Luciano DE ANGELIS
ANTIRICICLAGGIO
Aprile-2008
Trasferimenti di
CONTANTI e
Novità
sugli ASSEGNI
D.lgs. 231/07, art. 49, comma 1,
I professionisti interessati
dalla nuova disciplina dal 14/3/04
È vietato il trasferimento di denaro contante o
di libretti di deposito bancari o postali al
portatore o di titoli al portatore in euro o in
valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra
soggetti
diversi,
quando
il
valore
dell’operazione,
anche
frazionata,
è
complessivamente pari o superiore a 5.000
euro. Il trasferimento può tuttavia essere
eseguito per il tramite di banche, istituti di
moneta elettronica e Poste Italiane spa.
(art. 2, co. 1, lett. s) e t), D. Lgs. 56/2004)
• ragionieri e periti commerciali;
• revisori contabili;
• dottori commercialisti;
• consulenti del lavoro;
• notai;
• avvocati.
Legge N. 29/2006
Dal 23/02/2006 gli obblighi riguardano anche:
1.Esercenti consulenza contabile
fiscale con codice attività 7412/C
A partire dal 30 APRILE 2008
gli obblighi riguaderanno anche:
e
2. Centri elaborazioni dati e CAF
3. Ogni altro soggetto che renda servizi in
materia di contabilità e tributi
I prestatori di servizi
relativi a
società, enti, trust
o soggetti giuridici analoghi
I prestatori di servizi relativi a
società e trust
• Ogni persona fisica o giuridica che fornisca, a titolo
professionale, uno dei servizi seguenti a terzi:
• 1. costituire società o altre persone giuridiche;
• 2. occupare la funzione di dirigente o di amministratore di
una società, di socio di un’associazione o una funzione
analoga nei confronti di altre persone giuridiche o
provvedere affinché un’altra persona occupi tale funzione;
• 3. fornire una sede legale, un indirizzo commerciale,
amministrativo o postale e altri servizi connessi a una
società, un’associazione o qualsiasi altra entità giuridica;
OBBLIGO DI RIFERIRE LE VIOLAZIONI
di cui all’art. 49 (Art.51 d.lgs. n. 231/07)
- Segue: I prestatori di servizi
relativi a società e trust
• 4. occupare la funzione di fiduciario in un trust espresso
o in un soggetto giuridico analogo o provvedere affinché
un’altra persona occupi tale funzione;
• 5. esercitare il ruolo d’azionista per conto di un’altra
persona o provvedere affinché un’altra persona occupi tale
funzione purché non si tratti di una società ammessa alla
quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a
obblighi di comunicazione conformemente alla normativa
comunitaria o a norme internazionali equivalenti.”
OPERAZIONE FRAZIONATA
Art.1, co.1, lett.m), D.lgs n. 231/07
I professionisti hanno l’obbligo di riferire alle autorità
competenti (Direzioni Provinciali dei Servizi Vari o
Ministero dell’Economia e delle Finanze), entro 30
gg., le notizie di cui siano in possesso in merito
all’infrazione del divieto (ex art. 49, “dlgs
antiriciclaggio”) di trasferimento di denaro contante o
di altri valori (libretti di deposito bancari o postali al
portatore, titoli al portatore in valuta), effettuato a
qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore da
trasferire è pari o superiore a 5.000 euro.
segue…
È un’operazione, seppur unitaria sotto il profilo
economico di valore pari o superiore a 5.000
euro, posta in essere attraverso più operazioni
singolarmente inferiori ai predetti limiti,
effettuate in momenti diversi ma in un
circoscritto periodo di tempo, fissato in sette
giorni fermarestando la sussistenza
dell’operazione frazionata quando ricorrano
elementi per ritenerla tale.
Segue…
Secondo il CONSIGLIO DI STATO
ATTENZIONE!!!!!!!!!
parere n. 1504/95
IL CIRCOSCRITTO
E' potere discrezionale
dell'Amministrazione valutare, caso
per caso, se il frazionamento sia stato
invece realizzato con lo specifico scopo
di eludere il divieto imposto dalla
disposizione
OPERAZIONE COLLEGATA
PERIODO DI TEMPO
è FISSATO in SETTE GIORNI
SITUAZIONE DA MONITORARE
Art.1, co.1, lett.n), D.lgs 231/07
(art. 49 d.lgs. n. 231/07)
Operazioni che
pur non costituendo esecuzione di
un medesimo contratto, sono tra
loro connesse per il soggetto che le
esegue, l’oggetto o per lo scopo cui
sono dirette
VALORE DA TRASFERIRE
“COMPLESSIVAMENTE” PARI O
SUPERIORE AI 5.000 €
Secondo il CONSIGLIO DI STATO
• Sono vietati i
trasferimenti in unica
soluzione di denaro e/o
titoli al portatore per
importo superiore alla
soglia anche quando
tale limite viene
superato cumulando le
diverse specie di
pagamento
Secondo il CONSIGLIO DI STATO
parere n. 1504/95
• Ad esempio:
Denaro 3.000
Euro +
• Titoli al
portatore 2.500
Euro
• Nel caso di più
trasferimenti
di
importo inferiore alla
soglia,
ma
complessivamente di
ammontare superiore,
sfuggono al divieto,
perchè tra loro non
cumulabili,
quelli
relativi:
• A distinte ed autonome
operazioni;
• Alla medesima operazione,
quando il frazionamento è
connaturato all'operazione
stessa (ad es. contratto di
somministrazione) ovvero la
conseguenza di preventivo
accordo tra le parti (ad es.
pagamento rateale)
segue...
PARERE UIC 31/10/06
Il frazionamento dell’operazione può
venire in considerazione per un
professionista solo laddove lo stesso
ritenga, in base agli elementi a
disposizione, che gli atti posti in essere
da un cliente siano riconducibili ad
una stessa operazione
LE OPERAZIONI A RISCHIO DI
INFRAZIONE
• PAGAMENTI FATTURE;
• FINANZIAMENTI FRA SOCI E
SOCIETA’;
• TRASFERIMENTI INFRAGRUPPO
FRA DIVERSE SOCIETA’;
• DISTRIBUZIONE UTILI DA
SOCIETA’ A SOCI
• EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI
PARERE UIC 6/10/2006
FATTURA 30, 60, 90 GIORNI
NON COSTITUISCE VIOLAZIONE
all’art. 49 d.lgs. 231/07
In quanto la pluralità di pagamenti a scadenze
prefissate è frutto di una ordinaria dilazione di
Pagamento che scaturisce dal
preventivo accordo delle parti.
CIASCUN VERSAMENTO DOVRA’ PERO’ ESSERE
INFERIORE A 5.000 EURO
Secondo il CONSIGLIO DI STATO
parere n. 1504/95
E' potere discrezionale
dell'Amministrazione valutare, caso
per caso, se il frazionamento sia stato
invece realizzato con lo specifico scopo
di eludere il divieto imposto dalla
disposizione
SECONDO IL NOTARIATO
SECONDO IL NOTARIATO
Studio 20 dicembre 2007)
Studio 20 dicembre 2007)
L’avverbio complessivamente va letto nella sua
accezione “teleologica” in modo da collocare il
pagamento non fine a se stesso ma all’interno di una
prestazione sorretta da precisi profili causali anche se
frazionata nel tempo
(segue)
Il professionista, dovrà quindi verificare l’oggetto della
prestazione dedotta in contratto accertando se la
pluralità dei pagamenti (eventualmente cadenzati anche
in arco temporle superiore ai sette giorni), costituiscono
frazione di un’unica prestazione (con conseguente
divieto di cumulo) o facciano riferimento a prestazioni
distinte
ATTENZIONE!!! (art.51, co.3, d.lgs 231/07)
Qualora oggetto dell’infrazione
sia un’operazione di trasferimento
segnalata ai fini delle operazioni
sospette (art.41 d.lgs 231/07) il
soggetto che ha effettuato detta
segnalazione non è tenuto alla
comunicazione al Mef
AL MEF (PER
INFRAZIONI PARI O
SUPERIORI AI 250.000
EURO)
LE
COMUNICAZIONI
DOVRANNO
ESSERE
EFFETTUATE
AI D.P.S.V.
COMPETENTI (per
infrazioni relative a
importi inferiori)
Dal 30 aprile 2008 sarà oggetto di sanzione:
(art. 49, comma 5)
Le comunicazioni obbligatorie di cui all’art.
51 del d.lgs 231/2007
Non sono assoggettate a criteri
di riservatezza
• mancata
indicazione
del nome o della
ragione sociale del
beneficiario;
• mancata apposizione
della clausola di non
trasferibilità
su
assegni
postali,
bancari per
importi pari
o superiori a
5.000 euro.
