COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI Regole statali e regionali SOMMARIO Capitolo 2 Le Regioni del Nord Introduzione Certificatore energetico, professione del futuro 6 Tranne il Veneto, tutto il Nord viaggia con regole regionali di Chiara Maria Liguori, Giovanna Landi e Gabriella Ungaro Capitolo 1 Le regole nazionali Capitolo 3 Le Regioni autonome del Nord La certificazione punta a ridurre i consumi delle case di Chiara Maria Liguori e Giacomo Zennaro Bolzano e Trento apripista 10 sugli edifici a basso impatto di Fabrizio Luches Via libera per le lauree e i diplomi scientifici di Chiara Maria Liguori e Giacomo Zennaro 14 Più articolato ma volontario il sistema di Marche e Lazio di Giovanna Landi e Amalia Muollo 20 60 Capitolo 5 Le Regioni del Mezzogiorno Cancellata l’autocertificazione in classe G di Chiara Maria Liguori e Giacomo Zennaro 44 Capitolo 4 Le Regioni del Centro La giurisprudenza: niente corsi per gli iscritti agli ordini di Chiara Maria Liguori e Giacomo Zennaro 30 Regole regionali solo in Puglia, norme statali nel resto del Sud 24 di Carmen Chierchia 70 Il significato dei simboli Rimanda alle norme consultabili direttamente sulle banche dati de «Il Sole-24 Ore» Le scritte evidenziate in rosso riguardano i provvedimenti pubblicati integralmente in questa Guida+ multimediale DIRETTORE RESPONSABILE Roberto Napoletano Indicano la provenienza da un link esterno alle banche dati de «Il Sole-24 Ore» Registrazione n. 273 del 22 giugno 2012 A cura di Bianca Lucia Mazzei (capo servizio) [email protected] Silvia Marzialetti [email protected] Coordinamento Morena Pivetti (capo servizio) [email protected] In redazione: Massimo Agostini; Alessandro Arona; Marzio Bartoloni; Annamaria Capparelli; Paolo Del Bufalo; Giorgio dell’Orefice; Ernesto Diffidenti; Massimo Frontera; Barbara Gobbi; Luigi Illiano; Flavia Landolfi; Alessandro Lerbini; Enza Loddo; Rosanna Magnano; Silvia Marzialetti; Bianca Lucia Mazzei; Manuela Perrone; Morena Pivetti; Alessio Romeo Lironcurti; Mauro Salerno; Sara Todaro; Alessia Tripodi; Valeria Uva 2 Il Sole 24 Ore COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI Capitolo 6 Domande & Risposte Piemonte, verifica dei requisiti per i tecnici di altre Regioni Il testo annotato dell’articolo 6 della 78 Legge regionale 28 maggio 2007 n. 13 108 I quesiti più frequenti Piemonte, esonerati dal corso gli iscritti agli ordini e abilitati Il testo annotato degli articoli 3, 4 e 9 dell’allegato alla delibera 4 agosto 2009 n. 43-11965 Capitolo 7 Le norme statali Il Dpr detta i requisiti statali per diventare certificatore Il testo annotato del decreto del Presidente 86 Lombardia, nella delibera 8745 della Repubblica 16 aprile 2103, n.75 i requisiti dei certificatori Il testo annotato degli articoli 16 e 17 della delibera di Giunta 22 dicembre Capitolo 8 2008 n. 8/8745 109 Le norme regionali 114 In Valle d’Aosta è necessario conoscere il sistema regionale Il testo dell’articolo 18 della Legge regionale del 1˚ agosto 2012 n. 26 Da gennaio 2013 Finlombarda gestisce l’accreditamento Il testo annotato della delibera di Giunta 118 102 21 novembre 2012 n. 9/4416 Nella Provincia di Trento, promossi o bocciati dagli Oda Il testo annotato del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009 n. 11-13/Leg. La Liguria recepisce il Tar, nientecorsi pergli abilitati Il testo annotato dell’allegato 1 alla delibera di Giunta 21 103 settembre 2009 n. 1254 Le offerte de Il Sole 24 Ore Sconti per lavori in casa e mobili Come ristrutturare la casa Per tutto il 2013 è possibile godere della detrazione del 50% per i lavori edili e di quella del 65% per gli interventi energetici. Tutti i lavori ammessi, le procedure e gli adempimenti. Si rinnova “Come ristrutturare la casa”, la rivista bimestrale del Gruppo 24 Ore: informazioni pratiche e di servizio per capire come e quanto spendere per mettere a nuovo l’abitazione. 3 Il Sole 24 Ore 121 SOMMARIO L’Emilia Romagna richiede capacità gestionali e operative Il testo annotato degli articoli 6 e 7 della delibera 4 marzo 2008 n. 156 scelta fra due tipi di certificato Il testo annotato degli articoli 12-14 del regolamento regionale 125 23 aprile 2012 n. 6 139 La doppia via delle Marche: la sostenibilità è volontaria Il testo annotato degli articoli 6 e 7 della legge regionale 17 giugno 2008 n. 14 129 La Puglia disciplina i requisiti per accreditare i suoi tecnici Il testo della delibera della Giunta regionale Puglia 14 dicembre 2012 n. 2751 141 Marche, identikit dei tirocini nella delibera 1689 del 2011 Il testo annotato della delibera 19 dicembre 2011 n. 1689 Capitolo 9 La documentazione online 131 Tutti i provvedimenti consultabili con un click Il Lazio si ispira alle Marche, COME DARE LA CASA IN AFFITTO CONTRATTI E FISCALITA’ 152 Come si affittano un appartamento, una casa, oppure una stanza arredata, un ufficio o un negozio? Quale contratto è conveniente scegliere, tenendo conto dell’immobile che si possiede e delle esigenze personali? Meglio un contratto libero, concordato o transitorio? E se l’appartamento è ammobiliato quali sono le regole? Come funziona il rent to buy, ovvero la possibilità di stipulare un contratto di locazione con patto di futura vendita? Qual è il prelievo fiscale sull’affitto, quali i possibili sconti per l’inquilino e il proprietario? A questi e a molti altri quesiti, tra sui la cessazione del contratto e le procedure e i tempi necessari per lo sfratto, risponde la Guida+ Come dare la casa in affitto - Contratti e fiscalità. Tipologie contrattuali, agevolazioni e tassazione, locazione in vista della vendita, fine locazione e ricorso al giudice, questi i temi principali di approfondimento degli esperti, accompagnati dalle sentenze più recenti della Corte di Cassazione. In questa Guida+ sia i proprietari di immobili, a uso abitativo e per attività produttive, che gli inquilini possono trovare il quadro completo delle norme e della giurisprudenza, oltre a indicazioni pratiche e ai modelli contrattuali. Arricchiscono e completano l’offerta le domande e le risposte ai dubbi più frequenti, le leggi annotate e l’accesso ai link normativi più importanti. 4 Il Sole 24 Ore INTRODUZIONE D opo un lunga attesa, è finalmente stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 27 giugno, il Dpr approvato dal Governo il 15 febbraio scorso che disciplina la professione di certificatore energetico, individua i titoli di studio necessari e regolamenta i corsi di formazione. L’entrata in vigore del decreto 75/2013, scattata il 27 giugno, mette quindi fine al periodo transitorio in cui le norme di riferimento erano contenute nell’Allegato III del Dlgs 115/2008. In base al principio di cedevolezza contenuto nell’articolo 17 del decreto legislativo 192/2005 le regole statali valgono però solo nelle Regioni e nelle Province autonome che non hanno provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/Ce o fino al momento in cui questo avvenga. Questo vuol dire che le regole statali ora introdotte dal Dpr 75 si applicano solo nelle Autonomie che non si sono già dotate di una propria normativa. Lo stesso decreto stabilisce però che Regioni e Province autonome allineino i propri provvedimenti a quelli statali. Si tratta comunque più di un invito che di un obbligo visto che non viene posta alcuna scadenza, né previsto alcun tipo di sanzione. Le nuove regole statali non riguarderanno quindi l’intero territorio nazionale ma solo le Regioni che non hanno ancora varato una propria disciplina. In questi anni molte Autonomie hanno legiferato in tema di certificazione energetica e regolamentato la professione del certificatore, con discipline spesso molto differenti l’una dall’altra. Quella del certificatore energetico è infatti una professione nuova ma in grande espansione. L’attestato energetico è necessario in moltissimi casi, dalle nuove costruzioni ai trasferimenti immobiliari, alla dimostrazione del miglioramento energetico degli edifici per otte- Certificatore energetico, professione del futuro Il Dpr 75/2013 individua i requisiti: valgono però solo nelle Regioni prive di norme proprie 6 Il Sole 24 Ore COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI Regole nazionali e regionali Nelle Regioni che non hanno legiferato, quasi tutte quelle del Sud ad eccezione della Puglia, si applicano i requisiti definiti dalla norma statale nere lo sconto del 55 per cento. Per non parlare delle ristrutturazioni edilizie pesanti. Questa Guida+ disegna un quadro completo della situazione indicando le Autonomie in cui troveranno applicazione le norme contenute nel Dpr 75/2013 e quelle in cui, invece, si continuerà a seguire la disciplina regionale. Rispetto a queste ultime, localizzate soprattutto nel Centro–Nord (al Sud solo la Puglia, a fine 2012, ha approvato una normativa ad hoc) la Guida+ offre indicazioni dettagliate sulle singole regolamentazioni, con approfondimenti e tabelle specifiche per ogni singola autonomia. La fotografia scattata da questa Guida sulle regole per diventare certificatore energetico rivela quindi una situazione molto variegata: la disciplina statale si applica, a parte la Puglia, in tutto il Mezzogiorno, ma anche in Toscana, Umbria, Veneto e Friuli-Venezia Giulia (Marche e Lazio hanno introdotto un doppio canale in cui le regole regionali hanno carattere volontario). Nel primo capitolo vengono illustrati i contenuti del nuovo decreto statale (il Dpr del 16 aprile n.75) , facendo inoltre il punto sul rapporto fra regole nazionali e regole regionali. In Dpr statale ammette praticamente tutti i titoli di studio e i diplomi scientifici, ponendo però una differenza fra quelli che solo sufficienti a permettere lo svolgimento della professione di certificatore (a patto che siano accompagnati dall’iscrizione a Albi e Ordini e dall’abilitazione alla progettazione di edifici e impianti) e i titoli che, invece, richiedono sempre la frequentazione di un corso di formazione con superamento di un’esame finale. Un aspetto molto importante, affrontato sempre nel primo capitolo, è la possibilità, per un certificatore accreditato in una Regione, di svolgere la propria attività anche nel resto del territorio nazionale. Il secondo capitolo riguarda il Nord: solo il Veneto non ha ancora varato una propria disciplina. Alle Regioni a statuto speciale (sempre del Nord-Italia) e alle Province autonome di Trento e di Bolzano è dedicato il terzo capitolo. Tutte hanno regolamentato la certificazione energetica, ma in Friuli-Venezia Giulia, per ora, valgono le norme statali. Nel Centro-Italia (quarto capitolo) solo Marche e Lazio hanno varato una disciplina specifica, mentre nel Mezzogiorno (quinto capitolo), fatta eccezione per la Puglia, si applicano dappertutto le regole nazionali. Nel capitolo dedicato ai quesiti, i nostri esperti affrontano i casi concreti e chiariscono i dubbi più frequenti. Tutte le normative statali e regionali, arricchite dalle note esplicative, sono pubblicate nel settimo e ottavo capitolo. Completano il quadro i link alle leggi, ai regolamenti, alle delibere e alla giurisprudenza relativa a questo argomento. 7 Il Sole 24 Ore 01 Le regole nazionali 01 | LE REGOLE NAZIONALI La certificazione punta a ridurre i consumi delle case di Chiara Maria Liguori e Giacomo Zennaro L a certificazione energetica è uno strumento volto a promuovere la trasparenzadelmercatoimmobiliare, con la finalità di orientare sia i costruttorisiaicompratoria prediligereedificicaratterizzati dastandard elevati diefficienza energetica. Il legislatore europeo, ormai da tempo, si sta adoperando al fine sia di favorire lo sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili, sia di incentivare il risparmio energetico e la riduzione dei consumi di gas a effetto serra. Proprio in questo contesto è stata emanata la direttiva n. 2002/91/Ce sul rendimento energetico dell’edilizia, la quale ha introdotto la disciplima sulla certificazione energetica degli edifici. Ladirettiva n.2002/91/Ce è stata direcente sostituita dalla direttiva n. 2010/31/Ue, che prosegue nel dichiarato scopo di favorire il raggiungimentodeimenzionatiobiettivi,segnalando, atalproposito, come gli edifici siano responsabili del È uno strumento volto a incentivare il risparmio energetico e orientare costruttori e acquirenti 10 Il Sole 24 Ore COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI Il video Giacomo Zennaro, esperto de «Il Sole-24 Ore», risponde alla domanda: Cosa fa il certificatore energetico? Direttiva n. 2010/31/Ue 40% del consumo globale di energia dell’Unione. duce alcune modifiche alle citate Linee guida naA livello nazionale la normativa europea è stata zionali.Inparticolare,ildecretoeliminalapossiirecepitadalDlgs19agosto2005n.192,qualedisci- blità per i proprietari di determinati immobili di optare per l’autocertificazione della classe enerplina generale sull’efficientamento energetico. Successivamente, con il Dpr 2 aprile 2009 n. getica più bassa (autocertificazione di classe G). Da ultimo, il 6 giugno 2013 è entrato in vigore il 59, sono state dettate le metodologie di calcolo, nonchéicriterigeneralieirequisitidellepresta- Dldel 4 giugno 2013, n. 63che recepisceladirettizioni energetiche degli edifici e degli impianti, va 2010/31/UE ed apporta diverse modifiche al mentre, con il Decreto ministeriale del ministero Dlgs 192/2005. In particolare il Dl è intervenuto delloSviluppoeconomicodel26giugno2009,so- sulla definizione di "attestato di prestazione nostateapprovate leLinee guidaperla certifica- energetica dell’edificio", definito quale documento, redatto nel rispetto delzione energetica degli edifici. lenormecontenutenel medesiIl 13 dicembre 2012 è stato Dm Sviluppo mo Dlgs, e rilasciato da esperti pubblicato il Decreto ministeeconomico qualificati e indipendenti che riale dello Sviluppo economi26 giugno 2009 attestalaprestazioneenergetico22 novembre 2012 che intro- 11 Il Sole 24 Ore 01 | LE REGOLE NAZIONALI Direttive europee ▼ ■ Direttiva n. 2002/91/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico in edilizia ■ Direttiva n. 2010/31/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica in edilizia Leggi nazionali ▼ ■ Dlgs 192/2005 – Attuazione della direttiva n. 2002/91/Ce relativa al rendimento energetico nell’edilizia ■ Dlgs 115/2008 – Attuazione della direttiva n. 2006/32/Ce relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici ■ Dpr 59/2009 – Regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del Dlgs 192/2005 ■ Dm 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici ■ Dm 22 novembre 2012 – Modifica del decreto 26 giugno 2009, recante: «Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici» ■ Dpr 16 aprile 2013, n. 75 – Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192 Norme regionali ▼ ■ Le Regioni che hanno regolamentato in proprio sia attraverso leggi che decreti del presidente, della giunta e del consiglio regionale 12 Il Sole 24 Ore COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI Direttiva n. 2002/91/Ce ca di un edificio attraverso l’utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica. Tali norme, a tutt’oggi, costituiscono il parametro diriferimento in materia e trovano applicazione nelle Regioni che non si sono dotate di una propria legislazione sul tema. Quanto al contenuto, nell’attestato di prestazione energetica ai sensi dell’articolo 6, comma 6 del Dlgs 192/2005 sono riportati i dati relativi alla prestazione energetica propri dell’edificio e vengono indicate altresì le raccomandazioni per il miglioramento della predetta prestazione. Detto certificato si caratterizza, inoltre, per avereuna validitàmassimadidieci anni edèaggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che interviene sulle performance energetiche dell’immobile e che, quindi, modifica la prestazione energetica dell’edificio. Con riferimento all’ambito di applicazione, l’attestato di prestazione energetica risulta obbligatoriopergli edificie leunità immobiliarioggetto di nuova costruzione o ristrutturazione importante, ovvero, se già esistenti, di compravendita o di locazione ad un nuovo soggetto. L’obbligodiattestazionedellaprestazioneenergetica è esteso anche agli edifici pubblici, nei quali, qualora di superficie totale superiore a 500 mq, l’attestato dovrà essere affisso e facilmente leggibile al pubblico. Come precisato altresì dalle menzionate Linee guida nazionali, l’attestazione in questione, attribuendo specifiche classi prestazionali agli edifici e definendo il fabbisogno di energia degli stessi, è volto ad avere un effetto propositivo sul mercato immobiliare, in quanto orienta lo stesso verso edifici a migliore rendimento energetico e permette ai cittadini di valutare e confrontare la prestazione energetica in un ottica di costibenefici. In tale ambito, assume particolare rilievo la figura del certificatore energetico, ovvero del tecnico chiamato a redigere il predetto attestato, figura che è stata di conseguenza appositamente regolamentata dal Legislatore. La certificazione energetica ■ 13 Il Sole 24 Ore È il complesso delle operazioni svolte dai soggetti abilitati – i certificatori energetici – per il rilascio dell’ attestato di prestazione energetica dell'edificio, definito quale documento rilasciato da esperti qualificati e indipendenti che attesta la prestazione energetica di un edificio attraverso l'utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica. 01 | LE REGOLE NAZIONALI Via libera alle lauree e ai diplomi scientifici di Chiara Maria Liguori e Giacomo Zennaro I l legislatore italiano ha provveduto a dare attuazione alla direttiva n. 2002/91/Ce relativa al rendimento energetico nell’edilizia con il Dlgs 19 agosto 2005 n. 192. Ai sensi dell’articolo 4 di tale decreto, entro 120 giorni dalla sua entrata in vigore, avrebbero dovuto essere definiti, mediante emanazione di un apposito decreto del Presidente della Repubblica, i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici. Sin da subito, quindi, erano stati posti in evidenza gli obiettivi di garantire la qualificazione e l’indipendenza dei professionisti deputati alla certificazione energetica. Il decreto di attuazione previsto dall’articolo 4 del Dlgs 192/2005 è stato però approvato dal Consiglio dei ministri solo il 15 febbraio 2013 ed è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.149 del 27 giugno scorso, a più di quattro mesi dal varo. Si tratta del decreto del presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n.75. A seguito della pubblicazione e dell’entrata in vigore del Dpr 75/2013, scattata il 27 giugno 2013, ossia lo stesso giorno dell’uscita in Gazzetta, non trova più applicazione la disciplina transitoria contenuta nell’allegato III al Dlgs 30 maggio 2008 n.115. Completata l’attuazione delle norme Ue La predisposizione del decreto di attuazione è stata dettata dalla necessità di dare completa attuazione alla direttiva 2002/91/Ce, non completamente recepita dalla normativa italiana con conseguente apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione euro- Il decreto 75/2013 individua a livello statale i titoli che permettono di diventare certificatore 14 Il Sole 24 Ore COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI Regole statali valide se mancano le norme regionali La disciplina del Dpr 75/2013 si applica nelle Autonomie che non hanno una regolamentazione ad hoc. Le Regioni devono però allineare le proprie regole a quelle statali Direttiva n. 2002/91/Ce pea (la 2006/2378). In particolare la Commissione contesta all’Italia di non aver adottato nel proprio ordinamento quanto previsto dall’articolo 7 e seguenti della direttiva, concernenti gli obblighi: a. di presentare un attestato di certificazione energetica in caso di vendita o locazione di un immobile; b. di garantire l'indipendenza degli esperti qualificati deputati alla certificazione c. di prevedere le ispezioni periodiche degli impianti di condizionamento dell'aria con potenza nominale superiore a 12 KW. Il decreto di attuazione si compone di 7 articoli il cui scopo, in linea con i principi dettati dalla normativa comunitaria, è quello di definire i requisiti professionali ed i criteri di accreditamento necessari per assicurare la qualificazio- ne professionale e l'indipendenza dei professionisti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici. L’articolo 2 individua i soggetti certificatori, ossia coloro che sono abilitati ai fini dell'attività di certificazione energetica, quali: a. tecnici abilitati, ossia tecnici operanti sia in veste di dipendente di enti e organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private, comprese le società di ingegneria, che di professionista libero od associato, i quali siano in possesso di uno specifico titolo di laurea e siano abilitati all’esercizio della relativa professione, oppure che sono in possesso dell’attestato di frequenza di un corso di formazione per la certificazione energetica e superamento dell’esame finale; b. enti pubblici e organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell’energia e dell’edilizia, che esplicano l’attività con un tecnico abilitato, od un gruppo di tecnici abilitati, in organico; c. organismi pubblici e privati qualificati ad effettuare le attività di ispezione nel settore delle costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e impiantistica connessa, accreditati Accredita secondo la Uni Cei En Iso/ Iec 17020, che svolgono l’attività con un tecnico abilitato, od un gruppo di tecnici abilitati, in organico; d. le società di servizi energetici (Esco) che svolgono l’attività con un tecnico abilitato, od 15 Il Sole 24 Ore 01 | LE REGOLE NAZIONALI Quando la certificazione è obbligatoria I casi in cui serve l’attestato di certificazione energetica dell’edificio ■ Edifici di nuova costruzione ■ Vendita o locazione di un immobile a un nuovo soggetto ■ Ristrutturazione importante di un edificio, ossia con lavori che insistono su oltre il 25% della superficie dell’involucro dell’intero edificio ■ Ristrutturazione integrale degli elementi costituenti l’involucro degli edifici di superficie utile superiore a 1.000 metri quadrati ■ Demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1.000 mq ■ Accesso agli incentivi e alle agevolazioni finalizzate al miglioramento della prestazione energetica degli edifici ■ Stipula o rinnovo dei contratti relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione di edifici pubblici ■ Edifici pubblici con superfice utile totale superiore a 500 metri quadrati. Da luglio 2015 questa soglia scende a 250 metri quadrati un gruppo di tecnici abilitati, in organico. Le nuove regole statali Rispetto alla disciplina contenuta nella previgente disciplina transitoria (l’allegato III del Dlgs n. 115/2008), le categorie di soggetti abilitati al rilascio della certificazione energetica sono state ampliate, dal momento che sono stati inclusi anche diversi operatori del settore dell’energia in possesso di precise competenze professionali, di cui ai precedenti punti b), c) e d), purché operino, in ogni caso, tramite tecnici abilitati. I successivi commi 3 e 4 dell’articolo 2 del decreto 75/2013 specificano nel dettaglio i requisiti che deve possedere un soggetto per essere qualificato come tecnico abilitato ai fini del rilascio della certificazione energetica. Il Dpr 16 aprile 2013 ha ampliato le categorie di soggetti abilitati al rilascio della certificazione Sul punto, è opportuno premettere che tale disciplina, tramite una puntuale indicazione dei requisiti in esame, elimina i dubbi relativi ai titoli necessari ad ottenere la qualifica di tecnico abilitato sorti con la precedente normativa transitoria e, inoltre, recepisce i principi espressi dalle diverse pronunce giurisprudenziali che sono intervenute in materia. I titoli autosufficienti In particolare, il menzionato comma 3 dell’articolo 2 del decreto 75/2013 richiede che il professionista abbia uno dei seguenti titoli di studio: a. laurea magistrale o specialistica in: 1. architettura ed ingegneria edile; 2. ingegneria chimica; 3. ingegneria civile; 4. ingegneria dei sistemi edilizia (solo laurea magistrale); 5. ingegneria della sicurezza (solo laurea magistratale); 6. ingegneria elettrica; 7. ingegneria energetica e nucleare; 8. ingegneria gestionale; 9. ingegneria meccanica; 10. ingegneria per l’ambiente ed il territorio; 11. scienza ed ingegneria dei materiali; 16 Il Sole 24 Ore COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI Il video Giacomo Zennaro, esperto de «Il Sole-24 Ore», risponde alla domanda: Quali sono i soggetti abilitati a svolgere l’attività di certificatore energetico? Necessaria l’iscrizione a Albi o Ordini 12. scienze e tecnologie agrarie; 13. scienze e tecnologie forestali e ambientali; b. laurea in: 1. ingegneria civile e ambientale; 2. ingegneria industriale: 3. scienze dell’architettura; 4. scienze e tecniche dell’edilizia; 5. scienze e tecnologie agrarie e forestali; c. diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico con uno dei seguenti indirizzi: 1. meccanica, meccatronica ed energia, articolazione energia; 2. elettronica ed elettrotecnica, articolazione elettrotecnica; 3. costruzioni, ambiente e territorio; 4. agraria, agroalimentare e agroindustria, articolazione gestione dell’ambiente e del territorio d. diploma di perito industriale in uno dei seguenti indirizzi specializzati: 1. edilizia; 2. elettronica; 3. meccanica termotecnica; e. diploma di geometra; f. diploma di perito agrario o agrotecnico In aggiunta al possesso di uno dei suddetti titoli, il professionista deve essere iscritto al relativo ordine e collegio professionale, ove esistente, e abilitato all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi, nell’ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente. Si osservi che la disposizione specifica come l’abilitazione debba essere completa e, quindi, comprendere, tutti i campi sopra specificati altrimenti il professionista è tenuto ad operare con altro tecnico abilitato. Senza l’iscrizione ci vuole il corso Il successivo comma 4 dell’articolo 2 dispone che coloro i quali possiedono uno dei titoli di studio indicati al comma 3, ma non sono abilitati all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi, devono altresì ottenere un attestato di frequenza, con superamento dell’esame finale, relativo a specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici. I titoli con obbligo di formazione Il comma 4 dell’articolo 2 del Dpr 75/2013 individua poi ulteriori titoli di stu- 17 Il Sole 24 Ore 01 | LE REGOLE NAZIONALI I requisiti di indipendenza e imparzialità Ciò che devono dichiarare i soggetti certificatori all’atto di sottoscrizione della certificazione energetica ■ ■ ■ Nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, l’assenza di conflitto interessi, tra l’altro espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell’edificio da certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati, nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, che in ogni caso non deve essere né il coniuge né un parente fino al quarto grado Nel caso di certificazione di edifici esistenti, l’assenza di conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati, nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, che in ogni caso non deve essere né il coniuge né un parente fino al quarto grado Il requisito di indipendenza deve essere rispettato anche nel caso in cui il tecnico abilitato sia dipendente od operi per conto di enti pubblici ovvero di organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell’energia e dell’edilizia dio, grazie ai quali è possibile ottenere la qualifica di tecnico abilitato alla certificazione energetica degli edifici. Chi è in possesso di questi titoli, per diventare tecnici abilitati, deve però ottenere sempre un attestato di frequenza, con superamento dell’esame finale, relativo a specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici. Questi ulteriori titoli di studio sono: a. laurea magistrale o specialistica in: 1. fisica; 2. ingegneria aerospaziale e astronautica; 3. ingegneria biomedica; 4. ingegneria dell’automazione; 5. ingegneria delle telecomunicazioni; 6. ingegneria elettronica; 7. ingegneria informatica; 8. ingegneria navale; 9. matematica; 10. modellistica matematico-fisica per l’ingegneria; 11. pianificazione territoriale urbanistica ed ambientale, 12. scienze chimiche, 13. scienze della natura, 14. scienze e tecnologie geologiche, 15. scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio, 16. scienze geofisiche; b. laurea in: 1. ingegneria dell’informazione 2. scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale, 3. scienze e tecnologie chimiche, 4. scienze e tecnologie fisiche, 5.scienze etecnologieper l’ambiente ela natura, 6. scienze geologiche, 7. scienze matematiche; c. diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico con indirizzi diversi da quelli di cui al precedente punto c); d. diploma di perito industriale, con indirizzo diverso rispetto a quello indicato al precedente punto d). I corsi di formazione In merito a tali corsi di formazione, il comma 5 dell’articolo 2 del Dpr 75/2013 prevede che essi siano svolti: 18 Il Sole 24 Ore COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI a. a livello nazionale da università, organismi ed enti di ricerca, consigli, ordini e collegi professionali; b. a livello regionale, direttamente da Regioni e Province autonome e da altri soggetti di ambito regionale con competenza in materia di certificazione energetica, autorizzati dalle stesse Regioni e Province autonome. Di rilievo risulta l’articolo 3 del Dpr 75/2013, che disciplina i requisiti di indipendenza ed imparzialità dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici. Sul punto si ricordi che la corretta individuazione di questi requisiti è funzionale all’adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria. Il principio di cedevolezza ■ L’indipendenza del certificatore L’articolo 17 del Dlgs 192/2005 prevede la cosiddetta “clausola di cedevolezza”: la normativa nazionale continua cioè a essere efficace e vigente fino all’entrata in vigore delle disposizioni normative varate dalle Regioni o dalle Province autonome. L’obiettivo è evitare il formarsi di lacune all’interno dell’ordinamento attraverso l’introduzione temporanea di una disciplina destinata a cedere rispetto a quella successivamente adottata dalla fonte competente. Le Regioni e le Province autonome sono comunque tenute al rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal decreto stesso e dalla direttiva n. 2002/91/Ce. In particolare, proprio al fine di garantire tale indipendenza, l’articolo in esame stabilisce che all’atto di sottoscrizione dell’attestato di certificazione energetica, i soggetti certificatori devono dichiarare: a. nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, l’assenza di conflitto di interessi, tra l’altro espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto nel Inoltre, è stata eliminata la presunzione processo di progettazione e realizzazione del- del possesso di tali requisiti di indipendenl’edificio da certificare o con i produttori dei za da parte dei tecnici abilitati appartenenti materiali e dei componenti in esso incorpora- all’organico di un ente pubblico o di un orgati nonché rispetto ai vantaggi che possano de- nismo di diritto pubblico operante nel settorivarne al richiedente, che in ogni caso non re dell’energia e dell’edilizia. deve essere né il coniuge né un parente fino Dal 27 giugno scorso, con l’entrata in vigoal quarto grado; re del Dpr 75/2013, tutti i soggetti abilitati ai b. nel caso di certificazione di edifici esi- fini della certificazione energetica, individuastenti, l’assenza di conflitto di interessi, ovve- ti nel comma 1 dell’articolo 2, dovranno rendero di non coinvolgimento diretto o indiretto re la suddetta dichiarazione al momento delcon i produttori dei materiali e dei componen- la sottoscrizione dell’atto di certificazione. ti in esso incorporati nonché rispetto ai vantagIl principio di cedevolezza gi che possano derivarne al richiedente, che in ogni caso non deve essere né coniuge né parenL’articolo 4, comma 1, del Dpr 75/2013, in te fino al quarto grado. conformità a quanto precedentemente staRispetto alla formulazione dei requisiti di bilito dall’articolo 18 del Dlgs n. 115/2008, indipendenza ed imparzialità previsti nell’al- prevede che l’applicazione delle disposilegato III del Dlgs n. 115 del 30 maggio 2008, zioni del Decreto stesso si applicano alle il Dpr 75/2013 ha introdotto anche delle re- Regioni e Province autonome che non abbiano ancora provveduto strizioni derivanti dal graad adottare i propri provdo di parentela tra il certifivedimenti attuativi della catore energetico ed il sogDlgs 192/2005, articolo 17 direttiva n. 2002/91/Ce. getto richiedente la certifiCiò in espressa applicacazione. 19 Il Sole 24 Ore 01 | LE REGOLE NAZIONALI La giurisprudenza: niente corsi per gli iscritti agli ordini i è già accennato nel testo al fatto che, nella materia in esame, le Regioni e le Province S autonome, sono chiamate a dettare una propria disciplina di dettaglio, nel rispetto dei principi di quella nazionale. Tuttavia, con specifico riferimento ai titoli professionali e ai requisiti richiesti per i soggetti abilitati a rilasciare la certificazione energetica degli edifici, non sono mancati casi in cui la norma regionale si sia posta in contrasto con quella statale, suscitando la reazione da parte di alcune categorie e ordini professionali, dando vita, altresì, ad alcune significative pronunce giurisprudenziali. In Puglia, il Tar Bari, allineandosi a una copiosa giurisprudenza costituzionale, ha ribadito che la materia delle professioni rientra tra quelle di competenza concorrente Stato-Regioni ai sensi dell’articolo 117, comma 3, della Costituzione e, tuttavia, nel nostro ordinamento vige il principio secondo il quale compete allo Stato l’individuazione di nuovi profili professionali e dei requisiti necessari per il relativo esercizio (Tar Puglia – Bari, sezione II, 11 giugno 2010 n. 2426). Alla luce di tale principio ha quindi accolto il ricorso proposto dagli Ordini degli ingegneri delle Province locali, annullando la normativa regionale di riferimento (Dgr n. 2272/2009 e Rr n. 10/2010), nella parte in cui è intervenuta a imporre a professionisti iscritti al relativo Ordine l’obbligo di seguire specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici, per poi superare un apposito esame finale al fine di poter rilasciare l’attestato di certificazione. Secondo il giudice amministrativo, infatti, tale normativa regolamentare si pone in contrasto con quella nazionale, per la quale il professionista iscritto al relativo Ordine di appartenenza è di per sé abilitato al rilascio della certificazione energetica, dando vita – illegittimamente – a una nuova figura professionale. Rimostranze del tutto analoghe sono state mosse dalla Federazione regionale degli ingegneri delle Marche e dagli Ordini degli Ingegneri della Regione Marche nei confronti della normativa regionale marchigiana (legge regionale Marche 14/2008). La Corte costituzionale in tal caso ha ritenuto infondata la questione di illegittimità costituzionale della norma in esame, per contrasto a quella statale, in violazione dell’articolo 117, comma 3, della Costituzione, limitandosi, tuttavia, a censurare l’ordinanza di rimessione del Tar Marche alla stessa Corte, senza entrare nel merito della vicenda (Corte costituzionale, ordinanza 16 aprile 2012 n. 102). Con riferimento alla Liguria, invece, merita di essere segnalata l’ordinanza con cui il Tar Genova, in accoglimento delle doglianze degli Ordini degli ingegneri locali, ha sospeso l’efficacia della Dgr n. 1601/2008 nella parte in cui, ai fini dell’iscrizione all’elenco dei certificatori in Liguria, prescriveva il possesso dell’attestato di zione dell’articolo 17 del Dlgs n. 192/2005, rubricato “Clausola di cedevolezza”, il quale precisa, altresì, che nel dettare la normativa di attuazione, le Regioni e le Province autonome sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal decreto stesso e dalla Direttiva n. 2002/91/Ce. Inoltre, il comma 2 dell’articolo 4 del Dpr 75/2013 individua tutte quelle misure che possono essere adottate dalle Regioni e dalle Province autonome per un’implementazione omogenea della normativa di attuazione in esame, tra cui si segnalano: a. l’adozione di un sistema di riconosci- I chiarimenti Le soluzioni delle controversie 20 Il Sole 24 Ore Tar Puglia – Bari, sezione II, sentenza 11 giugno 2010 n. 2426 Tar Liguria – Genova, Ordinanza 19 marzo 2009 n. 88 Tar Emilia Romagna – Sezione I – sentenza 16 giugno 2009 n. 956 Dpr 12 gennaio 2011 Direttiva 2002/91/Ce COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI partecipazione e il superamento di specifici corsi accreditamento dei soggetti preposti alla certificazione energetica degli edifici. In di formazione autorizzati dalla Regione anche particolare, il Tar adito ha ritenuto condivisibile la per i soggetti iscritti ai relativi ordini non menzione nella delibera impugnata del professionali e abilitati alla progettazione di professionista iscritto all’albo dei chimici quale edifici e impianti, nell’ambito delle rispettive soggetto abilitato alla certificazione. Tale competenze (Tar Liguria – Genova, ordinanza 19 assunto si fonda sulle caratteristiche proprie della marzo 2009 n. 88). professione in oggetto carente della diretta Ciò, in palese contrasto con la più volte citata relazione tra abilitazione alla certificazione normativa nazionale di riferimento che, anche energetica e abilitazione alla progettazione di nella versione previgente al decreto di attuazione 15 febbraio 2013, non prevedeva requisiti ulteriori edifici e impianti asserviti agli edifici stessi. Alla luce dei primi interventi giurisprudenziali in per l’abilitazione di tali soggetti. materia, emerge che le Regioni non sembrano Particolare risulta il caso del Piemonte. In tale essere titolate a prevedere oneri ulteriori (corsi circostanza, infatti, è stato proposto ricorso formativi, esami di abilitazione eccetera) per i straordinario al Presidente della Repubblica da parte dell’Ordine degli architetti della Provincia di professionisti iscritti ai relativi ordini e abilitati Torino, il quale ha ritenuto illegittima la normativa alla progettazione di edifici e impianti, atteso che essi sono di per se stessi dichiarati idonei in regionale (Dgr n. 43-11965/2009) nella parte in base alla normativa nazionale. cui imponeva un contributo di iscrizione all’apposito elenco della Regione pari a 100 euro Tale assunto risulta da ultimo confermato dal decreto di attuazione della normativa nazionale, anche per i soggetti abilitati in quanto già iscritti che espressamente indica i requisiti per la qualifica ai propri ordini professionali di appartenenza, di tecnico abilitato, distinguendo i casi in cui trattandosi di una ingiustificata duplicazione di occorra la frequentazione di un apposito corso di quanto dagli stessi versato ai rispettivi ordini formazione o risulti sufficiente l’iscrizione all’albo. (decreto del Presidente della Repubblica 12 Tale decreto ha infatti recepito l’orientamento gennaio 2011 n. 2508). giurisprudenziale sopra delineato, prescrivendo Il Tar Emilia Romagna invece ha ritenuto espressamente che le infondati i motivi di ricorso Regioni assicurino la fatti valere dal Consiglio Corte coerenza dei loro nazionale dei chimici avverso Costituzionale, ordinanza provvedimenti con la la Dgr 7 luglio 2008 n. 1050, 102/2012 normativa nazionale. avente a oggetto il sistema di mento dei soggetti abilitati a svolgere le attività di certificazione energetica degli edifici, nel rispetto delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei servizi; b. la promozione di attività di formazione e aggiornamento dei soggetti certificatori; c. la predisposizione nell’ambito delle funzioni delle Regioni e degli Enti locali di un sistema di accertamento della correttezza e qualità dei servizi di certificazione; d. la promozione di accordi o altri strumenti volti ad assicurare agli utenti prezzi equi di accesso ai servizi di certificazione energetica degli edifici. Le Regioni e le Province autonome che alla data del 27 giugno 2013 abbiano già prov- veduto al recepimento della Direttiva n. 2002/91/CE, dovranno adottare delle misure idonee a favorire un graduale ravvicinamento con il contenuto del Dpr 75/2013. Pertanto, la normativa nazionale continua ad essere efficace e vigente fino all’entrata in vigore delle specifiche disposizioni normative regionali o provinciali, secondo il “principio di cedevolezza”. Quest’ultimo, infatti, è un principio volto proprio ad evitare il formarsi di lacune all’interno dell’ordinamento e consente di introdurre temporaneamente una disciplina destinata a cedere rispetto a quella successivamente adottata dalla fonte competente, con effetti sequenziali. 21 Il Sole 24 Ore 01 | LE REGOLE NAZIONALI I limiti al potere regionale Trattandosi di materia così detta concorrente ai sensi dell’articolo 117, comma 3, della Costituzione (professioni, valorizzazione dell’ambiente), Regioni e Province autonome, nel dettare la loro disciplina, dovranno rispettare i principi propri della normativa statale, prevedendo disposizioni di dettaglio rispetto a quest’ultima, pena l’illegittimità della disciplina regionale stessa. Tuttavia, sino ad oggi non sono mancati casi in cui la norma regionale si è posta in contrasto con quella statale, suscitando la reazione da parte di alcune categorie professionali e, di conseguenza, diverse pronunce da parte delle autorità giurisdizionali. Per una breve analisi su alcuni dei casi più significativi sul punto, si rinvia al relativo paragrafo di approfondimento. La circolazione fra Regioni Visto il proliferare della normativa regionale in materia, si osserva come possano emergere alcuni profili problematici per i soggetti abilitati a rilasciare la certificazione energetica degli edifici, o aspiranti tali, che vogliono operare in più Regioni o in tutto il territorio nazionale. Al fine di dare completa attuazione al principio del mutuo riconoscimento dei soggetti abilitati fra le regioni, il Dpr 75/2013 si preoccupa di promuovere l’adozione di misure atte a favorire l’applicazione omogenea della normativa in esame, tra cui è espressamente indicata l’adozione di un sistema di riconoscimento dei soggetti abilitati a svolgere le attività di certificazione energetica degli edifici, nel rispetto delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei servizi. Il Dpr statale prevede che le Regioni allineino le proprie norme a quelle statali ma non stabilisce scadenze Tuttavia, ad oggi non è stato introdotto per legge un mutuo ed automatico riconoscimento dei soggetti abilitati e, pertanto, è necessario attendere l’adozione a livello regionale di un’apposita normativa di dettaglio. Da un lato, infatti, non dovrebbero sorgere problematiche particolari per i soggetti abilitati in conformità ai criteri dettati dalla normativa statale e iscritti nell’elenco di una Regione che volessero svolgere la professione di certificatore energetico anche nelle altre dove si applicano le norme statali (in quanto sprovviste di una propria disciplina) o in quelle in cui nulla viene detto rispetto al riconoscimento delle abilitazioni rilasciate da altre Regioni, dal momento che non sembrano sussistere limiti in tal senso. Dall’altro, invece, residuano ancora alcune perplessità circa la possibilità: a. per i soggetti abilitati sulla base di una normativa regionale meno stringente di quella nazionale, di operare nel resto del territorio nazionale e, soprattutto; b. per i soggetti abilitati in una specifica Regione sulla base dei criteri nazionali, di operare in altre Regioni che prevedono criteri più stringenti ai fini dell’abilitazione rispetto alla normativa nazionale. In particolare, per quest’ultima categoria di soggetti, pare oggi aprirsi un’effettiva possibilità di esercitare la propria attività su tutto il territorio nazionale. Infatti, la norma regionale che preveda limiti più stringenti e requisiti ulteriori rispetto a quelli nazionali si porrebbe in contrasto con il Dpr 75/2013, secondo cui “le Regioni e le Province autonome provvedono affinché sia assicurata la coerenza dei loro provvedimenti con i contenuti del presente decreto” (Articolo 4). In ottemperanza a tale previsione, quindi, la disciplina regionale, non dovrebbe prevedere requisiti particolari ed ulteriori per i soggetti già di per sé abilitati alla progettazione di edifici ed impianti (architetti, ingegneri, geometri, eccetera), iscritti all’Ordine o al Collegio Professionale di appartenenza, come, ad esempio, la frequentazione di ulteriori ed appositi corsi regionali, ma, semmai, limitarsi a prevedere prescrizioni meramente formali, quali, ad esempio, l’iscrizione ad un apposito albo. 22 Il Sole 24 Ore COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI I corsi di formazione b. le soluzioni progettuali e costruttive per l’ottimizzazione dei nuovi edifici e del miglioramento degli edifici esistenti. Il quinto modulo suo tratta gli impianti termici, con specifica attenzione sulle prestazioni energetiche delle tecnologie sia tradizionali che innovative e sulle soluzioni progettuali e costruttive per il miglioramento dei nuovi impianti e per l’ottimizzazione della ristrutturazione di quelli esistenti. Il sesto modulo affronta le tematiche relative all’utilizzo e all’integrazione delle fonti rinnovabili, mentre il settimo modulo si concentra su altri aspetti, quali quelli legati al confort abitativo, alla ventilazione naturale e meccanica controllata e all’innovazione tecnologica per la gestione dell’edificio e degli impianti. Infine, l’ottavo ed ultimo modulo, di portata maggiormente applicativa, prevede: a. un approfondimento della diagnosi energetica degli edifici; b. degli esempi applicativi; c. delle esercitazioni all’utilizzo degli strumenti informatici posti a riferimento dalla normativa nazionale. In via generale, la struttura dei corsi, così come ipotizzata, pare ben articolata, concentrandosi sui principali argomenti inerenti alla certificazione energetica degli edifici e, soprattutto, ha il pregio di focalizzarsi, inter alia, sugli aspetti legati al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici. Il tutto nell’apprezzabile tentativo di favorire il progressivo – e non sempre agevole – ravvicinamento delle varie disposizioni regionali, anche per quanto attiene ai profili formativi. l Dpr 75/2013, al fine di favorire un’applicazione omogenea, coordinata ed immediatamente Ioperativa delle norme in materia di certificazione energetica degli edifici su tutto il territorio nazionale, ha stabilito i contenuti minimi dei corsi di formazione per i tecnici abilitati. Tali disposizioni sono incluse nell’Allegato 1, il quale prevede che tali corsi abbiano una durata minima di 64 ore e siano articolati su otto moduli, ciascuno focalizzato su diversi aspetti della materia in esame. In particolare, il primo modulo si concentra sull’analisi del background normativo, prevedendo l’analisi: a. della legislazione per l’efficienza energetica; b. delle procedure di certificazione; c. della normativa tecnica di settore d. degli obblighi e delle responsabilità del certificatore (aspetto, quest’ultimo, talvolta trascurato nella prassi e destinato, invece, ad assumere sempre maggiore importanza). Il secondo modulo pone l’attenzione sul calcolo della prestazione energetica, trattando: a. il bilancio energetico del sistema edificio impianto b. il calcolo della prestazione energetica degli edifici; c. l’analisi di sensibilità per le principali variabili che ne influenzano la determinazione. Il terzo modulo si concentra sull’analisi tecnico economica degli investimenti e sulle esercitazioni pratiche. Il quarto modulo affronta tematiche di natura tecnica analizzando: a. l’involucro edilizio e, in particolare, le tipologie e le prestazioni energetiche dei componenti del medesimo; Il controllo della qualità del servizio Il Dpr 75, in attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettera c), del Dlgs 19 agosto 2005, n. 192, attribuisce alle Regioni e alle Province autonome la definizione di procedure di controllo volte ad accertare la correttezza e la qualità dei servizi di certificazione. Le autorità competenti ad eseguire i predetti controlli sono le stesse a cui sono demandati gli accertamenti e le ispezioni necessarie all’osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nel- l’esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione. È altresì specificato, al comma 2 dell’articolo 5 del Dpr 75/2013, che i controlli sono prioritariamente orientati alle classi energetiche più efficienti e comprendono: a. l’accertamento documentale degli attestati di certificazione e la verifica del rispetto delle procedure; b. le valutazioni di congruenza tra dati di progetto, dati di diagnosi, metodologia di calcolo e risultati espressi; c. le ispezioni delle opere o degli edifici. 23 Il Sole 24 Ore 01 | LE REGOLE NAZIONALI Cancellata l’autocertificazione in classe G l Dlgs 28/2011, volto a recepire la direttiva n. 2009/28/Ce sulla promozione delle energie Irinnovabili, è intervenuto anche sui sistemi di incentivazione dell’efficienza energetica. L’articolo 13 del Dlgs 28/2011 ha modificato il Dlgs 192/2005, al fine di prevedere una maggiore trasparenza delle informazioni commerciali e contrattuali relative alla certificazione energetica degli edifici e all’indice di prestazione energetica degli immobili oggetto di compravendita. La disciplina contenuta nel Dlgs 192/2005 è stata da ultimo modificata dal Dl del 4 giugno 2013 n. 63, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che recepisce la direttiva 2010/31/UE. In particolare l'articolo 6 del Dl 63/2013 ha modificato l'articolo 6 del Dlgs 192/2005 che disciplina il rilascio e l'affissione dell'attestato di prestazione energetica. Ad oggi, quindi, il nuovo articolo 6 del Dlgs 192/2005, prevede che l'attestato di prestazione energetica sia rilasciato per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo soggetto. In particolare, detta norma stabilisce che: a. nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità immobiliari venga inserita un’apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla prestazione energetica degli edifici. b. nel caso di offerta a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, a decorrere dal 6 giugno 2013, gli annunci commerciali di vendita devono riportare l'indice di prestazione energetica dell'involucro edilizio e globale dell'edificio o dell'unità immobiliare e la classe energetica corrispondente. Per quanto concerne la clausola ad hoc nei contratti di cui al precedente punto a, questa deve essere inserita nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità immobiliari e deve dare atto che l'acquirente o il conduttore hanno ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica. Si osservi che nel caso di vendita o di nuova locazione di edifici o unità immobiliari, il proprietario deve rendere disponibile l'attestato di prestazione energetica all'avvio delle rispettive trattive e consegnarlo alla fine delle medesime. Nel caso di edificio in costruzione, il rilascio della prestazione energetica avviene con la dichiarazione di fine lavori. La violazione di tale obbligo di consegna non determina la nullità dell'atto, ma determina la responsabilità amministrativa del proprietario o del costruttore nei confronti dell'acquirente. Un esempio di clausola contrattuale sulla certificazione energetica: Le Parti, in relazione al disposto dell'articolo 6 Dlgs n. 192 del 19 agosto 2005, e successive modifiche, nonché dell'articolo ... della Legge della Regione ... n. ... del ..., e successive modifiche, dichiarano di essere state edotte sulla normativa vigente in materia di prestazione energetica; a tale proposito la parte venditrice dichiara di aver consegnato alla parte compratrice l'attestato di prestazione n. ... rilasciato in data ... (scadenza in data ...), predisposto da ..., iscritto all'albo di ... al n. ... e iscritto all'albo dei certificatori energetici della Regione ... al n. ..., attestato che si allega al presente atto sotto la lettera ..., la parte acquirente ad ogni effetto di legge dà atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in odine alla prestazione energetica degli edifici. L'attestato di prestazione energetica avrà una durata di 10 anni dal momento del rilascio e dovrà essere aggiornato ad ogni ristrutturazione o riqualificazione che interviene sulle performance energetica dell'unità immobiliare. Nel caso di edifici pubblici con superficie maggiore ai 500 mq (250 mq a partire dal 9 luglio 2015), l'attestato di prestazione energetica dovrà essere affisso in modo da essere ben visibile al pubblico. Il 13 dicembre 2012 era stato inoltre pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 dicembre 2012 n. 290, il Dm 22 novembre 2012 che aveva introdotto alcune modifiche alle linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici approvate con Dpr 2 aprile 2009 n. 59. Tale normativa ha disposto infatti che l’attestato di certificazione energetica costituisce un documento rilasciato da tecnici abilitati che classifica tutti gli appartamenti attribuendogli una determinata classe energetica da indicarsi con una lettera dell’alfabeto A+ (per gli immobili a maggior efficienza energetica) fino alla lettera G (che individua gli immobili di più scadente efficienza energetica). Si noti che detto attestato non riguarda box, cantine, autorimesse, depositi, trattandosi di strutture in cui non è necessario garantire un comfort abitativo. Tale esclusione non opera nei riguardi delle porzioni dei suddetti immobili eventualmente adibiti a uffici e assimilabili. 