Requisiti dei
certificatori energetici
normativa di cui al DPR n. 75/2013
Fabrizio Ragazzi - AESS Modena
Chieti, 26/09/13
L’Agenzia per l’Energia di Modena
„ L’Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile (AESS) è stata
fondata il 30 marzo 1999 su iniziativa del Comune di Modena,
nell’ambito del Programma SAVE della Commissione Europea;
„ Sono 32 i soci dell’Agenzia: Provincia, Comune e Camera di
Commercio di Modena, Università di Mo e RE, 22 tra comuni e unioni
di comuni del modenese e 1 comune del reggiano, Comunità Montana
del Frignano, Geovest, Legambiente, Unione Italiana Consumatori,
Federconsumatori.
„ Scopo dell’AESS è di fornire servizi ed informazioni ad enti pubblici,
imprese e cittadini nei settori del risparmio energetico e del ricorso alle
fonti energetiche rinnovabili.
Requisiti dei Certificatori Energetici
(DPR 75/2013)
Premessa
Le disposizioni inerenti i tecnici abilitati alla certificazione
energetica degli edifici sono recentemente cambiate con
l’emanazione del DPR n. 75/2013 in vigore dal 12 luglio 2013
Queste disposizioni sono immediatamente in vigore solo in
quelle regioni che non hanno recepito la Direttiva 2002/91/CE
con atto proprio sulla base dell’Art 17 del Dlgs n.192/2005
(clausola di cedevolezza)
Le regioni e le province autonome devono (?) adottare misure
atte a favorire un graduale ravvicinamento e la coerenza dei
propri provvedimenti con i contenuti del DPR n.75/2013
(art 4, comma 3, DPR 75/2013)
Requisiti dei Certificatori Energetici
(DPR 75/2013)
In precedenza
• Regime provvisorio (Allegato III del DLgs n. 115/2008)
Professionisti abilitati alla progettazione di edifici e impianti,
nell’ambito delle proprie competenze
• Albo certificatori in alcune regioni (contestati)
Corsi di formazione regionali
• Procedura di infrazione europea (n. 2006/2378)
Per incompleta attuazione della Direttiva 2002/91/CE,
mancando diversi decreti applicativi del Dlgs n.192/2005
In grigio le regioni
che al 31/12/2011
hanno legiferato
relativamente alla
certificazione
energetica degli
edifici
Chi può rilasciare APE
(DPR 75/2013)
Sono riconosciuti come soggetti certificatori:
• Tecnici abilitati
• Enti pubblici e organismi di diritto pubblico operanti nel
settore dell’energia e dell’edilizia che dispongano di tecnici
abilitati
• Organismi pubblici e privati qualificati ad effettuare attività
di ispezione nel settore delle costruzioni edili, opere di
ingegneria civile e impiantistica accreditati presso
ACCREDIA, che dispongano di tecnici abilitati
• ESCO definite secondo la Direttiva 2006/32/CE che
dispongano di tecnici abilitati
Chi può rilasciare APE
(DPR 75/2013)
I tecnici abilitati si dividono in due categorie, a seconda del
titolo di studio di cui dispongono, che seguono percorsi differenti
per poter rilasciare Attestati di Prestazione Energetica
a. Tecnici in possesso dei seguenti titoli di studio
Chi può rilasciare APE
(DPR 75/2013)
Iscrizione al relativo Ordine o
Collegio professionale e
abilitazione alla progettazione
di edifici e impianti
Parziale competenza nella
progettazione di edifici e
impianti asserviti agli edifici
Corso di formazione
della durata minima
di 64 ore
CERTIFICATORE
ENERGETICO
Collaborazione con
altro tecnico abilitato
GRUPPO DI
CERTIFICATORI
ENERGETICI
Competenza nella
progettazione di edifici e
impianti asserviti agli edifici
CERTIFICATORE
ENERGETICO
Chi può rilasciare APE
(DPR 75/2013)
b.
Tecnici in possesso dei seguenti titoli di studio
Chi può rilasciare APE
(DPR 75/2013)
Per chi è in possesso di queste lauree non è richiesta iscrizione a Ordini o
Collegi professionali ma è obbligatorio il corso di formazione con esame finale
Corso di formazione
della durata minima di
64 ore
CERTIFICATORE
ENERGETICO
Indipendenza e imparzialità dei
certificatori
Ai fini di assicurare indipendenza e imparzialita' di giudizio i tecnici abilitati,
all'atto di sottoscrizione dell'attestato di certificazione energetica, dichiarano:
a) nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, l'assenza di conflitto
di interessi, tra l'altro espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto
nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio da certificare o con i
produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonche' rispetto ai
vantaggi che possano derivarne al richiedente, che in ogni caso non deve
essere ne' il coniuge ne' un parente fino al quarto grado;
b) nel caso di certificazione di edifici esistenti, l'assenza di conflitto di interessi,
ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei
componenti in esso incorporati nonche' rispetto ai vantaggi che possano
derivarne al richiedente, che in ogni caso non deve essere ne' coniuge ne'
parente fino al quarto grado.
Adeguamenti impiantistici
Deroga ai requisiti di indipendenza
Per gli edifici gia' dotati di attestato di certificazione
energetica, sottoposti ad adeguamenti impiantistici, compresa
la sostituzione del generatore di calore, l'eventuale
aggiornamento dell'attestato di certificazione (…) puo' essere
predisposto anche da un tecnico abilitato, (…) dell'impresa di
costruzione ovvero installatrice incaricata dei predetti
adeguamenti.
Sistema di controllo
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano procedono (possono
procedere, secondo formulaz. art. 4 del Decreto) ai controlli della qualita' del
servizio di certificazione energetica reso dai Soggetti certificatori (…).
Ove non diversamente disposto da norme regionali i predetti controlli sono svolti
dalle stesse autorita' competenti a cui sono demandati gli accertamenti e le ispezioni
necessari all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia
nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione.
I controlli sono prioritariamente orientati alle classi energetiche piu' efficienti e
comprendono tipicamente:
a) l'accertamento documentale degli attestati di certificazione includendo in esso
anche la verifica del rispetto delle procedure;
b) le valutazioni di congruita' e coerenza dei dati di progetto o di diagnosi con la
metodologia di calcolo e i risultati espressi;
c) le ispezioni delle opere o dell'edificio.
Corsi di formazione
•
Durata minima 64 ore
•
Obbligatorio superamento dell’esame finale
•
Contenuti minimi disciplinati dal DPR n. 75/2013
•
I corsi possono essere svolti da: università, enti di ricerca, consigli, ordini e
collegi professionali autorizzati dal MSE
•
In ambito regionale i corsi sono svolti direttamente da regioni e province
autonome o da altri soggetti competenti in materia di certificazione energetica,
autorizzati dalle regioni e province autonome stesse
Polemiche
•
Necessità di corso di formazione preliminare per ingegneri vecchio
ordinamento contestata dall’Ordine
•
Nessuna salvaguardia per i certificatori già in attività
•
Nessuna disposizione transitoria dal vecchio al nuovo regime
•
Possibile paralisi delle attività in attesa del conseguimento dei requisiti (la
Regione Sicilia ha deciso di sospendere i tecnici inseriti nell’elenco
regionale ma non aventi i requisiti previsti dal DPR 75/2013)
GRAZIE DELL’ATTENZIONE
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