PRIMA DI ANDARE ALL'ESTERO 24/05/2002 NORMATIVA COMUNITARIA CHEMIOIMMUNOPROFILASSI PER CHI VIAGGIA COME USUFRUIRE DELL'ASSISTENZA SANITARIA ALL'ESTERO VACCINAZIONE FEBBRE GIALLA (ANTIAMARILLICA) MISURE PROFILATTICHE CONTRO IL COLERA ASSISTENZA SANITARIA AGLI IMMIGRATI DOVE RIVOLGERSI NEI PAESI DELL'UNIONE EUROPEA DOVE RICHIEDERE I RIMBORSI PRIMA DI ANDARE ALL'ESTERO UFFICI DI SANITA' MARITTIMA E AEREA UFFICI DEL TURISMO ESTERO IN ITALIA MODULO E101 DA RICHIEDERE ALLA U.L.S.S. MODULO E111 DA RICHIEDERE ALLA U.L.S.S. MODULO E112 DA RICHIEDERE ALLA U.L.S.S. file:///A|/Prima.htm [23/05/2002 7.43.57] GIOFIL TEL.+39-6-3050434 FAX +39-6-35503776 GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITA' EUROPEE N. L 54 DEL 25 FEBBRAIO 2002 COMMISSIONE COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLE COMUNITA' SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI EUROPEE PER LA DECISIONE N. 179 del 18 aprile 2000 RELATIVA AI MODELLI DI FORMULARI NECESSARI ALL'APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI (CEE) N. 1408/71 E (CEE) N. 574/72 DEL CONSIGLIO (E 111, E 111 B, E 113-E 118, E 125-E 127) ZZZZ (Testo rilevante ai fini del SEE) (2002/154/CE) LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLE COMUNITA' SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI, EUROPEE PER LA visto l'articolo 81, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunita', (GU L 149 del 05/07/1971, pag. 2), ai sensi del quale e' incaricata di trattare ogni questione amministrativa derivante dal regolamento (CEE) n. 1408/71 e degli ulteriori regolamenti, visto l'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, (GU L 74 del 27/03/1972, pag. 1), che fissa le modalita' di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, ai sensi del quale stabilisce i modelli dei certificati, attestati, dichiarazioni, domande e altri documenti necessari per l'applicazione dei regolamenti, visto il regolamento (CE) n. 1606/98 del Consiglio, (GU L 209 del 25/07/1998, pag. 1) che modifica i regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72, al fine di estendere la loro applicazione ai regimi speciali per i dipendenti pubblici, visto il regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, (GU L 38 del 12/02/1999, pag. 1), che modifica i regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72, al fine di estendere la loro applicazione agli studenti, considerando che occorre adeguare la decisione n. 153, (GU L file:///A|/250202.htm (1 di 46) [23/05/2002 7.44.27] 244 GIOFIL TEL.+39-6-3050434 FAX +39-6-35503776 del 19/09/1994, pag. 22) e la decisione n. 168, (GU L 195 dell'11/07/1998, pag. 37), riguardanti i modelli di formulari necessari all'applicazione di tali regolamenti; considerando che e' opportuno adeguarle inoltre per tenere delle modifiche avvenute nelle legislazioni nazionali degli membri; conto Stati considerando che l'accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992, completato dal protocollo del 17 marzo 1993, allegati VI, attua i regolamenti (CEE) n. 1408/1 e (CEE) n. 574/72 nello Spazio economico europeo; considerando che, con decisione del Comitato misto del SEE, i modelli dei formulari necessari all'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 saranno adeguati e utilizzati nello Spazio economico europeo; considerando che, per ragioni pratiche, e' opportuno utilizzare formulari identici nella Comunita' e nello Spazio economico europeo; considerando che la lingua di emissione dei formulari e' oggetto della raccomandazione n. 15 della Commissione amministrativa, DECIDE QUANTO SEGUE: 1. I modelli di formulari E 111, E 111B, E 113-E 118, E 125 ed E 126, riprodotti nella decisione n. 153, ed E 127, riprodotti nella decisione n. 168, sono sostituiti dai modelli allegati. 2. Le autorita' competenti degli Stati membri mettono a disposizione degli interessati (aventi diritto, istituzioni, datori di lavoro, ecc.), i formulari conformi ai modelli allegati. 3. Ciascun formulario e' disponibile nelle lingue ufficiali della Comunita' ed e' presentato in modo tale che le varie versioni siano perfettamente sovrapponibili per consentire a ciascun destinatario (aventi diritto, istituzioni, datori di lavoro, ecc.) di ricevere il formulario stampato nella sua lingua nazionale. 4. La presente decisione sara' pubblicata nella GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITA' EUROPEE. E' applicabile a partire dal primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione. IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA Sebastiao PINTO PIZARRO COMUNITA' EUROPEE REGOLAMENTI DI SICUREZZA SOCIALE ATTESTATO RIGUARDANTE IL DIRITTO file:///A|/250202.htm (2 di 46) [23/05/2002 7.44.27] E 111 ALLE PRESTAZIONI __ (1) IN NATURA GIOFIL TEL.+39-6-3050434 FAX +39-6-35503776 DURANTE LA DIMORA IN UNO STATO MEMBRO Reg. 1408/71: art. 22.1.a.i; art. 22 bis; art. 22.3; art. art. 34 bis Reg. 574/72: art. 20.4; art. 21.1; art. 23; art. 31.1 e 3 -- Lavoratore subordinato 1 -- Titolare di -- Studente pensione o rendita (regime lavoratori subordinati) -- Titolare di -- Altra persona pensione o rendita assicurata (regime lavoratori autonomi) -- Lavoratore autonomo (Cognome (1bis), indirizzo (2)) 31.a; Cognomi precedenti (1 bis), 1.1 Numero di identificazione (2bis): D.N.I. (2 bis), ........................... Data di nascita: ................................................. 2 Familiari(3) 2.1 Cognome (1 bis) .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... Nomi Cognomi precedenti Data di nascita ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... Numero di identificazione (2 ter) ............... ............... ............... ............... ............... ............... ............... 2.2 Indirizzo abituale (2) (4) .............................................................. 3 Le persone predette hanno diritto alle prestazioni in natura dell'assicurazione malattia e maternita' che possono essere corrisposte 3.1 (5) -- dal ............ al ............... incluso 3.2 (5) -- con decorrenza dal .................................... E 111 4 Istituzione competente 4.1 Denominazione ................ Numero di codice (6): ......... 4.2 Indirizzo (2): ............................................... file:///A|/250202.htm (3 di 46) [23/05/2002 7.44.27] GIOFIL TEL.+39-6-3050434 FAX +39-6-35503776 .............................................................. 4.3 Timbro 4.4 Data: ..................... 4.5 Firma ........................... 4.6 Convalida dal....... al ...... 4.10 Convalida dal..... al..... 4.7 Timbro 4.8 Data: 4.11 Timbro 4.12 Data: .................. ............ 4.9 Firma 4.13 Firma .................. ............ 5 Istituzione competente francese per gli infortuni privata dei lavoratori autonomi agricoli della vita 5.1 Denominazione: .............. Numero di codice (6): .......... 5.2 Indirizzo (2): ............................................... .............................................................. 5.3 Timbro 5.4 Data: ...................... 5.5 Firma ............................ ISTRUZIONI IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE COMPILATO IN STAMPATELLO, UTILIZZANDO UNICAMENTE LE APPOSITE LINEE PUNTEGGIATE. ESSO E' COMPOSTO DI 3 PAGINE E DEVE ESSERE TRASMESSO SEMPRE COMPLETO DI TUTTE LE PAGINE, ANCHE SE UNA QUALSIASI DI ESSE NON RECA ALCUNA INDICAZIONE L'istituzione competente o, se del caso, l'istituzione del luogo di residenza del titolare di pensione o il familiare, compila il formulario e lo restituisce all'interessato, oppure lo trasmette all'istituzione del luogo di dimora, ove sia stato emesso su richiesta di quest'ultima. In caso di soggiorno nel Regno Unito, il presente stampato non e' necessario. AVVERTENZE PER L'ASSICURATO E PER I FAMILIARI a) Il presente documento consente: - al lavoratore subordinato o autonomo, studente o altra persona assicurata e suoi familiari citati alla sezione 2 che si trovino temporaneamente in un paese diverso dallo Stato competente, e - al titolare di pensione ed ai suoi familiari, indicati al quadro 2 che si trovino temporaneamente in un paese diverso da quello ove risiedono abitualmente, di ottenere, da parte degli organismi assicuratori del predetto paese di dimora, le prestazioni in natura in caso di malattia, di file:///A|/250202.htm (4 di 46) [23/05/2002 7.44.27] GIOFIL TEL.+39-6-3050434 FAX +39-6-35503776 malattie croniche e maternita' ed anche a titolo provvisorio, in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale. Tuttavia, il presente documento non da' diritto a prestazioni in natura qualora l'obiettivo del viaggio sia di ricevere prestazioni mediche all'estero. b) Quando sono necessarie prestazioni, compreso il ricovero in ospedale, questo documento deve essere presentato all'istituzione di assicurazione del paese di dimora, e cioe': in BELGIO, all'organismo scelto ("mutualite'"); in DANIMARCA, al competente "amtskommune" (amministrazione comunale); nel comune di Copenaghen al "magistrat" e nel comune di Frederiksberg alla "kommunalbestyrelse". Si possono ottenere l'assistenza medica, odontoiatrica ed i medicinali direttamente senza richiederli preventivamente agli enti sovraindicati. Il formulario dev'essere presentato ad ogni richiesta di prestazioni. Il locale ufficio sociale e di sanita' ("social- og sundhedsforvaltning") fornisce informazioni sui medici ed i dentisti ai quali ci si puo' rivolgere; in GERMANIA, alla cassa malattia scelta dall'interessato; in GRECIA, in generale, all'ufficio regionale dell'Istituto i assicurazioni sociali (IKA), che all'interessato un libretto sanitario, senza il prestazioni in natura non vengono concesse; o locale rilascera' quale le in SPAGNA, ai servizi ospedalieri e medici del sistema spagnolo sanitario della sicurezza sociale. Si dovra' esibire il modulo unitamente ad una fotocopia; in FRANCIA, alla "Caisse primaire d'assurance primaria di assicurazione malattia); in IRLANDA, all'"Health Board" (ufficio circoscrizione e' richiesta l'assistenza; maladie" sanitario) (Cassa nella cui in ITALIA, per la totalita' degli assistiti, all'unita' sanitaria locale (USL) competente per territorio, che rilascera' all'interessato un libretto modulario; per il personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, al Ministero della sanita', ufficio di sanita' marittima o aerea competente per territorio; in LUSSEMBURGO, alla cassa malattia scelta dall'interessato; nei PAESI BASSI, all'"ANOZ Verzekeringen" (cassa mutua generale di malattia dei Paesi Bassi), Utrecht. Si puo' ottenere l'assistenza del medico, del dentista e del farmacista direttamente senza contatti preliminari con l'ANOZ; se una persona deve essere ricoverata in ospedale, l'attestato di ammissione e l'attestato E 111 saranno inviati dall'ospedale all'ANOZ Verzekeringen; in AUSTRIA, alla "Gebietskrankenkasse" (cassa malattia regionale); file:///A|/250202.htm (5 di 46) [23/05/2002 7.44.27] GIOFIL TEL.+39-6-3050434 FAX +39-6-35503776 in PORTOGALLO, PER IL CONTINENTE: all"Administracao Regional de Saude" (Amministrazione regionale della sanita'); PER MADERA, alla "Direccao Regional de Saude Publica" (Direzione generale della sanita') a Funchal; PER LE AZZORRE, alla "Direccao Regional de Saude" (Direzione regionale della sanita') a Angra do Heroismo; in FINLANDIA, all'ufficio locale del "kansanelakelaitos" (istituto di sicurezza sociale), qualora si desideri un risarcimento per spese mediche affrontate nel settore privato. Prestazioni in natura possono essere ottenute dai centri sanitari municipali e dagli ospedali pubblici mediante esibizione di questo certificato; in SVEZIA, al "forsakringskassan" (ufficio della sicurezza sociale). L'assistenza dei servizi medici (ospedale, medico, dentista, ecc.) si puo' ottenere senza contattare tale istituzione; in ISLANDA, al "tryggiungastofnun rikisins" (istituto statale sicurezza sociale), Reykjavik; mel LIECHTENSTEIN, all'"Amt fur dell'economia nazionale), Vaduz; Volkswirtschaft" di (Ufficio in NORVEGIA, al "Lokale trygdekontor" (Ufficio assicurativo locale). L'assistenza si puo' ottenere senza contattare l'istituzione menzionata. Qualora si desideri ricevere assistenza e' necessario esibire il formulario. c) Per ottenere le prestazioni in denaro la persona interessata, entro 3 giorni dall'inizio dell'incapacita' lavorativa, dovra' rivolgersi all'istituzione del luogo di dimora ed esibire una notifica di cessazione del lavoro o, qualora la legislazione dell'istituzione competente o dell'istituzione del luogo di dimora lo prevedano, un certificato di incapacita' lavorativa rilasciato dal medico in cui si specifica il trattamento medico che la persona interessata dovra' seguire. NOTE * SEE - Accordo sullo Spazio economico europeo, allegato VI, sicurezza sociale. Ai fini di questo accordo, il presente modulo si applica anche ad Islanda, Liechtenstein e Norvegia. (1) Indicare la sigla del paese dell'istituzione: B = Belgio; DK = Danimarca; D = Germania; GR = Grecia; E = Spagna; F = Francia; IRL = Irlanda; I = Italia; L = Lussemburgo; NL = Paesi BassiM A = Austria; P = Portogallo; FIN = Finlandia; S = Svezia; GB = Regno Unito; IS = Islanda; FL = Liechtenstein; N = Norvegia. (1 bis) Per i cittadini spagnoli, indicare entrambi i cognomi alla nascita. Per i cittadini portoghesi, indicare tutti i nomi (nomi, cognome, cognome da nubile) nell'ordine dello stato civile, quali risultano file:///A|/250202.htm (6 di 46) [23/05/2002 7.44.27] GIOFIL TEL.+39-6-3050434 FAX +39-6-35503776 dalla carta d'identita' o dal passaporto. (2) Via, numero, codice postale, localita', paese. (2 bis) Per i cittadini spagnoli, indicare, se esiste, il numero che figura sulla carta d'identita' nazionale (D.N.I.), anche se scaduta. (2 ter) Per i cittadini italiani, indicare, numero di assicurazione e/o il codice fiscale. se possibile, il (3) Indicare soltanto i familiari che si recano temporaneamente in un altro Stato membro. (4) Da indicare solo qualora l'indirizzo dei familiari differisca da quello del lavoratore o del titolare di pensione o rendita. (5) Le due indicazioni sono in alternativa; compilare solo che interessa e riportare una X nel relativo quadratino. quella (6) Indicare, se esiste. COMUNITA' EUROPEE REGOLAMENTI DI SICUREZZA SOCIALE SEE* LEGGERE LE "ISTRUZIONI" AL VERSO REGIME LAVORATORI AUTONOMI ATTESTATO RIGUARDANTE IL DIRITTO ALLE DURANTE LA DIMORA IN UNO STATO MEMBRO E 111 PRESTAZIONI B IN (1) NATURA Reg. 1408/71: art. 22.1 a.i.; art. 22.3; art. 31.a Reg. 574/72: art. 20.4; art. 21.1; art. 23; art. 31.1 e 3 1 -- Lavoratore autonomo Titolare di pensione (Cognome (1 bis), cognomi precedenti (1 bis) nomi, indirizzo (2)) 1.1 Numero di identificazione (1 ter): ........................... Data di nascita: ................................................. 2 Familiari (3) 2.1 Cognome (1 bis) ........... ........... ........... Nomi Cognomi precedenti ........ .......... ........ .......... ........ .......... file:///A|/250202.htm (7 di 46) [23/05/2002 7.44.27] Data di nascita .......... .......... .......... Numero di identificazione (1 ter) ............... ............... ............... GIOFIL TEL.+39-6-3050434 FAX +39-6-35503776 ........... ........... ........... ........ .......... ........ .......... ........ .......... .......... .......... .......... ............... ............... ............... 2.2 Indirizzo abituale (2) (4): .............................................................. 3 Le persone predette hanno diritto alle prestazioni soltanto in caso di ricovero ospedaliero in natura 3.1 dal ..................... al ................. incluso. 4 Istituzione competente 4.1 Denominazione: ................. Numero di codice (5):........ 4.2 Indirizzo (2): ............................................... .............................................................. 4.3 Timbro 4.4 Data: ......................... 4.5 Firma ............................... 4.6 Convalida dal....... al ...... 4.10 Convalida dal..... al..... 4.7 Timbro 4.8 Data: 4.11 Timbro 4.12 Data: .................. ............ 4.9 Firma 4.13 Firma .................. ............ SOLO RICOVERO OSPEDALIERO 4.10 Convalida dal...... al ...... 4.10 Convalida dal..... al..... 4.15 Timbro 4.16 Data: 4.19 Timbro 4.20 Data: .................. ............ 4.17 Firma 4.21 Firma .................. ............ ISTRUZIONI IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE COMPILATO IN UTILIZZANDO UNICAMENTE LE APPOSITE LINEE PUNTEGGIATE STAMPATELLO, L'istituzione competente o, se del caso, l'istituzione del luogo di residenza del titolare di pensione o rendita, compila il formulario e lo restituisce all'interessato oppure lo trasmette all'istituzione del luogo di dimora ove sia stato emesso su richiesta di quest'ultima. In caso di soggiorno nel Regno Unito, il presente stampato non e' necessario. AVVERTENZE PER L'ASSICURATO E PER I FAMILIARI file:///A|/250202.htm (8 di 46) [23/05/2002 7.44.27] GIOFIL TEL.+39-6-3050434 FAX +39-6-35503776 a) Il presente docuemnto consente: - all'assicurato e ai familiari elencati al quadro 2, che si trovino temporaneamente in un paese (paese di dimora) diverso dallo Stato competente, - al titolare di pensione o rendita ed ai suoi familiari indicati al quadro 2 che si trovino temporaneamente in un paese (paese di dimora) diverso da quello ove risiedono abitualmente, di ottenere, da parte degli organismi assicuratori del predetto paese di dimora, le prestazioni in natura soltanto in caso di ricovero ospedaliero. b) Quando e' necessario il ricovero in ospedale, questo documento deve essere presentato all'istituzione di assicurazione del paese di dimora, e cioe': in DANIMARCA, al competente "amtskommune" (amministrazione comunale); nel comune di Copenaghen al "magistrat" e nel comune di Frederiksberg alla "kommunalbestyrelse". Il formulario dev'essere presentato ad ogni richiesta di prestazioni; in GERMANIA, alle cassa malattia sulta dall'interessato; in GRECIA, all'ufficio regionale o locale dell'Istituto delle assicurazioni sociali (IKA), che rilascera' all'interessato un libretto sanitario, senza il quale le prestazioni in natura non vengono concesse; in SPAGNA, ai servizi ospedalieri comunicati nell'ambito del regime della sicurezza sociale. Esibire il modulo unitamente ad una fotocopia; in FRANCIA, alla "Caisse primaire d'assurance primaria di assicurazione malattia); in IRLANDA, all'"Health Board" (ufficio circoscrizione e' richiesta l'assistenza; maladie" sanitario) (Cassa nella cui in ITALIA, all'unita' sanitaria locale (USL) competente per territorio che rilascera' all'interessato un libretto-modulario; in LUSSEMBURGO, alla "Caisse de maladie malattia degli operati); des ouvriers" (Cassa nei PAESI BASSI, all""ANOZ" Verzekeringen (Cassa mutua generale di malattia dei Paesi Bassi), Utrecht; in AUSTRIA, alla "Gebietskrankenkasse" (cassa malattia competente per il vostro luogo di dimora; regionale) in PORTOGALLO, PER IL CONTINENTE, all'"Administracao Regional de Saude" (Amministrazione regionale della sanita') del luogo di dimora; PER MADERA: la "Direccao Regional de Saude Publica" (Direzione regionale della sanita') a Funchal; PER LE AZZORRE: alla "Direccao Regional de Saude" (Direzione regionale della file:///A|/250202.htm (9 di 46) [23/05/2002 7.44.27] GIOFIL TEL.+39-6-3050434 FAX +39-6-35503776 sanita') a Angra do Heroismo; in FINLANDIA, all'ufficio locale del "kansanelakelaitos" (istituto di sicurezza sociale) e all'ospedale che fornisce il trattamento. Il formulario dovra' essere esibito per ciascuna richiesta di prestazioni; in SVEZIA, al "forsakringskassan" sociale) del luogo di dimora; (ufficio della sicurezza in ISLANDA, al "tryggingastofnun rikisins" (istituto sicurezza sociale), Reykjavik; nel LIECHTENSTEIN, all'"Amt fur dell'economia nazionale), Vaduz; statale Volkswirtschaft" in NORVEGIA, al "Lokale trygdekontor" locale) del luogo di dimora. (ufficio di (Ufficio assicurativo NOTE * SEE-Accordo sullo Spazio economico europeo, allegato VI, sicurezza sociale. Ai fini di questo accordo, il presente modulo si applica anche ad Islanda, Liechtenstein e Norvegia. (1) Indicare la sigla del paese dell'istituzione; B=Belgio. (1 bis) Per i cittadini spagnoli, indicare entrambi i cognomi alla nascita. Per i cittadini portoghesi, indicare tutti i nomi (nomi, cognome, cognome da nubile) nell'ordine dello stato civile, quali risultano dalla carta d'identita' o dal passaporto. (1 ter) Per i cittadini italiani, indicare, numero di assicurazione e/o codice fiscale. se possibile, il (2) Via, numero, codice postale, localita', paese. (3) Indicare soltanto i familiari che si recano temporaneamente in un altro Stato membro. (4) Da indicare solo qualora l'indirizzo dei familiari differisca da quello del lavoratore o del titolare di pensione o rendita. (5) Indicare, se esiste. COMUNITA' EUROPEE REGOLAMENTI DI SICUREZZA SOCIALE SEE* LEGGERE LE "ISTRUZIONI" AL VERSO E 113 --- (1) RICOVERO OSPEDALIERO - NOTIFICA DI ENTRATA E DI USCITA Reg. 25.1 1408/71: art. 19; art. 22; art. 22 bis; art. 22 e 3.i; art. 26; art. 31.a; art. 34 bis; art. 34 file:///A|/250202.htm (10 di 46) [23/05/2002 7.44.27] ter; ter; art. art. GIOFIL TEL.+39-6-3050434 FAX +39-6-35503776 52.a; art. 55.1 Reg. 574/72: art. 17.6; art. 20.5; art. 21.2; art. 22.2 e 3; 23; art. 26.3; art. 27; art. 28; art. 31.2 e 3; art. 60.5; 62.7; art. 63.2 art. art. Il presente formulario deve essere redatto per il rimborso delle prestazioni in natura sulla base delle spese effettivamente sostenute. Va compilato dall'istituzione del luogo di residenza o di dimora: nella parte A per notificare l'entrata nell'istituto di cura, nella parte B per la notifica di uscita, e inviato all'istituzione competente. Ove si tratti di una istituzione competente danese o del Regno Unito, non occorre compilare lo stampato. 1 All'istituzione competente 1.1 Denominazione: ............................................... 1.2 Indirizzo (2): ............................................... .................................................................. -- Titolare di -- Studente pensione o rendita (regime dei lavoratori subordinati) -- Lavoratore autonomo -- Titolare di -- Altra persona pensione o rendita assicurata (regime dei lavoratori autonomi) -- Disoccupato -- Richiedente la pensione o rendita 2 -- Lavoratore subordinato 2.1 Cognome (2 bis) .............................................................. 2.2 Nomi ............. Cognomi precedenti (2 bis) ................... Data di nascita ......................... 2.3 Indirizzo nel paese di residenza o di dimora (2) .............................................................. .............................................................. 2.4 Numero di identificazione (2 ter) ............................ 3 Familiare ricoverato 3.1 Cognome (2a) ............................................................. 3.2 Nomi ................ Cognomi precedenti ..................... file:///A|/250202.htm (11 di 46) [23/05/2002 7.44.27] Data di nascita ................... GIOFIL TEL.+39-6-3050434 FAX +39-6-35503776 3.3 Indirizzo nel paese di residenza o di dimora (2) (3) ............................................................. 3.4 Numero di identificazione (2 ter): ........................... 4 Riferimento: 4.1 -- al vostro modulo .......... del ............ (4) 4.2 -- al nostro modulo E 107 del .................... A. NOTIFICA DI ENTRATA 5 La persona indicata --- al quadro 2 -- al quadro 3 5.1 e' stata ricoverata il ................. 5.2 presso (5) .......................... 5.3 a seguito di -- malattia -- maternita' -- infortunio sul lavoro (6) -- malattia -- infortunio nella vita professionale privata (8) (7) 5.4 Si presume che la degenza si protrarra' sino al 5.5 -- (9) Documenti giustificativi o rapporto medico in allegato. E 113 B. NOTIFICA DI USCITA 6 La degenza notificata -- con modulo E 113 del .............. -- nella parte A che precede e terminata il ...................... 7 Istituto del luogo di residenza o di dimora 7.1 Denominazione: ............................................... 7.2 Indirizzo (2): ............................................... .............................................................. 7.3 Timbro 7.4 file:///A|/250202.htm (12 di 46) [23/05/2002 7.44.27] Data: ........................ GIOFIL TEL.+39-6-3050434 FAX +39-6-35503776 7.5 Firma .............................. ISTRUZIONI IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE COMPILATO IN UTILIZZANDO UNICAMENTE LE APPOSITE LINEE PUNTEGGIATE STAMPATELLO, NOTE * SEE - Accordo sullo Spazio economico europeo, allegato VI, sicurezza sociale. Ai fini di questo accordo, il presente modulo si applica anche ad Islanda, Liechtenstein e Norvegia. (1) Indicare la sigla del paese dell'istituzione: B = Belgio; DK = Danimarca; D = Germania; GR = Grecia; E = Spagna; F = Francia; IRL = Irlanda; I = Italia; L = Lussemburgo; NL = Paesi Bassi; A = Austria; P = Portogallo; FIN = Finlandia; S = Svezia; GB = Regno Unito; IS = Islanda; FL = Liechtenstein; N = Norvegia. (2) Via, numero, codice postale, localita', paese. (2 bis) Per i cittadini spagnoli, indicare entrambi i cognomi alla nascita. Per i cittadini portoghesi, indicare tutti i nomi (nomi, cognome, cognome da nubile) nell'ordine dello stato civile, quali risultano dalla carta d'identita' o dal passaporto. (2 ter) Per i cittadini spagnoli, indicare, se esiste, il numero che figura sulla carta d'identita' nazionale (D.N.I.), anche se scadura, o passaporto/C.F. Per i cittadini italiani, indicare, se possibile, il numero di assicurazione e/o codice fiscale. Le persone assicurate in Svezia dovranno esibire il numero di identificazione personale nazionale. (3) Da indicare esclusivamente quando l'indirizzo differisce da quello indicato nel quadro 2. del (4) Indicare il numero e la data del modulo attestante il alle prestazioni dell'assicurato. familiare diritto (5) Denominazione dell'istituto di cura. (6) Se la vittima e' assicurata in Belgio o nel Liechtenstein, indichi il nome e l'indirizzo del datore di lavoro. Nome o ragione sociale: si ......................................... Indirizzo (2): ................................................... .................................................................. (7) Da indicare, se possibile. file:///A|/250202.htm (13 di 46) [23/05/2002 7.44.27] GIOFIL TEL.+39-6-3050434 FAX +39-6-35503776 (8) Da compilare per le istruzioni francesi di lavoratori agricoli autonomi e per le istituzioni portoghesi. (9) Se del caso, riportare una X nel quadratino. COMUNITA' EUROPEE REGOLAMENTI DI SICUREZZA SOCIALE SEE* Leggere le "istruzioni" al verso E 114 -- (1) CONCESSIONE DI PROTESI, DI GRANDI APPARECCHI, ECC. Reg. 1408/71: art. 19; art. 22; art. 22bis; art. 22 ter; art. 24; art. 25.1 e 3.1; art. 26; art. 31.a; art. 34 bis; art. 34 ter; art. 52.a; art. 55.1 Reg. 574/72: art. 17.7; art. 20.5; art. 21.2; art. 22.2 e 3; art. 23; art. 26.3; art. 27; art. 28; art. 31.2 e 3; art. 60.6; art. 62.7; art. 63.2 e 3 Il presente formulario deve essere redatto per il rimborso delle prestazioni in natrua effettivamente sostenute. L'istituzione del luogo di residenza o di dimora compila la parte A e trasmette all'istituzione competente una o due copie dello stampato a seconda che la notifica riguardi, rispettivamente, il punto 7.1 o il punto 7.2. L'istituzione competente, qualora ravvisi di doversi opporre all'erogazione delle prestazioni, dovra' compilare la parte B ed inviate una copia dello stampato all'istituzione del luogo di residenza o di dimora. Ove si tratti di una istituzione competente del Regno Unito, non occorre compilare lo stampato. A. NOTIFICA 1 All'istituzione competente 1.1 Denominazione: ............................................... 1.2 Indirizzo (2): ............................................... .............................................................. .............................................................. 2 (3) -- Lavoratore subordinato -- Titolare di -- Studente pensione o rendita (regime dei lavoratori subordinati) -- Lavoratore autonomo -- Titolare di pensione o rendita (regime dei lavoratori autonomi) -- Disoccupato -- Richiedente la pensione o rendita file:///A|/250202.htm (14 di 46) [23/05/2002 7.44.27] -- Altra persona assicurata GIOFIL TEL.+39-6-3050434 FAX +39-6-35503776 2.1 Cognome (3 bis) .............................................................. 2.2 Nomi Cognomi precedenti (3 bis) ................... ............. Data di nascita ......................... 2.3 Indirizzo nel paese di residenza o di dimora (2) .............................................................. .............................................................. 2.4 Numero di identificazione (3 ter) ............................ 3 Familiare in causa 3.1 Cognome (3 bis) ............................................................. 3.2 Nomi ................ 3.3 Indirizzo nel paese di residenza o di dimora (2) (4) ............................................................. Cognomi precedenti ..................... Data di nascita ................... 3.4 Numero di identificazione (3 ter): ........................... 4 Riferimento: 4.1 -- al vostro modulo .......... del ............ (5) 4.2 -- al nostro modulo E 107 del .................... 5 I servizi sanitari di questa istituzione hanno per la persona indicata -- al quadro 2 riconosciuto, 5.1 -- la necessita' -- al quadro 3 -- l'urgenza assoluta 5.2 delle seguenti prestazioni: .................................. .............................................................. 5.3 il cui costo -- probabile -- effettivo ai sensi della nostra legislazione e' di ..........................(6) 6 -- Si allega il rapporto del medico di controllo (7) 7 -- Le prestazioni citate al punto 5.2 (8) 7.1 -- sono gia' state accordate d'urgenza in data 7.2 -- saranno d'invio accordate qualora, entro 15 giorni dalla data della presente notifica, non pervenga da voi una file:///A|/250202.htm (15 di 46) [23/05/2002 7.44.27] GIOFIL TEL.+39-6-3050434 FAX +39-6-35503776 motivata opposizione E 114 8 Istituzione del luogo di residenza o di dimora 8.1 Denominazione: ............................................... 8.2 Indirizzo (2): ............................................... .............................................................. 8.3 Timbro 8.4 Data: ....................... 8.5 Firma: ............................. B. EVENTUALE OPPOSIZIONE DELL'ISTITUZIONE COMPETENTE 9 In riferimento al punto 7.2 vi comunichiamo che le indicate al punto 5.2 non possono essere erogate. prestazioni Motivi: ............................................................... ............................................................... 10 Istituzione competente 10.1 Denominazione: ................... Numero di codice(9):...... 10.2 Indirizzo(2): ............................................... ............................................................. 10.3 Timbro 10.4 Data: ................... 10.5 Firma ......................... ISTRUZIONI IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE COMPILATO IN UTILIZZANDO UNICAMENTE LE APPOSITE LINEE PUNTEGGIATE STAMPATELLO, NOTE * SEE - Accordo sullo Spazio economico europeo, allegato VI, sicurezza sociale. Ai fini di questo accordo, il presente modulo si applica anche ad Islanda, Liechtenstein e Norvegia. (1) Indicare la sigla del paese dell'istituzione: B = Belgio; DK = Danimarca; D = Germania; GR = Grecia; E = Spagna; F = Francia; IRL = Irlanda; I = Italia; L = Lussemburgo; NL = Paesi Bassi; A = file:///A|/250202.htm (16 di 46) [23/05/2002 7.44.27] GIOFIL TEL.+39-6-3050434 FAX +39-6-35503776 Austria; P = Portogallo; FIN = Finlandia; S = Svezia; GB = Unito; IS = Islanda; FL = Liechtenstein; N = Norvegia. Regno (2) Via, numero, codice postale, localita', paese. (3) Se la vittima e' assicurata in Belgio o Liechtenstein, indicare il nome e l'indirizzo del datore di lavoro. Nome o ragione sociale: ......................................... Indirizzo(2): ................................................... ................................................................. (3 bis) Per i cittadini spagnoli, indicare entrambi i cognomi alla nascita. Per i cittadini protoghesi, indicare tutti i nomi (nomi, cognome, cognome da nubile) nell'ordine dello stato civile, quali risultanto dalla carta d'identita' o dal passaporto. (3 ter) Per i cittadini italiani, indicare, se possibile, il numero di assicurazione e/o il codice fiscale. Le persone assicurate in Svezia dovranno esibire il numero di identificazione personale nazionale. (4) Da indicare esclusivamente quando l'indirizzo differisce da quello indicato nel quadro 2. del familiare (5) Indicare il numero e la data del modulo attestante il alle prestazioni dell'assicurato. (6) Importo residenza. da indicare nella moneta del paese di (7) Nell'eventualita' che venga allegato trattasi, riportare una X nel quadratino. il diritto dimora rapporto o di di cui (8) Quando si tratta di un lavoratore autonomo belga, portare sul conto UNICAMENTE le prestazioni in natura in caso di ricovero ospedaliero. (9) Indicare, se esiste. COMUNITA' EUROPEE REGOLAMENTI DI SICUREZZA SOCIALE SEE* Vedi "istruzioni" a pagina 3 E 115 --- (1) DOMANDA DI PRESTAZIONI IN DENARO PER INABILITA' AL LAVORO Reg. 1408/71: art. 19.1; art. 22.1. a.ii; art. 25.1.b; art. 34 ter; art. 52.b; art. 55.1. a.ii. file:///A|/250202.htm (17 di 46) [23/05/2002 7.44.27] 22 ter; art. GIOFIL TEL.+39-6-3050434 FAX +39-6-35503776 Reg. 574/72: art. 18.2 e 3; art. 24; art. 26.5 e 7; art. 61.2 e 3; art. 64. Se lo stampato si riferisce ad un lavoratore, deve esserne compilata una sola copia e trasmessa all'istituzione competente di assicurazione malattia e maternita' o di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Se, invece, lo stampato riguarda un disoccupato, oltre la copia predetta, se ne devono compilare altre due da indirizzare l'una all'istituzione di assicurazione disoccupazione competente, l'altra all'istituzione corrispondente del paese ove il disoccupato si trova in cerca di lavoro (vedi inoltre le note 7 e 9). 1 All'istituzione competente 1.1 Denominazione: ............................................... 1.2 Indirizzo (2): ............................................... .................................................................. .................................................................. 2 (3) -- Lavoratore subordinato -- Lavoratore autonomo -- Disoccupato 2.1 Cognome (2 bis) ............................................................. 2.2 Nomi ........... Cognomi precedenti (2 bis) ................... Data di nascita ..................... 2.3 Indirizzo nel paese di residenza o di dimora (2): ............................................................. ............................................................. 2.4 Indirizzo nel paese competente (2): ............................................................. ............................................................. 2.5 Numero di identificazione (2 ter) 2.6 Portatore del modulo E 119 rilasciato il e del modulo E 303 rilasciato il 3 Datore di lavoro (4) 3.1 Nome o ragione sociale: ..................................... 3.2 Indirizzo (2): .............................................. ............................................................. 3.3 Attivita' dell'impresa: ..................................... file:///A|/250202.htm (18 di 46) [23/05/2002 7.44.27] ........... ............. (3) ............. (3) GIOFIL TEL.+39-6-3050434 FAX +39-6-35503776 A. -- (5) DOMANDA DI PRESTAZIONI 4 La persona indicata al quadro 2, in data ..................... ha chiesto prestazioni in denaro per l'inabilita' al lavoro derivante da 4.1 ---- malattia infortunio sul lavoro malattia professionale 5 -- maternita' (data probabile del parto: -- infortunio verificatosi il ............. -- adozione -- compenso ridotto in caso di maternita' e adozione (6) Il certificato del medico curante -- e' allegato -- non ha potuto essere presentato E 115 6 In base al parere del medico di controllo -- di cui si allega il rapporto -- di cui si trasmettera' quanto prima il rapporto 6.1 -- l'inabilita' al lavoro ha avuto inizio il ................. e si e' protratta, sino al ................. 6.2 -- non vi e' inabilita al lavoro (7) 7 -- L'interessato non ha ottemperato alle norme previste dalla nostra legislazione e precisamente: .............................................................. .............................................................. 8 -- L'inabilita' al lavoro e' stata causata, presumibilmente, da incidente dovuto a responsabilita' di terzi 8.1 -- Si allega un rapporto su tale incidente nonche' l'indirizzo del terzo coinvolto. 9 -- Siamo disposti ad erogare le prestazioni in denaro all'interessato per vostro conto. Vi preghiamo di comunicarci il vostro consenso in merito e, in caso affermativo, di fornirci le indizioni utili per l'erogazione delle prestazioni (8). 10 -- Non siamo disposti ad erogare all'interessato prestazioni in denaro per conto vostro. B. -- (5) PROSEGUIMENTO DELL'INABILITA' AL LAVORO 11 11.1 11.2 In riferimento al: -- nostro modulo E 115 del -- vostro modulo E 117 del file:///A|/250202.htm (19 di 46) [23/05/2002 7.44.27] ..................... ..................... le GIOFIL TEL.+39-6-3050434 FAX +39-6-35503776 11.3 12 si comunica che in base al parere del nostro medico di controllo -- di cui si allega il rapporto -- di cui si trasmettera' quanto prima il rapporto la persona indicata al quadro 2 sara' presumibilmente inabile al lavoro fino al ...................................... incluso Istituzione del paese di residenza o di dimora 12.1 Denominazione: .............................................. 12.2 Indirizzo (2): .............................................. ............................................................. 12.3 Timbro 12.4 Data: ................. 12.5 Firma ....................... E 115 ISTRUZIONI IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE COMPILATO IN STAMPATELLO UTILIZANDO UNICAMENTE LE APPOSITE LINEE PUNTEGGIATE. ESSO E' COMPOSTO DI 3 PAGINE E DEVE ESSERE TRASMESSO SEMPRE COMPLETO DI TUTTE LE PAGINE ANCHE SE UNA QUALSIASI DI ESSE NON RECA ALCUNA INDICAZIONE. NOTE * SEE - Accordo sullo Spazio economico europeo, allegato VI, sicurezza sociale. Ai fini di questo accordo, il presente modulo si applica anche ad Islanda, Liechtenstein e Norvegia. (1) Indicare la sigla del paese dell'istituzione: B = Belgio; DK = Danimarca; D = Germania; GR = Grecia; E = Spagna; F = Francia; IRL = Irlanda; I = Italia; L = Lussemburgo; NL = Paesi Bassi; A = Austria; P = Portogallo; FIN = Finlandia; S = Svezia; GB = Regno Unito; IS = Islanda; FL = Liechtenstein; N = Norvegia. (2) Via, numero, codice postale, localita', paese. (2 bis) Per i cittadini spagnoli, indicare entrambi i cognomi di nascita. Per i cittadini portoghesi, indicare tutti i nomi (nomi, cognome, cognome da nubile) nell'ordine dello stato civile, quali risultano dalla carta d'identita' o dal passaporto. (2 ter) Per i citadini italiani, indicare, se possibile, il numero di assicurazione e/o il codice fiscale. file:///A|/250202.htm (20 di 46) [23/05/2002 7.44.27] GIOFIL TEL.+39-6-3050434 FAX +39-6-35503776 (3) L'indicazione e' da riportare, se del caso, solo se di disoccupato. trattasi (4) Per il disoccupato indicare l'ultimo datore di lavoro. (5) La redazione delle parti A e B e' in alternativa; riportare una X nel quadratino relativo alla parte che viene compilata. Per i Paesi Bassi e' necessario compilare la casella 4. (6) Quando la richiesta proviene dalla Norvegia. (7) Si alleghi all'interessato. copia del formulario E 118 indirizzato (8) Se il modulo e' inviato ad una istituzione tedesca o italiana, non si deve contrassegnare questa casella ma unicamente la casella 10. (9) Per l'Italia, trasmettere il presente modulo - in caso di malattia o maternita' - all'ufficio locale dell'"istituto nazionale della previdenza sociale" (INPS) - e in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale all'"istituto nazionale assicurazione contro gli infortuni sul lavoro" (INAIL). Per i Paesi Bassi qualora fosse sconosciuto l'istituto competente di assicurazione malattia, inviare il formulario al GAK, Postbus 8300 Amsterdam. COMUNITA' EUROPEE REGOLAMENTI DI SICUREZZA SOCIALE SEE* Vedi "istruzioni" a pagina 3 E 116 --- (1) RAPPORTO MEDICO IN CASO DI INABILITA' AL LAVORO PER MALATTIA MATERNITA', INFORTUNIO SUL LAVORO MALATTIA PROFESSIONALE E Reg. 1408/71: art. 19.1; art. 22.1. a.ii; 1.b.ii; 1.c.ii; art. 22 ter; 52.b; art. 55.1.a.ii; 1.b.ii e 1.c.ii Reg. 574/72: art. 18.2 e 3; art. 24; art. 26.5 e 7; art. 61.2 e 3; art. 64; art. 65.2 e 4 Lo stampato e' compilato dal medico dell'istituzione che redige il modulo E 115 e deve essere allegato a tale modulo, in busta chiusa riservata, se trattasi di un caso di malattia o di maternita'. Per il Belgio, si deve sempre trasmettere il presente formulario dapprima all'istituzione competente belga in materia di assicurazine malattia e maternita' (9). Per il Liechtenstein, la Norvegia e la Svezia il modulo e' compilato dal medico curante dell'interessato e verificato dall'ente assicurativo. 1 All'istituzione competente 1.1 Denominazione: ............................................... file:///A|/250202.htm (21 di 46) [23/05/2002 7.44.27] GIOFIL TEL.+39-6-3050434 FAX +39-6-35503776 1.2 Indirizzo (2): ............................................... .................................................................. .................................................................. 1.3 Riferimento: nostro modulo E 116 del ......................... 2 Allegato al modulo E 115 del ................... 3 -- Lavoratore -- Lavoratore -- Disoccupato 3.1 Cognome (2bis) ............................................................. 3.2 Nomi ........... Cognomi precedenti (2 bis) ................... Data di nascita .......................... 3.3 Indirizzo (2) nel paese di residenza o di dimora: ............................................................. ............................................................. 3.4 Indirizzo di identificazione (3): ............... 4 Il sottoscritto il ........., dottore in medicina, dopo aver esaminato la soprannominata persona ....................... 4.1 esprime il parere che si tratta di un caso --- di malattia -- di maternita' (data probabile del parto: .................) 4.2 che si tratta presumibilmente --- di infortunio sul lavoro -- malattia professionale --- di infortunio 4.3 -- di ricaduta o aggravamento E 116 PARTE A: RAPPORTO GENERALE 5 Da compilare lavoro in ogni caso, soprattutto di infortunio sul 5.1 Anamnesi e sintomi attuali: .............................................................. .............................................................. 5.2 Esame clinico 5.3 Stato generale .......... Peso: ........ Altezza: ........ (4) 5.4 Altre notizie ................................................ file:///A|/250202.htm (22 di 46) [23/05/2002 7.44.27] GIOFIL TEL.+39-6-3050434 FAX +39-6-35503776 .............................................................. .............................................................. 5.5 Esami tecnici (5): ........................................... .............................................................. .............................................................. 5.6 Diagnosi: .................................................... 5.7 Conclusioni: 5.8 -- L'inabilita' al lavoro non e' riconosciuta. 5.9 -- L'inabilita' al lavoro e' riconosciuta a decorrere dal ............ e fino al ................ 5.10 -- L'interessato e' riconosciuto in parte inabile al lavoro per ......% dal ............. e fino al ......... (5 bis) 5.11 -- L'interessato sara' sottoposto ad un ulteriore controllo medico il .................. 5.12 -- L'interessato e' in grado di lavorare dal ............. PARTE B: RAPPORTI IN CASO DI INFORTUNIO SUL LAVORO 6 Primo rapporto medico 6.1 Il predetto infortunio ha provocato le seguenti lesioni (6) .......................................................... .......................................................... .......................................................... 6.2 Tali lesioni -- hanno avuto -- avranno come conseguenza(7) ............................................................. ............................................................. ............................................................. 6.3 L'inabilita' al lavoro ha avuto inizio il 6.4 L'infortunato e' curato -- al suo domicilio -- in ambulatorio -- in ospedale -- in altro luogo indirizzo (2) (8): .......................................... ............................................................. 7 Ultimo rapporto medico 7.1 Il trattamento curativo ha avuto fine il ..................... 7.2 Le lesioni sono consolidate in data .......................... 7.3 -- senza postumi 7.4 -- ed avranno presumibilmente come conseguenza .............................................................. .............................................................. .............................................................. 7.5 Descrizione dettagliata dello stato dopo la guarigione o file:///A|/250202.htm (23 di 46) [23/05/2002 7.44.27] alla GIOFIL TEL.+39-6-3050434 FAX +39-6-35503776 fine del trattamento .............................................................. .............................................................. .............................................................. .............................................................. 8 Istituzione del paese di residenza o di dimora 8.1 Denominazione: .............................................. 8.2 Indirizzo(2): ............................................... ............................................................. 8.3 Timbro 8.4 Data: ............. 8.5 Firma del medico ........................... ISTRUZIONI Il presente modulo deve essere compilato in stampatello utilizzando unicamente le apposite linee punteggiate. Esso e' composto di 3 pagine e deve essere trasmesso sempre completo di tutte le pagine, anche se una qualsiasi di esse non reca alcuna indicazione. NOTE * SEE - Accordo sullo Spazio economico europeo, allegato VI, sicurezza sociale. Ai fini di questo accordo, il presente modulo si applica anche ad Islanda, Liechtenstein e Norvegia. (1) Indicare la sigla del paese dell'istituzione: B = Belgio; DK = Danimarca; D = Germania; GR = Grecia; E = Spagna; F = Francia; IRL = Irlanda; I = Italia; L = Lussemburgo; NL = Paesi Bassi; A = Austria; P = Portogallo; FIN = Finlandia; S = Svezia; GB = Regno Unito; IS = Islanda; FL = Liechtenstein; N = Norvegia. (2) Via, numero, codice postale, localita', paese. (2 bis) Per i cittadini spagnoli, indicare entrambi i cognomi di nascita. Per i cittadini portoghesi, indicare tutti i nomi (nomi, cognome, cognome da nubile) nell'ordine dello stato civile, quali risultano dalla carta d'identita' o dal passaporto. (3) Per i cittadini italiani, indicare, se di assicurazione e/o il codice fiscale. (4) Le notizie di cui trattasi ritengano necessarie. file:///A|/250202.htm (24 di 46) [23/05/2002 7.44.27] sono da possibile, il fornire numero qualora si GIOFIL TEL.+39-6-3050434 FAX +39-6-35503776 (5) Indicare il tipo e la data. (5 bis) Qualora la richiesta provenga dalla Norvegia. (6) Indicare il genere e la natura delle lesioni e le parti del corpo lese: frattura del braccio; contusione alla testa, alle dita; lesioni interne; asfissia, ecc. (7) Indicare le conseguenze certe o presunte delle lesioni constatate: morte, inabilita' permanente o temporanea, totale o parziale; in caso di inabilita' temporanea, verificarne la durata presunta. (8) Ove le cure siano impartite in ospedale, indicare denominazione dell'ospedale stesso. anche la (9) Il modulo 116 non e' richiesto per domande di prestazioni maternita' erogabili in Belgio. di COMUNITA' EUROPEE REGOLAMENTI DI SICUREZZA SOCIALE SEE* Vedi "istruzioni" a pagina 3 E 117 --- (1) CONCESSIONE DI PRESTAZIONI IN DENARO IN CASO DI MATERNITA' INABILITA' AL LAVORO E DI Reg. 1408/71: art. 19.1; art. 22.1. a.ii; art.22 ter; art. 25.1.b; art. 34 ter; art. 52 b; art. 55.1.a.ii Reg. 574/72: art. 18.6 e 8; art. 24; art. 26.7; art. 61.6 e 8; art. 64 L'istituzione competente compila il presente formulario e lo trasmette all'istituzione del luogo di residenza o di dimora. L'istituzione competente deve informare anche il lavoratore, qualora le prestazioni in denaro siano corrisposte dall'istituzione del luogo di residenza (Reg. 574/72: art. 61.8). 1 All'istituzione del luogo di residenza o di dimora 1.1 Denominazione: ............................................... 1.2 Indirizzo (2): ............................................... .................................................................. .................................................................. 2 Riferimento: vostro modulo E 115 del ......................... 3 -- Lavoratore subordinato -- Lavoratore autonomo file:///A|/250202.htm (25 di 46) [23/05/2002 7.44.27] -- Disoccupato GIOFIL TEL.+39-6-3050434 FAX +39-6-35503776 3.1 Cognome (2bis) ............................................................. 3.2 Nomi ........... Cognomi precedenti (2 bis) ................... Data di nascita .......................... 3.3 Indirizzo nel paese di residenza o di dimora (2) ............................................................. ............................................................. 3.4 Indirizzo di identificazione (2 ter) ............. 4 -- ha diritto alle prestazioni in denaro, provvisoriamente, salvo eventuale proroga dal ...................... al ...................... 4.1 -- non ha diritto alle prestazioni di denaro Motivo: si veda l'allegato formulario E 118 4.2 -- non ha piu' diritto alle prestazioni in denaro a dal ......................... Motivo: si veda l'allegato formulario E 118 5 Dette prestazioni saranno erogate (3 bis) 5.1 -- da noi 5.2 -- da voi per nostro conto (3 ter) 5.3 -- dal datore di lavoro (4) dal ...................... al .................(5) 6 (3) (6) 6.1 L'indennita' dovra essere corrisposta 6.2 per tutti i giorni della settimana, salvo -- giovedi' 6.3 -- lunedi' -- martedi' -- venerdi' -- sabato partire -- mercoledi' -- domenica L'importo giornaliero netto di tale indennita' e' di ................ e' di ................ (7) se l'assicurato non e' ricoverato in ospedale (7) se e' ricoverato in ospedale 6.4 -- (8) Se le indennita' spettano per un mese intero, sono pagate per 30 giorni, a prescindere dal fatto che nel mese vi siano piu' o meno di 30 giorni. 7 Vi preghiamo di volerci comunicare quanto prima il risultato file:///A|/250202.htm (26 di 46) [23/05/2002 7.44.28] GIOFIL TEL.+39-6-3050434 FAX +39-6-35503776 7.1 -- d'un esame (9) .................... 7.2 -- d'un controllo amministrativo 7.3 -- d'un nuovo controllo medico da eseguire verso il ........ 8 Istituzione competente 8.1 Denominazione: ............... Numero di codice(10): ....... 8.2 Indirizzo(2): .............................................. ............................................................ 8.3 Timbro 8.4 Data: ............. 8.5 Firma .................... ISTRUZIONI Il presente modulo deve essere compilato in stampatello utilizzando unicamente le apposite linee punteggiate. NOTE * SEE - Accordo sullo Spazio economico europeo, allegato VI, sicurezza sociale. Ai fini di questo accordo, il presente modulo si applica anche ad Islanda, Liechtenstein e Norvegia. (1) Indicare la sigla del paese dell'istituzione: B = Belgio; DK = Danimarca; D = Germania; GR = Grecia; E = Spagna; F = Francia; IRL = Irlanda; I = Italia; L = Lussemburgo; NL = Paesi Bassi; A = Austria; P = Portogallo; FIN = Finlandia; S = Svezia; GB = Regno Unito; IS = Islanda; FL = Liechtenstein; N = Norvegia. (2) Via, numero, codice postale, localita', paese. (2 bis) Per i cittadini spagnoli, indicare entrambi i cognomi di nascita. Per i cittadini portoghesi, indicare tutti i nomi (nomi, cognome, cognome da nubile) nell'ordine dello stato civile, quali risultano dalla carta d'identita' o dal passaporto. (2ter) Per i cittadini italiani, indicare, se possibile, il numero di assicurazione e/o il codice fiscale. (3) L'indicazione non e' da fornire se trattasi di disoccupato per il quale e' stato emesso il modulo E 119. file:///A|/250202.htm (27 di 46) [23/05/2002 7.44.28] GIOFIL TEL.+39-6-3050434 FAX +39-6-35503776 (3bis) L'istituzione competente puo' indicare qui le modalita' di pagamento ........................................................ (3ter) Se il modulo e' indirizzato ad un'istituzione italiana, questa casella non va contrassegnata. francese (4) Va compilato, se del caso, dalle istituzioni danesi, o lussemburghesi. (5) Va compilato lussemburghesi. dalle istituzioni tedesche, o tedesche spagnole (6) Il riquadro e' da compilarsi solo nell'ipotesi verifichi la circostanza di cui al punto 5.2. che e si (7) Indicare l'importo nella valuta del paese competente. (8) All'occorrenza, tracciare una X nel quadratino. (9) Indicare il tipo di esame medico che si richiede (radiografia, analisi del ..., ecc.). (10) Indicare, se esiste. COMUNITA' EUROPEE REGOLAMENTI DI SICUREZZA SOCIALE SEE* Vedi "istruzioni" a pagina 5 E 118 --- (1) NOTIFICA DI NON RICONOSCIMENTO O DI CESSAZIONE DELL'INABILITA' LAVORO Reg. art. Reg. art. AL 1408/71: art. 19.1; art. 22.1. a.ii; b.ii e cii;art. 22 ter; 25.1.b; art. 34 ter; art. 52.b; art. 55.1.a.ii, b.ii e c.ii 574/72: art. 18.4 e 6; art. 24; art. 26.5 e 7; art. 61.4 e 6; 64 Se lo modulo si riferisce ad un lavoratore, l'istituzione del luogo di residenza o di dimora (oppure l'istituzione competente) compila il modulo stesso in due copie, delle quali una viene inviata al lavoratore medesimo, l'altra all'istituzione di assicurazione malattia e maternita' o infortuni sul lavoro e malattie professionali del paese competente (del luogo di residenza o di dimora). Se invece detto modulo riguarda un disoccupato - oltre le predette due copie, di cui una destinata al disoccupato stesso - si devono compilare altri due esemplari, da indirizzare l'uno all'istituzione competente di assicurazione disoccupazione e l'altro alla corrispondente istituzione del paese ove il disoccupato si trova in cerca di lavoro. 1 -- Lavoratore -- Lavoratore 1.1 Cognome (1 bis) file:///A|/250202.htm (28 di 46) [23/05/2002 7.44.28] -- Disoccupato GIOFIL TEL.+39-6-3050434 FAX +39-6-35503776 ............................................................. 1.2 Nomi ............ Cognomi precedenti(1bis) ........................ Data di nascita ................... 1.3 Indirizzo nel paese di residenza o di dimora(2) ............................................................. ............................................................. 1.4 Numero di identificazione (2bis): ............... 2 -- All'istituzione competente -- All'istituzione del luogo di residenza o di dimora 2.1 Denominazione: ............................................... 2.2 Indirizzo (2): ............................................... .................................................................. .................................................................. 3 -- Dai fatti portati a nostra conoscenza.................... -- Dal controllo effettuato dal nostro medico in data ........ e' risultato che 3.1 -- l'inabilita' al lavoro e' parziale 3.2 -- l'interessato ha diritto ad un'indennita' d'importo pari a --------------------a decorrere dal ....................(3) parziale 3.3 -- non sussiste inabilita' al lavoro 3.4 -- l'inabilita' al lavoro e' cessata il ................(4) 3.5 -- L'ultimo giorno di erogazione delle prestazioni in denaro e' il ......................... 3.6 -- L'istituzione competente stabilita' quando cesseranno indennita' 3.7 -- L'interessato non ha diritto alle indennita' perche' .... ............................................................ 4 -- Istituzione del luogo di residenza o di dimora -- Istituzione competente le 4.1 Denominazione: ..................Numero di codice(5)......... 4.2 Indirizzo(2): ............................................... ............................................................. 4.3 Timbro file:///A|/250202.htm (29 di 46) [23/05/2002 7.44.28] GIOFIL TEL.+39-6-3050434 FAX +39-6-35503776 4.4 Data: ............. 4.5 Firma del medico ........................... E 118 ISTRUZIONI Il presente modulo deve essere compilato in stampatello Esso comporta 5 pagine con l'allegato e deve essere trasmesso sempre completo di tutte le pagine suddette, anche se una qualsiasi di esse non reca alcuna indicazione. Non scrivere al di fuori dei puntini. AVVERTENZE PER IL LAVORATORE O IL DISOCCUPATO Potete eventualemtne ricorrere contro la decisione che vi e' stata comunicata con il presente documento. Circa i termini e i mezzi di ricorso, ci si deve riferire alle indicazioni fornite in allegato. Per le procedure e i termini, debbono essere seguite, in particolare, le istruzioni fornite per lo Stato competente. NOTE * SEE - Accordo sullo Spazio economico europeo, allegato VI, sicurezza sociale. Ai fini di questo accordo, il presente modulo si applica anche ad Islanda, Liechtenstein e Norvegia. (1) Indicare la sigla del paese dell'istituzione: B = Belgio; DK = Danimarca; D = Germania; GR = Grecia; E = Spagna; F = Francia; IRL = Irlanda; I = Italia; L = Lussemburgo; NL = Paesi Bassi; A = Austria; P = Portogallo; FIN = Finlandia; S = Svezia; GB = Regno Unito; IS = Islanda; FL = Liechtenstein; N = Norvegia. (1bis) Per i cittadini spagnoli, indicare entrambi i cognomi alla nascita. Per i cittadini portoghesi, indicare tutti i nomi (nomi, cognome, cognome da nubile) nell'ordine dello stato civile, quali risultano dalla carta d'identita' o dal passaporto. (2) Via, numero, codice postale, localita', paese. (2bis) Per i cittadini italiani, indicare se possibile, il di assicurazione e/o il codice fiscale. numero (3) Da compilare unicamente qualora il formulario sia rilasciato dall'istituzione competente. Indicare se si tratta di importo giornaliero, settimanale, mensile. (4) Si indichi l'ultimo giorno d'inabilita' al lavoro. (5) Indicare, se esiste. file:///A|/250202.htm (30 di 46) [23/05/2002 7.44.28] GIOFIL TEL.+39-6-3050434 FAX +39-6-35503776 E 118 ALLEGATO TERMINE E MEZZI DI RICORSO Reg. 574/72: art. 18.4; art. 61.4 1. BELGIO Avverso la decisione in allegato, l'interessato puo' introdurre ricorso per iscritto datato e firmato, da depositare o trasmettere per lettera raccomandata alla cancelleria del tribunale del lavoro competente, entro il termine di un mese dal giorno di notifica del provvedimento impugnato. Per il tribunale del lavoro competente, si intende: a) ove l'interessato abbia il proprio domicilio in Belgio, tribunale del lavoro della circoscrizione in cui si trova domicilio stesso; il il b) ove l'interessato non dimori o non dimori piu' in Belgio, tribunale del lavoro della circoscrizione in cui dimorava ultimo o risiedeva da ultimo in Belgio; il da c) ove l'interessato non abbia dimorato o resieduto in Belgio, il tribunale del lavoro della circoscrizione della sua ultima occupazione in Belgio. 2. DANIMARCA Avverso la decisione in allegato l'interessato puo', entro il termine di quattro settimane a decorrere dalla notifica della decisione, introdurre ricorso presso il "Den Sociale Ankestyrelse, Dagpengeudvalget", Amaliegade 25, PO Box 3061, 1021 Copenaghen K (comitato di ricorso sociale, comitato d'indennita' giornaliera). 3. GERMANIA Questo atto ufficiale diventa vincolante se l'interessato non avra' presentato ricorso entro tre mesi dalla notifica. I ricorsi dovranno essere introdotti per iscritto entro tre mesi alla seguente istituzione tedesca: Denominazione: ............................................... Indirizzo: ....................................................... .................................................................. 4. GRECIA Avverso ricorso la decisione in allegato, l'interessato puo' introdurre per iscritto entro il termine di 30 giorni a decorrere file:///A|/250202.htm (31 di 46) [23/05/2002 7.44.28] GIOFIL TEL.+39-6-3050434 FAX +39-6-35503776 dalla data presso: di ricevimento della notifica di detta decisione, Denominazione: ............................................... Indirizzo: ....................................................... .................................................................. 5. SPAGNA Avverso la decisione in allegato, l'interessato puo' introdurre ricorso per iscritto, entro il termine di 30 giorni lavorativi a decorrere dalla data della notifica, presso la seguente istituzione: Denominazione: .............................................. Indirizzo: ....................................................... .................................................................. direttamente o tramite l'istituzione del suo luogo di dimora o residenza. di 6. FRANCIA Avverso la decisione in allegato, l'interessato puo' produrre ricorso, entro il termine di due mesi a decorrere dal giorno di ricezione della presente notifica, presso il medico capo della seguente cassa primaria di assicurazione malattia: Denominazione: ........................................... Indirizzo: ....................................................... .................................................................. 7. IRLANDA Avverso la decisione in allegato, l'interessato puo' presentare una richiesta al Social Welfare Appeals Officie, D'Olier House, D'Olier Street, Dublin 2 (ministero della previdenza sociale). Una domanda in tal senso deve essere inoltrata entro 21 giorni a decorrere dalla data di ricevimento della notifica della presente decisione. 8. ITALIA DECISIONI DELL'INPS (MALATTIA E MATERNITA') L'interessato puo' contestare una decisione dell'INPS introducendo un ricorso presso il comitato provinciale competente entro 90 giorni dal ricevimento della notifica della decisione. L'interessato puo' inoltre adire le vie legali entro un periodo di un anno dalla data in cui e' stata notificata la decisione del comitato o dalla scadenza dei 90 giorni dall'introduzione del ricorso se il comitato non ha adottato alcuna decisione. file:///A|/250202.htm (32 di 46) [23/05/2002 7.44.28] GIOFIL TEL.+39-6-3050434 FAX +39-6-35503776 RICORSI INAIL (INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI) Avverso i provvedimenti dell'INAIL l'interessato puo' comunicare all'istituto stesso con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con lettera della quale abbia ritirato ricevuta, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione fattagli, i motivi per i quali non ritiene giustificato il provvedimento dell'istituto, precisando, nel caso in cui si tratti di inabilita' permanente, la misura di indennita' che ritiene essergli dovuta allegando in ogni caso alla domanda un certificato medico dal quale emergano gli elementi giustificativi della domanda. Non ricevendo risposta nel termine di 60 giorni dalla data della ricevuta della domanda di cui al precedente comma, o qualora la risposta non gli sembri soddisfacente, l'infortunato puo' convenire in giudizio l'istituto assicuratore avanti l'autorita' giudiziaria. L'opposizione puo' essere presentata all'INAIL direttamente o per il tramite dell'istituzione del luogo di residenza o di dimora. 9. LUSSEMBURGO Avverso la decisione in allegato, l'interessato puo' introdurre ricorso, in linea di massima, al "Conseil arbitral des assurances sociales" (consiglio arbitrale delle assicurazioni sociali), entro 40 giorni a decorrere dal ricevimento dalla notifica della decisione. 10. PAESI BASSI Se l'interessato non e' d'accordo con la comunicazione allegata, chiedera' entro un tempo ragionevolmente breve una decisione impugnabile all'istituzione competente indicata al quadro 2 o 4. Questa decisione precisa i termini ed i mezzi di ricorso. 11. AUSTRIA Avverso le informazioni in allegato (formulario E 118), l'interessato puo' chiedere una decisione dell'istituzione austriaca competente, menzionata nella casella 2 o 4 del modulo citato, da cui puo' ricevere le istruzioni da seguire circa il rimedio giuridico piu' adeguato. 12. PORTOGALLO Avverso la decisione l'interessato puo': - se l'incapacita' lavorativa non e' stata riconosciuta introdurre ricorso alla Commissao Instaladora da Administracao Regional de Saude (commissione regionale della sanita') entro otto giorni dal ricevimento della notifica della decisione o - se una richiesta di prestazioni in denaro e' stata respinta per motivi di ordine amministrativo, presentare ricorso al tribunale amministrativo locale competente (Tribunal Administrativo de Circulo) entro due mesi dal ricevimento della notifica della file:///A|/250202.htm (33 di 46) [23/05/2002 7.44.28] GIOFIL TEL.+39-6-3050434 FAX +39-6-35503776 decisione; se l'interessato risiede fuori del quattro mesi da tale notifica. Portogallo, entro 13. FINLANDIA Avverso la decisione in allegato, l'interessato puo' presentare un ricorso entro 30 giorni dalla data di ricevimento della notifica della decisione allegata all'istituzione assicurativa finlandese citata nelle caselle 2 o 4 del formulario E 118, o all'ente assicurativo piu' vicino al luogo di residenza, indicato in una delle caselle sopraccitate. 14. SVEZIA L'interessato puo', entro un periodo di due mesi dalla notifica della decisione, presentare un ricorso all'istituzione svedese competente citata nelle caselle 2 o 4 del formulario E 118. Nel ricorso l'interessato dovrebbe specificare il motivo per il quale ritiene ingiustificata tale decisione. 15. REGNO UNITO Avverso la decisione in allegato, l'interessato puo' introdurre ricorso, entro 28 giorni dalla data di ricevimento della decisione al "Department of Social Security Benefits Agency Overseas Benefits Directorate, Newcastle-upon-Tyne" (ministero della sicurezza sociale, servizio prestazioni, servizio internazionale) o al "Nothern Ireland Social Security Agency, Overseas Branch, Belfast" (ministero della sicurezza sociale, servizio internazionale). 16. ISLANDA Avverso la decisione in allegato, l'interessato puo' presentare un ricorso all'ente statale di sicurezza sociale di Reykjavik. 17. LIECHTENSTEIN a) Per quanto riguarda l'assicurazione malattia: avverso la decisione della cassa di assicurazione malattia, l'interessato puo' chiedere una decisione formale contenente le motivazioni e le informazioni sulla procedura legale da seguire. Entro 60 giorni dal ricevimento di tale decisione l'interessato puo' adire il tribunale competente. b) Per quanto riguarda l'assicurazione infortuni: qualora l'interessato non condivida la decisione dell'assicuratore per gli infortuni, puo', entro due mesi dal ricevimento di tale decisione, chiedere all'assicuratore competente di riconsiderare la medesima. Se l'interessato non condivide la decisione dell'assicuratore, puo' entro due mesi dal ricevimento di tale decisione adire il tribunale competente. Cio' si applica anche per la decisione degli assicuratori per gli infortuni riguardante la summenzionata richiesta di revisione. 18. NORVEGIA file:///A|/250202.htm (34 di 46) [23/05/2002 7.44.28] GIOFIL TEL.+39-6-3050434 FAX +39-6-35503776 L'interessato puo' introdurre un ricorso contro una decisione norvegese indicata nelle caselle 2 o 4 del formulario E 118, entro sei settimane dal ricevimento della notifica della decisione. COMUNITA' EUROPEE REGOLAMENTI DI SICUREZZA SOCIALE SEE* Vedi "istruzioni" a pagina 3 E 125 --- (1) CONTO INDIVIDUALE DELLE SPESE EFFETTIVE Reg. 1408/71: art. 36. 1 e 2; art. 63.1; art. 87.1 Reg. 574/72: art. 93.1,2,4,5; art. 105.1 Il modulo deve essere redatto per un solo beneficiario. 1 Fattura n. .....(2) del --1 semestre --2 semestre dell'anno 20 ...... 2 All'istituzione competente 2.1 Denominazione .............. Numero di codice (2bis): ........ 2.2 Indirizzo (3): ............................................... .................................................................. .................................................................. 1.3 Riferimento: nostro modulo E 116 del ......................... 3 -- Lavoratore subordinato -- Lavoratore -- Titolare di pensione -- Studente o rendita (regime per lavoratori subordinati) -- Titolare di pensione -- Altra persona o rendita (regime per assicurata lavoratori autonomi) 3.1 Cognome(4) ........................................................... 3.2 Nomi .......... Cognomi precedenti(4) ..................... Data di nascita ................ 3.3 Indirizzo (3) ............................................................. ............................................................. 3.4 Indirizzo (3) nel paese competente: ......................... 3.5 Numero di identificazione (4 bis): .......................... file:///A|/250202.htm (35 di 46) [23/05/2002 7.44.28] GIOFIL TEL.+39-6-3050434 FAX +39-6-35503776 4 Familiare (5) 4.1 Cognome (4) ............................................................. 4.2 Nomi ................... Cognomi precedenti .................. Data di nascita .................. 5 Alla persona indicata -- al quadro 3 -- al quadro 4 le prestazione sono state concesse a norma del seguente articolo del reg. 1408/71: 5.1 -- 19.1,2 --22.1 a e 3 --22.1.b e 3 --22.1.c e 3 --22bis --22 ter --25.1,3,4--26 --29.1(5bis) --31 --34bis --34 ter --52(5ter)--55,1(5ter) e sulla base dei seguenti moduli ricevuti: 5.2 -- modulo E ......... del ..... -- modulo E 117 del .......... valido dal ....... al ...... 5.3 La persona indicata -- al quadro 3 -- quadro 4 e' stata sottoposta alla perizia medica richiesta il .......... E 125 6.1 Importo(6) 6 SPESE SOSTENUTE 6.2 PER PRESTAZIONI IN NATURA CORRISPOSTE dal ............ al ............... ............... 6.3 Cure mediche ........................ ............... 6.4 Cure dentarie ....................... ............... 6.5 Medicinali .......................... ............... 6.6 Ricovero in ospedale dal ...... al ...... dal ...... al ...... ............... 6.7 Altre prestazioni(7) .................... .................... 6.8 TOTALE PRESTAZIONI IN NATURA ----------------- 6.9 ACCERTAMENTI SANITARI(8) ................. .......................................... ----------------- file:///A|/250202.htm (36 di 46) [23/05/2002 7.44.28] GIOFIL TEL.+39-6-3050434 FAX +39-6-35503776 6.10 PER PRESTAZIONI IN DENARO CORRISPOSTE dal .......... al .............. 6.11 TOTALE DELLE SPESE 7 ------------------------------------------------- Istituzione creditrice 7.1 Denominazione: ............... Numero di codice(9): .......... 7.2 Indirizzo (3): ............................................... .............................................................. 7.3 Timbro 8 Spazio riservato competente 7.4 Data: ................. 7.5 Firma ...................... ad uso proprio dell'istituzione del paese ISTRUZIONI Il presente modulo deve essere compilato in stampatello utilizzando unicamente le apposite linee punteggiate. Esso e' composto di 3 pagine e deve essere trasmesso sempre completo di tutte le pagine, anche se una qualsiasi di esse non reca alcuna indicazione. NOTE * SEE - Accordo sullo Spazio economico europeo, allegato VI, sicurezza sociale. Ai fini di questo accordo, il presente modulo si applica anche ad Islanda, Liechtenstein e Norvegia. (1) Indicare la sigla del paese dell'istituzione: B = Belgio; DK = Danimarca; D = Germania; GR = Grecia; E = Spagna; F = Francia; IRL = Irlanda; I = Italia; L = Lussemburgo; NL = Paesi Bassi; A = Austria; P = Portogallo; FIN = Finlandia; S = Svezia; GB = Regno Unito; IS = Islanda; FL = Liechtenstein; N = Norvegia. (2) Da indicare se necessario all'istituzione creditrice. (2bis) Indicare, se noto. (3) Via, numero, codice postale, localita', paese. (4) Per i cittadini spagnoli, indicare entrambi i cognomi di nascita. Per i cittadini portoghesi, indicare tutti i nomi (nomi, cognome, cognome da nubile) nell'ordine dello stato civile, quali risultano dalla carta d'identita' o dal passaporto. file:///A|/250202.htm (37 di 46) [23/05/2002 7.44.28] GIOFIL TEL.+39-6-3050434 FAX +39-6-35503776 (4bis) Per i cittadini spagnoli, indicare se esiste, il numero che figura sulla carta d'identita' nazionale (D.N.I.), anche se scaduta. Per i cittadini italiani, indicare, se possibile, il numero di assicurazione e/o il codice fiscale. (5) Da indicare solo se il conto riguarda un familiare (5bis) Si applica solo in riferimento prestazioni fornite fino al 31/12/2001. alla Francia per le (5ter) Ai fini delle istituzioni danesi, indicare se possibile, il nome e l'indirizzo del datore di lavoro qualora le prestazioni siano erogate in conformita' degli articoli 52 o 55.1. Nome del datore di lavoro: ..................................... Indirizzo: ..................................................... ................................................................ (6) Da indicare in moneta nazionale. (7) Indicare il tipo di prestazione: assistenza ostetrica, protesi dentarie, protesi ortopediche, cure termali, autoambulanza, mezzi diagnostici complementari, ecc. (8) Indicare la natura degli accertamenti sanitari perizie) effettuati. (controlli o (8) Indicare, se esiste. COMUNITA' EUROPEE REGOLAMENTI DI SICUREZZA SOCIALE SEE* Vedi "istruzioni" a pagina 3 E 126 --- (1) TARIFFE PER IL RIMBORSO DELLE PRESTAZIONI IN NATURA Reg. 1408/71: art. 22.1.a.i.; art. 22.3; art. 22 bis; art. 22 ter; art. 31.a; art. 34 bis; art. 34 ter Reg. 574/72: art. 34 L'istituzione competente compila la parte A del formulario e ne invia due copia all'istituzione che avrebbe dovuto erogare le prestazioni all'interessato nel paese di dimora, direttamente o tramite l'organismo di collegamento. L'istituzione del luogo di dimora, redatta la parte B del formulario, resistuisce una copia all'istituzione competente. A. DOMANDA 1 all'istituzione destinataria(2) 1.1 Denominazione: ............................................. file:///A|/250202.htm (38 di 46) [23/05/2002 7.44.28] GIOFIL TEL.+39-6-3050434 FAX +39-6-35503776 1.2 Indirizzo (3): ............................................... .................................................................. .................................................................. -- Lavoratore subordinato -- Titolare di pensione o rendita (regime dei lavoratori subordinati) -- Titolare di pensione o rendita (regime dei lavoratori autonomi) 2 -- Lavoratore autonomo -- Studente -- Altra persona assicurata 2.1 cognome (3bis) ........................................................ 2.2 Nomi Cognomi precedenti(3bis) ........... ................... Data di nascita .......................... 2.3 -- L'interessato e' soggetto al regime dei lavoratori autonomi di cui all'allegato 11 del reg. 574/72 2.4 Numero di identificazione .................................. 3 Familiare (o familiari) a cui sono state prestate le cure 3.1 Cognome(3bis) 3.2 ............. ............. ............. 3.3 3.4 Nomi Cognomi precedenti Data di nascita ........... ........... ........... ........... ........... ........... ................ ................ ................ ............. ............. ............. ........... ........... ........... ........... ........... ........... ................ ................ ................ ............. ............. ............. ........... ........... ........... ........... ........... ........... ............... ............... ............... E 126 4 La persona sopraccitata 4.1 durante una sua temporanea dimora in: ......... 4.2 a: ......................... (localita') 4.3 ha sostenuto in proprio le spese per le cure, di cui ha avuto bisogno 4.4 E' -- vedovo -- invalido(4) file:///A|/250202.htm (39 di 46) [23/05/2002 7.44.28] (paese) GIOFIL TEL.+39-6-3050434 FAX +39-6-35503776 4.5 e dispone di un reddito proprio pari a ....... (4) 5 L'istituzione in indirizzo e' pregata di indicare sulle ricevure allegate - per ogni prestazione che figura nelle ricevute medesime gli importi che potrebbero essere rimborsati all'interessato, secondo le tariffe previste dalla legislazione sociale dell'istituzione del luogo di dimora. Unicamente per il Lussumbergo, indicare anche l'importo della partecipazione ufficiale a carico dell'assicurato. 6 Allegati: n. ................ ricevute. 7 Istituzione competente 7.1 Denominazione: ............. Numero di codice (4 bis): ...... 7.2 Indirizzo(3): ............................................... ............................................................. 7.3 Timbro 7.4 Data: ............... 7.5 Firma ..................... B. COMUNICAZIONE 8 Sono allegati n. .............ricevute tariffate come da quanto richiesto 9 -- Importo da rimborsare(5) ........... 10 Osservazioni: .............................................. ............................................................. ............................................................. ............................................................. -- Nessun rimborso 11 Istituzioni del luogo di dimora 11.1 Denominazione: ............................................ 11.2 Indirizzo (3): ............................................ ........................................................... 11.3 Timbro file:///A|/250202.htm (40 di 46) [23/05/2002 7.44.28] 11.4 Data: ................ 11.5 Firma ....................... GIOFIL TEL.+39-6-3050434 FAX +39-6-35503776 ISTRUZIONI Il presente modulo deve essere compilato in utilizzando unicamente le apposite linee punteggiate. stampatello NOTE * SEE - Accordo sullo Spazio economico europeo, allegato VI, sicurezza sociale. Ai fini di questo accordo, il presente modulo si applica anche ad Islanda, Liechtenstein e Norvegia. (1) Indicare la sigla del paese dell'istituzione che compila lo stampato: B=Blegio; DK=Danimarca; D=Germania; GR=Grecia; E=Spagna; F=Francia; IRL=Irlanda; I=Italia; L=Lussemburgo; NL=Paesi Bassi; A=Austria; P=Portogallo; FIN=Finlandia; S=Svezia; GB=Regno Unito; IS=Islanda; FL=Liechtenstein; N=Norvegia. (2) Ove l'istituzione, che avrebbe dovuto corrispondere le prestazioni in natura, non sia nota, si trasmetta il formulario all'organismo di collegamento del paese di dimora, e segnatamente: - BELGIO, l'"Institut national d'assurance maladie-invalidite'" (INAM) (istituto nazionale di assicurazione malattia-invalidita'), Bruxelles; - DANIMARCA, il "Sundhedsministeriet" (ministero della Copenaghen; - GERMANIA, l'"AOK-Bundesverband" (federazione casse locali di malattia), Bonn; sanita'), nazionale delle - GRECIA, all'ufficio regionale o locale dell'Istituto delle assicurazioni sociali (IKA); qunado si tratta di un marinaio, la cassa pensione marittimi (NAT); -SPAGNA, l'"Instituto Nacional de la Seguridad Social" nazionale della sicurezza sociale) a Madrid; (istituto - FRANCIA, il "Cenre de securite' sociale des Travailleurs migrants" (centro di sicurezza sociale dei lavoratori migranti), Parigi; -IRLANDA, Dublino; il "Department of Health" (ministero della sanita'), - ITALIA, il ministero della sanita', Roma; - LUSSEMBURGO, l'"Union des Caisses de malattia), Lussumbergo; maladie" (unione casse - PAESI BASSI, all""ANOZ" Verzekeringen (Cassa mutua generale di malattia dei Paesi Bassi), Utrecht; AUSTRIA, L'"Hauptverband der osterreichische Socialversicherungstrager" (associazione principale degli istituti file:///A|/250202.htm (41 di 46) [23/05/2002 7.44.28] GIOFIL TEL.+39-6-3050434 FAX +39-6-35503776 di sicurezza sociali austriaci), Vienna; - PORTOGALLO, il "Departamento de Relacoes Internacionais e Convencoes de Seguranca Social" (Dipartimento delle relazioni internazionali e convenzioni di sicurezza sociale) a Lisbona; FINLANDIA, il "Kansanelakelaitos" sociale), Helsinki; (istituto - SVEZIA, il "Riksforssakringsverket" sicurezza sociale), Stoccolma; di (ufficio sicurezza nazionale di - ISLANDA, al "tryggingastofnun rikisins" , Reykjavik; - LIECHTENSTEIN, l'ufficio di economia nazionale; NORVEGIA, il "Rikstrygdeverket" dell'assicurazione nazionale), Oslo. (3) (amministrazione Via, numero, codice postale, localita', paese. (3bis) Per i cittadini spagnoli, indicare entrambi i cognomi alla nascita. Per i cittadini portoghesi, indicare tutti i nomi (nomi, cognome cognome da nubile) nell'ordine dello stato civile, quali risultano dalla carta d'identita' o dal passaporto. (4) Da compilare istituzione belga. soltanto se la domanda e' inoltrata ad una (4bis) Indicare, se esiste. (5) Indicare l'importo totale. COMUNITA' EUROPEE REGOLAMENTI DI SICUREZZA SOCIALE SEE* Leggere le "istruzioni" al verso E 127 --- (1) SEGNALAZIONE DEI FORFAITS MENSILI Reg. 1408/71: art. 36.1 E 2 Reg. 574/72: art. 94; art.94; art. 95. 1 Rilevazione n. ........ dell'anno ........ 20....(2) 2 Istituzione competente 2.1 Denominazione: ............... Numero di codice (3bis):...... 2.2 Indirizzo (3): .............................................. file:///A|/250202.htm (42 di 46) [23/05/2002 7.44.28] GIOFIL TEL.+39-6-3050434 FAX +39-6-35503776 ............................................................. Le prestazioni acquisito dal in natura sono concesse in base -- Lavoratore subordinato -- Titolare di pensione o rendita (regime dei lavoratori subordinati) -- Lavoratore autonomo -- Titolare di pensione o rendita (regime dei lavoratori autonomi) al diritto 3 3.1 Cognome (4) .............................................................. 3.2 Nomi ............. Cognomi precedenti (4) ................... Data di nascita ......................... 3.3 Numero di identificazione presso l'istituzione competente (4bis): .............................................................. 4 La presente rilevazione individuale riguarda: 4.1 -- 4.2 -- il titolare di pensione o di rendita designato nel quadro 3 e residente al seguente indirizzo (3): ............................................................. 4.3 -- il familiare, designato qui di seguito, del titolare di pensione o di rendita citato nel quadro 3: 4.3.1 Cognome (4): .......................................................... 4.3.2 i familiari del lavoratore designato nel quadro 3 che risiedono al seguente indirizzo (3): ............................................................. Nomi ................ Cognomi precedenti (4) ..................... Data di nascita ................... 4.3.3 Indirizzo (3): ............................................ ............................................................. 4.3.4 Numero di identificazione presso l'istituzione competente (4 bis): ...................................................... ............................................................ file:///A|/250202.htm (43 di 46) [23/05/2002 7.44.28] GIOFIL TEL.+39-6-3050434 FAX +39-6-35503776 5 Il diritto alle prestazioni in natura dei familiari del suddetto lavoratore o del suddetto titolare di pensione o di rendita e dei suoi familiari e' stato attestato con il formulario E ................. del .............. 6 Per il periodo durante il quale si e' protratto tale diritto: (dal .......... al .............) 6.1 i forfaits mensili -- per famiglia o per pensionato e famiglia -- per familiare -- pro capite sono .......................... E 127 7 Istituzione creditrice 7.1 Denominazione: ............... Numero di codice(5): .......... 7.2 Indirizzo (3): ............................................... .............................................................. 7.3 Timbro 8 7.4 Data: ................ 7.5 Firma ....................... Spazi riservato all'istituzione competente ISTRUZIONI IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE COMPILATO IN STAMPATELLO (IN TRE ESEMPLARI) UTILIZZANDO UNICAMENTE LE APPOSITE LINEE PUNTEGGIATE sul lavoro Il presente formulario e' compilato per un intero anno civile dall'istituzione del luogo di residenza, che lo trasmette all'istituzione competente tramite l'organismo designato in applicazione dell'articolo 102, paragrafo 2 del reg. 574/72. NOTE * SEE - Accordo sullo Spazio economico europeo, allegato VI, sicurezza sociale. Ai fini di questo accordo, il presente modulo si applica anche ad Islanda, Liechtenstein e Norvegia. (1) Indicare la sigla del paese dell'istituzione: B = Belgio; DK = Danimarca; D = Germania; GR = Grecia; E = Spagna; F = Francia; IRL = Irlanda; I = Italia; L = Lussemburgo; NL = Paesi Bassi; A = file:///A|/250202.htm (44 di 46) [23/05/2002 7.44.28] GIOFIL TEL.+39-6-3050434 FAX +39-6-35503776 Austria; P = Portogallo; FIN = Finlandia; S = Svezia; GB = Unito; IS = Islanda; FL = Liechtenstein; N = Norvegia. Regno (2) Si intende per anno quello nel corso del quale si sono erogate le prestazioni. (3) Via, numero, codice postale, localita', paese. (3bis) Indicare, se noto. (4) per i cittadini spagnoli, indicare entrambi i cognomi alla nascita. Per i cittadini portoghesi, indicare tutti i nomi (nomi, cognome, cognome da nubile) nell'ordine dello stato civile, quali risultano dalla carta d'identita' o dal passaporto. (4bis) Per i cittadini italiani, indicare, se possibile, il numero di assicurazione e/o il codice fiscale. (5) Indicare, se esiste. DECISIONE N. 183 del 27 giugno 2001 RELATIVA ALL'INTERPRETAZIONE DELL'ARTICOLO 22, PARAGRAFO LETTERA A), DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 1408/71 DEL CONSIGLIO MATERIA DI ASSISTENZA SANITARIA IN CASO DI GRAVIDANZA E PARTO 1, IN (Testo rilevante ai fini del SEE) (2002/155/CE) LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLA COMUNITA' SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI, EUROPEE PER LA visto l'articolo 81, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi della sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunita', (GU L 149 del 5/07/1971, pag. 2), in conformita' del quale essa e' incaricata di trattare ogni questione amministrativa o di interpretazione derivante dal presente regolamento e dei regolamenti ulteriori, visto l'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo alle persone il cui stato necessiti di prestazioni immediate durante la dimora nel territorio di un altro Stato membro, e file:///A|/250202.htm (45 di 46) [23/05/2002 7.44.28] GIOFIL TEL.+39-6-3050434 FAX +39-6-35503776 considerando quanto segue: (1) Un'interpretazione eccessivamente restrittiva dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), ostacolerebbe sostanzialmente la libera circolazione delle donne incinte il cui stato imponga trattamenti o controlli medici costanti e regolari che facciano presumere un bisogno immediato di prestazioni in caso di dimora temporanea sul teritorio di un altro Stato membro. (2) Va evitato ogni abuso delle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), da parte delle donne incinte che si recano temporaneamente sul territorio di un altro Stato membro per ricevere nello stesso prestazioni in natura previste in caso di gravidanza, ma che non soddisfano la procedura prevista alla lettera c) dello stesso articolo, in base al quale la concessione di tali prestazioni e' subordinata al rilascio di un'autorizzazione preliminare da parte dell'istituzione competente. (3) Di conseguenza, e' importante chiarire l'interpretazione dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), al fine di precisare che tale disposizione si applica anche alle cure regolari e costanti, necessarie per le donne incinte fino all'inizio della 38ma settimana di gravidanza. Deliberando nelle condizioni stabilite all'articolo 80, 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71, paragrafo DECIDE: 1. Le cure sanitarie relative alla gravidanza o al parto che intervengano prima dell'inizio della 38ma settimana di gravidanza e che siano somministrate in uno Stato membro diverso da quello competente o di residenza per una persona che possa invocare le disposizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1408/71, sono considerate come immediatamente necessarie, conformemente alle disposizioni precitate, purche' le ragioni di tale soggiorno non siano di natura medica. Queste cure sono erogate dall'istituzione del luogo di soggiorno secondo le disposizioni della legislazione che essa applica. 2. La presente decisione sara' pubblicata nella GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITA' EUROPEE. Si applica a decorrere dal 1 giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione. Il Presidente della commissione amministrativa Bengt SIBBMARK file:///A|/250202.htm (46 di 46) [23/05/2002 7.44.28] CHEMIOIMMUNOPROFILASSI PER CHI VIAGGIA CHEMIOIMMUNOPROFILASSI PER CHI VIAGGIA MINISTERO DELLA SANITA' DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE UFFICIO PER LA PROFILASSI DELLE MALATTIE INFETTIVE TEL. 06/59944277/59944280/59944230/59944402 -----------------------------------------------------------------SERVIZIO VACANZE TRANQUILLE TEL. 081/7063292/7063280 (Ospedale Monaldi Cotugno di Napoli) Per informazioni sui farmaci e norme di prevenzione MEDICINA DEL TURISMO E O.M.S. TEL. 0541/24301 -----------------------------------------------------------------In questo lavoro vengono esposte le norme igienico-sanitarie e i consigli per la profilassi delle malattie infettive nei paesi tropicali. Nel testo sono descritte l'immuno-profilassi e la chemioprofilassi con le raccomandazioni dell'OMS. Inoltre i vaccini e i chemioterapici utili per la prevenzione di malattie infettive come tifo, colera, epatite virale, malaria. Conclude una tabella riassuntiva degli Stati, continente per continente, con la immunochemioprofilassi da attuare nei viaggi o soggiorni in questi paesi. INTRODUZIONE. -----------Il diffondersi di viaggi internazionali nei paesi "caldi" sia per lavoro sia per turismo, hanno reso sempre piu' attuale il rischio di contrarre malattie infettive batteriche, virali, parassitarie. D'altronde l'uso sempre piu' diffuso di farmaci chemioterapici e il loro utilizzo non sempre corretto hanno determinato nel recente passato l'insorgenza di fenomeni di resistenza. I soggiorni all'estero nei paesi "caldi" possono essere a rischio infettivo per la possibilita' di contrarre parassitosi e malattie infettive; molto dipende dalla regione visitata, dalla durata del soggiorno, dalle condizioni igienico-sanitarie del viaggio. Prima della partenza e' importante informarsi, presso i Servizi di Igiene Pubblica del Servizio Sanitario Nazionale (USL) o i Servizi di Sanita' Marittima e Aerea, sulle condizioni sanitarie ed epidemiologiche nei paesi da visitare. Alla base della prevenzione individuale delle malattie infettive vi sono norme igieniche da adottare durante il soggiorno, (Tab. I) alle quali associare provvedimenti di immunizzazione attiva e passiva e misure di chemioprofilassi da attuare prima della file:///A|/ciis14.htm (1 di 10) [23/05/2002 7.44.30] CHEMIOIMMUNOPROFILASSI PER CHI VIAGGIA partenza per i paesi tropicali durante il soggiorno e, a volte, anche dopo il ritorno (Tab. 4). IMMUNOPROFILASSI. ---------------Lo stato immunitario deve essere verificato tempo prima dalla partenza ed eventualmente stimolato con somministrazioni di vaccini o dosi di richiamo delle vaccinazioni obbligatorie o facoltative gia' effettuate nell'infanzia: - vaccinazione antitetanica: e' raccomandata nei paesi tropicali (2 dosi di anatossina tetanica a distanza di almeno 6 settimane l'una dall'altra, una terza dose dopo 6 mesi, poi un primo richiamo a 5 anni ed i successivi ogni 10 anni; per chi ha gia' completato un ciclo vaccinale completo, e' sufficiente una dose di richiamo ogni 10 anni); - vaccinazione antimorbillo: e' indicata in tutti i soggetti che non hanno contratto naturalmente la malattia (unica dose dopo 15 mesi di vita); - vaccinazione antipoliomelitica: se sono trascorsi oltre 10 anni dal ciclo vaccinale di base, e' consigliabile una dose di richiamo con vaccino tipo "SALK"; si somministra per via parenterale nei soggetti adulti che abbiano intenzione di soggiornare per periodi prolungati in aree dove la poliomielite e' molto diffusa (endemica); Kampuchea (Cambogia), Indonesia, Laos, Viet Nam, Myanmar (Birmania), India, Bangla Desh, Sri Lanka (Ceylon), Pakistan, Nepal, Iran, Afghanistan, Armenia, Azerbaigian, Kazakistan, Kirkghizistan, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Georgia, Russia, Ucraina, Bielorussia, Moldavia, Romania, Iugoslavia, Africa sub-Sahariana. - vaccinazione antidifterica: e' indicata a coloro che si recano in paesi nei quali e' in corso un'epidemia di difterite: Finlandia, Polonia, Russia, Ucraina, Bielorussia, Estonia, Lettonia, Lituania, Moldavia, Georgia, Azerbaigian, Kazakistan, Kirkghizistan, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan. Si effettua nell'adulto con una dose di richiamo di vaccino antidifterico per adulti, se l'ultima dose e' stata somministrata da piu' di 10 anni. In Italia si trova associato ad una dose di vaccino antitetanico, "DIFTO-TETANO" (antigene a dosaggio ridotto rispetto alla dose pediatrica); a coloro che non sono mai stati vaccinati si somministrano 2 dosi, prima della partenza a distanza di 4 settimane, poi una terza dose dopo 6 mesi. vaccinazione antitubercolare: e' riservata ai soggetti cutinegativi all'intradermoreazione alla tubercolinica, che devono soggiornare in paesi tropicali per lunghi periodi di tempo e a contatto con la popolazione locale; si effettua con "BCG"; - vaccinazione antiepatite B: e' indicata per i soggetti HBs Ag negativi e anti-HBs negativi che soggiornano per periodi prolungati di tempo a contatto con la popolazione locale; si somministrano 3 dosi di vaccino "ricombinante" per il ciclo di base nel muscolo deltoide a 0,1 e 6 mesi; poi un richiamo ogni 5-7 file:///A|/ciis14.htm (2 di 10) [23/05/2002 7.44.30] CHEMIOIMMUNOPROFILASSI PER CHI VIAGGIA anni; vaccinazione antimeningococcica: e' consigliata per i viaggiatori che si recano nei paesi dove e' ancora in corso o si e' appena verificata una epidemia di meningite; si somministra una dose unica intramuscolare o sottocutanea; Per i viaggi nei paesi tropicali o con scadenti condizioni igienico-sanitarie sono indicate e consigliate anche alcune vaccinazioni specifiche: - vaccinazione antiepatite A: chi non e' protetto da anticorpi antiepatite A e' bene che sia immunizzato con immunoglobuline umane, se deve soggiornare ai tropici per piu' di 3 mesi o se deve viaggiare in scadenti condizioni igieniche (immunoglobuline umane polivalenti 0,05-0,2 ml/kg). E' disponibile un vaccino antiepatite A; la schedula di somministrazione del ciclo di base prevede dosi a 0,1 e 6 mesi, nel muscolo deltoide; - vaccinazione antitifica e paratifica: e' consigliata per tutti i viaggi nei paesi "caldi", con inizio dell'immunizzazione dopo 15-20 giorni dall'assunzione di 3 capsule per os, 1 a giorni alterni; ha validita' per 2-3 anni; e' raccomandabile non effettuare questa vaccinazione in concomitanza con la chemioprofilassi antimalarica in quanto annullerebbe la carica antigenica del vaccino; vaccinazione antiamarillica (febbre gialla): vaccinazione riconosciuta dall'OMS come l'unica, tra tutte le vaccinazioni disponibili, che puo' essere richiesta obbligatoriamente per l'ingresso in uno Stato; e' consigliata in tutti quei paesi dove la febbre gialla e' presente allo stato endemico; (paesi dell'Africa sub-Sahariana e America tropicale); si somministra una dose per via sottocutanea valida 10 anni; il certificato internazionale di validita' decorre dopo 10 giorni dalla somministrazione; e' controindicata in gravidanza e nei primi 9 mesi di vita. La vaccinazione viene effettuata solo presso i centri autorizzati dal Ministero della Sanita': - Servizio sanitario Nazionale di Bolzano, Trento, Torino, Milano, Verona, Bologna, Firenze, Perugia, Roma, Aosta, Arezzo, Bergamo, Brescia, Campobasso, Catanzaro, Como, Cremona, Foligno (PG), Genova, Imola (BO), Imperia, Isernia, La Spezia, Legnano (MI), Mantova, Matera, Ortona (CH), Padova, Parma, Pavia, Potenza, Savona, Sondrio, Teramo, Varese, Viareggio (LU). - Uffici di Sanita' Marittima e - Uffici di Sanita' Aerea di: Ancona, Augusta, Bari, Bologna, Cagliari, Caselle (TO), Catania, Civitavecchia (Roma), Fiumicino (Roma), Genova, Imperia, La Spezia, Linate (MI), Livorno, Malpensa (VA), Manfredonia (FG), Messina, Napoli, Palermo, Pescara, Pisa, Porto Empedocle (AG), Porto Torres (SS), Ravenna, Reggio Calabria, Salerno, Savona, Siracusa, Taranto, Trapani, Trieste, Venezia. Prima di un viaggio ai tropici tutte le vaccinazioni devono essere effettuate con un largo anticipo rispetto al soggiorno all'estero per consentire al sistema immunitario di produrre file:///A|/ciis14.htm (3 di 10) [23/05/2002 7.44.30] CHEMIOIMMUNOPROFILASSI PER CHI VIAGGIA un'adeguata risposta anticorpale. - vaccinazione anticolera: e' sconsigliata dall'OMS che non la ritiene piu' un requisito obbligatorio per l'ingresso in qualsiasi Stato. Solo in alcuni paesi, che non si sono adeguati a regolamenti internazionali, permane la richiesta di vaccinazione per i viaggiatori provenienti da zone ove il colera e' presente allo stato endemico. L'OMS attualmente e' giunta alla decisione di non consigliare la vaccinazione anticolera per una serie di considerazioni sia tecniche che di carattere generale: - la capacita' immunizzante e' scarsa (50%) e la protezione e' limitata nel tempo (6 mesi); - puo' dare falso senso di sicurezza che puo' portare il viaggiatore a trascurare le norme igieniche e di comportamento atte a evitare il contagio; - permane comunque la possibilita' di importare la malattia al rientro dal viaggio perche' il soggetto vaccinato puo' diventare portatore asintomatico del vibrione colerico. Per questi motivi l'OMS e il Ministero della Sanita' consigliano unicamente l'osservanza scrupolosa di norme igienico-sanitarie personali per i viaggiatori che si recano in zone suscettibili di infezione colerica (tab. II). Per chi invece soggiorna in aree dove e' in atto un'epidemia di colera e' utile, oltre all'osservanza della profilassi igienicosanitaria, associare una chemioprofilassi con sulfadossina (Adulti: 2 g per os in unica dose ogni 1-2 settimane. Bambini: 30 mg/kg/die in unica dose ogni 1-2 settimane) o con doxiciclina (Adulti: 100 mg/die per os). CHEMIOPROFILASSI INTERNAZIONALE. ------------------------------La Diarrea del viaggiatore, sindrome autolimitantesi generalmente in 1-5 giorni, ha nell'osservanza scrupolosa delle norme igienico-sanitarie (Tab. I) la migliore profilassi, nei soggetti sani. I chemioantibiotici non sono consigliati nella profilassi della diarrea in quanto non e' possibile conoscere in anticipo l'esatta eziologia dell'eventuale infezione che puo' essere di natura batterica (Escherichia coli enterotossico, Salmonella, Shigella, Campylobacter jejuni, Vibrio parahaemolyticus), virale (Rotavirus, Norwalk virus) o parassitaria (Giardia lambia, Entamoeba histolytica, Criptosporidium). Inoltre, nella maggior parte dei casi, non sono indicati nella profilassi sia per i possibili effetti collaterali sia per il diffondersi di chemioresistenza, gia' presente nei paesi tropicali. Possono essere utili i "fermenti lattici" se assunti durante il soggiorno come liofilizzati in capsule o fialoidi per os. Per il trattanmento sintomatico si puo' somministrare: Doxiciclina 100 mg/die o Trimetoprim 300 mg-Sulfametossazolo 1600 mg/die, Ciprofloxacina 1000 mg/die, Ofloxacina 600 mg/die, Rifaximina 800 file:///A|/ciis14.htm (4 di 10) [23/05/2002 7.44.30] CHEMIOIMMUNOPROFILASSI PER CHI VIAGGIA mg/die, in 2 somministrazioni giornaliere. Importante la reidratazione orale:l'OMS raccomanda una soluzione composta da cloruro di sodio 3,5 g, cloruro di potassio 1,5 g, citrato di sodio 2,9 g, saccarosio 40 g in un litro d'acqua. La malaria e' una malattia infettiva causata da protozoi del genere Plasmodium trasmessi all'uomo dalla puntura delle zanzare del genere Anopheles. Esistono 4 specie di Plasmodium: Vivax, Falciparum, Malariae, Ovale. Il Plasmodium falciparum determina la malattia terzana maligna (estivo-autunnale) responsabile della forma clinicamente piu' grave. E' anche il palsmodio che attualmente dimostra una sempre piu' diffusa resistenza a molti farmaci chemioterapici (es. clorochina). L'OMS nel 1970 ha dichiarato l'Italia zona indenne da malaria autoctona ma nel mondo la malaria e' in costante aumento, come indicano i dati della stessa OMS. In Italia, negli ultimi anni, si e' registrato un aumento dei casi di malaria di "importazione", rispetto al passato, sia per il progressivo aumento di viaggi "esotici" per lavoro e per turismo, sia per la non sempre corretta profilassi intrapresa dai viaggiatori. L'anofele vive in ambienti paludosi fino a 1500 m di altezza (ma talvolta anche fino a 3000 m) in paesi con clima caldo-umido e colpisce l'uomo prevalentemente dopo le stagiioni delle piogge, pungendo soprattutto dal tramonto all'alba. A tutt'oggi non ci sono evidenze che il virus HIV (AIDS) sia trasmesso con le punture di artropodi. Per chi si reca in aree dove e' presente la malaria e' consigliabile la chemioprofilassi in quanto il viaggiatore "occidentale" non ha attivate le proprie difese immunitarie nei confronti Plasmodium malariae. La chemioprofilassi si attua quindi per prevenire la malattia nei soggetti sani e, nonostante questa procedura non sempre impedisca la trasmissione e dell'infezione, certamente consente di evitare l'evoluzione nella forma piu' grave della malattia. Per le caratteristiche farmacocinetiche dei chemioterapici antimalarici consigliati e' possibile effettuare la profilassi settimanalmente. Per meglio valutare la tollerabilita' individuale si consiglia di iniziare la profilassi nelle 2 settimane antecedenti la partenza per poi proseguire l'assunzione del chemioterapico tutte le settimane del soggiorno fino ad almeno 4 settimane dopo il rientro dal viaggio onde coprire il ciclo