S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO LA LEGGE ANTIRICICLAGGIO E I CONTROLLI DELLA GUARDIA DI FINANZA NEGLI STUDI PROFESSIONALI Il regime sanzionatorio I controlli della Guardia di Finanza e la difesa del Professionista Commissione Antiriciclaggio ODCEC Milano 19 giugno 2012 - ODCEC Milano, Corso Europa 11, Milano S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Il regime sanzionatorio Il regime sanzionatorio penale VIOLAZIONI PENALI ART. 55 – c. 1: violazione delle disposizioni concernenti l’obbligo di identificazione (multa da € 2.600,00 a € 13.000,00, raddoppiata se avvenuta con mezzi fraudolenti) – c. 2: omessa o falsa indicazione da parte dell’esecutore dell’operazione delle generalità del soggetto per conto del quale esegue l’operazione (reclusione da 6 mesi ad un anno oltre a multa da 500 e 5.000 euro) – c. 3: omessa o falsa fornitura da parte dell’esecutore dell’operazione di informazioni sullo scopo e natura del rapporto continuativo o prestazione professionale (arresto da 6 mesi e 3 anni ed ammenda da 5.000 a 50.000 euro) – c. 4: omessa, tardiva od incompleta registrazione (multa da € 2.600,00 a € 13.000,00) 3 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Il regime sanzionatorio penale VIOLAZIONI PENALI ART. 55 – c. 5: omessa comunicazione da parte del collegio sindacale – consiglio di sorveglianza – comitato di gestione (reclusione fino a 1 anno e multa da 100 a 1.000 euro) – c. 7: omessa, tardiva od incompleta comunicazione da parte di soggetti ex articolo 11 comma 1, lettera h), e comma 2, lettera c) e d) (multa da 2.600 a 13.000 euro) – c. 8: violazione del divieto di comunicazione in materia di segnalazione (arresto da 6 mesi a un anno o con ammenda da 5.000 a 50.000 euro) – c. 9: indebita utilizzazione o falsificazione di carte di credito o pagamento (reclusione da 1 a 5 anni e multa da 310 a 1.550 euro) 4 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Il regime sanzionatorio amministrativo SANZIONI AMMINISTRATIVE ARTT. 57, 58 E 59 - art. 56: violazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela – organizzazione – registrazione procedure e controllo interno (sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 200.000 euro); questa sanzione vale per la violazione dell’obbligo di astensione – art. 57 c. 1: violazione dell’obbligo di sospensione dell’operazione sospetta di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 200.000 euro) – art. 57 c. 2: omessa istituzione dell’archivio unico informatico (sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 500.000 euro) – art. 57 c. 3: omessa istituzione del registro della clientela o mancata adozione delle modalità di registrazione (sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro) – art. 57 c. 4: omessa segnalazione di operazione sospetta (sanzione amministrativa pecuniaria dall’1% al 40% dell’importo dell’operazione non segnalata) 5 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Il regime sanzionatorio amministrativo SANZIONI AMMINISTRATIVE ARTT. 57, 58 E 59 – art. 57 c. 5: violazione degli obblighi informativi nei confronti dell’Uif (sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro) – art. 58 c. 1: violazione degli obblighi derivanti dalla limitazione dell’uso dei contanti e titoli al portatore ed assegni (sanzione amministrativa pecuniaria dall’1% al 40% dell’importo trasferito) – art. 58 c. 2: libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo superiore a 5.000 euro (sanzione amministrativa pecuniaria dal 20% al 40% dell’importo del saldo) – art. 58 c. 3: violazione dell’obbligo di estinzione o riduzione dei libretti di deposito bancari al portatore con saldo superiore a 5.000 euro (sanzione amministrativa pecuniaria dal 10% al 20% del saldo del libretto al portatore) 6 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Il regime sanzionatorio amministrativo SANZIONI AMMINISTRATIVE ARTT. 57, 58 E 59 – art. 58 c. 4: violazione del divieto di trasferimento di denaro contante per importi superiori a 1.000 euro effettuato per il tramite di esercenti attività finanziaria (sanzione amministrativa pecuniaria dal 20% al 40% dell’importo trasferito) – art. 58 c. 4: violazione del divieto di trasferimento di denaro contante per importi superiori a 1.000 euro ed inferiori a 5.000 euro effettuato per il tramite di esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento (sanzione amministrativa pecuniaria dal 20% al 40% dell’importo trasferito) – art. 58 c. 5: violazione del divieto apertura di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia (sanzione amministrativa pecuniaria dal 20% al 40% del saldo) – art. 58 c. 6: violazione del divieto di utilizzo di conti o libretti di isparmio in forma anonima o con intestazione fittizia (sanzione amministrativa pecuniaria dal 10% al 40% del saldo) 7 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Il regime sanzionatorio amministrativo SANZIONI AMMINISTRATIVE ARTT. 57, 58 E 59 – art. 58 c. 7: mancata comunicazione in presenza di violazioni delle disposizioni in materia di limitazioni all’uso del contante e titoli al portatore (sanzione amministrativa pecuniaria dal 3% al 30% dell’operazione, del saldo del libretto o del conto) – art. 59: responsabilità solidale degli enti (la persona giuridica o l’ente o l’imprenditore è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta) 8 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO I controlli della Guardia di Finanza e la difesa del professionista I controlli e la difesa del professionista Ai fini della difesa nel corso dei controlli vanno tenuti presenti i seguenti aspetti: • la GDF ha poteri di polizia economica, finanziaria e amministrativa molto ampi • i controlli vengono effettuati secondo quanto disposto dall’articolo 52 della Legge I.V.A., quindi secondo uno schema mutuato dalla metodologia della verifiche fiscali, in questo senso è necessario avere ben presente che: – l'ispezione documentale può essere estesa a tutti i libri, registri, documenti e scritture, compresi quelli la cui tenuta e conservazione non sono obbligatorie, che si trovano nei locali in cui l'accesso viene eseguito, o che sono comunque accessibili tramite apparecchiature informatiche installate in detti locali – i libri, registri, scritture e documenti di cui è rifiutata l'esibizione non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa – i dati richiesti nel corso dei controlli possono essere resi disponibili entro tre giorni dalla richiesta 10 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO I controlli e la difesa del professionista La migliore difesa ai fini del controlli è dunque quella di organizzare gli archivi e la procedura di studio, pertanto: • l’aspetto più importante è quello preventivo: è necessario stabilire protocolli interni di studio e attribuire responsabilità • è anche necessario stabilire una procedura per semplificare la raccolta delle scritture e delle registrazioni – a tal fine può essere scelto di dematerializzare la documentazione; in questo caso si riporta la posizione contenuta nelle Linee Guida per l’adeguata verifica del CNDNEC: “E’ ammessa l’archiviazione del fascicolo della clientela ai fini della normativa antiriciclaggio, in formato che garantisca le specifiche richieste dalla normativa sulla dematerializzazione e il rispetto delle procedure per la memorizzazione, archiviazione e conservazione del fascicolo. Così come evidenziato anche dalla risoluzione A.E. n.158/E del 15.06.09, inoltre, a seguito della memorizzazione, dovranno essere consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici in relazione al cognome, al nome, alla denominazione, al codice fiscale, alla partita Iva, alla data o associazioni logiche di questi ultimi.” Ciò si traduce nella conseguenza che che se il documento conservato mediante modalità informatiche deve avere validità probatoria ai fini dei procedimenti giudiziari, il professionista dovrà procedere all’apposizione della firma digitale e, ove sia necessaria la data certa, anche della marca temporale 11 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO I controlli e la difesa del professionista • nella formazione della procedura tenere memoria di inserire nel fascicolo del cliente tutte le informazioni che possano spiegare ai controllori il comportamento tenuto dal professionista • è quindi opportuno istruire e formare il personale dipendente e i collaboratori, e averne prova da fornire in sede di controllo • altro aspetto importante è quello della tenuta del registro della clientela: controllare le date di registrazione delle informazioni 12 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO