Revisione negli Enti Locali
Relazione dei Revisori al Bilancio di Previsione
2009
Venerdì 20 febbraio 2009
dalle ore 15.30 alle ore 19.30
Ordine dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili di Matera
Sala Convegni "Dott. G. Di Franco"
Via Tortorella n.3- 75100 Matera
Relatori:
Dott. Giuseppe Munafò
Componente della commissione Revisione Enti Locali del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili e Presidente della Commissione Aziende Pubbliche ODCEC di Milano.
Dott.ssa Chiara Franchi
Responsabile area finanziaria del comune di Motta Visconti
Ordinamento
Finanziario e contabile
La struttura
contabile,è molto
diversa rispetto a
quanto accade in
un’impresa…
LA CONTABILITA’ FINANZIARIA
2
PRINCIPI E POSTULATI
CONTABILI
3
Principi in materia di contabilità
Principi in
materia
di
Contabilità
(art. 151 Tuel)
• Il Bilancio di Previsione deve essere
approvato entro il 31 dicembre di
ogni anno
• Il Bilancio è corredato di una
relazione previsionale e
programmatica e di un bilancio
pluriennale ed è redatto per
programmi, servizi ed interventi
• I documenti dei responsabili dei
servizi comportano impegni di spesa
• I risultati di gestione sono rilevati
anche mediante contabilità
economica e dimostrati nel
rendiconto comprendente il conto del
bilancio e il conto del patrimonio
• Il rendiconto è approvato dal
Consiglio Comunale entro il 30
giugno di ogni anno
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CARATTERISTICHE FONDAMENTALI DELLA
CONTABILITÀ DELL’ENTE LOCALE
• prevale l’aspetto previsionale
• prevale il controllo dell’equilibrio finanziario
• si affiancano due sistemi contabili: uno di tipo
finanziario ed uno di tipo
economico/patrimoniale
• il sistema contabile ha il compito di tradurre in
valore le politiche adottate e controllarne
l’attuazione
• la contabilità finanziaria ha carattere
autorizzativo
5
La Contabilità Finanziaria
La funzione tipica della contabilità finanziaria è quella di rilevare
e consentire il controllo degli equilibri fra le entrate e le spese
A) I principi che regolano la contabilità finanziaria:
1) una previsione annuale e pluriennale autorizzatoria in pareggio;
2) una gestione che vigila sul mantenimento del pareggio;
3) un risultato finale che dimostri lo scostamento dell’equilibrio.
B) Le regole di contabilizzazione volte a garantire l’equilibrio parziale
all’interno dell’equilibrio generale:
1) la copertura di spese correnti con entrate correnti;
2) l’equilibrio fra le entrate e le spese di natura eccezionale;
3) l’equilibrio delle entrate a destinazione specifica e vincolata ;
4) l’equilibrio tra risorse destinate ad investimenti Titoli IV e V
dell’entrata ed il Titolo II della spesa;
5) I limiti all’indebitamento e all’utilizzo dell’avanzo di
amministrazione.
6
Contabilità finanziaria:
Equilibri di bilancio
• Equilibrio di parte corrente:
Entrate correnti (titoli I+II+III) = Spese correnti + quote di
prestiti in scadenza
• Pareggio finanziario:
Entrate di competenza = spese di competenza
• Equivalenza dei servizi per c/terzi
• Equilibrio Fonti/impieghi:
A ogni spesa in c/capitale devono corrispondere uno o più
stanziamenti di entrata indicanti le relative fonti di
finanziamento
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Competenza finanziaria e competenza
economica
• In base al principio della competenza finanziaria le entrate e
le spese sono imputate all’anno in cui si forma il diritto a
riscuotere somme e si costituisce idoneo titolo giuridico per
vincolare l’ente al pagamento di prestazioni richieste.
• In base al principio della competenza economica costi e
proventi devono essere attribuiti all’esercizio al quale si
riferiscono, indipendentemente dalla manifestazione
finanziaria.
• Ricavo il processo produttivo è terminato e/ o l’erogazione
del servizio è avvenuta; i proventi tributari e i trasferimenti si
considerano conseguiti nell’esercizio in cui l’entrata è stata
accertata
• Costo  il fattore produttivo ha ceduto la sua utilità e/o è
8
correlato al provento
PRINCIPI CONTABILI GENERALI
1. UNITÀ: l’insieme delle entrate è destinato a finanziare le spese nel
loro insieme, fatte salve le eccezioni di legge (entrate a destinazione
vincolata per funzioni delegate dallo Stato o dalla Regione, mutui…)
2. ANNUALITÀ: le previsioni iscritte a bilancio devono essere riferite
all’anno finanziario. Dopo la fine dell’anno non è possibile assumere
impegni o accertare alcuna entrata sull’esercizio concluso.
3. UNIVERSALITÀ E INTEGRITÀ: tutte le entrate e le spese devono
essere previste in bilancio. Le entrate devono essere previste al lordo
delle eventuali spese da sostenere per la loro riscossione (non
esistono gestioni fuori bilancio o compensazioni).
4. PAREGGIO FINANZIARIO: il complesso delle entrate deve essere
pari al complesso delle uscite previste.
9
PRINCIPI CONTABILI GENERALI
5.VERIDICITA’:
a) Dei documenti previsionali: devono essere evitate sopravvalutazioni delle
entrate o sottovalutazioni delle spese. La veridicità delle entrate e delle
spese correnti deve essere supportata dall’andamento storico delle
stesse evitando l’iscrizione di entrate dirette a pareggiare fittiziamente il
bilancio ove le previsioni di spesa sono iscritte in bilancio per l’importo
nreale che si ritiene di dover sostenere. Per le spese in conto capitale è
sufficiente dimostrarne la coerenza rispetto alle fonti disponibili o la
capacità di indebitamento nel caso in cui si intenda ricorrere al credito.
b) Nel rendiconto: esso deve rispecchiare le operazioni di gestione poste in
essere. Non esistendo una verità assoluta di bilancio, per interpretare il
principio di verità (True and fair value – attendibile, informazione scevra
da errori – rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale economica e finanziaria dell’ente) si deve far riferimento ai
principi di CORRETTEZZA e CHIAREZZA. La CORRETTEZZA consiste
nel rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano
l’ordinamento contabile degli enti. La CHIAREZZA (O
COMPRENSIBILITÀ) riguarda la classificazione delle poste, che deve
risultare sufficientemente analitica (per il controllo da parte dell’organo di
10
governo) ma anche sintetica (pena la poca comprensibilità del bilancio)
PRINCIPI CONTABILI GENERALI
PUBBLICITA’: gli enti locali devono rendere conoscibili
alla collettività i dati contenuti nei documenti
previsionali.
ATTENDIBILITÀ:
1.Nei documenti previsionali è riferita alle entrate: le
aspettative di acquisizione delle risorse devono
essere fondate su accurate analisi di andamenti
storici o da altri idonei riferimenti ad atti o parametri
di riferimento. Per le spese, simmetricamente, si
parla di congruità: questa va valutata rispetto agli
obiettivi definiti dagli organi di governo.
2.Nei documenti di rendicontazione l’attendibilità è
riferita al processo valutativo.
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PRINCIPI CONTABILI GENERALI
9.
COERENZA: implica un nesso logico, senza contraddizione
alcuna, tra gli atti contabili preventivi e consuntivi, siano
questi strettamente tecnico finanziari, ovvero descrittivi e di
indirizzo politico.
COERRENZA INTERNA (tra gli atti di programmazione):
- linee programmatiche;
- piano di sviluppo;
- programmazione triennale fabbisogno del personale;
- programma triennale ed elenco annuale lavori pubblici;
- strumenti urbanistici e piani attuativi;
- relazione previsionale e programmatica.
