Antiriciclaggio:
“Segnalazioni, sanzioni
e limiti all’utilizzo del
contante”
Prof. Dott. Armando Urbano
Docente Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari
Mail: [email protected]
Art. 41, D.Lgs. 231/2007
L‟art. 41, D.Lgs. 231/2007, in
materia di antiriciclaggio, pone
l‟obbligo nei confronti dei
soggetti destinatari di tale
disciplina di SEGNALARE
ALL’UIF* qualsiasi operazione
che possa ritenersi collegata ad
operazioni di riciclaggio e
finanziamento al terrorismo.
* Unità di Informazione Finanziaria
Le segnalazioni non
comportano violazione in
ordine agli obblighi del
segreto professionale e vanno
inoltrate anche se
l‟operazione sospetta non
abbia avuto luogo per
sospetti o rifiuto.
Prima di inoltrare le segnalazioni è
necessario:
1. Valutare le informazioni acquisite
2. Individuare
eventuali
incongruenze
rispetto alla capacità economica del
cliente
3. Valutare
le operazioni in contanti
effettuate, per importo e frequenza, a
prescindere dal loro ammontare
4. Verificare l‟effettuazione di versamenti e
prelievi per importi pari ad Euro 15.000
a mezzo intermediari finanziari
La comunicazione deve contenere:
1. I
dati,
le
informazioni,
la
descrizione e i motivi del sospetto
per ogni operazione posta in
essere;
2. Le generalità del soggetto che ha
commesso
l‟infrazione
e
le
circostanze in cui il professionista
ha preso atto della irregolarità
Le
segnalazioni
possono
trasmesse
per
via
mediante
l'utilizzo
del
essere
telematica
data
entry
disponibile sul portale INFOSTAT-UIF
ovvero
mediante
trasmissione,
tramite lo stesso portale, di un «file»
predisposto
autonomamente
dal
segnalante, secondo il formato XBRL.
https://infostat-uif.bancaditalia.it
Per
accedere
ai
servizi,
i
segnalanti dovranno provvedere
a
registrarsi
preventivamente
nell'ANAGRAFE DEI SEGNALANTI
UIF
mediante
l'invio
di
un
"Modulo di adesione“
http://www.bancaditalia.it/UIF/Com-pubblico/revisionesistema-gestione-operazioni-sospette
A
ciascun
segnalante
assegnato un "codice"
sarà
che
lo
identificherà in maniera univoca
negli archivi della UIF e che
dovrà essere usato in tutti gli
scambi informativi con l'Unità.
Dal 12 maggio 2012 i dottori
commercialisti
ed
esperti
contabili possono effettuare la
segnalazione per mezzo del
proprio ordine professionale,
che, a sua volta, provvederà
tempestivamente a trasmettere
tale segnalazione all‟UIF in
forma anonima.
Si rammenta che l`articolo 41
del Decreto prevede
espressamente che
la segnalazione venga
effettuata senza ritardo, ove
possibile prima di eseguire
l`operazione, appena il
segnalante viene a conoscenza
degli elementi di sospetto.
Art. 2, c.1 D.Lgs. 231/2007
Il professionista ha l‟obbligo di
segnalazione anche per le
operazione sospette relative al
mancato versamento, da parte
del cliente, di ritenute alla
fonte e IVA in misura superiore
ad Euro 50.000,00 per ogni
anno di imposta.
Tale
segnalazione
si
rende
necessaria in quanto la norma
assimila a “delitto” tale fenomeno
di natura riscossiva.
Per delitto il legislatore ha inteso
qualsiasi azione che implichi una
condotta integrativa di reato,
generalizzando così il significato
di “attività criminosa”.
(incarichi su Enti di interesse pubblico
e società quotate)
La Banca d‟Italia con Delibera
30.01.2013 n. 61 ha approvato
gli indicatori di anomalia (oltre
quelli pre-esistenti) per le
società di revisione e Revisori
legali che svolgono il loro
incarico nei confronti di Enti di
interesse pubblico e società
quotate in borsa.