24 Il Sole 24 Ore COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI In particolare, il decreto ha eliminato la possibilità per i proprietari di determinati immobili di optare per l’autocertificazione della classe energetica più bassa (autocertificazione di classe G), dando così attuazione all’articolo 9 della direttiva che impone agli Stati membri di adottare un sistema di ispezioni periodiche degli impianti di condizionamento d’aria di potenza maggiore di 12 kW. Con tali disposizioni, poi completate dal decreto del presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n.75, l’Italia ha dato risposta a quanto indicato dalla Commissione europea nell’ambito della procedura di infrazione n. 2006/2378 e dalle ultime eccezioni contenute nel parere motivato inviato, tra gli altri Stati membri anche a Bulgaria, Grecia e Portogallo, per la mancata comunicazione delle misure attuative della direttiva n. 2010/31/Ce sulle prestazioni energetiche nell’edilizia, la quale doveva essere recepita entro il 9 luglio 2012. Se l’Italia, al pari degli altri Stati membri, non ottempera al suo obbligo legale entro due mesi la Commissione può decidere di deferirla alla Corte di giustizia, come già accaduto in riferimento alla mancata attuazione della direttiva n. 2002/91/Ce. A un anno di distanza dall’obbligo introdotto con il Dlgs 28/2011, gli operatori del settore dichiarano una buona attuazione dell’obbligo di indicare la categoria di appartenenza dell’edificio o dell’unità immobiliare sin dall’annuncio di vendita. Infatti, l’obbligo così introdotto comporta che gli agenti immobiliari, nel predisporre gli annunci commerciali relativi agli immobili a uso abitativo dovranno preoccuparsi di ricevere dal proprietario e visionare la predetta attestazione. Come detto, il Dm 22 novembre 2012, in vigore dal 28 dicembre 2012, applicabile anche alle Regioni che non hanno legiferato in materia, vieta del tutto l’autodichiarazione sostitutiva dell’attestato di certificazione energetica con attribuzione della classe G per l’immobile oggetto del trasferimento a titolo oneroso. È opportuno sottolineare come, prima del Dm 22 novembre 2012, soltanto la Lombardia aveva adottato tale divieto. L’autodichiarazione del proprietario dell’edificio o dell’unità immobiliare con attribuzione della classe G, è stata molto utilizzata in quanto aveva il vantaggio per il venditore di essere priva di qualsiasi costo. Infine, il recente Dm prevede l’obbligo per gli amministratori degli stabili e dei responsabili degli impianti di fornire ai condomini o ai certificatori, da questi incaricati, tutte le informazioni e i dati edilizi e impiantistici, compreso il libretto di impianto (o di centrale) per la climatizzazione, necessari alla realizzazione della certificazione energetica degli edifici. 25 Il Sole 24 Ore 01 | LE REGOLE NAZIONALI Titoli con obbligo di formazione Per chi ha conseguito questi titoli di studio, formazione e superamento dell’esame finale sono obbligatori Laurea magistrale o specialistica in: ■ Fisica ■ Ingegneria aerospaziale e astronautica ■ Ingegneria biomedica ■ Ingegneria dell’automazione ■ Ingegneria delle telecomunicazioni ■ Ingegneria elettronica ■ Ingegneria informatica ■ Ingegneria navale ■ Matematica ■ Modellistica matematico-fisica per l’ingegneria ■ Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale ■ Scienze chimiche ■ Scienze della natura ■ Scienze e tecnologie geologiche ■ Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio ■ Scienze geofisiche Laurea in: ■ Ingegneria dell’informazione ■ Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale ■ Scienze e tecnologie chimiche ■ Scienze e tecnologie fisiche ■ Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura ■ Scienze geologiche ■ Scienze matematiche Diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico con indirizzi diversi da quelli di cui alla tabella nella pagina seguente Diploma di perito industriale, con indirizzo diverso da quelli di cui alla tabella nella pagina seguente 26 Il Sole 24 Ore COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI Titoli con obbligo di formazione solo se manca iscrizione all’albo Formazione obbligatoria solo per chi non è iscritto a ordini o albi professionali e non è abilitato alla progettazione Laurea magistrale o specialistica in: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Architettura e ingegneria edile Ingegneria chimica Ingegneria civile Ingegneria dei sistemi edilizi Ingegneria della sicurezza Ingegneria elettrica Ingegneria energetica e nucleare Ingegneria gestionale Ingegneria meccanica Ingegneria per l’ambiente e il territorio Scienza e ingegneria dei materiali Scienze e tecnologie agrarie Scienze e tecnologie forestali e ambientali Laurea in: ■ ■ ■ ■ ■ Ingegneria civile e ambientale Ingegneria industriale Scienze dell’architettura Scienze e tecniche dell’edilizia Scienze e tecnologie agrarie e forestali Diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico, indirizzi in: ■ ■ ■ ■ Meccanica, meccatronica ed energia, articolazione energia Elettronica ed elettrotecnica, articolazione elettrotecnica Costruzioni, ambiente e territorio Agraria, agroalimentare e agroindustria, articolazione gestione dell’ambiente e del territorio Diploma di perito industriale, indirizzi specializzati in: ■ ■ ■ Edilizia Elettronica Meccanica termotecnica Diploma di geometra Diploma di perito agrario o agrotecnico 27 Il Sole 24 Ore 02 Le Regioni del Nord 02 | LE REGIONI DEL NORD Regioni del Nord ■ Piemonte Legge 13/2007 e delibera n. 43-11965 del 2009 ■ Lombardia Deliberazioni 22 novembre 2008 n. 8/8745 e 21 novembre 2012 n. 9/4416 ■ Veneto Si applica la normativa statale ■ Liguria Legge 23/2012 e 22/2007. Dgr 709/2012 e deliberazione 1254/2009 ■ Emilia Romagna Deliberazione di Consiglio n. 156/2008; Deliberazione di Giunta n. 429/2012 Tranne il Veneto, tutto il Nord viaggia con regole regionali di Chiara Maria Liguori, Giovanna Landi e Gabriella Ungaro I Il Piemonte l Veneto è l’unica RegioLegge regionale ne del Nord Italia in cui In recepimento della norPiemonte l’accreditamento dei mativa nazionale in materia 13/2007 certificatori segue le di certificazione energetica denorme nazionali. Infatgli edifici la Regione Piemonti, non ha mai disciplinato la materia. Emilia te ha emanato la legge regionale 28 maggio Romagna, Piemonte, Liguria e Lombardia, in- 2007 n. 13, recante «Disposizioni in materia di vece, hanno una regolamentazione ad hoc.Re- rendimento energetico nell’edilizia». centemente la Liguria ha approvato una legge Contiene l’individuazione e le indicazioni su: regionale (la n.23 del 30 luglio 2012) che dea. la metodologia; manda alla normativa statale vigente la definib. le condizioni minime; zione di tecnico abilitato, ai fini del rilascio, in c. le prescrizioni specifiche per la formaziomaniera indipendente, dell’attestazione di ne e il rilascio dei certificati energetici relativi prestazione energetica degli edifici, ma con- a edifici di nuova costruzione o esistenti; ferma in capo alla Regione l’istituzione deld. le tecniche di promozione dell’uso raziol’apposito elenco dei tecnici abilitati nale dell’energia; 30 Il Sole 24 Ore COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI In Liguria regole statali ma elenco regionale Con la legge 30 luglio 2012 n. 23 la Liguria ha demandato alla normativa statale la definizione di tecnico abilitato, ma ha confermato l’istituzione di un elenco regionale Dgr Piemonte n. 43-11965/2009 to Elenco regionale, gestito dalla Direzione innovazione ricerca ed università – Settore politiche energetiche. Ai fini dell’ammissione all’iscrizione nel citato Elenco, le due norme indicate prescrivono la sussistenza, alla data della presentazione della relativa domanda, di determinati requisiti. Più nello specifico, sono ammessi all’iscrizione nell’Elenco regionale dei professionisti e dei soggetti abilitati al rilascio di certificazione I soggetti abilitati energetica, gli ingegneri o architetti, iscritti ai Alla luce delle citate discipline, e in particola- relativi ordini professionali e abilitati all’eserre dell’articolo 6, comma 1, della legge regiona- cizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserle 13/2007 e successive moviti agli edifici stessi, nell’amdificazioni e integrazioni e bito delle competenze a essi del paragrafo 3 della Drg attribuite dalla legislazione 43-11695/2009 e successive vigente. modificazioni e integrazioSono altresì ammessi: ni, il certificatore energetiI certificatori a. i geometri; co della Regione Piemonte, b. i periti; per poter essere abilitato a riRegione Piemonte c. gli agrotecnicie gli agrolasciare l’attestato per la cerI professionisti iscritti tecnici laureati, iscritti ai retificazione energetica, deve all’Elenco regionale lativi collegi professionali e essere iscritto nell’apposie. i requisiti professionali; f. i criteri di accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio dell’attestato di certificazione energetica degli edifici. La legge ha poi delegato l’ulteriore specificazione alle deliberazioni della Giunta regionale emesse in sua attuazione. 8.005 31 Il Sole 24 Ore 02 | LE REGIONI DEL NORD Come farsi riconoscere se si è certificatori in altre Regioni ▼ Piemonte ■ I tecnici iscritti ai relativi ordini o collegi professionali e abilitati all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e iianti asserviti agli edifici stessi, ovvero i tecnici che sono in possessori di requisiti equivalenti conseguiti in altre Regioni italiane o in Stati esteri provvedono a farne richiesta alla Regione, la quale verifica l’equivalenza dei requisiti e dei relativi contenuti professionali con quelli previsti dalla legge regionale 13/2007. I soggetti in possesso di titoli di studio tecnico-scientifici che abbiano conseguito con esito positivo l’attestazione di partecipazione al corso di formazione in altre Regioni italiane o Stati esteri hanno la possibilità di accedere direttamente alla verifica finale senza la necessità di frequentare il corso di formazione della Regione Lombardia ■ Finlombarda, organismo regionale di accreditamento (a partire dal 1˚ gennaio 2013 a seguito di accorpamento con il precedente organismo, denominato Cestec), previo parere della Regione Lombardia, può accreditare come certificatori soggetti in possesso dei titoli di studio e professionali previsti che siano stati riconosciuti in altre Regioni e Province autonome oppure in altri Paesi dell’Unione europea, riservandosi comunque l’accertamento del possesso di competenze all’accreditamento secondo la normativa vigente in Lombardia Liguria ■ I professionisti già abilitati hanno comunque l’obbligo di frequentare quei moduli del corso di formazione che prevedono l’illustrazione delle specificità regionali: il regolamento regionale, il software per la compilazione dei certificati energetici e l’effettuazione delle relative esercitazioni pratiche (16 ore) ■ La domanda di accreditamento va presentata alla alla società regionale Nuova Quasco Scrl. È previsto un accreditamento con procedura semplificata per i soggetti riconosciuti da altri Paesi europei e da altre Regioni o Province autonome. Emilia Romagna abilitati all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, che operino all’interno delle proprie capacità. Ove quest’ultimo aspetto non sia possibile, la Dgr 43-11695/2009 consente la collaborazione con altri professionisti o soggetti iscritti nell’Elenco, al fine di permettere la copertura di tutti gli ambiti professionali per i quali è richiesta la competenza. Per tutti i professionisti suindicati, l’iscrizione ai relativi ordini o collegi professionali e l’abilitazione all’esercizio della professione costituiscono condizioni sufficienti ai fini dell’esercizio dell’attività di certificatore, purché sia al contempo garantito il rispetto dei requisiti di indipendenza indicati dal comma 10 dell’articolo 5 della legge regiona- le 13/2007, allorché si apprestino a rilasciare lo specifico attestato di certificazione energetica. In aggiunta a tali figure professionali, la lettera c) del paragrafo 3.2 della Dgr 43-11695/2009 e successive modificazioni e integrazioni, individua come ulteriori soggetti potenzialmente ammessi all’iscrizione nell’Elenco anche coloro che posseggono: a. la laurea in Ingegneria; b. la laurea in Architettura; c. il diploma di geometra; d. il diploma di perito industriale; e. il diploma di perito agrario; f. il diploma di agrotecnico; g. la laurea in Scienze ambientali; h. la laurea in Chimica o Fisica; i. la laurea in Scienze e Tecnologie agrarie; 32 Il Sole 24 Ore COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI In Piemonte formazione ed esame per laureati e diplomati non iscritti a ordini e abilitati l. la laurea in Scienze e Tecnologie forestali e ambientali, purché abbiano conseguito, con esito positivo, l’attestazione di partecipazione al corso di formazione regionale. Il corso di formazione Tale corso di formazione persegue l’ovvia finalità di fornire ai soggetti in possesso dei requisiti appena citati le conoscenze fondamentali in materia di certificazione energetica regionale: dalle modalità di calcolo e di valutazione del fabbisogno complessivo energetico dell’edificio e delle sue caratteristiche, alla padronanza della normativa nazionale e regionale vigente in materia. Il corso è suddiviso in due moduli distinti, ciascuno con un proprio specifico programma, comprensivo di esercitazioni pratiche. La partecipazione al primo dei due moduli, tuttavia, può essere declinata qualora il soggetto interessato dia prova di essere in possesso delle nozioni trattate nello stesso, attraverso l’allegazione del proprio curriculum vitae e delle attestazioni del collegio od ordine di appartenenza o, in mancanza, della propria autocertificazione. Ai fini del positivo superamento del corso, con conseguente riconoscimento della qualifica di certificatore energetico, oltre alla effettiva partecipazione alle lezioni, è altresì richiesto lo svolgimento di una verifica finale, consistente nell’elaborazione di una prova scritta e nella redazione di un attestato di certificazione. La registrazione Pertanto, una volta che tutti i soggetti di cui all’articolo 6 della legge regionale 13/2007 e al paragrafo 3.2 Dgr 43-11695/2009 siano entrati in possesso dei requisiti indicati, potranno legittimamente procedere alla propria registrazione sul Sistema informativo per la certi- ficazione energetica degli edifici (il Sicee), previa esibizione di un certificato di identità elettronico dotato di firma digitale preventivamente ottenuto da parte di una “certification authority”. Tale procedura di registrazione, si conclude con il rilascio di una matricola di riconoscimento per ciascun certificatore e, nel caso dei soggetti indicati alla lettera c) del paragrafo 3.2 della Dgr 43-11695/2009, anche a seguito del pagamento alla Regione di un onere annuale pari a 100 euro. La necessità di procedere al pagamento di tale onere per il perfezionamento dell’iscrizione nell’Elenco regionale era originariamente estesa anche ai soggetti di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 3.2 della Dgr 43-11695/2009. Sul punto, tuttavia, è intervenuto il Dpr 12 gennaio 2011, in conseguenza del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto innanzi al medesimo dall’ordine degli architetti della Provincia di Torino, per l’annullamento della Dgr in questione, nella parte in cui imponeva ai professionisti iscritti ai rispettivi ordini professionali il pagamento di una tassa per l’iscrizione nell’Elenco regionale. Come accennato nel capitolo 1, dedicato alla normativa nazionale relativa ai certificatori energetici, la doglianza indicata è stata accolta, dando atto che la previsione di una tassa di iscrizione nell’Elenco costituisce un’indebita 33 Il Sole 24 Ore 02 | LE REGIONI DEL NORD Le incompatibilità in Lombardia I casi in cui il certificatore non può operare ■ Proprietario ■ Progettista dell’edificio o di un impianto tecnico in esso installato ■ Amministratore dell’edificio ■ Fornitore di energia ■ Incaricato della gestione e/o della manutenzione degli impianti ■ Responsabile del servizio prevenzione e protezione ■ Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione ■ Direttore dei lavori Finlombarda ■ Dal 1˚ gennaio 2013, Finlombarda è divenuta, a seguito dell'accorpamento del Cestec, l’organismo regionale di accreditamento per la Regione Lombardia. Finlombarda (Finanziaria per lo sviluppo della Lombardia Spa), come precedentemente il Cestec, è controllata interamente dall’amministrazione regionale. L’iscrizione nell’elenco è condizione necessaria per l’esercizio dell’attività di certificatore. L’accreditamento è consentito solo a persone fisiche in possesso dei requisiti previsti. requisiti equivalenti conseguiti duplicazione di quella già dovuLegge in altre Regioni italiane o in Stata per l’iscrizione al proprio ordiLombardia ti esteri, qualora intendano ottene professionale. n. 24/2006 nere l’abilitazione ai fini delPer tutti i certificatori iscritti l’iscrizione nell’elenco dei proall’Elenco, la Regione si fa carico di promuovere la formazione, l’aggiornamen- fessionisti abilitati, provvederanno a farne rito e la qualificazione professionale degli opera- chiesta alla Regione, la quale verificherà tori, sentiti gli ordini professionali e le associa- l’equivalenza dei requisiti e dei relativi contezioni di categoria maggiormente rappresentati- nuti professionali con quelli previsti dalla legge regionale 13/2007. ve degli operatori di settore. Con riferimento, invece, al riconoscimento dei IcertificatoridialtreRegioni soggetti in possesso di titoli di studio tecnico Tra gli altri aspetti disciplinati dalla legge re- scientifici,cheabbianoconseguitoconesitoposigionale 13/2007 e dalla Dgr 43-11695, è utile tivo l’attestazione di partecipazione al corso di qui riportare la regolamentazione del recipro- formazione in altre Regioni italiane o in Stati co riconoscimento della figura professionale esteri, il paragrafo 4.3, ultimo comma, del Dgr 43-11695/2009 e s.m.i. consente a tali soggetti la del certificatore energetico tra Regioni. E infatti l’articolo 6, comma 3, della legge re- possibilità di accedere direttamente alle verifigionale 13/2007 e il comma 2 del paragrafo 3.2 cafinale, senzalanecessità difrequentareilcorso di formazione relativo aldella Dgr 43-11695/2009 e la Regione Piemonte. successive modificazioni e integrazioni prevedono La Lombardia che i tecnici iscritti ai relativi ordini o collegi profesLa Giunta Regionale delsionali e abilitati all’esercila Lombardia ha regolato I certificatori accreditati zio della professione relatiin dettaglio l’attestato di va alla progettazione di edicertificazione energetica Regione Lombardia fici e impianti asserviti agli (ACE) mediante la deliberaI professionisti iscritti edifici stessi, ovvero i tecnizione 22 dicembre 2008, n. all’Elenco regionale ci che sono in possesso di 8/8745, in esecuzione del- 17.800 34 Il Sole 24 Ore COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI Niente divieti per i dipendenti pubblici È stato cancellato il divieto di attestare la conformità energetica degli edifici localizzati nel territorio del Comune in cui prestano servizio to del Cespec (Centro per lo Sviluppo Tecnologico, l'Energia e la Competitività) S.p.A., per effetto della fusione per incorporazione di quest’ultimo in Finlombarda S.p.A. (altra società interamente controllata dalla Regione ed attiva l’articolo 25 della legge regionale n.24/2006. nel campo delle infrastrutture e della progettaLa deliberazione ha disciplinato: l’ambito di ap- zione), con decorrenza dal 1˚gennaio 2013. Coplicazione della normativa che persegue l’effi- me precisa l’articolo 10 della Legge regionale cienza energetica, individuando, in particola- 12/2012, richiamato dalla deliberazione della re, gli edifici e gli interventi edilizi soggetti al Giunta Regionale 4416/2012, i riferimenti a Cerilascio dell’ACE; gli atti di disposizione di im- stec contenuti nella legislazione regionale e mobili o di singole unità immobiliari che ri- nei provvedimenti attuativi devono essere ora chiedono la certificazione energetica; le sanzio- letti come relativi a Finlombarda, salvo nelle ni per la violazione degli obblighi pertinenti al- ipotesi in cui sia diversamente previsto. È questo il caso dell’attribuzione del l’allegazione o consegna delpotere sanzionatorio in matel’ACE in sede di conclusione di Legge regionale ria di violazioni delle disposicontratti traslativi della proLombardia zioni regionali in materia di reprietàdi un immobile o diloca12/2012 dazione dell’ACE. zione; i termini di efficacia e i presupposti dell’aggiornamento dell’ACE; i requisiti dei soggetti certificatori. Con la deliberazione n. 4416 in data 21 novembre 2012, la Giunta Regionale Lombarda, mediante un provvedimento di due soli articoli, ha apportato significative modifiche alla disciplina previdente, relative, in prevalenza, ai soggetti certificatori. Anzitutto, è venuta meno la funzione di organismo regionale di accreditamento individua- In Lombardia l’organismo di accreditamento dal 2013 è Finlombarda, che ha assorbito Cestec 35 Il Sole 24 Ore 02 | LE REGIONI DEL NORD I costi della formazione in Liguria La Regione obbliga anche chi è certificatore altrove a frequentare alcuni moduli sulle specificità locali Corso Iscrizione 1.000 euro 14,62 euro ■ Professionista con diploma di laurea e iscritto all’ordine, al collegio o all’associazione professionale ■ Soggetti iscritti a ordini e collegi professionali e abilitati all’esercizio della professione per progettazione di edifici e impianti 200-300 euro 14,62 euro ■ Professionista già abilitato al rilascio della certificazione energetica anche in altra Regione 200-300 euro 14,62 euro Passando in rassegna le modifiche che più propriamente riguardano i requisiti dei soggetti certificatori, si segnala, anzitutto, che ai titoli di studio già previsti quali prerequisiti per l’accreditamento dei certificatori (laurea specialistica in ingegneria o architettura; laurea in ingegneria o architettura; laurea specialistica in scienze ambientali; laurea specialistica in chimica; diploma di geometra, perito industriale o agrario;diploma di laurea specialistica in scienze e tecnologie agrarie e scienze e tecnologie ambientali) si sono aggiunte le lauree in Scienze e Tecniche dell’Edilizia, Scienze e Tecnologie Fisiche, Scienze Geologiche, oltre ad alcune lauree magistrali. Il corso di formazione non è necessario per chi oltre a detenere uno dei precenti titoli di studio è anche iscritto agli Ordini o agli albi professionali ed è abilitato all’esercizio della professione di progettazione di edifici e impianti. Il corso è invece è obbligatorio per tutti gli altri. È stato inoltre abolito il divieto, riguardante i dipendenti pubblici che esercitino l’attività di certificatoriaccreditati,diattestarelaconformità energetica di edifici siti nel territorio del Comune da cui dipende il loro rapporto di servizio. Sul fronte degli oneri a carico dei certificatori, invece, deve segnalarsi l’introduzione dell’obbligo di sostenere un esame di aggiornamento professionaleperiodico a pena di cancellazione dall’elenco dei soggetti certificatori accreditati. Sul quadro normativo regionale viene ora ad innestarsi lo schema di Decreto del Presidente dellaRepubblicalicenziatodalConsigliodeiMinistri il 15 febbraio 2013 sul rendimento energetico in edilizia. Il regolamento, una volta entrato in vigore, troverà applicazione diretta solo nelle Regioni (e nelle Province autonome) che non abbiano ancora adottato la propria disciplina in materia;pur tuttavia, lostesso regolamentoaffidaalleRegionil’adozione «dimisureatteafavorire un graduale riavvicinamento dei propri provvedimenti»eaprovvedereaffinchésiaassicurata la coerenza dei loro provvedimenti con i contenuti del presente decreto». Sotto questo aspetto, la discrasia che appare più evidente rispetto alla normativa regionale lombarda è quella relativa alla mancata individuazione quali soggetti certificatori delle società di servizi (Esco), in quanto sono prese in considerazione quali possibili esercenti l’attività le sole persone fisiche. Per ciò che attiene, invece, ad una delle previsioni più qualificanti dello schema di regolamento statale, ovverosia l’obbligo di indipendenza dei certificatori, la Regione Lombardia, fissando, con la deliberazione 8745/2008, una serie di incompatibilità del certificatore in relazione ad altre attività svolte o in corso di svolgimento da parte del medesimo, sembra essere già allineata con la normativa statale per ciò che attiene all’osservanza di questo fondamentale canone. Il Veneto In Regione Veneto non esiste alcun albo regionale dei certificatori né specifica regola- 36 Il Sole 24 Ore COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI mentazione regionale in masaggio fra i due provvedimenLegge regionale teria, trovando quindi diretta ti è stato significativo, poiché Liguria 22/2007 applicazione la normativa nadettato dall’esigenza di sbloczionale applicabile. L’unica care la sospensione di efficapeculiarità del sistema regiocia della delibera della giunta nale, che qui vale la pena accennare, è quella regionale 1601/2008, determinata dall’ordirelativa alle modalità di invio, da parte dei tec- nanza sospensiva del Tar Liguria 19 marzo nici abilitati, dell’attestato di certificazione 2009 n. 88. energetica degli edifici alla Regione Veneto, L’ordine degli ingegneri delle quattro Proquale ente competente. vince liguri aveva infatti presentato dinanzi al Tale trasmissione, infatti, deve avvenire Tar competente domanda incidentale di soesclusivamente tramite uno specifico applica- spensione dell’esecuzione della delibera tivo informatico dedicato – chiamato Ve.Net. 1601/2008 nella parte in cui, ai fini dell’iscrienergia-edifici –, gestito dalla Regione, cui i zione all’Elenco dei certificatori energetici professionisti dovranno registrarsi preventi- della Liguria, prescriveva il possesso dell’atvamente all’invio di qualsiasi documentazione. La registrazione è gratuita ma obbligatoria e per effettuarla i professionisti devono essere in possesso di firma digitale e di Pec. Tutte le informazioni del caso sono disponibili presso l’Unità regionale “Punto Energia”. La Liguria Dopo il Tar, la Liguria ha riconosciuto che gli ingegneri non devono superare l’esame finale Il certificatore energetico è una figura professionale sorta di recente, su input della normativa sviluppatasi a livello comunitario a seguito dell’esigenza di intraprendere la strada dell’efficienza energetica degli immobili. La Regione Liguria ha proceduto a indivi- testato di partecipazione e superamento di duare, con apposita normativa: specifici corsi di formazione autorizzati dala. i requisiti tecnici e deontologici della fi- la Regione anche per soggetti iscritti ai relatigura professionale del certificatore; vi ordini e collegi professionali, e abilitati alb. la procedura di formazione; l’esercizio della professione relativa alla proc. le modalità di rilascio del titolo; gettazione di edifici e impianti, asserviti agli d. il ruolo attribuito a tale professione. edifici stessi. Più nel dettaglio, la legge regionale n. A giudizio del tribunale adito, tale ulteriore 22/2007, all’articolo 30, rinvia alla giunta re- requisito è apparso illegittimo, dal momento gionale il compito di individuare le modalità che, ai soggetti in questione, viene già autodi formazione degli elenchi dei professioni- maticamente riconosciuta per legge la qualisti abilitati al rilascio della certificazione ener- fica di certificatore energetico. La successiva getica. delibera 1254/2009, quindi, In applicazione di tale norha recepito le indicazioni mativa, a seguito del sussedel Tar (ordinanza sospensiguirsi di diverse delibere di va del Tar Liguria 19 marzo settore, la materia risulta at2009 n. 88), eliminando la tualmente disciplinata dalla necessità, per tali professioI certificatori delibera della giunta regionanisti, del preventivo superale 2 dicembre 2008 n. 1601, mento del corso di formazioRegione Liguria come modificata dalla delibene, ai fini dell’iscrizione nelI professionisti iscritti ra della giunta regionale 21 l’elenco regionale dei certifiall’Elenco regionale settembre 2009 n. 1254. Il pascatori energetici. 5.400 37 Il Sole 24 Ore 02 | LE REGIONI DEL NORD Le ultime novità normative ■ Secondo la Dgr 709/2012 gli enti pubblici che soddisfino i requisiti potranno utilizzare, ai fini del rilascio dell’attestato di prestazione energetica, proprio personale dipendente, anche se non iscritto all’ordine o collegio professionale, purché in possesso di uno dei titoli di studio previsti dalla Dgr n. 1254/2009. Essi dovranno in ogni caso superare l’esame finale previsto da uno degli specifici corsi di formazione per la certificazione energetica organizzato dalla Regione o da uno degli enti riconosciuti dall’amministrazione, in conformità a quanto disposto all’allegato I, lettera c), della Dgr n. 1254/2009 ■ Secondo la legge regionale 23/2012 la definizione di tecnico abilitato ai fini del rilascio, in maniera indipendente dell’attestazione di prestazione energetica degli edifici, deve essere demandata alla normativa statale vigente. Rimane in capo alla Regione l’istituzione dell’apposito elenco dei tecnici abilitati, secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale I requisiti bientale e diploma di laurea specialistica La delibera di giunta regionale 1254/2009 in Chimica. ha quindi stabilito che per diventare certifiLa formazione catore energetico i requisiti da soddisfare siano il possesso dei titoli di studio elencati A seguito dell’ordinanza del Tar, il percorso nella delibera, l’iscrizione a ordini, collegi o formativo per i professionisti abilitati alla proassociazioni professionali e la partecipazio- gettazione di edifici e impianti si caratterizza ne a un corso di formazione che, però, per i per la frequenza di un corso che riguarda solprofessionisti abilitati alla progettazione di tanto l’illustrazione delle specificità regionali, edifici e impianti può essere sostituito da e prevede 16 ore di pratica. Per questi soggetti è una dichiarazione dell’ordine o del collegio sufficiente la frequenza e non è previsto il sudi appartenenza. peramento dell’esame finale. La normativa ligure prevede il possesso Diversa la situazione per i professionisti non dei seguenti titoli: diploma di laurea in In- abilitati alla progettazione di edifici: in questo gegneria; diploma di laurea in Architettu- caso, il corso formativo ha una durata complesra; diploma di laurea in siva di80 ore, di cui 50 dedicaScienze agraria; diploma te ad argomenti riguardanti di laurea in Scienza forestain modo specifico la certificali; diploma di perito agrazione energetica degli edifici rio; diploma di perito indue 30 miratead acquisireo comstriale o perito industriale pletare le competenze di base. euro laureato; diploma di geoAi partecipanti al corso è rilametra; diploma di agrotecsciato un attestato di parteciRegione Liguria nico o agrotecnico laurea- Il contributo da versare alla Regione pazione che non è però suffito; diploma di laurea speciente ai fini dell’iscrizione alper ogni attestato redatto cialistica in Scienze aml’Elenco regionale. 20 38 Il Sole 24 Ore COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI 2015) sia occupata da enti pubAl termine del corso è preblici e sia abitualmente frevista, infatti, l’effettuazioDgr Liguria n. 709/2012 quentata dal pubblico. ne di una verifica finale, miIn particolare, con la Dgr n. rata ad accertare la cono709 del 15 giugno 2012, la scenza sia delle competenGiunta ha disposto che gli enti ze di base sia di quelle speLegge regionale pubblici che soddisfino i recifiche richieste per una Liguria quisiti indicati potranno utiadeguata compilazione dei 23/2012 lizzare, ai fini del rilascio delcertificati energetici. Il sul’attestato di prestazione enerperamento di tale prova è obbligatorio ai fini dell’iscrizione all’Elenco getica, proprio personale dipendente, anche regionale solo per i professionisti che non ri- se non iscritto all’Ordine o Collegio professiosultano abilitati alla progettazione di edifici e nale, purché in possesso di uno dei titoli di stuimpianti, nell’ambito delle competenze a essi dio previsti dalla Dgr n. 1254/2009. Tuttavia, al fine di consentire a tali soggetti il rilascio attribuite dalla normativa vigente. dell’attestato energetico, la Dgr n. 709 in paroI certificatori di altre Regioni la precisa che essi dovranno in ogni caso supePer quanto riguarda il professionista già rare l’esame finale previsto da uno degli speciabilitato al rilascio della certificazione ener- fici corsi di formazione per la certificazione getica anche in altra Regione, la disciplina energetica organizzato dalla Regione o da uno regionale ha dettato nel tempo una regola degli enti riconosciuti dalla medesima amminiuniforme consistente nell’obbligo per que- strazione, in conformità a quanto disposto alsti professionisti di frequentare quei modu- l’allegato I lettera c) della Dgr n. 1254/2009. Una modifica più organica alla precedente li del corso di formazione che prevedono l’ildisciplina in tema di certificazione energetica è lustrazione delle specificità regionali quali: stata, invece, introdotta con la legge regionale a. il regolamento regionale; b. il software per la compilazione dei certi- n. 23 del 30 luglio 2012. Tale normativa, infatti, al di là delle variazioni relative al rendimento ficati energetici; c. l’effettuazione delle relative esercita- energetico degli edifici in generale, ha altresì inserito degli importanti elementi di novità zioni pratiche (16 ore). Rileva che, anche alla luce dell’ordinanza sulla figura professionale del certificatore del Tar Liguria, l’iscrizione di tali professio- energetico. Più nello specifico, si è previsto che la defininisti non è subordinata all’effettuazione delzione di tecnico abilitato ai fini del rilascio, in la verifica finale. maniera indipendente, dell’attestazione di Le ultime novità prestazione energetica degli edifici, debba esLa disciplina fondamentale in tema di certifi- sere demandata alla normativa statale vigencazione energetica in Liguria è stata recente- te, ferma restando in capo alla Regione l’istimente oggetto di alcune modifiche, per lo più tuzione dell’apposito elenco dei tecnici abilidettate dall’esigenza di conformare la normati- tati, secondo le modalità stabilite con delibeva regionale con le direttive di provenienza europea. In primo luogo, la Regione ha inteso conformarsi all’articolo 12 della Direttiva 2010/31 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, il quale, al comma 1, lettera B) prevede che gli Stati membri debbano provvedere affinché sia rilasciato un attestato di prestazione energetica anche con riferimento agli edifici in cui una metratura utile di oltre 500 mq (destinati a diventare 250 mq dopo il 9 luglio Con la delibera di giugno la Liguria ha recepito la direttiva Ue emanata il 19 maggio 2010 39 Il Sole 24 Ore 02 | LE REGIONI DEL NORD Dgr Emilia Romagna n. 156/2008 razione della Giunta Regionale. Inoltre, la Legge Regionale n. 23/2012 introduce l’obbligo del pagamento di un contributo (pari a 20 euro) per ogni attestato redatto, quale partecipazione alle spese necessarie per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici. Il versamento di tale contributo da parte del tecnico abilitato – ai sensi di quanto disposto altresì dall’articolo 17 del Regolamento n. 6 del 13 novembre 2012, emanato in attuazione dell’articolo 29 della Legge Regionale n. 22/2007, come modificata dalla LegEmilia Romagna ge Regionale n. 23/2012 in parola – è indispensabile ai La Regione Emilia Romafini della trasmissione delgna si è da tempo dotata (a l’attestato di prestazione partire dalla deliberazione energetica sulla banca dati dell’assemblea legislative 4 Icertificatori regionale, giacché senza di marzo2008,n.156comesucesso non solo il procedimencessivamente modificata ed Regione Emilia Romagna to di protocollazione in via integrate) di proprie norme I professionisti abilitati telematica non potrebbe esin merito al riconoscimento dall’amministrazione regionale sere portato a termine, ma della qualifica di certificatoil relativo attestato di prere energetico. La disciplina stazione energetica non diverrebbe nemme- regionale sembra essere più avanzata e completa no efficace. rispetto al quadro normativo attuale, anche a seInfine, con la Legge Regionale n. 23/2012 vie- guitodella novella del 2013, in quanto ad esempio neulteriormente specificatoilsistema sanziona- già prevede procedure e regole per l’iscrizione e torio relativo ai certificatori che rilasciano atte- la formazione dei certificatori, ovvero l’ammisstati non conformi alle modalità individuate dal sionetraisoggettiaccreditatidellesocietàdiserviregolamento di attuazione dell’articolo 29 della zi energetici (Esco). Tuttavia, è da ritenersi che vi Legge Regionale n. 22/2007. In particolare, ac- potrannoessereinunprossimofuturonormerecantoalle sanzionidicarattere pecuniario,ven- gionali di adeguamento, sia di carattere tecnico gono altresì individuati meccanismi di sospen- (alfinediverificarelaconformitàdeglielenchidei sioneforzata dall’attivitàdiattestatore,perperi- titoli richiesti aicertificatoridalle norme regionaodi che vanno da tre mesi – in caso di violazione li con quellestatali), sia di carattere promozionasingola– fino adun anno – nelcaso di reiterazio- le (ad esempio introducendo sistemi di accordi ne della violazione nell’arco di tre anni. volontari per il contenimento dei prezzi all’utenIn ogni caso, viene precisato che l’attestato za come indicato dalla recente disciplina statale). di prestazione energetica redatto in modo L’imprenditorialità non conforme alle modalità individuate dal regolamento di attuazione dell’articolo 29 della Al momento è da porsi in evidenza il fatto che Legge Regionale n. 22/2007, è inefficace e vie- tutta la disciplina regionale in materia pone l’acne sostituito dall’attestato corretto redatto dal cento sull’aspetto imprenditoriale delle attività soggetto verificatore. richieste ai certificatori, dichiarando che ai fini 29.866 40 Il Sole 24 Ore COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI Dgr n. 1754/2008 Dgr Emilia Romagna n. 429/2012 me espressamente valore di atto pubblico. L’organismo di accreditamento dell’accreditamento è necessario che gli stessi dimostrino, in sede di domanda di iscrizione, il possesso di «adeguate capacità organizzative, gestionaliedoperative». C’è daaugurarsi che tale requisito, pur se non espressamente contemplato nella normativa nazionale, non venga modificato o cancellato in sede di futuro adeguamento, dal momento che costituisce un positivo elemento di affidabilità per i consumatori. Oltreal titolodi studio e all’iscrizioneall’ordineo al collegiodi competenza (se istituito), inoltre, la normativa regionale in esame richiede la dimostrazione di un’adeguata competenza che può essere dimostrata o dall’abilitazione alla progettazione di edifici e impianti accompagnata da un’esperienza (almeno annuale) nel settoreedile odellasuacomponentisticaoattraverso la partecipazione a un corso di formazione riconosciutoalivello regionale, con superamentodella provafinale.Lanormativa regionaleprevede inoltre un accreditamento, con procedure semplificate, per quei soggetti riconosciuti come certificatori energetici da parte di altri Paesi europei, Regioni o Province autonome. L’imparzialità di giudizio Icertificatorienergeticiaisensidelleprevisioni regionalidevonogarantirel’imparzialitàdigiudizioeassenzadiconflittidiinteressiconlaproprietàdell’immobiledavalutare;ataleriguardo,icertificatoridevonorilasciare appositadichiarazione dalmomentochel’attestatodaessirilasciatoassu- Lafunzionediorganismoregionalediaccreditamento è riconosciuta, ai sensi della determinazione di Giunta Regionale n. 429 del 16 aprile 2012, alla società regionale NuovaQuasco s.c. a r.l., la quale gestisce le procedure di accreditamento dei soggetticertificatori. L’accreditamento dura 3anni, al temine dei quali si procede al rinnovo, salvo casi di sospensione o revoca disposti dall’Organismo stesso in caso di comportamenti non conformi alla normativa di riferimento riscontrati nell’ambito delle sue attività di controllo e verifica. La formazione Grandeattenzioneè dedicatadallegislatoreregionale ai corsi di formazione per certificatori energetici. Con la recente determinazione della GiuntaRegionale n.11917 del 21 settembre2012, l’ente di formazione accreditato I.F.O.A. (centro diformazione delleCamere di Commercio)è stato autorizzato a svolgere cinque corsi di formazione per certificatore energetico in edilizia secondo il progetto da quest’ultimo presentato. Sul punto, si ricorda che la deliberazione 1754/2008 dichiara che «la formazione e l’aggiornamento professionale rappresentano fattori fondamentali per garantire le conoscenze necessarieallosvolgimento delle attivitàdi certificazione energetica degli edifici da parte dei soggetti certificatori». La stessa deliberazione contiene criteri e regole vincolanti cui attenersi nella predisposizione dei corsi di formazione e perla loropartecipazione,qualiadesempioladuratadi 60 ore(conobbligo di frequenza noninferiore all’80%), più 12 ore da dedicare a projectwork su casi studio assegnati, ed anche una verifica obbligatoria finale con rilascio di un attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento. (ha collaborato Marco Gelmetti) 41 Il Sole 24 Ore 03 Le Regioni autonome del Nord 03 | LE REGIONI AUTONOME DEL NORD Regioni autonome del Nord ■ Valle d’Aosta Legge 26/2012 e deliberazione n. 1606/2011 ■ Provincia autonoma di Trento Decreto del presidente n. 11-13/2009 ■ Provincia autonoma di Bolzano Decreto del presidente n. 24/2004 ■ Friuli-Venezia Giulia Legge 23/2005 ma vale la normativa statale Bolzano e Trento apripista sugli edifici a basso impatto di Fabrizio Luches T to particolare (unica in tutta utte e quattro le Legge regionale Italia) affidando il compito Regioni autonoValle d’Aosta di certificare gli immobili me del Nord han21/2008 non a singoli professionisti no introdotto un accreditati ma all’Agenzia sistema di certificazione diverso da quello nazionale. Le nor- CasaClima. mative di Trento e Bolzano hanno addirittuLa Valle d’Aosta ra anticipato la legislazione statale recependo le direttive europee prima del varo del DlLa Regione autonoma, con la legge 18 aprile gs 192/2005. 2008n.21,hapromossoeincentivatolasosteniIn Friuli-Venezia Giulia, però, le regole re- bilitàenergeticanella progettazione,realizzaziogionali per l’accreditamento sono state abro- ne e uso delle opere edilizie pubbliche e private e gate, in seguito alle contestazioni sollevate da- il miglioramento delle prestazioni energetiche gli ordini professionali. Per quanto riguarda degli edifici esistenti, privilegiando le tecnolol’individuazione dei soggetti abilitati al rila- gie a minore impatto ambientale. Tale discipliscio del certificato energetico, in Friuli-Vene- na risulta attualmente contenuta nella legge rezia Giulia, valgono quindi le regole statali. gionale 1 agosto 2012 n.26 «Disposizioni regioBolzano ha invece seguito una strada mol- nali in materia di pianificazione energetica, di 44 Il Sole 24 Ore COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI La Valle d’Aosta incentiva la sostenibilità energetica La Regione promuove il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti, privilegiando le tecnologie a minore impatto ambientale moigrometricoelaqualitàdell’aria),diproduzionediacquacaldasanitariae diilluminazioneartificiale ivi comprese la sostituzione di generatoLe regole Beauclimat ri di calore e di unità frigorifere. Restano esclusi dalla disciplina regionale: La disciplina regionale si applica a tutti gli edia. gli edifici isolati in cui i locali riscaldati hanfici di nuova costruzione e agli edifici esistenti no una superficie utile totale inferiore a 50 metri interessati da: quadrati; a.totale demolizione e ricob.ifabbricati industriali, arstruzione; tigianali ed agricoli non resib. trasformazione edilizia di denziali, qualora gli ambienti cui alla legge regionale 6 aprile siano climatizzati per esigenze 1998 n. 11; del processo produttivo; c. nuova installazione, riI certificatori c. gli impianti installati ai fistrutturazione e ampliamento ni del processo produttivo readi impianti di climatizzazione Regione Valle d’Aosta lizzatonell’edificio,ancheseutiinvernaleed estiva (se deputati I professionisti accreditati lizzati in parte non prevalente al controllo di parametri fisici in base alle regole regionali pergliusitipicidelsettorecivile; che influenzano il comfort ter- promozionedell’efficienzaenergetica edisviluppo delle fonti rinnovabili». 274 45 Il Sole 24 Ore 03 | LE REGIONI AUTONOME DEL NORD stituzione della previgente delibera n. 3629/2010,masempreinforzadell’abrogatoarticolo 6 legge regionale 21/2008) che riguardano: a. le caratteristiche e le prestazioni termiche dell’involucro edilizio; le caratteristiche e i fabbisogni di enerL’attestato Beauclimat giab.primaria dell’impianto di climatizzazione invernale; ■ La Regione autonoma Valle d’Aosta ha c. le caratteristiche e i fabbisogni di energia predisposto il sistema di certificazione energetica Beauclimat per gli edifici situati primaria dell’impianto di climatizzazione sul proprio territorio: estiva; a. creando un sistema di formazione e d. le caratteristiche e i fabbisogni di eneraccreditamento dei professionisti che gia primaria dell’impianto di produzione di intendono operare nel settore, con acqua calda sanitaria; l’istituzione di un apposito elenco di e. le caratteristiche e i fabbisogni di energia certificatori energetici; primaria dell’impianto di illuminazione artib. approvando una metodologia di calcolo ficiale. univoca e standardizzata che applica le L’articolo 9 della Legge regionale 26/2012 ha norme tecniche vigenti valorizzando le peculiarità del territorio regionale; ampliato l’ambito applicativo prevedendo che c. implementando tale metodologia in un i requisiti minimi e le prescrizioni definite dalla software gratuito con la possibilità per le Giunta regionale possano riguardare anche: software house di adeguare i propri prodotti a. il fabbisogno annuale di energia primacommerciali; ria da soddisfare mediante l’utilizzo di fonti d. attivando un sistema di servizi interattivi rinnovabili; denominato Portale Energia; b.i casi in cui prevedere la predisposizioe. realizzando le targhe energetiche ne di impianti centralizzati di produzione di richiedibili gratuitamente; f. garantendo uno sportello informativo a acqua calda sanitaria e di climatizzazione insupporto dei cittadini, dei professionisti e dei vernale e la dotazione di sistemi automatizzatecnici comunali. ti di termoregolazione e contabilizzazione individuale del calore negli edifici. Ogni edificio di nuova costruzione o interessatodatotaledemolizioneericostruzioneosottod. le unità immobiliari non dotate di un postoa ristrutturazione edilizia ai sensidellalegsistema di climatizzazione invernale, defini- geregionale11/1998, è dotato, acuradel proprietarioodi chine hatitolo,di un attestatodi certifite con deliberazione della Giunta regionale; cazione energetica, concerne e. gli interventi di manula valutazione dei fabbisogni di tenzione ordinaria e straorDgr energia primaria per la climadinaria che non coinvolgano Valle d’Aosta tizzazione estiva e invernale, componenti edilizie e imn. 1606/2011 per la produzione di acqua calpiantistiche che possano indasanitariaeperl’illuminaziofluire sulle prestazioni enerne artificiale. Restano esentati getiche dell’edificio o delda tale obbligo gli edifici e unità l’unità immobiliare. immobiliarielencatinell’articoGli edifici e interventi rienlo 13, comma 2, della Legge retranti nell’ambito di applicagionale 26/2012 e gli ulteriori zione della legge regionale anni casi eventualmente individuati 26/2012devono possedere irecon successiva delibera della quisiti minimi di prestazione Regione Valle d’Aosta energetica approvati con la de- La validità massima dell’attestato Giunta regionale. L’attestato di certificaziolibera della Giunta regionale di certificazione energetica ne energetica ha una validità n.1606 dell’8 luglio2011 (in so- 10 46 Il Sole 24 Ore COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI Valle d’Aosta, gli edifici esclusi dalla disciplina regionale ■ Gli edifici isolati in cui i locali riscaldati hanno una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati ■ I fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali, qualora gli ambienti siano climatizzati per esigenze del processo produttivo ■ Gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell’edificio, anche se utilizzati in parte non prevalente per gli usi tipici del settore civile ■ Le unità immobiliari non dotate di un sistema di climatizzazione invernale, definite con deliberazione della Giunta regionale ■ Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che non coinvolgano componenti edilizie e impiantistiche che possano influire sulle prestazioni energetiche dell’edificio o dell’unità immobiliare temporale massima di dieci anni dalla data del rilascio ed è aggiornato ad ogni intervento idoneo a modificare le prestazioni energetiche dell’edificio, secondo quanto definito con delibera della Giunta regionale. Ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale 21/2008 (come sostituito dalla legge regionale 8/2010),una copia dell’attestato di certificazione energetica deve essere presentata al Comune, unitamente alla documentazione di cui all’articolo 25 Dpr 380/2001, ai fini dell’ottenimento, del certificato di agibilità dell’edificio. Tutti gli edifici di proprietà pubblica in Regione Valle d’Aosta, dovranno essere dotati di attestato di certificazione energetica entro il termine fissato dalla delibera della Giunta regionale prevista dall’articolo 14, comma 6, legge regionale 26/2012 (il precedente termine del 31 dicembre 2012 fissato dall’allegato D della delibera della Giunta regionale n. 1062 del 6 maggio 2011 è già scaduto). Per le locazioni la vigente legge regionale riprende quanto già previsto a livello nazionale dal Dlgs 28/2011: solo nei contratti di locazione, di edifici e unità immobiliari già dotati di attestato di certificazione energetica, è inserita apposita clausola con la quale il conduttore dà atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici. I certificatori Beauclimat La Regione Valle d’Aosta, in collaborazione con il Cen- Una delibera dovrà fissare il nuovo termine entro cui tutti gli edifici pubblici dovranno esibire l’attestato tro osservazione e attività sull’energia (COA), istituito con delibera di Giunta regionale n. 1343 del 18 maggio 2007 (ai sensi dell’articolo 3, legge regionale 3/2006), provvede alla realizzazione e all’esercizio del portale energia (http://www.regione.vda.it/energia/certificazioneenergetica/default_i.asp) destinato alla gestione delle procedure in materia di certificazione energetica degli edifici, all’implementazione del catasto energetico e alla relativa elaborazione statistica dei dati, da parte dei soggetti coinvolti (certificatori energetici, cittadini, COA energia, Servizio per l’attuazione del piano energetico, Comuni, Arpa, eccetera.). Il COA energia, ai sensi delle delibere della Giunta regionale n. 1366 del 21 maggio 2010 e n. 1448 del 24 maggio 2010 esercita l’attività di: a. verifica del possesso dei Dgr requisiti necessari a svolgere Valle d’Aosta le attività di certificazione e n. 1448/2010 di ispezione; 47 Il Sole 24 Ore 03 | LE REGIONI AUTONOME DEL NORD La Provincia autonoma di Trento si è mossa in anticipo Subito dopo l’approvazione della direttiva ha individuato il fabbisogno medio per il riscaldamento e la produzione di acqua calda dello stock edilizio esistente b. iscrizione e permanenza nell’elenco regionale dei soggetti certificatori; c. sorveglianza sulle attività svolte dai soggetti certificatori, anche mediante controlli a campione. L’attestato di certificazione energetica Beauclimat può essere redatto esclusivamente da un certificatore energetico accreditato ai sensi dell’articolo 18 legge regionale 26/2012 e può essere compilato esclusivamente attraverso l’apposita sezione del portale energia, il cui accesso è riservato ai soli certificatori energetici. Possono essere accreditati quali soggetti abilitati al rilascio dell’attestato di certificazione esclusivamente persone fisiche che risultino in possesso dei seguenti requisiti: a. iscrizione ad un Ordine o Collegio che lettere a) e b), dell’articolo 18, conseguiti in Stati abiliti allo svolgimento di attività professiona- appartenenti all’Unione europea, previa verifile in materia di progettazione di edifici e im- ca dell’equivalenza degli stessi con quelli di cui pianti, asserviti agli edifici stessi, oppure di alla legge regionale 26/2012 e fatta salva la conouso razionale dell’energia, di termotecnica e scenza della procedura e metodologie della certificazione energetica regionale (diversamendi energetica; b. frequenza di specifici corsi di formazio- te dalla previgente legge regionale 21/2008 non ne, con esame finale, organizzati da soggetti è più previsto in legge la possibilità di accreditaaccreditati dalla Regione o dagli Ordini e Col- mento dei dipendenti della Regione, limitatalegi professionali ed effettuati sulla base del- mente alla certificazione degli edifici di propriele modalità approvate dalla Giunta regionale tà della Regione medesima o in uso alla stessa, (cfr. delibera n. 1448 del 28/5/2010) oppure, individuati all’interno delle competenti struttuin alternativa, conseguimento di un’esperien- re tecniche). za professionale comprovata dall’iscrizione La Provincia di Trento da almeno cinque anni all’ordine o collegio professionale di appartenenza; La Provincia autonoma di Trento si è mossa c. conoscenza della procedura, della meto- autonomamente subito dopo l’approvazione dologia e degli strumenti apdella direttiva europea n. plicativi del sistema di certifi2002/91/Ce, individuando, secazione energetica regionacondo una precisa metodolole, accertata secondo le mogia desunta da apposite nordalità stabilite con delibera me tecniche europee, il fabbidella Giunta regionale. sogno medio per il riscaldaI certificatori Ai sensi di legge possono esmento e per la produzione di sere accreditati quali soggetti acqua calda dello stock ediliProvincia autonoma di Trento certificatori anche i soggetti in zio trentino esistente e, sulla I professionisti iscritti possesso di requisiti equivabase dello stesso, definendo la all’Elenco provinciale lenti a quelli di cui al comma 1, scala delle possibili classifica- 428 48 Il Sole 24 Ore COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI Legge Provincia autonoma di Trento 1/2008 Decreto presidente Prov. Trento 13 luglio 2009 n. 11/13/Leg. zioni del consumo energetico degli edifici. Tale metodologia è stata codificata nell’allegato alla delibera della Giunta provinciale 20 ottobre 2006 n. 2167. Con deliberazione della Giunta provinciale 12 giugno 2009 n. 1448, è stato adottato uno specifico regolamento che reca le conseguenti disposizioni transitorie, approvato con decreto del presidente della Provincia 13 luglio 2009 n. 11-13/Leg. «Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)», con lo scopo di disciplinare le finalità, l’ambito di applicazione, i requisiti della prestazione energetica degli edifici, gli interventi soggetti a certificazione energetica, l’attestato di certificazione, gli organismi di abilitazione, i soggetti certificatori, il coordinamento con la certificazione energetica della Provincia di Bolzano, la vigilanza, la targa energetica, il marchio. Tale regolamento è stato modificato con decreto del presidente della Provincia 15 marzo 2012 n. 5-80/Leg. La certificazione energetica degli edifici, nella Provincia autonoma di Trento, è obbligatoria per i casi previsti dall’articolo 5 del Dpp 13 luglio 2009 n. 11-13/Leg. e precisamente: a. edifici di nuova costruzione; b. sostituzione edilizia; c. demolizione e ricostruzione; d. ampliamenti dei volumi superiori del 20% del volume esistente, limitatamente al volume nuovo; e. ristrutturazione integrale degli elementi dell’involucro edilizio, in caso di superficie utile maggiore di 500 mq; f. trasferimenti di immobili a titolo oneroso (si veda la delibera della Giunta provinciale 17 giugno 2010 n. 1429). I requisiti minimi delle prestazioni energetiche, di classificazione degli edifici e relativa metodologia di calcolo sono stabiliti nell’allegato A del Dpp n. 11-13/Leg. del 2009, sostituito dall’articolo 9 e allegato del Dpp 15 marzo 2012 n. 5-80/Leg. L’Attestato di certificazione energetica (Ace) previsto dalla disciplina trentina è compilato e asseverato da un soggetto certificatore, secondo le modalità definite con la deliberazione della Giuntaprovinciale 16 ottobre 2009 n. 2446, men- I contenuti del certificato I dati che l’attestato deve indicare a Trento 1. Il fabbisogno specifico globale di energia primaria (EPgl) 2. Il fabbisogno specifico per la climatizzazione invernale (EPr) e per la produzione di acqua calda per uso igienico-sanitario (EPacs) 3. La stima delle emissioni di CO2 4. La classe energetica di appartenenza 49 Il Sole 24 Ore 03 | LE REGIONI AUTONOME DEL NORD tre con successiva deliberazione 22 dicembre 2009 n. 3110, sono stati approvati i modelli di attestato di certificazioneenergetica, le modalità e i criteri per il loro rilascio e le relative procedure di trasmissione. L’Ace è trasmesso in copia al Comune, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori (a pena di inefficacia della dichiarazione stessa ai sensi dell’articolo 84 della legge provinciale 1/2008) e conserva efficacia per dieci anni e deve essere aggiornato a ogni intervento che modifica la prestazione energetica dell’edificio e dell’impianto. L’Agenzia provinciale per l’energia vigila sull’attività di certificazione energetica e di sostenibilità ambientale degli edifici svolta dai soggetti abilitati, disponendo controlli a campione sulle certificazioni rilasciate, ov- vero mediante accertamenti e ispezioni in corso d’opera, o entro cinque anni dalla data di fine lavori, eventualmente irrogando le sanzioni stabilite dall’articolo 15 del Dlgs 192/2005. Alla qualifica di certificatore energetico si accede previa abilitazione da parte di Organismi di abilitazione (Oda) riconosciuti dalla Provincia secondo criteri e modalità stabiliti con l’allegato A alla deliberazione 2446/2009. Gli Oda svolgono principalmente le funzioni di: a. accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni energetiche; b. controllo sui certificati energetici e sull’operato dei soggetti certificatori, da eseguire a campione, anche su segnalazione dei Comuni o su richiesta dei privati; 50 Il Sole 24 Ore COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI I titoli necessari nella Provincia autonoma di Trento Per svolgere l’attività di certificazione energetica occorre essere abilitati: è necessario il possesso di certi titoli di studio e un’adeguata competenza comprovata c.gestione dell’elencodeisoggetti certificatori abilitati; d.promozione di attività formative per ilconseguimento dell’abilitazione. I titoli per l’abilitazione Per svolgere l’attività di certificazione energetica occorre essere abilitati ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del Dpp 13 luglio 2009 n. 11-13/Leg. che prevede il possesso di tutti i seguenti requisiti: a. uno dei seguenti titoli di studio: 1. diploma di laurea (o laurea specialistica) in Ingegneria o Architettura, nonché abilitazione all’esercizio dellaprofessione e iscrizione al relativo ordine professionale; 2. diploma di geometra o perito industriale, nonché abilitazione all’esercizio dellaprofessione e iscrizione al relativo collegio professionale; certificatori energetici di durata non inferiore 3. diploma di laurea e laurea specialistica in a 80 ore. Sono altresì iscritti negli elenchi dei soggetti Scienze agrarie e Scienze forestali, nonché abilitazione all’esercizio della professione e iscri- certificatori, se in possesso di requisiti previsti dall’articolo 8, comma 2, del Dpp 13 luglio 2009 zione al relativo ordine professionale; 4. altre figure professionalipreviste con deli- n. 11-13/Leg coloro che sono riconosciuti coberazione dalla Giunta provinciale in coerenza me certificatori energetici da altre Regioni o con la legislazione statale in materia (per ora dalla Provincia autonoma di Bolzano, valennon ancora individuate); do anche il riconoscimento disposto dai predetb. un’adeguata competenza comprovata, al- ti enti a seguito della frequenza di corsi svolti ternativamente, da: ai sensi delle disposizioni vigenti nel rispettivo 1. esperienza almeno triennale, attestata da territorio. Si segnala comunque che i profesuna dichiarazione del rispettivo ordine, colle- sionisti, che hanno ottenuto la qualifica di gio o associazione professionali, in almeno due “Esperto CasaClima” e/o la qualifica di delle seguenti attività: “Consulente CasaClima” alla data del 31 dicem1a. progettazione dell’isolabre 2009 e che intendono promento termico degli edifici; muoversi come certificatori 1b.progettazione diimpianin Provincia di Trento, devoti di climatizzazione invernano partecipare a un corso forle ed estiva; mativo dedicato ai metodi e al1c. gestione energetica di le procedure di certificazione Gli auditor edifici e impianti; energetica della durata di al1d. certificazioni e diagnosi meno 20 ore e superare l’esaProvincia autonoma di Bolzano energetiche; me finale ai sensi della delibeI professionisti che operano 2. frequenza e superamenra 2446/2009, come disposto per l’Agenzia CasaClima to dei corsi di formazione per dalla delibera 3110/2009). 251 51 Il Sole 24 Ore 03 | LE REGIONI AUTONOME DEL NORD Il certificatore non può attestare edifici di cui risulta proprietario o titolare di diritto reale La Provincia autonoma ammette, infine, come certificatori anche: a. gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell’energia e dell’edilizia, che esplicano l’attività con tecnici in possesso dei requisiti previsti; b. i soggetti che esplicano, nell’ambito delle amministrazioni pubbliche o delle società private di appartenenza, le funzioni di energy mana- ger e sono iscritti in uno specifico elenco predisposto dalla Federazione italiana per l’uso razionale dell’energia (Fire),purché in possesso dei requisiti previsti; c. gli organismi pubblici e privati qualificati a effettuare attività di ispezione nel settore delle costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e impiantistica connessa, accreditati presso Sincert o altro soggetto equivalente in ambito nazionale ed europeo sulla base delle norme Uni Cei En Iso/Iec 17020, «Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione», sempre che svolgano l’attività con un tecnico in possesso dei requisiti previsti. In ogni caso il soggetto certificatore non può svolgere attività di certificazione sugli edifici con riferimento ai quali risulti proprietario o titolare di diritto reale o sia stato coinvolto, personalmente o comunque in qualità di dipendente, socio o collaboratore di un’azienda, in una delle seguenti attività: a. progettazione o direzione lavori dell’edificio o di qualsiasi impianto tecnico in esso presente; b. costruzione dell’edificio o di qualsiasi impianto tecnico in esso presente; c. amministrazione dell’edificio; d. fornitura di energia per l’edificio; e. gestione e/o manutenzione di qualsiasi impianto presente nell’edificio; f. attività connesse alla funzione di responsabile della sicurezza. Tale assenza di conflitto di interessi deve essere dichiarata all’atto di sottoscrizione dell’attestato di certificazione energetica. La Provincia autonoma di Bolzano Nella Provincia autonoma di Bolzano, le pre- 52 Il Sole 24 Ore COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI Bolzano, come funziona CasaClima previsto dal decreto 34/1997 viene effettuato dall’Agenzia CasaClima Srl sulla base della delibera della Giunta provinciale 3 settembre 2007 n. 2923, provvedimento che autorizza ivi compresi gli edifici che siano stati demoliti e l’Agenzia medesima, con decorrenza dal 1˚ ricostruiti, determina le categorie degli edifici a dicembre 2007, anche all’attività di vigilanza, cui si applicano tali valori – tutti gli edifici a uso effettuando ispezioni e controlli negli edifici e abitativo e per uffici, con esclusione degli edifici nei cantieri e richiedendo la documentazione e agricoli, industriali, artigianali e per il le informazioni necessarie. Le tariffe per la commercio all’ingrosso –, nonché lo spessore di certificazione energetica applicabili a coibentazione che non viene calcolato come decorrere dal 1˚ gennaio 2012 sono state cubatura urbanistica (per gli edifici con un approvate con delibera della Giunta provinciale fabbisogno energetico corrispondente alla 5 dicembre 2012 n. 1898. categoria A viene calcolato come cubatura La Giunta provinciale, considerata la necessità di urbanistica soltanto uno spessore di 0,3 m dei adottare misure atte a favorire il ravvicinamento muri perimetrali). delle disposizioni emanate a livello provinciale Le categorie di consumo di calore e il metodo con le linee guida per la certificazione energetica di calcolo dell’indice termico sono degli edifici adottate con il decreto ministeriale determinati nell’allegato A del Dpp 34/2004 26 giugno 2009 (sulla Gazzetta Ufficiale del 10 e costituiscono il sistema di certificazione luglio 2009 n. 158), ha esteso espressamente la “CasaClima”: sistema che determina altresì il validità del certificato energetico CasaClima rilascio del titolo abilitativo edilizio (alla (rilasciato per l’intero edificio ai sensi del Dpp domanda di concessione edilizia deve infatti 34/1997), anche alle singole unità abitative essere allegata una dichiarazione, firmata dal facenti parte dell’edificio certificato (si veda la richiedente e dal progettista, attestante il delibera 27 luglio 2009 n. 1969). rispetto dei valori individuati; si veda l’articolo Lo stesso provvedimento dispone altresì che nei 4 del Dpp 34/2004), nonché il rilascio del certificato di abitabilità degli edifici, che viene certificati energetici CasaClima rilasciati dopo l’11 agosto 2009 viene indicata l’energia subordinato alla dimostrazione di un primaria, mentre in caso di edifici con più unità fabbisogno energetico annuo pari o inferiore immobiliari che ancora non dispongono del alla categoria B del certificato CasaClima (si certificato energetico CasaClima (a esclusione veda l’articolo 3, comma 2, del Dpp 34/2004 delle villette a schiera), può essere rilasciato – come modificato dal Dpp 9/2011 a decorrere per le singole unità immobiliari – un attestato di dal 14 giugno 2011; il testo previgente qualificazione energetica richiedeva un fabbisogno ovvero un’autodichiarazione pari o inferiore alla Decreto presidente del proprietario secondo le categoria C). Provincia disposizioni del Dm 26 Il controllo e il rilascio del Bolzano 34/2004 giugno 2009. certificato energetico l regolamento provinciale definisce i valori massimi di fabbisogno di calore annuale per Iriscaldamento negli edifici di nuova costruzione, visioni in materia di rendimento energetico degli edifici di cui all’articolo 127, commi 5 e 6, della legge provinciale 11 agosto 1997 n. 13 (Legge urbanistica provinciale), introdotti dalla Legge provinciale 31 marzo 2003 n. 5, sono state attuate con decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2004 n. 34, recante per l’appunto il «Regolamento di esecuzione della legge urbanistica in materia di risparmio energetico» (modificato con Dpp 21 aprile 2005 n. 17 e, da ultimo, con Dpp 15 febbraio 2011 n. 9), in recepimento delle direttive n. 2002/91/Ce, n. 2006/32/Ce e della recente direttiva n. 2010/31/EG. Ai sensi della normativa provinciale, il certificatoenergeticovienerilasciatodall’AgenziaCasaClima, in qualitàdi ente dicertificazioneindipendente, non coinvolto nella progettazione o realizzazione, che esegue tutti i controlli necessari per classificare l’edificio secondo i criteri di 53 Il Sole 24 Ore 03 | LE REGIONI AUTONOME DEL NORD In Friuli-Venezia Giulia valgono i requisiti statali Dopo le critiche degli Ordini professionali la Regione ha scelto di rinviare alla normativa statale per definire le figure professionali che possono accreditarsi attestato di partecipazione, nonché di percorsi formativi di alta specializzazione con esame finale che autorizzano l’esercizio dell’attività di “Auditori CasaClima”, figure professionali che non possono essere contattate direttamente per una certificazione in quanto la certificazione viene gestita direttamente dall’Agenzia CasaClima. Non sussistono disposizioni provinciali dirette a individuare le specifiche professionalità – nella Provincia autonoma la certificazione viene rilasciata dall’Agenzia e non dal professionista abilitato – pertanto tali corsi devono ritenersi aperti a tutti i professionisti nell’ambito delle competenze a essi attribuite dalla legislazione vigente (Dpr 75/2013). Anche il master universitario di secondo livello CasaClima, istituito presso la facoltà di Scienze e Tecnologie della Libera Università di Bolzano con la finalità di formare professionisti capaci di progettare e coordinare i vari aspetti della progettazione a basso consumo energetico, sia a scala urbana, sia a scala edilizia, risulta aperto non solo ad architetti, ingegneri, geometri e periti, in qualità di liberi professionisti iscritti nei rispettivi albi, ma anche a professionisti operanti presso società, industrie ed enti pubblici e privati che, a vario titolo, sono interessati alle tematiche trattate. consumoenergetico, comfort edecologia (questi controlli comprendono l’esame attento del progetto, le verifiche in cantiere e l’analisi finale), in forza delle linee guida di standardizzazione adottate dall’Agenzia con direttiva tecnica 31 ottobre2011,che vincolaanche gli altrienti convenzionati abilitati a rilasciare la certificazione: l’Agenzia per l’energia del Friuli-Venezia Giulia Ape e l’Agenzia fiorentina per l’energia Afe. L’Agenzia e gli altri enti autorizzati (si veda http://www.agenziacasaclima.it/it/formazione), organizzano periodicamente corsi formativi con la finalità di preparare figure professionali che svolgano l’attività di consulenza in modo autonomo e indipendente affianIl Friuli-Venezia Giulia cando il privato, il progettista o il costruttore nella scelta delle soluzioni più efficaci per il riNella Regione autonoma Friuli-Venesparmio energetico, sia per le nuove costruzio- zia Giulia, la certificazione energetica di ni che per il risanamento di cui al Dlgs 192/2005 è stata quelle esistenti. Tali tecnici recepita con legge regionasono definiti “consulenti le 18 agosto 2005 n. 23 reenergetici CasaClima” dopo cante «Disposizioni in mail superamento di specifico teria di edilizia sostenibiesame e possono utilizzare il le», il cui articolo 6-bis (da I certificatori marchio CasaClima. ultimo modificato con legSono inoltre previsti corsi ge regionale 17/2010) ha Regione Friuli Venezia Giulia specifici per i progettisti, artiprevisto l’adozione di una I professionisti abilitati e iscritti giani e committenti, all’esito procedura di certificazionei rispettivi collegi e albi dei quali viene rilasciato un ne della sostenibilità ener- 15.500 54 Il Sole 24 Ore COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI Friuli-Venezia Giulia, il sistema Vea a certificazione Vea è un sistema di procedure univoche e normalizzate che Lutilizza le modalità e gli strumenti di da costruzione a limitato consumo, nelle fasi di produzione e di trasporto; f. riduzione del fabbisogno di energia elettrica mediante l’utilizzo di impianti di illuminazione e di elettrodomestici a basso consumo; g. contenimento dei consumi idrici di acqua potabile negli edifici, impianti e relative pertinenze; h. riduzione dei consumi energetici per il riscaldamento degli edifici, garantendone l’ottimale isolamento termico, il miglior rendimento degli impianti e l’impiego di energie rinnovabili; i. realizzazione di impianti di ventilazione e raffrescamento efficienti, mediante il controllo degli apporti calorici solari e dell’inerzia termica degli elementi costruttivi; j. impiego di energie rinnovabili per la produzione di energia elettrica e di acqua calda sanitaria; k. riduzione dei carichi ambientali degli edifici valutati nel corso dell’intero loro ciclo di vita, quali i rifiuti da costruzione e demolizione, le emissioni in atmosfera, il deflusso di acque reflue anche mediante il riutilizzo delle acque saponate, l’inquinamento acustico, la fitodepurazione; l. elevazione della qualità ambientale visiva, acustica, termica, elettromagnetica e dell’aria esterna e interna agli edifici; m. elevazione della qualità dei servizi forniti dagli edifici, in termini di adattabilità, flessibilità, gestione e controllo impiantistico; n.. distanza da servizi sociali e qualità ambientale delle comunicazioni e dei trasporti esterni (accessibilità e prossimità dei servizi); o. predisposizione degli impianti. valutazione del Protocollo Vea (Protocollo regionale per la valutazione della qualità energetica e ambientale di un edificio, approvato con delibera della Giunta regionale 27 ottobre 2011 n. 2055) e comprende la certificazione energetica degli edifici di cui al Dlgs 192/2005 e una valutazione della sostenibilità ambientale degli edifici – di fonte regionale – che si riferisce sia al progetto dell’edificio, sia all’edificio realizzato. Il Protocollo approvato nel 2011 è diviso in aree di valutazione e comprende i requisiti bioedili richiesti con le corrispondenti scale di prestazione quantitativa e di prestazione qualitativa che determinano il punteggio di valutazione dei singoli interventi, con riferimento anche ai seguenti aspetti prestazionali: a. utilizzo delle risorse climatiche finalizzato al riscaldamento, al raffrescamento e alla ventilazione naturale degli edifici (climatizzazione passiva); b. elevazione della qualità ambientale degli spazi esterni attraverso il controllo della temperatura superficiale e dei flussi d’aria, dell’inquinamento acustico, luminoso, atmosferico ed elettromagnetico, nonché la valutazione degli aspetti di percezione sensoriale dell’ambiente costruito; c. integrazione paesaggistica degli edifici con il contesto ambientale; d. integrazione dell’edificato con la cultura locale, nel recupero delle tradizioni costruttive; e. contenimento dell’utilizzazione di risorse da realizzarsi mediante l’impiego di materiali getico-ambientale degli edifici, denominata “certificazione Vea”. La certificazione Vea si applica agli interventi di “nuova costruzione” e “ristrutturazione edilizia” di immobili a destinazione d’uso direzionale e residenziale. Riguarda comunque l’intero edificio e non le singole unità immobiliari. Per le compravendite è, invece, prevista la certificazione energetica secondo le linee guida nazionali (Dm 26 giugno 2009). L’accreditamento La Legge regionale 23/2005 stabiliva che le procedure di rilascio della certificazione Vea e il sistema di accreditamento dei soggetti abilitati fossero definiti con regolamento: le procedure di certificazione sono state approvate con il decreto del presidente della Regione 1˚ 55 Il Sole 24 Ore 03 | LE REGIONI AUTONOME DEL NORD Regole statali solo in Friuli Venezia Giulia Le norme previste dal Dpr 75/2013 si applicano solo nel territorio del Friuli Venezia Giulia. In Valle D’Aosta e nelle Province autonome valgono le regole locali ottobre 2009 n. 0274/Pres., mentre per quanto riguarda il sistema di accreditamento il regolamento è stato approvato con decreto del presidente della Regione 25 agosto 2010 n. 0199/Pres. Dopo pochi mesi, però, nel dicembre 2010, a seguito delle pesanti critiche sollevate dagli ordini professionali, tale regolamento è stato ampiamente modificato con Dpreg n. 0288/Pres., che ha cancellato tutte le disposizioni specifiche in ordine all’abilitazione. Di conseguenza, in Friuli-Venezia Giulia, sono attualmente abilitati all’attività di certificazione energetica tutti i soggetti in possesso dei requisiti generali previsti dal Dpr 75/2013. Si applica cioè la normativa statale. In base alle regole nazionali a cui l’ordinamento regionale fa espresso e unico rinvio, è definito “tecnico abilitato” un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti e organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private comprese le società di ingegneria, sia di professionista libero o associato, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, e abilitato all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti, asserviti agli edifici stessi, nell’ambito delle competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente. Ove il tecnico non sia competente nella Se il tecnico non può progettare edifici e impianti deve operare insieme con un professionista abilitato progettazione di edifici e impianti (o comunque le attività esulino dal proprio ambito di competenza), egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta la competenza. Ma, nonostante l’abrogazione delle norme regionali sull’accreditamento, è stata mantenuta l’agenzia incaricata dell’effettuazione dei corsi di formazione regionali. L’applicazione del Dpr statale Il provvedimento emanato dal Consiglio dei Ministri con il Dpr 75/2013 definisce i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energeti- 56 Il Sole 24 Ore COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI ca degli edifici, con il fine dichiarato di consentire l’applicazione omogenea, coordinata e immediatamente operativa delle norme su tutto il territorio nazionale. Per quanto attiene alle Regioni e Province autonome, il nuovo regolamento trova applicazione nei limiti della clausola di cedevolezza, cioè nel caso in cui gli enti non abbiano recepito la direttiva 2002/91/CE e fino alla data di entrata in vigore della normativa locale Sotto il profilo generale, tutte le Regioni autonome del Nord hanno adottato una propria normativa di recepimento della di- rettiva europea e conseguentemente valgono i requisiti tecnico-professionali e i criteri di accreditamento ivi previsti, con la sola eccezione del Friuli Venezia Giulia in cui, per effetto dell’abrogazione dei criteri regionali di accreditamento (si vedano i paragrafi precedenti, ndr.), troveranno diretta e immediata applicazione i requisiti nazionali di cui all’articolo 2 del regolamento statale. La disciplina regolamentare statale non si limita però a ribadire la ripartizione di funzioni tra Stato, Regioni e Province autonome già contenuta nell’articolo 9 Dlgs 192/2005, ma contiene alcune precisazioni, sempre finalizzate a promuovere la tutela degli interessi degli utenti attraverso un’applicazione omogenea sull’intero territorio nazionale, enunciando la facoltà – in capo alla disciplina locale – non solo di adottare un sistema di riconoscimento dei soggetti abilitati (purché nel rispetto delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei servizi), ma altresì di promuovere iniziative di informazione, orientamento, formazione e aggiornamento dei soggetti certificatori. Da non dimenticare inoltre le funzioni di monitoraggio dell’impatto del sistema di certificazione degli edifici in termini di adempimenti burocratici, oneri e benefici per i cittadini e di accertamento della correttezza e qualità dei servizi di certificazione da effettuarsi direttamente o attraverso enti pubblici ovvero organismi pubblici o privati di cui sia garantita la qualificazione e indipendenza, e assicurare che la copertura dei costi avvenga con una equa ripartizione tra tutti gli utenti interessati al servizio. 57 Il Sole 24 Ore 04 Le Regioni del Centro 04 | LE REGIONI DEL CENTRO Regioni del Centro ■ Toscana Si applica la normativa statale ■ Marche Legge 14/2008 e deliberazione 1689/2011 ■ Umbria Si applica la normativa statale ■ Lazio Regolamento regionale 23/2012 Più articolato ma volontario il sistema di Marche e Lazio di Giovanna Landi e Amalia Muollo F ra le Regioni del Centro-Italia La- stema di certificazione energetico-ambientazio e Marche hanno fissato i requi- le più ampio rispetto a quello previsto dal Dlgs siti per diventare certificatore ener- 192/2005 ma a carattere volontario. getico. In Toscana una delibera La Toscana e l’Umbria prevede il rinvio alla normativa nazionale mentre l’Umbria non ha varato reIn queste due Regioni non esistono norme gole regionali sull’accreditamento. In quest’ul- regionali in materia di certificazione energetima Regione, quindi, valgono le norme stata- tica attuative della disciplina nazionale; trova li contenute nell’allegato III del Dlgs 115/2008, quindi diretta ed immediata applicazione la ora sostituito dal Dpr 75/2013. Sia Toscana che legge nazionale, come recentemente modifiUmbria potranno, però, sempre dotarsi di una cata dal DPR 75/2013. Non esistono dunque elenpropria normativa regionale attuativa delle previsioni nachi regionali ma la certificazionali. zione energetica degli edifici Dlgs 115/2008 Sia le Marche che il Lazio viene rilasciata dai “tecnici hanno, invece, adottato un siabilitati” ai sensi della discipli- 60 Il Sole 24 Ore COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI In Toscana e Umbria niente albo dei certificatori Poiché entrambe le Regioni non hanno varato una propria disciplina in materia di certificazione energetica, non esiste un elenco regionale di certificatori na nazionale. Per i requisiti di tali tecnici varrà dunque quanto previsto dal richiamato DPR, mentre a partire dal 27 giugno 2013, ossia dall’entrata in vigore del Dpr 75/2013, potranno offrire servizi di certificazione anche le società di servizi energetici (ESCO), quali persone fisiche o giuridiche che offrono servizi di efficientamento energetico accettando un margine di rischio finanziario, dal momento che la loro ricompensa sarà determinata dalla valorizzazione dell'intervento svolto (in termini di accesso ad incentivi o tariffe agevolate a seguito dell’entrata in funzione dello stesso). Tali Regioni potranno però sempre dotarsi di una propria normativa regionale attuativa delle previsioni contenute dalla legge regionale in materia. Le Marche Nel 2008, la Regione Marche nell’ambito di In Toscana una delibera rinvia alla normativa nazionale, l’Umbria non ha varato alcuna legge 61 Il Sole 24 Ore 04 | LE REGIONI DEL CENTRO Il Protocollo Itaca ■ È il sistema di valutazione della qualità energetica e ambientale degli edifici elaborato dall’Istituto per l’innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale (Itaca, appunto) della Regione Marche. La certificazione di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici ha carattere volontario e ricomprende la certificazione energetica obbligatoria di cui al Dlgs 192/2005, ovvero l’Attestato di certificazione energetica (Ace). Legge regionale Marche 14/2008 rientra nella certificazione energetico-ambientale, ma i cui riferimenti legislativi rimangono quelli di carattere nazionale, soprattutto, per quanto attiene all’iscrizione agli elenchi dei soggetti certificatori. In altre parole, nelle Marche per adempiere all’obbligo della certificazione sono percorribili due strade: a. dotarsi dell’attestato previsto dal Dlgs 192/2005; b. optare per la certificazione di sostenibilità ambientale che ha carattere volontario e comprende comunque al suo interno anche quella nazionale. Per quanto riguarda l’accreditamento dei certificatori questo doppio percorso permette la coesistenza sia dei criteri nazionali (Dpr 75/2013) sia di quelli regionali (delibera 1689/2011): nel primo caso l’abililitazione permette il rilascio dei certificati energetici basati sul Dlgs 192/2005. Nel secondo, invece, consente la messa a punto dei certificati di sostenibilità ambientale che aggiungono agli elementi previsti dalle regole statali anche quelli introdotti dal Protocollo Itaca Marche. una più ampia promozione della biocompatibilità edilizia con la legge 14/2008 ha adottato la certificazione di sostenibilità energeticoIl contenzioso ambientale degli edifici residenziali, intesa come un sistema di procedure finalizzato a vaHasollevato non poche polemichela disciplilutare sia il progetto, sia l’edificio realizzato. na che la Regione Marche ha adottato per l’abiliNel maggio 2009 la Regione ha provveduto a tazionealrilascio dellecertificazionidisostenipredisporre le linee guida per richiedere e ot- bilità energetica e ambientale (Dgr 1141/2009, tenere tale certificazione, individuando nel integrata dalla Dgr 1494/2010). Protocollo Itaca lo strumento di valutazione Ordini e associazioni professionali degli indella qualità energetica e ambientale degli gegneri hanno proposto numerosi ricorsi al edifici (Dgr 760/2009), denominato per l’ap- Tribunale amministrativo regionale per chiepunto “Protocollo Itaca Marche”. dere l’annullamento di tali delibere regionali Secondoquantodispostodal protocollo elabo- giungendo finanche a convincere il giudice ratonel 2004 dall’Istitutoper l’innovazione e tra- amministrativo a sollevare questione di legittisparenza degliappalti e la compatibilità ambien- mità costituzionale degli articoli 6 e 14 della legtale (Itaca), la certificazione di ge regionale 14/2008 nella sostenibilità energetico-amparte in cui, istituendo un sibientaledegli edificiha carattestema regionale di accreditare volontario e ricomprende la mento per l’abilitazione al rilacertificazione energetica obscio delle certificazioni di sobligatoria di cui al Dlgs stenibilità energetico-amI certificatori 192/2005. bientale (attraverso le Dgr soLa Regione Marche non ha pra richiamate) la Regione Regione Marche quindi legiferato in merito avrebbe di fatto creato una I professionisti iscritti alla certificazione energetinuova figura professionale all’Elenco regionale ca, che pure – come detto – non prevista dalla normativa 447 62 Il Sole 24 Ore COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI Nelle Marche corsi per certificare la sostenibilità ambientale Il percorso formativo obbligatorio individuato dalla Regione ■ ■ ■ Corso base È obbligatorio ma non sufficiente per essere iscritti nell’elenco dei certificatori. Non prevede esame finale. Possono essere esonerati dalla frequenza coloro che hanno frequentato corsi post laurea per almeno 120 ore con esame finale su tematiche attinenti, corsi di master, dottorato o specializzazioni attinenti 1 ore Corso qualificante Si conclude con l’esame finale, superato il quale si può fare richiesta di accreditamento alla Regione ore Corso qualificante Si conclude con l’esame finale, superato il quale si può fare richiesta di accreditamento alla Regione ore fondamentale di principio emanata dallo Stato sulla materia. Sennonché, prima che la Corte costituzionale si pronunciasse (con ordinanza di rigetto) sulla legittimità costituzionale del sistema di accreditamento di cui alla Dgr 1494/2010 (si veda l’ordinanza della Corte costituzionale 16 aprile 2012 n. 102), la Regione, in un’ottica conciliativa con le associazioni di categoria, dapprima con deliberazione 5 settembre 2011 n. 1185, e poi con Dgr 19 dicembre 2011 n. 1689 (sostitutiva delle precedenti) ha definito le modalità di attuazione del sistema di formazione e di accreditamento dei certificatori (nell’allegato 2). Vediamo come. I requisiti richiesti La nuova normativa regionale riguarda il sistema e le procedure per la certificazione della sostenibilità energetico-ambientale degli edifici (Protocollo Itaca Marche) e include gli Attestati di certificazione energetica (Ace) che possono comunque essere rilasciati anche dai soggetti abilitati in base al Dpr 75/2013, senza obbligo di partecipazione a corsi regionali. Il certificatore della sostenibilità energetico-ambientale, invece, deve attestare prima il progetto e poi la costruzione, a fronte del sistema di valutazione (Itaca) predisposto a livello regionale, per confermare o meno l’autovalutazione del progettista e del direttore lavori. Dopodiché acquisisce tutti i documenti relativi all’edificio che riguardano la certificazio- ne di sostenibilità, effettuando sopralluoghi in cantiere per verificare le fasi salienti del processo costruttivo. Tale attività comporterà in una prima fase l’emissione dell’attestato di conformità del progetto e, successivamente, il certificato di sostenibilità energetico-ambientale propriamente detto. La formazione Per diventare certificatori della sostenibilità energetico-ambientale il percorso formativo è composto dal corso base di 120 ore, relativo alle tematiche energetiche e ambientali connesse alla gestione e alla progettazione degli edifici, più un corso qualificante da 60 ore o 20 ore, relativo al processo di certificazione e all’applicazione dello strumento di valutazione Protocollo Itaca Marche, comprensivo di esame finale. Le tematiche di entrambi i corsi sono riportate sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 113 del 2011. È quindi obbligatorio in generale seguire un iter formativo composto da: a. corso base di 120 ore, per cui non è previsto un esame finale ma che da solo non è sufficiente per essere iscritti nell’elenco dei certificatori; b. corso qualificante di 60 ore – corso qualificante di 20 ore che si concludono con l’esame finale, superato il quale è possibile fare richiesta di accreditamento alla Regione ed essere inserito nell’elenco dei certificatori della sostenibi- 63 Il Sole 24 Ore 04 | LE REGIONI DEL CENTRO Nelle Marche i ricorsi degli ordini Gli ingegneri hanno contestato al Tar le delibere: la Regione ha scelto la conciliazione con le associazioni di categoria e ha ridefinito il sistema di formazione lità energetico-ambientale degli edifici, quindi esercitare l’attività di certificatore. Ai sensi di quanto disposto dal punto 1.3 dell’allegato 2 della Dgr 1689/2011 possono essere esonerati dalla frequenza del corso base attraverso il riconoscimento di crediti formativi coloro che abbiano frequentato: a. corsi post laurea per almeno 120 ore con esame finale su tematiche attinenti al protocollo Itaca Marche; b. corsi di master, dottorato o specializzazioni su tematiche attinenti al protocollo regionale; c. coloro che siano in possesso di specifiche competenze professionali o formative acquisite nell’attività di progettazione in edilizia sostenibile, pubblica o privata. Ovviamente tali requisiti devono essere adeguatamente documentati con la presentazione del proprio curriculum vitae e un elenco dettagliato di progetti e attività professionali svolte. I titoli di studio Per accedere ai corsi di formazione per certificatori è necessario possedere: a. diploma di laurea di primo o secondo livello in Ingegneria, Architettura o altra laurea di carattere tecnico-scientifico; b. diploma di geometra o perito industriale. Mentre per i geometri e i periti industriali è obbligatoria la partecipazione a entrambi i corsi, fermi gli esoneri consentiti, per gli ingegneri e gli architetti, in particolare, la Dgr 1689/2011 introduce alcune importanti novità in merito ai requisiti per l’accesso ai corsi: a. gli ingegneri iscritti all’albo nei settori a) Ing. civile e ambientale e b) Ing. Industriale e gli architetti in possesso di laurea specialistica (quinquennale) possono svolgere direttamente il corso qualificante di 20 ore comprensivo di esame finale. Così venendo esonerati direttamente dal frequentare il corso base (120 ore) e quello qualificante (60 ore). In ogni caso possono facoltativamente richiedere di partecipare ai corsi di 120 ore e di 60 ore per far fronte a proprie esigenze di approfondimento della materia; b. gli ingegneri e gli architetti che non siano in possesso di una laurea quinquennale dovranno partecipare ai corsi di 120/60/20 ore a seguito di valutazione della domanda di partecipazione da parte di una commissione regionale alla quale sarà chiamato a partecipare anche un rappresentante dell’ordine/federazione. Le procedure di accreditamento Con decreto del dirigente regionale del servizio territorio, ambiente, energia 21 dicembre 2011 n. 169/Tae (aggiornato con decreto 18/Tae/2012) è stato istituito l’elenco dei certificatori. Una volta superato l’esame, è quindi necessario fare richiesta di accreditamento alla Regione Marche entro le due date previste ogni anno: 30 giugno e 31 dicembre e versare una quota di 100 euro una tantum (in precedenza la quota era prevista con frequenza annuale) per l’iscrizione al registro. Acquisita la qualifica di certificatore sarà necessario frequentare corsi di aggiornamento quinquennale per un massimo di otto ore per mantenerne la validità. Si ribadisce, infine, come già previsto nelle precedenti delibere, che qualora il certificatore 64 Il Sole 24 Ore COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI Nel Lazio due elenchi distinti di certificatori Con il regolamento regionale 6/2012 la Regione Lazio ha costituito due distinti elenchi di certificatori: a. per i soggetti abilitati al rilascio del certificato di sostenibilità ambientale, che comprende al suo interno il certificato energetico b. per i soggetti abilitati solo al rilascio del certificato energetico Certificatori di sostenibilità ambientale ▼ Possono chiedere l’iscrizione nell’elenco regionale dei soggetti abilitati: ■ i tecnici dipendenti di enti e organismi pubblici ■ i professionisti, liberi o associati, i tecnici dipendenti di società di servizi pubbliche o private, comprese le società di ingegneria, abilitati all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti e iscritti al relativo ordine o collegio professionale ■ i soggetti abilitati all’iscrizione non sono soggetti a specifici obblighi formativi ■ i soggetti abilitati da altri Paesi europei o da altre Regioni possono chiedere l’iscrizione, previa verifica del possesso di «adeguate competenze» Certificatore energetico ▼ Per entrare nell’elenco regionale e svolgere l’attività: ■ ■ ■ ■ non c’è l’obbligo di iscrizione al collegio od ordine professionale ma si deve essere in possesso di uno dei titoli di studio tecnico-scientifici previsti e c’è l’obbligo di partecipare ai corsi di formazione con superamento dell’esame finale occorre mantenere l’accreditamento come soggetti certificatori partecipando, con frequenza annuale, a un corso di aggiornamento autorizzato dalla Regione e superando la verifica finale si è autorizzati a certificare solo gli «edifici già esistenti», ovvero non soggetti ad alcun intervento di progettazione o ristrutturazione se si è soggetti abilitati da altri Paesi europei o da altre Regioni, si può chiedere l’iscrizione, previa verifica del possesso di «adeguate competenze» non sia un «tecnico competente in acustica am- ha introdotto all’interno del territorio regiobientale» ai sensi dell’articolo 20 della Legge nale un sistema di certificazione energeticoregionale 28/2001, il certificato deve essere fir- ambientale degli edifici. Tale Regione, infatti, mato anche da un tecnico competente in acusti- come ad esempio la Regione Marche, non si è ca ambientale che si affianca al certificatore limitata a dare attuazione alla disciplina nazionale in materia di certificazione energetica per la valutazione dei criteri acustici. Non da ultimo, la stessa Dgr 1689/2011 rico- degli edifici, ma ha introdotto anche un sistenosce come certificatori della sostenibilità ma parallelo, sperimentale e volontario di cerenergetico-ambientale degli edifici anche i tificazione di sostenibilità ambientale, più soggetti accreditati come tali da altre Regioni ampio rispetto alla certificazione nazionale obovvero da altri enti che abbiano adottato il Pro- bligatoria, volto a misurare la qualità ambientocollo Itaca; così che tali soggetti sono autoriz- tale degli edifici nel proprio territorio. La discizati a esercitare sul territorio regionale marchi- plina regionale potrà quindi essere, nei prossimi mesi, ragionevolmente essegiano le attività di propria re aggiornata alla luce delle nuocompetenza. Regolamento ve previsioni nazionali (la disciregionale Lazio Il Lazio plina regionale non prevede nuln. 6/2012 la ad esempio in materia di indiLa Legge regionale 6/2008 65 Il Sole 24 Ore 04 | LE REGIONI DEL CENTRO Il Lazio sceglie il doppio sistema Due gli elenchi istituiti dalla Regione: uno per i soggetti abilitati al rilascio del certificato di sostenibilità ambientale euno per quelli abilitati solo al rilascio delcertificato energetico pendenza ed imparzialità dei cartificatori), esclusivamente nei limiti della certificazione energetica e non anche sotto il profilo della certificazione di sostenibilità ambientale. La delibera del 2012 La delibera di Giunta regionale n. 6 del 23 aprile 2012 ha dettato regole e procedure dei principi previsti dalla sopra citata legge regionale, prevedendo i criteri per l’iscrizione agli elenchi regionali dei soggetti abilitati al rilascio della certificazione di sostenibilità energeticoambientale e a quella energetica degli edifici. L’Organismo di accreditamento è la Regione Lazio (Direzione Edilizia Residenziale). Ai sensi di tale deliberazione, vengono costituiti due distinti elenchi di certificatori: a. uno per i soggetti abilitati al rilascio del certificato di sostenibilità ambientale, che comprende al suo interno il certificato energetico ed è definito dalla delibera come certificato energetico-ambientale; b. uno per i soggetti abilitati solamente al rilascio del certificato energetico, ossia quello previsto dalla normativa nazionale. A tale riguardo, infatti, l’articolo 12 del regolamento prevede che possono richiedere l’iscrizione nell’elenco regionale dei soggetti abilitati al rilascio della certificazione energetico-ambientale le seguenti due categorie di soggetti: a. i tecnici dipendenti di enti e organismi pubblici, nell’ambito delle competenze a essi attribuite dalla legislazione vigente; b. i professionisti, liberi o associati, ovvero i tecnici dipendenti di società di servizi pubbliche o private (comprese le società di ingegneria), abilitati all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti, nell’ambito delle competenze a essi attribuite dalla legislazione vigente e iscritti al relativo ordine o collegio professionale. La disciplina introdotta dalla Regione Lazio per la certificazione di sostenibilità ambientale richiamadunque le previsioni di cui alla normativa nazionale in merito ai tecnici abilitati, richiedendo però (salvo che per i dipendenti di enti pubblici) il requisito obbligatorio dell’iscrizione al relativo ordine o collegio professionale. I soggetti abilitati I soggetti abilitati all’iscrizione all’albo dei certificatori di sostenibilità energetico-ambientale non sono soggetti a specifici obblighi formativi, ma, al riguardo va richiamato che la Regione, secondo quanto previsto dalla Legge regionale 6/2008, intende promuovere specifici programmi di aggiornamento in materia di performance ambientali ed energetiche degli edifici. I requisiti richiesti I requisiti richiesti ai soggetti che intendono iscriversi all’elenco regionale dei soggetti abilitati ai fini del rilascio della sola certificazione energeticasono individuati dalcomma 2 dell’articolo 12 del regolamento. Questi, infatti – diversamente dai certificatori energetico-ambientali – non sono soggetti all’obbligo di iscrizione al 66 Il Sole 24 Ore COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI tazione (per eventuali ampliamenti, rifacimenti eccetera). Ai sensi dell’articolo 12, inoltre, possono richiedere l’iscrizione a uno degli elenchi regionali previsti i soggetti abilitati come certificatori energetico-ambientali o certificatori energetici da altri Paesi europei, nonché da altre Regioni e Province autonome, previa verifica da partedell’organismo regionale diaccreditamentoin merito al possesso di«adeguate competenze in coerenza con quanto previsto dal comma 2», ossia– siritiene – alla partecipazione e superamento dei corsi di formazione specifica per la certificazione energetica degli edifici. La formazione collegio od ordine professionale, ma devono essere in possesso di uno dei titoli di studio tecnico-scientifici elencati nella richiamata norma e sono soggetti all’obbligo di partecipazione ai corsi di formazione (di cuiall’articolo 14 del regolamento) con superamento dell’esame finale. Per questi soggetti, il mantenimento dell’accreditamento come soggetti certificatori è subordinato alla partecipazione, con frequenza annuale, a un corso di aggiornamento autorizzato dalla Regione e al superamento della relativa verifica finale. Essi, inoltre, possono svolgere l’attività di certificazione energetica solamente con riferimento agli «edifici già esistenti», ai sensi del comma 4 dell’articolo 12 citato. Il riferimento a «edifici già esistenti» va comunque interpretato (secondo quanto riferito dall’ufficioregionale competente) nel senso di edifici non soggetti ad alcun intervento di progettazione o ristrutturazione. In altri termini, i soggetti iscritti all’albo regionale dei certificatori energetici possono svolgere la propria attività solo nell’ambito di transazioni immobiliari (vendita, affitto eccetera) per immobili esistenti e non sottoposti a lavori strutturali o a proget- Con riferimento specifico ai corsi di formazione per certificatori, sopra richiamati, si segnala che, ai sensi dell’articolo 14 della delibera in esame, essi devono essere individuati mediante successiva delibera – non ancora emanata – della Giunta regionale, la quale dovrà indicare sia i contenuti, l’articolazione e la durata dei corsi, sia i requisiti di abilitazione dei soggetti che li potranno tenere, i requisiti dei docenti, dei locali e delle attrezzature e le caratteristiche principali della verifica finale. Infine,l’articolo13contieneindicazioniinmerito alla procedura di iscrizione a uno degli elenchiregionali.Ladomandadeveessere presentata all’organismo di accreditamento regionale, in formato cartaceo ed elettronico, allegando il titolo di studio, in forma autocertificata, e: a. per i certificatori energetico-ambientali, la dichiarazione da parte dell’ordine o collegio professionale diappartenenza in merito all’abilitazione all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti; b. per i certificatori energetici, l’attestato di partecipazione a un corso di formazione riconosciuto a livello regionale, con superamento della relativa verifica finale, rilasciato dal soggetto autorizzato che ha organizzato il corso. I modelli per la presentazione della domanda dovranno essere approvati con successiva delibera regionale. L’articolo 13 richiede comunque che l’organismo di accreditamento (che si riunisce con cadenza trimestrale) valuti i requisiti di ammissibilità delle domande e richieda, ove necessario, integrazione o chiarimenti della documentazione prodotta. 67 Il Sole 24 Ore 05 Le Regioni del Mezzogiorno 05 | LE REGIONI DEL MEZZOGIORNO Regioni del Mezzogiorno Abruzzo Si applica la normativa statale ■ Molise Si applica la normativa statale ■ Campania Si applica la normativa statale ■ Basilicata Si applica la normativa statale ■ Calabria Si applica la normativa statale ■ Sicilia Si applica la normativa statale ■ Sardegna Si applica la normativa statale ■ Puglia Delibera di Giunta 2751/2012 ■ Regole regionali solo in Puglia, norme statali nel resto del Sud di Carmen Chierchia I n tutto il Mezzogiorno, tranne che in Puglia – la sola Regione ad aver regolato la materia – valgono le regole statali. Le ragioni sono diverse, dalla mancata disciplina della materia al rinvio espresso alle norme statali, ma il risultato è lo stesso: non essendoci una disciplina regionale, le regole sono quelle previste prima dall’allegato III del Dlgs 115/2008 ed ora dal Dpr 75/2013. Ecco il punto della situazione. La Puglia La Puglia è l’unica regione del Sud ad aver tenuto costantemente sotto controllo la ma- teria relativa all’efficienza energetica. Infatti, dopo le vicissitudini del Regolamento regionale n. 10 del 10 febbraio 2010, recante «Regolamento per la certificazione energetica degli edifici» ai sensi del Dlgs 19 agosto 2005 n. 192 nonché della determina n. 68 del 16 aprile 2010 recante «Le linee guida in materia di procedura telematica» e delle delibera n. 1009 del 13 aprile 2010 che, come si ricorderà, sono state annullate dal Tar nel giugno del 2010, di recente la Regione Puglia è tornata a legiferare sull’argomento. Infatti, è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale del 18 gennaio scorso la nuova Dgr del 14 dicembre 2012 n. 2751 recante «Attuazione del 70 Il Sole 24 Ore COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI Certificatori con le regole nazionali Tranne che in Puglia, in tutte le altre Regioni del Mezzogiorno per svolgere l’attività di certificazione energetica degli edifici valgono i requisiti nazionali del certificato di sostenibilità ambientale, individuando le caratteristiche dei soggetti cui è riservata la formazione dei soggetti abilitati. Come accreditarsi Con una nuova delibera di Giunta la Puglia ha appena introdotto la disciplina per l’accreditamento dei tecnici sistema di formazione e di accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio dei certificati di sostenibilità degli edifici» ai sensi della Legge regionale n. 13/2008. La nuova Dgr ha introdotto il sistema che disciplina i requisiti per l’accreditamento dei tecnici abilitati al rilascio In particolare, la Dgr: a. elenca gli ordini ed i collegi professionali i cui iscritti sono i soggetti accreditabili come certificatori della sostenibilità degli edifici (si veda la tabella alla pagina successiva, ndr.); b. individua i soggetti abilitati alla tenuta dei corsi di formazione; c. istituisce il sistema di formazione volto all’accreditamento dei tecnici. In relazione a quest’ultimo tema, la disciplina regionale prevede il seguente iter: a. valutazione della domanda: la domanda dei tecnici volta ad ottenere l’accreditamento viene valutata da una commissione istituita dagli Ordini e Collegi individuati dalla normativa regionale; b. accreditamento immediato: se il curriculum del professionista presenta titoli tali da non richiedere la frequenza di alcun corso, il candidato viene accreditato direttamente come certificatore. I titoli sono: 1. superamento di esami universitari; 2. corsi di dottorato; 71 Il Sole 24 Ore 05 | LE REGIONI DEL MEZZOGIORNO Ordini e collegi i cui tecnici sono accreditati come certificatori ■ Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori ■ Collegi dei Geometri e Geometri laureati ■ Ordini dei dottori Agronomi e Forestali ■ Collegi dei Periti agrari e Periti agrari laureati, Agrotecnici e Agrotecnici laureati ■ Collegi dei Periti industriali e Periti industriali laureati Sistema di formazione 3. esperienze di progettazione di edifici che abbiano ottenuto la certificazione di sostenibilità con punteggio pari o superiore a due; 4. esperienza di lavoro in società o enti che svolgono la propria attività sui temi dell’edilizia sostenibile; c. accreditamento dopo frequenza di corsi: terminata la valutazione del curriculum, la commissione stabilisce i corsi che il tecnico deve frequentare per ottenere l’accreditamento; d. i corsi: la normativa regionale ha istituito due tipologie di corsi: 1. il corso di formazione qualificante, 20 ore suddivise in tre moduli; 2. un corso di formazione di base, 60 ore diviso in sei moduli. I corsi cambiano a seconda del grado di approfondimento richiesto al candidato; e. esame: i corsi terminano con un esame finale unico per entrambi i corsi e riguarderà le materie e gli argomenti che sono stati richiesti al candidato di approfondire dopo la valutazione della commissione. Come mantenere l’accreditamento Per il mantenimento dell’accreditamento dei tecnici che sono già certificatori è obbligatorio frequentare un corso di almeno 8 ore che dovrà essere istituito e regolamentato dagli Ordini e Collegi professionali della Puglia. Come anticipato, la Dgr 2571/2012 ha dato attuazione alle previsioni della Legge regionale del 10 giugno 2008 n. 13 recante «Norme per l’abitare sostenibile», volta a incentivare gli in- 72 Il Sole 24 Ore COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI Criteri nazionali anche in Campania La Regione non ha disciplinato la certificazione energetica. Nel 2011 ha varato le linee guida per la valutazione della sostenibilità energetico-ambientale degli edifici terventi di edilizia sostenibile e che getta le basi normative della formazione professionale dei tecnici per la certificazione degli immobili. La legge in esame introduce il doppio canale della certificazione di sostenibilità degli edifici (attuata dalla Dgr 2571/2012 appunto) e della certificazione energetica obbligatoria. La prima certificazione, come stabilisce l’articolo 9 comma 2 della Legge regionale 13/2008, ha carattere obbligatorio per gli interventi con finanziamento pubblico superiore al 50% mentre negli altri casi ha carattere volontario e comprende la certificazione energetica la quale è comunque obbligatoria nei casi in cui non venga richiesta la certificazione di sostenibilità. La Campania La Regione Campania non ha legiferato in tema di certificazione energetica, e di conseguenza nel suo territorio si applica la normativa nazionale. Tuttavia, pur in assenza di una compiuta normativa regionale, la Campania ha – in un primo momento – dato attuazione all’articolo 28 della Legge regionale 16/2004 (recante «Norme su governo del territorio») deliberando gli Indirizzi in materia energetico-ambientale per la formazione del Regolamento urbanistico edilizio comunale (Ruec), con cui stabilisce i criteri di carattere tecnico-costruttivo e le soluzioni progettuali volte a incentivare l’impiego di energie rinnovabili per il riscaldamento, il raffrescamento, la produzione di acqua calda sanitaria, l’illuminazione eccetera. Inoltre di recente, con delibera 12 aprile 2011 n. 145, sono state approvate le linee guida per la valutazione della sostenibilità energeticoambientale degli edifici. Tale Dgr introduce un percorso di valutazione che passa per cinque criteri: a. qualità del sito; b. consumo di risorse; c. carichi ambientali; La Sicilia ha istituito l’elenco degli abilitati ed è boom di iscritti: superata la soglia dei 12mila d. qualità ambientale indoor; e. qualità del servizio. In altri termini anche in Campania le regole da seguire nell’ambito della certificazione energetica sono quelle nazionali del Dlgs 192/2005, mentre nell’ambito delle procedure di diagnostica energetica degli immobili si devono applicare i criteri valutativi dettati dalla Dgr 145/2011. La Calabria La Calabria ha dato attuazione alla disciplina nazionale mediante la Legge regionale 4 novembre 2011 n. 41 con cui ha introdotto il certificato di sostenibilità degli edifici (articoli 9 e 10), ossia il documento redatto da tecnici qualificati – professionisti abilitati o organizzazioni 73 Il Sole 24 Ore 05 | LE REGIONI DEL MEZZOGIORNO In Basilicata sistema di valutazione degli edifici La valutazione della qualità energetico-ambientale degli edifici è stata regolamentata con la delibera 695/2010. Per la certificazione energetica valgono le regole statali accreditate estranei alla progettazione e alla direzione lavori – a seguito delle verifiche condotte secondo le procedure e le modalità prescritte dalla stessa Regione. Tuttavia, a oggi, l’architettura normativa regionale sul tema è solo parzialmente compiuta: infatti, la Regione non ha ancora emanato un proprio documento normativo che disciplini l’iter procedurale, i meccanismi di qualificazione dei tecnici e la normativa tecnica di applicazione delle regole generali sulla certificazione di sostenibilità. Secondo la legge calabrese, il certificato di sostenibilità è obbligatorio per gli interventi realizzati da enti pubblici o con finanziamento pubblico superiore al 50%, mentre negli altri casi ha carattere volontario e ricomprende la certificazione energetica obbligatoria di cui al Dlgs 192/2005. Il certificato di sostenibilità degli edifici è rilasciatosu richiestadel proprietario dell’immobile o del soggetto attuatore dell’intervento. Il risultatodella certificazione,sottoforma di apposita targa, è affisso nell’edificio in luogo visibile. Sono disposti, inoltre, controlli a campione sulla sussistenza dei requisiti dei soggetti certificatori e sugli interventi oggetto di certificazione, in corso d’opera. I controlli possono essere svolti,inoltre, ancheentro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal proprietario o soggetto attuatore dell’intervento, allo scopo di verificare la regolarità della documentazione e dell’attestato di certificazione e la conformità delle opere realizzate alla documentazione progettuale. È compito della Giunta regionale approvare il disciplinare tecnico per la valutazione della sostenibilità degli edifici. Come detto, a oggi non si è proceduto ancora all’approvazione di un documento applicativo sui temi aperti. La Basilicata Anche la Basilicata non ha disciplinato il sistema di abilitazione dei certificatori energetici. Nell’assenza di una normativa regionale val- gono quindi le regole statali. La Basilicata si è però dotata di un proprio sistema di valutazione degli edifici mediante la delibera di Giunta regionale, la Dgr 14 aprile 2010 n. 695. Tale delibera, che aggiorna i contenuti della precedente Dgr 15 maggio 2006 n. 724, prevede una griglia di strumenti di valutazione delle qualità energetico-ambientale di un edificio: a. qualità del sito; b. consumo di risorse; c. carichi ambientali; d. comfort. Ossia 3 macro aree di valutazione che a loro volta si scorporano in 17 criteri valutativi. In aggiunta al fine, di agevolare la diffusione capillare nel territorio del sistema di valutazione energetica, ad aprile 2011 la Giunta regionale ha approvato un software applicativo del sistema di valutazione energetico-ambientale degli edifici residenziali. In altri termini, nella Regione Basilicata le regole sulla certificazione energetica (ad esempio necessità e validità dell’Ace, qualificazione 74 Il Sole 24 Ore COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI Decreto Sicilia 3 marzo 2011 dei tecnici eccetera) sono quelle statali mentre per la valutazione della qualità energetico ambientale dovranno essere seguite le procedure tecniche di cui alla Dgr 695/2010. La Sicilia regionale. La richiesta di iscrizione deve essere formulata al dipartimento regionale dell’energia, che cura la tenuta e l’aggiornamento del relativo elenco. A seguito della richiesta, viene rilasciato un numero identificativo personale attestante l’iscrizione nell’Elenco regionale dei soggetti certificatori, che dovrà essere riportato negli attestati di certificazione energetica da inviare all’amministrazione regionale. Inoltre, copia dell’attestato di certificazione energetica dovrà essere trasmesso al dipartimento regionale dell’energia a cura del certificatore entro 15 giorni successivi alla consegna al richiedente. A ciascun attestato di certificazione energetica sarà attribuito un codice regionale identificativo univoco, che servirà a identificare l’immobile nel catasto energetico degli edifici anche per tutte le eventuali successive modifiche o variazioni dello stesso certificato. Il codice identificativo dell’immobile certificato è costituito da una stringa composta da 16 caratteri numerici. Con un avviso del 15 maggio 2012, la Regione Siciliana ha specificato in concreto alcuni elementi relativi al rilascio del codice regionale identificativo univoco, fornendo istruzioni relative al quando è necessario richiedere il codice regionale, come si deve richiedere il codice e cosa indicare nella richiesta. L’attestato di certificazione energetica ha validità di dieci anni. Il 5 febbraio 2013 la Regione siciliana ha aggiornato il proprio elenco: gli iscritti sono oggi 12.401. In Sicilia, il decreto dirigenziale 3 marzo 2011 n. 65 ha istituito l’elenco dei soggetti abilitati al rilascio dell’attestato di certificazione energetica che costituisce una procedura di preaccreditamento dei soggetti certificatori. Il decreto dirigenziale 65/2011 stabilisce però che, in attesa del varo di norme regionali specifiche, l’attestato di certificazione energetica debba essere redatto da tecnici individuati sulla base delle regole statali che, dal 27 giugno 2013, sono quelle contenute nel Dpr I certificatori 75/2013. 1 L’Elenco regionale Per operare è necessario però essere iscritti all’Elenco Regione Siciliana I professionisti iscritti nell’Elenco regionale 75 Il Sole 24 Ore La Sardegna Anche in Sardegna si applicano le norme nazionali. Il sito regionale rimanda espressamente alle regole previste dal Dlgs 192/2005 e ora dal Dpr 75/2013, in vigore dal 27 giugno 2013. 06 Domande & Risposte ■ Competenze delle Regioni .....................4 ■ Nuovo decreto statale .............................1 ■ Emilia Romagna, Albo regionale .........14 ■ Piemonte, laureati ammessi ..................8 ■ Emilia Romagna, un anno di esperienza ....15 ■ Piemonte, professionisti stranieri ........9 ■ Finlombarda .............................................10 ■ Provincia di Bolzano, CasaClima ..........17 ■ Friuli-Venezia Giulia, certificazione Vea ...18 ■ Puglia, Dgr n. 2751 ................................. 24 ■ Indice prestazione edifici .......................2 ■ Puglia, formazione ................................. 23 ■ Limiti delle Regioni ...................................7 ■ Regioni che non hanno legiferato ..........5 ■ Lazio, direzione Erp ................................22 ■ Requisiti nazionali .....................................3 ■ Liguria, professionisti e iscrizione.....12 ,13 ■ Toscana, formazione ...............................19 ■ Lombardia, requisiti professionali ........11 ■ Valle d’Aosta, Beauclimat ....................16 ■ Marche, certificazione energetica.... 20, 21 ■ Vuoti normativi .........................................6 06 | DOMANDE E RISPOSTE I quesiti più frequenti 01 | Nel nuovo decreto l’elenco dei titoli di studio abilitati poter essere abilitato alla certificazione energetica in Italia? Quali titoli di studio occorrono per divenire tecnico abilitato al rilascio della certificazione energetica degli edifici? l Dpr di attuazione dell’articolo 4, comma 1 bis, del Dlgs 192/2005 prevede un’elencazione ben precisadeititolidistudionecessariperdiveniretecnicoabilitatoalrilasciodellacertificazioneenergeticadegliedifici.L’indicazioneèpuntualeespecifica,inquantoilLegislatore ha distinto i titoli di studio che devono essere accompagnati dalla mera abilitazione all’esercizio della professione (ad esempio laurea magistrale in ingegneria o in architettura) e i titoli di studio che, invece, devono essere accompagnati anche dall’ottenimento diunattestatodifrequenza,consuperamentodell’esame finale, relativo a specifici corsi di formazione per la certificazionedegliedifici(adesempiolaureamagistrale in Scienze chimiche o in Ingegneria informatica). I 02 | Indice prestazione energetica obbligatorio per gli edifici dal 2012 Cosa è cambiato dal 1˚ gennaio 2012 sugli obblighi di certificazione energetica degli edifici? el caso di offerta a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, a decorrere dal 1˚ gennaio 2012, gli annunci commerciali di vendita devono riportare l’indice di prestazione energetica contenuto nell’attestato di certificazione energetica. L’obbligo così introdotto comporta che gli agenti immobiliari, nel predisporre gli annunci commerciali relativi agli immobili a uso abitativo dovranno preoccuparsi di ricevere dal proprietario e visionare la predetta attestazione. N 03 | Requisiti nazionali, l’identikit è tracciato dal Dpr 75/2013 Quali sono i requisiti professionali previsti per articolo2delDprn.75/2013individuaiseguenti soggetti certificatori (ad esempio i soggetti abilitati ai fini dell’attività di certificazione energetica): a. tecnici abilitati, ossia tecnici operanti sia in veste di dipendente di enti e organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private, comprese le società di ingegneria, che di professionista libero o associato, i quali siano in possesso di uno specifico titolo di laurea e siano abilitati all’esercizio della relativa professione, oppurechesonoinpossessodell’attestatodifrequenzadiun corsodiformazione perlacertificazioneenergetica e superamento dell’esame finale; b.entipubblicie organismidi dirittopubblico operanti nel settore dell’energia e dell’edilizia, che esplicano l’attivitàconuntecnicoabilitato,odungruppoditecnici abilitati, in organico; c. organismi pubblici e privati qualificati ad effettuare leattivitàdiispezionenelsettoredelle costruzioniedili, opere di ingegneria civile in generale e impiantistica connessa,accreditatiAccreditasecondolaUniCeiEn Iso/Iec 17020, che svolgono l’attività con un tecnico abilitato, od un gruppo di tecnici abilitati, in organico; d. le società di servizi energetici (Esco) che svolgono l’attivitàconuntecnicoabilitato,odungruppoditecnici abilitati, in organico. L’ 04 | Professionisti abilitati, pochi i ritocchi apportati dalle autonomie Ai fini dell’abilitazione per la certificazione energetica degli edifici, le Regioni possono prevedere requisiti particolari e ulteriori rispetto a quelli indicati dalla normativa statale? e Regioni, anche alla luce della giurisprudenza intervenuta in materia, non sembrano essere titolate a prevedere requisiti ulteriori in capo ai professionistiiscritti airelativiordini eabilitati alla progettazione di edifici e impianti (ingegneri, architetti, geometri eccetera), dal momento che essi sono già rite- L 78 Il Sole 24 Ore COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI nuti idonei dalla normativa nazionale. Dette amministrazioni,invece,godonodi maggiorelibertànell’individuare i requisiti necessari (titoli di studio, corsi formativi, esami di abilitazione eccetera) per le altre categoriedisoggetti abilitatial rilascio dellacertificazione energetica. 05 | In assenza di leggi regionali vigono le regole dettate dallo Stato 08 | Piemonte, laureati ammessi solo dopo la frequenza di un corso Chi può fare il certificatore nella Regione Piemonte? Qualora una Regione italiana non abbia compiutamente disciplinato la materia della certificazione energetica con proprie norme, qual è la disciplina applicabile in quel territorio regionale? n assenza di una compiuta disciplina regionale, trovano applicazione le norme stabilite a livello nazionale dal Dlgs 192/2005. I 06 | Regioni, la legge statale copre anche i vuoti normativi parziali Se le Regioni si sono dotate unicamente di norme di dettaglio sul tema della certificazione energetica senza aver emanato una disciplina unitaria e completa sulla materia, come sono regolati i relativi vuoti normativi? nche in caso di emanazione di regole regionali solo parziali in tema di certificazione energetica, trova applicazione la normativa nazionale per la parte non regolata. È frequente il caso delle Regioni che hanno emanato norme relative al sistema e alle procedure di valutazione del fabbisogno energetico degli edifici (utilizzando i protocolli Itaca) ma non anche la disciplina relativa alla validità ed efficacia dei certificati energetici, ai requisiti per la formazione dei certificatori eccetera. In tal caso, ci sarà la duplice applicazione della normativa regionale relativa al sistema di valutazione e della normativa nazionale per la parte non disciplinata dalla Regione. A 07 | Ordinamento comunitario invalicabile per le Regioni isensidell’articolo6,comma1,della leggeregionale13/2007,esuccessivemodifiche eintegrazioni, e del paragrafo 3 della Dgr n. 43-11695/2009, e successive modifiche e integrazioni, i soggetti ammessi all’iscrizione nell’Elenco regionale dei professionistiabilitatialrilascio dell’attestato dicertificazione energetica, sono i seguenti: i) ingegneri e architetti, iscritti ai relativi ordini professionali e abilitati all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, nell’ambitodellecompetenzeaessiattribuite;ii)geometri, periti, agrotecnici e agrotecnici laureati, iscritti ai relativicollegi professionalieabilitati all’eserciziodella professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, nell’ambito delle competenze a essi attribuite dalla legislazione vigente, che, per il rilascio dell’attestato di certificazione energetica, operano all’interno delle proprie competenze o, ove necessario, in collaborazione con altri professionisti o soggetti iscritti nell’Elenco regionale inmododacoprire tuttigli ambitiprofessionalirispetto ai quali è richiesta la competenza. Infine,purchéabbianoconseguitol’attestazionedipartecipazione, con esito positivo, all’apposito corso di formazione, sono ammessi all’iscrizione nell’elenco i: a. laureati in Ingegneria o Architettura; b. possessori di diploma da geometra, perito industriale, perito agrario o agrotecnico; c. laureati in Scienze ambientali; d. laureati in Chimica o Fisica; e. laureati in Scienze e tecnologie agrarie o Scienze e tecnologie forestali e ambientali. A 09 | Piemonte, iter semplificato per tecnici extraregionali e stranieri Quali sono i limiti cui le Regioni devono attenersi nel legiferare nella materia della certificazione energetica? N dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto e dalla stessa direttiva n. 2002/91/Ce. el dettare la normativa di attuazione le Regioni ele Province autonome sono tenute al rispetto Come ottenere nella Regione Piemonte il riconoscimento della qualifica di certificatore energetico conseguita in un’altra Regione o in uno Stato estero? 79 Il Sole 24 Ore 06 | DOMANDE E RISPOSTE i sensi dell’articolo 6, comma 3, della legge regionale 13/2007 e del comma 2 del paragrafo 3.2 della Dgr n.43-11695/2009 e successive modifiche e integrazioni, i tecnici iscritti ai relativi ordini o collegi professionali e abilitati all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, ovvero i tecnici che sono in possesso di requisiti equivalenti, conseguiti in altre Regioniitaliane o in Stati esteri, qualora intendano ottenere l’abilitazione ai fini dell’iscrizione nell’elenco dei professionisti abilitati, ne fanno richiesta alla Regione, la quale verifica l’equivalenza dei requisiti e dei relativi contenuti professionali con quelli previsti dalla legge regionale 13/2007. Inoltre, per il riconoscimento dei soggetti in possesso di titoli di studio tecnico-scientifici, che abbiano conseguito con esito positivo l’attestazione di partecipazione al corso di formazione, in altre Regioni italiane o in Stati esteri, il paragrafo 4.3, ultimo comma, della Dgr n. 43-11695/2009 e successive modifiche e integrazioni consente a tali soggetti la possibilità di accedere direttamente alla verifica finale, senza la necessitàdi frequentare il corso di formazione relativo alla Regione Piemonte. A 10 | In Lombardia è Finlombarda l’organismo di accreditamento Quale è l’organismo di accreditamento in Lombardia? al 1˚ gennaio 2013, Finlombarda è divenuta, a seguitodell’accorpamento del Cestec, l’organismoregionale di accreditamento perla Regione Lombardia. Finlombarda (Finanziaria per lo sviluppo della Lombardia SpA), come precedentemente il Cestec, è controllata interamente dall’amministrazione regionale e gestisce l’elenco dei soggetti certificatori che sono stati accreditati in Lombardia. D 11 | La Lombardia chiede almeno due tipi di esperienze professionali In Lombardia quale tipo di esperienza professionale deve essere dichiarata dall’ordine/collegio professionale nella domanda di iscrizione di un singolo professionista all’Albo regionale dei certificatori? D eve essere dichiarata una esperienza professionale in almeno due tra le seguenti attività: a. progettazione dell’isolamento termico degli edifici; b. progettazione di impianti di climatizzazione invernale ed estiva; c. gestione energetica di edifici e impianti; d. certificazioni e diagnosi energetiche. 12 | Nessun corso obbligatorio per i professionisti liguri abilitati È obbligatorio seguire un corso di formazione autorizzato dalla Regione Liguria per i professionisti già abilitati alla progettazione di edifici? o, l’attestato di partecipazione al corso autorizzato dalla Regione Liguria, comprovante la frequenza ai moduli (16 ore) relativi alle specificità regionali può essere sostituito da una dichiarazione dell’ordine o collegio professionale attestante che il richiedente ha ricevuto adeguata formazione in relazione alle procedure software implementate dalla Regione Liguria per la gestione e compilazione dei certificati e per la trasmissione degli stessi alla banca dati regionale comprendente l’effettuazione di relative esercitazioni pratiche. N 13 | Liguria, nessuna quota dovuta per l’iscrizione all’elenco regionale Occorre pagare ogni anno una quota di iscrizione per essere iscritti all’elenco regionale dei professionisti abilitati al rilascio della certificazione energetica in Liguria? o, finora la Regione Liguria non ha previsto questo onere. In tema di costi è però da segnalare che la legge regionale n.23/2012 introduce l’obbligo del pagamento di un contributo (pari a 20 euro) per ogni attestato redatto, quale partecipazione alle spese necessarie per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici. N 14 | Emilia Romagna, i requisiti per l’iscrizione all’Albo regionale In Emilia Romagna quali sono i soggetti (oltre che ai singoli professionisti elencati dalla disciplina regionale) che possono iscriversi all’Albo 80 Il Sole 24 Ore COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI regionale dei certificatori? ocietà di ingegneria dotate di tecnici qualificati, società di servizi energetici, enti pubblici, organismi di diritto pubblico dotati di tecnici qualificati, organismi di ispezione pubblici e privati e organismi di certificazione pubblici e privati. S 15 | In Emilia Romagna occorre almeno un anno di esperienza Quanti anni di esperienza devono essere provati dai professionisti che intendono iscriversi all’albo regionale? lmeno un anno di esperienza. Grande attenzione è dedicata dal Legislatore regionale ai corsi di formazione dedicati ai certificatori energetici. Ad esempio, nella relazione introduttiva alla deliberazione n. 1754 dichiara che «la formazione e l’aggiornamento professionale» rappresentano «fattori fondamentali per garantire le conoscenze necessarie allo svolgimento delle attività di certificazione energetica degli edifici da parte dei soggetti certificatori». Alla luce di tale principio, dunque, la filosofia del Legislatore regionale prevede che i certificatori o abbiano «adeguati requisiti di esperienza professionale» oppure possano divenire tali mediante «la partecipazione ad uno specifico corso di formazione con superamento di un esame finale». A 17 | CasaClima protagonista nella Provincia autonoma di Bolzano Quale soggetto rilascia la certificazione CasaClima nella Provincia autonoma di Bolzano? iversamente dall’ordinamento nazionale, che abilita alla certificazione energetica tutti i tecnici operanti sia in veste di dipendenti di enti e organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private (comprese le società di ingegneria) che di professionisti liberi o associati, iscritti ai relativi ordini e collegi professionali, e abilitati all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti, asserviti agli edifici stessi, nell’ambito delle competenze a essi attribuite dalla legislazione vigente, nella Provincia autonoma di Bolzano il certificato energetico viene rilasciato dall’Agenzia CasaClima, in qualità di ente di certificazione indipendente, in forza della delibera della giunta provinciale 3 settembre 2007 n. 2923 e del decreto del presidente della Provincia 29 settembre 2004 n. 34 (da ultimo modificato con Dpp 15 febbraio 2011 n. 9). L’Agenzia rilascia la certificazione secondo le linee guida di standardizzazione adottate dall’Agenzia stessa con direttiva tecnica del 31 ottobre 2011. D 16 | In Valle d’Aosta fa scuola il modello Beauclimat Quali sono le specifiche modalità di redazione dell’attestato di certificazione Beauclimat nella Regione autonoma Valle d’Aosta? attestato di certificazione energetica Beauclimat può essere redatto esclusivamente da un soggetto avente i requisiti di cui all’articolo 18 della legge regionale 26/2012 e può essere compilato esclusivamente attraverso l’apposita sezione del portale energia (http://www.regione.vda.it/energia/certificazioneenergetica/default_i.asp), il cui accesso è riservato ai soli certificatori energetici. Possono essere accreditati quali soggetti abilitati al rilascio dell’attestato di certificazione esclusivamente persone fisiche che risultino iscritti a un ordine o collegio che abiliti allo svolgimento di attività professionale in materia di uso razionale dell’ener- L’ gia, di termotecnica e di energetica e che abbiano frequentato specifici corsi di formazione, con esame finale, organizzati da soggetti accreditati dalla Regione o dagli ordini e collegi professionali ed effettuati sulla base delle modalità approvate dalla giunta regionale (si veda la delibera 28 maggio 2010 n. 1448) oppure, in alternativa, conseguimento di un’esperienza professionale comprovata da una dichiarazione dell’ordine o del collegio professionale di appartenenza. La delibera della giunta regionale 20 agosto 2010 n. 2236 consente l’accesso al procedimento di accreditamento anche a tutti i professionisti in possesso di requisiti equivalenti a quelli previsti dall’ordinamento della Valle d’Aosta, conseguiti in altre Regioni o in altri Stati appartenenti all’Unione europea e che abbiano conoscenza della procedura, della metodologia e degli strumenti applicativi del sistema di certificazione energetica regionale, accertata secondo le modalità stabilite dalla lettera D), punto 2, della Dgr n. 2236/2010 (come ammesso anche dall’articolo 18, comma 2, della vigente legge regionale 26/2012). 81 Il Sole 24 Ore 06 | DOMANDE E RISPOSTE Quali norme regolano l’accreditamento dei certificatori energetici in Provincia autonoma di Trento? L’ordinamento trentino prevede la possibilità di redigere l’attestato di certificazione energetica da parte delle figure professionali specificamente individuate nell’articolo 8 del decreto del presidente della Provincia 13 luglio 2009 n. 11-13/Leg. (da ultimo modificato con Dpp 15 marzo 2012 n. 5-80/Leg.), previa specifica abilitazione da parte di Organismi di abilitazione (Oda) riconosciuti dalla Provincia. Per svolgere l’attività di certificazione energetica in Provincia autonoma di Trento occorre possedere uno dei titoli di studio individuati nella lettera a) del comma 2 dell’articolo 8 del Dpp 11-13/Leg. del 2009 (laurea in ingegneria o architettura, diploma di geometra o perito industriale, laurea in scienze agrarie e scienze forestali) e abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione al relativo ordine/collegio professionale, nonché possedere un’adeguata competenza comprovata, alternativamente, da: – esperienza almeno triennale, attestata da una dichiarazione del rispettivo ordine, collegio o associazione professionali, in almeno due delle seguenti attività: progettazione dell’isolamento termico degli edifici; progettazione di impianti di climatizzazione invernale ed estiva; gestione energetica di edifici e impianti; certificazioni e diagnosi energetiche; – frequenza e superamento dei corsi di formazione per certificatori energetici di durata non inferiore a 80 ore. Sonoaltresì iscrittinegli elenchidei soggetticertificatori, se in possesso di requisiti previsti, i professionisti riconosciuti come certificatori energetici da altre Regioni o dalla Provincia autonoma di Bolzano, valendo anche il riconoscimento disposto dai predetti enti a seguito della frequenza di corsi svolti ai sensi delle disposizioni vigenti nel rispettivo territorio. 18 | Friuli Venezia Giulia, il Dna del certificatore nel Dpr 75/2013 19 | La Toscana non ha varato alcuna legge regionale ad hoc In Toscana esistono corsi di formazione abilitanti per la professione di certificatore energetico? o, la regione Toscana non ha adottato una propria disciplina regionale in materia, per cui valgono le norme stabilite a livello nazionale, inclusi i requisiti dei tecnici abilitati. Non occorre dunque provare di aver frequentato alcun corso di formazione per poter svolgere la professione in Regione Toscana. Un tecnico abilitato chiamato a operare al di fuori delle sue competenze deve collaborare con un altro tecnico abilitato così che insieme possano coprire tutti gli ambiti professionali sui cui è richiesta la competenza per lo specifico intervento. N 20 | Marche, certificato energetico diverso da quello ambientale Qualèilsistemadiaccreditamentodeisoggettiabilitatialla certificazioneVea in Regione Friuli-Venezia Giulia? originario regolamento di attuazione della legge regionale 18 agosto 2005 n. 23, recante il sistema di accreditamento dei soggetti abilitati alla certificazione Vea (decreto del presidente della Regione 25 agosto 2010 n. 0199/Pres.) con- L’ teneva l’indicazione specifica dei titoli di studio necessari per poter redigere la certificazione energetica. Tali titoli consistevano nelle lauree magistrali e specialistiche di cui ai decreti del ministro dell’Università e della Ricerca 4 agosto 2000, 28 novembre 2000, 5 maggio 2004 e 16 marzo 2007 nonché i diplomi di geometra o di perito industriale o di perito agrario o agrotecnico. Il successivo Dpreg 21 dicembre 2012 n. 0288/Pres ha abrogato dal regolamento tutte le disposizioni relative ai soggetti abilitati con riferimento alla certificazione energetica (articolo 2) e alla certificazione Vea di sostenibilità energetico-ambientale (articolo 3) e relativo accreditamento (articolo 5), attraverso la registrazione nell’elenco tenuto dall’Agenzia regionale per l’edilizia sostenibile Srl (Ares). Attualmente in Friuli-Venezia Giulia sono abilitati all’attività di certificazione energetica tutte le figure professionali in possesso dei requisiti generali ora previsti dal Dpr del 16 aprile 2013, n.75. La certificazione energetico-ambientale è obbligatoria nelle Marche? Sostituisce quella energetica? o. La Regione Marche prevede la certificazione di sostenibilità ambientale degli edifici, che consente di fornire un giudizio complessivo sulla qualità ambientale dell’edificio che dovrà N 82 Il Sole 24 Ore COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI dunque essere progettato non solo per ridurre il fabbisogno energetico delle utenze, ma anche per diminuire l’impatto sulle risorse ambientali (materie prime, sito, acqua, qualità dell’aria eccetera). Tale certificazione, volontaria non sostituisce quella energetica ma ne utilizza le risultanze in sede di valutazione delle prestazioni ambientali dell’edificio. Rimane quindi fermo l’obbligo, previsto dal decreto ministeriale 26 giugno 2009 «Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici», in particolare agli articoli 8 e 9 dell’allegato A, di trasmettere in Regione copia dell’attestato di certificazione energetica o dell’eventuale dichiarazione sostitutiva di scadente qualità dell’immobile, in caso di trasferimento a titolo oneroso dello stesso. a direzione regionale per l’edilizia residenziale è l’organismo competente alla gestione dell’albo dei certificatori. I certificatori energetici sono tenuti a frequentare corsi di formazione ogni anno. A partire dal 2008, con la legge regionale 6/2008, la Regione Lazio ha introdotto all’interno del proprio territorio un sistema di certificazione energetico-ambientale degli edifici. Tale Regione, infatti, come altre nel panorama nazionale (ad esempio la Regione Marche), non si è limitata a dare attuazione alla disciplina nazionale di cui al Dlgs 192/2005 in materia di certificazione energetica nell’edilizia, ma ha introdotto un sistema volontario e sperimentale di certificazione di sostenibilità ambientale, più ampio rispetto alla certificazione nazionale obbligatoria, volto a misurare la qualità ambientale degli edifici del suo territorio. 21 | Marche,ilcertificatoreenergetico non rilascia bollini ambientali 23 | Puglia, il percorso da seguire per diventare tecnici accreditati Nelle Marche chi è già abilitato come certificatore energetico può redigere il certificato di sostenibilità energetico-ambientale? Qual è il percorso che deve seguire un tecnico per essere accreditato come certificatore della sostenibilità di un immobile in Puglia? o. I soggetti abilitati e quindi riconosciuti come soggetti certificatori energetici, non possono rilasciare il certificato di sostenibilità energetico-ambientale per il quale è necessario essere accreditati appunto «Certificatori della sostenibilità energetico-ambientale». La Regione prevede che gli aspiranti certificatori seguano un percorso formativo che, salvo deroghe, è composto dal corso base di 120 ore, relativo alle tematiche energetiche e ambientali connesse alla gestione e alla progettazione degli edifici, più un corso qualificante da 60 ore o 20 ore, relativo al processo di certificazione e all’applicazione dello strumento di valutazione Protocollo Itaca Marche, comprensivo di esame finale. Una volta superato l’esame, è quindi necessario fare richiesta di accreditamento alla Regione. L 22 | Nel Lazio la gestione dell’Albo compete alla direzione regionale Erp tecnici possono mantenere la propria qualifica a condizione che frequentino i corsi di formazione sul nuovo protocollo Itaca adottato in Regione Puglia; i corsi sono organizzati dagli ordini di appartenenza e dovranno avere una durata minima di otto ore. N Nel Lazio qual è l’organismo competente alla gestione dell’Albo dei certificatori? L a nuova disciplina regionale, introdotta con la Dgr 2751/2012, prevede che il tecnico presenti una domanda al proprio ordine di appartenenza e che una commissione apposita valuti la domanda, individuando i corsi sulle materie della certificazione energetica che il tecnico deve seguire. Al termine della frequenza, il candidato dovrà sostenere un esame e, una volta superato, verrà accreditato come certificatore ambientale. 24 | Ecco cosa cambia in Puglia con l’approvazione della Dgr n. 2751 In Puglia i tecnici che già sono certificatori mantengono la loro qualifica anche a seguito dell’entrata in vigore della nuova Dgr 2751/2012? I 83 Il Sole 24 Ore 07 Le norme statali 07 | LE NORME STATALI Il Dpr detta i requisiti statali per diventare certificatore Il decreto 16 aprile 2013 n. 75 completa la normativa statale, indicando i requisiti per l’esercizio della professione di certificatore. Le regole statali sono valide, però, solo nelle Regioni che non hanno varato norme ad hoc. Le autonomie devono però allineare la propria disciplina a quella statale Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n.75[*] Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 Articolo 1 Finalità e ambito di intervento 1. Il presente regolamento definisce i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192[1], e successive mo- [*] [1] dificazoni, di seguito denominato «decreto legislativo», per le finalità di cui all’articolo 1 del medesimo decreto e per una applicazione omogenea, coordinata e immediatamente operativa delle norme per la certificazione energetica degli edifici su tutto il territorio nazionale. 2.Irequisitiprofessionalieicriteridiaccreditamentoperassicurarelaqualificazioneel’indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affida- Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 2013 n. 149. Questo è il testo dell’articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia): Articolo 4 Adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo e requisiti della prestazione energetica 1. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e, per i profili di competenza, con il Ministro della salute e con il Ministro della difesa, acquisita l’intesa con la Conferenza unificata, sono definiti: a) le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e l’utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici, in relazione ai paragrafi 1 e 2 dell’allegato I della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia, tenendo conto dei seguenti criteri generali: 1) la prestazione energetica degli edifici è determinata in conformità alla normativa tecnica UNI e CTI, allineate con le norme predisposte dal CEN a supporto della direttiva 2010/31/UE, su specifico mandato della Commissione europea; 2) il fabbisogno energetico annuale globale si calcola per singolo servizio energetico, espresso in energia primaria, su base mensile. Con le stesse modalità si determina l’energia rinnovabile prodotta all’interno del confine del sistema; 3) si opera la compensazione mensile tra i fabbisogni energetici e l’energia rinnovabile prodotta all’interno del confine del sistema, per vettore energetico e fino a copertura totale del corrispondente vettore energetico consumato; 4) ai fini della compensazione di cui al numero 3, è consentito utilizzare l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili all’interno del confine del sistema ed esportata, secondo le modalità definite dai decreti di cui al presente comma; b) l’applicazione di prescrizioni e requisiti minimi, aggiornati ogni cinque anni, in materia di prestazio- 86 Il Sole 24 Ore COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI re l’ispezione degli impianti di climatizzazione di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo[2],sonoindividuatidaldecretodelPresidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 74, recantedefinizionedeicriteri generaliinmateriadi esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazionedell’acquacaldaperusiigieniciesanitari, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decretolegislativo 19 agosto 2005, n. 192[3], concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia. Articolo 2 Riconoscimento e disciplina dei requisiti dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici 1. Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo[4], sono abilitati ai fini dell’attività di certificazione energetica, e quin- [2] [3] [4] [5] di riconosciuti come soggetti certificatori: a) i tecnici abilitati, la cui disciplina dei requisiti è riportata al comma 2, lettera b); b) gli Enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell’energia e dell’edilizia, che esplicano l’attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati, in organico e la cui disciplina dei requisiti è riportata al comma 2, lettera b); c) gli organismi pubblici e privati qualificati a effettuare attività di ispezione nel settore delle costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e impiantistica connessa, accreditati presso l’organismo nazionale italiano di accreditamento di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99[5], o altro soggetto equivalente in ambito europeo, sulla base delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020, criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione, sem- ni energetiche degli edifici e unità immobiliari, siano essi di nuova costruzione, oggetto di ristrutturazioni importanti o di riqualificazioni energetiche, sulla base dell’applicazione della metodologia comparativa di cui all’articolo 5 della direttiva 2010/31/UE, secondo i seguenti criteri generali: 1) i requisiti minimi rispettano le valutazioni tecniche ed economiche di convenienza, fondate sull’analisi costi-benefici del ciclo di vita economico degli edifici; 2) in caso di nuova costruzione e di ristrutturazione importante, i requisiti sono determinati con l’utilizzo dell’«edificio di riferimento», in funzione della tipologia edilizia e delle fasce climatiche; 3) per le verifiche necessarie a garantire il rispetto della qualità energetica prescritta, sono previsti dei parametri specifici del fabbricato, in termini di indici di prestazione termica e di trasmittanze, e parametri complessivi, in termini di indici di prestazione energetica globale, espressi sia in energia primaria totale che in energia primaria non rinnovabile. 1-bis. Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica sono aggiornate, in relazione all’articolo 8 e agli articoli da 14 a 17 della direttiva 2010/31/UE, le modalità di progettazione, installazione, esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, nonché i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare l’attestazione della prestazione energetica degli edifici e l’ispezione degli impianti di climatizzazione e la realizzazione di un sistema informativo coordinato per la gestione dei rapporti tecnici di ispezione e degli attestati di prestazione energetica. 2. I decreti di cui al comma 1-bis sono adottati su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e, per i profili di competenza, con il Ministro della difesa, acquisita 1’intesa con la Conferenza unificata, sentiti il Consiglio nazionale delle ricerche, di seguito denominato CNR, l’Ente per le nuove tecnologie l’energia e l’ambiente, di seguito denominato ENEA, il Consiglio nazionale consumatori e utenti, di seguito denominato CNCU. Si veda la nota 1. Si veda la nota 1. Si veda la nota 1. Questo è il testo dell’articolo 4 della legge 23 luglio 2009 n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia): Articolo 4 Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti 1. Al fine di assicurare la pronta applicazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del 87 Il Sole 24 Ore 07 | LE NORME STATALI pre che svolgano l’attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati, in organico e la cui disciplina dei requisiti è riportata al comma 2, lettera b); d) le società di servizi energetici (ESCO) di cui al comma 2, lettera a), che operano conformemente alle disposizioni di recepimento e attuazione della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[6], del 5 aprile 2006, concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici sempre che svolgano l’attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati, in organico e la cui disciplina dei requisiti è riportata al comma 2, lettera b). 2. Ai fini del presente decreto sono disciplinati i seguenti requisiti: a) società di servizi energetici (ESCO), persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento dell’efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell’utente e, ciò facendo, accetta un margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o parzialmente, sui risparmi di spesa derivanti dal miglioramento dell’efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti; [6] b) tecnico abilitato, un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti e organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private, comprese le società di ingegneria, che di professionista libero od associato. I tecnici abilitati devono rispondere almeno a uno dei requisiti di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo. 3. Il tecnico abilitato di cui alla lettera b) del comma 2, deve essere in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere da a) ad e) del presente comma, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ove esistenti, e abilitato all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, nell’ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente. Il tecnico abilitato opera quindi all’interno delle proprie competenze. Ove il tecnico non sia competente in tutti i campi sopra citati o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza, egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta la competenza. I titoli richiesti sono: a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-22 a LM-24, LM-26, LM-28, LM-30, LM-31, LM-33, LM-35, mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri interessati, provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti di natura non regolamentare, alla adozione delle prescrizioni relative alla organizzazione ed al funzionamento dell’unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità alle disposizioni del regolamento comunitario, alla definizione dei criteri per la fissazione di tariffe di accreditamento, anche tenuto conto degli analoghi sistemi tariffari eventualmente adottati dagli altri Paesi dell’Unione europea, nonché alla disciplina delle modalità di controllo dell’organismo da parte dei Ministeri concertanti, anche mediante la previsione della partecipazione di rappresentanti degli stessi Ministeri ai relativi organi statutari. 2. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri interessati, provvede con decreto di natura non regolamentare, entro tre mesi dalla data di adozione del decreto di cui al comma 1, alla designazione dell’unico organismo italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento. Il Ministero dello sviluppo economico, per il tramite del competente ufficio, è autorità nazionale referente per le attività di accreditamento, punto nazionale di contatto con la Commissione europea ed assume le funzioni previste dal capo II del citato regolamento non assegnate all’organismo nazionale di accreditamento. 3. Per l’accreditamento delle strutture operanti nei diversi settori per i quali sia previsto l’accreditamento, il Ministero dello sviluppo economico e i Ministeri interessati disciplinano le modalità di partecipazione all’organismo di cui al comma 1 degli organismi di accreditamento, già designati per i settori di competenza dei rispettivi Ministeri. 4. Dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica. I Ministeri interessati provvedono all’attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. La direttiva 5 aprile 2006 n. 2006/32/Ce reca: «Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio». È stata abrogata dall’articolo 27 della direttiva 25 ottobre 2012 n. 2012/27/Ue, con 88 Il Sole 24 Ore COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI LM-53, LM-69, LM-73, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007[7], ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 27/S a 28/S, 31/S, 33/S, 34/S, 36/S, 38/S, 61/S, 74/S, 77/S, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001[8], ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004[9]; b) laurea conseguita nelle seguenti classi: L7, L9, L17, L23, L25, di cui al decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007[10], ovvero laurea conseguita nelle classi: 4, 8, 10, 20, di cui al decreto ministeriale in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000[11]; c) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico, in uno dei seguenti indirizzi e articolazioni: indirizzo C1 «meccanica, meccatronica ed energia» articolazione «energia», indirizzo C3 «elettronica ed elettrotecnica» articolazione decorrenza indicata nel medesimo articolo 27. Queste sono le classi previste dal Dm 16 marzo 2007 (Determinazione delle classi di laurea magistrale) cui fa riferimento il decreto: LM-4 Classe delle lauree magistrali in architettura e ingegneria edile-architettura LM-22 Classe delle lauree magistrali in ingegneria chimica LM-23 Classe delle lauree magistrali in ingegneria civile LM-24 Classe delle lauree magistrali in ingegneria dei sistemi edilizi LM-26 Classe delle lauree magistrali in ingegneria della sicurezza LM-28 Classe delle lauree magistrali in ingegneria elettrica LM-30 Classe delle lauree magistrali in ingegneria energetica e nucleare LM-31 Classe delle lauree magistrali in ingegneria gestionale LM-33 Classe delle lauree magistrali in ingegneria meccanica LM-35 Classe delle lauree magistrali in ingegneria per l’ambiente e il territorio LM-53 Classe delle lauree magistrali in scienza e ingegneria dei materiali LM-69 Classe delle lauree magistrali in scienze e tecnologie agrarie LM-73 Classe delle lauree magistrali in scienze e tecnologie forestali ed ambientali [8] Queste sono le classi previste dal Dm 28 novembre 2000 (Determinazione delle classi delle lauree universitarie specialistiche) cui fa riferimento il decreto: 4/S Classe delle lauree specialistiche in architettura e ingegneria edile 27/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria chimica 28/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria civile 31/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria elettrica 33/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria energetica e nucleare 34/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria gestionale 36/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria meccanica 38/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria per l’ambiente e il territorio 61/S Classe delle lauree specialistiche in scienza e ingegneria dei materiali 74/S Classe delle lauree specialistiche in scienze e gestione delle risorse rurali e forestali 77/S Classe delle lauree specialistiche in scienze e tecnologie agrarie [9] Il Dm 5 maggio 2004 reca: «Equiparazione dei diplomi di laurea (DL) secondo il vecchio ordinamento alle nuove classi delle lauree specialistiche (LS), ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici». [10] Queste sono le classi previste dal Dm 16 marzo 2007 (Determinazione delle classi delle lauree) cui fa riferimento il decreto: L-7 Classe delle lauree in ingegneria civile e ambientale L-9 Classe delle lauree in ingegneria industriale L-17 Classe delle lauree in scienze dell’architettura L-23 Classe delle lauree in scienze e tecniche dell’edilizia L-25 Classe delle lauree in scienze e tecnologie agrarie e forestali [11] Queste sono le classi previste dal Dm 4 agosto 2000 (Determinazione delle classi delle lauree universitarie) [7] 89 Il Sole 24 Ore 07 | LE NORME STATALI «elettrotecnica», di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88[12], ovvero, diploma di perito industriale in uno dei seguenti indirizzi specializzati: edilizia, elettrotecnica, meccanica, termotecnica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, e successive modificazioni[13]; d) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico indirizzo C9 «costruzioni, ambiente e territorio», di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88[14], ovvero diploma di geometra; e) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologicoindirizzo C8 «agraria, agroalimentaree agroindustria» articolazione «gestione dell’ambiente e del territorio», di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88[15], ovvero diploma di perito agrario o agrotecnico. 4. Il tecnico abilitato di cui alla lettera b) del comma 2, deve essere in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, e di un attestato di frequenza, con superamento dell’esame finale, relativo a specifici corsi di formazione per la certificazione ener- [12] [13] [14] [15] [16] [17] getica degli edifici, di cui al comma 5. Il soggetto in possesso di detti requisiti è tecnico abilitato esclusivamente in materia di certificazione energetica degli edifici. I titoli richiesti sono: a) titoli di cui al comma 3, ove non corredati della abilitazione professionale in tutti i campi concernenti la progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi; b) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi:LM-17, LM-20, LM-21, LM-25, LM-27, LM-29, LM-32, LM-34, LM-40, LM-44, LM-48, LM-54, LM-60, LM-74, LM-75, LM-79, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007[16], ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 20/S, 25/S, 26/S, 29/S, 30/S, 32/S, 35/S, 37/S, 45/S, 50/S, 54/S, 62/S, 68/S, 82/S, 85/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001[17], ovvero corrispon- cui fa riferimento il decreto: 4 classe delle lauree in scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile 8 classe delle lauree in ingegneria civile e ambientale 10 classe delle lauree in ingegneria industriale 20 classe delle lauree in scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali Il Dpr 15 marzo 2010 n. 88 reca: «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133». Il Dpr 30 settembre 1961 n. 1222 reca: «Sostituzione degli orari e dei programmi di insegnamento negli istituti tecnici». Si veda la nota 12. Si veda la nota 12. Queste sono le classi previste dal Dm 16 marzo 2007 (Determinazione delle classi di laurea magistrale) cui fa riferimento il decreto: LM-17 Classe delle lauree magistrali in fisica LM-20 Classe delle lauree magistrali in ingegneria aerospaziale e astronautica LM-21 Classe delle lauree magistrali in ingegneria biomedica LM-25 Classe delle lauree magistrali in ingegneria dell’automazione LM-27 Classe delle lauree magistrali in ingegneria delle telecomunicazioni LM-29 Classe delle lauree magistrali in ingegneria elettronica LM-32 Classe delle lauree magistrali in ingegneria informatica LM-34 Classe delle lauree magistrali in ingegneria navale LM-40 Classe delle lauree magistrali in matematica LM-44 Classe delle lauree magistrali in modellistica matematico-fisica per l’ingegneria LM-48 Classe delle lauree magistrali in pianificazione territoriale urbanistica e ambientale LM-54 Classe delle lauree magistrali in scienze chimiche LM-60 Classe delle lauree magistrali in scienze della natura LM-74 Classe delle lauree magistrali in scienze e tecnologie geologiche LM-75 Classe delle lauree magistrali in scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio LM-79 Classe delle lauree magistrali in scienze geofisiche Queste sono le classi previste dal Dm 28 novembre 2000 cui fa riferimento il decreto: 90 Il Sole 24 Ore COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI dente diploma di laurea ai sensi del Ministro dell’università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004[18]; c) laurea conseguita nelle seguenti classi; L8, L30, L21, L27, L32, L34, L35, di cui al decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007[19], ovvero laurea conseguita nelle classi: 7, 9, 16, 21, 25, 27, 32, di cui al decreto ministeriale in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000[20]; d) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88[21], con indirizzi e articolazioni diversi da quelli indicati al comma 3, lettere c), d) ed e), ovvero diploma di perito industriale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, e successive modificazioni[22], con indirizzi specializza- ti diversi da quelli indicati al comma 3, lettera c). 5. I corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici e i relativi esami sono svolti, a livello nazionale, da università, da organismi ed enti di ricerca, e da consigli, ordini e collegi professionali, autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico di intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; a livello regionale, i medesimi corsi sono svolti direttamente da regioni e province autonome, e da altri soggetti di ambito regionale con competenza in materia di certificazione energetica autorizzati dalle predette da regioni e province autonome. Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, i corsi sono svolti in base ai contenuti minimi definiti nell’Allegato 1. L’attestato di frequenza con superamento di esame finale è rilasciato dai soggetti erogatori dei corsi e degli esami. 6. Ai fini del presente decreto, si applicano le 20/S Classe delle lauree specialistiche in fisica 25/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria aerospaziale e astronautica 26/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria biomedica 29/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria dell’automazione 30/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria delle telecomunicazioni 32/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria elettronica 35/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria informatica 37/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria navale 45/S Classe delle lauree specialistiche in matematica 50/S Classe delle lauree specialistiche in modellistica matematico-fisica per l’ingegneria 54/S Classe delle lauree specialistiche in pianificazione territoriale urbanistica e ambientale 62/S Classe delle lauree specialistiche in scienze chimiche 68/S Classe delle lauree specialistiche in scienze della natura 82/S Classe delle lauree specialistiche in scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio 85/S Classe delle lauree specialistiche in scienze geofisiche 86/S Classe delle lauree specialistiche in scienze geologiche [18] Si veda la nota 9. [19] Queste sono le classi previste dal Dm 16 marzo 2007 cui fa riferimento il decreto: L-8 Classe delle lauree in ingegneria dell’informazione L-21 Classe delle lauree in scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale L-27 Classe delle lauree in scienze e tecnologie chimiche L-30 Classe delle lauree in scienze e tecnologie fisiche L-32 Classe delle lauree in scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura L-34 Classe delle lauree in scienze geologiche L-35 Classe delle lauree in scienze matematiche. [20] Queste sono le classi previste dal Dm 4 agosto 2000 cui fa riferimento il decreto: 7 Classe delle lauree in urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale 9 Classe delle lauree in ingegneria dell’informazione 16 Classe delle lauree in scienze della Terra 21 Classe delle lauree in scienze e tecnologie chimiche 25 Classe delle lauree in scienze e tecnologie fisiche 27 Classe delle lauree in scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura 32 Classe delle lauree in scienze matematiche [21] Si veda la nota 12. [22] Si veda la nota 13. 91 Il Sole 24 Ore 07 | LE NORME STATALI definizioni di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo[23]. [23] Questo è il testo dell’articolo 2 del Dlgs 192/2005: Articolo 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si definisce: a) «edificio» è un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l’ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti; b) «edificio di nuova costruzione» è un edificio per il quale la richiesta di permesso di costruire o denuncia di inizio attività, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto; c) abrogato d) abrogato e) abrogato f) abrogato g) «generatore di calore o caldaia» è il complesso bruciatore-caldaia che permette di trasferire al fluido termovettore il calore prodotto dalla combustione; h) «potenza termica utile di un generatore di calore» è la quantità di calore trasferita nell’unità di tempo al fluido termovettore; l’unità di misura utilizzata è il kW; i) «pompa di calore» è un dispositivo o un impianto che sottrae calore dall’ambiente esterno o da una sorgente di calore a bassa temperatura e lo trasferisce all’ambiente a temperatura controllata; l) «valori nominali delle potenze e dei rendimenti» sono i valori di potenza massima e di rendimento di un apparecchio specificati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo; l-bis) «attestato di prestazione energetica dell’edificio»: documento, redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto e rilasciato da esperti qualificati e indipendenti che attesta la prestazione energetica di un edificio attraverso l’utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica; l-ter) «attestato di qualificazione energetica»: il documento predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell’edificio, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, la classe di appartenenza dell’edificio, o dell’unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione; l-quater) «cogenerazione»: produzione simultanea, nell’ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica e/o meccanica rispondente ai requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011; l-quinquies) «confine del sistema (o energetico dell’edificio)»: confine che include tutte le aree di pertinenza dell’edificio, sia all’interno che all’esterno dello stesso, dove l’energia è consumata o prodotta; l-sexies) «edificio adibito ad uso pubblico»: edificio nel quale si svolge, in tutto o in parte, l’attività istituzionale di enti pubblici; l-septies) «edificio di proprietà pubblica»: edificio di proprietà dello Stato, delle regioni o degli enti locali, nonché di altri enti pubblici, anche economici ed occupati dai predetti soggetti; l-octies) «edificio a energia quasi zero»: edificio ad altissima prestazione energetica, calcolata conformemente alle disposizioni del presente decreto, che rispetta i requisiti definiti al decreto di cui all’articolo 4, comma 1. Il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo è coperto in misura significativa da energia da fonti rinnovabili, prodotta all’interno del confine del sistema (in situ); l-novies) «edificio di riferimento o target per un edificio sottoposto a verifica progettuale, diagnosi, o altra valutazione energetica»: edificio identico in termini di geometria (sagoma, volumi, superficie calpestabile, superfici degli elementi costruttivi e dei componenti), orientamento, ubicazione territoriale, destinazione d’uso e situazione al contorno, e avente caratteristiche termiche e parametri energetici predeterminati; l-decies) «elemento edilizio»: sistema tecnico per l’edilizia o componente dell’involucro di un edificio; l-undecies) «energia consegnata o fornita»: energia espressa per vettore energetico finale, fornita al confine dell’edificio agli impianti tecnici per produrre energia termica o elettrica per i servizi energetici dell’edificio; 92 Il Sole 24 Ore COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI Articolo 3 Requisiti di indipendenza e imparzialità dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici 1. Ai fini di assicurare indipendenza e impar- zialità di giudizio dei soggetti di cui al comma 1, dell’articolo 2, i tecnici abilitati, all’atto di sottoscrizione dell’attestato di certificazione energetica, dichiarano: l-duodecies) «energia da fonti rinnovabili»: energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas; l-ter decies) «energia esportata»: quantità di energia, relativa a un dato vettore energetico, generata all’interno del confine del sistema e utilizzata all’esterno dello stesso confine; l-quater decies) «energia primaria»: energia, da fonti rinnovabili e non, che non ha subito alcun processo di conversione o trasformazione; l-quinquies decies) «energia prodotta in situ»: energia prodotta o captata o prelevata all’interno del confine del sistema; l-sexies decies) «fabbisogno annuale globale di energia primaria»: quantità di energia primaria relativa a tutti i servizi erogati dai sistemi tecnici presenti all’interno del confine del sistema, calcolata su un intervallo temporale di un anno; l-septies decies) «fabbricato»: sistema costituito dalle strutture edilizie esterne, costituenti l’involucro dell’edificio, che delimitano un volume definito e dalle strutture interne di ripartizione dello stesso volume. Sono esclusi gli impianti e i dispositivi tecnologici che si trovano al suo interno; l-octies decies) «fattore di conversione in energia primaria»: rapporto adimensionale che indica la quantità di energia primaria impiegata per produrre un’unità di energia fornita, per un dato vettore energetico; tiene conto dell’energia necessaria per l’estrazione, il processamento, lo stoccaggio, il trasporto e, nel caso dell’energia elettrica, del rendimento medio del sistema di generazione e delle perdite medie di trasmissione del sistema elettrico nazionale e nel caso del teleriscaldamento, delle perdite medie di distribuzione della rete. Questo fattore può riferirsi all’energia primaria non rinnovabile, all’energia primaria rinnovabile o all’energia primaria totale come somma delle precedenti; l-novies decies) «involucro di un edificio»: elementi e componenti integrati di un edificio che ne separano gli ambienti interni dall’ambiente esterno; l-vicies) «livello ottimale in funzione dei costi»: livello di prestazione energetica che comporta il costo più basso durante il ciclo di vita economico stimato, dove: 1) il costo più basso è determinato tenendo conto dei costi di investimento legati all’energia, dei costi di manutenzione e di funzionamento e, se del caso, degli eventuali costi di smaltimento; 2) il ciclo di vita economico stimato si riferisce al ciclo di vita economico stimato rimanente di un edificio nel caso in cui siano stabiliti requisiti di prestazione energetica per l’edificio nel suo complesso oppure al ciclo di vita economico stimato di un elemento edilizio nel caso in cui siano stabiliti requisiti di prestazione energetica per gli elementi edilizi; 3) il livello ottimale in funzione dei costi si situa all’interno della scala di livelli di prestazione in cui l’analisi costi-benefici calcolata sul ciclo di vita economico è positiva; l-vicies semel) «norma tecnica europea»: norma adottata dal Comitato europeo di normazione, dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica o dall’Istituto europeo per le norme di telecomunicazione e resa disponibile per uso pubblico; l-vicies bis) «prestazione energetica di un edificio»: quantità annua di energia primaria effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare, con un uso standard dell’immobile, i vari bisogni energetici dell’edificio, la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e, per il settore terziario, l’illuminazione. Tale quantità viene espressa da uno o più descrittori che tengono anche conto del livello di isolamento dell’edificio e delle caratteristiche tecniche e di installazione degli impianti tecnici. La prestazione energetica può essere espressa in energia primaria non rinnovabile, rinnovabile, o totale come somma delle precedenti; l-vicies ter) «riqualificazione energetica di un edificio»: un edificio esistente è sottoposto a riqualificazione energetica quando i lavori in qualunque modo denominati, a titolo indicativo e non esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo, ricadono in tipologie diverse da quelle indicate alla lettera l-vicies bis); l-vicies quater) «ristrutturazione importante di un edificio»: un edificio esistente è sottoposto a ristrutturazione importante quando i lavori in qualunque modo denominati (a titolo indicativo e non esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo) insistono su oltre il 25 per cento della superficie dell’involucro dell’intero edificio, comprensivo di tutte le unità immobiliari che lo costituiscono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rifacimento di pareti esterne, di intonaci esterni, del tetto o dell’impermeabilizzazione delle coperture; 93 Il Sole 24 Ore 07 | LE NORME STATALI a) nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, l’assenza di conflitto di interessi, tra l’altro espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell’edificio da certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, che in ogni caso non deve essere né il coniuge né un parente fino al quarto grado; b) nel caso di certificazione di edifici esistenti, l’assenza di conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, che in ogni caso non deve essere né coniuge né parente fino al quarto grado. Articolo 4 Funzioni delle Regioni e Province autonome 1. Ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo, fermo restando quanto disposto dal comma 3, le disposizioni del presente decreto si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri provvedimenti in applicazione della direttiva 2002/91/CE[24] e comunque sino alla data di entrata in vigore dei predetti provvedimenti regionali. 2. Ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo[25], per promuovere la tutela degli in- l-vicies quinquies) «sistema di climatizzazione estiva, impianto di condizionamento d’aria»: complesso di tutti i componenti necessari a un sistema di trattamento dell’aria, attraverso il quale la temperatura è controllata o può essere abbassata; l-vicies sexies) «sistema tecnico, per l’edilizia»: impianto tecnologico dedicato a uno o a una combinazione dei servizi energetici o ad assolvere a una o più funzioni connesse con i servizi energetici dell’edificio. Un sistema tecnico è suddiviso in più sottosistemi; l-vicies septies) «teleriscaldamento» o «teleraffrescamento»: distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o il raffrescamento di spazi, per processi di lavorazione e per la fornitura di acqua calda sanitaria; l-duodetricies) «unità immobiliare»: parte, piano o appartamento di un edificio progettati o modificati per essere usati separatamente; l-undetricies) «vettore energetico»: sostanza o energia fornite dall’esterno del confine del sistema per il soddisfacimento dei fabbisogni energetici dell’edificio. 2. Ai fini del presente decreto si applicano, inoltre, le definizioni dell’allegato A. [24] La direttiva 16 dicembre 2002, n. 2002/91/Ce reca: «Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rendimento energetico nell’edilizia». È Stata abrogata dall’articolo 29 della direttiva 19 maggio 2010 n. 2010/31/Ue, con decorrenza indicata nello stesso articolo. [25] Questo è il testo dell’articolo 9 del Dlgs 192/2005: Articolo 9 Funzioni delle regioni e degli enti locali 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all’attuazione del presente decreto. 2. Le autorità competenti realizzano, con cadenza periodica, privilegiando accordi tra gli enti locali o anche attraverso altri organismi pubblici o privati di cui sia garantita la qualificazione e l’indipendenza, gli accertamenti e le ispezioni necessarie all’osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell’esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione e assicurano che la copertura dei costi avvenga con una equa ripartizione tra tutti gli utenti finali e l’integrazione di questa attività nel sistema delle ispezioni degli impianti all’interno degli edifici previsto all’articolo 1, comma 44, della legge 23 agosto 2004, n. 239, così da garantire il minor onere e il minor impatto possibile a carico dei cittadini; tali attività, le cui metodologie e requisiti degli operatori sono previsti dai decreti di cui all’articolo 4, comma 1, sono svolte secondo princìpi di imparzialità, trasparenza, pubblicità, omogeneità territoriale e sono finalizzate a: a) ridurre il consumo di energia e i livelli di emissioni inquinanti; b) correggere le situazioni non conformi alle prescrizioni del presente decreto; c) rispettare quanto prescritto all’articolo 7; d) monitorare l’efficacia delle politiche pubbliche. 3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, allo scopo di facilitare e omogeneizzare 94 Il Sole 24 Ore COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI teressi degli utenti attraverso una applicazione omogenea della predetta norma sull’intero territorio nazionale, nel disciplinare la materia le regioni e le province autonome nel rispetto territorialmente l’impegno degli enti o organismi preposti agli accertamenti e alle ispezioni sugli edifici e sugli impianti, nonché per adempiere in modo più efficace agli obblighi previsti al comma 2, possono promuovere la realizzazione di programmi informatici per la costituzione dei catasti degli impianti di climatizzazione presso le autorità competenti, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti interessati. A tali fini: a) i soggetti di cui all’articolo 7, comma 1, comunicano all’ente competente in materia di controlli sugli impianti termici l’ubicazione e le principali caratteristiche degli impianti di proprietà o dai medesimi gestiti nonché le eventuali successive modifiche significative; b) le società di distribuzione dei diversi tipi di combustibile, a uso degli impianti termici, comunicano all’ente competente in materia di controlli sugli impianti termici l’ubicazione e la titolarità delle utenze da esse rifornite al 31 dicembre di ogni anno; c) l’ente competente in materia di controlli sugli impianti termici trasmette annualmente alle regioni i dati di cui alle lettere a) e b) per via informatica. 3-bis. Ai sensi dell’articolo 1, comma 3, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in accordo con gli enti locali, predispongono entro il 31 dicembre 2008 un programma di sensibilizzazione e riqualificazione energetica del parco immobiliare territoriale, sviluppando in particolare alcuni dei seguenti aspetti: a) la realizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini, anche in collaborazione con le imprese distributrici di energia elettrica e gas, in attuazione dei decreti del Ministro delle attività produttive 20 luglio 2004 concernenti l’efficienza energetica negli usi finali; b) l’attivazione di accordi con le parti sociali interessate alla materia; c) l’applicazione di un sistema di certificazione energetica coerente con i principi generali del presente decreto legislativo; d) la realizzazione di diagnosi energetiche a partire dagli edifici presumibilmente a più bassa efficienza; e) la definizione di regole coerenti con i principi generali del presente decreto legislativo per eventuali sistemi di incentivazione locali; f) la facoltà di promuovere, con istituti di credito, di strumenti di finanziamento agevolato destinati alla realizzazione degli interventi di miglioramento individuati con le diagnosi energetiche nell’attestato di prestazione energetica, o in occasione delle attività ispettive di cui all’allegato L, comma 16. 3-ter. Ai fini della predisposizione del programma di cui al comma 3-bis, i comuni possono richiedere ai proprietari e agli amministratori degli immobili nel territorio di competenza di fornire gli elementi essenziali, complementari a quelli previsti per il catasto degli impianti di climatizzazione di cui al comma 3, per la costituzione di un sistema informativo relativo agli usi energetici degli edifici. A titolo esemplificativo, tra detti elementi, si segnalano: il volume lordo climatizzato, la superficie utile corrispondente e i relativi consumi di combustibile e di energia elettrica. 3-quater. Su richiesta delle regioni e dei comuni, le aziende di distribuzione dell’energia rendono disponibili i dati che le predette amministrazioni ritengono utili per i riscontri e le elaborazioni necessarie alla migliore costituzione del sistema informativo di cui al comma 3-ter. 3-quinquies. I dati di cui ai commi 3, 3-ter e 3-quater possono essere utilizzati dalla pubblica amministrazione esclusivamente ai fini dell’applicazione del presente decreto legislativo. 4. Per gli impianti che sono dotati di generatori di calore di età superiore a quindici anni, le autorità competenti effettuano, con le stesse modalità previste al comma 2, ispezioni dell’impianto termico nel suo complesso comprendendo una valutazione del rendimento medio stagionale del generatore e una consulenza su interventi migliorativi che possono essere correlati. 5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano riferiscono periodicamente alla Conferenza unificata e ai Ministeri delle attività produttive, dell’ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti, sullo stato di attuazione del presente decreto. 5-bis. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali considerano, nelle normative e negli strumenti di pianificazione ed urbanistici di competenza, le norme contenute nel presente decreto, ponendo particolare attenzione alle soluzioni tipologiche e tecnologiche volte all’uso razionale dell’energia e all’uso di fonti energetiche rinnovabili, con indicazioni anche in ordine all’orientamento e alla conformazione degli edifici da realizzare per massimizzare lo sfruttamento della radiazione solare e con particolare cura nel non penalizzare, in termini di volume edificabile, le scelte conseguenti. 5-ter. In tale contesto, fermo restando il divieto di aggravamento degli oneri e degli adempimenti amministrativi previsti dal presente decreto in conformità alla direttiva 2010/31/UE, le regioni possono 95 Il Sole 24 Ore 07 | LE NORME STATALI dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario nonché dei principi fondamentali della direttiva 2002/91/CE[26] e desumibili dal decreto legislativo, possono: a) adottare un sistema di riconoscimento dei soggetti abilitati di cui all’articolo 2 a svolgere le attività di certificazione energetica degli edifici, nel rispetto delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei servizi; b) promuovere iniziative di informazione e orientamento dei soggetti certificatori e degli utenti finali; c) promuovere attività di formazione e aggiornamento dei soggetti certificatori; d) monitorare l’impatto del sistema di certificazione degli edifici in termini di adempimenti burocratici, oneri e benefici per i cittadini; e) predisporre, nell’ambito delle funzioni delle regioni e degli enti locali di cui all’articolo 9 del decreto legislativo[27], un sistema di accertamento della correttezza e qualità dei ser- vizi di certificazione di cui all’articolo 5, direttamente o attraverso enti pubblici ovvero organismi pubblici o privati di cui sia garantita la qualificazione e indipendenza, e assicurare che la copertura dei costi avvenga con una equa ripartizione tra tutti gli utenti interessati al servizio; f) promuovere la conclusione di accordi volontari ovvero di altri strumenti al fine di assicurare agli utenti prezzi equi di accesso a qualificati servizi di certificazione energetica degli edifici. 3. Ai fini del comma 2, le regioni e le province autonome che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano già provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE[28] del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, adottano misure atte a favorire un graduale ravvicinamento dei propri provvedimenti anche nell’ambito delle azioni di coordinamento tra lo Stato le Regioni e le Province autonome, di cui al decreto ai sensi del articolo provvedere o prendere provvedimenti migliorativi di quelli disposti dal presente decreto, in termini di: a) flessibilità applicativa dei requisiti minimi, anche con l’utilizzo di soluzioni alternative, in relazione a specifiche situazioni di impossibilità o di elevata onerosità, che comunque garantiscano un equivalente risultato sul bilancio energetico regionale; b) semplificazioni amministrative in materia di esercizio, manutenzione, controllo e ispezione degli impianti termici, soprattutto in relazione all’integrazione dei controlli di efficienza energetica con quelli in tema di qualità dell’aria. 5-quater. I provvedimenti di cui al comma 5-ter devono essere compatibili con il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, con la direttiva 2010/31/UE, con il presente decreto legislativo e devono essere notificati alla Commissione europea. 5-quinquies. Le regioni e le province autonome provvedono inoltre a: a) istituire un sistema di riconoscimento degli organismi e dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici e di attestazione della prestazione energetica degli edifici, promuovendo programmi per la loro qualificazione, formazione e aggiornamento professionale, tenendo conto dei requisiti previsti dalle norme nazionali e nel rispetto delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei servizi; b) avviare programmi di verifica annuale della conformità dei rapporti di ispezione e degli attestati emessi. 5-sexies. Le regioni e le province autonome, anche attraverso propri enti o agenzie, collaborano con il Ministero dello sviluppo economico e, per la sola lettera c) anche con il Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, per la definizione congiunta: a) di metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici; b) di metodologie per la determinazione dei requisiti minimi di edifici e impianti; c) di sistemi di classificazione energetica degli edifici, compresa la definizione del sistema informativo comune di cui all’articolo 6, comma 12, lettera d); d) del Piano nazionale destinato ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero, di cui all’articolo 4-bis, comma 2; e) dell’azione di monitoraggio, analisi, valutazione e adeguamento della normativa energetica nazionale e regionale di cui agli articoli 10 e 13. [26] Si veda la nota 24. [27] Si veda la nota 25. [28] Si veda la nota 24. 96 Il Sole 24 Ore COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI 6, comma 9, del decreto legislativo[29]. Le regioni e le province autonome provvedono affinché sia assicurata la coerenza dei loro provvedimenti con i contenuti del presente decreto. Articolo 5 Criteri di controllo della qualità del servizio di certificazione energetica 1. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano procedono ai controlli della qua- [29] lità del servizio di certificazione energetica reso dai Soggetti certificatori attraverso l’attuazione di una procedura di controllo congruente con gli obiettivi del decreto legislativo e le finalità della certificazione energetica, coerentemente agli indirizzi di cui all’articolo 4, comma 2, lettera e). Ove non diversamente disposto da norme regionali i predetti controlli sono svolti dalle stesse autorità competenti a cui sono demandati gli accertamenti e le ispezioni Questo è il testo dell’articolo 6 del Dlgs 192/2005: Articolo 6 Certificazione energetica degli edifici 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli edifici di nuova costruzione e quelli di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a), sono dotati, al termine della costruzione medesima ed a cura del costruttore, di un attestato di certificazione energetica, redatto secondo i criteri e le metodologie di cui all’articolo 4, comma 1. 1-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli edifici che non ricadono nel campo di applicazione del comma 1 con la seguente gradualità temporale e con onere a carico del venditore o, del locatore: a) a decorrere dal 1˚ luglio 2007, agli edifici di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile; b) a decorrere dal 1˚ luglio 2008, agli edifici di superficie utile fino a 1000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile con l’esclusione delle singole unità immobiliari; c) a decorrere dal 1˚ luglio 2009 alle singole unità immobiliari, nel caso di trasferimento a titolo oneroso. 1-ter. A decorrere dal 1˚ gennaio 2007, l’attestato di certificazione energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare interessata, conforme a quanto specificato al comma 6, è necessario per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura, sia come sgravi fiscali o contributi a carico di fondi pubblici o della generalità degli utenti, finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’unità immobiliare, dell’edificio o degli impianti. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti acquisiti ed il legittimo affidamento in relazione ad iniziative già formalmente avviate a realizzazione o notificate all’amministrazione competente, per le quali non necessita il preventivo assenso o concessione da parte della medesima. 1-quater. A decorrere dal 1˚ luglio 2007, tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura comunque come committente un soggetto pubblico, debbono prevedere la predisposizione dell’attestato di certificazione energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare interessati entro i primi sei mesi di vigenza contrattuale, con predisposizione ed esposizione al pubblico della targa energetica. 2. La certificazione per gli appartamenti di un condominio può fondarsi, oltre sulla valutazione dell’appartamento interessato: a) su una certificazione comune dell’intero edificio, per i condomini dotati di un impianto termico comune; b) sulla valutazione di un altro appartamento rappresentativo dello stesso condominio e della stessa tipologia. 2-bis. Salvo quanto previsto dall’articolo 8, comma 2, l’attestato di qualificazione energetica può essere predisposto a cura dell’interessato, al fine di semplificare il rilascio della certificazione energetica, come precisato al comma 2 dell’allegato A. 2-ter. Nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità immobiliari è inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici. Nel caso di locazione, la disposizione si applica solo agli edifici e alle unità immobiliari già dotate di attestato di certificazione energetica ai sensi dei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater. 2-quater. Nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, a decorrere dal 1˚ gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita riportano l’indice di prestazione energetica contenuto nell’attestato di certificazione energetica. 3. abrogato. 97 Il Sole 24 Ore 07 | LE NORME STATALI necessari all’osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell’esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo[30]. 2. Ai fini del comma 1, i controlli sono prioritariamente orientati alle classi energetiche più efficienti e comprendono tipicamente: a) l’accertamento documentale degli attestati di certificazione includendo in esso anche la verifica del rispetto delle procedure; b) le valutazioni di congruità e coerenza dei dati di progetto o di diagnosi con la metodologia di calcolo e i risultati espressi; c) le ispezioni delle opere o dell’edificio. Articolo 6 Disposizioni finali 1. Per gli edifici già dotati di attestato di certificazione energetica, sottoposti ad adeguamen- ti impiantistici, compresa la sostituzione del generatore di calore, l’eventuale aggiornamento dell’attestato di certificazione, di cui all’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo[31], può essere predisposto anche da un tecnico abilitato, la cui disciplina dei requisiti è riportata al comma 2, lettera b), dell’articolo 2, dell’impresa di costruzione ovvero installatrice incaricata dei predetti adeguamenti. 2. Le disposizioni di cui al presente decreto sono modificate e integrate con la medesima procedura. Articolo 7 Copertura finanziaria 1. All’attuazione del presente decreto si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 4. abrogato. 5. L’attestato relativo alla certificazione energetica, rilasciato ai sensi del comma 1, ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio, ed è aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione che modifica la prestazione energetica dell’edificio o dell’impianto. 6. L’attestato di certificazione energetica comprende i dati relativi all’efficienza energetica propri dell’edificio, i valori vigenti a norma di legge e valori di riferimento, che consentono ai cittadini di valutare e confrontare la prestazione energetica dell’edificio. L’attestato è corredato da suggerimenti in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della predetta prestazione. 7. Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, la cui metratura utile totale supera i 1000 metri quadrati, l’attestato di certificazione energetica è affisso nello stesso edificio a cui si riferisce in luogo facilmente visibile per il pubblico. 8. Gli edifici di proprietà pubblica che sono oggetto dei programmi di cui all’articolo 13, comma 2, dei decreti adottati dal Ministero delle attività produttive il 20 luglio 2004, sono tenuti al rispetto dei commi 5 e 6 e all’affissione dell’attestato di certificazione energetica in luogo facilmente visibile al pubblico. 9. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con la Conferenza unificata, avvalendosi delle metodologie di calcolo definite con i decreti di cui all’articolo 4, comma 1, e tenuto conto di quanto previsto nei commi precedenti, predispone Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, sentito il CNCU, prevedendo anche metodi semplificati che minimizzino gli oneri. [30] Si veda la nota 25. [31] Si veda la nota 29. 98 Il Sole 24 Ore COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI Allegato 1 (Art.2, comma 5) CONTENUTI MINIMI DEL CORSO DI FORMAZIONE PER TECNICI ABILITATI ALLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI Durata minima 64 ore I Modulo La legislazione per l'efficienza energetica degli edifici. Le procedure di certificazione. La normativa tecnica. Obblighi e responsabilita' del certificatore. II Modulo Il bilancio energetico del sistema edificio impianto. Il calcolo della prestazione energetica degli edifici. Analisi di sensibilita' per le principali variabili che ne influenzano la determinazione. III Modulo Analisi tecnico economica degli investimenti. Esercitazioni pratiche con particolare attenzione agli edifici esistenti. IV Modulo Involucro edilizio: le tipologie e le prestazione energetiche dei componenti; soluzioni progettuali e costruttive per l'ottimizzazione: dei nuovi edifici; del miglioramento degli edifici esistenti. V Modulo Impianti termici: fondamenti e prestazione energetiche delle tecnologie tradizionali e innovative; soluzioni progettuali e costruttive per l'ottimizzazione: dei nuovi impianti; della ristrutturazione degli impianti esistenti. VI Modulo L'utilizzo e l'integrazione delle fonti rinnovabili. VII Modulo Comfort abitativo. La ventilazione naturale e meccanica controllata. L'innovazione tecnologica per la gestione dell'edificio e degli impianti. VIII Modulo La diagnosi energetica degli edifici. Esempi applicativi. Esercitazioni all'utilizzo degli strumenti informatici posti a riferimento dalla normativa nazionale e predisposti dal CTI. 99 Il Sole 24 Ore 08 Le norme regionali 08 | LE NORME REGIONALI In Valle d’Aosta è necessario conoscere il sistema regionale Con la legge 26/2012 la Valle d’Aosta ha abrogato la precedente norma 21/2008, assorbendo l’elenco dei requisiti necessari per essere abilitati al ruolo di certificatore energetico. La nuova disciplina si applica agli edifici nuovi, oggetto di trasformazione edilizia e nei casi di installazione di impianti di climatizzazione Legge regionale Valle d’Aosta 1˚ agosto 2012 n. 26[*] Disposizioni regionali in materia di pianificazione energetica, di promozione dell’efficienza energetica e di sviluppo delle fonti rinnovabili Articolo 18 Certificatori energetici 1. Possono essere accreditati, quali soggetti abilitati al rilascio dell’attestato di certificazione energetica, esclusivamente persone fisiche che risultino in possesso dei seguenti requisiti: a) iscrizione ad un ordine o collegio che abiliti allo svolgimento di attività professionale in materia di progettazione di edifici e impianti, asserviti agli edifici stessi, oppure di uso razionale dell’energia, di termotecnica e di energetica; b) frequenza di specifici corsi di formazione, con esame finale, aventi le caratteristiche individuate con deliberazione della Giunta regionale o conseguimento di esperienza professionale comprovata dall’iscrizione da almeno cinque anni all’ordine o collegio professionale di appartenenza; c) conoscenza della procedura, della metodologia e degli strumenti applicativi del sistema di certificazione energetica regionale, ac- [*] certata secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente. 2. Fatto salvo il possesso del requisito di cui al comma 1, lettera c), possono essere accreditati come certificatori energetici anche i soggetti in possesso di requisiti equivalenti a quelli di cui al comma 1, lettere a) e b), conseguiti in Stati appartenenti all’Unione europea, previa verifica dell’equivalenza degli stessi con quelli di cui alla presente legge. 3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità di gestione del sistema di accreditamento. 4. Ai fini del rilascio dell’attestato di certificazione energetica, i certificatori energetici devono garantire indipendenza e imparzialità di giudizio rispetto agli interessi dei richiedenti e, per gli edifici di cui all’articolo 14, comma 1, non devono aver partecipato alla progettazione, alla direzione dei lavori e alla realizzazione delle opere. Pubblicata sul “Bollettino Ufficiale” della Regione Valle d’Aosta 14 agosto 2012 n. 34. 102 Il Sole 24 Ore COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI Nella Provincia di Trento promossi o bocciati dagli OdA Il Dpp 13 luglio 2009 n.11–13/Leg attribuisce agli Organismi di Abilitazione riconosciuti dalla Provincia funzioni di: accreditamento dei soggetti abilitati al rilscio delle certificazioni energetiche; controllo sui certificati e sui certificatori; gestione dell’elenco dei soggetti certificatori; promozione di attività formative Decreto del presidente della Provincia di Trento 13 luglio 2009 n. 11-13/Leg.[*] Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio) Articolo 7 Organismi di abilitazione dei soggetti preposti al rilascio delle certificazioni energetiche 1. Il rilascio delle certificazioni energetiche è svolto da soggetti specificamente abilitati da organismi riconosciuti dalla Provincia secondo quanto previsto da questo articolo. 2. Il riconoscimento degli organismi che possono rilasciare l’abilitazione di cui al comma 1 è effettuato dalla Provincia secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, in modo da verificare il possesso di adeguate competenze tecniche e capacità operative e da assicurare l’imparzialità nell’esercizio della funzione. Il riconoscimento è subordinato all’impegno da parte dell’organismo di accettare controlli e verifiche da parte delle strutture o dai soggetti incaricati dalla Provincia. 3. Al fine di favorire la diffusione del sistema di certificazione energetica, la Provincia, nell’ambito degli strumenti offerti dalla vigente normativa, può promuovere e partecipare alla costituzione di un organismo di abilitazione ai sensi del comma 2, anche in forma di consorzio di imprese e con eventuale collegamento con il Consorzio Distretto Tecnologico Trentino. 4. Il riconoscimento di cui al comma 2 è revocato qualora siano accertate reiterate violazioni o gravi irregolarità nell’esercizio della funzione demandata o nella esecuzione degli im- [*] pegni assunti, ovvero il venir meno dei requisiti per il riconoscimento. 5. I rapporti tra l’organismo e la Provincia sono regolati da specifica convenzione secondo criteri e modalità previsti con la deliberazione di cui al comma 2. La predetta deliberazione determina altresì l’entità delle tariffe per l’accreditamento, sentiti gli ordini e i collegi professionali interessati. 6. Gli organismi riconosciuti ai sensi di questo articolo svolgono le seguenti funzioni e attività: a) accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni energetiche; b) controllo sui certificati energetici e sull’operato dei soggetti certificatori, da eseguire a campione, anche su segnalazione dei comuni o su richiesta dei privati; c) gestione dell’elenco dei soggetti certificatori abilitati secondo quanto previsto dall’articolo 8; d) promozione di attività formative per il conseguimento dell’abilitazione, in via complementare con i corsi di formazione promossi dalla Provincia o da altri enti e soggetti, pubblici e privati; e) verifica dei corsi sostenuti e accreditamento dei soggetti che hanno superato con profitto i medesimi corsi; f) l’eventuale utilizzazione del marchio di cui all’articolo 86, comma 5, della legge provin- Pubblicato sul “Bollettino Ufficiale” della Regione autonoma Trentino-Alto Adige del 25 agosto 2009 n. 35. 103 Il Sole 24 Ore 08 | LE NORME REGIONALI ciale n. 1 del 2008[1], nel rispetto di quanto previsto da questo regolamento. 7. Con deliberazione della Giunta provincia- [1] le possono essere definiti criteri e modalità per lo svolgimento delle verifiche in merito al superamento con profitto dei corsi di formazione Questo è il testo dell’articolo 86 della legge provinciale 4 marzo 2008 n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio): Articolo 86 Interventi a favore della diffusione delle tecniche di edilizia sostenibile 1. Con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, sono definiti gli indirizzi di carattere generale volti a definire criteri e modalità di redazione di strumenti di pianificazione territoriale che favoriscano la diffusione delle tecniche di edilizia sostenibile. 2. I piani regolatori generali possono individuare apposite aree da destinare alla realizzazione di interventi di edilizia abitativa pubblica di cui all’articolo 45, comma 1, lettera c), ivi compreso il recupero del patrimonio edilizio esistente, mediante l’utilizzo di tecniche di edilizia sostenibile, con particolare riferimento all’utilizzo del legno come elemento strutturale; per l’acquisizione delle aree o degli immobili ai fini della realizzazione degli interventi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all’articolo 47. 3. Con deliberazione della Giunta provinciale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, sono stabiliti indici edilizi volti a favorire l’uso di tecniche di edilizia sostenibile, anche per il calcolo del contributo di concessione, nel rispetto dei seguenti criteri: a) è garantito lo scomputo dagli indici edilizi delle murature perimetrali degli edifici, dei solai e di altri elementi costruttivi finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche; nel caso di edifici di nuova costruzione, tali opere sono computate per la determinazione della distanza, ma non per la determinazione dell’altezza; b) per gli edifici che presentano livelli di prestazioni energetiche superiori a quelli obbligatori previsti dal regolamento di attuazione di questo capo, oltre allo scomputo dagli indici previsto dalla lettera a), è riconosciuto un incremento volumetrico, anche per il calcolo degli altri indici edilizi, determinato in rapporto alla qualità del livello di prestazione, fermo restando il rispetto delle norme in materia di distanze; questa lettera non si applica agli edifici soggetti a restauro e risanamento conservativo; c) per gli interventi realizzati nel rispetto degli indici massimi previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, in alternativa all’incremento volumetrico previsto nella lettera b), è prevista la facoltà di richiedere la riduzione del contributo di concessione in misura pari alla somma dovuta per l’incentivo volumetrico; in caso di richiesta dell’incremento volumetrico previsto nella lettera b), presentata successivamente all’ottenimento della riduzione del contributo di concessione, il riconoscimento dell’incremento volumetrico è subordinato al pagamento di un importo corrispondente alla somma determinata a titolo di riduzione del contributo di concessione, maggiorato degli interessi legali. 3-bis. Le agevolazioni individuate con la deliberazione della Giunta provinciale prevista nel comma 3 si applicano anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti comunali vigenti, se le stesse risultano più favorevoli. In ogni caso le agevolazioni previste dal comma 3 si computano anche in aggiunta ad eventuali incrementi degli indici edilizi già previsti dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi comunali per fattispecie diverse da quelle previste dal comma 3. Qualora gli strumenti urbanistici e i regolamenti comunali prevedano agevolazioni corrispondenti a quelle di cui al comma 3, resta ferma l’applicazione delle misure comunali più favorevoli. 3-ter. Le agevolazioni previste nel comma 3, lettera a), si applicano anche agli edifici che presentano livelli di prestazione energetica obbligatori. In attesa della deliberazione della Giunta provinciale prevista dal comma 3 e per la prima applicazione della lettera a) del medesimo comma, fatte salve le disposizioni più favorevoli previste dagli strumenti di pianificazione e dai regolamenti comunali, si applicano i seguenti criteri di scomputo degli indici edilizi: a) nel caso di edifici di nuova costruzione, lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, superiori ai 30 centimetri, il maggior spessore dei solai e tutti i maggiori volumi e superfici necessari ad ottenere una prestazione energetica obbligatoria o di livello superiore non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi, delle superfici e nei rapporti di copertura, con riferimento alla sola parte eccedente i 30 centimetri e fino ad un massimo di ulteriori 25 centimetri per gli elementi verticali e di copertura e di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi; nel rispetto di predetti limiti è ammessa la deroga, all’atto del rilascio del titolo abilitativo edilizio, alla disciplina provinciale e comunale relativa alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nonché alle altezze massime degli edifici; b) nel caso di interventi su edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di copertura, è ammessa la deroga all’atto del rilascio del titolo abilitativo edilizio, con riferimento alle distanze minime tra gli edifici, alle distanze minime di protezione del nastro stradale, 104 Il Sole 24 Ore COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI previsti dalla lettera d) del comma 6, ivi compresa la eventuale designazione da parte della Provincia di componenti esperti nell’ambito delle commissioni di verifica. 8. La Provincia può promuovere apposite convenzioni o accordi di programma tra gli organismi previsti da questo articolo e altri enti, organismi o associazioni altamente qualificati, [2] [3] per diffondere l’utilizzo delle certificazioni di sostenibilità ambientale di cui di cui all’articolo 85 della legge provinciale n. 1 del 2008[2], anche al fine di favorire l’integrazione tra tali certificazioni e le certificazioni energetiche degli edifici; tali iniziative possono essere svolte anche nell’ambito delle azioni di promozione del marchio di cui all’articolo 86, comma 5[3], della me- nella misura massima di 20 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, nonché alle altezze massime degli edifici, nella misura massima di 25 centimetri, per il maggiore spessore degli elementi di copertura; la deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti; sono fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di distanze minime. 4. La Provincia, le comunità e i comuni, anche sulla base di protocolli d’intesa e convenzioni con le categorie, associazioni e organismi interessati, promuovono la diffusione delle tecniche di edilizia sostenibile anche attraverso iniziative culturali, di formazione e aggiornamento professionale. 5. La Provincia può promuovere la creazione di un marchio, volto a valorizzare edifici che rispettino standard elevati di carattere energetico e di sostenibilità ambientale. 6. La Provincia, anche sulla base di convenzioni con gli istituti di credito, favorisce l’accesso a forme agevolate di credito per interventi che soddisfino determinati requisiti documentabili mediante le certificazioni energetiche e ambientali di questo capo. 7. Nella determinazione dei criteri per la concessione delle agevolazioni alle imprese previste dalle leggi provinciali in materia si tiene conto della partecipazione delle imprese richiedenti alle filiere produttive locali che operano nel settore del risparmio energetico e dell’edilizia sostenibile. Gli strumenti di programmazione provinciale che prevedono la realizzazione di edifici pubblici o il loro finanziamento individuano criteri e modalità per la diffusione di tecniche di progettazione e costruzione degli edifici pubblici ispirate ai principi dell’edilizia sostenibile. 8. La concessione di contributi per l’edilizia agevolata previsti dalla legge provinciale n. 21 del 1992 e la valutazione dei progetti nell’ambito delle procedure di convenzionamento con le imprese previste dalla legge provinciale n. 15 del 2005 è effettuata tenendo conto dei livelli di prestazioni energetiche e di sostenibilità ambientale, attestati dalle certificazioni previste dagli articoli 84 e 85. 9. Nel finanziamento degli interventi di competenza di ITEA s.p.a. effettuati ai sensi della legge provinciale n. 21 del 1992 e della legge provinciale n. 15 del 2005 la Giunta provinciale può stabilire l’entità della quota minima d’interventi che devono osservare i criteri per il rilascio del certificato di sostenibilità ambientale. Questo è il testo dell’articolo 85 della legge provinciale 4 marzo 2008 n. 1: Articolo 85 Certificazione della sostenibilità ambientale degli edifici 1. La Provincia promuove misure per definire, diffondere, organizzare e promuovere sistemi e metodologie di certificazione e altre forme di valutazione di conformità concernenti la sostenibilità ambientale degli edifici. 2. In caso di concessione di agevolazioni per la realizzazione di opere e interventi in edilizia la Giunta provinciale può prevedere, con propria deliberazione, clausole e condizioni che favoriscano, da parte dei soggetti beneficiari, l’adozione del sistema di certificazione LEED o di altri protocolli di certificazione della sostenibilità ambientale in edilizia indicati dalla medesima deliberazione. 3. Per le finalità del comma 2, le certificazioni di sostenibilità considerano almeno i seguenti parametri: a) impatto ambientale dell’edificio e del cantiere; b) consumo complessivo di energia per le diverse funzioni; c) consumo di acqua con il recupero delle acque piovane; d) utilizzo di materiali riciclati e di prodotti naturali; e) provenienza dei materiali edilizi; f) utilizzo del legno certificato di provenienza regionale; g) comfort interno in relazione alla qualità dell’aria e all’illuminazione naturale; h) utilizzo di fonti rinnovabili di energia; i) costi di gestione e di manutenzione del complesso edificio-impianti; j) progettazione integrata di strutture e di impianti; k) processo certificativo secondo le norme o gli standard internazionali. 4. Relativamente agli edifici della Provincia e degli enti pubblici strumentali si applica l’articolo 149-bis. Si veda la nota 1. 105 Il Sole 24 Ore 08 | LE NORME REGIONALI desima legge. Le convenzioni e gli accordi possono disciplinare le forme di riconoscimento reciproco ai fini del rilascio delle certificazioni energetiche e di sostenibilità ambientale. Articolo 8 Soggetti certificatori abilitati per la certificazione energetica 1. Ciascun organismo riconosciuto ai sensi dell’articolo 7 gestisce l’elenco dei soggetti certificatori abilitati, con riguardo alle fasi di iscrizione, di sospensione e cancellazione dallo stesso, in conformità alle indicazioni stabilite con deliberazione della Giunta provinciale e da questo articolo. L’iscrizione nell’elenco costituisce presupposto per l’esercizio dell’attività di certificazione energetica. 2. Sono abilitati come soggetti certificatori le persone fisiche che risultano in possesso di tutti i seguenti requisiti: a) uno dei seguenti titoli di studio: 1) diploma di laurea specialistica in ingegneria o architettura, nonché abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione al relativo ordine professionale; 2) diploma di laurea in ingegneria o architettura, nonché abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione al relativo ordine professionale; 3) diploma di geometra o perito industriale, nonché abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione al relativo collegio professionale; 3-bis) diploma di laurea e laurea specialistica in scienze agrarie e scienze forestali, nonché abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione al relativo ordine professionale; 3-ter) altre figure professionali individuate con deliberazione della Giunta provinciale in coerenza con la legislazione statale in materia; b) un’adeguata competenza comprovata, alternativamente, da: 1) esperienza almeno triennale, attestata da una dichiarazione del rispettivo ordine, collegio o associazione professionali, in almeno due delle seguenti attività: 1.1) progettazione dell’isolamento termico degli edifici; 1.2) progettazione di impianti di climatizzazione invernale ed estiva; 1.3) gestione energetica di edifici ed impianti; 1.4) certificazioni e diagnosi energetiche; 2) frequenza e superamento dei corsi di formazione per certificatori energetici organizzati ai sensi dell’articolo 7. 3. Sono altresì iscritti negli elenchi dei soggetti certificatori coloro che, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, sono riconosciuti come certificatori energetici da altre Regioni o dalla Provincia autonoma di Bolzano; in tal caso si considera utile ai sensi del comma 2, lettera b), n. 2), anche il riconoscimento disposto dai predetti enti a seguito della frequenza di corsi svolti ai sensi delle disposizioni vigenti nel rispettivo territorio. 4. Sono inoltre iscritti negli elenchi dei soggetti certificatori: a) gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell’energia e dell’edilizia, che esplicano l’attività con tecnici in possesso di requisiti di cui al comma 2; b) i soggetti che esplicano, nell’ambito delle amministrazioni pubbliche o delle società private di appartenenza, le funzioni di energy manager e sono iscritti in uno specifico elenco predisposto dalla Federazione italiana per l’uso razionale dell’energia (FIRE), purché in possesso dei requisiti previsti dal comma 2 o dal comma 3; c) gli organismi pubblici e privati qualificati ad effettuare attività di ispezione nel settore delle costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale ed impiantistica connessa, accreditati presso Sincert o altro soggetto equivalente in ambito nazionale ed europeo sulla base delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020, “Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione”, sempre che svolgano l’attività con un tecnico in possesso dei requisiti previsti dal comma 2 o dal comma 3. 5. Gli organismi di cui all’articolo 7 verificano il soddisfacimento dei requisiti previsti da questo articolo, provvedono ad accreditare il soggetto certificatore e ad iscriverlo nell’elenco. 6. Il soggetto certificatore non può svolgere attività di certificazione sugli edifici con riferimento ai quali risulti proprietario o titolare di diritto reale o sia stato coinvolto, personalmen- 106 Il Sole 24 Ore COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI te o comunque in qualità di dipendente, socio o collaboratore di un’azienda, in una delle seguenti attività: a) progettazione o direzione lavori dell’edificio o di qualsiasi impianto tecnico in esso presente; b) costruzione dell’edificio o di qualsiasi impianto tecnico in esso presente; c) amministrazione dell’edificio; d) fornitura di energia per l’edificio; e) gestione e/o manutenzione di qualsiasi impianto presente nell’edificio; f) attività connesse alla funzione di responsabile della sicurezza. 7. Al fine di assicurare l’indipendenza e l’imparzialità di giudizio degli esperti, degli organismi e delle società di cui al comma 4, i tecnici abilitati, all’atto di sottoscrizione dell’attestato di certificazione energetica dichiarano: a) nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, l’assenza di conflitto di interessi, tra l’altro espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell’edificio da certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente; b) nel caso di certificazione di edifici esistenti, l’assenza di conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente. 8. Per gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblicodicuicomma 4,il requisitodicuialcomma 7 è da intendersi superato dalle stessefinalità istituzionalidi perseguimentodiobiettivi diinteresse pubblico proprie di tali enti ed organismi. 9. Nel caso di certificazioni redatte in occasione di interventi edilizi, il soggetto certificatore fa riferimento ai dati forniti ai sensi dell’articolo 4, comma 6, fatte salve le operazioni di sopralluogo e verifica diretta nel corso dell’esecuzione degli interventi. 107 Il Sole 24 Ore 08 | LE NORME REGIONALI Piemonte, verifica dei requisiti per i tecnici di altre Regioni La legge regionale 13/2007 apre anche ai certificatori energetici che abbiano conseguito il titolo in altre Regioni italiane o Stati esteri. Costoro potranno accedere all’elenco regionale purché dimostrino di essere in possesso dei requisiti richiesti dal comma 1 dell’articolo 6 Legge regionale Piemonte 28 maggio 2007 n. 13[*] Disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia Articolo 6 Professionisti abilitati al rilascio dell’attestato di certificazione degli edifici. 1. In armonia con la normativa vigente, presso la Regione è istituito l’elenco dei professionisti abilitati al rilascio dell’attestato di certificazione energetica al quale sono iscritti: a) i tecnici che, alla data della presentazione della domanda di iscrizione nell’elenco regionale, risultino iscritti ai relativi ordini o collegi professionali ed abilitati all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi, nell’ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente; b) i soggetti in possesso di titoli di studio tecnico-scientifici, individuati dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 21, comma 1, lettera f) e che, alla data della pre- [*] sentazione della domanda di iscrizione nell’elenco regionale, abbiano conseguito l’attestazione di partecipazione, con esito positivo, al corso di formazione, le cui modalità di svolgimento sono disciplinate con la precitata deliberazione. 2. abrogato 3. Coloro che sono in possesso dei requisiti indicati al comma 1, o equivalenti, conseguiti in altre regioni italiane o in stati esteri, che intendono ottenere l’abilitazione ai fini dell’iscrizione nell’elenco dei professionisti abilitati, fanno richiesta alla Regione, la quale verifica l’equivalenza dei requisiti e dei relativi contenuti professionali con quelli previsti dalla presente legge. 4. La Regione effettua controlli a campione sulla sussistenza dei requisiti richiesti e sull’operato dei professionisti abilitati. Pubblicata sul “Bollettino Ufficiale” della Regione Piemonte del 31 maggio 2007 n. 22. 108 Il Sole 24 Ore COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI Piemonte, esonerati dal corso gli iscritti agli Ordini e abilitati La delibera 4 agosto 2009 n. 43-11965 individua come ulteriori soggetti ammessi all’iscrizione nell’elenco dei certificatori anche i laureati in Ingegneria, Architettura, Chimica, Fisica, Scienze ambientali, Scienze e tecnologie forestali che abbiano però superato un corso di formazione regionale Deliberazione della Giunta regionale Piemonte 4 agosto 2009 n. 43-11965[*] Legge regionale 28 maggio 2007 n. 13 «Disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia». Disposizioni attuative in materia di certificazione energetica degli edifici ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettere d), e) ed f) Allegato Disposizioni attuative in materia di certificazione energetica degli edifici Legge regionale 28 maggio 2007 n. 13 (Disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia) articolo 6 e articolo 21, comma 1, lettere d), e) ed f) 3. Elenco regionale dei professionisti e dei soggetti abilitati al rilascio dell’attestato di certificazione energetica 3.1. Struttura regionale competente La gestione dell’Elenco regionale dei professionisti e dei soggetti abilitati al rilascio dell’attestato di certificazione energetica di cui all’articolo 6, comma 1 della L.R. n. 13/2007 e s.m.i.[1] è affidata alla Direzione Ambiente - Settore Politiche energetiche (di seguito denominata struttura regionale competente), che si avvale a tal fine degli enti ed organismi previsti dalla legislazione vigente. 3.2. Requisiti di iscrizione L’articolo 6, comma 1 della L.R. n. 13/2007 e s.m.i.[2], nell’istituire presso la Regione l’Elenco dei professionisti e dei soggetti abilitati al rilascio dell’attestato di certificazione energetica (di seguito denominato Elenco regionale), [*] [1] [2] [3] stabilisce che al medesimo sono iscritti coloro che, alla data di presentazione della domanda di iscrizione, sono in possesso di uno dei seguenti requisiti: a) iscrizione ai relativi ordini o collegi professionali e abilitazione all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi, nell’ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente; b) titoli di studio tecnico-scientifici di seguito individuati e attestazione di partecipazione, con esito positivo, al corso di formazione, le cui modalità di svolgimento sono disciplinate al paragrafo 4. Lo stesso articolo stabilisce altresì che coloro che sono in possesso dei requisiti sopra indicati o equivalenti, conseguiti in altre Regioni italiane o in Stati esteri possono fare richiesta di iscrizione alla Regione, la quale verifica l’equivalenza dei requisiti e dei relativi contenuti professionali con quelli previsti dalla L.R. n. 13/2007 e s.m.i. Ai sensi dell’Allegato III del D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE[3]) per emette- Pubblicata sul supplemento n. 4 al “Bollettino Ufficiale” della Regione Piemonte del 7 agosto 2009 n. 31. L’articolo 6 della legge regionale 28 maggio 2007 n. 13 (Disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia) è pubblicato a pagina 99. Si veda la nota 1. L’allegato III al Dlgs 30 maggio 2008 n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza 109 Il Sole 24 Ore 08 | LE NORME REGIONALI re l’attestato di certificazione energetica, i certificatori operano all’interno delle proprie competenze come sopra definite o in collaborazione con altri professionisti o soggetti abilitati ed iscritti nell’Elenco regionale in modo da coprire tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta la competenza. Ne consegue che sono ammessi all’iscrizione nell’Elenco regionale: a) ingegneri ed architetti, iscritti ai relativi ordini professionali e abilitati all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi, nell’ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente; b) geometri, periti, agrotecnici ed agrotecnici laureati, iscritti ai relativi collegi professionali ed abilitati all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi, nell’ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, che, per il rilascio dell’attestato di certificazione energetica, operano all’interno delle proprie competenze o, ove necessario, in collaborazione con altri professionisti o soggetti iscritti nell’Elenco regionale in modo da coprire tutti gli ambiti professionali rispetto ai quali è richiesta la competenza; c) soggetti in possesso dei seguenti titoli di [4] studio tecnico-scientifici, purché abbiano conseguito l’attestazione di partecipazione, con esito positivo, al corso di formazione disciplinato al Paragrafo 4: 1. laurea in Ingegneria o in Architettura; 2. diploma di geometra, di perito industriale, di perito agrario o di agrotecnico; 3. laurea in Scienze Ambientali; 4. laurea in Chimica o in Fisica; 5. laurea in Scienze e tecnologie agrarie o Scienze e tecnologie forestali e ambientali. 3.3. Oneri di iscrizione e credenziali elettroniche Alle istanze di iscrizione all’Elenco regionale è applicato, a carico dei richiedenti, un onere annuale pari a euro 100,00 da versarsi a favore della Regione Piemonte con modalità definite da apposita determinazione del responsabile della struttura regionale competente. Ai fini della propria identificazione nello svolgimento delle procedure per via informatica, ogni certificatore deve essere dotato di certificato elettronico con firma digitale. 4. Corsi di formazione e verifica finale 4.1. Organizzazione dei corsi Gli ordini o collegi professionali, le agenzie per l’energia con sede nel territorio regionale e le agenzie formative di cui all’articolo 11 lettere a), b) e c) della legge regionale 13 aprile 1995, n. 63[4] degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE») è pubblicato a pagina 70. Questo è il testo dell’articolo 11 della legge regionale 13 aprile 1995 n. 63 (Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale): Articolo 11 Agenzie formative 1. Le attività formative previste dalle direttive annuali e regionali possono essere affidate per la loro realizzazione esecutiva, con le priorità e le limitazioni definite dalle direttive stesse e tramite apposite convenzioni, alle seguenti Agenzie formative: a) Enti pubblici che svolgano attività di formazione professionale; b) Enti senza fini di lucro che siano emanazione o delle organizzazioni democratiche e nazionali dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori, del movimento cooperativo, o di associazioni con finalità statutarie formative e sociali; c) consorzi e società consortili con partecipazione pubblica; d) imprese e consorzi di esse. 2. Le Agenzie, di cui al comma 1, lettere a), b) e c), possono essere soggetti di convenzione qualora posseggano i seguenti requisiti: a) avere tra i propri fini statutari l’esercizio di attività di formazione professionale; b) disporre di strutture materiali ed organizzative, di attrezzature e capacità professionali idonee alla realizzazione degli interventi formativi programmati; c) applicare nei confronti del personale dipendente il contratto collettivo nazionale della formazione professionale o del settore di appartenenza; d) non essere destinatarie di sentenze passate in giudicato che accertino gravi o reiterate violazioni alle norme in materia di lavoro ed assicurazioni sociali obbligatorie. 110 Il Sole 24 Ore COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI (Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale), d’intesa con la struttura regionale competente organizzano periodicamente corsi di formazione sulla base del programma di cui al paragrafo 4.2, anche mediante l’utilizzo di strumenti di formazione a distanza. I corsi possono essere organizzati anche dall’Università degli studi di Torino, dall’Università degli studi del Piemonte Orientale e dal Politecnico di Torino, d’intesa con la Regione. I corsi sono tenuti da esperti universitari o appartenenti alla Pubblica Amministrazione, nonché da soggetti abilitati di cui al paragrafo 3.2 di comprovata esperienza nel settore termotecnico ed energetico. I docenti devono possedere competenze specifiche nelle tematiche trattate nel programma di cui al paragrafo 4.2. Nel caso di esperti universitari o della Pubblica Amministrazione le competenze sono attestate dall’ente di appartenenza. I soggetti abilitati di cui al paragrafo 3.2, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b), per esercitare l’attività di docenti devono aver superato positivamente la verifica finale di cui al paragrafo 4.3. Al termine del corso i soggetti organizzatori compilano telematicamente, tramite il sistema informativo messo a disposizione dalla struttura regionale competente, l’apposito attestato di frequenza degli iscritti. L’attestato di frequenza ai corsi, su richiesta del partecipante, può essere messo a disposizione sul Sistema informativo di cui al paragrafo 7 e consegnato in copia cartacea. 4.2. Programma del corso Il programma del corso, articolato in due mo- duli, è diretto a fornire richiami teorici di termodinamica, bilanci di energia del sistema edificio - impianto termico e elementi conoscitivi relativi alla procedura di certificazione energetica regionale. Il primo modulo è volto a fornire approfondimenti in merito: a) alla figura del certificatore, con particolare riferimento ai relativi obblighi e responsabilità; b) alla metodologia di valutazione e al calcolo del fabbisogno complessivo di energia termica dell’edificio secondo la normativa tecnica europea e nazionale; c) alle caratteristiche dell’involucro edilizio e degli impianti ad esso asserviti (acqua calda sanitaria, ventilazione, illuminazione, etc.); d) al calcolo del rendimento degli impianti (riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria, ventilazione e climatizzazione, illuminazione, etc.); e) ai sistemi per l’uso di fonti rinnovabili; f) alla valutazione economica di un investimento di riqualificazione energetica; g) alla valutazione della qualità dell’ambiente interno; h) all’analisi strumentale,con particolare riferimentoa termografia,rendimentiimpiantistici e misure della qualità dell’ambiente interno; i) al quadro normativo nazionale. Il secondo modulo è volto a illustrare: a) il quadro normativo regionale vigente in materia; b) le procedure di raccolta, validazione e imputazione dei dati nel Sistema informativo di cui al paragrafo 7; 3. Le convenzioni sono stipulate a condizione che le Agenzie di cui al comma 2: a) rendano pubblico, nelle forme previste dalla convenzione, il bilancio per il centro di attività oggetto della convenzione stessa; b) accettino il controllo della Regione e, per le rispettive competenze, delle altre pubbliche Amministrazioni, anche mediante ispezione, sull’attuazione della convenzione e sull’utilizzazione dei fondi a tal fine assegnati. 4. Ai soggetti di cui al comma 1, lettera d), possono essere affidate, tramite apposite convenzioni, esclusivamente attività di formazione rivolte ai dipendenti propri o delle aziende consorziate e attività di formazione finalizzate all’assunzione presso le stesse. Per accedere alle convenzioni, i soggetti di cui al comma 1, lettera d), devono: a) disporre di strutture materiali ed organizzative, di attrezzature e capacità professionali idonee alla realizzazione degli interventi formativi programmati; b) accettare il controllo della Regione e, per le rispettive competenze, delle altre pubbliche Amministrazioni, anche mediante ispezione, sull’attuazione della convenzione e sull’utilizzazione dei fondi a tal fine assegnati. 111 Il Sole 24 Ore 08 | LE NORME REGIONALI c) l’utilizzo degli strumenti informatici per lo svolgimento delle procedure. Tale modulo contempla altresì esercitazioni sulla valutazione energetica di un edificio nuovo e di un edificio esistente. Chi intende iscriversi al corso, qualora in possesso delle conoscenze attinenti al primo modulo, attestate dall’ente di appartenenza o dall’ordine o collegio cui è iscritto oppure autocertificate dall’interessato, può richiedere alla Regione l’autorizzazione a partecipare direttamente al secondo modulo del corso. A tal fine alla richiesta sono allegati il curriculum professionale e le attestazioni o autocertificazioni che documentano il possesso delle predette conoscenze. 4.3. Verifica finale I soggetti di cui è attestata la partecipazione ai corsi accedono alla verifica finale, le cui procedure sono curate dai soggetti organizzatori di cui al Paragrafo 4.1., informata la struttura regionale competente. La verifica finale consiste nello svolgimento di una prova scritta sulle tematiche oggetto del programma del corso e nella redazione, mediante l’impiego della procedura informatizzata, di un attestato di certificazione sulla base di una casistica significativa. La commissione d’esame è composta dai docenti del corso ed è comunque integrata da almeno un esperto appartenente alla Direzione Ambiente della Regione Piemonte e/o all’Agenzia regionale per la protezione ambientale. Nei casi di cui all’articolo 6, comma 3 della L.R. n. 13/2007 e s.m.i. (Soggetti abilitati in altre regioni italiane o in Stati esteri), ove la struttura regionale competente verifichi positivamente l’equivalenza dei requisiti e dei relativi contenuti professionali con quelli previsti dal- [5] la predetta legge regionale, il richiedente - qualora appartenente alla tipologia di cui alla lettera c) del quarto capoverso del paragrafo 3.2. può accedere direttamente alla verifica finale, senza la necessità di frequentare il corso di formazione. 4.4. Regime transitorio In fase di prima attuazione, per un anno dalla data di entrata in vigore del presente atto, possono essere docenti dei corsi di formazione esclusivamente esperti universitari o della Pubblica Amministrazione o soggetti di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 3.2 segnalati dai relativi ordini o collegi professionali, di comprovata esperienza nel settore termotecnico ed energetico, previa opportuna verifica dei titoli di ammissione a cura dei soggetti organizzatori dei corsi di cui al Paragrafo 4.1. 9. Controlli Il certificatore ha l’obbligo di conservare per 5 anni dalla validazione dell’attestato da parte del SICEE la documentazione relativa alle analisi energetiche e tutto il materiale relativo a copie di bollette, fatture di vettori energetici o altra documentazione equivalente relativa all’edificio certificato raccolta in occasione della effettuazione della procedura di certificazione. Tale materiale, se richiesto, deve essere messo a disposizione dell’autorità di controllo. La struttura regionale competente, avvalendosi dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale, in accordo con il Comune, dispone annualmente accertamenti e ispezioni a campione in corso d’opera o entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente, al fine di verificare la regolarità della documentazione di cui all’articolo 7, commi 1 e 2 della L.R. n. 13/2007 e s.m.i.[5], dell’attestato di cer- Questo è il testo dell’articolo 7 della legge regionale 28 maggio 2007 n. 13: Articolo 7 Accertamenti e ispezioni sulle prestazioni energetiche degli edifici e loro certificazione 1. Per la realizzazione degli interventi previsti dall’articolo 2, commi 1 e 2, la relazione tecnica, di cui all’articolo 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia), come definita dall’allegato E del D.Lgs. n. 192/2005, reca altresì la valutazione delle prestazioni energetiche integrate dell’edificio e l’indicazione del rispetto dei requisiti minimi di prestazione energetica. Il proprietario, o chi ne ha titolo, deposita in comune, in duplice copia, la relazione sottoscritta dal progettista abilitato, unitamente alla richiesta di permesso di costruire o altra comunicazione prevista dalla normativa vigente. 2. Contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, il proprietario dell’edificio, o chi ne ha titolo, 112 Il Sole 24 Ore COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI tificazione energetica e la conformità delle opere realizzate alla documentazione progettuale. La struttura regionale competente, avvalendosi dell’ARPA, in accordo con il Comune, dispo- ne annualmente controlli a campione sulla regolarità degli attestati di certificazione energetica relativi agli edifici oggetto di compravendita e locazione. deposita in comune una perizia, in duplice copia, asseverata dal direttore dei lavori relativa alla conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alla relazione di cui al comma 1. La dichiarazione di fine lavori è inefficace se non è accompagnata dalla predetta asseverazione del direttore dei lavori. 3. Copia dell’attestato di certificazione energetica è presentata al comune, unitamente alla documentazione prevista dall’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), ai fini dell’ottenimento dell’agibilità dell’edificio. 4. Una copia della documentazione di cui ai commi 1 e 2 e dell’attestato di certificazione energetica è conservata dal comune, anche ai fini degli accertamenti previsti ai commi 5 e 6. A tale scopo, il comune può richiedere la consegna della documentazione anche secondo modalità informatiche. 5. La Regione, avvalendosi dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), in accordo con il comune, dispone annualmente accertamenti e ispezioni a campione in corso d’opera, o entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente, al fine di verificare la regolarità della documentazione di cui ai commi 1 e 2, dell’attestato di certificazione energetica e la conformità delle opere realizzate alla documentazione progettuale. 6. La Regione, avvalendosi dell’ARPA, in accordo con il comune, dispone annualmente controlli a campione sulla regolarità degli attestati di certificazione energetica, relativi agli edifici oggetto di compravendita e locazione. 113 Il Sole 24 Ore 08 | LE NORME REGIONALI Lombardia, nella delibera 8745 i requisiti dei certificatori La delibera della Giunta regionale 22 dicembre 2008 n. 8/8745 elenca i requisiti necessari per diventare soggetto certificatore. Come precisato dalla successiva delibera 4416/2012, tutti i riferimenti al Cestec devono essere letti come relativi a Finlombarda, il nuovo organo di accreditamento dal 1˚gennaio del 2013 Deliberazione della Giunta regionale Lombardia 22 dicembre 2008 n. 8/8745[*] Determinazioni in merito alle disposizioni per l’efficienza energetica in edilizia e per la certificazione energetica degli edifici 16. Soggetto certificatore 16.1 Presso l’Organismo regionale di accreditamento è istituito l’elenco dei soggetti certificatori accreditati in Regione Lombardia. Per potere operare come certificatore, il professionista è tenuto ad iscriversi a tale elenco, secondo quanto disposto al successivo punto 16.7. 16.2 Possono essere accreditati come soggetti certificatori esclusivamente le persone fisiche che risultano in possesso di: a) uno dei seguenti titoli di studio: – diploma di laurea specialistica in Ingegneria o Architettura, nonché abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione al relativo Ordine professionale; – diploma di laurea in Ingegneria o Architettura, nonché abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione al relativo Ordine professionale; – diploma di laurea specialistica in Scienze Ambientali ed iscrizione alla relativa Associazione professionale; – diploma di laurea specialistica in Chimica ed iscrizione al relativo Ordine professionale; – diploma di geometra, perito industriale o agrario, nonché abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione al relativo Colle[*] [1] gio professionale; – diploma di laurea specialistica in Scienze e Tecnologie Agrarie e Scienze e Tecnologie Forestali e Ambientali, nonché abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione al relativo Ordine professionale; b) un’adeguatacompetenza comprovata da: – esperienza almeno triennale, acquisita prima della data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della Delib. G.R. del 26 giugno 2007, n. 8/5018[1] ed attestata da una dichiarazione del rispettivo Ordine, Collegio professionale o Associazione, in almeno due delle seguenti attività: – progettazione dell’isolamento termico degli edifici; – progettazione di impianti di climatizzazione invernale ed estiva; – gestione energetica di edifici ed impianti; – certificazioni e diagnosi energetiche. La dichiarazione di cui sopra dovrà necessariamente essere attestata dal rispettivo Ordine, Collegio professionale o Associazione entro il 31 gennaio 2009. Per i dipendenti di enti di certificazione nazionali e internazionali, accreditati da Sincert, o da organismi di accreditamento che hanno sottoscritto accordi multi- Pubblicata sul supplemento straordinario del 15 gennaio 2009 n. 2 al “Bollettino Ufficiale” della Regione Lombardia del 12 gennaio 2009 n. 2. La delibera della Giunta regionale 26 giugno 2007 n. 8/5018 (Determinazioni inerenti la certificazione energetica degli edifici, in attuazione del D.Lgs. n. 192/2005 e degli artt. 9 e 25, L.R. n. 24/2006) è stata pubblicata sul supplemento straordinario del 20 luglio 2007 n. 3 al “Bollettino Ufficiale” della Regione Lombardia del 16 luglio 2007 n. 29. 114 Il Sole 24 Ore COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI laterali in ambito europeo, l’esperienza triennale potrà riguardare solo le certificazioni e le diagnosi energetiche, in quanto le altre attività sopra indicate sono loro precluse in virtù dell’incompatibilità allo svolgimento dell’attività di certificazione, secondo quanto previsto dagli enti di certificazione da cui dipendono; – oppure frequenza di specifici corsi di formazione per certificatori energetici organizzati da soggetti accreditati dalla Regione Lombardia in base alla Delib. G.R. del 21 dicembre 2007, n. 8/6273[2], con superamento di un esame finale. Solo per i suddetti corsi gli Ordini, i Collegi e le Università non sono tenuti all’accreditamento secondo quanto sancito dalla Delib. G.R. del 21 dicembre 2007, n. 8/6273[3]. La Commissione giudicatrice, istituita per tale esame, dovrà essere composta anche da un rappresentante di uno degli Ordini, Collegi o Associazioni delle professioni di cui al punto 16.2 lettera a), indicato dagli stessi ed esperto in materia. 16.3 L’Organismo regionale di accreditamento, sentita Regione Lombardia, può accreditare come soggetti certificatori coloro che, in possesso dei requisiti di cui al punto 16.2, lettera a), sono riconosciuti come certificatori energetici da altre Regioni o Province Autonome, riservandosi di verificare che tali soggetti abbiano un’adeguata competenza coerente con quanto previsto al precedente punto 16.2 lettera b). 16.4 L’Organismo regionale di accreditamento, sentita Regione Lombardia, può accreditare come soggetti certificatori coloro che, in pos- [2] [3] [4] [5] [6] sesso dei requisiti di cui al punto 16.2, lettera a), sono riconosciuti come certificatori energetici da altri Paesi appartenenti all’Unione europea, riservandosi di verificare che tali soggetti abbiano una adeguata competenza coerente con quanto previsto al precedente punto 16.2 lettera b). 16.5 Il Soggetto certificatore non può svolgere attività di certificazione sugli edifici per i quali risulti proprietario o sia stato coinvolto, personalmente o comunque in qualità di dipendente, socio o collaboratore di un’azienda terza, in una delle seguenti attività: a) progettazione dell’edificio o di qualsiasi impianto tecnico in esso presente; b) costruzione dell’edificio o di qualsiasi impianto tecnico in esso presente; c) amministrazione dell’edificio; d) fornitura di energia per l’edificio; e) gestione e/o manutenzione di qualsiasi impianto presente nell’edificio; f) connesse alla funzione di responsabile servizio prevenzione e protezione (RSPP) ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626[4]; g) connesse alla funzione di coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81[5]; h) connesse alla funzione di direzione lavori. Attraverso l’asseverazione dell’attestato di certificazione energetica il Soggetto certificatore contestualmente dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445[6], La delibera della Giunta regionale 21 dicembre 2007 n. 8/6273 reca: «Erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale nonché dei servizi per il lavoro e per il funzionamento dei relativi albi regionali - Procedure e requisiti per l’accreditamento degli operatori pubblici e privati» ed è stata pubblicata sul “Bollettino Ufficiale” della Regione Lombardia del 7 gennaio 2008 n. 2. Si veda la nota 2. Il Dlgs 19 settembre 1994 n. 626 reca: «Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE e 2004/40/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro)». Il Dlgs 9 aprile 2008 n. 81 reca: «Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro». Questo è il testo dell’articolo 47 del Dpr 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa): Articolo 47 Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà 1. L’atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all’articolo 38. 115 Il Sole 24 Ore 08 | LE NORME REGIONALI di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità di cui al presente punto. 16.6 Fino al 1˚ luglio 2010, possono essere accreditati e svolgere l’attività di certificazione energetica, limitatamente agli edifici delle Pubbliche Amministrazioni di appartenenza, i dipendenti di Enti o Società pubbliche, in possesso di uno dei titoli di studio di cui al punto 16.2 lettera a) e che abbiano frequentato con profitto uno dei corsi di formazione per certificatori energetici di cui al punto 16.2 lettera b), anche in assenza di iscrizione al rispettivo Ordine, Collegio o Associazione di appartenenza. Nel caso in cui un Ente o Società pubblica non abbia nel proprio organico del personale con le caratteristiche di cui sopra, potrà avvalersi di un Soggetto certificatore dipendente daun altro Ente o Società pubblica. Per i dipendenti pubblici che svolgono l’attività di certificazione come liberi professionisti, è possibile certificare qualsivoglia edificio, purché siano rispettate tutte le condizioni previste ai precedenti punti 16.2 e 16.5. Quest’ultima possibilità è preclusa, ai soli dipendenti comunali, qualora l’edificio oggetto di certificazione insista sul territorio del Comune presso il quale il dipendente svolge la propria attività. 16.7 A decorrere dal 1˚gennaio 2008, i professionisti che chiedono di essere iscritti o di rinnovare la loro iscrizione all’elenco regionale dei soggetti certificatori sono tenuti a versare un contributo di € 120,00, relativo all’anno solare in corso, all’Organismo regionale di accreditamento, quale partecipazione alle spese di gestione delle attività connesse al sistema di certificazione energetica degli edifici. Qualora l’iscrizione avvenga nel secondo semestre del- [7] [8] l’anno solare il contributo è ridotto della metà. Tale contributo deve essere pagato all’Organismo regionale di accreditamento secondo le disposizioni emanate dallo stesso. Anche i dipendenti di Enti e Società pubbliche sono tenuti a versare il contributo di cui sopra. 16.8 Spetta all’Organismo regionale di accreditamento stabilire le modalità operative per la riscossione dei contributi di cui ai precedenti punti 12.7 e 16.7, privilegiando, per quanto possibile, soluzioni informatizzate. Le modalità di funzionamento del Sistema Informatizzato saranno regolate da disposizioni emanate dall’Organismo regionale di accreditamento. Ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 663[7] e della Direttiva europea 2006/112/CE del 28 novembre 2006[8], i contributi di cui sopra non sono soggetti alla disciplina dell’imposta sul valore aggiunto. 16.9 L’Organismo regionale di accreditamento qualora accerti comportamenti non conformi da parte dei soggetti certificatori può provvedere, sentita Regione Lombardia, alla sospensione o alla revoca dell’accreditamento. 17. Organismo regionale di accreditamento 17.1 Le funzioni di Organismo regionale di accreditamento sono svolte da Cestec s.p.a. e includono le seguenti attività: a) accreditamento dei soggetti certificatori; b) predisposizione e gestione del catasto energetico degli edifici; c) predisposizione e gestione di un software di calcolo per la certificazione energetica degli edifici; d) controllo sui certificati energetici, sulla 2. La dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell’articolo 46 sono comprovati dall’interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all’Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell’interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. Il Dpr 26 ottobre 1972 n. 633 reca: «Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto». Il testo di questo Dpr è stato pressoché integralmente modificato dal Dpr 29 gennaio 1979 n. 24. La direttiva 28 novembre 2006 n. 2006/112/Ce reca: «Direttiva del Consiglio relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto». 116 Il Sole 24 Ore COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI conformità dei contributi versati all’Organismo regionale di accreditamento e sull’operato dei soggetti certificatori; e) elaborazione di linee guida per l’organizzazione dei corsi di formazione e del relativo esame, di cui al punto 16.2, lettera b) e relativi controlli; f) aggiornamento della procedura di calcolo per la determinazione dei requisiti di prestazione energetica degli edifici e della modulistica da utilizzare nell’ambito delle procedure di certificazione; g) aggiornamento della procedura operativa per il rilascio dell’attestato di certificazione energetica e della targa energetica; h) monitoraggio sull’impatto delle presenti disposizioni sugli utenti finali, in termini di adempimenti burocratici, oneri posti a loro carico, benefici ottenuti; i) monitoraggio sull’impatto delle presenti disposizioni sul mercato immobiliare regio- nale, sulle imprese di costruzione, di materiali e componenti per l’edilizia e su quelle di produzione e di installazione e manutenzione degli impianti di climatizzazione; j) consulenza tecnico scientifica e assistenza agli enti locali e ai soggetti certificatori iscritti all’elenco regionale ai fini di una più efficace ed omogenea attuazione delle norme sul rendimento energetico in edilizia; k) adozione degli atti per la sospensione e, se del caso, la revoca dell’accreditamento. 17.2 In relazione alle funzioni di cui al precedente punto 17.1, l’approvazione dei provvedimenti di regolazione e di indirizzo resta di competenza della Giunta regionale. Le modifiche e le integrazioni alla procedura amministrativa e di calcolo sono di competenza del Dirigente regionale preposto. Ogni variazione dovrà essere comunicata a tutti i soggetti certificatori da parte dell’Organismo regionale di accreditamento. 117 Il Sole 24 Ore 08 | LE NORME REGIONALI Da gennaio 2013 Finlombarda gestisce l’accreditamento Dal 1˚gennaio 2013 è Finlombarda il nuovo organo di accreditamento in Lombardia. La novità è contenuta nella delibera 4416/2012 specificando che tutti i riferimenti contenuti nelle leggi regionali e nei provvedimenti attuativi (compresa la delibera 8/8745 del 2008), vanno letti come relativi a Finlombarda. Deliberazione della Giunta regionale Lombardia 21 novembre 2012 n. 9/4416[*] Certificazione energetica degli edifici: modifiche ed integrazioni alle disposizioni allegate alla Delib. G.R. 22 dicembre 2008, n. 8/8745 e alla Delib. G.R. 24 novembre 2011, n. 9/2555 LA GIUNTA REGIONALE Premesso che: – gli articoli 9 e 25 della L.R. 24/2006 («Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente») attribuiscono alla Giunta regionale, in attuazione della direttiva 2002/91/CE e del decreto legislativo 192/2005, la competenza a definire le modalità applicative concernenti la certificazione energetica degli edifici, le caratteristiche termofisiche minime dell’involucro edilizio ed i valori di energia primaria per il soddisfacimento del fabbisogno energetico degli edifici, tenendo conto, tra l’altro, delle diverse destinazioni d’uso, della necessità di applicare un limite massimo di fabbisogno energetico agli edifici di nuova costruzione e a quelli ristrutturati; – con Delib. G.R. n. 5018 del 26 giugno 2007, modificata ed integrata con Delib. G.R. 5773 del 31 ottobre 2007 e con Delib. G.R. 8745 del 22 dicembre 2008, sono state approvate le «Disposizioni inerenti all’efficienza energetica in edilizia», comprensive della disciplina per la certificazione energetica ed i relativi ambiti di applicazione; – con l’art. 17 delle suddette disposizioni le funzioni di Organismo regionale di accreditamento, che includono la gestione del Catasto energetico degli edifici ed il monitoraggio dell’impatto delle disposizioni regionali, sono sta- [*] te attribuite alla società Cestec s.p.a., interamente partecipata dalla Regione; Considerato: – con l’art. 17, comma 1, lettera e) della L.R. 3/2011 era stato modificato l’art. 25 della L.R. 24/2006, abrogando l’obbligo di iscrizione ad ordini e collegi professionali per ottenere l’accredito all’esercizio delle attività di diagnosi e di certificazione energetica; – che a seguito di tale abrogazione si è reso opportuno rivedere i titoli di studio che possono consentire l’accreditamento per l’esercizio delle attività di cui sopra, riconoscendo come idonei altri corsi di laurea di tipo tecnico-scientifico, inerenti all’ambito dell’efficienza energetica; – che oltre al confronto con Cestec s.p.a., la Direzione regionale Ambiente Energia e Reti ha attivato un dialogo anche con le associazioni di categoria che operano nel settore dell’edilizia ed, in particolare, con gli organismi professionali competenti in materia di certificazione energetica; – che tale confronto, oltre a quello derivante dal quotidiano contatto con gli utenti, ha fatto emergere la necessità di apportare alcune modifiche ed integrazioni alle Disposizioni vigenti in materia di efficienza energetica in edilizia; – che tali modifiche ed integrazioni, per quanto riguarda la Delib. G.R. 8745/2008, consistono: Pubblicata sul “Bollettino Ufficiale” della Regione Lombardia del 26 novembre 2012 n. 48. 118 Il Sole 24 Ore COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI – nella possibilità di autodichiarare (ai sensi del D.P.R. 445/2000) l’esistenza delle condizioni che consentono di non dotare l’edificio dell’attestato di certificazione energetica e, conseguentemente, di non allegarlo nei contratti di compravendita o di locazione; – nell’aggiungere, ai titoli di studio che costituiscono il prerequisito per chiedere l’accreditamento come certificatori energetici, il diploma di laurea (ex D.M. 16 marzo 2007) in Scienze e Tecniche dell’Edilizia, Scienze e Tecnologie Fisiche, Scienze Geologiche, nonché la laurea magistrale in Fisica, Pianificazione Territoriale ed Urbanistica, Scienze della Natura, Scienze e Tecnologie Geologiche; – nell’eliminare la necessità dell’abilitazione all’esercizio della professione, dal momento che la L.R. 3/2011 ha abrogato l’obbligo di iscrizione ad ordini e collegi professionali; – nel riconoscere la possibilità, per i dipendenti comunali accreditati ed iscritti come certificatori energetici nell’elenco dell’Organismo regionale di accreditamento, di certificare anche edifici che insistono sul territorio del Comune da cui dipende il loro rapporto di servizio; – nel disporre che, per i corsi di formazione iniziati dopo 1˚ottobre 2013, preordinati all’accreditamento dei certificatori energetici, l’esame conclusivo dei corsi medesimi venga svolto da Cestec s.p.a. secondo modalità e tempistiche definite d’intesa con la competente Direzione regionale; – nel prevedere l’obbligo, per i certificatori accreditati, di sostenere un esame di aggiornamento professionale ogni 5 anni, secondo modalità e tempistiche stabilite da Cestec s.p.a., pena la cancellazione dall’elenco dei soggetti certificatori accreditati presso L’Organismo di accreditamento regionale; [1] [2] – nel prevedere che il Catasto Energetico degli Edifici regionale, costituito sulla base degli attestati di certificazione energetica redatti dai Certificatori, venga reso accessibile on line a chiunque, in modo da favorire la conoscenza dell’efficienza energetica connessa alle diverse destinazioni d’uso degli edifici e alle loro caratteristiche; Dato atto: – che con l’art. 10 della L.R. 12/2012 è stata autorizzata la fusione per incorporazione di Cestec in Finlombarda e sono state attribuite ad ARPA le funzioni relative all’accertamento, all’irrogazione, alla riscossione e all’introito delle sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni regionali in materia di redazione dell’attestato di certificazione energetica; – che i soggetti giuridici che subentrano a Cestec nelle diverse funzioni, sono tenuti a recepire le modifiche di seguito introdotte per l’esercizio dell’attività di certificazione energetica degli edifici, già disciplinata con Delib. G.R. 5018/2008 e successive modifiche ed integrazioni; A voti unanimi, palesemente espressi; Delibera 1. di disporre, in relazione alla disciplina per la certificazione energetica di cui alla Delib. G.R. n. 8/8745 del 2008[1], le seguenti modifiche ed integrazioni: a) l’esclusione dall’obbligo di dotazione e allegazione dell’Attestato di certificazione energetica nei contratti di compravendita o di locazione, previsto dal punto 9.6 delle deliberazione citata, può essere comprovato mediante auto dichiarazione resa dall’interessato ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000[2]; b) ai titoli di studio che costituiscono il prerequisito per chiedere l’accreditamento come La delibera della Giunta regionale 22 dicembre 2008 n. 8/8745 è pubblicata a pagina 116. Questo è il testo del Dpr 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa): Articolo 47 Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà 1. L’atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all’articolo 38. 2. La dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. 119 Il Sole 24 Ore 08 | LE NORME REGIONALI certificatori energetici, indicati al punto 16.2, lettera a), sono aggiunti i diploma di laurea (ex D.M. 16 marzo 2007[3]) in Scienze e Tecniche dell’Edilizia, Scienze e Tecnologie Fisiche, Scienze Geologiche, nonché la laurea magistrale in Fisica, Pianificazione Territoriale ed Urbanistica, Scienze della Natura, Scienze e Tecnologie Geologiche; c) la necessità dell’abilitazione all’esercizio della professione, prevista allo stesso punto 16.2, lettera a), è abolita; d) è ammessa la possibilità, per i dipendenti comunali accreditati ed iscritti come certificatori energetici nell’elenco dell’Organismo regionale di accreditamento, di certificare anche edifici che insistono sul territorio del Comune da cui dipende il loro rapporto di servizio; e) l’esame conclusivo dei corsi di formazione preordinati all’accreditamento dei certificatori energetici, iniziati dopo 1˚ottobre 2013, deve essere organizzato e svolto da Cestec spa, secondo modalità e tempistiche definite d’intesa con la competente Direzione regionale; f) i certificatori accreditati sono tenuti a so- stenere, con cadenza quinquennale decorrente dalla data del loro accreditamento presso l’ente competente, un esame di aggiornamento professionale secondo modalità e tempistiche stabilite da Cestec s.p.a., pena la cancellazione dall’elenco dei soggetti certificatori accreditati presso l’Organismo di accreditamento regionale; g) il Catasto Energetico degli Edifici regionale, costituito sulla base degli attestati di certificazione energetica redatti dai Certificatori, deve essere accessibile on line a chiunque, in modo da favorire la conoscenza dell’efficienza energetica connessa alle diverse destinazioni d’uso degli edifici e alle loro caratteristiche; 2. di dare atto che i soggetti giuridici che subentrano a Cestec nelle diverse funzioni, sono tenuti a recepire le modifiche di seguito introdotte per l’esercizio dell’attività di certificazione energetica degli edifici, già disciplinata con Delib. G.R. n. 8/5018 del 2008 e successive modifiche ed integrazioni; 3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL. 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell’articolo 46 sono comprovati dall’interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all’Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell’interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. [3] Il decreto ministeriale dell’Università e della Ricerca 16 marzo 2007 reca: «Determinazione delle classi delle lauree universitarie». 120 Il Sole 24 Ore COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI La Liguria recepisce il Tar, niente corsi per gli abilitati Intervenuto su richiesta degli Ingegneri delle quattro Province liguri, il tribunale amministrativo ha stabilito che una dichiarazione dell’ordine o del collegio di appartenenza sostituisce la partecipazione a un corso formativo per i professionisti abilitati. Sospensiva recepita dalla delibera n. 1254 del 21 settembre 2009 Deliberazione della Giunta regionale Liguria 21 settembre 2009 n. 1254[*] Modifiche degli allegati alla Delib. G.R. n. 1601/2008 «Certificazione energetica degli edifici/elenco dei professionisti e corsi di formazione» Allegato 1 Certificazione energetica degli edifici: elenco regionale dei professionisti e corsi di formazione A) Iscrizione all’elenco dei certificatori energetici della Liguria 1) Possono richiedere l’iscrizione nell’elenco Regionale dei professionisti abilitati al rilascio della certificazione energetica, di cui all’art. 30 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 22[1], i tecnici operanti sia in veste di dipendenti di enti ed organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private (comprese le società di ingegneria) sia di professionisti liberi od associati: a) in possesso di titolo di studio: – diploma di laurea in ingegneria; – diploma di laurea in architettura; – diploma di laurea in scienze agrarie; – diploma di laurea in scienze forestali; – diploma di perito agrario; – diploma di perito industriale o perito industriale laureato; – diploma di geometra; – diploma di agrotecnico o agrotecnico laureato; – diploma di laurea specialistica in Scienze Ambientali; [*] [1] – diploma di laurea specialistica in Chimica; b) iscritti ai relativi ordini, collegi o associazioni professionali; c) in possesso di attestato di partecipazione ad un corso di formazione autorizzato da Regione Liguria, redatto dal soggetto che ha svolto il corso stesso, secondo il facsimile riportato al punto 6 dell’allegato A, o, in alternativa, per i professionisti di cui al successivo punto 2), di una dichiarazione dell’ordine o collegio professionale, che attesti quanto indicato alla lettera c) del medesimo punto 2). 2) Per i professionisti abilitati all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell’ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente: a) l’abilitazione deve essere comprovata da espressa dichiarazione da parte dell’ordine o collegio professionale a cui appartengono, da fornire all’atto della richiesta di iscrizione all’elenco regionale e da redigere secondo il facsimile di cui all’allegato C); b) è sufficiente che l’attestato di partecipazione ad un corso di formazione autorizzato da Regione Liguria, redatto dal soggetto che ha Pubblicata sul “Bollettino Ufficiale” della Regione Liguria del 7 ottobre 2009 n. 40, parte seconda. Questo è il testo dell’articolo 30 della legge regionale 29 maggio 2007 n. 22 (Norme in materia di energia): Articolo 30 Tecnici abilitati al rilascio dell’attestato di prestazione energetica 1. L’attestazione di prestazione energetica degli edifici deve essere effettuata in maniera indipendente da tecnici abilitati, così come definiti dalla normativa statale vigente. 121 Il Sole 24 Ore 08 | LE NORME REGIONALI svolto il corso stesso, secondo il facsimile riportato al punto 6 dell’allegato A, comprovi la sola partecipazione ai moduli dei corsi che prevedono l’illustrazione delle specificità regionali, quali il regolamento regionale e le procedure software per la gestione e la compilazione dei certificati energetici, nonché l’effettuazione delle relative esercitazioni pratiche; c) la dichiarazione dell’ordine o collegio professionale, ove presentata in alternativa a quanto indicato al precedente punto b), deve attestare che il richiedente ha ricevuto una adeguata formazione in relazione alle procedure software implementate da Regione Liguria per la gestione e compilazione dei certificati e per la trasmissione degli stessi alla banca dati regionale, comprendente l’effettuazione di relative esercitazioni pratiche. Tale formazione deve essere almeno equivalente a quella stabilita nell’ambito del programma dei corsi autorizzati dalla Regione relativamente all’utilizzo del Software. 3) Per le altre figure professionali è richiesto che l’attestato di partecipazione comprovi la frequenza almeno ai moduli individuati a frequenza obbligatoria nell’ambito di quanto stabilito al punto 2 “Contenuti del corso” dell’allegato A ed il superamento della verifica finale. 4) Per i professionisti che risultano già iscritti negli elenchi dei certificatori in altre Regioni o Province Autonome è richiesta la frequenza obbligatoria ai moduli dei corsi autorizzati da Regione Liguria che prevedono l’illustrazione delle specificità regionali, quali il regolamento regionale e le procedure software per la gestione e la compilazione dei certificati energetici, nonché l’effettuazione delle relative esercitazioni pratiche. 5) Coloro che hanno incarichi di docenza nell’ambito dei corsi di formazione autorizzati da Regione Liguria sono iscritti all’elenco regionale dei certificatori energetici a prescindere dall’obbligo di possesso di attestato di partecipazione ai corsi stessi, ferma restando la necessità del possesso degli altri requisiti di cui al punto 1. 6) Le domande di iscrizione all’elenco regionale sono inviate in bollo, secondo legge, alla Regione Liguria - Dipartimento Ambiente - Servizio Tutela dall’Inquinamento Atmosferico e Sviluppo dell’Energia Sostenibile, Via Fieschi, 15 - Genova - utilizzando il modulo di domanda reso disponibile nell’apposita sezione del sito www.ambienteinliguria.it, dedicata alla certificazione energetica, al quale va unito l’attestato di partecipazione e superamento del corso di formazione. 7) La struttura competente del Dipartimento Ambiente provvede alla tenuta, aggiornamento e revisione dell’Elenco Regionale ed a rendere disponibile la consultazione dell’elenco nell’apposita sezione del sito www.ambienteinliguria.it, dedicata alla certificazione energetica. 8) La qualifica di certificatore energetico per la Regione Liguria è attribuita con decreto del Dirigente regionale competente in materia, che integra, di volta in volta, l’elenco dei certificatori. B) Oneri a carico degli iscritti all’elenco dei certificatori energetici 1) I soggetti inseriti nell’elenco regionale, ai fini di assicurare indipendenza ed imparzialità di giudizio, all’atto di sottoscrizione dell’attestato di certificazione energetica, devono allegare al certificato una dichiarazione che attesti: a) nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, l’assenza di conflitto di interessi, tra l’altro espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell’edificio da certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati, nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente; b) nel caso di certificazione di edifici esistenti, l’assenza di conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati, nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente. 2) Qualora i soggetti inseriti nell’elenco regionale operino per conto di enti pubblici ovvero di organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell’energia e dell’edilizia, la dichiarazione di cui al punto precedente non è dovuta, in quanto il requisito di indipendenza è da intendersi superato dalle stesse finalità istituzionali di perseguimento di obiettivi di interesse pubblico proprie di tali enti ed organismi. 122 Il Sole 24 Ore COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI 3) Per gli edifici già dotati di attestato di certificazione energetica, sottoposti ad adeguamenti impiantistici, compresa la sostituzione del generatore di calore, l’eventuale aggiornamento dell’attestato di certificazione, di cui all’articolo 28, comma 6, della legge regionale n. 22/2007[2], può essere predisposto anche da un tecnico dell’impresa di costruzione e/o installatrice, sempre che lo stesso sia inserito nell’Elenco regionale. C) Corsi di formazione 1) I contenuti, l’articolazione ed i requisiti del corso di formazione per certificatore energetico riportati in allegato A costituiscono i contenuti imprescindibili dei corsi di formazione per certificatore energetico per la Regione Liguria. 2) I corsi sono tenuti da soggetti privati e pubblici, in possesso dei requisiti riportati in allegato B, autorizzati dalla Regione allo svolgimento degli stessi. 3) Per la partecipazione al corso è richiesto il possesso dei requisiti stabiliti per la domanda di iscrizione all’elenco regionale. 4) Al fine del rilascio dell’attestato di partecipazione ai corsi, è richiesta la frequenza obbli- [2] gatoria ai soli moduli del corso 9 e 10 (16 ore) del paragrafo 2) “Contenuti del Corso” dell’allegato A, che prevedono l’illustrazione delle specificità regionali, quali il regolamento regionale e le procedure software per la gestione e la compilazione dei certificati energetici, nonché l’effettuazione delle relative esercitazioni pratiche per i professionisti che: a) sono abilitati all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell’ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, comprovata da espressa dichiarazione da parte dell’ordine o collegio professionale a cui appartengono; b) risultano già iscritti negli elenchi dei certificatori in altre Regioni o Province Autonome. 5) Per coloro che possiedono i requisiti di cui al precedente punto 4), per il rilascio dell’attestato di partecipazione, non sono consentite ore di assenza dalle lezioni. 6) Per coloro che non possiedono i requisiti di cui al precedente punto 4) è richiesta la frequenza obbligatoria ai soli moduli non mirati ad acquisire o completare le competenze di base e individuati a frequenza obbligatoria nel- 2. A tal fine, la Regione istituisce l’elenco dei tecnici abilitati al rilascio dell’attestato di prestazione energetica, secondo modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale. Questo è il testo dell’articolo 28 della legge regionale 22/2007: Articolo 28 Attestazione energetica degli edifici 1. Ogni edificio o unità immobiliare oggetto degli interventi di cui all’articolo 26, comma 2, lettere a), b), c), d), deve essere dotato, a cura del costruttore o del proprietario, dell’attestato di prestazione energetica avente i contenuti previsti dal regolamento di cui all’articolo 29. L’attestato deve essere conforme al modello allegato al regolamento. Nel caso previsto all’articolo 26, comma 2, lettera d), l’attestato di prestazione energetica deve riguardare l’intero immobile. 2. Ogni immobile che non ricada nel campo di applicazione di cui al comma 1 deve essere comunque dotato, all’atto della compravendita o della locazione, di attestato di prestazione energetica. 3. Gli edifici diruti, nonché i fabbricati indicati nell’articolo 26, comma 3, lettere a), b), c), non devono essere dotati dell’attestato. 4. La validità dell’attestato di prestazione energetica è di dieci anni. L’attestato, laddove sia necessario esibirlo ai sensi della presente legge, è aggiornato nel caso di effettuazione di uno degli interventi di cui all’articolo 26, comma 2, lettere e), f), g), h), i), j). 5. L’attestato di prestazione energetica comprende raccomandazioni per il miglioramento efficace o ottimale in funzione dei costi della prestazione energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare. 6. Le raccomandazioni che figurano nell’attestato di prestazione energetica riguardano: a) le misure attuabili per migliorare la classificazione energetica attraverso ulteriori interventi di cui all’articolo 26, comma 2, lettere e), f), g), h), i), j), sull’edificio o sui sistemi tecnici per l’edilizia; b) le misure attuabili per migliorare la classificazione energetica attraverso interventi su singoli elementi edilizi. 7. Le raccomandazioni riportate nell’attestato di prestazione energetica devono essere tecnicamente fattibili per l’edificio considerato e fornire una stima dei tempi di ritorno o del rapporto costi-benefici rispetto al ciclo di vita economico. 123 Il Sole 24 Ore 08 | LE NORME REGIONALI l’ambito di quanto stabilito al punto 2 “Contenuti del corso” dell’allegato A. 7) I partecipanti ai corsi, ad eccezione dei professionisti di cui al precedente punto 4), sostengono una verifica finale, mirata ad accertare la conoscenza sia delle competenze di base, sia di quelle specifiche richieste per una adeguata compilazione dei certificati energetici. Per essere ammessi alla verifica finale sono consentite al massimo quattro ore di assenza dalle lezioni con frequenza obbligatoria. 8) Ai partecipanti ai corsi è rilasciato un attestato di partecipazione, redatto dal soggetto che ha svolto i corsi, secondo il facsimile riportato al punto 6 dell’allegato A. 9) La spesa massima a carico di ogni partecipante ai corsi non può superare 1000,00 euro, comprensiva di ogni onere e spesa, fra cui anche quella per lo svolgimento della verifica finale e dell’eventuale ripetizione della stessa ed il rilascio dell’attestato di partecipazione. 10) La spesa massima a carico dei soggetti che hanno l’obbligo di frequenza ai soli moduli che prevedono l’illustrazione delle specificità regionali (regolamento, software, esercitazioni software) non può superare 300,00 euro, comprensiva di ogni onere e spesa, fra cui anche quella per il rilascio dell’attestato di partecipazione. 11) La domanda alla Regione per tenere i corsi idonei all’iscrizione all’elenco dei certificatori della Regione Liguria deve essere compilata usando il modulo reso disponibile nell’apposita sezione del sito www.ambienteinliguria.it, dedicata alla certificazione energetica, e deve essere fornita la documentazione specificamente indicata nell’ambito dello stesso modulo. 12) La Regione può avvalersi di ARE per la verifica della documentazione prodotta dai soggetti che richiedono di tenere i corsi idonei all’iscrizione all’elenco dei certificatori della Liguria e per le eventuali verifiche e controlli durante lo svolgimento dei corsi stessi, nonché per quant’altro possa richiedere il supporto tecnico-professionale della stessa, relativamente allo svolgimento delle attività in argomento. 13) Eventuali modifiche ai corsi che riguardano cambiamento dei docenti o delle attrezzature devono essere preventivamente comunicate alla Regione, che può revocare l’autorizzazione nel caso in cui tali modifiche comportino il venir meno dei requisiti previsti. D) Software per la gestione e compilazione dei certificati 1) Il software per la gestione e compilazione dei certificati energetici è messo a disposizione gratuitamente sia per lo svolgimento dei corsi che per la compilazione dei certificati da parte degli iscritti all’elenco regionale. 2) I professionisti inseriti nell’elenco dei professionisti abilitati al rilascio della certificazione energetica: a) sono tenuti all’invio informatico alla Regione dei certificati rilasciati, mediante l’utilizzo delle procedure software di “Gestione certificati”, messe a disposizione in apposita sezione protetta del sito www.ambienteinliguria.it, alla voce banche dati: certificazione energetica, unitamente al relativo “manuale utente”; b) possono utilizzare, per la compilazione dei certificati energetici, il software che implementa strumenti di calcolo applicativi delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche di cui al regolamento regionale, messo a disposizione gratuitamente, sia in versione client che web, nella stessa sezione protetta del sito di cui al precedente punto, unitamente ai relativi manuali illustrativi delle specifiche di utilizzo e tecniche; c) possono utilizzare, per la compilazione dei certificati energetici, in alternativa a quanto previsto al precedente punto b), un software commerciale, purché in grado di produrre un file XML compatibile con l’invio informatico a Regione dei certificati e i cui risultati non si discostino, in positivo o in negativo, di più del 5% rispetto a quelli che si otterrebbero con il software regionale. 3) La struttura competente del Dipartimento Ambiente provvede alla gestione della banca dati certificazione energetica, a fornire le necessarie credenziali per l’accesso alla stessa, a fornire le specifiche del file XML compatibile con l’invio informatico a Regione dei certificati, previa espressa richiesta da parte dei produttori di software commerciali, nonché ad adottare le più opportune forme di informazione. 124 Il Sole 24 Ore COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI L’Emilia Romagna richiede capacità gestionali e operative La delibera 4 marzo 2008 n. 156 pone l’accento sull’aspetto imprenditoriale dell’attività di certificatore dichiarando che, per l’accreditamento, è necessario dimostrare il possesso di adeguate capacità organizzative, gestionali e operative. Iter semplificato per i professionisti stranieri e di altre Regioni Deliberazione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna 4 marzo 2008 n. 156[*] Approvazione atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici (Proposta della Giunta regionale in data 16 novembre 2007, n. 1730) Allegato Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici 6. Sistema regionale di accreditamento dei soggetti preposti alla certificazione energetica degli edifici 6.1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare e tenuto conto della normativa nazionale in materia, provvede: a) ad individuare l’organismo regionale di accreditamento dei soggetti preposti alla certificazione energetica degli edifici, dotato di adeguate competenze tecniche e capacità operative; b) a definire la tariffa per l’accesso al sistema regionale di accreditamento da parte dei soggetti interessati; c) ad approvare la procedura di accreditamento di cui al punto 6.2, lett. a) seguente; d) ad adottare il sistema regionale di certificazione energetica di cui al punto 6.5 e agli allegati 6 e 7; e) a definire le caratteristiche della targa regionale di qualità energetica, secondo la classificazione di cui all’allegato 9, da applicare a fianco dei numeri civici degli edifici certificati. 6.2. All’organismo regionale di accreditamento competono le seguenti funzioni: a) attuazione della procedura di accredita- [*] mento e verifica dei requisiti dei soggetti certificatori di cui al punto 7), anche attraverso il coinvolgimento degli Ordini e Collegi professionali di competenza per quanto riguarda i requisiti di cui al punto 7.1 lett. a); b) gestione del sistema di accreditamento dei soggetti certificatori; c) vigilanza e controllo, anche a campione e tramite enti terzi, in ordine alle attività di certificazione degli edifici svolte dai soggetti accreditati; d) gestione e aggiornamento dell’elenco dei soggetti accreditati. 6.3. Oltre alle funzioni sopradette, la Giunta regionale, con le stesse modalità di cui al comma 6.1, può conferire all’organismo di accreditamento i seguenti compiti: a) attività per il mutuo riconoscimento dei soggetti accreditati da parte delle altre regioni e province autonome; b) predisposizione di linee guida per l’organizzazione di corsi di formazione riconosciuti ai fini dell’accreditamento; c) predisposizione di osservazioni e proposte da trasmettere alla Regione per l’aggiornamento del presente atto, anche in relazione all’evoluzione della normativa tecnica nazionale e comunitaria; d) monitoraggio dell’impatto del presente atto in termini di adempimenti burocratici, oneri, benefici; Pubblicata sul “Bollettino Ufficiale” della Regione Emilia Romagna del 25 marzo 2008 n. 47. 125 Il Sole 24 Ore 08 | LE NORME REGIONALI e) supporto alla Regione per la predisposizione di piani e progetti di intervento nel campo dei servizi energetici, in attuazione della direttiva 2006/32/CE, e per l’allestimento del sistema informativo regionale di cui al punto 9; f) consulenza tecnico-scientifica e assistenza agli enti locali ai fini di una efficace ed omogenea attuazione delle norme sul rendimento energetico nell’edilizia; g) predisposizione di osservazioni e proposte da trasmettere alla Regione per l’aggiornamento delle tariffe di accesso alservizio di accreditamento,con indicazione dei parametri e di altri elementi di riferimento, e in generale sulle modalità per il recupero dei costi sostenuti nell’interessegeneraleinmodo da assicurarela qualità e l’efficienza del sistema di accreditamento; h) pubblicazione e diffusione dei dati inerenti alle condizioni di svolgimento del servizio di certificazione energetica, nella misura in cui le norme in materia di riservatezza dei dati lo consentano; i) indirizzi concernenti la produzione e l’erogazione del servizio di certificazione energetica da parte dei soggetti accreditati, definendo in particolare i livelli di qualità delle prestazioni da garantire all’utente; j) valutare reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti, singoli o associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi dei servizi forniti dai soggetti accreditati; k) adozione degli atti per la sospensione e, se del caso, la revoca dell’accreditamento. 6.4. Il costo di gestione del sistema di accreditamento è posto a carico dell’Amministrazione regionale che vi provvede anche attraverso gli introiti derivanti dalle tariffe sull’accesso al sistema. 6.5. L’accreditamento ha durata limitata a 3 anni cui va seguita eventuale richiesta di riaccreditamento. La Giunta regionale definisce modalità semplificate per il riaccreditamento. 6.6. L’accreditamento è subordinato alla verifica del possesso dei requisiti di cui al punto 7 seguente. 6.7. L’accreditamento può essere sospeso nel caso siano accertati comportamenti non conformi da parte dei soggetti accreditati o revocato nel caso in cui detti comportamenti non siano oggetto di adeguate azioni correttive, a seguito di notifica da parte dell’organo di accre- ditamento, nel caso in cui tale compito gli sia stato conferito a norma del punto 6.3, lett. k). 6.8. L’organismo regionale di accreditamento provvede a verificare la conformità dei risultati dei servizi di certificazione, anche su richiesta del proprietario, dell’acquirente o del conduttore dell’immobile. I costi di tali accertamenti, qualora avvengano su richiesta, sono posti a carico dei richiedenti. Verranno effettuate verifiche a campione su almeno il 5 per cento degli edifici certificati, con equa distribuzione territoriale, anche su richiesta del Comune. A tal fine la Regione promuove accordi tra il proprio organismo di accreditamento e gli Enti Locali, al fine di estendere in modo capillare la rete dei controlli. 6.9. La Regione promuove la conclusione di accordi volontari e/o altri strumenti orientati al mercato, quali lo sviluppo dei titoli di efficienza energetica, che abbiano come effetto di assicurare agli utenti finali prezzi equi di accesso a qualificati servizi di certificazione energetica degli edifici. Gli stessi contengono impegni chiari e univoci circa i livelli qualitativi e tariffari praticati, procedure di monitoraggio circa l’osservanza degli impegni sottoscritti nonché sistemi di risoluzione celere di reclami per inadempienze contrattuali. Al fine di garantire la massima trasparenza, la concorrenzialità dell’offerta e la possibilità di migliore scelta da parte degli utenti finali, gli accordi volontari sono messi a conoscenza del pubblico, a cura dell’organismo regionale di accreditamento. 7. Soggetti certificatori accreditati 7.1. Possono essere accreditati quali soggetti certificatori nel rispetto dei principi fondamentali fissati in materia dal legislatore statale: a) persone fisiche, ovvero tecnici professionisti singoli o associati, regolarmente iscritti all’Ordine o al Collegio professionale di competenza, se istituito ai sensi della legge vigente, ed in possesso dei seguenti requisiti: 1)almeno uno dei seguentititoli di studio: – diploma di laurea specialistica in ingegneria,architettura, scienzeambientali, scienze e tecnologie agrarie, scienze e tecnologie forestali ed ambientali, chimica; – diploma di laurea in ingegneria, architettura; 126 Il Sole 24 Ore COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI – diploma di geometra, perito industriale, perito agrario, agrotecnico, perito chimico industriale; 2) adeguata competenza, comprovata da: – abilitazione all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi, nell’ambito delle competenze attribuite dalla legislazione vigente, accompagnata da una esperienza almeno annuale nei seguenti campi: progettazione dell’isolamento termico degli edifici, progettazione di impianti di climatizzazione e di valorizzazione delle fonti rinnovabili negli edifici, progettazione delle misure di miglioramento del rendimento energetico degli edifici, diagnosi e certificazione energetica di edifici, gestione dell’uso razionale dell’energia; – oppure partecipazione ad uno specifico corso di formazione, con superamento dell’esame finale, anche antecedente alla data di entrata in vigore della Delib. Ass. Legisl. 4 marzo 2008, n. 156, riconosciuto dalla Regione o da altre Regioni e Province Autonome. b) persone giuridiche, pubbliche e private, dotate di tecnici accreditati ai sensi del punto a) precedente e regolarmente costituite come: – società di ingegneria; – società di servizi energetici; – enti pubblici, organismi di diritto pubblico; – organismidiispezione,pubblicie privati, accreditati presso il Sincert o presso altro soggetto equivalente in ambito nazionale ed europeo sulla base delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 nel settore delle «costruzioni edili ed impiantistica connessa»; – organismi di certificazione, pubblici e [1] privati, accreditati presso il Sincert o presso altro soggetto equivalente in ambito nazionale ed europeo sulla base delle norme UNI CEI EN 45011 nel settore della «certificazione energetica degli edifici». 7.1-bis. Al fine di assicurare la sistematica coerenza del presente provvedimento con l’evoluzione della normativa nazionale in materia di riconoscimento dei soggetti certificatori, e più in generale con la disciplina inerente la libera circolazione dei servizi, la Giunta regionale, secondo quanto previsto al punto 3.3, provvede con proprio Atto ad aggiornare il contenuto del punto 7.1. 7.2. Ai fini del relativo accreditamento, i soggetti certificatori di cui al punto 7.1 devono inoltre risultare in possesso di adeguate capacità organizzative, gestionali ed operative, come specificato nella procedura di accreditamento di cui al punto 6. 2 lett. a). 7.3. Sono altresì accreditati con modalità semplificate come soggetti certificatori coloro che sono riconosciuti tali da paesi appartenenti all’Unione Europea nonché da altre Regioni o Province Autonome o sulla base di programmi promossi dalla Regione Emilia-Romagna. 7.4. I soggetti coinvolti nella procedura di certificazione energetica devono garantire indipendenza e imparzialità di giudizio attraverso l’assenza di conflitto di interessi in relazione alla proprietà, progettazione, costruzione, esercizio ed amministrazione dell’edificio e degli impianti ad esso asserviti. 7.5. Le condizioni di indipendenza e imparzialità sopra descritte debbono essere evidenziate in apposita dichiarazione impegnativa resa ai sensi degli artt. 359 e 481 del C.P[1]. Questo è il testo degli articoli 359 e 481 del Codice penale: Articolo 359 Persone esercenti un servizio di pubblica necessità Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità: 1. i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato [c.p. 348, 498], quando dell’opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi; 2. i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica amministrazione [C.P. 360]. Articolo 481 Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità Chiunque, nell’esercizio [c.p. 348] di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità [c.p. 359], attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l’atto è destinato a 127 Il Sole 24 Ore 08 | LE NORME REGIONALI 7.6. Per gli enti pubblici, gli organismi di diritto pubblico, gli organismi pubblici di ispezione e certificazione di cui al punto 7.1 precedente, il requisito di indipendenza di cui al punto 7.4 è da intendersi superato dalle stessefinalità istituzionali di perseguimento di obiettivi di interesse pubblico proprie di tali enti ed organismi. 7.7. Indipendentemente dalla forma e natura giuridica del soggetto certificatore, di cui al punto 7.1, le attività volte alla determinazione della prestazione energetica dell’edificio ai fini della suacertificazione devonoessere condotteda tecnici abilitati di adeguata competenza, secondo quanto specificato nei punti 7.1, lett. a), 7.2, 7.3 e 7.4, le risultanze delle attività sopra dette debbo- [2] [3] no essere asseverate dai tecnici incaricati. 7.8. L’attestato di certificazione energetica da parte di uno dei soggetti di cui al punto 7.1 assume valenza di atto pubblico e viene rilasciato ai sensi dell’art. 481 del C.P[2] . 7.9. Il richiedente il servizio di certificazione energetica può rendere disponibili i dati relativi alla prestazione energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare contenuti nell’attestato di qualificazione energetica e nella relazione tecnica redatta ai sensi dell’art. 28 della legge n. 10/1991[3] nonché le risultanze di diagnosi energetiche, ferma restando l’osservanza della normativa in materia di tutela della privacy e della privativa industriale. provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 51 a euro 516 [C.P. 31]. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro [C.P. 70, N. 2]. Si veda la nota 1. Questo è l’articolo 28 della legge 9 gennaio 1991 n. 10 (Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia): Articolo 28 Relazione tecnica sul rispetto delle prescrizioni 1. Il proprietario dell’edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare in comune, in doppia copia insieme alla denuncia dell’inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26, il progetto delle opere stesse corredate da una relazione tecnica, sottoscritta dal progettista o dai progettisti, che ne attesti la rispondenza alle prescrizioni della presente legge. 2. Nel caso in cui la denuncia e la documentazione di cui al comma 1 non sono state presentate al comune prima dell’inizio dei lavori, il sindaco, fatta salva la sanzione amministrativa di cui all’articolo 34, ordina la sospensione dei lavori sino al compimento del suddetto adempimento. 3. [La documentazione di cui al comma 1 deve essere compilata secondo le modalità stabilite con proprio decreto dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato]. 4. [Una copia della documentazione di cui al comma 1 è conservata dal comune ai fini dei controlli e delle verifiche di cui all’articolo 33]. 5. La seconda copia della documentazione di cui al comma 1, restituita dal comune con l’attestazione dell’avvenuto deposito, deve essere consegnata a cura del proprietario dell’edificio, o di chi ne ha titolo, al direttore dei lavori ovvero, nel caso l’esistenza di questi non sia prevista dalla legislazione vigente, all’esecutore dei lavori. Il direttore ovvero l’esecutore dei lavori sono responsabili della conservazione di tale documentazione in cantiere. 128 Il Sole 24 Ore COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI La doppia via delle Marche: la sostenibilità è volontaria La legge regionale 14/2008 disciplina la certificazione di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici, che ha carattere volontario e comprende la certificazione energetica obbligatoria che resta disciplinata dalla normativa statale Legge regionale Marche 17 giugno 2008 n. 14[*] Norme per l’edilizia sostenibile Articolo 6 Certificazione di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici 1. La certificazione di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici è un sistema di procedure finalizzato a valutare sia il progetto sia l’edificio realizzato, utilizzando le modalità e gli strumenti di cui all’articolo 7. 2. La certificazione di cui al comma 1 ha carattere volontario e ricomprende la certificazione energetica obbligatoria di cui al d.lgs. 192/2005[1], per la quale sono utilizzati le modalità e gli strumenti di valutazione di cui all’articolo 7 con riferimento ai requisiti ed ai parametri indicati nel suddetto decreto. 3. La certificazione di cui al comma 1 può essere richiesta anche per gli edifici esistenti sulla base dei parametri e dei criteri definiti nelle linee-guida di cui all’articolo 7. 4. Il certificato di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici è rilasciato, su richiesta del proprietario dell’immobile o del soggetto attuatore dell’intervento, da un professionista estraneo alla progettazione e alla direzione dei lavori, accreditato ai sensi del comma 5, lettera b). Il certificato o una targhetta di efficienza energetica sono affissi all’esterno dell’edificio in un luogo facilmente visibile. Copia del certificato è inviata a cura del professionista alla Regione ed al Comune competente per territorio. 5. La Giunta regionale, sentita la competente [*] [1] commissione assembleare, definisce e aggiorna: a) le procedure per la certificazione di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici, compresa la relativa modulistica e per l’effettuazione dei controlli di cui al comma 6; b) il sistema di accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio della certificazione. 6. La Giunta regionale effettua altresì controlli a campione sulla sussistenza dei requisiti in capo ai soggetti di cui al comma 5, lettera b), e, ai fini della verifica del loro operato, dispone annualmente, anche in collaborazione con il Comune competente per territorio, accertamenti e ispezioni a campione sui progetti e sugli edifici in corso d’opera ovvero entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente. Articolo 7 Linee guida 1. La Giunta regionale approva, nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 192/2005, le linee guida per la valutazione della sostenibilità energetico-ambientale degli edifici. 2. Le linee guida, relative agli edifici residenziali e non residenziali, contengono il sistema di valutazione della qualità ambientale ed energetica degli interventi di edilizia sostenibile. Tale sistema è finalizzato, in particolare, a certificare il livello di sostenibilità degli interventi edilizi anche ai sensi dell’articolo 4 del d.lgs. Pubblicata sul “Bollettino Ufficiale” della Regione Marche del 26 giugno 2008 n. 59. Il Dlgs 19 agosto 2005 n. 192 reca: «Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia». Il testo integrale è consultabile via internet. Per l’indirizzo si veda a pagina 97. 129 Il Sole 24 Ore 08 | LE NORME REGIONALI 192/2005, a definire le priorità e graduare gli incentivi economici, nonché a stabilire le soglie minime al di sotto delle quali non è consentito il rilascio delle certificazioni né l’accesso ai contributi e agli incentivi previsti dalla presente legge. 3. Le linee guida sono suddivise in aree di valutazione che includono, in particolare, quelle che fanno riferimento: a) alla qualità ambientale degli spazi esterni; b) al risparmio delle risorse naturali; c) alla riduzione dei carichi ambientali; d) alla qualità ambientale degli spazi interni; e) alla qualità della gestione dell’edificio; f) all’integrazione con il sistema della mobilità pubblica. 4. Il sistema di valutazione definito nelle linee guida deve consentire l’attribuzione di un punteggio di prestazione del singolo edificio che permetta una valutazione finale del relativo livello di sostenibilità e a tal fine indica: a) la prestazione minima di riferimento in base alle norme legislative e tecniche vigenti e alle peculiarità costruttive locali; b) un sistema di ponderazione dei requisiti di cui al comma 3, che consenta di definire le priorità all’interno delle diverse problematiche ambientali considerate. 5. Le linee guida di cui al comma 1 contengono in particolare: a) le indicazioni necessarie ad effettuare l’analisi del sito, comprendendo l’analisi dei fattori climatici ed ambientali, nonché dei relativi rischi; b) i sistemi di calcolo o di verifica riferiti ad ogni requisito e gli esempi di possibili soluzioni tecniche; c) la modulistica e i sistemi di calcolo informatizzati per la semplificazione delle procedure di verifica. 130 Il Sole 24 Ore COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI Marche, identikit dei tirocini nella delibera 1689 del 2011 Il piano dettagliato dei corsi di formazione per diventare certificatori energetico-ambientali nelle Marche è disciplinato dalla delibera 19 dicembre 2011 n. 1689. Si tratta di due corsi: corso base e corso qualificante. Il numero massimo dei partecipanti a entrambi non deve superare le 40 unità Deliberazione della Giunta regionale Marche 19 dicembre 2011 n. 1689[*] Art. 6, co. 5 e art. 14, co 2 lett. b) e c) e co. 3 lett. b), LR n. 14/2008 «Norme per l’edilizia sostenibile: sistema e procedure per la certificazione energetica e ambientale degli edifici, criteri e procedure per formazione e accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio della certificazione e criteri e modalità per erogazione contributi e per adozione incentivi di cui rispettivamente agli artt. 9 e 10. Integrazioni e modifiche delle DGR n. 760/2009, n. 1141/2009, n. 1499/2009, n. 359/2010, n. 361/2010 e n. 1494/2010» Allegato 2 1. CRITERI E PROCEDURE PER LA FORMAZIONE 1.1. Premessa Il presente documento ha lo scopo di individuare i criteri e le modalità per progettare ed attuare gli interventi formativi nonché di definire i profili di competenza dei certificatori, al fine di realizzare la certificazione energetico-ambientale degli edifici ed i relativi controlli. 1.2. Corsi di formazione 1.2.1. Corsi di formazione per Certificatori Tipologia e programma dei corsi I Corsi di formazione per Certificatori sono articolati in due corsi: a) Corso base - relativo alle tematiche energetiche e ambientali connesse alla gestione ed alla progettazione degli edifici, per un totale di 120 ore. b) Corso qualificante - relativo al processo di certificazione ed all’applicazione dello strumento di valutazione Protocollo Itaca Marche, comprensivo di prova di valutazione finale, per un totale massimo di 60 ore e minimo di 20 ore. I programmi dettagliati sono descritti nelle tabelle seguenti. a) Corso base Corso base totale 120 ore 1. QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO E LEGISLATIVO 2. SVILUPPO DEL SITO 3. FONDAMENTI DI ENERGETICA 4. LE PRESTAZIONI ENERGETICHE DELL’INVOLUCRO EDILIZIO E DEGLI ELEMENTI TECNICI CHE LO COMPONGONO, IN REGIME INVERNALE [*] Pubblicato su “Bollettino Ufficiale” della Regione Marche del 29 dicembre 2011 n. 113. 131 Il Sole 24 Ore N. ore 10 4 10 10 08 | LE NORME REGIONALI Corso base totale 120 ore 5. EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE E LA PRODUZIONE DI ACS 6. LE PRESTAZIONI ENERGETICHE DELL’INVOLUCRO EDILIZIO E DEGLI ELEMENTI TECNICI CHE LO COMPONGONO, IN REGIME ESTIVO 7. METODOLOGIE DI DETERMINAZIONE DEL RENDIMENTO ENERGETICO DI UN EDIFICIO 8. CRITERI PER IL CALCOLO DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DI PROGETTO SECONDO LE UNI TS 11300 9. LA VALUTAZIONE DELLE CARATTERISTICHE ENERGETICHE DEGLI EDIFICI ESISTENTI (DIAGNOSI ENERGETICA) 10. TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE ED UTILIZZO DI ENERGIA DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI (BIOMASSE, GEOTERMIA, SOLARE TERMICO, SOLARE FOTOVOLTAICO, EOLICO, COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO, ECC.) 11. COMFORT ABITATIVO 12. SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEGLI ORGANISMI EDILIZI 13. QUALITÀ DEL SERVIZIO 14. RUOLO E FUNZIONI DEL CERTIFICATORE 15. VALUTAZIONI ECONOMICHE DEGLI INVESTIMENTI Totale ore Corso qualificante Corso base totale 60 ore 1. Sistema di Valutazione e di certificazione della sostenibilità energetico-ambientale 2. Il Protocollo Itaca Marche completo 3. Workshop breve (edificio semplice) 4. Applicazione completa Protocollo Itaca Marche 5. Workshop di approfondimento (edificio complesso) 6. Esame finale Totale ore N. ore Corso Qualificante 20 ore 1. Sistema di valutazione e di certificazione della sostenibilità energetico-ambientale 2. Il Protocollo Itaca Marche completo 3. Workshop breve (edificio semplice) 4. Esame finale Totale ore N. ore 2 14 3 1 20 10 8 4 12 16 8 18 4 2 2 2 120 N. ore 2 14 3 32 8 1 60 Requisiti per accedere ai corsi di formazione I requisiti di competenza obbligatori per accedere ai corsi di formazione per certificatori (corso base e corso qualificante) sono: – diploma di Laurea di 1˚ o 2˚ livello in Ingegneria, Architettura o altra laurea di carattere tecnico-scientifico; – diploma di geometra o perito industriale. Attestato di frequenza e verifica finale Corso base 120 ore: non è previsto un esame finale ma solo il rilascio di un attestato di frequenza, per ottenere il quale non possono essere fatte in totale più di 16 ore di assenza. Corso qualificante 60/20 ore: per il corso qualificante 60 ore è ammissibile un massimo di 8 ore di assenza mentre per il corso qualificante 20 ore è obbligatoria la frequenza di tutti i moduli; al termine del corso qualificante 60/20 ore, è previsto un esame finale obbligatorio, costituito da 132 Il Sole 24 Ore COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI una sola prova orale finalizzato a verificare le competenze del candidato in merito sia alle tematiche energetiche ed ambientali connesse alla progettazione e gestione degli edifici (moduli del corso base) sia all’applicazione del Protocollo Itaca Marche ed ai relativi strumenti di controllo (moduli corso qualificante). Non è prevista l’attribuzione di un punteggio per il superamento dell’esame. L’esame è svolto da una commissione costituita da tre membri, di cui un docente del corso e due nominati dalla Regione. I componenti della commissione di competenza regionale sono nominati dal Dirigente del Servizio Territorio Ambiente Energia. Nel caso di corsi organizzati dagli Ordini professionali degli Ingegneri e degli Architetti la commissione è costituita da tre membri, di cui un docente del corso, un dirigente o funzionario nominato dalla Regione e il Presidente dell’Ordine/Federazione o suo delegato; in alternativa, qualora la Regione non faccia pervenire il nominativo del proprio rappresentante entro cinque giorni dalla richiesta, la commissione potrà essere composta da due docenti del corso e il Presidente dell’Ordine/Federazione o suo delegato. Il superamento della verifica finale del corso qualificante è requisito obbligatorio e indispensabile ai fini dell’iscrizione all’elenco dei certificatori istituito presso la Regione Marche. Gli oneri per l’effettuazione della verifica finale sono a carico dei soggetti che svolgono i corsi. 1.2.2. Corsi di formazione per operatori Tipologia e programma dei corsi Per i progettisti e tecnici delle Pubbliche Amministrazioni i corsi possono essere uguali al corso base di cui al par. 1.2.1 e pertanto le competenze da acquisire sono sostanzialmente le stesse dei certificatori. Per tutti gli altri soggetti interessati al processo costruttivo i corsi possono essere articolati in moduli, in modo che gli operatori possano scegliere quelli di proprio interesse ed acquisire pertanto le competenze inerenti le proprie attività. La seguente proposta è a titolo esemplificativo, essa può subire modificazioni in relazione a particolari necessità; anche il numero delle ore sono indicative. Inoltre corsi settoriali possono essere realizzati per imprese di costruzione e di impianti. INTRODUZIONE ALL’EDILIZIA SOSTENIBILE Principi di edilizia sostenibile Quadro normativo europeo e nazionale in materia di certificazione energetica Casi studio SVILUPPO DEL SITO Analisi del sito Impatto sul sito delle costruzioni La qualità ambientale degli spazi aperti FONDAMENTI DI TRASMISSIONE DEL CALORE Principi di trasmissione del calore Trasmittanza e ponti termici FONDAMENTI SUGLI SCAMBI TERMICI ATTRAVERSO GLI ELEMENTI DELL’INVOLUCRO EDILIZIO Esempi di trasmittanza termica degli elementi di involucro Principi per il calcolo delle dispersioni termiche di un edificio Dispersioni per ventilazione FONDAMENTI SULL’EFFICIENZA DEGLI IMPIANTI Schemi di impianti esistenti Soluzioni impiantistiche ad alta efficienza Rendimento globale di impianto 133 Il Sole 24 Ore N. ore 4 4 4 N. ore 8 4 4 N. ore 8 4 N. ore 4 2 2 N. ore 2 4 2 08 | LE NORME REGIONALI ASPETTI ENERGETICI DELLE COSTRUZIONI La prestazione energetica dell’involucro edilizio: i componenti opachi La prestazione energetica dell’involucro edilizio: i componenti trasparenti I sistemi solari passivi: metodi di calcolo e dimensionamento Il bilancio energetico dell’edificio: metodi di calcolo e strumenti di modellizzazione La progettazione degli edifici passivi: soluzioni tecnologiche e verifica della prestazione energetica Sistemi solari attivi per la produzione di calore: metodi di calcolo ed esempi applicativi Sistemi passivi per il raffrescamento: metodi di calcolo e dimensionamento Sistemi di climatizzazione eco-compatibili: caratteristiche tecniche e modalità di impiego Sistemi fotovoltaici: metodi di calcolo ed esempi applicativi MATERIALI SOSTENIBILI I materiali per l’edilizia eco-compatibile Pareti e serramenti Solai e coperture Il legno Materiali isolanti La terra cruda Analisi del ciclo di vita (LCA) ed edilizia USO RAZIONALE DELL’ACQUA Sistemi per la riduzione dei consumi e il recupero dell’acqua piovana Impianti di fitodepurazione per il recupero delle acque grigie MANUTENZIONE ED AUTOMAZIONE DEGLI EDIFICI BACS (Building Automation and Control System) e TBM (Technical Building Management) Domotica Mantenimento delle prestazioni in fase operativa QUALITÀ AMBIENTALE INDOOR Ambiente termico Ambiente visivo Ambiente acustico Qualità dell’aria Ambiente elettrico, magnetico ed elettromagnetico Tecniche di analisi ambientale LA CERTIFICAZIONE ENERGETICO-AMBIENTALE DEGLI EDIFICI CON IL PROTOCOLLO ITACA La normativa regionale in materia di edilizia sostenibile Sistema di valutazione e certificazione della sostenibilità energetico-ambientale Il Protocollo Itaca e sua applicazione LABORATORIO DI PROGETTAZIONE INTEGRATA Certificazione di un edificio di nuova costruzione - Prot. Itaca Certificazione di un edificio di recupero - Prot. Itaca N. ore 8 8 8 8 8 8 8 8 8 N. ore 4 8 8 8 4 4 8 N. ore 4 4 N. ore 2 2 2 N. ore 8 12 12 4 4 8 N. ore 4 4 12 N. ore 4 4 Requisiti per accedere ai corsi di formazione Si definiscono operatori i seguenti tecnici: progettisti o direttori dei lavori, tecnici regionali e tecnici comunali eventualmente deputati a collaborare con la Regione nei controlli, tecnici e lavoratori di imprese ed altri similari. Per accedere ai corsi per operatori non vi sono requisiti obbligatori in quanto tali corsi sono volontari e non sono previsti esami finali. Le competenze consigliabili per seguire in modo efficace i corsi sono le seguenti: a) Per i progettisti e i tecnici regionali e comunali: 134 Il Sole 24 Ore COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI – diploma di Laurea in Ingegneria o Architettura o diploma di geometra o perito industriale; – attività professionale di progettazione di edilizia civile o di impiantistica; – conoscenza del quadro generale legislativo e normativo, sia nazionale che regionale, relativo all’ambito della progettazione sostenibile. b) Per lavoratori: – esperienza lavorativa nel settore delle costruzioni e dell’impiantistica. 