COERENZA ESTERNA:
- patto di stabilità;
- norme di coordinamento della finanza pubblica
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Fonti
• Testo unico enti locali approvato con D.Lgs
267/2000
• Principi contabili dell’Osservatorio per la finanza
e la contabilità degli Enti Locali
(www.osservatorio.it)
• Principi di revisione e comportamento
dell’Organo di revisione negli Enti Locali
(www.cndc.it - sezione enti pubblici)
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Ordinamento finanziario e
contabile degli enti locali
Articolo 150 - Principi in materia di ordinamento finanziario e
contabile
“…L'ordinamento stabilisce per gli enti locali i principi in materia di
programmazione, gestione e rendicontazione, nonché i principi
relativi alle attività di investimento, al servizio di tesoreria, ai compiti
ed alle attribuzioni dell'organo di revisione economico-finanziaria e,
per gli enti cui sia applicabile, alla disciplina del risanamento
finanziario…”
•
•
•
Le fasi di programmazione, gestione e rendicontazione si basano
sui seguenti documenti:
Programmazione: linee programmatiche ; piano generale di
sviluppo; RPP; bilancio pluriennale e bilancio annuale; PEG);
Gestione del bilancio: gestione finanziaria delle entrate e delle
uscite; ricognizione dello stato di attuazione dei programmi
Rendicontazione : conto del bilancio; prospetto di conciliazione;
Conto economico e conto del patrimonio
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I DOCUMENTI CONTABILI DELL’ENTE LOCALE
FASE DI
PROGRAMMAZIONE
FASE DI
GESTIONE
FASE DI
RENDICONTAZIONE
1. Bilancio di previsione, nel
rispetto del Patto di stabilità
2. Bilancio pluriennale
3. Relazione previsionale e
programmatica
4. Piano esecutivo di gestione
5. Piano delle opere
6. Fabbisogno del personale
1.Variazioni di
bilancio
2.Delibera di
assestamento
1. Rendiconto, che si
compone di:
• Conto del bilancio
• Conto economico
• Conto del
patrimonio
È requisito di legittimità del bilancio di previsione il rispetto degli
obiettivi finanziari definiti dalla normativa relativa al Patto di Stabilità
Interno.
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Il rispetto di tali obiettivi deve permanere lungo l’arco delle tre fasi.
PROGRAMMAZIONE
E
PIANIFICAZIONE
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Linee programmatiche
e piano generale di sviluppo
Linee programmatiche
- illustra gli obiettivi politici
- è redatto dal sindaco
(primo adempimento
pianificatorio)
- deve essere presentato in
Consiglio, sentita la giunta
(comma 3 dell’articolo 46
del D.Lgs. n. 267/00 )
Piano generale di sviluppo
- è tratto dalle linee
programmatiche di cui rende
operativi gli obiettivi
- è un documento tecnico
predisposto dalla Giunta
- definisce il contenuto degli
interventi e ne quantifica il costo
- è approvato dal C.C. prima del
primo bilancio
- l’organo di revisione esprime un
motivato giudizio di congruità
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FASI
ATTUAZIONE
PIANIFICAZIONE
STRATEGICA
RELAZIONE
PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA
Individua e descrive gli
obiettivi strategici di medio
e lungo periodo
PROGRAMMAZIONE
BILANCIO
PLURIENNALE E
BILANCIO ANNUALE
Manifestazione finanziaria
degli obiettivi definiti nella
RPP
GENERALE
RISORSE
PROGRAMMAZIONE
ESECUTIVA
P.E.G.
REALIZZAZIONE
PROGRAMMA
ATTIVITA’
OPERATIVA
VERIFICA DEI
RISULTATI
CONTROLLO
INTERNO
BUDGET
UMANE
RESPONSABILE
RISORSE
STRUMENTALI
OBIETTIVO
RISORSE
FINANZIARIE
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PIANO GENERALE DI SVILUPPO DELL’ENTE
Prima della redazione del piano generale di sviluppo dell’ente è
necessario approfondire ed analizzare:
1.
le necessità finanziarie e strutturali per l’espletamento dei
servizi che non abbisognano di realizzazione di investimento;
2.
le possibilità di finanziamento con risorse correnti per
l’espletamento dei servizi, oltre le risorse assegnate in
precedenza, nei limiti delle possibilità di espansione;
il contenuto concreto degli investimenti e delle opere
pubbliche che si pensa di realizzare;
il costo di essi in termini di spesa di investimento;
i riflessi in termini di spesa corrente per ciascuno degli anni del
mandato;
le disponibilità di mezzi straordinari;
le disponibilità in termini di indebitamento;
3.
4.
5.
6.
7.
8.
il costo delle operazioni finanziarie e le possibilità di
copertura;
9.
la compatibilità con le disposizioni del patto di stabilità interno. 19
Il “Sistema dei Bilanci” negli enti locali
Preventivo
Rendiconto
Relazione Previsionale e Programmatica
Relazione di Efficacia della Giunta
Bilancio Pluriennale
Bilancio Annuale
Conto del Bilancio
Conto del Patrimonio
Piano Esecutivo di Gestione
Conto Economico
Prospetto di Conciliazione
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Documentazione Bilancio di previsione
Il Bilancio di previsione è composto da:
 Bilancio di previsione annuale (art. 165 TUEL)
 Relazione Previsionale e Programmatica (art. 170 TUEL)
 Bilancio pluriennale (art. 171 TUEL)
Altri allegati al bilancio di previsione (art. 172 TUEL) sono:
 Rendiconto del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il
bilancio di previsione
 Le risultanze dei rendiconti o conti consolidati delle Unioni dei Comuni,
aziende speciali, consorzi, istituzioni, società di capitali costituite per
l’esercizio di funzioni pubbliche, relativi al penultimo esercizio antecedente
quello cui il bilancio si riferisce
 Deliberazione di verifica della qualità e quantità di aree e fabbricati da
destinarsi a residenza, attività produttive e che potranno essere ceduti, con
indicazione del prezzo
 Programma triennale lavori pubblici
 Delibere con le quali sono determinate per l’esercizio successivo le tariffe
e le aliquote di imposta
 Piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare (art. 58
D.L. 112/2008)
21
 Prospetto dimostrativo del rispetto del Patto di stabilità Interno
LA RELAZIONE
PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA
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Programmazione Generale
RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA
Sulla base delle azioni e dei progetti indicati nel
piano di sviluppo dell’ente, si procede alla
redazione del documento di piano che è la
relazione previsionale
e programmatica
mediante la quale si attua l’individuazione e
graduazione degli obiettivi strategici di medio e
lungo periodo
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RELAZIONE PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA
La relazione previsionale e programmatica, che viene
redatta dall’organo esecutivo, è il documento su cui si
fonda la programmazione dell’ente e a cui si fa riferimento,
a fine esercizio, per analizzare i risultati conseguiti in
rapporto ai programmi previsti e ai costi sostenuti.
La relazione previsionale e programmatica deve essere
redatta utilizzando i nuovi schemi approvati con il DPR n.
326/98 ed in conformità a quanto stabilito dall’articolo 170
del d.lgs. n. 267/00, dallo statuto e dal regolamento di
contabilità.
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RELAZIONE PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA
FASE DELLA PIANIFICAZIONE
In questa fase Sindaco e Giunta devono individuare gli
obiettivi generali da raggiungere in coerenza con il
programma del Sindaco approvato dal Consiglio nonché gli
obiettivi specifici previa analisi dei fabbisogni della collettività
amministrata.
FASI DELLA PROGRAMMAZIONE
Gli obiettivi generali e specifici sono assegnati ai soggetti
preposti alla gestione (responsabili dei servizi) affinchè
provvedano a coordinare le attività dell’Ente finalizzandole al
conseguimento degli obiettivi stessi.
Con la programmazione di medio-lungo periodo viene
tradotto in termini operativi ciò che è stato deciso in sede di
25
pianificazione.