1.
INDICATORI DI ANOMALIA
Profilo soggettivo
Informazioni difformi da quelle
riscontrate in fase di revisione
2.
Profilo oggettivo
Attività antieconomiche o
finanziariamente illogiche
3.
Modalità pagamento
Utilizzo ripetuto ed ingiustificato di
denaro contante
4.
Operazioni contabili/finanziarie
Sussistenza di operazioni contabili e
finanziarie occulte e senza un
plausibile riscontro o giustificabilità
Le segnalazioni per operazioni
sospette devono essere effettuate
anche nel caso di informazioni
ottenute nell‟ambito degli incarichi
di Due Diligence.
Anche nei casi di incarichi rifiutati,
non conclusi, revocati o in caso di
dimissioni
opera
l‟obbligo
di
segnalazione.
Art. 49. D.Lgs. 231/2007
Norma decreto
231/2007
Infrazione
Art. 49, comma 1
trasferimento di denaro contante,
libretti di deposito bancari o postali
al portatore, titoli al portatore in
euro o in valuta estera, per un
importo pari superiore a 1.000 euro
Art. 49, comma 5 e 7
mancata indicazione del nome o
della ragione sociale del beneficiario
e/o dell‟apposizione della clausola di
non trasferibilità sugli assegni, i
vaglia postali e cambiari emessi per
importi pari o superiori a 1.000 euro
Art. 49, comma 6
assegni emessi all‟ordine del traente
e non girati direttamente per
l‟incasso a una banca o a Poste
Italiane S.p.A.
Una volta individuate le operazioni
sospette,
il
professionista
dovrà
predisporre la comunicazione ex art. 51
D.Lgs. n. 231/2007, entro 30 giorni da
quando di tali movimenti ha preso
cognizione.
E‟ quindi opportuno premunirsi di idonea
prova della tempistica di consegna
documentale,
al
fine
di
prevenire
eventuali rischi sanzionatori derivanti dal
ritardo nell‟effettuazione della citata
comunicazione.
Tale comunicazione può essere redatta in
carta libera attraverso raccomandata A/R
da
indirizzarsi
alla
competente
Ragioneria Territoriale dello Stato, che
provvederà a trasmetterla alla Guardia di
Finanza
la
quale,
ove
ravvisi
l‟utilizzabilità
di
elementi
ai
fini
dell‟attività di accertamento, ne potrà
dare
tempestiva
comunicazione
all‟Agenzia delle Entrate.
Nota 3 ottobre 2012 prot. n. 77009 del Ministero
dell’Economia e delle Finanze (concordata con la
Guardia di Finanza)
La comunicazione non dovrà essere
inoltrata qualora l‟irregolarità fosse
già ricompresa in altre segnalazioni
per operazioni sospette ai sensi
dell‟art. 41 del D.Lgs. n. 231/2007
(adeguata verifica della clientela),
per le quali il professionista resta
sempre responsabile.
MITTENTE……
Alla
Ragioneria
Territoriale
Stato di………
dello
Luogo e data
Oggetto: comunicazione di irregolarità per transazioni in
contanti_ex art. 49, D.Lgs. 231/2007.
Io sottoscritto ………….., in relazione alla propria attività di
dottore commercialista risulta quale incaricato alla tenuta
delle scritture contabili della…………………., giusto mandato
professionale del…….
Relativamente al proprio incarico, ha ravvisato in occasione
della registrazione di movimentazioni contabili in partita
doppia, che il seguente documento: Fattura n……del…… di
euro ……….. + iva, per un totale di Euro………, emessa
da………. a……………, è stata regolata mediante il pagamento
in contanti in un‟unica soluzione, contravvenendo così alle
disposizioni di cui all‟art. 49, comma 1, del D.Lgs. 231/2007.
Distinti saluti.