Le nuove norme su assegni e vaglia
Le nuove norme su assegni e vaglia
(art. 49, comma 4)
(art. 49, comma 6)
• Intrasferibilità
degli assegni
bancari e postali
• I moduli di assegni
bancari e postali
sono rilasciati dalle
banche e da Poste
italiane SpA muniti
di clausola di non
trasferibilità
• Gli assegni bancari e
postali
emessi
all’ordine del traente
possono essere girati
unicamente
per
l’incasso a una banca
o a Poste italiane Spa
• Assegni a sè
stessi
Le nuove norme su assegni e vaglia
Le nuove norme su assegni e vaglia
(art. 49, comma 7)
(art. 49, comma 8)
• Intrasferibilità
degli assegni
• Gli assegni circolari,
vaglia
postali
e
cambiari sono emessi
dalle banche e da
Poste italiane SpA con
l’indicazione
del
nome o della ragione
sociale
del
beneficiario e la
clausola
di
non
trasferibilità
• Assegni
circolari, vaglia
postali e
cambiari
inferiori a 5.000
euro
• Il rilascio di assegni ,
circolari, vaglia postali
e cambiari di importo
inferiore a 5.000 euro
può essere richiesto
per iscritto, dal
cliente senza la
clausola di non
trasferibilità
Le nuove norme su assegni e vaglia
Le nuove norme su assegni e vaglia
(art. 49, comma 10)
(art. 49, comma 11)
• Costo
degli
assegni al
portatore
• Per ciascun modulo di assegno
bancario o postale richiesto in
forma libera ovvero per ciascun
assegno circolare o vaglia postale
o cambiario rilasciato in forma
libera è dovuta dal richiedente, a
titolo di imposta di bollo, la
somma di 1,50 Euro.
• Ciascuna girata deve recare, a
pena di nullità, il codice fiscale
del girante.
ATTENZIONE!!!!!!!!!
Appare presumibile che il nominativo
di chi ha richiesto carnet di assegni in
forma libera o assegni circolari o
vaglia postali in forma libera
Controlli
fiscali
• Gli
uffici
dell’amministrazione
finanziaria potranno chiedere alla
Banca o a Poste Italiane Spa i dati
identificativi e il codice fiscale dei
soggetti ai quali siano stati rilasciati
moduli di assegni bancari o postali in
forma libera ovvero
che abbiano
richiesto assegni circolari o vaglia postali
in forma libera nonché di tutti i giratari
e di coloro che li abbiano presentati
all’incasso.
I Chiarimenti del MEF
circ. 20/3/2008
• Assegni
ultrasoglia
• Gli assegni liberi pari o superiori a
5.000 euro emessi prima del 30 aprile
ed incassati successivamente sono
regolari. Non è dovuta l’imposta di
bollo.
• Lo stesso potrà essere incassato sia dal
sarà fornito dagli intermediari
finanziari all’anagrafe tributaria solo
a seguito di richiesta da parte di
questa
beneficiario diretto che da un giratario
I Chiarimenti del MEF
circ. 20/3/2008
• Assegni
ultrasoglia
• Gli assegni liberi pari o superiori
a 5.000 euro emessi dal 30 aprile
in poi, saranno pagati ma
assoggettati a sanzioni .
• Non sono più ammissibili assegni
privi del nome del beneficiario
(c.d. assegno al portatore di cui all’art. 5 della
“legge assegno”)
L’assegno bancario emesso dopo il 29 aprile,
seppur di importo inferiore a 5.000 Euro ma
privo di clausola di intrasferibilità, nonché
del codice fiscale dei giratari
Non potrà essere pagato
all’eventuale giratario
I Chiarimenti del MEF
circ. 20/3/2008
• Moduli in
uso prima
del 30
aprile
• Potranno continuare ad essere
utilizzati anche dopo il 29 aprile
per emettere assegni trasferibili
in esenzione all’imposta di bollo
ma nei limiti delle nuove norme
L’assegno bancario emesso dopo il 29 aprile,
di importo pari o superiore a 5.000
Non potrà essere pagato
all’eventuale giratario anche se fosse indicato
sul titolo il C.F. dello stesso
I Chiarimenti del MEF
circ. 20/3/2008
• Assegni
m.m.
• Gli assegni emessi all’ordine del
traente potranno essere emessi
anche per importi pari o
superiori ai 5.000 Euro.
• Nel caso per errore venissero
girati, la banca dovrebbe pagarli
ma
sarebbero
oggetto
di
segnalazione e relative sanzioni.
I Chiarimenti del MEF
circ. 20/3/2008
• Codice
fiscale
obbligatorio
• Per ciascuna girata successiva al 29
aprile sarà indispensabile inserire il
codice fiscale del girante, anche
qualora venissero utilizzati i vecchi
moduli.
• La carenza di C.F. o il codice
palesemente errato rende il titolo non
incassabile.
• Nel caso di persona fisica che agisca
per conto di una persona giuridica
sulla girata dovrà essere inserito il
codice fiscale di quest’ultima.
I Chiarimenti del MEF
circ. 20/3/2008
• Imposta di
bollo
• I moduli per l’emissione di
assegni trasferibili consegnati a
partire dal 30 aprile, sconteranno
l’imposta di bollo pari ad Euro
1,5 Euro per modulo.
I Chiarimenti del MEF
circ. 20/3/2008
• Controlli
sul codice
fiscale
• I controlli sulla regolarità
formale del codice fiscale spetta
alla banca chiamata a pagare
l’assegno
Sanzioni Amministrative
(Art. 51 co.2, D.Lgs 231/07)
• … In caso di infrazioni riguardanti assegni
bancari, assegni circolari, libretti al portatore o
titoli similari, la comunicazione deve essere
effettuate dalla banca o da Poste Italiane Spa
che li accetta in versamento e dalla banca o da
Poste Italiane Spa che ne effettua l’estinzione,
salvo che il soggetto tenuto alla comunicazione
abbia certezza che la stessa è stata già effettuata
dall’altro soggetto obbligato.
Attenzione (Parere UIC 6/10/06)
I professionisti devono vigilare
anche sugli assegni
in relazione ai loro compiti di
servizio e limitatamente alle
loro attribuzioni e attività
LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA PER
INFRAZIONI SUPERIORI A
€ 250.000,00
LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA PER
INFRAZIONI INFERIORI A € 250.000,00
Ministero dell’Economia e delle Finanze
D.P.S.V. di GENOVA
Dipartimento del Tesoro
Direzione valutario, antiriciclaggio ed antiusura
Via XX Settembre, 97 - 00187 ROMA
• contact center della Direzione valutario, antiriciclaggio ed
antiusura: tel. 06 - 47616688 (attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9
alle ore 13);
• e mail: [email protected]
• fax 06 - 47614725
(Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta)
Via Urbano Rela, 8 - 16151 - GENOVA
Tel. 010 - 640571
Fax 010 - 64057751
e mail: [email protected]
Direttore Dott. Augusto Licausi tel. 010 - 64057516
e mail: [email protected]
Dr.ssa Anna Maria Riggio
e mail: [email protected]
LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA PER
INFRAZIONI INFERIORI A € 250.000,00
LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA PER
INFRAZIONI INFERIORI A € 250.000,00
D.P.S.V. di MILANO (Lombardia)
D.P.S.V. di VERONA
Via Zuretti, 34 - 20125 - MILANO
(Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli V. G.)
Fax 02 - 67737990
Lungadige Capuleti, 11 - 37122 - VERONA
Direttore Dott. Emanuele Spennati
Tel. 02 - 66986844
Fax 02 - 67737990
e mail: [email protected]
Fax 045 - 8001446
e mail: [email protected]
Maria Rosaria Muscarelli tel. 02 - 67737207
e mail: [email protected]
Massimo Gandini Tel. 02 - 67737278
[email protected]
Direttore Dr.ssa Antonietta Ristaino
e mail:
LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA PER
INFRAZIONI INFERIORI A € 250.000,00
D.P.S.V. di BOLOGNA
Tel. 045 - 8034226
LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA PER
INFRAZIONI INFERIORI A € 250.000,00
D.P.S.V. di ROMA
(Lazio, Umbria, Abruzzo e Sardegna)
(Emilia Romagna, Toscana e Marche)
Via Napoleone Parboni, 6 - 00153 - ROMA
Via Aldo Moro, 68 - 40127 - BOLOGNA
Fax 06 - 58366546
Tel. 051 - 6331157
Fax 051 - 6331153
e mail: [email protected]
Direttore Dott. Biagio Scirè Risichella
Conte Maria Cristina
Tel. 06 - 58366535 Fax 06 - 58366546
e mail: [email protected]
Tamburin Eva Tel. 06 - 58366066 Fax 06 - 58366546
e mail: [email protected]
LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA PER
INFRAZIONI INFERIORI A € 250.000,00
LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA PER
INFRAZIONI INFERIORI A € 250.000,00
D.P.S.V. di NAPOLI
D.P.S.V. di BARI
(Campania e Basilicata)
Centro Direzionale Isola F8
Via Francesco Lauria, 80 - 80100 - NAPOLI
e mail: [email protected]
Direttore Dr.ssa Rachele Cantelli
Tel. 081 - 5828440 Fax 081 - 5828811
e mail: [email protected]
(Puglia e Molise)
Via Demetrio Marin, 3 - 70125 - BARI
Tel 080 - 5604214
Fax 080 - 5604972
Direttore Dott. Rocco Luisi Tel. 080 - 5024446
e mail: [email protected]
Dott. Domenico Paglionico
Tel. 081 - 5828460 Fax 081 - 5828811
e mail: [email protected]
Dr.ssa Maria Antonietta Bonavoglia
LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA PER
INFRAZIONI INFERIORI A € 250.000,00
LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA PER
INFRAZIONI INFERIORI A € 250.000,00
D.P.S.V. di CATANZARO
e mail: [email protected]
D.P.S.V. di PALERMO
(Calabria)
Via Gioacchino Da Fiore, 32 - 88100 - CATANZARO
(Sicilia)
Fax 0961 - 7153996
Viale Regione Siciliana, 2384 – 90135 – PALERMO
E mail: [email protected]
Fax 091 - 404079
Direttore Dott. Giovanni Attanasio
Direttore Dott. Francesco Latino
Tel. 0961 - 7153206
e mail: [email protected]
Tel. 091 - 6760460
OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ENTRO TRENTA
GIORNI DELLE INFRAZIONI DI CUI ALL’ART. 49
DEL D.LGS. ANTIRICICLAGGIO
(SANZIONI)
OBBLIGO DI RISPETTARE LE LIMITAZIONI DI CUI
all’ART.49 DEL D.Lgs. 231/07
(SANZIONI)
L’omessa segnalazione delle infrazioni
all’obbligo antiriciclaggio è punita in capo
al professionista con sanzione
amministrativa pecuniaria dal 3% al
30% dell’importo dell’operazione (art.
