TRANSAZIONI DI DENARO CONTANTE Le banconote da 500 euro costituiscono circa il 18% del PIL, il 34,57% del valore in circolazione. Secondo un rapporto della Fondazione ICSA e della Guardia di Finanza, i 4/5 di queste banconote circolano a ridosso del confine italo-svizzero, nella provincia di Forlì (che confina con San Marino) ed nel Triveneto, vicino agli aeroporti. Ai sensi dell’art. 51, comma 1, del decreto 231/2007, anche i cosiddetti operatori non finanziari sono tenuti a comunicare al Ministero dell’Economia e delle Finanze le infrazioni di cui all’art. 49, commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14 nonché all’art. 50 del decreto 231/2007, di cui si abbia notizia in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni e attività. Norma decreto 231/2007 Infrazioni da comunicare - Art. 49, comma 1 Art. 49, comma 5 e 7 Art. 49, comma 6 trasferimento di denaro contante, libretti di deposito bancari o postali al portatore, titoli al portatore in euro o in valuta estera, per un importo pari superiore a 1.000 euro mancata indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e/o dell’apposizione della clausola di non trasferibilità sugli assegni, i vaglia postali e cambiari emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro assegni emessi all’ordine del traente e non girati direttamente per l’incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A. ASSEGNI LIBERI Gli assegni bancari e postali emessi all’ordine del traente («a me medesimo»), ai sensi dell’art. 46 comma 6 D.Lgs. 231/2007 non possono circolare, indipendentemente dal loro importo, potendo essere girati unicamente per l’incasso. Il D.Lgs. 169/2012 ha chiarito che il trasferimento e la presentazione all’incasso da parte di soggetto diverso costituiscono violazione. Costituisce violazione l’emissione, il trasferimento e la presentazione all’incasso di assegni bancari e postali, di assegni circolari, vaglia postali e cambiari, privi dell’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e della clausola di non trasferibilità per importi pari o superiori a 1.000 euro. Comunicazione al MEF ex art. 51 Nel caso di CONTABILITA’ ORDINARIE il professionista dovrà porre particolare attenzione alle modalità con cui vengono pagate le fatture ed eseguiti i prelievi ed i versamenti fra soci e società. Nel caso di CONTABILITA’ SEMPLIFICATA il commercialista è libero da responsabilità in quanto non in grado di rilevare pagamenti in contanti dalle fatture oltre la soglia, a meno che nella fattura non risulti la dicitura «pagata in contanti». OPERAZIONE “FRAZIONATA” La Suprema corte ha recentemente affermato (cfr. Cass. n. 15103/2010) che in tema di sanzioni amministrative per violazione della normativa antiriciclaggio, il divieto di trasferire denaro contante e titoli al portatore per importi superiori ai limiti stabiliti dalla legge, fa riferimento al valore dell’intera operazione economica alla quale il trasferimento è funzionale e si applica anche quando si sia realizzato mediante il compimento di varie operazioni, ciascuna di valore inferiore o pari al massimo consentito (cfr. già Cass. n. 8698/2007). OPERAZIONE “FRAZIONATA” a. più operazioni, singolarmente inferiori ai limiti di legge (15.000 euro per gli obblighi di adeguata verifica, 1.000 euro per le misure sul contante); b. effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni; c. ferma restando la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale. OPERAZIONE “FRAZIONATA” si riferisce all’operazione, all’unità economica ed è legata ad un concetto temporale (sette giorni, fermo restando…) Collegamento “quantitativo” Riferita di solito ad un unico contratto giuridico Ammissibili più pagamenti relativi alla stessa operazione, quando il frazionamento è connaturato dall’operazione stessa (prassi commerciale). OPERAZIONE “FRAZIONATA” Il MEF con