le diverse disposizioni delle leggi speciali [4] [5]. Note: 1 Per l'inapplicabilità delle norme di questo capo alle società consortili per azioni costituite per agevolare il risanamento delle imprese, vedi l'art. 1, comma 5, L. 5 dicembre 1978, n. 787. 2 Per il consorzio tra società cooperative, vedi l'art. 5, L. 17 febbraio 1971, n. 127; per le associazioni di produttori agricoli e relative unioni, vedi la L. 20 ottobre 1978, n. 674; per il gruppo europeo di interesse economico (GEIE), vedi il D. Lgs. 23 luglio 1991, n. 240. 3 Articolo sostituito dall'art.1, L. 10 maggio 1976, n.377. 4 Per la costituzione e il funzionamento dei consorzi fra esercenti uno stesso ramo di attività economica, vedi la L. 16 giugno 1932, n. 834. 5 Per le provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonché delle società consortili miste, vedi la L. 21 maggio 1981, n. 240; per gli interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese, vedi la L. 5 ottobre 1991, n. 317. art. 2603 - Forma e contenuto del contratto. Il contratto deve essere fatto per iscritto sotto pena di nullità [1350 n. 13, 2725, 1418 ss.]. Esso deve indicare: 1) l'oggetto e la durata [2604] del consorzio; 2) la sede dell'ufficio eventualmente costituito; 3) gli obblighi assunti e i contributi dovuti dai consorziati; 4) le attribuzioni e i poteri degli organi consortili anche in ordine alla rappresentanza in giudizio [2608]; 5) le condizioni di ammissione di nuovi consorziati; 6) i casi di recesso e di esclusione [2609]; 7) le sanzioni per l'inadempimento degli obblighi dei consorziati. Se il consorzio ha per oggetto il contingentamento della produzione o degli scambi, il contratto deve inoltre stabilire le quote dei singoli consorziati o i criteri per la determinazione di esse. Se l'atto costitutivo deferisce la risoluzione di questioni relative alla determinazione delle quote ad una o più persone, le decisioni di queste possono essere impugnate innanzi all'autorità giudiziaria, se sono manifestamente inique od erronee, entro trenta giorni dalla notizia [1349, 2264, 2964 ss.]. Art. da 2604 a 2611 (omissis) SEZIONE II Dei consorzi con attività esterna art. 2612 - Iscrizione nel registro delle imprese. Se il contratto prevede l'istituzione di un ufficio destinato a svolgere un'attività con i terzi, un estratto del contratto deve, a cura degli amministratori, entro trenta giorni dalla stipulazione, essere depositato per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese [1] del luogo dove l'ufficio ha sede [2188, 2635; disp. att. 108]. L'estratto deve indicare: 1) la denominazione e l'oggetto del consorzio e la sede dell'ufficio; 2) il cognome e il nome dei consorziati; 3) la durata del consorzio; 4) le persone a cui vengono attribuite la presidenza, la direzione e la rappresentanza del consorzio ed i rispettivi poteri [2603 n. 4]; 5) il modo di formazione del fondo consortile e le norme relative alla liquidazione. Del pari devono essere iscritte nel registro delle imprese le modificazioni del contratto concernenti gli elementi sopraindicati [2607]. Note: 158 1 Per l'istituzione del registro delle imprese, vedi il D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581. Art. da 2613 a 2642 (omissis) ¶ Normativa europea Ris. 29 giugno 2000: Risoluzione del Consiglio e dei ministri incaricati dell'occupazione e della politica sociale, riuniti in sede di Consiglio concernente la partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini all'attività professionale e alla vita familiare (Pubblicata nella G.U.C.E. 31 luglio 2000, n. C 218) Il Consiglio dell'Unione europea e i ministri incaricati dell'occupazione e della politica sociale, riuniti in sede di Consiglio, considerando quanto segue: 159 (1) Il Trattato di Amsterdam stabilisce che la Comunità ha il compito di promuovere la parità tra uomini e donne, offrendo a tal fine nuove possibilità di azione comunitaria, segnatamente agli articoli 2, 3, 137 e 141 del trattato che istituisce la Comunità europea. (2) Il principio dell'uguaglianza tra uomini e donne implica la necessità di compensare lo svantaggio delle donne per quanto riguarda le condizioni di accesso e di partecipazione al mercato del lavoro e lo svantaggio degli uomini per quanto riguarda le condizione di partecipazione alla vita familiare, derivanti da pratiche sociali che ancora presuppongono il lavoro non retribuito derivante dalla cura della famiglia come responsabilità principale delle donne e il lavoro retribuito derivante da un'attività economica come responsabilità principale degli uomini. (3) Il principio dell'uguaglianza tra uomini e donne in materia di impiego e di occupazione implica la parità tra padri e madri che lavorano, in particolare quando per loro è necessario assentarsi dal luogo di lavoro per occuparsi dei figli o di altre persone a carico. (4) La partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini sia al mercato del lavoro che alla vita familiare, che va a vantaggio sia degli uomini che delle donne, costituisce un elemento indispensabile allo sviluppo della società, e la maternità, la paternità e i diritti dei figli sono valori sociali fondamentali che devono essere protetti dalla società, dagli Stati membri e dalla Comunità europea. (5) Sia gli uomini che le donne, senza discriminazioni fondate sul sesso, hanno diritto a conciliare la vita professionale con quella familiare. (6) Esiste un importante acquis comunitario da tener presente, così come altre iniziative pertinenti nell'ambito dell'Unione europea, al fine di conciliare l'attività professionale con la vita familiare. (7) La decisione 2000/228/CE del Consiglio, del 13 marzo 2000, relativa agli orientamenti per la politica degli Stati membri in materia di occupazione per il 2000 prevede il rafforzamento delle politiche di uguaglianza delle opportunità per le donne e gli uomini, attribuendo particolare importanza alla necessità di introdurre misure per conciliare la vita professionale con quella familiare. Tale decisione sottolinea l'importanza, per gli uomini e le donne, delle politiche in materia di interruzione di carriera, di congedo parentale, di lavoro a tempo parziale e formule flessibili di lavoro che, rispettando il necessario equilibrio tra flessibilità e sicurezza, vadano nell'interesse sia dei lavoratori che dei datori di lavoro. (8) Il Consiglio europeo di Lisbona, del 23 e 24 marzo 2000, riconosce l'importanza di approfondire tutti gli aspetti della parità di opportunità, compresa la riduzione della segregazione occupazionale e la semplificazione delle condizioni volte a conciliare la vita professionale con quella familiare, e ritiene che uno degli obiettivi generali delle politiche attive in materia di occupazione debba consistere nel portare ad oltre il 60% la percentuale delle donne occupate entro il 2010. (9) Esiste un insieme di strumenti e di impegni internazionali intesi a conciliare l'attività professionale con la vita familiare, in particolare nell'ambito delle Nazioni Unite, del Consiglio d'Europa e dell'Organizzazione internazionale del lavoro. E tenendo conto che: (10) A norma dell'articolo 141, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità europea, è importante tutelare i lavoratori uomini e donne che esercitano diritti inerenti alla paternità, alla maternità o alla conciliazione della vita professionale con quella familiare. (11) L'inizio del XXI secolo costituisce un momento simbolico per dare concretezza al nuovo contratto sociale di genere in cui l'effettiva parità delle donne e degli uomini nella sfera pubblica e in quella privata sia socialmente accettata come condizione di democrazia, presupposto di cittadinanza e garanzia dell'autonomia e della libertà individuali, con riflessi in tutte le politiche dell'Unione europea. 1. affermano che: a) L'obiettivo della partecipazione equilibrata degli uomini e delle donne all'attività professionale e alla vita familiare, parallelamente all'obiettivo di un'equilibrata partecipazione di donne e uomini al processo decisionale, costituiscono due presupposti particolarmente importanti per la parità tra donne e uomini; 160 b) È necessario un approccio globale e integrato per conciliare la vita professionale con quella familiare, in quanto diritto degli uomini e delle donne, fattore di realizzazione personale nella vita pubblica, sociale, familiare e privata, valore sociale fondamentale e responsabilità della società, degli Stati membri e della Comunità europea; c) È necessario fare tutti gli sforzi e promuovere mezzi concreti, con le relative misure di accompagnamento e di valutazione, in particolare mediante indicatori appropriati, per garantire i mutamenti delle strutture e degli atteggiamenti indispensabili a creare una partecipazione equilibrata di donne e uomini alla sfera professionale e a quella familiare; d) È necessario promuovere azioni per migliorare la qualità della vita di tutte le persone, nel rispetto e nella solidarietà attiva tra donne e uomini e per quanto riguarda sia le generazioni future che le generazioni precedenti. 2. Incoraggiano gli Stati membri: a) Ad accentuare, nei programmi dei rispettivi governi, la promozione della partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini all'attività professionale e alla vita familiare come una delle condizioni fondamentali per una parità effettiva, indicando le misure concrete, sia di carattere trasversale sia specifiche, che dovranno essere adottate; b) A sviluppare strategie globali e integrate volte a conseguire una partecipazione equilibrata degli uomini e delle donne alla vita professionale e alla vita familiare, tenendo presenti le misure che seguono, fatte salve le migliori prassi applicate nei vari Stati membri; i) Valutare la possibilità che i rispettivi ordinamenti giuridici riconoscano ai lavoratori uomini un diritto individuale e non trasferibile al congedo di paternità dopo la nascita o l'adozione di un figlio, pur mantenendo i propri diritti inerenti al lavoro, da esercitare nello stesso periodo in cui la madre usufruisce del congedo di maternità, indipendentemente dalla durata del congedo di maternità e di quello di paternità; ii) Valutare la possibilità che i rispettivi ordinamenti giuridici riconoscano agli uomini diritti che consentano loro di fornire un maggior sostegno alla vita familiare, al fine di realizzare tale parità; iii) Rafforzare le misure volte ad incoraggiare una ripartizione equilibrata tra i lavoratori, uomini e donne, delle cure dovute a bambini, anziani, disabili e altri familiari a carico; iv) Rafforzare le misure che incoraggiano lo sviluppo di servizi di sostegno alle famiglie e fissare criteri di valutazione dei risultati relativi al miglioramento delle strutture di custodia per i bambini; v) Fornire, ove opportuno, protezione specifica alle famiglie monoparentali; vi) Vagliare la possibilità di armonizzare gli orari scolastici e di lavoro; vii) Valutare la possibilità di far rientrare nei programmi di studio la conciliazione della vita familiare con quella professionale come presupposto per la parità tra donne e uomini; viii) Compilare dati e pubblicare periodicamente relazioni con dati numerici sulla partecipazione delle donne e degli uomini al mercato del lavoro e sulla partecipazione degli uomini e delle donne alla vita familiare nonché sull'utilizzazione, da parte di donne e uomini, dei congedi di maternità, paternità e parentali, e relativi effetti sulla situazione delle donne e degli uomini nel mercato del lavoro, in modo da acquisire una conoscenza precisa della situazione effettiva e da promuovere la sensibilizzazione dell'opinione pubblica a questo settore; ix) Sostenere la ricerca scientifica in questo settore per consentire che si sviluppino idee e concetti nuovi; x) Sviluppare le misure di incitamento e di sostegno a favore delle organizzazioni non governative che si impegnano attivamente per realizzare l'obiettivo perseguito dalla presente risoluzione; xi) Concepire, lanciare e promuovere ad intervalli regolari campagne di informazione e di sensibilizzazione per far progredire la mentalità, sia a livello di popolazione nel suo insieme sia a livello dei gruppi specifici; xii) Incoraggiare le imprese, in particolare le piccole e medie imprese, a introdurre e intensificare pratiche gestionali che tengano conto della vita familiare dei propri lavoratori e lavoratrici. 3. Invitano le istituzioni e gli organi della Comunità europea: a) Ad applicare, in qualità di datori di lavoro e sulla base di una valutazione, misure che favoriscano l'assunzione e la carriera professionale equilibrate delle donne e degli uomini al fine di contribuire a lottare contro la segregazione orizzontale e verticale del mercato del lavoro; 161 b) A valutarne periodicamente i risultati e a provvedere alla pubblicazione dei relativi risultati. 4. Invitano la Commissione: a) A intensificare, segnatamente nel quadro dei programmi d'iniziativa comunitaria, la sua opera di informazione, sensibilizzazione, incitamento alla ricerca e istituzione di azioni pilota al fine di realizzare la partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini all'attività professionale e alla vita familiare; b) A tener conto della presente risoluzione nel quinto programma d'azione per la parità di opportunità tra uomini e donne, dando in particolare visibilità alla parità di responsabilità familiari tra uomini e donne nell'ambito dei suoi obiettivi strategici, e ponendo in adeguato rilievo le azioni che promuovono la partecipazione equilibrata degli uomini e delle donne all'attività professionale e alla vita familiare; c) A proporre, date le nuove esigenze di cui agli articoli 2, 3, 137, paragrafo 1 e all'articolo 141, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità e tenendo conto del suddetto quinto programma d'azione, nuove forme di partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini sia all'attività professionale che alla vita familiare; d) A cercare di sviluppare il dialogo tra le parti sociali a livello europeo, nel rispetto della loro autonomia, al fine di promuovere la parità tra donne e uomini nel conciliare la vita professionale e quella familiare; e) Ad assicurare una regolare informazione degli Stati membri sui progressi compiuti in questo settore. 5. Invitano i datori di lavoro dei settori pubblico e privato, i lavoratori e le parti sociali a livello nazionale e europeo: a) A intensificare gli sforzi al fine di garantire una partecipazione equilibrata degli uomini e delle donne all'attività professionale e alla vita familiare, in particolare mediante l'organizzazione dell'orario di lavoro e la soppressione delle condizioni che producono discriminazioni salariali tra donne e uomini; b) In particolare, le parti sociali a sforzarsi di trovare soluzioni atte a promuovere la partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini all'attività professionale. 6. Si impegnano a promuovere periodicamente dibattiti sui temi della presente risoluzione in un quadro normativo parallelo alla tematica della partecipazione equilibrata degli uomini e delle donne al processo decisionale. Dec. 2000/228/CE del 13 marzo 2000 - Decisione del Consiglio relativa agli orientamenti per la politica degli Stati membri in materia di occupazione per il 2000 (Pubblicata nella G.U.C.E. 21 marzo 2000, n. L 72) Il Consiglio dell'Unione europea (omissis), decide: Articolo unico Sono adottati gli orientamenti per gli Stati membri in materia di occupazione per il 2000, di cui all'allegato. Gli Stati membri devono tener conto di tali orientamenti nelle rispettive politiche in materia di occupazione. Fatto a Bruxelles, addì 13 marzo 2000. Per il Consiglio Il Presidente E. Ferro Rodrigues Allegato 162 Orientamenti per l'occupazione 2000 I. Migliorare la capacità d'inserimento professionale Lottare contro la disoccupazione giovanile e prevenire la disoccupazione di lunga durata Per modificare l'evoluzione della disoccupazione giovanile e di quella di lunga durata, gli Stati membri dovranno intensificare i loro sforzi per sviluppare strategie preventive e orientate allo sviluppo della capacità d'inserimento professionale, basandosi sull'identificazione precoce delle esigenze individuali; entro un termine che sarà fissato da ciascuno Stato membro, ma che non potrà superare i tre anni (tale termine potrà tuttavia essere superiore negli Stati membri con una disoccupazione particolarmente elevata), gli Stati membri faranno in modo: 1) di offrire un nuovo punto di partenza a tutti i giovani disoccupati prima dei sei mesi di disoccupazione, sotto forma di formazione, di riconversione, di esperienza professionale, di impiego o di qualunque altra misura atta a favorire l'inserimento professionale, al fine di garantirne l'effettiva integrazione nel mercato del lavoro; 2) di offrire un nuovo punto di partenza anche ai disoccupati adulti prima che compiano i dodici mesi di disoccupazione, attraverso una delle misure sopra indicate o, più in generale, attraverso un accompagnamento individuale di orientamento professionale, al fine di garantire la loro effettiva integrazione nel mercato del lavoro. Queste misure preventive e di inserimento dovrebbero essere combinate con misure di reinserimento dei disoccupati di lunga durata. In tale contesto, gli Stati membri dovrebbero perseguire la modernizzazione dei servizi pubblici di collocamento, in modo da attuare la strategia di prevenzione e di attivazione nella maniera più efficace. Passare da misure passive a misure attive I sistemi di indennizzazione, di imposizione e di formazione devono, ove necessario, essere rivisti e adeguati al fine di promuovere attivamente la capacità d'inserimento professionale. Tali sistemi devono inoltre interagire al fine di accrescere gli incentivi a rientrare nel mercato del lavoro. A tal fine ciascuno Stato membro: 3) si sforzerà di aumentare sensibilmente il numero di persone che beneficiano di misure attive in grado di facilitare il loro inserimento professionale, nella prospettiva di un'effettiva integrazione nel mercato del lavoro. Per aumentare la percentuale di disoccupati cui sarà proposta una formazione o qualsiasi altra misura analoga, lo Stato membro fisserà in particolare un obiettivo, in funzione della sua situazione di partenza, per il progressivo ravvicinamento alla media dei tre Stati membri più efficaci in questo ambito, e di almeno il 20%; 4) esaminerà ed eventualmente riorienterà i suoi sistemi di indennizzazione e di imposizione; - in modo tale da incitare i disoccupati o gli inattivi a cercare e cogliere le possibilità di lavoro o a rafforzare la loro capacità d'inserimento professionale, e i datori di lavoro a creare nuovi posti di lavoro; - è inoltre importante sviluppare una politica volta a prolungare la vita attiva, comprendente misure adeguate che consentano, ad esempio, di mantenere la capacità di lavoro, l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e altre formule flessibili di lavoro, affinché i lavoratori più anziani possano continuare a partecipare attivamente alla vita professionale. Incoraggiare una strategia di partnership Le azioni dei soli Stati membri non saranno sufficienti per raggiungere i risultati sperati in materia di inserimento professionale. Di conseguenza: 5) le parti sociali sono urgentemente invitate, ai loro diversi livelli di responsabilità e di azione, a concludere al più presto accordi allo scopo di aumentare le opportunità in materia di formazione, di esperienza professionale, di tirocinio o di altre misure atte a promuovere l'occupabilità dei disoccupati, giovani e adulti, e l'entrata nel mercato del lavoro; 6) per contribuire allo sviluppo di una manodopera qualificata e adattabile, gli Stati membri, unitamente alle parti sociali, cercheranno di sviluppare le opportunità di formazione continua, in 163 particolare nei settori delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e ogni Stato membro fisserà un obiettivo, tenuto conto della propria situazione interna, per quanto concerne le persone che beneficiano di tali misure. L'accento sarà posto in particolare sulla facilità di accesso dei lavoratori più anziani. Facilitare il passaggio dalla scuola al lavoro Le prospettive di occupazione sono mediocri per i giovani che lasciano il sistema scolastico senza avere acquisito le attitudini necessarie per accedere al mercato del lavoro. Di conseguenza, gli Stati membri: 7) miglioreranno la qualità del loro sistema scolastico, in modo tale da ridurre sostanzialmente il numero di giovani che lo abbandonano prematuramente. I giovani con difficoltà di apprendimento dovrebbero essere oggetto di particolare attenzione; 8) vigileranno affinché i giovani siano in possesso di una maggiore capacità di adattamento ai cambiamenti tecnologici ed economici e di qualifiche corrispondenti alle esigenze del mercato del lavoro. Gli Stati membri si concentreranno in particolare sullo sviluppo e la modernizzazione dei loro sistemi di formazione integrata del lavoro e di formazione professionale, ove opportuno in cooperazione con le parti sociali, elaborando schemi di formazione adeguati che consentano agli allievi e agli insegnanti di acquisire conoscenze e competenze informatiche, attrezzando inoltre le scuole con materiale informatico e agevolando l'accesso degli allievi a Internet entro la fine del 2002. Promuovere un mercato del lavoro aperto a tutti Numerosi gruppi e individui hanno particolari difficoltà ad acquisire le competenze necessarie per accedere e rimanere nel mercato del lavoro. È quindi necessario mettere a punto un insieme coerente di politiche che favoriscano l'integrazione di questi gruppi e di questi individui nel mondo del lavoro e consentano di lottare contro la discriminazione. Ciascuno Stato membro: 9) dedicherà particolare attenzione alle esigenze dei disabili, delle minoranze etniche e di altri gruppi e individui suscettibili di essere sfavoriti ed elaborerà politiche preventive e attive adeguate al fine di favorire la loro integrazione nel mercato del lavoro. Racc. 2000/164/CE del 14 febbraio 2000 (Pubblicata nella G.U.C.E. 25 febbraio 2000, n. L 52) Raccomandazione del Consiglio riguardante l'attuazione delle politiche in materia di occupazione degli Stati membri. Allegato (omissis) VIII. ITALIA Il mercato del lavoro ha mostrato una lieve ripresa nel 1998. L'occupazione ha registrato un moderato aumento dello 0,6% in un contesto di modesta crescita economica e di un netto calo dei costi unitari della manodopera in termini reali. Tuttavia, tale miglioramento non è stato sufficiente a risolvere i problemi strutturali che da lungo tempo affliggono il mercato del lavoro, tra cui: - lenta crescita dell'occupazione e basso tasso di occupazione, del 50,8% (inferiore di quasi 10 punti percentuali rispetto alla media comunitaria), in collegamento con un basso tasso di occupazione medio nel settore dei servizi (31,7%); - elevato tasso medio di disoccupazione, che rimane di due punti superiore alla media comunitaria, cui si aggiungono elevati livelli, in aumento, di disoccupazione giovanile (12,9% dei giovani) e di disoccupazione di lunga durata (8,4% della forza lavoro); - grande disparità tra donne e uomini in termini di occupazione, di quasi 30 punti percentuali, contro i 20 punti percentuali registrati per l'Unione nel suo insieme; inoltre, la disoccupazione riguarda in misura molto maggiore le donne rispetto agli uomini (rispettivamente 16,7% e 9,4%); 164 - rimangono significative le differenze regionali in termini di disoccupazione tra il nord e il sud (nel sud la disoccupazione raggiunge il 22,8%, percentuale di dieci punti superiore alla media nazionale); - carico fiscale sul lavoro superiore alla media, con un'aliquota d'imposta implicita sul reddito da lavoro che si attesta al 50% (contro una media comunitaria del 43%). L'Italia è invitata a: 1) intraprendere un'azione decisa, coerente e misurabile per prevenire il diffondersi della disoccupazione di lunga durata tra i disoccupati giovani e adulti. In particolare, occorrono sforzi più intensi per completare la riforma dei servizi per l'occupazione, per attuare politiche preventive in conformità con gli orientamenti 1 e 2 e per migliorare la qualità della formazione professionale. Occorre proseguire gli sforzi mirati a migliorare il sistema statistico di monitoraggio, in modo da fornire entro il 2000 gli indicatori sulla prevenzione e l'attivazione, conformemente alle definizioni e ai metodi concordati; 2) adottare e realizzare strategie coerenti, comprendenti misure normative, fiscali e di altro genere, mirate ad alleggerire l'onere amministrativo che grava sulle imprese, a stimolare l'imprenditorialità e a sfruttare il potenziale del settore dei servizi in termini di creazione di posti di lavoro; 3) proseguire gli attuali sforzi di riforma mirati a spostare il carico fiscale dal lavoro ad altre basi imponibili; 4) proseguire l'attuazione della riforma delle pensioni e di altri sistemi previdenziali, allo scopo di ridurre il passaggio dal mercato del lavoro al pensionamento e ad altri regimi previdenziali; 5) adottare politiche globali al fine di colmare le ampie disparità tra donne e uomini in termini di occupazione e disoccupazione, basandosi tra l'altro sulle specifiche iniziative già esistenti. Occorre inoltre introdurre politiche di parità tra i sessi nel quadro di tutti i pilastri del piano di azione nazionale (PAN) in materia di occupazione. Dec. 2000/98/CE del 24 gennaio 2000: Decisione del Consiglio che istituisce il comitato per l'occupazione. (Pubblicata nella G.U.C.E. 4 febbraio 2000, n. L 29) Il Consiglio dell'Unione europea, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130, visto il parere del Parlamento europeo (Parere reso il 4 novembre 1999) considerando quanto segue: (1) l'articolo 3 del trattato stabilisce che l'azione della Comunità comporta la promozione del coordinamento tra le politiche degli Stati membri in materia di occupazione al fine di accrescerne l'efficacia con lo sviluppo di una strategia coordinata per l'occupazione; (2) il titolo VIII della parte terza del trattato stabilisce le procedure attraverso le quali gli Stati membri e la Comunità dovrebbe adoperarsi per sviluppare una strategia coordinata a favore dell'occupazione, e in particolare a favore della promozione di una forza lavoro competente, qualificata, adattabile e i mercati del lavoro in grado di rispondere ai mutamenti economici. Tale titolo prevede l'istituzione di un comitato per l'occupazione a carattere consultivo (definito in prosieguo il "comitato"); (3) nell'adempimento dei suoi compiti, tra i quali rientra l'attività di consulenza e il contributo ai lavori del Consiglio e della Commissione, il comitato dovrebbe contribuire a far sì che la strategia europea per l'occupazione, il coordinamento delle politiche macroeconomiche e il processo di riforme economiche siano formulati e attuati in modo coerente e reciprocamente vantaggioso; (4) è auspicabile che il comitato e gli organi comunitari impegnati nel coordinamento delle politiche economiche, in particolare il comitato economico e finanziario e il comitato di politica economica, operino in stretta collaborazione; (5) il comitato dovrebbe collaborare strettamente con le parti sociali, in particolare con quelle rappresentate nell'ambito del comitato permanente dell'occupazione previsto dalla decisione 1999/207/CE del Consiglio, del 9 marzo 1999, relativa alla riforma del comitato permanente dell'occupazione e che modifica la decisione 70/532/CEE; 165 (6) il comitato per l'occupazione deve sostituire il comitato per l'occupazione e il mercato del lavoro, istituito dalla decisione del Consiglio 97/16/CE; occorre dunque abrogare la decisione 97/16/CE, ha deciso quanto segue: Articolo 1 Istituzioni e funzioni. 1. È istituito dal Consiglio il comitato per l'occupazione (in prosieguo denominato "comitato") a carattere consultivo, incaricato di promuovere il coordinamento fra gli Stati membri in materia di politiche dell'occupazione e del mercato del lavoro, in base alle disposizioni del trattato e nel rispetto dei poteri delle istituzioni e degli organi della Comunità. 2. I compiti del comitato sono i seguenti: - controllare la situazione e le politiche dell'occupazione negli Stati membri e nella Comunità; - fatto salvo l'articolo 207 del trattato, formulare pareri su richiesta del Consiglio o della Commissione oppure di propria iniziativa, e contribuire alla preparazione dei lavori del Consiglio di cui all'articolo 128 del trattato. A tal fine, il comitato deve anche, in particolare, provvedere a: - promuovere la presa in considerazione dell'obiettivo dell'elevato livello di occupazione nella formulazione e attuazione delle politiche e azioni comunitarie; - contribuire alla procedura che ha portato all'adozione delle grandi linee di politica economica per assicurare la coerenza tra gli orientamenti in materia di occupazione e le suddette grandi linee e contribuire alla sinergia tra la strategia europea per l'occupazione, il coordinamento delle politiche macroeconomiche e il processo di riforma economica in modo che si sostengano mutualmente; - partecipare al dialogo macroeconomico a livello comunitario; - promuovere gli scambi di informazioni e di esperienze fra gli Stati membri e con la Commissione. art. da 2 a 5 (omissis) Articolo 6 Abrogazione. Il comitato per l'occupazione e il mercato del lavoro, istituito dalla decisione 97/16/CE, cessa di esistere alla data della prima riunione del comitato istituito dalla presente decisione. La prima riunione del comitato si tiene non oltre quattro mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione. La decisione 97/16/CE è abrogata alla data in cui cessa di esistere il comitato per l'occupazione e il mercato del lavoro. Ris. 17 giugno 1999: Risoluzione del Consiglio relativa alle pari opportunità di lavoro per i disabili (Pubblicata nella G.U.C.E. 2 luglio 1999, n. C 186) Il Consiglio dell'Unione europea, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, considerando quanto segue: (1) un obiettivo essenziale della Comunità, come viene individuato nella strategia coordinata europea per l'occupazione, è quello di promuovere un elevato livello di occupazione; (2) negli orientamenti in materia di occupazione per il 1999 l'orientamento 9 riconosce che ogni Stato membro dovrà prestare "particolare attenzione alle necessità delle persone disabili, delle minoranze etniche nonché di altri gruppi e individui che possono essere svantaggiati, e" sviluppare "forme appropriate di politiche preventive e attive per favorire la loro integrazione nel mercato del lavoro"; (3) il Consiglio, nella raccomandazione del 24 luglio 1986 ha riconosciuto i punti essenziali dell'integrazione dei disabili relativamente alla formazione professionale e all'occupazione; (4) la carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 9 dicembre 1989 prevede, al punto 26, che "ogni persona handicappata, a prescindere dall'origine e dalla natura dell'handicap, deve poter beneficiare di concrete misure aggiuntive intese a favorire l'inserimento sociale e 166 professionale. Tali misure devono riguardare la formazione professionale, l'ergonomia, l'accessibilità, la mobilità, i mezzi di trasporto e l'alloggio e devono essere in funzione delle capacità degli interessati"; (5) nella loro risoluzione del 20 dicembre 1996 in merito alle pari opportunità per i disabili il Consiglio e i rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio hanno ribadito il loro impegno al principio della parità di opportunità nell'elaborazione di politiche globali per i disabili; (6) la Commissione delle Comunità europee ha fissato gli orientamenti fondamentali di una strategia in materia di disabili e di occupazione in un documento del 22 settembre 1998 dal titolo "Migliorare il livello di occupazione delle persone disabili - Una sfida comune", tenendo conto della strategia europea per l'occupazione e dell'analisi di alcuni punti essenziali dei piani d'azione nazionali per l'occupazione per il 1998. La Commissione è giunta anche alla conclusione che è necessario superare la fase di frammentazione in singole iniziative e stabilire una strategia coordinata; (7) al fine di creare pari opportunità per i disabili per quanto concerne l'accesso all'occupazione, la salvaguardia del posto di lavoro e le possibilità di carriera, - la convenzione n. 159 e la raccomandazione n. 168 dell'Organizzazione internazionale del lavoro concernenti la riabilitazione professionale e l'impiego delle persone handicappate, del 20 giugno 1983, - la raccomandazione n. R(92) 6 del Consiglio d'Europa su una politica coerente per il riadattamento dei disabili, del 9 aprile 1992, e - le norme standard relative alla parità di opportunità per i disabili, adottate sotto forma di risoluzione dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite in data 20 dicembre 1993, esortano gli Stati membri a creare, valutare e riesaminare le misure di sostegno per l'inserimento dei disabili, in particolare nel campo dell'occupazione; (8) malgrado i risultati raggiunti e i miglioramenti realizzati in singoli casi, i disabili continuano a dover affrontare ostacoli maggiori e situazioni sfavorevoli nella ricerca e nel mantenimento del posto di lavoro e per partecipare appieno alla vita socioeconomica della comunità di cui fanno parte, adotta la presente risoluzione: 1. Il Consiglio prende atto e approva gli intensi sforzi compiuti e previsti dagli Stati membri per la definizione e l'attuazione delle politiche volte all'inserimento dei disabili nel mondo del lavoro, in particolare nell'ambito della strategia europea per l'occupazione; esso approva altresì il nuovo impulso conferito dagli orientamenti annuali sull'occupazione. 2. Il Consiglio sottolinea che i piani d'azione nazionali per l'occupazione costituiscono una piattaforma completa, nell'ambito della quale vanno rafforzate le politiche indicate in precedenza. Pertanto si invitano gli Stati membri: a) nel quadro delle politiche nazionali per l'occupazione, a porre un accento particolare, in collaborazione con le parti sociali e le organizzazioni non governative per i disabili, sulla promozione delle opportunità di lavoro per i disabili, nonché ad elaborare adeguate iniziative politiche preventive ed attive intese a promuovere il loro inserimento nel mercato del lavoro nel settore privato, incluso il lavoro autonomo, e in quello pubblico, b) a mettere pienamente a frutto le attuali e future possibilità dei fondi strutturali europei, in particolare del Fondo sociale europeo, e delle iniziative comunitarie pertinenti, per promuovere pari opportunità di lavoro per i disabili, c) in tale contesto, prestare particolare attenzione alle possibilità offerte dallo sviluppo della società dell'informazione di aprire nuove opportunità di lavoro, ma anche nuove sfide, ai disabili. 3. Il Consiglio accoglie con favore l'iniziativa delle parti sociali, a livello europeo, volta a individuare le buone pratiche e invita le parti sociali a tutti i livelli a svolgere un ruolo più importante nel creare migliori opportunità di lavoro e prevedere cambiamenti negoziati dell'organizzazione del lavoro, in collaborazione con i disabili. 4. Il Consiglio invita gli stessi disabili e le loro organizzazioni a fornire il proprio contributo per giungere alla parità delle opportunità di lavoro attraverso la comunicazione e lo scambio di 167 esperienze tra tutte le componenti del mercato del lavoro.5. Il Consiglio incoraggia le istituzioni comunitarie a promuovere, all'interno dei loro servizi, pari opportunità di lavoro per i disabili, sia con l'emanazione di norme sia avvalendosi pienamente degli strumenti giuridici e delle pratiche esistenti. 6. Il Consiglio invita la Commissione ad operare di concerto con gli Stati membri, in particolare nel quadro degli orientamenti europei in materia di occupazione e conformemente al principio di integrazione (mainstreaming), al fine di osservare e analizzare l'evoluzione dell'occupazione delle persone disabili sulla base di dati raffrontabili, ed elaborare, tenendo conto delle differenze nazionali, regionali e locali, nuove strategie ed azioni. 7. Il Consiglio afferma che, nel quadro di una politica globale coerente, la parità nelle opportunità di lavoro per i disabili sarà maggiore e sarà prestata un'attenzione particolare all'assunzione e alla permanenza sul posto di lavoro del personale, alla promozione, alla formazione, all'apprendimento e allo sviluppo permanente e alla protezione da licenziamenti non giustificati, e se saranno adeguatamente sostenuti settori quali - l'organizzazione del posto di lavoro, anche attraverso apparecchiature tecniche, incluso l'accesso alle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, - l'accesso al luogo di lavoro, - le qualificazioni e specializzazioni individuali richieste per il lavoro, - l'accesso all'orientamento professionale e ai servizi di collocamento. 8. Il Consiglio, prende atto del fatto che la Commissione intende presentare una proposta di strumento giuridico relativo alle pari opportunità di lavoro per i disabili. Dec. 1999/51/CE del 21 dicembre 1998: Decisione del Consiglio relativa alla promozione di percorsi europei di formazione integrata dal lavoro, ivi compreso l'apprendistato. (Pubblicata nella G.U.C.E. 22 gennaio 1999, n. L 17) Il Consiglio dell'Unione europea, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 127, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Comitato economico e sociale, deliberando secondo la procedura prevista dall'articolo 189 C del trattato, (1) considerando che il trattato conferisce alla Comunità la responsabilità di attuare una politica di formazione professionale che rafforza ed integra le azioni degli Stati membri, nel pieno rispetto della responsabilità di questi ultimi, favorendo in particolare la mobilità delle persone in formazione ed escludendo qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri; (2) considerando che con la decisione 63/266/CEE il Consiglio ha stabilito i principi generali e ha fissato alcuni obiettivi fondamentali per l'attuazione di una politica comune di formazione professionale; che con la decisione 94/819/CE esso ha adottato il programma d'azione Leonardo da Vinci per l'attuazione di una politica di formazione professionale della Comunità europea; (3) considerando che il Consiglio europeo di Firenze ha chiesto alla Commissione di intraprendere uno studio sul ruolo dell'apprendistato nella creazione di posti di lavoro; che il ruolo importante dell'apprendistato è stato messo in evidenza dalla Commissione con la comunicazione "Promuovere la formazione in apprendistato in Europa"; (4) considerando che, secondo la risoluzione del Consiglio del 18 dicembre 1979 relativa alla formazione in alternanza dei giovani, gli Stati membri favoriscono lo sviluppo di legami effettivi tra la formazione e l'esperienza sul luogo di lavoro; (5) considerando che la risoluzione del Consiglio del 15 luglio 1996 invita gli Stati membri a promuovere la trasparenza delle certificazioni della formazione professionale; (6) considerando che nelle conclusioni adottate il 6 maggio 1998 relative al Libro bianco della Commissione "Insegnare e apprendere. Verso una società conoscitiva" il Consiglio insiste sulla necessaria cooperazione tra la scuola e l'impresa; che negli "Orientamenti in materia di occupazione 168 per il 1998" e per il 1999 si chiede agli Stati membri di migliorare le prospettive occupazionali per i giovani, offrendo loro qualifiche rispondenti alle esigenze del mercato; che, in tale contesto, il Consiglio invita gli Stati membri, se necessario, ad istituire sistemi di apprendistato o a svilupparli; (7) considerando che gli istituti preposti alla formazione, da un lato, e le imprese, dall'altro, possono costituire spazi complementari per l'acquisizione di conoscenze e di competenze generali, tecniche, sociali e personali; che, in tale prospettiva, la formazione integrata dal lavoro, ivi compreso l'apprendistato, contribuisce significativamente ad un migliore inserimento sociale e professionale nella vita attiva e nel mercato del lavoro; che essa può andare a beneficio di varie categorie di persone e dei vari livelli d'istruzione e di formazione, ivi compresi i tipi d'istruzione superiore; (8) considerando che la risoluzione del Consiglio del 5 dicembre 1994 sulla qualità e l'interesse della formazione professionale sottolinea l'importanza della formazione alternata a periodi di lavoro e la necessità di intensificare i periodi di formazione professionale in altri Stati membri, nonché di inserire tali periodi nei programmi nazionali di formazione professionale; (9) considerando che, allo scopo di promuovere tale mobilità, è auspicabile istituire un documento denominato "Europass-Formazione" che comprovi, a livello comunitario, il periodo o i periodi di formazione svolti in un altro Stato membro; (10) considerando che occorre assicurarsi della qualità di tali periodi di mobilità transnazionale; che gli Stati membri hanno una responsabilità particolare in materia; che la Commissione, collaborando strettamente con gli Stati membri, dovrebbe predisporre un dispositivo d'informazione reciproca e di coordinamento delle iniziative e dei dispositivi elaborati dagli Stati membri ai fini dell'applicazione della presente decisione; (11) considerando che il Consiglio europeo straordinario di Lussemburgo sull'occupazione ha riconosciuto il ruolo determinante delle piccole e medie imprese (PMI) per la creazione di posti di lavoro duraturi; (12) considerando che la formazione integrata dal lavoro, ivi compreso l'apprendistato, presso le microimprese, le PMI e nel settore dell'artigianato costituisce un importante strumento d'inserimento professionale; che occorre tener conto delle loro esigenze specifiche in questo campo; (13) considerando che la persona che effettua una formazione dovrebbe essere debitamente informata delle disposizioni pertinenti in vigore nello Stato membro ospitante; (14) considerando che la carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori riconosce l'importanza di combattere ogni forma di discriminazione, in particolare quelle basate sul sesso, sul colore, sulla razza, sulle opinioni e sulle credenze; (15) considerando che nella raccomandazione del 30 giugno 1993 relativa all'accesso alla formazione professionale permanente il Consiglio incoraggia l'accesso delle donne e la loro partecipazione effettiva a tale formazione; che occorre pertanto promuovere le pari opportunità in sede di partecipazione ai percorsi europei; che a tal fine devono essere adottati provvedimenti adeguati; (16) considerando che la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, ha il compito di assicurare la coerenza globale tra l'attuazione della presente decisione e i programmi e le iniziative comunitari nel campo dell'istruzione, della formazione professionale e della gioventù; (17) considerando che occorre provvedere al controllo permanente di tale attuazione; che, di conseguenza, la Commissione è invitata a presentare una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale su detta attuazione e a formulare ogni proposta necessaria per il futuro; (18) considerando che è necessario prevedere, tre anni dopo l'adozione della presente decisione, una valutazione del suo impatto e un bilancio delle esperienze acquisite, che consentano di prendere in considerazione l'eventuale adozione di misure correttive; (19) considerando che, ai sensi del punto 2 della dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 6 marzo 1995, nella presente decisione è inserito un importo finanziario di riferimento, per facilitare l'introduzione del provvedimento Europass, senza per questo precludere le competenze dell'autorità di bilancio definite dal trattato; che il sostegno 169 finanziario fornito attraverso il bilancio comunitario è limitato a una fase iniziale compresa tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2004; (20) considerando che, in base ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità di cui all'articolo 3B del trattato, gli obiettivi dell'azione prevista per l'istituzione del documento "Europass-Formazione" richiedono una misura coordinata sul piano comunitario in ragione della diversità dei sistemi di formazione degli Stati membri; che la presente decisione non va al di là di quanto necessario per il conseguimento di questi obiettivi, ha adottato la presente decisione: Articolo 1 Oggetto. 1. La presente decisione ha per oggetto l'istituzione, in base ai principi comuni definiti all'articolo 3, del documento denominato "Europass-formazione". Esso è destinato ad attestare a livello comunitario il o i periodi di formazione effettuato(i) da una persona che segue una formazione integrata dal lavoro, ivi compreso, l'apprendistato, in uno Stato membro diverso da quello in cui ha luogo la formazione (denominati "percorsi europei"). 2. L'utilizzazione di tale documento e la partecipazione ai percorsi europei sono facoltative, e non comportano altri obblighi né conferiscono diritti diversi da quelli definiti dalla presente decisione. Articolo 2 Definizioni. Ai fini della presente decisione, tenuto conto delle differenze esistenti negli Stati membri fra i sistemi di formazione integrata dal lavoro, ivi compreso l'apprendistato, valgono le seguenti definizioni: 1) "percorso europeo": previo accordo sull'utilizzazione dell'Europass-Formazione, qualsiasi periodo di formazione professionale svolto da una persona in uno Stato membro (Stato membro ospitante) diverso da quello in cui la persona segue una formazione integrata dal lavoro (Stato membro di provenienza) e nell'ambito di tale formazione; 2) "persona che segue una formazione integrata dal lavoro": colui che, indipendentemente dall'età, segue una formazione professionale a qualsiasi livello, ivi compresa l'istruzione superiore. Tale formazione, riconosciuta o attestata dalle autorità competenti nello Stato membro di provenienza secondo le rispettive legislazioni, procedure o prassi in vigore, comporta periodi strutturati di formazione, in un'impresa ed eventualmente in un istituto o centro di formazione, quale che sia la posizione giuridica della persona in questione (parte di un contratto di lavoro, di un contratto di apprendistato, allievo o studente); 3) "tutore": colui che, presso un datore di lavoro privato o pubblico o un istituto o centro di formazione dello Stato membro ospitante, è incaricato di aiutare, informare, guidare e seguire durante il loro percorso europeo le persone che seguono una formazione; 4) "Europass-Formazione": documento attestante che il suo titolare ha effettuato uno o più periodi di formazione integrata dal lavoro, ivi compreso l'apprendistato, in un altro Stato membro, secondo le modalità di cui alla presente decisione; 5) "organismo d'accoglienza": organismo dello Stato membro ospitante (in particolare, datore di lavoro privato o pubblico, istituto o centro di formazione) con cui è stato istituito un partenariato con l'organismo responsabile dell'organizzazione della formazione nello Stato membro di provenienza per effettuare un percorso europeo. Articolo 3 Contenuto e principi comuni. Le seguenti condizioni si applicano all'utilizzazione dell'Europass-Formazione: 1) ogni percorso europeo fa parte della formazione seguita nello Stato membro di provenienza secondo la legislazione, le procedure o le prassi applicabili in tale Stato; 170 2) l'organismo responsabile dell'organizzazione della formazione nello Stato membro di provenienza e l'organismo d'accoglienza stabiliscono, nell'ambito del partenariato, il contenuto, gli obiettivi, la durata e le modalità del percorso europeo; 1) il percorso europeo è seguito e controllato da un tutore. Articolo 4 Europass-Formazione. 1. Il documento comunitario d'informazione denominato "Europass-Formazione", il cui contenuto e la cui presentazione sono descritti nell'allegato, viene rilasciato dall'organismo responsabile dell'organizzazione della formazione nello Stato membro di provenienza a chiunque effettui un percorso europeo. 2. L'Europass-Formazione: a) precisa la formazione professionale seguita, nell'ambito della quale è stato effettuato il percorso europeo, nonché la qualifica o il diploma, il titolo o qualsiasi altro certificato conseguito durante la formazione; b) specifica che il percorso europeo fa parte della formazione seguita nello Stato membro di provenienza secondo la legislazione, le procedure o le prassi applicabili in tale Stato; c) identifica il contenuto del percorso europeo, fornendo informazioni pertinenti sull'esperienza professionale o la formazione seguita durante il percorso nonché, se del caso, le competenze acquisite e il metodo di valutazione delle stesse; d) indica la durata del percorso europeo organizzato dall'organismo d'accoglienza durante l'esperienza professionale o la formazione; e) identifica l'organismo d'accoglienza; f) identifica la funzione del tutore; g) è rilasciato dall'organismo responsabile dell'organizzazione della formazione nello Stato membro di provenienza. Esso contiene, per ciascun percorso europeo, un'attestazione che è parte integrante dell'Europass-Formazione, compilata dall'organismo d'accoglienza e firmata da quest'ultimo e dal beneficiario. Articolo 5 Coerenza e complementarità. Nel rispetto delle procedure previste dai programmi e dalle iniziative comunitari nel campo dell'istruzione e della formazione professionale, ed entro i limiti delle risorse a questi assegnati, la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, assicura la coerenza globale fra l'attuazione della presente decisione e tali programmi e iniziative. Articolo 6 Misure d'incoraggiamento e di accompagnamento. 1. La Commissione assicura la realizzazione, la diffusione ed il controllo adeguati degli "EuropassFormazione" in stretta cooperazione con gli Stati membri. A tal fine, ciascuno Stato membro designa uno o più organismi preposti all'attuazione a livello nazionale, in stretta cooperazione con le parti sociali nonché, se del caso, con gli organismi rappresentativi della formazione integrata dal lavoro. 2. A tal fine, ciascuno Stato membro adotta misure per: a) facilitare l'accesso all'Europass-Formazione diffondendo le informazioni necessarie; b) permettere una valutazione delle azioni eseguite; e c) favorire pari opportunità, in particolare sensibilizzando tutte le persone interessate. 3. In stretta cooperazione con gli Stati membri, la Commissione predispone un sistema di reciproca informazione e di coordinamento. 4. Nell'attuare le disposizioni della presente decisione, la Commissione e gli Stati membri tengono conto dell'importanza delle PMI e dell'artigianato, nonché delle loro esigenze specifiche. 171 Articolo 7 Finanziamento. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, paragrafi 1, 3 e 4, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2004, l'importo finanziario di riferimento necessario è pari a 7,3 milioni di ECU. Gli stanziamenti annui sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie. Direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 99/70/CE del 28-6-1999 (Pubblicata nella GUCE n° L. 175 del 10 luglio 1999): recante Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato IL CONSIGLIO DELL' UNIONE EUROPEA visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 139, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue: (1) con l’entrata in vigore del trattato di Amsterdam, le disposizioni dell’accordo sulla politica sociale annesso al protocollo sulla politica sociale allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, sono state inserite negli articoli da 136 a 139 del trattato che istituisce la Comunità europea; (2) le parti sociali possono, a norma dell’articolo 139 paragrafo 2 del trattato, richiedere congiuntamente che gli accordi a livello comunitario siano attuati da una decisione del Consiglio su proposta della Commissione; (3) il punto 7 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori stabilisce tra l’altro che la realizzazione del mercato interno deve portare ad un miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori nella Comunità europea. Tale processo avverrà mediante il ravvicinamento di tali condizioni, che costituisca un progresso, soprattutto per quanto riguarda le forme di lavoro diverse dal lavoro a tempo indeterminato, come il lavoro a tempo determinato, il lavoro a tempo parziale, il lavoro interinale e il lavoro stagionale; (4) il Consiglio non e' stato in grado di deliberare sulla proposta di direttiva relativa a determinati rapporti di lavoro per quanto riguarda le distorsioni di concorrenza<2>, né sulla proposta di direttiva relativa a determinati rapporti di lavoro per quanto riguarda le condizioni di lavoro<3>; (5) le conclusioni del Consiglio europeo di Essen hanno sottolineato la necessità di provvedimenti per <<incrementare l’intensità occupazionale della crescita, in particolare mediante un’organizzazione più flessibile del lavoro, che risponda sia ai desideri dei lavoratori che alle esigenze della competitività>>; (6) la risoluzione del Consiglio del 9-2-1999 relativa agli orientamenti in materia di occupazione per il 1999 invita le parti sociali a tutti i livelli appropriati a negoziare accordi per modernizzare l’organizzazione del lavoro, comprese forme flessibili di lavoro, al fine di rendere le imprese produttive e competitive e di realizzare il necessario equilibrio tra la flessibilità e la sicurezza; (7) la Commissione, in base all’articolo 3, paragrafo 2 dell’accordo sulla politica sociale, ha consultato le parti sociali sul possibile orientamento di un’azione comunitaria relativa alla flessibilità dell’orario di lavoro e alla sicurezza dei lavoratori; (8) la Commissione, reputando a seguito di tale consultazione che un’azione comunitaria era opportuna, ha nuovamente consultato le parti sociali sul contenuto della proposta in questione, a norma dell’articolo 3, paragrafo 3 di detto accordo; (9) le organizzazioni intercategoriali a carattere generale Unione delle confederazioni delle industrie della Comunità europea (UNICE), Centro europeo dell’impresa e partecipazione pubblica (CEEP), Confederazione europea dei sindacati (CES) hanno informato la Commissione, con lettera congiunta del 23-3-1998, che intendevano avviare il procedimento previsto all’articolo 4 di detto accordo; che esse hanno chiesto alla Commissione, con lettera congiunta, un periodo supplementare 172 di tre mesi; la Commissione e' venuta incontro a questa richiesta prorogando il periodo previsto per le trattative fino al 30 marzo del 1999; (10) il 18-3-1999 dette organizzazioni intercategoriali hanno concluso un accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e che esse hanno trasmesso alla Commissione la loro domanda congiunta affinché sia data attuazione a tale accordo quadro con decisione del Consiglio su proposta della Commissione, a norma dell’articolo 4, paragrafo 2 dell’accordo sulla politica sociale; (11) il Consiglio, nella sua risoluzione del 6-12-1994 <<relativa ad alcune prospettive di una politica sociale dell’Unione europea: contributo alla convergenza economica e sociale dell’Unione>><4>, ha invitato le parti sociali a sfruttare le possibilità di concludere accordi, in quanto sono di norma più vicine alla realtà sociale e ai problemi sociali; (12) le parti contraenti, nel preambolo all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso il 66-1997, hanno annunciato di voler considerare la necessità di simili accordi relativi ad altre forme di lavoro flessibile; (13) le parti sociali hanno voluto attribuire particolare attenzione al lavoro a tempo determinato, pur dichiarando le proprie intenzioni di esaminare l’esigenza di accordi analoghi per il lavoro temporaneo; (14) le parti contraenti hanno voluto concludere un accordo quadro sul lavoro a tempo determinato che stabilisce i principi generali e i requisiti minimi per i contratti e i rapporti di lavoro a tempo determinato; hanno espresso l’intenzione di migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo l’applicazione del principio di non discriminazione, nonché di creare un quadro per la prevenzione degli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato; (15) l’atto appropriato per l’attuazione dell’accordo quadro e' costituito da una direttiva ai sensi dell’articolo 249 del trattato; tale atto vincola quindi gli Stati membri per quanto riguarda il risultato da raggiungere, ma lascia ad essi la scelta della forma e dei mezzi; (16) in base ai principi di sussidiarietà e proporzionalità definiti dall’articolo 5 del trattato, gli obiettivi della presente direttiva non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono quindi essere meglio perseguiti a livello comunitario; la presente direttiva non eccede quanto e' necessario per realizzare tali obiettivi; (17) per quanto riguarda i termini utilizzati nell’accordo quadro la presente direttiva, senza definirli precisamente, lascia agli Stati membri il compito di provvedere alla loro definizione secondo la legislazione e/o la prassi nazionale, come per altre direttive adottate nel settore sociale che utilizzano termini simili, purché dette definizioni rispettino il contenuto dell’accordo quadro; (18) la Commissione ha elaborato la sua proposta di direttiva, in linea con la propria comunicazione del 14-12-1993 concernente l’attuazione del protocollo sulla politica sociale, e alla propria comunicazione del 20-5-1998 che adegua e promuove il dialogo sociale a livello comunitario, tenendo conto della rappresentatività delle parti contraenti, del loro mandato, e della legittimità di ciascuna clausola dell’accordo quadro; i firmatari hanno una rappresentatività cumulativa sufficiente; (19) la Commissione ha informato il Parlamento europeo e il Comitato economico e sociale sottoponendo loro il testo dell’accordo corredato dalla sua proposta di direttiva e della rispettiva relazione in linea con la sua comunicazione riguardante l’attuazione dell’accordo sulla politica sociale; (20) il Parlamento europeo ha adottato il 6-5-1999 una risoluzione sull’accordo quadro delle parti sociali; (21) l’attuazione dell’accordo quadro contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di cui all’articolo 136 del trattato, ha adottato la presente direttiva: ¶art. 1 173 Scopo della presente direttiva e' attuare l’accordo quadro sui contratti a tempo determinato, che figura nell’allegato, concluso il 18-3-1999 fra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale (CES, CEEP e UNICE). art. 2 Gli Stati membri mettono in atto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi entro il 10-7-2001 o si assicurano che, entro tale data, le parti sociali introducano le disposizioni necessarie mediante accordi. Gli Stati membri devono prendere tutte le disposizioni necessarie per essere sempre in grado di garantire i risultati prescritti dalla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Gli Stati membri possono fruire di un periodo supplementare e non superiore ad un anno, ove sia necessario e previa consultazione con le parti sociali, in considerazione di difficoltà particolari o dell’attuazione mediante contratto collettivo. Essi devono informare immediatamente la Commissione di tali circostanze. Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al primo paragrafo, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da tale riferimento all’atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono stabilite dagli Stati membri. ¶art. 3 La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee. art. 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Allegato CES-UNICE-CEEP Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato Preambolo Il presente accordo quadro illustra il ruolo che le parti sociali possono svolgere nell’ambito della strategia europea per l’occupazione adottata durante il vertice straordinario del Lussemburgo nel 1997 e, rappresentando il seguito dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, e' un ulteriore contributo in direzione di un migliore equilibrio fra <<la flessibilità dell’orario di lavoro e la sicurezza dei lavoratori>>. Le parti firmatarie dell’accordo riconoscono che i contratti a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro fra i datori di lavoro e i lavoratori. Esse inoltre riconoscono che i contratti a tempo determinato rispondono, in alcune circostanze, sia alle esigenze dei datori di lavoro sia a quelle dei lavoratori. Il presente accordo stabilisce i principi generali e i requisiti minimi relativi al lavoro a tempo determinato, riconoscendo che la loro applicazione dettagliata deve tener conto delle realtà specifiche delle situazioni nazionali, settoriali e stagionali. Esso indica la volontà delle parti sociali di stabilire un quadro generale che garantisca la parità di trattamento ai lavoratori a tempo determinato, proteggendoli dalle discriminazioni, e un uso dei contratti di lavoro a tempo determinato accettabile sia per i datori di lavoro sia per i lavoratori. Il presente accordo si applica ai lavoratori a tempo determinato, ad eccezione di quelli messi a disposizione di un’azienda utilizzatrice da parte di un’agenzia di lavoro interinale. E' intenzione delle parti considerare la necessità di un analogo accordo relativo al lavoro interinale. Il presente accordo si riferisce alle condizioni di lavoro dei lavoratori a tempo determinato e riconosce che le questioni relative ai regimi legali di sicurezza sociale rientrano nella competenza degli Stati membri. Al riguardo, le parti sociali prendono nota della Dichiarazione sull’occupazione del Consiglio europeo di Dublino (1996), che sottolinea fra l’altro la necessità di elaborare sistemi di sicurezza sociale più favorevoli all’occupazione, sviluppando <<sistemi di protezione sociale che 174 si adattino ai nuovi tipi di lavoro e forniscano l’adeguata protezione sociale alle persone impegnate in tali lavori>>: le parti ribadiscono il parere espresso nell’accordo del 1997 sul lavoro a tempo parziale, secondo la quale gli Stati membri dovrebbero attuare immediatamente la Dichiarazione. Inoltre, si riconosce che sono necessarie innovazioni ai sistemi di protezione sociale complementari dei lavoratori, per adattarli alla situazione attuale e in particolare per garantire la trasferibilità dei diritti. La CES, l’UNICE e il CEEP invitano la Commissione a presentare il presente accordo quadro al Consiglio, affinché quest’ultimo decida di rendere vincolanti le relative disposizioni negli Stati membri aderenti all’Accordo sulla politica sociale annesso al protocollo (n. 14) sulla politica sociale allegato al trattato che istituisce la Comunità europea. Le parti invitano la Commissione a inserire nella sua proposta per l’attuazione dell’accordo un’esortazione agli Stati membri, affinché adottino le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative opportune per applicare la decisione del Consiglio entro due anni dall’adozione della stessa, o per garantire<1> che le parti sociali concertino le misure necessarie entro la scadenza di detto periodo. Qualora necessario e previa consultazione con le parti sociali, gli Stati membri potranno disporre di un anno supplementare per conformarsi a questa disposizione, in modo da ovviare a particolari difficoltà o procedere all’attuazione mediante contratto collettivo. Le parti firmatarie del presente accordo chiedono che le parti sociali siano consultate prima di qualunque iniziativa di ordine legislativo, normativo o amministrativo assunta da uno Stato membro per conformarsi al presente accordo. Senza che ciò pregiudichi il ruolo dei tribunali nazionali e della Corte di giustizia, le parti firmatarie del presente accordo chiedono che la Commissione in prima istanza sottoponga loro per un parere tutte le questioni relative all’interpretazione a livello europeo dell’accordo stesso. Considerazioni generali 1. Visto l’Accordo sulla politica sociale annesso al protocollo (n. 14) sulla politica sociale allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare i suoi articoli 3.4, e 4.2; 2. considerando che l’articolo 4.2 dell’Accordo sulla politica sociale dispone che gli accordi conclusi a livello comunitario possono essere attuati, su richiesta congiunta delle parti firmatarie, da una decisione del Consiglio su proposta della Commissione; 3. considerando che la Commissione, nel suo secondo documento di consultazione sulla flessibilità dell’orario di lavoro e la sicurezza dei lavoratori, ha annunciato l’intenzione di proporre una misura comunitaria giuridicamente vincolante; 4. considerando che il Parlamento europeo, nel suo parere relativo alla proposta di direttiva sul lavoro a tempo parziale, ha invitato la Commissione a presentare immediatamente proposte di direttive sulle altre forme di impiego flessibile, come il lavoro a tempo determinato e il lavoro interinale; 5. considerando che il Consiglio europeo, nelle sue conclusioni relative al vertice straordinario sull’occupazione adottate a Lussemburgo, ha invitato le parti sociali a negoziare accordi per <<modernizzare l’organizzazione del lavoro, comprese formule flessibilità di lavoro, onde rendere produttive e competitive le imprese e raggiungere il necessario equilibrio tra la flessibili e la sicurezza>>; 6. considerando che i contratti di lavoro a tempo indeterminato rappresentano la forma comune dei rapporti di lavoro e contribuiscono alla qualità della vita dei lavoratori interessati e a migliorare il rendimento; 7. considerando che l’utilizzazione di contratti di lavoro determinato basata su ragioni oggettive e' un modo di prevenire gli abusi; 8. considerando che i contratti a tempo determinato rappresentano una caratteristica dell’impiego in alcuni settori, occupazioni e attività atta a soddisfare sia i datori di lavoro sia i lavoratori; 9. considerando che più della metà dei lavoratori a tempo determinato nell’Unione europea sono donne, e che il presente accordo può pertanto contribuire al miglioramento delle pari opportunità fra le donne e gli uomini; 175 10. considerando che il presente accordo demanda agli Stati membri e alle parti sociali la formulazione di disposizioni volte all’applicazione dei principi generali, dei requisiti minimi e delle norme in esso stesso contenuti, al fine di tener conto della situazione di ciascuno Stato membro e delle circostanze relative a particolari settori e occupazioni, comprese le attività di tipo stagionale; 11. considerando che il presente accordo tiene conto dell’esigenza di migliorare le disposizioni relative alla politica sociale, di aumentare la competitività dell’economia comunitaria e di evitare di imporre vincoli amministrativi, finanziari e legali suscettibili di inibire la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese; 12. considerando che le parti sociali sono le più adatte a trovare soluzioni rispondenti alle esigenze sia dei datori di lavoro sia dei lavoratori, per cui deve essere assegnato loro un ruolo di spicco nell’attuazione e applicazione del presente accordo, LE PARTI CONTRAENTI HANNO CONCORDATO QUANTO SEGUE: Obiettivo (clausola 1) L’obiettivo del presente accordo quadro e': a) migliorare le qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione; b) creare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato. Campo d’applicazione (clausola 2) 1. Il presente accordo si applica ai lavoratori a tempo determinato con un contratto di assunzione o un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge, dai contratti collettivi o dalla prassi in vigore di ciascuno Stato membro. 2. Gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o le parti sociali stesse possono decidere che il presente accordo non si applichi ai: a) rapporti di formazione professionale iniziale e di apprendistato; b) contratti e rapporti di lavoro definiti nel quadro di un programma specifico di formazione, inserimento e riqualificazione professionale pubblico o che usufruisca di contributi pubblici. Definizioni (clausola 3) 1. Ai fini del presente accordo, il termine <<lavoratore a tempo determinato>> indica una persona con un contratto o un rapporto di lavoro definiti direttamente fra il datore di lavoro e il lavoratore e il cui termine e' determinato da condizioni oggettive, quali il raggiungimento di una certa data, il completamento di un compito specifico o il verificarsi di un evento specifico. 2. Ai fini del presente accordo, il termine <<lavoratore a tempo indeterminato comparabile>> indica un lavoratore con un contratto o un rapporto di lavoro di durata indeterminata appartenente allo stesso stabilimento e addetto a lavoro/occupazione identico o simile, tenuto conto delle qualifiche/competenze. In assenza di un lavoratore a tempo indeterminato comparabile nello stesso stabilimento, il raffronto si dovrà fare in riferimento al contratto collettivo applicabile o, in mancanza di quest’ultimo, in conformità con la legge, i contratti collettivi o le prassi nazionali.Principio di non discriminazione (clausola 4) 1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive. 2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis. 3. Le disposizioni per l’applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e la prassi nazionali. 4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive. Misure di prevenzione degli abusi (clausola 5) 176 1. Per prevenire gli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali a norma delle leggi, dei contratti collettivi e della prassi nazionali, e/o le parti sociali stesse, dovranno introdurre, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi e in un modo che tenga conto delle esigenze di settori e/o categorie specifici di lavoratori, una o più misure relative a: a) ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti; b) la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi; c) il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti. 2. Gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali, e/o le parti sociali stesse dovranno, se del caso, stabilire a quali condizioni i contratti e i rapporti di lavoro a tempo determinato: a) devono essere considerati <<successivi>>; b) devono essere ritenuti contratti o rapporti a tempo indeterminato. Informazione e possibilità di impiego (clausola 6) 1. I datori di lavoro informano i lavoratori a tempo determinato dei posti vacanti che si rendano disponibili nell’impresa o stabilimento, in modo da garantire loro le stesse possibilità di ottenere posti duraturi che hanno gli altri lavoratori. Tali informazioni possono essere fornite sotto forma di annuncio pubblico in un luogo adeguato dell’impresa o dello stabilimento. 2. Nella misura del possibile, i datori di lavoro dovrebbero agevolare l’accesso dei lavoratori a tempo determinato a opportunità di formazione adeguate, per aumentarne le qualifiche, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale. Informazione e consultazione (clausola 7) 1. I lavoratori a tempo determinato devono essere presi in considerazione in sede di calcolo della soglia oltre la quale, ai sensi delle disposizioni nazionali, possono costituirsi gli organi di rappresentanza dei lavoratori nelle imprese previsti dalle normative comunitarie e nazionali. 2. Le normative per l’applicazione della clausola 7.1 vengono definite dagli Stati membri previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse ai sensi delle leggi, dei contratti collettivi e della prassi nazionali, vista anche la clausola 4.1. 3. Nella misura del possibile, i datori di lavoro dovrebbero prendere in considerazione la fornitura di adeguata informazione agli organi di rappresentanza dei lavoratori in merito al lavoro a tempo determinato nell’azienda. Disposizioni di attuazione (clausola 8) 1. Gli Stati membri e/o le parti sociali possono mantenere o introdurre disposizioni più favorevoli per i lavoratori di quelle stabilite nel presente accordo. 2. Il presente accordo non pregiudica ulteriori disposizioni comunitarie più specifiche, in particolare per quanto riguarda la parità di trattamento e di opportunità uomo-donna. 3. L’applicazione del presente accordo non costituisce un motivo valido per ridurre il livello generale di tutela offerto ai lavoratori nell’ambito coperto dall’accordo stesso. 4. Il presente accordo non pregiudica il diritto delle parti sociali di concludere, al livello appropriato, ivi compreso quello europeo, accordi che adattino e/o completino le disposizioni del presente accordo in modo da tenere conto delle esigenze specifiche delle parti sociali interessate. 5. La prevenzione e la soluzione delle controversie e delle vertenze scaturite dall’applicazione del presente accordo dovranno procedere in conformità con le leggi, i contratti collettivi e la prassi nazionali. 6. Le parti contraenti verificano l’applicazione del presente accordo cinque anni dopo la data della decisione del Consiglio, se richiesto da una delle parti firmatarie dello stesso. ¶ 177 Normativa nazionale Legge 19-01-1955, n. 25 (pubblicata nella G.U. 14-02-1955, n. 36, Serie Generale) Disciplina dell'apprendistato Titolo I COMITATO CONSULTIVO E DEFINIZIONE DELL'APPRENDISTATO Art. 1 Presso la Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e l'assistenza ai disoccupati di cui all'art. 1 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è istituito un Comitato con funzioni consultive in materia di apprendistato ed occupazione dei giovani lavoratori. [1] La composizione del Comitato suddetto è determinata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il quale chiamerà a farne parte anche rappresentanti di Amministrazioni, categorie, enti ed organizzazioni, comprese quelle giovanili, che non concorrono alla formazione della Commissione centrale. Note: 1 Ora Commissione centrale per l'impiego ai sensi dell'art. 3 bis, L. 1 giugno 1977, n. 285. Art. 2 L'apprendistato è uno speciale rapporto di lavoro, in forza del quale l'imprenditore è obbligato ad impartire o a far impartire, nella sua impresa, all'apprendista assunto alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato, utilizzandone l'opera nell'impresa medesima. Per instaurare un rapporto di apprendistato, il datore di lavoro deve ottenere la autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro territorialmente competente, cui dovrà precisare le condizioni della prestazione richiesta agli apprendisti, il genere di addestramento al quale saranno adibiti e la qualifica che essi potranno conseguire al termine del rapporto [1]. [2] [3] Il numero di apprendisti che l'imprenditore ha facoltà di occupare nella propria azienda non può superare il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso l'azienda stessa [1] . [4] [5] Note: 1 Comma aggiunto dall'art. 1, L. 2 aprile 1968, n. 424. 2 L'art. 6,del D.M. 7 novembre 1996, n. 687 ha soppresso l'Ispettorato del lavoro. Le sue funzioni sono ora attribuite alla Direzione provinciale per l'impiego. 3 Per i termini di rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Ispettorato provinciale del lavoro, vedi il D.M. 12 gennaio 1995, n. 227 (Procedimenti di competenza degli ispettorati del lavoro, n. 17). 4 Per le imprese artigiane vedi l'art. 4 della L. 8 agosto 1985, n. 443. 5 In deroga a quanto disposto dal presente articolo, l'art. 21,comma 1, L. 28 febbraio 1987, n. 56, ha disposto che l'imprenditore che non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o ne ha meno di tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. Titolo II ASSUNZIONE DELL'APPRENDISTA Art. 3 178 Chi intende essere assunto come apprendista deve iscriversi in appositi elenchi presso l'Ufficio di collocamento competente. [1] I datori di lavoro hanno l'obbligo di assumere gli apprendisti per il tramite dell'Ufficio di collocamento . E' ammessa la richiesta nominativa per le aziende con un numero di dipendenti non superiore a dieci e, nella misura del 25 per cento degli apprendisti da assumersi, per le aziende con un numero di dipendenti superiore a dieci. [2] [3] Note: 1 Per le assunzioni obbligatorie di apprendisti componenti di famiglie numerose vedi l'art. 2, L. 27 giugno 1961, n. 551. 2 L'art. 21 comma 3, L. 28 febbraio 1987 n. 56, ha disposto che, ferma restando per l'impresa artigiana la facoltà di assunzione diretta di cui all'art. 26 della presente legge, gli apprendisti possono essere assunti anche con richiesta nominativa. 3 Per la comunicazione di assunzione, vedi anche D.M. 20 dicembre 1995. Art. 4 L'assunzione dell'apprendista deve essere preceduta da visita sanitaria per accertare che le sue condizioni fisiche ne consentano l'occupazione nel lavoro per il quale deve essere assunto. Art. 5 Nelle località dove esistono Centri di orientamento professionale riconosciuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, l'assunzione dell'apprendista può essere preceduta da un esame psicofisiologico, disposto dal competente Ufficio di collocamento, atto ad accertare le attitudini dell'apprendista stesso al particolare lavoro al quale ha chiesto di essere avviato. Il risultato dell'esame, comunicato all'aspirante apprendista interessato, non esclude anche se negativo, l'assunzione dell'apprendista stesso . L'accertamento di cui sopra e le certificazioni relative sono gratuiti. Art. 6 [1] [2] [3] [4] [5] In deroga a quanto stabilito nel comma precedente, possono essere assunti in qualità di apprendisti anche coloro i quali abbiano compiuto il 14° anno di età, a condizione che abbiano adempiuto all'obbligo scolastico a norma della legge 31 dicembre 1962, n. 1859 [6]. [7] [8] [9] Note: 1 Articolo sostituito dall'art. 3, comma 1, L. 2 aprile 1968, n. 424. 2 Per i limiti di età per l'assunzione degli apprendisti, vedi l'art. 16, comma 1 della L. 24 giugno 1997, n. 196. 3 Per il settore artigiano vedi l'art. 21, comma 5, della L. 28 febbraio 1987, n. 56. 4 Per la tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti, vedi anche la L. 17 ottobre 1967, n. 977. 5 Comma abrogato dall'art. 16, comma 6, L. 24 giugno 1997, n. 196. 6 A norma dell'art. 16, comma 6, L. 24 giugno 1997, n. 196, il presente comma continua ad operare fino alla modificazione dei limiti di età per l'adempimento degli obblighi scolastici. 7 Con l' art. 1, comma 1, L. 20 gennaio 1999, n. 9, l'obbligo di istruzione è stato elevato da otto a dieci anni a decorrere dall'anno 1999-2000. 8 Vedi art. 8, comma 2, L. 31 dicembre 1962, n. 1859. 9 Per la durata dell'apprendistato vedi l'art. 21, comma 2, della L. 28 febbraio 1987, n. 56 e, ora, l'art. 16, comma 1, della L. 24 giugno 1997, n. 196 Art. 7 (omissis) Art. 8 I periodi di servizio prestato in qualità di apprendista presso più datori di lavoro si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e purché si riferiscano alle stesse attività. [1] Note: 1 A norma dell'art. 7 del D.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026, i periodi di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro per gravidanza e puerperio, non si computano ai fini della durata dell'apprendistato. Art. 9 Può essere convenuto fra le parti un periodo di prova. Esso sarà legato ai sensi dell'art. 2096 del Codice civile e non potrà eccedere la durata di due mesi. Art. 10 L'orario di lavoro dell'apprendista non può superare le 8 ore giornaliere e le 44 settimanali . [1] 179 Le ore destinate all'insegnamento complementare sono considerate, a tutti gli effetti, ore lavorative e computate nell'orario di lavoro. Le ore destinate all'insegnamento complementare sono determinate dai contratti collettivi di lavoro o, in difetto, da decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per la pubblica istruzione . [2] E' in ogni caso vietato il lavoro fra le ore 22 e le ore 6. Note: 1 Per la tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti, vedi anche l'art. 18 della L. 17 ottobre 1967, n. 977 . 2 Per la durata dei corsi di insegnamento complementare per apprendisti, vedi D.M. 29 luglio 1970. Titolo IV DOVERI DELL'IMPRENDITORE E DELL'APPRENDISTA Art. 11 Il datore di lavoro ha l'obbligo: a) di impartire o di far impartire nella sua impresa all'apprendista alle sue dipendenze l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato; b) di collaborare con gli enti pubblici e privati preposti all'organizzazione dei corsi di istruzione integrativa dell'addestramento pratico; c) di osservare le norme dei contratti collettivi di lavoro e di retribuire l'apprendista in base ai contratti stessi ; d) di non sottoporre l'apprendista a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale è stato assunto; e) di concedere un periodo annuale di ferie retribuite; f) di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo, nè in genere a quelle ad incentivo [1]; g) di accordare all'apprendista senza operare alcuna trattenuta sulla retribuzione, i permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento complementare e di vigilare perché l'apprendista stesso adempia l'obbligo di tale frequenza; h) di accordare all'apprendista i permessi necessari per esami relativi al conseguimento di titoli di studio; i) d'informare periodicamente la famiglia dell'apprendista o chi esercita legalmente la patria potestà sui risultati dell'addestramento ; [2] l) di non adibire gli apprendisti a lavori di manovalanza e di produzione in serie [1]. Note: 1 Lettera sostituita dall'art. 2, L. 2 aprile 1968, n. 424. 2 Ora potestà dei genitori ai sensi dell'art. 316 c.c., come novellato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151. Art. 12 L'apprendista deve: a) obbedire all'imprenditore o alla persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire gli insegnamenti che gli vengono impartiti; b) prestare nell'impresa la sua opera con diligenza; c) comportarsi correttamente verso tutte le persone addette all'impresa; d) frequentare con assiduità i corsi di insegnamento complementare ; e) osservare le norme contrattuali. Art. 13 – 14 – 15 (omissis) Titolo V FORMAZIONE PROFESSIONALE DELL'APPRENDISTA [1] Art. 16 La formazione professionale dell'apprendista si attua mediante l'addestramento pratico e l'insegnamento complementare . L'addestramento pratico ha il fine di far acquistare all'apprendista la richiesta abilità nel lavoro al quale dev'essere avviato, mediante graduale applicazione ad esso. L'insegnamento complementare ha lo scopo di conferire all'apprendista le nozioni teoriche indispensabili all'acquisizione della piena capacità professionale. I programmi per l'insegnamento complementare dovranno uniformarsi alle norme generali che saranno emanate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero della pubblica istruzione, sentiti i Ministeri dell'industria e del commercio e dell'agricoltura e foreste. Note: 1 Vedi anche l'art. 16 della L. 24 giugno 1997, n. 196. Art. 17 180 La frequenza dei corsi di insegnamento complementare è obbligatoria e gratuita. La obbligatorietà non sussiste per coloro che abbiano già un titolo di studio adeguato . Nei detti corsi gli apprendisti devono essere raggruppati per grado di preparazione scolastica. Per l'effettuazione dei corsi possono essere utilizzate, d'intesa col Ministero della pubblica istruzione, le sedi delle scuole statali. L'esercizio dell'attività rivolta all'insegnamento complementare degli apprendisti è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministero della pubblica istruzione possono sovvenzionare o finanziare le iniziative che si propongono l'esercizio di tale attività. Art. 18 Al termine dell'addestramento pratico e dell'insegnamento complementare gli apprendisti sostengono le prove di idoneità all'esercizio del mestiere che ha formato oggetto dell'apprendistato . In ogni caso gli apprendisti che hanno compiuto i diciotto anni di età e i due anni di addestramento pratico hanno diritto di essere ammessi a sostenere le prove di idoneità . La qualifica ottenuta al termine del periodo di apprendistato dovrà essere scritta sul libretto individuale di lavoro Art. 19 Qualora al termine del periodo di apprendistato non sia data disdetta a norma dell'art. 2118 del Codice civile l'apprendista è mantenuto in servizio con la qualifica conseguita mediante le prove di idoneità ed il periodo di apprendistato è considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio del lavoratore. Art. 20 – 21 – 22 – 23 – 24 (omissis) Titolo VIII DELL'APPRENDISTATO ARTIGIANO Art. 25 [1] Agli effetti dalla presente legge e fino alla emanazione di norme generali sulla disciplina dell'artigianato si considerano artigiani gli imprenditori che esercitano un'attività, anche artistica, per la produzione di beni e di servizi organizzata prevalentemente col lavoro proprio e dei componenti la famiglia, sia che l'attività venga esercitata in luogo fisso, sia in forma ambulante o di posteggio, anche se impieghino attrezzature meccaniche, fonti di energia od in genere sussidi della tecnica più idonei ai loro scopi produttivi. Non si considera artigiana l'impresa che impieghi lavoratori dipendenti in numero superiore a quello previsto per le varie categorie nel decreto ministeriale 2 febbraio 1948, in applicazione del decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, n. 1586. In ogni caso i giovani assunti come apprendisti in base agli articoli 6 e 7 non sono computabili nel novero dei dipendenti, per tutto il periodo dell'apprendistato, anche ai fini delle disposizioni di cui al comma precedente Note: 1 Vedi anche la legge quadro per l'artigianato 8 agosto 1985, n. 443. Art. 26 Non si applicano agli apprendisti e agli imprenditori artigiani le norme della presente legge contenute negli articoli 3, secondo e terzo comma, 22, 23 e 24. Art. 27 I nominativi degli apprendisti artigiani assunti o dimissionati debbono essere comunicati dall'imprenditore artigiano entro dieci giorni dalla data di assunzione o di dimissione all'Ufficio di collocamento competente per territorio al fine del depennamento o della reiscrizione nelle liste dei disoccupati. L'Ufficio di collocamento deve trasmettere copia della notifica all'Istituto nazionale dell'assicurazione per gli infortuni sul lavoro, all'Istituto nazionale della previdenza sociale e all'Istituto nazionale assistenza malattie. Art. 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33 (omissis) D.P.R. 30-12-1956, n. 1668 (pubblicato nella G.U. 16-03-1957, n. 70, Serie Generale) Approvazione del regolamento per l'esecuzione della disciplina legislativa sull'apprendistato Titolo primo CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINADELL'APPRENDISTATO Art. 1 Qualunque datore di lavoro può assumere apprendisti che intendano conseguire una qualificazione per la quale occorra un addestramento pratico ed un insegnamento tecnico-professionale. L'apprendistato può avere luogo anche per categorie impiegatizie. 181 Art. 2 Il rapporto di apprendistato si estingue: a) con l'esito positivo delle prove di idoneità di cui agli articoli 24 e 25 del presente regolamento; b) con la scadenza del termine stabilito dai contratti collettivi di lavoro; c) comunque, con il compimento di un quinquennio di apprendistato. Art. 3 L'esclusione dall'applicazione delle norme della legge sull'apprendistato, ai sensi dell'art. 31 della stessa, nei confronti di particolari categorie di imprese, può essere consentita qualora sussistano: a) i requisiti necessari per assicurare l'addestramento pratico e l'insegnamento complementare per la totalità degli apprendisti assunti o da assumere; b) continuità e regolarità di funzionamento, sia dell'addestramento pratico, sia dell'insegnamento complementare, a cura e spese dei datori di lavoro. Titolo secondo FORME E MODALITA' DI ASSUNZIONE DELL'APPRENDISTA VISITA SANITARIA ED ESAME PSICOFISIOLOGICO Art. 4 Chiunque, in possesso dei requisiti di età prescritti dall'art. 6 della legge, intende essere assunto in qualità di apprendista presso una impresa, anche artigiana, per il conseguimento di una qualifica professionale, deve iscriversi negli appositi elenchi presso l'Ufficio di collocamento del Comune di residenza. [1] L'iscrizione ha luogo secondo le seguenti classificazioni: 1) apprendisti disoccupati per effetto della cessazione di precedente rapporto di lavoro; 2) giovani, che aspirino ad essere avviati per la prima volta al lavoro in qualità di apprendisti; 3) giovani lavoratori non qualificati, nè apprendisti, che, essendo occupati, aspirino ad essere assunti in altra azienda come apprendisti. Note: 1 Vedi il D. Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469 che ha conferito alle regioni ed agli enti locali funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro. Art. 5 [1] Per le imprese che occupano dipendenti in numero superiore a dieci è ammessa la richiesta nominativa fino al 25 per cento del numero degli apprendisti da assumere. Nel caso in cui il numero degli apprendisti da assumere non sia esattamente divisibile per quattro, il numero degli apprendisti, per i quali può essere effettuata la richiesta nominativa, è dato dal quoziente intero della divisione aumentato di una unità.Qualora gli apprendisti da assumere siano meno di quattro, è consentita la richiesta nominativa per una unità. Delle richieste nominative di apprendisti eccedenti la percentuale del 25 per cento, effettuate ai sensi del secondo e terzo comma del presente articolo, si dovrà tenere conto in caso di ulteriori assunzioni di apprendisti da parte delle medesime aziende.Le imprese, il cui numero di dipendenti non sia superiore a dieci, possono effettuare la richiesta nominativa per tutti gli apprendisti che intendano assumere. Nelle assunzioni di apprendisti in base a richiesta numerica l'avviamento al lavoro ha luogo tenendo presente la situazione economica, desunta anche dallo stato di occupazione dei componenti il nucleo familiare, il titolo di studio - ivi compresi l'attestato di frequenza e di superamento della prova finale dei corsi di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, nonchè l'attestato di frequenza e di superamento di corsi di preapprendistato - l'anzianità di iscrizione negli appositi elenchi. Ai fini dell'assunzione obbligatoria di particolari categorie di lavoratori gli apprendisti sono esclusi dal computo dei dipendenti dell'azienda. [2] E' ammessa l'assunzione diretta, in qualità di apprendisti, dei figli del datore di lavoro. Note: 1 Per l' assunzione degli apprendisti con richiesta nominativa, vedi l' art. 21, comma 3, L. 28 febbraio 1987, n. 56.2 Vedi l' art. 21, comma 7, L. 28 febbraio 1987, n. 56. Art. 6 I datori di lavoro non artigiani, all'atto della richiesta di assunzione, debbono dichiarare all'Ufficio di collocamento, competente per territorio, il genere di lavoro, cui il giovane lavoratore è destinato, e la qualifica professionale che lo stesso dovrà conseguire al termine dell'apprendistato. Art. 7 Entro dieci giorni dalla data di assunzione, l'imprenditore artigiano deve notificare per iscritto all'Ufficio di collocamento del Comune, in cui esercita la propria attività, il nominativo dell'apprendista direttamente assunto e la qualifica professionale che lo stesso dovrà conseguire al termine dell'apprendistato. 182 L'Ufficio di collocamento rilascia ricevuta della notificazione. Qualora l'apprendista direttamente assunto risieda in località diversa da quella in cui si svolge l'attività lavorativa, l'Ufficio di collocamento, dove ha sede l'azienda, dà comunicazione dell'avvenuto avviamento all'Ufficio di collocamento del Comune di provenienza del giovane lavoratore. Art. 8 Gli imprenditori non artigiani, ai sensi dell'art. 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono tenuti a comunicare, entro cinque giorni, al competente Ufficio di collocamento i nominativi degli apprendisti di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro. L'Ufficio di collocamento provvede alla reiscrizione negli appositi elenchi degli apprendisti residenti nel comune, qualora il lavoratore interessato ne faccia richiesta e, per gli apprendisti non residenti, comunica l'avvenuta cessazione del rapporto all'Ufficio di collocamento del Comune di provenienza. Art. 9 Gli aspiranti apprendisti non possono essere avviati in imprese non artigiane, nè possono essere adibiti al lavoro in quelle artigiane, prima di essere sottoposti alla visita sanitaria prescritta dall'art. 4 della legge per l'accertamento della idoneità delle loro condizioni fisiche al particolare lavoro per il quale devono essere assunti. Per gli apprendisti dipendenti da imprese artigiane, la visita sanitaria ha luogo dopo la comunicazione di assunzione. L'accertamento è eseguito gratuitamente dall'autorità sanitaria comunale a seguito della richiesta dell'Ufficio di collocamento. Nel caso in cui la visita si concluda con un giudizio di non idoneità temporanea al mestiere prescelto, il sanitario dispone una ulteriore visita, decorso un congruo periodo di tempo, senza dar luogo ad alcuna trascrizione nel libretto individuale di lavoro. Art. 10 L'esame psicofisiologico per l'accertamento delle attitudini dell'aspirante apprendista al particolare lavoro, al quale ha chiesto di essere avviato, è effettuato nei Comuni ove esistono Centri di orientamento professionale riconosciuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. L'esame può essere disposto dall'Ufficio di collocamento competente dal momento dell'iscrizione del giovane lavoratore negli appositi elenchi. Il risultato dell'accertamento, che non deve essere trascritto in alcun documento di lavoro, viene comunicato, in via riservata ed esclusiva, all'Ufficio di collocamento competente ed all'aspirante apprendista. L'esame e le certificazioni relative sono gratuiti. L'aspirante apprendista sottoposto ad esame psicofisiologico è esonerato dalla visita sanitaria di cui all'articolo precedente, quando la sua attitudine fisica è accertata in occasione dell'esame predetto. Art. 11 (omissis) Titolo Terzo SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI APPRENDISTATO E ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE Art. 12 E' vietata l'assunzione di apprendisti di età inferiore ai 14 anni e superiore ai 20 anni compiuti [1]. I giovani lavoratori, che abbiano superato i 20 anni di età e che abbiano già prestato uno o più periodi di apprendistato, possono essere assunti come apprendisti, purchè sussistano le condizioni di cui all'art. 8 della legge. I contratti collettivi di lavoro possono prescrivere, entro i limiti minimi e massimi stabiliti dall'art. 6 della legge, particolari limitazioni di età per l'assunzione degli apprendisti di determinate categorie professionali. Gli apprendisti, che all'atto dell'entrata in vigore della legge erano già alle dipendenze di datori di lavoro, possono mantenere la qualifica di apprendisti quando per i limiti di età l'assunzione sia stata effettuata in conformità delle disposizioni contenute nei contratti collettivi e purchè la durata dell'apprendistato non superi quella massima stabilita nei contratti stessi. Tale durata non potrà in nessun caso superare i cinque anni a partire dalla data di entrata in vigore della legge. [2] I contratti collettivi di lavoro possono determinare altresì la percentuale massima degli apprendisti che l'imprenditore non artigiano ha facoltà di assumere in relazione al numero complessivo dei lavoratori qualificati e specializzati occupati nell'impresa. [3] Note: 1 Per l' età minima di assunzione, vedi l' art. 6, L. 19 gennaio 1955, n. 25. 2 Per la durata dell' apprendistato, vedi l' art. 21, comma 2, L. 28 febbraio 1987, n. 56. 3 Per il numero massimo degli apprendisti, vedi l' art. 21, comma 1, L. 28 febbraio 1987, n. 56. 183 Art. 13 Compiuto il periodo di prova, di cui all'art. 9 della legge, l'assunzione dell'apprendista diviene definitiva. I contratti collettivi possono consentire l'esonero dall'effettuazione del periodo di prova, o la riduzione di tale periodo, per quegli apprendisti che, precedentemente all'assunzione, abbiano frequentato con profitto corsi professionali. Art. 14 La durata dell'orario di lavoro degli apprendisti non può eccedere le 8 ore giornaliere e le 44 settimanali, salvo quanto previsto dall'art. 3 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, per le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo. Per tali occupazioni i contratti collettivi possono prevedere limitazioni di orario per le prestazioni di lavoro degli apprendisti. Art. 15 Le aziende industriali o commerciali, nell'esporre ai sensi dell'art. 12 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955, l'orario di lavoro degli apprendisti, debbono indicare le ore destinate all'addestramento pratico nonchè il numero di quelle dedicate all'insegnamento complementare anche se effettuato fuori azienda. Art. 16 – 17 – 18 – 19 (omissis) Art. 20 Gli apprendisti hanno l'obbligo di frequentare con assiduità e diligenza il corso al quale sono stati avviati, di comportarsi correttamente e di obbedire agli istruttori preposti all'insegnamento complementare. Gli istruttori comunicano quindicinalmente agli imprenditori interessati le giornate e le ore di assenza di ciascuno degli apprendisti. Art. 21 (omissis) Art. 22 In conformità alle norme di cui agli articoli 10 e 11 della legge 26 aprile 1934, n. 653, sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli, ed alle disposizioni contenute nell'art. 11 della legge, l'apprendista non deve essere sottoposto a lavori superiori alle sue forze fisiche o a lavori di manovalanza. Non sono considerati lavori di manovalanza quelli attinenti alla lavorazione nella quale l'addestramento si effettua in aiuto all'operaio qualificato o specializzato, sotto la cui guida l'apprendista è addestrato, quelli di riordino del posto di lavoro e quelli relativi a mansioni normalmente affidate a fattorino, semprechè l'esplicazione di queste attività non diventi prevalente ed in ogni caso rilevante in rapporto ai compiti affidati all'apprendista stesso. Art. 23 I periodi di tempo durante i quali l'apprendista può essere adibito, per necessità tecniche inerenti all'addestramento pratico, a lavorazioni retribuite a cottimo, a incentivo, ovvero a lavorazioni in serie, sono determinati dai contratti collettivi di lavoro di categoria. Il datore di lavoro ha l'obbligo di dare preventiva comunicazione all'Ispettorato del lavoro competente per territorio del periodo durante il quale intende adibire l'apprendista alle lavorazioni suddette. In mancanza di apposita norma di contratto collettivo, l'Ispettorato del lavoro può limitare l'impiego degli apprendisti in tali lavorazioni quando la durata del suddetto periodo risulti eccessiva rispetto alle necessità dell'addestramento. [1] Note: 1 L' Ispettorato del lavoro è stato soppresso e le sue funzioni sono ora attribuite alla Direzione provinciale per l'impiego a norma dell' art. 6, D.M. 7 novembre 1996, n. 687. Art. 24 I datori di lavoro, compresi gli artigiani, entro il termine previsto dai contratti collettivi e, comunque, non oltre il quinquennio, attribuiscono agli apprendisti la qualifica professionale di cui all'art. 18 della legge, previa effettuazione di prove di idoneità. Le modalità di esecuzione delle prove sono stabilite dai contratti collettivi o, in mancanza, dall'Ispettorato del lavoro. [1] I datori di lavoro, compresi gli artigiani, comunicano, entro dieci giorni, all'Ufficio di collocamento competente per territorio, che ne dà comunicazione agli Istituti previdenziali ed assistenziali interessati, i nominativi degli apprendisti a cui sia stata attribuita la qualifica, nonché i nominativi di quelli che, avendo maturato il quinquennio o, comunque, compiuto l'intero periodo di apprendistato previsto dai contratti collettivi, non l'abbiano conseguita. 184 Nel termine di cui al precedente comma, i datori di lavoro comunicano altresì all'Ufficio di collocamento competente i nominativi degli apprendisti, che hanno compiuto 18 anni di età ed effettuato un biennio di addestramento pratico, ai quali non sia stata attribuita la qualifica. Note: 1 L' Ispettorato del lavoro è stato soppresso e le sue funzioni sono ora attribuite alla Direzione provinciale per l'impiego a norma dell' art. 6, D.M. 7 novembre 1996, n. 687. Art. 25 Gli apprendisti, ai quali non sia stata attribuita dal datore di lavoro la qualifica professionale, sono ammessi a sostenere, a loro richiesta, prove finali di idoneità. Le prove sono indette dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, che ne stabilisce la data e la località di effettuazione, con le modalità stabilite dai contratti collettivi o, in mancanza, dall'Ispettorato del lavoro. La Commissione giudicatrice, composta da due esperti designati dalla Commissione provinciale per il collocamento, di cui all'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e da un esperto designato dalla competente autorità scolastica, è presieduta da un ispettore del lavoro o da altro esperto delegato dal competente Ispettorato del lavoro. Art. 26 - 27 – 28 - 29 (omissis) Titolo quinto INSEGNAMENTO COMPLEMENTARE Art. 30 L'insegnamento complementare si effettua in appositi corsi organizzati per categorie professionali e per gradi di preparazione scolastica degli ammettendi. L'insegnamento complementare è gratuito e, salve le esenzioni stabilite nell'articolo seguente, è obbligatorio per il periodo necessario allo svolgimento dei programmi di cui al successivo art. 33. Art. 31 Possono essere esonerati dall'obbligo della frequenza dei corsi di insegnamento complementare coloro che hanno conseguito la licenza di istituto professionale o di scuola tecnica nel settore professionale corrispondente a quello prescelto per l'acquisizione della qualifica. Possono altresì, essere esonerati, ai sensi degli articoli 254 e 270 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, coloro i quali sono in possesso della licenza di uno degli istituti medi di educazione marinara, indicati dal Ministro per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per la marina mercantile. Analogamente possono essere esonerati coloro che, essendo in possesso di licenza di scuola secondaria di avviamento professionale, hanno frequentato, superando la relativa prova finale, un corso di addestramento nel settore professionale corrispondente a quello prescelto per l'acquisizione della qualifica ed istituito ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive variazioni ed integrazioni. L'esonero ha luogo a seguito di richiesta scritta, fatta dagli interessati all'Ufficio di collocamento competente, all'atto del loro avviamento al lavoro. L'Ufficio di collocamento ha facoltà di richiedere la esibizione delle certificazioni relative. Le ore destinate all'insegnamento complementare, dal quale gli apprendisti sono stati esonerati, vengono utilizzate nell'impresa per l'addestramento pratico. Art. 32 – 33 – 34 – 35 (omissis) Art. 36 Gli imprenditori, che abbiano apprendisti alle proprie dipendenze, formulano, di intesa con i rappresentanti dei lavoratori interessati, le proposte relative ai corsi di insegnamento complementare, che possono essere effettuati nell'azienda. Le aziende, anche artigiane, di intesa con i rappresentanti dei lavoratori interessati, possono territorialmente consorziarsi al fine di promuovere l'istituzione di comuni corsi di insegnamento complementare per gli apprendisti delle varie categorie alle proprie dipendenze. Le proposte di istituzione dei corsi di cui ai commi precedenti sono presentate, entro il 31 maggio di ciascun anno, agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione competenti per territorio. Per gli apprendisti alle dipendenze di aziende che non organizzano corsi di insegnamento complementare, gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione invitano le autorità scolastiche locali e gli enti istituzionalmente preposti alla formazione professionale dei lavoratori a presentare le proposte relative. Art. 37 – 38 – 39 – 40 - 41 185 (omissis) Titolo sesto FINANZIAMENTO DEI CORSI E SOVVENZIONAMENTODEI CENTRI DI ORIENTAMENTO PROFESSIONALE Art. 42 Gli enti che organizzano i corsi di insegnamento complementare, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 36 del presente regolamento, possono ottenere il relativo finanziamento sulla gestione speciale, di cui all'art. 20 della legge, istituita in seno al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, di cui all'art. 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive variazioni ed integrazioni. I centri d’orientamento professionale riconosciuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale possono ottenere, a carico della gestione speciale di cui al comma precedente, un sovvenzionamento annuale in relazione agli esami psicofisiologici di cui all'art. 5 della legge e 10 del presente regolamento. Note: 1 Per la disciplina dell' apprendistato, vedi la L. 19 gennaio 1955, n. 25 e l' art. 16, L. 24 giugno 1997, n. 196. ¶ L. 20 maggio 1970, n° 300 (Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 maggio 1970, n. 131) Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento. Titolo I DELLA LIBERTA' E DIGNITA' DEL LAVORATORE art. 1 - (Libertà di opinione) I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della presente legge. Art.2,3,4,5,6.7 (omissis) art. 8 - (Divieto di indagini sulle opinioni) E' fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore. ¶art. 9 – (omissis) art. 10 - (Lavoratori studenti) I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario durante i riposi settimanali. I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti. Il datore di lavoro potrà richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma. art. 11 e 12 (omissis)¶ art. 13 - Mansioni del lavoratore L'articolo 2103 del codice civile è sostituito dal seguente: «Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Ogni patto contrario è nullo». Titolo II DELLA LIBERTA' SINDACALE art. 14 - (Diritto di associazione e di attività sindacale) Il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale, è garantito a tutti i lavoratori all'interno dei luoghi di lavoro. 186 art. 15 - Atti discriminatori E' nullo qualsiasi patto od atto diretto a: a) subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di farne parte; b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai patti o atti diretti a fini di discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso. art. 16 - (Trattamenti economici collettivi discriminatori) E' vietata la concessione di trattamenti economici di maggior favore aventi carattere discriminatorio a mente dell'articolo 15. Il pretore (ora Tribunale monocratico), su domanda dei lavoratori nei cui confronti è stata attuata la discriminazione di cui al comma precedente o delle associazioni sindacali alle quali questi hanno dato mandato, accertati i fatti, condanna il datore di lavoro al pagamento, a favore del fondo adeguamento pensioni, di una somma pari all'importo dei trattamenti economici di maggior favore illegittimamente corrisposti nel periodo massimo di un anno. art. 17 (omissis) art. 18 - (Reintegrazione nel posto di lavoro) Ferma restando l'esperibilità delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice, con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell'articolo 2 della predetta legge o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici prestatori di lavoro o più di cinque se trattasi di imprenditore agricolo, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro. Tali disposizioni si applicano altresì ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze più di sessanta prestatori di lavoro. Ai fini del computo del numero dei prestatori di lavoro di cui al primo comma si tiene conto anche dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale. Il computo dei limiti occupazionali di cui al secondo comma non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie. Il giudice con la sentenza di cui al primo comma condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata l'inefficacia o l'invalidità stabilendo un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione; in ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione globale di fatto. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno così come previsto al quarto comma, al prestatore di lavoro è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto. Qualora il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro non abbia ripreso servizio, né abbia richiesto entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza il pagamento dell'indennità di cui al presente comma, il rapporto di lavoro si intende risolto allo spirare dei termini predetti (La Corte costituzionale, con ordinanza 15 marzo 1996, n. 77, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del presente comma, sollevata dal Pretore di Lucca, sezione distaccata di Pietrasanta, in riferimento all'art. 3 della Costituzione; con ordinanza 22 luglio 1996, n. 291, la stessa Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del presente comma, sollevata dal Pretore di Vicenza, sezione distaccata di Schio, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione). 187 Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno subito per il licenziamento di cui sia stata accertata l’inefficacia o l'invalidità a norma del comma precedente; in ogni caso, la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione, determinata secondo i criteri di cui all’art. 2121 Cod.Civ. Il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza è tenuto a corrispondere al lavoratore le retribuzioni dovutegli in virtù del rapporto di lavoro alla data della sentenza stessa fino a quella della reintegrazione. Se il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro non abbia ripreso servizio, il rapporto si intende risolto. La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma è provvisoriamente esecutiva. Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, può disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro. L'ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata con reclamo immediato al giudice medesimo che l'ha pronunciata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma del codice di procedura civile. Titolo III DELL'ATTIVITA' SINDACALE art. 19 - (Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali) Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito: a) [2 Lettera abrogata dall'art. 1, D.P.R. 28 luglio 1995, n. 312, a decorrere dal 28 settembre 1995]; b) delle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva [Lettera modificata dall'art. 1, D.P.R. 28 luglio 1995, n. 312, a decorrere dal 28 settembre 1995]. Nell'ambito delle aziende con più unità produttive le rappresentanze sindacali possono istituire organi di coordinamento . art. 20 - (Assemblea) I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nell'unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Migliori condizioni possono essere stabilite dalla contrattazione collettiva. Le riunioni - che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi - sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali nell'unità produttiva, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro e secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate al datore di lavoro. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale. Ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di assemblea possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro, anche aziendali. art. 21 - (Referendum) Il datore di lavoro deve consentire nell'ambito aziendale lo svolgimento, fuori dell'orario di lavoro, di referendum, sia generali che per categoria, su materie inerenti all'attività sindacale, indetti da tutte le rappresentanze sindacali aziendali tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti all'unità produttiva e alla categoria particolarmente interessata. Ulteriori modalità per lo svolgimento del referendum possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro anche aziendali. art. 22 - (Trasferimento dei dirigenti delle Rappresentanze sindacali aziendali) Il trasferimento dall'unità produttiva dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui al precedente articolo 19, dei candidati e dei membri di commissione interna può essere disposto solo previo nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza. Le disposizioni di cui al comma precedente ed ai commi quarto, quinto, sesto e settimo dell'articolo 18 si applicano sino alla fine del terzo mese successivo a quello in cui è stata eletta la commissione interna per i candidati nelle elezioni della commissione stessa e sino alla fine dell'anno successivo a quello in cui è cessato l'incarico per tutti gli altri. art. 23 - (Permessi retribuiti) I dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19 hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti. Salvo clausole più favorevoli dei contratti collettivi di lavoro hanno diritto ai permessi di cui al primo comma almeno: a) un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata; 188 b) un dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 3.000 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata; c) un dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti della categoria per cui è organizzata la rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b). I permessi retribuiti di cui al presente articolo non potranno essere inferiori a otto ore mensili nelle aziende di cui alle lettere b) e c) del comma precedente; nelle aziende di cui alla lettera a) i permessi retribuiti non potranno essere inferiori ad un'ora all'anno per ciascun dipendente. Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al primo comma deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali. art. 24, 25, 26 (omissis) art. 27 - (Locali delle rappresentanze sindacali aziendali) Il datore di lavoro nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti pone permanentemente a disposizione delle rappresentanze sindacali aziendali, per l'esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale comune all'interno della unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa. Nelle unità produttive con un numero inferiore di dipendenti le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni. Titolo IV DISPOSIZIONI VARIE E GENERALI art. 28 - (Repressione della condotta antisindacale) [A norma dell’art. 1, L. 8 novembre 1977, n. 847, nelle controversie previste dal presente articolo, ferme restando tutte le norme del procedimento speciale, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della L. 11 agosto 1973, n. 533. Successivamente l’art. 68, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall’art. 29, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, ha disposto la devoluzione al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, delle controversie relative a comportamenti antisindacali delle pubbliche amministrazioni]. Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e della attività sindacale nonché del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il pretore [ora Tribunale monocratico] del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, nei due giorni successivi, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti. L'efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con cui il pretore [ora Tribunale monocratico] in funzione di giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato a norma del comma successivo . Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro 15 giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del Codice di procedura civile (a norma dell’art. 4, L. 8 novembre 1977, n. 847, l'appello contro la sentenza pronunciata dal tribunale a seguito di opposizione, si propone alla corte d'appello, secondo le norme di cui alla L.11 agosto 1973, n. 533). Il datore di lavoro che non ottempera al decreto, di cui al primo comma, o alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale. L'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale. art. 29 e 30 (omissis) art. 31 - (Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali) [L'art. 22, comma 39, L. 23 dicembre 1994, n. 724, ha interpretato la normativa prevista dal presente articolo nel senso della sua applicabilità ai dipendenti pubblici eletti nel Parlamento nazionale, nel Parlamento europeo e nei consigli regionali] I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo o di assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato. La medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali . I periodi di aspettativa di cui ai precedenti commi sono considerati utili a richiesta dell'interessato, ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della misura della pensione a carico della assicurazione generale obbligatoria di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modifiche ed integrazioni, nonché a carico di enti, fondi, casse e gestioni per forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione predetta, o che ne comportino comunque l'esonero. 189 Durante i periodi di aspettativa l'interessato, in caso di malattia, conserva il diritto alle prestazioni a carico dei competenti enti preposti alla erogazione delle prestazioni medesime . Le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma non si applicano qualora a favore dei lavoratori siano previste forme previdenziali per il trattamento di pensione e per malattia, in relazione all'attività espletata durante il periodo di aspettativa. art. 32 - (Permessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive) I lavoratori eletti alla carica di consigliere comunale o provinciale che non chiedano di essere collocati in aspettativa sono, a loro richiesta, autorizzati ad assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario all'espletamento del mandato, senza alcuna decurtazione della retribuzione. I lavoratori eletti alla carica di sindaco o di assessore comunale, ovvero di presidente di giunta provinciale o di assessore provinciale, hanno diritto anche a permessi non retribuiti per un minimo di trenta ore mensili. Titolo V NORME SUL COLLOCAMENTO art. 33 - (Collocamento) La commissione per il collocamento, di cui all'art. 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è costituita obbligatoriamente presso le sezioni zonali, comunali e frazionali degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, quando ne facciano richiesta le organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative. Alla nomina della commissione provvede il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, il quale, nel richiedere la designazione dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, tiene conto del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e assegna loro un termine di 15 giorni, decorso il quale provvede d'ufficio. La commissione è presieduta dal dirigente della sezione zonale, comunale, frazionale, ovvero da un suo delegato, e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. La commissione ha il compito di stabilire e di aggiornare periodicamente la graduatoria delle precedenze per l'avviamento al lavoro, secondo i criteri di cui al quarto comma dell'articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264. Salvo il caso nel quale sia ammessa la richiesta nominativa, la sezione di collocamento, nella scelta del lavoratore da avviare al lavoro, deve uniformarsi alla graduatoria di cui al comma precedente, che deve essere esposta al pubblico presso la sezione medesima e deve essere aggiornata ad ogni chiusura dell'ufficio con l'indicazione degli avviati. Devono altresì essere esposte al pubblico le richieste numeriche che pervengono dalle ditte. La commissione ha anche il compito di rilasciare il nulla osta per l'avviamento al lavoro ad accoglimento di richieste nominative o di quelle di ogni altro tipo che siano disposte dalle leggi o dai contratti di lavoro. Nei casi di motivata urgenza, l'avviamento è provvisoriamente autorizzato dalla sezione di collocamento e deve essere convalidato dalla commissione di cui al primo comma del presente articolo entro dieci giorni. Dei dinieghi di avviamento al lavoro per richiesta nominativa deve essere data motivazione scritta su apposito verbale in duplice copia, una da tenere presso la sezione di collocamento e l'altra presso il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro. Tale motivazione scritta deve essere immediatamente trasmessa al datore di lavoro richiedente. Nel caso in cui la commissione neghi la convalida ovvero non si pronunci entro venti giorni dalla data della comunicazione di avviamento, gli interessati possono inoltrare ricorso al direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, il quale decide in via definitiva, su conforme parere della commissione di cui all'articolo 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264. I turni di lavoro di cui all'articolo 16 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono stabiliti dalla commissione e in nessun caso possono essere modificati dalla sezione. Il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro annulla d'ufficio i provvedimenti di avviamento e di diniego di avviamento al lavoro in contrasto con le disposizioni di legge. Contro le decisioni del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro è ammesso ricorso al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Per il passaggio del lavoratore dall'azienda nella quale è occupato ad un'altra occorre il nulla osta della sezione di collocamento competente. Ai datori di lavoro che non assumono i lavoratori per il tramite degli uffici di collocamento, sono applicate le sanzioni previste dall'articolo 38 della presente legge. Le norme contenute nella legge 29 aprile 1949 n. 264, rimangono in vigore in quanto non modificate dalla presente legge. art. 34 - (Richieste nominative di manodopera) A decorrere dal novantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge, le richieste nominative di manodopera da avviare al lavoro sono ammesse esclusivamente per i componenti del nucleo familiare del datore di lavoro, per i lavoratori di concetto e per gli appartenenti a ristrette categorie di lavoratori altamente specializzati, da stabilirsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la commissione centrale di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264. 190 Titolo VI DISPOSIZIONI FINALI E PENALI art. 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 41 (omissis)¶¶ Legge 1-6-1977, n. 285 Provvedimenti per l’occupazione giovanile (pubblicata in G.U. 11-06-1977, n. 158, Serie Generale) TITOLO I Norme generali art. 1 (Finalità della legge) Allo scopo di: 1) incentivare l’impiego straordinario di giovani in attività agricole, artigiane, commerciali, industriali e di servizio, svolte da imprese individuali o associate, cooperative e loro consorzi ed enti pubblici economici; 2) finanziare programmi regionali di lavoro produttivo per opere e servizi socialmente utili con particolare riferimento al settore agricolo e programmi di servizi ed opere predisposti dalle Amministrazioni centrali; 3) incoraggiare l'accesso dei giovani alla coltivazione della terra; 4) promuovere la costituzione di cooperative di produzione e lavoro in possesso dei requisiti di cui all’art. 14 del DPR 29-9-1973, n. 601; 5) realizzare piani di formazione professionale finalizzati alle prospettive generali di sviluppo; per il 1977 e per i successivi tre anni e' stanziata la complessiva somma di lire 1.060 miliardi da erogare secondo quanto disposto dall’art. 29. art. 2 (Programmi annuali regionali di formazione professionale) Le regioni, secondo i propri indirizzi programmatori predispongono, entro e non oltre il 30 di settembre, programmi annuali regionali delle attività di formazione professionale, articolandoli per settori produttivi in relazione alle esigenze dei piani di sviluppo. I programmi devono essere rivolti ad orientare i giovani verso le attività che presentano concrete prospettive occupazionali e rispondono alle esigenze dei piani di sviluppo. Le regioni provvedono a dare pubblicità ai programmi con le forme più idonee nei comuni e nelle sedi di decentramento di quartiere, negli Istituti scolastici e di formazione professionale, nelle pubbliche Amministrazioni e nelle imprese. I programmi regionali devono essere predisposti in modo da poter fruire del concorso finanziario del Fondo sociale europeo. art. 3 (Commissioni regionali) Per i fini di cui al precedente articolo e' costituita presso la regione, per il periodo di applicazione della presente legge, una Commissione regionale composta da rappresentanti della regione, nonché da rappresentanti delle Organizzazioni sindacali, professionali, imprenditoriali maggiormente rappresentative e presenti nel CNEL e da queste designati. La Commissione, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, e' presieduta da questi o da un suo delegato. Alle riunioni della Commissione partecipa il Direttore dell’Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione. La Commissione acquisisce dagli Uffici regionali del lavoro, dai provveditorati agli studi, dalle università e dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura i dati relativi alle prospettive di occupazione ed ai fabbisogni formativi dei lavoratori, nei singoli distretti scolastici, per settori produttivi e per gruppi di professioni. Le pubbliche Amministrazioni ed i datori di lavoro sono tenuti a fornire le informazioni richieste. art. 3bis (Commissione centrale per l’impiego) La Commissione centrale di cui all’art. 26 della legge 12-8-1977, n. 675, assume la denominazione di Commissione centrale per l’impiego e stabilisce a livello nazionale i criteri di attuazione della politica organica e attiva dell’impiego, secondo le linee di indirizzo della programmazione economica e le indicazioni della Comunità economica europea. 