Decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231 a contrasto del
riciclaggio di proventi da attività
criminose
(in vigore dal 29/12/2007)
Quali gli obblighi del
professionista?
Sondrio, 12 novembre 2008
Definizioni di base
• archivio unico informatico: un archivio, gestito
elettronicamente, in cui sono inserite tutte le
informazioni acquisite per adempiere gli obblighi di
identificazione e registrazione
• cliente: soggetto al quale il professionista rende una
prestazione a seguito del conferimento di un incarico
• dati identificativi: nome e cognome, luogo e data di
nascita, indirizzo o sede legale, C.F. o partita IVA,
estremi documento di identificazione
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Definizioni di base (segue)
• mezzi di pagamento: contante, assegni, vaglia postali,
ordini di accreditamento o di pagamento, carte di credito
o altre carte di pagamento, polizze, altri strumenti che
permettono di trasferire, movimentare o acquisire, anche
telematicamente, fondi, valori o disponibilità finanziarie
• operazione: trasmissione, movimentazione di mezzi di
pagamento. Per i professionisti, attività mirata a un
obiettivo finanziario o patrimoniale che incide sulla
situazione giuridica esistente, realizzata tramite
prestazione professionale. Può essere anche “frazionata”
o “collegata”
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Definizioni di base (segue)
• operazione frazionata: operazione, unitaria sotto il profilo
economico, di importo pari o superiore a € 15.000,
eseguita in più operazioni, singolarmente di importo pari
o inferiore a detto limite, eseguite in momenti diversi ed
in periodo di un massimo di 7 giorni, ferma restando la
sussistenza dell'operazione frazionata quando esistono
elementi che la possono far ritenere tale
• operazioni collegate: operazioni, che pur non costituendo
l'oggetto dello stesso contratto, sono connesse fra loro
per il soggetto che le esegue, l'oggetto o lo scopo cui
sono mirate
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Definizioni di base (segue)
• prestazione professionale: attività professionale o
commerciale che avrà una certa durata
• rapporto continuativo: ha durata tale da dare luogo a più
operazioni di versamento, prelievo o trasferimento di
mezzi di pagamento e non si esaurisce in una sola
operazione
• registro della clientela: registro cartaceo in cui sono
conservati i dati identificativi dei clienti a seguito
dell’identificazione
• titolare effettivo: persona fisica che possiede o controlla il
cliente, oppure persona fisica per conto della quale è
eseguita un’operazione o un’attività
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Definizioni di base (segue)
• riciclaggio: conversione o trasferimento di beni,
eseguite consci della loro provenienza da attività
criminosa, per occultare o dissimulare tale origine, o
per aiutare chiunque sia coinvolto a sottrarsi alle
conseguenze giuridiche; occultamento o dissimulazione
della reale natura dei beni, loro provenienza,
ubicazione, proprietà, movimento o disposizione,
sapendo che provengono da attività criminosa;
acquisto di beni provenienti da attività criminosa o
correità nei precedenti atti
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Definizioni di base (segue)
• finanziamento del terrorismo: attività diretta alla
raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito,
alla custodia o all'erogazione di fondi o risorse
economiche, mirati ad essere usati – anche
parzialmente – al fine di commettere delitti con finalità
di terrorismo o diretti a favorirne il compimento, a
prescindere dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle
risorse economiche per la commissione degli stessi.
