CONVEGNO
Il Notariato parte attiva del sistema antiriciclaggio
Incontro con le altre Istituzioni impegnate nella difesa della
legalità: esperienze, problematiche, contributi, istruzioni
operative
Roma, 2 marzo 2012
Illeciti e procedimenti sanzionatori
Gaspare Sturzo
Magistrato, Esperto giuridico Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Presidente Centro Internazionale Studi Luigi Sturzo
Le linee del decreto
antiriciclaggio
1.IMPEDIRE utilizzo del sistema
economico & finanziario a scopo di
riciclaggio dei proventi di attività
criminose
e
finanziamento
del
terrorismo;
2.Costruzione
giuridica
di
una
POSIZIONE DI GARANZIA ex lege per
categorie destinatari
3.Tipizzazione
di
OBBLIGHI
di
identificazione e registrazione x
operatori “istituzionalmente” preposti
a settori sensibili.
4.. OBBLIGO DI SOS x operazioni,
rapporti continuativi o prestazioni
professionali che rientrano nelle
tipologie tassativamente individuate
dal decreto.
5.Funzione attiva e passiva anche per i
professionisti e tra questi i notai con la
loro specificità di essere anche pubblici
ufficiali.
Illeciti penali
Illeciti
amministrativi
Responsabilità
amministrativa da
reato per ente
2
Onestà, Sicurezza & Fiducia
• Se il brigante, il gangster, può
rubare, frodare intimidire e
uccidere impunemente,
• il cittadino non può vivere
tranquillamente nella famiglia,
nella professione, nel mercato;
• il magistrato è soverchiato,
• il poliziotto è disarmato o
corrotto,
• tutto l’ordine civile ne soffre;
• diminuiscono gli affari, è insicura
la vita, i poveri aumentano (..).
• Dove c’è licenza cessa di
esservi libertà.
(L. Sturzo, Democrazia, autorità e libertà)
•
Se
l’economia
indicasse
l’utile
individuale, astratto dalla coesistenza
degli altri individui, si dovrebbe
ammettere come economico qualsiasi
mezzo di arricchimento individuale, quale
la frode, il furto, il peculato, il raggiro,
l’appropriazione indebita. Questi mezzi
non sono proibiti solo per una legge
positiva: è la legge morale del rispetto
della individualità e proprietà altrui che li
condanna; li condanna anche la legge
economica; perché l’insicurezza del
diritto e l’abuso della forza non represso
rendono sempre più difficile l’attività
economica di qualsiasi comunità” (L. Sturzo:
Eticità delle leggi economiche).
La collaborazione attiva
Art. 3 D.lgs. 231/07 - Principi generali
1.
2.
3.
4.
Le misure di cui al presente decreto si fondano anche sulla collaborazione attiva da parte
dei destinatari delle disposizioni in esso previste, i quali adottano idonei e appropriati
sistemi e procedure in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela, di segnalazione
delle operazioni sospette, di conservazione dei documenti, di controllo interno, di valutazione
e di gestione del rischio, di garanzia dell'osservanza delle disposizioni pertinenti e di
comunicazione per prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo. Essi adempiono gli obblighi previsti avendo riguardo alle
informazioni possedute o acquisite nell'ambito della propria attività istituzionale o
professionale.
I sistemi e le procedure adottati ai sensi del comma 1 rispettano le prescrizioni e garanzie
stabilite dal presente decreto e dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.
Le misure di cui al presente decreto sono proporzionate al rischio di riciclaggio dei proventi di
attività criminose o di finanziamento del terrorismo in relazione al tipo di cliente, al
rapporto continuativo, alla prestazione professionale, al prodotto o alla transazione.
L'applicazione delle misure previste dal presente decreto deve essere proporzionata alla
peculiarità delle varie professioni e alle dimensioni dei destinatari della presente normativa.
4
Il notaio:
professionista
destinatario di obblighi
1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti
reali su beni immobili o attività economiche;
Art.12, co. 1 , lett. c) D.lgs. 231/07
1. Ai fini del presente decreto
per professionisti
si
intendono:
2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o
altri beni;
c) i notai e gli avvocati quando:
• in nome o per conto dei
propri clienti, compiono
qualsiasi operazione di
natura
finanziaria
o
immobiliare
• assistono i propri clienti
nella predisposizione o
nella realizzazione di
operazioni riguardanti:
3) l'apertura o la gestione di conti bancari,
libretti di deposito e conti di titoli;
4) l'organizzazione degli apporti necessari alla
costituzione, alla gestione o all'amministrazione
di società;
5)
la
costituzione,
la
gestione
o
l'amministrazione di società, enti, trust o
soggetti giuridici analoghi;
Chi controlla?
6
Violazione obbligo
identificazione
clientela
Omessa/Falsa
Indicazione
generalità
Soggetto Cliente
Sanzioni
Penali
& Professionisti
Omessa/Falsa
Informazione
Scopo & Natura
Prestazione Professionale
Omessa/Tardiva/
Incompleta
Registrazione Informazioni
Violazione divieto comunicazione
avvenuta Segnalazione
Operazione Sospetta
Violazione dell’obbligo di
identificazione della
clientela
Clausola di assorbimento
Delitto doloso
Identificare il cliente & verifica identità
Art. 55, comma 1, D.Lgs.
n. 231/2007
1. Salvo che il fatto
costituisca più grave reato,
chiunque
contravviene
alle disposizioni contenute
nel titolo II, capo I,
concernenti l’obbligo di
identificazione, è punito
con la multa da 2.600 a
13.000 euro.
Id. il titolare effettivo & ver. identità
ambito circoscritto rapporti & operazioni
chi
quando
come
8
Omessa o falsa indicazione
delle generalità del soggetto
per conto del quale è eseguita
la transazione
Art. 55, comma 2, D.lgs.
231/2007
Clausola assorbimento
Chi è l’esecutore dell’operazione
omettere di fornire le generalità
2. Salvo che il fatto costituisca
più grave reato, l’esecutore
dell’operazione che omette di
indicare le generalità del
soggetto per conto del quale
eventualmente
esegue
l’operazione o le indica false è
punito con la reclusione da sei
mesi a un anno e con la multa
da 500 a 5.000 euro.
fornisce generalità false
Dolo generico
9
Ostacolo alla acquisizione
delle informazioni su
natura & scopo prestazione
professionale
Clausola assorbimento
È una contravvenzione
Soggetto Attivo: esecutore operazione ????????????????
Art. 55, comma 3, D.Lgs.
n. 231/2007
3. Salvo che il fatto
costituisca più grave reato,
l’esecutore
dell’operazione che non
fornisce informazioni sullo
scopo e sulla natura prevista
dal rapporto continuativo o
della
prestazione
professionale o le fornisce
false è punito con l’arresto
da sei mesi a tre anni e con
l’ammenda da 500 a 5.000
euro.
Condotta 1: Omette di fornire informazioni
Condotta 2: Fornisce informazioni false
Scopo & Natura rapporto cont. / prestaz. prof.
Elemento psicologico -> Colpa: negligenza, imperizia e
imprudenza.
Sanzione: arresto e ammenda
10
36, co 1: Conservano
Omessa, Incompleta,
tardiva registrazione delle
informazioni
Art. 55, comma 4, D.lgs.
231/2007
4. Chi, essendovi
tenuto, omette di
effettuare
la
registrazione di cui
all'articolo 36, ovvero
la effettua in modo
tardivo o incompleto
e' punito con la multa
da 2.600 a 13.000
euro.
Registrano
informazioni
documenti &
36, co 2:
Registrano e
Conservano le seguenti
informazioni
Per rapporti continuativi &
prestazioni professionali:
che hanno acquisito per
assolvere gli obblighi di
adeguata verifica della clientela
Lett.a) conservano la copia o i
riferimenti dei documenti richiesti
x la verifica del cliente e del
titolare effettivo
Lett.b) conservano le scritture e le
registrazioni,
consistenti
nei
documenti originali o nelle copie
aventi analoga efficacia probatoria
nei procedimenti giudiziari
data di instaurazione, dati
identificativi del cliente e
titolare effettivo, generalità
dei delegati a operare per
conto del titolare del rapporto
e il codice del rapporto ove
previsto.
Per tutte operazioni di
importo pari o superiore a
15.000 euro: data, causale,
importo, tipologia operazione,
mezzi pagamento
dati
identificativi soggetto che
effettua
l'operazione
e
soggetto per conto del quale
eventualmente opera.
Le informazioni di cui al comma 2 sono
registrate tempestivamente, non
oltre il 30 giorno successivo al compimento
dell'operazione o apertura, alla variazione
e alla chiusura del rapporto continuativo o
all'accettazione dell'incarico
professionale, all'eventuale conoscenza
successiva di ulteriori informazioni o al
termine della prestazione professionale
11
Aggravante uso
mezzi fraudolenti
Art. 55, comma 6, D.Lgs.
n. 231/2007
Qualora gli obblighi di
identificazione
e
registrazione
siano
assolti avvalendosi di
mezzi fraudolenti, idonei
ad
ostacolare
l’individuazione
del
soggetto
che
ha
effettuato l’operazione,
la sanzione di cui ai
commi 1, 2 e 4 è
raddoppiata.
1) violazione
dell’obbligo di
identificazione
della clientela
Aggrava i delitti
del cliente o
destinatario
Circostanza
aggravante
ad effetto
speciale
4) omessa,
tardiva o
incompleta
registrazione
delle
informazioni
2) omessa - falsa
indicazione
generalità soggetto
per conto del quale è
inserita la
transazione
Art. 55, comma 8,
D.Lgs. n. 231/2007
8. Salvo che il fatto
costituisca più grave
reato, chi, essendovi
tenuto, viola i divieti di
comunicazione di cui
agli articoli 46, comma
1, e 48, comma 4, è
punito con l’arresto da
sei mesi a un anno o
con l’ammenda da
5.000 a 50.000 euro.
Clausola
assorbimento
Residualità della
fattispecie
Ratio norma
Tutela privacy
cliente
Residuo segreto
bancario ???????
Soggetto
attivo
Obbligati a inviare
la segnalazione
Chiunque ne sia
comunque a
conoscenza
Condotta
Divieto
divulgazione
avvenuta
segnalazione
Divieto
divulgazione esito
segnalazione su
flusso ritorno
Elemento
psicologico
Colpa
Negligenza,
imprudenza
imperizia
Sanzione
Arresto o
ammenda
162 bis c.p.
Esigenze
investigative
Autorità di
controllo e
vigilanza?
oblazione
8) Obbligo
Comunicazione
UIF & Nucleo S.
Polizia Valutaria
7) Obbligo
Congelamento
Fondi & Risorse
Economiche
6) Inottemperanza
Ordine
Sospensione
UIF
1) Limitazioni
uso contante
& titoli al portatore
SANZIONI
AMMINISTRATIVE
5) Obblighi
Informativi
UIF
2) Obblighi
Comunicazione
MEF
3) Obbligo
Segnalazione
Operazione
Sospetta
4) Omessa
Istituzione
Registro
Clientela
49.1: trasferimento denaro
contante, libretti di deposito
bancari, postali al portatore , titoli
al portatore in euro o valuta
estera, effettuato a qualsiasi titolo
tra soggetti diversi, se
complessivamente pari o
superiore a 1000 euro
art. 58, co.1. D.lgs.
231/07
1. Fatta salva l'efficacia
degli
atti,
alle
violazioni
delle
disposizioni di cui
all'articolo 49, commi
1, 5, 6 e 7, si applica
una
sanzione
amministrativa
pecuniaria dall'1 per
cento al 40 per cento
dell'importo trasferito.
