Luciano DE ANGELIS ANTIRICICLAGGIO Aprile-2008 Trasferimenti di CONTANTI e Novità sugli ASSEGNI D.lgs. 231/07, art. 49, comma 1, I professionisti interessati dalla nuova disciplina dal 14/3/04 È vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell’operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane spa. (art. 2, co. 1, lett. s) e t), D. Lgs. 56/2004) • ragionieri e periti commerciali; • revisori contabili; • dottori commercialisti; • consulenti del lavoro; • notai; • avvocati. Legge N. 29/2006 Dal 23/02/2006 gli obblighi riguardano anche: 1.Esercenti consulenza contabile fiscale con codice attività 7412/C A partire dal 30 APRILE 2008 gli obblighi riguaderanno anche: e 2. Centri elaborazioni dati e CAF 3. Ogni altro soggetto che renda servizi in materia di contabilità e tributi I prestatori di servizi relativi a società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi I prestatori di servizi relativi a società e trust • Ogni persona fisica o giuridica che fornisca, a titolo professionale, uno dei servizi seguenti a terzi: • 1. costituire società o altre persone giuridiche; • 2. occupare la funzione di dirigente o di amministratore di una società, di socio di un’associazione o una funzione analoga nei confronti di altre persone giuridiche o provvedere affinché un’altra persona occupi tale funzione; • 3. fornire una sede legale, un indirizzo commerciale, amministrativo o postale e altri servizi connessi a una società, un’associazione o qualsiasi altra entità giuridica; OBBLIGO DI RIFERIRE LE VIOLAZIONI di cui all’art. 49 (Art.51 d.lgs. n. 231/07) - Segue: I prestatori di servizi relativi a società e trust • 4. occupare la funzione di fiduciario in un trust espresso o in un soggetto giuridico analogo o provvedere affinché un’altra persona occupi tale funzione; • 5. esercitare il ruolo d’azionista per conto di un’altra persona o provvedere affinché un’altra persona occupi tale funzione purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformemente alla normativa comunitaria o a norme internazionali equivalenti.” OPERAZIONE FRAZIONATA Art.1, co.1, lett.m), D.lgs n. 231/07 I professionisti hanno l’obbligo di riferire alle autorità competenti (Direzioni Provinciali dei Servizi Vari o Ministero dell’Economia e delle Finanze), entro 30 gg., le notizie di cui siano in possesso in merito all’infrazione del divieto (ex art. 49, “dlgs antiriciclaggio”) di trasferimento di denaro contante o di altri valori (libretti di deposito bancari o postali al portatore, titoli al portatore in valuta), effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore da trasferire è pari o superiore a 5.000 euro. segue… È un’operazione, seppur unitaria sotto il profilo economico di valore pari o superiore a 5.000 euro, posta in essere attraverso più operazioni singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ma in un circoscritto periodo di tempo, fissato in sette giorni fermarestando la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale. Segue… Secondo il CONSIGLIO DI STATO ATTENZIONE!!!!!!!!! parere n. 1504/95 IL CIRCOSCRITTO E' potere discrezionale dell'Amministrazione valutare, caso per caso, se il frazionamento sia stato invece realizzato con lo specifico scopo di eludere il divieto imposto dalla disposizione OPERAZIONE COLLEGATA PERIODO DI TEMPO è FISSATO in SETTE GIORNI SITUAZIONE DA MONITORARE Art.1, co.1, lett.n), D.lgs 231/07 (art. 49 d.lgs. n. 231/07) Operazioni che pur non costituendo esecuzione di un medesimo contratto, sono tra loro connesse per il soggetto che le esegue, l’oggetto o per lo scopo cui sono dirette VALORE DA TRASFERIRE “COMPLESSIVAMENTE” PARI O SUPERIORE AI 5.000 € Secondo il CONSIGLIO DI STATO • Sono vietati i trasferimenti in unica soluzione di denaro e/o titoli al portatore per importo superiore alla soglia anche quando tale limite viene superato cumulando le diverse specie di pagamento Secondo il CONSIGLIO DI STATO parere n. 1504/95 • Ad esempio: Denaro 3.000 Euro + • Titoli al portatore 2.500 Euro • Nel caso di più trasferimenti di importo inferiore alla soglia, ma complessivamente di ammontare superiore, sfuggono al divieto, perchè tra loro non cumulabili, quelli relativi: • A distinte ed autonome operazioni; • Alla medesima operazione, quando il frazionamento è connaturato all'operazione stessa (ad es. contratto di somministrazione) ovvero la conseguenza di preventivo accordo tra le parti (ad es. pagamento rateale) segue... PARERE UIC 31/10/06 Il frazionamento dell’operazione può venire in considerazione per un professionista solo laddove lo stesso ritenga, in base agli elementi a disposizione, che gli atti posti in essere da un cliente siano riconducibili ad una stessa operazione LE OPERAZIONI A RISCHIO DI INFRAZIONE • PAGAMENTI FATTURE; • FINANZIAMENTI FRA SOCI E SOCIETA’; • TRASFERIMENTI INFRAGRUPPO FRA DIVERSE SOCIETA’; • DISTRIBUZIONE UTILI DA SOCIETA’ A SOCI • EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI PARERE UIC 6/10/2006 FATTURA 30, 60, 90 GIORNI NON COSTITUISCE VIOLAZIONE all’art. 49 d.lgs. 231/07 In quanto la pluralità di pagamenti a scadenze prefissate è frutto di una ordinaria dilazione di Pagamento che scaturisce dal preventivo accordo delle parti. CIASCUN VERSAMENTO DOVRA’ PERO’ ESSERE INFERIORE A 5.000 EURO Secondo il CONSIGLIO DI STATO parere n. 1504/95 E' potere discrezionale dell'Amministrazione valutare, caso per caso, se il frazionamento sia stato invece realizzato con lo specifico scopo di eludere il divieto imposto dalla disposizione SECONDO IL NOTARIATO SECONDO IL NOTARIATO Studio 20 dicembre 2007) Studio 20 dicembre 2007) L’avverbio complessivamente va letto nella sua accezione “teleologica” in modo da collocare il pagamento non fine a se stesso ma all’interno di una prestazione sorretta da precisi profili causali anche se frazionata nel tempo (segue) Il professionista, dovrà quindi verificare l’oggetto della prestazione dedotta in contratto accertando se la pluralità dei pagamenti (eventualmente cadenzati anche in arco temporle superiore ai sette giorni), costituiscono frazione di un’unica prestazione (con conseguente divieto di cumulo) o facciano riferimento a prestazioni distinte ATTENZIONE!!! (art.51, co.3, d.lgs 231/07) Qualora oggetto dell’infrazione sia un’operazione di trasferimento segnalata ai fini delle operazioni sospette (art.41 d.lgs 231/07) il soggetto che ha effettuato detta segnalazione non è tenuto alla comunicazione al Mef AL MEF (PER INFRAZIONI PARI O SUPERIORI AI 250.000 EURO) LE COMUNICAZIONI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATE AI D.P.S.V. COMPETENTI (per infrazioni relative a importi inferiori) Dal 30 aprile 2008 sarà oggetto di sanzione: (art. 49, comma 5) Le comunicazioni obbligatorie di cui all’art. 51 del d.lgs 231/2007 Non sono assoggettate a criteri di riservatezza • mancata indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario; • mancata apposizione della clausola di non trasferibilità su assegni postali, bancari per importi pari o superiori a 5.000 euro. Le nuove norme su assegni e vaglia Le nuove norme su assegni e vaglia (art. 49, comma 4) (art. 49, comma 6) • Intrasferibilità degli assegni bancari e postali • I moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche e da Poste italiane SpA muniti di clausola di non trasferibilità • Gli assegni bancari e postali emessi all’ordine del traente possono essere girati unicamente per l’incasso a una banca o a Poste italiane Spa • Assegni a sè stessi Le nuove norme su assegni e vaglia Le nuove norme su assegni e vaglia (art. 49, comma 7) (art. 49, comma 8) • Intrasferibilità degli assegni • Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi dalle banche e da Poste italiane SpA con l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità • Assegni circolari, vaglia postali e cambiari inferiori a 5.000 euro • Il rilascio di assegni , circolari, vaglia postali e cambiari di importo inferiore a 5.000 euro può essere richiesto per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità Le nuove norme su assegni e vaglia Le nuove norme su assegni e vaglia (art. 49, comma 10) (art. 49, comma 11) • Costo degli assegni al portatore • Per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera è dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 Euro. • Ciascuna girata deve recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante. ATTENZIONE!!!!!!!!! Appare presumibile che il nominativo di chi ha richiesto carnet di assegni in forma libera o assegni circolari o vaglia postali in forma libera Controlli fiscali • Gli uffici dell’amministrazione finanziaria potranno chiedere alla Banca o a Poste Italiane Spa i dati identificativi e il codice fiscale dei soggetti ai quali siano stati rilasciati moduli di assegni bancari o postali in forma libera ovvero che abbiano richiesto assegni circolari o vaglia postali in forma libera nonché di tutti i giratari e di coloro che li abbiano presentati all’incasso. I Chiarimenti del MEF circ. 20/3/2008 • Assegni ultrasoglia • Gli assegni liberi pari o superiori a 5.000 euro emessi prima del 30 aprile ed incassati successivamente sono regolari. Non è dovuta l’imposta di bollo. • Lo stesso potrà essere incassato sia dal sarà fornito dagli intermediari finanziari all’anagrafe tributaria solo a seguito di richiesta da parte di questa beneficiario diretto che da un giratario I Chiarimenti del MEF circ. 20/3/2008 • Assegni ultrasoglia • Gli assegni liberi pari o superiori a 5.000 euro emessi dal 30 aprile in poi, saranno pagati ma assoggettati a sanzioni . • Non sono più ammissibili assegni privi del nome del beneficiario (c.d. assegno al portatore di cui all’art. 5 della “legge assegno”) L’assegno bancario emesso dopo il 29 aprile, seppur di importo inferiore a 5.000 Euro ma privo di clausola di intrasferibilità, nonché del codice fiscale dei giratari Non potrà essere pagato all’eventuale giratario I Chiarimenti del MEF circ. 20/3/2008 • Moduli in uso prima del 30 aprile • Potranno continuare ad essere utilizzati anche dopo il 29 aprile per emettere assegni trasferibili in esenzione all’imposta di bollo ma nei limiti delle nuove norme L’assegno bancario emesso dopo il 29 aprile, di importo pari o superiore a 5.000 Non potrà essere pagato all’eventuale giratario anche se fosse indicato sul titolo il C.F. dello stesso I Chiarimenti del MEF circ. 20/3/2008 • Assegni m.m. • Gli assegni emessi all’ordine del traente potranno essere emessi anche per importi pari o superiori ai 5.000 Euro. • Nel caso per errore venissero girati, la banca dovrebbe pagarli ma sarebbero oggetto di segnalazione e relative sanzioni. I Chiarimenti del MEF circ. 20/3/2008 • Codice fiscale obbligatorio • Per ciascuna girata successiva al 29 aprile sarà indispensabile inserire il codice fiscale del girante, anche qualora venissero utilizzati i vecchi moduli. • La carenza di C.F. o il codice palesemente errato rende il titolo non incassabile. • Nel caso di persona fisica che agisca per conto di una persona giuridica sulla girata dovrà essere inserito il codice fiscale di quest’ultima. I Chiarimenti del MEF circ. 20/3/2008 • Imposta di bollo • I moduli per l’emissione di assegni trasferibili consegnati a partire dal 30 aprile, sconteranno l’imposta di bollo pari ad Euro 1,5 Euro per modulo. I Chiarimenti del MEF circ. 20/3/2008 • Controlli sul codice fiscale • I controlli sulla regolarità formale del codice fiscale spetta alla banca chiamata a pagare l’assegno Sanzioni Amministrative (Art. 51 co.2, D.Lgs 231/07) • … In caso di infrazioni riguardanti assegni bancari, assegni circolari, libretti al portatore o titoli similari, la comunicazione deve essere effettuate dalla banca o da Poste Italiane Spa che li accetta in versamento e dalla banca o da Poste Italiane Spa che ne effettua l’estinzione, salvo che il soggetto tenuto alla comunicazione abbia certezza che la stessa è stata già effettuata dall’altro soggetto obbligato. Attenzione (Parere UIC 6/10/06) I professionisti devono vigilare anche sugli assegni in relazione ai loro compiti di servizio e limitatamente alle loro attribuzioni e attività LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA PER INFRAZIONI SUPERIORI A € 250.000,00 LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA PER INFRAZIONI INFERIORI A € 250.000,00 Ministero dell’Economia e delle Finanze D.P.S.V. di GENOVA Dipartimento del Tesoro Direzione valutario, antiriciclaggio ed antiusura Via XX Settembre, 97 - 00187 ROMA • contact center della Direzione valutario, antiriciclaggio ed antiusura: tel. 06 - 47616688 (attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13); • e mail: [email protected] • fax 06 - 47614725 (Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta) Via Urbano Rela, 8 - 16151 - GENOVA Tel. 010 - 640571 Fax 010 - 64057751 e mail: [email protected] Direttore Dott. Augusto Licausi tel. 010 - 64057516 e mail: [email protected] Dr.ssa Anna Maria Riggio e mail: [email protected] LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA PER INFRAZIONI INFERIORI A € 250.000,00 LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA PER INFRAZIONI INFERIORI A € 250.000,00 D.P.S.V. di MILANO (Lombardia) D.P.S.V. di VERONA Via Zuretti, 34 - 20125 - MILANO (Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli V. G.) Fax 02 - 67737990 Lungadige Capuleti, 11 - 37122 - VERONA Direttore Dott. Emanuele Spennati Tel. 02 - 66986844 Fax 02 - 67737990 e mail: [email protected] Fax 045 - 8001446 e mail: [email protected] Maria Rosaria Muscarelli tel. 02 - 67737207 e mail: [email protected] Massimo Gandini Tel. 02 - 67737278 [email protected] Direttore Dr.ssa Antonietta Ristaino e mail: LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA PER INFRAZIONI INFERIORI A € 250.000,00 D.P.S.V. di BOLOGNA Tel. 045 - 8034226 LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA PER INFRAZIONI INFERIORI A € 250.000,00 D.P.S.V. di ROMA (Lazio, Umbria, Abruzzo e Sardegna) (Emilia Romagna, Toscana e Marche) Via Napoleone Parboni, 6 - 00153 - ROMA Via Aldo Moro, 68 - 40127 - BOLOGNA Fax 06 - 58366546 Tel. 051 - 6331157 Fax 051 - 6331153 e mail: [email protected] Direttore Dott. Biagio Scirè Risichella Conte Maria Cristina Tel. 06 - 58366535 Fax 06 - 58366546 e mail: [email protected] Tamburin Eva Tel. 06 - 58366066 Fax 06 - 58366546 e mail: [email protected] LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA PER INFRAZIONI INFERIORI A € 250.000,00 LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA PER INFRAZIONI INFERIORI A € 250.000,00 D.P.S.V. di NAPOLI D.P.S.V. di BARI (Campania e Basilicata) Centro Direzionale Isola F8 Via Francesco Lauria, 80 - 80100 - NAPOLI e mail: [email protected] Direttore Dr.ssa Rachele Cantelli Tel. 081 - 5828440 Fax 081 - 5828811 e mail: [email protected] (Puglia e Molise) Via Demetrio Marin, 3 - 70125 - BARI Tel 080 - 5604214 Fax 080 - 5604972 Direttore Dott. Rocco Luisi Tel. 080 - 5024446 e mail: [email protected] Dott. Domenico Paglionico Tel. 081 - 5828460 Fax 081 - 5828811 e mail: [email protected] Dr.ssa Maria Antonietta Bonavoglia LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA PER INFRAZIONI INFERIORI A € 250.000,00 LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA PER INFRAZIONI