Antiriciclaggio: “Segnalazioni, sanzioni e limiti all’utilizzo del contante” Prof. Dott. Armando Urbano Docente Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari Mail: [email protected] Art. 41, D.Lgs. 231/2007 L‟art. 41, D.Lgs. 231/2007, in materia di antiriciclaggio, pone l‟obbligo nei confronti dei soggetti destinatari di tale disciplina di SEGNALARE ALL’UIF* qualsiasi operazione che possa ritenersi collegata ad operazioni di riciclaggio e finanziamento al terrorismo. * Unità di Informazione Finanziaria Le segnalazioni non comportano violazione in ordine agli obblighi del segreto professionale e vanno inoltrate anche se l‟operazione sospetta non abbia avuto luogo per sospetti o rifiuto. Prima di inoltrare le segnalazioni è necessario: 1. Valutare le informazioni acquisite 2. Individuare eventuali incongruenze rispetto alla capacità economica del cliente 3. Valutare le operazioni in contanti effettuate, per importo e frequenza, a prescindere dal loro ammontare 4. Verificare l‟effettuazione di versamenti e prelievi per importi pari ad Euro 15.000 a mezzo intermediari finanziari La comunicazione deve contenere: 1. I dati, le informazioni, la descrizione e i motivi del sospetto per ogni operazione posta in essere; 2. Le generalità del soggetto che ha commesso l‟infrazione e le circostanze in cui il professionista ha preso atto della irregolarità Le segnalazioni possono trasmesse per via mediante l'utilizzo del essere telematica data entry disponibile sul portale INFOSTAT-UIF ovvero mediante trasmissione, tramite lo stesso portale, di un «file» predisposto autonomamente dal segnalante, secondo il formato XBRL. https://infostat-uif.bancaditalia.it Per accedere ai servizi, i segnalanti dovranno provvedere a registrarsi preventivamente nell'ANAGRAFE DEI SEGNALANTI UIF mediante l'invio di un "Modulo di adesione“ http://www.bancaditalia.it/UIF/Com-pubblico/revisionesistema-gestione-operazioni-sospette A ciascun segnalante assegnato un "codice" sarà che lo identificherà in maniera univoca negli archivi della UIF e che dovrà essere usato in tutti gli scambi informativi con l'Unità. Dal 12 maggio 2012 i dottori commercialisti ed esperti contabili possono effettuare la segnalazione per mezzo del proprio ordine professionale, che, a sua volta, provvederà tempestivamente a trasmettere tale segnalazione all‟UIF in forma anonima. Si rammenta che l`articolo 41 del Decreto prevede espressamente che la segnalazione venga effettuata senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l`operazione, appena il segnalante viene a conoscenza degli elementi di sospetto. Art. 2, c.1 D.Lgs. 231/2007 Il professionista ha l‟obbligo di segnalazione anche per le operazione sospette relative al mancato versamento, da parte del cliente, di ritenute alla fonte e IVA in misura superiore ad Euro 50.000,00 per ogni anno di imposta. Tale segnalazione si rende necessaria in quanto la norma assimila a “delitto” tale fenomeno di natura riscossiva. Per delitto il legislatore ha inteso qualsiasi azione che implichi una condotta integrativa di reato, generalizzando così il significato di “attività criminosa”. (incarichi su Enti di interesse pubblico e società quotate) La Banca d‟Italia con Delibera 30.01.2013 n. 61 ha approvato gli indicatori di anomalia (oltre quelli pre-esistenti) per le società di revisione e Revisori legali che svolgono il loro incarico nei confronti di Enti di interesse pubblico e società quotate in borsa. 