COME SI DIVENTA
CERTIFICATORI
ENERGETICI
Regole statali e regionali
SOMMARIO
Capitolo 2
Le Regioni del Nord
Introduzione
Certificatore energetico,
professione del futuro
6 Tranne il Veneto, tutto il Nord
viaggia con regole regionali
di Chiara Maria Liguori,
Giovanna Landi
e Gabriella Ungaro
Capitolo 1
Le regole nazionali
Capitolo 3
Le Regioni autonome del Nord
La certificazione punta
a ridurre i consumi delle case
di Chiara Maria Liguori
e Giacomo Zennaro
Bolzano e Trento apripista
10 sugli edifici a basso impatto
di Fabrizio Luches
Via libera per le lauree
e i diplomi scientifici
di Chiara Maria Liguori
e Giacomo Zennaro
14
Più articolato ma volontario
il sistema di Marche e Lazio
di Giovanna Landi
e Amalia Muollo
20
60
Capitolo 5
Le Regioni del Mezzogiorno
Cancellata l’autocertificazione
in classe G
di Chiara Maria Liguori
e Giacomo Zennaro
44
Capitolo 4
Le Regioni del Centro
La giurisprudenza: niente
corsi per gli iscritti agli ordini
di Chiara Maria Liguori
e Giacomo Zennaro
30
Regole regionali solo in Puglia,
norme statali nel resto del Sud
24 di Carmen Chierchia
70
Il significato dei simboli
Rimanda alle norme consultabili direttamente
sulle banche dati de «Il Sole-24 Ore»
Le scritte evidenziate in rosso riguardano i provvedimenti pubblicati integralmente in questa Guida+
multimediale
DIRETTORE
RESPONSABILE
Roberto Napoletano
Indicano la provenienza da un link esterno alle
banche dati de «Il Sole-24 Ore»
Registrazione n. 273
del 22 giugno 2012
A cura di
Bianca Lucia Mazzei (capo servizio)
[email protected]
Silvia Marzialetti
[email protected]
Coordinamento
Morena Pivetti (capo servizio)
[email protected]
In redazione:
Massimo Agostini; Alessandro Arona; Marzio Bartoloni;
Annamaria Capparelli; Paolo Del Bufalo; Giorgio dell’Orefice; Ernesto Diffidenti; Massimo Frontera; Barbara Gobbi; Luigi Illiano; Flavia Landolfi; Alessandro Lerbini; Enza
Loddo; Rosanna Magnano; Silvia Marzialetti; Bianca Lucia Mazzei; Manuela Perrone; Morena Pivetti; Alessio Romeo Lironcurti; Mauro Salerno; Sara Todaro; Alessia Tripodi; Valeria Uva
2
Il Sole 24 Ore
COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI
Capitolo 6
Domande & Risposte
Piemonte, verifica dei requisiti
per i tecnici di altre Regioni
Il testo annotato dell’articolo 6 della
78 Legge regionale 28 maggio 2007 n. 13 108
I quesiti più frequenti
Piemonte, esonerati dal corso
gli iscritti agli ordini e abilitati
Il testo annotato degli articoli
3, 4 e 9 dell’allegato alla delibera
4 agosto 2009 n. 43-11965
Capitolo 7
Le norme statali
Il Dpr detta i requisiti statali
per diventare certificatore
Il testo annotato del decreto del Presidente
86 Lombardia, nella delibera 8745
della Repubblica 16 aprile 2103, n.75
i requisiti dei certificatori
Il testo annotato degli articoli 16 e 17
della delibera di Giunta 22 dicembre
Capitolo 8
2008 n. 8/8745
109
Le norme regionali
114
In Valle d’Aosta è necessario
conoscere il sistema regionale
Il testo dell’articolo 18 della Legge
regionale del 1˚ agosto 2012 n. 26
Da gennaio 2013 Finlombarda
gestisce l’accreditamento
Il testo annotato della delibera di Giunta
118
102 21 novembre 2012 n. 9/4416
Nella Provincia di Trento,
promossi o bocciati dagli Oda
Il testo annotato del decreto
del Presidente della Provincia
13 luglio 2009 n. 11-13/Leg.
La Liguria recepisce il Tar,
nientecorsi pergli abilitati
Il testo annotato dell’allegato 1
alla delibera di Giunta 21
103 settembre 2009 n. 1254
Le offerte de Il Sole 24 Ore
Sconti per lavori
in casa e mobili
Come ristrutturare
la casa
Per tutto il 2013 è
possibile godere della
detrazione del 50%
per i lavori edili e di
quella del 65% per gli
interventi energetici.
Tutti i lavori ammessi,
le procedure e gli
adempimenti.
Si rinnova “Come
ristrutturare la casa”,
la rivista bimestrale
del Gruppo 24 Ore:
informazioni pratiche
e di servizio per
capire come e quanto
spendere per mettere
a nuovo l’abitazione.
3
Il Sole 24 Ore
121
SOMMARIO
L’Emilia Romagna richiede
capacità gestionali e operative
Il testo annotato degli articoli 6 e 7
della delibera 4 marzo 2008 n. 156
scelta fra due tipi di certificato
Il testo annotato degli articoli 12-14
del regolamento regionale
125 23 aprile 2012 n. 6
139
La doppia via delle Marche:
la sostenibilità è volontaria
Il testo annotato degli articoli 6 e 7 della
legge regionale 17 giugno 2008 n. 14 129
La Puglia disciplina i requisiti
per accreditare i suoi tecnici
Il testo della delibera della Giunta
regionale Puglia 14 dicembre 2012 n. 2751 141
Marche, identikit dei tirocini
nella delibera 1689 del 2011
Il testo annotato della delibera
19 dicembre 2011 n. 1689
Capitolo 9
La documentazione online
131
Tutti i provvedimenti
consultabili con un click
Il Lazio si ispira alle Marche,
COME DARE LA CASA IN
AFFITTO
CONTRATTI E FISCALITA’
152
Come si affittano un appartamento, una casa, oppure
una stanza arredata, un ufficio o un negozio? Quale
contratto è conveniente scegliere, tenendo conto
dell’immobile che si possiede e delle esigenze
personali? Meglio un contratto libero, concordato o
transitorio? E se l’appartamento è ammobiliato quali
sono le regole? Come funziona il rent to buy, ovvero la
possibilità di stipulare un contratto di locazione con
patto di futura vendita? Qual è il prelievo fiscale
sull’affitto, quali i possibili sconti per l’inquilino e il
proprietario? A questi e a molti altri quesiti, tra sui la
cessazione del contratto e le procedure e i tempi
necessari per lo sfratto, risponde la Guida+ Come dare
la casa in affitto - Contratti e fiscalità.
Tipologie contrattuali, agevolazioni e tassazione,
locazione in vista della vendita, fine locazione e
ricorso al giudice, questi i temi principali di
approfondimento degli esperti, accompagnati dalle
sentenze più recenti della Corte di Cassazione.
In questa Guida+ sia i proprietari di immobili, a uso
abitativo e per attività produttive, che gli inquilini
possono trovare il quadro completo delle norme e
della giurisprudenza, oltre a indicazioni pratiche e ai
modelli contrattuali. Arricchiscono e completano
l’offerta le domande e le risposte ai dubbi più
frequenti, le leggi annotate e l’accesso ai link
normativi più importanti.
4
Il Sole 24 Ore
INTRODUZIONE
D
opo un lunga attesa, è finalmente stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 27 giugno, il Dpr
approvato dal Governo il 15 febbraio scorso che disciplina la
professione di certificatore energetico, individua i titoli di studio necessari e regolamenta i
corsi di formazione. L’entrata in vigore del decreto 75/2013, scattata il 27 giugno, mette
quindi fine al periodo transitorio in cui le norme di riferimento erano contenute nell’Allegato III del Dlgs 115/2008.
In base al principio di cedevolezza contenuto nell’articolo 17 del decreto legislativo
192/2005 le regole statali valgono però solo
nelle Regioni e nelle Province autonome che
non hanno provveduto al recepimento della
direttiva 2002/91/Ce o fino al momento in
cui questo avvenga.
Questo vuol dire che le regole statali ora introdotte dal Dpr 75 si applicano solo nelle Autonomie che non si sono già dotate di una propria normativa. Lo stesso decreto stabilisce
però che Regioni e Province autonome allineino i propri provvedimenti a quelli statali. Si
tratta comunque più di un invito che di un
obbligo visto che non viene posta alcuna scadenza, né previsto alcun tipo di sanzione.
Le nuove regole statali non riguarderanno
quindi l’intero territorio nazionale ma solo le
Regioni che non hanno ancora varato una
propria disciplina.
In questi anni molte Autonomie hanno legiferato in tema di certificazione energetica e
regolamentato la professione del certificatore, con discipline spesso molto differenti
l’una dall’altra.
Quella del certificatore energetico è infatti
una professione nuova ma in grande espansione. L’attestato energetico è necessario in moltissimi casi, dalle nuove costruzioni ai trasferimenti immobiliari, alla dimostrazione del miglioramento energetico degli edifici per otte-
Certificatore
energetico,
professione
del futuro
Il Dpr 75/2013 individua
i requisiti: valgono
però solo nelle Regioni
prive di norme proprie
6
Il Sole 24 Ore
COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI
Regole nazionali e regionali
Nelle Regioni che non hanno legiferato, quasi tutte quelle
del Sud ad eccezione della Puglia, si applicano i requisiti
definiti dalla norma statale
nere lo sconto del 55 per cento. Per non parlare delle ristrutturazioni edilizie pesanti.
Questa Guida+ disegna un quadro completo della situazione indicando le Autonomie
in cui troveranno applicazione le norme contenute nel Dpr 75/2013 e quelle in cui, invece,
si continuerà a seguire la disciplina regionale.
Rispetto a queste ultime, localizzate soprattutto nel Centro–Nord (al Sud solo la Puglia,
a fine 2012, ha approvato una normativa ad
hoc) la Guida+ offre indicazioni dettagliate
sulle singole regolamentazioni, con approfondimenti e tabelle specifiche per ogni singola autonomia.
La fotografia scattata da questa Guida sulle
regole per diventare certificatore energetico
rivela quindi una situazione molto variegata:
la disciplina statale si applica, a parte la Puglia, in tutto il Mezzogiorno, ma anche in Toscana, Umbria, Veneto e Friuli-Venezia Giulia (Marche e Lazio hanno introdotto un doppio canale in cui le regole regionali hanno carattere volontario).
Nel primo capitolo vengono illustrati i contenuti del nuovo decreto statale (il Dpr del 16
aprile n.75) , facendo inoltre il punto sul rapporto fra regole nazionali e regole regionali.
In Dpr statale ammette praticamente tutti i
titoli di studio e i diplomi scientifici, ponendo
però una differenza fra quelli che solo sufficienti a permettere lo svolgimento della professione di certificatore (a patto che siano accompagnati dall’iscrizione a Albi e Ordini e
dall’abilitazione alla progettazione di edifici e
impianti) e i titoli che, invece, richiedono sempre la frequentazione di un corso di formazione con superamento di un’esame finale.
Un aspetto molto importante, affrontato
sempre nel primo capitolo, è la possibilità,
per un certificatore accreditato in una Regione, di svolgere la propria attività anche nel
resto del territorio nazionale.
Il secondo capitolo riguarda il Nord: solo il
Veneto non ha ancora varato una propria disciplina. Alle Regioni a statuto speciale (sempre del Nord-Italia) e alle Province autonome
di Trento e di Bolzano è dedicato il terzo capitolo. Tutte hanno regolamentato la certificazione energetica, ma in Friuli-Venezia Giulia, per ora, valgono le norme statali.
Nel Centro-Italia (quarto capitolo) solo
Marche e Lazio hanno varato una disciplina
specifica, mentre nel Mezzogiorno (quinto capitolo), fatta eccezione per la Puglia, si applicano dappertutto le regole nazionali.
Nel capitolo dedicato ai quesiti, i nostri
esperti affrontano i casi concreti e chiariscono i dubbi più frequenti.
Tutte le normative statali e regionali, arricchite dalle note esplicative, sono pubblicate
nel settimo e ottavo capitolo.
Completano il quadro i link alle leggi, ai regolamenti, alle delibere e alla giurisprudenza
relativa a questo argomento.
7
Il Sole 24 Ore
01
Le regole nazionali
01 | LE REGOLE NAZIONALI
La certificazione punta
a ridurre i consumi delle case
di Chiara Maria Liguori e Giacomo Zennaro
L
a certificazione energetica è uno
strumento volto a promuovere la
trasparenzadelmercatoimmobiliare, con la finalità di orientare sia i costruttorisiaicompratoria prediligereedificicaratterizzati dastandard elevati diefficienza energetica.
Il legislatore europeo, ormai da tempo, si sta
adoperando al fine sia di favorire lo sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili, sia
di incentivare il risparmio energetico e la riduzione dei consumi di gas a effetto serra.
Proprio in questo contesto è stata emanata la
direttiva n. 2002/91/Ce sul rendimento energetico dell’edilizia, la quale ha introdotto la disciplima sulla certificazione energetica degli edifici.
Ladirettiva n.2002/91/Ce è stata direcente sostituita dalla direttiva n. 2010/31/Ue, che prosegue
nel dichiarato scopo di favorire il raggiungimentodeimenzionatiobiettivi,segnalando, atalproposito, come gli edifici siano responsabili del
È uno strumento volto
a incentivare il risparmio
energetico e orientare
costruttori e acquirenti
10
Il Sole 24 Ore
COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI
Il video
Giacomo Zennaro, esperto de «Il Sole-24 Ore», risponde
alla domanda: Cosa fa il certificatore energetico?
Direttiva
n. 2010/31/Ue
40% del consumo globale di energia dell’Unione. duce alcune modifiche alle citate Linee guida naA livello nazionale la normativa europea è stata zionali.Inparticolare,ildecretoeliminalapossiirecepitadalDlgs19agosto2005n.192,qualedisci- blità per i proprietari di determinati immobili di
optare per l’autocertificazione della classe enerplina generale sull’efficientamento energetico.
Successivamente, con il Dpr 2 aprile 2009 n. getica più bassa (autocertificazione di classe G).
Da ultimo, il 6 giugno 2013 è entrato in vigore il
59, sono state dettate le metodologie di calcolo,
nonchéicriterigeneralieirequisitidellepresta- Dldel 4 giugno 2013, n. 63che recepisceladirettizioni energetiche degli edifici e degli impianti, va 2010/31/UE ed apporta diverse modifiche al
mentre, con il Decreto ministeriale del ministero Dlgs 192/2005. In particolare il Dl è intervenuto
delloSviluppoeconomicodel26giugno2009,so- sulla definizione di "attestato di prestazione
nostateapprovate leLinee guidaperla certifica- energetica dell’edificio", definito quale documento, redatto nel rispetto delzione energetica degli edifici.
lenormecontenutenel medesiIl 13 dicembre 2012 è stato
Dm Sviluppo
mo Dlgs, e rilasciato da esperti
pubblicato il Decreto ministeeconomico
qualificati e indipendenti che
riale dello Sviluppo economi26 giugno 2009
attestalaprestazioneenergetico22 novembre 2012 che intro-
11
Il Sole 24 Ore
01 | LE REGOLE NAZIONALI
Direttive europee
▼
■
Direttiva n. 2002/91/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2002 sul rendimento
energetico in edilizia
■
Direttiva n. 2010/31/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio 19 maggio 2010 sulla prestazione
energetica in edilizia
Leggi nazionali
▼
■
Dlgs 192/2005 – Attuazione della direttiva n. 2002/91/Ce relativa al rendimento energetico
nell’edilizia
■
Dlgs 115/2008 – Attuazione della direttiva n. 2006/32/Ce relativa all’efficienza degli usi finali
dell’energia e i servizi energetici
■
Dpr 59/2009 – Regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del Dlgs 192/2005
■
Dm 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici
■
Dm 22 novembre 2012 – Modifica del decreto 26 giugno 2009, recante: «Linee guida nazionali per la
certificazione energetica degli edifici»
■
Dpr 16 aprile 2013, n. 75 – Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la
qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica
degli edifici, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192
Norme regionali
▼
■
Le Regioni che hanno regolamentato in proprio sia attraverso leggi che decreti del presidente, della
giunta e del consiglio regionale
12
Il Sole 24 Ore
COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI
Direttiva
n. 2002/91/Ce
ca di un edificio attraverso l’utilizzo di specifici
descrittori e fornisce raccomandazioni per il
miglioramento dell’efficienza energetica.
Tali norme, a tutt’oggi, costituiscono il parametro diriferimento in materia e trovano applicazione nelle Regioni che non si sono dotate di
una propria legislazione sul tema.
Quanto al contenuto, nell’attestato di prestazione energetica ai sensi dell’articolo 6, comma 6
del Dlgs 192/2005 sono riportati i dati relativi alla prestazione energetica propri dell’edificio e
vengono indicate altresì le raccomandazioni
per il miglioramento della predetta prestazione. Detto certificato si caratterizza, inoltre, per
avereuna validitàmassimadidieci anni edèaggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione
o riqualificazione che interviene sulle performance energetiche dell’immobile e che, quindi,
modifica la prestazione energetica dell’edificio.
Con riferimento all’ambito di applicazione,
l’attestato di prestazione energetica risulta obbligatoriopergli edificie leunità immobiliarioggetto di nuova costruzione o ristrutturazione
importante, ovvero, se già esistenti, di compravendita o di locazione ad un nuovo soggetto.
L’obbligodiattestazionedellaprestazioneenergetica è esteso anche agli edifici pubblici, nei
quali, qualora di superficie totale superiore a
500 mq, l’attestato dovrà essere affisso e facilmente leggibile al pubblico.
Come precisato altresì dalle menzionate Linee
guida nazionali, l’attestazione in questione, attribuendo specifiche classi prestazionali agli
edifici e definendo il fabbisogno di energia degli
stessi, è volto ad avere un effetto propositivo sul
mercato immobiliare, in quanto orienta lo stesso verso edifici a migliore rendimento energetico e permette ai cittadini di valutare e confrontare la prestazione energetica in un ottica di costibenefici.
In tale ambito, assume particolare rilievo la
figura del certificatore energetico, ovvero del
tecnico chiamato a redigere il predetto attestato, figura che è stata di conseguenza appositamente regolamentata dal Legislatore.
La certificazione energetica
■
13
Il Sole 24 Ore
È il complesso delle operazioni svolte dai
soggetti abilitati – i certificatori energetici –
per il rilascio dell’ attestato di prestazione
energetica dell'edificio, definito quale
documento rilasciato da esperti qualificati
e indipendenti che attesta la prestazione
energetica di un edificio attraverso
l'utilizzo di specifici descrittori e fornisce
raccomandazioni per il miglioramento
dell'efficienza energetica.
01 | LE REGOLE NAZIONALI
Via libera
alle lauree
e ai diplomi
scientifici
di Chiara Maria Liguori e Giacomo Zennaro
I
l legislatore italiano ha provveduto a
dare attuazione alla direttiva n.
2002/91/Ce relativa al rendimento
energetico nell’edilizia con il Dlgs 19
agosto 2005 n. 192. Ai sensi dell’articolo 4 di tale decreto, entro 120 giorni dalla sua
entrata in vigore, avrebbero dovuto essere
definiti, mediante emanazione di un apposito decreto del Presidente della Repubblica, i
requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e
l’indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici. Sin da subito, quindi, erano
stati posti in evidenza gli obiettivi di garantire la qualificazione e l’indipendenza dei
professionisti deputati alla certificazione
energetica.
Il decreto di attuazione previsto dall’articolo 4 del Dlgs 192/2005 è stato però approvato dal Consiglio dei ministri solo il 15 febbraio 2013 ed è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.149 del 27 giugno scorso, a più
di quattro mesi dal varo. Si tratta del decreto
del presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n.75.
A seguito della pubblicazione e dell’entrata in vigore del Dpr 75/2013, scattata il 27
giugno 2013, ossia lo stesso giorno dell’uscita in Gazzetta, non trova più applicazione
la disciplina transitoria contenuta nell’allegato III al Dlgs 30 maggio 2008 n.115.
Completata l’attuazione delle norme Ue
La predisposizione del decreto di attuazione
è stata dettata dalla necessità di dare completa
attuazione alla direttiva 2002/91/Ce, non completamente recepita dalla normativa italiana
con conseguente apertura di una procedura di
infrazione da parte della Commissione euro-
Il decreto 75/2013 individua
a livello statale i titoli
che permettono
di diventare certificatore
14
Il Sole 24 Ore
COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI
Regole statali valide se mancano le norme regionali
La disciplina del Dpr 75/2013 si applica nelle Autonomie
che non hanno una regolamentazione ad hoc. Le Regioni
devono però allineare le proprie regole a quelle statali
Direttiva n. 2002/91/Ce
pea (la 2006/2378).
In particolare la Commissione contesta all’Italia di non aver adottato nel proprio ordinamento quanto previsto dall’articolo 7 e seguenti
della direttiva, concernenti gli obblighi:
a. di presentare un attestato di certificazione
energetica in caso di vendita o locazione di un
immobile;
b. di garantire l'indipendenza degli esperti
qualificati deputati alla certificazione
c. di prevedere le ispezioni periodiche degli
impianti di condizionamento dell'aria con potenza nominale superiore a 12 KW.
Il decreto di attuazione si compone di 7 articoli il cui scopo, in linea con i principi dettati dalla
normativa comunitaria, è quello di definire i requisiti professionali ed i criteri di accreditamento necessari per assicurare la qualificazio-
ne professionale e l'indipendenza dei professionisti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici.
L’articolo 2 individua i soggetti certificatori,
ossia coloro che sono abilitati ai fini dell'attività
di certificazione energetica, quali:
a. tecnici abilitati, ossia tecnici operanti sia
in veste di dipendente di enti e organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private,
comprese le società di ingegneria, che di professionista libero od associato, i quali siano in possesso di uno specifico titolo di laurea e siano abilitati all’esercizio della relativa professione, oppure che sono in possesso dell’attestato di frequenza di un corso di formazione per la certificazione energetica e superamento dell’esame finale;
b. enti pubblici e organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell’energia e dell’edilizia, che esplicano l’attività con un tecnico abilitato, od un gruppo di tecnici abilitati, in
organico;
c. organismi pubblici e privati qualificati
ad effettuare le attività di ispezione nel settore delle costruzioni edili, opere di ingegneria
civile in generale e impiantistica connessa, accreditati Accredita secondo la Uni Cei En Iso/
Iec 17020, che svolgono l’attività con un tecnico abilitato, od un gruppo di tecnici abilitati, in
organico;
d. le società di servizi energetici (Esco) che
svolgono l’attività con un tecnico abilitato, od
15
Il Sole 24 Ore
01 | LE REGOLE NAZIONALI
Quando la certificazione è obbligatoria
I casi in cui serve l’attestato di certificazione energetica dell’edificio
■
Edifici di nuova costruzione
■
Vendita o locazione di un immobile a un nuovo soggetto
■
Ristrutturazione importante di un edificio, ossia con lavori che insistono su oltre il 25% della
superficie dell’involucro dell’intero edificio
■
Ristrutturazione integrale degli elementi costituenti l’involucro degli edifici di superficie utile superiore a 1.000 metri quadrati
■
Demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti di superficie utile
superiore a 1.000 mq
■
Accesso agli incentivi e alle agevolazioni finalizzate al miglioramento della prestazione energetica
degli edifici
■
Stipula o rinnovo dei contratti relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione di edifici
pubblici
■
Edifici pubblici con superfice utile totale superiore a 500 metri quadrati. Da luglio 2015 questa soglia
scende a 250 metri quadrati
un gruppo di tecnici abilitati, in organico.
Le nuove regole statali
Rispetto alla disciplina contenuta nella previgente disciplina transitoria (l’allegato III del Dlgs n. 115/2008), le categorie di soggetti abilitati al rilascio della certificazione energetica sono state ampliate, dal momento che sono stati
inclusi anche diversi operatori del settore dell’energia in possesso di precise competenze
professionali, di cui ai precedenti punti b), c) e
d), purché operino, in ogni caso, tramite tecnici abilitati.
I successivi commi 3 e 4 dell’articolo 2 del
decreto 75/2013 specificano nel dettaglio i requisiti che deve possedere un soggetto per essere qualificato come tecnico abilitato ai fini del
rilascio della certificazione energetica.
Il Dpr 16 aprile 2013
ha ampliato le categorie
di soggetti abilitati al rilascio
della certificazione
Sul punto, è opportuno premettere che tale disciplina, tramite una puntuale indicazione dei requisiti in esame, elimina i dubbi
relativi ai titoli necessari ad ottenere la qualifica di tecnico abilitato sorti con la precedente normativa transitoria e, inoltre, recepisce i principi espressi dalle diverse pronunce giurisprudenziali che sono intervenute in
materia.
I titoli autosufficienti
In particolare, il menzionato comma 3 dell’articolo 2 del decreto 75/2013 richiede che il
professionista abbia uno dei seguenti titoli di
studio:
a. laurea magistrale o specialistica in:
1. architettura ed ingegneria edile;
2. ingegneria chimica;
3. ingegneria civile;
4. ingegneria dei sistemi edilizia (solo laurea
magistrale);
5. ingegneria della sicurezza (solo laurea magistratale);
6. ingegneria elettrica;
7. ingegneria energetica e nucleare;
8. ingegneria gestionale;
9. ingegneria meccanica;
10. ingegneria per l’ambiente ed il territorio;
11. scienza ed ingegneria dei materiali;
16
Il Sole 24 Ore
COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI
Il video
Giacomo Zennaro, esperto de «Il Sole-24 Ore», risponde
alla domanda: Quali sono i soggetti abilitati a svolgere
l’attività di certificatore energetico?
Necessaria l’iscrizione a Albi o Ordini
12. scienze e tecnologie agrarie;
13. scienze e tecnologie forestali e ambientali;
b. laurea in:
1. ingegneria civile e ambientale;
2. ingegneria industriale:
3. scienze dell’architettura;
4. scienze e tecniche dell’edilizia;
5. scienze e tecnologie agrarie e forestali;
c. diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico con uno dei seguenti indirizzi:
1. meccanica, meccatronica ed energia, articolazione energia;
2. elettronica ed elettrotecnica, articolazione elettrotecnica;
3. costruzioni, ambiente e territorio;
4. agraria, agroalimentare e agroindustria,
articolazione gestione dell’ambiente e del territorio
d. diploma di perito industriale in uno dei
seguenti indirizzi specializzati:
1. edilizia;
2. elettronica;
3. meccanica termotecnica;
e. diploma di geometra;
f. diploma di perito agrario o agrotecnico
In aggiunta al possesso di uno dei suddetti
titoli, il professionista deve essere iscritto al
relativo ordine e collegio professionale, ove
esistente, e abilitato all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed
impianti asserviti agli edifici stessi, nell’ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente.
Si osservi che la disposizione specifica come
l’abilitazione debba essere completa e, quindi, comprendere, tutti i campi sopra specificati altrimenti il professionista è tenuto ad operare con altro tecnico abilitato.
Senza l’iscrizione ci vuole il corso
Il successivo comma 4 dell’articolo 2 dispone che coloro i quali possiedono uno dei titoli
di studio indicati al comma 3, ma non sono
abilitati all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi, devono altresì ottenere un attestato di frequenza, con superamento dell’esame finale, relativo a specifici corsi di
formazione per la certificazione energetica degli edifici.
I titoli con obbligo di formazione
Il comma 4 dell’articolo 2 del Dpr
75/2013 individua poi ulteriori titoli di stu-
17
Il Sole 24 Ore
01 | LE REGOLE NAZIONALI
I requisiti di indipendenza e imparzialità
Ciò che devono dichiarare i soggetti certificatori all’atto di sottoscrizione della certificazione energetica
■
■
■
Nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, l’assenza di conflitto interessi, tra l’altro
espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o
indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell’edificio da certificare o con i produttori
dei materiali e dei componenti in esso incorporati,
nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne
al richiedente, che in ogni caso non deve essere né
il coniuge né un parente fino al quarto grado
Nel caso di certificazione di edifici esistenti, l’assenza di conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati, nonché
rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, che in ogni caso non deve essere né il coniuge né un parente fino al quarto grado
Il requisito di indipendenza deve essere rispettato
anche nel caso in cui il tecnico abilitato sia dipendente od operi per conto di enti pubblici ovvero di
organismi di diritto pubblico operanti nel settore
dell’energia e dell’edilizia
dio, grazie ai quali è possibile ottenere la
qualifica di tecnico abilitato alla certificazione energetica degli edifici. Chi è in possesso di questi titoli, per diventare tecnici
abilitati, deve però ottenere sempre un attestato di frequenza, con superamento
dell’esame finale, relativo a specifici corsi
di formazione per la certificazione energetica degli edifici.
Questi ulteriori titoli di studio sono:
a. laurea magistrale o specialistica in:
1. fisica;
2. ingegneria aerospaziale e astronautica;
3. ingegneria biomedica;
4. ingegneria dell’automazione;
5. ingegneria delle telecomunicazioni;
6. ingegneria elettronica;
7. ingegneria informatica;
8. ingegneria navale;
9. matematica;
10. modellistica matematico-fisica per l’ingegneria;
11. pianificazione territoriale urbanistica ed
ambientale,
12. scienze chimiche,
13. scienze della natura,
14. scienze e tecnologie geologiche,
15. scienze e tecnologie per l’ambiente e il
territorio,
16. scienze geofisiche;
b. laurea in:
1. ingegneria dell’informazione
2. scienze della pianificazione territoriale,
urbanistica, paesaggistica e ambientale,
3. scienze e tecnologie chimiche,
4. scienze e tecnologie fisiche,
5.scienze etecnologieper l’ambiente ela natura,
6. scienze geologiche,
7. scienze matematiche;
c. diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico con indirizzi diversi da quelli di cui al
precedente punto c);
d. diploma di perito industriale, con indirizzo diverso rispetto a quello indicato al precedente punto d).
I corsi di formazione
In merito a tali corsi di formazione, il comma 5 dell’articolo 2 del Dpr 75/2013 prevede
che essi siano svolti:
18
Il Sole 24 Ore
COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI
a. a livello nazionale da università, organismi ed enti di ricerca, consigli, ordini e collegi professionali;
b. a livello regionale, direttamente da Regioni e Province autonome e da altri soggetti
di ambito regionale con competenza in materia di certificazione energetica, autorizzati
dalle stesse Regioni e Province autonome.
Di rilievo risulta l’articolo 3 del Dpr
75/2013, che disciplina i requisiti di indipendenza ed imparzialità dei soggetti abilitati
alla certificazione energetica degli edifici. Sul
punto si ricordi che la corretta individuazione
di questi requisiti è funzionale all’adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria.
Il principio di cedevolezza
■
L’indipendenza del certificatore
L’articolo 17 del Dlgs 192/2005 prevede
la cosiddetta “clausola di cedevolezza”:
la normativa nazionale continua cioè
a essere efficace e vigente fino all’entrata
in vigore delle disposizioni normative
varate dalle Regioni o dalle Province
autonome. L’obiettivo è evitare il formarsi
di lacune all’interno dell’ordinamento
attraverso l’introduzione temporanea di
una disciplina destinata a cedere rispetto a
quella successivamente adottata dalla
fonte competente. Le Regioni e le Province
autonome sono comunque tenute al
rispetto dei vincoli derivanti
dall’ordinamento comunitario e dei
principi fondamentali desumibili dal
decreto stesso e dalla direttiva n.
2002/91/Ce.
In particolare, proprio al fine di garantire
tale indipendenza, l’articolo in esame stabilisce che all’atto di sottoscrizione dell’attestato di certificazione energetica, i soggetti certificatori devono dichiarare:
a. nel caso di certificazione di edifici di
nuova costruzione, l’assenza di conflitto di
interessi, tra l’altro espressa attraverso il
non coinvolgimento diretto o indiretto nel
Inoltre, è stata eliminata la presunzione
processo di progettazione e realizzazione del- del possesso di tali requisiti di indipendenl’edificio da certificare o con i produttori dei za da parte dei tecnici abilitati appartenenti
materiali e dei componenti in esso incorpora- all’organico di un ente pubblico o di un orgati nonché rispetto ai vantaggi che possano de- nismo di diritto pubblico operante nel settorivarne al richiedente, che in ogni caso non re dell’energia e dell’edilizia.
deve essere né il coniuge né un parente fino
Dal 27 giugno scorso, con l’entrata in vigoal quarto grado;
re del Dpr 75/2013, tutti i soggetti abilitati ai
b. nel caso di certificazione di edifici esi- fini della certificazione energetica, individuastenti, l’assenza di conflitto di interessi, ovve- ti nel comma 1 dell’articolo 2, dovranno rendero di non coinvolgimento diretto o indiretto re la suddetta dichiarazione al momento delcon i produttori dei materiali e dei componen- la sottoscrizione dell’atto di certificazione.
ti in esso incorporati nonché rispetto ai vantagIl principio di cedevolezza
gi che possano derivarne al richiedente, che in
ogni caso non deve essere né coniuge né parenL’articolo 4, comma 1, del Dpr 75/2013, in
te fino al quarto grado.
conformità a quanto precedentemente staRispetto alla formulazione dei requisiti di bilito dall’articolo 18 del Dlgs n. 115/2008,
indipendenza ed imparzialità previsti nell’al- prevede che l’applicazione delle disposilegato III del Dlgs n. 115 del 30 maggio 2008, zioni del Decreto stesso si applicano alle
il Dpr 75/2013 ha introdotto anche delle re- Regioni e Province autonome che non abbiano ancora provveduto
strizioni derivanti dal graad adottare i propri provdo di parentela tra il certifivedimenti attuativi della
catore energetico ed il sogDlgs 192/2005,
articolo 17
direttiva n. 2002/91/Ce.
getto richiedente la certifiCiò in espressa applicacazione.
19
Il Sole 24 Ore
01 | LE REGOLE NAZIONALI
La giurisprudenza: niente corsi per gli iscritti agli ordini
i è già accennato nel testo al fatto che, nella
materia in esame, le Regioni e le Province
S
autonome, sono chiamate a dettare una propria
disciplina di dettaglio, nel rispetto dei principi di
quella nazionale.
Tuttavia, con specifico riferimento ai titoli
professionali e ai requisiti richiesti per i soggetti
abilitati a rilasciare la certificazione energetica
degli edifici, non sono mancati casi in cui la norma
regionale si sia posta in contrasto con quella
statale, suscitando la reazione da parte di alcune
categorie e ordini professionali, dando vita, altresì,
ad alcune significative pronunce giurisprudenziali.
In Puglia, il Tar Bari, allineandosi a una copiosa
giurisprudenza costituzionale, ha ribadito che la
materia delle professioni rientra tra quelle di
competenza concorrente Stato-Regioni ai sensi
dell’articolo 117, comma 3, della Costituzione e,
tuttavia, nel nostro ordinamento vige il principio
secondo il quale compete allo Stato
l’individuazione di nuovi profili professionali e
dei requisiti necessari per il relativo esercizio
(Tar Puglia – Bari, sezione II, 11 giugno 2010 n.
2426).
Alla luce di tale principio ha quindi accolto il
ricorso proposto dagli Ordini degli ingegneri delle
Province locali, annullando la normativa
regionale di riferimento (Dgr n. 2272/2009 e Rr
n. 10/2010), nella parte in cui è intervenuta a
imporre a professionisti iscritti al relativo
Ordine l’obbligo di seguire specifici corsi di
formazione per la certificazione energetica degli
edifici, per poi superare un apposito esame finale
al fine di poter rilasciare l’attestato di
certificazione.
Secondo il giudice amministrativo, infatti, tale
normativa regolamentare si pone in contrasto con
quella nazionale, per la quale il professionista
iscritto al relativo Ordine di appartenenza è di
per sé abilitato al rilascio della certificazione
energetica, dando vita – illegittimamente – a una
nuova figura professionale.
Rimostranze del tutto analoghe sono state mosse
dalla Federazione regionale degli ingegneri delle
Marche e dagli Ordini degli Ingegneri della
Regione Marche nei confronti della normativa
regionale marchigiana (legge regionale Marche
14/2008).
La Corte costituzionale in tal caso ha ritenuto
infondata la questione di illegittimità
costituzionale della norma in esame, per
contrasto a quella statale, in violazione dell’articolo
117, comma 3, della Costituzione, limitandosi,
tuttavia, a censurare l’ordinanza di rimessione del
Tar Marche alla stessa Corte, senza entrare nel
merito della vicenda (Corte costituzionale,
ordinanza 16 aprile 2012 n. 102).
Con riferimento alla Liguria, invece, merita di
essere segnalata l’ordinanza con cui il Tar
Genova, in accoglimento delle doglianze degli
Ordini degli ingegneri locali, ha sospeso l’efficacia
della Dgr n. 1601/2008 nella parte in cui, ai fini
dell’iscrizione all’elenco dei certificatori in Liguria,
prescriveva il possesso dell’attestato di
zione dell’articolo 17 del Dlgs n. 192/2005,
rubricato “Clausola di cedevolezza”, il quale precisa, altresì, che nel dettare la normativa di attuazione, le Regioni e le Province
autonome sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario
e dei principi fondamentali desumibili dal
decreto stesso e dalla Direttiva n.
2002/91/Ce.
Inoltre, il comma 2 dell’articolo 4 del Dpr
75/2013 individua tutte quelle misure che
possono essere adottate dalle Regioni e dalle Province autonome per un’implementazione omogenea della normativa di attuazione in esame, tra cui si segnalano:
a. l’adozione di un sistema di riconosci-
I chiarimenti
Le soluzioni delle controversie
20
Il Sole 24 Ore
Tar Puglia – Bari, sezione II, sentenza
11 giugno 2010 n. 2426
Tar Liguria – Genova, Ordinanza
19 marzo 2009 n. 88
Tar Emilia Romagna – Sezione I –
sentenza 16 giugno 2009 n. 956
Dpr 12 gennaio 2011
Direttiva 2002/91/Ce
COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI
partecipazione e il superamento di specifici corsi accreditamento dei soggetti preposti alla
certificazione energetica degli edifici. In
di formazione autorizzati dalla Regione anche
particolare, il Tar adito ha ritenuto condivisibile la
per i soggetti iscritti ai relativi ordini
non menzione nella delibera impugnata del
professionali e abilitati alla progettazione di
professionista iscritto all’albo dei chimici quale
edifici e impianti, nell’ambito delle rispettive
soggetto abilitato alla certificazione. Tale
competenze (Tar Liguria – Genova, ordinanza 19
assunto si fonda sulle caratteristiche proprie della
marzo 2009 n. 88).
professione in oggetto carente della diretta
Ciò, in palese contrasto con la più volte citata
relazione tra abilitazione alla certificazione
normativa nazionale di riferimento che, anche
energetica e abilitazione alla progettazione di
nella versione previgente al decreto di attuazione
15 febbraio 2013, non prevedeva requisiti ulteriori edifici e impianti asserviti agli edifici stessi.
Alla luce dei primi interventi giurisprudenziali in
per l’abilitazione di tali soggetti.
materia, emerge che le Regioni non sembrano
Particolare risulta il caso del Piemonte. In tale
essere titolate a prevedere oneri ulteriori (corsi
circostanza, infatti, è stato proposto ricorso
formativi, esami di abilitazione eccetera) per i
straordinario al Presidente della Repubblica da
parte dell’Ordine degli architetti della Provincia di professionisti iscritti ai relativi ordini e abilitati
Torino, il quale ha ritenuto illegittima la normativa alla progettazione di edifici e impianti, atteso
che essi sono di per se stessi dichiarati idonei in
regionale (Dgr n. 43-11965/2009) nella parte in
base alla normativa nazionale.
cui imponeva un contributo di iscrizione
all’apposito elenco della Regione pari a 100 euro Tale assunto risulta da ultimo confermato dal
decreto di attuazione della normativa nazionale,
anche per i soggetti abilitati in quanto già iscritti
che espressamente indica i requisiti per la qualifica
ai propri ordini professionali di appartenenza,
di tecnico abilitato, distinguendo i casi in cui
trattandosi di una ingiustificata duplicazione di
occorra la frequentazione di un apposito corso di
quanto dagli stessi versato ai rispettivi ordini
formazione o risulti sufficiente l’iscrizione all’albo.
(decreto del Presidente della Repubblica 12
Tale decreto ha infatti recepito l’orientamento
gennaio 2011 n. 2508).
giurisprudenziale sopra delineato, prescrivendo
Il Tar Emilia Romagna invece ha ritenuto
espressamente che le
infondati i motivi di ricorso
Regioni assicurino la
fatti valere dal Consiglio
Corte
coerenza dei loro
nazionale dei chimici avverso
Costituzionale,
ordinanza
provvedimenti con la
la Dgr 7 luglio 2008 n. 1050,
102/2012
normativa nazionale.
avente a oggetto il sistema di
mento dei soggetti abilitati a svolgere le attività di certificazione energetica degli edifici,
nel rispetto delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei servizi;
b. la promozione di attività di formazione
e aggiornamento dei soggetti certificatori;
c. la predisposizione nell’ambito delle funzioni delle Regioni e degli Enti locali di un
sistema di accertamento della correttezza e
qualità dei servizi di certificazione;
d. la promozione di accordi o altri strumenti volti ad assicurare agli utenti prezzi equi
di accesso ai servizi di certificazione energetica degli edifici.
Le Regioni e le Province autonome che alla data del 27 giugno 2013 abbiano già prov-
veduto al recepimento della Direttiva n.
2002/91/CE, dovranno adottare delle misure idonee a favorire un graduale ravvicinamento con il contenuto del Dpr 75/2013.
Pertanto, la normativa nazionale continua ad essere efficace e vigente fino all’entrata in vigore delle specifiche disposizioni
normative regionali o provinciali, secondo
il “principio di cedevolezza”. Quest’ultimo,
infatti, è un principio volto proprio ad evitare il formarsi di lacune all’interno dell’ordinamento e consente di introdurre temporaneamente una disciplina destinata a cedere
rispetto a quella successivamente adottata
dalla fonte competente, con effetti sequenziali.
21
Il Sole 24 Ore
01 | LE REGOLE NAZIONALI
I limiti al potere regionale
Trattandosi di materia così detta concorrente ai sensi dell’articolo 117, comma 3, della
Costituzione (professioni, valorizzazione
dell’ambiente), Regioni e Province autonome, nel dettare la loro disciplina, dovranno
rispettare i principi propri della normativa
statale, prevedendo disposizioni di dettaglio rispetto a quest’ultima, pena l’illegittimità della disciplina regionale stessa. Tuttavia,
sino ad oggi non sono mancati casi in cui la
norma regionale si è posta in contrasto con
quella statale, suscitando la reazione da parte di alcune categorie professionali e, di conseguenza, diverse pronunce da parte delle autorità giurisdizionali. Per una breve analisi
su alcuni dei casi più significativi sul punto, si
rinvia al relativo paragrafo di approfondimento.
La circolazione fra Regioni
Visto il proliferare della normativa regionale in materia, si osserva come possano emergere alcuni profili problematici per i soggetti abilitati a rilasciare la certificazione energetica degli edifici, o aspiranti tali, che vogliono operare in più Regioni o in tutto il
territorio nazionale.
Al fine di dare completa attuazione al principio del mutuo riconoscimento dei soggetti abilitati fra le regioni, il Dpr 75/2013 si preoccupa di promuovere l’adozione di misure
atte a favorire l’applicazione omogenea della normativa in esame, tra cui è espressamente indicata l’adozione di un sistema di
riconoscimento dei soggetti abilitati a svolgere le attività di certificazione energetica
degli edifici, nel rispetto delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei
servizi.
Il Dpr statale prevede che le
Regioni allineino le proprie
norme a quelle statali
ma non stabilisce scadenze
Tuttavia, ad oggi non è stato introdotto
per legge un mutuo ed automatico riconoscimento dei soggetti abilitati e, pertanto, è necessario attendere l’adozione a livello regionale di un’apposita normativa di dettaglio.
Da un lato, infatti, non dovrebbero sorgere problematiche particolari per i soggetti
abilitati in conformità ai criteri dettati dalla
normativa statale e iscritti nell’elenco di una
Regione che volessero svolgere la professione di certificatore energetico anche nelle altre dove si applicano le norme statali (in
quanto sprovviste di una propria disciplina)
o in quelle in cui nulla viene detto rispetto al
riconoscimento delle abilitazioni rilasciate
da altre Regioni, dal momento che non sembrano sussistere limiti in tal senso.
Dall’altro, invece, residuano ancora alcune perplessità circa la possibilità:
a. per i soggetti abilitati sulla base di una
normativa regionale meno stringente di
quella nazionale, di operare nel resto del territorio nazionale e, soprattutto;
b. per i soggetti abilitati in una specifica
Regione sulla base dei criteri nazionali, di
operare in altre Regioni che prevedono criteri più stringenti ai fini dell’abilitazione rispetto alla normativa nazionale.
In particolare, per quest’ultima categoria
di soggetti, pare oggi aprirsi un’effettiva possibilità di esercitare la propria attività su tutto il territorio nazionale. Infatti, la norma regionale che preveda limiti più stringenti e
requisiti ulteriori rispetto a quelli nazionali
si porrebbe in contrasto con il Dpr 75/2013,
secondo cui “le Regioni e le Province autonome provvedono affinché sia assicurata la coerenza dei loro provvedimenti con i contenuti
del presente decreto” (Articolo 4).
In ottemperanza a tale previsione, quindi,
la disciplina regionale, non dovrebbe prevedere requisiti particolari ed ulteriori per i
soggetti già di per sé abilitati alla progettazione di edifici ed impianti (architetti, ingegneri, geometri, eccetera), iscritti all’Ordine o al Collegio Professionale di appartenenza, come, ad esempio, la frequentazione
di ulteriori ed appositi corsi regionali, ma,
semmai, limitarsi a prevedere prescrizioni
meramente formali, quali, ad esempio, l’iscrizione ad un apposito albo.
22
Il Sole 24 Ore
COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI
I corsi di formazione
b. le soluzioni progettuali e costruttive per
l’ottimizzazione dei nuovi edifici e del miglioramento
degli edifici esistenti.
Il quinto modulo suo tratta gli impianti termici, con
specifica attenzione sulle prestazioni energetiche
delle tecnologie sia tradizionali che innovative e sulle
soluzioni progettuali e costruttive per il
miglioramento dei nuovi impianti e per
l’ottimizzazione della ristrutturazione di quelli
esistenti.
Il sesto modulo affronta le tematiche relative
all’utilizzo e all’integrazione delle fonti rinnovabili,
mentre il settimo modulo si concentra su altri
aspetti, quali quelli legati al confort abitativo, alla
ventilazione naturale e meccanica controllata e
all’innovazione tecnologica per la gestione
dell’edificio e degli impianti.
Infine, l’ottavo ed ultimo modulo, di portata
maggiormente applicativa, prevede:
a. un approfondimento della diagnosi energetica
degli edifici;
b. degli esempi applicativi;
c. delle esercitazioni all’utilizzo degli strumenti
informatici posti a riferimento dalla normativa
nazionale.
In via generale, la struttura dei corsi, così come
ipotizzata, pare ben articolata, concentrandosi sui
principali argomenti inerenti alla certificazione
energetica degli edifici e, soprattutto, ha il pregio di
focalizzarsi, inter alia, sugli aspetti legati al
miglioramento delle prestazioni energetiche degli
edifici. Il tutto nell’apprezzabile tentativo di favorire il
progressivo – e non sempre agevole –
ravvicinamento delle varie disposizioni regionali,
anche per quanto attiene ai profili formativi.
l Dpr 75/2013, al fine di favorire un’applicazione
omogenea, coordinata ed immediatamente
Ioperativa
delle norme in materia di certificazione
energetica degli edifici su tutto il territorio nazionale,
ha stabilito i contenuti minimi dei corsi di
formazione per i tecnici abilitati.
Tali disposizioni sono incluse nell’Allegato 1, il quale
prevede che tali corsi abbiano una durata minima di
64 ore e siano articolati su otto moduli, ciascuno
focalizzato su diversi aspetti della materia in esame.
In particolare, il primo modulo si concentra
sull’analisi del background normativo, prevedendo
l’analisi:
a. della legislazione per l’efficienza energetica;
b. delle procedure di certificazione;
c. della normativa tecnica di settore
d. degli obblighi e delle responsabilità del
certificatore (aspetto, quest’ultimo, talvolta
trascurato nella prassi e destinato, invece, ad
assumere sempre maggiore importanza).
Il secondo modulo pone l’attenzione sul calcolo della
prestazione energetica, trattando:
a. il bilancio energetico del sistema edificio impianto
b. il calcolo della prestazione energetica degli
edifici;
c. l’analisi di sensibilità per le principali variabili che
ne influenzano la determinazione.
Il terzo modulo si concentra sull’analisi tecnico
economica degli investimenti e sulle esercitazioni
pratiche.
Il quarto modulo affronta tematiche di natura
tecnica analizzando:
a. l’involucro edilizio e, in particolare, le tipologie e le
prestazioni energetiche dei componenti del
medesimo;
Il controllo della qualità del servizio
Il Dpr 75, in attuazione dell’articolo 4,
comma 1, lettera c), del Dlgs 19 agosto
2005, n. 192, attribuisce alle Regioni e alle
Province autonome la definizione di procedure di controllo volte ad accertare la
correttezza e la qualità dei servizi di certificazione.
Le autorità competenti ad eseguire i predetti controlli sono le stesse a cui sono demandati gli accertamenti e le ispezioni necessarie all’osservanza delle norme relative
al contenimento dei consumi di energia nel-
l’esercizio e manutenzione degli impianti
di climatizzazione.
È altresì specificato, al comma 2 dell’articolo 5 del Dpr 75/2013, che i controlli sono
prioritariamente orientati alle classi energetiche più efficienti e comprendono:
a. l’accertamento documentale degli attestati di certificazione e la verifica del rispetto delle procedure;
b. le valutazioni di congruenza tra dati di
progetto, dati di diagnosi, metodologia di
calcolo e risultati espressi;
c. le ispezioni delle opere o degli edifici.
23
Il Sole 24 Ore
01 | LE REGOLE NAZIONALI
Cancellata l’autocertificazione in classe G
l Dlgs 28/2011, volto a recepire la direttiva n.
