S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
LA LEGGE ANTIRICICLAGGIO E I CONTROLLI DELLA
GUARDIA DI FINANZA NEGLI STUDI PROFESSIONALI
Il regime sanzionatorio
I controlli della Guardia di Finanza e la difesa del
Professionista
Commissione Antiriciclaggio ODCEC Milano
19 giugno 2012 - ODCEC Milano, Corso Europa 11, Milano
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Il regime sanzionatorio
Il regime sanzionatorio penale
VIOLAZIONI PENALI ART. 55
– c. 1: violazione delle disposizioni concernenti l’obbligo di
identificazione (multa da € 2.600,00 a € 13.000,00,
raddoppiata se avvenuta con mezzi fraudolenti)
– c. 2: omessa o falsa indicazione da parte dell’esecutore
dell’operazione delle generalità del soggetto per conto del
quale esegue l’operazione (reclusione da 6 mesi ad un anno
oltre a multa da 500 e 5.000 euro)
– c. 3: omessa o falsa fornitura da parte dell’esecutore
dell’operazione di informazioni sullo scopo e natura del
rapporto continuativo o prestazione professionale (arresto
da 6 mesi e 3 anni ed ammenda da 5.000 a 50.000 euro)
– c. 4: omessa, tardiva od incompleta registrazione (multa da €
2.600,00 a € 13.000,00)
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Il regime sanzionatorio penale
VIOLAZIONI PENALI ART. 55
– c. 5: omessa comunicazione da parte del collegio sindacale –
consiglio di sorveglianza – comitato di gestione (reclusione
fino a 1 anno e multa da 100 a 1.000 euro)
– c. 7: omessa, tardiva od incompleta comunicazione da parte di
soggetti ex articolo 11 comma 1, lettera h), e comma 2,
lettera c) e d) (multa da 2.600 a 13.000 euro)
– c. 8: violazione del divieto di comunicazione in materia di
segnalazione (arresto da 6 mesi a un anno o con ammenda
da 5.000 a 50.000 euro)
– c. 9: indebita utilizzazione o falsificazione di carte di credito o
pagamento (reclusione da 1 a 5 anni e multa da 310 a
1.550 euro)
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Il regime sanzionatorio amministrativo
SANZIONI AMMINISTRATIVE ARTT. 57, 58 E 59
- art. 56: violazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela –
organizzazione – registrazione procedure e controllo interno (sanzione
amministrativa pecuniaria da 10.000 a 200.000 euro); questa sanzione
vale per la violazione dell’obbligo di astensione
– art. 57 c. 1: violazione dell’obbligo di sospensione dell’operazione sospetta
di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (sanzione amministrativa
pecuniaria da 5.000 a 200.000 euro)
– art. 57 c. 2: omessa istituzione dell’archivio unico informatico (sanzione
amministrativa pecuniaria da 50.000 a 500.000 euro)
– art. 57 c. 3: omessa istituzione del registro della clientela o mancata
adozione delle modalità di registrazione (sanzione amministrativa
pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro)
– art. 57 c. 4: omessa segnalazione di operazione sospetta (sanzione
amministrativa pecuniaria dall’1% al 40% dell’importo dell’operazione
non segnalata)
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Il regime sanzionatorio amministrativo
SANZIONI AMMINISTRATIVE ARTT. 57, 58 E 59
– art. 57 c. 5: violazione degli obblighi informativi nei confronti dell’Uif
(sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro)
– art. 58 c. 1: violazione degli obblighi derivanti dalla limitazione
dell’uso dei contanti e titoli al portatore ed assegni (sanzione
amministrativa pecuniaria dall’1% al 40% dell’importo trasferito)
– art. 58 c. 2: libretti di deposito bancari o postali al portatore con
saldo superiore a 5.000 euro (sanzione amministrativa pecuniaria dal
20% al 40% dell’importo del saldo)
– art. 58 c. 3: violazione dell’obbligo di estinzione o riduzione dei
libretti di deposito bancari al portatore con saldo superiore a 5.000
euro (sanzione amministrativa pecuniaria dal 10% al 20% del saldo
del libretto al portatore)
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Il regime sanzionatorio amministrativo
SANZIONI AMMINISTRATIVE ARTT. 57, 58 E 59
– art. 58 c. 4: violazione del divieto di trasferimento di denaro contante per
importi superiori a 1.000 euro effettuato per il tramite di esercenti
attività finanziaria (sanzione amministrativa pecuniaria dal 20% al 40%
dell’importo trasferito)
– art. 58 c. 4: violazione del divieto di trasferimento di denaro contante per
importi superiori a 1.000 euro ed inferiori a 5.000 euro effettuato per il
tramite di esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento
(sanzione amministrativa pecuniaria dal 20% al 40% dell’importo
trasferito)
– art. 58 c. 5: violazione del divieto apertura di conti o libretti di risparmio in
forma anonima o con intestazione fittizia (sanzione amministrativa
pecuniaria dal 20% al 40% del saldo)
– art. 58 c. 6: violazione del divieto di utilizzo di conti o libretti di isparmio in
forma anonima o con intestazione fittizia (sanzione amministrativa
pecuniaria dal 10% al 40% del saldo)
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Il regime sanzionatorio amministrativo
SANZIONI AMMINISTRATIVE ARTT. 57, 58 E 59
– art. 58 c. 7: mancata comunicazione in presenza di violazioni delle disposizioni in
materia di limitazioni all’uso del contante e titoli al portatore (sanzione
amministrativa pecuniaria dal 3% al 30% dell’operazione, del saldo del libretto
o del conto)
– art. 59: responsabilità solidale degli enti (la persona giuridica o l’ente o
l’imprenditore è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento
della somma da questo dovuta)
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I controlli della Guardia di Finanza e la difesa del
professionista
I controlli e la difesa del professionista
Ai fini della difesa nel corso dei controlli vanno tenuti presenti i seguenti aspetti:
•
la GDF ha poteri di polizia economica, finanziaria e amministrativa molto ampi
•
i controlli vengono effettuati secondo quanto disposto dall’articolo 52 della
Legge I.V.A., quindi secondo uno schema mutuato dalla metodologia della
verifiche fiscali, in questo senso è necessario avere ben presente che:
–
l'ispezione documentale può essere estesa a tutti i libri, registri, documenti
e scritture, compresi quelli la cui tenuta e conservazione non sono
obbligatorie, che si trovano nei locali in cui l'accesso viene eseguito, o che
sono comunque accessibili tramite apparecchiature informatiche installate
in detti locali
–
i libri, registri, scritture e documenti di cui è rifiutata l'esibizione non
possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini
dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa
–
i dati richiesti nel corso dei controlli possono essere resi disponibili entro tre giorni
dalla richiesta
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I controlli e la difesa del professionista
La migliore difesa ai fini del controlli è dunque quella di organizzare gli archivi e la procedura di
studio, pertanto:
•
l’aspetto più importante è quello preventivo: è necessario stabilire protocolli interni di
studio e attribuire responsabilità
•
è anche necessario stabilire una procedura per semplificare la raccolta delle
scritture e delle registrazioni
–
a tal fine può essere scelto di dematerializzare la documentazione; in questo
caso si riporta la posizione contenuta nelle Linee Guida per l’adeguata verifica del
CNDNEC: “E’ ammessa l’archiviazione del fascicolo della clientela ai fini della
normativa antiriciclaggio, in formato che garantisca le specifiche richieste dalla
normativa sulla dematerializzazione e il rispetto delle procedure per la
memorizzazione, archiviazione e conservazione del fascicolo. Così come evidenziato
anche dalla risoluzione A.E. n.158/E del 15.06.09, inoltre, a seguito della
memorizzazione, dovranno essere consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle
informazioni dagli archivi informatici in relazione al cognome, al nome, alla
denominazione, al codice fiscale, alla partita Iva, alla data o associazioni logiche di
questi ultimi.” Ciò si traduce nella conseguenza che che se il documento conservato
mediante modalità informatiche deve avere validità probatoria ai fini dei procedimenti
giudiziari, il professionista dovrà procedere all’apposizione della firma digitale e, ove
sia necessaria la data certa, anche della marca temporale
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I controlli e la difesa del professionista
•
nella formazione della procedura tenere memoria di inserire nel fascicolo del
cliente tutte le informazioni che possano spiegare ai controllori il
comportamento tenuto dal professionista
•
è quindi opportuno istruire e formare il personale dipendente e i collaboratori,
e averne prova da fornire in sede di controllo
•
altro aspetto importante è quello della tenuta del registro della clientela:
controllare le date di registrazione delle informazioni
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