PRIMA DI ANDARE ALL'ESTERO 24/05/2002
NORMATIVA COMUNITARIA
CHEMIOIMMUNOPROFILASSI PER CHI VIAGGIA
COME USUFRUIRE DELL'ASSISTENZA SANITARIA ALL'ESTERO
VACCINAZIONE FEBBRE GIALLA (ANTIAMARILLICA)
MISURE PROFILATTICHE CONTRO IL COLERA
ASSISTENZA SANITARIA AGLI IMMIGRATI
DOVE RIVOLGERSI NEI PAESI DELL'UNIONE EUROPEA
DOVE RICHIEDERE I RIMBORSI PRIMA DI ANDARE ALL'ESTERO
UFFICI DI SANITA' MARITTIMA E AEREA
UFFICI DEL TURISMO ESTERO IN ITALIA
MODULO E101 DA RICHIEDERE ALLA U.L.S.S.
MODULO E111 DA RICHIEDERE ALLA U.L.S.S.
MODULO E112 DA RICHIEDERE ALLA U.L.S.S.
file:///A|/Prima.htm [23/05/2002 7.43.57]
GIOFIL TEL.+39-6-3050434 FAX +39-6-35503776
GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITA' EUROPEE N. L 54
DEL 25 FEBBRAIO 2002
COMMISSIONE
COMMISSIONE
AMMINISTRATIVA DELLE COMUNITA'
SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI
EUROPEE
PER
LA
DECISIONE N. 179
del 18 aprile 2000
RELATIVA AI MODELLI DI FORMULARI NECESSARI ALL'APPLICAZIONE DEI
REGOLAMENTI (CEE) N. 1408/71 E (CEE) N. 574/72 DEL CONSIGLIO (E
111, E 111 B, E 113-E 118, E 125-E 127)
ZZZZ
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2002/154/CE)
LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLE COMUNITA'
SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI,
EUROPEE
PER
LA
visto l'articolo 81, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1408/71
del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei
regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, lavoratori
autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della
Comunita', (GU L 149 del 05/07/1971, pag. 2), ai sensi del quale
e' incaricata di trattare ogni questione amministrativa derivante
dal regolamento (CEE) n. 1408/71 e degli ulteriori regolamenti,
visto l'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 574/72
del Consiglio, (GU L 74 del 27/03/1972, pag. 1), che fissa le
modalita' di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, ai
sensi del quale stabilisce i modelli dei certificati, attestati,
dichiarazioni,
domande
e
altri
documenti
necessari
per
l'applicazione dei regolamenti,
visto il regolamento (CE) n. 1606/98 del Consiglio, (GU L 209 del
25/07/1998, pag. 1) che modifica i regolamenti (CEE) n. 1408/71 e
(CEE) n. 574/72, al fine di estendere la loro applicazione ai
regimi speciali per i dipendenti pubblici,
visto il regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, (GU L 38 del
12/02/1999, pag. 1), che modifica i regolamenti (CEE) n. 1408/71 e
(CEE) n. 574/72, al fine di estendere la loro applicazione agli
studenti,
considerando
che occorre adeguare la decisione n. 153, (GU L
file:///A|/250202.htm (1 di 46) [23/05/2002 7.44.27]
244
GIOFIL TEL.+39-6-3050434 FAX +39-6-35503776
del 19/09/1994, pag. 22) e la decisione n. 168, (GU L 195
dell'11/07/1998, pag. 37), riguardanti i modelli di formulari
necessari all'applicazione di tali regolamenti;
considerando che e' opportuno adeguarle inoltre per tenere
delle modifiche avvenute nelle legislazioni nazionali degli
membri;
conto
Stati
considerando che l'accordo sullo Spazio economico europeo, del 2
maggio 1992, completato dal protocollo del 17 marzo 1993, allegati
VI, attua i regolamenti (CEE) n. 1408/1 e (CEE) n. 574/72 nello
Spazio economico europeo;
considerando che, con decisione del Comitato misto del SEE, i
modelli dei formulari necessari all'applicazione dei regolamenti
(CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 saranno adeguati e utilizzati
nello Spazio economico europeo;
considerando che, per ragioni pratiche, e' opportuno utilizzare
formulari identici nella Comunita' e nello Spazio economico
europeo;
considerando che la lingua di emissione dei formulari e' oggetto
della raccomandazione n. 15 della Commissione amministrativa,
DECIDE QUANTO SEGUE:
1. I modelli di formulari E 111, E 111B, E 113-E 118, E 125 ed E
126, riprodotti nella decisione n. 153, ed E 127, riprodotti nella
decisione n. 168, sono sostituiti dai modelli allegati.
2.
Le autorita' competenti degli Stati membri
mettono
a
disposizione degli interessati (aventi diritto,
istituzioni,
datori di lavoro, ecc.), i formulari conformi ai modelli allegati.
3. Ciascun formulario e' disponibile nelle lingue ufficiali della
Comunita' ed e' presentato in modo tale che le varie versioni
siano perfettamente sovrapponibili per consentire a
ciascun
destinatario (aventi diritto, istituzioni, datori di lavoro, ecc.)
di ricevere il formulario stampato nella sua lingua nazionale.
4. La presente decisione sara' pubblicata nella GAZZETTA UFFICIALE
DELLE COMUNITA' EUROPEE. E' applicabile a partire dal primo giorno
del mese successivo alla sua pubblicazione.
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA
Sebastiao PINTO PIZARRO
COMUNITA' EUROPEE
REGOLAMENTI DI SICUREZZA SOCIALE
ATTESTATO
RIGUARDANTE
IL
DIRITTO
file:///A|/250202.htm (2 di 46) [23/05/2002 7.44.27]
E 111
ALLE
PRESTAZIONI
__ (1)
IN
NATURA
GIOFIL TEL.+39-6-3050434 FAX +39-6-35503776
DURANTE LA DIMORA IN UNO STATO MEMBRO
Reg. 1408/71: art. 22.1.a.i; art. 22 bis; art. 22.3; art.
art. 34 bis
Reg. 574/72: art. 20.4; art. 21.1; art. 23; art. 31.1 e 3
-- Lavoratore
subordinato
1
-- Titolare di
-- Studente
pensione o rendita
(regime lavoratori
subordinati)
-- Titolare di
-- Altra persona
pensione o rendita
assicurata
(regime lavoratori
autonomi)
-- Lavoratore
autonomo
(Cognome (1bis),
indirizzo (2))
31.a;
Cognomi
precedenti (1 bis),
1.1 Numero di identificazione (2bis):
D.N.I.
(2
bis),
...........................
Data di nascita: .................................................
2
Familiari(3)
2.1 Cognome
(1 bis)
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
Nomi
Cognomi
precedenti
Data di
nascita
........
........
........
........
........
........
........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
Numero di
identificazione
(2 ter)
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
2.2 Indirizzo abituale (2) (4)
..............................................................
3
Le persone predette hanno diritto alle prestazioni in natura
dell'assicurazione malattia e maternita' che possono essere
corrisposte
3.1 (5) -- dal ............ al ............... incluso
3.2 (5) -- con decorrenza dal ....................................
E 111
4
Istituzione competente
4.1 Denominazione ................ Numero di codice (6): .........
4.2 Indirizzo (2): ...............................................
file:///A|/250202.htm (3 di 46) [23/05/2002 7.44.27]
GIOFIL TEL.+39-6-3050434 FAX +39-6-35503776
..............................................................
4.3 Timbro
4.4 Data: .....................
4.5 Firma
...........................
4.6 Convalida dal....... al ...... 4.10 Convalida dal..... al.....
4.7 Timbro 4.8 Data:
4.11 Timbro
4.12 Data:
..................
............
4.9 Firma
4.13 Firma
..................
............
5 Istituzione competente
francese per gli infortuni
privata dei lavoratori autonomi agricoli
della
vita
5.1 Denominazione: .............. Numero di codice (6): ..........
5.2 Indirizzo (2): ...............................................
..............................................................
5.3 Timbro
5.4 Data: ......................
5.5 Firma
............................
ISTRUZIONI
IL
PRESENTE MODULO DEVE ESSERE COMPILATO
IN
STAMPATELLO,
UTILIZZANDO UNICAMENTE LE APPOSITE LINEE PUNTEGGIATE. ESSO E'
COMPOSTO DI 3 PAGINE E DEVE ESSERE TRASMESSO SEMPRE COMPLETO DI
TUTTE LE PAGINE, ANCHE SE UNA QUALSIASI DI ESSE NON RECA ALCUNA
INDICAZIONE
L'istituzione competente o, se del caso, l'istituzione del luogo
di residenza del titolare di pensione o il familiare, compila il
formulario e lo restituisce all'interessato, oppure lo trasmette
all'istituzione del luogo di dimora, ove sia stato emesso su
richiesta di quest'ultima. In caso di soggiorno nel Regno Unito,
il presente stampato non e' necessario.
AVVERTENZE PER L'ASSICURATO E PER I FAMILIARI
a) Il presente documento consente:
- al lavoratore subordinato o autonomo, studente o altra persona
assicurata e suoi familiari citati alla sezione 2 che si trovino
temporaneamente in un paese diverso dallo Stato competente, e
- al titolare di pensione ed ai suoi familiari, indicati al quadro
2 che si trovino temporaneamente in un paese diverso da quello ove
risiedono abitualmente,
di ottenere, da parte degli organismi assicuratori del predetto
paese di dimora, le prestazioni in natura in caso di malattia, di
file:///A|/250202.htm (4 di 46) [23/05/2002 7.44.27]
GIOFIL TEL.+39-6-3050434 FAX +39-6-35503776
malattie croniche e maternita' ed anche a titolo provvisorio, in
caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale.
Tuttavia, il presente documento non da' diritto a prestazioni in
natura qualora l'obiettivo del viaggio sia di ricevere prestazioni
mediche all'estero.
b) Quando sono necessarie prestazioni, compreso il ricovero in
ospedale, questo documento deve essere presentato all'istituzione
di assicurazione del paese di dimora, e cioe':
in BELGIO, all'organismo scelto ("mutualite'");
in
DANIMARCA, al competente
"amtskommune"
(amministrazione
comunale); nel comune di Copenaghen al "magistrat" e nel comune di
Frederiksberg alla "kommunalbestyrelse". Si possono
ottenere
l'assistenza medica, odontoiatrica ed i medicinali direttamente
senza richiederli preventivamente agli enti sovraindicati. Il
formulario dev'essere presentato ad ogni richiesta di prestazioni.
Il locale ufficio sociale e di sanita' ("social- og sundhedsforvaltning") fornisce informazioni sui medici ed i dentisti
ai quali ci si puo' rivolgere;
in GERMANIA, alla cassa malattia scelta dall'interessato;
in
GRECIA,
in generale, all'ufficio
regionale
dell'Istituto i assicurazioni sociali (IKA), che
all'interessato
un libretto sanitario, senza il
prestazioni in natura non vengono concesse;
o
locale
rilascera'
quale
le
in SPAGNA, ai servizi ospedalieri e medici del sistema spagnolo
sanitario della sicurezza sociale. Si dovra' esibire il modulo
unitamente ad una fotocopia;
in FRANCIA, alla "Caisse primaire d'assurance
primaria di assicurazione malattia);
in IRLANDA, all'"Health Board" (ufficio
circoscrizione e' richiesta l'assistenza;
maladie"
sanitario)
(Cassa
nella
cui
in ITALIA, per la totalita' degli assistiti, all'unita' sanitaria
locale
(USL)
competente
per
territorio,
che
rilascera'
all'interessato un libretto modulario; per il personale navigante,
marittimo e dell'aviazione civile, al Ministero della sanita',
ufficio di sanita' marittima o aerea competente per territorio;
in LUSSEMBURGO, alla cassa malattia scelta dall'interessato;
nei PAESI BASSI, all'"ANOZ Verzekeringen" (cassa mutua generale di
malattia dei Paesi Bassi), Utrecht. Si puo' ottenere l'assistenza
del medico, del dentista e del farmacista direttamente senza
contatti preliminari con l'ANOZ; se una persona deve essere
ricoverata in ospedale, l'attestato di ammissione e l'attestato E
111 saranno inviati dall'ospedale all'ANOZ Verzekeringen;
in AUSTRIA, alla "Gebietskrankenkasse" (cassa malattia regionale);
file:///A|/250202.htm (5 di 46) [23/05/2002 7.44.27]
GIOFIL TEL.+39-6-3050434 FAX +39-6-35503776
in PORTOGALLO, PER IL CONTINENTE: all"Administracao Regional de
Saude" (Amministrazione regionale della sanita'); PER MADERA, alla
"Direccao Regional de Saude Publica" (Direzione generale della
sanita') a Funchal; PER LE AZZORRE, alla "Direccao Regional de
Saude" (Direzione regionale della sanita') a Angra do Heroismo;
in FINLANDIA, all'ufficio locale del "kansanelakelaitos" (istituto
di sicurezza sociale), qualora si desideri un risarcimento per
spese mediche affrontate nel settore privato. Prestazioni in
natura possono essere ottenute dai centri sanitari municipali e
dagli ospedali pubblici mediante esibizione di questo certificato;
in
SVEZIA, al "forsakringskassan" (ufficio della
sicurezza
sociale). L'assistenza dei servizi medici (ospedale, medico,
dentista,
ecc.)
si puo' ottenere
senza
contattare
tale
istituzione;
in ISLANDA, al "tryggiungastofnun rikisins" (istituto statale
sicurezza sociale), Reykjavik;
mel
LIECHTENSTEIN,
all'"Amt fur
dell'economia nazionale), Vaduz;
Volkswirtschaft"
di
(Ufficio
in NORVEGIA, al "Lokale trygdekontor" (Ufficio
assicurativo
locale).
L'assistenza
si puo'
ottenere
senza
contattare
l'istituzione menzionata. Qualora si desideri ricevere assistenza
e' necessario esibire il formulario.
c) Per ottenere le prestazioni in denaro la persona interessata,
entro 3 giorni dall'inizio dell'incapacita' lavorativa, dovra'
rivolgersi all'istituzione del luogo di dimora ed esibire una
notifica di cessazione del lavoro o, qualora la legislazione
dell'istituzione competente o dell'istituzione del luogo di dimora
lo prevedano, un certificato di incapacita' lavorativa rilasciato
dal medico in cui si specifica il trattamento medico che la
persona interessata dovra' seguire.
NOTE
* SEE - Accordo sullo Spazio economico europeo, allegato VI,
sicurezza sociale. Ai fini di questo accordo, il presente modulo
si applica anche ad Islanda, Liechtenstein e Norvegia.
(1) Indicare la sigla del paese dell'istituzione: B = Belgio; DK =
Danimarca; D = Germania; GR = Grecia; E = Spagna; F = Francia; IRL
= Irlanda; I = Italia; L = Lussemburgo; NL = Paesi BassiM A =
Austria; P = Portogallo; FIN = Finlandia; S = Svezia; GB = Regno
Unito; IS = Islanda; FL = Liechtenstein; N = Norvegia.
(1 bis) Per i cittadini spagnoli, indicare entrambi i cognomi alla
nascita.
Per i cittadini portoghesi, indicare tutti i nomi (nomi, cognome,
cognome da nubile) nell'ordine dello stato civile, quali risultano
file:///A|/250202.htm (6 di 46) [23/05/2002 7.44.27]
GIOFIL TEL.+39-6-3050434 FAX +39-6-35503776
dalla carta d'identita' o dal passaporto.
(2) Via, numero, codice postale, localita', paese.
(2 bis) Per i cittadini spagnoli, indicare, se esiste, il numero
che figura sulla carta d'identita' nazionale (D.N.I.), anche se
scaduta.
(2 ter) Per i cittadini italiani, indicare,
numero di assicurazione e/o il codice fiscale.
se
possibile,
il
(3) Indicare soltanto i familiari che si recano temporaneamente in
un altro Stato membro.
(4) Da indicare solo qualora l'indirizzo dei familiari differisca
da quello del lavoratore o del titolare di pensione o rendita.
(5) Le due indicazioni sono in alternativa; compilare solo
che interessa e riportare una X nel relativo quadratino.
quella
(6) Indicare, se esiste.
COMUNITA' EUROPEE
REGOLAMENTI DI SICUREZZA
SOCIALE SEE*
LEGGERE LE "ISTRUZIONI" AL
VERSO
REGIME LAVORATORI AUTONOMI
ATTESTATO RIGUARDANTE IL DIRITTO ALLE
DURANTE LA DIMORA IN UNO STATO MEMBRO
E 111
PRESTAZIONI
B
IN
(1)
NATURA
Reg. 1408/71: art. 22.1 a.i.; art. 22.3; art. 31.a
Reg. 574/72: art. 20.4; art. 21.1; art. 23; art. 31.1 e 3
1
-- Lavoratore
autonomo
Titolare di
pensione
(Cognome (1 bis), cognomi
precedenti (1 bis)
nomi, indirizzo (2))
1.1 Numero di identificazione (1 ter): ...........................
Data di nascita: .................................................
2 Familiari (3)
2.1 Cognome
(1 bis)
...........
...........
...........
Nomi
Cognomi
precedenti
........ ..........
........ ..........
........ ..........
file:///A|/250202.htm (7 di 46) [23/05/2002 7.44.27]
Data di
nascita
..........
..........
..........
Numero di
identificazione
(1 ter)
...............
...............
...............
GIOFIL TEL.+39-6-3050434 FAX +39-6-35503776
...........
...........
...........
........ ..........
........ ..........
........ ..........
..........
..........
..........
...............
...............
...............
2.2 Indirizzo abituale (2) (4):
..............................................................
3
Le persone predette hanno diritto alle prestazioni
soltanto in caso di ricovero ospedaliero
in
natura
3.1 dal ..................... al ................. incluso.
4
Istituzione competente
4.1 Denominazione: ................. Numero di codice (5):........
4.2 Indirizzo (2): ...............................................
..............................................................
4.3 Timbro
4.4 Data: .........................
4.5 Firma
...............................
4.6 Convalida dal....... al ...... 4.10 Convalida dal..... al.....
4.7 Timbro 4.8 Data:
4.11 Timbro
4.12 Data:
..................
............
4.9 Firma
4.13 Firma
..................
............
SOLO RICOVERO OSPEDALIERO
4.10 Convalida dal...... al ...... 4.10 Convalida dal..... al.....
4.15 Timbro 4.16 Data:
4.19 Timbro
4.20 Data:
..................
............
4.17 Firma
4.21 Firma
..................
............
ISTRUZIONI
IL
PRESENTE MODULO DEVE ESSERE COMPILATO
IN
UTILIZZANDO UNICAMENTE LE APPOSITE LINEE PUNTEGGIATE
STAMPATELLO,
L'istituzione competente o, se del caso, l'istituzione del luogo
di residenza del titolare di pensione o rendita, compila il
formulario e lo restituisce all'interessato oppure lo trasmette
all'istituzione del luogo di dimora ove sia stato emesso su
richiesta di quest'ultima. In caso di soggiorno nel Regno Unito,
il presente stampato non e' necessario.
AVVERTENZE PER L'ASSICURATO E PER I FAMILIARI
file:///A|/250202.htm (8 di 46) [23/05/2002 7.44.27]
GIOFIL TEL.+39-6-3050434 FAX +39-6-35503776
a) Il presente docuemnto consente:
- all'assicurato e ai familiari elencati al quadro 2, che si
trovino temporaneamente in un paese (paese di dimora) diverso
dallo Stato competente,
- al titolare di pensione o rendita ed ai suoi familiari indicati
al quadro 2 che si trovino temporaneamente in un paese (paese di
dimora) diverso da quello ove risiedono abitualmente,
di ottenere, da parte degli organismi assicuratori del predetto
paese di dimora, le prestazioni in natura soltanto in caso di
ricovero ospedaliero.
b) Quando e' necessario il ricovero in ospedale, questo documento
deve essere presentato all'istituzione di assicurazione del paese
di dimora, e cioe':
in
DANIMARCA, al competente
"amtskommune"
(amministrazione
comunale); nel comune di Copenaghen al "magistrat" e nel comune di
Frederiksberg alla "kommunalbestyrelse". Il formulario dev'essere
presentato ad ogni richiesta di prestazioni;
in GERMANIA, alle cassa malattia sulta dall'interessato;
in GRECIA, all'ufficio regionale o locale dell'Istituto delle
assicurazioni sociali (IKA), che rilascera' all'interessato un
libretto sanitario, senza il quale le prestazioni in natura non
vengono concesse;
in SPAGNA, ai servizi ospedalieri comunicati nell'ambito del
regime della sicurezza sociale. Esibire il modulo unitamente ad
una fotocopia;
in FRANCIA, alla "Caisse primaire d'assurance
primaria di assicurazione malattia);
in IRLANDA, all'"Health Board" (ufficio
circoscrizione e' richiesta l'assistenza;
maladie"
sanitario)
(Cassa
nella
cui
in ITALIA, all'unita' sanitaria locale (USL) competente per
territorio che rilascera' all'interessato un libretto-modulario;
in LUSSEMBURGO, alla "Caisse de maladie
malattia degli operati);
des
ouvriers"
(Cassa
nei PAESI BASSI, all""ANOZ" Verzekeringen (Cassa mutua generale di
malattia dei Paesi Bassi), Utrecht;
in AUSTRIA, alla "Gebietskrankenkasse" (cassa malattia
competente per il vostro luogo di dimora;
regionale)
in PORTOGALLO, PER IL CONTINENTE, all'"Administracao Regional de
Saude" (Amministrazione regionale della sanita') del luogo di
dimora; PER MADERA: la "Direccao Regional de Saude Publica"
(Direzione regionale della sanita') a Funchal; PER LE AZZORRE:
alla "Direccao Regional de Saude" (Direzione regionale della
file:///A|/250202.htm (9 di 46) [23/05/2002 7.44.27]
GIOFIL TEL.+39-6-3050434 FAX +39-6-35503776
sanita') a Angra do Heroismo;
in FINLANDIA, all'ufficio locale del "kansanelakelaitos" (istituto
di sicurezza sociale) e all'ospedale che fornisce il trattamento.
Il formulario dovra' essere esibito per ciascuna richiesta di
prestazioni;
in
SVEZIA, al "forsakringskassan"
sociale) del luogo di dimora;
(ufficio
della
sicurezza
in ISLANDA, al "tryggingastofnun rikisins" (istituto
sicurezza sociale), Reykjavik;
nel
LIECHTENSTEIN,
all'"Amt fur
dell'economia nazionale), Vaduz;
statale
Volkswirtschaft"
in NORVEGIA, al "Lokale trygdekontor"
locale) del luogo di dimora.
(ufficio
di
(Ufficio
assicurativo
NOTE
* SEE-Accordo sullo Spazio economico europeo, allegato
VI,
sicurezza sociale. Ai fini di questo accordo, il presente modulo
si applica anche ad Islanda, Liechtenstein e Norvegia.
(1) Indicare la sigla del paese dell'istituzione; B=Belgio.
(1 bis) Per i cittadini spagnoli, indicare entrambi i cognomi alla
nascita.
Per i cittadini portoghesi, indicare tutti i nomi (nomi, cognome,
cognome da nubile) nell'ordine dello stato civile, quali risultano
dalla carta d'identita' o dal passaporto.
(1 ter) Per i cittadini italiani, indicare,
numero di assicurazione e/o codice fiscale.
se
possibile,
il
(2) Via, numero, codice postale, localita', paese.
(3) Indicare soltanto i familiari che si recano temporaneamente in
un altro Stato membro.
(4) Da indicare solo qualora l'indirizzo dei familiari differisca
da quello del lavoratore o del titolare di pensione o rendita.
(5) Indicare, se esiste.
COMUNITA' EUROPEE
REGOLAMENTI DI SICUREZZA
SOCIALE SEE*
LEGGERE LE "ISTRUZIONI" AL
VERSO
E 113 --- (1)
RICOVERO OSPEDALIERO - NOTIFICA DI ENTRATA E DI USCITA
Reg.
25.1
1408/71: art. 19; art. 22; art. 22 bis; art. 22
e 3.i; art. 26; art. 31.a; art. 34 bis; art. 34
file:///A|/250202.htm (10 di 46) [23/05/2002 7.44.27]
ter;
ter;
art.
art.
GIOFIL TEL.+39-6-3050434 FAX +39-6-35503776
52.a; art. 55.1
Reg. 574/72: art. 17.6; art. 20.5; art. 21.2; art. 22.2 e 3;
23; art. 26.3; art. 27; art. 28; art. 31.2 e 3; art. 60.5;
62.7; art. 63.2
art.
art.
Il presente formulario deve essere redatto per il rimborso delle
prestazioni in natura sulla base delle spese effettivamente
sostenute. Va compilato dall'istituzione del luogo di residenza o
di dimora: nella parte A per notificare l'entrata nell'istituto di
cura, nella parte B per la notifica di uscita, e inviato
all'istituzione competente. Ove si tratti di una istituzione
competente danese o del Regno Unito, non occorre compilare lo
stampato.
1
All'istituzione competente
1.1 Denominazione: ...............................................
1.2 Indirizzo (2): ...............................................
..................................................................
-- Titolare di
-- Studente
pensione o rendita
(regime dei lavoratori
subordinati)
-- Lavoratore
autonomo
-- Titolare di
-- Altra persona
pensione o rendita
assicurata
(regime dei lavoratori
autonomi)
-- Disoccupato
-- Richiedente la pensione
o rendita
2
-- Lavoratore
subordinato
2.1 Cognome (2 bis)
..............................................................
2.2 Nomi
.............
Cognomi precedenti
(2 bis)
...................
Data di nascita
.........................
2.3 Indirizzo nel paese di residenza o di dimora (2)
..............................................................
..............................................................
2.4 Numero di identificazione (2 ter) ............................
3
Familiare ricoverato
3.1
Cognome (2a)
.............................................................
3.2
Nomi
................
Cognomi precedenti
.....................
file:///A|/250202.htm (11 di 46) [23/05/2002 7.44.27]
Data di nascita
...................
GIOFIL TEL.+39-6-3050434 FAX +39-6-35503776
3.3
Indirizzo nel paese di residenza o di dimora (2) (3)
.............................................................
3.4 Numero di identificazione (2 ter): ...........................
4
Riferimento:
4.1 -- al vostro modulo
.......... del
............ (4)
4.2 -- al nostro modulo E 107 del ....................
A. NOTIFICA DI ENTRATA
5
La persona indicata
--- al quadro 2
-- al quadro 3
5.1 e' stata ricoverata il
.................
5.2 presso (5)
..........................
5.3 a seguito di
-- malattia
-- maternita'
-- infortunio
sul lavoro
(6)
-- malattia
-- infortunio nella vita
professionale
privata (8)
(7)
5.4 Si presume che la degenza si protrarra' sino al
5.5 -- (9) Documenti giustificativi o rapporto medico in allegato.
E 113
B. NOTIFICA DI USCITA
6 La degenza notificata
-- con modulo E 113
del ..............
-- nella parte A che precede
e terminata il ......................
7
Istituto del luogo di residenza o di dimora
7.1 Denominazione: ...............................................
7.2 Indirizzo (2): ...............................................
..............................................................
7.3 Timbro
7.4
file:///A|/250202.htm (12 di 46) [23/05/2002 7.44.27]
Data: ........................
GIOFIL TEL.+39-6-3050434 FAX +39-6-35503776
7.5
Firma
..............................
ISTRUZIONI
IL
PRESENTE MODULO DEVE ESSERE COMPILATO
IN
UTILIZZANDO UNICAMENTE LE APPOSITE LINEE PUNTEGGIATE
STAMPATELLO,
NOTE
* SEE - Accordo sullo Spazio economico europeo, allegato VI,
sicurezza sociale. Ai fini di questo accordo, il presente modulo
si applica anche ad Islanda, Liechtenstein e Norvegia.
(1) Indicare la sigla del paese dell'istituzione: B = Belgio; DK =
Danimarca; D = Germania; GR = Grecia; E = Spagna; F = Francia; IRL
= Irlanda; I = Italia; L = Lussemburgo; NL = Paesi Bassi; A =
Austria; P = Portogallo; FIN = Finlandia; S = Svezia; GB = Regno
Unito; IS = Islanda; FL = Liechtenstein; N = Norvegia.
(2) Via, numero, codice postale, localita', paese.
(2 bis) Per i cittadini spagnoli, indicare entrambi i cognomi alla
nascita.
Per i cittadini portoghesi, indicare tutti i nomi (nomi, cognome,
cognome da nubile) nell'ordine dello stato civile, quali risultano
dalla carta d'identita' o dal passaporto.
(2 ter) Per i cittadini spagnoli, indicare, se esiste, il numero
che figura sulla carta d'identita' nazionale (D.N.I.), anche se
scadura, o passaporto/C.F. Per i cittadini italiani, indicare, se
possibile, il numero di assicurazione e/o codice fiscale. Le
persone assicurate in Svezia dovranno esibire il numero di
identificazione personale nazionale.
(3) Da indicare esclusivamente quando l'indirizzo
differisce da quello indicato nel quadro 2.
del
(4) Indicare il numero e la data del modulo attestante il
alle prestazioni dell'assicurato.
familiare
diritto
(5) Denominazione dell'istituto di cura.
(6) Se la vittima e' assicurata in Belgio o nel Liechtenstein,
indichi il nome e l'indirizzo del datore di lavoro.
Nome o ragione sociale:
si
.........................................
Indirizzo (2): ...................................................
..................................................................
(7) Da indicare, se possibile.
file:///A|/250202.htm (13 di 46) [23/05/2002 7.44.27]
GIOFIL TEL.+39-6-3050434 FAX +39-6-35503776
(8) Da compilare per le istruzioni francesi di lavoratori agricoli
autonomi e per le istituzioni portoghesi.
(9) Se del caso, riportare una X nel quadratino.
COMUNITA' EUROPEE
REGOLAMENTI DI SICUREZZA
SOCIALE SEE*
Leggere le "istruzioni"
al verso
E 114
--
(1)
CONCESSIONE DI PROTESI, DI GRANDI APPARECCHI, ECC.
Reg. 1408/71: art. 19; art. 22; art. 22bis; art. 22 ter; art. 24;
art. 25.1 e 3.1; art. 26; art. 31.a; art. 34 bis; art. 34 ter;
art. 52.a; art. 55.1
Reg. 574/72: art. 17.7; art. 20.5; art. 21.2; art. 22.2 e 3; art.
23; art. 26.3; art. 27; art. 28; art. 31.2 e 3; art. 60.6; art.
62.7; art. 63.2 e 3
Il presente formulario deve essere redatto per il rimborso delle
prestazioni in natrua effettivamente sostenute. L'istituzione del
luogo di residenza o di dimora compila la parte A e trasmette
all'istituzione competente una o due copie dello stampato a
seconda che la notifica riguardi, rispettivamente, il punto 7.1 o
il punto 7.2. L'istituzione competente, qualora ravvisi di doversi
opporre all'erogazione delle prestazioni, dovra' compilare la
parte B ed inviate una copia dello stampato all'istituzione del
luogo di residenza o di dimora. Ove si tratti di una istituzione
competente del Regno Unito, non occorre compilare lo stampato.
A. NOTIFICA
1
All'istituzione competente
1.1 Denominazione: ...............................................
1.2 Indirizzo (2): ...............................................
..............................................................
..............................................................
2 (3)
-- Lavoratore
subordinato
-- Titolare di
-- Studente
pensione o rendita
(regime dei lavoratori
subordinati)
-- Lavoratore
autonomo
-- Titolare di
pensione o rendita
(regime dei
lavoratori
autonomi)
-- Disoccupato
-- Richiedente la pensione
o rendita
file:///A|/250202.htm (14 di 46) [23/05/2002 7.44.27]
-- Altra
persona
assicurata
GIOFIL TEL.+39-6-3050434 FAX +39-6-35503776
2.1 Cognome (3 bis)
..............................................................
2.2 Nomi
Cognomi precedenti
(3 bis)
...................
.............
Data di nascita
.........................
2.3 Indirizzo nel paese di residenza o di dimora (2)
..............................................................
..............................................................
2.4 Numero di identificazione (3 ter) ............................
3
Familiare in causa
3.1
Cognome (3 bis)
.............................................................
3.2
Nomi
................
3.3
Indirizzo nel paese di residenza o di dimora (2) (4)
.............................................................
Cognomi precedenti
.....................
Data di nascita
...................
3.4 Numero di identificazione (3 ter): ...........................
4
Riferimento:
4.1 -- al vostro modulo
.......... del
............ (5)
4.2 -- al nostro modulo E 107 del ....................
5
I servizi sanitari di questa istituzione hanno
per la persona indicata
-- al quadro 2
riconosciuto,
5.1 -- la necessita'
-- al quadro 3
-- l'urgenza assoluta
5.2 delle seguenti prestazioni: ..................................
..............................................................
5.3 il cui costo
-- probabile
-- effettivo ai sensi della
nostra legislazione e' di
..........................(6)
6
-- Si allega il rapporto del medico di controllo (7)
7
-- Le prestazioni citate al punto 5.2 (8)
7.1 -- sono gia' state accordate d'urgenza in data
7.2
-- saranno
d'invio
accordate qualora, entro 15 giorni dalla data
della presente notifica, non pervenga da voi una
file:///A|/250202.htm (15 di 46) [23/05/2002 7.44.27]
GIOFIL TEL.+39-6-3050434 FAX +39-6-35503776
motivata opposizione
E 114
8
Istituzione del luogo di residenza o di dimora
8.1 Denominazione: ...............................................
8.2 Indirizzo (2): ...............................................
..............................................................
8.3 Timbro
8.4
Data: .......................
8.5
Firma:
.............................
B. EVENTUALE OPPOSIZIONE DELL'ISTITUZIONE COMPETENTE
9
In riferimento al punto 7.2 vi comunichiamo che le
indicate al punto 5.2 non possono essere erogate.
prestazioni
Motivi:
...............................................................
...............................................................
10 Istituzione competente
10.1 Denominazione: ................... Numero di codice(9):......
10.2 Indirizzo(2): ...............................................
.............................................................
10.3 Timbro
10.4
Data: ...................
10.5
Firma
.........................
ISTRUZIONI
IL
PRESENTE MODULO DEVE ESSERE COMPILATO
IN
UTILIZZANDO UNICAMENTE LE APPOSITE LINEE PUNTEGGIATE
STAMPATELLO,
NOTE
* SEE - Accordo sullo Spazio economico europeo, allegato VI,
sicurezza sociale. Ai fini di questo accordo, il presente modulo
si applica anche ad Islanda, Liechtenstein e Norvegia.
(1) Indicare la sigla del paese dell'istituzione: B = Belgio; DK =
Danimarca; D = Germania; GR = Grecia; E = Spagna; F = Francia; IRL
= Irlanda; I = Italia; L = Lussemburgo; NL = Paesi Bassi; A =
file:///A|/250202.htm (16 di 46) [23/05/2002 7.44.27]
GIOFIL TEL.+39-6-3050434 FAX +39-6-35503776
Austria; P = Portogallo; FIN = Finlandia; S = Svezia; GB =
Unito; IS = Islanda; FL = Liechtenstein; N = Norvegia.
Regno
(2) Via, numero, codice postale, localita', paese.
(3) Se la
vittima e' assicurata in Belgio o Liechtenstein,
indicare il nome e l'indirizzo del datore di lavoro.
Nome o ragione sociale: .........................................
Indirizzo(2): ...................................................
.................................................................
(3 bis) Per i cittadini spagnoli, indicare entrambi i cognomi alla
nascita.
Per i cittadini protoghesi, indicare tutti i nomi (nomi,
cognome,
cognome da nubile)
nell'ordine
dello
stato
civile, quali risultanto dalla carta d'identita' o dal passaporto.
(3 ter) Per i cittadini italiani, indicare, se possibile, il
numero di assicurazione e/o il codice fiscale. Le
persone
assicurate in Svezia dovranno esibire il numero di identificazione
personale nazionale.
(4) Da indicare esclusivamente quando l'indirizzo
differisce da quello indicato nel quadro 2.
del
familiare
(5) Indicare il numero e la data del modulo attestante il
alle prestazioni dell'assicurato.
(6) Importo
residenza.
da indicare nella moneta del paese di
(7) Nell'eventualita' che venga allegato
trattasi, riportare una X nel quadratino.
il
diritto
dimora
rapporto
o
di
di
cui
(8) Quando si tratta di un lavoratore autonomo belga, portare sul
conto UNICAMENTE le prestazioni in natura in caso di ricovero
ospedaliero.
(9) Indicare, se esiste.
COMUNITA' EUROPEE
REGOLAMENTI DI SICUREZZA
SOCIALE SEE*
Vedi "istruzioni" a
pagina 3
E 115
---
(1)
DOMANDA DI PRESTAZIONI IN DENARO PER INABILITA' AL LAVORO
Reg. 1408/71: art. 19.1; art. 22.1. a.ii; art.
25.1.b; art. 34 ter; art. 52.b; art. 55.1. a.ii.
file:///A|/250202.htm (17 di 46) [23/05/2002 7.44.27]
22
ter;
art.
GIOFIL TEL.+39-6-3050434 FAX +39-6-35503776
Reg. 574/72: art. 18.2 e 3; art. 24; art. 26.5 e 7; art. 61.2 e 3;
art. 64.
Se lo stampato si riferisce ad un lavoratore, deve esserne
compilata una sola copia e trasmessa all'istituzione competente di
assicurazione malattia e maternita' o di assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Se, invece, lo
stampato riguarda un disoccupato, oltre la copia predetta, se ne
devono compilare altre due da indirizzare l'una all'istituzione di
assicurazione disoccupazione competente, l'altra all'istituzione
corrispondente del paese ove il disoccupato si trova in cerca di
lavoro (vedi inoltre le note 7 e 9).
1
All'istituzione competente
1.1 Denominazione: ...............................................
1.2 Indirizzo (2): ...............................................
..................................................................
..................................................................
2 (3) -- Lavoratore
subordinato
-- Lavoratore
autonomo
-- Disoccupato
2.1
Cognome (2 bis)
.............................................................
2.2
Nomi
...........
Cognomi precedenti
(2 bis)
...................
Data di nascita
.....................
2.3
Indirizzo nel paese di residenza o di dimora (2):
.............................................................
.............................................................
2.4
Indirizzo nel paese competente (2):
.............................................................
.............................................................
2.5
Numero di identificazione (2 ter)
2.6
Portatore del modulo E 119 rilasciato il
e del modulo E 303 rilasciato il
3
Datore di lavoro (4)
3.1
Nome o ragione sociale: .....................................
3.2
Indirizzo (2): ..............................................
.............................................................
3.3
Attivita' dell'impresa: .....................................
file:///A|/250202.htm (18 di 46) [23/05/2002 7.44.27]
...........
............. (3)
............. (3)
GIOFIL TEL.+39-6-3050434 FAX +39-6-35503776
A. -- (5) DOMANDA DI PRESTAZIONI
4
La persona indicata al quadro 2, in data .....................
ha chiesto prestazioni in denaro per l'inabilita' al lavoro
derivante da
4.1 ----
malattia
infortunio
sul lavoro
malattia
professionale
5
-- maternita' (data probabile del parto:
-- infortunio verificatosi il .............
-- adozione
-- compenso ridotto in
caso di maternita' e
adozione (6)
Il certificato del medico curante
-- e' allegato
-- non ha potuto essere presentato
E 115
6
In base al parere del
medico di controllo
-- di cui si allega il rapporto
-- di cui si trasmettera' quanto
prima il rapporto
6.1 -- l'inabilita' al lavoro ha avuto inizio il .................
e si e' protratta, sino al
.................
6.2 -- non vi e' inabilita al lavoro (7)
7
-- L'interessato non ha ottemperato alle norme previste dalla
nostra legislazione e precisamente:
..............................................................
..............................................................
8
-- L'inabilita' al lavoro e' stata causata, presumibilmente, da
incidente dovuto a responsabilita' di terzi
8.1 -- Si allega un rapporto su tale incidente nonche' l'indirizzo
del terzo coinvolto.
9
-- Siamo disposti
ad erogare le prestazioni in denaro
all'interessato
per
vostro conto. Vi
preghiamo
di
comunicarci il vostro consenso in merito e, in caso
affermativo,
di
fornirci
le
indizioni
utili
per
l'erogazione delle prestazioni (8).
10
-- Non siamo
disposti
ad erogare
all'interessato
prestazioni in denaro per conto vostro.
B. -- (5) PROSEGUIMENTO DELL'INABILITA' AL LAVORO
11
11.1
11.2
In riferimento al:
-- nostro modulo E 115 del
-- vostro modulo E 117 del
file:///A|/250202.htm (19 di 46) [23/05/2002 7.44.27]
.....................
.....................
le
GIOFIL TEL.+39-6-3050434 FAX +39-6-35503776
11.3
12
si
comunica che in base al parere del nostro medico di
controllo
-- di cui si allega il rapporto
-- di cui si trasmettera' quanto prima il rapporto
la persona indicata al quadro 2 sara' presumibilmente
inabile al lavoro fino al
...................................... incluso
Istituzione del paese di residenza o di dimora
12.1 Denominazione: ..............................................
12.2 Indirizzo (2): ..............................................
.............................................................
12.3 Timbro
12.4
Data: .................
12.5
Firma
.......................
E 115
ISTRUZIONI
IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE COMPILATO IN STAMPATELLO UTILIZANDO
UNICAMENTE LE APPOSITE LINEE PUNTEGGIATE. ESSO E' COMPOSTO DI 3
PAGINE E DEVE ESSERE TRASMESSO SEMPRE COMPLETO DI TUTTE LE PAGINE
ANCHE SE UNA QUALSIASI DI ESSE NON RECA ALCUNA INDICAZIONE.
NOTE
* SEE - Accordo sullo Spazio economico europeo, allegato VI,
sicurezza sociale. Ai fini di questo accordo, il presente modulo
si applica anche ad Islanda, Liechtenstein e Norvegia.
(1) Indicare la sigla del paese dell'istituzione: B = Belgio; DK =
Danimarca; D = Germania; GR = Grecia; E = Spagna; F = Francia; IRL
= Irlanda; I = Italia; L = Lussemburgo; NL = Paesi Bassi; A =
Austria; P = Portogallo; FIN = Finlandia; S = Svezia; GB = Regno
Unito; IS = Islanda; FL = Liechtenstein; N = Norvegia.
(2) Via, numero, codice postale, localita', paese.
(2 bis) Per i cittadini spagnoli, indicare entrambi i cognomi di
nascita.
Per i cittadini portoghesi, indicare tutti i nomi (nomi, cognome,
cognome da nubile) nell'ordine dello stato civile, quali risultano
dalla carta d'identita' o dal passaporto.
(2 ter) Per i citadini italiani, indicare, se possibile, il numero
di assicurazione e/o il codice fiscale.
file:///A|/250202.htm (20 di 46) [23/05/2002 7.44.27]
GIOFIL TEL.+39-6-3050434 FAX +39-6-35503776
(3) L'indicazione e' da riportare, se del caso, solo se
di disoccupato.
trattasi
(4) Per il disoccupato indicare l'ultimo datore di lavoro.
(5) La redazione delle parti A e B e' in alternativa; riportare
una X nel quadratino relativo alla parte che viene compilata. Per
i Paesi Bassi e' necessario compilare la casella 4.
(6) Quando la richiesta proviene dalla Norvegia.
(7)
Si
alleghi
all'interessato.
copia
del
formulario
E
118
indirizzato
(8) Se il modulo e' inviato ad una istituzione tedesca o italiana,
non si deve contrassegnare questa casella ma unicamente la casella
10.
(9) Per l'Italia, trasmettere il presente modulo - in caso di
malattia
o maternita' - all'ufficio
locale
dell'"istituto
nazionale della previdenza sociale" (INPS) - e in caso di
infortunio sul lavoro o di malattia professionale all'"istituto
nazionale assicurazione contro gli infortuni sul lavoro" (INAIL).
Per i Paesi Bassi qualora fosse sconosciuto l'istituto competente
di assicurazione malattia, inviare il formulario al GAK, Postbus
8300 Amsterdam.
COMUNITA' EUROPEE
REGOLAMENTI DI SICUREZZA
SOCIALE SEE*
Vedi "istruzioni" a
pagina 3
E 116
---
(1)
RAPPORTO MEDICO IN CASO DI INABILITA' AL LAVORO PER MALATTIA
MATERNITA', INFORTUNIO SUL LAVORO MALATTIA PROFESSIONALE
E
Reg. 1408/71: art. 19.1; art. 22.1. a.ii; 1.b.ii; 1.c.ii; art.
22 ter; 52.b; art. 55.1.a.ii; 1.b.ii e 1.c.ii
Reg. 574/72: art. 18.2 e 3; art. 24; art. 26.5 e 7; art. 61.2 e 3;
art. 64; art. 65.2 e 4
Lo stampato e' compilato dal medico dell'istituzione che redige il
modulo E 115 e deve essere allegato a tale modulo, in busta chiusa
riservata, se trattasi di un caso di malattia o di maternita'. Per
il Belgio, si deve sempre trasmettere il presente formulario
dapprima
all'istituzione
competente belga
in
materia
di
assicurazine malattia e maternita' (9). Per il Liechtenstein, la
Norvegia e la Svezia il modulo e' compilato dal medico curante
dell'interessato e verificato dall'ente assicurativo.
1
All'istituzione competente
1.1 Denominazione: ...............................................
file:///A|/250202.htm (21 di 46) [23/05/2002 7.44.27]
GIOFIL TEL.+39-6-3050434 FAX +39-6-35503776
1.2 Indirizzo (2): ...............................................
..................................................................
..................................................................
1.3 Riferimento: nostro modulo E 116 del .........................
2
Allegato al modulo E 115 del ...................
3
-- Lavoratore
-- Lavoratore
-- Disoccupato
3.1 Cognome (2bis)
.............................................................
3.2 Nomi
...........
Cognomi precedenti
(2 bis)
...................
Data di nascita
..........................
3.3
Indirizzo (2) nel paese di residenza o di dimora:
.............................................................
.............................................................
3.4
Indirizzo di identificazione (3): ...............
4
Il sottoscritto
il
........., dottore in medicina, dopo aver
esaminato la soprannominata
persona
.......................
4.1 esprime il parere che si tratta di un caso
--- di malattia
-- di maternita' (data probabile del
parto: .................)
4.2 che si tratta presumibilmente
--- di infortunio sul lavoro -- malattia professionale
--- di infortunio
4.3 -- di ricaduta o aggravamento
E 116
PARTE A: RAPPORTO GENERALE
5
Da compilare
lavoro
in
ogni caso, soprattutto
di
infortunio
sul
5.1 Anamnesi e sintomi attuali:
..............................................................
..............................................................
5.2 Esame clinico
5.3 Stato generale .......... Peso: ........ Altezza: ........ (4)
5.4 Altre notizie ................................................
file:///A|/250202.htm (22 di 46) [23/05/2002 7.44.27]
GIOFIL TEL.+39-6-3050434 FAX +39-6-35503776
..............................................................
..............................................................
5.5 Esami tecnici (5): ...........................................
..............................................................
..............................................................
5.6 Diagnosi: ....................................................
5.7 Conclusioni:
5.8 -- L'inabilita' al lavoro non e' riconosciuta.
5.9 -- L'inabilita' al lavoro e' riconosciuta a decorrere
dal ............ e fino al ................
5.10 -- L'interessato e' riconosciuto in parte inabile al lavoro
per
......%
dal ............. e fino al ......... (5 bis)
5.11 -- L'interessato sara' sottoposto ad un ulteriore controllo
medico il ..................
5.12 -- L'interessato e' in grado di lavorare dal .............
PARTE B: RAPPORTI IN CASO DI INFORTUNIO SUL LAVORO
6
Primo rapporto medico
6.1
Il predetto infortunio ha provocato le seguenti lesioni (6)
..........................................................
..........................................................
..........................................................
6.2
Tali lesioni -- hanno avuto -- avranno come conseguenza(7)
.............................................................
.............................................................
.............................................................
6.3
L'inabilita' al lavoro ha avuto inizio il
6.4
L'infortunato e' curato
-- al suo domicilio
-- in ambulatorio
-- in ospedale
-- in altro luogo
indirizzo (2) (8): ..........................................
.............................................................
7
Ultimo rapporto medico
7.1 Il trattamento curativo ha avuto fine il .....................
7.2 Le lesioni sono consolidate in data ..........................
7.3 -- senza postumi
7.4 -- ed avranno presumibilmente come conseguenza
..............................................................
..............................................................
..............................................................
7.5 Descrizione dettagliata dello stato dopo la guarigione o
file:///A|/250202.htm (23 di 46) [23/05/2002 7.44.27]
alla
GIOFIL TEL.+39-6-3050434 FAX +39-6-35503776
fine del trattamento
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
8
Istituzione del paese di residenza o di dimora
8.1
Denominazione: ..............................................
8.2
Indirizzo(2): ...............................................
.............................................................
8.3
Timbro
8.4 Data: .............
8.5 Firma del medico
...........................
ISTRUZIONI
Il
presente
modulo deve essere compilato
in
stampatello
utilizzando unicamente le apposite linee punteggiate. Esso e'
composto di 3 pagine e deve essere trasmesso sempre completo di
tutte le pagine, anche se una qualsiasi di esse non reca alcuna
indicazione.
NOTE
* SEE - Accordo sullo Spazio economico europeo, allegato VI,
sicurezza sociale. Ai fini di questo accordo, il presente modulo
si applica anche ad Islanda, Liechtenstein e Norvegia.
(1) Indicare la sigla del paese dell'istituzione: B = Belgio; DK =
Danimarca; D = Germania; GR = Grecia; E = Spagna; F = Francia; IRL
= Irlanda; I = Italia; L = Lussemburgo; NL = Paesi Bassi; A =
Austria; P = Portogallo; FIN = Finlandia; S = Svezia; GB = Regno
Unito; IS = Islanda; FL = Liechtenstein; N = Norvegia.
(2) Via, numero, codice postale, localita', paese.
(2 bis) Per i cittadini spagnoli, indicare entrambi i cognomi di
nascita.
Per i cittadini portoghesi, indicare tutti i nomi (nomi, cognome,
cognome da nubile) nell'ordine dello stato civile, quali risultano
dalla carta d'identita' o dal passaporto.
(3) Per i cittadini italiani, indicare, se
di assicurazione e/o il codice fiscale.
(4) Le notizie di cui trattasi
ritengano necessarie.
file:///A|/250202.htm (24 di 46) [23/05/2002 7.44.27]
sono
da
possibile, il
fornire
numero
qualora
si
GIOFIL TEL.+39-6-3050434 FAX +39-6-35503776
(5) Indicare il tipo e la data.
(5 bis) Qualora la richiesta provenga dalla Norvegia.
(6) Indicare il genere e la natura delle lesioni e le parti del
corpo lese: frattura del braccio; contusione alla testa, alle
dita; lesioni interne; asfissia, ecc.
(7) Indicare le conseguenze certe o presunte delle lesioni
constatate: morte, inabilita' permanente o temporanea, totale o
parziale; in caso di inabilita' temporanea, verificarne la durata
presunta.
(8) Ove le cure siano impartite in ospedale, indicare
denominazione dell'ospedale stesso.
anche
la
(9) Il modulo 116 non e' richiesto per domande di prestazioni
maternita' erogabili in Belgio.
di
COMUNITA' EUROPEE
REGOLAMENTI DI SICUREZZA
SOCIALE SEE*
Vedi "istruzioni" a
pagina 3
E 117
---
(1)
CONCESSIONE DI PRESTAZIONI IN DENARO IN CASO DI MATERNITA'
INABILITA' AL LAVORO
E
DI
Reg. 1408/71: art. 19.1; art. 22.1. a.ii; art.22 ter; art. 25.1.b;
art. 34 ter; art. 52 b; art. 55.1.a.ii
Reg. 574/72: art. 18.6 e 8; art. 24; art. 26.7; art. 61.6 e 8;
art. 64
L'istituzione competente compila il presente formulario e lo
trasmette all'istituzione del luogo di residenza o di dimora.
L'istituzione competente deve informare anche il lavoratore,
qualora
le
prestazioni
in
denaro
siano
corrisposte
dall'istituzione del luogo di residenza (Reg. 574/72: art. 61.8).
1
All'istituzione del luogo di residenza o di dimora
1.1 Denominazione: ...............................................
1.2 Indirizzo (2): ...............................................
..................................................................
..................................................................
2
Riferimento: vostro modulo E 115 del .........................
3
-- Lavoratore
subordinato
-- Lavoratore
autonomo
file:///A|/250202.htm (25 di 46) [23/05/2002 7.44.27]
-- Disoccupato
GIOFIL TEL.+39-6-3050434 FAX +39-6-35503776
3.1 Cognome (2bis)
.............................................................
3.2 Nomi
...........
Cognomi precedenti
(2 bis)
...................
Data di nascita
..........................
3.3
Indirizzo nel paese di residenza o di dimora (2)
.............................................................
.............................................................
3.4
Indirizzo di identificazione (2 ter) .............
4
-- ha diritto alle prestazioni in denaro, provvisoriamente,
salvo eventuale proroga
dal ......................
al ......................
4.1
-- non ha diritto alle prestazioni di denaro
Motivo: si veda l'allegato formulario E 118
4.2
-- non ha piu' diritto alle prestazioni in denaro a
dal .........................
Motivo: si veda l'allegato formulario E 118
5
Dette prestazioni saranno erogate (3 bis)
5.1
-- da noi
5.2
-- da voi per nostro conto (3 ter)
5.3
-- dal datore di lavoro (4)
dal ...................... al .................(5)
6
(3) (6)
6.1
L'indennita' dovra essere corrisposta
6.2
per tutti i giorni della settimana, salvo
-- giovedi'
6.3
-- lunedi' -- martedi'
-- venerdi' -- sabato
partire
-- mercoledi'
-- domenica
L'importo giornaliero netto di tale indennita'
e' di ................
e' di ................
(7) se l'assicurato non e'
ricoverato in ospedale
(7) se e' ricoverato in ospedale
6.4
-- (8) Se le indennita' spettano per un mese intero, sono
pagate per 30 giorni, a prescindere dal fatto che nel
mese vi siano piu' o meno di 30 giorni.
7
Vi preghiamo di volerci comunicare quanto prima il risultato
file:///A|/250202.htm (26 di 46) [23/05/2002 7.44.28]
GIOFIL TEL.+39-6-3050434 FAX +39-6-35503776
7.1
-- d'un esame (9)
....................
7.2
-- d'un controllo amministrativo
7.3
-- d'un nuovo controllo medico da eseguire verso il ........
8
Istituzione competente
8.1
Denominazione: ............... Numero di codice(10): .......
8.2
Indirizzo(2): ..............................................
............................................................
8.3
Timbro
8.4
Data: .............
8.5
Firma
....................
ISTRUZIONI
Il
presente
modulo deve essere compilato
in
stampatello
utilizzando unicamente le apposite linee punteggiate.
NOTE
* SEE - Accordo sullo Spazio economico europeo, allegato VI,
sicurezza sociale. Ai fini di questo accordo, il presente modulo
si applica anche ad Islanda, Liechtenstein e Norvegia.
(1) Indicare la sigla del paese dell'istituzione: B = Belgio; DK =
Danimarca; D = Germania; GR = Grecia; E = Spagna; F = Francia; IRL
= Irlanda; I = Italia; L = Lussemburgo; NL = Paesi Bassi; A =
Austria; P = Portogallo; FIN = Finlandia; S = Svezia; GB = Regno
Unito; IS = Islanda; FL = Liechtenstein; N = Norvegia.
(2) Via, numero, codice postale, localita', paese.
(2 bis) Per i cittadini spagnoli, indicare entrambi i cognomi di
nascita.
Per i cittadini portoghesi, indicare tutti i nomi (nomi, cognome,
cognome da nubile) nell'ordine dello stato civile, quali risultano
dalla carta d'identita' o dal passaporto.
(2ter) Per i cittadini italiani, indicare, se possibile, il numero
di assicurazione e/o il codice fiscale.
(3) L'indicazione non e' da fornire se trattasi di disoccupato per
il quale e' stato emesso il modulo E 119.
file:///A|/250202.htm (27 di 46) [23/05/2002 7.44.28]
GIOFIL TEL.+39-6-3050434 FAX +39-6-35503776
(3bis) L'istituzione competente puo' indicare qui le modalita' di
pagamento ........................................................
(3ter) Se il modulo e' indirizzato ad un'istituzione
italiana, questa casella non va contrassegnata.
francese
(4) Va compilato, se del caso, dalle istituzioni danesi,
o lussemburghesi.
(5)
Va
compilato
lussemburghesi.
dalle
istituzioni
tedesche,
o
tedesche
spagnole
(6) Il riquadro e' da compilarsi solo nell'ipotesi
verifichi la circostanza di cui al punto 5.2.
che
e
si
(7) Indicare l'importo nella valuta del paese competente.
(8) All'occorrenza, tracciare una X nel quadratino.
(9) Indicare il tipo di esame medico che si richiede (radiografia,
analisi del ..., ecc.).
(10) Indicare, se esiste.
COMUNITA' EUROPEE
REGOLAMENTI DI SICUREZZA
SOCIALE SEE*
Vedi "istruzioni" a
pagina 5
E 118
---
(1)
NOTIFICA DI NON RICONOSCIMENTO O DI CESSAZIONE DELL'INABILITA'
LAVORO
Reg.
art.
Reg.
art.
AL
1408/71: art. 19.1; art. 22.1. a.ii; b.ii e cii;art. 22 ter;
25.1.b; art. 34 ter; art. 52.b; art. 55.1.a.ii, b.ii e c.ii
574/72: art. 18.4 e 6; art. 24; art. 26.5 e 7; art. 61.4 e 6;
64
Se lo modulo si riferisce ad un lavoratore, l'istituzione del
luogo di residenza o di dimora (oppure l'istituzione competente)
compila il modulo stesso in due copie, delle quali una viene
inviata
al lavoratore medesimo, l'altra all'istituzione
di
assicurazione malattia e maternita' o infortuni sul lavoro e
malattie
professionali del paese competente (del luogo
di
residenza o di dimora). Se invece detto modulo riguarda un
disoccupato - oltre le predette due copie, di cui una destinata al
disoccupato stesso - si devono compilare altri due esemplari, da
indirizzare l'uno all'istituzione competente di assicurazione
disoccupazione e l'altro alla corrispondente istituzione del paese
ove il disoccupato si trova in cerca di lavoro.
1
-- Lavoratore
-- Lavoratore
1.1 Cognome (1 bis)
file:///A|/250202.htm (28 di 46) [23/05/2002 7.44.28]
-- Disoccupato
GIOFIL TEL.+39-6-3050434 FAX +39-6-35503776
.............................................................
1.2 Nomi
............
Cognomi precedenti(1bis)
........................
Data di nascita
...................
1.3 Indirizzo nel paese di residenza o di dimora(2)
.............................................................
.............................................................
1.4 Numero di identificazione (2bis): ...............
2
-- All'istituzione competente
-- All'istituzione del luogo di
residenza o di dimora
2.1 Denominazione: ...............................................
2.2 Indirizzo (2): ...............................................
..................................................................
..................................................................
3
-- Dai fatti portati a nostra conoscenza....................
-- Dal controllo effettuato dal nostro medico in data ........
e' risultato che
3.1 -- l'inabilita' al lavoro e' parziale
3.2
-- l'interessato ha
diritto ad un'indennita'
d'importo pari a --------------------a decorrere dal ....................(3)
parziale
3.3
-- non sussiste inabilita' al lavoro
3.4
-- l'inabilita' al lavoro e' cessata il ................(4)
3.5
-- L'ultimo giorno di erogazione delle prestazioni in denaro
e' il .........................
3.6
-- L'istituzione competente stabilita' quando cesseranno
indennita'
3.7
-- L'interessato non ha diritto alle indennita' perche' ....
............................................................
4
-- Istituzione del luogo di residenza o di dimora
-- Istituzione competente
le
4.1 Denominazione: ..................Numero di codice(5).........
4.2 Indirizzo(2): ...............................................
.............................................................
4.3
Timbro
file:///A|/250202.htm (29 di 46) [23/05/2002 7.44.28]
GIOFIL TEL.+39-6-3050434 FAX +39-6-35503776
4.4 Data: .............
4.5 Firma del medico
...........................
E 118
ISTRUZIONI
Il
presente
modulo deve essere compilato
in
stampatello
Esso
comporta 5 pagine con l'allegato e deve essere trasmesso
sempre completo di tutte le pagine suddette, anche se una
qualsiasi di esse non reca alcuna indicazione. Non scrivere al di
fuori dei puntini.
AVVERTENZE PER IL LAVORATORE O IL DISOCCUPATO
Potete eventualemtne ricorrere contro la decisione che vi e' stata
comunicata con il presente documento. Circa i termini e i mezzi di
ricorso, ci si deve riferire alle indicazioni fornite in allegato.
Per le procedure e i termini, debbono essere seguite,
in
particolare, le istruzioni fornite per lo Stato competente.
NOTE
* SEE - Accordo sullo Spazio economico europeo, allegato VI,
sicurezza sociale. Ai fini di questo accordo, il presente modulo
si applica anche ad Islanda, Liechtenstein e Norvegia.
(1) Indicare la sigla del paese dell'istituzione: B = Belgio; DK =
Danimarca; D = Germania; GR = Grecia; E = Spagna; F = Francia; IRL
= Irlanda; I = Italia; L = Lussemburgo; NL = Paesi Bassi; A =
Austria; P = Portogallo; FIN = Finlandia; S = Svezia; GB = Regno
Unito; IS = Islanda; FL = Liechtenstein; N = Norvegia.
(1bis) Per i cittadini spagnoli, indicare entrambi i cognomi alla
nascita.
Per i cittadini portoghesi, indicare tutti i nomi (nomi, cognome,
cognome da nubile) nell'ordine dello stato civile, quali risultano
dalla carta d'identita' o dal passaporto.
(2) Via, numero, codice postale, localita', paese.
(2bis) Per i cittadini italiani, indicare se possibile, il
di assicurazione e/o il codice fiscale.
numero
(3) Da compilare unicamente qualora il formulario sia rilasciato
dall'istituzione competente. Indicare se si tratta di importo
giornaliero, settimanale, mensile.
(4) Si indichi l'ultimo giorno d'inabilita' al lavoro.
(5) Indicare, se esiste.
file:///A|/250202.htm (30 di 46) [23/05/2002 7.44.28]
GIOFIL TEL.+39-6-3050434 FAX +39-6-35503776
E 118 ALLEGATO
TERMINE E MEZZI DI RICORSO
Reg. 574/72: art. 18.4; art. 61.4
1. BELGIO
Avverso la decisione in allegato, l'interessato puo' introdurre
ricorso per iscritto datato e firmato, da depositare o trasmettere
per lettera raccomandata alla cancelleria del tribunale del lavoro
competente, entro il termine di un mese dal giorno di notifica del
provvedimento impugnato.
Per il tribunale del lavoro competente, si intende:
a) ove l'interessato abbia il proprio domicilio in Belgio,
tribunale del lavoro della circoscrizione in cui si trova
domicilio stesso;
il
il
b) ove l'interessato non dimori o non dimori piu' in Belgio,
tribunale del lavoro della circoscrizione in cui dimorava
ultimo o risiedeva da ultimo in Belgio;
il
da
c) ove l'interessato non abbia dimorato o resieduto in Belgio, il
tribunale del lavoro della circoscrizione della sua
ultima
occupazione in Belgio.
2. DANIMARCA
Avverso la decisione in allegato l'interessato puo', entro il
termine di quattro settimane a decorrere dalla notifica della
decisione, introdurre ricorso presso il "Den Sociale Ankestyrelse,
Dagpengeudvalget", Amaliegade 25, PO Box 3061, 1021 Copenaghen K
(comitato di ricorso sociale, comitato d'indennita' giornaliera).
3. GERMANIA
Questo atto ufficiale diventa vincolante se l'interessato non
avra' presentato ricorso entro tre mesi dalla notifica. I ricorsi
dovranno essere introdotti per iscritto entro tre mesi alla
seguente istituzione tedesca:
Denominazione: ...............................................
Indirizzo: .......................................................
..................................................................
4. GRECIA
Avverso
ricorso
la decisione in allegato, l'interessato puo' introdurre
per iscritto entro il termine di 30 giorni a decorrere
file:///A|/250202.htm (31 di 46) [23/05/2002 7.44.28]
GIOFIL TEL.+39-6-3050434 FAX +39-6-35503776
dalla data
presso:
di
ricevimento della notifica
di
detta
decisione,
Denominazione: ...............................................
Indirizzo: .......................................................
..................................................................
5. SPAGNA
Avverso la decisione in allegato, l'interessato puo' introdurre
ricorso per iscritto, entro il termine di 30 giorni lavorativi a
decorrere
dalla
data della notifica, presso
la
seguente
istituzione:
Denominazione: ..............................................
Indirizzo: .......................................................
..................................................................
direttamente o tramite l'istituzione del suo luogo di dimora o
residenza.
di
6. FRANCIA
Avverso la decisione in allegato, l'interessato puo' produrre
ricorso, entro il termine di due mesi a decorrere dal giorno di
ricezione della presente notifica, presso il medico capo della
seguente cassa primaria di assicurazione malattia:
Denominazione: ...........................................
Indirizzo: .......................................................
..................................................................
7. IRLANDA
Avverso la decisione in allegato, l'interessato puo' presentare
una richiesta al Social Welfare Appeals Officie, D'Olier House,
D'Olier Street, Dublin 2 (ministero della previdenza sociale). Una
domanda in tal senso deve essere inoltrata entro 21 giorni a
decorrere dalla data di ricevimento della notifica della presente
decisione.
8. ITALIA
DECISIONI DELL'INPS (MALATTIA E MATERNITA')
L'interessato puo' contestare una decisione dell'INPS introducendo
un ricorso presso il comitato provinciale competente entro 90
giorni
dal
ricevimento
della
notifica
della
decisione.
L'interessato puo' inoltre adire le vie legali entro un periodo di
un anno dalla data in cui e' stata notificata la decisione del
comitato o dalla scadenza dei 90 giorni dall'introduzione del
ricorso se il comitato non ha adottato alcuna decisione.
file:///A|/250202.htm (32 di 46) [23/05/2002 7.44.28]
GIOFIL TEL.+39-6-3050434 FAX +39-6-35503776
RICORSI INAIL (INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI)
Avverso i provvedimenti dell'INAIL l'interessato puo' comunicare
all'istituto stesso con lettera raccomandata con ricevuta di
ritorno o con lettera della quale abbia ritirato ricevuta, entro
60 giorni dal ricevimento della comunicazione fattagli, i motivi
per
i
quali
non ritiene
giustificato
il
provvedimento
dell'istituto, precisando, nel caso in cui si tratti di inabilita'
permanente, la misura di indennita' che ritiene essergli dovuta
allegando in ogni caso alla domanda un certificato medico dal
quale emergano gli elementi giustificativi della domanda.
Non ricevendo risposta nel termine di 60 giorni dalla data della
ricevuta della domanda di cui al precedente comma, o qualora la
risposta
non gli sembri soddisfacente,
l'infortunato
puo'
convenire in giudizio l'istituto assicuratore avanti l'autorita'
giudiziaria.
L'opposizione puo' essere presentata all'INAIL direttamente o per
il tramite dell'istituzione del luogo di residenza o di dimora.
9. LUSSEMBURGO
Avverso la decisione in allegato, l'interessato puo' introdurre
ricorso, in linea di massima, al "Conseil arbitral des assurances
sociales" (consiglio arbitrale delle assicurazioni sociali), entro
40 giorni a decorrere dal ricevimento dalla notifica della
decisione.
10. PAESI BASSI
Se l'interessato non e' d'accordo con la comunicazione allegata,
chiedera' entro un tempo ragionevolmente breve una decisione
impugnabile all'istituzione competente indicata al quadro 2 o 4.
Questa decisione precisa i termini ed i mezzi di ricorso.
11. AUSTRIA
Avverso
le
informazioni in allegato (formulario
E
118),
l'interessato
puo' chiedere una
decisione
dell'istituzione
austriaca competente, menzionata nella casella 2 o 4 del modulo
citato, da cui puo' ricevere le istruzioni da seguire circa il
rimedio giuridico piu' adeguato.
12. PORTOGALLO
Avverso la decisione l'interessato puo':
- se l'incapacita' lavorativa non e' stata riconosciuta introdurre
ricorso alla Commissao Instaladora da Administracao Regional de
Saude (commissione regionale della sanita') entro otto giorni dal
ricevimento della notifica della decisione
o
- se una richiesta di prestazioni in denaro e' stata respinta per
motivi di ordine amministrativo, presentare ricorso al tribunale
amministrativo locale competente (Tribunal Administrativo
de
Circulo) entro due mesi dal ricevimento della notifica della
file:///A|/250202.htm (33 di 46) [23/05/2002 7.44.28]
GIOFIL TEL.+39-6-3050434 FAX +39-6-35503776
decisione; se l'interessato risiede fuori del
quattro mesi da tale notifica.
Portogallo,
entro
13. FINLANDIA
Avverso la decisione in allegato, l'interessato puo' presentare un
ricorso entro 30 giorni dalla data di ricevimento della notifica
della decisione allegata all'istituzione assicurativa finlandese
citata nelle caselle 2 o 4 del formulario E 118, o all'ente
assicurativo piu' vicino al luogo di residenza, indicato in una
delle caselle sopraccitate.
14. SVEZIA
L'interessato puo', entro un periodo di due mesi dalla notifica
della decisione, presentare un ricorso all'istituzione svedese
competente citata nelle caselle 2 o 4 del formulario E 118. Nel
ricorso l'interessato dovrebbe specificare il motivo per il quale
ritiene ingiustificata tale decisione.
15. REGNO UNITO
Avverso la decisione in allegato, l'interessato puo' introdurre
ricorso, entro 28 giorni dalla data di ricevimento della decisione
al "Department of Social Security Benefits Agency
Overseas
Benefits
Directorate, Newcastle-upon-Tyne"
(ministero
della
sicurezza sociale, servizio prestazioni, servizio internazionale)
o al "Nothern Ireland Social Security Agency, Overseas Branch,
Belfast"
(ministero
della
sicurezza
sociale,
servizio
internazionale).
16. ISLANDA
Avverso la decisione in allegato, l'interessato puo' presentare un
ricorso all'ente statale di sicurezza sociale di Reykjavik.
17. LIECHTENSTEIN
a) Per quanto riguarda l'assicurazione malattia: avverso la
decisione della cassa di assicurazione malattia, l'interessato
puo' chiedere una decisione formale contenente le motivazioni e le
informazioni sulla procedura legale da seguire.
Entro 60 giorni dal ricevimento di tale decisione l'interessato
puo' adire il tribunale competente.
b)
Per quanto riguarda l'assicurazione
infortuni:
qualora
l'interessato non condivida la decisione dell'assicuratore per gli
infortuni, puo', entro due mesi dal ricevimento di tale decisione,
chiedere all'assicuratore competente di riconsiderare la medesima.
Se l'interessato non condivide la decisione dell'assicuratore,
puo' entro due mesi dal ricevimento di tale decisione adire il
tribunale competente. Cio' si applica anche per la decisione degli
assicuratori per gli infortuni riguardante la
summenzionata
richiesta di revisione.
18. NORVEGIA
file:///A|/250202.htm (34 di 46) [23/05/2002 7.44.28]
GIOFIL TEL.+39-6-3050434 FAX +39-6-35503776
L'interessato puo' introdurre un ricorso contro una decisione
norvegese indicata nelle caselle 2 o 4 del formulario E 118, entro
sei settimane dal ricevimento della notifica della decisione.
COMUNITA' EUROPEE
REGOLAMENTI DI SICUREZZA
SOCIALE SEE*
Vedi "istruzioni" a
pagina 3
E 125
---
(1)
CONTO INDIVIDUALE DELLE SPESE EFFETTIVE
Reg.
1408/71: art. 36. 1 e 2; art. 63.1; art. 87.1
Reg. 574/72: art. 93.1,2,4,5; art. 105.1
Il modulo deve essere redatto per un solo beneficiario.
1
Fattura n. .....(2) del
--1 semestre --2 semestre dell'anno
20 ......
2
All'istituzione competente
2.1 Denominazione .............. Numero di codice (2bis): ........
2.2 Indirizzo (3): ...............................................
..................................................................
..................................................................
1.3 Riferimento: nostro modulo E 116 del .........................
3
-- Lavoratore
subordinato
-- Lavoratore
-- Titolare di pensione
-- Studente
o rendita (regime per
lavoratori subordinati)
-- Titolare di pensione
-- Altra persona
o rendita (regime per
assicurata
lavoratori autonomi)
3.1
Cognome(4)
...........................................................
3.2
Nomi
..........
Cognomi precedenti(4)
.....................
Data di nascita
................
3.3
Indirizzo (3)
.............................................................
.............................................................
3.4
Indirizzo (3) nel paese competente: .........................
3.5
Numero di identificazione (4 bis): ..........................
file:///A|/250202.htm (35 di 46) [23/05/2002 7.44.28]
GIOFIL TEL.+39-6-3050434 FAX +39-6-35503776
4
Familiare (5)
4.1
Cognome (4)
.............................................................
4.2
Nomi
...................
Cognomi precedenti
..................
Data di nascita
..................
5 Alla persona indicata -- al quadro 3 -- al quadro 4
le prestazione sono state concesse a norma del seguente articolo
del reg. 1408/71:
5.1
-- 19.1,2 --22.1 a e 3 --22.1.b e 3 --22.1.c e 3 --22bis --22 ter
--25.1,3,4--26
--29.1(5bis) --31
--34bis --34 ter
--52(5ter)--55,1(5ter)
e sulla base dei seguenti moduli ricevuti:
5.2 -- modulo E ......... del ..... -- modulo E 117 del ..........
valido dal ....... al ......
5.3 La persona indicata
-- al quadro 3
-- quadro 4
e' stata sottoposta alla perizia medica richiesta il
..........
E 125
6.1 Importo(6)
6
SPESE SOSTENUTE
6.2 PER PRESTAZIONI IN NATURA CORRISPOSTE
dal ............
al ...............
...............
6.3 Cure mediche ........................
...............
6.4 Cure dentarie .......................
...............
6.5 Medicinali ..........................
...............
6.6 Ricovero in ospedale
dal ...... al ......
dal ...... al ......
...............
6.7 Altre prestazioni(7)
....................
....................
6.8 TOTALE PRESTAZIONI IN NATURA
-----------------
6.9 ACCERTAMENTI SANITARI(8) .................
..........................................
-----------------
file:///A|/250202.htm (36 di 46) [23/05/2002 7.44.28]
GIOFIL TEL.+39-6-3050434 FAX +39-6-35503776
6.10 PER PRESTAZIONI IN DENARO CORRISPOSTE
dal .......... al ..............
6.11 TOTALE DELLE SPESE
7
-------------------------------------------------
Istituzione creditrice
7.1 Denominazione: ............... Numero di codice(9): ..........
7.2 Indirizzo (3): ...............................................
..............................................................
7.3 Timbro
8
Spazio riservato
competente
7.4
Data: .................
7.5
Firma
......................
ad uso proprio
dell'istituzione
del
paese
ISTRUZIONI
Il
presente
modulo deve essere compilato
in
stampatello
utilizzando unicamente le apposite linee punteggiate. Esso e'
composto di 3 pagine e deve essere trasmesso sempre completo di
tutte le pagine, anche se una qualsiasi di esse non reca alcuna
indicazione.
NOTE
* SEE - Accordo sullo Spazio economico europeo, allegato VI,
sicurezza sociale. Ai fini di questo accordo, il presente modulo
si applica anche ad Islanda, Liechtenstein e Norvegia.
(1) Indicare la sigla del paese dell'istituzione: B = Belgio; DK =
Danimarca; D = Germania; GR = Grecia; E = Spagna; F = Francia; IRL
= Irlanda; I = Italia; L = Lussemburgo; NL = Paesi Bassi; A =
Austria; P = Portogallo; FIN = Finlandia; S = Svezia; GB = Regno
Unito; IS = Islanda; FL = Liechtenstein; N = Norvegia.
(2) Da indicare se necessario all'istituzione creditrice.
(2bis) Indicare, se noto.
(3) Via, numero, codice postale, localita', paese.
(4) Per i cittadini spagnoli, indicare entrambi i cognomi di
nascita.
Per i cittadini portoghesi, indicare tutti i nomi (nomi, cognome,
cognome da nubile) nell'ordine dello stato civile, quali risultano
dalla carta d'identita' o dal passaporto.
file:///A|/250202.htm (37 di 46) [23/05/2002 7.44.28]
GIOFIL TEL.+39-6-3050434 FAX +39-6-35503776
(4bis) Per i cittadini spagnoli, indicare se esiste, il numero
che figura sulla carta d'identita' nazionale (D.N.I.), anche se
scaduta. Per i cittadini italiani, indicare, se possibile, il
numero di assicurazione e/o il codice fiscale.
(5) Da indicare solo se il conto riguarda un familiare
(5bis) Si applica solo in riferimento
prestazioni fornite fino al 31/12/2001.
alla
Francia
per
le
(5ter) Ai fini delle istituzioni danesi, indicare se possibile, il
nome e l'indirizzo del datore di lavoro qualora le prestazioni
siano erogate in conformita' degli articoli 52 o 55.1.
Nome del datore di lavoro: .....................................
Indirizzo: .....................................................
................................................................
(6)
Da indicare in moneta nazionale.
(7) Indicare il tipo di prestazione: assistenza ostetrica, protesi
dentarie, protesi ortopediche, cure termali, autoambulanza, mezzi
diagnostici complementari, ecc.
(8) Indicare la natura degli accertamenti sanitari
perizie) effettuati.
(controlli
o
(8) Indicare, se esiste.
COMUNITA' EUROPEE
REGOLAMENTI DI SICUREZZA
SOCIALE SEE*
Vedi "istruzioni" a
pagina 3
E 126
---
(1)
TARIFFE PER IL RIMBORSO DELLE PRESTAZIONI IN NATURA
Reg. 1408/71: art. 22.1.a.i.; art. 22.3; art. 22 bis; art. 22 ter;
art. 31.a; art. 34 bis; art. 34 ter
Reg. 574/72: art. 34
L'istituzione competente compila la parte A del formulario e ne
invia due copia all'istituzione che avrebbe dovuto erogare le
prestazioni all'interessato nel paese di dimora, direttamente o
tramite l'organismo di collegamento. L'istituzione del luogo di
dimora, redatta la parte B del formulario, resistuisce una copia
all'istituzione competente.
A. DOMANDA
1
all'istituzione destinataria(2)
1.1
Denominazione: .............................................
file:///A|/250202.htm (38 di 46) [23/05/2002 7.44.28]
GIOFIL TEL.+39-6-3050434 FAX +39-6-35503776
1.2 Indirizzo (3): ...............................................
..................................................................
..................................................................
-- Lavoratore
subordinato
-- Titolare di pensione
o rendita
(regime dei lavoratori
subordinati)
-- Titolare di pensione
o rendita
(regime dei lavoratori
autonomi)
2
-- Lavoratore
autonomo
-- Studente
-- Altra persona
assicurata
2.1
cognome (3bis)
........................................................
2.2
Nomi
Cognomi precedenti(3bis)
...........
...................
Data di nascita
..........................
2.3
--
L'interessato e' soggetto al regime dei lavoratori
autonomi di cui all'allegato 11 del reg. 574/72
2.4
Numero di identificazione ..................................
3
Familiare (o familiari) a cui sono state prestate le cure
3.1
Cognome(3bis)
3.2
.............
.............
.............
3.3
3.4
Nomi
Cognomi
precedenti
Data di nascita
...........
...........
...........
...........
...........
...........
................
................
................
.............
.............
.............
...........
...........
...........
...........
...........
...........
................
................
................
.............
.............
.............
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...............
...............
...............
E 126
4
La persona sopraccitata
4.1
durante una sua temporanea dimora in: .........
4.2
a: ......................... (localita')
4.3
ha sostenuto in proprio le spese per le cure, di cui ha avuto
bisogno
4.4
E'
-- vedovo
-- invalido(4)
file:///A|/250202.htm (39 di 46) [23/05/2002 7.44.28]
(paese)
GIOFIL TEL.+39-6-3050434 FAX +39-6-35503776
4.5
e dispone di un reddito proprio pari a ....... (4)
5
L'istituzione in indirizzo e' pregata di indicare sulle
ricevure allegate - per ogni prestazione che figura nelle ricevute
medesime
gli importi che potrebbero
essere
rimborsati
all'interessato, secondo le tariffe previste dalla legislazione
sociale dell'istituzione del luogo di dimora. Unicamente per il
Lussumbergo,
indicare anche l'importo
della
partecipazione
ufficiale a carico dell'assicurato.
6
Allegati: n. ................
ricevute.
7
Istituzione competente
7.1
Denominazione: ............. Numero di codice (4 bis): ......
7.2
Indirizzo(3): ...............................................
.............................................................
7.3
Timbro
7.4 Data: ...............
7.5 Firma
.....................
B. COMUNICAZIONE
8
Sono allegati n.
.............ricevute tariffate come da
quanto richiesto
9
-- Importo da rimborsare(5) ...........
10
Osservazioni: ..............................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
-- Nessun rimborso
11
Istituzioni del luogo di dimora
11.1
Denominazione: ............................................
11.2
Indirizzo (3): ............................................
...........................................................
11.3
Timbro
file:///A|/250202.htm (40 di 46) [23/05/2002 7.44.28]
11.4
Data: ................
11.5
Firma
.......................
GIOFIL TEL.+39-6-3050434 FAX +39-6-35503776
ISTRUZIONI
Il
presente
modulo deve essere compilato
in
utilizzando unicamente le apposite linee punteggiate.
stampatello
NOTE
* SEE - Accordo sullo Spazio economico europeo, allegato VI,
sicurezza sociale. Ai fini di questo accordo, il presente modulo
si applica anche ad Islanda, Liechtenstein e Norvegia.
(1) Indicare la sigla del paese dell'istituzione che compila lo
stampato: B=Blegio; DK=Danimarca; D=Germania; GR=Grecia; E=Spagna;
F=Francia; IRL=Irlanda; I=Italia; L=Lussemburgo; NL=Paesi Bassi;
A=Austria; P=Portogallo; FIN=Finlandia; S=Svezia; GB=Regno Unito;
IS=Islanda; FL=Liechtenstein; N=Norvegia.
(2) Ove l'istituzione, che avrebbe dovuto corrispondere
le
prestazioni in natura, non sia nota, si trasmetta il formulario
all'organismo di collegamento del paese di dimora, e segnatamente:
- BELGIO, l'"Institut national d'assurance maladie-invalidite'"
(INAM) (istituto nazionale di assicurazione malattia-invalidita'),
Bruxelles;
- DANIMARCA, il "Sundhedsministeriet" (ministero della
Copenaghen;
- GERMANIA, l'"AOK-Bundesverband" (federazione
casse locali di malattia), Bonn;
sanita'),
nazionale
delle
- GRECIA, all'ufficio regionale o locale dell'Istituto delle
assicurazioni sociali (IKA); qunado si tratta di un marinaio, la
cassa pensione marittimi (NAT);
-SPAGNA, l'"Instituto Nacional de la Seguridad Social"
nazionale della sicurezza sociale) a Madrid;
(istituto
- FRANCIA, il "Cenre de securite' sociale des Travailleurs
migrants" (centro di sicurezza sociale dei lavoratori migranti),
Parigi;
-IRLANDA,
Dublino;
il
"Department of Health" (ministero
della
sanita'),
- ITALIA, il ministero della sanita', Roma;
- LUSSEMBURGO, l'"Union des Caisses de
malattia), Lussumbergo;
maladie"
(unione
casse
- PAESI BASSI, all""ANOZ" Verzekeringen (Cassa mutua generale di
malattia dei Paesi Bassi), Utrecht;
AUSTRIA,
L'"Hauptverband
der
osterreichische
Socialversicherungstrager" (associazione principale degli istituti
file:///A|/250202.htm (41 di 46) [23/05/2002 7.44.28]
GIOFIL TEL.+39-6-3050434 FAX +39-6-35503776
di sicurezza sociali austriaci), Vienna;
- PORTOGALLO, il "Departamento de Relacoes Internacionais e
Convencoes de Seguranca Social" (Dipartimento delle relazioni
internazionali e convenzioni di sicurezza sociale) a Lisbona;
FINLANDIA, il "Kansanelakelaitos"
sociale), Helsinki;
(istituto
- SVEZIA, il "Riksforssakringsverket"
sicurezza sociale), Stoccolma;
di
(ufficio
sicurezza
nazionale
di
- ISLANDA, al "tryggingastofnun rikisins" , Reykjavik;
- LIECHTENSTEIN, l'ufficio di economia nazionale;
NORVEGIA,
il
"Rikstrygdeverket"
dell'assicurazione nazionale), Oslo.
(3)
(amministrazione
Via, numero, codice postale, localita', paese.
(3bis) Per i cittadini spagnoli, indicare entrambi i cognomi alla
nascita.
Per i cittadini portoghesi, indicare tutti i nomi (nomi, cognome
cognome da nubile) nell'ordine dello stato civile, quali risultano
dalla carta d'identita' o dal passaporto.
(4) Da compilare
istituzione belga.
soltanto se la domanda
e'
inoltrata
ad
una
(4bis) Indicare, se esiste.
(5) Indicare l'importo totale.
COMUNITA' EUROPEE
REGOLAMENTI DI SICUREZZA SOCIALE
SEE*
Leggere le "istruzioni"
al verso
E 127 --- (1)
SEGNALAZIONE DEI FORFAITS MENSILI
Reg. 1408/71: art. 36.1 E 2
Reg. 574/72: art. 94; art.94; art. 95.
1
Rilevazione n. ........
dell'anno ........ 20....(2)
2
Istituzione competente
2.1
Denominazione: ............... Numero di codice (3bis):......
2.2
Indirizzo (3): ..............................................
file:///A|/250202.htm (42 di 46) [23/05/2002 7.44.28]
GIOFIL TEL.+39-6-3050434 FAX +39-6-35503776
.............................................................
Le prestazioni
acquisito dal
in natura sono concesse in base
-- Lavoratore
subordinato
-- Titolare di
pensione o rendita
(regime dei lavoratori
subordinati)
-- Lavoratore
autonomo
-- Titolare di
pensione o rendita
(regime dei lavoratori
autonomi)
al
diritto
3
3.1 Cognome (4)
..............................................................
3.2 Nomi
.............
Cognomi precedenti
(4)
...................
Data di nascita
.........................
3.3 Numero di identificazione presso l'istituzione competente
(4bis):
..............................................................
4
La presente rilevazione individuale riguarda:
4.1
--
4.2
-- il titolare di pensione o di rendita designato nel quadro
3 e residente al seguente indirizzo (3):
.............................................................
4.3
-- il familiare, designato qui di seguito, del titolare di
pensione o di rendita citato nel quadro 3:
4.3.1 Cognome (4):
..........................................................
4.3.2
i familiari del lavoratore designato nel quadro 3 che
risiedono al seguente indirizzo (3):
.............................................................
Nomi
................
Cognomi precedenti
(4)
.....................
Data di nascita
...................
4.3.3
Indirizzo (3): ............................................
.............................................................
4.3.4 Numero di identificazione presso l'istituzione competente (4
bis): ......................................................
............................................................
file:///A|/250202.htm (43 di 46) [23/05/2002 7.44.28]
GIOFIL TEL.+39-6-3050434 FAX +39-6-35503776
5
Il diritto alle prestazioni in natura dei familiari del
suddetto lavoratore o del suddetto titolare di pensione o di
rendita e dei suoi familiari e' stato attestato con il formulario
E ................. del
..............
6
Per il periodo durante il quale si e' protratto tale diritto:
(dal .......... al .............)
6.1 i forfaits mensili
-- per famiglia o per pensionato e famiglia
-- per familiare
-- pro capite
sono ..........................
E 127
7
Istituzione creditrice
7.1 Denominazione: ............... Numero di codice(5): ..........
7.2 Indirizzo (3): ...............................................
..............................................................
7.3 Timbro
8
7.4
Data: ................
7.5
Firma
.......................
Spazi riservato all'istituzione competente
ISTRUZIONI
IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE COMPILATO IN STAMPATELLO (IN TRE
ESEMPLARI) UTILIZZANDO UNICAMENTE LE APPOSITE LINEE PUNTEGGIATE
sul lavoro
Il presente formulario e' compilato per un intero anno civile
dall'istituzione
del luogo di residenza, che lo
trasmette
all'istituzione
competente tramite l'organismo designato
in
applicazione dell'articolo 102, paragrafo 2 del reg. 574/72.
NOTE
* SEE - Accordo sullo Spazio economico europeo, allegato VI,
sicurezza sociale. Ai fini di questo accordo, il presente modulo
si applica anche ad Islanda, Liechtenstein e Norvegia.
(1) Indicare la sigla del paese dell'istituzione: B = Belgio; DK =
Danimarca; D = Germania; GR = Grecia; E = Spagna; F = Francia; IRL
= Irlanda; I = Italia; L = Lussemburgo; NL = Paesi Bassi; A =
file:///A|/250202.htm (44 di 46) [23/05/2002 7.44.28]
GIOFIL TEL.+39-6-3050434 FAX +39-6-35503776
Austria; P = Portogallo; FIN = Finlandia; S = Svezia; GB =
Unito; IS = Islanda; FL = Liechtenstein; N = Norvegia.
Regno
(2) Si intende per anno quello nel corso del quale si sono erogate
le prestazioni.
(3) Via, numero, codice postale, localita', paese.
(3bis) Indicare, se noto.
(4) per i cittadini spagnoli, indicare entrambi i cognomi alla
nascita.
Per i cittadini portoghesi, indicare tutti i nomi (nomi, cognome,
cognome da nubile) nell'ordine dello stato civile, quali risultano
dalla carta d'identita' o dal passaporto.
(4bis) Per i cittadini italiani, indicare, se possibile, il numero
di assicurazione e/o il codice fiscale.
(5) Indicare, se esiste.
DECISIONE N. 183
del 27 giugno 2001
RELATIVA
ALL'INTERPRETAZIONE DELL'ARTICOLO 22, PARAGRAFO
LETTERA A), DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 1408/71 DEL CONSIGLIO
MATERIA DI ASSISTENZA SANITARIA IN CASO DI GRAVIDANZA E PARTO
1,
IN
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2002/155/CE)
LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLA COMUNITA'
SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI,
EUROPEE
PER
LA
visto l'articolo 81, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1408/71
del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei
regimi della sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai
lavoratori
autonomi e ai loro familiari che
si
spostano
all'interno della Comunita', (GU L 149 del 5/07/1971, pag. 2), in
conformita' del quale essa e' incaricata di trattare
ogni
questione amministrativa o di interpretazione derivante
dal
presente regolamento e dei regolamenti ulteriori,
visto l'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), del regolamento
(CEE) n. 1408/71 relativo alle persone il cui stato necessiti di
prestazioni immediate durante la dimora nel territorio di un altro
Stato membro, e
file:///A|/250202.htm (45 di 46) [23/05/2002 7.44.28]
GIOFIL TEL.+39-6-3050434 FAX +39-6-35503776
considerando quanto segue:
(1) Un'interpretazione eccessivamente restrittiva dell'articolo
22, paragrafo 1, lettera a), ostacolerebbe sostanzialmente la
libera circolazione delle donne incinte il cui stato imponga
trattamenti o controlli medici costanti e regolari che facciano
presumere un bisogno immediato di prestazioni in caso di dimora
temporanea sul teritorio di un altro Stato membro.
(2) Va evitato ogni abuso delle disposizioni dell'articolo 22,
paragrafo 1, lettera a), da parte delle donne incinte che si
recano temporaneamente sul territorio di un altro Stato membro per
ricevere nello stesso prestazioni in natura previste in caso di
gravidanza, ma che non soddisfano la procedura prevista alla
lettera c) dello stesso articolo, in base al quale la concessione
di
tali
prestazioni
e'
subordinata
al
rilascio
di
un'autorizzazione
preliminare
da
parte
dell'istituzione
competente.
(3) Di conseguenza, e' importante chiarire l'interpretazione
dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), al fine di precisare
che tale disposizione si applica anche alle cure regolari e
costanti, necessarie per le donne incinte fino all'inizio della
38ma settimana di gravidanza.
Deliberando nelle condizioni stabilite all'articolo 80,
3, del regolamento (CEE) n. 1408/71,
paragrafo
DECIDE:
1. Le cure sanitarie relative alla gravidanza o al parto che
intervengano prima dell'inizio della 38ma settimana di gravidanza
e che siano somministrate in uno Stato membro diverso da quello
competente o di residenza per una persona che possa invocare le
disposizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), del
regolamento (CEE) n. 1408/71, sono considerate come immediatamente
necessarie, conformemente alle disposizioni precitate, purche' le
ragioni di tale soggiorno non siano di natura medica.
Queste cure sono erogate dall'istituzione del luogo di soggiorno
secondo le disposizioni della legislazione che essa applica.
2. La presente decisione sara' pubblicata nella GAZZETTA UFFICIALE
DELLE COMUNITA' EUROPEE. Si applica a decorrere dal 1 giorno del
mese successivo a quello della sua pubblicazione.
Il Presidente della commissione amministrativa
Bengt SIBBMARK
file:///A|/250202.htm (46 di 46) [23/05/2002 7.44.28]
CHEMIOIMMUNOPROFILASSI PER CHI VIAGGIA
CHEMIOIMMUNOPROFILASSI PER CHI
VIAGGIA
MINISTERO DELLA SANITA' DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE
UFFICIO PER LA PROFILASSI DELLE MALATTIE INFETTIVE
TEL. 06/59944277/59944280/59944230/59944402
-----------------------------------------------------------------SERVIZIO VACANZE TRANQUILLE TEL. 081/7063292/7063280
(Ospedale Monaldi Cotugno di Napoli)
Per informazioni sui farmaci e norme di prevenzione
MEDICINA DEL TURISMO E O.M.S. TEL. 0541/24301
-----------------------------------------------------------------In questo lavoro vengono esposte le norme igienico-sanitarie e i
consigli per la profilassi delle malattie infettive nei paesi
tropicali. Nel testo sono descritte l'immuno-profilassi e la
chemioprofilassi con le raccomandazioni dell'OMS. Inoltre
i
vaccini e i chemioterapici utili per la prevenzione di malattie
infettive come tifo, colera, epatite virale, malaria.
Conclude una tabella riassuntiva degli Stati, continente per
continente, con la immunochemioprofilassi da attuare nei viaggi o
soggiorni in questi paesi.
INTRODUZIONE.
-----------Il diffondersi di viaggi internazionali nei paesi "caldi" sia
per lavoro sia per turismo, hanno reso sempre piu' attuale il
rischio di contrarre malattie infettive batteriche,
virali,
parassitarie.
D'altronde l'uso sempre piu' diffuso di farmaci chemioterapici e
il loro utilizzo non sempre corretto hanno determinato nel recente
passato l'insorgenza di fenomeni di resistenza.
I soggiorni all'estero nei paesi "caldi" possono essere a
rischio infettivo per la possibilita' di contrarre parassitosi e
malattie infettive; molto dipende dalla regione visitata, dalla
durata del soggiorno, dalle condizioni igienico-sanitarie del
viaggio.
Prima della partenza e' importante informarsi, presso i Servizi
di Igiene Pubblica del Servizio Sanitario Nazionale (USL) o
i Servizi di Sanita' Marittima e Aerea, sulle condizioni sanitarie
ed epidemiologiche nei paesi da visitare.
Alla base della prevenzione individuale delle malattie infettive
vi sono norme igieniche da adottare durante il soggiorno, (Tab. I)
alle quali associare provvedimenti di immunizzazione attiva e
passiva e misure
di chemioprofilassi da attuare prima della
file:///A|/ciis14.htm (1 di 10) [23/05/2002 7.44.30]
CHEMIOIMMUNOPROFILASSI PER CHI VIAGGIA
partenza per i paesi tropicali durante il soggiorno e, a volte,
anche dopo il ritorno (Tab. 4).
IMMUNOPROFILASSI.
---------------Lo stato immunitario deve essere verificato tempo prima dalla
partenza ed eventualmente stimolato con somministrazioni
di
vaccini o dosi di richiamo delle vaccinazioni obbligatorie o
facoltative gia' effettuate nell'infanzia:
- vaccinazione antitetanica: e' raccomandata nei paesi tropicali
(2 dosi di anatossina tetanica a distanza di almeno 6 settimane
l'una dall'altra, una terza dose dopo 6 mesi, poi un primo
richiamo a 5 anni ed i successivi ogni 10 anni; per chi ha gia'
completato un ciclo vaccinale completo, e' sufficiente una dose di
richiamo ogni 10 anni);
- vaccinazione antimorbillo: e' indicata in tutti i soggetti che
non hanno contratto naturalmente la malattia (unica dose dopo 15
mesi di vita);
- vaccinazione antipoliomelitica: se sono trascorsi oltre 10
anni dal ciclo vaccinale di base, e' consigliabile una dose di
richiamo
con vaccino tipo "SALK"; si somministra per
via
parenterale
nei soggetti adulti che abbiano intenzione
di
soggiornare per periodi prolungati in aree dove la poliomielite e'
molto diffusa (endemica); Kampuchea (Cambogia), Indonesia, Laos,
Viet Nam, Myanmar (Birmania), India, Bangla Desh, Sri Lanka
(Ceylon),
Pakistan,
Nepal,
Iran,
Afghanistan,
Armenia,
Azerbaigian, Kazakistan, Kirkghizistan, Tagikistan, Turkmenistan,
Uzbekistan, Georgia, Russia, Ucraina, Bielorussia,
Moldavia,
Romania, Iugoslavia, Africa sub-Sahariana.
- vaccinazione antidifterica: e' indicata a coloro che si recano
in
paesi
nei quali e' in corso un'epidemia
di
difterite:
Finlandia,
Polonia, Russia, Ucraina,
Bielorussia,
Estonia,
Lettonia, Lituania, Moldavia, Georgia, Azerbaigian, Kazakistan,
Kirkghizistan, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan.
Si effettua nell'adulto con una dose di richiamo di vaccino
antidifterico per adulti, se l'ultima dose e' stata somministrata
da piu' di 10 anni. In Italia si trova associato ad una dose di
vaccino antitetanico, "DIFTO-TETANO" (antigene a dosaggio ridotto
rispetto alla dose pediatrica); a coloro che non sono mai stati
vaccinati si somministrano 2 dosi, prima della partenza a distanza
di 4 settimane, poi una terza dose dopo 6 mesi.
vaccinazione antitubercolare: e' riservata ai
soggetti
cutinegativi all'intradermoreazione alla tubercolinica, che devono
soggiornare in paesi tropicali per lunghi periodi di tempo e a
contatto con la popolazione locale; si effettua con "BCG";
- vaccinazione antiepatite B: e' indicata per i soggetti HBs Ag
negativi
e anti-HBs negativi che soggiornano
per
periodi
prolungati di tempo a contatto con la popolazione locale; si
somministrano 3 dosi di vaccino "ricombinante" per il ciclo di
base nel muscolo deltoide a 0,1 e 6 mesi; poi un richiamo ogni 5-7
file:///A|/ciis14.htm (2 di 10) [23/05/2002 7.44.30]
CHEMIOIMMUNOPROFILASSI PER CHI VIAGGIA
anni;
vaccinazione antimeningococcica: e' consigliata
per
i
viaggiatori che si recano nei paesi dove e' ancora in corso o si
e' appena verificata una epidemia di meningite; si somministra una
dose unica intramuscolare o sottocutanea;
Per i viaggi nei paesi tropicali o con scadenti condizioni
igienico-sanitarie sono indicate e consigliate anche
alcune
vaccinazioni specifiche:
- vaccinazione antiepatite A: chi non e' protetto da anticorpi
antiepatite A e' bene che sia immunizzato con immunoglobuline
umane, se deve soggiornare ai tropici per piu' di 3 mesi o se deve
viaggiare in scadenti condizioni igieniche (immunoglobuline umane
polivalenti 0,05-0,2 ml/kg). E' disponibile un vaccino antiepatite
A; la schedula di somministrazione del ciclo di base prevede dosi
a 0,1 e 6 mesi, nel muscolo deltoide;
- vaccinazione antitifica e paratifica: e' consigliata per tutti
i viaggi nei paesi "caldi", con inizio dell'immunizzazione dopo
15-20 giorni dall'assunzione di 3 capsule per os, 1 a giorni
alterni; ha
validita' per 2-3 anni;
e' raccomandabile non
effettuare questa
vaccinazione
in
concomitanza
con
la
chemioprofilassi antimalarica in quanto annullerebbe la carica
antigenica del vaccino;
vaccinazione antiamarillica (febbre gialla): vaccinazione
riconosciuta dall'OMS come l'unica, tra tutte le vaccinazioni
disponibili, che puo' essere richiesta obbligatoriamente per
l'ingresso in uno Stato; e' consigliata in tutti quei paesi dove
la
febbre gialla e' presente allo stato endemico;
(paesi
dell'Africa sub-Sahariana e
America tropicale); si somministra
una dose per via sottocutanea valida 10 anni; il certificato
internazionale
di validita' decorre dopo 10
giorni
dalla
somministrazione; e' controindicata in gravidanza e nei primi 9
mesi di vita.
La
vaccinazione
viene effettuata solo presso
i
centri
autorizzati dal Ministero della Sanita':
- Servizio sanitario Nazionale di Bolzano, Trento, Torino,
Milano, Verona, Bologna, Firenze, Perugia, Roma, Aosta, Arezzo,
Bergamo, Brescia, Campobasso, Catanzaro, Como, Cremona, Foligno
(PG), Genova, Imola (BO), Imperia, Isernia, La Spezia, Legnano
(MI), Mantova, Matera, Ortona (CH), Padova, Parma, Pavia, Potenza,
Savona, Sondrio, Teramo, Varese, Viareggio (LU).
- Uffici di Sanita' Marittima e
- Uffici di Sanita' Aerea di: Ancona, Augusta, Bari, Bologna,
Cagliari, Caselle (TO), Catania, Civitavecchia (Roma), Fiumicino
(Roma), Genova, Imperia, La Spezia, Linate (MI), Livorno, Malpensa
(VA), Manfredonia (FG), Messina, Napoli, Palermo, Pescara, Pisa,
Porto Empedocle (AG), Porto Torres (SS), Ravenna, Reggio Calabria,
Salerno, Savona, Siracusa, Taranto, Trapani, Trieste, Venezia.
Prima di un viaggio ai tropici tutte le vaccinazioni devono
essere effettuate con un largo anticipo rispetto al soggiorno
all'estero per consentire al sistema immunitario di produrre
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CHEMIOIMMUNOPROFILASSI PER CHI VIAGGIA
un'adeguata risposta anticorpale.
- vaccinazione anticolera: e' sconsigliata dall'OMS che non
la
ritiene piu' un requisito obbligatorio per l'ingresso in qualsiasi
Stato. Solo in alcuni paesi, che non si sono adeguati
a
regolamenti internazionali, permane la richiesta di vaccinazione
per i viaggiatori provenienti da zone ove il colera e' presente
allo stato endemico.
L'OMS attualmente e' giunta alla decisione di non consigliare la
vaccinazione anticolera per una serie di considerazioni sia
tecniche che di carattere generale:
- la capacita' immunizzante e' scarsa (50%) e la protezione e'
limitata nel tempo (6 mesi);
- puo' dare falso senso di sicurezza che puo' portare il
viaggiatore a trascurare le norme igieniche e di comportamento
atte a evitare il contagio;
- permane comunque la possibilita' di importare la malattia al
rientro dal viaggio perche' il soggetto vaccinato puo' diventare
portatore asintomatico del vibrione colerico.
Per questi motivi l'OMS e il Ministero della Sanita' consigliano
unicamente l'osservanza scrupolosa di norme igienico-sanitarie
personali per i viaggiatori che si recano in zone suscettibili di
infezione colerica (tab. II).
Per chi invece soggiorna in aree dove e' in atto un'epidemia di
colera e' utile, oltre all'osservanza della profilassi igienicosanitaria,
associare una chemioprofilassi
con
sulfadossina
(Adulti: 2 g per os in unica dose ogni 1-2 settimane. Bambini: 30
mg/kg/die in unica dose ogni 1-2 settimane) o con doxiciclina
(Adulti: 100 mg/die per os).
CHEMIOPROFILASSI INTERNAZIONALE.
------------------------------La
Diarrea
del
viaggiatore,
sindrome
autolimitantesi
generalmente in 1-5 giorni, ha nell'osservanza scrupolosa delle
norme igienico-sanitarie (Tab. I) la migliore profilassi, nei
soggetti sani. I chemioantibiotici non sono consigliati nella
profilassi della diarrea in quanto non e' possibile conoscere in
anticipo l'esatta eziologia dell'eventuale infezione che puo'
essere di natura batterica (Escherichia coli
enterotossico,
Salmonella,
Shigella,
Campylobacter
jejuni,
Vibrio
parahaemolyticus),
virale
(Rotavirus,
Norwalk
virus)
o
parassitaria
(Giardia
lambia,
Entamoeba
histolytica,
Criptosporidium). Inoltre, nella maggior parte dei casi, non sono
indicati nella profilassi sia per i possibili effetti collaterali
sia per il diffondersi di chemioresistenza, gia' presente nei
paesi tropicali.
Possono essere utili i "fermenti lattici" se assunti durante il
soggiorno come liofilizzati in capsule o fialoidi per os. Per il
trattanmento sintomatico si puo' somministrare: Doxiciclina 100
mg/die o Trimetoprim 300 mg-Sulfametossazolo 1600 mg/die, Ciprofloxacina 1000 mg/die, Ofloxacina 600 mg/die, Rifaximina 800
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CHEMIOIMMUNOPROFILASSI PER CHI VIAGGIA
mg/die, in 2 somministrazioni giornaliere.
Importante la reidratazione orale:l'OMS raccomanda una soluzione
composta da cloruro di sodio 3,5 g, cloruro di potassio 1,5 g,
citrato di sodio 2,9 g, saccarosio 40 g in un litro d'acqua.
La malaria e' una malattia infettiva causata da protozoi del
genere Plasmodium trasmessi all'uomo dalla puntura delle zanzare
del genere Anopheles. Esistono 4 specie di Plasmodium: Vivax,
Falciparum, Malariae, Ovale. Il Plasmodium falciparum determina la
malattia terzana maligna (estivo-autunnale) responsabile della
forma
clinicamente piu' grave. E' anche il palsmodio
che
attualmente dimostra una sempre piu' diffusa resistenza a molti
farmaci chemioterapici (es. clorochina).
L'OMS nel 1970 ha dichiarato l'Italia zona indenne da malaria
autoctona ma nel mondo la malaria e' in costante aumento, come
indicano i dati della stessa OMS.
In Italia, negli ultimi anni, si e' registrato un aumento dei
casi di malaria di "importazione", rispetto al passato, sia per
il progressivo aumento di viaggi "esotici" per lavoro e per
turismo, sia per la non sempre corretta profilassi intrapresa dai
viaggiatori.
L'anofele vive in ambienti paludosi fino a 1500 m di altezza (ma
talvolta anche fino a 3000 m) in paesi con clima caldo-umido e
colpisce l'uomo prevalentemente dopo le stagiioni delle piogge,
pungendo soprattutto dal tramonto all'alba.
A tutt'oggi non ci sono evidenze che il virus HIV (AIDS) sia
trasmesso con le punture di artropodi.
Per chi si reca in aree dove e' presente la malaria e'
consigliabile
la chemioprofilassi in quanto il
viaggiatore
"occidentale" non ha attivate le proprie difese immunitarie nei
confronti Plasmodium malariae. La chemioprofilassi si attua quindi
per prevenire la malattia nei soggetti sani e, nonostante questa
procedura non sempre impedisca la trasmissione e dell'infezione,
certamente consente di evitare l'evoluzione nella forma piu' grave
della malattia.
Per le caratteristiche farmacocinetiche dei
chemioterapici
antimalarici consigliati e' possibile effettuare la profilassi
settimanalmente. Per meglio valutare la tollerabilita' individuale
si
consiglia di iniziare la profilassi nelle 2
settimane
antecedenti la partenza per poi proseguire l'assunzione del
chemioterapico tutte le settimane del soggiorno fino ad almeno 4
settimane dopo il rientro dal viaggio onde coprire il ciclo vitale
del Plasmodium. Per una migliore tolleranza gastrointestinale e'
preferibile assumere i chemioterapici dopo i pasti.
Lieve nausea o vomito non richiedono
la sospensione della
profilassi, se non persistono nel tempo.
I chemioterapici attualmente indicati per la profilassi della
malaria sono: Clorochina, Proguanile, Meflochina, Doxiciclina.
Alcuni
di questi farmaci
(Meflochina,
Doxiciclina)
sono
consigliati dall'OMS per i viaggiatori internazionali che si
recano in aree con presenza di malaria clorochino resistente ( per
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CHEMIOIMMUNOPROFILASSI PER CHI VIAGGIA
Meflochina e' segnalata resistenza tra Thailandia - Kampuchea e
Thailandia - Myanmar) (Tab. 3).
L'associazione sulfamidico-Pirimetamina non e' piu' consigliata
nella chemioprofilassi antimalarica, in quanto l'elevata incidenza
di effetti collaterali anche gravi e la diffusa resistenza del
Plasmodium falciparum, la rendono non piu' attuale.
Clorochina non e'controindicata in gravidanza, anzi puo' essere
utile in presenza di malaria Clorochino sensibile per prevenire
l'aborto o il parto prematuro indotti dall'attacco malarico.
Clorochina e Proguanile possono essere assunti dalle gestanti,
dalle
donne in eta' fertile (in associazione agli
estroprogestinici) e dai neonati o bambini piccoli, mentre sono
controindicati
dall'inizio
della
gravidanza:
Meflochina,
Doxiciclina, Alofantrina. Durante la gravidanza e' consigliabile
non viaggiare in aree malariche, se non assolutamente necessario
(aumentato rischio per il feto e la gestante) e non recarvisi con
neonati
o bambini piccoli (maggiore gravita' nel caso
di
malattia). Clorochina puo' esacerbare una psoriasi, provocare
neuropatia periferica, opacita' corneali e lesioni retiniche
irreversibili (per assunzione prolungata per un totale > di 100
g).
Meflochina non deve essere somministrata per piu' di 8 settimane
o contemporaneamente a chinino, chinidina, clorochina, chinoloni,
per aumentata incidenza di convulsioni e tossicita' cardiaca (non
e' indicata in persone con alterazioni della conduzione cardiaca)
o in associazione con beta-bloccanti, ipoglicemizzanti orali,
anticoagulanti orali, per possibili interazioni farmacologiche.
Se compaiono disturbi neuro-psichici sospendere Meflochina ed
avvisare un medico (non prescrivere a persone con anamnesi di
convulsioni o psicosi). Non e' consigliata in gravidanza come pure
nei bambini di peso inferiore a 15 kg.
Doxiciclina e' controindicata nei bambini di eta' inferiore a 8
anni; puo' manifestare fotosensibilita' chi si espone per periodi
prolungati alla luce solare durante l'assunzione.
Le donne in eta' fertile che hanno assunto Meflochina o
Doxiciclina
possono concepire a 3 mesi dal termine
della
profilassi con Meflochina o dopo 1 settimana dall'ultima dose di
Doxiciclina.
Questi farmaci, non sempre scevri da effetti collaterali sono
consigliati solo nel caso in cui il rischio di infezione sia
realmente presente.
Ricordare che nessuna chemio-profilassi antimalarica
puo' dare
una completa protezione. La malaria puo' avere esito fatale se non
riconosciuta e curata tempestivamente.
Per
soggiorni in aree malariche, superiori ad un
mese,
proseguire la profilassi antimalarica senza ridurre le dosi dei
farmaci, seguendo i consigli e le indicazioni di un medico locale
esperto nel trattamento della malaria. Dopo 6-12 mesi di soggiorno
puo' non essere piu' indicata la chemioprofilassi con Clorochina
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CHEMIOIMMUNOPROFILASSI PER CHI VIAGGIA
in quanto si instaura un certo grado di protezione che impedisce
l'evoluzione verso le forme letali.
Per evitare anche
un
uso improprio,
che determinerebbe
rapidamente
l'insorgenza
di
chemioresistenza,
i
farmaci
attualmente consigliati sono prescritti di volta in volta in base
alle aree a rischio che il viaggiatore internazionale intende
frequentare durante i soggiorni all'estero. L'OMS in base ai dati
sulla presenza di malaria nel mondo, ha definito tre aree a
rischio. (Tab. IV):
A) Area a basso rischio malarico (nessun rischio nelle aree
urbane; Plasmodium falciparum assente o sensibile a clorochina);
B) Area a medio rischio malarico (possibilita' di clorochina
resistenza a Plasmodium falciparum);
C) Area ad alto rischio malarico (presenza di clorochina
resistenza del Plasmodium falciparum).
In queste aree sono attualmente consigliati i seguenti farmaci
per la chemioprofilassi:
- Area A: Clorochina
- Area B: Clorochina associata a Proguanile
- Area C: Meflochina o Doxiciclina.
Qualora durante il
soggiorno
si
dovesse presentare una
sindrome
simil-influenzale con malessere
( cefalea,
dolori
muscolari e
articolari o nausea e vomito, talvolta diarrea),
brividi, febbre elevata sospetta per malaria, e'
indicato
sospendere la profilassi e assumere una dose terapeutica di
Meflochina (1000 mg per os, in un'unica dose) o Alofantrina (500
mg
per
os
seguiti
da
500
mg
dopo
6-12
ore)
o
Sulfalene/Sulfadossina-Pirimetamina (1500 mg + 75 mg per os, in
un'unica dose).
E' un'autosomministrazione terapeutica da effettuarsi durante il
viaggio, in alternativa alla profilassi antimalarica in atto, in
assenza di accertamento medico non disponibile (che dovra' essere
effettuato comunque appena possibile).
Nel caso di Alofantrina (controindicata in persone con Q-T
lungo), dopo il I ciclo terapeutico, nel caso di accertato attacco
malarico, il medico consigliera' un secondo ciclo dopo 7 giorni
dal primo a completamento della prescrizione terapeutica.
----------------TABELLA I. - Consigli per i viaggiatori internazionali
---------Prima della partenza consultare il proprio medico di famiglia ed
il Servizio Igiene Pubblica del S.S.N. (USL) o il Servizio di
Sanita' Marittima e Aerea.
Verificare il proprio stato vaccinale (antipolio, antidifterica,
antitetanica, antimorbillo).
Durante il soggiorno seguire le norme igieniche generali per la
prevenzione
delle
malattie
infettive
(Diarrea
del
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CHEMIOIMMUNOPROFILASSI PER CHI VIAGGIA
viaggiatore,Tifo, Colera, Epatite):
- bere
esclusivamente bevande
in
bottiglie
sigillate,
preferibilmente gassate, perche' mantengono piu' a lungo la
batteriostasi e sono di piu' difficile contraffazione; farle
aprire in vostra presenza;
- non aggiungere ghiaccio che potrebbe essere contaminato;
- mangiare
cibi completamente cotti, latte bollito, verdura
cotta, pesce cotto, frutta lavata e sbucciata;
- evitare la carne cruda, i molluschi, le creme, i gelati, la
panna, il burro e i formaggi artigianali freschi;
- lavare le mani con acqua e sapone prima di ogni pasto;
- disinfettare tutte le piccole ferite;
- indossare indumenti in fibra naturale e scarpe comode che
permettano un'adeguata traspirazione;
- non fare il bagno in acque stagnanti o vicino a scarichi
luridi o in piscine poco affidabili; non camminare a piedi nudi o
con sandali aperti su terreni umidi o sabbiosi;
- prestare attenzione ai contatti con animali, anche domestici,
per la possibilita' di trasmissione di parassiti e malattie;
- evitare i rapporti sessuali promiscui ed usare il profilattico
(rischio di AIDS, epatite virale, malattie veneree).
Per chi si reca in zone malariche, proteggersi adeguatamente
dalle punture di insetti:
- all'aperto, dopo il tramonto, indossare abiti che coprono il
piu' possibile le superficie corporea e che siano sufficientemente
spessi ma evitare quelli scuri che attirano le zanzare;
- spalmare le zone di cute scoperta con insettifughi contenenti
"DEET" N,N-dietil-m-toluamide o dimetilftalato, senza eccedere
nell'uso in particolare nei bambini piccoli;
- usare nelle camere diffusori insetticidi al piretro
e
zanzariere alle porte e alle finestre o sopra il letto, utile se
impregnate con permetrina o deltametrina.
TABELLA II. - Consigli d'igiene personale ai viaggiatori che si
-----------recano in zone suscettibili d'infezione colerica
(OMS- Ministero della Sanita').
- Se ci si trova in crociera o in un viaggio organizzato,
alimentarsi, di preferenza con i cibi e le bevande forniti dagli
organizzatori; altrimenti frequentare soltanto locali pubblici che
presentino un buon aspetto di decoro igienico (attenzione alle
mosche, alla biancheria da tavola e ai servizi igienici).
- Mangiare esclusivamente cibi cotti: astenersi dalle verdure
crude e, soprattutto, dai cosiddetti "frutti di mare" di qualunque
tipo (cozze, vongole, ostriche, ecc.) se non ben cotti.
- Bere soltanto bevande imbottigliate senza aggiungere ghiaccio
perche' se l'acqua e' inquinata, e' inquinato anche il ghiaccio
che da essa si prepara.
In mancanza di acqua sicuramente
potabile
provvedere
all'ebollizione della stessa per pochi minuti o alla aggiunta di
sostanze potabilizzanti seguendo le istruzioni per il loro uso.
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CHEMIOIMMUNOPROFILASSI PER CHI VIAGGIA
- Non acquistare mai cibarie, bevande, dolciumi, gelati da
venditori ambulanti o spacci improvvisati; evitare nel modo piu'
assoluto di consumare latte non bollito.
- Tenere lontani, per quanto possibile, gli insetti domestici
(mosche) soprattutto dagli alimenti.
- Curare nel modo piu' scrupoloso l'igiene personale, specie
delle mani, che debbono essere lavate con acqua e sapone prima di
ogni pasto o dopo aver utilizzato i servizi igienici.
- Usare ogni precauzione nell'utilizzare i servizi igienici
pubblici.
- Fare il bagno soltanto in acqua e spiagge lontane dall'abitato
e non sovraffollate; mai in acque di fiume o lago.
- Nei primi giorni dopo il rientro in patria, se si dovessero
accusare anche leggeri disturbi intestinali (diarrea), consultare
subito
il
medico, facendogli presente
d'aver
soggiornato
all'estero.
TABELLA III. - Dosaggio dei chemioterapici antimalarici nella
profilassi.
-----------CLOROCHINA
300 mg per os (nei bambini 75-225 mg) una volta
alla settimana
PROGUANILE
200 mg per os (nei bambini 50-100 mg) una volta
al giorno
MEFLOCHINA
250 mg per os (nei bambini 62,5-187,5 mg), una
volta alla settimana
DOXICICLINA
100 mg per os, una volta al giorno; (I giorno di
assunzione: 200 mg)
TABELLA IV. - Aree a rischio malarico
----------AREA A
a basso rischio malarico senza Clorochina resistenza
AFRICA SETTENTRIONALE:
Egitto
ASIA-MEDIO
ORIENTE :
Azerbaigian, Iraq, Siria, Tagikistan,
Turchia
AMERICA
CENTRALE
:
Belize, Costa Rica,
El Salvador,
Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras,
Messico, Nicaragua, Guatemala, Haiti,
Honduras, Repubblica Dominicana
AMERICA MERIDIONALE :
Argentina, Paraguay
e' consigliata la:
- Vaccinazione antitifica orale
- Chemioprofilassi antimalarica (Clorochina) limitatamente
alle aree rurali e solamente per alcuni periodi dell'anno.
AREA B
a medio rischio malarico con possibile clorochina resistenza
ASIA MEDIO-ESTREMO ORIENTE :
Arabia Saudita, Afghanistan,
Bangla Desh, Bhutan,
Cina,
Emirati Arabi Uniti, Filippine
India,
Iran, Nepal,
Oman,
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CHEMIOIMMUNOPROFILASSI PER CHI VIAGGIA
Pakistan, Sri Lanka (Ceylon),
Yemen
Panama'
Bolivia di sud-ovest, Peru'
AMERICA CENTRALE
:
AMERICA MERIDIONALE TROPICALE :
e' consigliata la:
- Vaccinazione antitifica orale
- Vaccinazione anti-febbre gialla (per i paesi dell'America
Centrale e Tropicale)
- Chemioprofilassi antimalarica (Clorochina piu' Proguanile;
di
riserva
portare
Meflochina
o
Alofantrina
o
Sulfalene/Sulfadossina- Primetamina).
AREA C
ad alto rischio malarico con Clorichina resistenza
AFRICA
SUB-SAHARIANA E AUSTRALE :
Angola, Benin, Burkina
Faso,
Burundi, Camerun, Ciad, Comore, Congo, Costa
d'Avorio, Eritrea, Etiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Gibuti
Guinea,
Guinea Bissau, Guinea Equatoriale,
Kenya,
Liberia,
Madagascar,
Malawi,
Mali,
Mauritania,
Mozambico, Niger, Nigeria, Rep. Centro-africa, Rwanda,
Sao Tome' e Principe, Senegal, Sierra Leone, Somalia,
Sudan, Swaziland, Tanzania, Togo, Uganda, Zaire, Zambia,
Zimbawe.
AFRICA MERIDIONALE : Botswana, Namibia, Rep. Sud Africana (nel
Nord Est), Swaziland;
ASIA-ESTREMO
ORIENTE
: Birmania,
Kampuchea
(Cambogia),
Indonesia, Laos, Malaysia, Thailandia, Vietnam;
OCEANIA:Isole Salomone, Papua Nuova Guinea, Vanuatu;
AMERICA
MERIDIONALE TROPICALE : Brasile, Bolivia di nord-est,
Colombia, Ecuador, Guyana, Guyana Francese, Suriname,
Venezuela
e' consigliata la:
- Vaccinazione antitifica orale
- Vaccinazione anti-febbre gialla (per i paesi dell'Africa
Sub-Sahariana e dell'America meridionale tropicale)
- Chemioprofilassi antimalarica (Meflochina o Doxiciclina).
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COME USUFRUIRE DELL'ASSISTENZA SANITARIA ALL'ESTERO
COME USUFRUIRE DELL'ASSISTENZA
SANITARIA ALL'ESTERO
AMMALARSI ALL'ESTERO E FARSI CURARE COME A CASA
----------------------------------------------I PAESI DOVE SI PUO' USUFRUIRE DELL'ASSISTENZA DIRETTA
PAESI ADERENTI UE (UNIONE EUROPEA): AUSTRIA, BELGIO, DANIMARCA,
FINLANDIA, FRANCIA, GERMANIA, GRAN BRETAGNA, GRECIA, IRLANDA,
LUSSEMBURGO, OLANDA, PORTOGALLO, SPAGNA, SVEZIA.
PAESI EXTRA COMUNITARI: AUSTRALIA, BRASILE, CROAZIA, PRINCIPATO DI
MONACO, REPUBBLICA DI SAN MARINO, SLOVENIA.
E' possibile garantirsi l'assistenza sanitaria anche quando ci si
trova all'estero, per un soggiorno di lavoro o per una vacanza?
Dipende. Si puo' infatti usufruire del servizio sanitario del
Paese ospitante solo quando esiste una convenzione con l'Italia.
Se tale convenzione esiste i cittadini italiani sono equiparati,
sul piano dell'assistenza sanitaria, ai cittadini dello Stato
ospitante e il tipo di assistenza varia a seconda delle normative
vigenti in quel paese. Tuttavia non sono molte le convenzioni
stipulate dall'Italia. Ai Paesi Cee si aggiungono infatti solo la
Slovenia, la Croazia, la Repubblica di San Marino, il Principato
di Monaco, il Brasile e l'Australia.
QUALE ASSISTENZA. L'assistenza puo' essere diretta o indiretta.
Nel primo caso il cittadino italiano non paga nulla per le
prestazioni mediche ricevute, nel secondo deve anticipare le spese
al momento dell'erogazione del servizio e ha diritto a ottenere
il rimborso al rientro in Italia.
I cittadini italiani hanno diritto a un'assistenza di tipo diretto
in tutti i Paesi convenzionati, a eccezione del Belgio e del
Lussemburgo dove vige il sistema dell'assistenza indiretta.
LE
PROCEDURE.
Per usufruire dell'assistenza
sanitaria
e'
necessario
passare
dalla propria USL, prima
di
partire,
specificando la destinazione e quindi richiedere il
modulo
specifico.
Nei Paesi dell'Unione Europea il lasciapassare per i servizi
sanitari e' il modello E111 che, compilato dalla stessa USL,
indica se si ha diritto all'assistenza diretta o a quella
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COME USUFRUIRE DELL'ASSISTENZA SANITARIA ALL'ESTERO
indiretta.
Una volta arrivati e' bene rivolgersi subito all'ente competente
che rilasciera' una sorta di carnet della salute. Si tratta di un
blocchetto di tagliandi, corredato da un documento compilato nella
lingua del Paese ospitante, proprio per ovviare a possibili
inconvenienti come quello di trovarsi nel momento di bisogno in
piccoli centri dove il modello italiano non e' conosciuto.
In genere, per ottenere il rilascio del carnet di tagliandi
sanitari passano due o tre giorni. Le prestazioni a cui si ha
diritto variano da Paese a Paese. Si ha comunque
diritto
all'assistenzza in tutti i casi che abbiano carattere di urgenza e
quando la prestazione sanitaria non puo' essere rimandata.
Se si e' diretti in un Paese extra CEE, ci si deve rivolgere
comunque alla USL: in alcuni casi infatti e' necessaria la
compilazione
di un modello specifico, mentre in altri
e'
sufficiente il libretto sanitario e il documento d'identita'.
COME SI OTTIENE IL RIMBORSO
Quando capita di ammalarsi in un Paese dove vige il sistema
dell'assiistenza indiretta, per avere il rimborso, una volta
rientrati in Italia, e' sufficiente fare una richiesta scritta
alla propria USL allegando la documentazione rilasciata dall'Ente
mutualistico o dai centri ospedalieri convenzionati.
ATTENZIONE: la procedura e' estremamente semplice, ma e' bene
ricordare che il diritto al rimborso cade in prescrizione dopo 30
giorni dal rilascio della fattura o dall'arrivo di questa in
Italia, quando sia stata inviata per posta al paziente. Purtroppo
i tempi di rimborso sono a dir poco lenti: vanno da un minimo di
qualche mese a un massimo di 4 anni.
TRE STRADE PER IL RIMBORSO
Chi fosse partito senza avere richiesto gli appositi modelli e
avesse avuto la sventura di ammalarsi all'estero, in un dei Paesi
convenzionati, puo' ugualmente ottenere il rimborso delle spese
sanitarie.
Ci sono tre vie praticabili. In primo luogo ci si puo' rivolgere
all'Ente mutualistico e compilare il modello E107, un documento
con il quale il Paese ospitante richiede all'Italia il rilascio
del modulo E111.
Una seconda possibilita' e' data dal fatto che sulla fattura per
il pagamento, che arriva al domicilio del cittadino, spesso e'
riportata l'indicazione di dare incarico del pagamento alla
propria USL.
Infine, e' anche possibile pagare la fattura e contemporaneamente
inviare il modello E111 che dara' diritto a ottenere il rimborso.
file:///A|/ciis5.htm (2 di 3) [23/05/2002 7.44.31]
COME USUFRUIRE DELL'ASSISTENZA SANITARIA ALL'ESTERO
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VACCINAZIONE FEBBRE GIALLA (ANTIAMARILLICA)
VACCINAZIONE FEBBRE GIALLA
(ANTIAMARILLICA)
GAZZETTA UFFICIALE N.98 DEL 27 APRILE 2002
DECRETO 2 aprile 2002.
ESTENSIONE AD ALCUNI UFFICI SANITARI DELL'AUTORIZZAZIONE
PRATICARE LA VACCINAZIONE CONTRO LA FEBBRE GIALLA
ZZZZ
A
IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto
l'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n.
833,
concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale;
Vista
la
legge 9 febbraio 1982, n.
106,
concernente
l'approvazione
ed
esecuzione
del
regolamento
sanitario
internazionale, adottato a Boston il 25 luglio 1969, modificato da
regolamento addizionale, adottato a Ginevra il 23 maggio 1973;
Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1963 e successive
modifiche, concernente gli uffici sanitari autorizzati a praticare
la vaccinazione contro le malattie quarantenarie ed a rilasciare i
relativi certificati validi per uso internazionale;
Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1997, e successive
integrazioni,
di
cui l'ultima
rappresentata
dal
decreto
ministeriale 22 maggio 2001, concernente l'individuazione di
ulteriori uffici sanitari autorizzati a praticare la vaccinazione
contro la febbre gialla;
Viste le istanze presentate dalle regioni Campania, Lazio,
Piemonte, Toscana, Veneto;
Riconosciuta l'opportunita' di estendere l'autorizzazione a
praticare
la vaccinazione antiamarillica ad
altri
presidi
sanitari, anche in considerazione dell'aumento del numero di
richieste di tale vaccinazione, legato all'incremento dei viaggi
internazionali verso zone endemiche per febbre gialla e verso
file:///A|/ciis37.htm (1 di 25) [23/05/2002 7.44.34]
VACCINAZIONE FEBBRE GIALLA (ANTIAMARILLICA)
Paesi
che richiedono obbligatoriamente
l'ingresso sul loro territorio;
la
vaccinazione
per
Decreta:
Art. 1.
L'autorizzazione concessa con il decreto ministeriale
14
gennaio 1997 a praticare la vaccinazione contro la febbre gialla
ed
a
rilasciare i relativi certificati
validi
per
uso
internazionale e' estesa ai seguenti uffici sanitari:
REGIONE
Azienda
REGIONE
Azienda
Azienda
REGIONE
Azienda
Azienda
Azienda
Azienda
Azienda
Azienda
Ligure.
REGIONE
azienda
CAMPANIA:
sanitaria locale Caserta n. 02, sede di Aversa.
LAZIO:
sanitaria locale di Viterbo, sede di Viterbo;
sanitaria locale Roma D.
PIEMONTE:
sanitaria locale n. 6 di Cirie', sede di Venaria Reale;
sanitaria locale n. 8 di Chieri, sede di Carmagnola;
sanitaria locale n. 10 di Pinerolo, sede di Pinerolo;
sanitaria locale n. 11 di Vercelli, sede di Varallo;
sanitaria locale n. 17 di Savigliano, sede di Fossano;
sanitaria locale n. 22 di Novi Ligure, sede di Novi
TOSCANA:
U.S.L. n. 11 di Empoli, sede di Empoli.
REGIONE VENETO:
Azienda U.L.S.S. n. 4 di Thiene, sede di Thiene.
Art. 2.
In relazione alle nuove autorizzazioni e per effetto della
riorganizzazione delle aziende sanitarie locali intervenuta in
alcune regioni successivamente all'emanazione dei
precedenti
decreti autorizzativi risultano autorizzati all'esecuzione della
vaccinazione
antiamarillica
i
centri
vaccinali
riportati
nell'allegato, che costituisce parte integrante del presente
decreto.
Roma, 2 aprile 2002
Il dirigente generale: OLEARI
file:///A|/ciis37.htm (2 di 25) [23/05/2002 7.44.34]
VACCINAZIONE FEBBRE GIALLA (ANTIAMARILLICA)
ALLEGATO
CENTRI AUTORIZZATI A PRATICARE LA VACCINAZIONE ANTIAMARILLICA
REGIONE-LOCALITA' ED ENTE
INDIRIZZO
PIEMONTE
Alba-ASL 18
Alessandria-ASL 20
Asti-ASL 19
Biella-ASL 12
Casale M.-ASL 21
Carmagnola-ASL 8 Chieri
Cuneo-ASL 15
Fossano-ASL 17 Savigliano
Ivrea-ASL 9
Mondovi'-ASL 16
Novara-ASL 13
Novi Ligure, ASL 22
Omegna (Verbania) - ASL 14
Rivoli - ASL 5
Pinerolo - ASL 10
Saluzzo-ASL 17
Settimo Torinese (Torino) - ASL 7 Chivasso
Torino - Ufficio sanita' aerea
Torino - ASL 1
Varallo - ASL 11 Vercelli
Venaria Reale - ASL 6 - Cirie'
Vercelli - ASL 11
VALLE D'AOSTA
Aosta - Servizio igiene pubblica
LOMBARDIA
Bergamo-Azienda USL provincia di
Bergamo
Breno - Azienda USL Valle CamonicaSebino
Brescia-Azienda USL provincia di
Brescia
Como-Azienda USL provincia di Como
Cremona-Azienda USL provincia di
Cremona
Gorgonzola-Azienda USL provincia di
file:///A|/ciis37.htm (3 di 25) [23/05/2002 7.44.34]
via F.lli Ambrogio, 25A
via S. Caterina, 30
via Orfanotrofio, 15-17
via Don Sturzo, 20
via Giolitti, 2
via Avvocato Ferrero, 28
via M. D'Azeglio, 8
via Lanciano, 39
via Aldisio, 2
via Fossano, 2
viale Roma, 7
via Papa Giovanni XXIII
via S. Anna, 83 (VCO)
via Balegno, 6
via Bignone, 15/Ag
via del Follone, 4
via Regio Parco, 64
Aeroporto Caselle
via della Consolata, 10
via Cesare Battisti, 35
via Zanellato, 25
via Benadir, 35
via Xavier De Maistre, 9
via G. Paglia, 40
via Nissolina
via Cantore, 20
via Cadorna, 8
Via Belgiardino, 2
via Don Gnocchi, 2
VACCINAZIONE FEBBRE GIALLA (ANTIAMARILLICA)
Milano 2
Lecco-Azienda USL provincia di Lecco
Lodi-Azienda USL provincia di Lodi
Mantova - Azienda USL provincia di
Mantova
Milano-Ufficio sanita' aerea
Milano-Azienda USL Citta' di Milano
Milano-Centro diagnostica italiano
Pavia-Azienda USL provincia di Pavia
Parabiago-Azienda USL provincia di
di Milano 1
Sesto S. Giovanni - Azienda USL
provincia di Milano 3
Sondrio-Azienda USL provincia di
Sondrio
Varese-Ufficio sanita' aerea
Varese-Azienda USL provincia di
Varese
Corso Carlo Alberto, 120
piazza Ospitale, 10
Via Trento, 5
Aeroporto Linate
via Statuto, 5
via Saint Bon, 20
viale Indipendenza, 3
via Spagliardi, 19
via Oslavia, 1
via Stelvio, 35/A
Aeroporto Malpensa
via O. Rossi, 9
P.A. BOLZANO
Bolzano-USL Centro-Sud
Merano-USL Ovest
via Amba Alagi
via Goethe, 7
P.A. Trento
Trento-Servizio igiene pubblica
via Gilli, 2
VENETO
Adria-Azienda ULSS 19
Arzignano-Azienda ULSS 5
Bardolino-Azienda ULSS 22
Belluno-Azienda ULSS 1
Cittadella-Azienda ULSS 15
Conegliano-Azienda ULSS 7
Bassano D. Grappa-Azienda ULSS 3
Chioggia-Azienda ULSS 14
Dolo-Azienda ULSS 13
Montebelluna-Azienda ULSS 8
Negrar-Centro malattie tropicali
S. Cuore
Padova-Azienda ULSS 16
S.Dona' di Piave-Azienda ULSS 10
Thiene-Azienda ULSS 4
Treviso-Azienda ULSS 9
Vicenza-Azienda ULSS 6
file:///A|/ciis37.htm (4 di 25) [23/05/2002 7.44.34]
piazza degli Etruschi, 9
via Kennedy, 2
via D. Alighieri
(distretto san.)
via Feltre, 57
via Pilastroni
via Maset, 1
via Cereria, 15
Calle Vianelli, 1010
via XXIV Aprile,2
via D. Alighieri, 12
via Sempreboni, 5
via Ospedale, 22
via Trento, 19
via Rasa, 9
Borgo Cavalli, 42
via Ridolfi, 37
VACCINAZIONE FEBBRE GIALLA (ANTIAMARILLICA)
Venezia-Mestre-Azienda ULSS 12
Venezia-Ufficio San. Mar.ma ed aerea
Verona-Azienda ULSS 20
via Ospedale, 9
Zattere 1416
via S. D'Acquisto, 7
FRIULI-VENEZIA GIULIA
Gemona-Azienda Servizi sanitari n. 3
Gorizia-Azienda Servizi sanitari n. 2
Latisana-Azienda Servizi sanitari n. 5
Monfalcone-Azienda Serv. san. n. 2
Palmanova-Azienda Serv. san. n. 5
Trieste-Ufficio San. Mar.ma ed aerea
Udine-Azienda Serv. San. n. 4
via D. Alighieri
via Mazzini, 7
via Sabbianera (Ospedale)
via Galvani, 1
via Molin, 21
Molo F.lli Bandiera, 1-1
Via Manzoni, 5
LIGURIA
Chiavari-Azienda USL 4 Chiavarese
Genova-Ufficio san. mar.ma ed aerea
Genova-Azienda USL 3 Genovese
Imperia-Ufficio sanita' marittima
Imperia-Azienda USL 1 Imperiese
La Spezia-Ufficio Sanita' marittima
La Spezia-Azienda USL 5 Spezzino
Savona-Ufficio sanita' marittima
Savona-Azienda USL 2 Savonese
C.so Dante, 163
Ponte Andrea Doria
via Archimede, 30-A
viale Matteotti, 177
via Nizza, 4
via del Canaletto, 27
via Roma, 111
via Paleocapa, 1-1
via Collodi, 13
EMILIA-ROMAGNA
Bologna-Ufficio sanita' aerea
Bologna-Azienda USL Citta' di Bologna
Casalecchio di Reno-Azienda USL
Bologna Sud
Cesena-Azienda USL Cesena
Ferrara-Azienda USL Ferrara
Forli'-Azienda USL Forli'
Imola-Azienda USL Imola
Mirandola-Azienda USL Modena
Modena-Azienda USL Modena
Parma-Azienda USL Parma
Piacenza-Azienda USL Piacenza
Porretta Terme-Azienda USL Bologna sud
Ravenna-Ufficio san. mar. ed aerea
Ravenna-Azienda USL Ravenna
Reggio Emilia-Azienda USL RE
Rimini-Azienda USL Rimini
file:///A|/ciis37.htm (5 di 25) [23/05/2002 7.44.34]
Aeroporto Borgo Panicale
Via Gramsci, 12
via Cimarosa, 5
C.so Cavour, 180
via F. Beretta, 7
via della Rocca, 19
via Pirandello, 12
via E. Fermi, 1
via Canaletto, 15-17
via S. Pellico, 19
via Dei Mille, 1
via Roma, 16 (ospedale)
via Gradenigo, 6
via De Gasperi, 8
via Amendola, 2
via Coriano, 38
VACCINAZIONE FEBBRE GIALLA (ANTIAMARILLICA)
S.Lazzaro di Savena-Azienda USL
Bologna Sud
Sassuolo-Azienda USL Modena
Vignola-Azienda USL Modena
via Repubblica, 11
via Cavallotti, 136
via Liberta', 799
TOSCANA
Arezzo-Azienda USL 8
Empoli-Azienda USL 11
Firenze-Azienda USL 10
Grosseto-Azienda USL 9
Livorno-Ufficio Sanita' Marittima
Livorno-Azienda USL 6
Lucca-Azienda USL 2
Massa-Azienda USL 1
Prato-Azienda USL n. 4
Pescia-Azienda USL 3
Pisa-Ufficio Sanita' Aerea
Pistoia-Azienda USL 3
Siena-Azienda USL 7
Viareggio-Azienda USL 12
via Fonte Veneziana, 8
via Cherubini, 53
Borgo Ognissanti, 20
via Manetti, 29-31
via Strozzi, 1
via Monterotondo, 49
viale Marti (ex casina
rossa)
via Democrazia, 44
P.zza Lippi, 3
via C. Battisti, 31
Aeroporto G. Galilei
viale Matteotti
Strada del Ruffolo
via Lepanto, 104
UMBRIA
Foligno-Azienda USL 3
Perugia-Azienda USL 2
Terni-Azienda USL 4
via del Campanile, 12
via della Pallotta, 12
via Bramante, 35-C
MARCHE
Ancona-Ufficio sanita' mar.ma ed aerea
Ancona-Azienda USL 7
Fano-Azienda USL 3
San Benedetto del Tronto-Az. USL 12
Pesaro-Ufficio sanita' marittima
Banchina N. Sauro
via XXV Aprile, 17
via Ceccarini, 38
Piazza Nardone
via S. Francesco, 14
LAZIO
Civitavecchia-Uff. sanita' mar.ma
Colleferro- ASL RM/G
Roma-Fiumicino - Ufficio san. aerea
Fiumicino-Soc. Alitalia
Latina-ASL di Latina
Marino-ASL Roma H
Roma-Ministero della Sanita'
file:///A|/ciis37.htm (6 di 25) [23/05/2002 7.44.34]
via del Lazzaretto, 4
via Artigianato, 9
Aeroporto L. da Vinci
solo personale dipendente
via Duca del Mare, 19
Ospedale v.le XXIV Maggio
Via della Serra Nevada, 60
VACCINAZIONE FEBBRE GIALLA (ANTIAMARILLICA)
Roma-Fiumicino - Uff. San. Marittima
Roma-Istituto superiore di sanita'
Roma-ASL RM/A
Roma ASL RM/B
via della Letteratura, 14
solo pers.le dipendente
via Boncompagni, 101
via Bardanzellu, 8
Roma-ASL RM/D
Roma-ASL RM/E
Roma-CESMET
Roma-FAO
Roma-Ministero della difesa
Tivoli-ASL RM/G
Viterbo-ASL di Viterbo
via Portuense, 292
via Plinio, 31
c.ne Trionfale, 27
solo per.le dipendente
solo per.le dipendente
viale Mannelli
via Garbini, 29/G
ABRUZZO
Avezzano-Az.da USL 1 Avezzano-Sulmona
Ortona-Azienda USL Chieti 22
Pescara-Uff. san. mar.ma ed aerea
Pescara-Azienda USL di Pescara
Sulmona-Azienda USL 1 Avezzano-Sulmona
Teramo-Azienda USL 8
Vasto-Azienda USL 3 Lanciano-Vasto
via Monte Velino
piazza S. Francesco, 2
via C. Colombo, 4
via Paolini, 45
via Gorizia, 4
piazza Martiri Pennesi
via Marco Polo, 55/a
MOLISE
Campobasso-Azienda USL Centro Molise
Isernia-Azienda USL Pentria
Termoli-Azienda USL Basso Molise
via Ugo Petrella, 1
Via Gorizia, 23
via Cavia di V. Veneto
CAMPANIA
Avellino-ASL 2
Aversa-ASL Caserta 2
Benevento-ASL Benevento 1
Caserta-ASL Caserta 1
Napoli-ASL Napoli 1
Napoli-Uff. sanita' mar.ma ed aerea
Salerno-Ufficio sanita' marittima
Salerno-ASL Salerno 2
via degli Imbimbo
via Linguitti, 54
via Annunziata
via Sud ex Piazza d'Armi
via Chiatamone, 33
Immacolata Vecchia
via Cilento, 13
via Nizza, 146
PUGLIA
Andria-Azienda sanitaria Locale BA/1
Bari-Ufficio sanita' mar.ma ed aerea
Brindisi-Uff. sanita' mar.ma ed Aerea
Foggia-Azienda sanitaria locale FG/3
file:///A|/ciis37.htm (7 di 25) [23/05/2002 7.44.34]
via Mons. di Donna, 4
corso De Tullio
Stazione marittima
piazza Pavoncelli, 11
VACCINAZIONE FEBBRE GIALLA (ANTIAMARILLICA)
Lecce-Azienda sanitaria locale LE/1
Maglie-Azienda sanitaria locale LE/2
Manfredonia-Uff. sanita' marittima
Monopoli-Azienda sanitaria locale BA/5
Taranto-Ufficio sanita' marittima
Taranto-Azienda USL TA1
piazza Bottazzi
via De Lorentis
via Torre dell'Abate, 1-F
Vico Roma, 6
Porto Mercantile
via Acclavio, 65
BASILICATA
Matera-Azienda USL 4
Potenza-Azienda USL 2
via Montescaglioso
via Ciccotti
CALABRIA
Catanzaro-Azienda USL 7
Reggio Calabria-Uff. san.
marittima ed aerea
Reggio Calabria-Azienda USL 11
via Cortese, 10
Svincolo aut.le per porto
via S. Anna, 11 Tronco,
Pal. Vilardi
SICILIA
Augusta-Ufficio sanita' marittima
Catania-Ufficio san. mar.ma ed aerea
Catania-ASL n. 3
Messina-Ufficio sanita' marittima
Palermo-Ufficio san. Mar.ma ed aerea
L.gomare Rossini, 27
Porto
Corso d'Italia, 234
via R. Valore, 301-bis
Molo via Veneto
Porto Empedocle-Ufficio sanita' mar.ma
Ragusa-Azienda USL 7
Siracusa-Ufficio sanita' marittima
Trapani-Uff. sanita' mar.ma ed aerea
Molo 60
via G. di Vittorio, 58 D
viale Montedoro, 2
via Final, 30
SARDEGNA
Cagliari-Uff. sanita' mar.ma ed aerea
Cagliari-Azienda USL 8
Porto Torres-Uff. san. mar.ma ed aerea
Sassari-Azienda USL 1
Porto-Molo dogana
via Sonnino-Pal. comunale
via Mare, 38
via Zanfarino, 23b
GAZZETTA UFFICIALE N.137 DEL 15 GIUGNO 2001
MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO 22 MAGGIO 2001
file:///A|/ciis37.htm (8 di 25) [23/05/2002 7.44.34]
VACCINAZIONE FEBBRE GIALLA (ANTIAMARILLICA)
ESTENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE A PRATICARE LA
CONTRO LA FEBBRE GIALLA AD ALCUNI UFFICI SANITARI
ZZZZ
VACCINAZIONE
IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA PREVENZIONE
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto
l'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n.
833,
concernente l'istituzione del servizio sanitario nazionale;
Vista
la
legge 9 febbraio 1982, n.
106,
concernente
l'approvazione
ed
esecuzione
del
regolamento
sanitario
internazionale, adottato a Boston il 25 luglio 1969, modificato da
regolamento addizionale, adottato a Ginevra il 23 maggio 1973;
Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1963 e successive
modifiche, concernente gli Uffici sanitari autorizzati a praticare
la vaccinazione contro le malattie quarantenarie ed a rilasciare i
relativi certificati validi per uso internazionale;
Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1997, concernente
l'individuazione di ulteriori Uffici sanitari autorizzati
a
praticare la vaccinazione contro la febbre gialla;
Viste le istanze presentate dalle Regioni Abruzzo, Campania,
Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Puglia,
Veneto;
Riconosciuta l'opportunita' di estendere l'autorizzazione a
praticare
la vaccinazione antiamarillica ed
altri
presidi
sanitari, anche in considerazione dell'aumento del numero di
richieste di tale vaccinazione, legato all'incremento dei viaggi
internazionali verso zone endemiche per febbre gialla e verso
Paesi
che richiedono obbligatoriamente la vaccinazione
per
l'ingresso sul loro territorio;
Decreta:
Art. 1.
L'autorizzazione concessa con il decreto ministeriale
14
gennaio 1997 a praticare la vaccinazione contro la febbre gialla
ed
a
rilasciare i relativi certificati
validi
per
uso
internazionale e' estesa ai seguenti uffici sanitari:
REGIONE ABRUZZO
Azienda USL di Pescara, sede di Pescara
file:///A|/ciis37.htm (9 di 25) [23/05/2002 7.44.34]
VACCINAZIONE FEBBRE GIALLA (ANTIAMARILLICA)
REGIONE CAMPANIA
Azienda
Azienda
Azienda
Azienda
USL
USL
USL
USL
Benevento 1, sede di Benevento
Caserta 1, sede di Caserta
Napoli 1, sede di Napoli
Salerno 2, sede di Salerno
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Azienda USL di Cesena, sede di Cesena
Azienda USL di Bologna Sud, sede di Casalecchio di Reno,
di San Lazzaro di Savena, sede di Porretta Terme
sede
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
Azienda
Monfalcone
USL
n.
2
-
Isontina,
sede
di
Gorizia,
sede
REGIONE LAZIO
di
Azienda USL Latina, sede di Latina
Azienda USL Roma H, sede di Marino
REGIONE LOMBARDIA
Azienda
Azienda
Azienda
Azienda
Azienda
Azienda
USL
USL
USL
USL
USL
USL
di Lodi, sede di Lodi
Citta' di Milano, sede
Provincia di Milano 1,
Provincia di Milano 2,
Provincia di Milano 3,
Valle Camonica Sebino,
di Milano
sede di Parabiago
sede di Gorgonzola
sede di Sesto San Giovanni
sede di Breno
REGIONE PUGLIA
Azienda Sanitaria Locale LE/1, sede di Lecce
Azienda Sanitaria Locale LE/2, sede di Maglie
REGIONE VENETO
Azienda ULSS n. 15, sede di Cittadella
Azienda ULSS n. 19, sede di Adria
Azienda ULSS n. 22, sede di Bardolino
Art. 2.
file:///A|/ciis37.htm (10 di 25) [23/05/2002 7.44.34]
VACCINAZIONE FEBBRE GIALLA (ANTIAMARILLICA)
In relazione alle nuove autorizzazioni e per effetto della
riorganizzazione delle aziende sanitarie locali intervenuta in
alcune Regioni successivamente all'emanazione dei
precedenti
decreti autorizzativi risultano autorizzati all'esecuzione della
vaccinazione
antiamarillica
i
Centri
vaccinali
riportati
nell'allegato, che costituisce parte integrante del presente
decreto.
Roma, 22 maggio 2001
Il dirigente generale: OLEARI
ALLEGATO
CENTRI AUTORIZZATI A PRATICARE LA VACCINAZIONE ANTIAMARILLICA
REGIONE-LOCALITA' ED ENTE
INDIRIZZO
PIEMONTE
Alba-Azienda USL 18
Alessandria-Azienda USL 20
Asti-Azienda USL 19
Biella-Azienda USL 12
Casale M.-Azienda USL 21
Cuneo-Azienda USL 15
Ivrea-Azienda USL 9
Mondovi'-Azienda USL 16
Novara-Azienda USL 13
Omegna (Verbania)-Azienda USL 14
Rivoli-Azienda USL 5
Saluzzo-Azienda USL 17
Settimo Torinese(To)-Azienda USL 7 -
via F.lli Ambrogio 25A
via S. Caterina 30
via Orfanotrofio, 15-17
via Don Sturzo 20
via Giolitti 2
via M. D'Azeglio 8
via Aldisio 2
via Fossano 2
viale Roma 7
via S. Anna 83 (VCO)
via Balegno 6
via del Follone 4
via Regio Parco 64
Chivasso
TORINO-UFFICIO SANITA' AEREA
Torino-Azienda USL 1
Vercelli-Azienda USL 11
AEROPORTO CASELLE
via della Consolata 10
via Benadir 35
VALLE D'AOSTA
Aosta-Servizio Igiene Pubblica
LOMBARDIA
file:///A|/ciis37.htm (11 di 25) [23/05/2002 7.44.34]
via Xavier De Maistre 9
VACCINAZIONE FEBBRE GIALLA (ANTIAMARILLICA)
Bergamo-Azienda USL Provincia di
Bergamo
Breno-Azienda USL Valle Camonica-Sebino
Brescia-Azienda USL Provincia di
Brescia
Como-Azienda USL Provincia di Como
Cremona-Azienda USL Provincia di
Cremona
Gorgonzola-Azienda USL Provincia di
Milano 2
Lecco-Azienda USL Provincia di Lecco
Lodi-Azienda USL Provincia di Lodi
Mantova-Azienda USL Provincia di
Mantova
MILANO-UFFICIO SANITA' AEREA
Milano-Azienda USL Citta' di Milano
Milano-Centro Diagnostico Italiano
Pavia-Azienda USL Provincia di Pavia
Parabiago-Azienda USL Provincia di
Milano 1
Sesto S. Giovanni-Azienda USL
Provincia di Milano 3
Sondrio-Azienda USL Provincia di
Sondrio
VARESE-UFFICIO SANITA' AEREA
Varese-Azienda USL Provincia di Varese
via G. Paglia 40
via Nissolina 2
via Cantore 20
via Cadorna 8
via Belgiardino 2
via Don Gnocchi 2
C.so Carlo Alberto 120
piazza Ospitale 10
via Trento 5
AEROPORTO LINATE
via Statuto 5
via Saint Bon, 20
C.so Garibaldi 69
via Spagliardi 19
via Oslavia 1
via Stelvio 35/A
AEROPORTO MALPENSA
via O Rossi 9
P.A. BOLZANO
Bolzano-USL Centro-Sud
Merano-USL Ovest
via Amba Alagi
via Andreas Hofer 44
P.A. TRENTO
Trento-Servizio Igiene Pubblica
via Gilli 2
VENETO
Adria-Azienda ULSS 19
Arzignano-Azienda ULSS 5
Bardolino-Azienda ULSS 22
Belluno-Azienda ULSS 1
Cittadella-Azienda ULSS 15
Conegliano-Azienda ULSS 7
Bassano d. Grappa-Azienda ULSS 3
file:///A|/ciis37.htm (12 di 25) [23/05/2002 7.44.34]
piazza degli Etruschi, 9
via Kennedy 2
via D.Alighieri
(Distretto San.)
via Feltre 57
via Pilastroni
via Maset 1
via Cereria 15
VACCINAZIONE FEBBRE GIALLA (ANTIAMARILLICA)
Chioggia-Azienda ULSS 14
Dolo-Azienda ULSS 13
Montebelluna-Azienda ULSS 8
Negrar-Centro Malattie Tropicali
S. Cuore
Padova-Azienda ULSS 16
S. Dona' d. Piave-Azienda ULSS 10
Treviso-Azienda ULSS 9
Vicenza-Azienda ULSS 6
Venezia-Mestre-Azienda ULSS 12
VENEZIA-UFFICIO SAN MAR.MA ED AEREA
Calle Vianelli 1010
via XXIV Aprile 2
via D. Alighieri 12
via Sempreboni, 5
Verona-Azienda ULSS 20
via S. D'Acquisto 7
via Ospedale 22
via Trento, 19
Borgo Cavalli, 42
via Ridolfi, 37
via Ospedale, 9
ZATTERE 1416
FRIULI-VENEZIA GIULIA
Gemona-Azienda Servizi Sanitari n. 3
Gorizia-Azienda Servizi Sanitari n. 2
Latisana-Azienda Servizi Sanitari n. 5
Monfalcone-Azienda Servizi San. n. 2
Palmanova-Azienda Servizi Sanitari n.5
Trieste-Ufficio San.Mar.ma ed Aerea
Udine-Azienda Servizi Sanitari n. 4
via Dante Alighieri
via Mazzini 7
via Sabbianera (Ospedale)
via Galvani 1
via Molin 21
Molo fratelli Bandiera 1-1
via Manzoni, 5
LIGURIA
Chiavari-Azienda USL 4 Chiavarese
GENOVA-UFFICIO SAN.MAR.MA ed a.
Genova-Azienda USL 3 Genovese
IMPERIA-UFFICIO SANITA' MARITTIMA
Imperia-Azienda USL 1 Imperiese
La Spezia-Ufficio Sanita' Marittima
La Spezia-Azienda USL 5 Spezzino
SAVONA-UFFICIO SANITA' MARITTIMA
Savona-Azienda USL 2 Savonese
C. Dante 163
PONTE ANDREA DORIA
via Archimede 30-A
VIALE MATTEOTTI 177
via Nizza 4
via del Canaletto, 27
via Roma 111
VIA PALEOCAPA 1-1
via Collodi 13
EMILIA ROMAGNA
BOLOGNA-UFFICIO SANITA' AEREA
Bologna-Azienda USL Citta' di Bologna
Casalecchio di Reno-Azienda USL di
Bologna Sud
Cesena-Azienda USL Cesena
Ferrara-Azienda USL Ferrara
Forli'-Azienda USL Forli'
Imola-Azienda USL Imola
file:///A|/ciis37.htm (13 di 25) [23/05/2002 7.44.34]
AEROPORTO B.GO PANICALE
via Gramsci 12
via Cimarosa 5
c.so Cavour 180
via F. Beretta 7
via della Rocca, 19
via Pirandello 12
VACCINAZIONE FEBBRE GIALLA (ANTIAMARILLICA)
Mirandola-Azienda USL Modena
Modena-Azienda USL Modena
Parma-Azienda USL Parma
Piacenza-Azienda USL Piacenza
Porretta Terme-Azienda USL Bologna Sud
RAVENNA-UFFICIO SAN.MAR. ED AEREA
Ravenna-Azienda USL Ravenna
Reggio Emilia-Azienda USL RE
Rimini-Azienda USL Rimini
S. Lazzaro di Savena-Azienda USL
Bologna Sud
Sassuolo-Azienda USL Modena
Vignola-Azienda USL Modena
via
via
via
via
via
VIA
via
via
via
via
E. Fermi 1
Canaletto 15-17
S. Pellico 19
dei Mille 1
Roma 16 (Ospedale)
GRADENIGO 6
De Gasperi 8
Amendola, 2
Coriano, 38
Repubblica 11
via Cavallotti 136
via Liberta' 799
TOSCANA
Arezzo-Azienda USL 8
Firenze-Azienda USL 10
Grosseto-Azienda USL 9
LIVORNO-UFFICIO SANITA' MARITTIMA
Livorno-Azienda USL 6
Lucca-Azienda USL 2
Massa-Azienda USL 1
Prato-Azienda USL n. 4
Pescia-Azienda USL 3
PISA-UFFICIO SANITA' AEREA
Pistoia-Azienda USL 3
Siena-Azienda USL 7
Viareggio-Azienda USL 12
via Fonte Veneziana 8
B.go Ognissanti 20
via Manetti 29-31
VIA STROZZI 1
via Monterotondo 49
v.le Marti (ex Casina
Rossa)
via Democrazia 44
Piazza Lippi 3
via C. Battisti 31
AEROPORTO G. GALILEI
via dei Pappagalli 4
Strada del Ruffolo
via Lepanto 104
UMBRIA
Foligno-Azienda USL 3
via del Campanile 12
Perugia-Azienda USL 2
Terni-Azienda USL 4
via della Pallotta 12
via Braqmante, 35-C
MARCHE
ANCONA-UFFICIO SANITA' MAR.MA ED AEREA
Ancona-Azienda USL 7
Fano-Azienda USL 3
San Benedetto del Tronto-Az USL 12
PESARO-UFFICIO SANITA' MARITTIMA
file:///A|/ciis37.htm (14 di 25) [23/05/2002 7.44.34]
BANCHINA N. SAURO
via XXV Aprile 17
via Ceccarini 38
piazza Nardone
VIA S. FRANCESCO 14
VACCINAZIONE FEBBRE GIALLA (ANTIAMARILLICA)
LAZIO
CIVITAVECCHIA-UFFICO SANITA' MAR.MA
Colleferro-Azienda USL RM/G
ROMA-FIUMICINO-UFFICIO SAN. AEREA
Fiumicino-SOC. ALITALIA
Latina-Azienda USL di Latina
Marino Azienda USL Roma H
ROMA-MINISTERO DELLA SANITA'
ROMA FIUMICINO-UFFICIO SAN. MAR.MA
Roma-Istituto Superiore di Sanita'
VIA DEL LAZZARETTO 4
via Artigianato 9
AEROPORTO L. DA VINCI
(solo per il personale
dipendente)
via Duca del Mare 19
Ospedale-viale XXIV Maggio
VIA DELLA SIERRA NEVADA 60
VIA DELLA LETTERATURA 14
(solo per il personale
dipendente)
via Boncompagni 101
via Bardanzellu 8
via Plinio 31
via Col di Lana 24
(solo per il personale
dipendente)
(solo per il personale
dipendente)
viale Mannelli
Roma-Azienda USL RM/A
Roma-Azienda USL RM/B
Roma-Azienda USL RM/E
Roma-CESMET
Roma-FAO
Roma-Ministero della Difesa
Tivoli-Azienda USL RM/G
ABRUZZO
Avezzano-Azienda USL 1 Avezzano-Sulmona
Ortona-Azienda USL Chieti 22
PESCARA-UFFICIO SAN. MA-MA ED AEREA
Pescara-Azienda USL di Pescara
Sulmona-Azienda USL 1 Avezzano-Sulmona
Teramo-Azienda USL 8
Vasto-Azienda USL 3 Lanciano-Vasto
via Monte Velino
piazza S. Francesco 2
VIA. C. COLOMBO 4
via Paolini 45
via Gorizia, 4
piazza Martiri Pennesi
via Marco Polo 55/a
MOLISE
Campobasso-Azienda USL Centro Molise
Isernia-Azienda USL Pentria
Termoli-Azienda USL Basso Molise
via Ugo Petrella 1
via Gorizia 23
via Cavia di V. Veneto
CAMPANIA
Avellino-Azienda USL 2
Benevento-Azienda USL Benevento 1
Caserta-Azienda USL Caserta 1
Napoli-Aziena USL Napoli 1
NAPOLI-UFFICIO SANITA' MAR.MA ED AEREA
file:///A|/ciis37.htm (15 di 25) [23/05/2002 7.44.34]
via degli Imbimbo
via Annunziata
via Sud, ex Piazza d'Armi
via Chiatamone 33
IMMACOLATA VECCHIA
VACCINAZIONE FEBBRE GIALLA (ANTIAMARILLICA)
SALERNO-UFFICIO SANITA' MARITTIMA
Salerno-Azienda USL Salerno 2
VIA CILENTO 13
Via Nizza 146
PUGLIA
Andria-Azienda Sanitaria Locale BA/1
BARI-UFFICIO SANITA' MARITTIMA ED AEREA
BRINDISI-UFFICIO SAN. MAR.MA ED AEREA
Foggia-Azienda Sanitaria Locale FG/3
Lecce-Azienda Sanitaria Locale LE/1
Maglie-Azienda Sanitaria Locale LE/2
via Mons. di Donna, 4
C.SO DE TULLIO
STAZIONE MARITTIMA
Piazza Pavoncelli, 11
Piazza Bottazzi
via San Pio X
MANFREDONIA-UFFICIO SANITA' MAR.MA
Monopoli-Azienda Sanitaria Locale BA/5
TARANTO-UFFICIO SANITA' MARITTIMA
Taranto-Azienda USL TA1
VIA TORRE DELL'ABATE 1-F
Vico Roma 6
PORTO MERCANTILE
via Acclavio 65
BASILICATA
Matera-Azienda USL 4
Potenza-Azienda USL 2
via Montescaglioso
via Ciccotti
CALABRIA
Catanzaro-Azienda USL 7
REGGIO CALABRIA-UFF. SAN. MA.MA AEREA
Reggio Calabria-Azienda USL 11
via Cortese 10
SVINCOLO AUT.LE PER IL
PORTO
via S. Anna II Tronco, Pal
Vilardi
SICILIA
Augusta-Ufficio Sanita' Marittima
CATANIA-UFFICIO SANITA' MAR.MA ED AEREA
Catania-ASL n. 3
MESSINA-UFFICIO SANITA' MARITTIMA
PALERMO-UFFICIO SANITA' MAR.MA ED AEREA
PORTO EMPEDOCLE-UFF.SAN. MAR.MA
Ragusa-azienda USL 7
SIRACUSA-UFFICIO SANITA' MARITTIMA
TRAPANI-UFFICIO SANITA' MAR.MA ED AEREA
L.go mare Rossini 27
PORTO
Corso d'Italia, 234
VIA R. VALORE 301-BIS
MOLO VIA VENETO
MOLO 60
via G. Di Vittorio 58 D
VIALE MONTEDORO 2
VIA FINAL 30
SARDEGNA
CAGLIARI-UFF. SANITA' MAR.MA ED AEREA
Cagliari-Azienda USL 8
file:///A|/ciis37.htm (16 di 25) [23/05/2002 7.44.34]
PORTO-MOLO DOGANA
via Sonnino-Pal. Comunale
VACCINAZIONE FEBBRE GIALLA (ANTIAMARILLICA)
PORTO TORRESE-UFF. SAN. MAR.MA ED AEREA VIA MARE 38
Sassari-Azienda USL 1
via Zanfarino 23b
GAZZETTA UFFICIALE N.158 DEL 08 LUGLIO 2000
MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO 26 MAGGIO 2000
AUTORIZZAZIONE
A
TALUNI UFFICI SANITARI
A
PRATICARE
LA
VACCINAZIONE CONTRO LA FEBBRE GIALLA
ZZZZ
IL Dirigente Generale
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio
decreto 27 luglio 1934,n.1265;
Visto l'art.6 della legge 23 dicembre 1978, n.833, concernente
l'istituzione del servizio sanitario nazionale;
Vista la legge 9 febbraio 1982 n.106 concernente l'approvazione ed
esecuzione del regolamento sanitario internazionale, adottato a
Boston il 25 luglio 1969, modificato da regolamento addizionale,
adottato a Ginevra il 23 maggio 1973;
Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1963 e
successive
modifiche, concernente gli uffici sanitari autorizzati a praticare
la vaccinazione contro le malattie quarantenarie ed a rilasciare i
relativi certificati validi per uso internazionale;
Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1997,
concernente
l'individuazione di ulteriori uffici sanitari autorizzati
a
praticare la vaccinazione contro la febbre gialla;
Viste le istanze presentate dalle regioni Abruzzo, Emilia-Romagna,
Friuli Venezia-Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia,
Sardegna, Toscana, Veneto e dalla provincia autonoma di Bolzano;
Riconosciuta
l'opportunita' di estendere l'autorizzazione
a
praticare
la Vaccinazione Antiamarillica ad
altri
presidi
sanitari, anche in considerazione dell'aumento del numero di
richieste di tale vaccinazione, legato all'incremento dei viaggi
internazionali verso zone endemiche per febbre gialla e verso
Paesi
che richiedono obbligatoriamente la vaccinazione
per
l'ingresso, sul loro territorio;
Decreta:
Art.1.
L'autorizzazione concessa con il decreto ministeriale 14 gennaio
1997 a praticare la vaccinazione contro la febbre gialla ed a
rilasciare i relativi certificati validi per uso internazionale e'
estesa ai seguenti uffici sanitari:
REGIONE ABRUZZO:
file:///A|/ciis37.htm (17 di 25) [23/05/2002 7.44.34]
VACCINAZIONE FEBBRE GIALLA (ANTIAMARILLICA)
Azienda USL di Lanciano-Vasto, sede di Vasto
REGIONE EMILIA
Azienda USL di
Sassuolo, sede
Azienda USL di
ROMAGNA
Modena, sede di Modena, sede di Mirandola, sede
di Vignola
Ravenna, sede di Ravenna
di
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
Azienda per i servizi sanitari n.3 Alto Friuli, sede di Germona
del Friuli
Azienda per i servizi sanitari n.5 Bassa Friulana, sede di
Palmanova, sede di Latisana
REGIONE LAZIO
Azienda USL RM G, sede di Colleferro, sede di Tivoli
REGIONE LIGURIA
Azienda sanitaria locale n.4 Chiavarese, sede di Chiavari
REGIONE MARCHE
Azienda sanitaria locale n.3, sede di Fano
REGIONE
Azienda
Azienda
Azienda
Azienda
Azienda
Azienda
PIEMONTE
sanitaria
sanitaria
sanitaria
sanitaria
sanitaria
sanitaria
locale
locale
locale
locale
locale
locale
n.5, sede di Rivoli
n.9, sede di Ivrea
n.16, sede di Mondovi
n.17, sede di Saluzzo
n.18, sede di Alba
n.21, sede di Casale Monferrato
REGIONE
Azienda
Azienda
Azienda
Azienda
PUGLIA
sanitaria
sanitaria
sanitaria
sanitaria
locale
locale
locale
locale
BA/1,
BA/5,
FG/3,
TA/1,
sede
sede
sede
sede
di
di
di
di
Andria
Monopoli
Foggia
Taranto
REGIONE SARDEGNA
Azienda USL n.1 della regione Sardegna, sede di Sassari
Azienda USL n.8 della regione Sardegna, sede di Cagliari
REGIONE
Azienda
Azienda
Azienda
Azienda
TOSCANA
USL n.1,
USL n.3,
USL n.6,
USL n.9,
sede
sede
sede
sede
di
di
di
di
file:///A|/ciis37.htm (18 di 25) [23/05/2002 7.44.34]
Massa
Pistoia, sede di Pescia
Livorno
Grosseto
VACCINAZIONE FEBBRE GIALLA (ANTIAMARILLICA)
REGIONE VENETO
USL n.1, sede di Belluno
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
Azienda USL Ovest, sede di Merano
Roma, 26 maggio 2000
Il Dirigente Generale : Oleari
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA SERIE GENERALE
N. 221 DEL 20 SETTEMBRE 1999
MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO 31 AGOSTO 1999
AUTORIZZAZIONE DI STRUTTURE SANITARIE E PRATICARE LA
VACCINAZIONE CONTRO LA FEBBRE GIALLA
ZZZZ
IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto l'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente
l'istituzione del Servizio sanitario nazionale;
Vista
la
legge 9 febbraio 1982,
n.
106,
concernente
l'approvazione
ed
esecuzione
del
regolamento
sanitario
internazionale, adottato a Boston il 25 luglio 1969, modificato da
regolamento addizionale, adottato a Ginevra il 23 maggio 1973;
Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1963, e successive
modifiche, concernente gli uffici sanitari autorizzati a praticare
la vaccinazione contro le malattie quarantenarie ed a rilasciare i
relativi certificati validi per uso internazionale;
Visti il decreto ministeriale 14 gennaio 1997 ed il decreto
direttoriale 22 dicembre 1998, concernenti l'individuazione di
ulteriori uffici sanitari autorizzati a praticare la vaccinazione
contro la febbre gialla;
Considerato l'aumento del numero di richiesta di vaccinazioni
antiamarilliche, legato all'incremento dei viaggi internazionali
verso zone endemiche per febbre gialla e' verso Paesi che
richiedono obbligatoriamente la vaccinazione antiamarillica
per
l'ingresso sul loro territorio;
Riconosciuta l'opportunita' di estendere tale autorizzazione
anche alla Azienda unita' sanitaria locale n. 1 della regione
Abruzzo, alla Azienda unita' sanitaria locale di Forli', alla
file:///A|/ciis37.htm (19 di 25) [23/05/2002 7.44.34]
VACCINAZIONE FEBBRE GIALLA (ANTIAMARILLICA)
Azienda unita' sanitaria locale di Rimini - regione EmiliaRomagna, al Centro per le malattie tropicali dell'Ospedale Sacro
Cuore, Negrar - regione del Veneto, alla Azienda unita' sanitaria
locale n. 4 della regione Toscana, alla Azienda per i servizi
sanitari n. 4 "Medio Friuli" della regione Friuli-Venezia Giulia,
alla
Azienda unita' sanitaria locale n. 3
della
regione
Siciliana, al Centro diagnostico italiano (CDI) S.p.a. di Milano;
DECRETA:
ARTICOLO 1.
L'autorizzazione concessa con il decreto ministeriale 14 gennaio
1997 e con il decreto direttoriale 22 dicembre 1998 a praticare la
vaccinazione contro la febbre gialla ed a rilasciare i relativi
certificati validi per uso internazione e' estesa ai seguenti
presidi sanitari:
1) Azienda unita' sanitaria locale. n. 1 della regione Abruzzo,
presidio di Avezzano, presidio di Sulmona;
2) Azienda unita' sanitaria locale di Forli' - regione EmiliaRomagna, sede di Forli';
3) Azienda unita' sanitaria locale di Rimini - regione EmiliaRomagna, sede di Rimini;
4) Centro per le malattie tropicali, Ospedale Sacro Cuore,
Negrar (Verona);
5) Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli", sede di
Udine;
7) Azienda unita' sanitaria locale n. 3 della regione Siciliana,
sede di Catania;
8) Centro diagnostico italiano (CDI) S.p.a., sede di Via Saint
Bon, 20 - Milano.
Roma, 31 agosto 1999
Il dirigente generale: OLEARI
GAZZETTA UFFICIALE N.80 DEL 6 APRILE 1998
MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO 16 MARZO 1998
UFFICI
SANITARI
AUTORIZZATI A
PRATICARE
LA
VACCINAZIONE
ANTIAMARILLICA
(FEBBRE GIALLA) ED A RILASCIARE I
RELATIVI
CERTIFICATI VALIDI PER USO INTERNAZIONALE
ZZZZ
Il Ministero della Sanita'
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n.1265;
Visto
il
Regolamento
sanitario
internazionale,
approvato
file:///A|/ciis37.htm (20 di 25) [23/05/2002 7.44.34]
VACCINAZIONE FEBBRE GIALLA (ANTIAMARILLICA)
dall'assemblea dell'Organizzazione mondiale della sanita' il 25
maggio 1951, al quale e' stata data piena ed intera esecuzione in
Italia con la legge 31 luglio 1954, n.861;
Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1963 e
successive
modifiche, concernente gli uffici sanitari autorizzati a praticare
la vaccinazione contro le malattie quarantenarie ed a rilasciare i
relativi certificati validi per uso internazionale;
Riconosciuta l'opportunita' di estendere anche ad altri uffici
sanitari
l'autorizzazione di cui al predetto
decreto,
in
considerazione delle mutate condizioni del traffico internazionale
ed al fine di agevolare i viaggiatori che hanno necessita' di
essere sottoposti a tali vaccinazioni;
Decreta:
Art.1.
Gli uffici sanitari autorizzati a praticare la vaccinazione contro
la febbre gialla ed a rilasciare i relativi certificati validi per
uso internazionale, sono i seguenti:
REGIONE
LOCALITA'
--------------Piemonte ............ Alessandria - Azienda USL 20
Cuneo - Azienda USL 15
Novara - Azienda USL 13
Omegna (Novara) Azienda Usl 14
Torino - Caselle Ufficio sanita' aerea
Torino - Azienda USL 1
Chivasso (Torino) Azienda Usl 7
Vercelli - Azienda USL 11
Valle D'Aosta ....... Aosta - Servizio igiene pubblica
Lombardia ........... Milano - Malpensa Ufficio sanita' aerea
Milano - Azienda USL 36
Bergamo - Azienda USL 12
Brescia - Azienda USL 18
Como - Azienda USL 5
Cremona - Azienda USL 23
Mantova - Azienda USL 21
Lecco (CO) - Azienda USL 7
Legnano (MI) - Azienda USL 34
Pavia - Azienda USL 42
Sondrio - Azienda USL 9
Varese - Ufficio sanita' aerea
Varese - Azienda USL 1
Bolzano ............. Bolzano Ufficio d'igiene e sanita'
pubblica USL centro-sud
Trento .............. Trento - Servizio igiene pubblica
Veneto .............. Padova - Azienda USL 16
file:///A|/ciis37.htm (21 di 25) [23/05/2002 7.44.34]
VACCINAZIONE FEBBRE GIALLA (ANTIAMARILLICA)
Friuli Venezia Giulia
Liguria .............
Emilia Romagna ......
Toscana .............
Umbria ..............
Marche ..............
Lazio ...............
Treviso - Azienda Usl 9
Venezia - Ufficio sa.mar. e aerea
Venezia-Mestre - Azienda Usl 12
Verona - Azienda USL 20
Vicenza - Azienda Usl 6
Trieste - Ufficio san.mar. e aerea
Pordenone - Azienda Usl 6
Genova - Ufficio san.mar. e aerea
Genova - Azienda USL 3 genovese
Imperia - Ufficio sa. marittima
Imperia - Azienda USL 1 imperiese
La Spezia - Ufficio sa. marittima
La Spezia - Azienda USL 5 spezzino
Savona - Ufficio san. marittima
Savona - Azienda USL 2 savonese
Bologna - Ufficio sa. aerea
Bologna - Azienda USL Bologna
Imola (BO) - Azienda USL Imola
Parma - Azienda USL Parma
Piacenza - Azienda USL Piacenza servizio
igiene pubblica
Ravenna - Ufficio san.mar. e aerea
Reggio Emilia - Azienda Usl Reggio Emilia
Arezzo - Azienda USL 8
Firenze - Azienda USL 10
Livorno - Ufficio san. marittima
Lucca - Azienda USL 2
Pisa - Ufficio sanita' aerea
Viareggio - Azienda Usl 12
Foligno - Azienda USL 3
Perugia - Azienda USL 2
Terni - Azienda USL 5 conca ternana
Ancona - Ufficio sa.mar. e aerea
Pesaro - Ufficio Sanita' Marittima
San Benedetto del Tronto (AP) - Azienda
USL 22
Civitavecchia (RM) - Ufficio san. marittima
Fiumicino (RM) - Ufficio sanita' aerea
Fiumicino (RM) - Soc.Alitalia (limitatamente
al personale dipendente)
Roma - Ministero della sanita' dipartimento
prevenzione
Roma - Fiumicino - Ufficio san. marittima
Via della Letteratura 14 Roma
Roma - Istituto superiore di sanita'
(limitatamente al personale dipendente)
file:///A|/ciis37.htm (22 di 25) [23/05/2002 7.44.34]
VACCINAZIONE FEBBRE GIALLA (ANTIAMARILLICA)
Abruzzo .............
Molise ..............
Campania ............
Puglia ..............
Basilicata ..........
Calabria ............
Sicilia .............
Sardegna ............
Roma - Azienda USL RM/A
Roma - Azienda USL RM/B
Roma - Azienda USL RM/E
Roma - Fao (limitatamente personale dip.)
Roma - Ministero della difesa servizio
sanitario dell'E.I. della M.M. e
dell'A.M. nell'ambito del personale
della difesa
Roma - Centro Studi medicina dei viaggi
e tropicale
Ortona (CH) - Azienda USL Chieti 22
Presidio di Ortona
Pescara - Ufficio san.mar. e aerea
Teramo - Azienda USL 6
Campobasso - Azienda USL centro Molise
Isernia - Azienda USL Pentria
Termoli - Azienda USL 4 Basso Molise
Napoli - Ufficio san.mar. e aerea
Salerno - Ufficio sanita' marittima
Avellino - Azienda Usl AV2
Bari - Ufficio san.mar. e aerea
Brindisi - Ufficio san.mar. e aerea
Manfredonia (FG) - Ufficio san.marittima
Taranto - Ufficio san. marittima
Matera - Azienda USL 4
Potenza - Azienda USL 2
Catanzaro - Azienda UL 7
Reggio Calabria - Ufficio sa.mar. e aerea
Augusta - Ufficio san. marittima
Catania - Ufficio san.mar. e aerea
Messina - Ufficio san. marittima
Palermo - Ufficio san.mar. e aerea
Porto Empedocle (AG)- Uff. san. marittima
Ragusa - Azienda USL 23
Siracusa - Ufficio san. marittima
Trapani - Ufficio san.mar. e aerea
Cagliari - Uff. san.mar. e aerea
Porto Torres (SS) - Uff. san.mar. e aerea
Art.2.
Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia.
Roma, 16 marzo 1998
Il Ministro : Bindi
GAZZETTA UFFICIALE N.28 DEL 04 FEBBRAIO 1999
file:///A|/ciis37.htm (23 di 25) [23/05/2002 7.44.34]
VACCINAZIONE FEBBRE GIALLA (ANTIAMARILLICA)
MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO 22 DICEMBRE 1998
AUTORIZZAZIONE
AD
ALCUNI UFFICI SANITARI A
PRATICARE
LA
VACCINAZIONE CONTRO LA FEBBRE GIALLA ED A RILASCIARE I RELATIVI
CERTIFICATI PER USO INTERNAZIONALE
ZZZZ
IL Dirigente Generale
del Dipartimento Prevenzione
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n.1265;
Visto l'art.6 della legge 23 dicembre 1978, n.833, concernente
l'istituzione del Servizio sanitario nazionale;
Vista la legge 9 febbraio 1982, n.106, concernente l'approvazione
ed esecuzione del regolamento sanitario internazionale, adottato a
Boston il 25 luglio 1969, modificato da regolamento addizionale,
adottato a Ginevra il 23 maggio 1973;
Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1963 e
successive
modifiche,
concernente
gli uffici sanitari
autorizzati
a
praticare la vaccinazione contro le malattie quarantenarie ed a
rilasciare i relativi certificati validi per uso internazionale;
Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1997,
concernente
l'individuazione di ulteriori uffici sanitari autorizzati
a
praticare la vaccinazione contro la febbre gialla;
Considerato l'aumento del numero di richieste di vaccinazioni
antiamarilliche, legato all'incremento dei viaggi internazionali
verso zone endemiche per febbre gialla e verso Paesi
che
richiedono obbligatoriamente la vaccinazione antiamarillica per
l'ingresso sul loro territorio;
Riconosciuta l'opportunita' di estendere tale autorizzazione anche
alla azienda UU.LL.SS. di Ferrara della Regione Emilia Romagna,
alla azienda UU.LL.SS. n.7 Siena della regione Toscana, alla
azienda U.S.L. n.7 Ancona della regione Marche, alle aziende
UU.LL.SS. n.3 Bassano del Grappa, 5 - Arzignano, 7 - Pieve di
Soligo, 8 - Asolo, 10 - San Dona' del Piave, 13 - Mirano, 14 Chioggia della regione Veneto, alla azienda UU.LL.SS. n.11 di
Reggio Calabria della regione Calabria;
Decreta:
L'autorizzazione concessa con il decreto ministeriale 14 gennaio
1997 a praticare la vaccinazione contro la febbre gialla ed a
rilasciare i relativi certificati validi per uso internazionale e'
estesa ai seguenti uffici sanitari:
1) Azienda ULSS - Ferrara
2) Azienda ULSS n. 7 - Ancona
3) Azienda ULSS n. 7 - Siena
4) Azienda ULSS n. 3 - Bassano del Grappa (Vicenza)
5) Azienda ULSS n. 5 - Arzignano, 7 - Pieve di Soligo (Treviso),
file:///A|/ciis37.htm (24 di 25) [23/05/2002 7.44.34]
VACCINAZIONE FEBBRE GIALLA (ANTIAMARILLICA)
sede di Conegliano
6) Azienda ULSS n. 8 - Asolo (Treviso), sede di Montebelluna
7) Azienda ULSS n. 10 - San Dona' del Piave (Venezia);
8) Azienda ULSS n. 13 - Mirano (Venezia), sede di Dolo
9) Azienda ULSS n. 14 - Chioggia (Venezia)
10) Azienda ULSS n. 11 - Reggio Calabria
Roma, 22 dicembre 1998
Il dirigente generale: Oleari
file:///A|/ciis37.htm (25 di 25) [23/05/2002 7.44.34]
MISURE PROFILATTICHE CONTRO IL COLERA
MISURE PROFILATTICHE CONTRO IL
COLERA
GAZZETTA UFFICIALE N.241 DEL 14 OTTOBRE 2000
MINISTERO DELLA SANITA'
ORDINANZA 31 AGOSTO 2000
MANTENIMENTO E REVOCA DI MISURE PROFILATTICHE CONTRO IL COLERA
ZZZZ
Il Ministro della Sanita'
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n.1265 e successive modifiche;
Visto il regolamento sanitario internazionale adottato a Boston il
25 luglio 1969, modificato dal regolamento addizionale il 23
maggio 1973 e reso esecutivo con legge 9 febbraio 1982 n.106;
Viste le periodiche comunicazioni dell'Organizzazione mondiale
della sanita' riportanti la situazione del colera nel mondo e
l'elenco delle aree dichiarate infette;
Ritenuto di dovere modificare la propria ordinanza emanata in data
13 dicembre 1999;
Ordina:
Art.1.
Le misure previste dalla legge 9 febbraio 1982, n.106, articoli 62
e seguenti, saranno applicate ai viaggiatori internazionali, alle
merci ed ai vettori provenienti dai Paesi di cui all'elenco
allegato 1, incluse nell'elenco dei Paesi infetti per il colera
periodicamente aggiornato dall'O.M.S.
Art.2.
L'elenco di cui all'art.1 resta fermo sino a successiva
degli aggiornamenti di cui in premessa.
Art.3.
Sono revocate tutte le precedenti ordinanze relative alle
quarantenarie per il colera.
modifica
file:///A|/14102000.htm (1 di 2) [23/05/2002 7.44.35]
misure
MISURE PROFILATTICHE CONTRO IL COLERA
Art.4.
Gli uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera e gli uffici
veterinari di confine, porto ed aeroporto del Ministero della
sanita' sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.
Art.5.
La presente ordinanza verra' pubblicata nella Gazzetta
della Repubblica italiana.
Roma, 31 agosto 2000
Il Ministro: Veronesi
Registrato alla Corte dei conti 25 settembre 2000
Registro 2 Sanita', foglio n.154
Ufficiale
ELENCO ALLEGATO 1 ALL'ORDINANZA DI SANITA' DEL 31 AGOSTO 2000
Elenco dei Paesi infetti per il colera aggiornato al 20 luglio
2000
Afganistan, Angola, Belize, Benin, Bhutan, Bolivia, Brasile,
Burkina Faso, Brunei Darussalam, Burundi, Cambogia, Camerun, Capo
Verde, Ciad, Cile, Cina, Colombia, Comore, Congo, Costa Rica,
Costa d'Avorio, Ecuador, El Salvador, Filippine, Ghana, Gibuti,
Guatemala,
Guinea, Guinea Bissau, Guyana, Guyana
Francese,
Honduras, India, Iran, Iraq, Kenya, Laos, Liberia, Madagascar,
Malawi, Mali, Mauritania, Messico, Mongolia, Monzambico, Myanar,
Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Panama, Peru',
Repubblica
Centroafricana, Repubblica Democratica del Congo (gia' Zaire),
Ruanda, Sao Tome' e Principe, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sri
Lanka, Suriname, Swaziland, Tanzania, Togo, Uganda, Venezuela,
Viet Nam, Zambia, Zimbabwe
Il Ministro: Veronesi
file:///A|/14102000.htm (2 di 2) [23/05/2002 7.44.35]
ASSISTENZA SANITARIA AGLI IMMIGRATI 30/05/2001
MINISTERO DELLA SANITA'
ROMA, 29 MAGGIO 2001
SE SEI UN OPERATORE
LE 10 REGOLE PER L'ASSISTENZA SANITARIA AGLI IMMIGRATI
ZZZZ
1. Tutti gli stranieri non appartenenti all'Unione Europea
presenti in Italia con regolare permesso di soggiorno per i
seguenti motivi : lavoro , motivi familiari , asilo politico ,
asilo umanitario , richiesta di asilo , attesa adozione
,
affidamento , acquisto della cittadinanza , hanno l'obbligo di
iscriversi al Servizio sanitario nazionale . Con l'obbligatorieta'
si e' in effetti voluto facilitare la tutela della salute degli
stranieri , che e' anche a garanzia della salute di tutti .
2. Con l'iscrizione si acquisiscono gli stessi diritti e doveri
di assistenza riconosciuti ai cittadini italiani . Cio' rende
tutto piu' facile : quello che e' previsto per i
cittadini
italiani (medicina preventiva , medicina generale , visite ed
esami specialistici , ricoveri , assistenza farmaceutica
,
esenzione ticket , etc) vale anche per gli stranieri immigrati
iscritti al Ssn .
3. L'assistenza e' garantita anche ai familiari a carico
regolarmente soggiornanti .
4. L'iscrizione si effettua presso la Asl di residenza o
di
dimora (quella indicata sul permesso di soggiorno) e vale fino
allo scadere del permesso . Per iscriversi sono sufficienti il
permesso di soggiorno , il codice fiscale e il certificato di
residenza (sostituibile , se lo straniero non e' residente , con
una sua dichiarazione scritta di dimora abituale) . Se uno
straniero che ne ha obbligo/diritto non ha ancora formalizzato la
sua
iscrizione , cio' non deve comportare in alcun
modo
l'impossibilita' ad assisterlo : in questo caso , anzi
,
l'iscrizione sara' fatta d'ufficio . Per mantenere l'iscrizione
allo scadere del permesso di soggiorno e' sufficiente che lo
straniero esibisca all'anagrafe sanitaria il cedolino
della
richiesta di rinnovo rilasciato dalla Questura .
5. Gli stranieri studenti o collocati alla pari , e quelli con
permesso di soggiorno per altri motivi , ad esempio per residenza
elettiva o per motivi religiosi , hanno due possibilita' : o
file:///A|/280521.htm (1 di 3) [23/05/2002 7.44.36]
ASSISTENZA SANITARIA AGLI IMMIGRATI 30/05/2001
sottoscrivere una polizza assicurativa privata riconosciuta in
Italia contro il rischio di malattie e infortuni e per la tutela
della maternita' , o iscriversi volontariamente al Ssn pagando una
quota fissa annuale variabile secondo la tipologia del permesso .
Con l'iscrizione volontaria al Ssn possono essere assistiti anche
eventuali figli a carico : cio' significa che questi bambini
possono avere il "pediatra di libera scelta" . Questa iscrizione
ha validita' annuale e va quindi rinnovata .
6. Se gli stranieri hanno invece un permesso di soggiorno di
breve durata , per esempio per affari o per turismo , devono avere
un'assicurazione privata , o altrimenti pagare per intero tutte le
cure
e prestazioni eventualmente ricevute . Queste
ultime
categorie non possono quindi iscriversi al Ssn.
7. Anche agli stranieri irregolari (cioe' privi di permesso di
soggiorno in corso di validita') , sono comunque assicurate , nei
presidi pubblici e privati accreditati , le cure ambulatoriali ed
ospedaliere
urgenti
o
comunque essenziali
,
ancorche'
continuative , per malattia e infortunio e gli interventi di
medicina preventiva . In particolare sono garantiti :
- la tutela della gravidanza e della maternita' ;
- la tutela della salute del minore ;
- le vaccinazioni e gli interventi di profilassi internazionale
- la profilassi , la diagnosi e la cura delle malattie
infettive .
L'erogazione
di
queste
prestazioni e'
legata
ad
una
tessera/codice
"STP"
(Straniero
Temporaneamente
Presente)
rilasciabile dalle Aziende sanitarie .
Queste disposizioni rispondono soprattutto ad esigenze
di
sanita' pubblica : la "clandestinita' sanitaria" non conviene
infatti a nessuno !
Per cure essenziali si intendono "le prestazioni sanitarie ,
diagnostiche e terapeutiche , relative a patologie non pericolose
nell'immediato e nel breve termine , ma che nel tempo potrebbero
determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita
(complicanze , cronicizzazioni o aggravamenti)" .
8. In caso che gli stranieri siano indigenti , le prestazioni
citate al punto 7) gli sono assicurate senza spese a loro carico ,
ad eccezione dei casi in cui , anche per gli stranieri regolari e
per gli italiani , sia previsto il pagamento del ticket .
L'indigenza deve essere dichiarata compilando un modulo che e'
allegato alla Circolare ministeriale n. 5/2000 .
9. La legge vieta alle strutture sanitarie di segnalare alle
autorita' di polizia la presenza di irregolari (tranne nei casi in
cui sia obbligatorio il referto anche per gli utenti italiani) .
Se cio' avvenisse , in breve tempo nessun clandestino
si
rivolgerebbe piu' alle strutture sanitarie e questo e' proprio
file:///A|/280521.htm (2 di 3) [23/05/2002 7.44.36]
ASSISTENZA SANITARIA AGLI IMMIGRATI 30/05/2001
cio'
che bisogna evitare : non vi sarebbe infatti
altra
possibilita' efficace di verificare le condizioni di salute dei
soggetti comunque presenti sul territorio nazionale , a tutela
della salute dell'intera collettivita' ! Inoltre compito precipuo
degli operatori e dell'organizzazione sanitari e' di aiutare chi
sta male .
10 . Chi voglia venire in Italia per essere curato deve prima
ottenere un visto di ingresso e un permesso di soggiorno per CURE
MEDICHE . Per ottenerlo occorre che siano soddisfatti una serie di
requisiti
e adempimenti di natura
giuridico-amministrativa
(dichiarazione della struttura sanitaria prescelta , pubblica o
privata accreditata , che indichi il tipo di cura e la sua
presumibile durata) , economica (versamento alla stessa struttura
di un deposito cauzionale pari al 30% del costo complessivo
presumibile
delle
prestazioni
richieste)
,
e
sociale
(documentazione comporvante disponibilita' di vitto e alloggio
fuori dalla struttura sanitaria e di rimpatrio per l'assistito e
per l'eventuale accompagnatore) .
file:///A|/280521.htm (3 di 3) [23/05/2002 7.44.36]
DOVE RIVOLGERSI NEI PAESI DELL'UNIONE EUROPEA
DOVE RIVOLGERSI NEI PAESI
DELL'UNIONE EUROPEA
BELGIO:
Ministere de la Prevoyance sociale
3c, rue de la Vierge Noire
1000 Bruxelles
DANIMARCA:
Direktoratett for Social Sikring og Bistand
(Direzione per la previdenza e assistenza sociale)
Ny Kongensgade 9
1472 Copenaghen
Den Sociale Ankestyrelse
Amaliegade 25
1256 Copenaghen
FRANCIA:
Ministero della Sicurezza Sociale
Tel. 0033/1/4508350
GERMANIA:
Deutsche Verbindungsstelle
Krankenvericherung Ausland
Aok-Bundesverband
Po-Box 200344
53170 Bonn
GRECIA:
Ika
Idryma Koinonikon Asphaliseon
(Sicurezza Sociale)
Agiou Konstantinou 8
10241 Atene
Tel. 0030/1/5236061
IRLANDA:
file:///A|/ciis5a.htm (1 di 2) [23/05/2002 7.44.37]
DOVE RIVOLGERSI NEI PAESI DELL'UNIONE EUROPEA
Presso L'Information Service del Department
of Social Welfare
Aras Mhicv Dhiarmada
Dublin 1
Tel. 01/8748444
ITALIA:
Inps
Servizio Rapporti e convenzioni Internazionali
Via della Frezza 17
00100 Roma
Tel. 06/59056496/59056517
OLANDA:
Voorlichtingsscentrum Sociale Verzekering
Rhijnspoorplein 1
1091 GC Amsterdam
Tel. 020/5600955
PORTOGALLO:
Departamento de Relacoes Internacionais
e Convencoes de Seguranca Social
Rua de Junqueira 112
1300 Lisbona
SPAGNA:
Delegacion Provincial de Trabajo
(Ispettorato del lavoro e della sicurezza sociale)
presente in ogni capoluogo di provincia
Defensor del Pueblo
c/o Eduardo Dato 13
Madrid
REGNO UNITO:
Department of Social Security Benefits Agency
Overseas Benefits Directorate
Newcastle upon Tyne NE98 1 YX
Tel 091/2257180
file:///A|/ciis5a.htm (2 di 2) [23/05/2002 7.44.37]
DOVE RICHIEDERE I RIMBORSI PRIMA DI ANDARE ALL'ESTERO
DOVE RICHIEDERE I RIMBORSI PRIMA
DI ANDARE ALL'ESTERO
L'assistito prima di andare all' estero deve presentare la
domanda alla sua USL. La domanda deve contenere:
A) La proposta motivata di un medico specialista
B) Fare riferimento all'impossibilita' di curarsi adeguatamente
o tempestivamente in Italia
C) Contenere la documentazione sanitaria.
Una volta ottenuto il parere favorevole dal centro regionale
di riferimento, la USL rilascia il formulario E112 che autorizza
il malato a trasferirsi all'estero per le cure.
E' possibile ottenere un acconto prima della partenza, fino al
70 % del rimborso spettante.
---------------------------------------------------------------ASSESSORATI REGIONALI ALLA SANITA'
---------------------------------------------------------------ABRUZZO
- Tel. 085/60720/64949
telefax 085/63768
BASILICATA
- Tel. 0971/332954/332983
telefax 0971/332943
BOLZANO
- Tel. 0471/992246
telefax 0471/992599
CALABRIA
- Tel. 0961/770663/770664
telefax 0961/770665
CAMPANIA
- Tel. 081/7962418/7962419
telefax 081/7962715
EMILIA ROMAGNA- Tel. 051/283221/283222
telefax 051/283213
FRIULI VEN.GI.- Tel. 040/362791/362758
telefax 040/3775523
LAZIO
- Tel. 06/51684752/51686110 telefax 06/51684751
LIGURIA
- Tel. 010/5485744
telefax 010/5704201
LOMBARDIA
- Tel. 02/67653300/67653240 telefax 02/67653372
MARCHE
- Tel. 071/2801059
telefax 071/2801062
MOLISE
- Tel. 0874/429363
telefax 0874/429358
PIEMONTE
- Tel. 011/4321643
telefax 011/4324629
PUGLIA
- Tel. 080/5403158
telefax 080/5403277
SARDEGNA
- Tel. 070/653705
telefax 070/6065210
SICILIA
- Tel. 091/6965549/6965612
telefax 091/6965571
TOSCANA
- Tel. 055/4383273
telefax 055/4383022
TRENTO
- Tel. 0461/894150
telefax 0461/894177
UMBRIA
- Tel. 075/5042055
telefax 075/5042095
VALLE D'AOSTA - Tel. 0165/274220/274219
telefax 0165/238914
file:///A|/ciis30.htm (1 di 2) [23/05/2002 7.44.38]
DOVE RICHIEDERE I RIMBORSI PRIMA DI ANDARE ALL'ESTERO
VENETO
- Tel. 041/792881
file:///A|/ciis30.htm (2 di 2) [23/05/2002 7.44.38]
telefax
041/792883
UFFICI DI SANITA' MARITTIMA E AEREA
UFFICI DI SANITA' MARITTIMA E AEREA
UFFICIO ASS.SAN.PERS.NAVIGANTE
VIA S. NICOLA ALLA DOGANA 9
NAPOLI
TEL.081 5515266
UFFICIO ASS.SAN.PERS.NAVIGANTE
VIA DEL CORONEO 21
TRIESTE
TEL.040 761995
UFFICIO DI SANITA' AEREA
AEROPORTO MALPENSA
MILANO MALPENSA
TEL.02 40099730
UFFICIO DI SANITA' AEREA
AEROPORTO "LEONARDO DA VINCI"
FIUMICINO
TEL.06 65011438
UFFICIO SANITA' AEREA
AEROPORTO G.MARCONI,B.GO PANI.
BOLOGNA
TEL.051 385995
UFFICIO SANITA' AEREA
AEROPORTO G. GALILEI
PISA
TEL.050 43076
UFFICIO SANITA' AEREA
STRADA AEREOPORTO CASELLE TOR.
TORINO CASELLE
TEL.011 4702433
UFFICIO SANITA' AEREA
file:///A|/ciis38.htm (1 di 5) [23/05/2002 7.44.39]
UFFICI DI SANITA' MARITTIMA E AEREA
AEROPORTO MALPENSA
VARESE
TEL.0332/868003
UFFICIO SANITA' MARITTIMA
LUNGOMARE ROSSINI 27
AUGUSTA
TEL.0931/511000
UFFICIO SANITA' MARITTIMA
VIA LAZZARETTO 4
CIVITAVECCHIA
TEL.0766/20268
UFFICIO SANITA' MARITTIMA
VIALE MATTEOTTI 177
IMPERIA
TEL.0183/21608
UFFICIO SANITA' MARITTIMA
VIA SAPRI 58
LA SPEZIA
TEL.0187/28211
UFFICIO SANITA' MARITTIMA
VIA STROZZI 1
LIVORNO
TEL.0586/844000
UFFICIO SANITA' MARITTIMA
VIA TORRE DELL'ABATE 1/F
FOGGIA MANFREDONIA
TEL.0884/22191
UFFICIO SANITA' MARITTIMA
PIAZZA BASICO' 1
MESSINA
TEL.090 679913
UFFICIO SANITA' MARITTIMA
VIA MOLO 60
PORTO EMPEDOCLE
TEL.0922/636048
UFFICIO SANITA' MARITTIMA
VIA PALEOCAPA 1/1
file:///A|/ciis38.htm (2 di 5) [23/05/2002 7.44.39]
UFFICI DI SANITA' MARITTIMA E AEREA
SAVONA
TEL.019 824957
UFFICIO SANITA' MARITTIMA
PORTO MERCANTILE
TARANTO
TEL.099 4711061
UFFICIO SANITA' MARITTIMA
VIA CILENTO 13
SALERNO
TEL.089 225955
UFFICIO SANITA' MARITTIMA E AEREA
STAZIONE MARITTIMA
ANCONA
TEL.071 56665
UFFICIO SANITA' MARITTIMA E AEREA
CORSO DEL TULLIO 1
BARI
TEL.080 5214300
UFFICIO SANITA' MARITTIMA E AEREA
STAZIONE MARITTIMA
BRINDISI
TEL.0831/521120
UFFICIO SANITA' MARITTIMA E AEREA
VIA ROMA
CAGLIARI
TEL.070 514848
UFFICIO SANITA' MARITTIMA E AEREA
PORTO
CATANIA
TEL.095 532123
UFFICIO SANITA' MARITTIMA E AEREA
PONTE ANDREA DORIA
GENOVA
TEL.010 261266
UFFICIO SANITA' MARITTIMA E AEREA
PIAZZA IMMACOLATA VECCHIA
NAPOLI
file:///A|/ciis38.htm (3 di 5) [23/05/2002 7.44.39]
UFFICI DI SANITA' MARITTIMA E AEREA
TEL.081 5527399
UFFICIO SANITA' MARITTIMA E AEREA
VIA VENETO
PALERMO
(MOLO VITTORIO)
TEL.091 580460
UFFICIO SANITA' MARITTIMA E AEREA
VIA C. COLOMBO 4
PESCARA
TEL.085 62756
UFFICIO SANITA' MARITTIMA E AEREA
VIA MARE 33
PORTO TORRES
TEL.079 514155
UFFICIO SANITA' MARITTIMA E AEREA
VIA GRADENIGO 5
RAVENNA
TEL.0544/422493
UFFICIO SANITA' MARITTIMA E AEREA
P.LE SVINCOLO AUTOS. X PORTO
REGGIO CALABRIA
TEL.0965/48379
UFFICIO SANITA' MARITTIMA E AEREA
VIA FUNAI 30
TRAPANI
TEL.0923/27033
UFFICIO SANITA' MARITTIMA E AEREA
MOLO F.LLI BANDIERA 1/1
TRIESTE
TEL.040 303923
UFFICIO SANITA' MARITTIMA E AEREA
VIA ZATTERE 1416
VENEZIA
TEL.041 5225542
UFFICIO SANITA' MARITTIMA ROMA
VIALE DELLA CIVILTA' ROMANA 7
FIUMICINO
TEL.06 5921519
file:///A|/ciis38.htm (4 di 5) [23/05/2002 7.44.39]
UFFICI DI SANITA' MARITTIMA E AEREA
file:///A|/ciis38.htm (5 di 5) [23/05/2002 7.44.39]
UFFICI DEL TURISMO ESTERO IN ITALIA
UFFICI DEL TURISMO ESTERO IN ITALIA
-------------------------------------------------------NAZIONE
UFFICIO IN ITALIA
-------------------------------------------------------ANGUILLA
piazza Bertarelli 1
20122 Milano
02/89534108
ANTIGUA E BARBUDA
via Santa Maria alla Porta 9
20121 Milano
02/877983
ARGENTINA
piazza della Rotonda 2
00186 Roma
06/68308157
AUSTRALIA
------167877225
AUSTRIA
casella postale 1255
10121 Milano
02/43990185
BAHAMA
------167877225
BELGIO
piazza Velasca 5
20122 Milano
02/860566
BENIN
via Colombo 11/2
10128 Torino
011/593827
BERMUDA
P.& D.P. - via Ippodromo 58
20151 Milano
02/482
BRASILE
corso Europa 12
20121 Milano
02/780851
CAYMAN;ISOLE
via F.lli Ruffini 9
20122 Milano
02/48012068
CECA, REPUBBLICA
via Cadamosto 8
file:///A|/ciis252.htm (1 di 5) [23/05/2002 7.44.40]
UFFICI DEL TURISMO ESTERO IN ITALIA
CILE
CIPRO
COREA DEL SUD
COSTA D'AVORIO
COSTA RICA
CROAZIA
CUBA
DANIMARCA
EGITTO
FINLANDIA
FRANCIA
GERMANIA
GIAMAICA
GIORDANIA
20125 Milano
02/2047680
via Caio Mario 14/A
00192 Roma
06/3211557
passaggio degli Osii 2
20123 Milano
02/865769
via Santa Sofia 6
20122 Milano
02/58303328
via Larga 23
20122 Milano
02/58316009
via Pirelli 27
20124 Milano
02/6691029
via Abbadesse 40
20124 Milano
02/66805766
piazzale Cadorna 9
20123 Milano
02/86454443
via Fara 30
20124 Milano
02/66981463
via Cappuccio 11
20123 Milano
02/874803
via Bissolati 19
00187 Roma
06/4827985
via Arco 4
20121 Milano
02/86464914
via Larga 7
20121 Milano
166116216
via G. Negri 8
20123 Milano
02/877323
via Monte Cenci 20
00186 Roma
06/6875693
via Barberini 50
file:///A|/ciis252.htm (2 di 5) [23/05/2002 7.44.40]
UFFICI DEL TURISMO ESTERO IN ITALIA
GRAN BRETAGNA
GRECIA
GUATEMALA
HONG KONG
INDIA
IRLANDA
ISRAELE
LITUANIA
MALAYSIA
MALTA
MAROCCO
MAURIZIO
MESSICO
00186 Roma
06/478701
corso V. Emanuele II 337
00186 Roma
06/6819051
corso Magenta 32
20123 Milano
02/72010078
piazza Diaz 1
20123 Milano
02/860470
via Bissolati 78/80
00187 Roma
06/4744249
via Prassilla 152
00124 Roma
06/5053406
via Monte Cenci 20
00186 Roma
06076869112
via Albricci 9
20122 Milano
02/804952
via Santa Maria Segreta 6
20123 Milano
02/8690541
corso Europa 12
20122 Milano
02/76021051
via Giordano Bruno 6-8
56125 Pisa
050/ 48670
piazza San Babila 4/B
20121 Milano
02/796702
via M Gonzaga 7
20122 Milano
02/867376
via Larga 23
20122 Milano
02/58303756
foro Bonaparte 46
20121 Milano
02/865984
via Barberini 3
00187 Roma
file:///A|/ciis252.htm (3 di 5) [23/05/2002 7.44.40]
UFFICI DEL TURISMO ESTERO IN ITALIA
MONACO
NORVEGIA
NUOVA ZELANDA
PAESI BASSI
POLONIA
PORTOGALLO
PUERTO RICO
ROMANIA
RUSSIA
SAN MARINO
SEYCHELLES
SINGAPORE
SLOVENIA
SPAGNA
06/4872182
via Dante 12
20121 Milano
02/39210406
corso XXII Marzo 4
20135 Milano
02/55194887
VIA LOMBROSO 26
10125 Torino
011/6687550
via Cappuccini 14
20122 Milano
02/76020252
via Venetyo 54/A
00187 Roma
06/4827060
largo Augusto 3
20122 Milano
02/795228
piazza Castello 11
20122 Milano
02/72002686
via Torino 95
00184 Roma
06/4880267
piazza Buenos Aires 6/7
00196 Roma
06/8553892
contrada Omagnano 20
47031 Rep. San Marino
0549/882410
via Giulia 66
00196 Roma
06/6869056
corso Plebisciti 15
20129 Milano
02/70003981
via L. Palazzi 2/A
20124 Milano
02/29511187
via Broletto 30
20122 Milano
02/72004617
via del Mortaro 19
00187 Roma
file:///A|/ciis252.htm (4 di 5) [23/05/2002 7.44.40]
UFFICI DEL TURISMO ESTERO IN ITALIA
SUDAFRICA
SVEZIA
SVIZZERA
THAILANDIA
TUNISIA
TURCHIA
UNGHERIA
USA
VERGINI, ISOLE (USA)
06/6783106
via V. Monti 8
20121 Milano
02/467121
via M. Gonzaga 7
20123 Milano
02/86464869
piazza Cavour 4
20121 Milano
02/76013114
Via Barberini 68
00187 Roma
06/4873479
via Bracchini 10
20123 Milano
02/86453026
via calabria 25
00187 Roma
06/42010149
piazza della Repubblica 56
00185 Roma
06/4871190
via A. da Giussano 1
20145 Milano
02/48195434
via Monti Parioli 38
00196 Roma
06/3212409
------02/55303366
c/o Thema, via Gherardini 2
20145 Milano
02/33105841.
file:///A|/ciis252.htm (5 di 5) [23/05/2002 7.44.40]
MODELLO E-101
MODELLO E-101
6
L'interessato resta sottoposto, per questo periodo, alla
legislazione del paese ove ha sede l'impresa in virtu' del
seguente articolo del Reg. n. 1408/71:
6.1 (3) ( ) 14.1. a.i
( ) 14.2. a
7) Istituzione designata del paese ove ha sede l'impresa
-----------------------------------------------------------------7.1 Denominazione:................................................
7.2 Indirizzo (2):................................................
7.3 Timbro
7.4 Data:.................
7.5 Firma
......................
-----------------------------------------------------------------8) Da compilare dall'istituzione designata o dal lavoratore
-----------------------------------------------------------------8.1 Denominazione e indirizzo dell'istituzione competente per
l'assicurazione malattia e maternita' (2) (4):
..............................................................
8.2 Timbro
8.3 Data:.................
8.4 Firma dell'incaricato dell'istituzione
......................................
8.5 Firma del lavoratore
..........................
-----------------------------------------------------------------9) Da compilare dall'istituzione designata o dal datore di lavoro
-----------------------------------------------------------------9.1 Denominazione e indirizzo dell'istituzione competente per
l'assicurazione infortuni sul lavoro (2):
..............................................................
9.2 Denominazione e indirizzo dell'istituzione competente per
l'assicurazione malattie professionali (2) (5):
..............................................................
9.3 Timbro
9.4 Data:.................
file:///A|/ciis31.htm (1 di 4) [23/05/2002 7.44.42]
MODELLO E-101
9.5 Firma dell'incaricato dell'istituzione
......................................
9.6 Firma del datore di
lavoro
......................
-----------------------------------------------------------------AVVERTENZE
IL
PRESENTE MODULO DEVE ESSERE COMPILATO
IN
STAMPATELLO,
UTILIZZANDO
UNICAMENTE LE APPOSITE LINEE PUNTEGGIATE.
ESSO
COMPORTA 3 PAGINE E DEVE ESSERE TRASMESSO SEMPRE COMPLETO DI TUTTE
LE PAGINE SUDDETTE, ANCHE SE UNA QUALSIASI DI ESSE NON RECA ALCUNA
INDICAZIONE.
AVVERTENZE PER IL LAVORATORE
a) Il presente documeto consente al lavoratore ed ai familiari
elencati al quadro 2, di ottenere da parte degli organismi
assicuratori del paese nel quale e' distaccato le prestazioni
in natura in caso di malattia, maternita', infortuni sul
lavoro e malattie professionali.
b) Quando sono necessarie prestazioni, compreso il ricovero in
ospedale,
il documento predetto deve essere
presentato
all'istituzione del luogo ove il lavoratore e' distaccato, e
cioe':
- PER OTTENERE PRESTAZIONI IN CASO DI MALATTIA E MATERNITA':
in BELGIO, all'organismo scelto (mutualite'):
in
DANIMARCA,
al
competente
AMTSKOMMUNE
(amministrazione locale). Nel comune di Copenaghen: al
MAGISTRAT
(amministrazione comunale) e nel comune
di
Frederiksberg:
alla KOMMUNALBESTYRELSE
(amministrazione
comunale). Si possono ottenere l'assistenza
medica,
odontoiatrica
ed
i
medicinali
direttamente
senza
richiederli preventivamente agli enti sopraindicati. Il
locale
ufficio
sociale
e
di
sanita'
SOCIAL-OG
SUNDHEDSFORVALTNING fornisce informazioni sui medici ed i
dentisti ai quali ci si puo' rivolgere;
in
GERMANIA, all' A.O.K. (Cassa locale
generale
di
malattia);
in
FRANCIA, alla CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE
MALADIE
(Cassa primaria di assicurazione malattia);
in IRLANDA, all' HEALTH BOARD (Ufficio sanitario)
cui circoscrizione e' richiesta l'assistenza;
file:///A|/ciis31.htm (2 di 4) [23/05/2002 7.44.42]
nella
MODELLO E-101
in ITALIA, alla sede provinciale dell'INAM;
in LUSSEMBURGO, alla CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE-MALADIE
DES OUVRIERS (Cassa nazionale di assicurazione malattia
degli operai);
nei
PAESI BASSI, all' ALGEMEEN
NEDERLANDS
ONDERLING
ZIEKENFONDS
(ANOZ) (Cassa mutua generale di
malattia
dei Paesi Bassi) Utrecht. Si puo' ottenere l'assistenza del
medico, del dentista e del farmacista direttamente, senza
contatti preliminari con l'ANOZ;
nel REGNO UNITO, al Servizio medico (medico,
ospedale, ecc.) cui e' richiesta l'assistenza.
dentista,
- PER OTTENERE PRESTAZIONI IN CASO DI INFORTUNIO SUL LAVORO
DI MALATTIA PROFESSIONALE:
in BELGIO, all'organismo scelto (mutualite');
O
in DANIMARCA, al SIKRINGSSTYRELSEL (Istituto nazionale della
sicurezza sociale), Copenaghen;
in
GERMANIA,
malattia);
all'
A.O.K.
(Cassa
locale
generale
in FRANCIA, alla CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE
primaria di assicurazione malattia);
di
(Cassa
in IRLANDA, all'HEALTH BOARD (Ufficio sanitario) nella
circoscrizione e' richiesta l'assistenza;
cui
in ITALIA, alla sede provinciale de'INAIL;
in LUSSEMBURGO, all'ASSOCIATION D'ASSURANCE
ACCIDENTS
(Associazione
di assicurazione
infortuni);
CONTRE
contro
LES
gli
nei
PAESI
BASSI,
all'ALGEMEEN
NEDERLANDS
ONDERLING
ZIEKENFONDS (ANOZ) (Cassa mutua generale di malattia dei
Paesi Bassi) Utrecht. Si puo' ottenere l'assistenza del
medico, del dentista e del farmacista direttamente, senza
contatti preliminari con l'ANOZ;
nel REGNO UNITO, al servizio medico (medico,
ospedale, ecc.) cui e' richiesta l'assistenza.
file:///A|/ciis31.htm (3 di 4) [23/05/2002 7.44.42]
dentista,
MODELLO E-101
c)
Qualora i riquadri 2, 8 e 9 non siano stati
redatti
dall'istituzione, il lavoratore deve provvedere a compilare i
quadri 2 e 8 ed a far compilare il quadro 9 dal suo datore di
lavoro prima di partire per il paese ove e' stato distaccato.
d)
Per ottenere prestazioni in natura, in luogo del presente
stampato, il lavoratore puo' esibire il modulo E 111.
NOTE
(1) Indicare la sigla del paese ove ha sede l'impresa: B = Belgio;
DK = Germania; F = Francia: Irl = Irlanda; I = Italia; L =
Lussemburgo; N = Paesi Bassi; UK = Regno Unito.
(2) Codice postale, localita', via, numero, paese.
(3) Riportare una X nel quadratino che precede l'indicazione
riferentesi al caso che interessa.
(4) Per i Paesi Bassi indicare la cassa malattia (ziekenfonds).
(5) Da compilare solo se trattasi di un'istituzione diversa da
quella menzionata sub 9.1.
file:///A|/ciis31.htm (4 di 4) [23/05/2002 7.44.42]
MODELLO E-111
MODELLO E-111
COMUNITA' EUROPEE
Regolameti di sicurezza sociale
ATTESTATO RIGUARDANTE IL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI IN NATURA
DURANTE LA DIMORA IN UNO STATO MEMBRO
Reg. 1408/71 : art. 22.1.a.i ; art. 22.3 ; art. 31.a
Reg. 574/72 : art. 20.4 ; art. 21.1 ; art. 23 ; art. 31.1 e 3
1
( ) Lavoratore subordinato
( ) Titolare di pensione o rendita (regime lavoratori
subordinati)
( ) Lavoratore autonomo
( ) Titolare di pensione o rendita (regime lavoratori
autonomi)
Cognome, Nomi, Indirizzo (2)
------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------1.1 Numero d'identificazione: .......... Data di nascita ........
-----------------------------------------------------------------1.2 ( ) Questa persona e' assicurata in un regime per lavoratori
autonomi di cui all'allegato 11 del regolamento (CEE) n.
574/72.
-----------------------------------------------------------------2
Familiari (3)
-----------------------------------------------------------------2.1 Cogmome
Nomi
Cognome da nubile
Data di nascita
.......
....
.................
...............
2.2 Indirizzo abituale (2) (4):
.............................................................
-----------------------------------------------------------------3
Le persone predette hanno diritto alle prestazioni in natura
dell'assicurazione malattia e maternita' che possono essere
corrisposte
3.1 (5) ( ) dal ....................... al ......................
3.2 (5) ( ) per i casi di malattia insorti
fino al .................... incluso
file:///A|/ciis32.htm (1 di 4) [23/05/2002 7.44.43]
MODELLO E-111
per
.................... giorni ...... settimane
4
Istituzione competente
-----------------------------------------------------------------4.1 Denominazione: ..............................................
4.2 Indirizzo (2): ..............................................
4.3 Timbro
4.4 Data: ................
4.5 Firma
......................
-----------------------------------------------------------------4.6 Convalida dal...... al..... | 4.10 Convalida dal...... al....
4.7 Timbro
4.8 Data:
| 4.11 Timbro
4.12 Data:
..........|
...........
4.9 Firma
|
4.13 Firma
..........|
...........
-----------------------------------------------------------------5
Istituzione competente francese per gli incidenti della vita
privata dei lavoratori autonomi agricoli
-----------------------------------------------------------------5.1 Denominazione: ..............................................
5.2 Indirizzo (2) ..............................................
5.3 Timbro
5.4 Data: ................
5.5 Firma
......................
-----------------------------------------------------------------AVVERTENZE
IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE COMPILATO IN STAMPATELLO,
UTILIZZANDO UNICAMENTE LE APPOSITE LINEE PUNTEGGIATE
L'istituzione competente o, se del caso, l'istituzione del luogo
di residenza del titolare di pensione o rendita, compila il
formulario e lo restituisce all'interessato oppure lo trasmette
all'istituzione del luogo di dimora ove sia stato emesso su
richiesta di quest'ultima. In caso di soggiorno nel Regno Unito,
il presente stampato non e' necessario.
AVVERTENZE PER L'ASSICURATO E PER I FAMILIARI:
a) Il presente documento consente:
- all'assicurato e ai familiari elencati al quadro 2, che si
trovino temporaneamente in un paese (paese di dimora)
diverso dallo Stato competente,
- al titolare di pensione o rendita ed ai suoi familiari
indicati al quadro 2 che si trovino temporaneamente in un
paese (paese di dimora) diverso da quello ove risiedono
abitualmente,
di ottenere, da parte degli organismi assicuratori del predetto
paese di dimora, le prestazioni in natura in caso di malattia e
file:///A|/ciis32.htm (2 di 4) [23/05/2002 7.44.43]
MODELLO E-111
maternita' ed anche a titolo provvisorio, in caso di infortunio
sul lavoro o di malattia professionale.
b) Quando sono necessarie prestazioni, compreso il ricovero in
ospedale,
questo
documento
DEVE
ESSERE
PRESENTATO
all'istituzione di assicurazione del paese di dimora, e cioe':
in BELGIO, all'organismo scelto (mutualite');
in
DANIMARCA, al competente AMTSKOMMUNE
(amministrazione
comunale). Nel comune di Copenaghen: al MAGISTRAT e nel comune
di Frederiksberg: alla KOMMUNALBESTYRELSE. Si possono ottenere
l'assistenza medica, odontoiatrica ed i medicinali direttamente
senza richiederli preventivamente agli enti sopraindicati. Il
formulario
dev'essere
presentato ad ogni
richiesta
di
prestazioni. Il locale ufficio sociale e di sanita' SOCIAL- OG
SUNDHEDSFORVALTNING fornisce informazioni sui medici ed i
dentisti ai quali ci si puo' rivolgere;
in GERMANIA, all'A.O.K. (Cassa locale generale di malattia);
in
GRECIA, in generale, all'ufficio regionale o
locale
dell'Istituto delle assicurazioni sociali (IKA), che rilascera'
all'interessato un libretto sanitario, SENZA IL QUALE LE
PRESTAZIONI IN NATURA NON VENGONO CONCESSE; per i marittimi,
alla CASA DEI MARITTIMI (OIKOS NAUTOU);
in FRANCIA, alla CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE (Cassa
primaria di assicurazione malattia); se la casella 1.2 e'
sbarrata, all'ORGANISME CONVENTIONNE' (ENTE CONVENZIONATO);
in IRLANDA, all'HEALTH BOARD (Ufficio sanitario)
circoscrizione e' richiesta l'assistenza;
nella
cui
in ITALIA, per la generalita' degli assistiti, all'Unita'
sanitaria locale (USL) competente per territorio; per il
personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, al
Ministero della sanita', ufficio di sanita' marittima o aerea
competente per territorio;
in LUSSEMBURGO, alla CAISSE MATIONALE D'ASSURANCE-MALADIE DES
OUVRIERS (Cassa nazionale di assicurazione malattia degli
operai);
nei PAESI BASSI, all'ALGEMEEN NEDERLANDS ONDERLING ZIEKENFONDS
(ANOZ) (Cassa mutua generale di malattia dei Paesi Bassi),
Utrecht.
Si puo' ottenere l'assistenza del medico, del dentista e del
file:///A|/ciis32.htm (3 di 4) [23/05/2002 7.44.43]
MODELLO E-111
farmacista direttamente senza contatti preliminari con l'ANOZ.
NOTE
(1) Indicare la sigla del paese dell'istituzione che compila lo
stampato: B = Belgio; DK = Danimarca; D = Germania; GR =
Grecia; F = Francia; IRL = Irlanda; I = Italia; L =
Lussemburgo; NL = Paesi Passi ; GB = Regno Unito.
(2) Via, numero, codice postale, localita' paese.
(3) Indicare solo qualora l'indirizzo dei familiari differisca da
quello del lavoratore o del titolare di pensione o rendita.
(4) Da indicare solo qualora l'indirizzo dei familiari differisca
da quello del lavoratore o del titolare di pensione o rendita.
(5) Le due indicazioni sono in alternativa; compilare solo quella
che interessa e riportare una X nel relativo quadratino.
file:///A|/ciis32.htm (4 di 4) [23/05/2002 7.44.43]
MODELLO E-112
MODELLO E-112
COMUNITA' EUROPEE
Regolamenti di sicurezza sociale
ATTESTATO RIGUARDANTE IL MANTENIMENTO DELLE PRESTAZIONI IN CORSO
DELL'ASSICURAZIONE MALATTIA E MATERNITA'
Reg. 1408/71: art. 22.1.b.i; art. 22.1.c.i; art. 22.3; art. 31
Reg. 574/72; art. 22.1 e 3; art. 23
L'istituzione competente consegna lo stampato all'interessato. Ove
egli si rechi nel Regno Unito, si trasmetta copia dello stampato
al DEPARTMENT OF HEALTH AND SOCIAL SECURITY, OVERSEAS BRANCH,
Newcastle-upon-tyne.
| ( ) Lavoratore subordinato
| ( ) Lavoratore autonomo
| ( ) Titolare di pensione o rendita
1 |
(regime lavoratori subordinati
| ( ) Titolare di pensione o rendita
|
(regime lavoratori autonomi)
| ( ) Altro
-----------------------------------------------------------------1.1 Cognome (1bis)
.............................................................
1.2 Nomi
Cognome da nubile (1 bis)
Data di nascita
............ ............................
...............
1.3 Indirizzo nel paese competente (2):
.............................................................
1.4 Indirizzo nel paese ove l'interessato si trasferisce (2) (3):
.............................................................
1.5 Numero di matricola: ........................................
1.6 ( ) L'interessato e' soggetto ad un regime per lavoratori
autonomi di cui all'allegato 11 del Reg. 574/72
-----------------------------------------------------------------2
Familiare che si trasferisce
-----------------------------------------------------------------2.1 Cognome (1bis)
.............................................................
2.2 Nomi
Cognome da nubile
Data di nascita
............
......................
.................
file:///A|/ciis33.htm (1 di 4) [23/05/2002 7.44.44]
MODELLO E-112
2.3
Indirizzo nel paese competente (2) (4):
.............................................................
2.4 Indirizzo nel paese in cui si trasferisce (2):
.............................................................
-----------------------------------------------------------------3
La persona indicata ( ) al quadro 1
( ) al quadro 2
e' autorizzata a conservare il beneficio delle prestazioni in
natura di malattia e maternita'
( ) dell'assicurazione malattia-maternita'
( ) dell'assicurazione infortuni nella vita privata (5)
in ................. (Stato), ove si reca
3.1 ( ) per stabilire la propria residenza
3.2 ( ) per ricevere cure presso (6) ............................
4
In virtu' del presente attestato le predette prestazioni
possono essere concesse
4.1 dal ................ al ........... incluso.
4.2 dal ................ al............ incluso, UNICAMENTE in
caso di ricovero ospedaliero (7).
5
Il rapporto del nostro medico di controllo
-----------------------------------------------------------------5.1 ( ) e' allegato in busta chiusa
5.2 ( ) e' stato inviato il ........... a (8) ...................
5.3 ( ) puo' essere richiesto alla sottoscritta istituzione
5.4 ( ) non e' stato compilato
-----------------------------------------------------------------6
Istituzione competente
-----------------------------------------------------------------6.1 Denominazione: ............. Numero di codice (9): ..........
6.2 Indirizzo (2): ..............................................
6.3 Timbro
6.4 Data: ......................
6.5 Firma
............................