58, co. 7, D.Lgs.recepim.Dir.2005/60/CE)
L’ infrazione dell’obbligo antiriciclaggio è
punita in capo al cliente con sanzione
amministrativa dal 1% al 40%
dell’importo dell’operazione (art.58, co.1,
SOGGETTI SANZIONATI
Cass. civ., sez. I, 26 gennaio 1999, n. 690
OPPOSIZIONE AL DECRETO
SANZIONATORIO
(LEGGE 24 NOVEMBRE 1981, N.689)
Conferma UIC del 24/3/2007
D.lgs recepim.Dir.2005/60/CE)
CONTRO IL DECRETO SANZIONATORIO
A CIASCUNO DEI SOGGETTI CHE
CONCORRONO IN UNA
VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA
RISULTA APPLICATA UNA SANZIONE
DAL 1% AL 40% DELL’IMPORTO
IRREGOLARMENTE
TRASFERITO
È AMMESSO RICORSO AL TRIBUNALE
ENTRO 30 GIORNI DALLA SUA NOTIFICAZIONE
SE IL RICORSO È PROPOSTO OLTRE IL
TERMINE PREVISTO, IL TRIBUNALE NE DICHIARA
L’INAMMISSIBILITÀ CON ORDINANZA
RICORRIBILE PER CASSAZIONE
OBLAZIONABILITA’ DELLE SANZIONI
OBLAZIONABILITA’ DELLE SANZIONI
(art. 60, Co. 2, D. Lgs. 231/07 che richiama l’art. 16,
l.689/81)
(art. 60, Co. 2, D. Lgs. 231/07)
Se il pagamento avviene entro 60 giorni dalla
contestazione prevede la possibilità di pagare
l’importo minore fra:
1/3 del massimo della sanzione edittale
Il doppio del minimo
Verifica della clientela
Sono un
RICICLATOREE!!
ma nessuno mi
scoprirà!!
APPROCCIO BASATO
SUL RISCHIO
AMMESSA PER COLORO CHE
ESEGUONO IL PAGAMENTO O LO
RICEVONO (PER IMPORTI INFERIORI
AI 250.000 EURO)
NON AMMESSA PER IL
PROFESSIONISTA CHE OMETTE LA
COMUNICAZIONE
NELL’INFRAZIONE
I criteri generali per la valutazione
del rischio (art. 20)
Con
riferimento
al cliente
• 1. natura giuridica
• 2. prevalente attività svolta
• 3. comportamento tenuto al
momento del compimento
dell’operazione o
dell’instaurazione del rapporto
continuativo o della prestazione
professionale;
• 4. area geografica di residenza
del cliente o della controparte
- segue: Criteri generali per la
valutazione del rischio (art. 20)
Con riferimento
all’operazione
rapporto
continuativo o
prestazione
professionale
• 1) tipologia dell’operazione,
rapporto continuativo o
prestazione professionale posti
in essere;
• 2) modalità di svolgimento
dell’operazione,
rapporto
continuativo
o
prestazione
professionale;
• 3) ammontare;
Gli obblighi di adeguata verifica
della clientela
Quando
scattano
(art. 16)
• 1) Se la prestazione professionale ha ad
oggetto mezzi di pagamento beni od
utilità di valore pari o superiore a
15.000 Euro
• 2) Se
si
eseguono
prestazioni
professionali
occasionali
che
comportino la trasmissione o la
movimentazione di mezzi di pagamento
beni o utilità di importo pari o superiore
15.000 euro.
Ciò indipendentemente
dal fatto che tali operazioni siano
seguite con operazioni che appaiono
collegate o frazionate; (segue)
- segue: Criteri generali per la
valutazione del rischio (art. 20)
Con riferimento
all’operazione
rapporto
continuativo o
prestazione
professionale
• 4) frequenza delle operazioni e
durata del rapporto continuativo o
della prestazione professionale;
• 5) ragionevolezza
dell’operazione, del rapporto
continuativo o della prestazione
professionale in rapporto
all’attività svolta dal cliente;
• 6)
area
geografica
di
destinazione
del
prodotto,
oggetto dell’operazione o del
rapporto continuativo.”
- Gli obblighi di
adeguata verifica della clientela
Quando
scattano
(art. 16)
• 3) Tutte le volte che la
prestazione risulta di valore
indeterminato o indeterminabile.
• 4) Se vi è un sospetto di
riciclaggio o di finanziamento del
terrorismo (indipendentemente da
qualsiasi deroga, esenzione o
soglia applicabile);
• 5) Se vi siano dubbi sui dati
ottenuti
ai
fini
della
identificazione del cliente
Chiarimenti UIC teleconferenza 14 dicembre 2007
Futuri documenti di attuazione
evidenzieranno come dovrà provvedersi
all’ analisi del rischio cliente propedeutica
alla adeguata verifica della clientela.
Gli studi verranno in tal modo messi nelle
condizioni di redigere appositi
regolamenti interni
Le attività escluse dalla verifica
Negli adempimenti
in
materia
di
amministrazione del
personale
•
Tutti i soggetti autorizzati ad esercitare le
attività in materia giuslavoristica vengono
esclusi dall’obbligo della verifica della
clientela e dalla registrazione, per tutti gli
adempimenti
previsti da norme vigenti
relativamente
all’amministrazione
del
personale. In pratica, per gli adempimenti
conseguenti al pagamento di retribuzioni,
contributi ed imposte obbligatorie non è
richiesta alcuna verifica per il professionista in
capo al datore di lavoro.
Le attività escluse dalla verifica
In
relazione
allo • Si
ritiene
che
svolgimento
della
l’esclusione sia valida
mera
attività
di
per ogni dichiarazione
redazione
e/o
fiscale, nonché per gli
adempimenti ad esse
trasmissione
della
connessi (es. invii e
dichiarazione
dei
pagamenti telematici
redditi;
di mod. F24 per conto
del cliente)
Operazione
• Consiste nella trasmissione o movimentazione di
mezzi di pagamento.
• Per i professionisti, un’attività determinata o
determinabile, finalizzata a un obiettivo di natura
finanziaria o patrimoniale modificativo della
situazione giuridica esistente, da realizzare
tramite una prestazione professionale.
Chiarimenti UIC teleconferenza 14 dicembre 2007
Tre livelli di verifica
1) Ordinaria adeguata verifica della
clientela, art. 16;
Non rilevano quindi ai fini degli obblighi
di verifica della clientela le mere
consulenze prestate dal professionista.
2) Obblighi semplificati di adeguata verifica
della clientela, art. 25;
(es. consulenze su specifiche clausole contrattuali
non traslative di proprietà)
3) Obblighi rafforzati di adeguata verifica
della clientela, art. 28;
Adeguata verifica
demandata a terzi
Obblighi semplificati e rafforzati
1) Obblighi semplificati di adeguata verifica
sono previsti nel caso di basso rischio
2) In presenza di un rischio più elevato di
riciclaggio
o
finanziamento
del
terrorismo e, comunque nei casi di cliente
non presente, o che intrattenga operazioni,
rapporti continuativi o professionali con
persone politicamente esposte si adottano
gli obblighi rafforzati.