INFERIORI A € 250.000,00 D.P.S.V. di CATANZARO e mail: [email protected] D.P.S.V. di PALERMO (Calabria) Via Gioacchino Da Fiore, 32 - 88100 - CATANZARO (Sicilia) Fax 0961 - 7153996 Viale Regione Siciliana, 2384 – 90135 – PALERMO E mail: [email protected] Fax 091 - 404079 Direttore Dott. Giovanni Attanasio Direttore Dott. Francesco Latino Tel. 0961 - 7153206 e mail: [email protected] Tel. 091 - 6760460 OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ENTRO TRENTA GIORNI DELLE INFRAZIONI DI CUI ALL’ART. 49 DEL D.LGS. ANTIRICICLAGGIO (SANZIONI) OBBLIGO DI RISPETTARE LE LIMITAZIONI DI CUI all’ART.49 DEL D.Lgs. 231/07 (SANZIONI) L’omessa segnalazione delle infrazioni all’obbligo antiriciclaggio è punita in capo al professionista con sanzione amministrativa pecuniaria dal 3% al 30% dell’importo dell’operazione (art. 58, co. 7, D.Lgs.recepim.Dir.2005/60/CE) L’ infrazione dell’obbligo antiriciclaggio è punita in capo al cliente con sanzione amministrativa dal 1% al 40% dell’importo dell’operazione (art.58, co.1, SOGGETTI SANZIONATI Cass. civ., sez. I, 26 gennaio 1999, n. 690 OPPOSIZIONE AL DECRETO SANZIONATORIO (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981, N.689) Conferma UIC del 24/3/2007 D.lgs recepim.Dir.2005/60/CE) CONTRO IL DECRETO SANZIONATORIO A CIASCUNO DEI SOGGETTI CHE CONCORRONO IN UNA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA RISULTA APPLICATA UNA SANZIONE DAL 1% AL 40% DELL’IMPORTO IRREGOLARMENTE TRASFERITO È AMMESSO RICORSO AL TRIBUNALE ENTRO 30 GIORNI DALLA SUA NOTIFICAZIONE SE IL RICORSO È PROPOSTO OLTRE IL TERMINE PREVISTO, IL TRIBUNALE NE DICHIARA L’INAMMISSIBILITÀ CON ORDINANZA RICORRIBILE PER CASSAZIONE OBLAZIONABILITA’ DELLE SANZIONI OBLAZIONABILITA’ DELLE SANZIONI (art. 60, Co. 2, D. Lgs. 231/07 che richiama l’art. 16, l.689/81) (art. 60, Co. 2, D. Lgs. 231/07) Se il pagamento avviene entro 60 giorni dalla contestazione prevede la possibilità di pagare l’importo minore fra: 1/3 del massimo della sanzione edittale Il doppio del minimo Verifica della clientela Sono un RICICLATOREE!! ma nessuno mi scoprirà!! APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO AMMESSA PER COLORO CHE ESEGUONO IL PAGAMENTO O LO RICEVONO (PER IMPORTI INFERIORI AI 250.000 EURO) NON AMMESSA PER IL PROFESSIONISTA CHE OMETTE LA COMUNICAZIONE NELL’INFRAZIONE I criteri generali per la valutazione del rischio (art. 20) Con riferimento al cliente • 1. natura giuridica • 2. prevalente attività svolta • 3. comportamento tenuto al momento del compimento dell’operazione o dell’instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale; • 4. area geografica di residenza del cliente o della controparte - segue: Criteri generali per la valutazione del rischio (art. 20) Con riferimento all’operazione rapporto continuativo o prestazione professionale • 1) tipologia dell’operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere; • 2) modalità di svolgimento dell’operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale; • 3) ammontare; Gli obblighi di adeguata verifica della clientela Quando scattano (art. 16) • 1) Se la prestazione professionale ha ad oggetto mezzi di pagamento beni od utilità di valore pari o superiore a 15.000 Euro • 2) Se si eseguono prestazioni professionali occasionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento beni o utilità di importo pari o superiore 15.000 euro. Ciò indipendentemente dal fatto che tali operazioni siano seguite con operazioni che appaiono collegate o frazionate; (segue) - segue: Criteri generali per la valutazione del rischio (art. 20) Con riferimento all’operazione rapporto continuativo o prestazione professionale • 4) frequenza delle operazioni e durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale; • 5) ragionevolezza dell’operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale in rapporto all’attività svolta dal cliente; • 6) area geografica di destinazione del prodotto, oggetto dell’operazione o del rapporto continuativo.” - Gli obblighi di adeguata verifica della clientela Quando scattano (art. 16) • 3) Tutte le volte che la prestazione risulta di valore indeterminato o indeterminabile. • 4) Se vi è un sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile); • 5) Se vi siano dubbi sui dati ottenuti ai fini della identificazione del cliente Chiarimenti UIC teleconferenza 14 dicembre 2007 Futuri documenti di attuazione evidenzieranno come dovrà provvedersi all’ analisi del rischio cliente propedeutica alla adeguata verifica della clientela. Gli studi verranno in tal modo messi nelle condizioni di redigere appositi regolamenti interni Le attività escluse dalla verifica Negli adempimenti in materia di amministrazione del personale • Tutti i soggetti autorizzati ad esercitare le attività in materia giuslavoristica vengono esclusi dall’obbligo della verifica della clientela e dalla registrazione, per tutti gli adempimenti previsti da norme vigenti relativamente all’amministrazione del personale. In pratica, per gli adempimenti conseguenti al pagamento di retribuzioni, contributi ed imposte obbligatorie non è richiesta alcuna verifica per il professionista in capo al datore di lavoro. Le attività escluse dalla verifica In relazione allo • Si ritiene che svolgimento della l’esclusione sia valida mera attività di per ogni dichiarazione redazione e/o fiscale, nonché per gli adempimenti ad esse trasmissione della connessi (es. invii e dichiarazione dei pagamenti telematici redditi; di mod. F24 per conto del cliente) Operazione • Consiste nella trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento. • Per i professionisti, un’attività determinata o determinabile, finalizzata a un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale modificativo della situazione giuridica esistente, da realizzare tramite una prestazione professionale. Chiarimenti UIC teleconferenza 14 dicembre 2007 Tre livelli di verifica 1) Ordinaria adeguata verifica della clientela, art. 16; Non rilevano quindi ai fini degli obblighi di verifica della clientela le mere consulenze prestate dal professionista. 2) Obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela, art. 25; (es. consulenze su specifiche clausole contrattuali non traslative di proprietà) 3) Obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, art. 28; Adeguata verifica demandata a terzi Obblighi semplificati e rafforzati 1) Obblighi semplificati di adeguata verifica sono previsti nel caso di basso rischio 2) In presenza di un rischio più elevato di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e, comunque nei casi di cliente non presente, o che intrattenga operazioni, rapporti continuativi o professionali con persone politicamente esposte si adottano gli obblighi rafforzati. • Gli obblighi di adeguata verifica della clientela possono essere demandati a terzi, ai sensi dell’art. 29 d.lgs. (ad eccezione del controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale); • I terzi possono essere i soggetti individuati nella direttiva 60/2005 /CE, ovvero: 1) Banche, enti creditizi e finanziari; 2) Professionisti, revisori dei conti; • Quindi gli obblighi di verifica si considerano assolti, pur in assenza del cliente, quando è fornita idonea attestazione da parte di detti soggetti con i quali i clienti abbiano rapporti continuativi ovvero ai quali abbiano conferito incarico ad eseguire una prestazione in relazione ai quali siano già stati identificati di persona Cosa si intende per “Titolare Effettivo” • a. In caso di società: - Segue: Cosa si intende per “titolare effettivo” • 1. la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale; - Segue: Cosa si intende per “titolare effettivo” • b. In caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi: • 1. se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica; • 2. se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica; • 3. la persona fisica o le persone giuridiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di una entità giuridica • 2. la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica; In cosa consiste l’obbligo di adeguata verifica Cosa dovrà fare il professionista (art. 18) • a) Identificare il cliente e verificarne l’attività sulla base di documenti, dati e informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente • b) identificare l’eventuale titolare effettivo e verificarne l’identità - Segue: In cosa consiste l’obbligo di adeguata verifica Cosa dovrà fare il professionista (art. 18) • c) ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale • d) svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale Attenzione!!!!!!! Potere d’indagine L’indagine del professionista dovrà essere finalizzata non ad acquisire prove su qualsiasi attività diretta a simulare la natura giuridica o lo scopo di un negozio...... Ma solo quelle operazioni che appaiono finalizzate al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo Attenzione!!!!!!! Potere d’indagine Una normale attività istruttoria deve essere ravvisata in: 1) colloquio col cliente; 2) acquisizione di documenti presso pubblici registri; 3) la richiesta di esibizione di atti e documenti al cliente E’ da escludersi che si possa pretendere in modo autoritario la produzione di scritture e documenti, o la convocazione di altri soggetti in qualche modo legati al cliente per procedere ad interrogatori formali La condotta attiva del professionista A Ciascun professionista può essere richiesta solo un’attenzione diligente rispetto alle eventuali anomalie che dovessero emergere nel corso della prestazione professionale Il professionista dovrà tuttavia provare alle autorità competenti che la portata delle misure adottate è proporzionale al rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo Attenzione!!!!!!! Potere d’indagine Qualora nel corso dell’operazione o del rapporto professionale emergano indici di anomalia riconducibili al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo, che il professionista si faccia rendere..... ...dichiarazione scritta dal cliente per far venir meno qualunque ombra di sospetto sulla liceità dell’operazione stessa, ovvero far emergere con chiarezza le anomalie riscontrate e comunque provare l’assolvimento dell’obbligo prescritto SANZIONI per l’adeguata verifica della clientela I professionisti sono tenuti ad ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale. l’art. 55, comma 2, introduce una specifica sanzione penale di tipo contravvenzionale in capo all’esecutore dell’operazione che non fornisca o falsifichi dette informazioni: arresto da sei mesi a tre anni e l’ammenda da 5.000 a 50.000 Euro. Obbligo di astensione Quando il professionista non è messo nelle condizioni di assolvere agli obblighi di adeguata verifica della clientela, non potrà instaurare un rapporto continuativo né eseguire operazioni o prestazioni professionali. Se il rapporto era già in essere anteriormente all’obbligo di effettuare la verifica della clientela il professionista dovrà rinunciare a proseguire l’incarico (Art. 23, comma 1°). Dovrà in questi casi, inoltre, valutarsi se opportuno effettuare la segnalazione all’UIF. IDENTIFICAZIONE e REGISTRAZIONE L’IDENTIFICAZIONE PRESTAZIONE PROFESSIONALE E’ OBBLIGATORIA: All’atto dell’instaurazione del rapporto professionale in relazione a prestazioni aventi ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore pari o superiore a 15.000 euro. L’obbligo sussiste anche in caso di operazioni frazionate o con valore indeterminato o indeterminabile. MOMENTO DELL’IDENTIFICAZIONE “L’identificazione e la verifica del titolare effettivo viene effettuata dal libero professionista o da un suo collaboratore in presenza del cliente, mediante un documento di identità non scaduto: prima dell’instaurazione del rapporto continuativo o al mometo in cui è conferito l’incarico di svolgere la prestazione o l’operazione (art. 19, d.lgs 231/07) Segue... PRESTAZIONE PROFESSIONALE O COMMERCIALE CORRELATA CON LE ATTIVITÀ SVOLTE DAI PROFESSIONISTI, DELLA QUALE SI PRESUMA, AL MOMENTO IN CUI INIZIA CHE AVRÀ UNA CERTA DURATA IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE (art. 19) Consiste Nell'acquisizione dei dati identificativi del cliente - Nella verifica del potere di rappresentanza per chi risulti il delegato alla firma per l’operazione da svolgere - Nell'acquisizione dei dati identificativi del soggetto o dei soggetti rappresentanti l’ente CONTENUTO DELL’IDENTIFICAZIONE CONTENUTO DELL’IDENTIFICAZIONE Per le persone fisiche: Per i soggetti diversi dalle persone fisiche: • nome e cognome; • luogo e data di nascita; • denominazione; • indirizzo della residenza o del domicilio; • codice fiscale; • estremi del documento di identificazione. ATTENZIONE!!! • sede legale; • codice fiscale, o partita Iva. I dati che dovranno essere registrati in archivio: MODALITÀ di Registrazione per i professionisti (art. 38, co.7 d.lgs 231/07): - Disposizione non ancora in vigore, poiché in attesa di emanazione di disposizioni applicative da parte del Ministero della Giustizia, sentiti gli ordini professionali. Rapporti continuativi e prestazioni professionali 4la data di instaurazione del rapporto 4i dati identificativi del cliente 4le generalità dei soggetti delegati a operare per conto del titolare del rapporto 4il codice del rapporto (se previsto) I dati che dovranno essere registrati in archivio: - Segue: Operazioni di importo pari o eccedente i 15.000 € (anche se collegate o frazionate) 4la data dell’operazione 4la causale 4l’ importo dell’operazione 4la tipologia dell’operazione 4i mezzi di pagamento utilizzati 4i dati identificativi del soggetto che effettua l’operazione 4i dati identificativi del soggetto per conto del quale il cliente opera Gli ulteriori dati ed informazioni Oltre all’inserimento dei dati identificativi nell’archivio, l’art. 38, comma 2, del d.lgs., prevede che la documentazione nonché gli ulteriori dati e informazioni sono conservati nel fascicolo relativo a ciascun cliente. È, quindi possibile inserire in archivio anche i dati non espressamente richiesti dalle norme che potrebbero essere utilizzati per giustificare, in date circostanze le ragioni per cui non si è proceduto a segnalare un’operazione sospetta. Tempi e modalità di registrazione Le informazioni devono essere registrate entro 30 giorni dal compimento dell’operazione ovvero dall’apertura, variazione, chiusura del rapporto continuativo o dalla fine della prestazione professionale. I dati e la documentazione acquisita devono essere conservati per 10 anni allo scopo di consentire eventuali indagini da parte della UIF ed autorità competenti. ATTENZIONE!!!!!!!!! I DATI E LE INFORMAZIONI REGISTRATE IN ARCHIVIO SONO UTILIZZABILI AI FINI FISCALI SECONDO LE DISPOSIZIONI VIGENTI (art. 36, co. 6, d.lgs.231/07) L’utilizzo a FINI FISCALI Il registro della clientela Conseguenze “non piacevoli” per il professionista: Si pensi all’avvio di un accertamento che nasca da dati registrati in archivio o da una segnalazione di operazione sospetta!?!. In caso di sospetta evasione l’amministrazione finanziaria può emettere un verbale di accertamento notificandolo al contribuente, il quale ai sensi della legge n.241/90 ha diritto di accedere agli atti che hanno originato il verbale (registrazioni del