Capitolo 5 Le operazioni doganali, le destinazioni doganali e le autorizzazioni 5.1 Prassi burocratica e fiscale La Comunità europea è stata fondata nel 1957 da sei Paesi: Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi, a cui si sono aggiunti nel 1973: Danimarca, Irlanda e Regno Unito. Con l’entrata della Grecia nel 1981 e di Portogallo e Spagna nel 1986, i Paesi sono diventati dodici. Con il Trattato di Maastricht la Comunità diviene Unione Europea e nel 1995 Austria, Finlandia e Svezia la conducono all’attuale compagine di quindici Paesi. Nel 2002 il Consiglio di Copenaghen ha deciso di allargare l’Unione a 10 nuovi Paesi: Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Slovenia e Ungheria. Quindi, a decorrere dal 1° maggio 2004, sono 25 gli Stati membri dell’Unione Europea. L’ampliamento del mercato interno permette che persone, beni e servizi circolino liberamente e, quindi, senza più controlli alle frontiere interne. Il principio generale che oggi ispira la legislazione italiana è la libertà delle relazioni economiche e finanziarie con l’estero, che però è mitigato dal permanere di alcuni vincoli. 1) Il primo vincolo è costituito dall’obbligo, a carico degli operatori con l’estero, di compilare moduli di comunicazione valutaria statistica (CVS). Tale comunicazione ha valore esclusivamente statistico. 2) Un secondo vincolo è costituito dalle autorizzazioni che possono essere: l autorizzazioni particolari, con le quali il ministero delle Finanze permette l’effettuazione di specifiche operazioni per le quali è stata presentata domanda (operazioni a licenza). Riguardano merci che possono essere scambiate solo in seguito a rilascio di una specifica autorizzazione discrezionale (licenza). Si tratta di merci per le quali è stato stabilito con decreto un contingente che il Ministero, attraverso la concessione delle licenze, può controllare che non venga in alcun modo superato. Vengono rilasciate autorizzazioni discrezionali di importazione o di esportazione sino all’esaurimento del contingente stabilito, senza superarlo; 113 Capitolo 5 Le operazioni doganali, le destinazioni doganali e le autorizzazioni l autorizzazioni generali, che riguardano merci per le quali compete alle dogane di eseguire il controllo e di permettere il passaggio attraverso il confine (operazioni a dogana). Queste operazioni rappresentano una forma di liberalizzazione perché consentono una sollecita esecuzione degli scambi con l’estero. Il regime a dogana è oggi il più diffuso e riguarda le merci per le quali lo Stato non ha stabilito alcuna limitazione quantitativa all’esportazione e all’importazione; l operazioni a dogana controllata, con le quali lo Stato fissa un contingente di esportazione o di importazione, ma stabilisce che non occorre chiedere la licenza dal momento che alcune dogane sono delegate ad autorizzare il passaggio di determinati quantitativi di merce. Si abbinano i vantaggi dei due sistemi sopra descritti e cioè l’accurato controllo delle operazioni “a licenza” con la snellezza amministrativa di quella “a dogana”. Con esso lo Stato fissa con decreto un contingente di esportazione o di importazione, ma precisa che non occorre chiedere la licenza dal momento che alcune dogane sono delegate ad autorizzare il passaggio di determinati quantitativi di merci. Ad ogni dogana elencata viene assegnato un determinato quantitativo; 3) Un altro ostacolo che può essere posto agli scambi con l’estero riguarda la quantità delle merci esportabili o importabili. È questo il sistema dei contingenti, cioè delle limitazioni quantitative imposte dallo Stato per diversi scopi quali proteggere la produzione nazionale dalla concorrenza estera o perseguire l’equilibrio della bilancia dei pagamenti. Il Codice doganale comunitario (CDC – Reg. 2913/92/CEE) e le relative disposizioni di applicazione (DAC – Reg. 2454/93/CEE) prevedono la possibilità di rilasciare autorizzazioni uniche, valide in più Stati membri, per tutti i regimi doganali economici (deposito doganale, perfezionamento attivo e passivo, trasformazione sotto controllo doganale e ammissione temporanea). Un’autorizzazione si definisce unica quando la stessa, in base ai criteri stabiliti dall’art. 498 DAC, sono competenti diverse Amministrazioni doganali; essa viene rilasciata per il vincolo e/o l’appuramento del regime doganale o per consentire operazioni di immagazzinamento, perfezionamento o utilizzazioni successive che si svolgono in diversi Stati membri; tale tipo di autorizzazione consente agli operatori economici di presentare, in luogo di diverse istanze, una sola domanda di autorizzazione. Gli artt. 500 e 501 DAC stabiliscono le modalità di consultazione/notificazione tra le diverse amministrazioni doganali interessate, che hanno 30 giorni dal momento della ricezione dei relativi progetti di autorizzazione per comunicare eventuali osservazioni e/o obiezioni all’Amministrazione cui è stata presentata l’istanza, con formazione di “silenzio assenso” in caso di mancata risposta. Autorità compente italiana per la presentazione di domanda di autorizzazione unica Area gestione Tributi e Rapporti con gli Utenti Ufficio Regimi Doganali e Fiscali Via M. Carucci 71 00143 Roma Tel.: 0650245075 Fax: 065001037 114 5.1 Prassi burocratica e fiscale e-mail: L’Agenzia delle Dogane con determinazione del 3 agosto 2004, in Gazzetta Ufficiale del 26 agosto 2004, n. 200, ha provveduto a modificare le modalità attuative del decreto 7 dicembre 2000, relativamente al rilascio e al mantenimento delle autorizzazioni delle procedure semplificate, di cui all’art. 76 de regolamento CEE n. 2913/92, che ha istituito il codice doganale comunitario. 5.1.1 Tabelle merceologiche La Pubblica amministrazione, allo scopo di far conoscere il regime al quale sono sottoposte le diverse merci, compila apposite tabelle, cioè delle liste di merci che possono essere facilmente consultate da tutti gli interessati. Le tabelle merceologiche sono dette tabelle positive quando elencano le merci la cui esportazione o importazione viene concessa direttamente dalle dogane e sono dette tabelle negative quando elencano le merci per le quali l’esportazione o l’importazione richiedono l’autorizzazione o l’osservanza di altre formalità. La tabella export è composta di 3 allegati: – allegato 1: elenco delle merci la cui esportazione verso qualsiasi destinazione è sottoposta ad autorizzazione ministeriale (materiali d’armamento e strategici, apparecchiature nucleari…) – allegato 2: elenco delle merci la cui esportazione è sottoposta ad autorizzazione solo in base al paese estero di destinazione; – allegato 3: elenco delle merci la cui esportazione richiede l’osservanza di specifiche formalità. La tabella delle merci la cui importazione richiede la licenza ministeriale è soggetta a frequenti modifiche. Quindi le tabelle previste sono: – tabella export, che comprende poche voci, in quanto la maggior parte delle merci è oggi esportabile liberamente; – tabella import, soggetta a frequenti modificazioni, nella quale i Paesi di origine delle merci sono divisi in 3 zone: l zona A: Paesi occidentali – sottozona A1: i 25 paesi dell’Ue e i dipartimenti d’oltremare (Guadalupa, Guyana, Martinica, Reunion, Saint Pierre e Miquelon) – sottozona A2: tutti gli Stato associati all’Ue o che hanno concluso con essa accordi preferenziali e i 4 paesi della Zona di libero scambio (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera) – sottozona A3: i paesi dell’area del dollaro (compresi gli Stati Uniti) e quelli non allineati politicamente (in questa zona si trovano anche i paesi sudamericani e quelli arabi forti esportatori di Petrolio) l zona B: Paesi dell’Est europeo, Cina, Mongolia e Vietnam l zona C: Giappone; – La politica commerciale italiana è caratterizzata da una forte liberalizzazione delle importazioni dai Paesi della zona A, da una buona liberalizzazione delle importazioni dai Paesi della zona B e da forti restrizioni alle importazioni dal Giappone, unico Paese che fa parte della zona C. 115 Capitolo 5 Le operazioni doganali, le destinazioni doganali e le autorizzazioni 5.1.2 Autorizzazione all’importazione Nel campo delle importazioni, la maggioranza delle merci è importabile “a dogana”, nel senso che non sono previste autorizzazioni o formalità ministeriali. L’autorizzazione all’importazione è l’atto amministrativo con il quale si rimuove il divieto economico sancito dalla legge per tutti i prodotti che non hanno beneficiato di misure di liberazione. La sorveglianza preventiva ha il carattere di un atto dovuto, per cui è difficile configurare il caso di un rifiuto, se non per mancato o irregolare adempimento da parte dell’operatore delle formalità previste. Scopo della sorveglianza preventiva è quello di seguire l’andamento a breve termine delle importazioni delle merci sensibili in modo che l’amministrazione possa intervenire tempestivamente, qualora si concretizzi una minaccia di perturbamento sul mercato interno. 5.1.3 Origine e provenienza delle merci Si possono avere le seguenti casistiche: – le merci sono originarie di un dato Paese, ma l’acquisto viene compiuto in un Paese diverso – le merci provengono da un dato Paese, ma sono state prodotte in un Paese diverso – le merci sono originarie del Paese da cui provengono La provenienza delle merci è comunque facilmente individuabile dai documenti di spedizione. L’origine delle merci può essere individuata da uno dei seguenti certificati: – certificato di origine: viene emesso nel Paese in cui la merce è stata prodotta da enti appositamente abilitati; in Italia provvedono le CCIAA della provincia in cui la merce è stata fabbricata o ha subito l’ultima fase di lavorazione; – certificato di circolazione: viene rilasciato dalle dogane su richiesta dell’esportatore al fine di ottenere un trattamento preferenziale sulle merci originarie di un Paese comunitario e destinate a un Paese extracomunitario col quale esistono accordi particolari. 