1.2.3. Requisiti dei docenti I corsi di formazione per certificatori e per operatori devono prevedere docenze da parte di soggetti esperti in materia. I docenti dei corsi devono pertanto possedere almeno una delle seguenti professionalità: – ricercatori appartenenti a organizzazioni attive nel campo della sostenibilità energetico-ambientale; – professori universitari docenti nelle materie trattate nel corso; – professionisti con esperienza quinquennale nelle tematiche relative alle 5 aree di valutazione e ai criteri del protocollo Itaca - Marche; – certificatori a valere sul Protocollo Itaca accreditati. In particolare, per il corso qualificante per certificatori 20 ore deve essere prevista la docenza di esperti in materia, con particolare riferimento a docenti universitari, dirigenti/funzionari regionali e/o di enti di appartenenza della Regione Marche, per almeno il 60% delle ore costituenti il corso stesso. 1.2.4. Requisiti delle attrezzature Le attività didattiche che prevedono esercitazioni pratiche devono essere svolte in un’aula informatica attrezzata con una postazione docente per il controllo delle postazioni dei partecipanti al corso. Ogni partecipante al corso dovrà poter avvalersi di una postazione. In alternativa i partecipanti devono essere forniti di pc portatile. Ai partecipanti devono essere fornite dispense e strumenti di lavoro. 1.2.5. Numero di partecipanti ai corsi Il numero massimo dei partecipanti, per ciascun corso, non deve superare 40. 1.3. Corsi di formazione richiesti per l’accreditamento come certificatori Ai fini dell’accreditamento come certificatore, è necessaria la frequenza dei seguenti corsi di formazione: a) per i possessori di diploma di laurea di 2˚ livello in Ingegneria iscritti all’Albo professionale degli Ingegneri nei settori a (Ingegneria civile e ambientale) e b (Ingegneria industriale) e per i possessori di diploma di laurea specialistica in Architettura iscritti all’Albo professionale dell’Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori Sezione A - Settore Architettura: – frequenza del corso qualificante minimo 20 ore con superamento dell’esame finale; b) per i possessori di diploma di laurea in Ingegneria ed in Architettura che non ricadono nel punto precedente, di diploma di laurea di carattere tecnico-scientifico o di diploma di geometra o perito industriale: – frequenza del corso base 120 ore; – frequenza del corso qualificante per un totale massimo di 60 ore o un minimo di 20 ore con superamento dell’esame finale. Per i soggetti indicati nel punto b), la frequenza del corso base 120 ore può essere omessa nel caso in cui il soggetto interessato possegga una delle seguenti competenze professionali o formative: 1. esperienza professionale di progettazione nell’ambito delle tematiche inerenti le cinque aree di valutazione del Protocollo Itaca Marche; 135 Il Sole 24 Ore 08 | LE NORME REGIONALI 2.frequenzadicorsi post-laureaper almeno120ore conesame finaleeprogrammidi studioincentrati sugli argomenti di indagine delle cinque aree di valutazione di cui al protocollo Itaca-Marche; 3. possesso di titoli di studio post-laurea (corsi di master, dottorato, perfezionamento, specializzazione) con programmi specifici comprendenti gli argomenti di indagine delle cinque aree di valutazione di cui al protocollo Itaca-Marche. Tali competenze dovranno essere attestate attraverso la seguente documentazione: copie dei diplomi, curriculum vitae debitamente firmato ed un elenco dettagliato di progetti e attività professionali svolte. 1.4. Modalità per l’iscrizione e la partecipazione ai corsi di formazione per certificatori 1.4.1. Domanda di partecipazione Il soggetto interessato deve inviare la domanda per l’iscrizione al corso base e/o al corso qualificante per certificatori. La domanda deve essere compilata secondo il modello allegato (All. 2A) e deve contenere la richiesta alla partecipazione ad uno o in sequenza ai due corsi per certificatori (corso base e corso qualificante). Alla domanda deve essere inoltre allegata la documentazione specificata nel modello allegato (All. 2A). La domanda deve essere inviata per posta allo “Sportello Informativo per l’edilizia sostenibile” c/o ERAP di Ancona, Piazza Salvo D’Acquisto, 60131 Ancona ed eventualmente anticipata per e-mail all’indirizzo [email protected]. I possessori di diploma di laurea di 2˚ livello in Ingegneria iscritti all’Albo professionale degli Ingegneri nei settori a (Ingegneria civile e ambientale) e b (Ingegneria industriale) ed i possessori di diploma di laurea specialistica in Architettura iscritti all’Albo professionale dell’Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori Sezione A - Settore Architettura possono inoltrare la domanda di iscrizione al corso qualificante 20 ore direttamente ai rispettivi Ordini professionali. 1.4.2. Selezione delle domande Le domande vengono valutate da una commissione composta da rappresentanti dell’ERAP e della Regione. La valutazione riguarda principalmente i seguenti aspetti: completezza della documentazione trasmessa e soddisfacimento dei requisiti per l’ammissione ai corsi di cui al par. 1.2.1 ed al par. 1.3 in funzione del curriculum professionale e formativo posseduto dal richiedente. La Commissione è convocata almeno due volte all’anno (giugno e dicembre) per la valutazione delle domande pervenute. Ulteriori sedute intermedie possono essere previste in caso di un numero elevato di domande. Per la valutazione delle domande dei tecnici iscritti agli Ordini professionali degli Ingegneri e degli Architetti, la commissione viene integrata da un rappresentante della Federazione Regionale degli Ingegneri delle Marche o suo delegato e da un rappresentante della Federazione Regionale degli Architetti delle Marche o suo delegato. Per ogni tipologia di corso (corso base e corso qualificante), la Commissione predispone una graduatoria delle domande ammissibili secondo l’ordine di arrivo. Le graduatorie vengono pubblicate sul sito web della Regione e dell’ERAP e ad essa i Centri di formazione devono attingere per la selezione dei partecipanti ai corsi. Gli Ordini ed i Collegi professionali possono attingere alle graduatorie nell’ambito dei rispettivi iscritti. 1.5. Modalità per l’accreditamento dei corsi di formazione Sono definiti centri di formazione ai sensi dell’art. 4, comma 2, lettera c) della LR n. 14/2008: a) l’Università; b) le strutture formative accreditate dalla Regione; 136 Il Sole 24 Ore COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI c) gli Ordini ed i Collegi professionali competenti in edilizia; d) le Associazioni di categoria operanti nel settore edilizio. Ogni centro di formazione che intende svolgere corsi per certificatori (corsi base e corsi qualificanti) deve presentare alla Regione Marche, Servizio Territorio Ambiente Energia, Via Tiziano 44, 60125 Ancona, il programma dettagliato del corso, il periodo di svolgimento ed i docenti previsti per ogni modulo con il relativo curriculum. La Regione, in assenza di eventuali osservazioni in merito, autorizza lo svolgimento dei corso entro il termine di 7 giorni dal ricevimento della richiesta. Il soggetto incaricato allo svolgimento del corso, nella scelta dei partecipanti, deve far riferimento alle graduatorie di cui al precedente par. 1.4.2. Al termine del corso, il soggetto incaricato deve trasmettere alla Regione l’elenco dei nominativi dei partecipanti al corso stesso. 2. CRITERI E MODALITÀ PER L’ACCREDITAMENTO DEI CERTIFICATORI 2.1. Premessa II presente documento ha lo scopo di individuare i criteri e le modalità per l’accreditamento dei certificatori al fine di realizzare la certificazione energetico-ambientale degli edifici ed i relativi controlli. 2.2. Requisiti per l’accreditamento come certificatori Per l’accreditamento come certificatore della sostenibilità energetico-ambientale degli edifici è richiesta: – la frequenza dei corsi di formazione per certificatore (corso base 120 ore e/o corso qualificante per un totale di n. 60 e/o di n. 20 ore, comprensivo dell’esame finale) in funzione dei requisiti formativi e professionali posseduti di cui al par. 1.3, previo superamento dell’esame finale. Nel caso in cui il certificatore non possegga la qualifica di «tecnico competente in acustica» ai sensi dell’art. 20 della LR n. 28/2001, il certificato di sostenibilità energetico-ambientale deve essere controfirmato, per la parte di competenza, anche da un tecnico competente in acustica ambientale. 2.3. Requisiti per il mantenimento dell’accreditamento Per il mantenimento dell’accreditamento come certificatore viene effettuata, ogni 5 anni, una verifica dei requisiti. Tali requisiti sono i seguenti: – la partecipazione alle attività formative e informative di aggiornamento periodico che vengono stabilite nel quinquennio dalla Regione per un totale massimo di otto ore. L’accreditamento può comunque essere ritirato dalla Regione in qualunque momento nel caso di gravi inadempienze o carenze di eticità professionale, come previsto dall’art. 12 della LR n. 14/2008. 2.4. Procedure per l’accreditamento dei certificatori 2.4.1. Modalità di presentazione delle domande di accreditamento dei certificatori Per l’accreditamento come certificatori e quindi per l’iscrizione nel relativo elenco, occorre presentare apposita domanda alla Regione Marche, Servizio Territorio Ambiente Energia, Via Tiziano 44, 60125 Ancona. La domanda, in carta semplice, redatta secondo l’allegato 2B, deve essere corredata dalla seguente documentazione: – copia conforme all’originale del certificato comprovante la partecipazione al corso qualificante 60/20 ore ed il superamento dell’esame finale, rilasciato dal soggetto che ha organizzato il corso; – copia conforme all’originale dell’attestato di frequenza al corso base 120 ore, rilasciato dal soggetto che ha organizzato il corso (ove richiesto); 137 Il Sole 24 Ore 08 | LE NORME REGIONALI – copia di un documento di identità valido. Le domande devono pervenire alla Regione Marche entro il 30 giugno (1a scadenza) o il 31 dicembre (2a scadenza) di ogni anno. 2.4.2. Valutazione delle domande La Regione Marche - Servizio Territorio Ambiente Energia, anche avvalendosi di una commissione interna, valuta ai fini istruttori i requisiti di ammissibilità delle domande di accreditamento come certificatori e richiede, se necessario, integrazioni o chiarimenti rispetto alla documentazione trasmessa. L’esame delle domande consiste principalmente nella verifica della completezza della documentazione di cui al par. 2.4.1 e del possesso dei requisiti di cui al par. 2.2. L’istruttoria si conclude entro centoventi giorni dall’avvenuta scadenza dei termini per la trasmissione delle domande di accreditamento come certificatori di cui al par. 2.4.1, fatta salva la sospensione di tale termine qualora vengano richiesti chiarimenti o documentazione integrativa. La commissione regionale si riunisce due volte all’anno dopo l’avvenuta scadenza dei termini per la trasmissione delle domande di accreditamento come certificatori di cui al par. 2.4.1. 2.4.3. Rilascio dell’accreditamento I soggetti aventi diritto vengono inseriti nell’elenco regionale dei certificatori della sostenibilità energetico-ambientale degli edifici. Tale elenco è approvato e successivamente aggiornato con Decreto del Dirigente del Servizio Territorio Ambiente Energia, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche e sul sito web regionale www.regione.marche.it, nella sezione “Edilizia sostenibile”. L’elenco regionale dei certificatori della sostenibilità energetico-ambientale degli edifici riporta i nominativi dei tecnici competenti, l’attività professionale ed il comune di residenza. Per i soggetti che, alla data della presente deliberazione, hanno frequentato i corsi, hanno superato l’esame, hanno presentato domanda di accreditamento ed hanno versato la quota di iscrizione di Euro 100,00 di cui al par. 3 dell’Allegato 2 - Parte A alla DGR n. 361/2010, è prevista la partecipazione gratuita al corso obbligatorio, organizzato dalla Regione Marche, di aggiornamento sul Protocollo Itaca Nazionale 2011 approvato dal Consiglio Direttivo di ITACA (Istituto per l’Innovazione e la Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità Ambientale) nella seduta del 21/04/2011. L’accreditamento di certificatori della sostenibilità energetico-ambientale degli edifici non costituisce attestazione di abilità professionale. 138 Il Sole 24 Ore COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI Il Lazio si ispira alle Marche, scelta fra due tipi di certificato Con il regolamento regionale 23 aprile 2012 n. 6 (introdotto dalla delibera di giunta regionale 125/2012) il Lazio si è recentemente dotato di una disciplina organica che affianca alla ceryificazione energetica nazionale anche la certificazione di sostenibilità energetico-ambientale. Regolamento regionale Lazio 23 aprile 2012 n. 6[*] Sistema per la certificazione di sostenibilità energetico-ambientale degli interventi di bioedilizia e per l’accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio del certificato di sostenibilità energetico-ambientale Articolo 12 Iscrizione agli elenchi regionali dei soggetti abilitati al rilascio della certificazione di sostenibilità energetico-ambientale o energetica degli edifici 1. Possono richiedere l’iscrizione nell’elenco regionale dei soggetti abilitati ai fini dell’attività di certificazione energetico-ambientale degli edifici, e quindi essere riconosciuti come soggetti certificatori: a) i tecnici operanti, in veste di dipendente di enti ed organismi pubblici nell’ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente; b) professionisti liberi o associati, i tecnici operanti in veste di dipendente di società di servizi pubbliche o private (comprese le società di ingegneria), abilitati all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell’ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente e iscritti al relativo ordine o collegio professionale. 2. Possono richiedere l’iscrizione nell’elenco regionale dei soggetti abilitati ai fini del rilascio della sola certificazione energetica degli edifici, e quindi essere riconosciuti come soggetti certificatori energetici, i soggetti abilitati a seguito della partecipazione ai corsi di formazione per la certificazione energetica degli edi- [*] fici, di cui all’articolo 14, con superamento di esame finale, ed in possesso di uno dei seguenti titoli di studio tecnico scientifici: 1) diploma di laurea in ingegneria; 2) diploma di laurea in architettura; 3) diploma di laurea in scienze agrarie; 4) diploma di laurea in scienze forestali; 5) diploma di laurea specialistica in Scienze Ambientali; 6) diploma di laurea specialistica in Chimica; 7) diploma di laurea specialistica in Fisica; 8) diploma di laurea specialistica in Scienze dell’Universo; 9) diploma di agrotecnico o agrotecnico laureato; 10) diploma di perito agrario; 11) diploma di perito industriale o perito industriale laureato; 12) diploma di geometra. 3. Possono richiedere l’iscrizione in uno degli elenchi regionali di cui ai commi 1 e 2 i soggetti abilitati come certificatori energetici-ambientali o energetici da altri Paesi appartenenti all’Unione Europea, nonché da altre Regioni o Province autonome, previa verifica da parte dell’Organismo regionale di accreditamento del possesso di adeguate competenze in coerenza con quanto previsto dal comma 2. 4. I soggetti di cui al comma 2 possono svol- Pubblicato sul “Bollettino Ufficiale” della Regione Lazio del 7 maggio 2012 n. 17. 139 Il Sole 24 Ore 08 | LE NORME REGIONALI gere l’attività di certificazione limitatamente ad edifici già esistenti. 5. Per i soggetti di cui al comma 2, il mantenimento dell’accreditamento come soggetti certificatori è subordinato alla partecipazione, con frequenza annuale, ad un corso di aggiornamento di cui all’articolo 14 autorizzato dalla Regione ed al superamento della relativa verifica finale. Articolo 13 Presentazione della domanda e rilascio dell’accreditamento 1. La domanda di iscrizione ad uno degli elenchi regionali di cui all’articolo 12 è redatta in conformità alla modulistica approvata con la deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 16[1]. 2. Alla domanda di cui al comma 1 è allegata la seguente documentazione, in formato cartaceo ed elettronico: a) titolo di studio (copia autocertificata); b) dichiarazione da parte dell’ordine o collegio professionale di appartenenza in merito all’abilitazione all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi, ovvero attestato di partecipazione ad un corso di formazione di cui all’articolo 12, comma 2, con superamento della relativa verifica finale rilasciato dal Soggetto autorizzato che ha organizzato il corso. 3. L’organismo di accreditamento valuta, ai [1] [2] fini istruttori, i requisiti di ammissibilità delle domande e richiede, se necessario, integrazione o chiarimenti della documentazione prodotta, con cadenza trimestrale e comunque sulla base delle istanze e delle eventuali integrazioni e redige il parere su ciascuna domanda pervenuta. 4. L’organismo di accreditamento provvede alla tenuta, aggiornamento e revisione degli elenchi regionali di cui all’articolo 12 e a renderne disponibile la consultazione. Articolo 14 Corsi di formazione e aggiornamento 1. La Giunta regionale con la deliberazione di cui all’articolo 16[2] ed in coerenza con la pianificazione regionale in materia, individua: a) i contenuti, l’articolazione e la durata dei corsi di formazione previsti dall’articolo 12, comma 2 e dei corsi di aggiornamento previsti dall’articolo 12, comma 5; b) i soggetti pubblici e privati abilitati alla organizzazione dei corsi; c) i requisiti minimi dei docenti dei corsi; d) i requisiti minimi dei locali e delle attrezzature necessarie; e) le modalità di svolgimento della verifica finale e la composizione della commissione esaminatrice; f) le caratteristiche dell’attestato rilasciato; g) le spese a carico dei partecipanti. Questo è il testo dell’articolo 16 del regolamento regionale 23 aprile 2012 n. 6: Articolo 16 Disposizioni finali 1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con deliberazione della Giunta Regionale sono stabiliti: a) il modello del certificato di sostenibilità ambientale; b) il modello dell’attestato di conformità del progetto; c) i punteggi da raggiungere per l’accesso a contributi e incentivi regionali legati alla sostenibilità ambientale degli edifici e modalità di erogazione degli stessi; d) i requisiti minimi dei materiali di cui all’articolo 4, comma 7; e) i criteri per verificare la conformità dei diversi sistemi di valutazione utilizzati rispetto ai requisiti richiesti dal protocollo regionale, ai sensi dell’art. 4, comma 9; f) la quantificazione degli oneri istruttori di cui all’articolo 10; g) i modelli di domanda di iscrizione agli elenchi regionali di cui all’articolo 12; h) le linee guida per l’effettuazione dei corsi di formazione e di aggiornamento di cui all’articolo 14; i) le linee guida per garantire l’uniformità sul territorio regionale nell’effettuazione dei controlli di cui all’articolo 6 e all’articolo 15. Si veda la nota 1. 140 Il Sole 24 Ore COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI La Puglia disciplina i requisiti per accreditare i suoi tecnici La nuova delibera elenca gli ordini e i collegi professionali i cui iscritti sono accreditabili, individua i soggetti abilitati alla tenuta dei corsi di formazione da seguire e istituisce il sistema di formazione volto all’accreditamento dei tecnici, oltre a regolare il mantenimento dell’accreditamento Deliberazione della Giunta regionale Puglia 14 dicembre 2012 n. 2751[*] Attuazione del sistema di formazione e di accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio dei certificati di sostenibilità degli edifici ai sensi della L.R. n. 13/2008 L’Assessore all’Assetto del Territorio, prof. ssa Angela Barbanente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, riferisce quanto segue: PREMESSO CHE: – La legge regionale 10 giugno 2008, n. 13, “Norme per l’abitare sostenibile”, è strumento essenziale per diffondere l’abitare sostenibile nelle città e nei territori della Puglia. Essa, infatti, mira a promuovere e incentivare la sostenibilità ambientale sia nelle trasformazioni territoriali e urbane sia nella realizzazione delle opere edilizie, pubbliche e private, nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dalla normativa vigente in materia di rendimento energetico nell’edilizia e di efficienza negli usi finali dell’energia. – L’art. 9 della legge regionale n. 13/2008 disciplina la Certificazione della sostenibilità degli edifici, disponendo al comma 3 che «Il certificato di sostenibilità degli edifici è rilasciato da un professionista o da una organizzazione, accreditati ai sensi del comma 4, lettera b), estranei alla progettazione e alla direzione lavori». – La Giunta Regionale ha approvato la Deliberazione 24 novembre 2009, n. 2272 «Certificazione di Sostenibilità degli edifici ai sensi della legge regionale “Norme per l’abitare sostenibile” (artt. 9 e 10, L.R. 13/2008): Procedure, Sistema di Accreditamento dei soggetti abilitati [*] dl rilascio, Rapporto con la Certificazione Energetica e integrazione a tal fine del Sistema di Valutazione approvato con Delib.G.R. 1471/2009», la quale, più in particolare, prevede: «la definizione del Sistema di Procedure per la Certificazione di Sostenibilità degli edifici e di Accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio, ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 13/2008, stabilendo contestualmente il Rapporto fra la Certificazione di Sostenibilità e la Certificazione Energetica, perché quest’ultima sia ricompresa nel Sistema di valutazione del livello di sostenibilità ambientale degli edifici, come previsto dall’articolo 9, comma 2, della L.R. n. 13/2008». – L’Atto si compone di sette paragrafi, ed in particolare al paragrafo 6 “Soggetti abilitati al rilascio del Certificato di Sostenibilità Ambientale” definisce i requisiti per l’accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio del Certificato di Sostenibilità Ambientale, il suo mantenimento e individua le caratteristiche dei soggetti cui è riservata la formazione dei soggetti abilitati. – In data 13 febbraio 2010 l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari, l’ordine degli ingegneri della provincia di Foggia, l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Taranto e l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce, presentavano ricorso presso il Tribunale Amministrativo regionale della Puglia contro la Regione Puglia per l’annullamento della delibera della Giunta Regionale Pugliese n. 2272 del 24 no- Pubblicata sul “Bollettino Ufficiale” della Regione Puglia del 18 gennaio 2013 n. 10. 141 Il Sole 24 Ore 08 | LE NORME REGIONALI vembre 2009 (ricorso numero di registro generale 277 del 2010). – In data 12 aprile 2010 l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari presentava ricorso per motivi aggiunti al ricorso n. 277/2010 per l’annullamento del Reg. reg. n. 10 del 10 febbraio 2010. – In data 11/6/2010 il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia depositava la sentenza n. 2426 con la quale accoglieva il suddetto ricorso annullando così la Delib.G.R. 24 novembre 2009, n. 2272 limite dell’interesse dei ricorrenti. CONSIDERATO CHE – la Regione Puglia ha convocato in data 13/06/2011 presso la “Sala Paesaggio” del Servizio Assetto del Territorio i seguenti soggetti: Ordini degli Ingegneri delle Province di Bari, BAT, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto; Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori delle Province di Bari, BAT, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto; Collegi dei Geometri e Geometri Laureati delle Province di Bari, BAT, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto; Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Puglia; Collegi Provinciale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati delle Province di Bari, BAT, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto; Collegi dei Periti Industriali delle Province di Bari, BAT, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto; Federazione Regionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati della Puglia; Collegi Provinciale Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati della Provincia di Bari-BAT, Foggia, Lecce-Brindisi e Taranto. – I succitati Ordini e Collegi professionali hanno manifestato e confermato l’interesse a pervenire ad un accordo in merito allo sviluppo del sistema di certificazione di sostenibilità degli edifici a destinazione residenziale della Regione Puglia, in quanto consapevoli della valenza tecnica e metodologica del Protocollo Itaca nonché dell’importanza del sistema per promuovere l’edilizia sostenibile, per incrementare le capacità professionali dei tecnici, per garantire i livelli di qualità ambientale previsti dal protocollo, nonché per creare nuove opportunità lavorative nel settore edilizio; – una prima bozza di protocollo di intesa è stata discussa durante l’incontro convocato in data 22/02/2012 presso la Sala Paesaggio del Servizio Assetto del Territorio. In questa occasione sono state discusse una serie di osservazioni pervenute alla Regione in seguito all’invio preventivo della bozza agli Ordini e Collegi professionali convocati. Alla luce degli esiti della riunione, sono state apportate modifiche ed emendamenti alla bozza, che è stata quindi inviata agli Ordini e Collegi professionali in data 19/3/2012 per ulteriori osservazioni; – Il Collegio Geometri e Geometri laureati della provincia di Lecce, la Consulta Regionale degli ordini degli Ingegneri di Puglia, gli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di BAT e di Taranto, hanno quindi fatto pervenire le loro osservazioni alla Regione Puglia che ha provveduto a redigere, alla luce di queste ultime, una nuova bozza di protocollo, poi ritrasmessa in data 22/5/2012 agli Ordini e Collegi professionali, specificando che in assenza di riscontro entro il 7 giugno 2012 i contenuti della bozza stessa si sarebbero considerati condivisi; – Nel corso delle riunioni si è anche condiviso di eliminare la quota di iscrizione all’elenco regionale dei certificatori di sostenibilità degli edifici, sostituendola con un versamento legato al rilascio del singolo certificato di sostenibilità degli edifici, quale quota da utilizzarsi per sostenere, diffondere e incentivare interventi ispirati ai principi della legge regionale n. 13/2008; – Il Collegio Geometri e Geometri laureati della provincia di Lecce ha fatto pervenire le proprie ulteriori osservazioni in data 6/6/2012, in seguito alle quali lo schema di protocollo è stato rivisto fino a pervenire alla forma definitiva; – In data 10 luglio 2012 veniva approvato con Delib. G.R. n. 1372 lo schema di Protocollo di Intesa schema di Protocollo di Intesa tra Regione Puglia e Ordini e Collegi Professionali per la definizione delle modalità di attuazione del sistema di formazione e di accreditamento come certificatori di sostenibilità degli iscritti agli albi professionali; – In data 26 luglio 2012 presso la Sala Paesaggio del Servizio Assetto del Territorio il suddetto Protocollo veniva sottoscritto dai seguenti Ordini e Collegi professionali: Ordini degli Ingegneri delle Province di Bari, BAT, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto 142 Il Sole 24 Ore COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori delle Province di Bari, BAT, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto Collegi dei Geometri e Geometri Laureati delle Province di Bari, BAT, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto e Lucera Federazione Regionale degli Ordinidei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Puglia Collegi Provinciale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati delle Province di Bari, BAT, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto Collegi dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati delle Province di Bari, BAT, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto Federazione Regionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati della Puglia Collegi Provinciale Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati della Provincia di BariBAT, Foggia, Lecce-Brindisi e Taranto Tutto ciò premesso e considerato, si propone alla Giunta Regionale di approvare il Sistema di Accreditamento dei soggetti abilitati dl rilascio dei certificati di sostenibilità ambientale degli edifici, ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 13/2008, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale. Il Sistema riguarda i requisiti per l’accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio del Certificato di Sostenibilità Ambientale, il suo mantenimento e individua le caratteristiche dei soggetti cui è riservata la formazione dei soggetti abilitati. Inoltre definisce le modalità operative nella fase transitoria. Il Sistema così approvato sostituisce il Sistema per l’accreditamento individuato con Delib. G.R. n. 2272/2009, poi annullata nel limite dell’interesse dei ricorrenti dalla sentenza n. 2426/2010 del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia. COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. n. 28/2001 e ss.mm. e ii. La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale L’assessore relatore, sulla base dell’istruttoria come innanzi illustrata, propone alla Giunta Regionale, ai sensi della L.R. n. 7/97 art. 4 lettera d), l’adozione del conseguente atto finale. LA GIUNTA udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Assetto del Territorio; vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio; a voti unanimi espressi nei modi di legge DELIBERA – di prendere atto di quanto indicato in narrativa e che qui s’intende integralmente riportato; – di approvare il Sistema di Accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio dei certificati di sostenibilità ambientale degli edifici, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; – di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, unitamente all’allegato, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. Allegato A Sistema di Accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio dei certificati di sostenibilità ambientale degli edifici 1. Soggetti accreditatati come certificatori di Sostenibilità Ambientale degli edifici Sono soggetti accreditabili come certificatori della sostenibilità degli edifici, i tecnici iscritti ai seguenti Ordini e Collegi professionali, nei limiti delle competenze ad essi attribuite dalle vigenti Leggi ed Ordinamenti: – Ordini degli Ingegneri e Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori; – Collegi dei Geometri e Geometri Laureati, Ordini dei Dottori Agronomi e Forestali, Collegi dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati, Agrotecnici e Agrotecnici Laureati; – Collegi dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati Essi possono operare sia nella loro qualità di dipendenti di enti ed organismi pubblici di società di servizi pubbliche o private (comprese le società di ingegneria) sia come professionisti liberi od associati. I certificati emessi da soggetti non abilitati sono da considerarsi nulli. 143 Il Sole 24 Ore 08 | LE NORME REGIONALI 2. Sistema di formazione ai fini dell’accreditamento II sistema di formazione ai fini dell’accreditamento come certificatore di sostenibilità ambientale degli edifici si compone di : a. “corso di formazione qualificante” di 20 ore, diviso in tre moduli; b. “corso di formazione di base” di 60 ore, diviso in sei moduli; I contenuti dei suddetti corsi sono riportati nell’allegato 1, parte integrante del presente protocollo di intesa. L’esame finale obbligatorio sarà unico e riguarderà sia gli argomenti trattati nei moduli del corso di formazione qualificante, sia gli argomenti trattati nel corso di formazione di base, o di entrambi a seconda dell’attività formativa necessaria ai fini dell’accreditamento alla luce degli esiti della valutazione del curriculum. 3. Modalità dell’accreditamento Gli Ordini e i Collegi succitati, tramite una apposita commissione, valutano preliminarmente il curriculum professionale e formativo posseduto da ciascun proprio iscritto candidato all’accreditamento. In base ai criteri di valutazione di cui all’allegato 2, la commissione prende in considerazione: a. Il superamento di esami universitari, corsi di dottorato, corsi di formazione e specializzazione, master nelle materie oggetto dei corsi; b. esperienze professionali di progettazione di edifici orientate alla sostenibilità ambientale, che abbiano ottenuto la certificazione di sostenibilità con punteggio pari o superiore a due, opportunamente documentate; c. esperienze di lavoro presso imprese, enti o società che svolgono attività di progettazione, consulenza o ricerca sui temi dell’edilizia sostenibile; d. produzione di ricerche e studi, nonché docenze universitarie e nell’ambito di corsi di formazione, di specializzazione e nell’ambito di master sui temi oggetto dei moduli dei corsi di formazione; e. corsi di formazione di base della durata minima di 60 ore, come previsto al comma 1 lettera b) del presente articolo e dagli stessi contenuti di questi ultimi, già effettuati con superamento dell’esame finale con esito positivo. Alla luce della suddetta valutazione, gli Ordini e i Collegi stabiliscono quali moduli del corso di base e del corso qualificante il candidato debba seguire per ottenere l’accreditamento quale certificatore di sostenibilità ambientale degli edifici. Il candidato viene accreditato direttamente come certificatore senza dover sostenere alcun esame se, in base alla valutazione effettuata dall’Ordine e Collegio professionale di appartenenza sulla base del curriculum, gli vengono riconosciuti titoli tali da non obbligarlo a frequentare alcun modulo formativo. 4. Soggetti abilitati alla tenuta di Corsi di formazione Possono organizzare corsi di formazione ai fini dell’accreditamento i soggetti privati e pubblici, in possesso di appositi requisiti, così come definiti dalla normativa regionale in materia, nonché gli Ordini degli Ingegneri, degli Architetti, dei dottori Agronomi e Forestali, i Collegi dei Geometri e Geometri Laureati, dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati, dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati, degli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati. I soggetti che intendono organizzare corsi per l’accreditamento come certificatori: – presentano la relativa comunicazione alla Regione Puglia, Servizio Assetto del Territorio, allegando il programma dettagliato del corso e indicandone il periodo di svolgimento; la Regione si riserva di fare eventuali osservazioni entro il termine di 15 giorni; – trasmettono i nominativi dei partecipanti che hanno sostenuto e superato l’esame finale all’ufficio regionale competente che provvedere a darne opportuna pubblicità sul sito istituzionale della Regione Puglia; – devono prevedere nei corsi di formazione per l’accreditamento docenze da parte di soggetti con qualificata e comprovata esperienza in materia; – devono prevedere l’esame finale, costituito da una prova orale ed una prova tecnicopratica. La Commissione d’esame sarà composta da tre membri: un docente del corso; un dirigente/funzionario regionale o esperto in materia nominato dalla Regione Puglia; il Responsabile del soggetto organizzatore del corso o suo delegato. 144 Il Sole 24 Ore COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI – In alternativa la commissione potrà essere compostadaduedocentidelcorsoedalResponsabiledelsoggettoorganizzatoredelcorsoosuodelegato,qualoralaRegionenontrasmettailnominativodelpropriorappresentanteentrodiecigiornilavoratividalladata di ricevimentodellarichiesta; È facoltà degli Ordini e dei Collegi professionali istituire corsi per tutti gli iscritti interessati; 5. Requisiti per il mantenimento dell’accreditamento Per il mantenimento della qualifica di Certificatore è obbligatorio l’aggiornamento su tematiche concordate con la Regione in relazione alle modifiche apportate al Protocollo ITACA Puglia, per un totale minimo di 8 ore. In tal caso gli Ordini e i Collegi della Puglia provvedono all’aggiornamento dei certificatori secondo le modalità stabilite per i corsi di formazione e trasmettono alla Regione l’elenco aggiornato; 6. Fase transitoria Al fine di consentire agli Ordini e Collegi professionali di valutare i curricula degli iscritti ed eventualmente organizzare nuovi corsi, nei primi novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Sistema di accreditamento, sono Soggetti Certificatori tutti i professionisti iscritti agli Ordini e Collegi professionali di cui all’art. 1 del presente allegato. Allegato 1 - Contenuti dei corsi di formazione Tabella 1 - Contenuti corso qualificante N. modulo 1.q Contenuto Sistemi di valutazione e di certificazione della sostenibilità degli edifici Il Protocollo ITACA Puglia Workshop di applicazione del protocollo ITACA ad un edificio Ore 20 Tabella 2 - Contenuti corso di base N. modulo 1.b 2.b 3.b 4.b Contenuto Qualità del sito Selezione del sito e progettazione dell’area: Analisi dei fattori climatici, ambientali e delle specifiche territoriali, urbanistiche e paesaggistiche dei siti. Analisi della contaminazione, del livello di urbanizzazione, dell’accessibilità ai servizi dei siti. Integrazione con il contesto paesaggistico; qualità delle aree di pertinenza degli edifici -, supporto alla mobilità sostenibile Consumo di risorse -Qualità energetica Fondamenti di energetica Prestazioni energetiche degli edifici Trasmittanza termica dell’involucro edilizio Penetrazione diretta della radiazione solare Controllo della radiazione solare Inerzia termica degli edifici Energia e impianti per il riscaldamento e il raffreddamento Energia e impianti elettrici Energia e impianti per la produzione di acqua calda sanitaria Energia da fonti rinnovabili Ventilazione naturale negli edifici Consumo di risorse - Materiali eco-compatibili Uso di materiali eco-compatibili e riciclati nell’edilizia Uso delle risorse idriche per uso potabile Carichi ambientali degli edifici Calcolo delle emissioni di CO2 Rifiuti solidi Gestione delle acque reflue Effetto isola di calore 145 Il Sole 24 Ore Ore 6 18 6 12 08 | LE NORME REGIONALI 5.b 6.b Qualità ambientale indoor Ventilazione degli edifici Benessere termoigrometrico, visivo ed acustico Inquinamento elettromagnetico Qualità del servizio Integrazione dei sistemi Qualità dei sistemi di cablatura Mantenimento delle prestazioni in fase operativa (documentazione tecnica degli edifici, piani di manutenzione, mantenimento delle prestazioni dell’involucro esterno) Documentazione tecnica degli edifici Totale Allegato 2- Criteri di valutazione Per ogni modulo formativo di cui all’allegato 1, la commissione di valutazione, istituita presso ciascun ordine o collegio professionale, valuta il curriculum formativo e professionale di ciascun candidato. Se in possesso di uno dei seguenti requisiti il professionista candidato all’accreditamento viene considerato dalla commissione già in possesso delle competenze specifiche relative a quel particolare modulo e, quindi, esonerato dalla frequenza dello stesso. a. Esami universitari, corsi di dottorato, corsi di formazione e specializzazione, master nelle materie oggetto dei moduli Il superamento di esami universitari, o di dottorato, la frequenza di corsi di formazione, il conseguimento di specializzazioni e master sui temi oggetto dei moduli di cui all’allegato 1 con un numero di ore pari o superiore a quelle previste nei corsi di base e qualificante, consente di non frequentare i moduli corrispondenti. b. Esperienze di lavoro presso imprese, enti o società che svolgono attività di progettazione, consulenza o ricerca sui temi dell’edilizia sostenibile L’esperienzadilavorodiprogettazione,consulenza o ricerca almeno biennale sui temi oggetto dei moduli riportati nell’allegato 1 presso imprese,enti osocietà, opportunamente documentata, consentedinon frequentareilrispettivo modulo; c. Esperienze professionali di progettazione di edifici orientate alla sostenibilità ambientale, opportunamente documentate L’esperienza di progettazione di almeno tre edifici che abbiano ottenuto il certificato di sostenibilità con un punteggio pari o superiore a 2, o analoga certificazione riconosciuta in altre Regioni, dà diritto all’accreditamento come certificatore di sostenibilità. I progetti di cui so- 12 6 60 pra vanno documentati con gli elaborati progettuali (tavole di progetto, relazioni) e la relativa certificazione di sostenibilità. La progettazione di meno di tre edifici potrà essere comunque valutata dai singoli Ordini o Collegi professionali ai fini del riconoscimento di competenze già in possesso del candidato. d. Produzione di ricerche e studi, nonché esperienze di docenze universitarie e nell’ambito di corsi di formazione e specializzazione e di master sui temi indicati nella griglia di valutazione La commissione di valutazione può riconoscere la competenza del candidato all’accreditamento se in possesso di almeno uno dei requisiti sotto indicati con riferimento a ciascuno dei moduli di cui all’allegato 1: – Ricerche nazionali e internazionali, svolte anche all’interno di dottorati di ricerca o tesi di laurea; –Articoliscientificietecnicipubblicati,valutatisecondoilcriterio dellaqualitàe dellarilevanza, anche sulla base del relativo impact factor. – Docenza in corsi universitari; – Docenza in corsi di formazione e corsi di specializzazione; – Docenza in master. Al termine della valutazione, la commissione indica quali moduli formativi il candidato debba seguire. L’esame finale obbligatorio, il cui superamento dà diritto all’accesso agli elenchi dei certificatori, dovrà vertere esclusivamente sui moduli frequentati. Il candidato viene accreditato direttamente come certificatore senza dover sostenere alcun esame se, in base alla valutazione effettuata dall’Ordine professionale di appartenenza sulla base del curriculum, gli vengono riconosciuti titoli tali da non obbligarlo a frequentare alcun modulo formativo. 146 Il Sole 24 Ore 09 La documentazione online 09 | LA DOCUMENTAZIONE ONLINE Tutti i provvedimenti consultabili con un click Normativa comunitaria Direttiva della Comunità europea 16 dicembre 2002 n. 2002/91/Ce - «Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rendimento energetico nell’edilizia» Direttiva dell’Unione europea 19 maggio 2010 n. 2010/31/Ue - «Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell’edilizia (rifusione)» Normativa nazionale Decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192 - «Attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia» Decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115 - «Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE» Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009 n. 59 - «Regolamento recante attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del Dlgs 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia» Decreto del ministero dello Sviluppo economico 26 giugno 2009 - «Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici» Normativa regionale Decreto della Provincia di Bolzano 29 settembre 2004 n. 34 - «Regolamento di esecuzione della legge urbanistica in materia di risparmio energetico» Regione Emilia Romagna, deliberazione della Giunta 4 marzo 2008 n. 156 - «Approvazione atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici» Regione Emilia Romagna, deliberazione della Giunta 28 ottobre 2008 n. 1754 - «Disposizioni per la formazione del Certificatore energetico in edilizia in attuazione della deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 156/08» Regione Emilia Romagna, deliberazione della Giunta 16 aprile 2012 n. 429 - «Disposizioni concernenti il sistema di accreditamento dei soggetti preposti alla certificazione energetica degli edifici. Affidamento delle funzioni di organismo regionale di accreditamento di cui al punto 6) della Del. 156/08 alla società Nuova Quasco Soc. Cons. a r. l.» Regione Lazio, regolamento 23 aprile 2012 n. 6 - «Sistema per la certificazione di sostenibilità energetico-ambientale degli interventi di bioedilizia e per l’accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio del certificato di sostenibilità energeticoambientale» Regione Liguria, legge 29 maggio 2007 n. 22 - «Norme in materia di energia». Articolo 30 Regione Liguria, legge 30 luglio 2012 n. 23 - «Modifiche alla legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia) in attuazione della Direttiva 2010/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, relativa 152 Il Sole 24 Ore COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI alla prestazione energetica nell’edilizia» Regione Liguria, regolamento 13 novembre 2012 n. 6 - «Regolamento di attuazione dell’articolo 29 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 22, così come modificata dalla legge regionale, 30 luglio 2012, n. 23 recante: “Norme in materia di energia”» Regione Liguria, deliberazione della Giunta 15 giugno 2012 n. 709 - «Integrazione della Delib. G.R. 21 settembre 2009, n. 1254 avente ad oggetto “Modifiche degli allegati alla Delibera G.R. n. 1601/2008 - Certificazione energetica degli edifici/ elenco dei professionisti e corsi di formazione”» Regione Lombardia, deliberazione della Giunta 22 dicembre 2008 n. 8/8745 - «Determinazioni in merito alle disposizioni per l’efficienza energetica in edilizia e per la certificazione energetica degli edifici» Regione Lombardia, legge 11 dicembre 2006 n. 24 - «Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente» Regione Marche, legge 17 giugno 2008 n. 14 - «Norme per l’edilizia sostenibile» Regione Piemonte, legge 28 maggio 2007 n. 13 - «Disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia» Regione Piemonte, deliberazione della Giunta 4 agosto 2009 n. 43/11965 - «Legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 “Disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia”. Disposizioni attuative in materia di certificazione energetica degli edifici ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettere d), e) ed f)» Regione Puglia, deliberazione della Giunta 16 gennaio 2013 n. 3 - «Sistema di valutazione del livello di sostenibilità ambientale degli edifici in attuazione della Legge Regionale “Norme per l’abitare sostenibile” (articolo 10, legge regionale 13/2008). Revoca della Dgr 2251/2012 e nuova approvazione del “Protocollo Itaca Puglia 2011 - Residenziale -“ Approvazione delle linee guida all’autovalutazione e del software di calcolo» Regione Siciliana, decreto 3 marzo 2011 - «Disposizioni in materia di certificazione energetica degli edifici nel territorio della Regione siciliana» Provincia di Trento, legge 4 marzo 2008 n. 1 - «Pianificazione urbanistica e governo del territorio» Provincia di Trento, Presidente della Provincia, decreto 13 luglio 2009 n. 11/13/Leg - «Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)» Regione Valle d’Aosta, legge 18 aprile 2008 n. 21 - «Disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia» Regione Valle d’Aosta, deliberazione della Giunta 8 luglio 2011 n. 1606 - «Approvazione delle definizioni integrative, degli indicatori climatici,delle metodologie per la determinazione delle prestazioni energetiche degli edifici e relative semplificazioni e delle classi energetiche di cui agli articoli 2, 4, 5 e 7 della legge regionale 18 aprile 2008, n. 21 (Disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia). Revoca della dgr 3629/2010» Regione Valle d’Aosta, deliberazione della Giunta 21 maggio 2010 n. 1366 - «Approvazione del nuovo schema di convenzione tra la regione e Finaosta Spa per il funzionamento del centro osservazione e attività (COA) sull’energia, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3 (Nuove disposizioni in materia di interventi regionali per la promozione dell’uso razionale dell’energia). Impegno di spesa» Regione Valle d’Aosta, deliberazione della Giunta 28 maggio 2010 n. 1448 - «Approvazione, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera b) della legge regionale 21/2008 e successive modificazioni, delle modalità di riconoscimento dei corsi di formazione utili ai fini dell’accreditamento dei soggetti fisici abilitati al rilascio dell’attestato di certificazione energetica degli edifici» 153 Il Sole 24 Ore 09 | LA DOCUMENTAZIONE ONLINE Giurisprudenza Corte costituzionale, ordinanza 16 aprile 2012 n. 102 - «Istituzione di un sistema regionale di accreditamento per l’abilitazione al rilascio delle certificazioni di sostenibilità energetico-ambientale - Difetto di rilevanza in relazione all’omessa motivazione sulla sussistenza dell’interesse al ricorso» Tribunale amministrativo regionale Emilia Romagna – Bologna, sezione I, sentenza 16 giugno 2009 n. 956 «Energia – Certificazione energetica – Dlgs n. 115/2008 – Abilitazione alla progettazione di edifici e impianti – Abilitazione alla certificazione energetica – Relazione diretta – Regione Emilia Romagna – Esclusione dei chimici dal novero dei soggetti abilitati alla certificazione – Legittimità» Tribunale amministrativo regionale per la Liguria – Genova, ordinanza 19 marzo 2009 n. 88 Tribunale amministrativo regionale Puglia – Bari, sezione II, sentenza 11 giugno 2010 n. 2426 - «Certificazione Edifici - Certificato di sostenibilità ambientale - Attestato di certificazione energetica - Abilitazione degli ingegneri al rilascio - Subordinazione a corso di formazione ed esame - Regolamento regionale - Illegittimità - Competenza legislativa di Stato e Regioni sulle professioni - Regione non competente all’istituzione di nuove figure professionali» 154 Il Sole 24 Ore