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Obbligo di adeguata verifica della
clientela
QUANDO
• prestazioni professionali aventi ad oggetto mezzi di
pagamento, beni o utilità con importo pari o superiore
a 15.000 €
• prestazioni
professionali
occasionali
con
movimentazione o trasferimento di importo pari o
superiore a 15.000 €, anche se si tratta di operazioni
frazionate o collegate
• operazioni di valore non determinato o determinabile
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Obbligo di adeguata verifica della
clientela (segue)
QUANDO
(segue)
• sospetto di riciclaggio, a prescindere dal valore
dell’operazione, deroga o esenzione
• alla presenza di dubbi sulla veridicità o adeguatezza dei
dati ottenuti dal cliente in sede di identificazione
• NO: redazione e trasmissione telematica delle
dichiarazioni fiscali o adempimenti concernenti
l’amministrazione del personale (permane l’obbligo di
segnalazione delle operazioni sospette)
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Obbligo di adeguata verifica della
clientela (segue)
COSA
• identificare il cliente e verificare la sua identità in base a
documenti, dati o informazioni tratti da fonte indipendente
e affidabile
• identificare l’eventuale titolare effettivo e verificarne
l’identità
• ottenere notizie sullo scopo e natura prevista del rapporto
continuativo o della prestazione professionale
• controllo costante nel corso del rapporto o prestazione
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Obbligo di adeguata verifica
della clientela (segue)
COME
• l’identificazione e la verifica dell’identità del cliente sono
eseguite in presenza del cliente a cui è richiesto un
documento di identità valido quando è conferito l’incarico o
è eseguita l’operazione
• gli obblighi di cui sopra possono essere eseguiti anche da
collaboratori o dipendenti dello studio
• in caso di società o enti, occorre verificare la legittimità del
potere di rappresentanza e acquisire le notizie utili per
individuare e verificare l’identità dei soggetti delegati alla
firma per l’operazione
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Obbligo di adeguata verifica
della clientela (segue)
COME
(segue)
• in caso di titolare effettivo, la verifica è eseguita
contestualmente a quella del cliente, ricorrendo a pubblici
registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque
(es.: atti depositati in Camera di Commercio); oppure
chiedere ai propri clienti le informazioni necessarie o in
altro modo
• durante tutta la durata della prestazione occorre controllare
le transazioni concluse per verificare che siano compatibili
con la conoscenza del cliente, sue attività commerciali e
profilo di rischio, osservando l’origine dei fondi e
aggiornando i dati detenuti
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Obbligo di adeguata verifica
della clientela (segue)
COME
(segue)
• l’obbligo di adeguata verifica è relativo tanto ai nuovi
clienti, quanto ai vecchi clienti, previa valutazione del
rischio presente
• dal proprio canto, il cliente ha l’obbligo di fornire tutte le
informazioni necessarie ed aggiornate per permettere
l’assolvimento dell’obbligo; nel caso di identificazione del
titolare effettivo, il cliente ha l’obbligo di fornire tutte le
informazioni aggiornate di cui è a conoscenza, sotto la
propria responsabilità e per iscritto
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Obbligo di adeguata verifica
della clientela (segue)
COME (segue)
• la valutazione del rischio è duplice ed è eseguita all’atto di
accettazione dell’incarico:
– cliente: natura giuridica, attività prevalente svolta, comportamento,
area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte
– operazioni: tipologia della prestazione, modalità di esecuzione,
ammontare, frequenza delle operazioni e durata della prestazione
professionale, ragionevolezza dell’operazione e durata della
prestazione in base all’attività svolta dal cliente, area geografica di
destinazione del prodotto, oggetto dell’operazione o del rapporto
continuativo
– è eseguita considerando il rischio associato al cliente, rapporto
continuativo, prestazione professionale, operazione, prodotto o
transazione
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Obbligo di adeguata verifica
della clientela (segue)
• l'analisi del profilo di rischio deve essere eseguita
preventivamente, vale a dire nel momento in cui il
professionista riceve l'incarico, affinché possa valutare se è
il caso di astenersi dall'instaurare il rapporto con il cliente
• è obbligo del professionista provare al proprio Ordine
l’adeguatezza delle misure all’entità del rischio di riciclaggio
riscontrato
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Obbligo di astensione
• quando il professionista non è in grado di eseguire
l’adeguata verifica, si deve astenere dall’erogazione della
prestazione o sospenderla e valutare se segnalare il caso
all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF)
• è obbligo del professionista astenersi dall’eseguire
operazioni sospette e inviare segnalazione alla UIF. Nel caso
non sia possibile l’astensione, la prestazione è eseguita e
subito dopo è inviata la segnalazione alla UIF
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Semplificazioni
