Avv. Stefano Comellini
PROFESSIONISTI  ART. 12
Collaboratori (obbligati) contro il riciclaggio
e contro il finanziamento del terrorismo)
PROFESSIONISTA = SENTINELLA
Prevenzione ed impedimento
delle operazioni sospette
Conflitto di doveri =
Mandato fiduciario nell’interesse del cliente
 ampliamento di obblighi già esistenti nelle deontologie
professionali
Rispetto norme di prevenzione
 dovere di segnalare le operazioni sospette contro
l’interesse del cliente
 divieto di comunicare le informative rese alle autorità
pubbliche
 SANZIONI PENALI (art. 55)

SANZIONI AMMINISTRATIVE (artt. 56-58)
bene giuridico protetto in ambito penale
 efficacia del sistema preventivo
- identificazione del cliente
- obbligo di registrazione
- controlli effettivi sulla natura delle operazioni
- segretezza sulle operazioni sospette segnalate
ART. 55, COMMI 1-9:
- 8 fattispecie penali ed 1 circostanza aggravante
- nuove e più dettagliate fattispecie
- frequente rinvio ad altre disposizioni
- clausola di riserva (“salvo che il fatto costituisca più grave
reato”)
Art. 55 comma 1
Violazione delle disposizioni concernenti l’obbligo di identificazione
(Multa da € 2.600 a € 13.000)
obblighi di adeguata verifica della clientela (Art. 18)

attività di identificazione (lett. a e b)
Reato doloso “proprio” dei destinatari (anche i Professionisti ex art. 12)
Art. 55 comma 2
Omessa o falsa indicazione delle generalità del soggetto per conto
del quale eventualmente si esegue l’operazione.
(Reclusione da 6 mesi a 1 anno e multa da € 500 a € 5.000)
Soggetto attivo: esecutore dell’operazione

chi si interpone nell’esecuzione dell’operazione dissimulando il titolare
effettivo (art. 1, co. 2 lett u).
↓
Omissiva → non si indicano le generalità del
soggetto per conto del quale si esegue l’operazione
Condotta dolosa
vero
Commissiva → si forniscono false generalità del
titolare dell’operazione
Art. 55 comma 2 (continua)
- nome e cognome anche acquisito
- luogo e data di nascita
persona fisica - l’indirizzo
- il codice fiscale
- gli estremi del documento di identificazione
Generalità
enti collettivi
- la denominazione-ragione sociale
- la sede legale
- il codice fiscale e la partita IVA
Art. 55 comma 3
Omessa o falsa indicazione di informazioni sullo scopo e sulla
natura prevista dal rapporto continuativo o dalla prestazione
professionale
(Arresto da 6 mesi a 3 anni e ammenda da € 5.000 a € 50.000)
Esecutore → cliente→ titolare effettivo dell’operazione
→ non fornire informazioni
- lo scopo
del rapporto continuativo
Condotta
aventi ad oggetto
o della prestazione
professionale eseguita
→ fornire false informazioni
- la natura
Destinatario =
- UIF
- Autorità investigativa e giudiziaria
- Ordine Professionale
Art. 55 comma 4
Omessa o tardiva o incompleta registrazione delle informazioni per l’adeguata
verifica della clientela
(Multa da € 2.600 a € 13.000)
Rinvio all’art. 36 → obbligo di registrazione (e conservazione documenti acquisiti)
↓
Finalità della registrazione:
investigazioni in tema di:
- operazioni di riciclaggio (co. 1)
- finanziamento del terrorismo (co. 1)
- corrispondenti analisi dell’UIF o di altre Autorità competenti (co. 1),
- accertamenti fiscali (co. 6)
Condotte penalizzate:
- omissione della registrazione
- inesatta registrazione  violazione anche di una sola prescrizione
- tardiva registrazione
Art. 55 comma 5
Omessa effettuazione delle comunicazioni di cui all’art. 52, co. 2, da
parte dei soggetti obbligati
(Reclusione fino ad 1 anno e multa da € 100 a € 1.000)
Soggetti obbligati:
- collegio sindacale
- collegio di controllo di gestione
- organismo di vigilanza ex art. 6, co. 1, lett. b, D.Lgs.
231/2001
- in generale, tutti i soggetti incaricati del controllo di
gestione, comunque denominati, presso i destinatari
del decreto
Art. 55 comma 5 (continua)
Oneri di comunicazione riguardanti:
- violazione di disposizioni impartite dalle Autorità di vigilanza (art. 7 co. 2)
- organizzazione, registrazione, procedure e controlli interni (art. 7 c. 2)
- infrazioni all’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette (art. 41)
- violazione delle disposizioni sull’uso del contante e dei titoli al portatore (artt. 49, co. 1 – 5
– 6 – 7 – 12 – 13 – 14, art. 50 co. 1 e 2)
- violazioni degli obblighi di registrazione (art. 36)
Obbligo di comunicazione → senza ritardo
→ entro 30 giorni
Comunicazione rivolta → verso l’interno dell’ente
→ all’esterno
 illecito penale
 illecito amministrativo (art. 57 c. 5)
Art. 55 comma 6
La circostanza aggravante dell’utilizzo dei mezzi fraudolenti
(Sanzione di cui ai numeri 1, 2 e 4 è raddoppiata)
- violazione dell’obbligo di identificazione della clientela (comma 1),
- omessa o falsa indicazione delle generalità del titolare effettivo
dell’operazione (comma 2),
- violazione degli obblighi di registrazione (comma 4).
Mezzo fraudolento
→ artificio, inganno o menzogna, documentale o meno, concretamente
idoneo a trarre in inganno il soggetto destinatario dell’obbligo o tale da
alterare la percezione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del
terrorismo
Art. 55 comma 7
Omessa, tardiva, incompleta comunicazione prevista dall’art. 36,
co. 4
(Sanzione di cui al comma 4)
Soggetti destinatari, in posizione intermedia:
- agenti di cambio
- mediatori creditizi
- agenti di attività finanziaria
Condotte penalizzate → omessa comunicazione delle informazioni
registrate ex art. 36
→ comunicazione tardiva o incompleta
Art. 55 comma 8
Violazione dei divieti di comunicazione della segnalazione di
operazioni sospette
(Arresto da 6 mesi ad 1 anno o ammenda da € 5.000 a € 50.000)
Contravvenzione → punibile sia per dolo che per mera colpa
Soggetti destinatari:
- soggetti individuati ex art. 10, co.2
- soggetti individuati ex art. 11
- soggetti individuati ex art. 12
- soggetti individuati ex art. 14
- chi sia comunque a conoscenza dell’avvenuta segnalazione di operazione sospetta
Comunicazione protetta = - segnalazione di operazione sospetta
- comunicazione di ritorno
Art. 55 comma 9
Indebita utilizzazione, falsificazione o alterazione di carte di credito
o di pagamento
(Reclusione da 1 a 5 anni e multa da € 310 a € 1.550)
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D.LGS. 21/11/2007 N. 231 – LE SANZIONI PENALI