UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PAVIA
FACOLTA’ DI ECONOMIA
CORSO DI LAUREA BIENNALE – PERCORSO AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
CORSO CORPORATE GOVERNANCE E CONTROLLO INTERNO
PERIODO: II SEMESTRE
DOCENTI: LUIGI MIGLIAVACCA, LEONARDO CADEDDU, MAURO PORCELLI
ANTIRICICLAGGIO
1
Agenda
 Premessa
1.
Le novità riguardanti l’introduzione del reato di Autoriciclaggio
2.
Adeguata verifica della clientela
3.
Registrazioni in Archivio Unico Informatico
4.
Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate (S.AR.A)
5.
Segnalazione delle operazioni sospette
6.
Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore
7.
Controlli interni
8.
Quadro sanzionatorio
2
Premessa
RICICLAGGIO
FINANZIAMENTO DEL
TERRORISMO
Collocamento
Distribuzione
Ingresso di proventi da reato non
colposo nel sistema legale (contante
o assimilati)
Allocazione dei fondi alle attività
terroristiche e alla gestione della
struttura
Stratificazione
Stratificazione
Occultamento dell’origine dei fondi
tramite una molteplicità di
transazioni
Occultamento della destinazione dei
fondi/eventuale natura illecita dei
fondi
Integrazione
Raccolta
Reinvestimento dei proventi criminali
nel sistema legale
Raccolta di fondi
(tanto di fonte lecita che illecita)
3
Premessa
Costituisce Riciclaggio – D.Lgs. 231/07:




la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da
un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l’origine
illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze
giuridiche delle proprie azioni;
l’occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento,
proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da
un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione,
che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
la partecipazione ad uno degli atti precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di
perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne
l'esecuzione.
Costituisce Riciclaggio – Codice Penale:

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità
provenienti da delitto non colposo; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da
ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici
anni e con la multa da milletrentadue euro a quindicimilaquattrocentonovantatre euro. La pena è
aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il
denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione
inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.
4
Premessa
Costituisce Autoriciclaggio – Codice Penale:

«Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a
chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce,
trasferisce, ovvero impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti dalla
commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza
delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni se il denaro, i beni o le altre utilità
provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a
cinque anni. (…) Fuori dai casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro,
i beni e le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è
aumentata quando i fatti sono commessi nell’esercizio di un’attività bancaria o finanziaria o di altra attività
professionale (…)».
Costituisce Finanziamento del Terrorismo:

Qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all’intermediazione, al deposito,
alla custodia o all’erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad
essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o in ogni
caso diretti a favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice
penale, e ciò indipendentemente dall’effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la
commissione dei delitti anzidetti.
5
Premessa
Esempio pratico
Denaro di provenienza
illecita (reato)
IMPORTO DELLA
VINCITA: 900 €
Denaro di provenienza
lecita (vincita)
1◦ GIOCATA di 400
euro: la squadra PERDE
2◦ GIOCATA di 400
euro: la squadra
PAREGGIA
1-1
Vincita di 900 €
3◦ GIOCATA di 400
euro: la squadra VINCE
Secondo gli organi investigativi nazionali il costo di un’operazione di pulizia di
denaro sporco è stimabile mediamente in misura del 30%, sebbene possa
variare e crescere sensibilmente, anche in relazione alla natura dell’origine del denaro
sporco ed al numero di passaggi necessari ad occultarne la provenienza.
6
1999
D.Lgs. 374/1999
2001
2006
2007
2009
2010
D.Lgs. 231/2007
(Decreto Antiriciclaggio)
Provv. BI 23/12/2009
Provv. UIF 24/08/2010
2013
2014
Reg. 5 IVASS 21/07/2014
Legge 186 del 15/12/2014
(Legge Autoriciclaggio)
Decreto MEF
Provv. AUI
Provv. AV
Circolare MEF
Provv. UIF
Provv. UIF S.AR.A.
2012
01/02/2013
03/04/2013
03/04/2013
30/07/2013
06/08/2013
23/12/2013
2011
Reg. 41 IVASS 15/05/2012
Provv. BI 10/03/2011
Provv.UIF 04/05/2011
Direttiva 2006/70/CE
Direttiva 2001/97 CE
(Seconda Direttiva AML)
Direttiva 91/308 CEE (Prima
Direttiva AML)
2005
DMEF 2006/141
2004
Direttiva 2005/60 CE (Terza
Direttiva AML)
D.Lgs. 2004/56
1991
D.L. 143/91 convertito
con modificazioni dalla L.
5/7/1991, n. 197
Premessa
Evoluzione dei principali riferimenti normativi in materia di antiriciclaggio
7
Premessa
Proposta di IV Direttiva Antiriciclaggio
La Commissione europea ha adottato, sulla base delle
Raccomandazioni dell’organismo internazionale per la
lotta contro il riciclaggio (GAFI) del 16 febbraio 2012, e
degli studi della Commissione stessa, la proposta di IV
Direttiva in materia di antiriciclaggio, che dovrà essere
adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio dei
Ministri, in sostituzione della direttiva 2005/60/CE (26
ottobre 2005).
Tra le novità più significative è prevista l’integrazione dei registri pubblici - similari al
nostro Registro delle imprese - con le informazioni minime per identificare chiaramente
i titolari effettivi delle società, degli altri enti dotati di personalità giuridica e dei trust o
“entità” aventi assetto o funzioni analoghi a quelli dei trust, fondazioni, società di
partecipazione e di tutti gli altri istituti giuridici analoghi per assetto o funzione.
8
Premessa
I destinatari della normativa




