Requisiti dei certificatori energetici normativa di cui al DPR n. 75/2013 Fabrizio Ragazzi - AESS Modena Chieti, 26/09/13 L’Agenzia per l’Energia di Modena L’Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile (AESS) è stata fondata il 30 marzo 1999 su iniziativa del Comune di Modena, nell’ambito del Programma SAVE della Commissione Europea; Sono 32 i soci dell’Agenzia: Provincia, Comune e Camera di Commercio di Modena, Università di Mo e RE, 22 tra comuni e unioni di comuni del modenese e 1 comune del reggiano, Comunità Montana del Frignano, Geovest, Legambiente, Unione Italiana Consumatori, Federconsumatori. Scopo dell’AESS è di fornire servizi ed informazioni ad enti pubblici, imprese e cittadini nei settori del risparmio energetico e del ricorso alle fonti energetiche rinnovabili. Requisiti dei Certificatori Energetici (DPR 75/2013) Premessa Le disposizioni inerenti i tecnici abilitati alla certificazione energetica degli edifici sono recentemente cambiate con l’emanazione del DPR n. 75/2013 in vigore dal 12 luglio 2013 Queste disposizioni sono immediatamente in vigore solo in quelle regioni che non hanno recepito la Direttiva 2002/91/CE con atto proprio sulla base dell’Art 17 del Dlgs n.192/2005 (clausola di cedevolezza) Le regioni e le province autonome devono (?) adottare misure atte a favorire un graduale ravvicinamento e la coerenza dei propri provvedimenti con i contenuti del DPR n.75/2013 (art 4, comma 3, DPR 75/2013) Requisiti dei Certificatori Energetici (DPR 75/2013) In precedenza • Regime provvisorio (Allegato III del DLgs n. 115/2008) Professionisti abilitati alla progettazione di edifici e impianti, nell’ambito delle proprie competenze • Albo certificatori in alcune regioni (contestati) Corsi di formazione regionali • Procedura di infrazione europea (n. 2006/2378) Per incompleta attuazione della Direttiva 2002/91/CE, mancando diversi decreti applicativi del Dlgs n.192/2005 In grigio le regioni che al 31/12/2011 hanno legiferato relativamente alla certificazione energetica degli edifici Chi può rilasciare APE (DPR 75/2013) Sono riconosciuti come soggetti certificatori: • Tecnici abilitati • Enti pubblici e organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell’energia e dell’edilizia che dispongano di tecnici abilitati • Organismi pubblici e privati qualificati ad effettuare attività di ispezione nel settore delle costruzioni edili, opere di ingegneria civile e impiantistica accreditati presso ACCREDIA, che dispongano di tecnici abilitati • ESCO definite secondo la Direttiva 2006/32/CE che dispongano di tecnici abilitati Chi può rilasciare APE (DPR 75/2013) I tecnici abilitati si dividono in due categorie, a seconda del titolo di studio di cui dispongono, che seguono percorsi differenti per poter rilasciare Attestati di Prestazione Energetica a. Tecnici in possesso dei seguenti titoli di studio Chi può rilasciare APE (DPR 75/2013) Iscrizione al relativo Ordine o Collegio professionale e abilitazione alla progettazione di edifici e impianti Parziale competenza nella progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici Corso di formazione della durata minima di 64 ore CERTIFICATORE ENERGETICO Collaborazione con altro tecnico abilitato GRUPPO DI CERTIFICATORI ENERGETICI Competenza nella progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici CERTIFICATORE ENERGETICO Chi può rilasciare APE (DPR 75/2013) b. Tecnici in possesso dei seguenti titoli di studio Chi può rilasciare APE (DPR 75/2013) Per chi è in possesso di queste lauree non è richiesta iscrizione a Ordini o Collegi professionali ma è obbligatorio il corso di formazione con esame finale Corso di formazione della durata minima di 64 ore CERTIFICATORE ENERGETICO Indipendenza e imparzialità dei certificatori Ai fini di assicurare indipendenza e imparzialita' di giudizio i tecnici abilitati, all'atto di sottoscrizione dell'attestato di certificazione energetica, dichiarano: a) nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, l'assenza di conflitto di interessi, tra l'altro espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio da certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonche' rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, che in ogni caso non deve essere ne' il coniuge ne' un parente fino al quarto grado; b) nel caso di certificazione di edifici esistenti, l'assenza di conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonche' rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, che in ogni caso non deve essere ne' coniuge ne' parente fino al quarto grado. Adeguamenti impiantistici Deroga ai requisiti di indipendenza Per gli edifici gia' dotati di attestato di certificazione energetica, sottoposti ad adeguamenti impiantistici, compresa la sostituzione del generatore di calore, l'eventuale aggiornamento dell'attestato di certificazione (…) puo' essere predisposto anche da un tecnico abilitato, (…) dell'impresa di costruzione ovvero installatrice incaricata dei predetti adeguamenti. Sistema di controllo Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano procedono (possono procedere, secondo formulaz. art. 4 del Decreto) ai controlli della qualita' del servizio di certificazione energetica reso dai Soggetti certificatori (…). Ove non diversamente disposto da norme regionali i predetti controlli sono svolti dalle stesse autorita' competenti a cui sono demandati gli accertamenti e le ispezioni necessari all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione. I controlli sono prioritariamente orientati alle classi energetiche piu' efficienti e comprendono tipicamente: a) l'accertamento documentale degli attestati di certificazione includendo in esso anche la verifica del rispetto delle procedure; b) le valutazioni di congruita' e coerenza dei dati di progetto o di diagnosi con la metodologia di calcolo e i risultati espressi; c) le ispezioni delle opere o dell'edificio. Corsi di formazione • Durata minima 64 ore • Obbligatorio superamento dell’esame finale • Contenuti minimi disciplinati dal DPR n. 75/2013 • I corsi possono essere svolti da: università, enti di ricerca, consigli, ordini e collegi professionali autorizzati dal MSE • In ambito regionale i corsi sono svolti direttamente da regioni e province autonome o da altri soggetti competenti in materia di certificazione energetica, autorizzati dalle regioni e province autonome stesse Polemiche • Necessità di corso di formazione preliminare per ingegneri vecchio ordinamento contestata dall’Ordine • Nessuna salvaguardia per i certificatori già in attività • Nessuna disposizione transitoria dal vecchio al nuovo regime • Possibile paralisi delle attività in attesa del conseguimento dei requisiti (la Regione Sicilia ha deciso di sospendere i tecnici inseriti nell’elenco regionale ma non aventi i requisiti previsti dal DPR 75/2013) GRAZIE DELL’ATTENZIONE