1. INDICATORI DI ANOMALIA Profilo soggettivo Informazioni difformi da quelle riscontrate in fase di revisione 2. Profilo oggettivo Attività antieconomiche o finanziariamente illogiche 3. Modalità pagamento Utilizzo ripetuto ed ingiustificato di denaro contante 4. Operazioni contabili/finanziarie Sussistenza di operazioni contabili e finanziarie occulte e senza un plausibile riscontro o giustificabilità Le segnalazioni per operazioni sospette devono essere effettuate anche nel caso di informazioni ottenute nell‟ambito degli incarichi di Due Diligence. Anche nei casi di incarichi rifiutati, non conclusi, revocati o in caso di dimissioni opera l‟obbligo di segnalazione. Art. 49. D.Lgs. 231/2007 Norma decreto 231/2007 Infrazione Art. 49, comma 1 trasferimento di denaro contante, libretti di deposito bancari o postali al portatore, titoli al portatore in euro o in valuta estera, per un importo pari superiore a 1.000 euro Art. 49, comma 5 e 7 mancata indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e/o dell‟apposizione della clausola di non trasferibilità sugli assegni, i vaglia postali e cambiari emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro Art. 49, comma 6 assegni emessi all‟ordine del traente e non girati direttamente per l‟incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A. Una volta individuate le operazioni sospette, il professionista dovrà predisporre la comunicazione ex art. 51 D.Lgs. n. 231/2007, entro 30 giorni da quando di tali movimenti ha preso cognizione. E‟ quindi opportuno premunirsi di idonea prova della tempistica di consegna documentale, al fine di prevenire eventuali rischi sanzionatori derivanti dal ritardo nell‟effettuazione della citata comunicazione. Tale comunicazione può essere redatta in carta libera attraverso raccomandata A/R da indirizzarsi alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato, che provvederà a trasmetterla alla Guardia di Finanza la quale, ove ravvisi l‟utilizzabilità di elementi ai fini dell‟attività di accertamento, ne potrà dare tempestiva comunicazione all‟Agenzia delle Entrate. Nota 3 ottobre 2012 prot. n. 77009 del Ministero dell’Economia e delle Finanze (concordata con la Guardia di Finanza) La comunicazione non dovrà essere inoltrata qualora l‟irregolarità fosse già ricompresa in altre segnalazioni per operazioni sospette ai sensi dell‟art. 41 del D.Lgs. n. 231/2007 (adeguata verifica della clientela), per le quali il professionista resta sempre responsabile. MITTENTE…… Alla Ragioneria Territoriale Stato di……… dello Luogo e data Oggetto: comunicazione di irregolarità per transazioni in contanti_ex art. 49, D.Lgs. 231/2007. Io sottoscritto ………….., in relazione alla propria attività di dottore commercialista risulta quale incaricato alla tenuta delle scritture contabili della…………………., giusto mandato professionale del……. Relativamente al proprio incarico, ha ravvisato in occasione della registrazione di movimentazioni contabili in partita doppia, che il seguente documento: Fattura n……del…… di euro ……….. + iva, per un totale di Euro………, emessa da………. a……………, è stata regolata mediante il pagamento in contanti in un‟unica soluzione, contravvenendo così alle disposizioni di cui all‟art. 49, comma 1, del D.Lgs. 231/2007. Distinti saluti. Fac-simile comunicazione Qualora denaro si effettui contante, di un trasferimento libretti o titoli di al portatore in misura pari o superiore a 1.000 euro i diretti interessati (anche se legati da rapporto di parentela) saranno colpiti da una sanzione amministrativa il cui importo è variabile dall‟ 1 al 40%* dell‟importo trasferito, con l‟applicabilità di un minimo sanzionatorio pari a 3.000 euro. *dal 5 al 40% se la movimentazione supera i 50.000 euro E‟ possibile attenuare l‟importo di tali sanzioni avvalendosi dell‟istituto dell‟oblazione. (Art. 16, L. 689/1981) E‟ quindi ammesso il pagamento in misura ridotta (minor somma fra il doppio del minimo e il terzo del massimo), oltre alle spese del procedimento, entro 60 giorni dalla contestazione, ovviando anche al minimo fisso di 3.000 euro. L‟omissione della segnalazione darà luogo all‟irrogazione di una distinta sanzione il cui importo è variabile dal 3 al 30%; con un minimo di Euro 3.000,00, con la precisazione che i professionisti non potranno beneficiare del meccanismo dell’oblazione al fine di ottenere la definizione del procedimento di irrogazione della sanzione. L‟art. 60 del D.Lgs. n. 231/2007, infatti, richiama la possibilità di ricorrere alla oblazione solo per le irregolarità poste in essere dagli operatori ex art. 49 e non per le mancate comunicazioni alle Ragionerie Territoriali previste dall‟art. 51. dello Stato La situazione dei professionisti è aggravata anche dal fatto che le eventuali sanzioni loro comminabili sono da qualificarsi quali sanzioni dirette e come tali non soggette a copertura attraverso polizze di responsabilità civile. Vi sono due ipotesi di omessa segnalazione da parte del professionista: 1)Omessa segnalazione al titolare dello studio da parte di un dipendente; in questo caso trattasi di responsabilità di primo livello; 2)Omessa segnalazione alla UIF da parte del professionista responsabile; in tal caso trattasi di responsabilità di secondo livello. Entrambi i casi sono punibili con la medesima sanzione amministrativa. Nessun esonero professionista quindi che per non il abbia provveduto ad informare il proprio staff collaborativo in merito all‟adeguata verifica della clientela e alle eventuali inoltrare all‟UIF. segnalazioni da ESEMPIO Una transazione di 2.000 euro in contanti determinerebbe una sanzione di 40 euro a carico di chi la pone in essere e di 3.000 euro sul professionista che non l‟abbia comunicata. SANZIONE PER L’OPERATORE 1% di 2.000 = 20,00 40% di 2.000 = 800,00 con un minimo di Euro 3.000 Con oblazione: si versa l‟importo più piccolo tra: - il doppio del minimo (20 x 2 = 40,00) - 1/3 del massimo (800/3 = 266,00) SANZIONE DA VERSARE Euro 40 SANZIONE PER IL PROFESSIONISTA 3% di 2.000 = 60,00 30% di 2.000 = 600,00 con un minimo di Euro 3.000 NO oblazione SANZIONE DA VERSARE Euro 3.000 Il procedimento sanzionatorio è schematizzabile in 5 fasi: 1) Contestazione della infrazione 2) Istruttoria 3) Decretazione 4) Notifica 5) Esecuzione 1) CONTESTAZIONE A seguito della comunicazione ex art. 51, D.Lgs. n. 231/2007, l‟Ufficio della Ragioneria Territoriale dello Stato deve valutare la completezza e la procedibilità della segnalazione. Il termine per notificare all‟autore della violazione la contestazione è di 90 giorni dal protocollo di arrivo della segnalazione. Tale periodo, tuttavia, può essere interrotto e conseguentemente ampliato ogniqualvolta sia necessario per l‟Ufficio richiedere dettagli e precisazioni riguardo i dati dell‟operazione. 2) ISTRUTTORIA L‟Ufficio, dopo aver valutato e accolto la segnalazione, procede a raccogliere tutti i dati e le informazioni per fondare il suo convincimento in merito alla sanzionabilità della condotta. Dopo la contestazione da parte del Mef o della GdF alla parte, il reo ha la possibilità di inviare entro 30 giorni memorie difensive o chiedere audizione presso la sede competente della RTS. 3) DECRETAZIONE L‟Ufficio o il nucleo che redige il processo verbale procede a stabilire la sanzione da applicare. Fondamentale è la stesura della motivazione che deve risultare congrua ed esaustiva, fornendo risposte alle deduzioni difensive della parte. 4) NOTIFICA Il provvedimento sanzionatorio deve essere notificato alla parte entro i termini stabiliti per la prescrizione, ossia entro i 5 anni dall‟avvenuta notifica della contestazione agli autori delle violazioni. 5) ESECUZIONE Dopo la notifica del decreto e scaduti i termini di impugnabilità (30 giorni, 60 se l’interessato risiede all’estero), l‟Ufficio deve inviare un sollecito di pagamento prima di procedere all‟iscrizione a ruolo tramite Equitalia. In caso di ricorso da parte del soggetto che ha effettuato la violazione, questo può essere proposto presso il Tribunale il quale è l‟autorità giudiziaria competente in materia di antiriciclaggio, non è quindi possibile rivolgersi al giudice di Pace. VIOLAZIONE NORMA VIOLATA NORMA SANZIONATORIA AUTORITA’ COMPETENTE A RICEVERE L’ATTO Violazione dell'obbligo di identificazione Disposizioni del Titolo II, Capo I, decreto 231/2007 Art. 55, c. 1, decreto 231/2007 Multa da € 2.600 a € 13.000 Autorità giudiziaria con comunicazione di notizia di reato ex art. 347 c.p.p. Art. 36 decreto 231/2007 Art. 55, c. 4, decreto 231/2007 Multa da € 2.600 a € 13.000 Autorità giudiziaria con comunicazione di notizia di reato ex art. 347 c.p.p. Omessa, tardiva o incompleta registrazione VIOLAZIONE Assolvimento degli obblighi di identificazione e di registrazione avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'individuazione del soggetto che ha effettuato l'operazione NORMA VIOLATA NORMA SANZIONATORIA Art. 55, c. 6, decreto 231/2007 Disposizioni del Titolo II, Capo I e II, decreto 231/2007 Circostanza aggravante che raddoppia le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 55 decreto 231/2007 AUTORITA’ COMPETENTE A RICEVERE L’ATTO Autorità giudiziaria con comunicazione di notizia di reato ex art. 347 c.p.p. VIOLAZIONE Omesse comunicazioni da parte del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza, del comitato del controllo di gestione, soggetti incaricati del controllo di gestione NORMA VIOLATA NORMA SANZIONATORIA AUTORITA’ COMPETENTE A RICEVERE L’ATTO Art. 55, c. 6, decreto 231/2007 Disposizioni del Titolo II, Capo I e II, decreto 231/2007 Circostanza Autorità aggravante giudiziaria con che comunicazione raddoppia le di notizia di sanzioni di cui reato ex art. ai 347 c.p.p. commi 1, 2 e 4 dell'art. 55 decreto 231/2007 VIOLAZIONE Violazione del divieto di comunicazione dell‟avvenuta segnalazione di operazione sospetta fuori dei casi previsti dal decreto 231/2007. NORMA VIOLATA Artt. 46, comma 1, e 48, comma 4 decreto 231/2007 NORMA SANZIONATORIA Art. 55, comma 8, decreto 231/2007 Arresto da 6 mesi a 1 anno e ammenda da € 5.000 a € 50.000 AUTORITA’ COMPETENTE A RICEVERE L’ATTO Autorità giudiziaria con comunicazione di notizia di reato ex art. 347 c.p.p. VIOLAZIONE Mancato rispetto del provvedimento di sospensione dell'operazione sospetta NORMA VIOLATA Art. 6, comma 7, lettera c) decreto 231/2007 NORMA SANZIONATORIA AUTORITA’ COMPETENTE A RICEVERE L’ATTO Art. 57, c. 1 decreto 231/2007 Sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000 a € 200.000 Ministero dell‟Economia e delle Finanze – Dipartimento del tesoro – Direzione V – Prevenzione dei Reati Finanziari, con verbale di contestazione VIOLAZIONE Mancata astensione dall'instaurazione o cessazione di un rapporto continuativo, esecuzione di operazioni o prestazioni professionali, di cui siano direttamente o indirettamente parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sedi in Paesi inseriti nella lista individuata dal Ministro dell'Economia e Finanze, in ragione del rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo degli stessi NORMA VIOLATA NORMA SANZIONATORIA AUTORITA’ COMPETENTE A RICEVERE L’ATTO Art. 57, comma 1- ter decreto 