vitale del Plasmodium. Per una migliore tolleranza gastrointestinale e' preferibile assumere i chemioterapici dopo i pasti. Lieve nausea o vomito non richiedono la sospensione della profilassi, se non persistono nel tempo. I chemioterapici attualmente indicati per la profilassi della malaria sono: Clorochina, Proguanile, Meflochina, Doxiciclina. Alcuni di questi farmaci (Meflochina, Doxiciclina) sono consigliati dall'OMS per i viaggiatori internazionali che si recano in aree con presenza di malaria clorochino resistente ( per file:///A|/ciis14.htm (5 di 10) [23/05/2002 7.44.30] CHEMIOIMMUNOPROFILASSI PER CHI VIAGGIA Meflochina e' segnalata resistenza tra Thailandia - Kampuchea e Thailandia - Myanmar) (Tab. 3). L'associazione sulfamidico-Pirimetamina non e' piu' consigliata nella chemioprofilassi antimalarica, in quanto l'elevata incidenza di effetti collaterali anche gravi e la diffusa resistenza del Plasmodium falciparum, la rendono non piu' attuale. Clorochina non e'controindicata in gravidanza, anzi puo' essere utile in presenza di malaria Clorochino sensibile per prevenire l'aborto o il parto prematuro indotti dall'attacco malarico. Clorochina e Proguanile possono essere assunti dalle gestanti, dalle donne in eta' fertile (in associazione agli estroprogestinici) e dai neonati o bambini piccoli, mentre sono controindicati dall'inizio della gravidanza: Meflochina, Doxiciclina, Alofantrina. Durante la gravidanza e' consigliabile non viaggiare in aree malariche, se non assolutamente necessario (aumentato rischio per il feto e la gestante) e non recarvisi con neonati o bambini piccoli (maggiore gravita' nel caso di malattia). Clorochina puo' esacerbare una psoriasi, provocare neuropatia periferica, opacita' corneali e lesioni retiniche irreversibili (per assunzione prolungata per un totale > di 100 g). Meflochina non deve essere somministrata per piu' di 8 settimane o contemporaneamente a chinino, chinidina, clorochina, chinoloni, per aumentata incidenza di convulsioni e tossicita' cardiaca (non e' indicata in persone con alterazioni della conduzione cardiaca) o in associazione con beta-bloccanti, ipoglicemizzanti orali, anticoagulanti orali, per possibili interazioni farmacologiche. Se compaiono disturbi neuro-psichici sospendere Meflochina ed avvisare un medico (non prescrivere a persone con anamnesi di convulsioni o psicosi). Non e' consigliata in gravidanza come pure nei bambini di peso inferiore a 15 kg. Doxiciclina e' controindicata nei bambini di eta' inferiore a 8 anni; puo' manifestare fotosensibilita' chi si espone per periodi prolungati alla luce solare durante l'assunzione. Le donne in eta' fertile che hanno assunto Meflochina o Doxiciclina possono concepire a 3 mesi dal termine della profilassi con Meflochina o dopo 1 settimana dall'ultima dose di Doxiciclina. Questi farmaci, non sempre scevri da effetti collaterali sono consigliati solo nel caso in cui il rischio di infezione sia realmente presente. Ricordare che nessuna chemio-profilassi antimalarica puo' dare una completa protezione. La malaria puo' avere esito fatale se non riconosciuta e curata tempestivamente. Per soggiorni in aree malariche, superiori ad un mese, proseguire la profilassi antimalarica senza ridurre le dosi dei farmaci, seguendo i consigli e le indicazioni di un medico locale esperto nel trattamento della malaria. Dopo 6-12 mesi di soggiorno puo' non essere piu' indicata la chemioprofilassi con Clorochina file:///A|/ciis14.htm (6 di 10) [23/05/2002 7.44.30] CHEMIOIMMUNOPROFILASSI PER CHI VIAGGIA in quanto si instaura un certo grado di protezione che impedisce l'evoluzione verso le forme letali. Per evitare anche un uso improprio, che determinerebbe rapidamente l'insorgenza di chemioresistenza, i farmaci attualmente consigliati sono prescritti di volta in volta in base alle aree a rischio che il viaggiatore internazionale intende frequentare durante i soggiorni all'estero. L'OMS in base ai dati sulla presenza di malaria nel mondo, ha definito tre aree a rischio. (Tab. IV): A) Area a basso rischio malarico (nessun rischio nelle aree urbane; Plasmodium falciparum assente o sensibile a clorochina); B) Area a medio rischio malarico (possibilita' di clorochina resistenza a Plasmodium falciparum); C) Area ad alto rischio malarico (presenza di clorochina resistenza del Plasmodium falciparum). In queste aree sono attualmente consigliati i seguenti farmaci per la chemioprofilassi: - Area A: Clorochina - Area B: Clorochina associata a Proguanile - Area C: Meflochina o Doxiciclina. Qualora durante il soggiorno si dovesse presentare una sindrome simil-influenzale con malessere ( cefalea, dolori muscolari e articolari o nausea e vomito, talvolta diarrea), brividi, febbre elevata sospetta per malaria, e' indicato sospendere la profilassi e assumere una dose terapeutica di Meflochina (1000 mg per os, in un'unica dose) o Alofantrina (500 mg per os seguiti da 500 mg dopo 6-12 ore) o Sulfalene/Sulfadossina-Pirimetamina (1500 mg + 75 mg per os, in un'unica dose). E' un'autosomministrazione terapeutica da effettuarsi durante il viaggio, in alternativa alla profilassi antimalarica in atto, in assenza di accertamento medico non disponibile (che dovra' essere effettuato comunque appena possibile). Nel caso di Alofantrina (controindicata in persone con Q-T lungo), dopo il I ciclo terapeutico, nel caso di accertato attacco malarico, il medico consigliera' un secondo ciclo dopo 7 giorni dal primo a completamento della prescrizione terapeutica. ----------------TABELLA I. - Consigli per i viaggiatori internazionali ---------Prima della partenza consultare il proprio medico di famiglia ed il Servizio Igiene Pubblica del S.S.N. (USL) o il Servizio di Sanita' Marittima e Aerea. Verificare il proprio stato vaccinale (antipolio, antidifterica, antitetanica, antimorbillo). Durante il soggiorno seguire le norme igieniche generali per la prevenzione delle malattie infettive (Diarrea del file:///A|/ciis14.htm (7 di 10) [23/05/2002 7.44.30] CHEMIOIMMUNOPROFILASSI PER CHI VIAGGIA viaggiatore,Tifo, Colera, Epatite): - bere esclusivamente bevande in bottiglie sigillate, preferibilmente gassate, perche' mantengono piu' a lungo la batteriostasi e sono di piu' difficile contraffazione; farle aprire in vostra presenza; - non aggiungere ghiaccio che potrebbe essere contaminato; - mangiare cibi completamente cotti, latte bollito, verdura cotta, pesce cotto, frutta lavata e sbucciata; - evitare la carne cruda, i molluschi, le creme, i gelati, la panna, il burro e i formaggi artigianali freschi; - lavare le mani con acqua e sapone prima di ogni pasto; - disinfettare tutte le piccole ferite; - indossare indumenti in fibra naturale e scarpe comode che permettano un'adeguata traspirazione; - non fare il bagno in acque stagnanti o vicino a scarichi luridi o in piscine poco affidabili; non camminare a piedi nudi o con sandali aperti su terreni umidi o sabbiosi; - prestare attenzione ai contatti con animali, anche domestici, per la possibilita' di trasmissione di parassiti e malattie; - evitare i rapporti sessuali promiscui ed usare il profilattico (rischio di AIDS, epatite virale, malattie veneree). Per chi si reca in zone malariche, proteggersi adeguatamente dalle punture di insetti: - all'aperto, dopo il tramonto, indossare abiti che coprono il piu' possibile le superficie corporea e che siano sufficientemente spessi ma evitare quelli scuri che attirano le zanzare; - spalmare le zone di cute scoperta con insettifughi contenenti "DEET" N,N-dietil-m-toluamide o dimetilftalato, senza eccedere nell'uso in particolare nei bambini piccoli; - usare nelle camere diffusori insetticidi al piretro e zanzariere alle porte e alle finestre o sopra il letto, utile se impregnate con permetrina o deltametrina. TABELLA II. - Consigli d'igiene personale ai viaggiatori che si -----------recano in zone suscettibili d'infezione colerica (OMS- Ministero della Sanita'). - Se ci si trova in crociera o in un viaggio organizzato, alimentarsi, di preferenza con i cibi e le bevande forniti dagli organizzatori; altrimenti frequentare soltanto locali pubblici che presentino un buon aspetto di decoro igienico (attenzione alle mosche, alla biancheria da tavola e ai servizi igienici). - Mangiare esclusivamente cibi cotti: astenersi dalle verdure crude e, soprattutto, dai cosiddetti "frutti di mare" di qualunque tipo (cozze, vongole, ostriche, ecc.) se non ben cotti. - Bere soltanto bevande imbottigliate senza aggiungere ghiaccio perche' se l'acqua e' inquinata, e' inquinato anche il ghiaccio che da essa si prepara. In mancanza di acqua sicuramente potabile provvedere all'ebollizione della stessa per pochi minuti o alla aggiunta di sostanze potabilizzanti seguendo le istruzioni per il loro uso. file:///A|/ciis14.htm (8 di 10) [23/05/2002 7.44.30] CHEMIOIMMUNOPROFILASSI PER CHI VIAGGIA - Non acquistare mai cibarie, bevande, dolciumi, gelati da venditori ambulanti o spacci improvvisati; evitare nel modo piu' assoluto di consumare latte non bollito. - Tenere lontani, per quanto possibile, gli insetti domestici (mosche) soprattutto dagli alimenti. - Curare nel modo piu' scrupoloso l'igiene personale, specie delle mani, che debbono essere lavate con acqua e sapone prima di ogni pasto o dopo aver utilizzato i servizi igienici. - Usare ogni precauzione nell'utilizzare i servizi igienici pubblici. - Fare il bagno soltanto in acqua e spiagge lontane dall'abitato e non sovraffollate; mai in acque di fiume o lago. - Nei primi giorni dopo il rientro in patria, se si dovessero accusare anche leggeri disturbi intestinali (diarrea), consultare subito il medico, facendogli presente d'aver soggiornato all'estero. TABELLA III. - Dosaggio dei chemioterapici antimalarici nella profilassi. -----------CLOROCHINA 300 mg per os (nei bambini 75-225 mg) una volta alla settimana PROGUANILE 200 mg per os (nei bambini 50-100 mg) una volta al giorno MEFLOCHINA 250 mg per os (nei bambini 62,5-187,5 mg), una volta alla settimana DOXICICLINA 100 mg per os, una volta al giorno; (I giorno di assunzione: 200 mg) TABELLA IV. - Aree a rischio malarico ----------AREA A a basso rischio malarico senza Clorochina resistenza AFRICA SETTENTRIONALE: Egitto ASIA-MEDIO ORIENTE : Azerbaigian, Iraq, Siria, Tagikistan, Turchia AMERICA CENTRALE : Belize, Costa Rica, El Salvador, Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Messico, Nicaragua, Guatemala, Haiti, Honduras, Repubblica Dominicana AMERICA MERIDIONALE : Argentina, Paraguay e' consigliata la: - Vaccinazione antitifica orale - Chemioprofilassi antimalarica (Clorochina) limitatamente alle aree rurali e solamente per alcuni periodi dell'anno. AREA B a medio rischio malarico con possibile clorochina resistenza ASIA MEDIO-ESTREMO ORIENTE : Arabia Saudita, Afghanistan, Bangla Desh, Bhutan, Cina, Emirati Arabi Uniti, Filippine India, Iran, Nepal, Oman, file:///A|/ciis14.htm (9 di 10) [23/05/2002 7.44.30] CHEMIOIMMUNOPROFILASSI PER CHI VIAGGIA Pakistan, Sri Lanka (Ceylon), Yemen Panama' Bolivia di sud-ovest, Peru' AMERICA CENTRALE : AMERICA MERIDIONALE TROPICALE : e' consigliata la: - Vaccinazione antitifica orale - Vaccinazione anti-febbre gialla (per i paesi dell'America Centrale e Tropicale) - Chemioprofilassi antimalarica (Clorochina piu' Proguanile; di riserva portare Meflochina o Alofantrina o Sulfalene/Sulfadossina- Primetamina). AREA C ad alto rischio malarico con Clorichina resistenza AFRICA SUB-SAHARIANA E AUSTRALE : Angola, Benin, Burkina Faso, Burundi, Camerun, Ciad, Comore, Congo, Costa d'Avorio, Eritrea, Etiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Gibuti Guinea, Guinea Bissau, Guinea Equatoriale, Kenya, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Niger, Nigeria, Rep. Centro-africa, Rwanda, Sao Tome' e Principe, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Swaziland, Tanzania, Togo, Uganda, Zaire, Zambia, Zimbawe. AFRICA MERIDIONALE : Botswana, Namibia, Rep. Sud Africana (nel Nord Est), Swaziland; ASIA-ESTREMO ORIENTE : Birmania, Kampuchea (Cambogia), Indonesia, Laos, Malaysia, Thailandia, Vietnam; OCEANIA:Isole Salomone, Papua Nuova Guinea, Vanuatu; AMERICA MERIDIONALE TROPICALE : Brasile, Bolivia di nord-est, Colombia, Ecuador, Guyana, Guyana Francese, Suriname, Venezuela e' consigliata la: - Vaccinazione antitifica orale - Vaccinazione anti-febbre gialla (per i paesi dell'Africa Sub-Sahariana e dell'America meridionale tropicale) - Chemioprofilassi antimalarica (Meflochina o Doxiciclina). file:///A|/ciis14.htm (10 di 10) [23/05/2002 7.44.30] COME USUFRUIRE DELL'ASSISTENZA SANITARIA ALL'ESTERO COME USUFRUIRE DELL'ASSISTENZA SANITARIA ALL'ESTERO AMMALARSI ALL'ESTERO E FARSI CURARE COME A CASA ----------------------------------------------I PAESI DOVE SI PUO' USUFRUIRE DELL'ASSISTENZA DIRETTA PAESI ADERENTI UE (UNIONE EUROPEA): AUSTRIA, BELGIO, DANIMARCA, FINLANDIA, FRANCIA, GERMANIA, GRAN BRETAGNA, GRECIA, IRLANDA, LUSSEMBURGO, OLANDA, PORTOGALLO, SPAGNA, SVEZIA. PAESI EXTRA COMUNITARI: AUSTRALIA, BRASILE, CROAZIA, PRINCIPATO DI MONACO, REPUBBLICA DI SAN MARINO, SLOVENIA. E' possibile garantirsi l'assistenza sanitaria anche quando ci si trova all'estero, per un soggiorno di lavoro o per una vacanza? Dipende. Si puo' infatti usufruire del servizio sanitario del Paese ospitante solo quando esiste una convenzione con l'Italia. Se tale convenzione esiste i cittadini italiani sono equiparati, sul piano dell'assistenza sanitaria, ai cittadini dello Stato ospitante e il tipo di assistenza varia a seconda delle normative vigenti in quel paese. Tuttavia non sono molte le convenzioni stipulate dall'Italia. Ai Paesi Cee si aggiungono infatti solo la Slovenia, la Croazia, la Repubblica di San Marino, il Principato di Monaco, il Brasile e l'Australia. QUALE ASSISTENZA. L'assistenza puo' essere diretta o indiretta. Nel primo caso il cittadino italiano non paga nulla per le prestazioni mediche ricevute, nel secondo deve anticipare le spese al momento dell'erogazione del servizio e ha diritto a ottenere il rimborso al rientro in Italia. I cittadini italiani hanno diritto a un'assistenza di tipo diretto in tutti i Paesi convenzionati, a eccezione del Belgio e del Lussemburgo dove vige il sistema dell'assistenza indiretta. LE PROCEDURE. Per usufruire dell'assistenza sanitaria e' necessario passare dalla propria USL, prima di partire, specificando la destinazione e quindi richiedere il modulo specifico. Nei Paesi dell'Unione Europea il lasciapassare per i servizi sanitari e' il modello E111 che, compilato dalla stessa USL, indica se si ha diritto all'assistenza diretta o a quella file:///A|/ciis5.htm (1 di 3) [23/05/2002 7.44.31] COME USUFRUIRE DELL'ASSISTENZA SANITARIA ALL'ESTERO indiretta. Una volta arrivati e' bene rivolgersi subito all'ente competente che rilasciera' una sorta di carnet della salute. Si tratta di un blocchetto di tagliandi, corredato da un documento compilato nella lingua del Paese ospitante, proprio per ovviare a possibili inconvenienti come quello di trovarsi nel momento di bisogno in piccoli centri dove il modello italiano non e' conosciuto. In genere, per ottenere il rilascio del carnet di tagliandi sanitari passano due o tre giorni. Le prestazioni a cui si ha diritto variano da Paese a Paese. Si ha comunque diritto all'assistenzza in tutti i casi che abbiano carattere di urgenza e quando la prestazione sanitaria non puo' essere rimandata. Se si e' diretti in un Paese extra CEE, ci si deve rivolgere comunque alla USL: in alcuni casi infatti e' necessaria la compilazione di un modello specifico, mentre in altri e' sufficiente il libretto sanitario e il documento d'identita'. COME SI OTTIENE IL RIMBORSO Quando capita di ammalarsi in un Paese dove vige il sistema dell'assiistenza indiretta, per avere il rimborso, una volta rientrati in Italia, e' sufficiente fare una richiesta scritta alla propria USL allegando la documentazione rilasciata dall'Ente mutualistico o dai centri ospedalieri convenzionati. ATTENZIONE: la procedura e' estremamente semplice, ma e' bene ricordare che il diritto al rimborso cade in prescrizione dopo 30 giorni dal rilascio della fattura o dall'arrivo di questa in Italia, quando sia stata inviata per posta al paziente. Purtroppo i tempi di rimborso sono a dir poco lenti: vanno da un minimo di qualche mese a un massimo di 4 anni. TRE STRADE PER IL RIMBORSO Chi fosse partito senza avere richiesto gli appositi modelli e avesse avuto la sventura di ammalarsi all'estero, in un dei Paesi convenzionati, puo' ugualmente ottenere il rimborso delle spese sanitarie. Ci sono tre vie praticabili. In primo luogo ci si puo' rivolgere all'Ente mutualistico e compilare il modello E107, un documento con il quale il Paese ospitante richiede all'Italia il rilascio del modulo E111. Una seconda possibilita' e' data dal fatto che sulla fattura per il pagamento, che arriva al domicilio del cittadino, spesso e' riportata l'indicazione di dare incarico del pagamento alla propria USL. Infine, e' anche possibile pagare la fattura e contemporaneamente inviare il modello E111 che dara' diritto a ottenere il rimborso. file:///A|/ciis5.htm (2 di 3) [23/05/2002 7.44.31] COME USUFRUIRE DELL'ASSISTENZA SANITARIA ALL'ESTERO file:///A|/ciis5.htm (3 di 3) [23/05/2002 7.44.31] VACCINAZIONE FEBBRE GIALLA (ANTIAMARILLICA) VACCINAZIONE FEBBRE GIALLA (ANTIAMARILLICA) GAZZETTA UFFICIALE N.98 DEL 27 APRILE 2002 DECRETO 2 aprile 2002. ESTENSIONE AD ALCUNI UFFICI SANITARI DELL'AUTORIZZAZIONE PRATICARE LA VACCINAZIONE CONTRO LA FEBBRE GIALLA ZZZZ A IL DIRIGENTE GENERALE DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Visto l'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale; Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 106, concernente l'approvazione ed esecuzione del regolamento sanitario internazionale, adottato a Boston il 25 luglio 1969, modificato da regolamento addizionale, adottato a Ginevra il 23 maggio 1973; Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1963 e successive modifiche, concernente gli uffici sanitari autorizzati a praticare la vaccinazione contro le malattie quarantenarie ed a rilasciare i relativi certificati validi per uso internazionale; Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1997, e successive integrazioni, di cui l'ultima rappresentata dal decreto ministeriale 22 maggio 2001, concernente l'individuazione di ulteriori uffici sanitari autorizzati a praticare la vaccinazione contro la febbre gialla; Viste le istanze presentate dalle regioni Campania, Lazio, Piemonte, Toscana, Veneto; Riconosciuta l'opportunita' di estendere l'autorizzazione a praticare la vaccinazione antiamarillica ad altri presidi sanitari, anche in considerazione dell'aumento del numero di richieste di tale vaccinazione, legato all'incremento dei viaggi internazionali verso zone endemiche per febbre gialla e verso file:///A|/ciis37.htm (1 di 25) [23/05/2002 7.44.34] VACCINAZIONE FEBBRE GIALLA (ANTIAMARILLICA) Paesi che richiedono obbligatoriamente l'ingresso sul loro territorio; la vaccinazione per Decreta: Art. 1. L'autorizzazione concessa con il decreto ministeriale 14 gennaio 1997 a praticare la vaccinazione contro la febbre gialla ed a rilasciare i relativi certificati validi per uso internazionale e' estesa ai seguenti uffici sanitari: REGIONE Azienda REGIONE Azienda Azienda REGIONE Azienda Azienda Azienda Azienda Azienda Azienda Ligure. REGIONE azienda CAMPANIA: sanitaria locale Caserta n. 02, sede di Aversa. LAZIO: sanitaria locale di Viterbo, sede di Viterbo; sanitaria locale Roma D. PIEMONTE: sanitaria locale n. 6 di Cirie', sede di Venaria Reale; sanitaria locale n. 8 di Chieri, sede di Carmagnola; sanitaria locale n. 10 di Pinerolo, sede di Pinerolo; sanitaria locale n. 11 di Vercelli, sede di Varallo; sanitaria locale n. 17 di Savigliano, sede di Fossano; sanitaria locale n. 22 di Novi Ligure, sede di Novi TOSCANA: U.S.L. n. 11 di Empoli, sede di Empoli. REGIONE VENETO: Azienda U.L.S.S. n. 4 di Thiene, sede di Thiene. Art. 2. In relazione alle nuove autorizzazioni e per effetto della riorganizzazione delle aziende sanitarie locali intervenuta in alcune regioni successivamente all'emanazione dei precedenti decreti autorizzativi risultano autorizzati all'esecuzione della vaccinazione antiamarillica i centri vaccinali riportati nell'allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto. Roma, 2 aprile 2002 Il dirigente generale: OLEARI file:///A|/ciis37.htm (2 di 25) [23/05/2002 7.44.34] VACCINAZIONE FEBBRE GIALLA (ANTIAMARILLICA) ALLEGATO CENTRI AUTORIZZATI A PRATICARE LA VACCINAZIONE ANTIAMARILLICA REGIONE-LOCALITA' ED ENTE INDIRIZZO PIEMONTE Alba-ASL 18 Alessandria-ASL 20 Asti-ASL 19 Biella-ASL 12 Casale M.-ASL 21 Carmagnola-ASL 8 Chieri Cuneo-ASL 15 Fossano-ASL 17 Savigliano Ivrea-ASL 9 Mondovi'-ASL 16 Novara-ASL 13 Novi Ligure, ASL 22 Omegna (Verbania) - ASL 14 Rivoli - ASL 5 Pinerolo - ASL 10 Saluzzo-ASL 17 Settimo Torinese (Torino) - ASL 7 Chivasso Torino - Ufficio sanita' aerea Torino - ASL 1 Varallo - ASL 11 Vercelli Venaria Reale - ASL 6 - Cirie' Vercelli - ASL 11 VALLE D'AOSTA Aosta - Servizio igiene pubblica LOMBARDIA Bergamo-Azienda USL provincia di Bergamo Breno - Azienda USL Valle CamonicaSebino Brescia-Azienda USL provincia di Brescia Como-Azienda USL provincia di Como Cremona-Azienda USL provincia di Cremona Gorgonzola-Azienda USL provincia di file:///A|/ciis37.htm (3 di 25) [23/05/2002 7.44.34] via F.lli Ambrogio, 25A via S. Caterina, 30 via Orfanotrofio, 15-17 via Don Sturzo, 20 via Giolitti, 2 via Avvocato Ferrero, 28 via M. D'Azeglio, 8 via Lanciano, 39 via Aldisio, 2 via Fossano, 2 viale Roma, 7 via Papa Giovanni XXIII via S. Anna, 83 (VCO) via Balegno, 6 via Bignone, 15/Ag via del Follone, 4 via Regio Parco, 64 Aeroporto Caselle via della Consolata, 10 via Cesare Battisti, 35 via Zanellato, 25 via Benadir, 35 via Xavier De Maistre, 9 via G. Paglia, 40 via Nissolina via Cantore, 20 via Cadorna, 8 Via Belgiardino, 2 via Don Gnocchi, 2 VACCINAZIONE FEBBRE GIALLA (ANTIAMARILLICA) Milano 2 Lecco-Azienda USL provincia di Lecco Lodi-Azienda USL provincia di Lodi Mantova - Azienda USL provincia di Mantova Milano-Ufficio sanita' aerea Milano-Azienda USL Citta' di Milano Milano-Centro diagnostica italiano Pavia-Azienda USL provincia di Pavia Parabiago-Azienda USL provincia di di Milano 1 Sesto S. Giovanni - Azienda USL provincia di Milano 3 Sondrio-Azienda USL provincia di Sondrio Varese-Ufficio sanita' aerea Varese-Azienda USL provincia di Varese Corso Carlo Alberto, 120 piazza Ospitale, 10 Via Trento, 5 Aeroporto Linate via Statuto, 5 via Saint Bon, 20 viale Indipendenza, 3 via Spagliardi, 19 via Oslavia, 1 via Stelvio, 35/A Aeroporto Malpensa via O. Rossi, 9 P.A. BOLZANO Bolzano-USL Centro-Sud Merano-USL Ovest via Amba Alagi via Goethe, 7 P.A. Trento Trento-Servizio igiene pubblica via Gilli, 2 VENETO Adria-Azienda ULSS 19 Arzignano-Azienda ULSS 5 Bardolino-Azienda ULSS 22 Belluno-Azienda ULSS 1 Cittadella-Azienda ULSS 15 Conegliano-Azienda ULSS 7 Bassano D. Grappa-Azienda ULSS 3 Chioggia-Azienda ULSS 14 Dolo-Azienda ULSS 13 Montebelluna-Azienda ULSS 8 Negrar-Centro malattie tropicali S. Cuore Padova-Azienda ULSS 16 S.Dona' di Piave-Azienda ULSS 10 Thiene-Azienda ULSS 4 Treviso-Azienda ULSS 9 Vicenza-Azienda ULSS 6 file:///A|/ciis37.htm (4 di 25) [23/05/2002 7.44.34] piazza degli Etruschi, 9 via Kennedy, 2 via D. Alighieri (distretto san.) via Feltre, 57 via Pilastroni via Maset, 1 via Cereria, 15 Calle Vianelli, 1010 via XXIV Aprile,2 via D. Alighieri, 12 via Sempreboni, 5 via Ospedale, 22 via Trento, 19 via Rasa, 9 Borgo Cavalli, 42 via Ridolfi, 37 VACCINAZIONE FEBBRE GIALLA (ANTIAMARILLICA) Venezia-Mestre-Azienda ULSS 12 Venezia-Ufficio San. Mar.ma ed aerea Verona-Azienda ULSS 20 via Ospedale, 9 Zattere 1416 via S. D'Acquisto, 7 FRIULI-VENEZIA GIULIA Gemona-Azienda Servizi sanitari n. 3 Gorizia-Azienda Servizi sanitari n. 2 Latisana-Azienda Servizi sanitari n. 5 Monfalcone-Azienda Serv. san. n. 2 Palmanova-Azienda Serv. san. n. 5 Trieste-Ufficio San. Mar.ma ed aerea Udine-Azienda Serv. San. n. 4 via D. Alighieri via Mazzini, 7 via Sabbianera (Ospedale) via Galvani, 1 via Molin, 21 Molo F.lli Bandiera, 1-1 Via Manzoni, 5 LIGURIA Chiavari-Azienda USL 4 Chiavarese Genova-Ufficio san. mar.ma ed aerea Genova-Azienda USL 3 Genovese Imperia-Ufficio sanita' marittima Imperia-Azienda USL 1 Imperiese La Spezia-Ufficio Sanita' marittima La Spezia-Azienda USL 5 Spezzino Savona-Ufficio sanita' marittima Savona-Azienda USL 2 Savonese C.so Dante, 163 Ponte Andrea Doria via Archimede, 30-A viale Matteotti, 177 via Nizza, 4 via del Canaletto, 27 via Roma, 111 via Paleocapa, 1-1 via Collodi, 13 EMILIA-ROMAGNA Bologna-Ufficio sanita' aerea Bologna-Azienda USL Citta' di Bologna Casalecchio di Reno-Azienda USL Bologna Sud Cesena-Azienda USL Cesena Ferrara-Azienda USL Ferrara Forli'-Azienda USL Forli' Imola-Azienda USL Imola Mirandola-Azienda USL Modena Modena-Azienda USL Modena Parma-Azienda USL Parma Piacenza-Azienda USL Piacenza Porretta Terme-Azienda USL Bologna sud Ravenna-Ufficio san. mar. ed aerea Ravenna-Azienda USL Ravenna Reggio Emilia-Azienda USL RE Rimini-Azienda USL Rimini file:///A|/ciis37.htm (5 di 25) [23/05/2002 7.44.34] Aeroporto Borgo Panicale Via Gramsci, 12 via Cimarosa, 5 C.so Cavour, 180 via F. Beretta, 7 via della Rocca, 19 via Pirandello, 12 via E. Fermi, 1 via Canaletto, 15-17 via S. Pellico, 19 via Dei Mille, 1 via Roma, 16 (ospedale) via Gradenigo, 6 via De Gasperi, 8 via Amendola, 2 via Coriano, 38 VACCINAZIONE FEBBRE GIALLA (ANTIAMARILLICA) S.Lazzaro di Savena-Azienda USL Bologna Sud Sassuolo-Azienda USL Modena Vignola-Azienda USL Modena via Repubblica, 11 via Cavallotti, 136 via Liberta', 799 TOSCANA Arezzo-Azienda USL 8 Empoli-Azienda USL 11 Firenze-Azienda USL 10 Grosseto-Azienda USL 9 Livorno-Ufficio Sanita' Marittima Livorno-Azienda USL 6 Lucca-Azienda USL 2 Massa-Azienda USL 1 Prato-Azienda USL n. 4 Pescia-Azienda USL 3 Pisa-Ufficio Sanita' Aerea Pistoia-Azienda USL 3 Siena-Azienda USL 7 Viareggio-Azienda USL 12 via Fonte Veneziana, 8 via Cherubini, 53 Borgo Ognissanti, 20 via Manetti, 29-31 via Strozzi, 1 via Monterotondo, 49 viale Marti (ex casina rossa) via Democrazia, 44 P.zza Lippi, 3 via C. Battisti, 31 Aeroporto G. Galilei viale Matteotti Strada del Ruffolo via Lepanto, 104 UMBRIA Foligno-Azienda USL 3 Perugia-Azienda USL 2 Terni-Azienda USL 4 via del Campanile, 12 via della Pallotta, 12 via Bramante, 35-C MARCHE Ancona-Ufficio sanita' mar.ma ed aerea Ancona-Azienda USL 7 Fano-Azienda USL 3 San Benedetto del Tronto-Az. USL 12 Pesaro-Ufficio sanita' marittima Banchina N. Sauro via XXV Aprile, 17 via Ceccarini, 38 Piazza Nardone via S. Francesco, 14 LAZIO Civitavecchia-Uff. sanita' mar.ma Colleferro- ASL RM/G Roma-Fiumicino - Ufficio san. aerea Fiumicino-Soc. Alitalia Latina-ASL di Latina Marino-ASL Roma H Roma-Ministero della Sanita' file:///A|/ciis37.htm (6 di 25) [23/05/2002 7.44.34] via del Lazzaretto, 4 via Artigianato, 9 Aeroporto L. da Vinci solo personale dipendente via Duca del Mare, 19 Ospedale v.le XXIV Maggio Via della Serra Nevada, 60 VACCINAZIONE FEBBRE GIALLA (ANTIAMARILLICA) Roma-Fiumicino - Uff. San. Marittima Roma-Istituto superiore di sanita' Roma-ASL RM/A Roma ASL RM/B via della Letteratura, 14 solo pers.le dipendente via Boncompagni, 101 via Bardanzellu, 8 Roma-ASL RM/D Roma-ASL RM/E Roma-CESMET Roma-FAO Roma-Ministero della difesa Tivoli-ASL RM/G Viterbo-ASL di Viterbo via Portuense, 292 via Plinio, 31 c.ne Trionfale, 27 solo per.le dipendente solo per.le dipendente viale Mannelli via Garbini, 29/G ABRUZZO Avezzano-Az.da USL 1 Avezzano-Sulmona Ortona-Azienda USL Chieti 22 Pescara-Uff. san. mar.ma ed aerea Pescara-Azienda USL di Pescara Sulmona-Azienda USL 1 Avezzano-Sulmona Teramo-Azienda USL 8 Vasto-Azienda USL 3 Lanciano-Vasto via Monte Velino piazza S. Francesco, 2 via C. Colombo, 4 via Paolini, 45 via Gorizia, 4 piazza Martiri Pennesi via Marco Polo, 55/a MOLISE Campobasso-Azienda USL Centro Molise Isernia-Azienda USL Pentria Termoli-Azienda USL Basso Molise via Ugo Petrella, 1 Via Gorizia, 23 via Cavia di V. Veneto CAMPANIA Avellino-ASL 2 Aversa-ASL Caserta 2 Benevento-ASL Benevento 1 Caserta-ASL Caserta 1 Napoli-ASL Napoli 1 Napoli-Uff. sanita' mar.ma ed aerea Salerno-Ufficio sanita' marittima Salerno-ASL Salerno 2 via degli Imbimbo via Linguitti, 54 via Annunziata via Sud ex Piazza d'Armi via Chiatamone, 33 Immacolata Vecchia via Cilento, 13 via Nizza, 146 PUGLIA Andria-Azienda sanitaria Locale BA/1 Bari-Ufficio sanita' mar.ma ed aerea Brindisi-Uff. sanita' mar.ma ed Aerea Foggia-Azienda sanitaria locale FG/3 file:///A|/ciis37.htm (7 di 25) [23/05/2002 7.44.34] via Mons. di Donna, 4 corso De Tullio Stazione marittima piazza Pavoncelli, 11 VACCINAZIONE FEBBRE GIALLA (ANTIAMARILLICA) Lecce-Azienda sanitaria locale LE/1 Maglie-Azienda sanitaria locale LE/2 Manfredonia-Uff. sanita' marittima Monopoli-Azienda sanitaria locale BA/5 Taranto-Ufficio sanita' marittima Taranto-Azienda USL TA1 piazza Bottazzi via De Lorentis via Torre dell'Abate, 1-F Vico Roma, 6 Porto Mercantile via Acclavio, 65 BASILICATA Matera-Azienda USL 4 Potenza-Azienda USL 2 via Montescaglioso via Ciccotti CALABRIA Catanzaro-Azienda USL 7 Reggio Calabria-Uff. san. marittima ed aerea Reggio Calabria-Azienda USL 11 via Cortese, 10 Svincolo aut.le per porto via S. Anna, 11 Tronco, Pal. Vilardi SICILIA Augusta-Ufficio sanita' marittima Catania-Ufficio san. mar.ma ed aerea Catania-ASL n. 3 Messina-Ufficio sanita' marittima Palermo-Ufficio san. Mar.ma ed aerea L.gomare Rossini, 27 Porto Corso d'Italia, 234 via R. Valore, 301-bis Molo via Veneto Porto Empedocle-Ufficio sanita' mar.ma Ragusa-Azienda USL 7 Siracusa-Ufficio sanita' marittima Trapani-Uff. sanita' mar.ma ed aerea Molo 60 via G. di Vittorio, 58 D viale Montedoro, 2 via Final, 30 SARDEGNA Cagliari-Uff. sanita' mar.ma ed aerea Cagliari-Azienda USL 8 Porto Torres-Uff. san. mar.ma ed aerea Sassari-Azienda USL 1 Porto-Molo dogana via Sonnino-Pal. comunale via Mare, 38 via Zanfarino, 23b GAZZETTA UFFICIALE N.137 DEL 15 GIUGNO 2001 MINISTERO DELLA SANITA' DECRETO 22 MAGGIO 2001 file:///A|/ciis37.htm (8 di 25) [23/05/2002 7.44.34] VACCINAZIONE FEBBRE GIALLA (ANTIAMARILLICA) ESTENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE A PRATICARE LA CONTRO LA FEBBRE GIALLA AD ALCUNI UFFICI SANITARI ZZZZ VACCINAZIONE IL DIRIGENTE GENERALE DELLA PREVENZIONE Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Visto l'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del servizio sanitario nazionale; Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 106, concernente l'approvazione ed esecuzione del regolamento sanitario internazionale, adottato a Boston il 25 luglio 1969, modificato da regolamento addizionale, adottato a Ginevra il 23 maggio 1973; Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1963 e successive modifiche, concernente gli Uffici sanitari autorizzati a praticare la vaccinazione contro le malattie quarantenarie ed a rilasciare i relativi certificati validi per uso internazionale; Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1997, concernente l'individuazione di ulteriori Uffici sanitari autorizzati a praticare la vaccinazione contro la febbre gialla; Viste le istanze presentate dalle Regioni Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Puglia, Veneto; Riconosciuta l'opportunita' di estendere l'autorizzazione a praticare la vaccinazione antiamarillica ed altri presidi sanitari, anche in considerazione dell'aumento del numero di richieste di tale vaccinazione, legato all'incremento dei viaggi internazionali verso zone endemiche per febbre gialla e verso Paesi che richiedono obbligatoriamente la vaccinazione per l'ingresso sul loro territorio; Decreta: Art. 1. L'autorizzazione concessa con il decreto ministeriale 14 gennaio 1997 a praticare la vaccinazione contro la febbre gialla ed a rilasciare i relativi certificati validi per uso internazionale e' estesa ai seguenti uffici sanitari: REGIONE ABRUZZO Azienda USL di Pescara, sede di Pescara file:///A|/ciis37.htm (9 di 25) [23/05/2002 7.44.34] VACCINAZIONE FEBBRE GIALLA (ANTIAMARILLICA) REGIONE CAMPANIA Azienda Azienda Azienda Azienda USL USL USL USL Benevento 1, sede di Benevento Caserta 1, sede di Caserta Napoli 1, sede di Napoli Salerno 2, sede di Salerno REGIONE EMILIA-ROMAGNA Azienda USL di Cesena, sede di Cesena Azienda USL di Bologna Sud, sede di Casalecchio di Reno, di San Lazzaro di Savena, sede di Porretta Terme sede REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA Azienda Monfalcone USL n. 2 - Isontina, sede di Gorizia, sede REGIONE LAZIO di Azienda USL Latina, sede di Latina Azienda USL Roma H, sede di Marino REGIONE LOMBARDIA Azienda Azienda Azienda Azienda Azienda Azienda USL USL USL USL USL USL di Lodi, sede di Lodi Citta' di Milano, sede Provincia di Milano 1, Provincia di Milano 2, Provincia di Milano 3, Valle Camonica Sebino, di Milano sede di Parabiago sede di Gorgonzola sede di Sesto San Giovanni sede di Breno REGIONE PUGLIA Azienda Sanitaria Locale LE/1, sede di Lecce Azienda Sanitaria Locale LE/2, sede di Maglie REGIONE VENETO Azienda ULSS n. 15, sede di Cittadella Azienda ULSS n. 19, sede di Adria Azienda ULSS n. 22, sede di Bardolino Art. 2. file:///A|/ciis37.htm (10 di 25) [23/05/2002 7.44.34] VACCINAZIONE FEBBRE GIALLA (ANTIAMARILLICA) In relazione alle nuove autorizzazioni e per effetto della riorganizzazione delle aziende sanitarie locali intervenuta in alcune Regioni successivamente all'emanazione dei precedenti decreti autorizzativi risultano autorizzati all'esecuzione della vaccinazione antiamarillica i Centri vaccinali riportati nell'allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto. Roma, 22 maggio 2001 Il dirigente generale: OLEARI ALLEGATO CENTRI AUTORIZZATI A PRATICARE LA VACCINAZIONE ANTIAMARILLICA REGIONE-LOCALITA' ED ENTE INDIRIZZO PIEMONTE Alba-Azienda USL 18 Alessandria-Azienda USL 20 Asti-Azienda USL 19 Biella-Azienda USL 12 Casale M.