Fac-simile comunicazione
Qualora
denaro
si
effettui
contante,
di
un
trasferimento
libretti
o
titoli
di
al
portatore in misura pari o superiore a 1.000
euro i diretti interessati (anche se legati
da rapporto di parentela) saranno colpiti da
una sanzione amministrativa il cui importo è
variabile
dall‟
1
al
40%*
dell‟importo
trasferito, con l‟applicabilità di un minimo
sanzionatorio pari a 3.000 euro.
*dal 5 al 40% se la movimentazione supera i 50.000 euro
E‟ possibile attenuare l‟importo di tali sanzioni
avvalendosi dell‟istituto dell‟oblazione.
(Art. 16, L. 689/1981)
E‟ quindi ammesso il pagamento in misura
ridotta (minor somma fra il doppio del minimo
e il terzo del massimo), oltre alle spese del
procedimento,
entro
60
giorni
dalla
contestazione, ovviando anche al minimo fisso
di 3.000 euro.
L‟omissione della segnalazione darà luogo
all‟irrogazione di una distinta sanzione il
cui importo è variabile dal 3 al 30%; con
un minimo di Euro 3.000,00, con la
precisazione
che
i
professionisti
non
potranno beneficiare del meccanismo
dell’oblazione
al
fine
di
ottenere
la
definizione del procedimento di irrogazione
della sanzione.
L‟art. 60 del D.Lgs. n. 231/2007, infatti,
richiama la possibilità di ricorrere alla
oblazione solo per le irregolarità poste
in essere dagli operatori ex art. 49 e
non per le mancate comunicazioni alle
Ragionerie
Territoriali
previste dall‟art. 51.
dello
Stato
La situazione dei professionisti è
aggravata anche dal fatto che le
eventuali sanzioni loro comminabili
sono da qualificarsi quali sanzioni
dirette e come tali non soggette a
copertura attraverso polizze di
responsabilità civile.
Vi sono due ipotesi di omessa segnalazione da parte
del professionista:
1)Omessa
segnalazione al titolare dello studio
da parte di un dipendente; in questo caso trattasi di
responsabilità di primo livello;
2)Omessa
segnalazione alla UIF da parte del
professionista responsabile; in tal caso trattasi di
responsabilità di secondo livello.
Entrambi i casi sono punibili con la medesima
sanzione amministrativa.
Nessun
esonero
professionista
quindi
che
per
non
il
abbia
provveduto ad informare il proprio
staff
collaborativo
in
merito
all‟adeguata verifica della clientela e
alle
eventuali
inoltrare all‟UIF.
segnalazioni
da
ESEMPIO
Una transazione di 2.000 euro in
contanti
determinerebbe
una
sanzione di 40 euro a carico di chi
la pone in essere e di 3.000 euro
sul professionista che non l‟abbia
comunicata.
SANZIONE PER L’OPERATORE
1% di 2.000 = 20,00
40% di 2.000 = 800,00
con un minimo di Euro 3.000
Con oblazione: si versa l‟importo più piccolo tra:
- il doppio del minimo (20 x 2 = 40,00)
- 1/3 del massimo (800/3 = 266,00)
SANZIONE DA VERSARE Euro 40
SANZIONE PER IL PROFESSIONISTA
3% di 2.000 = 60,00
30% di 2.000 = 600,00
con un minimo di Euro 3.000
NO oblazione
SANZIONE DA VERSARE Euro 3.000
Il procedimento sanzionatorio è
schematizzabile in 5 fasi:
1)
Contestazione della infrazione
2)
Istruttoria
3)
Decretazione
4)
Notifica
5)
Esecuzione
1) CONTESTAZIONE
A seguito della comunicazione ex art. 51,
D.Lgs. n. 231/2007, l‟Ufficio della Ragioneria
Territoriale dello Stato deve valutare la
completezza
e
la
procedibilità
della
segnalazione.
Il termine per notificare all‟autore della
violazione la contestazione è di 90 giorni dal
protocollo di arrivo della segnalazione.
Tale periodo, tuttavia, può essere interrotto e
conseguentemente ampliato ogniqualvolta sia
necessario per l‟Ufficio richiedere dettagli e
precisazioni riguardo i dati dell‟operazione.
2) ISTRUTTORIA
L‟Ufficio, dopo aver valutato e accolto
la segnalazione, procede a raccogliere
tutti i dati e le informazioni per fondare
il suo convincimento in merito alla
sanzionabilità della condotta.
Dopo la contestazione da parte del Mef
o della GdF alla parte, il reo ha la
possibilità di inviare entro 30 giorni
memorie difensive o chiedere audizione
presso la sede competente della RTS.
3) DECRETAZIONE
L‟Ufficio
o
il
nucleo
che
redige
il
processo verbale procede a stabilire la
sanzione da applicare.
Fondamentale
è
la
stesura
della
motivazione che deve risultare congrua
ed esaustiva, fornendo risposte alle
deduzioni difensive della parte.
4) NOTIFICA
Il provvedimento sanzionatorio deve
essere notificato alla parte entro i
termini stabiliti per la prescrizione,
ossia
entro
i
5
anni
dall‟avvenuta
notifica della contestazione agli autori
delle violazioni.
5) ESECUZIONE
Dopo la notifica del decreto e scaduti i
termini di impugnabilità (30 giorni, 60
se
l’interessato
risiede
all’estero),
l‟Ufficio deve inviare un sollecito di
pagamento
prima
di
procedere
all‟iscrizione a ruolo tramite Equitalia.
In caso di ricorso da parte del
soggetto che ha effettuato la
violazione, questo può essere
proposto presso il Tribunale il
quale è l‟autorità giudiziaria
competente
in
materia
di
antiriciclaggio, non è quindi
possibile rivolgersi al giudice di
Pace.
VIOLAZIONE
NORMA
VIOLATA
NORMA
SANZIONATORIA
AUTORITA’
COMPETENTE
A RICEVERE
L’ATTO
Violazione
dell'obbligo di
identificazione
Disposizioni
del Titolo II,
Capo I,
decreto
231/2007
Art. 55, c. 1,
decreto
231/2007
Multa
da € 2.600
a € 13.000
Autorità
giudiziaria con
comunicazione
di notizia di
reato ex art.
347 c.p.p.
Art. 36
decreto
231/2007
Art. 55, c. 4,
decreto
231/2007
Multa
da € 2.600
a € 13.000
Autorità
giudiziaria con
comunicazione
di notizia di
reato ex art.
347
c.p.p.
Omessa,
tardiva o
incompleta
registrazione
VIOLAZIONE
Assolvimento
degli
obblighi di
identificazione e
di
registrazione
avvalendosi di
mezzi
fraudolenti
idonei a
ostacolare
l'individuazione
del
soggetto che ha
effettuato
l'operazione
NORMA
VIOLATA
NORMA
SANZIONATORIA
Art. 55, c. 6,
decreto
231/2007
Disposizioni
del Titolo II,
Capo I e II,
decreto
231/2007
Circostanza
aggravante che
raddoppia le
sanzioni di cui ai
commi 1, 2
e 4 dell'art. 55
decreto
231/2007
AUTORITA’
COMPETENTE
A RICEVERE
L’ATTO
Autorità
giudiziaria con
comunicazione
di notizia di
reato ex art.
347 c.p.p.
