CONVEGNO Il Notariato parte attiva del sistema antiriciclaggio Incontro con le altre Istituzioni impegnate nella difesa della legalità: esperienze, problematiche, contributi, istruzioni operative Roma, 2 marzo 2012 Illeciti e procedimenti sanzionatori Gaspare Sturzo Magistrato, Esperto giuridico Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente Centro Internazionale Studi Luigi Sturzo Le linee del decreto antiriciclaggio 1.IMPEDIRE utilizzo del sistema economico & finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e finanziamento del terrorismo; 2.Costruzione giuridica di una POSIZIONE DI GARANZIA ex lege per categorie destinatari 3.Tipizzazione di OBBLIGHI di identificazione e registrazione x operatori “istituzionalmente” preposti a settori sensibili. 4.. OBBLIGO DI SOS x operazioni, rapporti continuativi o prestazioni professionali che rientrano nelle tipologie tassativamente individuate dal decreto. 5.Funzione attiva e passiva anche per i professionisti e tra questi i notai con la loro specificità di essere anche pubblici ufficiali. Illeciti penali Illeciti amministrativi Responsabilità amministrativa da reato per ente 2 Onestà, Sicurezza & Fiducia • Se il brigante, il gangster, può rubare, frodare intimidire e uccidere impunemente, • il cittadino non può vivere tranquillamente nella famiglia, nella professione, nel mercato; • il magistrato è soverchiato, • il poliziotto è disarmato o corrotto, • tutto l’ordine civile ne soffre; • diminuiscono gli affari, è insicura la vita, i poveri aumentano (..). • Dove c’è licenza cessa di esservi libertà. (L. Sturzo, Democrazia, autorità e libertà) • Se l’economia indicasse l’utile individuale, astratto dalla coesistenza degli altri individui, si dovrebbe ammettere come economico qualsiasi mezzo di arricchimento individuale, quale la frode, il furto, il peculato, il raggiro, l’appropriazione indebita. Questi mezzi non sono proibiti solo per una legge positiva: è la legge morale del rispetto della individualità e proprietà altrui che li condanna; li condanna anche la legge economica; perché l’insicurezza del diritto e l’abuso della forza non represso rendono sempre più difficile l’attività economica di qualsiasi comunità” (L. Sturzo: Eticità delle leggi economiche). La collaborazione attiva Art. 3 D.lgs. 231/07 - Principi generali 1. 2. 3. 4. Le misure di cui al presente decreto si fondano anche sulla collaborazione attiva da parte dei destinatari delle disposizioni in esso previste, i quali adottano idonei e appropriati sistemi e procedure in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela, di segnalazione delle operazioni sospette, di conservazione dei documenti, di controllo interno, di valutazione e di gestione del rischio, di garanzia dell'osservanza delle disposizioni pertinenti e di comunicazione per prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Essi adempiono gli obblighi previsti avendo riguardo alle informazioni possedute o acquisite nell'ambito della propria attività istituzionale o professionale. I sistemi e le procedure adottati ai sensi del comma 1 rispettano le prescrizioni e garanzie stabilite dal presente decreto e dalla normativa in materia di protezione dei dati personali. Le misure di cui al presente decreto sono proporzionate al rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo in relazione al tipo di cliente, al rapporto continuativo, alla prestazione professionale, al prodotto o alla transazione. L'applicazione delle misure previste dal presente decreto deve essere proporzionata alla peculiarità delle varie professioni e alle dimensioni dei destinatari della presente normativa. 4 Il notaio: professionista destinatario di obblighi 1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche; Art.12, co. 1 , lett. c) D.lgs. 231/07 1. Ai fini del presente decreto per professionisti si intendono: 2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni; c) i notai e gli avvocati quando: • in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare • assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti: 3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli; 4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società; 5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi; Chi controlla? 