• l’obbligo di adeguata verifica non è applicabile qualora i
clienti siano banche, istituti finanziari, creditizi, uffici della
Pubblica amministrazione o istituzioni che svolgono funzioni
pubbliche conformemente al trattato sull’UE
• è obbligo del professionista raccogliere le notizie utili per
stabilire se il cliente è compreso fra quelli per cui è
possibile la semplificazione
• gli obblighi semplificati non si applicano se si ha motivo di
ritenere che non siano sufficientemente attendibili le
procedure semplificate o non è possibile acquisire le notizie
necessarie
• non sono applicabili alle società fiduciarie
• in attesa di decreto attuativo del Ministero dell’economia e
delle finanze
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Rafforzamento verifica
MISURE RAFFORZATE DI VERIFICA
• quando il cliente non è fisicamente presente
– accertare identità con documenti disponibili o altri dati
supplementari
– adottare misure complementari di verifica o accertarsi
presso ente creditizio o finanziario
– assicurarsi che il primo pagamento dell'operazione sia
eseguito tramite un istituto creditizio da conto corrente
intestato al cliente

quando il cliente è persona politicamente esposta residente
in altro Stato dell'UE o in un paese terzo
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Rafforzamento verifica (segue)
MISURE RAFFORZATE DI VERIFICA (segue)
• quando il cliente non è fisicamente presente, l'obbligo di
adeguata verifica si considera assolto
– quando il cliente è già stato identificato per un rapporto
in essere ed i dati sono aggiornati
– per operazioni eseguite tramite casse continue, sportelli
automatici, corrispondenza o tramite soggetti che
eseguono attività di trasporto di valori o con carte di
pagamento (s'intende che le operazioni concernano il
soggetto che le ha eseguite)
– per clienti con identificazione da atti pubblici o da
scritture private autenticate o certificati utili per la
produzione di firma digitale
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Obblighi di conservazione e
registrazione
PERCHE’ CONSERVARE
• per consentire eventuali controlli a UIF e altre autorità
competenti
COSA E QUANTO CONSERVARE
• copia o riferimenti dei documenti richiesti per l’adeguata
verifica per dieci anni dal termine della prestazione
• scritture e registrazioni delle operazioni, in originale o copia
avente efficacia probatoria ai fini giudiziari, per dieci anni
dall’esecuzione dell’operazione o dalla cessazione della
prestazione
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Obblighi di conservazione e
registrazione (segue)
QUANDO REGISTRARE
• tempestivamente e, comunque, non oltre trenta giorni dal
compimento dell’operazione o dalla conclusione della
prestazione
DOVE E COME REGISTRARE
• su archivio informatico unico (AIU) o su registro cartaceo
che rechi i riferimenti identificativi del cliente
• la documentazione con altri dati e informazioni è
conservata nel fascicolo dedicato al singolo cliente
• il registro è formato ed aggiornato dal professionista o da
suo collaboratore delegato per iscritto
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Obblighi di conservazione e
registrazione (segue)
DOVE E COME REGISTRARE (segue)
• il registro della clientela è numerato progressivamente e
siglato su ogni pagina; ultima pagina con indicazione del
numero totale dei fogli di cui è composto e firma delle
persone che lo hanno formato ed aggiornato
• il registro non deve recare spazi bianchi o abrasioni
• i dati ivi contenuti devono essere resi disponibili entro tre
giorni dalla richiesta
• in caso di più sedi, il professionista può attivare un registro
per ognuna di esse
• la custodia dei dati, dei documenti e altre informazioni può
essere eseguita presso un notaio o repertata dal notaio
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Obblighi di conservazione e
registrazione (segue)
COSA REGISTRARE
• prestazione professionale: data di instaurazione, dati
identificativi del cliente, con generalità dei delegati a
operare per conto del titolare del rapporto
• operazioni di importo pari o superiore a € 15.000: data,
causale, tipologia operazione, importo, mezzi di pagamento,
dati identificativi di chi esegue l'operazione e del soggetto
per conto del quale eventualmente opera
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Obblighi di conservazione e
registrazione (segue)
ANCORA DA ATTUARE
• le modalità di conservazione e di custodia necessitano di un
provvedimento attuativo emanato dal Ministero della
giustizia, sentiti gli ordini professionali
• fino
all’emanazione
delle
disposizioni
attuative,
permangono gli obblighi di registrazione e conservazione
già in vigore con il d. m. 141/2006 (obbligo dell’archivio
informatico unico)
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Segnalazione delle operazioni
sospette
A CHI, QUANDO E COME
• conoscenza, sospetto o motivi ragionevoli di sospettare
operazioni in corso o compiute o tentate di riciclaggio
impongono l’invio di una segnalazione alla UIF
• il professionista deve valutare, alla luce delle informazioni
in suo possesso per le prestazioni eseguite, se il cliente
opera/ha operato/intende svolgere operazioni di riciclaggio.
