Dott. Andrea Previtali Rag. Alberto Previtali Studio Previtali srl Consulenza Fiscale - Assistenza Contabile - Paghe - Sicurezza sul lavoro & C.E.D SANZIONI per utilizzo improprio di contanti, assegni e libretti al portatore. Per effetto della modifica introdotta dal DL 201/2011 è, innanzitutto, disposto che: • è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 1.000,00 euro; • il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A, dove il limite dei 1.000,00 non vale. VALORE OGGETTO DI TRASFERIMENTO ED OPERAZIONI FRAZIONATE Sempre con riguardo al nuovo limite di trasferimento di denaro contante (ovvero di libretti al portatore o di titoli al portatore) tra soggetti diversi, appare opportuno ricordare come, in esito alle modifiche inserite dal DLgs. 151/2009 (c.d. “correttivo antiriciclaggio”), sia stato precisato che: • il divieto riguarda complessivamente il valore oggetto di trasferimento; • il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Tramite tali modifiche è stata riconosciuta l’ammissibilità del trasferimento in più soluzioni, tra soggetti privati, di importi anche complessivamente pari o superiori alla soglia consentita, sempre che il frazionamento in più importi “inferiori alla soglia” sia previsto da prassi commerciali ovvero conseguenza della libertà contrattuale (ad esempio, vendite a rate) e non, invece, artificiosamente realizzato per dissimulare il passaggio di somme ingenti in contanti. In pratica, ad esempio, l’acquisto di un bene per 5.000,00 euro può essere oggi rateizzato in dieci tranche in contanti da 500,00 euro cadauna, ma non in cinque da 1.000,00 euro. SANZIONI La violazione dei limiti in esame implica una sanzione amministrativa pecuniaria dall’1% al 40% dell’importo trasferito (fatta salva l’efficacia degli atti), con potenziale coinvolgimento anche di colui che riceve il denaro contante, le sanzioni sono applicabili per l eviolazioni commesse dal 01 febbraio 2012. Sanzione minima La sanzione amministrativa pecuniaria non può comunque essere inferiore nel minimo a 3.000,00 euro. In relazione alle violazioni di importo pari o di poco superiori alla soglia di 1.000,00 euro, quindi, si corre il rischio di una sanzione notevolmente superiore all’importo trasferito. Ipotesi aggravate La sanzione, inoltre, è maggiormente gravosa nel caso in cui gli importi trasferiti siano elevati. In particolare, nel caso di violazione dei limiti di trasferimento del denaro contante (nonché di libretti di deposito al portatore e di titoli al portatore) superiori a 50.000,00 euro la sanzione minima è aumentata di cinque volte. Si applica, quindi, la sanzione amministrativa pecuniaria: • dall’1% al 40% dell’importo trasferito, ove questo sia compreso tra 1.000,00 e 50.000,00 euro, con un minimo di 3.000,00 euro; 24040 M a d o n e ( b g) P i a z z a d e i V i gn a l i , 1 T e l. 0 3 5 / 9 9 5 5 2 2 Fax 035/992761 24121 B e r ga m o ( b g) Via A. Locatelli, 62 Tel. 035/235520 Fax 035/50994047 24057 M a r t i n e n go ( b g) Via Trieste, 30 Tel. 0363/947323 Fax 0363/948331 P. Iv a – C o d . F i s c a l e e n . R . I. d i B e r ga m o 0 3 5 1 6 0 6 0 1 6 1 C S 1 2. 0 0 0 i. v. www. s t u d i o p r e v i t a l i . i t e m a i l : [email protected] p a g. 1 / 3 e ma i l c e r t i fi c a t a : s t u d i o p r e vi t a l i @ l e ga l ma i l . i t • dal 5% al 40% dell’importo trasferito, ove questo sia superiore a 50.000,00 euro, sempre con un minimo di 3.000,00 euro. COMUNICAZIONE DELLE VIOLAZIONI Si evidenzia, inoltre, che le violazioni relative all’utilizzo del denaro contante, nonché quelle in materia di assegni “liberi” e libretti al portatore, devono essere comunicate dagli intermediari finanziari e dai professionisti che ne vengono a conoscenza, entro 30 giorni: • al Ministero dell’Economia e delle Finanze (ovvero, più precisamente, alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato) per la contestazione e gli altri adempimenti; • all’Agenzia delle Entrate, che attiva i conseguenti controlli di natura fiscale. Esempi pratici della nuova normativa sul contante Di seguito riportiamo alcuni esempi pratici sulle nuove regole in materia di trasferimenti di contanti, assegni e libretti al portatore. - Supponiamo il caso di Tizio che si rechi nei negozi di scambio oro. Dopo aver ceduto un proprio bene potrebbe essere pagato in contanti per importi superiori a 1000 euro? La risposta è no. Poichè sappiamo che per tali importi è necessario effettuare il trasferimento tramite intermediari finanziari abilitati, in tal caso, poichè il negozio di scambio oro non è in intermediario finanziario abilitato, il pagamento in contanti non è possibile. Lo scambio potrà avvenire in contanti soltanto nel caso in cui abbia come controparte un soggetto qualificato dalla legislazione in materia