VIOLAZIONE
Omesse
comunicazioni
da parte del
collegio
sindacale, del
consiglio di
sorveglianza,
del comitato del
controllo di
gestione,
soggetti
incaricati del
controllo di
gestione
NORMA
VIOLATA
NORMA
SANZIONATORIA
AUTORITA’
COMPETENTE
A RICEVERE
L’ATTO
Art. 55, c. 6,
decreto
231/2007
Disposizioni
del Titolo II,
Capo I e II,
decreto
231/2007
Circostanza
Autorità
aggravante
giudiziaria con
che
comunicazione
raddoppia le
di notizia di
sanzioni di cui
reato ex art.
ai
347 c.p.p.
commi 1, 2
e 4 dell'art. 55
decreto
231/2007
VIOLAZIONE
Violazione del
divieto di
comunicazione
dell‟avvenuta
segnalazione di
operazione
sospetta
fuori dei casi
previsti
dal decreto
231/2007.
NORMA
VIOLATA
Artt. 46,
comma 1, e
48, comma 4
decreto
231/2007
NORMA
SANZIONATORIA
Art. 55,
comma 8,
decreto
231/2007
Arresto
da 6 mesi a 1
anno e
ammenda
da € 5.000
a € 50.000
AUTORITA’
COMPETENTE
A RICEVERE
L’ATTO
Autorità
giudiziaria con
comunicazione
di notizia di
reato ex art.
347 c.p.p.
VIOLAZIONE
Mancato
rispetto del
provvedimento
di
sospensione
dell'operazione
sospetta
NORMA
VIOLATA
Art. 6,
comma 7,
lettera c)
decreto
231/2007
NORMA
SANZIONATORIA
AUTORITA’
COMPETENTE A
RICEVERE
L’ATTO
Art. 57, c. 1
decreto
231/2007
Sanzione
amministrativa
pecuniaria
da € 5.000
a € 200.000
Ministero
dell‟Economia e
delle Finanze –
Dipartimento del
tesoro –
Direzione V
– Prevenzione
dei
Reati Finanziari,
con
verbale di
contestazione
VIOLAZIONE
Mancata astensione
dall'instaurazione o
cessazione di un rapporto
continuativo,
esecuzione di
operazioni o
prestazioni
professionali, di cui siano
direttamente o
indirettamente parte
società fiduciarie, trust,
società anonime
o controllate
attraverso azioni al
portatore aventi sedi in
Paesi inseriti nella
lista individuata dal
Ministro
dell'Economia e
Finanze, in ragione del
rischio di
riciclaggio o
finanziamento del
terrorismo degli stessi
NORMA
VIOLATA
NORMA
SANZIONATORIA
AUTORITA’
COMPETENTE A
RICEVERE
L’ATTO
Art. 57, comma 1- ter
decreto 231/2007
Art. 28,
c. 7 - ter
decreto
231/2007
Sanzione
amministrativa
pecuniaria di
€ 5.000, per
un'operazione di importo
non
superiore a
€ 50.000;
dal 10 al 40%
dell'importo, per una
operazione
superiore ad
€ 50.000;
da € 25.000
a € 250.000, se l'importo
dell'operazione
non è
determinato o
determinabile
Ministero
dell‟Economia e
delle Finanze –
Dipartimento del
tesoro –
Direzione V
– Prevenzione
dei Reati
Finanziari, con
verbale di
contestazione
VIOLAZIONE
Omessa
istituzione
del registro
della clientela
e/o mancata
adozione delle
altre modalità
di
registrazione
NORMA
VIOLATA
Artt. 38 e
39 decreto
231/2007
NORMA
SANZIONATORIA
AUTORITA’
COMPETENTE
A RICEVERE
L’ATTO
Ministero
dell‟Economia e
delle Finanze –
Art. 57, c. 3
Dipartimento
decreto
del
231/2007
tesoro –
Sanzione
Direzione V
amministrativa – Prevenzione
pecuniaria
dei
da € 5.000 a € Reati Finanziari,
50.000
con
verbale di
contestazione
VIOLAZIONE
Omessa
segnalazione
delle
operazioni
sospette
NORMA
VIOLATA
Art. 41
decreto
231/2007
NORMA
SANZIONATORIA
AUTORITA’
COMPETENTE
A RICEVERE
L’ATTO
Ministero
Art. 57, c. 4
dell‟Economia e
decreto
delle Finanze –
231/2007
Dipartimento
Sanzione
del tesoro –
amministrativa
Direzione V
pecuniaria
– Prevenzione
dall„1 al 40%
dei Reati
dell'importo
Finanziari, con
dell'operazione
verbale di
contestazione
non segnalata
VIOLAZIONE
Violazione
degli
obblighi
informativi
nei confronti
dell'U.I.F.
NORMA
VIOLATA
Art. 6, c.6,
lett. c),
decreto
231/2007
NORMA
SANZIONATORIA
AUTORITA’
COMPETENTE
A RICEVERE
L’ATTO
Ministero
dell‟Economia e
delle Finanze –
Art. 57, c. 5
Dipartimento
decreto
del
231/2007
tesoro –
Sanzione
Direzione V
amministrativa – Prevenzione
pecuniaria
dei
da € 5.000
Reati Finanziari,
a € 50.000
con
verbale di
contestazione
VIOLAZIONE
NORMA
VIOLATA
Omessa
comunicazione
al Ministero
dell‟Economia
e delle Finanze
Art. 51, c. 1,
da parte dei
decreto
destinatari
231/2007
degli
obblighi
antiriciclaggio
delle infrazioni
riscontrate
NORMA
SANZIONATORIA
AUTORITA’
COMPETENTE
A RICEVERE
L’ATTO
Art. 58, c.7
decreto
231/2007
Sanzione
amministrativa
pecuniaria
dal 3 al 30%
dell'importo
dell'operazione,
del saldo del
libretto o del
conto
Ministero
dell‟Economia
e
delle Finanze
–
Ragioneria
territoriale
dello
Stato
competente,
con verbale di
contestazione
E‟ vietato il trasferimento di denaro
contante o di libretti di deposito bancari o
postali al portatore o di titoli al portatore in
euro o in valuta estera, effettuato a
qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il
valore
oggetto
del
trasferimento,
è
complessivamente pari o superiore a 1.000
euro.
Il trasferimento è vietato anche quando è
effettuato con più pagamenti inferiori alla
soglia
che
appaiano
artificiosamente
frazionati.
Comma 1 dell'art. 49, D.Lgs. n. 231/2007
Il trasferimento oltresoglia può
essere effettuato qualora ci si
avvalga mediante richiesta scritta
agli intermediari abilitati, quali ad
esempio istituti di credito, Poste
Italiane SpA ecc., i quali provvedono
ad erogare il denaro contante al
beneficiario dopo averlo identificato,
comunicando i dati all‟Anagrafe dei
rapporti.
Esempi
FRAZIONAMENTO DELLE FATTURE
E‟ consentito effettuare il pagamento
frazionato delle fatture oltre-soglia qualora
vi sia un contratto scritto tra le parti che
preveda tale modalità di quietanza.
E‟ opportuno, nel caso in cui non vi sia
possibilità di stipulare il contratto, che
sulla fattura vengano riportate le singole
scadenze di pagamento con il relativo
importo.
FINANZIAMENTO DEI SOCI
E‟ preferibile evitare l‟erogazione in contanti
di tali prestiti.
In quanto gli organi verificatori potrebbero
intravedere un‟ipotesi di violazione della
normativa.
Per vincere le eventuali presunzioni del
Fisco, tali operazioni devono essere
effettuate tramite l‟emissione di strumenti di
pagamento tracciabili, supportati da delibere
assembleari nonché da corrispondenza
intercorsa tra la società e i soci.
DIVIDENDI E UTILI AI SOCI
Non è consentito il pagamento in contanti,
benché frazionato, di un unico dividendo
ultrasoglia corrisposto dalla società ad un
socio,
anche
qualora
tali
pagamenti
venissero effettuati a distanza superiore di
sette giorni.