•
Gli obblighi di adeguata verifica della clientela possono essere
demandati a terzi, ai sensi dell’art. 29 d.lgs. (ad eccezione del controllo
costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione
professionale);
• I terzi possono essere i soggetti individuati nella direttiva 60/2005 /CE,
ovvero:
1) Banche, enti creditizi e finanziari;
2) Professionisti, revisori dei conti;
• Quindi gli obblighi di verifica si considerano assolti, pur in assenza del
cliente, quando è fornita idonea attestazione da parte di detti soggetti con
i quali i clienti abbiano rapporti continuativi ovvero ai quali abbiano
conferito incarico ad eseguire una prestazione in relazione ai quali siano
già stati identificati di persona
Cosa si intende per
“Titolare Effettivo”
• a. In caso di società:
- Segue: Cosa
si intende per
“titolare effettivo”
• 1. la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima
istanza, possiedano o controllino un'entità giuridica,
attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di
una percentuale sufficiente delle partecipazioni al
capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità
giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si
tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato
regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione
conformi alla normativa comunitaria o a standard
internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto
ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di
partecipazione al capitale sociale;
- Segue: Cosa si intende per “titolare effettivo”
• b. In caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di
istituti giuridici quali i trust, che amministrano e
distribuiscono fondi:
• 1. se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la
persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per
cento o più del patrimonio di un'entità giuridica;
• 2. se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non
sono ancora state determinate, la categoria di persone nel
cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;
• 3. la persona fisica o le persone giuridiche che esercitano
un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di una
entità giuridica
• 2. la persona fisica o le persone fisiche che
esercitano in altro modo il controllo sulla
direzione di un'entità giuridica;
In cosa consiste
l’obbligo di adeguata verifica
Cosa dovrà fare il
professionista
(art. 18)
• a) Identificare il cliente e
verificarne l’attività sulla
base di documenti, dati e
informazioni ottenuti da
una fonte affidabile e
indipendente
• b) identificare l’eventuale
titolare
effettivo
e
verificarne l’identità
- Segue: In
cosa consiste
l’obbligo di adeguata verifica
Cosa dovrà fare il
professionista
(art. 18)
• c) ottenere informazioni
sullo scopo e sulla natura
prevista
del
rapporto
continuativo
o
della
prestazione professionale
• d) svolgere un controllo
costante nel corso del
rapporto continuativo o della
prestazione professionale
Attenzione!!!!!!! Potere d’indagine
L’indagine del professionista dovrà essere
finalizzata non ad acquisire prove su
qualsiasi attività diretta a simulare la
natura giuridica o lo scopo di un
negozio......
Ma solo quelle operazioni che appaiono
finalizzate al riciclaggio o al finanziamento del
terrorismo
Attenzione!!!!!!! Potere d’indagine
Una normale attività istruttoria deve essere ravvisata in:
1) colloquio col cliente;
2) acquisizione di documenti presso pubblici registri;
3) la richiesta di esibizione di atti e documenti al cliente
E’ da escludersi che si possa pretendere in modo
autoritario la produzione di scritture e documenti, o la
convocazione di altri soggetti in qualche modo legati al
cliente per procedere ad interrogatori formali
La condotta attiva del professionista
A Ciascun professionista può essere
richiesta solo un’attenzione diligente
rispetto alle eventuali anomalie che
dovessero emergere nel corso della
prestazione professionale
Il professionista dovrà tuttavia provare alle autorità
competenti che la portata delle misure adottate è
proporzionale al rischio di riciclaggio e finanziamento
al terrorismo
Attenzione!!!!!!! Potere d’indagine
Qualora nel corso dell’operazione o del rapporto
professionale emergano indici di anomalia
riconducibili al riciclaggio o al finanziamento del
terrorismo, che il professionista si faccia rendere.....
...dichiarazione scritta dal cliente per far venir meno
qualunque ombra di sospetto sulla liceità
dell’operazione stessa, ovvero far emergere con
chiarezza le anomalie riscontrate e comunque
provare l’assolvimento dell’obbligo prescritto
SANZIONI
per l’adeguata verifica della
clientela
I professionisti sono tenuti ad ottenere informazioni
sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto
continuativo o della prestazione professionale.
l’art. 55, comma 2, introduce una specifica sanzione
penale di tipo contravvenzionale in capo
all’esecutore dell’operazione che non fornisca o
falsifichi dette informazioni: arresto da sei mesi a
tre anni e l’ammenda da 5.000 a 50.000 Euro.
Obbligo di astensione
Quando il professionista non è messo nelle condizioni di
assolvere agli obblighi di adeguata verifica della
clientela, non potrà instaurare un rapporto continuativo
né eseguire operazioni o prestazioni professionali. Se il
rapporto era già in essere anteriormente all’obbligo di
effettuare la verifica della clientela il professionista
dovrà rinunciare a proseguire l’incarico (Art. 23,
comma 1°). Dovrà in questi casi, inoltre, valutarsi se
opportuno effettuare la segnalazione all’UIF.
IDENTIFICAZIONE
e REGISTRAZIONE
L’IDENTIFICAZIONE
PRESTAZIONE
PROFESSIONALE
E’ OBBLIGATORIA:
All’atto dell’instaurazione del rapporto
professionale in relazione a prestazioni aventi
ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità
di valore pari o superiore a 15.000 euro.
L’obbligo sussiste anche in caso di operazioni
frazionate o con valore indeterminato o
indeterminabile.
MOMENTO
DELL’IDENTIFICAZIONE
“L’identificazione e la verifica del titolare effettivo viene
effettuata dal libero professionista o da un suo
collaboratore in presenza del cliente, mediante un
documento di identità non scaduto: prima
dell’instaurazione del rapporto continuativo o al
mometo in cui è conferito l’incarico di svolgere la
prestazione o l’operazione
(art. 19, d.lgs 231/07)
Segue...
PRESTAZIONE PROFESSIONALE O
COMMERCIALE
CORRELATA
CON LE ATTIVITÀ SVOLTE DAI
PROFESSIONISTI, DELLA QUALE SI
PRESUMA, AL MOMENTO IN CUI
INIZIA CHE AVRÀ UNA CERTA
DURATA
IDENTIFICAZIONE DEL
CLIENTE (art. 19)
Consiste
Nell'acquisizione dei dati identificativi del cliente
- Nella verifica del potere di rappresentanza per chi
risulti il delegato alla firma per l’operazione da svolgere
- Nell'acquisizione dei dati identificativi del soggetto
o dei soggetti rappresentanti l’ente
CONTENUTO
DELL’IDENTIFICAZIONE
CONTENUTO
DELL’IDENTIFICAZIONE
Per le persone fisiche:
Per i soggetti diversi dalle persone fisiche:
• nome e cognome;
• luogo e data di nascita;
• denominazione;
• indirizzo della residenza o del domicilio;
• codice fiscale;
• estremi del documento di identificazione.
ATTENZIONE!!!
• sede legale;
• codice fiscale, o partita Iva.
I dati che dovranno essere
registrati in archivio:
MODALITÀ di Registrazione per i
professionisti (art. 38, co.7 d.lgs 231/07):
- Disposizione non ancora in vigore,
poiché in attesa di emanazione di
disposizioni applicative da parte del
Ministero della Giustizia, sentiti gli ordini
professionali.
Rapporti
continuativi e
prestazioni
professionali
4la data di instaurazione del
rapporto
4i dati identificativi del
cliente
4le generalità dei soggetti
delegati a operare per
conto del titolare del
rapporto
4il codice del rapporto (se
previsto)
I dati che dovranno essere
registrati in archivio:
- Segue:
Operazioni di
importo pari o
eccedente
i 15.000 €
(anche se collegate
o frazionate)
4la data dell’operazione
4la causale
4l’ importo dell’operazione
4la tipologia dell’operazione
4i mezzi di pagamento utilizzati
4i dati identificativi del soggetto
che effettua l’operazione
4i dati identificativi del soggetto
per conto del quale il cliente
opera
Gli ulteriori dati ed informazioni
Oltre all’inserimento dei dati identificativi
nell’archivio, l’art. 38, comma 2, del d.lgs., prevede
che la documentazione nonché gli ulteriori dati e
informazioni sono conservati nel fascicolo relativo
a ciascun cliente.
È, quindi possibile inserire in archivio anche i dati non
espressamente richiesti dalle norme che potrebbero
essere utilizzati per giustificare, in date circostanze le
ragioni per cui non si è proceduto a segnalare
un’operazione sospetta.
Tempi e modalità di registrazione
Le informazioni devono essere registrate
entro
30
giorni
dal
compimento
dell’operazione
ovvero
dall’apertura,
variazione,
chiusura
del
rapporto
continuativo o dalla fine della prestazione
professionale.
I dati e la documentazione acquisita devono
essere conservati per 10 anni allo scopo di
consentire eventuali indagini da parte della
UIF ed autorità competenti.
ATTENZIONE!!!!!!!!!
I DATI E LE INFORMAZIONI
REGISTRATE IN ARCHIVIO
SONO UTILIZZABILI AI FINI
FISCALI SECONDO LE
DISPOSIZIONI VIGENTI
(art. 36, co. 6, d.lgs.231/07)
L’utilizzo a FINI FISCALI
Il registro della clientela
Conseguenze “non piacevoli” per il professionista:
Si pensi all’avvio di un accertamento che nasca da dati
registrati in archivio o da una segnalazione di operazione
sospetta!?!.
In caso di sospetta evasione l’amministrazione
finanziaria può emettere un verbale di accertamento
notificandolo al contribuente, il quale ai sensi della
legge n.241/90 ha diritto di accedere agli atti che
hanno originato il verbale (registrazioni del
professionista).
Registro della clientela:
(art. 38, comma 2)
Chi opterà per il registro della clientela
potrà:
1) registrare nel registro cartaceo i soli dati
identificativi del cliente
2) conservare tutte le ulteriori informazioni
(ai fini dell’analisi del rischio e della
verifica della clientela) in appositi
fascicoli relativi a ciascun cliente
• Per i professionisti sarà
ammissibile sostituire
l’Archivio Unico o l’Archivio informatico
acquisendo, registrando e conservando le informazioni
necessarie ai fini dell’adempimento degli oneri
antiriciclaggio in un registro della clientela
(cartaceo) e nel fascicolo relativo a ciascun cliente
in cui, oltre alla documentazione dovranno essere
inseriti tutti i dati richiesti ai fini di una adeguata
verifica della clientela.
- Segue: Il
registro della clientela
• Il
registro
della
clientela
è
numerato
progressivamente e siglato in ogni pagina a cura
del soggetto obbligato o di un suo collaboratore
delegato per iscritto, con l’indicazione alla fine
dell’ultimo foglio del numero delle pagine di cui è
composto il registro e l’apposizione della firma delle
suddette persone.
• Il registro deve essere tenuto in maniera ordinata,
senza spazi bianchi e abrasioni.
- Segue: Il
registro della clientela
• Qualora i professionisti svolgano la propria attività in
più sedi, potranno istituire per ciascuna di esse un
registro della clientela.
ATTENZIONE:
• Chi opterà per il registro cartaceo avrà la possibilità
di rispondere alle richieste di acquisizioni
informative e documentali entro il termine di 3
giorni dalla richiesta!!!. Possibilità non contemplata
per chi gestisce i dati a mezzo registro informatico.
Le disposizioni sanzionatorie:
• l’omissione, la tardiva o incompleta
registrazione nell’archivio informatico o nel
registro della clientela è punita con la multa
• da 2.600 a 13.000 Euro;
l’omessa istituzione del registro della
clientela o dell’archivio informatico è
punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 5.000 a 50.000 Euro.
ATTENZIONE!!!!!!!!!
Violazioni valutarie e fiscali
I DATI E LE INFORMAZIONI
REGISTRATE IN ARCHIVIO
SONO UTILIZZABILI AI FINI
FISCALI SECONDO LE
LE VERIFICHE DELLA GDF
DISPOSIZIONI VIGENTI
(art. 36, co. 6, d.lgs.231/07)
L’utilizzo a FINI FISCALI
Conseguenze “non piacevoli” per il professionista:
Si pensi all’avvio di un accertamento che nasca da dati
registrati in archivio o da una segnalazione di operazione
sospetta!?!.
In caso di sospetta evasione l’amministrazione
finanziaria può emettere un verbale di accertamento
notificandolo al contribuente, il quale ai sensi della
legge n.241/90 ha diritto di accedere agli atti che
hanno originato il verbale (registrazioni del
professionista).
UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI ACQUISITE
CON POTERI DI POLIZIA VALUTARIA AI FINI
DELL'ACCERTAMENTO FISCALE
UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI ACQUISITE CON POTERI
DI POLIZIA VALUTARIA AI FINI DELL'ACCERTAMENTO
FISCALE (art.2,c.5, D.Lgs 68/2001 richiama art.36 dpr 600)
TUTTI I SOGGETTI ISTITUZIONALMENTE INCARICATI DI SVOLGERE
ATTIVITÀ ISPETTIVE O DI VIGILANZA CHE VENGONO A CONOSCENZA DI
FATTI CHE INTEGRANO VIOLAZIONI TRIBUTARIE
HANNO L'OBBLIGO GIURIDICO DI COMUNICARE, DI
INTERESSARE IL COMANDO DELLA GUARDIA DI
FINANZA, TERRITORIALMENTE COMPETENTE, PER I
DOVUTI APPROFONDIMENTI
PIANIFICAZIONE DELLA VERIFICA FISCALE
PER SEGNALAZIONI DEL NUCLEO SPECIALE DI
POLIZIA VALUTARIA
IL NUCLEO SPECIALE DI POLIZIA VALUTARIA CHE
SVOLGE ATTIVITÀ DI NATURA TRIBUTARIA
IL COMANDO DELLA GUARDIA DI FINANZA CHE RICEVE
LA SEGNALAZIONE DAL NUCLEO SPECIALE DI POLIZIA
VALUTARIA
DEVE SEGNALARE I DATI ACQUISITI AL
COMANDO TERRITORIALMENTE COMPETENTE
PER LA CONSTATAZIONE DELLE VIOLAZIONI
PUÒ PROCEDERE ALLA PIANIFICAZIONE DELLA
VERIFICA FISCALE NEI CONFRONTI DEL SEGNALATO
AI SENSI DELLA CIRCOLARE 1/98 G. DI F.
UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI ACQUISITE
CON POTERI DI POLIZIA TRIBUTARIA AI FINI
DELL'ACCERTAMENTO VALUTUARIO
I MILITARI DELLA GUARDIA DI FINANZA CHE IN SEDE
DI ACCERTAMENTO FISCALE NEI CONFRONTI DEL
CONTRIBUENTE, RILEVANO VIOLAZIONI DI NATURA
VALUTARIA
LE VIOLAZIONI VALUTARIE DIRETTAMENTE
CONTESTABILI DAI MILITARI NELL’AMBITO
DELLE VERIFICHE FISCALI RIGUARDANO:
1) INFRAZIONI EX ART. 49/ d.lgs 231/07
2) MANCATA ISTITUZIONE DELL’ARCHIVIO UNICO
POSSONO PROCEDERE DIRETTAMENTE ALLA
CONTESTAZIONE DI ALCUNE VIOLAZIONI
PER GLI ACCERTAMENTI RELATIVI A
VIOLAZIONI INERENTI:
GLI ORDINI PROFESSIONALI:
(art. 8, d.lgs.231)
1) CORRETTA TENUTA A.U.
2) MANCATA SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE
È NECESSARIA APPOSITA DELEGA DA
• UIF
PROMUOVONO E CONTROLLANO
L’OSSERVANZA,
DA PARTE DEGLI ISCRITTI,
• N. S. P. V.
DEGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO
Sindaci e revisori
ANTIRICICLAGGIO
Fonte normativa: art. 13 d.lgs 231/07
Tutti gli obblighi antiriciclaggio si applicano a:
Sindaci e Revisori
Revisore unico iscritto
nel registro dei revisori
contabili
Obblighi in capo a tutti i revisori
Ai sensi dell’art. 16, comma 2, i revisori
contabili osservano gli obblighi di :
-1) identificazione del cliente;
-2) verifica dei dati acquisiti nello svolgimento
della loro attività professionale.
• Si ritiene che i revisori debbano provvedere
anche alla comunicazione delle irregolarità
relative all’art. 49
Società di revisione
iscritte all’albo Consob
dovrà prendere in esame
solo quelle operazioni di
cui venga a conoscenza
nel corso dello
svolgimento dell’attività
Ai fini
antiriciclaggio il
revisore:
non dovrà espletare
alcuna specifica
indagine, rivolta alla
ricerca di operazioni che
possano far sorgere il
sospetto di riciclaggio
Quali sindaci devono vigilare
sul rispetto delle norme antiriciclaggio
Art. 52 d.lgs 231/07
• Collegio sindacale
• Consiglio
di
sorveglianza
• Comitato per il controllo
sulla gestione
• Organismo di vigilanza,
art. 6, comma 1, lett. )
d.lgs 8 giugno 2001 n.
231
• Tutti gli altri soggetti
incaricati del controllo di
gestione
• Dovranno
verificare
l’osservanza da parte dei
controllati
di
tutte
disposizioni antiriciclaggio,
• Banche, poste italiane spa, istituti di moneta elettronica
• SIM, SGR, SICAV
• Imprese di assicurazione e società fiduciarie
• Società che svolgono il servizio di riscossione tributi
• Intermediari finanziari iscritti nell’art. 106 e 107 del TUF
• se istituiti presso soggetti
tenuti all’osservanza delle
specifiche
disposizioni
antiriclaggio.