5.1.4 Certificato di origine Il certificato di origine è uno speciale documento rilasciato dalla camera di commercio, su modulo comunitario, che accompagna la merce e che certifica ufficialmente il paese di origine dei prodotti. Esso attesta la località nella quale determinate merci sono state coltivate, estratte dal suolo, fabbricate dall’industria e confezionate. Una merce nella cui produzione siano intervenuti due o più paesi è originaria del paese nel quale è avvenuta l’ultima trasformazione che risponda congiuntamente a quattro condizioni: 1) sostanziale, nel senso che i prodotti impiegati perdono la loro identità merceologica dando vita ad un nuovo prodotto; la trasformazione deve essere tale da far mutare alla merce la forma, o la destinazione o la possibilità di utilizzazione; 116 5.1 Prassi burocratica e fiscale 2) economicamente giustificata, ossia una lavorazione che abbia come risultato un prodotto finito, il cui valore sia superiore a quello complessivo dei componenti utilizzati, per effetto del plusvalore ad essi conferito dalla lavorazione; 3) effettuata da un’impresa all’uopo attrezzata; 4) che ottenga un prodotto nuovo o che rappresenti una fase importante della fabbricazione. Il certificato di origine viene rilasciato dalla Camera di commercio nella cui circoscrizione opera la sede legale o unità locale. L’operatore può richiedere ad altra Camera il documento, a condizione che tale Camera sia all’uopo autorizzata dalla consorella. Per ottenere il rilascio del certificato di origine, l’imprenditore deve dimostrare l’origine della merce. Se l’esportatore risulta essere anche produttore, la verifica avviene d’ufficio riscontrando gli atti depositati presso l’Ente camerale. Nel caso si tratti di un commerciante, l’operatore deve presentare, a corredo della domanda, la fattura di acquisto, oppure la bolletta di consegna o altro documento equipollente. La richiesta del certificato può essere effettuata anche da una casa di spedizione, che deve essere in possesso di una delega, rilasciata su carta intestata della ditta esportatrice, da depositarsi presso la Camera di commercio emittente. Il formulario comprende: – un modulo per la richiesta del certificato; – un originale del documento; – tre moduli da utilizzare quali copie del documento. Il certificato si riferisce a una sola partita e non ha limiti di tempo. La ditta richiedente deve presentare, all’atto della richiesta, copia della fattura di vendita all’estero, che viene trattenuta dalla Camera. Ai fini del rilascio dei certificati relativi alle merci estere nazionalizzate vengono considerate degne di fede: la fattura originale estera, vistata ed annotata dalla dogana che ha effettuato lo sdoganamento con l’indicazione degli estremi della bolletta di importazione. Per i certificati di origine per merci giacenti allo Stato estero, occorre determinare se le merci stesse sono state introdotte in deposito doganale oppure si trovano giacenti in deposito franco e in punto franco: nel primo caso la documentazione da esibire corrisponde a quella delle merci estere nazionalizzate; nel secondo caso occorre presentare: – il certificato di origine rilasciato da un ente abilitato dallo Stato di origine o di provenienza. In mancanza di esso, l’interessato dovrebbe esibire il contratto d’acquisto e la corrispondenza commerciale relativa all’operazione; – la polizza di carico e la lettera di vettura; – la dichiarazione di giacenza, rilasciata dall’ente che gestisce il deposito franco o il punto franco. 117 Capitolo 5 Le operazioni doganali, le destinazioni doganali e le autorizzazioni 118 5.1 Prassi burocratica e fiscale 119 Capitolo 5 Le operazioni doganali, le destinazioni doganali e le autorizzazioni 5.1.5 Dazi I dazi costituiscono misure impositive a protezione della produzione interna o previste al fine di ristabilire condizioni di concorrenza venute meno a seguito di pratiche di agevolazioni o restituzioni poste in essere da Stati terzi. I dazi convenzionali, applicati dall’UE, sono quelli negoziati nell’ambito del WTO, mentre i dazi autonomi non sono stabiliti a livello mondiale, bensì fissati in via autonoma. Fra i dazi è possibile operare un’ulteriore suddivisione. – dazi ad valorem: sono rapportati percentualmente al valore delle merci immesse in libera pratica; – dazi specifici: calcolati sulla quantità della merce, sono costituiti da un importo fisso riferito all’unità di misura considerata (peso, pezzo….); – dazi antidumping: istituiti con regolamento comunitario, sono diretti a contrastare misure di dumping, ovvero di concorrenza sleale, poste in essere da operatori di Stati terzi e costituite da vendite di merci sottocosto, finalizzate all’acquisizione di nuovi mercati, con evidente danno delle imprese comunitarie. Possono essere provvisori, quando viene aperto un procedimento diretto ad accertare l’esistenza di misure di dumping, o definitivi, quando viene accertata l’esistenza di misure di dumping: il dazio definitivo viene riscosso, sulla base dell’aliquota prevista dal regolamento comunitario, mentre il dazio provvisorio viene depositato, in attesa della conclusione dell’inchiesta comunitaria; – dazi compensativi: istituiti anch’essi con regolamento comunitario, colpiscono merci che godono di restituzioni all’esportazione nel Paese di origine. L’attuale tendenza in ambito WTO è quella di una progressiva riduzione dei dazi esistenti a fronte della quale si assiste ad una sempre più massiccia applicazione di dazi antidumping e compensativi da parte dell’UE, diretta a contrastare misure atte a minare una leale concorrenza posta in essere da Paesi asiatici e dell’ex Unione Sovietica. 5.1.6 Numero meccanografico Un adempimento necessario per tutte le imprese che intendano svolgere attività di commercio con l’estero (sia per conto proprio che per conto di terzi) è il possesso del numero meccanografico. Il numero meccanografico viene rilasciato dalla CCIAA della provincia in cui l’impresa ha la sede legale. Il numero è composto di 8 caratteri, di cui i primi due sono alfabetici e rappresentano la provincia in cui ha sede l’impresa. Il numero meccanografico deve essere riportato su tutti i documenti che l’impresa compila. L’impresa, già costituita e che ha espletato le formalità costitutive, interessata ad iniziare un’attività di commercio estero, deve chiedere il Numero meccanografico alla camera di commercio, nella cui circoscrizione opera la sede legale con un modello specifico, elaborato dalla società informatica camere “infocamere”. 120 5.1 Prassi burocratica e fiscale Il deve chiedere va inteso come adempimento di fatto. In effetti la legge non obbliga all’iscrizione nel Numero meccanografico, ma per operazioni con l’estero questa iscrizione diviene obbligatoria nella pratica, dovendo la ditta riportare il “numero” sulla comunicazione valutaria statistica e sulla documentazione da presentare agli uffici ministeriali. L’elenco del Numero meccanografico consente l’elaborazione del catalogo esportatori-importatori nelle varie province. Uno strumento di enorme utilità per rispondere ad esigenze e richieste di operatori stranieri che vogliano conoscere potenziali fornitori o acquirenti italiani. 5.1.7 Dogane Le dogane sono organi operativi periferici dell’amministrazione finanziaria dello Stato a cui sono affidati compiti di controllo su merci e documenti, di accettazione e verifica delle dichiarazioni, di calcolo e riscossione dei dazi, di raccolta di dati fiscali e statistici e di espletamento di altre formalità concernenti il movimento dall’estero e verso l’estero di persone, merci e mezzi di trasporto. La struttura doganale è composta da un’organizzazione centrale e un’organizzazione periferica. Il compito delle dogane consiste nella determinazione e nell’incasso dei diritti doganali (dazi, diritti accessori, Iva sulle importazioni di merci). Oltre ai compiti di natura fiscale, le dogane svolgono altri compiti di carattere economico e di ordine pubblico, quali il controllo dei movimenti valutari, l’applicazione delle norme igienico-sanitarie, il controllo del movimento delle merci. l I diritti doganali sono costituiti dalle somme che competono alle dogane di confine o alle dogane interne in esecuzione delle operazioni di sdoganamento delle merci non comunitarie. l I dazi doganali sono le imposte che colpiscono le merci non comunitarie provenienti da Paesi extra-Ue quando attraversano la linea doganale. l Le merci oggetto di scambio internazionale, quando attraversano la linea doganale, sono talvolta soggette oltre al dazio anche ad altri diritti di confine. l Al dazio e agli eventuali diritti di confine vengono talvolta aggiunti altri diritti doganali di natura varia quali ad esempio: – Diritto per visita sanitaria (dovuto per animali e carni). – Diritto marittimo (dovuto per operazioni connesse al movimento delle navi). – Diritto di magazzinaggio (dovuto per le merci immesse nei magazzini di deposito della dogana). Le aliquote percentuali dei dazi doganali sono raccolte nella tariffa doganale, che le riporta separatamente per le varie merci (voci doganali). La tariffa doganale utilizzata che è identica per tutti i Paesi dell’Ue è chiamata tariffa integrata comunitaria (TARIC) ed è costruita in conformità al sistema armonizzato di codifica delle merci, istituito attraverso una Convenzione alla quale hanno aderito tutti i maggiori Paesi industrializzati del mondo. La tariffa doganale si può considerare lo strumento primario attraverso il quale gli Stati regolano, nell’ambito della propria politica economica, gli scambi commerciali con il resto del mondo. 121 Capitolo 5 Le operazioni doganali, le destinazioni doganali e le autorizzazioni È una raccolta sistematica, per settori merceologici, di posizioni (voci doganali) nelle quali trovano collocazione le merci oggetto di scambi internazionali. Per ciascuna merce, la tariffa doganale stabilisce l’imposta doganale (dazi doganali o altri diritti di effetto equivalente) cui le stesse devono essere assoggettate all’atto di importazione. – Il sistema armonizzato (Sa): la convenzione internazionale attualmente in vigore ha introdotto dal 01/01/1988 un sistema di designazione e codificazione delle merci denominato appunto Sistema armonizzato. Sul piano strutturale il codice che identifica la merce è di 6 cifre. – Nomenclatura combinata: Dal 1968, momento in cui ha avuto attuazione l’unione doganale tra i Paesi membri della Comunità Europea, è stata adottata a livello comunitario un’unica tariffa doganale verso l’esterno, sia per quanto riguarda la nomenclatura (codice doganale e designazione delle merci) sia per l’imposizione daziaria La nomenclatura combinata si compone: a) dalla nomenclatura del Sa b) delle suddivisioni comunitarie di detta nomenclatura, necessarie ad attribuire le diverse aliquote daziarie e per le esigenze statistiche (sottovoci Nc) Accanto a ogni voce la Nc indica il dazio autonomo e il dazio convenzionale applicabile. Il dazio autonomo è quello praticato dalla Comunità alle merci originarie dei Paesi terzi per decisione autonoma e quindi revocabile, mentre il dazio convenzionale si applica alle merci originarie dei Paesi che sono parti contraenti del Gatt o con i quali la Comunità ha concluso accordi comprendenti la clausola della nazione più favorita in materia tariffaria. 