49.5:Assegni bancari e
postali emessi per importi
pari o superiori a 1000 euro
devono recare l'indicazione
del nome o della ragione
sociale del beneficiario e la
clausola di non trasferibilità
49.7: Assegni circolari,
vaglia postali , cambiari sono
emessi con l'indicazione del
nome o della ragione sociale
del beneficiario e la clausola
di non trasferibilità
49.6: Assegni bancari
e postali emessi
all'ordine del traente
possono essere girati
unicamente per
l'incasso a una banca
o a Poste Italiane
S.p.A
I destinatari (professionisti/notai) che, in relazione ai loro
compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni e
attività, hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui:
Art. 58, co.7. D.lgs.
231/07
La
violazione
dell'obbligo di cui
all'articolo 51, comma
1, del presente decreto
è punita con una
sanzione
amministrativa
pecuniaria dal 3 per
cento al 30 per cento
dell'importo
dell'operazione,
del
saldo
del
libretto
ovvero del conto.
Art. 49, co. 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14: Limitazioni all'uso del
contante e dei titoli al portatore
Art. 50: Divieto di conti e libretti di risparmio anonimi o
con intestazione fittizia
ne riferiscono entro trenta giorni al Ministero dell'economia e
delle finanze per la contestazione e gli altri adempimenti previsti
dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689
e per la immediata comunicazione della infrazione anche
alla Agenzia delle entrate che attiva i conseguenti
controlli di natura fiscale.
Omessa segnalazione
di operazione
sospetta
Art. 57, co. 4, D.Lgs. n.
231/2007
4. Salvo che il fatto costituisca
reato, l’omessa segnalazione di
operazioni sospette è punita con
una
sanzione
amministrativa
pecuniaria dall’1 per cento al 40
per
cento
dell’importo
dell’operazione non segnalata. Nei
casi più gravi, tenuto conto della
gravità della violazione desunta
dalle circostanze della stessa e
dall’importo
dell’operazione
sospetta non segnalata, con il
provvedimento di irrogazione della
sanzione
è
ordinata
la
pubblicazione per estratto del
decreto sanzionatorio su almeno
due quotidiani a diffusione
nazionale di cui uno economico, a
cura e spese del sanzionato.
Clausola
sussidiarietà
Ragione
della norma
snodo fondamentale
dell’azione di
prevenzione
Posizione di garanzia
Obbligo di attivarsi e
di segnalare alle
competenti Autorità
di vigilanza
Soggetto
attivo
I destinatari
La catena
procedimentale dal
punto operativo al
responsabile
dipendenza, ufficio
Obbligo di
trasmissione notizie
fondate per tit. att.,
leg. rappr., delegato
condotta
omessa segnalazione
dell’operazione
sospetta.
Elemento
psicologico
Colpa
Sapere o sospettare
Sanzione
pecuniaria
Sanzione
proporzionale a
operazione non
segnalata
Da 1 a 40% importo
operazione
Avere motivi
ragionevoli di
sospettare
Pubblicazione su due
quotidiani nazionali
17
Omessa Istituzione:
-archivio informatico
-registro clientela
Art. 57, co. 3 D.Lgs. 231/2007
3. L’omessa istituzione del registro della
clientela di cui all’articolo 38 (..) è punita
con una sanzione amministrativa
pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.
Art. 38, comma 1, 2, D.Lgs. 231/07
1. Ai fini del rispetto degli obblighi di
registrazione di cui all'articolo 36, i
professionisti indicati nell'articolo 12
(..) istituiscono un archivio formato e
gestito a mezzo di strumenti
informatici, salvo quanto previsto dal
comma 2.
2. In alternativa all'archivio, i soggetti
indicati al comma 1 possono istituire
il registro della clientela a fini
antiriciclaggio nel quale conservano i
dati identificativi del cliente.
Soggetto
attivo
Condotte
omissive
Sanzioni
pecuniarie
professionista
a) Omessa
istituzione
archivio
informatico
b) Omessa
istituzione
registro clientela
Non ha sanzione
Fino a 50mila
euro
Le violazioni degli
obblighi informativi nei
confronti della UIF
Art. 57, co. 5, D.Lgs. 231/07
5. Le violazioni degli obblighi
informativi nei confronti
della UIF sono punite con
una sanzione amministrativa
pecuniaria da 5.000 a 50.000
euro
Art. 6,co. 6, lett. c, D.Lgs.
231/07
c) acquisisce ulteriori dati e
informazioni, finalizzati allo
svolgimento
delle
proprie
funzioni istituzionali, presso i
soggetti tenuti alle segnalazioni
di operazioni sospette di cui
all'articolo 41;
Ragione
della norma
Garantire il flusso
continuo di dati
Sanzionare la non
collaborazione
Professionista
Titolare
legale
rappresentante
delegato
condotta
acquisisce ulteriori
dati e informazioni
su operazioni
sospette
riceve
comunicazioni
mensile dati
aggregati
Omessa
informazione da
autorità vigilanza
& investigative
Sanzione
pecuniaria
Da euro 5.000 a
50.000
Soggetto
attivo
19
Violazione ordine
sospensione operazione
UIF
Art. 57, co.1, D.lgs. 231/07
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il
mancato rispetto del provvedimento di
sospensione di cui all'articolo 6, comma
7, lettera c), è punito con una sanzione
amministrativa pecuniaria da 5.000 a
200.000 euro.
Soggetto
attivo
notaio
Condotta
Omissione
obbligo
sospensione
Operazione
sospetta
modalità
Conoscenza
ordine
Operazione
in corso
Sanzione
pecuniaria
Da 5.000
Art. 6, comma 7, D.lgs. 231/07
La UIF, avvalendosi delle informazioni
raccolte nello svolgimento delle proprie
attività
c) può sospendere, anche su richiesta del
Nucleo speciale di polizia valutaria della
Guardia di finanza, della DIA e
dell'autorità giudiziaria, per un massimo
di cinque giorni lavorativi, sempre che ciò
non pregiudichi il corso delle indagini,
operazioni sospette di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo, dandone
immediata notizia a tali organi.
a 200mila
Tempo di
sospensione
Obbligo
congelamento fondi e
risorse economiche
1. I fondi sottoposti a congelamento non possono costituire
oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o utilizzo.
Art. 13, co.1, D.lgs. 109/07
1.Salvo che il fatto
costituisca
reato,
la
violazione
delle
disposizioni
di
cui
all'articolo 5, commi 1, 2, 4
e 5 è punita con una
sanzione amministrativa
pecuniaria non inferiore
alla metà del valore
dell'operazione stessa e
non superiore al doppio
del valore medesimo.
2. Le risorse economiche sottoposte a congelamento non
possono costituire oggetto di alcun atto di trasferimento,
disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi,
beni o servizi, utilizzo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo
12.
3. Sono nulli gli atti posti in essere in violazione dei divieti di
cui ai commi 1 e 2.
4. E' vietato mettere direttamente o indirettamente fondi o
risorse economiche a disposizione dei soggetti designati o
stanziarli a loro vantaggio.
5. La partecipazione consapevole e deliberata ad attività
aventi l'obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di aggirare
le misure di congelamento e' vietata.
Obbligo Comunicazione alla UIF
e Polizia Valutaria in materia di
misure
per
prevenire,
contrastare e reprimere il
finanziamento del terrorismo e
l'attività
dei
Paesi
che
minacciano la pace e la sicurezza
internazionale
Art.13, co. 2, D.lgs 109/07
2. La violazione delle disposizioni
di cui all'articolo 7 è punita con
una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 500 ad euro
25.000.
Art. 7, co 1, D.lgs. 109/07 come
modificato dall’art. 67 co. 2 D.lgs.
