Ammortizzatori Sociali
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
La cassa integrazione guadagni è una prestazione che integra o sostituisce la
retribuzione dei lavoratori sospesi o che lavorano ad orario ridotto presso
aziende in momentanea difficoltà produttiva.
1.Ordinaria:quando la crisi dell’azienda dipende da eventi temporanei
(mancanza di commesse, eventi meteorologici ecc.) ed è certa la ripresa
dell’attività produttiva.
2.Straordinaria: quando l’azienda deve fronteggiare processi di ristrutturazione
(cambiamento
di
tecnologie),
riorganizzazione
(cambiamento
dell’organizzazione aziendale), riconversione (cambiamento dell’attività) o in
caso di crisi aziendale. Inoltre, l’intervento straordinario può essere richiesto
anche a seguito di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta
amministrativa e amministrazione straordinaria.
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA
L’integrazione salariale ordinaria spetta ai lavoratori che appartengono alle
seguenti categorie:
Operai (qualunque sia la qualifica)
Intermedi
Impiegati (tecnici e amministrativi)
Quadri
Soci di cooperative di produzione e lavoro
Lavoratori a tempo indeterminato dipendenti da cooperative agricole
soggette alla Cassa integrazione
Lavoratori assunti con benefici contributivi (contratto di inserimento,
disoccupati di lunga durata, lavoratori provenienti dalle liste di
mobilità ecc.).
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA
Le aziende interessate:
imprese del settore industriale (indipendentemente dal numero dei lavoratori
occupati);
società cooperative di produzione e lavoro esercenti attività industriale;
industrie boschive, forestali e del tabacco;
cooperative agricole e loro consorzi che trasformano, manipolano e
commercializzano prodotti agricoli e zootecnici ricavati prevalentemente dalla
coltivazione di propri fondi, dalla silvicoltura e dall’allevamento del bestiame;
imprese addette al noleggio ed alla distribuzione dei film, imprese che svolgono
attività di sviluppo e stampa di pellicole;
aziende addette alla frangitura delle olive per conto terzi in quanto classificate
industriali;
imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
aziende che operano nei settori dell’installazione di impianti, anche ferroviari, che
effettuano attività connesse alla costruzione di opere di natura edile e non solo di
“rifinitura” di opere già costruite
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA
La durata
E’ pagata per un periodo massimo di 13 settimane consecutive (3 mesi continuativi), il
periodo può essere prorogato, in casi eccezionali, fino ad un massimo di 12 mesi.
Raggiunto tale limite, prima di presentare una nuova domanda, l’impresa deve
riprendere l’attività per almeno 52 settimane.
I periodi di integrazione salariale sono equiparati a quelli di effettivo lavoro, anche per il
conseguimento del diritto a pensione
A chi non spetta
Dirigenti
Lavoratori a domicilio (assistenti familiari, colf, baby sitter..)
Apprendisti
Personale religioso
Autisti dipendenti addetti esclusivamente al servizio personale del
titolare dell’impresa o della sua famiglia;
Lavoratori dei porti
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA
L’assegno per il nucleo familiare è dovuto in misura intera;
Il diritto di ferie matura solamente in basa a quanto previsto dai singoli
contratti nazionali di riferimento
Per il congedo matrimoniale si ha diritto all’intero trattamento economico
previsto dai contratti collettivi nazionali;
Durante il periodo di inabilità temporanea conseguente ad infortunio sul
lavoro, la CIGO viene sospesa e sostituita dall’indennità INAIL;
Durante il periodo di divieto di licenziamento, la lavoratrice non può essere
sospesa dal lavoro, salvo il caso che sia sospesa l’attività dell’azienda o del
reparto che abbia autonomia funzionale. L’indennità giornaliera per maternità
obbligatoria sostituisce la CIGO.
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA
L’indennità di malattia prevale sempre sull’indennità di CIGO, qualunque sia il
momento d’insorgenza dell’evento, comunque nei limiti del massimale INPS.
Il lavoratore può chiedere al datore di lavoro l’autorizzazione ad andare a
lavorare per brevi periodi c/o altra azienda, sospendendo la CIGO,
comunicandolo preventivamente all’INPS, pena la decadenza al diritto alla
prestazione della CIGO per tutto il periodo della concessione.
