TRANSAZIONI DI DENARO CONTANTE
Le banconote da 500 euro costituiscono
circa il 18% del PIL, il 34,57% del valore in
circolazione.
Secondo un rapporto della Fondazione
ICSA e della Guardia di Finanza, i 4/5 di
queste banconote circolano a ridosso del
confine italo-svizzero, nella provincia di
Forlì (che confina con San Marino) ed nel
Triveneto, vicino agli aeroporti.
Ai sensi dell’art. 51, comma 1, del decreto 231/2007, anche i
cosiddetti operatori non finanziari sono tenuti a comunicare al
Ministero dell’Economia e delle Finanze le infrazioni di cui
all’art. 49, commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14 nonché all’art. 50 del
decreto 231/2007, di cui si abbia notizia in relazione ai loro
compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni e attività.
Norma
decreto 231/2007
Infrazioni da comunicare
-
Art. 49, comma 1
Art. 49, comma 5 e 7
Art. 49, comma 6
trasferimento di denaro contante, libretti di deposito
bancari o postali al portatore, titoli al portatore in euro o in
valuta estera, per un importo pari superiore a 1.000 euro
mancata indicazione del nome o della ragione sociale del
beneficiario e/o dell’apposizione della clausola di non
trasferibilità sugli assegni, i vaglia postali e cambiari
emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro
assegni emessi all’ordine del traente e non girati
direttamente per l’incasso a una banca o a Poste Italiane
S.p.A.
ASSEGNI LIBERI
Gli assegni bancari e postali emessi all’ordine del traente («a
me medesimo»), ai sensi dell’art. 46 comma 6 D.Lgs.
231/2007 non possono circolare, indipendentemente dal loro
importo, potendo essere girati unicamente per l’incasso.
Il D.Lgs. 169/2012 ha chiarito che il trasferimento e la
presentazione all’incasso da parte di soggetto diverso
costituiscono violazione.
Costituisce violazione l’emissione, il trasferimento e la
presentazione all’incasso di assegni bancari e postali, di
assegni circolari, vaglia postali e cambiari, privi
dell’indicazione del nome o della ragione sociale del
beneficiario e della clausola di non trasferibilità per importi
pari o superiori a 1.000 euro.
Comunicazione al MEF ex art. 51
Nel caso di CONTABILITA’ ORDINARIE il
professionista dovrà porre particolare attenzione alle
modalità con cui vengono pagate le fatture ed eseguiti i
prelievi ed i versamenti fra soci e società.
Nel caso di CONTABILITA’ SEMPLIFICATA il
commercialista è libero da responsabilità in quanto non
in grado di rilevare pagamenti in contanti dalle fatture
oltre la soglia, a meno che nella fattura non risulti la
dicitura «pagata in contanti».
OPERAZIONE “FRAZIONATA”
La Suprema corte ha recentemente affermato (cfr. Cass.
n. 15103/2010) che in tema di sanzioni amministrative
per violazione della normativa antiriciclaggio, il divieto
di trasferire denaro contante e titoli al portatore per
importi superiori ai limiti stabiliti dalla legge, fa
riferimento al valore dell’intera operazione economica
alla quale il trasferimento è funzionale e si applica anche
quando si sia realizzato mediante il compimento di varie
operazioni, ciascuna di valore inferiore o pari al massimo
consentito (cfr. già Cass. n. 8698/2007).
OPERAZIONE “FRAZIONATA”
a. più operazioni, singolarmente inferiori ai limiti
di legge (15.000 euro per gli obblighi di adeguata
verifica, 1.000 euro per le misure sul contante);
b. effettuate in momenti diversi ed in un
circoscritto periodo di tempo fissato in sette
giorni;
c. ferma restando la sussistenza dell’operazione
frazionata quando ricorrano elementi per
ritenerla tale.
OPERAZIONE “FRAZIONATA”
si riferisce all’operazione, all’unità
economica ed è legata ad un
concetto temporale (sette giorni,
fermo restando…)
Collegamento “quantitativo”
Riferita di solito ad un
unico contratto giuridico
Ammissibili più pagamenti relativi alla stessa
operazione, quando il frazionamento è connaturato
dall’operazione stessa (prassi commerciale).