191 La Commissione in relazione alla dinamica quantitativa e qualitativa del mercato del lavoro, ed al quadro di riferimento economico per lo svolgimento dell'attività regionale in materia di formazione professionale, determina, entro il 30 luglio di ciascun anno, gli indirizzi di politica dell’occupazione e di sostegno del reddito dei lavoratori. A questo fine la Commissione promuove ed organizza studi e rilevazioni sistematiche del mercato nazionale del lavoro e delle sue tendenze qualitative e quantitative anche in connessione con l'evoluzione dell’organizzazione del lavoro, nonché alla conseguente dinamica della professionalità e relativi riflessi sulla domanda di lavoro, avvalendosi pure della attività svolta da strutture di altri istituti ed enti pubblici. La Commissione svolge, altresì, i compiti della Commissione centrale per l’avviamento al lavoro di cui alla legge 29-4-1949, n. 264. La Commissione, presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o per sua delega da un Sottosegretario di Stato o da uno dei Direttori generali di cui alla lettera b) e' composta: a) da otto rappresentanti dei lavoratori, da quattro rappresentanti dei datori di lavoro, da un rappresentante dei dirigenti di azienda, da uno dei coltivatori diretti, da uno degli artigiani, da uno dei commercianti e da uno del movimento cooperativo, designati, su richiesta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dalle organizzazioni maggiormente rappresentative; b) dai direttori generali che presiedono ai servizi del collocamento, dei rapporti di lavoro e della previdenza sociale e degli affari generali e del personale; c) da cinque rappresentanti delle regioni, scelti dal Ministro del lavoro nell’ambito dei designati dalle regioni. A tal fine ciascuna regione e le due province autonome di Bolzano e di Trento hanno facoltà di designare un nominativo. In relazione alla materia trattata, sono chiamati di volta in volta a far parte della Commissione rappresentanti delle Amministrazioni statali interessate. In corrispondenza di ogni rappresentante effettivo e' designato e nominato un membro supplente. Le funzioni di segretario e di vice-segretario sono disimpegnate da due dirigenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. I componenti della Commissione e della segreteria sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e durano in carica tre anni. Le Commissioni regionali per la mobilità di cui all’art. 22 della legge 12-8-1977, n. 675, assumono la denominazione di Commissioni regionali per l’impiego. Tali Commissioni, oltre ai compiti previsti dalla legge 12-8-1977, n. 675, realizzano, nel proprio ambito territoriale, in armonia con gli indirizzi della programmazione regionale, i compiti della Commissione centrale per l’impiego, di cui al primo ed al secondo comma del presente articolo, secondo le linee da questa indicate. Le Commissioni regionali per l’impiego, anche in relazione alle previsioni della contrattazione collettiva in materia occupazionale ed alla situazione locale del mercato del lavoro, assumono altresì compiti di iniziativa e di coordinamento al fine di promuovere intese tra le parti sociali per favorire l’impiego dei giovani in attività formative e lavorative. Le Commissioni regionali per l’impiego, attraverso i competenti Ispettorati provinciali del lavoro, assicurano, con riferimento all’avviamento con richiesta nominativa, l’osservanza dei divieti di cui all’art. 1 della legge 912-1977, n. 903. Le Commissioni regionali per l’impiego si riuniscono almeno una volta all’anno sotto la presidenza del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, o di un Sottosegretario di Stato da questo delegato, di intesa con il Presidente della giunta regionale e con la partecipazione degli assessori competenti in materia di politica attiva del lavoro, per la impostazione del programma di attività e di iniziative, in relazione alle esperienze compiute, alla situazione occupazionale, con particolare riguardo a quella giovanile, ed ai problemi che ne derivano. I tre rappresentanti della regione, di cui all’art. 22, secondo comma, della legge 12-8-1977, n. 675, debbono essere membri del Consiglio regionale. Per la realizzazione dei loro compiti, la Commissione centrale e le Commissioni regionali per l’impiego si avvalgono di apposite segreterie tecniche costituite rispettivamente presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e presso gli Uffici regionali del lavoro. Può essere chiamato a far parte di dette segreterie, in posizione di comando, personale fornito di particolare preparazione tecnica dipendente da Amministrazioni dello Stato, da Amministrazioni locali e da enti pubblici. Il relativo contingente e' fissato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Commissione centrale. Per i compiti di studio e di ricerca necessari all’attuazione della presente legge, nonché degli artt. 22 e seguenti della legge 12-8-1977, n. 675, sono istituiti, ai sensi dell’art. 4 del DPR 30-6-1972, n. 748, quattro posti di consigliere ministeriale nel ruolo dell’Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. art. 4 (Liste speciali di collocamento per i giovani non occupati) 192 Presso le sezioni di collocamento e' istituita una lista speciale nella quale si possono iscrivere i giovani non occupati, residenti nel comune, di età compresa fra i 15 e i 29 anni. Tale iscrizione conserva la propria efficacia per coloro che durante il periodo di applicazione della presente legge superino il ventinovesimo anno di età. I giovani possono essere iscritti contemporaneamente anche nella lista ordinaria. La Commissione provinciale di cui all’art. 25 della legge 29-4-1949, n. 264, può stabilire, su proposta del Direttore dell’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione che alle offerte di assunzione presentate da privati datori di lavoro o da enti pubblici o da organismi da questi promossi, nonché dalle Amministrazioni statali e dalle Regioni interessate all’attuazione dei progetti specifici di cui all’art. 26 della presente legge, possono concorrere, osservati opportuni criteri di proporzionalità, giovani iscritti nella lista speciale di sezioni diverse da quelle nella cui circoscrizione territoriale viene svolta l’attività lavorativa. I giovani immigrati o appartenenti a nuclei familiari di immigrati possono iscriversi oltre che nella lista speciale del Comune di residenza anche in quella del Comune di provenienza. In caso di avviamento straordinario al lavoro ai sensi della presente legge, il loro nominativo viene cancellato da entrambe le liste speciali. E' fatto divieto di reiscrizione nella lista speciale di cui al primo comma dei giovani avviati al lavoro ai sensi della presente legge. I giovani che abbiano stipulato contratti ai sensi degli artt. 7 e 26 della presente legge hanno diritto ad essere reiscritti nella lista speciale se il periodo di lavoro ha una durata inferiore all’anno e possono stipulare nuovi contratti per un periodo di lavoro che cumulato a quello precedentemente svolto non superi i termini massimi indicati agli artt. 7 e 26. art. 5 (Formazione delle graduatorie e avviamento al lavoro) La Commissione di collocamento di cui all’art. 26 della legge 29-4-1949, n. 264, e successive modificazioni, provvede alla formazione della graduatoria dei giovani iscritti nella lista speciale, raggruppandoli per fasce professionali, da definirsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, secondo i sistemi di inquadramento stabiliti in sede contrattuale. In mancanza, i giovani sulla base delle domande presentate sono raggruppati per categorie professionali e in ciascuna categoria secondo la qualifica o la specializzazione posseduta, o, per il contratto di formazione, secondo quelle per le quali nella domanda sono state indicate le propensioni. Nella formazione delle graduatorie si terrà conto altresì della condizione economica personale e familiare degli interessati. La graduatoria e' resa pubblica ed e' comunicata al comune, per l’affissione all’albo pretorio, ed alla Regione. Il primo aggiornamento della graduatoria sulla base delle disposizioni previste dal presente articolo deve essere completato entro il 31-12-1978. Gli aggiornamenti successivi hanno luogo alla fine di ciascun trimestre a partire dal 31-3-1979. Il giovane che senza giustificato motivo rifiuti l’avviamento, ai sensi degli arte. 7 e 26 della presente legge, ad un’attività corrispondente ai requisiti professionali d’iscrizione o alle propensioni manifestate, perde il proprio turno d’avviamento per un periodo di due mesi decorrente dalla data del rifiuto. Dopo la perdita del secondo turno il giovane e' cancellato dalla lista. Contro l’omessa, erronea o indebita inclusione ovvero cancellazione, dalla lista speciale e dalla graduatoria, nonché contro gli atti di avviamento e' ammesso ricorso alla Commissione di cui all’art. 25 della legge 29-41949, n. 264, entro sette giorni dalla pubblicazione della graduatoria e dei relativi aggiornamenti ovvero dalla data del provvedimento. La Commissione decide sui ricorsi con provvedimento definitivo, entro e non oltre quindici giorni dal loro deposito. Decorso tale termine, senza che il ricorrente abbia avuto comunicazione della decisione, il ricorso si intende respinto, ferma restando la possibilità di adire l’Autorità competente. Il datore di lavoro che intende assumere i giovani deve farne richiesta numerica o nominativa ai sensi del comma successivo alla sezione di collocamento competente per territorio, indicando il tipo di attività in cui prevede di inserire i giovani nonché le condizioni delle prestazioni richieste. Quando la richiesta riguardi personale non qualificato o privo di titoli di studio specifici, l’avviamento al lavoro, a cura della sezione di collocamento, e' operato sulla base della graduatoria. Quando la richiesta sia relativa al personale qualificato o in possesso di titoli di studio specifico, l’avviamento e' operato secondo l’ordine di graduatoria sulla base della qualifica professionale richiesta. Il datore di lavoro ha in tal caso la facoltà di indicare i requisiti professionali che i giovani debbono possedere. Fino al 30-6-1980 i datori di lavoro che occupano stabilmente non più di dieci dipendenti possono effettuare assunzioni di giovani iscritti nella lista speciale con il contratto di formazione di cui all’art. 7, mediante richiesta nominativa. art. 6 (Assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato) Durante il periodo di applicazione della presente legge, i giovani di età fra i 15 e i 29 anni, iscritti nella lista speciale, se in possesso della qualifica professionale richiesta, possono essere assunti, previa effettuazione di un periodo di prova di trenta giorni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e secondo le modalità della 193 presente legge, da datori di lavoro, fatta eccezione per quelli indicati nell’art. 11, terzo comma, della legge 294-1949, n. 264, e successive modificazioni e integrazioni nonché da enti pubblici economici. art. 6bis (Titoli di studio) I giovani assunti ai sensi degli arte. 9, quarto comma, e 26 della presente legge o al termine del contratto, a tempo parziale e determinato o del corso pratico di formazione sul lavoro di cui al successivo art. 16 bis, non possono far valere il titolo di studio da essi posseduto che non sia indicato sulla richiesta del datore di lavoro per lo svolgimento delle mansioni proprie della fascia professionale o della qualifica per la quale sono assunti. ¶ art. 7 (Contratti di formazione) Per il periodo di applicazione della presente legge, i giovani iscritti nella lista speciale possono essere assunti con contratto di formazione, secondo le modalità della presente legge, da datori di lavoro di cui all’art. 6 nonché da enti pubblici economici. Il contratto di formazione: 1) può essere stipulato per i giovani di età compresa fra i 15 ed i 26 anni elevata a 29 per le donne e per i laureati; 2) non può avere durata superiore a 24 mesi e non e' rinnovabile. I giovani assunti con contratto di formazione sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi o contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative od istituti. ¶ art. 8 (Contratti di formazione) Il contratto di formazione e' stipulato per iscritto e prevede la durata ed il trattamento giuridico ed economico. I cicli formativi, intesi ad assicurare al giovane il raggiungimento di adeguati livelli di formazione, in rapporto alle fasce professionali, sono promossi od autorizzati dalla Regione, anche presso le aziende o loro consorzi. La durata, le modalità di svolgimento dell’attività lavorativa e di formazione professionale in relazione alle disposizioni di cui al precedente comma, nonché il rapporto tra attività lavorativa e formazione sono stabilite dalla Commissione regionale per l’impiego di cui all’art. 3 della presente legge in coerenza con le intese raggiunte a livello locale tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro maggiormente rappresentative. Il numero minimo delle ore destinate alla formazione non può essere inferiore al 30 per cento delle ore complessive previste dal contratto di formazione. Copia del contratto e' rimessa all’Ufficio provinciale del lavoro. Durante l’esecuzione del contratto il libretto di lavoro e' conservato dal datore di lavoro che deve annotare l’inizio e il termine del rapporto, l’attività formativa ed il livello di professionalità conseguito. Il Ministro della difesa, con suo decreto, nei limiti numerici permessi dalle necessità primarie della difesa, può consentire, di anno in anno, ai giovani arruolati, assunti con contratto di formazione ai sensi della presente legge o impegnati in progetti specifici di cui all’art. 26 il differimento - per la durata del contratto e per una sola volta - della prestazione al servizio alle armi purché il predetto contratto abbia termine entro il compimento del 225 anno di età. art. 9 (Agevolazioni per i datori di lavoro) I giovani assunti a norma degli artt. 6 e 7 hanno diritto alla retribuzione contrattuale prevista per il livello aziendale della corrispondente qualifica; la retribuzione e' riferita alle ore di lavoro effettivamente prestate. Al datore di lavoro sono corrisposte agevolazioni commisurate come appresso: a) nel rapporto indeterminato lire trentaduemila mensili elevate a lire sessantaquattromila mensili nei territori di cui all' art. 1 del Testo unico approvato con DPR 6-3-1978, n. 218, per la durata, rispettivamente, di 18 e di 24 mesi; b) nel rapporto di formazione, lire duecento orarie elevate a lire seicento nei territori di cui all' art. 1 del Testo unico approvato con DPR 6-3-1978, n. 218, per le ore lavorative effettivamente retribuite. I datori di lavoro, che abbiano stipulato contratti di formazione possono, al termine di ciascun anno, realizzare nuovi rapporti della medesima specie con altri giovani, purché abbiano assunto o associato, oppure assumano o associno, a tempo indeterminato almeno la metà dei giovani occupati con contratto di formazione. In ogni caso per tutti i giovani assunti a tempo indeterminato a seguito del contratto di formazione sono corrisposte le agevolazioni di cui al secondo comma, lettera a) del presente articolo per mesi sei, elevati a mesi 194 dodici nei territori di cui all' art. 1 del Testo unico citato. Tale agevolazione e' concessa per altri sei mesi per ogni giovane lavoratrice assunta. Nell' ipotesi che i quattro quinti dei giovani con contratto di formazione siano assunti a tempo indeterminato o associati, le agevolazioni di cui al secondo comma, lettera a) del presente articolo sono corrisposte per mesi nove elevati a mesi diciotto nei territori di cui all' art. 1 del Testo unico citato. Le disposizioni di cui al quarto e quinto comma del presente articolo si applicano anche nei confronti dei giovani assunti al termine dei cicli formativi di cui all' art. 16 quater. Per i giovani assunti con contratto di formazione ai sensi dell' art. 7 si applicano le norme in materia di contributi per le assicurazioni sociali di cui alla legge 19-1-1955, n. 25 e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle cooperative di produzione e lavoro escluse quelle di cui all' art. 18 costituite tra giovani iscritti nella lista speciale ovvero che associno giovani iscritti nella lista speciale di età compresa tra i 18 e i 29 anni, in numero non inferiore al 40 per cento dei soci. La riduzione contributiva non può eccedere la durata di 24 mesi per ciascun socio giovane proveniente dalla lista speciale. Gli oneri a carico dello Stato derivanti dall' applicazione del presente articolo gravano sugli stanziamenti previsti dagli artt. 29 e 29 bis della presente legge. ¶ Art. 10 (Agevolazioni per i datori di lavoro) In sede di versamento all' INPS dei contributi per le assicurazioni sociali obbligatorie, il datore di lavoro detrae l' importo delle agevolazioni previste nel precedente articolo, allegando copia dei contratti di formazione stipulati. Nel caso in cui il datore di lavoro risulti creditore nei confronti dell' INPS dell' importo totale o parziale delle agevolazioni previste dal precedente art. 9, il saldo della somma a credito e' effettuato dall' INPS medesimo con scadenza mensile. Ai fini del rimborso annuo - da effettuare dallo Stato sulla base degli importi risultanti dai rendiconti annuali dell' INPS - l' INPS tiene apposita evidenza contabile. ¶ Art. 11 (Esclusione delle imprese in fase di ristrutturazione o riconversione industriale) Le disposizioni previste dai precedenti articoli non si applicano alle imprese impegnate in progetti di ristrutturazione e di riconversione industriale. Art. 12 (Obbligo della frequenza ai corsi di formazione professionale) L' ente o il datore di lavoro, presso cui il giovane frequenta il corso di formazione professionale, deve accertare la frequenza del giovane al corso stesso. Fatta eccezione per le ipotesi previste dall' art. 2110 del Codice civile, se il giovane assunto ai sensi della presente legge non frequenta il corso di formazione professionale o, comunque, si assenta per un numero di giornate non inferiore ad un quinto di quello complessivo che e' tenuto a frequentare, il contratto di formazione si risolve a tutti gli effetti ed il giovane viene cancellato dalle liste speciali senza potervi più essere reiscritto. ¶ Art. 13 (Licenziamenti per riduzione del personale: sospensione delle agevolazioni) I datori di lavoro, all' atto della richiesta, devono dimostrare di non avere proceduto, nei sei mesi precedenti, a licenziamenti per riduzione di personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato. [2] Nei confronti dei datori di lavoro che effettuano licenziamenti per riduzione di personale nel periodo in cui usufruiscono delle agevolazioni previste dalla presente legge, dette agevolazioni sono sospese. ¶ Art. 13bis (Deroghe) Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, può prevedere, limitatamente alle imprese che si articolano in più unità produttive site in ambiti territoriali diversi, deroghe alle disposizioni di cui agli artt. 11 e 13, primo comma, della presente legge. ¶ Art. 14 (Cessazione del rapporto: obblighi del datore di lavoro) 195 Il datore di lavoro e' tenuto a comunicare, entro cinque giorni, alla sezione di collocamento competente per territorio e alla sede provinciale dell' INPS, il nominativo dei giovani che abbiano cessato il rapporto di cui al contratto di formazione. ¶ Art. 15 (Assunzioni a tempo indeterminato) Durante l' esecuzione o alla scadenza del contratto di formazione, il datore di lavoro può trasformare il contratto di formazione in contratto di lavoro a tempo indeterminato con la procedura prevista per i passaggi diretti e immediati di cui all' art. 33 della legge 20-5-1970, n. 300. Entro tre mesi dalla scadenza del contratto di formazione analoga facoltà spetta agli altri datori di lavoro. ¶ Art. 16 (Qualifiche professionali acquisite durante il servizio militare) Le qualifiche professionali acquisite durante il servizio militare sono riconosciute a tutti gli effetti. Le certificazioni relative sono fornite dal Comando o dall' Ente che ha concesso la qualifica. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, e' stabilita la corrispondenza delle qualifiche professionali attribuite ai sensi del presente articolo con i livelli di professionalità richiesti per l' avviamento al lavoro. ¶ Art. 16bis (Attività di formazione professionale sul lavoro) Le Regioni, nel quadro dei programmi di cui all' art. 2 ed in relazione a concrete prospettive occupazionali, possono organizzare, in intesa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative, attività di formazione professionale che prevedano periodi di formazione sul lavoro presso imprese singole o associate dei settori agricolo, artigianale, industriale, commerciale, turistico e dei servizi. Tali intese indicano altresì le quote, le modalità e i tempi per l' assunzione dei giovani che conseguano o abbiano conseguito la qualifica ai sensi dell' art. 16 quater. I periodi di formazione non possono eccedere la durata dei sei mesi e le imprese debbono impegnare i giovani solo nelle mansioni preventivamente concordate con la Regione e per i ruoli qualificati. L' orario di attività di formazione professionale non può eccedere le quaranta ore settimanali. I giovani non possono essere adibiti al lavoro con finalità direttamente produttive salvo che per tempi limitati, da determinare nel programma di addestramento in relazione alle esigenze formative. Nell' arco dell' attività di formazione professionale di cui al primo comma debbono essere organizzati dalla Regione, anche mediante convenzione o adeguati incentivi con le imprese, convenienti periodi di formazione teorica in materie il cui insegnamento sia strettamente collegato al conseguimento del ruolo cui la formazione del giovane tende. Per il periodo di formazione sul lavoro sono estese ai giovani le prestazioni sanitarie dell' assicurazione contro le malattie e le prestazioni dell' assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Per tali prestazioni le Regioni stipulano apposite convenzioni con i competenti Istituti previdenziali ed assistenziali, anticipando gli oneri relativi. Le imprese che intendono ammettere i giovani alla formazione sul lavoro debbono darne comunicazione alla Regione, che ne accerta la necessaria idoneità tecnica e ne tiene conto ai fini della predisposizione dei propri piani di attività. I giovani iscritti nelle liste di cui all' art. 4, che richiedono di partecipare all' attività di formazione sul lavoro prevista dal presente articolo, sono avviati all' attività stessa, secondo la graduatoria, dalle competenti sezioni di collocamento. I giovani che rifiutano l' avviamento all' attività di formazione professionale prevista nel presente articolo mantengono la loro iscrizione nella lista. ¶ Art. 16ter (Accertamento della qualifica professionale) I giovani che hanno stipulato contratti di formazione ai sensi dell' art. 7 o hanno frequentato i corsi di cui all' art. 16bis o i cicli formativi di cui all' art. 26bis della presente legge possono chiedere l' accertamento della qualifica professionale ai fini dell' iscrizione nelle liste di collocamento. L' accertamento e' effettuato da una Commissione istituita presso ciascun Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione composta da quattro esperti rispettivamente in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, della regione, dei datori di lavoro e dei lavoratori. Il presidente della Commissione e' nominato con decreto del direttore dell' Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, sentita la regione. 196 La composizione della Commissione e' determinata di volta in volta dal direttore dell' Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione, in relazione all' accertamento che essa e' chiamata ad effettuare, e i due esperti in rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori sono scelti fra gli iscritti in apposito albo istituito per ciascuna categoria professionale, presso l' Ufficio provinciale del lavoro. L' iscrizione a tale albo, che e' diviso in due sezioni, una per i datori di lavoro ed una per i lavoratori, e' disposta dal direttore dell' Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione su designazione delle Organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative sul piano provinciale. ¶ Art. 16quater (Accertamento della qualifica professionale) La Commissione di cui all' articolo precedente ha il compito di accertare, attraverso una prova tecnico-pratica, la qualifica professionale dei giovani, avvalendosi delle attrezzature dei centri di formazione professionale riconosciuti dalla regione e delle attrezzature messe eventualmente a disposizione dalle aziende. Per ogni prova tecnico-pratica viene corrisposto un compenso forfettario, comprensivo del premio di assicurazione contro gli infortuni, in favore del centro di formazione professionale o dell' azienda, da stabilirsi di anno in anno con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Le spese relative al funzionamento della Commissione fanno carico all' apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. La Commissione ha, altresì, il compito: - di effettuare le prove di idoneità previste dall' art. 18 della legge 19-1-1955, n. 25, e successive modificazioni; - di effettuare l' accertamento della professionalità dei lavoratori per l' attribuzione della qualifica professionale ai fini dell' iscrizione nelle liste ordinarie di collocamento nei casi in cui i lavoratori stessi non siano in grado di documentare il possesso della qualifica dichiarata. Nelle Province autonome di Trento e Bolzano le funzioni di cui al presente articolo sono esercitate dalle rispettive province nell' ambito delle proprie competenze. TITOLO II Disposizioni in materia di artigianato Art. 17 (Agevolazioni contributive) – Omissis Art. 18 (Promozione e incremento della cooperazione) Le regioni assumono iniziative dirette a favorire nel settore agricolo la promozione e l' incremento della cooperazione a prevalente presenza di giovani: a) per la messa a coltura di terre incolte ai sensi della vigente legislazione; b) per la trasformazione di terreni demaniali o patrimoniali a tal fine concessi dai comuni, dalle comunità montane e dalle regioni; c) per la conservazione, manipolazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e della pesca; d) per la gestione di servizi tecnici per l' agricoltura; e) per l' allevamento del bestiame e per la piscicoltura. Per il raggiungimento di detto obiettivo lo stanziamento che sarà operato dal CIPE ai sensi dell' ultimo comma dell' art. 29 va utilizzato per incentivi a favore di cooperative che associno giovani di età fra i 18 e i 29 anni in numero non inferiore al quaranta per cento e non superiore al settanta per cento dei soci complessivi ed operino nei territori dell' area meridionale o in quelli a particolare depressione del centro-nord. La ripartizione tra le regioni dello stanziamento di cui al comma precedente e' operata sulla base dei piani specifici predisposti dalle singole regioni ai sensi dell' art. 13 della legge 16-5-1970, n. 281. ¶ TITOLO III Disposizioni in materia agraria Art. 19 (Promozione e incremento della cooperazione) Le cooperative costituite ai sensi e per i fini di cui all' articolo precedente devono presentare alla regione territorialmente competente un progetto di sviluppo dell' area agricola interessata alla ripresa della coltivazione con l' indicazione degli obiettivi, dei cicli produttivi programmati e del numero dei soci che dovrà essere comunque non eccedente rispetto alle esigenze di realizzazione del progetto di sviluppo. I giovani di cui all' art. 18 della presente legge possono essere soci anche se privi dei requisiti di cui agli ultimi due commi dell' art. 23 del DLgs CPS 14-12-1947, n. 1577, e successive modificazioni, e senza alcun limite per i soci che esercitano mansioni tecniche e amministrative. 197 La regione, sentite le associazioni nazionali territorialmente competenti, approva il progetto entro sessanta giorni dalla sua presentazione ed indica il numero massimo di soci o di dipendenti necessari per la realizzazione del progetto stesso ai fini della ammissione alle agevolazioni previste dalla presente legge. Il progetto, approvato ai sensi del comma precedente, costituisce il presupposto necessario per la concessione delle terre incolte. La concessione ha luogo ai sensi e secondo le modalità delle leggi vigenti. Il controllo sulle modalità e sulla regolarità di svolgimento dei lavori, collegati alla realizzazione del progetto di sviluppo, è effettuato dalla regione territorialmente competente. ¶ Art. 20 (Provvidenze ed agevolazioni) Entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le cooperative agricole, costituite ai sensi dell' art. 18 e che hanno ottenuto la concessione o comunque acquisito la disponibilità di terreni demaniali o patrimoniali incolti o da valorizzare attraverso progetti di miglioramento o che eseguono progetti di trasformazione di prodotti agricoli o gestiscono servizi tecnici per l' agricoltura, hanno diritto per ogni giovane socio proveniente dalle liste speciali ad un contributo pari a lire 100.000 mensili per la durata di mesi 24. Eguale contributo spetta alle cooperative di cui all' art. 18, lettera e), che abbiano ottenuto la concessione o acquisito la disponibilità di aree limitate di acque interne o di terreni con strutture fisse atte all' allevamento del bestiame. Il contributo e' condizionato all' esito favorevole dei controlli predisposti dalla Regione circa l' effettiva esecuzione dei piani di trasformazione di cui al primo comma dell' art. 19. Le cooperative costituite ai sensi dell' art. 18 possono ottenere un contributo in conto capitale per l' acquisto di macchinari, l' installazione di impianti e in relazione all' esecuzione di opere di miglioramento fondiario nella misura del 50 per cento del valore documentato delle spese relative. L' istruttoria e l' erogazione dei fondi sono effettuate dalla Regione competente per territorio. Gli oneri relativi gravano sui fondi messi a disposizione della Regione ai sensi della legge 27-12-1977, n. 984. ¶ Art. 21 (Provvidenze ed agevolazioni) Durante il periodo di applicazione della presente legge, le imprese agricole, singole o associate, che assumono con regolare contratto per tre anni, o associano un tecnico agricolo munito di laurea o di diploma in materie agrarie ricevono a valere sui fondi di cui ai successivi artt. 29 e 29 bis, dalla regione territorialmente competente un contributo di lire 100.000 mensili per la durata di ventiquattro mesi<1>. In caso di licenziamento effettuato anteriormente alla scadenza del triennio il datore di lavoro e' tenuto a restituire il contributo percepito salvo che la cessazione del rapporto contrattuale non sia avvenuta per dimissioni o per giusta causa. ¶ Art. 22 (Provvidenze ed agevolazioni) Al fine di favorire la permanenza di forze giovanili in agricoltura, nella concessione di provvidenze economiche o di altre agevolazioni intese ad incentivare o, comunque, a favorire l' esercizio, l' impianto o lo sviluppo di aziende agricole, ivi comprese le pertinenze rustiche, le attrezzature, le scorte aziendali previste dalle leggi dello Stato o delle Regioni, deve essere riconosciuta preferenza a favore dei giovani coltivatori o coltivatrici, singoli od associati, di età dai 18 ai 29 anni, sempre che posseggano i requisiti di imprenditori a titolo principale ai sensi dell' art. 12 della legge 9-5-1975, n. 153. Pari preferenza va assicurata in favore dei giovani imprenditori coltivatori che intendano tornare all' esercizio dell' attività agricola a tal uopo destinando adeguati finanziamenti sui fondi della presente legge. ¶ Art. 23 (Provvidenze ed agevolazioni) Per il periodo di applicazione della presente legge, le cooperative che operano nel settore agricolo e della pesca fruiscono, per ogni dipendente assunto e iscritto nella lista prevista dal precedente art. 4, del contributo di cui al precedente art. 9 lettera b). Si applicano inoltre le disposizioni, i controlli e le sanzioni stabiliti per i contratti di formazione previsti dalla presente legge. Il contributo e' condizionato alla frequenza obbligatoria dei dipendenti ai corsi di formazione professionale organizzati dalla Regione. ¶ Art. 24 198 (Provvidenze ed agevolazioni) Gli incentivi disposti dalle norme di cui al presente titolo spettano alle cooperative e loro consorzi in possesso dei requisiti di cui all' art. 14 del DPR 29-9-1973, n. 601. ¶ Art. 24bis (Assistenza tecnica e finanziaria) Le Regioni predispongono programmi di assistenza finanziaria e tecnica, anche con specifiche attività formative, in favore delle cooperative che operano per gli scopi di cui all' art. 18. Il Centro di formazione e studi (FORMEZ), ai sensi dell' art. 40 del Testo unico approvato con DPR 6-3-1978, n. 218 e nell' ambito dei progetti specifici per l' agricoltura, organizza programmi di assistenza tecnica, anche con finalità formative, per le cooperative che operano per gli scopi di cui all' art. 18. I soggetti di cui all' art. 26 predispongono programmi di assistenza tecnica, anche con specifiche attività formative, per le cooperative di cui all' art. 27. I relativi oneri gravano sui fondi previsti dai successivi artt. 29 e 29 bis. Le direttive in materia sono fissate dalla Commissione centrale di cui al precedente art. 3 bis. ¶ Art. 28 (Sanzioni) Il mancato o irregolare svolgimento delle attività formative previste dalla presente legge determina la perdita delle agevolazioni stabilite dal precedente art. 9. Si applica inoltre la sanzione pecuniaria da lire 500.000 a lire 10 milioni da erogarsi in via amministrativa. ¶ TITOLO V Disposizioni comuni e finali Art. 29 (Finanziamenti) – Omissis Art. 29bis (Finanziamenti) – Omissis Art. 30 (Entrata in vigore) – Omissis Legge 07-02-1979, n. 48 (pubblicata in G.U. 19-02-1979, n. 49, Serie Generale) Istituzione e funzionamento dell'albo nazionale degli agenti di assicurazione. Art. 1 E' istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'albo nazionale degli agenti di assicurazione. La tenuta dell'albo è affidata alla Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Hanno diritto di essere iscritti all'albo, a domanda, tutti coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 ovvero all'art. 5 della presente legge. L'attività di agente di assunzione non può essere esercitata da chi non è iscritto all'albo. L'albo è suddiviso in due sezioni: a) alla prima sono iscritti coloro che svolgono l'attività di agente di assicurazione, con l'onere di gestione a loro rischio e spese, su incarico di imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione ai sensi delle norme vigenti; b) alla seconda sono iscritti, ai sensi del successivo art. 11, coloro ai quali non è stato conferito l'incarico di agente di assicurazione o che ne siano cessati per motivi diversi da quelli per i quali deve essere disposta la cancellazione dall'albo a norma del successivo art. 9. Art. 2 A cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'albo è aggiornato alla data del 31 dicembre di ogni anno e pubblicato entro i tre mesi successivi. Lo stesso Ministero provvede ad inviarne copia a tutte le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Per ciascun iscritto devono essere indicati almeno il nome, il cognome e l'anno di nascita, il comune di residenza e la data di iscrizione; per gli iscritti nella prima sezione dell'albo devono inoltre essere indicate la sede dell'agenzia e l'impresa preponente. Art. 3 199 L'esercizio diretto o indiretto dell'attività di agenti di assicurazione, compresa la partecipazione finanziaria o società esercenti tali attività, è precluso ai mediatori di assicurazione o riassicurazione, denominati anche brokers, ed agli enti pubblici e loro dipendenti. Art. 4 Per l'iscrizione nell'albo occorre: a) essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità economica europea, ovvero straniero residente nel territorio della Repubblica italiana a condizione che analogo trattamento sia fatto nei Paesi di origine a favore dei cittadini italiani, salvo il caso degli apolidi; b) godere dei diritti civili; c) non aver riportato condanna per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo ad un anno o nel massimo a tre anni, o per altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, oppure condanna comportante interdizione da pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero condanna per omessa contribuzione, nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali; d) aver superato una prova di idoneità in un esame scritto e orale nelle seguenti materie: 1) disciplina giuridica dei contratti di assicurazione e di agenzia; 2) disciplina giuridica dell'esercizio delle assicurazioni private; 3) nozioni sulla disciplina tributaria delle assicurazioni; 4) princìpi di tecnica assicurativa. Per i cittadini degli altri Stati membri della Comunità economico europea la prova del possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti b) e c) può essere fornita attraverso le certificazioni, di data non anteriore a tre mesi, rilasciate a questo effetto dalle competenti autorità giudiziarie od amministrative dello Stato membro di origine o di provenienza del richiedente. La commissione di esame, i programmi, le modalità ed i compensi per i componenti della commissione stessa sono determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione di cui all'art. 13. Le funzioni di segreteria sono svolte da due funzionari della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo. Nella prima attuazione della presente legge detto decreto è emanato entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge stessa. ¶ Art. 5 Costituiscono titoli equipollenti della prova di idoneità di cui alla lettera d) del precedente articolo: a) per i cittadini degli altri Stati membri della Comunità economia europea essere iscritti nell'albo professionale degli agenti o avere comunque svolto l'attività di agenti di assicurazione per almeno due anni in uno dei suddetti Stati membri della Comunità economica europea; b) essere già stati iscritti nell'albo, sia in Italia che in uno degli altri Stati membri della Comunità economica europea, per coloro che, a seguito di cancellazione chiedano nuovamente l'iscrizione entro i cinque anni successivi, sempre che tale cancellazione non sia stata determinata da provvedimenti disciplinari; c) avere svolto, sia in Italia che in uno degli altri Stati membri della Comunità economica europea, nei cinque anni antecedenti alla data della richiesta di iscrizione all'albo, almeno una delle seguenti attività: 1) attività lavorativa per almeno due anni in modo continuativo con qualifica di dirigente alle dipendenze di una impresa di assicurazione, pubblica o privata o di una impresa prevista dall'art. 5 della legge istitutiva dell'albo dei mediatori di assicurazione; 2) attività relativa all'assunzione e alla produzione, ovvero alla gestione e alla trattazione di affari assicurativi con rapporto di lavoro subordinato presso un'impresa pubblica o privata o una agenzia di assicurazione per almeno tre anni in modo continuativo; 3) essere stato, per almeno due anni in modo continuativo, procuratore dell'agente riconosciuto dall'impresa; 4) essere stato, per almeno due anni, in modo continuativo subagente professionista, intendendosi per tale colui che, con l'onere di gestione, a proprio rischio e spese, dedica abitualmente e prevalentemente la sua attività professionale all'incarico affidatogli da un agente e che non esercita altra attività imprenditoriale o lavorativa, subordinata od autonoma. Costituisce titolo equipollente, agli effetti di cui al precedente comma l'avere svolto, purchè in modo continuativo, anche più di una delle attività suddette nel periodo previsto. (Omissis) ¶ Legge 14-05-1981, n. 219 (pubblicata nella G.U. 18-05-1981, n. 134, Supplemento ordinario) 200 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti Art. 32 - (Aree da destinare agli impianti industriali). Le Regioni Basilicata e Campania, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per incentivare gli insediamenti industriali di media e piccola dimensione nonché quelli commerciali di ambito sovracomunale, individuano le aree a tal fine destinate [1]. L'individuazione di tali aree è effettuata, su proposta delle comunità montane interessate, con riferimento alle zone disastrate, in coerenza con gli indirizzi di assetto territoriale della Regione e con l'obiettivo di assicurare l'occupazione degli abitanti di tali zone. Per la progettazione ed attuazione di tutte le opere necessarie all'insediamento e ai servizi di impianti industriali, le comunità montane interessate provvedono con il fondo di cui all'articolo 3. In tali aree, le iniziative dirette alla realizzazione di nuovi stabilimenti industriali con investimenti fino a 20 miliardi e le cui domande siano presentate entro il 30 giugno 1982 agli istituti di credito a medio termine, sono ammesse alle sole agevolazioni finanziarie previste dal precedente articolo 21. Le agevolazioni sono concesse dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa istruttoria tecnica degli istituti abilitati all'esercizio del credito industriale a medio e lungo termine. Le domande devono indicare il termine entro il quale le iniziative saranno realizzate. Trascorso detto termine, per ragioni non dipendenti da forza maggiore e ove l'opera non abbia raggiunto il 90 per cento della sua realizzazione, sarà pronunciata la decadenza dei benefici concessi previa diffida all'interessato. Note: 1 A norma dell'art. 8, D.L. 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120 il limite di investimento di cui al presente articolo è elevato, per gli insediamenti di cui al presente comma, a lire 50 miliardi. ¶ Legge 03 maggio 1985, n. 204 (pubblicata nella G.U. 22-05-1985, n. 119, Serie Generale) Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio. Art. 1 Agli effetti della presente legge, l'attività di agente di commercio si intende esercitata da chiunque venga stabilmente incaricato da una o più imprese di promuovere la conclusione di contratti in una o più zone determinate. L'attività di rappresentante di commercio si intende esercitata da chiunque venga stabilmente incaricato da una o più imprese di concludere contratti in una o più zone determinate. Art. 2 Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito un ruolo per gli agenti e rappresentanti di commercio. Al ruolo di cui al precedente comma devono iscriversi coloro che svolgono o intendono svolgere l'attività di agente o rappresentante di commercio che siano in possesso dei requisiti fissati dai successivi articoli 5 e 6. Art. 3 Per ottenere l'iscrizione nel ruolo gli interessati devono presentare domanda alla commissione di cui al successivo articolo 4, istituita presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui risiedono. Ai fini della documentazione relativa alle singole domande le commissioni istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura osservano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678. Art. 4 Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituita una commissione che provvede alle iscrizioni nel ruolo ed alla tenuta del medesimo. La commissione è nominata con deliberazione della giunta camerale e dura in carica quattro anni. Essa è composta: a) da un membro di giunta della camera di commercio; b) da sette membri scelti fra gli agenti e rappresentanti di commercio, iscritti al ruolo su designazione delle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a livello nazionale; c) da un rappresentante delle associazioni provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato firmatarie degli accordi economici collettivi degli agenti e rappresentanti di commercio o comunque più rappresentative a livello nazionale, scelto sulla base delle designazioni effettuate dalle categorie stesse; d) da un rappresentante dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. La commissione così costituita nomina al suo interno il presidente ed un vicepresidente. 201 In caso di morte o di decadenza di un membro la commissione viene integrata dalla giunta camerale con le stesse modalità della prima nomina. Alla segreteria della commissione provinciale è addetto un funzionario in servizio presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Art. 5 Per ottenere l'iscrizione nel ruolo il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti: a) essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità economica europea ovvero straniero residente nel territorio della Repubblica italiana; b) godere dell'esercizio dei diritti civili; c) non essere interdetto o inabilitato, fallito, condannato per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni, e nel massimo, a cinque anni salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; d) avere assolto gli impegni derivanti dalle norme relative alla scuola dell'obbligo vigenti al momento dell'età scolare dell'interessato, conseguendo il relativo titolo [1]. Il richiedente deve inoltre: 1) aver frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale istituito o riconosciuto dalle regioni; 2) oppure aver prestato la propria opera per almeno due anni alle dipendenze di una impresa con qualifica di viaggiatore piazzista o con mansione di dipendente qualificato addetto al settore vendite, purché l'attività sia stata svolta anche se non continuativamente entro i cinque anni dalla data di presentazione della domanda; 3) oppure aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo commerciale o laurea in materie commerciali o giuridiche. L'iscrizione nel ruolo è incompatibile con l'attività svolta in qualità di dipendente da persone, associazioni o enti, privati o pubblici. L'iscrizione nel ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio è altresì preclusa a coloro che sono iscritti nei ruoli dei mediatori o che comunque svolgono attività per le quali è prescritta l'iscrizione in detti ruoli. Il ruolo è soggetto a revisione ogni cinque anni. Note: 1 Lettera sostituita dall'art. 2, L. 15 maggio 1986, n. 190. Art. 6 Qualora l'attività di agente o rappresentante di commercio sia esercitata da società, i requisiti per l'iscrizione nel ruolo devono essere posseduti dai legali o dal legale rappresentante delle società stesse. Le società sono tenute a comunicare alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura le eventuali variazioni dei loro legali rappresentanti per l'aggiornamento del ruolo. Art. 7 La commissione provinciale, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, delibera l'iscrizione o il diniego di iscrizione ed il presidente ne dà motivata comunicazione all'interessato entro i quindici giorni successivi. (omissis) Art. 8 (omissis) Art. 9 E' fatto divieto a chi non è iscritto al ruolo di cui alla presente legge di esercitare l'attività di agente o rappresentante di commercio. La commissione provinciale vigila sull'osservanza delle disposizioni della presente legge ed è tenuta a denunciare all'autorità competente coloro che esercitano la professione di agente o rappresentante di commercio senza essere iscritti al ruolo. Chiunque contravviene alle disposizioni della presente legge è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma conpresa tra L. 1.000.000 e L. 4.000.000. Alle medesime sanzioni sono soggetti i mandanti che stipulano un contratto di agenzia con persona non iscritta al ruolo. Si osservano per l'accertamento delle infrazioni, per la contestazione delle medesime e per la riscossione delle somme dovute, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e relative norme regolamentari. Dall’art. 10 all’art. 12 (omissis) D.M. 21-08-1985 (pubblicata in G.U. 09-09-1985, n. 212, Serie Generale) 202 Norme di attuazione della legge 3 maggio 1985, n. 204, concernente "Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio”. Art. 1 Nel presente decreto col termine legge si intende la legge 3 maggio 1985, n. 204. Art. 2 Per l'iscrizione nel ruolo di cui all'art. 2 della legge l'interessato deve presentare domanda, in regola con l'imposta di bollo, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura - commissione per il ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio - della provincia nella quale risiede, nella quale deve dichiarare di essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità economica europea, ovvero straniero residente nel territorio della Repubblica italiana; di non svolgere attività in qualità di dipendente da persone, associazioni o enti pubblici o privati; di non svolgere attività per la quale è prescritta l'iscrizione nei ruoli dei mediatori. Alla domanda devono essere allegati: a) certificato di residenza; b) certificato di cittadinanza per i cittadini italiani e per quelli di uno degli Stati membri della C.E.E.; c) titolo di scuola secondaria di primo grado o di grado superiore in originale o in copia autenticata. I cittadini degli Stati della C.E.E. e gli stranieri debbono allegare l'originale o una copia autenticata di un titolo di studio che il Ministero della pubblica istruzione abbia riconosciuto equipollente a quello richiesto dalla legge; d) ricevuta comprovante il pagamento della tassa di concessione governativa; e) certificazione relativa al superamento dell'esame finale dei corsi professionali di cui al successivo articolo 3; oppure certificazione relativa allo svolgimento dell'attività di viaggiatore piazzista o di dipendente qualificato addetto al settore vendite esercitata per almeno un biennio nel quinquennio precedente alla data di presentazione della domanda; ovvero ancora titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo commerciale o certificato di laurea in materie commerciali o giuridiche in originale o in copia autentica. Art. 3 [1] Previo riconoscimento delle regioni, l'Ente nazionale di assistenza agenti e rappresentanti di commercio (Enasarco), le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ed altri enti pubblici o privati, che abbiano tra i fini istituzionali la formazione professionale, nonché le imprese o loro consorzi di cui all'art. 5, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, possono organizzare i corsi professionali di cui all'art. 5, comma 2, n. 1 della legge. Tali corsi devono prevedere un numero minimo di ottanta ore di insegnamento da svolgersi al massimo in un trimestre e per non più di otto ore al giorno, ed avere un piano di studio comprendente obbligatoriamente le seguenti materie: nozioni di diritto commerciale; disciplina legislativa e contrattuale dell'attività di agente e rappresentante; nozioni di legislazione tributaria; organizzazione e tecnica di vendita; tutela previdenziale ed assistenziale degli agenti e rappresentanti di commercio [2]. I corsi devono assicurare il livello professionale degli istruttori ed il loro svolgimento deve essere coordinato da un direttore responsabile in possesso di diploma di laurea in materie giuridiche o economiche. L'esame finale sarà sostenuto dinanzi ad una commissione nominata con i criteri di cui all'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1978, n. 845. Le regioni fissano in sede di riconoscimento dei corsi eventuali oneri da porre a carico dei partecipanti. Note: 1 La Corte costituzionale, con sentenza 23 giugno 1988, n. 696, ha annullato il presente articolo, nella parte in cui affida le attività suddette ad enti diversi. 2 Comma modificato dall'art. unico, comma 1, D.M. 17 dicembre 1986. Art. 4 L'attestazione del biennio di attività in qualità di viaggiatore piazzista o di dipendente qualificato addetto al settore vendita richiesta dall'art. 5 della legge, deve essere effettuata mediante atto notorio o dichiarazione sostitutiva resi dagli aspiranti all'iscrizione e dai rispettivi datori di lavoro, o mediante certificazione dell'Ufficio provinciale del lavoro. Può essere considerato dipendente qualificato addetto al settore vendite il lavoratore di concetto con mansioni di direzione ed organizzazione delle vendite. Il requisito di cui al punto 2) dell'art. 5 della legge deve intendersi posseduto anche da coloro che abbiano cumulato un biennio di attività, come agenti e rappresentanti di commercio iscritti nel ruolo disciplinato dalla legge n. 316/1968, entro i cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda. In tal caso, la relativa documentazione sarà rilasciata dalle competenti camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Dall’art. 5 all’art. 14 (omissis) Legge 11-4-1986, n. 113 203 Piano straordinario per l' occupazione giovanile Art. 1 (Piano straordinario per l' assunzione di giovani con il contratto di formazione e lavoro; ndr) [1] Ai fini dell' attuazione, negli anni 1986 e 1987<1>, di un piano straordinario di interesse nazionale per l' inserimento in attivita' lavorative di 40.000 giovani - di cui almeno 20.000 nei territori di cui all' art. 1 del Testo unico approvato con DPR 6-3-1978, n. 218 - il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, anche con la collaborazione di enti e istituti di ricerca a carattere nazionale e delle universita', promuove la predisposizione, da parte di imprese, enti pubblici economici e loro consorzi, associazioni e fondazioni con fini di ricerca o di assistenza tecnica ad attivita' di imprese, di progetti per l' assunzione, con il contratto di formazione e lavoro di cui all' art. 3 del DL 30-10-1984, n. 726<2>, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19-12-1984, n. 863, di lavoratori di eta' compresa tra i 18 e i 29 anni e che risultano iscritti da almeno 12 mesi<3> nella prima e seconda classe delle liste di collocamento di cui all' art. 10, comma secondo, della legge 29-4-1949, n. 264<2>. Le imprese e gli enti pubblici economici e loro consorzi possono proporre progetti nell' ambito del predetto piano straordinario e presentarli al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai fini del loro esame ai sensi del successivo comma secondo. In ogni caso, i tempi e le modalita' di svolgimento dell' attivita' di formazione e lavoro devono essere definiti nei progetti presentati, che devono recare l' indicazione dei programmi formativi, con le specifiche qualificazioni professionali da acquisire, per il cui svolgimento possono essere stipulate convenzioni con le universita'. da [2] a [4] (abrogati)<4>. [5] Ai fini dell' approvazione hanno priorita': a) i progetti da attuare nelle aree territoriali che presentano, tenuto conto delle condizioni socio-economiche, i livelli della disoccupazione giovanile piu' elevati; b) i progetti che prevedono l' assunzione di manodopera femminile in professionalita' nelle quali essa e' sottorappresentata; c) i progetti che prevedono l' assunzione di lavoratori ad alta scolarizzazione per profili professionali particolarmente qualificati; d) i progetti che prevedono l' assunzione anche di lavoratori appartenenti a categorie che trovano difficolta' ad inserirsi nel mercato del lavoro; e) i progetti predisposti d' intesa con le Associazioni sindacali territoriali e di categoria dei lavoratori aderenti alle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. [6] Ai datori di lavoro, per ciascun lavoratore assunto sulla base dei progetti di cui al comma primo, e' concesso, per ogni mensilita' di retribuzione corrisposta durante lo svolgimento del contratto di formazione e lavoro, un contributo pari al 15 per cento della retribuzione spettante in applicazione del Contratto collettivo di categoria. Il contributo e' elevato al 20 per cento per le imprese che operano nei settori dei servizi di informatica e di telematica, delle produzioni aerospaziali, delle industrie meccaniche di precisione, delle industrie delle telecomunicazioni, di tecnica elettronica, della produzione di elaboratori elettronici, macchine elettroniche per ufficio e sistemi per l' automazione e della costruzione di strumenti, apparati e sistemi elettronici per il controllo di impianti e processi industriali e nel settore delle biotecnologie e delle fibre ottiche. Per le imprese ubicate nei territori di cui all' art. 1 del Testo unico approvato con DPR 6-3-1978, n. 218, i contributi di cui al presente comma sono pari, rispettivamente, al 30 e al 40 per cento. [7] Ai datori di lavoro, per ciascun lavoratore assunto sulla base dei progetti di cui al comma primo e mantenuto in servizio a tempo indeterminato, e' corrisposto, per un periodo di dodici mesi, un contributo mensile di lire 100.000 per ogni mensilita' di retribuzione corrisposta. Tale contributo e' elevato a lire 200.000 per le aree di cui all' art. 1 del Testo unico approvato con DPR 6-3-1978, n. 218. [8] I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, ai sensi della presente legge e dell' art. 3 del DL 30-10-1984, n. 726, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19-12-1984, n. 863, da parte dei soggetti di cui al precedente comma primo tenuti al versamento dei contributi previdenziali a gestioni di previdenza sostitutive, esclusive ed esonerative dall' assicurazione generale obbligatoria per l' invalidita', la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti obbligatoriamente fin dall' assunzione con il contratto di formazione e lavoro a tali gestioni. A queste ultime vanno versati sia i contributi a carico dei datori di lavoro secondo la misura fissa stabilita dal comma sesto dell' art. 3 del DL 30-10-1984, n. 726, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19-12-1984, n. 863, sia i contributi a carico dei lavoratori determinati in base alle disposizioni previste dai singoli ordinamenti. [9] I contributi di cui ai precedenti commi sesto e settimo sono cumulabili con le altre agevolazioni alle quali il datore di lavoro abbia diritto. [10] Con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le modalita' di erogazione, da effettuarsi per il tramite dell' Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, dei contributi di cui ai precedenti commi sesto e settimo, anche con il sistema di conguaglio. Con i medesimi decreti si dispone il finanziamento per la realizzazione dei progetti approvati e si determinano le modalita' della sua erogazione, prevedendosi in ogni caso che il saldo finale sia non inferiore al 30 per cento e sia erogato dopo la verifica della documentazione delle spese sostenute. Non e' ammesso il rimborso delle somme corrisposte a titolo di retribuzione per le ore di formazione<5>. 204 [11] Sulla base di apposita evidenza contabile tenuta dall' Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale rimborsa annualmente al predetto Istituto le somme erogate a norma del precedente comma. [12] (abrogato)<5>. [13] Periodicamente, e comunque almeno due volte l' anno, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale effettua esami congiunti per la verifica dello stato di attuazione del piano straordinario con le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale. [14] Le modalita' di attuazione, nel settore marittimo, del piano straordinario di cui al precedente comma primo, vengono determinate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della marina mercantile e con il Ministro del tesoro, sentite le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale. [15] Per quanto non diversamente disposto dai precedenti commi si applicano le disposizioni per i contratti di formazione e lavoro di cui all' art. 3 del DL 30-10-1984, n. 726, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19-12-1984, n. 863. ¶Art. 2 (omissis) Art. 3 (Contributi ai datori di lavoro; ndr) [1] Per ciascun lavoratore assunto, entro il 31-12-1988, con il contratto di formazione e lavoro di cui all' art. 3 del DL 30-10-1984, n. 726<1>, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19-12-1984, n. 863, al di fuori dei casi previsti dall' art. 1 della presente legge, e occupato nei territori di cui all' art. 1 del Testo unico approvato con DPR 6-3-1978, n. 218, in aggiunta ai lavoratori occupati alla data di entrata in vigore della presente legge, e' concesso ai datori di lavoro il contributo di cui al primo e al secondo periodo del comma sesto dell' art. 1 della presente legge rispettivamente nella misura del 20 e del 25 per cento. Il predetto contributo e' corrisposto nella misura del 30 per cento alle imprese artigiane operanti nei settori delle produzioni tradizionali individuati con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, su proposta delle regioni interessate. [2] I predetti contributi, per lavoratori nuovi assunti, sono concessi ai datori di lavoro che mantengono in servizio almeno il 50 per cento dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. [3] Per ciascun lavoratore di cui al precedente comma primo mantenuto in servizio a tempo indeterminato, e' concesso, per un periodo di un anno, per ogni mensilita' di retribuzione corrisposta, un contributo mensile pari a lire 200.000, proporzionalmente ridotto per i lavoratori a tempo parziale. [4] I contributi di cui ai precedenti commi primo e terzo sono erogati, con le modalita' stabilite dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, dalla gestione commissariale della Cassa per il Mezzogiorno di cui alla legge 17-11-1984, n. 775, e sono comulabili con le altre agevolazioni alle quali il datore di lavoro abbia diritto<2>. ¶Art. 4 (omissis) Art. 5 (Cumulabilita' dei contributi; ndr) [1] I contributi concessi a norma della presente legge sono cumulabili, in ciascun mese, con contributi di incentivazione all' assunzione di lavoratori con contratto di formazione e lavoro, eventualmente previsti dalle leggi regionali, nel limite del 35 per cento e, per le aree di cui all' art. 1 del Testo unico approvato con DPR 63-1978, n. 218, nel limite del 50 per cento della retribuzione spettante in applicazione dei Contratti collettivi di categoria. [2] La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. ¶ DM 9-10-1986 (pubblicato nella G.U. n° 244 del 20 ottobre 1986) Attuazione del piano straordinario per l' occupazione giovanile nel settore marittimo Art. 1 Soggetti proponenti Ai fini dell' attuazione del piano straordinario di cui alla legge 11-4-1986, n. 113, artt. 1 e 2 nel settore marittimo, le imprese, gli enti pubblici economici ed i loro consorzi, possono presentare al Ministero del lavoro progetti per l' assunzione di lavoratori con il contratto di formazione e lavoro di cui all' art. 3 del DL 30-10205 1984, n. 726, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19-12-1984, n. 863, purché aventi i requisiti di cui all' art. 2 seguente. Nel caso di progetti presentati da consorzi di imprese o enti pubblici economici nel progetto devono essere specificati i singoli soggetti giuridici titolari del rapporto di lavoro, precisando per ciascuno di essi il numero dei giovani che si intende assumere. E' consentita la presentazione di progetti di più imprese, per il tramite delle articolazioni locali delle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro. Il periodo del contratto di formazione e lavoro nel settore marittimo puòArt. 2 Condizioni di ammissibilita' Art. 2 Condizioni di ammissibilita' A) I progetti di cui all' art. 1 dovranno riguardare l' assunzione di lavoratori di età compresa tra i 18 e i 29 anni che risultano iscritti negli ultimi diciotto mesi per almeno dodici mesi nei turni degli Uffici di collocamento della gente di mare istituiti ai sensi del RDL 24-5-1925, n. 1031. La durata della permanenza dell' iscrizione nelle liste suddette sarà accertata dall' Ufficio di collocamento competente al momento del rilascio del nulla osta all' assunzione. L' assunzione può avvenire a partire dalla data di approvazione del progetto e dovrà concludersi entro e non oltre sette mesi dalla data medesima. B) I progetti dovranno precisare i tempi e le modalità di svolgimento dell' attività di formazione e lavoro e devono recare l' indicazione dei programmi formativi, con le specifiche qualificazioni professionali da acquisire secondo lo schema allegato. Garante dello svolgimento a bordo dell' attività formativa e' il comando della nave, che rilascerà apposita dichiarazione sui relativi periodi sino al completamento dell' intero arco formativo. C) I progetti possono riguardare esclusivamente l' assunzione di lavoratori con qualifica di allievi ufficiali, allievi sottufficiali, personale comune polivalente e, per le navi da crociera, personale comune alberghiero. Per il personale comune polivalente ed il personale comune alberghiero, per le navi da crociera, l' impiego dei lavoratori assunti ai sensi della legge, dovrà risultare aggiuntivo rispetto alla tabella di armamento allegata ai Contratti collettivi nazionali di lavoro, fatta eccezione per il personale comune polivalente impiegato in navi con avanzate caratteristiche tecnico-gestionali. D) In sede di prima applicazione, i progetti devono essere presentati, corredati dagli elementi di cui allo schema allegato entro il 30-11-1986, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dell'orientamento e addestramento professionale dei lavoratori - Via Castelfidardo, 43 - 00185 Roma, per l'istruttoria e in copia al Ministero della marina mercantile - Direzione generale del lavoro marittimo e portuale. essere compiuto anche con imbarchi non continuativi, nel rispetto della normativa sugli avvicendamenti prevista dai contratti collettivi di categoria. All' atto di ogni movimento di marineria l'Autorità marittima competente annoterà sul ruolo di equipaggio della nave e sul libretto di navigazione del marittimo interessato gli estremi dell' atto di approvazione del progetto nel quale rientra il contratto di formazione lavoro in base al quale il marittimo viene imbarcato. ¶Art. 3 Approvazione dei progetti I progetti sono approvati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato tecnico di valutazione di cui all' art. 1, comma secondo, della legge 11-4-1986, n. 13<1-2>, alle cui riunioni per l' espressione di parere su ciascuno dei progetti nel settore marittimo possono partecipare il direttore generale del lavoro marittimo e portuale del Ministero della marina mercantile e sei esperti del settore marittimo designati dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori di categoria e dei datori di lavoro piu' rappresentative sul piano nazionale. I progetti sono prescelti secondo un' articolazione regionale correlata all' incidenza della disoccupazione giovanile nella fascia di età 15-29 anni, in aderenza ai parametri della tabella allegata. Art. 4 Criteri di priorita' Ai fini dell' approvazione hanno priorità innanzitutto i progetti che prevedono l' assunzione di allievi ufficiali di coperta o di macchina, della durata minima di diciotto mesi. Successivamente avranno titolo preferenziale i progetti che siano definiti prioritari secondo il maggior numero dei seguenti criteri: - assunzione di manodopera femminile nelle categorie di allievi ufficiali o sottufficiali; - assunzioni di giovani disoccupati da almeno diciotto mesi, secondo le medesime modalità stabilite al precedente art. 2, lettera a), o di giovani capi di famiglia senza reddito; 206 - intesa con le associazioni sindacali territoriali o di categoria dei lavoratori aderenti alle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, documentata da apposita dichiarazione delle parti. Art. 5 Spese di realizzazione dei progetti I soggetti proponenti possono chiedere il rimborso dei seguenti tipi di spese eventualmente da sostenere per la realizzazione dei progetti approvati: - spese per la selezione delle persone da assumere; - spese di progettazione del programma di formazione e lavoro; - spese di gestione delle singole parti di attività formative. Il finanziamento relativo, a carico della legge, sarà stabilito con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro del tesoro. A tal fine il soggetto proponente dovrà allegare al progetto un questionario analogo a quelli utilizzati per la richiesta di contributo del Fondo Sociale Europeo, compilandolo in ogni sua parte ed esponendo, nella voce <<reddito degli allievi>> del questionario FSE anche i contributi sulla retribuzione corrisposta, in misura di quanto previsto dal comma sesto dell' art. 1 della legge, ed il <<valore equivalente>> delle facilitazioni di carattere contributivo sugli oneri sociali, di cui all' art. 3, comma sesto, della legge n. 863/84<1>, relativamente alle ore di formazione. Le imprese indicate all' art. 1, comma sesto e comma settimo, della legge quali beneficiarie di contributi maggiorati, sono quelle le cui navi sono iscritte nei compartimenti marittimi ubicati nei territori di cui all' art. 1 del Testo unico approvato con DPR 6-3-1978, n. 218. Il contributo previsto dall' art. 1, comma settimo, della legge e' corrisposto per le prime dodici mensilità di retribuzione effettivamente corrisposte ai lavoratori mantenuti in servizio a tempo indeterminato, nel rispetto delle normative sugli avvicendamenti previsti dai contratti collettivi di categoria. Scheda sui dati informativi da indicare nei progetti 1. Dati generali sul soggetto presentatore. Denominazione, codice fiscale, iscrizione alla Camera di commercio, natura giuridica, sede legale, codice ISTAT. 