-Azienda USL 21 Cuneo-Azienda USL 15 Ivrea-Azienda USL 9 Mondovi'-Azienda USL 16 Novara-Azienda USL 13 Omegna (Verbania)-Azienda USL 14 Rivoli-Azienda USL 5 Saluzzo-Azienda USL 17 Settimo Torinese(To)-Azienda USL 7 - via F.lli Ambrogio 25A via S. Caterina 30 via Orfanotrofio, 15-17 via Don Sturzo 20 via Giolitti 2 via M. D'Azeglio 8 via Aldisio 2 via Fossano 2 viale Roma 7 via S. Anna 83 (VCO) via Balegno 6 via del Follone 4 via Regio Parco 64 Chivasso TORINO-UFFICIO SANITA' AEREA Torino-Azienda USL 1 Vercelli-Azienda USL 11 AEROPORTO CASELLE via della Consolata 10 via Benadir 35 VALLE D'AOSTA Aosta-Servizio Igiene Pubblica LOMBARDIA file:///A|/ciis37.htm (11 di 25) [23/05/2002 7.44.34] via Xavier De Maistre 9 VACCINAZIONE FEBBRE GIALLA (ANTIAMARILLICA) Bergamo-Azienda USL Provincia di Bergamo Breno-Azienda USL Valle Camonica-Sebino Brescia-Azienda USL Provincia di Brescia Como-Azienda USL Provincia di Como Cremona-Azienda USL Provincia di Cremona Gorgonzola-Azienda USL Provincia di Milano 2 Lecco-Azienda USL Provincia di Lecco Lodi-Azienda USL Provincia di Lodi Mantova-Azienda USL Provincia di Mantova MILANO-UFFICIO SANITA' AEREA Milano-Azienda USL Citta' di Milano Milano-Centro Diagnostico Italiano Pavia-Azienda USL Provincia di Pavia Parabiago-Azienda USL Provincia di Milano 1 Sesto S. Giovanni-Azienda USL Provincia di Milano 3 Sondrio-Azienda USL Provincia di Sondrio VARESE-UFFICIO SANITA' AEREA Varese-Azienda USL Provincia di Varese via G. Paglia 40 via Nissolina 2 via Cantore 20 via Cadorna 8 via Belgiardino 2 via Don Gnocchi 2 C.so Carlo Alberto 120 piazza Ospitale 10 via Trento 5 AEROPORTO LINATE via Statuto 5 via Saint Bon, 20 C.so Garibaldi 69 via Spagliardi 19 via Oslavia 1 via Stelvio 35/A AEROPORTO MALPENSA via O Rossi 9 P.A. BOLZANO Bolzano-USL Centro-Sud Merano-USL Ovest via Amba Alagi via Andreas Hofer 44 P.A. TRENTO Trento-Servizio Igiene Pubblica via Gilli 2 VENETO Adria-Azienda ULSS 19 Arzignano-Azienda ULSS 5 Bardolino-Azienda ULSS 22 Belluno-Azienda ULSS 1 Cittadella-Azienda ULSS 15 Conegliano-Azienda ULSS 7 Bassano d. Grappa-Azienda ULSS 3 file:///A|/ciis37.htm (12 di 25) [23/05/2002 7.44.34] piazza degli Etruschi, 9 via Kennedy 2 via D.Alighieri (Distretto San.) via Feltre 57 via Pilastroni via Maset 1 via Cereria 15 VACCINAZIONE FEBBRE GIALLA (ANTIAMARILLICA) Chioggia-Azienda ULSS 14 Dolo-Azienda ULSS 13 Montebelluna-Azienda ULSS 8 Negrar-Centro Malattie Tropicali S. Cuore Padova-Azienda ULSS 16 S. Dona' d. Piave-Azienda ULSS 10 Treviso-Azienda ULSS 9 Vicenza-Azienda ULSS 6 Venezia-Mestre-Azienda ULSS 12 VENEZIA-UFFICIO SAN MAR.MA ED AEREA Calle Vianelli 1010 via XXIV Aprile 2 via D. Alighieri 12 via Sempreboni, 5 Verona-Azienda ULSS 20 via S. D'Acquisto 7 via Ospedale 22 via Trento, 19 Borgo Cavalli, 42 via Ridolfi, 37 via Ospedale, 9 ZATTERE 1416 FRIULI-VENEZIA GIULIA Gemona-Azienda Servizi Sanitari n. 3 Gorizia-Azienda Servizi Sanitari n. 2 Latisana-Azienda Servizi Sanitari n. 5 Monfalcone-Azienda Servizi San. n. 2 Palmanova-Azienda Servizi Sanitari n.5 Trieste-Ufficio San.Mar.ma ed Aerea Udine-Azienda Servizi Sanitari n. 4 via Dante Alighieri via Mazzini 7 via Sabbianera (Ospedale) via Galvani 1 via Molin 21 Molo fratelli Bandiera 1-1 via Manzoni, 5 LIGURIA Chiavari-Azienda USL 4 Chiavarese GENOVA-UFFICIO SAN.MAR.MA ed a. Genova-Azienda USL 3 Genovese IMPERIA-UFFICIO SANITA' MARITTIMA Imperia-Azienda USL 1 Imperiese La Spezia-Ufficio Sanita' Marittima La Spezia-Azienda USL 5 Spezzino SAVONA-UFFICIO SANITA' MARITTIMA Savona-Azienda USL 2 Savonese C. Dante 163 PONTE ANDREA DORIA via Archimede 30-A VIALE MATTEOTTI 177 via Nizza 4 via del Canaletto, 27 via Roma 111 VIA PALEOCAPA 1-1 via Collodi 13 EMILIA ROMAGNA BOLOGNA-UFFICIO SANITA' AEREA Bologna-Azienda USL Citta' di Bologna Casalecchio di Reno-Azienda USL di Bologna Sud Cesena-Azienda USL Cesena Ferrara-Azienda USL Ferrara Forli'-Azienda USL Forli' Imola-Azienda USL Imola file:///A|/ciis37.htm (13 di 25) [23/05/2002 7.44.34] AEROPORTO B.GO PANICALE via Gramsci 12 via Cimarosa 5 c.so Cavour 180 via F. Beretta 7 via della Rocca, 19 via Pirandello 12 VACCINAZIONE FEBBRE GIALLA (ANTIAMARILLICA) Mirandola-Azienda USL Modena Modena-Azienda USL Modena Parma-Azienda USL Parma Piacenza-Azienda USL Piacenza Porretta Terme-Azienda USL Bologna Sud RAVENNA-UFFICIO SAN.MAR. ED AEREA Ravenna-Azienda USL Ravenna Reggio Emilia-Azienda USL RE Rimini-Azienda USL Rimini S. Lazzaro di Savena-Azienda USL Bologna Sud Sassuolo-Azienda USL Modena Vignola-Azienda USL Modena via via via via via VIA via via via via E. Fermi 1 Canaletto 15-17 S. Pellico 19 dei Mille 1 Roma 16 (Ospedale) GRADENIGO 6 De Gasperi 8 Amendola, 2 Coriano, 38 Repubblica 11 via Cavallotti 136 via Liberta' 799 TOSCANA Arezzo-Azienda USL 8 Firenze-Azienda USL 10 Grosseto-Azienda USL 9 LIVORNO-UFFICIO SANITA' MARITTIMA Livorno-Azienda USL 6 Lucca-Azienda USL 2 Massa-Azienda USL 1 Prato-Azienda USL n. 4 Pescia-Azienda USL 3 PISA-UFFICIO SANITA' AEREA Pistoia-Azienda USL 3 Siena-Azienda USL 7 Viareggio-Azienda USL 12 via Fonte Veneziana 8 B.go Ognissanti 20 via Manetti 29-31 VIA STROZZI 1 via Monterotondo 49 v.le Marti (ex Casina Rossa) via Democrazia 44 Piazza Lippi 3 via C. Battisti 31 AEROPORTO G. GALILEI via dei Pappagalli 4 Strada del Ruffolo via Lepanto 104 UMBRIA Foligno-Azienda USL 3 via del Campanile 12 Perugia-Azienda USL 2 Terni-Azienda USL 4 via della Pallotta 12 via Braqmante, 35-C MARCHE ANCONA-UFFICIO SANITA' MAR.MA ED AEREA Ancona-Azienda USL 7 Fano-Azienda USL 3 San Benedetto del Tronto-Az USL 12 PESARO-UFFICIO SANITA' MARITTIMA file:///A|/ciis37.htm (14 di 25) [23/05/2002 7.44.34] BANCHINA N. SAURO via XXV Aprile 17 via Ceccarini 38 piazza Nardone VIA S. FRANCESCO 14 VACCINAZIONE FEBBRE GIALLA (ANTIAMARILLICA) LAZIO CIVITAVECCHIA-UFFICO SANITA' MAR.MA Colleferro-Azienda USL RM/G ROMA-FIUMICINO-UFFICIO SAN. AEREA Fiumicino-SOC. ALITALIA Latina-Azienda USL di Latina Marino Azienda USL Roma H ROMA-MINISTERO DELLA SANITA' ROMA FIUMICINO-UFFICIO SAN. MAR.MA Roma-Istituto Superiore di Sanita' VIA DEL LAZZARETTO 4 via Artigianato 9 AEROPORTO L. DA VINCI (solo per il personale dipendente) via Duca del Mare 19 Ospedale-viale XXIV Maggio VIA DELLA SIERRA NEVADA 60 VIA DELLA LETTERATURA 14 (solo per il personale dipendente) via Boncompagni 101 via Bardanzellu 8 via Plinio 31 via Col di Lana 24 (solo per il personale dipendente) (solo per il personale dipendente) viale Mannelli Roma-Azienda USL RM/A Roma-Azienda USL RM/B Roma-Azienda USL RM/E Roma-CESMET Roma-FAO Roma-Ministero della Difesa Tivoli-Azienda USL RM/G ABRUZZO Avezzano-Azienda USL 1 Avezzano-Sulmona Ortona-Azienda USL Chieti 22 PESCARA-UFFICIO SAN. MA-MA ED AEREA Pescara-Azienda USL di Pescara Sulmona-Azienda USL 1 Avezzano-Sulmona Teramo-Azienda USL 8 Vasto-Azienda USL 3 Lanciano-Vasto via Monte Velino piazza S. Francesco 2 VIA. C. COLOMBO 4 via Paolini 45 via Gorizia, 4 piazza Martiri Pennesi via Marco Polo 55/a MOLISE Campobasso-Azienda USL Centro Molise Isernia-Azienda USL Pentria Termoli-Azienda USL Basso Molise via Ugo Petrella 1 via Gorizia 23 via Cavia di V. Veneto CAMPANIA Avellino-Azienda USL 2 Benevento-Azienda USL Benevento 1 Caserta-Azienda USL Caserta 1 Napoli-Aziena USL Napoli 1 NAPOLI-UFFICIO SANITA' MAR.MA ED AEREA file:///A|/ciis37.htm (15 di 25) [23/05/2002 7.44.34] via degli Imbimbo via Annunziata via Sud, ex Piazza d'Armi via Chiatamone 33 IMMACOLATA VECCHIA VACCINAZIONE FEBBRE GIALLA (ANTIAMARILLICA) SALERNO-UFFICIO SANITA' MARITTIMA Salerno-Azienda USL Salerno 2 VIA CILENTO 13 Via Nizza 146 PUGLIA Andria-Azienda Sanitaria Locale BA/1 BARI-UFFICIO SANITA' MARITTIMA ED AEREA BRINDISI-UFFICIO SAN. MAR.MA ED AEREA Foggia-Azienda Sanitaria Locale FG/3 Lecce-Azienda Sanitaria Locale LE/1 Maglie-Azienda Sanitaria Locale LE/2 via Mons. di Donna, 4 C.SO DE TULLIO STAZIONE MARITTIMA Piazza Pavoncelli, 11 Piazza Bottazzi via San Pio X MANFREDONIA-UFFICIO SANITA' MAR.MA Monopoli-Azienda Sanitaria Locale BA/5 TARANTO-UFFICIO SANITA' MARITTIMA Taranto-Azienda USL TA1 VIA TORRE DELL'ABATE 1-F Vico Roma 6 PORTO MERCANTILE via Acclavio 65 BASILICATA Matera-Azienda USL 4 Potenza-Azienda USL 2 via Montescaglioso via Ciccotti CALABRIA Catanzaro-Azienda USL 7 REGGIO CALABRIA-UFF. SAN. MA.MA AEREA Reggio Calabria-Azienda USL 11 via Cortese 10 SVINCOLO AUT.LE PER IL PORTO via S. Anna II Tronco, Pal Vilardi SICILIA Augusta-Ufficio Sanita' Marittima CATANIA-UFFICIO SANITA' MAR.MA ED AEREA Catania-ASL n. 3 MESSINA-UFFICIO SANITA' MARITTIMA PALERMO-UFFICIO SANITA' MAR.MA ED AEREA PORTO EMPEDOCLE-UFF.SAN. MAR.MA Ragusa-azienda USL 7 SIRACUSA-UFFICIO SANITA' MARITTIMA TRAPANI-UFFICIO SANITA' MAR.MA ED AEREA L.go mare Rossini 27 PORTO Corso d'Italia, 234 VIA R. VALORE 301-BIS MOLO VIA VENETO MOLO 60 via G. Di Vittorio 58 D VIALE MONTEDORO 2 VIA FINAL 30 SARDEGNA CAGLIARI-UFF. SANITA' MAR.MA ED AEREA Cagliari-Azienda USL 8 file:///A|/ciis37.htm (16 di 25) [23/05/2002 7.44.34] PORTO-MOLO DOGANA via Sonnino-Pal. Comunale VACCINAZIONE FEBBRE GIALLA (ANTIAMARILLICA) PORTO TORRESE-UFF. SAN. MAR.MA ED AEREA VIA MARE 38 Sassari-Azienda USL 1 via Zanfarino 23b GAZZETTA UFFICIALE N.158 DEL 08 LUGLIO 2000 MINISTERO DELLA SANITA' DECRETO 26 MAGGIO 2000 AUTORIZZAZIONE A TALUNI UFFICI SANITARI A PRATICARE LA VACCINAZIONE CONTRO LA FEBBRE GIALLA ZZZZ IL Dirigente Generale Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934,n.1265; Visto l'art.6 della legge 23 dicembre 1978, n.833, concernente l'istituzione del servizio sanitario nazionale; Vista la legge 9 febbraio 1982 n.106 concernente l'approvazione ed esecuzione del regolamento sanitario internazionale, adottato a Boston il 25 luglio 1969, modificato da regolamento addizionale, adottato a Ginevra il 23 maggio 1973; Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1963 e successive modifiche, concernente gli uffici sanitari autorizzati a praticare la vaccinazione contro le malattie quarantenarie ed a rilasciare i relativi certificati validi per uso internazionale; Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1997, concernente l'individuazione di ulteriori uffici sanitari autorizzati a praticare la vaccinazione contro la febbre gialla; Viste le istanze presentate dalle regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli Venezia-Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Veneto e dalla provincia autonoma di Bolzano; Riconosciuta l'opportunita' di estendere l'autorizzazione a praticare la Vaccinazione Antiamarillica ad altri presidi sanitari, anche in considerazione dell'aumento del numero di richieste di tale vaccinazione, legato all'incremento dei viaggi internazionali verso zone endemiche per febbre gialla e verso Paesi che richiedono obbligatoriamente la vaccinazione per l'ingresso, sul loro territorio; Decreta: Art.1. L'autorizzazione concessa con il decreto ministeriale 14 gennaio 1997 a praticare la vaccinazione contro la febbre gialla ed a rilasciare i relativi certificati validi per uso internazionale e' estesa ai seguenti uffici sanitari: REGIONE ABRUZZO: file:///A|/ciis37.htm (17 di 25) [23/05/2002 7.44.34] VACCINAZIONE FEBBRE GIALLA (ANTIAMARILLICA) Azienda USL di Lanciano-Vasto, sede di Vasto REGIONE EMILIA Azienda USL di Sassuolo, sede Azienda USL di ROMAGNA Modena, sede di Modena, sede di Mirandola, sede di Vignola Ravenna, sede di Ravenna di REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA Azienda per i servizi sanitari n.3 Alto Friuli, sede di Germona del Friuli Azienda per i servizi sanitari n.5 Bassa Friulana, sede di Palmanova, sede di Latisana REGIONE LAZIO Azienda USL RM G, sede di Colleferro, sede di Tivoli REGIONE LIGURIA Azienda sanitaria locale n.4 Chiavarese, sede di Chiavari REGIONE MARCHE Azienda sanitaria locale n.3, sede di Fano REGIONE Azienda Azienda Azienda Azienda Azienda Azienda PIEMONTE sanitaria sanitaria sanitaria sanitaria sanitaria sanitaria locale locale locale locale locale locale n.5, sede di Rivoli n.9, sede di Ivrea n.16, sede di Mondovi n.17, sede di Saluzzo n.18, sede di Alba n.21, sede di Casale Monferrato REGIONE Azienda Azienda Azienda Azienda PUGLIA sanitaria sanitaria sanitaria sanitaria locale locale locale locale BA/1, BA/5, FG/3, TA/1, sede sede sede sede di di di di Andria Monopoli Foggia Taranto REGIONE SARDEGNA Azienda USL n.1 della regione Sardegna, sede di Sassari Azienda USL n.8 della regione Sardegna, sede di Cagliari REGIONE Azienda Azienda Azienda Azienda TOSCANA USL n.1, USL n.3, USL n.6, USL n.9, sede sede sede sede di di di di file:///A|/ciis37.htm (18 di 25) [23/05/2002 7.44.34] Massa Pistoia, sede di Pescia Livorno Grosseto VACCINAZIONE FEBBRE GIALLA (ANTIAMARILLICA) REGIONE VENETO USL n.1, sede di Belluno PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO Azienda USL Ovest, sede di Merano Roma, 26 maggio 2000 Il Dirigente Generale : Oleari GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA SERIE GENERALE N. 221 DEL 20 SETTEMBRE 1999 MINISTERO DELLA SANITA' DECRETO 31 AGOSTO 1999 AUTORIZZAZIONE DI STRUTTURE SANITARIE E PRATICARE LA VACCINAZIONE CONTRO LA FEBBRE GIALLA ZZZZ IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Visto l'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale; Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 106, concernente l'approvazione ed esecuzione del regolamento sanitario internazionale, adottato a Boston il 25 luglio 1969, modificato da regolamento addizionale, adottato a Ginevra il 23 maggio 1973; Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1963, e successive modifiche, concernente gli uffici sanitari autorizzati a praticare la vaccinazione contro le malattie quarantenarie ed a rilasciare i relativi certificati validi per uso internazionale; Visti il decreto ministeriale 14 gennaio 1997 ed il decreto direttoriale 22 dicembre 1998, concernenti l'individuazione di ulteriori uffici sanitari autorizzati a praticare la vaccinazione contro la febbre gialla; Considerato l'aumento del numero di richiesta di vaccinazioni antiamarilliche, legato all'incremento dei viaggi internazionali verso zone endemiche per febbre gialla e' verso Paesi che richiedono obbligatoriamente la vaccinazione antiamarillica per l'ingresso sul loro territorio; Riconosciuta l'opportunita' di estendere tale autorizzazione anche alla Azienda unita' sanitaria locale n. 1 della regione Abruzzo, alla Azienda unita' sanitaria locale di Forli', alla file:///A|/ciis37.htm (19 di 25) [23/05/2002 7.44.34] VACCINAZIONE FEBBRE GIALLA (ANTIAMARILLICA) Azienda unita' sanitaria locale di Rimini - regione EmiliaRomagna, al Centro per le malattie tropicali dell'Ospedale Sacro Cuore, Negrar - regione del Veneto, alla Azienda unita' sanitaria locale n. 4 della regione Toscana, alla Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli" della regione Friuli-Venezia Giulia, alla Azienda unita' sanitaria locale n. 3 della regione Siciliana, al Centro diagnostico italiano (CDI) S.p.a. di Milano; DECRETA: ARTICOLO 1. L'autorizzazione concessa con il decreto ministeriale 14 gennaio 1997 e con il decreto direttoriale 22 dicembre 1998 a praticare la vaccinazione contro la febbre gialla ed a rilasciare i relativi certificati validi per uso internazione e' estesa ai seguenti presidi sanitari: 1) Azienda unita' sanitaria locale. n. 1 della regione Abruzzo, presidio di Avezzano, presidio di Sulmona; 2) Azienda unita' sanitaria locale di Forli' - regione EmiliaRomagna, sede di Forli'; 3) Azienda unita' sanitaria locale di Rimini - regione EmiliaRomagna, sede di Rimini; 4) Centro per le malattie tropicali, Ospedale Sacro Cuore, Negrar (Verona); 5) Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli", sede di Udine; 7) Azienda unita' sanitaria locale n. 3 della regione Siciliana, sede di Catania; 8) Centro diagnostico italiano (CDI) S.p.a., sede di Via Saint Bon, 20 - Milano. Roma, 31 agosto 1999 Il dirigente generale: OLEARI GAZZETTA UFFICIALE N.80 DEL 6 APRILE 1998 MINISTERO DELLA SANITA' DECRETO 16 MARZO 1998 UFFICI SANITARI AUTORIZZATI A PRATICARE LA VACCINAZIONE ANTIAMARILLICA (FEBBRE GIALLA) ED A RILASCIARE I RELATIVI CERTIFICATI VALIDI PER USO INTERNAZIONALE ZZZZ Il Ministero della Sanita' Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265; Visto il Regolamento sanitario internazionale, approvato file:///A|/ciis37.htm (20 di 25) [23/05/2002 7.44.34] VACCINAZIONE FEBBRE GIALLA (ANTIAMARILLICA) dall'assemblea dell'Organizzazione mondiale della sanita' il 25 maggio 1951, al quale e' stata data piena ed intera esecuzione in Italia con la legge 31 luglio 1954, n.861; Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1963 e successive modifiche, concernente gli uffici sanitari autorizzati a praticare la vaccinazione contro le malattie quarantenarie ed a rilasciare i relativi certificati validi per uso internazionale; Riconosciuta l'opportunita' di estendere anche ad altri uffici sanitari l'autorizzazione di cui al predetto decreto, in considerazione delle mutate condizioni del traffico internazionale ed al fine di agevolare i viaggiatori che hanno necessita' di essere sottoposti a tali vaccinazioni; Decreta: Art.1. Gli uffici sanitari autorizzati a praticare la vaccinazione contro la febbre gialla ed a rilasciare i relativi certificati validi per uso internazionale, sono i seguenti: REGIONE LOCALITA' --------------Piemonte ............ Alessandria - Azienda USL 20 Cuneo - Azienda USL 15 Novara - Azienda USL 13 Omegna (Novara) Azienda Usl 14 Torino - Caselle Ufficio sanita' aerea Torino - Azienda USL 1 Chivasso (Torino) Azienda Usl 7 Vercelli - Azienda USL 11 Valle D'Aosta ....... Aosta - Servizio igiene pubblica Lombardia ........... Milano - Malpensa Ufficio sanita' aerea Milano - Azienda USL 36 Bergamo - Azienda USL 12 Brescia - Azienda USL 18 Como - Azienda USL 5 Cremona - Azienda USL 23 Mantova - Azienda USL 21 Lecco (CO) - Azienda USL 7 Legnano (MI) - Azienda USL 34 Pavia - Azienda USL 42 Sondrio - Azienda USL 9 Varese - Ufficio sanita' aerea Varese - Azienda USL 1 Bolzano ............. Bolzano Ufficio d'igiene e sanita' pubblica USL centro-sud Trento .............. Trento - Servizio igiene pubblica Veneto .............. Padova - Azienda USL 16 file:///A|/ciis37.htm (21 di 25) [23/05/2002 7.44.34] VACCINAZIONE FEBBRE GIALLA (ANTIAMARILLICA) Friuli Venezia Giulia Liguria ............. Emilia Romagna ...... Toscana ............. Umbria .............. Marche .............. Lazio ............... Treviso - Azienda Usl 9 Venezia - Ufficio sa.mar. e aerea Venezia-Mestre - Azienda Usl 12 Verona - Azienda USL 20 Vicenza - Azienda Usl 6 Trieste - Ufficio san.mar. e aerea Pordenone - Azienda Usl 6 Genova - Ufficio san.mar. e aerea Genova - Azienda USL 3 genovese Imperia - Ufficio sa. marittima Imperia - Azienda USL 1 imperiese La Spezia - Ufficio sa. marittima La Spezia - Azienda USL 5 spezzino Savona - Ufficio san. marittima Savona - Azienda USL 2 savonese Bologna - Ufficio sa. aerea Bologna - Azienda USL Bologna Imola (BO) - Azienda USL Imola Parma - Azienda USL Parma Piacenza - Azienda USL Piacenza servizio igiene pubblica Ravenna - Ufficio san.mar. e aerea Reggio Emilia - Azienda Usl Reggio Emilia Arezzo - Azienda USL 8 Firenze - Azienda USL 10 Livorno - Ufficio san. marittima Lucca - Azienda USL 2 Pisa - Ufficio sanita' aerea Viareggio - Azienda Usl 12 Foligno - Azienda USL 3 Perugia - Azienda USL 2 Terni - Azienda USL 5 conca ternana Ancona - Ufficio sa.mar. e aerea Pesaro - Ufficio Sanita' Marittima San Benedetto del Tronto (AP) - Azienda USL 22 Civitavecchia (RM) - Ufficio san. marittima Fiumicino (RM) - Ufficio sanita' aerea Fiumicino (RM) - Soc.Alitalia (limitatamente al personale dipendente) Roma - Ministero della sanita' dipartimento prevenzione Roma - Fiumicino - Ufficio san. marittima Via della Letteratura 14 Roma Roma - Istituto superiore di sanita' (limitatamente al personale dipendente) file:///A|/ciis37.htm (22 di 25) [23/05/2002 7.44.34] VACCINAZIONE FEBBRE GIALLA (ANTIAMARILLICA) Abruzzo ............. Molise .............. Campania ............ Puglia .............. Basilicata .......... Calabria ............ Sicilia ............. Sardegna ............ Roma - Azienda USL RM/A Roma - Azienda USL RM/B Roma - Azienda USL RM/E Roma - Fao (limitatamente personale dip.) Roma - Ministero della difesa servizio sanitario dell'E.I. della M.M. e dell'A.M. nell'ambito del personale della difesa Roma - Centro Studi medicina dei viaggi e tropicale Ortona (CH) - Azienda USL Chieti 22 Presidio di Ortona Pescara - Ufficio san.mar. e aerea Teramo - Azienda USL 6 Campobasso - Azienda USL centro Molise Isernia - Azienda USL Pentria Termoli - Azienda USL 4 Basso Molise Napoli - Ufficio san.mar. e aerea Salerno - Ufficio sanita' marittima Avellino - Azienda Usl AV2 Bari - Ufficio san.mar. e aerea Brindisi - Ufficio san.mar. e aerea Manfredonia (FG) - Ufficio san.marittima Taranto - Ufficio san. marittima Matera - Azienda USL 4 Potenza - Azienda USL 2 Catanzaro - Azienda UL 7 Reggio Calabria - Ufficio sa.mar. e aerea Augusta - Ufficio san. marittima Catania - Ufficio san.mar. e aerea Messina - Ufficio san. marittima Palermo - Ufficio san.mar. e aerea Porto Empedocle (AG)- Uff. san. marittima Ragusa - Azienda USL 23 Siracusa - Ufficio san. marittima Trapani - Ufficio san.mar. e aerea Cagliari - Uff. san.mar. e aerea Porto Torres (SS) - Uff. san.mar. e aerea Art.2. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia. Roma, 16 marzo 1998 Il Ministro : Bindi GAZZETTA UFFICIALE N.28 DEL 04 FEBBRAIO 1999 file:///A|/ciis37.htm (23 di 25) [23/05/2002 7.44.34] VACCINAZIONE FEBBRE GIALLA (ANTIAMARILLICA) MINISTERO DELLA SANITA' DECRETO 22 DICEMBRE 1998 AUTORIZZAZIONE AD ALCUNI UFFICI SANITARI A PRATICARE LA VACCINAZIONE CONTRO LA FEBBRE GIALLA ED A RILASCIARE I RELATIVI CERTIFICATI PER USO INTERNAZIONALE ZZZZ IL Dirigente Generale del Dipartimento Prevenzione Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265; Visto l'art.6 della legge 23 dicembre 1978, n.833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale; Vista la legge 9 febbraio 1982, n.106, concernente l'approvazione ed esecuzione del regolamento sanitario internazionale, adottato a Boston il 25 luglio 1969, modificato da regolamento addizionale, adottato a Ginevra il 23 maggio 1973; Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1963 e successive modifiche, concernente gli uffici sanitari autorizzati a praticare la vaccinazione contro le malattie quarantenarie ed a rilasciare i relativi certificati validi per uso internazionale; Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1997, concernente l'individuazione di ulteriori uffici sanitari autorizzati a praticare la vaccinazione contro la febbre gialla; Considerato l'aumento del numero di richieste di vaccinazioni antiamarilliche, legato all'incremento dei viaggi internazionali verso zone endemiche per febbre gialla e verso Paesi che richiedono obbligatoriamente la vaccinazione antiamarillica per l'ingresso sul loro territorio; Riconosciuta l'opportunita' di estendere tale autorizzazione anche alla azienda UU.LL.SS. di Ferrara della Regione Emilia Romagna, alla azienda UU.LL.SS. n.7 Siena della regione Toscana, alla azienda U.S.L. n.7 Ancona della regione Marche, alle aziende UU.LL.SS. n.3 Bassano del Grappa, 5 - Arzignano, 7 - Pieve di Soligo, 8 - Asolo, 10 - San Dona' del Piave, 13 - Mirano, 14 Chioggia della regione Veneto, alla azienda UU.LL.SS. n.11 di Reggio Calabria della regione Calabria; Decreta: L'autorizzazione concessa con il decreto ministeriale 14 gennaio 1997 a praticare la vaccinazione contro la febbre gialla ed a rilasciare i relativi certificati validi per uso internazionale e' estesa ai seguenti uffici sanitari: 1) Azienda ULSS - Ferrara 2) Azienda ULSS n. 7 - Ancona 3) Azienda ULSS n. 7 - Siena 4) Azienda ULSS n. 3 - Bassano del Grappa (Vicenza) 5) Azienda ULSS n. 5 - Arzignano, 7 - Pieve di Soligo (Treviso), file:///A|/ciis37.htm (24 di 25) [23/05/2002 7.44.34] VACCINAZIONE FEBBRE GIALLA (ANTIAMARILLICA) sede di Conegliano 6) Azienda ULSS n. 8 - Asolo (Treviso), sede di Montebelluna 7) Azienda ULSS n. 10 - San Dona' del Piave (Venezia); 8) Azienda ULSS n. 13 - Mirano (Venezia), sede di Dolo 9) Azienda ULSS n. 14 - Chioggia (Venezia) 10) Azienda ULSS n. 11 - Reggio Calabria Roma, 22 dicembre 1998 Il dirigente generale: Oleari file:///A|/ciis37.htm (25 di 25) [23/05/2002 7.44.34] MISURE PROFILATTICHE CONTRO IL COLERA MISURE PROFILATTICHE CONTRO IL COLERA GAZZETTA UFFICIALE N.241 DEL 14 OTTOBRE 2000 MINISTERO DELLA SANITA' ORDINANZA 31 AGOSTO 2000 MANTENIMENTO E REVOCA DI MISURE PROFILATTICHE CONTRO IL COLERA ZZZZ Il Ministro della Sanita' Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265 e successive modifiche; Visto il regolamento sanitario internazionale adottato a Boston il 25 luglio 1969, modificato dal regolamento addizionale il 23 maggio 1973 e reso esecutivo con legge 9 febbraio 1982 n.106; Viste le periodiche comunicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanita' riportanti la situazione del colera nel mondo e l'elenco delle aree dichiarate infette; Ritenuto di dovere modificare la propria ordinanza emanata in data 13 dicembre 1999; Ordina: Art.1. Le misure previste dalla legge 9 febbraio 1982, n.106, articoli 62 e seguenti, saranno applicate ai viaggiatori internazionali, alle merci ed ai vettori provenienti dai Paesi di cui all'elenco allegato 1, incluse nell'elenco dei Paesi infetti per il colera periodicamente aggiornato dall'O.M.S. Art.2. L'elenco di cui all'art.1 resta fermo sino a successiva degli aggiornamenti di cui in premessa. Art.3. Sono revocate tutte le precedenti ordinanze relative alle quarantenarie per il colera. modifica file:///A|/14102000.htm (1 di 2) [23/05/2002 7.44.35] misure MISURE PROFILATTICHE CONTRO IL COLERA Art.4. Gli uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera e gli uffici veterinari di confine, porto ed aeroporto del Ministero della sanita' sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza. Art.5. La presente ordinanza verra' pubblicata nella Gazzetta della Repubblica italiana. Roma, 31 agosto 2000 Il Ministro: Veronesi Registrato alla Corte dei conti 25 settembre 2000 Registro 2 Sanita', foglio n.154 Ufficiale ELENCO ALLEGATO 1 ALL'ORDINANZA DI SANITA' DEL 31 AGOSTO 2000 Elenco dei Paesi infetti per il colera aggiornato al 20 luglio 2000 Afganistan, Angola, Belize, Benin, Bhutan, Bolivia, Brasile, Burkina Faso, Brunei Darussalam, Burundi, Cambogia, Camerun, Capo Verde, Ciad, Cile, Cina, Colombia, Comore, Congo, Costa Rica, Costa d'Avorio, Ecuador, El Salvador, Filippine, Ghana, Gibuti, Guatemala, Guinea, Guinea Bissau, Guyana, Guyana Francese, Honduras, India, Iran, Iraq, Kenya, Laos, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Messico, Mongolia, Monzambico, Myanar, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Panama, Peru', Repubblica Centroafricana, Repubblica Democratica del Congo (gia' Zaire), Ruanda, Sao Tome' e Principe, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sri Lanka, Suriname, Swaziland, Tanzania, Togo, Uganda, Venezuela, Viet Nam, Zambia, Zimbabwe Il Ministro: Veronesi file:///A|/14102000.htm (2 di 2) [23/05/2002 7.44.35] ASSISTENZA SANITARIA AGLI IMMIGRATI 30/05/2001 MINISTERO DELLA SANITA' ROMA, 29 MAGGIO 2001 SE SEI UN OPERATORE LE 10 REGOLE PER L'ASSISTENZA SANITARIA AGLI IMMIGRATI ZZZZ 1. Tutti gli stranieri non appartenenti all'Unione Europea presenti in Italia con regolare permesso di soggiorno per i seguenti motivi : lavoro , motivi familiari , asilo politico , asilo umanitario , richiesta di asilo , attesa adozione , affidamento , acquisto della cittadinanza , hanno l'obbligo di iscriversi al Servizio sanitario nazionale . Con l'obbligatorieta' si e' in effetti voluto facilitare la tutela della salute degli stranieri , che e' anche a garanzia della salute di tutti . 2. Con l'iscrizione si acquisiscono gli stessi diritti e doveri di assistenza riconosciuti ai cittadini italiani . Cio' rende tutto piu' facile : quello che e' previsto per i cittadini italiani (medicina preventiva , medicina generale , visite ed esami specialistici , ricoveri , assistenza farmaceutica , esenzione ticket , etc) vale anche per gli stranieri immigrati iscritti al Ssn . 3. L'assistenza e' garantita anche ai familiari a carico regolarmente soggiornanti . 4. L'iscrizione si effettua presso la Asl di residenza o di dimora (quella indicata sul permesso di soggiorno) e vale fino allo scadere del permesso . Per iscriversi sono sufficienti il permesso di soggiorno , il codice fiscale e il certificato di residenza (sostituibile , se lo straniero non e' residente , con una sua dichiarazione scritta di dimora abituale) . Se uno straniero che ne ha obbligo/diritto non ha ancora formalizzato la sua iscrizione , cio' non deve comportare in alcun modo l'impossibilita' ad assisterlo : in questo caso , anzi , l'iscrizione sara' fatta d'ufficio . Per mantenere l'iscrizione allo scadere del permesso di soggiorno e' sufficiente che lo straniero esibisca all'anagrafe sanitaria il cedolino della richiesta di rinnovo rilasciato dalla Questura . 5. Gli stranieri studenti o collocati alla pari , e quelli con permesso di soggiorno per altri motivi , ad esempio per residenza elettiva o per motivi religiosi , hanno due possibilita' : o file:///A|/280521.htm (1 di 3) [23/05/2002 7.44.36] ASSISTENZA SANITARIA AGLI IMMIGRATI 30/05/2001 sottoscrivere una polizza assicurativa privata riconosciuta in Italia contro il rischio di malattie e infortuni e per la tutela della maternita' , o iscriversi volontariamente al Ssn pagando una quota fissa annuale variabile secondo la tipologia del permesso . Con l'iscrizione volontaria al Ssn possono essere assistiti anche eventuali figli a carico : cio' significa che questi bambini possono avere il "pediatra di libera scelta" . Questa iscrizione ha validita' annuale e va quindi rinnovata . 6. Se gli stranieri hanno invece un permesso di soggiorno di breve durata , per esempio per affari o per turismo , devono avere un'assicurazione privata , o altrimenti pagare per intero tutte le cure e prestazioni eventualmente ricevute . Queste ultime categorie non possono quindi iscriversi al Ssn. 7. Anche agli stranieri irregolari (cioe' privi di permesso di soggiorno in corso di validita') , sono comunque assicurate , nei presidi pubblici e privati accreditati , le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali , ancorche' continuative , per malattia e infortunio e gli interventi di medicina preventiva . In particolare sono garantiti : - la tutela della gravidanza e della maternita' ; - la tutela della salute del minore ; - le vaccinazioni e gli interventi di profilassi internazionale - la profilassi , la diagnosi e la cura delle malattie infettive . L'erogazione di queste prestazioni e' legata ad una tessera/codice "STP" (Straniero Temporaneamente Presente) rilasciabile dalle Aziende sanitarie . Queste disposizioni rispondono soprattutto ad esigenze di sanita' pubblica : la "clandestinita' sanitaria" non conviene infatti a nessuno ! Per cure essenziali si intendono "le prestazioni sanitarie , diagnostiche e terapeutiche , relative a patologie non pericolose nell'immediato e nel breve termine , ma che nel tempo potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita (complicanze , cronicizzazioni o aggravamenti)" . 8. In caso che gli stranieri siano indigenti , le prestazioni citate al punto 7) gli sono assicurate senza spese a loro carico , ad eccezione dei casi in cui , anche per gli stranieri regolari e per gli italiani , sia previsto il pagamento del ticket . L'indigenza deve essere dichiarata compilando un modulo che e' allegato alla Circolare ministeriale n. 5/2000 . 9. La legge vieta alle strutture sanitarie di segnalare alle autorita' di polizia la presenza di irregolari (tranne nei casi in cui sia obbligatorio il referto anche per gli utenti italiani) . Se cio' avvenisse , in breve tempo nessun clandestino si rivolgerebbe piu' alle strutture sanitarie e questo e' proprio file:///A|/280521.htm (2 di 3) [23/05/2002 7.44.36] ASSISTENZA SANITARIA AGLI IMMIGRATI 30/05/2001 cio' che bisogna evitare : non vi sarebbe infatti altra possibilita' efficace di verificare le condizioni di salute dei soggetti comunque presenti sul territorio nazionale , a tutela della salute dell'intera collettivita' ! Inoltre compito precipuo degli operatori e dell'organizzazione sanitari e' di aiutare chi sta male . 