OPERAZIONE “FRAZIONATA”
Il MEF con nota prot. DT 79320 del 10 ottobre
2012 chiarisce che:
 la corresponsione di un acconto iniziale e
successivamente di altri fino al saldo finale
dell’acquisto del pacchetto/servizio turistico
(compresa la biglietteria) è prassi commerciale
 qualora i buono viaggio o vaucher siano
venduti dai tour operator ad un’azienda (e da
questa donati a persone fisiche) i pagamenti
dovranno avvenire in modo tracciabile se
l’importo complessivo è superiore a 1.000 euro
DEROGHE
Il D.L. sulle semplificazioni elimina la soglia 15,000
euro fissata dall’art. 3 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 per i
soggetti che svolgono attività di commercio al
dettaglio ed assimilate, ovvero di agenzia di viaggio e
turismo, qualora effettuino operazioni nei confronti di
persone fisiche con cittadinanza fuori dall’Italia e
dall’UE e residenti all’estero.
Per avvalersi di questa deroga è necessaria una preventiva
comunicazione all’Agenzia delle Entrate, contenente:
- Estremi del conto corrente su cui verseranno il denaro
entro il giorno successivo
- Fotocopia del passaporto ed autocertificazione
Comunicazione al MEF ex art. 51
Con il D.L. 201/2011 (Decreto Salva Italia - art. 12 comma 11) veniva
disposto che la segnalazione venisse inviata anche all`
Con Decreto del MEF del 17/11/2011 su G.U. 29/11/2011 n. 278
veniva inoltre disposto che la segnalazione venisse inoltrata non al
MEF ma alle
Ora con l`articolo 8 comma 7 del D.L. 2/3/2012 n. 16 viene
sostanzialmente disposto che la segnalazione venga inoltrata alle
ed alla
[il 3
ottobre 2012 il MEF ha chiarito che è a carico della Ragioneria
Territoriale dello Stato effettuare l’"immediata comunicazione"
dell’infrazione alla Guardia di Finanza (prot. DT 11009)].
Comunicazione al MEF ex art. 51
L’omessa comunicazione entro 30 giorni dalla
conoscenza dell’avvenuto trasferimento sopra soglia
può essere rilevata:
 dalle registrazioni operate sulle scritture contabili
obbligatorie depositate presso il notaio per il
compimento dei propri compiti istituzionali
 dagli atti conservati presso il professionista
 dagli atti acquisiti presso i clienti
 tramite escussione diretta dei clienti
 ...
Comunicazione al MEF ex art. 51
La G.d.F. all’esito di un controllo contesta al commercialista di
aver omesso la segnalazione al MEF pur avendo avuto notizia
che il proprio cliente ha ricevuto 2,500 euro in contanti a
seguito della vendita di un’autovettura usata.
La circostanza è emersa dall’esame delle scritture contabili.
SANZIONI
Omessa comunicazione al Ministero dell’Economia e delle
Finanze da parte dei destinatari degli obblighi antiriciclaggio
delle infrazioni riscontrate
Art. 51,
Art. 58,
comma 1
comma 7
D.Lgs n. 231/2007 D.Lgs n. 231/2007
Sanzione amministrativa pecuniaria
dal 3 al 30 per cento
dell'importo dell'operazione, del
saldo del libretto ovvero del conto
SANZIONI
Art. 58 comma 7-bis D.Lgs. 231/2007
 per le violazioni in tema di transazione di denaro ed
assegni per importi superiori a 50,000, la sanzione
minima aumentata di 5 volte
 maggiorazione del 50% della sanzione da applicare
al saldo del libretto di importo superiore a 50,000
euro
 sanzione pari al saldo, per quei libretti al portatore
aventi saldo inferiore a 3,000 euro
 sanzione amministrativa pecuniaria minima è di
3,000 euro
OBLAZIONE
In caso di transazione sopra la soglia (≤ 250,000 euro),
chi ha commesso l’illecito ha la possibilità di aderire,
entro 60 giorni, al pagamento ridotto della sanzione
tramite l’istituto dell’oblazione (art. 16 Legge 689/1981).
Tale possibilità non è prevista per le mancate
comunicazioni al Ministero.
IL PROFESSIONISTA RISCHIA DI PAGARE PIU’
DI CHI COMMETTE L’ILLECITO
RESPONSABILITA’ SOLIDALE
Nell’ambito degli illeciti amministrativi antiriciclaggio
rileva almeno in due ipotesi:
a. quella di chi sia titolare di un potere di autorità,
direzione o vigilanza sul soggetto autore della
violazione, salvo che provi di non aver potuto impedire
il fatto;
b. nell’ipotesi di persona giuridica, ente o imprenditore
di cui l’autore della violazione sia rappresentante o
dipendente, sempre che la violazione sia stata
commessa nell’esercizio delle funzioni o incombenze di
quest’ultimo soggetto.