6 Violazione obbligo identificazione clientela Omessa/Falsa Indicazione generalità Soggetto Cliente Sanzioni Penali & Professionisti Omessa/Falsa Informazione Scopo & Natura Prestazione Professionale Omessa/Tardiva/ Incompleta Registrazione Informazioni Violazione divieto comunicazione avvenuta Segnalazione Operazione Sospetta Violazione dell’obbligo di identificazione della clientela Clausola di assorbimento Delitto doloso Identificare il cliente & verifica identità Art. 55, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque contravviene alle disposizioni contenute nel titolo II, capo I, concernenti l’obbligo di identificazione, è punito con la multa da 2.600 a 13.000 euro. Id. il titolare effettivo & ver. identità ambito circoscritto rapporti & operazioni chi quando come 8 Omessa o falsa indicazione delle generalità del soggetto per conto del quale è eseguita la transazione Art. 55, comma 2, D.lgs. 231/2007 Clausola assorbimento Chi è l’esecutore dell’operazione omettere di fornire le generalità 2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l’esecutore dell’operazione che omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l’operazione o le indica false è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da 500 a 5.000 euro. fornisce generalità false Dolo generico 9 Ostacolo alla acquisizione delle informazioni su natura & scopo prestazione professionale Clausola assorbimento È una contravvenzione Soggetto Attivo: esecutore operazione ???????????????? Art. 55, comma 3, D.Lgs. n. 231/2007 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l’esecutore dell’operazione che non fornisce informazioni sullo scopo e sulla natura prevista dal rapporto continuativo o della prestazione professionale o le fornisce false è punito con l’arresto da sei mesi a tre anni e con l’ammenda da 500 a 5.000 euro. Condotta 1: Omette di fornire informazioni Condotta 2: Fornisce informazioni false Scopo & Natura rapporto cont. / prestaz. prof. Elemento psicologico -> Colpa: negligenza, imperizia e imprudenza. Sanzione: arresto e ammenda 10 36, co 1: Conservano Omessa, Incompleta, tardiva registrazione delle informazioni Art. 55, comma 4, D.lgs. 231/2007 4. Chi, essendovi tenuto, omette di effettuare la registrazione di cui all'articolo 36, ovvero la effettua in modo tardivo o incompleto e' punito con la multa da 2.600 a 13.000 euro. Registrano informazioni documenti & 36, co 2: Registrano e Conservano le seguenti informazioni Per rapporti continuativi & prestazioni professionali: che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela Lett.a) conservano la copia o i riferimenti dei documenti richiesti x la verifica del cliente e del titolare effettivo Lett.b) conservano le scritture e le registrazioni, consistenti nei documenti originali o nelle copie aventi analoga efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari data di instaurazione, dati identificativi del cliente e titolare effettivo, generalità dei delegati a operare per conto del titolare del rapporto e il codice del rapporto ove previsto. Per tutte operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro: data, causale, importo, tipologia operazione, mezzi pagamento dati identificativi soggetto che effettua l'operazione e soggetto per conto del quale eventualmente opera. Le informazioni di cui al comma 2 sono registrate tempestivamente, non oltre il 30 giorno successivo al compimento dell'operazione o apertura, alla variazione e alla chiusura del rapporto continuativo o all'accettazione dell'incarico professionale, all'eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni o al termine della prestazione professionale 11 Aggravante uso mezzi fraudolenti Art. 55, comma 6, D.Lgs. n. 231/2007 Qualora gli obblighi di identificazione e registrazione siano assolti avvalendosi di mezzi fraudolenti, idonei ad ostacolare l’individuazione del soggetto che ha effettuato l’operazione, la sanzione di cui ai commi 1, 2 e 4 è raddoppiata. 1) violazione dell’obbligo di identificazione della clientela Aggrava i delitti del cliente o destinatario Circostanza aggravante ad effetto speciale 4) omessa, tardiva o incompleta registrazione delle informazioni 2) omessa - falsa indicazione generalità soggetto per conto del quale è inserita la transazione Art. 55, comma 8, D.Lgs. n. 231/2007 8. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi, essendovi tenuto, viola i divieti di comunicazione di cui agli articoli 46, comma 1, e 48, comma 4, è punito con l’arresto da sei mesi a un anno o con l’ammenda da 5.000 a 50.000 euro. Clausola assorbimento Residualità della fattispecie Ratio norma Tutela privacy cliente Residuo segreto bancario ??????? Soggetto attivo Obbligati a inviare la segnalazione Chiunque ne sia comunque a conoscenza Condotta Divieto divulgazione avvenuta segnalazione Divieto divulgazione esito segnalazione su flusso ritorno Elemento psicologico Colpa Negligenza, imprudenza imperizia Sanzione Arresto o ammenda 162 bis c.p. Esigenze investigative Autorità di controllo e vigilanza? oblazione 8) Obbligo Comunicazione UIF & Nucleo S. Polizia Valutaria 7) Obbligo Congelamento Fondi & Risorse Economiche 6) Inottemperanza Ordine Sospensione UIF 1) Limitazioni uso contante & titoli al portatore SANZIONI AMMINISTRATIVE 5) Obblighi Informativi UIF 2) Obblighi Comunicazione MEF 3) Obbligo Segnalazione Operazione Sospetta 4) Omessa Istituzione Registro Clientela 49.1: trasferimento denaro contante, libretti di deposito bancari, postali al portatore , titoli al portatore in euro o valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, se complessivamente pari o superiore a 1000 euro art. 58, co.1. D.lgs. 231/07 1. Fatta salva l'efficacia degli atti, alle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6 e 7, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito. 49.5:Assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1000 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità 49.7: Assegni circolari, vaglia postali , cambiari sono emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità 49.6: Assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A I destinatari (professionisti/notai) che, in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni e attività, hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui: Art. 58, co.7. D.lgs. 231/07 La violazione dell'obbligo di cui all'articolo 51, comma 1, del presente decreto è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 per cento al 30 per cento dell'importo dell'operazione, del saldo del libretto ovvero del conto. Art. 49, co. 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14: Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore Art. 50: Divieto di conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia ne riferiscono entro trenta giorni al Ministero dell'economia e delle finanze per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e per la immediata comunicazione della infrazione anche alla Agenzia delle entrate che attiva i conseguenti controlli di natura fiscale. Omessa segnalazione di operazione sospetta Art. 57, co. 4, D.Lgs. n. 231/2007 4. Salvo che il fatto costituisca reato, l’omessa segnalazione di operazioni sospette è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dall’1 per cento al 40 per cento dell’importo dell’operazione non segnalata. Nei casi più gravi, tenuto conto della gravità della violazione desunta dalle circostanze della stessa e dall’importo dell’operazione sospetta non segnalata, con il provvedimento di irrogazione della sanzione è ordinata la pubblicazione per estratto del decreto sanzionatorio su almeno due quotidiani a diffusione nazionale di cui uno economico, a cura e spese del sanzionato. Clausola sussidiarietà Ragione della norma snodo fondamentale dell’azione di prevenzione Posizione di garanzia Obbligo di attivarsi e di segnalare alle competenti Autorità di vigilanza Soggetto attivo I destinatari La catena procedimentale dal punto operativo al responsabile dipendenza, ufficio Obbligo di trasmissione notizie fondate per tit. att., leg. rappr., delegato condotta omessa segnalazione dell’operazione sospetta. Elemento psicologico Colpa Sapere o sospettare Sanzione pecuniaria Sanzione proporzionale a operazione non segnalata Da 1 a 40% importo operazione Avere motivi ragionevoli di sospettare Pubblicazione su due quotidiani nazionali 17 Omessa Istituzione: -archivio informatico -registro clientela Art. 57, co. 3 D.Lgs. 231/2007 3. L’omessa istituzione del registro della clientela di cui all’articolo 38 (..) è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro. Art. 38, comma 1, 2, D.Lgs. 231/07 1. Ai fini del rispetto degli obblighi di registrazione di cui all'articolo 36, i professionisti indicati nell'articolo 12 (..) istituiscono un archivio formato e gestito a mezzo di strumenti informatici, salvo quanto previsto dal comma 2. 