5.1.8 TARIC (tariffa integrata comunitaria) La TARIC (tariffa integrata comunitaria) nazionale, è un pratico strumento d’informazione per gli operatori e gli uffici interessati agli scambi commerciali internazionali, contenente la raccolta delle disposizioni, degli obblighi e delle fiscalità, cui sono assoggettate le merci all’introduzione sul territorio doganale della Comunità (immissione in libera pratica o importazione nonché esportazione e scambi intracomunitari), della legislazione tariffaria e commerciale comunitaria e nazionale. L’aggiornamento delle informazioni è effettuato quotidianamente dai Servizi della Commissione, per garantire l’uniformità di applicazione delle misure tariffarie in tutto il territorio doganale della Comunità. L’integrazione delle misure nazionali è curata dall’Agenzia delle dogane - Area Gestione Tributi e Rapporti con gli Utenti – Ufficio per la Tariffa doganale, per i dazi e per i regimi dei prodotti agricoli. A supplemento di quanto divulgato con la Taric, il predetto ufficio predispone, ove necessario, delle comunicazioni relative alla Politica Agricola Comune ed alle modifiche tariffarie. Tuttavia la tariffa doganale d’uso integrata, in quanto strumento d’informazione, non ha valore legale ed in caso di contestazioni o dubbi occorre fare riferimento alle fonti normative. In particolare: 122 5.1 Prassi burocratica e fiscale 1. Per quanto riguarda la nomenclatura ed i dazi: Il Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio del 23 luglio 1987 e successive modificazioni, relativo alla Nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune; l I regolamenti comunitari relativi alla Politica Agricola Comune ed ai particolari regimi tariffari; 2. per quanto riguarda l’Imposta sul valore aggiunto: l Il DPR n.633 del 26 Ottobre 1972 e successive modificazioni; 3. per quanto riguarda le accise e gli altri tributi: l Le leggi ed i decreti relativi. Nella sostanza è la tariffa esterna della Comunità e non copre solo le aliquote dei dazi autonomi e convenzionali applicabili alle importazioni dai Paesi terzi ma prevede anche una gamma più ampia di dazi preferenziali, a seconda del Paese di origine delle merci (Paesi Efta, Acp….), nonché altre misure specifiche (sospensioni, contingenti, massimali…). La Taric è così strutturata: a) le prime 6 cifre riportano il codice Sa che è adottato da tutti i paesi aderenti alla relativa convenzione internazionale; b) le prime 8 cifre rappresentano la Nc che, con le relative aliquote dei dazi, costituisce la tariffa esterna comune; c) la nona e decima cifra servono a codificare le ulteriori misure comunitarie specifiche in precedenza definite. d) L’undicesima e dodicesima cifra sono riservate ai Paesi membri che, qualora lo ritengano opportuno, potranno utilizzarle per includere alcune misure nazionali, come l’Iva e le accise; e) Due codici addizionali di 4 cifre (Cadd) sono previsti per l’applicazione delle regolamentazioni comunitarie specifiche che non sono codificate o interamente codificate con la nona e la decima cifra (es. dazi antidumping, ecc.) l 5.1.9 Gli accordi con gli stati terzi In relazione ai riflessi sulla materia doganale è opportuno suddividere gli accordi con gli Stati terzi in base alla reciprocità o meno del trattamento preferenziale. Sotto questo aspetto si possono distinguere: – gli accordi basati sull’istituzione progressiva di un’unione doganale o di una zona di libero scambio ai sensi delle regole del Gatt che prevedono per definizione la reciprocità del trattamento preferenziale; – gli accordi che stabiliscono trattamenti preferenziali da parte della Comunità, senza obbligo di reciprocità, a taluni Paesi a titolo di “aiuto allo sviluppo”, accettati dal Gatt come compatibili con le regole dell’accordo medesimo. Sono stati siglati accordi preferenziali reciproci con i seguenti Paesi: – Turchia. – Cipro e Malta. – Paesi Efta (accordo See). – Peco-Polonia, Ungheria, Rep. Ceca, Svolacchia, Bulgaria e Romania, Slovenia, Svizzera, Paesi balici. 123 Capitolo 5 Le operazioni doganali, le destinazioni doganali e le autorizzazioni – Israele. Sono stati siglati accordi non reciproci con trattamenti concessi unilateralmente con i seguenti paesi: – Maghreb e Machrak. – Stati Acp. – Croazia, Bosnuia-Erzegovina, Ex Rep. Iugoslava di Macedonia. – Paesi e territori d’oltremare (Ptom). – Paesi in via di sviluppo (Pvs). 5.1.10 Destinazioni doganali e i vincoli di una merce al regime doganale Le operazioni doganali rappresentano quegli strumenti di cui si servono gli operatori con l’estero per raggiungere gli obiettivi economici che offre il commercio internazionale. Con l’abolizione dei controlli e delle barriere tra i paesi dell’UE si è reso necessario un completo rinnovamento delle norme che disciplinavano gli spostamenti internazionali delle merci e quindi la realizzazione di un Codice doganale comunitario (Reg. CEE n. 2913/92 del 12 ottobre 1992), utile alla disposizione di regole uniformi per i quindici paesi facenti parte dell’unione e atto alla definizione del trattamento da riservare in dogana alle merci. Si tratta di un ampio corpo di disposizioni che ha la forma giuridica del regolamento comunitario e che, per il suo contenuto e la sua funzione può essere considerato il testo unico della materia, testo che è stato modificato recentemente con l’emanazione del regolamento CE n. 993/ 2001 del 4 Maggio 20011 e reso più snello, con disposizioni moderne e agevolative2. La trattazione dell’argomento parte con una definizione basilare della disciplina, e cioè, in primis, la determinazione di origine delle merci. Il metodo principale prevede che siano originarie di un paese le merci che in esso sono state interamente ottenute, mentre nel caso in cui alla produzione di un prodotto hanno contribuito due o più paesi, i prodotti si intendono originari del paese in cui è avvenuta l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata presso un’impresa attrezzata a tale scopo, (1) (2) Le modifiche sono operative dal 1 luglio 2001. Aspetti salienti della riforma: – La definizione dei concetti di contabilità e di scritture e l’accresciuta loro rilevanza ai fini del controllo e per la determinazione delle competenze delle autorità doganali; – I nuovi criteri per la valutazione delle condizioni economiche e le conseguenti ripercussioni sulle competenze per il rilascio delle relative autorizzazioni; – Ampliamento delle possibilità di rilascio di autorizzazioni con validità retroattiva; – La riduzione a 30 giorni dei tempi previsti per la formulazione di obiezioni al rilascio di autorizzazioni uniche con formazione di silenzio-assenso in caso di mancata risposta; – Nuovi modelli di domanda e di autorizzazioni; – L’ampliamento delle disposizioni agevolative relative ai trasferimenti di merci vincolate al regime del perfezionamento attivo (sistema della sospensione); 124 5.1 Prassi burocratica e fiscale che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di lavorazione. Una volta introdotta nel territorio doganale dell’Unione europea la merce deve essere condotta all’ufficio doganale affinché vengano espletate le formalità di legge.3 Una volta introdotti nel territorio i prodotti sono sottoposti a vigilanza doganale sino a che non sia determinata la loro posizione doganale ovvero la sua posizione come merce comunitaria o meno. Per procedere alle formalità della presentazione in dogana deve essere redatta una dichiarazione sommaria su apposito formulario (Dau - documento amministrativo unico), denominato anche Bolletta Doganale. La dichiarazione in dogana è l’atto con il quale una persona fisica o giuridica manifesta, nelle forme e modalità prescritte, la volontà di vincolare una merce ad un determinato regime doganale; come tale deve avere allegati tutti i documenti necessari per consentire l’applicazione delle disposizioni inerenti il regime doganale prescelto. Il Codice Doganale permette che le merci possano ricevere, in qualsiasi momento e secondo le condizioni stabilite, qualsiasi destinazione doganale; la destinazione doganale si ottiene vincolando il bene al regime doganale prescelto. Sono previste diverse destinazioni doganali dove la principale destinazione è rappresentata dal vincolo della merce a uno degli otto regimi doganali previsti. Le destinazioni doganali: – vincolo della merce a un regime doganale; – introduzione della merce in zona franca o deposito doganale; – riesportazione della merce fuori del territorio doganale UE – distruzione della merce; abbandono della merce I vincoli della merce a un regime doganale: 1) Immissione in libera pratica: attribuisce a una merce non comunitaria la posizionane doganale di merce comunitaria. 2) Transito: consente la circolazione da una località all’altra del territorio doganale Ue di merci non comunitarie senza pagamento di dazi all’importazione (transito esterno), o di merci comunitarie con attraversamento del territorio di un Paese terzo (transito interno). 3) Deposito doganale: permette l’immagazzinamento in un determinato luogo di merci non comunitarie senza pagamento di dazi all’importazione. 4) Perfezionamento attivo: consente di sottoporre a lavorazione nel territorio Ue merci non comunitarie destinate a essere riesportate fuori dalla Comunità o immesse in libera pratica. 5) Trasformazione sotto controllo doganale: consente di utilizzare nel territorio doganale Ue merci non comunitarie per sottoporle a operazioni che (3) La presentazione in ufficio è compiuta dalla persona che le ha introdotte o dal soggetto che provvede al trasporto a introduzione avvenuta. 125 Capitolo 5 Le operazioni doganali, le destinazioni doganali e le autorizzazioni ne modifichino le caratteristiche senza il pagamento dei dazi, l’eventuale successiva immissione in libera pratica dei prodotti risultanti da tali operazioni avverrà per mezzo del pagamento dei dazi. 6) Ammissione temporanea: permette di utilizzare nel territorio doganale UE in esonero totale o parziale dei dazi, merci non comunitarie destinate a essere riesportate senza aver subito modifiche. 7) Perfezionamento passivo: consente di far uscire dal territorio doganale UE merci comunitarie per sottoporle a operazioni di perfezionamento e di immettere successivamente in libera pratica i prodotti risultanti da tali operazioni. 8) Esportazione: consente alle merci comunitarie di uscire dal territorio doganale Ue, dietro presentazione in dogana della dichiarazione di esportazione. I regimi sospensivi 4si applicano a: – transito esterno; – deposito; – perfezionamento attivo con il sistema della sospensione; – trasformazione sotto controllo doganale; – ammissione temporanea. I regimi doganali economici 5(rispondono a particolari esigenze commerciali) si applicano: – deposito doganale; – perfezionamento attivo; – trasformazione sotto controllo doganale; – ammissione temporanea; – perfezionamento passivo. La prima distinzione da operare nella classe è quella che vede i regimi sospensivi contrapposti a quelli economici. Sono detti sospensivi quei regimi che permettono il pagamento dei dazi al momento della esigibilità del regime stesso e sono: l il transito esterno; l il deposito; l il perfezionamento attivo con il sistema della sospensione; l la trasformazione sotto controllo doganale; l l’ammissione temporanea. Sono regimi doganali economici quei regimi che consentono la movimentazione delle merci da un punto all’altro della UE senza interferire con la loro posizione fiscale; tutte le merci possono essere lavorate, trasformate, riparate, commercializzate, ovvero custodite in vista di una loro successiva collocazione, senza sopportare dazi o (4) Il vincolo a un regime sospensivo consente di non pagare i dazi fino al momento dell’appuramento del regime. L’autorità doganale può richiedere una garanzia per il pagamento dei dazi quando questi diventino esigibili. (5) Il ricorso ad un regime economico è subordinato ad un’autorizzazione specifica dell’autorità doganale. 126 5.1 Prassi burocratica e fiscale restrizione quantitative con evidenti vantaggi per gli operatori che lavorano senza costi aggiuntivi. Rispondono a particolari esigenze commerciali e si applicano al: l deposito doganale; l perfezionamento attivo; l trasformazione sotto controllo doganale; l ammissione temporanea; l perfezionamento passivo. 5.1.11 5.1.11.1 I regimi doganali Immissione in libera pratica Per quanto alla c.d. “immissione in libera pratica”, di cui all’art. 79 c.d.c., si tratta di un istituto definitivo6, ossia con il vincolo a tale regime la posizione della merce viene definita sia in riferimento alle misure di politica economica sia in relazione alle misure daziarie7. È il momento in cui in virtù di tale vincolo, ad una merce non comunitaria viene attribuita la posizione doganale di merce comunitaria: si tratta di un’agevolazione concessa in ottemperanza di determinate condizioni vale a dire il rispetto di tutte le regole di politica commerciale e il pagamento dei dazi eventualmente dovuti in relazione alla qualità della merce, al valore, all’origine e alla destinazione finale. Solitamente in concomitanza con la dichiarazione di immissione in libera pratica si ha anche quella di immissione in consumo; questa operazione consente che le merci, dopo essere state sottoposte al pagamento delle tasse interne allo stato di immissione, siano a disposizione dell’operatore e pronte alla successiva commercializzazione. 5.1.11.2 Transito Per quanto riguarda il transito comunitario, di cui all’Art. 91 c.d.c., si opera una prima fondamentale distinzione tra transito esterno, che consente la circolazione da una località all’altra del territorio doganale dell’Unione o dei paesi che partecipano all’accordo sul transito comune di merci non comunitarie senza il pagamento dei dazi all’importazione o l’imposizione delle misure di politica commerciale, e transito interno, che riguarda le merci di origine comunitaria e consente l’attraversamento anche di un paese terzo (che aderisca alla convenzione sul transito comune) senza vedere mutata la loro posizione doganale. Per effetto di speciali accordi il regime del transito comunitario è stato esteso ai trasporti tra le Ce e i Paesi Efta (transito comune) che attraversano tali Paesi nel caso (6) Istituto di pari natura è quello dell’esportazione. (7) Devono essere regolate tutte le formalità previste per l’importazione e l’applicazione dei dazi e in questo modo l’operatore è in grado di sciogliere il bene proveniente da un paese comunitario da qualsiasi vincolo doganale e fiscale. 127 Capitolo 5 Le operazioni doganali, le destinazioni doganali e le autorizzazioni di un trasporto intracomunitario, nonché ai trasporti tra le Ce e la Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia ed Ungheria. Con la Circolare n. 81/D del 24 dicembre 2002 l’Agenzia delle Dogane ha previsto che nel caso di transito comunitario e comune via mare vi sia l’accordo concernente la redazione a posteriori del manifesto che giustifica il carattere comunitario delle merci e la sua trasmissione mediante un sistema di scambio elettronico di dati al porto di destinazione.8 Nel transito esterno l’obbligato principale è tenuto alla prestazione di una garanzia che assicuri il pagamento dei dazi e delle imposte dovute in relazione alla quantità, qualità o al valore della merce. La garanzia può essere prestata in contanti, in titoli di Stato, ovvero tramite una fidejussione emessa da un istituto di credito o una polizza di assicurazione. L’appuramento del regime e quindi lo svincolo della garanzia prestata, avviene con presentazione della merce all’ufficio di destinazione il quale ne comunica il regolare arrivo all’ufficio di partenza. 5.1.11.3 Deposito doganale Con il deposito doganale, di cui all’art. 98 c.d.c, si permette l’immagazzinamento delle merci non comunitarie in un luogo autorizzato (come tali sono sottoposte al controllo dell’autorità doganale) senza il pagamento dei dazi all’importazione o l’assoggettamento alle misure di politica commerciale. Si tratta di un regime che vede confluire in se le caratteristiche non solo di un regime sospensivo ma anche quelle dei regimi economici, infatti, il deposito diviene doganale previa autorizzazione dell’autorità preposta alla concessione, vale a dire la Direzione compartimentale delle dogane nel cui territorio sono siti i locali da adibire all’immagazzinamento delle merci di specie, che consente il deposito secondo le condizioni stabilite dall’autorizzazione stessa. Durante la loro giacenza le merci possono essere manipolate ove l’operazione volga alla conservazione o alla migliore presentazione commerciale delle stesse. Per liberare le merci dal vincolo del deposito è necessaria la presentazione di una dichiarazione che testimoni la successiva destinazione doganale. Il deposito doganale può essere pubblico, ove può essere immagazzinata la merce di qualsiasi operatore, o privato, in cui è ammesso solo il deposito della merce appartenente al titolare del deposito, il depositario. (8) “Premessa. La normativa del transito comunitario e comune prevede la possibilità di rilasciare una semplificazione procedurale grazie alla quale le compagnie di navigazione marittima, qualora in possesso di specifiche caratteristiche di affidabilità, possono predisporre a posteriori il manifesto che giustifica il carattere comunitario delle merci e di trasmetterlo al porto di destinazione mediante uno scambio elettronico di dati. Scopo della disposizione in questione è quello di assicurare la maggiore correttezza dei traffici marittimi, i quali per la loro natura sono caratterizzati da tempi tecnici assai ristretti, mediante l’utilizzo di procedure doganali nel contempo fiscalmente sicure ed operativamente dinamiche in particolare grazie all’utilizzo della trasmissione dei dati mediante sistemi elettronici. Allo scopo di applicare nel modo migliore la normativa in questione e di pervenire ad una piena armonizzazione operativa da parte di tutte le amministrazioni doganali interessate (Stati membri, Paesi Efta, Paesi Visegrad), presso le competenti sedi comunitarie è stata adottata una specifica intesa amministrativa, ..” 128 5.1 Prassi burocratica e fiscale I depositi doganali sono pubblici (gestiti in forma di pubblico esercizio, dove il depositante chiede al depositario un servizio pubblico consistente nella custodia delle merci detenute “allo stato estero”) e/o privati (dove il depositario custodisce merci “allo stato estero”, proprie o di proprietà di un altro privato). I depositi doganali pubblici sono classificati come segue: I TIPO A- la merce è custodita sotto la responsabilità del depositario II. TIPO B – la merce è custodita sotto la responsabilità di ciascun depositante III. TIPO F – depositi gestiti dall’Autorità doganale Quando i depositi doganali sono privati la responsabilità ricade sul depositante, che si identifica con il depositario, senza essere necessariamente proprietario delle merci e si applica la seguente classificazione. IV. TIPO D – se l’immissione in libera pratica si effettua secondo la procedura di domiciliazione e può basarsi sulla specie, il valore in dogana e la quantità di merci da prendere in considerazione al momento del loro vincolo a regime; V. TIPO E – se il regime si applica, sebbene le merci non debbano essere immagazzinate in un locale riconosciuto come deposito doganale VI. TIPO C – se non si applica nessuna delle situazioni specifiche di cui alle lettere a) e b). 5.1.11.4 Perfezionamento attivo9 In passato era noto come temporanea importazione. Permette la lavorazione nel territorio doganale dell’Unione di: – Merci non comunitarie destinate ad essere riesportate fuori dall’unione europea10. – Merci immesse in libera pratica11. I diritti doganali di riferimento posso essere trattati con due diversi sistemi (cfr. Art. 114 c.d.c.): Il sistema della sospensione, in virtù del quale l’operatore accende una garanzia a tutela del pagamento dei relativi diritti; Il sistema del rimborso, ove al momento del vincolo al regime è dovuto il pagamento del dazio che verrà successivamente rimborsato all’operatore alla riesportazione dei prodotti compensatori. (9) Sul tema sono state introdotte alcune modifiche sostanziali quale, a titolo esemplificativo la generalizzata riduzione del preventivo esame delle condizioni economiche da parte dell’Autorità doganale e il decentramento delle funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni (Determinazione Direttoriale 18 Luglio 2001). (10) Non è dato il pagamento dei dazi doganali ma l’operazione è vincolata ai termini previsti dall’autorizzazione, termini entro i quali i prodotti compensatori devono essere riesportati ovvero sottoposti ad altra destinazione doganale. (11) I dazi all’importazione pagati per le merci oggetto sono rimborsati nel momento stesso in cui i prodotti compensatori escono dal territorio dell’Unione. 129 Capitolo 5 Le operazioni doganali, le destinazioni doganali e le autorizzazioni L’autorizzazione12 al perfezionamento attivo deve essere rilasciata dall’autorità doganale solo a soggetti con sede nel territorio dell’Unione nonché quando è possibile individuare le merci di importazione nei prodotti compensatori ovvero qualora le condizioni economiche dell’operazione non siano tali da ledere gli operatori economici della Comunità13. In caso di mancata riesportazione dei prodotti lavorati, sulle merci di importazioni sono dovuti i diritti doganali assieme ad un interesse compensativo sul dazio liquidato, interesse che viene stabilito trimestralmente con regolamento comunitario. Nel caso opposto, ovvero di riesportazione anticipata, è data la possibilità di ottenere i prodotti compensatori da merci equivalenti e di esportarli ancor prima di aver ricevuto le merci di importazione; in tal modo l’operatore comunitario può adempiere agli obblighi contrattuali senza dover attendere l’arrivo delle merci d’importazione da vincolare al regime di perfezionamento attivo. Con il regolamento CE n. 444/2002 del 11 Marzo 2002 si è provveduto al reinserimento delle disposizioni relative ai dazi all’importazione applicabili alle merci importate, in appuramento di un regime di perfezionamento attivo in precedenza acceso per le medesime, le quali sono ammesse ad un trattamento tariffario favorevole in ragione della loro particolare destinazione e per evitare un vuoto normativo è stata prevista un’applicazione retroattiva della norma oggetto, a partire dal 1 Luglio 2001. Il citato regolamento ha inoltre apportato modifiche in ordine ad un adeguamento dei tassi forfetari di rendimento applicabili nel regime del perfezionamento attivo agli analoghi coefficienti previsti nel quadro della regolamentazione in materia di restituzioni all’esportazione14. (12) L’ autorizzazione deve necessariamente indicare: – – – – – – – – – – – – – Il numero dell’autorizzazione e l’indicazione dell’ufficio che la rilascia; Il titolare della medesima; Il riferimento alla domanda di autorizzazione e al relativo protocollo; Il regime autorizzato e il sistema utilizzato; Il tipo di autorizzazione concessa (nuova, di rinnovo, unica o successiva); La sede ove è tenuta la contabilità, nonché il tipo di contabilità adoperato e il tipo di scritture utilizzato nel regime doganale e fini di controllo; Il periodo di validità dell’autorizzazione e la sussistenza delle relative condizioni in caso di efficacia retroattiva (è possibile concedere autorizzazioni con validità fino a tre anni); Indicazioni relative alla classificazione, designazione quantità e valore delle merci di importazione; I prodotti compensatori; Il tasso di rendimento e/o il metodo per determinarlo, compreso un tasso medio; La natura delle operazioni di perfezionamento e i luoghi ove esse avvengono; Le condizioni economiche; Gli uffici interessati allo svolgimento delle operazioni (gli uffici di vincolo, di appuramento e di controllo); (13) Un caso di pregiudizio economico del perfezionamento attivo ricorre quando le merci di importazione da sottoporre a lavorazione potrebbero essere reperite sul mercato comunitario ad un prezzo pressocchè identico; in tal caso l’autorizzazione sarebbe negata. (14) Le modifiche di cui si è fatta menzione sono in applicazione dal 19 Marzo 2002. 