PAGAMENTI IN MONETA ELETTRONICA
A partire dal 1° gennaio 2014, i professionisti saranno
tenuti ad accettare i pagamenti effettuati dai propri
clienti anche con il bancomat e le carte di debito.
Con il D.L. 179/2012 viene introdotto l’obbligo, per le
amministrazioni pubbliche e per gli operatori che erogano
e gestiscono servizi pubblici, di accettare pagamenti in
formato elettronico, a prescindere dalla singola
transazione.
I soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti
e prestazioni di servizi (anche professionali) saranno
quindi tenuti ad accettare pagamenti con carta di
debito.
LA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE
“Il vero tallone d’Achille delle organizzazioni mafiose è
costituito dalla tracce che lasciano dietro di sé i grandi
movimenti di denaro connessi alle attività criminali più
lucrose. Lo sviluppo di queste tracce, attraverso un’indagine
patrimoniale che segua il flusso di denaro proveniente dai
traffici illeciti, è quindi la strada maestra, l’aspetto
decisamente da privilegiare nelle investigazioni in materia di
mafia, perché è quello che maggiormente consente agli
inquirenti di costruire un reticolo di prove obiettive,
documentali, univoche insuscettibili di distorsioni, e foriere
di conferme e riscontri ai dati emergenti dall’attività
probatoria di tipo tradizionale diretta all’immediato
accertamento della consumazione dei delitti”.
(Giovanni Falcone)
DATI STATISTICI
(Fonte: www.bancaditalia.it)
DATI STATISTICI
DATI STATISTICI
2012 (1° Semestre)
Intermediari finanziari
Professionisti e operatori non finanziari
PERCORSO OPERATIVO S.O.S.
Intermediari e
altri soggetti
obbligati
SOS
UIF
P.
N.
A.
approfondimenti
investigativi
analisi finanziaria
(crim. org.)
archiviazione
indagini AG
DATI STATISTICI
A fronte delle segnalazioni ricevute nel 2010, circa il
20% sono confluite in procedimenti penali aperti
presso Procure della Repubblica.
Tutela della riservatezza dei segnalanti
Per i professionisti l’art. 43 ha previsto la possibilità di una
trasmissione attraverso gli Ordini professionali, che
trattengono l’indicazione del nominativo del segnalante
prima di inviare la segnalazione all’Unità d’Informazione
Finanziaria.
Gli atti e i documenti in cui sono indicate le
generalità dei segnalanti devono essere custoditi
sotto la diretta responsabilità del titolare
dell'attività o del legale rappresentante, del
Presidente dell’Ordine o di un loro delegato.
Tutela della riservatezza dei segnalanti
Art. 45, comma 6, 7, 8
L’identità dei segnalanti non deve essere mai menzionata
nemmeno in caso di denuncia o di rapporto ai sensi degli articoli
331 e 347 del Codice Penale, anche qualora sia conosciuta.
Questo divieto può essere superato:
■ se l’Autorità Giudiziaria, con decreto motivato,
richiede specificatamente di conoscere la loro
identità
■ ritiene ciò indispensabile ai fini dell’accertamento
dei reati per cui si procede
Tutela della riservatezza dei segnalanti
Disposizioni del Comando Generale GdF (Circ. 83607/12)





premesse dei verbali di contestazione;
richieste istruttorie inviate a terzi;
informative all’Autorità Giudiziaria;
comunicazioni ai Comandi sovraordinati ed agli Organi Centrali
atti pertinenti allo sviluppo di segnalazioni sospette
Formula da adottare
“Nel corso dell’approfondimento di accertamenti finalizzati alla
prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio è
emersa l’esistenza di rapporti e/o operazioni d’interesse investigativo,
nei confronti del/dei soggetto/i specificatamente indicati nel
prosieguo…”.
Tutela della riservatezza dei segnalanti
Le disposizioni in tema di riservatezza mirano a tutelare
la sicurezza, anche fisica, del segnalante, di fronte a
possibili reazioni della criminalità organizzata, ma anche
la sfera giuridica di fronte a possibili azioni legali del
segnalato.