EROGAZIONE STIPENDI AI DIPENDENTI
Non è consentito ricorrere alla divisione
della retribuzione in più quote (acconti e
saldo), anche se singolarmente non
superiori a 999,99 euro, qualora l‟importo
complessivo della busta paga sia superiore
alla soglia.
Quindi, se viene erogato un acconto in
contanti entro la soglia, il saldo dovrà
essere corrisposto mediante strumenti
tracciabili.
Per continuare ad effettuare il pagamento
in
contanti
è
possibile
prevedere
contrattualmente, che la corresponsione
del salario debba avvenire ogni quindici
giorni mediante liquidazione in contanti,
sempreché ciascuna quota resti sotto la
soglia.
In tal modo, però, occorrerebbe la
redazione di due buste paga nel mese, una
per i primi 15 giorni e l‟altra per la restante
parte.
ACQUISTI DI BENI E SERVIZI
Durante una cena tra amici ad un ristorante
con ripartizione della spesa pro-capite, non
sarebbe consentito il pagamento in contanti
qualora la ricevuta, pari o superiore a Euro
1.000, fosse intestata ad una sola persona.
Un soggetto si reca presso un mobilificio
per acquistare una parete attrezzata; non è
ammissibile, in tal caso, lasciare un acconto
in contanti di 1.000 euro per l‟ordinazione
di tali arredi presso il negozio.
VIAGGI DI NOZZE
Nel caso di viaggio di nozze, con
fatturazione unica in capo agli sposi, è
consentito il pagamento del viaggio in
contanti
oltresoglia
all‟agenzia
viaggio, purchè la cifra sia stata
corrisposta mediante più versamenti
entro-soglia, da parte di parenti e
amici ai quali viene rilasciata apposita
ricevuta di quietanza.
Per gli acquisti di servizi legati al
commercio e al turismo, gli stranieri
extra Ue possono pagare in contanti
oltre la soglia dei 1.000 euro fino ad
un massimo di euro 14.999,99.
Deve trattarsi di operazioni (cessioni di
beni o prestazioni di servizi) poste in
essere dagli esercenti attività di
commercio al minuto o assimilate (art.
22 del D.P.R. n. 633/1972) o da
agenzia di viaggi nei confronti di
cittadini di Paesi extra UE (ed anche
Islanda, Liechtenstein e Norvegia).
I cittadini italiani iscritti all’Aire
(residenti quindi all’estero) non
potranno avvalersi di tale deroga.
I commercianti sono autorizzati alla
deroga
del
all'Agenzia
limite
delle
se
inviano
Entrate
una
comunicazione che deve essere
presentata prima di effettuare le
operazioni individuate al comma
1 dell‟art. 3 del D.L. n. 16/2012.
Tale
comunicazione,
redatta
su
apposito modello, deve riportare in
numero
di
c/c
commerciante
farà
sul
quale
confluire
il
tali
somme.
Qualora l‟esercente intenda utilizzare
più
c/c,
dovrà
comunicazioni.
predisporre
diverse
La comunicazione non è collegata alle
singole operazioni, ma deve essere
effettuata una sola volta e l‟invio del
modello
dovrà
esclusivamente
essere
effettuato
mediante
modalità
telematiche direttamente dal soggetto
interessato o tramite un intermediario
abilitato.
L'operatore deve, all'atto dell'acquisto,
acquisire la fotocopia del passaporto del
cliente
e
farsi
firmare
una
«autocertificazione» dal cliente in cui si
attesta che non possiede la cittadinanza
italiana né di uno dei paesi della Ue o
dello Spazio economico europeo e che
non è residente in Italia.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)
Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………
nato/a a ……………………………………………………. il………………………
residente a ………………………….……………………………… consapevole delle
sanzioni penali richiamate dall‟art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445 in
caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi
DICHIARA
di non essere cittadino italiano né cittadino di uno dei Paesi dell‟Unione
europea (ovvero dello Spazio economico europeo) e di essere residente
al di fuori del territorio dello Stato italiano. In particolare dichiara:
- cittadinanza: __________________
- stato di residenza: __________________
Il dichiarante
………………………………..
La dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del titolare
(venditore di beni/prestatore di servizi), unitamente a copia fotostatica
non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore
(passaporto).
In seguito, entro il primo giorno
feriale
successivo
a
quello
dell'operazione, deve versare il
denaro contante incassato sul c/c
comunicato
e
consegnare
all'operatore finanziario fotocopia del
documento di riconoscimento del
cliente e copia della fattura (o della
ricevuta o dello scontrino fiscale)
emessa.
In tema di trasferimenti di contante
oltrefrontiera, si ricorda che ai sensi
del D.Lgs. 19/11/2008, n. 195 a
partire dal 1° gennaio 2009, ogni
persona fisica che entri od esca dal
territorio nazionale, qualora trasporti
denaro contante e mezzi ad esso
assimilati per importi pari o superiori
a 10.000 euro, dovrà dichiarare tali
somme all‟Agenzia delle Dogane.
I soggetti obbligati devono redigere una
dichiarazione su modello ministeriale che
potrà essere trasmessa telematicamente,
prima
dell‟attraversamento
della
frontiera, o consegnata in forma scritta al
momento
del
passaggio,
con
cui
evidenziare le generalità del dichiarante,
la provenienza dei fondi trasferiti, la
prevista utilizzazione, l‟itinerario seguito,
il mezzo di trasporto utilizzato e gli
estremi del documento di identificazione.
Qualora il trasferimento del
contante avvenga tramite il
servizio postale o equivalente, si
renderà necessario consegnare la
dichiarazione a Poste Italiane SpA
o al fornitore del servizio postale
fruito, all‟atto della spedizione o
comunque entro le 48 ore
successive al ricevimento.
Ai sensi dell‟ art. 1, c. 1. lett. c) D.Lgs. 195/2008
per denaro contante si intende:
1) le banconote e le monete metalliche aventi
corso legale.
2) gli strumenti negoziabili al portatore, compresi
gli strumenti monetari emessi al portatore quali
traveller's cheque; gli strumenti negoziabili,
compresi assegni, effetti all'ordine e mandati di
pagamento, emessi al portatore, girati senza
restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio o
emessi altrimenti in forma tale che il relativo titolo
passi alla consegna; gli strumenti incompleti,
compresi assegni, effetti all'ordine e mandati di
pagamento, firmati ma privi del nome del
beneficiario.
Violazioni
In caso di violazione delle disposizioni di cui
all‟art. 3 del D.Lgs 195/2008, è previsto il
sequestro delle somme eccedenti il limite di Euro
10.000,00.
• da Euro 10.001,00
• a Euro 20.000,00
Sequestro nel
limite del 30%
dell‟eccedenza
trasferita
• Oltre Euro 20.000,00
Sequestro nel
limite del 50%
dell‟eccedenza
trasferita
Regime sanzionatorio
In riferimento alle sanzioni amministrative
pecuniarie il D.L. 16/2012 prevede le seguenti
disposizioni:
• da Euro 10.001,00
• a Euro 20.000,00
Sanzione tra il
10% e il 30%
dell‟eccedenza
• Oltre Euro 20.000,00
Sanzione tra il
30% e il 50%
dell‟eccedenza
Oblazioni
Tra modifiche intervenute al D.Lgs. 195/2008 vi è
quella relativa all‟oblazione (art. 7), che può così
sintetizzarsi:
Pagamento in misura
ridotta con un minimo
di Euro 200,00
NO OBLAZIONE
5% dell‟eccedenza se la
stessa è inferiore a Euro
10.000,00
Eccedenza superiore ad
Euro 40.000,00.
15% dell‟eccedenza se la
stessa è compresa fra
Euro 10.000,00 e
Euro 40.000,00
Oblazione già usufruita
nei 5 anni antecedenti
la ricezione dell‟atto di
contestazione
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