professionista). Registro della clientela: (art. 38, comma 2) Chi opterà per il registro della clientela potrà: 1) registrare nel registro cartaceo i soli dati identificativi del cliente 2) conservare tutte le ulteriori informazioni (ai fini dell’analisi del rischio e della verifica della clientela) in appositi fascicoli relativi a ciascun cliente • Per i professionisti sarà ammissibile sostituire l’Archivio Unico o l’Archivio informatico acquisendo, registrando e conservando le informazioni necessarie ai fini dell’adempimento degli oneri antiriciclaggio in un registro della clientela (cartaceo) e nel fascicolo relativo a ciascun cliente in cui, oltre alla documentazione dovranno essere inseriti tutti i dati richiesti ai fini di una adeguata verifica della clientela. - Segue: Il registro della clientela • Il registro della clientela è numerato progressivamente e siglato in ogni pagina a cura del soggetto obbligato o di un suo collaboratore delegato per iscritto, con l’indicazione alla fine dell’ultimo foglio del numero delle pagine di cui è composto il registro e l’apposizione della firma delle suddette persone. • Il registro deve essere tenuto in maniera ordinata, senza spazi bianchi e abrasioni. - Segue: Il registro della clientela • Qualora i professionisti svolgano la propria attività in più sedi, potranno istituire per ciascuna di esse un registro della clientela. ATTENZIONE: • Chi opterà per il registro cartaceo avrà la possibilità di rispondere alle richieste di acquisizioni informative e documentali entro il termine di 3 giorni dalla richiesta!!!. Possibilità non contemplata per chi gestisce i dati a mezzo registro informatico. Le disposizioni sanzionatorie: • l’omissione, la tardiva o incompleta registrazione nell’archivio informatico o nel registro della clientela è punita con la multa • da 2.600 a 13.000 Euro; l’omessa istituzione del registro della clientela o dell’archivio informatico è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 Euro. ATTENZIONE!!!!!!!!! Violazioni valutarie e fiscali I DATI E LE INFORMAZIONI REGISTRATE IN ARCHIVIO SONO UTILIZZABILI AI FINI FISCALI SECONDO LE LE VERIFICHE DELLA GDF DISPOSIZIONI VIGENTI (art. 36, co. 6, d.lgs.231/07) L’utilizzo a FINI FISCALI Conseguenze “non piacevoli” per il professionista: Si pensi all’avvio di un accertamento che nasca da dati registrati in archivio o da una segnalazione di operazione sospetta!?!. In caso di sospetta evasione l’amministrazione finanziaria può emettere un verbale di accertamento notificandolo al contribuente, il quale ai sensi della legge n.241/90 ha diritto di accedere agli atti che hanno originato il verbale (registrazioni del professionista). UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI ACQUISITE CON POTERI DI POLIZIA VALUTARIA AI FINI DELL'ACCERTAMENTO FISCALE UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI ACQUISITE CON POTERI DI POLIZIA VALUTARIA AI FINI DELL'ACCERTAMENTO FISCALE (art.2,c.5, D.Lgs 68/2001 richiama art.36 dpr 600) TUTTI I SOGGETTI ISTITUZIONALMENTE INCARICATI DI SVOLGERE ATTIVITÀ ISPETTIVE O DI VIGILANZA CHE VENGONO A CONOSCENZA DI FATTI CHE INTEGRANO VIOLAZIONI TRIBUTARIE HANNO L'OBBLIGO GIURIDICO DI COMUNICARE, DI INTERESSARE IL COMANDO DELLA GUARDIA DI FINANZA, TERRITORIALMENTE COMPETENTE, PER I DOVUTI APPROFONDIMENTI PIANIFICAZIONE DELLA VERIFICA FISCALE PER SEGNALAZIONI DEL NUCLEO SPECIALE DI POLIZIA VALUTARIA IL NUCLEO SPECIALE DI POLIZIA VALUTARIA CHE SVOLGE ATTIVITÀ DI NATURA TRIBUTARIA IL COMANDO DELLA GUARDIA DI FINANZA CHE RICEVE LA SEGNALAZIONE DAL NUCLEO SPECIALE DI POLIZIA VALUTARIA DEVE SEGNALARE I DATI ACQUISITI AL COMANDO TERRITORIALMENTE COMPETENTE PER LA CONSTATAZIONE DELLE VIOLAZIONI PUÒ PROCEDERE ALLA PIANIFICAZIONE DELLA VERIFICA FISCALE NEI CONFRONTI DEL SEGNALATO AI SENSI DELLA CIRCOLARE 1/98 G. DI F. UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI ACQUISITE CON POTERI DI POLIZIA TRIBUTARIA AI FINI DELL'ACCERTAMENTO VALUTUARIO I MILITARI DELLA GUARDIA DI FINANZA CHE IN SEDE DI ACCERTAMENTO FISCALE NEI CONFRONTI DEL CONTRIBUENTE, RILEVANO VIOLAZIONI DI NATURA VALUTARIA LE VIOLAZIONI VALUTARIE DIRETTAMENTE CONTESTABILI DAI MILITARI NELL’AMBITO DELLE VERIFICHE FISCALI RIGUARDANO: 1) INFRAZIONI EX ART. 49/ d.lgs 231/07 2) MANCATA ISTITUZIONE DELL’ARCHIVIO UNICO POSSONO PROCEDERE DIRETTAMENTE ALLA CONTESTAZIONE DI ALCUNE VIOLAZIONI PER GLI ACCERTAMENTI RELATIVI A VIOLAZIONI INERENTI: GLI ORDINI PROFESSIONALI: (art. 8, d.lgs.231) 1) CORRETTA TENUTA A.U. 2) MANCATA SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE È NECESSARIA APPOSITA DELEGA DA • UIF PROMUOVONO E CONTROLLANO L’OSSERVANZA, DA PARTE DEGLI ISCRITTI, • N. S. P. V. DEGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO Sindaci e revisori ANTIRICICLAGGIO Fonte normativa: art. 13 d.lgs 231/07 Tutti gli obblighi antiriciclaggio si applicano a: Sindaci e Revisori Revisore unico iscritto nel registro dei revisori contabili Obblighi in capo a tutti i revisori Ai sensi dell’art. 16, comma 2, i revisori contabili osservano gli obblighi di : -1) identificazione del cliente; -2) verifica dei dati acquisiti nello svolgimento della loro attività professionale. • Si ritiene che i revisori debbano provvedere anche alla comunicazione delle irregolarità relative all’art. 49 Società di revisione iscritte all’albo Consob dovrà prendere in esame solo quelle operazioni di cui venga a conoscenza nel corso dello svolgimento dell’attività Ai fini antiriciclaggio il revisore: non dovrà espletare alcuna specifica indagine, rivolta alla ricerca di operazioni che possano far sorgere il sospetto di riciclaggio Quali sindaci devono vigilare sul rispetto delle norme antiriciclaggio Art. 52 d.lgs 231/07 • Collegio sindacale • Consiglio di sorveglianza • Comitato per il controllo sulla gestione • Organismo di vigilanza, art. 6, comma 1, lett. ) d.lgs 8 giugno 2001 n. 231 • Tutti gli altri soggetti incaricati del controllo di gestione • Dovranno verificare l’osservanza da parte dei controllati di tutte disposizioni antiriciclaggio, • Banche, poste italiane spa, istituti di moneta elettronica • SIM, SGR, SICAV • Imprese di assicurazione e società fiduciarie • Società che svolgono il servizio di riscossione tributi • Intermediari finanziari iscritti nell’art. 106 e 107 del TUF • se istituiti presso soggetti tenuti all’osservanza delle specifiche disposizioni antiriclaggio. • Società operanti nel settore finanziario (artt. 113 e 155 TUF) •Società di revisione •Soggetti che esercitano le attività di cui al d.lgs 374/99 • Società fra professionisti SECONDO L’UIC … segue Le attività svolte dai professionisti in altre società di capitali nella qualità di organi di: SONO: GESTIONE SOCIETA’ AMMINISTRAZIONE DI ENTI CONTROLLO TRUST LIQUIDAZIONE … segue Escluse dall’ambito di applicazione delle disposizioni antiriciclaggio CHIARIMENTI UIC 21 GIUGNO 2006 L’attività di componente di un collegio sindacale, anche laddove includa la revisione contabile, non rientra nell’ambito di applicazione degli obblighi antiriciclaggio L’antiriciclaggio per il collegio sindacale Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette I sindaci (anche revisori) non dovrebbero essere obbligati alla segnalazione L’antiriciclaggio per il collegio sindacale Obbligo di identificazione e registrazione I sindaci (anche revisori) delle società non quotate sembra che non debbano provvedere verifica della società L’antiriciclaggio per il collegio sindacale Art. 49 del D.lgs di recepimento Direttiva 2005/60/CE Il collegio sindacale è tenuto a comunicare, alle autorità competenti, le infrazioni all’art. 49 del D.lgs. n. 