La valutazione presuppone un’analisi complessiva del
rapporto continuativo e/o di più operazioni e non della
singola operazione
• la segnalazione avviene “senza ritardo”, possibilmente
prima di eseguire l’operazione, appena il professionista
conosce elementi di sospetto
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Segnalazione delle operazioni
sospette (segue)
A CHI, QUANDO E COME (segue)
• il professionista si astiene dall’esecuzione dell’operazione
fintanto che non invia la segnalazione, a meno che ciò non
sia possibile per l’operatività quotidiana o perché intralcia le
indagini
• la segnalazione non viola il principio di segretezza
professionale, né vincoli contrattuali, né disposizioni di
qualsiasi genere; se eseguita in buona fede non dà luogo a
responsabilità per il professionista
• la segnalazione, invece di essere inviata alla UIF, può
essere inviata agli ordini professionali che hanno obbligo di
inoltrarla alla UIF immediatamente e in modo anonimo
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Segnalazione delle operazioni
sospette (segue)
A CHI, QUANDO E COME (segue)
• gli ordini professionali hanno l’obbligo di detenere un
archivio dei nominativi dei segnalanti per consentire alla
UIF, alla Guardia di finanza e alla DIA di ottenere maggiori
dettagli o approfondimenti investigativi
• la trasmissione di informazioni fra ordini professionali, UIF,
Guardia di finanza e Dia avviene per via telematica (non
ancora attiva), con modalità idonee a garantire
l’identificazione della segnalazione e la sua integrità,
nonché riservatezza dell’identità dei segnalanti
• l’identità delle persone fisiche segnalanti è tutelata, fintanto
che la sua rivelazione, a giudizio dell’autorità giudiziaria, è
necessaria per accertare i reati su cui si investiga
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Segnalazione delle operazioni
sospette (segue)
A CHI, QUANDO E COME (segue)
• gli ordini professionali hanno l’obbligo di adottare misure
preventive di riservatezza dei segnalanti
• gli atti ed i documenti in cui sono presenti riferimenti dei
segnalanti sono custoditi sotto la responsabilità del legale
rappresentante, o titolare o suo delegato
• nel caso degli ordini professionali, la custodia è di
responsabilità del presidente
• UIF, Guardia di finanza e DIA possono richiedere
approfondimenti
sulla
segnalazione
soltanto
al
professionista o all’ordine professionale inviante
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Segnalazione delle operazioni
sospette (segue)
A CHI, QUANDO E COME (segue)
• su proposta della UIF, si procede alla definizione ed
aggiornamento di indicatori di anomalia, per ogni categoria
di
destinatari
dell’obbligo
di
segnalazione,
per
l’individuazione delle operazioni sospette. Il decreto
attuativo è di competenza del Ministero della giustizia
• esempio: ingenti somme in contanti, ricorso a tecniche di
frazionamento delle operazioni oppure operazioni di valore
notevolmente diverso da quello di mercato, partecipazione
ingiustificata di intermediari o terzi
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Segnalazione delle operazioni
sospette (segue)
DIVIETO DI COMUNICAZIONE
• il professionista (o ordine professionale) non può dare
notizia della segnalazione ad alcuno
• eccezione: della segnalazione si può dare comunicazione ai
collaboratori, dipendenti o agli altri professionisti in caso di
studi associati
• eccezione: se l’operazione richiede la prestazione di più
professionisti, è consentito lo scambio di informazioni sulla
segnalazione, a condizione che tali informazioni siano usate
limitatamente alle attività di contrasto al riciclaggio
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Analisi delle segnalazioni
E’ DI COMPETENZA DELLA UIF
• svolge attività di approfondimento sotto il profilo finanziario
sia su operazioni segnalate che non di cui abbia conoscenza
• esegue ulteriori approfondimenti in collaborazione con altri
organi di controllo avvalendosi anche di informazioni
desumibili dai loro archivi
• può richiedere ai professionisti segnalanti altri dati, anche
tramite ispezioni
• le segnalazioni fondate sono trasmesse alla DIA ed al
Nucleo speciale di Polizia valutaria con allegata relazione
tecnica sulle operazioni sospette; quelle infondate sono