2009/28/Ce sulla promozione delle energie
Irinnovabili,
è intervenuto anche sui sistemi di
incentivazione dell’efficienza energetica.
L’articolo 13 del Dlgs 28/2011 ha modificato il
Dlgs 192/2005, al fine di prevedere una maggiore
trasparenza delle informazioni commerciali e
contrattuali relative alla certificazione energetica
degli edifici e all’indice di prestazione energetica
degli immobili oggetto di compravendita.
La disciplina contenuta nel Dlgs 192/2005 è stata
da ultimo modificata dal Dl del 4 giugno 2013 n.
63, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che
recepisce la direttiva 2010/31/UE. In particolare
l'articolo 6 del Dl 63/2013 ha modificato l'articolo
6 del Dlgs 192/2005 che disciplina il rilascio e
l'affissione dell'attestato di prestazione
energetica.
Ad oggi, quindi, il nuovo articolo 6 del Dlgs
192/2005, prevede che l'attestato di
prestazione energetica sia rilasciato per gli edifici
o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad
un nuovo soggetto.
In particolare, detta norma stabilisce che:
a. nei contratti di compravendita o di locazione
di edifici o di singole unità immobiliari venga
inserita un’apposita clausola con la quale
l'acquirente o il conduttore danno atto di aver
ricevuto le informazioni e la documentazione in
ordine alla prestazione energetica degli edifici.
b. nel caso di offerta a titolo oneroso di edifici o di
singole unità immobiliari, a decorrere dal 6
giugno 2013, gli annunci commerciali di vendita
devono riportare l'indice di prestazione
energetica dell'involucro edilizio e globale
dell'edificio o dell'unità immobiliare e la classe
energetica corrispondente.
Per quanto concerne la clausola ad hoc nei
contratti di cui al precedente punto a, questa deve
essere inserita nei contratti di
compravendita o di locazione di edifici o di singole
unità immobiliari e deve dare atto che l'acquirente
o il conduttore hanno ricevuto le
informazioni e la documentazione in ordine alla
certificazione energetica. Si osservi che nel caso di
vendita o di nuova locazione di edifici o unità
immobiliari, il proprietario deve rendere
disponibile l'attestato di prestazione energetica
all'avvio delle rispettive trattive e consegnarlo alla
fine delle medesime.
Nel caso di edificio in costruzione, il rilascio della
prestazione energetica avviene con la
dichiarazione di fine lavori.
La violazione di tale obbligo di consegna non
determina la nullità dell'atto, ma determina la
responsabilità amministrativa del proprietario o
del costruttore nei confronti dell'acquirente.
Un esempio di clausola contrattuale sulla
certificazione energetica:
Le Parti, in relazione al disposto dell'articolo 6
Dlgs n. 192 del 19 agosto 2005, e successive
modifiche, nonché dell'articolo ... della Legge
della Regione ... n. ... del ..., e successive modifiche,
dichiarano di essere state edotte sulla normativa
vigente in materia di prestazione energetica; a tale
proposito la parte venditrice dichiara di aver
consegnato alla parte compratrice l'attestato di
prestazione n. ... rilasciato in data ... (scadenza in
data ...), predisposto da ..., iscritto all'albo di ... al n.
... e iscritto all'albo dei certificatori energetici della
Regione ... al n. ..., attestato che si allega al
presente atto sotto la lettera ..., la parte acquirente
ad ogni effetto di legge dà atto di aver ricevuto le
informazioni e la documentazione in odine alla
prestazione energetica degli edifici.
L'attestato di prestazione energetica avrà una
durata di 10 anni dal momento del rilascio e
dovrà essere aggiornato ad ogni
ristrutturazione o riqualificazione che interviene
sulle performance energetica dell'unità
immobiliare. Nel caso di edifici pubblici con
superficie maggiore ai 500 mq (250 mq a partire
dal 9 luglio 2015), l'attestato di prestazione
energetica dovrà essere affisso in modo da
essere ben visibile al pubblico.
Il 13 dicembre 2012 era stato inoltre pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale del 13 dicembre 2012 n.
290, il Dm 22 novembre 2012 che aveva
introdotto alcune modifiche alle linee guida
nazionali per la certificazione energetica degli
edifici approvate con Dpr 2 aprile 2009 n. 59.
Tale normativa ha disposto infatti che l’attestato
di certificazione energetica costituisce un
documento rilasciato da tecnici abilitati che
classifica tutti gli appartamenti attribuendogli
una determinata classe energetica da indicarsi
con una lettera dell’alfabeto A+ (per gli immobili a
maggior efficienza energetica) fino alla lettera G
(che individua gli immobili di più scadente
efficienza energetica).
Si noti che detto attestato non riguarda box,
cantine, autorimesse, depositi, trattandosi di
strutture in cui non è necessario garantire un
comfort abitativo. Tale esclusione non opera nei
riguardi delle porzioni dei suddetti immobili
eventualmente adibiti a uffici e assimilabili.
24
Il Sole 24 Ore
COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI
In particolare, il decreto ha eliminato la
possibilità per i proprietari di determinati
immobili di optare per l’autocertificazione della
classe energetica più bassa (autocertificazione
di classe G), dando così attuazione all’articolo 9
della direttiva che impone agli Stati membri di
adottare un sistema di ispezioni periodiche degli
impianti di condizionamento d’aria di potenza
maggiore di 12 kW.
Con tali disposizioni, poi completate dal decreto
del presidente della Repubblica del 16 aprile 2013,
n.75, l’Italia ha dato risposta a quanto indicato
dalla Commissione europea nell’ambito della
procedura di infrazione n. 2006/2378 e dalle
ultime eccezioni contenute nel parere motivato
inviato, tra gli altri Stati membri anche a Bulgaria,
Grecia e Portogallo, per la mancata
comunicazione delle misure attuative della
direttiva n. 2010/31/Ce sulle prestazioni
energetiche nell’edilizia, la quale doveva essere
recepita entro il 9 luglio 2012.
Se l’Italia, al pari degli altri Stati membri, non
ottempera al suo obbligo legale entro due mesi la
Commissione può decidere di deferirla alla Corte
di giustizia, come già accaduto in riferimento alla
mancata attuazione della direttiva n.
2002/91/Ce.
A un anno di distanza dall’obbligo introdotto con il
Dlgs 28/2011, gli operatori del settore dichiarano
una buona attuazione dell’obbligo di indicare la
categoria di appartenenza dell’edificio o dell’unità
immobiliare sin dall’annuncio di vendita. Infatti,
l’obbligo così introdotto comporta che gli agenti
immobiliari, nel predisporre gli annunci
commerciali relativi agli immobili a uso abitativo
dovranno preoccuparsi di ricevere dal proprietario
e visionare la predetta attestazione.
Come detto, il Dm 22 novembre 2012, in vigore
dal 28 dicembre 2012, applicabile anche alle
Regioni che non hanno legiferato in materia,
vieta del tutto l’autodichiarazione sostitutiva
dell’attestato di certificazione energetica con
attribuzione della classe G per l’immobile
oggetto del trasferimento a titolo oneroso.
È opportuno sottolineare come, prima del Dm 22
novembre 2012, soltanto la Lombardia aveva
adottato tale divieto.
L’autodichiarazione del proprietario dell’edificio o
dell’unità immobiliare con attribuzione della
classe G, è stata molto utilizzata in quanto aveva il
vantaggio per il venditore di essere priva di
qualsiasi costo.
Infine, il recente Dm prevede l’obbligo per gli
amministratori degli stabili e dei responsabili
degli impianti di fornire ai condomini o ai
certificatori, da questi incaricati, tutte le
informazioni e i dati edilizi e impiantistici,
compreso il libretto di impianto (o di centrale) per
la climatizzazione, necessari alla realizzazione
della certificazione energetica degli edifici.
25
Il Sole 24 Ore
01 | LE REGOLE NAZIONALI
Titoli con obbligo di formazione
Per chi ha conseguito questi titoli di studio, formazione e superamento dell’esame finale sono obbligatori
Laurea magistrale o specialistica in:
■
Fisica
■
Ingegneria aerospaziale e astronautica
■
Ingegneria biomedica
■
Ingegneria dell’automazione
■
Ingegneria delle telecomunicazioni
■
Ingegneria elettronica
■
Ingegneria informatica
■
Ingegneria navale
■
Matematica
■
Modellistica matematico-fisica per l’ingegneria
■
Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale
■
Scienze chimiche
■
Scienze della natura
■
Scienze e tecnologie geologiche
■
Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio
■
Scienze geofisiche
Laurea in:
■
Ingegneria dell’informazione
■
Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale
■
Scienze e tecnologie chimiche
■
Scienze e tecnologie fisiche
■
Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura
■
Scienze geologiche
■
Scienze matematiche
Diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico con indirizzi diversi da quelli di cui
alla tabella nella pagina seguente
Diploma di perito industriale, con indirizzo diverso da quelli di cui alla tabella nella
pagina seguente
26
Il Sole 24 Ore
COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI
Titoli con obbligo di formazione solo se manca iscrizione all’albo
Formazione obbligatoria solo per chi non è iscritto a ordini o albi professionali e non è abilitato alla progettazione
Laurea magistrale o specialistica in:
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Architettura e ingegneria edile
Ingegneria chimica
Ingegneria civile
Ingegneria dei sistemi edilizi
Ingegneria della sicurezza
Ingegneria elettrica
Ingegneria energetica e nucleare
Ingegneria gestionale
Ingegneria meccanica
Ingegneria per l’ambiente e il territorio
Scienza e ingegneria dei materiali
Scienze e tecnologie agrarie
Scienze e tecnologie forestali e ambientali
Laurea in:
■
■
■
■
■
Ingegneria civile e ambientale
Ingegneria industriale
Scienze dell’architettura
Scienze e tecniche dell’edilizia
Scienze e tecnologie agrarie e forestali
Diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico, indirizzi in:
■
■
■
■
Meccanica, meccatronica ed energia, articolazione energia
Elettronica ed elettrotecnica, articolazione elettrotecnica
Costruzioni, ambiente e territorio
Agraria, agroalimentare e agroindustria, articolazione gestione dell’ambiente e del territorio
Diploma di perito industriale, indirizzi specializzati in:
■
■
■
Edilizia
Elettronica
Meccanica termotecnica
Diploma di geometra
Diploma di perito agrario o agrotecnico
27
Il Sole 24 Ore
02
Le Regioni
del Nord
02 | LE REGIONI DEL NORD
Regioni del Nord
■
Piemonte
Legge 13/2007 e delibera n. 43-11965 del 2009
■
Lombardia
Deliberazioni 22 novembre 2008 n. 8/8745 e
21 novembre 2012 n. 9/4416
■
Veneto
Si applica la normativa statale
■
Liguria
Legge 23/2012 e 22/2007.
Dgr 709/2012 e deliberazione 1254/2009
■
Emilia Romagna
Deliberazione di Consiglio n. 156/2008;
Deliberazione di Giunta n. 429/2012
Tranne il Veneto, tutto il Nord
viaggia con regole regionali
di Chiara Maria Liguori, Giovanna Landi e Gabriella Ungaro
I
Il Piemonte
l Veneto è l’unica RegioLegge regionale
ne del Nord Italia in cui
In recepimento della norPiemonte
l’accreditamento dei
mativa nazionale in materia
13/2007
certificatori segue le
di certificazione energetica denorme nazionali. Infatgli edifici la Regione Piemonti, non ha mai disciplinato la materia. Emilia te ha emanato la legge regionale 28 maggio
Romagna, Piemonte, Liguria e Lombardia, in- 2007 n. 13, recante «Disposizioni in materia di
vece, hanno una regolamentazione ad hoc.Re- rendimento energetico nell’edilizia».
centemente la Liguria ha approvato una legge
Contiene l’individuazione e le indicazioni su:
regionale (la n.23 del 30 luglio 2012) che dea. la metodologia;
manda alla normativa statale vigente la definib. le condizioni minime;
zione di tecnico abilitato, ai fini del rilascio, in
c. le prescrizioni specifiche per la formaziomaniera indipendente, dell’attestazione di ne e il rilascio dei certificati energetici relativi
prestazione energetica degli edifici, ma con- a edifici di nuova costruzione o esistenti;
ferma in capo alla Regione l’istituzione deld. le tecniche di promozione dell’uso raziol’apposito elenco dei tecnici abilitati
nale dell’energia;
30
Il Sole 24 Ore
COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI
In Liguria regole statali ma elenco regionale
Con la legge 30 luglio 2012 n. 23 la Liguria ha demandato
alla normativa statale la definizione di tecnico abilitato, ma
ha confermato l’istituzione di un elenco regionale
Dgr Piemonte n. 43-11965/2009
to Elenco regionale, gestito dalla Direzione innovazione ricerca ed università – Settore politiche energetiche. Ai fini dell’ammissione all’iscrizione nel citato Elenco, le due norme indicate prescrivono la sussistenza, alla data della presentazione della relativa domanda, di determinati requisiti.
Più nello specifico, sono ammessi all’iscrizione nell’Elenco regionale dei professionisti e dei
soggetti abilitati al rilascio di certificazione
I soggetti abilitati
energetica, gli ingegneri o architetti, iscritti ai
Alla luce delle citate discipline, e in particola- relativi ordini professionali e abilitati all’eserre dell’articolo 6, comma 1, della legge regiona- cizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserle 13/2007 e successive moviti agli edifici stessi, nell’amdificazioni e integrazioni e
bito delle competenze a essi
del paragrafo 3 della Drg
attribuite dalla legislazione
43-11695/2009 e successive
vigente.
modificazioni e integrazioSono altresì ammessi:
ni, il certificatore energetiI certificatori
a. i geometri;
co della Regione Piemonte,
b. i periti;
per poter essere abilitato a riRegione Piemonte
c. gli agrotecnicie gli agrolasciare l’attestato per la cerI professionisti iscritti
tecnici laureati, iscritti ai retificazione energetica, deve
all’Elenco regionale
lativi collegi professionali e
essere iscritto nell’apposie. i requisiti professionali;
f. i criteri di accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio dell’attestato di certificazione
energetica degli edifici.
La legge ha poi delegato l’ulteriore specificazione alle deliberazioni della Giunta regionale
emesse in sua attuazione.
8.005
31
Il Sole 24 Ore
02 | LE REGIONI DEL NORD
Come farsi riconoscere se si è certificatori in altre Regioni
▼
Piemonte
■
I tecnici iscritti ai relativi ordini o collegi professionali e abilitati all’esercizio della
professione relativa alla progettazione di edifici e iianti asserviti agli edifici stessi,
ovvero i tecnici che sono in possessori di requisiti equivalenti conseguiti in altre
Regioni italiane o in Stati esteri provvedono a farne richiesta alla Regione, la quale
verifica l’equivalenza dei requisiti e dei relativi contenuti professionali con quelli
previsti dalla legge regionale 13/2007. I soggetti in possesso di titoli di studio
tecnico-scientifici che abbiano conseguito con esito positivo l’attestazione di partecipazione al corso di formazione in altre Regioni italiane o Stati esteri hanno la
possibilità di accedere direttamente alla verifica finale senza la necessità di frequentare il corso di formazione della Regione
Lombardia
■
Finlombarda, organismo regionale di accreditamento (a partire dal 1˚ gennaio
2013 a seguito di accorpamento con il precedente organismo, denominato Cestec),
previo parere della Regione Lombardia, può accreditare come certificatori soggetti
in possesso dei titoli di studio e professionali previsti che siano stati riconosciuti in
altre Regioni e Province autonome oppure in altri Paesi dell’Unione europea,
riservandosi comunque l’accertamento del possesso di competenze all’accreditamento secondo la normativa vigente in Lombardia
Liguria
■
I professionisti già abilitati hanno comunque l’obbligo di frequentare quei moduli
del corso di formazione che prevedono l’illustrazione delle specificità regionali: il
regolamento regionale, il software per la compilazione dei certificati energetici e
l’effettuazione delle relative esercitazioni pratiche (16 ore)
■
La domanda di accreditamento va presentata alla alla società regionale Nuova
Quasco Scrl. È previsto un accreditamento con procedura semplificata per i soggetti riconosciuti da altri Paesi europei e da altre Regioni o Province autonome.
Emilia Romagna
abilitati all’esercizio della professione relativa
alla progettazione di edifici e impianti asserviti
agli edifici stessi, che operino all’interno delle
proprie capacità.
Ove quest’ultimo aspetto non sia possibile, la
Dgr 43-11695/2009 consente la collaborazione
con altri professionisti o soggetti iscritti nell’Elenco, al fine di permettere la copertura di
tutti gli ambiti professionali per i quali è richiesta la competenza.
Per tutti i professionisti suindicati, l’iscrizione ai relativi ordini o collegi professionali e l’abilitazione all’esercizio della professione costituiscono condizioni sufficienti ai
fini dell’esercizio dell’attività di certificatore, purché sia al contempo garantito il rispetto dei requisiti di indipendenza indicati dal
comma 10 dell’articolo 5 della legge regiona-
le 13/2007, allorché si apprestino a rilasciare lo specifico attestato di certificazione
energetica.
In aggiunta a tali figure professionali, la lettera c) del paragrafo 3.2 della Dgr 43-11695/2009
e successive modificazioni e integrazioni, individua come ulteriori soggetti potenzialmente
ammessi all’iscrizione nell’Elenco anche coloro che posseggono:
a. la laurea in Ingegneria;
b. la laurea in Architettura;
c. il diploma di geometra;
d. il diploma di perito industriale;
e. il diploma di perito agrario;
f. il diploma di agrotecnico;
g. la laurea in Scienze ambientali;
h. la laurea in Chimica o Fisica;
i. la laurea in Scienze e Tecnologie agrarie;
32
Il Sole 24 Ore
COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI
In Piemonte formazione
ed esame per laureati
e diplomati non
iscritti a ordini e abilitati
l. la laurea in Scienze e Tecnologie forestali
e ambientali, purché abbiano conseguito, con
esito positivo, l’attestazione di partecipazione
al corso di formazione regionale.
Il corso di formazione
Tale corso di formazione persegue l’ovvia finalità di fornire ai soggetti in possesso dei requisiti appena citati le conoscenze fondamentali in materia di certificazione energetica regionale: dalle modalità di calcolo e di valutazione del fabbisogno complessivo energetico
dell’edificio e delle sue caratteristiche, alla padronanza della normativa nazionale e regionale vigente in materia.
Il corso è suddiviso in due moduli distinti,
ciascuno con un proprio specifico programma,
comprensivo di esercitazioni pratiche. La partecipazione al primo dei due moduli, tuttavia,
può essere declinata qualora il soggetto interessato dia prova di essere in possesso delle nozioni trattate nello stesso, attraverso l’allegazione
del proprio curriculum vitae e delle attestazioni
del collegio od ordine di appartenenza o, in
mancanza, della propria autocertificazione.
Ai fini del positivo superamento del corso,
con conseguente riconoscimento della qualifica di certificatore energetico, oltre alla effettiva
partecipazione alle lezioni, è altresì richiesto lo
svolgimento di una verifica finale, consistente
nell’elaborazione di una prova scritta e nella
redazione di un attestato di certificazione.
La registrazione
Pertanto, una volta che tutti i soggetti di cui
all’articolo 6 della legge regionale 13/2007 e al
paragrafo 3.2 Dgr 43-11695/2009 siano entrati in possesso dei requisiti indicati, potranno
legittimamente procedere alla propria registrazione sul Sistema informativo per la certi-
ficazione energetica degli edifici (il Sicee), previa esibizione di un certificato di identità elettronico dotato di firma digitale preventivamente ottenuto da parte di una “certification
authority”.
Tale procedura di registrazione, si conclude
con il rilascio di una matricola di riconoscimento per ciascun certificatore e, nel caso dei
soggetti indicati alla lettera c) del paragrafo 3.2
della Dgr 43-11695/2009, anche a seguito del
pagamento alla Regione di un onere annuale
pari a 100 euro.
La necessità di procedere al pagamento di tale onere per il perfezionamento dell’iscrizione
nell’Elenco regionale era originariamente estesa anche ai soggetti di cui alle lettere a) e b) del
paragrafo 3.2 della Dgr 43-11695/2009.
Sul punto, tuttavia, è intervenuto il Dpr 12
gennaio 2011, in conseguenza del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto innanzi al medesimo dall’ordine degli
architetti della Provincia di Torino, per l’annullamento della Dgr in questione, nella parte
in cui imponeva ai professionisti iscritti ai rispettivi ordini professionali il pagamento di
una tassa per l’iscrizione nell’Elenco regionale. Come accennato nel capitolo 1, dedicato alla
normativa nazionale relativa ai certificatori
energetici, la doglianza indicata è stata accolta, dando atto che la previsione di una tassa di
iscrizione nell’Elenco costituisce un’indebita
33
Il Sole 24 Ore
02 | LE REGIONI DEL NORD
Le incompatibilità in Lombardia
I casi in cui il certificatore non può operare
■
Proprietario
■
Progettista dell’edificio o di un impianto tecnico in esso installato
■
Amministratore dell’edificio
■
Fornitore di energia
■
Incaricato della gestione e/o della manutenzione degli impianti
■
Responsabile del servizio prevenzione
e protezione
■
Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione
■
Direttore dei lavori
Finlombarda
■
Dal 1˚ gennaio 2013, Finlombarda è
divenuta, a seguito dell'accorpamento del
Cestec, l’organismo regionale di
accreditamento per la Regione Lombardia.
Finlombarda (Finanziaria per lo sviluppo
della Lombardia Spa), come
precedentemente il Cestec, è controllata
interamente dall’amministrazione regionale.
L’iscrizione nell’elenco è condizione
necessaria per l’esercizio dell’attività di
certificatore. L’accreditamento è consentito
solo a persone fisiche in possesso dei
requisiti previsti.
requisiti equivalenti conseguiti
duplicazione di quella già dovuLegge
in altre Regioni italiane o in Stata per l’iscrizione al proprio ordiLombardia
ti esteri, qualora intendano ottene professionale.
n. 24/2006
nere l’abilitazione ai fini delPer tutti i certificatori iscritti
l’iscrizione nell’elenco dei proall’Elenco, la Regione si fa carico
di promuovere la formazione, l’aggiornamen- fessionisti abilitati, provvederanno a farne rito e la qualificazione professionale degli opera- chiesta alla Regione, la quale verificherà
tori, sentiti gli ordini professionali e le associa- l’equivalenza dei requisiti e dei relativi contezioni di categoria maggiormente rappresentati- nuti professionali con quelli previsti dalla legge regionale 13/2007.
ve degli operatori di settore.
Con riferimento, invece, al riconoscimento dei
IcertificatoridialtreRegioni
soggetti in possesso di titoli di studio tecnico
Tra gli altri aspetti disciplinati dalla legge re- scientifici,cheabbianoconseguitoconesitoposigionale 13/2007 e dalla Dgr 43-11695, è utile tivo l’attestazione di partecipazione al corso di
qui riportare la regolamentazione del recipro- formazione in altre Regioni italiane o in Stati
co riconoscimento della figura professionale esteri, il paragrafo 4.3, ultimo comma, del Dgr
43-11695/2009 e s.m.i. consente a tali soggetti la
del certificatore energetico tra Regioni.
E infatti l’articolo 6, comma 3, della legge re- possibilità di accedere direttamente alle verifigionale 13/2007 e il comma 2 del paragrafo 3.2 cafinale, senzalanecessità difrequentareilcorso di formazione relativo aldella Dgr 43-11695/2009 e
la Regione Piemonte.
successive modificazioni e
integrazioni prevedono
La Lombardia
che i tecnici iscritti ai relativi ordini o collegi profesLa Giunta Regionale delsionali e abilitati all’esercila Lombardia ha regolato
I certificatori accreditati
zio della professione relatiin dettaglio l’attestato di
va alla progettazione di edicertificazione energetica
Regione Lombardia
fici e impianti asserviti agli
(ACE) mediante la deliberaI professionisti iscritti
edifici stessi, ovvero i tecnizione 22 dicembre 2008, n.
all’Elenco regionale
ci che sono in possesso di
8/8745, in esecuzione del-
17.800
34
Il Sole 24 Ore
COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI
Niente divieti per i dipendenti pubblici
È stato cancellato il divieto di attestare la conformità
energetica degli edifici localizzati nel territorio del
Comune in cui prestano servizio
to del Cespec (Centro per lo Sviluppo Tecnologico, l'Energia e la Competitività) S.p.A., per
effetto della fusione per incorporazione di quest’ultimo in Finlombarda S.p.A. (altra società
interamente controllata dalla Regione ed attiva
l’articolo 25 della legge regionale n.24/2006. nel campo delle infrastrutture e della progettaLa deliberazione ha disciplinato: l’ambito di ap- zione), con decorrenza dal 1˚gennaio 2013. Coplicazione della normativa che persegue l’effi- me precisa l’articolo 10 della Legge regionale
cienza energetica, individuando, in particola- 12/2012, richiamato dalla deliberazione della
re, gli edifici e gli interventi edilizi soggetti al Giunta Regionale 4416/2012, i riferimenti a Cerilascio dell’ACE; gli atti di disposizione di im- stec contenuti nella legislazione regionale e
mobili o di singole unità immobiliari che ri- nei provvedimenti attuativi devono essere ora
chiedono la certificazione energetica; le sanzio- letti come relativi a Finlombarda, salvo nelle
ni per la violazione degli obblighi pertinenti al- ipotesi in cui sia diversamente previsto. È questo il caso dell’attribuzione del
l’allegazione o consegna delpotere sanzionatorio in matel’ACE in sede di conclusione di
Legge regionale
ria di violazioni delle disposicontratti traslativi della proLombardia
zioni regionali in materia di reprietàdi un immobile o diloca12/2012
dazione dell’ACE.
zione; i termini di efficacia e i
presupposti dell’aggiornamento dell’ACE; i requisiti dei soggetti certificatori.
Con la deliberazione n. 4416 in data 21 novembre 2012, la Giunta Regionale Lombarda,
mediante un provvedimento di due soli articoli, ha apportato significative modifiche alla disciplina previdente, relative, in prevalenza, ai
soggetti certificatori.
Anzitutto, è venuta meno la funzione di organismo regionale di accreditamento individua-
In Lombardia l’organismo
di accreditamento
dal 2013 è Finlombarda,
che ha assorbito Cestec
35
Il Sole 24 Ore
02 | LE REGIONI DEL NORD
I costi della formazione in Liguria
La Regione obbliga anche chi è certificatore altrove a frequentare alcuni moduli sulle specificità locali
Corso
Iscrizione
1.000 euro
14,62 euro
■
Professionista con diploma di laurea e iscritto all’ordine, al collegio o all’associazione
professionale
■
Soggetti iscritti a ordini e collegi professionali e abilitati all’esercizio della professione per progettazione di edifici e impianti
200-300 euro 14,62 euro
■
Professionista già abilitato al rilascio della
certificazione energetica anche in altra Regione
200-300 euro 14,62 euro
Passando in rassegna le modifiche che più
propriamente riguardano i requisiti dei soggetti certificatori, si segnala, anzitutto, che ai titoli
di studio già previsti quali prerequisiti per l’accreditamento dei certificatori (laurea specialistica in ingegneria o architettura; laurea in ingegneria o architettura; laurea specialistica in
scienze ambientali; laurea specialistica in chimica; diploma di geometra, perito industriale
o agrario;diploma di laurea specialistica in
scienze e tecnologie agrarie e scienze e tecnologie ambientali) si sono aggiunte le lauree in
Scienze e Tecniche dell’Edilizia, Scienze e Tecnologie Fisiche, Scienze Geologiche, oltre ad
alcune lauree magistrali.
Il corso di formazione non è necessario per
chi oltre a detenere uno dei precenti titoli di studio è anche iscritto agli Ordini o agli albi professionali ed è abilitato all’esercizio della professione di progettazione di edifici e impianti. Il corso
è invece è obbligatorio per tutti gli altri.
È stato inoltre abolito il divieto, riguardante i
dipendenti pubblici che esercitino l’attività di
certificatoriaccreditati,diattestarelaconformità energetica di edifici siti nel territorio del Comune da cui dipende il loro rapporto di servizio. Sul fronte degli oneri a carico dei certificatori, invece, deve segnalarsi l’introduzione dell’obbligo di sostenere un esame di aggiornamento
professionaleperiodico a pena di cancellazione
dall’elenco dei soggetti certificatori accreditati.
Sul quadro normativo regionale viene ora ad
innestarsi lo schema di Decreto del Presidente
dellaRepubblicalicenziatodalConsigliodeiMinistri il 15 febbraio 2013 sul rendimento energetico in edilizia. Il regolamento, una volta entrato
in vigore, troverà applicazione diretta solo nelle Regioni (e nelle Province autonome) che non
abbiano ancora adottato la propria disciplina in
materia;pur tuttavia, lostesso regolamentoaffidaalleRegionil’adozione «dimisureatteafavorire un graduale riavvicinamento dei propri
provvedimenti»eaprovvedereaffinchésiaassicurata la coerenza dei loro provvedimenti con i
contenuti del presente decreto».
Sotto questo aspetto, la discrasia che appare
più evidente rispetto alla normativa regionale
lombarda è quella relativa alla mancata individuazione quali soggetti certificatori delle società di servizi (Esco), in quanto sono prese in
considerazione quali possibili esercenti l’attività le sole persone fisiche. Per ciò che attiene, invece, ad una delle previsioni più qualificanti
dello schema di regolamento statale, ovverosia l’obbligo di indipendenza dei certificatori,
la Regione Lombardia, fissando, con la deliberazione 8745/2008, una serie di incompatibilità del certificatore in relazione ad altre attività
svolte o in corso di svolgimento da parte del
medesimo, sembra essere già allineata con la
normativa statale per ciò che attiene all’osservanza di questo fondamentale canone.
Il Veneto
In Regione Veneto non esiste alcun albo regionale dei certificatori né specifica regola-
36
Il Sole 24 Ore
COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI
mentazione regionale in masaggio fra i due provvedimenLegge regionale
teria, trovando quindi diretta
ti è stato significativo, poiché
Liguria 22/2007
applicazione la normativa nadettato dall’esigenza di sbloczionale applicabile. L’unica
care la sospensione di efficapeculiarità del sistema regiocia della delibera della giunta
nale, che qui vale la pena accennare, è quella regionale 1601/2008, determinata dall’ordirelativa alle modalità di invio, da parte dei tec- nanza sospensiva del Tar Liguria 19 marzo
nici abilitati, dell’attestato di certificazione 2009 n. 88.
energetica degli edifici alla Regione Veneto,
L’ordine degli ingegneri delle quattro Proquale ente competente.
vince liguri aveva infatti presentato dinanzi al
Tale trasmissione, infatti, deve avvenire Tar competente domanda incidentale di soesclusivamente tramite uno specifico applica- spensione dell’esecuzione della delibera
tivo informatico dedicato – chiamato Ve.Net. 1601/2008 nella parte in cui, ai fini dell’iscrienergia-edifici –, gestito dalla Regione, cui i zione all’Elenco dei certificatori energetici
professionisti dovranno registrarsi preventi- della Liguria, prescriveva il possesso dell’atvamente all’invio di qualsiasi documentazione. La registrazione è gratuita ma obbligatoria e per effettuarla i professionisti devono essere in possesso di firma digitale e di Pec. Tutte
le informazioni del caso sono disponibili presso l’Unità regionale “Punto Energia”.
La Liguria
Dopo il Tar, la Liguria
ha riconosciuto che
gli ingegneri non devono
superare l’esame finale
Il certificatore energetico è una figura professionale sorta di recente, su input della normativa sviluppatasi a livello comunitario a seguito dell’esigenza di intraprendere la strada
dell’efficienza energetica degli immobili.
La Regione Liguria ha proceduto a indivi- testato di partecipazione e superamento di
duare, con apposita normativa:
specifici corsi di formazione autorizzati dala. i requisiti tecnici e deontologici della fi- la Regione anche per soggetti iscritti ai relatigura professionale del certificatore;
vi ordini e collegi professionali, e abilitati alb. la procedura di formazione;
l’esercizio della professione relativa alla proc. le modalità di rilascio del titolo;
gettazione di edifici e impianti, asserviti agli
d. il ruolo attribuito a tale professione.
edifici stessi.
Più nel dettaglio, la legge regionale n.
A giudizio del tribunale adito, tale ulteriore
22/2007, all’articolo 30, rinvia alla giunta re- requisito è apparso illegittimo, dal momento
gionale il compito di individuare le modalità che, ai soggetti in questione, viene già autodi formazione degli elenchi dei professioni- maticamente riconosciuta per legge la qualisti abilitati al rilascio della certificazione ener- fica di certificatore energetico. La successiva
getica.
delibera 1254/2009, quindi,
In applicazione di tale norha recepito le indicazioni
mativa, a seguito del sussedel Tar (ordinanza sospensiguirsi di diverse delibere di
va del Tar Liguria 19 marzo
settore, la materia risulta at2009 n. 88), eliminando la
tualmente disciplinata dalla
necessità, per tali professioI certificatori
delibera della giunta regionanisti, del preventivo superale 2 dicembre 2008 n. 1601,
mento del corso di formazioRegione Liguria
come modificata dalla delibene, ai fini dell’iscrizione nelI professionisti iscritti
ra della giunta regionale 21
l’elenco regionale dei certifiall’Elenco regionale
settembre 2009 n. 1254. Il pascatori energetici.
5.400
37
Il Sole 24 Ore
02 | LE REGIONI DEL NORD
Le ultime novità normative
■
Secondo la Dgr 709/2012 gli enti pubblici che soddisfino i requisiti potranno utilizzare, ai fini del rilascio
dell’attestato di prestazione energetica, proprio personale dipendente, anche se non iscritto all’ordine o
collegio professionale, purché in possesso di uno dei
titoli di studio previsti dalla Dgr n. 1254/2009. Essi
dovranno in ogni caso superare l’esame finale previsto
da uno degli specifici corsi di formazione per la certificazione energetica organizzato dalla Regione o da
uno degli enti riconosciuti dall’amministrazione, in conformità a quanto disposto all’allegato I, lettera c), della
Dgr n. 1254/2009
■
Secondo la legge regionale 23/2012 la definizione di
tecnico abilitato ai fini del rilascio, in maniera indipendente dell’attestazione di prestazione energetica degli edifici, deve essere demandata alla normativa statale vigente. Rimane in capo alla Regione l’istituzione
dell’apposito elenco dei tecnici abilitati, secondo le
modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale
I requisiti
bientale e diploma di laurea specialistica
La delibera di giunta regionale 1254/2009 in Chimica.
ha quindi stabilito che per diventare certifiLa formazione
catore energetico i requisiti da soddisfare siano il possesso dei titoli di studio elencati
A seguito dell’ordinanza del Tar, il percorso
nella delibera, l’iscrizione a ordini, collegi o formativo per i professionisti abilitati alla proassociazioni professionali e la partecipazio- gettazione di edifici e impianti si caratterizza
ne a un corso di formazione che, però, per i per la frequenza di un corso che riguarda solprofessionisti abilitati alla progettazione di tanto l’illustrazione delle specificità regionali,
edifici e impianti può essere sostituito da e prevede 16 ore di pratica. Per questi soggetti è
una dichiarazione dell’ordine o del collegio sufficiente la frequenza e non è previsto il sudi appartenenza.
peramento dell’esame finale.
La normativa ligure prevede il possesso
Diversa la situazione per i professionisti non
dei seguenti titoli: diploma di laurea in In- abilitati alla progettazione di edifici: in questo
gegneria; diploma di laurea in Architettu- caso, il corso formativo ha una durata complesra; diploma di laurea in
siva di80 ore, di cui 50 dedicaScienze agraria; diploma
te ad argomenti riguardanti
di laurea in Scienza forestain modo specifico la certificali; diploma di perito agrazione energetica degli edifici
rio; diploma di perito indue 30 miratead acquisireo comstriale o perito industriale
pletare le competenze di base.
euro
laureato; diploma di geoAi partecipanti al corso è rilametra; diploma di agrotecsciato un attestato di parteciRegione Liguria
nico o agrotecnico laurea- Il contributo da versare alla Regione pazione che non è però suffito; diploma di laurea speciente ai fini dell’iscrizione alper ogni attestato redatto
cialistica in Scienze aml’Elenco regionale.
20
38
Il Sole 24 Ore
COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI
2015) sia occupata da enti pubAl termine del corso è preblici e sia abitualmente frevista, infatti, l’effettuazioDgr Liguria
n. 709/2012
quentata dal pubblico.
ne di una verifica finale, miIn particolare, con la Dgr n.
rata ad accertare la cono709 del 15 giugno 2012, la
scenza sia delle competenGiunta ha disposto che gli enti
ze di base sia di quelle speLegge regionale
pubblici che soddisfino i recifiche richieste per una
Liguria
quisiti indicati potranno utiadeguata compilazione dei
23/2012
lizzare, ai fini del rilascio delcertificati energetici. Il sul’attestato di prestazione enerperamento di tale prova è
obbligatorio ai fini dell’iscrizione all’Elenco getica, proprio personale dipendente, anche
regionale solo per i professionisti che non ri- se non iscritto all’Ordine o Collegio professiosultano abilitati alla progettazione di edifici e nale, purché in possesso di uno dei titoli di stuimpianti, nell’ambito delle competenze a essi dio previsti dalla Dgr n. 1254/2009. Tuttavia,
al fine di consentire a tali soggetti il rilascio
attribuite dalla normativa vigente.
dell’attestato energetico, la Dgr n. 709 in paroI certificatori di altre Regioni
la precisa che essi dovranno in ogni caso supePer quanto riguarda il professionista già rare l’esame finale previsto da uno degli speciabilitato al rilascio della certificazione ener- fici corsi di formazione per la certificazione
getica anche in altra Regione, la disciplina energetica organizzato dalla Regione o da uno
regionale ha dettato nel tempo una regola degli enti riconosciuti dalla medesima amminiuniforme consistente nell’obbligo per que- strazione, in conformità a quanto disposto alsti professionisti di frequentare quei modu- l’allegato I lettera c) della Dgr n. 1254/2009.
Una modifica più organica alla precedente
li del corso di formazione che prevedono l’ildisciplina in tema di certificazione energetica è
lustrazione delle specificità regionali quali:
stata, invece, introdotta con la legge regionale
a. il regolamento regionale;
b. il software per la compilazione dei certi- n. 23 del 30 luglio 2012. Tale normativa, infatti,
al di là delle variazioni relative al rendimento
ficati energetici;
c. l’effettuazione delle relative esercita- energetico degli edifici in generale, ha altresì
inserito degli importanti elementi di novità
zioni pratiche (16 ore).
Rileva che, anche alla luce dell’ordinanza sulla figura professionale del certificatore
del Tar Liguria, l’iscrizione di tali professio- energetico.
Più nello specifico, si è previsto che la defininisti non è subordinata all’effettuazione delzione di tecnico abilitato ai fini del rilascio, in
la verifica finale.
maniera indipendente, dell’attestazione di
Le ultime novità
prestazione energetica degli edifici, debba esLa disciplina fondamentale in tema di certifi- sere demandata alla normativa statale vigencazione energetica in Liguria è stata recente- te, ferma restando in capo alla Regione l’istimente oggetto di alcune modifiche, per lo più tuzione dell’apposito elenco dei tecnici abilidettate dall’esigenza di conformare la normati- tati, secondo le modalità stabilite con delibeva regionale con le direttive di provenienza europea.
In primo luogo, la Regione ha inteso conformarsi all’articolo 12 della Direttiva 2010/31
del Parlamento europeo e del Consiglio del 19
maggio 2010, il quale, al comma 1, lettera B) prevede che gli Stati membri debbano provvedere
affinché sia rilasciato un attestato di prestazione energetica anche con riferimento agli edifici in cui una metratura utile di oltre 500 mq
(destinati a diventare 250 mq dopo il 9 luglio
Con la delibera di giugno
la Liguria ha recepito
la direttiva Ue emanata
il 19 maggio 2010
39
Il Sole 24 Ore
02 | LE REGIONI DEL NORD
Dgr Emilia Romagna
n. 156/2008
razione della Giunta Regionale.
Inoltre, la Legge Regionale n. 23/2012 introduce l’obbligo del pagamento di un contributo (pari a 20 euro) per ogni attestato redatto,
quale partecipazione alle spese necessarie
per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici.
Il versamento di tale contributo da parte del
tecnico abilitato – ai sensi di quanto disposto
altresì dall’articolo 17 del Regolamento n. 6 del
13 novembre 2012, emanato in attuazione dell’articolo 29 della Legge Regionale n. 22/2007,
come modificata dalla LegEmilia Romagna
ge Regionale n. 23/2012 in
parola – è indispensabile ai
La Regione Emilia Romafini della trasmissione delgna si è da tempo dotata (a
l’attestato di prestazione
partire dalla deliberazione
energetica sulla banca dati
dell’assemblea legislative 4
Icertificatori
regionale, giacché senza di
marzo2008,n.156comesucesso non solo il procedimencessivamente
modificata ed
Regione Emilia Romagna
to di protocollazione in via
integrate) di proprie norme
I professionisti abilitati
telematica non potrebbe esin merito al riconoscimento
dall’amministrazione regionale
sere portato a termine, ma
della qualifica di certificatoil relativo attestato di prere energetico. La disciplina
stazione energetica non diverrebbe nemme- regionale sembra essere più avanzata e completa
no efficace.
rispetto al quadro normativo attuale, anche a seInfine, con la Legge Regionale n. 23/2012 vie- guitodella novella del 2013, in quanto ad esempio
neulteriormente specificatoilsistema sanziona- già prevede procedure e regole per l’iscrizione e
torio relativo ai certificatori che rilasciano atte- la formazione dei certificatori, ovvero l’ammisstati non conformi alle modalità individuate dal sionetraisoggettiaccreditatidellesocietàdiserviregolamento di attuazione dell’articolo 29 della zi energetici (Esco). Tuttavia, è da ritenersi che vi
Legge Regionale n. 22/2007. In particolare, ac- potrannoessereinunprossimofuturonormerecantoalle sanzionidicarattere pecuniario,ven- gionali di adeguamento, sia di carattere tecnico
gono altresì individuati meccanismi di sospen- (alfinediverificarelaconformitàdeglielenchidei
sioneforzata dall’attivitàdiattestatore,perperi- titoli richiesti aicertificatoridalle norme regionaodi che vanno da tre mesi – in caso di violazione li con quellestatali), sia di carattere promozionasingola– fino adun anno – nelcaso di reiterazio- le (ad esempio introducendo sistemi di accordi
ne della violazione nell’arco di tre anni.
volontari per il contenimento dei prezzi all’utenIn ogni caso, viene precisato che l’attestato za come indicato dalla recente disciplina statale).
di prestazione energetica redatto in modo
L’imprenditorialità
non conforme alle modalità individuate dal regolamento di attuazione dell’articolo 29 della
Al momento è da porsi in evidenza il fatto che
Legge Regionale n. 22/2007, è inefficace e vie- tutta la disciplina regionale in materia pone l’acne sostituito dall’attestato corretto redatto dal cento sull’aspetto imprenditoriale delle attività
soggetto verificatore.
richieste ai certificatori, dichiarando che ai fini
29.866
40
Il Sole 24 Ore
COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI
Dgr n. 1754/2008
Dgr Emilia Romagna
n. 429/2012
me espressamente valore di atto pubblico.
L’organismo di accreditamento
dell’accreditamento è necessario che gli stessi
dimostrino, in sede di domanda di iscrizione, il
possesso di «adeguate capacità organizzative,
gestionaliedoperative». C’è daaugurarsi che tale requisito, pur se non espressamente contemplato nella normativa nazionale, non venga modificato o cancellato in sede di futuro adeguamento, dal momento che costituisce un positivo
elemento di affidabilità per i consumatori.
Oltreal titolodi studio e all’iscrizioneall’ordineo al collegiodi competenza (se istituito), inoltre, la normativa regionale in esame richiede la
dimostrazione di un’adeguata competenza che
può essere dimostrata o dall’abilitazione alla
progettazione di edifici e impianti accompagnata da un’esperienza (almeno annuale) nel
settoreedile odellasuacomponentisticaoattraverso la partecipazione a un corso di formazione
riconosciutoalivello regionale, con superamentodella provafinale.Lanormativa regionaleprevede inoltre un accreditamento, con procedure
semplificate, per quei soggetti riconosciuti come certificatori energetici da parte di altri Paesi
europei, Regioni o Province autonome.
L’imparzialità di giudizio
Icertificatorienergeticiaisensidelleprevisioni
regionalidevonogarantirel’imparzialitàdigiudizioeassenzadiconflittidiinteressiconlaproprietàdell’immobiledavalutare;ataleriguardo,icertificatoridevonorilasciare appositadichiarazione
dalmomentochel’attestatodaessirilasciatoassu-
Lafunzionediorganismoregionalediaccreditamento è riconosciuta, ai sensi della determinazione di Giunta Regionale n. 429 del 16 aprile 2012,
alla società regionale NuovaQuasco s.c. a r.l., la
quale gestisce le procedure di accreditamento dei
soggetticertificatori. L’accreditamento dura 3anni, al temine dei quali si procede al rinnovo, salvo
casi di sospensione o revoca disposti dall’Organismo stesso in caso di comportamenti non conformi alla normativa di riferimento riscontrati nell’ambito delle sue attività di controllo e verifica.
La formazione
Grandeattenzioneè dedicatadallegislatoreregionale ai corsi di formazione per certificatori
energetici. Con la recente determinazione della
GiuntaRegionale n.11917 del 21 settembre2012,
l’ente di formazione accreditato I.F.O.A. (centro
diformazione delleCamere di Commercio)è stato autorizzato a svolgere cinque corsi di formazione per certificatore energetico in edilizia secondo il progetto da quest’ultimo presentato. Sul
punto, si ricorda che la deliberazione
1754/2008 dichiara che «la formazione e l’aggiornamento professionale rappresentano fattori fondamentali per garantire le conoscenze
necessarieallosvolgimento delle attivitàdi certificazione energetica degli edifici da parte dei
soggetti certificatori». La stessa deliberazione
contiene criteri e regole vincolanti cui attenersi
nella predisposizione dei corsi di formazione e
perla loropartecipazione,qualiadesempioladuratadi 60 ore(conobbligo di frequenza noninferiore all’80%), più 12 ore da dedicare a projectwork su casi studio assegnati, ed anche una verifica obbligatoria finale con rilascio di un attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento.
(ha collaborato Marco Gelmetti)
41
Il Sole 24 Ore
03
Le Regioni autonome
del Nord
03 | LE REGIONI AUTONOME DEL NORD
Regioni autonome del Nord
■
Valle d’Aosta
Legge 26/2012 e deliberazione n. 1606/2011
■
Provincia autonoma di Trento
Decreto del presidente n. 11-13/2009
■
Provincia autonoma di Bolzano
Decreto del presidente n. 24/2004
■
Friuli-Venezia Giulia
Legge 23/2005 ma vale la normativa statale
Bolzano e Trento apripista
sugli edifici a basso impatto
di Fabrizio Luches
T
to particolare (unica in tutta
utte e quattro le
Legge regionale
Italia) affidando il compito
Regioni autonoValle d’Aosta
di certificare gli immobili
me del Nord han21/2008
non a singoli professionisti
no introdotto un
accreditati ma all’Agenzia
sistema di certificazione diverso da quello nazionale. Le nor- CasaClima.
mative di Trento e Bolzano hanno addirittuLa Valle d’Aosta
ra anticipato la legislazione statale recependo le direttive europee prima del varo del DlLa Regione autonoma, con la legge 18 aprile
gs 192/2005.
2008n.21,hapromossoeincentivatolasosteniIn Friuli-Venezia Giulia, però, le regole re- bilitàenergeticanella progettazione,realizzaziogionali per l’accreditamento sono state abro- ne e uso delle opere edilizie pubbliche e private e
gate, in seguito alle contestazioni sollevate da- il miglioramento delle prestazioni energetiche
gli ordini professionali. Per quanto riguarda degli edifici esistenti, privilegiando le tecnolol’individuazione dei soggetti abilitati al rila- gie a minore impatto ambientale. Tale discipliscio del certificato energetico, in Friuli-Vene- na risulta attualmente contenuta nella legge rezia Giulia, valgono quindi le regole statali.
gionale 1 agosto 2012 n.26 «Disposizioni regioBolzano ha invece seguito una strada mol- nali in materia di pianificazione energetica, di
44
Il Sole 24 Ore
COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI
La Valle d’Aosta incentiva la sostenibilità energetica
La Regione promuove il miglioramento delle prestazioni
energetiche degli edifici esistenti, privilegiando le
tecnologie a minore impatto ambientale
moigrometricoelaqualitàdell’aria),diproduzionediacquacaldasanitariae diilluminazioneartificiale ivi comprese la sostituzione di generatoLe regole Beauclimat
ri di calore e di unità frigorifere.
Restano esclusi dalla disciplina regionale:
La disciplina regionale si applica a tutti gli edia. gli edifici isolati in cui i locali riscaldati hanfici di nuova costruzione e agli edifici esistenti
no una superficie utile totale inferiore a 50 metri
interessati da:
quadrati;
a.totale demolizione e ricob.ifabbricati industriali, arstruzione;
tigianali ed agricoli non resib. trasformazione edilizia di
denziali, qualora gli ambienti
cui alla legge regionale 6 aprile
siano climatizzati per esigenze
1998 n. 11;
del processo produttivo;
c. nuova installazione, riI certificatori
c. gli impianti installati ai fistrutturazione e ampliamento
ni del processo produttivo readi impianti di climatizzazione
Regione Valle d’Aosta
lizzatonell’edificio,ancheseutiinvernaleed estiva (se deputati
I professionisti accreditati
lizzati in parte non prevalente
al controllo di parametri fisici
in base alle regole regionali
pergliusitipicidelsettorecivile;
che influenzano il comfort ter-
promozionedell’efficienzaenergetica edisviluppo delle fonti rinnovabili».
274
45
Il Sole 24 Ore
03 | LE REGIONI AUTONOME DEL NORD
stituzione della previgente delibera n.