231/07:
1. I notai (..) devono:
a) comunicare all'Ufficio italiano dei cambi (UIF) entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore dei regolamenti comunitari, dei decreti
di cui all'articolo 4 ovvero, se successiva, dalla data di detenzione dei
fondi e delle risorse economiche, le misure applicate ai sensi del
presente decreto, indicando i soggetti coinvolti, l'ammontare e la
natura dei fondi o delle risorse economiche;
b) comunicare all'Ufficio italiano dei cambi le operazioni, i
rapporti, nonché ogni altra informazione disponibile
riconducibile ai soggetti designati;
c) comunicare all'Ufficio italiano dei cambi, sulla base di informazioni
dallo stesso fornite, le operazioni ed i rapporti, nonche' ogni altra
informazione disponibile riconducibile a soggetti in via di designazione
in base ad indicazioni fornite dal Comitato.
2. Per le risorse economiche le comunicazioni di cui al co. 1 devono
essere effettuate anche al Nucleo speciale polizia valutaria della GDF
Procedura d’accertamento
illeciti amministrativi
• La contestazione della violazione
• La fase istruttoria e di accertamento della
violazione
• La difesa tecnica del trasgressore
• Oblazione
• Il decreto sanzionatorio
• Eventuale impugnazione
• Eventuale esecuzione coattiva
La competenza alla contestazione della
violazione
 Art. 60, co. 1, del D.Lgs. n.
231/2007
La UIF, le autorità di vigilanza di
settore,
le
amministrazioni
interessate, la Guardia di finanza
e la DIA accertano, in relazione ai
loro compiti e nei limiti delle loro
attribuzioni,
le
violazioni
indicate agli articoli 57 e 58 e
provvedono alla contestazione ai
sensi della legge 24 novembre
1981, n. 689.
• Dipartimento Tesoro del MEF
• Autorità di vigilanza di settore:
– Bankitalia, Consob, Isvap
• Amministrazioni interessate:
– Ministeri,
– Autorità di PS,
– Consigli Nazionali Ordini
Professionali
• UIF
• GDF
• DIA
La contestazione
e il termine di decadenza
 La contestazione immediata
della violazione (art. 14 comma 1 L. 689/91)
 Omessa
contestazione
immediata & decadenza
(art.14 comma 2 L.689/91)
 Termine perentorio 90 da
accertamento
 360gg
per
soggetto
residente all’estero
 Estinzione
obbligazione
pagamento sanzione
 Lettera di contestazione e
atto di verbalizzazione
dell’infrazione
•
Comunicazione di terzi al MEF
– Differenza accertamento & ricezione
comunicazione :
•
X 51 D.lgs. 231/07 (obbligo comunicazione MEF x
limitazione uso contante: Agenzia Entrate, banche,
Poste, Notai
– Accertamento
procedimento:
•
•
•
atto
conclusivo
Acquisizione elementi soggettivi & oggettivi
Valutazione risultanze doc.
Contestazione violazione
 Connessione Oggettiva Reato &
Illecito amministrativo
 Competenza del giudice penale
accertare illecito amministrativo
 No rispetto termine perentorio 90
giorni.
 Restituzione atti al MEF x
insussistenza connessione, termine
30 da ricezione atti
Procedura di
irrogazione della
sanzione
Art. 60, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2007
2. All’irrogazione delle sanzioni previste
dagli articoli 57 e 58, provvede, con
proprio decreto, il Ministero dell’economia
e delle finanze, udito il parere della
Commissione prevista dall’articolo 32 del
TUV. Si applicano le disposizioni della
legge 24 novembre 1981, n. 689. L’articolo
16 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
si applica solo per le violazioni dell’articolo
49, commi 1, 5 e 7, il cui importo non sia
superiore a 250.000 euro. Il pagamento in
misura ridotta non è esercitabile da chi si
è già avvalso della medesima facoltà per
altra violazione dell’articolo 49, commi 1, 5
e 7, il cui atto di contestazione sia stato
ricevuto dall’interessato nei 365 giorni
precedenti la ricezione dell’atto di
contestazione concernente l’illecito per cui
si procede.
Difesa
dell’incolpato
Art. 18, comma 1, L.