2. Dati riguardanti il personale. Numero addetti alla data di presentazione del progetto risultanti dalle tabelle di armamento e complessivi dell' impresa, eventuale ricorso alla CIG o a riduzione del personale negli ultimi dodici mesi, Contratto collettivo nazionale di lavoro ... 3. Descrizione del progetto. Unità marittime interessate al progetto e descrizione delle attività svolte, motivazioni della richiesta con specificazione se trattasi di assunzioni in incremento degli organici ... 4. Dati sui contrattisti. 4.1. Numero dei giovani da assumere distinti per qualificazione professionale da conseguire per sesso, età, per titoli di studio (le classi di età da utilizzare sono: 18-19, 20-24, 25-29). 4.2. Categoria contrattuale all' atto dell' assunzione, categoria di inquadramento della qualificazione professionale, al conseguimento della quale e' preordinato il progetto. 4.3. Previsioni circa la conversione dei contratti a tempo indeterminato. 5. Programma formativo. Distintamente per ciascuna qualificazione professionale, di cui sub 4.1: 5.1. Durata del contratto e tempi di formazione e di lavoro. 5.2. Descrizione delle capacità tecnico-professionali da conseguire. 5.3. Modalità di svolgimento dell' attività formativa (strutture e attrezzature dedicate, docenti e personale che affianca, convenzioni con strutture esterne ed università, ...). 6. Questionario di Fondo Sociale Europeo. Se si intendono richiedere i benefici di cui all' art. 5 del decreto. 7. Riepilogo dei dati necessari per il conseguimento delle priorità. Seguendo rigorosamente e dimostrando quanto indicato nell' art. 4 del decreto. Scheda sui dati informativi da indicare nei progetti 1. Dati generali sul soggetto presentatore. Denominazione, codice fiscale, iscrizione alla Camera di commercio, natura giuridica, sede legale, codice ISTAT. 2. Dati riguardanti il personale. 207 Numero addetti alla data di presentazione del progetto risultanti dalle tabelle di armamento e complessivi dell' impresa, eventuale ricorso alla CIG o a riduzione del personale negli ultimi dodici mesi, Contratto collettivo nazionale di lavoro ... 3. Descrizione del progetto. Unita' marittime interessate al progetto e descrizione delle attivita' svolte, motivazioni della richiesta con specificazione se trattasi di assunzioni in incremento degli organici ... 4. Dati sui contrattisti. 4.1. Numero dei giovani da assumere distinti per qualificazione professionale da conseguire per sesso, eta', per titoli di studio (le classi di eta' da utilizzare sono: 18-19, 20-24, 25-29). 4.2. Categoria contrattuale all' atto dell' assunzione, categoria di inquadramento della qualificazione professionale, al conseguimento della quale e' preordinato il progetto. 4.3. Previsioni circa la conversione dei contratti a tempo indeterminato. 5. Programma formativo. Distintamente per ciascuna qualificazione professionale, di cui sub 4.1: 5.1. Durata del contratto e tempi di formazione e di lavoro. 5.2. Descrizione delle capacita' tecnico-professionali da conseguire. 5.3. Modalita' di svolgimento dell' attivita' formativa (strutture e attrezzature dedicate, docenti e personale che affianca, convenzioni con strutture esterne ed universita', ...). 6. Questionario di Fondo Sociale Europeo. Se si intendono richiedere i benefici di cui all' art. 5 del decreto. 7. Riepilogo dei dati necessari per il conseguimento delle priorita'. Seguendo rigorosamente e dimostrando quanto indicato nell' art. 4 del decreto. Legge 28-02-1987, n. 56 (Pubblicata nella G.U. 03-03-1987, n. 51, Supplemento ordinario) Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro Titolo I NORME IN MATERIA DI COLLOCAMENTO ORDINARIO Art. 1 - Commissioni e sezioni circoscrizionali per l'impiego [1] 1. Ai fini dell'attuazione della politica attiva dell'impiego e della mobilità sono istituite le sezioni circoscrizionali per l'impiego per l'esercizio delle funzioni ad esse attribuite dalla presente legge. 2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previo parere della commissione regionale per l'impiego, determina le sezioni circoscrizionali per l'impiego e ne definisce gli ambiti territoriali, tenendo conto delle caratteristiche locali del mercato del lavoro, delle articolazioni degli altri organi amministrativi e dei collegamenti sul territorio . 3. Nell'ambito della circoscrizione, il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su proposta della commissione regionale per l'impiego, previo parere della commissione circoscrizionale, istituita a norma del successivo comma 5, può istituire recapiti periodici della sezione circoscrizionale per l'impiego per l'espletamento anche temporaneo di compiti esecutivi connessi con il servizio di collocamento. 4. I lavoratori residenti nel territorio della circoscrizione, che intendono concludere un contratto di lavoro subordinato, devono iscriversi nelle liste di collocamento della sezione circoscrizionale per l'impiego. Senza cambiare la propria residenza essi possono trasferire la loro iscrizione, previa cancellazione della precedente, nella lista di collocamento di altra circoscrizione, conservando l'anzianità di iscrizione maturata . 5. Presso ciascuna sezione circoscrizionale è istituita la commissione circoscrizionale per l'impiego. Essa è nominata dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ed è composta dal responsabile della sezione o da un suo delegato, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti dei lavoratori e da quattro rappresentanti dei datori di lavoro designati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Per ogni membro effettivo è nominato un supplente. 6. La commissione di cui al comma 5 dura in carica tre anni e svolge le funzioni attualmente attribuite agli organi collegiali locali dall'articolo 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e dall'articolo 33 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché quelle attribuite alle commissioni comunali per il lavoro a domicilio, di cui all'articolo 5 della legge 18 dicembre 1973, n. 877. 7. La commissione circoscrizionale, nell'ambito delle direttive e dei criteri stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dalla commissione regionale per l'impiego, impartisce disposizioni alla sezione circoscrizionale ai fini dell'attuazione delle procedure del collocamento e delle rilevazioni sul mercato del lavoro. 208 8. Fino alla istituzione nei singoli ambiti territoriali della nuova struttura circoscrizionale il servizio del collocamento continua ad essere svolto dalle commissioni e sezioni esistenti. In sede di prima attuazione di quanto disposto nel comma 2, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale procede ad istituire le sezioni circoscrizionali per l'impiego entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 9. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 23 della legge 29 aprile 1949, n. 264. Note: 1 Per la soppressione delle Commissioni circoscrizionali per l'impiego, vedi l' art. 6, comma 2, D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469; Per la soppressione delle Sezioni circoscrizionali per l'impiego, vedi l' art. 8, comma 1, D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469. Art. 2 - Collocamento in agricoltura (Omissis) Art. 3 - Partecipazione dei comuni agli oneri logistici e finanziari delle sezioni circoscrizionali dei recapiti periodici e delle sezioni decentrate 1. I comuni ove hanno sede la sezione circoscrizionale, i recapiti periodici e le sezioni decentrate sono tenuti a fornire i locali necessari per il funzionamento delle sezioni e dei recapiti medesimi, secondo criteri di massima relativi alle caratteristiche degli immobili stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. I predetti comuni ricevono dai comuni compresi nell'ambito territoriale delle sezioni circoscrizionali, dei recapiti periodici e delle sezioni decentrate una quota di partecipazione all'onere finanziario sostenuto, secondo accordi e criteri di proporzionalità stabiliti dagli stessi comuni [1]. 2. L'espletamento dell'obbligo di cui al comma 1 sostituisce quello previsto dall'articolo 28 della legge 29 aprile 1949, n. 264. Note: 1) A norma dell'art. 4, comma 2, D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'art. 45, comma 25, L. 17 maggio 1999, n. 144, il presente comma si applica anche ai Centri per l'impiego istituiti dalle amministrazioni provinciali. Art. 4 - Commissione centrale e commissioni regionali per l'impiego 1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, il primo capoverso è sostituito dal seguente: "dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o da un sottosegretario di Stato allo stesso dicastero, da lui delegato, con funzioni di presidente"; al secondo capoverso le parole: "la commissione e fissare" sono sostituite dalle parole: "e presiedere la commissione fissandone". 2. La commissione centrale per l'impiego, è integrata da un membro, con voto consultivo, nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con funzioni di consigliere per l'attuazione dei principi di parità di trattamento tra uomo e donna in materia di lavoro. 3. Per il personale dipendente da amministrazioni dello Stato, da amministrazioni locali e da enti pubblici, che faccia o abbia fatto parte delle segreterie tecniche delle commissioni centrali e regionali per l'impiego, ai sensi dell'articolo 3-bis della legge 1° giugno 1977, n. 285, come modificata dal decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 479, nonché delle agenzie di cui all'articolo 24 della presente legge, gli oneri relativi al trattamento economico, ivi compresi tutti gli emolumenti connessi con le attività che detto personale è chiamato ad esplicare, restano a carico delle amministrazioni od enti di appartenenza sin dal momento del relativo comando. Art. 5 - Compiti delle commissioni regionali per l'impiego 1. Le commissioni regionali per l'impiego costituiscono l'organo di programmazione, di direzione e di controllo di politica attiva del lavoro. A tal fine esse attuano ogni utile iniziativa, e in particolare: a) realizzano, nel proprio ambito territoriale, in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale e regionale, i compiti della commissione centrale per l'impiego secondo gli indirizzi da questa espressi; svolgono inoltre i compiti di cui all'articolo 3 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83; b) esprimono parere sui programmi di formazione professionale predisposti dall'amministrazione regionale e propongono la istituzione di corsi di qualificazione e riqualificazione professionale per i lavoratori iscritti nelle liste di collocamento ovvero nelle liste di mobilità per agevolarne l'occupazione in attività predeterminate; c) possono autorizzare, con propria deliberazione, operazioni di riequilibrio tra domanda e offerta di lavoro, consentendo che agli avviamenti per particolari insediamenti produttivi, anche sostitutivi, ai sensi dell'articolo 7 209 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concorrano lavoratori iscritti nelle liste d'altre circoscrizioni, ovvero che sia data la precedenza a coloro che risiedono in determinati comuni, osservati opportuni criteri di proporzionalità; d) predispongono programmi di inserimento al lavoro di lavoratori affetti da minorazioni fisiche o mentali o comunque di difficile collocamento, in collaborazione con le imprese disponibili, integrando le iniziative con le attività di orientamento, di formazione, di riadattamento professionale svolte o autorizzate dalla regione; e) possono stabilire, in deroga all'articolo 22 della legge 29 aprile 1949, n. 264, anche per singole circoscrizioni, su proposta delle competenti commissioni circoscrizionali, modalità diverse per l'iscrizione nelle liste di collocamento e diverse periodicità e modalità per la dichiarazione di conferma nello stato di disoccupazione; f) possono esprimere parere, attraverso apposita sottocommissione, entro e non oltre il termine di quindici giorni dalla presentazione della domanda, sulle richieste di cassa integrazione guadagni straordinaria e di eventuali proroghe; g) possono determinare, su proposta delle commissioni circoscrizionali interessate, in relazione a particolari situazioni locali, connesse anche al numero e alle caratteristiche professionali dei lavoratori iscritti nelle liste, nonché alla natura delle varie richieste di assunzione, procedure per la convocazione e l'avviamento dei lavoratori diverse da quelle in vigore; h) qualora vi siano fondati motivi per ritenere che sussista violazione della legge 9 dicembre 1977, n. 903, avvalendosi dell'ispettorato del lavoro e della consulenza del comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed eguaglianza di opportunità tra i lavoratori e le lavoratrici, possono effettuare indagini presso le imprese sull'osservanza del principio di parità. I datori di lavoro sono tenuti a fornire informazioni sui criteri e sui motivi delle selezioni; h-bis) in ordine al reclutamento della manodopera da utilizzare nei cantieri comunali, per progetti finalizzati all'occupazione e finanziati per intero con leggi delle regioni, e/o dagli enti locali, tramite i rispettivi Fondi sociali, stabiliscono criteri, modalità e parametri per l'avviamento al lavoro, anche in deroga all'articolo 16, e successive modifiche ed integrazioni, comprese le relative norme di attuazione e regolamenti, tenendo conto delle esigenze territoriali opportunamente ed appositamente manifestate dagli organi rappresentativi degli enti locali interessati e della natura sociale degli interventi di cui trattasi [1]. [2] Note: 1 Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 197, L. 23 dicembre 1996, n. 662. 2 Per la soppressione della Commissione regionale per l'impiego, vedi l' art. 5, comma 1, D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469. Art. 6 - Gettone giornaliero e permessi per i componenti delle commissioni regionali,provinciali e circoscrizionali (Omissis) Art. 7 - Direzione generale per l'impiego presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Omissis) Art. 8 - Osservatorio del mercato del lavoro 1. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituita la direzione generale per l'osservatorio del mercato del lavoro. Essa: a) programma ed organizza le rilevazioni generali sullo stato dell'occupazione per tutti i settori di attività, nonché sui flussi e sui fabbisogni quantitativi e qualitativi, sulle previsioni occupazionali, sulle dinamiche e sugli orientamenti della popolazione scolastica e universitaria, anche in rapporto alle analoghe rilevazioni promosse nell'ambito della CEE; b) coordina le indagini e le rilevazioni specifiche effettuate ai vari livelli territoriali; c) elabora stime, proiezioni e previsioni sull'andamento del mercato del lavoro; d) pubblica e diffonde le informazioni sulle materie di cui alle lettere a), b) e c); e) svolge funzioni di segreteria tecnica della commissione centrale per l'impiego. 2. Presso la direzione generale per l'osservatorio del mercato del lavoro è istituita un'apposita commissione tecnica, nominata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, presieduta dal presidente dell'ISTAT e composta dal direttore della direzione generale per l'osservatorio del mercato del lavoro e da altri undici membri esperti designati rispettivamente dal Ministro per la funzione pubblica, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, dal Ministro della pubblica istruzione, dal presidente dell'ISCO, dal presidente dell'ISFOL, dalla Banca d'Italia, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e, nel numero di due, dalla Conferenza dei presidenti delle regioni. La commissione è incaricata di programmare la realizzazione e lo sviluppo del sistema informativo, il suo affinamento e miglioramento e di definire le linee di valutazione e interpretazione dei dati da esso forniti. 210 3. Per l'adempimento delle proprie funzioni la direzione generale per l'osservatorio del mercato del lavoro si avvale degli osservatori istituiti dalle regioni sulla base di convenzioni stipulate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con le regioni interessate [1]. 4. Il controllo ed il coordinamento delle metodologie di rilevazione a livello regionale sono affidati agli uffici regionali dell'ISTAT. 5. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro il 31 luglio di ogni anno, redige un rapporto sulla manodopera utilizzando i dati e le analisi dell'osservatorio del mercato del lavoro. 6. Al fine di concorrere all'elaborazione e all'approntamento di studi e ricerche rientranti nelle proprie finalità istituzionali, l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) è autorizzato a stipulare, con istituti ed enti di ricerca, apposite convenzioni. 7. Per far fronte alle necessità di personale derivanti dai compiti di cui al presente articolo, l'ISTAT potrà richiedere il comando di personale dipendente da amministrazioni dello Stato, da enti pubblici anche economici e da enti locali in possesso di professionalità specifica, ovvero da formare entro un mese dal comando, nonché, in via eccezionale e per motivate esigenze, procedere all'assunzione di esperti di qualificata e riconosciuta competenza nel settore con contratti di diritto privato di durata non superiore a due anni. Note: 1 L'articolo 10, comma 3, D.L. 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° giugno 1991, n. 169, ha interpretato autenticamente il presente comma nel senso che per l'adempimento delle prorie funzioni la Direzione generale per l'osservatorio del mercato del lavoro si avvale degli osservatori istituiti dalle regioni, nonché, ad integrazione di questi osservatori, di istituti ed enti di ricerca, sulla base di apposite convenzioni stipulate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, rispettivamente con regioni, istituti ed enti interessati. Art. 9 - Obblighi di informazione a carico delle imprese (Omissis) Art. 10 - Classificazione dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento [1] 1. A modifica dell'articolo 10, secondo comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264, i lavoratori iscritti nelle liste di collocamento sono classificati nel modo seguente: a) Prima classe: lavoratori disoccupati o in cerca di prima occupazione oppure occupati a tempo parziale con orario non superiore a venti ore settimanali e che aspirino ad una diversa occupazione; conservano la iscrizione in questa classe i lavoratori avviati con contratti a tempo determinato, la cui durata complessiva non superi i quattro mesi nell'anno solare; a-bis) liste di mobilità: lavoratori da lungo tempo in cassa integrazione o iscritti nelle liste di collocamento da lungo periodo [2]; b) Seconda classe: lavoratori occupati, esclusi quelli assegnati alla prima classe, che aspirino a diversa occupazione; c) Terza classe: titolari di trattamenti pensionistici di vecchiaia o di anzianità. 2. Le classi di cui al comma 1 costituiscono ordine di precedenza nell'avviamento al lavoro. 3. La commissione regionale per l'impiego stabilisce uniformi criteri di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie tenendo conto del carico familiare, della situazione economica e patrimoniale dei lavoratori e dell'anzianità di iscrizione nelle liste, secondo gli orientamenti generali assunti dalla commissione centrale per l'impiego. [3] 4. E' abrogato il secondo comma dell'articolo 9 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni e integrazioni. La sezione di collocamento, in occasione della revisione mensile dello stato di disoccupazione, provvede a restituire all'interessato il libretto di lavoro. Note: 1 In merito all'iscrizione dei lavoratori disponibili a svolgere attività all'estero, vedi l' art. 1, D.L. 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 ottobre 1987, n. 398. 2 Lettera inserita dall'art. 8, comma 10, L. 29 dicembre 1990, n. 407. 3 Per la soppressione della Commissione regionale per l'impiego, vedi l' art. 5, comma 1, D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469. Art. 11 - Disciplina delle modalità di attuazione del collocamento (Omissis) Art. 6. - Soppressione di organi collegiali 1. La provincia, entro i sei mesi successivi dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 4, comma 1, istituisce un'unica commissione a livello provinciale per le politiche del lavoro, quale organo 211 tripartito permanente di concertazione e di consultazione delle parti sociali in relazione alle attività e alle funzioni attribuite alla provincia ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), nonché in relazione alle attività e funzioni già di competenza degli organi collegiali di cui al comma 2 del presente articolo secondo i seguenti principi e criteri: a) la composizione della commissione deve essere tale da permettere la pariteticità delle posizioni delle parti sociali; b) presidenza della commissione al presidente dell'amministrazione provinciale; c) inserimento del consigliere di parità; d) possibilità di costituzione di sottocomitati, nel rispetto dei criteri di cui alla lettera a), anche a carattere tematico. 2. Con effetto dalla costituzione della commissione provinciale di cui al comma 1, i seguenti organi collegiali sono soppressi e le relative funzioni e competenze sono trasferite alla provincia: a) commissione provinciale per l'impiego; b) commissione circoscrizionale per l'impiego; c) commissione regionale per il lavoro a domicilio; d) commissione provinciale per il lavoro a domicilio; e) commissione comunale per il lavoro a domicilio; f) commissione provinciale per il lavoro domestico; g) commissione provinciale per la manodopera agricola; h) commissione circoscrizionale per la manodopera agricola; i) commissione provinciale per il collocamento obbligatorio. 3. La provincia, nell'attribuire le funzioni e le competenze già svolte dalla commissione di cui al comma 2, lettera i), garantisce all'interno del competente organismo, la presenza di rappresentanti designati dalle categorie interessate, di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, designati rispettivamente dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e di un ispettore medico del lavoro. Nell'ambito di tale organismo è previsto un comitato tecnico composto da funzionari ed esperti del settore sociale e medicolegale e degli organismi individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 4 del presente decreto, con particolare riferimento alla materia delle inabilità, con compiti relativi alla valutazione delle residue capacità lavorative, alla definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all'inserimento e alla predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilità. Agli oneri per il funzionamento del comitato tecnico si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per il funzionamento della commissione di cui al comma 1 [1]. Note: 1 Comma modificato dall'art. 6, comma 2, lett. a) e b), L. 12 marzo 1999, n. 68. Capo III Trasferimento risorse alle regioni e soppressione uffici (Omissis) Capo IV Attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro - Sistema informativo lavoro Art. 10. - Attività di mediazione 1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge 15 marzo 1997, n. 59, il presente articolo definisce le modalità necessarie per l'autorizzazione a svolgere attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro a idonee strutture organizzative. 2. L'attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro può essere svolta, previa autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da imprese o gruppi di imprese, anche società cooperative con capitale versato non inferiore a 200 milioni di lire nonché da enti non commerciali con patrimonio non inferiore a 200 milioni. 3. I soggetti di cui al comma 2 debbono avere quale oggetto sociale esclusivo l'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro. 4. L'autorizzazione è rilasciata, entro e non oltre centocinquanta giorni dalla richiesta, per un periodo di tre anni e può essere successivamente rinnovata per periodi di uguale durata. Decorso tale termine, la domanda si intende respinta. 5. Le domande di autorizzazione e di rinnovo sono presentate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che le trasmette entro trenta giorni alle regioni territorialmente competenti per acquisirne un motivato parere entro i trenta giorni successivi alla trasmissione. Decorso inutilmente tale termine, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ove ne ricorrano i presupposti, può comunque procedere al rilascio dell'autorizzazione o al suo rinnovo. 6. Ai fini dell'autorizzazione i soggetti interessati si impegnano a: 212 a) fornire al servizio pubblico, mediante collegamento in rete, i dati relativi alla domanda e all'offerta di lavoro che sono a loro disposizione; b) comunicare all'autorità concedente gli spostamenti di sede, l'apertura delle filiali o succursali, la cessazione delle attività; c) fornire all'autorità concedente tutte le informazioni da questa richiesta. 7. I soggetti di cui al comma 2 devono: a) disporre di uffici idonei nonché di operatori con competenze professionali idonee allo svolgimento dell'attività di selezione di manodopera; l'idoneità delle competenze professionali è comprovata da esperienze lavorative relative, anche in via alternativa, alla gestione, all'orientamento, alla selezione e alla formazione del personale almeno biennale; b) avere amministratori, direttori generali, dirigenti muniti di rappresentanza e soci accomandatari, in possesso di titoli di studio adeguati ovvero di comprovata esperienza nel campo della gestione, selezione e formazione del personale della durata di almeno tre anni. Tali soggetti non devono aver riportato condanne, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o di previdenza sociale, ovvero non devono essere stati sottoposti alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni. 8. Ai sensi delle disposizioni di cui alle leggi 20 maggio 1970, n. 300, 9 dicembre 1977, n. 903, e 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni ed integrazioni, nello svolgimento dell'attività di mediazione è vietata ogni pratica discriminatoria basata sul sesso, sulle condizioni familiari, sulla razza, sulla cittadinanza, sull'origine territoriale, sull'opinione o affiliazione politica, religiosa o sindacale dei lavoratori. 9. La raccolta, la memorizzazione e la diffusione delle informazioni avviene sulla base dei principi della legge 31 dicembre 1996, n. 675. 10. Nei confronti dei prestatori di lavoro l'attività di mediazione deve essere esercitata a titolo gratuito. 11. Il soggetto che svolge l'attività di mediazione indica gli estremi dell'autorizzazione nella propria corrispondenza ed in tutte le comunicazioni a terzi, anche a carattere pubblicitario e a mezzo stampa. 12. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina, con decreto, i criteri e le modalità: a) di controllo sul corretto esercizio dell'attività; b) di revoca dell'autorizzazione, anche su richiesta delle regioni, in caso di non corretto andamento dell'attività svolta, con particolare riferimento alle ipotesi di violazione delle disposizioni di cui ai commi 8 e 10; c) di effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 6; d) di accesso ai dati complessivi sulle domande ed offerte di lavoro. [1] 13. Nei confronti dei soggetti autorizzati alla mediazione di manodopera ai sensi del presente articolo, non trovano applicazione le disposizioni contenute nella legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni. 14. In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, la domanda di autorizzazione di cui al comma 2 può essere presentata successivamente alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 12. Note: 1 Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, vedi il D.M. 8 maggio 1998. Art. 11. - Sistema informativo lavoro 1. Il sistema informativo lavoro, di seguito denominato SIL, risponde alle finalità ed ai criteri stabiliti dall'articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e la sua organizzazione è improntata ai principi di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675. 2. Il SIL è costituito dall'insieme delle strutture organizzative, delle risorse hardware, software e di rete relative alle funzioni ed ai compiti, di cui agli articoli 1, 2 e 3. 3. Il SIL, quale strumento per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ha caratteristiche nazionalmente unitarie ed integrate e si avvale dei servizi di interoperabilità e delle architetture di cooperazione previste dal progetto di rete unitaria della pubblica amministrazione. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni, gli enti locali, nonché i soggetti autorizzati alla mediazione tra domanda e offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 10, hanno l'obbligo di connessione e di scambio dei dati tramite il SIL, le cui modalità sono stabilite sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione. 4. Le imprese di fornitura di lavoro temporaneo ed i soggetti autorizzati alla mediazione tra domanda e offerta di lavoro, hanno facoltà di accedere alle banche dati e di avvalersi dei servizi di rete offerti dal SIL stipulando apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. I prezzi, i cambi e le tariffe, applicabili alle diverse tipologie di servizi erogati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sono 213 determinati annualmente, sentito il parere dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I proventi realizzati ai sensi del presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposita unità previsionale dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 5. Le regioni e gli enti locali possono stipulare convenzioni, anche a titolo oneroso, con i soggetti di cui al comma 4 per l'accesso alle banche dati dei sistemi informativi regionali e locali. In caso di accesso diretto o indiretto ai dati ed alle informazioni del SIL, le regioni e gli enti locali sottopongono al parere preventivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale uno schema di convenzione tipo. Il sistema informativo in materia di occupazione e formazione professionale della camera di commercio e di altri enti funzionali è collegato con il SIL secondo modalità da definire mediante convenzioni, anche a titolo oneroso, da stipulare con gli organismi rappresentativi nazionali. Le medesime modalità si applicano ai collegamenti tra il SIL ed il registro delle imprese delle camere di commercio secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581. 6. Le attività di progettazione, sviluppo e gestione del SIL sono esercitate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 7. Sono attribuite alle regioni le attività di conduzione e di manutenzione degli impianti tecnologici delle unità operative regionali e locali. Fatte salve l'omogeneità, l'interconnessione e la fruibilità da parte del livello nazionale del SIL, le regioni e gli enti locali possono provvedere allo sviluppo autonomo di parti del sistema. La gestione e l'implementazione del SIL da parte delle regioni e degli enti locali sono disciplinate con apposita convenzione tra i medesimi soggetti e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, previo parere dell'organo tecnico di cui al comma 8. 8. Al fine di preservare l'omogeneità logica e tecnologica del SIL ed al contempo consentire l'autonomia organizzativa e gestionale dei sistemi informativi regionali e locali ad esso collegati, è istituito, nel rispetto di quanto previsto dal citato decreto legislativo n. 281 del 1997, un organo tecnico con compiti di raccordo tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e le amministrazioni locali in materia di SIL. 9. Nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la composizione ed il funzionamento dell'organo tecnico di cui al comma 8 sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 10. Le delibere dell'organo tecnico sono rese esecutive con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed hanno natura obbligatoria e vincolante nei confronti dei destinatari. Art. 12. - Entrata in vigore (Omissis) D.P.C.M. 18-09-1987, n. 392 (Pubblicata nella G.U. 24-09-1987, n. 223, Serie Generale) Modalità e criteri per l'avviamento e la selezione dei lavoratori ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante norme sull'organizzazione del mercato del lavoro. Preambolo IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, e in particolare quanto previsto dall'art. 16 in materia di assunzione di personale presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici ivi indicati; Visti il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686; Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312; Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93; Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68; Sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale; Sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 agosto 1987, registrato alla Corte dei conti il 20 predetto mese, registro n. 11 Atti di Governo, foglio n. 9, con il quale sono state delegate talune funzioni all'on. Giorgio Santuz, Ministro senza portafoglio, incaricato per la funzione pubblica; Decreta: Art. 1 - Campo di applicazione 1. In attuazione dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo e gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attività in una o più regioni, le province, i comuni e le unità sanitarie locali sono tenuti ad osservare, fatto salvo il rispetto 214 delle disposizioni sul collocamento obbligatorio nonchè di quelle relative alle quote riservatarie nell'ambito del pubblico impiego, le modalità di cui agli articoli seguenti nell'assunzione di personale appartenente ai comparti di contrattazione collettiva determinati dal decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, da inquadrare in profili professionali ascritti a livelli retributivo-funzionali che richiedono il solo requisito della scuola dell'obbligo e da adibire a mansioni per le quali non sia previsto un titolo professionale nella declaratoria dei profili professionali. 2. Per titoli professionali si intendono quelli rilasciati dagli istituti professionali di Stato ed equipollenti regionali, nonchè i titoli abilitanti a specificare attività lavorative previste dalle leggi dello Stato. Art. 2 - Programmazione delle assunzioni 1. Le amministrazioni e gli enti di cui all'art. 1, comma 1, attuano, entro il 30 aprile di ciascun anno, i processi di mobilità previsti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, e dai decreti recettivi dei conseguenti accordi di comparto. 2. Le amministrazioni e gli enti predetti programmano, entro il 30 giugno successivo, in base a quanto previsto dagli articoli 2 e 3 del decreto indicato nel comma 1, il fabbisogno di personale da assumere ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, in rapporto al contingente numerico di personale occorrente, suddiviso per profili professionali, e da assegnare distintamente per sedi centrali e sedi periferiche. 3. Salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 2, le offerte di lavoro, conseguenti alla programmazione di cui al comma 2, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori a cura delle singole amministrazioni interessate, mediante bandi pubblici da diffondere nelle forme rituali e con ogni mezzo di informazione anche radiotelevisiva. 4. Si prescinde dall'osservanza dei termini di cui ai commi 1 e 2 nei casi in cui l'amministrazione ritiene essenziale l'espletamento di determinate mansioni e trattasi di posizioni funzionali che prevedono un numero di posti di organico non superiore a due. Art. 3 - Iscrizione nelle liste 1. I lavoratori da assumere presso le amministrazioni ed enti di cui all'art. 1, comma 1, debbono risultare iscritti nelle liste di collocamento ovvero nelle liste di mobilità della sezione circoscrizionale per l'impiego della zona di residenza, secondo la disciplina vigente in materia. 2. I lavoratori indicati nel comma 1 possono iscriversi, altresì, nella lista di collocamento di un'altra circoscrizione, anche di regione diversa, mantenendo l'iscrizione nella prima. L'anzianità di iscrizione maturata nella lista della prima circoscrizione è riconosciuta anche nella graduatoria della seconda. Art. 4 - Avviamento alla selezione 1. L'amministrazione interessata richiede alla sezione circoscrizionale per l'impiego territorialmente competente l'avviamento a selezione di un numero di lavoratori pari a quello dei posti da ricoprire, da inquadrare in profili professionali le cui declaratorie richiedano espressamente il solo requisito del titolo di studio della scuola dell'obbligo. (Omissis) Art. 5 – Graduatorie (Omissis) Art. 6 - Selezione (Omissis) Art. 7 - Modalità di assunzione nelle sedi centrali 1. Ai fini delle assunzioni per posti da ricoprire nelle sedi centrali delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non economici a carattere nazionale e di quelli che svolgono attività in più regioni, i lavoratori iscritti nelle liste circoscrizionali, interessati alle assunzioni in tali sedi, debbono presentare domanda secondo le modalità previste dal comma 2 e dai singoli bandi di offerte di lavoro. 2. Le offerte di lavoro, definite con le modalità previste dall'art. 2, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, mediante bandi da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale e da diffondere con ogni mezzo di informazione anche radiotelevisiva. I bandi sono emanati in modo che le domande degli aspiranti pervengano al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per il tramite delle sezioni circoscrizionali per l'impiego, entro il 30 settembre dell'anno in riferimento. Le domande devono fare espressa menzione, a pena di esclusione, del possesso dei requisiti indicati nell'art. 3 ed essere corredate della certificazione della sezione circoscrizionale 215 per l'impiego, attestante l'iscrizione nelle liste di collocamento o di mobilità e contenute gli elementi necessari per la formazione delle graduatorie. 3. Per la formazione delle graduatorie ai fini dell'avviamento alla selezione presso le singole amministrazioni richiedenti, valgono i criteri del carico familiare, della situazione economica e patrimoniale del lavoratore, dell'anzianità di iscrizione nelle liste, dell'età e dei precedenti rapporti di lavoro a tempo determinato presso le amministrazioni ed enti di cui all'art. 1, comma 1. La valutazione di detti elementi è effettuata secondo quanto indicato nella tabella allegata al presente decreto. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione centrale dell'impiego e sulla base del parere espresso dall'Osservatorio del pubblico impiego di cui agli articoli 11 e 12 della legge 22 agosto 1985, n. 444, può aggiornare annualmente i dati contenuti nella predetta tabella. 4. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sulla base degli elementi risultanti dalla domanda e di quelli stabiliti per l'attuazione del punteggio, predispone graduatorie uniche per singoli profili. 5. Le domande e le graduatorie sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che indica alle amministrazioni interessate, seguendo l'ordine di graduatoria, i lavoratori da sottoporre alla selezione in numero corrispondente ai posti indicati nel bando. Le amministrazioni procedono alla selezione secondo le modalità previste dall'art. 6. 6. Completata la rete informatica nazionale relativa all'automazione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le graduatorie previste dal comma 4 sono gestite in tempo reale e tenute costantemente aggiornate. 7. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, predispone, gli opportuni strumenti e le adeguate procedure per la gestione informatica in tempo reale dell'avviamento alla selezione dei lavoratori che hanno presentato domanda. Il Ministro per la funzione pubblica emana le opportune direttive di coordinamento per la successiva applicazione. Art. 8 - Assunzione degli idonei (Omissis) Art. 9 - Norme transitorie (Omissis) Art. 10 - Entrata in vigore (Omissis) Tabella - Criteri per la formazione delle graduatorie Le graduatorie devono essere formulate in base ai seguenti criteri: 1) carico familiare; 2) situazione economica e patrimoniale; 3) anzianità di iscrizione nelle liste o data di decorrenza delle CIGS; 4) età; 5) precedenti rapporti a termine presso la pubblica amministrazione. 1) Carico familiare. Da dimostrare con certificato di stato di famiglia - uso assegni familiari - aggiornato: a) per il coniuge convivente a carico ai fini fiscali e disoccupato (da dimostrare con il certificato di disoccupazione, lo stato di famiglia e la documentazione fiscale) punti + 1500; b) per ogni figlio a carico minorenne e se maggiorenne, fino al compimento del 26° anno di età, sempreché a carico ai fini fiscali e studente (da dimostrare con certificato delle autorità scolastiche, stato di famiglia e documentazione fiscale) punti + 750; c) per ciascun fratello e/o sorella minorenne e/o genitore a carico ai fini fiscali (da dimostrare con lo stato di famiglia o con apposita dichiarazione e con la documentazione fiscale) punti + 375; d) per il coniuge occupato o non iscritto nella prima classe delle liste di collocamento, punti - 750; in tale ipotesi il punteggio in aumento da attribuire per i figli a carico è ridotto della metà; e) per il lavoratore disoccupato o in trattamento di integrazione salariale straordinaria vedovo, non coniugato, legalmente separato o divorziato, per il primo figlio convivente e a carico (da dimostrare con idonea certificazione e con la documentazione fiscale), punti + 1500; per ogni ulteriore figlio, punti + 750 (eventuali alimenti percepiti dal coniuge disoccupato vengono computati come reddito, come da tabella di cui al punto 2). 2) Situazione economica e patrimoniale del lavoratore. Deve intendersi la condizione reddituale derivante anche dal patrimonio mobiliare ed immobiliare del lavoratore iscritto nella prima classe delle liste di collocamento o del cassaintegrato straordinario e non del suo nucleo familiare. 216 In caso di mancanza di redditi, è sufficiente apposita dichiarazione di responsabilità rilasciata dall'interessato ai sensi degli articoli 495 e 496 c. p.; qualora manchi tale dichiarazione, l'interessato è tenuto a presentare i modelli 101, 740 o altri modelli in uso. Non fanno parte del reddito personale le rendite derivanti da invalidità di guerra (militari o civili), da infortuni sul lavoro o per servizio. Si deve tener conto, tuttavia, di queste rendite in caso di reversibilità. Per le fasce di reddito indicate nella tabella seguente, dovranno essere sottratti i punteggi di seguito indicati per i redditi annui lordi: fino a L. 1.000.000:-0da L. 1.000.001 a L. 2.000.000:-100da L. 2.000.001 a L. 3.000.000:-200da L. 3.000.001 a L. 4.000.000:-300per ogni ulteriore fascia di L. 1.000.000: ulteriori punti-2003) Anzianità di iscrizione nelle liste. Anzianità di iscrizione al collocamento in prima classe o anzianità di decorrenza del trattamento economico di CIGS: per ogni anno di iscrizione al collocamento in prima classe o di godimento della CIGS, punti 1460 all'anno fino a 5 anni; + 365 ulteriori punti all'anno, oltre i 5 anni; le frazioni di anno vengono computate, per coloro che hanno meno di cinque anni di iscrizione come disoccupati in prima classe, o di godimento della CIGS, 4 punti per ogni giorno; per coloro che hanno più di cinque anni di iscrizione alla prima classe o di godimento della CIGS, ulteriori punti 1 per ogni giorno. 4) Età del lavoratore. Poiché possono concorrere tutti coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno di età fino al compimento del limite di età previsto dall'art. 4, comma 2, lettera b), del decreto dovranno essere attribuiti dal compimento del diciottesimo e fino al compimento del venticinquesimo, punti + 1460 per ogni anno; dal compimento del venticinquesimo in poi, per ogni anno ulteriori punti + 365; le frazioni di anno vengono computate, per coloro che hanno un'età compresa tra i diciotto e i venticinque anni, per ogni giorno punti + 4; per coloro che hanno compiuto i 25 anni, per ogni giorno ulteriori punti + 1. 5) Precedenti rapporti di lavoro a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 1 del presente decreto. Per rapporti svolti negli ultimi cinque anni precedenti alla data di scadenza annuale per la presentazione della domanda, per ogni giorno di servizio prestato punti + 4; per i rapporti prestati in un periodo antecedente ai cinque anni, ulteriori punti + 1 per ogni giorno di servizio. Il punteggio conseguito in base ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 da ciascun lavoratore iscritto nella prima classe delle liste di collocamento della sezione circoscrizionale di residenza o dal cassaintegrato straordinario è maggiorato di un coefficiente del dieci per cento, qualora il tasso ufficiale di disoccupazione del territorio circoscrizionale superi quello medio nazionale. Il punteggio complessivo di graduatoria va riferito alla data del 31 dicembre di ciascun anno. In caso di assunzione di uno dei due coniugi disoccupati o in CIGS, il punteggio dell'altro coniuge deve essere immediatamente ricalcolato in base alla nuova situazione. Primo in graduatoria risulterà il lavoratore in possesso del punteggio più elevato. A parità di punteggio ha diritto di precedenza il lavoratore con maggiore età, per cui in tal caso la graduatoria verrà formulata seguendo l'ordine decrescente della data di nascita. Legge 08-06-1990, n. 142 (pubblicata in G.U. 12-06-1990, n. 135, Supplemento ordinario) Ordinamento delle autonomie locali Art. 27 - Accordi di programma 1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento. 2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti. 3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate. 4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del presidente della regione o del presidente della provincia o del sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato. [1] 217 5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza. 5-bis. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni. [2] 6. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonché dal commissario del Governo nella regione o dal prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali. 7. Allorché l'intervento o il programma di intervento comporti il concorso di due o più regioni finitime, la conclusione dell'accordo di programma è promossa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, a cui spetta convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di vigilanza di cui al comma 6 è in tal caso presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri ed è composta dai rappresentanti di tutte le regioni che hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio dei ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 6 al commissario del Governo ed al prefetto. 8. La disciplina di cui al presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza delle regioni, delle province o dei comuni, salvo i casi in cui i relativi procedimenti siano già formalmente iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge. Restano salve le competenze di cui all'articolo 7 della legge 1° marzo 1986, n. 64. Note: 1 Comma modificato dall'art. 17, comma 9, L. 15 maggio 1997, n. 127. 2 Comma inserito dall'art. 17, comma 8, L. 15 maggio 1997, n. 127. D.Lgs. 10-09-1991, n. 303 (pubblicato in G.U. 20-09-1991, n. 221, Supplemento ordinario) Attuazione della direttiva 86/653/CEE relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, a norma dell'art. 15 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Legge comunitaria 1990) (Vedi CC art. da 1742 a 1751 bis) Legge 25-02-1992, n. 215 (Pubblicata in G.U. 07-03-1992, n. 56, Serie Generale) Azioni positive per l'imprenditoria femminile Art. 1 - (Principi generali) 1. La presente legge è diretta a promuovere l'uguaglianza sostanziale e le pari opportunità per uomini e donne nell'attività economica e imprenditoriale. 2. Le disposizioni di cui alla presente legge sono, in particolare, dirette a: a) favorire la creazione e lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, anche in forma cooperativa; b) promuovere la formazione imprenditoriale e qualificare la professionalità delle donne imprenditrici; c) agevolare l'accesso al credito per le imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile; d) favorire la qualificazione imprenditoriale e la gestione delle imprese familiari da parte delle donne; e) promuovere la presenza delle imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile nei comparti più innovativi dei diversi settori produttivi. Art. 2 - (Beneficiari) 1. Possono accedere ai benefici previsti dalla presente legge i seguenti soggetti: a) le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne, le società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne, nonché le imprese individuali gestite da donne, che operino nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi; b) le imprese, o i loro consorzi, le associazioni, gli enti, le società di promozione imprenditoriale anche a capitale misto pubblico e privato, i centri di formazione e gli ordini professionali che promuovono corsi di formazione imprenditoriale o servizi di consulenza e di assistenza tecnica e manageriale riservati per una quota non inferiore al 70 per cento a donne. Art. 3 - (Fondo nazionale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile) 1. E' istituito il Fondo nazionale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, di seguito denominato «Fondo», con apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e 218 dell'artigianato. La dotazione finanziaria del Fondo è stabilita in lire trenta miliardi per il triennio 1992-1994, in ragione di lire dieci miliardi annui. Art. 4 - (Incentivazione per la promozione di nuove imprenditorialità femminili e per l'acquisizione di servizi reali) 1. A valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 3, ai soggetti indicati all'articolo 2, comma 1, lettera a), costituiti in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge, possono essere concessi: a) contributi in conto capitale fino al 50 per cento delle spese per impianti ed attrezzature sostenute per l'avvio o per l'acquisto di attività commerciali e turistiche o di attività nel settore dell'industria, dell'artigianato, del commercio o dei servizi, nonché per i progetti aziendali connessi all'introduzione di qualificazione e di innovazione di prodotto, tecnologica od organizzativa; b) contributi fino al 30 per cento delle spese sostenute per l'acquisizione di servizi destinati all'aumento della produttività, all'innovazione organizzativa, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, all'acquisizione di nuove tecniche di produzione, di gestione e di commercializzazione, nonché per lo sviluppo di sistemi di qualità. 2. Per i soggetti di cui al comma 1 che sono costituiti e operano nei territori di cui all'allegato al regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988 e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. 112 del 25 aprile 1989, e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato regolamento (CEE) n. 2052/88, i contributi previsti dal comma 1, lettere a) e b), possono essere elevati, rispettivamente, fino al 60 ed al 40 per cento. 3. A valere sulle disponibilità di cui al comma 1 sono concessi contributi fino ad un ammontare pari al 50 per cento delle spese sostenute dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), per le attività ivi previste. Art. 5 - (Crediti di imposta) 1. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, possono richiedere, in luogo dei contributi previsti dal medesimo articolo 4, ed in misura ad essi equivalente, di usufruire di crediti di imposta ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 5 ottobre 1991, n. 317. 2. Per la concessione dei crediti di imposta di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 5 ottobre 1991, n. 317. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le relative modalità di attuazione. Art. 6 - (Criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni) 1. I criteri e le modalità per la presentazione delle domande e per la concessione delle agevolazioni previste dall'articolo 4 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Le agevolazioni sono concesse con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri competenti per i settori cui appartengono i soggetti beneficiari [1]. Note: 1 La Corte costituzionale, con sentenza 26 marzo 1993, n. 109, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non prevede un meccanismo di cooperazione tra lo Stato, le regioni e le province autonome, in relazione all'esercizio del potere del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato concernente la concessione delle agevolazioni alle imprese condotte da donne o a prevalente partecipazione femminile allorché queste ultime operino nell'ambito dei settori materiali affidati alle competenze delle regioni e delle province autonome. Art. 7 - (Revoca e cumulabilità delle agevolazioni) 1. Le agevolazioni di cui agli articoli 4 e 5 possono essere revocate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri competenti per i settori cui appartengono i soggetti beneficiari, per il venir meno di uno o più dei requisiti prescritti per la concessione delle agevolazioni medesime. A tal fine le amministrazioni competenti per la concessione delle agevolazioni possono disporre ispezioni e verifiche presso i soggetti beneficiari. 2. Le agevolazioni di cui agli articoli 4 e 5 sono cumulabili con gli altri benefici previsti dalla presente legge nonché con i benefici previsti da altre leggi dello Stato e delle regioni, entro il limite massimo dell'80 per cento della spesa ammessa all'agevolazione. 219 Art. 8 - (Finanziamenti agevolati) 1. Ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), possono essere concessi dagli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, finanziamenti agevolati ai fini previsti dall'articolo 4, comma 1, di importo non superiore a trecento milioni e di durata non superiore a cinque anni, ad un tasso di interesse pari al 50 per cento del tasso di riferimento in vigore per il settore cui appartiene l'impresa beneficiaria. 2. Per i soggetti di cui al comma 1 che sono costituiti ed operano nei territori di cui all'allegato al citato regolamento (CEE) n. 2052/88 e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con la citata decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989, e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato regolamento (CEE) n. 2052/88, il tasso di interesse può essere ridotto fino al 40 per cento del tasso di riferimento. 3. L'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) è autorizzato ad effettuare tutte le operazioni finanziarie previste dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, con gli istituti e le aziende di credito di cui al comma 1 del presente articolo, allo scopo di porre i predetti istituti ed aziende in grado di praticare i tassi di interesse agevolati previsti dai commi 1 e 2. 4. Per gli interventi previsti dai commi 1, 2 e 3 è conferito annualmente al Mediocredito centrale il 10 per cento delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 3. Art. 9 - (Garanzia integrativa) 1. I finanziamenti previsti dall'articolo 8 possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di cui all'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, ovvero, in relazione al settore di appartenenza dei richiedenti, dalle garanzie del Fondo di cui all'articolo 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, o del Fondo di cui all'articolo 1 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068. La garanzia del Fondo di cui all'articolo 20 della citata legge n. 675 del 1977 e del Fondo di cui all'articolo 7 della citata legge n. 517 del 1975 può essere accordata, su richiesta degli istituti ed aziende di credito o dei beneficiari dei finanziamenti, con deliberazione del Mediocredito centrale. La garanzia del Fondo di cui all'articolo 1 della citata legge n. 1068 del 1964 può essere accordata con deliberazione del comitato previsto dall'articolo 3 della medesima legge. Art. 10 - (Comitato per l'imprenditoria femminile) 1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito il Comitato per l'imprenditoria femminile composto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o, per sua delega, da un Sottosegretario di Stato, con funzioni di presidente, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, dal Ministro del tesoro, o da loro delegati; da una rappresentante degli istituti di credito, da una rappresentante per ciascuna delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale della cooperazione, della piccola industria, del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura, del turismo e dei servizi. 2. I membri del Comitato sono nominati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su designazione delle organizzazioni di appartenenza, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e restano in carica tre anni. Per ogni membro effettivo viene nominato un supplente. 3. Il Comitato elegge nel proprio ambito uno o due vicepresidenti; per l'adempimento delle proprie funzioni esso si avvale del personale e delle strutture messe a disposizione dai Ministri di cui al comma 1. 4. Il Comitato ha compiti di indirizzo e di programmazione generale in ordine agli interventi previsti dalla presente legge; promuove altresì lo studio, la ricerca e l'informazione sull'imprenditorialità femminile. 5. Per le finalità di cui al presente articolo il Comitato stabilisce gli opportuni collegamenti con il Servizio centrale per la piccola industria e l'artigianato di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a), della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e si avvale di consulenti, individuati tra persone aventi specifiche competenze professionali ed esperienze in materia di imprenditoria femminile. 6. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa annua di lire cinquecento milioni a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 3. Art. 11 - (Relazione al Parlamento) 1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato verifica lo stato di attuazione della presente legge, presentando a tal fine una relazione annuale al Parlamento. Art. 12 - (Iniziative delle regioni) 220 1. Le regioni, anche a statuto speciale, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano, attuano per le finalità coerenti con la presente legge, in accordo con le associazioni di categoria, programmi che prevedano la diffusione di informazioni mirate, nonché la realizzazione di servizi di consulenza e di assistenza tecnica, di progettazione organizzativa, di supporto alle attività agevolate dalla presente legge. 2. Per la realizzazione di tali programmi, le regioni possono stipulare apposite convenzioni con enti pubblici e privati che abbiano caratteristiche di affidabilità e consolidata esperienza in materia e che siano presenti sull'intero territorio regionale. 3. Per la realizzazione dei programmi di intervento di cui al comma 1, le regioni possono ottenere contributi dal Fondo di cui all'articolo 3 in misura non superiore al 30 per cento della spesa prevista. Art. 13 - (Copertura finanziaria) 1. All'onere derivante dalla presente legge, pari a lire dieci miliardi per l'anno 1992, lire dieci miliardi per l'anno 1993 e lire dieci miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Interventi vari nel campo sociale (Imprenditorialità femminile)». 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 aprile 1993, n. 79). Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488 Art. 1. (Omissis) Art. 2. (Omissis) Art. 3. (Omissis) Art. 4. (Omissis) Art. 5. Agevolazioni alle attività produttive. (Omissis) 4. A partire dal 15 aprile 1993 sono attribuite alla competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le competenze già spettanti al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno in materia di agevolazioni superiori a 10 miliardi per l'imprenditoria giovanile nel Mezzogiorno di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, erogate e concesse dal Comitato per l'imprenditoria giovanile nel Mezzogiorno, cui viene attribuita competenza esclusiva per gli incentivi di importo inferiore al limite sopraindicato. D.P.R. 14-04-1993, n. 203 – (pubblicato nella G.U. 24-06-1993, n. 146, Serie Generale) Regolamento recante estensione agli animatori dei villaggi turistici dell'obbligo di iscrizione all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo Preambolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il secondo comma dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, che prevede la possibilità di estendere l'obbligo dell'iscrizione all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) ad altre categorie di lavoratori dello spettacolo non contemplate dal primo comma dello stesso articolo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1987, n. 207, con il quale l'obbligo della suddetta iscrizione è stato esteso ai cantanti di musica leggera, ai presentatori ed ai disc-jockey; Considerato che gli animatori in strutture ricettive connesse all'attività turistica che organizzano giochi, gare e spettacoli a beneficio dei clienti delle strutture medesime svolgono attività ascrivibili al settore dello spettacolo; Ravvisata l'opportunità di estendere ai predetti animatori l'obbligo dell'iscrizione all'ENPALS; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 23 luglio 1992; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 aprile 1993; Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; Emana 221 il seguente decreto regolamento: Art. 1 1. Il numero 2) del primo comma dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, è sostituito dal seguente: "2) attori di prosa, operetta, rivista, varietà ed attrazioni, cantanti di musica leggera, presentatori, disc-jockey ed animatori in strutture ricettive connesse all'attività turistica;". Art.2 (omissis) D.M. 31 maggio 1994, n. 331 (Pubblicato nella G.U. 01-06-1994, n. 126, Serie Generale) Disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali Art. 1 - (Imprenditorialità giovanile) 1. L'ambito territoriale di riferimento per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1986, n. 44, è costituito dai territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b, così come definiti dai regolamenti dell'Unione europea. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del bilancio e della programmazione economica stabilisce con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le relative modalità d'attuazione, anche con riferimento ai benefici concedibili e alle relative misure e limiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia. 2. Il presidente del comitato istituito ai sensi della normativa indicata al comma 1 è autorizzato a costituire, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una società per azioni, denominata società per l'imprenditorialità giovanile, cui è affidato il compito di produrre servizi a favore di organismi ed enti anche territoriali, imprese ed altri soggetti economici, finalizzati alla creazione di nuove imprese, al sostegno delle piccole e medie imprese, nonché allo sviluppo locale. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sua costituzione, la società subentra altresì nelle funzioni già esercitate dal comitato e dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi della medesima normativa e nei relativi rapporti giuridici. La società può promuovere la costituzione e partecipare al capitale sociale di altre società operanti a livello regionale per le medesime finalità, nonché partecipare al capitale sociale di piccole imprese nella misura massima del 10% del capitale stesso. Al capitale sociale della società possono altresì partecipare enti anche territoriali, imprese ed altri soggetti economici. La società può essere destinataria di finanziamenti nazionali e dell'Unione europea, il cui utilizzo, anche in relazione agli aspetti connessi alle esigenze di funzionamento, sarà disciplinato sulla base di apposite convenzioni con i soggetti finanziatori. 3. Il Ministro del tesoro, che esercita i diritti dell'azionista previa intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede al versamento delle somme necessarie alla costituzione del capitale sociale iniziale della società di cui al comma 2, stabilito in lire 10 miliardi, a valere sulle somme derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 4. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15, commi 4 e 5, e all'articolo 19 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359. 4. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la complessiva spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1994 e di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996. Al relativo onere si provvede, quanto a lire 100 miliardi per l'anno 1994, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per il medesimo anno di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e, quanto a lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro iscritto, ai fini del bilancio 1994-96, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica ripartisce con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, le predette risorse finanziarie tra i territori di cui al comma 1. 5. Il personale in servizio presso il comitato alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, se e fino a quando non venga assunto dalla società, resta iscritto nel ruolo transitorio ad esaurimento presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo, e successive integrazioni e modificazioni. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla costituzione della società di cui al presente articolo, il decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, così come modificato ed integrato dalla successiva normativa, è abrogato. 6. Il presente articolo sostituisce l'articolo 14 del decreto-legge 9 aprile 1994, n. 228. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto. Art. 2 - (Disposizioni in materia di collocamento ordinario) 222 1. In luogo della preventiva richiesta di avviamento al lavoro alla sezione circoscrizionale per l'impiego, per le assunzioni effettuate avvalendosi della facoltà di richiesta nominativa di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il datore di lavoro può effettuare, salvo quanto previsto al comma 2, secondo periodo, una comunicazione contenente l'indicazione del nominativo del lavoratore assunto, la data di assunzione, nonché gli altri elementi richiesti dalla vigente normativa e la dichiarazione, sotto la sua responsabilità, di aver effettuato l'assunzione medesima in presenza dei presupposti e dei requisiti di legge. La comunicazione alla sezione competente è effettuata entro dieci giorni dall'assunzione. 2. I datori di lavoro che non effettuano la comunicazione di cui al comma 1 nei termini prescritti sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa da lire centomila a lire trecentomila per ogni lavoratore assunto. I datori di lavoro che assumono senza osservare l'obbligo di cui all'articolo 25, comma 1, secondo periodo, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire tre milioni per ogni lavoratore riservatario non assunto e non possono avvalersi della comunicazione sostitutiva di cui al comma 1 per nuove assunzioni effettuate nei dodici mesi successivi. L'importo delle sanzioni amministrative di cui al presente comma è devoluto alla gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88. 3. Al terzo comma, numero 6), dell'articolo 11 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "con non più di tre dipendenti" sono sostituite con le seguenti: "con non più di quindici dipendenti"; al primo comma, secondo periodo, dell'articolo 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223, le parole: "più di dieci dipendenti" sono sostituite con le seguenti: "più di quindici dipendenti". Art. 3 - (Accelerazione dei pagamenti per le imprese operanti nel Mezzogiorno) (Omissis) Art. 4 - (Ricerca applicata) (Omissis) Art. 5 - (Società miste per i servizi pubblici) (Omissis) Art. 6 - (Forniture e appalti pubblici) (Omissis) Art. 7 - (Entrata in vigore) (Omissis) D.M. 24 novembre 1994, n. 695 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 dicembre 1994, n. 297). Regolamento recante modalità per la concessione di agevolazioni all'imprenditoria giovanile IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO e IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Adotta il seguente regolamento: Art. 1. Soggetti beneficiari. 1. Per favorire lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile nei territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b, così come definiti dal regolamento comunitario n. 2081 del 20 luglio 1993, le società - ivi comprese le cooperative di produzione e lavoro iscritte nel registro prefettizio di cui all'art. 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 (2), e successive modificazioni - con le caratteristiche di cui al seguente comma 2, che si impegnano a realizzare progetti nei settori di cui all'art. 2, possono beneficiare delle agevolazioni di cui al successivo art. 3. 2. Sono ammesse ai benefici di cui al successivo art. 3 le società composte esclusivamente da giovani tra i 18 ed i 35 anni oppure composte prevalentemente da giovani tra i 18 e i 29 anni che abbiano la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione, che siano residenti nei comuni ricadenti nei territori di cui al comma 1 alla data del 1° gennaio 1994. Nel caso di un comune avente solo una parte del proprio territorio compresa nelle aree di cui al comma 1, il requisito della residenza sussiste se nella parte suddetta risiede - in base ai dati ISTAT - la maggioranza assoluta della popolazione comunale. 3. Le società devono avere sede legale, amministrativa ed operativa nei territori di cui al comma 1. 4. Sono escluse le ditte individuali, le società di fatto o le società aventi un unico socio. 5. Gli statuti societari devono contenere una clausola che non consenta atti di trasferimento di quote od azioni societarie che facciano venir meno le condizioni soggettive di età e residenza fissate nel precedente comma 2, per almeno dieci anni dalla data del provvedimento di ammissione alle agevolazioni di cui al successivo art. 223 7. La modifica della suddetta clausola statutaria prima del termine dei dieci anni provoca l'immediata decadenza dalle agevolazioni concesse, con le sanzioni indicate al successivo art. 8. Art. 2. Progetti finanziabili. 1. Sono finanziabili - secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal CIPE - i progetti relativi alla produzione di beni nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato o dell'industria, oppure relativi alla fornitura di servizi a favore delle imprese appartenenti a qualsiasi settore (1). 2. Non sono finanziabili i progetti riferiti ai settori che risultano esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie. 3. Sono esclusi inoltre i progetti che: a) non prevedano l'ampliamento della base imprenditoriale, produttiva ed occupazionale; b) non presentino il requisito della novità dell'iniziativa; c) prevedano investimenti superiori a 5 miliardi di lire. 4. L'attività di impresa prevista nel progetto dovrà essere svolta per un periodo di almeno dieci anni dalla data del provvedimento di ammissione alle agevolazioni di cui al successivo art. 7. (1) I criteri e gli indirizzi relativi ai finanziamenti dei progetti previsti dal presente comma sono stati stabiliti con Del.CIPE 26 giugno 1997 (Gazz. Uff. 12 settembre 1997, n. 213). Art. 3. I benefici. 1. Alle società ammesse alle agevolazioni sono concedibili i seguenti benefici: a) contributi in conto capitale e mutui agevolati, secondo i limiti fissati dall'Unione Europea in termini di ESN (equivalente sovvenzione netta) o di ESL (equivalente sovvenzione lorda), calcolati sulla base delle spese ammissibili ai sensi del successivo art. 4; b) contributi in conto gestione nella misura definita dal successivo art. 5; c) assistenza tecnica da parte della Società per l'imprenditorialità giovanile nella fase di realizzazione degli investimenti e di avvio delle iniziative; d) attività di formazione e di qualificazione professionale svolta dalla Società per l'imprenditorialità giovanile, funzionali alla realizzazione del progetto. 2. I mutui agevolati sono assistiti dalle garanzie indicate nell'art. 1 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 559 (Recante disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali). 3. Le agevolazioni finanziarie del presente articolo non sono cumulabili con altre agevolazioni finanziarie comunitarie, nazionali, regionali o comunque pubbliche sia precedenti al provvedimento di ammissione che successive. Art. 4. Spese ammissibili. 1. Per la realizzazione del progetto sono ammissibili le spese, al netto dell'IVA, relative a: a) studio di fattibilità comprensivo dell'analisi di mercato; b) terreno; c) opere edilizie, da acquistare o da eseguire, compresi gli oneri dovuti per la eventuale concessione edilizia e le spese necessarie per la progettazione esecutiva; d) allacciamenti, macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di fabbrica; e) altri beni materiali ed immateriali ad utilità pluriennale direttamente collegati al ciclo produttivo. 2. La spesa di cui al precedente comma 1, lettera a), è ammissibile nella misura del 2% per investimenti fino a 1.000 milioni, dell'1,5% da 1.000 milioni a 2.500 milioni e dell'1% da 2.500 milioni a 5.000 milioni. 3. Le spese di cui al precedente comma 1, lettera c), sono ammissibili nel limite del 40% della spesa complessiva per la realizzazione del progetto. In casi eccezionali tale limite è elevato fino al 60% della spesa complessiva, in relazione alla particolarità del settore e dell'attività. 4. Per i progetti concernenti la produzione di beni nei settori dell'artigianato e dell'industria non sono ammissibili al contributo in conto capitale le spese relative all'acquisto del terreno. Per i progetti concernenti la fornitura di servizi sono escluse dalle agevolazioni le spese per la costruzione e per l'acquisto, anche mediante locazione finanziaria, degli immobili. 5. Non sono ammissibili le spese che, in base alla data delle relative fatture o di altro documento giustificativo di spesa, risultino sostenute anteriormente alla data di presentazione della domanda di cui al successivo art. 6. Art, 5. Contributo per le spese di gestione. 1. ll contributo per le spese di gestione è concesso, nel limite del volume di spesa previsto nel progetto per i primi tre anni di attività, per le seguenti spese che siano effettivamente sostenute e documentate: a) spese per acquisti di materie prime, semilavorati e prodotti finiti; b) spese per prestazioni di servizi; c) oneri finanziari, esclusi gli interessi relativi al mutuo di cui al precedente art. 3. Non sono ammesse le spese per il personale (stipendi e salari) ed i rimborsi ai soci. 2. Per il primo anno di attività la misura del contributo è pari al 70% per i primi 700 milioni di lire spese. 224 3. E' erogabile una anticipazione pari al 40% del contributo concesso per il primo anno di attività. 4. Per il secondo anno di attività la misura del contributo è pari al 60% per i primi 700 milioni di lire spese e al 40% per i successivi 800 milioni. 5. E' erogabile una anticipazione pari al 40% del contributo concesso per il secondo anno di attività. 6. Per il terzo anno di attività la misura del contributo è pari al 40% per i primi 700 milioni di spese e al 20% per i successivi 800 milioni. 7. L'anticipazione di cui al precedente comma 3 può essere richiesta documentando l'inizio della attività con la prima fattura relativa a spese ammissibili ai sensi del precedente comma 1. 8. L'anticipazione di cui al precedente comma 5 può essere richiesta, senza necessità di acquisire documentazione di spesa, all'inizio del secondo anno di gestione, a condizione che sia stato erogato almeno il 70% dei contributi relativi al primo anno. 9. Gli statuti delle società beneficiarie dovranno prevedere esercizi sociali aventi data di inizio coincidente con la data di cui al precedente comma 7. In alternativa le società dovranno predisporre apposita contabilità separata. Art. 6. Domanda di ammissione alle agevolazioni. 1. La domanda di ammissione alle agevolazioni è presentata alla Società per l'imprenditorialità giovanile S.p.a., con sede in Roma, ed è redatta secondo il modello allegato 1 che fa parte integrante del presente regolamento. 2. Alla domanda vanno allegati in duplice copia i seguenti documenti: a) copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto della società; b) certificazione di vigenza; c) certificazione comprovante che la sede legale, amministrativa ed operativa è ubicata nei territori di cui al precedente art. 1, comma 1; d) certificazione o dichiarazione giurata comprovante che la compagine sociale è costituita secondo quanto previsto al precedente art. 1, comma 2, e comunque da persone fisiche non titolari di quote o azioni di altre società beneficiarie delle agevolazioni di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786; e) certificazione prefettizia antimafia nei termini e con le modalità previste dalle leggi vigenti; f) studio di fattibilità del progetto che si intende realizzare, sottoscritto dal rappresentante legale della società, che deve comprendere informazioni documentate: sulle competenze ed esperienze di tutti i soci nonché, l'indicazione delle funzioni aziendali che sono per essi previste; sul mercato di riferimento; sugli investimenti e sugli aspetti tecnico-organizzativi; sulla economicità dell'iniziativa, illustrata dai bilanci previsionali relativi almeno ai primi tre anni di attività redatti - considerando le agevolazioni di cui all'art. 3, lettere a) e b) - secondo i criteri stabiliti dalle direttive comunitarie. 3. Una copia della documentazione è trasmessa dalla Società per l'imprenditorialità giovanile S.p.a. alla regione competente, che esprime il proprio motivato parere entro il termine perentorio di trenta giorni, decorso il quale il provvedimento ha l'ulteriore corso. Art. 7. Provvedimento di ammissibilità alle agevolazioni. 1. La Società per l'imprenditorialità giovanile, sulla base dello studio di fattibilità presentato, delibera la ammissione ai benefici di cui all'art. 3, tenuto conto della credibilità dei soggetti proponenti, delle potenzialità del mercato di riferimento, delle scelte tecniche ipotizzate e della convenienza economica dell'iniziativa. La Società per l'imprenditorialità giovanile dà comunicazione di quanto deliberato alla società beneficiaria ed alla regione territorialmente competente. Ogni tre mesi la Società per l'imprenditorialità giovanile provvede altresì a rendere pubblico l'elenco delle delibere di ammissione assunte. 2. La delibera di ammissione alle agevolazioni individua il soggetto beneficiario e le caratteristiche del progetto finanziato, stabilisce le spese ammesse ed i tempi di attuazione della iniziativa e fissa le agevolazioni finanziarie concesse. La delibera deve contenere più puntuale motivazione, ove si verta nei casi di eccezionalità di cui all'art. 4, comma 3. 3. I beni agevolati saranno vincolati all'esercizio dell'impresa beneficiaria per almeno dieci anni. I beni che eventualmente sostituiranno quelli deperiti od obsoleti di analoga o superiore quantità e/o qualità saranno altresì vincolati all'esercizio dell'impresa. Nel caso della effettuazione del rinnovo di beni aziendali la società beneficiaria ha l'obbligo di comunicare alla Società per l'imprenditorialità giovanile il piano di ammodernamento dei sopracitati beni e la stessa Società per l'imprenditorialità giovanile può, entro trenta giorni dalla ricezione dell'informativa, esprimere motivato contrario avviso a tutela dell'iniziativa agevolata. La violazione dei suddetti vincoli o del procedimento sopradescritto relativo alla dismissione di beni agevolati, prescindendo da accertamenti sulla colpa o dolo dei beneficiari, comporta la decadenza dalle agevolazioni concesse, con le sanzioni indicate al successivo art. 8. Art. 8. Attuazione del provvedimento di ammissibilità alle agevolazioni. 225 1. Per l'attuazione del provvedimento di ammissibilità alle agevolazioni la Società per l'imprenditorialità giovanile provvede a stipulare con la società beneficiaria un apposito contratto contenente le clausole essenziali riportate nell'allegato 2. 2. La Società per l'imprenditorialità giovanile può richiedere alla società beneficiaria tutti gli elementi o documenti utili per comprovare la spesa effettivamente sostenuta e, previo apposito monitoraggio, provvede alla erogazione del contributo in conto capitale e del mutuo, sulla base degli stati di avanzamento lavori od altro idoneo documento giustificativo della spesa, tenendo presenti le condizioni di cui al comma 3 del presente articolo. La Società per l'imprenditorialità giovanile, trascorsi sessanta giorni dall'accreditamento delle somme erogate, provvede, nei trenta giorni successivi, ad accertamenti sulla loro destinazione, subordinando ad essi l'erogazione relativa al successivo stato di avanzamento. 3. La dimostrazione della spesa effettuata avviene per stati di avanzamento, in non più di cinque soluzioni, di cui l'ultima a saldo in misura non superiore al 10% e le prime in misura ciascuna non inferiore al 10% e non superiore al 50% della spesa complessiva. Per ogni stato di avanzamento le erogazioni di cui al precedente comma 2 vengono effettuate, su richiesta del legale rappresentante della società beneficiaria, imputando di regola la spesa prioritariamente al contributo in conto capitale. Per i soli progetti concernenti la produzione di beni in agricoltura, ove al beneficiario sia assegnata una agevolazione anche in conto capitale, le spese relative al terreno sono imputate prioritariamente al conto mutuo. Tutte le erogazioni in conto mutuo sono comunque subordinate all'assunzione di idonee garanzie acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare. 4. Qualora non risulti dal contesto delle fatturazioni o documentazioni, la società beneficiaria dovrà esibire apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del rappresentante legale della società fornitrice, attestante che i macchinari, le attrezzature e gli impianti acquistati sono nuovi di fabbrica. 5. La Società per l'imprenditorialità giovanile provvede alla erogazione delle anticipazioni sui contributi in conto gestione di cui al precedente art. 5, senza necessità - nel caso di quella relativa al primo anno - di ulteriori accertamenti. La Società per l'imprenditorialità giovanile provvede altresì alla erogazione dei residui contributi, verificando le spese effettivamente sostenute. 6. La Società per l'imprenditorialità giovanile può effettuare ispezioni e verifiche intese ad accertare la permanenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 che hanno determinato la concessione delle agevolazioni. 7. La Società per l'imprenditorialità giovanile delibera l'immediata revoca delle agevolazioni concesse qualora i requisiti in questione dovessero risultare non più sussistenti, attivando il recupero delle somme erogate e delle spese. Art. 9. Mutuo agevolato. 1. ll mutuo agevolato, la cui misura e durata sono definite secondo i criteri del precedente art. 3, è posto in ammortamento dal primo gennaio successivo a quello in cui sia stato erogato l'intero valore nominale. Sulle somme erogate prima dell'inizio dell'ammortamento sono dovuti gli interessi al medesimo tasso di concessione del mutuo, da versare entro il 31 dicembre dell'anno in cui si verifica l'emissione del mandato di pagamento. 2. La società mutuataria provvede alla restituzione del mutuo mediante rate annuali posticipate, versandole entro il 31 dicembre di ogni anno. 3. Il tasso di riferimento da prendere a base per le operazioni di mutuo, determinato ai sensi dell'art. 64 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218 (5), è quello vigente alla data della deliberazione di cui al precedente art. 7, comma 1. 4. Tutti i versamenti della società mutuataria vengono effettuati nell'apposito conto di cui al successivo art. 10. In caso di ritardo nei versamenti, viene applicata sulla somma dovuta una indennità di mora calcolata al tasso di riferimento preso a base per le operazioni di mutuo e viene sospesa dalla Società per l'imprenditorialità giovanile l'erogazione delle agevolazioni in corso, fino alla data di estinzione del debito. 5. La società mutuataria può richiedere la riduzione dell'importo del mutuo nel caso di minori investimenti rispetto a quanto inizialmente previsto. La riduzione ha effetto sul piano di ammortamento dal primo gennaio dell'anno successivo. D.L. 31 gennaio 1995, n. 26 (Pubblicato nella G. U. 31 gennaio 1995, n. 25 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 29 marzo 1995, n. 95, G. U. 1° aprile 1995, n. 77). Disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali Art. 1 - Imprenditorialità giovanile. – 1. L'ambito territoriale di riferimento per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, è costituito dai 226 territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b, così come definiti dai regolamenti dell'Unione europea. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del bilancio e della programmazione economica stabilisce con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le relative modalità d'attuazione, anche con riferimento ai benefici concedibili e alle relative misure e limiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia. Il decreto dovrà comunque garantire il pieno controllo pubblico degli incentivi e dei pubblici investimenti, nonché la trasparenza delle procedure e la omogeneità dei criteri di valutazione delle domande, fissando criteri che comprendano la presentazione da parte dei richiedenti di un piano-programma almeno triennale e di un bilancio previsionale triennale. 2. Il presidente del comitato istituito ai sensi della normativa indicata al comma 1 è autorizzato a costituire, entro il 31 agosto 1994, una società per azioni, denominata società per l'imprenditorialità giovanile, cui è affidato il compito di produrre servizi a favore di organismi ed enti anche territoriali, imprese ed altri soggetti economici, finalizzati alla creazione di nuove imprese e al sostegno delle piccole e medie imprese, costituite prevalentemente da giovani tra i 18 e i 29 anni, ovvero formate esclusivamente da giovani tra i 18 e i 35 anni, nonché allo sviluppo locale. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sua costituzione, la società subentra altresì nelle funzioni già esercitate dal comitato e dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi della medesima normativa e nei relativi rapporti giuridici e finanziari, ivi compresa la titolarità delle somme destinate alle esigenze di finanziamento del comitato, determinate nella misura di lire 7 miliardi e 700 milioni. La società può promuovere la costituzione e partecipare al capitale sociale di altre società operanti a livello regionale per le medesime finalità, cui partecipano anche le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o le loro unioni regionali, nonché partecipare al capitale sociale di piccole imprese nella misura massima del 10% del capitale stesso. Al capitale sociale della società possono altresì partecipare enti anche territoriali, imprese ed altri soggetti economici comprese le società di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, le finanziarie di cui all'articolo 16 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, che possono utilizzare a questo scopo non più del 15 per cento delle risorse, nonché le associazioni di categoria sulla base di criteri fissati con il decreto di cui al comma 1. La società può essere destinataria di finanziamenti nazionali e dell'Unione europea, il cui utilizzo anche in relazione agli aspetti connessi alle esigenze di funzionamento, sarà disciplinato sulla base di apposite convenzioni con i soggetti finanziatori. 3. Omissis. 4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la complessiva spesa di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995 e di lire 300 miliardi per l'anno 1996. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 7830 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica ripartisce con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, acquisito previamente il parere delle competenti commissioni parlamentari, le predette risorse finanziarie tra i territori di cui al comma 1, nel rispetto delle prescrizioni degli statuti delle regioni ad autonomia speciale e delle relative norme di attuazione. Le risorse finanziarie comunque destinate alle finalità di cui al presente articolo affluiscono in un conto corrente infruttifero intestato alla società per l'imprenditorialità giovanile, aperto presso la Cassa depositi e prestiti. La società può periodicamente avanzare richieste di prelevamento di fondi dal suddetto conto, a favore di se stessa, soltanto per le somme strettamente necessarie per il conseguimento delle finalità di cui al comma 2. 5. Omissis. 6. I mutui a tasso agevolato sono assistiti dalle garanzie previste dal codice civile e da privilegio speciale, da costituire con le stesse modalità ed avente le stesse caratteristiche del privilegio di cui all'articolo 7 del D.Lgs.Lgt. 1° novembre 1944, n. 367, come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° ottobre 1947, n. 1075, acquisibile nell'ambito degli investimenti da realizzare. 6-bis. Il Ministro del tesoro presenta annualmente al Parlamento, entro il 15 maggio, una relazione sull'attuazione del presente articolo e sull'attività della società per l'imprenditorialità giovanile. Nella relazione sono indicati i dati della gestione di bilancio, le partecipazioni della società in altre società, la distribuzione territoriale degli incentivi erogati, il grado e le modalità di utilizzo dei finanziamenti nazionali e dell'Unione europea, nonché i settori economici interessati e i risultati complessivi conseguiti. D.M. 11 maggio 1995 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 agosto 1995, n. 184) Definizione dei criteri e delle modalità di concessione delle agevolazioni all'imprenditoria giovanile. IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, della legge 19 luglio 1993, n. 236, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione, che all'art. 1-bis prevede la promozione di nuove imprese giovanili nel settore dei servizi; Viste, in particolare, le disposizioni del citato art. 1-bis, comma 3, della legge 19 luglio 1993, n. 236, le quali stabiliscono, tra l'altro, che le agevolazioni da esso previste sono concesse secondo criteri e modalità stabiliti con 227 decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di intesa con i Ministri del tesoro e del lavoro e previdenza sociale; Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95 (legge che ha dichiarato validi gli atti e i provvedimenti adottati sulla base dei precedenti decreti-legge relativi alla materia, facendone salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti), il quale dispone che il presidente del Comitato di sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile - costituito ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44 - è autorizzato a costituire entro il 31 agosto 1994 una società per azioni denominata Società per l'imprenditorialità giovanile, cui è affidato il compito di produrre servizi a favore di organismi ed enti anche territoriali, finalizzati alla creazione di nuove imprese giovanili; Visto che il suddetto art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, prevede altresì che la Società per l'imprenditorialità giovanile subentra nelle funzioni già esercitate dal Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile e dalla Cassa depositi e prestiti e nei relativi rapporti giuridici a decorrere dal sessantesimo giorno della sua costituzione; Considerato che la suddetta società per l'imprenditorialità giovanile è stata costituita il 26 luglio 1994 a rogito notaio dott. Angelo Falcone numero di repertorio 10479; Viste le note del Ministro del tesoro n. 2684 del 12 aprile 1995 e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale n. 54026/G/44 del 24 marzo 1995, con le quali è stata espressa la prevista intesa; Definisce i seguenti criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni: Art. 1. Ai fini dell'attuazione dell'art. 1-bis della legge 19 luglio 1993, n. 236, si applicano i criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni di cui al decreto del 24 novembre 1994, n. 695, del Ministro del bilancio e della programmazione economica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 1994, con le conseguenti modifiche: a) soggetti beneficiari: l'ambito territoriale è rappresentato dalle aree di cui all'obiettivo 1, così come definito dal regolamento comunitario 2081 del 20 luglio 1993 e successive modificazioni assunte in sede comunitaria; b) progetti finanziabili: sono finanziabili - secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal CIPE - i progetti relativi alla fornitura di servizi nei settori della fruizione dei beni culturali, del turismo e della manutenzione di opere civili e industriali nelle aree di cui all'obiettivo 1. Sono esclusi i progetti che prevedono attività di fruizione di beni pubblici statali o investimenti superiori a un miliardo di lire. L'attività di impresa prevista nel progetto dovrà essere svolta per un periodo di almeno cinque anni dalla data del provvedimento di ammissione alle agevolazioni; c) contributo per le spese di gestione: il contributo per le spese di gestione è concesso, nel limite del volume di spesa previsto nel progetto per i primi quattro anni di attività. Per il primo anno di attività la misura del contributo è pari al 70% per i primi 300 milioni di lire spese. Per il secondo anno di attività la misura di contributo è pari al 50% per i primi 600 milioni di lire spese. Per il terzo anno e quarto anno di attività la misura del contributo concesso è pari al 50% per i primi 400 milioni di lire spese; d) domanda di ammissione alle agevolazioni: alla domanda - da redigere secondo lo schema in allegato 1 oltre ai documenti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) di cui all'art. 6, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 695 (2), va allegata, per ciò che concerne i progetti relativi al settore della fruizione di beni culturali, la documentazione attestante, ove necessario, l'autorizzazione del soggetto proprietario e di quello preposto alla tutela della specifica categoria di bene, ai sensi della legge n. 1089/1939 (3); e) provvedimento di ammissibilità alle agevolazioni: i beni agevolati saranno vincolati all'esercizio dell'impresa beneficiaria per almeno cinque anni, come previsto nell'apposito contratto contenente le clausole essenziali riportate nell'allegato 2. 2. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 1, comma 6, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26 (4), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, che prevedono che i mutui a tasso agevolato siano assistiti dalle garanzie previste dal codice civile e da privilegio speciale, acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare. 3. Alle erogazioni relative ai benefici di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica del 24 novembre 1994, n. 695 (5), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre 1994, n. 297, e di cui all'art. 1, lettera c), del presente decreto provvede la Società per l'imprenditorialità giovanile, mediante prelevamenti dall'apposito conto corrente infruttifero, intestato alla Società per l'imprenditorialità giovanile, aperto presso la Cassa depositi e prestiti, cui affluiscono le risorse destinate alle finalità di cui alla legge 19 luglio 1993, n. 236, comprensive dei rientri a qualunque titolo dei mutui agevolati. 4. Semestralmente la Società per l'imprenditorialità giovanile fornisce ai Ministri del bilancio e del lavoro e previdenza sociale una relazione sulla distribuzione dei fondi, sull'utilizzazione da parte dei beneficiari e sui risultati generali delle iniziative agevolate. 228 Allegato 1 Fac-simile di domanda di ammissione alle agevolazioni (in carta semplice) Alla Società per l'imprenditorialità giovanile S.p.a. - Via Pietro Mascagni n. 160 - 00199 Roma La sottoscritta società . . . . . . . . . . . . . . . . . . chiede di essere ammessa alle agevolazioni di cui alla legge 19 luglio 1993, n. 236, art. 1-bis, allo scopo di realizzare una iniziativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . con un investimento previsto in lire . . . . . . . . . . . . . . ed una previsione di . . . . . . addetti. A tal fine allega, in duplice copia, la documentazione di cui all'art. 6 del decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di intesa con i Ministri del tesoro e del lavoro e previdenza sociale n. . . . . . del . . . . . . La sottoscritta società richiede inoltre l'assistenza tecnica nella fase di avvio . . . . . . . . . . . . . . . . Data, . . . . . . . Il rappresentante legale ¶ Allegato 2 SCHEMA CONTRATTO (Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica del 24 novembre 1994, n. 695, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 1994). Visto il decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, che all'art. 1, comma 2, prevede la costituzione della Società per l'imprenditorialità giovanile; Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione; Visto il decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica del 24 novembre 1994, n. 695, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 1994, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, del succitato decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95; Visto il decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica n. . . . . del . . . . . . adottato ai sensi dell'art. 1-bis, comma 3, della legge 19 luglio 1993, n. 236; Vista la domanda di ammissione alle agevolazioni n. . . . presentata in data . . . . . dalla società . . . . . . . . . con sede in . . . . . . . . . provincia di . . . . . . per la realizzazione di un'attività di . . . . . . . . . . . .; Visto che la predetta domanda è stata ammessa alle 229 agevolazioni con deliberazione del consiglio di amministrazione della Società per l'imprenditorialità giovanile del . . . . . .; ciò premesso, che fa parte integrante del presente contratto; il giorno . . . . del mese . . . dell'anno . . . ., le parti: Società per l'imprenditorialità giovanile S.p.a., di seguito denominata S.p.a., con sede legale in Roma, via Po n. 19, codice fiscale n. 04742721006, rappresentata dal dott. Carlo Borgomeo, nato a Napoli il 31 agosto 1947 nella sua qualità di presidente; . . . . . . . . . . . . . . . ., di seguito denominata Società, con sede legale in . . . . . . . . . . . . . ., codice fiscale n. . . . . . . . . . . . ., iscritta alla cancelleria del tribunale di . . . . . . . . n. . . . . . . . . . . rag. soc., rappresentata da . . . . . . . . . . ., nato a . . . ., il . . . . . . . . . . nella qualità di . . . . . . CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: Articolo 1 Condizioni generali Le agevolazioni oggetto del presente contratto sono regolate, oltre che dal contratto medesimo, ivi comprese le relative premesse, anche dai patti e dalle condizioni risultanti dal capitolato che, firmato dalle parti contraenti, si allega al presente atto (allegato A) per farne parte integrante e sostanziale e che le parti stesse dichiarano di ben conoscere ed approvare nella sua interezza. Articolo 2 Obblighi della S.p.a. La S.p.a. si obbliga ad erogare alla Società le agevolazioni finanziarie ed i benefici reali così come specificati nella deliberazione di ammissione. Articolo 3 Obblighi della Società La Società si obbliga alla completa realizzazione del progetto approvato entro i termini previsti nella deliberazione di ammissione. La Società si obbliga ad osservare i vincoli relativi all'attività d'impresa, alla destinazione d'uso dei beni agevolati, alla compagine sociale previsti nel decreto di attuazione. La Società si obbliga a garantire il mutuo, per l'importo di cui al capitolato, con iscrizione di privilegio speciale ai sensi del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 29 marzo 1995, n. 95, e/o costituzione delle garanzie previste dal codice civile, sui beni agevolati. La Società si obbliga a provvedere ad idonee coperture assicurative dei beni agevolati con polizze vincolate a favore della S.p.a. La Società si obbliga a restituire il capitale mutuato con modalità e tempi stabiliti dal decreto di attuazione e dal capitolato. La Società si obbliga a comunicare alla S.p.a., entro quindici giorni dalla relativa deliberazione, le modificazioni dei propri organi amministrativi e della composizione degli stessi, nonché della legale rappresentanza della società medesima. Si obbliga, inoltre, a comunicare qualunque variazione nella compagine sociale. Articolo 4 Restituzione somme In tutti i casi di decadenza e di revoca delle agevolazioni concesse, la Società si obbliga a restituire le somme erogate in conto investimento con i relativi interessi. Articolo 5 Atti aggiuntivi Le parti si obbligano a stipulare atti aggiuntivi al presente contratto qualora al progetto approvato si apportino modifiche con successive deliberazioni del consiglio di amministrazione della Società per l'imprenditorialità giovanile. Articolo 6 Durata Il presente contratto si intende valido tra le parti fino all'estinzione del mutuo agevolato. Articolo 7 Foro competente Per ogni controversia relativa all'applicazione ed interpretazione del contratto e del capitolato, o comunque connessa o dipendente, sarà competente il foro di Roma. D.M. 8 novembre 1996, n. 591 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 novembre 1996, n. 274). 230 Regolamento recante criteri e modalità di concessione delle agevolazioni per la promozione di iniziative di lavoro autonomo presentate da soggetti inoccupati e disoccupati residenti nei territori di cui all'obiettivo 1 dei programmi comunitari. IL MINISTRO DEL TESORO di concerto con IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Adotta il seguente regolamento: «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni per la promozione di iniziative di lavoro autonomo presentate da soggetti inoccupati e disoccupati residenti nei territori di cui all'obiettivo 1 dei programmi comunitari». Art 1. Soggetti beneficiari. – 1. Le domande di ammissione alle agevolazioni di cui al successivo art. 3 sono presentate dai soggetti in possesso dei seguenti requisiti: a) stato di non occupazione perdurante da almeno sei mesi alla data di presentazione della domanda; b) residenza nei territori di cui all'obiettivo 1 così come definiti dal regolamento (CEE) n. 2081 del Consiglio del 20 luglio 1993 - Abruzzo (sino a dicembre 1996) Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna - alla data di entrata in vigore del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 511 (Recante disposizioni urgenti in materia di collocamento, di lavoro e previdenza nel settore agricolo, di disciplina degli effetti della soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati -SCAU, nonché di promozione dell'occupazione); c) età superiore ai 18 anni alla data della presentazione della domanda. Art. 2. Progetti finanziabili. 1. Sono finanziabili i progetti che, prevedendo la realizzazione di un'attività autonoma in forma individuale nei territori di cui all'obiettivo 1, siano ritenuti validi sotto il profilo delle attitudini e della capacità del soggetto proponente, nonché della fattibilità tecnica e della redditività dell'iniziativa. 2. I progetti di cui al precedente comma devono prevedere investimenti non superiori a 50 milioni di lire. 3. L'attività prevista nel progetto dovrà essere svolta per un periodo di almeno cinque anni dalla data del provvedimento di ammissione alle agevolazioni. Art. 3. Agevolazioni. 1. Ai soggetti di cui all'art. 1, i cui progetti siano stati ritenuti validi, sono concesse le seguenti agevolazioni: a) contributo a fondo perduto fino a trenta milioni di lire per l'acquisto documentato di attrezzature; b) prestito fino a venti milioni di lire, restituibile in cinque anni con interessi calcolati ad un tasso pari al 36 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agevolato alle imprese artigiane di durata superiore a diciotto mesi, con garanzie da acquisire sull'investimento mediante iscrizione di privilegio speciale; c) contributo a fondo perduto fino a dieci milioni di lire per spese di esercizio sostenute nel primo anno di attività; d) servizi di assistenza tecnica da parte di un tutor specializzato nella fase di realizzazione degli investimenti e di avvio della gestione delle iniziative. Art. 4. Spese ammissibili. 1. Per la realizzazione del progetto sono ammissibili le spese, al netto dell'IVA, relative all'acquisto di attrezzature ed altri beni materiali ed immateriali ad utilità pluriennale. I beni e le attrezzature devono essere direttamente collegati al ciclo produttivo, nuovi di fabbrica o usati, a condizione che non siano stati oggetto di precedenti agevolazioni pubbliche e offrano idonee e comprovate garanzie di funzionalità. 2. Per il primo anno di esercizio dell'attività sono ammissibili le seguenti spese che siano state effettivamente sostenute e documentate: a) acquisto di materie prime, semilavorati e prodotti finiti; b) utenze e canoni di locazione per immobili; c) oneri finanziari, esclusi gli interessi relativi al prestito agevolato. 3. Non sono ammissibili le spese sostenute anteriormente alla data del provvedimento di ammissione delle agevolazioni. Non sono, inoltre, ammissibili le seguenti spese: a) per l'acquisto di terreni; b) per la costruzione, la ristrutturazione e l'acquisto, anche mediante locazione finanziaria, di immobili; c) per prestazioni di servizi; d) per stipendi e salari. Art. 5. Domanda di ammissione alle agevolazioni. 231 1. La domanda di ammissione alle agevolazioni è inviata alla Società per l'imprenditorialità giovanile S.p.a., di seguito denominata «Società», esclusivamente a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento. Alla domanda è allegata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, secondo il modello che la Società renderà disponibile direttamente o presso gli uffici dei comuni situati nelle regioni di cui all'obiettivo 1, al fine di fornire tutti gli elementi, formali e sostanziali, necessari alla verifica di ammissibilità della domanda stessa. 2. Le domande presentate secondo altre modalità o incomplete non saranno prese in esame e ne verrà data comunicazione agli interessati. 3. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti, la Società può richiedere informazioni alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, agli ordini professionali e ad altri soggetti incaricati della tenuta di registri o elenchi. Art. 6. Provvedimento di ammissione alle agevolazioni. 1. La Società, sulla base delle informazioni riportate nell'allegato alle domande pervenute, effettua, secondo l'ordine cronologico di arrivo, una prima verifica dei requisiti di ammissibilità delle iniziative proposte ed individua i soggetti da ammettere a corsi di formazione non retribuiti della durata di quattro mesi, organizzati tenendo conto dei criteri stabiliti dall'Unione europea per i programmi del Fondo sociale europeo e volti a trasmettere ai partecipanti le principali conoscenze in materia di gestione, durante i quali viene anche definitivamente verificata la fattibilità dell'idea progettuale. In caso di giudizio positivo, la Società delibera l'ammissione ai benefìci di cui all'art. 3, dandone comunicazione agli interessati. 2. La mancata partecipazione senza validi motivi ai corsi ed alle relative attività comporta la decadenza della domanda di ammissione. 3. La delibera di ammissione alle agevolazioni individua il soggetto beneficiario e le caratteristiche del progetto finanziato, stabilisce le spese ammesse ed i tempi di attuazione dell'iniziativa e fissa le agevolazioni concesse. 4. I beni oggetto delle agevolazioni sono vincolati all'esercizio dell'attività per almeno cinque anni dalla data della delibera di ammissione alle agevolazioni. Art. 7. Attuazione del provvedimento di ammissione alle agevolazioni. 1. Per l'attuazione del provvedimento di ammissione alle agevolazioni la Società provvede a stipulare con il soggetto beneficiario un apposito contratto. 2. La Società può richiedere al soggetto beneficiario tutti gli elementi o documenti utili per comprovare la spesa effettivamente sostenuta e, previo apposito monitoraggio, provvede alla erogazione del contributo in conto capitale e del prestito agevolato in un'unica soluzione. 3. La Società provvede all'erogazione dei contributi in conto gestione, previa verifica delle spese effettivamente sostenute. Art. 8. Prestito agevolato. 1. Il prestito agevolato di cui all'art. 3, lettera b), è posto in ammortamento dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di erogazione. Per il periodo di preammortamento sono dovuti gli interessi, nella misura del tasso agevolato, da versare entro il 31 dicembre dell'anno di erogazione del prestito. 2. Il beneficiario provvede alla restituzione del prestito mediante rate annuali posticipate, versandole entro il 31 dicembre di ogni anno. 3. In caso di ritardo nei versamenti viene applicato sulla somma dovuta un interesse di mora calcolato al tasso di riferimento preso a base per le operazioni di prestito. Art. 9. Controlli e revoca delle agevolazioni. 1. La Società può effettuare ispezioni e verifiche intese ad accertare la permanenza dei requisiti che hanno determinato la concessione delle agevolazioni. 2. Nel caso in cui i requisiti di ammissione risultino non più sussistenti, la Società delibera l'immediata revoca delle agevolazioni concesse, attivando il recupero delle somme erogate e delle relative spese. Art. 10. Relazione semestrale. 1. La Società fornisce al Ministero del lavoro una relazione semestrale sull'utilizzazione delle agevolazioni da parte dei beneficiari e sui risultati complessivi delle iniziative agevolate. D.M. 19 febbraio 1997 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 marzo 1997, n. 52). Istituzione presso gli uffici del Ministro per le pari opportunità della commissione per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditorialità femminile e dell'osservatorio per l'imprenditorialità femminile. Art. 1. 232 1. E' istituita la commissione per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditorialità femminile. 2. La commissione è presieduta dal Ministro per le pari opportunità, o da un suo delegato, ed è composta da otto esperti nominati dallo stesso Ministro in rappresentanza, rispettivamente, della commissione nazionale delle pari opportunità, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del comitato per l'imprenditoria femminile, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del comitato di parità istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del Ministero del bilancio e della programmazione economica, del Ministro per le pari opportunità e della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Per ciascun componente è altresì nominato un supplente che parteciperà alle riunioni in caso di impedimento. 3. La commissione opera presso gli uffici del Ministro per le pari opportunità ed è convocata dal presidente con cadenza almeno trimestrale. La commissione è validamente costituita con la presenza di almeno cinque componenti e delibera a maggioranza dei presenti. Le funzioni di segretario sono assicurate dal rappresentante del Ministro per le pari opportunità. Art. 2. 1. La commissione ha il compito di esaminare la corretta attuazione delle normative e degli orientamenti governativi e dei programmi comunitari volti alla promozione e allo sviluppo dell'imprenditoria, per quanto concerne le pari opportunità, e di proporre alle autorità competenti le conseguenti iniziative normative e amministrative. A tale fine la commissione si avvale anche dei risultati dell'osservatorio per l'imprenditorialità femminile di cui all'art. 3, nonché delle elaborazioni delle commissioni e gruppi di lavoro operanti presso gli uffici del Ministro per le pari opportunità. Può inoltre invitare alle riunioni esperti, funzionari delle amministrazioni ed esponenti di associazioni culturali, imprenditoriali e sindacali. Art. 3. 1. E' istituito presso gli uffici del Ministro per le pari opportunità l'osservatorio per l'imprenditorialità femminile. 2. L'osservatorio: a) segue l'attuazione degli interventi legislativi e dei programmi governativi, locali e comunitari, rilevanti ai fini della promozione delle pari opportunità in materia di imprenditoria, anche ai fini della misurazione degli effetti complessivi, dal punto di vista occupazionale, economico e della diffusione della cultura d'impresa; b) cura la adozione di programmi specifici aventi il fine di facilitare la diffusione sul territorio della conoscenza delle risorse disponibili e delle modalità di accesso agli strumenti nazionali ed ai fondi comunitari, anche mediante l'organizzazione sul territorio di strutture specifiche per la informazione e per la promozione e lo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali femminili; c) propone alle autorità competenti iniziative per la promozione di nuova imprenditorialità femminile e più in generale per la valorizzazione delle capacità e potenzialità della donna nel mondo del lavoro, nel rispetto e in applicazione delle pari opportunità. 3. Le attività di indagine e informazione possono essere affidate a soggetti pubblici o privati, in base ad apposita convenzione a titolo gratuito con il Ministro per le pari opportunità, avente durata annuale e rinnovabile, anche tacitamente, di anno in anno. Art. 4. (omissis) Art. 5. (omissis) Legge 15-03-1997, n. 59 (pubblicata nella G.U. 17-03-1997, n. 63, Supplemento ordinario) Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa. CAPO I [1] [2] Art. 1. 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 marzo, uno o più decreti legislativi volti a conferire alle regioni e agli enti locali, ai sensi degli articoli 5, 118 e 128 della Costituzione, funzioni e compiti amministrativi nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi contenuti nella presente legge. Ai fini della presente legge, per conferimento si intende trasferimento, delega o attribuzione di funzioni e compiti e per "enti locali" si intendono le province, i comuni, le comunità montane e gli altri enti locali. [3] [4] 2. Sono conferite alle regioni e agli enti locali, nell'osservanza del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), della presente legge, anche ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità, nonché tutte le funzioni e i compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi territori in atto esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrali o periferici, ovvero tramite enti o altri soggetti pubblici. 3. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 le funzioni e i compiti riconducibili alle seguenti materie: a) affari esteri e commercio estero, nonché cooperazione internazionale e attività promozionale all'estero di rilievo nazionale; b) difesa, forze armate, armi e munizioni, esplosivi e materiale strategico; 233 c) rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose; d) tutela dei beni culturali e del patrimonio storico artistico; e) vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe; f) cittadinanza, immigrazione, rifugiati e asilo politico, estradizione; g) consultazioni elettorali, elettorato attivo e passivo, propaganda elettorale, consultazioni referendarie escluse quelle regionali; h) moneta, perequazione delle risorse finanziarie, sistema valutario e banche [5]; i) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; l) ordine pubblico e sicurezza pubblica; m) amministrazione della giustizia; n) poste e telecomunicazioni; o) previdenza sociale, eccedenze di personale temporanee e strutturali; p) ricerca scientifica; q) istruzione universitaria, ordinamenti scolastici, programmi scolastici, organizzazione generale dell'istruzione scolastica e stato giuridico del personale. r) vigilanza in materia di lavoro e cooperazione. r-bis) trasporti aerei, marittimi e ferroviari di interesse nazionale [6]. 4. Sono inoltre esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2: a) i compiti di regolazione e controllo già attribuiti con legge statale ad apposite autorità indipendenti; b) i compiti strettamente preordinati alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con legge statale ovvero, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con i decreti legislativi di cui al comma 1; in mancanza dell'intesa, il Consiglio dei ministri delibera in via definitiva su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri [7]; c) i compiti di rilievo nazionale del sistema di protezione civile, per la difesa del suolo, per la tutela dell'ambiente e della salute, per gli indirizzi, le funzioni e i programmi nel settore dello spettacolo, per la ricerca, la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia; gli schemi di decreti legislativi, ai fini della individuazione dei compiti di rilievo nazionale, sono predisposti previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; in mancanza dell'intesa, il Consiglio dei ministri delibera motivatamente in via definitiva su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; d) i compiti esercitati localmente in regime di autonomia funzionale dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dalle università degli studi; e) il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea e i compiti preordinati ad assicurare l'esecuzione a livello nazionale degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli accordi internazionali. 5. Resta ferma la disciplina concernente il sistema statistico nazionale, anche ai fini del rispetto degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli accordi internazionali. 6. La promozione dello sviluppo economico, la valorizzazione dei sistemi produttivi e la promozione della ricerca applicata sono interessi pubblici primari che lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali assicurano nell'ambito delle rispettive competenze, nel rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e delle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, delle esigenze della salute, della sanità e sicurezza pubblica e della tutela dell'ambiente [8]. Note: 1 Con il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, in attuazione delle disposizioni del presente capo, sono state conferite alle regioni e agli enti locali le funzioni e i compiti amministrativi. 2 Per la cessazione dei trasferimenti erariali connessi con l'attribuzione alle regioni di funzioni e di compiti ai sensi delle disposizioni di cui al presente capo, vedi l'art. 6. D. Lgs. 18 febbraio 2000, n. 56. 3 Comma modificato dall'art. 7, comma 1, lettera a), L. 15 maggio 1997, n. 127. 4 Le funzioni e i compiti amministrativi in materia di collocamento e mercato del lavoro sono state conferite alle regioni e agli enti locali con il D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469. 5 Lettera sostituita dall'art. 1, comma 2, L. 16 giugno 1998, n. 191. 6 Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 3, L. 16 giugno 1998, n. 191. 7 Lettera modificata dall'art. 1, comma 4, L. 16 giugno 1998, n. 191. 8 Comma modificato dall' art. 1, comma 5, L. 16 giugno 1998, n. 191. Art. 2 (Omissis) Art. 3. 1. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono: a) individuati tassativamente le funzioni e i compiti da mantenere in capo alle amministrazioni statali, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 1; b) indicati, nell'ambito di ciascuna materia, le funzioni e i compiti da conferire alle regioni anche ai fini di cui all'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e osservando il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4, 234 comma 3, lettera a), della presente legge, o da conferire agli enti locali territoriali o funzionali ai sensi degli articoli 128 e 118, primo comma, della Costituzione, nonché i criteri di conseguente e contestuale attribuzione e ripartizione tra le regioni, e tra queste e gli enti locali, dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative; il conferimento avviene gradualmente ed entro il periodo massimo di tre anni, assicurando l'effettivo esercizio delle funzioni conferite; c) individuati le procedure e gli strumenti di raccordo, anche permanente, con eventuale modificazione o nuova costituzione di forme di cooperazione strutturali e funzionali, che consentano la collaborazione e l'azione coordinata tra enti locali, tra regioni e tra i diversi livelli di governo e di amministrazione anche con eventuali interventi sostitutivi nel caso di inadempienza delle regioni e degli enti locali nell'esercizio delle funzioni amministrative ad essi conferite, nonché la presenza e l'intervento, anche unitario, di rappresentanti statali, regionali e locali nelle diverse strutture, necessarie per l'esercizio delle funzioni di raccordo, indirizzo, coordinamento e controllo; d) soppresse, trasformate o accorpate le strutture centrali e periferiche interessate dal conferimento di funzioni e compiti con le modalità e nei termini di cui all'articolo 7, comma 3, salvaguardando l'integrità di ciascuna regione e l'accesso delle comunità locali alle strutture sovraregionali; e) individuate le modalità e le procedure per il trasferimento del personale statale senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica; f) previste le modalità e le condizioni con le quali l'amministrazione dello Stato può avvalersi, per la cura di interessi nazionali, di uffici regionali e locali, d'intesa con gli enti interessati o con gli Organismi rappresentativi degli stessi; g) individuate le modalità e le condizioni per il conferimento a idonee strutture organizzative di funzioni e compiti che non richiedano, per la loro natura, l'esercizio esclusivo da parte delle regioni e degli enti locali; [1] h) previste le modalità e le condizioni per l'accessibilità da parte del singolo cittadino temporaneamente dimorante al di fuori della propria residenza ai servizi di cui voglia o debba usufruire. 2. Speciale normativa è emanata con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 per il comune di Campione d'Italia, in considerazione della sua collocazione territoriale separata e della conseguente peculiare realtà istituzionale, socioeconomica, valutaria, doganale, fiscale e finanziaria. Note: 1 Per l' attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera, vedi l' art. 10, D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469 e l' art. 44, L. 27 dicembre 1997, n. 449. Art. 4. 1. Nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, le regioni, in conformità ai singoli ordinamenti regionali, conferiscono alle province, ai comuni e agli altri enti locali tutte le funzioni che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale. Al conferimento delle funzioni le regioni provvedono sentite le rappresentanze degli enti locali. Possono altresì essere ascoltati anche gli organi rappresentativi delle autonomie locali ove costituiti dalle leggi regionali. 2. Gli altri compiti e funzioni di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, vengono conferiti a regioni, province, comuni ed altri enti locali con i decreti legislativi di cui all'articolo 1. 3. I conferimenti di funzioni di cui ai commi 1 e 2 avvengono nell'osservanza dei seguenti principi fondamentali: a) il principio di sussidiarietà, con l'attribuzione della generalità dei compiti e delle funzioni amministrative ai comuni, alle province e alle comunità montane, secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative e organizzative, con l'esclusione delle sole funzioni incompatibili con le dimensioni medesime, attribuendo le responsabilità pubbliche anche al fine di favorire lassolvimento di funzioni e di compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità, alla autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati; b) il principio di completezza, con la attribuzione alla regione dei compiti e delle funzioni amministrative non assegnati ai sensi della lettera a), e delle funzioni di programmazione; c) il principio di efficienza e di economicità, anche con la soppressione delle funzioni e dei compiti divenuti superflui; d) il principio di cooperazione tra Stato, regioni ed enti locali anche al fine di garantire un'adeguata partecipazione alle iniziative adottate nell'ambito dell'Unione europea; e) i principi di responsabilità ed unicità dell'amministrazione, con la conseguente attribuzione ad un unico soggetto delle funzioni e dei compiti connessi, strumentali e complementari, e quello di identificabilità in capo ad un unico soggetto anche associativo della responsabilità di ciascun servizio o attività amministrativa; f) il principio di omogeneità, tenendo conto in particolare delle funzioni già esercitate con l'attribuzione di funzioni e compiti omogenei allo stesso livello di governo; g) il principio di adeguatezza, in relazione all'idoneità organizzativa dell'amministrazione ricevente a garantire, anche in forma associata con altri enti, l'esercizio delle funzioni; h) il principio di differenziazione nell'allocazione delle funzioni in considerazione delle diverse caratteristiche, anche associative, demografiche, territoriali e strutturali degli enti riceventi; i) il principio della copertura finanziaria e patrimoniale dei costi per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite; 235 l) il principio di autonomia organizzativa e regolamentare e di responsabilità degli enti locali nell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi ad essi conferiti. 4. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 il Governo provvede anche a: a) delegare alle regioni i compiti di programmazione in materia di servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale; attribuire alle regioni il compito di definire, d'intesa con gli enti locali, il livello dei servizi minimi qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini, servizi i cui costi sono a carico dei bilanci regionali, prevedendo che i costi dei servizi ulteriori rispetto a quelli minimi siano a carico degli enti locali che ne programmino l'esercizio; prevedere che l'attuazione delle deleghe e l'attribuzione delle relative risorse alle regioni siano precedute da appositi accordi di programma tra il Ministro dei trasporti e della navigazione e le regioni medesime, sempreché gli stessi accordi siano perfezionati entro il 30 giugno 1999; [1] b) prevedere che le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolino l'esercizio dei servizi con qualsiasi modalità effettuati e in qualsiasi forma affidati, sia in concessione che nei modi di cui agli articoli 22 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, mediante contratti di servizio pubblico, che rispettino gli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1191/69 ed il regolamento (CEE) n. 1893/91, che abbiano caratteristiche di certezza finanziaria e copertura di bilancio e che garantiscano entro il 1° gennaio 2000 il conseguimento di un rapporto di almeno 0,35 tra ricavi da traffico e costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura previa applicazione della direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991 ai trasporti ferroviari di interesse regionale e locale; definire le modalità per incentivare il superamento degli assetti monopolistici nella gestione dei servizi di trasporto urbano e extraurbano e per introdurre regole di concorrenzialità nel periodico affidamento dei servizi; definire le modalità di subentro delle regioni entro il 1 gennaio 2000 con propri autonomi contratti di servizio regionale al contratto di servizio pubblico tra Stato e Ferrovie dello Stato Spa per servizi di interesse locale e regionale; c) ridefinire, riordinare e razionalizzare, sulla base dei principi e criteri di cui al comma 3 del presente articolo, al comma 1 dell'articolo 12 e agli articoli 14, 17 e 20, comma 5, per quanto possibile individuando momenti decisionali unitari, la disciplina relativa alle attività economiche ed industriali, in particolare per quanto riguarda il sostegno e lo sviluppo delle imprese operanti nell'industria, nel commercio, nell'artigianato, nel comparto agroindustriale e nei servizi alla produzione; per quanto riguarda le politiche regionali, strutturali e di coesione della Unione europea, ivi compresi gli interventi nelle aree depresse del territorio nazionale, la ricerca applicata, l'innovazione tecnologica, la promozione della internazionalizzazione e della competitività delle imprese nel mercato globale e la promozione della razionalizzazione della rete commerciale anche in relazione all'obiettivo del contenimento dei prezzi e dell'efficienza della distribuzione; per quanto riguarda la cooperazione nei settori produttivi e il sostegno dell'occupazione; per quanto riguarda le attività relative alla realizzazione, all'ampliamento, alla ristrutturazione e riconversione degli impianti industriali, all'avvio degli impianti medesimi e alla creazione, ristrutturazione e valorizzazione di aree industriali ecologicamente attrezzate, con particolare riguardo alle dotazioni ed impianti di tutela dell'ambiente, della sicurezza e della salute pubblica. 4-bis . Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 4 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli stessi. Decorso il termine senza che il parere sia espresso, il Governo ha facoltà di adottare i decreti legislativi [2]. 5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e del principio di sussidiarietà di cui al comma 3, lettera a), e del principio di efficienza e di economicità di cui alla lettera c) del medesimo comma del presente articolo, ciascuna regione adotta, entro sei mesi dall'emanazione di ciascun decreto legislativo, la legge di puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli enti locali e di quelle mantenute in capo alla regione stessa. Qualora la regione non provveda entro il termine indicato, il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 marzo 1999, sentite le regioni inadempienti, uno o più decreti legislativi di ripartizione di funzioni tra regione ed enti locali le cui disposizioni si applicano fino alla data di entrata in vigore della legge regionale. [3] [4] Note: 1 Comma modificato dall'art. 7, comma 1, lettera b), L. 15 maggio 1997, n. 127. 2 Comma inserito dall' art. 1, comma 7, L. 16 giugno 1998, n. 191. 3 Comma modificato dall'art. 1, comma 8, L. 16 giugno 1998, n. 191 e, successivamente, dall'art. 9, comma 7, L. 8 marzo 1999, n. 50. 4 Per la ripartizione di funzioni amministrative tra regioni ed enti locali in materia di mercato di lavoro effettuata dal Governo nei confronti delle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Umbria, Marche, Molise, Puglia e Calabria, vedi il D.Lgs. 6 ottobre 1998, n. 379 ed il D.Lgs. 30 marzo 1999, n. 96. (Omissis) Legge 15-05-1997, n. 127 (pubblicata nella G.U. 17-05-1997, n. 113, Supplemento ordinario) Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo Art. 1 – 2 (omissis) 236 Art. 3. - (Disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive e di semplificazione delle domande di ammissione agli impieghi) [1] 1. I dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza attestati in documenti di riconoscimento in corso di validità, hanno lo stesso valore probatorio dei corrispondenti certificati. E' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi, nel caso in cui all'atto della presentazione dell'istanza sia richiesta l'esibizione di un documento di riconoscimento, di richiedere certificati attestanti stati o fatti contenuti nel documento di riconoscimento esibito. E', comunque, fatta salva per le amministrazioni pubbliche ed i gestori e gli esercenti di pubblici servizi la facoltà di verificare, nel corso del procedimento, la veridicità dei dati contenuti nel documento di identità. Nel caso in cui i dati attestati in documenti di riconoscimento abbiano subito variazioni dalla data di rilascio e ciononostante sia stato esibito il documento ai fini del presente comma, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 489 del codice penale. 2. L'articolo 3, primo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, è sostituito dal seguente: "I regolamenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, stabiliscono per quali fatti, stati e qualità personali, oltre quelli indicati nell'articolo 2, è ammessa, in luogo della prescritta documentazione, una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato. In tali casi la documentazione sarà successivamente esibita dall'interessato, a richiesta dell'amministrazione, prima che sia emesso il provvedimento a lui favorevole. Qualora l'interessato non produca la documentazione nel termine di trenta giorni, o nel più ampio termine concesso dall'amministrazione, il provvedimento non è emesso". [2] 3. L'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130, è sostituito dal seguente: "1. Le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1 dell'articolo 2 possono essere presentate anche contestualmente all'istanza e sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto". 4. Nei casi in cui le norme di legge o di regolamenti prevedono che in luogo della produzione di certificati possa essere presentata una dichiarazione sostitutiva, la mancata accettazione della stessa costituisce violazione dei doveri di ufficio. 5. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, di richiedere l'autenticazione della sottoscrizione delle domande per la partecipazione a selezioni per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni a qualsiasi titolo nonché ad esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali. [3] 6. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione. [4] [5] 7. Sono aboliti i titoli preferenziali relativi all'età e restano fermi le altre limitazioni e i requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti per l'ammissione ai concorsi pubblici. Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età [6] 8. Alla lettera e) del primo comma dell'articolo 12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I bandi di concorso possono prevedere la partecipazione di personale dotato anche di laurea diversa adeguando le prove d'esame e riservano in ogni caso una percentuale non inferiore al 20 per cento dei posti messi a concorso a personale dotato di laurea in scienze economiche o statistiche e attuariali". 9. All'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Quando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è resa ad imprese di gestione di servizi pubblici, la sottoscrizione è autenticata, con l'osservanza delle modalità di cui all'articolo 20, dal funzionario incaricato dal rappresentante legale dell'impresa stessa". 10. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e il secondo comma dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nonché ogni altra disposizione in contrasto con il divieto di cui al comma 5. 11. La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto ovvero l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. L'istanza e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. [7] Note: 1 Norme di attuazione del presente articolo sono state emanate con D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403. 2 Comma modificato dall'art. 2, comma 7, L. 16 giugno 1998, n. 191. 3 Comma modificato dall'art. 2, comma 8, L. 16 giugno 1998, n. 191. 4 I regolamenti recanti norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi indetti dal Corpo della Guardia di finanza e per uditore giudiziario, sono stati emanati, rispettivamente, con D.M. 23 aprile 1999, n. 142, con D.M. 10 aprile 2000, n. 128 e con D.M. 6 marzo 2000, n. 102. 5 Il regolamento recante il limite di età per la partecipazione al concorso per procuratore dello Stato è stato adottato con D.P.C.M. 13 aprile 2000, n. 141. 237 6 Comma modificato dall'art. 2, comma 9, L. 16 giugno 1998, n. 191. 7 Comma sostituito dall'art. 2, comma 10, L. 16 giugno 1998, n. 191. A norma del comma 11, dello stesso articolo 2, il presente comma si interpreta nel senso che la sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della amministrazione pubblica ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi non è soggetta ad autenticazione anche nei casi in cui contiene dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. L. 24 giugno 1997, n. 196 (Pubblicata nella Gazz. Uff. 4 luglio 1997, n. 154, S.O.). Norme in materia di promozione dell'occupazione. Art. 1. Contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo. 1. Il contratto di lavoro temporaneo è il contratto mediante il quale un'impresa di fornitura di lavoro temporaneo, di seguito denominata «impresa fornitrice», iscritta all'albo previsto dall'articolo 2, comma 1, pone uno o più lavoratori, di seguito denominati «prestatori di lavoro temporaneo», da essa assunti con il contratto previsto dall'articolo 3, a disposizione di un'impresa che ne utilizzi la prestazione lavorativa, di seguito denominata «impresa utilizzatrice», per il soddisfacimento di esigenze di carattere temporaneo individuate ai sensi del comma 2. 2. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo può essere concluso: a) nei casi previsti dai contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza dell'impresa utilizzatrice, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi; b) nei casi di temporanea utilizzazione in qualifiche non previste dai normali assetti produttivi aziendali; c) nei casi di sostituzione dei lavoratori assenti, fatte salve le ipotesi di cui al comma 4. 3. Nei settori dell'agricoltura, privilegiando le attività rivolte allo sviluppo dell'agricoltura biologica, e dell'edilizia i contratti di fornitura di lavoro temporaneo potranno essere introdotti in via sperimentale previa intesa tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale circa le aree e le modalità della sperimentazione. 4. E' vietata la fornitura di lavoro temporaneo: a) per le qualifiche di esiguo contenuto professionale, individuate come tali dai contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza dell'impresa utilizzatrice, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi; b) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; c) presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i dodici mesi precedenti, a licenziamenti collettivi che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la fornitura, salvo che la fornitura avvenga per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto; d) presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la fornitura; e) a favore di imprese che non dimostrano alla Direzione provinciale del lavoro di aver effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni; f) per le lavorazioni che richiedono sorveglianza medica speciale e per lavori particolarmente pericolosi individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 5. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo è stipulato in forma scritta e contiene i seguenti elementi: a) il numero dei lavoratori richiesti; b) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori ed il loro inquadramento; c) il luogo, l'orario ed il trattamento economico e normativo delle prestazioni lavorative; d) assunzione da parte dell'impresa fornitrice dell'obbligazione del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonché del versamento dei contributi previdenziali; e) assunzione dell'obbligo dell'impresa utilizzatrice di comunicare all'impresa fornitrice i trattamenti retributivi e previdenziali applicabili, nonché le eventuali differenze maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minore periodo di durata del rapporto; f) assunzione dell'obbligo dell'impresa utilizzatrice di rimborsare all'impresa fornitrice gli oneri retributivi e previdenziali da questa effettivamente sostenuti in favore del prestatore di lavoro temporaneo; g) assunzione da parte dell'impresa utilizzatrice, in caso di inadempimento dell'impresa fornitrice, dell'obbligo del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonché del versamento dei contributi previdenziali in favore del prestatore di lavoro temporaneo, fatto salvo il diritto di rivalsa verso l'impresa fornitrice; h) la data di inizio ed il termine del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo; i) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata all'impresa fornitrice. 6. E' nulla ogni clausola diretta a limitare, anche indirettamente, la facoltà dell'impresa utilizzatrice di assumere il lavoratore al termine del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo di cui all'articolo 3. 238 7. Copia del contratto di fornitura è trasmessa dall'impresa fornitrice alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio entro dieci giorni dalla stipulazione. 8. I prestatori di lavoro temporaneo non possono superare la percentuale dei lavoratori, occupati dall'impresa utilizzatrice in forza di contratto a tempo indeterminato, stabilita dai contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza dell'impresa stessa, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi. Art. 2. Soggetti abilitati all'attività di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo. 1. L'attività di fornitura di lavoro temporaneo può essere esercitata soltanto da società iscritte in apposito albo istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale rilascia, sentita la commissione centrale per l'impiego, entro sessanta giorni dalla richiesta e previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui al comma 2, l'autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, provvedendo contestualmente all'iscrizione delle società nel predetto albo. Decorsi due anni il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su richiesta del soggetto autorizzato, entro i trenta giorni successivi rilasciata l'autorizzazione a tempo indeterminato subordinatamente alla verifica del corretto andamento dell'attività svolta. 2. I requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1 sono i seguenti: a) la costituzione della società nella forma di società di capitali ovvero cooperativa, italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea; l'inclusione nella denominazione sociale delle parole: «società di fornitura di lavoro temporaneo»; l'individuazione, quale oggetto esclusivo, della predetta attività; l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a un miliardo di lire; la sede legale o una sua dipendenza nel territorio dello Stato; b) la disponibilità di uffici e di competenze professionali idonee allo svolgimento dell'attività di fornitura di manodopera nonché la garanzia che l'attività interessi un ambito distribuito sull'intero territorio nazionale e comunque non inferiore a quattro regioni; c) a garanzia dei crediti dei lavoratori assunti con il contratto di cui all'articolo 3 e dei corrispondenti crediti contributivi degli enti previdenziali, la disposizione, per i primi due anni, di un deposito cauzionale di lire 700 milioni presso un istituto di credito avente sede o dipendenza nel territorio nazionale; a decorrere dal terzo anno solare, la disposizione, in luogo della cauzione, di una fidejussione bancaria o assicurativa non inferiore al 5 per cento del fatturato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, realizzato nell'anno precedente e comunque non inferiore a lire 700 milioni; d) in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci accomandatari: assenza di condanne penali, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale; assenza, altresì, di sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni. 3. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere concessa anche a società cooperative di produzione e lavoro che, oltre a soddisfare le condizioni di cui al comma 2, abbiano almeno cinquanta soci e tra di essi, come socio sovventore, almeno un fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e che occupino lavoratori dipendenti per un numero di giornate non superiore ad un terzo delle giornate di lavoro effettuate dalla cooperativa nel suo complesso. Soltanto i lavoratori dipendenti dalla società cooperativa di produzione e lavoro possono essere da questa forniti come prestatori di lavoro temporaneo. 4. I requisiti di cui ai commi 2 e 3 nonché le informazioni di cui al comma 7 sono dichiarati dalla società alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui ha la sede legale, per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581. 5. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità della presentazione della richiesta di autorizzazione di cui al comma 1. 6. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale svolge vigilanza e controllo sull'attività dei soggetti abilitati alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo ai sensi del presente articolo e sulla permanenza in capo ai medesimi soggetti dei requisiti di cui al comma 2. 7. La società comunica all'autorità concedente gli spostamenti di sede, l'apertura delle filiali o succursali, la cessazione dell'attività ed ha inoltre l'obbligo di fornire all'autorità concedente tutte le informazioni da questa richiesta. 8. La disciplina in materia di assunzioni obbligatorie e l'obbligo di riserva di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non si applicano all'impresa fornitrice con riferimento ai lavoratori da assumere con contratto per prestazioni di lavoro temporaneo. I predetti lavoratori non sono computati ai fini dell'applicazione, all'impresa fornitrice, delle predette disposizioni. 239 Art. 3. Contratto per prestazioni di lavoro temporaneo. 1. Il contratto di lavoro per prestazioni di lavoro temporaneo è il contratto con il quale l'impresa fornitrice assume il lavoratore: a) a tempo determinato corrispondente alla durata della prestazione lavorativa presso l'impresa utilizzatrice; b) a tempo indeterminato. 2. Con il contratto di cui al comma 1 il lavoratore temporaneo, per la durata della prestazione lavorativa presso l'impresa utilizzatrice, svolge la propria attività nell'interesse nonché sotto la direzione ed il controllo dell'impresa medesima; nell'ipotesi di contratto a tempo indeterminato il lavoratore rimane a disposizione dell'impresa fornitrice per i periodi in cui non svolge la prestazione lavorativa presso un'impresa utilizzatrice. 3. Il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo è stipulato in forma scritta e copia di esso è rilasciata al lavoratore entro 5 giorni dalla data di inizio della attività presso l'impresa utilizzatrice. Il contratto contiene i seguenti elementi: a) i motivi di ricorso alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo; b) l'indicazione dell'impresa fornitrice e della sua iscrizione all'albo, nonché della cauzione ovvero della fideiussione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c); c) l'indicazione dell'impresa utilizzatrice; d) le mansioni alle quali il lavoratore sarà adibito ed il relativo inquadramento; e) l'eventuale periodo di prova e la durata del medesimo; f) il luogo, l'orario ed il trattamento economico e normativo spettante; g) la data di inizio ed il termine dello svolgimento dell'attività lavorativa presso l'impresa utilizzatrice; h) le eventuali misure di sicurezza necessarie in relazione al tipo di attività. 4. Il periodo di assegnazione inizialmente stabilito può essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria. Il lavoratore ha diritto di prestare l'opera lavorativa per l'intero periodo di assegnazione, salvo il caso di mancato superamento della prova o della sopravvenienza di una giusta causa di recesso. 5. L'impresa fornitrice informa i prestatori di lavoro temporaneo sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti in conformità alle disposizioni recate dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni. Il contratto di fornitura può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'impresa utilizzatrice; in tale caso ne va fatta indicazione nel contratto di cui al comma 3. 6. E' nulla qualsiasi pattuizione che limiti, anche in forma indiretta, la facoltà del lavoratore di accettare l'assunzione da parte dell'impresa utilizzatrice dopo la scadenza del contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo. Art. 4. Prestazione di lavoro temporaneo e trattamento retributivo. 1. Il prestatore di lavoro temporaneo svolge la propria attività secondo le istruzioni impartite dall'impresa utilizzatrice per l'esecuzione e la disciplina del rapporto di lavoro ed è tenuto inoltre all'osservanza di tutte le norme di legge e di contratto collettivo applicate ai lavoratori dipendenti dell'impresa utilizzatrice. 2. Al prestatore di lavoro temporaneo è corrisposto un trattamento non inferiore a quello cui hanno diritto i dipendenti di pari livello dell'impresa utilizzatrice. I contratti collettivi delle imprese utilizzatrici stabiliscono modalità e criteri per la determinazione e corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti o collegati all'andamento economico dell'impresa. 3. Nel caso in cui il prestatore di lavoro temporaneo sia assunto con contratto stipulato a tempo indeterminato, nel medesimo è stabilita la misura dell'indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta dall'impresa fornitrice al lavoratore per i periodi nei quali il lavoratore stesso rimane in attesa di assegnazione. La misura di tale indennità è stabilita dal contratto collettivo e comunque non è inferiore alla misura prevista, ovvero aggiornata periodicamente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. La predetta misura è proporzionalmente ridotta in caso di assegnazione ad attività lavorativa a tempo parziale. 4. Nel caso in cui la retribuzione percepita dal lavoratore per l'attività prestata presso l'impresa utilizzatrice, nel periodo di riferimento mensile, sia inferiore all'importo della indennità di disponibilità di cui al comma 3, è al medesimo corrisposta la differenza dalla impresa fornitrice fino a concorrenza del predetto importo. Art. 5. Prestazione di lavoro temporaneo e formazione professionale. 1. Per il finanziamento di iniziative di formazione professionale dei prestatori di lavoro temporaneo di cui alla presente legge, attuate nel quadro di politiche stabilite nel contratto collettivo applicato alle imprese fornitrici ovvero, in mancanza, stabilite dalla commissione prevista dal comma 3, le predette imprese sono tenute a versare un contributo pari al 5 per cento della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con il contratto di cui all'articolo 3. 240 2. I contratti di cui al comma 1 sono rimessi ad un Fondo appositamente costituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per essere destinati al finanziamento, anche con il concorso delle regioni, di iniziative mirate al soddisfacimento delle esigenze di formazione dei lavoratori assunti con il contratto di cui all'articolo 3. I criteri e le modalità di utilizzo delle disponibilità del Fondo di cui al presente comma sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Hanno priorità nei predetti finanziamenti le iniziative proposte, anche congiuntamente dalle imprese fornitrici e dagli enti bilaterali, operanti in ambito categoriale e costituiti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel predetto ambito, nonché dagli enti di formazione professionale di cui all'articolo 5, secondo comma, lettera b), della legge 21 dicembre 1978, n. 845. 3. I finanziamenti di cui al comma 2 sono deliberati da una commissione nominata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. La commissione, che opera senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, è composta da un esperto nella materia di formazione professionale, con funzioni di presidente, da un membro in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da tre membri in rappresentanza delle regioni, da tre membri in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale e da tre membri delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative delle imprese fornitrici. 4. Il contratto collettivo applicato alle imprese fornitrici, qualora preveda un corrispondente adeguamento in aumento del contributo previsto nel comma 1, può ampliare, a beneficio dei prestatori di lavoro temporaneo, le finalità di cui al predetto comma 1, con particolare riferimento all'esigenza di garantire ai lavoratori un sostegno al reddito nei periodi di mancanza di lavoro. All'adeguamento del contributo provvede, con decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base delle previsioni del contratto collettivo. 5. I prestatori di lavoro temporaneo accedono alla formazione professionale presso strutture pubbliche o private, secondo modalità fissate dalla commissione di cui al comma 3. Tra i lavoratori che chiedono di partecipare alle iniziative di cui al comma 2 la precedenza di ammissione è fissata, a parità di requisiti professionali e fatta salva l'applicazione di criteri diversi fissati dalla commissione di cui al comma 3, in ragione dell'anzianità di lavoro da essi maturata nell'ambito delle imprese fornitrici. Il comitato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 dell'11 dicembre 1996, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, definisce criteri e modalità di certificazione delle competenze acquisite al termine del periodo formativo. 6. In caso di omissione, anche parziale, del contributo di cui al comma 1, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere, oltre al contributo omesso e alle relative sanzioni, una somma, a titolo di sanzione amministrativa, di importo pari a quella del contributo omesso; gli importi delle sanzioni amministrative sono versati al Fondo per la formazione di cui al comma 2 per le finalità ivi previste. Art. 6. Obblighi dell'impresa utilizzatrice. 1. Nel caso in cui le mansioni cui è adibito il prestatore di lavoro temporaneo richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, l'impresa utilizzatrice ne informa il lavoratore conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni. L'impresa utilizzatrice osserva, altresì, nei confronti del medesimo prestatore, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi. 2. L'impresa utilizzatrice, nel caso in cui adibisca il prestatore di lavoro temporaneo a mansioni superiori, deve darne immediata comunicazione scritta all'impresa fornitrice, consegnandone copia al lavoratore medesimo. 3. L'impresa utilizzatrice risponde in solido, oltre il limite della garanzia previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera c), dell'obbligo della retribuzione e dei corrispondenti obblighi contributivi non adempiuti dall'impresa fornitrice. L'impresa utilizzatrice, ove non abbia adempiuto all'obbligo di informazione previsto dal comma 2, risponde in via esclusiva per le differenze retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori. 4. Il prestatore di lavoro temporaneo ha diritto a fruire di tutti i servizi sociali ed assistenziali di cui godono i dipendenti dell'impresa utilizzatrice addetti alla stessa unità produttiva, esclusi quelli il cui godimento sia condizionato all'iscrizione ad associazioni o società cooperative o al conseguimento di una determinata anzianità di servizio. 5. Il prestatore di lavoro temporaneo non è computato nell'organico dell'impresa utilizzatrice ai fini dell'applicazione di normative di legge o di controllo collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla materia dell'igiene e della sicurezza sul lavoro. 6. Ai fini dell'esercizio del potere disciplinare da parte dell'impresa fornitrice, l'impresa utilizzatrice comunica alla prima gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300. 7. L'impresa utilizzatrice risponde nei confronti dei terzi dei danni ad essi arrecati dal prestatore di lavoro temporaneo nell'esercizio delle sue mansioni. Dall’art 7 all’Art. 15 241 (Omissis) Art. 16. Apprendistato. 1. Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato, i giovani di età non inferiore a sedici anni e non superiore a ventiquattro, ovvero a ventisei anni nelle aree di cui agli obiettivi n. 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni. Sono fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dalla legge sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti. L'apprendistato non può avere una durata superiore a quella stabilita per categorie professionali dai contratti collettivi nazionali di lavoro e comunque non inferiore a diciotto mesi e superiore a quattro anni. Qualora l'apprendista sia portatore di handicap i limiti di età di cui al presente comma sono elevati di due anni; i soggetti portatori di handicap impiegati nell'apprendistato sono computati nelle quote di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni. 2. Ai contratti di apprendistato conclusi a decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le relative agevolazioni contributive trovano applicazione alla condizione che gli apprendisti partecipino alle iniziative di formazione esterna all'azienda previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del comitato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 dell'11 dicembre 1996, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, le associazioni di categoria dei datori di lavoro e le regioni, sono definiti, entro trenta giorni dalla decisione del comitato, i contenuti formativi delle predette iniziative di formazione che, nel primo anno, dovranno riguardare anche la disciplina del rapporto di lavoro, l'organizzazione del lavoro e le misure di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, nonché l'impegno formativo per l'apprendista, normalmente pari ad almeno 120 ore medie annue, prevedendo un impegno ridotto per i soggetti in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere. Il predetto decreto definisce altresì i termini e le modalità per la certificazione dell'attività formativa svolta. 3. In via sperimentale, possono essere concesse agevolazioni contributive per i lavoratori impegnati in qualità di tutore nelle iniziative formative di cui al comma 2, comprendendo fra questi anche i titolari di imprese artigiane qualora svolgano attività di tutore. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati le esperienze professionali richieste per lo svolgimento delle funzioni di tutore, nonché entità, modalità e termini di concessione di tali benefìci nei limiti delle risorse derivanti dal contributo di cui all'articolo 5, comma 1. 4. Sono fatte salve le condizioni di maggior favore in materia di apprendistato previste per il settore dell'artigianato dalla vigente disciplina normativa e contrattuale. 5. Il Governo emana entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, norme regolamentari ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in materia di speciali rapporti di lavoro con contenuti formativi quali l'apprendistato e il contratto di formazione e lavoro, allo scopo di pervenire ad una disciplina organica della materia secondo criteri di valorizzazione dei contenuti formativi, con efficiente utilizzo delle risorse finanziarie vigenti, di ottimizzazione ai fini della creazione di occasioni di impiego delle specifiche tipologiche contrattuali, nonché di semplificazione, razionalizzazione e delegificazione, con abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti. Dovrà altresì essere definito, nell'ambito delle suddette norme regolamentari, un sistema organico di controlli sulla effettività dell'addestramento e sul reale rapporto tra attività lavorativa e attività formativa, con la previsione di specifiche sanzioni amministrative per l'ipotesi in cui le condizioni previste dalla legge non siano state assicurate. 6. Sono abrogati gli articoli 6, primo comma, e 7 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni. Il secondo comma del predetto articolo 6 continua ad operare fino alla modificazione dei limiti di età per l'adempimento degli obblighi scolastici. 7. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in lire 185 miliardi per l'anno 1997, in lire 370 miliardi per l'anno 1998 e in lire 550 miliardi a decorrere dall'anno 1999. Art. 17. Riordino della formazione professionale. – 1. Allo scopo di assicurare ai lavoratori adeguate opportunità di formazione ed elevazione professionale anche attraverso l'integrazione del sistema di formazione professionale con il sistema scolastico e con il mondo del lavoro e un più razionale utilizzo delle risorse vigenti, anche comunitarie, destinate alla formazione professionale e al fine di realizzare la semplificazione normativa e di pervenire ad una disciplina organica della materia, anche con riferimento ai profili formativi di speciali rapporti di lavoro quali l'apprendistato e il contratto di formazione e lavoro, il presente articolo definisce i seguenti princìpi e criteri generali, nel rispetto dei quali sono adottate norme di natura regolamentare costituenti la prima fase di un più generale, ampio processo di riforma della disciplina in materia: a) valorizzazione della formazione professionale quale strumento per migliorare la qualità dell'offerta di lavoro, elevare le capacità competitive del sistema produttivo, in particolare con riferimento alle medie e 242 piccole imprese e alle imprese artigiane e incrementare l'occupazione, attraverso attività di formazione professionale caratterizzate da moduli flessibili, adeguati alle diverse realtà produttive locali nonché di promozione e aggiornamento professionale degli imprenditori, dei lavoratori autonomi, dei soci di cooperative, secondo modalità adeguate alle loro rispettive specifiche esigenze; b) attuazione dei diversi interventi formativi anche attraverso il ricorso generalizzato a stages, in grado di realizzare il raccordo tra formazione e lavoro e finalizzati a valorizzare pienamente il momento dell'orientamento nonché a favorire un primo contatto dei giovani con le imprese; c) svolgimento delle attività di formazione professionale da parte delle regioni e/o delle province anche in convenzione con istituti di istruzione secondaria e con enti privati aventi requisiti predeterminati; d) destinazione progressiva delle risorse di cui al comma 5 dell'articolo 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, agli interventi di formazione dei lavoratori nell'ambito di piani formativi aziendali o territoriali concordati tra le parti sociali, con specifico riferimento alla formazione di lavoratori in costanza di rapporto di lavoro, di lavoratori collocati in mobilità, di lavoratori disoccupati per i quali l'attività formativa è propedeutica all'assunzione; le risorse di cui alla presente lettera confluiranno in uno o più fondi nazionali, articolati regionalmente e territorialmente aventi configurazione giuridica di tipo privatistico e gestiti con partecipazione delle parti sociali; dovranno altresì essere definiti i meccanismi di integrazione del fondo di rotazione; e) attribuzione al Ministro del lavoro e della previdenza sociale di funzioni propositive ai fini della definizione da parte del comitato di cui all'articolo 5, comma 5, dei criteri e delle modalità di certificazione delle competenze acquisite con la formazione professionale; f) adozione di misure idonee a favorire, secondo piani di intervento predisposti d'intesa con le regioni, la formazione e la mobilità interna o esterna al settore degli addetti alla formazione professionale nonché la ristrutturazione degli enti di formazione e la trasformazione dei centri in agenzie formative al fine di migliorare l'offerta formativa e facilitare l'integrazione dei sistemi; le risorse finanziarie da destinare a tali interventi saranno individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale nell'ambito delle disponibilità, da preordinarsi allo scopo, esistenti nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; g) semplificazione delle procedure, definite a livello nazionale anche attraverso parametri standard, con deferimento ad atti delle Amministrazioni competenti e a strumenti convenzionali oltre che delle disposizioni di natura integrativa, esecutiva e organizzatoria anche della disciplina di specifici aspetti nei casi previsti dalle disposizioni regolamentari emanate ai sensi del comma 2; h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti. 2. Le disposizioni regolamentari di cui al comma 1 sono emanate, a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per le pari opportunità, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la funzione pubblica e gli affari regionali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. 3. A garanzia delle somme erogate a titolo di anticipo o di acconto a valere sulle risorse del Fondo sociale europeo e dei relativi cofinanziamenti nazionali è istituito, presso il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato Ispettorato generale per l'amministrazione del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (IGFOR), un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. 4. Il fondo di cui al comma 3 è alimentato da un contributo a carico dei soggetti privati attuatori degli interventi finanziati, nonché, per l'anno 1997, da un contributo di lire 30 miliardi che graverà sulle disponibilità derivanti dal terzo del gettito della maggiorazione contributiva prevista dall'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che affluisce, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, al Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo previsto dal medesimo articolo 25 della citata legge n. 845 del 1978. 5. Il fondo di cui al comma 3 utilizzerà le risorse di cui al comma 4 per rimborsare gli organismi comunitari e nazionali, erogatori dei finanziamenti, nelle ipotesi di responsabilità sussidiaria dello Stato membro, ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2082/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, accertate anche precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge. 6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, stabilisce con proprio decreto le norme di amministrazione e di gestione del fondo di cui al comma 3. Con il medesimo decreto è individuata l'aliquota del contributo a carico dei soggetti privati di cui al comma 4, da calcolare sull'importo del funzionamento concesso, che può essere rideterminata con successivo decreto per assicurare l'equilibrio finanziario del predetto fondo. Il contributo non grava sull'importo dell'aiuto finanziario al quale hanno diritto i beneficiari. 243 Art. 18. Tirocini formativi e di orientamento. - 1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri generali: a) possibilità di promozione delle iniziative, nei limiti delle risorse rese disponibili dalla vigente legislazione, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte di soggetti pubblici o a partecipazione pubblica e di soggetti privati non aventi scopo di lucro, in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime e in particolare: agenzie regionali per l'impiego e uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; università; provveditorati agli studi; istituzioni scolastiche non statali che rilascino titoli di studio con valore legale; centri pubblici di formazione e/o orientamento, ovvero a partecipazione pubblica o operanti in regime di convenzione ai sensi dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845; comunità terapeutiche enti ausiliari e cooperative sociali, purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti; servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione; b) attuazione delle iniziative nell'ambito di progetti di orientamento e di formazione, con priorità per quelli definiti all'interno di programmi operativi quadro predisposti dalle regioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale; c) svolgimento dei tirocini sulla base di apposite convenzioni intervenute tra i soggetti di cui alla lettera a) e i datori di lavoro pubblici e privati; d) previsione della durata dei rapporti non costituenti rapporti di lavoro, in misura non superiore a dodici mesi, ovvero a ventiquattro mesi in caso di soggetti portatori di handicap, da modulare in funzione della specificità dei diversi tipi di utenti; e) obbligo da parte dei soggetti promotori di assicurare i tirocinanti mediante specifica convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e per la responsabilità civile e di garantire la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività; nel caso in cui i soggetti promotori siano le agenzie regionali per l'impiego e gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il datore di lavoro ospitante può stipulare la predetta convenzione con l'INAIL direttamente e a proprio carico; f) attribuzione del valore di crediti formativi alle attività svolte nel corso degli stages e delle iniziative di tirocinio pratico di cui al comma 1 da utilizzare, ove debitamente certificati, per l'accensione di un rapporto di lavoro; g) possibilità di ammissione, secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, al rimborso totale o parziale degli oneri finanziari connessi all'attuazione di progetti di tirocinio di cui al presente articolo a favore dei giovani del Mezzogiorno presso imprese di regioni diverse da quelle operanti nella predetta area, ivi compresi, nel caso in cui i progetti lo prevedano, gli oneri relativi alla spesa sostenuta dall'impresa per il vitto e l'alloggio del tirocinante; h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti; i) computabilità dei soggetti portatori di handicap impiegati nei tirocini ai fini della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, purché gli stessi tirocini siano oggetto di convenzione ai sensi degli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 , e siano finalizzati all'occupazione. Art. 19. (omissis) Art. 20. Disposizioni in materia di lavori socialmente utili.. 1. Per la prosecuzione dei lavori socialmente utili presso il Ministero per i beni culturali e ambientali è autorizzata la spesa per il 1997 di lire 26 miliardi. 2. Le disposizioni vigenti in materia di lavori socialmente utili trovano applicazione anche per i progetti di ricerca predisposti e realizzati dagli enti pubblici del comparto, volti ad utilizzare ricercatori e tecnici di ricerca che beneficiano o hanno beneficiato di trattamenti di integrazione salariale o di mobilità. Nel caso di lavoratori i quali, all'atto dell'impiego in lavori socialmente utili nel campo della ricerca, non fruiscono di alcun trattamento previdenziale, può essere prevista una durata del progetto fino ad un massimo di ventiquattro mesi. L'onere relativo all'erogazione del sussidio di cui all'articolo 14, comma 4, del decretolegge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 541, come sostituito dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, 244 comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nei limiti delle risorse a tale fine preordinate. 3. All'articolo 1, comma 21, primo periodo, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dopo le parole: «dalla legge 29 marzo 1995, n. 95,» sono inserite le seguenti: «anche con capitale sociale non inferiore a 500 milioni di lire». 4. Per la costituzione di società miste di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, e per la realizzazione delle attività da affidare alle società medesime, è autorizzata per l'anno 1997, la spesa di lire 45 miliardi in favore del Ministero per i beni culturali e ambientali, di cui una quota di lire 1,5 miliardi destinata alla partecipazione al capitale sociale. Al relativo onere si fa fronte con le risorse derivanti dai mutui di cui all'articolo 9 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85. Art. 21. (Omissis) Art. 22. Delega al Governo per la revisione della disciplina sui lavori socialmente utili. 1. Per provvedere alla revisione della disciplina sui lavori socialmente utili prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, il Governo sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è delegato ad emanare entro i termini di cui al predetto comma 1 un decreto legislativo che dovrà essere informato ai seguenti princìpi e criteri direttivi: a) individuazione, previa intesa con le regioni, dei prevalenti settori ai quali rivolgere progetti di lavori socialmente utili con particolare riguardo: 1) ai servizi alla persona: soprattutto con riguardo all'infanzia, all'adolescenza, agli anziani, alla riabilitazione e recupero di tossicodipendenti, ai portatori di handicap e ad interventi mirati nei confronti delle devianze sociali; 2) alla valorizzazione del patrimonio culturale; 3) alla salvaguardia dell'ambiente e alla tutela del territorio; 4) alla raccolta differenziata, alla gestione di discariche e di impianti per il trattamento di rifiuti solidi urbani; 5) alla manutenzione del verde pubblico; 6) alla tutela della salute nei luoghi pubblici e di lavoro; 7) al miglioramento della rete idrica; 8) all'adeguamento e perfezionamento del sistema dei trasporti; 9) alle operazioni di recupero e bonifica di aree industriali dismesse; 10) al recupero e risanamento dei centri urbani; 11) alla tutela degli assetti idrogeologici; 12) alle aree protette e ai parchi naturali; b) condizioni di accesso ai lavori socialmente utili con ciò intendendosi le categorie di lavoratori nonché soggetti inoccupati da utilizzare in progetti di lavori socialmente utili; c) criteri per l'assegnazione dei lavoratori ai soggetti gestori dei piani di lavori socialmente utili; d) trattamento economico e durata dell'impiego in lavori socialmente utili; e) individuazione di criteri di armonizzazione dei trattamenti previdenziali tra le diverse figure impegnate in progetti di lavori socialmente utili; f) armonizzazione della disciplina in materia di formazione di società miste operanti nel settore dei lavori socialmente utili e di durata temporale di regime di appalti o convenzioni protette in materia di svolgimento di lavori socialmente utili, da parte delle stesse; g) individuazione di forme di incentivazione da erogare alle società miste di cui alla lettera f) successivamente alla conclusione dei periodi di attività svolte dalle stesse in regime di appalti o convenzioni protette. 2. Nel decreto legislativo di cui al comma 1 viene altresì prevista la costituzione, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, di una idonea struttura organizzativa finalizzata al coordinamento in materia di lavori socialmente utili. 3. Lo schema di decreto legislativo dovrà essere trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari al fine dell'espressione del parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Art. 23. (Omissis) Art. 24. Disposizioni riguardanti soci delle cooperative di lavoro. 1. Per i crediti dei soci delle cooperative di lavoro trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80; restano salvi e conservano la loro efficacia ai fini delle relative prestazioni i contributi versati antecedentemente alla 245 data di entrata in vigore della presente legge. I contributi rimborsati saranno restituiti dagli organismi cooperativi all'ente previdenziale senza aggravio di oneri accessori entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 40, primo comma, numero 7, del regio decretolegge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni, i lavoratori soci di cooperative di lavoro sono soggetti all'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria ai fini dell'erogazione, per i settori non agricoli, del trattamento ordinario di tale assicurazione e del trattamento speciale di disoccupazione edile di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni, e, per il settore agricolo, sia del trattamento ordinario che dei trattamenti speciali di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 457, e alla legge 16 febbraio 1977, n. 37. I contributi relativi alla predetta assicurazione, versati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, restano salvi e conservano la loro efficacia anche ai fini della concessione delle prestazioni. 3. Ai fini dell'erogazione delle prestazioni di cui al comma 2, la perdita dello stato di socio su iniziativa della cooperativa, ivi compreso il caso di scioglimento della cooperativa stessa, ovvero del singolo socio, è equiparata, rispettivamente, al licenziamento o alle dimissioni del socio medesimo. 4. Le disposizioni in materia di indennità di mobilità nonché di trattamento speciale di disoccupazione edile si sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 229, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, si intendono estese ai soci lavoratori delle cooperative di lavoro svolgenti le attività comprese nei settori produttivi rientranti nel campo di applicazione della disciplina, relativa all'indennità di mobilità stessa soggette agli obblighi della correlativa contribuzione. L'espletamento della relativa procedura di mobilità, estesa dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, deve essere preceduto dall'approvazione, da parte dell'assemblea, del programma di mobilità. Conservano la loro efficacia ai fini delle relative prestazioni i contributi versati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge. 5. E' confermata l'esclusione dall'assicurazione di cui al comma 2 dei soci delle cooperative rientranti nella disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, nonché dei soci di categorie di cooperative espressamente escluse dalla predetta assicurazione. 6. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione fino all'emanazione della disciplina sulla definizione degli ammortizzatori sociali per i soci lavoratori di società cooperative. Art. 25. Mutui per la realizzazione di politiche per il lavoro. 1. (Omissis) 2. La società per l'imprenditorialità giovanile s.p.a., costituita ai sensi del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26 (66), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, può istituire fondi di garanzia a favore dei beneficiari degli interventi da essa effettuati, per l'attuazione dei quali è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1997. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle risorse derivanti dai mutui di cui all'articolo 9 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 (67), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85. La predetta società, per le medesime finalità, è ammessa a costituire società in ambito regionale aventi identica ragione sociale, conservando la maggioranza assoluta del capitale sociale per un periodo minimo di due anni. 3. I contratti di programma di cui all'articolo 2, comma 203, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (68), possono avere ad oggetto anche interventi nel settore turistico. Art. 26. Interventi a favore di giovani inoccupati nel Mezzogiorno. 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la definizione di un piano straordinario di lavori di pubblica utilità e di borse di lavoro, da attuare entro il 31 dicembre 1997 nei territori delle regioni Sardegna, Sicilia, Calabria, Campania, Basilicata, Puglia, Abruzzo e Molise, nonché nelle province nelle quali il tasso medio annuo di disoccupazione, secondo la definizione allargata ISTAT, rilevato per il 1996, è superiore alla media nazionale risultante dalla medesima rilevazione, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) destinazione del piano a favore di giovani, di età compresa tra i 21 e i 32 anni, in cerca di prima occupazione, iscritti da più di trenta mesi nelle liste di collocamento, ferme restando le condizioni previste dalla normativa vigente per le ipotesi di rifiuto ingiustificato di offerte di lavoro; b) ripartizione delle risorse per regioni tenendo conto del tasso di disoccupazione giovanile di lunga durata e suddivisione delle risorse stesse, in modo equilibrato, tra progetti di lavori di pubblica utilità e di borse di lavoro entro il mese di novembre 1997; possibilità di revisione di tale suddivisione, su proposta delle Commissioni regionali per l'impiego, sulla base della verifica dell'andamento del piano straordinario, per garantire comunque il raggiungimento degli obiettivi; c) durata dell'impiego nei lavori di pubblica utilità e nelle borse di lavoro non superiore a dodici mesi; d) definizione delle procedure attuative del piano straordinario con modalità e tempi tali da realizzare l'avviamento al lavoro di almeno 100.000 giovani inoccupati di cui al presente comma entro il 31 dicembre 1997. 2. Per quanto riguarda i lavori di pubblica utilità, il decreto legislativo, di cui al comma 1 dovrà altresì osservare i seguenti princìpi e criteri direttivi: 246 a) attuazione dei nuovi progetti, temporalmente determinati, nei settori dei servizi alla persona, della salvaguardia e della cura dell'ambiente e del territorio, del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali, mediante le modalità stabilite nell'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, ivi compresa la possibilità di ricorso ad interventi sostitutivi in caso di inerzia nell'attivazione dei progetti ovvero di mancata esecuzione degli stessi; ambiti e tipologia dei progetti saranno definiti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali; b) ammissibilità dei soli progetti, presentati entro due mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, che prevedano, a favore dei lavoratori interessati, l'impegno a realizzare nuove attività stabili nel tempo, anche nel settore del lavoro autonomo, nonché i contenuti formativi ad esse funzionali; a tal fine, individuazione delle agenzie di promozione di lavoro e di impresa incaricate dell'attività di assistenza tecnico-progettuale agli enti proponenti, con il rilascio di un'apposita attestazione, valida come requisito per la presentazione dei progetti. 3. Per quanto riguarda le borse di lavoro, il decreto legislativo di cui al comma 1 dovrà altresì osservare i seguenti princìpi e criteri direttivi: a) possibilità di svolgere le borse di lavoro presso imprese appartenenti ai settori di attività individuali dalle classi D, H, I, J e K della classificazione ISTAT 1991 delle attività economiche che non abbiano licenziato personale nei dodici mesi precedenti, con almeno due dipendenti e non più di cento, in misura non superiore al numero dei dipendenti e comunque a dieci e a condizione che i giovani impegnati nelle borse di lavoro siano ad incremento del personale occupato mediamente dall'impresa nei dodici mesi precedenti; la medesima possibilità e alle medesime condizioni è consentita alle imprese appartenenti ai settori di attività individuati dalla classe G della predetta classificazione, con almeno cinque dipendenti e non più di cento; b) determinazione della durata delle borse di lavoro, fermo restando il termine di cui alla lettera c) del comma 1, in rapporto alle caratteristiche tipologiche e dimensionali delle imprese, escludendo le attività con carattere di stagionalità, e ai livelli di scolarità dei giovani; c) corresponsione del sussidio di cui all'articolo 14, comma 4 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, come modificato dal decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, erogazione del sussidio ai giovani da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), subordinatamente all'attestazione mensile da parte dell'impresa dell'effettiva partecipazione alle attività previste, con predisposizione di procedure automatiche di accesso ai benefìci, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui al comma 7, da parte delle imprese ammesse, tra quelle che abbiano presentato apposita dichiarazione di disponibilità all'INPS entro termini prefissati, anche tramite le organizzazioni datoriali di categoria; d) riconoscimento, in caso di assunzione a tempo indeterminato al termine della borsa di lavoro, degli incentivi previsti in casi di nuova occupazione dalle norme vigenti alla data dell'assunzione. 4. Sullo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 le competenti Commissioni parlamentari esprimono il loro parere entro quindici giorni dalla data di trasmissione. 5. Il terzo periodo del comma 20 dell'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, non trova applicazione relativamente agli interventi attuati nei termini di cui al comma 1. 6. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono stabiliti modalità e criteri per il rimborso, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui al comma 7, degli oneri sostenuti a titolo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dai datori di lavoro che abbiano attivato tirocini di orientamento o formativi ai sensi di disposizioni di legge vigenti. 7. Per l'attuazione dei commi da 1 a 5 del presente articolo sono preordinate, nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, lire 300 miliardi per il 1997 e lire 700 miliardi per il 1998. Le somme non impegnate nell'esercizio finanziario di competenza possono esserlo in quello successivo. D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 280 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 agosto 1997, n. 199). Attuazione della delega conferita dall'articolo 26 della L. 24 giugno 1997, n. 196, in materia di interventi a favore di giovani inoccupati nel Mezzogiorno. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Emana il seguente decreto legislativo: TITOLO I CRITERI GENERALI Art. 1. Campo e condizioni di applicazione. 247 1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale attua, sentite le regioni e le province interessate, un piano straordinario di lavori di pubblica utilità e di borse di lavoro nelle regioni Sardegna, Sicilia, Calabria, Campania, Basilicata, Puglia, Abruzzo e Molise e nelle province di Massa Carrara, Frosinone, Roma, Latina, Viterbo, che hanno registrato un tasso medio annuo di disoccupazione nel 1996 superiore alla media nazionale, secondo la definizione allargata ISTAT. 2. Il piano straordinario di cui al comma 1 è destinato a giovani di età ricompresa tra i 21 e i 32 anni, iscritti da più di trenta mesi alla prima classe delle liste di collocamento. Ai predetti fini le sezioni circoscrizionali per l'impiego rilasciano, a richiesta dei giovani, apposita certificazione. 3. I requisiti anagrafici e relativi all'anzianità di iscrizione di cui al comma 2 devono essere posseduti alla data del 31 ottobre 1997. 4. La durata dell'impegno nei lavori di pubblica utilità e nelle borse di lavoro non può comunque essere superiore a dodici mesi. 5. L'impegno dei giovani nei lavori di pubblica utilità e nelle borse di lavoro non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato e non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento. 6. Gli enti promotori e le imprese assicurano i lavoratori contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché per la responsabilità civile verso terzi e forniscono ai giovani adeguate informazioni circa le disposizioni vigenti riguardanti la tutela e la sicurezza sui luoghi di lavoro. Art. 2. Ripartizione e suddivisione delle risorse. 1. La ripartizione delle risorse previste per l'attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 1, tra le regioni e le province, è effettuata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenendo conto della distribuzione percentuale, nelle medesime aree, del numero medio annuo nel 1996 di persone in cerca di occupazione da più di un anno, della classe di età 20-29 anni, secondo la definizione allargata ISTAT, ripartendo, per le province interessate, il dato regionale, in modo proporzionale al numero di iscritti alla prima classe delle liste di collocamento. 2. La suddivisione delle risorse da destinare al finanziamento dei lavori di pubblica utilità e delle borse di lavoro è determinata, sentite le regioni e le province interessate e la Conferenza Stato-città e autonomie locali, con il decreto ministeriale di cui al comma 1, in modo equilibrato al fine di ottenere la piena realizzazione degli interventi e garantire il raggiungimento degli obiettivi, con particolare riferimento, per quanto attiene ai progetti di pubblica utilità, alla effettiva stabilità, come tale intendendosi l'autosufficienza economica, nel tempo, delle nuove attività poste come sbocco dei progetti. Per quanto riguarda le risorse destinate ai lavori di pubblica utilità, si tiene conto dell'incidenza nelle singole regioni o province dei progetti di lavori di pubblica utilità interregionali; per quanto riguarda le risorse destinate alle borse di lavoro, il decreto di cui al comma 1, contiene la distribuzione provinciale all'interno delle singole regioni. TITOLO II LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ Art. 3. Campo e condizioni di applicazione. 1. I lavori di pubblica utilità sono attivati nei settori dei servizi alla persona, della salvaguardia e della cura dell'ambiente e del territorio, dello sviluppo rurale e dell'acquacoltura, del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali. Ambiti e tipologia dei progetti sono definiti, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la conferenza Stato-città e autonomie locali, entro il 31 agosto 1997. 2. I progetti sono di durata determinata non superiore ai dodici mesi e possono riguardare ambiti locali o interregionali. 4. Le modalità di attuazione dei progetti di lavori di pubblica utilità sono quelle stabilite dall'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, con particolare riferimento alle misure previste nell'articolo 1, comma 1, ai fini della tempestività degli interventi per la promozione e l'attivazione dei progetti, compresa la designazione di un commissario che provveda all'esecuzione del progetto, da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro dell'interno, in caso di mancata esecuzione da parte dell'ente promotore. Art. 4. Procedure. 1. Sono considerati ammissibili solo i progetti presentati alla commissione regionale per l'impiego o alla commissione centrale per l'impiego, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e che prevedono, a favore dei lavoratori interessati, l'impegno a realizzare nuove attività stabili nel tempo, capaci di essere competitive nel mercato anche nel settore del lavoro autonomo, nonché i contenuti formativi, teorici o pratici, ad esse funzionali. Il progetto è compilato secondo il modello A allegato al presente decreto. 2. Ai fini del comma 1, al progetto di lavori di pubblica utilità è allegato, in separato documento, il piano di impresa, relativo all'attività che si intende promuovere alla fine del progetto ed i progetti devono essere corredati da dichiarazione scritta, rilasciata da una delle agenzie di promozione di lavoro e di impresa di cui 248 3. 4. 5. 5. al comma 3, attestante la eventuale fornitura di assistenza tecnico-progettuale e, comunque, la sussistenza dei presupposti tecnicamente fondati dell'impegno a realizzare nuove attività stabili nel tempo. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, sono individuate le seguenti agenzie di promozione di lavoro e di impresa, di comprovata esperienza e capacità tecnica nelle politiche di reimpiego dei lavoratori: Società per l'imprenditorialità giovanile S.p.a., GEPI S.p.a., SPI S.p.a., INSAR, enti gestori dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nonché le società partecipate dai medesimi soggetti e da società pubbliche, aventi analoghe finalità promozionali, regionali o provinciali, individuate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su proposta delle regioni o province interessate. Ulteriori agenzie di promozione di lavoro e di impresa possono essere individuate, anche su proposta delle regioni e delle province interessate, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro il 15 settembre 1997, a richiesta degli organismi eventualmente interessati, previo accertamento dei requisiti di esperienza e capacità tecnica (In aggiunta a quelle previste dal presente comma altre agenzie di promozione di lavoro e di impresa sono state individuate con D.M. 25 settembre 1997, Gazz. Uff. 28 ottobre 1997, n. 252). Entro dieci giorni dal termine di cui al comma 1, le direzioni regionali del lavoro comunicano al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale per l'impiego, alle regioni - assessorati al lavoro ed alle province interessate, un quadro riassuntivo dei progetti presentati alle commissioni regionali per l'impiego con le indicazioni relative al numero dei progetti e la loro durata, gli enti proponenti, il numero dei lavoratori interessati, l'ambito provinciale, il settore, l'ambito e la tipologia di intervento degli stessi, l'indicazione della agenzia di promozione che ha rilasciato l'attestazione. Entro quindici giorni dalla emanazione del decreto di cui all'articolo 2, comma 1, le commissioni regionali per l'impiego e la commissione centrale per l'impiego procedono con unico atto all'approvazione dei progetti ammissibili, con eventuale selezione sulla base di una equilibrata distribuzione territoriale e della qualità dei progetti, in caso di ammissione di progetti per un importo superiore a quello attribuito alla regione. I progetti selezionati si intendono finanziati per la loro intera durata, così come proposta dall'ente. I giovani aventi i requisiti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, sono avviati, entro trenta giorni dall'approvazione del progetto stesso, su base volontaria, sia per i progetti locali che interregionali a cura delle sezioni circoscrizionali per l'impiego, secondo i criteri di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni. Per la regione siciliana, l'avviamento avverrà secondo i criteri stabiliti dalla commissione regionale per l'impiego. Gli enti promotori indicheranno, nello schema di bando allegato al progetto, come requisiti per l'inserimento, esclusivamente titoli di studio o attestati di qualifica aventi valore legale. I giovani al momento dell'adesione al progetto dovranno autocertificare il possesso dei requisiti ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Gli enti promotori possono effettuare una selezione di idoneità specificamente rivolta all'accertamento delle competenze utili alla realizzazione delle successive attività imprenditoriali e richiedere l'eventuale assegnazione di giovani in sostituzione dei candidati non idonei. TITOLO III BORSE DI LAVORO Art. 5. Campo e condizioni di applicazione. 1. Le borse di lavoro possono essere svolte presso imprese appartenenti ai settori di attività D (manifatturiere), G (commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa), H (alberghi e ristoranti), I (trasporti, magazzinaggio e comunicazione), J (intermediazione monetaria e finanziaria), K (attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, altre attività professionali ed imprenditoriali). 2. Le borse di lavoro non possono riguardare le attività a carattere stagionale di cui all'articolo 1, secondo comma, lettera a), della legge 18 aprile 1962, n. 230, elencate nel decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive integrazioni e modificazioni, nonché le attività riferite ad intensificazioni produttive o di servizio in determinati e limitati periodi dell'anno, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 1977, n. 876, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 1978, n. 18, e all'articolo 8-bis, comma 2, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, per le quali si sia fatto ricorso ad assunzioni a tempo determinato nei dodici mesi precedenti. 3. Le imprese che possono attivare le borse di lavoro sono quelle che, alla data della dichiarazione di disponibilità di cui all'articolo 6, comma 1, abbiano almeno due dipendenti e non più di cento, ad eccezione delle imprese appartenenti al settore di attività G (commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa) che devono avere almeno cinque dipendenti e non più di cento. Nel computo numerico dei limiti aziendali sono compresi i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, con contratto di apprendistato e con contratto di reinserimento, mentre non sono ricompresi i lavoratori assunti con contratto a termine. I lavoratori con contratto a tempo parziale sono considerati pro quota. 4. Per poter attivare le borse di lavoro le imprese non devono aver licenziato personale, salvo che per giusta causa o per raggiungimento dei requisiti del pensionamento di vecchiaia, nel corso dei dodici mesi 249 precedenti la dichiarazione di disponibilità di cui all'articolo 6, comma 1, e i giovani impegnati devono essere ad incremento del personale mediamente occupato nel medesimo periodo. Le imprese aventi un numero di dipendenti inferiore alla media degli ultimi dodici mesi non possono attivare borse di lavoro. Il computo dei lavoratori ai fini del presente comma è fatto secondo gli stessi criteri di cui al comma 3. Le imprese, ai fini del presente comma, devono essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalle vigenti disposizioni di legge, ivi comprese le norme sul condono previdenziale, e devono rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi comprese le condizioni particolari ammesse per i contratti di riallineamento. 5. L'effetto incrementale delle borse di lavoro deve essere mantenuto durante la loro durata; le borse di lavoro non possono essere utilizzate in sostituzione di attività svolte da dipendenti, salvo che non intervenga l'effettiva assunzione dei giovani, anche durante lo svolgimento delle borse di lavoro. 6. La durata delle borse di lavoro è articolata nel modo seguente: a) presso le imprese sino a 15 dipendenti, la durata è di undici mesi per i giovani senza diploma di scuola secondaria superiore o laurea e di dieci mesi per i giovani con diploma di scuola secondaria superiore o laurea; b) presso le imprese con più di 15 dipendenti, la durata è rispettivamente, per le stesse categorie di giovani, di dodici mesi e di undici mesi; c) presso le imprese appartenenti all'artigianato artistico, la durata è sempre di dodici mesi. 6. Ai giovani impegnati nelle borse di lavoro viene corrisposto il sussidio di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, come modificato dal decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. Tale sussidio viene erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) a seguito di attestazione mensile, secondo le modalità comunicate dall'INPS, da parte dell'impresa della effettiva partecipazione alle attività previste, con predisposizione di procedure automatiche di accesso ai benefìci, nei limiti insuperabili delle risorse preordinate allo scopo. L'orario di impegno presso le imprese è a tempo parziale per 20 ore settimanali e per non più di otto ore giornaliere. Art. 6. Procedure. 1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le imprese, aventi i requisiti e le condizioni di cui all'articolo 5, presentano all'INPS, anche tramite le organizzazioni datoriali di categoria, un'apposita dichiarazione di disponibilità, secondo il modello B allegato al presente decreto, ad accogliere presso le proprie sedi i giovani per svolgere le borse di lavoro. 2. I requisiti e le condizioni di cui all'articolo 5 sono dichiarati con apposita autocertificazione da parte dell'impresa nella dichiarazione di disponibilità di cui al comma 1. E' comunque fatta salva la facoltà di verificare la veridicità e la autenticità delle attestazioni prodotte. In caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (8). 3. Nell'ammissione alla possibilità di attivare le borse di lavoro, hanno priorità le imprese che abbiano almeno uno dei seguenti requisiti: a) imprese le cui dichiarazioni siano presentate dalle associazioni datoriali unitamente all'impegno delle medesime di erogare almeno 40 ore di formazione teorica, in modo collettivo, sulla normativa del lavoro e della prevenzione degli infortuni in raccordo con il sistema di formazione professionale regionale o con organismi convenzionati con il medesimo; b) imprese artigiane, il cui titolare si impegni a svolgere attività formativa, per almeno 40 ore con esclusione del semplice affiancamento, in qualità di tutore ovvero imprese, appartenenti alla categoria ISTAT K-74, il cui titolare sia un libero professionista che assuma analogo impegno. 4. Entro dieci giorni dal termine di cui al comma 1, l'INPS comunica al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale per l'impiego, alle regioni - assessorati al lavoro ed alle province interessate, i dati relativi alle prenotazioni presentate dalle imprese, secondo il settore di attività, le dimensioni dell'impresa, la durata delle borse di lavoro, la presenza delle condizioni di priorità di cui al comma 3 e l'ambito provinciale. 5. Entro quindici giorni dalla emanazione del decreto di cui all'articolo 2, comma 1, l'INPS è autorizzato, nei limiti delle risorse fissate nello stesso, ad individuare le imprese ammesse all'attivazione delle borse di lavoro, sulla base di una graduatoria provinciale elaborata, innanzitutto tra le imprese aventi i requisiti di priorità di cui al comma 3 e, successivamente, le altre imprese, secondo l'ordine cronologico di presentazione, ovvero, in caso di domande presentate nello stesso giorno, secondo la maggiore dimensione dell'impresa. L'INPS comunica a tutte le imprese che hanno inviato la dichiarazione di disponibilità l'inserimento o il non inserimento tra le imprese ammesse alla attivazione delle borse di lavoro. 7. Le imprese, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 5, attivano le borse di lavoro mediante la scelta nominativa dei giovani aventi i requisiti di cui all'articolo 1, ed in possesso della relativa certificazione rilasciata dalle sezioni circoscrizionali per l'impiego, dando comunicazione dei nominativi alle sedi INPS territorialmente competenti ed allegando copia della documentazione comprovante gli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 6. Le borse di lavoro non possono essere attivate per più di un 250 parente o affine fino al terzo grado del titolare dell'impresa e non possono essere attivate nei confronti del coniuge. Art. 7. Assunzione dei giovani. 1. Alle imprese che assumono i giovani a tempo indeterminato, durante o al termine della borsa di lavoro, sono riconosciute le agevolazioni contributive previste dall'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, oppure le eventuali condizioni di maggior favore vigenti al momento delle assunzioni. TITOLO IV FINANZIAMENTO E ADEGUAMENTO DEL PIANO Art. 8. Fondo per l'occupazione. 1. Per l'attuazione del piano straordinario sono preordinate, nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, lire 300 miliardi per il 1997 e lire 700 miliardi per il 1998. 1. Gli enti proponenti, per la realizzazione dei progetti di lavori di pubblica utilità, possono richiedere un contributo a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, come richiamato dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, per le spese relative alla assistenza tecnico progettuale delle agenzie di promozione di lavoro e di impresa di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del presente decreto, sino ad un limite massimo di L. 500.000 per giovane, nonché per le spese relative alle attrezzature necessarie per lo svolgimento dei progetti di lavori di pubblica utilità e per le attività di impresa che si intendono promuovere al termine dei progetti, con particolare riferimento alle nuove tecnologie, sino ad un limite massimo di L. 1.500.000 per giovane. L'erogazione del contributo dovrà comunque prevedere un saldo non inferiore al 50 per cento alla positiva conclusione del progetto. Art. 9. (Omissis) Art. 10. (Omissis) ALLEGATO A SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI LPU 1. Ente realizzatore .......................................... 2. Settore di intervento del progetto ......................... 3. Ambito ..................................................... 4. Tipologia del progetto: progetto locale -progetto interregionale -5. Durata (massimo 12 mesi) dal ............. al .............. 6. Descrizione dettagliata delle attività ..................... ............................................................ ............................................................ ............................................................ ............................................................ 7. Luogo di svolgimento delle attività ........................ ............................................................ 8. Numero lavoratori impegnati ........................ di cui: n. ...... titolo di studio o attestato di qualifica ........ n. ...... titolo di studio o attestato di qualifica ........ n. ...... titolo di studio o attestato di qualifica ........ 9. Assicurazioni contro gli infortuni e le malattie professionali e per la responsabilità civile verso terzi.... ............................................................ 10. Attività formativa: teorica: durata ............................................ contenuti.......................................... pratica (cioè periodo di lavoro assistito da affiancatori o esperti): durata ............................................. contenuti .......................................... 11. Finanziamento del progetto ................................. 251 Ripartizione per voci di costo: Fonti di finanziamento: Sussidio ...................... .......................... Integrazione .................. .......................... Assicurazioni ................. .......................... Formazione .................... .......................... Attrezzature .................. .......................... Progettazione tecnica ......... .......................... (Il Fondo per l'occupazione finanzia esclusivamente il sussidio, le attrezzature, nei limiti di 1,5 milioni pro-capite, e la progettazione, nei limiti di 0,5 milioni pro-capite). 12. Atto di approvazione del progetto (da allegare) contenente espressamente l'impegno a realizzare nuove attività stabili nel tempo anche nel settore autonomo ....................... Ulteriori passaggi autorizzativi previsti .................. ............................................................ 13. Impresa incaricata della gestione dell'attività a fine progetto ................................................... già esistente .............................................. costituita e non operante .................................. accordo preliminare sottoscritto per la costituzione ....... ............................................................ caratteristiche dell'impresa (società miste, cooperative sociali, o altro) .......................................... ............................................................ (allegare piano di impresa, con dati economici riferiti ad almeno un triennio, relativi all'attività che sarà svolta dai lavoratori LPU ed eventuale relazione rilasciata da Istituto di Credito). 14. Agenzia di promozione, che ha eventualmente fornito l'assistenza tecnico-progettuale, che attesta la presenza dei presupposti tecnici per realizzare le nuove attività stabili nel tempo .......................................... (allegare attestazione relativa). ¶ ALLEGATO B DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA' DELLE IMPRESE ALL'ACCOGLIMENTO DI GIOVANI IN CERCA DI PRIMA OCCUPAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI BORSE DI LAVORO (art. 26 della legge n. 196 del 1997 e art. 6 del decreto legislativo n. 280 del 1997) Matricola INPS: Numero di dipendenti impresa: .............. ............................................ Cod. fiscale: Sede svolgimento borsa di lavoro: .......... ............................................ Cod. statistico N° giovani non diplomati da accogliere: .... contributivo: ............................................ Codice ISTAT: N° giovani diplomati/laureati da accogliere: ............................................ Attività formativa: SI NO Alla sede INPS di .................... Il sottoscritto: ............................................. in qualità di titolare/rappresentante legale dell'impresa: ..... ................................................................ con sede in: ................................................... Dichiara 252 la disponibilità all'attivazione di borse di lavoro, ai sensi dell'art. 26 della legge n. 196 del 1997 e degli articoli 1, 5 e 6 del decreto legislativo n. 280 del 1997, per il numero di giovani suindicato. A tal fine dichiara altresï, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che: - le borse di lavoro da attivare non riguardano né attività a carattere stagionale, né attività riferite ad intensificazioni produttive o di servizio limitate nell'anno e per le quali si è fatto ricorso ad assunzioni a tempo determinato nei dodici mesi precedenti la presente dichiarazione; - l'attuale numero complessivo dei dipendenti dell'impresa non è inferiore alla media dei dipendenti che sono stati in servizio nel corso dei dodici mesi precedenti la data della presente dichiarazione; - nel corso di tali stessi dodici mesi l'impresa non ha effettuato licenziamenti di lavoratori per motivi diversi dalla giusta causa o dal raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia; - l'impresa è in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, ivi comprese le norme sul condono previdenziale; - l'impresa rispetta le disposizioni dei contratti collettivi nazionali di categoria, ivi comprese quelle in materia di contratti di riallineamento retributivo di cui all'art. 23 della legge n. 196 del 1997. Il sottoscritto si impegna inoltre: - a mantenere, per tutta la durata delle borse di lavoro, l'effetto incrementale delle stesse rispetto al numero medio dei lavoratori dell'impresa degli ultimi dodici mesi; - a provvedere, in caso di ammissione dell'impresa alle borse di lavoro e prima delle loro attivazioni, ad assicurare i... giovan... accolt... contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché per la responsabilità civile verso terzi; - a fornire a... giovan... accolt... adeguate informazioni circa le disposizioni vigenti in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro. Data, ...................... ................................... (firma del titolare/rappres. legale e timbro dell'impresa) DICHIARAZIONE DI IMPEGNO ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVA L'associazione datoriale .................................. si impegna ad impartire ai giovani accolti dalla suddetta impresa 40 ore di formazione collettiva sulla normativa del lavoro e della prevenzione degli infortuni. .............................................. (firma e timbro dell'associazione datoriale) Il sottoscritto si impegna a svolgere attività formativa in qualità di tutore (solo per le imprese artigiane e per quelle esercenti attività professionali ed imprenditoriali il cui titolare sia un libero professionista). .............................................. (firma del titolare artigiano o 253 libero professionista) ¶ D.M. 29 agosto 1997 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 settembre 1997, n. 214). Definizione di ambiti e tipologia dei progetti di lavori di pubblica utilità. IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto l'art. 26 della legge 24 giugno 1997, n. 196, con particolare riguardo al comma 2, lettera a); Visto il decreto legislativo n. 280 del 7 agosto 1997 approvato dal Consiglio dei Ministri in data 5 agosto 1997, con particolare riguardo al titolo II, art. 3, comma 1; Sentita la conferenza Stato-città e autonomie locali; Decreta: Art. 1. I lavori di pubblica utilità sono attivabili dai soggetti previsti dalle disposizioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e cioè da tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, dalle società a prevalente partecipazione pubblica, da altri soggetti individuati con decreto del Ministro del lavoro nonché dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, nei seguenti settori ed ambiti: a) servizi alla persona, con particolare riguardo all'infanzia, all'adolescenza, agli anziani, ai servizi per l'integrazione socio-culturale degli immigrati extracomunitari, ai portatori di handicap, nonché alla riabilitazione e recupero di tossicodipendenti e agli interventi mirati nei confronti delle devianze sociali; b) salvaguardia e cura dell'ambiente e del territorio, con particolare riguardo alla raccolta differenziata, alla gestione di discariche e di impianti per il trattamento di rifiuti solidi urbani, alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi pubblici e di lavoro, alla tutela delle aree protette e dei parchi naturali, alla bonifica delle aree industriali dismesse e agli interventi di dismissione dall'amianto; c) sviluppo rurale e acquacoltura, con particolare riguardo al miglioramento della rete idrica, alla tutela degli assetti idrogeologici e all'incentivazione dell'agricoltura biologica, alla realizzazione delle opere necessarie allo sviluppo e alla modernizzazione dell'agricoltura, silvicoltura, acquacoltura e agriturismo; d) recupero e riqualificazione degli spazi urbani ivi compresi i quartieri delle città e dei centri minori e dei beni culturali, con particolare riguardo alla valorizzazione del patrimonio culturale e all'adeguamento e perfezionamento del sistema dei trasporti. Art. 2. In ciascuno degli ambiti di cui all'art. 1, i progetti dovranno essere deliberati prevedendone l'appartenenza ad una delle seguenti tipologie, individuate secondo le modalità di stabilizzazione, in attività imprenditoriali regolate dal diritto privato, a favore dei lavoratori interessati, al termine della loro durata che non potrà essere superiore ai dodici mesi: a) progetti mirati alla formazione di società miste operanti nei relativi settori realizzate anche attraverso iniziative congiunte di più enti locali o pubblici; b) progetti mirati all'affidamento dei servizi ad organismi o imprese pre-individuati e costituiti anche sotto forma cooperativa; c) progetti gestiti da cooperative sociali ai sensi dell'art. 1, comma 18, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1996, n. 608. D.Lgs. 1° dicembre 1997, n. 468 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 gennaio 1998, n. 5). Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della L. 24 giugno 1997, n. 196 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1. Definizione. 1. Si definiscono lavori socialmente utili le attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, mediante l'utilizzo di particolari categorie di soggetti, alle condizioni contenute nel presente decreto legislativo, compatibilmente con l'equilibrio del locale mercato del lavoro. 254 2. Le attività di cui al comma 1 sono distinte secondo la seguente tipologia: a) lavori di pubblica utilità mirati alla creazione di occupazione, in particolare in nuovi bacini di impiego, della durata di 12 mesi, prorogabili al massimo per due periodi di 6 mesi, realizzati alle condizioni di cui all'articolo 2; b) lavori socialmente utili mirati alla qualificazione di particolari progetti formativi volti alla crescita professionale in settori innovativi, della durata massima di 12 mesi; c) lavori socialmente utili per la realizzazione di progetti aventi obiettivi di carattere straordinario, della durata di 6 mesi, prorogabili al massimo per un periodo di 6 mesi, con priorità per i soggetti titolari di trattamenti previdenziali; d) prestazioni di attività socialmente utili da parte di titolari di trattamenti previdenziali, realizzate alle condizioni di cui all'articolo 7. 3. Le attività indicate nelle lettere a), b) e c) del comma 2 sono definite mediante la predisposizione di appositi progetti. 4. Fatte salve le norme che regolano il trattamento giuridico ed economico dei soggetti impegnati nelle attività di cui al comma 1 e quelle relative alla decadenza dei trattamenti previdenziali in conseguenza dell'ingiustificato rifiuto dell'assegnazione alle attività, le regioni possono dettare norme in materia. Le competenze attribuite dal presente decreto alle Commissioni regionali per l'impiego ed agli organismi periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono conferite, in base ai criteri e secondo i tempi previsti dai decreti legislativi emanati in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, ai competenti organismi degli enti locali. 5. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e le regioni, negli ambiti di rispettiva competenza, promuovono l'utilizzazione dei lavori socialmente utili come strumento di politica attiva del lavoro, di qualificazione professionale e di creazione di nuovi posti di lavoro e di nuova imprenditorialità, anche sotto forma di lavoro autonomo o cooperativo. 6. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede, altresì, al monitoraggio sull'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, mediante la costituzione, ai sensi dell'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, di una idonea struttura organizzativa finalizzata al coordinamento in materia di lavori socialmente utili. Art. 2. Lavori di pubblica utilità. 1. I progetti di lavori di pubblica utilità sono attivati nei settori della cura della persona; dell'ambiente, del territorio e della natura; dello sviluppo rurale, montano e dell'acquacoltura; del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali, con particolare riguardo ai seguenti ambiti: a) cura e assistenza all'infanzia, all'adolescenza, agli anziani; riabilitazione e recupero di tossicodipendenti, di portatori di handicap e di persone detenute, nonché interventi mirati nei confronti di soggetti in condizioni di particolare disagio e emarginazione sociale; b) raccolta differenziata, gestione di discariche e di impianti per il trattamento di rifiuti solidi urbani, tutela della salute e della sicurezza nei luoghi pubblici e di lavoro, tutela delle aree protette e dei parchi naturali, bonifica delle aree industriali dismesse e interventi di bonifica dall'amianto; c) miglioramento della rete idrica, tutela degli assetti idrogeologici e incentivazione dell'agricoltura biologica, realizzazione delle opere necessarie allo sviluppo e alla modernizzazione dell'agricoltura anche delle zone di montagna, della silvicoltura, dell'acquacoltura e dell'agriturismo; d) piani di recupero, conservazione e riqualificazione, ivi compresa la messa in sicurezza degli edifici a rischio, di aree urbane, quartieri nelle città e centri minori, in particolare di montagna; adeguamento e perfezionamento del sistema dei trasporti; interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio culturale; iniziative dirette al miglioramento delle condizioni per lo sviluppo del turismo. 2. I progetti di cui al comma 1 sono altresì attivati nei settori ed ambiti previsti dalla legislazione regionale emanata ai sensi dell'articolo 1, comma 4. 3. Per una più efficace attuazione dei progetti di cui al comma 1, lettera a), i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, possono essere affiancati da volontari anziani appartenenti alle associazioni di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, ai quali può essere corrisposto un rimborso spese a carico degli enti utilizzatori. 4. I progetti di lavori di pubblica utilità prevedono l'impegno dei soggetti promotori a realizzare nuove attività stabili nel tempo e devono, a tal fine, contenere un piano d'impresa relativo alle attività che si intendono promuovere alla fine del progetto. I progetti sono corredati da dichiarazione scritta attestante la sussistenza dei presupposti tecnicamente fondati del progetto di nuove attività stabili nel tempo, rilasciata da una delle agenzie di promozione di lavoro e di impresa individuate con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti i Ministeri interessati, anche su proposta delle regioni e degli enti locali. Le medesime agenzie possono accertare i predetti presupposti mediante la documentata fornitura di assistenza tecnica alla definizione del progetto. I soggetti promotori possono modificare, entro sei mesi dall'avvio del progetto, i termini del piano d'impresa, fatti salvi gli impegni occupazionali, per giustificate esigenze intervenute in corso di esecuzione del progetto di lavori di pubblica utilità cui il piano è collegato, previa relativa certificazione ad opera della medesima agenzia di promozione e lavoro che ha già rilasciato la 255 5. 6. 7. 8. 8. dichiarazione scritta. Le modifiche sono immediatamente comunicate all'organo che ha approvato il progetto. Ai fini di quanto stabilito nel comma 4, i progetti di lavori di pubblica utilità, predisposti dalle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dagli enti pubblici economici, sono corredati dalle delibere di cui all'articolo 10, comma 1, recanti gli impegni in ordine alle opzioni ivi previste e ai conseguenti stanziamenti di bilancio. Sulla base delle delibere di cui al comma 5 i soggetti promotori stipulano, entro 8 mesi dall'avvio dei progetti, convenzioni con i soggetti incaricati della realizzazione dei piani di impresa, affidando ad essi direttamente la gestione dei progetti di pubblica utilità. Il soggetto promotore allega, in sede di presentazione del progetto o invia successivamente la convenzione e l'organismo gestore subentra negli obblighi del promotore stabiliti nel presente decreto. Ove la convenzione non venga stipulata il progetto si intende cessato. Nel caso in cui non si realizzino le attività alle condizioni e nei termini previsti nel piano d'impresa, il soggetto promotore rimborserà parzialmente le somme a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, relative agli assegni di cui all'articolo 8, comma 3, corrisposti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai soggetti impegnati nei progetti di lavori di pubblica utilità, nonché, parzialmente, le somme relative al finanziamento delle spese di cui all'articolo 11, comma 7, lettere c) e d). Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono determinati i criteri per definire l'entità degli scostamenti tra il progetto e la sua attuazione, nonché l'entità dei rimborsi di cui al comma 7, comunque non superiori al 50 per cento, e le modalità di utilizzo delle somme rimborsate, ivi compresa la concessione di contributi a fondo perduto a ristorno degli oneri relativi all'attuazione della previsione contenuta nell'art. 8, comma 18, ultimo periodo. Nei casi di cui al comma 4, l'agenzia di promozione di lavoro e di impresa che ha certificato la sussistenza dei presupposti di cui al comma 4, dovrà restituire le somme percepite ai sensi dell'articolo 11, comma 7, lettera d). Salvo i casi di forza maggiore, qualora si verifichino reiterate situazioni di mancata realizzazione delle attività, per i soggetti promotori sarà prevista la sospensione, per un periodo di due anni, dalla possibilità di presentare nuovi progetti di lavori socialmente utili. Nei medesimi casi, per le agenzie di promozione di lavoro e di impresa che hanno attestato la sussistenza dei presupposti tecnici richiesti, sarà prevista l'esclusione, per un periodo di tre anni, dall'elenco delle agenzie individuate con la procedura di cui al comma 4. Art. 3. Soggetti promotori dei progetti di L.S.U. 1. I progetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), possono essere promossi dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dagli enti pubblici economici, dalle società a totale o prevalente partecipazione pubblica e dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e loro consorzi. Con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale possono essere individuati, sentiti i Ministeri interessati per materia, anche su proposta delle regioni e degli enti locali, altri soggetti che possono promuovere progetti di lavori socialmente utili. 2. I progetti promossi dalle cooperative sociali e loro consorzi possono essere approvati quando ricorrano le seguenti condizioni: a) l'attività della cooperativa o delle cooperative facenti parte del consorzio, deve essere stata avviata da almeno due anni e deve essere stata assoggettata a revisione ai sensi dell'articolo 3 della citata legge n. 381 del 1991; b) il numero dei soggetti da impegnare non deve eccedere il 30 per cento o il 15 per cento dei lavoratori, dipendenti o soci, rispettivamente per le cooperative di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1 della citata legge n. 381 del 1991; c) non devono essere state effettuate riduzioni di personale nei 12 mesi precedenti la presentazione del progetto di lavori socialmente utili; d) limitatamente alle cooperative che abbiano già gestito un progetto di lavori socialmente utili, almeno il 50 per cento dei lavoratori impegnati sulla base del precedente progetto deve essere stato assunto ovvero esser divenuto socio lavoratore. 3. Per i progetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere b) e c), i soggetti promotori di cui al comma 1 possono utilizzare per l'assistenza tecnica e formativa organismi di comprovata e qualificata competenza nel settore a condizione che siano preventivamente indicati nel progetto presentato. Art. 4. Soggetti utilizzabili nei lavori socialmente utili. 1. Possono essere utilizzati nei lavori socialmente utili di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c): a) lavoratori in cerca di prima occupazione o disoccupati iscritti da più di 2 anni nelle liste del collocamento; 256 2. b) lavoratori iscritti nelle liste di mobilità non percettori dell'indennità di mobilità o di altro trattamento speciale di disoccupazione; c) lavoratori iscritti nelle liste di mobilità e percettori dell'indennità di mobilità o di altro trattamento speciale di disoccupazione; d) lavoratori che godono del trattamento straordinario di integrazione salariale sospesi a zero ore; e) gruppi di lavoratori espressamente individuati in accordi per la gestione di esuberi nel contesto di crisi aziendali, di settore e di area; f) categorie di lavoratori individuate, anche per specifiche aree territoriali, mediante delibera della Commissione regionale per l'impiego, anche ai sensi dell'articolo 25, comma 5, lettera c), della legge 23 luglio 1991, n. 223; g) persone detenute per le quali sia prevista l'ammissione al lavoro esterno come modalità del programma di trattamento. Per i progetti predisposti dall'Amministrazione penitenziaria e dalla giustizia minorile, concernenti attività lavorative destinate ad essere svolte all'interno degli istituti penitenziari e dei servizi minorili, possono essere utilizzate, con esclusione di ogni altro soggetto, persone detenute diverse da quelle di cui alla lettera g) del comma 1, con preferenza per quelle per le quali il termine di espiazione della pena ricada nell'ambito di durata del progetto. Art. 5. Procedure per l'approvazione dei progetti di L.S.U. 1. I progetti di lavori socialmente utili di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c), corredati dai provvedimenti di approvazione validamente assunti dai soggetti promotori, sono presentati alle commissioni regionali per l'impiego competenti, che provvedono all'approvazione dei progetti entro 60 giorni, decorsi i quali il medesimo si intende approvato, sempreché entro tale termine non venga comunicata, dalla direzione regionale del lavoro - settore politiche del lavoro, al soggetto proponente la carenza delle risorse economiche necessarie ovvero la richiesta di integrazione di informazioni riguardanti il progetto. 2. I progetti devono essere presentati utilizzando il modello elaborato secondo i criteri di base definiti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. I progetti relativi a lavori di pubblica utilità devono essere corredati dagli elementi di cui all'articolo 2. I progetti relativi ad attività inserite in interventi formativi, devono essere corredati dal progetto formativo debitamente autorizzato. I progetti relativi ad attività dirette al raggiungimento di obiettivi di carattere straordinario devono essere corredati dalla dichiarazione dell'organo competente del soggetto proponente circa l'effettivo carattere straordinario degli obiettivi da raggiungere. Ai fini della tempestività degli interventi per la promozione e l'attivazione dei lavori socialmente utili: a) per gli enti locali spetta alla giunta assumere le deliberazioni in materia di promozione di progetti; b) per gli enti locali, la giunta, ai fini dell'approvvigionamento di quanto strettamente necessario per la immediata operatività dei progetti, può ricorrere, previa autorizzazione del prefetto, a procedure straordinarie, anche in deroga alle normative vigenti in materia, fermo restando quanto previsto dalla normativa in materia di lotta alla criminalità organizzata; c) l'amministrazione proponente il progetto di lavori socialmente utili è tenuta a procedere, ricorrendone i presupposti, secondo le disposizioni dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con esclusione del comma 4 del medesimo articolo, nonché dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. 3. Le commissioni regionali per l'impiego competenti possono stabilire criteri di priorità per l'approvazione dei progetti per i quali si richieda il finanziamento a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; tra le priorità vanno previste la finalizzazione dei progetti all'occupazione stabile dei soggetti utilizzati, la partecipazione dell'ente pubblico al finanziamento del progetto, lo svolgimento di attività formative, la presenza della convenzione di cui all'articolo 2, comma 6, sin dall'inizio del progetto. A tal fine possono, altresì, fissare dei termini entro i quali consentire la presentazione dei progetti, per potere effettuare una comparazione qualitativa dei progetti medesimi e richiedere informazioni integrative al modello di presentazione. 3. I progetti possono essere redatti sulla base di convenzioni elaborate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con le amministrazioni pubbliche aventi competenze interregionali. Le convenzioni contengono il piano generale di svolgimento delle attività di lavori socialmente utili, mentre le modalità di attuazione in ambito locale sono contenute nei singoli progetti da presentare agli organi regionali competenti per l'approvazione. Le disposizioni contenute nel presente comma non si applicano ai progetti interregionali presentati entro il 31 dicembre 1997. Art. 6. Procedure per l'assegnazione dei lavoratori ai progetti. 1. Per tutti i soggetti da assegnare alle attività socialmente utili si tiene conto, preliminarmente, della corrispondenza tra la qualifica posseduta dai lavoratori e i requisiti professionali richiesti per l'attuazione del progetto e del principio delle pari opportunità. 257 2. L'assegnazione dei lavoratori non percettori di trattamenti previdenziali ai progetti, è limitata a coloro che aderiscono volontariamente e avviene a cura delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura competenti, secondo i criteri previsti per l'attuazione dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni. Le commissioni regionali per l'impiego competenti possono deliberare che, in caso di nuclei familiari privi di reddito composti da disoccupati coniugati, conviventi ovvero da orfani di entrambi i genitori ovvero monoparentali con figli e solo ai fini del predetto inserimento, sia riconosciuta una determinata diminuzione del punteggio posseduto, secondo i criteri di cui al citato articolo 16. 3. L'assegnazione ai progetti dei lavoratori percettori di trattamenti previdenziali, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d), avviene a cura delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura competenti, secondo il maggior periodo residuo di percepimento del trattamento previdenziale, limitatamente ai progetti la cui durata non sia superiore a tale residuo periodo. 4. Per i progetti formulati con riferimento a crisi aziendali, di settore o di area, l'assegnazione avviene limitatamente a gruppi di lavoratori espressamente individuati nel progetto medesimo, fatte salve le qualifiche professionali altamente specializzate o dirigenziali, nella misura massima del 10 per cento. 5. L'assegnazione dei lavoratori secondo i criteri di cui al comma 2, avviene attraverso l'avviamento di un numero di lavoratori pari a tre volte quello richiesto nel progetto, laddove l'ente promotore richieda di effettuare, in tale ambito, una selezione di idoneità al raggiungimento degli obiettivi del progetto, con particolare riferimento alle finalità occupazionali. 6. Nei casi di cui all'articolo 3, comma 2, l'assegnazione dei lavoratori può avvenire su richiesta nominativa. 7. Nei casi di cui all'articolo 2, comma 6, l'organismo gestore, sin dall'inizio del progetto, effettua la selezione di idoneità di cui al comma 5 e può altresì richiedere l'assegnazione nominativa di una parte dei lavoratori, in possesso delle qualifiche maggiormente specializzate. 8. Qualora l'assegnazione riguardi soggetti appartenenti alle categorie di lavoratori di cui alle lettere f) e g) del comma 1 dell'articolo 4, che si trovino in condizioni tali rendere difficile l'integrazione sociale oltre che lavorativa, le commissioni regionali per l'impiego competenti possono prevedere il loro inserimento mirato tramite richiesta nominativa. 9. Non possono comunque essere assegnati ai progetti lavoratori che provengano dalla partecipazione ad altri progetti, a meno che non sia trascorso un periodo di almeno 6 mesi dalla conclusione del precedente progetto. Art. 7. (Omissis) Art. 8. (Omissis) Art. 9. (Omissis) Art. 10. (Omissis) Art. 11. Fondo per l'occupazione. 1. A partire dal 1° gennaio 2000, le risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, preordinate al finanziamento dei lavori socialmente utili, sono ripartite a livello regionale, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in relazione al numero delle persone in cerca di prima occupazione e dei disoccupati, secondo la definizione ISTAT, rilevato, come media delle quattro rilevazioni trimestrali per l'anno precedente. Sino al 31 dicembre 1999 la ripartizione viene effettuata secondo l'incidenza della disoccupazione e l'entità delle risorse mediamente assegnate negli anni 1996 e 1997. 2. A partire dal 1° gennaio 2000, le commissioni regionali per l'impiego destinano una quota non inferiore all'80 per cento delle risorse assegnate al finanziamento dei progetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b). A partire dal 1° gennaio 1998, le commissioni regionali per l'impiego destinano una quota non inferiore al 10 per cento ai progetti di lavori socialmente utili eventualmente presentati sulla base delle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 5, comma 4. 3. A partire dal 1° gennaio 2000, le commissioni regionali per l'impiego riservano una quota non inferiore al 20 per cento delle risorse assegnate al finanziamento di progetti che prevedano l'utilizzo di soggetti che non siano mai stati impegnati in lavori socialmente utili e che non abbiano fruito di trattamenti previdenziali o di mobilità. 4. Le regioni e le province possono destinare risorse, utilizzabili nei rispettivi territori, per il finanziamento degli oneri connessi al pagamento dell'assegno di cui all'articolo 8, comma 3, ai lavoratori impegnati in progetti di lavori socialmente utili. A tal fine verseranno all'INPS tali risorse in coerenza con gli stanziamenti previsti a bilancio. Tali risorse sono utilizzabili con le stesse modalità e gli stessi effetti di quelle del Fondo per l'occupazione di cui al comma 1, ivi compresi gli oneri, forfettariamente calcolati, per la corresponsione degli assegni familiari. 258 5. Le direzioni regionali del lavoro - settore politiche del lavoro e le agenzie per l'impiego possono concordare con le sedi regionali dell'INPS modalità e criteri per il monitoraggio e il flusso informativo relativamente all'effettivo utilizzo delle risorse assegnate in ambito regionale. 6. I soggetti promotori possono altresì, al momento della presentazione del progetto, indicare l'impegno a destinare risorse per il finanziamento degli oneri connessi al pagamento dell'assegno di cui all'articolo 8, comma 3, ai lavoratori impegnati nel progetto medesimo. In caso di approvazione del progetto, possono versare all'INPS quote mensili per il pagamento degli assegni e per la copertura dei benefìci accessori in favore dei lavoratori effettivamente impegnati, ovvero provvedere direttamente alla corresponsione degli assegni versando all'INPS, in un'unica soluzione, gli importi necessari alla copertura dei benefìci accessori. 7. Le risorse a carico del Fondo per l'occupazione sono utilizzate: a) per il pagamento degli assegni in favore dei lavoratori utilizzati e per la copertura dei benefìci accessori; b) per le spese che riguardano la formazione dei lavoratori utilizzati nel limite massimo di lire 1.000.000 pro capite; c) nel caso di progetti di pubblica utilità, per il finanziamento delle spese relative all'avvio delle società miste ovvero di cooperative e loro consorzi, ovvero di consorzi artigiani, nel limite massimo di lire 5.000.000 pro capite per richieste di contributi relativi alla dotazione di attrezzature; d) nel caso di progetti di pubblica utilità per le spese relative all'assistenza tecnico-progettuale delle agenzie di promozione di lavoro e di impresa, sino ad un limite massimo di lire 500.000 pro capite. 8. L'erogazione dei contributi di cui al comma 7, lettere c) e d), dovrà comunque prevedere un saldo non inferiore al 50 per cento subordinato alla effettiva realizzazione del piano di impresa. ¶ Art. 12. (omissis) Art. 13. (omissis) D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 gennaio 1998, n. 5). Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59 . Capo I - Conferimento di funzioni Art 1. Oggetto. 1. Il presente decreto disciplina ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (2), come modificata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127 (2), il conferimento alle regioni e agli enti locali delle funzioni e compiti relativi al collocamento e alle politiche attive del lavoro, nell'ambito di un ruolo generale di indirizzo, promozione e coordinamento dello Stato. 2. Resta salva l'ulteriore attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, della citata legge n. 59 del 1997 (2), relativamente alle materie di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale non interessate dal presente decreto. 3. In riferimento alle materie di cui al comma 1, costituiscono funzioni e compiti dello Stato ai sensi degli articoli 1, commi 3 e 4, e 3, comma 1, lettera a), della citata legge n. 59 del 1997 (2): a) vigilanza in materia di lavoro, dei flussi di entrata dei lavoratori non appartenenti all'Unione europea, nonché procedimenti di autorizzazione per attività lavorativa all'estero; b) conciliazione delle controversie di lavoro individuali e plurime; c) risoluzione delle controversie collettive di rilevanza pluriregionale; d) conduzione coordinata ed integrata del Sistema informativo lavoro secondo quanto previsto dall'articolo 11; e) raccordo con gli organismi internazionali e coordinamento dei rapporti con l'Unione europea. Art 2 - Funzioni e compiti conferiti. 1. Sono conferiti alle regioni le funzioni ed i compiti relativi al collocamento e in particolare: a) collocamento ordinario; b) collocamento agricolo; c) collocamento dello spettacolo sulla base di un'unica lista nazionale; d) collocamento obbligatorio; f) collocamento dei lavoratori non appartenenti all'Unione europea; g) collocamento dei lavoratori a domicilio; h) collocamento dei lavoratori domestici; i) avviamento a selezione negli enti pubblici e nella pubblica amministrazione, ad eccezione di quello riguardante le amministrazioni centrali dello Stato e gli uffici centrali degli enti pubblici; l) preselezione ed incontro tra domanda ed offerta di lavoro; m) iniziative volte ad incrementare l'occupazione e ad incentivare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro anche con riferimento all'occupazione femminile. 2. Sono conferiti alle regioni le funzioni ed i compiti in materia di politica attiva del lavoro e in particolare: 259 a) programmazione e coordinamento di iniziative volte ad incrementare l'occupazione e ad incentivare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro anche con riferimento all'occupazione femminile; b) collaborazione alla elaborazione di progetti relativi all'occupazione di soggetti tossicodipendenti ed ex detenuti; c) programmazione e coordinamento di iniziative volte a favorire l'occupazione degli iscritti alle liste di collocamento con particolare riferimento ai soggetti destinatari di riserva di cui all'articolo 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (3); d) programmazione e coordinamento delle iniziative finalizzate al reimpiego dei lavoratori posti in mobilità e all'inserimento lavorativo di categorie svantaggiate; e) indirizzo, programmazione e verifica dei tirocini formativi e di orientamento e borse di lavoro; f) indirizzo, programmazione e verifica dei lavori socialmente utili ai sensi delle normative in materia; g) compilazione e tenuta della lista di mobilità dei lavoratori previa analisi tecnica. 3. Al fine di garantire l'omogeneità delle procedure e dei relativi provvedimenti, l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui al comma 2 del presente articolo che investono ambiti territoriali pluriregionali è svolto d'intesa fra tutte le regioni interessate. 4. Il conferimento di cui ai commi 1 e 2 comporta quello delle funzioni e dei compiti connessi e strumentali all'esercizio di quelli conferiti. Art. 3 - Attività in materia di eccedenze di personale temporanee e strutturali. 1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera o), della legge 15 marzo 1997, n. 59 (4), il Ministero del lavoro e della previdenza sociale esercita le funzioni ed i compiti relativi alle eccedenze di personale temporanee e strutturali. 2. In attesa di un'organica revisione degli ammortizzatori sociali ed al fine di armonizzare gli obiettivi di politica attiva del lavoro rispetto ai processi gestionali delle eccedenze, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera c), della citata legge n. 59 del 1997, presso le regioni è svolto l'esame congiunto previsto nelle procedure relative agli interventi di integrazione salariale straordinaria nonché quello previsto nelle procedure per la dichiarazione di mobilità del personale. Le regioni promuovono altresì gli accordi e i contratti collettivi finalizzati ai contratti di solidarietà. 3. Nell'ambito delle procedure di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 2, le regioni esprimono motivato parere. Capo II - Servizi regionali per l'impiego Art. 4. Criteri per l'organizzazione del sistema regionale per l'impiego. 1. L'organizzazione amministrativa e le modalità di esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti ai sensi del presente decreto sono disciplinati, anche al fine di assicurare l'integrazione tra i servizi per l'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative, con legge regionale da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi: a) ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettere f), g) e h), della legge 15 marzo 1997, n. 59 (4), attribuzione alle province delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 2, comma 1, ai fini della realizzazione dell'integrazione di cui al comma 1; b) costituzione di una commissione regionale permanente tripartita quale sede concertativa di progettazione, proposta, valutazione e verifica rispetto alle linee programmatiche e alle politiche del lavoro di competenza regionale; la composizione di tale organo collegiale deve prevedere la presenza del rappresentante regionale competente per materia di cui alla lettera c), delle parti sociali sulla base della rappresentatività determinata secondo i criteri previsti dall'ordinamento, rispettando la pariteticità delle posizioni delle parti sociali stesse, nonché quella del consigliere di parità nominato ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125 (5); c) costituzione di un organismo istituzionale finalizzato a rendere effettiva, sul territorio, l'integrazione tra i servizi all'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative, composto da rappresentanti istituzionali della regione, delle province e degli altri enti locali; d) affidamento delle funzioni di assistenza tecnica e monitoraggio nelle materie di cui all'articolo 2, comma 2, ad apposita struttura regionale dotata di personalità giuridica, con autonomia patrimoniale e contabile avente il compito di collaborare al raggiungimento dell'integrazione di cui al comma 1 nel rispetto delle attribuzioni di cui alle lettere a) e b). Tale struttura garantisce il collegamento con il sistema informativo del lavoro di cui all'articolo 11; e) gestione ed erogazione da parte delle province dei servizi connessi alle funzioni e ai compiti attribuiti ai sensi del comma 1, lettera a), tramite strutture denominate «centri per l'impiego»; f) distribuzione territoriale dei centri per l'impiego sulla base di bacini provinciali con utenza non inferiore a 100.000 abitanti, fatte salve motivate esigenze socio geografiche; g) possibilità di attribuzione alle province della gestione ed erogazione dei servizi, anche tramite i centri per l'impiego, connessi alle funzioni e compiti conferiti alla regione ai sensi dell'articolo 2, comma 2; h) possibilità di attribuzione all'ente di cui al comma 1, lettera d), funzioni ed attività ulteriori rispetto a quelle conferite ai sensi del presente decreto, anche prevedendo che l'erogazione di tali ulteriori servizi sia a titolo oneroso per i privati che ne facciano richiesta. 260 2. Le province individuano adeguati strumenti di raccordo con gli altri enti locali, prevedendo la partecipazione degli stessi alla individuazione degli obiettivi e all'organizzazione dei servizi connessi alle funzioni e ai compiti di cui all'articolo 2, comma 1. 3. I servizi per l'impiego di cui al comma 1 devono essere organizzati entro il 31 dicembre 1998. Art. 5. Commissione regionale per l'impiego. 1. La commissione regionale per l'impiego è soppressa con effetto dalla data di costituzione della commissione di cui all'articolo 4, lettera b). Salvo diversa determinazione della legge regionale di cui all'articolo 4, comma 1, le relative funzioni e competenze sono trasferite alla commissione regionale di cui al medesimo articolo 4, lettera b). Art. 6. Soppressione di organi collegiali. 4. La provincia, entro i sei mesi successivi dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 4, comma 1, istituisce un'unica commissione a livello provinciale per le politiche del lavoro, (Omissis) Capo III - Trasferimento risorse alle regioni e soppressione uffici Art. 7. (omissis) Art. 8. (omissis) Art. 9. (omissis) Capo IV - Attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro - Sistema informativo lavoro Art. 10. Attività di mediazione. 1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge 15 marzo 1997, n. 59 (7), il presente articolo definisce le modalità necessarie per l'autorizzazione a svolgere attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro a idonee strutture organizzative. 2. L'attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro può essere svolta, previa autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da imprese o gruppi di imprese, anche società cooperative con capitale versato non inferiore a 200 milioni di lire nonché da enti non commerciali con patrimonio non inferiore a 200 milioni. 3. I soggetti di cui al comma 2 debbono avere quale oggetto sociale esclusivo l'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro. 4. L'autorizzazione è rilasciata, entro e non oltre centocinquanta giorni dalla richiesta, per un periodo di tre anni e può essere successivamente rinnovata per periodi di uguale durata. Decorso tale termine, la domanda si intende respinta. 5. Le domande di autorizzazione e di rinnovo sono presentate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che le trasmette entro trenta giorni alle regioni territorialmente competenti per acquisirne un motivato parere entro i trenta giorni successivi alla trasmissione. Decorso inutilmente tale termine, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ove ne ricorrano i presupposti, può comunque procedere al rilascio dell'autorizzazione o al suo rinnovo. 6. Ai fini dell'autorizzazione i soggetti interessati si impegnano a: a) fornire al servizio pubblico, mediante collegamento in rete, i dati relativi alla domanda e all'offerta di lavoro che sono a loro disposizione; b) comunicare all'autorità concedente gli spostamenti di sede, l'apertura delle filiali o succursali, la cessazione delle attività; c) fornire all'autorità concedente tutte le informazioni da questa richiesta. 7. I soggetti di cui al comma 2 devono: a) disporre di uffici idonei nonché di operatori con competenze professionali idonee allo svolgimento dell'attività di selezione di manodopera; l'idoneità delle competenze professionali è comprovata da esperienze lavorative relative, anche in via alternativa, alla gestione, all'orientamento alla selezione e alla formazione del personale almeno biennale; b) avere amministratori, direttori generali, dirigenti muniti di rappresentanza e soci accomandatari, in possesso di titoli di studio adeguati ovvero di comprovata esperienza nel campo della gestione, selezione e formazione del personale della durata di almeno tre anni. Tali soggetti non devono aver riportato condanne, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (8), per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o di previdenza sociale, ovvero non devono essere stati sottoposti alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (9), o della legge 31 maggio 1965, n. 575 (9), o della legge 13 settembre 1982, n. 646 (9), e successive modificazioni ed integrazioni. 261 8. Ai sensi delle disposizioni di cui alla L. 20 maggio 1970, n. 300 (10), alla L. 9 dicembre 1977, n. 903 (11), e alla L. 10 aprile 1991, n. 125 (12), e successive modificazioni ed integrazioni, nello svolgimento dell'attività di mediazione è vietata ogni pratica discriminatoria basata sul sesso, sulle condizioni familiari, sulla razza, sulla cittadinanza, sull'origine territoriale, sull'opinione o affiliazione politica, religiosa o sindacale dei lavoratori. 9. La raccolta, la memorizzazione e la diffusione delle informazioni avviene sulla base dei princìpi della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (13). 10. Nei confronti dei prestatori di lavoro l'attività di mediazione deve essere esercitata a titolo gratuito. 11. Il soggetto che svolge l'attività di mediazione indica gli estremi dell'autorizzazione nella propria corrispondenza ed in tutte le comunicazioni a terzi, anche a carattere pubblicitario e a mezzo stampa. 12. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina, con decreto, i criteri e le modalità: a) di controllo sul corretto esercizio dell'attività; b) di revoca dell'autorizzazione, anche su richiesta delle regioni, in caso di non corretto andamento dell'attività svolta, con particolare riferimento alle ipotesi di violazione delle disposizioni di cui ai commi 8 e 10; c) di effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 6; d) di accesso ai dati complessivi sulle domande ed offerte di lavoro. 13. Nei confronti dei soggetti autorizzati alla mediazione di manodopera ai sensi del presente articolo, non trovano applicazione le disposizioni contenute nella legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni. 14. In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, la domanda di autorizzazione di cui al comma 2 può essere presentata successivamente alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 12. Art. 11. Sistema informativo lavoro. 1. Il sistema informativo lavoro, di seguito denominato SIL, risponde alle finalità ed ai criteri stabiliti dall'articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (15), e la sua organizzazione è improntata ai princìpi di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 (13). 2. Il SIL è costituito dall'insieme delle strutture organizzative, delle risorse hardware, software e di rete relative alle funzioni ed ai compiti, di cui agli articoli 1, 2 e 3. 3. Il SIL, quale strumento per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ha caratteristiche nazionalmente unitarie ed integrate e si avvale dei servizi di interoperabilità e delle architetture di cooperazione previste dal progetto di rete unitaria della pubblica amministrazione. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni, gli enti locali, nonché i soggetti autorizzati alla mediazione tra domanda e offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 10, hanno l'obbligo di connessione e di scambio dei dati tramite il SIL, le cui modalità sono stabilite sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione. 4. Le imprese di fornitura di lavoro temporaneo ed i soggetti autorizzati alla mediazione tra domanda e offerta di lavoro, hanno facoltà di accedere alle banche dati e di avvalersi dei servizi di rete offerti dal SIL stipulando apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. I prezzi, i cambi e le tariffe, applicabili alle diverse tipologie di servizi erogati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sono determinati annualmente, sentito il parere dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I proventi realizzati ai sensi del presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposita unità previsionale dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 5. Le regioni e gli enti locali possono stipulare convenzioni, anche a titolo oneroso, con i soggetti di cui al comma 4 per l'accesso alle banche dati dei sistemi informativi regionali e locali. In caso di accesso diretto o indiretto ai dati ed alle informazioni del SIL, le regioni e gli enti locali sottopongono al parere preventivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale uno schema di convenzione tipo. Il sistema informativo in materia di occupazione e formazione professionale della camera di commercio e di altre enti funzionali è collegato con il SIL secondo modalità da definire mediante convenzioni, anche a titolo oneroso, da stipulare con gli organismi rappresentativi nazionali. Le medesime modalità si applicano ai collegamenti tra il SIL ed il registro delle imprese delle camere di commercio secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 (16). 6. Le attività di progettazione, sviluppo e gestione del SIL sono esercitate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (17). 7. Sono attribuite alle regioni le attività di conduzione e di manutenzione degli impianti tecnologici delle unità operative regionali e locali. Fatte salve l'omogeneità, l'interconnessione e la fruibilità da parte del livello nazionale del SIL, le regioni e gli enti locali possono provvedere allo sviluppo autonomo di parti del sistema. La gestione e l'implementazione del SIL da parte delle regioni e degli enti locali sono 262 disciplinate con apposita convenzione tra i medesimi soggetti e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, previo parere dell'organo tecnico di cui al comma 8. 8. Al fine di preservare l'omogeneità logica e tecnologica del SIL ed al contempo consentire l'autonomia organizzativa e gestionale dei sistemi informativi regionali e locali ad esso collegati, è istituito, nel rispetto di quanto previsto dal citato decreto legislativo n. 281 del 1997 (17), un organo tecnico con compiti di raccordo tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e le amministrazioni locali in materia di SIL. 9. Nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (18), la composizione ed il funzionamento dell'organo tecnico di cui al comma 8 sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 10. Le delibere dell'organo tecnico sono rese esecutive con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed hanno natura obbligatoria e vincolante nei confronti dei destinatari. D.M. 25-03-1998, n. 142 (pubblicato nella G.U. 12-05-1998, n. 108, Serie Generale) Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento. Art. 1. - Finalità 1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, sono promossi tirocini formativi e di orientamento a favore di soggetti che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859. 2. I rapporti che i datori di lavoro privati e pubblici intrattengono con i soggetti da essi ospitati ai sensi del comma 1, non costituiscono rapporti di lavoro. 3. I datori di lavoro possono ospitare tirocinanti in relazione all'attività dell'azienda, nei limiti di seguito indicati: a) aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, un tirocinante; b) con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove, non più di due tirocinanti contemporaneamente; c) con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente. Art. 2. - Modalità di attivazione 1. I tirocini formativi e di orientamento sono promossi, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte dei seguenti soggetti, anche tra loro associati: a) agenzie per l'impiego istituite ai sensi degli articoli 24 e 29 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, sezioni circoscrizionali per l'impiego di cui all'articolo 1 della medesima legge, ovvero strutture, aventi analoghi compiti e funzioni, individuate dalle leggi regionali; b) università e istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici; c) provveditorati agli studi; d) istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale, anche nell'ambito dei piani di studio previsti dal vigente ordinamento; e) centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento nonché centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competente, ovvero accreditati ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196; f) comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti; g) servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione. 2. I tirocini possono essere promossi anche da istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione, fatta salva la possibilità di revoca, della regione. Art. 3. - Garanzie assicurative 1. I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda e rientranti nel progetto formativo e di orientamento. Le regioni possono assumere a proprio carico gli oneri connessi a dette coperture assicurative. 