Avv. Stefano Comellini PROFESSIONISTI ART. 12 Collaboratori (obbligati) contro il riciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo) PROFESSIONISTA = SENTINELLA Prevenzione ed impedimento delle operazioni sospette Conflitto di doveri = Mandato fiduciario nell’interesse del cliente ampliamento di obblighi già esistenti nelle deontologie professionali Rispetto norme di prevenzione dovere di segnalare le operazioni sospette contro l’interesse del cliente divieto di comunicare le informative rese alle autorità pubbliche SANZIONI PENALI (art. 55) SANZIONI AMMINISTRATIVE (artt. 56-58) bene giuridico protetto in ambito penale efficacia del sistema preventivo - identificazione del cliente - obbligo di registrazione - controlli effettivi sulla natura delle operazioni - segretezza sulle operazioni sospette segnalate ART. 55, COMMI 1-9: - 8 fattispecie penali ed 1 circostanza aggravante - nuove e più dettagliate fattispecie - frequente rinvio ad altre disposizioni - clausola di riserva (“salvo che il fatto costituisca più grave reato”) Art. 55 comma 1 Violazione delle disposizioni concernenti l’obbligo di identificazione (Multa da € 2.600 a € 13.000) obblighi di adeguata verifica della clientela (Art. 18) attività di identificazione (lett. a e b) Reato doloso “proprio” dei destinatari (anche i Professionisti ex art. 12) Art. 55 comma 2 Omessa o falsa indicazione delle generalità del soggetto per conto del quale eventualmente si esegue l’operazione. (Reclusione da 6 mesi a 1 anno e multa da € 500 a € 5.000) Soggetto attivo: esecutore dell’operazione chi si interpone nell’esecuzione dell’operazione dissimulando il titolare effettivo (art. 1, co. 2 lett u). ↓ Omissiva → non si indicano le generalità del soggetto per conto del quale si esegue l’operazione Condotta dolosa vero Commissiva → si forniscono false generalità del titolare dell’operazione Art. 55 comma 2 (continua) - nome e cognome anche acquisito - luogo e data di nascita persona fisica - l’indirizzo - il codice fiscale - gli estremi del documento di identificazione Generalità enti collettivi - la denominazione-ragione sociale - la sede legale - il codice fiscale e la partita IVA Art. 55 comma 3 Omessa o falsa indicazione di informazioni sullo scopo e sulla natura prevista dal rapporto continuativo o dalla prestazione professionale (Arresto da 6 mesi a 3 anni e ammenda da € 5.000 a € 50.000) Esecutore → cliente→ titolare effettivo dell’operazione → non fornire informazioni - lo scopo del rapporto continuativo Condotta aventi ad oggetto o della prestazione professionale eseguita → fornire false informazioni - la natura Destinatario = - UIF - Autorità investigativa e giudiziaria - Ordine Professionale Art. 55 comma 4 Omessa o tardiva o incompleta registrazione delle informazioni per l’adeguata verifica della clientela (Multa da € 2.600 a € 13.000) Rinvio all’art. 36 → obbligo di registrazione (e conservazione documenti acquisiti) ↓ Finalità della registrazione: investigazioni in tema di: - operazioni di riciclaggio (co. 1) - finanziamento del terrorismo (co. 1) - corrispondenti analisi dell’UIF o di altre Autorità competenti (co. 1), - accertamenti fiscali (co. 6) Condotte penalizzate: - omissione della registrazione - inesatta registrazione violazione anche di una sola prescrizione - tardiva registrazione Art. 55 comma 5 Omessa effettuazione delle comunicazioni di cui all’art. 52, co. 2, da parte dei soggetti obbligati (Reclusione fino ad 1 anno e multa da € 100 a € 1.000) Soggetti obbligati: - collegio sindacale - collegio di controllo di gestione - organismo di vigilanza ex art. 6, co. 1, lett. b, D.Lgs. 231/2001 - in generale, tutti i soggetti incaricati del controllo di gestione, comunque denominati, presso i destinatari del decreto Art. 55 comma 5 (continua) Oneri di comunicazione riguardanti: - violazione di disposizioni impartite dalle Autorità di vigilanza (art. 7 co. 2) - organizzazione, registrazione, procedure e controlli interni (art. 7 c. 2) - infrazioni all’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette (art. 41) - violazione delle disposizioni sull’uso del contante e dei titoli al portatore (artt. 49, co. 1 – 5 – 6 – 7 – 12 – 13 – 14, art. 50 co. 1 e 2) - violazioni degli obblighi di registrazione (art. 36) Obbligo di comunicazione → senza ritardo → entro 30 giorni Comunicazione rivolta → verso l’interno dell’ente → all’esterno illecito penale illecito amministrativo (art. 57 c. 5) Art. 55 comma 6 La circostanza aggravante dell’utilizzo dei mezzi fraudolenti (Sanzione di cui ai numeri 1, 2 e 4 è raddoppiata) - violazione dell’obbligo di identificazione della clientela (comma 1), - omessa o falsa indicazione delle generalità del titolare effettivo dell’operazione (comma 2), - violazione degli obblighi di registrazione (comma 4). Mezzo fraudolento → artificio, inganno o menzogna, documentale o meno, concretamente idoneo a trarre in inganno il soggetto destinatario dell’obbligo o tale da alterare la percezione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo Art. 55 comma 7 Omessa, tardiva, incompleta comunicazione prevista dall’art. 36, co. 4 (Sanzione di cui al comma 4) Soggetti destinatari, in posizione intermedia: - agenti di cambio - mediatori creditizi - agenti di attività finanziaria Condotte penalizzate → omessa comunicazione delle informazioni registrate ex art. 36 → comunicazione tardiva o incompleta Art. 55 comma 8 Violazione dei divieti di comunicazione della segnalazione di operazioni sospette (Arresto da 6 mesi ad 1 anno o ammenda da € 5.000 a € 50.000) Contravvenzione → punibile sia per dolo che per mera colpa Soggetti destinatari: - soggetti individuati ex art. 10, co.2 - soggetti individuati ex art. 11 - soggetti individuati ex art. 12 - soggetti individuati ex art. 14 - chi sia comunque a conoscenza dell’avvenuta segnalazione di operazione sospetta Comunicazione protetta = - segnalazione di operazione sospetta - comunicazione di ritorno Art. 55 comma 9 Indebita utilizzazione, falsificazione o alterazione di carte di credito o di pagamento (Reclusione da 1 a 5 anni e multa da € 310 a € 1.550)