10 . Chi voglia venire in Italia per essere curato deve prima ottenere un visto di ingresso e un permesso di soggiorno per CURE MEDICHE . Per ottenerlo occorre che siano soddisfatti una serie di requisiti e adempimenti di natura giuridico-amministrativa (dichiarazione della struttura sanitaria prescelta , pubblica o privata accreditata , che indichi il tipo di cura e la sua presumibile durata) , economica (versamento alla stessa struttura di un deposito cauzionale pari al 30% del costo complessivo presumibile delle prestazioni richieste) , e sociale (documentazione comporvante disponibilita' di vitto e alloggio fuori dalla struttura sanitaria e di rimpatrio per l'assistito e per l'eventuale accompagnatore) . file:///A|/280521.htm (3 di 3) [23/05/2002 7.44.36] DOVE RIVOLGERSI NEI PAESI DELL'UNIONE EUROPEA DOVE RIVOLGERSI NEI PAESI DELL'UNIONE EUROPEA BELGIO: Ministere de la Prevoyance sociale 3c, rue de la Vierge Noire 1000 Bruxelles DANIMARCA: Direktoratett for Social Sikring og Bistand (Direzione per la previdenza e assistenza sociale) Ny Kongensgade 9 1472 Copenaghen Den Sociale Ankestyrelse Amaliegade 25 1256 Copenaghen FRANCIA: Ministero della Sicurezza Sociale Tel. 0033/1/4508350 GERMANIA: Deutsche Verbindungsstelle Krankenvericherung Ausland Aok-Bundesverband Po-Box 200344 53170 Bonn GRECIA: Ika Idryma Koinonikon Asphaliseon (Sicurezza Sociale) Agiou Konstantinou 8 10241 Atene Tel. 0030/1/5236061 IRLANDA: file:///A|/ciis5a.htm (1 di 2) [23/05/2002 7.44.37] DOVE RIVOLGERSI NEI PAESI DELL'UNIONE EUROPEA Presso L'Information Service del Department of Social Welfare Aras Mhicv Dhiarmada Dublin 1 Tel. 01/8748444 ITALIA: Inps Servizio Rapporti e convenzioni Internazionali Via della Frezza 17 00100 Roma Tel. 06/59056496/59056517 OLANDA: Voorlichtingsscentrum Sociale Verzekering Rhijnspoorplein 1 1091 GC Amsterdam Tel. 020/5600955 PORTOGALLO: Departamento de Relacoes Internacionais e Convencoes de Seguranca Social Rua de Junqueira 112 1300 Lisbona SPAGNA: Delegacion Provincial de Trabajo (Ispettorato del lavoro e della sicurezza sociale) presente in ogni capoluogo di provincia Defensor del Pueblo c/o Eduardo Dato 13 Madrid REGNO UNITO: Department of Social Security Benefits Agency Overseas Benefits Directorate Newcastle upon Tyne NE98 1 YX Tel 091/2257180 file:///A|/ciis5a.htm (2 di 2) [23/05/2002 7.44.37] DOVE RICHIEDERE I RIMBORSI PRIMA DI ANDARE ALL'ESTERO DOVE RICHIEDERE I RIMBORSI PRIMA DI ANDARE ALL'ESTERO L'assistito prima di andare all' estero deve presentare la domanda alla sua USL. La domanda deve contenere: A) La proposta motivata di un medico specialista B) Fare riferimento all'impossibilita' di curarsi adeguatamente o tempestivamente in Italia C) Contenere la documentazione sanitaria. Una volta ottenuto il parere favorevole dal centro regionale di riferimento, la USL rilascia il formulario E112 che autorizza il malato a trasferirsi all'estero per le cure. E' possibile ottenere un acconto prima della partenza, fino al 70 % del rimborso spettante. ---------------------------------------------------------------ASSESSORATI REGIONALI ALLA SANITA' ---------------------------------------------------------------ABRUZZO - Tel. 085/60720/64949 telefax 085/63768 BASILICATA - Tel. 0971/332954/332983 telefax 0971/332943 BOLZANO - Tel. 0471/992246 telefax 0471/992599 CALABRIA - Tel. 0961/770663/770664 telefax 0961/770665 CAMPANIA - Tel. 081/7962418/7962419 telefax 081/7962715 EMILIA ROMAGNA- Tel. 051/283221/283222 telefax 051/283213 FRIULI VEN.GI.- Tel. 040/362791/362758 telefax 040/3775523 LAZIO - Tel. 06/51684752/51686110 telefax 06/51684751 LIGURIA - Tel. 010/5485744 telefax 010/5704201 LOMBARDIA - Tel. 02/67653300/67653240 telefax 02/67653372 MARCHE - Tel. 071/2801059 telefax 071/2801062 MOLISE - Tel. 0874/429363 telefax 0874/429358 PIEMONTE - Tel. 011/4321643 telefax 011/4324629 PUGLIA - Tel. 080/5403158 telefax 080/5403277 SARDEGNA - Tel. 070/653705 telefax 070/6065210 SICILIA - Tel. 091/6965549/6965612 telefax 091/6965571 TOSCANA - Tel. 055/4383273 telefax 055/4383022 TRENTO - Tel. 0461/894150 telefax 0461/894177 UMBRIA - Tel. 075/5042055 telefax 075/5042095 VALLE D'AOSTA - Tel. 0165/274220/274219 telefax 0165/238914 file:///A|/ciis30.htm (1 di 2) [23/05/2002 7.44.38] DOVE RICHIEDERE I RIMBORSI PRIMA DI ANDARE ALL'ESTERO VENETO - Tel. 041/792881 file:///A|/ciis30.htm (2 di 2) [23/05/2002 7.44.38] telefax 041/792883 UFFICI DI SANITA' MARITTIMA E AEREA UFFICI DI SANITA' MARITTIMA E AEREA UFFICIO ASS.SAN.PERS.NAVIGANTE VIA S. NICOLA ALLA DOGANA 9 NAPOLI TEL.081 5515266 UFFICIO ASS.SAN.PERS.NAVIGANTE VIA DEL CORONEO 21 TRIESTE TEL.040 761995 UFFICIO DI SANITA' AEREA AEROPORTO MALPENSA MILANO MALPENSA TEL.02 40099730 UFFICIO DI SANITA' AEREA AEROPORTO "LEONARDO DA VINCI" FIUMICINO TEL.06 65011438 UFFICIO SANITA' AEREA AEROPORTO G.MARCONI,B.GO PANI. BOLOGNA TEL.051 385995 UFFICIO SANITA' AEREA AEROPORTO G. GALILEI PISA TEL.050 43076 UFFICIO SANITA' AEREA STRADA AEREOPORTO CASELLE TOR. TORINO CASELLE TEL.011 4702433 UFFICIO SANITA' AEREA file:///A|/ciis38.htm (1 di 5) [23/05/2002 7.44.39] UFFICI DI SANITA' MARITTIMA E AEREA AEROPORTO MALPENSA VARESE TEL.0332/868003 UFFICIO SANITA' MARITTIMA LUNGOMARE ROSSINI 27 AUGUSTA TEL.0931/511000 UFFICIO SANITA' MARITTIMA VIA LAZZARETTO 4 CIVITAVECCHIA TEL.0766/20268 UFFICIO SANITA' MARITTIMA VIALE MATTEOTTI 177 IMPERIA TEL.0183/21608 UFFICIO SANITA' MARITTIMA VIA SAPRI 58 LA SPEZIA TEL.0187/28211 UFFICIO SANITA' MARITTIMA VIA STROZZI 1 LIVORNO TEL.0586/844000 UFFICIO SANITA' MARITTIMA VIA TORRE DELL'ABATE 1/F FOGGIA MANFREDONIA TEL.0884/22191 UFFICIO SANITA' MARITTIMA PIAZZA BASICO' 1 MESSINA TEL.090 679913 UFFICIO SANITA' MARITTIMA VIA MOLO 60 PORTO EMPEDOCLE TEL.0922/636048 UFFICIO SANITA' MARITTIMA VIA PALEOCAPA 1/1 file:///A|/ciis38.htm (2 di 5) [23/05/2002 7.44.39] UFFICI DI SANITA' MARITTIMA E AEREA SAVONA TEL.019 824957 UFFICIO SANITA' MARITTIMA PORTO MERCANTILE TARANTO TEL.099 4711061 UFFICIO SANITA' MARITTIMA VIA CILENTO 13 SALERNO TEL.089 225955 UFFICIO SANITA' MARITTIMA E AEREA STAZIONE MARITTIMA ANCONA TEL.071 56665 UFFICIO SANITA' MARITTIMA E AEREA CORSO DEL TULLIO 1 BARI TEL.080 5214300 UFFICIO SANITA' MARITTIMA E AEREA STAZIONE MARITTIMA BRINDISI TEL.0831/521120 UFFICIO SANITA' MARITTIMA E AEREA VIA ROMA CAGLIARI TEL.070 514848 UFFICIO SANITA' MARITTIMA E AEREA PORTO CATANIA TEL.095 532123 UFFICIO SANITA' MARITTIMA E AEREA PONTE ANDREA DORIA GENOVA TEL.010 261266 UFFICIO SANITA' MARITTIMA E AEREA PIAZZA IMMACOLATA VECCHIA NAPOLI file:///A|/ciis38.htm (3 di 5) [23/05/2002 7.44.39] UFFICI DI SANITA' MARITTIMA E AEREA TEL.081 5527399 UFFICIO SANITA' MARITTIMA E AEREA VIA VENETO PALERMO (MOLO VITTORIO) TEL.091 580460 UFFICIO SANITA' MARITTIMA E AEREA VIA C. COLOMBO 4 PESCARA TEL.085 62756 UFFICIO SANITA' MARITTIMA E AEREA VIA MARE 33 PORTO TORRES TEL.079 514155 UFFICIO SANITA' MARITTIMA E AEREA VIA GRADENIGO 5 RAVENNA TEL.0544/422493 UFFICIO SANITA' MARITTIMA E AEREA P.LE SVINCOLO AUTOS. X PORTO REGGIO CALABRIA TEL.0965/48379 UFFICIO SANITA' MARITTIMA E AEREA VIA FUNAI 30 TRAPANI TEL.0923/27033 UFFICIO SANITA' MARITTIMA E AEREA MOLO F.LLI BANDIERA 1/1 TRIESTE TEL.040 303923 UFFICIO SANITA' MARITTIMA E AEREA VIA ZATTERE 1416 VENEZIA TEL.041 5225542 UFFICIO SANITA' MARITTIMA ROMA VIALE DELLA CIVILTA' ROMANA 7 FIUMICINO TEL.06 5921519 file:///A|/ciis38.htm (4 di 5) [23/05/2002 7.44.39] UFFICI DI SANITA' MARITTIMA E AEREA file:///A|/ciis38.htm (5 di 5) [23/05/2002 7.44.39] UFFICI DEL TURISMO ESTERO IN ITALIA UFFICI DEL TURISMO ESTERO IN ITALIA -------------------------------------------------------NAZIONE UFFICIO IN ITALIA -------------------------------------------------------ANGUILLA piazza Bertarelli 1 20122 Milano 02/89534108 ANTIGUA E BARBUDA via Santa Maria alla Porta 9 20121 Milano 02/877983 ARGENTINA piazza della Rotonda 2 00186 Roma 06/68308157 AUSTRALIA ------167877225 AUSTRIA casella postale 1255 10121 Milano 02/43990185 BAHAMA ------167877225 BELGIO piazza Velasca 5 20122 Milano 02/860566 BENIN via Colombo 11/2 10128 Torino 011/593827 BERMUDA P.& D.P. - via Ippodromo 58 20151 Milano 02/482 BRASILE corso Europa 12 20121 Milano 02/780851 CAYMAN;ISOLE via F.lli Ruffini 9 20122 Milano 02/48012068 CECA, REPUBBLICA via Cadamosto 8 file:///A|/ciis252.htm (1 di 5) [23/05/2002 7.44.40] UFFICI DEL TURISMO ESTERO IN ITALIA CILE CIPRO COREA DEL SUD COSTA D'AVORIO COSTA RICA CROAZIA CUBA DANIMARCA EGITTO FINLANDIA FRANCIA GERMANIA GIAMAICA GIORDANIA 20125 Milano 02/2047680 via Caio Mario 14/A 00192 Roma 06/3211557 passaggio degli Osii 2 20123 Milano 02/865769 via Santa Sofia 6 20122 Milano 02/58303328 via Larga 23 20122 Milano 02/58316009 via Pirelli 27 20124 Milano 02/6691029 via Abbadesse 40 20124 Milano 02/66805766 piazzale Cadorna 9 20123 Milano 02/86454443 via Fara 30 20124 Milano 02/66981463 via Cappuccio 11 20123 Milano 02/874803 via Bissolati 19 00187 Roma 06/4827985 via Arco 4 20121 Milano 02/86464914 via Larga 7 20121 Milano 166116216 via G. Negri 8 20123 Milano 02/877323 via Monte Cenci 20 00186 Roma 06/6875693 via Barberini 50 file:///A|/ciis252.htm (2 di 5) [23/05/2002 7.44.40] UFFICI DEL TURISMO ESTERO IN ITALIA GRAN BRETAGNA GRECIA GUATEMALA HONG KONG INDIA IRLANDA ISRAELE LITUANIA MALAYSIA MALTA MAROCCO MAURIZIO MESSICO 00186 Roma 06/478701 corso V. Emanuele II 337 00186 Roma 06/6819051 corso Magenta 32 20123 Milano 02/72010078 piazza Diaz 1 20123 Milano 02/860470 via Bissolati 78/80 00187 Roma 06/4744249 via Prassilla 152 00124 Roma 06/5053406 via Monte Cenci 20 00186 Roma 06076869112 via Albricci 9 20122 Milano 02/804952 via Santa Maria Segreta 6 20123 Milano 02/8690541 corso Europa 12 20122 Milano 02/76021051 via Giordano Bruno 6-8 56125 Pisa 050/ 48670 piazza San Babila 4/B 20121 Milano 02/796702 via M Gonzaga 7 20122 Milano 02/867376 via Larga 23 20122 Milano 02/58303756 foro Bonaparte 46 20121 Milano 02/865984 via Barberini 3 00187 Roma file:///A|/ciis252.htm (3 di 5) [23/05/2002 7.44.40] UFFICI DEL TURISMO ESTERO IN ITALIA MONACO NORVEGIA NUOVA ZELANDA PAESI BASSI POLONIA PORTOGALLO PUERTO RICO ROMANIA RUSSIA SAN MARINO SEYCHELLES SINGAPORE SLOVENIA SPAGNA 06/4872182 via Dante 12 20121 Milano 02/39210406 corso XXII Marzo 4 20135 Milano 02/55194887 VIA LOMBROSO 26 10125 Torino 011/6687550 via Cappuccini 14 20122 Milano 02/76020252 via Venetyo 54/A 00187 Roma 06/4827060 largo Augusto 3 20122 Milano 02/795228 piazza Castello 11 20122 Milano 02/72002686 via Torino 95 00184 Roma 06/4880267 piazza Buenos Aires 6/7 00196 Roma 06/8553892 contrada Omagnano 20 47031 Rep. San Marino 0549/882410 via Giulia 66 00196 Roma 06/6869056 corso Plebisciti 15 20129 Milano 02/70003981 via L. Palazzi 2/A 20124 Milano 02/29511187 via Broletto 30 20122 Milano 02/72004617 via del Mortaro 19 00187 Roma file:///A|/ciis252.htm (4 di 5) [23/05/2002 7.44.40] UFFICI DEL TURISMO ESTERO IN ITALIA SUDAFRICA SVEZIA SVIZZERA THAILANDIA TUNISIA TURCHIA UNGHERIA USA VERGINI, ISOLE (USA) 06/6783106 via V. Monti 8 20121 Milano 02/467121 via M. Gonzaga 7 20123 Milano 02/86464869 piazza Cavour 4 20121 Milano 02/76013114 Via Barberini 68 00187 Roma 06/4873479 via Bracchini 10 20123 Milano 02/86453026 via calabria 25 00187 Roma 06/42010149 piazza della Repubblica 56 00185 Roma 06/4871190 via A. da Giussano 1 20145 Milano 02/48195434 via Monti Parioli 38 00196 Roma 06/3212409 ------02/55303366 c/o Thema, via Gherardini 2 20145 Milano 02/33105841. file:///A|/ciis252.htm (5 di 5) [23/05/2002 7.44.40] MODELLO E-101 MODELLO E-101 6 L'interessato resta sottoposto, per questo periodo, alla legislazione del paese ove ha sede l'impresa in virtu' del seguente articolo del Reg. n. 1408/71: 6.1 (3) ( ) 14.1. a.i ( ) 14.2. a 7) Istituzione designata del paese ove ha sede l'impresa -----------------------------------------------------------------7.1 Denominazione:................................................ 7.2 Indirizzo (2):................................................ 7.3 Timbro 7.4 Data:................. 7.5 Firma ...................... -----------------------------------------------------------------8) Da compilare dall'istituzione designata o dal lavoratore -----------------------------------------------------------------8.1 Denominazione e indirizzo dell'istituzione competente per l'assicurazione malattia e maternita' (2) (4): .............................................................. 8.2 Timbro 8.3 Data:................. 8.4 Firma dell'incaricato dell'istituzione ...................................... 8.5 Firma del lavoratore .......................... -----------------------------------------------------------------9) Da compilare dall'istituzione designata o dal datore di lavoro -----------------------------------------------------------------9.1 Denominazione e indirizzo dell'istituzione competente per l'assicurazione infortuni sul lavoro (2): .............................................................. 9.2 Denominazione e indirizzo dell'istituzione competente per l'assicurazione malattie professionali (2) (5): .............................................................. 9.3 Timbro 9.4 Data:................. file:///A|/ciis31.htm (1 di 4) [23/05/2002 7.44.42] MODELLO E-101 9.5 Firma dell'incaricato dell'istituzione ...................................... 9.6 Firma del datore di lavoro ...................... -----------------------------------------------------------------AVVERTENZE IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE COMPILATO IN STAMPATELLO, UTILIZZANDO UNICAMENTE LE APPOSITE LINEE PUNTEGGIATE. ESSO COMPORTA 3 PAGINE E DEVE ESSERE TRASMESSO SEMPRE COMPLETO DI TUTTE LE PAGINE SUDDETTE, ANCHE SE UNA QUALSIASI DI ESSE NON RECA ALCUNA INDICAZIONE. AVVERTENZE PER IL LAVORATORE a) Il presente documeto consente al lavoratore ed ai familiari elencati al quadro 2, di ottenere da parte degli organismi assicuratori del paese nel quale e' distaccato le prestazioni in natura in caso di malattia, maternita', infortuni sul lavoro e malattie professionali. b) Quando sono necessarie prestazioni, compreso il ricovero in ospedale, il documento predetto deve essere presentato all'istituzione del luogo ove il lavoratore e' distaccato, e cioe': - PER OTTENERE PRESTAZIONI IN CASO DI MALATTIA E MATERNITA': in BELGIO, all'organismo scelto (mutualite'): in DANIMARCA, al competente AMTSKOMMUNE (amministrazione locale). Nel comune di Copenaghen: al MAGISTRAT (amministrazione comunale) e nel comune di Frederiksberg: alla KOMMUNALBESTYRELSE (amministrazione comunale). Si possono ottenere l'assistenza medica, odontoiatrica ed i medicinali direttamente senza richiederli preventivamente agli enti sopraindicati. Il locale ufficio sociale e di sanita' SOCIAL-OG SUNDHEDSFORVALTNING fornisce informazioni sui medici ed i dentisti ai quali ci si puo' rivolgere; in GERMANIA, all' A.O.K. (Cassa locale generale di malattia); in FRANCIA, alla CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (Cassa primaria di assicurazione malattia); in IRLANDA, all' HEALTH BOARD (Ufficio sanitario) cui circoscrizione e' richiesta l'assistenza; file:///A|/ciis31.htm (2 di 4) [23/05/2002 7.44.42] nella MODELLO E-101 in ITALIA, alla sede provinciale dell'INAM; in LUSSEMBURGO, alla CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE-MALADIE DES OUVRIERS (Cassa nazionale di assicurazione malattia degli operai); nei PAESI BASSI, all' ALGEMEEN NEDERLANDS ONDERLING ZIEKENFONDS (ANOZ) (Cassa mutua generale di malattia dei Paesi Bassi) Utrecht. Si puo' ottenere l'assistenza del medico, del dentista e del farmacista direttamente, senza contatti preliminari con l'ANOZ; nel REGNO UNITO, al Servizio medico (medico, ospedale, ecc.) cui e' richiesta l'assistenza. dentista, - PER OTTENERE PRESTAZIONI IN CASO DI INFORTUNIO SUL LAVORO DI MALATTIA PROFESSIONALE: in BELGIO, all'organismo scelto (mutualite'); O in DANIMARCA, al SIKRINGSSTYRELSEL (Istituto nazionale della sicurezza sociale), Copenaghen; in GERMANIA, malattia); all' A.O.K. (Cassa locale generale in FRANCIA, alla CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE primaria di assicurazione malattia); di (Cassa in IRLANDA, all'HEALTH BOARD (Ufficio sanitario) nella circoscrizione e' richiesta l'assistenza; cui in ITALIA, alla sede provinciale de'INAIL; in LUSSEMBURGO, all'ASSOCIATION D'ASSURANCE ACCIDENTS (Associazione di assicurazione infortuni); CONTRE contro LES gli nei PAESI BASSI, all'ALGEMEEN NEDERLANDS ONDERLING ZIEKENFONDS (ANOZ) (Cassa mutua generale di malattia dei Paesi Bassi) Utrecht. Si puo' ottenere l'assistenza del medico, del dentista e del farmacista direttamente, senza contatti preliminari con l'ANOZ; nel REGNO UNITO, al servizio medico (medico, ospedale, ecc.) cui e' richiesta l'assistenza. file:///A|/ciis31.htm (3 di 4) [23/05/2002 7.44.42] dentista, MODELLO E-101 c) Qualora i riquadri 2, 8 e 9 non siano stati redatti dall'istituzione, il lavoratore deve provvedere a compilare i quadri 2 e 8 ed a far compilare il quadro 9 dal suo datore di lavoro prima di partire per il paese ove e' stato distaccato. d) Per ottenere prestazioni in natura, in luogo del presente stampato, il lavoratore puo' esibire il modulo E 111. NOTE (1) Indicare la sigla del paese ove ha sede l'impresa: B = Belgio; DK = Germania; F = Francia: Irl = Irlanda; I = Italia; L = Lussemburgo; N = Paesi Bassi; UK = Regno Unito. (2) Codice postale, localita', via, numero, paese. (3) Riportare una X nel quadratino che precede l'indicazione riferentesi al caso che interessa. (4) Per i Paesi Bassi indicare la cassa malattia (ziekenfonds). (5) Da compilare solo se trattasi di un'istituzione diversa da quella menzionata sub 9.1. file:///A|/ciis31.htm (4 di 4) [23/05/2002 7.44.42] MODELLO E-111 MODELLO E-111 COMUNITA' EUROPEE Regolameti di sicurezza sociale ATTESTATO RIGUARDANTE IL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI IN NATURA DURANTE LA DIMORA IN UNO STATO MEMBRO Reg. 1408/71 : art. 22.1.a.i ; art. 22.3 ; art. 31.a Reg. 574/72 : art. 20.4 ; art. 21.1 ; art. 23 ; art. 31.1 e 3 1 ( ) Lavoratore subordinato ( ) Titolare di pensione o rendita (regime lavoratori subordinati) ( ) Lavoratore autonomo ( ) Titolare di pensione o rendita (regime lavoratori autonomi) Cognome, Nomi, Indirizzo (2) ------------------------------------------------------------------ -----------------------------------------------------------------1.1 Numero d'identificazione: .......... Data di nascita ........ -----------------------------------------------------------------1.2 ( ) Questa persona e' assicurata in un regime per lavoratori autonomi di cui all'allegato 11 del regolamento (CEE) n. 574/72. -----------------------------------------------------------------2 Familiari (3) -----------------------------------------------------------------2.1 Cogmome Nomi Cognome da nubile Data di nascita ....... .... ................. ............... 2.2 Indirizzo abituale (2) (4): ............................................................. -----------------------------------------------------------------3 Le persone predette hanno diritto alle prestazioni in natura dell'assicurazione malattia e maternita' che possono essere corrisposte 3.1 (5) ( ) dal ....................... al ...................... 3.2 (5) ( ) per i casi di malattia insorti fino al .................... incluso file:///A|/ciis32.htm (1 di 4) [23/05/2002 7.44.43] MODELLO E-111 per .................... giorni ...... settimane 4 Istituzione competente -----------------------------------------------------------------4.1 Denominazione: .............................................. 4.2 Indirizzo (2): .............................................. 4.3 Timbro 4.4 Data: ................ 4.5 Firma ...................... -----------------------------------------------------------------4.6 Convalida dal...... al..... | 4.10 Convalida dal...... al.... 4.7 Timbro 4.8 Data: | 4.11 Timbro 4.12 Data: ..........| ........... 4.9 Firma | 4.13 Firma ..........| ........... -----------------------------------------------------------------5 Istituzione competente francese per gli incidenti della vita privata dei lavoratori autonomi agricoli -----------------------------------------------------------------5.1 Denominazione: .............................................. 5.2 Indirizzo (2) .............................................. 5.3 Timbro 5.4 Data: ................ 5.5 Firma ...................... -----------------------------------------------------------------AVVERTENZE IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE COMPILATO IN STAMPATELLO, UTILIZZANDO UNICAMENTE LE APPOSITE LINEE PUNTEGGIATE L'istituzione competente o, se del caso, l'istituzione del luogo di residenza del titolare di pensione o rendita, compila il formulario e lo restituisce all'interessato oppure lo trasmette all'istituzione del luogo di dimora ove sia stato emesso su richiesta di quest'ultima. In caso di soggiorno nel Regno Unito, il presente stampato non e' necessario. AVVERTENZE PER L'ASSICURATO E PER I FAMILIARI: a) Il presente documento consente: - all'assicurato e ai familiari elencati al quadro 2, che si trovino temporaneamente in un paese (paese di dimora) diverso dallo Stato competente, - al titolare di pensione o rendita ed ai suoi familiari indicati al quadro 2 che si trovino temporaneamente in un paese (paese di dimora) diverso da quello ove risiedono abitualmente, di ottenere, da parte degli organismi assicuratori del predetto paese di dimora, le prestazioni in natura in caso di malattia e file:///A|/ciis32.htm (2 di 4) [23/05/2002 7.44.43] MODELLO E-111 maternita' ed anche a titolo provvisorio, in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale. b) Quando sono necessarie prestazioni, compreso il ricovero in ospedale, questo documento DEVE ESSERE PRESENTATO all'istituzione di assicurazione del paese di dimora, e cioe': in BELGIO, all'organismo scelto (mutualite'); in DANIMARCA, al competente AMTSKOMMUNE (amministrazione comunale). Nel comune di Copenaghen: al MAGISTRAT e nel comune di Frederiksberg: alla KOMMUNALBESTYRELSE. Si possono ottenere l'assistenza medica, odontoiatrica ed i medicinali direttamente senza richiederli preventivamente agli enti sopraindicati. Il formulario dev'essere presentato ad ogni richiesta di prestazioni. Il locale ufficio sociale e di sanita' SOCIAL- OG SUNDHEDSFORVALTNING fornisce informazioni sui medici ed i dentisti ai quali ci si puo' rivolgere; in GERMANIA, all'A.O.K. (Cassa locale generale di malattia); in GRECIA, in generale, all'ufficio regionale o locale dell'Istituto delle assicurazioni sociali (IKA), che rilascera' all'interessato un libretto sanitario, SENZA IL QUALE LE PRESTAZIONI IN NATURA NON VENGONO CONCESSE; per i marittimi, alla CASA DEI MARITTIMI (OIKOS NAUTOU); in FRANCIA, alla CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE (Cassa primaria di assicurazione malattia); se la casella 1.2 e' sbarrata, all'ORGANISME CONVENTIONNE' (ENTE CONVENZIONATO); in IRLANDA, all'HEALTH BOARD (Ufficio sanitario) circoscrizione e' richiesta l'assistenza; nella cui in ITALIA, per la generalita' degli assistiti, all'Unita' sanitaria locale (USL) competente per territorio; per il personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, al Ministero della sanita', ufficio di sanita' marittima o aerea competente per territorio; in LUSSEMBURGO, alla CAISSE MATIONALE D'ASSURANCE-MALADIE DES OUVRIERS (Cassa nazionale di assicurazione malattia degli operai); nei PAESI BASSI, all'ALGEMEEN NEDERLANDS ONDERLING ZIEKENFONDS (ANOZ) (Cassa mutua generale di malattia dei Paesi Bassi), Utrecht. Si puo' ottenere l'assistenza del medico, del dentista e del file:///A|/ciis32.htm (3 di 4) [23/05/2002 7.44.43] MODELLO E-111 farmacista direttamente senza contatti preliminari con l'ANOZ. NOTE (1) Indicare la sigla del paese dell'istituzione che compila lo stampato: B = Belgio; DK = Danimarca; D = Germania; GR = Grecia; F = Francia; IRL = Irlanda; I = Italia; L = Lussemburgo; NL = Paesi Passi ; GB = Regno Unito. (2) Via, numero, codice postale, localita' paese. (3) Indicare solo qualora l'indirizzo dei familiari differisca da quello del lavoratore o del titolare di pensione o rendita. (4) Da indicare solo qualora l'indirizzo dei familiari differisca da quello del lavoratore o del titolare di pensione o rendita. (5) Le due indicazioni sono in alternativa; compilare solo quella che interessa e riportare una X nel relativo quadratino. file:///A|/ciis32.htm (4 di 4) [23/05/2002 7.44.43] MODELLO E-112 MODELLO E-112 COMUNITA' EUROPEE Regolamenti di sicurezza sociale ATTESTATO RIGUARDANTE IL MANTENIMENTO DELLE PRESTAZIONI IN CORSO DELL'ASSICURAZIONE MALATTIA E MATERNITA' Reg. 1408/71: art. 22.1.b.i; art. 22.1.c.i; art. 22.3; art. 31 Reg. 574/72; art. 22.1 e 3; art. 23 L'istituzione competente consegna lo stampato all'interessato. Ove egli si rechi nel Regno Unito, si trasmetta copia dello stampato al DEPARTMENT OF HEALTH AND SOCIAL SECURITY, OVERSEAS BRANCH, Newcastle-upon-tyne. | ( ) Lavoratore subordinato | ( ) Lavoratore autonomo | ( ) Titolare di pensione o rendita 1 | (regime lavoratori subordinati | ( ) Titolare di pensione o rendita | (regime lavoratori autonomi) | ( ) Altro -----------------------------------------------------------------1.1 Cognome (1bis) ............................................................. 1.2 Nomi Cognome da nubile (1 bis) Data di nascita ............ ............................ ............... 1.3 Indirizzo nel paese competente (2): ............................................................. 1.4 Indirizzo nel paese ove l'interessato si trasferisce (2) (3): ............................................................. 1.5 Numero di matricola: ........................................ 1.6 ( ) L'interessato e' soggetto ad un regime per lavoratori autonomi di cui all'allegato 11 del Reg. 574/72 -----------------------------------------------------------------2 Familiare che si trasferisce -----------------------------------------------------------------2.1 Cognome (1bis) ............................................................. 2.2 Nomi Cognome da nubile Data di nascita ............ ...................... ................. file:///A|/ciis33.htm (1 di 4) [23/05/2002 7.44.44] MODELLO E-112 2.3 Indirizzo nel paese competente (2) (4): ............................................................. 2.4 Indirizzo nel paese in cui si trasferisce (2): ............................................................. -----------------------------------------------------------------3 La persona indicata ( ) al quadro 1 ( ) al quadro 2 e' autorizzata a conservare il beneficio delle prestazioni in natura di malattia e maternita' ( ) dell'assicurazione malattia-maternita' ( ) dell'assicurazione infortuni nella vita privata (5) in ................. (Stato), ove si reca 3.1 ( ) per stabilire la propria residenza 3.2 ( ) per ricevere cure presso (6) ............................ 4 In virtu' del presente attestato le predette prestazioni possono essere concesse 4.1 dal ................ al ........... incluso. 4.2 dal ................ al............ incluso, UNICAMENTE in caso di ricovero ospedaliero (7). 5 Il rapporto del nostro medico di controllo -----------------------------------------------------------------5.1 ( ) e' allegato in busta chiusa 5.2 ( ) e' stato inviato il ........... a (8) ................... 5.3 ( ) puo' essere richiesto alla sottoscritta istituzione 5.4 ( ) non e' stato compilato -----------------------------------------------------------------6 Istituzione competente -----------------------------------------------------------------6.1 Denominazione: ............. Numero di codice (9): .......... 6.2 Indirizzo (2): .............................................. 6.3 Timbro 6.4 Data: ...................... 6.5 Firma ............................ -----------------------------------------------------------------AVVERTENZE IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE COMPILATO IN STAMPATELLO, UTILIZZANDO UNICAMENTE LE APPOSITE LINEE PUNTEGGIATE AVVERTENZE PER L'ASSICURATO IL PRESENTE ATTESTATO DEVE ESSERE DA VOI PRESENTATO SENZA INDUGIO ALL'ISTITUZIONE DI ASSICURAZIONE MALATTIA E MATERNITA' DEL LUOGO NEL QUALE VI SIETE TRASFERITO, E CIOE': in BELGIO, all'organismo scelto (mutualite'); file:///A|/ciis33.htm (2 di 4) [23/05/2002 7.44.44] MODELLO E-112 in DANIMANRCA, al competente AMTSKOMMUNE (amministrazione comunale); nel Comune di Copenaghen, al MAGISTRAT e nel comune di Frederiksberg, alla KOMMUNALBESTYRELSE. In caso di necessita' di cure, presentate il formulario all'istituzione sanitaria che le fornisce; in GERMANIA, all'A.O.K. (Cassa locale generale di malattia); in GRECIA, in linea di massima, all'ufficio regionale o locale dell'istituto delle assicurazioni sociali (IKA), che consegna all'interessato un libretto sanitario in mancanza del quale le prestazioni in natura non sono concesse; in SPAGNA, alla DIRECCION PROVINCIAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Direzione provinciale dell'Istituto nazionale della sicurezza sociale); in FRANCIA, alla CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE (Cassa primaria di assicurazione malattia); in IRLANDA, all'HEALTH BOARD (Ufficio sanitario) nella cui circoscrizione e' richiesta l'assistenza; in ITALIA, all'Unita' sanitaria locale (USL) competente per territorio; in LUSSEMBURGO, alla CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE.MALADIE DES OUVRIERS (Cassa nazionale di assicurazione malattia degli operai); nei PAESI BASSI, in caso di trasferimento di residenza, alla cassa di malattia competente per il luogo di residenza, e, in caso di soggiorno temporaneo, all'ADMINISTRACAO REGIONAL DE SAUDE (Amministrazione regionale della sanita') del luogo di dimora o di residenza; PER MADERA: alla DIRECCAO REGIONAL DE SAUDE PUBLICA (Direzione regionale della sanita') a Funchal; PER LE AZZORRE: alla DIRECCAO REGIONAL DE SAUDE (Direzione regionale della Sanita') a Angra do Heroismo; nel REGNO UNITO, al servizio medico (medico, dentista, ecc.) cui e' richiesta l'assistenza. ospedale, NOTE (1) Indicare la sigla del paese dell'istituzione che compila lo stampato: B = Belgio; DK = Danimarca; D = Germania; GR = Grecia; E = Spagna; F = Francia; IRL = Irlanda; I = Italia; L = Lussemburgo; NL = Paesi Bassi; P = Portogallo; GB = Regno Unito. (1bis) Per i cittadini spagnoli, indicare entrambi i cognomi. Per i cittadini portoghesi, indicare tutti i nomi (prenomi, cognome, cognome da nubile) nell'ordine dello stato civile, file:///A|/ciis33.htm (3 di 4) [23/05/2002 7.44.44] MODELLO E-112 quali risultano dalla carta d'identita' o dal passaporto. (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Via, numero codice postale, localita', paese. Da compilare solo se l'attestato e' valevole per il lavoratore o il pensionato. Da compilare solo se l'indirizzo del familiare differisce da quello del lavoratore o del pensionato. Da compilare da parte delle istituzioni francesi di lavoratori agricoli autonomi. Da precisare, se del caso. Da compilare da parte delle istituzioni belghe di lavoratori autonomi. Denominazione e indirizzo dell'istituzione alla quale e' stato inviato il rapporto medico in parola. Indicare, se esiste. file:///A|/ciis33.htm (4 di 4) [23/05/2002 7.44.44] SIAE - GIOFIL BANCA DATI SANITARIA FARMACEUTICA 30/04/2002 SIAE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI Direzione Generale Viale Della Letteratura 30 00144 Roma MOTIVO : DEPOSITO ARCHIVI GIOFIL ULTIMA QUIETANZA DI PAGAMENTO : N.052797 DEL 30 APRILE 2002 TITOLO : GIOFIL BANCA DATI SANITARIA FARMACEUTICA AUTORI : ANTONELLO VITI DE ANGELIS DEPOSITO : CONTRASSEGNATO N. 0201859 DECORRENZA : 30 APRILE 2002 SCADENZA : 29 APRILE 2007 SEZIONE : OLAF GAZZETTA UFFICIALE N.206 DEL 04 SETTEMBRE 2000 LEGGE 18 AGOSTO 2000, N. 248. NUOVE NORME DI TUTELA DEL DIRITTO DI AUTORE LA CAMERA APPROVATO; DEI DEPUTATI ED IL SENATO DELLA IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI http://www.giofil.it/siae.htm (1 di 38) [23/05/2002 7.44.50] REPUBBLICA HANNO SIAE - GIOFIL BANCA DATI SANITARIA FARMACEUTICA 30/04/2002 Art. 1. 1. L'articolo 16 della sostituito dal seguente: legge 22 aprile 1941, n. 633, e' "Art. 16. - 1. Il diritto esclusivo di diffondere ha per oggetto l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radiodiffusione, la televisione ed altri mezzi analoghi, e comprende la comunicazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione via cavo, nonche' quella codificata con condizioni di accesso particolari". Art. 2. 1. Il secondo comma dell'articolo 68 della 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente: legge 22 aprile "E' libera la fotocopia da opere esistenti nelle biblioteche, fatta per i servizi della biblioteca o, nei limiti e con le modalita' di cui ai commi quarto e quinto, per uso personale". 2. All'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. aggiunti i seguenti commi: 633, sono "E' consentita, conformemente alla convenzione di Berna per la protezione delle opere letteratire e artistiche, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 20 giungo 1978, n. 399, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicita', la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo. I responsabili dei punti o centri di riproduzione, i quali utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione, devono corrispondere un compenso agli autori ed agli editori delle opere dell'ingegno pubblicate per le stampe che mediante tali apparecchi vengono riprodotte per gli usi previsti nel primo periodo del presente comma. La misura di detto compenso e le modalita' per la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti all'articolo 181-ter della presente legge. Salvo diverso accordo tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate, tale compenso non puo' essere inferiore per ciascuna pagina riprodotta al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i libri. Gli articoli 1 e 2 della legge 22 maggio http://www.giofil.it/siae.htm (2 di 38) [23/05/2002 7.44.50] SIAE - GIOFIL BANCA DATI SANITARIA FARMACEUTICA 30/04/2002 1993, n. 159, sono abrogati. Le riproduzioni delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte all'interno delle stesse con i mezzi di cui al quarto comma, possono essere effettuate liberamente, nei limiti stabiliti dal medesimo comma, salvo che si tratti di opera rara fuori dai cataloghi editoriali, con corresponsione di un compenso in forma forfettaria a favore degli aventi diritto, di cui al comam 2 dell'articolo 181-ter. Tale compenso e' versato direttamente ogni anno dalle biblioteche, nei limiti degli introiti riscossi per il servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche dipendono". 3. Al primo comma dell'articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo le parole: "articolo 171-bis" sono inserite le seguenti: "e dall'articolo 171-ter". 4. All'articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' aggiunto il seguente comma: "La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attivita' di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonche' la sanzione amministrativa pecuniaria da due a dieci milioni di lire". 5. Dopo l'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'articolo 10 della presenta legge, e' inserito il seguente: "ART. 181-ter. - 1. I compensi per le riproduzioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 68 sono riscossi e ripartiti, al netto di una provvigione, dalla Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE). In mancanza di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate, la misura e le modalita' di pagamento dei detti compensi, nonche' la misura della provvigione spettante alla Societa', sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le parti interessate e il comitato consultivo di cui all'articolo 190. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi quarto e quinto dell'articolo 68 decorre dalla data di stipulazione dei detti accordi ovvero dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 2. La ripartizione fra gli aventi diritto, per i quali la SIAE non svolga gia' attivita' di intermediazione ai sensi dell'articolo 180, puo' avvenire anche tramite le principali associazioni delle categorie interessate, individuare con proprio decreto dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il http://www.giofil.it/siae.htm (3 di 38) [23/05/2002 7.44.50] SIAE - GIOFIL BANCA DATI SANITARIA FARMACEUTICA 30/04/2002 comitato consultivo di cui all'articolo 190, in base ad convenzioni". apposite Art. 3. 1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 69 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono aggiunte, in fine, le parole: "ovvero, non essendo stato esercitato il diritto di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi dalla realizzazione delle dette opere e sequenze di immagini". 2. All'articolo 69 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' aggiunto il seguente comma: "1-bis. Per i servizi delle bioblioteche e discoteche dello Stato e degli Enti pubblici e' consentita la riproduzione in unico esemplare dei fonogrammi e videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, siano esse sonore o meno, esistenti presso le medesime biblioteche e discoteche dello Stato e degli Enti pubblici". Art. 4. 1. Nell'articolo 161 della legge 22 aprile 1941, n. primo comma e' sostituito dal seguente: 633, il "Agli effetti dell'esercizio delle azioni previste negli articoli precedenti, possono essere ordinati dall'Autorita' Giudiziaria la descrizione, l'accertamento, la perizia od il sequestro di cio' che si ritenga costituire violazione del diritto di utilizzazione". Art. 5. 1. L'articolo 162 della legge 22 aprile sostituito dal seguente: 1941, n. 633, e' "Art. 162 - 1. Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, i procedimenti di cui all'articolo 161 sono disciplinati dalle norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari di sequestro e di istruzione preventiva per quanto riguarda la descrizione, l'accertamento e la perizia. 2. La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di Ufficiale Giudiziario, con l'assistenza, ove occorra, di uno o piu' periti ed anche con l'impiego di mezzi tecnici di http://www.giofil.it/siae.htm (4 di 38) [23/05/2002 7.44.50] SIAE - GIOFIL BANCA DATI SANITARIA FARMACEUTICA 30/04/2002 accertamento, fotografici o di altra natura. Nel caso di pubblici spettacoli non si applicano le limitazioni di giorni e di ore previste per atti di questa natura dal Codice di Procedura Civile. 3. Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle operazioni anche a mezzo di propri rappresentanti e ad essere assistiti da tecnici di loro fiducia. 4. Alla descrizione non si applicano i commi secondo e terzo dell'articolo 693 del Codice di Procedura Civile. Ai fini dell'articolo 697 del Codice di Procedura Civile, il carattere dell'eccezionale urgenza deve valutarsi anche alla stregua dell'esigenza di non pregiudicare l'attuazione del provvedimento. Si applica anche alla descrizione il disposto degli articoli 669octies, 669-undecies e 675 del Codice di Procedura Civile. 5. Decorso il termine di cui all'articolo 675 del Codice di Procedura Civile, possono essere completate le operazioni di descrizione e di sequestro gia' iniziate, ma non possono esserne iniziate altre fondate sullo stesso provvedimento; resta salva la facolta' di chiedere al Giudice di disporre ulteriori provvedimenti di descrizione o sequestro nel corso del procedimento di merito. 6. Descrizione e sequestro possono concernere oggetti appartenenti a soggetti anche non identificati nel ricorso, purche' si tratti di oggetti prodotti, offerti, importati o distribuiti dalla parte nei cui confronti siano stati emessi i suddetti provvedimenti e purche' tali oggetti non siano adibiti ad uso personale, ovvero si tratti di opere diffuse con qualunque mezzo. Il verbale delle operazioni di sequestro e di descrizione, con il ricorso ed il provvedimento, deve essere notificato al terzo cui appartengono gli oggetti sui quali descrizione o sequestro sono stati eseguiti entro quindici giorni dalla conclusione delle operazioni stesse a pena di inefficacia". Art. 6. 1. L'articolo 163 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente: "Art. 163. - 1. Il titolare di un diritto di utilizzazione economica puo' chiedere che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi attivita' che costituisca violazione del diritto stesso, secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari. 2. Pronunciando l'inibitoria, il Giudice puo' fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento". Art. 7. http://www.giofil.it/siae.htm (5 di 38) [23/05/2002 7.44.50] SIAE - GIOFIL BANCA DATI SANITARIA FARMACEUTICA 30/04/2002 1. Il numero 3) dell'articolo 164 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente: "3) L'ente di diritto pubblico designa i funzionari autorizzati a compiere attestazioni di credito per diritto di autore nonche' ai fini della legge 5 febbraio 1992, n. 93; detti attestazioni sono atti aventi efficacia di titolo esecutivo a norma dell'articolo 474 del codice di procedura civile". Art. 8. 1. Dopo l'articolo 174 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono inseriti i seguenti: "Art. 174-bis. - 1. Ferme le sanzioni penali applicabili, la violazione delle disposizioni previste nella presente sezione e' unita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del prezzo di mercato dell'opera o del supporto oggetto della violazione, in misura comunque non inferiore a Lire duecentomila. Se il prezzo non e' facilmente determinabile, la violazione e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da Lire duecentomila a lire duemilioni. La sanzione amministrativa si applica nella misura stabilita per ogni violazione e per ogni esemplare abusivamente duplicato o riprodotto. 2. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative, applicate ai sensi del presente articolo, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica: a) in misura pari al cinquanta per cento ad un fondo iscritto allo stato di previsione del Ministero della Giustizia destinato al potenziamento delle strutture e degli strumenti impiegati nella prevenzione e nell'accertamento dei reati previsti dalla presente legge. Il fondo e' istituito con decreto adottato dal Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; b) nella restante misura, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per la promozione delle campagne informative di cui al comma 3-bis dell'articolo 26 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. dei Art. 174-ter. - 1. Quando esercita l'azione penale per taluno reati non colposi previsti nella presente sezione commessi http://www.giofil.it/siae.htm (6 di 38) [23/05/2002 7.44.50] SIAE - GIOFIL BANCA DATI SANITARIA FARMACEUTICA 30/04/2002 nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attivita' soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne da' comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2. 2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti gli interessati, puo' disporre, con provvedimento motivato, al sospensione dell'esercizio o dell'attivita' per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato. 3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, e' sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attivita' per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione diposta a norma del comma 2. Si applica l'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica e' disposta la revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attivita'. 4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e stampa, di sincronizzazione o di postproduzione nonche' di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitino attivita' di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all'articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell'azione penale; se vi e' condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio". 2. Dopo l'articolo 75 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' inserito il seguente: "Art. 75-bis. - 1. Chiunque intenda esercitare, a fini di lucro, attivita' di produzione, di duplicazione, di riproduzione, di vendita, di noleggio o di cessione a qualsiasi titolo di nastri, dischi, videocassette, musicassette o altro supporto contenente fonogrammi o videgrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, ovvero intenda detenere tali oggetti ai fini dello svolgimento delle attivita' anzidette, deve darne preventivo avviso al questore che ne rilascia ricevuta, attestando l'eseguita iscrizione in apposito registro. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni anno". http://www.giofil.it/siae.htm (7 di 38) [23/05/2002 7.44.50] SIAE - GIOFIL BANCA DATI SANITARIA FARMACEUTICA 30/04/2002 3. Al comma 1 dell'articolo 17-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480, dopo le parole: "articoli 59, 60, 75," sono inserite le seguenti: "75-bis,". Art. 9. 1. Nel testo della legge 22 aprile 1941, n. 633, l'espressione: "Ente italiano per il diritto di autore" ovunque ricorra e' sostituita dall'espressione "Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE)". Art. 10. 1. Dopo l'articolo 181 della legge 22 aprile 1941, n. 633, inserito il seguente: e' "Art. 181-bis. - 1. Ai sensi dell'articolo 181 e agli effetti di cui agli articoli 171-bis e 171-ter, la Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE) appone contrassegno su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali nonche' su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in movimento, che reca la fissazione di opere o di parti di opere tra quelle indicate nell'articolo 1, primo comma, destinati ad essere posti comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro. Analogo sistema tecnico per il controllo delle riproduzioni di cui all'articolo 68 potra' essere adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate. 2. Il contrassegno e' apposto sui supporti di cui al comma 1 ai soli fini della tutela dei diritti relativi alle opere dell'ingegno, previa attestazione da parte del richiedente dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. In presenza di seri indizi, la SIAE verifica, anche successivamente, circostanze ed elementi rilevanti ai fini dell'apposizione. 3. Fermo restando l'assolvimento degli obblighi relativi ai diritti di cui alla presente legge, il contrassegno, secondo modalita' e nelle ipotesi previste nel regolamento di cui al comma 4, che tiene conto di apposite convenzioni stipulate tra la SIAE e le categorie interessate, puo' non essere apposto sui supporti contenenti programmi per elaboratore disciplinati dal decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, utilizzati esclusivamente mediante elaboratore elettronico, sempre che tali programmi non contengano suoni, voci o sequenze di immagini in movimento tali da http://www.giofil.it/siae.htm (8 di 38) [23/05/2002 7.44.50] SIAE - GIOFIL BANCA DATI SANITARIA FARMACEUTICA 30/04/2002 costituire opere fonografiche, cinematografiche o audiovisive intere, non realizzate espressamente per il programma per elaboratore, ovvero loro brani o parti eccedenti il cinquanta per cento dell'opera intera da cui sono tratti, che diano luogo a concorrenza all'utilizzazione economica delle opere medesime. In tali ipotesi la legittimita' dei prodotti, anche ai fini della tutela penale di cui all'articolo 171-bis, e' comprovata da apposite dichiarazioni identificative che produttori e importatori preventivamente rendono alla SIAE. 4. I tempi, le caratteristiche e la collocazione del contrassegno sono individuati da un regolamento di esecuzione da emanare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite la SIAE e le associazioni di categoria interessate, nei termini piu' idonei a consentirne la agevole applicabilita', la facile visibilita' e a prevenire l'alterazione e la falsificazione delle opere. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, resta operativo il sistema di individuazione dei tempi, delle caratteristiche e della collocazione del contrassegno determinatori sotto la disciplina previgente. le spese e gli oneri, anche per il controllo, sono a carico dei richiedenti e la loro misura, in categorie interessate, e' determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il comitato consultivo permanente per il diritto di autore. 5. Il contrassegno deve avere, comunque, caratteristiche tali da non poter essere trasferito su altro supporto. Deve contenere elementi tali da permettere la identificazione del titolo dell'opera per la quale e' stato richiesto, del nome dell'autore, del produttore o del tiolare del diritto d'autore. Deve contenere altresi' l'indicazione di un numero progressivo per ogni singola opera riprodotta o registrata nonche' della sua destinazione alla vendita, al noleggio e a qualsiasi altra forma di distribuzione. 6. L'apposizione materiale del contrassegno puo' essere affidata anche in parte al richiedente o ad un terzo da questi delegato, i quali assumono le conseguenti responsabilita' a termini di legge. I medesimi soggetti informano almeno trimestralmente la SIAE circa l'attivita' svolta e lo stadio di utilizzo del materiale consegnato. Ai fini della tempestiva apposizione del contrassegno, fuori dei casi in cui esista apposita convenzione tra il produttore e la SIAE, l'importatore ha l'obbligo di dare alla SIAE preventiva notizia dell'ingresso nel territorio nazionale dei prodotti. Si osservano le disposizioni di cui al comma 4. 7. Nei casi di cui al comma 6, la SIAE e il richiedente possono concordare che l'apposizione del contrassegno sia sostituita da http://www.giofil.it/siae.htm (9 di 38) [23/05/2002 7.44.50] SIAE - GIOFIL BANCA DATI SANITARIA FARMACEUTICA 30/04/2002 attestazione temporanea resa ai sensi del comma 2, corredata dalla presa d'atto della SIAE. 8. Agli effetti dell'applicazione della legge penale, il contrassegno e' considerato segno distintivo di opera dell'ingegno". Art. 11. 1. Dopo l'articolo 182 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono inseriti i seguenti: "Art. 182-bis - 1. All'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE) e' attribuita, nell'ambito delle rispettive competenze previste dalla legge, al fine di prevenire ed accertare le violazioni della presente legge, la vigilanza: a) sull'attivita' di riproduzione e duplicazione con qualsiasi procedimento, su supporto audiovisivo, fonografico e qualsiasi altro supporto nonche' su impianti di utilizzazione in pubblico, via etere e via cavo, nonche' sull'attivita' di diffusione radiotelevisiva con qualsiasi mezzo effettuata; b) sulla proiezione in sale cinematografiche di opere e registrazioni tutelate dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi al suo esercizio; c) sulla distribuzione, la vendita, il noleggio, l'emissione e l'utilizzazione in qualsiasi forma dei supporti di cui alla lettera a); d) sui centri di riproduzione pubblici o privati, i quali utilizzano nel proprio ambito o mettono a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione. 2. La SIAE, nei limiti dei propri compiti istituzionali, si coordina, a norma del comma 1, con l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. 3. Per lo svolgimento dei compiti indicati nel comma 1, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni puo' conferire funzioni ispettive e propri funzionari ed agire in coordinamento con gli ispettori della SIAE. Gli ispettori possono accedere ai locali dove vengono svolte le attivita' di riproduzione, duplicazione, vendita, emissione via etere e via cavo o proiezione cinematografica nonche' le attivita' ad esse connesse. Possono richiedere l'esibizione della documentazione relativa all'attivita' svolta, agli strumenti e al http://www.giofil.it/siae.htm (10 di 38) [23/05/2002 7.44.50] SIAE - GIOFIL BANCA DATI SANITARIA FARMACEUTICA 30/04/2002 materiale in lavorazione, in distribuzione, in fase di utilizzazione attraverso l'emissione o la ricezione via etere e via cavo o la proiezione cinematografica. Nel caso in cui i suddetti locali non siano luoghi aperti al pubblico, stabilimenti industriali o esercizi commerciali o emittenti radiotelevisive, l'accesso degli ispettori deve essere autorizzato dall'autorita' giudiziaria. Art. 182-ter - 1. Gli ispettori, in caso di accertamento di violazione delle norme di legge, compilano processo verbale, da trasmettere immediatamente agli organi di polizia giudiziaria per il compimento degli atti previsti dagli articoli 347 e seguenti del codice di procedura penale". 2. Alla lettera b) del comma 6 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo il numero 4) e' inserito il seguente: "4-bis) svolge i compiti attribuiti dall'articolo 182-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;". Art. 12. 1. All'articolo 26 della legge 23 agosto 1988, n. aggiunti i seguenti commi: 400, sono "3-bis. Il dipartimento, nei limiti delle disponibilita' derivanti dall'applicazione del comma 3-ter, realizza e promuove campagne informative attraverso la televisione, la radio, il cinema e la stampa quotidiana e periodica, volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla illiceita' dell'acquisto di prodotti delle opere dell'ingegno abusivi o contraffatti. 3-ter. Per le finalita' di cui al comma 3-bis sono utilizzate le somme affluite nel capitolo di cui all'articolo 174-bis, comma 2, lettera b), della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni". CAPO II DISPOSIZIONI FINALI Art. 13. 1. L'articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, sostituito dal seguente: http://www.giofil.it/siae.htm (11 di 38) [23/05/2002 7.44.50] e' SIAE - GIOFIL BANCA DATI SANITARIA FARMACEUTICA 30/04/2002 "Art. 171-bis - 1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE), e' soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non e' inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto e' di rilevante gravita'. 2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, e' soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La pena non e' inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto e' di rilevante gravita'". Art. 14. 1. L'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. sostituito dal seguente: 633, e' "Art. 171-ter. - 1. E' punito, se il fatto e' commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro: a) abisivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; con b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, http://www.giofil.it/siae.htm (12 di 38) [23/05/2002 7.44.50] SIAE - GIOFIL BANCA DATI SANITARIA FARMACEUTICA 30/04/2002 drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammaticomusicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b); d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale e' prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Societa' italina degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato ovvero produce, utilizza, importa, detiene per la vendita, pone in commercio, vende, noleggia o cede a qualsiasi titolo sistemi atti ad eludere, a decodificare o a rimuovere le misure di protezione del diritto d'autore o dei diritti connessi; e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto. 2. E' punito con la reclusione da uno a quattro anni e con multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque: a) la riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; http://www.giofil.it/siae.htm (13 di 38) [23/05/2002 7.44.50] SIAE - GIOFIL BANCA DATI SANITARIA FARMACEUTICA 30/04/2002 b) esercitando in forma imprenditoriale attivita' di riproduzione, distribuzoone, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1; c) promuove o organizza le attivita' illecite di cui al comma 1. 3. La pena e' diminuita se il fatto e' di particolare tenuita'. 4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta: a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli 30 e 32-bis del codice penale; articoli b) la pubblicazione della sentenza in uno o piu' quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o piu' periodici specializzati; c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attivita' produttiva o commerciale. 5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici". Art. 15. 1. Dopo l'articolo 171-quater della legge 22 aprile 633, e' inserito il seguente: 1941, n. "Art. 171-quinquies. 1. Ai fini delle disposizioni di cui alla presente legge e' equiparata alla concessione in noleggio la vendita con patto di riscatto ovvero sotto condizione risolutiva quando sia previsto che nel caso di riscatto o di avveramento della condizione il venditore restituisca una somma comunque inferiore a quella pagata oppure quando sia previsto da parte dell'acquirente, al momento della consegna, il pagamento di una somma a titolo di acconto o ad altro titolo comunque inferiore al prezzo di vendita". Art. 16. 1. Chiunque abusivamente utilizza con qualsiasi http://www.giofil.it/siae.htm (14 di 38) [23/05/2002 7.44.50] procedimento, SIAE - GIOFIL BANCA DATI SANITARIA FARMACEUTICA 30/04/2002 anche via etere o via cavo, duplica, riproduce, in tutto o in parte, un'opera dellingegno tutelata dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi al suo esercizio, oppure acquista o noleggia supporti audiovisivi fonografici o informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge e' punito, purche' il fatto non costituisca concorso nei reati di cui agli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 171-quater, 171quinquies, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificati o introdotti dalla presente legge, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire trecentomila e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale. 2. In caso di recidiva o di fatto grave per la quantita' delle violazioni o delle copie acquistate o noleggiate, la sanzione amministrativa e' aumentata sino a lire due milioni e il fatto e' punito con la cinfisca degli strumenti e del materiale, con la pubblicazione della sentenza su due o piu' giornali quotidiani a diffusione nazionale o su uno o piu' periodici specializzati nel settore dello spettacolo e, se si tratta di attivita' imprenditoriale, con la revoca della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attivita' produttiva o commerciale. Art. 17. 1. Dopo l'articolo 171-quinquies della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'articolo 15 della presente legge, sono inseriti i seguenti: "Art. 171-sexies. - 1. Quando il materiale sequestrato e', per entita', di difficile custodia, l'autorita' giudiziaria puo' ordinarne la distruzione, osservate le disposizioni di cui all'articolo 83 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. 2. E' sempre ordinata la confisca degli strumenti e dei materiali serviti o destinati a commettere i reati di cui agli articoli 171-bis, 171-ter e 171-quater nonche' delle videocassette, degli altri supporti audiovisivi o fonografici o informatici o multimediali abusivamente duplicati, riprodotti, ceduti, commerciali, detenuti o introdotti sul territorio nazionale, ovvero non provvisti di contrassegno SIAE, ove richiesto, o provvisti di contrassegno SIAE contraffatto o alterato, o destinato ad opera diversa. La confisca e' ordinata anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti http://www.giofil.it/siae.htm (15 di 38) [23/05/2002 7.44.50] SIAE - GIOFIL BANCA DATI SANITARIA FARMACEUTICA 30/04/2002 a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale. 3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche se i beni appartengono ad un soggetto giuridico diverso, nel cui interesse abbia agito uno dei partecipanti al reato. Art. 171-septies. - 1. La pena di cui all'articolo comma 1, si applica anche: 171-ter, a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi; b) salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge. Art. 171-octies. - 1. Qualora il fatto non costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio. 2. La pena non e' inferiore a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto e' di rilevante gravita'. Art. 171-nonies. - 1. La pena principale per i reati di cui agli articoli 171-bis, 171-ter e 171-quater e' diminuita da un terzo alla meta' e non si applicano le pene accessorie a colui che, prima che la violazione gli sia stata specificatamente contestata in un atto dell'autorita' giudiziaria, la denuncia spontaneamente o, fornendo tutte le informazioni in suo posesso, consente l'individuazione del promotore o organizzatore dell'attivita' illecita di cui agli articoli 171-ter e 171-quater, di altro duplicatore o di altro distributore, ovvero il sequestro http://www.giofil.it/siae.htm (16 di 38) [23/05/2002 7.44.50] SIAE - GIOFIL BANCA DATI SANITARIA FARMACEUTICA 30/04/2002 di notevoli quantita' di supporti audiovisivi e fonografici o di strumenti o materiali serviti o destinati alla commissione dei reati. 2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al promotore o organizzatore delle attivita' illecite previste dall'articolo 171-bis, comma 1, e dall'articolo 171-ter, comma 1". Art. 18. 1. All'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 93, dopo comma 6 sono aggiunti i seguenti: il "6-bis. I soggetti indicati nel comma 3 devono presentare alla SIAE, ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino le vendite effettuate ai sensi del comma 1 ed il compenso conseguentemente dovuto ai sensi del medesimo comma 1 e, contestualmente, devono corrispondere il compenso dovuto a norma dei commi 1 e 3. 6-ter. Nel caso di inadempimento dell'obbligo di cui al comma 6-bis, ovvero se sussistono seri indizi che la dichiarazione presentata non corrisponda alla realta', la SIAE puo' ottenere che il giudice disponga l'esibizione delle scritture contabili del soggetto obbligato oppure che acquisisca da questi le necessarie informazioni". Art. 19. 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito il Comitato per la tutela della proprieta' intellettuale, di seguito denominato "Comitato". 2. Il Comitato e' composto dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri avente delega, che lo preside, e da quattro esperti di riconosciuta competenza di cui uno indicato dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e uno dalla Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE), nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Gli esperti, il cui mandato e' a titolo gratuito, restano in carica per due anni e possono essere confermati una sola volta. 3. Il Comitato e' organo di consulenza tecnica e documentale della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in tale veste, puo' elaborare proposte per rendere piu' efficace l'attivita' di contrasto delle attivita' illecite lesive della proprieta' intellettuale. 4. Ai fini dell'esercizio dei propri compiti, il Comitato puo' richiedere copie di atti e informazioni utili alle pubbliche amministrazioni, alle imprese e alle associazioni di categoria, http://www.giofil.it/siae.htm (17 di 38) [23/05/2002 7.44.51] SIAE - GIOFIL BANCA DATI SANITARIA FARMACEUTICA 30/04/2002 che le forniscono, salvo che siano coperti dal segreto industriale ed aziendale; puo' richiedere, altresi', all'autorita' giudiziaria il rilascio di copie, estratti o certificati, che sono rilasciati, senza spese, ai sensi e nei limiti dell'articolo 1'16 del codice di procedura penale. 5. Gli atti e le informazioni acquisiti ai sensi del comma 4 sono coperti dal segreto d'ufficio. I dati possono essere elaborati in forma anomina per mezzo di un apposito sistema informatico e telematico. 6. Fermo restando l'obbligo di denuncia di reato, il Comitato segnala all'autorita' giudiziaria e agli organi che svolgono funzioni di vigilanza in materia i fatti e le circostanze comunque utili ai fini dell'attivita' di prevenzione e di repressione degli illeciti. 7. L'Ufficio per il diritto d'autore e la promozione delle attivita' culturali provvede alle funzioni di assistenza tecnicoamministrativa e di segreteria del Comitato, avvalendosi del servizio per l'antipirateria. L'istituzione e il funzionamento del Comitato non comportano oneri finaziari aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 18 agosto 2000 CIAMPI AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri MELANDRI, Ministro per i beni e le attivita' culturali Visto, il Guardasigilli: FASSINO LAVORI PREPARATORI SENATO DELLA REPUBBLICA (atto n. 1496): Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (PRODI) e dal Ministro per i beni culturali e ambientali (veltroni) il 17 ottobre 1996. http://www.giofil.it/siae.htm (18 di 38) [23/05/2002 7.44.51] SIAE - GIOFIL BANCA DATI SANITARIA FARMACEUTICA 30/04/2002 Assegnato alla seconda commissione (Giustizia), sede referente, il 31 ottobre 1996, con pareri della commissione prima, quinta, sesta, settima, ottava, decima. Esaminata dalla seconda commissione, in sede referente, il 18 marzo 1997; il 2, 29 aprile 1997; il 4, 5, 17, 18, 24, 25 giugno 1997; il 2, 15, 16 luglio 1997; il 16 settembre 1997. Relazione scritta annunciata il 25 settembre 1997 (atto n. 1496-A relatore sen. BUCCERO). Assegnato nuovamente alla seconda commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 25 settembre 1997 con pareri delle commissioni prima, quinta, sesta, settimana, ottava, decima. Esaminato dalla seconda commissione, in sede deliberante, il 17 novembre 1997; il 26 marzo 1998; il 6, 7, 12, 13, 14 maggio 1998 ed approvato in un testo unificato con atto n. 2157 (sen. CENTARO ed altri) il 27 maggio 1998. CAMERA DEI DEPUTATI (atto n. 4953-bis - stralcio degli articoli 1, 5 e da 7 a 22 dell'atto n. 4953 deliberato dall'assemblea il 6 ottobre 1998): Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 6 ottobre 1998 con pareri, delle commissioni I, V, VI, VII, IX, X, XIV. Esaminato dalla II commissione il 4, 5 novembre 1998; il 13, 19, 27 gennaio 1999; il 10,24 febbraio 199; il 2 marzo 1999; il 23, 28 settembre 1999; il 7, 13, 14, 19 ottobre 199; il 9, 10, 11 novembre 1999; il 13, 19, 27 gennaio 1999; il 10, 24 febbraio 1999; il 2 marzo 1999; il 23, 28 settembre 1999; il 7, 13, 14, 19 ottobre 1999; il 9, 10, 11 novembre 1999; il 2 dicembre 1999; il 19, 20 gennaio 2000. Esaminato dalla II commissione il 4, 5 novembre 1998; il 13, 19, 27 gennaio 1999; il 10, 24 febbraio 1999; il 2 marzo 1999; il 23, 28 settembre 1999; il 7, 13, 14, 19 ottobre 1999; il 9, 10, 11 novembre 1999; il 2 dicembre 1999; il 19, 20 gennaio 2000. Esaminato in aula il 13 marzo 2000; il 20 giugno 2000 ed approvato, con modificazioni, il 21 giugno 2000. SENATO DELLA REPUBBLICA (atto n. 1496-B): Assegnato alla seconda commissione (Gisutizia), in sede deliberante, il 5 luglio 2000, con pareri delle commissioni prima, quinta, settimana, ottava, decima. Esaminata dalla seconda commissione, in sede deliberante, il 18, 20 luglio 2000 ed approvato il 25 luglio 2000. NOTE AVVERTENZA http://www.giofil.it/siae.htm (19 di 38) [23/05/2002 7.44.51] SIAE - GIOFIL BANCA DATI SANITARIA FARMACEUTICA 30/04/2002 Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. NOTA ALL'ART. 1: - La legge 22 aprile 1941, n. 633, recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" e' pubblicata nella GAZZETTA UFFICIALE della Repubblica italiana 16 luglio 1941, n. 166. NOTE ALL'ART. 2: - Il testo dell'art. 68 della legge 22 aprile 1941, n. con le modifiche introdotte dalla presente legge risulta segue: 633, come "Art. 68. - E' libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a mano con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico. E' LIBERA LA FOTOCOPIA DA OPERE ESISTENTI NELLE BIBLIOTECHE, FATTA PER I SERVIZI DELLA BIBLIOTECA O, NEI LIMITI E CON LE MODALITA' DI CUI AI COMMI QUARTO E QUINTO, PER USO PERSONALE. E' vietato lo spaccio di dette copie nel pubblico e, genere ogni utilizzazione di concorrenza con i diritti utilizzazione economica spettanti all'autore. in di E' CONSENTITA, CONFORMEMENTE ALLA CONVEZIONE DI BERNA PER LA PROTEZIONE DELLE OPERE LETTERARIE ED ARTISTICHE, RATIFICATA E RESA ESECUTIVA AI SENSI DELLA LEGGE 20 GIUGNO 1978, N. 399, NEI LIMITI DEL QUINDICI PER CENTO DI CIASCUN VOLUME O FASCICOLO DI PERIODICO, ESCLUSE LE PAGINE DI PUBBLICITA', LA RIPRODUZIONE PER USO PERSONALE DI OPERE DELL'INGEGNO EFFETTUATA MEDIANTE FOTOCOPIA, XEROCOPIA O SISTEMA ANALOGO. I RESPONSABILI DEI PUNTI O CENTRI DI RIPRODUZIONE, I QUALI UTILIZZINO NEL PROPRIO AMBITO O METTANO A DISPOSIZIONE DI TERZI, ANCHE GRATUITAMENTE, APPARECCHI PER http://www.giofil.it/siae.htm (20 di 38) [23/05/2002 7.44.51] SIAE - GIOFIL BANCA DATI SANITARIA FARMACEUTICA 30/04/2002 FOTOCOPIA, XEROCOPIA O ANALOGO SISTEMA DI RIPRODUZIONE, DEVONO CORRISPONDERE UN COMPENSO AGLI AUTORI ED AGLI EDITORI DELLE OPERE DELL'INGEGNO PUBBLICATE PER LE STAMPE CHE MEDIANTE TALI APPARECCHI VENGONO RIPRODOTTE PER GLI USI PREVISTI NEL PRIMO PERIODO DEL PRESENTE COMMA. LA MISURA DI DETTO COMPENSO E LE MODALITA' PER LA RISCOSSIONE E LA RIPARTIZIONE SONO DETERMINATE SECONDO I CRITERI POSTI ALL'ART. 181-TER DELLA PRESENTE LEGGE. SALVO DIVERSO ACCORDO TRA LA S.I.A.E. E LE ASSOCIAZIONI DELLE CATEGORIE INTERESSATE, TALE COMPENSO NON PUO' ESSERE INFERIORE PER CIASCUNA PAGINA RIPRODOTTA AL PREZZO MEDIO A PAGINA RILEVATO ANNUALMENTE DALL'ISTAT PER I LIBRI. GLI ARTICOLI 1 E 2 DELLA LEGGE 22 MAGGIO 1993, N. 159, SONO ABROGATI. LE RIPRODUZIONI DELLE OPERE ESISTENTI NELLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE, FATTE ALL'INTERNO DELLE STESSE CON I MEZZI DI CUI AL QUARTO COMMA, POSSONO ESSERE EFFETTUATE LIBERAMENTE, NEI LIMITI STABILITI DAL MEDESIMO COMMA, SALVO CHE SI TRATTI DI OPERE RARA FUORI DAI CATALOGHI EDITORIALI, CON CORRESPONSIONE DI UN COMPENSO IN FORMA FORFETTARIA A FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO, DI CUI AL COMMA 2 DELL'ART. 181-TER, DETERMINATO AI SENSI DEL SECONDO PERIODO DEL COMMA 1 DEL MEDESIMO ART. 181-TER. TALE COMPENSO E' VERSATO DIRETTAMENTE OGNI ANNO DALLE BIBLIOTECHE, NEI LIMITI DEGLI INTROITI RISCOSSI PER IL SERVIZIO, SENZA ONERI AGGIUNTIVI A CARICO DEL BILANCIO DELLO STATO O DEGLI ENTI DAI QUALI LE BIBLIOTECHE DIPENDONO". - L'art. 