2. In alternativa all'archivio, i soggetti indicati al comma 1 possono istituire il registro della clientela a fini antiriciclaggio nel quale conservano i dati identificativi del cliente. Soggetto attivo Condotte omissive Sanzioni pecuniarie professionista a) Omessa istituzione archivio informatico b) Omessa istituzione registro clientela Non ha sanzione Fino a 50mila euro Le violazioni degli obblighi informativi nei confronti della UIF Art. 57, co. 5, D.Lgs. 231/07 5. Le violazioni degli obblighi informativi nei confronti della UIF sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro Art. 6,co. 6, lett. c, D.Lgs. 231/07 c) acquisisce ulteriori dati e informazioni, finalizzati allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, presso i soggetti tenuti alle segnalazioni di operazioni sospette di cui all'articolo 41; Ragione della norma Garantire il flusso continuo di dati Sanzionare la non collaborazione Professionista Titolare legale rappresentante delegato condotta acquisisce ulteriori dati e informazioni su operazioni sospette riceve comunicazioni mensile dati aggregati Omessa informazione da autorità vigilanza & investigative Sanzione pecuniaria Da euro 5.000 a 50.000 Soggetto attivo 19 Violazione ordine sospensione operazione UIF Art. 57, co.1, D.lgs. 231/07 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto del provvedimento di sospensione di cui all'articolo 6, comma 7, lettera c), è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 200.000 euro. Soggetto attivo notaio Condotta Omissione obbligo sospensione Operazione sospetta modalità Conoscenza ordine Operazione in corso Sanzione pecuniaria Da 5.000 Art. 6, comma 7, D.lgs. 231/07 La UIF, avvalendosi delle informazioni raccolte nello svolgimento delle proprie attività c) può sospendere, anche su richiesta del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, della DIA e dell'autorità giudiziaria, per un massimo di cinque giorni lavorativi, sempre che ciò non pregiudichi il corso delle indagini, operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, dandone immediata notizia a tali organi. a 200mila Tempo di sospensione Obbligo congelamento fondi e risorse economiche 1. I fondi sottoposti a congelamento non possono costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o utilizzo. Art. 13, co.1, D.lgs. 109/07 1.Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1, 2, 4 e 5 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà del valore dell'operazione stessa e non superiore al doppio del valore medesimo. 2. Le risorse economiche sottoposte a congelamento non possono costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12. 3. Sono nulli gli atti posti in essere in violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 2. 4. E' vietato mettere direttamente o indirettamente fondi o risorse economiche a disposizione dei soggetti designati o stanziarli a loro vantaggio. 5. La partecipazione consapevole e deliberata ad attività aventi l'obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di aggirare le misure di congelamento e' vietata. Obbligo Comunicazione alla UIF e Polizia Valutaria in materia di misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale Art.13, co. 2, D.lgs 109/07 2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 ad euro 25.000. Art. 7, co 1, D.lgs. 109/07 come modificato dall’art. 67 co. 2 D.lgs. 231/07: 1. I notai (..) devono: a) comunicare all'Ufficio italiano dei cambi (UIF) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei regolamenti comunitari, dei decreti di cui all'articolo 4 ovvero, se successiva, dalla data di detenzione dei fondi e delle risorse economiche, le misure applicate ai sensi del presente decreto, indicando i soggetti coinvolti, l'ammontare e la natura dei fondi o delle risorse economiche; b) comunicare all'Ufficio italiano dei cambi le operazioni, i rapporti, nonché ogni altra informazione disponibile riconducibile ai soggetti designati; c) comunicare all'Ufficio italiano dei cambi, sulla base di informazioni dallo stesso fornite, le operazioni ed i rapporti, nonche' ogni altra informazione disponibile riconducibile a soggetti in via di designazione in base ad indicazioni fornite dal Comitato. 