130 5.1 Prassi burocratica e fiscale 5.1.11.5 Trasformazione sotto controllo doganale Grazie alla trasformazione sotto controllo doganale, di cui all’art. 130 c.d.c., è possibile utilizzare merci non comunitarie per sottoporle ad operazioni che ne modificano le caratteristiche, senza l’assoggettamento a dazi all’importazione; segue la messa in libera pratica dei prodotti risultanti da tali operazioni, indi il pagamento dei dazi all’importazione. L’autorizzazione al regime viene negata in caso di merci la cui trasformazione potrebbe eludere le restrizioni quantitative di politica commerciale, oppure le regole in materia di origine e ancora nel caso non risponda ai criteri di salvaguardia degli interessi degli operatori comunitari. 5.1.11.6 Ammissione temporanea Con l’ammissione temporanea, di cui all’art. 137 c.d.c., si permette di utilizzare nel territorio doganale dell’unione, in esonero totale o parziale dei dazi all’importazione, delle merci non comunitarie destinate ad essere riesportate senza che siano su di esse operate modifiche, eccezion fatta per il normale deprezzamento seguito all’uso fattone. L’ammissione temporanea in esonero totale è concessa per determinati tipi di beni destinati ad utilizzi particolari; deve rispondere alla condizione che l’operazione non abbia incidenza sul piano economico. All’ammissione temporanea in esonero parziale possono accedere tutte le merci che non possono godere dell’ammissione temporanea in esonero totale eccezion fatta per i beni di consumo e per quelle merci che, in considerazione del normale deterioramento, rappresentano in effetti un’importazione definitiva. Si rimanda al regolamento di applicazione del codice doganale per l’elenco completo dei beni ammessi in esonero totale, di seguito si riportano alcuni casi più ricorrenti: l Materiali professionali. l Merci destinate ad essere esposte in fiere, congressi, ecc. l Materiale pedagogico e scientifico. l Materiale medico chirurgico. l Strumenti, macchine e apparecchi, merce in genere per prove. l Materiali di propaganda turistica. l Attrezzi e animali per gare sportive. Anche in questo caso l’autorità pone dei termini, sufficienti perché siano raggiunti gli obiettivi dell’utilizzazione autorizzata, entro i quali le merci devono essere riesportate o in alternativa seguire un’altra destinazione doganale. 5.1.12 Perfezionamento passivo Con il regime doganale del perfezionamento passivo, di cui all’art. 145 c.d.c., le merci comunitarie escono dal territorio dell’Unione per essere sottoposte a 131 Capitolo 5 Le operazioni doganali, le destinazioni doganali e le autorizzazioni operazioni di perfezionamento; i prodotti compensatori saranno successivamente messi in libera pratica, in esenzione totale o parziale dei dazi all’importazione15. Questa operazione comporta l’assolvimento di tutte le formalità e l’applicazione di tutte le misure che sarebbero prese se le merci fossero definitivamente esportate. Con la reimportazione dei prodotti compensatori nella Comunità o con l’immissione in libera pratica di tale prodotti si appura il regime di perfezionamento passivo. L’autorizzazione è concessa, ove non arrechi pregiudizio agli operatori economici del settore residenti nella comunità, dall’ufficio doganale ove trattasi di perfezionamenti consistenti nella riparazione, messa a punto, assemblaggio o simili; dal Ministero del Commercio con l’Estero, d’intesa col dipartimento delle Dogane quando il perfezionamento riguarda la trasformazione in prodotti compensatori aventi caratteristiche chimiche, fisiche e organolettiche diverse da quelle delle merci temporaneamente esportate. 5.1.12.1 Esportazione L’esportazione di cui all’art. 161 c.d.c., consente alle merci comunitarie di uscire dal territorio doganale dell’unione a seguito del deposito di una dichiarazione d’esportazione presso l’ufficio doganale e dell’espletamento di tutte le formalità del caso nonché, ove previsto, dell’applicazione dei dazi all’esportazione. Il vincolo a tale regime avviene attraverso il rilascio da parte dell’ufficio doganale della bolletta di esportazione che permette alle merci oggetto di lasciare il territorio doganale comunitario. Da diritto alla non imponibilità Iva (art. 8 Dpr 633/72) della relativa fattura. 5.1.12.2 Esenzioni Con la Circolare n. 22/d del 5/5/2004 dell’Agenzia delle Dogane viene tracciata una mappa delle principali fattispecie sottoposte ad esenzione. a) Spedizione di poco valore Possono essere introdotte in esenzione dai dazi doganali e dall’Iva le merci di valore non superiore a Euro 22,00 (ad eccezione dei tabacchi, prodotti alcolici e profumi). Le norme interne di riferimento sono gli artt. 5 e 6 del dm 5/12/97, n. 489 b) Spedizione da privato a privato Sono ammesse all’importazione dai dazi doganali e dall’Iva le piccole spedizioni di merci prive di carattere commerciale da un privato che si trova in Paesi terzi a un privato che si trova all’interno dell’Ue, a condizione che siano occasionali e senza corrispettivo e riguardino merci destinate all’uso personale o familiare. Il valore (15) L’esenzione totale o parziale dei dazi consiste nel detrarre dall’importo dei dazi all’importazione, relativi ai prodotti compensatori immessi in libera pratica, l’importo dei dazi all’importazione applicabili alle merci temporaneamente esportate, nel caso queste fossero importate nel territorio doganale dell’unione dal paese ove hanno subito l’operazione di perfezionamento. 132 5.1 Prassi burocratica e fiscale complessivo non deve superare Euro 45,00. Le norme interne di riferimento sono gli artt. 7, 8 e 9 del dm 489/97. c) Trasferimenti di residenza In caso di trasferimento della residenza da paesi terzi nell’UE, spetta la franchigia dai dazi doganali e dall’Iva per i beni personali di cui all’art. 1 del regolamento 918/83 eccettuati quelli contenuti nell’art. 5 (prodotti alcolici, tabacchi, mezzi di trasporto commerciali, determinati materiali professionali). Per beni personali devono intendersi i beni destinati all’uso personale degli interessati o ai bisogni della loro famiglia ed in particolare: – gli effetti o gli oggetti mobili; – i cicli e i motocicli, gli autoveicoli per uso privato e i loro rimorchi, le roulottes da campeggio, le imbarcazioni da diporto e gli aerei da turismo.. Rientrano inoltre nella definizione le provviste di casa che corrispondono all’approvvigionamento familiare normale, gli animali da appartamento e gli animali da sella, nonché gli strumenti portatili delle arti meccaniche o delle libere professioni necessari all’esercizio della professione dell’interessato. Tutti i beni non devono comunque riflettere alcun intento di carattere commerciale. All’atto della presentazione della richiesta di autorizzazione all’importazione in franchigia, il soggetto interessato deve provare il trasferimento della residenza mediante presentazione in Dogana del certificato rilasciato dal nuovo Comune di residenza o, in alternativa, una dichiarazione, rilasciata dall’autorità consolare italiana del Paese extracomunitario, attestante il periodo di permanenza all’estero e la data del trasferimento. È valida anche la presentazione di un’autocertificazione che potrà essere assoggettata a controllo da parte della Dogana mediante richieste ai Comuni interessati. L’esenzione è accordata nei seguenti casi: – se l’interessato ha avuto la residenza in paesi terzi per almeno 12 mesi consecutivi; – se i beni sono stati in possesso e utilizzati dall’interessato almeno nei 6 mesi antecedenti il trasferimento ; – purché vengano destinati allo stesso uso. È richiesta ‘esibizione di documenti probatori (è valida anche l’autocertificazione). d) Beni importati in occasione di matrimonio Sono ammessi in esenzione dai dazi doganali e dall’Iva i corredi e i beni mobili (esclusi tabacchi e alcolici) anche nuovi, che appartengono ad una persona che abbia avuto la residenza fuori della Ue per almeno 12 mesi e vi si trasferisca in occasione del matrimonio. L’esenzione è valida anche per i regali ricevuti, di valore unitario non superiore ad Euro 1.000,00, purché importati da due prima fino a quattro mesi dopo la data del matrimonio. Nei 12 mesi dall’importazione, i beni non possono formare oggetto di cessione, pegno, prestito o locazione. La norma interna di riferimento è l’art. 4 del dm 489/97. e) Eredità Sono ammessi in esenzione dai dati doganali e dall’Iva i beni personali, esclusi quelli di cui all’art. 17 del regolamento 918/83 (prodotti alcolici, tabacchi, mezzi di trasporto commerciali, determinati materiali professionali, scorte di materie prime, prodotti 133 Capitolo 5 Le operazioni doganali, le destinazioni doganali e le autorizzazioni lavorati e semilavorati, bestiame vivo e scorte agricole eccedenti il normale approvvigionamento familiare), acquisiti per successione legale o testamentaria da una persona fisica residente nell’UE. L’importazione deve avvenire entro due anni dall’immissione in possesso dei beni. La norma interna di riferimento è l’art. 2 dm 489/97 f) Arredamento di una residenza secondaria Sono ammessi in esenzione dai dazi doganali gli effetti e gli oggetti mobili importati da una persona fisica residente fuori della UE per arredare una propria residenza secondaria situata nell’UE, a condizione che l’interessato li possieda e li utilizzi da almeno sei mesi prima e che corrispondano per natura e quantità all’arredamento normale della residenza secondaria. Il beneficio è concesso alle persone che risiedono fuori dell’UE da almeno 12 mesi, proprietari della residenza secondaria o in affitto per almeno due anni e si impegnino a non cedere, dare in prestito, pegno o locazione i beni importati prima di due anni dall’importazione. Il vincolo è di dieci anni per i beni di valore superiore ad Euro 2.582,28. Le norme di riferimento sono gli artt. da 20 a 24 del regolamento 918/83. g) Esigenze di Studio È ammessa in esenzione da dazi ed Iva l’importazione del corredo (biancheria, indumenti) dell’occorrente (computer, macchine per scrivere e calcolatrici), oggetti mobili usati che costituiscono il normale arredamento della camera di uno studente, che appartengono a studenti che vengono a soggiornare nella UE per motivi di studio. La norma interna di riferimento è l’art. 2 del dm 489/97 h) Merci contenute nei bagagli personali La franchigia dai dazi e dall’Iva spetta per l’introduzione di beni, privi di carattere commerciale, a uso personale o familiare o destinate a regali, contenute nei bagagli personali del viaggiatore comunitario che rientra da un soggiorno in paesi terzi. L’esenzione spetta se il valore complessivo non supera Eiro 175,00, ridotto a Euro 90,00 per i minori di 15 anni. Per tabacchi, alcolici, profumi, caffè e tè valgono i limiti quantitativi previsti dall’art 3 del dm 500/98. La qualifica di viaggiatore è desumibile dalla normativa doganale e riguarda: – qualsiasi persona che entri temporaneamente nel territorio doganale della Comunità in cui non ha la propria residenza; – qualsiasi persona che rientri nel territorio doganale della Comunità in cui ha la propria residenza dopo un temporaneo soggiorno nel territorio di un Paese terzo. 5.1.12.3 Prodotti con franchigia entro i limiti della legislazione nazionale Per i seguenti prodotti, la franchigia è riconosciuta esclusivamente entro i limiti quantitativi previsti dalla legislazione nazionale. 1) Prodotti del tabacco: – sigarette 200 pezzi oppure sigaretti (sigari di peso massimo 3 grammi a pezzo) 100 pezzi oppure sigari 50 pezzi oppure tabacco da fumare 250 pezzi. 2) Alcol e bevande alcoliche: – bevande distillate e bevande alcoliche aventi titolo alcolimetrico 134 5.1 Prassi burocratica e fiscale – superiore a 22% vol., alcol etilico non denaturato di 80% vol. o più 1 litro – oppure bevande distillate e bevande alcoliche, apertivi a base di vino o di alcole, tafia, saké o bevande simili di un grado alcolico pari o inferiore a 22% vol.; vini spumanti, vini liquorosi 2 litri e vini tranquilli 2 litri. 3) Profumi: – profumi 50 grammi e acqua da toletta ¼ litro. 4) Caffè: – caffè 500 grammi oppure estratti o essenze di caffè 200 grammi. 5) Té: – tè 100 grammi oppure estratti o essenze di tè 40 grammi. I viaggiatori di età inferiore a 17 anni sono esclusi dalla franchigia prevista per i prodotti del tabacco e per i prodotti alcolici, quelli di età inferiore a 15 anni anche dalla franchigia prevista per il caffè. Competente al rilascio dell’autorizzazione è la Dogana competente in base al luogo di arrivo delle merci nel territorio nazionale. 5.1.13 Dichiarazione doganale In via preliminare si precisa che è considerato dichiarante in dogana: a) il proprietario b) il rappresentante del proprietario che può essere: 1. un dipendente/procuratore che agisce in nome proprio e per conto del proprietario, nei limiti della procura ricevuta, munito di appositi poteri e non iscritto ad alcun albo (tale soggetto agisce sotto la responsabilità del proprietario delle merci); 2. lo spedizioniere doganale che agisce in nome e per conto del mandante per mezzo di una rappresentanza diretta. È una persona fisica abilitata alla professione di rappresentare i terzi nei confronti della dogana, è iscritto all’albo degli spedizionieri ed è in possesso di una patente rilasciata dal Ministero delle Finanze; 3. il procuratore dello spedizioniere doganale. La dichiarazione doganale è il documento che deve essere presentato in dogana prima di iniziare qualsiasi operazione doganale con i paesi extracomunitari. Alla dichiarazione in dogana per l’immissione in libera pratica vanno allegati alcuni documenti: la fattura, gli atti necessari per l’applicazione di un regime tariffario, preferenziale, ecc. La dichiarazione può essere fatta dal proprietario della merce o a mezzo un rappresentante, il quale può essere uno spedizioniere doganale iscritto all’albo professionale od anche uno spedizioniere non iscritto all’albo, purchè si tratti di un dipendente del proprietario delle merci che agisce, quale procuratore speciale, sotto la responsabilità del proprietario medesimo. 135 Capitolo 5 Le operazioni doganali, le destinazioni doganali e le autorizzazioni La dichiarazione va redatta sul formulario denominato “Documento amministrativo unico (DAU)16”. La caratteristica di questo nuovo tipo di documento sta nel fatto che viene utilizzato sia per la spedizione (ossia l’esportazione), sia per l’immissione in consumo di merci comunitarie (ossia l’importazione) e sia per l’assoggettamento di dette merci a qualsiasi altro regime doganale nello Stato membro di destinazione. Il formulario è costituito da otto esemplari, che vanno utilizzati nel modo seguente: – l’esemplare n. 1 viene custodito dallo Stato membro di partenza; – l’esemplare n. 2 serve per la Statistica dello Stato di partenza; – l’esemplare n. 3 viene consegnato allo speditore dopo il visto dei servizi doganali; – l’esemplare n. 4 per la dogana di destino; – l’esemplare n. 5 che la dogana di destino deve rinviare per il controllo alla dogana d partenza; – l’esemplare n. 6 custodito dalla dogana di destino per le proprie formalità; – l’esemplare n. 7 viene utilizzato dallo Stato membro di destino per le formalità di transito comunitario e di destinazione; questo esemplare equivale alla precedente matrice della bolletta doganale d’importazione, ovvero di immissione in consumo; – l’esemplare n. 8 viene consegnato al destinatario dopo il visto dell’ufficio doganale d’importazione che equivale alla precedente figlia della bolletta doganale. La dichiarazione presentata all’ufficio doganale viene accettata ed iscritta nel registro corrispondente alla destinazione doganale richiesta, munendola del numero e della data di registrazione; tale registrazione conferisce al documento valore di bolletta doganale. La dichiarazione doganale può avvenire per iscritto o tramite il sistema EDI con l’utilizzazione del formulario DAU. La dichiarazione deve essere redatta in una delle lingue ufficiali della Comunità accettate dall’Autorità doganale dello Stato membro in cui sono espletate le formalità e deve contenere i dati richiesti per ogni singola casella in relazione al regime doganale al quale la merce deve esser vincolata. All’atto della presentazione della dichiarazione in dogana, la stessa viene acquisita la sistema informatico ed al sistema di selezione dei controlli. Successivamente il funzionario incaricato riporta i dati del sistema informatico, compreso l’esito della selezione del controllo, sul documento cartaceo. (16) Art.205 Reg. CEE n.2913 del 2 luglio 1993, pubblicato in G.U.C.E. n.L.253 dell’11 ottobre 1993. 136 5.1 Prassi burocratica e fiscale 137 Capitolo 5 Le operazioni doganali, le destinazioni doganali e le autorizzazioni 5.1.14 Procedure semplificate Le procedure semplificate, di cui all’art. 76 del Codice Doganale Comunitario (COD) e relative disposizioni di applicazione (DAC) consentono, in luogo della normale procedura di presentazione delle dichiarazioni doganali, di procedere con: l la dichiarazione incompleta; l la dichiarazione semplificata; l la procedura di domiciliazione. La dichiarazione incompleta consiste nella possibilità di presentare (dietro autorizzazione) la dichiarazione su modello DAU evitando la compilazione di alcune caselle e omettendo di allegare i documenti giustificativi. Entro un mese dalla data dia accettazione della dichiarazione incompleta deve essere presentata in dogana l’integrazione dei dati mancanti. La dichiarazione semplificata consente, previa autorizzazione doganale, di presentare la dichiarazione doganale su di un documento commerciale o amministrativo. La procedura di domiciliazione consente all’azienda in possesso di idonea autorizzazione rilasciata dalla competente Direzione Regionale dell’Agenzia delle Dogana di non presentare le merci in dogana all’atto della spedizione o dell’arrivo delle merci. Il controllo viene sostituito dalla verifica documentale. I regimi doganali per i quali può essere attivata sono: – l’immissione in libera pratica; – il perfezionamento attivo e passivo; – l’ammissione temporanea; – la trasformazione sotto controllo doganale; – la reimportazione e introduzione in deposito; – la riesportazione e il transito. Le procedure domiciliare sono riservate alle aziende industriali, commerciali e agricole che effettuano abituali e ricorrenti operazioni di scambio di merci con l’estero. I requisiti soggettivi sono: – non essere incorsi nel triennio precedente la richiesta di autorizzazione nella violazione di un delitto previsto dalla normativa doganale o fiscale o da ogni altra legge la cui applicazione sia demandata alle dogane. – non essere incorsi nella commissione in più di tre violazioni alla normativa doganale per un importo, per ciascuna infrazione, superiore a Euro2.000,00. – l’azienda deve aver presentata eventuale cauzione prescritta e consentire i procedimenti di accertamento da parte della dogana nonché i controlli sulla base delle scritture e della contabilità aziendale. 5.1.15 5.1.15.1 Altri documenti Documento comunitario T2L Nei rapporti interni alla UE il concetto di origine è sostituito dal concetto di libera pratica, ossia che un prodotto di un paese terzo abbia assolto il pagamento del 138 5.1 Prassi burocratica e fiscale dazio previsto dalla tariffa esterna comune. Ovviamente sono considerati in libera pratica tutti i prodotti cosiddetti “autoctoni” originari degli Stati membri. La prove del carattere comunitario è fornita presentando un documento T2L. questo documento si riferisce quindi a merci che non circolano in regime di transito comunitario e sono trasportate direttamente da un paese membro ad un altro, compresa la Svizzera. Il T2L va emesso anche se l’aereo o la nave toccano un aeroporto o un porto terzo, come pure per accompagnare il TIR che attraversa un paese terzo (es. attraversamento dell’ex Jugoslavia per raggiungere la Grecia). 139 Capitolo 5 Le operazioni doganali, le destinazioni doganali e le autorizzazioni 5.1.15.2 Certificato di circolazione - T2M Il certificato di circolazione T2M scorta i prodotti della pesca importati in uno Stato della UE con navi battenti bandiera comunitaria. Detto modulo è valido a condizione che i prodotti pescati siano presentati all’importazione nelle condizioni originarie, anche dopo aver subito un trattamento a bordo che ne modifichi la classificazione doganale, oppure giungano nel paese membro o direttamente dalla nave che ha pescato i prodotti o provenienti da un deposito doganale di altro Stato membro. 