conservate in archivio per dieci anni
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Analisi delle segnalazioni
(segue)
RISCONTRO DELLE SEGNALAZIONI
• la UIF ha obbligo di comunicare al segnalante, anche per il
tramite dell’ordine professionale, l’inoltro alle autorità
investigative
• il professionista sarà informato, in qualsiasi caso, dell’esito
dell’inoltro
(avvenuto
oppure
archiviazione
della
segnalazione)
• gli organi investigativi devono informare la UIF delle
segnalazioni sospette che non hanno corso investigativo
• obbligo di riservatezza sull’esito della segnalazione: divieto
di comunicazione a terzi o ai clienti
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Vigilanza e controlli
ORGANI DI CONTROLLO E OBBLIGHI
• il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza, il comitato
di gestione e la UIF hanno dovere di vigilanza sulla corretta
applicazione del d. lgs 231/2007 da parte dei soggetti
obbligati
• questi soggetti devono comunicare alle autorità di vigilanza
di settore – senza ritardo – tutti gli atti o i fatti che possono
costituire una violazione delle disposizioni contenute nel d.
lgs 231/2007
33
Vigilanza e controlli
(segue)
ORGANI DI CONTROLLO E OBBLIGHI (segue)
• è posto obbligo di comunicare – senza ritardo – al titolare
dell'attività o al legale rappresentante o suo delegato le
infrazioni all'obbligo di segnalazione di operazioni sospette
• obbligo di comunicare – entro trenta giorni – al Ministero
dell'economia e delle finanze le infrazioni che concernono le
limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore
• obbligo di comunicazione – entro trenta giorni – alla UIF
delle violazioni degli obblighi di registrazione del cliente.
Gli obblighi qui elencati sono a carico dei soggetti che
vigilano sui destinatari del d. lgs 231/2007.
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Vigilanza e controlli
(segue)
CONTROLLI
• la UIF esegue controlli sulla corretta applicazione del d. lgs
231/2007 rispetto alle segnalazioni di operazioni sospette o
all'omissione di segnalazione, anche in collaborazione con il
Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza
• le autorità di vigilanza possono eseguire ispezioni,
richiedere documentazione, atti o altro utile ai fini del
controllo
• è predisposta una programmazione delle attività di
controllo e delle modalità di accertamento concordemente
fra le autorità di controllo
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Formazione del personale
• i soggetti obbligati e gli ordini professionali svolgono piani
di formazione al personale ed ai collaboratori per
ottemperare correttamente al d. lgs 231/2007
• nei piani formativi devono essere trattate le misure idonee
a riconoscere le operazioni potenzialmente sospette
• in particolare la UIF, la DIA e la Guardia di Finanza
forniscono indicazioni aggiornate sulle modalità usate dai
riciclatori e finanziatori del terrorismo
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Sanzioni
SANZIONI AMMINISTRATIVE
• € 5.000-200.000 per mancato rispetto del provvedimento di
sospensione della UIF di operazioni sospette
• € 5.000-50.000 per omessa istituzione dell'archivio
informatico o del registro della clientela
• 1%-40% dell'importo dell'operazione non segnalata per
omissione di segnalazione di operazione sospetta
• € 5.000-50.000 per violazione degli obblighi informativi alla
UIF
• 3%-30% dell'importo dell'operazione per omissione della
comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze di
infrazioni sulle limitazioni d'uso del contante e degli altri
strumenti di pagamento o di deposito
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Sanzioni
(segue)
SANZIONI PENALI
• multa € 2.600-13.000 per inosservanza dell'obbligo di
adeguata verifica della clientela
• multa € 2.600-13.000 per omessa, tardiva o incompleta
registrazione del cliente e delle operazioni
• reclusione fino a 1 anno e multa € 100-1.000 per omissione
di comunicazione alle autorità competenti delle informazioni
di cui si ha notizia
• arresto da 6 mesi a 1 anno o ammenda € 5.000-50.000 per
violazione degli obblighi di riservatezza
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Scarica

Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 a contrasto del