2. Per le risorse economiche le comunicazioni di cui al co. 1 devono essere effettuate anche al Nucleo speciale polizia valutaria della GDF Procedura d’accertamento illeciti amministrativi • La contestazione della violazione • La fase istruttoria e di accertamento della violazione • La difesa tecnica del trasgressore • Oblazione • Il decreto sanzionatorio • Eventuale impugnazione • Eventuale esecuzione coattiva La competenza alla contestazione della violazione Art. 60, co. 1, del D.Lgs. n. 231/2007 La UIF, le autorità di vigilanza di settore, le amministrazioni interessate, la Guardia di finanza e la DIA accertano, in relazione ai loro compiti e nei limiti delle loro attribuzioni, le violazioni indicate agli articoli 57 e 58 e provvedono alla contestazione ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. • Dipartimento Tesoro del MEF • Autorità di vigilanza di settore: – Bankitalia, Consob, Isvap • Amministrazioni interessate: – Ministeri, – Autorità di PS, – Consigli Nazionali Ordini Professionali • UIF • GDF • DIA La contestazione e il termine di decadenza La contestazione immediata della violazione (art. 14 comma 1 L. 689/91) Omessa contestazione immediata & decadenza (art.14 comma 2 L.689/91) Termine perentorio 90 da accertamento 360gg per soggetto residente all’estero Estinzione obbligazione pagamento sanzione Lettera di contestazione e atto di verbalizzazione dell’infrazione • Comunicazione di terzi al MEF – Differenza accertamento & ricezione comunicazione : • X 51 D.lgs. 231/07 (obbligo comunicazione MEF x limitazione uso contante: Agenzia Entrate, banche, Poste, Notai – Accertamento procedimento: • • • atto conclusivo Acquisizione elementi soggettivi & oggettivi Valutazione risultanze doc. Contestazione violazione Connessione Oggettiva Reato & Illecito amministrativo Competenza del giudice penale accertare illecito amministrativo No rispetto termine perentorio 90 giorni. Restituzione atti al MEF x insussistenza connessione, termine 30 da ricezione atti Procedura di irrogazione della sanzione Art. 60, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2007 2. All’irrogazione delle sanzioni previste dagli articoli 57 e 58, provvede, con proprio decreto, il Ministero dell’economia e delle finanze, udito il parere della Commissione prevista dall’articolo 32 del TUV. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applica solo per le violazioni dell’articolo 49, commi 1, 5 e 7, il cui importo non sia superiore a 250.000 euro. Il pagamento in misura ridotta non è esercitabile da chi si è già avvalso della medesima facoltà per altra violazione dell’articolo 49, commi 1, 5 e 7, il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall’interessato nei 365 giorni precedenti la ricezione dell’atto di contestazione concernente l’illecito per cui si procede. Difesa dell’incolpato Art. 18, comma 1, L. 689/81 1. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'articolo 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità. 30 giorni da contestazione O notifica violazione Produzione Scritti Difensivi Richiesta & Dovere Audizione Procedura di Oblazione Trasferimento di danaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore pari o oltre 1000 euro Art. 16 della L. 689/1981 1. È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa e, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Assenza di intestazione non trasferibilità assegni bancari , postali pari o oltre 1000 euro C) NO PER RECIDIVO A TEMPO Assegni circolari, vaglia postali e cambiari emessi senza l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e della clausola di non trasferibilità. B) SANZIONE DA IRROGARE NON SUPERIORE A 250.000 EURO A) VIOLAZIONI. 49, COMMI 1, 5 E 7, DEL D.LGS. N. 231/07 Decreto sanzionatorio Art.18, comma 2, L.689/81 2. L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto. Accertamento trasgressione Assenza eventuale oblazione Invio Ordine Professionale Emissione Decreto Ingiunzione Notifica & Impugnazione Pagamento & riscossione coattiva Impugnazione •Art. 22, comma 1, L. 689/81 1.Salvo quanto previsto dall'articolo 133 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e da altre disposizioni di legge, contro l'ordinanzaingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione é regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 •Art. 6, comma 4, lett. f), D.lgs 150/11: L'opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione é stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia: f) di antiriciclaggio. Competenza x materia antiriciclaggio: Tribunale Luogo commessa violazione Rito del lavoro Non Sospende Esecutività Prescrizione Art. 28, comma 1 e 2, della legge n. 689/1982 1. Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. 2. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile. Contestazione violazione Decreto sanzionatorio ingiuntivo Atto di introduzione del giudizio Atto Amministrazione costituzione in mora Riconoscimento da parte dell’incolpato