5.1.15.3 Documento di trasporto comunitario - T5 Quando per effetto di disposizioni comunitarie l’importazione, l’esportazione e la circolazione all’interno della Comunità europea di specifiche merci sono subordinate alla prova che le merci stesse ricevano l’utilizzazione e/o la destinazione prestabilita, la relativa prova viene fornita mediante presentazione di un apposito esemplare del documento di transito comunitario, denominato “esemplare di controllo T5”. Consente di ricevere aiuti comunitari e si tratta generalmente di prodotti agricoli regolamentarti, come il burro venduto dagli organi di intervento o lo zucchero denaturato destinato ad uso zootecnico, importi compensativi monetari, politica agricola comunitaria. Il rinvio all’ufficio di partenza dell’originale dell’esemplare di controllo T5, debitamente annotato dall’ufficio di destinazione, fornirà la prova che le merci hanno ricevuto la destinazione o l’utilizzazione prevista. Al fine di realizzare la liberalizzazione nell’interscambio sono in vigore accordi che tendono ad abbattere o ridurre i dazi doganali. L’applicazione del trattamento preferenziale è legata all’emissione di speciali documenti doganali denominati “certificati di circolazione”. Il certificato di circolazione più ricorrente è l’EUR. 5.1.15.4 Certificato EUR È rilasciato dalla dogana del paese di esportazione su richiesta scritta dell’esportatore, o di un suo rappresentante autorizzato, che dovrà sottoscrivere un modulo sul quale, sotto la propria responsabilità, dichiari che le merci descritte sul documento sono originarie del paese di esportazione (o genericamente della UE) precisando le circostanza in base alle quali hanno assunto tale carattere ed allegando, se del caso, validi documenti giustificativi. Ovviamente sottoscrivendo tale modulo l’esportatore si impegna inoltre a presentare a sostegno della richiesta del rilascio EUR 1 qualsiasi giustificazione supplementare e a sottoporsi a qualunque controllo della propria contabilità e delle circostanze relative alla fabbricazione della merce in esportazione. 140 5.1 Prassi burocratica e fiscale 141 Capitolo 5 Le operazioni doganali, le destinazioni doganali e le autorizzazioni 5.1.15.5 Formulario EUR 2 È emesso a cura dello stesso esportatore che, assumendosi a carico proprio la responsabilità circa il sussistere dei requisiti d’origine della merce in esportazione, compila e sottoscrive il documento senza alcun intervento della dogana. 5.1.15.6 Carnet ATA Il Carnet ATA (Temporary Admission) è un documento che realizza le stesse finalità dell’ammissione temporanea; con modalità diverse consente a merci terze o comunitarie di essere introdotte o fatte uscire temporaneamente dal territorio doganale comunitario per fiere, esposizioni ed altro, per poi essere fatte uscire di nuovo o reintrodotte “tali quali”. Nella sostanza è un documento doganale internazionale che permette di esportare temporaneamente nei paesi extracomunitari firmatari della Convenzione ATA le seguenti merci ed attrezzature (v. sotto per elenco dettagliato): l campioni commerciali; l attrezzature e materiali per svolgere attività professionali o per effettuare riparazioni (con esclusione di attrezzature elettromeccaniche per lavori edili ); l attrezzature e materiale per fiere e mostre. Il carnet ATA funge da documento doganale e non richiede fatture accompagnatorie o documenti di trasporto. Da quando viene preso in carico dalla dogana comunitaria di partenza, deve scortare la merce fino al termine del suo utilizzo. Ha validità massima di 12 mesi e va restituito alla Camera di Commercio al termine del suo utilizzo (e comunque entro 8 giorni dalla data di scadenza). La merce esportata con il carnet viene normalmente reimportata e solo in via eccezionale può essere venduta all’acquirente estero in tutto o in parte. In questo caso va subito fatturata la merce venduta con il pagamento immediato dei diritti doganali. Infatti l’intestatario del carnet è l’unico responsabile del pagamento dei diritti doganali. Il Carnet ATA è composta da un libretto a matrice e figlia a stacco. Sulla copertina anteriore sono riportati: – il numero di carnet; – l’Ente garante che lo ha rilasciato; – gli estremi di identificazione del titolare; – la validità dello stesso. Paesi firmatari della Convenzione ATA Algeria - Andorra - Australia - Bulgaria - Canada - *Cina (Rep. Popolare Cinese compresa Hong Kong) - Cipro - Corea del Sud - Costa d’Avorio - Croazia - Estonia Giappone - Gibilterra - *India - Islanda - Israele - Lettonia - Libano - Lituania Macedonia - Malaysia - Malta - Marocco - Mauritius - Norvegia - Nuova Zelanda Polonia - Rep. Ceca - Rep. Slovacca - Romania – *Russia (federazione Russa)Senegal - Singapore - Slovenia - Sri Lanka - Sudafrica - Svizzera/Liechtenstein Thailandia - Tunisia - Turchia - Ungheria – Usa *Cina, India e Russia accettano il carnet ATA solo per partecipazione a fiere ufficiali 142 5.1 Prassi burocratica e fiscale Taiwan accetta un particolare carnet, chiamato “CPD/Taiwan”. Questo carnet è rilasciato dall’ufficio commercio estero. La particolare modulistica è disponibile presso l’ufficio. In altre parole il carnet ATA, rispetto alla temporanea importazione, si limita a sostituire i documenti nazionali doganali con un documento internazionale avente una garanzia precostituita. Si seguito vengono riportate le 20 forme di temporanea esportazione senza lavorazione, ai sensi della normativa comunitaria17. 1. Materiali professionali; 2. merci destinate ad essere presentate o utilizzate in occasione di una esposizione, di una fiera, di un congresso o di una manifestazione analoga (art.9 del Regolamento CEE n.3599/82); 3. materiale pedagogico (all. V del Regolamento CEE n.1751/84); materiale destinato esclusivamente all’insegnamento o alla formazione professionale, nonché utensili specialmente concepiti per la manutenzione, il controllo, la calibratura o la riparazione; 4. materiale scientifico (art.11 del regolamento CEE n.3599/82); 5. materiale medico-chirurgico e di laboratorio (art.12 del regolamento CEE n.3599/82); 6. materiali per la lotta contro le conseguenze di catastrofi (art.13 del regolamento CEE n.3599/82), destinati ad organismi pubblici; 7. imballaggi per i quali può essere richiesta una dichiarazione scritta (art.14 del regolamento CEE n.3599/82); 8. merci sottoposte a prove; 9. merci per l’effettuazione di prove; 10. campioni commerciali; 11. opere d’arte importate per essere esposte per l’eventuale vendita (art. 16 c) del Regolamento CEE n.3955/82); 12. mezzi di produzione sostitutivi (art.17 del Regolamento CEE n.3955/82); 13. film cinematografici impressionati e sviluppati, positivi, destinati ad essere visionati prima della loro utilizzazione commerciale (art.18 a) del Regolamento CEE n.3955/82); 14. pellicole, nastri magnetici e film magnetizzati destinati alla sonorizzazione, al doppiaggio o alla riproduzione (art. 18 b) del Regolamento CEE n.3955/82); 15. pellicole che mostrano la natura di prodotti o il funzionamento di materiali esteri, a condizione che non siano destinate ad essere programmate in pubblico a scopo di lucro (art. 18 c) del Regolamento CEE n.3955/82); 16. supporti d’informazione, di suono e d’informatica (art.18 d) del Regolamento CEE n.3955/82). (17) Reg. CEE n.2365 del 31 luglio 1991, pubblicato in GUCE n. L216 del 3 agosto 1991 143 Capitolo 5 Le operazioni doganali, le destinazioni doganali e le autorizzazioni 17. animali vivi di qualsiasi specie importati per essere ammaestrati, addestrati, per la riproduzione o per essere sottoposti a trattamenti veterinari (art. 20 a) del Regolamento CEE n.3955/82); 18. materiale di propaganda turistica (all. VI del Regolamento CEE n.1751/84); 19. materiale di conforto destinato ai marittimi (art. 21 del Regolamento CEE n.3955/82); 20. materiali vari utilizzati sotto la sorveglianza e la responsabilità di un’amministrazione pubblica per la costruzione, la riparazione o la manutenzione di infrastrutture d’interesse generale nelle zone di frontiera (art. 22 del Regolamento CEE n.3955/82). Il rilascio del documento è subordinato alla presentazione, unitamente alla domanda, di una polizza cauzionale emessa dall’Agenzia generale Assitalia, secondo le seguenti modalità: 1. rilascio con procedura automatica; 2. rilascio di carnet dietro presentazione di polizza cauzionale; 3. rilascio di carnet per prodotti orafi. La domanda del carnet ATA viene presentata alla camera di commercio competente per territorio, su apposito modulo composto da un originale conservato dalla camera emettente, e da due copie: – la prima da restituire all’interessato, dopo l’emissione del carnet; – la seconda per il fideiussore. 144 5.1 Prassi burocratica e fiscale 145 Capitolo 5 Le operazioni doganali, le destinazioni doganali e le autorizzazioni Il modello completo www.agenziadogane.it 146 può essere prelevato all'interno del sito internet 5.1 Prassi burocratica e fiscale 5.1.15.7 Carnet TIR È un documento doganale internazionale che semplifica le procedure dell’attraversamento delle frontiere ed è concepito per agevolare il trasporto di merci “senza rottura di carico”. Con tale espressione di intende un trasporto tra un ufficio doganale di partenza di un Paese aderente alla Convenzione TIR ed un ufficio doganale di destinazione di un altro Paese firmatario della Convenzione senza controlli doganali intermedi sulle merci trasportate. Il trasporto dovrà essere effettuato da idonei veicoli stradali, autotreni o contenitori, a condizione che una parte del tragitto tra l’inizio e la fine dell’operazione TIR sia fatta su strada. Le merci trasportate in Regime TIR su veicoli stradali, autotreni o contenitori piombati non sono sottoposte a visita presso gli uffici doganali di passaggio; la visita doganale verrà eseguita unicamente dall’ufficio doganale di partenza e da quello di destinazione finale. I Paesi aderenti alla Convenzione TIR sono: Albania Armenia Azerbaijan Bielorussia Bulgaria Cipro Croazia Estonia Finlandia Georgia Giordania Iran Israele Kazakistan Kirghizistan Kuwait Lettonia Libano Lituania Macedonia Marocco Moldavia Norvegia Polonia Repubblica Ceca Romania Russia Siria Slovacchia Slovenia Svizzera Tunisia Turchia Turkmenistan Ucraina Ungheria Uzbekistan USA Yugoslavia (eccetto la Provincia del Kosovo e Metoia) 147 Capitolo 5 Le operazioni doganali, le destinazioni doganali e le autorizzazioni 148 5.1 Prassi burocratica e fiscale 5.1.15.8 Procedura di domiciliazione La procedura di domiciliazione (art. 76, par. 1 – lettera c) del Codice Doganale Comunitario, prevista nel più ampio contesto delle procedure semplificate, permette di effettuare operazioni doganali (import-export), direttamente dal magazzino del beneficiario, senza più l’obbligo di presentare le merci in dogana. I vantaggi dell’azienda sono i seguenti: – Non essere più obbligata a presentare le merci in dogana. – Evitare l’intervento del funzionario doganale. – Ridurre i tempi di attesa. – Ridurre i costi di gestione. Possono richiedere il beneficio della procedura di domiciliazione le imprese industriali, commerciali ed agricole, nonché le imprese che svolgono attività di intermediazione, agenti in rappresentanza indiretta ( a nome proprio e per conto di terzi ). L’istanza deve contenere: a) tutti i dati identificativi della società; b) il luogo designato per l’arrivo e la partenza delle merci; c) i regimi doganali per i quali si chiede il beneficio della procedura di domiciliazione; d) le merci; e) l’eventuale richiesta di autorizzazione al prestampaggio del timbro ufficiale sul documento doganale (Dau); f) eventuali sistemi di suggellamento dei colli in esportazione; g) altri elementi utili in relazione alla richiesta. Le istanze per la richiesta della prima autorizzazione sono indirizzate alla Direzione Regionale competente in relazione alla sede legale dell’impresa, tramite la dipendente Direzione circoscrizionale e, per conoscenza, a tutte le Direzioni circoscrizionali nel cui ambito territoriale sono ubicati i predetti luoghi. 5.1.15.9 Informazioni Tariffarie Vincolanti (I.T.V.) Un’informazione tariffaria vincolante è un certificato che attesta la classificazione doganale di una determinata merce per un periodo di sei anni ed è valida in tutto il territorio della Comunità. Può essere richiesta da un operatore per un solo prodotto merceologico, al fine di semplificare e armonizzare le operazioni di importazione e di esportazione relative a quel prodotto. Il titolare di un’informazione tariffaria vincolante può quindi, al momento di espletare le formalità doganali, informare l’autorità doganale di essere in possesso di un’I.T.V. per le merci oggetto di sdoganamento. L’I.T.V. può essere utilizzata solo dopo il rilascio da parte dell’autorità doganale e, in nessun caso, per le operazioni doganali eventualmente in corso a quella data. La richiesta di informazione tariffaria vincolante deve essere formulata per iscritto e presentata all’autorità doganale competente dello Stato membro o degli Stati membri in cui detta informazione deve essere utilizzata, oppure all’autorità doganale competente dello Stato membro in cui è residente il richiedente. 149 Capitolo 5 Le operazioni doganali, le destinazioni doganali e le autorizzazioni In Italia, gli uffici autorizzati a ricevere la richiesta di emissione di un’informazione tariffaria vincolante sono gli uffici doganali. La persona a nome della quale l’informazione vincolante viene emessa è indicata come “titolare”, la persona che invece presenta una richiesta di emissione è indicata come “richiedente”. L’informazione tariffaria vincolante deve essere notificata al richiedente il più rapidamente possibile. Se entro tre mesi dall’accettazione della richiesta non si è provveduto al rilascio, l’autorità doganale è tenuta a comunicare al richiedente il motivo del ritardo e il termine entro il quale si ritiene di poter notificare l’informazione. Il termine di tre mesi decorre dal momento in cui l’autorità doganale ha a disposizione tutti gli elementi utili al pronunciamento. L’I.T.V. è rilasciata gratuitamente: al richiedente potranno essere addebitate le spese relative ad analisi o a perizie che si rendessero necessarie per l’esatta classificazione della merce. La richiesta di rilascio di un’informazione tariffaria vincolante si effettua mediante un formulario che può essere ritirato anche presso gli Uffici doganali. La validità di un’informazione tariffaria vincolante è di 6 anni.. L’I.T.V. fornita dall’autorità doganale di uno Stato membro, impegna le autorità competenti di tutti gli Stati membri, alle stesse condizioni, a partire dal 1° gennaio 1991. 5.1.15.10 C.I.T.E.S. La Convenzione di Washington regolamenta il commercio a qualunque scopo di talune specie (“Specimen”) di animali e piante minacciate di estinzione nei 130 Paesi che hanno aderito a tale accordo. L’UE ha recepito tale Convenzione con il Regolamento CEE n. 388/97 cui sono seguite negli modifiche volte a definire sempre più nel dettaglio le specie da proteggere. In Italia, il rispetto della legislazione comunitaria, è demandata a più amministrazioni e in particolare: – Ministero dell’Ambiente. – Ministero delle Attività Produttive. – Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. – Servizio CITES del Corpo Forestale dello Stato. Che assieme curano la gestione amministrativa ai fini del rilascio della certificazione nonché i controllo merceologico attraverso nuclei amministrativi (NOC) presenti sul territorio nazionale. Il tutto viene svolto in stretto coordinamento con gli Uffici doganali abilitati (Determinazione n. 5987 del 6/5/2002) ove, preso tali uffici, vengono svolti i controlli che la normativa nazionale delega all’Autorità doganale (L. 150/92 e successive modifiche ed integrazioni). La normativa comunitaria di riferimento è la seguente: – Reg. (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9/12/1996. – Reg. (CE) n. 2724/00 della Commissione del 30/11/2000. – Reg. (CE) n. 1579/01 della Commissione del 01/08/2001. – Reg. (CE) n. 1808/01 della Commissione del 30/08/2001. – Reg. (CE) n. 2087/01 della Commissione del 24/10/2001. – Reg. (CE) n. 2476/01 della Commissione del 12/12/2001. – Reg. (CEE) n. 2913/92 del 12/10/1992. – Reg. (CEE) n. 2454/93 del 02/07/1993. 150 5.1 Prassi burocratica e fiscale La normativa nazionale di riferimento è la seguente: – DPR 43/1973. – Legge 874 del 19/12/1975. – Legge 150 del 07/02/1992. – Legge 426 de 9/12/1998. – D.L. n. 275 del 18/05/2001. Altri atti amministrativi di riferimento sono: – D.M. Ambiente del 4/09/1992. – D.M. Ambiente del 18/02/1994. – D.M. Ambiente del 19/04/1996. – DPR 148/1988. – D.Lgs 300/1999. – D.M. Ambiente del 26/04/2001. – Determinazione del Direttore dell’Agenzia delle Dogane n. 5987 del 6/5/2002 Tutte le operazioni doganali relative agli “specimen” devono essere esclusivamente svolte presso le dogane autorizzate (per visionare l’elenco consultare il sito ). Qualora gli specimen dovessero essere presentati presso dogane diverse da quelle indicate, l’Autorità doganale, previa acquisizione della richiesta di intervento ai fini CITES resa dal detentore o proprietario degli specimen, provvederà ad inviare gli specimen sigillati, in cauzione presso la più vicina dogana abilitata. Qualora particolari motivazioni lo richiedano, ma comunque sempre in via eccezionale, il proprietario può richiedere l’autorizzazione necessaria allo sdoganamento ai fini CITES presso una dogana non abilitata all’Agenzia delle Entrate al seguente indirizzo. Area Verifiche e Controlli Tributi Doganali e Accise – Laboratori Chimici. Ufficio Metodologia di controllo degli scambi internazionali, comunitari e nazionali. Via M. Carucci 71 - 00144 Roma tramite la Dogana dove dovrà esser eseguita l’operazione. Qualora l’ufficio centrale ravvisi la possibilità di concedere l’autorizzazione ne darà comunicazione alla dogana interessata e al Servizio CITES Centrale, che autorizzerà il N.O.C. interessato ad effettuare le verifiche documentali ed i controlli merceologici necessari al perfezionamento dell’operazione doganale richiesta. L’importazione, esportazione o riesportazione di uno specimen è consentita solo alle seguenti condizioni: – presenza del permesso o del certificato CITES; – conformità di tale permesso o certificato al modello richiesto ai fini dell’applicazione delle disposizione della CITES, e delle normative comunitarie; – presenza sui permessi o sui certificati CITES di timbro e firma dell’Autorità competente; – presenza della licenza di importazione o di esportazione, o del certificato di riesportazione rilasciati dalle Autorità nazionali ai sensi della normativa vigente. Durante le operazioni di verifica degli specimen i controlli saranno rivolti ad accertare che: – i documenti presentati siano riferiti alla spedizione oggetto dei controlli medesimi; – le specie animali e vegetali indicate nei documenti CITES siano effettivamente corrispondenti agli specimen importati, esportati, riesportati o in transito; 151 Capitolo 5 Le operazioni doganali, le destinazioni doganali e le autorizzazioni – le descrizioni merceologiche riportate nei documenti CITES siano corrispondenti agli specimen oggetto dei controlli; – le quantità importate, esportate, riesportate o in transito, siano effettivamente corrispondenti alle quantità riportate nei documenti CITES. 5.2 Diritto di interpello in materia doganale18 Il legislatore comunitario ha previsto espressamente il diritto di ottenere dall’Autorità doganale informazioni sull’applicazione della normativa doganale ( artt. 11 e 12 del Regolamento del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 92/2913/CEE (codice doganale comunitario) in G.U.C.E. n. L. 302 del 19 ottobre 1992). Per informazione dobbiamo intendere la conoscenza preventiva della posizione che l’Autorità doganale assume nei confronti di una modalità operativa attraverso la quale mettere in atto una procedura doganale ovvero dell’interpretazione di una norma. Ne consegue che devono essere escluse dall’ambito della disciplina in tema di diritto all’informazione le decisioni sull’applicazione della normativa doganale, disciplinate dagli artt. 6 e seguenti del codice doganale comunitario. L’art. 11 del codice doganale comunitario stabilisce che “Chiunque può ottenere dall’Autorità doganale un’informazione sull’applicazione della normativa doganale”. Le informazioni rese ai sensi dell’art. 11 non hanno carattere vincolante né per l’Autorità doganale che le ha fornite né per le Autorità doganali degli altri Stati membri dell’Unione europea. A differenza delle informazioni non vincolanti, quelle vincolanti, disciplinate dall’art. 12 del codice doganale comunitario e dagli articoli contenuti nel Titolo II del Regolamento della Commissione 2 luglio 1993, n. 93/2454/CEE (“Disposizioni d’applicazione del Codice doganale comunitario”), hanno carattere vincolante sia per l’Autorità doganale che le ha fornite sia per le Autorità doganali degli altri Stati membri dell’Unione europea. Le informazioni vincolanti possono essere richieste in materia tariffaria o in materia di origine.L’informazione tariffaria vincolante deve essere rilasciata entro tre mesi dal ricevimento della richiesta ed è valida sei anni. Attraverso le informazioni vincolanti in materia di origine, viene consentito agli operatori con l’estero di mettersi al riparo da possibili contestazioni sull’origine delle merci da parte dell’Autorità doganale. L’informazione vincolante sull’origine deve essere rilasciata entro 150 giorni dal ricevimento della richiesta ed è valida per un periodo di tre anni. Le informazioni vincolanti cessano di avere efficacia, oltre che per intervenuta scadenza, anche nel caso in cui per effetto di modifiche legislative a livello comunitario, di accordi internazionali, o per effetto di sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee, non siamo compatibili con la disciplina vigente in materia tariffaria e di origine. (18) Cfr Loveretere G., Sgroi A. “Il diritto di interpello in materia doganale” in Il Fisco n. 22/2004, pagg. 8366-8368 152