3629/2010,masempreinforzadell’abrogatoarticolo 6 legge regionale 21/2008) che riguardano:
a. le caratteristiche e le prestazioni termiche dell’involucro edilizio;
le caratteristiche e i fabbisogni di enerL’attestato Beauclimat giab.primaria
dell’impianto di climatizzazione
invernale;
■ La Regione autonoma Valle d’Aosta ha
c. le caratteristiche e i fabbisogni di energia
predisposto il sistema di certificazione
energetica Beauclimat per gli edifici situati
primaria dell’impianto di climatizzazione
sul proprio territorio:
estiva;
a. creando un sistema di formazione e
d. le caratteristiche e i fabbisogni di eneraccreditamento dei professionisti che
gia primaria dell’impianto di produzione di
intendono operare nel settore, con
acqua calda sanitaria;
l’istituzione di un apposito elenco di
e. le caratteristiche e i fabbisogni di energia
certificatori energetici;
primaria dell’impianto di illuminazione artib. approvando una metodologia di calcolo
ficiale.
univoca e standardizzata che applica le
L’articolo 9 della Legge regionale 26/2012 ha
norme tecniche vigenti valorizzando le
peculiarità del territorio regionale;
ampliato l’ambito applicativo prevedendo che
c. implementando tale metodologia in un
i requisiti minimi e le prescrizioni definite dalla
software gratuito con la possibilità per le
Giunta regionale possano riguardare anche:
software house di adeguare i propri prodotti
a. il fabbisogno annuale di energia primacommerciali;
ria
da soddisfare mediante l’utilizzo di fonti
d. attivando un sistema di servizi interattivi
rinnovabili;
denominato Portale Energia;
b.i casi in cui prevedere la predisposizioe. realizzando le targhe energetiche
ne di impianti centralizzati di produzione di
richiedibili gratuitamente;
f. garantendo uno sportello informativo a
acqua calda sanitaria e di climatizzazione insupporto dei cittadini, dei professionisti e dei
vernale e la dotazione di sistemi automatizzatecnici comunali.
ti di termoregolazione e contabilizzazione individuale del calore negli edifici.
Ogni edificio di nuova costruzione o interessatodatotaledemolizioneericostruzioneosottod. le unità immobiliari non dotate di un postoa ristrutturazione edilizia ai sensidellalegsistema di climatizzazione invernale, defini- geregionale11/1998, è dotato, acuradel proprietarioodi chine hatitolo,di un attestatodi certifite con deliberazione della Giunta regionale;
cazione energetica, concerne
e. gli interventi di manula valutazione dei fabbisogni di
tenzione ordinaria e straorDgr
energia primaria per la climadinaria che non coinvolgano
Valle d’Aosta
tizzazione estiva e invernale,
componenti edilizie e imn. 1606/2011
per la produzione di acqua calpiantistiche che possano indasanitariaeperl’illuminaziofluire sulle prestazioni enerne artificiale. Restano esentati
getiche dell’edificio o delda tale obbligo gli edifici e unità
l’unità immobiliare.
immobiliarielencatinell’articoGli edifici e interventi rienlo 13, comma 2, della Legge retranti nell’ambito di applicagionale 26/2012 e gli ulteriori
zione della legge regionale
anni
casi eventualmente individuati
26/2012devono possedere irecon successiva delibera della
quisiti minimi di prestazione
Regione Valle d’Aosta
energetica approvati con la de- La validità massima dell’attestato Giunta regionale.
L’attestato di certificaziolibera della Giunta regionale
di certificazione energetica
ne energetica ha una validità
n.1606 dell’8 luglio2011 (in so-
10
46
Il Sole 24 Ore
COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI
Valle d’Aosta, gli edifici esclusi dalla disciplina regionale
■
Gli edifici isolati in cui i locali riscaldati hanno una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati
■
I fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali, qualora gli ambienti siano climatizzati per
esigenze del processo produttivo
■
Gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell’edificio, anche se utilizzati in parte
non prevalente per gli usi tipici del settore civile
■
Le unità immobiliari non dotate di un sistema di climatizzazione invernale, definite con deliberazione
della Giunta regionale
■
Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che non coinvolgano componenti edilizie e
impiantistiche che possano influire sulle prestazioni energetiche dell’edificio o dell’unità immobiliare
temporale massima di dieci anni dalla data
del rilascio ed è aggiornato ad ogni intervento idoneo a modificare le prestazioni energetiche dell’edificio, secondo quanto definito
con delibera della Giunta regionale.
Ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale
21/2008 (come sostituito dalla legge regionale
8/2010),una copia dell’attestato di certificazione energetica deve essere presentata al Comune, unitamente alla documentazione di cui all’articolo 25 Dpr 380/2001, ai fini dell’ottenimento, del certificato di agibilità dell’edificio.
Tutti gli edifici di proprietà pubblica in Regione Valle d’Aosta, dovranno essere dotati di
attestato di certificazione energetica entro il
termine fissato dalla delibera della Giunta
regionale prevista dall’articolo 14, comma 6,
legge regionale 26/2012 (il precedente termine del 31 dicembre 2012 fissato dall’allegato D
della delibera della Giunta regionale n. 1062
del 6 maggio 2011 è già scaduto).
Per le locazioni la vigente legge regionale
riprende quanto già previsto a livello nazionale dal Dlgs 28/2011: solo nei contratti di locazione, di edifici e unità immobiliari già dotati di attestato di certificazione energetica, è
inserita apposita clausola con la quale il conduttore dà atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici.
I certificatori Beauclimat
La Regione Valle d’Aosta,
in collaborazione con il Cen-
Una delibera dovrà fissare
il nuovo termine entro
cui tutti gli edifici pubblici
dovranno esibire l’attestato
tro osservazione e attività sull’energia
(COA), istituito con delibera di Giunta regionale n. 1343 del 18 maggio 2007 (ai sensi dell’articolo 3, legge regionale 3/2006), provvede alla realizzazione e all’esercizio del portale energia (http://www.regione.vda.it/energia/certificazioneenergetica/default_i.asp)
destinato alla gestione delle procedure in materia di certificazione energetica degli edifici, all’implementazione del catasto energetico e alla relativa elaborazione statistica dei dati, da parte dei soggetti coinvolti (certificatori
energetici, cittadini, COA energia, Servizio
per l’attuazione del piano energetico, Comuni, Arpa, eccetera.).
Il COA energia, ai sensi delle delibere della Giunta regionale n. 1366 del 21 maggio
2010 e n. 1448 del 24 maggio 2010 esercita
l’attività di:
a. verifica del possesso dei
Dgr
requisiti necessari a svolgere
Valle d’Aosta
le attività di certificazione e
n. 1448/2010
di ispezione;
47
Il Sole 24 Ore
03 | LE REGIONI AUTONOME DEL NORD
La Provincia autonoma di Trento si è mossa in anticipo
Subito dopo l’approvazione della direttiva ha individuato il
fabbisogno medio per il riscaldamento e la produzione di
acqua calda dello stock edilizio esistente
b. iscrizione e permanenza nell’elenco regionale dei soggetti certificatori;
c. sorveglianza sulle attività svolte dai soggetti certificatori, anche mediante controlli a
campione.
L’attestato di certificazione energetica Beauclimat può essere redatto esclusivamente da
un certificatore energetico accreditato ai sensi
dell’articolo 18 legge regionale 26/2012 e può
essere compilato esclusivamente attraverso
l’apposita sezione del portale energia, il cui accesso è riservato ai soli certificatori energetici.
Possono essere accreditati quali soggetti
abilitati al rilascio dell’attestato di certificazione esclusivamente persone fisiche che risultino in possesso dei seguenti requisiti:
a. iscrizione ad un Ordine o Collegio che lettere a) e b), dell’articolo 18, conseguiti in Stati
abiliti allo svolgimento di attività professiona- appartenenti all’Unione europea, previa verifile in materia di progettazione di edifici e im- ca dell’equivalenza degli stessi con quelli di cui
pianti, asserviti agli edifici stessi, oppure di alla legge regionale 26/2012 e fatta salva la conouso razionale dell’energia, di termotecnica e scenza della procedura e metodologie della certificazione energetica regionale (diversamendi energetica;
b. frequenza di specifici corsi di formazio- te dalla previgente legge regionale 21/2008 non
ne, con esame finale, organizzati da soggetti è più previsto in legge la possibilità di accreditaaccreditati dalla Regione o dagli Ordini e Col- mento dei dipendenti della Regione, limitatalegi professionali ed effettuati sulla base del- mente alla certificazione degli edifici di propriele modalità approvate dalla Giunta regionale tà della Regione medesima o in uso alla stessa,
(cfr. delibera n. 1448 del 28/5/2010) oppure, individuati all’interno delle competenti struttuin alternativa, conseguimento di un’esperien- re tecniche).
za professionale comprovata dall’iscrizione
La Provincia di Trento
da almeno cinque anni all’ordine o collegio
professionale di appartenenza;
La Provincia autonoma di Trento si è mossa
c. conoscenza della procedura, della meto- autonomamente subito dopo l’approvazione
dologia e degli strumenti apdella direttiva europea n.
plicativi del sistema di certifi2002/91/Ce, individuando, secazione energetica regionacondo una precisa metodolole, accertata secondo le mogia desunta da apposite nordalità stabilite con delibera
me tecniche europee, il fabbidella Giunta regionale.
sogno medio per il riscaldaI certificatori
Ai sensi di legge possono esmento e per la produzione di
sere accreditati quali soggetti
acqua calda dello stock ediliProvincia autonoma di Trento
certificatori anche i soggetti in
zio trentino esistente e, sulla
I professionisti iscritti
possesso di requisiti equivabase dello stesso, definendo la
all’Elenco provinciale
lenti a quelli di cui al comma 1,
scala delle possibili classifica-
428
48
Il Sole 24 Ore
COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI
Legge Provincia autonoma
di Trento 1/2008
Decreto presidente Prov. Trento
13 luglio 2009
n. 11/13/Leg.
zioni del consumo energetico degli edifici. Tale metodologia è stata codificata nell’allegato
alla delibera della Giunta provinciale 20 ottobre 2006 n. 2167.
Con deliberazione della Giunta provinciale 12 giugno 2009 n. 1448, è stato adottato
uno specifico regolamento che reca le conseguenti disposizioni transitorie, approvato
con decreto del presidente della Provincia 13
luglio 2009 n. 11-13/Leg. «Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in
attuazione del titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)», con lo scopo
di disciplinare le finalità, l’ambito di applicazione, i requisiti della prestazione energetica degli edifici, gli interventi soggetti a certificazione energetica, l’attestato di certificazione, gli organismi di abilitazione, i soggetti certificatori, il coordinamento con la certificazione energetica della Provincia di Bolzano, la vigilanza, la targa energetica, il marchio. Tale regolamento è stato modificato
con decreto del presidente della Provincia 15
marzo 2012 n. 5-80/Leg.
La certificazione energetica degli edifici, nella Provincia autonoma di Trento, è obbligatoria
per i casi previsti dall’articolo 5 del Dpp 13 luglio
2009 n. 11-13/Leg. e precisamente:
a. edifici di nuova costruzione;
b. sostituzione edilizia;
c. demolizione e ricostruzione;
d. ampliamenti dei volumi superiori del 20%
del volume esistente, limitatamente al volume
nuovo;
e. ristrutturazione integrale degli elementi
dell’involucro edilizio, in caso di superficie utile
maggiore di 500 mq;
f. trasferimenti di immobili a titolo oneroso
(si veda la delibera della Giunta provinciale 17
giugno 2010 n. 1429).
I requisiti minimi delle prestazioni energetiche, di classificazione degli edifici e relativa metodologia di calcolo sono stabiliti nell’allegato
A del Dpp n. 11-13/Leg. del 2009, sostituito dall’articolo 9 e allegato del Dpp 15 marzo 2012 n.
5-80/Leg.
L’Attestato di certificazione energetica (Ace)
previsto dalla disciplina trentina è compilato e
asseverato da un soggetto certificatore, secondo le modalità definite con la deliberazione della
Giuntaprovinciale 16 ottobre 2009 n. 2446, men-
I contenuti del certificato
I dati che l’attestato deve indicare a Trento
1. Il fabbisogno specifico globale
di energia primaria (EPgl)
2. Il fabbisogno specifico per la
climatizzazione invernale (EPr) e per la
produzione di acqua calda per uso
igienico-sanitario (EPacs)
3. La stima delle emissioni di CO2
4. La classe energetica di appartenenza
49
Il Sole 24 Ore
03 | LE REGIONI AUTONOME DEL NORD
tre con successiva deliberazione 22 dicembre
2009 n. 3110, sono stati approvati i modelli di
attestato di certificazioneenergetica, le modalità e i criteri per il loro rilascio e le relative procedure di trasmissione.
L’Ace è trasmesso in copia al Comune, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori (a
pena di inefficacia della dichiarazione stessa ai
sensi dell’articolo 84 della legge provinciale
1/2008) e conserva efficacia per dieci anni e deve essere aggiornato a ogni intervento che modifica la prestazione energetica dell’edificio e
dell’impianto.
L’Agenzia provinciale per l’energia vigila
sull’attività di certificazione energetica e di
sostenibilità ambientale degli edifici svolta
dai soggetti abilitati, disponendo controlli a
campione sulle certificazioni rilasciate, ov-
vero mediante accertamenti e ispezioni in
corso d’opera, o entro cinque anni dalla data di fine lavori, eventualmente irrogando
le sanzioni stabilite dall’articolo 15 del Dlgs
192/2005.
Alla qualifica di certificatore energetico si accede previa abilitazione da parte di Organismi
di abilitazione (Oda) riconosciuti dalla Provincia secondo criteri e modalità stabiliti con l’allegato A alla deliberazione 2446/2009.
Gli Oda svolgono principalmente le funzioni di:
a. accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni energetiche;
b. controllo sui certificati energetici e sull’operato dei soggetti certificatori, da eseguire
a campione, anche su segnalazione dei Comuni
o su richiesta dei privati;
50
Il Sole 24 Ore
COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI
I titoli necessari nella Provincia autonoma di Trento
Per svolgere l’attività di certificazione energetica occorre
essere abilitati: è necessario il possesso di certi titoli di
studio e un’adeguata competenza comprovata
c.gestione dell’elencodeisoggetti certificatori abilitati;
d.promozione di attività formative per ilconseguimento dell’abilitazione.
I titoli per l’abilitazione
Per svolgere l’attività di certificazione energetica occorre essere abilitati ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del Dpp 13 luglio 2009 n.
11-13/Leg. che prevede il possesso di tutti i seguenti requisiti:
a. uno dei seguenti titoli di studio:
1. diploma di laurea (o laurea specialistica) in
Ingegneria o Architettura, nonché abilitazione
all’esercizio dellaprofessione e iscrizione al relativo ordine professionale;
2. diploma di geometra o perito industriale,
nonché abilitazione all’esercizio dellaprofessione e iscrizione al relativo collegio professionale; certificatori energetici di durata non inferiore
3. diploma di laurea e laurea specialistica in a 80 ore.
Sono altresì iscritti negli elenchi dei soggetti
Scienze agrarie e Scienze forestali, nonché abilitazione all’esercizio della professione e iscri- certificatori, se in possesso di requisiti previsti
dall’articolo 8, comma 2, del Dpp 13 luglio 2009
zione al relativo ordine professionale;
4. altre figure professionalipreviste con deli- n. 11-13/Leg coloro che sono riconosciuti coberazione dalla Giunta provinciale in coerenza me certificatori energetici da altre Regioni o
con la legislazione statale in materia (per ora dalla Provincia autonoma di Bolzano, valennon ancora individuate);
do anche il riconoscimento disposto dai predetb. un’adeguata competenza comprovata, al- ti enti a seguito della frequenza di corsi svolti
ternativamente, da:
ai sensi delle disposizioni vigenti nel rispettivo
1. esperienza almeno triennale, attestata da territorio. Si segnala comunque che i profesuna dichiarazione del rispettivo ordine, colle- sionisti, che hanno ottenuto la qualifica di
gio o associazione professionali, in almeno due “Esperto CasaClima” e/o la qualifica di
delle seguenti attività:
“Consulente CasaClima” alla data del 31 dicem1a. progettazione dell’isolabre 2009 e che intendono promento termico degli edifici;
muoversi come certificatori
1b.progettazione diimpianin Provincia di Trento, devoti di climatizzazione invernano partecipare a un corso forle ed estiva;
mativo dedicato ai metodi e al1c. gestione energetica di
le procedure di certificazione
Gli auditor
edifici e impianti;
energetica della durata di al1d. certificazioni e diagnosi
meno 20 ore e superare l’esaProvincia autonoma di Bolzano
energetiche;
me finale ai sensi della delibeI professionisti che operano
2. frequenza e superamenra 2446/2009, come disposto
per l’Agenzia CasaClima
to dei corsi di formazione per
dalla delibera 3110/2009).
251
51
Il Sole 24 Ore
03 | LE REGIONI AUTONOME DEL NORD
Il certificatore non può
attestare edifici di cui
risulta proprietario
o titolare di diritto reale
La Provincia autonoma ammette, infine, come certificatori anche:
a. gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell’energia e dell’edilizia, che esplicano l’attività con tecnici in possesso dei requisiti
previsti;
b. i soggetti che esplicano, nell’ambito delle
amministrazioni pubbliche o delle società private di appartenenza, le funzioni di energy mana-
ger e sono iscritti in uno specifico elenco predisposto dalla Federazione italiana per l’uso razionale dell’energia (Fire),purché in possesso dei requisiti previsti;
c. gli organismi pubblici e privati qualificati a effettuare attività di ispezione nel settore
delle costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e impiantistica connessa, accreditati presso Sincert o altro soggetto
equivalente in ambito nazionale ed europeo
sulla base delle norme Uni Cei En Iso/Iec
17020, «Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano
attività di ispezione», sempre che svolgano
l’attività con un tecnico in possesso dei requisiti previsti.
In ogni caso il soggetto certificatore non
può svolgere attività di certificazione sugli
edifici con riferimento ai quali risulti proprietario o titolare di diritto reale o sia stato coinvolto, personalmente o comunque in qualità
di dipendente, socio o collaboratore di
un’azienda, in una delle seguenti attività:
a. progettazione o direzione lavori dell’edificio o di qualsiasi impianto tecnico in esso presente;
b. costruzione dell’edificio o di qualsiasi impianto tecnico in esso presente;
c. amministrazione dell’edificio;
d. fornitura di energia per l’edificio;
e. gestione e/o manutenzione di qualsiasi
impianto presente nell’edificio;
f. attività connesse alla funzione di responsabile della sicurezza.
Tale assenza di conflitto di interessi deve
essere dichiarata all’atto di sottoscrizione dell’attestato di certificazione energetica.
La Provincia autonoma di Bolzano
Nella Provincia autonoma di Bolzano, le pre-
52
Il Sole 24 Ore
COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI
Bolzano, come funziona CasaClima
previsto dal decreto 34/1997 viene effettuato
dall’Agenzia CasaClima Srl sulla base della
delibera della Giunta provinciale 3 settembre
2007 n. 2923, provvedimento che autorizza
ivi compresi gli edifici che siano stati demoliti e
l’Agenzia medesima, con decorrenza dal 1˚
ricostruiti, determina le categorie degli edifici a
dicembre 2007, anche all’attività di vigilanza,
cui si applicano tali valori – tutti gli edifici a uso
effettuando ispezioni e controlli negli edifici e
abitativo e per uffici, con esclusione degli edifici
nei cantieri e richiedendo la documentazione e
agricoli, industriali, artigianali e per il
le informazioni necessarie. Le tariffe per la
commercio all’ingrosso –, nonché lo spessore di
certificazione energetica applicabili a
coibentazione che non viene calcolato come
decorrere dal 1˚ gennaio 2012 sono state
cubatura urbanistica (per gli edifici con un
approvate con delibera della Giunta provinciale
fabbisogno energetico corrispondente alla
5 dicembre 2012 n. 1898.
categoria A viene calcolato come cubatura
La Giunta provinciale, considerata la necessità di
urbanistica soltanto uno spessore di 0,3 m dei
adottare misure atte a favorire il ravvicinamento
muri perimetrali).
delle disposizioni emanate a livello provinciale
Le categorie di consumo di calore e il metodo
con le linee guida per la certificazione energetica
di calcolo dell’indice termico sono
degli edifici adottate con il decreto ministeriale
determinati nell’allegato A del Dpp 34/2004
26 giugno 2009 (sulla Gazzetta Ufficiale del 10
e costituiscono il sistema di certificazione
luglio 2009 n. 158), ha esteso espressamente la
“CasaClima”: sistema che determina altresì il
validità del certificato energetico CasaClima
rilascio del titolo abilitativo edilizio (alla
(rilasciato per l’intero edificio ai sensi del Dpp
domanda di concessione edilizia deve infatti
34/1997), anche alle singole unità abitative
essere allegata una dichiarazione, firmata dal
facenti parte dell’edificio certificato (si veda la
richiedente e dal progettista, attestante il
delibera 27 luglio 2009 n. 1969).
rispetto dei valori individuati; si veda l’articolo
Lo stesso provvedimento dispone altresì che nei
4 del Dpp 34/2004), nonché il rilascio del
certificato di abitabilità degli edifici, che viene certificati energetici CasaClima rilasciati dopo
l’11 agosto 2009 viene indicata l’energia
subordinato alla dimostrazione di un
primaria, mentre in caso di edifici con più unità
fabbisogno energetico annuo pari o inferiore
immobiliari che ancora non dispongono del
alla categoria B del certificato CasaClima (si
certificato energetico CasaClima (a esclusione
veda l’articolo 3, comma 2, del Dpp 34/2004
delle villette a schiera), può essere rilasciato –
come modificato dal Dpp 9/2011 a decorrere
per le singole unità immobiliari – un attestato di
dal 14 giugno 2011; il testo previgente
qualificazione energetica
richiedeva un fabbisogno
ovvero un’autodichiarazione
pari o inferiore alla
Decreto presidente del proprietario secondo le
categoria C).
Provincia
disposizioni del Dm 26
Il controllo e il rilascio del
Bolzano 34/2004
giugno 2009.
certificato energetico
l regolamento provinciale definisce i valori
massimi di fabbisogno di calore annuale per
Iriscaldamento
negli edifici di nuova costruzione,
visioni in materia di rendimento energetico
degli edifici di cui all’articolo 127, commi 5 e 6,
della legge provinciale 11 agosto 1997 n. 13 (Legge urbanistica provinciale), introdotti dalla Legge provinciale 31 marzo 2003 n. 5, sono state attuate con decreto del Presidente della Provincia
29 settembre 2004 n. 34, recante per l’appunto
il «Regolamento di esecuzione della legge urbanistica in materia di risparmio energetico»
(modificato con Dpp 21 aprile 2005 n. 17 e, da
ultimo, con Dpp 15 febbraio 2011 n. 9), in recepimento delle direttive n. 2002/91/Ce, n.
2006/32/Ce e della recente direttiva n.
2010/31/EG.
Ai sensi della normativa provinciale, il certificatoenergeticovienerilasciatodall’AgenziaCasaClima, in qualitàdi ente dicertificazioneindipendente, non coinvolto nella progettazione o
realizzazione, che esegue tutti i controlli necessari per classificare l’edificio secondo i criteri di
53
Il Sole 24 Ore
03 | LE REGIONI AUTONOME DEL NORD
In Friuli-Venezia Giulia valgono i requisiti statali
Dopo le critiche degli Ordini professionali la Regione ha
scelto di rinviare alla normativa statale per definire le
figure professionali che possono accreditarsi
attestato di partecipazione, nonché di percorsi formativi di alta specializzazione con esame finale che autorizzano l’esercizio dell’attività di “Auditori CasaClima”, figure professionali che non possono essere contattate direttamente per una certificazione in quanto la certificazione viene gestita direttamente dall’Agenzia CasaClima.
Non sussistono disposizioni provinciali dirette a individuare le specifiche professionalità – nella Provincia autonoma la certificazione
viene rilasciata dall’Agenzia e non dal professionista abilitato – pertanto tali corsi devono
ritenersi aperti a tutti i professionisti nell’ambito delle competenze a essi attribuite dalla legislazione vigente (Dpr 75/2013).
Anche il master universitario di secondo livello CasaClima, istituito presso la facoltà di
Scienze e Tecnologie della Libera Università di
Bolzano con la finalità di formare professionisti capaci di progettare e coordinare i vari
aspetti della progettazione a basso consumo
energetico, sia a scala urbana, sia a scala edilizia, risulta aperto non solo ad architetti, ingegneri, geometri e periti, in qualità di liberi
professionisti iscritti nei rispettivi albi, ma
anche a professionisti operanti presso società, industrie ed enti pubblici e privati che, a
vario titolo, sono interessati alle tematiche
trattate.
consumoenergetico, comfort edecologia (questi
controlli comprendono l’esame attento del progetto, le verifiche in cantiere e l’analisi finale), in
forza delle linee guida di standardizzazione
adottate dall’Agenzia con direttiva tecnica 31 ottobre2011,che vincolaanche gli altrienti convenzionati abilitati a rilasciare la certificazione:
l’Agenzia per l’energia del Friuli-Venezia Giulia
Ape e l’Agenzia fiorentina per l’energia Afe.
L’Agenzia e gli altri enti autorizzati (si veda
http://www.agenziacasaclima.it/it/formazione), organizzano periodicamente corsi formativi con la finalità di preparare figure professionali che svolgano l’attività di consulenza in modo autonomo e indipendente affianIl Friuli-Venezia Giulia
cando il privato, il progettista o il costruttore
nella scelta delle soluzioni più efficaci per il riNella Regione autonoma Friuli-Venesparmio energetico, sia per le nuove costruzio- zia Giulia, la certificazione energetica di
ni che per il risanamento di
cui al Dlgs 192/2005 è stata
quelle esistenti. Tali tecnici
recepita con legge regionasono definiti “consulenti
le 18 agosto 2005 n. 23 reenergetici CasaClima” dopo
cante «Disposizioni in mail superamento di specifico
teria di edilizia sostenibiesame e possono utilizzare il
le», il cui articolo 6-bis (da
I certificatori
marchio CasaClima.
ultimo modificato con legSono inoltre previsti corsi
ge regionale 17/2010) ha
Regione Friuli Venezia Giulia
specifici per i progettisti, artiprevisto l’adozione di una
I professionisti abilitati e iscritti
giani e committenti, all’esito
procedura di certificazionei rispettivi collegi e albi
dei quali viene rilasciato un
ne della sostenibilità ener-
15.500
54
Il Sole 24 Ore
COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI
Friuli-Venezia Giulia, il sistema Vea
a certificazione Vea è un sistema di
procedure univoche e normalizzate che
Lutilizza
le modalità e gli strumenti di
da costruzione a limitato consumo, nelle fasi
di produzione e di trasporto;
f. riduzione del fabbisogno di energia
elettrica mediante l’utilizzo di impianti di
illuminazione e di elettrodomestici a basso
consumo;
g. contenimento dei consumi idrici di acqua
potabile negli edifici, impianti e relative
pertinenze;
h. riduzione dei consumi energetici per il
riscaldamento degli edifici, garantendone
l’ottimale isolamento termico, il miglior
rendimento degli impianti e l’impiego di
energie rinnovabili;
i. realizzazione di impianti di ventilazione e
raffrescamento efficienti, mediante il
controllo degli apporti calorici solari e
dell’inerzia termica degli elementi costruttivi;
j. impiego di energie rinnovabili per la
produzione di energia elettrica e di acqua
calda sanitaria;
k. riduzione dei carichi ambientali degli
edifici valutati nel corso dell’intero loro ciclo
di vita, quali i rifiuti da costruzione e
demolizione, le emissioni in atmosfera, il
deflusso di acque reflue anche mediante il
riutilizzo delle acque saponate,
l’inquinamento acustico, la fitodepurazione;
l. elevazione della qualità ambientale visiva,
acustica, termica, elettromagnetica e dell’aria
esterna e interna agli edifici;
m. elevazione della qualità dei servizi forniti
dagli edifici, in termini di adattabilità,
flessibilità, gestione e controllo impiantistico;
n.. distanza da servizi sociali e qualità
ambientale delle comunicazioni e dei
trasporti esterni (accessibilità e prossimità
dei servizi);
o. predisposizione degli impianti.
valutazione del Protocollo Vea (Protocollo
regionale per la valutazione della qualità
energetica e ambientale di un edificio,
approvato con delibera della Giunta regionale
27 ottobre 2011 n. 2055) e comprende la
certificazione energetica degli edifici di cui
al Dlgs 192/2005 e una valutazione della
sostenibilità ambientale degli edifici – di
fonte regionale – che si riferisce sia al
progetto dell’edificio, sia all’edificio
realizzato.
Il Protocollo approvato nel 2011 è diviso in
aree di valutazione e comprende i requisiti
bioedili richiesti con le corrispondenti scale di
prestazione quantitativa e di prestazione
qualitativa che determinano il punteggio di valutazione dei singoli interventi, con riferimento anche ai seguenti aspetti prestazionali:
a. utilizzo delle risorse climatiche finalizzato
al riscaldamento, al raffrescamento e alla
ventilazione naturale degli edifici
(climatizzazione passiva);
b. elevazione della qualità ambientale degli
spazi esterni attraverso il controllo della
temperatura superficiale e dei flussi d’aria,
dell’inquinamento acustico, luminoso,
atmosferico ed elettromagnetico, nonché la
valutazione degli aspetti di percezione
sensoriale dell’ambiente costruito;
c. integrazione paesaggistica degli edifici
con il contesto ambientale;
d. integrazione dell’edificato con la cultura
locale, nel recupero delle tradizioni
costruttive;
e. contenimento dell’utilizzazione di risorse
da realizzarsi mediante l’impiego di materiali
getico-ambientale degli edifici, denominata “certificazione Vea”.
La certificazione Vea si applica agli interventi di “nuova costruzione” e
“ristrutturazione edilizia” di immobili a
destinazione d’uso direzionale e residenziale. Riguarda comunque l’intero edificio e non le singole unità immobiliari.
Per le compravendite è, invece, prevista la certificazione energetica secondo
le linee guida nazionali (Dm 26 giugno
2009).
L’accreditamento
La Legge regionale 23/2005 stabiliva che le
procedure di rilascio della certificazione Vea
e il sistema di accreditamento dei soggetti abilitati fossero definiti con regolamento: le procedure di certificazione sono state approvate
con il decreto del presidente della Regione 1˚
55
Il Sole 24 Ore
03 | LE REGIONI AUTONOME DEL NORD
Regole statali solo in Friuli Venezia Giulia
Le norme previste dal Dpr 75/2013 si applicano solo nel
territorio del Friuli Venezia Giulia. In Valle D’Aosta e nelle
Province autonome valgono le regole locali
ottobre 2009 n. 0274/Pres., mentre per quanto
riguarda il sistema di accreditamento il regolamento è stato approvato con decreto del presidente della Regione 25 agosto 2010 n.
0199/Pres.
Dopo pochi mesi, però, nel dicembre
2010, a seguito delle pesanti critiche sollevate dagli ordini professionali, tale regolamento è stato ampiamente modificato con
Dpreg n. 0288/Pres., che ha cancellato tutte le disposizioni specifiche in ordine all’abilitazione.
Di conseguenza, in Friuli-Venezia Giulia, sono attualmente abilitati all’attività
di certificazione energetica tutti i soggetti
in possesso dei requisiti generali previsti
dal Dpr 75/2013. Si applica cioè la normativa statale.
In base alle regole nazionali a cui l’ordinamento regionale fa espresso e unico rinvio,
è definito “tecnico abilitato” un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti e organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private comprese le società di ingegneria, sia di professionista libero o associato, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, e abilitato all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti, asserviti agli edifici stessi, nell’ambito delle competenze a esso attribuite
dalla legislazione vigente.
Ove il tecnico non sia competente nella
Se il tecnico non può
progettare edifici e impianti
deve operare insieme con
un professionista abilitato
progettazione di edifici e impianti (o comunque le attività esulino dal proprio ambito di competenza), egli deve operare in
collaborazione con altro tecnico abilitato
in modo che il gruppo costituito copra tutti
gli ambiti professionali su cui è richiesta la
competenza.
Ma, nonostante l’abrogazione delle norme regionali sull’accreditamento, è stata
mantenuta l’agenzia incaricata dell’effettuazione dei corsi di formazione regionali.
L’applicazione del Dpr statale
Il provvedimento emanato dal Consiglio
dei Ministri con il Dpr 75/2013 definisce i
requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e
l’indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energeti-
56
Il Sole 24 Ore
COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI
ca degli edifici, con il fine dichiarato di consentire l’applicazione omogenea, coordinata e immediatamente operativa delle norme su tutto il territorio nazionale.
Per quanto attiene alle Regioni e Province
autonome, il nuovo regolamento trova applicazione nei limiti della clausola di cedevolezza, cioè nel caso in cui gli enti non abbiano recepito la direttiva 2002/91/CE e fino alla data di entrata in vigore della normativa locale
Sotto il profilo generale, tutte le Regioni
autonome del Nord hanno adottato una
propria normativa di recepimento della di-
rettiva europea e conseguentemente valgono i requisiti tecnico-professionali e i criteri di accreditamento ivi previsti, con la sola
eccezione del Friuli Venezia Giulia in cui,
per effetto dell’abrogazione dei criteri regionali di accreditamento (si vedano i paragrafi
precedenti, ndr.), troveranno diretta e immediata applicazione i requisiti nazionali
di cui all’articolo 2 del regolamento statale.
La disciplina regolamentare statale non si
limita però a ribadire la ripartizione di funzioni tra Stato, Regioni e Province autonome già contenuta nell’articolo 9 Dlgs
192/2005, ma contiene alcune precisazioni, sempre finalizzate a promuovere la tutela degli interessi degli utenti attraverso
un’applicazione omogenea sull’intero territorio nazionale, enunciando la facoltà – in
capo alla disciplina locale – non solo di adottare un sistema di riconoscimento dei soggetti abilitati (purché nel rispetto delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei servizi), ma altresì di promuovere
iniziative di informazione, orientamento,
formazione e aggiornamento dei soggetti
certificatori.
Da non dimenticare inoltre le funzioni di
monitoraggio dell’impatto del sistema di
certificazione degli edifici in termini di
adempimenti burocratici, oneri e benefici
per i cittadini e di accertamento della correttezza e qualità dei servizi di certificazione
da effettuarsi direttamente o attraverso enti pubblici ovvero organismi pubblici o privati di cui sia garantita la qualificazione e
indipendenza, e assicurare che la copertura
dei costi avvenga con una equa ripartizione
tra tutti gli utenti interessati al servizio.
57
Il Sole 24 Ore
04
Le Regioni
del Centro
04 | LE REGIONI DEL CENTRO
Regioni del Centro
■
Toscana
Si applica la normativa statale
■
Marche
Legge 14/2008 e deliberazione 1689/2011
■
Umbria
Si applica la normativa statale
■
Lazio
Regolamento regionale 23/2012
Più articolato ma volontario
il sistema di Marche e Lazio
di Giovanna Landi e Amalia Muollo
F
ra le Regioni del Centro-Italia La- stema di certificazione energetico-ambientazio e Marche hanno fissato i requi- le più ampio rispetto a quello previsto dal Dlgs
siti per diventare certificatore ener- 192/2005 ma a carattere volontario.
getico. In Toscana una delibera
La Toscana e l’Umbria
prevede il rinvio alla normativa
nazionale mentre l’Umbria non ha varato reIn queste due Regioni non esistono norme
gole regionali sull’accreditamento. In quest’ul- regionali in materia di certificazione energetima Regione, quindi, valgono le norme stata- tica attuative della disciplina nazionale; trova
li contenute nell’allegato III del Dlgs 115/2008, quindi diretta ed immediata applicazione la
ora sostituito dal Dpr 75/2013. Sia Toscana che legge nazionale, come recentemente modifiUmbria potranno, però, sempre dotarsi di una cata dal DPR 75/2013.
Non esistono dunque elenpropria normativa regionale
attuativa delle previsioni nachi regionali ma la certificazionali.
zione energetica degli edifici
Dlgs 115/2008
Sia le Marche che il Lazio
viene rilasciata dai “tecnici
hanno, invece, adottato un siabilitati” ai sensi della discipli-
60
Il Sole 24 Ore
COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI
In Toscana e Umbria niente albo dei certificatori
Poiché entrambe le Regioni non hanno varato una propria
disciplina in materia di certificazione energetica, non
esiste un elenco regionale di certificatori
na nazionale.
Per i requisiti di tali tecnici varrà dunque
quanto previsto dal richiamato DPR, mentre
a partire dal 27 giugno 2013, ossia dall’entrata
in vigore del Dpr 75/2013, potranno offrire
servizi di certificazione anche le società di
servizi energetici (ESCO), quali persone fisiche o giuridiche che offrono servizi di efficientamento energetico accettando un margine di rischio finanziario, dal momento che la
loro ricompensa sarà determinata dalla valorizzazione dell'intervento svolto (in termini di
accesso ad incentivi o tariffe agevolate a seguito dell’entrata in funzione dello stesso).
Tali Regioni potranno però sempre dotarsi
di una propria normativa regionale attuativa
delle previsioni contenute dalla legge regionale in materia.
Le Marche
Nel 2008, la Regione Marche nell’ambito di
In Toscana una delibera
rinvia alla normativa
nazionale, l’Umbria non
ha varato alcuna legge
61
Il Sole 24 Ore
04 | LE REGIONI DEL CENTRO
Il Protocollo Itaca
■
È il sistema di valutazione della qualità
energetica e ambientale degli edifici
elaborato dall’Istituto per l’innovazione e
trasparenza degli appalti e la compatibilità
ambientale (Itaca, appunto) della Regione
Marche. La certificazione di sostenibilità
energetico-ambientale degli edifici ha
carattere volontario e ricomprende la
certificazione energetica obbligatoria di
cui al Dlgs 192/2005, ovvero l’Attestato di
certificazione energetica (Ace).
Legge regionale
Marche
14/2008
rientra nella certificazione energetico-ambientale, ma i cui riferimenti legislativi rimangono quelli di carattere nazionale, soprattutto, per quanto attiene all’iscrizione
agli elenchi dei soggetti certificatori.
In altre parole, nelle Marche per adempiere
all’obbligo della certificazione sono percorribili due strade:
a. dotarsi dell’attestato previsto dal Dlgs
192/2005;
b. optare per la certificazione di sostenibilità
ambientale che ha carattere volontario e comprende comunque al suo interno anche quella
nazionale.
Per quanto riguarda l’accreditamento dei
certificatori questo doppio percorso permette la coesistenza sia dei criteri nazionali (Dpr
75/2013) sia di quelli regionali (delibera
1689/2011): nel primo caso l’abililitazione
permette il rilascio dei certificati energetici
basati sul Dlgs 192/2005. Nel secondo, invece, consente la messa a punto dei certificati
di sostenibilità ambientale che aggiungono
agli elementi previsti dalle regole statali anche quelli introdotti dal Protocollo Itaca Marche.
una più ampia promozione della biocompatibilità edilizia con la legge 14/2008 ha adottato
la certificazione di sostenibilità energeticoIl contenzioso
ambientale degli edifici residenziali, intesa
come un sistema di procedure finalizzato a vaHasollevato non poche polemichela disciplilutare sia il progetto, sia l’edificio realizzato.
na che la Regione Marche ha adottato per l’abiliNel maggio 2009 la Regione ha provveduto a tazionealrilascio dellecertificazionidisostenipredisporre le linee guida per richiedere e ot- bilità energetica e ambientale (Dgr 1141/2009,
tenere tale certificazione, individuando nel integrata dalla Dgr 1494/2010).
Protocollo Itaca lo strumento di valutazione
Ordini e associazioni professionali degli indella qualità energetica e ambientale degli gegneri hanno proposto numerosi ricorsi al
edifici (Dgr 760/2009), denominato per l’ap- Tribunale amministrativo regionale per chiepunto “Protocollo Itaca Marche”.
dere l’annullamento di tali delibere regionali
Secondoquantodispostodal protocollo elabo- giungendo finanche a convincere il giudice
ratonel 2004 dall’Istitutoper l’innovazione e tra- amministrativo a sollevare questione di legittisparenza degliappalti e la compatibilità ambien- mità costituzionale degli articoli 6 e 14 della legtale (Itaca), la certificazione di
ge regionale 14/2008 nella
sostenibilità energetico-amparte in cui, istituendo un sibientaledegli edificiha carattestema regionale di accreditare volontario e ricomprende la
mento per l’abilitazione al rilacertificazione energetica obscio delle certificazioni di sobligatoria di cui al Dlgs
stenibilità energetico-amI certificatori
192/2005.
bientale (attraverso le Dgr soLa Regione Marche non ha
pra richiamate) la Regione
Regione Marche
quindi legiferato in merito
avrebbe di fatto creato una
I professionisti iscritti
alla certificazione energetinuova figura professionale
all’Elenco regionale
ca, che pure – come detto –
non prevista dalla normativa
447
62
Il Sole 24 Ore
COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI
Nelle Marche corsi per certificare la sostenibilità ambientale
Il percorso formativo obbligatorio individuato dalla Regione
■
■
■
Corso base
È obbligatorio ma non sufficiente per essere iscritti nell’elenco dei certificatori. Non prevede esame finale.
Possono essere esonerati dalla frequenza coloro che hanno frequentato corsi post laurea per almeno 120 ore con
esame finale su tematiche attinenti, corsi di master, dottorato o specializzazioni attinenti
1
ore
Corso
qualificante
Si conclude con l’esame finale, superato il quale si può
fare richiesta di accreditamento alla Regione
ore
Corso
qualificante
Si conclude con l’esame finale, superato il quale si può
fare richiesta di accreditamento alla Regione
ore
fondamentale di principio emanata dallo Stato
sulla materia.
Sennonché, prima che la Corte costituzionale
si pronunciasse (con ordinanza di rigetto) sulla
legittimità costituzionale del sistema di accreditamento di cui alla Dgr 1494/2010 (si veda l’ordinanza della Corte costituzionale 16 aprile 2012
n. 102), la Regione, in un’ottica conciliativa con
le associazioni di categoria, dapprima con deliberazione 5 settembre 2011 n. 1185, e poi con Dgr
19 dicembre 2011 n. 1689 (sostitutiva delle precedenti) ha definito le modalità di attuazione del
sistema di formazione e di accreditamento dei
certificatori (nell’allegato 2). Vediamo come.
I requisiti richiesti
La nuova normativa regionale riguarda il sistema e le procedure per la certificazione della
sostenibilità energetico-ambientale degli edifici (Protocollo Itaca Marche) e include gli Attestati di certificazione energetica (Ace) che possono comunque essere rilasciati anche dai soggetti abilitati in base al Dpr 75/2013, senza obbligo di partecipazione a corsi regionali.
Il certificatore della sostenibilità energetico-ambientale, invece, deve attestare prima
il progetto e poi la costruzione, a fronte del
sistema di valutazione (Itaca) predisposto a livello regionale, per confermare o meno l’autovalutazione del progettista e del direttore lavori. Dopodiché acquisisce tutti i documenti relativi all’edificio che riguardano la certificazio-
ne di sostenibilità, effettuando sopralluoghi
in cantiere per verificare le fasi salienti del processo costruttivo.
Tale attività comporterà in una prima fase
l’emissione dell’attestato di conformità del progetto e, successivamente, il certificato di sostenibilità energetico-ambientale propriamente
detto.
La formazione
Per diventare certificatori della sostenibilità
energetico-ambientale il percorso formativo è
composto dal corso base di 120 ore, relativo alle tematiche energetiche e ambientali connesse
alla gestione e alla progettazione degli edifici,
più un corso qualificante da 60 ore o 20 ore,
relativo al processo di certificazione e all’applicazione dello strumento di valutazione Protocollo Itaca Marche, comprensivo di esame finale. Le tematiche di entrambi i corsi sono riportate sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche
n. 113 del 2011.
È quindi obbligatorio in generale seguire un
iter formativo composto da:
a. corso base di 120 ore, per cui non è previsto
un esame finale ma che da solo non è sufficiente
per essere iscritti nell’elenco dei certificatori;
b. corso qualificante di 60 ore – corso qualificante di 20 ore che si concludono con l’esame
finale, superato il quale è possibile fare richiesta di accreditamento alla Regione ed essere inserito nell’elenco dei certificatori della sostenibi-
63
Il Sole 24 Ore
04 | LE REGIONI DEL CENTRO
Nelle Marche i ricorsi degli ordini
Gli ingegneri hanno contestato al Tar le delibere:
la Regione ha scelto la conciliazione con le associazioni
di categoria e ha ridefinito il sistema di formazione
lità energetico-ambientale degli edifici, quindi
esercitare l’attività di certificatore.
Ai sensi di quanto disposto dal punto 1.3 dell’allegato 2 della Dgr 1689/2011 possono essere
esonerati dalla frequenza del corso base attraverso il riconoscimento di crediti formativi coloro che abbiano frequentato:
a. corsi post laurea per almeno 120 ore con
esame finale su tematiche attinenti al protocollo Itaca Marche;
b. corsi di master, dottorato o specializzazioni su tematiche attinenti al protocollo regionale;
c. coloro che siano in possesso di specifiche
competenze professionali o formative acquisite nell’attività di progettazione in edilizia sostenibile, pubblica o privata.
Ovviamente tali requisiti devono essere adeguatamente documentati con la presentazione
del proprio curriculum vitae e un elenco dettagliato di progetti e attività professionali svolte.
I titoli di studio
Per accedere ai corsi di formazione per certificatori è necessario possedere:
a. diploma di laurea di primo o secondo livello in Ingegneria, Architettura o altra laurea di
carattere tecnico-scientifico;
b. diploma di geometra o perito industriale.
Mentre per i geometri e i periti industriali
è obbligatoria la partecipazione a entrambi
i corsi, fermi gli esoneri consentiti, per gli
ingegneri e gli architetti, in particolare, la
Dgr 1689/2011 introduce alcune importanti
novità in merito ai requisiti per l’accesso ai
corsi:
a. gli ingegneri iscritti all’albo nei settori a)
Ing. civile e ambientale e b) Ing. Industriale e gli
architetti in possesso di laurea specialistica
(quinquennale) possono svolgere direttamente il corso qualificante di 20 ore comprensivo
di esame finale. Così venendo esonerati direttamente dal frequentare il corso base (120 ore)
e quello qualificante (60 ore). In ogni caso possono facoltativamente richiedere di partecipare ai corsi di 120 ore e di 60 ore per far fronte a
proprie esigenze di approfondimento della materia;
b. gli ingegneri e gli architetti che non siano in possesso di una laurea quinquennale
dovranno partecipare ai corsi di 120/60/20
ore a seguito di valutazione della domanda di
partecipazione da parte di una commissione
regionale alla quale sarà chiamato a partecipare anche un rappresentante dell’ordine/federazione.
Le procedure di accreditamento
Con decreto del dirigente regionale del servizio territorio, ambiente, energia 21 dicembre
2011 n. 169/Tae (aggiornato con decreto
18/Tae/2012) è stato istituito l’elenco dei certificatori.
Una volta superato l’esame, è quindi necessario fare richiesta di accreditamento alla Regione Marche entro le due date previste ogni
anno: 30 giugno e 31 dicembre e versare una
quota di 100 euro una tantum (in precedenza
la quota era prevista con frequenza annuale)
per l’iscrizione al registro.
Acquisita la qualifica di certificatore sarà necessario frequentare corsi di aggiornamento
quinquennale per un massimo di otto ore per
mantenerne la validità.
Si ribadisce, infine, come già previsto nelle
precedenti delibere, che qualora il certificatore
64
Il Sole 24 Ore
COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI
Nel Lazio due elenchi distinti di certificatori
Con il regolamento regionale 6/2012 la Regione Lazio ha costituito due distinti elenchi di certificatori:
a. per i soggetti abilitati al rilascio del certificato di sostenibilità ambientale, che comprende al suo
interno il certificato energetico
b. per i soggetti abilitati solo al rilascio del certificato energetico
Certificatori di sostenibilità ambientale
▼
Possono chiedere l’iscrizione nell’elenco regionale dei soggetti abilitati:
■ i tecnici dipendenti di enti e organismi pubblici
■ i professionisti, liberi o associati, i tecnici dipendenti di società di servizi pubbliche o private,
comprese le società di ingegneria, abilitati all’esercizio della professione relativa alla progettazione
di edifici e impianti e iscritti al relativo ordine o collegio professionale
■ i soggetti abilitati all’iscrizione non sono soggetti a specifici obblighi formativi
■ i soggetti abilitati da altri Paesi europei o da altre Regioni possono chiedere l’iscrizione, previa
verifica del possesso di «adeguate competenze»
Certificatore energetico
▼
Per entrare nell’elenco regionale e svolgere l’attività:
■
■
■
■
non c’è l’obbligo di iscrizione al collegio od ordine professionale ma si deve essere in possesso di uno
dei titoli di studio tecnico-scientifici previsti e c’è l’obbligo di partecipare ai corsi di formazione con
superamento dell’esame finale
occorre mantenere l’accreditamento come soggetti certificatori partecipando, con frequenza annuale, a un corso di aggiornamento autorizzato dalla Regione e superando la verifica finale
si è autorizzati a certificare solo gli «edifici già esistenti», ovvero non soggetti ad alcun intervento di
progettazione o ristrutturazione
se si è soggetti abilitati da altri Paesi europei o da altre Regioni, si può chiedere l’iscrizione, previa
verifica del possesso di «adeguate competenze»
non sia un «tecnico competente in acustica am- ha introdotto all’interno del territorio regiobientale» ai sensi dell’articolo 20 della Legge nale un sistema di certificazione energeticoregionale 28/2001, il certificato deve essere fir- ambientale degli edifici. Tale Regione, infatti,
mato anche da un tecnico competente in acusti- come ad esempio la Regione Marche, non si è
ca ambientale che si affianca al certificatore limitata a dare attuazione alla disciplina nazionale in materia di certificazione energetica
per la valutazione dei criteri acustici.
Non da ultimo, la stessa Dgr 1689/2011 rico- degli edifici, ma ha introdotto anche un sistenosce come certificatori della sostenibilità ma parallelo, sperimentale e volontario di cerenergetico-ambientale degli edifici anche i tificazione di sostenibilità ambientale, più
soggetti accreditati come tali da altre Regioni ampio rispetto alla certificazione nazionale obovvero da altri enti che abbiano adottato il Pro- bligatoria, volto a misurare la qualità ambientocollo Itaca; così che tali soggetti sono autoriz- tale degli edifici nel proprio territorio. La discizati a esercitare sul territorio regionale marchi- plina regionale potrà quindi essere, nei prossimi mesi, ragionevolmente essegiano le attività di propria
re aggiornata alla luce delle nuocompetenza.
Regolamento
ve previsioni nazionali (la disciregionale Lazio
Il Lazio
plina regionale non prevede nuln. 6/2012
la ad esempio in materia di indiLa Legge regionale 6/2008
65
Il Sole 24 Ore
04 | LE REGIONI DEL CENTRO
Il Lazio sceglie il doppio sistema
Due gli elenchi istituiti dalla Regione: uno per i soggetti
abilitati al rilascio del certificato di sostenibilità ambientale
euno per quelli abilitati solo al rilascio delcertificato energetico
pendenza ed imparzialità dei cartificatori),
esclusivamente nei limiti della certificazione
energetica e non anche sotto il profilo della certificazione di sostenibilità ambientale.
La delibera del 2012
La delibera di Giunta regionale n. 6 del 23
aprile 2012 ha dettato regole e procedure dei
principi previsti dalla sopra citata legge regionale, prevedendo i criteri per l’iscrizione agli elenchi regionali dei soggetti abilitati al rilascio della certificazione di sostenibilità energeticoambientale e a quella energetica degli edifici.
L’Organismo di accreditamento è la Regione
Lazio (Direzione Edilizia Residenziale).
Ai sensi di tale deliberazione, vengono costituiti due distinti elenchi di certificatori:
a. uno per i soggetti abilitati al rilascio del
certificato di sostenibilità ambientale, che
comprende al suo interno il certificato energetico ed è definito dalla delibera come certificato
energetico-ambientale;
b. uno per i soggetti abilitati solamente al rilascio del certificato energetico, ossia quello
previsto dalla normativa nazionale.
A tale riguardo, infatti, l’articolo 12 del regolamento prevede che possono richiedere l’iscrizione nell’elenco regionale dei soggetti abilitati al rilascio della certificazione energetico-ambientale le seguenti due categorie di soggetti:
a. i tecnici dipendenti di enti e organismi
pubblici, nell’ambito delle competenze a essi attribuite dalla legislazione vigente;
b. i professionisti, liberi o associati, ovvero i
tecnici dipendenti di società di servizi pubbliche o private (comprese le società di ingegneria), abilitati all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti, nell’ambito delle competenze a essi attribuite dalla
legislazione vigente e iscritti al relativo ordine
o collegio professionale.
La disciplina introdotta dalla Regione Lazio
per la certificazione di sostenibilità ambientale
richiamadunque le previsioni di cui alla normativa nazionale in merito ai tecnici abilitati, richiedendo però (salvo che per i dipendenti di enti
pubblici) il requisito obbligatorio dell’iscrizione al relativo ordine o collegio professionale.
I soggetti abilitati
I soggetti abilitati all’iscrizione all’albo dei
certificatori di sostenibilità energetico-ambientale non sono soggetti a specifici obblighi formativi, ma, al riguardo va richiamato
che la Regione, secondo quanto previsto dalla
Legge regionale 6/2008, intende promuovere
specifici programmi di aggiornamento in materia di performance ambientali ed energetiche degli edifici.
I requisiti richiesti
I requisiti richiesti ai soggetti che intendono
iscriversi all’elenco regionale dei soggetti abilitati ai fini del rilascio della sola certificazione
energeticasono individuati dalcomma 2 dell’articolo 12 del regolamento. Questi, infatti – diversamente dai certificatori energetico-ambientali
– non sono soggetti all’obbligo di iscrizione al
66
Il Sole 24 Ore
COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI
tazione (per eventuali ampliamenti, rifacimenti
eccetera).
Ai sensi dell’articolo 12, inoltre, possono richiedere l’iscrizione a uno degli elenchi regionali previsti i soggetti abilitati come certificatori energetico-ambientali o certificatori energetici da altri Paesi europei, nonché da altre Regioni e Province autonome, previa verifica da
partedell’organismo regionale diaccreditamentoin merito al possesso di«adeguate competenze in coerenza con quanto previsto dal comma
2», ossia– siritiene – alla partecipazione e superamento dei corsi di formazione specifica per
la certificazione energetica degli edifici.
La formazione
collegio od ordine professionale, ma devono essere in possesso di uno dei titoli di studio tecnico-scientifici elencati nella richiamata norma e
sono soggetti all’obbligo di partecipazione ai
corsi di formazione (di cuiall’articolo 14 del regolamento) con superamento dell’esame finale.
Per questi soggetti, il mantenimento dell’accreditamento come soggetti certificatori è subordinato alla partecipazione, con frequenza
annuale, a un corso di aggiornamento autorizzato dalla Regione e al superamento della relativa verifica finale. Essi, inoltre, possono svolgere l’attività di certificazione energetica solamente con riferimento agli «edifici già esistenti», ai sensi del comma 4 dell’articolo 12 citato. Il
riferimento a «edifici già esistenti» va comunque interpretato (secondo quanto riferito dall’ufficioregionale competente) nel senso di edifici non soggetti ad alcun intervento di progettazione o ristrutturazione. In altri termini, i soggetti iscritti all’albo regionale dei certificatori
energetici possono svolgere la propria attività
solo nell’ambito di transazioni immobiliari
(vendita, affitto eccetera) per immobili esistenti e non sottoposti a lavori strutturali o a proget-
Con riferimento specifico ai corsi di formazione per certificatori, sopra richiamati, si segnala
che, ai sensi dell’articolo 14 della delibera in esame, essi devono essere individuati mediante
successiva delibera – non ancora emanata –
della Giunta regionale, la quale dovrà indicare
sia i contenuti, l’articolazione e la durata dei corsi, sia i requisiti di abilitazione dei soggetti che li
potranno tenere, i requisiti dei docenti, dei locali
e delle attrezzature e le caratteristiche principali
della verifica finale.
Infine,l’articolo13contieneindicazioniinmerito alla procedura di iscrizione a uno degli elenchiregionali.Ladomandadeveessere presentata all’organismo di accreditamento regionale,
in formato cartaceo ed elettronico, allegando il
titolo di studio, in forma autocertificata, e:
a. per i certificatori energetico-ambientali, la
dichiarazione da parte dell’ordine o collegio
professionale diappartenenza in merito all’abilitazione all’esercizio della professione relativa
alla progettazione di edifici e impianti;
b. per i certificatori energetici, l’attestato di
partecipazione a un corso di formazione riconosciuto a livello regionale, con superamento
della relativa verifica finale, rilasciato dal soggetto autorizzato che ha organizzato il corso.
I modelli per la presentazione della domanda
dovranno essere approvati con successiva delibera regionale. L’articolo 13 richiede comunque
che l’organismo di accreditamento (che si riunisce con cadenza trimestrale) valuti i requisiti di
ammissibilità delle domande e richieda, ove necessario, integrazione o chiarimenti della documentazione prodotta.
67
Il Sole 24 Ore
05
Le Regioni
del Mezzogiorno
05 | LE REGIONI DEL MEZZOGIORNO
Regioni del Mezzogiorno
Abruzzo
Si applica la normativa statale
■ Molise
Si applica la normativa statale
■ Campania
Si applica la normativa statale
■ Basilicata
Si applica la normativa statale
■ Calabria
Si applica la normativa statale
■ Sicilia
Si applica la normativa statale
■ Sardegna
Si applica la normativa statale
■ Puglia
Delibera di Giunta 2751/2012
■
Regole regionali solo in Puglia,
norme statali nel resto del Sud
di Carmen Chierchia
I
n tutto il Mezzogiorno, tranne che in
Puglia – la sola Regione ad aver regolato la materia – valgono le regole statali. Le ragioni sono diverse, dalla mancata disciplina della materia al rinvio
espresso alle norme statali, ma il risultato è lo
stesso: non essendoci una disciplina regionale, le regole sono quelle previste prima dall’allegato III del Dlgs 115/2008 ed ora dal Dpr
75/2013.
Ecco il punto della situazione.
La Puglia
La Puglia è l’unica regione del Sud ad aver
tenuto costantemente sotto controllo la ma-
teria relativa all’efficienza energetica. Infatti,
dopo le vicissitudini del Regolamento regionale n. 10 del 10 febbraio 2010, recante «Regolamento per la certificazione energetica degli
edifici» ai sensi del Dlgs 19 agosto 2005 n. 192
nonché della determina n. 68 del 16 aprile
2010 recante «Le linee guida in materia di
procedura telematica» e delle delibera n. 1009
del 13 aprile 2010 che, come si ricorderà, sono
state annullate dal Tar nel giugno del 2010,
di recente la Regione Puglia è tornata a legiferare sull’argomento.
Infatti, è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale del 18 gennaio scorso la nuova Dgr del 14
dicembre 2012 n. 2751 recante «Attuazione del
70
Il Sole 24 Ore
COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI
Certificatori con le regole nazionali
Tranne che in Puglia, in tutte le altre Regioni del
Mezzogiorno per svolgere l’attività di certificazione
energetica degli edifici valgono i requisiti nazionali
del certificato di sostenibilità ambientale, individuando le caratteristiche dei soggetti cui è
riservata la formazione dei soggetti abilitati.
Come accreditarsi
Con una nuova delibera di
Giunta la Puglia ha appena
introdotto la disciplina per
l’accreditamento dei tecnici
sistema di formazione e di accreditamento dei
soggetti abilitati al rilascio dei certificati di sostenibilità degli edifici» ai sensi della Legge regionale n. 13/2008. La nuova Dgr ha introdotto il sistema che disciplina i requisiti per l’accreditamento dei tecnici abilitati al rilascio
In particolare, la Dgr:
a. elenca gli ordini ed i collegi professionali
i cui iscritti sono i soggetti accreditabili come
certificatori della sostenibilità degli edifici (si
veda la tabella alla pagina successiva, ndr.);
b. individua i soggetti abilitati alla tenuta
dei corsi di formazione;
c. istituisce il sistema di formazione volto
all’accreditamento dei tecnici.
In relazione a quest’ultimo tema, la disciplina regionale prevede il seguente iter:
a. valutazione della domanda: la domanda
dei tecnici volta ad ottenere l’accreditamento
viene valutata da una commissione istituita
dagli Ordini e Collegi individuati dalla normativa regionale;
b. accreditamento immediato: se il curriculum del professionista presenta titoli tali da
non richiedere la frequenza di alcun corso, il
candidato viene accreditato direttamente come certificatore. I titoli sono:
1. superamento di esami universitari;
2. corsi di dottorato;
71
Il Sole 24 Ore
05 | LE REGIONI DEL MEZZOGIORNO
Ordini e collegi i cui tecnici sono accreditati come certificatori
■
Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
■
Collegi dei Geometri e Geometri laureati
■
Ordini dei dottori Agronomi e Forestali
■
Collegi dei Periti agrari e Periti agrari laureati, Agrotecnici e Agrotecnici laureati
■
Collegi dei Periti industriali e Periti industriali laureati
Sistema di formazione
3. esperienze di progettazione di edifici che
abbiano ottenuto la certificazione di sostenibilità con punteggio pari o superiore a due;
4. esperienza di lavoro in società o enti che
svolgono la propria attività sui temi dell’edilizia sostenibile;
c. accreditamento dopo frequenza di corsi:
terminata la valutazione del curriculum, la commissione stabilisce i corsi che il tecnico deve
frequentare per ottenere l’accreditamento;
d. i corsi: la normativa regionale ha istituito
due tipologie di corsi:
1. il corso di formazione qualificante, 20
ore suddivise in tre moduli;
2. un corso di formazione di base, 60 ore
diviso in sei moduli. I corsi cambiano a seconda del grado di approfondimento richiesto al
candidato;
e. esame: i corsi terminano con un esame
finale unico per entrambi i corsi e riguarderà
le materie e gli argomenti che sono stati richiesti al candidato di approfondire dopo la valutazione della commissione.
Come mantenere l’accreditamento
Per il mantenimento dell’accreditamento
dei tecnici che sono già certificatori è obbligatorio frequentare un corso di almeno 8 ore
che dovrà essere istituito e regolamentato dagli Ordini e Collegi professionali della Puglia.
Come anticipato, la Dgr 2571/2012 ha dato
attuazione alle previsioni della Legge regionale del 10 giugno 2008 n. 13 recante «Norme per
l’abitare sostenibile», volta a incentivare gli in-
72
Il Sole 24 Ore
COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI
Criteri nazionali anche in Campania
La Regione non ha disciplinato la certificazione energetica.
Nel 2011 ha varato le linee guida per la valutazione della
sostenibilità energetico-ambientale degli edifici
terventi di edilizia sostenibile e che getta le
basi normative della formazione professionale dei tecnici per la certificazione degli immobili. La legge in esame introduce il doppio canale della certificazione di sostenibilità degli
edifici (attuata dalla Dgr 2571/2012 appunto) e
della certificazione energetica obbligatoria.
La prima certificazione, come stabilisce l’articolo 9 comma 2 della Legge regionale 13/2008,
ha carattere obbligatorio per gli interventi
con finanziamento pubblico superiore al 50%
mentre negli altri casi ha carattere volontario
e comprende la certificazione energetica la
quale è comunque obbligatoria nei casi in cui
non venga richiesta la certificazione di sostenibilità.
La Campania
La Regione Campania non ha legiferato in
tema di certificazione energetica, e di conseguenza nel suo territorio si applica la normativa nazionale.
Tuttavia, pur in assenza di una compiuta normativa regionale, la Campania ha – in un primo momento – dato attuazione all’articolo 28
della Legge regionale 16/2004 (recante «Norme su governo del territorio») deliberando gli
Indirizzi in materia energetico-ambientale
per la formazione del Regolamento urbanistico edilizio comunale (Ruec), con cui stabilisce
i criteri di carattere tecnico-costruttivo e le soluzioni progettuali volte a incentivare l’impiego di energie rinnovabili per il riscaldamento, il raffrescamento, la produzione di acqua
calda sanitaria, l’illuminazione eccetera.
Inoltre di recente, con delibera 12 aprile 2011
n. 145, sono state approvate le linee guida per
la valutazione della sostenibilità energeticoambientale degli edifici. Tale Dgr introduce
un percorso di valutazione che passa per cinque criteri:
a. qualità del sito;
b. consumo di risorse;
c. carichi ambientali;
La Sicilia ha istituito
l’elenco degli abilitati ed è
boom di iscritti: superata
la soglia dei 12mila
d. qualità ambientale indoor;
e. qualità del servizio.
In altri termini anche in Campania le regole
da seguire nell’ambito della certificazione
energetica sono quelle nazionali del Dlgs
192/2005, mentre nell’ambito delle procedure
di diagnostica energetica degli immobili si devono applicare i criteri valutativi dettati dalla
Dgr 145/2011.
La Calabria
La Calabria ha dato attuazione alla disciplina nazionale mediante la Legge regionale 4 novembre 2011 n. 41 con cui ha introdotto il certificato di sostenibilità degli edifici (articoli 9 e
10), ossia il documento redatto da tecnici qualificati – professionisti abilitati o organizzazioni
73
Il Sole 24 Ore
05 | LE REGIONI DEL MEZZOGIORNO
In Basilicata sistema di valutazione degli edifici
La valutazione della qualità energetico-ambientale degli
edifici è stata regolamentata con la delibera 695/2010.
Per la certificazione energetica valgono le regole statali
accreditate estranei alla progettazione e alla direzione lavori – a seguito delle verifiche condotte secondo le procedure e le modalità prescritte
dalla stessa Regione. Tuttavia, a oggi, l’architettura normativa regionale sul tema è solo parzialmente compiuta: infatti, la Regione non ha
ancora emanato un proprio documento normativo che disciplini l’iter procedurale, i meccanismi di qualificazione dei tecnici e la normativa tecnica di applicazione delle regole generali
sulla certificazione di sostenibilità.
Secondo la legge calabrese, il certificato di sostenibilità è obbligatorio per gli interventi realizzati da enti pubblici o con finanziamento
pubblico superiore al 50%, mentre negli altri
casi ha carattere volontario e ricomprende la
certificazione energetica obbligatoria di cui al
Dlgs 192/2005.
Il certificato di sostenibilità degli edifici è rilasciatosu richiestadel proprietario dell’immobile o del soggetto attuatore dell’intervento. Il risultatodella certificazione,sottoforma di apposita targa, è affisso nell’edificio in luogo visibile.
Sono disposti, inoltre, controlli a campione
sulla sussistenza dei requisiti dei soggetti certificatori e sugli interventi oggetto di certificazione, in corso d’opera. I controlli possono essere
svolti,inoltre, ancheentro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal proprietario o soggetto attuatore dell’intervento, allo scopo di verificare la regolarità della documentazione e
dell’attestato di certificazione e la conformità
delle opere realizzate alla documentazione progettuale.
È compito della Giunta regionale approvare il
disciplinare tecnico per la valutazione della sostenibilità degli edifici. Come detto, a oggi non
si è proceduto ancora all’approvazione di un documento applicativo sui temi aperti.
La Basilicata
Anche la Basilicata non ha disciplinato il sistema di abilitazione dei certificatori energetici. Nell’assenza di una normativa regionale val-
gono quindi le regole statali.
La Basilicata si è però dotata di un proprio
sistema di valutazione degli edifici mediante
la delibera di Giunta regionale, la Dgr 14 aprile
2010 n. 695. Tale delibera, che aggiorna i contenuti della precedente Dgr 15 maggio 2006 n.
724, prevede una griglia di strumenti di valutazione delle qualità energetico-ambientale di
un edificio:
a. qualità del sito;
b. consumo di risorse;
c. carichi ambientali;
d. comfort.
Ossia 3 macro aree di valutazione che a loro
volta si scorporano in 17 criteri valutativi. In aggiunta al fine, di agevolare la diffusione capillare nel territorio del sistema di valutazione energetica, ad aprile 2011 la Giunta regionale ha approvato un software applicativo del sistema di
valutazione energetico-ambientale degli edifici
residenziali.
In altri termini, nella Regione Basilicata le regole sulla certificazione energetica (ad esempio necessità e validità dell’Ace, qualificazione
74
Il Sole 24 Ore
COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI
Decreto Sicilia
3 marzo 2011
dei tecnici eccetera) sono quelle statali mentre
per la valutazione della qualità energetico ambientale dovranno essere seguite le procedure
tecniche di cui alla Dgr 695/2010.
La Sicilia
regionale. La richiesta di iscrizione deve essere formulata al dipartimento regionale dell’energia, che cura la tenuta e l’aggiornamento del relativo elenco. A seguito della richiesta, viene rilasciato un numero identificativo personale attestante l’iscrizione nell’Elenco regionale dei soggetti certificatori, che dovrà essere riportato negli attestati di certificazione energetica da inviare all’amministrazione regionale.
Inoltre, copia dell’attestato di certificazione
energetica dovrà essere trasmesso al dipartimento regionale dell’energia a cura del certificatore entro 15 giorni successivi alla consegna al richiedente.
A ciascun attestato di certificazione energetica sarà attribuito un codice regionale identificativo univoco, che servirà a identificare
l’immobile nel catasto energetico degli edifici anche per tutte le eventuali successive modifiche o variazioni dello stesso certificato. Il codice identificativo dell’immobile certificato è
costituito da una stringa composta da 16 caratteri numerici. Con un avviso del 15 maggio
2012, la Regione Siciliana ha specificato in concreto alcuni elementi relativi al rilascio del codice regionale identificativo univoco, fornendo istruzioni relative al quando è necessario
richiedere il codice regionale, come si deve richiedere il codice e cosa indicare nella richiesta. L’attestato di certificazione energetica ha
validità di dieci anni.
Il 5 febbraio 2013 la Regione siciliana ha aggiornato il proprio elenco: gli
iscritti sono oggi 12.401.
In Sicilia, il decreto dirigenziale 3 marzo 2011
n. 65 ha istituito l’elenco dei soggetti abilitati al
rilascio dell’attestato di certificazione energetica che costituisce una procedura di preaccreditamento dei soggetti certificatori.
Il decreto dirigenziale 65/2011 stabilisce però
che, in attesa del varo di norme regionali specifiche, l’attestato di certificazione energetica debba essere redatto da tecnici individuati
sulla base delle regole statali
che, dal 27 giugno 2013, sono
quelle contenute nel Dpr
I certificatori
75/2013.
1
L’Elenco regionale
Per operare è necessario
però essere iscritti all’Elenco
Regione Siciliana
I professionisti iscritti
nell’Elenco regionale
75
Il Sole 24 Ore
La Sardegna
Anche in Sardegna si applicano le norme nazionali. Il sito regionale rimanda espressamente alle regole previste dal
Dlgs 192/2005 e ora dal Dpr
75/2013, in vigore dal 27 giugno 2013.
06
Domande & Risposte
■
Competenze delle Regioni .....................4
■
Nuovo decreto statale .............................1
■
Emilia Romagna, Albo regionale .........14
■
Piemonte, laureati ammessi ..................8
■
Emilia Romagna, un anno di esperienza ....15
■
Piemonte, professionisti stranieri ........9
■
Finlombarda .............................................10
■
Provincia di Bolzano, CasaClima ..........17
■
Friuli-Venezia Giulia, certificazione Vea ...18
■
Puglia, Dgr n. 2751 ................................. 24
■
Indice prestazione edifici .......................2
■
Puglia, formazione ................................. 23
■
Limiti delle Regioni ...................................7
■
Regioni che non hanno legiferato ..........5
■
Lazio, direzione Erp ................................22
■
Requisiti nazionali .....................................3
■
Liguria, professionisti e iscrizione.....12 ,13
■
Toscana, formazione ...............................19
■
Lombardia, requisiti professionali ........11
■
Valle d’Aosta, Beauclimat ....................16
■
Marche, certificazione energetica.... 20, 21
■
Vuoti normativi .........................................6
06 | DOMANDE E RISPOSTE
I quesiti più frequenti
01 | Nel nuovo decreto l’elenco
dei titoli di studio abilitati
poter essere abilitato alla certificazione energetica in Italia?
Quali titoli di studio occorrono per divenire tecnico abilitato al rilascio della certificazione energetica degli edifici?
l Dpr di attuazione dell’articolo 4, comma 1 bis, del
Dlgs 192/2005 prevede un’elencazione ben precisadeititolidistudionecessariperdiveniretecnicoabilitatoalrilasciodellacertificazioneenergeticadegliedifici.L’indicazioneèpuntualeespecifica,inquantoilLegislatore ha distinto i titoli di studio che devono essere
accompagnati dalla mera abilitazione all’esercizio della professione (ad esempio laurea magistrale in ingegneria o in architettura) e i titoli di studio che, invece,
devono essere accompagnati anche dall’ottenimento
diunattestatodifrequenza,consuperamentodell’esame finale, relativo a specifici corsi di formazione per la
certificazionedegliedifici(adesempiolaureamagistrale in Scienze chimiche o in Ingegneria informatica).
I
02 | Indice prestazione energetica
obbligatorio per gli edifici dal 2012
Cosa è cambiato dal 1˚ gennaio 2012 sugli obblighi di certificazione energetica degli edifici?
el caso di offerta a titolo oneroso di edifici o
di singole unità immobiliari, a decorrere dal
1˚ gennaio 2012, gli annunci commerciali di vendita devono riportare l’indice di prestazione energetica contenuto nell’attestato di certificazione energetica. L’obbligo così introdotto comporta che gli
agenti immobiliari, nel predisporre gli annunci
commerciali relativi agli immobili a uso abitativo
dovranno preoccuparsi di ricevere dal proprietario
e visionare la predetta attestazione.
N
03 | Requisiti nazionali, l’identikit
è tracciato dal Dpr 75/2013
Quali sono i requisiti professionali previsti per
articolo2delDprn.75/2013individuaiseguenti soggetti certificatori (ad esempio i soggetti
abilitati ai fini dell’attività di certificazione energetica):
a. tecnici abilitati, ossia tecnici operanti sia in veste di
dipendente di enti e organismi pubblici o di società di
servizi pubbliche o private, comprese le società di ingegneria, che di professionista libero o associato, i
quali siano in possesso di uno specifico titolo di laurea
e siano abilitati all’esercizio della relativa professione,
oppurechesonoinpossessodell’attestatodifrequenzadiun corsodiformazione perlacertificazioneenergetica e superamento dell’esame finale;
b.entipubblicie organismidi dirittopubblico operanti
nel settore dell’energia e dell’edilizia, che esplicano
l’attivitàconuntecnicoabilitato,odungruppoditecnici abilitati, in organico;
c. organismi pubblici e privati qualificati ad effettuare
leattivitàdiispezionenelsettoredelle costruzioniedili, opere di ingegneria civile in generale e impiantistica
connessa,accreditatiAccreditasecondolaUniCeiEn
Iso/Iec 17020, che svolgono l’attività con un tecnico
abilitato, od un gruppo di tecnici abilitati, in organico;
d. le società di servizi energetici (Esco) che svolgono
l’attivitàconuntecnicoabilitato,odungruppoditecnici abilitati, in organico.
L’
04 | Professionisti abilitati, pochi
i ritocchi apportati dalle autonomie
Ai fini dell’abilitazione per la certificazione energetica degli edifici, le Regioni possono prevedere requisiti particolari e ulteriori rispetto a quelli
indicati dalla normativa statale?
e Regioni, anche alla luce della giurisprudenza
intervenuta in materia, non sembrano essere titolate a prevedere requisiti ulteriori in capo ai professionistiiscritti airelativiordini eabilitati alla progettazione di edifici e impianti (ingegneri, architetti, geometri eccetera), dal momento che essi sono già rite-
L
78
Il Sole 24 Ore
COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI
nuti idonei dalla normativa nazionale. Dette amministrazioni,invece,godonodi maggiorelibertànell’individuare i requisiti necessari (titoli di studio, corsi formativi, esami di abilitazione eccetera) per le altre categoriedisoggetti abilitatial rilascio dellacertificazione energetica.
05 | In assenza di leggi regionali
vigono le regole dettate dallo Stato
08 | Piemonte, laureati ammessi
solo dopo la frequenza di un corso
Chi può fare il certificatore nella Regione Piemonte?
Qualora una Regione italiana non abbia compiutamente disciplinato la materia della certificazione energetica con proprie norme, qual è la disciplina applicabile in quel territorio regionale?
n assenza di una compiuta disciplina regionale,
trovano applicazione le norme stabilite a livello
nazionale dal Dlgs 192/2005.
I
06 | Regioni, la legge statale copre
anche i vuoti normativi parziali
Se le Regioni si sono dotate unicamente di norme
di dettaglio sul tema della certificazione energetica senza aver emanato una disciplina unitaria e
completa sulla materia, come sono regolati i relativi vuoti normativi?
nche in caso di emanazione di regole regionali
solo parziali in tema di certificazione energetica, trova applicazione la normativa nazionale per la
parte non regolata. È frequente il caso delle Regioni
che hanno emanato norme relative al sistema e alle
procedure di valutazione del fabbisogno energetico
degli edifici (utilizzando i protocolli Itaca) ma non
anche la disciplina relativa alla validità ed efficacia
dei certificati energetici, ai requisiti per la formazione dei certificatori eccetera. In tal caso, ci sarà la duplice applicazione della normativa regionale relativa
al sistema di valutazione e della normativa nazionale
per la parte non disciplinata dalla Regione.
A
07 | Ordinamento comunitario
invalicabile per le Regioni
isensidell’articolo6,comma1,della leggeregionale13/2007,esuccessivemodifiche eintegrazioni, e del paragrafo 3 della Dgr n. 43-11695/2009,
e successive modifiche e integrazioni, i soggetti ammessi all’iscrizione nell’Elenco regionale dei professionistiabilitatialrilascio dell’attestato dicertificazione energetica, sono i seguenti: i) ingegneri e architetti, iscritti ai relativi ordini professionali e abilitati all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, nell’ambitodellecompetenzeaessiattribuite;ii)geometri, periti, agrotecnici e agrotecnici laureati, iscritti ai
relativicollegi professionalieabilitati all’eserciziodella professione relativa alla progettazione di edifici e
impianti asserviti agli edifici stessi, nell’ambito delle
competenze a essi attribuite dalla legislazione vigente, che, per il rilascio dell’attestato di certificazione
energetica, operano all’interno delle proprie competenze o, ove necessario, in collaborazione con altri
professionisti o soggetti iscritti nell’Elenco regionale
inmododacoprire tuttigli ambitiprofessionalirispetto ai quali è richiesta la competenza.
Infine,purchéabbianoconseguitol’attestazionedipartecipazione, con esito positivo, all’apposito corso di
formazione, sono ammessi all’iscrizione nell’elenco i:
a. laureati in Ingegneria o Architettura;
b. possessori di diploma da geometra, perito industriale, perito agrario o agrotecnico;
c. laureati in Scienze ambientali;
d. laureati in Chimica o Fisica;
e. laureati in Scienze e tecnologie agrarie o Scienze e
tecnologie forestali e ambientali.
A
09 | Piemonte, iter semplificato
per tecnici extraregionali e stranieri
Quali sono i limiti cui le Regioni devono attenersi
nel legiferare nella materia della certificazione
energetica?
N
dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e
dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto e dalla stessa direttiva n. 2002/91/Ce.
el dettare la normativa di attuazione le Regioni
ele Province autonome sono tenute al rispetto
Come ottenere nella Regione Piemonte il riconoscimento della qualifica di certificatore energetico conseguita in un’altra Regione o in uno Stato
estero?
79
Il Sole 24 Ore
06 | DOMANDE E RISPOSTE
i sensi dell’articolo 6, comma 3, della legge regionale 13/2007 e del comma 2 del paragrafo
3.2 della Dgr n.43-11695/2009 e successive modifiche e integrazioni, i tecnici iscritti ai relativi ordini o
collegi professionali e abilitati all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, ovvero i tecnici che
sono in possesso di requisiti equivalenti, conseguiti
in altre Regioniitaliane o in Stati esteri, qualora intendano ottenere l’abilitazione ai fini dell’iscrizione nell’elenco dei professionisti abilitati, ne fanno richiesta
alla Regione, la quale verifica l’equivalenza dei requisiti e dei relativi contenuti professionali con quelli
previsti dalla legge regionale 13/2007.
Inoltre, per il riconoscimento dei soggetti in possesso di titoli di studio tecnico-scientifici, che abbiano
conseguito con esito positivo l’attestazione di partecipazione al corso di formazione, in altre Regioni italiane o in Stati esteri, il paragrafo 4.3, ultimo comma,
della Dgr n. 43-11695/2009 e successive modifiche
e integrazioni consente a tali soggetti la possibilità di
accedere direttamente alla verifica finale, senza la
necessitàdi frequentare il corso di formazione relativo alla Regione Piemonte.
A
10 | In Lombardia è Finlombarda
l’organismo di accreditamento
Quale è l’organismo di accreditamento in Lombardia?
al 1˚ gennaio 2013, Finlombarda è divenuta, a
seguitodell’accorpamento del Cestec, l’organismoregionale di accreditamento perla Regione Lombardia. Finlombarda (Finanziaria per lo sviluppo della
Lombardia SpA), come precedentemente il Cestec, è
controllata interamente dall’amministrazione regionale e gestisce l’elenco dei soggetti certificatori che
sono stati accreditati in Lombardia.
D
11 | La Lombardia chiede almeno
due tipi di esperienze professionali
In Lombardia quale tipo di esperienza professionale deve essere dichiarata dall’ordine/collegio
professionale nella domanda di iscrizione di un
singolo professionista all’Albo regionale dei certificatori?
D
eve essere dichiarata una esperienza professionale in almeno due tra le seguenti attività:
a. progettazione dell’isolamento termico degli edifici;
b. progettazione di impianti di climatizzazione invernale ed estiva;
c. gestione energetica di edifici e impianti;
d. certificazioni e diagnosi energetiche.
12 | Nessun corso obbligatorio
per i professionisti liguri abilitati
È obbligatorio seguire un corso di formazione autorizzato dalla Regione Liguria per i professionisti già abilitati alla progettazione di edifici?
o, l’attestato di partecipazione al corso autorizzato dalla Regione Liguria, comprovante la frequenza ai moduli (16 ore) relativi alle
specificità regionali può essere sostituito da una
dichiarazione dell’ordine o collegio professionale attestante che il richiedente ha ricevuto adeguata formazione in relazione alle procedure software implementate dalla Regione Liguria per la
gestione e compilazione dei certificati e per la
trasmissione degli stessi alla banca dati regionale comprendente l’effettuazione di relative esercitazioni pratiche.
N
13 | Liguria, nessuna quota dovuta
per l’iscrizione all’elenco regionale
Occorre pagare ogni anno una quota di iscrizione
per essere iscritti all’elenco regionale dei professionisti abilitati al rilascio della certificazione
energetica in Liguria?
o, finora la Regione Liguria non ha previsto
questo onere. In tema di costi è però da segnalare che la legge regionale n.23/2012 introduce l’obbligo del pagamento di un contributo (pari a
20 euro) per ogni attestato redatto, quale partecipazione alle spese necessarie per l’esercizio delle
funzioni regionali in materia di attestazione della
prestazione energetica degli edifici.
N
14 | Emilia Romagna, i requisiti
per l’iscrizione all’Albo regionale
In Emilia Romagna quali sono i soggetti (oltre
che ai singoli professionisti elencati dalla disciplina regionale) che possono iscriversi all’Albo
80
Il Sole 24 Ore
COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI
regionale dei certificatori?
ocietà di ingegneria dotate di tecnici qualificati, società di servizi energetici, enti pubblici,
organismi di diritto pubblico dotati di tecnici qualificati, organismi di ispezione pubblici e privati e organismi di certificazione pubblici e privati.
S
15 | In Emilia Romagna occorre
almeno un anno di esperienza
Quanti anni di esperienza devono essere provati
dai professionisti che intendono iscriversi all’albo regionale?
lmeno un anno di esperienza. Grande attenzione è dedicata dal Legislatore regionale ai corsi
di formazione dedicati ai certificatori energetici. Ad
esempio, nella relazione introduttiva alla deliberazione n. 1754 dichiara che «la formazione e l’aggiornamento professionale» rappresentano «fattori fondamentali per garantire le conoscenze necessarie
allo svolgimento delle attività di certificazione energetica degli edifici da parte dei soggetti certificatori». Alla luce di tale principio, dunque, la filosofia del
Legislatore regionale prevede che i certificatori o abbiano «adeguati requisiti di esperienza professionale» oppure possano divenire tali mediante «la partecipazione ad uno specifico corso di formazione con
superamento di un esame finale».
A
17 | CasaClima protagonista
nella Provincia autonoma di Bolzano
Quale soggetto rilascia la certificazione CasaClima nella Provincia autonoma di Bolzano?
iversamente dall’ordinamento nazionale,
che abilita alla certificazione energetica tutti
i tecnici operanti sia in veste di dipendenti di enti e
organismi pubblici o di società di servizi pubbliche
o private (comprese le società di ingegneria) che
di professionisti liberi o associati, iscritti ai relativi
ordini e collegi professionali, e abilitati all’esercizio
della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti, asserviti agli edifici stessi, nell’ambito delle competenze a essi attribuite dalla legislazione vigente, nella Provincia autonoma di Bolzano il certificato energetico viene rilasciato dall’Agenzia CasaClima, in qualità di ente di certificazione indipendente, in forza della delibera della
giunta provinciale 3 settembre 2007 n. 2923 e del
decreto del presidente della Provincia 29 settembre 2004 n. 34 (da ultimo modificato con Dpp 15
febbraio 2011 n. 9).
L’Agenzia rilascia la certificazione secondo le linee
guida di standardizzazione adottate dall’Agenzia
stessa con direttiva tecnica del 31 ottobre 2011.
D
16 | In Valle d’Aosta fa scuola
il modello Beauclimat
Quali sono le specifiche modalità di redazione
dell’attestato di certificazione Beauclimat nella
Regione autonoma Valle d’Aosta?
attestato di certificazione energetica Beauclimat può essere redatto esclusivamente da un
soggetto avente i requisiti di cui all’articolo 18 della
legge regionale 26/2012 e può essere compilato
esclusivamente attraverso l’apposita sezione del
portale energia (http://www.regione.vda.it/energia/certificazioneenergetica/default_i.asp), il cui
accesso è riservato ai soli certificatori energetici.
Possono essere accreditati quali soggetti abilitati al
rilascio dell’attestato di certificazione esclusivamente persone fisiche che risultino iscritti a un ordine o collegio che abiliti allo svolgimento di attività
professionale in materia di uso razionale dell’ener-
L’
gia, di termotecnica e di energetica e che abbiano
frequentato specifici corsi di formazione, con esame finale, organizzati da soggetti accreditati dalla
Regione o dagli ordini e collegi professionali ed effettuati sulla base delle modalità approvate dalla giunta regionale (si veda la delibera 28 maggio 2010 n.
1448) oppure, in alternativa, conseguimento di
un’esperienza professionale comprovata da una dichiarazione dell’ordine o del collegio professionale
di appartenenza.
La delibera della giunta regionale 20 agosto 2010
n. 2236 consente l’accesso al procedimento di accreditamento anche a tutti i professionisti in possesso di requisiti equivalenti a quelli previsti dall’ordinamento della Valle d’Aosta, conseguiti in altre
Regioni o in altri Stati appartenenti all’Unione europea e che abbiano conoscenza della procedura,
della metodologia e degli strumenti applicativi del
sistema di certificazione energetica regionale, accertata secondo le modalità stabilite dalla lettera
D), punto 2, della Dgr n. 2236/2010 (come ammesso anche dall’articolo 18, comma 2, della vigente legge regionale 26/2012).
81
Il Sole 24 Ore
06 | DOMANDE E RISPOSTE
Quali norme regolano l’accreditamento dei certificatori energetici in Provincia autonoma di Trento?
L’ordinamento trentino prevede la possibilità di redigere l’attestato di certificazione energetica da parte
delle figure professionali specificamente individuate nell’articolo 8 del decreto del presidente della Provincia 13 luglio 2009 n. 11-13/Leg. (da ultimo modificato con Dpp 15 marzo 2012 n. 5-80/Leg.), previa
specifica abilitazione da parte di Organismi di abilitazione (Oda) riconosciuti dalla Provincia.
Per svolgere l’attività di certificazione energetica in
Provincia autonoma di Trento occorre possedere
uno dei titoli di studio individuati nella lettera a) del
comma 2 dell’articolo 8 del Dpp 11-13/Leg. del 2009
(laurea in ingegneria o architettura, diploma di geometra o perito industriale, laurea in scienze agrarie e
scienze forestali) e abilitazione all’esercizio della
professione e iscrizione al relativo ordine/collegio
professionale, nonché possedere un’adeguata competenza comprovata, alternativamente, da:
– esperienza almeno triennale, attestata da una dichiarazione del rispettivo ordine, collegio o associazione professionali, in almeno due delle seguenti attività: progettazione dell’isolamento termico degli edifici; progettazione di impianti di climatizzazione invernale ed estiva; gestione energetica di edifici e impianti; certificazioni e diagnosi energetiche;
– frequenza e superamento dei corsi di formazione
per certificatori energetici di durata non inferiore
a 80 ore.
Sonoaltresì iscrittinegli elenchidei soggetticertificatori, se in possesso di requisiti previsti, i professionisti riconosciuti come certificatori energetici da altre
Regioni o dalla Provincia autonoma di Bolzano, valendo anche il riconoscimento disposto dai predetti
enti a seguito della frequenza di corsi svolti ai sensi
delle disposizioni vigenti nel rispettivo territorio.
18 | Friuli Venezia Giulia, il Dna
del certificatore nel Dpr 75/2013
19 | La Toscana non ha varato
alcuna legge regionale ad hoc
In Toscana esistono corsi di formazione abilitanti per la professione di certificatore energetico?
o, la regione Toscana non ha adottato una
propria disciplina regionale in materia, per
cui valgono le norme stabilite a livello nazionale,
inclusi i requisiti dei tecnici abilitati. Non occorre
dunque provare di aver frequentato alcun corso di
formazione per poter svolgere la professione in Regione Toscana. Un tecnico abilitato chiamato a
operare al di fuori delle sue competenze deve collaborare con un altro tecnico abilitato così che insieme possano coprire tutti gli ambiti professionali
sui cui è richiesta la competenza per lo specifico
intervento.
N
20 | Marche, certificato energetico
diverso da quello ambientale
Qualèilsistemadiaccreditamentodeisoggettiabilitatialla certificazioneVea in Regione Friuli-Venezia Giulia?
originario regolamento di attuazione della
legge regionale 18 agosto 2005 n. 23, recante il sistema di accreditamento dei soggetti abilitati alla certificazione Vea (decreto del presidente
della Regione 25 agosto 2010 n. 0199/Pres.) con-
L’
teneva l’indicazione specifica dei titoli di studio necessari per poter redigere la certificazione energetica. Tali titoli consistevano nelle lauree magistrali
e specialistiche di cui ai decreti del ministro dell’Università e della Ricerca 4 agosto 2000, 28 novembre 2000, 5 maggio 2004 e 16 marzo 2007
nonché i diplomi di geometra o di perito industriale o di perito agrario o agrotecnico.
Il successivo Dpreg 21 dicembre 2012 n. 0288/Pres
ha abrogato dal regolamento tutte le disposizioni relative ai soggetti abilitati con riferimento alla certificazione energetica (articolo 2) e alla certificazione
Vea di sostenibilità energetico-ambientale (articolo
3) e relativo accreditamento (articolo 5), attraverso
la registrazione nell’elenco tenuto dall’Agenzia regionale per l’edilizia sostenibile Srl (Ares). Attualmente in Friuli-Venezia Giulia sono abilitati all’attività di certificazione energetica tutte le figure professionali in possesso dei requisiti generali ora previsti
dal Dpr del 16 aprile 2013, n.75.
La certificazione energetico-ambientale è obbligatoria nelle Marche? Sostituisce quella energetica?
o. La Regione Marche prevede la certificazione di sostenibilità ambientale degli edifici, che consente di fornire un giudizio complessivo sulla qualità ambientale dell’edificio che dovrà
N
82
Il Sole 24 Ore
COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI
dunque essere progettato non solo per ridurre il
fabbisogno energetico delle utenze, ma anche
per diminuire l’impatto sulle risorse ambientali
(materie prime, sito, acqua, qualità dell’aria eccetera).
Tale certificazione, volontaria non sostituisce
quella energetica ma ne utilizza le risultanze in
sede di valutazione delle prestazioni ambientali
dell’edificio. Rimane quindi fermo l’obbligo, previsto dal decreto ministeriale 26 giugno 2009 «Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici», in particolare agli articoli 8 e 9
dell’allegato A, di trasmettere in Regione copia
dell’attestato di certificazione energetica o dell’eventuale dichiarazione sostitutiva di scadente
qualità dell’immobile, in caso di trasferimento a
titolo oneroso dello stesso.
a direzione regionale per l’edilizia residenziale è l’organismo competente alla gestione dell’albo dei certificatori. I certificatori energetici sono tenuti a frequentare corsi di formazione ogni
anno. A partire dal 2008, con la legge regionale
6/2008, la Regione Lazio ha introdotto all’interno
del proprio territorio un sistema di certificazione
energetico-ambientale degli edifici. Tale Regione,
infatti, come altre nel panorama nazionale (ad
esempio la Regione Marche), non si è limitata a
dare attuazione alla disciplina nazionale di cui al
Dlgs 192/2005 in materia di certificazione energetica nell’edilizia, ma ha introdotto un sistema volontario e sperimentale di certificazione di sostenibilità ambientale, più ampio rispetto alla certificazione nazionale obbligatoria, volto a misurare la
qualità ambientale degli edifici del suo territorio.
21 | Marche,ilcertificatoreenergetico
non rilascia bollini ambientali
23 | Puglia, il percorso da seguire
per diventare tecnici accreditati
Nelle Marche chi è già abilitato come certificatore energetico può redigere il certificato di sostenibilità energetico-ambientale?
Qual è il percorso che deve seguire un tecnico
per essere accreditato come certificatore della
sostenibilità di un immobile in Puglia?
o. I soggetti abilitati e quindi riconosciuti come soggetti certificatori energetici, non possono rilasciare il certificato di sostenibilità energetico-ambientale per il quale è necessario essere accreditati appunto «Certificatori della sostenibilità
energetico-ambientale».
La Regione prevede che gli aspiranti certificatori seguano un percorso formativo che, salvo deroghe, è
composto dal corso base di 120 ore, relativo alle tematiche energetiche e ambientali connesse alla gestione e alla progettazione degli edifici, più un corso
qualificante da 60 ore o 20 ore, relativo al processo
di certificazione e all’applicazione dello strumento
di valutazione Protocollo Itaca Marche, comprensivo di esame finale. Una volta superato l’esame, è
quindi necessario fare richiesta di accreditamento
alla Regione.
L
22 | Nel Lazio la gestione dell’Albo
compete alla direzione regionale Erp
tecnici possono mantenere la propria qualifica
a condizione che frequentino i corsi di formazione sul nuovo protocollo Itaca adottato in Regione
Puglia; i corsi sono organizzati dagli ordini di appartenenza e dovranno avere una durata minima
di otto ore.
N
Nel Lazio qual è l’organismo competente alla gestione dell’Albo dei certificatori?
L
a nuova disciplina regionale, introdotta con la
Dgr 2751/2012, prevede che il tecnico presenti una domanda al proprio ordine di appartenenza
e che una commissione apposita valuti la domanda, individuando i corsi sulle materie della certificazione energetica che il tecnico deve seguire. Al
termine della frequenza, il candidato dovrà sostenere un esame e, una volta superato, verrà accreditato come certificatore ambientale.
24 | Ecco cosa cambia in Puglia
con l’approvazione della Dgr n. 2751
In Puglia i tecnici che già sono certificatori
mantengono la loro qualifica anche a seguito
dell’entrata in vigore della nuova Dgr
2751/2012?
I
83
Il Sole 24 Ore
07
Le norme
statali
07 | LE NORME STATALI
Il Dpr detta i requisiti statali
per diventare certificatore
Il decreto 16 aprile 2013 n. 75 completa la normativa statale, indicando i requisiti per l’esercizio della
professione di certificatore. Le regole statali sono valide, però, solo nelle Regioni che non hanno
varato norme ad hoc. Le autonomie devono però allineare la propria disciplina a quella statale
Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n.75[*]
Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione
energetica degli edifici, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192
Articolo 1
Finalità e ambito di intervento
1. Il presente regolamento definisce i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per
assicurare la qualificazione e l’indipendenza
degli esperti o degli organismi a cui affidare la
certificazione energetica degli edifici, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192[1], e successive mo-
[*]
[1]
dificazoni, di seguito denominato «decreto legislativo», per le finalità di cui all’articolo 1 del
medesimo decreto e per una applicazione omogenea, coordinata e immediatamente operativa delle norme per la certificazione energetica
degli edifici su tutto il territorio nazionale.
2.Irequisitiprofessionalieicriteridiaccreditamentoperassicurarelaqualificazioneel’indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affida-
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 2013 n. 149.
Questo è il testo dell’articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192 (Attuazione della direttiva
2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia):
Articolo 4
Adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo e requisiti della prestazione energetica
1. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e, per i profili di
competenza, con il Ministro della salute e con il Ministro della difesa, acquisita l’intesa con la
Conferenza unificata, sono definiti:
a) le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e l’utilizzo delle
fonti rinnovabili negli edifici, in relazione ai paragrafi 1 e 2 dell’allegato I della direttiva 2010/31/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia,
tenendo conto dei seguenti criteri generali:
1) la prestazione energetica degli edifici è determinata in conformità alla normativa tecnica UNI e CTI,
allineate con le norme predisposte dal CEN a supporto della direttiva 2010/31/UE, su specifico
mandato della Commissione europea;
2) il fabbisogno energetico annuale globale si calcola per singolo servizio energetico, espresso in
energia primaria, su base mensile. Con le stesse modalità si determina l’energia rinnovabile prodotta
all’interno del confine del sistema;
3) si opera la compensazione mensile tra i fabbisogni energetici e l’energia rinnovabile prodotta
all’interno del confine del sistema, per vettore energetico e fino a copertura totale del corrispondente
vettore energetico consumato;
4) ai fini della compensazione di cui al numero 3, è consentito utilizzare l’energia elettrica prodotta da
fonti rinnovabili all’interno del confine del sistema ed esportata, secondo le modalità definite dai
decreti di cui al presente comma;
b) l’applicazione di prescrizioni e requisiti minimi, aggiornati ogni cinque anni, in materia di prestazio-
86
Il Sole 24 Ore
COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI
re l’ispezione degli impianti di climatizzazione di
cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo[2],sonoindividuatidaldecretodelPresidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 74, recantedefinizionedeicriteri generaliinmateriadi
esercizio, conduzione, controllo, manutenzione
e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la
preparazionedell’acquacaldaperusiigieniciesanitari, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decretolegislativo 19 agosto 2005, n. 192[3], concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.
Articolo 2
Riconoscimento e disciplina dei requisiti dei soggetti
abilitati alla certificazione energetica degli edifici
1. Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera c),
del decreto legislativo[4], sono abilitati ai fini
dell’attività di certificazione energetica, e quin-
[2]
[3]
[4]
[5]
di riconosciuti come soggetti certificatori:
a) i tecnici abilitati, la cui disciplina dei requisiti è riportata al comma 2, lettera b);
b) gli Enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell’energia e
dell’edilizia, che esplicano l’attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati, in organico e la cui disciplina dei requisiti è riportata al comma 2, lettera b);
c) gli organismi pubblici e privati qualificati a effettuare attività di ispezione nel settore
delle costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e impiantistica connessa, accreditati presso l’organismo nazionale italiano di accreditamento di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99[5], o altro soggetto
equivalente in ambito europeo, sulla base delle
norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020, criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione, sem-
ni energetiche degli edifici e unità immobiliari, siano essi di nuova costruzione, oggetto di ristrutturazioni importanti o di riqualificazioni energetiche, sulla base dell’applicazione della metodologia comparativa di cui all’articolo 5 della direttiva 2010/31/UE, secondo i seguenti criteri generali:
1) i requisiti minimi rispettano le valutazioni tecniche ed economiche di convenienza, fondate sull’analisi costi-benefici del ciclo di vita economico degli edifici;
2) in caso di nuova costruzione e di ristrutturazione importante, i requisiti sono determinati con
l’utilizzo dell’«edificio di riferimento», in funzione della tipologia edilizia e delle fasce climatiche;
3) per le verifiche necessarie a garantire il rispetto della qualità energetica prescritta, sono previsti dei
parametri specifici del fabbricato, in termini di indici di prestazione termica e di trasmittanze, e
parametri complessivi, in termini di indici di prestazione energetica globale, espressi sia in energia
primaria totale che in energia primaria non rinnovabile.
1-bis. Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica sono aggiornate, in relazione all’articolo 8 e
agli articoli da 14 a 17 della direttiva 2010/31/UE, le modalità di progettazione, installazione, esercizio,
manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici,
nonché i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare l’attestazione della prestazione energetica degli
edifici e l’ispezione degli impianti di climatizzazione e la realizzazione di un sistema informativo
coordinato per la gestione dei rapporti tecnici di ispezione e degli attestati di prestazione energetica.
2. I decreti di cui al comma 1-bis sono adottati su proposta del Ministro delle attività produttive, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e, per i profili di competenza, con il Ministro della difesa, acquisita 1’intesa con la
Conferenza unificata, sentiti il Consiglio nazionale delle ricerche, di seguito denominato CNR, l’Ente
per le nuove tecnologie l’energia e l’ambiente, di seguito denominato ENEA, il Consiglio nazionale
consumatori e utenti, di seguito denominato CNCU.
Si veda la nota 1.
Si veda la nota 1.
Si veda la nota 1.
Questo è il testo dell’articolo 4 della legge 23 luglio 2009 n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia):
Articolo 4
Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che
pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti
1. Al fine di assicurare la pronta applicazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del
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Il Sole 24 Ore
07 | LE NORME STATALI
pre che svolgano l’attività con un tecnico, o con
un gruppo di tecnici abilitati, in organico e la
cui disciplina dei requisiti è riportata al comma 2, lettera b);
d) le società di servizi energetici (ESCO) di
cui al comma 2, lettera a), che operano conformemente alle disposizioni di recepimento e attuazione della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[6], del 5 aprile
2006, concernente l’efficienza degli usi finali
dell’energia e i servizi energetici sempre che
svolgano l’attività con un tecnico, o con un
gruppo di tecnici abilitati, in organico e la cui
disciplina dei requisiti è riportata al comma 2,
lettera b).
2. Ai fini del presente decreto sono disciplinati i seguenti requisiti:
a) società di servizi energetici (ESCO), persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento
dell’efficienza energetica nelle installazioni o
nei locali dell’utente e, ciò facendo, accetta un
margine di rischio finanziario. Il pagamento
dei servizi forniti si basa, totalmente o parzialmente, sui risparmi di spesa derivanti dal miglioramento dell’efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di
rendimento stabiliti;
[6]
b) tecnico abilitato, un tecnico operante
sia in veste di dipendente di enti e organismi
pubblici o di società di servizi pubbliche o private, comprese le società di ingegneria, che di professionista libero od associato. I tecnici abilitati
devono rispondere almeno a uno dei requisiti
di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.
3. Il tecnico abilitato di cui alla lettera b) del
comma 2, deve essere in possesso di uno dei
titoli di cui alle lettere da a) ad e) del presente
comma, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ove esistenti, e abilitato all’esercizio
della professione relativa alla progettazione di
edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, nell’ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente. Il tecnico
abilitato opera quindi all’interno delle proprie
competenze. Ove il tecnico non sia competente in tutti i campi sopra citati o nel caso che
alcuni di essi esulino dal proprio ambito di
competenza, egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il
gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta la competenza. I titoli
richiesti sono:
a) laurea magistrale conseguita in una
delle seguenti classi: LM-4, da LM-22 a LM-24,
LM-26, LM-28, LM-30, LM-31, LM-33, LM-35,
mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.
339/93, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri interessati, provvede, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti di natura non regolamentare, alla adozione delle prescrizioni relative alla organizzazione ed al funzionamento dell’unico organismo
nazionale autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità alle disposizioni del regolamento
comunitario, alla definizione dei criteri per la fissazione di tariffe di accreditamento, anche tenuto conto
degli analoghi sistemi tariffari eventualmente adottati dagli altri Paesi dell’Unione europea, nonché alla
disciplina delle modalità di controllo dell’organismo da parte dei Ministeri concertanti, anche mediante la
previsione della partecipazione di rappresentanti degli stessi Ministeri ai relativi organi statutari.
2. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri interessati, provvede con decreto di
natura non regolamentare, entro tre mesi dalla data di adozione del decreto di cui al comma 1, alla
designazione dell’unico organismo italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento. Il Ministero
dello sviluppo economico, per il tramite del competente ufficio, è autorità nazionale referente per le
attività di accreditamento, punto nazionale di contatto con la Commissione europea ed assume le funzioni
previste dal capo II del citato regolamento non assegnate all’organismo nazionale di accreditamento.
3. Per l’accreditamento delle strutture operanti nei diversi settori per i quali sia previsto l’accreditamento, il Ministero dello sviluppo economico e i Ministeri interessati disciplinano le modalità di partecipazione all’organismo di cui al comma 1 degli organismi di accreditamento, già designati per i settori di
competenza dei rispettivi Ministeri.
4. Dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri
né minori entrate a carico della finanza pubblica. I Ministeri interessati provvedono all’attuazione del
presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
La direttiva 5 aprile 2006 n. 2006/32/Ce reca: «Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva
93/76/CEE del Consiglio». È stata abrogata dall’articolo 27 della direttiva 25 ottobre 2012 n. 2012/27/Ue, con
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Il Sole 24 Ore
COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI
LM-53, LM-69, LM-73, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007[7],
ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 27/S a 28/S, 31/S, 33/S,
34/S, 36/S, 38/S, 61/S, 74/S, 77/S, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica in data 28 novembre
2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001[8],
ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca in data 5 maggio
2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196
del 21 agosto 2004[9];
b) laurea conseguita nelle seguenti classi:
L7, L9, L17, L23, L25, di cui al decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
155 del 6 luglio 2007[10], ovvero laurea conseguita nelle classi: 4, 8, 10, 20, di cui al decreto ministeriale in data 4 agosto 2000, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 245 del 19 ottobre 2000[11];
c) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico, in uno dei seguenti indirizzi e articolazioni: indirizzo C1 «meccanica, meccatronica
ed energia» articolazione «energia», indirizzo
C3 «elettronica ed elettrotecnica» articolazione
decorrenza indicata nel medesimo articolo 27.
Queste sono le classi previste dal Dm 16 marzo 2007 (Determinazione delle classi di laurea magistrale) cui
fa riferimento il decreto:
LM-4 Classe delle lauree magistrali in architettura e ingegneria edile-architettura
LM-22 Classe delle lauree magistrali in ingegneria chimica
LM-23 Classe delle lauree magistrali in ingegneria civile
LM-24 Classe delle lauree magistrali in ingegneria dei sistemi edilizi
LM-26 Classe delle lauree magistrali in ingegneria della sicurezza
LM-28 Classe delle lauree magistrali in ingegneria elettrica
LM-30 Classe delle lauree magistrali in ingegneria energetica e nucleare
LM-31 Classe delle lauree magistrali in ingegneria gestionale
LM-33 Classe delle lauree magistrali in ingegneria meccanica
LM-35 Classe delle lauree magistrali in ingegneria per l’ambiente e il territorio
LM-53 Classe delle lauree magistrali in scienza e ingegneria dei materiali
LM-69 Classe delle lauree magistrali in scienze e tecnologie agrarie
LM-73 Classe delle lauree magistrali in scienze e tecnologie forestali ed ambientali
[8] Queste sono le classi previste dal Dm 28 novembre 2000 (Determinazione delle classi delle lauree
universitarie specialistiche) cui fa riferimento il decreto:
4/S Classe delle lauree specialistiche in architettura e ingegneria edile
27/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria chimica
28/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria civile
31/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria elettrica
33/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria energetica e nucleare
34/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria gestionale
36/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria meccanica
38/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria per l’ambiente e il territorio
61/S Classe delle lauree specialistiche in scienza e ingegneria dei materiali
74/S Classe delle lauree specialistiche in scienze e gestione delle risorse rurali e forestali
77/S Classe delle lauree specialistiche in scienze e tecnologie agrarie
[9] Il Dm 5 maggio 2004 reca: «Equiparazione dei diplomi di laurea (DL) secondo il vecchio ordinamento alle nuove classi delle lauree specialistiche (LS), ai fini della partecipazione ai concorsi
pubblici».
[10] Queste sono le classi previste dal Dm 16 marzo 2007 (Determinazione delle classi delle lauree) cui fa
riferimento il decreto:
L-7 Classe delle lauree in ingegneria civile e ambientale
L-9 Classe delle lauree in ingegneria industriale
L-17 Classe delle lauree in scienze dell’architettura
L-23 Classe delle lauree in scienze e tecniche dell’edilizia
L-25 Classe delle lauree in scienze e tecnologie agrarie e forestali
[11] Queste sono le classi previste dal Dm 4 agosto 2000 (Determinazione delle classi delle lauree universitarie)
[7]
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Il Sole 24 Ore
07 | LE NORME STATALI
«elettrotecnica», di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88[12], ovvero, diploma di perito industriale in uno dei seguenti indirizzi specializzati: edilizia, elettrotecnica, meccanica, termotecnica, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 settembre
1961, n. 1222, e successive modificazioni[13];
d) diploma di istruzione tecnica, settore
tecnologico indirizzo C9 «costruzioni, ambiente e territorio», di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88[14], ovvero diploma di geometra;
e) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologicoindirizzo C8 «agraria, agroalimentaree
agroindustria» articolazione «gestione dell’ambiente e del territorio», di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88[15],
ovvero diploma di perito agrario o agrotecnico.
4. Il tecnico abilitato di cui alla lettera b) del
comma 2, deve essere in possesso di uno dei
titoli di cui alle lettere da a) a d) del presente
comma, e di un attestato di frequenza, con superamento dell’esame finale, relativo a specifici corsi di formazione per la certificazione ener-
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
getica degli edifici, di cui al comma 5. Il soggetto in possesso di detti requisiti è tecnico abilitato esclusivamente in materia di certificazione
energetica degli edifici. I titoli richiesti sono:
a) titoli di cui al comma 3, ove non corredati della abilitazione professionale in tutti i campi concernenti la progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi;
b) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi:LM-17, LM-20, LM-21,
LM-25, LM-27, LM-29, LM-32, LM-34, LM-40,
LM-44, LM-48, LM-54, LM-60, LM-74, LM-75,
LM-79, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca in data 16 marzo 2007,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007[16], ovvero
laurea specialistica conseguita nelle seguenti
classi: 20/S, 25/S, 26/S, 29/S, 30/S, 32/S,
35/S, 37/S, 45/S, 50/S, 54/S, 62/S, 68/S, 82/S,
85/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 18 del 23 gennaio 2001[17], ovvero corrispon-
cui fa riferimento il decreto:
4 classe delle lauree in scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile
8 classe delle lauree in ingegneria civile e ambientale
10 classe delle lauree in ingegneria industriale
20 classe delle lauree in scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali
Il Dpr 15 marzo 2010 n. 88 reca: «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma
dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133».
Il Dpr 30 settembre 1961 n. 1222 reca: «Sostituzione degli orari e dei programmi di insegnamento negli
istituti tecnici».
Si veda la nota 12.
Si veda la nota 12.
Queste sono le classi previste dal Dm 16 marzo 2007 (Determinazione delle classi di laurea magistrale) cui
fa riferimento il decreto:
LM-17 Classe delle lauree magistrali in fisica
LM-20 Classe delle lauree magistrali in ingegneria aerospaziale e astronautica
LM-21 Classe delle lauree magistrali in ingegneria biomedica
LM-25 Classe delle lauree magistrali in ingegneria dell’automazione
LM-27 Classe delle lauree magistrali in ingegneria delle telecomunicazioni
LM-29 Classe delle lauree magistrali in ingegneria elettronica
LM-32 Classe delle lauree magistrali in ingegneria informatica
LM-34 Classe delle lauree magistrali in ingegneria navale
LM-40 Classe delle lauree magistrali in matematica
LM-44 Classe delle lauree magistrali in modellistica matematico-fisica per l’ingegneria
LM-48 Classe delle lauree magistrali in pianificazione territoriale urbanistica e ambientale
LM-54 Classe delle lauree magistrali in scienze chimiche
LM-60 Classe delle lauree magistrali in scienze della natura
LM-74 Classe delle lauree magistrali in scienze e tecnologie geologiche
LM-75 Classe delle lauree magistrali in scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio
LM-79 Classe delle lauree magistrali in scienze geofisiche
Queste sono le classi previste dal Dm 28 novembre 2000 cui fa riferimento il decreto:
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COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI
dente diploma di laurea ai sensi del Ministro
dell’università e della ricerca in data 5 maggio
2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196
del 21 agosto 2004[18];
c) laurea conseguita nelle seguenti classi;
L8, L30, L21, L27, L32, L34, L35, di cui al decreto
ministeriale in data 16 marzo 2007, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007[19], ovvero laurea conseguita nelle classi: 7, 9, 16, 21, 25, 27, 32, di cui al
decreto ministeriale in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000[20];
d) diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 88[21], con indirizzi e articolazioni diversi da quelli indicati al comma 3, lettere c), d) ed e), ovvero diploma di perito
industriale di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, e successive modificazioni[22], con indirizzi specializza-
ti diversi da quelli indicati al comma 3, lettera c).
5. I corsi di formazione per la certificazione
energetica degli edifici e i relativi esami sono
svolti, a livello nazionale, da università, da organismi ed enti di ricerca, e da consigli, ordini
e collegi professionali, autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico di intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; a livello regionale, i medesimi
corsi sono svolti direttamente da regioni e province autonome, e da altri soggetti di ambito
regionale con competenza in materia di certificazione energetica autorizzati dalle predette
da regioni e province autonome. Per le finalità
di cui all’articolo 1, comma 1, i corsi sono svolti
in base ai contenuti minimi definiti nell’Allegato 1. L’attestato di frequenza con superamento
di esame finale è rilasciato dai soggetti erogatori dei corsi e degli esami.
6. Ai fini del presente decreto, si applicano le
20/S Classe delle lauree specialistiche in fisica
25/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria aerospaziale e astronautica
26/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria biomedica
29/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria dell’automazione
30/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria delle telecomunicazioni
32/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria elettronica
35/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria informatica
37/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria navale
45/S Classe delle lauree specialistiche in matematica
50/S Classe delle lauree specialistiche in modellistica matematico-fisica per l’ingegneria
54/S Classe delle lauree specialistiche in pianificazione territoriale urbanistica e ambientale
62/S Classe delle lauree specialistiche in scienze chimiche
68/S Classe delle lauree specialistiche in scienze della natura
82/S Classe delle lauree specialistiche in scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio
85/S Classe delle lauree specialistiche in scienze geofisiche
86/S Classe delle lauree specialistiche in scienze geologiche
[18] Si veda la nota 9.
[19] Queste sono le classi previste dal Dm 16 marzo 2007 cui fa riferimento il decreto:
L-8 Classe delle lauree in ingegneria dell’informazione
L-21 Classe delle lauree in scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale
L-27 Classe delle lauree in scienze e tecnologie chimiche
L-30 Classe delle lauree in scienze e tecnologie fisiche
L-32 Classe delle lauree in scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura
L-34 Classe delle lauree in scienze geologiche
L-35 Classe delle lauree in scienze matematiche.
[20] Queste sono le classi previste dal Dm 4 agosto 2000 cui fa riferimento il decreto:
7 Classe delle lauree in urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale
9 Classe delle lauree in ingegneria dell’informazione
16 Classe delle lauree in scienze della Terra
21 Classe delle lauree in scienze e tecnologie chimiche
25 Classe delle lauree in scienze e tecnologie fisiche
27 Classe delle lauree in scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura
32 Classe delle lauree in scienze matematiche
[21] Si veda la nota 12.
[22] Si veda la nota 13.
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Il Sole 24 Ore
07 | LE NORME STATALI
definizioni di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, del
decreto legislativo[23].
[23] Questo è il testo dell’articolo 2 del Dlgs 192/2005:
Articolo 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si definisce:
a) «edificio» è un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume
definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi
tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può
confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l’ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può
riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come
unità immobiliari a sé stanti;
b) «edificio di nuova costruzione» è un edificio per il quale la richiesta di permesso di costruire o
denuncia di inizio attività, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto;
c) abrogato
d) abrogato
e) abrogato
f) abrogato
g) «generatore di calore o caldaia» è il complesso bruciatore-caldaia che permette di trasferire al
fluido termovettore il calore prodotto dalla combustione;
h) «potenza termica utile di un generatore di calore» è la quantità di calore trasferita nell’unità di
tempo al fluido termovettore; l’unità di misura utilizzata è il kW;
i) «pompa di calore» è un dispositivo o un impianto che sottrae calore dall’ambiente esterno o da
una sorgente di calore a bassa temperatura e lo trasferisce all’ambiente a temperatura controllata;
l) «valori nominali delle potenze e dei rendimenti» sono i valori di potenza massima e di
rendimento di un apparecchio specificati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento
continuo;
l-bis) «attestato di prestazione energetica dell’edificio»: documento, redatto nel rispetto delle
norme contenute nel presente decreto e rilasciato da esperti qualificati e indipendenti che attesta
la prestazione energetica di un edificio attraverso l’utilizzo di specifici descrittori e fornisce
raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica;
l-ter) «attestato di qualificazione energetica»: il documento predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione
dell’edificio, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, la classe di appartenenza dell’edificio, o dell’unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, ed
i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove
non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione;
l-quater) «cogenerazione»: produzione simultanea, nell’ambito di un unico processo, di energia
termica e di energia elettrica e/o meccanica rispondente ai requisiti di cui al decreto del Ministro
dello sviluppo economico 4 agosto 2011;
l-quinquies) «confine del sistema (o energetico dell’edificio)»: confine che include tutte le aree di
pertinenza dell’edificio, sia all’interno che all’esterno dello stesso, dove l’energia è consumata o
prodotta;
l-sexies) «edificio adibito ad uso pubblico»: edificio nel quale si svolge, in tutto o in parte, l’attività
istituzionale di enti pubblici;
l-septies) «edificio di proprietà pubblica»: edificio di proprietà dello Stato, delle regioni o degli enti
locali, nonché di altri enti pubblici, anche economici ed occupati dai predetti soggetti;
l-octies) «edificio a energia quasi zero»: edificio ad altissima prestazione energetica, calcolata
conformemente alle disposizioni del presente decreto, che rispetta i requisiti definiti al decreto di
cui all’articolo 4, comma 1. Il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo è coperto in misura
significativa da energia da fonti rinnovabili, prodotta all’interno del confine del sistema (in situ);
l-novies) «edificio di riferimento o target per un edificio sottoposto a verifica progettuale, diagnosi,
o altra valutazione energetica»: edificio identico in termini di geometria (sagoma, volumi, superficie calpestabile, superfici degli elementi costruttivi e dei componenti), orientamento, ubicazione
territoriale, destinazione d’uso e situazione al contorno, e avente caratteristiche termiche e
parametri energetici predeterminati;
l-decies) «elemento edilizio»: sistema tecnico per l’edilizia o componente dell’involucro di un
edificio;
l-undecies) «energia consegnata o fornita»: energia espressa per vettore energetico finale, fornita al
confine dell’edificio agli impianti tecnici per produrre energia termica o elettrica per i servizi
energetici dell’edificio;
92
Il Sole 24 Ore
COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI
Articolo 3
Requisiti di indipendenza e imparzialità dei soggetti
abilitati alla certificazione energetica degli edifici
1. Ai fini di assicurare indipendenza e impar-
zialità di giudizio dei soggetti di cui al comma
1, dell’articolo 2, i tecnici abilitati, all’atto di sottoscrizione dell’attestato di certificazione energetica, dichiarano:
l-duodecies) «energia da fonti rinnovabili»: energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili,
vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica,
biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;
l-ter decies) «energia esportata»: quantità di energia, relativa a un dato vettore energetico, generata
all’interno del confine del sistema e utilizzata all’esterno dello stesso confine;
l-quater decies) «energia primaria»: energia, da fonti rinnovabili e non, che non ha subito alcun
processo di conversione o trasformazione;
l-quinquies decies) «energia prodotta in situ»: energia prodotta o captata o prelevata all’interno del
confine del sistema;
l-sexies decies) «fabbisogno annuale globale di energia primaria»: quantità di energia primaria
relativa a tutti i servizi erogati dai sistemi tecnici presenti all’interno del confine del sistema,
calcolata su un intervallo temporale di un anno;
l-septies decies) «fabbricato»: sistema costituito dalle strutture edilizie esterne, costituenti l’involucro dell’edificio, che delimitano un volume definito e dalle strutture interne di ripartizione dello
stesso volume. Sono esclusi gli impianti e i dispositivi tecnologici che si trovano al suo interno;
l-octies decies) «fattore di conversione in energia primaria»: rapporto adimensionale che indica la
quantità di energia primaria impiegata per produrre un’unità di energia fornita, per un dato vettore
energetico; tiene conto dell’energia necessaria per l’estrazione, il processamento, lo stoccaggio, il
trasporto e, nel caso dell’energia elettrica, del rendimento medio del sistema di generazione e delle
perdite medie di trasmissione del sistema elettrico nazionale e nel caso del teleriscaldamento, delle
perdite medie di distribuzione della rete. Questo fattore può riferirsi all’energia primaria non rinnovabile, all’energia primaria rinnovabile o all’energia primaria totale come somma delle precedenti;
l-novies decies) «involucro di un edificio»: elementi e componenti integrati di un edificio che ne
separano gli ambienti interni dall’ambiente esterno;
l-vicies) «livello ottimale in funzione dei costi»: livello di prestazione energetica che comporta il
costo più basso durante il ciclo di vita economico stimato, dove:
1) il costo più basso è determinato tenendo conto dei costi di investimento legati all’energia, dei
costi di manutenzione e di funzionamento e, se del caso, degli eventuali costi di smaltimento;
2) il ciclo di vita economico stimato si riferisce al ciclo di vita economico stimato rimanente di un
edificio nel caso in cui siano stabiliti requisiti di prestazione energetica per l’edificio nel suo
complesso oppure al ciclo di vita economico stimato di un elemento edilizio nel caso in cui siano
stabiliti requisiti di prestazione energetica per gli elementi edilizi;
3) il livello ottimale in funzione dei costi si situa all’interno della scala di livelli di prestazione in cui
l’analisi costi-benefici calcolata sul ciclo di vita economico è positiva;
l-vicies semel) «norma tecnica europea»: norma adottata dal Comitato europeo di normazione, dal
Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica o dall’Istituto europeo per le norme di
telecomunicazione e resa disponibile per uso pubblico;
l-vicies bis) «prestazione energetica di un edificio»: quantità annua di energia primaria effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare, con un uso standard
dell’immobile, i vari bisogni energetici dell’edificio, la climatizzazione invernale e estiva, la
preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e, per il settore terziario,
l’illuminazione. Tale quantità viene espressa da uno o più descrittori che tengono anche conto del
livello di isolamento dell’edificio e delle caratteristiche tecniche e di installazione degli impianti
tecnici. La prestazione energetica può essere espressa in energia primaria non rinnovabile,
rinnovabile, o totale come somma delle precedenti;
l-vicies ter) «riqualificazione energetica di un edificio»: un edificio esistente è sottoposto a
riqualificazione energetica quando i lavori in qualunque modo denominati, a titolo indicativo e
non esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo, ricadono in tipologie diverse da quelle indicate alla lettera l-vicies bis);
l-vicies quater) «ristrutturazione importante di un edificio»: un edificio esistente è sottoposto a
ristrutturazione importante quando i lavori in qualunque modo denominati (a titolo indicativo e
non esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo) insistono su oltre il 25 per cento della superficie dell’involucro dell’intero edificio, comprensivo
di tutte le unità immobiliari che lo costituiscono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rifacimento di pareti esterne, di intonaci esterni, del tetto o dell’impermeabilizzazione delle coperture;
93
Il Sole 24 Ore
07 | LE NORME STATALI
a) nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, l’assenza di conflitto di interessi, tra l’altro espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di
progettazione e realizzazione dell’edificio da
certificare o con i produttori dei materiali e
dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, che in ogni caso non deve essere né
il coniuge né un parente fino al quarto grado;
b) nel caso di certificazione di edifici esistenti, l’assenza di conflitto di interessi, ovvero di
non coinvolgimento diretto o indiretto con i
produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che
possano derivarne al richiedente, che in ogni
caso non deve essere né coniuge né parente fino al quarto grado.
Articolo 4
Funzioni delle Regioni e Province autonome
1. Ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo, fermo restando quanto disposto dal comma 3, le disposizioni del presente decreto si applicano per le regioni e province autonome che
non abbiano ancora provveduto ad adottare
propri provvedimenti in applicazione della direttiva 2002/91/CE[24] e comunque sino alla data di entrata in vigore dei predetti provvedimenti regionali.
2. Ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto
legislativo[25], per promuovere la tutela degli in-
l-vicies quinquies) «sistema di climatizzazione estiva, impianto di condizionamento d’aria»: complesso
di tutti i componenti necessari a un sistema di trattamento dell’aria, attraverso il quale la temperatura è
controllata o può essere abbassata;
l-vicies sexies) «sistema tecnico, per l’edilizia»: impianto tecnologico dedicato a uno o a una combinazione dei servizi energetici o ad assolvere a una o più funzioni connesse con i servizi energetici
dell’edificio. Un sistema tecnico è suddiviso in più sottosistemi;
l-vicies septies) «teleriscaldamento» o «teleraffrescamento»: distribuzione di energia termica in forma
di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici
o siti tramite una rete, per il riscaldamento o il raffrescamento di spazi, per processi di lavorazione e
per la fornitura di acqua calda sanitaria;
l-duodetricies) «unità immobiliare»: parte, piano o appartamento di un edificio progettati o modificati
per essere usati separatamente;
l-undetricies) «vettore energetico»: sostanza o energia fornite dall’esterno del confine del sistema per il
soddisfacimento dei fabbisogni energetici dell’edificio.
2. Ai fini del presente decreto si applicano, inoltre, le definizioni dell’allegato A.
[24]
La direttiva 16 dicembre 2002, n. 2002/91/Ce reca: «Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
sul rendimento energetico nell’edilizia». È Stata abrogata dall’articolo 29 della direttiva 19 maggio 2010
n. 2010/31/Ue, con decorrenza indicata nello stesso articolo.
[25]
Questo è il testo dell’articolo 9 del Dlgs 192/2005:
Articolo 9
Funzioni delle regioni e degli enti locali
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all’attuazione del presente
decreto.
2. Le autorità competenti realizzano, con cadenza periodica, privilegiando accordi tra gli enti locali o
anche attraverso altri organismi pubblici o privati di cui sia garantita la qualificazione e l’indipendenza,
gli accertamenti e le ispezioni necessarie all’osservanza delle norme relative al contenimento dei
consumi di energia nell’esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione e assicurano che la
copertura dei costi avvenga con una equa ripartizione tra tutti gli utenti finali e l’integrazione di questa
attività nel sistema delle ispezioni degli impianti all’interno degli edifici previsto all’articolo 1, comma
44, della legge 23 agosto 2004, n. 239, così da garantire il minor onere e il minor impatto possibile a
carico dei cittadini; tali attività, le cui metodologie e requisiti degli operatori sono previsti dai decreti di
cui all’articolo 4, comma 1, sono svolte secondo princìpi di imparzialità, trasparenza, pubblicità,
omogeneità territoriale e sono finalizzate a:
a) ridurre il consumo di energia e i livelli di emissioni inquinanti;
b) correggere le situazioni non conformi alle prescrizioni del presente decreto;
c) rispettare quanto prescritto all’articolo 7;
d) monitorare l’efficacia delle politiche pubbliche.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, allo scopo di facilitare e omogeneizzare
94
Il Sole 24 Ore
COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI
teressi degli utenti attraverso una applicazione omogenea della predetta norma sull’intero
territorio nazionale, nel disciplinare la materia
le regioni e le province autonome nel rispetto
territorialmente l’impegno degli enti o organismi preposti agli accertamenti e alle ispezioni sugli edifici
e sugli impianti, nonché per adempiere in modo più efficace agli obblighi previsti al comma 2, possono
promuovere la realizzazione di programmi informatici per la costituzione dei catasti degli impianti di
climatizzazione presso le autorità competenti, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti interessati. A
tali fini:
a) i soggetti di cui all’articolo 7, comma 1, comunicano all’ente competente in materia di controlli
sugli impianti termici l’ubicazione e le principali caratteristiche degli impianti di proprietà o dai
medesimi gestiti nonché le eventuali successive modifiche significative;
b) le società di distribuzione dei diversi tipi di combustibile, a uso degli impianti termici, comunicano all’ente competente in materia di controlli sugli impianti termici l’ubicazione e la titolarità delle
utenze da esse rifornite al 31 dicembre di ogni anno;
c) l’ente competente in materia di controlli sugli impianti termici trasmette annualmente alle
regioni i dati di cui alle lettere a) e b) per via informatica.
3-bis. Ai sensi dell’articolo 1, comma 3, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in
accordo con gli enti locali, predispongono entro il 31 dicembre 2008 un programma di sensibilizzazione e riqualificazione energetica del parco immobiliare territoriale, sviluppando in particolare alcuni dei
seguenti aspetti:
a) la realizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini, anche in collaborazione con le imprese distributrici di energia elettrica e gas, in attuazione dei decreti del Ministro delle
attività produttive 20 luglio 2004 concernenti l’efficienza energetica negli usi finali;
b) l’attivazione di accordi con le parti sociali interessate alla materia;
c) l’applicazione di un sistema di certificazione energetica coerente con i principi generali del
presente decreto legislativo;
d) la realizzazione di diagnosi energetiche a partire dagli edifici presumibilmente a più bassa
efficienza;
e) la definizione di regole coerenti con i principi generali del presente decreto legislativo per eventuali
sistemi di incentivazione locali;
f) la facoltà di promuovere, con istituti di credito, di strumenti di finanziamento agevolato destinati
alla realizzazione degli interventi di miglioramento individuati con le diagnosi energetiche nell’attestato di prestazione energetica, o in occasione delle attività ispettive di cui all’allegato L, comma 16.
3-ter. Ai fini della predisposizione del programma di cui al comma 3-bis, i comuni possono richiedere
ai proprietari e agli amministratori degli immobili nel territorio di competenza di fornire gli elementi
essenziali, complementari a quelli previsti per il catasto degli impianti di climatizzazione di cui al
comma 3, per la costituzione di un sistema informativo relativo agli usi energetici degli edifici. A titolo
esemplificativo, tra detti elementi, si segnalano: il volume lordo climatizzato, la superficie utile
corrispondente e i relativi consumi di combustibile e di energia elettrica.
3-quater. Su richiesta delle regioni e dei comuni, le aziende di distribuzione dell’energia rendono
disponibili i dati che le predette amministrazioni ritengono utili per i riscontri e le elaborazioni
necessarie alla migliore costituzione del sistema informativo di cui al comma 3-ter.
3-quinquies. I dati di cui ai commi 3, 3-ter e 3-quater possono essere utilizzati dalla pubblica amministrazione esclusivamente ai fini dell’applicazione del presente decreto legislativo.
4. Per gli impianti che sono dotati di generatori di calore di età superiore a quindici anni, le autorità
competenti effettuano, con le stesse modalità previste al comma 2, ispezioni dell’impianto termico nel
suo complesso comprendendo una valutazione del rendimento medio stagionale del generatore e una
consulenza su interventi migliorativi che possono essere correlati.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano riferiscono periodicamente alla Conferenza
unificata e ai Ministeri delle attività produttive, dell’ambiente e della tutela del territorio e delle
infrastrutture e dei trasporti, sullo stato di attuazione del presente decreto.
5-bis. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali considerano, nelle
normative e negli strumenti di pianificazione ed urbanistici di competenza, le norme contenute nel
presente decreto, ponendo particolare attenzione alle soluzioni tipologiche e tecnologiche volte all’uso
razionale dell’energia e all’uso di fonti energetiche rinnovabili, con indicazioni anche in ordine
all’orientamento e alla conformazione degli edifici da realizzare per massimizzare lo sfruttamento della
radiazione solare e con particolare cura nel non penalizzare, in termini di volume edificabile, le scelte
conseguenti.
5-ter. In tale contesto, fermo restando il divieto di aggravamento degli oneri e degli adempimenti
amministrativi previsti dal presente decreto in conformità alla direttiva 2010/31/UE, le regioni possono
95
Il Sole 24 Ore
07 | LE NORME STATALI
dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario nonché dei principi fondamentali della
direttiva 2002/91/CE[26] e desumibili dal decreto legislativo, possono:
a) adottare un sistema di riconoscimento dei soggetti abilitati di cui all’articolo 2 a
svolgere le attività di certificazione energetica degli edifici, nel rispetto delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei
servizi;
b) promuovere iniziative di informazione
e orientamento dei soggetti certificatori e degli
utenti finali;
c) promuovere attività di formazione e aggiornamento dei soggetti certificatori;
d) monitorare l’impatto del sistema di certificazione degli edifici in termini di adempimenti burocratici, oneri e benefici per i cittadini;
e) predisporre, nell’ambito delle funzioni
delle regioni e degli enti locali di cui all’articolo 9 del decreto legislativo[27], un sistema di accertamento della correttezza e qualità dei ser-
vizi di certificazione di cui all’articolo 5, direttamente o attraverso enti pubblici ovvero organismi pubblici o privati di cui sia garantita
la qualificazione e indipendenza, e assicurare
che la copertura dei costi avvenga con una
equa ripartizione tra tutti gli utenti interessati
al servizio;
f) promuovere la conclusione di accordi volontari ovvero di altri strumenti al fine di assicurare agli utenti prezzi equi di accesso a qualificati servizi di certificazione energetica degli
edifici.
3. Ai fini del comma 2, le regioni e le province
autonome che alla data di entrata in vigore del
presente decreto abbiano già provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE[28] del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, adottano misure atte a favorire
un graduale ravvicinamento dei propri provvedimenti anche nell’ambito delle azioni di coordinamento tra lo Stato le Regioni e le Province
autonome, di cui al decreto ai sensi del articolo
provvedere o prendere provvedimenti migliorativi di quelli disposti dal presente decreto, in termini di:
a) flessibilità applicativa dei requisiti minimi, anche con l’utilizzo di soluzioni alternative, in
relazione a specifiche situazioni di impossibilità o di elevata onerosità, che comunque garantiscano un
equivalente risultato sul bilancio energetico regionale;
b) semplificazioni amministrative in materia di esercizio, manutenzione, controllo e ispezione degli
impianti termici, soprattutto in relazione all’integrazione dei controlli di efficienza energetica con quelli
in tema di qualità dell’aria.
5-quater. I provvedimenti di cui al comma 5-ter devono essere compatibili con il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, con la direttiva 2010/31/UE, con il presente decreto legislativo e devono
essere notificati alla Commissione europea.
5-quinquies. Le regioni e le province autonome provvedono inoltre a:
a) istituire un sistema di riconoscimento degli organismi e dei soggetti cui affidare le attività di
ispezione sugli impianti termici e di attestazione della prestazione energetica degli edifici, promuovendo programmi per la loro qualificazione, formazione e aggiornamento professionale, tenendo conto dei
requisiti previsti dalle norme nazionali e nel rispetto delle norme comunitarie in materia di libera
circolazione dei servizi;
b) avviare programmi di verifica annuale della conformità dei rapporti di ispezione e degli attestati
emessi.
5-sexies. Le regioni e le province autonome, anche attraverso propri enti o agenzie, collaborano con il
Ministero dello sviluppo economico e, per la sola lettera c) anche con il Ministero per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, per la definizione congiunta:
a) di metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici;
b) di metodologie per la determinazione dei requisiti minimi di edifici e impianti;
c) di sistemi di classificazione energetica degli edifici, compresa la definizione del sistema informativo comune di cui all’articolo 6, comma 12, lettera d);
d) del Piano nazionale destinato ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero, di cui
all’articolo 4-bis, comma 2;
e) dell’azione di monitoraggio, analisi, valutazione e adeguamento della normativa energetica
nazionale e regionale di cui agli articoli 10 e 13.
[26] Si veda la nota 24.
[27] Si veda la nota 25.
[28] Si veda la nota 24.
96
Il Sole 24 Ore
COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI
6, comma 9, del decreto legislativo[29]. Le regioni e le province autonome provvedono affinché sia assicurata la coerenza dei loro provvedimenti con i contenuti del presente decreto.
Articolo 5
Criteri di controllo della qualità
del servizio di certificazione energetica
1. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano procedono ai controlli della qua-
[29]
lità del servizio di certificazione energetica reso dai Soggetti certificatori attraverso l’attuazione di una procedura di controllo congruente con gli obiettivi del decreto legislativo e le
finalità della certificazione energetica, coerentemente agli indirizzi di cui all’articolo 4, comma 2, lettera e). Ove non diversamente disposto da norme regionali i predetti controlli sono
svolti dalle stesse autorità competenti a cui sono demandati gli accertamenti e le ispezioni
Questo è il testo dell’articolo 6 del Dlgs 192/2005:
Articolo 6
Certificazione energetica degli edifici
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli edifici di nuova costruzione e
quelli di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a), sono dotati, al termine della costruzione medesima ed a
cura del costruttore, di un attestato di certificazione energetica, redatto secondo i criteri e le metodologie di cui all’articolo 4, comma 1.
1-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli edifici che non ricadono nel campo di
applicazione del comma 1 con la seguente gradualità temporale e con onere a carico del venditore o, del
locatore:
a) a decorrere dal 1˚ luglio 2007, agli edifici di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, nel caso
di trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile;
b) a decorrere dal 1˚ luglio 2008, agli edifici di superficie utile fino a 1000 metri quadrati, nel caso di
trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile con l’esclusione delle singole unità immobiliari;
c) a decorrere dal 1˚ luglio 2009 alle singole unità immobiliari, nel caso di trasferimento a titolo
oneroso.
1-ter. A decorrere dal 1˚ gennaio 2007, l’attestato di certificazione energetica dell’edificio o dell’unità
immobiliare interessata, conforme a quanto specificato al comma 6, è necessario per accedere agli
incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura, sia come sgravi fiscali o contributi a carico di fondi
pubblici o della generalità degli utenti, finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche
dell’unità immobiliare, dell’edificio o degli impianti. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti acquisiti ed il
legittimo affidamento in relazione ad iniziative già formalmente avviate a realizzazione o notificate
all’amministrazione competente, per le quali non necessita il preventivo assenso o concessione da
parte della medesima.
1-quater. A decorrere dal 1˚ luglio 2007, tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli
impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura comunque come committente un soggetto pubblico, debbono prevedere la predisposizione dell’attestato di certificazione
energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare interessati entro i primi sei mesi di vigenza contrattuale, con predisposizione ed esposizione al pubblico della targa energetica.
2. La certificazione per gli appartamenti di un condominio può fondarsi, oltre sulla valutazione dell’appartamento interessato:
a) su una certificazione comune dell’intero edificio, per i condomini dotati di un impianto termico
comune;
b) sulla valutazione di un altro appartamento rappresentativo dello stesso condominio e della stessa
tipologia.
2-bis. Salvo quanto previsto dall’articolo 8, comma 2, l’attestato di qualificazione energetica può essere
predisposto a cura dell’interessato, al fine di semplificare il rilascio della certificazione energetica, come
precisato al comma 2 dell’allegato A.
2-ter. Nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità immobiliari è inserita
apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la
documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici. Nel caso di locazione, la disposizione
si applica solo agli edifici e alle unità immobiliari già dotate di attestato di certificazione energetica ai
sensi dei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater.
2-quater. Nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, a
decorrere dal 1˚ gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita riportano l’indice di prestazione
energetica contenuto nell’attestato di certificazione energetica.
3. abrogato.
97
Il Sole 24 Ore
07 | LE NORME STATALI
necessari all’osservanza delle norme relative
al contenimento dei consumi di energia nell’esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione, ai sensi dell’articolo 9, comma
2, del decreto legislativo[30].
2. Ai fini del comma 1, i controlli sono prioritariamente orientati alle classi energetiche più
efficienti e comprendono tipicamente:
a) l’accertamento documentale degli attestati di certificazione includendo in esso anche
la verifica del rispetto delle procedure;
b) le valutazioni di congruità e coerenza
dei dati di progetto o di diagnosi con la metodologia di calcolo e i risultati espressi;
c) le ispezioni delle opere o dell’edificio.
Articolo 6
Disposizioni finali
1. Per gli edifici già dotati di attestato di certificazione energetica, sottoposti ad adeguamen-
ti impiantistici, compresa la sostituzione del
generatore di calore, l’eventuale aggiornamento dell’attestato di certificazione, di cui all’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo[31], può
essere predisposto anche da un tecnico abilitato, la cui disciplina dei requisiti è riportata al
comma 2, lettera b), dell’articolo 2, dell’impresa di costruzione ovvero installatrice incaricata dei predetti adeguamenti.
2. Le disposizioni di cui al presente decreto
sono modificate e integrate con la medesima
procedura.
Articolo 7
Copertura finanziaria
1. All’attuazione del presente decreto si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. abrogato.
5. L’attestato relativo alla certificazione energetica, rilasciato ai sensi del comma 1, ha una validità
temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio, ed è aggiornato ad ogni intervento di
ristrutturazione che modifica la prestazione energetica dell’edificio o dell’impianto.
6. L’attestato di certificazione energetica comprende i dati relativi all’efficienza energetica propri
dell’edificio, i valori vigenti a norma di legge e valori di riferimento, che consentono ai cittadini di
valutare e confrontare la prestazione energetica dell’edificio. L’attestato è corredato da suggerimenti in
merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della
predetta prestazione.
7. Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, la cui metratura utile totale supera i 1000
metri quadrati, l’attestato di certificazione energetica è affisso nello stesso edificio a cui si riferisce in
luogo facilmente visibile per il pubblico.
8. Gli edifici di proprietà pubblica che sono oggetto dei programmi di cui all’articolo 13, comma 2, dei
decreti adottati dal Ministero delle attività produttive il 20 luglio 2004, sono tenuti al rispetto dei commi 5
e 6 e all’affissione dell’attestato di certificazione energetica in luogo facilmente visibile al pubblico.
9. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle attività
produttive, di concerto con i Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei
trasporti, d’intesa con la Conferenza unificata, avvalendosi delle metodologie di calcolo definite con i
decreti di cui all’articolo 4, comma 1, e tenuto conto di quanto previsto nei commi precedenti, predispone
Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, sentito il CNCU, prevedendo anche
metodi semplificati che minimizzino gli oneri.
[30] Si veda la nota 25.
[31] Si veda la nota 29.
98
Il Sole 24 Ore
COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI
Allegato 1
(Art.2, comma 5)
CONTENUTI MINIMI DEL CORSO DI FORMAZIONE
PER TECNICI ABILITATI ALLA
CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Durata minima 64 ore
I Modulo
La legislazione per l'efficienza energetica degli edifici.
Le procedure di certificazione.
La normativa tecnica.
Obblighi e responsabilita' del certificatore.
II Modulo
Il bilancio energetico del sistema edificio impianto.
Il calcolo della prestazione energetica degli edifici.
Analisi di sensibilita' per le principali variabili che ne influenzano la determinazione.
III Modulo
Analisi tecnico economica degli investimenti.
Esercitazioni pratiche con particolare attenzione agli edifici esistenti.
IV Modulo
Involucro edilizio:
le tipologie e le prestazione energetiche dei componenti;
soluzioni progettuali e costruttive per l'ottimizzazione:
dei nuovi edifici;
del miglioramento degli edifici esistenti.
V Modulo
Impianti termici:
fondamenti e prestazione energetiche delle tecnologie tradizionali e innovative;
soluzioni progettuali e costruttive per l'ottimizzazione:
dei nuovi impianti;
della ristrutturazione degli impianti esistenti.
VI Modulo
L'utilizzo e l'integrazione delle fonti rinnovabili.
VII Modulo
Comfort abitativo.
La ventilazione naturale e meccanica controllata.
L'innovazione tecnologica per la gestione dell'edificio e degli impianti.
VIII Modulo
La diagnosi energetica degli edifici.
Esempi applicativi.
Esercitazioni all'utilizzo degli strumenti informatici posti a riferimento dalla normativa nazionale e predisposti dal CTI.
99
Il Sole 24 Ore
08
Le norme
regionali
08 | LE NORME REGIONALI
In Valle d’Aosta è necessario
conoscere il sistema regionale
Con la legge 26/2012 la Valle d’Aosta ha abrogato la precedente norma 21/2008, assorbendo l’elenco dei
requisiti necessari per essere abilitati al ruolo di certificatore energetico. La nuova disciplina si applica agli
edifici nuovi, oggetto di trasformazione edilizia e nei casi di installazione di impianti di climatizzazione
Legge regionale Valle d’Aosta 1˚ agosto 2012 n. 26[*]
Disposizioni regionali in materia di pianificazione energetica, di promozione dell’efficienza energetica e di sviluppo delle fonti rinnovabili
Articolo 18
Certificatori energetici
1. Possono essere accreditati, quali soggetti
abilitati al rilascio dell’attestato di certificazione energetica, esclusivamente persone fisiche
che risultino in possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione ad un ordine o collegio che
abiliti allo svolgimento di attività professionale in materia di progettazione di edifici e impianti, asserviti agli edifici stessi, oppure di
uso razionale dell’energia, di termotecnica e di
energetica;
b) frequenza di specifici corsi di formazione, con esame finale, aventi le caratteristiche
individuate con deliberazione della Giunta regionale o conseguimento di esperienza professionale comprovata dall’iscrizione da almeno
cinque anni all’ordine o collegio professionale
di appartenenza;
c) conoscenza della procedura, della metodologia e degli strumenti applicativi del sistema di certificazione energetica regionale, ac-
[*]
certata secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale, previo parere
della commissione consiliare competente.
2. Fatto salvo il possesso del requisito di cui
al comma 1, lettera c), possono essere accreditati come certificatori energetici anche i soggetti
in possesso di requisiti equivalenti a quelli di
cui al comma 1, lettere a) e b), conseguiti in Stati appartenenti all’Unione europea, previa verifica dell’equivalenza degli stessi con quelli di
cui alla presente legge.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità di gestione del sistema di accreditamento.
4. Ai fini del rilascio dell’attestato di certificazione energetica, i certificatori energetici devono garantire indipendenza e imparzialità di
giudizio rispetto agli interessi dei richiedenti
e, per gli edifici di cui all’articolo 14, comma 1,
non devono aver partecipato alla progettazione, alla direzione dei lavori e alla realizzazione
delle opere.
Pubblicata sul “Bollettino Ufficiale” della Regione Valle d’Aosta 14 agosto 2012 n. 34.
102
Il Sole 24 Ore
COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI
Nella Provincia di Trento
promossi o bocciati dagli OdA
Il Dpp 13 luglio 2009 n.11–13/Leg attribuisce agli Organismi di Abilitazione riconosciuti dalla Provincia
funzioni di: accreditamento dei soggetti abilitati al rilscio delle certificazioni energetiche; controllo sui
certificati e sui certificatori; gestione dell’elenco dei soggetti certificatori; promozione di attività formative
Decreto del presidente della Provincia di Trento 13 luglio 2009 n. 11-13/Leg.[*]
Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del titolo IV
della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del
territorio)
Articolo 7
Organismi di abilitazione dei soggetti preposti
al rilascio delle certificazioni energetiche
1. Il rilascio delle certificazioni energetiche è
svolto da soggetti specificamente abilitati da
organismi riconosciuti dalla Provincia secondo quanto previsto da questo articolo.
2. Il riconoscimento degli organismi che possono rilasciare l’abilitazione di cui al comma 1
è effettuato dalla Provincia secondo criteri e
modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, in modo da verificare il possesso di adeguate competenze tecniche e capacità
operative e da assicurare l’imparzialità nell’esercizio della funzione. Il riconoscimento è
subordinato all’impegno da parte dell’organismo di accettare controlli e verifiche da parte
delle strutture o dai soggetti incaricati dalla
Provincia.
3. Al fine di favorire la diffusione del sistema
di certificazione energetica, la Provincia, nell’ambito degli strumenti offerti dalla vigente
normativa, può promuovere e partecipare alla
costituzione di un organismo di abilitazione ai
sensi del comma 2, anche in forma di consorzio
di imprese e con eventuale collegamento con il
Consorzio Distretto Tecnologico Trentino.
4. Il riconoscimento di cui al comma 2 è revocato qualora siano accertate reiterate violazioni o gravi irregolarità nell’esercizio della funzione demandata o nella esecuzione degli im-
[*]
pegni assunti, ovvero il venir meno dei requisiti per il riconoscimento.
5. I rapporti tra l’organismo e la Provincia
sono regolati da specifica convenzione secondo criteri e modalità previsti con la deliberazione di cui al comma 2. La predetta deliberazione
determina altresì l’entità delle tariffe per l’accreditamento, sentiti gli ordini e i collegi professionali interessati.
6. Gli organismi riconosciuti ai sensi di questo articolo svolgono le seguenti funzioni e attività:
a) accreditamento dei soggetti abilitati al
rilascio delle certificazioni energetiche;
b) controllo sui certificati energetici e sull’operato dei soggetti certificatori, da eseguire
a campione, anche su segnalazione dei comuni o su richiesta dei privati;
c) gestione dell’elenco dei soggetti certificatori abilitati secondo quanto previsto dall’articolo 8;
d) promozione di attività formative per il
conseguimento dell’abilitazione, in via complementare con i corsi di formazione promossi
dalla Provincia o da altri enti e soggetti, pubblici e privati;
e) verifica dei corsi sostenuti e accreditamento dei soggetti che hanno superato con
profitto i medesimi corsi;
f) l’eventuale utilizzazione del marchio di
cui all’articolo 86, comma 5, della legge provin-
Pubblicato sul “Bollettino Ufficiale” della Regione autonoma Trentino-Alto Adige del 25 agosto 2009 n. 35.
103
Il Sole 24 Ore
08 | LE NORME REGIONALI
ciale n. 1 del 2008[1], nel rispetto di quanto previsto da questo regolamento.
7. Con deliberazione della Giunta provincia-
[1]
le possono essere definiti criteri e modalità per
lo svolgimento delle verifiche in merito al superamento con profitto dei corsi di formazione
Questo è il testo dell’articolo 86 della legge provinciale 4 marzo 2008 n. 1 (Pianificazione urbanistica e
governo del territorio):
Articolo 86
Interventi a favore della diffusione delle tecniche di edilizia sostenibile
1. Con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, sono
definiti gli indirizzi di carattere generale volti a definire criteri e modalità di redazione di strumenti di
pianificazione territoriale che favoriscano la diffusione delle tecniche di edilizia sostenibile.
2. I piani regolatori generali possono individuare apposite aree da destinare alla realizzazione di
interventi di edilizia abitativa pubblica di cui all’articolo 45, comma 1, lettera c), ivi compreso il recupero
del patrimonio edilizio esistente, mediante l’utilizzo di tecniche di edilizia sostenibile, con particolare
riferimento all’utilizzo del legno come elemento strutturale; per l’acquisizione delle aree o degli
immobili ai fini della realizzazione degli interventi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di
cui all’articolo 47.
3. Con deliberazione della Giunta provinciale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, sono stabiliti
indici edilizi volti a favorire l’uso di tecniche di edilizia sostenibile, anche per il calcolo del contributo di
concessione, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) è garantito lo scomputo dagli indici edilizi delle murature perimetrali degli edifici, dei solai e di altri
elementi costruttivi finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche; nel caso di edifici di
nuova costruzione, tali opere sono computate per la determinazione della distanza, ma non per la
determinazione dell’altezza;
b) per gli edifici che presentano livelli di prestazioni energetiche superiori a quelli obbligatori previsti
dal regolamento di attuazione di questo capo, oltre allo scomputo dagli indici previsto dalla lettera a), è
riconosciuto un incremento volumetrico, anche per il calcolo degli altri indici edilizi, determinato in
rapporto alla qualità del livello di prestazione, fermo restando il rispetto delle norme in materia di
distanze; questa lettera non si applica agli edifici soggetti a restauro e risanamento conservativo;
c) per gli interventi realizzati nel rispetto degli indici massimi previsti dagli strumenti urbanistici
vigenti, in alternativa all’incremento volumetrico previsto nella lettera b), è prevista la facoltà di
richiedere la riduzione del contributo di concessione in misura pari alla somma dovuta per l’incentivo
volumetrico; in caso di richiesta dell’incremento volumetrico previsto nella lettera b), presentata
successivamente all’ottenimento della riduzione del contributo di concessione, il riconoscimento
dell’incremento volumetrico è subordinato al pagamento di un importo corrispondente alla somma
determinata a titolo di riduzione del contributo di concessione, maggiorato degli interessi legali.
3-bis. Le agevolazioni individuate con la deliberazione della Giunta provinciale prevista nel comma 3 si
applicano anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti comunali
vigenti, se le stesse risultano più favorevoli. In ogni caso le agevolazioni previste dal comma 3 si
computano anche in aggiunta ad eventuali incrementi degli indici edilizi già previsti dagli strumenti
urbanistici e dai regolamenti edilizi comunali per fattispecie diverse da quelle previste dal comma 3.
Qualora gli strumenti urbanistici e i regolamenti comunali prevedano agevolazioni corrispondenti a
quelle di cui al comma 3, resta ferma l’applicazione delle misure comunali più favorevoli.
3-ter. Le agevolazioni previste nel comma 3, lettera a), si applicano anche agli edifici che presentano
livelli di prestazione energetica obbligatori. In attesa della deliberazione della Giunta provinciale
prevista dal comma 3 e per la prima applicazione della lettera a) del medesimo comma, fatte salve le
disposizioni più favorevoli previste dagli strumenti di pianificazione e dai regolamenti comunali, si
applicano i seguenti criteri di scomputo degli indici edilizi:
a) nel caso di edifici di nuova costruzione, lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei
muri portanti, superiori ai 30 centimetri, il maggior spessore dei solai e tutti i maggiori volumi e
superfici necessari ad ottenere una prestazione energetica obbligatoria o di livello superiore non sono
considerati nei computi per la determinazione dei volumi, delle superfici e nei rapporti di copertura,
con riferimento alla sola parte eccedente i 30 centimetri e fino ad un massimo di ulteriori 25 centimetri
per gli elementi verticali e di copertura e di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi; nel rispetto di
predetti limiti è ammessa la deroga, all’atto del rilascio del titolo abilitativo edilizio, alla disciplina
provinciale e comunale relativa alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nonché alle
altezze massime degli edifici;
b) nel caso di interventi su edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature esterne e
degli elementi di copertura, è ammessa la deroga all’atto del rilascio del titolo abilitativo edilizio, con
riferimento alle distanze minime tra gli edifici, alle distanze minime di protezione del nastro stradale,
104
Il Sole 24 Ore
COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI
previsti dalla lettera d) del comma 6, ivi compresa la eventuale designazione da parte della
Provincia di componenti esperti nell’ambito
delle commissioni di verifica.
8. La Provincia può promuovere apposite
convenzioni o accordi di programma tra gli organismi previsti da questo articolo e altri enti,
organismi o associazioni altamente qualificati,
[2]
[3]
per diffondere l’utilizzo delle certificazioni di
sostenibilità ambientale di cui di cui all’articolo
85 della legge provinciale n. 1 del 2008[2], anche
al fine di favorire l’integrazione tra tali certificazioni e le certificazioni energetiche degli edifici; tali iniziative possono essere svolte anche
nell’ambito delle azioni di promozione del marchio di cui all’articolo 86, comma 5[3], della me-
nella misura massima di 20 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, nonché
alle altezze massime degli edifici, nella misura massima di 25 centimetri, per il maggiore spessore degli
elementi di copertura; la deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici
confinanti; sono fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di distanze minime.
4. La Provincia, le comunità e i comuni, anche sulla base di protocolli d’intesa e convenzioni con le
categorie, associazioni e organismi interessati, promuovono la diffusione delle tecniche di edilizia
sostenibile anche attraverso iniziative culturali, di formazione e aggiornamento professionale.
5. La Provincia può promuovere la creazione di un marchio, volto a valorizzare edifici che rispettino
standard elevati di carattere energetico e di sostenibilità ambientale.
6. La Provincia, anche sulla base di convenzioni con gli istituti di credito, favorisce l’accesso a forme
agevolate di credito per interventi che soddisfino determinati requisiti documentabili mediante le
certificazioni energetiche e ambientali di questo capo.
7. Nella determinazione dei criteri per la concessione delle agevolazioni alle imprese previste dalle leggi
provinciali in materia si tiene conto della partecipazione delle imprese richiedenti alle filiere produttive
locali che operano nel settore del risparmio energetico e dell’edilizia sostenibile. Gli strumenti di
programmazione provinciale che prevedono la realizzazione di edifici pubblici o il loro finanziamento
individuano criteri e modalità per la diffusione di tecniche di progettazione e costruzione degli edifici
pubblici ispirate ai principi dell’edilizia sostenibile.
8. La concessione di contributi per l’edilizia agevolata previsti dalla legge provinciale n. 21 del 1992 e la
valutazione dei progetti nell’ambito delle procedure di convenzionamento con le imprese previste dalla
legge provinciale n. 15 del 2005 è effettuata tenendo conto dei livelli di prestazioni energetiche e di
sostenibilità ambientale, attestati dalle certificazioni previste dagli articoli 84 e 85.
9. Nel finanziamento degli interventi di competenza di ITEA s.p.a. effettuati ai sensi della legge
provinciale n. 21 del 1992 e della legge provinciale n. 15 del 2005 la Giunta provinciale può stabilire
l’entità della quota minima d’interventi che devono osservare i criteri per il rilascio del certificato di
sostenibilità ambientale.
Questo è il testo dell’articolo 85 della legge provinciale 4 marzo 2008 n. 1:
Articolo 85
Certificazione della sostenibilità ambientale degli edifici
1. La Provincia promuove misure per definire, diffondere, organizzare e promuovere sistemi e metodologie di certificazione e altre forme di valutazione di conformità concernenti la sostenibilità ambientale
degli edifici.
2. In caso di concessione di agevolazioni per la realizzazione di opere e interventi in edilizia la Giunta
provinciale può prevedere, con propria deliberazione, clausole e condizioni che favoriscano, da parte
dei soggetti beneficiari, l’adozione del sistema di certificazione LEED o di altri protocolli di certificazione della sostenibilità ambientale in edilizia indicati dalla medesima deliberazione.
3. Per le finalità del comma 2, le certificazioni di sostenibilità considerano almeno i seguenti parametri:
a) impatto ambientale dell’edificio e del cantiere;
b) consumo complessivo di energia per le diverse funzioni;
c) consumo di acqua con il recupero delle acque piovane;
d) utilizzo di materiali riciclati e di prodotti naturali;
e) provenienza dei materiali edilizi;
f) utilizzo del legno certificato di provenienza regionale;
g) comfort interno in relazione alla qualità dell’aria e all’illuminazione naturale;
h) utilizzo di fonti rinnovabili di energia;
i) costi di gestione e di manutenzione del complesso edificio-impianti;
j) progettazione integrata di strutture e di impianti;
k) processo certificativo secondo le norme o gli standard internazionali.
4. Relativamente agli edifici della Provincia e degli enti pubblici strumentali si applica l’articolo 149-bis.
Si veda la nota 1.
105
Il Sole 24 Ore
08 | LE NORME REGIONALI
desima legge. Le convenzioni e gli accordi possono disciplinare le forme di riconoscimento reciproco ai fini del rilascio delle certificazioni
energetiche e di sostenibilità ambientale.
Articolo 8
Soggetti certificatori abilitati
per la certificazione energetica
1. Ciascun organismo riconosciuto ai sensi
dell’articolo 7 gestisce l’elenco dei soggetti certificatori abilitati, con riguardo alle fasi di iscrizione, di sospensione e cancellazione dallo
stesso, in conformità alle indicazioni stabilite
con deliberazione della Giunta provinciale e da
questo articolo. L’iscrizione nell’elenco costituisce presupposto per l’esercizio dell’attività di
certificazione energetica.
2. Sono abilitati come soggetti certificatori le
persone fisiche che risultano in possesso di tutti i seguenti requisiti:
a) uno dei seguenti titoli di studio:
1) diploma di laurea specialistica in ingegneria o architettura, nonché abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione al relativo ordine professionale;
2) diploma di laurea in ingegneria o architettura, nonché abilitazione all’esercizio
della professione ed iscrizione al relativo ordine professionale;
3) diploma di geometra o perito industriale, nonché abilitazione all’esercizio della
professione ed iscrizione al relativo collegio
professionale;
3-bis) diploma di laurea e laurea specialistica in scienze agrarie e scienze forestali, nonché abilitazione all’esercizio della professione
ed iscrizione al relativo ordine professionale;
3-ter) altre figure professionali individuate con deliberazione della Giunta provinciale in coerenza con la legislazione statale in materia;
b) un’adeguata competenza comprovata,
alternativamente, da:
1) esperienza almeno triennale, attestata da una dichiarazione del rispettivo ordine,
collegio o associazione professionali, in almeno due delle seguenti attività:
1.1) progettazione dell’isolamento termico degli edifici;
1.2) progettazione di impianti di climatizzazione invernale ed estiva;
1.3) gestione energetica di edifici ed
impianti;
1.4) certificazioni e diagnosi energetiche;
2) frequenza e superamento dei corsi di
formazione per certificatori energetici organizzati ai sensi dell’articolo 7.
3. Sono altresì iscritti negli elenchi dei soggetti certificatori coloro che, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, sono riconosciuti come certificatori energetici da altre Regioni o
dalla Provincia autonoma di Bolzano; in tal caso si considera utile ai sensi del comma 2, lettera b), n. 2), anche il riconoscimento disposto
dai predetti enti a seguito della frequenza di
corsi svolti ai sensi delle disposizioni vigenti
nel rispettivo territorio.
4. Sono inoltre iscritti negli elenchi dei soggetti certificatori:
a) gli enti pubblici e gli organismi di diritto
pubblico operanti nel settore dell’energia e dell’edilizia, che esplicano l’attività con tecnici in
possesso di requisiti di cui al comma 2;
b) i soggetti che esplicano, nell’ambito delle amministrazioni pubbliche o delle società
private di appartenenza, le funzioni di energy
manager e sono iscritti in uno specifico elenco
predisposto dalla Federazione italiana per
l’uso razionale dell’energia (FIRE), purché in
possesso dei requisiti previsti dal comma 2 o
dal comma 3;
c) gli organismi pubblici e privati qualificati ad effettuare attività di ispezione nel settore
delle costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale ed impiantistica connessa, accreditati presso Sincert o altro soggetto equivalente in ambito nazionale ed europeo sulla base
delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020,
“Criteri generali per il funzionamento dei vari
tipi di organismi che effettuano attività di ispezione”, sempre che svolgano l’attività con un
tecnico in possesso dei requisiti previsti dal
comma 2 o dal comma 3.
5. Gli organismi di cui all’articolo 7 verificano
il soddisfacimento dei requisiti previsti da questo articolo, provvedono ad accreditare il soggetto certificatore e ad iscriverlo nell’elenco.
6. Il soggetto certificatore non può svolgere
attività di certificazione sugli edifici con riferimento ai quali risulti proprietario o titolare di
diritto reale o sia stato coinvolto, personalmen-
106
Il Sole 24 Ore
COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI
te o comunque in qualità di dipendente, socio o
collaboratore di un’azienda, in una delle seguenti attività:
a) progettazione o direzione lavori dell’edificio o di qualsiasi impianto tecnico in esso
presente;
b) costruzione dell’edificio o di qualsiasi
impianto tecnico in esso presente;
c) amministrazione dell’edificio;
d) fornitura di energia per l’edificio;
e) gestione e/o manutenzione di qualsiasi
impianto presente nell’edificio;
f) attività connesse alla funzione di responsabile della sicurezza.
7. Al fine di assicurare l’indipendenza e l’imparzialità di giudizio degli esperti, degli organismi e delle società di cui al comma 4, i tecnici
abilitati, all’atto di sottoscrizione dell’attestato
di certificazione energetica dichiarano:
a) nel caso di certificazione di edifici di
nuova costruzione, l’assenza di conflitto di interessi, tra l’altro espressa attraverso il non
coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell’edificio da certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché
rispetto ai vantaggi che possano derivarne al
richiedente;
b) nel caso di certificazione di edifici esistenti, l’assenza di conflitto di interessi, ovvero
di non coinvolgimento diretto o indiretto rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente.
8. Per gli enti pubblici e gli organismi di diritto
pubblicodicuicomma 4,il requisitodicuialcomma 7 è da intendersi superato dalle stessefinalità
istituzionalidi perseguimentodiobiettivi diinteresse pubblico proprie di tali enti ed organismi.
9. Nel caso di certificazioni redatte in occasione di interventi edilizi, il soggetto certificatore fa riferimento ai dati forniti ai sensi dell’articolo 4, comma 6, fatte salve le operazioni di
sopralluogo e verifica diretta nel corso dell’esecuzione degli interventi.
107
Il Sole 24 Ore
08 | LE NORME REGIONALI
Piemonte, verifica dei requisiti
per i tecnici di altre Regioni
La legge regionale 13/2007 apre anche ai certificatori energetici che abbiano conseguito il titolo in
altre Regioni italiane o Stati esteri. Costoro potranno accedere all’elenco regionale purché dimostrino
di essere in possesso dei requisiti richiesti dal comma 1 dell’articolo 6
Legge regionale Piemonte 28 maggio 2007 n. 13[*]
Disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia
Articolo 6
Professionisti abilitati al rilascio dell’attestato
di certificazione degli edifici.
1. In armonia con la normativa vigente, presso la Regione è istituito l’elenco dei professionisti abilitati al rilascio dell’attestato di certificazione energetica al quale sono iscritti:
a) i tecnici che, alla data della presentazione della domanda di iscrizione nell’elenco regionale, risultino iscritti ai relativi ordini o collegi professionali ed abilitati all’esercizio della
professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi, nell’ambito delle competenze ad essi attribuite
dalla legislazione vigente;
b) i soggetti in possesso di titoli di studio
tecnico-scientifici, individuati dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo
21, comma 1, lettera f) e che, alla data della pre-
[*]
sentazione della domanda di iscrizione nell’elenco regionale, abbiano conseguito l’attestazione di partecipazione, con esito positivo,
al corso di formazione, le cui modalità di svolgimento sono disciplinate con la precitata deliberazione.
2. abrogato
3. Coloro che sono in possesso dei requisiti
indicati al comma 1, o equivalenti, conseguiti
in altre regioni italiane o in stati esteri, che intendono ottenere l’abilitazione ai fini dell’iscrizione nell’elenco dei professionisti abilitati,
fanno richiesta alla Regione, la quale verifica
l’equivalenza dei requisiti e dei relativi contenuti professionali con quelli previsti dalla presente legge.
4. La Regione effettua controlli a campione
sulla sussistenza dei requisiti richiesti e sull’operato dei professionisti abilitati.
Pubblicata sul “Bollettino Ufficiale” della Regione Piemonte del 31 maggio 2007 n. 22.
108
Il Sole 24 Ore
COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI
Piemonte, esonerati dal corso
gli iscritti agli Ordini e abilitati
La delibera 4 agosto 2009 n. 43-11965 individua come ulteriori soggetti ammessi all’iscrizione
nell’elenco dei certificatori anche i laureati in Ingegneria, Architettura, Chimica, Fisica, Scienze
ambientali, Scienze e tecnologie forestali che abbiano però superato un corso di formazione regionale
Deliberazione della Giunta regionale Piemonte 4 agosto 2009 n. 43-11965[*]
Legge regionale 28 maggio 2007 n. 13 «Disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia». Disposizioni attuative in materia di certificazione energetica degli
edifici ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettere d), e) ed f)
Allegato
Disposizioni attuative in materia
di certificazione energetica degli edifici
Legge regionale 28 maggio 2007 n. 13
(Disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia) articolo 6 e articolo 21, comma 1, lettere
d), e) ed f)
3. Elenco regionale dei professionisti e dei
soggetti abilitati al rilascio dell’attestato di
certificazione energetica
3.1. Struttura regionale competente
La gestione dell’Elenco regionale dei professionisti e dei soggetti abilitati al rilascio dell’attestato di certificazione energetica di cui all’articolo 6, comma 1 della L.R. n. 13/2007 e s.m.i.[1]
è affidata alla Direzione Ambiente - Settore Politiche energetiche (di seguito denominata
struttura regionale competente), che si avvale
a tal fine degli enti ed organismi previsti dalla
legislazione vigente.
3.2. Requisiti di iscrizione
L’articolo 6, comma 1 della L.R. n. 13/2007 e
s.m.i.[2], nell’istituire presso la Regione l’Elenco dei professionisti e dei soggetti abilitati al
rilascio dell’attestato di certificazione energetica (di seguito denominato Elenco regionale),
[*]
[1]
[2]
[3]
stabilisce che al medesimo sono iscritti coloro
che, alla data di presentazione della domanda
di iscrizione, sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) iscrizione ai relativi ordini o collegi professionali e abilitazione all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici
ed impianti asserviti agli edifici stessi, nell’ambito delle competenze ad essi attribuite dalla
legislazione vigente;
b) titoli di studio tecnico-scientifici di seguito individuati e attestazione di partecipazione, con esito positivo, al corso di formazione,
le cui modalità di svolgimento sono disciplinate al paragrafo 4.
Lo stesso articolo stabilisce altresì che coloro che sono in possesso dei requisiti sopra indicati o equivalenti, conseguiti in altre Regioni
italiane o in Stati esteri possono fare richiesta
di iscrizione alla Regione, la quale verifica
l’equivalenza dei requisiti e dei relativi contenuti professionali con quelli previsti dalla L.R.
n. 13/2007 e s.m.i.
Ai sensi dell’Allegato III del D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva
2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE[3]) per emette-
Pubblicata sul supplemento n. 4 al “Bollettino Ufficiale” della Regione Piemonte del 7 agosto 2009 n. 31.
L’articolo 6 della legge regionale 28 maggio 2007 n. 13 (Disposizioni in materia di rendimento energetico
nell’edilizia) è pubblicato a pagina 99.
Si veda la nota 1.
L’allegato III al Dlgs 30 maggio 2008 n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza
109
Il Sole 24 Ore
08 | LE NORME REGIONALI
re l’attestato di certificazione energetica, i certificatori operano all’interno delle proprie competenze come sopra definite o in collaborazione con altri professionisti o soggetti abilitati ed
iscritti nell’Elenco regionale in modo da coprire tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta la competenza.
Ne consegue che sono ammessi all’iscrizione nell’Elenco regionale:
a) ingegneri ed architetti, iscritti ai relativi
ordini professionali e abilitati all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi, nell’ambito delle competenze ad essi attribuite
dalla legislazione vigente;
b) geometri, periti, agrotecnici ed agrotecnici laureati, iscritti ai relativi collegi professionali ed abilitati all’esercizio della professione
relativa alla progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi, nell’ambito delle
competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, che, per il rilascio dell’attestato di
certificazione energetica, operano all’interno
delle proprie competenze o, ove necessario, in
collaborazione con altri professionisti o soggetti iscritti nell’Elenco regionale in modo da
coprire tutti gli ambiti professionali rispetto ai
quali è richiesta la competenza;
c) soggetti in possesso dei seguenti titoli di
[4]
studio tecnico-scientifici, purché abbiano conseguito l’attestazione di partecipazione, con
esito positivo, al corso di formazione disciplinato al Paragrafo 4:
1. laurea in Ingegneria o in Architettura;
2. diploma di geometra, di perito industriale, di perito agrario o di agrotecnico;
3. laurea in Scienze Ambientali;
4. laurea in Chimica o in Fisica;
5. laurea in Scienze e tecnologie agrarie o
Scienze e tecnologie forestali e ambientali.
3.3. Oneri di iscrizione e credenziali elettroniche
Alle istanze di iscrizione all’Elenco regionale è applicato, a carico dei richiedenti, un onere
annuale pari a euro 100,00 da versarsi a favore
della Regione Piemonte con modalità definite
da apposita determinazione del responsabile
della struttura regionale competente. Ai fini
della propria identificazione nello svolgimento delle procedure per via informatica, ogni certificatore deve essere dotato di certificato elettronico con firma digitale.
4. Corsi di formazione e verifica finale
4.1. Organizzazione dei corsi
Gli ordini o collegi professionali, le agenzie
per l’energia con sede nel territorio regionale e le
agenzie formative di cui all’articolo 11 lettere a),
b) e c) della legge regionale 13 aprile 1995, n. 63[4]
degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE») è pubblicato a
pagina 70.
Questo è il testo dell’articolo 11 della legge regionale 13 aprile 1995 n. 63 (Disciplina delle attività di
formazione e orientamento professionale):
Articolo 11
Agenzie formative
1. Le attività formative previste dalle direttive annuali e regionali possono essere affidate per la loro
realizzazione esecutiva, con le priorità e le limitazioni definite dalle direttive stesse e tramite apposite
convenzioni, alle seguenti Agenzie formative:
a) Enti pubblici che svolgano attività di formazione professionale;
b) Enti senza fini di lucro che siano emanazione o delle organizzazioni democratiche e nazionali dei
lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori, del movimento cooperativo, o di
associazioni con finalità statutarie formative e sociali;
c) consorzi e società consortili con partecipazione pubblica;
d) imprese e consorzi di esse.
2. Le Agenzie, di cui al comma 1, lettere a), b) e c), possono essere soggetti di convenzione qualora
posseggano i seguenti requisiti:
a) avere tra i propri fini statutari l’esercizio di attività di formazione professionale;
b) disporre di strutture materiali ed organizzative, di attrezzature e capacità professionali idonee alla
realizzazione degli interventi formativi programmati;
c) applicare nei confronti del personale dipendente il contratto collettivo nazionale della formazione
professionale o del settore di appartenenza;
d) non essere destinatarie di sentenze passate in giudicato che accertino gravi o reiterate violazioni alle
norme in materia di lavoro ed assicurazioni sociali obbligatorie.
110
Il Sole 24 Ore
COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI
(Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale), d’intesa con la struttura
regionale competente organizzano periodicamente corsi di formazione sulla base del programma di cui al paragrafo 4.2, anche mediante
l’utilizzo di strumenti di formazione a distanza.
I corsi possono essere organizzati anche dall’Università degli studi di Torino, dall’Università degli studi del Piemonte Orientale e dal Politecnico di Torino, d’intesa con la Regione.
I corsi sono tenuti da esperti universitari o
appartenenti alla Pubblica Amministrazione,
nonché da soggetti abilitati di cui al paragrafo
3.2 di comprovata esperienza nel settore termotecnico ed energetico.
I docenti devono possedere competenze specifiche nelle tematiche trattate nel programma
di cui al paragrafo 4.2.
Nel caso di esperti universitari o della Pubblica Amministrazione le competenze sono attestate dall’ente di appartenenza. I soggetti abilitati di cui al paragrafo 3.2, esclusi quelli di cui
alle lettere a) e b), per esercitare l’attività di docenti devono aver superato positivamente la
verifica finale di cui al paragrafo 4.3.
Al termine del corso i soggetti organizzatori
compilano telematicamente, tramite il sistema informativo messo a disposizione dalla
struttura regionale competente, l’apposito attestato di frequenza degli iscritti. L’attestato di
frequenza ai corsi, su richiesta del partecipante, può essere messo a disposizione sul Sistema informativo di cui al paragrafo 7 e consegnato in copia cartacea.
4.2. Programma del corso
Il programma del corso, articolato in due mo-
duli, è diretto a fornire richiami teorici di termodinamica, bilanci di energia del sistema edificio - impianto termico e elementi conoscitivi
relativi alla procedura di certificazione energetica regionale.
Il primo modulo è volto a fornire approfondimenti in merito:
a) alla figura del certificatore, con particolare riferimento ai relativi obblighi e responsabilità;
b) alla metodologia di valutazione e al calcolo del fabbisogno complessivo di energia termica dell’edificio secondo la normativa tecnica europea e nazionale;
c) alle caratteristiche dell’involucro edilizio e degli impianti ad esso asserviti (acqua calda sanitaria, ventilazione, illuminazione, etc.);
d) al calcolo del rendimento degli impianti
(riscaldamento, raffrescamento e produzione
di acqua calda sanitaria, ventilazione e climatizzazione, illuminazione, etc.);
e) ai sistemi per l’uso di fonti rinnovabili;
f) alla valutazione economica di un investimento di riqualificazione energetica;
g) alla valutazione della qualità dell’ambiente interno;
h) all’analisi strumentale,con particolare riferimentoa termografia,rendimentiimpiantistici e misure della qualità dell’ambiente interno;
i) al quadro normativo nazionale.
Il secondo modulo è volto a illustrare:
a) il quadro normativo regionale vigente
in materia;
b) le procedure di raccolta, validazione e
imputazione dei dati nel Sistema informativo
di cui al paragrafo 7;
3. Le convenzioni sono stipulate a condizione che le Agenzie di cui al comma 2:
a) rendano pubblico, nelle forme previste dalla convenzione, il bilancio per il centro di attività oggetto
della convenzione stessa;
b) accettino il controllo della Regione e, per le rispettive competenze, delle altre pubbliche Amministrazioni, anche mediante ispezione, sull’attuazione della convenzione e sull’utilizzazione dei fondi a tal
fine assegnati.
4. Ai soggetti di cui al comma 1, lettera d), possono essere affidate, tramite apposite convenzioni,
esclusivamente attività di formazione rivolte ai dipendenti propri o delle aziende consorziate e attività
di formazione finalizzate all’assunzione presso le stesse. Per accedere alle convenzioni, i soggetti di cui
al comma 1, lettera d), devono:
a) disporre di strutture materiali ed organizzative, di attrezzature e capacità professionali idonee alla
realizzazione degli interventi formativi programmati;
b) accettare il controllo della Regione e, per le rispettive competenze, delle altre pubbliche Amministrazioni, anche mediante ispezione, sull’attuazione della convenzione e sull’utilizzazione dei fondi a tal
fine assegnati.
111
Il Sole 24 Ore
08 | LE NORME REGIONALI
c) l’utilizzo degli strumenti informatici
per lo svolgimento delle procedure.
Tale modulo contempla altresì esercitazioni
sulla valutazione energetica di un edificio nuovo e di un edificio esistente.
Chi intende iscriversi al corso, qualora in
possesso delle conoscenze attinenti al primo
modulo, attestate dall’ente di appartenenza o
dall’ordine o collegio cui è iscritto oppure autocertificate dall’interessato, può richiedere alla
Regione l’autorizzazione a partecipare direttamente al secondo modulo del corso. A tal fine
alla richiesta sono allegati il curriculum professionale e le attestazioni o autocertificazioni
che documentano il possesso delle predette conoscenze.
4.3. Verifica finale
I soggetti di cui è attestata la partecipazione
ai corsi accedono alla verifica finale, le cui procedure sono curate dai soggetti organizzatori
di cui al Paragrafo 4.1., informata la struttura
regionale competente.
La verifica finale consiste nello svolgimento
di una prova scritta sulle tematiche oggetto del
programma del corso e nella redazione, mediante l’impiego della procedura informatizzata, di un attestato di certificazione sulla base di
una casistica significativa.
La commissione d’esame è composta dai docenti del corso ed è comunque integrata da almeno un esperto appartenente alla Direzione
Ambiente della Regione Piemonte e/o all’Agenzia regionale per la protezione ambientale.
Nei casi di cui all’articolo 6, comma 3 della
L.R. n. 13/2007 e s.m.i. (Soggetti abilitati in altre regioni italiane o in Stati esteri), ove la struttura regionale competente verifichi positivamente l’equivalenza dei requisiti e dei relativi
contenuti professionali con quelli previsti dal-
[5]
la predetta legge regionale, il richiedente - qualora appartenente alla tipologia di cui alla lettera c) del quarto capoverso del paragrafo 3.2. può accedere direttamente alla verifica finale,
senza la necessità di frequentare il corso di formazione.
4.4. Regime transitorio
In fase di prima attuazione, per un anno dalla data di entrata in vigore del presente atto,
possono essere docenti dei corsi di formazione
esclusivamente esperti universitari o della Pubblica Amministrazione o soggetti di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 3.2 segnalati dai relativi ordini o collegi professionali, di comprovata
esperienza nel settore termotecnico ed energetico, previa opportuna verifica dei titoli di ammissione a cura dei soggetti organizzatori dei
corsi di cui al Paragrafo 4.1.
9. Controlli
Il certificatore ha l’obbligo di conservare per
5 anni dalla validazione dell’attestato da parte
del SICEE la documentazione relativa alle analisi energetiche e tutto il materiale relativo a
copie di bollette, fatture di vettori energetici o
altra documentazione equivalente relativa all’edificio certificato raccolta in occasione della
effettuazione della procedura di certificazione. Tale materiale, se richiesto, deve essere
messo a disposizione dell’autorità di controllo.
La struttura regionale competente, avvalendosi dell’Agenzia regionale per la protezione
ambientale, in accordo con il Comune, dispone
annualmente accertamenti e ispezioni a campione in corso d’opera o entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente, al fine di verificare la regolarità della documentazione di cui all’articolo 7, commi 1 e 2 della L.R. n. 13/2007 e s.m.i.[5], dell’attestato di cer-
Questo è il testo dell’articolo 7 della legge regionale 28 maggio 2007 n. 13:
Articolo 7
Accertamenti e ispezioni sulle prestazioni energetiche degli edifici e loro certificazione
1. Per la realizzazione degli interventi previsti dall’articolo 2, commi 1 e 2, la relazione tecnica, di cui
all’articolo 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l’attuazione del Piano energetico
nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti
rinnovabili di energia), come definita dall’allegato E del D.Lgs. n. 192/2005, reca altresì la valutazione
delle prestazioni energetiche integrate dell’edificio e l’indicazione del rispetto dei requisiti minimi di
prestazione energetica. Il proprietario, o chi ne ha titolo, deposita in comune, in duplice copia, la
relazione sottoscritta dal progettista abilitato, unitamente alla richiesta di permesso di costruire o altra
comunicazione prevista dalla normativa vigente.
2. Contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, il proprietario dell’edificio, o chi ne ha titolo,
112
Il Sole 24 Ore
COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI
tificazione energetica e la conformità delle opere realizzate alla documentazione progettuale.
La struttura regionale competente, avvalendosi dell’ARPA, in accordo con il Comune, dispo-
ne annualmente controlli a campione sulla regolarità degli attestati di certificazione energetica relativi agli edifici oggetto di compravendita e locazione.
deposita in comune una perizia, in duplice copia, asseverata dal direttore dei lavori relativa alla
conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alla relazione di cui al comma 1. La dichiarazione
di fine lavori è inefficace se non è accompagnata dalla predetta asseverazione del direttore dei lavori.
3. Copia dell’attestato di certificazione energetica è presentata al comune, unitamente alla documentazione prevista dall’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), ai fini dell’ottenimento dell’agibilità dell’edificio.
4. Una copia della documentazione di cui ai commi 1 e 2 e dell’attestato di certificazione energetica è
conservata dal comune, anche ai fini degli accertamenti previsti ai commi 5 e 6. A tale scopo, il comune
può richiedere la consegna della documentazione anche secondo modalità informatiche.
5. La Regione, avvalendosi dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), in accordo con il
comune, dispone annualmente accertamenti e ispezioni a campione in corso d’opera, o entro cinque
anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente, al fine di verificare la regolarità della
documentazione di cui ai commi 1 e 2, dell’attestato di certificazione energetica e la conformità delle
opere realizzate alla documentazione progettuale.
6. La Regione, avvalendosi dell’ARPA, in accordo con il comune, dispone annualmente controlli a
campione sulla regolarità degli attestati di certificazione energetica, relativi agli edifici oggetto di
compravendita e locazione.
113
Il Sole 24 Ore
08 | LE NORME REGIONALI
Lombardia, nella delibera 8745
i requisiti dei certificatori
La delibera della Giunta regionale 22 dicembre 2008 n. 8/8745 elenca i requisiti necessari per diventare
soggetto certificatore. Come precisato dalla successiva delibera 4416/2012, tutti i riferimenti al Cestec
devono essere letti come relativi a Finlombarda, il nuovo organo di accreditamento dal 1˚gennaio del 2013
Deliberazione della Giunta regionale Lombardia 22 dicembre 2008 n. 8/8745[*]
Determinazioni in merito alle disposizioni per l’efficienza energetica in edilizia e per
la certificazione energetica degli edifici
16. Soggetto certificatore
16.1 Presso l’Organismo regionale di accreditamento è istituito l’elenco dei soggetti certificatori accreditati in Regione Lombardia. Per
potere operare come certificatore, il professionista è tenuto ad iscriversi a tale elenco, secondo quanto disposto al successivo punto 16.7.
16.2 Possono essere accreditati come soggetti certificatori esclusivamente le persone fisiche che risultano in possesso di:
a) uno dei seguenti titoli di studio:
– diploma di laurea specialistica in Ingegneria o Architettura, nonché abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione al relativo Ordine professionale;
– diploma di laurea in Ingegneria o Architettura, nonché abilitazione all’esercizio
della professione ed iscrizione al relativo Ordine professionale;
– diploma di laurea specialistica in
Scienze Ambientali ed iscrizione alla relativa
Associazione professionale;
– diploma di laurea specialistica in Chimica ed iscrizione al relativo Ordine professionale;
– diploma di geometra, perito industriale o agrario, nonché abilitazione all’esercizio
della professione ed iscrizione al relativo Colle[*]
[1]
gio professionale;
– diploma di laurea specialistica in
Scienze e Tecnologie Agrarie e Scienze e Tecnologie Forestali e Ambientali, nonché abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione
al relativo Ordine professionale;
b) un’adeguatacompetenza comprovata da:
– esperienza almeno triennale, acquisita prima della data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della Delib. G.R. del 26 giugno 2007, n. 8/5018[1] ed attestata da una dichiarazione del rispettivo Ordine, Collegio professionale o Associazione, in almeno due delle seguenti attività:
– progettazione dell’isolamento termico degli edifici;
– progettazione di impianti di climatizzazione invernale ed estiva;
– gestione energetica di edifici ed impianti;
– certificazioni e diagnosi energetiche.
La dichiarazione di cui sopra dovrà necessariamente essere attestata dal rispettivo Ordine, Collegio professionale o Associazione entro il 31 gennaio 2009. Per i dipendenti di enti
di certificazione nazionali e internazionali, accreditati da Sincert, o da organismi di accreditamento che hanno sottoscritto accordi multi-
Pubblicata sul supplemento straordinario del 15 gennaio 2009 n. 2 al “Bollettino Ufficiale” della Regione
Lombardia del 12 gennaio 2009 n. 2.
La delibera della Giunta regionale 26 giugno 2007 n. 8/5018 (Determinazioni inerenti la certificazione
energetica degli edifici, in attuazione del D.Lgs. n. 192/2005 e degli artt. 9 e 25, L.R. n. 24/2006) è stata
pubblicata sul supplemento straordinario del 20 luglio 2007 n. 3 al “Bollettino Ufficiale” della Regione
Lombardia del 16 luglio 2007 n. 29.
114
Il Sole 24 Ore
COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI
laterali in ambito europeo, l’esperienza triennale potrà riguardare solo le certificazioni e le
diagnosi energetiche, in quanto le altre attività
sopra indicate sono loro precluse in virtù dell’incompatibilità allo svolgimento dell’attività
di certificazione, secondo quanto previsto dagli enti di certificazione da cui dipendono;
– oppure frequenza di specifici corsi di formazione per certificatori energetici organizzati da soggetti accreditati dalla Regione Lombardia in base alla Delib. G.R. del 21 dicembre
2007, n. 8/6273[2], con superamento di un esame finale. Solo per i suddetti corsi gli Ordini, i
Collegi e le Università non sono tenuti all’accreditamento secondo quanto sancito dalla Delib.
G.R. del 21 dicembre 2007, n. 8/6273[3]. La Commissione giudicatrice, istituita per tale esame,
dovrà essere composta anche da un rappresentante di uno degli Ordini, Collegi o Associazioni delle professioni di cui al punto 16.2 lettera
a), indicato dagli stessi ed esperto in materia.
16.3 L’Organismo regionale di accreditamento, sentita Regione Lombardia, può accreditare
come soggetti certificatori coloro che, in possesso dei requisiti di cui al punto 16.2, lettera a),
sono riconosciuti come certificatori energetici
da altre Regioni o Province Autonome, riservandosi di verificare che tali soggetti abbiano
un’adeguata competenza coerente con quanto
previsto al precedente punto 16.2 lettera b).
16.4 L’Organismo regionale di accreditamento, sentita Regione Lombardia, può accreditare come soggetti certificatori coloro che, in pos-
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
sesso dei requisiti di cui al punto 16.2, lettera
a), sono riconosciuti come certificatori energetici da altri Paesi appartenenti all’Unione europea, riservandosi di verificare che tali soggetti
abbiano una adeguata competenza coerente
con quanto previsto al precedente punto 16.2
lettera b).
16.5 Il Soggetto certificatore non può svolgere attività di certificazione sugli edifici per i
quali risulti proprietario o sia stato coinvolto,
personalmente o comunque in qualità di dipendente, socio o collaboratore di un’azienda terza, in una delle seguenti attività:
a) progettazione dell’edificio o di qualsiasi
impianto tecnico in esso presente;
b) costruzione dell’edificio o di qualsiasi
impianto tecnico in esso presente;
c) amministrazione dell’edificio;
d) fornitura di energia per l’edificio;
e) gestione e/o manutenzione di qualsiasi
impianto presente nell’edificio;
f) connesse alla funzione di responsabile
servizio prevenzione e protezione (RSPP) ai
sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626[4];
g) connesse alla funzione di coordinatore
per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81[5];
h) connesse alla funzione di direzione lavori.
Attraverso l’asseverazione dell’attestato di
certificazione energetica il Soggetto certificatore contestualmente dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445[6],
La delibera della Giunta regionale 21 dicembre 2007 n. 8/6273 reca: «Erogazione dei servizi di istruzione e
formazione professionale nonché dei servizi per il lavoro e per il funzionamento dei relativi albi
regionali - Procedure e requisiti per l’accreditamento degli operatori pubblici e privati» ed è stata
pubblicata sul “Bollettino Ufficiale” della Regione Lombardia del 7 gennaio 2008 n. 2.
Si veda la nota 2.
Il Dlgs 19 settembre 1994 n. 626 reca: «Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,
89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE,
97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE e 2004/40/CE
riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro)».
Il Dlgs 9 aprile 2008 n. 81 reca: «Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro».
Questo è il testo dell’articolo 47 del Dpr 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa):
Articolo 47
Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà
1. L’atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell’interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle
modalità di cui all’articolo 38.
115
Il Sole 24 Ore
08 | LE NORME REGIONALI
di non trovarsi in nessuna delle condizioni di
incompatibilità di cui al presente punto.
16.6 Fino al 1˚ luglio 2010, possono essere accreditati e svolgere l’attività di certificazione
energetica, limitatamente agli edifici delle Pubbliche Amministrazioni di appartenenza, i dipendenti di Enti o Società pubbliche, in possesso di uno dei titoli di studio di cui al punto 16.2
lettera a) e che abbiano frequentato con profitto
uno dei corsi di formazione per certificatori
energetici di cui al punto 16.2 lettera b), anche in
assenza di iscrizione al rispettivo Ordine, Collegio o Associazione di appartenenza. Nel caso in
cui un Ente o Società pubblica non abbia nel proprio organico del personale con le caratteristiche di cui sopra, potrà avvalersi di un Soggetto
certificatore dipendente daun altro Ente o Società pubblica. Per i dipendenti pubblici che svolgono l’attività di certificazione come liberi professionisti, è possibile certificare qualsivoglia edificio, purché siano rispettate tutte le condizioni
previste ai precedenti punti 16.2 e 16.5. Quest’ultima possibilità è preclusa, ai soli dipendenti comunali, qualora l’edificio oggetto di certificazione insista sul territorio del Comune presso il
quale il dipendente svolge la propria attività.
16.7 A decorrere dal 1˚gennaio 2008, i professionisti che chiedono di essere iscritti o di rinnovare la loro iscrizione all’elenco regionale
dei soggetti certificatori sono tenuti a versare
un contributo di € 120,00, relativo all’anno solare in corso, all’Organismo regionale di accreditamento, quale partecipazione alle spese di
gestione delle attività connesse al sistema di
certificazione energetica degli edifici. Qualora
l’iscrizione avvenga nel secondo semestre del-
[7]
[8]
l’anno solare il contributo è ridotto della metà.
Tale contributo deve essere pagato all’Organismo regionale di accreditamento secondo le disposizioni emanate dallo stesso. Anche i dipendenti di Enti e Società pubbliche sono tenuti a
versare il contributo di cui sopra.
16.8 Spetta all’Organismo regionale di accreditamento stabilire le modalità operative per
la riscossione dei contributi di cui ai precedenti punti 12.7 e 16.7, privilegiando, per quanto
possibile, soluzioni informatizzate. Le modalità di funzionamento del Sistema Informatizzato saranno regolate da disposizioni emanate
dall’Organismo regionale di accreditamento.
Ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 663[7] e
della Direttiva europea 2006/112/CE del 28 novembre 2006[8], i contributi di cui sopra non
sono soggetti alla disciplina dell’imposta sul
valore aggiunto.
16.9 L’Organismo regionale di accreditamento qualora accerti comportamenti non conformi da parte dei soggetti certificatori può provvedere, sentita Regione Lombardia, alla sospensione o alla revoca dell’accreditamento.
17. Organismo regionale di accreditamento
17.1 Le funzioni di Organismo regionale di
accreditamento sono svolte da Cestec s.p.a. e
includono le seguenti attività:
a) accreditamento dei soggetti certificatori;
b) predisposizione e gestione del catasto
energetico degli edifici;
c) predisposizione e gestione di un software di calcolo per la certificazione energetica degli edifici;
d) controllo sui certificati energetici, sulla
2. La dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità
personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente
indicati nell’articolo 46 sono comprovati dall’interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all’Autorità di Polizia Giudiziaria è
presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell’interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione
sostitutiva.
Il Dpr 26 ottobre 1972 n. 633 reca: «Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto».
Il testo di questo Dpr è stato pressoché integralmente modificato dal Dpr 29 gennaio 1979 n. 24.
La direttiva 28 novembre 2006 n. 2006/112/Ce reca: «Direttiva del Consiglio relativa al sistema comune
d’imposta sul valore aggiunto».
116
Il Sole 24 Ore
COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI
conformità dei contributi versati all’Organismo regionale di accreditamento e sull’operato dei soggetti certificatori;
e) elaborazione di linee guida per l’organizzazione dei corsi di formazione e del relativo esame, di cui al punto 16.2, lettera b) e relativi controlli;
f) aggiornamento della procedura di calcolo per la determinazione dei requisiti di prestazione energetica degli edifici e della modulistica da utilizzare nell’ambito delle procedure di
certificazione;
g) aggiornamento della procedura operativa per il rilascio dell’attestato di certificazione
energetica e della targa energetica;
h) monitoraggio sull’impatto delle presenti disposizioni sugli utenti finali, in termini di
adempimenti burocratici, oneri posti a loro carico, benefici ottenuti;
i) monitoraggio sull’impatto delle presenti disposizioni sul mercato immobiliare regio-
nale, sulle imprese di costruzione, di materiali
e componenti per l’edilizia e su quelle di produzione e di installazione e manutenzione degli
impianti di climatizzazione;
j) consulenza tecnico scientifica e assistenza agli enti locali e ai soggetti certificatori iscritti all’elenco regionale ai fini di una più efficace
ed omogenea attuazione delle norme sul rendimento energetico in edilizia;
k) adozione degli atti per la sospensione e,
se del caso, la revoca dell’accreditamento.
17.2 In relazione alle funzioni di cui al precedente punto 17.1, l’approvazione dei provvedimenti di regolazione e di indirizzo resta di competenza della Giunta regionale. Le modifiche e
le integrazioni alla procedura amministrativa
e di calcolo sono di competenza del Dirigente
regionale preposto. Ogni variazione dovrà essere comunicata a tutti i soggetti certificatori
da parte dell’Organismo regionale di accreditamento.
117
Il Sole 24 Ore
08 | LE NORME REGIONALI
Da gennaio 2013 Finlombarda
gestisce l’accreditamento
Dal 1˚gennaio 2013 è Finlombarda il nuovo organo di accreditamento in Lombardia. La novità è contenuta
nella delibera 4416/2012 specificando che tutti i riferimenti contenuti nelle leggi regionali e nei provvedimenti attuativi (compresa la delibera 8/8745 del 2008), vanno letti come relativi a Finlombarda.
Deliberazione della Giunta regionale Lombardia 21 novembre 2012 n. 9/4416[*]
Certificazione energetica degli edifici: modifiche ed integrazioni alle disposizioni
allegate alla Delib. G.R. 22 dicembre 2008, n. 8/8745 e alla Delib. G.R. 24 novembre
2011, n. 9/2555
LA GIUNTA REGIONALE
Premesso che:
– gli articoli 9 e 25 della L.R. 24/2006 («Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente») attribuiscono alla Giunta regionale, in attuazione della direttiva 2002/91/CE e
del decreto legislativo 192/2005, la competenza a definire le modalità applicative concernenti la certificazione energetica degli edifici, le caratteristiche termofisiche minime dell’involucro edilizio ed i valori di energia primaria per il
soddisfacimento del fabbisogno energetico degli edifici, tenendo conto, tra l’altro, delle diverse destinazioni d’uso, della necessità di applicare un limite massimo di fabbisogno energetico
agli edifici di nuova costruzione e a quelli ristrutturati;
– con Delib. G.R. n. 5018 del 26 giugno 2007,
modificata ed integrata con Delib. G.R. 5773
del 31 ottobre 2007 e con Delib. G.R. 8745 del 22
dicembre 2008, sono state approvate le «Disposizioni inerenti all’efficienza energetica in edilizia», comprensive della disciplina per la certificazione energetica ed i relativi ambiti di applicazione;
– con l’art. 17 delle suddette disposizioni le
funzioni di Organismo regionale di accreditamento, che includono la gestione del Catasto
energetico degli edifici ed il monitoraggio dell’impatto delle disposizioni regionali, sono sta-
[*]
te attribuite alla società Cestec s.p.a., interamente partecipata dalla Regione;
Considerato:
– con l’art. 17, comma 1, lettera e) della L.R.
3/2011 era stato modificato l’art. 25 della L.R.
24/2006, abrogando l’obbligo di iscrizione ad
ordini e collegi professionali per ottenere l’accredito all’esercizio delle attività di diagnosi e
di certificazione energetica;
– che a seguito di tale abrogazione si è reso
opportuno rivedere i titoli di studio che possono consentire l’accreditamento per l’esercizio
delle attività di cui sopra, riconoscendo come
idonei altri corsi di laurea di tipo tecnico-scientifico, inerenti all’ambito dell’efficienza energetica;
– che oltre al confronto con Cestec s.p.a., la
Direzione regionale Ambiente Energia e Reti
ha attivato un dialogo anche con le associazioni di categoria che operano nel settore dell’edilizia ed, in particolare, con gli organismi professionali competenti in materia di certificazione
energetica;
– che tale confronto, oltre a quello derivante
dal quotidiano contatto con gli utenti, ha fatto
emergere la necessità di apportare alcune modifiche ed integrazioni alle Disposizioni vigenti in materia di efficienza energetica in edilizia;
– che tali modifiche ed integrazioni, per
quanto riguarda la Delib. G.R. 8745/2008, consistono:
Pubblicata sul “Bollettino Ufficiale” della Regione Lombardia del 26 novembre 2012 n. 48.
118
Il Sole 24 Ore
COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI
– nella possibilità di autodichiarare (ai sensi
del D.P.R. 445/2000) l’esistenza delle condizioni che consentono di non dotare l’edificio dell’attestato di certificazione energetica e, conseguentemente, di non allegarlo nei contratti di
compravendita o di locazione;
– nell’aggiungere, ai titoli di studio che costituiscono il prerequisito per chiedere l’accreditamento come certificatori energetici, il diploma di laurea (ex D.M. 16 marzo 2007) in Scienze e Tecniche dell’Edilizia, Scienze e Tecnologie Fisiche, Scienze Geologiche, nonché la laurea magistrale in Fisica, Pianificazione Territoriale ed Urbanistica, Scienze della Natura,
Scienze e Tecnologie Geologiche;
– nell’eliminare la necessità dell’abilitazione all’esercizio della professione, dal momento che la L.R. 3/2011 ha abrogato l’obbligo di
iscrizione ad ordini e collegi professionali;
– nel riconoscere la possibilità, per i dipendenti comunali accreditati ed iscritti come certificatori energetici nell’elenco dell’Organismo regionale di accreditamento, di certificare
anche edifici che insistono sul territorio del Comune da cui dipende il loro rapporto di servizio;
– nel disporre che, per i corsi di formazione
iniziati dopo 1˚ottobre 2013, preordinati all’accreditamento dei certificatori energetici, l’esame conclusivo dei corsi medesimi venga svolto
da Cestec s.p.a. secondo modalità e tempistiche definite d’intesa con la competente Direzione regionale;
– nel prevedere l’obbligo, per i certificatori
accreditati, di sostenere un esame di aggiornamento professionale ogni 5 anni, secondo modalità e tempistiche stabilite da Cestec s.p.a.,
pena la cancellazione dall’elenco dei soggetti
certificatori accreditati presso L’Organismo di
accreditamento regionale;
[1]
[2]
– nel prevedere che il Catasto Energetico degli Edifici regionale, costituito sulla base degli
attestati di certificazione energetica redatti dai
Certificatori, venga reso accessibile on line a
chiunque, in modo da favorire la conoscenza
dell’efficienza energetica connessa alle diverse destinazioni d’uso degli edifici e alle loro caratteristiche;
Dato atto:
– che con l’art. 10 della L.R. 12/2012 è stata
autorizzata la fusione per incorporazione di
Cestec in Finlombarda e sono state attribuite
ad ARPA le funzioni relative all’accertamento,
all’irrogazione, alla riscossione e all’introito
delle sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni regionali in materia di redazione
dell’attestato di certificazione energetica;
– che i soggetti giuridici che subentrano a
Cestec nelle diverse funzioni, sono tenuti a recepire le modifiche di seguito introdotte per
l’esercizio dell’attività di certificazione energetica degli edifici, già disciplinata con Delib.
G.R. 5018/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
A voti unanimi, palesemente espressi;
Delibera
1. di disporre, in relazione alla disciplina per
la certificazione energetica di cui alla Delib.
G.R. n. 8/8745 del 2008[1], le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) l’esclusione dall’obbligo di dotazione e
allegazione dell’Attestato di certificazione energetica nei contratti di compravendita o di locazione, previsto dal punto 9.6 delle deliberazione citata, può essere comprovato mediante auto dichiarazione resa dall’interessato ai sensi
dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000[2];
b) ai titoli di studio che costituiscono il prerequisito per chiedere l’accreditamento come
La delibera della Giunta regionale 22 dicembre 2008 n. 8/8745 è pubblicata a pagina 116.
Questo è il testo del Dpr 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa):
Articolo 47
Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà
1. L’atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell’interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle
modalità di cui all’articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità
personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
119
Il Sole 24 Ore
08 | LE NORME REGIONALI
certificatori energetici, indicati al punto 16.2,
lettera a), sono aggiunti i diploma di laurea (ex
D.M. 16 marzo 2007[3]) in Scienze e Tecniche
dell’Edilizia, Scienze e Tecnologie Fisiche,
Scienze Geologiche, nonché la laurea magistrale in Fisica, Pianificazione Territoriale ed Urbanistica, Scienze della Natura, Scienze e Tecnologie Geologiche;
c) la necessità dell’abilitazione all’esercizio della professione, prevista allo stesso punto 16.2, lettera a), è abolita;
d) è ammessa la possibilità, per i dipendenti comunali accreditati ed iscritti come certificatori energetici nell’elenco dell’Organismo regionale di accreditamento, di certificare anche
edifici che insistono sul territorio del Comune
da cui dipende il loro rapporto di servizio;
e) l’esame conclusivo dei corsi di formazione preordinati all’accreditamento dei certificatori energetici, iniziati dopo 1˚ottobre 2013, deve essere organizzato e svolto da Cestec spa,
secondo modalità e tempistiche definite d’intesa con la competente Direzione regionale;
f) i certificatori accreditati sono tenuti a so-
stenere, con cadenza quinquennale decorrente dalla data del loro accreditamento presso
l’ente competente, un esame di aggiornamento professionale secondo modalità e tempistiche stabilite da Cestec s.p.a., pena la cancellazione dall’elenco dei soggetti certificatori accreditati presso l’Organismo di accreditamento regionale;
g) il Catasto Energetico degli Edifici regionale, costituito sulla base degli attestati di certificazione energetica redatti dai Certificatori,
deve essere accessibile on line a chiunque, in
modo da favorire la conoscenza dell’efficienza
energetica connessa alle diverse destinazioni
d’uso degli edifici e alle loro caratteristiche;
2. di dare atto che i soggetti giuridici che subentrano a Cestec nelle diverse funzioni, sono
tenuti a recepire le modifiche di seguito introdotte per l’esercizio dell’attività di certificazione energetica degli edifici, già disciplinata con
Delib. G.R. n. 8/5018 del 2008 e successive modifiche ed integrazioni;
3. di disporre la pubblicazione del presente
provvedimento sul BURL.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente
indicati nell’articolo 46 sono comprovati dall’interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all’Autorità di Polizia Giudiziaria è
presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell’interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione
sostitutiva.
[3]
Il decreto ministeriale dell’Università e della Ricerca 16 marzo 2007 reca: «Determinazione delle classi delle
lauree universitarie».
120
Il Sole 24 Ore
COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI
La Liguria recepisce il Tar,
niente corsi per gli abilitati
Intervenuto su richiesta degli Ingegneri delle quattro Province liguri, il tribunale amministrativo ha stabilito
che una dichiarazione dell’ordine o del collegio di appartenenza sostituisce la partecipazione a un corso
formativo per i professionisti abilitati. Sospensiva recepita dalla delibera n. 1254 del 21 settembre 2009
Deliberazione della Giunta regionale Liguria 21 settembre 2009 n. 1254[*]
Modifiche degli allegati alla Delib. G.R. n. 1601/2008 «Certificazione energetica degli
edifici/elenco dei professionisti e corsi di formazione»
Allegato 1
Certificazione energetica degli edifici: elenco
regionale dei professionisti e corsi di formazione
A) Iscrizione all’elenco dei certificatori
energetici della Liguria
1) Possono richiedere l’iscrizione nell’elenco Regionale dei professionisti abilitati al rilascio della certificazione energetica, di cui all’art. 30 della legge regionale 29 maggio 2007,
n. 22[1], i tecnici operanti sia in veste di dipendenti di enti ed organismi pubblici o di società
di servizi pubbliche o private (comprese le società di ingegneria) sia di professionisti liberi
od associati:
a) in possesso di titolo di studio:
– diploma di laurea in ingegneria;
– diploma di laurea in architettura;
– diploma di laurea in scienze agrarie;
– diploma di laurea in scienze forestali;
– diploma di perito agrario;
– diploma di perito industriale o perito
industriale laureato;
– diploma di geometra;
– diploma di agrotecnico o agrotecnico
laureato;
– diploma di laurea specialistica in
Scienze Ambientali;
[*]
[1]
– diploma di laurea specialistica in Chimica;
b) iscritti ai relativi ordini, collegi o associazioni professionali;
c) in possesso di attestato di partecipazione ad un corso di formazione autorizzato da Regione Liguria, redatto dal soggetto che ha svolto il corso stesso, secondo il facsimile riportato
al punto 6 dell’allegato A, o, in alternativa, per i
professionisti di cui al successivo punto 2), di
una dichiarazione dell’ordine o collegio professionale, che attesti quanto indicato alla lettera
c) del medesimo punto 2).
2) Per i professionisti abilitati all’esercizio
della professione relativa alla progettazione di
edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi,
nell’ambito delle competenze ad essi attribuite
dalla legislazione vigente:
a) l’abilitazione deve essere comprovata
da espressa dichiarazione da parte dell’ordine
o collegio professionale a cui appartengono, da
fornire all’atto della richiesta di iscrizione all’elenco regionale e da redigere secondo il facsimile di cui all’allegato C);
b) è sufficiente che l’attestato di partecipazione ad un corso di formazione autorizzato da
Regione Liguria, redatto dal soggetto che ha
Pubblicata sul “Bollettino Ufficiale” della Regione Liguria del 7 ottobre 2009 n. 40, parte seconda.
Questo è il testo dell’articolo 30 della legge regionale 29 maggio 2007 n. 22 (Norme in materia di energia):
Articolo 30
Tecnici abilitati al rilascio dell’attestato di prestazione energetica
1. L’attestazione di prestazione energetica degli edifici deve essere effettuata in maniera indipendente
da tecnici abilitati, così come definiti dalla normativa statale vigente.
121
Il Sole 24 Ore
08 | LE NORME REGIONALI
svolto il corso stesso, secondo il facsimile riportato al punto 6 dell’allegato A, comprovi la sola
partecipazione ai moduli dei corsi che prevedono l’illustrazione delle specificità regionali,
quali il regolamento regionale e le procedure
software per la gestione e la compilazione dei
certificati energetici, nonché l’effettuazione
delle relative esercitazioni pratiche;
c) la dichiarazione dell’ordine o collegio
professionale, ove presentata in alternativa a
quanto indicato al precedente punto b), deve attestare che il richiedente ha ricevuto una adeguata formazione in relazione alle procedure
software implementate da Regione Liguria per
la gestione e compilazione dei certificati e per la
trasmissione degli stessi alla banca dati regionale, comprendente l’effettuazione di relative esercitazioni pratiche. Tale formazione deve essere
almeno equivalente a quella stabilita nell’ambito del programma dei corsi autorizzati dalla Regione relativamente all’utilizzo del Software.
3) Per le altre figure professionali è richiesto
che l’attestato di partecipazione comprovi la
frequenza almeno ai moduli individuati a frequenza obbligatoria nell’ambito di quanto stabilito al punto 2 “Contenuti del corso” dell’allegato A ed il superamento della verifica finale.
4) Per i professionisti che risultano già iscritti negli elenchi dei certificatori in altre Regioni
o Province Autonome è richiesta la frequenza
obbligatoria ai moduli dei corsi autorizzati da
Regione Liguria che prevedono l’illustrazione
delle specificità regionali, quali il regolamento
regionale e le procedure software per la gestione e la compilazione dei certificati energetici,
nonché l’effettuazione delle relative esercitazioni pratiche.
5) Coloro che hanno incarichi di docenza nell’ambito dei corsi di formazione autorizzati da
Regione Liguria sono iscritti all’elenco regionale dei certificatori energetici a prescindere
dall’obbligo di possesso di attestato di partecipazione ai corsi stessi, ferma restando la necessità del possesso degli altri requisiti di cui
al punto 1.
6) Le domande di iscrizione all’elenco regionale sono inviate in bollo, secondo legge, alla
Regione Liguria - Dipartimento Ambiente - Servizio Tutela dall’Inquinamento Atmosferico e
Sviluppo dell’Energia Sostenibile, Via Fieschi,
15 - Genova - utilizzando il modulo di domanda
reso disponibile nell’apposita sezione del sito
www.ambienteinliguria.it, dedicata alla certificazione energetica, al quale va unito l’attestato
di partecipazione e superamento del corso di
formazione.
7) La struttura competente del Dipartimento
Ambiente provvede alla tenuta, aggiornamento e revisione dell’Elenco Regionale ed a rendere disponibile la consultazione dell’elenco nell’apposita sezione del sito www.ambienteinliguria.it, dedicata alla certificazione energetica.
8) La qualifica di certificatore energetico per
la Regione Liguria è attribuita con decreto del
Dirigente regionale competente in materia,
che integra, di volta in volta, l’elenco dei certificatori.
B) Oneri a carico degli iscritti all’elenco dei
certificatori energetici
1) I soggetti inseriti nell’elenco regionale, ai
fini di assicurare indipendenza ed imparzialità
di giudizio, all’atto di sottoscrizione dell’attestato di certificazione energetica, devono allegare al certificato una dichiarazione che attesti:
a) nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, l’assenza di conflitto di interessi, tra l’altro espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell’edificio da certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati, nonché rispetto ai
vantaggi che possano derivarne al richiedente;
b) nel caso di certificazione di edifici esistenti, l’assenza di conflitto di interessi, ovvero
di non coinvolgimento diretto o indiretto con i
produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati, nonché rispetto ai vantaggi che
possano derivarne al richiedente.
2) Qualora i soggetti inseriti nell’elenco regionale operino per conto di enti pubblici ovvero
di organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell’energia e dell’edilizia, la dichiarazione
di cui al punto precedente non è dovuta, in
quanto il requisito di indipendenza è da intendersi superato dalle stesse finalità istituzionali
di perseguimento di obiettivi di interesse pubblico proprie di tali enti ed organismi.
122
Il Sole 24 Ore
COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI
3) Per gli edifici già dotati di attestato di certificazione energetica, sottoposti ad adeguamenti impiantistici, compresa la sostituzione del generatore di calore, l’eventuale aggiornamento
dell’attestato di certificazione, di cui all’articolo 28, comma 6, della legge regionale n.
22/2007[2], può essere predisposto anche da un
tecnico dell’impresa di costruzione e/o installatrice, sempre che lo stesso sia inserito nell’Elenco regionale.
C) Corsi di formazione
1) I contenuti, l’articolazione ed i requisiti del
corso di formazione per certificatore energetico riportati in allegato A costituiscono i contenuti imprescindibili dei corsi di formazione per
certificatore energetico per la Regione Liguria.
2) I corsi sono tenuti da soggetti privati e pubblici, in possesso dei requisiti riportati in allegato B, autorizzati dalla Regione allo svolgimento
degli stessi.
3) Per la partecipazione al corso è richiesto il
possesso dei requisiti stabiliti per la domanda
di iscrizione all’elenco regionale.
4) Al fine del rilascio dell’attestato di partecipazione ai corsi, è richiesta la frequenza obbli-
[2]
gatoria ai soli moduli del corso 9 e 10 (16 ore) del
paragrafo 2) “Contenuti del Corso” dell’allegato A, che prevedono l’illustrazione delle specificità regionali, quali il regolamento regionale e
le procedure software per la gestione e la compilazione dei certificati energetici, nonché l’effettuazione delle relative esercitazioni pratiche
per i professionisti che:
a) sono abilitati all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell’ambito
delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, comprovata da espressa dichiarazione da parte dell’ordine o collegio professionale a cui appartengono;
b) risultano già iscritti negli elenchi dei certificatori in altre Regioni o Province Autonome.
5) Per coloro che possiedono i requisiti di cui
al precedente punto 4), per il rilascio dell’attestato di partecipazione, non sono consentite
ore di assenza dalle lezioni.
6) Per coloro che non possiedono i requisiti
di cui al precedente punto 4) è richiesta la frequenza obbligatoria ai soli moduli non mirati
ad acquisire o completare le competenze di base e individuati a frequenza obbligatoria nel-
2. A tal fine, la Regione istituisce l’elenco dei tecnici abilitati al rilascio dell’attestato di prestazione
energetica, secondo modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
Questo è il testo dell’articolo 28 della legge regionale 22/2007:
Articolo 28
Attestazione energetica degli edifici
1. Ogni edificio o unità immobiliare oggetto degli interventi di cui all’articolo 26, comma 2, lettere a), b),
c), d), deve essere dotato, a cura del costruttore o del proprietario, dell’attestato di prestazione
energetica avente i contenuti previsti dal regolamento di cui all’articolo 29. L’attestato deve essere
conforme al modello allegato al regolamento. Nel caso previsto all’articolo 26, comma 2, lettera d),
l’attestato di prestazione energetica deve riguardare l’intero immobile.
2. Ogni immobile che non ricada nel campo di applicazione di cui al comma 1 deve essere comunque
dotato, all’atto della compravendita o della locazione, di attestato di prestazione energetica.
3. Gli edifici diruti, nonché i fabbricati indicati nell’articolo 26, comma 3, lettere a), b), c), non devono
essere dotati dell’attestato.
4. La validità dell’attestato di prestazione energetica è di dieci anni. L’attestato, laddove sia necessario
esibirlo ai sensi della presente legge, è aggiornato nel caso di effettuazione di uno degli interventi di cui
all’articolo 26, comma 2, lettere e), f), g), h), i), j).
5. L’attestato di prestazione energetica comprende raccomandazioni per il miglioramento efficace o
ottimale in funzione dei costi della prestazione energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare.
6. Le raccomandazioni che figurano nell’attestato di prestazione energetica riguardano:
a) le misure attuabili per migliorare la classificazione energetica attraverso ulteriori interventi di cui
all’articolo 26, comma 2, lettere e), f), g), h), i), j), sull’edificio o sui sistemi tecnici per l’edilizia;
b) le misure attuabili per migliorare la classificazione energetica attraverso interventi su singoli
elementi edilizi.
7. Le raccomandazioni riportate nell’attestato di prestazione energetica devono essere tecnicamente
fattibili per l’edificio considerato e fornire una stima dei tempi di ritorno o del rapporto costi-benefici
rispetto al ciclo di vita economico.
123
Il Sole 24 Ore
08 | LE NORME REGIONALI
l’ambito di quanto stabilito al punto 2
“Contenuti del corso” dell’allegato A.
7) I partecipanti ai corsi, ad eccezione dei professionisti di cui al precedente punto 4), sostengono una verifica finale, mirata ad accertare la
conoscenza sia delle competenze di base, sia di
quelle specifiche richieste per una adeguata
compilazione dei certificati energetici. Per essere ammessi alla verifica finale sono consentite al massimo quattro ore di assenza dalle lezioni con frequenza obbligatoria.
8) Ai partecipanti ai corsi è rilasciato un attestato di partecipazione, redatto dal soggetto
che ha svolto i corsi, secondo il facsimile riportato al punto 6 dell’allegato A.
9) La spesa massima a carico di ogni partecipante ai corsi non può superare 1000,00 euro,
comprensiva di ogni onere e spesa, fra cui anche quella per lo svolgimento della verifica finale e dell’eventuale ripetizione della stessa ed
il rilascio dell’attestato di partecipazione.
10) La spesa massima a carico dei soggetti
che hanno l’obbligo di frequenza ai soli moduli
che prevedono l’illustrazione delle specificità
regionali (regolamento, software, esercitazioni software) non può superare 300,00 euro,
comprensiva di ogni onere e spesa, fra cui anche quella per il rilascio dell’attestato di partecipazione.
11) La domanda alla Regione per tenere i corsi
idonei all’iscrizione all’elenco dei certificatori
della Regione Liguria deve essere compilata
usando il modulo reso disponibile nell’apposita sezione del sito www.ambienteinliguria.it,
dedicata alla certificazione energetica, e deve
essere fornita la documentazione specificamente indicata nell’ambito dello stesso modulo.
12) La Regione può avvalersi di ARE per la verifica della documentazione prodotta dai soggetti che richiedono di tenere i corsi idonei all’iscrizione all’elenco dei certificatori della Liguria e per le eventuali verifiche e controlli durante lo svolgimento dei corsi stessi, nonché per
quant’altro possa richiedere il supporto tecnico-professionale della stessa, relativamente allo svolgimento delle attività in argomento.
13) Eventuali modifiche ai corsi che riguardano cambiamento dei docenti o delle attrezzature devono essere preventivamente comunicate
alla Regione, che può revocare l’autorizzazione
nel caso in cui tali modifiche comportino il venir meno dei requisiti previsti.
D) Software per la gestione e compilazione
dei certificati
1) Il software per la gestione e compilazione
dei certificati energetici è messo a disposizione gratuitamente sia per lo svolgimento dei
corsi che per la compilazione dei certificati da
parte degli iscritti all’elenco regionale.
2) I professionisti inseriti nell’elenco dei professionisti abilitati al rilascio della certificazione energetica:
a) sono tenuti all’invio informatico alla Regione dei certificati rilasciati, mediante l’utilizzo delle procedure software di “Gestione certificati”, messe a disposizione in apposita sezione protetta del sito www.ambienteinliguria.it,
alla voce banche dati: certificazione energetica, unitamente al relativo “manuale utente”;
b) possono utilizzare, per la compilazione
dei certificati energetici, il software che implementa strumenti di calcolo applicativi delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche di cui al regolamento regionale, messo a
disposizione gratuitamente, sia in versione
client che web, nella stessa sezione protetta del
sito di cui al precedente punto, unitamente ai
relativi manuali illustrativi delle specifiche di
utilizzo e tecniche;
c) possono utilizzare, per la compilazione
dei certificati energetici, in alternativa a quanto previsto al precedente punto b), un software
commerciale, purché in grado di produrre un
file XML compatibile con l’invio informatico a
Regione dei certificati e i cui risultati non si discostino, in positivo o in negativo, di più del 5%
rispetto a quelli che si otterrebbero con il software regionale.
3) La struttura competente del Dipartimento Ambiente provvede alla gestione della banca dati certificazione energetica, a fornire le
necessarie credenziali per l’accesso alla stessa, a fornire le specifiche del file XML compatibile con l’invio informatico a Regione dei certificati, previa espressa richiesta da parte dei
produttori di software commerciali, nonché
ad adottare le più opportune forme di informazione.
124
Il Sole 24 Ore
COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI
L’Emilia Romagna richiede
capacità gestionali e operative
La delibera 4 marzo 2008 n. 156 pone l’accento sull’aspetto imprenditoriale dell’attività di certificatore dichiarando che, per l’accreditamento, è necessario dimostrare il possesso di adeguate capacità
organizzative, gestionali e operative. Iter semplificato per i professionisti stranieri e di altre Regioni
Deliberazione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna 4 marzo 2008 n. 156[*]
Approvazione atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici (Proposta della Giunta
regionale in data 16 novembre 2007, n. 1730)
Allegato
Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici
6. Sistema regionale di accreditamento dei
soggetti preposti alla certificazione energetica degli edifici
6.1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare e tenuto conto della
normativa nazionale in materia, provvede:
a) ad individuare l’organismo regionale
di accreditamento dei soggetti preposti alla
certificazione energetica degli edifici, dotato
di adeguate competenze tecniche e capacità
operative;
b) a definire la tariffa per l’accesso al sistema regionale di accreditamento da parte dei
soggetti interessati;
c) ad approvare la procedura di accreditamento di cui al punto 6.2, lett. a) seguente;
d) ad adottare il sistema regionale di certificazione energetica di cui al punto 6.5 e agli
allegati 6 e 7;
e) a definire le caratteristiche della targa
regionale di qualità energetica, secondo la classificazione di cui all’allegato 9, da applicare a
fianco dei numeri civici degli edifici certificati.
6.2. All’organismo regionale di accreditamento competono le seguenti funzioni:
a) attuazione della procedura di accredita-
[*]
mento e verifica dei requisiti dei soggetti certificatori di cui al punto 7), anche attraverso il
coinvolgimento degli Ordini e Collegi professionali di competenza per quanto riguarda i requisiti di cui al punto 7.1 lett. a);
b) gestione del sistema di accreditamento
dei soggetti certificatori;
c) vigilanza e controllo, anche a campione
e tramite enti terzi, in ordine alle attività di certificazione degli edifici svolte dai soggetti accreditati;
d) gestione e aggiornamento dell’elenco
dei soggetti accreditati.
6.3. Oltre alle funzioni sopradette, la Giunta
regionale, con le stesse modalità di cui al comma 6.1, può conferire all’organismo di accreditamento i seguenti compiti:
a) attività per il mutuo riconoscimento dei
soggetti accreditati da parte delle altre regioni
e province autonome;
b) predisposizione di linee guida per l’organizzazione di corsi di formazione riconosciuti ai fini dell’accreditamento;
c) predisposizione di osservazioni e proposte da trasmettere alla Regione per l’aggiornamento del presente atto, anche in relazione all’evoluzione della normativa tecnica nazionale
e comunitaria;
d) monitoraggio dell’impatto del presente
atto in termini di adempimenti burocratici,
oneri, benefici;
Pubblicata sul “Bollettino Ufficiale” della Regione Emilia Romagna del 25 marzo 2008 n. 47.
125
Il Sole 24 Ore
08 | LE NORME REGIONALI
e) supporto alla Regione per la predisposizione di piani e progetti di intervento nel campo dei servizi energetici, in attuazione della direttiva 2006/32/CE, e per l’allestimento del sistema informativo regionale di cui al punto 9;
f) consulenza tecnico-scientifica e assistenza agli enti locali ai fini di una efficace ed
omogenea attuazione delle norme sul rendimento energetico nell’edilizia;
g) predisposizione di osservazioni e proposte da trasmettere alla Regione per l’aggiornamento delle tariffe di accesso alservizio di accreditamento,con indicazione dei parametri e di altri elementi di riferimento, e in generale sulle
modalità per il recupero dei costi sostenuti nell’interessegeneraleinmodo da assicurarela qualità e l’efficienza del sistema di accreditamento;
h) pubblicazione e diffusione dei dati inerenti alle condizioni di svolgimento del servizio di certificazione energetica, nella misura in
cui le norme in materia di riservatezza dei dati
lo consentano;
i) indirizzi concernenti la produzione e
l’erogazione del servizio di certificazione energetica da parte dei soggetti accreditati, definendo in particolare i livelli di qualità delle prestazioni da garantire all’utente;
j) valutare reclami, istanze e segnalazioni
presentate dagli utenti, singoli o associati, in
ordine al rispetto dei livelli qualitativi dei servizi forniti dai soggetti accreditati;
k) adozione degli atti per la sospensione e,
se del caso, la revoca dell’accreditamento.
6.4. Il costo di gestione del sistema di accreditamento è posto a carico dell’Amministrazione
regionale che vi provvede anche attraverso gli
introiti derivanti dalle tariffe sull’accesso al sistema.
6.5. L’accreditamento ha durata limitata a 3
anni cui va seguita eventuale richiesta di riaccreditamento. La Giunta regionale definisce
modalità semplificate per il riaccreditamento.
6.6. L’accreditamento è subordinato alla verifica del possesso dei requisiti di cui al punto 7
seguente.
6.7. L’accreditamento può essere sospeso
nel caso siano accertati comportamenti non
conformi da parte dei soggetti accreditati o revocato nel caso in cui detti comportamenti non
siano oggetto di adeguate azioni correttive, a
seguito di notifica da parte dell’organo di accre-
ditamento, nel caso in cui tale compito gli sia
stato conferito a norma del punto 6.3, lett. k).
6.8. L’organismo regionale di accreditamento provvede a verificare la conformità dei risultati dei servizi di certificazione, anche su richiesta del proprietario, dell’acquirente o del conduttore dell’immobile. I costi di tali accertamenti, qualora avvengano su richiesta, sono
posti a carico dei richiedenti. Verranno effettuate verifiche a campione su almeno il 5 per
cento degli edifici certificati, con equa distribuzione territoriale, anche su richiesta del Comune. A tal fine la Regione promuove accordi tra il
proprio organismo di accreditamento e gli Enti Locali, al fine di estendere in modo capillare
la rete dei controlli.
6.9. La Regione promuove la conclusione di
accordi volontari e/o altri strumenti orientati
al mercato, quali lo sviluppo dei titoli di efficienza energetica, che abbiano come effetto di
assicurare agli utenti finali prezzi equi di accesso a qualificati servizi di certificazione energetica degli edifici. Gli stessi contengono impegni chiari e univoci circa i livelli qualitativi e
tariffari praticati, procedure di monitoraggio
circa l’osservanza degli impegni sottoscritti
nonché sistemi di risoluzione celere di reclami
per inadempienze contrattuali.
Al fine di garantire la massima trasparenza,
la concorrenzialità dell’offerta e la possibilità
di migliore scelta da parte degli utenti finali, gli
accordi volontari sono messi a conoscenza del
pubblico, a cura dell’organismo regionale di accreditamento.
7. Soggetti certificatori accreditati
7.1. Possono essere accreditati quali soggetti
certificatori nel rispetto dei principi fondamentali fissati in materia dal legislatore statale:
a) persone fisiche, ovvero tecnici professionisti singoli o associati, regolarmente iscritti all’Ordine o al Collegio professionale di competenza, se istituito ai sensi della legge vigente, ed in possesso dei seguenti requisiti:
1)almeno uno dei seguentititoli di studio:
– diploma di laurea specialistica in ingegneria,architettura, scienzeambientali, scienze e tecnologie agrarie, scienze e tecnologie forestali ed ambientali, chimica;
– diploma di laurea in ingegneria, architettura;
126
Il Sole 24 Ore
COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI
– diploma di geometra, perito industriale, perito agrario, agrotecnico, perito chimico industriale;
2) adeguata competenza, comprovata da:
– abilitazione all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi, nell’ambito delle competenze attribuite dalla legislazione vigente, accompagnata da una esperienza almeno annuale nei seguenti campi: progettazione
dell’isolamento termico degli edifici, progettazione di impianti di climatizzazione e di valorizzazione delle fonti rinnovabili negli edifici, progettazione delle misure di miglioramento del
rendimento energetico degli edifici, diagnosi e
certificazione energetica di edifici, gestione dell’uso razionale dell’energia;
– oppure partecipazione ad uno specifico corso di formazione, con superamento dell’esame finale, anche antecedente alla data di
entrata in vigore della Delib. Ass. Legisl. 4 marzo 2008, n. 156, riconosciuto dalla Regione o
da altre Regioni e Province Autonome.
b) persone giuridiche, pubbliche e private,
dotate di tecnici accreditati ai sensi del punto
a) precedente e regolarmente costituite come:
– società di ingegneria;
– società di servizi energetici;
– enti pubblici, organismi di diritto pubblico;
– organismidiispezione,pubblicie privati, accreditati presso il Sincert o presso altro soggetto equivalente in ambito nazionale ed europeo sulla base delle norme UNI CEI EN ISO/IEC
17020 nel settore delle «costruzioni edili ed impiantistica connessa»;
– organismi di certificazione, pubblici e
[1]
privati, accreditati presso il Sincert o presso altro soggetto equivalente in ambito nazionale
ed europeo sulla base delle norme UNI CEI EN
45011 nel settore della «certificazione energetica degli edifici».
7.1-bis. Al fine di assicurare la sistematica coerenza del presente provvedimento con l’evoluzione della normativa nazionale in materia
di riconoscimento dei soggetti certificatori, e
più in generale con la disciplina inerente la libera circolazione dei servizi, la Giunta regionale,
secondo quanto previsto al punto 3.3, provvede con proprio Atto ad aggiornare il contenuto
del punto 7.1.
7.2. Ai fini del relativo accreditamento, i soggetti certificatori di cui al punto 7.1 devono inoltre risultare in possesso di adeguate capacità
organizzative, gestionali ed operative, come
specificato nella procedura di accreditamento
di cui al punto 6. 2 lett. a).
7.3. Sono altresì accreditati con modalità
semplificate come soggetti certificatori coloro
che sono riconosciuti tali da paesi appartenenti all’Unione Europea nonché da altre Regioni
o Province Autonome o sulla base di programmi promossi dalla Regione Emilia-Romagna.
7.4. I soggetti coinvolti nella procedura di
certificazione energetica devono garantire indipendenza e imparzialità di giudizio attraverso l’assenza di conflitto di interessi in relazione alla proprietà, progettazione, costruzione,
esercizio ed amministrazione dell’edificio e degli impianti ad esso asserviti.
7.5. Le condizioni di indipendenza e imparzialità sopra descritte debbono essere evidenziate in apposita dichiarazione impegnativa resa ai sensi degli artt. 359 e 481 del C.P[1].
Questo è il testo degli articoli 359 e 481 del Codice penale:
Articolo 359
Persone esercenti un servizio di pubblica necessità
Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità:
1. i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge
vietato senza una speciale abilitazione dello Stato [c.p. 348, 498], quando dell’opera di essi il pubblico
sia per legge obbligato a valersi;
2. i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica amministrazione
[C.P. 360].
Articolo 481
Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità
Chiunque, nell’esercizio [c.p. 348] di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di
pubblica necessità [c.p. 359], attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l’atto è destinato a
127
Il Sole 24 Ore
08 | LE NORME REGIONALI
7.6. Per gli enti pubblici, gli organismi di diritto pubblico, gli organismi pubblici di ispezione
e certificazione di cui al punto 7.1 precedente, il
requisito di indipendenza di cui al punto 7.4 è da
intendersi superato dalle stessefinalità istituzionali di perseguimento di obiettivi di interesse
pubblico proprie di tali enti ed organismi.
7.7. Indipendentemente dalla forma e natura
giuridica del soggetto certificatore, di cui al punto 7.1, le attività volte alla determinazione della
prestazione energetica dell’edificio ai fini della
suacertificazione devonoessere condotteda tecnici abilitati di adeguata competenza, secondo
quanto specificato nei punti 7.1, lett. a), 7.2, 7.3 e
7.4, le risultanze delle attività sopra dette debbo-
[2]
[3]
no essere asseverate dai tecnici incaricati.
7.8. L’attestato di certificazione energetica
da parte di uno dei soggetti di cui al punto 7.1
assume valenza di atto pubblico e viene rilasciato ai sensi dell’art. 481 del C.P[2] .
7.9. Il richiedente il servizio di certificazione
energetica può rendere disponibili i dati relativi alla prestazione energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare contenuti nell’attestato di
qualificazione energetica e nella relazione tecnica redatta ai sensi dell’art. 28 della legge n.
10/1991[3] nonché le risultanze di diagnosi energetiche, ferma restando l’osservanza della normativa in materia di tutela della privacy e della
privativa industriale.
provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 51 a euro 516 [C.P. 31].
Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro [C.P. 70, N. 2].
Si veda la nota 1.
Questo è l’articolo 28 della legge 9 gennaio 1991 n. 10 (Norme per l’attuazione del Piano energetico
nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti
rinnovabili di energia):
Articolo 28
Relazione tecnica sul rispetto delle prescrizioni
1. Il proprietario dell’edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare in comune, in doppia copia insieme alla
denuncia dell’inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26, il progetto delle opere stesse
corredate da una relazione tecnica, sottoscritta dal progettista o dai progettisti, che ne attesti la
rispondenza alle prescrizioni della presente legge.
2. Nel caso in cui la denuncia e la documentazione di cui al comma 1 non sono state presentate al
comune prima dell’inizio dei lavori, il sindaco, fatta salva la sanzione amministrativa di cui all’articolo
34, ordina la sospensione dei lavori sino al compimento del suddetto adempimento.
3. [La documentazione di cui al comma 1 deve essere compilata secondo le modalità stabilite con
proprio decreto dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato].
4. [Una copia della documentazione di cui al comma 1 è conservata dal comune ai fini dei controlli e
delle verifiche di cui all’articolo 33].
5. La seconda copia della documentazione di cui al comma 1, restituita dal comune con l’attestazione
dell’avvenuto deposito, deve essere consegnata a cura del proprietario dell’edificio, o di chi ne ha titolo,
al direttore dei lavori ovvero, nel caso l’esistenza di questi non sia prevista dalla legislazione vigente,
all’esecutore dei lavori. Il direttore ovvero l’esecutore dei lavori sono responsabili della conservazione di
tale documentazione in cantiere.
128
Il Sole 24 Ore
COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI
La doppia via delle Marche:
la sostenibilità è volontaria
La legge regionale 14/2008 disciplina la certificazione di sostenibilità energetico-ambientale degli
edifici, che ha carattere volontario e comprende la certificazione energetica obbligatoria che resta
disciplinata dalla normativa statale
Legge regionale Marche 17 giugno 2008 n. 14[*]
Norme per l’edilizia sostenibile
Articolo 6
Certificazione di sostenibilità
energetico-ambientale degli edifici
1. La certificazione di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici è un sistema di procedure finalizzato a valutare sia il progetto sia
l’edificio realizzato, utilizzando le modalità e
gli strumenti di cui all’articolo 7.
2. La certificazione di cui al comma 1 ha carattere volontario e ricomprende la certificazione
energetica obbligatoria di cui al d.lgs.
192/2005[1], per la quale sono utilizzati le modalità e gli strumenti di valutazione di cui all’articolo 7 con riferimento ai requisiti ed ai parametri indicati nel suddetto decreto.
3. La certificazione di cui al comma 1 può essere richiesta anche per gli edifici esistenti sulla base dei parametri e dei criteri definiti nelle
linee-guida di cui all’articolo 7.
4. Il certificato di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici è rilasciato, su richiesta del
proprietario dell’immobile o del soggetto attuatore dell’intervento, da un professionista estraneo alla progettazione e alla direzione dei lavori, accreditato ai sensi del comma 5, lettera b). Il
certificato o una targhetta di efficienza energetica sono affissi all’esterno dell’edificio in un luogo facilmente visibile. Copia del certificato è inviata a cura del professionista alla Regione ed al
Comune competente per territorio.
5. La Giunta regionale, sentita la competente
[*]
[1]
commissione assembleare, definisce e aggiorna:
a) le procedure per la certificazione di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici,
compresa la relativa modulistica e per l’effettuazione dei controlli di cui al comma 6;
b) il sistema di accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio della certificazione.
6. La Giunta regionale effettua altresì controlli a campione sulla sussistenza dei requisiti
in capo ai soggetti di cui al comma 5, lettera b),
e, ai fini della verifica del loro operato, dispone
annualmente, anche in collaborazione con il
Comune competente per territorio, accertamenti e ispezioni a campione sui progetti e sugli edifici in corso d’opera ovvero entro cinque
anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente.
Articolo 7
Linee guida
1. La Giunta regionale approva, nel rispetto
delle disposizioni di cui al d.lgs. 192/2005, le
linee guida per la valutazione della sostenibilità energetico-ambientale degli edifici.
2. Le linee guida, relative agli edifici residenziali e non residenziali, contengono il sistema
di valutazione della qualità ambientale ed energetica degli interventi di edilizia sostenibile.
Tale sistema è finalizzato, in particolare, a certificare il livello di sostenibilità degli interventi
edilizi anche ai sensi dell’articolo 4 del d.lgs.
Pubblicata sul “Bollettino Ufficiale” della Regione Marche del 26 giugno 2008 n. 59.
Il Dlgs 19 agosto 2005 n. 192 reca: «Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento
energetico nell’edilizia». Il testo integrale è consultabile via internet. Per l’indirizzo si veda a pagina 97.
129
Il Sole 24 Ore
08 | LE NORME REGIONALI
192/2005, a definire le priorità e graduare gli
incentivi economici, nonché a stabilire le soglie minime al di sotto delle quali non è consentito il rilascio delle certificazioni né l’accesso ai
contributi e agli incentivi previsti dalla presente legge.
3. Le linee guida sono suddivise in aree di
valutazione che includono, in particolare, quelle che fanno riferimento:
a) alla qualità ambientale degli spazi
esterni;
b) al risparmio delle risorse naturali;
c) alla riduzione dei carichi ambientali;
d) alla qualità ambientale degli spazi interni;
e) alla qualità della gestione dell’edificio;
f) all’integrazione con il sistema della mobilità pubblica.
4. Il sistema di valutazione definito nelle linee guida deve consentire l’attribuzione di un
punteggio di prestazione del singolo edificio
che permetta una valutazione finale del relativo livello di sostenibilità e a tal fine indica:
a) la prestazione minima di riferimento
in base alle norme legislative e tecniche vigenti
e alle peculiarità costruttive locali;
b) un sistema di ponderazione dei requisiti di cui al comma 3, che consenta di definire le
priorità all’interno delle diverse problematiche ambientali considerate.
5. Le linee guida di cui al comma 1 contengono in particolare:
a) le indicazioni necessarie ad effettuare
l’analisi del sito, comprendendo l’analisi dei
fattori climatici ed ambientali, nonché dei relativi rischi;
b) i sistemi di calcolo o di verifica riferiti
ad ogni requisito e gli esempi di possibili soluzioni tecniche;
c) la modulistica e i sistemi di calcolo informatizzati per la semplificazione delle procedure di verifica.
130
Il Sole 24 Ore
COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI
Marche, identikit dei tirocini
nella delibera 1689 del 2011
Il piano dettagliato dei corsi di formazione per diventare certificatori energetico-ambientali nelle
Marche è disciplinato dalla delibera 19 dicembre 2011 n. 1689. Si tratta di due corsi: corso base e corso
qualificante. Il numero massimo dei partecipanti a entrambi non deve superare le 40 unità
Deliberazione della Giunta regionale Marche 19 dicembre 2011 n. 1689[*]
Art. 6, co. 5 e art. 14, co 2 lett. b) e c) e co. 3 lett. b), LR n. 14/2008 «Norme per l’edilizia
sostenibile: sistema e procedure per la certificazione energetica e ambientale degli
edifici, criteri e procedure per formazione e accreditamento dei soggetti abilitati al
rilascio della certificazione e criteri e modalità per erogazione contributi e per adozione incentivi di cui rispettivamente agli artt. 9 e 10. Integrazioni e modifiche delle DGR
n. 760/2009, n. 1141/2009, n. 1499/2009, n. 359/2010, n. 361/2010 e n. 1494/2010»
Allegato 2
1. CRITERI E PROCEDURE PER LA FORMAZIONE
1.1. Premessa
Il presente documento ha lo scopo di individuare i criteri e le modalità per progettare ed
attuare gli interventi formativi nonché di definire i profili di competenza dei certificatori, al fine
di realizzare la certificazione energetico-ambientale degli edifici ed i relativi controlli.
1.2. Corsi di formazione
1.2.1. Corsi di formazione per Certificatori
Tipologia e programma dei corsi
I Corsi di formazione per Certificatori sono articolati in due corsi:
a) Corso base - relativo alle tematiche energetiche e ambientali connesse alla gestione ed alla
progettazione degli edifici, per un totale di 120 ore.
b) Corso qualificante - relativo al processo di certificazione ed all’applicazione dello strumento
di valutazione Protocollo Itaca Marche, comprensivo di prova di valutazione finale, per un totale
massimo di 60 ore e minimo di 20 ore.
I programmi dettagliati sono descritti nelle tabelle seguenti.
a) Corso base
Corso base totale 120 ore
1. QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO E LEGISLATIVO
2. SVILUPPO DEL SITO
3. FONDAMENTI DI ENERGETICA
4. LE PRESTAZIONI ENERGETICHE DELL’INVOLUCRO EDILIZIO E DEGLI ELEMENTI TECNICI
CHE LO COMPONGONO, IN REGIME INVERNALE
[*]
Pubblicato su “Bollettino Ufficiale” della Regione Marche del 29 dicembre 2011 n. 113.
131
Il Sole 24 Ore
N. ore
10
4
10
10
08 | LE NORME REGIONALI
Corso base totale 120 ore
5. EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE E LA
PRODUZIONE DI ACS
6. LE PRESTAZIONI ENERGETICHE DELL’INVOLUCRO EDILIZIO E DEGLI ELEMENTI TECNICI
CHE LO COMPONGONO, IN REGIME ESTIVO
7. METODOLOGIE DI DETERMINAZIONE DEL RENDIMENTO ENERGETICO DI UN EDIFICIO
8. CRITERI PER IL CALCOLO DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DI PROGETTO SECONDO
LE UNI TS 11300
9. LA VALUTAZIONE DELLE CARATTERISTICHE ENERGETICHE DEGLI EDIFICI ESISTENTI
(DIAGNOSI ENERGETICA)
10. TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE ED UTILIZZO DI
ENERGIA DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI (BIOMASSE, GEOTERMIA, SOLARE TERMICO, SOLARE FOTOVOLTAICO, EOLICO, COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO,
ECC.)
11. COMFORT ABITATIVO
12. SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEGLI ORGANISMI EDILIZI
13. QUALITÀ DEL SERVIZIO
14. RUOLO E FUNZIONI DEL CERTIFICATORE
15. VALUTAZIONI ECONOMICHE DEGLI INVESTIMENTI
Totale ore
Corso qualificante
Corso base totale 60 ore
1. Sistema di Valutazione e di certificazione della sostenibilità energetico-ambientale
2. Il Protocollo Itaca Marche completo
3. Workshop breve (edificio semplice)
4. Applicazione completa Protocollo Itaca Marche
5. Workshop di approfondimento (edificio complesso)
6. Esame finale
Totale ore
N. ore
Corso Qualificante 20 ore
1. Sistema di valutazione e di certificazione della sostenibilità energetico-ambientale
2. Il Protocollo Itaca Marche completo
3. Workshop breve (edificio semplice)
4. Esame finale
Totale ore
N. ore
2
14
3
1
20
10
8
4
12
16
8
18
4
2
2
2
120
N. ore
2
14
3
32
8
1
60
Requisiti per accedere ai corsi di formazione
I requisiti di competenza obbligatori per accedere ai corsi di formazione per certificatori (corso base e corso qualificante) sono:
– diploma di Laurea di 1˚ o 2˚ livello in Ingegneria, Architettura o altra laurea di carattere
tecnico-scientifico;
– diploma di geometra o perito industriale.
Attestato di frequenza e verifica finale
Corso base 120 ore: non è previsto un esame finale ma solo il rilascio di un attestato di frequenza, per ottenere il quale non possono essere fatte in totale più di 16 ore di assenza.
Corso qualificante 60/20 ore: per il corso qualificante 60 ore è ammissibile un massimo di 8
ore di assenza mentre per il corso qualificante 20 ore è obbligatoria la frequenza di tutti i moduli;
al termine del corso qualificante 60/20 ore, è previsto un esame finale obbligatorio, costituito da
132
Il Sole 24 Ore
COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI
una sola prova orale finalizzato a verificare le competenze del candidato in merito sia alle tematiche energetiche ed ambientali connesse alla progettazione e gestione degli edifici (moduli del
corso base) sia all’applicazione del Protocollo Itaca Marche ed ai relativi strumenti di controllo
(moduli corso qualificante).
Non è prevista l’attribuzione di un punteggio per il superamento dell’esame.
L’esame è svolto da una commissione costituita da tre membri, di cui un docente del corso e
due nominati dalla Regione. I componenti della commissione di competenza regionale sono
nominati dal Dirigente del Servizio Territorio Ambiente Energia.
Nel caso di corsi organizzati dagli Ordini professionali degli Ingegneri e degli Architetti la
commissione è costituita da tre membri, di cui un docente del corso, un dirigente o funzionario
nominato dalla Regione e il Presidente dell’Ordine/Federazione o suo delegato; in alternativa,
qualora la Regione non faccia pervenire il nominativo del proprio rappresentante entro cinque
giorni dalla richiesta, la commissione potrà essere composta da due docenti del corso e il Presidente dell’Ordine/Federazione o suo delegato.
Il superamento della verifica finale del corso qualificante è requisito obbligatorio e indispensabile ai fini dell’iscrizione all’elenco dei certificatori istituito presso la Regione Marche.
Gli oneri per l’effettuazione della verifica finale sono a carico dei soggetti che svolgono i corsi.
1.2.2. Corsi di formazione per operatori
Tipologia e programma dei corsi
Per i progettisti e tecnici delle Pubbliche Amministrazioni i corsi possono essere uguali al
corso base di cui al par. 1.2.1 e pertanto le competenze da acquisire sono sostanzialmente le
stesse dei certificatori.
Per tutti gli altri soggetti interessati al processo costruttivo i corsi possono essere articolati in
moduli, in modo che gli operatori possano scegliere quelli di proprio interesse ed acquisire
pertanto le competenze inerenti le proprie attività.
La seguente proposta è a titolo esemplificativo, essa può subire modificazioni in relazione a
particolari necessità; anche il numero delle ore sono indicative. Inoltre corsi settoriali possono
essere realizzati per imprese di costruzione e di impianti.
INTRODUZIONE ALL’EDILIZIA SOSTENIBILE
Principi di edilizia sostenibile
Quadro normativo europeo e nazionale in materia di certificazione energetica
Casi studio
SVILUPPO DEL SITO
Analisi del sito
Impatto sul sito delle costruzioni
La qualità ambientale degli spazi aperti
FONDAMENTI DI TRASMISSIONE DEL CALORE
Principi di trasmissione del calore
Trasmittanza e ponti termici
FONDAMENTI SUGLI SCAMBI TERMICI ATTRAVERSO GLI ELEMENTI DELL’INVOLUCRO
EDILIZIO
Esempi di trasmittanza termica degli elementi di involucro
Principi per il calcolo delle dispersioni termiche di un edificio
Dispersioni per ventilazione
FONDAMENTI SULL’EFFICIENZA DEGLI IMPIANTI
Schemi di impianti esistenti
Soluzioni impiantistiche ad alta efficienza
Rendimento globale di impianto
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Il Sole 24 Ore
N. ore
4
4
4
N. ore
8
4
4
N. ore
8
4
N. ore
4
2
2
N. ore
2
4
2
08 | LE NORME REGIONALI
ASPETTI ENERGETICI DELLE COSTRUZIONI
La prestazione energetica dell’involucro edilizio: i componenti opachi
La prestazione energetica dell’involucro edilizio: i componenti trasparenti
I sistemi solari passivi: metodi di calcolo e dimensionamento
Il bilancio energetico dell’edificio: metodi di calcolo e strumenti di modellizzazione
La progettazione degli edifici passivi: soluzioni tecnologiche e verifica della prestazione energetica
Sistemi solari attivi per la produzione di calore: metodi di calcolo ed esempi applicativi
Sistemi passivi per il raffrescamento: metodi di calcolo e dimensionamento
Sistemi di climatizzazione eco-compatibili: caratteristiche tecniche e modalità di impiego
Sistemi fotovoltaici: metodi di calcolo ed esempi applicativi
MATERIALI SOSTENIBILI
I materiali per l’edilizia eco-compatibile
Pareti e serramenti
Solai e coperture
Il legno
Materiali isolanti
La terra cruda
Analisi del ciclo di vita (LCA) ed edilizia
USO RAZIONALE DELL’ACQUA
Sistemi per la riduzione dei consumi e il recupero dell’acqua piovana
Impianti di fitodepurazione per il recupero delle acque grigie
MANUTENZIONE ED AUTOMAZIONE DEGLI EDIFICI
BACS (Building Automation and Control System) e TBM (Technical Building Management)
Domotica
Mantenimento delle prestazioni in fase operativa
QUALITÀ AMBIENTALE INDOOR
Ambiente termico
Ambiente visivo
Ambiente acustico
Qualità dell’aria
Ambiente elettrico, magnetico ed elettromagnetico
Tecniche di analisi ambientale
LA CERTIFICAZIONE ENERGETICO-AMBIENTALE DEGLI EDIFICI CON IL PROTOCOLLO
ITACA
La normativa regionale in materia di edilizia sostenibile
Sistema di valutazione e certificazione della sostenibilità energetico-ambientale
Il Protocollo Itaca e sua applicazione
LABORATORIO DI PROGETTAZIONE INTEGRATA
Certificazione di un edificio di nuova costruzione - Prot. Itaca
Certificazione di un edificio di recupero - Prot. Itaca
N. ore
8
8
8
8
8
8
8
8
8
N. ore
4
8
8
8
4
4
8
N. ore
4
4
N. ore
2
2
2
N. ore
8
12
12
4
4
8
N. ore
4
4
12
N. ore
4
4
Requisiti per accedere ai corsi di formazione
Si definiscono operatori i seguenti tecnici: progettisti o direttori dei lavori, tecnici regionali e
tecnici comunali eventualmente deputati a collaborare con la Regione nei controlli, tecnici e
lavoratori di imprese ed altri similari.
Per accedere ai corsi per operatori non vi sono requisiti obbligatori in quanto tali corsi sono
volontari e non sono previsti esami finali.
Le competenze consigliabili per seguire in modo efficace i corsi sono le seguenti:
a) Per i progettisti e i tecnici regionali e comunali:
134
Il Sole 24 Ore
COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI
– diploma di Laurea in Ingegneria o Architettura o diploma di geometra o perito industriale;
– attività professionale di progettazione di edilizia civile o di impiantistica;
– conoscenza del quadro generale legislativo e normativo, sia nazionale che regionale,
relativo all’ambito della progettazione sostenibile.
b) Per lavoratori:
– esperienza lavorativa nel settore delle costruzioni e dell’impiantistica.
1.2.3. Requisiti dei docenti
I corsi di formazione per certificatori e per operatori devono prevedere docenze da parte di
soggetti esperti in materia.
I docenti dei corsi devono pertanto possedere almeno una delle seguenti professionalità:
– ricercatori appartenenti a organizzazioni attive nel campo della sostenibilità energetico-ambientale;
– professori universitari docenti nelle materie trattate nel corso;
– professionisti con esperienza quinquennale nelle tematiche relative alle 5 aree di valutazione e ai criteri del protocollo Itaca - Marche;
– certificatori a valere sul Protocollo Itaca accreditati.
In particolare, per il corso qualificante per certificatori 20 ore deve essere prevista la docenza
di esperti in materia, con particolare riferimento a docenti universitari, dirigenti/funzionari
regionali e/o di enti di appartenenza della Regione Marche, per almeno il 60% delle ore costituenti il corso stesso.
1.2.4. Requisiti delle attrezzature
Le attività didattiche che prevedono esercitazioni pratiche devono essere svolte in un’aula
informatica attrezzata con una postazione docente per il controllo delle postazioni dei partecipanti al corso. Ogni partecipante al corso dovrà poter avvalersi di una postazione. In alternativa i
partecipanti devono essere forniti di pc portatile. Ai partecipanti devono essere fornite dispense
e strumenti di lavoro.
1.2.5. Numero di partecipanti ai corsi
Il numero massimo dei partecipanti, per ciascun corso, non deve superare 40.
1.3. Corsi di formazione richiesti per l’accreditamento come certificatori
Ai fini dell’accreditamento come certificatore, è necessaria la frequenza dei seguenti corsi di
formazione:
a) per i possessori di diploma di laurea di 2˚ livello in Ingegneria iscritti all’Albo professionale degli Ingegneri nei settori a (Ingegneria civile e ambientale) e b (Ingegneria industriale) e
per i possessori di diploma di laurea specialistica in Architettura iscritti all’Albo professionale
dell’Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori Sezione A - Settore Architettura:
– frequenza del corso qualificante minimo 20 ore con superamento dell’esame finale;
b) per i possessori di diploma di laurea in Ingegneria ed in Architettura che non ricadono nel
punto precedente, di diploma di laurea di carattere tecnico-scientifico o di diploma di geometra
o perito industriale:
– frequenza del corso base 120 ore;
– frequenza del corso qualificante per un totale massimo di 60 ore o un minimo di 20 ore
con superamento dell’esame finale.
Per i soggetti indicati nel punto b), la frequenza del corso base 120 ore può essere omessa nel
caso in cui il soggetto interessato possegga una delle seguenti competenze professionali o formative:
1. esperienza professionale di progettazione nell’ambito delle tematiche inerenti le cinque
aree di valutazione del Protocollo Itaca Marche;
135
Il Sole 24 Ore
08 | LE NORME REGIONALI
2.frequenzadicorsi post-laureaper almeno120ore conesame finaleeprogrammidi studioincentrati sugli argomenti di indagine delle cinque aree di valutazione di cui al protocollo Itaca-Marche;
3. possesso di titoli di studio post-laurea (corsi di master, dottorato, perfezionamento, specializzazione) con programmi specifici comprendenti gli argomenti di indagine delle cinque aree
di valutazione di cui al protocollo Itaca-Marche.
Tali competenze dovranno essere attestate attraverso la seguente documentazione: copie dei
diplomi, curriculum vitae debitamente firmato ed un elenco dettagliato di progetti e attività
professionali svolte.
1.4. Modalità per l’iscrizione e la partecipazione ai corsi di formazione per certificatori
1.4.1. Domanda di partecipazione
Il soggetto interessato deve inviare la domanda per l’iscrizione al corso base e/o al corso
qualificante per certificatori.
La domanda deve essere compilata secondo il modello allegato (All. 2A) e deve contenere la
richiesta alla partecipazione ad uno o in sequenza ai due corsi per certificatori (corso base e
corso qualificante).
Alla domanda deve essere inoltre allegata la documentazione specificata nel modello allegato
(All. 2A).
La domanda deve essere inviata per posta allo “Sportello Informativo per l’edilizia sostenibile” c/o ERAP di Ancona, Piazza Salvo D’Acquisto, 60131 Ancona ed eventualmente anticipata per
e-mail all’indirizzo [email protected].
I possessori di diploma di laurea di 2˚ livello in Ingegneria iscritti all’Albo professionale degli
Ingegneri nei settori a (Ingegneria civile e ambientale) e b (Ingegneria industriale) ed i possessori di diploma di laurea specialistica in Architettura iscritti all’Albo professionale dell’Ordine
degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori Sezione A - Settore Architettura possono inoltrare la domanda di iscrizione al corso qualificante 20 ore direttamente ai rispettivi Ordini professionali.
1.4.2. Selezione delle domande
Le domande vengono valutate da una commissione composta da rappresentanti dell’ERAP e
della Regione. La valutazione riguarda principalmente i seguenti aspetti: completezza della
documentazione trasmessa e soddisfacimento dei requisiti per l’ammissione ai corsi di cui al
par. 1.2.1 ed al par. 1.3 in funzione del curriculum professionale e formativo posseduto dal richiedente.
La Commissione è convocata almeno due volte all’anno (giugno e dicembre) per la valutazione delle domande pervenute. Ulteriori sedute intermedie possono essere previste in caso di un
numero elevato di domande.
Per la valutazione delle domande dei tecnici iscritti agli Ordini professionali degli Ingegneri e
degli Architetti, la commissione viene integrata da un rappresentante della Federazione Regionale degli Ingegneri delle Marche o suo delegato e da un rappresentante della Federazione Regionale degli Architetti delle Marche o suo delegato.
Per ogni tipologia di corso (corso base e corso qualificante), la Commissione predispone una
graduatoria delle domande ammissibili secondo l’ordine di arrivo.
Le graduatorie vengono pubblicate sul sito web della Regione e dell’ERAP e ad essa i Centri di
formazione devono attingere per la selezione dei partecipanti ai corsi.
Gli Ordini ed i Collegi professionali possono attingere alle graduatorie nell’ambito dei rispettivi iscritti.
1.5. Modalità per l’accreditamento dei corsi di formazione
Sono definiti centri di formazione ai sensi dell’art. 4, comma 2, lettera c) della LR n. 14/2008:
a) l’Università;
b) le strutture formative accreditate dalla Regione;
136
Il Sole 24 Ore
COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI
c) gli Ordini ed i Collegi professionali competenti in edilizia;
d) le Associazioni di categoria operanti nel settore edilizio.
Ogni centro di formazione che intende svolgere corsi per certificatori (corsi base e corsi qualificanti) deve presentare alla Regione Marche, Servizio Territorio Ambiente Energia, Via Tiziano
44, 60125 Ancona, il programma dettagliato del corso, il periodo di svolgimento ed i docenti
previsti per ogni modulo con il relativo curriculum.
La Regione, in assenza di eventuali osservazioni in merito, autorizza lo svolgimento dei corso
entro il termine di 7 giorni dal ricevimento della richiesta.
Il soggetto incaricato allo svolgimento del corso, nella scelta dei partecipanti, deve far riferimento alle graduatorie di cui al precedente par. 1.4.2.
Al termine del corso, il soggetto incaricato deve trasmettere alla Regione l’elenco dei nominativi dei partecipanti al corso stesso.
2. CRITERI E MODALITÀ PER L’ACCREDITAMENTO DEI CERTIFICATORI
2.1. Premessa
II presente documento ha lo scopo di individuare i criteri e le modalità per l’accreditamento
dei certificatori al fine di realizzare la certificazione energetico-ambientale degli edifici ed i
relativi controlli.
2.2. Requisiti per l’accreditamento come certificatori
Per l’accreditamento come certificatore della sostenibilità energetico-ambientale degli edifici
è richiesta:
– la frequenza dei corsi di formazione per certificatore (corso base 120 ore e/o corso qualificante per un totale di n. 60 e/o di n. 20 ore, comprensivo dell’esame finale) in funzione dei
requisiti formativi e professionali posseduti di cui al par. 1.3, previo superamento dell’esame
finale.
Nel caso in cui il certificatore non possegga la qualifica di «tecnico competente in acustica» ai
sensi dell’art. 20 della LR n. 28/2001, il certificato di sostenibilità energetico-ambientale deve
essere controfirmato, per la parte di competenza, anche da un tecnico competente in acustica
ambientale.
2.3. Requisiti per il mantenimento dell’accreditamento
Per il mantenimento dell’accreditamento come certificatore viene effettuata, ogni 5 anni, una
verifica dei requisiti.
Tali requisiti sono i seguenti:
– la partecipazione alle attività formative e informative di aggiornamento periodico che
vengono stabilite nel quinquennio dalla Regione per un totale massimo di otto ore.
L’accreditamento può comunque essere ritirato dalla Regione in qualunque momento nel
caso di gravi inadempienze o carenze di eticità professionale, come previsto dall’art. 12 della LR
n. 14/2008.
2.4. Procedure per l’accreditamento dei certificatori
2.4.1. Modalità di presentazione delle domande di accreditamento dei certificatori
Per l’accreditamento come certificatori e quindi per l’iscrizione nel relativo elenco, occorre
presentare apposita domanda alla Regione Marche, Servizio Territorio Ambiente Energia, Via
Tiziano 44, 60125 Ancona.
La domanda, in carta semplice, redatta secondo l’allegato 2B, deve essere corredata dalla seguente documentazione:
– copia conforme all’originale del certificato comprovante la partecipazione al corso qualificante 60/20 ore ed il superamento dell’esame finale, rilasciato dal soggetto che ha organizzato il corso;
– copia conforme all’originale dell’attestato di frequenza al corso base 120 ore, rilasciato dal
soggetto che ha organizzato il corso (ove richiesto);
137
Il Sole 24 Ore
08 | LE NORME REGIONALI
– copia di un documento di identità valido.
Le domande devono pervenire alla Regione Marche entro il 30 giugno (1a scadenza) o il 31
dicembre (2a scadenza) di ogni anno.
2.4.2. Valutazione delle domande
La Regione Marche - Servizio Territorio Ambiente Energia, anche avvalendosi di una commissione interna, valuta ai fini istruttori i requisiti di ammissibilità delle domande di accreditamento come certificatori e richiede, se necessario, integrazioni o chiarimenti rispetto alla documentazione trasmessa.
L’esame delle domande consiste principalmente nella verifica della completezza della documentazione di cui al par. 2.4.1 e del possesso dei requisiti di cui al par. 2.2.
L’istruttoria si conclude entro centoventi giorni dall’avvenuta scadenza dei termini per la
trasmissione delle domande di accreditamento come certificatori di cui al par. 2.4.1, fatta salva
la sospensione di tale termine qualora vengano richiesti chiarimenti o documentazione integrativa.
La commissione regionale si riunisce due volte all’anno dopo l’avvenuta scadenza dei termini
per la trasmissione delle domande di accreditamento come certificatori di cui al par. 2.4.1.
2.4.3. Rilascio dell’accreditamento
I soggetti aventi diritto vengono inseriti nell’elenco regionale dei certificatori della sostenibilità energetico-ambientale degli edifici. Tale elenco è approvato e successivamente aggiornato
con Decreto del Dirigente del Servizio Territorio Ambiente Energia, pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Marche e sul sito web regionale www.regione.marche.it, nella sezione
“Edilizia sostenibile”.
L’elenco regionale dei certificatori della sostenibilità energetico-ambientale degli edifici riporta i nominativi dei tecnici competenti, l’attività professionale ed il comune di residenza.
Per i soggetti che, alla data della presente deliberazione, hanno frequentato i corsi, hanno
superato l’esame, hanno presentato domanda di accreditamento ed hanno versato la quota di
iscrizione di Euro 100,00 di cui al par. 3 dell’Allegato 2 - Parte A alla DGR n. 361/2010, è prevista
la partecipazione gratuita al corso obbligatorio, organizzato dalla Regione Marche, di aggiornamento sul Protocollo Itaca Nazionale 2011 approvato dal Consiglio Direttivo di ITACA (Istituto
per l’Innovazione e la Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità Ambientale) nella seduta del
21/04/2011.
L’accreditamento di certificatori della sostenibilità energetico-ambientale degli edifici non
costituisce attestazione di abilità professionale.
138
Il Sole 24 Ore
COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI
Il Lazio si ispira alle Marche,
scelta fra due tipi di certificato
Con il regolamento regionale 23 aprile 2012 n. 6 (introdotto dalla delibera di giunta regionale 125/2012) il
Lazio si è recentemente dotato di una disciplina organica che affianca alla ceryificazione energetica
nazionale anche la certificazione di sostenibilità energetico-ambientale.
Regolamento regionale Lazio 23 aprile 2012 n. 6[*]
Sistema per la certificazione di sostenibilità energetico-ambientale degli interventi di
bioedilizia e per l’accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio del certificato di
sostenibilità energetico-ambientale
Articolo 12
Iscrizione agli elenchi regionali dei soggetti abilitati al
rilascio della certificazione di sostenibilità energetico-ambientale o energetica degli edifici
1. Possono richiedere l’iscrizione nell’elenco
regionale dei soggetti abilitati ai fini dell’attività di certificazione energetico-ambientale degli edifici, e quindi essere riconosciuti come
soggetti certificatori:
a) i tecnici operanti, in veste di dipendente
di enti ed organismi pubblici nell’ambito delle
competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente;
b) professionisti liberi o associati, i tecnici
operanti in veste di dipendente di società di servizi pubbliche o private (comprese le società di
ingegneria), abilitati all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed
impianti, asserviti agli edifici stessi, nell’ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente e iscritti al relativo ordine o
collegio professionale.
2. Possono richiedere l’iscrizione nell’elenco
regionale dei soggetti abilitati ai fini del rilascio della sola certificazione energetica degli
edifici, e quindi essere riconosciuti come soggetti certificatori energetici, i soggetti abilitati
a seguito della partecipazione ai corsi di formazione per la certificazione energetica degli edi-
[*]
fici, di cui all’articolo 14, con superamento di
esame finale, ed in possesso di uno dei seguenti titoli di studio tecnico scientifici:
1) diploma di laurea in ingegneria;
2) diploma di laurea in architettura;
3) diploma di laurea in scienze agrarie;
4) diploma di laurea in scienze forestali;
5) diploma di laurea specialistica in Scienze Ambientali;
6) diploma di laurea specialistica in Chimica;
7) diploma di laurea specialistica in Fisica;
8) diploma di laurea specialistica in Scienze dell’Universo;
9) diploma di agrotecnico o agrotecnico
laureato;
10) diploma di perito agrario;
11) diploma di perito industriale o perito
industriale laureato;
12) diploma di geometra.
3. Possono richiedere l’iscrizione in uno degli elenchi regionali di cui ai commi 1 e 2 i soggetti abilitati come certificatori energetici-ambientali o energetici da altri Paesi appartenenti
all’Unione Europea, nonché da altre Regioni o
Province autonome, previa verifica da parte
dell’Organismo regionale di accreditamento
del possesso di adeguate competenze in coerenza con quanto previsto dal comma 2.
4. I soggetti di cui al comma 2 possono svol-
Pubblicato sul “Bollettino Ufficiale” della Regione Lazio del 7 maggio 2012 n. 17.
139
Il Sole 24 Ore
08 | LE NORME REGIONALI
gere l’attività di certificazione limitatamente
ad edifici già esistenti.
5. Per i soggetti di cui al comma 2, il mantenimento dell’accreditamento come soggetti certificatori è subordinato alla partecipazione, con
frequenza annuale, ad un corso di aggiornamento di cui all’articolo 14 autorizzato dalla Regione ed al superamento della relativa verifica
finale.
Articolo 13
Presentazione della domanda
e rilascio dell’accreditamento
1. La domanda di iscrizione ad uno degli elenchi regionali di cui all’articolo 12 è redatta in
conformità alla modulistica approvata con la
deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 16[1].
2. Alla domanda di cui al comma 1 è allegata
la seguente documentazione, in formato cartaceo ed elettronico:
a) titolo di studio (copia autocertificata);
b) dichiarazione da parte dell’ordine o collegio professionale di appartenenza in merito
all’abilitazione all’esercizio della professione
relativa alla progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi, ovvero attestato di
partecipazione ad un corso di formazione di
cui all’articolo 12, comma 2, con superamento
della relativa verifica finale rilasciato dal Soggetto autorizzato che ha organizzato il corso.
3. L’organismo di accreditamento valuta, ai
[1]
[2]
fini istruttori, i requisiti di ammissibilità delle
domande e richiede, se necessario, integrazione o chiarimenti della documentazione prodotta, con cadenza trimestrale e comunque sulla
base delle istanze e delle eventuali integrazioni e redige il parere su ciascuna domanda pervenuta.
4. L’organismo di accreditamento provvede
alla tenuta, aggiornamento e revisione degli
elenchi regionali di cui all’articolo 12 e a renderne disponibile la consultazione.
Articolo 14
Corsi di formazione e aggiornamento
1. La Giunta regionale con la deliberazione di
cui all’articolo 16[2] ed in coerenza con la pianificazione regionale in materia, individua:
a) i contenuti, l’articolazione e la durata
dei corsi di formazione previsti dall’articolo 12,
comma 2 e dei corsi di aggiornamento previsti
dall’articolo 12, comma 5;
b) i soggetti pubblici e privati abilitati alla
organizzazione dei corsi;
c) i requisiti minimi dei docenti dei corsi;
d) i requisiti minimi dei locali e delle attrezzature necessarie;
e) le modalità di svolgimento della verifica
finale e la composizione della commissione
esaminatrice;
f) le caratteristiche dell’attestato rilasciato;
g) le spese a carico dei partecipanti.
Questo è il testo dell’articolo 16 del regolamento regionale 23 aprile 2012 n. 6:
Articolo 16
Disposizioni finali
1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con deliberazione della
Giunta Regionale sono stabiliti:
a) il modello del certificato di sostenibilità ambientale;
b) il modello dell’attestato di conformità del progetto;
c) i punteggi da raggiungere per l’accesso a contributi e incentivi regionali legati alla sostenibilità
ambientale degli edifici e modalità di erogazione degli stessi;
d) i requisiti minimi dei materiali di cui all’articolo 4, comma 7;
e) i criteri per verificare la conformità dei diversi sistemi di valutazione utilizzati rispetto ai requisiti
richiesti dal protocollo regionale, ai sensi dell’art. 4, comma 9;
f) la quantificazione degli oneri istruttori di cui all’articolo 10;
g) i modelli di domanda di iscrizione agli elenchi regionali di cui all’articolo 12;
h) le linee guida per l’effettuazione dei corsi di formazione e di aggiornamento di cui all’articolo 14;
i) le linee guida per garantire l’uniformità sul territorio regionale nell’effettuazione dei controlli di cui
all’articolo 6 e all’articolo 15.
Si veda la nota 1.
140
Il Sole 24 Ore
COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI
La Puglia disciplina i requisiti
per accreditare i suoi tecnici
La nuova delibera elenca gli ordini e i collegi professionali i cui iscritti sono accreditabili, individua i
soggetti abilitati alla tenuta dei corsi di formazione da seguire e istituisce il sistema di formazione
volto all’accreditamento dei tecnici, oltre a regolare il mantenimento dell’accreditamento
Deliberazione della Giunta regionale Puglia 14 dicembre 2012 n. 2751[*]
Attuazione del sistema di formazione e di accreditamento dei soggetti abilitati al
rilascio dei certificati di sostenibilità degli edifici ai sensi della L.R. n. 13/2008
L’Assessore all’Assetto del Territorio, prof.
ssa Angela Barbanente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Assetto
del Territorio, riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE:
– La legge regionale 10 giugno 2008, n. 13,
“Norme per l’abitare sostenibile”, è strumento
essenziale per diffondere l’abitare sostenibile
nelle città e nei territori della Puglia. Essa, infatti, mira a promuovere e incentivare la sostenibilità ambientale sia nelle trasformazioni territoriali e urbane sia nella realizzazione delle
opere edilizie, pubbliche e private, nel rispetto
dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili
dalla normativa vigente in materia di rendimento energetico nell’edilizia e di efficienza
negli usi finali dell’energia.
– L’art. 9 della legge regionale n. 13/2008 disciplina la Certificazione della sostenibilità degli edifici, disponendo al comma 3 che «Il certificato di sostenibilità degli edifici è rilasciato
da un professionista o da una organizzazione,
accreditati ai sensi del comma 4, lettera b),
estranei alla progettazione e alla direzione lavori».
– La Giunta Regionale ha approvato la Deliberazione 24 novembre 2009, n. 2272 «Certificazione di Sostenibilità degli edifici ai sensi della legge regionale “Norme per l’abitare sostenibile” (artt. 9 e 10, L.R. 13/2008): Procedure, Sistema di Accreditamento dei soggetti abilitati
[*]
dl rilascio, Rapporto con la Certificazione Energetica e integrazione a tal fine del Sistema di
Valutazione approvato con Delib.G.R.
1471/2009», la quale, più in particolare, prevede: «la definizione del Sistema di Procedure
per la Certificazione di Sostenibilità degli edifici e di Accreditamento dei soggetti abilitati al
rilascio, ai sensi dell’art. 9 della L.R. n.
13/2008, stabilendo contestualmente il Rapporto fra la Certificazione di Sostenibilità e la
Certificazione Energetica, perché quest’ultima
sia ricompresa nel Sistema di valutazione del
livello di sostenibilità ambientale degli edifici,
come previsto dall’articolo 9, comma 2, della
L.R. n. 13/2008».
– L’Atto si compone di sette paragrafi, ed in
particolare al paragrafo 6 “Soggetti abilitati al
rilascio del Certificato di Sostenibilità Ambientale” definisce i requisiti per l’accreditamento
dei soggetti abilitati al rilascio del Certificato di
Sostenibilità Ambientale, il suo mantenimento e individua le caratteristiche dei soggetti cui
è riservata la formazione dei soggetti abilitati.
– In data 13 febbraio 2010 l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari, l’ordine degli ingegneri della provincia di Foggia, l’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Taranto e l’Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Lecce, presentavano ricorso presso il Tribunale Amministrativo regionale della Puglia contro la Regione Puglia per l’annullamento della delibera della Giunta Regionale Pugliese n. 2272 del 24 no-
Pubblicata sul “Bollettino Ufficiale” della Regione Puglia del 18 gennaio 2013 n. 10.
141
Il Sole 24 Ore
08 | LE NORME REGIONALI
vembre 2009 (ricorso numero di registro generale 277 del 2010).
– In data 12 aprile 2010 l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari presentava ricorso per
motivi aggiunti al ricorso n. 277/2010 per l’annullamento del Reg. reg. n. 10 del 10 febbraio
2010.
– In data 11/6/2010 il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia depositava la sentenza n. 2426 con la quale accoglieva il suddetto ricorso annullando così la Delib.G.R. 24 novembre 2009, n. 2272 limite dell’interesse dei
ricorrenti.
CONSIDERATO CHE
– la Regione Puglia ha convocato in data
13/06/2011 presso la “Sala Paesaggio” del Servizio Assetto del Territorio i seguenti soggetti:
Ordini degli Ingegneri delle Province di Bari,
BAT, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto; Ordini
degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori delle Province di Bari, BAT, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto; Collegi dei Geometri e Geometri Laureati delle Province di Bari, BAT, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto; Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori
Agronomi e dei Dottori Forestali della Puglia;
Collegi Provinciale dei Periti Agrari e dei Periti
Agrari Laureati delle Province di Bari, BAT,
Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto; Collegi dei
Periti Industriali delle Province di Bari, BAT,
Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto; Federazione
Regionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici
Laureati della Puglia; Collegi Provinciale Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati della Provincia di Bari-BAT, Foggia, Lecce-Brindisi e Taranto.
– I succitati Ordini e Collegi professionali
hanno manifestato e confermato l’interesse a
pervenire ad un accordo in merito allo sviluppo del sistema di certificazione di sostenibilità
degli edifici a destinazione residenziale della
Regione Puglia, in quanto consapevoli della valenza tecnica e metodologica del Protocollo Itaca nonché dell’importanza del sistema per promuovere l’edilizia sostenibile, per incrementare le capacità professionali dei tecnici, per garantire i livelli di qualità ambientale previsti
dal protocollo, nonché per creare nuove opportunità lavorative nel settore edilizio;
– una prima bozza di protocollo di intesa è
stata discussa durante l’incontro convocato in
data 22/02/2012 presso la Sala Paesaggio del
Servizio Assetto del Territorio. In questa occasione sono state discusse una serie di osservazioni pervenute alla Regione in seguito all’invio preventivo della bozza agli Ordini e Collegi
professionali convocati. Alla luce degli esiti della riunione, sono state apportate modifiche ed
emendamenti alla bozza, che è stata quindi inviata agli Ordini e Collegi professionali in data
19/3/2012 per ulteriori osservazioni;
– Il Collegio Geometri e Geometri laureati
della provincia di Lecce, la Consulta Regionale
degli ordini degli Ingegneri di Puglia, gli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori della Provincia di BAT e di Taranto, hanno quindi fatto pervenire le loro osservazioni alla Regione Puglia che ha provveduto a
redigere, alla luce di queste ultime, una nuova
bozza di protocollo, poi ritrasmessa in data
22/5/2012 agli Ordini e Collegi professionali,
specificando che in assenza di riscontro entro
il 7 giugno 2012 i contenuti della bozza stessa si
sarebbero considerati condivisi;
– Nel corso delle riunioni si è anche condiviso di eliminare la quota di iscrizione all’elenco
regionale dei certificatori di sostenibilità degli
edifici, sostituendola con un versamento legato al rilascio del singolo certificato di sostenibilità degli edifici, quale quota da utilizzarsi per sostenere, diffondere e incentivare interventi ispirati ai principi della legge regionale n. 13/2008;
– Il Collegio Geometri e Geometri laureati della provincia di Lecce ha fatto pervenire le proprie ulteriori osservazioni in data 6/6/2012, in
seguito alle quali lo schema di protocollo è stato rivisto fino a pervenire alla forma definitiva;
– In data 10 luglio 2012 veniva approvato con
Delib. G.R. n. 1372 lo schema di Protocollo di
Intesa schema di Protocollo di Intesa tra Regione Puglia e Ordini e Collegi Professionali per la
definizione delle modalità di attuazione del sistema di formazione e di accreditamento come certificatori di sostenibilità degli iscritti
agli albi professionali;
– In data 26 luglio 2012 presso la Sala Paesaggio del Servizio Assetto del Territorio il suddetto Protocollo veniva sottoscritto dai seguenti
Ordini e Collegi professionali:
Ordini degli Ingegneri delle Province di
Bari, BAT, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto
142
Il Sole 24 Ore
COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI
Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori delle Province di Bari,
BAT, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto
Collegi dei Geometri e Geometri Laureati
delle Province di Bari, BAT, Brindisi, Foggia,
Lecce, Taranto e Lucera
Federazione Regionale degli Ordinidei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Puglia
Collegi Provinciale dei Periti Agrari e dei
Periti Agrari Laureati delle Province di Bari,
BAT, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto
Collegi dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati delle Province di Bari, BAT,
Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto
Federazione Regionale degli Agrotecnici e
degli Agrotecnici Laureati della Puglia
Collegi Provinciale Agrotecnici e degli
Agrotecnici Laureati della Provincia di BariBAT, Foggia, Lecce-Brindisi e Taranto
Tutto ciò premesso e considerato, si propone alla Giunta Regionale di approvare il Sistema di Accreditamento dei soggetti abilitati dl
rilascio dei certificati di sostenibilità ambientale degli edifici, ai sensi dell’art. 9 della L.R. n.
13/2008, allegato al presente provvedimento
per farne parte integrante e sostanziale.
Il Sistema riguarda i requisiti per l’accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio del Certificato di Sostenibilità Ambientale, il suo mantenimento e individua le caratteristiche dei soggetti cui è riservata la formazione dei soggetti
abilitati.
Inoltre definisce le modalità operative nella
fase transitoria.
Il Sistema così approvato sostituisce il Sistema per l’accreditamento individuato con Delib. G.R. n. 2272/2009, poi annullata nel limite
dell’interesse dei ricorrenti dalla sentenza n.
2426/2010 del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. n. 28/2001 e ss.mm. e ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata
che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale L’assessore
relatore, sulla base dell’istruttoria come innanzi illustrata, propone alla Giunta Regionale, ai
sensi della L.R. n. 7/97 art. 4 lettera d), l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta
dell’Assessore all’Assetto del Territorio;
vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
– di prendere atto di quanto indicato in narrativa e che qui s’intende integralmente riportato;
– di approvare il Sistema di Accreditamento
dei soggetti abilitati al rilascio dei certificati di
sostenibilità ambientale degli edifici, allegato
al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
– di disporre la pubblicazione del presente
provvedimento, unitamente all’allegato, sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Allegato A
Sistema di Accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio dei certificati di sostenibilità
ambientale degli edifici
1. Soggetti accreditatati come certificatori
di Sostenibilità Ambientale degli edifici
Sono soggetti accreditabili come certificatori della sostenibilità degli edifici, i tecnici iscritti ai seguenti Ordini e Collegi professionali, nei
limiti delle competenze ad essi attribuite dalle
vigenti Leggi ed Ordinamenti:
– Ordini degli Ingegneri e Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori;
– Collegi dei Geometri e Geometri Laureati, Ordini dei Dottori Agronomi e Forestali, Collegi dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati,
Agrotecnici e Agrotecnici Laureati;
– Collegi dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati
Essi possono operare sia nella loro qualità di
dipendenti di enti ed organismi pubblici di società di servizi pubbliche o private (comprese
le società di ingegneria) sia come professionisti liberi od associati.
I certificati emessi da soggetti non abilitati
sono da considerarsi nulli.
143
Il Sole 24 Ore
08 | LE NORME REGIONALI
2. Sistema di formazione ai fini dell’accreditamento
II sistema di formazione ai fini dell’accreditamento come certificatore di sostenibilità ambientale degli edifici si compone di :
a. “corso di formazione qualificante” di 20
ore, diviso in tre moduli;
b. “corso di formazione di base” di 60 ore,
diviso in sei moduli;
I contenuti dei suddetti corsi sono riportati
nell’allegato 1, parte integrante del presente
protocollo di intesa.
L’esame finale obbligatorio sarà unico e riguarderà sia gli argomenti trattati nei moduli
del corso di formazione qualificante, sia gli argomenti trattati nel corso di formazione di base, o di entrambi a seconda dell’attività formativa necessaria ai fini dell’accreditamento alla
luce degli esiti della valutazione del curriculum.
3. Modalità dell’accreditamento
Gli Ordini e i Collegi succitati, tramite una
apposita commissione, valutano preliminarmente il curriculum professionale e formativo
posseduto da ciascun proprio iscritto candidato all’accreditamento. In base ai criteri di valutazione di cui all’allegato 2, la commissione
prende in considerazione:
a. Il superamento di esami universitari, corsi di dottorato, corsi di formazione e specializzazione, master nelle materie oggetto dei corsi;
b. esperienze professionali di progettazione di edifici orientate alla sostenibilità ambientale, che abbiano ottenuto la certificazione di
sostenibilità con punteggio pari o superiore a
due, opportunamente documentate;
c. esperienze di lavoro presso imprese, enti o società che svolgono attività di progettazione, consulenza o ricerca sui temi dell’edilizia
sostenibile;
d. produzione di ricerche e studi, nonché
docenze universitarie e nell’ambito di corsi di
formazione, di specializzazione e nell’ambito
di master sui temi oggetto dei moduli dei corsi
di formazione;
e. corsi di formazione di base della durata
minima di 60 ore, come previsto al comma 1
lettera b) del presente articolo e dagli stessi contenuti di questi ultimi, già effettuati con superamento dell’esame finale con esito positivo.
Alla luce della suddetta valutazione, gli Ordini e i Collegi stabiliscono quali moduli del corso di base e del corso qualificante il candidato
debba seguire per ottenere l’accreditamento
quale certificatore di sostenibilità ambientale
degli edifici.
Il candidato viene accreditato direttamente
come certificatore senza dover sostenere alcun esame se, in base alla valutazione effettuata dall’Ordine e Collegio professionale di appartenenza sulla base del curriculum, gli vengono
riconosciuti titoli tali da non obbligarlo a frequentare alcun modulo formativo.
4. Soggetti abilitati alla tenuta di Corsi di
formazione
Possono organizzare corsi di formazione ai
fini dell’accreditamento i soggetti privati e pubblici, in possesso di appositi requisiti, così come definiti dalla normativa regionale in materia, nonché gli Ordini degli Ingegneri, degli Architetti, dei dottori Agronomi e Forestali, i Collegi dei Geometri e Geometri Laureati, dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati, dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati, degli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati.
I soggetti che intendono organizzare corsi
per l’accreditamento come certificatori:
– presentano la relativa comunicazione alla Regione Puglia, Servizio Assetto del Territorio, allegando il programma dettagliato del corso e indicandone il periodo di svolgimento; la
Regione si riserva di fare eventuali osservazioni entro il termine di 15 giorni;
– trasmettono i nominativi dei partecipanti che hanno sostenuto e superato l’esame finale all’ufficio regionale competente che provvedere a darne opportuna pubblicità sul sito istituzionale della Regione Puglia;
– devono prevedere nei corsi di formazione per l’accreditamento docenze da parte di
soggetti con qualificata e comprovata esperienza in materia;
– devono prevedere l’esame finale, costituito da una prova orale ed una prova tecnicopratica. La Commissione d’esame sarà composta da tre membri: un docente del corso; un dirigente/funzionario regionale o esperto in materia nominato dalla Regione Puglia; il Responsabile del soggetto organizzatore del corso o suo
delegato.
144
Il Sole 24 Ore
COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI
– In alternativa la commissione potrà essere
compostadaduedocentidelcorsoedalResponsabiledelsoggettoorganizzatoredelcorsoosuodelegato,qualoralaRegionenontrasmettailnominativodelpropriorappresentanteentrodiecigiornilavoratividalladata di ricevimentodellarichiesta;
È facoltà degli Ordini e dei Collegi professionali istituire corsi per tutti gli iscritti interessati;
5. Requisiti per il mantenimento dell’accreditamento
Per il mantenimento della qualifica di Certificatore è obbligatorio l’aggiornamento su tematiche concordate con la Regione in relazione
alle modifiche apportate al Protocollo ITACA
Puglia, per un totale minimo di 8 ore. In tal caso gli Ordini e i Collegi della Puglia provvedono all’aggiornamento dei certificatori secondo
le modalità stabilite per i corsi di formazione e
trasmettono alla Regione l’elenco aggiornato;
6. Fase transitoria
Al fine di consentire agli Ordini e Collegi professionali di valutare i curricula degli iscritti ed
eventualmente organizzare nuovi corsi, nei
primi novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente Sistema di accreditamento, sono Soggetti Certificatori tutti i professionisti iscritti agli Ordini e Collegi professionali
di cui all’art. 1 del presente allegato.
Allegato 1 - Contenuti dei corsi di formazione
Tabella 1 - Contenuti corso qualificante
N. modulo
1.q
Contenuto
Sistemi di valutazione e di certificazione della sostenibilità degli edifici
Il Protocollo ITACA Puglia
Workshop di applicazione del protocollo ITACA ad un edificio
Ore
20
Tabella 2 - Contenuti corso di base
N. modulo
1.b
2.b
3.b
4.b
Contenuto
Qualità del sito
Selezione del sito e progettazione dell’area:
Analisi dei fattori climatici, ambientali e delle specifiche territoriali,
urbanistiche e paesaggistiche dei siti. Analisi della contaminazione, del
livello di urbanizzazione, dell’accessibilità ai servizi dei siti. Integrazione
con il contesto paesaggistico; qualità delle aree di pertinenza degli
edifici -, supporto alla mobilità sostenibile
Consumo di risorse -Qualità energetica
Fondamenti di energetica
Prestazioni energetiche degli edifici
Trasmittanza termica dell’involucro edilizio
Penetrazione diretta della radiazione solare
Controllo della radiazione solare
Inerzia termica degli edifici
Energia e impianti per il riscaldamento e il raffreddamento
Energia e impianti elettrici
Energia e impianti per la produzione di acqua calda sanitaria
Energia da fonti rinnovabili
Ventilazione naturale negli edifici
Consumo di risorse - Materiali eco-compatibili
Uso di materiali eco-compatibili e riciclati nell’edilizia
Uso delle risorse idriche per uso potabile
Carichi ambientali degli edifici
Calcolo delle emissioni di CO2
Rifiuti solidi
Gestione delle acque reflue
Effetto isola di calore
145
Il Sole 24 Ore
Ore
6
18
6
12
08 | LE NORME REGIONALI
5.b
6.b
Qualità ambientale indoor
Ventilazione degli edifici
Benessere termoigrometrico, visivo ed acustico
Inquinamento elettromagnetico
Qualità del servizio
Integrazione dei sistemi
Qualità dei sistemi di cablatura
Mantenimento delle prestazioni in fase operativa (documentazione tecnica degli edifici, piani di manutenzione, mantenimento delle prestazioni dell’involucro esterno)
Documentazione tecnica degli edifici
Totale
Allegato 2- Criteri di valutazione
Per ogni modulo formativo di cui all’allegato
1, la commissione di valutazione, istituita presso ciascun ordine o collegio professionale, valuta il curriculum formativo e professionale di ciascun candidato. Se in possesso di uno dei seguenti requisiti il professionista candidato all’accreditamento viene considerato dalla commissione già in possesso delle competenze specifiche relative a quel particolare modulo e,
quindi, esonerato dalla frequenza dello stesso.
a. Esami universitari, corsi di dottorato,
corsi di formazione e specializzazione, master nelle materie oggetto dei moduli
Il superamento di esami universitari, o di
dottorato, la frequenza di corsi di formazione,
il conseguimento di specializzazioni e master
sui temi oggetto dei moduli di cui all’allegato 1
con un numero di ore pari o superiore a quelle
previste nei corsi di base e qualificante, consente di non frequentare i moduli corrispondenti.
b. Esperienze di lavoro presso imprese,
enti o società che svolgono attività di progettazione, consulenza o ricerca sui temi dell’edilizia sostenibile
L’esperienzadilavorodiprogettazione,consulenza o ricerca almeno biennale sui temi oggetto
dei moduli riportati nell’allegato 1 presso imprese,enti osocietà, opportunamente documentata,
consentedinon frequentareilrispettivo modulo;
c. Esperienze professionali di progettazione di edifici orientate alla sostenibilità ambientale, opportunamente documentate
L’esperienza di progettazione di almeno tre
edifici che abbiano ottenuto il certificato di sostenibilità con un punteggio pari o superiore a
2, o analoga certificazione riconosciuta in altre
Regioni, dà diritto all’accreditamento come
certificatore di sostenibilità. I progetti di cui so-
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60
pra vanno documentati con gli elaborati progettuali (tavole di progetto, relazioni) e la relativa certificazione di sostenibilità. La progettazione di meno di tre edifici potrà essere comunque valutata dai singoli Ordini o Collegi professionali ai fini del riconoscimento di competenze già in possesso del candidato.
d. Produzione di ricerche e studi, nonché
esperienze di docenze universitarie e nell’ambito di corsi di formazione e specializzazione
e di master sui temi indicati nella griglia di
valutazione
La commissione di valutazione può riconoscere la competenza del candidato all’accreditamento se in possesso di almeno uno dei requisiti sotto indicati con riferimento a ciascuno dei moduli di cui all’allegato 1:
– Ricerche nazionali e internazionali, svolte anche all’interno di dottorati di ricerca o tesi
di laurea;
–Articoliscientificietecnicipubblicati,valutatisecondoilcriterio dellaqualitàe dellarilevanza, anche sulla base del relativo impact factor.
– Docenza in corsi universitari;
– Docenza in corsi di formazione e corsi di
specializzazione;
– Docenza in master.
Al termine della valutazione, la commissione indica quali moduli formativi il candidato
debba seguire. L’esame finale obbligatorio, il
cui superamento dà diritto all’accesso agli elenchi dei certificatori, dovrà vertere esclusivamente sui moduli frequentati.
Il candidato viene accreditato direttamente
come certificatore senza dover sostenere alcun esame se, in base alla valutazione effettuata dall’Ordine professionale di appartenenza
sulla base del curriculum, gli vengono riconosciuti titoli tali da non obbligarlo a frequentare
alcun modulo formativo.
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Il Sole 24 Ore
09
La documentazione
online
09 | LA DOCUMENTAZIONE ONLINE
Tutti i provvedimenti
consultabili con un click
Normativa comunitaria
Direttiva della Comunità europea 16 dicembre 2002 n. 2002/91/Ce - «Direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio sul rendimento energetico nell’edilizia»
Direttiva dell’Unione europea 19 maggio 2010 n. 2010/31/Ue - «Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
sulla prestazione energetica nell’edilizia (rifusione)»
Normativa nazionale
Decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192 - «Attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico
nell’edilizia»
Decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115 - «Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi
finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE»
Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009 n. 59 - «Regolamento recante attuazione dell’articolo 4,
comma 1, lettere a) e b), del Dlgs 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento
energetico in edilizia»
Decreto del ministero dello Sviluppo economico 26 giugno 2009 - «Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici»
Normativa regionale
Decreto della Provincia di Bolzano 29 settembre 2004 n. 34 - «Regolamento di esecuzione della legge urbanistica in
materia di risparmio energetico»
Regione Emilia Romagna, deliberazione della Giunta 4 marzo 2008 n. 156 - «Approvazione atto di indirizzo e
coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici»
Regione Emilia Romagna, deliberazione della Giunta 28 ottobre 2008 n. 1754 - «Disposizioni per la formazione del
Certificatore energetico in edilizia in attuazione della deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 156/08»
Regione Emilia Romagna, deliberazione della Giunta 16 aprile 2012 n. 429 - «Disposizioni concernenti il sistema di
accreditamento dei soggetti preposti alla certificazione energetica degli edifici. Affidamento delle funzioni di organismo
regionale di accreditamento di cui al punto 6) della Del. 156/08 alla società Nuova Quasco Soc. Cons. a r. l.»
Regione Lazio, regolamento 23 aprile 2012 n. 6 - «Sistema per la certificazione di sostenibilità energetico-ambientale
degli interventi di bioedilizia e per l’accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio del certificato di sostenibilità energeticoambientale»
Regione Liguria, legge 29 maggio 2007 n. 22 - «Norme in materia di energia». Articolo 30
Regione Liguria, legge 30 luglio 2012 n. 23 - «Modifiche alla legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia
di energia) in attuazione della Direttiva 2010/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, relativa
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Il Sole 24 Ore
COME SI DIVENTA CERTIFICATORI ENERGETICI
alla prestazione energetica nell’edilizia»
Regione Liguria, regolamento 13 novembre 2012 n. 6 - «Regolamento di attuazione dell’articolo 29 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 22, così come modificata dalla legge regionale, 30 luglio 2012, n. 23 recante: “Norme in materia di
energia”»
Regione Liguria, deliberazione della Giunta 15 giugno 2012 n. 709 - «Integrazione della Delib. G.R. 21 settembre 2009,
n. 1254 avente ad oggetto “Modifiche degli allegati alla Delibera G.R. n. 1601/2008 - Certificazione energetica degli edifici/
elenco dei professionisti e corsi di formazione”»
Regione Lombardia, deliberazione della Giunta 22 dicembre 2008 n. 8/8745 - «Determinazioni in merito alle
disposizioni per l’efficienza energetica in edilizia e per la certificazione energetica degli edifici»
Regione Lombardia, legge 11 dicembre 2006 n. 24 - «Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in
atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente»
Regione Marche, legge 17 giugno 2008 n. 14 - «Norme per l’edilizia sostenibile»
Regione Piemonte, legge 28 maggio 2007 n. 13 - «Disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia»
Regione Piemonte, deliberazione della Giunta 4 agosto 2009 n. 43/11965 - «Legge regionale 28 maggio 2007, n. 13
“Disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia”. Disposizioni attuative in materia di certificazione energetica
degli edifici ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettere d), e) ed f)»
Regione Puglia, deliberazione della Giunta 16 gennaio 2013 n. 3 - «Sistema di valutazione del livello di sostenibilità
ambientale degli edifici in attuazione della Legge Regionale “Norme per l’abitare sostenibile” (articolo 10, legge regionale
13/2008). Revoca della Dgr 2251/2012 e nuova approvazione del “Protocollo Itaca Puglia 2011 - Residenziale -“ Approvazione delle linee guida all’autovalutazione e del software di calcolo»
Regione Siciliana, decreto 3 marzo 2011 - «Disposizioni in materia di certificazione energetica degli edifici nel territorio
della Regione siciliana»
Provincia di Trento, legge 4 marzo 2008 n. 1 - «Pianificazione urbanistica e governo del territorio»
Provincia di Trento, Presidente della Provincia, decreto 13 luglio 2009 n. 11/13/Leg - «Disposizioni regolamentari in
materia di edilizia sostenibile in attuazione del titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica
e governo del territorio)»
Regione Valle d’Aosta, legge 18 aprile 2008 n. 21 - «Disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia»
Regione Valle d’Aosta, deliberazione della Giunta 8 luglio 2011 n. 1606 - «Approvazione delle definizioni integrative,
degli indicatori climatici,delle metodologie per la determinazione delle prestazioni energetiche degli edifici e relative semplificazioni e delle classi energetiche di cui agli articoli 2, 4, 5 e 7 della legge regionale 18 aprile 2008, n. 21 (Disposizioni in
materia di rendimento energetico nell’edilizia). Revoca della dgr 3629/2010»
Regione Valle d’Aosta, deliberazione della Giunta 21 maggio 2010 n. 1366 - «Approvazione del nuovo schema di
convenzione tra la regione e Finaosta Spa per il funzionamento del centro osservazione e attività (COA) sull’energia, ai sensi
dell’articolo 3, comma 2, della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3 (Nuove disposizioni in materia di interventi regionali per
la promozione dell’uso razionale dell’energia). Impegno di spesa»
Regione Valle d’Aosta, deliberazione della Giunta 28 maggio 2010 n. 1448 - «Approvazione, ai sensi dell’articolo 10,
comma 1, lettera b) della legge regionale 21/2008 e successive modificazioni, delle modalità di riconoscimento dei corsi di
formazione utili ai fini dell’accreditamento dei soggetti fisici abilitati al rilascio dell’attestato di certificazione energetica degli
edifici»
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Il Sole 24 Ore
09 | LA DOCUMENTAZIONE ONLINE
Giurisprudenza
Corte costituzionale, ordinanza 16 aprile 2012 n. 102 - «Istituzione di un sistema regionale di accreditamento per
l’abilitazione al rilascio delle certificazioni di sostenibilità energetico-ambientale - Difetto di rilevanza in relazione all’omessa
motivazione sulla sussistenza dell’interesse al ricorso»
Tribunale amministrativo regionale Emilia Romagna – Bologna, sezione I, sentenza 16 giugno 2009 n. 956 «Energia – Certificazione energetica – Dlgs n. 115/2008 – Abilitazione alla progettazione di edifici e impianti – Abilitazione
alla certificazione energetica – Relazione diretta – Regione Emilia Romagna – Esclusione dei chimici dal novero dei soggetti
abilitati alla certificazione – Legittimità»
Tribunale amministrativo regionale per la Liguria – Genova, ordinanza 19 marzo 2009 n. 88
Tribunale amministrativo regionale Puglia – Bari, sezione II, sentenza 11 giugno 2010 n. 2426 - «Certificazione Edifici - Certificato di sostenibilità ambientale - Attestato di certificazione energetica - Abilitazione degli ingegneri al rilascio
- Subordinazione a corso di formazione ed esame - Regolamento regionale - Illegittimità - Competenza legislativa di Stato e
Regioni sulle professioni - Regione non competente all’istituzione di nuove figure professionali»
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Il Sole 24 Ore
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certificatori - Il Sole 24 Ore