• Società operanti nel settore finanziario (artt. 113 e 155 TUF)
•Società di revisione
•Soggetti che esercitano le attività di cui al d.lgs 374/99
• Società fra professionisti
SECONDO L’UIC
… segue
Le attività svolte dai professionisti in
altre società di capitali nella qualità di organi di:
SONO:
GESTIONE
SOCIETA’
AMMINISTRAZIONE
DI
ENTI
CONTROLLO
TRUST
LIQUIDAZIONE
… segue
Escluse dall’ambito di
applicazione delle disposizioni
antiriciclaggio
CHIARIMENTI UIC
21 GIUGNO 2006
L’attività di componente di un
collegio sindacale, anche laddove
includa la revisione contabile, non
rientra nell’ambito di applicazione
degli obblighi antiriciclaggio
L’antiriciclaggio per il collegio
sindacale
Obbligo di
segnalazione delle
operazioni sospette
I sindaci (anche revisori) non
dovrebbero essere obbligati
alla segnalazione
L’antiriciclaggio per il collegio
sindacale
Obbligo di
identificazione e
registrazione
I sindaci (anche revisori) delle società non
quotate sembra che non debbano
provvedere verifica della società
L’antiriciclaggio per il collegio
sindacale
Art. 49 del D.lgs di recepimento
Direttiva 2005/60/CE
Il collegio sindacale è tenuto a comunicare,
alle autorità competenti, le infrazioni
all’art. 49 del D.lgs. n. 231/07
SEGNALAZIONE
OPERAZIONE SOSPETTA
In base alla legge:
art.41 d.lgs 231/07
Ogni operazione che per caratteristiche, entità, natura o per
qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle
funzioni esercitate, tenuto anche conto della capacità economica
e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, induca a ritenere,
in base agli elementi disponibili, che il denaro i beni o le utilità
oggetto dell'operazione possano derivare da delitti di
riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
D.lgs. 231/07, art. 2 (definizioni di riciclaggio)
RICICLAGGIO
(art. 2 d.lgs 231/07)
Azioni intenzionali finalizzate a:
Ai soli fini del presente decreto le
seguenti azioni, se commesse
intenzionalmente, costituiscono
riciclaggio:
• La conversione o il trasferimento di beni,
effettuati essendo a conoscenza che essi
provengono da un’attività criminosa o da
una partecipazione a tale attività, allo scopo
di occultare o dissimulare l’origine illecita
dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia
coinvolto in tale attività a sottrarsi alle
conseguenze giuridiche delle proprie azioni
Segue...
Segue...RICICLAGGIO
RICICLAGGIO
• l’occultamento o la dissimulazione della reale
natura, provenienza, ubicazione, disposizione,
movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli
stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali
beni provengono da un’attività criminosa o da una
partecipazione a tale attività
• l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni
essendo a conoscenza, al momento della loro
ricezione, che tali beni provengono da un’attività
criminosa o da una partecipazione a tale attività
• la partecipazione ad uno degli atti di cui
alle lettere precedenti, l’associazione per
commettere tale atto, il tentativo di
perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o
consigliare qualcuno a commetterlo o il
fatto di agevolarne l’esecuzione
Segue...
FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO
Art. 1, co. 1, lett. a), D.lgs. 22/6/2007, n. 109
• Qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo,
alla
raccolta,
alla
provvista,
all’intermediazione, al deposito, alla custodia o
all’erogazione di fondi o di risorse economiche,
in qualunque modo realizzati, destinati ad essere
in tutto o in parte utilizzati al fine di compiere
uno o più delitti con finalità di terrorismo
previsti
dal
codice
penale,
è
ciò
indipendentemente dall’effettivo utilizzo dei fondi
e delle risorse economiche per la commissione dei
delitti anzidetti
OBBLIGO DI SEGNALAZIONE
DELLE OPERAZIONI SOSPETTE
I professionisti inviano alla UIF, una segnalazione quando
sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per
sospettare che siano in corso o che siano state compiute o
tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del
terrorismo.
Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura
dell’operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta
in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della
capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è
riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti,
acquisiti nell’ambito dell’attività svolta ovvero a seguito del
conferimento di un incarico (art. 41 del d.lgs. recepimento III
direttiva).
ESENZIONE
ESENZIONE (art.12, co.2)
L’obbligo di segnalazione non sussiste in
relazione alle informazioni che i professionisti
ricevono da un loro cliente o ottengono
riguardo allo stesso, nel corso dell’esame
della posizione giuridica del loro cliente o
dell’espletamento dei compiti di difesa o di
rappresentanza finalizzata alla difesa.
RIFIUTO DELL’INCARICO
CHIARIMENTI UIC 24/3/2007
ATTENZIONE!: (in situazioni diverse
dalle precedenti) i professionisti NON
POSSONO omettere di segnalare in
caso di cliente reticente o che fornisca
informazioni tali da ingenerare sospetto,
anche se c’è rifiuto dell’incarico
Il professionista non deve segnalare
• Ogni
informazione prodromica o collegata
all'espletamento dei compiti di difesa
• Ogni informazione ricevuta con riferimento alla
consulenza resa al cliente sull'eventualità di intentare
o evitare un procedimento giudiziario
• Ove tali informazioni siano ottenute prima, durante
o dopo il procedimento stesso .
OBBLIGO DI SEGNALAZIONE
DELLE OPERAZIONI SOSPETTE
DA TENERE PRESENTE
Criteri generali per
l’individuazione delle
operazioni sospette
Procedura per
la segnalazione
Principio della
riservatezza
Presupposto della segnalazione
TRE possibili situazioni alternative
Criteri generali per l’individuazione
delle operazioni sospette
In cui il soggetto interessato dagli obblighi:
• a) detenga il semplice sospetto;
• b) abbia motivi ragionevoli per sospettare;
• c) vanti la certezza, anche se solo presunta poiché
ancora non dimostrata sotto il profilo giuridico;
dell’esistenza (in corso o già compiuto) o del
tentativo (futuro) di compimento di attività di
riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
CRITERI (art. 41 d.lgs. 231/07)
I professionisti dovranno:
1) adoperare le informazioni che hanno acquisito nell'ambito
dell'attività professionale prestata;
2) avere una adeguata conoscenza dei propri clienti;
3) conoscere le finalità perseguite dai clienti stessi;
4) valutare la continuità dei rapporti intrattenuti con i clienti, con
riguardo sia alle operazioni compiute che a quelle richieste
Rilevando così le eventuali incongruenze rispetto:
- alla capacità economica del cliente o del soggetto terzo per conto
del quale egli opera,
- alle attività svolte dal cliente o dal soggetto terzo,
- al profilo di rischio di riciclaggio presente nell'operazione
Conoscenza del cliente
Criteri generali UIF
Indici di anomalia
ATTENZIONE
Individuazione del
TITOLARE EFFETTIVO
Nel caso di cliente che agisca per conto altrui, il professionista
sulla base delle informazioni disponibili dovrà verificare la reale
titolarità dell'operazione al fine di individuare elementi utili
per l'eventuale segnalazione.
Il titolare effettivo è la persona fisica che, in ultima istanza,
possiede o controlla il cliente o per conto della quale è
realizzata un’operazione o un’attività.
VALUTAZIONE del PROFILO di RISCHIO
Procedura per la segnalazione
Aspetti
OGGETTIVI
Aspetti
SOGGETTIVI
Concernenti le caratteristiche, l’entità, la
natura delle attività svolte dai clienti, delle
operazioni da essi compiute e degli
strumenti utilizzati
Le segnalazioni devono
avvenire senza ritardo
La segnalazione deve
essere prodotta secondo
le istruzioni UIF
Concernenti, in particolare, le caratteristiche
dei clienti, la loro capacità economica, la
localizzazione, la distinzione fra cliente e
titolare effettivo
La segnalazione è
trasmessa in forma
cartacea o telematica
Fasi della Segnalazione
•
•
•
•
•
SOSPETTO
ANALISI
SEGNALAZIONE
TUTELA RISERVATEZZA
FLUSSO DI RITORNO DELLE
INFORMAZIONI
La segnalazione è
inviata
direttamente
all’UIF
L’UIF procede all’esame
della segnalazione
PROFESSIONISTA
SEGNALANTE
La segnalazione viene
inviata per il tramite
dell’ordine
professionale
L’ordine che ha ricevuta la
segnalazione la trasmette
senza ritardo alla UIF, priva
del nominativo del
segnalante
MODALITÀ DI SEGNALAZIONE
PERSONALE
INDIRETTA
CONGIUNTA
Il professionista, anche se operante
in uno studio associato, provvede
personalmente ad eseguire la
segnalazione
di
un’operazione
sospetta.
Mediante
passaggio
attraverso
l’ordine
professionale
di
appartenenza
Qualora più professionisti assistano
il cliente in forma congiunta.
LA TEMPISTICA DELLA
SEGNALAZIONE
• CON TEMPESTIVITÀ
• SENZA RITARDO
• ALLA CONOSCENZA DEGLI ELEMENTI
DI SOSPETTO
• PRIMA DI ESEGUIRE L’OPERAZIONE
• OBBLIGO DI EVENTUALE ASTENSIONE
RILEVAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE
Caratteri della segnalazione:
TEMPESTIVA
RISERVATA
Va effettuata senza ritardo, ove possibile
prima del compimento dell’operazione
oggetto della prestazione professionale,
appena il professionista sia venuto a
conoscenza degli elementi che fanno
sospettare la sussistenza del riciclaggio.
Al di fuori dei casi previsti dalla legge,
è vietato dare comunicazione - anche
nei confronti del soggetto segnalato della segnalazione effettuata.
Principio della riservatezza
In base alla legge
Tutte le informazioni relative alle
segnalazioni di operazioni sospette
sono soggette ad un regime
di rigorosa RISERVATEZZA
LA FORMAZIONE DEL PERSONALE
(art. 54 d.lgs)
ATTENZIONE: non ci sono sanzioni!!