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA
Le aziende interessate
Imprese industriali, comprese quelle edili e lapidee
Imprese artigiane che sospendono i lavoratori a causa della CIGS
delle aziende dalle cui commesse hanno ricavato almeno il 50% del
fatturato complessivo nel biennio precedente;
Imprese commerciali con più di 200 dipendenti;
Aziende appaltatrici di servizi mensa se effettuano prestazioni ridotte
a causa della crisi dell’impresa appaltante che si trova in Cassa
integrazione ordinaria o straordinaria;
Imprese appaltatrici di servizi di pulizia se l’impresa appaltante è
soggetta a CIGS;
Imprese cooperative di lavorazione di prodotti agricoli e zootecnici;
Cooperative di produzione e lavoro.
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA
Si applica alle aziende per i casi di:
Crisi aziendale
Riorganizzazione aziendale,
Ristrutturazione aziendale,
Riconversione ,
Procedure concorsuali.
L’intervento straordinario è destinato a categorie di imprese, tra le quali quelle
industriali, purchè abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti nel semestre
precedente la richiesta di CIGS.
I periodi di integrazione salariale sono equiparati a quelli di effettivo lavoro,
anche per il conseguimento del diritto a pensione
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA
I requisiti
I presupposti per la concessione delle integrazioni salariali sono:
l’esistenza di un rapporto di lavoro dipendente con un’anzianità di servizio di almeno
90 giorni;
la sospensione dal lavoro o la riduzione dell’orario per le cause individuate dalla legge
la perdita o la riduzione della retribuzione;
la previsione di ripresa dell’attività lavorativa.
Non si può chiedere l’intervento straordinario per le unità produttive per le quali è stato
richiesto, per lo stesso periodo, l’intervento ordinario.
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA
Quanto
L’importo dell’integrazione salariale è pari all’80% della retribuzione complessiva che
sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate fino ad un massimo di 40
ore settimanali e ridotta pian piano a una data percentuale.
L’indennità di malattia prevale sempre sull’indennità di CIGS, qualunque sia il momento
d’insorgenza dell’evento, comunque nei limiti del massimale INPS. L’Azienda deve
garantire al lavoratore il trattamento economico che avrebbe percepito se non fosse
stato ammalato.
Durante il periodo di inabilità temporanea conseguente ad infortunio sul lavoro, la CIGS
viene sospesa e sostituita dall’indennità INAIL nella misura intera.
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA
Le lavoratrici madri non possono essere sospese salvo che la CIGS riguardi l’intera
azienda o il reparto cui è abilitata la lavoratrice stessa. Alla lavoratrice madre spetta
l’indennità di maternità al posto della CIGS.
Per il congedo matrimoniale durante il periodo di CIGS si ha diritto all’intero
trattamento economico previsto dai contratti collettivi nazionali .
Il diritto delle ferie matura solamente in base a quanto previsto dai singoli contratti di
riferimento.
L’assegno per il nucleo familiare è dovuto in misura intera
Prevede l’obbligo per gli interessati a partecipare a programmi di formazione
predisposti.
Il lavoratore può chiedere al datore di lavoro l’autorizzazione ad andare a lavorare per
brevi periodi c/o altra azienda, sospendendo la CIGS, comunicandolo preventivamente
all’INPS.
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA
L’assunzione può avvenire con contratto a tempo determinato (part time o full
time)
In questo caso il lavoratore comunica all’Azienda di provenienza e all’INPS la
rinuncia alla CIGS, per le giornate di lavoro da effettuare (raccomandata R.R.)
Alla fine del rapporto l’azienda dovrà rilasciare un attestato che certifica la
cessazione del rapporto di lavoro, e inviarlo all’INPS e al datore di origine; Il
lavoratore rientrerà in CIDS e ricomincerà a percepire l’integrazione salariale.
MOBILITÀ
La mobilità è uno degli strumenti previsti dalla legge (i cosiddetti
ammortizzatori sociali) per rendere meno drammatiche le
conseguenze della perdita del lavoro non è alternativa al
licenziamento, ma lo presuppone è un sostegno economico ai
lavoratori licenziati e attiva i meccanismi necessari per favorirne la
rioccupazione..
MOBILITÀ
Mobilità indennizzata
L. 223/91
Hanno diritto alla indennità i
lavoratori posti in mobilità, compresi
i lavoratori a domicilio assunti a
tempo indeterminato e che abbiano
il requisito di una anzianità aziendale
minima di 12 mesi di cui almeno sei
mesi di lavoro effettivamente
prestato.
Mobilità non indennizzata L. 236/93, si
applica a lavoratori licenziati da imprese,
anche artigiane o cooperative di
produzione e lavoro, che occupano
meno di 15 dipendenti o appartenenti
ad altre categorie particolari.
MOBILITÀ L. 223/91
Le aziende interessate
le imprese con più di 15 dipendenti ammesse alla Cassa integrazione guadagni
straordinaria che, nel corso del programma di risanamento, dichiarano di non essere in
grado di garantire il reimpiego di tutti i lavoratori sospesi e di non poter attivare misure
alternative;
le imprese che occupano più di 15 dipendenti (compresi apprendisti e contratti di
formazione) che, in seguito a una riduzione o trasformazione dell’attività o di lavoro,
decidono di effettuare un licenziamento collettivo.
Perché il licenziamento possa essere definito collettivo occorrono almeno 5 licenziamenti
nell’arco di 120 giorni, in una o più unità produttive (intendendo per unità produttiva
una sede, uno stabilimento ecc.) nell’ambito della stessa provincia;
imprese che occupano più di 15 dipendenti che intendono effettuare licenziamenti
collettivi per la cessazione dell’attività.
MOBILITÀ
Iscrizione
• Bisogna iscriversi entro 60 gg dal ricevimento della lettera di licenziamento,
tempistica da non confondere con i termini previsti per avere l’indennizzo.
•Deve essere compilata presso le sedi sindacali e consegnata al Centro per
l’impiego
Documenti utili per l’iscrizione
La lettera di licenziamento
Il codice fiscale o documento d’identità
Coordinate bancarie
Il permesso di soggiorno
Il libretto di lavoro (se si possiede ancora)
Eventuali titoli di studio e/o attestati di qualifica
MOBILITÀ
Quindi, i lavoratori possono essere collocati in mobilità sia direttamente, a seguito del
licenziamento, sia, come spesso accade, dopo un periodo di Cassa integrazione guadagni.
La durata
La durata dell’indennità varia in funzione dell’età del lavoratore:
fino al compimento del 39° anno di età del lavoratore, l’indennità spetta per un
massimo di 12 mesi;
da 40 a 49 anni di età, il periodo di godimento dell’indennità è elevato a 24 mesi;
oltre i 50 anni di età, la durata sale a 36 mesi.
Per le aziende del mezzogiorno i limiti salgono nel seguente modo:
fino al compimento del 39° anno di età del lavoratore, l’indennitàspetta per un
massimo di 24 mesi;
da 40 a 49 anni di età, il periodo di godimento dell’indennità è elevato a 36 mesi;
oltre i 50 anni di età, la durata sale a 48 mesi..
MOBILITÀ
Avere diritto ad un sostegno al reddito se ci sono le condizioni;
Essere inseriti in apposite liste di mobilità presso i CPI;
Reinserirsi nel mercato del lavoro grazie a consistenti sgravi contributivi per
l’impresa che li assume;
Avere precedenza in caso di assunzioni da parte dell’azienda di provenienza,
entro i primi 6 mesi dal licenziamento.
MOBILITÀ
Spetta nella misura dell’80% della retribuzione teorica lorda spettante, che
comprende le soli voci fisse che compongono la busta paga
Per i primi 12 mesi, è pari al 100% del trattamento di integrazione salariale, detratta
un’aliquota contributiva del 5.84 %
Dal 13° mese è pari all’80% dell’importo lordo corrisposto nel 1° anno
L’indennità non può superare i massimali stabiliti annualmente
TRATTENUTE FISCALI
Verificare sempre tramite i servizi fiscali sindacali CAAF l’obbligo di presentare la
dichiarazione dei redditi tramite modello 730 o modello Unico
ASSEGNO DEL NUCLEO FAMILIARE
Diritto per intero durante la percezione dell’indennità di mobilità
MATERNITA’
Diritto alla maternità di sovrappone, sostituendolo, al trattamento di mobilità. Il
periodo retribuito a titolo di maternità obbligatoria garantirà solo lo slittamento del
diritto all’iscrizione in lista di mobilità ma non al recupero economico dell’indennità di
mobilità
PENSIONE
L’indennità di mobilità è incompatibile con tutte le pensioni dirette.
MOBILITÀ
PAGAMENTO IN UNICA SOLUZIONE
I lavoratori in mobilità che intraprendono un’attività autonoma o che
intendano associarsi in cooperativa possono richiedere la corresponsione
anticipata dell’indennità di mobilità loro spettante, detratte le eventuali
mensilità già godute
Mobilità anticipata: ha lo scopo di aiutare il lavoratore in mobilità che decide
di iniziare un’attività autonoma o imprenditoriale; la domanda va presentata
entro 60 giorni dalla data di inizio dell’attività;
Mobilità lunga: è l’indennità che si prolunga oltre il termine della mobilità
ordinaria per consentire al lavoratore di maturare il diritto alla pensione
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA (CIGD)
Aziende destinatarie:
artigiane non rientranti nella normativa sulla CIGS
imprese industriali fino a 15 dipendenti
imprese industriali con più di 15 dipendenti che non possono o non
possono più (perché esaurite o perché superati i 36 mesi nel
quinquennio) utilizzare le vigenti disposizioni in materia di
ammortizzatori sociali
aziende che pur utilizzando la CIGO o la CIGS hanno la necessità di
sospendere i lavoratori apprendisti
La durata massimo 12 mesi con rinnovo a 4 o 8 mesi a seconda della tipologia
dell’azienda.
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA (CIGD)
Incentivi alla riassunzione in deroga
Per gli anni 2009 e 2010 i datori di lavoro che assumeranno lavoratori destinatari di
ammortizzatori in deroga, licenziati o sospesi, riceveranno dall’Inps un incentivo pari
all’indennità spettante al lavoratore, per il numero di mensilità ancora non erogate
(Comma 7 art. 7 ter della legge n. 5/2009)
Mobilità in deroga
I lavoratori licenziati da aziende che non hanno diritto alla mobilità L. 223 (quindi le
piccole aziende con meno di 15 dipendenti), vengono inclusi in Liste di Mobilità senza
la corresponsione della relativa indennità, ma con la sola indennità di disoccupazione
ordinaria. Godono di particolari agevolazioni contributive le aziende che li assumono.
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA (CIGD)
Datori di lavoro ammessi
L’incentivo spetta ai datori di lavoro che assumano – a tempo pieno o parziale determinato
o indeterminato – lavoratori destinatari per gli anni 2009 e 2010 di ammortizzatori
sociali in deroga.
L’incentivo NON spetta se:
L’assunzione è effettuata in conformità di un preesistente obbligo legale o contrattuale
Tra il datore di lavoro che assume e l’impresa da cui proviene il lavoratore intercorrano
rapporti di collegamento o controllo; in tali casi il beneficio spetta se l’assunzione
avviene dopo sei mesi dal licenziamento.
L’azienda ha in atto sospensioni dal lavoro per azioni legate alla L. 223/91 o L.2/2009 o
ha effettuato riduzioni di personale nei sei mesi precedenti l’assunzione. In questo
caso l’incentivo spetta se l’assunzione avviene al fine di acquisire professionalità
diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette riduzioni o sospensioni.
TIPOLOGIA DI ASSUNZIONI INCENTIVATE
L’incentivo per le assunzioni effettuate dal 12/04/2009, data di entrata in vigore del DL
5/2009
L’assunzione può essere a tempo determinato e indeterminato
L’assunzione può essere sia a tempo pieno che parziale
L’agevolazione spetta anche nel caso in cui il lavoratore viene assunto per un periodo
inferiore alla durata residua dell’ammortizzatore sociale; al termine del rapporto di lavoro
il lavoratore potrà riprendere a godere dell’ammortizzatore sociale per il periodo
rimanente.
L’incentivo è compatibile con qualunque tipo di contratto di lavoro subordinato (es.
apprendistato o di inserimento)
L’incentivo è cumulabile con le riduzioni contributive connesse ad un particolare tipo di
contratto
DISOCCUPAZIONE
DISOCCUPAZIONE
ORDINARIA
DISOCCUPAZIONE A
REQUISITI RIDOTTI
DISOCCUPAZIONE ORDINARIA
Spetta a tutti i lavoratori subordinati licenziati iscritti nelle liste di
collocamento.
Per averne diritto devono far valere almeno 52 settimane di contributi
nell’ultimo biennio.
La durata dell’indennità di disoccupazione è di 8 mesi che
diventano 12 per coloro che hanno superato i 50 anni di età.
Sono esclusi coloro che:
si dimettono volontariamente (fatte salve le dimissioni per giusta causa da
documentare)
gli apprendisti
i part time verticali nei periodi di pausa,
i parasubordinati iscritti alla gestione separata INPS.
DISOCCUPAZIONE ORDINARIA
Norme recenti delle quali mancano ancora i decreti attuativi, hanno esteso la
disoccupazione ordinaria, per un massimo di 90 giornate annue, per tutti i
lavoratori sospesi per crisi aziendali e non tutelati da altri ammortizzatori sociali
(devono essere però in possesso dei requisiti delle 52 settimane negli ultimi 2
anni).
Gli apprendisti assunti a partire dal 29.11.2008 (data di pubblicazione del DL
185, convertito in L. 2/2009) hanno diritto, in caso di crisi aziendale, alla
disoccupazione ordinaria per un massimo di 90 giorni all’interno del periodo di
vigenza del contratto di apprendistato; devono però avere almeno 3 mesi di
servizio presso l’azienda. Tale diritto può essere esercitato anche nel casso di
licenziamento.
DISOCCUPAZIONE REQUISITI RIDOTTI
Ne hanno diritto i lavoratori senza le 52 settimane utili per la disoccupazione ordinaria
ma che:
abbiano lavorato per almeno 78 giorni nell’anno precedente
risultino assicurati da almeno due anni
abbiano almeno un contributo settimanale prima del biennio antecedente
la domanda, quindi deve aver lavorato almeno 1 giorno
Spetta, di regola, per un numero di giornate pari a quelle effettivamente lavorate
nell’anno precedente e per un massimo di 180 giornate.
Norme recenti delle quali mancano ancora i decreti attuativi hanno esteso la
copertura della disoccupazione R.R. per un massimo di 90 giornate annue, a tutti i
lavoratori sospesi per crisi aziendali e non tutelati da altri ammortizzatori sociali
(devono essere però in possesso dei normali requisiti la disoccupazione requisiti
ridotti).
DISOCCUPAZIONE ORDINARIA
DISOCCUPAZIONE REQUISITI RIDOTTI
REQUISITI:
•52 settimane negli ultimi 2 anni
•Iscritti all’INPS da almeno 2 anni
REQUISITI:
• Aver lavorato 78 giorni nell’ultimo anno solare
(compresi giorni di malattia e maternità).
•Aver lavorato almeno 1 giorno prima del biennio
precedente a quello della domanda ( 1 giorno per
l’INPS equivale ad 1 settimana)
•Ultimo rapporto deve essere terminato per: fine
contratto, licenziamento e dimissioni per giusta
causa.
La DOMANDA deve essere presentata entro 68
giorni dalla data di licenziamento
La Domanda deve essere presentata entro il 31/3
dell’anno successivo a quello in cui è terminato il
rapporto di lavoro
L’IMPORTO è calcolato sulla retribuzione lorda
degli ultimo 3 mesi
L’INDENNITA’ è 35% della retribuzione media
giornaliera per i primi 120 giorno, 40% per quelli
successivi. (max 858,58 euro. Per lavoratori con
uno stipendio superiore alle 1857,48 l’indennità è
1031,93
DISOCCUPAZIONE ORDINARIA
DISOCCUPAZIONE REQUISITI RIDOTTI
NON SPETTA:
lavoratori che si dimettono volontariamente a
meno che non si tratti di dimissioni per giusta
causa
NON SPETTA:
lavoratori che si domettono volontariamente a
meno che non si tratti di dimissioni per giusta
causa
DISOCCUPAZIONE PER GLI APPRENDISTI
Per il biennio 2010/2011 anche chi ha un contratto di apprendistato avrà
diritto alla DISOCCUPAZIONE
in caso di crisi aziendali seguite dal licenziamento del lavoratore
apprendista, verrà data l'indennità di disoccupazione ordinaria per la
durata massima di 90 giorni.
I requisiti per ottenere la disoccupazione sono:
avere il contratto di apprendistato dal 29 novembre 2008 con almeno tre
mesi di servizio prestati in azienda.
Essere stati licenziati dall’azienda o per giusta causa
Tuttavia, i giorni lavorati con il contratto di apprendistato, possono essere
utilizzati per arrivare alla disoccupazione a requisiti ridotti
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GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI