UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PAVIA
FACOLTA’ DI ECONOMIA
CORSO DI LAUREA BIENNALE – PERCORSO AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
CORSO CORPORATE GOVERNANCE E CONTROLLO INTERNO
PERIODO: II SEMESTRE
DOCENTI: LUIGI MIGLIAVACCA, LEONARDO CADEDDU, MAURO PORCELLI
ANTIRICICLAGGIO
1
Obiettivi del Corso

esaminare gli elementi costituivi del reato di riciclaggio e le attività
attraverso le quali tipicamente tale reato viene realizzato

illustrare i principali adempimenti previsti dalla normativa
Antiriciclaggio a carico di professionisti, consulenti e società di
revisione

indicare le modalità per l’individuazione di operazioni sospette di
riciclaggio
2
Premessa
Costituisce Riciclaggio – D.Lgs. 231/07:




la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da
un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l’origine
illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze
giuridiche delle proprie azioni;
l’occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento,
proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da
un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione,
che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
la partecipazione ad uno degli atti precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di
perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne
l'esecuzione.
Costituisce Riciclaggio – Codice Penale:

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità
provenienti da delitto non colposo; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da
ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici
anni e con la multa da milletrentadue euro a quindicimilaquattrocentonovantatre euro. La pena è
aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il
denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione
inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.
3
Premessa
Costituisce Finanziamento del Terrorismo:

Qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all’intermediazione, al deposito,
alla custodia o all’erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad
essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o in ogni
caso diretti a favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice
penale, e ciò indipendentemente dall’effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la
commissione dei delitti anzidetti.
4
Le fasi dei due processi
RICICLAGGIO
Finanziamento del
Terrorismo
Collocamento
Distribuzione
Ingresso di proventi da reato non
colposo nel sistema legale (contante
o assimilati)
Allocazione dei fondi alle attività
terroristiche e alla gestione della
struttura
Stratificazione
Stratificazione
Occultamento dell’origine dei fondi
tramite una molteplicità di
transazioni
Occultamento della destinazione dei
fondi/eventuale natura illecita dei
fondi
Integrazione
Raccolta
Reinvestimento dei proventi criminali
nel sistema legale
Raccolta di fondi
(tanto di fonte lecita che illecita)
5
Reati fiscali come reato presupposto
Alcuni reati fiscali:





art. 2 “Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri strumenti per operazioni
inesistenti”: Indicare nelle dichiarazioni annuali per pagamento imposte sui redditi o IVA elementi
passivi fittizi, utilizzando fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
art. 4 “Dichiarazione infedele”: Indicare nelle dichiarazioni annuali per pagamento imposte sui redditi
o IVA elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo oppure elementi passivi fittizi. Rispetto
alla fattispecie precedente, non vi è invece falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie, vi
ricade l’omessa fatturazione per pagamenti “in nero”;
art. 5 “Omessa dichiarazione”: Non presentare le dichiarazioni annuali relative a pagamento imposte
sui redditi o IVA;
art. 8 “Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”: Emettere o rilasciare
fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di consentire a terzi di evadere l’imposta sui
redditi o sull’IVA;
art. 11 “ Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte”: Alienare o compiere altri atti
fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva del
pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto.
6
Evoluzione della normativa
1991
Direttiva
91/308 CEE
2001
Direttiva
2001/97/CE
2005
Direttiva
2005/60/CE
D.L. 143/91 (03/05/1991)
convertito con modificazioni, dalla
L. 5/7/1991, n. 197
LEGGE ANTIRICICLAGGIO
1991
D.Lgs 2004/56
Attuazione Direttiva n.2001/97/CE
2004
DMEF 2006/141
Professionisti
DMEF 2006/142
Intermediari finanziari
DMEF 2006/143
Intermediari non finanziari
2006
D.Lgs 231/2007
2007
D.Lgs 109/2007
D.Lgs 151/2009
Provvedimento AUI
2009
Provvedimento indicatori di anomalia
2010
Provv. Organizzazione, procedure e controlli interni
Provvedimento Banca d’Italia Marzo 2011
Delibera Consob Giugno 2011
Provv. Istruzioni segnalazioni operazioni sospette
2011
D.Legge 138/2011 e 201/2011 Limitazioni all’uso del contante
Provvedimento Invio Dati Aggregati
Provvedimento in materia di Adeguata Verifica
Provvedimento in materia di tenuta dell’Archivio Unico Informatico
2013
7
Destinatari della normativa




Intermediari finanziari, così come definiti dall’art. 11 del D.Lgs. 231/07;
Professionisti:
- dottori commercialisti ed esperti contabili;
- ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti ed altri soggetti, che svolgono in
maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di
imprenditori e commercianti, CAF e patronati;
- notai e avvocati
Revisori contabili
Altri soggetti, ovvero coloro che svolgono le seguenti attività, il cui esercizio è subordinato al
possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni ad albi o registri:
- recupero crediti;
- custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di giuardie particolari giurate;
- trasporto di denaro contante, titoli o valori senza l’impiego di guardie particolari giurate;
- gestione di case da gioco;
- offerta, attraverso la rete internet e altri reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi,
scommesse o concorsi pronostici, con vincite in denari;
- agenzia di affari in mediazioni immobiliari.
8
Obblighi Antiriciclaggio
Adeguata verifica della clientela
•
identificazione dei clienti quando la prestazione ha ad oggetto, anche in presenza di operazioni frazionate
effettuate nell’arco di 7 giorni, una movimentazione di importi (in termini di mezzi di pagamento, beni o
utilità) di valore pari o superiore a 15.000 € oppure in caso di apertura di rapporto continuativo.
Approccio basato sul rischio
•
metodologia che consente di individuare valutare e monitorare i singoli rischi associati al cliente in base
alla tipologia di clientela, al rapporto continuativo, all’operazione, al prodotto o alla transazione.
Registrazione delle operazioni/rapporti continuativi in Archivio unico informatico
•
istituzione dell’AUI contenente tutte le operazioni finanziarie di importo superiore a 15.000 € (singole e/o
frazionate) e tutti i rapporti continuativi in essere.
Conservazione dei dati
•
conservazione, per almeno dieci anni, dei dati relativi alle operazioni (uniche o frazionate) effettuate
superiori alla soglia e dei dati relativi a coloro che instaurano un rapporto continuativo.
9
Obblighi Antiriciclaggio (segue)
Segnalazioni Operazioni Sospette
•
segnalazione all’Unità di Informazione Finanziaria UIF (ex Ufficio Italiano dei cambi) delle operazioni
sospette cioè di tutte quelle operazioni che per caratteristiche, entità, natura, o per altra circostanza
conosciuta in ragione delle funzioni esercitate e in base agli elementi a disposizione, inducano a ritenere
che il denaro, i beni o le utilità oggetto delle suddette operazioni possano provenire dai delitti di
riciclaggio e reimpiego (articoli 648- bis e 648- ter c.p.).
Formazione
•
previsione di un’attenta opera di formazione del personale e degli intermediari costituenti la rete
distributiva diretta sugli obblighi e sulle responsabilità previsti dalla normativa antiriciclaggio.
Controlli interni
•
gli Organi di Controllo Interno denominati presso i soggetti destinatari hanno obblighi di vigilanza sulla
Società essendo tenuti a vigilare sull’osservanza delle norme in materia antiriciclaggio.
10
Customer Due Diligence
Per gli obblighi di adeguata verifica si intendono una serie di attività che vanno al di là della semplice
identificazione del cliente, presupponendo analisi più approfondite e soprattutto controlli che possono
protrarsi nel tempo, per tutta la durata del rapporto.
Gli enti e le persone soggetti alla normativa devono applicare gli obblighi di adeguata verifica della
clientela e nei casi seguenti:
• quando instaurano un rapporto continuativo;
• quando eseguono operazioni occasionali, disposte dai clienti che comportino la
trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a €
15.000, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con
più operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un’operazione frazionata;
• quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da
qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
• quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti
ai fini dell’identificazione di un cliente.



Gli obblighi di adeguata verifica devono essere adempiuti in misura proporzionale al grado di rischio
associato al cliente, al rapporto continuativo o all'operazione, prodotto o transazione in oggetto.
11
Titolare effettivo

In fase di identificazione del cliente, la Società deve identificare anche il titolare effettivo dell’operazione,
ovvero il beneficiario economico di un’operazione o di una prestazione professionale.

Nello specifico, per titolare effettivo, si intende: la persona fisica per conto della quale è realizzata
un’operazione o un’attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in
ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari.

I dati del titolare effettivo vengono forniti direttamente dal cliente e riportati sul modulo di adeguata
verifica nella sezione relativa ai dati del “titolare effettivo”.
12
Alcuni esempi
Esempio 1:
Esempio 3:
Persona
fisica A
Persona
fisica B
100%
Persona
fisica C
51%
Persona
fisica A
Persona
fisica B
Persona
fisica C
49%
10%
30%
60%
Società B
Società A
40%
SOCIETA’
CLIENTE
60%
SOCIETA’
CLIENTE
Il titolare effettivo da identificarsi è la persona fisica C.
Il titolare effettivo da identificarsi è la persona fisica B.
Esempio 4:
Persona
fisica A
Esempio 2:
Persona
fisica B
Persona
fisica A
33,3%
100%
Persona
fisica C
33,3%
Persona
fisica D
40%
Persona
fisica C
24%
30%
Persona
fisica D
10%
33,3%
Società B
Società A
36%
Persona
fisica B
60%
SOCIETA’
CLIENTE
I titolari effettivi da identificarsi sono le persone fisiche A e C.
SOCIETA’
CLIENTE
I titolari effettivi da identificarsi sono le persone fisiche B, C e D.
13
Obblighi semplificati
Possono essere adottate forme semplificate di adeguata verifica, con riferimento alle seguenti
ipotesi a basso rischio:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ente creditizio o finanziario comunitario o extracomunitario con sede in uno Stato che impone obblighi
“equivalenti” alla Terza Direttiva;
Società quotata comunitaria o extracomunitaria con sede in uno Stato che impone obblighi
“equivalenti” alla Terza Direttiva;
Pubblica Amministrazione, Istituzione o organismo che svolge pubbliche funzioni;
Istituti di Pagamento e Istituti di Moneta Elettronica;
Poste Italiane;
SIM, SICAV, SGR.
La Direttiva di secondo livello 70/2006 ha fissato alcuni criteri tecnici per identificare future
categorie di clienti e prodotti per i quali è sufficiente una procedura semplificata.
14
Obblighi standard – persone fisiche
Dati da acquisire per l’identificazione
Nome e cognome,
Data e luogo di nascita,
Residenza, Cittadinanza,
Codice fiscale,
Estremi documento identificativo
Documenti idonei all’identificazione
Passaporto,
Carta d’identità,
Patente auto,
Permesso di soggiorno,
tutti gli altri documenti indicati dagli art. 1 e 35 del Decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000.
15
Obblighi standard – persone giuridiche
Dati da acquisire per l’identificazione
Denominazione della Società
Indirizzo
Codice fiscale o Partita Iva
Tipologia di attività svolta
Documenti idonei all’identificazione
Documenti Societari (visura camerale)
…inoltre, vanno sempre identificati:
- Legale Rappresentate, Delegato ed Esecutore
- Titolare Effettivo
16
Obblighi Rafforzati
Sono richieste misure rafforzate per l’adeguata verifica della clientela in ipotesi caratterizzate da
rischio elevato e comunque in caso di:



mancata presenza fisica del cliente ai fini dell’identificazione
conti correnti di corrispondenza con Paesi Terzi
Persone Politicamente Esposte
Si tratta di un obbligo di mezzi che richiede la messa a punto di adeguate procedure di due
diligence
17
Persone politicamente esposte
Per persona politicamente esposta si intende:
“Persone fisiche residenti all’estero che occupano od hanno occupato importanti cariche
pubbliche, come pure i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono
notoriamente stretti legami”.
Novità normativa!
Il provvedimento di attuazione di Banca d’Italia in materia di adeguata verifica della clientela
(pubblicato l’11 aprile 2013) impone ai destinatari della normativa di applicare misure
rafforzate di adeguata verifica anche alle persone residenti sul territorio nazionale che
occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche.
18
Obblighi Rafforzati

ESEMPIO di Obblighi Rafforzati
SETTORE E RAMO DI
ATTIVITA’ ECONOMICA
RECAPITO
DOCUMENTI
IDENTIFICATIVI e
CODICE FISCALE
DOCUMENTI SOCIETARI
(VISURE CAMERALI)
INFORMAZIONI SU
STAMPA
DATABASE
ELENCHI OFAC, ONU, UE
PROVVEDIMENTI
GIUDIZIARI
19
Approccio basato sul rischio
Gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono assolti commisurandoli al rischio associato al tipo di
cliente, rapporto continuativo, operazione, prodotto o transazione di cui trattasi.
Per la valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, gli enti osservano i seguenti
criteri generali:
a) con riferimento al cliente: natura giuridica e le caratteristiche del cliente; prevalente attività svolta
e interessi economici; comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione o
dell'instaurazione del rapporto continuativo;
b) con riferimento all’operazione o rapporto continuativo: tipologia dell'operazione o rapporto
continuativo; modalità di svolgimento dell'operazione o rapporto continuativo; ammontare;
frequenza delle operazioni e durata del rapporto continuativo; effettuazione di operazioni in
contanti, ragionevolezza dell'operazione o del rapporto continuativo in rapporto all'attività svolta dal
cliente;
c) con riferimento all’area geografica: area geografica di residenza o sede del cliente o della
controparte; area geografica di destinazione del prodotto, oggetto dell'operazione o del rapporto
continuativo.
20
Approccio basato sul rischio (segue)
Riconoscere quelle situazioni che comportano un maggiore rischio di riciclaggio o di finanziamento
del terrorismo. E’ indispensabile stabilire l'identità ed il profilo economico di tutti i clienti. Esistono casi nei
quali sono necessarie procedure d'identificazione e di verifica dell'identità dei clienti particolarmente
rigorose: ciò vale in particolare per i rapporti d'affari con persone di Paesi Terzi o residenti nel territorio
nazionale che ricoprono o che hanno ricoperto cariche pubbliche di rilievo o persone politicamente esposte
(PEPs), in quanto maggiormente esposti a potenziali fenomeni di corruzione.
21
Approccio basato sul rischio (segue)
Il Risk Based Approach consente di individuare, valutare e monitorare i singoli rischi associati al cliente in
base ai seguenti fattori:
Tipologia di
clientela
Rapporto continuativo/ operazione/
prodotto/ transazione
Natura giuridica
Tipologia dell’operazione, rapporto
continuativo posti in essere
Prevalente attività
svolta
Modalità di svolgimento dell’operazione,
rapporto continuativo
Comportamento
tenuto al momento
del compimento
dell’operazione o
dell’instaurazione
del rapporto
continuativo
Ammontare
Frequenza delle operazioni e durata del
rapporto continuativo
Ragionevolezza dell’operazione,
rapporto continuativo
Area geografica
Area geografica di residenza del
cliente o della controparte
Destinazione del prodotto, oggetto
dell’operazione o del rapporto
continuativo
22
Approccio basato sul rischio (segue)
Con cadenza periodica le Classi di Rischio assegnate alla clientela (Basso – Medio – Alto) devono essere
sottoposte a revisione al fine di valutare la necessità di eventuali variazioni e formulare suggerimenti in
ordine agli eventuali aggiornamenti da implementare
AML / Compliance
Monitoraggio
Alto: 1° Priorità
High
Supervisione:Molto stretta
Medio: 2° Priorità
Clienti
Supervisione:Stretta
Basso: 3° Priorità
Supervisione:Normale
Low
Low
High
23
Istituzione dell’Archivio Unico Informatico
Cosa Registrare?
•
le operazioni "in entrata" e "in uscita" che comportano trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento di
qualsiasi tipo di importo complessivamente pari o superiore ad euro 15.000,00 (quindicimila/00);
•
operazioni effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo, (comunque all'interno di un arco
temporale non superiore a 7 giorni) ancorché singolarmente inferiori ad Euro 15.000,00, (quindicimila/00) e
costituiscano nondimeno parti di un’unica operazione;
•
l’apertura di conti, depositi o altri rapporti continuativi, laddove per rapporto continuativo si intende un unico
rapporto contrattuale di durata, rientrante nell'esercizio dell'attività istituzionale dell'intermediario che possa dar
luogo a più operazioni di versamento, prelievo o trasferimento di danaro o di altri valori.
Le informazioni devono essere registrate in modo tempestivo e comunque non oltre il trentesimo giorno
successivo al compimento dell’operazione ovvero all’apertura, alla variazione e alla chiusura del rapporto
continuativo ovvero all’accettazione dell’incarico professionale, all’eventuale conoscenza successiva di ulteriori
informazioni o dal termine della prestazione professionale.
- istituire idonee misure di controllo interno in materia di tenuta del’archivio unico informatico;
- predisporre gli opportuni profili di sicurezza per l’accesso ai dati registrati nell’archivio unico informatico al
fine d assicurarne la riservatezza.
24
Registrazione e conservazione
Le Società devono conservare i documenti e registrare le informazioni che acquisiscono per
assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela affinché questi possano essere utilizzati o per
qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio/finanziamento del terrorismo o per corrispondenti
analisi effettuate dalla UIF o da qualsiasi altra Autorità competente.
In particolare:
a) per quanto riguarda gli obblighi di adeguata verifica del cliente, le Società devono conservare la copia
o i riferimenti dei documenti richiesti, per un periodo di dieci anni dalla fine del rapporto continuativo o
della prestazione professionale;
b) per quanto riguarda le operazioni, i rapporti continuativi e le prestazioni professionali, le Società
devono conservare le scritture e le registrazioni, consistenti nei documenti originali (o nelle copie aventi
analoga efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari), per un periodo di dieci anni dall'esecuzione
dell'operazione o dalla cessazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale.
25
Limitazione all’uso del contante e dei titoli al
portatore
L’art. 49 del D.Lgs. 231/07, e successive modifiche e
integrazioni sino a giungere all’art. 12 del D.L. 201/2011, vieta
“il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito
bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in
valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi,
quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente
superiore a 1.000 euro”.
E’ vietato inoltre suddividere “artificiosamente” un unico importo di 1.000 euro, o
superiore, in più pagamenti in contanti di importo singolarmente inferiore al limite
previsto, ma relativi alla medesima transazione economica.
Il trasferimento può tuttavia essere seguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e
Poste Italiane S.p.A..
26
Segnalazioni di Operazioni Sospette
Definizione di Operazione sospetta
“E’ sospetta l’operazione che per caratteristiche, entità, natura o
qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni
esercitate, tenuto conto della capacità economica e dell’attività svolta
dal soggetto cui è riferita, induca a ritenere, in base agli elementi
disponibili, anche desumibili dall’Archivio Unico Informatico, e alle
valutazioni svolte, che il denaro, i beni, o le utilità oggetto
dell’operazione possono provenire dai delitti previsti dagli articoli 648
bis (riciclaggio), 648 ter (impiego di denaro, beni o utilità di
provenienza illecita) c.p”.
Gli enti sono tenuti a trasmettere un’apposita segnalazione qualora sappiano, sospettino o abbiano
motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di
riciclaggio.
27
Segnalazioni di Operazioni Sospette
Presupposti