231/2007 Art. 28, c. 7 - ter decreto 231/2007 Sanzione amministrativa pecuniaria di € 5.000, per un'operazione di importo non superiore a € 50.000; dal 10 al 40% dell'importo, per una operazione superiore ad € 50.000; da € 25.000 a € 250.000, se l'importo dell'operazione non è determinato o determinabile Ministero dell‟Economia e delle Finanze – Dipartimento del tesoro – Direzione V – Prevenzione dei Reati Finanziari, con verbale di contestazione VIOLAZIONE Omessa istituzione del registro della clientela e/o mancata adozione delle altre modalità di registrazione NORMA VIOLATA Artt. 38 e 39 decreto 231/2007 NORMA SANZIONATORIA AUTORITA’ COMPETENTE A RICEVERE L’ATTO Ministero dell‟Economia e delle Finanze – Art. 57, c. 3 Dipartimento decreto del 231/2007 tesoro – Sanzione Direzione V amministrativa – Prevenzione pecuniaria dei da € 5.000 a € Reati Finanziari, 50.000 con verbale di contestazione VIOLAZIONE Omessa segnalazione delle operazioni sospette NORMA VIOLATA Art. 41 decreto 231/2007 NORMA SANZIONATORIA AUTORITA’ COMPETENTE A RICEVERE L’ATTO Ministero Art. 57, c. 4 dell‟Economia e decreto delle Finanze – 231/2007 Dipartimento Sanzione del tesoro – amministrativa Direzione V pecuniaria – Prevenzione dall„1 al 40% dei Reati dell'importo Finanziari, con dell'operazione verbale di contestazione non segnalata VIOLAZIONE Violazione degli obblighi informativi nei confronti dell'U.I.F. NORMA VIOLATA Art. 6, c.6, lett. c), decreto 231/2007 NORMA SANZIONATORIA AUTORITA’ COMPETENTE A RICEVERE L’ATTO Ministero dell‟Economia e delle Finanze – Art. 57, c. 5 Dipartimento decreto del 231/2007 tesoro – Sanzione Direzione V amministrativa – Prevenzione pecuniaria dei da € 5.000 Reati Finanziari, a € 50.000 con verbale di contestazione VIOLAZIONE NORMA VIOLATA Omessa comunicazione al Ministero dell‟Economia e delle Finanze Art. 51, c. 1, da parte dei decreto destinatari 231/2007 degli obblighi antiriciclaggio delle infrazioni riscontrate NORMA SANZIONATORIA AUTORITA’ COMPETENTE A RICEVERE L’ATTO Art. 58, c.7 decreto 231/2007 Sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 al 30% dell'importo dell'operazione, del saldo del libretto o del conto Ministero dell‟Economia e delle Finanze – Ragioneria territoriale dello Stato competente, con verbale di contestazione E‟ vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto del trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiano artificiosamente frazionati. Comma 1 dell'art. 49, D.Lgs. n. 231/2007 Il trasferimento oltresoglia può essere effettuato qualora ci si avvalga mediante richiesta scritta agli intermediari abilitati, quali ad esempio istituti di credito, Poste Italiane SpA ecc., i quali provvedono ad erogare il denaro contante al beneficiario dopo averlo identificato, comunicando i dati all‟Anagrafe dei rapporti. Esempi FRAZIONAMENTO DELLE FATTURE E‟ consentito effettuare il pagamento frazionato delle fatture oltre-soglia qualora vi sia un contratto scritto tra le parti che preveda tale modalità di quietanza. E‟ opportuno, nel caso in cui non vi sia possibilità di stipulare il contratto, che sulla fattura vengano riportate le singole scadenze di pagamento con il relativo importo. FINANZIAMENTO DEI SOCI E‟ preferibile evitare l‟erogazione in contanti di tali prestiti. In quanto gli organi verificatori potrebbero intravedere un‟ipotesi di violazione della normativa. Per vincere le eventuali presunzioni del Fisco, tali operazioni devono essere effettuate tramite l‟emissione di strumenti di pagamento tracciabili, supportati da delibere assembleari nonché da corrispondenza intercorsa tra la società e i soci. DIVIDENDI E UTILI AI SOCI Non è consentito il pagamento in contanti, benché frazionato, di un unico dividendo ultrasoglia corrisposto dalla società ad un socio, anche qualora tali pagamenti venissero effettuati a distanza superiore di sette giorni. EROGAZIONE STIPENDI AI DIPENDENTI Non è consentito ricorrere alla divisione della retribuzione in più quote (acconti e saldo), anche se singolarmente non superiori a 999,99 euro, qualora l‟importo complessivo della busta paga sia superiore alla soglia. Quindi, se viene erogato un acconto in contanti entro la soglia, il saldo dovrà essere corrisposto mediante strumenti tracciabili. Per continuare ad effettuare il pagamento in contanti è possibile prevedere contrattualmente, che la corresponsione del salario debba avvenire ogni quindici giorni mediante liquidazione in contanti, sempreché ciascuna quota resti sotto la soglia. In tal modo, però, occorrerebbe la redazione di due buste paga nel mese, una per i primi 15 giorni e l‟altra per la restante parte. ACQUISTI DI BENI E SERVIZI Durante una cena tra amici ad un ristorante con ripartizione della spesa pro-capite, non sarebbe consentito il pagamento in contanti qualora la ricevuta, pari o superiore a Euro 1.000, fosse intestata ad una sola persona. Un soggetto si reca presso un mobilificio per acquistare una parete attrezzata; non è ammissibile, in tal caso, lasciare un acconto in contanti di 1.000 euro per l‟ordinazione di tali arredi presso il negozio. VIAGGI DI NOZZE Nel caso di viaggio di nozze, con fatturazione unica in capo agli sposi, è consentito il pagamento del viaggio in contanti oltresoglia all‟agenzia viaggio, purchè la cifra sia stata corrisposta mediante più versamenti entro-soglia, da parte di parenti e amici ai quali viene rilasciata apposita ricevuta di quietanza. Per gli acquisti di servizi legati al commercio e al turismo, gli stranieri extra Ue possono pagare in contanti oltre la soglia dei 1.000 euro fino ad un massimo di euro 14.999,99. Deve trattarsi di operazioni (cessioni di beni o prestazioni di servizi) poste in essere dagli esercenti attività di commercio al minuto o assimilate (art. 22 del D.P.R. n. 633/1972) o da agenzia di viaggi nei confronti di cittadini di Paesi extra UE (ed anche Islanda, Liechtenstein e Norvegia). I cittadini italiani iscritti all’Aire (residenti quindi all’estero) non potranno avvalersi di tale deroga. I commercianti sono autorizzati alla deroga del all'Agenzia limite delle se inviano Entrate una comunicazione che deve essere presentata prima di effettuare le operazioni individuate al comma 1 dell‟art. 3 del D.L. n. 16/2012. Tale comunicazione, redatta su apposito modello, deve riportare in numero di c/c commerciante farà sul quale confluire il tali somme. Qualora l‟esercente intenda utilizzare più c/c, dovrà comunicazioni. predisporre diverse La comunicazione non è collegata alle singole operazioni, ma deve essere effettuata una sola volta e l‟invio del modello dovrà esclusivamente essere effettuato mediante modalità telematiche direttamente dal soggetto interessato o tramite un intermediario abilitato. L'operatore deve, all'atto dell'acquisto, acquisire la fotocopia del passaporto del cliente e farsi firmare una «autocertificazione» dal cliente in cui si attesta che non possiede la cittadinanza italiana né di uno dei paesi della Ue o dello Spazio economico europeo e che non è residente in Italia. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………… nato/a a ……………………………………………………. il……………………… residente a ………………………….