come intermediario finanziario abilitato. - Posso prestare dei soldi ad amici e parenti? Come mi devo regolare con eventuali donazioni e/o prestiti fatti a persone della famiglia o a cari amici? I soggetti che intervengono nell'operazione di trasferimento di contanti non influiscono sull'applicabilità della sanzione per la violazione della norma in oggetto. Per cui, nel caso si trasferiscano somme ad amici, la sanzione per la violazione del trasferimento di contanti superiori a euro 1000 si applica ugualmente (nella misura che va dall'1% al 40% della somma trasferita).Altro discorso è se il trasferimento della somma opera in ambito familiare. Quindi, un marito che trasferisca una somma di danaro superiore ai 2500 euro alla moglie (per esempio in regime di comunione di beni) potrebbe anche essere esente da eventuali sanzioni. Ma per questo servono ulteriori chiarimenti sulle effettive modalità di applicazione della norma.Certamente, però, il trasferimento di somme di danaro ad amici è sanzionabile se supera i limiti posti dalla normativa in esame. - Vivo in affitto. Posso pagare lo stesso in contanti al proprietario dell'immobile? Questo è il caso, non raro, in cui un soggetto paga mensilmente più somme di danaro ad un altro soggetto, per cui, annualmente, se le somme si dovessero sommare, si raggiungerebbero importi consistenti. Si pensi al caso di un affitto annuo pari a 6000 euro, per un canone mensile di euro 500. Nel momento in cui effettuo pagamenti mensili, continui, di euro 500, avrò che l'importo complessivo è certamente superiore alla soglia dei 1000 euro. Come comportarsi in questi casi? Si ritiene che in caso in cui l'ìnquilino versi dei canoni di affitto mensili per cui il totale degli stessi superi la soglia minima dei 1000 euro lo stesso non commetta infrazione alla norma se il pagamento avviene in contanti. Quindi il pagamento in contanti dei canoni di affitto è possibile anche se la somma degli importi supera la soglia dei 1000 euro, senza il rischio di incorrere in sanzioni per la violazione della norma che sanziona i trasferimenti in danaro. - Se porto dei contanti in banca per somme superiori ai 1000 euro rischio una sanzione? Questo è il caso in cui un soggetto si rechi presso la propria banca per effettuare dei versamenti in contante sul proprio conto corrente. In tal caso, l'operazione di trasferimento avviene tra il soggetto e la banca, che come sappiamo è un intermediario finanziario abilitato. Quindi, il versamento o il prelievo di somme in contanti superiori ai 2500 euro, siano esse effettuate in una unica soluzione o in più soluzioni, non determina l'applicazione della sanzione per la violazione del divieto di trasferimento in contanti di somme di valore pari o superiori ai 1000 euro. - I pagamenti alla badante o alla colf possono essere fatti in contanti? Anche quì, come nel caso degli affitti, il trasferimento di contanti deriva da un contratto che prevede un pagamento mensile. Per cui sarà certamente vietato il pagamento in contanti superiori ai 1000 euro relativi ad una unica mensilità. Però, se il singolo pagamento è inferiore ai 1000 euro, lo stesso sarà possibile anche se la somma dei pagamenti mensili è superiore. Infatti, il singolo pagamento mensile della retribuzione della propria bandante o colf, che sia inferiore ai 1000 euro, non è un frazionamento rilevante che possa essere preso in considerazione ai fini della violazione delle norme in oggetto, poichè deriva dalla natura stessa del contratto. - Come si deve intendere la locuzione "operazioni frazionate" dunque? 24040 M a d o n e ( b g) P i a z z a d e i V i gn a l i , 1 T e l. 0 3 5 / 9 9 5 5 2 2 Fax 035/992761 24121 B e r ga m o ( b g) Via A. Locatelli, 62 Tel. 035/235520 Fax 035/50994047 24057 M a r t i n e n go ( b g) Via Trieste, 30 Tel. 0363/947323 Fax 0363/948331 P. Iv a – C o d . F i s c a l e e n . R . I. d i B e r ga m o 0 3 5 1 6 0 6 0 1 6 1 C S 1 2. 0 0 0 i. v. www. s t u d i o p r e v i t a l i . i t e m a i l : [email protected] p a g. 2 / 3 e ma i l c e r t i fi c a t a : s t u d i o p r e vi t a l i @ l e ga l ma i l . i t Sappiamo che la norma parla di sanzioni applicabili in caso di trasferimenti di valore uguali o superiori a 1000 euro. La stessa prassi e la Giurisprudenza confermano che con questa espressione debbano intendersi anche quelle operazioni che sono unitariamente superiori a tale limite ma che vengono regolate con più pagamenti di valore inferiore allo stesso ammontare che costituisce il limite. In ogni caso, è utile sapere che andranno comunque escluse le operazioni che sono frazionate per la loro stessa natura. Abbiamo già visto l'esempio del pagamento dei canoni di affitto oppure il pagamento delle retribuzioni alle colf e alle badanti. In tutti questi casi, il pagamento frazionato è relativo a dei contratti, per cui è nella natura stessa della transazione che il pagamento avvenga in maniera tale. Quindi, in definitiva, tali operazioni sono escluse dall'applicazione della norma in esame. - Se ricevo una cartella esattoriale di importo superiore ai 1000 euro, posso pagarla in contante al concessionario della riscossione (equitalia) ? Poichè il pagamento di una cartella esattoriale viene fatto presso un soggetto che non è un intermediario finanziario abilitato, il pagamento in contanti di una cartella esattoriale presso un Comune o presso lo stesso Concessionario della riscossione comporta una violazione del divieto. Quindi, in pagamenti delle cartelle esattoriali superiori a 1000 euro devono essere fatte attraverso mezzi di pagamento tracciabili. - Se pago in contanti oppure ricevo un pagamento in contanti, chi paga la sanzione? Chi è il responsabile, colui che paga l'importo oppure colui che riceve la somma in contanti? Supponiamo che Tizio paghi una somma in contanti a Caio di euro 3000. Chi è responsabile e dunque sanzionabile in tal caso? Tizio, che ha materialmente pagato, oppure Caio, che ha ricevuto la somma di danaro in contante? In tal caso, l'art. 58 del Dlgs 231 del 2007 non fa nessuna distinzione tra colui che trasferisce il denaro o emette l'assegno e colui che riceve l'assegno o i contanti. Sia la Giurisprudenza che la dottrina concordano nel considerare entrambi responsabili e dunque sanzionabili. Questo poichè entrambi hanno posto in essere un comportamento atto a eludere lo scopo della legge. - Lo stipendio della Bandante: talvolta lo stipendio della badante di mia madre supera i 1.000 euro. Poichè da tempo la stessa ha un conto corrente, ma ha anche bisogno dì contante, posso pagarle lo stipendio parte in contanti ,sotto i mille euro e parte con strumenti tracciabili? Il comportamento descritto dal quesito non configura in alcun modo una violazione. La parte pagata in contanti è inferiore alla soglia rnassima di cui all'articolo 49 del Dlgs 231/ 2007. Invece, l'altra parte, che determina il superamento dei limite, risulta pagata tramite uno strumento in grado di assicurarne la tracciabilità (assegno non trasferibile). -La paga a rate e cash solo su accordo scritto: un datore di lavoro, nel corso del mese, paga al dipendente un acconto di retribuzione di 500 euro in contanti; all'atto della compilazione del cedolina il saldo al netto dell'acconto è pari a 800 euro, pagati anche questi in contanti. Se non avesse erogato l'acconto nel corso del mese, il saldo della busta sarebbe stato superiore a 1.000 euro, quindi necessariamente da erogare con sistemi diversi dai contante. È regolare il comportamento del datore di lavoro? L'articolo 49, comma i del Dlgs 231/2007, così come recentemente modificato dall'articolo 12 del D1 6 dicembre 2011, n. 201, vieta il trasferimento di denaro contante, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, qualora il valore oggetto di trasferimento sia complessivamente pari o superiore all'importo di 1.000 euro. La medesima disposizione specifica come il trasferimento sia vietato anche quando effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia, che appaiano tuttavia artificiosamente frazionati. Nel caso di pagamenti in contanti singolarmente di importo inferiore alla soglia di 1.000 euro, ma cumulativamente di ammontare superiore, il ministero dell'Economia e delle finanze, con la nota interpretativa, protocollo 65633 del 12 giugno 2908, ha ritenuto che questi non rappresentino operazioni illecite laddove il frazionamento discenda dal preventivo accordo tra le parti in tal senso. Con riferimento al caso di specie, è da ritenersi pertanto consentito il versamento di acconti sul maggior dovuto, il cui importo in ogni caso non ecceda la soglia di 1.000 euro, a condizione che datore di lavoro e lavoratore dipendente si siano preventivamente accordati, per iscritto, su frazionamento, e che ogni disposizione di pagamento effettuata sia registrata ed accettata, sempre per iscritto e sulla busta paga, da entrambi i soggetti coinvolti. Per ogni ulteriore informazione il ns. studio è a Vs. completa disposizione, con l'occasione si porgono distinti saluti. Madone, 01 febbraio 2012 24040 M a d o n e ( b g) P i a z z a d e i V i gn a l i , 1 T e l. 0 3 5 / 9 9 5 5 2 2 Fax 035/992761 24121 B e r ga m o ( b g) Via A. Locatelli, 62 Tel. 035/235520 Fax 035/50994047 24057 M a r t i n e n go ( b g) Via Trieste, 30 Tel. 0363/947323 Fax 0363/948331 P. Iv a – C o d . F i s c a l e e n . R . I. d i B e r ga m o 0 3 5 1 6 0 6 0 1 6 1 C S 1 2. 0 0 0 i. v. www. s t u d i o p r e v i t a l i . i t e m a i l : [email protected] p a g. 3 / 3 e ma i l c e r t i fi c a t a : s t u d i o p r e vi t a l i @ l e ga l ma i l . i t