caratteristiche, entità, natura dell’operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle
funzioni esercitate

capacità economica ed attività svolta dal soggetto cui è riferita l’operazione

in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell’ambito dell’attività svolta.
Compete al titolare dell’attività, al legale rappresentante dell’impresa ovvero ad un suo delegato:
- valutare le segnalazioni di operazioni sospette pervenute;
- trasmettere alla UIF le segnalazioni ritenute fondate.
28
Valutazione di un’operazione sospetta
Per ritenere sospetta un’operazione, bisogna valutare e comparare un insieme variabile di caratteristiche:
OGGETTIVE ad essa riferite:
Il tipo, l'oggetto, la frequenza e le dimensioni sono le
caratteristiche oggettive di un'operazione
SOGGETTIVE riferite al cliente che la compie:
Per caratteristiche soggettive si intendono l'attività svolta dal
cliente e il suo profilo economico/finanziario
La legge non vuole che l’Intermediario/ il Professionista svolga funzioni improprie,
investigative o repressive ma che si sensibilizzi NELL’ESAME DEL CLIENTE E
DELL’OPERAZIONE che gli viene richiesta.
Le segnalazioni effettuate non costituiscono violazioni di obblighi di segretezza e
non comportano responsabilità di alcun tipo, salvi i casi di dolo.
29
Segnalazioni di Operazioni Sospette
Provvedimento di Banca d’Italia emanato il 4 Maggio 2011

In data 4 maggio 2011 è stato emanato il provvedimento che disciplina il nuovo sistema di raccolta e
gestione delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. La
nuova procedura di segnalazione è entrata in vigore il 16 maggio 2011.

A partire da detta data, pertanto, le segnalazioni vengono trasmesse per via telematica mediante l'utilizzo
del data entry reso disponibile sul portale dell’UIF. Per accedere ai servizi disponibili sul portale, i
segnalanti dovranno provvedere a registrarsi preventivamente nell'ANAGRAFE DEI SEGNALANTI UIF
mediante l'invio del “Modulo di adesione”. A ciascun segnalante sarà assegnato un “codice segnalante”
che lo identificherà in maniera univoca negli archivi della UIF e che dovrà essere usato in tutti gli scambi
informativi con l'Unità.

La nuova procedura ha comportato la compilazione di un “modulo on line” che prevede l’acquisizione di
informazioni a carattere descrittivo ed informazioni a carattere “strutturato”, al fine di omogeneizzare i
comportamenti dei segnalanti e rendere, in tal modo, le informazioni ricevute più facilmente “leggibili” per
la UIF.
30
Segnalazioni di operazioni Sospette
Struttura
Operativa
Procedura interna di
rilevazione e segnalazione
DIREZIONE
Segnalazione Op.
Sospette
Istruttoria
finanziaria
UIF
GdF
DIA
Casi relativi a
crimine organizzato
Gianos/Data mining ad hoc
AUI
31
INDICI DI ANOMALIA: decalogo Banca d’Italia
Il Provvedimento di Banca d’Italia in materia di indicatori di anomalia, si rivolge
agli operatori dei settori bancario, finanziario e assicurativo tenuti alla
segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio.
Nell’ambito di questi obblighi, il Provvedimento menziona l’importanza di:
•
•
•
•
•
Assicurare una conoscenza approfondita della clientela;
Monitorare costantemente le operazioni (con relative evidenze di registrazione);
Eseguire costanti controlli interni sul rischio di riciclaggio;
Eseguire una adeguata e costante formazione del personale;
Eseguire controlli sull’operato (talvolta infedele) dei dipendenti e collaboratori.
Al fine di agevolare gli intermediari nella individuazione delle operazioni sospette e di limitarne la
soggettività, l’UIF ha elaborato gli schemi e modelli di anomalia e le indicazioni operative, pubblicati
sul sito internet di Banca d’Italia.
Novità normativa!
Nel mese di febbraio 2013 è stato pubblicato il Provvedimento recante gli indicatori di anomalia per le
società di revisione e revisori legali con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico. Tale normativa ha
lo scopo di ridurre i margini di incertezza e contribuire al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi
di segnalazione di operazioni sospette di tali soggetti.
32
Controlli Interni