• I professionisti devono adottare le misure di formazione
necessarie affinchè i propri collaboratori:
a) siano in grado di adoperare le informazioni in proprio
possesso per avere un’adeguata conoscenza della
clientela;
b) siano in grado di evidenziare al professionista le
situazioni di sospetto.
- In proposito: UIF, G.dF e DIA, forniscono indicazioni
aggiornate circa le prassi seguite dai riciclatori e dai
finanziatori del terrorismo
IL RUOLO DEGLI INDICATORI
(Indici emanati su proposta dell’UIF
con decreto del Ministero della Giustizia
e sentiti gli ordini professionali)
Gli indicatori non
costituiscono un riferimento
esaustivo e sufficiente per
individuare le operazioni
sospette
RILEVAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE
Contenuto della segnalazione:
a) i dati del segnalante;
b) i dati sul soggetto segnalato;
c) le informazioni sull’operazione oggetto di segnalazione;
d) i motivi del sospetto, illustrati e spiegati con accuratezza,
senza limitarsi al mero riferimento a uno o più indicatori,
avendo riguardo al contesto nel quale l’operazione è compiuta o
richiesta e a tutte le informazioni disponibili.
IL PROFESSIONISTA AI FINI
DELLA VALUTAZIONE DELLE OPERAZIONI
SOSPETTE DEVE:
• VALUTARE LA RILEVANZA IN CONCRETO
DEI COMPORTAMENTI DELLA CLIENTELA
• RILEVARE COMPORTAMENTI NON
PREVISTI DAGLI INDICATORI MA CHE
RIVELINO CONCRETI PROFILI DI SOSPETTO
• RILEVARE COMPORTAMENTI CHE
INTEGRINO PIU’ DI UNO DEGLI INDICATORI
Esempi pratici di possibili situazioni anomale
giustificabili secondo il notariato
(studio 20 dicembre 2007)
Compravendita con
prezzo
sproporzionato
rispetto al valore
dell’immobile
Esempi pratici di possibili situazioni anomale
giustificabili secondo il notariato
(studio 20 dicembre 2007)
Società con capitale minimo
che
effettua transazioni
di notevole
importo
Esempi pratici di possibili situazioni anomale
giustificabili secondo il notariato
(studio 20 dicembre 2007)
SANZIONI
Amministrative
e Penali
Compravendite
simulate per
mascherare
donazioni
SANZIONI
Omessa
segnalazione
Sanzione amministrativa pecuniaria
dall’1 % al 40% dell’importo dell’operazione
non segnalata.
Nei casi più gravi, tenuto conto della gravità della violazione
desunta dalle circostanze della stessa e dall’importo
dell’operazione sospetta non segnalata, con il provvedimento
di irrogazione della sanzione è ordinata la pubblicazione per
estratto del decreto sanzionatorio su almeno due quotidiani a
diffusione nazionale di cui uno economico, a cura e spese del
sanzionato.
Violazione del
divieto di
comunicare al
cliente o ad altri
soggetti l’avvenuta
segnalazione
all’UIF
Arresto da sei mesi a un anno
o ammenda da 5.000 a 50.000 euro.
(sanzione prevista anche per il flusso di ritorno
delle informazioni)
SANZIONI IN CAPO ALLA
PERSONA GIURIDICA
Nell’ambito del d.lgs. 8/6/2001, n. 231 (sulla
disciplina della responsabilità amministrativa
delle persone giuridiche, società e associazioni),
in relazione ai reati di ricettazione, riciclaggio e
impiego di denaro, beni o utilità di provenienza
illecita, viene inserita l’applicazione di sanzioni
pecuniarie in capo all’ente stesso (società) in
aggiunta, quindi, alle eventuali responsabilità
penali comminabili in capo agli amministratori
persone fisiche (c.d. responsabilità per quote)
SANZIONI
Mancata fornitura (da
parte del cliente) di
informazioni sullo
scopo e sulla natura
prevista dal rapporto
continuativo o dalla
prestazione
professionale o falsa
indicazione
Omessa istituzione del
registro della clientela
o archivio unico o
mancata adozione
delle modalità di
registrazione
Arresto da sei mesi a tre anni
e ammenda da 5.000 a 50.000 euro.
Sanzione pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro
(depenalizzata)
SANZIONI PENALI
ART. 55,
VIOLAZIONE
COMMI:
1
Contravvenzione agli obblighi di identificazione
2
3
4
5
SANZIONE
Multa da 2.600 euro a 13.000
euro
Reclusione da sei mesi a un
anno e con la multa da 500 a
5.000 euro
Arresto da sei mesi a tre anni
e con ammenda da 5.000 a
50.000 euro.
Multa da 2.600 a 13.000 euro
Omessa indicazione delle generalità del soggetto
per conto del quale eventualmente si esegue
l’operazione o indicazione falsa
Mancata fornitura di informazioni sullo scopo e
sulla natura prevista dal rapporto continuativo o
dalla prestazione professionale o falsa indicazione
Omessa registrazione ovvero effettuata in modo
tardivo o incompleto
Omessa comunicazione alle competenti autorità, da Reclusione fino a un anno e
parte del collegio sindacale, consiglio di con multa da 100 a 1.000 euro
sorveglianza, comitato di controllo di gestione e
organismo di vigilanza delle società e soggetti
destinatari del decreto, delle infrazioni
antiriciclaggio
SANZIONI AMMINISTRATIVE
Segue…..SANZIONI PENALI
6
7
8
9
Fraudolenta identificazione e registrazione
avvalendosi di mezzi, idonei ad ostacolare
l’individuazione del soggetto che ha effettuato
l’operazione
Omessa o tardiva o incompleta comunicazione dei
dati sui rapporti continuativi e sulle operazioni da
parte di Agenti di cambio, mediatori creditizi ed
agenti in attività finanziaria
Violazione dei divieti di comunicazione
dell’avvenuta segnalazione e relativo flusso di
ritorno delle informazioni
Indebito utilizzo, per trarne profitto per sé o per
altri, non essendone titolare, di carte di credito o di
pagamento, ovvero qualsiasi altro documento che
abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto
di beni o alla prestazione di servizi.
Falsificazione o alterazione di carte di credito o di
pagamento o qualsiasi altro documento ovvero
possesso, cessione di tali carte o documenti di
provenienza illecita o comunque falsificati o
alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con
essi
Sanzione di cui ai commi 1, 2 e
4 (vedi sopra) è raddoppiata.
Multa da 2.600 a 13.000 euro
Arresto da sei mesi ad un
anno o ammenda da 5.000 a
50.000 euro
Reclusione da uno a cinque
anni e multa da 310 a 1.550
euro
ART. 58,
CO. 1
ART. 58,
CO. 2
ART. 58,
CO. 3
Mancata estinzione di libretti con saldo pari o
superiore a 5.000 euro
Mancata comunicazione dei dati identificativi del
cessionario e dalla data di trasferimento dei
libretti di deposito
ART. 57,
CO.2
ART. 57,
CO.3
ART. 57,
CO.4
ART. 57,
CO.5
Segue…..SANZIONI AMMINISTRATIVE
- Trasferimento di denaro, libretti di deposito o
titoli al portatore tra soggetti diversi per importi
pari o superiori a 5.000 euro;
- Emissione di assegni bancari o postali per importi
pari superiori a 5.000 euro senza indicazione del
beneficiario o della clausola di non trasferibilità;
- Assegni bancari o postali emessi all’ordine del
traente che non siano girati unicamente per
l’incasso a una banca o a Poste italiane;
- Emissione di assegni circolari, vaglia postali e
cambiari senza indicazione del beneficiario o
della clausola di non trasferibilità.
Saldo dei libretti di deposito bancari o postali al
portatore, pari o superiore a 5.000 euro
ART. 57,
CO.1
Sanzione pecuniaria dall’1 al
40% dell’importo trasferito
Omessa istituzione
informatico
di
Sanzione pecuniaria da 5.000 a
200.000 euro
dell’archivio
unico Sanzione pecuniaria da 50.000
a 500.000 euro e nei casi più
gravi pubblicazione del
decreto sanzionatorio su due
quotidiani
Omessa istituzione del registro della clientela o Sanzione pecuniaria da 5.000
mancata adozione delle modalità di registrazione a 50.000 euro
Omessa segnalazione di operazioni sospette
Sanzione pecuniaria dall’1%
al
40%
dell’importo
dell’operazione non segnalata
e nei casi più gravi
pubblicazione del decreto
sanzionatorio
su
due
quotidiani
Non rispetto degli obblighi informativi nei Sanzione pecuniaria da 5.000
confronti della UIF
a 50.000 euro
Segue…..SANZIONI AMMINISTRATIVE
ART. 58,
CO. 4
ART. 58,
CO. 5
Sanzione pecuniaria dal 20
per cento al 40 per cento del
saldo
Sanzione pecuniaria dal 10
per cento al 20 per cento del
saldo del libretto al portatore
Mancato rispetto del provvedimento
sospensione dell’operazione
ART. 58,
CO. 6
ART. 58,
CO. 7
Trasferimento di denaro contante per importi pari Sanzione pecuniaria dal 20
o superiori a 2.000 euro (o entro 5.000 euro se per cento al 40 per cento
debitamente documentato), effettuato per il dell’importotrasferito
tramite degli esercenti Moneytransfer
Apertura in qualunque forma di conti o libretti di
risparmio in forma anonima o con intestazione
fittizia
Utilizzo in qualunque forma di conti o libretti di
risparmio in forma anonima o con intestazione
fittizia aperti pressoStati esteri
Omessa comunicazione al MEF di infrazioni
relative alle limitazioni di uso del contante e titoli
al portatore
Sanzione pecuniaria dal 20
per cento al 40 per cento del
saldo
Sanzione pecuniaria dal 10
per cento al 40 per cento del
saldo
Sanzione pecuniaria dal 3 al
30%
dell’importo
dell’operazione
PROCEDURA PER
LA SEGNALAZIONE
LA SEGNALAZIONE PUO’ ESSERE
ANTICIPATA TELEFONICAMENTE
Sia i professionisti che le società di revisione
potranno preavvisare telefonicamente o via fax
l’UIC per ricevere istruzioni sul comportamento
da tenere, mentre la segnalazione vera e propria
dovrà avvenire secondo schemi predeterminati
LE INFORMAZIONI DA CONTEMPLARSI
NELLA SEGNALAZIONE SONO:
LE INFORMAZIONI DA CONTEMPLARSI
NELLA SEGNALAZIONE SONO:
• informazioni generali sulla segnalazione (quadro
• informazioni sulla persona fisica cui
A);
l’operazione va riferita (quadro D);
• informazioni generali sul segnalante (quadro B);
• informazioni sul soggetto diverso da persona
fisica cui l’operazione va riferita (quadro E).
• operazione oggetto di segnalazione (quadro C):
• persona fisica che ha operato per conto del
soggetto cui va riferita l’operazione (quadro F)
- Descrizione dell’operazione
- Descrizione dei motivi del sospetto
segue…
FAC-SIMILE
LETTERA DI TRASMISSIONE DELLA SEGNALAZIONE
LA SEGNALAZIONE E’ TRASMESSA IN
FORMA CARTACEA A:
Unità di Informazione Finanziaria)
Servizio Risorse Informatiche Approvvigionamenti e Servizi
C/o Banca d’Italia
con l’indicazione, accanto all’indirizzo del
codice PR AR94
PR AR94
All' Ufficio Italiano dei Cambi
Servizio Risorse Informatiche Approvvigionamenti e Servizi
Via delle Quattro Fontane, 123 - 00184 Roma
Mittente: dati del segnalante:
Tipo di soggetto segnalante...;
cognome e nome...;
recapito telefonico..;.
Ai sensi dell'art.3 del D.L. 3 maggio 1991 n.143, convertito con modifiche in L.5
luglio 1991 n.197, così come modificato dal Decreto Legislativo 26 maggio 1997
n.153, si trasmette in allegato la segnalazione i cui estremi sono di seguito riportati:
n. identificativo:
data segnalazione:
...............….......................................................
luogo......................., lì.....................................
Firma: Segnalante/i…...
RILEVAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE
ITER DELLA SEGNALAZIONE
Il professionista, rilevata
un’operazione sospetta, la segnala
all’UIF (art. 41 d.lgs)
L' ITER DELLA
SEGNALAZIONE
FLUSSO DI
RITORNO DELLE
INFORMAZIONI
(Art. 48 d.lgs)
L’UIF effettua i necessari
approfondimenti (art. 47 d.lgs)
L’UIF può sospendere
l’operazione fino ad un
massimo di cinque giorni
(art. 6 d.lgs)
L’ UIF
FLUSSO DI RITORNO
Trasmette senza indugio la segnalazione,
accompagnata da una relazione tecnica
Qualora non rechi pregiudizio all’esito
delle indagini
L’UIF
(DIREZIONE INVESTIGATIVA
ANTIMAFIA)
(NUCLEO SPECIALE DI
POLIZIA VALUTARIA)
Art. 51, co. 3, c.p.p.
REATI PARTICOLARI
REATI ORDINARI
RISERVATEZZA
Al fine di tutelare
la riservatezza
del segnalante
Il d.lgs. 231/07
(art. 45 d.lgs)
prevede che il nome del
professionista che ha effettuato
la segnalazione non venga
trasmesso agli organi
investigativi
Rende noto il professionista
l’archiviazione o l’inoltro della
segnalazione agli organi
investigativi
ECCEZIONE ALLA RISERVATEZZA
(art. 45, co 7, d.lgs.)
L’identità del segnalante può essere
rilevata
quando
l’autorità
giudiziaria, con decreto motivato lo
ritenga
indispensabile
ai
fini
dell’accertamento dei reati per cui si
procede
SEGRETO PROFESSIONALE
(ART. 41, comma 6)
Non costituiscono violazione del segreto le
segnalazioni se poste in essere:
IN BUONA FEDE
OBBLIGHI PER
ALTRE CATEGORIE
PER LE FINALITÀ PREVISTE
Promotori finanziari agenti assicurativi
e broker
- Promotori ed agenti (ai quali sono equiparati anche i
mediatori creditizi e gli agenti in attività finanziaria)
adempiono alla
identificazione e registrazione
comunicando all’intermediario mandante (società di
gestione o impresa assicuratrice) le informazioni
relative al cliente.
- Per i broker gli obblighi di comunicazione dei dati,
afferenti le operazioni di incasso del premio e di
pagamento delle somme dovute dagli assicurati,
sussistono solo se tali attività sono espressamente
previste nell’accordo sottoscritto dall’impresa.
Segue..Promotori
finanziari agenti
assicurativi e broker
Per la segnalazione delle operazioni sospette,
promotori, agenti e broker, assolvono all’obbligo
trasmettendo la stessa al titolare dell’attività o al legale
rappresentante o a un suo delegato (art. 42, comma 3°).
Sarà quest’ultimo a dover vagliare la rilevanza della
segnalazione e inviarla alla UIF priva del nominativo
del segnalante.
Commercio di beni di ingente valore
Le case da gioco
I commercianti di oro per finalità industriali o di
investimento,
(compresa
l’esportazione
e
l’importazione); i fabbricanti, mediatori e
commercianti di oggetti preziosi (compresa
l’esportazione e l’importazione); la fabbricazione di
oggetti preziosi da parte di imprese artigiane;
commercio di cose antiche; esercizio di case d’asta
o galleria d’arte: tali operatori, avranno,
esclusivamente l’obbligo di segnalazione delle
operazioni sospette mentre vengono meno quelli
di identificazione, registrazione dati e tenuta
dell’archivio informatico.
Per i casinò una volta identificato il cliente
all’ingresso della casa da gioco non è più
richiesto che la procedura venga ripetuta per
ogni successiva operazione di cambio fiches,
purchè siano adottate modalità idonee a
ricollegare i dati identificativi del cliente alle
operazioni di acquisto e di cambio gettoni per
importi pari o superiori a 2.000 euro.
Le case da gioco
Società fiduciarie
Le informazioni da acquisire e conservare riguardano:
1) i dati identificativi;
2) la data dell’operazione;
3) il valore dell’operazione ed i mezzi di pagamento
utilizzati.
Le fiduciarie vengono qualificate quali
intermediari finanziari e quindi sottoposte agli
stessi obblighi di identificazione, verifica della
clientela e segnalazione delle operazioni
sospette.
Nei rapporti con le banche o altri intermediari
finanziari qualificati (ed è questa la novità più
rilevante) le fiduciarie dovranno indicare ai
fini antiriciclaggio il nome del beneficiario per
conto del quale effettuano le operazioni.
Gli organi delegati ai controlli saranno chiamati a
riferire al Comitato di sicurezza finanziaria con cadenza
annuale, in merito all’adeguatezza dei sistemi di
prevenzione e contrasto del riciclaggio e al terrorismo
internazionale, adottati dalle singole case da gioco.
Segue...Società fiduciarie
L’operatività
delle
fiduciarie
viene
assoggettata alla massima attenzione
estendendo gli obblighi di adeguata
verifica al beneficial owner, cioè al
titolare effettivo dei poteri di godimento e
di disposizione della cosa, a dispetto del
titolare formale (legal owner), principio che
rappresenta uno degli aspetti cardine della
III direttiva.
Segue...Attività subordinate a licenze
ed autorizzazioni
Ai fini del rispetto degli obblighi di registrazione
dette categorie potranno utilizzare i sistemi
informatici di cui sono dotati per lo
svolgimento della propria attività elaborando
mensilmente le informazioni disponibili. In
alternativa, si potrà detenere l’archivio unico
informatico o attivare un archivio cartaceo
della clientela.
Valgono anche per dette attività gli obblighi di
segnalazione delle operazioni sospette.
Attività subordinate a licenze ed
autorizzazioni
I soggetti che esercitano attività di: recupero
crediti per conto terzi, custodia e trasporto di
denaro contante e di titoli attraverso o meno
l’utilizzo di guardie particolari, nonché le
agenzie di affari in mediazione immobiliare,
saranno chiamati agli obblighi di adeguata
verifica della clientela, registrazione ed
archiviazione delle informazioni.
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antiriciclaggio - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti