Cartostampa Chiandetti srl - Via Vittorio Veneto - 33010 Reana del Rojale/UD - Reg. Tribunale di Udine - n. 19/2000 del 19 luglio 2000 - Poste Italiane S.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB UDINE - Anno quattordicesimo - Periodicità mensile - €7,00 - Direttore responsabile Luigi Chiandetti Informazioni Tecniche M E N S I L E D I I N F O R M A Z I O N E T E C N I C A 5 2014 • Contabilità lavori • Rivoluzione digitale nella P.A.: obbligo di Fattura elettronica • Pagamento con POS: una scelta del professionista • Distanze legali tra pareti finestrate con particolare riguardo al computo di balconi e sporgenze • Giurisprudenza REALIZZAZIONE DI PORTE IN VETRO, BOX DOCCIA E PARAPETTI PER SCALE INTERNE ED ESTERNE. Anni di esperienza, studi e passione nella lavorazione del vetro dal tecnico all’artistico. Tutte le nostre vetrate sono studiate nei minimi dettagli rispettando le esigenze dei clienti. 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Tribunale di Udine - n. 19/2000 del 19 luglio 2000 - Poste Italiane S.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB UDINE - Anno quattordicesimo - Periodicità mensile - €7,00 - Direttore responsabile Luigi Chiandetti Informazioni Tecniche M E N S I L E D I I N F O R M A Z I O N E T E C N I C A 5 sommario 2014 • Contabilità lavori • Rivoluzione digitale nella P.A.: obbligo di Fattura elettronica • Pagamento con POS: una scelta del professionista • Distanze legali tra pareti finestrate con particolare riguardo al computo di balconi e sporgenze ATTUALITÀ • Giurisprudenza EDITORE Cartostampa Chiandetti srl Tipografia - Litografia - Editrice Via Vittorio Veneto 33010 Reana del Rojale/ Udine/ Friuli Venezia Giulia E-mail: [email protected] 4 8 11 ABBONAMENTO € 35,00 da versare sul c/c postale n. 86220258 intestato alla Cartostampa Chiandetti 33010 Reana del Rojale/Udine Mensile un fasc. € 7,00 (arretrati € 14,00) STAMPA Cartostampa Chiandetti srl Tipografia - Litografia - Editrice Reana del Rojale/Udine Per la pubblicità: Cartostampa Chiandetti srl Tipografia Litografia Editrice 33010 Reana del Rojale (UD) Tel. 0432 857054 Fax 0432 857712 E-mail: [email protected] [email protected] Associato all’USPI Unione Stampa Periodica Italiana La pubblicazione del materiale pervenuto è subordinata al giudizio della redazione. Ai testi potranno essere apportate modifiche concordate con gli autori; in caso di necessità la redazione si riserva il diritto di sintetizzare i testi. Articoli, note e recensioni, firmati o siglati, impegnano esclusivamente la responsabilità dei loro autori. Tutti diritti riservati. È vietata qualunque forma di riproduzione senza l’autorizzazione scritta dell’editore. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS 196/03 La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali verrà effettuato in ossequio ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. I dati da Lei forniti saranno trattati per finalità promozionali e di marketing e nelle seguenti modalità: manuale, elettronico e automatizzato. Il conferimento dei dati da parte Sua è facoltativo, ma l’eventuale rifiuto a fornirli determinerà l’impossibilità ad instaurare un rapporto e a dare esecuzione al contratto. I dati potranno essere comunicati a: Cartostampa Chiandetti srl. 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Lo standard di qualità illustra i compiti e le competenze del geometra in riferimento alla contabilità dei lavori e ne descrive le competenze necessarie. Una delle attività che la Direzione Lavori deve espletare nell’esercizio dell’incarico è la “Contabilità dei Lavori” che vengono effettuati nella realizzazione dell’opera appaltata. Lo standard di qualità E03, Contabilità dei Lavori, offre al professionista una chiara descrizione del lavoro e dei compiti che siamo tenuti ad elaborare per la redazione di tutti gli atti contabili necessari, nonché le conoscenze e le abilità specifiche ed i principi deontologici di condotta professionale che ogni professionista deve profondere nell’espletamento dell’incarico. Vi sono allegate, inoltre, una serie di liste di controllo che sono la base per una corretta valuta- 4 zione delle attività che si svolgono durante tutte le fasi della contabilizzazione delle opere. È opportuno, in questo percorso che in precedenza ho definito “un piccolo viaggio insieme ai lettori”, cercare di sfatare alcune radicate convinzioni che molti professionisti hanno relativamente all’attività della contabilizzazione dei lavori. Attività indicate e classificate nel D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei con- 5/2014 ATTUALITÀ tratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”. La storia normativa che riguarda il Direttore dei Lavori e la Contabilità dei Lavori risale al Regio Decreto 25 maggio 1895 n. 350 che, malgrado sia stato oggetto di modifiche normative nel corso di più di un secolo, non ha subito cambiamenti che ne abbiano stravolto il dettato originale. La tecnologia, che sempre più aiuta noi tecnici, ha invece fatto perdere ai più giovani l’utilizzo, mediante la compilazione manuale degli elaborati, degli strumenti previsti dalla normativa ed indicati dalla stessa per la effettuazione di controlli contabili incrociati, riducendo la contabilizzazione delle opere ad un mero inserimento di numeri in un programma di calcolo che, il più delle volte, porta alla redazione e stampa del famigerato s.A.L. (stato Avanzamento Lavori), documento contabile che definirei uno tra quelli previsti dalla normativa. Gli elaborati contabili previsti dall’attuale quadro normativo al titolo IX Contabilità dei Lavori del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 art. 181 sono: • Il giornale dei lavori; • I libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste; • Le liste settimanali; • Il registro di contabilità; • Il sommario del registro di contabilità; • Gli stati di avanzamento dei lavori; • I certificati per il pagamento delle rate di acconto; • Il conto finale e la relativa relazione. ELABORATI CONTABILI PREVISTI DALLA ATTUALE NORMATIVA - Il giornale dei lavori; - I libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste; - Le liste settimanali; - Il registro di contabilità; - Il sommario del registro di contabilità; - Gli stati di avanzamento dei lavori; - I certificati per il pagamento delle rate di acconto; - Il conto finale e la relativa relazione. 5/2014 Tutti gli elaborati contabili sono ampiamente descritti negli articoli da 182 a 200 del titolo IX “Contabilità dei Lavori” del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, ove vengono riportati in dettaglio sia a cosa servono i singoli documenti sia le modalità per la loro compilazione. Vediamo ora alcuni aspetti che ritengo essenziali nella corretta stesura degli elaborati contabili e che spesso determinano contrasti tra la Direzione Lavori, l’Impresa Esecutrice ed il Committente: a) IL GIORNALE DEI LAVORI questo è un documento contabile di fondamentale importanza la cui redazione viene posta in carico all’assistente del direttore dei lavori dal disposto normativo (art. 182). Naturalmente, la responsabilità della tenuta del giornale dei lavori è sempre in capo al Direttore dei Lavori che ha l’obbligo “di verifica della esattezza delle annotazioni” (comma 4 art. 182) mediante l’apposizione della sua firma ogni dieci giorni e, comunque, in occasione di ogni sua visita. Mi piace definirlo “Il Diario di Bordo” ed è l’unico documento contabile in cui il Direttore dei Lavori annota gli ordini di servizio, le istruzioni, le prescrizioni, le osservazioni e le avvertenze che si ritengono opportune per la corretta realizzazione dell’opera. È un documento che, soprattutto nei lavori privati, non viene redatto o è redatto in maniera molto approssimativa senza indicazione del personale presente in cantiere, delle attrezzature utilizzate, delle condizioni meteorologiche, della quantità e tipologia dei lavori che giornalmente si realizzano, senza considerare poi la trascrizione degli ordini di servizio che risulta quasi sempre inesistente quando esiste il giornale dei lavori. Occorre dire che questo documento, redatto in maniera corretta con la trascrizione di tutto quanto previsto dall’art. 182, garantisce la possibilità di avere una “chiara fotografia” della 5 ATTUALITÀ realizzazione dell’opera anche a distanza di tempo e certifica (poiché documento sottoscritto periodicamente dal Direttore dei Lavori) sia l’andamento delle lavorazioni nel tempo sia eventuali anomalie che in esso vengono trascritte. È quindi un documento la cui tenuta e redazione è a carico del Direttore dei Lavori e non dell’impresa esecutrice e di cui è bene conservarne copia nel fascicolo personale dell’opera per futura memoria. b) IL LIBRETTO DELLE MISURE Tutti conosciamo il libretto delle misure ma molti lo confondono con il computo metrico. Sono due elaborati simili che potrebbero anche coincidere per tipologia di lavorazioni e quantità, ma sono riferiti a due distinti momenti del processo produttivo. Il computo metrico è un elaborato relativo alla progettazione, il libretto delle misure è un elaborato di contabilità. Il libretto delle misure è il perno degli elaborati della contabilità e gli articoli 183, 184 e 185 indicano con esattezza il contenuto, le annotazioni e le modalità di misurazione dei lavori. L’art. 185 recita: “La tenuta dei libretti delle misure è affidata al direttore dei lavori, cui spetta eseguire la misurazione e determinare la classificazione delle lavorazioni; può essere, peraltro attribuita al personale che lo coadiuva, sempre sotto la sua diretta responsabilità. Il direttore dei lavori deve verificare i lavori, e certificarli sui libretti delle misure con la propria firma, e cura che i libretti o i brogliacci siano aggiornati La responsabilità della tenuta del giornale dei lavori e sempre in capo al direttore dei lavori che ha l’obbligo “di verifica della esattezza delle annotazioni” tanto da poter essere definito come “diario di bordo”. Un documento che garantisce la possibilità di avere una “chiara fotografia” della realizzazione dell’opera anche a distanza di tempo. 6 ed immediatamente firmati dall’esecutore o dal tecnico dell’esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure”. Quindi è cura del direttore dei lavori la misurazione delle lavorazioni effettuate, misurazione che dovrà sempre essere effettuata alla presenza dell’esecutore o tecnico dell’esecutore (contraddittorio) che dovrà firmare il libretto delle misure o brogliaccio. È importante quanto indicato nel comma 3 dell’art. 183 che recita: “Nel caso di utilizzo di programmi di contabilità computerizzata, la compilazione dei libretti delle misure viene effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito brogliaccio ed in contraddittorio con l’esecutore”. Ma che cosa è il brogliaccio delle misure? È quel documento contabile, che può essere rappresentato anche da normali fogli bianchi intestati e numerati, in cui il direttore dei lavori in contraddittorio con l’esecutore, così come richiamato dall’articolo 213, registra in maniera sistematica le quantità dei lavori realizzati anche mediante l’utilizzo di schizzi e disegni e che deve essere firmato dall’esecutore. Il rilevamento delle misure delle lavorazioni che si effettuano deve essere svolto in maniera sistematica, e comunque ad intervalli brevi di tempo, poiché il susseguirsi delle lavorazioni può impedire la corretta misurazione dei lavori compiuti. (si pensi ai vespai realizzati prima della posa in opera dei massetti). Per ultimo, occorre sottolineare come le misure da inserirsi all’interno del libretto debbano essere chiare, ordinate secondo gli assi cartesiani (lunghezza, larghezza ed altezza) ed indicare l’esatta ubicazione dell’opera anche mediante l’inserimento di schizzi e disegni che facilitino la successiva lettura dell’elaborato. Bisogna sempre ricordare che questo documento contabile sarà oggetto di controllo da parte di terze persone, quali il RUP ed il Collaudatore, che dovranno in maniera semplice identificare le opere ivi indicate al fine di effettuare riscontri oggettivi e/o le giuste operazioni di collaudo. c) IL REGISTRO DI CONTABILITÀ Poche parole sul registro di contabilità. È il documento contabile che deve essere numerato e firmato in tutte le sue pagine dal RUP e dall’esecutore, e non solo. L’articolo 211 comma 4 recita: “Il registro di contabilità è numerato e bollato dagli uffici del registro ai sensi dell’articolo 2215 del codice civile”. Nei lavori privati, nei cui con- 5/2014 ATTUALITÀ tratti spesso sono richiamate le norme relative alle opere pubbliche, questo documento non viene quasi mai redatto, privando le imprese di un elaborato contabile che risulta essere l’unico su cui apporre le riserve così come indicato dall’articolo 190 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207. d) STATO AVANZAMENTO LAVORI E CERTIFICATO DI PAGAMENTO Nelle occasioni in cui mi sono confrontato con giovani colleghi, spesso alla domanda “quale documento contabile consente all’appaltatore la riscossione delle somme?” mi viene risposto il S.A.l. Dobbiamo eliminare questa radicata convinzione poiché il s.A.L., stato Avanzamento Lavori, è quel documento contabile “nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell’appalto fino ad allora...” come indicato nell’articolo 194 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207. Il documento contabile che permette all’appaltatore la riscossione delle somme è “il certificato di pagamento” di cui all’articolo 195 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 che recita: “Quando per l’am- zzo Pierluigi Capu Francesco Zanin a cura: Aggiornamento Ermanno Felleti Giorgio Morettto Pret De Luciano PROFESSIONE GEOMETRA DOMANDE DOCUMENTI IL COLLEGIO RAPPORTI CON ATO R L’ESAME DI ST 700 QUESITI PE • COSTRUZIONI • TOPOGRAFIA • CATASTO • DIRITTO • ESTIMO ENTO INAM • ORD PROFESSIONALE • URBANISTICA • EDILIZIA AMMINISTRATIVA • TEMI D’ESAME ne Versio ta na aggior 2013 CHIANDETTI montare delle lavorazioni e delle somministrazioni eseguite è dovuto il pagamento di una rata di acconto, il responsabile del procedimento rilascia, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il termine stabilito dal contratto, apposito certificato compilato sulla base dello stato d’avanzamento presentato dal direttore dei lavori. Esso è inviato alla stazione appaltante in originale ed in due copie, per l’emissione del mandato di pagamento”. La contabilità dei lavori è quindi un insieme di elaborati che il Direttore dei Lavori è tenuto a redigere mediante una azione sistematica di rilevamento delle misure delle lavorazioni che si effettuano durante l’esecuzione di un appalto, in contraddittorio con l’esecutore o persona da questi indicata. Un’ultima precisazione: spesso in caso di controversie non solo non esiste la prova del contraddittorio, che eviterebbe molte discussioni in caso di mancata apposizione delle riserve, ma non esistono gli atti contabili, salvo a volte un computo metrico (quello relativo alla gara di appalto) eventualmente corretto ma stampato ancora con la dizione “computo Metrico”. LEGGE 7 MARZO 1985, N. 75 DIRETTIVE EMANATE DAL CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI REGOLAMENTO PER GLI ESAMI DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE DI GEOMETRA PROGRAMMA DI ESAME DECRETO MINISTERIALE 14.7.1987 MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEGLI ESAMI DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE DI GEOMETRA DIRITTO URBANISTICA - EDILIZIA AMMINISTRATIVA CATASTO TOPOGRAFIA E TOPOGRAFIA APPLICATA ALLE OPERAZIONI CATASTALI TECNOLOGIA DELLE COSTRUZIONI ED ELEMENTI DI STATICA ESTIMO CIVILE E RURALE - ELEMENTI DI AGRONOMIA DEONTOLOGIA PROFESSIONALE TESTI DEI TEMI DELLE PROVE SCRITTO-GRAFICHE ASSEGNATI AGLI ESAMI DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE DI GEOMETRA PROFESSIONE GEOMETRA 700 Quesiti per l’esame di Stato € 30,00 + € 7,00 per spedizione postale Per informazioni e prenotazioni: CARTOSTAMPA CHIANDETTI 33010 Reana del Rojale (UD) - Tel. 0432.857054 - Fax 0432.857712 - E-mail: [email protected] 5/2014 7 ATTUALITÀ RIVOLUZIONE DIGITALE nella P.A.: Ferdinando De Marzi da GeoPunto 56/14 obbligo di FATTURA ELETTRONICA In attuazione del processo di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, dal 6 giugno scorso è scattato l’obbligo di emettere, trasmettere, conservare e archiviare le fatture, esclusivamente in formato elettronico, in caso di cessione di beni e di servizi, anche da parte dei liberi professionisti, a Ministeri, Agenzie Fiscali ed Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale. Nell’articolo un’ampia analisi della normativa e le indicazioni utili a facilitare i colleghi nell’invio delle fatture elettroniche, nel rispetto degli standard previsti per la loro l’emissione. Geoweb presenta il servizio Geo-fattura. 8 Lo scorso 6 giugno, nello spirito del progressivo processo di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, secondo quanto disposto dal Regolamento di Attuazione della L. 244 del 2007 e s.m.i. pubblicato con Decreto M.E.F. dell’aprile 2013 n. 55, è scattato l’obbligo per i fornitori di beni e servizi, tra cui anche i Professionisti, a Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale, di emettere, trasmettere, conservare e archiviare le fatture esclusivamente in formato elettronico. Un successivo step di attuazione è stato fissato per il 31 marzo 2015 e riguarderà i rimanenti Enti, Associazioni ed Amministrazioni Autonome non riportati nell’elenco redatto ai sensi della L. 196/2009 pubblicato nella GU. n. 229 del 30 settembre 2013. Inoltre sempre ai sensi dell’art. 6 del D.M. 55 del 2013 e della circolare interpretativa del M.E.F. n. 1 del 31 marzo 2014, decorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore è fatto assoluto divieto alle PA di pagare anche in parte servizi di cui non sia pervenuta fatturazione nel prescritto formato elettronico. Ne consegue che, nel rispetto della normativa, i 5/2014 ATTUALITÀ fornitori di beni e servizi dovranno attenersi al fortale ricevuta costituisce prova certa dell’emato di fatturazione elettronica verso le PA rimissione della fattura. spettando le seguenti prescrizioni: • È stato stabilito altresì anche l’obbligo di con• Predisposizione della fattura ed esportazione servazione e archiviazione dei documenti con in formato XML (eXstensible Markup Langaranzia di autenticità, integrità e leggibilità guage) secondo lo standard pubblicato sul secondo le modalità previste dalla normativa sito www.fatturapa.it; che garantisca l’autenvigente. ticità, l’integrità e leggibilità, secondo le spe- Per concludere si informa che l’Agenzia delle Encifiche tecniche di cui agli allegati A - B C D - trate, con la circolare n. 18 del 24 giugno 2014, E del citato Decreto n. 55/2013. ha chiarito anche la definizione di fattura elettro• Di fondamentale importanza, in fase di com- nica, affermando che comunque possono essere pilazione, è l’inserimento obbligatorio del Co- considerate fatture elettroniche anche quelle che, dice (IPA) Identificativo dell’Ufficio della PA seppur create in formato cartaceo, successivadestinatario della fattura elettronica. Tale co- mente siano trasformate in documenti informadice è comunicato al fornitore dalla PA stessa tici e inviate e ricevute tramite P.E.C. o può essere reperito autonomamente consultando l’Indice della PA www.indicepa.gov.it NELL’OTTICA DI DIGITALIZZARE LA PA È SCATTATO • Oltre ai dati fiscali del soggetto L’OBBLIGO PER I FORNITORI DI BENI E SERVIZI Dl EMETTERE, emettente e dei destinatari, obbliTRASMETTERE, CONSERVARE E ARCHIVIARE gatori ai sensi della normativa viLE FATTURE ESCLUSIVAMENTE IN FORMATO ELETTRONICO. gente, devono essere altresì riportati i codici CIG (Codice Identificativo Gara) o CUP (Codice Unico di Progetto) secondo quanto previsto Il Consiglio Nazionale Geometri, a tal proposito, dal comma 2 dell’art. 25 del DL n. 6612014. da sempre attento a tutte le innovazioni che ri• La fattura elettronica, compilata secondo le guardano la nostra professione, vista la rilevante specifiche di cui sopra, dovrà essere sotto- attualità dell’argomento, per venire incontro alle scritta mediante apposizione della firma elet- esigenze degli iscritti che saranno interessati daltronica qualificata o digitale posseduta dal l’adempimento fiscale derivante dall’entrata in vifornitore, inoltre la data di emissione dovrà gore della Legge, ha comunicato con la circolare corrispondere alla data della ricevuta di avve- 6389/2014 l’avvenuta attivazione di due nuovi nuta consegna. servizi telematici, presenti sul portale della nostra • La fattura dovrà, poi, essere inoltrata al Si- società controllata Geoweb spa., denominati stema Centralizzato di Interscambio (SDI), “GEO - FATTURA” e “CONSERVAZIONE SOSTImediante (PEC), all’indirizzo [email protected] TUTIVA” attraverso i quali, previa registrazione e rapa.it che provvederà alla successiva tra- pagamento di un canone minimo,sarà possibile smissione della stessa, una volta verificata, usufruire di un software di gestione che faciliterà all’ufficio destinatario della PA. La gestione del l’invio delle fatture elettroniche nel rispetto degli Sistema di Interscambio è stata attualmente standard previsti per la loro emissione ed inoltre attribuita, sulla base del Decreto del M.E.F. 7 provvederà all’archiviazione e conservazione domarzo 2008, all’Agenzia delle Entrate che si cumentale delle fatture nel rispetto della normaavvarrà per la conduzione tecnica del gestore tiva vigente.Tali servizi sono stati presentati e informatico SOGEI. promossi dagli incaricati della Soc. Geoweb, nel • Le fatture inviate saranno sottoposte a con- corso dell’incontro tenutosi il 19 giugno 2014 trollo di ricezione delle notifiche e dei riscontri presso la sala dell’assemblea del Collegio dei di accettazione o rifiuto inoltrati dallo SDI a Geometri e G.L. di Roma, evento che ha riscosso fronte dell’esito della trasmissione della fat- un notevole successo considerata la presenza di tura. La circolare n.1/2014 del Dipartimento numerosi colleghi interessati all’argomento, oltre Finanze ha precisato che la fattura si consi- che alla divulgazione degli altri molteplici servizi dera emessa anche in caso di notifica di man- offerti già presenti sulla piattaforma riguardanti tra cata consegna da parte dello SDI, in quanto le altre cose l’offerta di Formazione e-learning. 5/2014 9 ATTUALITÀ SINTESI DEL FLUSSO PROCEDURALE SOGGETTO TRASMITTENTE SISTEMA DI INTERSCAMBIO Trasmissione Fatture a Sdl Controlli propedeutici all’inoltro No Notifica di scarto SOGGETTO RICEVENTE CONTROLLI SUPERATI? Sì Inoltro Fattura No Notifica di mancata consegna Sì INOLTRO RIUSCITO? Verifica di accettabilità Ricevuta di consegna Notifica rifiuto fattura Ricezione Fattura Inoltro notifica di rifiuto Notifica di rifiuto No VERIFICA SUPERATA? Sì Notifica accettazione fattura 10 Inoltro notifica di accettazione Notifica accettazione 5/2014 ATTUALITÀ POS: una scelta Giacomo Moretti da GeoPunto 56/14 Pagamento con del professionista Tanto si è discusso dell’obbligo del POS che non poteva mancare sulla rivista un’analisia pprofondita della norma e delle sue conseguenze. Partiamo dal presupposto che, in qualità di professionisti, abbiamo l’obbligo di accettare pagamenti effettuati con “Moneta Elettronica” per importi superiori a 30,00 euro. Poi domandiamoci: cosa avviene se il professionista non dispone di POS per permettere al “consumatore o utente” il pagamento della prestazione? Il 30 giugno 2014 è entrato in DOTARSI O NON DOTARSI DEL POS È UNA SCELTA vigore il disposto dell’art. 15 CHE OGNI PROFESSIONISTA DOVRÀ VAGLIARE ANCHE comma 4 del D.L. 179/2012 E SOPRATTUTTO IN RELAZIONE ALLA TIPOLOGIA convertito in Legge n. 221/2012, come modificato DI PRESTAZIONI OFFERTE ALLA CLIENTELA dall’art. 9 comma 15 bis del D.L. 150/2013, convertito con modificazioni dalla Legge 15/2014 che pre- cernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema vede: “A decorrere dal 30 giugno 2014, i sog- finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di getti che effettuano l’attività di vendita di prodotti attività criminose e di finanziamento del terrorie di prestazioni di servizi, anche professionali, smo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne sono tenuti ad accettare anche pagamenti ef- reca misure di esecuzione” sono i seguenti: fettuati attraverso carte di debito. Sono in ogni • obblighi di adeguata verifica della clientela; caso fatte salve le disposizioni del D.Lgs. 21 no- • obblighi di registrazione e conservazione; • obblighi di segnalazione; disposizioni per la livembre 2007 n. 231”. mitazione all’uso del contante e dei titoli al Il comma 5 dell’art. 15 bis del DL. 150/2013, portatore. convertito con modificazioni dalla Legge 15/2014 prevedeva l’emanazione di regola- In particolare è vietato il trasferimento, tra sogmento di attuazione al fine di disciplinare “gli im- getti diversi, di denaro contante o di libretti di deporti minimi, le modalità ed i termini” di posito bancari o postali al portatore di valore attuazione delle disposizioni. I principali obblighi complessivamente pari o superiore ad euro che derivano dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 1.000,00. Il trasferimento di denaro contante o 231 “Attuazione della direttiva 2005/60/CE con- di libretti di deposito o di altri titoli al portatore 5/2014 11 ATTUALITÀ per importi pari o superiori ad euro 1000,00 dovrà essere eseguito, esclusivamente, per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e poste italiane S.p.A. Il Regolamento di attuazione è stato pubblicato con D.M. 21 gennaio 2014 e prevede: all’art. 2 comma 1: “L’obbligo di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito di cui all’articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applica a tutti i pagamenti di importo superiore a trenta euro disposti a favore dei soggetti di cui all’articolo 1, lettera d), per l’acquisto di prodotti o la prestazione di servizi”. All’art. 1 lettera d): “esercente: il beneficiario, impresa o professionista, di un pagamento abilitato all’accettazione di carte di pagamento anche attraverso canali telematici”. In qualità di professionisti abbiamo quindi l’obbligo di accettare pagamenti effettuati con “Moneta Elettronica” per importi superiori a € 30,00. Che cosa avviene se il professionista non dis- IN QUALITÀ DI PROFESSIONISTI ABBIAMO QUINDI L’OBBLIGO DI ACCETTARE PAGAMENTI CON “MONETA ELETTRONICA” PER IMPORTI SUPERIORI A € 30,00. MA LE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE NON PREVEDONO SANZIONI. FERMO RESTANDO CHE SI POTRANNO EFFETTUARE PAGAMENTI TRAMITE ASSEGNO O BONIFICO BANCARIO. 12 pone di POS per permettere al “consumatore o utente” il pagamento della prestazione? INIZIAMO CON IL DIRE CHE LE ATTUALI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE NON PREVEDONO ALCUNA SANZIONE. Leggendo con attenzione i pareri del Consiglio Nazionale Ingegneri, Circ. n. 382/XVIII Sess. del 10.06.2014, dei Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, Circ. 79 del 21.05.2014, del Consiglio Nazionale Forense, Circ. N. 10-0-2014 del 20 maggio 2014 si evidenzia che il disposto legislativo prevede per i professionisti un “onere” non essendo associata alcuna sanzione a carico dei professionisti che non dovessero predisporre della necessaria strumentazione a garanzia dei pagamenti effettuabili con moneta elettronica nel caso in cui sia lo stesso cliente a richiedere tale forma di pagamento. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, rispondendo alla interrogazione parlamentare n. 5-02936 presentata dall’Ing. Causi il 4 giugno 2014 e relativa all’obbligo per i soggetti che esercitano attività di vendita di prodotti e di prestazioni di servizi di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito, ha confermato la posizione presa dal Consiglio Nazionale Forense con la Circolare n. 10-0-2014 del 20 5/2014 ATTUALITÀ maggio 2014 che cita: “Come appare evidente anche a prima lettura, la previsione corrisponde a chiari intendimenti di semplificazione e non stabilisce affatto che tutti i professionisti debbano dotarsi di POS, né che tutti i pagamenti indirizzati agli avvocati dovranno essere effettuati in questo modo a partire dalla data indicata, ma solo che, nel caso il cliente voglia pagare con una carta di debito, il professionista sia tenuto ad accettare tale forma di pagamento. In altre parole, salvi i limiti vigenti nell’ordinamento (perché previsti da altre fonti; si pensi ad esempio al divieto di pagamento in contanti oltre la soglia di mille euro, previsto dalla normativa antiriciclaggio, espressamente richiamata dalla disposizione in commento; cfr. art. 49, d. lgsl. 231/2007), la volontà della parti del contratto d’opera professionale (cliente ed avvocato) resta ancora il riferimento principale per la individuazione delle forme di pagamento. Ad esempio, i clienti che sono soliti effettuare i pagamenti tramite assegno o bonifico bancario potranno continuare a farlo”. E il Ministero nella risposta pubblicata mercoledì 11 giugno 2014 nell’allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze) 5-02936 scrive: “Nel ribadire la necessità di promuovere la diffusione e l’uso dei pagamenti con carte di debito e credito su vasta scala, anche in considerazione della scarsa incidenza dei pagamenti elettronici in Italia, rispetto alla media degli altri Paesi europei, nonché l’eccessivo costo dell’uso del contante per il sistema economico e per i singoli imprenditori, si ritiene opportuno che - al fine di massimizzare i vantaggi connessi all’implementazione della tecnologia nei sistemi di pagamento e, nel contempo, minimizzare l’incidenza degli oneri a carico delle imprese, commercianti e professionisti vengano attivati una serie di tavoli di confronto con le banche e con gli altri operatori di mercato per ridurre i costi legati alla disponibilità e all’utilizzo dei POS, e sfruttare a vantaggio del sistema i margini di efficienza esistenti, ottenendo così una significativa compressione dei costi ed una soluzione che consenta di superare le difficoltà insite nel cambiamento prospettato”. OCCORRE PERTANTO FARE ALCUNE CONSIDERAZIONI. Dotarsi o non dotarsi del POS (Point of sale) è 5/2014 una scelta che ogni professionista dovrà vagliare anche e soprattutto in relazione alla tipologia di prestazioni offerte alla clientela. Uno studio professionale che si occupa prevalentemente di attività di progettazione, direzione lavori, pratiche tecniche-amministrative, pratiche catastali con importi delle prestazioni che sono ben oltre i trenta euro (diverse centinaia di euro), valuterà con il cliente forme di pagamento alternative quali l’assegno bancario, il bonifico, etc. inserendo nella lettera di incarico le specifiche relative alle modalità di pagamento. Uno studio professionale che si occupa di visure, volture catastali, certificazioni con importi delle prestazioni spesso al di sotto dei cento euro potrà valutare con positività l’utilizzo del POS per agevolare il pagamento dei clienti a volte anche occasionali. Per quanto sopra indicato si ritiene che l’utilizzo del POS sia indicato per i professionisti che hanno clienti spesso occasionali e che erogano prestazioni il cui importo sia tra i trenta ed i cento euro. Una ultima considerazione vista dalla parte dell’utente: con l’entrata in vigore dei disposti legislativi l’utente potrebbe indirizzare la scelta del professionista, oltre che in base alle qualità individuali, anche in base alla possibilità di poter accedere ai pagamenti con carte di debito. Per finire, il mercato si sta attrezzando per offrire ai professionisti strumenti economici in alternativa al classico POS allacciato alla linea telefonica. Esistono sul circuito bancario dei piccoli dispositivi dotati di tastierino digitale che si collegano in bluetooth o wireless allo smartphone e permettono l’effettuazione di transazioni con le principali carte di debito e bancomat con emissione di ricevuta email o scontrino digitale e cartaceo. Questi dispositivi hanno un costo ridotto (tra gli € 50,00 e gli € 100,00) e spesso non prevedono un costo di gestione mensile ma solo una percentuale (tra 1,50% e 2,75%) sulle effettive transazioni effettuate. I principali POS Mobili sul mercato sono: Mobile POS Move and Pay di Setefi (Intesa Sanpaolo), Jusp, Payleven, Sum up, Wallet-Abile. Pertanto possono essere un valido strumento a vantaggio della clientela e per il professionista che prevede di effettuare pochi pagamenti a mezzo di carte di debito e risulta inoltre possibile il loro utilizzo in mobilità. 13 GIURISPRUDENZA & DOTTRINA dal Bollettino di Legislazione Tecnica n. 3/2014 DISTANZE LEGALI LA NORMA DI BASE SULLE DISTANZE LEGALI CONTENUTA NEL CODICE CIVILE ED IL SUO RAPPORTO CON I REGOLAMENTI LOCALI. tra pareti finestrate con particolare riguardo al computo di balconi e sporgenze Le disposizioni specifiche per le pareti finestrate contenute nel D. M. 1444/1968: finalità del limite di dieci metri imposto dal decreto e sua inderogabilità. Cosa va computato ai fini delle distanze e cosa no: nuove costruzioni e sopra elevazioni, costruzioni abusive: Il caso di parete finestrato antistante parete non finestrata e le modalità di computo della distanza; Cosa debba intendersi per «parete finestrata». Cosa va computato ai fini delle distanze e cosa no: quando vanno computati balconi e sporgenze; Eventuali possibili deroghe e recenti evoluzioni in tal senso disposte dal D.L. 6912013. Con questo articolo si intende mettere in luce, attraverso l’analisi del prevalente orientamento della Giurisprudenza espressa dalla Suprema Corte di Cassazione, l’applicazione delle norme che prescrivono una distanza minima tra le pareti finestrate delle costruzioni. Saranno esaminati i casi nei quali detto limite si deve applicare, se vi siano possibilità di deroga, cosa debba intendersi per «pareti finestrate» ed in particolare come e da quali punti debba essere calcolata la distanza minima, soprattutto in relazione alla necessità o meno di computare le estremità sporgenti dei fabbricati quali balconi, aggetti, lesene, logge, ecc. LA NORMA BASE SULLE DISTANZE La norma base di riferimento in tema di distanze tra le costruzioni è costituita dall’art. 873 del Codice civile. 14 CODICE CIVILE Art. 873 - Distanze nelle costruzioni Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore. Regolamenti locali e Codice civile Il limite imposto dall’art. 873 del Codice civile ai regolamenti locali in tema di distanze tra costruzioni è che in nessun caso essi possono stabilire distanze inferiori a tre metri: purché non sia stato violato questo limite, i regolamenti locali, nello stabilire distanze maggiori, possono anche determinare punti di riferimento, per la misurazione delle distanze, diversi da quelli indicati nel Codice civile, escludendo taluni elementi della costruzione dal calcolo delle più ampie distanze previste in sede regolamentare. (Corte di Cassazione 19554/2009, 481911998,635117990). 5/2014 GIURISPRUDENZA & DOTTRINA La prima delle pronunce sopra citate, ad esempio, ha ritenuto legittime le norme di un regolamento edilizio comunale che, dopo aver stabilito in via generale l’obbligo di rispettare una distanza minima dal confine di cinque metri, hanno altresì previsto la non concorrenza al computo della suddetta distanza di alcune tipologie di manufatti (sporti delle coperture, scale aperte, balconi, logge) fino ad un massimo di 1,20 m, pertanto in ogni caso nel rispetto del limite inderogabile di tre metri previsto dal Codice civile. Si veda peraltro a tale proposito quanto sarà più avanti maggiormente dettagliato a proposito delle pareti finestrate. DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE PARETI FINESTRATE Alla norma codicistica si aggiunge la norma di cui al D.M. 02/04/1968, n. 1444, specifica per le pareti finestrate, che come si vedrà va considerata alla stregua di una norma di legge, dal momento che la sua emanazione deriva dalla delega specifica contenuta nella L. 1150/1942 (cosiddetta «Legge urbanistica») come modificata dalla L. 765/1967 (cosiddetta «Legge Ponte»). D. Min. 02/04/1968, n. 1444 Art. 9 - Limiti di distanza fra i fabbricati Le distanze minime tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee sono stabilite come segue: 1) Zone A): per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale; 2) Nuovi edifici ricadenti in altre zone: è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti; 3) Zone C): è altresì prescritta, tra pareti finestrate di edifici antistanti, la distanza minima pari all’altezza del fabbricato più alto; la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a ml. 12. Le distanze minime tra fabbricati - tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei 5/2014 veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o di insediamenti) - debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorato di: ml. 5 per lato, per strade di larghezza inferiore a ml. 7; ml. 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra ml. 7 e ml. 15; ml. 10 per lato, per strade di larghezza superiore a ml. 15. Qualora le distanze tra fabbricati come sopra computate risultino inferiori all’altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all’altezza stessa. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche. Finalità del limite di dieci metri imposto dal D.M. 1444/1968 e sua inderogabilità In tema di distanze tra costruzioni, ‘art. 9, punto 2, del D.M. 02/04/1968, n. 1444, essendo stato emanato su delega dell’art. 41-quinquies della L. 1150/1942 (cosiddetta «Legge urbanistica») a sua volta aggiunto dall’art. 17 della L. 765/1967 (cosiddetta «Legge Ponte») ha efficacia di legge dello Stato, sicché le sue disposizioni in tema di limiti inderogabili di densità, altezza e distanza tra i fabbricati prevalgono sulle contrastanti previsioni dei regolamenti locali successivi, ai quali si sostituiscono per inserzione automatica. (Corte di Cassazione a Sezioni Unite 14953/2011) Nella pronuncia a Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sopra citata, è stato ritenuto illegittimo il contenuto delle N.T.A. del P.R.G. di un Comune, che aveva imposto il rispetto della distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate soltanto per i tratti dotati di finestre, con esonero di quelli ciechi, il quale doveva pertanto direttamente essere disapplicato. Il D.M. 02/04/1968, n. 1444, che in applicazione dell’art. 41-quinquies della L. 1150/1942 (come modificato dall’art. 17 della L 765/1967) detta i limiti di densità, altezza e distanza tra i fabbricati, all’art. 9, punto 2, con disposizione tassativa e inderogabile, dispone che negli edifici ricadenti in zone territoriali omogenee diverse dalla zona A è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti. Tale prescrizione, stante la sua assolutezza e in- 15 GIURISPRUDENZA & DOTTRINA derogabilità, risultante da fonte normativa statale e quindi sovraordinata rispetto agli strumenti urbanistici locali, comporta che, nel caso di esistenza sul confine tra due fondi di un fabbricato avente il muro perimetrale finestrato, il proprietario dell’area confinante che voglia, a sua volta, realizzare una costruzione sul suo terreno, deve mantenere il proprio edificio ad almeno dieci metri dal muro altrui, con esclusione, nel caso considerato, di esercizio della facoltà di costruire in aderenza, facoltà esercitabile esclusivamente nell’ipotesi di inesistenza sul confine di finestre altrui. Il principio non prevede alcuna deroga nemmeno nel caso in cui la nuova costruzione realizzata nel mancato rispetto del menzionato D.M. sia destinata ad essere mantenuta ad una quota inferiore a quella delle finestre antistanti, ed a distanza dalla soglia di queste ultime inferiore a tre metri. (Corte di Cassazione 22495/2007, 23495/2006) Le distanze fra le costruzioni sono predeterminate con carattere cogente in via generale ed astratta, in considerazione delle esigenze collettive connesse ai bisogni di igiene e di sicurezza, di guisa che al giudice non è lasciato alcun margine di discrezionalità nell’applicazione della disciplina in materia per equo contemperamento degli opposti interessi. Pertanto, in caso di costruzione realizzata senza l’osservanza delle distanze legali o regolamentari, il giudice deve ordinare incondizionatamente la riduzione in pristino, ancorché questa possa incidere sulle parti dell’edificio regolari cagionando un maggiore danno ad una delle parti in causa. (Corte di Cassazione 8725/1993) (Consiglio di Stato 6909/2005). Le norme sulle distanze di cui all’art. 873 del Codice civile, dettate a tutela di reciproci diritti soggettivi dei singoli e miranti unicamente ad evitare la creazione di intercapedini antigieniche e pericolose, sono derogabili mediante convenzione tra privati. Viceversa, le norme del D.M. 02/04/1 968, n. 1444, e degli strumenti urbanistici locali che impongono di mantenere le distanze fra fabbricati o di questi dai confini, non sono invece derogabili, perché dirette, più che alla tutela di interessi privati, a quella di interessi generali pubblici in materia urbanistica e come tali inderogabili, con la conseguente invalidità delle convenzioni in contrasto con dette norme, anche tra i proprietari di fondi confinanti che le hanno pattuite. (Corte di Cassazione 12966/2006, 237/2000) 16 QUANDO VANNO APPLICATE LE NORME SULLE DISTANZE: NUOVE COSTRUZIONI, SOPRAELEVAZIONI E OPERE ABUSIVE; COSA DEBBA INTENDERSI PER «PARETE FINESTRATA» Nozione di «costruzione» L’art. 873 del Codice civile si riferisce non necessariamente ad un edificio, ma ad un qualsiasi manufatto non completamente interrato che abbia i caratteri della solidità, stabilità, ed immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio, incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica preesistente o contestualmente realizzato, indipendentemente dal livello di posa e di elevazione dell’opera. Ai fini del rispetto delle distanze fra costruzioni, non rileva il materiale utilizzato per la fabbrica, richiedendosi soltanto una durevolezza dell’opera, comunemente riconoscibile anche alle opere in legno o ferro od altri materiali leggeri, purché infissi al suolo non transitoriamente. (Corte di Cassazione 13389/2011, 19554/2009, 15282/2005, 3199/2002) Nelle pronunce sopra citate, ad esempio, sono state ritenute rientranti nella nozione di «costruzione» una autorimessa e una tettoia in lamiera destinata a magazzino. In ogni caso la nozione di «costruzione», stabilita dalla legge statale, è unica e non può essere derogata, sia pure al limitato fine del computo delle distanze, dalla normativa secondaria, giacché il rinvio contenuto nella seconda parte dell’art. 873 del Codice civile è limitato alla sola facoltà, per i regolamenti locali, di stabilire una distanza maggiore (tra edifici o dal confine) rispetto a quella del Codice civile. (Corte di Cassazione 1953012005,155612005) 5/2014 GIURISPRUDENZA & DOTTRINA Rientra nel concetto di «costruzione», e va computata ai fini delle distanze, qualsiasi modifica della volumetria di un fabbricato esistente che comporti l’aumento della sagoma di ingombro, in guisa da incidere direttamente sulla situazione di distanza tra edifici, indipendentemente dalla sua utilizzabilità a fini abitativi. (Corte di Cassazione 1556/2005) Applicabilità del limite anche in caso di sopraelevazione Normativa sopravvenuta più restrittiva La sopraelevazione (per tale intendendosi qualsiasi costruzione che si eleva al di sopra della linea di gronda di un preesistente fabbricato), poiché comporta sempre un aumento della volumetria preesistente, deve rispettare le distanze legali tra costruzioni stabilite dalla normativa vigente al momento della realizzazione della stessa, ancorché tale nuovo corpo di fabbrica sia «rientrato» rispetto ad un muro di appoggio la cui distanza sia da considerare legale avuto riguardo alla normativa, più favorevole, dell’epoca della sua costruzione. (Corte di Cassazione 22895/2004) In materia di distanze legali fra edifici, la sopraelevazione di un edificio preesistente, determinando la modifica della volumetria del fabbricato con aumento della sagoma di ingombro, costituisce nuova costruzione, soggetta alla disciplina sulle distanze legali in vigore al momento della sua effettuazione. Ne consegue che, qualora tale normativa sia diversa da quella prevista per la costruzione originaria, il preveniente non potrà sopraelevare in allineamento con l’originaria costruzione, non trovando applicazione il criterio della prevenzione, che, nel caso di costruzione sul confine, impone a colui che edifica per primo di costruire in corrispondenza della stessa linea di confine su cui ha innalzato il piano inferiore oppure a distanza non inferiore a quella legale, in modo da non costringere il prevenuto ad elevare a sua volta un immobile a linea spezzata. (Corte di Cassazione 15527/2008, 400/2005) Nelle Sentenze sopra citate la Suprema Corte ha ritenuto eseguite in violazione delle distanze legali una sopraelevazione in allineamento all’edificio preesistente ed in aderenza a quella di controparte, nonché la costruzione di una mansarda realizzata in sopraelevazione dell’edificio preesistente, in entrambi i casi in violazione delle 5/2014 distanze previste dallo strumento urbanistico in vigore al momento della sopraelevazione stessa. In materia di distanze legali tra edifici, la modificazione del tetto di un fabbricato integra sopraelevazione e, come tale, una nuova costruzione soltanto se essa produce un aumento della superficie esterna e della volumetria dei piani sottostanti, così incidendo sulla struttura e sul modo di essere della copertura; spetta al giudice di merito di volta in volta verificare, in concreto, se l’opera eseguita abbia le anzidette caratteristiche ovvero se, in ipotesi, avendo carattere ornamentale e funzioni meramente accessorie rispetto al fabbricato, vada esclusa dal calcolo delle distanze legali. (Corte di Cassazione 74932/2008, 20786/2006) In tema di distanze fra costruzioni ed in ipotesi di successione di norme nel tempo, le disposizioni più restrittive sopravvenute sono di immediata applicazione, poiché gli strumenti urbanistici locali, essendo essenzialmente diretti alla tutela dell’interesse pubblico nel campo urbanistico, trascendono l’interesse dei privati. Ne consegue che, sopravvenuta una nuova regolamentazione, le nuove costruzioni devono ad essa adeguarsi, ancorché l’autorizzazione a costruire fosse legittima sulla base della previgente normativa. Tale principio trova peraltro un limite nel già avvenuto esercizio dello «ius aedificandi», con la concreta attuazione dell’opera, poiché in tale ipotesi la nuova disciplina non può spiegare efficacia retroattiva, né vulnerare situazioni pregresse e già consolidate. (Corte di Cassazione 2003812070, 77160/2008) Opere a carattere abusivo Ai fini dell’osservanza delle disposizioni in materia di distanze tra edifici, non rileva l’eventuale carattere abusivo delle opere realizzate sul fondo confinante. Ciò, in quanto le disposizioni sulle distanze tra le costruzioni sono preordinate non solo alla tutela degli interessi dei proprietari frontisti, ma, in una più ampia prospettiva, anche alla salvaguardia di esigenze generali, tra cui la salubrità e la sicurezza pubblica. (Consiglio di Giustizia Amministrativa Regione Siciliana 930/2008, 226/1993) Parete finestrata antistante parete non finestrata e modalità di computo della distanza In tema di distanze tra le costruzioni, l’art. 9, punto 2, del D.M. 02/04/1968, n. 1444, pre- 17 GIURISPRUDENZA & DOTTRINA scrive, con disposizione tassativa e inderogabile, la distanza minima assoluta di dieci metri tra i fabbricati, anche nel caso in cui solo una delle pareti antistanti risulti finestrata, e non necessariamente entrambe, atteso che la norma in esame è finalizzata alla salvaguardia dell’interesse pubblico-sanitario a mantenere una determinata intercapedine tra gli edifici che si fronteggiano quando uno dei due abbia una parete finestrata. (Corte di Cassazione 22495/2007, 20574/2007, 23495/2006) La norma dell’art. 9 del D.M. 02/04/1968, n. 1444, in materia di distanze fra fabbricati, che siccome emanata in attuazione dell’art. 17 della L. 765/1967 che a sua volta ha introdotto ‘art. 41-quinquies della L. 1150/1942, non può essere derogata dalle disposizioni regolamentari locali, va interpretata nel senso che la distanza minima di dieci metri è richiesta anche nel caso che una sola delle pareti fronteggiantisi sia finestrata e che è indifferente se tale parete sia quella del nuovo edificio o quella dell’edificio preesistente; inoltre è sufficiente, per l’applicazione di tale distanza, che le finestre esistano in qualsiasi zona della parete contrapposta ad altro edificio, ancorché solo una parte di essa si trovi a distanza minore da quella prescritta. Da tutto quanto sopra consegue, pertanto, che il rispetto della distanza minima è dovuto anche per i tratti di parete che sono in parte privi di finestre. (Corte di Cassazione 13547/2011, 20574/2007) La distanza tra pareti finestrate di edifici antistanti prevista dall’art. 9, punto 2, del D.M. 02/04/1968, n. 1444, va calcolata con riferimento ad ogni punto dei fabbricati e a tutte le pareti finestrate, e non solo a quella principale, prescindendo anche dal fatto di essere o meno in posizione parallela. (Consiglio di Stato 5557/2013) Cosa debba intendersi per «parete finestrata» Ai fini dell’applicabilità della distanza minima tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, di cui all’art. 9 del D.M. 02/04/1968, n. 1444 (norma eccezionale, e perciò insuscettibile di interpretazione analogica), non può considerarsi «parete finestrata» né una vetrata fissa e priva di aperture, la quale, non consentendo l’affaccio, non è configurabile come veduta, ma come semplice luce, né un terrazzo di copertura, il quale non 18 costituisce elemento integrante della parete sottostante, bensì parte distinta e sovrapposto dell’edificio. (Corte di Cassazione 19092/2012) Posto che nella disciplina legale dei «rapporti di vicinato» l’obbligo di osservare belle costruzioni determinate distanze sussiste solo in relazione alle vedute, e non anche alle luci, la dizione «pareti finestrate» contenuta in un regolamento edilizio che si ispiri all’art. 9 del D.M. 02/04/1968, n. 1444, il quale prescrive nelle nuove costruzioni e nelle sopraelevazioni la distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, non potrebbe che riferirsi esclusivamente alle pareti munite di finestre qualificabili come «vedute», senza ricomprendere quelle sulle quali si aprono finestre cosiddette «lucifere» (come tale intendendosi quelle aperture che hanno solo la funzione di dare luce ed aria ad un locale e non invece anche la funzione di consentire di affacciarsi e di guardar fuori in una qualsiasi direzione). (Corte di Cassazione 6604/2012, Sezioni Unite 14953/2011) Su questo tema va registrata una pronuncia contraria del Consiglio di Stato, il quale ha affermato appunto che in tema di distanze tra le costruzioni, l’art. 9, punto 2, del D.M. 02/04/1968, n. 1444, prescrive che per «pareti finestrate» devono intendersi non soltanto le pareti munite di «vedute» ma più in generale tutte le pareti munite di aperture di qualsiasi genere verso l’esterno quali porte, balconi, finestre di ogni tipo (di veduta a di luce). (Consiglio di Stato 5557/2013) Stante peraltro il fatto che la linea contraria a questa dettata dal Consiglio di Stato è contenuta in diverse pronunce della Suprema Corte, ivi compresa quella a Sezioni Unite 14953/2011, non si ritiene di dover dare credito a tale ultimo orientamento. Cosa va computato ai fini delle distanze e cosa no con particolare riguardo a balconi e sporgenze Tenuto conto delle finalità perseguite dal Legislatore, le distanze vanno misurate dalle sporgenze estreme dei fabbricati, escludendosi soltanto quelle, assolventi a mere esigenze ornamentali, di rifinitura ed accessorie di limitata entità quali cornicioni, lesene, mensole, grondaie e simili (cosiddetti «sporti»). Di converso invece vanno computate ai fini delle distanze le parti quali scale esterne, terrazze e corpi avanzati (cosiddetti «aggettanti»), anche se 5/2014 GIURISPRUDENZA & DOTTRINA non corrispondenti a volumi abitativi coperti, atti ad estendere in superficie e volumi edificati la consistenza del fabbricato. (Corte di Cassazione 19554/2009, 1556/2005, 13001/2000) Nella prima delle pronunce sopra citate, ad esempio, si è ritenuto dover computare ai fini delle distanze una colonna in muratura addossata alla parete esterna di un edificio ed alta quanto lo stesso, destinata ad ospitare la canna fumaria e sovrastata quindi dal camino. In tema di distanze legali fra edifici, mentre rientrano nella categoria degli sporti, non computabili ai fini delle distanze, soltanto quegli elementi con funzione meramente ornamentale, di rifinitura od accessoria (come le mensole, le lesene, i cornicioni, le canalizzazioni di gronda e simili), costituiscono, invece, corpi di fabbrica, computabili ai predetti fini, le sporgenze degli edifici aventi particolari proporzioni, come i balconi, costituite da salette aggettanti anche se scoperte, di apprezzabile profondità ed ampiezza. (Corte di Cassazione 17242/2010, 12964/2006) In una delle Sentenze sopra citate la Corte di Cassazione ha ritenuto violata la distanza legale tra edifici per la presenza di balconi aggettanti sovrastati da archi murari solidali con il fabbricato che per la loro profondità ed ampiezza determinavano un ampliamento della superficie e del volume. In tema di distanze legali tra fabbricati, integra la nozione di «volume tecnica», non computabile nella volumetria della costruzione, solo l’opera edilizia priva di alcuna autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinata a contenere impianti serventi, quali quelli connessi alla condotta idrica, termica o all’ascensore, di una 5/2014 costruzione principale per esigenze tecnico funzionali dell’abitazione e che non possono essere ubicati nella stessa, e non anche quella che costituisce, came il vano scale, parte integrante del fabbricato. (Corte di Cassazione 2566/2011, 17242/2010) Nella Sentenza 2566/2011 sopra citata è stato affermato che, ai fini della determinazione dell’altezza dell’edificio, va computato il torrino della cassa scale, la cui prosecuzione al di sopra della linea di gronda del fabbricato integra una sopraelevazione utile per la definizione concreta delle distanze legali tra gli edifici come stabilite dalla normativa vigente al momento della realizzazione dell’immobile. La Sentenza ha altresì chiarito che non assumono rilievo eventuali disposizioni contenute in circolari amministrative, che costituiscono espressione della potestà di indirizzo e di disciplina dell’attività dell’amministrazione ma non sono fonte di diritto, né di interpretazione della legge. In tema di distanze tra costruzioni su fondi finitimi, con riferimento alla determinazione del relativo calcolo, poiché il balcone, estendendo in superficie il volume edificatorio, costituisce corpo di fabbrica, e poiché l’art. 9 del D.M. 02/04/1968, n. 1444, stabilisce la distanza minima di dieci metri fra pareti finestrate e pareti antistanti, un regolamento edilizio che stabilisca un criterio di misurazione della distanza tra edifici che non tenga conto dell’estensione del balcone, è «contra legem» in quanto, sottraendo dal calcolo della distanza l’estensione del balcone, viene a determinare una distanza tra fabbricati inferiore a dieci metri, violando il distacco voluto dalla cosiddetta «Legge Ponte» (L. 765/1967 che ha inserito nella «Legge urbanistica» 1150/1942 l’art. 41-quinquies, ai sensi del quale è stato emanato il D.M. 02/04/1968, n. 1444). (Corte di Cassazione 17089/2006) Nel calcolo della distanza minima fra costruzioni, posta dall’art. 873 del Codice civile o da norme regolamentari integrative, deve tenersi conto anche delle strutture accessorie di un fabbricato qualora queste, presentando connotati di consistenza e stabilità, abbiano natura di opera edilizia. (Corte di Cassazione 1966/2007, 17390/2004) Nelle Sentenze sopra citate sono stati ritenuti da computare ai fini della distanza una scala esterna in muratura ed altri manufatti simili. 19 GIURISPRUDENZA & DOTTRINA dal Bollettino di Legislazione Tecnica n. 3/2014 Giurisprudenza EDILIZIA E IMMOBILI AMBIENTE E BENI CULTURALI APPALTI PUBBLICI SICUREZZA URBANISTICA EDILIZIA E IMMOBILI CATASTO Ord. C. Cass. 13 febbraio 2014, n. 3394 Edilizia e immobili - Catasto - Docfa - Rigetto Mancata motivazione - Illegittimità. L’Amministrazione non può limitarsi a comunicare il classamento ritenuto adeguato ma deve altresì fornire qualche elemento che espliciti le ragioni per cui la proposta avanzata dal contribuente con la procedura cosiddetta Docfa è stata disattesa. L’atto con cui l’Amministrazione disattende le indicazioni del contribuente circa il classamento di un fabbricato deve contenere una adeguata ancorché sommaria - motivazione. (Nel caso in esame dopo importanti lavori di ristrutturazione il proprietario di un immobile aveva presentato un Docfa con il quale proponeva un classamento della propria abitazione come “abitazione popolare”. L’Agenzia del Territorio rifiutava la proposta e la classificava, invece, “abitazione civile”, con un incremento della rendita catastale, e conseguentemente di tutte le imposte, di quasi il doppio. L’Agenzia, peraltro, si limitava a comunicare il nuovo classamento senza motivarlo in alcun modo). 20 CONDOMINIO Sent. C. Cass. 3 marzo 2014, n. 4936 Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Canna fumaria - Regolamento condominiale Limiti - Non valgono le regole sulle distanze. La realizzazione di una canna fumaria in condominio non ha natura di nuova costruzione e non deve pertanto rispettare le regole in materia di distanza minima. Gli unici limiti e divieti son quelli imposti dal regolamento di condominio e dalle caratteristiche minime di funzionalità e di efficienza fissati dalle normative di sicurezza e di igiene. In difetto di regolamento contrattuale l’installazione di una canna fumaria deve essere considerata illegittima solo se viola il decoro architettonico o se compromette la salubrità dell’aria a causa delle sue emissioni. (Nel caso in esame il proprietario di un immobile situato al piano terra di un edificio condominiale, dopo aver ottenuto l’autorizzazione dall’assemblea condominiale, e successivamente dal Comune, aveva realizzato una canna fumaria lungo il muro perimetrale dello stabile. Successivamente all’installazione un altro condomino aveva però fatto causa perché sosteneva che la canna fumaria pregiudicasse il suo diritto di veduta. La Corte d’Appello adita aveva deciso per la demolizione della canna fumaria ma la decisione è stata annullata dalla Cassazione in ragione del fatto che la canna fumaria non rientra nel novero delle “costruzioni”). Sent. C. Cass. 23 gennaio 2014, n. 1451 Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Lastrico solare - Riparazione o ricostruzione - Ripartizione delle spese - Criteri. La spesa per la riparazione o la ricostruzione del lastrico solare va sopportata, ai sensi dell’art. 5/2014 GIURISPRUDENZA & DOTTRINA 1126 Cod. civ., per un terzo da coloro che ne hanno l’uso esclusivo e per due terzi da tutti i condomini dell’edificio o della parte di questo a cui il lastrico serve da copertura. (Nel caso in esame il proprietario di un appartamento strutturato su due livelli, il quarto e il quinto, e fruente, al piano superiore, del calpestio sul terrazzo-lastrico di copertura del fabbricato, sito in un condomino impugnava la delibera dell’assembleare che, a suo dire, aveva illegittimamente ripartito la spesa per il rifacimento del lastrico, accollando ad esso istante, oltre al terzo per calpestio, anche la quota di partecipazione sui restanti due terzi a titolo di copertura del fabbricato). AMBIENTE, PAESAGGIO E BENI CULTURALI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA Sent. TAR Campania 31 marzo 2014, n. 645 Volumi tecnici - Irrilevanza sotto il profilo urbanistico - Autorizzazione paesaggistica postuma Incrementi volumetrici - Ammissibilità. Va esclusa la rilevanza urbanistica dei cd. volumi tecnici, tali dovendo ritenersi i piccoli volumi accessori, con funzioni serventi alla allo cazione di impianti e dispositivi tecnologici, quali vani caldaie, vani frigorifero o vani scale, inidonei a soddisfare alcuna finalità residenziale, completamente privi di una propria autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinati a contenere impianti serventi di una costruzione principale, per esigenze tecnico-funzionali della costruzione stessa. In tema di incrementi volumetrici, la connotazione tecnica dei volumi ne consente la sottoposizione al vaglio di compatibilità paesaggistica postuma, onde apprezzarne in concreto l’incidenza sul paesaggio e l’eventuale sanabilità. (Nel caso in esame il tribunale ha ritenuto che non comportano incrementi volumetrici né l’intervento volto a realizzare un locale in muratura avente una superficie di mq. 9,12, di cui è prevista l’integrale chiusura, in modo da renderlo un volume tecnico inaccessibile, né l’intervento volto a ampliare un fabbricato già esistente, avente una superficie coperta di mq. 12,08, destinato a ospitare la centrale termica e cioè impianti tecnologici a servizio del fabbricato principale). 5/2014 APPALTI PUBBLICI DIRETTORE DEI LAVORI Sent. C. Conti 3 gennaio 2014, n. 3 Direttore dei lavori - Responsabilità - Sua posizione a garanzia della regolare esecuzione dei lavori - Sussistenza - Fattispecie. Il direttore dei lavori non solo ha il dovere di vigilare sulla corretta esecuzione delle lavorazioni da parte dell’appaltatore ma, in caso di danni, deve valutare non solo i difetti di esecuzione ma si rende indispensabile una verifica che riguarda eventuali inconvenienti riferibili alla progettazione. (Nel caso esaminato dallo Corte il tecnico di un Comune era stato nominato responsabile del procedimento per la realizzazione di un campo do calcio e aveva conferito l’incarico di redazione del progetto esecutivo e direzione lavori a due professionisti. In seguito il tecnico comunale aveva incaricato un geologo per la predisposizione di uno studio geotecnico dell’area il quale avevo autorizzato la realizzazione del progetto. Le conclusioni del geologo erano, però, state contraddette dall’Autorità di Bacino ma il progetto era stato comunque approvato. In seguito si era verificato uno smottamento. La Corte dei Conti ha spiegato che la responsabilità dei danni, corrispondenti alle spese sostenute inutilmente per la realizzazione di una struttura contenente dei difetti, è del direttore dei lavori; i giudici ritengono, infatti, che le omissioni commesse nella direzione dei lavori, in merito ai materiali usati e alla corretta esecuzione, sono sufficienti a determinare la responsabilità del direttore dei lavori). EDILIZIA E IMMOBILI ABUSI EDILIZI Sent. C. Stato 10 marzo 2014, n. 1084 Edilizia e immobili - Attività edilizia e appalti privati - Abusi edilizi - In centro storico - Non sempre c’è la demolizione. E’ illegittimo il provvedimento con il quale si ingiunge la demolizione di opere di ristrutturazione edilizia realizzate in zona «A» in assenza di permesso di costruire o in totale difformità senza alcuna motivazione in ordine alle ragioni della scelta della sanzione demolitoria rispetto a quella pecuniaria. L’autore dell’abuso ha sempre diritto ad una scelta motivata che tenga conto sia del peso dell’abuso che della specifica situazione 21 GIURISPRUDENZA & DOTTRINA oggetto di tutela. (Nella fattispecie il preesistente edificio (ristorante) ero stato modificato con l’apertura di tre bocche di lupo disposte sul piano di calpestio della piazza ottenute mediante scavo della stessa, la realizzazione di una scala a tre rampe tra piano interrato e piano terra, in luogo dell’unica preesistente, la realizzazione di una nuova finestra su strada, nonché con la realizzazione di un tratto di canna fumaria in rame e di una tenda. Invece della riduzione in pristino il Consiglio di Stato ha ipotizzato a favore dell’autore dell’abuso una via di uscita di carattere generale affermando che è sempre necessario scegliere tra sanzione demolitoria e quella pecuniaria, anche se la demolizione è usuale). ATTIVITÀ EDILIZIA E APPALTI PRIVATI TITOLI ABILITATIVI Sent. C. Cass. 2610212014, n. 9268 Edilizia e immobili - Attività edilizia e appalti privati - Titoli abilitativi - Permesso di costruire Case mobili e roulottes adibite ad abitazione Necessità. Le roulottes e le case mobili rientrano tra i manufatti leggeri, prefabbricati, per la cui installazione è necessario il preventivo ottenimento del permesso di costruire se utilizzati come abitazioni, e non dirette a soddisfare esigenze meramente temporanee. La tipologia dei manufatti non depone infatti per la temporaneità della realizzazione; temporaneità che implica il montaggio e la rimozione del manufatto allorché le esigenze appunto temporanee, nella specie legate alla durata della stagione turistica, siano cessate. (Nel caso in esame si trattava di case mobili poggiate su mattoni, cavalletti e ruote, collegate stabilmente e permanentemente alle reti di distribuzione idrica e del gas ed alla rete di collettamento fognario). CONDOMINIO Sent. C. Cass. 3 gennaio 2014, n. 53 Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Muro perimetrale dell’edificio - Apertura di una finestra - Da parte del singolo condomino - Legittimità - Costituzione di una servitù - Esclusione. E’ possibile l’apertura di finestre su area di proprietà comune e indivisa, ma non bisogna pregiudicare la stabilità e il decoro architettonico dell’edificio e, inoltre, non bisogna impedire l’esercizio concorrente di analoghi diritti degli altri condomini. Le chiostrine e i cortili comuni degli 22 edifici, infatti, hanno proprio la funzione di dare aria e luce agli appartamenti circostanti: risulta dunque escluso che la finestra ricavata sul muro perimetrale integri un’ipotesi di servitù a carico degli alloggi dei dirimpettai, mai costituita perché mai accettata, dal momento che l’apertura costituisce l’utilizzazione di un bene di proprietà comune e indivisa. Inoltre non può ritenersi violato il precetto dell’art. 1102 Cod. civ. in quanto non viene alterata la destinazione d’uso della cosa comune, dal momento che il muro perimetrale resta tale con o senza l’apertura della finestra. A conferma dell’esclusione della servitù l’antico brocardo secondo cui i beni propri non possono costituire servitù per nessuno («nemini res sua servit»). (Nella specie un condominio aveva citato in giudizio una coppia di coniugi che aveva realizzato sul terrazzo di copertura due manufatti in profilato in ferro e pannelli ed aveva aperto una finestra sul muro condominiale con affaccio sulla chiostrina). SICUREZZA Uffici e luoghi di lavoro Sent. C. Cass. 17 febbraio 2014, n. 7342 Sicurezza - Uffici e luoghi di lavoro - Ambiente di lavoro non conforme alla normativa - Più violazioni configurano unica violazione - Sanzione unica. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all’allegato IV punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 2.1, 2.2, 3, 4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 e 6.6, del D. Leg.vo 09/04/2008, n. 81 è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dall’art. 68, comma 1, lett. b). L’organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati. (Nel caso in esame un datore di lavoro viene condannato al pagamento di un’ammenda per non aver provveduto affinché i luoghi di lavoro fossero conformi ai requisiti di legge sanciti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro poiché l’azienda non possedeva un locale appositamente destinato a spogliatoio ed, inoltre, l’area di lavoro si trovava al di sotto di un soppalco non beneficiando così dell’apporto di luce naturale diretta proveniente. La Cassazione accoglie il ricorso). 5/2014 GIURISPRUDENZA & DOTTRINA URBANISTICA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA Sent. C. Stato 12 febbraio 2014, n. 673 Urbanistica - Pianificazione territoriale e urbanistica - Contrasto tra indicazioni grafiche e norme attuative del P.R.G. - Prevalenza di quest’ultime. In caso di contrasto tra le indicazioni grafiche e le prescrizioni normative del piano regolatore generale, sono queste ultime a prevalere, in quanto in sede d’interpretazione degli strumenti urbanistici le risultanze grafiche possono chiarire e completare quanto è normativamente stabilito nel testo, ma non sovrapporsi o negare quanto risulta da questo. dal Bollettino di Legislazione Tecnica n. 5/2014 ressato aveva fatto montare sul proprio terrazzo una struttura costruita da due pali dello spessore di 8,50 per 11,50 centimetri, poggiati sul pavimento del terrazzo a livello, e da quattro traverse con binario di scorrimento a telo in PVC della superficie di 15 metri quadri, dell’altezza variabile da 2,80 a 2,10 metri, ancorata al sovrastante balcone e munita di una copertura rigida di 4 metri quadri a riparo del telo retraibile). URBANISTICA DISTANZE TRA LE COSTRUZIONI Sent. C. Cass. 23 aprile 2014, n. 9222 Urbanistica - Distanze tra le costruzioni Edificazione in aderenza - Presenza di un fosso - Esclusione - Legittimità La presenza di un fosso tra due fabbricati preclude la possibilità di edificare in appoggio al muro del vicino. In presenza di un fossato, nel caso di specie ospitante una rete fognaria, tra due costruzioni, le distanze legali vanno sempre rispettate e a nulla vale la circostanza che il regolamento edilizio comunale permetta di costruire in aderenza al muro del vicino, in conformità con la norma dell’art. 877 del Codice civile: tale norma non può essere applicata in presenza di “canali di bonifica, corsi d’acqua, appartenenza a terzi o di inedificabilità di una striscia di terreno tra due costruzioni”. EDILIZIA E IMMOBILI ATTIVITÀ EDILIZIA E APPALTI PRIVATI TITOLI ABILITATIVI Sent. C. Stato 11 aprile 2014, n. 1777 Edilizia - Attività edilizia - Titoli abilitativi - Veranda poggiata ma non ancorata al terreno - Permesso di costruire - Necessità - Esclusione Non ha bisogno del permesso di costruire la struttura con due pali appoggiati sul pavimento del terrazzo che funge da tenda: l’opera non è un intervento di ristrutturazione edilizia o cambio di destinazione d’uso da una categoria all’altra ma un mero intervento di natura manutentiva rientrante nell’attività edilizia libera. La struttura “poggiata” ma non “ancorata in modo fisso” al pavimento si configura come un arrendo esterno “facilmente amovibile” e non richiede titolo abilitativo, neanche se la struttura prevede binari di scorrimento a terra. (Nel caso in esame l’inte- 5/2014 23 chiandetti GROUP accresci l’opportunità, distinguendoti dalla massa Definizione di strategie di mailing postali che include: s CONSULENZAESOLUZIONIINTEGRATE per un comunicazione bidirezionale tra azienda e cliente, coinvolgendo il ricevente del messaggio; s ELABORAZIONEEGESTIONEDEImUSSIEDEIDATIVARIABILI (documenti l’uno diverso dall’altro realizzabile con un documento master che contiene i campi variabili da aggiornare con i dati contenuti in un database); s RISPETTODELLENORMATIVEDIPRIVACY applicate alle mailing list; s PREPARAZIONEDELmUSSO per la stampa e imbustamento; s POSTALIZZAZIONEDELMATERIALE personalizzato per corrispondenza attraverso canali postali la quale Chiandetti è partner commerciale e operativo di Gestione database con suddivisione e targettizzazione; Analisi statistica delle azioni prodotte; Gamma Posta Target, Posta Card, Posta Catalog, Posta Zone; Chiandetti Editore Cartostampa Chiandetti s.r.l. 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