231/07 SEGNALAZIONE OPERAZIONE SOSPETTA In base alla legge: art.41 d.lgs 231/07 Ogni operazione che per caratteristiche, entità, natura o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto anche conto della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, induca a ritenere, in base agli elementi disponibili, che il denaro i beni o le utilità oggetto dell'operazione possano derivare da delitti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. D.lgs. 231/07, art. 2 (definizioni di riciclaggio) RICICLAGGIO (art. 2 d.lgs 231/07) Azioni intenzionali finalizzate a: Ai soli fini del presente decreto le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio: • La conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l’origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni Segue... Segue...RICICLAGGIO RICICLAGGIO • l’occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività • l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività • la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l’associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l’esecuzione Segue... FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO Art. 1, co. 1, lett. a), D.lgs. 22/6/2007, n. 109 • Qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all’intermediazione, al deposito, alla custodia o all’erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere in tutto o in parte utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale, è ciò indipendentemente dall’effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE I professionisti inviano alla UIF, una segnalazione quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell’operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell’ambito dell’attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico (art. 41 del d.lgs. recepimento III direttiva). ESENZIONE ESENZIONE (art.12, co.2) L’obbligo di segnalazione non sussiste in relazione alle informazioni che i professionisti ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell’esame della posizione giuridica del loro cliente o dell’espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza finalizzata alla difesa. RIFIUTO DELL’INCARICO CHIARIMENTI UIC 24/3/2007 ATTENZIONE!: (in situazioni diverse dalle precedenti) i professionisti NON POSSONO omettere di segnalare in caso di cliente reticente o che fornisca informazioni tali da ingenerare sospetto, anche se c’è rifiuto dell’incarico Il professionista non deve segnalare • Ogni informazione prodromica o collegata all'espletamento dei compiti di difesa • Ogni informazione ricevuta con riferimento alla consulenza resa al cliente sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento giudiziario • Ove tali informazioni siano ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso . OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE DA TENERE PRESENTE Criteri generali per l’individuazione delle operazioni sospette Procedura per la segnalazione Principio della riservatezza Presupposto della segnalazione TRE possibili situazioni alternative Criteri generali per l’individuazione delle operazioni sospette In cui il soggetto interessato dagli obblighi: • a) detenga il semplice sospetto; • b) abbia motivi ragionevoli per sospettare; • c) vanti la certezza, anche se solo presunta poiché ancora non dimostrata sotto il profilo giuridico; dell’esistenza (in corso o già compiuto) o del tentativo (futuro) di compimento di attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. CRITERI (art. 41 d.lgs. 231/07) I professionisti dovranno: 1) adoperare le informazioni che hanno acquisito nell'ambito dell'attività professionale prestata; 2) avere una adeguata conoscenza dei propri clienti; 3) conoscere le finalità perseguite dai clienti stessi; 4) valutare la continuità dei rapporti intrattenuti con i clienti, con riguardo sia alle operazioni compiute che a quelle richieste Rilevando così le eventuali incongruenze rispetto: - alla capacità economica del cliente o del soggetto terzo per conto del quale egli opera, - alle attività svolte dal cliente o dal soggetto terzo, - al profilo di rischio di riciclaggio presente nell'operazione Conoscenza del cliente Criteri generali UIF Indici di anomalia ATTENZIONE Individuazione del TITOLARE EFFETTIVO Nel caso di cliente che agisca per conto altrui, il professionista sulla base delle informazioni disponibili dovrà verificare la reale titolarità dell'operazione al fine di individuare elementi utili per l'eventuale segnalazione. Il titolare effettivo è la persona fisica che, in ultima istanza, possiede o controlla il cliente o per conto della quale è realizzata un’operazione o un’attività. VALUTAZIONE del PROFILO di RISCHIO Procedura per la segnalazione Aspetti OGGETTIVI Aspetti SOGGETTIVI Concernenti le caratteristiche, l’entità, la natura delle attività svolte dai clienti, delle operazioni da essi compiute e degli strumenti utilizzati Le segnalazioni devono avvenire senza ritardo La segnalazione deve essere prodotta secondo le istruzioni UIF Concernenti, in particolare, le caratteristiche dei clienti, la loro capacità economica, la localizzazione, la distinzione fra cliente e titolare effettivo La segnalazione è trasmessa in forma cartacea o telematica Fasi della Segnalazione • • • • • SOSPETTO ANALISI SEGNALAZIONE TUTELA RISERVATEZZA FLUSSO DI RITORNO DELLE INFORMAZIONI La segnalazione è inviata direttamente all’UIF L’UIF procede all’esame della segnalazione PROFESSIONISTA SEGNALANTE La segnalazione viene inviata per il tramite dell’ordine professionale L’ordine che ha ricevuta la segnalazione la trasmette senza ritardo alla UIF, priva del nominativo del segnalante MODALITÀ DI SEGNALAZIONE PERSONALE INDIRETTA CONGIUNTA Il professionista, anche se operante in uno studio associato, provvede personalmente ad eseguire la segnalazione di un’operazione sospetta. Mediante passaggio attraverso l’ordine professionale di appartenenza Qualora più professionisti assistano il cliente in forma congiunta. LA TEMPISTICA DELLA SEGNALAZIONE • CON TEMPESTIVITÀ • SENZA RITARDO • ALLA CONOSCENZA DEGLI ELEMENTI DI SOSPETTO • PRIMA DI ESEGUIRE L’OPERAZIONE • OBBLIGO DI EVENTUALE ASTENSIONE RILEVAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE Caratteri della segnalazione: TEMPESTIVA RISERVATA Va effettuata senza ritardo, ove possibile prima del compimento dell’operazione oggetto della prestazione professionale, appena il professionista sia venuto a conoscenza degli elementi che fanno sospettare la sussistenza del riciclaggio. Al di fuori dei casi previsti dalla legge, è vietato dare comunicazione - anche nei confronti del soggetto segnalato della segnalazione effettuata. Principio della riservatezza In base alla legge Tutte le informazioni relative alle segnalazioni di operazioni sospette sono soggette ad un regime di rigorosa RISERVATEZZA LA FORMAZIONE DEL PERSONALE (art. 54 d.lgs) ATTENZIONE: non ci sono sanzioni!! • I professionisti devono adottare le misure di formazione necessarie affinchè i propri collaboratori: a) siano in grado di adoperare le informazioni in proprio possesso per avere un’adeguata conoscenza della clientela; b) siano in grado di evidenziare al professionista le situazioni di sospetto. - In proposito: UIF, G.dF e DIA, forniscono indicazioni aggiornate circa le prassi seguite dai riciclatori e dai finanziatori del terrorismo IL RUOLO DEGLI INDICATORI (Indici emanati su proposta dell’UIF con decreto del Ministero della Giustizia e sentiti gli ordini professionali) Gli indicatori non costituiscono un riferimento esaustivo e sufficiente per individuare le operazioni sospette RILEVAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE Contenuto della segnalazione: a) i dati del segnalante; b) i dati sul soggetto segnalato; c) le informazioni sull’operazione oggetto di segnalazione; d) i motivi del sospetto, illustrati e spiegati con accuratezza, senza limitarsi al mero riferimento a uno o più indicatori, avendo riguardo al contesto nel quale l’operazione è compiuta o richiesta e a tutte le informazioni disponibili. IL PROFESSIONISTA AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE DEVE: • VALUTARE LA RILEVANZA IN CONCRETO DEI COMPORTAMENTI DELLA CLIENTELA • RILEVARE COMPORTAMENTI NON PREVISTI DAGLI INDICATORI MA CHE RIVELINO CONCRETI PROFILI DI SOSPETTO • RILEVARE COMPORTAMENTI CHE INTEGRINO PIU’ DI UNO DEGLI INDICATORI Esempi pratici di possibili situazioni anomale giustificabili secondo il notariato (studio 20 dicembre 2007) Compravendita con prezzo sproporzionato rispetto al valore dell’immobile Esempi pratici di possibili situazioni anomale giustificabili secondo il notariato (studio 20 dicembre 2007) Società con capitale minimo che effettua transazioni di notevole importo Esempi pratici di possibili situazioni anomale giustificabili secondo il notariato (studio 20 dicembre 2007) SANZIONI Amministrative e Penali Compravendite simulate per mascherare donazioni SANZIONI Omessa segnalazione Sanzione amministrativa pecuniaria dall’1 % al 40% dell’importo dell’operazione non segnalata. Nei casi più gravi, tenuto conto della gravità della violazione desunta dalle circostanze della stessa e dall’importo dell’operazione sospetta non segnalata, con il provvedimento di irrogazione della sanzione è ordinata la pubblicazione per estratto del decreto sanzionatorio su almeno due quotidiani a diffusione nazionale di cui uno economico, a cura e spese del sanzionato. Violazione del divieto di comunicare al cliente o ad altri soggetti l’avvenuta segnalazione all’UIF Arresto da sei mesi a un anno o ammenda da 5.000 a 50.000 euro. (sanzione prevista anche per il flusso di ritorno delle informazioni) SANZIONI IN CAPO ALLA PERSONA GIURIDICA Nell’ambito del d.lgs. 8/6/2001, n. 231 (sulla disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, società e associazioni), in relazione ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, viene inserita l’applicazione di sanzioni pecuniarie in capo all’ente stesso (società) in aggiunta, quindi, alle eventuali responsabilità penali comminabili in capo agli amministratori persone fisiche (c.d. responsabilità per quote) SANZIONI Mancata fornitura (da parte del cliente) di informazioni sullo scopo e sulla natura prevista dal rapporto continuativo o dalla prestazione professionale o falsa indicazione Omessa istituzione del registro della clientela o archivio unico o mancata adozione delle modalità di registrazione Arresto da sei mesi a tre anni e ammenda da 5.000 a 50.000 euro. Sanzione pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro (depenalizzata) SANZIONI PENALI ART. 55, VIOLAZIONE COMMI: 1 Contravvenzione agli obblighi di identificazione 2 3 4 5 SANZIONE Multa da 2.600 euro a 13.000 euro Reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da 500 a 5.000 euro Arresto da sei mesi a tre anni e con ammenda da 5.000 a 50.000 euro. Multa da 2.600 a 13.000 euro Omessa indicazione delle generalità del soggetto per conto del quale eventualmente si esegue l’operazione o indicazione falsa Mancata fornitura di informazioni sullo scopo e sulla natura prevista dal rapporto continuativo o dalla prestazione professionale o falsa indicazione Omessa registrazione ovvero effettuata in modo tardivo o incompleto Omessa comunicazione alle competenti autorità, da Reclusione fino a un anno e parte del collegio sindacale, consiglio di con multa da 100 a 1.000 euro sorveglianza, comitato di controllo di gestione e organismo di vigilanza delle società e soggetti destinatari del decreto, delle infrazioni antiriciclaggio SANZIONI AMMINISTRATIVE Segue…..SANZIONI PENALI 6 7 8 9 Fraudolenta identificazione e registrazione avvalendosi di mezzi, idonei ad ostacolare l’individuazione del soggetto che ha effettuato l’operazione Omessa o tardiva o incompleta comunicazione dei dati sui rapporti continuativi e sulle operazioni da parte di Agenti di cambio, mediatori creditizi ed agenti in attività finanziaria Violazione dei divieti di comunicazione dell’avvenuta segnalazione e relativo flusso di ritorno delle informazioni Indebito utilizzo, per trarne profitto per sé o per altri, non essendone titolare, di carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi. Falsificazione o alterazione di carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento ovvero possesso, cessione di tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi Sanzione di cui ai commi 1, 2 e 4 (vedi sopra) è raddoppiata. Multa da 2.600 a 13.000 euro Arresto da sei mesi ad un anno o ammenda da 5.000 a 50.000 euro Reclusione da uno a cinque anni e multa da 310 a 1.550 euro ART. 58, CO. 1 ART. 58, CO. 2 ART. 58, CO. 3 Mancata estinzione di libretti con saldo pari o superiore a 5.000 euro Mancata comunicazione dei dati identificativi del cessionario e dalla data di trasferimento dei libretti di deposito ART. 57, CO.2 ART. 57, CO.3 ART. 57, CO.4 ART. 57, CO.5 Segue…..SANZIONI AMMINISTRATIVE - Trasferimento di denaro, libretti di deposito o titoli al portatore tra soggetti diversi per importi pari o superiori a 5.000 euro; - Emissione di assegni bancari o postali per importi pari superiori a 5.000 euro senza indicazione del beneficiario o della clausola di non trasferibilità; - Assegni bancari o postali emessi all’ordine del traente che non siano girati unicamente per l’incasso a una banca o a Poste italiane; - Emissione di assegni circolari, vaglia postali e cambiari senza indicazione del beneficiario o della clausola di non trasferibilità. Saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore, pari o superiore a 5.000 euro ART. 57, CO.1 Sanzione pecuniaria dall’1 al 40% dell’importo trasferito Omessa istituzione informatico di Sanzione pecuniaria da 5.000 a 200.000 euro dell’archivio unico Sanzione pecuniaria da 50.000 a 500.000 euro e nei casi più gravi pubblicazione del decreto sanzionatorio su due quotidiani Omessa istituzione del registro della clientela o Sanzione pecuniaria da 5.000 mancata adozione delle modalità di registrazione a 50.000 euro Omessa segnalazione di operazioni sospette Sanzione pecuniaria dall’1% al 40% dell’importo dell’operazione non segnalata e nei casi più gravi pubblicazione del decreto sanzionatorio su due quotidiani Non rispetto degli obblighi informativi nei Sanzione pecuniaria da 5.000 confronti della UIF a 50.000 euro Segue…..SANZIONI AMMINISTRATIVE ART. 58, CO. 4 ART. 58, CO. 5 Sanzione pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento del saldo Sanzione pecuniaria dal 10 per cento al 20 per cento del saldo del libretto al portatore Mancato rispetto del provvedimento sospensione dell’operazione ART. 58, CO. 6 ART. 58, CO. 7 Trasferimento di denaro contante per importi pari Sanzione pecuniaria dal 20 o superiori a 2.000 euro (o entro 5.000 euro se per cento al 40 per cento debitamente documentato), effettuato per il dell’importotrasferito tramite degli esercenti Moneytransfer Apertura in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia Utilizzo in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia aperti pressoStati esteri Omessa comunicazione al MEF di infrazioni relative alle limitazioni di uso del contante e titoli al portatore Sanzione pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento del saldo Sanzione pecuniaria dal 10 per cento al 40 per cento del saldo Sanzione pecuniaria dal 3 al 30% dell’importo dell’operazione PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE LA SEGNALAZIONE PUO’ ESSERE ANTICIPATA TELEFONICAMENTE Sia i professionisti che le società di revisione potranno preavvisare telefonicamente o via fax l’UIC per ricevere istruzioni sul comportamento da tenere, mentre la segnalazione vera e propria dovrà avvenire secondo schemi predeterminati LE INFORMAZIONI DA CONTEMPLARSI NELLA SEGNALAZIONE SONO: LE INFORMAZIONI DA CONTEMPLARSI NELLA SEGNALAZIONE SONO: • informazioni generali sulla segnalazione (quadro • informazioni sulla persona fisica cui A); l’operazione va riferita (quadro D); • informazioni generali sul segnalante (quadro B); • informazioni sul soggetto diverso da persona fisica cui l’operazione va riferita (quadro E). • operazione oggetto di segnalazione (quadro C): • persona fisica che ha operato per conto del soggetto cui va riferita l’operazione (quadro F) - Descrizione dell’operazione - Descrizione dei motivi del sospetto segue… FAC-SIMILE LETTERA DI TRASMISSIONE DELLA SEGNALAZIONE LA SEGNALAZIONE E’ TRASMESSA IN FORMA CARTACEA A: Unità di Informazione Finanziaria) Servizio Risorse Informatiche Approvvigionamenti e Servizi C/o Banca d’Italia con l’indicazione, accanto all’indirizzo del codice PR AR94 PR AR94 All' Ufficio Italiano dei Cambi Servizio Risorse Informatiche Approvvigionamenti e Servizi Via delle Quattro Fontane, 123 - 00184 Roma Mittente: dati del segnalante: Tipo di soggetto segnalante...; cognome e nome...; recapito telefonico..;. Ai sensi dell'art.3 del D.L. 3 maggio 1991 n.143, convertito con modifiche in L.5 luglio 1991 n.197, così come modificato dal Decreto Legislativo 26 maggio 1997 n.153, si trasmette in allegato la segnalazione i cui estremi sono di seguito riportati: n. identificativo: data segnalazione: ...............…....................................................... luogo......................., lì..................................... Firma: Segnalante/i…... RILEVAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE ITER DELLA SEGNALAZIONE Il professionista, rilevata un’operazione sospetta, la segnala all’UIF (art. 41 d.lgs) L' ITER DELLA SEGNALAZIONE FLUSSO DI RITORNO DELLE INFORMAZIONI (Art. 48 d.lgs) L’UIF effettua i necessari approfondimenti (art. 47 d.lgs) L’UIF può sospendere l’operazione fino ad un massimo di cinque giorni (art. 6 d.lgs) L’ UIF FLUSSO DI RITORNO Trasmette senza indugio la segnalazione, accompagnata da una relazione tecnica Qualora non rechi pregiudizio all’esito delle indagini L’UIF (DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA) (NUCLEO SPECIALE DI POLIZIA VALUTARIA) Art. 51, co. 3, c.p.p. REATI PARTICOLARI REATI ORDINARI RISERVATEZZA Al fine di tutelare la riservatezza del segnalante Il d.lgs. 231/07 (art. 45 d.lgs) prevede che il nome del professionista che ha effettuato la segnalazione non venga trasmesso agli organi investigativi Rende noto il professionista l’archiviazione o l’inoltro della segnalazione agli organi investigativi ECCEZIONE ALLA RISERVATEZZA (art. 45, co 7, d.lgs.) L’identità del segnalante può essere rilevata quando l’autorità giudiziaria, con decreto motivato lo ritenga indispensabile ai fini dell’accertamento dei reati per cui si procede SEGRETO PROFESSIONALE (ART. 41, comma 6) Non costituiscono violazione del segreto le segnalazioni se poste in essere: IN BUONA FEDE OBBLIGHI PER ALTRE CATEGORIE PER LE FINALITÀ PREVISTE Promotori finanziari agenti assicurativi e broker - Promotori ed agenti (ai quali sono equiparati anche i mediatori creditizi e gli agenti in attività finanziaria) adempiono alla identificazione e registrazione comunicando all’intermediario mandante (società di gestione o impresa assicuratrice) le informazioni relative al cliente. - Per i broker gli obblighi di comunicazione dei dati, afferenti le operazioni di incasso del premio e di pagamento delle somme dovute dagli assicurati, sussistono solo se tali attività sono espressamente previste nell’accordo sottoscritto dall’impresa. Segue..Promotori finanziari agenti assicurativi e broker Per la segnalazione delle operazioni sospette, promotori, agenti e broker, assolvono all’obbligo trasmettendo la stessa al titolare dell’attività o al legale rappresentante o a un suo delegato (art. 42, comma 3°). Sarà quest’ultimo a dover vagliare la rilevanza della segnalazione e inviarla alla UIF priva del nominativo del segnalante. Commercio di beni di ingente valore Le case da gioco I commercianti di oro per finalità industriali o di investimento, (compresa l’esportazione e l’importazione); i fabbricanti, mediatori e commercianti di oggetti preziosi (compresa l’esportazione e l’importazione); la fabbricazione di oggetti preziosi da parte di imprese artigiane; commercio di cose antiche; esercizio di case d’asta o galleria d’arte: tali operatori, avranno, esclusivamente l’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette mentre vengono meno quelli di identificazione, registrazione dati e tenuta dell’archivio informatico. Per i casinò una volta identificato il cliente all’ingresso della casa da gioco non è più richiesto che la procedura venga ripetuta per ogni successiva operazione di cambio fiches, purchè siano adottate modalità idonee a ricollegare i dati identificativi del cliente alle operazioni di acquisto e di cambio gettoni per importi pari o superiori a 2.000 euro. Le case da gioco Società fiduciarie Le informazioni da acquisire e conservare riguardano: 1) i dati identificativi; 2) la data dell’operazione; 3) il valore dell’operazione ed i mezzi di pagamento utilizzati. Le fiduciarie vengono qualificate quali intermediari finanziari e quindi sottoposte agli stessi obblighi di identificazione, verifica della clientela e segnalazione delle operazioni sospette. Nei rapporti con le banche o altri intermediari finanziari qualificati (ed è questa la novità più rilevante) le fiduciarie dovranno indicare ai fini antiriciclaggio il nome del beneficiario per conto del quale effettuano le operazioni. Gli organi delegati ai controlli saranno chiamati a riferire al Comitato di sicurezza finanziaria con cadenza annuale, in merito all’adeguatezza dei sistemi di prevenzione e contrasto del riciclaggio e al terrorismo internazionale, adottati dalle singole case da gioco. Segue...Società fiduciarie L’operatività delle fiduciarie viene assoggettata alla massima attenzione estendendo gli obblighi di adeguata verifica al beneficial owner, cioè al titolare effettivo dei poteri di godimento e di disposizione della cosa, a dispetto del titolare formale (legal owner), principio che rappresenta uno degli aspetti cardine della III direttiva. Segue...Attività subordinate a licenze ed autorizzazioni Ai fini del rispetto degli obblighi di registrazione dette categorie potranno utilizzare i sistemi informatici di cui sono dotati per lo svolgimento della propria attività elaborando mensilmente le informazioni disponibili. In alternativa, si potrà detenere l’archivio unico informatico o attivare un archivio cartaceo della clientela. Valgono anche per dette attività gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette. Attività subordinate a licenze ed autorizzazioni I soggetti che esercitano attività di: recupero crediti per conto terzi, custodia e trasporto di denaro contante e di titoli attraverso o meno l’utilizzo di guardie particolari, nonché le agenzie di affari in mediazione immobiliare, saranno chiamati agli obblighi di adeguata verifica della clientela, registrazione ed archiviazione delle informazioni.