L’art. 52 del D.Lgs. 231/07 prevede:
1. Fermo restando quanto disposto dal codice civile e da leggi speciali, il collegio sindacale, il consiglio
di sorveglianza, il comitato di controllo di gestione, l'organismo di vigilanza di cui all'articolo 6,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e tutti i soggetti incaricati del
controllo di gestione comunque denominati presso i soggetti destinatari del presente decreto
vigilano sull'osservanza delle norme in esso contenute.
2. Gli organi e i soggetti di cui al comma 1:
a) comunicano, senza ritardo, alle autorità di vigilanza di settore tutti gli atti o i fatti di cui
vengono a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle
disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 7, comma 2;
b) comunicano, senza ritardo, al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo
delegato, le infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 41 di cui hanno notizia;
c) comunicano, entro trenta giorni, al Ministero dell'economia e delle finanze le infrazioni alle
disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7, 12,13 e 14 e all'articolo 50 di cui hanno notizia;
d) comunicano, entro trenta giorni, alla UIF le infrazioni alle disposizioni contenute nell'articolo 36
di cui hanno notizia.
33
Provvedimento di Banca d’Italia in materia
di Organizzazione, Procedure e Controlli
Interni
responsabilizzazione del personale dipendente e dei collaboratori esterni;
 chiara definizione, ai diversi livelli, di ruoli, compiti e responsabilità nonché la predisposizione di
procedure intese a garantire l’osservanza degli obblighi di adeguata;
verifica della clientela e di segnalazione delle operazioni sospette e, inoltre, la conservazione della
documentazione e delle evidenze dei rapporti e delle operazioni;
 istituzione di un’apposita funzione incaricata di sovrintendere all’impegno di prevenzione e gestione
dei rischi in discorso;
 architettura delle funzioni di controllo che sia coordinata nelle sue componenti, anche attraverso idonei
flussi informativi, e che sia al contempo coerente con l’articolazione della struttura, la complessità, la
dimensione dell’operatore, la tipologia dei servizi e prodotti offerti nonché con l’entità del rischio
associabile alle caratteristiche della clientela;
 attività di controllo che abbia come oggetto il rispetto da parte del personale e dei collaboratori delle
procedure interne e di tutti gli obblighi normativi, con particolare riguardo alla “collaborazione attiva” e
alla continuativa analisi dell’operatività della clientela.
I sistemi di controllo interno devono avere un ruolo più attivo: gli organi a ciò preposti
devono essere in grado di intercettare prontamente carenze procedurali e dei
comportamenti, suscettibili di produrre violazioni dei vincoli regolamentari.
34
Provvedimento di Banca d’Italia in materia
di Organizzazione, Procedure e Controlli
Interni
L’articolazione dei compiti e delle responsabilità degli
organi aziendali deve essere chiaramente definita
Organo con
funzione di
supervisione
strategica
Organo con
funzione di
gestione
Organo con
funzione di
controllo
Organismo
di controllo
di cui al d.
lgs. n.
231/2001
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Provvedimento di Banca d’Italia in materia
di Organizzazione, Procedure e Controlli
Interni
Nominare un responsabile della funzione che sia in possesso di adeguati requisiti di
indipendenza, autorevolezza e professionalità
Comunicare tempestivamente alla UIF la nomina
e la sostituzione del responsabile della funzione
Lo svolgimento della funzione può essere affidato a soggetti esterni dotati di idonei
requisiti in termini di professionalità, autorevolezza e indipendenza
l’operatore deve comunque nominare un preposto interno alla funzione antiriciclaggio, con il compito,
tra l’altro, di monitorare le modalità di svolgimento del servizio da parte dell’outsourcer
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Provvedimento di Banca d’Italia in materia
di Organizzazione, Procedure e Controlli
Interni
La funzione di revisione Interna