2. Nel caso in cui i soggetti promotori delle iniziative di cui all'art. 1 siano le strutture pubbliche competenti in materia di collocamento e di politica attiva del lavoro, il datore di lavoro che ospita il tirocinante può assumere a proprio carico l'onere economico connesso alla copertura assicurativa INAIL. 263 3. Ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni del lavoro, il premio assicurativo è calcolato sulla base della retribuzione minima annua valevole ai fini del calcolo delle prestazioni INAIL e sulla base del tasso del nove per mille corrispondente alla voce 0720 della tariffa dei premi, approvata con decreto ministeriale del 18 giugno 1988. Art. 4. - Tutorato e modalità esecutive 1. I soggetti promotori garantiscono la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività; i soggetti che ospitano i tirocinanti indicano il responsabile aziendale dell'inserimento dei tirocinanti cui fare riferimento. 2. I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati. Alla convenzione, che può riguardare più tirocini, deve essere allegato un progetto formativo e di orientamento per ciascun tirocinio, contenente: a) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio assicurando, per gli studenti, il raccordo con i percorsi formativi svolti presso le strutture di provenienza; b) i nominativi del tutore incaricato dal soggetto promotore e del responsabile aziendale; c) gli estremi identificativi delle assicurazioni di cui all'articolo 3; d) la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio; e) il settore aziendale di inserimento. 3. L'esperienza può svolgersi in più settori operativi della medesima organizzazione lavorativa. 4. Qualora le esperienze si realizzino presso una pluralità di aziende, le convenzioni possono essere stipulate tra il titolare della struttura che promuove i tirocini e l'associazione di rappresentanza dei datori di lavoro interessati. E' ammessa la stipula di "convenzioni quadro" a livello territoriale fra i soggetti istituzionali competenti a promuovere i tirocini e le associazioni dei datori di lavoro interessate. 5. I modelli di convenzione e di progetto formativo e di orientamento cui fare riferimento sono allegati al presente decreto. Art. 5. - Convenzioni 1. I soggetti promotori sono tenuti a trasmettere copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento alla regione, alla struttura territoriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio in materia di ispezione nonché alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Art. 6. - Valore dei corsi 1. Le attività svolte nel corso dei tirocini di formazione e orientamento, possono avere valore di credito formativo e, ove debitamente certificato dalle strutture promotrici, possono essere riportate nel curriculum dello studente o del lavoratore ai fini dell'erogazione da parte delle strutture pubbliche dei servizi per favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro. Art. 7. - Durata 1. I tirocini formativi e di orientamento hanno durata massima: a) non superiore a quattro mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano studenti che frequentano la scuola secondaria; b) non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano lavoratori inoccupati o disoccupati ivi compresi quelli iscritti alle liste di mobilità; c) non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano allievi degli istituti professionali di Stato, di corsi di formazione professionale, studenti frequentanti attività formative post-diploma o post-laurea, anche nei diciotto mesi successivi al completamento della formazione; d) non superiore a dodici mesi per gli studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione nonché di scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione post-secondari anche non universitari, anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi; e) non superiore a dodici mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano persone svantaggiate ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, con l'esclusione dei soggetti individuati al successivo punto f); f) non superiore a ventiquattro mesi nel caso di soggetti portatori di handicap. 2. Nel computo dei limiti sopra indicati non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civile, nonché dei periodi di astensione obbligatoria per maternità. 3. Le eventuali proroghe del tirocinio sono ammesse entro i limiti massimi di durata indicati nel presente articolo, ferme restando le procedure previste agli articoli 3, 4 e 5. Art. 8. - Estensibilità ai cittadini stranieri 264 1. Le presenti disposizioni sono estese ai cittadini comunitari che effettuino esperienze professionali in Italia, anche nell'ambito di programmi comunitari, in quanto compatibili con la regolamentazione degli stessi, nonché ai cittadini extracomunitari secondo principi di reciprocità e criteri e modalità da definire mediante decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Art. 9. - Procedure di rimborso 1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono stabilite: a) le modalità e i criteri di ammissione delle imprese al rimborso totale o parziale degli oneri finanziari connessi all'attuazione dei progetti di tirocinio previsti dall'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, a favore dei giovani del mezzogiorno presso imprese di regioni del centro e del nord, ivi compresi, nel caso in cui i progetti lo prevedano, quelli relativi alle spese sostenute per il vitto e l'alloggio del giovane. Alle finalità del presente comma si provvede nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo, nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; b) le modalità e i criteri per il rimborso, ai sensi dell'articolo 26, comma 6, della legge n. 196 del 1997, degli oneri sostenuti, a titolo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dai soggetti ospitanti nel caso in cui i soggetti promotori dei tirocini siano le strutture individuate all'articolo 2, comma 1, punto a), del presente decreto; c) le modalità e le condizioni per la computabilità, ai fini della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, dei soggetti portatori di handicap impiegati nei tirocini, purché questi ultimi siano finalizzati all'occupazione e siano oggetto di convenzione ai sensi degli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56. 2. I rimborsi di cui ai punti a) e b) sono previsti prioritariamente per i progetti di tirocinio di orientamento e di formazione definiti all'interno di programmi quadro predisposti dalle regioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale. 3. Resta ferma la possibilità, per le istituzioni scolastiche, di realizzare esperienze di stage e di tirocinio incluse nei piani di studio previste dal vigente regolamento. Art. 10. - Norme abrogate 1. Si intendono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le seguenti norme: i commi 14, 15, 16, 17 e 18, dell'articolo 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il comma 13, dell'articolo 3, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonché l'articolo 15, della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Allegato 1 - CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO - (Schema) (Art. 3, quinto comma, decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale) TRA Il/la ....................................................................... (soggetto promotore) con sede in ... …........................................, codice fiscale ...................................................………................... d'ora in poi denominato «soggetto promotore», rappresentato/a dal sig. .................................................... ........................... nato a .......................................... …..... il ..............................................………….........; E.......................................................................... (denominazione dell'azienda ospitante) con sede legale in ............………… …..........................................................., codice fiscale ….....................................................…........ d'ora in poi denominato «soggetto ospitante», rappresentato/a dal sig. ……… …..............................................................................., nato a ......……........................................................ il ..................................……..............................Premesso che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 96, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.Si conviene quanto segue:Art. 1.Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, la .................................................................................. (riportare la denominazione dell'azienda ospitante) si impegna ad accogliere presso le sue strutture n. .................. soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta di ................................................................................... (riportare la denominazione del soggetto promotore), ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della legge n. 196 del 1997.Art. 2.1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di 265 responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:il nominativo del tirocinante;i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio,gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.Art. 3.1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.Art. 4.1. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento..........................................., (data) ......................................................... (firma per il soggetto promotore) ...................................................................................... (firma per il soggetto ospitante) ........................................................................................ Allegato 2 (su carta intestata del soggetto promotore) PROGETTO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO (rif. Convenzione n. ......... stipulata in data ..................................) Nominativo del tirocinante ................................................................ nato a ............................................................. il ......................................................... residente in .................................................................................................... codice fiscale ........................................................................... Attuale condizione (barrare la casella): Studente scuola secondaria superiore Universitario Frequentante corso post diploma Frequentante corso post laurea Allievo della formazione professionale Disoccupato in mobilità Disoccupato (barrare se trattasi di soggetto portatore di handicap) Azienda ospitante ...................................................................................… ……………..................de/i del tirocinio (stabilimento/reparto/ufficio)..................................................................................................................................... .................................................................................................................................………………… …..................... Tempi di accesso ai locali aziendali..................................................................................................................................................................... .Periodo di tirocinio n. mesi ..........…….... dal ..….................................................. al ....................... …................... Tutore (indicato dal soggetto promotore) ............................................................................................................. Tutore aziendale...............................................................................................................................................…...... Polizze assicurative:•Infortuni sul lavoro INAIL posizione n. ................................•Responsabilità civile posizione n. ................……………....... compagnia .........................…………………………………………......... Obiettivi e modalità del tirocinio .................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................……………………… …................ Facilitazioni previste ................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... 266 ....................………………………………………………………………………………..……………………… …... .................................. Obblighi del tirocinante: seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze; rispettare gli obblighi di riservatezza circa processi produttivi, prodotti od altre notizie relative all'azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio; rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza ………………..................................., (data) .................................................... Firma per presa visione ed accettazione del tirocinante ........................................................................................ Firma per il soggetto promotore … …................................................................................ Firma per l'azienda ....................................................................................... D.Lgs. 31-03-1998, n. 114 (pubblicato nella G.U. 24-04-1998, n. 95, Supplemento ordinario) Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Titolo I Principi generali Art. 1. - Oggetto e finalità 1. Il presente decreto stabilisce i principi e le norme generali sull'esercizio dell'attività commerciale. 2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono a quanto disposto dal presente decreto secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione. 3. La disciplina in materia di commercio persegue le seguenti finalità: a) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci; b) la tutela del consumatore, con particolare riguardo all'informazione, alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento e alla sicurezza dei prodotti; c) l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi; d) il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese; e) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane, insulari. Art. 2. - Libertà di impresa e libera circolazione delle merci 1. L'attività commerciale si fonda sul principio della libertà di iniziativa economica privata ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione ed è esercitata nel rispetto dei principi contenuti nella legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato. Art. 3. - Obbligo di vendita 1. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 1336 del codice civile, il titolare dell'attività commerciale al dettaglio procede alla vendita nel rispetto dell'ordine temporale della richiesta. Art. 4. - Definizioni e ambito di applicazione del decreto 1. Ai fini del presente decreto si intendono: a) per commercio all'ingrosso, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione; b) per commercio al dettaglio, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale; c) per superficie di vendita di un esercizio commerciale, l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi; d) per esercizi di vicinato quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti; 267 e) per medie strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto d) e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti; f) per grandi strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto e); g) per centro commerciale, una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. Ai fini del presente decreto per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti; h) per forme speciali di vendita al dettaglio: 1) la vendita a favore di dipendenti da parte di enti o imprese, pubblici o privati, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole, negli ospedali e nelle strutture militari esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi; 2) la vendita per mezzo di apparecchi automatici; 3) la vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione; 4) la vendita presso il domicilio dei consumatori. 2. Il presente decreto non si applica: a) ai farmacisti e ai direttori di farmacie delle quali i comuni assumono l'impianto e l'esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, e della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici; b) ai titolari di rivendite di generi di monopolio qualora vendano esclusivamente generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, e al relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e successive modificazioni; c) alle associazioni dei produttori ortofrutticoli costituite ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622, e successive modificazioni; d) ai produttori agricoli, singoli o associati, i quali esercitino attività di vendita di prodotti agricoli nei limiti di cui all'articolo 2135 del codice civile, alla legge 25 marzo 1959, n. 125, e successive modificazioni, e alla legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni; e) alle vendite di carburanti nonché degli oli minerali di cui all'articolo 1 del regolamento approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, e successive modificazioni. Per vendita di carburanti si intende la vendita dei prodotti per uso di autotrazione, compresi i lubrificanti, effettuata negli impianti di distribuzione automatica di cui all'articolo 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32; f) agli artigiani iscritti nell'albo di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio; g) ai pescatori e alle cooperative di pescatori, nonché ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione e i prodotti ittici provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari; h) a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico; i) alla vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi dell'articolo 106 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni; l) all'attività di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre di prodotti nei confronti dei visitatori, purché riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni e non duri oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse; m) agli enti pubblici ovvero alle persone giuridiche private alle quali partecipano lo Stato o enti territoriali che vendano pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria o altrui elaborazione, concernenti l'oggetto della loro attività. 3. Resta fermo quanto previsto per l'apertura delle sale cinematografiche dalla legge 4 novembre 1965, e successive modificazioni, nonché dal decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3. Titolo II Requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale Art. 5. - Requisiti di accesso all'attività 1. Ai sensi del presente decreto l'attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai seguenti settori merceologici: alimentare e non alimentare. 2. Non possono esercitare l'attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione: a) coloro che sono stati dichiarati falliti; b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; 268 c) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina; d) coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali; e) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza. 3. L'accertamento delle condizioni di cui al comma 2 è effettuato sulla base delle disposizioni previste dall'articolo 688 del codice di procedura penale, dall'articolo 10 della legge 4 gennaio 1968, n.15, dall'articolo 10-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, e dall'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 4. Il divieto di esercizio dell'attività commerciale, ai sensi del comma 2 del presente articolo, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza. 5. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare, anche se effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali: a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, istituito o riconosciuto dalla regione o dalle province autonome di Trento e di Bolzano; b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari; o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'INPS; c) essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al registro esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 12, comma 2, del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375. 6. In caso di società il possesso di uno dei requisiti di cui al comma 5 è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale. 7. Le regioni stabiliscono le modalità di organizzazione, la durata e le materie del corso professionale di cui al comma 5, lettera a), garantendone l'effettuazione anche tramite rapporti convenzionali con soggetti idonei. A tale fine saranno considerate in via prioritaria le camere di commercio, le organizzazioni imprenditoriali del commercio più rappresentative e gli enti da queste costituiti. 8. Il corso professionale ha per oggetto materie idonee a garantire l'apprendimento delle disposizioni relative alla salute, alla sicurezza e all'informazione del consumatore. Prevede altresì materie che hanno riguardo agli aspetti relativi alla conservazione, manipolazione e trasformazione degli alimenti, sia freschi che conservati. 9. Le regioni stabiliscono le modalità di organizzazione, la durata e le materie, con particolare riferimento alle normative relative all'ambiente, alla sicurezza e alla tutela e informazione dei consumatori, oggetto di corsi di aggiornamento finalizzati ad elevare il livello professionale o riqualificare gli operatori in attività. Possono altresì prevedere forme di incentivazione per la partecipazione ai corsi dei titolari delle piccole e medie imprese del settore commerciale. 10. Le regioni garantiscono l'inserimento delle azioni formative di cui ai commi 7 e 9 nell'ambito dei propri programmi di formazione professionale. 11. L'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti ortofrutticoli, carnei ed ittici, è subordinato al possesso dei requisiti del presente articolo. L'albo istituito dall'articolo 3 della legge 25 marzo 1959, n. 125, è soppresso. Titolo III Esercizio dell'attività di vendita al dettaglio sulle aree private in sede fissa Art. 6. - Programmazione della rete distributiva 1. Le regioni, entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto definiscono gli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali, perseguendo i seguenti obiettivi: a) favorire la realizzazione di una rete distributiva che, in collegamento con le altre funzioni di servizio, assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore; b) assicurare, nell'indicare gli obiettivi di presenza e di sviluppo delle grandi strutture di vendita, il rispetto del principio della libera concorrenza, favorendo l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive; c) rendere compatibile l'impatto territoriale e ambientale degli insediamenti commerciali con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento e valorizzare la funzione commerciale al fine 269 della riqualificazione del tessuto urbano, in particolare per quanto riguarda i quartieri urbani degradati al fine di ricostituire un ambiente idoneo allo sviluppo del commercio; d) salvaguardare e riqualificare i centri storici anche attraverso il mantenimento delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti e il rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale; e) salvaguardare e riqualificare la rete distributiva nelle zone di montagna, rurali ed insulari anche attraverso la creazione di servizi commerciali polifunzionali e al fine di favorire il mantenimento e la ricostituzione del tessuto commerciale; f) favorire gli insediamenti commerciali destinati al recupero delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali reali e con facoltà di prevedere a tale fine forme di incentivazione; g) assicurare, avvalendosi dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, un sistema coordinato di monitoraggio riferito all'entità e all'efficienza della rete distributiva, attraverso la costituzione di appositi osservatori, ai quali partecipano anche i rappresentanti degli enti locali, delle organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti coordinati da un Osservatorio nazionale costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 2. Le regioni, entro il termine di cui al comma 1, fissano i criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale, affinché gli strumenti urbanistici comunali individuino: a) le aree da destinare agli insediamenti commerciali ed, in particolare, quelle nelle quali consentire gli insediamenti di medie e grandi strutture di vendita al dettaglio; b) i limiti ai quali sono sottoposti gli insediamenti commerciali in relazione alla tutela dei beni artistici, culturali e ambientali, nonché dell'arredo urbano, ai quali sono sottoposte le imprese commerciali nei centri storici e nelle località di particolare interesse artistico e naturale; c) i vincoli di natura urbanistica ed in particolare quelli inerenti la disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico e le quantità minime di spazi per parcheggi, relativi alle diverse strutture di vendita; d) la correlazione dei procedimenti di rilascio della concessione o autorizzazione edilizia inerenti l'immobile o il complesso di immobili e dell'autorizzazione all'apertura di una media o grande struttura di vendita, eventualmente prevedendone la contestualità. 3. Le regioni, nel definire gli indirizzi generali di cui al comma 1, tengono conto principalmente delle caratteristiche dei seguenti ambiti territoriali: a) le aree metropolitane omogenee, al fine di pervenire ad una programmazione integrata tra centro e realtà periferiche; b) le aree sovracomunali configurabili come un unico bacino di utenza, per le quali devono essere individuati criteri di sviluppo omogenei; c) i centri storici, al fine di salvaguardare e qualificare la presenza delle attività commerciali e artigianali in grado di svolgere un servizio di vicinato, di tutelare gli esercizi aventi valore storico e artistico ed evitare il processo di espulsione delle attività commerciali e artigianali; d) i centri di minore consistenza demografica al fine di svilupparne il tessuto economico-sociale anche attraverso il miglioramento delle reti infrastrutturali ed in particolare dei collegamenti viari. 4. Per l'emanazione degli indirizzi e dei criteri di cui al presente articolo, le regioni acquisiscono il parere obbligatorio delle rappresentanze degli enti locali e procedono, altresì, alla consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio. 5. Le regioni stabiliscono il termine, non superiore a centottanta giorni, entro il quale i comuni sono tenuti ad adeguare gli strumenti urbanistici generali e attuativi e i regolamenti di polizia locale alle disposizioni di cui al presente articolo. 6. In caso di inerzia da parte del comune, le regioni provvedono in via sostitutiva adottando le norme necessarie, che restano in vigore fino alla emanazione delle norme comunali. Art. 7. - Esercizi di vicinato 1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie fino ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), di un esercizio di vicinato sono soggetti a previa comunicazione al comune competente per territorio e possono essere effettuati decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. 2. Nella comunicazione di cui al comma 1 il soggetto interessato dichiara: a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5; b) di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d'uso; c) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio; d) l'esito della eventuale valutazione in caso di applicazione della disposizione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c). 3. Fermi restando i requisiti igienico-sanitari, negli esercizi di vicinato autorizzati alla vendita dei prodotti di cui all'articolo 4 della legge 25 marzo 1997, n. 77, è consentito il consumo immediato dei medesimi a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione e le attrezzature ad esso direttamente finalizzati. 270 Art. 8. - Medie strutture di vendita 1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie fino ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), di una media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio, anche in relazione agli obiettivi di cui all'articolo 6, comma 1. 2. Nella domanda l'interessato dichiara: a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5; b) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio; c) le eventuali comunicazioni di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, del presente decreto. 3. Il comune, sulla base delle disposizioni regionali e degli obiettivi indicati all'articolo 6, sentite le organizzazioni di tutela dei consumatori e le organizzazioni imprenditoriali del commercio, adotta i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1. 4. Il comune adotta le norme sul procedimento concernente le domande relative alle medie strutture di vendita; stabilisce il termine, comunque non superiore ai novanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche. Art. 9. - Grandi strutture di vendita 1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di una grande struttura di vendita, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio. 2. Nella domanda l'interessato dichiara: a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5; b) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio; c) le eventuali comunicazioni di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, del presente decreto. 3. La domanda di rilascio dell'autorizzazione è esaminata da una conferenza di servizi indetta dal comune, salvo quanto diversamente stabilito nelle disposizioni di cui al comma 5, entro sessanta giorni dal ricevimento, composta da tre membri, rappresentanti rispettivamente la regione, la provincia e il comune medesimo, che decide in base alla conformità dell'insediamento ai criteri di programmazione di cui all'articolo 6. Le deliberazioni della conferenza sono adottate a maggioranza dei componenti entro novanta giorni dalla convocazione; il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere favorevole del rappresentante della regione. 4. Alle riunioni della conferenza di servizi, svolte in seduta pubblica, partecipano a titolo consultivo i rappresentanti dei comuni contermini, delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio più rappresentative in relazione al bacino d'utenza dell'insediamento interessato. Ove il bacino d'utenza riguardi anche parte del territorio di altra regione confinante, la conferenza dei servizi ne informa la medesima e ne richiede il parere non vincolante ai fini del rilascio della autorizzazione. 5. La regione adotta le norme sul procedimento concernente le domande relative alle grandi strutture di vendita; stabilisce il termine comunque non superiore a centoventi giorni dalla data di convocazione della conferenza di servizi di cui al comma 3 entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche. Art. 10. - Disposizioni particolari 1. La regione prevede disposizioni per favorire lo sviluppo della rete commerciale nelle aree montane, rurali e insulari, per riqualificare la rete distributiva e rivitalizzare il tessuto economico sociale e culturale nei centri storici, nonché per consentire una equilibrata e graduale evoluzione delle imprese esistenti nelle aree urbane durante la fase di prima applicazione del nuovo regime amministrativo. In particolare, prevede: a) per i comuni, le frazioni e le altre aree con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, nonché nelle zone montane e insulari, la facoltà di svolgere congiuntamente in un solo esercizio, oltre all'attività commerciale, altri servizi di particolare interesse per la collettività, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati. Per queste aree le regioni possono prevedere l'esenzione di tali attività da tributi regionali; per tali esercizi gli enti locali possono stabilire particolari agevolazioni, fino alla esenzione, per i tributi di loro competenza; b) per centri storici, aree o edifici aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale, l'attribuzione di maggiori poteri ai comuni relativamente alla localizzazione e alla apertura degli esercizi di vendita, in particolare al fine di rendere compatibili i servizi commerciali con le funzioni territoriali in ordine alla viabilità, alla mobilità dei consumatori e all'arredo urbano, utilizzando anche specifiche misure di agevolazione tributaria e di sostegno finanziario; c) per le aree di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 6, comma 3, l'indicazione dei criteri in base ai quali i comuni, per un periodo non superiore a due anni, possono sospendere o inibire gli effetti della comunicazione all'apertura degli esercizi di vicinato sulla base di specifica valutazione circa l'impatto del nuovo esercizio sull'apparato distributivo e sul tessuto urbano ed in relazione a programmi di qualificazione della rete commerciale finalizzati alla realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati alle esigenze dei consumatori. 271 2. La regione stabilisce criteri e modalità ai fini del riconoscimento della priorità alle domande di rilascio di autorizzazione all'apertura di una media o grande struttura di vendita che prevedono la concentrazione di preesistenti medie o grandi strutture e l'assunzione dell'impegno di reimpiego del personale dipendente, ovvero, qualora trattasi di esercizi appartenenti al settore non alimentare, alle domande di chi ha frequentato un corso di formazione professionale per il commercio o risulta in possesso di adeguata qualificazione. Il rilascio della nuova autorizzazione comporta la revoca di quelle relative alle strutture preesistenti, prese in considerazione ai fini della predetta priorità. 3. La regione stabilisce altresì i casi in cui l'autorizzazione all'apertura di una media struttura di vendita e all'ampliamento della superficie di una media o di una grande struttura di vendita è dovuta a seguito di concentrazione o accorpamento di esercizi autorizzati ai sensi dell'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, per la vendita di generi di largo e generale consumo. Il rilascio dell'autorizzazione comporta la revoca dei titoli autorizzatori relativi ai preesistenti esercizi. Nell'applicazione della presente disposizione la regione tiene conto anche della condizione relativa al reimpiego del personale degli esercizi concentrati o accorpati. 4. La regione può individuare le zone del proprio territorio alle quali applicare i limiti massimi di superficie di vendita di cui all'articolo 4, lettere d) ed e), in base alle caratteristiche socio-economiche, anche in deroga al criterio della consistenza demografica. 5. Ai fini della realizzazione del sistema di monitoraggio previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera g), la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, definisce i contenuti di una modulistica univoca da utilizzare per le comunicazioni e le autorizzazioni di cui al presente decreto. Per lo stesso scopo i dati relativi al settore merceologico e alla superficie e all'ubicazione degli esercizi di vendita sono denunciati all'ufficio del registro delle imprese, che li iscrive nel repertorio delle notizie economiche e amministrative. Tali dati sono messi a disposizione degli osservatori regionali e nazionale di cui al predetto articolo 6. Titolo IV Orari di vendita Art. 11. - Orario di apertura e di chiusura 1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e dei criteri emanati dai comuni, sentite le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, in esecuzione di quanto disposto dall'articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142. 2. Fatto salvo quanto disposto al comma 4, gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore sette alle ore ventidue. Nel rispetto di tali limiti l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite delle tredici ore giornaliere. 3. L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione. 4. Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura domenicale e festiva dell'esercizio e, nei casi stabiliti dai comuni, sentite le organizzazioni di cui al comma 1, la mezza giornata di chiusura infrasettimanale. 5. Il comune, sentite le organizzazioni di cui al comma 1, individua i giorni e le zone del territorio nei quali gli esercenti possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva. Detti giorni comprendono comunque quelli del mese di dicembre, nonché ulteriori otto domeniche o festività nel corso degli altri mesi dell'anno. Art. 12. - Comuni ad economia prevalentemente turistica e città d'arte 1. Nei comuni ad economia prevalentemente turistica, nelle città d'arte o nelle zone del territorio dei medesimi, gli esercenti determinano liberamente gli orari di apertura e di chiusura e possono derogare dall'obbligo di cui all'articolo 11, comma 4. 2. Al fine di assicurare all'utenza, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso turistico, idonei livelli di servizio e di informazione, le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori dipendenti, possono definire accordi da sottoporre al sindaco per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142. 3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche su proposta dei comuni interessati e sentite le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori dipendenti, le regioni individuano i comuni ad economia prevalentemente turistica, le città d'arte o le zone del territorio dei medesimi e i periodi di maggiore afflusso turistico nei quali gli esercenti possono esercitare la facoltà di cui al comma 1. Art. 13. - Disposizioni speciali 1. Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle seguenti tipologie di attività: le rivendite di generi di monopolio; gli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri; gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali; alle rivendite di giornali; le gelaterie e gastronomie; le rosticcerie e le pasticcerie; gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri 272 magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, nonché le stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva e prevalente, e le sale cinematografiche. 2. Gli esercizi del settore alimentare devono garantire l'apertura al pubblico in caso di più di due festività consecutive. Il sindaco definisce le modalità per adempiere all'obbligo di cui al presente comma. 3. I comuni possono autorizzare, in base alle esigenze dell'utenza e alle peculiari caratteristiche del territorio, l'esercizio dell'attività di vendita in orario notturno esclusivamente per un limitato numero di esercizi di vicinato. Titolo V Offerta di vendita Art. 14. - Pubblicità dei prezzi 1. I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo. 2. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello. Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico. 3. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico, sono esclusi dall'applicazione del comma 2. 4. Restano salve le disposizioni vigenti circa l'obbligo dell'indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura. Art. 15. - Vendite straordinarie 1. Per vendite straordinarie si intendono le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione e le vendite promozionali nelle quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti. 2. Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente dettagliante al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci, a seguito di: cessazione dell'attività commerciale, cessione dell'azienda, trasferimento dell'azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo dei locali e possono essere effettuate in qualunque momento dell'anno, previa comunicazione al comune dei dati e degli elementi comprovanti tali fatti. 3. Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo. 4. Le vendite promozionali sono effettuate dall'esercente dettagliante per tutti o una parte dei prodotti merceologici e per periodi di tempo limitato. 5. Nelle vendite disciplinate dal presente articolo lo sconto o il ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto. 6. Le regioni, sentiti i rappresentanti degli enti locali, le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio, disciplinano le modalità di svolgimento, la pubblicità anche ai fini di una corretta informazione del consumatore, i periodi e la durata delle vendite di liquidazione e delle vendite di fine stagione. 7. Per vendita sottocosto si intende la vendita al pubblico di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell'imposta sul valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purché documentati. 8. Ai fini della disciplina delle vendite sottocosto il Governo si avvale della facoltà prevista dall'articolo 20, comma 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Per gli aspetti sanzionatori, fermo restando quanto disposto dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 2 e 3. 9. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato promuove la sottoscrizione di codici di autoregolamentazione delle vendite di cui al comma 7 tra le organizzazioni rappresentative delle imprese produttrici e distributive. Titolo VI Forme speciali di vendita al dettaglio Art. 16. - Spacci interni 1. La vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi è soggetta ad apposita comunicazione al comune competente per territorio e deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico, che non abbiano accesso dalla pubblica via. 2. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1. 3. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 della persona preposta alla gestione dello spaccio, il rispetto delle norme in materia di idoneità dei locali, il settore merceologico, l'ubicazione e la superficie di vendita. 273 Art. 17. - Apparecchi automatici 1. La vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici è soggetta ad apposita comunicazione al comune competente per territorio. 2. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1. 3. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, il settore merceologico e l'ubicazione, nonché, se l'apparecchio automatico viene installato sulle aree pubbliche, l'osservanza delle norme sull'occupazione del suolo pubblico. 4. La vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, è soggetta alle medesime disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio di vendita. Art. 18 - Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione 1. La vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione è soggetta a previa comunicazione al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. 2. E' vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta. E' consentito l'invio di campioni di prodotti o di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore. 3. Nella comunicazione di cui al comma 1 deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 e il settore merceologico. 4. Nei casi in cui le operazioni di vendita sono effettuate tramite televisione, l'emittente televisiva deve accertare, prima di metterle in onda, che il titolare dell'attività è in possesso dei requisiti prescritti dal presente decreto per l'esercizio della vendita al dettaglio. Durante la trasmissione debbono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della partita IVA. Agli organi di vigilanza è consentito il libero accesso al locale indicato come sede del venditore. 5. Le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione sono vietate. 6. Chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi deve essere in possesso della licenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. 7. Alle vendite di cui al presente articolo si applicano altresì le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali. Art. 19. - Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori 1. La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori, è soggetta a previa comunicazione al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale. 2. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1. 3. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 e il settore merceologico. 4. Il soggetto di cui al comma 1, che intende avvalersi per l'esercizio dell'attività di incaricati, ne comunica l'elenco all'autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha la residenza o la sede legale e risponde agli effetti civili dell'attività dei medesimi. Gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2. 5. L'impresa di cui al comma 1 rilascia un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate, che deve ritirare non appena esse perdano i requisiti richiesti dall'articolo 5, comma 2. 6. Il tesserino di riconoscimento di cui al comma 5 deve essere numerato e aggiornato annualmente, deve contenere le generalità e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonché del nome del responsabile dell'impresa stessa, e la firma di quest'ultimo e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita. 7. Le disposizioni concernenti gli incaricati si applicano anche nel caso di operazioni di vendita a domicilio del consumatore effettuate dal commerciante sulle aree pubbliche in forma itinerante. 8. Il tesserino di riconoscimento di cui ai commi 5 e 6 è obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua personalmente le operazioni disciplinate dal presente articolo. 9. Alle vendite di cui al presente articolo si applica altresì la disposizione dell'articolo 18, comma 7. Art. 20. - Propaganda a fini commerciali 1. L'esibizione o illustrazione di cataloghi e l'effettuazione di qualsiasi altra forma di propaganda commerciale presso il domicilio del consumatore o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, studio, cura o svago, sono sottoposte alle disposizioni sugli incaricati e sul tesserino di riconoscimento di cui all'articolo 19, commi 4, 5, 6 e 8. Art. 21. - Commercio elettronico 1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato promuove l'introduzione e l'uso del commercio elettronico con azioni volte a: 274 a) sostenere una crescita equilibrata del mercato elettronico; b) tutelare gli interessi dei consumatori; c) promuovere lo sviluppo di campagne di informazione ed apprendimento per operatori del settore ed operatori del servizio; d) predisporre azioni specifiche finalizzate a migliorare la competitività globale delle imprese, con particolare riferimento alle piccole e alle medie, attraverso l'utilizzo del commercio elettronico; e) favorire l'uso di strumenti e tecniche di gestione di qualità volte a garantire l'affidabilità degli operatori e ad accrescere la fiducia del consumatore; f) garantire la partecipazione italiana al processo di cooperazione e negoziazione europea ed internazionale per lo sviluppo del commercio elettronico. 2. Per le azioni di cui al comma 1 il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può stipulare convenzioni e accordi di programma con soggetti pubblici o privati interessati, nonché con associazioni rappresentative delle imprese e dei consumatori. Titolo VII Sanzioni Art. 22. - Sanzioni e revoca 1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 16, 17, 18 e 19 del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 30.000.000. 2. In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può inoltre disporre la sospensione della attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione. 3. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, 14, 15 e 26, comma 5, del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 6.000.000. 4. L'autorizzazione all'apertura è revocata qualora il titolare: a) non inizia l'attività di una media struttura di vendita entro un anno dalla data del rilascio o entro due anni se trattasi di una grande struttura di vendita, salvo proroga in caso di comprovata necessità; b) sospende l'attività per un periodo superiore ad un anno; c) non risulta più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2; d) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la sospensione dell'attività disposta ai sensi del comma 2. 5. Il sindaco ordina la chiusura di un esercizio di vicinato qualora il titolare: a) sospende l'attività per un periodo superiore ad un anno; b) non risulta più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2; c) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la sospensione dell'attività disposta ai sensi del comma 2. 6. In caso di svolgimento abusivo dell'attività il sindaco ordina la chiusura immediata dell'esercizio di vendita. 7. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il sindaco del comune nel quale hanno avuto luogo. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento. Titolo VIII Organismi associativi Art. 23. - Centri di assistenza tecnica 1. Al fine di sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva possono essere istituiti centri di assistenza alle imprese costituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore a livello provinciale e da altri soggetti interessati. I centri sono autorizzati dalla regione all'esercizio delle attività previste nello statuto con modalità da definirsi con apposito provvedimento e sono finanziabili con il fondo di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266. 2. I centri svolgono, a favore delle imprese, attività di assistenza tecnica e di formazione e aggiornamento in materia di innovazione tecnologica e organizzativa, gestione economica e finanziaria di impresa, accesso ai finanziamenti anche comunitari, sicurezza e tutela dei consumatori, tutela dell'ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro e altre materie eventualmente previste dallo statuto di cui al comma 1, nonché attività finalizzate alla certificazione di qualità degli esercizi commerciali. 3. Le amministrazioni pubbliche possono avvalersi dei centri medesimi allo scopo di facilitare il rapporto tra amministrazioni pubbliche e imprese utenti. Art. 24. - Interventi per i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi 1. I consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, e successive modifiche, possono costituire società finanziarie aventi per finalità lo sviluppo delle imprese operanti nel commercio, nel turismo e nei servizi. 275 2. I requisiti delle società finanziarie, richiesti per l'esercizio delle attività di cui al presente articolo, sono i seguenti: a) siano ispirate ai principi di mutualità, richiamati espressamente e inderogabilmente nei rispettivi statuti; b) siano costituite da almeno 30 consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi di cui al comma 1, distribuiti sull'intero territorio nazionale; c) siano iscritte all'apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in conformità al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 3. Le organizzazioni nazionali di rappresentanza del commercio, del turismo e dei servizi, per le finalità di cui al presente articolo, possono promuovere società finanziarie che abbiano i requisiti nel medesimo previsti. 4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre il finanziamento delle società finanziarie per le attività destinate: a) all'incremento di fondi di garanzia interconsortili gestiti dalle società finanziarie di cui al comma 1 e destinati alla prestazione di controgaranzie a favore dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva fidi partecipanti; b) alla promozione di interventi necessari al miglioramento dell'efficienza ed efficacia operativa dei soggetti costituenti; c) alla promozione di interventi destinati a favorire le fusioni tra consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi. c-bis) alla realizzazione di servizi di progettazione e assistenza tecnica agli operatori del settore anche mediante la costituzione di società partecipate dalle società finanziarie previste dal comma 1 [1] 5. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, sono fissati i criteri e le modalità per gli interventi di cui al comma 4. 6. Gli interventi previsti dal presente articolo, nel limite di 80 miliardi di lire per l'anno 1998, sono posti a carico delle risorse disponibili, per gli interventi di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, nell'apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104. A tal fine il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato a trasferire la somma suddetta ad apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Note: 1 Lettera aggiunta dall'art. 54, comma 3, L. 23 dicembre 1998, n. 448, a decorrere dal 1° gennaio 1999. Art. 25 – 26 (omissis) Titolo X Commercio al dettaglio su aree pubbliche Art. 27. - Definizioni 1. Ai fini del presente titolo si intendono: a) per commercio sulle aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte; b) per aree pubbliche, le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico; c) per posteggio, la parte di area pubblica o di area privata della quale il comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale; d) per mercato, l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi; e) per fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività; f) per presenze in un mercato, il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività; g) per presenze effettive in una fiera, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera. Art. 28. - Esercizio dell'attività 1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto: a) su posteggi dati in concessione per dieci anni; b) su qualsiasi area purché in forma itinerante. 276 2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti. 3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal sindaco del comune sede del posteggio ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale. 4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal comune nel quale il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale. L'autorizzazione di cui al presente comma abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago. 5. Nella domanda l'interessato dichiara: a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5; b) il settore o i settori merceologici e, qualora non intenda esercitare in forma itinerante esclusiva, il posteggio del quale chiede la concessione. 6. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività sulle aree pubbliche abilita alla partecipazione alle fiere che si svolgono sia nell'ambito della regione cui appartiene il comune che l'ha rilasciata, sia nell'ambito delle altre regioni del territorio nazionale. 7. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio. 8. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico sanitarie. Le modalità di vendita e i requisiti delle attrezzature sono stabiliti dal Ministero della sanità con apposita ordinanza [1]. 9. L'esercizio del commercio disciplinato dal presente articolo nelle aree demaniali marittime è soggetto al nulla osta da parte delle competenti autorità marittime che stabiliscono modalità e condizioni per l'accesso alle aree predette. 10. Senza permesso del soggetto proprietario o gestore è vietato il commercio sulle aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade. 11. I posteggi, temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione in un mercato, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio sulle aree pubbliche, che vantino il più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi. 12. Le regioni, entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto, emanano le norme relative alle modalità di esercizio del commercio di cui al presente articolo, i criteri e le procedure per il rilascio, la revoca e la sospensione nei casi di cui all'articolo 29, nonché la reintestazione dell'autorizzazione in caso di cessione dell'attività per atto tra vivi o in caso di morte e i criteri per l'assegnazione dei posteggi. Le regioni determinano altresì gli indirizzi in materia di orari ferma restando la competenza in capo al sindaco a fissare i medesimi. 13. Le regioni, al fine di assicurare il servizio più idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori ed un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione, stabiliscono, altresì, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del presente decreto, della densità della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante, i criteri generali ai quali i comuni si devono attenere per la determinazione delle aree e del numero dei posteggi da destinare allo svolgimento dell'attività, per l'istituzione, la soppressione o lo spostamento dei mercati che si svolgono quotidianamente o a cadenza diversa, nonché per l'istituzione di mercati destinati a merceologie esclusive. Stabiliscono, altresì, le caratteristiche tipologiche delle fiere, nonché le modalità di partecipazione alle medesime prevedendo in ogni caso il criterio della priorità nell'assegnazione dei posteggi fondato sul più alto numero di presenze effettive. 14. Le regioni, nell'ambito del loro ordinamento, provvedono all'emanazione delle disposizioni previste dal presente articolo acquisendo il parere obbligatorio dei rappresentanti degli enti locali e prevedendo forme di consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio. 15. Il comune, sulla base delle disposizioni emanate dalla regione stabilisce l'ampiezza complessiva delle aree da destinare all'esercizio dell'attività, nonché le modalità di assegnazione dei posteggi, la loro superficie e i criteri di assegnazione delle aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti. Al fine di garantire il miglior servizio da rendere ai consumatori i comuni possono determinare le tipologie merceologiche dei posteggi nei mercati e nelle fiere. 16. Nella deliberazione di cui al comma 15 vengono individuate altresì le aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del commercio di cui al presente articolo è vietato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle aree predette. Possono essere stabiliti divieti e limitazioni all'esercizio anche per motivi di viabilità, di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse. Vengono altresì deliberate le norme procedurali per la presentazione e l'istruttoria delle domande di rilascio, il termine, comunque non superiore a novanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche. 277 17. Al fine di valorizzare e salvaguardare il servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane ed insulari, le regioni e i comuni possono stabilire particolari agevolazioni, fino all'esenzione, per i tributi e le altre entrate di rispettiva competenza per le attività effettuate su posteggi posti in comuni e frazioni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e nelle zone periferiche delle aree metropolitane e degli altri centri di minori dimensioni. 18. In caso di inerzia da parte del comune, le regioni provvedono in via sostitutiva, adottando le norme necessarie, che restano in vigore fino all'emanazione delle norme comunali. Note: 1 Sui requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche, vedi l'ordinanza 2 marzo 2000. Art. 29 – 30 – 31 (omissis) D.M. 08-04-1998 – (pubblicato nella G.U. 14-05-1998, n. 110, Serie Generale) Disposizioni concernenti i contenuti formativi delle attività di formazione degli apprendisti Art. 1. 1. I contenuti delle attività formative per apprendisti esterne all'azienda di cui all'art. 16, secondo comma, della legge 24 giugno 1997, n. 196, e le competenze da conseguire mediante l'esperienza di lavoro sono definiti, per ciascuna figura professionale o gruppi di figure professionali, con riferimento ai diversi settori produttivi, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere della Conferenza Stato-regioni. 2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati, con l'assistenza tecnica dell'ISFOL e con la partecipazione delle regioni, entro sei mesi dalla data del presente decreto, sulla base degli accordi tra i rappresentanti delle organizzazioni nazionali datoriali e sindacali di categoria aderenti alle confederazioni comparativamente più rappresentative. Art. 2. 1. Le attività formative per apprendisti sono strutturate in forma modulare. I contenuti della formazione esterna all'azienda, tra loro connessi e complementari e finalizzati alla comprensione dei processi lavorativi, sono articolati come segue: a) contenuti a carattere trasversale, riguardanti il recupero eventuale di conoscenze linguistico-matematiche, i comportamenti relazionali, le conoscenze organizzative e gestionali e le conoscenze economiche (di sistema, di settore ed aziendali); in questo contesto una parte dell'attività formativa dovrà essere riservata anche alla disciplina del rapporto di lavoro, all'organizzazione del lavoro, alle misure collettive di prevenzione ed ai modelli operativi per la tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro; b) contenuti a carattere professionalizzante di tipo tecnico-scientifico ed operativo differenziati in funzione delle singole figure professionali; in questo ambito saranno sviluppati anche i temi della sicurezza sul lavoro e dei mezzi di protezione individuali, propri della figura professionale in esame. 2. Ai contenuti di cui al punto a) non potrà essere destinato un numero di ore inferiore al trentacinque per cento del monte di ore destinato alla formazione esterna. La formazione sui contenuti di carattere scientifico, economico, e trasversale dovrà essere svolta nelle strutture regionali di formazione professionale ed anche nelle strutture scolastiche, accreditate ai sensi dell'art. 17 comma 1, lettera c), della legge 24 giugno 1997, n. 196. Specificazione dei contenuti, durata dei moduli e modalità di svolgimento possono essere definiti dalla contrattazione collettiva. 3. La formazione esterna all'azienda, purché debitamente certificata ai sensi del successivo art. 5, ha valore di credito formativo nell'ambito del sistema formativo integrato, anche in vista di eventuali iniziative formative di completamento dell'obbligo, ed è evidenziata nel curriculum del lavoratore. Qualora vi sia interruzione del rapporto di apprendistato prima della scadenza prevista, le conoscenze acquisite potranno essere certificate come crediti formativi. Art. 3. 1. In caso di riassunzione presso altro datore di lavoro in qualità di apprendisti per lo stesso profilo professionale, coloro che abbiano già svolto le attività formative indicate al punto a) del primo comma dell'articolo precedente sono esentati dalla frequenza dei moduli formativi già completati, purché siano in grado di dimostrare l'avvenuta partecipazione ai corsi. 2. Per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere gli accordi tra le parti sociali definiscono nello specifico i casi di impegno formativo ridotto, i relativi contenuti formativi e le durate dell'apprendistato. Art. 4. 1. Le imprese che hanno nel proprio organico apprendisti indicano alla regione la persona che svolge funzioni di tutore, al fine di assicurare il necessario raccordo tra l'apprendimento sul lavoro e la formazione esterna. 2. Nelle imprese con meno di quindici dipendenti e, comunque, nelle imprese artigiane la funzione di tutore può essere ricoperta anche dal titolare dell'impresa. 278 3. I decreti di cui all'art. 1, tenuto conto delle proposte concordate tra le parti sociali, determinano le esperienze professionali richieste per lo svolgimento delle funzioni di tutore e gli eventuali momenti formativi per l'acquisizione delle medesime, salva la fattispecie di cui al comma 2. 4. Le imprese che abbiano alle proprie dipendenze apprendisti debbono conservare per cinque anni la documentazione relativa all'attività formativa svolta. Art. 5. 1. Al termine del periodo di apprendistato il datore di lavoro attesta le competenze professionali acquisite dal lavoratore, dandone comunicazione alla struttura territoriale pubblica competente in materia di servizi all'impiego. Copia dell'attestato è consegnato al lavoratore. 2. La regione regolamenta le modalità di certificazione dei risultati dell'attività formativa svolta, secondo quanto previsto dall'art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196; 3. Le regioni possono predisporre, anche con il concorso degli enti bilaterali, iniziative per la effettuazione di bilanci di competenze professionali dei lavoratori di cui al presente decreto. Art. 6. 1. Al fine di promuovere iniziative di formazione professionale per apprendisti, coerenti con le finalità del presente decreto, sono avviate sperimentazioni sulla base degli accordi collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali aderenti alle confederazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale attivando il cofinanziamento comunitario nei limiti delle disponibilità esistenti, fermo restando quanto previsto in materia di ag