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, con modifiche introdotte dalla presente legge, risulta come segue: le "Art. 171. - Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'art. 171-ter, e punito con la multa da L. 100.000 a L. 4.000.000 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nel regno esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana; b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, una opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica. l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico; http://www.giofil.it/siae.htm (21 di 38) [23/05/2002 7.44.51] SIAE - GIOFIL BANCA DATI SANITARIA FARMACEUTICA 30/04/2002 c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge; d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare; e) riproduce con qualsiasi processo di duplicazione dischi o altri apparecchi analoghi o li smercia, ovvero introduce nel territorio dello Stato le riproduzioni casi fatte all'estero; f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati. La pena e' della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a L. 1.000.000 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternita' dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore. LA VIOLAZXIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL TERZO ED AL QUARTO COMMA DELL'ART. 68 COMPORTA LA SOSPENSIONE DELLA ATTIVITA' DI FOTOCOPIA, XEROCOPIA O ANALOGO SISTEMA DI RIPRODUZIONE DA SIE MESI AD UN ANNO NONCHE' LA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DA DUE A DIECI MILIONI DI LIRE". - La legge 20 giugno 1978, n. 399, reca: "Ratifica ed esecuzione della convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, firmata il 9 settembre 1886, completata a Parigi il 4 maggio 1896, riveduta a Berlino il 13 novembre 1908, coompletata a Berna il 20 marzo 1914, riveduta a Roma il 2 giugno 1928, a Bruxelles il 26 giugno 1948, a Stoccolma il 14 luglio 1967 e a Parigi il 24 luglio 1971, con allegato 4". - La legge 22 maggio 1993, n. 159, reca: "Norme in materia di abusiva riproduzione di opere librarie e abrogazione del contributo sulle opere di pubblico dominio di cui agli articoli 177, 178 e 179 e all'ultimo comma dell'art. 172 della legge 22 aprile 1941, n. 633". NOTA ALL'ART. 3: - L'art. 69 della legge 22 aprile 1941, n. 633, con modifiche introdotte dalla presente legge, risulta come segue: "Art. 69. - 1. Il prestito eseguito http://www.giofil.it/siae.htm (22 di 38) [23/05/2002 7.44.51] dalle biblioteche le e SIAE - GIOFIL BANCA DATI SANITARIA FARMACEUTICA 30/04/2002 discoteche dello Stato e degli enti pubblici, ai fini esclusivi di promozione culturale e studio personale, non soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto, al quale non e' dovuta alcuna remunerazione ed ha ad ogetto esclusivamente: a) gli esemplari a stampa delle opere eccettuati gli spartiti e partiture musicali: B) I FONOGRAMMI ED I VIDEOGRAMMI CONTENENTI OPERE CINEMATOGRAFICHE O AUDIOVISIVE O SEQUENZE D'IMMAGINI IN MOVIMENTO, SIANO ESSE SONORE O MENO, DECORSI ALMENO DICIOTTO MESI DAL PRIMO ATTO DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI DISTRIBUZIONE OVVERO, NON ESSENDO STATO ESERCITATO IL DIRITTO DI DISTRIBUZIONE, DECORSI ALMENO VENTIQUATTRO MESI DALLA REALIZZAZIONE DELLE DETTE OPERE E SEQUENZE DI IMMAGINI. 1-BIS. PER I SERVIZI DELLE BIBLIOTECHE E DISCOTECHE DI STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI E' CONSENTITA LA RIPRODUZIONE IN UNICO ESEMPLARE DEI FONOGRAMMI E VIDEOGRAMMI CONTENENTI OPERE CINEMATOGRAFICHE O AUDIOVISIVE O SEQUENZE DI IMMAGINI IN MOVIMENTO, SIANO ESSE SONORE O MENO, ESISTENTI PRESSO LE MEDESIME BIBLIOTECHE E DISCOTECHE DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI". NOTA ALL'ART. 4: - L'art. 161 della legge 22 aprile 1941, n. 633, con modifiche introdotte dalla presente legge, risulta come segue: le "ART. 161. - AGLI EFFETTI DELL'ESERCIZIO DELLE AZIONI PREVISTE NEGLI ARTICOLI PRECEDENTI, POSSONO ESSERE ORDINATI DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA LA DESCRIZIONE, L'ACCERTAMENTO, LA PERIZIA OD IL SEQUESTRO DI CIO' CHE SI RITENGA COSTITUIRE VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI UTILIZZAZIONE. Il sequestro non puo' essere concesso nelle opere che risultano dal contributo di piu' persone, salvo i casi di particolare gravita' o quando la violazione del diritto di autore e' imputabile a tutti i coautori. L'autorita' giudiziaria puo' anche ordinare, in casi particolarmente gravi, il sequestro dei proventi dovuti all'autore dell'opera o del prodotto contestato. Le mette disposizioni di questa sezione si applicano anche a chi in circolazione in qualsiasi modo, o detiene per scopi http://www.giofil.it/siae.htm (23 di 38) [23/05/2002 7.44.51] SIAE - GIOFIL BANCA DATI SANITARIA FARMACEUTICA 30/04/2002 commerciali copie non autorizzate di programmi e qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale dei dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratore". NOTE ALL'ART. 5: - Si riporta il testo degli art. 699-octies, 675, 693 e 697 e del codice di procedura civile: 669-undecies, "Art. 669-octies (PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO). L'ordinanza di accoglimento, ove la domanda sia stata proposta prima dell'inizio della causa di merito, deve fissare un termine perentorio non superiore a trenta giorni per l'inizio del giudizio di merito, salva l'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 669novies. In mancanza di fissazione del termine da parte del la causa di merito deve essere iniziata entro il perentorio di trenta giorni. giudice, termine Il termine decorre dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua comunicazione. Per le controversie individuali relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, escluse quelle devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, il termine decorre dal momento in cui la domanda giudiziale e' divenuta procedibile o, in caso di mancata presentazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione, decorsi trenta giorni. Nel caso in cui la controversia sia oggetto di compromesso o di clausola compromissoria, la parte, nei termini di cui ai commi precedenti, deve notificare all'altra un atto nel quale dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.". "Art. 669-undecies (CAUZIONE). - Con il provvedimento di accoglimento o di conferma ovvero con il provvedimento di modifica il giudice puo' imporre all'istante, valutata ogni circostanza, una cauzione per l'eventuale risarcimento dei danni". "Art. 675 (TERMINE D'EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO). provvedimento che autorizza il sequestro perde efficacia, se http://www.giofil.it/siae.htm (24 di 38) [23/05/2002 7.44.51] Il non SIAE - GIOFIL BANCA DATI SANITARIA FARMACEUTICA 30/04/2002 e' eseguito entro il termine di trenta giorni dalla pronuncia". "Art. 693 (ISTANZA). - L'istanza si propone con ricorso giudice che sarebbe competente per la causa di merito. al In caso d'eccezionale urgenza, l'istanza puo' anche proporsi al tribunale del luogo in cui la prova deve essere assunta. Il ricorso deve contenere l'indicazione dei motivi dell'urgenza e dei fatti sui quali debbono essere interrogati i testimoni, e l'esposizione sommaria delle domande o eccezioni alle quali la prova e' preordinata". "Art. 697 (PROVVEDIMENTI IN CASO DI ECCEZIONALE URGENZA). In caso d'eccezionale urgenza, il presidente del tribunale o il giudice di pace puo' pronunciare i provvedimenti indicati negli articoli 694 e 695 con decreto, dispensando il ricorrente dalla notificazione alle altre parti; in tal caso puo' nominare un procuratore, che intervenga per le parti non presenti all'assunzione della prova. Non oltre il giorno successivo, a cura del cancelliere, deve essere fatta notificazione immediata del decreto alle parti non presenti all'assunzione". NOTA ALL'ART. 7: L'art. 164 della legge 22 aprile 1941, n. 633, con modifiche introdotte dalla presente legge, risulta come segue: le "Art. 164. - Se le azioni previste in queste sezione e nella seguente sono promosse da uno degli enti di diritto pubblico indicati negli articoli 180 e 184 si osservano le regole seguenti: 1) i funzionari appartenenti agli enti sopramenzionati possono esercitare le azioni di cui sopra nell'interesse degli aventi diritto senza bisogno di mandato bastando che consti della loro qualita'; 2) l'ente di diritto pubblico e' dispensato dall'obbligo di prestare cauzione per la esecuzione degli atti per i quali questa cautela e' prescritta o autorizzata; 3) L'ENTE DI DIRITTO PUBBLICO DESIGNA I FUNZIONARI AUTORIZZATE A COMPIERE ALLESTAZIONI DI CREDITO PER DIRITTO D'AUTORE NONCHE' AI FINI DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 93; DETTE http://www.giofil.it/siae.htm (25 di 38) [23/05/2002 7.44.51] SIAE - GIOFIL BANCA DATI SANITARIA FARMACEUTICA 30/04/2002 ATTESTAZIONI SONO ATTI AVENTI EFFICACIA DI TITOLO NORMA DELL'ART. 474 DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE". ESECUTIVO A - La legge 5 febbraio 1992, n. 93, reca: "Norme a favore delle imprese fonografiche e compensi per le riproduzioni private senza scopo di lucro". NOTE ALL'ART. 8: - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella GAZZETTA UFFICIALE. - per il testo dell'art. 26, comma 3-bis, della citata 23 agosto 1988, n. 400, con le modificazioni introdotte presente legge, vedesi in nota all'art. 12. - Si riporta il testo dell'art. 24 della legge 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale): 24 legge dalla novembre "Art. 24 - (CONNESSIONE OBIETTIVA CON UN REATO). - Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato, e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato e' pure competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa. Se ricorre l'ipotesi prevista dal precedente comma, il rapporto di cui all'art. 17 e' trasmesso, anche senza che si sia http://www.giofil.it/siae.htm (26 di 38) [23/05/2002 7.44.51] SIAE - GIOFIL BANCA DATI SANITARIA FARMACEUTICA 30/04/2002 proceduto alla notificazione prevista dal secondo comma dell'art. 14, alla autorita' giudiziaria competente per il reato, la quale, quando invia la comunicazione giudiziaria, dispone la notifica degli estremi della violazione amministrativa agli obbligati per i quali essa non e' avvenuta. Dalla notifica decorre il termine per il pagamento in misura ridotta. Se l'autorita' giudiziaria non procede pagamento in misura ridotta puo' essere dell'apertura del dibattimento. ad istruzione, il effettuato prima La persona obbligata in solido con l'autore della violazione deve essere citata nella istruzione o nel giudizio penale su richiesta del pubblico ministero. Il pretore ne dispone di ufficio la citazione. Alla predetta persona, per la difesa dei propri interessi, spettano i diritti e le garanzie riconosciuti all'imputato, esclusa la nomina del difensore d'ufficio. Il pretore quando provvede con decreto penale, con lo strsso decreto applica, nei confronti dei responsabili, la sanzione stabilita dalla legge per la violazione. La competenza del giudice penale in ordine alla violazione non costituente reato cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato e per difetto di una condizione di procedibilita'". - Si riporta il testo dell'art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213 (Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cionematografia): "Art. 45 (FONDO SPECIALE PER LO SVILUPPO ED IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' CINEMATOGRAFICHE). - Il Ministero del turismo e dello spettacolo devolvera' annualmente la somma di lire unmiliardoquattrocentosettantamilioni, sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia: a) per iniziative ed attivita' intese a favorire incrementare gli scambi cinematografici con l'estero; ed b) per la concessione di sovvenzioni a favore di inziative e manifestazioni in Italia promosse od organizzate da enti pubblici e privati, senza scopo di lucro, istituti universitari, comitati ed associazioni culturali e di categoria ed inerenti allo sviluppo del cinema sul piano artistico, culturale e tecnico, nonche' per la concessione, di sovvenzioni, anche in aggiunta a contributi http://www.giofil.it/siae.htm (27 di 38) [23/05/2002 7.44.51] SIAE - GIOFIL BANCA DATI SANITARIA FARMACEUTICA 30/04/2002 ordinari previsti dalle leggi vigenti, ad enti pubblici nazionali per la conservazione del proprio patrimonio filmico e per la organizzazione e realizzazione di mostre d'arte cinematografica di particolare rilevanza internazionale; c) per la concessione di premi agli esercenti delle sale d'essai e delle sale delle comunita' ecclesiali in base ad un regolamento che tenga conto della qualita' della programmazione complessiva di film italiani, con particolare riguardo per le sale situate nelle zone urbane periferiche e in piccoli e medi comuni; d) per la sovvenzione di progetti e di inziative in campo cinematografico, cui l'Italia sia tenuta a contribuire in base a particolari impegni assunti nel quadro di organizzazioni internazionali; e) per le maggiori facilitazioni tariffarie applicate rispetto a quelle vigenti per trasporto di complessi, materiali ed attrezzature inerenti alla produzione cinematografica nazionale, secondo convenzioni da stipulare, annualmente, con il Ministero dei trasporti; f) (abrogata); g) (abrogata); h) (abrogata); i) (abrogata); l) (abrogata); m) (abrogata); n) (abrogata); o) (abrogata); p) per la ricerca creativa q) per la conservazione ed il restauro del patrimonio filmico nazionale ed internazionale in possesso di enti o soggetti pubblici e privati; r) per la partecipazione finanziaria ad iniziative assunte per opere filmiche di elevato impegno artistico o industriale nell'ambito della Comunita' europea o in base ad accordi internazionali; s) per la partecipazione ad iniziative comuni assunte con i Paesi europei per la produzione, la distribuzione e l'esportazione di opere filmiche di elevato impegno industriale o artistico; t) abrogata; u) per la realizzazione di festival, http://www.giofil.it/siae.htm (28 di 38) [23/05/2002 7.44.51] mostre, rassegne di SIAE - GIOFIL BANCA DATI SANITARIA FARMACEUTICA 30/04/2002 interesse nazionale ed internazionale di opere cinematografiche da parte di soggetti pubblici e privati, sempreche' le iniziative si ricolleghino a progetti a carattere permanente in ambito nazionale con istituzioni pubbliche o private; v) per la pubblicazione, diffusione conservazione di rivste e opere a carattere storico e critico-informativo di interesse nazionale, riguardanti la cinematografia, nonche' l'organizzazione di corsi di cultura cinematografica effettuati da enti ed associazioni senza scopo di lucro e da enti pubblici e da universita', con particolare riferimento alle cattedre di storia del cinema, comunicazioni sociali e spettacolo; z) abrogata. In sostituzione dei contributi sugli spettacoli cinematografici e teatrali previsti dalle disposizioni contenute nell'art. 15, regio decreto legge 15 aprile 1926, n. 765 e nell'art. 29 del regolamento 12 agosto 1927, n. 1615 a favore delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo sara' erogato per ciascun esercizio finanziario un contributo pari allo 0,50 per cento dell'introito lordo degli spettacoli cinematografici. Detto contributo sara' ripartito fra le aziende dal Ministero del turismo e dello spettacolo. L'autorita' competente in materia di spettacolo, sentta la commissione centrale per la cinematografia, fissa con proprio decreto le modalita' ed i termini di presentazione delle domande. Ferma restando l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 della legge 26 luglio 1984, n. 414, l'autorita' competente in materia di spettacolo determina con proprio decreto la quota annua del fondo speciale da assegnare all'ente autonomo "La Biennale di Venezia", per la realizzazione della Mostra internazionale d'arte cinematografica. Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" e' pubblicato nella GAZZETTA UFFICIALE della Repubblica italina 26 giugno 1931, n. 146. - L'art. 17-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, con le modifiche introdotte dalla presente legge, risulta come segue: "Art. 17-bis. - 1. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 59, 60, 75, 75-bis, 76, se il fatto e' commesso http://www.giofil.it/siae.htm (29 di 38) [23/05/2002 7.44.51] SIAE - GIOFIL BANCA DATI SANITARIA FARMACEUTICA 30/04/2002 contro il divieto dell'autorita', 86, 87, 101, 104, 111, 115, 120, comma secondo, limitatamente alle operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, 121, 124 e 135, comma quinto, limitatamente alle operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni. 2. La stessa sanzione si applica a chiunque, ottenuta una delle autorizzazioni previste negli articoli indicati nel comma 1, viola le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9. 3. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 76, salvo quanto previsto nel comma 1, 81, 83, 84, 108, 113, quinto comma, 120, salvo quanto previsto nel comma 1, 126, 128, escluse le attvita' previste dall'art. 126, 135, escluso il comma terzo e salvo quanto previsto nel comma 1, e 147 sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire due milioni.". NOTA ALL'ART. 10: - Il decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, reca: "Attuazione della direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore". NOTA ALL'ART. 11: - Si riporta il testo dell'art. 347 del codice di procedura penale: la notizia di reato, la polizia giudiziaria, senza ritardo, riferisce al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attivita' compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione. 2. Comunica, inoltre, quando e' possibile, le generalita', il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti. 2-bis. Qualora siano stati compiuti atti per i quali e' prevista l'assistenza del difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, la comunicazione della notizia di reato e' trasmessa al piu' tardi entro quarantotto ore dal compimento dell'atto, salve le disposizioni di legge che prevedono termini particolari. 3. Se si tratta di taluno dei delitti indicati nell'art. 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6) e, in ogni caso, quando http://www.giofil.it/siae.htm (30 di 38) [23/05/2002 7.44.51] SIAE - GIOFIL BANCA DATI SANITARIA FARMACEUTICA 30/04/2002 sussistono ragioni di urgenza, la comunizazione della notizia di reato e' data immediatamente anche in forma orale. Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta con le indicazioni e la documentazione previste dai commi 1 e 2. 4. Con la comunicazione, la polizia giudiziaria indica il giorno e l'ora in cui ha acquisito la notizia". - La lettera b) del comma 6 dell'art. 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", con le modifiche introdotte dalla presente legge, risulta come segue: "Art. 1 (AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI). - 6. Le competenze dell'autorita' sono cosi' individuate: a) OMISSIS; b) la commissione per i servizi e i prodotti: 1) vigila sulla conformita' alle prescrizioni della legge dei servizi e dei prodotti che sono forniti da ciascun operatore destinatario di concessione ovvero di autorizzazione in base alla vigente normativa promuovendo l'integrazione delle tecnologie e dell'offerta di servizi di telecomunicazioni; 2) emana direttivo concernenti i livelli generali di qualita' dei servizi e per l'adozione, da parte di ciascun gestore, di una carta del servizio recante l'indicazione di standard minimi per ogni comparto di attivita'; 3) vigila sulle modalita' di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicita' in qualunque forma diffusa, fatte salve le competenze attribuite dalla legge a diverse autorita' e puo' emanare regolamenti, nel rispetto delle norme dell'Unione europea, per la disciplina delle relazioni tra gestori di reti fisse e mobili o operatori che svolgono attivita' di rivendita di servizi di telecomunicazioni; 4) assicura il rispetto dei periodi minimi che debbono trascorrere per l'utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei diversi servizi a partire dalla data di edizione di ciascuna opera, in osservanza della normativa vigente tenuto conto anche di eventuali diversi accordi tra produttori; 4-bis) svolge compiti attribuiti dall'art. 182-bis http://www.giofil.it/siae.htm (31 di 38) [23/05/2002 7.44.51] della SIAE - GIOFIL BANCA DATI SANITARIA FARMACEUTICA 30/04/2002 legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni; 5) in materia di pubblicita' sotto qualsiasi forma e di televendite, emana i regolamenti attuativi delle disposizioni di legge e regola l'interazione organizzata tra il fornitore del prodotto o servizio o il gestore di rete e l'utente, che comporti acquisizione di informazioni dall'utente nonche' l'utilizzazione delle informazioni relative agli utenti; 6) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme in materia di tutela dei minori anche tenendo conto dei codici di autoregolamentazione relativi al rapporto tra televisione e minori e degli indirizzi della commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi; 7) vigila sul rispetto della tutela linguistiche riconosciute nell'ambito del comunicazioni di mssa; delle minoranze settore delle 8) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo norme in materia di diritto di rettifica; delle 9) garantisce l'applicazione delle disposizioni vigenti sulla propaganda, sulla pubblicita' e sull'informazione politica nonche' l'osservanza delle norme in materia di equita' di trattamento e di parita' di accesso nelle pubblicazioni e nella trasmissione di informazione e di propaganda elettorale ed emana le norme di attuazione; 10) propone al Ministero dalle comunicazioni lo schema della convenzione annessa alla concessione del servizio pubblico radiotelevisivo e verifica l'attuazione degli obblighi previsti nella suddetta convenzione e in tutte le altre che vengono stipulate tra concessionaria del servizio pubblico e amministrazioni pubbliche. La commissione parlamentare per l'indirizza generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi esprime parere obbligatorio entro trenta giorni sullo schema di convenzione e sul contratto di servizio con la concessionaria del servizio pubblico; inoltre, vigila in ordine all'attuazione delle finalita' del predetto servizio pubblico; 11) cura le rilevazioni degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione; vigila sulla correttezza delle indagini sugli indici di ascolto o di diffusione http://www.giofil.it/siae.htm (32 di 38) [23/05/2002 7.44.51] SIAE - GIOFIL BANCA DATI SANITARIA FARMACEUTICA 30/04/2002 dei diversi mezzi di comunicazione rilevati da altri soggetti, effettuando verifiche sulla congruita' delle metodologie utilizzate e riscontri sulla veridicita' dei dati pubblicati, nonche' sui monitoraggi delle trasmissioni televisive e sull'operato delle imprese che svolgono le indagini; la manipolazione dei dati tramite metodologie consapevolmente errate ovvero tramite la consapevole utilizzazione di dati falsi e' punita ai sensi dell'art. 476, primo comma del codice penale; laddove la rilevazione degli indici di ascolto non risponda a criteri universalistici del campionamento rispetto alla popolazione o ai mezzi interessati, l'autorita' puo' provvedere ad effettuare le rilevazioni necessarie; 12) verifica che la pubblicazione e la diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa siano effettuate rispettando i criteri contenuti nell'apposito regolamento che essa stessa provvede ad emanare; 13) effettua il monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive, anche avvalendosi degli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni; 14) applica le sanzioni previste dall'art. 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223; 15) favorisce l'integrazione delle tecnologie e dell'offerta di servizi di comunicazioni; c) OMISSIS". NOTA ALL'ART. 12: - L'art. 26 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", pubblicata nella GAZZETTA UFFICIALE della Repubblica italiana 12 settembre 1988, n. 214 Supplemento ordinario, con le modificazioni introdotte dalla presente legge, risulta come segue: "Art. 26 (DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA). - 1. Nell'ambito del segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito il dipartimento per l'informazione e l'editoria, che sostituisce la direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprieta' letteraria, artistica e scientifca e subentra nell'esercizio delle funzioni a questa spettanti. 2. All'organizzazione del dipartimento confermita' al comma 3 dell'art. 21. http://www.giofil.it/siae.htm (33 di 38) [23/05/2002 7.44.51] si provvede in SIAE - GIOFIL BANCA DATI SANITARIA FARMACEUTICA 30/04/2002 3. Il relativo ruolo del personale si aggiunge a quello Presidenza del Consiglio dei Ministri. della 3-bis. Il dipartimento, nei limiti delle disponibilita' derivanti dall'applicazione del comma 3-ter, realizza e promuove campagne informative attraverso la televisione, la radio, il cinema e la stampa quotidiana e periodica, volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla illiceita' dell'acquisto di prodotti delle opere dell'ingegno abusivi o contraffatti. 3-ter. Per le finalita' di cui al comma 3-bis sono utilizzate le somme affluite nel capitolo di cui all'art. 174-bis, comma 2, lettera b), della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni". - Per il testo dell'art. 174-bis, comma 2, lettera b), della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, vedasi l'art. 8 della presente legge. NOTA ALL'ART. 14: - Si riporta il testo degli articoli 30 e 32-bis del penale: codice "Art. 30 (INTERDIZIONE DA UNA PROFESSIONE O DA UN'ARTE). L'interdizione da una professione o da un'arte priva il condannato della capacita' di esercitare, durante l'interdizione, una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per cui e' richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell'autorita' e importa la decadenza dal permesso o dall'abilitazione, o licenza anzidetti. L'interdizione da una professione o da un'arte non puo' avere una durata inferiore a un mese, ne' superiore a cinque anni salvi i casi espressamente stabiliti dalla legge". "Art. 32-bis (INTERDIZIONE TEMPORANEA DAGLI UFFICI DIRETTIVI DELLE PERSONE GIURIDICHE E DELLE IMPRESE). - L'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacita' di esercitare, durante l'interdizione, l'ufficio di amministrazione, sindaco, liquidatore e direttore generale, nonche' ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore. Essa consegue ad ogni condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi per delitti commessi con abuso dei poteri o violazione http://www.giofil.it/siae.htm (34 di 38) [23/05/2002 7.44.51] SIAE - GIOFIL BANCA DATI SANITARIA FARMACEUTICA 30/04/2002 dei doveri inerenti all'ufficio". NOTE ALL'ART. 17: - Si riporta il testo dell'art. 83 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedure penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271: "Art. 83 (VENDITA O DISTRUZIONE DELLE COSE DEPERIBILI). - 1. La vendita delle cose indicate nell'art. 260, comma 3, del codice e' eseguita a cura della cancelleria o della segreteria anche a trattativa privata. 2. Allo stesso modo di procede per la distruzione delle cose. Tuttavia a questa puo' procedersi anche avvalendosi di persona idonea o della polizia giudiziaria che ha eseguito il sequestro. Delle operazioni compiute e' redatto verbale da allegare agli atti. 3. L'autorita' giudiziaria, prima che si proceda alle operazioni indicate nei commi 1 e 2, dispone il prelievo dei campioni, quando cio' e' possibile, dando avviso al difensore. - Si riporta il testo dell'art. 444 del codice di penale: procedure "Art. 444 (APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA). - 1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera due anni di reclusione o di attesto, soli o congiunti a pena pecuniaria. 2. Se vi e' il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonche' congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi e' stata la richiesta delle parti. Se vie e' costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato e' tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'art. 75, comma 3. http://www.giofil.it/siae.htm (35 di 38) [23/05/2002 7.44.51] SIAE - GIOFIL BANCA DATI SANITARIA FARMACEUTICA 30/04/2002 3. La parte, nel formulare la richiesta, puo' subordinarne l'efficacia, alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non puo' essere concessa, rigetta la richiesta". NOTA ALL'ART. 18: - L'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 93, recante "Norme a favore delle imprese fonografiche e compensi per le riproduzioni private senza scopo di lucro", pubblicata nella GAZZETTA UFFICIALE della Repubblica italian 15 febbraio 1992, n. 38, con le modifiche apportate dalla presente legge, risulta come segue: "Art. 3 (DIRITTI PER LE REGISTRAZIONI NON A SCOPO DI LUCRO). - 1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, gli autori e i produttori di fonogrammi, i produttori originari di opere audiovisive e i produttori di videogrammi, e loro aventi causa, hanno diritto di esigere, quale compenso per la riproduzione privata per uso personale e senza scopo di lucro di fonogrammi e di videogrammi, una quota sul prezzo di vendita al rivenditore dei nastri o supporti analoghi di registrazione audio e video (musicassette, videocassette e altri supporti) e degli apparecchi di registrazione audio. 2. Il compenso di cui al comma 1 e' fissato nella misura del: a) 10 per cento del prezzo di vendita al rivenditore dei nastri o supporti analoghi di registrazione audio (musicassette e altri supporti audio); b) 5 per cento del prezzo di vendita al rivenditore dei nastri o supporti analoghi di registrazione video (videocassette e altri supporti video); c) 3 per cento del prezzo di vendita al apparecchi di registrazione audio. rivenditore degli 3. Il compenso e' dovuto da chi produce o importa nel territorio dello Stato, per fini commerciali, i nastri o supporti analoghi di registrazione audio e video, o gli apparecchi di registrazione audio. 4. Il compenso di cui ai commi 1 e 2 per i nastri o i supporti analoghi di registrazione audio e per gli apparecchi di registrazione audio e' corrisposto alla Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE), la quale provvede a ripartirlo al netto http://www.giofil.it/siae.htm (36 di 38) [23/05/2002 7.44.51] SIAE - GIOFIL BANCA DATI SANITARIA FARMACEUTICA 30/04/2002 delle spese, anche tramite le loro associazioni di categoria, il 50 per cento agli autori e loro aventi causa e per il 50 cento ai produttori di fonogrammi. 5. I produttori di fonogrammi devono corrispondere il cento dei compenso ad essi attribuito ai sensi del comma artisti interpreti o esecutori interessati. per per 50 per 4 agli 6. Il compenso di cui ai commi 1 e 2 per i nastri o i supporti analoghi di registrazione video e' corrisposto alla SIAE, la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative, per un terzo agli autori, per un terzo ai produttori originari di opere audiovisive e per un terzo ai produttori di videogrammi, i quali destinano il 5 per cento dei compensi a ciascuno di essi attribuiti all'istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (IMAIE) di cui all'art. 4 per le attivita' e le finalita' di cui all'art. 7, comma 2. 6-bis. I SOGGETTI INDICATI NEL COMMA 3 DEVONO PRESENTARE ALLA SIAE OGNI TRE MESI UNA DICHIARAZIONE DALLA QUALE RISULTINO LE VENDITE EFFETTUATE AI SENSI DEL COMMA 1 ED IL COMPENSO CONSEGUENTEMENTE DOVUTO AI SENSI DEL MEDESIMO COMMA 1 E, CONTESTUALMENTE DEVONO CORRISPONDERE IL COMPENSO DOVUTO A NORMA DEI COMMI 1 E 3. 6-TER. NEL CASO DI INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI CUI AL COMMA 6-BIS, OVVERO SE SUSSISTONO SERI INDIZI CHE LA DICHIARAZIONE PRESENTATA NON CORRISPONDA ALLA REALTA', LA SIAE PUO' OTTENERE CHE IL GIUDICE DISPONGA L'ESIBIZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI DEL SOGGETTO OBBLIGATO OPPURE CHE ACQUISISCA DA QUESTI LE NECESSARIE INFORMAZIONI". NOTA ALL'ART. 19: - Si riporta il testo dell'art. 116 del codice di penale. procedura "Art. 116. (REATO DIVERSO DA QUELLO VOLUTO DA TALUNO DEI CONCORRENTI). - Qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne risponde, se l'evento e' conseguenza della sua azione od omissione. Se il reato commesso e' piu' grave di quello voluto, la e' diminuita riguardo a chi volle il reato meno grave.". http://www.giofil.it/siae.htm (37 di 38) [23/05/2002 7.44.51] pena SIAE - GIOFIL BANCA DATI SANITARIA FARMACEUTICA 30/04/2002 http://www.giofil.it/siae.htm (38 di 38) [23/05/2002 7.44.51]