RELAZIONE PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA
Sez. 1: Caratteristiche generali della popolazione, del territorio,
dell’economia insediata e dei servizi dell’Ente
Sez. 2: Analisi delle risorse (valutazione generale dei mezzi
finanziari)
Sez. 3: Programmi ed eventuale suddivisione in progetti
(descrizione dettagliata con indicazione delle risorse
umane, finanziarie e strumentali, nonché indicazione
delle motivazione delle scelte)
Sez. 4:Stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni
precedenti e considerazioni sullo stato di attuazione
Sez. 5: Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici
Sez. 6: Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi
rispetto ai piani regionali di sviluppo e di settore e agli
26
atti programmatici della regione
IL BILANCIO
PLURIENNALE
27
BILANCIO PLURIENNALE
Il bilancio pluriennale deve essere redatto in
conformità a quanto previsto dall’art. 171 del
D.Lgs. n. 267/00 e secondo lo schema approvato
con il D.P.R. n. 194/96.
Le spese correnti sono ripartite tra consolidate e
di sviluppo.
Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale,
che per il primo anno coincidono con quelli del
bilancio annuale di competenza, hanno carattere
autorizzatorio costituendo limiti agli impegni di
spesa.
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BILANCIO PLURIENNALE
Le previsioni di entrata e di spesa iscritte nel bilancio pluriennale
devono tener conto:
• dell’osservanza dei principi del bilancio;
• dei mezzi finanziari destinati alla copertura delle spese correnti e
al finanziamento delle spese di investimento;
• della dimostrazione della capacità di ricorso alle fonti di
finanziamento;
• del tasso di inflazione programmato ;
• degli impegni di spesa già assunti ai sensi dell’articolo 183, commi
6 e 7, del d.lgs. n. 267/00;
• delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da
realizzare;
• delle previsioni contenute nel programma triennale ed elenco
annuale dei lavori pubblici;
• del rispetto del patto di stabilità interno (per gli enti con più di 5.000
29
abitanti).
IL BILANCIO
DI PREVISIONE
ANNUALE
30
Il bilancio:
aziende private vs aziende pubbliche
nelle aziende private
nelle aziende pubbliche
Il termine
bilancio
denomina il prospetto
denomina il documento contabile
contabile che espone a fine che espone i valori preventivi
esercizio i valori consuntivi delle entrate e delle uscite
finanziarie che si verificheranno
durante il futuro esercizio
Il bilancio è
predisposto
dall’organo amministrativo
per rendere conto
dell’attività svolta ai
soggetti proprietari
dell’impresa
dall’organo amministrativo e
presentato all’organo volitivo
come proposta di futura attività
amministrativa
Mediante la
sua
approvazione
da parte dell’organo
volitivo, si ratifica l’attività
degli amministratori
l’organo volitivo autorizza quello
amministrativo a realizzare le
entrate e le spese previste nel
bilancio. Il bilancio assume il
significato di vincolo giuridico a
realizzare quelle entrate e spese
31
IL CONCETTO DI COMPETENZA NELLA
CONTABILITA’ DELL’ENTE LOCALE
Il bilancio di previsione viene redatto in termini di
competenza finanziaria.
E’ di competenza:
• l’entrata accertata nell’esercizio;
• la spesa impegnata nell’esercizio.
È una competenza di tipo finanziario, non
economico.
32
Struttura del bilancio: le entrate
ENTRATE:
TITOLI
CATEGORIE
RISORSE
sia per il bilancio preventivo che
per il consuntivo la classificazione è "per
natura"
fonte di provenienza
tipologia
specifica individuazione
oggetto
solo nel P.E.G.
CAPITOLI di PEG
33
I TITOLI DI ENTRATA
individuano la natura dell’entrata e sono:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
entrate tributarie
entrate da contributi e trasferimenti
correnti dello stato, regione e altri enti
pubblici…
entrate extratributarie
entrate da alienazioni, trasferimenti di
capitale e riscossioni di crediti
entrate derivanti da accensione di
prestiti
entrate da servizi per conto di terzi 34
LE ENTRATE CORRENTI
TITOLO
I. ENTRATE TRIBUTARIE
II. ENTRATE DA
CONTRIBUTI
III. ENTRATE
EXTRATRIBUTARIE
CATEGORIA
1. Imposte
2. Tasse
3. Tributi speciali e altre entrate tributarie
1. Contrib. e trasferim. correnti dallo Stato
2. Contrib. e trasfer. correnti dalla Regione
3. Contrib. e trasfer. correnti dalla Regione per
funzioni delegate
4. Contr. e trasferim. da organismi comunitari e
internazionali
5. Contr. e trasferim. da altri enti del settore
pubblico
1. Proventi da servizi pubblici
2. Proventi dei beni dell’ente
3. Interessi su anticipazioni e crediti
4. Utili netti delle aziende speciali e partecipate,
dividendi da società
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5. Proventi diversi
LE ENTRATE IN CONTO CAPITALE
TITOLO
CATEGORIA / CAPITOLO (solo per titolo VI)
1. Alienazione di beni patrimoniali
IV. ENTRATE DA
ALIENAZIONI, DA
TRASFERIMENTI DI
CAPITALE E DA
RISCOSSIONI DI
CREDITI
2. Trasferimenti di capitale dallo Stato
3. Trasferimenti di capitale dalla Regione
4. Trasferim. di capitale da altri enti
pubblici
5. Trasferimenti di capitale da altri
soggetti
6. Riscossione di crediti
1. Anticipazioni di cassa
V. ENTRATE DA
ACCENSIONE DI
PRESTITI
2. Finanziamenti a breve termine
3. Assunzione di mutui e prestiti
4. Emissione di prestiti obbligazionari
36
LE ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO TERZI
01. Ritenute previd. e assist. al
personale
02. Ritenute erariali
03. Altre ritenute al personale per
VI. ENTRATE DA conto di terzi
SERVIZI PER 04. Depositi cauzionali
CONTO TERZI 05. Rimborso spese per servizi per
conto terzi
06. Rimborso di anticipazione di fondi
per il servizio economato
07. Depositi per spese contrattuali
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La risorsa
Costituisce per le entrate, ad eccezione che per
i servizi conto terzi, l’unità elementare del
bilancio, dunque l’oggetto cui imputare le
entrate in fase previsionale e gli accertamenti
durante la gestione.
Per ciascuna risorsa bisognerà indicare:
- l’ammontare degli accertamenti che risultano dall’ultimo rendiconto
approvato
- la previsione aggiornata degli accertamenti relativi all’esercizio in corso
- L’ammontare delle entrate che si prevede di accertare nell’esercizio cui il
bilancio si riferisce
38
Struttura del bilancio: le spese
TITOLI
FUNZIONI
SERVIZI
INTERVENTI
Centro di
costo
Nel PEG le spese sono
suddivise in centri di costo
TITOLI IN RELAZIONE AI PRINCIPALI
AGGREGATI ECONOMICI: individuano
la struttura degli impieghi
rispetto alla loro origine
ATTIVITA’ DELLE “FUNZIONI”
DELL’ENTE: le spese sono considerate
sulla base della tipologia
delle attività svolte
Suddivisi sulla base della
localizzazione nei
CENTRI DI SPESA
NATURA ECONOMICA DEI FATTORI
PRODUTTIVI: elementi e mezzi
per il raggiungimento del fine
cui ogni servizio è preposto
Capitolo
Nel PEG le spese sono suddivise
39
in capitoli
TITOLI E FUNZIONI DI SPESA
TITOLO
FUNZIONE
1.Funz. generali di amministraz., gestione e controllo
2. Funzioni relative alla giustizia
3. Funzioni di polizia locale
I.
SPESE CORRENTI
4. Funzioni di istruzione pubblica
5. Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali
II. SPESE IN CONTO
CAPITALE
III. SPESE PER
RIMBORSO DI
PRESTITI
6. Funzioni nel settore sportivo o ricreativo
7. Funzioni nel campo turistico
8. Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti
9. Funzioni riguardanti la gestione del territorio e
dell’ambiente
10. Funzioni del settore sociale
11. Funzioni nel campo dello sviluppo economico
12. Funzioni relative a servizi produttivi
40
LO SVILUPPO DI UNA FUNZIONE
DI SPESA CORRENTE
TITOLO
FUNZIONE
SERVIZIO
01. SCUOLA
MATERNA
02. ISTRUZIONE
ELEMENTARE
I.
SPESE
CORRENTI
04.
FUNZIONI DI
ISTRUZIONE
PUBBLICA
03. ISTRUZIONE
MEDIA
04. ISTRUZIONE
SECONDARIA
SUPERIORE
05. ASSISTENZA
SCOLASTICA,
TRASPORTO,
REFEZIONE…
INTERVENTO
1) Personale
2) Acq. beni di consumo e
materie prime
3) Prestazioni di servizi
4) Utilizzo di beni di terzi
5) Trasferimenti
6) Interessi passivi e oneri
finanziari diversi
7) Imposte e tasse
8) Oneri straordinari dalla
gestione corrente
9) Ammortamenti
41
LO SVILUPPO DI UNA FUNZIONE
DI SPESA CORRENTE
TITOLO
FUNZIONE
SERVIZIO
01. ………
02. ……..
03. …….
01.
I.
SPESE
CORRENTI
FUNZIONI
GENERALI DI
AMMINISTRAZ
IONE,
GESTIONE E
CONTROLLO
04. …….
05. …….
06 …….
07. …….
08. Altri servizi
INTERVENTO
1) Personale
2) Acq. beni di consumo e
materie prime
3) Prestazioni di servizi
4) Utilizzo di beni di terzi
5) Trasferimenti
6) Interessi passivi e oneri
finanziari diversi
7) Imposte e tasse
8) Oneri straordinari dalla
gestione corrente
9) Ammortamenti
10)Fondo svalutazione
crediti
11)Fondo di riserva
Mentre gli interventi da 1 a 9 sono comuni a tutti i servizi di tutte le funzioni,
gli interventi 10 e 11 esistono solamente all’interno della funzione 1 servizio 08.
42
Gli interventi
INTERVENTI
CORRENTI
INTERVENTI PER
INTERVENTI
D’INVESTIMENTO
BENI
PER CONTO DI TERZI
RIMBORSO
PER
ANTICIPAZIONI DI CASSA
RITENUTE
PREVIDENZIALI
ED
ASSISTENZIALI
AL
PRESONALE
RIMBORSO
DI
FINANZIAMENTIO A BREVE
TERMINE
RITENUTE ERARIALI
1
PERSONALE
ACQUISIZIONE
IMMOBILI
2
ACQUISTO BENI DI
CONSUMO E MATERIE PRIME
ESPROPRI
ONEROSE
PRESTAZIONI DI SERVIZIO
ACQUISTO DI BENI SPECIFICI
PER
REALIZZAZIONI
IN
ECONOMIA
RIMBORSO
CAPITALE
PRESTITI
DI
3
QUOTA
MUTUI E
ALTRE
RITENUTE
AL
PERSONALE PER CONTO DI
TERZI
4
UTILIZZO BENI DI TERZI
UTILIZZO DI BENI DI TERZI
PER
REALIZZAZIONI
IN
ECONOMIA
RIMBORSO
DI
OBBLIGAZIONARI
PRESTITI
RESTITUZIONE DI DEPOSITI
CAUZIONALI
5
TRASFERIMENTI
ACQUISIZIONE
DI
BENI
MOBILI,
MACCHINE
ED
ATTREZZATURE
RIMBORSO
DI
CAPITALE
DI
PLURIENNALI
QUOTA
DEBITI
6
INTERESSI PASSIVI ED
ONERI FINANZIARI
DIVERSI
INCARICHI
ESTERNI
7
IMPOSTE E TASSE
TRASFERIMENTI DI CAPITALI
8
ONERI STRAORDINARI DI
GESTIONE
PARTECIPAZIONI AZIONARIE
9
AMMORTAMENTI
D’ESERCIZIO
CONFERIMENTI DI CAPITALE
10
FONDO SVALUTAZIONE
CREDITI
CONCESSIONI DI CREDITI
11
FONDO DI RISERVA
E
DI
CAPITOLI DEI SERVIZI
RIMBORSO DI
PRESTITI
SERVITÙ
PROFESSIONALI
DI
SPESE PER SERVIZI
CONTO DI TERZI
PER
ANTICIPAZIONI FONDI PER IL
SERVIZIO ECONOMATO
RESTITUZIONE DI DEPOSITI
PER SPESE CONTRATTUALI
43
PARTE ENTRATA
PARTE SPESA
Entrate Correnti
Dirette al finanziamento di spese correnti
Spese Correnti
Relative alla gestione ordinaria dell’ente
TITOLO I
Entrate tributarie
TITOLO I
Spese correnti
TITOLO II
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti
correnti dello Stato, della regione o altri enti
pubblici
TITOLO III
Entrate extratributarie
Entrate in conto capitale
Destinate al finanziamento di
investimento
spese
di
TITOLO IV
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti
di capitale e da riscossione di crediti
Spese in conto capitale
Comprendono gli investimenti, le partecipazioni,
i conferimenti e le concessioni di crediti
TITOLO II
Spese in conto capitale
Spese per rimborso prestiti
Comprendono le quote di capitale delle rate di
ammortamento dei mutui e di ogni altra
operazione di prestito.
TITOLO V
Entrate derivanti da accensione di prestiti
TITOLO III
Spese per rimborso prestiti
Entrate da servizi per conto di terzi
Relative a servizi effettuati per conto di terzi
Spese per servizi per conto di terzi
Relative a servizi effettuati per conto di terzi
TITOLO VI
Entrate da servizi per conto terzi
TITOLO IV
Spese per servizi per conto di terzi
44
ANALISI DELLE COMPONENTI DEL BILANCIO DI
PREVISIONE
Il bilancio di previsione si articola
in quattro componenti
L’analisi delle quattro componenti
Individua le risorse rispettivamente
destinate:
Bilancio corrente
al funzionamento dell’ente
Bilancio Investimenti
all’attivazione di investimenti
Movimenti di fondi
ad operazioni prive di
contenuto economico:
Servizi per conto terzi
anticipazione di tesoreria,
riscossione e concessione di crediti
alle operazioni di giro effettuate
per conto terzi
45
LO SVILUPPO DI UNA FUNZIONE DI SPESA
IN CONTO CAPITALE
TITOLO
FUNZIONE
SERVIZIO
01. SCUOLA
MATERNA
02. ISTRUZIONE
ELEMENTARE
II.
SPESE IN
CONTO
CAPITALE
04.
FUNZIONI DI
ISTRUZIONE
PUBBLICA
03. ISTRUZIONE
MEDIA
04. ISTRUZIONE
SECONDARIA
SUPERIORE
05. ASSISTENZA
SCOLASTICA,
TRASPORTO,
REFEZIONE…
INTERVENTO
1) Acquisizione di beni
immobili
2) Espropri e servitù
onerose
3) Acquisto beni per
realizzaz. in economia
4) Utilizzo beni di terzi per
realizzaz. in economia
5) Acq. Beni mobili,
macchine e attrezzature
6) Incarichi professionali
esterni
7) Trasferimenti di capitale
8) Partecipazioni azionarie
9) Conferimenti di capitale
10) Concessioni di crediti e
anticipazioni
46
SPESE DEL BILANCIO CHE NON
CORRISPONDONO A USCITE FINANZIARIE
1. Fondo di riserva (artt. 166 e 176): viene costituito un fondo per
sopperire a eventuali spese che si manifestano nella gestione senza
essere previste. Il fondo non può eccedere il 2% delle spese correnti e
non può essere inferiore allo 0,30% delle stesse. L’utilizzo del fondo
richiede una variazione di bilancio.
2. Ammortamento (art. 167): l’ente deve prevedere una quota di
amm.to pari almeno al 30% della quota prevista dall’art. 229 per i beni
di ciascun servizio. Tali somme, non corrispondendo a vere uscite,
comporteranno economie di spesa che contribuiranno alla formazione
dell’avanzo. Su tali valori vige un vincolo di reinvestimento.
3. Fondo svalutazione crediti: è necessario prevedere una
somma destinata a coprire eventuali perdite su crediti. Non
rappresentando una reale uscita, la svalutazione comporterà
necessariamente una economia di bilancio e inciderà sul risultato di
amministrazione. I crediti inesigibili vengono stralciati in sede di
rendiconto e mantenuti nel patrimonio sino al momento della
prescrizione.