Internal Audit: esempi di impatti operativi
Verifica delle
Procedure di
Customer Due
Diligence
Corretta tenuta
dell’Archivio
Unico
Informatico
Rilevazioni di
esigenze in
materia di
formazione
(Direzione e
Unità periferiche)
Test di
dettaglio specifici
sull’alimentazione
dell’archivio
Definire
un piano di
controllo
periodico
presso le reti
e la direzione
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Provvedimento di Banca d’Italia in materia
di Organizzazione, Procedure e Controlli
Interni
La formazione del personale
Rilevazione
Predisposizione
delle
Annualmente deve essere
sottoposta all’organo con
funzione di gestione una
relazione in ordine all'attività
di addestramento e
formazione in materia di
normativa antiriciclaggio
dei corsi
esigenze di
di formazione
formazione
Erogazione
corsi
di formazione
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Sanzioni Penali
Infrazione
Sanzione
Violazione delle disposizioni concertanti l'obbligo di
identificazione
1) Multa da 2.600 a 13.000 euro, salvo che il fatto costituisca più
grave reato
Omessa indicazione delle generalità del soggetto per conto del quale
eventualmente esegue l'operazione o falsa indicazione
2) Reclusione da sei mesi a un anno e multa da 500 a 5.000 euro,
salvo che il fatto costituisca più grave reato
Mancata o falsa fornitura di informazioni sullo scopo e sulla natura
prevista dal rapporto continuativo o dalla prestazione professionale
3) Arresto da sei mesi a tre anni e con ammenda da 5.000 a 50.000
euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato
Omessa o tradiva o incompleta registrazione delle informazioni
per l'adeguata verifica della clientela
4) Multa da 2.600 a 13.000 euro
Omessa effettuazione della comunicazione al ministero o all'UIF delle
violazioni del decreto antiriciclaggio da parte dei soggetti incaricati del
controllo di gestione degli enti creditizi e finanziari
5) Reclusione fino a un anno e multa da 100 a 1.000 euro
Qualora gli obblighi di identificazione e registrazione siano assolti
avvalendosi di mezzi fraudolenti, idonei ad ostacolare l'individuazione
del soggetto che ha effettuato l'operazione
6) La sanzione di cui ai numeri 1, 2 e 4 è raddoppiata
Violazione dei divieti di comunicazione della segnalazione di
operazione sospetta
7) Arresto da sei mesi a un anno o ammenda da 5.000 a 50.000
euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato
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Sanzioni Amministrative
Infrazione
Sanzione
Mancato rispetto del provvedimento di sospensione
1) Sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 200.000 euro
Omessa istituzione dell’archivio unico informatico
2) Sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 500.000 euro
Omessa istituzione del registro della clientela
3) Sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 500.000 euro
Omessa segnalazione di operazioni sospette
4) Sanzione amministrativa pecuniaria dall’1 per cento al 40 per cento
dell’importo dell’operazione non segnalata
Violazioni degli obblighi informativi nei confronti della UIF
5) Sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro
Omessa formazione del personale
6) Sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 200.000 euro
Omessa verifica della completezza dei dati informativi relativi
all’ordinante (trasferimenti a distanza)
7) Sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 200.000 euro
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Conclusione
Governatore della Banca d’Italia:
“siamo tutti consapevoli che non esistano strumenti in grado
di debellare definitivamente il fenomeno del riciclaggio; si
cerca solo di trovare misure più o meno idonee ad ostacolare
le organizzazioni criminali, riducendone i profitti e
accrescendone i rischi e i costi operativi”
41
Grazie per l’attenzione
Elisa Francesconi
PriceWaterhouseCoopers S.p.A.
Valerio Pisoni
PriceWaterhouseCoopers S.p.A.
Forensic Anti – Money Laundering Services Forensic Anti – Money Laundering Services
[email protected]
[email protected]
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Controlli Interni