……………………………… consapevole delle sanzioni penali richiamate dall‟art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445 in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi DICHIARA di non essere cittadino italiano né cittadino di uno dei Paesi dell‟Unione europea (ovvero dello Spazio economico europeo) e di essere residente al di fuori del territorio dello Stato italiano. In particolare dichiara: - cittadinanza: __________________ - stato di residenza: __________________ Il dichiarante ……………………………….. La dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del titolare (venditore di beni/prestatore di servizi), unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (passaporto). In seguito, entro il primo giorno feriale successivo a quello dell'operazione, deve versare il denaro contante incassato sul c/c comunicato e consegnare all'operatore finanziario fotocopia del documento di riconoscimento del cliente e copia della fattura (o della ricevuta o dello scontrino fiscale) emessa. In tema di trasferimenti di contante oltrefrontiera, si ricorda che ai sensi del D.Lgs. 19/11/2008, n. 195 a partire dal 1° gennaio 2009, ogni persona fisica che entri od esca dal territorio nazionale, qualora trasporti denaro contante e mezzi ad esso assimilati per importi pari o superiori a 10.000 euro, dovrà dichiarare tali somme all‟Agenzia delle Dogane. I soggetti obbligati devono redigere una dichiarazione su modello ministeriale che potrà essere trasmessa telematicamente, prima dell‟attraversamento della frontiera, o consegnata in forma scritta al momento del passaggio, con cui evidenziare le generalità del dichiarante, la provenienza dei fondi trasferiti, la prevista utilizzazione, l‟itinerario seguito, il mezzo di trasporto utilizzato e gli estremi del documento di identificazione. Qualora il trasferimento del contante avvenga tramite il servizio postale o equivalente, si renderà necessario consegnare la dichiarazione a Poste Italiane SpA o al fornitore del servizio postale fruito, all‟atto della spedizione o comunque entro le 48 ore successive al ricevimento. Ai sensi dell‟ art. 1, c. 1. lett. c) D.Lgs. 195/2008 per denaro contante si intende: 1) le banconote e le monete metalliche aventi corso legale. 2) gli strumenti negoziabili al portatore, compresi gli strumenti monetari emessi al portatore quali traveller's cheque; gli strumenti negoziabili, compresi assegni, effetti all'ordine e mandati di pagamento, emessi al portatore, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio o emessi altrimenti in forma tale che il relativo titolo passi alla consegna; gli strumenti incompleti, compresi assegni, effetti all'ordine e mandati di pagamento, firmati ma privi del nome del beneficiario. Violazioni In caso di violazione delle disposizioni di cui all‟art. 3 del D.Lgs 195/2008, è previsto il sequestro delle somme eccedenti il limite di Euro 10.000,00. • da Euro 10.001,00 • a Euro 20.000,00 Sequestro nel limite del 30% dell‟eccedenza trasferita • Oltre Euro 20.000,00 Sequestro nel limite del 50% dell‟eccedenza trasferita Regime sanzionatorio In riferimento alle sanzioni amministrative pecuniarie il D.L. 16/2012 prevede le seguenti disposizioni: • da Euro 10.001,00 • a Euro 20.000,00 Sanzione tra il 10% e il 30% dell‟eccedenza • Oltre Euro 20.000,00 Sanzione tra il 30% e il 50% dell‟eccedenza Oblazioni Tra modifiche intervenute al D.Lgs. 195/2008 vi è quella relativa all‟oblazione (art. 7), che può così sintetizzarsi: Pagamento in misura ridotta con un minimo di Euro 200,00 NO OBLAZIONE 5% dell‟eccedenza se la stessa è inferiore a Euro 10.000,00 Eccedenza superiore ad Euro 40.000,00. 15% dell‟eccedenza se la stessa è compresa fra Euro 10.000,00 e Euro 40.000,00 Oblazione già usufruita nei 5 anni antecedenti la ricezione dell‟atto di contestazione