689/81
1. Entro il termine di trenta
giorni
dalla
data
della
contestazione o notificazione
della violazione, gli interessati
possono
far
pervenire
all'autorità
competente
a
ricevere il rapporto a norma
dell'articolo 17 scritti difensivi e
documenti e possono chiedere
di essere sentiti dalla medesima
autorità.
30 giorni da
contestazione
O notifica
violazione
Produzione
Scritti
Difensivi
Richiesta
& Dovere
Audizione
Procedura di
Oblazione
Trasferimento di
danaro contante o di
libretti di deposito
bancari o postali al
portatore pari o oltre
1000 euro
Art. 16 della L. 689/1981
1. È ammesso il pagamento di una
somma in misura ridotta pari alla
terza parte del massimo della
sanzione prevista per la violazione
commessa e, se più favorevole e
qualora sia stabilito il minimo
della sanzione edittale, pari al
doppio del relativo importo, oltre
alle spese del procedimento entro
il termine di sessanta giorni dalla
contestazione immediata o, se
questa non vi è stata, dalla
notificazione degli estremi della
violazione.
Assenza di intestazione
non trasferibilità
assegni bancari ,
postali pari o oltre
1000 euro
C)
NO PER RECIDIVO A
TEMPO
Assegni circolari, vaglia
postali e cambiari
emessi senza
l’indicazione del nome
o della ragione sociale
del beneficiario e della
clausola di non
trasferibilità.
B)
SANZIONE DA
IRROGARE NON
SUPERIORE A 250.000
EURO
A)
VIOLAZIONI. 49,
COMMI 1, 5 E 7, DEL
D.LGS. N. 231/07
Decreto
sanzionatorio
Art.18, comma 2, L.689/81
2. L'autorità competente, sentiti gli
interessati, ove questi ne abbiano
fatto richiesta, ed esaminati i
documenti inviati e gli argomenti
esposti negli scritti difensivi, se
ritiene fondato l'accertamento,
determina, con ordinanza motivata,
la somma dovuta per la violazione e
ne ingiunge il pagamento, insieme
con le spese, all'autore della
violazione ed alle persone che vi
sono
obbligate
solidalmente;
altrimenti
emette
ordinanza
motivata di archiviazione degli atti
comunicandola
integralmente
all'organo che ha redatto il rapporto.
Accertamento
trasgressione
Assenza
eventuale
oblazione
Invio Ordine
Professionale
Emissione
Decreto
Ingiunzione
Notifica &
Impugnazione
Pagamento &
riscossione
coattiva
Impugnazione
•Art. 22, comma 1, L. 689/81
1.Salvo quanto previsto dall'articolo
133 del decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104, e da altre disposizioni
di legge, contro l'ordinanzaingiunzione di pagamento e contro
l'ordinanza che dispone la sola
confisca gli interessati possono
proporre
opposizione
dinanzi
all'autorità giudiziaria ordinaria.
L'opposizione é regolata dall'articolo
6 del decreto legislativo 1°
settembre 2011, n. 150
•Art. 6, comma 4, lett. f), D.lgs
150/11: L'opposizione si propone
davanti al tribunale quando la sanzione é
stata applicata per una violazione
concernente disposizioni in materia: f) di
antiriciclaggio.
Competenza x
materia
antiriciclaggio:
Tribunale
Luogo
commessa
violazione
Rito del lavoro
Non Sospende
Esecutività
Prescrizione
Art. 28, comma 1 e 2, della
legge n. 689/1982
1. Il diritto a riscuotere le
somme dovute per le
violazioni indicate dalla
presente legge si
prescrive nel termine di
cinque anni dal giorno in
cui è stata commessa la
violazione.
2. L'interruzione della
prescrizione è regolata dalle
norme del codice civile.
Contestazione
violazione
Decreto sanzionatorio
ingiuntivo
Atto di introduzione
del giudizio
Atto Amministrazione
costituzione in mora
Riconoscimento da
parte dell’incolpato
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