Sull’isolamento degli immobili Liguria in anticipo di due anni Edilizia e Territorio, Il Sole 24 Ore, 17 dicembre 2007, n. 49, p. 6 a cura di Deborah Appolloni In vigore dal 13 dicembre le disposizioni della Liguria per il rendimento energetico e la certificazione degli edifici. Da segnalare che la Regione ha scelto di anticipare al primo gennaio prossimo i requisiti minimi per l’involucro e la climatizzazione invernale. La Liguria vara la certificazione energetica degli edifici e istituisce l’elenco regionale dei certificatori. Ammessi ingegneri, architetti, periti industriali, edili e geometri. Richiesti cinque anni di iscrizione all’ordine o al collegio professionale, esperienza comprovata di tre anni nella progettazione energetica degli edifici e affini, la frequenza di un corso di formazione presso un ente accreditato in Regione o all’Università. Possibilità di accesso anche ai certificatori abilitati in altre regioni e agli Energy manager. Istituita una commissione ad hoc con il compito di verificare le candidature e gestire l’elenco. Anticipati di due anni, rispetto alla legge nazionale, i requisiti minimi di prestazione energetica richiesti alle nuove costruzioni a partire dal prossimo 1° gennaio, mentre il certificato energetico sarà obbligatorio dal 13 dicembre per gli edifici nuovi ed esistenti con superficie superiore a 1.000 mq interamente ristrutturati, dal prossimo maggio per la compravendita o la locazione di interi stabili con superficie superiore a 1.000 mq, da novembre 2008 anche per quelli con superficie inferiore a 1.000 mq ed entro maggio 2009 anche per le singole unità immobiliari. Inoltre, il regolamento indica la metodologia di calcolo e le procedure per il rilevamento dei consumi, fissa la scala in sette classi (A-G) introducendo anche la denominazione “non qualificato energeticamente” (Nqe) e pubblica il “prototipo” del certificato energetico. Le indicazioni per l’istituzione dell’elenco dei certificatori sono contenute in due deliberazioni di Giunta pubblicate sul “Bollettino” regionale n. 48 del 28 novembre scorso (parte II) con lo scopo di dare attuazione alla legge regionale n. 22 del 29 maggio 2007 “Norme in materia di energia” che, al titolo IV, fissa le norme sul rendimento energetico degli edifici, stabilendo il principio secondo il quale le nuove costruzioni e alcune tipologie di ristrutturazioni devono avvenire in modo da contenere i consumi di energia in linea con la normativa statale, ovvero con il Dlgs 192/2005 e successive modifiche. In particolare, l’articolo 30 prevede l’emanazione da parte della Giunta regionale di una delibera per l’istituzione dell’elenco dei professionisti abilitati al rilascio della certificazione energetica. Nel caso specifico, le delibere sono due. La prima (Deliberazione della Giunta regionale 3 agosto 2007, n. 954 “Istituzione elenco regionale dei professionisti abilitati al rilascio della certificazione energetica. UNITELNews24 n. 13 50 Articolo 30 legge regionale 29 maggio 2007 n. 22 “Norme in materia di energia””), in cui vengono indicate le figure professionali abilitate e i requisti, è integrata da una seconda deliberazione (Deliberazione della Giunta regionale 9 novembre 2007, n. 1336 “Disposizioni concernenti l’elenco regionale dei professionisti abilitati al rilascio della certificazione energetica di cui all’articolo 30 Lr 22/2007 e modifica Dgr n. 954 del 3 agosto 2007”) che, oltre a un paio di correzioni della prima, stabilisce la costituzione di una commissione ad hoc per la gestione dell’elenco dei certificatori e le modalità di consegna delle domande per le richieste di iscrizione. Sempre la stessa legge regionale all’articolo 29 rimanda a un successivo regolamento per la determinazione dei criteri per il contenimento dei consumi di energia, i requisiti minimi di rendimento energetico e il rilascio della certificazione energetica. Con il Regolamento regionale 8 novembre 2007, n. 6 “Regolamento di attuazione dell’articolo 29 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (norme in materia di energia)”, la Liguria ha recepito la normativa comunitaria e nazionale (Dlgs 192/2005 e successive modifiche) anticipando però al 1° gennaio 2008 i requisiti di efficienza energetica dell’involucro che la legge statale richiede a partire dal 2010 e introducendo un calendario diverso anche per l’obbligo della certificazione energetica. I requisiti dei certificatori La competenza sull’elenco e sull’intera materia in Liguria è dell’assessorato all’Ambiente, quindi l’elenco verrà istituito presso il dipartimento Ambiente – ufficio Energia – della Regione. L’iscrizione è riservata esclusivamente alle persone fisiche in possesso dei titoli di studio elencati nella deliberazione n. 954. Sono ammessi i diplomi di laurea in Ingegneria, in Architettura, il diploma di Perito industriale meccanico e/o termotecnico e il diploma di Geometra. La deliberazione n. 1336 integra questo elenco introducendo anche il titolo di studio di Perito edile. Tutte le figure professionali ammesse devono dimostrare di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione e di essere iscritti ai vari Ordini o Collegi professionali da almeno cinque anni. Ai fini dell’iscrizione nell’elenco dei certificatori è richiesta anche un’esperienza di almeno tre anni in alcune attività professionali specifiche. L’Ordine o il Collegio di appartenenza dovrà rilasciare una dichiarazione in cui si attesti che il professionista abbia operato, e abbia quindi un’esperienza triennale, in almeno due delle seguenti attività: progettazione dell’isolamento termico degli edifici, progettazione di impianti di climatizzazione invernale ed estiva, gestione energetica di edifici e impianti e certificazione e diagnosi energetiche. Da segnalare che l’esperienza triennale deve essere acquisita “prima della data di presentazione della domanda di iscrizione” come precisa la deliberazione n. 1336 correggendo il provvedimento n. 954 che indicava la data di pubblicazione sul Bur della delibera (quindi il 28 novembre scorso) come limite per l’acquisizione della suddetta esperienza. Altro requisito da presentare al momento della richiesta di iscrizione è la frequenza di un corso di formazione organizzato da un organismo UNITELNews24 n. 13 51 accreditato presso la Regione o l’Università con attestato comprovante il superamento dell’esame finale. Anche qui interviene la seconda delibera chiarendo che gli iscritti avranno un anno di tempo dall’attivazione dei corsi per integrare la documentazione con l’attestato del corso. In altre parole, mancando l’attivazione di corsi regionali, la commissione esaminatrice prescinderà da questo requisito fino all’avvio delle lezioni, concedendo un anno di tempo per la frequenza a coloro che in quel momento saranno già iscritti nell’elenco (vedi box). PUNTI IN PIU’ A CHI E’ GIA’ ISCRITTO IN ALTRE REGIONI Titolo preferenziale, ma non sostitutivo di altri requisiti, per ottenere l’accesso all’elenco dei certificatori, sarà considerato il riconoscimento di certificatore energetico ottenuto in altre Regioni, Province autonome o Paesi comunitari. Anche l’esercizio della funzione di Energy manager iscritto ufficialmente nell’elenco “Fire” da più di tre anni potrà essere considerato titolo preferenziale. La commissione Avrà il compito di esaminare le richieste dei professionisti, approvare le modalità di funzionamento, gli indirizzi relativi alla tenuta, aggiornamento e revisione dell’elenco. Il gruppo di lavoro, denominato Commissione, istituito presso il dipartimento Ambientale della Regione sarà composto da un dirigente dell’ufficio Energia, da un funzionario tecnico e da un funzionario amministrativo. Con un successivo atto del direttore generale del dipartimento Ambiente verranno resi noti i nomi. La Commissione, che dovrà riunirsi almeno ogni trimestre, potrà chiedere, per una sola volta, integrazioni o chiarimenti rispetto alla documentazione presentata dai professionisti per l’iscrizione all’elenco. Il riconoscimento di certificatore inoltre dovrà avvenire attraverso l’emanazione di un decreto del dirigente regionale. Le domande per accedere all’elenco dovranno essere inoltrate in bollo alla Regione Liguria – dipartimento Ambiente – ufficio Energia, via Fieschi, n. 15 – Genova. Dovranno contenere una dichiarazione sostitutiva con i dati anagrafici del richiedente e la documentazione attestante i requisiti richiesti per l’iscrizione all’elenco. Il calendario della certificazione Con l’entrata in vigore del regolamento, il 13 dicembre (15 giorni dopo la pubblicazione sul Bur), il certificato energetico diventa obbligatorio per le nuove costruzioni e le ristrutturazioni integrali di edifici con superficie superiore ai 1.000 mq. Infatti, l’articolo 2 del regolamento rimanda all’articolo 28 della Lr 22/2007 che sottopone l’obbligo di certificazione all’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 29 della stessa legge. Inoltre, stabilisce che entro sei mesi dall’emanazione di questo regolamento, il certificato sia obbligatorio per edifici superiori a 1.000 mq, entro un anno per edifici fino a 1.000 ed entro 18 mesi per le singole unità abitative. UNITELNews24 n. 13 52 L’articolo 4 invece anticipa l’entrata in vigore dei requisiti minimi per l’involucro e la climatizzazione invernale previsti dal Dlgs 192/2005 per il 2010 al 1° gennaio 2008. Le tabelle sono riportate nell’allegato B del provvedimento, mentre i valori di trasmittanza nell’allegato C e le prestazioni degli impianti nell’allegato D. Il certificato ligure Il software per il calcolo del rendimento energetico dovrà garantire il rispetto delle norme Uni En 832 ed essere basato su di un bilancio energetico stazionario (articolo 6), garantito da una dichiarazione formale del costruttore. La metodologia di classificazione (articolo 8) si basa sul fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale e produzione di acqua sanitaria Epi (kWh/m2 anno), sulle dispersioni dell’involucro e il rendimento degli impianti. La classificazione ricalca quella nazionale (A-G) introducendo la classe Nqe (non qualificato energeticamente). Il certificato dovrà indicare il fabbisogno energetico (reale e possibile con miglioramenti), le emissioni CO 2 , le efficienze degli impianti e gli interventi consigliati. Infine, l’articolo 15 descrive le procedure per il rilascio della certificazione energetica. E’ il proprietario o il progettista o l’amministratore di condominio che devono richiederla a un professionista abilitato (iscritto nell’elenco regionale). Il professionista provvede ai calcoli e poi rilascia l’attestato di certificazione energetica e ne invia copia alla Regione e al Comune in cui è ubicato l’immobile. Gli oneri sono a carico del richiedente. UNITELNews24 n. 13 53