Negli altri casi, in mancanza di specifiche
sanzioni, vale il principio generale del neminem
I pubblici ufficiali, ove menzionino senza
leadere
ex art. 2043
c.c., potendo
essere
motivo l’identità
del segnalante,
potrebbero
chiamato l’operatore imprudente a risarcire il
incorrere nel reato di «Rivelazione di segreti
danno eventualmente sofferto dal segnalante
d’ufficio», ai sensi dell’art. 326 c.p.
di cui sia stata rivelata ingiustamente
l’identità.
SEGRETO
 non comporta responsabilità di alcun tipo
 non costituisce violazione
► agli
► del
obblighi di segretezza
segreto professionale
► di
eventuali restrizioni alla comunicazione di
informazioni imposte in sede contrattuale o da
disposizioni legislative
 comporta il divieto di darne comunicazione
Formazione del personale
Viene accertata la legittimazione all’esercizio dell’attività
(iscrizione all’Ordine) ed in base alla struttura
organizzativa dello studio, rileva l’eventuale suddivisione di
ruoli e responsabilità.
A tal fine vengono identificati i dipendenti o collaboratori
eventualmente delegati all’assolvimento degli obblighi
antiriciclaggio.
Si riscontra l’avvenuta erogazione di corsi con carattere di
sistematicità, la presenza di programmi o moduli formativi
erogati attraverso brochure, documenti e simili in linea con
l’evoluzione normativa, ecc.
RESPONSABILITA’
SEBBENE PER I PROFESSIONISTI NON SIA PREVISTA
UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA
ANALOGA A QUELLA DI CUI ALL’ART. 56 C. 1, NON SI
ESCLUDE CHE IN TALUNI CASI DI OMESSA
FORMAZIONE POSSA CONFIGURARSI IL REATO
PREVISTO DALL’ART. 55 A TITOLO DI CONCORSO CON
IL DELEGATO.
Verrà rimessa all’Autorità Giudiziaria la valutazione
circa la configurabilità dell’elemento soggettivo del
reato, punibile a titolo di dolo eventuale, in relazione
alla preparazione tecnico-giuridica richiesta alla
categoria notarile.
RESPONSABILITA’
Per i professionisti con strutture organizzative più
complesse, qualora il professionista ha formalmente
incaricato all’assolvimento degli obblighi antiriciclaggio (ed in
particolare per l’individuazione della segnalazione sospetta) un
proprio dipendente e/o collaboratore, occorre distinguere due
fattispecie di illecito:
omessa segnalazione di operazione sospetta al titolare
dell’attività da parte del dipendente e/o collaboratore
incaricato
omessa trasmissione della segnalazione di operazione
sospetta all’UIF da parte del professionista direttamente
o per il tramite del relativo Ordine professionale nei casi
previsti.
RESPONSABILITA’
Sia l’obbligo a carico del dipendente e/o collaboratore
incaricato che quello a carico del professionista
hanno la stessa valenza e, in caso di inosservanza,
sono puniti con la stessa identica sanzione
amministrativa pecuniaria.
Segnalazione di operazioni sospette
PER RICOSTRUIRE EX POST
alla base della decisione di inoltrare la
segnalazione o archiviarla
in cui è maturata la conoscenza della
sussistenza dei profili soggettivi ed oggettivi
dell’operazione sospetta
 non è automatica, frutto di valutazioni sui profili
oggettivi delle operazioni e soggettivi dei clienti e dei
titolari effettivi delle transazioni.
 il professionista non è un investigatore ma si limita
all’utilizzo delle informazioni acquisite nel corso della
propria attività professionale.
 particolarmente importante è la fase dell’adeguata
verifica della clientela, dove si accompagna
all’identificazione anagrafica ordinaria l’acquisizione
di informazioni esaurienti e veritiere sulla situazione
economica e finanziaria dei clienti.
Segnalazione di operazioni sospette
Centralità del concetto di “
”
Presupposti, per quanto possibile, obiettivi:
 elementi di sospetto quali “
”
 indicatori di anomalia
AUTORICICLAGGIO
Segnalazione di operazioni sospette
DETERMINAZIONE PRESUPPOSTO SOGGETTIVO
Segnalazione di operazioni sospette
Gli indicatori di anomalia sono una
:
 la ricorrenza dei comportamenti descritti in uno o
più indicatori non comporta la segnalazione
automatica
 l’assenza dei profili di anomalia suggeriti può non
essere sufficiente ad escludere che l’operazione sia
sospetta
La G.d.F. riscontra l’utilizzo appropriato degli
indicatori di anomalia rispetto al caso esaminato.