Intermediari finanziari, così come definiti dall’art. 11 del D.Lgs. 231/07;
Professionisti:
- dottori commercialisti ed esperti contabili;
- ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti ed altri soggetti, che svolgono in
maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di
imprenditori e commercianti, CAF e patronati;
- notai e avvocati
Revisori contabili
Altri soggetti, ovvero coloro che svolgono le seguenti attività, il cui esercizio è subordinato al
possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni ad albi o registri:
- recupero crediti;
- custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di giuardie particolari giurate;
- trasporto di denaro contante, titoli o valori senza l’impiego di guardie particolari giurate;
- gestione di case da gioco;
- offerta, attraverso la rete internet e altri reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi,
scommesse o concorsi pronostici, con vincite in denari;
- agenzia di affari in mediazioni immobiliari.
9
Premessa
Principali Adempimenti Antiriciclaggio (1 di 2)
Adeguata verifica della clientela (art. 18)
•
identificazione dei clienti quando la prestazione ha ad oggetto, anche in presenza di operazioni frazionate
effettuate nell’arco di 7 giorni, una movimentazione di importi (in termini di mezzi di pagamento, beni o
utilità) di valore pari o superiore a 15.000 € oppure in caso di apertura di rapporto continuativo.
Approccio basato sul rischio (art.20)
•
metodologia che consente di individuare valutare e monitorare i singoli rischi associati al cliente in base
alla tipologia di clientela, al rapporto continuativo, all’operazione, al prodotto o alla transazione.
Obbligo di astensione (art.23)
•
La normativa antiriciclaggio impone ai destinatari di restituire al cliente i fondi, gli strumenti e le altre
disponibilità finanziarie di spettanza, liquidandone il relativo importo tramite bonifico su un conto corrente
bancario indicato dal cliente stesso qualora non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica.
Conservazione dei dati e registrazione delle operazioni/rapporti continuativi in
Archivio unico informatico (art.36)
•
conservazione, per almeno dieci anni, dei dati relativi alle operazioni (uniche o frazionate) effettuate
superiori alla soglia e dei dati relativi a coloro che instaurano un rapporto continuativo
•
istituzione dell’AUI contenente tutte le operazioni finanziarie di importo superiore a 15.000 € (singole e/o
frazionate) e tutti i rapporti continuativi in essere.
10
Premessa
Principali Adempimenti Antiriciclaggio (2 di 2)
Segnalazioni S.AR.A. (art.40)
•
I soggetti destinatari degli obblighi trasmettono alla UIF, con cadenza mensile, i dati aggregati
concernenti la propria operatività, al fine di consentire l'effettuazione di analisi mirate a far emergere
eventuali fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo nell'ambito di determinate zone
territoriali.
Segnalazioni Operazioni Sospette (art.41)
•
segnalazione all’Unità di Informazione Finanziaria UIF (ex Ufficio Italiano dei cambi) delle operazioni
sospette cioè di tutte quelle operazioni che per caratteristiche, entità, natura, o per altra circostanza
conosciuta in ragione delle funzioni esercitate e in base agli elementi a disposizione, inducano a ritenere
che il denaro, i beni o le utilità oggetto delle suddette operazioni possano provenire dai delitti di
riciclaggio e reimpiego (articoli 648- bis e 648- ter c.p.).
Controlli interni (art. 52 e 53)
•
gli Organi di Controllo Interno denominati presso i soggetti destinatari hanno obblighi di vigilanza sulla
Società essendo tenuti a vigilare sull’osservanza delle norme in materia antiriciclaggio.
Formazione (art.54)
•
previsione di un’attenta opera di formazione del personale e degli intermediari costituenti la rete
distributiva diretta sugli obblighi e sulle responsabilità previsti dalla normativa antiriciclaggio.
11
Le novità riguardanti l’introduzione
del reato di Autoriciclaggio
12
Il reato di Autoriciclaggio



Chi veniva sanzionato precedentemente all’introduzione del reato di
Autoriciclaggio?
In base a quanto disposto dall'art. 648 bis del codice penale, non era prevista la punibilità
nel caso in cui il riciclaggio di denaro, beni o altre utilità derivanti da attività illecita fosse
effettuato dallo stesso soggetto che aveva commesso il reato dal quale derivavano i
proventi. Tale disciplina si fondava sul principio del ne bis in idem, che vietava di giudicare
un soggetto più di una volta per la medesima condotta;
Chi viene sanzionato con l'introduzione del reato di Autoriciclaggio?
Con la nuova legge, si vuole fare in modo che venga sanzionata anche la condotta di chi
trasferisce o impiega denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo che
egli stesso ha commesso. In concreto, quindi, affinché sia punibile il riciclaggio di denaro,
non è più necessario che il riciclatore sia un soggetto diverso da colui che ha commesso o ha
preso parte al delitto presupposto;
Chi non viene sanzionato dal reato di Autoriciclaggio?
Non sono punibili i soggetti che utilizzano i proventi del reato presupposto per il proprio
godimento personale (es. acquisto di un automobile per fini privati con i proventi derivanti
dalla vendita di stupefacenti).
L’Autoriciclaggio è una novità solo in campo penale, dal punto di vista amministrativo è
già previsto dal D.Lgs. 231/2007 che non opera distinzioni tra le ipotesi di riciclaggio e
di autoriciclaggio.
13
Il reato di Autoriciclaggio
Reati fiscali come reato presupposto
Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74
Alcuni reati fiscali:





art. 2 “Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri strumenti per operazioni
inesistenti”: Indicare nelle dichiarazioni annuali per pagamento imposte sui redditi o IVA elementi
passivi fittizi, utilizzando fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
art. 4 “Dichiarazione infedele”: Indicare nelle dichiarazioni annuali per pagamento imposte sui
redditi o IVA elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo oppure elementi passivi fittizi.
Rispetto alla fattispecie precedente, non vi è invece falsa rappresentazione nelle scritture contabili
obbligatorie, vi ricade l’omessa fatturazione per pagamenti “in nero”;
art. 5 “Omessa dichiarazione”: Non presentare le dichiarazioni annuali relative a pagamento imposte
sui redditi o IVA;
art. 8 “Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”: Emettere o rilasciare
fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di consentire a terzi di evadere l’imposta sui
redditi o sull’IVA;
art. 11 “ Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte”: Alienare o compiere altri atti
fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva del
pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto.
14
Adeguata verifica della clientela
15
Adeguata verifica della clientela
(Customer Due Diligence)
Quando si applicano gli obblighi di adeguata verifica?
Per gli obblighi di adeguata verifica si intendono una serie di attività che vanno al di là della semplice
identificazione del cliente, presupponendo analisi più approfondite e soprattutto controlli che possono
protrarsi nel tempo, per tutta la durata del rapporto. Gli obblighi di adeguata verifica devono essere
adempiuti in misura proporzionale al grado di rischio associato al cliente, al rapporto continuativo o
all’operazione, prodotto transazione in oggetto.
Gli enti e le persone soggetti alla normativa devono applicare gli obblighi di adeguata verifica della clientela
e nei casi seguenti:
• quando instaurano un rapporto continuativo;
• quando eseguono operazioni occasionali, disposte dai clienti che comportino la
trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a €
15.000, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con
più operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un’operazione frazionata;
• quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente
da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
• quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza dei dati precedentemente
ottenuti ai fini dell’identificazione di un cliente.
16
Adeguata verifica della clientela
(Customer Due Diligence)
In cosa consistono gli obblighi di adeguata verifica?
1.
identificazione del cliente e dell’eventuale esecutore;
2.
identificazione dell'eventuale titolare effettivo;
3.
verifica dell’identità del cliente, dell’eventuale esecutore e dell’eventuale titolare effettivo sulla
base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
4.
richiesta di informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo e
dell’operazione occasionale;
5.
monitoraggio costante nel corso del rapporto continuativo.
Il titolare effettivo è la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività,
ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o
controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari.
17
Adeguata verifica della clientela
(Customer Due Diligence)
Quali informazioni sul cliente, eventuale cointestatario ed esecutore?
Informazioni relative alle persone fisiche residenti in Italia o in un Paese UE
Dati da acquisire per l’identificazione:

Nome e cognome;

Data e luogo di nascita;

Residenza, Cittadinanza;

Codice fiscale;

Estremi documento identificativo;

Eventuale appartenenza alla categoria PEP.
NB: l’identificazione va effettuata in
presenza del cliente
Documenti idonei all’identificazione:
 Passaporto;
 Carta d’identità;
 Patente di guida;
 Tutti gli altri documenti indicati dagli art. 1 e 35 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
(a titolo esemplificativo: libretto di pensione, porto d’armi, tessere di riconoscimento, purché munite di
fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato).
18
Adeguata verifica della clientela
(Customer Due Diligence)
Quali informazioni sul cliente, eventuale cointestatario ed esecutore?
Informazioni relative alle persone fisiche non comunitarie
Dati da acquisire per l’identificazione:
NB: l’identificazione va effettuata in
presenza del cliente

Nome e cognome;

Data e luogo di nascita;

Residenza, Cittadinanza;

Codice fiscale (obbligatorio per l’apertura di rapporto continuativo);

Estremi documento identificativo;

Eventuale appartenenza alla categoria PEP.
Documenti idonei all’identificazione:
 Passaporto;
 Permesso di soggiorno;
 Titolo di viaggio per stranieri rilasciato dalla Questura/Ambasciata/Consolato (o equivalente).
19
Adeguata verifica della clientela
(Customer Due Diligence)
Quali informazioni sul cliente e relativo esecutore?
Informazioni relative alle persone diverse da quelle fisiche
CLIENTE
Dati da acquisire per l’identificazione:
• Denominazione della società;
• Forma giuridica;
• Indirizzo;
Per i soggetti giuridici è sempre
necessario identificare anche:
• Codice fiscale o Partita Iva;
- l’Esecutore (Legale Rappresentante/
• Tipologia di attività svolta.
Delegato ad operare)
- il titolare effettivo (se esistente)
ESECUTORE
(legale rappresentante/delegato)
Dati da acquisire per l’identificazione:
• Nome e cognome;
• Data e luogo di nascita;
• Residenza, Cittadinanza;
• Codice fiscale (ove presente);
• Estremi documento identificativo;
• Eventuale appartenenza a categoria PEP.
Documenti idonei all’identificazione:
Documenti idonei all’identificazione:
• Visura camerale;
• Carta d’identità o Passaporto;
• Documenti societari (Atto costitutivo, Statuto, Visure camerali);
• Patente auto;
• Pubblici registri;
• Permesso di soggiorno;
• Poteri di rappresentanza.
• Altri documenti riconosciuti.
NB: l’identificazione va effettuata in presenza del cliente ovvero,
quando questi sia un soggetto diverso da una persona fisica, dell’esecutore
20
Adeguata verifica della clientela
(Customer Due Diligence)
Identificazione del titolare effettivo (1 di 2)
Definizione: “la persona fisica o le persone fisiche per conto delle quali il cliente realizza
un'operazione” (sub 1). Nel caso in cui il cliente e/o il soggetto per conto del quale il cliente
realizza un’operazione siano entità diverse da una persona fisica, “la persona fisica o le persone
fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano l’entità ovvero ne risultano beneficiari
secondo i criteri di cui all’Allegato tecnico del decreto antiriciclaggio” (sub 2).
In relazione alla situazioni concrete, è possibile che vi siano molteplici titolari effettivi. In tali casi, gli
adempimenti vanno espletati per ciascun titolare effettivo.
La Banca d’Italia nell’Allegato 1 del Provvedimento di Adeguata Verifica della Clientela di aprile 2013
illustra le modalità operative per l’individuazione del titolare effettivo sub 2 nei casi in cui il cliente
sia una:
 società: metodo del calcolo della percentuale (> del 25% del capitale sociale o dei diritti di voto)
e metodo del controllo amministrativo;
I destinatari posso astenersi dalla ricerca del titolare effettivo
 società fiduciaria;
quando risalendo la catena di controllo, individuano come
controllante un soggetto che, se fosse cliente, sarebbe sottoposto
 fondazione e trust;
al regime di adeguata verifica semplificata.
 organizzazione non profit.
Nell’ambito del controllo costante gli intermediari devono verificare se il cliente “stia operando
per conto di altri soggetti diversi da quelli indicati”.
21
Adeguata verifica della clientela
(Customer Due Diligence)
Identificazione del titolare effettivo (2 di 2)
Dati da acquisire per l’identificazione:

Nome e cognome;

Data e luogo di nascita;

Residenza, Cittadinanza;

Eventuale appartenenza alla categoria PEP.
L’identificazione del titolare effettivo avviene:

senza la necessaria presenza fisica dello stesso;

contestualmente all’identificazione del cliente e sulla base dei dati da questi forniti;

facendo ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti di pubblico accesso.
Quando sussiste un basso rischio di riciclaggio e/o di finanziamento del terrorismo è possibile
acquisire una dichiarazione di conferma dei dati relativi al titolare effettivo sottoscritta dal cliente,
sotto la propria responsabilità.
22
Adeguata verifica della clientela
(Customer Due Diligence)
Identificazione del titolare effettivo – esempi pratici (1 di 3)
Società Cliente
20%
80%
Società A
Società B
100%
30 %
Persona Fisica
A
NOMINATIVO
% su
SOCIETA' CLIENTE
Persona Fisica A
20%
Persona Fisica B
24%
Persona Fisica C
8%
Persona Fisica D
33,6%
Persona Fisica E
4,8%
Persona Fisica F
9,6%
Persona Fisica
B
70 %
Persona Fisica
D
60 %
10%
Società C
Persona Fisica
C
10 %
Persona Fisica
E
20 %
Persona Fisica
F
Il titolare effettivo della Società Cliente è la Persona Fisica D che in base
al criterio del calcolo della percentuale detiene il 33,6% del capitale
sociale della Società cliente (0,7*0,6*0,8=33,6%), percentuale
maggiore del 25%+1.
Inoltre la persona fisica D è titolare effettivo perché detiene il controllo
diretto e di fatto della Società Cliente, detenendo più del 50% delle
partecipazioni/ diritti di voto in ogni società partecipata.
23
Adeguata verifica della clientela
(Customer Due Diligence)
Identificazione del titolare effettivo – esempi pratici (2 di 3)
Società Cliente
85%
15%
Società A
10 %
Persona Fisica
A
80 %
Società C
100%
UniCredit SpA
Per la Società Cliente,
nonostante l’astensione dalla
ricerca del titolare effettivo,
permangono tutti gli obblighi
AML (adeguata verifica,
registrazione in AUI, SOS,
formazione, ecc.).
Società B
10%
Persona Fisica
B
35 %
Persona Fisica
C
24 %
Persona Fisica
D
41%
Persona Fisica
E
Se risalendo la catena di controllo si individua come controllante un
soggetto diverso da persona fisica al quale è possibile applicare il
regime di adeguata verifica semplificata è possibile astenersi dalla
ricerca del titolare effettivo (Provvedimento Adeguata Verifica – Parte
terza, Sezione I), fermo restando l’eventuale presenza di altri titolari
effettivi.
I destinatari conservano per tutta la durata del rapporto le
informazioni raccolte e gli esiti delle verifiche effettuate per stabilire
se un cliente rientri tra quelli cui si applica la procedura di adeguata
verifica in forma semplificata.
24
Adeguata verifica della clientela
(Customer Due Diligence)
Identificazione del titolare effettivo – esempi pratici (3 di 3)
Quando non si riscontrano situazioni di possesso o di controllo superiori al 25% del capitale sociale o dei
diritti di voto il titolare effettivo può essere individuato tra uno o più soggetti preposti
all’amministrazione della Società, considerando anche l’eventuale influenza sulle decisioni
riservate ai soci, con particolare riguardo alle decisioni relative alla nomina degli amministratori
(Allegato 1 del Provvedimento).
Società Cliente
Cooperativa
19%
Persona
Fisica A
21%
Persona
Fisica B
23%
17%
Persona
Persona
Fisica D
Fisica C
Presidente
20%
Persona
Fisica E
Se non c’è nessun socio che
detiene il 25% più uno del
capitale sociale, non significa
che non ci sia un titolare
effettivo e conseguentemente
l’operatore è tenuto ad
individuarlo nella persona che
esercita un'influenza
rilevante sulle decisioni
riservate ai soci e a tenere
traccia delle verifiche
effettuate.
25
Adeguata verifica della clientela
(Customer Due Diligence)
Informazioni sullo scopo e la natura
L’aspetto dell’adeguata verifica riguardante le informazioni relative allo scopo ed alla natura del
rapporto o delle operazioni occasionali, prevede l’acquisizione:

delle finalità relative all’accensione del rapporto;

le relazioni tra il cliente e gli esecutori;

l’attività lavorativa o economica svolta e le relazioni d’affari.
Ulteriori informazioni da ottenere in base al profilo di rischio possono riguardare:

l’origine dei fondi utilizzati;

le relazioni tra il cliente e il titolare effettivo del rapporto;

le relazioni d’affari e i rapporti con altri destinatari;

la situazione economica e patrimoniale;

la situazione lavorativa, economica e patrimoniale dei familiari e conviventi.
Per i clienti a rischio alto possono essere acquisiti, a titolo esemplificativo, bilanci, dichiarazioni IVA
e dei redditi, documenti e dichiarazioni provenienti dal datore di lavoro, da intermediari o altri
soggetti.
26
Adeguata verifica della clientela
(Customer Due Diligence)
Monitoraggio della clientela
Il controllo costante è esercitato attraverso l’esame della complessiva operatività del cliente, avendo
riguardo sia ai rapporti continuativi in essere che alle operazioni specifiche eventualmente disposte.
Le imprese stabiliscono, in ragione del rischio specifico, la tempistica e la frequenza
dell'aggiornamento relativo ai dati e alle informazioni acquisite e alle relative verifiche. L'aggiornamento
va comunque effettuato quando risulti alle imprese che non sono più attuali le informazioni rilevanti per
l'adeguata verifica precedentemente acquisite.
In particolare il controllo costante mira al raggiungimento dei seguenti risultati:




aggiornamento delle informazioni acquisite;
sussistenza della coerenza rispetto all’operatività;
mantenimento dell’adeguatezza del profilo di rischio;
individuazione di anomalie ed incongruenze che possono condurre alla segnalazione di operazioni
sospette, al congelamento dei fondi, all'astensione dall'effettuazione dell'operazione o alla chiusura
del rapporto continuativo.

27
Adeguata verifica della clientela
(Customer Due Diligence)
Approccio Basato sul Rischio (1 di 4)
Gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono assolti commisurandoli al rischio associato al tipo di
cliente, rapporto continuativo, operazione, prodotto o transazione di cui trattasi.
Per la valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, gli enti osservano i seguenti
criteri generali:
a) con riferimento al cliente: natura giuridica e le caratteristiche del cliente; prevalente attività svolta
e interessi economici; comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione o
dell'instaurazione del rapporto continuativo;
b) con riferimento all’operazione o rapporto continuativo: tipologia dell'operazione o rapporto
continuativo; modalità di svolgimento dell'operazione o rapporto continuativo; ammontare;
frequenza delle operazioni e durata del rapporto continuativo; effettuazione di operazioni in
contanti, ragionevolezza dell'operazione o del rapporto continuativo in rapporto all'attività svolta dal
cliente;
c) con riferimento all’area geografica: area geografica di residenza o sede del cliente o della
controparte; area geografica di destinazione del prodotto, oggetto dell'operazione o del rapporto
continuativo.
28
Adeguata verifica della clientela
(Customer Due Diligence)
Approccio Basato sul Rischio (2 di 4)
Il Risk Based Approach consente di individuare, valutare e monitorare i singoli rischi associati al cliente in
base ai seguenti fattori:
Tipologia di
clientela
Rapporto continuativo/ operazione/
prodotto/ transazione
Natura giuridica
Tipologia dell’operazione, rapporto
continuativo posti in essere
Prevalente attività
svolta
Modalità di svolgimento dell’operazione,
rapporto continuativo
Comportamento
tenuto al momento
del compimento
dell’operazione o
dell’instaurazione
del rapporto
continuativo
Ammontare
Frequenza delle operazioni e durata del
rapporto continuativo
Ragionevolezza dell’operazione,
rapporto continuativo
Area geografica
Area geografica di residenza del
cliente o della controparte
Destinazione del prodotto, oggetto
dell’operazione o del rapporto
continuativo
29
Adeguata verifica della clientela
(Customer Due Diligence)
Approccio Basato sul Rischio (3 di 4)
BASSO RISCHIO
A.V.
ALTO RISCHIO
STANDARD
Le informazioni raccolte sono volte alla creazione di un profilo di rischio del cliente, che nei casi di
rapporti continuativi deve essere costantemente aggiornato in modo da riflettere i cambiamenti e
mantenere l’aderenza con la reale situazione.
In base al principio dell’approccio basato sul rischio, l’intensità e l’estensione degli obblighi di
adeguata verifica della clientela vanno modulati secondo il grado di rischio
di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
30
30
Adeguata verifica della clientela
(Customer Due Diligence)
Approccio Basato sul Rischio (4 di 4)
L’approccio basato sul rischio prevede che l’adeguata verifica della clientela venga svolta
osservando diversi gradi di accuratezza, acquisendo le informazioni a seconda delle caratteristiche
del cliente. In base all’ampiezza delle verifiche gli obblighi di adeguata verifica si suddividono in:
 semplificati ex. art. 25 del D.Lgs. 231/07 limitatamente a determinate
tipologie di clienti, prodotti e transazioni. Ai fini dell’applicazione di tali
obblighi “Gli enti soggetti al presente decreto raccolgono comunque
informazioni sufficienti per stabilire se il cliente possa beneficiare di una
delle esenzioni previste in tali commi. Gli obblighi semplificati di adeguata
verifica della clientela non si applicano qualora si abbia motivo di ritenere
che l'identificazione effettuata ai sensi del presente articolo non sia
attendibile ovvero qualora essa non consenta l'acquisizione delle
informazioni necessarie”;
 standard di adeguata verifica della clientela ex. art. 15 del D.Lgs. 231/07
“Gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria di
cui all'articolo 11 osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela
in relazione ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento
dell'attività istituzionale o professionale degli stessi”;
 rafforzati ex art. 28 del D.Lgs. 231/07 “Gli enti e le persone soggetti
alla direttiva applicano misure rafforzate di adeguata verifica della
clientela in presenza di un rischio più elevato di riciclaggio o finanziamento
del terrorismo e, comunque, nei casi indicati ai commi 2, 4 e 5 del
presente articolo”.
31
Adeguata verifica della clientela
(Customer Due Diligence)
Misure semplificate di adeguata verifica
Possono essere applicate misure semplificate di adeguata verifica ai soggetti a minor rischio di riciclaggio e/o
di finanziamento del terrorismo, specificamente individuati dall’ordinamento. Tra i quali:





Soggetti indicati all’art.11 del D.Lgs. 231/07, comma 1 e 2 (come Banche,
Istituti di Pagamento e Istituti di Moneta Elettronica, Poste Italiane, SIM,
SICAV, SGR);
Enti creditizi o finanziari comunitari o extracomunitari con sede in uno
Stato che impone obblighi “equivalenti” alla Terza Direttiva;
Società quotate comunitarie o extracomunitarie con sede in uno Stato che
impone obblighi “equivalenti” alla Terza Direttiva;
Pubbliche Amministrazioni, Istituzioni o organismi che svolgono pubbliche
funzioni;
Soggetti per i quali il Ministero dell’economia e delle finanze con proprio
decreto abbia autorizzato l’applicazione, in tutto o in parte, di misure
semplificate ai sensi dell’art. 26 del decreto antiriciclaggio.
Approccio
basato sul
rischio
Misure
semplificate
I destinatari devono comunque raccogliere sufficienti informazioni per stabilire se il cliente possa
beneficiare di una delle esenzioni previste. Gli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela non
si applicano qualora si abbia motivo di ritenere che l'identificazione effettuata ai sensi del presente articolo
non sia attendibile ovvero qualora essa non consenta l'acquisizione delle informazioni necessarie.
32
Adeguata verifica della clientela
(Customer Due Diligence)
Misure rafforzate di adeguata verifica (1 di 4)
Sono richieste misure rafforzate per l’adeguata verifica della clientela in ipotesi caratterizzate da
rischio elevato e comunque in caso di:






mancata presenza fisica del cliente ai fini dell’identificazione
conti correnti di corrispondenza con Paesi Terzi
Persone Politicamente Esposte
operazioni di versamento contanti o valori provenienti da altri Stati
invio alla UIF la segnalazione di operazione sospetta
ricorso a prodotti, operazioni, tecnologie che possono aumentare il rischio di riciclaggio
Approccio
basato sul
rischio
Misure
rafforzate
Si tratta di un obbligo di mezzi che richiede la messa a punto di adeguate procedure di due
diligence
33
Adeguata verifica della clientela
(Customer Due Diligence)
Misure rafforzate di adeguata verifica (2 di 4)
Le modalità operative di adeguata verifica rafforzata della clientela prevedono misure caratterizzate da
maggiore profondità, estensione e frequenza, nelle diverse aree della verifica. Di seguito alcuni esempi:
Acquisizione di ulteriori informazioni rispetto ai dati originariamente previsti
(a titolo esemplificativo: dati relativi a familiari, conviventi, società, soggetti in
affari con cliente)
Acquisizione di ulteriori informazioni sull’esecutore e il titolare effettivo
Acquisizione di ulteriori informazioni sulla natura e lo scopo delle operazioni
occasionali / rapporti continuativi
Verifiche più incisive sulle informazioni relative al cliente, all’esecutore e al
titolare effettivo
Aumento dell’intensità e della frequenza del monitoraggio e del
controllo continuo
34
Adeguata verifica della clientela
(Customer Due Diligence)
Misure rafforzate di adeguata verifica (3 di 4)
SETTORE E RAMO DI
ATTIVITA’ ECONOMICA
RECAPITO
DOCUMENTI
IDENTIFICATIVI e
CODICE FISCALE
DOCUMENTI SOCIETARI
(VISURE CAMERALI)
INFORMAZIONI SU
STAMPA
DATABASE
ELENCHI OFAC, ONU, UE
PROVVEDIMENTI
GIUDIZIARI
35
Adeguata verifica della clientela
(Customer Due Diligence)
Misure rafforzate di adeguata verifica (4 di 4)
Per persone politicamente esposte si intendono:
“Persone fisiche residenti all’estero che occupano od hanno occupato importanti cariche
pubbliche, come pure i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono
notoriamente stretti legami”.
Il provvedimento di attuazione di Banca d’Italia in materia di adeguata verifica della clientela
(pubblicato l’11 aprile 2013) impone ai destinatari della normativa di applicare misure
rafforzate di adeguata verifica anche alle persone residenti sul territorio nazionale che
occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche.
36
Adeguata verifica della clientela
(Customer Due Diligence)
Obbligo di astensione
Art. 23 D.Lgs. 231/2007:
“Nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica relativamente a rapporti
continuativi già in essere, operazioni o prestazioni professionali in corso di realizzazione, gli enti o le
persone soggetti al presente decreto restituiscono al cliente i fondi, gli strumenti e le altre disponibilità
finanziarie di spettanza, liquidandone il relativo importo tramite bonifico su un conto corrente bancario
indicato dal cliente stesso. Il trasferimento dei fondi è accompagnato da un messaggio che indica alla
controparte bancaria che le somme sono restituite al cliente per l'impossibilità di rispettare gli obblighi
di adeguata verifica della clientela stabiliti dall'articolo 18, comma 1.”
Circolare del Mef recante precisazioni sull’ambito applicativo della disposizione e sulle
modalità operative idonee a dare attuazione all’Art. 23 del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 23 - 30 luglio 2013
Provvedimento della UIF relativo alle operazioni di restituzione di cui all’Art. 23 del
D.Lgs 231/07 - 6 agosto 2013
Le informazioni raccolte sono volte alla creazione di un profilo di rischio del cliente,
che nei casi di rapporti continuativi deve essere costantemente aggiornato in modo da
Istruzioni
della iUIF
per la comunicazione
restituzione
fondi
- 10 marzo 2014
riflettere
cambiamenti
e manteneredi
l’aderenza
con dei
la reale
situazione.
37
Registrazioni in
Archivio Unico Informatico
38
Archivio Unico Informatico
Obblighi di registrazione e conservazione (1 di 2)
1
Le operazioni "in entrata” e "in uscita" che comportano trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento di
qualsiasi tipo di importo complessivamente pari o superiore ad euro 15.000,00 (quindicimila/00) – [a titolo
esemplificativo: versamento assegno circolare];
2
Le operazioni effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo, (comunque all'interno di un arco
temporale non superiore a 7 giorni) ancorché singolarmente inferiori ad Euro 15.000,00 (quindicimila/00) e
costituiscano nondimeno parti di un’unica operazione;
3
I rapporti continuativi, laddove per rapporto continuativo si intende un unico rapporto contrattuale di durata,
rientrante nell'esercizio dell'attività istituzionale dell'intermediario che possa dar luogo a più operazioni di
versamento, prelievo o trasferimento di danaro o di altri valori (a titolo esemplificativo: l'apertura di un conto
corrente).
Le informazioni devono essere registrate in modo tempestivo e comunque non oltre il trentesimo giorno
successivo al compimento dell’operazione ovvero all’apertura, alla variazione e alla chiusura del rapporto
continuativo ovvero all’accettazione dell’incarico professionale, all’eventuale conoscenza successiva di
ulteriori informazioni o dal termine della prestazione professionale.
- istituire idonee misure di controllo interno in materia di tenuta del’archivio unico informatico;
- predisporre gli opportuni profili di sicurezza per l’accesso ai dati registrati nell’archivio unico informatico
al fine d assicurarne la riservatezza.
39
Archivio Unico Informatico
Obblighi di registrazione e conservazione (2 di 2)
Le Società devono conservare i documenti e registrare le informazioni che acquisiscono per
assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela affinché questi possano essere utilizzati o per
qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio/finanziamento del terrorismo o per corrispondenti
analisi effettuate dalla UIF o da qualsiasi altra Autorità competente.
In particolare:
a) per quanto riguarda gli obblighi di adeguata verifica del cliente, le Società devono conservare la copia
o i riferimenti dei documenti richiesti, per un periodo di dieci anni dalla fine del rapporto continuativo o
della prestazione professionale;
b) per quanto riguarda le operazioni, i rapporti continuativi e le prestazioni professionali, le Società
devono conservare le scritture e le registrazioni, consistenti nei documenti originali (o nelle copie aventi
analoga efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari), per un periodo di dieci anni dall'esecuzione
dell'operazione o dalla cessazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale.
40
Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate
(S.AR.A)
41
Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate
OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DATI AGGREGATI
I soggetti destinatari degli obblighi trasmettono alla UIF, con cadenza mensile, i dati aggregati
concernenti la propria operatività, al fine di consentire l'effettuazione di analisi mirate a far
emergere eventuali fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo nell'ambito di
determinate zone territoriali.
I dati oggetto della trasmissione

Dati relativi alle operazioni registrate nell’AUI effettuate nel mese di riferimento,

Dati inerenti le operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro effettuate da società
quotate proprie clienti non ricomprese tra gli intermediari destinatari della normativa
antiriciclaggio,

Dati relativi alle transazioni in contanti che non hanno superato la soglia di importo prevista per
la registrazione, ma che inizialmente sono state prese in considerazione come possibili
operazioni frazionate.
Ove nel corso del mese non siano state effettuate operazioni rilevanti ai fini della produzione dei
dati aggregati sussiste comunque l’obbligo di inviare una segnalazione negativa.
42
Segnalazione delle operazioni
sospette
43
Segnalazione delle Operazioni Sospette
Definizione di Operazione sospetta
“E’ sospetta l’operazione che per caratteristiche, entità, natura o
qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni
esercitate, tenuto conto della capacità economica e dell’attività svolta
dal soggetto cui è riferita, induca a ritenere, in base agli elementi
disponibili, anche desumibili dall’Archivio Unico Informatico, e alle
valutazioni svolte, che il denaro, i beni, o le utilità oggetto
dell’operazione possono provenire dai delitti previsti dagli articoli 648
bis (riciclaggio), 648 ter (impiego di denaro, beni o utilità di
provenienza illecita) c.p”.
Gli enti sono tenuti a trasmettere un’apposita segnalazione qualora sappiano, sospettino o abbiano
motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di
riciclaggio.
44
Segnalazione delle Operazioni Sospette
Presupposti

caratteristiche, entità, natura dell’operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle
funzioni esercitate

capacità economica ed attività svolta dal soggetto cui è riferita l’operazione

in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell’ambito dell’attività svolta.
Compete al titolare dell’attività, al legale rappresentante dell’impresa ovvero ad un suo delegato:
- valutare le segnalazioni di operazioni sospette pervenute;
- trasmettere alla UIF le segnalazioni ritenute fondate.
45
Segnalazione delle Operazioni Sospette
Valutazione di un’operazione sospetta
Per ritenere sospetta un’operazione, bisogna valutare e comparare un insieme variabile di caratteristiche:
OGGETTIVE ad essa riferite:
SOGGETTIVE riferite al cliente che la compie:
Il tipo, l'oggetto, la frequenza e le
dimensioni sono le caratteristiche oggettive di
un'operazione
Per caratteristiche soggettive si intendono
l'attività svolta dal cliente e il suo profilo
economico/finanziario
La legge non vuole che l’Intermediario/ il Professionista svolga funzioni improprie,
investigative o repressive ma che si sensibilizzi NELL’ESAME DEL CLIENTE E
DELL’OPERAZIONE che gli viene richiesta.
Le segnalazioni effettuate non costituiscono violazioni di obblighi di segretezza e
non comportano responsabilità di alcun tipo, salvi i casi di dolo.
46
Segnalazione delle Operazioni Sospette
Provvedimento Banca d’Italia emanato il 24 agosto 2010
Il Provvedimento di Banca d’Italia del 24 agosto 2010 in materia di indicatori di
anomalia, si rivolge agli operatori dei settori bancario, finanziario e assicurativo
tenuti alla segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio.
Nell’ambito di questi obblighi, il Provvedimento menziona l’importanza di:
• Assicurare una conoscenza approfondita della clientela;
• Monitorare costantemente le operazioni (con relative evidenze di registrazione);
• Eseguire costanti controlli interni sul rischio di riciclaggio;
• Eseguire una adeguata e costante formazione del personale;
• Eseguire controlli sull’operato (talvolta infedele) dei dipendenti e collaboratori.
Al fine di agevolare gli intermediari nella individuazione delle operazioni sospette e di limitarne la
soggettività, l’UIF ha elaborato gli schemi e modelli di anomalia e le indicazioni operative, pubblicati
sul sito internet di Banca d’Italia.
Provvedimento Banca d’Italia emanato il 4 maggio 2011
In data 4 maggio 2011 è stato emanato il provvedimento che disciplina il nuovo sistema di raccolta e
gestione delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. La nuova
procedura di segnalazione è entrata in vigore il 16 maggio 2011. A partire da detta data, pertanto, le
segnalazioni vengono trasmesse per via telematica mediante l'utilizzo del data entry reso disponibile sul
portale dell’UIF.
47
Segnalazione delle Operazioni Sospette
Struttura
Operativa
Procedura interna di
rilevazione e segnalazione
DIREZIONE
Segnalazione Op.
Sospette
Istruttoria
finanziaria
UIF
GdF
DIA
Casi relativi a
crimine organizzato
Gianos/Data mining ad hoc
AUI
48
Limitazioni all’uso del contante e dei
titoli al portatore
49
Limitazione all’uso del contante e
dei titoli al portatore
L’art. 49 del D.Lgs. 231/07, e successive modifiche e
integrazioni sino a giungere all’art. 12 del D.L. 201/2011, vieta
“il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito
bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in
valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi,
quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente
superiore a 1.000 euro”.
E’ vietato inoltre suddividere “artificiosamente” un unico importo di 1.000 euro, o
superiore, in più pagamenti in contanti di importo singolarmente inferiore al limite
previsto, ma relativi alla medesima transazione economica.
Il trasferimento può tuttavia essere seguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e
Poste Italiane S.p.A..
50
Controlli interni
51
Controlli Interni
Provvedimento di Banca d’Italia in materia di Organizzazione, Procedure
e Controlli Interni
responsabilizzazione del personale dipendente e dei collaboratori esterni;
 chiara definizione, ai diversi livelli, di ruoli, compiti e responsabilità nonché la predisposizione di
procedure intese a garantire l’osservanza degli obblighi di adeguata verifica;
verifica della clientela e di segnalazione delle operazioni sospette e, inoltre, la conservazione della
documentazione e delle evidenze dei rapporti e delle operazioni;
 istituzione di un’apposita funzione incaricata di sovrintendere all’impegno di prevenzione e gestione
dei rischi in discorso;
 architettura delle funzioni di controllo che sia coordinata nelle sue componenti, anche attraverso idonei
flussi informativi, e che sia al contempo coerente con l’articolazione della struttura, la complessità, la
dimensione dell’operatore, la tipologia dei servizi e prodotti offerti nonché con l’entità del rischio
associabile alle caratteristiche della clientela;
 attività di controllo che abbia come oggetto il rispetto da parte del personale e dei collaboratori delle
procedure interne e di tutti gli obblighi normativi, con particolare riguardo alla “collaborazione attiva” e
alla continuativa analisi dell’operatività della clientela.
I sistemi di controllo interno devono avere un ruolo più attivo: gli organi a ciò preposti
devono essere in grado di intercettare prontamente carenze procedurali e dei
comportamenti, suscettibili di produrre violazioni dei vincoli regolamentari.
52
Controlli Interni
Provvedimento di Banca d’Italia in materia di Organizzazione, Procedure
e Controlli Interni
L’articolazione dei compiti e delle responsabilità degli
organi aziendali deve essere chiaramente definita
Organo con
funzione di
supervisione
strategica
Organo con
funzione di
gestione
Organo con
funzione di
controllo
Organismo
di controllo
di cui al d.
lgs. n.
231/2001
53
Controlli Interni
Provvedimento di Banca d’Italia in materia di Organizzazione, Procedure
e Controlli Interni
Nominare un responsabile della funzione che sia in possesso di adeguati requisiti di
indipendenza, autorevolezza e professionalità
Comunicare tempestivamente alla UIF la nomina
e la sostituzione del responsabile della funzione
Lo svolgimento della funzione può essere affidato a soggetti esterni dotati di idonei
requisiti in termini di professionalità, autorevolezza e indipendenza
L’operatore deve comunque nominare un preposto interno alla funzione antiriciclaggio, con il compito,
tra l’altro, di monitorare le modalità di svolgimento del servizio da parte dell’outsourcer
54
Controlli Interni
Provvedimento di Banca d’Italia in materia di Organizzazione, Procedure
e Controlli Interni
La funzione di revisione Interna
Internal Audit: esempi di impatti operativi
Verifica delle
Procedure di
Customer Due
Diligence
Corretta tenuta
dell’Archivio
Unico
Informatico
Rilevazioni di
esigenze in
materia di
formazione
(Direzione e
Unità periferiche)
Test di
dettaglio specifici
sull’alimentazione
dell’archivio
Definire
un piano di
controllo
periodico
presso le reti
e la direzione
55
Controlli Interni
Provvedimento di Banca d’Italia in materia di Organizzazione, Procedure
e Controlli Interni
La formazione del personale
Rilevazione
Predisposizione
delle
Annualmente deve essere
sottoposta all’organo con
funzione di gestione una
relazione in ordine all'attività
di addestramento e
formazione in materia di
normativa antiriciclaggio
dei corsi
esigenze di
di formazione
formazione
Erogazione
corsi
di formazione
56
Controlli Interni
I destinatari degli obblighi antiriciclaggio adottano un sistema di controlli interni, per la rilevazione e
gestione dei rischi, ivi compreso il rischio di incorrere in comportamenti non conformi agli obblighi previsti
dalle disposizioni normative comunitarie e nazionale in materia antiriciclaggio e contrasto al
finanziamento del terrorismo, articolato su tre livelli.
57
Controlli Interni
1°livello
Funzioni Operative
Controlli di linea (c.d. «controlli di primo livello»): controlli diretti ad assicurare
il corretto svolgimento delle attività operative. Essi sono effettuati dalle stesse strutture operative (es.
controllo di tipo gerarchico, controlli informatici, sistematici e a campione), anche attraverso diverse
unità che riportano ai responsabili delle strutture operative, ovvero eseguite nell’ambito del back office.
Le strutture operative sono le prime responsabili del processo di gestione dei rischi: nel
corso dell’operatività giornaliera, infatti, tali strutture devono identificare, misurare o valutare,
monitorare, attenuare e riportare i rischi derivanti dall’ordinaria attività aziendale in conformità con il
processo di gestione dei rischi; esse devono assicurare il rispetto del livello di tolleranza al rischio
stabilito e delle procedure in cui si articola il processo di gestione dei rischi.
58
Controlli Interni
2°livello
Compliance
Risk management
Antiriciclaggio
Controlli sui rischi e sulla conformità: (c.d. «controlli di secondo livello»), che hanno l’obiettivo di
assicurare tra l’altro:
a) la corretta attuazione del processo di gestione dei rischi;
b) il rispetto dei limiti operativi assegnati alle varie funzioni;
c) la conformità alle norme dell’operatività aziendale.
Le funzioni preposte a tali controlli sono distinte da quelle produttive; esse concorrono alla definizione
delle politiche di governo dei rischi e del processo di gestione dei rischi.
59
Controlli Interni
3°livello
Internal Audit
Revisione interna (c.d. «controlli di terzo livello»): volta a individuare andamenti anomali, violazione
delle procedure e della regolamentazione nonché a valutare periodicamente la completezza, la
funzionalità e l’adeguatezza, in termini di efficienza ed efficacia, del sistema dei controlli interni, inclusi
quelli sul sistema informativo, con cadenza prefissata in relazione alla natura e all’intensità dei rischi.
60
Controlli Interni
Esempi pratici di controllo di primo, secondo e terzo livello:
Controlli di I livello
SIAV - UA – OU
Controlli di II livello
RA
Controlli di III livello
RI
•Il Soggetto Incaricato
dell'Adeguata Verifica verifica i
dati contenuti nella scheda
informativa, la validità dei
documenti acquisiti e l'eventuale
appartenenza alle liste Pep's;
•L'Ufficio Amministrazione
verifica la correttezza della
documentazione ricevuta dal SIAV,
la corretta tenuta dell'AUI e il suo
tempestivo aggiornamento;
•L'Outsourcer effettua controlli
formali e di congruenza delle
informazioni contenute nell'AUI
con il diagnostico S.A.R.A.
•Il Responsabile Antiriciclaggio
verifica il corretto svolgimento dei
controlli di primo livello, che il
cliente non sia presente nelle liste
antiterrorismo, la correttezza e
completezza della documentazione
relativa alle segnalazioni delle
operazioni sospette archiviata e
assicura l’adozione di misure a
garanzia della tutela della
riservatezza della documentazione
cartacea;
•La Funzione Compliance
verifica a campione, sul processo
di Adeguata Verifica, la correttezza
e completezza delle informazioni
acquisite in fase di identificazione
(verifica formale) ed eventuali
incongruenze (verifica logica).
•La Funzione di Revisione
Interna verifica la correttezza,
l'accuratezza e l'effettivo
svolgimento del processo di
adeguata verifica, effettua
controlli formali e logici sulla
corretta e completa valorizzazione
dei campi dell'AUI ed effettua test
di allineamento al fine di verificare
l'effettiva registrazione di
operazione e rapporti in AUI ed
infine verifica la correttezza,
l'accuratezza e l’efficacia del
processo di segnalazione delle
operazioni sospette e
antiriciclaggio aggregate.
61
Controlli Interni
Art. 52 del D.Lgs. 231/07
1. Fermo restando quanto disposto dal codice civile e da leggi speciali, il collegio sindacale, il consiglio
di sorveglianza, il comitato di controllo di gestione, l'organismo di vigilanza di cui all'articolo 6,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e tutti i soggetti incaricati del
controllo di gestione comunque denominati presso i soggetti destinatari del presente decreto
vigilano sull'osservanza delle norme in esso contenute.
2. Gli organi e i soggetti di cui al comma 1:
a) comunicano, senza ritardo, alle autorità di vigilanza di settore tutti gli atti o i fatti di cui
vengono a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle
disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 7, comma 2;
b) comunicano, senza ritardo, al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo
delegato, le infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 41 di cui hanno notizia;
c) comunicano, entro trenta giorni, al Ministero dell'economia e delle finanze le infrazioni alle
disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7, 12,13 e 14 e all'articolo 50 di cui hanno notizia;
d) comunicano, entro trenta giorni, alla UIF le infrazioni alle disposizioni contenute nell'articolo 36
di cui hanno notizia.
62
Quadro sanzionatorio
63
Sanzioni Penali
Infrazione
Sanzione
Violazione delle disposizioni concertanti l'obbligo di
identificazione
1) Multa da 2.600 a 13.000 euro, salvo che il fatto costituisca più
grave reato
Omessa indicazione delle generalità del soggetto per conto del quale
eventualmente esegue l'operazione o falsa indicazione
2) Reclusione da sei mesi a un anno e multa da 500 a 5.000 euro,
salvo che il fatto costituisca più grave reato
Mancata o falsa fornitura di informazioni sullo scopo e sulla natura
prevista dal rapporto continuativo o dalla prestazione professionale
3) Arresto da sei mesi a tre anni e con ammenda da 5.000 a 50.000
euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato
Omessa o tradiva o incompleta registrazione delle informazioni
per l'adeguata verifica della clientela
4) Multa da 2.600 a 13.000 euro
Omessa effettuazione della comunicazione al ministero o all'UIF delle
violazioni del decreto antiriciclaggio da parte dei soggetti incaricati del
controllo di gestione degli enti creditizi e finanziari
5) Reclusione fino a un anno e multa da 100 a 1.000 euro
Qualora gli obblighi di identificazione e registrazione siano assolti
avvalendosi di mezzi fraudolenti, idonei ad ostacolare l'individuazione
del soggetto che ha effettuato l'operazione
6) La sanzione di cui ai numeri 1, 2 e 4 è raddoppiata
Violazione dei divieti di comunicazione della segnalazione di
operazione sospetta
7) Arresto da sei mesi a un anno o ammenda da 5.000 a 50.000
euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato
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Sanzioni Amministrative
Infrazione
Sanzione
Mancato rispetto del provvedimento di sospensione
1) Sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 200.000 euro
Omessa istituzione dell’archivio unico informatico
2) Sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 500.000 euro
Omessa istituzione del registro della clientela
3) Sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro
Omessa segnalazione di operazioni sospette
4) Sanzione amministrativa pecuniaria dall’1 per cento al 40 per cento
dell’importo dell’operazione non segnalata
Violazioni degli obblighi informativi nei confronti della UIF
5) Sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro
Omessa formazione del personale
6) Sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 200.000 euro
Omessa verifica della completezza dei dati informativi relativi
all’ordinante (trasferimenti a distanza)
7) Sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 200.000 euro
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Conclusione
Governatore della Banca d’Italia:
“siamo tutti consapevoli che non esistano strumenti in grado
di debellare definitivamente il fenomeno del riciclaggio; si
cerca solo di trovare misure più o meno idonee ad ostacolare
le organizzazioni criminali, riducendone i profitti e
accrescendone i rischi e i costi operativi”
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Grazie per l’attenzione
Ludovica Castellani
PriceWaterhouseCoopers Advisory S.p.A.
Financial Services \ Regulatory AML
[email protected]
Noemi Mistri
PriceWaterhouseCoopers Advisory S.p.A.
Financial Services \ Regulatory AML
[email protected]
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Antiriciclaggio