47
La “lettura” per programmi
 Deve essere consentita la lettura
per programmi, servizi e interventi
 Il programma fa riferimento ad una
pluralità di servizi collegati da un
comune denominatore
organizzativo, finalistico od
operativo
48
Il Servizio
Unità fondamentale, sotto il profilo
organizzativo.
E’ un reparto composto da persone o mezzi
strumentali affidato ad un responsabile che
risponde dell’utilizzazione dei mezzi finanziari
assegnati
49
Art. 165 - Struttura del bilancio
“8. A ciascun servizio è correlato un reparto organizzativo,
semplice o complesso, composto da persone e mezzi, cui è
preposto un responsabile.
9. A ciascun servizio è affidato, col bilancio di previsione,
un complesso di mezzi finanziari, specificati negli
interventi assegnati, del quale risponde il responsabile del
servizio”.
Il D.lgs. 77/95 ha introdotto il principio della coincidenza
tra unità contabile e organizzazione
50
pareggio complessivo
corrente
di parte
3 - L'equilibrio
Tavola
L’equilibrio
di parte
corrente
e ile ilpareggio
complessivo
ENTRATE
SPESE
Entrate correnti
Spese correnti
EQUILIBRIO DI
PARTE CORRENTE
Entrate in conto capitale
Spese in conto capitale
Entrate per conto di terzi
Spese per conto di terzi
PAREGGIO
COMPLESSIVO
51
Tavola
2 - L'avanzo
della
parte corrente
del bilancio
preventivo
L’avanzo
di parte
corrente
del bilancio
preventivo
ENTRATE
SPESE
Spese correnti
Entrate correnti
Spese in conto capitale
finanziate con entrate correnti
Spese in conto capitale
Entrate in conto capitale
Entrate per conto di terzi
Spese per conto di terzi
PAREGGIO COMPLESSIVO
52
Tavola
3 - Il disavanzo
dellacorrente
parte corrente
del bilancio
preventivo
Il disavanzo
della parte
del bilancio
preventivo
ENTRATE
SPESE
Entrate correnti
Spese correnti
Spese correnti finanziate con le
entrate in conto capitale
consentite dalla legge
Entrate in conto capitale
Spese in conto capitale
Entrate per conto di terzi
Spese per conto di terzi
PAREGGIO COMPLESSIVO
53
Bilancio abbreviato
I comuni con popolazione inferiore a 5.000
abitanti e le comunità montane, nell’ambito
di ciascuna funzione, possono iscrivere gli
interventi nel servizio che abbia carattere di
prevalenza nello svolgimento dell’attività
54
Esercizio provvisorio
Previsto dal comma 3 dell’art. 163 del Tuel: automaticamente
autorizzato dalla legge, a seguito dello spostamento del termine
per la deliberazione del bilancio preventivo.
Durante tale periodo di “gestione per dodicesimi” gli enti
possono effettuare spese in misura non superiore, mensilmente,
ad un dodicesimo calcolato su ciascun intervento dell’ultimo
bilancio approvato nell’esercizio precedente.
Come unica eccezione vi sono le spese tassativamente regolate
dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in
dodicesimi.
55
Gestione provvisoria
Prevista dal comma 2 dell’art. 163 del Tuel
Diversa e più penalizzante, essa scatta nel caso in cui, dopo la
scadenza fissata dalla legge per l’approvazione del bilancio, l’ente
non abbia ancora deliberato il bilancio.
La gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni
già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti
giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati
dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi,
di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed è in generale limitata
alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni
patrimoniali certi e gravi.
56
Se il bilancio non viene approvato...
... entro i termini perché la giunta non lo ha
predisposto è prevista la nomina di un
commissario perché lo rediga d’ufficio e lo
sottoponga al consiglio.
.
In tal caso se il consiglio non lo approva
viene assegnato un termine massimo di 20
gg. per l’approvazione. Decorso il quale
viene nominato un commissario e si procede
poi con lo scioglimento del Consiglio stesso
(art. 141 c. 2del TUEL).
57
PATTO
DI STABILITA’
INTERNO
58
Il patto di stabilità interno
Il Patto di Stabilità viene stabilito dal Governo per tutte le
pubbliche amministrazioni in modo che i conti dell'Italia
tutta stiano dentro i parametri di Maastricht.
Si traduce in un insieme di vincoli che dal 2007 assumono
come parametro di riferimento il saldo finanziario, dato
dalla differenza fra le entrate finali (titolo I, II, III, IV) e
spese finali (titolo I, II) e spingono nella direzione di ridurre
la spesa ed aumentare le entrate
59
Il patto di stabilità interno
Sono assoggettati al Patto i comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitanti e le province
Sono previsti monitoraggi semestrali ed annuali da
comunicare al Ministero dell’economia ed anche controlli
da parte della Corte di conti attraverso il questionario al
bilancio e al rendiconto da compilato dall’organo di
revisione.
Esiste un sistema sanzionatorio per gli enti che non
rispettano il patto (art. 77 bis del D.L. 112/2008 – L.
133/2008).
60
Il patto di stabilità interno
In sostanza, ogni ente locale calcola la manovra correttiva che
deve apportare ai propri bilanci 2008/2010 (secondo un
procedimento previsto dalla legge)
La finanziaria 2008, nell’apportare correttivi ha introdotto il
criterio di competenza ibrida (una fusione fra gli accertamenti
e gli impegni della gestione corrente e gli incassi ed i pagamenti
della parte in conto capitale).
Si calcola il saldo medio del triennio base 2003/2005 e lo si
migliora dell’importo della manovra: si ottiene così l’obiettivo
programmatico (soglia oltre la quale il Patto risulta violato)
61
Il patto di stabilità interno
Il rispetto dell’obiettivo programmatico del Patto di Stabilità
Interno dal 2008 è requisito di legittimità del bilancio, attraverso
apposito prospetto da allegare al bilancio medesimo. In tale
allegato deve essere verificata la coerenza con il Piano triennale
delle Opere Pubbliche ed elenco annuale, con particolare
riguardo al cronoprogramma dei lavori.
Durante la gestione, con gli atti di variazione al bilancio e con
gli atti di gestione (accertamenti e impegni, riscossioni e
pagamenti) deve essere garantito il permanere del rispetto
dell’obiettivo programmatico.
62
Il patto di stabilità.
La Manovra 2009:
Destinatari
Sono individuati 4 gruppi di enti:
1. enti che hanno rispettato il patto 2007 ed hanno un saldo finanziario positivo
2007 in competenza mista
2. enti che non hanno rispettato il patto 2007 ed hanno un saldo finanziario
positivo 2007 in competenza mista
3. enti che hanno rispettato il patto 2007 ed hanno un saldo finanziario
negativo 2007 in competenza mista
4. enti che non hanno rispettato il patto 2007 ed hanno un saldo finanziario
negativo 2007 in competenza mista
63
Il patto di stabilità.
La Manovra 2009
La base della manovra è il saldo 2007 (nel 2008 era la media del triennio 20032004-2005) calcolato in termini di competenza mista
-Il saldo obiettivo è il saldo 2009
dovrà essere migliore del saldo raggiunto nel 2007 (per gli enti che hanno un
saldo base 2007 negativo)
oppure
uguale o addirittura peggiore del saldo raggiunto nel 2007 (per gli enti che
hanno un saldo base 2007 positivo)
La scelta di utilizzare per la base di calcolo il solo anno 2007, abbandonando il
triennio 2003/2005, determina un alleggerimento della manovra a carico
dell’intero comparto, in considerazione degli ottimi risultati ottenuti dal settore
degli enti locali nell’ultimo esercizio chiuso.
64
Il patto di stabilità.
La manovra 2009:
Le nuove regole
Il saldo rilevante è uno solo ed è calcolato secondo la competenza mista
1. accertato e impegnato parte corrente,
2. incassato e pagato (competenza +residui) parte capitale.
è dato da:
[(accertato entrate correnti titolo I, titolo II, titolo III
+ incassato in conto competenza e in conto residui c/capitale titolo IV)
– (impegnato spesa corrente titolo I
+ pagato in conto competenza e in conto residui spesa c/capitale)].
65
Il patto di stabilità.
La manovra 2009:
Le nuove regole
Le voci da portare in detrazione sono:
entrate derivanti dalla riscossione di crediti e spese derivanti dalla
concessione di crediti.
Le risorse derivanti dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore
dei servizi pubblici locali e da vendita di patrimonio non sono conteggiate, ai fini
dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno se destinate alla
realizzazione di investimenti infrastrutturali e alla riduzione del debito.
La nuova regola (comma 8) ha un effetto distorsivo e paradossale, togliendo agli
enti strumenti di azione per il rispetto dei saldi programmatici.
L’esclusione è neutra se il ricavato viene destinato alla riduzione del debito, mentre
è fortemente negativa se tali risorse sono destinate agli investimenti.
66
Il patto di stabilità.
La manovra 2009:
Le voci escluse
Inseriti i commi 7 bis e 7 ter
Esclusione dai saldi utili per il rispetto del patto le risorse provenienti dallo
Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute per
l’attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri
a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza.
L’esclusione concerne anche le ordinanze già adottate, purché le relative
entrate e spese non siano già state rilevate nei patti degli anni precedenti.
L’esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché
la spesa complessiva non sia superiore all’ammontare delle corrispondenti
risorse assegnate. (Circolare n. 2/2009 RGS)
67
Il patto di stabilità.
La manovra 2009:
Le voci escluse
Nuova formulazione Comma 8:
Le risorse originate dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore
dei servizi pubblici locali, nonché quelle derivanti dalla distribuzione dei
dividendi derivanti da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette
società, qualora quotate sui mercati regolamentati, le risorse relative alla vendita
del patrimonio immobiliare non sono conteggiate nella base assunta a
riferimento nel 2007 per l’individuazione degli obiettivi e dei saldi utili per il
rispetto del patto di stabilità interno, se destinate alla realizzazione di investimenti
o alla riduzione del debito.
Per valutarne la destinazione occorre fare riferimento alla collocazione in bilancio
degli stanziamenti di spesa finanziati con i proventi stessi.
Tale esclusione deve essere applicata sia al saldo finanziario preso a base di
riferimento (anno 2007) che al saldo degli anni di gestione del patto (2009/2011).
(Circolare RGS)
68
Il patto di stabilità.
La manovra 2009:
Le voci escluse decreto anticrisi
I comuni che hanno rispettato il Patto di stabilità interno nel
triennio 2006-2008 possono escludere dal computo dei saldi
rilevati per l’anno 2009
le somme destinate a investimenti infrastrutturali o al
pagamento di spese in conto capitale relative a impegni già
assunti, qualora tali spese siano finanziate da risparmi derivanti:
dai minori oneri per interessi che derivano dalla riduzione dei
tassi di interesse sui mutui ovvero dalla rinegoziazione dei
mutui stessi, se tale minore onere non risulti già conteggiato nei
bilanci di previsione;
dai minori oneri per interessi registrati a seguito dell’utilizzo
69
dell’avanzo di amministrazione disponibile per la
Il patto di stabilità.
La Manovra 2009
Le nuove regole: conseguenze
1. l'incassato entrata corrente e il pagato spesa corrente non rilevano ai fini patto.
2. l’accertato di parte corrente contribuisce, ai soli fini patto, alla copertura dei
pagamenti di parte capitale, come pure l’incassato di parte capitale
contribuisce,ai soli fini patto, alla copertura degli impegni di parte corrente.
3. accertando entrate in conto capitale e impegnando spese per investimenti, non
sorgono difficoltà ai fini patto, nemmeno se la fonte di finanziamento è il
mutuo o l’avanzo, che rimangono esclusi ai fini patto. Questo deriva dal fatto
che l’accertato e l’impegnato di parte capitale non sono considerati ai fini patto.
Nasceranno difficoltà quando la spesa in conto capitale impegnata sarà
successivamente pagata.
4. se l’incassato e il pagato della parte capitale avvengono nel medesimo anno,
non si producono distorsioni a livello patto, che assorbe in tal modo entrambe
le voci.
Diverso è il caso contrario, molto più probabile nella pratica, in cui l’incassato e il
pagato di parte capitale siano contabilizzati in anni diversi.
70
Il patto di stabilità.
La Manovra 2009.
Calcolo dei saldi
Saldo obiettivo
2009
Enti adempienti
nel 2007
Enti
inadempienti nel
2007
Enti positivi
peggiorano il
saldo del 10%
stesso saldo
migliorano del
48%
migliorano del
70%
Enti negativi
71
Il patto di stabilità.
La Manovra 2009.
Calcolo dei saldi
Saldo obiettivo
2010
Enti adempienti
nel 2007
Enti
inadempienti nel
2007
Enti positivi
peggiorano il
saldo del 10%
stesso saldo
Enti negativi
migliorano del
97%
migliorano del
110%
72
Il patto di stabilità.
La Manovra 2009.
Calcolo dei saldi
Saldo obiettivo
2011
Enti adempienti
nel 2007
Enti
inadempienti nel
2007
Enti positivi
stesso saldo
stesso saldo
Enti negativi
migliorano del
165%
migliorano del
180%
73
Il patto di stabilità.
La Manovra 2009.
Calcolo del saldo
Come si vede, i gruppi di enti con saldo finanziario 2007 in
competenza mista negativo devono migliorare il saldo rispetto al
2007, ma la manovra appare più elevata per chi non ha rispettato
il patto 2007.
I gruppi di enti con saldo finanziario 2007 in competenza mista
positivo possono peggiorare il saldo rispetto al 2007, ma tale
possibilità appare più contenuta per chi non ha rispettato il patto
2007.
74
Il patto di stabilità.
La Manovra 2009.
Calcolo del saldo
Ottenuto l’importo annuo della manovra, si procede a determinare il saldo
finanziario, in termini di competenza mista, che gli enti devono conseguire.
Il risultato a fine 2009 deve essere un saldo in competenza mista (parte
corrente: accertato meno impegnato; parte capitale incassato
c/competenza e c/residui meno pagato c/competenza e c/residui) migliore o
peggiore del medesimo saldo in competenza mista avuto nel 2007 per un
importo pari alla manovra di cui sopra.
Quindi, nel 2009, dobbiamo agire sugli accertamenti dei primi tre titoli entrata
(da aumentare), sugli impegni del titolo I spesa (da ridurre), sull’incassato del
titolo IV entrata (da aumentare), sul pagato del titolo II spesa (da ridurre).
75
Il patto di stabilità.
La Manovra 2009.
I limiti all’indebitamento
Le province ed i comuni soggetti al patto di stabilità interno possono
aumentare, a decorrere dall’anno 2010, la propria consistenza del debito al 31
dicembre dell’anno precedente in misura non superiore alla percentuale
annualmente determinata, con proiezione triennale, con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze.
Resta fermo il limite di indebitamento stabilito dall’art. 204 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.
Ad oggi il limite è fissato dalla Legge finanziaria 2007 al 15% delle entrate
correnti.
Nel caso in cui l’ente registri per l’anno precedente un rapporto percentuale tra
lo stock di debito ed il totale delle entrate correnti, al netto dei trasferimenti
statali e regionali, superiore alla misura determinata con decreto del Ministro
dell’economia e finanze, sentita la Conferenza Stato–città e autonomie locali,
la percentuale precedente è ridotta di un punto.
Il rapporto percentuale è aggiornato con cadenza triennale.
76
Il patto di stabilità.
La Manovra 2009.
Procedura.
1. Verificare se l’ente ha rispettato il patto 2007 - saldo 2007 positivo o negativo.
2. Se l’ente ha saldo di cassa negativo, quantificare la manovra, confermando la
manovra 2008 già calcolata a seguito di legge finanziaria 2007.
3. Se l’ente ha saldo di cassa positivo, la manovra diventa pari a zero, con obbligo
di mantenimento nel 2008 almeno del saldo medio 2003-2005 in competenza
mista..
4. Calcolare il saldo 2007 in competenza mista. Sarà la base su cui lavorare come
confronto rispetto al 2009.
5. Determinare l’importo del saldo in competenza mista che deve essere
raggiunto nel 2009.
6. Fare previsioni di competenza (entrata e spesa corrente) e di cassa (entrata e
spesa in conto capitale) per simulare gli effetti della gestione sul 2009,
individuando opportune soluzioni per raggiungere il saldo programmatico
determinato.
7. Prepararsi ad attestare parere regolarità contabile nella verifica della
rispondenza degli stanziamenti di bilancio rispetto ai saldi misti patto stabilità.
77
Il patto di stabilità.
La Manovra 2009
Bilancio di previsione
La Finanziaria 2008 aveva introdotto il principio contabile della obbligatorietà
del rispetto del patto di stabilità interno come elemento necessario per
l’approvazione del bilancio di previsione.
Si prevede che il bilancio di previsione deve essere approvato iscrivendo le
previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente
alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese di parte capitale, al netto
delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle
regole che disciplinano il patto.
A tal fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un
apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli
aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno
78
Il patto di stabilità.
La Manovra 2009
Incidenza spese di personale
Articolo 76
(Assunzioni di personale da parte degli enti locali)
Enti sottoposti al patto
Il DL n. 112/2008 ha introdotto significative novità in materia di contenimento
delle spese di personale negli Enti Locali, mantenendo tuttavia inalterata la
distinzione tra gli Enti sottoposti e gli Enti non sottoposti al patto di stabilità.
Per quanto riguarda gli Enti con popolazione superiore ai 5000 abitanti, ossia gli
Enti tenuti al rispetto delle regole del patto di stabilità, resta in vigore quanto
disposto dal comma 557, così come integrato dal comma 120 dell’art. 3 della
legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008), in virtù del quale è possibile derogare
all’obbligo di riduzione della spesa del personale nel rispetto dei parametri ivi
definiti.
79
Il patto di stabilità.
La Manovra 2009
Incidenza spese di personale
Articolo 76, comma 4
(Spese di personale e sanzioni)
Enti sottoposti al patto
“In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto
divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia
tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di
somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti
di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente
disposizione.”
La Sezione Veneto (Del 116/08) ritiene che l’efficacia di tale norma non sia circoscritta alla
violazione degli obiettivi del Patto per il solo anno 2007 (anno precedente rispetto a quello di
entrata in vigore della legge), ma si estenda sine die (fino, ovviamente, a sua abrogazione), in
ragione sia dell’assenza di riferimenti temporali della violazione (a differenza dell’art. 1 comma
561 che faceva riferimento all’anno 2006), sia della valenza pluriennale della manovra
economica varata col Dl 112.
80
Il patto di stabilità.
La Manovra 2009
Incidenza spese di personale
Gli enti soggetti al Patto assicurano la riduzione dell’incidenza percentuale
delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, con
particolare riferimento alle dinamiche di crescita della spesa per contrattazione
integrativa decentrata.
Con DPCM sono definiti i parametri di virtuosità.
Estensione anche agli enti non soggetti al Patto.
81
Il patto di stabilità.
Come migliorare il saldo
Utilizzare leve di bilancio dirette a potenziare le entrate rilevanti patto e a ridurre le
spese correnti e in conto capitale. Si individuano a tal fine:
- potenziamento di entrate tributarie;
- maggiore copertura di servizi a domanda individuale con leva tariffaria;
- sviluppo delle entrate da sponsorizzazioni;
- maggiore redditività del patrimonio;
- maggiore redditività delle aziende partecipate con rilevanza economica;
- maggiore incisività nell’alienazione di beni
- maggiore utilizzo di concessioni edilizie per il finanziamento di opere;
- maggiore ricorso alle fonti di finanziamento europee;
- minore incidenza della spesa di personale;
- minore incidenza oneri acquisto di beni;
- minore incidenza di oneri per contratti di servizio dalle proprie aziende;
- minore incidenza di fitti passivi;
- minore incidenza di contributi ad enti e associazioni;
- rinegoziazione di mutui e rimodulazione debito con riduzione di interessi passivi;
- utilizzo di crediti tributari in compensazione di debiti tributari;
- opzione irap per attività commerciali;
- riduzione impatto degli investimenti sul bilancio dell’ente.
82
Il patto di stabilità.
Come agire sulla cassa
a) analizzare gli stanziamenti di bilancio e stimare il gettito presumibile di
incassi a titolo IV in conto competenza e di pagamenti a titolo II in conto
competenza, tenendo presente l’andamento degli ultimi anni;
b) analizzare i residui attivi a titolo IV e individuare i presumibili incassi;
c) analizzare i residui passivi, nel loro presupposto giuridico e nella loro
struttura (per comprendere trattasi di debiti patrimoniali, quindi di futuro
pagamento, oppure di conti d’ordine, ovvero di impegni finanziari in attesa di
prestazione, il cui pagamento è dilazionato nel tempo);
d) rivedere il ciclo passivo della spesa in conto capitale, con particolare
riferimento ai lavori pubblici, per programmare le fasi di S.A.L. – fattura –
mandato di pagamento;
83
Il patto di stabilità.
Come agire sulla cassa
e) analizzare i rapporti con gli altri enti pubblici, soprattutto con la Regione,
verificando la previsione di incassi e pagamenti sulle deleghe;
f) stimolare al massimo, in capo a tutti i responsabili di settore, i solleciti e le
altre azioni esecutive nei confronti dei soggetti debitori dell’ente per favorire
gli incassi a titolo IV;
g) rallentare gli impegni di competenza a titolo II (che non siano obbligazioni
già assunte) per ridurre l’incidenza e la tempistica dei pagamenti;
h) non commettere l’errore di impegnare spesa in conto capitale (per il solo
fatto che l’impegnato a titolo II non è più rilevante patto) senza considerarne
gli effetti sulla cassa negli anni successivi.
84
Il patto di stabilità.
Monitoraggio
Gli enti trasmettono semestralmente alla Ragioneria generale dello Stato, entro
trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web
«www.pattostabilita.rgs.tesoro.it», le informazioni riguardanti i risultati di
competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto.
Con lo stesso decreto è definito il prospetto dimostrativo dell’obiettivo
determinato per ciascun ente.
La mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi
programmatici costituisce inadempimento al patto di stabilità interno.
La mancata comunicazione al sistema web della situazione di commissariamento,
secondo le indicazioni di cui allo stesso decreto, determina per l’ente
inadempiente l’assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno.
In caso di mancata emanazione del citato decreto ministeriale in tempi utili per il
rispetto dell’invio delle informazioni relative al monitoraggio del patto alla data
del 30 giugno 2009, nessun dato dovrà essere trasmesso (via e-mail, via fax o per
posta) sino all’emanazione del citato decreto.
85
Il patto di stabilità.
Monitoraggio
Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno,
ciascuno degli enti è tenuto a inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo
dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione,
sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario,
secondo un prospetto e con le modalità definiti dal decreto.
La mancata trasmissione della certificazione costituisce inadempimento al
patto di stabilità interno.
Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto
del patto, non si applicano tutte le sanzioni previste, ma soltanto il blocco totale
delle assunzioni .
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Il patto di stabilità.
Monitoraggio
Sanzioni derivanti dall’inosservanza del sistema di monitoraggio
Fattispecie
Sanzione
Mancata comunicazione dell’obiettivo
programmatico
Sanzione applicabile come se
non avesse rispettato il patto
Mancata comunicazione della
certificazione del raggiungimento
dell’obiettivo
Sanzione applicabile come se
non avesse rispettato il patto
Mancata segnalazione della situazione
di commissariamento
Assoggettamento al patto
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Il patto di stabilità.
Comuni nuovi e commissariati
Gli enti istituiti negli anni 2007 e 2008 sono soggetti alle regole del patto di stabilita
interno, rispettivamente, dagli anni 2010 e 2011 assumendo, quale base di calcolo su cui
applicare le regole, le risultanze, rispettivamente, degli esercizi 2008 e 2009
Per quanto concerne gli enti locali commissariati, sono da escludere dal patto di stabilità
gli enti locali i cui organi consiliari siano stati commissariati, per fenomeni di
infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, ai sensi dell’articolo 143 del Testo
unico
Questi enti sono soggetti alle regole del patto dall’anno successivo a quello della
rielezione degli Organi istituzionali.
La mancata comunicazione al sistema web della situazione di commissariamento,
determina per l'ente inadempiente l’assoggettamento alle regole del patto di stabilità
interno.
A partire dall’anno 2009 non sono più esclusi dall’assoggettamento alle regole del patto
gli enti commissariati ai sensi dell’articolo 141 del TUEL
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Il patto di stabilità.
Le sanzioni
Taglio del contributo ordinario dovuto dal Ministero dell’Interno per l’anno
successivo per un importo pari allo sforamento del patto e comunque non
superiore il 5%.
Limite all’impegno delle spese correnti in misura non superiore all’importo
annuale minimo degli impegni effettuati nell’ultimo triennio.
Divieto di ricorrere all’indebitamento. Infatti i mutui e i prestiti obbligazionari
posti in essere con istituzioni creditizie e finanziarie devono essere corredati di
apposita attestazione da cui risulti il conseguimento del patto di stabilità per
l’anno precedente. L’istituto finanziatore o l’intermediario finanziario non può
procedere al finanziamento o collocamento del prestito in assenza del predetto
attestato.
Non sono da considerare indebitamento le sottoscrizioni di mutui la cui rata di
ammortamento è a carico di un’altra amministrazione pubblica, ai sensi
dell’articolo 1, commi 75 e 76, della legge n. 311/2004.
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Il patto di stabilità.
Le sanzioni
Divieto di assunzione come previsto dell’art. 76, comma 4 a qualsiasi titolo,
tipologia di contratto anche in riferimento ai processi di stabilizzazione, inoltre è
fatto divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si
configurino elusivi della disposizione
Riduzione 30% indennità amministratori (art. 61 comma 10)
Blocco incremento fondo risorse decentrate (art. 8 comma 1 CCNL 11.04.2008)
Tutte queste misure non concorrono al perseguimento degli obiettivi assegnati
per l’anno in cui le misure vengono realizzate
Gli enti non potranno utilizzare la leva fiscale in quanto permane il blocco delle
aliquote e delle addizionali (art. 1 comma 7 D.L 93 del 2008) con esclusione della
TARSU.
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Il patto di stabilità.
Le sanzioni
Inserito il comma 21 bis, se:
• l’ente non ha rispettato il patto di stabilità 2008 per i pagamenti di spese per
investimenti effettuati nei limiti di disponibilità di cassa
• ha rispettato il patto nel triennio 2005/2007
• gli impegni nell’anno 2008 della spesa corrente, al netto della spesa per
adeguamento contrattuale del personale dipendente, compreso il segretario
comunale non sono superiori a quelli medi del triennio 2005/2007
non si applicheranno le sanzioni previste nei commi 20 e 21 dell’art. 77 bis del
Decreto Legge 112 convertito in legge 133/2008
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Il patto di stabilità.
I premi
Nel caso in cui il comparto abbia raggiunto l’obiettivo assegnato il maggior
contributo derivante dal recupero dello sforamento sarà redistribuito fra gli enti
che vengono definiti virtuosi in base a due indicatori economico strutturali, e in
base al loro valore medio per classe demografica.
•Gli indicatori,
•i valori medi di fascia
•e le modalità di riparto
verranno definiti tramite Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di
concerto con il Ministero dell’Interno e d’intesa con la Conferenza Stato-città e
autonomie locali.
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OPERE
PUBBLICHE
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OPERE PUBBLICHE
I legami tra la normativa finanziaria sugli investimenti e le
prescrizioni in materia di bilancio triennale devono indirizzare le
scelte dell’ente verso la predisposizione di un piano generale dei
lavori pubblici realistico e realizzabile, in piena armonia con la
reale disponibilità di risorse.
Gli elementi fondamentali che stanno alla base di una
programmazione realistica delle opere pubbliche possono essere
così individuate:
•valutazione del grado di priorità dell’investimento, data la
limitatezza delle risorse disponibili;
•valutazione dell’investimento in termini economici e di
efficacia;
•capacità tecnica di realizzazione;
•scelta adeguata della fonte di finanziamento tenendo conto che il
ricorso all’indebitamento deve far riferimento non tanto alla
massima disponibilità teorica ma, soprattutto, alla capacità reale
di rimborsare i mezzi di terzi.
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OPERE PUBBLICHE
Le modalità di finanziamento degli investimenti sono individuate dall’
art. 199 del d.lgs. n. 267/00.
“1. Per l'attivazione degli investimenti gli enti locali possono utilizzare:
a) entrate correnti destinate per legge agli investimenti;
b) avanzi di bilancio, costituiti da eccedenze di entrate correnti rispetto alle
spese correnti aumentate delle quote capitali di ammortamento dei
prestiti;
c) entrate derivanti dall'alienazione di beni e diritti patrimoniali, riscossioni
di crediti, proventi da concessioni edilizie e relative sanzioni;
d) entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale dello Stato, delle
regioni, da altri interventi pubblici e privati finalizzati agli investimenti,
da interventi finalizzati da parte di organismi comunitari e internazionali;
e) avanzo di amministrazione, nelle forme disciplinate dall'articolo 187;
f) mutui passivi;
g) altre forme di ricorso al mercato finanziario consentite dalla legge.”
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OPERE PUBBLICHE
Per le opere finanziate con fonti onerose occorre verificare il
rispetto dei limiti al ricorso all’indebitamento previsti dal 1°
comma dell’articolo 204 del d.lgs. n. 267/00 e gli effetti
economici e finanziari sul bilancio pluriennale e sui bilanci
successivi.
art. 204
Regole particolari per l'assunzione di mutui
Oltre al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 203, l'ente locale puo' assumere
nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo
se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui
precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente
emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie
prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto
interessi, non supera il 15 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli
delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene
prevista l'assunzione dei mutui.
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OPERE PUBBLICHE
VERIFICA DELLA CAPACITA' DI INDEBITAMENTO
lire
entrate correnti( titoli I, II,III) rendiconto del penultimo anno precedente
€ 17.393.893,00
limite di impegno di spesa per interessi passivi (12%)
€
2.609.083,95 (a)
Interessi passivi su mutui in ammortamento e altri debiti
€
880.260,00 (b)
incidenza percentuale sulle entrate correnti
5,06%
importo impegnabile per interessi su nuovi mutui
€
importo mutuabile al tasso medio del 4,75
€ 36.396.293,68
1.728.823,95 ( c)
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OPERE PUBBLICHE
La programmazione delle opere pubbliche si concretizza con la
predisposizione del programma triennale e l’elenco annuale
dei lavori pubblici (o l’aggiornamento annuale) di cui all’ex
articolo 14 della legge n. 109/94 ora art.128 del
D.Lgs.163/2006 che devono essere redatti secondo le
indicazioni e gli schemi ministeriali.
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Per gli interventi inseriti nel Piano Triennale delle Opere
pubbliche e nell’elenco annuale
-inferiori a 1 milione di euro devono essere
predisposti SINTETICI STUDI
(ai sensi dell'art. 11, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del
1999; art. 2, commi 2 e 3 D. M. 9 giugno 2005)
- superiori a 1 milione di euro devono essere
predisposti STUDI di FATTIBILITÀ
(secondo quanto previsto dall'art. 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144)
•Per i lavori di manutenzione
è sufficiente l'indicazione
degli interventi accompagnata dalla STIMA SOMMARIA DEI
COSTI ( art. 2 comma 4 D. M. 9 giugno 2005) .
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