-----------------------------------------------------------------AVVERTENZE
IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE COMPILATO IN STAMPATELLO,
UTILIZZANDO UNICAMENTE LE APPOSITE LINEE PUNTEGGIATE
AVVERTENZE PER L'ASSICURATO
IL PRESENTE ATTESTATO DEVE ESSERE DA VOI PRESENTATO SENZA INDUGIO
ALL'ISTITUZIONE DI ASSICURAZIONE MALATTIA E MATERNITA' DEL LUOGO
NEL QUALE VI SIETE TRASFERITO, E CIOE':
in BELGIO, all'organismo scelto (mutualite');
file:///A|/ciis33.htm (2 di 4) [23/05/2002 7.44.44]
MODELLO E-112
in
DANIMANRCA,
al competente
AMTSKOMMUNE
(amministrazione
comunale); nel Comune di Copenaghen, al MAGISTRAT e nel comune di
Frederiksberg, alla KOMMUNALBESTYRELSE. In caso di necessita' di
cure, presentate il formulario all'istituzione sanitaria che le
fornisce;
in GERMANIA, all'A.O.K. (Cassa locale generale di malattia);
in GRECIA, in linea di massima, all'ufficio regionale o locale
dell'istituto delle assicurazioni sociali (IKA), che consegna
all'interessato un libretto sanitario in mancanza del quale le
prestazioni in natura non sono concesse;
in SPAGNA, alla DIRECCION PROVINCIAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL (Direzione provinciale dell'Istituto nazionale
della sicurezza sociale);
in FRANCIA, alla CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE
(Cassa
primaria di assicurazione malattia);
in IRLANDA, all'HEALTH BOARD (Ufficio sanitario) nella
cui
circoscrizione e' richiesta l'assistenza;
in ITALIA, all'Unita' sanitaria locale (USL) competente per
territorio;
in LUSSEMBURGO, alla CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE.MALADIE DES
OUVRIERS (Cassa nazionale di assicurazione malattia degli operai);
nei PAESI BASSI, in caso di trasferimento di residenza, alla cassa
di malattia competente per il luogo di residenza, e, in caso di
soggiorno
temporaneo,
all'ADMINISTRACAO REGIONAL
DE
SAUDE
(Amministrazione regionale della sanita') del luogo di dimora o di
residenza; PER MADERA: alla DIRECCAO REGIONAL DE SAUDE PUBLICA
(Direzione regionale della sanita') a Funchal; PER LE AZZORRE:
alla DIRECCAO REGIONAL DE SAUDE (Direzione regionale
della
Sanita') a Angra do Heroismo;
nel REGNO UNITO, al servizio medico (medico, dentista,
ecc.) cui e' richiesta l'assistenza.
ospedale,
NOTE
(1)
Indicare la sigla del paese dell'istituzione che compila lo
stampato: B = Belgio; DK = Danimarca; D = Germania; GR =
Grecia; E = Spagna; F = Francia; IRL = Irlanda; I = Italia;
L = Lussemburgo; NL = Paesi Bassi; P = Portogallo; GB =
Regno Unito.
(1bis) Per i cittadini spagnoli, indicare entrambi i cognomi.
Per i cittadini portoghesi, indicare tutti i nomi (prenomi,
cognome, cognome da nubile) nell'ordine dello stato civile,
file:///A|/ciis33.htm (3 di 4) [23/05/2002 7.44.44]
MODELLO E-112
quali risultano dalla carta d'identita' o dal passaporto.
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Via, numero codice postale, localita', paese.
Da compilare solo se l'attestato e' valevole per il
lavoratore o il pensionato.
Da compilare solo se l'indirizzo del familiare differisce
da quello del lavoratore o del pensionato.
Da compilare da
parte delle istituzioni francesi di
lavoratori agricoli autonomi.
Da precisare, se del caso.
Da
compilare
da parte delle istituzioni belghe
di
lavoratori autonomi.
Denominazione e indirizzo dell'istituzione alla quale e'
stato inviato il rapporto medico in parola.
Indicare, se esiste.
file:///A|/ciis33.htm (4 di 4) [23/05/2002 7.44.44]
SIAE - GIOFIL BANCA DATI SANITARIA FARMACEUTICA 30/04/2002
SIAE
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI
ED EDITORI
Direzione Generale
Viale Della Letteratura 30
00144 Roma
MOTIVO : DEPOSITO ARCHIVI GIOFIL
ULTIMA QUIETANZA DI PAGAMENTO : N.052797 DEL 30 APRILE 2002
TITOLO : GIOFIL BANCA DATI SANITARIA FARMACEUTICA
AUTORI : ANTONELLO VITI DE ANGELIS
DEPOSITO : CONTRASSEGNATO N. 0201859
DECORRENZA : 30 APRILE 2002
SCADENZA : 29 APRILE 2007
SEZIONE : OLAF
GAZZETTA UFFICIALE N.206 DEL 04 SETTEMBRE 2000
LEGGE 18 AGOSTO 2000, N. 248.
NUOVE NORME DI TUTELA DEL DIRITTO DI AUTORE
LA CAMERA
APPROVATO;
DEI
DEPUTATI
ED IL
SENATO
DELLA
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
http://www.giofil.it/siae.htm (1 di 38) [23/05/2002 7.44.50]
REPUBBLICA
HANNO
SIAE - GIOFIL BANCA DATI SANITARIA FARMACEUTICA 30/04/2002
Art. 1.
1. L'articolo 16 della
sostituito dal seguente:
legge 22 aprile
1941,
n.
633,
e'
"Art. 16. - 1. Il diritto esclusivo di diffondere ha per
oggetto l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali
il telegrafo, il telefono, la radiodiffusione, la televisione ed
altri mezzi analoghi, e comprende la comunicazione al pubblico via
satellite e la ritrasmissione via cavo, nonche' quella codificata
con condizioni di accesso particolari".
Art. 2.
1. Il secondo comma dell'articolo 68 della
1941, n. 633, e' sostituito dal seguente:
legge
22
aprile
"E' libera la fotocopia da opere esistenti nelle biblioteche,
fatta per i servizi della biblioteca o, nei limiti e con le
modalita' di cui ai commi quarto e quinto, per uso personale".
2. All'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n.
aggiunti i seguenti commi:
633,
sono
"E' consentita, conformemente alla convenzione di Berna per
la protezione delle opere letteratire e artistiche, ratificata e
resa esecutiva ai sensi della legge 20 giungo 1978, n. 399, nei
limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di
periodico, escluse le pagine di pubblicita', la riproduzione per
uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia,
xerocopia o sistema analogo. I responsabili dei punti o centri di
riproduzione, i quali utilizzino nel proprio ambito o mettano a
disposizione
di terzi, anche gratuitamente, apparecchi
per
fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione, devono
corrispondere un compenso agli autori ed agli editori delle opere
dell'ingegno pubblicate per le stampe che mediante tali apparecchi
vengono riprodotte per gli usi previsti nel primo periodo del
presente comma. La misura di detto compenso e le modalita' per la
riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri
posti all'articolo 181-ter della presente legge. Salvo diverso
accordo tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate,
tale compenso non puo' essere inferiore per ciascuna pagina
riprodotta
al prezzo medio a pagina
rilevato
annualmente
dall'ISTAT per i libri. Gli articoli 1 e 2 della legge 22 maggio
http://www.giofil.it/siae.htm (2 di 38) [23/05/2002 7.44.50]
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1993, n. 159, sono abrogati.
Le
riproduzioni delle opere esistenti nelle
biblioteche
pubbliche, fatte all'interno delle stesse con i mezzi di cui al
quarto comma, possono essere effettuate liberamente, nei limiti
stabiliti dal medesimo comma, salvo che si tratti di opera rara
fuori dai cataloghi editoriali, con corresponsione di un compenso
in forma forfettaria a favore degli aventi diritto, di cui al
comam
2
dell'articolo 181-ter. Tale compenso
e'
versato
direttamente ogni anno dalle biblioteche, nei limiti
degli
introiti riscossi per il servizio, senza oneri aggiuntivi a carico
del bilancio dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche
dipendono".
3. Al primo comma dell'articolo 171 della legge 22 aprile 1941,
n. 633, dopo le parole: "articolo 171-bis" sono inserite le
seguenti: "e dall'articolo 171-ter".
4. All'articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e'
aggiunto il seguente comma:
"La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al
quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della
attivita'
di
fotocopia, xerocopia o
analogo
sistema
di
riproduzione
da sei mesi ad un anno nonche' la
sanzione
amministrativa pecuniaria da due a dieci milioni di lire".
5. Dopo l'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633,
introdotto dall'articolo 10 della presenta legge, e' inserito il
seguente:
"ART. 181-ter. - 1. I compensi per le riproduzioni di cui al
quarto e quinto comma dell'articolo 68 sono riscossi e ripartiti,
al netto di una provvigione, dalla Societa' italiana degli autori
ed editori (SIAE). In mancanza di accordi tra la SIAE e le
associazioni delle categorie interessate, la misura e le modalita'
di
pagamento dei detti compensi, nonche' la misura
della
provvigione spettante alla Societa', sono determinate con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le parti
interessate e il comitato consultivo di cui all'articolo 190.
L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi quarto e quinto
dell'articolo 68 decorre dalla data di stipulazione dei detti
accordi ovvero dalla data di entrata in vigore del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri.
2. La ripartizione fra gli aventi diritto, per i quali la SIAE
non
svolga
gia'
attivita' di
intermediazione
ai
sensi
dell'articolo 180, puo' avvenire anche tramite le principali
associazioni delle categorie interessate, individuare con proprio
decreto dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il
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comitato consultivo di cui all'articolo 190, in base ad
convenzioni".
apposite
Art. 3.
1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 69 della legge 22
aprile 1941, n. 633, sono aggiunte, in fine, le parole: "ovvero,
non essendo stato esercitato il diritto di distribuzione, decorsi
almeno ventiquattro mesi dalla realizzazione delle dette opere e
sequenze di immagini".
2. All'articolo 69 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e'
aggiunto il seguente comma:
"1-bis. Per i servizi delle bioblioteche e discoteche dello
Stato e degli Enti pubblici e' consentita la riproduzione in unico
esemplare
dei
fonogrammi e
videogrammi
contenenti
opere
cinematografiche
o audiovisive o sequenze di
immagini
in
movimento, siano esse sonore o meno, esistenti presso le medesime
biblioteche e discoteche dello Stato e degli Enti pubblici".
Art. 4.
1. Nell'articolo 161 della legge 22 aprile 1941, n.
primo comma e' sostituito dal seguente:
633,
il
"Agli effetti dell'esercizio delle azioni previste negli
articoli
precedenti, possono essere ordinati
dall'Autorita'
Giudiziaria la descrizione, l'accertamento, la perizia od il
sequestro di cio' che si ritenga costituire violazione del diritto
di utilizzazione".
Art. 5.
1. L'articolo 162 della legge 22 aprile
sostituito dal seguente:
1941,
n.
633,
e'
"Art. 162 - 1. Salvo quanto diversamente disposto dalla
presente legge, i procedimenti di cui all'articolo 161 sono
disciplinati
dalle
norme del codice di
procedura
civile
concernenti i procedimenti cautelari di sequestro e di istruzione
preventiva per quanto riguarda la descrizione, l'accertamento e la
perizia.
2. La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di
Ufficiale Giudiziario, con l'assistenza, ove occorra, di uno o
piu'
periti ed anche con l'impiego di mezzi
tecnici
di
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accertamento, fotografici o di altra natura. Nel caso di pubblici
spettacoli non si applicano le limitazioni di giorni e di ore
previste per atti di questa natura dal Codice di Procedura Civile.
3. Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere
alle operazioni anche a mezzo di propri rappresentanti e ad essere
assistiti da tecnici di loro fiducia.
4. Alla descrizione non si applicano i commi secondo e terzo
dell'articolo 693 del Codice di Procedura Civile. Ai
fini
dell'articolo 697 del Codice di Procedura Civile, il carattere
dell'eccezionale
urgenza deve valutarsi anche alla
stregua
dell'esigenza di non pregiudicare l'attuazione del provvedimento.
Si applica anche alla descrizione il disposto degli articoli 669octies, 669-undecies e 675 del Codice di Procedura Civile.
5. Decorso il termine di cui all'articolo 675 del Codice di
Procedura Civile, possono essere completate le operazioni di
descrizione e di sequestro gia' iniziate, ma non possono esserne
iniziate altre fondate sullo stesso provvedimento; resta salva la
facolta'
di
chiedere
al Giudice
di
disporre
ulteriori
provvedimenti
di
descrizione o sequestro
nel
corso
del
procedimento di merito.
6.
Descrizione
e sequestro possono
concernere
oggetti
appartenenti a soggetti anche non identificati nel ricorso,
purche' si tratti di oggetti prodotti, offerti, importati o
distribuiti dalla parte nei cui confronti siano stati emessi i
suddetti provvedimenti e purche' tali oggetti non siano adibiti ad
uso personale, ovvero si tratti di opere diffuse con qualunque
mezzo. Il verbale delle operazioni di sequestro e di descrizione,
con il ricorso ed il provvedimento, deve essere notificato al
terzo cui appartengono gli oggetti sui quali descrizione o
sequestro
sono stati eseguiti entro quindici giorni
dalla
conclusione delle operazioni stesse a pena di inefficacia".
Art. 6.
1. L'articolo 163 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 163. - 1. Il titolare di un diritto di utilizzazione
economica puo' chiedere che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi
attivita' che costituisca violazione del diritto stesso, secondo
le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti
cautelari.
2. Pronunciando l'inibitoria, il Giudice puo' fissare una somma
dovuta
per ogni violazione o
inosservanza
successivamente
constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento".
Art. 7.
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1. Il numero 3) dell'articolo 164 della legge 22 aprile 1941,
n. 633, e' sostituito dal seguente:
"3)
L'ente di diritto pubblico designa
i
funzionari
autorizzati a compiere attestazioni di credito per diritto di
autore nonche' ai fini della legge 5 febbraio 1992, n. 93; detti
attestazioni sono atti aventi efficacia di titolo esecutivo a
norma dell'articolo 474 del codice di procedura civile".
Art. 8.
1. Dopo l'articolo 174 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono
inseriti i seguenti:
"Art. 174-bis. - 1. Ferme le sanzioni penali applicabili, la
violazione delle disposizioni previste nella presente sezione e'
unita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del
prezzo di mercato dell'opera o del supporto oggetto
della
violazione, in misura comunque non inferiore a Lire duecentomila.
Se il prezzo non e' facilmente determinabile, la violazione e'
punita
con la sanzione amministrativa pecuniaria
da
Lire
duecentomila a lire duemilioni. La sanzione amministrativa si
applica nella misura stabilita per ogni violazione e per ogni
esemplare abusivamente duplicato o riprodotto.
2.
I proventi derivanti dalle
sanzioni
amministrative,
applicate ai sensi del presente articolo, affluiscono all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del
Ministro
del Tesoro, del Bilancio e
della
Programmazione
Economica:
a) in misura pari al cinquanta per cento ad un fondo iscritto
allo stato di previsione del Ministero della Giustizia destinato
al potenziamento delle strutture e degli strumenti impiegati nella
prevenzione e nell'accertamento dei reati previsti dalla presente
legge. Il fondo e' istituito con decreto adottato dal Ministro
della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Interno, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione;
b) nella restante misura, ad apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della
programmazione
economica per la promozione
delle
campagne
informative di cui al comma 3-bis dell'articolo 26 della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.
dei
Art. 174-ter. - 1. Quando esercita l'azione penale per taluno
reati non colposi previsti nella presente sezione commessi
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nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attivita' soggetta
ad autorizzazione, il pubblico ministero ne da' comunicazione al
questore,
indicando gli elementi utili per l'adozione
del
provvedimento di cui al comma 2.
2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al
comma 1, il questore, sentiti gli interessati, puo' disporre, con
provvedimento
motivato,
al
sospensione
dell'esercizio
o
dell'attivita' per un periodo non inferiore a quindici giorni e
non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale
eventualmente adottato.
3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1,
e'
sempre
disposta, a titolo di
sanzione
amministrativa
accessoria,
la
cessazione
temporanea
dell'esercizio
o
dell'attivita' per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la
durata della sospensione diposta a norma del comma 2. Si applica
l'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di
recidiva specifica e' disposta la revoca della licenza
di
esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attivita'.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e stampa, di
sincronizzazione o di postproduzione nonche' di masterizzazione,
tipografia e che comunque esercitino attivita' di produzione
industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti
e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi
televisivi. Le agevolazioni di cui all'articolo 45 della legge 4
novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono sospese
in caso di esercizio dell'azione penale; se vi e' condanna, sono
revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un
biennio".
2.
Dopo l'articolo 75 del testo unico delle leggi
di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, e' inserito il seguente:
"Art. 75-bis. - 1. Chiunque intenda esercitare, a fini di
lucro, attivita' di produzione, di duplicazione, di riproduzione,
di vendita, di noleggio o di cessione a qualsiasi titolo di
nastri, dischi, videocassette, musicassette o altro supporto
contenente fonogrammi o videgrammi di opere cinematografiche o
audiovisive o sequenze di immagini in movimento, ovvero intenda
detenere tali oggetti ai fini dello svolgimento delle attivita'
anzidette, deve darne preventivo avviso al questore che ne
rilascia ricevuta, attestando l'eseguita iscrizione in apposito
registro. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni anno".
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3. Al comma 1 dell'articolo 17-bis del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 13
luglio 1994, n. 480, dopo le parole: "articoli 59, 60, 75," sono
inserite le seguenti: "75-bis,".
Art. 9.
1. Nel testo della legge 22 aprile 1941, n. 633, l'espressione:
"Ente italiano per il diritto di autore" ovunque ricorra e'
sostituita dall'espressione "Societa' italiana degli autori ed
editori (SIAE)".
Art. 10.
1. Dopo l'articolo 181 della legge 22 aprile 1941, n. 633,
inserito il seguente:
e'
"Art. 181-bis. - 1. Ai sensi dell'articolo 181 e agli
effetti di cui agli articoli 171-bis e 171-ter, la Societa'
italiana degli autori ed editori (SIAE) appone contrassegno su
ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali
nonche' su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in
movimento, che reca la fissazione di opere o di parti di opere tra
quelle indicate nell'articolo 1, primo comma, destinati ad essere
posti comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a
fine di lucro. Analogo sistema tecnico per il controllo delle
riproduzioni di cui all'articolo 68 potra' essere adottato con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di
accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate.
2. Il contrassegno e' apposto sui supporti di cui al comma 1 ai
soli
fini
della tutela dei diritti relativi
alle
opere
dell'ingegno,
previa attestazione da parte del
richiedente
dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul
diritto d'autore e sui diritti connessi. In presenza di seri
indizi, la SIAE verifica, anche successivamente, circostanze ed
elementi rilevanti ai fini dell'apposizione.
3. Fermo restando l'assolvimento degli obblighi relativi ai
diritti di cui alla presente legge, il contrassegno, secondo
modalita' e nelle ipotesi previste nel regolamento di cui al comma
4, che tiene conto di apposite convenzioni stipulate tra la SIAE e
le categorie interessate, puo' non essere apposto sui supporti
contenenti programmi per elaboratore disciplinati dal decreto
legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, utilizzati esclusivamente
mediante elaboratore elettronico, sempre che tali programmi non
contengano suoni, voci o sequenze di immagini in movimento tali da
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costituire opere fonografiche, cinematografiche o audiovisive
intere,
non realizzate espressamente per il programma
per
elaboratore, ovvero loro brani o parti eccedenti il cinquanta per
cento dell'opera intera da cui sono tratti, che diano luogo a
concorrenza all'utilizzazione economica delle opere medesime. In
tali ipotesi la legittimita' dei prodotti, anche ai fini della
tutela penale di cui all'articolo 171-bis, e' comprovata da
apposite dichiarazioni identificative che produttori e importatori
preventivamente rendono alla SIAE.
4.
I tempi, le caratteristiche e la
collocazione
del
contrassegno sono individuati da un regolamento di esecuzione da
emanare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sentite la SIAE e le associazioni di
categoria interessate, nei termini piu' idonei a consentirne la
agevole applicabilita', la facile visibilita' e a prevenire
l'alterazione e la falsificazione delle opere. Fino alla data di
entrata in vigore del predetto regolamento, resta operativo il
sistema di individuazione dei tempi, delle caratteristiche e della
collocazione del contrassegno determinatori sotto la disciplina
previgente. le spese e gli oneri, anche per il controllo, sono a
carico dei richiedenti e la loro misura, in categorie interessate,
e' determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, sentito il comitato consultivo permanente per il diritto
di autore.
5. Il contrassegno deve avere, comunque, caratteristiche tali
da non poter essere trasferito su altro supporto. Deve contenere
elementi
tali da permettere la identificazione del
titolo
dell'opera per la quale e' stato richiesto, del nome dell'autore,
del produttore o del tiolare del diritto d'autore. Deve contenere
altresi' l'indicazione di un numero progressivo per ogni singola
opera riprodotta o registrata nonche' della sua destinazione alla
vendita, al noleggio e a qualsiasi altra forma di distribuzione.
6.
L'apposizione materiale del contrassegno puo'
essere
affidata anche in parte al richiedente o ad un terzo da questi
delegato, i quali assumono le conseguenti responsabilita' a
termini
di
legge. I medesimi
soggetti
informano
almeno
trimestralmente la SIAE circa l'attivita' svolta e lo stadio di
utilizzo del materiale consegnato. Ai fini della tempestiva
apposizione del contrassegno, fuori dei casi in cui esista
apposita convenzione tra il produttore e la SIAE, l'importatore ha
l'obbligo di dare alla SIAE preventiva notizia dell'ingresso nel
territorio nazionale dei prodotti. Si osservano le disposizioni di
cui al comma 4.
7. Nei casi di cui al comma 6, la SIAE e il richiedente possono
concordare che l'apposizione del contrassegno sia sostituita da
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attestazione temporanea resa ai sensi del comma 2, corredata dalla
presa d'atto della SIAE.
8. Agli effetti dell'applicazione della legge penale, il
contrassegno
e'
considerato
segno
distintivo
di
opera
dell'ingegno".
Art. 11.
1. Dopo l'articolo 182 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono
inseriti i seguenti:
"Art. 182-bis - 1. All'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni ed alla Societa' italiana degli autori ed editori
(SIAE) e' attribuita, nell'ambito delle rispettive competenze
previste dalla legge, al fine di prevenire ed accertare le
violazioni della presente legge, la vigilanza:
a)
sull'attivita' di riproduzione e
duplicazione
con
qualsiasi procedimento, su supporto audiovisivo, fonografico e
qualsiasi altro supporto nonche' su impianti di utilizzazione in
pubblico, via etere e via cavo, nonche' sull'attivita'
di
diffusione radiotelevisiva con qualsiasi mezzo effettuata;
b) sulla proiezione in sale cinematografiche di opere e
registrazioni tutelate dalla normativa sul diritto d'autore e sui
diritti connessi al suo esercizio;
c) sulla distribuzione, la vendita, il noleggio, l'emissione
e l'utilizzazione in qualsiasi forma dei supporti di cui alla
lettera a);
d) sui centri di riproduzione pubblici o privati, i quali
utilizzano nel proprio ambito o mettono a disposizione di terzi,
anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo
sistema di riproduzione.
2. La SIAE, nei limiti dei propri compiti istituzionali, si
coordina, a norma del comma 1, con l'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni.
3. Per lo svolgimento dei compiti indicati nel comma 1,
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni puo' conferire
funzioni ispettive e propri funzionari ed agire in coordinamento
con gli ispettori della SIAE.
Gli ispettori possono accedere ai locali dove vengono svolte le
attivita' di riproduzione, duplicazione, vendita, emissione via
etere e via cavo o proiezione cinematografica nonche' le attivita'
ad
esse
connesse. Possono
richiedere
l'esibizione
della
documentazione relativa all'attivita' svolta, agli strumenti e al
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materiale
in
lavorazione, in distribuzione,
in
fase
di
utilizzazione attraverso l'emissione o la ricezione via etere e
via cavo o la proiezione cinematografica. Nel caso in cui i
suddetti locali non siano luoghi aperti al pubblico, stabilimenti
industriali o esercizi commerciali o emittenti radiotelevisive,
l'accesso degli ispettori deve essere autorizzato dall'autorita'
giudiziaria.
Art. 182-ter - 1. Gli ispettori, in caso di accertamento di
violazione delle norme di legge, compilano processo verbale, da
trasmettere immediatamente agli organi di polizia giudiziaria per
il compimento degli atti previsti dagli articoli 347 e seguenti
del codice di procedura penale".
2. Alla lettera b) del comma 6 dell'articolo 1 della legge 31
luglio 1997, n. 249, dopo il numero 4) e' inserito il seguente:
"4-bis) svolge i compiti attribuiti dall'articolo 182-bis
della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;".
Art. 12.
1. All'articolo 26 della legge 23 agosto 1988, n.
aggiunti i seguenti commi:
400,
sono
"3-bis. Il dipartimento, nei limiti delle disponibilita'
derivanti dall'applicazione del comma 3-ter, realizza e promuove
campagne informative attraverso la televisione, la radio, il
cinema e la stampa quotidiana e periodica, volte a sensibilizzare
l'opinione pubblica sulla illiceita' dell'acquisto di prodotti
delle opere dell'ingegno abusivi o contraffatti.
3-ter. Per le finalita' di cui al comma 3-bis sono utilizzate
le somme affluite nel capitolo di cui all'articolo 174-bis, comma
2, lettera b), della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni".
CAPO II
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 13.
1. L'articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633,
sostituito dal seguente:
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e'
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"Art. 171-bis - 1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne
profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa,
distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale
o concede in locazione programmi contenuti in supporti non
contrassegnati dalla Societa' italiana degli autori ed editori
(SIAE), e' soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre
anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni.
La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo
inteso
unicamente a consentire o facilitare
la
rimozione
arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a
protezione di un programma per elaboratori. La pena non e'
inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire
trenta milioni se il fatto e' di rilevante gravita'.
2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non
contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto,
distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico
il
contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di
cui
agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero
esegue
l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione
delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero
distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, e'
soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della
multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La pena non e'
inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire
trenta milioni se il fatto e' di rilevante gravita'".
Art. 14.
1. L'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n.
sostituito dal seguente:
633,
e'
"Art. 171-ter. - 1. E' punito, se il fatto e' commesso per
uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con
la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di
lucro:
a) abisivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in
pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera
dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico,
della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi
ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di
opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate
o
sequenze di immagini in movimento;
con
b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico
qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie,
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drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammaticomusicali,
ovvero multimediali, anche se inserite in
opere
collettive o composite o banche dati;
c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione,
introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la
distribuzione,
distribuisce, pone in commercio, concede
in
noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico,
trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento,
trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le
duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in
commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in
pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con
qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi
supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali,
cinematografiche
o audiovisive o sequenze di
immagini
in
movimento, od altro supporto per il quale e' prescritta, ai sensi
della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della
Societa' italina degli autori ed editori (SIAE), privi del
contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o
alterato ovvero produce, utilizza, importa, detiene per
la
vendita, pone in commercio, vende, noleggia o cede a qualsiasi
titolo sistemi atti ad eludere, a decodificare o a rimuovere le
misure di protezione del diritto d'autore o dei diritti connessi;
e) in assenza di accordo con il legittimo distributore,
ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato
ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla
decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la
vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in
noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente,
installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che
consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento
del canone dovuto.
2. E' punito con la reclusione da uno a quattro anni e con
multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque:
a)
la
riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente,
vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o
importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere
tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
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b)
esercitando in forma imprenditoriale
attivita'
di
riproduzione,
distribuzoone, vendita
o
commercializzazione,
importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti
connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
c) promuove o organizza le attivita' illecite di cui al comma
1.
3. La pena e' diminuita se il fatto e' di particolare tenuita'.
4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:
a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli
30 e 32-bis del codice penale;
articoli
b) la pubblicazione della sentenza in uno o piu' quotidiani,
di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o piu'
periodici specializzati;
c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione
o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio
dell'attivita' produttiva o commerciale.
5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni
pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente
nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori,
musicisti, scrittori ed autori drammatici".
Art. 15.
1. Dopo l'articolo 171-quater della legge 22 aprile
633, e' inserito il seguente:
1941,
n.
"Art. 171-quinquies. 1. Ai fini delle disposizioni di cui
alla presente legge e' equiparata alla concessione in noleggio la
vendita con patto di riscatto ovvero sotto condizione risolutiva
quando sia previsto che nel caso di riscatto o di avveramento
della condizione il venditore restituisca una somma comunque
inferiore a quella pagata oppure quando sia previsto da parte
dell'acquirente, al momento della consegna, il pagamento di una
somma a titolo di acconto o ad altro titolo comunque inferiore al
prezzo di vendita".
Art. 16.
1.
Chiunque abusivamente utilizza con qualsiasi
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procedimento,
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anche via etere o via cavo, duplica, riproduce, in tutto o in
parte, un'opera dellingegno tutelata dalla normativa sul diritto
d'autore e sui diritti connessi al suo esercizio, oppure acquista
o noleggia supporti audiovisivi fonografici o informatici o
multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge
e' punito, purche' il fatto non costituisca concorso nei reati di
cui
agli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 171-quater,
171quinquies, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n.
633, come modificati o introdotti dalla presente legge, con la
sanzione amministrativa pecuniaria di lire trecentomila e con le
sanzioni
accessorie della confisca del materiale
e
della
pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a
diffusione nazionale.
2. In caso di recidiva o di fatto grave per la quantita'
delle violazioni o delle copie acquistate o noleggiate, la
sanzione amministrativa e' aumentata sino a lire due milioni e il
fatto e' punito con la cinfisca degli strumenti e del materiale,
con la pubblicazione della sentenza su due o piu' giornali
quotidiani a diffusione nazionale o su uno o piu' periodici
specializzati nel settore dello spettacolo e, se si tratta di
attivita' imprenditoriale, con la revoca della concessione o
autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per
l'esercizio
dell'attivita' produttiva o commerciale.
Art. 17.
1. Dopo l'articolo 171-quinquies della legge 22 aprile 1941, n.
633, introdotto dall'articolo 15 della presente legge, sono
inseriti i seguenti:
"Art. 171-sexies. - 1. Quando il materiale sequestrato e',
per entita', di difficile custodia, l'autorita' giudiziaria puo'
ordinarne la distruzione, osservate le disposizioni di
cui
all'articolo 83 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
2. E' sempre ordinata la confisca degli strumenti e dei
materiali serviti o destinati a commettere i reati di cui agli
articoli
171-bis,
171-ter
e
171-quater
nonche'
delle
videocassette, degli altri supporti audiovisivi o fonografici o
informatici o multimediali abusivamente duplicati, riprodotti,
ceduti,
commerciali, detenuti o introdotti
sul
territorio
nazionale,
ovvero non provvisti di contrassegno SIAE,
ove
richiesto, o provvisti di contrassegno SIAE contraffatto
o
alterato, o destinato ad opera diversa. La confisca e' ordinata
anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti
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a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale.
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano
anche se i beni appartengono ad un soggetto giuridico diverso, nel
cui interesse abbia agito uno dei partecipanti al reato.
Art. 171-septies. - 1. La pena di cui all'articolo
comma 1, si applica anche:
171-ter,
a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al
contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano
alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in
commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati
necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
b) salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, a
chiunque
dichiari falsamente l'avvenuto
assolvimento
degli
obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente
legge.
Art. 171-octies. - 1. Qualora il fatto non costituisca piu'
grave reato, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e
con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni
chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa,
promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato
apparati o parti di apparati atti alla decodificazione
di
trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via
etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia
digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali
audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale
da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di
utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del
segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la
fruizione di tale servizio.
2. La pena non e' inferiore a due anni di reclusione e la multa
a lire trenta milioni se il fatto e' di rilevante gravita'.
Art. 171-nonies. - 1. La pena principale per i reati di cui
agli articoli 171-bis, 171-ter e 171-quater e' diminuita da un
terzo alla meta' e non si applicano le pene accessorie a colui
che, prima che la violazione gli sia stata specificatamente
contestata in un atto dell'autorita' giudiziaria, la denuncia
spontaneamente o, fornendo tutte le informazioni in suo posesso,
consente
l'individuazione
del
promotore
o
organizzatore
dell'attivita' illecita di cui agli articoli 171-ter e 171-quater,
di altro duplicatore o di altro distributore, ovvero il sequestro
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di notevoli quantita' di supporti audiovisivi e fonografici o di
strumenti o materiali serviti o destinati alla commissione dei
reati.
2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al
promotore o organizzatore delle attivita' illecite
previste
dall'articolo 171-bis, comma 1, e dall'articolo 171-ter, comma 1".
Art. 18.
1. All'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 93, dopo
comma 6 sono aggiunti i seguenti:
il
"6-bis. I soggetti indicati nel comma 3 devono presentare
alla SIAE, ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino
le vendite effettuate ai sensi del comma 1 ed il compenso
conseguentemente
dovuto ai sensi del medesimo comma 1
e,
contestualmente, devono corrispondere il compenso dovuto a norma
dei commi 1 e 3.
6-ter. Nel caso di inadempimento dell'obbligo di cui al comma
6-bis, ovvero se sussistono seri indizi che la dichiarazione
presentata non corrisponda alla realta', la SIAE puo' ottenere che
il giudice disponga l'esibizione delle scritture contabili del
soggetto obbligato oppure che acquisisca da questi le necessarie
informazioni".
Art. 19.
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito
il Comitato per la tutela della proprieta' intellettuale, di
seguito denominato "Comitato".
2. Il Comitato e' composto dal Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri avente delega, che lo
preside, e da quattro esperti di riconosciuta competenza di cui
uno indicato dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e
uno dalla Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE),
nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Gli esperti, il cui mandato e' a titolo gratuito, restano in
carica per due anni e possono essere confermati una sola volta.
3. Il Comitato e' organo di consulenza tecnica e documentale
della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in tale veste, puo'
elaborare proposte per rendere piu' efficace l'attivita' di
contrasto
delle attivita' illecite lesive della
proprieta'
intellettuale.
4. Ai fini dell'esercizio dei propri compiti, il Comitato puo'
richiedere copie di atti e informazioni utili alle pubbliche
amministrazioni, alle imprese e alle associazioni di categoria,
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che le forniscono, salvo che siano coperti dal segreto industriale
ed aziendale; puo' richiedere, altresi', all'autorita' giudiziaria
il rilascio di copie, estratti o certificati, che sono rilasciati,
senza spese, ai sensi e nei limiti dell'articolo 1'16 del codice
di procedura penale.
5. Gli atti e le informazioni acquisiti ai sensi del comma 4
sono coperti dal segreto d'ufficio. I dati possono
essere
elaborati in forma anomina per mezzo di un apposito sistema
informatico e telematico.
6. Fermo restando l'obbligo di denuncia di reato, il Comitato
segnala all'autorita' giudiziaria e agli organi che svolgono
funzioni di vigilanza in materia i fatti e le circostanze comunque
utili ai fini dell'attivita' di prevenzione e di repressione degli
illeciti.
7. L'Ufficio per il diritto d'autore e la promozione delle
attivita' culturali provvede alle funzioni di assistenza tecnicoamministrativa e di segreteria del Comitato, avvalendosi del
servizio per l'antipirateria. L'istituzione e il funzionamento del
Comitato non comportano oneri finaziari aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara'
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 agosto 2000
CIAMPI
AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri
MELANDRI, Ministro per i beni e le attivita'
culturali
Visto, il Guardasigilli: FASSINO
LAVORI PREPARATORI
SENATO DELLA REPUBBLICA (atto n. 1496):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (PRODI)
e dal Ministro per i beni culturali e ambientali (veltroni) il 17
ottobre 1996.
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Assegnato
alla
seconda commissione
(Giustizia),
sede
referente, il 31 ottobre 1996, con pareri della commissione prima,
quinta, sesta, settima, ottava, decima.
Esaminata dalla seconda commissione, in sede referente, il 18
marzo 1997; il 2, 29 aprile 1997; il 4, 5, 17, 18, 24, 25 giugno
1997; il 2, 15, 16 luglio 1997; il 16 settembre 1997.
Relazione scritta annunciata il 25 settembre 1997 (atto n.
1496-A relatore sen. BUCCERO).
Assegnato nuovamente alla seconda commissione (Giustizia), in
sede
deliberante, il 25 settembre 1997 con
pareri
delle
commissioni prima, quinta, sesta, settimana, ottava, decima.
Esaminato dalla seconda commissione, in sede deliberante, il
17 novembre 1997; il 26 marzo 1998; il 6, 7, 12, 13, 14 maggio
1998 ed approvato in un testo unificato con atto n. 2157 (sen.
CENTARO ed altri) il 27 maggio 1998.
CAMERA DEI DEPUTATI (atto n. 4953-bis - stralcio degli articoli 1,
5 e da 7 a 22 dell'atto n. 4953 deliberato dall'assemblea il 6
ottobre 1998):
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente,
il 6 ottobre 1998 con pareri, delle commissioni I, V, VI, VII, IX,
X, XIV.
Esaminato dalla II commissione il 4, 5 novembre 1998; il 13,
19, 27 gennaio 1999; il 10,24 febbraio 199; il 2 marzo 1999; il
23, 28 settembre 1999; il 7, 13, 14, 19 ottobre 199; il 9, 10, 11
novembre 1999; il 13, 19, 27 gennaio 1999; il 10, 24 febbraio
1999; il 2 marzo 1999; il 23, 28 settembre 1999; il 7, 13, 14, 19
ottobre 1999; il 9, 10, 11 novembre 1999; il 2 dicembre 1999; il
19, 20 gennaio 2000.
Esaminato dalla II commissione il 4, 5 novembre 1998; il 13,
19, 27 gennaio 1999; il 10, 24 febbraio 1999; il 2 marzo 1999; il
23, 28 settembre 1999; il 7, 13, 14, 19 ottobre 1999; il 9, 10, 11
novembre 1999; il 2 dicembre 1999; il 19, 20 gennaio 2000.
Esaminato in aula il 13 marzo 2000; il 20 giugno 2000 ed
approvato, con modificazioni, il 21 giugno 2000.
SENATO DELLA REPUBBLICA (atto n. 1496-B):
Assegnato alla seconda commissione (Gisutizia), in sede
deliberante, il 5 luglio 2000, con pareri delle commissioni prima,
quinta, settimana, ottava, decima.
Esaminata dalla seconda commissione, in sede deliberante, il
18, 20 luglio 2000 ed approvato il 25 luglio 2000.
NOTE
AVVERTENZA
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Il
testo delle note qui pubblicato e' stato
redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.
10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione
delle leggi, sull'emanazione dei decreti
del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.
1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
NOTA ALL'ART. 1:
- La legge 22 aprile 1941, n. 633, recante "Protezione del
diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" e'
pubblicata nella GAZZETTA UFFICIALE della Repubblica italiana 16
luglio 1941, n. 166.
NOTE ALL'ART. 2:
- Il testo dell'art. 68 della legge 22 aprile 1941, n.
con le modifiche introdotte dalla presente legge risulta
segue:
633,
come
"Art. 68. - E' libera la riproduzione di singole opere o
brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a mano con
mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera
nel pubblico.
E' LIBERA LA FOTOCOPIA DA OPERE ESISTENTI NELLE BIBLIOTECHE,
FATTA PER I SERVIZI DELLA BIBLIOTECA O, NEI LIMITI E CON LE
MODALITA' DI CUI AI COMMI QUARTO E QUINTO, PER USO PERSONALE.
E' vietato lo spaccio di dette copie nel pubblico e,
genere ogni utilizzazione di concorrenza con i diritti
utilizzazione economica spettanti all'autore.
in
di
E' CONSENTITA, CONFORMEMENTE ALLA CONVEZIONE DI BERNA PER LA
PROTEZIONE DELLE OPERE LETTERARIE ED ARTISTICHE, RATIFICATA E RESA
ESECUTIVA AI SENSI DELLA LEGGE 20 GIUGNO 1978, N. 399, NEI LIMITI
DEL QUINDICI PER CENTO DI CIASCUN VOLUME O FASCICOLO DI PERIODICO,
ESCLUSE LE PAGINE DI PUBBLICITA', LA RIPRODUZIONE PER
USO
PERSONALE DI OPERE DELL'INGEGNO EFFETTUATA MEDIANTE FOTOCOPIA,
XEROCOPIA O SISTEMA ANALOGO. I RESPONSABILI DEI PUNTI O CENTRI DI
RIPRODUZIONE, I QUALI UTILIZZINO NEL PROPRIO AMBITO O METTANO A
DISPOSIZIONE
DI TERZI, ANCHE GRATUITAMENTE, APPARECCHI
PER
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FOTOCOPIA, XEROCOPIA O ANALOGO SISTEMA DI RIPRODUZIONE, DEVONO
CORRISPONDERE UN COMPENSO AGLI AUTORI ED AGLI EDITORI DELLE OPERE
DELL'INGEGNO PUBBLICATE PER LE STAMPE CHE MEDIANTE TALI APPARECCHI
VENGONO RIPRODOTTE PER GLI USI PREVISTI NEL PRIMO PERIODO DEL
PRESENTE COMMA. LA MISURA DI DETTO COMPENSO E LE MODALITA' PER LA
RISCOSSIONE E LA RIPARTIZIONE SONO DETERMINATE SECONDO I CRITERI
POSTI ALL'ART. 181-TER DELLA PRESENTE LEGGE. SALVO DIVERSO ACCORDO
TRA LA S.I.A.E. E LE ASSOCIAZIONI DELLE CATEGORIE INTERESSATE,
TALE COMPENSO NON PUO' ESSERE INFERIORE PER CIASCUNA PAGINA
RIPRODOTTA
AL PREZZO MEDIO A PAGINA
RILEVATO
ANNUALMENTE
DALL'ISTAT PER I LIBRI. GLI ARTICOLI 1 E 2 DELLA LEGGE 22 MAGGIO
1993, N. 159, SONO ABROGATI.
LE RIPRODUZIONI DELLE OPERE ESISTENTI NELLE BIBLIOTECHE
PUBBLICHE, FATTE ALL'INTERNO DELLE STESSE CON I MEZZI DI CUI AL
QUARTO COMMA, POSSONO ESSERE EFFETTUATE LIBERAMENTE, NEI LIMITI
STABILITI DAL MEDESIMO COMMA, SALVO CHE SI TRATTI DI OPERE RARA
FUORI DAI CATALOGHI EDITORIALI, CON CORRESPONSIONE DI UN COMPENSO
IN FORMA FORFETTARIA A FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO, DI CUI AL
COMMA 2 DELL'ART. 181-TER, DETERMINATO AI SENSI DEL SECONDO
PERIODO DEL COMMA 1 DEL MEDESIMO ART. 181-TER. TALE COMPENSO E'
VERSATO DIRETTAMENTE OGNI ANNO DALLE BIBLIOTECHE, NEI LIMITI DEGLI
INTROITI RISCOSSI PER IL SERVIZIO, SENZA ONERI AGGIUNTIVI A CARICO
DEL BILANCIO DELLO STATO O DEGLI ENTI DAI QUALI LE BIBLIOTECHE
DIPENDONO".
- L'art. 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, con
modifiche introdotte dalla presente legge, risulta come segue:
le
"Art. 171. - Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e
dall'art. 171-ter, e punito con la multa da L. 100.000 a L.
4.000.000 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in
qualsiasi forma:
a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende
o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui
o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce
e mette in circolazione nel regno esemplari prodotti all'estero
contrariamente alla legge italiana;
b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o
senza variazioni od aggiunte, una opera altrui adatta a pubblico
spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o
esecuzione
comprende
la
proiezione
pubblica
dell'opera
cinematografica. l'esecuzione in pubblico delle
composizioni
musicali
inserite
nelle
opere
cinematografiche
e
la
radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;
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c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante
una delle forme di elaborazione previste da questa legge;
d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un
numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che
aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare;
e) riproduce con qualsiasi processo di duplicazione dischi o
altri apparecchi analoghi o li smercia, ovvero introduce nel
territorio dello Stato le riproduzioni casi fatte all'estero;
f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio
o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le
trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi
fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.
La pena e' della reclusione fino ad un anno o della multa non
inferiore a L. 1.000.000 se i reati di cui sopra sono commessi
sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con
usurpazione della paternita' dell'opera, ovvero con deformazione,
mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne
risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.
LA VIOLAZXIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL TERZO ED AL
QUARTO COMMA DELL'ART. 68 COMPORTA LA SOSPENSIONE DELLA ATTIVITA'
DI FOTOCOPIA, XEROCOPIA O ANALOGO SISTEMA DI RIPRODUZIONE DA SIE
MESI AD UN ANNO NONCHE' LA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DA
DUE A DIECI MILIONI DI LIRE".
- La legge 20 giugno 1978, n. 399, reca: "Ratifica ed
esecuzione della convenzione di Berna per la protezione delle
opere letterarie ed artistiche, firmata il 9 settembre 1886,
completata a Parigi il 4 maggio 1896, riveduta a Berlino il 13
novembre 1908, coompletata a Berna il 20 marzo 1914, riveduta a
Roma il 2 giugno 1928, a Bruxelles il 26 giugno 1948, a Stoccolma
il 14 luglio 1967 e a Parigi il 24 luglio 1971, con allegato 4".
- La legge 22 maggio 1993, n. 159, reca: "Norme in materia
di abusiva riproduzione di opere librarie e abrogazione del
contributo sulle opere di pubblico dominio di cui agli articoli
177, 178 e 179 e all'ultimo comma dell'art. 172 della legge 22
aprile 1941, n. 633".
NOTA ALL'ART. 3:
- L'art. 69 della legge 22 aprile 1941, n. 633, con
modifiche introdotte dalla presente legge, risulta come segue:
"Art.
69.
-
1. Il prestito eseguito
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dalle
biblioteche
le
e
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discoteche dello Stato e degli enti pubblici, ai fini esclusivi di
promozione
culturale e studio personale, non
soggetto
ad
autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto, al
quale non e' dovuta alcuna remunerazione ed ha ad
ogetto
esclusivamente:
a) gli esemplari a stampa delle opere eccettuati gli spartiti
e partiture musicali:
B)
I
FONOGRAMMI ED I
VIDEOGRAMMI
CONTENENTI
OPERE
CINEMATOGRAFICHE O AUDIOVISIVE O SEQUENZE D'IMMAGINI IN MOVIMENTO,
SIANO ESSE SONORE O MENO, DECORSI ALMENO DICIOTTO MESI DAL PRIMO
ATTO DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI DISTRIBUZIONE OVVERO, NON ESSENDO
STATO ESERCITATO IL DIRITTO DI DISTRIBUZIONE, DECORSI ALMENO
VENTIQUATTRO MESI DALLA REALIZZAZIONE DELLE DETTE OPERE E SEQUENZE
DI IMMAGINI.
1-BIS. PER I SERVIZI DELLE BIBLIOTECHE E DISCOTECHE DI STATO
E DEGLI ENTI PUBBLICI E' CONSENTITA LA RIPRODUZIONE IN UNICO
ESEMPLARE
DEI
FONOGRAMMI E
VIDEOGRAMMI
CONTENENTI
OPERE
CINEMATOGRAFICHE
O AUDIOVISIVE O SEQUENZE DI
IMMAGINI
IN
MOVIMENTO, SIANO ESSE SONORE O MENO, ESISTENTI PRESSO LE MEDESIME
BIBLIOTECHE E DISCOTECHE DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI".
NOTA ALL'ART. 4:
- L'art. 161 della legge 22 aprile 1941, n. 633, con
modifiche introdotte dalla presente legge, risulta come segue:
le
"ART. 161. - AGLI EFFETTI DELL'ESERCIZIO DELLE
AZIONI
PREVISTE NEGLI ARTICOLI PRECEDENTI, POSSONO ESSERE
ORDINATI
DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA LA DESCRIZIONE, L'ACCERTAMENTO, LA
PERIZIA OD IL SEQUESTRO DI CIO' CHE SI RITENGA COSTITUIRE
VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI UTILIZZAZIONE.
Il sequestro non puo' essere concesso nelle opere che
risultano dal contributo di piu' persone, salvo i casi di
particolare gravita' o quando la violazione del diritto di autore
e' imputabile a tutti i coautori.
L'autorita'
giudiziaria puo' anche ordinare,
in
casi
particolarmente gravi, il sequestro dei proventi dovuti all'autore
dell'opera o del prodotto contestato.
Le
mette
disposizioni di questa sezione si applicano anche a chi
in circolazione in qualsiasi modo, o detiene per scopi
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commerciali copie non autorizzate di programmi e qualsiasi mezzo
inteso
unicamente a consentire o facilitare
la
rimozione
arbitraria o l'elusione funzionale dei dispositivi applicati a
protezione di un programma per elaboratore".
NOTE ALL'ART. 5:
- Si riporta il testo degli art. 699-octies,
675, 693 e 697 e del codice di procedura civile:
669-undecies,
"Art.
669-octies
(PROVVEDIMENTO
DI
ACCOGLIMENTO).
L'ordinanza di accoglimento, ove la domanda sia stata proposta
prima dell'inizio della causa di merito, deve fissare un termine
perentorio non superiore a trenta giorni per l'inizio del giudizio
di merito, salva l'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 669novies.
In mancanza di fissazione del termine da parte del
la causa di merito deve essere iniziata entro il
perentorio di trenta giorni.
giudice,
termine
Il termine decorre dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta
in udienza o altrimenti dalla sua comunicazione.
Per le controversie individuali relative ai rapporti di
lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, escluse
quelle devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, il
termine decorre dal momento in cui la domanda giudiziale e'
divenuta procedibile o, in caso di mancata presentazione della
richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione, decorsi
trenta giorni.
Nel caso in cui la controversia sia oggetto di compromesso o
di clausola compromissoria, la parte, nei termini di cui ai commi
precedenti, deve notificare all'altra un atto nel quale dichiara
la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale,
propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina
degli arbitri.".
"Art. 669-undecies (CAUZIONE). - Con il provvedimento di
accoglimento o di conferma ovvero con il provvedimento di modifica
il giudice puo' imporre all'istante, valutata ogni circostanza,
una cauzione per l'eventuale risarcimento dei danni".
"Art.
675 (TERMINE D'EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO).
provvedimento che autorizza il sequestro perde efficacia, se
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Il
non
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e' eseguito entro il termine di trenta giorni dalla pronuncia".
"Art. 693 (ISTANZA). - L'istanza si propone con ricorso
giudice che sarebbe competente per la causa di merito.
al
In caso d'eccezionale urgenza, l'istanza puo' anche proporsi
al tribunale del luogo in cui la prova deve essere assunta.
Il
ricorso
deve contenere
l'indicazione
dei
motivi
dell'urgenza e dei fatti sui quali debbono essere interrogati i
testimoni, e l'esposizione sommaria delle domande o eccezioni alle
quali la prova e' preordinata".
"Art. 697 (PROVVEDIMENTI IN CASO DI ECCEZIONALE URGENZA). In caso d'eccezionale urgenza, il presidente del tribunale o il
giudice di pace puo' pronunciare i provvedimenti indicati negli
articoli 694 e 695 con decreto, dispensando il ricorrente dalla
notificazione alle altre parti; in tal caso puo' nominare un
procuratore,
che
intervenga
per le
parti
non
presenti
all'assunzione della prova.
Non oltre il giorno successivo, a cura del cancelliere, deve
essere fatta notificazione immediata del decreto alle parti non
presenti all'assunzione".
NOTA ALL'ART. 7:
L'art. 164 della legge 22 aprile 1941, n. 633, con
modifiche introdotte dalla presente legge, risulta come segue:
le
"Art. 164. - Se le azioni previste in queste sezione e nella
seguente sono promosse da uno degli enti di diritto pubblico
indicati negli articoli 180 e 184 si osservano le regole seguenti:
1) i funzionari appartenenti agli enti
sopramenzionati
possono esercitare le azioni di cui sopra nell'interesse degli
aventi diritto senza bisogno di mandato bastando che consti della
loro qualita';
2) l'ente di diritto pubblico e' dispensato dall'obbligo di
prestare cauzione per la esecuzione degli atti per i quali questa
cautela e' prescritta o autorizzata;
3)
L'ENTE
DI DIRITTO PUBBLICO DESIGNA
I
FUNZIONARI
AUTORIZZATE A COMPIERE ALLESTAZIONI DI CREDITO PER
DIRITTO
D'AUTORE NONCHE' AI FINI DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 93; DETTE
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ATTESTAZIONI SONO ATTI AVENTI EFFICACIA DI TITOLO
NORMA DELL'ART. 474 DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE".
ESECUTIVO
A
-
La legge 5 febbraio 1992, n. 93, reca: "Norme a favore
delle imprese fonografiche e compensi per le riproduzioni private
senza scopo di lucro".
NOTE ALL'ART. 8:
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri), prevede che con decreto ministeriale
possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza
del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la
legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati
con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di
apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare
norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi
debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri
prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo
stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare
la
denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del
Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione
della Corte dei conti e pubblicati nella GAZZETTA UFFICIALE.
- per il testo dell'art. 26, comma 3-bis, della citata
23 agosto 1988, n. 400, con le modificazioni introdotte
presente legge, vedesi in nota all'art. 12.
-
Si riporta il testo dell'art. 24 della legge
1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale):
24
legge
dalla
novembre
"Art. 24 - (CONNESSIONE OBIETTIVA CON UN REATO). - Qualora
l'esistenza
di un reato dipenda dall'accertamento
di
una
violazione non costituente reato, e per questa non sia stato
effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale
competente a conoscere del reato e' pure competente a decidere
sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di
condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione
stessa.
Se ricorre l'ipotesi prevista dal precedente comma, il
rapporto di cui all'art. 17 e' trasmesso, anche senza che si sia
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proceduto alla notificazione prevista dal secondo comma dell'art.
14, alla autorita' giudiziaria competente per il reato, la quale,
quando invia la comunicazione giudiziaria, dispone la notifica
degli estremi della violazione amministrativa agli obbligati per i
quali essa non e' avvenuta. Dalla notifica decorre il termine per
il pagamento in misura ridotta.
Se l'autorita' giudiziaria non procede
pagamento
in misura ridotta puo' essere
dell'apertura del dibattimento.
ad istruzione, il
effettuato
prima
La persona obbligata in solido con l'autore della violazione
deve essere citata nella istruzione o nel giudizio penale su
richiesta del pubblico ministero. Il pretore ne dispone di ufficio
la citazione. Alla predetta persona, per la difesa dei propri
interessi,
spettano i diritti e le
garanzie
riconosciuti
all'imputato, esclusa la nomina del difensore d'ufficio.
Il pretore quando provvede con decreto penale, con lo strsso
decreto applica, nei confronti dei responsabili, la sanzione
stabilita dalla legge per la violazione.
La competenza del giudice penale in ordine alla violazione
non costituente reato cessa se il procedimento penale si chiude
per estinzione del reato e per difetto di una condizione di
procedibilita'".
-
Si riporta il testo dell'art. 45 della legge 4 novembre
1965, n. 1213 (Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della
cionematografia):
"Art. 45 (FONDO SPECIALE PER LO SVILUPPO ED IL POTENZIAMENTO
DELLE ATTIVITA' CINEMATOGRAFICHE). - Il Ministero del turismo e
dello
spettacolo devolvera' annualmente la somma
di
lire
unmiliardoquattrocentosettantamilioni, sentito il parere della
Commissione centrale per la cinematografia:
a)
per iniziative ed attivita' intese a favorire
incrementare gli scambi cinematografici con l'estero;
ed
b) per la concessione di sovvenzioni a favore di inziative e
manifestazioni in Italia promosse od organizzate da enti pubblici
e privati, senza scopo di lucro, istituti universitari, comitati
ed associazioni culturali e di categoria ed inerenti allo sviluppo
del cinema sul piano artistico, culturale e tecnico, nonche' per
la concessione, di sovvenzioni, anche in aggiunta a contributi
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ordinari previsti dalle leggi vigenti, ad enti pubblici nazionali
per la conservazione del proprio patrimonio filmico e per la
organizzazione e realizzazione di mostre d'arte cinematografica di
particolare rilevanza internazionale;
c) per la concessione di premi agli esercenti delle sale
d'essai e delle sale delle comunita' ecclesiali in base ad un
regolamento che tenga conto della qualita' della programmazione
complessiva di film italiani, con particolare riguardo per le sale
situate nelle zone urbane periferiche e in piccoli e medi comuni;
d) per la sovvenzione di progetti e di inziative in campo
cinematografico, cui l'Italia sia tenuta a contribuire in base a
particolari
impegni
assunti nel quadro
di
organizzazioni
internazionali;
e)
per le maggiori facilitazioni tariffarie
applicate
rispetto a quelle vigenti per trasporto di complessi, materiali ed
attrezzature inerenti alla produzione cinematografica nazionale,
secondo convenzioni da stipulare, annualmente, con il Ministero
dei trasporti;
f) (abrogata);
g) (abrogata);
h) (abrogata);
i) (abrogata);
l) (abrogata);
m) (abrogata);
n) (abrogata);
o) (abrogata);
p) per la ricerca creativa
q) per la conservazione ed il restauro del patrimonio filmico
nazionale ed internazionale in possesso di enti o soggetti
pubblici e privati;
r) per la partecipazione finanziaria ad iniziative assunte
per opere filmiche di elevato impegno artistico o industriale
nell'ambito
della Comunita' europea o in base ad
accordi
internazionali;
s) per la partecipazione ad iniziative comuni assunte con i
Paesi europei per la produzione, la distribuzione e l'esportazione
di opere filmiche di elevato impegno industriale o artistico;
t) abrogata;
u)
per
la realizzazione di festival,
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mostre,
rassegne
di
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interesse nazionale ed internazionale di opere cinematografiche da
parte di soggetti pubblici e privati, sempreche' le iniziative si
ricolleghino a progetti a carattere permanente in ambito nazionale
con istituzioni pubbliche o private;
v) per la pubblicazione, diffusione conservazione di rivste e
opere a carattere storico e critico-informativo di interesse
nazionale, riguardanti la cinematografia, nonche' l'organizzazione
di corsi di cultura cinematografica effettuati da enti
ed
associazioni senza scopo di lucro e da enti pubblici e da
universita', con particolare riferimento alle cattedre di storia
del cinema, comunicazioni sociali e spettacolo;
z) abrogata.
In
sostituzione
dei
contributi
sugli
spettacoli
cinematografici e teatrali previsti dalle disposizioni contenute
nell'art. 15, regio decreto legge 15 aprile 1926, n. 765 e
nell'art. 29 del regolamento 12 agosto 1927, n. 1615 a favore
delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo sara' erogato
per ciascun esercizio finanziario un contributo pari allo 0,50 per
cento dell'introito lordo degli spettacoli cinematografici. Detto
contributo sara' ripartito fra le aziende dal Ministero del
turismo e dello spettacolo.
L'autorita' competente in materia di spettacolo, sentta la
commissione centrale per la cinematografia, fissa con proprio
decreto le modalita' ed i termini di presentazione delle domande.
Ferma restando l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1
della legge 26 luglio 1984, n. 414, l'autorita' competente in
materia di spettacolo determina con proprio decreto la quota annua
del fondo speciale da assegnare all'ente autonomo "La Biennale di
Venezia", per la realizzazione della Mostra internazionale d'arte
cinematografica.
Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
recante
"Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza"
e' pubblicato nella GAZZETTA UFFICIALE della Repubblica italina 26
giugno 1931, n. 146.
- L'art. 17-bis del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, con
le modifiche introdotte dalla presente legge, risulta come segue:
"Art. 17-bis. - 1. Le violazioni alle disposizioni di cui
agli articoli 59, 60, 75, 75-bis, 76, se il fatto e' commesso
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contro il divieto dell'autorita', 86, 87, 101, 104, 111, 115, 120,
comma secondo, limitatamente alle operazioni diverse da quelle
indicate
nella
tabella, 121, 124 e
135,
comma
quinto,
limitatamente alle operazioni diverse da quelle indicate nella
tabella, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire un milione a lire sei milioni.
2. La stessa sanzione si applica a chiunque, ottenuta una delle
autorizzazioni previste negli articoli indicati nel comma 1, viola
le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9.
3. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 76,
salvo quanto previsto nel comma 1, 81, 83, 84, 108, 113, quinto
comma, 120, salvo quanto previsto nel comma 1, 126, 128, escluse
le attvita' previste dall'art. 126, 135, escluso il comma terzo e
salvo quanto previsto nel comma 1, e 147 sono soggette alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
trecentomila a lire due milioni.".
NOTA ALL'ART. 10:
- Il decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, reca:
"Attuazione della direttiva 91/250/CEE relativa alla
tutela
giuridica dei programmi per elaboratore".
NOTA ALL'ART. 11:
- Si riporta il testo dell'art. 347 del codice di procedura
penale: la notizia di reato, la polizia giudiziaria, senza
ritardo, riferisce al pubblico ministero, per iscritto, gli
elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora
raccolti, indicando le fonti di prova e le attivita' compiute,
delle quali trasmette la relativa documentazione.
2. Comunica, inoltre,
quando e' possibile, le generalita', il
domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona
nei cui confronti vengono svolte le indagini, della persona offesa
e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze
rilevanti per la ricostruzione dei fatti.
2-bis. Qualora siano
stati compiuti atti per i quali e'
prevista
l'assistenza del difensore della persona nei
cui
confronti vengono svolte le indagini, la comunicazione della
notizia di reato e' trasmessa al piu' tardi entro quarantotto ore
dal compimento dell'atto, salve le disposizioni di legge che
prevedono termini particolari.
3. Se si tratta di taluno dei delitti indicati nell'art. 407,
comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6) e, in ogni caso, quando
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sussistono ragioni di urgenza, la comunizazione della notizia di
reato
e' data immediatamente anche in forma
orale.
Alla
comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta con
le indicazioni e la documentazione previste dai commi 1 e 2.
4. Con la comunicazione, la polizia giudiziaria indica il
giorno e l'ora in cui ha acquisito la notizia".
- La lettera b) del comma 6 dell'art. 1 della legge 31 luglio
1997, n. 249, recante "Istituzione dell'autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo", con le modifiche introdotte dalla presente
legge, risulta come segue:
"Art. 1 (AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI). - 6.
Le competenze dell'autorita' sono cosi' individuate:
a) OMISSIS;
b) la commissione per i servizi e i prodotti:
1) vigila sulla conformita' alle prescrizioni della legge
dei servizi e dei prodotti che sono forniti da ciascun operatore
destinatario di concessione ovvero di autorizzazione in base alla
vigente normativa promuovendo l'integrazione delle tecnologie e
dell'offerta di servizi di telecomunicazioni;
2)
emana direttivo concernenti i livelli generali di
qualita' dei servizi e per l'adozione, da parte di ciascun
gestore, di una carta del servizio recante l'indicazione di
standard minimi per ogni comparto di attivita';
3) vigila sulle modalita' di distribuzione dei servizi e
dei prodotti, inclusa la pubblicita' in qualunque forma diffusa,
fatte salve le competenze attribuite dalla legge a diverse
autorita' e puo' emanare regolamenti, nel rispetto delle norme
dell'Unione europea, per la disciplina delle relazioni tra gestori
di reti fisse e mobili o operatori che svolgono attivita' di
rivendita di servizi di telecomunicazioni;
4) assicura il rispetto dei periodi minimi che debbono
trascorrere per l'utilizzazione delle opere audiovisive da parte
dei diversi servizi a partire dalla data di edizione di ciascuna
opera, in osservanza della normativa vigente tenuto conto anche di
eventuali diversi accordi tra produttori;
4-bis)
svolge compiti attribuiti dall'art. 182-bis
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legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;
5) in materia di pubblicita' sotto qualsiasi forma e di
televendite, emana i regolamenti attuativi delle disposizioni di
legge e regola l'interazione organizzata tra il fornitore del
prodotto o servizio o il gestore di rete e l'utente, che comporti
acquisizione di informazioni dall'utente nonche' l'utilizzazione
delle informazioni relative agli utenti;
6) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo delle
norme in materia di tutela dei minori anche tenendo conto dei
codici
di
autoregolamentazione relativi
al
rapporto
tra
televisione
e minori e degli indirizzi
della
commissione
parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi;
7) vigila sul rispetto della tutela
linguistiche
riconosciute
nell'ambito
del
comunicazioni di mssa;
delle minoranze
settore
delle
8) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo
norme in materia di diritto di rettifica;
delle
9) garantisce l'applicazione delle disposizioni vigenti
sulla propaganda, sulla pubblicita' e sull'informazione politica
nonche' l'osservanza delle norme in materia di equita'
di
trattamento e di parita' di accesso nelle pubblicazioni e nella
trasmissione di informazione e di propaganda elettorale ed emana
le norme di attuazione;
10) propone al Ministero dalle comunicazioni lo schema
della convenzione annessa alla concessione del servizio pubblico
radiotelevisivo e verifica l'attuazione degli obblighi previsti
nella suddetta convenzione e in tutte le altre che vengono
stipulate
tra
concessionaria
del
servizio
pubblico
e
amministrazioni
pubbliche. La commissione
parlamentare
per
l'indirizza generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
esprime parere obbligatorio entro trenta giorni sullo schema di
convenzione e sul contratto di servizio con la concessionaria del
servizio pubblico; inoltre, vigila in ordine all'attuazione delle
finalita' del predetto servizio pubblico;
11) cura le rilevazioni degli indici di ascolto e di
diffusione dei diversi mezzi di comunicazione; vigila sulla
correttezza delle indagini sugli indici di ascolto o di diffusione
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dei diversi mezzi di comunicazione rilevati da altri soggetti,
effettuando
verifiche
sulla
congruita'
delle
metodologie
utilizzate e riscontri sulla veridicita' dei dati pubblicati,
nonche'
sui
monitoraggi delle
trasmissioni
televisive
e
sull'operato
delle
imprese che svolgono le
indagini;
la
manipolazione dei dati tramite metodologie consapevolmente errate
ovvero tramite la consapevole utilizzazione di dati falsi e'
punita ai sensi dell'art. 476, primo comma del codice penale;
laddove la rilevazione degli indici di ascolto non risponda a
criteri
universalistici
del
campionamento
rispetto
alla
popolazione o ai mezzi interessati, l'autorita' puo' provvedere ad
effettuare le rilevazioni necessarie;
12) verifica che la pubblicazione e la diffusione dei
sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa siano effettuate
rispettando i criteri contenuti nell'apposito regolamento che essa
stessa provvede ad emanare;
13)
effettua
il
monitoraggio
delle
trasmissioni
radiotelevisive, anche avvalendosi degli ispettorati territoriali
del Ministero delle comunicazioni;
14) applica le sanzioni previste dall'art. 31 della legge
6 agosto 1990, n. 223;
15)
favorisce
l'integrazione
delle
tecnologie
e
dell'offerta di servizi di comunicazioni;
c) OMISSIS".
NOTA ALL'ART. 12:
- L'art. 26 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante
"Disciplina
dell'attivita' di Governo e
ordinamento
della
Presidenza del Consiglio dei Ministri", pubblicata nella GAZZETTA
UFFICIALE della Repubblica italiana 12 settembre 1988, n. 214
Supplemento ordinario, con le modificazioni introdotte dalla
presente legge, risulta come segue:
"Art. 26 (DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA). - 1.
Nell'ambito
del segretariato generale della Presidenza
del
Consiglio
dei
Ministri e' istituito il
dipartimento
per
l'informazione e l'editoria, che sostituisce la direzione generale
delle informazioni, dell'editoria e della proprieta' letteraria,
artistica e scientifca e subentra nell'esercizio delle funzioni a
questa spettanti.
2.
All'organizzazione
del dipartimento
confermita' al comma 3 dell'art. 21.
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si
provvede
in
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3. Il relativo ruolo del personale si aggiunge a quello
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
della
3-bis.
Il dipartimento, nei limiti delle
disponibilita'
derivanti dall'applicazione del comma 3-ter, realizza e promuove
campagne informative attraverso la televisione, la radio, il
cinema e la stampa quotidiana e periodica, volte a sensibilizzare
l'opinione pubblica sulla illiceita' dell'acquisto di prodotti
delle opere dell'ingegno abusivi o contraffatti.
3-ter. Per le finalita' di cui al comma 3-bis sono utilizzate
le somme affluite nel capitolo di cui all'art. 174-bis, comma 2,
lettera b), della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni".
- Per il testo dell'art. 174-bis, comma 2, lettera b), della
legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, vedasi
l'art. 8 della presente legge.
NOTA ALL'ART. 14:
- Si riporta il testo degli articoli 30 e 32-bis del
penale:
codice
"Art. 30 (INTERDIZIONE DA UNA PROFESSIONE O DA UN'ARTE). L'interdizione da una professione o da un'arte priva il condannato
della
capacita' di esercitare, durante l'interdizione,
una
professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per cui
e' richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione,
autorizzazione o licenza dell'autorita' e importa la decadenza dal
permesso o dall'abilitazione, o licenza anzidetti.
L'interdizione da una professione o da un'arte non puo' avere
una durata inferiore a un mese, ne' superiore a cinque anni salvi
i casi espressamente stabiliti dalla legge".
"Art. 32-bis (INTERDIZIONE TEMPORANEA DAGLI UFFICI DIRETTIVI
DELLE PERSONE GIURIDICHE E DELLE IMPRESE). - L'interdizione dagli
uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il
condannato della capacita' di esercitare, durante l'interdizione,
l'ufficio di amministrazione, sindaco, liquidatore e direttore
generale, nonche' ogni altro ufficio con potere di rappresentanza
della persona giuridica o dell'imprenditore.
Essa consegue ad ogni condanna alla reclusione non inferiore
a sei mesi per delitti commessi con abuso dei poteri o violazione
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SIAE - GIOFIL BANCA DATI SANITARIA FARMACEUTICA 30/04/2002
dei doveri inerenti all'ufficio".
NOTE ALL'ART. 17:
- Si riporta il testo dell'art. 83 delle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedure penale,
approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271:
"Art. 83 (VENDITA O DISTRUZIONE DELLE COSE DEPERIBILI). - 1.
La vendita delle cose indicate nell'art. 260, comma 3, del codice
e' eseguita a cura della cancelleria o della segreteria anche a
trattativa privata.
2. Allo stesso modo di procede per la distruzione delle cose.
Tuttavia a questa puo' procedersi anche avvalendosi di persona
idonea o della polizia giudiziaria che ha eseguito il sequestro.
Delle operazioni compiute e' redatto verbale da allegare agli
atti.
3.
L'autorita' giudiziaria, prima che si
proceda
alle
operazioni indicate nei commi 1 e 2, dispone il prelievo dei
campioni, quando cio' e' possibile, dando avviso al difensore.
- Si riporta il testo dell'art. 444 del codice di
penale:
procedure
"Art. 444 (APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA). - 1.
L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice
l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una
sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un
terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto
delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera due anni
di reclusione o di attesto, soli o congiunti a pena pecuniaria.
2. Se vi e' il consenso anche della parte che non ha formulato
la
richiesta
e non deve essere pronunciata
sentenza
di
proscioglimento a norma dell'art. 129, il giudice, sulla base
degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del
fatto,
l'applicazione e la comparazione
delle
circostanze
prospettate dalle parti, nonche' congrua la pena indicata, ne
dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che
vi e' stata la richiesta delle parti. Se vie e' costituzione di
parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda;
l'imputato e' tuttavia condannato al pagamento delle
spese
sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi
per la compensazione totale o parziale. Non si applica la
disposizione dell'art. 75, comma 3.
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3. La parte, nel formulare la richiesta, puo' subordinarne
l'efficacia, alla concessione della sospensione condizionale della
pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione
condizionale non puo' essere concessa, rigetta la richiesta".
NOTA ALL'ART. 18:
- L'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 93, recante "Norme
a favore delle imprese fonografiche e compensi per le riproduzioni
private senza scopo di lucro", pubblicata nella GAZZETTA UFFICIALE
della Repubblica italian 15 febbraio 1992, n. 38, con le modifiche
apportate dalla presente legge, risulta come segue:
"Art. 3 (DIRITTI PER LE REGISTRAZIONI NON A SCOPO DI LUCRO).
- 1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 22 aprile 1941, n.
633, e successive modificazioni e integrazioni, gli autori e i
produttori
di fonogrammi, i produttori originari di
opere
audiovisive e i produttori di videogrammi, e loro aventi causa,
hanno diritto di esigere, quale compenso per la riproduzione
privata per uso personale e senza scopo di lucro di fonogrammi e
di videogrammi, una quota sul prezzo di vendita al rivenditore dei
nastri o supporti analoghi di registrazione audio e
video
(musicassette, videocassette e altri supporti) e degli apparecchi
di registrazione audio.
2. Il compenso di cui al comma 1 e' fissato nella misura del:
a) 10 per cento del prezzo di vendita al rivenditore dei
nastri o supporti analoghi di registrazione audio (musicassette e
altri supporti audio);
b) 5 per cento del prezzo di vendita al rivenditore dei
nastri o supporti analoghi di registrazione video (videocassette e
altri supporti video);
c) 3 per cento del prezzo di vendita al
apparecchi di registrazione audio.
rivenditore
degli
3. Il compenso e' dovuto da chi produce o importa nel
territorio dello Stato, per fini commerciali, i nastri o supporti
analoghi di registrazione audio e video, o gli apparecchi di
registrazione audio.
4. Il compenso di cui ai commi 1 e 2 per i nastri o i supporti
analoghi
di registrazione audio e per gli
apparecchi
di
registrazione audio e' corrisposto alla Societa' italiana degli
autori ed editori (SIAE), la quale provvede a ripartirlo al netto
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delle spese, anche tramite le loro associazioni di categoria,
il 50 per cento agli autori e loro aventi causa e per il 50
cento ai produttori di fonogrammi.
5. I produttori di fonogrammi devono corrispondere il
cento dei compenso ad essi attribuito ai sensi del comma
artisti interpreti o esecutori interessati.
per
per
50 per
4 agli
6. Il compenso di cui ai commi 1 e 2 per i nastri o i supporti
analoghi di registrazione video e' corrisposto alla SIAE, la quale
provvede a ripartirlo al netto delle spese, anche tramite le loro
associazioni di categoria maggiormente rappresentative, per un
terzo agli autori, per un terzo ai produttori originari di opere
audiovisive e per un terzo ai produttori di videogrammi, i quali
destinano il 5 per cento dei compensi a ciascuno di essi
attribuiti all'istituto mutualistico artisti interpreti esecutori
(IMAIE) di cui all'art. 4 per le attivita' e le finalita' di cui
all'art. 7, comma 2.
6-bis. I SOGGETTI INDICATI NEL COMMA 3 DEVONO PRESENTARE ALLA
SIAE OGNI TRE MESI UNA DICHIARAZIONE DALLA QUALE RISULTINO LE
VENDITE
EFFETTUATE AI SENSI DEL COMMA 1 ED
IL
COMPENSO
CONSEGUENTEMENTE
DOVUTO AI SENSI DEL MEDESIMO COMMA 1
E,
CONTESTUALMENTE DEVONO CORRISPONDERE IL COMPENSO DOVUTO A NORMA
DEI COMMI 1 E 3.
6-TER. NEL CASO DI INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI CUI AL COMMA
6-BIS, OVVERO SE SUSSISTONO SERI INDIZI CHE LA DICHIARAZIONE
PRESENTATA NON CORRISPONDA ALLA REALTA', LA SIAE PUO' OTTENERE CHE
IL GIUDICE DISPONGA L'ESIBIZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI DEL
SOGGETTO OBBLIGATO OPPURE CHE ACQUISISCA DA QUESTI LE NECESSARIE
INFORMAZIONI".
NOTA ALL'ART. 19:
- Si riporta il testo dell'art. 116 del codice di
penale.
procedura
"Art. 116. (REATO DIVERSO DA QUELLO VOLUTO DA TALUNO DEI
CONCORRENTI). - Qualora il reato commesso sia diverso da quello
voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne risponde, se
l'evento e' conseguenza della sua azione od omissione.
Se il reato commesso e' piu' grave di quello voluto, la
e' diminuita riguardo a chi volle il reato meno grave.".
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pena
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