nota prot. DT 79320 del 10 ottobre 2012 chiarisce che: la corresponsione di un acconto iniziale e successivamente di altri fino al saldo finale dell’acquisto del pacchetto/servizio turistico (compresa la biglietteria) è prassi commerciale qualora i buono viaggio o vaucher siano venduti dai tour operator ad un’azienda (e da questa donati a persone fisiche) i pagamenti dovranno avvenire in modo tracciabile se l’importo complessivo è superiore a 1.000 euro DEROGHE Il D.L. sulle semplificazioni elimina la soglia 15,000 euro fissata dall’art. 3 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 per i soggetti che svolgono attività di commercio al dettaglio ed assimilate, ovvero di agenzia di viaggio e turismo, qualora effettuino operazioni nei confronti di persone fisiche con cittadinanza fuori dall’Italia e dall’UE e residenti all’estero. Per avvalersi di questa deroga è necessaria una preventiva comunicazione all’Agenzia delle Entrate, contenente: - Estremi del conto corrente su cui verseranno il denaro entro il giorno successivo - Fotocopia del passaporto ed autocertificazione Comunicazione al MEF ex art. 51 Con il D.L. 201/2011 (Decreto Salva Italia - art. 12 comma 11) veniva disposto che la segnalazione venisse inviata anche all` Con Decreto del MEF del 17/11/2011 su G.U. 29/11/2011 n. 278 veniva inoltre disposto che la segnalazione venisse inoltrata non al MEF ma alle Ora con l`articolo 8 comma 7 del D.L. 2/3/2012 n. 16 viene sostanzialmente disposto che la segnalazione venga inoltrata alle ed alla [il 3 ottobre 2012 il MEF ha chiarito che è a carico della Ragioneria Territoriale dello Stato effettuare l’"immediata comunicazione" dell’infrazione alla Guardia di Finanza (prot. DT 11009)]. Comunicazione al MEF ex art. 51 L’omessa comunicazione entro 30 giorni dalla conoscenza dell’avvenuto trasferimento sopra soglia può essere rilevata: dalle registrazioni operate sulle scritture contabili obbligatorie depositate presso il notaio per il compimento dei propri compiti istituzionali dagli atti conservati presso il professionista dagli atti acquisiti presso i clienti tramite escussione diretta dei clienti ... Comunicazione al MEF ex art. 51 La G.d.F. all’esito di un controllo contesta al commercialista di aver omesso la segnalazione al MEF pur avendo avuto notizia che il proprio cliente ha ricevuto 2,500 euro in contanti a seguito della vendita di un’autovettura usata. La circostanza è emersa dall’esame delle scritture contabili. SANZIONI Omessa comunicazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze da parte dei destinatari degli obblighi antiriciclaggio delle infrazioni riscontrate Art. 51, Art. 58, comma 1 comma 7 D.Lgs n. 231/2007 D.Lgs n. 231/2007 Sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 al 30 per cento dell'importo dell'operazione, del saldo del libretto ovvero del conto SANZIONI Art. 58 comma 7-bis D.Lgs. 231/2007 per le violazioni in tema di transazione di denaro ed assegni per importi superiori a 50,000, la sanzione minima aumentata di 5 volte maggiorazione del 50% della sanzione da applicare al saldo del libretto di importo superiore a 50,000 euro sanzione pari al saldo, per quei libretti al portatore aventi saldo inferiore a 3,000 euro sanzione amministrativa pecuniaria minima è di 3,000 euro OBLAZIONE In caso di transazione sopra la soglia (≤ 250,000 euro), chi ha commesso l’illecito ha la possibilità di aderire, entro 60 giorni, al pagamento ridotto della sanzione tramite l’istituto dell’oblazione (art. 16 Legge 689/1981). Tale possibilità non è prevista per le mancate comunicazioni al Ministero. IL PROFESSIONISTA RISCHIA DI PAGARE PIU’ DI CHI COMMETTE L’ILLECITO RESPONSABILITA’ SOLIDALE Nell’ambito degli illeciti amministrativi antiriciclaggio rileva almeno in due ipotesi: a. quella di chi sia titolare di un potere di autorità, direzione o vigilanza sul soggetto autore della violazione, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto; b. nell’ipotesi di persona giuridica, ente o imprenditore di cui l’autore della violazione sia rappresentante o dipendente, sempre che la violazione sia stata commessa nell’esercizio delle funzioni o incombenze di quest’ultimo soggetto. PAGAMENTI IN MONETA ELETTRONICA A partire dal 1° gennaio 2014, i professionisti saranno tenuti ad accettare i pagamenti effettuati dai propri clienti anche con il bancomat e le carte di debito. Con il D.L. 179/2012 viene introdotto l’obbligo, per le amministrazioni pubbliche e per gli operatori che erogano e gestiscono servizi pubblici, di accettare pagamenti in formato elettronico, a prescindere dalla singola transazione. I soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti e prestazioni di servizi (anche professionali) saranno quindi tenuti ad accettare pagamenti con carta di debito. LA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE “Il vero tallone d’Achille delle organizzazioni mafiose è costituito dalla tracce che lasciano dietro di sé i grandi movimenti di denaro connessi alle attività criminali più lucrose. Lo sviluppo di queste tracce, attraverso un’indagine patrimoniale che segua il flusso di denaro proveniente dai traffici illeciti, è quindi la strada maestra, l’aspetto decisamente da privilegiare nelle investigazioni in materia di mafia, perché è quello che maggiormente consente agli inquirenti di costruire un reticolo di prove obiettive, documentali, univoche insuscettibili di distorsioni, e foriere di conferme e riscontri ai dati emergenti dall’attività probatoria di tipo tradizionale diretta all’immediato accertamento della consumazione dei delitti”. (Giovanni Falcone) DATI STATISTICI (Fonte: www.bancaditalia.it) DATI STATISTICI DATI STATISTICI 2012 (1° Semestre) Intermediari finanziari Professionisti e operatori non finanziari PERCORSO OPERATIVO S.O.S. Intermediari e altri soggetti obbligati SOS UIF P. N. A. approfondimenti investigativi analisi finanziaria (crim. org.) archiviazione indagini AG DATI STATISTICI A fronte delle segnalazioni ricevute nel 2010, circa il 20% sono confluite in procedimenti penali aperti presso Procure della Repubblica. Tutela della riservatezza dei segnalanti Per i professionisti l’art. 43 ha previsto la possibilità di una trasmissione attraverso gli Ordini professionali, che trattengono l’indicazione del nominativo del segnalante prima di inviare la segnalazione all’Unità d’Informazione Finanziaria. Gli atti e i documenti in cui sono indicate le generalità dei segnalanti devono essere custoditi sotto la diretta responsabilità del titolare dell'attività o del legale rappresentante, del Presidente dell’Ordine o di un loro delegato. Tutela della riservatezza dei segnalanti Art. 45, comma 6, 7, 8 L’identità dei segnalanti non deve essere mai menzionata nemmeno in caso di denuncia o di rapporto ai sensi degli articoli 331 e 347 del Codice Penale, anche qualora sia conosciuta. Questo divieto può essere superato: ■ se l’Autorità Giudiziaria, con decreto motivato, richiede specificatamente di conoscere la loro identità ■ ritiene ciò indispensabile ai fini dell’accertamento dei reati per cui si procede Tutela della riservatezza dei segnalanti Disposizioni del Comando Generale GdF (Circ. 83607/12) premesse dei verbali di contestazione; richieste istruttorie inviate a terzi; informative all’Autorità Giudiziaria; comunicazioni ai Comandi sovraordinati ed agli Organi Centrali atti pertinenti allo sviluppo di segnalazioni sospette Formula da adottare “Nel corso dell’approfondimento di accertamenti finalizzati alla prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio è emersa l’esistenza di rapporti e/o operazioni d’interesse investigativo, nei confronti del/dei soggetto/i specificatamente indicati nel prosieguo…”. Tutela della riservatezza dei segnalanti Le disposizioni in tema di riservatezza mirano a tutelare la sicurezza, anche fisica, del segnalante, di fronte a possibili reazioni della criminalità organizzata, ma anche la sfera giuridica di fronte a possibili azioni legali del segnalato. Negli altri casi, in mancanza di specifiche sanzioni, vale il principio generale del neminem I pubblici ufficiali, ove menzionino senza leadere ex art. 2043 c.c., potendo essere motivo l’identità del segnalante, potrebbero chiamato l’operatore imprudente a risarcire il incorrere nel reato di «Rivelazione di segreti danno eventualmente sofferto dal segnalante d’ufficio», ai sensi dell’art. 326 c.p. di cui sia stata rivelata ingiustamente l’identità. SEGRETO non comporta responsabilità di alcun tipo non costituisce violazione ► agli ► del obblighi di segretezza segreto professionale ► di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative comporta il divieto di darne comunicazione Formazione del personale Viene accertata la legittimazione all’esercizio dell’attività (iscrizione all’Ordine) ed in base alla struttura organizzativa dello studio, rileva l’eventuale suddivisione di ruoli e responsabilità. A tal fine vengono identificati i dipendenti o collaboratori eventualmente delegati all’assolvimento degli obblighi antiriciclaggio. Si riscontra l’avvenuta erogazione di corsi con carattere di sistematicità, la presenza di programmi o moduli formativi erogati attraverso brochure, documenti e simili in linea con l’evoluzione normativa, ecc. RESPONSABILITA’ SEBBENE PER I PROFESSIONISTI NON SIA PREVISTA UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA ANALOGA A QUELLA DI CUI ALL’ART. 56 C. 1, NON SI ESCLUDE CHE IN TALUNI CASI DI OMESSA FORMAZIONE POSSA CONFIGURARSI IL REATO PREVISTO DALL’ART. 55 A TITOLO DI CONCORSO CON IL DELEGATO. Verrà rimessa all’Autorità Giudiziaria la valutazione circa la configurabilità dell’elemento soggettivo del reato, punibile a titolo di dolo eventuale, in relazione alla preparazione tecnico-giuridica richiesta alla categoria notarile. RESPONSABILITA’ Per i professionisti con strutture organizzative più complesse, qualora il professionista ha formalmente incaricato all’assolvimento degli obblighi antiriciclaggio (ed in particolare per l’individuazione della segnalazione sospetta) un proprio dipendente e/o collaboratore, occorre distinguere due fattispecie di illecito: omessa segnalazione di operazione sospetta al titolare dell’attività da parte del dipendente e/o collaboratore incaricato omessa trasmissione della segnalazione di operazione sospetta all’UIF da parte del professionista direttamente o per il tramite del relativo Ordine professionale nei casi previsti. RESPONSABILITA’ Sia l’obbligo a carico del dipendente e/o collaboratore incaricato che quello a carico del professionista hanno la stessa valenza e, in caso di inosservanza, sono puniti con la stessa identica sanzione amministrativa pecuniaria. Segnalazione di operazioni sospette PER RICOSTRUIRE EX POST alla base della decisione di inoltrare la segnalazione o archiviarla in cui è maturata la conoscenza della sussistenza dei profili soggettivi ed oggettivi dell’operazione sospetta non è automatica, frutto di valutazioni sui profili oggettivi delle operazioni e soggettivi dei clienti e dei titolari effettivi delle transazioni. il professionista non è un investigatore ma si limita all’utilizzo delle informazioni acquisite nel corso della propria attività professionale. particolarmente importante è la fase dell’adeguata verifica della clientela, dove si accompagna all’identificazione anagrafica ordinaria l’acquisizione di informazioni esaurienti e veritiere sulla situazione economica e finanziaria dei clienti. Segnalazione di operazioni sospette Centralità del concetto di “ ” Presupposti, per quanto possibile, obiettivi: elementi di sospetto quali “ ” indicatori di anomalia AUTORICICLAGGIO Segnalazione di operazioni sospette DETERMINAZIONE PRESUPPOSTO SOGGETTIVO Segnalazione di operazioni sospette Gli indicatori di anomalia sono una : la ricorrenza dei comportamenti descritti in uno o più indicatori non comporta la segnalazione automatica l’assenza dei profili di anomalia suggeriti può non essere sufficiente ad escludere che l’operazione sia sospetta La G.d.F. riscontra l’utilizzo appropriato degli indicatori di anomalia rispetto al caso esaminato. DETERMINAZIONE PRESUPPOSTO OGGETTIVO Segnalazione di operazioni sospette Su proposta della UIF sono emanati e periodicamente aggiornati indicatori di anomalia: a. per gli intermediari con provvedimento della Banca d’Italia b. per i professionisti con decreto del Ministero della Giustizia sentiti gli Ordini professionali c. per gli altri operatori di cui all’art. 14 D.Lgs. 231/2007, con decreto del Ministero dell’Interno Decreto del Ministero della Giustizia del 16/04/2010 A) INDICATORI DI ANOMALIA CONNESSI AL CLIENTE B) INDICATORI DI ANOMALIA CONNESSI ALLE MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI C) INDICATORI DI ANOMALIA RELATIVI ALLE MODALITA’ DI PAGAMENTO DELL’OPERAZIONE D) INDICATORI DI ANOMALIA RELATIVI ALLA COSTITUZIONE E ALL’AMMINISTRAZIONE DI IMPRESE, SOCIETA’, TRUST ED ENTI ANALOGHI E) INDICATORI DI ANOMALIA RELATIVI AD OPERAZIONI AVENTI AD OGGETTO BENI IMMOBILI O MOBILI REGISTRATI F) INDICATORI DI ANOMALIA RELATIVI CONTABILI E FINANZIARIE AD OPERAZIONI Segnalazione di operazioni sospette Articolo 4 (Schemi di anomalia e altri indicatori) 1. Al fine di rilevare operazioni sospette gli intermediari utilizzano gli schemi e modelli di anomalia emanati dalla UIF ai sensi dell’art. 6, comma 7, lett. b) del d.lgs. n. 231 del 2007, pubblicati sul sito internet www.bancaditalia.it/UIF. 2. Gli intermediari si avvalgono, altresì, delle Indicazioni operative per l’esercizio di controlli rafforzati contro il finanziamento dei programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa, emanate dalla Banca d’Italia con provvedimento del 27 maggio 2009, pubblicate sul sito internet www.bancaditalia.it/Vigilanza. A) FRODI ALL’IVA INTRACOMUNITARIA (Com. UIF 15 febbraio 2010), FRODI FISCALI INTERNAZIONALI E FRODI NELLE FATTURAZIONI (Com. UIF 23 aprile 2012) B) OPERATIVITA’ RICONDUCIBILE ALL’USURA (Com. UIF 9 AGOSTO 2011) C) IMPRESE IN CRISI (Com. UIF 24 settembre 2009) D) OPERATIVITA’ CONNESSA CON L’ABUSO DI FINANZIAMENTI PUBBLICI (Com. UIF 8 luglio 2010) E) FRODI INFORMATICHE (Com. UIF 5 febbraio 2010) F) LEASING (Com. UIF 17 gennaio 2011) G) CONTI DEDICATI (Com. UIF 13 ottobre 2009) H) PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE (Com. UIF 9 febbraio 2011) Segnalazione di operazioni sospette A un commercialista vene contestata l’omessa segnalazione di un’operazione sospetta di acquisto di quote societarie da parte di un soggetto – suo cliente – che poi è risultato collegato ad appartenenti alla criminalità organizzata. SANZIONI Inadeguata o mancata formazione del personale da parte dei destinatari degli obblighi e degli ordini professionali del D.Lgs 231/2007 Art. 54, D.Lgs n. 231/2007 Art. 56, comma 1, D.Lgs n. 231/2007 Sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 200.000 euro (*) Omessa segnalazione delle operazioni sospette Art. 57, Art. 41 comma 4 D.Lgs n. 231/2007 D.Lgs n. 231/2007 Sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 al 40 per cento dell'importo dell'operazione non segnalata Violazione del divieto di comunicazione dell’avvenuta segnalazione di operazione sospetta fuori dei casi previsti dal D.Lgs n. 231/2007. Artt. 46, comma 1, e 48, comma 4 D.Lgs n. 231/2007 Art. 55, comma 8, D.Lgs n. 231/2007 Arresto da sei mesi ad un anno e ammenda da € 5.000 a € 50.000 GRAZIE PER LA CORTESE ATTENZIONE