DETERMINAZIONE PRESUPPOSTO OGGETTIVO
Segnalazione di operazioni sospette
Su proposta della UIF sono emanati e periodicamente
aggiornati indicatori di anomalia:
a. per gli intermediari con provvedimento della Banca d’Italia
b. per i professionisti con decreto del Ministero della
Giustizia sentiti gli Ordini professionali
c. per gli altri operatori di cui all’art. 14 D.Lgs. 231/2007, con
decreto del Ministero dell’Interno
Decreto del Ministero della Giustizia del 16/04/2010
A) INDICATORI DI ANOMALIA CONNESSI AL CLIENTE
B) INDICATORI DI ANOMALIA CONNESSI ALLE MODALITA’ DI
ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI
C) INDICATORI DI ANOMALIA RELATIVI ALLE MODALITA’ DI
PAGAMENTO DELL’OPERAZIONE
D) INDICATORI DI ANOMALIA RELATIVI ALLA COSTITUZIONE E
ALL’AMMINISTRAZIONE DI IMPRESE, SOCIETA’, TRUST ED
ENTI ANALOGHI
E) INDICATORI DI ANOMALIA RELATIVI AD OPERAZIONI
AVENTI AD OGGETTO BENI IMMOBILI O MOBILI REGISTRATI
F) INDICATORI DI ANOMALIA RELATIVI
CONTABILI E FINANZIARIE
AD
OPERAZIONI
Segnalazione di operazioni sospette
Articolo 4 (Schemi di anomalia e altri indicatori)
1. Al fine di rilevare operazioni sospette gli intermediari
utilizzano gli schemi e modelli di anomalia emanati dalla UIF ai
sensi dell’art. 6, comma 7, lett. b) del d.lgs. n. 231 del 2007,
pubblicati sul sito internet www.bancaditalia.it/UIF.
2. Gli intermediari si avvalgono, altresì, delle Indicazioni operative
per l’esercizio di controlli rafforzati contro il finanziamento dei
programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa,
emanate dalla Banca d’Italia con provvedimento del 27 maggio
2009, pubblicate sul sito internet www.bancaditalia.it/Vigilanza.
A) FRODI ALL’IVA INTRACOMUNITARIA (Com. UIF 15 febbraio
2010), FRODI FISCALI INTERNAZIONALI E FRODI NELLE
FATTURAZIONI (Com. UIF 23 aprile 2012)
B) OPERATIVITA’ RICONDUCIBILE ALL’USURA (Com. UIF 9
AGOSTO 2011)
C) IMPRESE IN CRISI (Com. UIF 24 settembre 2009)
D) OPERATIVITA’ CONNESSA CON L’ABUSO DI FINANZIAMENTI
PUBBLICI (Com. UIF 8 luglio 2010)
E) FRODI INFORMATICHE (Com. UIF 5 febbraio 2010)
F) LEASING (Com. UIF 17 gennaio 2011)
G) CONTI DEDICATI (Com. UIF 13 ottobre 2009)
H) PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE (Com. UIF 9 febbraio
2011)
Segnalazione di operazioni sospette
A un commercialista vene contestata l’omessa segnalazione di
un’operazione sospetta di acquisto di quote societarie da parte
di un soggetto – suo cliente – che poi è risultato collegato ad
appartenenti alla criminalità organizzata.
SANZIONI
Inadeguata o mancata formazione del personale da parte
dei destinatari degli obblighi e degli ordini professionali del
D.Lgs 231/2007
Art. 54,
D.Lgs n. 231/2007
Art. 56,
comma 1,
D.Lgs n. 231/2007
Sanzione amministrativa
pecuniaria da 10.000
euro a 200.000 euro (*)
Omessa segnalazione delle operazioni sospette
Art. 57,
Art. 41
comma 4
D.Lgs n. 231/2007
D.Lgs n. 231/2007
Sanzione amministrativa
pecuniaria dall'1 al 40 per cento
dell'importo dell'operazione
non segnalata
Violazione del divieto di comunicazione dell’avvenuta
segnalazione di operazione sospetta fuori dei casi
previsti dal D.Lgs n. 231/2007.
Artt. 46, comma 1, e
48, comma 4
D.Lgs n. 231/2007
Art. 55, comma 8,
D.Lgs n.
231/2007
Arresto
da sei mesi ad un
anno e ammenda
da € 5.000 a € 50.000
GRAZIE PER LA CORTESE ATTENZIONE
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Diapositiva 1 - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti